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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 18 dicembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 dicembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Orlando, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Bueno, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Crippa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 dicembre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   RIZZETTO: «Modifiche all'articolo 842 del codice civile e alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di attività venatoria» (3501).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge D'ARIENZO ed altri: «Delega al Governo per la modifica della disciplina del periodo di comporto per i lavoratori affetti da malattie oncologiche» (3324) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Alberto Giorgetti.

  La proposta di legge SANI ed altri: «Riconoscimento del vino quale elemento del patrimonio culturale nazionale e disposizioni per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura del vino» (3346) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Narduolo.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 11 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Autorità portuale di Civitavecchia, per gli esercizi dal 2012 al 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 342).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 18/2015, adottata dalle sezioni riunite in sede di controllo nell'adunanza del 14 dicembre 2015, concernente la programmazione dei controlli e delle analisi della Corte dei conti per l'anno 2016.
  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 15 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale di assistenza al volo (ENAV Spa), per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 343).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della salute.

  Il Ministro della salute, con lettera in data 2 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, la relazione concernente la gestione finanziaria dell'Associazione italiana della Croce Rossa per l'anno 2014.

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissioni dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 10 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6 della legge 30 aprile 1985, n. 163, la relazione sull'utilizzazione del Fondo unico per lo spettacolo e sull'andamento complessivo dello spettacolo, riferita all'anno 2014 (Doc. LVI, n. 3).
  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 11 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10, comma 8, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, la relazione sull'attività svolta dalla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – Arcus Spa nell'anno 2014 (Doc. CCX, n. 3).
  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 14 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0440, avviata, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per mancato recepimento della direttiva 2014/49/UE relativa ai sistemi di garanzia dei depositi.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 15 dicembre 2015, ha trasmesso il programma di diciotto mesi del Consiglio dell'Unione europea (1º gennaio 2016 – 30 giugno 2017) – Portare avanti l'agenda strategica, elaborato dalle future presidenze neerlandese, slovacca e maltese (15258/15).
  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee in tema di gas naturale ed energia elettrica e che abroga la direttiva 2008/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (COM(2015) 496 final), accompagnata dalla tabella di corrispondenza tra le disposizioni della proposta e le norme nazionali urgenti.
  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea

  La Commissione europea, in data 16 e 17 dicembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che garantisce la portabilità transfrontaliera dei servizi di contenuti online nel mercato interno (COM(2015) 627 final), corredata dal relativo documento di accompagnamento – Documento di lavoro dei servizi della Commissione – Sintesi della valutazione d'impatto (SWD(2015) 271 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite IX (Trasporti) e X (Attività produttive). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 18 dicembre 2015;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sulla valutazione della direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio (COM(2015) 644 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Trattamento internazionale degli organismi pubblici incaricati della gestione del debito pubblico o che intervengono nella medesima e delle banche centrali di Paesi terzi ai sensi del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (COM(2015) 647 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze);
   Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda le esenzioni per i negoziatori per conto proprio di merci (COM(2015) 648 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze). Tale proposta è altresì assegnata alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ai fini della verifica della conformità al principio di sussidiarietà; il termine di otto settimane per la verifica di conformità, ai sensi del Protocollo sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità allegato al Trattato sull'Unione europea, decorre dal 17 dicembre 2015;
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attività esterna della BEI nel 2014 con garanzia a carico del bilancio dell'Unione europea (COM(2015) 649 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sull'attuazione, i risultati e la valutazione generale del programma "Europa per i cittadini" per il periodo 2007-2013 (COM(2015) 652 final), che è assegnata in sede primaria alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla firma e alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica popolare cinese, a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, e dell'articolo XXVIII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994, sulla modifica di concessioni nell'elenco della Repubblica di Croazia nel quadro della sua adesione all'Unione europea (COM(2015) 653 final e COM(2015) 654 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2015) 653 final – Annex 1 e COM(2015) 654 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva 2004/109/CE del 15 dicembre 2004 (COM(2015) 655 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposte di decisione del Consiglio relative alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato misto SEE in merito rispettivamente a una modifica dell'allegato XI (Comunicazione elettronica, servizi audiovisivi e società dell'informazione) dell'accordo SEE (banda ultralarga) (COM(2015) 659 final) e a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (Emissioni di CO2) (COM(2015) 661 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2015) 659 final – Annex 1 e COM(2015) 661 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 1013/2006, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti – Produzione, trattamento e spedizione transfrontaliera di rifiuti pericolosi e di altri rifiuti negli Stati membri dell'Unione europea nel periodo 2010-2012 (COM(2015) 660 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Relazione della Commissione – Ottava relazione annuale sull'attuazione del Fondo europeo per la pesca (2014) (COM(2015) 662 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e sui progressi del Cielo unico europeo nel periodo 2012-2014 (COM(2015) 663 final), che è assegnata in sede primaria alla IX Commissione (Trasporti);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti e sui loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per l'anno 2014 (COM(2015) 665 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Raccomandazione della Commissione del 15.12.2015 che adotta il manuale pratico per l'attuazione e la gestione del sistema europeo di sorveglianza delle frontiere (manuale EUROSUR) (C(2015) 9206 final), corredata dal relativo allegato (C(2015) 9206 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

  La Commissione europea, in data 16 dicembre 2015, ha trasmesso un nuovo testo della comunicazione della Commissione al Parlamento europeo a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardante la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle malattie animali trasmissibili («Legislazione sulla sanità animale») (COM(2015) 638 final), che sostituisce il testo già inviato e assegnato, in data 17 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 17 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – Contratti nel settore digitale per l'Europa – Sfruttare al massimo il potenziale del commercio elettronico (COM(2015) 633 final);
   Comunicazione della Commissione – Investire nella crescita e nell'occupazione – Ottimizzare il contributo dei Fondi strutturali e di investimento europei (COM(2015) 639 final).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 5 novembre 2015, le seguenti sentenze e ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Causa C-61/14: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 6 ottobre 2015. Orizzonte Salute – Studio infermieristico associato contro Azienda pubblica di servizi alla persona San Valentino – Città di Levico Terme e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento. Rinvio pregiudiziale – Direttiva 89/665/CEE – Appalti pubblici – Normativa nazionale – Tassazione per l'accesso alla giustizia amministrativa nell'ambito degli appalti pubblici – Diritto a un ricorso effettivo – Tassazione dissuasiva – Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi – Princìpi di effettività e di equivalenza – Effetto utile (Doc. LXXXIX, n. 101) – alla II Commissione (Giustizia);
   Causa C-425/14: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 22 ottobre 2015. Impresa Edilux Srl e Società italiana costruzioni e forniture Srl (SICEF) contro Assessorato beni culturali e identità siciliana – Servizio soprintendenza provincia di Trapani e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana. Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Motivi di esclusione dalla partecipazione a una gara d'appalto – Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta direttiva – Norme fondamentali del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) – Dichiarazione di accettazione di un protocollo di legalità relativo al contrasto delle attività criminali – Esclusione per mancato deposito di una tale dichiarazione – Ammissibilità – Proporzionalità (Doc. LXXXIX, n. 102) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Causa C-156/14: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015. Tamoil Italia Spa contro Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Doc. LXXXIX, n. 103) e Causa C-592/13: Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 6 ottobre 2015. Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e altri contro Ediltecnica Spa (Doc. LXXXIX, n. 104). Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Articolo 191, paragrafo 2, del TFUE – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Normativa nazionale che non prevede la possibilità per l'amministrazione di imporre, ai proprietari di terreni inquinati che non hanno contribuito a tale inquinamento, l'esecuzione di misure di prevenzione e di riparazione e che prevede soltanto l'obbligo di rimborsare gli interventi effettuati dall'amministrazione – Compatibilità con i princìpi del «chi inquina paga», di precauzione, dell'azione preventiva e della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente – alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissioni dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

  Il Presidente della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con lettera in data 4 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia dei verbali delle sedute della Commissione relative ai mesi di settembre e ottobre 2015.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera n), della legge 12 giugno 1990, n. 146, copia delle delibere adottate dalla Commissione nel mese di novembre 2015.
  Questa documentazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con lettera in data 4 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, il decreto ministeriale di nomina del professor Enrico Cappellaro e del professor Stefano Giovannini a componenti del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF).
  Questo decreto è trasmesso alla VII Commissione (Cultura).

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 16 dicembre 2015, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della proroga della nomina del professor Gian Luigi Pillola a commissario straordinario del Parco geominerario storico ed ambientale della Sardegna.
  Questa comunicazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 dicembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento alla dottoressa Gaia Checcucci, ai sensi dei commi 4 e 6 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, nell'ambito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

MOZIONE CRIPPA ED ALTRI N. 1-01082, PRESENTATA A NORMA DELL'ARTICOLO 115, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO, NEI CONFRONTI DELLA MINISTRA PER LE RIFORME COSTITUZIONALI E I RAPPORTI CON IL PARLAMENTO, MARIA ELENA BOSCHI

Mozione

   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, «Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti», ha modificato la normativa di riferimento delle banche popolari di cui al Testo unico bancario (decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385). Le disposizioni modificate hanno interessato anche la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio di cui il Ministro Boschi, così come indicato nella dichiarazione patrimoniale pubblicata sul sito del Consiglio dei ministri, possedeva circa 1.500 azioni;
    il padre del Ministro, Pier Luigi Boschi, ed il fratello Emanuele Boschi, hanno avuto rapporti professionali e di dipendenza con la suddetta Banca. In particolar modo Pier Luigi Boschi è stato consigliere di amministrazione e, fino al febbraio 2015, anche vice presidente del medesimo consiglio di amministrazione. Nell'esercizio del suo mandato risulterebbe esser stato, inoltre, sanzionato, al pari degli altri vertici dell'istituto, da Banca d'Italia al pagamento di una somma pari a 144 mila euro per sei irregolarità individuate dalla vigilanza: «Violazione delle disposizioni sulla governance», «carenze nell'organizzazione e nei controlli interni», «carenze nella gestione e nel controllo del credito», «carenze nei controlli», «violazioni in materia di trasparenza», «omesse e inesatte segnalazioni agli organi di vigilanza». Emanuele Boschi risulta, invece, esser stato assunto dalla Banca fin dal 2007, giungendo alla posizione di «Program and cost manager»;
    in particolar modo, l'articolo 1 del citato decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, ha introdotto nuovi limiti dimensionali per le banche popolari disponendone la trasformazione in società per azioni nelle ipotesi di attivi superiori ad 8 miliardi di euro;
    l'approvazione del citato decreto-legge da parte del Consiglio dei ministri è stata preceduta da rilevanti speculazioni finanziarie relative agli istituti di credito interessati dal medesimo provvedimento. In particolar modo, il presidente della Consob, in sede di audizione parlamentare, ha dichiarato che le negoziazioni hanno assunto volumi nell'ordine di 10 milioni di euro;
    da fonti stampa risulterebbe una possibile diffusione di informazioni privilegiate prima del Consiglio dei ministri del 20 gennaio 2015. Altresì, sembrerebbe che il volume delle negoziazioni sia aumentato fin dal 3 gennaio del medesimo anno. Le quotazioni delle azioni hanno registrato incrementi pari ad un minimo dell'8 per cento per Ubi Banca fino a un massimo del 57 per cento proprio per la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio;
    agli operatori del mercato è apparso del tutto anomalo un rialzo delle quotazioni della Banca Etruria in considerazione dei gravi problemi finanziari dovuti a sofferenze per un valore complessivo di circa 3 miliardi di euro. Le stesse sofferenze, infatti, hanno indotto il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia a commissariare il medesimo istituto di credito;
    l'ipotesi di una possibile speculazione finanziaria di investitori sulle banche popolari, così da fare man bassa di azioni, ha portato anche all'apertura di fascicolo da parte della procura della Repubblica di Roma;
    il Ministro Boschi, durante il Consiglio di ministri che ha approvato il decreto-legge n. 3 del 2015, non era presente, ma ciò non significa che possa essere completamente escluso il suo conflitto di interessi, come si dirà in seguito;
    centro delle operazioni di speculazione sembrerebbe poi essere Londra, dove opera Davide Serra, con il suo fondo Algebris, il quale, come noto, è molto vicino al Presidente del Consiglio Matteo Renzi;
    con il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, si prevede la costituzione di quattro società per azioni, tra le quali la Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A., aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, «con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo». Trattasi del «decreto Salva Banche» che, in sostanza, garantisce il salvataggio di 4 banche italiane in dissesto (Banca delle Marche, Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, Cassa di Risparmio di Ferrara, CariChieti) le cui perdite sono state assorbite in parte dagli azionisti e dagli obbligazioni subordinati per un valore complessivo pari a 1 miliardo e 200 milioni di euro;
    la procedura di risoluzione della crisi delle banche è stata predisposta mediante la costituzione di quattro nuovi istituti di credito, di una bad bank e l'avvio della liquidazione coatta amministrativa delle banche in risoluzione. In particolar modo, ai nuovi istituti di credito sono stati trasferiti i diritti, le partecipazioni, le attività e le passività delle banche in risoluzione mentre la bad bank si occuperà della gestione delle sofferenze cedute delle banche in risoluzione;
    la risoluzione della crisi è avvenuta per il tramite della costituzione di un fondo di risoluzione gestito da Intesa-San Paolo, Unicredit e Ubi-Banca. Il costo di tale operazione per il fondo di risoluzione è stato di 3,6 miliardi di euro utilizzati per ricapitalizzare le nuove banche, assorbire le perdite delle banche in risoluzione e dotare le bad bank di un capitale minimo;
    il salvataggio dei quattro istituti di credito ha comportato la perdita del risparmio di 12.500 clienti retail, per un valore complessivo di 431 milioni di euro ed il tragico epilogo di un suicidio. Il pregiudizio subito deriva dalla sottoscrizione di strumenti finanziari rischiosi non adeguati a pensionati, famiglie e piccoli risparmiatori. Tanto è vero che il direttore generale della Banca d'Italia ha dichiarato la necessità di un intervento legislativo per vietare la vendita di strumenti finanziari rischiosi agli sportelli degli istituti bancari;
    la normativa purtroppo vigente nel nostro Paese, di cui alla cosiddetta legge Frattini, non consente di prevenire, far emergere e sanzionare tutti i conflitti di interessi;
    in considerazione delle suddette plausibili operazioni di speculazione finanziaria che hanno preceduto l'emanazione del decreto-legge n. 3 del 2015 ed hanno visto soprattutto Banca Etruria oggetto di acquisto e rivendita di azioni, con rialzi a dir poco eccezionali, dal punto di vista dell'opportunità politica, a giudizio dei firmatari del presente atto anche la mera situazione di pericolo derivante dalla commistione tra l'incarico di Governo e gli interessi economici e finanziari del titolare e dei più prossimi parenti deve essere presa in considerazione;
    per «Il Sole 24 Ore» del 12 febbraio 2015, «le novità del decreto-legge riguardano, soprattutto, l'introduzione dell'obbligo per le banche popolari con un attivo superiore a 8 miliardi di euro, di trasformarsi in società per azioni. Questa informazione, trapelata prima dell'effettiva emanazione del provvedimento, sarebbe filtrata in ambienti finanziari, al punto che intermediari con base a Londra – per conto di altri clienti – avrebbero provveduto all'acquisto di azioni di vari istituti. Tra questi ci sarebbe anche il fondo speculativo Algebris, fondato da Davide Serra, imprenditore vicino al Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, il quale, tuttavia, il 30 gennaio 2015 ha precisato che «investiamo sulle banche popolari da Marzo 2014»;
    si evidenzia che il Ministro Boschi ha dichiarato che i genitori ed i fratelli non hanno prestato il consenso alla pubblicazione sul sito del Governo dei dati inerenti alla loro situazione patrimoniale, ad onta del principio generale di trasparenza;
    i fatti citati e la loro concatenazione temporale, ad avviso dei firmatari del presente atto, gettano un'ombra sul Ministro e la sua funzione istituzionale con riguardo alla cura ed alla salvaguardia degli interessi pubblici, del principio generale di assoluta imparzialità, nonché della necessità di tutelare il risparmio in tutte le sue forme, come espressamente previsto dall'articolo 47 della Costituzione al momento vigente;
    anche il solo sospetto che, attraverso la sua funzione di governo, il Ministro Boschi abbia potuto interagire ovvero influenzare l'intera compagine governativa al fine di perseguire interessi personali e familiari, non ne consente la permanenza nel prosieguo dell'incarico,
   per tali motivi,
    visto l'articolo 94 della Costituzione;
    visto l'articolo 115 del Regolamento della Camera dei deputati;
    esprime la sfiducia al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, e la impegna a rassegnare immediatamente le dimissioni.
(1-01082) «Crippa, Villarosa, Pesco, Alberti, Di Battista, Agostinelli, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Brugnerotto, Businarolo, Busto, Cancelleri, Cariello, Carinelli, Caso, Castelli, Cecconi, Chimienti, Ciprini, Colletti, Colonnese, Cominardi, Corda, Cozzolino, Da Villa, Dadone, Daga, Dall'Osso, D'Ambrosio, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Della Valle, Dell'Orco, Di Benedetto, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, D'Incà, D'Uva, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lombardi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Sorial, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Tripiedi, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Zolezzi».


DISEGNO DI LEGGE: S. 2112 – BILANCIO DI PREVISIONE DELLO STATO PER L'ANNO FINANZIARIO 2016 E BILANCIO PLURIENNALE PER IL TRIENNIO 2016-2018 (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3445-A)

A.C. 3445-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3445-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 1 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.
(Stato di previsione dell'entrata).

  1. L'ammontare delle entrate previste per l'anno finanziario 2016, relative a imposte, tasse, contributi di ogni specie e ogni altro provento, accertate, riscosse e versate nelle casse dello Stato, in virtù di leggi, decreti, regolamenti e di ogni altro titolo, risulta dall'annesso stato di previsione dell'entrata (Tabella n. 1).

Per la tabella n. 1 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 2 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie amministrazioni statali i fondi da ripartire iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», nonché nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», programma «Protezione sociale per particolari categorie».
  3. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, è stabilito, per l'anno 2016, in 53.400 milioni di euro.
  4. I limiti di cui all'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 novembre 2003, n. 326, concernente gli impegni assumibili dalla SACE Spa – Servizi assicurativi del commercio estero, sono fissati per l'anno finanziario 2016, rispettivamente, in 5.000 milioni di euro per le garanzie di durata sino a ventiquattro mesi e in 12.000 milioni di euro per le garanzie di durata superiore a ventiquattro mesi.
  5. La SACE Spa è altresì autorizzata, per l'anno finanziario 2016, a rilasciare garanzie e coperture assicurative relativamente alle attività di cui all'articolo 11-quinquies, comma 4, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, entro una quota massima del 30 per cento di ciascuno dei limiti indicati al comma 4 del presente articolo.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 delle somme complessivamente iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» del medesimo stato di previsione, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di ricorso al mercato.
  7. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, inseriti nel programma «Fondi di riserva e speciali», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabiliti, rispettivamente, in 1.000 milioni di euro, 1.000 milioni di euro, 2.000 milioni di euro, 380 milioni di euro e 8.820 milioni di euro.
  8. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  9. Le spese per le quali può esercitarsi la facoltà prevista dall'articolo 28 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nell'elenco n. 2, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  10. Gli importi di compensazione monetaria riscossi negli scambi fra gli Stati membri dell'Unione europea sono versati nell'ambito della voce «Accisa e imposta erariale su altri prodotti» dello stato di previsione dell'entrata. Corrispondentemente la spesa per contributi da corrispondere all'Unione europea in applicazione del regime delle «risorse proprie» di cui alla decisione 2000/597/CE, Euratom del Consiglio, del 29 settembre 2000, alla decisione 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, nonché per importi di compensazione monetaria è imputata al programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE», nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, sul conto di tesoreria denominato: «Ministero del tesoro – FEOGA, Sezione garanzia».
  11. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, nei pertinenti programmi relativi ai seguenti fondi da ripartire, non utilizzate al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo: Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti e Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle eventuali assunzioni di personale a tempo indeterminato per le Amministrazioni dello Stato da autorizzare in deroga al divieto di assunzione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate, con propri decreti, le somme conservate nel conto dei residui dei predetti Fondi.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate ad alimentare il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
  13. Ai fini della compensazione sui fondi erogati per la mobilità sanitaria in attuazione dell'articolo 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria», nell'ambito della missione «Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità», nell'ambito della missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi destinati dall'Unione europea alle attività poste in essere dalla Commissione nazionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
  15. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e per l'attuazione dei referendum dal programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi degli stati di previsione del medesimo Ministero dell'economia e delle finanze e dei Ministeri della giustizia, degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'interno per lo stesso anno finanziario, per l'effettuazione di spese relative a competenze spettanti ai componenti i seggi elettorali, a nomine e notifiche dei presidenti di seggio, a compensi per lavoro straordinario, a compensi agli estranei all'amministrazione, a missioni, a premi, a indennità e competenze varie spettanti alle Forze di polizia, a trasferte e trasporto delle Forze di polizia, a rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, a spese di ufficio, a spese telegrafiche e telefoniche, a fornitura di carta e stampa di schede, a manutenzione e acquisto di materiale elettorale, a servizio automobilistico e ad altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.
  16. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, per l'anno 2016, ai capitoli del titolo III (Rimborso di passività finanziarie) degli stati di previsione delle amministrazioni interessate le somme iscritte, per competenza e per cassa, nel programma «Rimborsi del debito statale», nell'ambito della missione «Debito pubblico» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione agli oneri connessi alle operazioni di rimborso anticipato o di rinegoziazione dei mutui con onere a totale o parziale carico dello Stato.
  17. Nell'elenco n. 5, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione, di cui all'articolo 9, comma 4, della legge 1o dicembre 1986, n. 831, iscritto nel programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», nonché nel programma «Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  18. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo della guardia di finanza di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, da mantenere in servizio nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del medesimo codice, è stabilito in 70 unità.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo sanitario nazionale» (capitolo 2700) e quello relativo alle «Somme da erogare alle regioni a statuto ordinario a titolo di compartecipazione dell'IVA» (capitolo 2862) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alle deliberazioni annuali del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per trasferire al pertinente programma dello stato di previsione del predetto Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca i fondi per il funzionamento delle commissioni che gestiscono il Fondo integrativo speciale per la ricerca (FISR), istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare ai pertinenti programmi le somme iscritte nei programmi «Incentivi alle imprese per interventi di sostegno» e «Interventi di sostegno tramite il sistema di fiscalità», nell'ambito della missione «Competitività e sviluppo delle imprese» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'utilizzazione dei fondi relativi al rimborso degli oneri di servizio pubblico sostenuti dalle imprese pubbliche, rispettivamente disciplinati dai contratti di servizio e di programma stipulati con le amministrazioni pubbliche, nonché per agevolazioni concesse in applicazione di specifiche disposizioni legislative.
  22. Le somme iscritte nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, assegnate dal CIPE con propria delibera alle amministrazioni interessate ai sensi dell'articolo 1, comma 7, della legge 17 maggio 1999, n. 144, per l'anno finanziario 2016, destinate alla costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli stati di previsione delle amministrazioni medesime.
  23. In relazione alle necessità derivanti dall'andamento dei mercati finanziari e dalla gestione del debito statale, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214, 2215, 2216, 2217, 2219, 2220, 2221, 2222 e 2263 e tra gli stanziamenti dei capitoli 2242 e 2247 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale». Per le medesime necessità il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 9502, 9523, 9537, 9539, 9540, 9541 e 9590 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale».
  24. In relazione alle necessità gestionali derivanti dalle diverse variabili connesse al finanziamento del bilancio dell'Unione europea a titolo di risorse proprie, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2751 e 2752 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nell'ambito della missione «L'Italia in Europa e nel mondo» nel programma «Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE».
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i titoli della spesa, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dal decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale delle regioni a statuto ordinario.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, alla riassegnazione ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nella misura stabilita con proprio decreto, delle somme versate, nell'ambito della voce «Entrate derivanti dal controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti» dello stato di previsione dell'entrata, dalla società Equitalia Giustizia Spa a titolo di utili relativi alla gestione finanziaria del fondo di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative, anche tra programmi diversi, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti di bilancio relativi ai capitoli interessati dalla riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze prevista dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 luglio 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014, e successive modificazioni.
  28. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, provvede all'adeguamento degli stanziamenti dei capitoli destinati al pagamento dei premi e delle vincite dei giochi pronostici, delle scommesse e delle lotterie, in corrispondenza con l'effettivo andamento delle relative riscossioni.
  29. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione al programma «Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» dellostato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dalla chiusura della gestione commissariale del Fondo gestione istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta amministrativa e della gestione commissariale denominata «Particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, della città di Palermo» in liquidazione coatta amministrativa.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, anche tra i diversi titoli della spesa, occorrenti per il pagamento degli oneri di ammortamento dei mutui e dei prestiti obbligazionari, attivati sulla base di specifiche disposizioni normative a seguito di calamità naturali, effettuati direttamente dal Ministero dell'economia e delle finanze a seguito del trasferimento degli stessi da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile ai sensi del comma 5-septies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
  31. Ferme restando le disposizioni dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, le variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione tra le amministrazioni interessate del fondo iscritto nel programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
  32. Le somme iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 relative al Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché quelle trasferite dal Fondo medesimo ai pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri destinatari delle risorse finanziarie, disponibili al termine dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi delle amministrazioni interessate le somme conservate nel conto dei residui del predetto Fondo.
  33. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli 2214 e 2223 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, iscritti nel programma «Oneri per il servizio del debito statale», e tra gli stanziamenti dei capitoli 9502 e 9503 del medesimo stato di previsione, iscritti nel programma «Rimborsi del debito statale», al fine di provvedere alla copertura del fabbisogno di tesoreria derivante dalla contrazione di mutui ovvero da analoghe operazioni finanziarie, qualora tale modalità di finanziamento risulti più conveniente per la finanza pubblica rispetto all'emissione di titoli del debito pubblico.
  34. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Presidenza del Consiglio dei ministri», nell'ambito della missione «Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni.

Tabella n. 2

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Previsioni risultanti per gli anni 2016, 2017 e 2018

Denominazione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
2. Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)
2.4 2.4. Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria (3.6) 5.829.077.611
(5.829.677.611)
6.829.077.611
(6.829.677.611)
8.814.085.908
(8.814.685.908)
8.814.085.908
(8.814.685.908)
7.020.393.827
(7.020.993.827)
7.020.393.827
(7.020.993.827)
21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri (1)
21.1 21.1 Organi costituzionali (21.1) 1.746.568.721
(1.746.388.721)
1.746.568.721
(1.746.388.721)
1.732.588.721
(1.732.408.721)
1.732.588.721
(1.732.408.721)
1.732.588.721
(1.732.408.721)
1.732.588.721
(1.732.408.721)
21.3 21.3. Presidenza del Consiglio
dei Ministri (1.3)
477.415.435
(476.915.435)
477.415.435
(476.915.435)
475.184.989
(474.684.989)
475.184.989
(474.684.989)
422.357.681
(421.857.681)
422.357.681
(421.857.681)
25. Fondi da ripartire (33)
25.1 25.1. Fondi da assegnare (33.1) 4.418.890.957
(4.420.090.957)
4.418.890.957
(4.420.090.957)
4.594.626.032
(4.595.826.032)
4.594.626.032
(4.595.826.032)
4.707.771.994
(4.708.971.994)
4.707.771.994
(4.708.971.994)
25.2 25.2 Fondi di riserva e speciali (33.2) 4.848.108.793
(4.848.288.793)
13.668.108.793
(13.668.288.793)
5.371.407.146
(5.371.587.146)
14.191.407.146
(14.191.587.146)
5.447.407.146
(5.447.587.146)
14.267.407.146
(14.267.587.146)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e disposizioni relative).

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.

  2017:
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.

  2018:
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 15.000.000;
   CS: + 15.000.000.

  2017:
   CP: + 15.000.000;
   CS: + 15.000.000.

  2018:
   CP: + 15.000.000;
   CS: + 15.000.000.
Tab. 2. 1. (ex Tab. 2. 3.) Duranti, Artini, Basilio, Piras, Melilla, Marcon, Vico.

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1. Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.7 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio, apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2017:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  2018:
   CP: – 1.000.000;
   CS: – 1.000.000.

  Conseguentemente alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione 1. Difesa e sicurezza del territorio, programma 1.6 Pianificazione generale delle Forze armate e approvvigionamenti militari, apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2017:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.

  2018:
   CP: + 1.000.000;
   CS: + 1.000.000.
Tab. 2. 2. (ex Tab. 2. 2.) Duranti, Artini, Basilio, Piras, Melilla, Marcon, Vico.

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.

  2017:
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.

  2018:
   CP: – 15.000.000;
   CS: – 15.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 15.000.000;
   CS: + 15.000.000.

  2017:
   CP: + 15.000.000;
   CS: + 15.000.000.

  2018:
   CP: + 15.000.000;
   CS: + 15.000.000.
Tab. 2. 3. (ex Tab. 12. 3.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 21. Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri, programma 21.3 Presidenza del Consiglio dei Ministri, apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: – 8.000.000;
   CS: – 8.000.000.

  2017:
   CP: – 8.000.000;
   CS: – 8.000.000.

  2018:
   CP: – 8.000.000;
   CS: – 8.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella 12, stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, missione 1. Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma 1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, apportare le seguenti variazioni:

  2016:
   CP: + 8.000.000;
   CS: + 8.000.000.

  2017:
   CP: + 8.000.000;
   CS: + 8.000.000.

  2018:
   CP: + 8.000.000;
   CS: + 8.000.000.
Tab. 2. 4. (ex Tab. 12. 1.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

A.C. 3445-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 3 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dello sviluppo economico, per l'anno finanziario
2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 3).
  2. Gli importi dei versamenti effettuati con imputazione alle voci «Restituzione, rimborsi, recuperi e concorsi vari» e «Altre entrate in conto capitale» dello stato di previsione dell'entrata sono correlativamente iscritti in termini di competenza e di cassa, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, negli appositi capitoli dei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi al Fondo per la competitività e lo sviluppo, al Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese, al Fondo rotativo per le imprese ed al Fondo rotativo per la crescita sostenibile.
  3. Le somme impegnate in relazione alle disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 ottobre 1993, n. 410, convertito dalla legge 10 dicembre 1993, n. 513, recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione nelle aree di crisi siderurgica, resesi disponibili a seguito di provvedimenti di revoca, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al medesimo articolo 1 del decreto-legge n. 410 del 1993.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, per l'anno finanziario 2016, variazioni compensative in termini di residui, di competenza e di cassa tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, anche tra missioni e programmi diversi, ivi compresa la modifica della denominazione dei centri di responsabilità amministrativa, connesse con l'attuazione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145.

Tabella n. 3

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Previsioni risultanti per gli anni 2016, 2017 e 2018

Denominazione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1. Competitività e sviluppo delle imprese (11)
1.2 1.2. Vigilanza sugli enti, sul sistema cooperativo e sulle gestioni commissariali (11.6) 9.599.225
(9.199.225)
12.599.225
(12.199.225)
9.514.076
(9.114.076)
9.514.076
(9.114.076)
9.461.842
(9.061.842)
9.461.842
(9.061.842)
9. Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)
9.2 9.2. Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) 21.160.806
(21.560.806)
21.160.806
(21.560.806)
17.751.256
(18.151.256)
17.751.256
(18.151.256)
15.744.057
(16.144.057)
15.744.057
(16.144.057)

A.C. 3445-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 4 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).

Per la tabella n. 4 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 5 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Stato di previsione del Ministero della giustizia e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5).
  2. Le entrate e le spese degli Archivi notarili, per l'anno finanziario 2016, sono stabilite in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero della giustizia (Appendice n. 1).
  3. Per provvedere alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio, è utilizzato lo stanziamento del Fondo per le spese impreviste iscritto nel programma «Giustizia civile e penale», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione della spesa degli Archivi notarili. I prelevamenti da detto Fondo, nonché l'utilizzazione delle somme prelevate, sono disposti con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia. Tali decreti sono comunicati al Parlamento in allegato al conto consuntivo degli Archivi stessi.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati, per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali, nonché per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati, nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2016.
  5. In attuazione del regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, e in relazione ai relativi provvedimenti di riordino ivi previsti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze nell'ambito delle articolazioni dipartimentali.

Per la tabella n. 5 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 6 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 6).
  2. In relazione alle somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato per contributi versati da Paesi esteri in applicazione della direttiva 77/486/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme stesse ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per l'anno finanziario 2016, affinché siano utilizzate per gli scopi previsti dalla medesima direttiva.
  3. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato ad effettuare, previe intese con il Ministero dell'economia e delle finanze, operazioni in valuta estera non convertibile pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro costituiti presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, ai sensi dell'articolo 5 della legge 6 febbraio 1985, n. 15, e successive modificazioni, e che risultino intrasferibili per effetto di norme o disposizioni locali. Il relativo controvalore in euro è acquisito all'entrata del bilancio dello Stato ed è contestualmente iscritto, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle indicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, nei pertinenti programmi dello stato di previsione del medesimo Ministero per l'anno finanziario 2016, per l'effettuazione di spese connesse alle esigenze di funzionamento e mantenimento delle sedi diplomatiche e consolari, degli istituti di cultura e delle scuole italiane all'estero. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è altresì autorizzato ad effettuare, con le medesime modalità, operazioni in valuta estera pari alle disponibilità esistenti nei conti correnti valuta Tesoro in valute inconvertibili o intrasferibili individuate, ai fini delle operazioni di cui al presente comma, dal
Dipartimento del tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze su richiesta della competente Direzione generale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
  4. In attuazione degli adempimenti previsti dalla legge 11 agosto 2014, n. 125, recante disciplina generale sulla cooperazione internazionale allo sviluppo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi. Le somme corrispondenti ai residui accertati al 31 dicembre 2015 nel bilancio dell'Istituto agronomico per l'Oltremare sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, da destinare al finanziamento dell'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra lo stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in termini di residui, di competenza e di cassa, connesse con l'attuazione dell'articolo 104 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto scuola per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 29 novembre 2007, pubblicato nel supplemento ordinario n. 274 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 17 dicembre 2007.

Per la tabella n. 6 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 7 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 7).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, i fondi iscritti nella parte corrente e nel conto capitale del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli «Somma da assegnare per il pagamento della mensa scolastica», nonché tra i capitoli relativi al «Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche», iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  4. L'assegnazione autorizzata a favore del Consiglio nazionale delle ricerche, per l'anno finanziario 2016, è comprensiva della somma, determinata nella misura massima di 2.582.284 euro, a favore dell'Istituto di biologia cellulare per attività internazionale afferente all'area di Monterotondo.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, tra lo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e gli stati di previsione dei Ministeri interessati in relazione al trasferimento di fondi riguardanti il finanziamento di progetti per la ricerca.

Per la tabella n. 7 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 8 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Stato di previsione del Ministero dell'interno e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'interno, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 8).
  2. Le somme versate dal CONI nell'ambito della voce «Entrate derivanti da servizi resi dalle Amministrazioni statali» dello stato di previsione dell'entrata sono riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al programma «Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico», nell'ambito della missione «Soccorso civile» dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2016, per essere destinate alle spese relative all'educazione fisica, all'attività sportiva e alla costruzione, completamento e adattamento di infrastrutture sportive concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  3. Nell'elenco n. 1, annesso allo stato di previsione del Ministero dell'interno, sono indicate le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, prelevamenti dal fondo a disposizione per la Pubblica sicurezza, di cui all'articolo 1 della legge 12 dicembre 1969, n. 1001, iscritto nel programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza».
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dall'articolo 61 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, dall'articolo 10, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, e dall'articolo 8, comma 5, della legge 3 maggio 1999, n. 124, relative ai trasferimenti erariali agli enti locali.
  5. In relazione all'articolo 1, comma 1328, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di ridurre il costo a carico dello Stato per il servizio antincendi negli aeroporti, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno le somme versate all'entrata del bilancio dello Stato in applicazione delle disposizioni di cui al citato comma 1328 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006.
  6. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo edifici di culto, nonché l'impegno e il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 2016, in conformità agli stati di previsione annessi a quello del Ministero dell'interno (Appendice n. 1).
  7. Per gli effetti di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono considerate spese obbligatorie del bilancio del Fondo edifici di culto quelle indicate nell'elenco n. 1, annesso al bilancio predetto.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni, in termini di competenza e di cassa, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del Fondo edifici di culto per l'anno finanziario 2016, conseguenti ai prelevamenti di somme dal conto corrente infruttifero di tesoreria intestato al predetto Fondo, per far fronte alle esigenze derivanti dall'attuazione degli articoli 55 e 69 della legge 20 maggio 1985, n. 222.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, a trasferire, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, agli stati di previsione dei Ministeri interessati le risorse iscritte nel capitolo 2313, istituito nell'ambito del programma «Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale» della missione «Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti» dello stato di previsione del Ministero dell'interno, e nel capitolo 2872, istituito nell'ambito del programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia» della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione, in attuazione dell'articolo 1, comma 562, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dell'articolo 34 del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 106, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le variazioni compensative di bilancio anche tra i titoli della spesa, occorrenti per l'attuazione delle disposizioni recate dai decreti legislativi 14 marzo 2011, n. 23, e 6 maggio 2011, n. 68, in materia di federalismo fiscale municipale e di autonomia di entrata delle province.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, i contributi relativi al rilascio e al rinnovo dei permessi di soggiorno, di cui all'articolo 5, comma 2-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, versati all'entrata del bilancio dello Stato e destinati, ai sensi dell'articolo 14-bis del medesimo testo unico, al Fondo rimpatri, finalizzato a finanziare le spese per il rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  12. Al fine di reperire le risorse occorrenti per il finanziamento dei programmi di rimpatrio volontario ed assistito di cittadini di Paesi terzi verso il Paese di origine o di provenienza, ai sensi dell'articolo 14-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dell'interno, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, anche tra missioni e programmi diversi.
  13. Ferma restando l'adozione dello specifico sistema di erogazione unificata di competenze fisse e accessorie al personale da parte delle amministrazioni dello Stato, al fine di consentire l'erogazione nell'anno successivo delle somme rimaste da pagare alla fine di ciascun esercizio finanziario a titolo di competenze accessorie, per tutti gli appartenenti alle Forze di polizia si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1o dicembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 293 del 16 dicembre 2010.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio tra i programmi di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'interno «Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa» e «Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali», in relazione alle minori o maggiori occorrenze connesse alla gestione dell'albo dei segretari provinciali e comunali necessarie ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e dell'articolo 10 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213.

Per la tabella n. 8 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 9 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 9.
(Stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 9).

Per la tabella n. 9 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 10 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 10).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le variazioni di competenza e di cassa nello stato di previsione dell'entrata e in quello del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli adempimenti previsti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, nonché dall'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 634, concernente la disciplina dell'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  3. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue: 200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010.
  4. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2016, è fissato in 136 unità.
  5. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dal fondo a disposizione iscritto nel programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» del medesimo stato di previsione.
  6. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa e contabilità delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6 febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
  7. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma «Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste», nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per l'anno finanziario 2016, le disposizioni dell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico, di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente la revoca dei finanziamenti relativi al Programma delle infrastrutture strategiche.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, come rifinanziato dall'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione dei Ministeri interessati, le variazioni di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, conseguenti alla ripartizione del Fondo per gli interventi in favore del settore dell'autotrasporto, di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Per la tabella n. 10 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 11 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 11).
  2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari da mantenere in servizio come forza media nell'anno 2016, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilito come segue:
   a) ufficiali ausiliari, di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 71;
    2) Marina n. 16;
    3) Aeronautica n. 52;
    4) Carabinieri n. 0;
   b) ufficiali ausiliari piloti di complemento, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 0;
    2) Marina n. 50;
    3) Aeronautica n. 9;
   c) ufficiali ausiliari delle forze di completamento, di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010:
    1) Esercito n. 98;
    2) Marina n. 15;
    3) Aeronautica n. 20.

  3. La consistenza organica degli allievi ufficiali delle accademie delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, è fissata, per l'anno 2016, come segue:
   1) Esercito n. 291;
   2) Marina n. 270;
   3) Aeronautica n. 246;
   4) Carabinieri n. 90.

  4. La consistenza organica degli allievi delle scuole sottufficiali delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri, di cui alla lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:
   1) Esercito n. 420;
   2) Marina n. 242;
   3) Aeronautica n. 265.

  5. La consistenza organica degli allievi delle scuole militari, di cui alla lettera b-ter) del comma 1 dell'articolo 803 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita, per l'anno 2016, come segue:
   1) Esercito n. 480;
   2) Marina n. 201;
   3) Aeronautica n. 140.

  6. Alle spese per accordi internazionali, specificamente afferenti alle infrastrutture multinazionali dell'Alleanza atlantica (NATO), di cui ai programmi «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nonché per l'ammodernamento e il rinnovamento, di cui ai programmi «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza», «Approntamento e impiego delle forze terrestri», «Approntamento e impiego delle forze navali», «Approntamento e impiego delle forze aree» e «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano, per l'anno 2016, le disposizioni contenute nell'articolo 61-bis del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato.
  7. Alle spese per le infrastrutture multinazionali della NATO, sostenute a carico del programma «Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare» e del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari», nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, si applicano le procedure della NATO di esecuzione delle gare internazionali emanate dal Consiglio atlantico. Deve essere in ogni caso garantita la trasparenza delle procedure di appalto, di assegnazione e di esecuzione dei lavori, ai sensi della legge 13 settembre 1982, n. 646.
  8. Negli elenchi n. 1 e n. 2 annessi allo stato di previsione del Ministero della difesa sono descritte le spese per le quali possono effettuarsi, per l'anno finanziario 2016, i prelevamenti dai fondi a disposizione relativi alle tre Forze armate e all'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'articolo 613 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, iscritti nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI, destinate alle attività sportive del personale militare e civile della Difesa.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti capitoli del programma «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza» nell'ambito della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dalla Banca d'Italia per i servizi di vigilanza e custodia resi presso le proprie sedi dal personale dell'Arma dei carabinieri.

Tabella n. 11

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA DIFESA Previsioni risultanti per gli anni 2016, 2017 e 2018

Denominazione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1. Difesa e sicurezza del territorio (5)
1.1 1.1. Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa e la sicurezza (5.1) 5.955.078.652
(5.954.969.137)
6.067.019.326
(6.066.909.811)
1.2 1.2. Approntamento e impiego delle forze terrestri (5.2) 4.745.530.990
(4.690.741.712)
4.776.594.457
(4.721.805.179)
1.4 1.4. Approntamento e impiego delle forze aeree (5.4) 2.441.062.022
(2.440.331.925)
2.441.508.102
(2.440.778.005)
4. Fondi da ripartire (33)
4.1 4.1. Fondi da assegnare (33.1) 445.126.959
(500.755.849)
445.126.959
(500.755.849)

A.C. 3445-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 12 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 12).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2016, le occorrenti variazioni di bilancio tra gli stati di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e delle amministrazioni interessate, in termini di residui, di competenza e di cassa, ai sensi dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni, e dell'articolo 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché per l'attuazione del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e la riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
  3. Per l'attuazione del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, e del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 100, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito della parte corrente e nell'ambito del conto capitale dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per la modifica della ripartizione dei fondi tra i vari settori d'intervento del Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme iscritte nel capitolo 2827 del programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016, ai competenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il medesimo anno, secondo la ripartizione percentuale indicata all'articolo 24, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157.
  5. Per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle somme versate in entrata dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) nonché dai corrispondenti organismi pagatori regionali a titolo di rimborso al Corpo forestale dello Stato per i controlli effettuati ai sensi del regolamento (UE) n. 907/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici per essere destinate al Corpo forestale dello Stato in virtù di accordi di programma, convenzioni e intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di lotta contro gli incendi boschivi, sicurezza pubblica, monitoraggio e protezione dell'ambiente, divulgazione ed educazione ambientale e tutela delle riserve naturali statali affidate al Corpo medesimo, ivi compresa la salvaguardia della biodiversità anche attraverso la vivaistica sperimentale per la conservazione delle risorse genetiche forestali nazionali.
  7. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dal CONI e da altri enti pubblici e privati, destinate alle attività sportive del personale del Corpo forestale dello Stato.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, nell'ambito del programma «Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità» della missione «Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente» dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme di pertinenza del Corpo forestale dello Stato, detenute dalla società Cassa depositi e prestiti Spa, individuate d'intesa con il medesimo Ministero e versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Per l'anno finanziario 2016 il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, occorrenti per l'attuazione di quanto stabilito dagli articoli 12 e 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, in ordine alla soppressione e riorganizzazione di enti vigilati dal medesimo Ministero.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le somme iscritte, in termini di residui, di competenza e di cassa, nel capitolo 7810 «Somme da ripartire per assicurare la continuità degli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale» istituito nel programma «Fondi da assegnare», nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» del medesimo stato di previsione, destinato alle finalità di cui alla legge 23 dicembre 1999, n. 499, recante razionalizzazione degli interventi nel settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale e forestale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato da amministrazioni ed enti pubblici in virtù di accordi di programma, convenzioni ed intese per il raggiungimento di finalità comuni in materia di telelavoro, ai sensi dell'articolo 4 della legge 16 giugno 1998, n. 191, dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70, e dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

Per la tabella n. 12 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 13 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 13.
(Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 13).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per l'anno finanziario 2016, le variazioni compensative di bilancio, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nel programma «Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo» nell'ambito della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo relativi al Fondo unico dello spettacolo.
  3. Ai fini di una razionale utilizzazione delle risorse di bilancio, per l'anno finanziario 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, adottati su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, comunicati alle competenti Commissioni parlamentari e trasmessi alla Corte dei conti per la registrazione, le occorrenti variazioni compensative di bilancio, in termini di competenza e di cassa, tra i capitoli iscritti nei pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, relativi agli acquisti ed alle espropriazioni per pubblica utilità, nonché per l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato su immobili di interesse archeologico e monumentale e su cose di arte antica, medievale, moderna e contemporanea e di interesse artistico e storico, nonché su materiale archivistico pregevole e materiale bibliografico, raccolte bibliografiche, libri, documenti, manoscritti e pubblicazioni periodiche, ivi comprese le spese derivanti dall'esercizio del diritto di prelazione, del diritto di acquisto delle cose denunciate per l'esportazione e dell'espropriazione, a norma di legge, di materiale bibliografico prezioso e raro.

Per la tabella n. 13 si veda lo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSA TABELLA N. 14 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Stato di previsione del Ministero della salute e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 14).
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione delle somme versate in entrata dalle Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie, per il funzionamento della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, al pertinente programma dello stato di previsione del Ministero della salute per l'anno finanziario 2016.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire, con propri decreti, su proposta del Ministro della salute, tra i pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero della salute, per l'anno finanziario 2016, i fondi per il finanziamento delle attività di ricerca e sperimentazione del programma «Ricerca per il settore della sanità pubblica», nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione» dello stato di previsione del Ministero della salute, in relazione a quanto disposto dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Tabella n. 14

STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DELLA SALUTE Previsioni risultanti per gli anni 2016, 2017 e 2018

Denominazione Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018
Unità di voto  Missione
  Programma
Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa Per competenza Per cassa
1. Tutela della salute (20)
1.1 1.1. Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e
aeronavigante (20.1)
92.147.338
(91.897.338)
93.254.088
(93.004.088)
90.503.293
(90.253.293)
91.610.043
(91.360.043)
85.892.828
(85.642.828)
86.999.578
(86.749.578)
1.4 1.4. Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad
uso umano (20.4)
16.970.795
(16.530.795)
16.970.795
(16.530.795)
15.836.885
(15.396.885)
15.836.885
(15.396.885)
15.665.141
(15.225.141)
15.665.141
(15.225.141)
1.11 1.11. Regolamentazione e vigilanza delle professioni sanitarie (20.11) 5.768.760
(5.158.760)
5.768.760
(5.158.760)
5.821.352
(5.211.352)
5.821.352
(5.211.352)
5.750.119
(5.140.119)
5.750.119
(5.140.119)

A.C. 3445-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 15.
(Totale generale della spesa).

  1. Sono approvati, rispettivamente, in euro 818.294.975.757, in euro 865.944.687.214 e in euro 845.464.501.876 in termini di competenza, nonché in euro 833.964.279.908, in euro 875.205.036.723 e in euro 854.391.553.384 in termini di cassa, i totali generali della spesa dello Stato per il triennio 2016-2018.

A.C. 3445-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE ED ANNESSO QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 16.
(Quadro generale riassuntivo).

  1. È approvato, in termini di competenza e di cassa, per il triennio 2016-2018, il quadro generale riassuntivo del bilancio dello Stato, con le tabelle allegate.

Non sono riportate le modifiche ai quadri generali riassuntivi conseguenti alle variazioni degli stati di previsione introdotte dalla Commissione. Per il testo approvato dal Senato, si rinvia allo stampato A.C. 3445.

A.C. 3445-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Disposizioni diverse).

  1. In relazione all'accertamento dei residui di entrata e di spesa per i quali non esistono nel bilancio di previsione i corrispondenti capitoli nell'ambito dei programmi interessati, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire gli occorrenti capitoli nei pertinenti programmi con propri decreti da comunicare alla Corte dei conti.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, con propri decreti, in termini di residui, di competenza e di cassa, dal «Fondo per lo sviluppo e la coesione» del programma «Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli equilibri socio-economici territoriali», nell'ambito della missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2016, ai pertinenti programmi dei Ministeri interessati, le quote da attribuire alle regioni a statuto speciale, ai sensi del quinto comma dell'articolo 126 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a trasferire, in termini di competenza e di cassa, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, le disponibilità esistenti su altri programmi degli stati di previsione delle amministrazioni competenti a favore di appositi programmi destinati all'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
  4. In relazione ai provvedimenti di riordino delle amministrazioni pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, le variazioni compensative di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa, ivi comprese l'istituzione, la modifica e la soppressione di programmi, che si rendano necessarie in relazione all'accorpamento di funzioni o al trasferimento di competenze.
  5. Su proposta del Ministro competente, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da comunicare alle Commissioni parlamentari competenti, negli stati di previsione della spesa che nell'esercizio finanziario 2015 e in quello in corso siano stati interessati dai processi di ristrutturazione di cui al comma 4, nonché da quelli previsti da altre normative vigenti, possono essere effettuate variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli di natura rimodulabile dei programmi, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate con legge, nonché tra capitoli di programmi dello stesso stato di previsione limitatamente alle spese di funzionamento per oneri relativi a movimenti di personale e per quelli strettamente connessi con l'operatività delle amministrazioni.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, stipulati ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
  7. Le risorse finanziarie relative ai fondi destinati all'incentivazione del personale civile dello Stato, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dei Corpi di polizia, nonché quelle per la corresponsione del trattamento economico accessorio del personale dirigenziale, non utilizzate alla chiusura dell'esercizio, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'utilizzazione dei predetti fondi conservati.
  8. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, negli stati di previsione delle amministrazioni statali interessate, delle somme rimborsate dalla Commissione europea per spese sostenute dalle amministrazioni medesime a carico dei pertinenti programmi dei rispettivi stati di previsione, affluite al fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e successivamente versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri emanati ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, e dei decreti legislativi concernenti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della medesima legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.
  10. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nei pertinenti programmi degli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, concernente disposizioni in materia di federalismo fiscale.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra lo stanziamento di bilancio relativo al «Fondo occorrente per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale» (capitolo 2797) e quello relativo alla «Devoluzione alle regioni a statuto speciale del gettito di entrate erariali alle stesse spettanti in quota fissa» (capitolo 2790) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, in relazione alla determinazione delle quote di tributi erariali spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dei rispettivi statuti di autonomia.
  12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, delle somme versate all'entrata a titolo di contribuzione alle spese di gestione degli asili nido istituiti presso le amministrazioni statali ai sensi dell'articolo 70, comma 5, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, nonché di quelle versate a titolo di contribuzione alle spese di gestione di servizi ed iniziative finalizzati al benessere del personale.
  13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, nell'ambito di ciascuno stato di previsione dei Ministeri, le variazioni compensative di bilancio tra i capitoli interessati al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
  14. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti per l'attuazione dell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  15. In attuazione dei commi da 2 a 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che attribuiscono all'Agenzia del demanio le decisioni di spesa relative agli «interventi manutentivi sugli immobili in uso alle amministrazioni dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare, per l'anno finanziario 2016, con propri decreti, su proposta dei Ministri interessati, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti degli appositi fondi relativi rispettivamente alle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tra gli stessi ed i capitoli o i piani gestionali degli stati di previsione di ciascun Ministero relativi alle spese di manutenzione di impianti e attrezzature, all'adeguamento della sicurezza nei luoghi di lavoro ed agli interventi di piccola manutenzione sugli immobili.
  16. In attuazione dell'articolo 30, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, tra gli stanziamenti dei capitoli degli stati di previsione dei Ministeri, delle spese per interessi passivi e per rimborso di passività finanziarie relative ad operazioni di mutui il cui onere di ammortamento è posto a carico dello Stato.
  17. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi per il finanziamento di assegni una tantum in favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, istituiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  18. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio compensative occorrenti in relazione alle riduzioni dei trasferimenti agli enti territoriali, disposte ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.
  19. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni competenti per materia, che subentrano, ai sensi della normativa vigente, nella gestione delle residue attività liquidatorie degli organismi ed enti vigilati dallo Stato, sottoposti a liquidazione coatta amministrativa in base all'articolo 12, comma 40, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le somme, residuali al 31 dicembre 2015, versate all'entrata del bilancio dello Stato dai commissari liquidatori cessati dall'incarico.
  20. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme versate in entrata per essere destinate al finanziamento di progetti innovativi nel settore informatico, previsti dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 16 gennaio 2003, n. 3, nonché dalle successive disposizioni legislative di modifica ed integrazione delle stesse, individuati ed approvati dall'Agenzia per l'Italia digitale.
  21. Le somme stanziate sul capitolo 1896 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinate al CONI per il finanziamento dello sport, e sul capitolo 2295 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, destinate agli interventi già di competenza della soppressa Agenzia per lo sviluppo del settore ippico, per il finanziamento del monte premi delle corse, in caso di mancata adozione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 281, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, o, comunque, nelle more dell'emanazione dello stesso, costituiscono determinazione della quota parte delle entrate erariali ed extraerariali derivanti da giochi pubblici con vincita in denaro affidati in concessione allo Stato ai sensi del comma 282 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 311 del 2004.
  22. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione dell'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, relativo al trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico alla Presidenza del Consiglio dei ministri e all'Agenzia per la coesione territoriale.
  23. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, occorrenti per l'attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, concernente il trasferimento delle risorse finanziarie e strumentali dalle scuole di formazione unificate alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).
  24. Le risorse finanziarie iscritte nei fondi connessi alla sistemazione di partite contabilizzate in conto sospeso nonché nei fondi da destinare alle regioni, alle province autonome e agli altri enti territoriali, isti- tuiti negli stati di previsione dei Ministeri interessati, in relazione all'eliminazione dei residui passivi di bilancio e alla cancellazione dei residui passivi perenti, a seguito dell'attività di ricognizione svolta in attuazione dell'articolo 49, comma 2, lettere c) e d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono ripartite con decreti del Ministro competente.
  25. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni compensative per il triennio 2016-2018 tra i programmi degli stati di previsione dei Ministeri interessati e il capitolo 3465, articolo 2, dello stato di previsione dell'entrata, in relazione al contributo alla finanza pubblica previsto dal comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, da attribuire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  26. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per la ripartizione, tra le diverse finalità di spesa, delle risorse finanziarie iscritte negli stati di previsione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30.
  27. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le variazioni di bilancio occorrenti per la riduzione degli stanziamenti dei capitoli relativi alle spese correnti per l'acquisto di beni e servizi in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 222-quater, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni.
  28. Per corrispondere alle eccezionali indilazionabili esigenze di servizio, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a ripartire tra le amministrazioni interessate, per l'anno finanziario 2016, le risorse iscritte sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 luglio 1978, n. 385, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», capitolo 3026, sulla base delle assegnazioni disposte con l'apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Tali assegnazioni tengono conto anche delle risorse finanziarie già iscritte sui pertinenti capitoli degli stati di previsione dei Ministeri interessati al fine di assicurare la tempestiva corresponsione delle somme dovute al personale e ammontanti al 50 per cento delle risorse complessivamente autorizzate per le medesime finalità nell'anno 2015. L'utilizzazione delle risorse è subordinata alla registrazione del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da parte dei competenti organi di controllo.
  29. Per l'anno 2016, il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito degli stati di previsione di ciascun Ministero, tra i capitoli della categoria 2 – consumi intermedi e i capitoli della categoria 21 – investimenti fissi lordi, anche tra titoli diversi, restando in ogni caso precluso l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti. La compensazione non può riguardare le spese predeterminate per legge.
  30. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta dei Ministri competenti, le variazioni compensative, anche tra programmi diversi del medesimo stato di previsione, in termini di residui, di competenza e di cassa, che si rendano necessarie nel caso di sentenze definitive anche relative ad esecuzione forzata nei confronti delle amministrazioni dello Stato.
  31. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dell'interno, è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle amministrazioni interessate i fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica» e programma «Pianificazione e coordinamento Forze di polizia», concernenti il trattamento accessorio del personale delle Forze di polizia e del personale alle dipendenze della Direzione investigativa antimafia.
  32. In relazione al pagamento delle competenze accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni compensative di bilancio concernenti la ripartizione delle competenze accessorie, iscritte negli appositi fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero della difesa, nell'ambito della missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare», spettanti al personale delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri.
  33. In relazione al pagamento delle competenze fisse e accessorie mediante ordini collettivi di pagamento con il sistema denominato «cedolino unico», ai sensi dell'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a riassegnare nello stato di previsione del Ministero della difesa le somme versate in entrata concernenti le competenze fisse ed accessorie del personale dell'Arma dei carabinieri in forza extraorganica presso le altre amministrazioni.
  34. Su proposta del Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le variazioni compensative negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, tra le spese per la manutenzione dei beni acquistati nell'ambito delle dotazioni tecniche e logistiche per le esigenze delle sezioni di polizia giudiziaria, iscritte nell'ambito della missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma «Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica».
  35. Ai fini dell'attuazione del programma di interventi previsto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, finanziato ai sensi del comma 12 del medesimo articolo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, variazioni compensative, in termini di residui, di competenza e di cassa, tra i capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relativi all'attuazione del citato programma di interventi e i correlati capitoli degli stati di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2111 – DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3444-A)

A.C. 3444-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti il comma 250 alla luce della giurisprudenza costituzionale che ascrive la disciplina dei concorsi per l'accesso al pubblico impiego regionale alla competenza regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa della regioni» (sentenze n. 100/2010, n. 233/2006, n. 95/2008, n. 380/2004, n. 4/2004);
   b) ai commi 292, 293, 297, 298 e 399, sia valutata l'opportunità di sostituire i riferimenti ai provvedimenti della giunta regionale con il riferimento ad un provvedimento della regione, in aderenza con la giurisprudenza costituzionale richiamata;
   c) al comma 294, sia valutata l'opportunità di sostituire il parere della Conferenza Stato-regioni, con l'intesa, ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro della salute, che definisce gli ambiti assistenziali ed i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale (in particolare sentenza n. 134 del 2006);
   d) al comma 318, sia valutata l'opportunità di prevedere l'intesa con la Conferenza Stato-regioni, in luogo del parere della medesima, per l'emanazione del decreto del Ministro della salute di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) che modifichino esclusivamente gli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero individuino misure intese ad incrementare l'appropriatezza dell'erogazione delle medesime prestazioni, senza determinare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica;
   e) al comma 371, si valuti l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni per l'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che individua gli interventi per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni;
   f) al comma 496, sia valutata l'opportunità di prevedere un coinvolgimento della Conferenza Stato-regioni ai fini dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'individuazione di modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni relative al Fondo per l'acquisto degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, considerato che esso investe profili riconducibili alla competenza legislativa regionale in materia di trasporto pubblico locale;
   g) al comma 26, si valuti la disposizione che stabilisce un'esenzione per le borse di studio erogate dalla Provincia autonoma di Bolzano al fine di evitare ingiustificate disparità di trattamento nell'ambito del territorio nazionale;
   h) si valuti l'opportunità della previsione ex comma 245-vicies quater alla luce dei principi di cui all'articolo 24 della Costituzione e della relativa giurisprudenza costituzionale;
   i) al comma 429, si valuti l'opportunità della disposizione che prevede la non applicazione alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome delle sanzioni per il mancato rispetto della disciplina sul pareggio di bilancio, alla luce delle disposizioni della legge rinforzata n. 243 del 2012;
   j) si valuti l'opportunità della disposizione di cui al comma 451-ter, nella parte in cui appare subordinare l'attivazione del Percorso tutela vittime di violenza alla denuncia della vittima, alla luce degli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Istanbul, in particolare dall'articolo 18, comma 4;
   k) si valuti l'opportunità di chiarire la formulazione del comma 32 che modifica la legge n. 431 del 1998 alla luce delle considerazioni riportate in premessa;
   l) si valuti, alla luce del principio di legalità sostanziale, come richiamato dalla giurisprudenza costituzionale in premessa, l'opportunità della disposizione di cui al comma 23, nella parte in cui si prevede la sospensione dell'efficacia di leggi regionali;
   m) al comma 253-bis, si valuti l'opportunità di individuare le modalità e i termini per l'attribuzione delle risorse di cui al fondo istituito dalla medesima disposizione;
   n) si valuti l'opportunità di prevedere un termine per l'adozione di decreti attuativi previsti dalle disposizioni contenute nel disegno di legge.

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1 (emendamenti segnalati per la votazione).

A.C. 3444-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO, ANNESSI ALLEGATI ED ELENCHI, PROSPETTO DI COPERTURA, REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE E TABELLE A, B, C, D, E, DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2016, 2017 e 2018, sono indicati nell'allegato n. 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
  2. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge è indicato l'adeguamento degli importi dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per l'anno 2016. I predetti importi sono ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  3. Nell'allegato n. 2 annesso alla presente legge sono, inoltre, indicati gli importi complessivi dovuti per l'anno 2016 ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché gli importi che, prima del riparto tra le gestioni interessate, sono attribuiti:
   a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati anteriormente al 1o gennaio 1989;
   b) alla gestione speciale minatori;
   c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo già iscritti al soppresso ENPALS.

  3-bis. Gli esperti contabili iscritti nella Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34, e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali.
  4. Il comma 430 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abrogato.
  5. Al comma 718 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) alla lettera a), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2016 e di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «di tre punti percentuali dal 1o gennaio 2017»;
   b) alla lettera b), le parole: «di due punti percentuali a decorrere dal 1o gennaio 2016, di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2017 e di ulteriori 0,5 punti percentuali dal 1o gennaio 2018» sono sostituite dalle seguenti: «di due punti percentuali dal 1o gennaio 2017 e di un ulteriore punto percentuale dal 1o gennaio 2018»;
   c) alla lettera c), le parole: «700 milioni di euro per l'anno 2018» sono sostituite dalle seguenti: «350 milioni di euro per l'anno 2018».

  6. Al comma 632 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al terzo periodo, le parole da: «, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» fino alla fine del periodo sono soppresse.
  6-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è abrogato.
  7. Al fine di evitare un pregiudizio alla continuità dell'azione amministrativa, ai dipendenti dell'Amministrazione economico-finanziaria, ivi incluse le Agenzie fiscali, cui sono state affidate le mansioni della terza area sulla base dei contratti individuali di lavoro a tempo indeterminato stipulati in esito al superamento di concorsi banditi in applicazione del contratto collettivo nazionale di comparto del quadriennio 1998-2001, o del quadriennio 2002-2005, continua ad essere corrisposto, a titolo individuale e in via provvisoria, sino all'adozione di una specifica disciplina contrattuale, il relativo trattamento economico e gli stessi continuano ad esplicare le relative funzioni, nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato e delle vacanze di organico previste per le strutture interessate.
  8. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:
   a) al comma 2, le parole da: «, nonché l'unità immobiliare» fino a: «non superiore a 15.000 euro annui» sono soppresse;
   a-bis) al comma 3, prima della lettera a) è inserita la seguente:
    «0a) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23»;
   b) al comma 5, il secondo periodo è soppresso;
   c) il comma 8-bis è abrogato;
   d) al comma 13-bis, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

  9. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, l'ultimo periodo è soppresso.
  10. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è aggiunto il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma si applicano, dal periodo d'imposta 2014, anche all'imposta municipale immobiliare della provincia autonoma di Bolzano, istituita dalla legge provinciale 19 aprile 2014, n. 3, ed all'imposta immobiliare semplice della provincia autonoma di Trento, istituita dalla legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14».
  11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993. Sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli: a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione; b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile. A decorrere dall'anno 2016, sono abrogati i commi da 1 a 9-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34.
  12. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:
   a) al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
   b) il comma 669 è sostituito dal seguente:
  «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;
   c) al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
   d) al comma 681 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nel caso in cui l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo all'anno 2015. Nel caso di mancato invio della delibera entro il termine del 10 settembre 2014 di cui al comma 688 ovvero nel caso di mancata determinazione della predetta percentuale stabilita dal comune nel regolamento relativo al 2015, la percentuale di versamento a carico del possessore è pari al 90 per cento dell'ammontare complessivo del tributo»;
   e) al comma 688, le parole: «21 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «termine perentorio del 14 ottobre».

  13. All'articolo 13, comma 2, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica».
  14. Il comma 15-bis dell'articolo 19 del citato decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, è sostituito dal seguente:
  «15-bis. L'imposta di cui al comma 13 non si applica al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino a concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica».
  15. Al fine di tenere conto dell'esenzione di cui ai commi da 8 a 14, 28 e 29 del presente articolo prevista per l'IMU e la TASI, all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 380-ter, lettera a), dopo il primo periodo è inserito il seguente: «A decorrere dall'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al primo periodo è incrementata di 3.767,45 milioni di euro» e il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «La dotazione del Fondo di cui al primo periodo è assicurata attraverso una quota dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, pari a 4.717,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e a 2.768,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e seguenti. Corrispondentemente, nei predetti esercizi è versata all'entrata del bilancio statale una quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza dei comuni. A seguito della riduzione della quota di imposta municipale propria di spettanza comunale da versare al bilancio dello Stato per alimentare il Fondo di solidarietà comunale, a decorrere dall'anno 2016, la dotazione del predetto Fondo è corrispondentemente ridotta in misura pari a 1.949,1 milioni di euro annui»;
   a-bis) al comma 380-ter, lettera a), l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione degli enti territoriali, una quota del Fondo di solidarietà comunale, non inferiore a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, è destinata ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e una quota non inferiore a 30 milioni di euro è destinata, ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, ai comuni istituiti a seguito di fusione;»;
   b) al comma 380-ter, lettera b), le parole: «per gli anni 2015 e successivi» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015, entro il 30 aprile per l'anno 2016 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni 2017 e successivi»;
   c) al comma 380-ter, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) può essere variata la quota di gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui alla lettera a) da versare al bilancio dello Stato e, corrispondentemente, rideterminata la dotazione del Fondo di cui alla medesima lettera a). Le modalità di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio»;
   d) al comma 380-quater:
    1) dopo le parole: «20 per cento» sono inserite le seguenti: «per l'anno 2015, il 30 per cento per l'anno 2016, il 40 per cento per l'anno 2017 e il 55 per cento per l'anno 2018»;
    2) le parole: «approvati dalla Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento» sono sostituite dalle seguenti: «approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Per l'anno 2016, sono assunti a riferimento i fabbisogni standard approvati dalla predetta Commissione entro il 31 marzo 2016»;
    3) le parole: «l'anno 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «gli anni 2015 e 2016»;
   e) dopo il comma 380-quinquies sono inseriti i seguenti:
  «380-sexies. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del comma 380-ter, l'incremento di 3.767,45 milioni di euro per gli anni 2016 e successivi della dotazione del Fondo di solidarietà comunale, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, è ripartito tra i comuni interessati sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015. A decorrere dall'anno 2016, in deroga a quanto disposto dai commi 380-ter e 380-quater, una quota del Fondo di solidarietà comunale, pari a 80 milioni di euro, è accantonata per essere ripartita tra i comuni per i quali il riparto dell'importo di 3.767,45 milioni di euro, di cui al periodo precedente, non assicura il ristoro di un importo equivalente al gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base. La quota di 80 milioni di euro del Fondo di solidarietà comunale è ripartita in modo da garantire a ciascuno dei comuni di cui al precedente periodo l'equivalente del gettito della TASI sull'abitazione principale stimato ad aliquota di base.
  380-septies. A decorrere dall'anno 2016 l'ammontare del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies, per ciascun comune:
   a) della Regione siciliana e della regione Sardegna è determinato in modo tale da garantire la medesima dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015;
   b) delle regioni a statuto ordinario non ripartito secondo i criteri di cui al comma 380-quater è determinato in modo tale da garantire proporzionalmente la dotazione netta del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2015.
  380-octies. Ai fini del comma 380-septies, per dotazione netta si intende la differenza tra le assegnazioni di risorse, al netto degli importi erogati ai sensi del comma 380-sexies per ciascun comune, e la quota di alimentazione del fondo a carico di ciascun comune».

  15-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  « 1-bis. A decorrere dall'anno 2016 il contributo straordinario a favore degli enti di cui al comma 1 è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono disciplinate le modalità di riparto del contributo, prevedendo che in caso di fabbisogno eccedente le disponibilità sia data priorità alle fusioni o incorporazioni aventi maggiori anzianità e che le eventuali disponibilità eccedenti rispetto al fabbisogno determinato ai sensi del primo periodo siano ripartite a favore dei medesimi enti in base alla popolazione e al numero dei comuni originari»;
   b) al comma 3, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1 e 1-bis».

  16. Per le medesime finalità di cui al comma 15, per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta a cui la legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la compensazione del minor gettito IMU e TASI avviene attraverso un minor accantonamento di 85,978 milioni di euro, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sulla base del gettito effettivo IMU e TASI derivante dagli immobili adibiti ad abitazione principale e dai terreni agricoli, relativo all'anno 2015.
  17. Per l'anno 2016 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 390 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2016, in proporzione alle somme attribuite, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 novembre 2014, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 271 del 21 novembre 2014, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 731, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 del presente articolo. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 390 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al presente comma, che entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
  18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, censibili nelle categorie catastali dei gruppi D ed E, è effettuata, tramite stima diretta, tenendo conto del suolo e delle costruzioni, nonché degli elementi ad essi strutturalmente connessi che ne accrescono la qualità e l'utilità, nei limiti dell'ordinario apprezzamento. Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.
  19. A decorrere dal 1o gennaio 2016, gli intestatari catastali degli immobili di cui al comma 18 possono presentare atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, per la rideterminazione della rendita catastale degli immobili già censiti nel rispetto dei criteri di cui al medesimo comma 18.
  20. Limitatamente all'anno di imposizione 2016, in deroga all'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, per gli atti di aggiornamento di cui al comma 19 presentati entro il 15 giugno 2016 le rendite catastali rideterminate hanno effetto dal 1o gennaio 2016.
  21. Entro il 30 settembre 2016, l'Agenzia delle entrate comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento agli atti di aggiornamento di cui al comma 20, i dati relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte e a quelle già iscritte in catasto dal 1o gennaio 2016; il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, emana, secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 31 ottobre 2016, il decreto per ripartire il contributo annuo di 155 milioni di euro attribuito ai comuni a titolo di compensazione del minor gettito per l'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017, il contributo annuo di 155 milioni di euro è ripartito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e secondo una metodologia adottata sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da emanare, entro il 30 giugno 2017, sulla base dei dati comunicati, entro il 31 marzo 2017, dall'Agenzia delle entrate al Ministero dell'economia e delle finanze e relativi, per ciascuna unità immobiliare, alle rendite proposte nel corso del 2016 ai sensi del comma 19 e a quelle già iscritte in catasto al 1o gennaio 2016.
  22. L'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è abrogato.
  23. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
  23-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017»;
   b) al comma 653, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2018».

  24. Per l'anno 2016, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 8 a 23 del presente articolo, i comuni possono mantenere con espressa deliberazione del consiglio comunale la maggiorazione della TASI di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015.
  24-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, una Commissione tecnica per i fabbisogni standard di cui al decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216. La Commissione è formata da undici componenti, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, tre designati dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno designato dal Ministro dell'interno, uno designato dal Ministro per gli affari regionali, uno designato dall'Istituto nazionale di statistica, tre designati dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, di cui uno in rappresentanza delle aree vaste, e uno designato dalle regioni.
  24-ter. La Commissione di cui al comma 24-bis è istituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e si avvale delle strutture e dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti della Commissione non è corrisposto alcun compenso, né indennità, né rimborso di spese. La Commissione definisce, nella sua prima seduta, da convocare entro dieci giorni dalla sua istituzione, le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce i tempi e la disciplina procedurale dei propri lavori.
  24-quater. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   « e) le metodologie predisposte ai sensi della lettera a) e le elaborazioni relative alla determinazione dei fabbisogni standard di cui alla lettera b) sono sottoposte alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, anche separatamente, per l'approvazione; in assenza di osservazioni, le stesse si intendono approvate decorsi quindici giorni dal loro ricevimento. Le metodologie e i fabbisogni approvati dalla Commissione tecnica sono trasmessi dalla società Soluzioni per il sistema economico – Sose Spa al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze».

  24-quinquies. Il comma 1 dell'articolo 6 del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, è sostituito dal seguente:
  «1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono adottati, anche separatamente, la nota metodologica relativa alla procedura di calcolo di cui agli articoli precedenti e il fabbisogno standard per ciascun comune e provincia, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del rispetto dell'articolo 1, comma 3. Lo schema di decreto è corredato di una relazione tecnica redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, che ne evidenzia gli effetti finanziari. Sullo schema di decreto è sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso di adozione dei soli fabbisogni standard, decorsi quindici giorni dalla sua trasmissione alla Conferenza, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Nel caso di adozione della nota metodologica relativa alla procedura di calcolo, decorsi quindici giorni dalla trasmissione alla Conferenza, lo schema è comunque trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e da parte delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario. Decorsi quindici giorni dalla trasmissione alle Camere da parte del Governo, il decreto può essere comunque adottato, previa deliberazione definitiva da parte del Consiglio dei ministri; esso è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Il Governo, se non intende conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette alle Camere una relazione con cui indica le ragioni per le quali non si è conformato ai citati pareri. Ciascuno dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri recante determinazione dei fabbisogni standard per i comuni e le province indica in allegato gli elementi considerati ai fini di tale determinazione».

  24-sexies. All'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216, le parole da: «, che si avvale» fino a: «federalismo fiscale» sono soppresse.
  24-septies. La Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 4 della legge 5 maggio 2009, n. 42, è soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni di segreteria tecnica della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica svolte dalla predetta Commissione ai sensi degli articoli 4, comma 5, e 5, comma 1, lettera g), della legge n. 42 del 2009 sono trasferite ai competenti uffici della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito della quale opera.
  24-octies. All'articolo 22 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, dopo il numero 8 è aggiunto il seguente: «8-bis. Iscrizione all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58». La tassa è dovuta per le iscrizioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
  24-novies. Le funzioni di vigilanza sui promotori finanziari attribuite alla CONSOB dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di seguito denominato «decreto legislativo n. 58 del 1998», sono trasferite all'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del predetto decreto legislativo, che assume anche le funzioni dell'organismo di cui agli articoli 18-bis, comma 6, e 18-ter, comma 3, del medesimo decreto legislativo nonché la denominazione di «organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari». Tale organismo opera nel rispetto dei princìpi e dei criteri stabiliti dalla CONSOB con proprio regolamento e sotto la vigilanza della medesima. I riferimenti all'organismo di tenuta dell'albo dei consulenti finanziari nonché alla CONSOB, contenuti negli articoli 18-bis, comma 6, 31, comma 7, 55 e 196, comma 2, del decreto legislativo n. 58 del 1998, si intendono sostituiti da riferimenti all'organismo di cui al primo periodo del presente comma. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono abrogati. Resta ferma la vigente regolamentazione degli obblighi previdenziali degli iscritti all'albo di cui al citato articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998.
  24-decies. L'albo unico dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 assume la denominazione di «albo unico dei consulenti finanziari». Nell'albo sono iscritti, in tre distinte sezioni, i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria. I riferimenti all'albo dei consulenti finanziari, contenuti negli articoli 18-bis, comma 1, e 18-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 58 del 1998 si intendono sostituiti da riferimenti all'albo unico di cui al primo periodo del presente comma.
  24-undecies. Gli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI), Sezione A, su richiesta sono iscritti nell'albo di cui al comma 24-decies del presente articolo, nella sezione dei consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede, purché in possesso dei medesimi requisiti di onorabilità e professionalità previsti per questi ultimi. A tal fine l'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998, con propria delibera, definisce, in coerenza con il quadro normativo europeo e nazionale di riferimento, il contenuto di una prova valutativa semplificata che i soggetti di cui al primo periodo del presente comma devono sostenere in considerazione dei requisiti di professionalità già posseduti. In tal caso si applica il regime di vigilanza di cui al comma 24-novies e gli agenti di assicurazione di cui al presente comma sono soggetti alle regole di condotta vigenti per i consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinati termini e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma limitatamente agli aspetti di natura fiscale connessi alla remunerazione dell'attività degli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti all'albo di cui al comma 24-decies quando gli stessi operano in forma societaria.
  24-duodecies. I promotori finanziari di cui all'articolo 31 del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede». I consulenti finanziari di cui all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998 assumono la denominazione di «consulenti finanziari autonomi». Agli articoli 30, 31, 55, 166, 187-quater, 191 e 196 del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «promotore finanziario» e «promotori finanziari», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede» e «consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede» e all'articolo 18-bis del decreto legislativo n. 58 del 1998, le parole: «consulenti finanziari» e «consulente finanziario» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «consulenti finanziari autonomi» e «consulente finanziario autonomo».
  24-terdecies. L'organismo di cui al comma 24-novies si avvale del proprio personale e di un contingente di personale anche con qualifica dirigenziale posto in posizione di distacco, comando o altro analogo istituto da amministrazioni pubbliche, incluse le autorità amministrative indipendenti. L'organismo rimborsa alle amministrazioni di appartenenza gli oneri relativi al citato personale; resta a carico dell'organismo anche l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo. Al termine del periodo di distacco, comando o altro analogo istituto e degli eventuali rinnovi, il predetto personale rientra nell'amministrazione di appartenenza, salvo che, a richiesta del personale interessato, l'organismo non lo immetta nel proprio organico a tempo indeterminato. A tal fine le disposizioni occorrenti per l'attuazione della disposizione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 29-bis della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sono stabilite, in coerenza con il provvedimento di cui al quarto periodo del comma 1 del citato articolo 29-bis della legge n. 262 del 2005, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
  24-quaterdecies. Entro sei mesi dall'adozione del regolamento di cui al comma 24-novies, la CONSOB e l'organismo per la tenuta dell'albo unico dei promotori finanziari stabiliscono con protocollo di intesa le modalità operative e i tempi del trasferimento delle funzioni, gli adempimenti occorrenti per dare attuazione al nuovo assetto statutario e organizzativo, nonché le attività propedeutiche connesse all'iscrizione con esonero dalla prova valutativa delle persone fisiche consulenti finanziari autonomi e delle società di consulenza finanziaria. I soggetti che risultano iscritti, alla data di cui alla lettera a) del presente comma, nell'albo unico dei promotori finanziari tenuto dall'organismo di cui all'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono iscritti di diritto nell'albo unico dei consulenti finanziari. Con successive delibere da adottare, anche disgiuntamente, in conformità al predetto regolamento di cui al comma 24-novies e al protocollo di intesa di cui al primo periodo del presente comma, la CONSOB stabilisce:
   a) la data di avvio dell'operatività dell'albo unico dei consulenti finanziari;
   b) la data di avvio dell'operatività dell'organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari.

  24-quinquiesdecies. Le entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 24-octies affluiscono, a decorrere dall'anno 2016, all'entrata del bilancio dello Stato.
  24-sexiesdecies. All'articolo 190-ter del decreto legislativo n. 58 del 1998 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le lettere b) e c) del comma 1 sono abrogate;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Su proposta della CONSOB, il Ministro dell'economia e delle finanze può sciogliere gli organi di gestione e di controllo dell'organismo di cui all'articolo 31 qualora risultino gravi irregolarità nell'amministrazione, ovvero gravi violazioni delle disposizioni legislative, amministrative o statutarie che regolano l'attività dello stesso. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede agli adempimenti necessari alla ricostituzione degli organi di gestione e controllo dell'organismo, assicurandone la continuità operativa, se necessario anche attraverso la nomina di un commissario. La CONSOB può disporre la rimozione di uno o più componenti degli organi di gestione e controllo in caso di grave inosservanza dei doveri ad essi assegnati dalla legge, dallo statuto o dalle disposizioni di vigilanza, nonché dei provvedimenti specifici e di altre istruzioni impartite dalla CONSOB, ovvero in caso di comprovata inadeguatezza, accertata dalla CONSOB, all'esercizio delle funzioni cui sono preposti».

  24-septiesdecies. L'articolo 8 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, è sostituito dal seguente:
  «Art. 8. – (Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori). 1. Al fine di agevolare l'accesso dei risparmiatori e degli investitori alla più ampia tutela nell'ambito delle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, la CONSOB istituisce presso il proprio bilancio il Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori, di seguito denominato “Fondo”. Il Fondo è destinato a garantire ai risparmiatori e agli investitori, diversi dai clienti professionali di cui all'articolo 6, commi 2-quinquies e 2-sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nei limiti delle disponibilità del Fondo medesimo, la gratuità dell'accesso alla procedura di risoluzione stragiudiziale delle controversie di cui al citato articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del presente decreto, mediante esonero dal versamento della relativa quota concernente le spese amministrative per l'avvio della procedura, nonché, per l'eventuale parte residua, a consentire l'adozione di ulteriori misure a favore dei risparmiatori e degli investitori, da parte della CONSOB, anche con riguardo alla tematica dell'educazione finanziaria.
  2. Il Fondo è finanziato con il versamento della metà degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie riscosse per la violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché, nel limite di 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le risorse iscritte in un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze in relazione ai versamenti effettuati all'entrata del bilancio dello Stato per il pagamento della tassa sulle concessioni governative di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, per l'iscrizione nell'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del medesimo decreto legislativo n. 58 del 1998. L'impiego delle somme affluite al Fondo, con riguardo a quelle relative alla violazione delle norme che disciplinano le attività di cui alla parte II del citato decreto legislativo n. 58 del 1998, è condizionato all'accertamento, con sentenza passata in giudicato o con lodo arbitrale non più impugnabile, della violazione sanzionata. Nel caso di incapienza del Fondo resta fermo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 5-ter dell'articolo 2 del presente decreto. La CONSOB adotta le occorrenti misure affinché gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al primo periodo affluiscano, nella misura spettante, contestualmente al versamento da parte del soggetto obbligato, direttamente al bilancio della CONSOB, per essere destinate al Fondo».

  24-septiesdecies.1. Al decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nel titolo, le parole: «fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori»;
   b) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: «Fondo per la tutela stragiudiziale dei risparmiatori e degli investitori».

  24-duodevicies. Nelle more del coordinamento da effettuare ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera u), della legge 9 luglio 2015, n. 114, e allo scopo di assicurare tempestivamente ai risparmiatori e agli investitori una procedura di effettiva tutela stragiudiziale delle controversie, la CONSOB, rispetto agli oneri attualmente sostenuti per il funzionamento della Camera di conciliazione e arbitrato di cui all'articolo 2, commi da 1 a 5, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, provvede alle maggiori spese di funzionamento occorrenti per rendere operativo l'organo di cui all'articolo 2, comma 5-ter, del citato decreto legislativo n. 179 del 2007 mediante il ricorso, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui al comma 24-septiesdecies del presente articolo, alle risorse di cui all'articolo 40, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni, nonché agli importi posti a carico degli utenti delle procedure medesime.
  24-undevicies. Gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-ter dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007. Il regolamento della CONSOB indicato al citato comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 179 del 2007 prevede, altresì, le disposizioni transitorie per la definizione delle procedure di conciliazione che risultano avviate e non ancora concluse alla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al primo periodo.
  24-vicies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 24-octies a 24-undevicies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  24-vicies semel. Il termine di cui all'articolo unico del decreto del Ministro dell'interno 13 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 2015, deve intendersi riferito al 31 luglio 2015, in quanto ultimo giorno del mese di luglio.
  25. Per l'intera durata del programma «Erasmus +», alle borse di studio per la mobilità internazionale erogate a favore degli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, si applicano le esenzioni previste all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 9 maggio 2003, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 2003, n. 170.
  26. All'articolo 6 della legge 30 novembre 1989, n. 398, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Le somme corrisposte a titolo di borsa di studio per la frequenza dei corsi di perfezionamento e delle scuole di specializzazione, per i corsi di dottorato di ricerca, per lo svolgimento di attività di ricerca dopo il dottorato e per i corsi di perfezionamento all'estero, erogate dalla provincia autonoma di Bolzano, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei confronti dei percipienti».

  27. Le disposizioni di cui al comma 26 si applicano per i periodi d'imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente.
  28. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
  «6-bis. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

  29. Al comma 678 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 683, è ridotta al 75 per cento».
  30. All'articolo 1, nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. L'aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l'acquirente non soddisfa il requisito di cui alla lettera c) del comma 1 e per i quali i requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma si verificano senza tener conto dell'immobile acquistato con le agevolazioni elencate nella lettera c), a condizione che quest'ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell'atto. In mancanza di detta alienazione, all'atto di cui al periodo precedente si applica quanto previsto dal comma 4».

  30-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50 per cento dell'importo corrisposto per il pagamento dell'IVA in relazione all'acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B ai sensi della normativa vigente, cedute dalle imprese costruttrici delle stesse. La detrazione di cui al precedente periodo è pari al 50 per cento dell'imposta dovuta sul corrispettivo d'acquisto ed è ripartita in dieci quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d'imposta successivi.
  31. Tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione dei piani di ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle comunità montane sono esenti da imposta di registro, ipotecaria, catastale e di bollo.
  31-bis. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpreta nel senso che l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecarie e catastali si applicano agli atti di trasferimento della proprietà delle aree previste al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, indipendentemente dal titolo di acquisizione della proprietà da parte degli enti locali.
  32. L'articolo 13 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, è sostituito dal seguente:
  «Art. 13 – (Patti contrari alla legge) – 1. È nulla ogni pattuizione volta a determinare un importo del canone di locazione superiore a quello risultante dal contratto scritto e registrato. È fatto carico al locatore di provvedere alla registrazione nel termine perentorio di trenta giorni, dandone documentata comunicazione, nei successivi sessanta giorni, al conduttore ed all'amministratore del condominio, anche ai fini dell'ottemperanza agli obblighi di tenuta dell'anagrafe condominiale di cui all'articolo 1130, numero 6), del codice civile.
  2. Nei casi di nullità di cui al comma 1 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può chiedere la restituzione delle somme corrisposte in misura superiore al canone risultante dal contratto scritto e registrato.
  3. È nulla ogni pattuizione volta a derogare ai limiti di durata del contratto stabiliti dalla presente legge.
  4. Per i contratti di cui al comma 3 dell'articolo 2 è nulla ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello massimo definito dagli accordi conclusi in sede locale per immobili aventi le medesime caratteristiche e appartenenti alle medesime tipologie. Per i contratti stipulati in base al comma 1 dell'articolo 2, è nulla, ove in contrasto con le disposizioni della presente legge, qualsiasi pattuizione diretta ad attribuire al locatore un canone superiore a quello contrattualmente stabilito.
  5. Per i conduttori che, per gli effetti della disciplina di cui all'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, prorogati dall'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, hanno versato, nel periodo intercorso dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2011, al giorno 16 luglio 2015, il canone annuo di locazione nella misura stabilita dalla disposizione di cui al citato articolo 3, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011, l'importo del canone di locazione dovuto ovvero dell'indennità di occupazione maturata, su base annua, è pari al triplo della rendita catastale dell'immobile, nel periodo considerato.
  6. Nei casi di nullità di cui al comma 4 il conduttore, con azione proponibile nel termine di sei mesi dalla riconsegna dell'immobile locato, può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate. Nei medesimi casi il conduttore può altresì richiedere, con azione proponibile dinanzi all'autorità giudiziaria, che la locazione venga ricondotta a condizioni conformi a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 2 ovvero dal comma 3 dell'articolo 2. Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 devono ritenersi applicabili a tutte le ipotesi ivi previste insorte sin dall'entrata in vigore della presente legge.
  8. I riferimenti alla registrazione del contratto di cui alla presente legge non producono effetti se non vi è obbligo di registrazione del contratto stesso».

  32-bis. All'articolo 11, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
   «g-bis) le associazioni sportive dilettantistiche, le quali:
    1) non hanno fini di lucro;
    2) sono affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti;
    3) svolgono attività sportiva dilettantistica, come definita dalla normativa regolamentare degli organismi affilianti».

  33. All'articolo 77, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «24 per cento».
  34. All'articolo 27, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016, le parole: «dell'1,375 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,20 per cento».
  36. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 632,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 854,53 milioni di euro per l'anno 2017 ed è ridotto nella misura di 1,37 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Le dotazioni finanziarie di parte corrente delle missioni di spesa di ciascun Ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono ridotte nella misura di 171,7 milioni di euro per l'anno 2018.
  37. In relazione ai commi 33 e 34, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono proporzionalmente rideterminate le percentuali di cui agli articoli 47, comma 1, 58, comma 2, 59 e 68, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché la percentuale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344. La rideterminazione delle percentuali di cui agli articoli 58, comma 2, e 68, comma 3, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 non si applica ai soggetti di cui all'articolo 5 del medesimo testo unico. Con il medesimo decreto sono altresì determinate la normativa transitoria e le relative decorrenze.
  37-bis. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e per la Banca d'Italia, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è applicata con una addizionale di 3,5 punti percentuali.
  37-ter. I soggetti che hanno esercitato l'opzione per la tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipati, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui all'articolo 115 del citato testo unico assoggettano autonomamente il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo e provvedono al relativo versamento; i soggetti che hanno esercitato, in qualità di partecipanti, l'opzione per la trasparenza fiscale di cui al citato articolo 115 del medesimo testo unico assoggettano il proprio reddito imponibile all'addizionale prevista dal comma 37-bis del presente articolo senza tener conto del reddito imputato dalla società partecipata.
  37-quater. All'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli interessi passivi sostenuti dalle imprese di assicurazione e dalle società capogruppo di gruppi assicurativi sono deducibili nei limiti del 96 per cento del loro ammontare».
  37-quinquies. All'articolo 6, comma 8, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il secondo periodo è soppresso.
  37-sexies. Le disposizioni di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016.
  38. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3:
    1) al comma 1, la lettera d) è abrogata;
    2) al comma 2, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «c-bis) i soggetti che esercitano una attività agricola ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, i soggetti di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, nonché le cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601»;
   b) all'articolo 4, comma 2, primo periodo, le parole: «e le imprese agricole» e le parole: «e all'estensione dei terreni» sono soppresse;
   c) all'articolo 9:
    1) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Determinazione del valore della produzione netta per alcuni soggetti del settore agricolo»;
    2) al comma 1, le parole: «i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), e per» sono soppresse;
   d) all'articolo 12, comma 2, primo periodo, le parole: «, ovvero derivante da imprese agricole esercitate nel territorio stesso» sono soppresse;
   e) all'articolo 45, il comma 1 è abrogato.

  39. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 238 è abrogato.
  40. Le disposizioni del comma 38 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  40-bis. All'articolo 11, comma 4-octies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La deduzione di cui al periodo precedente è ammessa altresì, nei limiti del 70 per cento della differenza ivi prevista, calcolata per ogni lavoratore stagionale impiegato per almeno centoventi giorni per due periodi d'imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto».
  41. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 14, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e dopo il comma 2-bis è inserito il seguente:
  «2-ter. Per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 per interventi di riqualificazione energetica di parti comuni degli edifici condominiali, i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, e all'articolo 13, comma 1, lettera a) e comma 5, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in luogo della detrazione di cui al comma 1 possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato i predetti interventi, con modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
   b) all'articolo 15, comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   c) all'articolo 16, le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».

  42. Le giovani coppie costituenti un nucleo familiare composto da coniugi o da conviventi more uxorio che abbiano costituito nucleo da almeno tre anni, in cui almeno uno dei due componenti non abbia superato i trentacinque anni, acquirenti di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, beneficiano di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute per l'acquisto di mobili ad arredo della medesima unità abitativa. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16.000 euro. Il beneficio di cui al presente comma non è cumulabile con quello di cui alla lettera c) del comma 41.
  42-bis. Con il contratto di locazione finanziaria di immobile da adibire ad abitazione principale, la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, si obbliga ad acquistare o a far costruire l'immobile su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che se ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo mette a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tenga conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene a un prezzo prestabilito.
  42-ter. All'acquisto dell'immobile oggetto del contratto di locazione finanziaria si applica l'articolo 67, terzo comma, lettera a), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  42-quater. In caso di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente. Nelle attività di vendita e ricollocazione del bene, di cui al periodo precedente, la banca o l'intermediario finanziario deve attenersi a criteri di trasparenza e pubblicità nei confronti dell'utilizzatore.
  42-quinquies. Per il contratto di cui al comma 42-bis l'utilizzatore può chiedere, previa presentazione di apposita richiesta al concedente, la sospensione del pagamento dei corrispettivi periodici per non più di una volta e per un periodo massimo complessivo non superiore a dodici mesi nel corso dell'esecuzione del contratto medesimo. In tal caso, la durata del contratto è prorogata di un periodo eguale alla durata della sospensione. L'ammissione al beneficio della sospensione è subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di cui al comma 42-bis:
   a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di età con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianità, di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa;
   b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa.

  42-sexies. Al termine della sospensione, il pagamento dei corrispettivi periodici riprende secondo gli importi e con la periodicità originariamente previsti dal contratto, salvo diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. Decorso il periodo di sospensione, in caso di mancata ripresa dei pagamenti si applicano le disposizioni del comma 42-quater. La sospensione non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.
  42-septies. Per il rilascio dell'immobile il concedente può agire con il procedimento per convalida di sfratto di cui al libro IV, titolo I, capo II, del codice di procedura civile.
  42-octies. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera i-sexies) sono inserite le seguenti:
   «i-sexies.1) i canoni, e i relativi oneri accessori, per un importo non superiore a 8.000 euro, e il costo di acquisto a fronte dell'esercizio dell'opzione finale, per un importo non superiore a 20.000 euro, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, sostenuti da giovani di età inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa; la detrazione spetta alle condizioni di cui alla lettera b);
   i-sexies.2) le spese di cui alla lettera i-sexies.1), alle condizioni ivi indicate e per importi non superiori alla metà di quelli ivi indicati, sostenute da soggetti di età non inferiore a 35 anni con un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro all'atto della stipula del contratto di locazione finanziaria che non sono titolari di diritti di proprietà su immobili a destinazione abitativa».

  42-novies. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 40, comma 1-bis, le parole: «immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter)» sono sostituite dalle seguenti: «immobili abitativi e strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numeri 8-bis) e 8-ter)»;
   b) all'articolo 1 della tariffa, parte prima:
    1) dopo il terzo capoverso è aggiunto il seguente:
  «Se il trasferimento è effettuato nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, e ha per oggetto case di abitazione, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, acquisite in locazione finanziaria da utilizzatori per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies): 1,5 per cento»;
    2) è aggiunta, in fine, la seguente nota:
  «II-sexies) Nell'applicazione della nota II-bis) ai trasferimenti effettuati nei confronti di banche e intermediari finanziari autorizzati all'esercizio dell'attività di leasing finanziario, si considera, in luogo dell'acquirente, l'utilizzatore e, in luogo dell'atto di acquisto, il contratto di locazione finanziaria»;
   c) all'articolo 8-bis della tariffa, parte prima:
    1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, di categoria catastale diversa da A1, A8 e A9, effettuate nei confronti di soggetti per i quali ricorrono le condizioni di cui alle note II-bis) e II-sexies) dell'articolo 1, ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 1,5 per cento.
  1-ter. Atti, diversi da quelli cui al comma 1-bis, relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili a destinazione abitativa, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: 9 per cento»;
    2) alla nota I), le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter».

  42-decies. Le disposizioni di cui ai commi 42-octies e 42-novies si applicano dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2020.
  42-undecies. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale e al fine di incentivare la sostituzione, mediante demolizione, dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2» con veicoli nuovi, aventi classi di emissione non inferiore ad «euro 5» della medesima tipologia, è riconosciuto un contributo fino ad un massimo di euro 8.000 per ciascun veicolo acquistato. A tale fine è autorizzata la spesa massima di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Il contributo è anticipato all'acquirente dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di attuazione, comprese quelle per usufruire del credito di imposta, le modalità di comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica della capienza dei fondi disponibili, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  42-duodecies. Le disposizioni di cui al comma 42-undecies si applicano per i veicoli nuovi acquistati con contratto stipulato tra il venditore e l'acquirente a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016 e immatricolati entro il 31 marzo 2017.
  43. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per le spese sostenute, dal 1º gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per interventi realizzati su immobili di loro proprietà adibiti ad edilizia residenziale pubblica.
  43-bis. Le detrazioni fiscali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle spese sostenute per l'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti. Tali dispositivi devono:
   a) mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
   b) mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
   c) consentire l'accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.

  44. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: «e loro consorzi» sono aggiunte le seguenti: «nonché enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013».
  45. All'articolo 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, lettera b), dopo le parole: «comunque denominati,» sono inserite le seguenti: «e agli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione dell'Unione europea in materia di “in house providing” e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013,».
  46. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni materiali strumentali nuovi dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, il costo di acquisizione è maggiorato del 40 per cento.
  47. Fermo restando quanto disposto al comma 46 e solo per gli investimenti effettuati nello stesso periodo ivi previsto, sono altresì maggiorati del 40 per cento i limiti rilevanti per la deduzione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria dei beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  48. La disposizione di cui al comma 46 non si applica agli investimenti in beni materiali strumentali per i quali il decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 1989, stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5 per cento, agli investimenti in fabbricati e costruzioni, nonché agli investimenti in beni di cui all'allegato n. 3 annesso alla presente legge.
  49. Le disposizioni dei commi 46 e 47 non producono effetti sulla determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. La determinazione dell'acconto dovuto per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2016 è effettuata considerando, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni dei citati commi 46 e 47.
  50. Al comma 10 dell'articolo 15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «non superiore ad un decimo» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore ad un quinto».
  51. La disposizione di cui al comma 50 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale poste in essere a decorrere dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  52. Le disposizioni di cui ai commi 46 e 47 non producono effetti sui valori attualmente stabiliti per l'elaborazione e il calcolo degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni.
  52-bis. Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 52-ter, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019 è attribuito un credito d'imposta nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, nei limiti e alle condizioni previsti dalla citata Carta. Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell'acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacultura, che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico.
  52-ter. Per le finalità di cui al comma 52-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio.
  52-quater. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla comunicazione della Commissione europea 2014/C 249/01, del 31 luglio 2014.
  52-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 52-ter, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento, pari a 1,5 milioni di euro per le piccole imprese, a 5 milioni di euro per le medie imprese e a 15 milioni di euro per le grandi imprese, eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa struttura produttiva, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.
  52-sexies. Il credito d'imposta non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammessi al beneficio
  52-septies. I soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale. L'Agenzia delle entrate comunica alle imprese l'autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.
  52-octies. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica il limite di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  52-novies. Se i beni oggetto dell'agevolazione non entrano in funzione entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello della loro acquisizione o ultimazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni non entrati in funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato secondo le disposizioni del presente comma è versato entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  52-decies. Qualora, a seguito dei controlli, sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del credito d'imposta per il mancato rispetto delle condizioni richieste dalla norma ovvero a causa dell'inammissibilità dei costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo fruito, l'Agenzia delle entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni previsti dalla legge.
  52-undecies. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e in particolare dall'articolo 14 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-duodecies. Gli oneri derivanti dai commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto in apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte per 250 milioni di euro annui, relativamente alle agevolazioni concesse alle piccole e medie imprese, a valere sulle risorse europee e di cofinanziamento nazionale previste nel programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020 delle regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato. Le amministrazioni titolari dei predetti programmi comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato gli importi, europei e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte relativa all'Unione europea, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
  52-terdecies. Entro il 31 marzo 2016 si provvede, con le procedure di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, alla ricognizione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione (PAC), non ancora oggetto di impegni giuridicamente vincolanti rispetto ai cronoprogrammi approvati. A tal fine, le amministrazioni titolari di interventi del PAC, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, inviano al sistema di monitoraggio nazionale, entro il 31 gennaio 2016, i dati relativi alle risorse impegnate e pagate per ciascuna linea di intervento.
  52-quaterdecies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato entro il 31 marzo 2016 di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è determinato l'ammontare delle risorse disponibili in esito alla ricognizione di cui al comma 52-terdecies ed è disposto l'utilizzo delle stesse per l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 in favore dei datori di lavoro privati, operanti nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, alle medesime condizioni previste dai predetti commi, eventualmente rimodulando la durata temporale e l'entità dell'esonero e comunque assicurando una maggiorazione della percentuale di decontribuzione e del relativo importo massimo per l'assunzione di donne di qualsiasi età, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, in ragione delle risorse che si renderanno disponibili ai sensi del comma 52-terdecies, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  53. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera d) del comma 54 è abrogata;
   b) al comma 57, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
   «d-bis) i soggetti che nell'anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedenti l'importo di 30.000 euro; la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato»;
   c) al comma 65, alinea, le parole: «e per i due successivi, il reddito determinato ai sensi del comma 64 è ridotto di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quattro successivi, l'aliquota di cui al comma 64 è stabilita nella misura del 5 per cento»;
   d) il comma 77 è sostituito dal seguente:
  «77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335».

  54. L'allegato n. 4 annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, è sostituito dal seguente:

«Allegato 4
Articolo 1, comma 54, lettera a)
(Regime fiscale per lavoratori autonomi)

Pro- gressivo Gruppo di settore Codici attività ATECO 2007 Valore soglia dei ricavi/compensi Redditività
1 Industrie alimentari e delle
bevande
(10-11) 45.000 40%
2 Commercio all'ingrosso e al dettaglio 45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9 50.000 40%
3 Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande 47.81 40.000 40%
4 Commercio ambulante di altri prodotti 47.82 – 47.89 30.000 54%
5 Costruzioni e attività immobiliari (41 – 42 – 43) – (68) 25.000 86%
6 Intermediari del commercio 46.1 25.000 62%
7 Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione (55-56) 50.000 40%
8 Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi (64-65-66) – (69-70-71-72-73-74-75) – (85) – (86-87-88) 30.000 78%
9 Altre attività economiche (01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99) 30.000 67%

».

  55. Le disposizioni di cui alla lettera c) del comma 53 si applicano, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, anche ai soggetti che nel 2015 hanno iniziato una nuova attività, avvalendosi delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 65, della citata legge n. 190 del 2014, vigente anteriormente alle modifiche di cui alla lettera c) del comma 53.
  55-bis. Fermo restando il trattamento previdenziale per i soci delle cooperative artigiane che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, ai fini dell'imposta sul reddito si applica l'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  56. Le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono ai soci beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, possono applicare le disposizioni dei commi dal presente al comma 61 a condizione che tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre 2015, ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1º ottobre 2015. Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si trasformano in società semplici.
  57. Sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro costo fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento ovvero del 10,5 per cento per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione. Le riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 13 per cento.
  58. Per gli immobili, su richiesta della società e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in catasto dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti dal primo periodo del comma 4 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. In caso di cessione, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  59. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva. Nei confronti dei soci assegnatari non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 47 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. Tuttavia, il valore normale dei beni ricevuti, al netto dei debiti accollati, riduce il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute.
  60. Per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 56 a 59, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.
  61. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 59 devono versare il 60 per cento dell'imposta sostitutiva entro il 30 novembre 2016 e la restante parte entro il 16 giugno 2017, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  62. L'imprenditore individuale che alla data del 31 ottobre 2015 possiede beni immobili strumentali di cui all'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 31 maggio 2016, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1º gennaio 2016, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura dell'8 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi da 56 a 61.
  63. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima.
  64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 5.000, di euro 3.750, di euro 2.500 e di euro 1.250».
  65. Le disposizioni di cui al comma 64 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  65-bis. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente il presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Non sussiste autonoma organizzazione ai fini dell'imposta nel caso di medici che abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di dette strutture, laddove gli stessi percepiscano per l'attività svolta presso dette strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo. Sono in ogni caso irrilevanti, ai fini della sussistenza dell'autonoma organizzazione, l'ammontare del reddito realizzato e le spese direttamente connesse all'attività svolta. L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale».

  66. L'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:
  «Art. 26. – (Variazioni dell'imponibile o dell'imposta). – 1. Le disposizioni degli articoli 21 e seguenti devono essere osservate, in relazione al maggiore ammontare, tutte le volte che successivamente all'emissione della fattura o alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24 l'ammontare imponibile di un'operazione o quello della relativa imposta viene ad aumentare per qualsiasi motivo, compresa la rettifica di inesattezze della fatturazione o della registrazione.
  2. Se un'operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli articoli 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile, in conseguenza di dichiarazione di nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili o in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell'articolo 25.
  3. La disposizione di cui al comma 2 non può essere applicata dopo il decorso di un anno dall'effettuazione dell'operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti e può essere applicata, entro lo stesso termine, anche in caso di rettifica di inesattezze della fatturazione che abbiano dato luogo all'applicazione dell'articolo 21, comma 7.
  4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche in caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, da parte del cessionario o committente:
   a) a partire dalla data in cui quest'ultimo è assoggettato a una procedura concorsuale o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   b) a causa di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose.

  5. Ove il cedente o prestatore si avvalga della facoltà di cui al comma 2, il cessionario o committente, che abbia già registrato l'operazione ai sensi dell'articolo 25, deve in tal caso registrare la variazione a norma dell'articolo 23 o dell'articolo 24, nei limiti della detrazione operata, salvo il suo diritto alla restituzione dell'importo pagato al cedente o prestatore a titolo di rivalsa. L'obbligo di cui al primo periodo non si applica nel caso di procedure concorsuali di cui al comma 4, lettera a).
  6. Nel caso in cui, successivamente agli eventi di cui al comma 4, il corrispettivo sia pagato, in tutto o in parte, si applica la disposizione di cui al comma 1. In tal caso, il cessionario o committente che abbia assolto all'obbligo di cui al comma 5 ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell'articolo 19 l'imposta corrispondente alla variazione in aumento.
  7. La correzione di errori materiali o di calcolo nelle registrazioni di cui agli articoli 23, 25 e 39 e nelle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 27, all'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, e successive modificazioni, e all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, e successive modificazioni, deve essere fatta, mediante annotazione delle variazioni dell'imposta in aumento nel registro di cui all'articolo 23 e delle variazioni dell'imposta in diminuzione nel registro di cui all'articolo 25. Con le stesse modalità devono essere corretti, nel registro di cui all'articolo 24, gli errori materiali inerenti alla trascrizione di dati indicati nelle fatture o nei registri tenuti a norma di legge.
  8. Le variazioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 e quelle per errori di registrazione di cui al comma 7 possono essere effettuate dal cedente o prestatore del servizio e dal cessionario o committente anche mediante apposite annotazioni in rettifica rispettivamente sui registri di cui agli articoli 23 e 24 e sul registro di cui all'articolo 25.
  9. Nel caso di risoluzione contrattuale, relativa a contratti a esecuzione continuata o periodica, conseguente a inadempimento, la facoltà di cui al comma 2 non si estende a quelle cessioni e a quelle prestazioni per cui sia il cedente o prestatore che il cessionario o committente abbiano correttamente adempiuto alle proprie obbligazioni.
  10. La facoltà di cui al comma 2 può essere esercitata, ricorrendo i presupposti di cui a tale disposizione, anche dai cessionari e committenti debitori dell'imposta ai sensi dell'articolo 17 o dell'articolo 74 del presente decreto ovvero dell'articolo 44 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. In tal caso, si applica ai cessionari o committenti la disposizione di cui al comma 5.
  11. Ai fini del comma 4, lettera a), il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento o del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa o del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo o del decreto che dispone la procedura di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.
  12. Ai fini del comma 4, lettera b), una procedura esecutiva individuale si considera in ogni caso infruttuosa:
   a) nell'ipotesi di pignoramento presso terzi, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti che presso il terzo pignorato non vi sono beni o crediti da pignorare;
   b) nell'ipotesi di pignoramento di beni mobili, quando dal verbale di pignoramento redatto dall'ufficiale giudiziario risulti la mancanza di beni da pignorare ovvero l'impossibilità di accesso al domicilio del debitore ovvero la sua irreperibilità;
   c) nell'ipotesi in cui, dopo che per tre volte l'asta per la vendita del bene pignorato sia andata deserta, si decida di interrompere la procedura esecutiva per eccessiva onerosità».

  67. Le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 4, lettera a), e comma 5, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal comma 66, si applicano nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016. Le altre modifiche apportate dal comma 66 al predetto articolo 26, in quanto volte a chiarire l'applicazione delle disposizioni contenute in tale ultimo articolo e quindi di carattere interpretativo, si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente.
  67-bis. Al sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo la lettera a-ter) è inserita la seguente:
  « a-quater) alle prestazioni di servizi rese dalle imprese consorziate nei confronti del consorzio di appartenenza che, ai sensi delle lettere b), c) ed e) dell'articolo 34 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, si è reso aggiudicatario di una commessa nei confronti di un ente pubblico al quale il predetto consorzio è tenuto ad emettere fattura ai sensi del comma 1 dell'articolo 17-ter del presente decreto. L'efficacia della disposizione di cui al periodo precedente è subordinata al rilascio, da parte del Consiglio dell'Unione europea, dell'autorizzazione di una misura di deroga ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive modificazioni».

  67-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, si applicano anche nell'anno 2016 con le modalità previste nel medesimo comma. Per l'anno 2016 il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previsto nel citato comma 7-bis, è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  67-quater. L'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è sostituito dal seguente:

  «Art. 57. – (Termine per gli accertamenti).1. Gli avvisi relativi alle rettifiche e agli accertamenti previsti nell'articolo 54 e nel secondo comma dell'articolo 55 devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso d'accertamento dell'imposta a norma del primo comma dell'articolo 55 può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Nel caso di richiesta di rimborso dell'eccedenza d'imposta detraibile risultante dalla dichiarazione annuale, se tra la data di notifica della richiesta di documenti da parte dell'ufficio e la data della loro consegna intercorre un periodo superiore a quindici giorni, il termine di decadenza, relativo agli anni in cui si è formata l'eccedenza detraibile chiesta a rimborso, è differito di un periodo di tempo pari a quello compreso tra il sedicesimo giorno e la data di consegna.
  4. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti le rettifiche e gli accertamenti possono essere integrati o modificati, mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'Ufficio dell'imposta sul valore aggiunto».

  67-quinquies. L'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è sostituito dal seguente:

  «Art. 43. – (Termine per l'accertamento).1. Gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
  2. Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di presentazione di dichiarazione nulla l'avviso di accertamento può essere notificato entro il 31 dicembre del settimo uno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
  3. Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi precedenti l'accertamento può essere integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza dell'Agenzia delle entrate di nuovi elementi. Nell'avviso devono essere specificamente indicati, a pena di nullità, i nuovi elementi e gli atti o fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza dell'ufficio delle imposte».

  67-sexies. Le disposizioni di cui all'articolo 57, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e all'articolo 43, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituiti dai commi 67-quater e 67-quinquies del presente articolo, si applicano agli avvisi relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi. Per i periodi d'imposta precedenti, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione ovvero, nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o di dichiarazione nulla, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata. Tuttavia, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di cui al periodo precedente sono raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione; il raddoppio non opera qualora la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria, in cui è ricompresa la Guardia di finanza, sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini di cui al primo periodo. Resta fermo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni.
  68. All'articolo 32, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, le parole: «1o gennaio 2017» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016». Restano comunque ferme le sanzioni nella misura dovuta in base alle norme relative alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186, vigenti alla data di presentazione della relativa istanza. Ai soli fini della procedura di collaborazione volontaria di cui al periodo precedente, tutti gli atti che per legge devono essere notificati al contribuente, di cui agli articoli 5-quater e 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, e successive modificazioni, possono essere allo stesso notificati dal competente ufficio dell'Agenzia delle entrate, in deroga ad ogni altra disposizione di legge, mediante posta elettronica certificata, con le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Per i fini di cui al periodo precedente il contribuente deve manifestare la propria volontà di ricevere gli atti della procedura all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista che lo assiste. La notifica si intende comunque perfezionata nel momento in cui il gestore del servizio di posta elettronica certificata trasmette all'ufficio la ricevuta di accettazione con la relativa attestazione temporale che certifica l'avvenuta spedizione del messaggio; i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore del servizio di posta elettronica certificata del professionista trasmette all'ufficio. Se la casella di posta elettronica del professionista risulta satura, ovvero nei casi in cui l'indirizzo di posta elettronica del professionista non risulta valido o attivo, si applicano le disposizioni in materia di notificazione degli avvisi e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente.
  68-bis. Nelle ipotesi di definizione degli accertamenti o di omessa impugnazione di cui al decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, i contribuenti che, nei trentasei mesi antecedenti al 15 ottobre 2015, sono decaduti dal beneficio della rateazione, sono riammessi al piano di rateazione inizialmente concesso ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 218 del 1997, limitatamente al versamento delle imposte dirette, a condizione che entro il 31 maggio 2016 riprendano il versamento della prima delle rate scadute.
  68-ter. Ai fini di cui al comma 68-bis, il contribuente interessato, nei dieci giorni successivi al versamento, trasmette copia della relativa quietanza all'ufficio competente affinché lo stesso proceda alla sospensione dei carichi eventualmente iscritti a ruolo ancorché rateizzati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Lo stesso ufficio:
   a) ricalcola le rate dovute tenendo conto di tutti i pagamenti effettuati anche a seguito di iscrizione a ruolo, imputandole alle analoghe voci dell'originario piano di rateazione;
   b) verificato il versamento delle rate residue, provvede allo sgravio degli stessi carichi iscritti a ruolo.

  68-quater. Non sono ripetibili le somme versate, ove superiori all'ammontare di quanto dovuto, ricalcolato ai sensi del comma 68-ter.
  68-quinquies. Il debitore decade dal piano di rateazione a cui è stato riammesso ai sensi del comma 68-bis in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive, esclusa ogni ulteriore proroga.
  68-sexies. A seguito della trasmissione della quietanza, non possono essere avviate nuove azioni esecutive. Se la rateazione è richiesta dopo una segnalazione effettuata ai sensi dell'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, la stessa non può essere concessa limitatamente agli importi che ne costituiscono oggetto.
  69. Al fine di garantire la stabilità del gettito tributario derivante dagli atti registrati dai notai, alla legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3 dell'articolo 22 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. In caso di mancato versamento da parte del notaio dei tributi riscossi in relazione agli atti da lui rogati o autenticati, se il danno non è coperto da polizza assicurativa, l'agente della riscossione può richiederne il pagamento direttamente al Fondo. L'erogazione è subordinata:
   a) all'esercizio dell'azione penale nei confronti del notaio ed alla pronuncia del suo rinvio a giudizio;
   b) all'emissione, per il pagamento dei tributi di cui al primo periodo, di un atto esecutivo dell'Agenzia delle entrate, non sospeso dall'autorità giudiziaria o dall'Amministrazione finanziaria, nei confronti del notaio.

  3-ter. Il Fondo, quando provvede al pagamento dei tributi di cui al comma 3-bis, è legalmente surrogato nei confronti del notaio in tutte le ragioni, azioni e privilegi spettanti all'Amministrazione finanziaria. Il Fondo può, esibendo il documento attestante la somma pagata, richiedere all'autorità giudiziaria l'ingiunzione di pagamento. L'ingiunzione è provvisoriamente esecutiva a norma dell'articolo 642 del codice di procedura civile. Non è ammissibile l'opposizione fondata sul motivo che le imposte pagate non erano dovute o erano dovute in misura minore. Il Fondo può agire esecutivamente sull'indennità dovuta dalla Cassa nazionale del notariato al notaio alla sua cessazione, nel limite di cui al quarto comma dell'articolo 545 del codice di procedura civile, e, a tutela del proprio credito, può notificare alla Cassa un atto di opposizione al pagamento diretto al notaio dell'indennità nello stesso limite.
  3-quater. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio nazionale del notariato, sono disciplinate le modalità procedurali e l'erogazione delle somme da parte del Fondo all'Amministrazione finanziaria, e per la successiva surroga ad essa del Fondo medesimo.
  3-quinquies. Se è accertato con decisione passata in giudicato che il notaio non ha commesso il fatto ovvero che il fatto non costituisce reato, l'Agenzia delle entrate rimborsa senza indugio le somme pagate al Fondo o, se il Fondo ha recuperato le somme dal notaio, al notaio medesimo»;
   b) al comma 4 dell'articolo 22 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo il caso di cui al comma 3-bis, nel quale il danno è dimostrato con l'esibizione dell'atto esecutivo ed è quantificato sulla base delle risultanze dello stesso atto»;
   c) all'articolo 93-bis, comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché richiedere, anche periodicamente, informazioni e l'esibizione di documenti, estratti repertoriali, atti, registri e libri anche di natura fiscale»;
   d) dopo il comma 2 dell'articolo 93-bis è inserito il seguente:
  «2-bis. L'Agenzia delle entrate trasmette al Consiglio nazionale del notariato, esclusivamente con modalità telematiche entro il secondo mese successivo a quello di scadenza, le informazioni sugli omessi e ritardati versamenti richiesti ai notai con avviso di liquidazione»;
   e) all'articolo 19:
    1) al comma 1, le parole: «con oneri a carico del proprio bilancio» sono sostituite dalle seguenti: «con separata contribuzione obbligatoria a carico di tutti gli iscritti al ruolo, da versare al Consiglio nazionale del notariato. Il contributo è riscosso dal Consiglio nazionale del notariato con le modalità di cui all'articolo 21 della legge 27 giugno 1991, n. 220, entro il 28 febbraio di ciascun anno»;
    2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La misura dei contributi è determinata dal Consiglio nazionale del notariato entro il 31 ottobre di ciascun anno per l'anno successivo in misura corrispondente ai premi ed agli oneri da esso pagati ed è ragguagliata ai parametri soggetti ad annotamento nei repertori di ciascun notaio secondo quanto stabilito dalla legge e tenuto conto del numero e dell'ammontare dei sinistri liquidati per ciascun notaio a partire dal 1º febbraio 1999»;
   f) al comma 1 dell'articolo 142-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il notaio è punito in ogni caso con la destituzione quando commette un reato omettendo o ritardando il versamento di tributi dovuti in relazione agli atti da lui rogati o autenticati»;
   g) dopo il comma 1 dell'articolo 144 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ipotesi di cui all'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 142-bis, la sospensione per un anno è sostituita alla destituzione solo se il notaio ha riparato interamente il danno e non è recidivo nella stessa infrazione».

  70. Le disposizioni di cui al comma 69 si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2016.
  70-bis. All'articolo 14, comma 4, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per qualsiasi reato da cui possa derivare un provento o vantaggio illecito, anche indiretto, le competenti autorità inquirenti ne danno immediatamente notizia all'Agenzia delle entrate, affinché proceda al conseguente accertamento».
  70-ter. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi da 10 a 12-bis dell'articolo 110 sono abrogati;
   b) all'articolo 167:
    1) al comma 1, le parole: «di cui al decreto o al provvedimento emanati ai sensi del comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4, diversi da quelli appartenenti all'Unione europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni»;
    2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  « 4. I regimi fiscali, anche speciali, di Stati o territori si considerano privilegiati laddove il livello nominale di tassazione risulti inferiore al 50 per cento di quello applicabile in Italia»;
    3) al comma 6, le parole: «e, comunque, non inferiore al 27 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «e, comunque, non inferiore all'aliquota ordinaria dell'imposta sul reddito delle società»;
    4) al comma 8-bis, alinea, dopo le parole: «localizzati in Stati o territori diversi da quelli ivi richiamati» sono inserite le seguenti: «o in Stati appartenenti all'Unione europea ovvero a quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l'Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni».

  70-quater. Quando leggi, regolamenti, decreti o altre norme o provvedimenti fanno riferimento agli Stati o territori di cui al decreto e al provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il riferimento si intende agli Stati o territori individuati in base ai criteri di cui all'articolo 167, comma 4, del citato testo unico, come da ultimo modificato dal comma 70-ter del presente articolo.
  70-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 70-ter e 70-quater si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  70-sexies. A fini di adeguamento alle direttive emanate dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico in materia di obbligo delle imprese multinazionali di predisporre e presentare annualmente una rendicontazione Paese per Paese che riporti l'ammontare dei ricavi e gli utili lordi, le imposte pagate e maturate, insieme con altri elementi indicatori di un'attività economica effettiva, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità, termini, elementi e condizioni, coerentemente con le citate direttive, per la trasmissione della predetta rendicontazione all'Agenzia delle entrate da parte delle società controllanti, residenti nel territorio dello Stato ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che hanno l'obbligo di redazione del bilancio consolidato, con un fatturato consolidato, conseguito dal gruppo di imprese multinazionali nel periodo d'imposta precedente a quello di rendicontazione, di almeno 750 milioni di euro e che non sono a loro volta controllate da soggetti diversi dalle persone fisiche. L'Agenzia delle entrate assicura la riservatezza delle informazioni contenute nella rendicontazione di cui al primo periodo almeno nella stessa misura richiesta per le informazioni fornite ai sensi delle disposizioni della Convenzione multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale. In caso di omessa presentazione della rendicontazione di cui al primo periodo o di invio dei dati incompleti o non veritieri si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000.
  70-septies. Agli obblighi di cui al comma 70-sexies sono tenute anche le società, residenti nel territorio dello Stato, nel caso in cui la società controllante che ha l'obbligo di redazione del bilancio consolidato sia residente in uno Stato che non ha introdotto l'obbligo di presentazione della rendicontazione Paese per Paese ovvero non ha in vigore con l'Italia un accordo che consenta lo scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese ovvero è inadempiente all'obbligo di scambio delle informazioni relative alla rendicontazione Paese per Paese.
  70-octies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri generali per la raccolta delle informazioni relative agli acquisti di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti residenti fuori del territorio dello Stato, necessarie ad assicurare un adeguato presidio al contrasto dell'evasione internazionale. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità tecniche di applicazione del presente comma ed è disposta la contestuale soppressione di eventuali duplicazioni di adempimenti già esistenti.
  70-novies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 39, primo periodo, le parole: «opere dell'ingegno» sono sostituite dalle seguenti: « software protetto da copyright»;
   b) dopo il comma 42-bis è inserito il seguente:
  «42-ter. Qualora più beni tra quelli di cui al comma 39, appartenenti a un medesimo soggetto, siano collegati da vincoli di complementarietà e vengano utilizzati congiuntamente ai fini della realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi, tali beni possono costituire un solo bene immateriale ai fini delle disposizioni dei commi da 37 a 42-bis».

  70-decies. Per assicurare il contributo al conseguimento degli obiettivi 2020 in materia di fonti rinnovabili, agli esercenti di impianti per la produzione di energia elettrica alimentati da biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili che hanno cessato al 1o gennaio 2016, o cessano entro il 31 dicembre 2016, di beneficiare di incentivi sull'energia prodotta, in alternativa all'integrazione dei ricavi prevista dall'articolo 24, comma 8, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, è concesso il diritto di fruire, fino al 31 dicembre 2020, di un incentivo sull'energia prodotta, con le modalità e alle condizioni di cui ai commi 70-undecies e 70-duodecies.
  70-undecies. L'incentivo è pari all'80 per cento di quello riconosciuto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 luglio 2012, pubblicato nel supplemento ordinario n. 143 alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, agli impianti di nuova costruzione di pari potenza, ed è erogato dal Gestore dei servizi energetici, con le modalità previste dal suddetto decreto, a partire dal giorno seguente alla data di cessazione del precedente incentivo, qualora questa sia successiva al 31 dicembre 2015, ovvero a partire dal 1o gennaio 2016 se la data di cessazione del precedente incentivo è antecedente al 1o gennaio 2016. L'erogazione dell'incentivo è subordinata alla decisione favorevole della Commissione europea in esito alla notifica del regime di aiuto ai sensi del comma 70-duodecies.
  70-duodecies. Entro il 31 dicembre 2016, i produttori interessati dalle disposizioni di cui ai commi 70-decies e 70-undecies comunicano al Ministero dello sviluppo economico le autorizzazioni di legge possedute per l'esercizio dell'impianto, la perizia asseverata di un tecnico attestante il buono stato di uso e di produttività dell'impianto e il piano di approvvigionamento delle materie prime, nonché gli altri elementi necessari per la notifica alla Commissione europea del regime di aiuto di cui agli stessi commi, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell'ambiente e dell'energia per gli anni 2014-2020, di cui alla comunicazione 2014/C 200/01 della Commissione, del 28 giugno 2014.
  71. Per l'anno 2016, la misura del canone di abbonamento alla televisione per uso privato di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, è pari, nel suo complesso, all'importo di euro 100.
  72. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La detenzione di un apparecchio si presume altresì nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica. Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, a decorrere dall'anno 2016 è ammessa esclusivamente una dichiarazione rilasciata ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, la cui mendacia comporta gli effetti, anche penali, di cui all'articolo 76 del medesimo testo unico. Tale dichiarazione è presentata all'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale I di Torino – Ufficio territoriale di Torino I – Sportello S.A.T., con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e ha validità per l'anno in cui è stata presentata»;
   b) all'articolo 1, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Il canone di abbonamento è, in ogni caso, dovuto una sola volta in relazione agli apparecchi di cui al primo comma detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti appartenenti alla stessa famiglia anagrafica, come individuata dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223»;
   c) all'articolo 3, dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Per i titolari di utenza di fornitura di energia elettrica di cui all'articolo 1, secondo comma, secondo periodo, il pagamento del canone avviene in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica aventi scadenza del pagamento successiva alla scadenza delle rate. Le rate, ai fini dell'inserimento in fattura, s'intendono scadute il primo giorno di ciascuno dei mesi da gennaio ad ottobre. L'importo delle rate è oggetto di distinta indicazione nel contesto della fattura emessa dall'impresa elettrica e non è imponibile ai fini fiscali. Le somme riscosse sono riversate direttamente all'Erario mediante versamento unitario di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le imprese elettriche devono effettuare il predetto riversamento entro il giorno 20 del mese successivo a quello di incasso e, comunque, l'intero canone deve essere riscosso e riversato entro il 20 dicembre. Sono in ogni caso esclusi obblighi di anticipazione da parte delle imprese elettriche».

  73. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità per il riversamento all'Erario, e per le conseguenze di eventuali ritardi, anche in forma di interessi moratori, dei canoni incassati dalle aziende di vendita dell'energia elettrica, che a tal fine non sono considerate sostituti di imposta, eventualmente tramite un soggetto unico individuato dal medesimo decreto, per l'individuazione e comunicazione dei dati utili ai fini del controllo, per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 75, nonché le misure tecniche che si rendano eventualmente necessarie per l'attuazione della presente norma.
  74. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e di versamento dei canoni di cui al comma 73, si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui agli articoli 5, comma 1, e 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  75. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 72, 73 e 74 e limitatamente alle finalità di cui ai commi da 71 a 79, l'Anagrafe tributaria, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Acquirente Unico Spa, il Ministero dell'interno, i comuni, nonché gli altri soggetti pubblici o privati che ne hanno la disponibilità sono autorizzati allo scambio e all'utilizzo di tutte le informazioni utili, e in particolare dei dati relativi alle famiglie anagrafiche, alle utenze per la fornitura di energia elettrica, ai soggetti tenuti al pagamento del canone di abbonamento alla televisione, ai soggetti beneficiari delle agevolazioni di cui all'articolo 38, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché ai soggetti esenti dal pagamento del canone.
  76. Al fine di semplificare le modalità di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento, rilasciate a intermediari finanziari dai titolari di utenza per la fornitura di energia elettrica per il pagamento delle relative fatture, si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle suddette autorizzazioni all'addebito già rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione nel suo complesso da parte dell'utente.
  77. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge non è più esercitabile la facoltà di presentare la denunzia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento, di cui all'articolo 10, primo comma, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880. Restano ferme la disciplina vigente in materia di accertamento e riscossione coattiva e le disposizioni in materia di canone di abbonamento speciale per la detenzione fuori dell'ambito familiare, salvo quanto disposto dal precedente periodo.
  78. In sede di prima applicazione di quanto disposto dai commi da 71 a 77:
   a) avuto riguardo ai tempi tecnici necessari all'adeguamento dei sistemi di fatturazione, nella prima fattura successiva al 1º luglio 2016 sono cumulativamente addebitate tutte le rate scadute;
   b) l'Agenzia delle entrate mette a disposizione delle imprese elettriche, per il tramite del sistema informativo integrato istituito presso l'Acquirente Unico Spa dall'articolo 1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, l'elenco dei soggetti esenti ai sensi delle disposizioni vigenti o che abbiano presentato la dichiarazione di cui al comma 72, lettera a), e fornisce ogni dato utile a individuare i soggetti obbligati;
   c) le imprese elettriche all'atto della conclusione dei nuovi contratti di fornitura acquisiscono la dichiarazione del cliente in ordine alla residenza anagrafica nel luogo di fornitura. Il cliente è tenuto a comunicare ogni successiva variazione.

  79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per essere destinate: a) all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni; b) al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico; c) al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le somme di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, che stabilisce altresì le modalità di fruizione dell'esenzione di cui alla lettera a), ferma restando l'assegnazione alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa della restante quota delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le somme di cui al presente comma non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.
  79-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto dei residui. Alle suddette somme si applica quanto previsto dall'articolo 34, comma 7, ultimo periodo, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.
  79-ter. Nel Fondo di cui al comma 79, lettera b), confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
  79-quater. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e succesive modificazioni, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri di riparto tra i soggetti beneficiari e le procedure di erogazione delle risorse del Fondo di cui alla lettera b) del comma 79, da assegnare in favore delle emittenti radiofoniche e televisive locali per la realizzazione di obiettivi di pubblico interesse, quali la promozione del pluralismo dell'informazione, il sostegno dell'occupazione nel settore, il miglioramento dei livelli qualitativi dei contenuti forniti e l'incentivazione dell'uso di tecnologie innovative.
  79-quinquies. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 79-quater, sono abrogate le disposizioni vigenti relative alle provvidenze in favore delle emittenti radiofoniche e televisive operanti in ambito locale, e in particolare le seguenti:
   a) articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448;
   b) articolo 145, commi 18 e 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
   d) articolo 4, comma 190, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
   e) articolo 1, comma 1247, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  79-sexies. Le maggiori entrate derivanti dalle procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda 3.6-3.8 GHz, secondo quanto previsto dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il perseguimento delle seguenti finalità:
   a) promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali e incentivare, per gli anni 2016 e 2017, nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale;
   b) individuare idonee modalità di ristoro di eventuali spese connesse al cambio di tecnologia (refarming) sostenute dagli attuali assegnatari della suddetta banda;
   c) realizzare una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio pubblico, radiofonico, televisivo e multimediale, in vista dell'affidamento della concessione del medesimo servizio;
   d) compiere interventi di infrastrutturazione di reti di banda ultra larga per la connessione degli edifici scolastici e incentivare gli istituti scolastici che attivano il servizio di connettività su reti a banda ultraveloci.

  79-septies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro i trenta giorni successivi all'incasso delle entrate di cui al comma 79-sexies, sono determinate le effettive maggiori entrate rispetto a quelle previste nei saldi di finanza pubblica nonché la ripartizione di tali risorse tra le finalità indicate al medesimo comma. Con uno o più successivi decreti del Ministro dello sviluppo economico sono individuate le modalità operative e le procedure per l'attuazione delle suddette finalità. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nello stato di previsione del bilancio del Ministero dello sviluppo economico.
  80. Al fine di dare attuazione all'Accordo tra l'Italia e la Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora del 14 e 15 giugno 2010, il Ministero dello sviluppo economico predispone entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge una procedura di gara con offerte economiche al ribasso a partire dalla tariffa annuale massima per ogni M/bits stabilita per abitante dall'articolo 27, comma 3, del regolamento di cui all'allegato A alla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 353/11/Cons del 23 giugno 2011 per selezionare un operatore di rete già titolare di diritto d'uso che metta a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo una capacità trasmissiva pari a 4 M/bits su un multiplex televisivo preferibilmente isocanale con copertura del territorio nazionale che raggiunga almeno il 70 per cento della popolazione. Al fine di rimborsare gli importi di aggiudicazione corrisposti dall'operatore di rete che mette a disposizione senza oneri per la Città del Vaticano per un periodo pari alla durata dell'Accordo la capacità trasmissiva pari a 4 M/bits ai sensi del primo periodo, è autorizzata la spesa di 2,724 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  81. A seguito dell'aggiudicazione resta salva la facoltà delle parti di stipulare patti in deroga a quanto disposto dal comma 80.
  82. Al fine di realizzare attività di studio, verifiche tecniche ed interventi in tema di attribuzione di frequenze aggiuntive a specifici servizi, propedeutiche alla razionalizzazione della banda 700 MHz, e per l'armonizzazione internazionale dell'uso dello spettro, è costituito un apposito Fondo per il riassetto dello spettro radio presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di euro 276.000 annui a decorrere dal 2016. Con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le specifiche modalità di utilizzazione del Fondo e di realizzazione delle attività.
  82-bis. I maggiori o minori valori che derivano dalla riduzione o conversione di strumenti di capitale nei casi di cui al titolo IV, capo II, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e all'articolo 52, comma 1, lettera a), numeri ii) e iii), del medesimo decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito e alla determinazione del valore della produzione netta del soggetto che ha emesso gli strumenti.
  82-ter. Fermo restando quanto stabilito dal comma 82-bis, i maggiori o minori valori che derivano dall'attuazione di una misura di risoluzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, i conferimenti del fondo di risoluzione, di cui all'articolo 49, comma 5, del decreto legislativo n. 180 del 2015, e le somme corrisposte dal sistema di garanzia dei depositanti, di cui all'articolo 86 del decreto legislativo n. 180 del 2015, non concorrono alla formazione del reddito complessivo ai fini delle imposte sul reddito, per la parte che eccede le perdite fiscali pregresse e di periodo, di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e alla determinazione del valore della produzione netta dell'ente sottoposto a risoluzione. Ai fini del presente comma non si considera il limite dell'80 per cento di cui al citato articolo 84 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 e rilevano anche le perdite trasferite al consolidato nazionale di cui all'articolo 117 del medesimo testo unico e non ancora utilizzate.
  82-quater. L'importo dei contributi per i diritti d'uso delle frequenze televisive in tecnica digitale, dovuto dagli operatori di rete in ambito nazionale o locale, è determinato, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, in modo trasparente, proporzionato allo scopo, non discriminatorio e obiettivo sulla base dell'estensione geografica del titolo autorizzato, del valore di mercato delle frequenze, tenendo conto di meccanismi premianti finalizzati alla cessione di capacità trasmissiva a fini concorrenziali nonché all'uso di tecnologie innovative. L'articolo 3-quinquies, comma 4, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è abrogato.
  82-quinquies. Il regime contributivo di cui al comma 82-quater si applica anche alle annualità per le quali i contributi dovuti non sono stati determinati.
  82-sexies. Dall'importo dei contributi di cui al comma 82-quater e dei diritti amministrativi per gli operatori nazionali e locali, titolari di autorizzazione generale per l'attività di operatore di rete televisiva in tecnologia digitale terrestre e per l'utilizzo di frequenze radioelettriche per i collegamenti in ponte radio, calcolati in base all'allegato n. 10 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, devono derivare entrate complessive annuali per il bilancio dello Stato in misura non inferiore a euro 32,8 milioni.
  82-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 82-quater, 82-quinquies e 82-sexies, pari a 11 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede, per l'anno 2015, mediante utilizzo delle somme già versate, entro il 9 dicembre 2015, all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che restano acquisite all'erario per il corrispondente importo, e, a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  82-octies. Le disposizioni dei commi da 82-quater a 82-septies, entrano in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  82-novies. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2016. Agli oneri derivanti dal primo periodo si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento del 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del presente comma e delle conseguenti minori entrate contributive, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  84. Per i datori di lavoro del settore agricolo le disposizioni di cui al comma 83 si applicano:
   a) nel limite di 1,1 milioni di euro per l'anno 2016, 2,8 milioni di euro per l'anno 2017, 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, 0,1 milioni di euro per l'anno 2019 per i lavoratori con qualifica di impiegati e dirigenti;
   b) nel limite di 1,6 milioni di euro per l'anno 2016, 8,8 milioni di euro per l'anno 2017, 7,2 milioni di euro per l'anno 2018, 0,8 milioni di euro per l'anno 2019, con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato, decorrenti dal 1º gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, con esclusione dei lavoratori che nell'anno 2015 siano risultati occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento all'anno 2015.

  85. L'esonero contributivo di cui al comma 84 è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 84, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
  86. Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante fruisce dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 o 84, preserva il diritto alla fruizione dell'esonero contributivo medesimo nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
  87. Salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base di criteri definiti con il decreto di cui al comma 92, nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa.
  87-bis. Ai fini della determinazione dei premi di produttività, è computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità.
  88. Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 87 a 95, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 87.
  89. Per l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le ordinarie disposizioni in materia di imposte dirette.
  90. Le disposizioni di cui ai commi da 87 a 89 trovano applicazione per il settore privato e con riferimento ai titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno precedente quello di percezione delle somme di cui al comma 87, a euro 50.000. Se il sostituto d'imposta tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva non è lo stesso che ha rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il beneficiario attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nel medesimo anno.
  91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
  92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri di misurazione degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87 nonché le modalità attuative delle previsioni contenute nei commi da 87 a 95, compresi gli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93. Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91.
  93. Il limite di cui al comma 87 è aumentato fino ad un importo non superiore a 2.500 euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 92.
  94. All'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2:
    1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100»;
    2) la lettera f-bis) è sostituita dalla seguente:
   «f-bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari»;
    3) dopo la lettera f-bis) è inserita la seguente:
   «f-ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell'articolo 12»;
   b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Ai fini dell'applicazione dei commi 2 e 3, l'erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale».

  95. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: «al 10 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a 38,3 milioni di euro per l'anno 2016, a 36,2 milioni di euro per l'anno 2017 e a 35,6 milioni di euro per l'anno 2018». Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 68, ultimo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, sono ridotte di 344,7 milioni di euro per l'anno 2016, 325,8 milioni di euro per l'anno 2017, 320,4 milioni di euro per l'anno 2018, 344 milioni di euro per l'anno 2019, 329 milioni di euro per l'anno 2020, 310 milioni di euro per l'anno 2021 e 293 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  96. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
  97. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 96 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei programmi operativi nazionali della Commissione europea 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.
  98. Nell'ambito dei programmi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo 2014/2020 e degli interventi complementari alla programmazione dell'Unione europea di cui alla citata delibera CIPE n. 10/2015, a titolarità delle amministrazioni regionali, gli enti interessati possono pianificare, di concerto con l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, specifiche azioni rivolte all'efficace valorizzazione dei predetti beni.
  99. Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri necessari per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c), e comma 8, lettera a), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  100. Le risorse di cui al comma 99 confluiscono:
   a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al comma 99, del presente articolo ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata, come individuate al medesimo comma 99;
   b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a).

  101. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui al comma 100, lettere a) e b). I predetti criteri sono formulati avuto particolare riguardo per le imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
  102. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 100, lettera a), a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 101 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
  103. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, avente come finalità il sostegno alle piccole e medie imprese che entrano in crisi a causa della mancata corresponsione di denaro da parte di altre aziende debitrici.
  104. Possono accedere al Fondo di cui al comma 103, con le modalità stabilite dal comma 105, le piccole e medie imprese che risultano parti offese in un procedimento penale, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico delle aziende debitrici imputate dei delitti di cui agli articoli 629 (estorsione), 640 (truffa), 641 (insolvenza fraudolenta) del codice penale e di cui all'articolo 2621 del codice civile (false comunicazioni sociali).
  105. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati da parte dello Stato nei confronti delle imprese di cui al comma 104.
  106. In caso di assoluzione delle aziende imputate per i delitti di cui al comma 104, i soggetti beneficiari dei finanziamenti agevolati sono tenuti al rimborso delle somme erogate secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 105.
  107. Per i lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di previdenza obbligatoria né pensionati, l'aliquota contributiva di cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, è confermata al 27 per cento anche per l'anno 2016.
  108. Al fine di favorire la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato a tempo indeterminato, è istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  109. Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, nonché il congedo facoltativo da utilizzare nello stesso periodo, in alternativa alla madre che si trovi in astensione obbligatoria, previsti in via sperimentale per gli anni 2013, 2014 e 2015 dall'articolo 4, comma 24, lettera a), della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono prorogati sperimentalmente per l'anno 2016 ed il congedo obbligatorio è aumentato a due giorni, che possono essere goduti anche in via non continuativa. Ai medesimi congedi, obbligatorio e facoltativo, si applica la disciplina recata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 22 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 13 febbraio 2013. Alla copertura dell'onere derivante dal presente comma, valutato in 24 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede quanto a 14 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  109-bis. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. A valere sulle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, è approvato un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedente periodo sono effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero di cui all'articolo 29, comma 4, della legge n. 240 del 2010.
  110. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, in via sperimentale per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 113, un fondo speciale denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  111. In deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il fondo di cui al comma 110 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell'articolo 1, comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230, come da ultimo modificato dal comma 111-bis del presente articolo e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi professori universitari già in servizio presso atenei italiani. Per i professori di prima e di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, l'eventuale chiamata nella stessa fascia ai sensi della presente procedura comporta obbligatoriamente il cambiamento della sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia, e ai conseguenti trasferimenti, è annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 110.
  111-bis. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 111 della presente legge, all'articolo 1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e al quarto periodo sono aggiunte, in fine, le parole: «o che siano studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo».
  112. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono disciplinati:
   a) i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell'area scientifica di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
   b) le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti di cui al comma 111;
   c) l'inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;
   d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 110;
   e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 111, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all'interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che concorrono per l'eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per cento dei pasti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 111 è attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
   f) le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 110 a decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri stipendiali, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 110.

  113. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 111 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a valere sul Fondo di cui al comma 110, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione.
  115. La quota parte delle risorse di cui al comma 110 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 110 a 114 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario, nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
  115-bis. Per tutelare la funzione e le infrastrutture di ricerca delle scienze religiose, per dare continuità alla formazione di studiosi e strumenti di studio dell'ebraismo, per rivitalizzare la tradizione e il patrimonio di conoscenze sulla storia, le lingue e le culture dell'Africa e dell'Oriente attraverso il sostegno diretto ad istituzioni di riconosciuta competenza e adatte a promuovere la sicurezza del Paese attraverso la formazione e l'impegno di studiose e studiosi in un sistema di relazioni scientifiche internazionali, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, da iscrivere in apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
  115-ter. Per il sostegno e l'attuazione degli interventi di cui al comma 115-bis il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula appositi accordi di programma con amministrazioni pubbliche, enti pubblici, istituzioni scientifiche, infrastrutture e organismi di ricerca come definiti dall'articolo 2, punto 83, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014».
  116. Il termine del 31 dicembre 2015 di cui all'articolo 6, comma 6-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2016. All'articolo 4, comma 9-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al quarto periodo, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015» e le parole: «fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2016»; al quinto periodo le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2016».
  117. Nell'ottica di favorire il ricambio generazionale e l'immissione nella pubblica amministrazione di personale altamente qualificato, oltre al reclutamento di professori e ricercatori previsto dai commi da 110 a 115 e dai commi da 133 a 138 e dei dirigenti vincitori di procedure selettive già gestite dalla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA), le facoltà assunzionali nel triennio 2016-2018 delle amministrazioni dello Stato sono prioritariamente finalizzate all'assunzione di cinquanta dirigenti mediante apposita procedura selettiva gestita dalla SNA e di cinquanta unità nei profili iniziali della carriera prefettizia, nonché di dieci avvocati dello Stato e dieci procuratori dello Stato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri della procedura selettiva e della ripartizione tra le amministrazioni interessate del personale dirigenziale.
  117-bis. Il comma 1 dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è sostituito dal seguente:
  «1. Il reclutamento dei dirigenti scolastici si realizza mediante corso-concorso selettivo di formazione bandito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, per tutti i posti vacanti nel triennio, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Al corso-concorso possono essere ammessi candidati in numero superiore a quello dei posti, secondo una percentuale massima del 20 per cento, determinata dal decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma. Al concorso per l'accesso al corso-concorso può partecipare il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali in possesso del relativo diploma di laurea magistrale ovvero di laurea conseguita in base al previgente ordinamento, che abbia maturato un'anzianità complessiva nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale. Il concorso può comprendere una prova preselettiva e comprende una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano l'eventuale preselezione, e una prova orale, a cui segue la valutazione dei titoli. Il corso-concorso si svolge in giorni e orari e con metodi didattici compatibili con l'attività didattica svolta dai partecipanti, con eventuale riduzione del loro carico didattico. Le spese di viaggio e alloggio sono a carico dei partecipanti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definite le modalità di svolgimento delle procedure concorsuali, la durata del corso e le forme di valutazione dei candidati ammessi al corso».

  117-ter. All'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è abrogato;
   b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

  118. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 8, 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e dell'attuazione dei commi 422, 423, 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, sono resi indisponibili i posti dirigenziali di prima e seconda fascia delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, come rideterminati in applicazione dell'articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, vacanti alla data del 15 ottobre 2015, tenendo comunque conto del numero dei dirigenti in servizio senza incarico o con incarico di studio e del personale dirigenziale in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o aspettativa. Gli incarichi conferiti a copertura dei posti dirigenziali di cui al primo periodo dopo la data ivi indicata e fino alla data di entrata in vigore della presente legge cessano di diritto alla medesima data di entrata in vigore, con risoluzione dei relativi contratti. Sono fatti salvi i casi per i quali, alla data del 15 ottobre 2015, sia stato avviato il procedimento per il conferimento dell'incarico e, anche dopo la data di entrata in vigore della presente legge, quelli concernenti i posti dirigenziali in enti pubblici nazionali o strutture organizzative istituiti dopo il 31 dicembre 2011, i posti dirigenziali specificamente previsti dalla legge o appartenenti a strutture organizzative oggetto di riordino negli anni 2014 e 2015 con riduzione del numero dei posti e, comunque, gli incarichi conferiti a dirigenti assunti per concorso pubblico bandito prima della data di entrata in vigore della presente legge o da espletare a norma del comma 117, oppure in applicazione delle procedure di mobilità previste dalla legge. In ogni altro caso, in ciascuna amministrazione possono essere conferiti incarichi dirigenziali solo nel rispetto del numero complessivo dei posti resi indisponibili ai sensi del presente comma.
  119. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2016, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è effettuata la ricognizione delle dotazioni organiche dirigenziali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonché degli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
  120. Le regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione delle proprie dotazioni organiche dirigenziali secondo i rispettivi ordinamenti, nonché al riordino delle competenze degli uffici dirigenziali, eliminando eventuali duplicazioni. Allo scopo di garantire la maggior flessibilità della figura dirigenziale nonché il corretto funzionamento degli uffici, il conferimento degli incarichi dirigenziali può essere attribuito senza alcun vincolo di esclusività anche ai dirigenti dell'avvocatura civica e della polizia municipale. Per la medesima finalità, non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale.
  121. Per il comparto scuola e AFAM, nonché per le università, continuano a trovare applicazione le specifiche discipline di settore.
  122. All'articolo 1, comma 330, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «2016/2017» sono sostituite dalle seguenti: «2017/2018».
  123. Resta escluso dalle disposizioni di cui al comma 118 il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, delle città metropolitane e delle province adibito all'esercizio di funzioni fondamentali, degli uffici giudiziari e dell'amministrazione della giustizia, dell'area medica e veterinaria e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, il personale appartenente alla dirigenza di seconda fascia con funzione tecnico-ispettiva del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché, per le funzioni specifiche attribuite dalla legge, il personale preposto ai posti dirigenziali del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri. È escluso altresì il personale delle agenzie di cui al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 157.
  123-bis. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, ferme restando le riduzioni delle dotazioni organiche previste dall'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e la conseguente rideterminazione degli organici adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 217 del 18 settembre 2015, il Ministero dell'interno provvede a predisporre il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, intervenendo coerentemente con le disposizioni di cui al predetto decreto legislativo. Entro il predetto termine, il medesimo Ministero provvede a dare attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 11, lettera b), del citato decreto-legge n. 95 del 2012, con conseguente riassorbimento, entro il successivo anno, degli effetti derivanti dalle riduzioni di cui al citato articolo 2, comma 1, lettere a) e b). In caso di adozione del regolamento di cui al presente comma in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 8, comma 1, lettera e), della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Ministero dell'interno provvede esclusivamente agendo sugli uffici centrali.
  124. Le regioni e gli enti locali che hanno conseguito gli obiettivi di finanza pubblica possono compensare le somme da recuperare di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, anche attraverso l'utilizzo dei risparmi effettivamente derivanti dalle misure di razionalizzazione organizzativa adottate ai sensi del comma 120, certificati dall'organo di revisione, comprensivi di quelli derivanti dall'applicazione del comma 126.
  125. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. Per i ricercatori e tecnologi restano ferme le percentuali di turn over previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Al fine di garantire la continuità nell'attuazione delle attività di ricerca, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e nelle more della emanazione dei decreti di riordino di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli istituti e gli enti di ricerca possono continuare ad avvalersi del personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa in essere alla data del 31 dicembre 2015, mediante l'attivazione, previa verifica di idoneità, di contratti a tempo determinato a valere sulle risorse disponibili, ai sensi dell'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché, nel limite del 30 per cento, sulle risorse derivanti dalle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Per il personale delle qualifiche dirigenziali, al netto delle posizioni rese indisponibili ai sensi del comma 118, è assicurato nell'anno 2016 il turn over nei limiti delle capacità assunzionali. Resta escluso dalle disposizioni di cui al presente comma il personale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Sono conseguentemente ridotti gli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni centrali.
  126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente. In relazione a quanto previsto dal primo periodo del presente comma, al solo fine di definire il processo di mobilità del personale degli enti di area vasta destinato a funzioni non fondamentali, come individuato dall'articolo 1, comma 421, della citata legge n. 190 del 2014, restano ferme le percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Il comma 5-quater dell'articolo 3 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018.
  126-bis. A decorrere dall'anno 2016, fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente.
  126-ter. Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, è incrementato di euro 23,5 milioni per l'anno 2016.
  126-quater. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 145, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2015» e la parola: «2016» dalla seguente: «2017»;
   b) al comma 150, le parole: «2016», «2017», «2018», «2019» e «2020» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «2017», «2018», «2019», «2020» e «2021».

  126-quinquies. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-ter, pari ad euro 23,5 milioni per l'anno 2016, si provvede, quanto a euro 7,5 milioni, mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-quater e, quanto a euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme giacenti nel conto corrente n. 53823530 presso la società Poste italiane Spa. Gli ulteriori risparmi di spesa derivanti dal comma 126-quater, pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5,8 milioni di euro per l'anno 2018, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Nelle more del versamento delle somme di cui al primo periodo, all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 16 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
  126-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 126-quater, pari a 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché a 5,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
  126-septies. Per le amministrazioni pubbliche interessate ai processi di mobilità in attuazione dei commi 424 e 425 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le ordinarie facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente sono ripristinate nel momento in cui nel corrispondente ambito regionale è stato ricollocato il personale interessato alla relativa mobilità. Per le amministrazioni di cui al citato comma 424 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, il completamento della predetta ricollocazione nel relativo ambito regionale è reso noto mediante comunicazione pubblicata nel portale «Mobilita.gov», a conclusione di ciascuna fase del processo disciplinato dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. Per le amministrazioni di cui al comma 425 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 si procede mediante autorizzazione delle assunzioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
  127. All'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, le parole: «e, ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio» sono soppresse.
  128. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli articoli 11 e 17 della legge 7 agosto 2015, n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1o gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente.
  129. A decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.
  129-bis. All'allegato A della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è aggiunta, in fine, la seguente voce:
  «Isola del lago d'Iseo
  16-bis. Monte Isola».

  129-ter. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette. I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi per la durata di vita utile del giacimento, nel rispetto degli standard di sicurezza e di salvaguardia ambientale. Sono sempre assicurate le attività di manutenzione finalizzate all'adeguamento tecnologico necessario alla sicurezza degli impianti e alla tutela dell'ambiente, nonché le operazioni finali di ripristino ambientale».
  129-quater. All'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale sono di pubblica utilità. I relativi titoli abilitativi comprendono pertanto la dichiarazione di pubblica utilità»;
   b) il comma 1-bis è abrogato;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono svolte con le modalità di cui alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, o a seguito del rilascio di un titolo concessorio unico, sulla base di un programma generale di lavori articolato in una prima fase di ricerca, per la durata di sei anni, a cui seguono, in caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico, la fase di coltivazione della durata di trent'anni salvo l'anticipato esaurimento del giacimento, nonché la fase di ripristino finale».

  129-quinquies. All'articolo 57, comma 3-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, le parole: «con le modalità di cui all'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché» sono soppresse.
  129-sexies. All'articolo 1, comma 8-bis, della legge 23 agosto 2004, n. 239, le parole: «ai commi 7 e» sono sostituite dalle seguenti: «al comma».
  130. Nelle more dei processi di riordino previsti dall'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, a decorrere dal 1º gennaio 2016 lo stanziamento per il personale degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, compresi gli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, è ridotto in misura pari al 10 per cento rispetto allo stanziamento dell'anno 2015. Per le amministrazioni che dopo il 31 dicembre 2010 hanno disposto riduzioni corrispondenti a quella prescritta dal presente comma, questa si intende già adempiuta.
  131. All'articolo 4 del decreto-legge 1º gennaio 2010, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2010, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «nei cinque anni 2010-2014» sono inserite le seguenti: «e nel triennio 2016-2018» e le parole da: «, comma 102» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114»;
   b) al comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la spesa di euro 670.984 per l'anno 2016, di euro 4.638.414 per l'anno 2017 e di euro 6.205.577 a decorrere dall'anno 2018».

  132. Il Ministero della giustizia è autorizzato nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso. A tal fine, è autorizzata la spesa nel limite di euro 20.943.084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38.410.320 annui a decorrere dall'anno 2025.
  132-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui agli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
  134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).
  135. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 133 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.
  136. La quota parte delle risorse di cui al comma 133 eventualmente non utilizzata per le finalità di cui ai commi da 133 a 135 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.
  137. Per il medesimo fine di cui al comma 133 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».
  138. Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 424, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è incrementata di 57 milioni di euro per l'anno 2016, di 86 milioni di euro per l'anno 2017, di 126 milioni di euro per l'anno 2018, di 70 milioni di euro per l'anno 2019 e di 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  138-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria, a partire dal quinto anno di corso e sino all'iscrizione nel relativo albo professionale, al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la “Quota A” del Fondo di previdenza generale gestito dall'ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso, annesso al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal consiglio di amministrazione dell'ente di cui al primo periodo, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati. Per le finalità di cui al presente comma, l'ente può favorire l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore. Dall'applicazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

  139. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani all'università, e in particolare dei giovani provenienti da famiglie meno abbienti, il Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è incrementato di 54.750.000 euro per l'anno 2016 e di 4.750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  139-bis. A decorrere dall'anno 2016 l'autorizzazione di spesa per gli interventi di cui all'articolo 4 della legge 23 novembre 1998, n. 407, è incrementata di 250.000 euro annui.
  140. All'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2015 e di 228.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
  140-bis. Al fine di assicurare continuità alle attività previste negli accordi sottoscritti con scuole o università dei Paesi stranieri, il personale della scuola impegnato in innovativi e riconosciuti progetti didattici internazionali svolti in lingua straniera, al raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, può chiedere di essere autorizzato al trattenimento in servizio retribuito per non più di due anni. Il mantenimento in servizio è autorizzato, con provvedimento motivato, dal dirigente scolastico e dal direttore generale dell'ufficio scolastico regionale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  141. Per concorrere alle spese sostenute e non coperte da contributi o sostegni pubblici di altra natura per l'acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali, relativi ai corsi d'istruzione scolastica fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione scolastica, è istituito, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), nonché di assegnazione e di erogazione dello stesso.
  142. Al comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo».
  143. All'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Sono soggetti ammissibili agli interventi di cui al presente capo le imprese, le università, gli enti e gli organismi di ricerca, le costituende società composte da professori, ricercatori universitari, personale di ricerca dipendente dagli enti di ricerca di cui all'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 dicembre 1993, n. 593, l'ENEA, l'ASI e i dottorandi di ricerca e i titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, anche congiuntamente ad uno o più degli altri soggetti indicati dal presente comma, o qualsiasi altro soggetto giuridico in possesso dei requisiti minimi previsti dai bandi o da altri interventi di sostegno su progetto o programma, purché residenti ovvero con stabile organizzazione nel territorio nazionale»;
   b) al comma 4, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) le attività di ricerca industriale, sviluppo precompetitivo, diffusione di tecnologie, fino all'avvio e comunque finalizzate a nuove iniziative economiche ad alto contenuto tecnologico, per l'utilizzazione industriale dei risultati della ricerca da parte di soggetti assimilati in fase d'avvio, su progetto o programma, anche autonomamente presentato, da coloro che si impegnano a costituire o a concorrere alla nuova società».

  144. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  144-bis. Al fine di garantire lo sviluppo coordinato della formazione, ricerca e innovazione in settori strategici orientato al design del prodotto, della comunicazione e dei servizi nella regione Abruzzo e nei territori adriatici ad essa viciniori è costituito l'Istituto superiore per le industrie artistiche (ISIA) di Pescara, mediante trasformazione dell'attuale sede decentrata dell'ISIA di Roma istituita con autorizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è adottato lo statuto dell'Istituto, secondo le procedure definite dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132. In sede di prima applicazione lo statuto è deliberato da un comitato costituito dal presidente e dal direttore in carica dell'ISIA di Roma, integrato da un esperto nominato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. In sede di definizione del regolamento didattico dell'Istituto è sempre garantita la possibilità agli studenti iscritti ai corsi decentrati a Pescara dell'ISIA di Roma del completamento del percorso di studi previsto dall'ordinamento in corso. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  145. A seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia indicate nell'alinea del comma 146 resa possibile in relazione alle misure per le quali la certificazione del diritto al beneficio è da ritenersi conclusa, i complessivi importi indicati al quarto periodo dell'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, sono così rideterminati: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.380,0 milioni di euro per l'anno 2016, 2.051,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.340,3 milioni di euro per l'anno 2018, 583,3 milioni di euro per l'anno 2019, 294,1 milioni di euro per l'anno 2020, 138,0 milioni di euro per l'anno 2021, 73,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 146.166 soggetti. Per effetto delle rideterminazioni di cui al primo periodo del presente comma, ai maggiori oneri pari a 122,1 milioni di euro per l'anno 2020, 89,0 milioni di euro per l'anno 2021, 69,0 milioni di euro per l'anno 2022 e 8,9 milioni di euro per l'anno 2023 si provvede, quanto a 54,5 milioni di euro per l'anno 2020, a 86,7 milioni di euro per l'anno 2021, a 69 milioni di euro per l'anno 2022 e a 8,9 milioni di euro per l'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. La ripartizione dei complessivi limiti di spesa e numerici di cui al primo periodo del presente comma è effettuata ai sensi dell'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, l'autorizzazione di spesa di cui al primo periodo del predetto comma 235 è incrementata di 497 milioni di euro per l'anno 2016, 369,9 milioni di euro per l'anno 2017, 79,7 milioni di euro per l'anno 2018 e 72,7 milioni di euro per l'anno 2019.
  145-bis. I lavoratori del comparto scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) i quali, a seguito dell'attività di monitoraggio e verifica relativa alle misure di salvaguardia che ha dato luogo alla rideterminazione degli oneri di cui al comma 145 del presente articolo e che, in applicazione del procedimento di cui all'articolo 1, comma 193, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha disposto il riconoscimento dell'applicazione della salvaguardia anche ai titolari di congedo, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, o di permessi, ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, eccedenti il limite numerico previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dalla legge 10 ottobre 2014, n. 147, hanno ricevuto la lettera di certificazione del diritto a pensione con decorrenza dal 1o settembre 2015, possono accedere al trattamento pensionistico a decorrere dal primo giorno successivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, anche in deroga alle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
  146. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando, nei limiti definiti ai sensi del comma 145, le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14, del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, e successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) nel limite di 6.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, o nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione stessa. Tale versamento, relativo ai lavoratori cessati entro il 31 dicembre 2012 di cui alla presente lettera, può comunque essere effettuato solo con riferimento ai dodici mesi successivi al termine di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile indicato dalla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alle salvaguardie di cui al presente comma;
   b) nel limite di 9.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   c) nel limite di 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   e) nel limite di 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011.

  147. Per i lavoratori di cui al comma 146, lettera a), che siano già stati autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 146.
  148. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al comma 146, non può avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge.
  149. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro il termine di decadenza di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui ai commi da 145 a 151 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine di rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa anche in via prospettica determinati ai sensi dei commi 146 e 151, primo periodo, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dai commi da 146 a 148.
  150. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 149 sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147. All'articolo 2, comma 5, della legge 10 ottobre 2014, n. 147, le parole da: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali» fino a: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre»
  151. I benefìci di cui ai commi da 146 a 148 sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 258 milioni di euro per l'anno 2019, 171 milioni di euro per l'anno 2020, 107 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo, come modificati ai sensi del comma 145, sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al precedente periodo, per una rideterminazione pari a: 243,4 milioni di euro per l'anno 2013, 933,8 milioni di euro per l'anno 2014, 1.871,4 milioni di euro per l'anno 2015, 2.593 milioni di euro per l'anno 2016, 2.438,1 milioni di euro per l'anno 2017, 1.676,3 milioni di euro per l'anno 2018, 841,3 milioni di euro per l'anno 2019, 465,1 milioni di euro per l'anno 2020, 245 milioni di euro per l'anno 2021, 114 milioni di euro per l'anno 2022 e 11,9 milioni di euro per l'anno 2023, cui corrisponde la rideterminazione del limite numerico massimo in 172.466 soggetti.
  152. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, è altresì incrementata, sulla base dei risparmi accertati ai sensi del comma 145 per gli anni 2013 e 2014 ammontanti a complessivi 485,8 milioni di euro, nella misura di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per ognuno degli anni dal 2018 al 2021 e di 85,8 milioni di euro per l'anno 2022 e i predetti residui provenienti dagli anni 2013 e 2014 iscritti in bilancio costituiscono economie da registrare in sede di rendiconto 2015.
  153. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 145 a 151 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi dei commi 145 e 152, è ridotta di 213 milioni di euro per l'anno 2016, 387 milioni di euro per l'anno 2017, 336 milioni di euro per l'anno 2018, 215,7 milioni di euro per l'anno 2019, 100 milioni di euro per l'anno 2020, 100 milioni di euro per l'anno 2021, 41 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.
  154. Ai fini del concorso alla copertura dei maggiori oneri conseguenti al potenziamento delle misure di sostegno al reddito per le situazioni di disagio previste dalla presente legge, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 124 milioni di euro per l'anno 2016.
  154-bis. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».
  154-ter. Per i lavoratori indicati all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le disposizioni ivi previste si applicano anche ai lavoratori che, in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro, siano transitati in una gestione di previdenza diversa da quella dell'INPS derogando al disposto dell'articolo 1, comma 115, della citata legge n. 190 del 2014 e che non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016.
  154-quater. Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un fondo con una dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 finalizzato all'accompagnamento alla quiescenza, entro l'anno 2018, dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non maturino i requisiti previsti da tale disposizione. Le risorse del fondo sono ripartite tra i lavoratori di cui al presente comma sulla base di criteri e modalità stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-quinquies. Ai lavoratori del settore della produzione di materiale rotabile ferroviario che hanno prestato la loro attività nel sito produttivo, senza essere dotati degli equipaggiamenti di protezione adeguati all'esposizione alle polveri di amianto, per l'intero periodo di durata delle operazioni di bonifica dall'amianto poste in essere mediante sostituzione del tetto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefìci previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per il periodo corrispondente alla medesima bonifica. I benefìci sono riconosciuti a domanda, da presentare all'INPS, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle risorse assegnate a un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con dotazione pari a 5,5 milioni di euro per l'anno 2016, 7 milioni di euro per l'anno 2017, 7,5 milioni di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma, con particolare riferimento all'assegnazione dei benefìci ai lavoratori interessati e alle modalità di certificazione da parte degli enti competenti.
  154-sexies. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per le vittime dell'amianto, in favore degli eredi di coloro che sono deceduti a seguito di patologie asbesto-correlate per esposizione all'amianto nell'esecuzione delle operazioni portuali nei porti nei quali hanno trovato applicazione le disposizioni della legge 27 marzo 1992, n. 257, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le prestazioni del Fondo non escludono la fruizione dei diritti derivanti dalle norme generali e speciali dell'ordinamento e si cumulano con essi. Il Fondo concorre al pagamento, in favore dei superstiti di coloro che sono deceduti per le patologie asbesto-correlate, di quanto agli stessi superstiti è dovuto a titolo di risarcimento del danno, patrimoniale e non patrimoniale, come liquidato con sentenza esecutiva. Le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  154-septies. All'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  154-octies. Il comma 18 dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che i lavoratori assunti successivamente al 31 dicembre 1995 ai quali siano accreditati, a seguito di una loro domanda, contributi riferiti a periodi antecedenti al 1o gennaio 1996 non sono soggetti all'applicazione del massimale annuo della base contributiva e pensionabile, di cui alla medesima disposizione, a decorrere dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.
  155. Al fine di portare a conclusione la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, entro il 31 dicembre 2015 ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata anche ai sensi della presente legge, è ridotta di 160 milioni di euro per l'anno 2016 e di 49 milioni di euro per l'anno 2017. Sulla base dei dati di consuntivo e del monitoraggio, effettuato dall'INPS, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ogni anno, trasmette alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, con particolare riferimento al numero delle lavoratrici interessate e agli oneri previdenziali conseguenti e, in relazione alla conclusione della medesima sperimentazione, come disciplinata ai sensi del primo periodo del presente comma, anche al raffronto degli specifici oneri previdenziali conseguenti all'attuazione del primo periodo del presente comma con le relative previsioni di spesa. Qualora dall'attività di monitoraggio di cui al precedente periodo risulti un onere previdenziale inferiore rispetto alle previsioni di spesa di cui al primo periodo del presente comma, anche avuto riguardo alla proiezione negli anni successivi, con successivo provvedimento legislativo verrà disposto l'impiego delle risorse non utilizzate per interventi con finalità analoghe a quelle di cui al presente comma, ivi compresa la prosecuzione della medesima sperimentazione.
  156. Al fine di sostenere la genitorialità, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto nel limite di 20 milioni di euro per l'anno 2016, ferme restando le relative disposizioni attuative. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  156-bis. Ai medesimi fini di cui al comma 156, il beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, è riconosciuto, in via sperimentale, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, anche alle madri lavoratrici autonome o imprenditrici. I criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  157. I lavoratori dipendenti del settore privato iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme sostitutive della medesima con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato che maturano entro il 31 dicembre 2018 il diritto al trattamento pensionistico di vecchiaia, di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, possono, a condizione di avere maturato i requisiti minimi di contribuzione per il diritto al predetto trattamento pensionistico di vecchiaia, d'intesa con il datore di lavoro, per un periodo non superiore al periodo intercorrente tra la data di accesso al beneficio di cui al presente comma e la data di maturazione del requisito anagrafico previsto dal citato articolo 24, comma 6, del predetto decreto-legge n. 201 del 2011, ridurre l'orario del rapporto di lavoro in misura compresa tra il 40 per cento e il 60 per cento, ottenendo mensilmente dal datore di lavoro una somma corrispondente alla contribuzione previdenziale a fini pensionistici a carico del datore di lavoro relativa alla prestazione lavorativa non effettuata. Tale importo non concorre alla formazione del reddito da lavoro dipendente e non è assoggettato a contribuzione previdenziale. Per i periodi di riduzione della prestazione lavorativa è riconosciuta la contribuzione figurativa commisurata alla retribuzione corrispondente alla prestazione lavorativa non effettuata. Si applica l'articolo 41, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016, 120 milioni di euro per l'anno 2017 e 60 milioni di euro per l'anno 2018. La facoltà di cui al presente comma è concessa, a domanda e nei limiti delle risorse di cui al precedente periodo, previa autorizzazione della Direzione territoriale del lavoro. Il datore di lavoro con riferimento al lavoratore che intende, di intesa con lo stesso datore di lavoro, accedere alla facoltà di ricorso al lavoro a tempo parziale di cui al presente comma deve dare comunicazione all'INPS e alla Direzione territoriale del lavoro della stipulazione del contratto e della relativa cessazione secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo periodo. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, nei limiti delle risorse di cui al quinto periodo del presente comma e secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di accesso al beneficio di cui al presente comma comunicate dalle imprese. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento del limite delle risorse anche in via prospettica, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande finalizzate all'accesso al beneficio in esame. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante il versamento in entrata al bilancio dello Stato da parte dell'INPS, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, di una quota pari a 60 milioni di euro per l'anno 2016, a 120 milioni di euro per l'anno 2017 e a 60 milioni di euro per l'anno 2018 delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni. Le somme versate in entrata al bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente sono trasferite all'INPS a copertura dei maggiori oneri derivanti ai sensi del presente comma. In deroga a quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, la quota residua delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, relative ai datori di lavoro non aderenti ai fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua, dedotte quelle utilizzate per la copertura degli oneri della presente disposizione, è versata prioritariamente al Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fino alla concorrenza di un importo pari al 50 per cento della somma complessiva.
  157-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nei confronti dei lavoratori interessati da riduzione stabile dell'orario di lavoro con riduzione della retribuzione ai sensi dei commi 1 e 2, con esclusione dei soggetti di cui al comma 5, i datori di lavoro, gli enti bilaterali o i Fondi di solidarietà di cui al titolo II del presente decreto possono versare la contribuzione ai fini pensionistici correlata alla quota di retribuzione persa, nei casi in cui tale contribuzione non venga già riconosciuta dall'INPS. In relazione ai predetti versamenti non sono riconosciute le agevolazioni contributive di cui ai commi 1 e 2».
  158. Al fine di concorrere alla copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 155 nonché delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 160, nel rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, all'articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea, le parole: «Per il triennio 2014-2016» sono sostituite dalle seguenti: «Per il periodo 2014-2018»;
   b) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018».

  158-bis. Con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può risultare inferiore a zero.
  158-ter. Con riferimento alla percentuale di variazione per il calcolo della rivalutazione delle pensioni per l'anno 2014 determinata in via definitiva con decorrenza dal 1o gennaio 2015, le operazioni di conguaglio di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non sono operate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015; esse sono effettuate in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2016, ferme restando le operazioni di conguaglio con riferimento alla rata corrente in sede di rivalutazione delle pensioni per l'anno 2015.
  159. Al fine di concorrere alla copertura delle minori entrate derivanti dalle misure di riduzione della pressione fiscale in favore dei pensionati di cui al comma 160:
   a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, come rifinanziata dalla presente legge, è ridotta di 58 milioni di euro per l'anno 2018;
   b) il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 140 milioni di euro per l'anno 2017, 110 milioni di euro per l'anno 2018, 76 milioni di euro per l'anno 2019 e 30 milioni di euro per l'anno 2020 con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.

  160. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3:
    1) alla lettera a), le parole: «1.725 euro» e «7.500 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.783 euro» e «7.750 euro»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) 1.255 euro, aumentata del prodotto fra 528 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.250 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 7.750 euro ma non a 15.000 euro»;
   b) al comma 4:
    1) alla lettera a), le parole: «1.783 euro» e «7.750 euro» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «1.880 euro» e «8.000 euro»;
    2) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) 1.297 euro, aumentata del prodotto fra 583 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro».

  161. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dal comma 164 del presente articolo, è ridotto di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 89 milioni di euro per l'anno 2017.
  161-bis. Le prestazioni assistenziali di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a favore dei malati di mesotelioma che abbiano contratto la patologia o per esposizione familiare a lavoratori impiegati nella lavorazione dell'amianto ovvero per esposizione ambientale comprovata e che siano deceduti nel corso dell'anno 2015 possono essere erogate agli eredi, nella misura fissata dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 ripartita tra gli stessi, su domanda, corredata di idonea documentazione, presentata dai medesimi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le prestazioni di cui al presente comma sono erogate a valere sulle disponibilità presenti nel Fondo per le vittime dell'amianto, di cui all'articolo 1, comma 241, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, istituito presso l'INAIL, nei limiti delle somme individuate dal citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 4 settembre 2015 e destinate alla copertura delle spese per le prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015.
  161-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e incrementato di 36 milioni di euro per l'anno 2017.
  161-quater. Per l'anno 2016 l'INPS versa all'entrata del bilancio dello Stato, in deroga a quanto previsto dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, una quota, pari a 52 milioni di euro, delle entrate derivanti dall'aumento contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per la formazione professionale, di cui all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Per le finalità di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementato di 52 milioni di euro per l'anno 2017.
  161-quinquies. In deroga a quanto previsto dalla lettera g) del comma 1 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 2013, n. 157, le disposizioni vigenti alla data del 31 dicembre 2013 in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze dei trattamenti pensionistici continuano ad applicarsi ai lavoratori poligrafici collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria finalizzata al prepensionamento ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera a), della legge 5 agosto 1981, n. 416, in forza di accordi di procedura sottoscritti entro il 31 dicembre 2013, ancorché maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento successivamente alla predetta data, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 161-septies del presente articolo.
  161-sexies. Per le finalità di cui al comma 161-quinquies è autorizzata la spesa annua di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  161-septies. I trattamenti di vecchiaia anticipati di cui al comma 161-quinquies sono erogati, nell'ambito del limite di spesa di cui al comma 161-sexies, secondo l'ordine di sottoscrizione del relativo accorcio di procedura presso l'ente competente. L'INPS provvede al monitoraggio, sulla base dell'ordine cronologico di cui al primo periodo del presente comma, delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori di cui al comma 161-quinquies che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti alla data indicata al comma 161-quinquies. Qualora dal predetto monitoraggio risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa di cui al comma 161-sexies, l'ente previdenziale non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefìci previsti dalla disposizione di cui al comma 161-quinquies.
  161-octies. Il comma 2 dell'articolo 14 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, è abrogato. La conseguente cumulabilità opera anche con riferimento a periodi antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
  161-novies. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:
  «113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, come sostituito dal comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici decorrenti negli anni 2012, 2013 e 2014. La disposizione del presente comma si applica esclusivamente con riferimento ai ratei di pensione corrisposti a decorrere dal 1o gennaio 2016».

  161-decies. Ai fini dei concorso alla copertura degli oneri derivanti dai commi 161-octies e 161-novies, il fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, è ridotto di 15,1 milioni di euro per l'anno 2016, 15,4 milioni di euro per l'anno 2017, 15,8 milioni di euro per l'anno 2018, 16,2 milioni di euro per l'anno 2019, 16,5 milioni di euro per l'anno 2020, 16,9 milioni di euro per l'anno 2021, 17,2 milioni di euro per l'anno 2022, 17,7 milioni di euro per l'anno 2023, 18 milioni di euro per l'anno 2024 e 18,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni.
  162. L'INPS e l'INAIL, al fine di prevenire patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuare nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le predette finalità le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
  163. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma 162, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2019».
  163-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'INAIL ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, sono rivalutati, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'Istituto nazionale di statistica rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo del presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, nonché all'articolo 1, comma 129, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e relativi decreti attuativi, e si applicano agli indennizzi dovuti dall'INAIL ai sensi della «Tabella indennizzo danno biologico» di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000. Per il triennio 2016-2018, ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 5 milioni di euro per l'anno 2017 e di 15 milioni di euro per l'anno 2018. A decorrere dall'anno 2019, alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma si provvede nell'ambito della revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2019 l'efficacia delle disposizioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, anche con riferimento alle rivalutazioni relative agli anni 2016-2018, è subordinata all'attuazione della predetta revisione delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.
  164. Al fine di favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2016, di 250 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede: quanto a 100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e quanto a 150 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, con conseguente corrispondente riduzione degli importi di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, e successive modificazioni. Fermo restando quanto disposto dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o agosto 2014, n. 83473, il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell'arco di un anno. A decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, a parziale rettifica di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 5, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, il trattamento di mobilità in deroga alla vigente normativa non può essere concesso ai lavoratori che alla data di decorrenza del trattamento hanno già beneficiato di prestazioni di mobilità in deroga per almeno tre anni, anche non continuativi. Per i restanti lavoratori il trattamento può essere concesso per non più di quattro mesi, non ulteriormente prorogabili, più ulteriori due mesi nel caso di lavoratori residenti nelle aree individuate dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218. Per tali lavoratori il periodo complessivo non può comunque eccedere il limite massimo di tre anni e quattro mesi. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono disporre la concessione dei trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga ai criteri di cui agli articoli 2 e 3 del citato decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 83473 del 2014, in misura non superiore al 5 per cento delle risorse ad esse attribuite, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali ovvero delle risorse assegnate alla regione nell'ambito dei piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 253, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni. Gli effetti dei suddetti trattamenti non possono prodursi oltre la data del 31 dicembre 2016.
  164-bis. In attuazione dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le disposizioni di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, trovano applicazione per l'intera durata stabilita nei contratti collettivi aziendali qualora detti contratti siano stati stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015, e, negli altri casi, esclusivamente sino al 31 dicembre 2016, nel limite massimo di 60 milioni di euro per l'anno 2016. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a euro 60 milioni per l'anno 2016, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  164-ter. Il comma 1 dell'articolo 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, è sostituito dal seguente:
  «1. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, nel territorio del comune ove siano residenti».

  165. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, è destinata una somma fino a 18 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
  165-bis. All'articolo 1, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: «nel settore industriale» sono soppresse.
  165-ter. All'articolo 46, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: «12 agosto 1947, n. 869» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione dell'articolo 3»;
  165-quater. L'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa (DIS-COLL), di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, è riconosciuta, nei limiti di cui al quinto periodo del presente comma, anche per l'anno 2016, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016. Ai fini del calcolo della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Per gli episodi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, non si applica la disposizione di cui all'articolo 15, comma 2, lettera c), del citato decreto legislativo n. 22 del 2015. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del citato decreto legislativo n. 22 del 2015, le disposizioni che hanno a riferimento l'anno solare sono da interpretarsi come riferite all'anno civile. La DIS-COLL è riconosciuta, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016, nel limite di 54 milioni di euro per l'anno
2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017, salvo quanto stabilito dall'ultimo periodo del presente comma. L'INPS riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata della prestazione, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente comma nella misura di 54 milioni di euro per l'anno 2016 e di 24 milioni di euro per l'anno 2017. Il limite di cui al quinto periodo del presente comma può essere incrementato in misura pari alle risorse residue destinate nell'anno 2016 al finanziamento della DIS-COLL riconosciuta per eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015 e non utilizzate, come accertate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da concludersi entro il 31 maggio 2016, computando le prestazioni in corso al 30 aprile 2016, ai fini del predetto procedimento accertativo, per la loro intera durata teorica, calcolata ai sensi dell'articolo 15, comma 6, del citato decreto legislativo n. 22 del 2015.
  166. È prorogata, per l'anno 2016, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 1, comma 315, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite di 12 milioni di euro.
  167. In via sperimentale, per gli anni 2016 e 2017, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo finalizzato a reintegrare l'INAIL dell'onere conseguente alla copertura degli obblighi assicurativi contro le malattie e gli infortuni, tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, in favore dei soggetti beneficiari di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito previste dalla normativa vigente, coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale in favore di comuni o enti locali, nonché in favore dei detenuti e degli internati impegnati in attività volontarie e gratuite ai sensi dell'articolo 21, comma 4-ter, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e degli stranieri richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno, trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.
  168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 100.000 euro annui è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
  169. Alla dotazione del Fondo di cui al comma 167, cui è assegnato l'importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le necessarie variazioni di bilancio.
  170. Al fine di promuovere la prestazione di attività di volontariato da parte dei soggetti di cui al comma 167, i comuni e gli altri enti locali interessati promuovono le opportune iniziative informative e pubblicitarie finalizzate a rendere noti i progetti di utilità sociale, da realizzare anche in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore. La condizione di soggetto beneficiario di ammortizzatori e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, di cui al comma 167, è verificata dall'INPS, su richiesta dei comuni o degli altri enti locali, ovvero direttamente dagli enti locali erogatori.
  171. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono stabiliti modalità e criteri per la valorizzazione, ai fini della certificazione dei crediti formativi, dell'attività prestata ai sensi del comma 167. Agli oneri derivanti dalla certificazione delle competenze si provvede mediante le risorse del Fondo di cui al comma 167, secondo limiti e modalità stabilite con il decreto di cui al presente comma.
   171-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Ai componenti del Garante nazionale è attribuita un'indennità forfetaria annua, determinata in misura pari al 40 per cento dell'indennità parlamentare annua per il Presidente e pari al 30 per cento per i membri del collegio, fermo restando il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute di vitto, alloggio e trasporto per gli spostamenti effettuati nello svolgimento delle attività istituzionali.»;
   b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
  «5-bis. Per il funzionamento del Garante nazionale è autorizzata la spesa di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016».

  172. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, la parola: «tre» è soppressa;
   b) le parole: «nella misura del:» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 65 per cento delle erogazioni effettuate» e le lettere a) e b) sono abrogate.

  173. Per l'attuazione del comma 172, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2017, 3,9 milioni di euro per l'anno 2018, 11,7 milioni di euro per l'anno 2019 e 17,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020.
  173-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono inseriti i seguenti commi:
  «2-bis. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è riconosciuto anche nel caso in cui la ristrutturazione edilizia di cui al comma 2 comporti un aumento della cubatura complessiva, nei limiti e secondo le modalità previste dall'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma, con riferimento, in particolare, a:
   a) le tipologie di strutture alberghiere ammesse al credito d'imposta;
   b) le tipologie di interventi ammessi al beneficio, nell'ambito di quelli di cui al comma 2;
   c) le procedure per l'ammissione al beneficio, che avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle relative domande, nel rispetto dei limiti di cui ai commi 1 e 7;
   d) le soglie massime di spesa ammissibile per singola voce di spesa sostenuta;
   e) le procedure di recupero nei casi di utilizzo illegittimo dei crediti d'imposta, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

  2-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché per promuovere l'adozione e la diffusione della “progettazione universale” e l'incremento dell'efficienza energetica, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza unificata, aggiorna gli standard minimi, uniformi in tutto il territorio nazionale, dei servizi e delle dotazioni per la classificazione delle strutture ricettive e delle imprese turistiche, ivi compresi i condhotel e gli alberghi diffusi, tenendo conto delle specifiche esigenze connesse alle capacità ricettiva e di fruizione dei contesti territoriali e dei sistemi di classificazione alberghiera adottati a livello europeo e internazionale».

  174. Per consentire al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonché di progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni culturali e paesaggistici, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  174-bis. Al fine di assicurare risparmi della spesa pubblica e di razionalizzare le società strumentali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è disposta la fusione per incorporazione della «Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo – ARCUS Spa», di seguito denominata: «ARCUS», nella società «ALES – Arte Lavoro e Servizi S.p.A.», di seguito denominata: «ALES». La struttura organizzativa della società ALES è conseguentemente articolata in due o più divisioni, una delle quali prosegue le funzioni della società ARCUS di cui all'articolo 10 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, e successive modificazioni.
  174-ter. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il nuovo statuto della società ALES. Lo statuto prevede tra l'altro l'istituzione di un consiglio di amministrazione, con conseguente nomina dei nuovi organi della società. Entro novanta giorni dall'insediamento, sulla base di requisiti oggettivi e in considerazione dei nuovi compiti della società ALES, il consiglio di amministrazione adotta un piano di riorganizzazione aziendale e del personale, definendo, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, la struttura organizzativa come risultante dalla fusione ai sensi del comma 174-bis. Al fine di assicurare lo svolgimento dei servizi per il pubblico negli istituti e nei luoghi della cultura del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, alla società ALES non si applica l'articolo 9, comma 29, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.
  174-quater. La fusione disposta dal comma 174-bis, in deroga agli articoli 2501 e seguenti del codice civile, ha effetto a far data dal quindicesimo giorno successivo all'iscrizione del nuovo statuto della società ALES nel registro delle imprese. In tale data, la società ARCUS si estingue, con contestuale cessazione dei suoi organi amministrativi e di controllo dalla carica. La società ALES procede alla cancellazione di tale società dal registro delle imprese. Tutti gli atti connessi alle operazioni di fusione tra le società ALES e ARCUS sono esenti da ogni tributo e diritto, comunque denominato, e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale.
  174-quinquies. Il comma 1-ter dell'articolo 39 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 24 settembre 2008, n. 182, sono abrogati.
  174-sexies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 174-bis a 174-quinquies non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  174-septies. Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, al fine di dare efficace attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 17-bis, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si provvede, nel rispetto delle dotazioni organiche del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di cui alle tabelle A e B del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, alla riorganizzazione, anche mediante soppressione, fusione o accorpamento, degli uffici dirigenziali, anche di livello generale, del medesimo Ministero.
  175. È autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo di 500 funzionari da inquadrare, nel rispetto della dotazione organica di cui alla Tabella B allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, nella III area del personale non dirigenziale, posizione economica F1, nei profili professionali di antropologo, archeologo, architetto, archivista, bibliotecario, demoetnoantropologo, promozione e comunicazione, restauratore e storico dell'arte.
  176. Il personale di cui al comma 175 è assunto, in deroga all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, nonché ai limiti di cui all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'emanazione dei relativi bandi resta comunque subordinata, ove necessario per escludere situazioni di eccedenza nell'ambito di ciascuno dei profili professionali di cui al comma 175 in relazione alle assunzioni da effettuare, alla rimodulazione della ripartizione per profili della dotazione organica dell'area III di cui al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 agosto 2015.
  177. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 175 e 176 è autorizzata la spesa nel limite di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo comunica alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le assunzioni effettuate ai sensi dei commi 175 e 176 ed i relativi oneri.
  178. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 325:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «nella misura» è inserita la seguente: «massima» e dopo la parola: «produzione» sono inserite le seguenti: «e distribuzione in Italia e all'estero»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto previsto al comma 333 provvede alla determinazione delle aliquote del beneficio in relazione anche alla cumulabilità con le diverse misure dei benefìci eventualmente spettanti, per la medesima opera, ai sensi del comma 327, lettere a) e b).»;
   b) al comma 326, dopo la parola: «apporti» sono inserite le seguenti: «alla produzione»;
   c) al comma 327, lettera a), le parole: «pari al 15 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore al 15 per cento e non superiore al 30 per cento, in relazione anche alla cumulabilità e alla misura del beneficio spettante per la medesima opera ai sensi del comma 325,» e la cifra: «3.500.000» è sostituita dalla seguente: «6.000.000»;
   d) al comma 327, lettera b):
    1) all'alinea, la parola: «pari» è sostituita dalle seguenti: «non superiore»;
    2) al numero 1), dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «e internazionale», le parole da: «riconosciute» a: «articolo 7» sono sostituite dalle seguenti: «ammesse ai benefìci ai sensi dell'articolo 9», la cifra: «1.500.000» è sostituita dalla seguente: «2.000.000» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; il decreto previsto al comma 333 prevede l'aliquota massima con riferimento alla distribuzione internazionale e, per quanto riguarda quella nazionale, in relazione ai piani distributivi che, per tipologia di opera ovvero per modalità e tempi del piano distributivo, presentino maggiore difficoltà a raggiungere un pubblico vasto»;
    3) il numero 2) è abrogato;
   e) al comma 327, lettera c), numero 1), le parole: «al 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «a non oltre il 40 per cento», le parole: «l'introduzione e acquisizione» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione e la sostituzione» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per la ristrutturazione e l'adeguamento strutturale e tecnologico delle sale cinematografiche e dei relativi impianti e servizi accessori, per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive secondo le specifiche e nei limiti di quanto indicato nel decreto previsto al comma 333, avuto particolare riguardo all'esistenza o meno della sala cinematografica in data anteriore al 1o gennaio 1980»;
   f) il comma 328 è abrogato;
   g) al comma 332, secondo periodo, le parole da: «l'80 per cento» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «la percentuale stabilita, in conformità alla normativa europea, nel decreto previsto al comma 333»;
   h) al comma 335, la parola: «girati» è sostituita dalla seguente: «realizzati».

  178-bis. Al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera a) del comma 6 dell'articolo 2 è abrogata;
   b) l'articolo 15 è abrogato.

  178-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sono abrogati i commi 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106. Sono fatte comunque salve le procedure in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, avviate ai sensi del decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 12 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 24 marzo 2015.
  179. All'articolo 8 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, le parole: «e di 115 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «, di 115 milioni di euro per l'anno 2015 e di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
   b) al comma 4, le parole da: «, rispettivamente» fino a: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «a ciascuna delle tipologie di beneficio fiscale previste dai commi 1 e 2».

  179-bis. All'articolo 71-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al fine di favorire la creatività dei giovani autori, il 10 per cento di tutti i compensi incassati ai sensi dell'articolo 71-septies, calcolato prima delle ripartizioni effettuate dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo, è destinato dalla Società, sulla base di apposito atto di indirizzo annuale del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, ad attività di promozione culturale nazionale e internazionale».

  180. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 179 è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  181. Per la realizzazione del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali» di cui all'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2017 e di 65 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  181-bis. Al fine di potenziare gli investimenti infrastrutturali nel settore della cultura, una quota delle risorse destinate agli interventi infrastrutturali, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019, è destinata agli interventi di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione dei beni culturali. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono approvati gli interventi da finanziare ai sensi del primo periodo del presente comma e le relative modalità attuative, anche prevedendo il ricorso ai provveditorati interregionali delle opere pubbliche. Le risorse da destinare agli interventi previsti dal presente comma sono individuate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  181-ter. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i commi 4 e 4-bis sono abrogati.
  182. Al comma 11-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,» sono soppresse;
   b) dopo le parole: «edifici di cui al periodo precedente» sono inserite le seguenti: «, che siano beni culturali ai sensi della parte seconda del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,»;
   c) dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Per i lavori di ricostruzione o riparazione delle chiese o degli altri edifici di cui al primo periodo del presente comma, la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni, la funzione di stazione appaltante di cui al periodo precedente è svolta dai competenti uffici territoriali del Provveditorato alle opere pubbliche».

  183. In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio d'Italia di Formula 1 presso l'autodromo di Monza riveste per il settore sportivo, turistico ed economico, nonché per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI è autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  184. Al fine di assicurare il rispetto dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca eroga al comune di Parma, successivamente all'avvenuta riassegnazione di cui al comma 185, la somma di euro 3,9 milioni, a titolo di contributo per la costruzione della nuova sede della Scuola per l'Europa di Parma di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 115. Le risorse sono erogate al comune sulla base dello stato di avanzamento dei lavori. Alla Scuola per l'Europa di Parma è attribuito il diritto di superficie sull'area utilizzata per la costruzione dell'immobile realizzato ai sensi della legge 3 agosto 2009, n. 115, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, della medesima legge 3 agosto 2009, n. 115.
  185. All'onere derivante dal comma 184, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 3,9 milioni, da effettuare entro il 31 marzo 2016 a cura della Scuola per l'Europa di Parma. La somma così versata alle entrate dello Stato è successivamente riassegnata allo stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per le finalità di cui al comma 184.
  186. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
  187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.
  187-bis. Al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche formato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo, in favore del comune di Matera è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui per gli anni dal 2016 al 2019.
  187-ter. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019.
  187-quater. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2015, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), numero 2), le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: « 30 giugno 2016»;
   b) alla lettera b), le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

  188. Per il funzionamento degli istituti afferenti al settore degli archivi e delle biblioteche, nonché degli altri istituti centrali e dotati di autonomia speciale di cui all'articolo 30, commi 1 e 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, a decorrere dall'anno 2016 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  188-bis. Per ciascuno degli istituti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 marzo 2004, n. 92, è autorizzato un finanziamento di 70.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  189. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 83, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, incrementando il fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  190. Per il funzionamento delle istituzioni culturali di cui all'elenco n. 1 allegato alla presente legge è autorizzata la spesa complessiva di euro 1,34 milioni annui a decorrere dall'anno 2016 secondo la ripartizione ivi indicata.
  191. All'articolo 2, comma 16-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, e successive modificazioni, le parole: «Fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2018». Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
  192. Per il funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  192-bis. Le fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno presentato il piano di risanamento, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, sono tenute al raggiungimento dell'equilibrio strutturale di bilancio, sotto il profilo sia patrimoniale sia economico-finanziario, entro l'esercizio finanziario 2018, previa integrazione, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, del piano di risanamento per il triennio 2016-2018. Il predetto piano di risanamento è approvato con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La mancata presentazione dell'integrazione del piano nel termine di cui al primo periodo del presente comma determina la sospensione dell'erogazione alle fondazioni lirico-sinfoniche inadempienti dei contributi a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.
  192-ter. La procedura di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si applica anche alle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non versino nelle condizioni indicate nel comma 1 del medesimo articolo 11. Le fondazioni interessate possono presentare, entro il 30 giugno 2016, il piano triennale per il periodo 2016-2018, dopo l'approvazione del bilancio di esercizio per l'anno 2015, secondo le disposizioni definite nel citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e nelle linee guida adottate per la redazione dei piani di risanamento. Per i piani di cui al presente comma, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto-legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 10 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.
  192-quater. Al fine di consentire la prosecuzione del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al comma 192-bis e di procedere all'approvazione e al monitoraggio dei nuovi piani di risanamento in attuazione del comma 192-ter del presente articolo, sono prorogate fino al 31 dicembre 2018 le funzioni del commissario straordinario di cui al comma 3 dell'articolo 11 del citato decreto-legge n. 91 del 2013 e il relativo incarico è conferito con le modalità di cui al medesimo articolo 11, commi 3 e 5, con le quali è determinata anche la misura del compenso, non superiore a 100.000 euro. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo può conferire fino ad un massimo di tre incarichi di collaborazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persone di comprovata qualificazione professionale nella gestione amministrativa e contabile di enti che operano nel settore artistico-culturale, per la durata massima di ventiquattro mesi, entro il limite di spesa complessivo di 75.000 euro annui. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 175.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 aprile 1985, n. 163, concernente il Fondo unico per lo spettacolo.
  192-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 5-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è incrementata di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  192-sexies. Al fine di tutelare un settore di significativo rilievo culturale e di salvaguardare le relative attività, anche in considerazione del loro apporto al patrimonio tradizionale del Paese, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per il finanziamento di festival, cori e bande. Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo i propri progetti, nei termini e secondo le modalità e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
  192-septies. Per gli anni 2016, 2017 e 2018 è concesso un ulteriore contributo straordinario di 1 milione di euro annuo a favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute).
  192-octies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 524 è sostituito dal seguente:
  «524. La regione Friuli Venezia Giulia è autorizzata a rimodulare gli interventi e le iniziative di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, ferma restando la finalizzazione degli interventi e delle iniziative stesse a favore della minoranza linguistica slovena. A decorrere dall'anno 2016 le risorse per le attività di cui al presente comma sono stabilite in 10 milioni di euro annui».

  192-novies. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  193. Al fine di rilanciare le spese per investimenti degli enti locali, i comuni con popolazione superiore a 20.000 abitanti, nel cui territorio ricadono interamente i siti di importanza comunitaria, come definiti dall'articolo 2, comma 1, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, effettuano le valutazioni di incidenza dei seguenti interventi minori: manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, anche con incrementi volumetrici o di superfici coperte inferiori al 20 per cento delle volumetrie o delle superfici coperte esistenti, opere di sistemazione esterne, realizzazione di pertinenze e volumi tecnici. L'autorità competente al rilascio dell'approvazione definitiva degli interventi di cui al presente comma provvede entro il termine di sessanta giorni. Restano ferme le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 4, 4 e 5, comma 8, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni.
  193-bis. Al fine della riqualificazione e rigenerazione territoriale dell'ambito costiero della provincia di Barletta-Andria-Trani programmata dal Protocollo di intesa sottoscritto in data 13 novembre 2014 tra la regione Puglia, la provincia di Barletta-Andria-Trani, i comuni di Barletta, Bisceglie, Margherita di Savoia e Trani è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione Puglia, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  194. Al comma 1 dell'articolo 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, le parole: «dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1o gennaio 2016».
  194-bis. Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogato.
  194-ter. Dopo il comma 2 dell'articolo 22 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nei porti sede di autorità portuale presso i quali sia stato registrato nell'anno precedente un volume di traffico di contenitori movimentati in operazioni di trasbordo superiore all'80 per cento del volume complessivo dei contenitori movimentati in ciascuno di detti porti, alle navi porta contenitori adibite a servizi regolari di linea impiegate in traffici internazionali che scalano i porti medesimi può essere ridotto o data l'esenzione del pagamento della tassa di ancoraggio. Le autorità portuali deliberano annualmente l'applicazione e il limite della misura. Alle autorità portuali che adottano i suddetti provvedimenti di esenzione è riconosciuto un contributo non superiore alla metà dell'onere residuale a loro carico. A tal fine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro sessanta giorni dall'approvazione del rendiconto generale delle autorità portuali interessate, è assegnata alle predette autorità portuali la quota a carico dello Stato di copertura degli oneri di esenzioni richiamati, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro annui.
  2-ter. Per i porti di cui al comma 2-bis, le accise sui prodotti energetici per le navi che fanno esclusivamente movimentazione dentro il porto e manovre strumentali ai trasbordo merci all'interno del porto sono ridotte nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro».

  194-quater. Le operazioni di rimborso di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate in apposita tabella le percentuali minime di rimborso, suddivise per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 del citato articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui al presente comma, devono applicare.
  195. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 54, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
  196. Per il potenziamento delle azioni dell'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane relative al piano straordinario per la promozione del Made in Italy di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono stanziati ulteriori 51 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 1 milione di euro da assegnare all'Associazione delle camere di commercio italiane all'estero, di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge 31 marzo 2005, n. 56, per le finalità indicate all'articolo 1, comma 202, quinto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  196-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 300 milioni di euro delle disponibilità giacenti nel conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione e di internazionalizzazione del sistema produttivo. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui dall'anno 2016 all'anno 2025, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
  196-ter. Allo scopo di sostenere il settore aerospaziale e la realizzazione di un piano nazionale per lo sviluppo dell'industria italiana nel settore dei piccoli satelliti ad alta tecnologia è autorizzata la spesa di 19 milioni di euro per l'anno 2016, di 50 milioni di euro per l'anno 2017 e di 30 milioni di euro per l'anno 2018. A quota parte degli oneri relativi all'anno 2016 derivanti dal presente comma, pari a 10 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies. Le misure di aiuto di cui al presente comma sono erogate secondo le procedure previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e alle condizioni fissate dagli articoli 25 e seguenti del medesimo regolamento.
  196-quater. La dotazione del fondo ordinario per il finanziamento degli enti e degli istituti di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementata di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le predette somme sono destinate all'Istituto nazionale di fisica nucleare allo scopo di sostenere le attività di ricerca nei campi della fisica subnucleare, nucleare e astroparticellare.
  196-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è ridotta di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, relativamente alla quota concernente le spese di natura corrente.
  197. Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia nell'ambito della cooperazione internazionale per lo sviluppo, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, lettera c), della legge 11 agosto 2014, n. 125, è incrementata di euro 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018.
  198. Le disposizioni previste dai commi dal presente al comma 204 hanno lo scopo di promuovere la costituzione e favorire la diffusione di società, di seguito denominate «società benefit», che nell'esercizio di una attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
  199. Le finalità di cui al comma 198 sono indicate specificatamente nell'oggetto sociale della società benefit e sono perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto. Le finalità possono essere perseguite da ciascuna delle società di cui al libro V, titoli V e VI, del codice civile, nel rispetto della relativa disciplina.
  200. Ai fini di cui ai commi da 198 a 204, si intende per:
   a) «beneficio comune»: il perseguimento, nell'esercizio dell'attività economica delle società benefit, di uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi, su una o più categorie di cui al comma 198;
   b) «altri portatori di interesse»: il soggetto o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall'attività delle società di cui al comma 198, quali lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione e società civile;
   c) «standard di valutazione esterno»: modalità e criteri di cui all'allegato 4 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente utilizzati per la valutazione dell'impatto generato dalla società benefit in termini di beneficio comune;
   d) «aree di valutazione»: ambiti settoriali, identificati nell'allegato 5 annesso alla presente legge, che devono essere necessariamente inclusi nella valutazione dell'attività di beneficio comune.

  201. La società benefit, fermo restando quanto previsto nel codice civile, deve indicare, nell'ambito del proprio oggetto sociale, le finalità specifiche di beneficio comune che intende perseguire. Le società diverse dalle società benefit, qualora intendano perseguire anche finalità di beneficio comune, sono tenute a modificare l'atto costitutivo o lo statuto, nel rispetto delle disposizioni che regolano le modificazioni del contratto sociale o dello statuto, proprie di ciascun tipo di società; le suddette modifiche sono depositate, iscritte e pubblicate nel rispetto di quanto previsto per ciascun tipo di società dagli articoli 2252, 2300 e 2436 del codice civile. La società benefit può introdurre, accanto alla denominazione sociale, le parole: «Società benefit» o l'abbreviazione: «SB» e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni verso terzi.
  202. La società benefit è amministrata in modo da bilanciare l'interesse dei soci, il perseguimento delle finalità di beneficio comune e gli interessi delle categorie indicate nel comma 198, conformemente a quanto previsto dallo statuto. La società benefit, fermo quanto disposto dalla disciplina di ciascun tipo di società prevista dal codice civile, individua il soggetto o i soggetti responsabili a cui affidare funzioni e compiti volti al perseguimento delle suddette finalità.
  203. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 202 può costituire inadempimento dei doveri imposti agli amministratori dalla legge e dallo statuto. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 202, si applica quanto disposto dal codice civile in relazione a ciascun tipo di società in tema di responsabilità degli amministratori.
  204. Ai fini di cui ai commi da 198 a 206, la società benefit redige annualmente una relazione concernente il perseguimento del beneficio comune, da allegare al bilancio societario e che include:
   a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
   b) la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con caratteristiche descritte nell'allegato 4 annesso alla presente legge e che comprende le aree di valutazione identificate nell'allegato 5 annesso alla presente legge;
   c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio successivo.

  205. La relazione annuale è pubblicata nel sito internet della società, qualora esistente. A tutela dei soggetti beneficiari, taluni dati finanziari della relazione possono essere omessi.
  206. La società benefit che non persegua le finalità di beneficio comune è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145, in materia di pubblicità ingannevole e alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato svolge i relativi compiti e attività, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico dei soggetti vigilati.
  207. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti interventi:
   a) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento del Consiglio generale degli italiani all'estero;
   b) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, per il funzionamento dei Comitati degli italiani all'estero – Comites e dei comitati dei loro presidenti;
   c) per un ammontare pari a 3.400.000 euro per l'anno 2016 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero e per il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero;
   d) per un ammontare pari a 500.000 euro per l'anno 2016, per l'incremento della dotazione finanziaria degli istituti italiani di cultura di cui alla legge 22 dicembre 1990, n. 401;
   e) per un ammontare pari a 650.000 euro per l'anno 2016, ad integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103;
   f) per un ammontare pari a 100.000 euro per l'anno 2016, in favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli italiani residenti all'estero;
   g) per un ammontare pari a 150.000 euro per l'anno 2016, per promuovere l'attrattività delle università attraverso la diffusione dei corsi di lingua italiana online e avviare campagne informative di carattere didattico, amministrativo e logistico per favorire l'iscrizione di studenti stranieri in Italia;
   g-bis) per un ammontare pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della società Dante Alighieri per garantire la continuità delle sue iniziative di promozione del patrimonio culturale italiano all'estero e per un ammontare pari a 250.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia nazionale dei Lincei.
   i) per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per contributi alle scuole italiane non statali paritarie all'estero.

  208. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale», al quale sono assegnate le risorse di 600 milioni di euro per l'anno 2016 e di 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, che costituiscono i limiti di spesa ai fini dell'attuazione dei commi dal presente al comma 212. Il Piano, adottato con cadenza triennale mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, individua una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale per il contrasto alla povertà.
  209. Per l'anno 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate ai seguenti interventi che costituiscono le priorità del Piano di cui al medesimo comma:
   a) avvio su tutto il territorio nazionale di una misura di contrasto alla povertà, intesa come estensione, rafforzamento e consolidamento della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Nelle more dell'adozione del Piano di cui al comma 208, all'avvio del Programma si procede con rinnovati criteri e procedure definiti ai sensi del citato articolo 60 del decreto-legge n. 5 del 2012, garantendo in via prioritaria interventi per nuclei familiari in modo proporzionale al numero di figli minori o disabili, tenendo conto della presenza, all'interno del nucleo familiarie, di donne in stato di gravidanza accertata da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel 2016 al Programma sono destinati 380 milioni di euro incrementando a tal fine in misura pari al predetto importo il Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, oltre alle risorse già destinate alla sperimentazione dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, nonché dall'articolo 1, comma 216, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 è corrispondentemente ridotta di 380 milioni di euro per l'anno 2016;
   b) fermo restando quanto stabilito dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, all'ulteriore incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, relativa all'assegno di disoccupazione (ASDI), per 220 milioni di euro con conseguente corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 208.

  210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208 sono destinate al finanziamento di uno o più provvedimenti legislativi di riordino della normativa in materia di trattamenti, indennità, integrazioni di reddito e assegni di natura assistenziale o comunque sottoposti alla prova dei mezzi, anche rivolti a beneficiari residenti all'estero, nonché in materia di accesso alle prestazioni sociali, finalizzati all'introduzione di un'unica misura nazionale di contrasto alla povertà, correlata alla differenza tra il reddito familiare del beneficiario e la soglia di povertà assoluta, e alla razionalizzazione degli strumenti e dei trattamenti esistenti.
  211. Al Fondo di cui al comma 208 sono altresì destinate, a decorrere dall'anno 2017, le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nella misura di 30 milioni di euro per l'anno 2017 e di 54 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018.
  212. Sono abrogati i commi da 51 a 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
  213. In via sperimentale, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è istituito il «Fondo per il contrasto della povertà educativa», alimentato dai versamenti effettuati su un apposito conto corrente postale dalle fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, nell'ambito della propria attività istituzionale. Le modalità di gestione del conto di cui al presente comma sono definite nel protocollo d'intesa di cui al comma 214.
  214. Con protocollo d'intesa stipulato tra le fondazioni di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali sono definite le modalità di intervento di contrasto alla povertà educativa minorile e sono individuate le caratteristiche dei progetti da finanziare, le modalità di valutazione e selezione, anche con il ricorso a valutatori indipendenti, e di monitoraggio, al fine di assicurare la trasparenza, il migliore utilizzo delle risorse e l'efficacia degli interventi. Con il protocollo di cui al primo periodo, sono altresì regolate le modalità di organizzazione e governo del Fondo di cui al comma 213.
  215. Agli enti di cui al comma 213 è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito d'imposta, pari al 75 per cento dei versamenti effettuati al Fondo di cui al medesimo comma 213, negli anni 2016, 2017 e 2018. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 100 milioni per ciascun anno, secondo l'ordine temporale in cui le fondazioni comunicano l'impegno a finanziare i progetti individuati secondo il protocollo d'intesa di cui al comma 214. Il credito è riconosciuto dall'Agenzia delle entrate con apposita comunicazione che dà atto della trasmissione della delibera di impegno irrevocabile al versamento al Fondo delle somme da ciascuna stanziate, nei termini e secondo le modalità previsti nel protocollo d'intesa. Dell'eventuale mancato versamento al Fondo delle somme indicate nella delibera di impegno rispondono solidalmente tutte le fondazioni aderenti allo stesso. Il credito è indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento e può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal periodo d'imposta nel quale lo stesso è stato riconosciuto. Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile dai soggetti di cui al comma 213, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 1260 e seguenti del codice civile e previa adeguata dimostrazione dell'effettività del diritto al credito medesimo, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi. La cessione del credito d'imposta è esente dall'imposta di registro. Al credito d'imposta non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni.
  216. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le disposizioni applicative necessarie, ivi comprese le procedure per la concessione del contributo di cui al comma 215 nel rispetto del limite di spesa stabilito.
  217. All'articolo 2, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441, le parole: «superiore a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a euro quindicimila o si tratti di beni facilmente deperibili».
  217-bis. Al decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fino alla conclusione delle procedure di cui al presente comma non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, atti di sequestro o di pignoramento presso il conto di tesoreria della CRI dell'Ente ovvero presso terzi, per la riscossione coattiva di somme liquidate ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti gli atti esecutivi sono nulli»;
   b) all'articolo 5, comma 5, primo periodo, dopo le parole: «nel ruolo di cui al comma 3» è aggiunto il seguente periodo: «Resta ferma la non liquidazione del trattamento di fine servizio in quanto il transito sopradetto interviene senza soluzione di continuità nel rapporto di lavoro con CRI ovvero con l'Ente»;
   c) all'articolo 5, comma 5, secondo periodo, le parole: «, fino all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 2 e 3,» sono soppresse e dopo le parole: «e il trattamento del corrispondente personale civile della CRI come assegno ad personam riassorbibile in caso di adeguamenti retributivi» sono aggiunte le seguenti: «e di riconoscimento degli istituti del trattamento economico determinati dalla contrattazione collettiva correlati ad obiettivi»;
   d) all'articolo 6, i commi 6 e 7, sono sostituiti dai seguenti:
   «6. Al personale civile e militare della CRI e quindi dell'Ente, compreso quello di cui all'articolo 8, comma 2, assunto da altre amministrazioni si applica l'articolo, 5 comma 5, secondo periodo. I processi di mobilità previsti dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano al personale risultante eccedentario rispetto al fabbisogno definito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, terzo periodo, per ciascun profilo professionale nell'ambito territoriale regionale.
  7. Gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale, anche delle regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit sanitari e ai programmi operativi in prosecuzione degli stessi, sono tenuti ad assumere con procedure di mobilità, anche in posizione di sovrannumero e ad esaurimento, il personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato della CRI e quindi dell'Ente con funzioni di autista soccorritore e autisti soccorritori senior, limitatamente a coloro che abbiano prestato servizio in attività convenzionate con gli enti medesimi per un periodo non inferiore a cinque anni. Tali assunzioni sono disposte senza apportare nuovi o maggiori oneri alla finanza pubblica in quanto finanziate con il trasferimento delle relative risorse occorrenti al trattamento economico del personale assunto, derivanti dalla quota di finanziamento del Servizio sanitario nazionale erogata annualmente alla CRI e quindi all'Ente. Le spese per il trattamento economico del personale trasferito al Servizio sanitario nazionale non sono considerate ai fini del rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Agli enti e alle aziende sopradette è fatto divieto di assunzione del personale corrispondente fino al totale assorbimento del personale della CRI ovvero dell'Ente sopradetto.
  7-bis. I rapporti con gli enti previdenziali derivanti dalle procedure di mobilità del personale della CRI ovvero dell'Ente sono definiti in sede di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 2, con relativo trasferimento della quota corrispondente dell'attivo patrimoniale»;
   e) all'articolo 6, comma 9, terzo periodo, dopo le parole: «31 dicembre 2015» sono aggiunte le seguenti: «ovvero fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 5, comma 6»;
   f) all'articolo 8, comma 2, secondo periodo:
    1) dopo le parole: «gestione liquidatoria» è aggiunto il seguente periodo: «Il personale già individuato nella previsione di fabbisogno ai sensi dell'articolo 3, comma 4, come funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria verrà individuato con specifico provvedimento del presidente nazionale della CRI ovvero dell'Ente entro il 30 marzo 2016 e successivamente aggiornato. Detto personale non partecipa alle procedure previste dall'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11. Il 1° gennaio 2018 il suddetto personale viene trasferito con corrispondente trasferimento delle risorse finanziarie, presso pubbliche amministrazioni che presentano carenze in organico nei corrispondenti profili professionali ovvero anche in sovrannumero»;
    2) le parole: «; il predetto personale,» sono sostituite dalle seguenti: «. Il personale, ad eccezione di quello funzionale alle attività propedeutiche alla gestione liquidatoria di cui al precedente capoverso,»;
    3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Il personale della CRI ovvero dell'Ente, nelle more della conclusione delle procedure di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, previa convenzione tra le parti, può prestare temporaneamente la propria attività presso altre pubbliche amministrazioni per garantire fini di interesse pubblico di cui all'articolo 1, comma 4, anche con oneri a carico del finanziamento pubblico della CRI ovvero dell'Ente, che rimane esclusivamente responsabile nei confronti del lavoratore del trattamento economico e normativo».

  217-ter. All'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «Le disposizioni dei commi 425, 426, 427, 428 e 429» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni dei commi 424, 425, 426, 427 e 428».
  218. È istituito un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con una dotazione di 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi recanti misure per il sostegno di persone con disabilità grave, prive di sostegno familiare.
  218-bis. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 18 agosto 2015, n. 134, è istituito nello stato di previsione del Ministero della salute il Fondo per la cura dei soggetti con disturbo dello spettro autistico, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  218-ter. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità per l'utilizzazione del Fondo di cui al comma 218-bis.
  219. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore dell'ente «Ente Nazionale per la protezione e l'assistenza dei Sordi (Onlus)», di cui alla legge 12 maggio 1942, n. 889, alla legge 21 agosto 1950, n. 698, e al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 9 maggio 1979, con vincolo di destinazione alla creazione e funzionamento annuale del costituendo Centro per l'autonomia della persona sorda (C.A.P.S.) con sede in Roma.
  219-bis. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2016, in favore dell'Istituto di studi politici, economici e sociali – Eurispes, con vincolo di destinazione alla creazione di progetti e iniziative informative finalizzate a sostenere l'attività sociale ed economica nazionale.
  220. Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  220-bis. Al fine di potenziare i progetti riguardanti misure atte a rendere effettivamente indipendente la vita delle persone con disabilità grave come previsto dalle disposizioni di cui alla legge 21 maggio 1998, n. 162, è stanziata la somma di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
  221. A decorrere dall'anno 2016, al fine di favorire la realizzazione di progetti di integrazione dei disabili mentali attraverso lo sport, una quota pari a 500.000 euro del contributo di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successivi rifinanziamenti, è attribuita al programma internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva, «Special Olympics Italia».
  222. Ai fini dell'attuazione del comma 221 il contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1, comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementato di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  223. L'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2013. n. 57, è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – (Sperimentazioni cliniche con l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare). – 1. Per lo svolgimento di una o più sperimentazioni cliniche, concernenti l'impiego di medicinali per terapie avanzate a base di cellule staminali per la cura di malattie rare, da condurre, nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 211, nonché secondo la normativa internazionale vigente e in accordo con le vigenti linee guida europee, con cellule prodotte secondo il regime GMP (Good Manufacturing Practice) certificato dall'Agenzia italiana del farmaco, il Comitato interministeriale per la programmazione economica, in attuazione dell'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, vincola una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino a 2 milioni di euro per l'anno 2017 e fino a 4 milioni di euro per l'anno 2018, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  2. Al fine di garantire il più elevato potenziale terapeutico e il migliore livello scientifico, la selezione delle sperimentazioni da finanziare ai sensi del comma 1 avviene mediante procedura a evidenza pubblica, coordinata dall'Agenzia italiana del farmaco e dall'Istituto superiore di sanità, che possono avvalersi di un comitato di esperti esterni ai fini della valutazione delle predette sperimentazioni».

  223-bis. Il Fondo sanitario nazionale, determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è incrementato nella misura di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 2 milioni di euro per l'anno 2018.
  224. Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali e di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. In attesa della riorganizzazione delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, la gestione delle risorse del Fondo e della Commissione di cui al presente comma è assegnata al Centro di responsabilità del Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  225. La dotazione del Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, come rifinanziato dall'articolo 1, comma 132, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotta nella misura di 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  226. All'articolo 1, comma 1250, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, le parole: «; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali» sono soppresse.
  226-bis. È istituito, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della giustizia, con una dotazione di 250.000 euro per l'anno 2016 e di 500.000 euro per l'anno 2017, il Fondo di solidarietà a tutela del coniuge in stato di bisogno.
  226-ter. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 226-bis, il coniuge in stato di bisogno che non è in grado di provvedere al mantenimento proprio e dei figli minori, oltre che dei figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, qualora non abbia ricevuto l'assegno determinato ai sensi dell'articolo 156 del codice civile per inadempienza del coniuge che vi era tenuto, può rivolgere istanza da depositare nella cancelleria del tribunale del luogo ove ha residenza, per l'anticipazione di una somma non superiore all'importo dell'assegno medesimo. Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, ritenuti sussistenti i presupposti di cui al periodo precedente, assumendo, ove occorra, informazioni, nei trenta giorni successivi al deposito dell'istanza, valuta l'ammissibilità dell'istanza medesima e la trasmette al Ministero della giustizia ai fini della corresponsione della somma di cui al periodo precedente. Il Ministero della giustizia si rivale sul coniuge inadempiente per il recupero delle risorse erogate. Quando il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato non ritiene sussistenti i presupposti per la trasmissione dell'istanza al Ministro della giustizia, provvede al rigetto della stessa con decreto non impugnabile. Il procedimento introdotto con la presentazione dell'istanza di cui al primo periodo non è soggetto al pagamento del contributo unificato.
  226-quater. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni necessarie per l'attuazione dei commi 226-bis e 226-ter, con particolare riguardo all'individuazione dei tribunali presso i quali avviare la sperimentazione, alle modalità per la corresponsione delle somme e per la riassegnazione al Fondo di cui al comma 226-bis delle somme recuperate ai sensi del terzo periodo del comma 226-ter.
  226-quinquies. Per lo svolgimento delle azioni e degli interventi connessi alla realizzazione del programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale previsto dall'articolo 18, comma 3-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, attuativo del Piano nazionale d'azione contro la tratta e il grave sfruttamento degli esseri umani, di cui all'articolo 13, comma 2-bis, della legge 11 agosto 2003, n. 228, nonché per la realizzazione delle correlate azioni di supporto e di sistema da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità, è destinata al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri una somma pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  227. Il comma 466 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:
  «466. Il contributo di cui alla legge 23 settembre 1993, n. 379, è erogato, per l'85 per cento, agli enti di formazione destinatari e, per la restante parte, all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti Onlus, per le esigenze del Centro autonomie e mobilità e dell'annessa Scuola cani guida per ciechi e al Polo tattile multimediale della Stamperia regionale Braille Onlus di Catania. La ripartizione è operata dal Ministero dell'interno con proprio provvedimento adottato su proposta dell'Unione italiana ciechi tenuto conto dei progetti di attività presentati dagli enti di cui al periodo precedente. I medesimi enti sono tenuti agli adempimenti di rendicontazione già previsti dall'articolo 2 della medesima legge n. 379 del 1993 per l'Unione italiana ciechi».

  227-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, è autorizzata a decorrere dall'anno 2016 una spesa ulteriore di 1 milione di euro annui.
  228. Il contributo in favore della Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui all'articolo 1 della legge 13 novembre 2002, n. 260, è incrementato dell'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  229. Alla biblioteca italiana per ipovedenti «B.I.I. Onlus» è assegnato un contributo di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  230. Al fine di dare avvio alle misure per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, in attuazione della lettera d) del comma 2 dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai Commissari delegati e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria si provvede, per le finalità e secondo i criteri da stabilire con apposite deliberazioni del Consiglio dei ministri, assunte ai sensi della lettera e) del citato articolo 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992 mediante concessione, da parte delle Amministrazioni pubbliche indicate nelle medesime deliberazioni, di contributi a favore di soggetti privati e attività economiche e produttive, con le modalità del finanziamento agevolato.
  231. Per le finalità di cui al comma 230, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori individuati nelle deliberazioni del Consiglio dei ministri adottate ai sensi del medesimo comma, possono contrarre finanziamenti, secondo contratti tipo definiti con apposita convenzione con l'Associazione bancaria italiana, assistiti dalla garanzia dello Stato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi calamitosi rispettivamente indicati, nel limite massimo di 1.500 milioni di euro, e comunque nei limiti delle disponibilità di cui al comma 235. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è concessa la garanzia dello Stato di cui ai commi da 230 a 236 e sono definiti i criteri e le modalità di operatività della stessa, nonché le modalità di monitoraggio ai fini del rispetto dell'importo massimo di cui al periodo precedente. La garanzia dello Stato di cui al presente comma è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  232. In caso di accesso ai finanziamenti agevolati accordati dalle banche ai sensi dei commi da 230 a 236, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. Le modalità di fruizione del credito di imposta sono stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate nel limite di 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Il credito di imposta è revocato, in tutto o in parte, nell'ipotesi di risoluzione totale o parziale del contratto di finanziamento agevolato.
  233. Il soggetto che eroga il finanziamento agevolato comunica con modalità telematiche all'Agenzia delle entrate gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento concesso a ciascun beneficiario, il numero e l'importo delle singole rate. L'ammontare del finanziamento è erogato al netto di eventuali indennizzi per polizze assicurative stipulate per le medesime finalità da dichiarare al momento della richiesta del finanziamento agevolato.
  234. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo dalle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230. I contratti di finanziamento prevedono specifiche clausole risolutive espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego del finanziamento, ovvero di utilizzo anche parziale del finanziamento per finalità diverse da quelle indicate nei commi da 230 a 236. In tutti i casi di risoluzione del contratto di finanziamento, il soggetto finanziatore chiede al beneficiario la restituzione del capitale, degli interessi e di ogni altro onere dovuto. In mancanza di tempestivo pagamento spontaneo, lo stesso soggetto finanziatore comunica alle amministrazioni pubbliche di cui al comma 230, per la successiva iscrizione a ruolo, i dati identificativi del debitore e l'ammontare dovuto, fermo restando il recupero da parte del soggetto finanziatore delle somme erogate e dei relativi interessi nonché delle spese strettamente necessarie alla gestione dei finanziamenti, non rimborsati spontaneamente dal beneficiario, mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono versate in apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile.
  235. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria degli effetti delle disposizioni di cui ai commi da 230 a 236, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Ministero dell'economia e delle finanze verifica l'andamento della concessione di finanziamenti agevolati e del relativo tiraggio, con riferimento alle disposizioni vigenti riguardanti la concessione di finanziamenti con oneri a carico dello Stato per interventi connessi a calamità naturali, al fine di valutare l'importo dei finanziamenti di cui ai commi da 230 a 236 che possono essere annualmente concessi nel rispetto dei saldi di finanza pubblica, fermo restando il limite massimo di cui al comma 231. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Dipartimento della protezione civile l'esito della verifica effettuata entro il medesimo termine del 31 marzo.
  236. Le modalità attuative dei commi da 230 a 235, anche al fine di assicurare uniformità di trattamento, un efficace monitoraggio sull'utilizzo delle risorse, nonché il rispetto del limite di 1.500 milioni di euro di cui al comma 231, sono definite con ordinanze adottate dal Capo del Dipartimento della protezione civile d'intesa con le regioni rispettivamente interessate e di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.
  236-bis. All'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. La ripresa dei versamenti dei tributi sospesi o differiti ai sensi del comma 2 avviene, senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo di sospensione, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti, tenendo anche conto della durata del periodo di sospensione.
  2-ter. Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2, i contribuenti residenti o aventi sede legale o sede operativa nei territori colpiti da eventi calamitosi con danni riconducibili all'evento e individuati con la medesima ordinanza della Presidenza del Consiglio dei ministri con la quale è dichiarato lo stato di emergenza possono chiedere la rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, dei tributi che scadono nei sei mesi successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza, con istanza da presentare al competente ufficio, secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

  236-ter. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi, disposto ai sensi dell'articolo 9 della legge 27 luglio 2000, n. 212, con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative e di alimentazione del medesimo fondo. Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  236-quater. All'articolo 12, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, le parole: «entro trenta giorni dal» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo al».
  237. Per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, i comuni del cratere sismico sono autorizzati a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati sulla base della normativa emergenziale, in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe o rinnovi dei suddetti contratti, eseguiti in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
  238. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 237, quantificati sulla base delle esigenze effettive documentate dalle amministrazioni centrali e locali istituzionalmente preposte all'attività della ricostruzione, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata.
  239. Il termine di un triennio, di cui all'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, relativo alla dotazione di risorse umane a tempo determinato, nel limite massimo di 25 unità, assegnata agli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è prorogato di un ulteriore triennio.
  240. I contratti a tempo determinato stipulati con il personale in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, selezionato all'esito della procedura comparativa pubblica, di cui alle Intese sulla costituzione dell'Ufficio speciale per la città dell'Aquila, del 7 agosto 2012, e sulla costituzione dell'Ufficio speciale per i comuni del cratere, del 9-10 agosto 2012, stipulate ai sensi dell'articolo 67-ter, comma 3, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, possono essere prorogati per un ulteriore triennio, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe dei suddetti contratti, eseguite in deroga alla legge, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato.
  241. Agli oneri derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui ai commi 239 e 240, quantificati nel limite di spesa di euro 2.320.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante l'utilizzo delle somme stanziate con la legge 23 dicembre 2014, n. 190, Tabella E, recante il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa dell'articolo 7-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, nell'ambito della quota destinata dal CIPE al finanziamento di servizi di natura tecnica e assistenza qualificata, ai sensi del comma 437 dell'articolo 1 della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  242. Gli oneri di cui al comma 241 comprendono quelli derivanti dalla prosecuzione dell'attività dei titolari degli Uffici speciali per la ricostruzione, di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, quantificati nel limite di spesa di euro 400.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  243. Al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1:
    1) al comma 5, dopo la parola: «stessi» sono inserite le seguenti: «, nonché delle strutture regionali competenti per materia»;
    2) al comma 5-bis, dopo la parola: «normativa» sono inserite le seguenti: «nonché alle strutture regionali competenti per materia»;
   b) all'articolo 4, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  «5-bis.1. Nell'ambito del piano di cui al comma 1, lettera a), i presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono destinare quota parte delle risorse messe a disposizione per la ricostruzione delle aree terremotate di cui al presente articolo anche per gli interventi di riparazione e ripristino strutturale degli edifici privati inclusi nelle aree cimiteriali ed individuati come cappelle private, al fine di consentire il pieno utilizzo delle strutture cimiteriali»;
   c) all'articolo 5, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Nell'ambito del piano di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), e nei limiti delle risorse messe a disposizione dai commi 1 e 1-bis del presente articolo, i Presidenti delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono altresì destinare quota parte delle risorse messe a disposizione dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per la realizzazione di interventi di miglioramento sismico su edifici scolastici o utilizzati per attività educativa della prima infanzia e per l'università che abbiano subito danni lievi, nel limite delle risorse assegnate per gli interventi specifici».

  244. All'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. I Commissari delegati consentono l'utilizzo a titolo gratuito a favore delle amministrazioni pubbliche degli edifici temporanei destinati ad attività scolastica ovvero a uffici pubblici e delle relative aree di sedime e pertinenziali nonché dei prefabbricati modulari abitativi.
  4-ter. I Commissari delegati provvedono al trasferimento a titolo gratuito dei beni immobili di cui al comma 4-bis a favore delle amministrazioni pubbliche di riferimento. I trasferimenti sono operati mediante adozione di atto ricognitivo con esenzione da ogni effetto fiscale.
  4-quater. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 6-sexies del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è prorogato al 31 dicembre 2016. Al relativo onere si provvede nel limite delle risorse disponibili allo scopo finalizzate sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122».

  245. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare e sostenere ulteriormente la ripresa economica, in favore dei Presidenti delle regioni Lombardia ed Emilia-Romagna, in qualità di commissari delegati, per il 2016 sono autorizzati 160 milioni di euro in favore dell'Emilia-Romagna e 30 milioni di euro in favore della Lombardia a completamento delle attività connesse al processo di ricostruzione pubblica. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-bis. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, con risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati e imprese, nonché da indennizzi derivanti da polizze assicurative, puntualmente finalizzate a fronteggiare gli eccezionali eventi sismici e la ricostruzione, per un importo massimo complessivo di 15 milioni di euro. L'ammontare delle spese da escludere dal saldo di cui al comma 409 ai sensi del periodo precedente è determinato dalla regione Emilia-Romagna nel limite di 12 milioni di euro e dalle regioni Lombardia e Veneto nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna regione. Le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze e ai comuni interessati, entro il 30 giugno 2016, gli importi di cui al periodo precedente. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-ter. Al comma 13 dell'articolo 10 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole: «dei capannoni e degli impianti industriali» sono aggiunte le seguenti: «, nonché delle strutture destinate alla produzione agricola e alle attività connesse,».
  245-quater. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze derivanti dalla messa in sicurezza, anche attraverso la loro ricostruzione, delle strutture destinate alla produzione agricola situate nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, sono destinati ai presidenti delle regioni Lombardia e Veneto, in qualità di commissari delegati alla ricostruzione, 3,5 milioni di euro alla regione Lombardia e 1,5 milioni di euro alla regione Veneto per l'anno 2016. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-quinquies. Al fine di soddisfare le ulteriori esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, connesse alla necessità di completare il processo di ricostruzione, in favore del presidente della regione Lombardia, in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per il 2016 ai fini del completamento delle attività connesse alla ricostruzione privata. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-sexies. Nei comuni della regione Lombardia colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, con zone rosse nei centri storici, è istituita una zona franca ai sensi dei commi 340 e seguenti dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La perimetrazione della zona franca comprende i centri storici o centri abitati dei comuni di San Giacomo delle Segnate, Quingentole, San Giovanni del Dosso, Quistello, San Benedetto Po, Moglia, Gonzaga, Poggio Rusco e Suzzara.
  245-septies. Possono beneficiare delle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies le imprese localizzate all'interno della zona franca di cui al comma 245-sexies con le seguenti caratteristiche:
   a) rispettare la definizione di micro imprese, ai sensi di quanto stabilito dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, e del decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005, e avere avuto nel 2014 un reddito lordo inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a cinque;
   b) appartenere ai settori di attività individuati dai codici ATECO 45, 46, 47, 55, 56, 79, 93, 95 e 96;
   c) essere già costituite alla data di presentazione dell'istanza presentata in base a quanto stabilito da decreto di cui al comma 245-quaterdecies, purché la data di costituzione dell'impresa non sia successiva al 31 dicembre 2014;
   d) svolgere la propria attività all'interno della zona franca, ai sensi di quanto previsto al comma 245-novies;
   e) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali.

  245-octies. Gli aiuti di Stato corrispondenti all'ammontare delle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies sono concessi ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» e del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis» nel settore agricolo.
  245-novies. Per accedere alle agevolazioni di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies, i soggetti individuati ai sensi dei commi 245-sexies e 245-septies devono avere la sede principale o l'unità locale all'interno della zona franca e rispettare i limiti e le procedure previsti dai regolamenti dell'Unione europea di cui al comma 245-octies.
  245-decies. Il rispetto di quanto previsto al comma 245-novies è attestato mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
  245-undecies. I soggetti di cui ai commi 245-sexies e 245-septies possono beneficiare, nel rispetto del comma 245-octies nonché del limite previsto al comma 245-duodecies e delle risorse finanziarie di cui al comma 245-terdecies, delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 per ciascun periodo d'imposta;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo d'imposta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al comma 245-septies per l'esercizio dell'attività economica.

  245-duodecies. Le esenzioni di cui al comma 245-undecies sono concesse esclusivamente per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
  245-terdecies. Per le finalità di cui ai commi da 245-sexies a 245-quaterdecies, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è incrementata di 5 milioni di euro nell'anno 2016. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
  245-quaterdecies. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi da 245-sexies a 245-terdecies, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 aprile 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 161 dell'11 luglio 2013.
  245-quinquiesdecies. All'articolo 5 del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine perentorio del 29 febbraio 2016»;
   b) al comma 3-bis:
    1) al secondo periodo, le parole da: «e la data di entrata in vigore del presente decreto» fino a: «legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e il 31 luglio 2015, individuati ai sensi del comma 4 del citato articolo 14 del decreto legislativo n. 154 del 2004, e successive modificazioni, possono presentare domanda, entro il 29 febbraio 2016»;
    2) dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «È data priorità alle domande delle imprese che hanno subito un maggior danno. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono individuati i criteri di priorità per l'assegnazione del contributo alle aziende danneggiate».

  245-sexiesdecies. Al fine di coordinare le politiche di finanziamento nazionali del settore ittico, le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e all'articolo 1, comma 512, della legge 30 dicembre 2004, n.  311, si applicano in favore delle imprese della pesca e dell'acquacoltura anche a valere sulle risorse europee del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP) di cui al regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014.
  245-septiesdecies. Per gli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, e dell'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, gli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, da corrispondere nell'anno 2016, ad esclusione di quelle il cui pagamento è stato differito ai sensi dell'articolo 1, comma 426, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e dell'articolo 1, comma 356, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono pagati, senza applicazione di sanzioni e interessi, a decorrere dall'anno 2017, in rate di pari importo per dieci anni sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Ai relativi oneri, pari a 5,2 milioni di euro per l'anno 2016 e a 4,5 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede con le risorse delle contabilità speciali, di cui all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2012, n. 122, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
  245-duodevicies. Al comma 436 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2015 e 2016».
  245-undevicies. Al capo del Dipartimento della protezione civile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è assegnata la somma di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 per speciali elargizioni in favore dei familiari delle vittime dell'alluvione verificatasi il 5 maggio 1998 a Sarno, a totale indennizzo della responsabilità civile a carico dello Stato e del comune di Sarno.
  245-vicies. Il sindaco del comune di Sarno, d'intesa con il capo del Dipartimento della protezione civile, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 245-undevicies, individua i familiari delle vittime e determina la somma spettante, nel limite di euro 100.000 per ciascuna delle vittime, nonché la quota di rimborso delle eventuali spese legali sostenute e documentate.
  245-vicies semel. Le elargizioni di cui comma 245-undevicies spettanti ai familiari delle vittime sono assegnate e corrisposte secondo il seguente ordine:
   a) al coniuge superstite, con esclusione del coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio e del coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, e ai figli se a carico;
   b) ai figli, in mancanza del coniuge superstite o nel caso di coniuge rispetto al quale sia stata pronunciata sentenza anche non definitiva di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di coniuge cui sia stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato;
   c) ai genitori;
   d) ai fratelli e alle sorelle se conviventi a carico;
   e) ai conviventi a carico negli ultimi tre anni precedenti l'evento;
   f) al convivente more uxorio.

  245-vicies bis. Qualora sia intervenuto il decesso dei soggetti beneficiari ai sensi del comma 245-vicies semel, gli eredi hanno diritto al pagamento della medesima somma, previa presentazione di documentazione attestante la qualità di erede e la quota di partecipazione all'asse ereditario, secondo le disposizioni vigenti in materia di successione legittima.
  245-vicies ter. Il capo del Dipartimento della protezione civile, in conformità con l'atto del sindaco del comune di Sarno di cui al comma 245-vicies, adotta i provvedimenti di elargizione.
  245-vicies quater. L'indennizzo corrisposto comprende tutte le somme dovute a qualsiasi titolo ai destinatari e tiene conto di quanto eventualmente già percepito a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune di Sarno. I contenziosi aperti sono dichiarati estinti a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  245-vicies quinquies. Le elargizioni di cui al 245-undevicies sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta ad ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.
  245-vicies sexies. Al comune di Sarno è riconosciuto un trasferimento straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, a compensazione di quanto già erogato ai familiari delle vittime a seguito di sentenze riguardanti la responsabilità civile dello Stato e del comune stesso.
  246. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, di cui 74 milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e 7 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
  247. Le somme di cui al comma 246, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  247-bis. Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 41, comma 2, primo periodo, le parole: «, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse;
   b) all'articolo 41, comma 2, secondo periodo, le parole: «, per uno dei comparti di cui all'articolo 40, comma 2,» sono soppresse;
   c) all'articolo 41, comma 5, dopo le parole: «istituti comuni a più comparti» sono inserite le seguenti: «o che si applicano a un comparto per il quale operano più comitati di settore».

  248. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 246.
  249. Le disposizioni recate dal comma 248 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
  250. Al fine di assicurare l'omogenea applicazione sul territorio di riferimento di quanto previsto, in materia di personale, dall'articolo 5 dell'intesa concernente l'attribuzione di funzioni statali e dei relativi oneri finanziari riferiti al Parco nazionale dello Stelvio, ai sensi dell'articolo 1, comma 515, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dell'articolo 11, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, la regione Lombardia o l'ente dalla stessa individuato provvede, nel rispetto delle limitazioni assunzionali e finanziarie vigenti in materia di personale, ad attivare procedure concorsuali pubbliche, prevedendo nei bandi il riconoscimento dell'esperienza maturata da parte del personale già dipendente al 31 dicembre 2013 dal Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio da almeno dieci anni, con mansioni impiegatizie, amministrative, tecniche, scientifiche e didattiche di educazione ambientale, in esito a procedure diverse da quelle previste per l'accesso al pubblico impiego.
  251. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli previsti dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, è prorogato, limitatamente ai servizi di vigilanza a siti ed obiettivi sensibili, fino al 31 dicembre 2016, l'impiego di un contingente pari a 4.800 unità di personale delle Forze armate. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7-bis, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125.
  252. Ai fini dell'attuazione del comma 251, è autorizzata, per gli interventi di cui all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché di quelli di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6, la spesa di euro 83.000.000 per l'anno 2016, con specifica destinazione di euro 81.100.000 per il personale di cui al comma 74 e di euro 1.900.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al cui onere si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.
  252-bis. Entro il 31 marzo 2016 il Ministro dell'interno provvede alla ricognizione del personale di polizia assegnato a funzioni di carattere amministrativo ovvero di scorta personale, onde valutarne, nel rispetto dell'ordinamento vigente e presso le sedi competenti, l'assegnazione ad operazioni di sicurezza e controllo del territorio, al fine di una gestione efficiente ed efficace delle risorse organiche, anche in relazione alle contingenti esigenze di sicurezza nazionale.
  253. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, è istituito un fondo con una dotazione di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale e ambientale nei territori della terra dei fuochi e, nel limite massimo di 3 milioni di euro per ciascun anno considerato, di bonifica del sito inquinato dell'ex area industriale «Isochimica». Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
  253-bis. Al fine di contribuire all'attuazione dei necessari interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti di interesse nazionale, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, di cui 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 destinati agli interventi di bonifica del sito di interesse nazionale Valle del Sacco e i restanti 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 10 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare con priorità ai siti di interesse nazionale per i quali è necessario provvedere con urgenza al corretto adempimento di obblighi europei.
  253-ter. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro euro-mediterraneo per i cambiamenti climatici», nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di 5 milioni di euro.
  253-quater. All'articolo 39-bis, comma 1, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, dopo le parole: «della legge 24 dicembre 2003, n. 350,» sono inserite le seguenti: «e di corrispettivi a carico delle società di gestione aeroportuale relativamente ai servizi antincendi negli aeroporti, di cui all'articolo 1, comma 1328, della legge 25 dicembre 2006, n. 296,».
  254. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alle federazioni sportive nazionali affiliate al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e all'ENIT-Agenzia nazionale del turismo le norme di contenimento delle spese previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. All'attuazione della disposizione di cui al precedente periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti autorizzati a legislazione vigente.
  254-bis. Lo stanziamento di cui all'articolo 5 della legge 26 gennaio 1963, n. 91, è fissato in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  255. Al fine di fare fronte alle spese per la costituzione e il funzionamento dei collegi arbitrali internazionali inseriti nelle clausole di arbitrato internazionale dei trattati sottoscritti dallo Stato italiano o, per esso, dall'Unione europea, a decorrere dall'esercizio finanziario 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo denominato «Fondo per le spese di costituzione e funzionamento dei collegi arbitrali internazionali». A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  256. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento delle iniziative funzionali alle celebrazioni del settantesimo anniversario della nascita della Repubblica italiana, del settantesimo anniversario della Costituzione della Repubblica italiana e del riconoscimento dei diritti elettorali delle donne nonché del centenario della nascita di Aldo Moro è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  257. A decorrere dall'anno 2016 è autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro annui in favore delle istituzioni culturali di cui all'articolo 1 della legge 17 ottobre 1996, n. 534.
  257-bis. Fino alla data del 30 settembre 2016, entro la quale si provvede al complessivo riordino della disciplina dei canoni demaniali marittimi, i procedimenti amministrativi pendenti alla data del 15 novembre 2015, avviati dalle amministrazioni competenti per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza di concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali, derivanti da procedure di contenzioso connesse all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono sospesi. La disposizione di cui al presente comma non si applica per i beni pertinenziali che risultano comunque oggetto di procedimenti giudiziari di natura penale.
  258. All'articolo 8, comma 13-septies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle more dell'attuazione del primo periodo e, comunque, non oltre il 30 giugno 2016, le risorse di cui al presente comma possono essere utilizzate nel limite di 6,5 milioni di euro per assicurare i servizi di collegamento marittimo attualmente convenzionato con la regione anche tramite la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR S.p.A.».
  258-bis. Al fine di garantire un completo ed efficace sistema di collegamenti aerei da e per la Sicilia, che consenta la riduzione dei disagi derivanti dalla condizione di insularità e assicuri la continuità del diritto alla mobilità anche ai passeggeri non residenti, è attribuita alla Regione siciliana una somma di 20 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate in conformità alle vigenti disposizioni europee e nazionali in materia di oneri di servizio pubblico nei collegamenti aerei infracomunitari.
  259. All'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
  259-bis. La durata della contabilità speciale n. 5458 di cui all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, come prorogata dal comma 364 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 2016, anche al fine di attuare interventi urgenti per la messa in sicurezza del territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, cui provvede il commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  260. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è rifinanziata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2016 e di 4 milioni di euro per l'anno 2017, quale dotazione del fondo per la razionalizzazione e la riconversione della produzione bieticolo-saccarifera in Italia per il quinto anno del quinquennio previsto dalla normativa europea. Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al primo periodo si provvede, quanto a 1 milione di euro per l'anno 2016 e a 4 milioni di euro per l'anno 2017, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente, di cui all'articolo 2, comma 5-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 31 gennaio 2013, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.
  261. Al fine di provvedere al miglioramento delle condizioni di sicurezza, in particolare sanitarie, per le specifiche esigenze dei reparti operativi del Raggruppamento subacquei e incursori «Teseo Tesei» (COMSUBIN) della Marina militare, posto alle dipendenze del Comando interforze operazioni forze speciali – CO.F.S. dello Stato maggiore della Difesa, è autorizzata una spesa di 1.000.000 di euro per l'anno 2016.
  261-bis. All'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Il 50 per cento dei proventi derivanti dalle singole aste è riassegnato con i decreti di cui al comma 3 ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111, sino a concorrenza dei crediti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 del citato decreto-legge n. 72 del 2010. A seguito del completamento dei rimborsi di tali crediti la quota di detti proventi è riassegnata, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 44 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni».

  261-ter. Al fine di mantenere l'efficienza delle strutture della Marina militare di Taranto è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare ai servizi di pulizia e manovalanza.
  262. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: «È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10 per cento per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3 per cento per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità nazionale anticorruzione. In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10 per cento rispetto ai contratti già stipulati. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso una razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni riguardanti le categorie merceologiche di cui al primo periodo del presente comma, in via sperimentale, dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019 non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del presente comma».
  263. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 449, dopo le parole: «le istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,»;
   b) al comma 450, dopo le parole: «delle istituzioni universitarie,» sono inserite le seguenti: «nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,».

  264. All'articolo 2, comma 573, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, le parole: «, i soggetti aggiudicatori di cui all'articolo 3, comma 25,» sono sostituite dalle seguenti: «, le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33,».
  265. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 225, primo periodo, le parole: «le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25» sono sostituite dalle seguenti: «le stazioni appaltanti di cui all'articolo 3, comma 33» e, al secondo periodo, le parole: «medesime amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «medesime stazioni appaltanti»;
   b) al comma 225, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque quanto previsto dalla normativa in tema di obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti messi a disposizione da Consip SpA».

  266. Le società controllate dallo Stato e dagli enti locali che siano organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 3, comma 26, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad eccezione di quelle che emettono strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, utilizzano i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  267. All'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   0a) al comma 2, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «I soggetti aggregatori di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3»;
   a) al comma 3, le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» sono sostituite dalle seguenti: «Conferenza unificata»;
   b) al comma 3, le parole: «l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «gli enti regionali,» sono inserite le seguenti: «gli enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,»;
   d) al comma 3, le parole: «di cui al periodo precedente, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al periodo precedente, l'Autorità nazionale anticorruzione».

  268. All'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  « 4-bis. Per le caserme delle Forze dell'ordine e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ospitate presso proprietà private, i comuni appartenenti al territorio di competenza delle stesse possono contribuire al pagamento del canone di locazione come determinato dall'Agenzia delle entrate».

  269. All'articolo 23-ter, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) sono premesse le seguenti parole: «Fermi restando l'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e l'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66,»;
   b) le parole: «con popolazione superiore a 10.000 abitanti» sono soppresse.
  270. All'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «Dal 1o luglio 2007,» sono soppresse;
   b) al primo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi» sono inserite le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro e»;
   c) al secondo periodo, dopo le parole: «per gli acquisti di beni e servizi di importo» sono inserite le seguenti: «pari o superiore a 1.000 euro e».

  271. All'articolo 15, comma 13, lettera d), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo le parole: «per l'acquisto di beni e servizi» sono aggiunte le seguenti: «di importo pari o superiore a 1.000 euro».
  272. All'articolo 4, comma 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 2 a 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A. possono avere ad oggetto anche attività di manutenzione».
  273. Al fine di favorire la trasparenza, l'efficienza e la funzionalità dell'azione amministrativa, le amministrazioni pubbliche approvano, entro il mese di ottobre di ciascun anno, il programma biennale e suoi aggiornamenti annuali degli acquisti di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro. Il programma biennale, predisposto sulla base dei fabbisogni di beni e servizi, indica le prestazioni oggetto dell'acquisizione, la quantità, ove disponibile, il numero di riferimento della nomenclatura, le relative tempistiche. L'aggiornamento annuale indica le risorse finanziarie relative a ciascun fabbisogno quantitativo degli acquisti per l'anno di riferimento. Il programma biennale e gli aggiornamenti sono comunicati alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, nonché pubblicati sul profilo del committente dell'amministrazione e sul sito informatico presso l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture presso l'Autorità nazionale anticorruzione. La violazione delle previsioni di cui ai precedenti periodi è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti, nonché ai fini dell'attribuzione del trattamento accessorio collegato alla performance. Le acquisizioni non comprese nel programma e nei suoi aggiornamenti non possono ricevere alcuna forma di finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni. Sono fatte salve le acquisizioni imposte da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le acquisizioni dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari. Le amministrazioni pubbliche trasmettono i dati di programmazione di cui ai periodi precedenti al Tavolo tecnico dei soggetti di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che li utilizza ai fini dello svolgimento dei compiti e delle attività ad esso attribuiti. Sono altresì comunicati e pubblicati con le medesime modalità nel loro testo integrale tutti i contratti stipulati in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti, fatta salva la tutela delle informazioni riservate di proprietà del committente o del fornitore di beni e servizi. La disposizione del precedente periodo si applica anche ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge aventi ad oggetto la fornitura alle amministrazioni pubbliche di beni e servizi di importo unitario superiore a 1 milione di euro. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 271 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitatamente agli acquisti di beni e servizi di importo unitario stimato inferiore a 1 milione di euro.
  274. Il versamento al capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato previsto per i risparmi conseguiti a seguito dell'applicazione delle norme che prevedono riduzioni di spesa per le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con riferimento alle società è da intendersi come versamento da effettuare in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge. Ai fini di cui al precedente periodo, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista deliberano, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.
  275. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce, con proprio decreto, sentita l'Autorità nazionale anticorruzione, tenendo conto degli aspetti maggiormente incidenti sul prezzo della prestazione nonché degli aspetti qualificanti ai fini del soddisfacimento della domanda pubblica, le caratteristiche essenziali delle prestazioni principali che saranno oggetto delle convenzioni stipulate da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Conseguentemente all'attivazione delle convenzioni di cui al periodo precedente, sono pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale degli acquisti in rete i valori delle caratteristiche essenziali e i relativi prezzi, che costituiscono i parametri di prezzo-qualità di cui all'articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
  276. Nei casi di indisponibilità della convenzione stipulata da Consip SpA ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ed in mancanza dei prezzi di riferimento forniti dall'Autorità nazionale anticorruzione ai sensi dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, la predetta Autorità, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, individua, con proprio provvedimento, le modalità per l'elaborazione adeguativa dei prezzi della precedente edizione della convenzione stipulata da Consip SpA. I prezzi forniti dall'Autorità ai sensi del periodo precedente costituiscono prezzo massimo di aggiudicazione per il periodo temporale indicato dall'Autorità medesima.
  277. All'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole da: «nelle more del perfezionamento» fino a: «la predetta Autorità,» sono sostituite dalle seguenti: «l'Autorità nazionale anticorruzione,».
  278. Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip SpA, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali.
  278-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l'adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per cento e tale da alterare significativamente l'originario equilibrio contrattuale, come accertato dall'autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell'istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell'accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1467 del codice civile. Le parti possono chiedere all'autorità che provvede all'accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell'equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi.
  279. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. Le regioni sono autorizzate ad assumere personale strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, in deroga ai vincoli previsti dalla normativa vigente, nei limiti del finanziamento derivante dal Fondo di cui al comma 9 del medesimo articolo 9 del decreto-legge n. 66 del 2014.
  280. L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione che è approvato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato. Il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per innovazione e spese per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
  281. Ai fini di cui al comma 279, Consip SpA o il soggetto aggregatore interessato sentita l'Agid per l'acquisizione dei beni e servizi strategici indicati nel Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al comma 280, programma gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, in coerenza con la domanda aggregata di cui al predetto Piano. Agid, Consip SpA e i soggetti aggregatori, sulla base di analisi delle informazioni in loro possesso relative ai contratti di acquisto di beni e servizi in materia informatica, propongono alle amministrazioni e alle società di cui al comma 279 iniziative e misure, anche organizzative e di processo, volte al contenimento della spesa. Consip SpA e gli altri soggetti aggregatori promuovono l'aggregazione della domanda funzionale all'utilizzo degli strumenti messi a disposizione delle pubbliche amministrazioni su base nazionale, regionale o comune a più amministrazioni.
  282. La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018, pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 280, nonché tramite la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Sono esclusi dal predetto obiettivo di risparmio gli enti disciplinati dalla legge 8 marzo 1989, n. 88, nonché, per le prestazioni e i servizi erogati alle amministrazioni committenti, la società di cui all'articolo 83, comma 15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la società di cui all'articolo 10, comma 12, della legge 8 maggio 1998, n. 146, e la Consip SpA, nonché l'amministrazione della giustizia in relazione alle spese di investimento necessarie al completamento dell'informatizzazione del processo civile e penale negli uffici giudiziari. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
  283. Le amministrazioni e le società di cui al comma 279 possono procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità di cui ai commi 279 e 281 esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente comma sono comunicati all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.
  284. La mancata osservanza delle disposizioni dei commi da 279 a 283 rileva ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale.
  285. Il comma 3-quinquies dell'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è abrogato.
  286. Nelle acquisizioni di beni e servizi di cui ai commi da 279 al presente comma, gli organi costituzionali adottano le misure idonee a realizzare le economie previste nella rispettiva autonomia, secondo le modalità stabilite nel proprio ordinamento.
  287. Per le finalità di cui al comma 279, al fine di consentire l'interoperabilità dei sistemi informativi degli enti del Servizio sanitario nazionale e garantire omogeneità dei processi di approvvigionamento sul territorio nazionale, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere dell'Agid e della Consip SpA, sono definiti criteri uniformi per gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività da parte degli enti del Servizio sanitario nazionale.
  289. Al fine di favorire la corretta ed appropriata allocazione delle risorse programmate per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale e per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA), le disposizioni di cui ai commi dal presente comma al comma 306 disciplinano le procedure per conseguire miglioramenti nella produttività e nell'efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale, nel rispetto dell'equilibrio economico-finanziario e nel rispetto della garanzia dei LEA.
  290. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché dall'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 settembre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 novembre 2014, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, assicurano la massima trasparenza dei dati di bilancio pubblicando integralmente nel proprio sito internet il bilancio d'esercizio entro sessanta giorni dalla data di relativa approvazione. Gli enti del Servizio sanitario nazionale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attivano, altresì, un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità, in raccordo con il sistema di monitoraggio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e in coerenza con il programma nazionale valutazione esiti, pubblicando entro il 30 giugno di ogni anno i relativi esiti.
  291. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 290 costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità amministrativa del direttore generale e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione.
  292. Ciascuna regione, entro il 30 giugno di ciascun anno, individua, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, le aziende ospedaliere (AO), le aziende ospedaliere universitarie (AOU), gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (IRCCS) o gli altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, ad esclusione degli enti di cui al comma 304, che presentano una o entrambe le seguenti condizioni:
   a) uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 10 per cento dei suddetti ricavi, o, in valore assoluto, pari ad almeno 10 milioni di euro. Le modalità di individuazione dei costi e di determinazione dei ricavi sono individuate dal decreto di cui al comma 294;
   b) il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, valutato secondo la metodologia prevista dal decreto di cui al comma 294.

  293. In sede di prima applicazione, per l'anno 2016, entro il 31 marzo le regioni individuano, con apposito provvedimento della Giunta regionale, ovvero del Commissario ad acta, ove nominato ai sensi dell'articolo 2, commi 79 e 83, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, gli enti del proprio Servizio sanitario regionale che presentano una o entrambe le condizioni di cui al comma 292, lettere a) e b). Per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera a), sono utilizzati i dati dei costi relativi al quarto trimestre 2015 e dei ricavi come determinati ai sensi del decreto di cui al comma 294; per la verifica delle condizioni di cui al comma 292, lettera b), sono utilizzati i dati relativi all'anno 2014 indicati dal medesimo decreto di cui al comma 294.
  294. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è definita la metodologia di valutazione dello scostamento di cui al comma 292, lettera a), in coerenza con quanto disposto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, in materia di modalità di remunerazione delle prestazioni sanitarie, tenendo conto dei diversi assetti organizzativi ed erogativi regionali. Con il medesimo decreto sono definiti anche gli ambiti assistenziali e i parametri di riferimento relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure, anche tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, recante la definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera. Il decreto definisce, altresì, le linee guida per la predisposizione dei piani di cui ai commi 297 e 298.
  295. Ai sensi dell'articolo 34 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, entro il 31 dicembre 2016, con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono apportati i necessari aggiornamenti agli schemi allegati al medesimo decreto legislativo, al fine di dare evidenza e trasparenza del risultato di esercizio nei documenti di bilancio degli enti del Servizio sanitario nazionale delle voci di costo e di ricavo coerentemente con quanto previsto dall'articolo 8-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  296. Gli enti individuati ai sensi dei commi 292 e 293 presentano alla regione, entro i novanta giorni successivi all'emanazione del provvedimento di individuazione, il piano di rientro di durata non superiore al triennio, contenente le misure atte al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta, al fine di superare ciascuno dei disallineamenti rilevati.
  297. Le regioni non in piano di rientro regionale, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani, la loro coerenza con la programmazione sanitaria regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta regionale. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato.
  298. Le regioni in piano di rientro regionale, anche commissariate per l'attuazione dello stesso, entro trenta giorni dalla presentazione del piano da parte dell'ente, valutano l'adeguatezza delle misure previste dai piani di rientro, la loro coerenza con il piano di rientro regionale e con le linee guida di cui al comma 294, e approvano i piani di rientro degli enti con provvedimento della Giunta o del Commissario ad acta, ove nominato. Le regioni medesime evidenziano, in apposita sezione del programma operativo di prosecuzione del piano di rientro regionale, predisposto ai sensi dell'articolo 2, comma 88, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, e ai sensi dell'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, l'eventuale sussistenza di piani di rientro di enti del proprio Servizio sanitario regionale, nonché dei relativi obiettivi di riequilibrio economico-finanziario e di miglioramento dell'erogazione dei LEA. I piani di rientro degli enti approvati dalla Giunta regionale, o dal Commissario ad acta ove nominato, sono immediatamente efficaci ed esecutivi per l'ente interessato. Restano ferme le valutazioni dei tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, e dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze nell'ambito dell'attività di monitoraggio ed affiancamento nell'attuazione del piano di rientro regionale.
  299. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, e quanto previsto dall'articolo 2, commi 77 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al fine di garantire l'equilibrio del Servizio sanitario regionale nel suo complesso, la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrive nel proprio bilancio una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale. Nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui ai commi 292 e 293, le regioni che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, sono tenute ad istituire la Gestione sanitaria accentrata, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), del medesimo decreto legislativo n. 118 del 2011. I tavoli tecnici di cui agli articoli 9 e 12 dell'Intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005 verificano il rispetto del presente comma. A tal fine le regioni comunicano ai suddetti tavoli tecnici l'avvenuta approvazione dei piani di rientro degli enti del proprio Servizio sanitario regionale entro cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione e l'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.
  300. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 80, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, gli interventi individuati dai piani di cui ai commi 297 e 298 sono vincolanti per gli enti interessati e le determinazioni in essi previste possono comportare effetti di variazione dei provvedimenti amministrativi già adottati dagli stessi in materia di programmazione e pianificazione aziendale, per renderli coerenti con i contenuti dei piani.
  301. La regione, ovvero il Commissario ad acta ove nominato, verifica trimestralmente l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro di cui ai commi 297 e 298 nel rispetto della tempistica ivi indicata. In caso di verifica trimestrale positiva, la Gestione sanitaria accentrata può erogare a titolo di anticipazione una quota parte delle risorse iscritte, ai sensi del comma 299, nel proprio bilancio, al fine di salvaguardare l'equilibrio finanziario degli enti territoriali interessati. In caso di verifica trimestrale negativa, la regione ovvero il Commissario ad acta ove nominato, adotta le misure per la riconduzione in equilibrio della gestione, nel rispetto dei livelli di assistenza, come individuati nel piano di rientro dell'ente. Al termine di ogni esercizio la regione pubblica nel proprio sito internet i risultati economici raggiunti dai singoli enti interessati, raffrontati agli obiettivi programmati nel piano di rientro.
  302. Per garantire il pieno rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, tutti i contratti dei direttori generali, ivi inclusi quelli in essere, prevedono la decadenza automatica del direttore generale degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, in caso di mancata trasmissione del piano di rientro all'ente interessato, ovvero in caso di esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del medesimo piano di rientro.
  303. A decorrere dal 2017, le disposizioni di cui ai commi da 289 a 306, coerentemente con le previsioni normative di cui agli articoli 2, comma 2-sexies, lettera d), e 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto delle modalità e dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 304, primo periodo, si applicano alle aziende sanitarie locali e ai relativi presìdi a gestione diretta, ovvero ad altri enti pubblici che erogano prestazioni di ricovero e cura, individuati da leggi regionali, che presentano un significativo scostamento tra costi e ricavi ovvero il mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure.
  304. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 30 giugno 2016, sono definiti i criteri di valutazione, i dati da prendere in considerazione, le modalità di calcolo e i relativi parametri di riferimento per l'individuazione, da parte delle regioni, delle aziende, dei presìdi e degli enti di cui al comma 303, da sottoporre ad un piano di rientro, in caso di mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro il 31 dicembre 2016, sono apportati i necessari aggiornamenti ai modelli di rilevazione dei costi dei presìdi ospedalieri a gestione diretta delle aziende sanitarie, anche al fine di valutare l'equilibrio della gestione dei presìdi ospedalieri in rapporto alla loro remunerazione, tariffaria ed extra-tariffaria, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, commi 8 e 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
  304-bis. Al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di programmazione sanitaria, con particolare riguardo alle specifiche funzioni di monitoraggio, di verifica e di affiancamento nell'attuazione dei piani di rientro regionali è autorizzata, a favore del Ministero della salute, la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2016, di 1 milione di euro per l'anno 2017 e di 0,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
  304-ter. La realizzazione delle attività di prevenzione e gestione del rischio sanitario rappresenta un interesse primario del sistema sanitario nazionale perché consente maggiore appropriatezza nell'utilizzo delle risorse disponibili e garantisce la tutela del paziente.
  304-quater. Per la realizzazione dell'obiettivo di cui al comma 304-ter, ai fini di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dispongono che tutte le strutture pubbliche e private che erogano prestazioni sanitarie attivino un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management), per l'esercizio dei seguenti compiti:
   a) attivazione dei percorsi di audit o altre metodologie finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più frequenti, con segnalazione anonima del quasi-errore e analisi delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari. Ai verbali e agli atti conseguenti all'attività di gestione aziendale del rischio clinico, svolta in occasione del verificarsi di un evento avverso, si applica l'articolo 220 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
   b) rilevazione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici e facilitazione dell'emersione di eventuali attività di medicina difensiva attiva e passiva;
   c) predisposizione e attuazione di attività di sensibilizzazione e formazione continua del personale finalizzata alla prevenzione del rischio sanitario;
   d) assistenza tecnica verso gli uffici legali della struttura sanitaria nel caso di contenzioso e nelle attività di stipulazione di coperture assicurative o di gestione di coperture auto-assicurative.

  304-quinquies. L'attività di gestione del rischio sanitario è coordinata da personale medico dotato delle specializzazioni in igiene, epidemiologia e sanità pubblica o equipollenti ovvero con comprovata esperienza almeno triennale nel settore.
  304-sexies. Nell'ambito della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di accrescimento dell'efficienza del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e alle misure di prevenzione e gestione del rischio sanitario di cui ai commi da 304-ter a 304-quinquies, al fine di assicurare la continuità nell'erogazione dei servizi sanitari, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, le regioni e le province autonome:
   a) ove non abbiano ancora adempiuto a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015 n. 70, adottano il provvedimento generale di programmazione di riduzione della dotazione dei posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio sanitario regionale nonché i relativi provvedimenti attuativi. Le regioni sottoposte ai piani di rientro, in coerenza con quanto definito dall'articolo 1, comma 4, del medesimo decreto, adottano i relativi provvedimenti nei tempi e con le modalità definiti nei programmi operativi di prosecuzione dei piani di rientro;
   b) predispongono un piano concernente il fabbisogno di personale, contenente l'esposizione delle modalità organizzative del personale, tale da garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro attraverso una più efficiente allocazione delle risorse umane disponibili, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161;
   c) trasmettono entro il 29 febbraio 2016 i provvedimenti di cui alle lettere a) e b) al Tavolo di verifica degli adempimenti e al Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA, di cui rispettivamente agli articoli 12 e 9 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, nonché al Tavolo per il monitoraggio dell'attuazione del regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, istituito ai sensi della lettera C.5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;
   d) il Tavolo di verifica degli adempimenti e il Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei LEA valutano congiuntamente, entro il 31 marzo 2016, i provvedimenti di cui alle lettere a) e b), anche sulla base dell'istruttoria condotta dal Tavolo di cui alla lettera C.5 dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 2 luglio 2015;
   e) ferme restando le disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle in materia di contenimento del costo del personale e quelle in materia di piani di rientro, se sulla base del piano del fabbisogno del personale emergono criticità, si applicano i commi 304-octies e 304-novies.

  304-septies. Nelle more della predisposizione e della verifica dei piani di cui al comma 304-sexies, lettera b), nel periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 luglio 2016, le regioni e le province autonome, previa attuazione delle modalità organizzative del personale al fine di garantire il rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, qualora si evidenzino criticità nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, a forme di lavoro flessibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro. Se al termine del medesimo periodo temporale permangono le predette condizioni di criticità, i contratti di lavoro, stipulati ai sensi del precedente periodo possono essere prorogati fino al termine massimo del 31 ottobre 2016. Del ricorso a tali forme di lavoro flessibile nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia sanitaria, ivi comprese quelle relative al contenimento del costo del personale e in materia di piani di rientro, è data tempestiva comunicazione ai Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze.
  304-octies. In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 marzo 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 del 23 aprile 2015, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono indire, entro il 31 dicembre 2016, e concludere, entro il 31 dicembre 2017, procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale medico e infermieristico, necessario a far fronte alle eventuali esigenze assunzionali emerse in relazione alle valutazioni operate sul piano di fabbisogno del personale secondo quanto previsto dal comma 304-sexies. Nell'ambito delle medesime procedure concorsuali, gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Nelle more della conclusione delle medesime procedure, gli enti del Servizio sanitario nazionale continuano ad avvalersi del personale di cui al precedente periodo, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. In relazione a tale deroga, gli enti del Servizio sanitario nazionale, oltre alla prosecuzione dei rapporti di cui al precedente periodo, sono autorizzati a stipulare nuovi contratti di lavoro flessibile esclusivamente ai sensi del comma 304-septies fino al termine massimo del 31 ottobre 2016.
  304-novies. Le previsioni di cui al comma 304-octies, per il biennio 2016-2017, sono comunque attuate nel rispetto della cornice finanziaria programmata e delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e, per le regioni sottoposte a piani di rientro, degli obiettivi previsti in detti piani. È autorizzata a decorrere dal 1o gennaio 2016, nel limite massimo di spesa di 400.000 euro annui, la stipulazione di una convenzione tra il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, il Dipartimento per la giustizia minorile e le aziende sanitarie e comuni per l'integrazione socio-sanitaria, ANCI-Federsanità, per la realizzazione all'interno del servizio sanitario nazionale di una piattaforma informatica di trasmissione dei dati sanitari delle persone detenute sviluppata dalla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia cui sono assegnate le risorse. La piattaforma è finalizzata alla gestione di un servizio di telemedicina in ambito carcerario, sia adulto che minorile. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di euro 400.000 a decorrere dall'anno 2016.
  304-decies. Il comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si applica anche all'Istituto nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto della povertà, che opera nell'ambito del Servizio sanitario nazionale ed è assoggettato alla disciplina per questo prevista. Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 780.983 euro a decorrere dall'anno 2016.
  305. Al fine di perseguire una più efficace e sinergica integrazione tra le attività di prevenzione, cura e riabilitazione e le attività di didattica e di ricerca, nonché allo scopo di conseguire risparmi di spesa, nelle regioni a statuto speciale che nel biennio antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge hanno riorganizzato il proprio Servizio sanitario regionale, o ne hanno avviato la riorganizzazione, attraverso processi di accorpamento delle aziende sanitarie preesistenti, la collaborazione tra Servizio sanitario nazionale e università può realizzarsi anche mediante la costituzione di aziende sanitarie uniche, risultanti dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie nelle aziende sanitarie locali, secondo modalità definite preventivamente con protocolli di intesa tra le regioni e le università interessate, da stipulare ai sensi del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
  306. Le disposizioni di cui al comma 305 non si applicano alle regioni sottoposte a piani di rientro dal disavanzo sanitario.
  307. Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip SpA.
  308. Qualora le centrali di committenza individuate sulla base del comma 307 non siano disponibili ovvero operative, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario di cui al comma 307, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali di committenza iscritte nell'elenco dei soggetti aggregatori, di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. In tale ipotesi, spetta alla centrale regionale di committenza di riferimento l'individuazione, ai fini dell'approvvigionamento, di altra centrale di committenza. La violazione degli adempimenti previsti dal presente comma costituisce illecito disciplinare ed è causa di responsabilità per danno erariale.
  309. I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 307, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata ai sensi dei commi da 307 a 311. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
  310. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adottano provvedimenti volti a garantire che gli enti del Servizio sanitario nazionale non istituiscano unità organizzative di valutazione delle tecnologie ovvero sopprimano quelle esistenti, ricorrendo a strutture di valutazione istituite a livello regionale o nazionale.
  311. A livello nazionale la Cabina di regia istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, in attuazione dell'articolo 26 del Patto per la salute 2014-2016, provvede a:
   a) definire le priorità per la valutazione tecnica multidimensionale dei dispositivi medici sulla base dei criteri di rilevanza del problema di salute nonché di rilevanza, sicurezza, efficacia, impatto economico ed impatto organizzativo dei dispositivi medici, in coerenza con le linee guida europee in materia (EUnetHTA);
   b) promuovere e coordinare le attività di valutazione multidimensionale realizzate dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) e dai presìdi regionali e dai soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza di HTA (Health Technology assesment) operanti nel Programma nazionale di HTA dei dispositivi medici;
   c) validare gli indirizzi metodologici che verranno applicati per la produzione dei rapporti di valutazione tecnica multidimensionale nel Programma nazionale di HTA;
   d) curare la pubblicazione, la diffusione e la verifica degli impatti a livello nazionale degli esiti delle valutazioni di cui alla lettera b) secondo i metodi validati di cui alla lettera c), promuovendone l'utilizzo da parte delle regioni e delle aziende sanitarie per informare le decisioni in merito all'adozione e all'introduzione dei dispositivi medici e al disinvestimento.

  312. In attuazione dell'articolo 1, comma 3, del Patto per la salute 2014-2016, approvato con l'Intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 10 luglio 2014, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2015, n. 125, e in misura non superiore a 800 milioni di euro annui, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge si provvede all'aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 33 dell'8 febbraio 2002, recante «Definizione dei livelli essenziali di assistenza», nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica.
  313. La definizione e l'aggiornamento dei LEA di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono effettuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari nonché con la procedura di cui al comma 318. Il Ministro della salute, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione dei commi da 312 a 324. L'articolo 5 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è abrogato.
  314. Per l'attuazione del comma 312, per l'anno 2016 è finalizzato l'importo di 800 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario standard nazionale, di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. L'erogazione della quota è condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 312.
  315. Nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, al fine di garantire l'efficacia e l'appropriatezza clinica e organizzativa delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale nell'ambito dei LEA, anche in relazione all'evoluzione scientifica e tecnologica, è istituita, presso il Ministero della salute, la Commissione nazionale per l'aggiornamento dei LEA e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, nominata e presieduta dal Ministro della salute e composta dal direttore della Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute e da quindici esperti qualificati e da altrettanti supplenti, di cui quattro designati dal Ministro della salute, uno dall'Istituto superiore di sanità (ISS), uno dall'AGENAS, uno dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), uno dal Ministero dell'economia e delle finanze e sette dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Commissione dura in carica tre anni. Su richiesta del presidente, alle riunioni della Commissione possono partecipare, per fornire il proprio contributo tecnico-scientifico, rappresentanti del Consiglio superiore di sanità, delle società scientifiche, delle Federazioni dei medici ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie trattate.
  316. La Commissione di cui al comma 315, nel rispetto degli equilibri programmati di finanza pubblica, nonché degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, anche su proposta dei suoi componenti, svolge in particolare le seguenti attività:
   a) procede ad una valutazione sistematica delle attività, dei servizi e delle prestazioni di assistenza sanitaria e socio-sanitaria a rilevanza sanitaria inclusi nei LEA, per valutarne il mantenimento ovvero per definire condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza;
   b) acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni;
   c) per l'aggiornamento dei LEA e l'individuazione di condizioni di erogabilità o indicazioni di appropriatezza, si avvale delle valutazioni di HTA su tecnologie sanitarie e biomediche e su modelli e procedure organizzativi;
   d) valuta l'impatto economico delle modifiche ai LEA;
   e) valuta le richieste, provenienti da strutture del Servizio sanitario nazionale, di autorizzazione all'esecuzione di prestazioni innovative nell'ambito di programmi di sperimentazione, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
   e-bis) valuta che l'applicazione dei LEA avvenga in tutte le regioni con lo stesso standard di qualità e includa tutte le prestazioni previste dagli specifici LEA.

  317. Sulla base dell'attività svolta ai sensi del comma 316, la Commissione di cui al comma 315 formula annualmente una proposta di aggiornamento dei LEA.
  318. Se la proposta attiene esclusivamente alla modifica degli elenchi di prestazioni erogabili dal Servizio sanitario nazionale ovvero alla individuazione di misure volte ad incrementare l'appropriatezza della loro erogazione e la sua approvazione non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, l'aggiornamento dei LEA è effettuato con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale previa registrazione della Corte dei conti.
  319. La partecipazione alla Commissione di cui al comma 315 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute, ove spettante, nel rispetto della disciplina prevista in materia dalla legislazione vigente.
  320. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi da 312 a 319, la Commissione è supportata da una segreteria tecnico-scientifica operante presso la Direzione generale della programmazione sanitaria del Ministero della salute, che può avvalersi di personale messo a disposizione, in posizione di comando o distacco, da ISS, AIFA, AGENAS, regioni, enti del Servizio sanitario nazionale ed altri enti rappresentati nell'ambito della Commissione, nel numero massimo di cinque unità.
  321. Per le attività di supporto di cui al comma 320 che richiedono specifiche attività di ricerca, il Ministero della salute può avvalersi, anche tramite specifiche convenzioni, della collaborazione di istituti di ricerca, società scientifiche e strutture pubbliche o private, anche non nazionali, nonché di esperti, nel numero massimo di cinque.
  322. Gli oneri derivanti dai commi 315, 320 e 321 ammontano ad euro 1 milione.
  323. Al comma 3 dell'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «Consiglio dei Ministri,» sono inserite le seguenti: «su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,».
  324. A decorrere dalla costituzione della Commissione di cui al comma 315, è abrogato il comma 10 dell'articolo 4-bis del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, comma 1, la lettera a) è abrogata;
   b) all'articolo 3, comma 1:
    1) alla lettera a), la parola: «sessantadue» è sostituita dalla seguente: «cinquantanove»;
    2) alla lettera b), la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «due»;
    3) alla lettera n), la parola: «trentanove» è sostituita dalla seguente: «trentaquattro»;
   c) all'allegato 1, il punto 22 è soppresso.

  324-bis. Nell'ambito delle risorse destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, per la revisione delle tariffe massime delle prestazioni di assistenza termale, ai sensi di quanto previsto all'articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  324-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i cittadini che usufruiscono delle cure termali, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 8, comma 16, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni, dei soggetti individuati dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 28 maggio 1999, n. 329, degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia, dei grandi invalidi per servizio, degli invalidi civili al 100 per cento e dei grandi invalidi del lavoro, sono tenuti a partecipare alla spesa ai sensi dell'articolo 52, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in misura pari a 55 euro o nella misura superiore che potrà essere individuata in sede di accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323.
  325. Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, come stabilito dall'articolo 1, commi 167 e 556, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e dall'articolo 9-septies, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è rideterminato, per l'anno 2016, in 111.000 milioni di euro. Sono sterilizzati gli effetti derivanti dal periodo precedente sugli obiettivi di finanza pubblica delle autonomie speciali.
  326. Ai fini di consentire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi nel rispetto della cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale e in relazione alle misure di efficientamento del settore sanitario previste dai commi da 289 a 311 e dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, commi 10 e 11, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, per gli anni 2015 e 2016, la spesa per l'acquisto di farmaci innovativi concorre al raggiungimento del tetto di spesa per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per l'ammontare eccedente annualmente, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, l'importo del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il presente comma entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  327. Allo scopo di consentire l'accesso ai trattamenti innovativi in una prospettiva di sostenibilità del sistema e di programmazione delle cure, il Ministero della salute, sentita l'AIFA, in coerenza con la cornice finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale, predispone annualmente un programma strategico volto a definire le priorità di intervento, le condizioni di accesso ai trattamenti, i parametri di rimborsabilità sulla base di risultati clinici significativi, il numero dei pazienti potenzialmente trattabili e le relative previsioni di spesa, le condizioni di acquisto, gli schemi di prezzo condizionato al risultato e gli indicatori di performance degli stessi, gli strumenti a garanzia e trasparenza di tutte le procedure, le modalità di monitoraggio e valutazione degli interventi in tutto il territorio nazionale. Il programma è approvato annualmente d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano.
  328. È istituito, nello stato di previsione del Ministero della salute, il fondo per finanziare la prima applicazione da parte delle farmacie del servizio di revisione dell'uso dei medicinali (Medicine Use Review), finalizzato, in via sperimentale, ad assicurare l'aderenza farmacologica alle terapie con conseguente riduzione dei costi per le spese sanitarie relative ai pazienti affetti da asma.
  329. Il fondo di cui al comma 328 è assegnato alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione alla popolazione residente ed è destinato in via esclusiva e diretta a finanziare la remunerazione del servizio reso dal farmacista.
  330. Per il finanziamento del fondo di cui al comma 328 è stanziata, per l'anno 2016, la somma di euro 1.000.000.
  330-bis. All'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «A tutti i singoli contratti e a tutti i singoli accordi» sono sostituite dalle seguenti: «Ai contratti e agli accordi» e le parole: «percentuale fissa,» sono soppresse;
   b) dopo il primo periodo, sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, in considerazione del processo di riorganizzazione del settore ospedaliero privato accreditato in attuazione di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, al fine di valorizzare il ruolo dell'alta specialità all'interno del territorio nazionale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono programmare l'acquisto di prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità, nonché di prestazioni erogate da parte degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai commi 330-ter e 330-quater in deroga ai limiti previsti dal primo periodo. Al fine di garantire, in ogni caso, l'invarianza dell'effetto finanziario connesso alla deroga di cui al periodo precedente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adottare misure alternative, volte, in particolare, a ridurre le prestazioni inappropriate di bassa complessità erogate in regime ambulatoriale, di pronto soccorso, in ricovero ordinario e in riabilitazione e lungodegenza, acquistate dagli erogatori privati accreditati, in misura tale da assicurare il rispetto degli obiettivi di riduzione di cui al primo periodo, nonché gli obiettivi previsti dall'articolo 9-quater, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125; possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria. Le prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità e i relativi criteri di appropriatezza sono definiti con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. In sede di prima applicazione sono definite prestazioni di assistenza ospedaliera di alta specialità i ricoveri individuati come “ad alta complessità” nell'ambito del vigente Accordo interregionale per la compensazione della mobilità sanitaria, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».

  330-ter. Gli accordi per la compensazione della mobilità interregionale di cui all'articolo 9 del Patto per la salute, sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con Intesa del 10 luglio 2014 (atto rep. 82/CSR), sono sanciti dalla medesima Conferenza, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati.
  330-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli accordi bilaterali fra le regioni per il governo della mobilità sanitaria interregionale, di cui all'articolo 19 del Patto per la salute sancito con intesa del 3 dicembre 2009 (rep. 243/CSR), devono essere obbligatoriamente conclusi.
  330-quinquies. Le strutture sanitarie che erogano prestazioni a carico del Servizio sanitario nazionale applicano ai pazienti, residenti in regioni diverse da quella in cui insistono le strutture, le medesime regole di accesso e di erogazione delle prestazioni previste per i pazienti residenti nella regione in cui sono ubicate le strutture. Le regioni individuano, nell'ambito del contratto stipulato con le strutture sanitarie, le misure sanzionatorie da applicare alle strutture che non rispettano la presente disposizione.
  330-sexies. All'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «importi tariffari diversi» sono sostituite dalle seguenti: «livelli di remunerazione complessivi diversi».
  330-septies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), assicura, su richiesta della regione interessata, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, il necessario supporto agli enti interessati dai piani di rientro di cui ai commi da 296 a 304 e mette a disposizione, ove necessario, strumenti operativi per la presentazione del piano ed il perseguimento dei suoi obiettivi, nonché per l'affiancamento, da parte dell'AGENAS con oneri a carico del bilancio della medesima Agenzia, degli enti del Servizio sanitario nazionale per tutta la durata dei piani di rientro. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto derivanti dal presente comma, pari a 3,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
  331. Al fine di dotare il Paese di una infrastruttura dedicata ad un progetto nazionale di genomica applicata alla sanità pubblica, denominato «Progetto genomi Italia», volto alla realizzazione di un piano nazionale di implementazione medico-sanitaria delle conoscenze e tecnologie genomiche con particolare riguardo al sequenziamento, all'analisi e alla valorizzazione scientifica delle sequenze genomiche della popolazione italiana, è istituito presso il Ministero della salute un fondo denominato «Progetto genomi Italia», al quale è assegnata la somma di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  332. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo, la progettazione e gestione del «Progetto genomi Italia», di cui al comma 331, sono adottati da una Commissione, denominata «Commissione nazionale genomi italiani», istituita con decreto di natura non regolamentare del Ministero della salute. La Commissione, di durata triennale, individua entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il soggetto o i soggetti, pubblici o privati, che si impegnano a cofinanziare il progetto, con lettera di intenti da acquisire entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura non inferiore alle risorse destinate annualmente dallo Stato come individuate dal comma 331. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza l'individuazione di cofinanziatori del progetto, la Commissione di cui al presente comma cessa le proprie funzioni relazionando al Ministro della salute sulle circostanze che hanno impedito la realizzazione del progetto.
  332-bis. Le risorse di cui all'articolo 2-ter, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e le risorse di cui all'articolo 2, comma 307, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono assegnate dal Ministero della salute direttamente al Centro nazionale trapianti per lo svolgimento delle attività di coordinamento della rete trapiantologica.
  332-ter. Le risorse di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207, e all'articolo 5 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208, annualmente stanziate sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute, sono equamente ripartite destinando il 50 per cento alle regioni e il 50 per cento al Centro nazionale sangue per le attività di coordinamento della rete trasfusionale.
  332-quater. A seguito dell'effettivo trasferimento al Servizio sanitario regionale delle funzioni in materia di assistenza sanitaria ai soggetti ospitati presso le residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS), alle regioni a statuto speciale sono trasferite le somme loro assegnate in sede di riparto della quota vincolata di Fondo sanitario nazionale per gli anni 2012, 2013, 2014, 2015, di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2012, n. 9.
  332-quinquies. È autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016, di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019 in favore dell'Istituto Giannina Gaslini di Genova.
  332-sexies. Gli indennizzi dovuti alle persone danneggiate da trasfusioni, somministrazioni di emoderivati o vaccinazioni, in base alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, riconosciuti dopo il 1o maggio 2001, demandati alle regioni, in attesa del trasferimento dallo Stato delle somme dovute, vengono anticipati da ogni regione agli aventi diritto.
  333. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.
  334. Ai fini del concorso al raggiungimento degli obiettivi programmati di finanza pubblica, gli stanziamenti di bilancio iscritti a favore della Presidenza del Consiglio dei ministri sono ridotti per l'importo di 23.002.000 euro per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 e di 18.006.000 euro a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge.
  334-bis. Al fine di razionalizzare e ridurre i costi delle strutture tecniche del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Unità tecnica Finanza di progetto, di cui all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è soppressa e le relative funzioni e competenze sono trasferite al medesimo Dipartimento. Il Dipartimento, per lo svolgimento delle funzioni trasferite e di quelle esercitate a supporto del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità, previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2009, può avvalersi complessivamente di un massimo di diciotto esperti in materia di investimenti pubblici e finanza di progetto. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti professionali, i criteri per l'attribuzione degli incarichi, la durata, le cause di incompatibilità e il trattamento economico degli esperti. I richiami all'Unità tecnica Finanza di progetto contenuti in atti normativi devono intendersi riferiti al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  334-ter. Al fine di garantire, senza soluzione di continuità, la prosecuzione delle attività concernenti l'allertamento, il monitoraggio e il coordinamento operativo del sistema nazionale di protezione civile nonché l'adempimento degli impegni derivanti dall'articolo 3 del decreto-legge 28 gennaio 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, nelle more del rinnovo della contrattazione integrativa riguardante il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri, continuano a produrre effetti le disposizioni in materia di riconoscimento delle integrazioni al trattamento economico accessorio di cui al comma 7 del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 4 del 2014, nel limite di spesa di 1,5 milioni di euro, a valere sui pertinenti stanziamenti del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  335. Nell'ambito del programma «Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità» della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», le dotazioni finanziarie iscritte sul capitolo 3845 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 40 milioni di euro per l'anno 2016, di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono rideterminati i compensi spettanti ai centri autorizzati di assistenza fiscale in misura tale da realizzare i risparmi di spesa di cui al periodo precedente.
  336. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), è ridotta di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  337. L'articolo 41, comma 16-sexiesdecies, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è abrogato.
  337-bis. Al comma 90 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per ciascuno degli anni 2015 e 2016» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2016».
  338. A decorrere dall'anno 2016 cessano i trasferimenti erariali in favore delle regioni a statuto speciale previsti dall'articolo 34, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e dall'articolo 72, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, concernenti gli indennizzi di usura derivanti dall'uso dei mezzi d'opera.
  338-bis. All'articolo 201, comma 1-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la lettera g-bis) è sostituita dalla seguente:
   «g-bis) accertamento delle violazioni di cui agli articoli 80, 141, 143, commi 11 e 12, 146, 167, 170, 171, 193, 213 e 214, per mezzo di appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento;».

  339. A titolo di ristoro per le maggiori spese sostenute dagli enti locali della Regione siciliana in relazione all'accoglienza di profughi e rifugiati extracomunitari, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di riparto delle risorse di cui al presente comma.
  339-bis. Al comma 1 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, le parole: «15 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «15 dicembre 2016».
  339-ter. Al fine di assicurare la razionalizzazione delle risorse finanziarie disponibili e l'ottimizzazione dell'impiego del personale nei procedimenti in materia di cittadinanza, immigrazione e asilo, quota parte delle risorse di cui all'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, connesse alle attività istruttorie di competenza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione e resesi disponibili a seguito di riassegnazioni nel corso dell'anno, individuata con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può essere destinata alla corresponsione dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario del personale del Dipartimento per le libertà civili del Ministero dell'interno, anche in deroga alla normativa vigente. Con il medesimo decreto si provvede all'autorizzazione delle prestazioni di lavoro straordinario del personale interessato.
  340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 809.608.622 euro per l'anno 2016, di 413.413.755 euro per l'anno 2017, di 410.985.329 euro per l'anno 2018 e di 387.985.329 euro a decorrere dall'anno 2019.
  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, le parole: «27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «17,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 25,1 milioni di euro».
  342. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 12 e 13-bis del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le risorse disponibili sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono destinate al finanziamento delle agevolazioni nelle sole zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE n. 14/2009 dell'8 maggio 2009 ricadenti nelle regioni non comprese nell'obiettivo «Convergenza».
  343. Nelle zone franche urbane già finanziate ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ivi inclusa la zona franca del comune di Lampedusa, istituita dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il Ministero dello sviluppo economico adotta nuovi bandi finanziati con le risorse rivenienti da rinunce e da revoche relative alle agevolazioni già concesse nelle predette zone franche ai sensi dell'articolo 37 del citato decreto-legge n. 179 del 2012, nonché da eventuali ulteriori risorse apportate dalle regioni.
  344. Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 15 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152. Con effetto dall'esercizio finanziario 2017, la percentuale, ai fini della determinazione degli stanziamenti in sede previsionale, di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è stabilita nella misura del 68 per cento, restando ferma la procedura di rideterminazione degli stanziamenti medesimi sulla base delle entrate affluite al bilancio dello Stato in relazione ai versamenti degli enti previdenziali. A valere sul gettito dei contributi previdenziali obbligatori incassati dall'anno 2015, l'aliquota di prelevamento di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, è rideterminata nella misura dello 0,199 per cento.
  344-bis. Al comma 5 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e una ulteriore erogazione pari all'80 per cento dell'eventuale assegnazione disposta con la legge di assestamento del bilancio dello Stato di cui al comma 4».
  344-ter. A seguito dell'entrata in vigore della riforma complessiva degli istituti di patronato, anche al fine di garantire la corretta organizzazione dell'attività degli stessi, all'articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso c-bis), secondo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2016».
  345. Ferme restando le misure di contenimento della spesa già previste dalla legislazione vigente, gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, adottano ulteriori interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese correnti diverse da quelle per le prestazioni previdenziali e assistenziali, in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni e 500.000 euro annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 262 a 278, da versare entro il 30 giugno di ciascun anno ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è stabilito il riparto dell'importo di cui al primo periodo tra gli enti ivi citati.
  346. Il Ministero della giustizia adotta misure volte alla razionalizzazione delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari, in modo da assicurare risparmi non inferiori a euro 6.650.275 per l'anno 2016 e a euro 7.550.275 a decorrere dall'anno 2017.
  347. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2015 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1o gennaio 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 maggio 2016.
  347-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «presso la Corte di cassazione e la relativa Procura generale,» sono inserite le seguenti: «nonché a quelli in servizio presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo,».
  347-ter. Per le finalità di cui al comma 347-bis è autorizzata la spesa di euro 193.515,35 annui a decorrere dall'anno 2016.
  348. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 maggio 2016».
  349. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2016.
  350. All'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «I mutui suddetti possono essere altresì impiegati, nel caso in cui il finanziamento è stato concesso ma non ancora erogato o utilizzato, per la realizzazione di opere di ricostruzione, ristrutturazione, sopraelevazione, ampliamento, restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici da destinare a finalità anche differente dall'edilizia giudiziaria e il cui riuso, a seguito di intese tra le amministrazioni interessate e il Ministero della giustizia, è funzionale alla realizzazione di progetti di edilizia giudiziaria. In questo caso, gli enti locali ai quali è stato concesso il finanziamento devono presentare alla Cassa depositi e prestiti, previo parere favorevole del Ministero della giustizia, istanza di autorizzazione all'impiego degli importi anche per le destinazioni diverse da quelle per le quali era stato concesso il finanziamento. Nel caso in cui i mutui concessi siano stati estinti per essere stati gli obblighi derivanti dal finanziamento interamente assolti nei confronti della Cassa depositi e prestiti, l'immobile può essere destinato dall'amministrazione interessata a finalità diverse dall'edilizia giudiziaria previo parere favorevole del Ministero della giustizia».

  351. All'articolo 1, comma 99-bis, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».

  352. All'articolo 21-quinquies del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «15 per cento» sono aggiunte le seguenti: «, per l'anno 2015 e del 20 per cento per l'anno 2016».

  352-bis. All'articolo 21-bis del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016»;
   b) al comma 2, le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «il 30 marzo 2016»;
   c) al comma 3, le parole: «dell'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi di cui al comma 1»;
   d) al comma 4, le parole: «per l'anno 2015» sono soppresse;
   e) al comma 5, le parole: «agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Agli oneri per l'anno 2016».

  353. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvede agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini degli accordi internazionali concernenti la determinazione dei contributi volontari e obbligatori alle organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte, per un importo complessivo pari a 198 euro per l'anno 2016 e a 200.198 euro a decorrere dall'anno 2017. Le relative autorizzazioni di spesa si intendono ridotte per gli importi indicati nell'allegato n. 6 annesso alla presente legge, per cui, a decorrere dall'anno 2016, non è ammesso il ricorso all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  353-bis. In deroga a quanto previsto dall'allegato 8 di cui all'articolo 1, comma 318, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dall'anno 2016 è autorizzato il pagamento del contributo obbligatorio per la conferma dell'adesione dell'Italia all'Accordo parziale del Consiglio d'Europa istitutivo del Gruppo Pompidou. Al relativo onere, pari a 225.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  354. Alla tabella dei diritti consolari da riscuotere dagli uffici diplomatici e consolari, allegata al decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni I, IV e VII, eccetto quello previsto dall'articolo 7-bis, sono aumentati del 20 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
   b) gli importi dei diritti fissi di cui alle sezioni II, VI, VIII e IX sono aumentati del 40 per cento con arrotondamento all'importo intero superiore;
   c) alla sezione III, all'articolo 29 è aggiunta, in fine, la seguente voce: «visto nazionale (tipo D) per motivi di studio: euro 50»;
   d) alla sezione VI gli articoli 39, 41, 43 e 52 sono abrogati.

  354-bis. Per le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  355. Le maggiori entrate rispetto all'esercizio finanziario 2015 derivanti dal comma 354, pari ad euro 6 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 568, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 2, comma 58, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  356. Le maggiori entrate derivanti dalle operazioni di dismissione immobiliare realizzate nel triennio 2016-2018 dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale in attuazione dell'articolo 1, commi 1311 e 1312, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per euro 20 milioni per l'anno 2016 ed euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, rimangono acquisite all'entrata e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1314, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  357. La spesa relativa al trattamento economico del personale supplente delle istituzioni scolastiche all'estero, di cui all'articolo 651 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è ridotta di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  358. Le somme assegnate alle istituzioni scolastiche per le supplenze brevi e saltuarie prima del passaggio al sistema di pagamento di cui all'articolo 4, comma 4-septies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e giacenti sui bilanci delle medesime istituzioni, pari a 60 milioni di euro, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette somme all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la somma di 60 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
  359. Le risorse finanziarie dei soppressi Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) confluite nel bilancio dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa (INDIRE), relative a progetti in affidamento agli ex IRRE non attuati, pari a 1 milione di euro per l'anno 2016, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016 e sono acquisite all'Erario. Nelle more del versamento delle predette risorse all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, la somma di 1 milione di euro al netto di quanto effettivamente versato.
  360. Le risorse finanziarie assegnate e trasferite alle università, nell'ambito dei finanziamenti per l'attuazione degli interventi di edilizia universitaria negli anni dal 1998 al 2008 a valere sugli stanziamenti disponibili nel bilancio dello Stato e per i quali gli atenei hanno provveduto alla definizione degli interventi da realizzare, per ciascun tipo di edilizia generale, dipartimentale o sportiva, che al 31 dicembre 2014 risultano ancora non totalmente spese, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016.
  361. Con apposito decreto, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca procede alla individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, anche eventualmente a valere sul Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'esercizio finanziario 2016, alla quantificazione delle somme non spese fino all'importo massimo di 30 milioni di euro. Al fine di assicurare il versamento degli importi individuati, il Ministero provvede al versamento in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato a valere sul «Fondo per il finanziamento ordinario delle università e dei consorzi interuniversitari» per l'esercizio finanziario 2016.
  362. Nelle more del versamento delle somme di cui al comma 361 all'entrata del bilancio dello Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibile per l'anno 2016, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, la somma di 30 milioni di euro al netto di quanto effettivamente versato.
  363. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera e), del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, è ridotta di 7.900.000 euro a decorrere dal 2016.
  364. Le risorse di cui all'articolo 39, comma 2, della legge 1o agosto 2002, n. 166, sono ridotte di 2.700.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  365. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono ridotte di 3.765.800 euro per il 2016 e di 3.700.000 euro a decorrere dal 2017.
  366. All'articolo 1, comma 38, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il secondo periodo è soppresso.
  367. All'articolo 1, comma 374, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «e a 100 milioni di euro annui negli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, a 300 milioni di euro nell'anno 2016 e a 100 milioni di euro nell'anno 2017»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «A tal fine, i proventi delle dismissioni sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e non si dà luogo a riassegnazione»;
   c) al terzo periodo, le parole: «e di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016 e 2017» sono sostituite dalle seguenti: «, di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per l'anno 2017».

  367-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è prorogato al 31 dicembre 2016.
  368. All'articolo 1, comma 667, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la parola: «libri» è sostituita dalle seguenti: «giornali, notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa, libri e periodici»;
   b) dopo le parole: «codice ISBN» sono inserite le seguenti: «o ISSN».

  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 18,750 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 70,134 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,334 milioni di euro per l'anno 2018, di 220,984 milioni di euro per l'anno 2019, di 224,324 milioni di euro per l'anno 2020, di 221,424 milioni di euro per l'anno 2021, di 230,624 milioni di euro per l'anno 2022, di 241,124 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 256,124 milioni di euro per l'anno 2025, di 257,525 milioni di euro per l'anno 2026, di 305,125 milioni di euro per l'anno 2027, di 286,315 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2036, di 311,515 milioni di euro per l'anno 2037, di 319,415 milioni di euro per l'anno 2038, di 327,015 milioni di euro per l'anno 2039, di 334,615 milioni di euro per l'anno 2040, di 342,215 milioni di euro per l'anno 2041 e di 336,515 milioni di euro a decorrere dall'anno 2042.
  370. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rifinanziato nella misura di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  371. Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO) e Grande raccordo anulare delle biciclette (GRAB di Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclostazioni e di interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, è autorizzata la spesa di 17 milioni di euro per l'anno 2016 e 37 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati «cammini», è autorizzata la spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  371-bis. Al comma 56 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «composte da almeno quindici individui che si uniscono» sono sostituite dalle seguenti: «che si uniscono in numero almeno pari a cinque».
  371-ter. Al comma 57 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'alinea è sostituito dal seguente: «Le risorse del fondo sono destinate ai soggetti di cui al comma 56, ammessi attraverso procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico in grado anche di valorizzare il coinvolgimento di istituti di ricerca pubblici, università, istituzioni scolastiche autonome ed enti autonomi con funzioni di rappresentanza del tessuto produttivo nella realizzazione dei programmi proposti, ovvero nella fruizione dei relativi risultati. Ai fini della loro ammissibilità, i programmi devono avere durata almeno biennale e essere finalizzati a sviluppare i seguenti princìpi e contenuti:».
  371-quater. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono apportate le modificazioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 371-bis e 371-ter alle previsioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 17 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 9 aprile 2015.
  372. Agli oneri derivanti dal comma 371 si provvede:
   a) quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   b) quanto a 10,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 10,4 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione delle risorse destinate all'erogazione del contributo per le spese di trasporto delle piccole e medie imprese siciliane di cui all'articolo 133 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
   c) quanto a 2,6 milioni di euro per l'anno 2017 e a 4,6 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
   c-bis) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2016, a 25 milioni di euro per l'anno 2017 e a 23 milioni di euro per l'anno 2018, a valere sui risparmi derivanti dall'attuazione del comma 372-bis.
  372-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2 allegato alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, non spetta per i veicoli di categoria euro 2 o inferiore. I risparmi conseguenti all'attuazione del primo periodo sono valutati in 160 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020, in 80 milioni di euro per l'anno 2021 e in 40 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità di monitoraggio delle risorse derivanti dall'attuazione della misura di cui al primo periodo. Qualora si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto agli importi stimati, l'Agenzia delle dogane, entro il 31 ottobre di ciascun anno, comunica il valore dello scostamento al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Tali somme sono quantificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Qualora si verifichino maggiori risparmi rispetto a quanto stimato, i corrispondenti importi sono assegnati, anche mediante riassegnazione, allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Qualora si verifichino minori risparmi rispetto a quanto stimato, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, provvede, con proprio decreto, alla rideterminazione delle dotazioni finanziarie delle risorse assegnate agli interventi di cui ai commi 371, 372-quater, 372-quinquies, 372-septies, 372-octies, 372-undecies, 372-duodecies e 496, oppure di altre spese rimodulabili iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in modo da assicurare la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  372-ter. Gli eventuali maggiori risparmi accertati di cui al comma 372-bis sono assegnati:
   a) fino al 15 per cento a interventi per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative della disposizione di cui alla presente lettera. L'efficacia di tale disposizione è subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
   b) fino all'85 per cento al Fondo cui al comma 496.

  372-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato a concedere contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018.
  372-quinquies. Per il completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è altresì autorizzato a concedere contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Agli stessi fini può essere utilizzata quota parte delle risorse di cui all'articolo 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  372-sexies. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione degli interventi di cui ai commi 372-quater e 372-quinquies sono disciplinate con regolamento adottato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da sottoporre, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a notifica preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
  372-septies. Per consentire l'operatività della sezione speciale per l'autotrasporto istituita nell'ambito del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, per l'anno 2016 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro.
  372-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, a titolo sperimentale per un periodo di tre anni, per i conducenti che esercitano la propria attività con veicoli a cui si applica il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, equipaggiati con tachigrafo digitale e prestanti la propria attività in servizi di trasporto internazionale per almeno 100 giorni annui, è riconosciuto, a domanda, l'esonero dai complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nella misura dell'80 per cento nei limiti di quanto stabilito dal presente comma. A tal fine è autorizzata la spesa di 65,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'esonero contributivo di cui al primo periodo è riconosciuto dall'ente previdenziale in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande; nel caso di insufficienza delle risorse indicate al secondo periodo, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio delle minori entrate, valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando relazioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  372-novies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le deduzioni forfetarie delle spese non documentate disposte dall'articolo 66, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dall'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, spettano in un'unica misura per i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore oltre il territorio del comune in cui ha sede l'impresa e, nella misura del 35 per cento dell'importo così definito, per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore all'interno del comune in cui ha sede l'impresa, nei limiti delle dotazioni di bilancio previste per lo scopo.
  372-decies. Dopo l'articolo 46-bis della legge 6 giugno 1974, n. 298, è inserito il seguente:
  «Art. 46-ter. — (Documentazione relativa allo svolgimento di trasporti internazionali). — 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 46-bis, chiunque, durante l'effettuazione di un trasporto internazionale di merci, non è in grado di esibire agli organi di controllo la prova documentale relativa al trasporto stesso, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.200. All'atto dell'accertamento della violazione è sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo, che è restituito al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona da essi delegata, solo dopo che sia stata esibita la predetta documentazione e, comunque, trascorsi sessanta giorni dalla data dell'accertamento. Il veicolo sottoposto a fermo amministrativo è affidato in custodia, a spese del responsabile della violazione, a uno dei soggetti individuati ai sensi del comma 1 dell'articolo 214-bis del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Si applicano le disposizioni degli articoli 207 e 214 del medesimo codice.
  2. La prova documentale di cui al comma 1 può essere fornita mediante l'esibizione di qualsiasi documento di accompagnamento delle merci previsto, per i trasporti internazionali, dalle vigenti norme nazionali o internazionali.
  3. Fatta salva l'applicazione degli articoli 44 e 46, qualora il veicolo sia stato posto in circolazione privo della prova documentale di cui ai commi 1 e 2, ovvero questa sia stata compilata non conformemente alle norme di cui al comma 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 6.000. Se l'omessa o incompleta compilazione determina l'impossibilità di verificare la regolarità del trasporto internazionale di merci oggetto del controllo, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 46, commi primo e secondo. Si osservano le disposizioni dell'articolo 207 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

  372-undecies. Per la copertura degli oneri connessi al funzionamento dell'Autostrada ferroviaria alpina attraverso il tunnel del Fréjus, è autorizzata la spesa complessiva di euro 29.026.383 per il periodo dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2018, di cui euro 2.226.383 a copertura dell'ultimo periodo della fase sperimentale dal 1o gennaio 2013 al 30 giugno 2013, già autorizzato dalla Commissione europea, e 26,8 milioni di euro per il periodo transitorio a decorrere dal 1o luglio 2013 al 30 giugno 2018, di cui 2,6 milioni di euro dal 1o luglio 2013 al 31 dicembre 2013, 5,4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017 e 2,6 milioni di euro per il periodo dal 1o gennaio 2018 al 30 giugno 2018. L'onere di cui al primo periodo è conseguentemente pari a 21.026.383 euro per l'anno 2016, a 5,4 milioni di euro per l'anno 2017 e a 2,6 milioni di euro per l'anno 2018. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede a stipulare l'accordo di programma con l'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, beneficiaria del contributo per l'Autostrada ferroviaria alpina, per tutto l'arco temporale di cui al primo periodo, nonché a modificare la convenzione stipulata con la società Cassa depositi e prestiti Spa al fine di provvedere, a condizioni più vantaggiose, all'erogazione da parte di quest'ultima dei relativi finanziamenti all'impresa ferroviaria Trenitalia Spa, secondo le modalità indicate dal citato Ministero in un apposito addendum alla convenzione già stipulata. Per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 è, altresì, autorizzato un contributo di 10 milioni di euro finalizzato alla compensazione totale o parziale degli oneri derivanti dallo svolgimento dei servizi ferroviari di Autostrada ferroviaria alpina, effettuati attraverso il valico fra Italia e Francia, in particolare attraverso il Fréjus. I predetti contributi sono concessi alle imprese aggiudicatarie dei servizi di Autostrada ferroviaria alpina mediante gara ad evidenza pubblica. Le compensazioni sono erogate a consuntivo, una volta all'anno, sulla base delle rendicontazioni fornite dall'aggiudicatario del servizio ferroviario, sia esso un'impresa ferroviaria, un operatore intermodale o un altro soggetto giuridico, ivi compresi i raggruppamenti d'impresa. La rendicontazione delle somme erogate è effettuata annualmente, entro il mese di aprile dell'anno successivo, dal soggetto aggiudicatario della gara per la prestazione del servizio di Autostrada ferroviaria alpina, secondo i meccanismi previsti dall'accordo di programma firmato fra le parti.
  372-duodecies. Al fine di avviare un programma straordinario di prove su veicoli nuovi di fabbrica e su veicoli circolanti, tese a verificare l'effettività dei livelli di emissioni inquinanti su strada comparati con i valori rilevati durante le prove di omologazione sui rulli, nonché di incrementare le verifiche di conformità su veicoli e dispositivi a tutela della sicurezza stradale e della salute pubblica, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016. Le modalità tecniche e le procedure per l'attuazione delle disposizioni del primo periodo sono stabilite con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  «372-terdecies. In attuazione dell'articolo 99, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, la società ANAS Spa è autorizzata a stipulare accordi, previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, fino ad un massimo di 100 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui alla Tabella E relativa all'articolo 1, comma 68, capitolo 7372-Ministero dell'economia e delle finanze. Gli accordi stipulati in applicazione del predetto decreto legislativo sono pubblicati integralmente nei siti internet istituzionali della società ANAS Spa e degli enti locali interessati, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  373. Nelle more del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e dell'emanazione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 11 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare di quanto disposto dal comma 1, lettera d), del citato articolo 11, si provvede alla riorganizzazione della Scuola nazionale dell'amministrazione in modo da assicurare una riduzione dei servizi strumentali, una riduzione del numero complessivo dei docenti e un risparmio di spesa non inferiore al 10 per cento dei trasferimenti dal bilancio dello Stato. A tal fine, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri nomina un commissario straordinario. Conseguentemente, a far data dalla nomina del commissario, decadono il Comitato di gestione e il Presidente in carica. Entro i successivi trenta giorni il commissario straordinario propone al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro dell'economia e delle finanze un piano di riorganizzazione diretto a realizzare gli obiettivi di cui al primo periodo. Il piano acquista efficacia mediante l'approvazione con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, e rimane efficace fino all'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo. Fino alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, rimane fermo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4, del citato decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 114 del 2014, e l'adeguamento dei trattamenti economici ivi previsto ha comunque effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  374. All'articolo 4-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), le parole: «della Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno» sono sostituite dalle seguenti: «della sede didattico-residenziale del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Le convenzioni previste al comma 1, lettera b), possono avere ad oggetto, in luogo del versamento del corrispettivo, la fornitura di un servizio in misura corrispondente al costo sostenuto per l'utilizzazione delle strutture della sede didattico-residenziale di cui al comma 1, lettera b)».
  375. Al fine di razionalizzare e aumentare l'efficacia degli interventi pubblici per il finanziamento degli investimenti e l'accesso al credito e al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari, nonché al fine di razionalizzare e contenere la spesa pubblica, la società Istituto sviluppo agroalimentare (ISA) Spa e la Società gestione fondi per l'agroalimentare (SGFA) s.r.l. sono incorporate di diritto, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), che conserva la natura di ente pubblico economico, e l'Ufficio del registro delle imprese provvede alla iscrizione delle incorporazioni di ISA e SGFA su semplice richiesta di ISMEA. Le incorporazioni di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Per la gestione delle garanzie, l'Istituto può costituire patrimoni separati ai sensi delle disposizioni di cui al libro quinto, titolo V, capo V, sezione XI, del codice civile.
  376. L'ISMEA subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi delle società di cui al comma 375, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad esse attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso le medesime società e da esse dipendente alla data del 15 ottobre 2015 è trasferito, a domanda, alle dipendenze di ISMEA ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dallo stesso. L'inquadramento del personale dipendente a tempo indeterminato di ISA Spa è disposto con provvedimento del commissario di cui al comma 377, assicurando che la spesa massima sostenuta per il medesimo personale non ecceda quella prevista alla data del 15 ottobre 2015 e garantendo l'allineamento ai livelli retributivi del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dall'ISMEA. Fino all'emanazione del provvedimento di cui al terzo periodo, al predetto personale è corrisposto il trattamento economico fondamentale in godimento alla data del 15 ottobre 2015. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi delle società di cui al comma 375 sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
  377. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 375 e 376 è nominato un commissario straordinario con le modalità di cui al comma 378. Il commissario predispone, entro centoventi giorni dalla data della sua nomina, un piano triennale per il rilancio, la razionalizzazione e lo sviluppo delle attività finalizzate al finanziamento degli investimenti e all'accesso al credito, al mercato dei capitali delle imprese agricole e agroalimentari e alla gestione del rischio, delle politiche per l'internazionalizzazione, la promozione, la competitività e l'innovazione tecnologica anche finalizzata alla tracciabilità dei prodotti delle filiere agricole e agroalimentari e delle start-up e delle reti di imprese, nonché delle attività di monitoraggio dei prezzi dei prodotti agricoli, dei costi dei fattori di produzione e dell'andamento congiunturale dell'economia agricola e agroalimentare e delle filiere, lo statuto dell'ISMEA e gli interventi di incremento dell'efficienza organizzativa ed economica finalizzati alla riduzione delle spese di gestione pari ad almeno il 10 per cento. In caso di inottemperanza, entro il termine di cui al quinto periodo del comma 376, degli organi in carica alla data dell'incorporazione, il commissario provvede altresì all'adozione del bilancio di chiusura delle società di cui al comma 375 entro il termine di cui al secondo periodo del presente comma e ferme restando le responsabilità gestorie dei predetti organi. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con uno o più decreti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle proposte del commissario, approva il piano degli interventi necessari ad assicurare il contenimento della spesa dell'ISMEA e adotta lo statuto dell'ISMEA.
  378. Il commissario di cui al comma 377 è nominato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e dura in carica un anno, prorogabile, per motivate esigenze, una sola volta. Con il medesimo decreto sono stabiliti il mandato del commissario, che si sostituisce al presidente e al consiglio di amministrazione di ISMEA, assumendone le funzioni e i poteri statutariamente previsti, e l'ammontare del suo compenso. Con il decreto di cui al primo periodo, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può nominare anche due subcommissari, che affiancano il commissario nell'esercizio delle sue funzioni, fissandone il relativo compenso, che non può comunque eccedere l'80 per cento di quello del commissario. Il compenso per il commissario e i subcommissari non può comunque eccedere il 50 per cento della spesa cumulativamente prevista per gli organi statutari sostituiti o soppressi ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380. Al trattamento economico del commissario e dei subcommissari si provvede a valere sui capitoli di bilancio dell'ISMEA.
  379. In attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 375 a 380, il contributo ordinario annuo a carico dello Stato in favore di ISMEA è soppresso e l'Istituto versa annualmente all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 1 milione di euro.
  380. Relativamente alle disposizioni di cui ai commi da 375 a 379, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  380-bis. Al fine di garantire il rilancio delle attività di ricerca e sperimentazione in agricoltura ai sensi dell'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e favorire lo sviluppo di nuove tecnologie a supporto delle produzioni agricole, nonché per accrescere il sistema delle conoscenze a sostegno dello sviluppo del sistema agricolo nazionale e della tutela del made in Italy, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) promuove un piano triennale di ricerca straordinario per lo sviluppo di un sistema informatico integrato di trasferimento tecnologico, analisi e monitoraggio delle produzioni agricole attraverso strumenti di sensoristica, diagnostica, meccanica di precisione, biotecnologie e bioinformatica.
  380-ter. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CREA presenta al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il piano di cui al comma 380-bis, individuando i settori e le filiere di maggiore interesse su cui concentrare le risorse, gli enti di ricerca e le università da coinvolgere, le tecnologie da sviluppare e i risultati attesi. Entro sessanta giorni dalla ricezione del piano di cui al comma 380-bis, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali lo approva, con proprio decreto di natura non regolamentare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che si esprimono entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il decreto può comunque essere adottato.
  380-quater. Per le finalità di cui ai commi 380-bis e 380-quater è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  380-quinquies. All'articolo 1, comma 381, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al decimo periodo, le parole: «, lo statuto del Consiglio» sono soppresse;
   2) dopo il decimo periodo, è inserito il seguente: «Lo statuto del Consiglio è adottato con regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 454, che sono abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del medesimo regolamento, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, decorso il quale il regolamento può comunque essere adottato.».
  381. Nelle more dell'adozione del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124, e in particolare del criterio direttivo di cui al comma 1, lettera a), del citato articolo 8, l'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, persegue per l'anno 2016 obiettivi di riduzione delle spese di funzionamento. A tal fine il Commissario straordinario di cui all'articolo 20 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, realizza una riduzione delle spese di struttura in misura non inferiore al 20 per cento di quelle sostenute nell'esercizio 2015, da ottenere anche attraverso il contenimento del costo del personale e la fissazione di limiti alla retribuzione dei dirigenti, ferma restando l'applicazione dei limiti di cui agli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, e all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Al fine della rapida realizzazione delle suddette riduzioni di spesa, nelle more dell'adozione del decreto legislativo di cui al primo periodo, si procede alle conseguenti modifiche dello statuto della suddetta associazione, anche in deroga a quanto previsto dal decreto legislativo n. 6 del 2010.
  382. Al fine di migliorare i saldi di finanza pubblica e di razionalizzare e potenziare le attività di servizio svolte a favore delle imprese nei settori dell'energia elettrica, del gas e del sistema idrico e, in particolare, allo scopo di valorizzare i ricavi delle prevalenti attività economiche di accertamento, riscossione, versamento, supporto finanziario, informatico e amministrativo, la Cassa conguaglio per il settore elettrico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è trasformata in ente pubblico economico, denominato «Cassa per i servizi energetici e ambientali» (CSEA), operante con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale e sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico. Il patrimonio iniziale dell'ente, pari a 100 milioni di euro, è costituito, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze, da una somma prelevata dai conti gestiti dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico e versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata ad apposito capitolo di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per le finalità di cui al presente comma. A decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell'ente sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Restano organi dell'ente il presidente, il comitato di gestione e il collegio dei revisori; i relativi procedimenti di nomina continuano ad essere disciplinati dalle norme vigenti per gli omologhi organi della Cassa conguaglio per il settore elettrico. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, è approvato lo statuto, è stabilita la dotazione organica dell'ente in misura non superiore a sessanta unità e sono apportate al regolamento di organizzazione e funzionamento le modifiche necessarie a dare attuazione al presente comma. Allo scopo di assicurare la continuità nell'esercizio delle funzioni dell'ente, in sede di prima applicazione, la CSEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvia procedure di selezione pubblica, per titoli ed esami, finalizzate alla copertura del proprio fabbisogno di organico; allo scopo di consolidare le specifiche esperienze professionali maturate all'interno dell'ente e non agevolmente acquisibili all'esterno, è considerato titolo preferenziale, ma non essenziale, il servizio prestato presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico per un periodo di almeno dodici mesi antecedente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della candidatura. Il rapporto di lavoro del personale dipendente della CSEA è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione in ente pubblico economico sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  382-bis. A seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 1 del 14-18 gennaio 2008, e n. 205 del 4-13 luglio 2011, al comma 6-quinquies dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «e dallo Stato», ovunque ricorrono, sono soppresse. Al fine di completare la restituzione delle somme trattenute dallo Stato ai concessionari delle grandi derivazioni idroelettriche è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro. Le disponibilità iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2015, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nel limite di 12 milioni di euro, alla restituzione ai concessionari delle somme trattenute dallo Stato di cui al periodo precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a tale fine a predisporre, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio in termini di residui, di competenza e di cassa. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge.
  383. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata per i profili di competenza, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, le società direttamente o indirettamente controllate da amministrazioni dello Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, sono definiti indicatori dimensionali quantitativi e qualitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società. Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale i consigli di amministrazione di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo da corrispondere agli amministratori, ai dirigenti ed ai dipendenti, che non potrà comunque eccedere il limite massimo di euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni. Le società di cui al primo periodo verificano il rispetto del limite massimo del trattamento economico annuo onnicomprensivo dei propri amministratori e dipendenti fissato con il decreto di cui al presente comma. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quelli previsti dal decreto di cui al presente comma».
  384. Il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166, continua a produrre i propri effetti fino all'adozione del decreto previsto dall'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 383 del presente articolo.
  385. I commi 5-bis e 5-ter dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono abrogati dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 23-bis, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 383 del presente articolo.
  386. Le società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato e dalle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le società in regime di amministrazione straordinaria, ad esclusione delle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e loro controllate, pubblicano, entro trenta giorni dal conferimento di incarichi di collaborazione, di consulenza o di incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali, e per i due anni successivi alla loro cessazione, le seguenti informazioni:
   a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, l'oggetto della prestazione, la ragione dell'incarico e la durata;
   b) il curriculum vitae;
   c) i compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di consulenza o di collaborazione, nonché agli incarichi professionali, inclusi quelli arbitrali.
   c-bis) il tipo di procedura seguito per la selezione del contraente e il numero di partecipanti alla procedura.

  387. La pubblicazione delle informazioni di cui al comma 386, relativamente ad incarichi per i quali è previsto un compenso, è condizione di efficacia per il pagamento stesso. In caso di omessa o parziale pubblicazione, il soggetto responsabile della pubblicazione ed il soggetto che ha effettuato il pagamento sono soggetti ad una sanzione pari alla somma corrisposta.
  387-bis. Nelle more della stipulazione del contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Ferrovie dello Stato Italiane Spa, le risorse già destinate alla realizzazione della nuova linea ferroviaria Torino-Lione sono direttamente trasferite alla società Ferrovie dello Stato Italiane Spa. Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  387-ter. Al fine di valorizzare ENAV Spa, assicurando maggiore certezza e stabilità nei rapporti giuridici, nonché la coerenza dell'assetto regolatorio nazionale della fornitura dei servizi della navigazione aerea al quadro normativo europeo di riferimento, anche nella prospettiva dell'apertura del capitale della società ai privati:
   a) all'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata coincidente con il periodo di riferimento di cui all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 390/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, ed è stipulato tra ENAV Spa e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto di competenza, con il Ministro della difesa. Entro il 30 giugno dell'anno precedente l'inizio del periodo di riferimento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette uno schema di contratto di programma ai soggetti di cui al periodo precedente, che si esprimono entro il 30 settembre del medesimo anno e sottoscrivono il contratto entro il 31 dicembre. Qualora entro tale termine non si pervenga al perfezionamento del nuovo contratto, continua ad applicarsi il contratto relativo al periodo di riferimento precedente»;
    2) al comma 2, lettera a), le parole: «anche di rilevanza sociale o comunque resi in condizione di non remunerazione dei costi» sono sostituite dalle seguenti: «nonché gli standard di sicurezza e di qualità dei servizi erogati anche in base alla normativa europea» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Lo Stato garantisce a ENAV Spa il rimborso delle risorse necessarie per la fornitura dei servizi della navigazione aerea prestati in favore dei voli esonerati, in conformità dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 391/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013»;
    3) i commi 3, 4, 5 e 6 sono abrogati;
   b) in sede di prima applicazione del comma 1 dell'articolo 9 della legge 23 dicembre 1996, n. 665, come sostituito dalla lettere a) del presente comma, il contratto di programma tra lo Stato ed ENAV Spa ha durata quadriennale e regola il periodo dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2019. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con ENAV Spa, trasmette lo schema di contratto di programma relativo al predetto periodo ai soggetti di cui al citato comma 1 dell'articolo 9 della legge n. 665 del 1996 entro il termine del 29 febbraio 2016, ai fini della sua definitiva sottoscrizione entro il 30 aprile 2016;
   c) qualora sopraggiunte variazioni dello scenario economico e strategico nazionale e, in ogni caso, il verificarsi di eventi indipendenti da ENAV Spa implichino la riduzione o cessazione dell'operatività aeroportuale, ENAV Spa, previo parere favorevole dell'Ente nazionale per l'aviazione civile e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, rivede il livello dei servizi di navigazione aerea prestati, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze.
  388. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai princìpi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di autocoordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni e province autonome, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 388 a 392 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige e per le province autonome di Trento e di Bolzano l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge.
  389. Al comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, al primo e al terzo periodo, la parola: «2018» è sostituita dalla seguente: «2019».
  390. Il concorso agli obiettivi di finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario di cui all'articolo 46, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dal comma 389 del presente articolo, al netto del contenimento della spesa sanitaria e della corrispondente riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale per le regioni a statuto ordinario di cui agli articoli da 9-bis a 9-septies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è realizzato per l'anno 2016 secondo modalità da stabilire mediante intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio 2016. In caso di mancata intesa, si applica quanto previsto dal secondo periodo del predetto articolo 46, comma 6. Per gli anni dal 2017 al 2019 si provvede secondo le modalità di cui al comma 388.
  391. Ai fini della riduzione del debito, nell'anno 2016 è attribuito alle regioni a statuto ordinario un contributo di complessivi 1.900 milioni di euro, ripartito fra ciascuna regione come indicato nell'allegato n. 7 annesso alla presente legge. Gli importi di ciascun contributo possono essere modificati a invarianza del contributo complessivo, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2016, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il contributo non rileva ai fini del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429.
  392. Le disponibilità in conto residui iscritte in bilancio per l'anno 2015, relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, sono destinate, nel limite di 1.300 milioni di euro, al finanziamento del contributo di cui al comma 391. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. A tal fine le predette somme sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016.
  392-bis. Nelle more dell'adeguamento delle norme di attuazione dello statuto della Regione siciliana alle modifiche intervenute nella legislazione tributaria, al fine di omogeneizzare il comparto delle autonomie speciali, in modo da addivenire, tra l'altro, a un chiarimento sulla compartecipazione regionale e sulla revisione della percentuale di compartecipazione al gettito tributario, alla ridefinizione delle competenze secondo il principio della leale collaborazione istituzionale, nonché alla luce dell'adempimento, nel 2015, da parte della Regione, degli impegni in materia di contenimento delle spese e a condizione di un aggiornamento dell'intesa tra lo Stato e la Regione siciliana in materia di obiettivi di contenimento della spesa per l'anno 2016, sono assegnati alla Regione siciliana 900 milioni di euro per il medesimo anno 2016.
  392-ter. Nelle more dell'attuazione del punto 7 dell'Accordo del 25 luglio 2015 tra il Presidente della regione Valle d'Aosta e il Ministro dell'economia e delle finanze, a compensazione della perdita di gettito subita, per gli anni 2011/2014, dalla regione Valle d'Aosta nella determinazione dell'accisa di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), della legge 26 novembre 1981, n. 690, è corrisposto alla medesima regione l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016.
  392-quater. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.550 milioni di euro.
  392-quinquies. L'importo di 6,6 milioni di euro per l'anno 2016, di 9,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 12,1 milioni di euro per l'anno 2018 e di 14,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario tramite versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte di ciascuna regione e, in caso di mancato versamento, attraverso corrispondente riduzione dei trasferimenti a qualunque titolo dovuti alle regioni interessate. Il predetto importo è ripartito tra le regioni interessate in proporzione agli importi di cui all'allegato 7, ovvero mediante l'accordo di cui al secondo periodo del comma 391.
  392-sexies. L'importo di 9,9 milioni di euro per l'anno 2016, di 14,8 milioni di euro per l'anno 2017, di 18,2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 21,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019 è recuperato all'erario attraverso un maggiore accantonamento nei confronti della Regione siciliana a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali ed è corrispondentemente migliorato per ciascun anno l'obiettivo di finanza pubblica della Regione siciliana.
  392-septies. All'articolo 1, comma 462, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle regioni di cui al comma 12-sexiesdecies, secondo periodo, dell'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, si applicano esclusivamente le disposizioni previste dal comma 12-septiesdecies del medesimo articolo».
  392-octies. All'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la parola: «sette» è sostituita dalla seguente: «dieci».
  393. Le regioni contabilizzano le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, incassate a decorrere dall'esercizio 2015, secondo le seguenti modalità anche alternative:
   a) iscrivendo, nel titolo di spesa riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità, di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata definita dall'articolo 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
   b) nel rispetto di quanto previsto dal comma 398.

  394. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
   a) in caso di disavanzo al 31 dicembre dell'esercizio di incasso dell'anticipazione, applicando in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», la quota del fondo di cui al comma 393, corrispondente all'importo del disavanzo 2014, anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
   b) la quota del fondo eccedente il disavanzo al 31 dicembre 2014 di cui alla lettera a) è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  395. L'eventuale disavanzo risultante nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo pari al fondo di cui al comma 394, lettera a), è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione stessa, effettuato nel corso dell'esercizio.
  396. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 393 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
   a) in caso di disavanzo nell'esercizio di incasso dell'anticipazione, il fondo di cui al comma 393 è applicato in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio successivo, come «Utilizzo fondo anticipazione di liquidità», anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, per un importo non superiore al predetto disavanzo. La medesima quota del fondo è iscritta in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio. Negli esercizi successivi, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio;
   b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo formatosi nell'esercizio di erogazione dell'anticipazione è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  397. Con riferimento alle anticipazioni erogate a decorrere dall'esercizio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, il disavanzo formatosi nel corso dell'esercizio di erogazione dell'anticipazione, per un importo non superiore a quello dell'anticipazione, è annualmente ripianato per un importo pari all'ammontare del rimborso dell'anticipazione che lo ha determinato, effettuato nel corso dell'esercizio.
  398. Le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successive modificazioni, si interpretano nel senso che le anticipazioni di liquidità possono essere registrate contabilmente riducendo gli stanziamenti di entrata, riguardanti il finanziamento del disavanzo di amministrazione derivante dal debito autorizzato e non contratto per finanziare spesa di investimento, di un importo pari a quello dell'anticipazione di liquidità.
  399. Le regioni che, nei casi diversi dal comma 398, a seguito dell'incasso delle anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti, non hanno stanziato in bilancio, tra le spese, un fondo diretto ad evitare il finanziamento di nuove e maggiori spese e non hanno accantonato tale fondo nel risultato di amministrazione, previo parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, provvedono a rideterminare, alla data del 1o gennaio 2015, con deliberazione della Giunta regionale da trasmettere al Consiglio regionale:
   a) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 31 dicembre 2014 definito ai fini del rendiconto 2014, anche se approvato dal Consiglio, riferendolo al 1o gennaio 2015, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e non hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011;
   b) il proprio risultato di amministrazione disponibile al 1o gennaio 2015, definito nell'ambito del riaccertamento straordinario dei residui, accantonandone una quota al fondo anticipazione di liquidità, per un importo pari alle anticipazioni acquisite nel 2013 e nel 2014, al netto delle quote già rimborsate, se non hanno partecipato alla sperimentazione prevista dall'articolo 78 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o hanno effettuato il riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 17-bis, del predetto decreto legislativo n. 118 del 2011.

  400. L'eventuale disavanzo di amministrazione derivante dall'accantonamento al fondo anticipazione di liquidità di cui al comma 399 è ripianato annualmente, a decorrere dal 2016, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio precedente. Il risultato di amministrazione presunto in sede di bilancio di previsione 2016-2018 è calcolato considerando, tra le quote accantonate, anche il fondo anticipazione di liquidità previsto dal comma 399 e quello derivante dalle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio 2015 contabilizzate ai sensi del comma 393, lettera a).
  401. Il fondo anticipazione di liquidità costituito ai sensi del comma 399 è annualmente utilizzato secondo le seguenti modalità:
   a) la quota del fondo accantonata nel risultato di amministrazione, per un importo pari al maggiore disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 399, è applicata in entrata del bilancio di previsione dell'esercizio 2016 come «Utilizzo fondo anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del rimborso dell'anticipazione effettuato nell'esercizio precedente;
   b) la quota del fondo eccedente l'importo del disavanzo di amministrazione formatosi in attuazione del comma 399 è utilizzata secondo le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.

  402. La regione Piemonte ridetermina i propri risultati di amministrazione nel rispetto della sentenza della Corte costituzionale n. 181 del 2015 secondo le modalità individuate dalla Corte dei conti – sezione regionale di controllo per il Piemonte e, a decorrere dal 2016, ripiana annualmente il conseguente maggiore disavanzo per un importo pari al contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel bilancio di previsione 2016, la regione applica in entrata il fondo vincolato costituito nel risultato di amministrazione in applicazione della sentenza, come «Utilizzo fondo vincolato da anticipazioni di liquidità» anche nelle more dell'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il medesimo fondo è iscritto in spesa al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Dall'esercizio 2017, fino al completo utilizzo del fondo, in entrata del bilancio di previsione è applicato il fondo stanziato in spesa dell'esercizio precedente, e in spesa è stanziato il medesimo fondo al netto del contributo erogato nell'esercizio precedente ai sensi dell'articolo 1, comma 456, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. La regione Piemonte accantona nel proprio risultato di amministrazione anche un fondo di importo pari alle passività trasferite alla gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 1, comma 454, lettera a), della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Tale fondo è utilizzato con le stesse modalità previste per l'utilizzo del fondo vincolato da anticipazione di liquidità. Il conseguente disavanzo aggiuntivo è ripianato, dopo avere coperto il disavanzo determinato dall'applicazione della sentenza, con le medesime modalità.
  403. Nelle more della conclusione, da parte dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), delle procedure di ripiano dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014 e al fine di garantire il rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le regioni, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, accertano ed impegnano nel bilancio regionale dell'anno 2015, nella misura del 90 per cento e al netto degli importi eventualmente già contabilizzati, le somme indicate nella tabella di cui all'allegato A alla presente legge a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014. I predetti accertamenti e impegni sono effettuati nel bilancio finanziario dell'anno 2015, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179. Conseguentemente, gli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 19, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, iscrivono le predette somme nel proprio conto economico dandone evidenza nel modello CE IV trimestre 2015, di cui al decreto del Ministro della salute 15 giugno 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159 del 10 luglio 2012, nelle voci relative ai codici AA0900 e AA0910.
  404. A conclusione delle procedure di ripiano, da parte dell'AIFA, dell'eventuale sfondamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per gli anni 2013 e 2014, ove si verifichi una differenza tra l'importo che ha formato oggetto di accertamento e di impegno ai sensi del comma 403 e quello risultante dalle determinazioni AIFA, pubblicate nella Gazzetta Ufficiale, conclusive delle predette procedure con riferimento a ciascuno degli anni 2013 e 2014, le regioni procedono alle relative regolazioni contabili, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  405. All'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «servizi o forniture,» sono inserite le seguenti: «nonché ad una impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,»;
   b) al comma 1, lettera a), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
   c) al comma 1, lettera b), la parola: «appaltatrice» è soppressa e dopo le parole: «d'appalto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
   d) al comma 2, dopo le parole: «del contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale»;
   e) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Nell'ipotesi di impresa che esercita attività sanitaria per conto del Servizio sanitario nazionale in base agli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il decreto del Prefetto di cui al comma 2 è adottato d'intesa con il Ministro della salute e la nomina è conferita a soggetti in possesso di curricula che evidenzino qualificate e comprovate professionalità ed esperienza di gestione sanitaria»;
   f) al comma 10, al primo periodo, dopo la parola: «contratto» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'accordo contrattuale» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nei casi di cui al comma 2-bis, le misure sono disposte con decreto del Prefetto, d'intesa con il Ministro della salute»;
   g) dopo il comma 10 è aggiunto il seguente:
  «10-bis. Le misure di cui al presente articolo, nel caso di accordi contrattuali con il Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si applicano ad ogni soggetto privato titolare dell'accordo, anche nei casi di soggetto diverso dall'impresa, e con riferimento a condotte illecite o eventi criminosi posti in essere ai danni del Servizio sanitario nazionale».

  406. Il decreto-legge 13 novembre 2015, n. 179, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto- legge n. 179 del 2015.
  406-bis. All'articolo 41, comma 5, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: «2015» è sostituita dalla seguente: «2016».
  407. A decorrere dall'anno 2016 cessano di avere applicazione l'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e tutte le norme concernenti la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali nonché i commi 461, 463, 464, 468, 469 e i commi da 474 a 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Restano fermi gli adempimenti degli enti locali relativi al monitoraggio e alla certificazione del patto di stabilità interno 2015, di cui ai commi 19, 20 e 20-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. Restano altresì fermi gli adempimenti delle regioni relativi al monitoraggio e alla certificazione del pareggio di bilancio per l'anno 2015, di cui ai commi da 470 a 473 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto dell'obiettivo del pareggio relativo all'anno 2015. Sono fatti salvi gli effetti connessi all'applicazione negli anni 2014 e 2015 dei patti orizzontali recati al comma 141 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, al comma 483 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e al comma 7 dell'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44.
  407-bis. Il termine per l'invio delle deliberazioni, esclusivamente in via telematica, fissato al 10 settembre 2014 dall'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, si applica ai soli comuni che non hanno inviato in via telematica, entro il 23 maggio 2014, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni ai fini del versamento della prima rata TASI entro il 16 giugno 2014.
  408. Ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, gli enti di cui al comma 1 dell'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi da 407 a 429 del presente articolo, che costituiscono princìpi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
  409. Ai fini del concorso al contenimento dei saldi di finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408 devono conseguire un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dei commi 424, 425 e 426.
  410. Ai fini dell'applicazione del comma 409, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio. Limitatamente all'anno 2016, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento.
  411. A decorrere dall'anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 409, come declinato al comma 410. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Con riferimento all'esercizio 2016, il prospetto è allegato al bilancio di previsione già approvato mediante delibera di variazione del bilancio approvata dal Consiglio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  412. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di edilizia scolastica effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 480 milioni di euro. A tal fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1o marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione per il coordinamento e impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica, secondo modalità individuate e pubblicate nel sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere interventi di edilizia scolastica nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410. Gli spazi finanziari sono attribuiti secondo il seguente ordine prioritario: a) spese sostenute per gli interventi di edilizia scolastica avviati dai comuni a seguito dell'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, spese sostenute dalle province e dalle città metropolitane per interventi di edilizia scolastica, nell'ambito delle risorse assegnate ai sensi dell'articolo 1, comma 467, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché spese sostenute dai comuni a compartecipazioni e finanziamenti della Banca europea degli investimenti (B.E.I.) destinati ad interventi di edilizia scolastica esclusi dal beneficio di cui al citato articolo 48, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; b) spese sostenute dagli enti locali a valere su stanziamenti di bilancio ovvero su risorse acquisite mediante contrazione di mutuo, per interventi di edilizia scolastica finanziati con le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni; c) spese per interventi di edilizia scolastica sostenute da parte degli enti locali. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste. Il monitoraggio degli interventi di edilizia scolastica avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
  412-bis. Gli enti locali che nel corso del 2013 o del 2014 hanno presentato, il piano di riequilibrio finanziario pluriennale o ne hanno conseguito l'approvazione ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio, secondo le modalità previste dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2015. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i medesimi enti, ferma restando la durata massima del piano di riequilibrio come prevista dall'articolo 243-bis, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano in coerenza con l'arco temporale di trenta anni previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai periodi precedenti, ai sensi degli articoli 243-ter e 243-quinquies del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, è effettuata in un periodo massimo di trenta anni decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
  412-ter. Gli enti locali che hanno conseguito l'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione.
  412-quater. Per l'anno 2016 nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali per interventi di bonifica ambientale, conseguenti ad attività minerarie, effettuati a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 20 milioni di euro. A tale fine gli enti locali comunicano, entro il termine perentorio del 1o marzo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, secondo modalità individuate e pubblicate sul sito istituzionale della medesima Struttura, gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere gli interventi di cui al presente comma nel rispetto del vincolo di cui ai commi 409 e 410. Gli enti locali beneficiari dell'esclusione e l'importo dell'esclusione stessa sono individuati, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 15 aprile 2016. Qualora la richiesta complessiva risulti superiore agli spazi finanziari disponibili, gli stessi sono attribuiti in misura proporzionale alle singole richieste.
  413. L'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nell'ambito degli investimenti immobiliari previsti dal piano di impiego dei fondi disponibili di cui all'articolo 65 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni, destina ulteriori 50 milioni di euro rispetto alle somme indicate all'articolo 18, comma 8, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione delle scuole innovative, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree di intervento di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Rispetto alle citate risorse i canoni di locazione da corrispondere all'INAIL sono posti a carico dello Stato nella misura di euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo «La Buona Scuola» per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Le somme incassate dagli enti locali attraverso la cessione delle aree di loro proprietà in favore dell'INAIL sono vincolate alla realizzazione delle ulteriori fasi progettuali finalizzate alla cantierizzazione dell'intervento oggetto del concorso di cui al comma 155 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Le eventuali somme residue sono trasferite dagli enti locali al bilancio dello Stato per la riduzione dei canoni di cui al comma 158 dell'articolo 1 della citata legge n. 107 del 2015.
  414. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 13 luglio 2015, n. 107, e quelle di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto principalmente investimenti in strutture scolastiche, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è autorizzato a reclutare un apposito contingente di 20 unità di personale delle amministrazioni pubbliche in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative in materia di investimenti immobiliari e di appalti pubblici, selezionato con apposito bando di mobilità e a valere sulle facoltà assunzionali dell'Istituto previste dalla legislazione vigente.
  415. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi a quanto disposto dai commi da 407 a 429 e per l'acquisizione di elementi informativi utili per la finanza pubblica, gli enti di cui al comma 408 trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le informazioni riguardanti le risultanze del saldo di cui al comma 409, con tempi e modalità definiti con decreti del predetto Ministero sentite, rispettivamente, la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  416. Ai fini della verifica del rispetto dell'obiettivo di saldo, ciascun ente è tenuto a inviare, utilizzando il sistema web appositamente previsto nel sito «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it», entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato una certificazione dei risultati conseguiti, firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo un prospetto e con le modalità definiti dai decreti di cui al comma 415. La trasmissione per via telematica della certificazione ha valore giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La mancata trasmissione della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo costituisce inadempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. Nel caso in cui la certificazione, sebbene in ritardo, sia trasmessa entro trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419, lettera e).
  417. Decorsi trenta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione, in caso di mancata trasmissione da parte dell'ente locale della certificazione, il presidente dell'organo di revisione economico-finanziaria nel caso di organo collegiale, ovvero l'unico revisore nel caso di organo monocratico, in qualità di commissario ad acta, provvede, pena la decadenza dal ruolo di revisore, ad assicurare l'assolvimento dell'adempimento e a trasmettere la predetta certificazione entro i successivi trenta giorni. Nel caso in cui la certificazione sia trasmessa dal commissario ad acta entro sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto di gestione e attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo di cui al comma 409, si applicano le sole disposizioni di cui al comma 419, lettere e) e f). Sino alla data di trasmissione da parte del commissario ad acta, le erogazioni di risorse o trasferimenti da parte del Ministero dell'interno relative all'anno successivo a quello di riferimento sono sospese e, a tal fine, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato provvede a trasmettere apposita comunicazione al predetto Ministero. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 419, decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, l'invio della certificazione non dà diritto all'erogazione da parte del Ministero dell'interno delle risorse o trasferimenti oggetto di sospensione.
  418. Decorsi sessanta giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, gli enti di cui al comma 408 non possono trasmettere nuove certificazioni a rettifica di quelle precedenti. Sono comunque tenuti ad inviare una nuova certificazione, a rettifica della precedente, solo gli enti che rilevano, rispetto a quanto già certificato, un peggioramento del proprio posizionamento rispetto all'obiettivo di saldo di cui al comma 409.
  419. In caso di mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:
   a) l'ente locale è assoggettato ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. Le province della Regione siciliana e della regione Sardegna sono assoggettate alla riduzione dei trasferimenti erariali nella misura indicata al primo periodo. Gli enti locali delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano sono assoggettati ad una riduzione dei trasferimenti correnti erogati dalle medesime regioni o province autonome in misura pari all'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di incapienza gli enti locali sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato le somme residue presso la competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, al Capo X dell'entrata del bilancio dello Stato, al capitolo 3509, articolo 2. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
   b) la regione è tenuta a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro sessanta giorni dal termine stabilito per la trasmissione della certificazione relativa al rispetto del pareggio di bilancio, l'importo corrispondente allo scostamento registrato. In caso di mancato versamento si procede al recupero di detto scostamento a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei conti aperti presso la tesoreria statale. Trascorso inutilmente il termine dei trenta giorni dal termine di approvazione del rendiconto della gestione per la trasmissione della certificazione da parte della regione, si procede al blocco di qualsiasi prelievo dai conti della tesoreria statale sino a quando la certificazione non è acquisita;
   c) l'ente non può impegnare spese correnti, per le regioni al netto delle spese per la sanità, in misura superiore all'importo dei corrispondenti impegni effettuati nell'anno precedente a quello di riferimento;
   d) l'ente non può ricorrere all'indebitamento per gli investimenti; i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti o le aperture di linee di credito devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento dell'obiettivo di cui al primo periodo relativo all'anno precedente. L'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   e) l'ente non può procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione;
   f) l'ente è tenuto a rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza del presidente, del sindaco e dei componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione, con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2014. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.

  420. Agli enti per i quali il mancato conseguimento del saldo di cui al comma 409 sia accertato successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce, le sanzioni di cui al comma 419 si applicano nell'anno successivo a quello della comunicazione del mancato conseguimento del predetto saldo. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza di cui al comma 419, lettera f), è applicata al presidente, al sindaco e ai componenti della giunta in carica nell'esercizio in cui è avvenuto il mancato conseguimento. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
  421. Gli enti di cui al comma 420 sono tenuti a comunicare l'inadempienza entro trenta giorni dall'accertamento della violazione mediante l'invio di una nuova certificazione al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
  422. I contratti di servizio e gli altri atti posti in essere dagli enti, che si configurano elusivi delle regole di cui ai commi da 407 a 429, sono nulli.
  423. Qualora le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto delle regole di cui ai commi da 407 a 429 è stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta applicazione dei princìpi contabili di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, o altre forme elusive, le stesse irrogano, agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi delle predette regole, la condanna ad una sanzione pecuniaria fino a un massimo di dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione e, al responsabile amministrativo individuato dalla sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti, una sanzione pecuniaria fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente sono acquisiti al bilancio dell'ente.
  424. Le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo di cui al comma 409 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale, purché sia garantito l'obiettivo complessivo a livello regionale mediante un contestuale miglioramento, di pari importo, del medesimo saldo dei restanti enti locali della regione e della regione stessa. Per gli anni 2016 e 2017, la Regione siciliana e le regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione mediante la riduzione dell'obiettivo del patto di stabilità in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano mediante il contestuale miglioramento, di pari importo, del proprio saldo programmatico riguardante il patto di stabilità interno.
  424-bis. Gli spazi finanziari ceduti dalla regione sono assegnati tenendo conto prioritariamente delle richieste avanzate dai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e dai comuni istituiti per fusione a partire dall'anno 2011.
  425. Ai fini della rideterminazione degli obiettivi di cui al comma 424, le regioni e le province autonome definiscono criteri di virtuosità e modalità operative, previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali. Per i medesimi fini, gli enti locali comunicano all'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), all'Unione delle province d'Italia (UPI) e alle regioni e alle province autonome, entro il 15 aprile ed entro il 15 settembre, gli spazi finanziari di cui necessitano per effettuare esclusivamente impegni in conto capitale ovvero gli spazi finanziari che sono disposti a cedere. Entro i termini perentori del 30 aprile e del 30 settembre, le regioni e le province autonome comunicano agli enti locali interessati i saldi obiettivo rideterminati e al Ministero dell'economia e delle finanze, con riferimento a ciascun ente locale e alla stessa regione o provincia autonoma, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica anche con riferimento a quanto disposto dal comma 426. Gli spazi finanziari attribuiti e non utilizzati per impegni in conto capitale non rilevano ai fini del conseguimento del saldo di cui al comma 409.
  426. Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del saldo di cui al comma 409, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti deve risultare, per ogni anno di riferimento, pari a zero.
  427. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale negativo rispetto al saldo di cui al comma 409 possono richiedere, per la quota di spazi finanziari non soddisfatta tramite il meccanismo di cui al comma 424, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi di cui necessitano nell'esercizio in corso per sostenere impegni di spesa in conto capitale. Gli enti locali che prevedono di conseguire, nell'anno di riferimento, un differenziale positivo rispetto al saldo di cui al comma 409, possono comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante il sito web «http://pareggiobilancioentiterritoriali.tesoro.it» appositamente predisposto, entro il termine perentorio del 15 giugno, gli spazi che intendono cedere nell'esercizio in corso. Qualora l'entità delle richieste pervenute dagli enti superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili, l'attribuzione è effettuata in misura proporzionale agli spazi finanziari richiesti. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 10 luglio, aggiorna gli obiettivi degli enti interessati dalla acquisizione e cessione di spazi finanziari di cui al presente comma, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. Agli enti che acquisiscono spazi finanziari è peggiorato, nel biennio successivo, l'obiettivo per un importo annuale pari alla metà della quota acquisita, mentre agli enti che cedono spazi finanziari l'obiettivo di ciascun anno del biennio successivo è migliorato in misura pari alla metà del valore degli spazi finanziari ceduti. La somma dei maggiori spazi finanziari ceduti e di quelli attribuiti, per ogni anno di riferimento, è pari a zero.
  428. Qualora risultino, anche sulla base dei dati del monitoraggio di cui al comma 415, andamenti di spesa degli enti non coerenti con gli impegni finanziari assunti con l'Unione europea, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza Stato-città ed autonomie locali e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, propone adeguate misure di contenimento della predetta spesa.
  429. Per gli anni 2016 e 2017, alle regioni Friuli Venezia Giulia, Valle d'Aosta, Trentino-Alto Adige, alla Regione siciliana e alle province autonome di Trento e di Bolzano non si applicano le disposizioni di cui al comma 419 del presente articolo e resta ferma la disciplina del patto di stabilità interno recata dall'articolo 1, commi 454 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come attuata dagli accordi sottoscritti con lo Stato.
  429-bis. All'articolo 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
  «3-bis) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio, finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi antecedenti l'anno 2015».

  429-ter. La disposizione di cui al comma 429-bis entra in vigore dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  429-quater. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per una quota pari al 100 per cento per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
  429-quinquies. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».
  429-sexies. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si erano già avvalsi di tale facoltà prima della data di entrata in vigore del predetto articolo 23, comma 7, del decreto-legge n. 83 del 2012.
  429-septies. Al comma 19 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, le parole: «a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato» sono sostituite dalle seguenti: «a favore delle società partecipate, con esclusione delle società quotate e degli istituti bancari, che abbiano registrato».
  429-octies. Al fine di consentire il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 6 della legge 29 novembre 1984, n. 798, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 destinati ai comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino-Treporti, previa ripartizione eseguita dal Comitato di indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 798 del 1984.
  430. L'Autorità di regolazione dei trasporti, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni e il Garante per la protezione dei dati personali sono assoggettati alla normativa di tesoreria unica di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e inseriti nella tabella A allegata alla stessa legge.
  431. Alla data del 1o marzo 2016 i cassieri delle Autorità di cui al comma 430 provvedono a versare le disponibilità liquide depositate presso gli stessi sulle rispettive contabilità speciali, sottoconto fruttifero, aperte presso la tesoreria statale. Restano escluse dall'applicazione della presente disposizione le disponibilità liquide rivenienti da operazioni di mutuo, prestito e ogni altra forma di indebitamento non sorrette da alcun contributo in conto capitale o in conto interessi da parte dello Stato, delle regioni o di altre pubbliche amministrazioni.
  432. I cassieri delle Autorità di cui al comma 430 adeguano l'operatività dei servizi di cassa intrattenuti con le stesse Autorità alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme amministrative di attuazione.
  433. Le Autorità di cui al comma 430 provvedono a smobilizzare gli eventuali investimenti finanziari entro il 30 giugno 2016, riversando le relative risorse sulle contabilità speciali aperte presso la tesoreria statale. Sono esclusi dallo smobilizzo i titoli di Stato italiani e le altre tipologie di investimento individuate dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 27 aprile 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 30 aprile 2012. Le Autorità possono non smobilizzare gli investimenti in strumenti finanziari, come definiti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, solo nel caso in cui il loro valore di mercato in uno dei giorni compresi tra il 16 e il 31 maggio 2016 sia inferiore al prezzo di acquisto.
  434. Sono considerate assoggettabili al regime di tesoreria unica, con la procedura di cui all'articolo 2, quarto comma, della citata legge n. 720 del 1984, le Autorità amministrative indipendenti, quali enti e organismi di diritto pubblico, che riscuotono diritti o contributi obbligatori aventi valore di tributi statali, pur in assenza di trasferimenti provenienti dal bilancio dello Stato.
  435. Per il triennio 2016-2018 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638 e 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  436. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2016 del sistema universitario, di cui all'articolo 1, comma 637, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato incrementando del 3 per cento il fabbisogno programmato per l'anno 2015.
  437. Il comma 639 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito dal seguente:
  «639. Il fabbisogno programmato di ciascuno degli enti di ricerca indicati al comma 638 è determinato annualmente dal Ministero dell'economia e delle finanze nella misura inferiore tra il fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente, incrementato del 4 per cento. Non concorrono alla determinazione del fabbisogno finanziario annuale: a) i pagamenti derivanti dagli accordi di programma e convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste di attuatori dei programmi e delle attività per conto e nell'interesse dei Ministeri che li finanziano, nei limiti dei finanziamenti concessi; b) i pagamenti dell'Agenzia spaziale italiana (ASI) relativi alla contribuzione annuale dovuta all'Agenzia spaziale europea (ESA), in quanto correlati ad accordi internazionali, nonché i pagamenti per programmi in collaborazione con la medesima ESA e i programmi realizzati con leggi speciali, ivi compresa la partecipazione al programma “Sistema satellitare di navigazione globale GNSS-Galileo” ai sensi della legge 29 gennaio 2001, n. 10, e dell'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 giugno 2003, n. 128; c) i pagamenti del Consorzio per l'area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste relativi alla contribuzione annuale dovuta alla Società consortile Elettra Sincrotrone di Trieste, di interesse nazionale, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, di cui il Consorzio detiene la maggioranza del capitale sociale. Al fine di consentire il monitoraggio dell'utilizzo del fabbisogno finanziario programmato, gli enti di ricerca indicati al comma 638 comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento, i pagamenti di cui alle lettere a), b) e c). I Ministeri vigilanti, ciascuno per i propri enti di ricerca, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, l'ammontare complessivo dei finanziamenti concessi a ciascun ente di ricerca, erogati a fronte dei pagamenti di cui alla lettera a)».

  438. Per l'anno 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute da Roma Capitale per la realizzazione del Museo nazionale della Shoah, effettuate a valere sull'avanzo di amministrazione e su risorse rivenienti dal ricorso al debito. L'esclusione opera nel limite massimo di 3 milioni di euro.
  438-bis. Il Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro, entro il 31 maggio e il 30 novembre di ciascun anno, propone alla Presidenza del Consiglio dei ministri l'aggiornamento del piano di rientro di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, entro i successivi trenta giorni è approvato l'aggiornamento del piano di rientro. Per l'anno 2016, l'aggiornamento del piano, secondo le modalità di cui al periodo precedente, è proposto entro il 31 gennaio, il 31 maggio e il 30 novembre.
  438-ter. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 agosto 2015, relativo alla nomina del Commissario straordinario del Governo per la gestione del piano di rientro di cui all'articolo 78 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 settembre 2015, avente ad oggetto, tra l'altro, la ricognizione della attuale consistenza e della composizione della massa attiva e della massa passiva comprese nel predette piano.
  438-quater. Sono abrogati o soppressi:
   a) l'articolo 16, comma 4-ter, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68;
   b) l'articolo 78, comma 2, lettera b), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
   c) il quinto e il sesto periodo dell'articolo 14, comma 13-ter, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  439. Alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario è attribuito un contributo complessivo di 495 milioni di euro nel 2016, 470 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, di cui 245 milioni di euro per l'anno 2016, 220 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020 e 150 milioni di euro annui a decorrere dal 2021 a favore delle province e 250 milioni di euro a favore delle città metropolitane, finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all'edilizia scolastica. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro il 28 febbraio 2016, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, è stabilito il riparto del contributo di cui al periodo precedente, tenendo anche conto degli impegni desunti dagli ultimi tre rendiconti disponibili relativi alle voci di spesa di cui al primo periodo.
  439-bis. Al comma 540 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «con una dotazione di 125 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020» sono sostituite dalle seguenti: «con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020».
  439-ter. Per l'esercizio 2016, le province e le città metropolitane:
   a) possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2016;
   b) al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato.

  439-quater. Al comma 3 dell'articolo 1-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «riclassificato secondo lo schema di cui all'allegato 9 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni».
  439-quinquies. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente per l'anno 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province, le regioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti ai predetti enti e affluiti nell'avanzo di amministrazione vincolato dell'anno 2015. Le quote dell'avanzo di amministrazione dell'anno 2015 così svincolate sono applicate al bilancio di previsione per l'anno 2016 delle città metropolitane e delle province dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive all'anno 2015 del bilancio delle regioni.
  439-sexies. All'articolo 1, comma 430, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «nell'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «negli anni 2015 e 2016»;
   b) dopo la parola: «richiedente» sono aggiunte le seguenti: «che potrà utilizzare gli eventuali risparmi di rata, nonché quelli provenienti dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione. Le operazioni di rinegoziazione di cui al primo periodo possono essere effettuate anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo, per gli enti, di effettuare le relative iscrizioni nel bilancio di previsione».

  439-septies. All'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 215, le parole: «per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014 e 2015».
  439-octies. Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, è finanziato per un importo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  439-novies. Le norme finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica recati dai commi da 407 a 429. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nell'anno 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.
  439-decies. In considerazione delle particolari condizioni geo-politiche del comune di Campione d'Italia, anche a seguito degli effetti finanziari negativi connessi al tasso di cambio del franco svizzero, è attribuito al medesimo comune un contributo di 12 milioni di euro per l'anno 2016.
  440. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, per l'anno 2016, un fondo con la dotazione di 100 milioni di euro. Il fondo è costituito mediante l'utilizzo delle risorse delle amministrazioni centrali disponibili per le assunzioni di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sono conseguentemente ridotte. Una quota pari al 30 per cento del predetto fondo è destinata alle province delle regioni a statuto ordinario che non riescono a garantire il mantenimento della situazione finanziaria corrente per l'anno 2016, ed è ripartita entro il 28 febbraio 2016, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni da parte delle regioni e del trasferimento definitivo del personale soprannumerario nelle amministrazioni pubbliche, la restante quota del 70 per cento del fondo è finalizzata esclusivamente a concorrere alla corresponsione del trattamento economico al medesimo personale. Con decreto del Ministro dell'interno, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, la predetta quota del 70 per cento del fondo di cui al presente comma è ripartita tra le amministrazioni interessate in proporzione alle unità di personale dichiarato in soprannumero, e non ancora ricollocato, secondo le risultanze del monitoraggio attivato ai sensi dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e del relativo decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015. In caso di mancata totale assegnazione delle risorse di cui al periodo precedente alle province e alle città metropolitane, le risorse che eventualmente residuano, previa verifica da operare entro il 30 giugno 2016, sono attribuite alle province entro il 30 settembre 2016 con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delegato per gli affari regionali e le autonomie, secondo le modalità e i criteri definiti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
  441. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della legge 7 aprile 2014, n. 56, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è nominato un commissario al fine di assicurare, nelle regioni che a tale data non hanno provveduto a dare attuazione all'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014, il completamento degli adempimenti necessari a rendere effettivo, entro il 30 giugno 2016, il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie relative alle funzioni non fondamentali delle province e delle città metropolitane, in attuazione della riforma di cui alla citata legge n. 56 del 2014. Al commissario di cui al presente comma non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato; il commissario può avvalersi, ai predetti fini, degli uffici e delle strutture di amministrazioni pubbliche, centrali, regionali e locali. All'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nell'ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  442. Il commissario, sentite le regioni interessate, adotta gli atti necessari per il trasferimento delle risorse di cui al comma 441, come quantificate ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, intendendosi che, in assenza di disposizioni legislative regionali e fatta salva la loro successiva adozione, sono attribuite alla regione le funzioni non fondamentali delle province e città metropolitane. Per il trasferimento del personale, il commissario opera secondo i criteri individuati ai sensi della legge n. 56 del 2014, nei limiti della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie della regione ovvero della capacità di assunzione e delle relative risorse finanziarie dei comuni che insistono nel territorio della provincia o città metropolitana interessata, avvalendosi delle procedure previste dal decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione 14 settembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 227 del 30 settembre 2015.
  443. Per le regioni che hanno adottato in via definitiva la legge attuativa dell'accordo tra Stato e regioni sancito in sede di Conferenza unificata l'11 settembre 2014 ma non hanno completato il trasferimento delle risorse, il commissario opera d'intesa con il Presidente della regione, secondo le modalità previste dalla legge regionale.
  444. Il personale delle città metropolitane e delle province che si è collocato in posizione utile nelle graduatorie redatte dal Ministero della giustizia a seguito del bando di mobilità adottato con ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inquadrato, entro il 31 gennaio 2016, nei ruoli del Ministero della giustizia con assegnazione negli uffici giudiziari secondo le risultanze delle medesime graduatorie, a prescindere dal nulla osta dell'ente di provenienza.
  445. L'acquisizione di personale delle città metropolitane e delle province ai sensi dell'articolo 1, comma 425, settimo e ottavo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è effettuata prescindendo dall'assenso dell'ente di provenienza.
  445-bis. All'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora le leggi regionali riallochino le funzioni di polizia amministrativa locale e il relativo personale presso le città metropolitane e le province per l'esercizio delle funzioni di vigilanza connesse alle funzioni non fondamentali oggetto di riordino, con copertura dei relativi oneri, la dotazione organica degli enti di area vasta, ridotta ai sensi dell'articolo 1, comma 421, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è rideterminata in aumento in misura corrispondente al personale riallocato».
  446. Al fine di supportare il processo di digitalizzazione in corso presso gli uffici giudiziari e per dare compiuta attuazione al trasferimento al Ministero della giustizia delle spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari effettuato ai sensi dell'articolo 1, commi da 526 a 530, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero della giustizia acquisisce un contingente massimo di 1.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, nel biennio 2016 e 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria, attingendo prioritariamente alla graduatoria, in corso di validità, ove sia utilmente collocato il personale di cui al comma 445 del presente articolo, ovvero mediante il portale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 2014. Qualora entro novanta giorni dall'avvio del procedimento di acquisizione del personale per mobilità non sia possibile procedere con le modalità di cui al periodo precedente, l'acquisizione del personale proveniente dagli enti di area vasta è effettuata mediante procedure di mobilità volontaria semplificate prescindendo dall'assenso dell'amministrazione di appartenenza.
  447. Le unità di personale che transitano presso il Ministero della giustizia ai sensi dei commi 444, 445 e 446 sono portate a scomputo del personale soprannumerario adibito alle funzioni non fondamentali degli enti di area vasta.
  447-bis. All'articolo 21-quater, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, al primo periodo, le parole: «a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne», sono sostituite dalle seguenti: «a indire una o più procedure interne, nel rispetto del citato CCNL comparto Ministeri 1998/2001 e successivi contratti integrativi dello stesso».
  448. È fatto salvo quanto previsto dall'articolo 7, comma 9-quinquies, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
  448-bis. All'articolo 1, comma 49, ultimo periodo, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le parole: «31 dicembre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2018».
  448-ter. All'articolo 1, comma 529, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «già in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge e che comunque abbia maturato il requisito entro il 31 dicembre 2015, ferma restando la necessità di assicurare la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica».
  449. Al fine di razionalizzare i costi conseguenti alla violazione del termine di ragionevole durata dei processi, al capo II della legge 24 marzo 2001, n. 89, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2 sono premessi i seguenti:
  «Art. 1-bis. – (Rimedi all'irragionevole durata del processo). – 1. La parte di un processo ha diritto a esperire rimedi preventivi alla violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione stessa.
  2. Chi, pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter, ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale a causa dell'irragionevole durata del processo ha diritto ad una equa riparazione.
  Art. 1-ter. – (Rimedi preventivi). – 1. Ai fini della presente legge, nei processi civili costituisce rimedio preventivo a norma dell'articolo 1-bis, comma 1, l'introduzione del giudizio nelle forme del procedimento sommario di cognizione di cui agli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Costituisce altresì rimedio preventivo formulare richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario a norma dell'articolo 183-bis del codice di procedura civile, entro l'udienza di trattazione e comunque almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il giudice istruttore quando ritiene che la causa può essere decisa a seguito di trattazione orale, a norma dell'articolo 281-sexies del codice di procedura civile, rimette la causa al collegio fissando l'udienza collegiale per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale.
  2. L'imputato e le altre parti del processo penale hanno diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
  3. Nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo costituisce rimedio preventivo la presentazione dell'istanza di prelievo di cui all'articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
  4. Nel procedimento contabile davanti alla Corte dei conti il presunto responsabile ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
  5. La parte dei giudizi di natura pensionistica dinanzi alla Corte dei conti ha diritto di depositare, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, un'istanza di accelerazione, almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
  6. Nei giudizi davanti alla Corte di cassazione la parte ha diritto a depositare un'istanza di accelerazione almeno due mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis.
  7. Restano ferme le disposizioni che determinano l'ordine di priorità nella trattazione dei procedimenti»;
   b) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. È inammissibile la domanda di equa riparazione proposta dal soggetto che non ha esperito i rimedi preventivi all'irragionevole durata del processo di cui all'articolo 1-ter»;
   c) all'articolo 2, il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
  «2-quinquies. Non è riconosciuto alcun indennizzo:
    a) in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande o difese, anche fuori dai casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile;
    b) nel caso di cui all'articolo 91, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile;
    c) nel caso di cui all'articolo 13, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28;
    d) in ogni altro caso di abuso dei poteri processuali che abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del procedimento»;
   d) all'articolo 2, dopo il comma 2-quinquies sono aggiunti i seguenti:
  «2-sexies. Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di:
    a) dichiarazione di intervenuta prescrizione del reato, limitatamente all'imputato;
    b) contumacia della parte;
    c) estinzione del processo per rinuncia o inattività delle parti ai sensi degli articoli 306 e 307 del codice di procedura civile e dell'articolo 84 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
    d) perenzione del ricorso ai sensi degli articoli 81 e 82 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
    e) mancata presentazione della domanda di riunione nel giudizio amministrativo presupposto, in pendenza di giudizi dalla stessa parte introdotti e ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 70 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104;
    f) introduzione di domande nuove, connesse con altre già proposte, con ricorso separato, pur ricorrendo i presupposti per i motivi aggiunti di cui all'articolo 43 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, salvo che il giudice amministrativo disponga la separazione dei processi;
    g) irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte.

  2-septies. Si presume parimenti insussistente il danno quando la parte ha conseguito, per effetto della irragionevole durata del processo, vantaggi patrimoniali eguali o maggiori rispetto alla misura dell'indennizzo altrimenti dovuto»;
   e) all'articolo 2-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il giudice liquida a titolo di equa riparazione, di regola, una somma di denaro non inferiore a euro 400 e non superiore a euro 800 per ciascun anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per gli anni successivi al terzo e fino al 40 per cento per gli anni successivi al settimo»;
   f) all'articolo 2-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. La somma può essere diminuita fino al 20 per cento quando le parti del processo presupposto sono più di dieci e fino al 40 per cento quando le parti del processo sono più di cinquanta.
  1-ter. La somma può essere diminuita fino a un terzo in caso di integrale rigetto delle richieste della parte ricorrente nel procedimento cui la domanda di equa riparazione si riferisce.
  1-quater. L'indennizzo è riconosciuto una sola volta in caso di riunione di più giudizi presupposti che coinvolgono la stessa parte. La somma liquidata può essere incrementata fino al 20 per cento per ciascun ricorso riunito, quando la riunione è disposta su istanza di parte»;
   g) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La domanda di equa riparazione si propone con ricorso al presidente della corte d'appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del processo presupposto. Si applica l'articolo 125 del codice di procedura civile»;
   h) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Non può essere designato il giudice del processo presupposto»;
   i) al comma 7 dell'articolo 3, dopo le parole: «delle risorse disponibili» sono aggiunte le seguenti: «nel relativo capitolo, fatto salvo il ricorso al conto sospeso»;
   l) dopo l'articolo 5-quinquies è inserito il seguente:
  «Art. 5-sexies. – (Modalità di pagamento). – 1. Al fine di ricevere il pagamento delle somme liquidate a norma della presente legge, il creditore rilascia all'amministrazione debitrice una dichiarazione, ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la mancata riscossione di somme per il medesimo titolo, l'esercizio di azioni giudiziarie per lo stesso credito, l'ammontare degli importi che l'amministrazione è ancora tenuta a corrispondere, la modalità di riscossione prescelta ai sensi del comma 9 del presente articolo, nonché a trasmettere la documentazione necessaria a norma dei decreti di cui al comma 3.
  2. La dichiarazione di cui al comma 1 ha validità semestrale e deve essere rinnovata a richiesta della pubblica amministrazione.
  3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero della giustizia, da emanare entro il 30 ottobre 2016, sono approvati i modelli di dichiarazione di cui al comma 1 ed è individuata la documentazione da trasmettere all'amministrazione debitrice ai sensi del predetto comma 1. Le amministrazioni pubblicano nei propri siti istituzionali la modulistica di cui al periodo precedente.
  4. Nel caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione o della documentazione di cui ai commi precedenti, l'ordine di pagamento non può essere emesso.
  5. L'amministrazione effettua il pagamento entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti ai commi precedenti. Il termine di cui al periodo precedente non inizia a decorrere in caso di mancata, incompleta o irregolare trasmissione della dichiarazione ovvero della documentazione di cui ai commi precedenti.
  6. L'amministrazione esegue, ove possibile, i provvedimenti per intero. L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli di bilancio, fatto salvo il ricorso ad anticipazioni di tesoreria mediante pagamento in conto sospeso, la cui regolarizzazione avviene a carico del fondo di riserva per le spese obbligatorie, di cui all'articolo 26 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  7. Prima che sia decorso il termine di cui al comma 5, i creditori non possono procedere all'esecuzione forzata, alla notifica dell'atto di precetto, né proporre ricorso per l'ottemperanza del provvedimento.
  8. Qualora i creditori di somme liquidate a norma della presente legge propongano l'azione di ottemperanza di cui al titolo I del libro quarto del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo nomina, ove occorra, commissario ad acta un dirigente dell'amministrazione soccombente, con esclusione dei titolari di incarichi di Governo, dei capi dipartimento e di coloro che ricoprono incarichi dirigenziali generali. I compensi riconosciuti al commissario ad acta rientrano nell'onnicomprensività della retribuzione dei dirigenti.
  9. Le operazioni di pagamento delle somme dovute a norma della presente legge si effettuano mediante accreditamento sui conti correnti o di pagamento dei creditori. I pagamenti per cassa o per vaglia cambiario non trasferibile sono possibili solo se di importo non superiore a 1.000 euro.
  10. Nei casi di riscossione per cassa o tramite vaglia cambiario il creditore può delegare all'incasso un legale rappresentante con il rilascio di procura speciale.
  11. Nel processo di esecuzione forzata, anche in corso, non può essere disposto il pagamento di somme o l'assegnazione di crediti in favore dei creditori di somme liquidate a norma della presente legge in caso di mancato, incompleto o irregolare adempimento degli obblighi di comunicazione. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al pagamento compiuto dal commissario ad acta.
  12. I creditori di provvedimenti notificati anteriormente all'emanazione dei decreti di cui al comma 3 trasmettono la dichiarazione e la documentazione di cui ai commi precedenti avvalendosi della modulistica presente nei siti istituzionali delle amministrazioni. Le dichiarazioni complete e regolari, già trasmesse alla data di entrata in vigore del presente articolo, conservano validità anche in deroga al disposto dei commi 9 e 10»;
   m) all'articolo 6, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nei processi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini ragionevoli di cui all'articolo 2, comma 2-bis, e in quelli assunti in decisione alla stessa data non si applica il comma 1 dell'articolo 2.
  2-ter. Il comma 2 dell'articolo 54 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 3, comma 23, dell'allegato 4 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applica solo nei processi amministrativi la cui durata al 31 ottobre 2016 ecceda i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis».

  449-bis. A decorrere dall'anno 2016, entro il limite di spesa massimo di 10 milioni di euro annui, i soggetti che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, sono ammessi alla compensazione con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei predetti crediti entro il limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA). Tali cessioni sono esenti da ogni imposta di bollo e di registro. Ai fini della presente legge possono essere compensati o ceduti tutti i crediti per i quali non è stata proposta opposizione ai sensi dell'articolo 170 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni. La compensazione o la cessione dei crediti può essere effettuata anche parzialmente ed entro un limite massimo pari all'ammontare dei crediti stessi, aumentato dell'IVA e del contributo previdenziale per gli avvocati (CPA).
  449-ter. Per le finalità di cui al comma 449-bis è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  449-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri, priorità e modalità per l'attuazione delle misure di cui al comma 449-bis e per garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 449-ter.
  450. Al codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 114, comma 4, lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali»;
   b) dopo l'articolo 71 è inserito il seguente:
  «Art. 71-bis. – (Effetti dell'istanza di prelievo). – 1. A seguito dell'istanza di cui al comma 2 dell'articolo 71, il giudice, accertata la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata».
  451. Al decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 62, comma 2, dopo le parole: «in unico grado» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quelli di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89»;
   b) all'articolo 68, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, è computato nella misura di un ottavo di provvedimento ai fini del raggiungimento della soglia di cui al periodo precedente»;
   c) all'articolo 72, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il provvedimento è costituito dal decreto di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 marzo 2001, n. 89, l'indennità è dovuta nella misura di euro 25 per ciascun decreto».

  451-bis. All'articolo 83 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spesa di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dopo il comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente:
   «3-bis. Il decreto di pagamento è emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta».
  451-ter. Al fine di consentire la realizzazione e la piena operatività di sistemi informatici idonei ad assicurare la completa automatizzazione di tutte le attività amministrative relative ai settori del pagamento delle spese di giustizia e dei crediti liquidati a norma della legge 24 marzo 2001, n. 89, i capi degli uffici giudiziari possono stipulare apposite convenzioni, autorizzate dal Ministero della giustizia e senza oneri a carico della finanza pubblica, con i consigli dell'ordine circondariale forense per consentire che alcune unità di personale dei predetti consigli dell'ordine vengano distaccate presso gli uffici giudiziari a supporto delle attività di cancelleria o di segreteria esclusivamente nei settori di cui al presente comma. Le convenzioni sono stipulate in conformità e nei limiti di una convenzione quadro, previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e il Consiglio nazionale forense. La convenzione quadro individua le procedure di controllo necessarie a impedire che i soggetti di cui al presente comma siano adibiti a supporto di attività diverse da quelle previste dal presente comma e che agli stessi sia consentito l'accesso a dati sensibili e giudiziari diversi e ulteriori rispetto a quelli strettamente connessi con lo svolgimento delle predette attività di supporto. La convenzione quadro prevede l'obbligo dei consigli dell'ordine circondariale forense di stipulare adeguate polizze di assicurazione per la responsabilità per danno erariale con massimale non inferiore a quello stabilito dalla medesima convenzione, al fine di tutelare il personale di cancelleria o di segreteria dalle eventuali conseguenze derivanti dalle condotte del personale distaccato presso l'ufficio giudiziario.
  451-quater. Per tutta la durata del periodo durante il quale i soggetti di cui al comma 451-ter sono distaccati presso gli uffici giudiziari, i consigli dell'ordine dai quali dipendono sono tenuti a corrispondere loro i trattamenti retributivi, i contributi previdenziali, assicurativi e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative. Per l'intera durata del medesimo periodo, agli stessi soggetti non compete alcuna forma di compenso, di indennità, di rimborso spese o di trattamento previdenziale, assistenziale o assicurativo da parte della pubblica amministrazione, con la quale non si instaura alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo.
  451-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 451-ter e 451-quater hanno efficacia per i tre anni successivi alla data della loro entrata in vigore. Le convenzioni stipulate a norma dei predetti commi cessano di avere efficacia decorso il termine di cui al periodo precedente.
  451-sexies. Le convenzioni, anche diverse da quelle di cui ai commi 451-ter e 451-quater, stipulate dai capi degli uffici giudiziari con le amministrazioni pubbliche devono essere preventivamente autorizzate, a pena di inefficacia, dal Ministero della giustizia e devono essere realizzate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  451-septies. All'articolo 1, comma 250, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il primo periodo è sostituito dal seguente: «All'esecuzione delle pronunce di condanna al pagamento di somme di denaro emesse nei confronti delle amministrazioni dello Stato per mancato o ritardato recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti dell'Unione europea provvede ciascuna delle predette amministrazioni, in relazione alla soccombenza nel giudizio, nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio a legislazione vigente».
  452. All'articolo 10, comma 12-vicies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, le parole: «dalla conclusione del procedimento penale instaurato per i medesimi fatti e definito con sentenza anteriore alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non risulti il coinvolgimento del medesimo soggetto obbligato a titolo di dolo o colpa» sono sostituite dalle seguenti: «dal procedimento penale instaurato per i medesimi fatti accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa grave per il medesimo soggetto obbligato».
  452-bis. In attuazione dei princìpi di cui alla direttiva 29/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012, in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, nonché in attuazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata ai sensi della legge 27 giugno 2013, n. 77, nonché in attuazione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, è istituito, nelle aziende sanitarie e ospedaliere, un percorso di protezione denominato «Percorso di tutela delle vittime di violenza», con la finalità di tutelare le persone vulnerabili vittime della altrui violenza, con particolare riferimento alle vittime di violenza sessuale, maltrattamenti o atti persecutori (stalking).
  452-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia, della salute e dell'interno, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, tenuto conto delle esperienze già operative a livello locale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite a livello nazionale le linee guida volte a rendere operativo il Percorso di tutela delle vittime di violenza, di cui al comma 452-bis, anche in raccordo con le previsioni del Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere, di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119. L'attuazione delle linee guida avviene attraverso l'istituzione di gruppi multidisciplinari finalizzati a fornire assistenza giudiziaria, sanitaria e sociale, riguardo ad ogni possibile aspetto legato all'emersione e al tempestivo riconoscimento della violenza e a ogni tipo di abuso commesso ai danni dei soggetti di cui al comma 452-bis, garantendo contestualmente la rapida attivazione del citato Percorso di tutela delle vittime di violenza, nel caso in cui la vittima intenda procedere a denuncia, e la presa in carico, da parte dei servizi di assistenza, in collaborazione con i centri antiviolenza.
  453. Per favorire la gestione finanziaria degli interventi finanziati dalle risorse europee, dal 1° gennaio 2016 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un proprio organismo strumentale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, dotato di autonomia gestionale e contabile, denominato «organismo strumentale per gli interventi europei», avente ad oggetto esclusivo la gestione degli interventi europei.
  454. La legge regionale e provinciale che provvede all'istituzione dell'organismo strumentale per gli interventi europei disciplina i rapporti tra la regione e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'organismo strumentale nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo n. 118 del 2011 e dispone il trasferimento all'organismo di tutti i crediti regionali riguardanti le risorse europee e di cofinanziamento nazionale e di tutti i debiti regionali agli aventi diritto riguardanti gli interventi europei, risultanti da obbligazioni giuridicamente perfezionate. L'eventuale differenza positiva tra i debiti e i crediti trasferiti costituisce debito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo regionale.
  455. Il patrimonio degli organismi strumentali di cui al comma 453 è costituito solo dall'eventuale fondo di cassa, da crediti e da debiti concernenti gli interventi europei. Per lo svolgimento della propria attività gli organismi strumentali si avvalgono dei beni e del personale delle regioni o delle province autonome che garantiscono l'equilibrio finanziario, economico e patrimoniale del proprio organismo strumentale per gli interventi europei.
  456. La gestione degli organismi strumentali per gli interventi europei si avvale di conti di tesoreria unica appositamente istituiti, intestati agli organismi e funzionanti secondo le modalità di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni, e di corrispondenti conti correnti istituiti presso i tesorieri delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  457. Il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, versa le risorse europee e quelle di cofinanziamento nazionale destinate alle regioni o alle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le altre risorse a proprio carico, nei conti di tesoreria unica di cui al comma 456. Fino al perdurare della sospensione della tesoreria unica mista, disposta dall'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e prorogata dall'articolo 1, comma 395, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei medesimi conti di tesoreria unica affluiscono le risorse relative al cofinanziamento regionale degli stessi interventi.
  458. Gli organismi strumentali per gli interventi europei trasmettono quotidianamente alla banca dati SIOPE di cui all'articolo 14, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, tramite i propri tesorieri, i dati codificati concernenti tutti gli incassi e i pagamenti effettuati, secondo le modalità previste per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I tesorieri non possono accettare disposizioni di pagamento prive della codificazione uniforme.
  459. In attuazione della legge regionale e provinciale di cui al comma 454, la regione e la provincia autonoma registrano nelle proprie scritture patrimoniali e finanziarie il trasferimento dei debiti e dei crediti trasferiti all'organismo strumentale per gli interventi europei. Il trasferimento dei crediti e dei debiti esigibili al 31 dicembre 2015 è registrato nel bilancio di previsione 2016-2018, iscrivendo tra gli stanziamenti relativi all'esercizio 2016 le entrate e le spese per trasferimenti da e verso l'organismo strumentale, per lo stesso importo, pari al maggior valore tra i residui attivi e passivi trasferiti, ed effettuando le necessarie regolarizzazioni contabili con i residui attivi e passivi. L'eventuale differenza tra i residui passivi e attivi concorre alla determinazione del debito o del credito della regione o della provincia autonoma nei confronti dell'organismo strumentale, esigibile nell'esercizio 2016. Al fine di garantire il rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, il trasferimento dei crediti e dei debiti regionali esigibili nell'esercizio 2016 e nei successivi è registrato cancellando dalle scritture contabili riguardanti ciascun esercizio i relativi accertamenti e impegni e registrando l'impegno per trasferimenti all'organismo strumentale per gli interventi europei, di importo pari alla differenza tra gli impegni e gli accertamenti cancellati nell'esercizio. I crediti e i debiti cancellati dalla regione o dalla provincia autonoma sono registrati dall'organismo strumentale per gli interventi europei. L'organismo strumentale per gli interventi europei accerta le entrate derivanti dai trasferimenti dalla regione e dalla provincia autonoma a seguito dei correlati impegni della regione e della provincia autonoma.
  460. I controlli delle sezioni regionali della Corte dei conti previsti dall'articolo 1 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, si estendono anche agli organismi strumentali delle regioni di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
  461. I fondi esistenti sulle contabilità aperte ai sensi del comma 456, nonché sulle contabilità presso la tesoreria statale intestate al Ministero dell'economia e delle finanze, destinati in favore degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, degli interventi complementari alla programmazione europea, ivi compresi quelli di cui al Piano di azione coesione, degli interventi finanziati con il Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 1, comma 703, della legge n. 190 del 2014, nonché i fondi depositati sulle contabilità speciali di cui all'articolo 1, comma 671, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, a disposizione delle Amministrazioni centrali dello Stato e delle agenzie dalle stesse vigilate, non sono soggetti ad esecuzione forzata. Sui fondi depositati sui conti di tesoreria e sulle contabilità speciali, come individuati dal comma 456, non sono ammessi atti di sequestro o di pignoramento presso le sezioni di tesoreria dello Stato, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati non determinano obbligo di accantonamento da parte delle sezioni medesime.
  462. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 671 è sostituito dal seguente:
  «671. Al fine di accelerare e semplificare l’iter dei pagamenti riguardanti gli interventi cofinanziati dall'Unione europea e gli interventi di azione e coesione complementari alla programmazione dell'Unione europea, a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato ovvero di agenzie dalle stesse vigilate, il Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, provvede alle erogazioni a proprio carico, riguardanti i predetti interventi, anche mediante versamenti nelle apposite contabilità speciali istituite presso ciascuna amministrazione o agenzia titolare degli interventi stessi».

  463. All'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «a titolarità delle Amministrazioni centrali dello Stato» sono inserite le seguenti: «nonché delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano». Alle anticipazioni concesse dalle amministrazioni titolari di interventi cofinanziati dall'Unione europea in favore di soggetti privati, a valere sulle quote di cofinanziamento nazionale, si applica il disposto dell'articolo 131, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. L'articolo 56, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è abrogato.
  464. Al recupero delle somme dovute da beneficiari situati sul territorio italiano riguardanti i programmi di cooperazione territoriale europea aventi Autorità di gestione estera si provvede ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 16 aprile 1987, n. 183. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di recupero di cui al precedente periodo.
  465. Al fine di assicurare il completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2007/2013, non conclusi alla data del 31 dicembre 2015, sentita l'Agenzia per la coesione territoriale, la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche di coesione, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa ricognizione delle esigenze di finanziamento presso le amministrazioni titolari dei progetti stessi, presenta al CIPE, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una proposta di utilizzo delle risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, per l'attuazione dei programmi di azione e coesione, complementari alla programmazione europea. L'assegnazione disposta in favore di amministrazioni che non dispongono di risorse per l'attuazione dei programmi di azione e coesione è reintegrata alla dotazione dei medesimi programmi, da parte del CIPE, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli anni successivi al 2016.
  465-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato previo parere del CIPE, sono stabiliti i criteri per la definizione di un sistema di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti per la realizzazione di interventi e programmi pubblici. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con il medesimo decreto si provvede altresì alla definizione delle procedure e delle modalità di definanziamento degli interventi e dei programmi pubblici, considerando anche parametri temporali di riferimento distinti per livello progettuale, tipologia di aggiudicazione, classificazione di opere, costo complessivo, procedura di spesa sin dall'impegno contabile, volti a incentivare una maggiore tempestività delle procedure di spesa relative ai finanziamenti. Il definanziamento si applica esclusivamente alle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le quote annuali dei limiti di impegno, dei contributi e delle somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi del comma 1 sono versate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato qualora iscritte in conto residui, a uno specifico fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai residui perenti. Nell'ambito del fondo di cui al primo periodo è istituita una apposita sezione in cui sono iscritte le risorse finanziarie provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, a cui continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
  1-ter. Le risorse del fondo per la riprogrammazione degli investimenti per la crescita, di cui al comma 1-bis, sono assegnate dal CIPE per spese in conto capitale, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, senza vincoli programmatici, settoriali o territoriali ad eccezione delle risorse provenienti dal Fondo per lo sviluppo e la coesione territoriale, che rimangono vincolate alla chiave di riparto territoriale vigente al momento della nuova assegnazione delle risorse. L'assegnazione delle somme revocate può svilupparsi su un arco temporale pluriennale, in modo tale da assicurarne la neutralità rispetto ai saldi di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui»;
   c) al comma 2, le parole: «opere pubbliche nei tempi previsti» sono sostituite dalle seguenti: «interventi e programmi pubblici»;
   d) al comma 3, le parole: «singole opere» sono sostituite dalle seguenti: «singoli interventi e programmi pubblici».

  465-ter. Al fine di migliorare il funzionamento del CIPE:
   a) all'articolo 18, comma 1, alinea, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;
   b) all'articolo 4, comma 142, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei ministri» sono soppresse;
   c) all'articolo 60, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e all'articolo 1, comma 355, alinea, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile» sono soppresse;
   d) l'articolo 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è abrogato.

  466. Qualora nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013 si renda necessaria l'approvazione di una variante urbanistica, ovvero l'espletamento di procedure VAS o VIA, il termine del 31 dicembre 2015 per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti è prorogato al 31 dicembre 2016.
  467. Il regime di proroga di cui al comma 466 non comporta sanzioni qualora l'obbligazione giuridicamente vincolante sia assunta entro il termine del 30 giugno 2016. L'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel semestre 1o luglio-31 dicembre 2016 comporta, invece, la sanzione complessiva dell'1,5 per cento del finanziamento totale concesso.
  468. La mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti nel termine prorogato di cui al comma 466 determina la definitiva revoca del finanziamento.
  469. La dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020.
  469-bis. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 13, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificata dall'articolo 1, comma 674, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, relativa agli interventi a favore dello sviluppo delle aree interne, è incrementata di 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018.
  469-ter. Per effetto di quanto disposto dal precedente comma, l'autorizzazione di spesa a favore delle aree interne, a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione della citata legge n. 183 del 1987, è pari, complessivamente, a 190 milioni di euro, ripartiti come segue: 16 milioni di euro per l'anno 2015, 60 milioni di euro per l'anno 2016, 94 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018.
  470. All'articolo 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
  «9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze si provvede a carico del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazionecon i trasferimenti da effettuare da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse».
  471. All'articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.
  2-ter. Il commissario di cui al comma 2-bis esercita le facoltà e i poteri di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
  2-quater. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei casi in cui sono in corso procedure europee di infrazione».

  471-bis. Il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2007, n. 3614, provvede entro il 30 giugno 2016 ad avviare, sulla base di appositi bandi di gara, gli interventi finalizzati alle attività di bonifica e messa in sicurezza del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», secondo le priorità e gli scopi di reindustrializzazione di cui all'articolo 2, comma 3-octies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, utilizzando le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui alla citata ordinanza n. 3614 del 2007. Decorso il predetto termine, il capo del Dipartimento della protezione civile, con propria ordinanza, adottata ai sensi dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, disciplina le modalità della cessazione delle funzioni del Commissario delegato, fissando altresì un termine per la chiusura della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Eventuali risorse residue sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare al fine di essere utilizzate, sulla base di apposito accordo di programma, per interventi di bonifica del sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino», individuati anche ai sensi e con il procedimento di cui all'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
  471-ter. In deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato ad assumere nell'anno 2016, a tempo determinato, per un periodo massimo di tre mesi, un contingente di personale di complessive 30 unità, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici a tempo determinato, con validità in corso, banditi dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Terminato il periodo di tre mesi, al fine di dare vita ad apposito ruolo tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il medesimo Ministero ha la facoltà di assumere il suddetto personale mediante contratti a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F, nel rispetto della propria dotazione organica.
  471-quater. Al fine di garantire il necessario supporto alle attività istituzionali, anche in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere a tempo indeterminato un contingente di personale di complessive 11 unità nel rispetto della propria dotazione organica, mediante l'utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici nazionali a tempo indeterminato banditi ed espletati dall'ISPRA, in corso di validità. Il suddetto personale, corrispondente a 6 unità di collaboratore amministrativo e 5 unità di collaboratore tecnico, è inquadrato nell'Area II, posizione economica F1.
  471-quinquies. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare può procedere al reclutamento di cui all'articolo 471-ter e 471-quater senza il previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  472. Piena e diretta esecuzione è data alla decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11, terzo comma, della decisione stessa.
  473. All'articolo 36, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le parole: «decreto adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro competente per materia» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro competente per materia».
  474. I Piani operativi POR e PON del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), rientranti nella programmazione dei fondi strutturali europei 2014/2020, si intendono estesi anche ai liberi professionisti, in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, dal titolo I dell'allegato alla raccomandazione 2013/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2013, e dall'articolo 2, punto 28), del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ed espressamente individuati, dalle Linee d'azione per le libere professioni del Piano d'azione imprenditorialità 2020, come destinatari a tutti gli effetti dei fondi europei stanziati fino al 2020, sia diretti che erogati tramite Stati e regioni.
  475. Al fine di contribuire alla costituzione delle piattaforme di investimento previste dal regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) promosse dall'istituto nazionale di promozione di cui al comma 479, possono essere assistite dalla garanzia dello Stato. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile.
  476. Le piattaforme di investimento ammissibili alla garanzia dello Stato sono approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con i Ministri interessati.
  477. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti criteri, modalità e condizioni per la concessione della garanzia di cui ai commi da 475 a 482.
  478. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dei commi da 475 a 482, con una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per l'anno 2016. È autorizzata allo scopo l'istituzione di un apposito conto corrente di tesoreria. La dotazione del fondo può essere incrementata mediante versamento di contributi da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali secondo modalità stabilite con il decreto di cui al comma 477, ovvero attraverso la procedura prevista dal comma 497.
  479. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. ha la qualifica di istituto nazionale di promozione, come definito dall'articolo 2, numero 3), del citato regolamento (UE) 2015/1017, relativo al FEIS, secondo quanto previsto nella comunicazione (COM (2015) 361 final) della Commissione, del 22 luglio 2015.
  480. In ragione della qualifica di cui al comma 479, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. è abilitata a svolgere le attività degli istituti nazionali di promozione previste dal regolamento (UE) 2015/1017, nonché i compiti previsti dal regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sui fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE), e dal regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione.
  481. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. può impiegare le risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per contribuire a realizzare gli obiettivi del FEIS, tra l'altro, mediante il finanziamento di piattaforme d'investimento e di singoli progetti ai sensi del regolamento (UE) 2015/1017, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
  482. La Cassa depositi e prestiti S.p.A. o le società da essa controllate possono esercitare i compiti di esecuzione degli strumenti finanziari destinatari dei Fondi SIE, di cui al regolamento (UE, EURATOM) n. 966/2012 e al regolamento (UE) n. 1303/2013, in forza di un mandato della Commissione europea ovvero su richiesta delle autorità di gestione.
  482-bis. Le attività di cui al comma 482 possono essere condotte anche con apporto finanziario da parte di amministrazioni ed enti pubblici o privati, anche a valere su risorse europee. Le risorse delle amministrazioni statali possono essere individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  483. È istituito presso Terna Spa un fondo di garanzia nel quale confluiscono le somme, determinate in misura pari a 1 euro/MWh per anno, che i soggetti aggiudicatari ovvero cessionari della potenza assegnata che abbiano assunto l'impegno con Terna Spa di finanziamento delle opere di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti a versare fino all'entrata in servizio di ciascun interconnector, in aggiunta ai corrispettivi, determinati dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico ai sensi dell'articolo 32, comma 6, della legge 23 luglio 2009, n. 99, che gli stessi riconoscono a Terna Spa per l'esecuzione dei contratti di approvvigionamento. Detto fondo interviene esclusivamente a garanzia degli impegni assunti per il finanziamento di ciascun interconnector. Le somme versate nel fondo di garanzia non possono essere distratte dalla destinazione prevista, né essere soggette ad azioni ordinarie, cautelari o conservative da parte dei creditori dei soggetti di cui al presente comma ovvero di Terna Spa. Rispetto a dette somme non opera la compensazione legale e giudiziale e non può essere pattuita la compensazione volontaria. In caso di mancato utilizzo, in tutto o in parte, del fondo, al termine del periodo di esenzione, lo stesso è redistribuito, per la parte residua, ai soggetti di cui al presente comma, in proporzione alle quote di rispettiva competenza. I criteri e le modalità di gestione del fondo sono disciplinati con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  484. Al fine di completare la realizzazione delle nuove infrastrutture di interconnessione con l'estero nella forma di interconnector di cui all'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e successive modificazioni, il periodo fissato al comma 6 dello stesso articolo è esteso al 31 dicembre 2021, secondo le modalità di cui ai commi da 485 a 488, a favore dei soggetti aggiudicatari ovvero cessionari, di cui al comma 483, a prescindere dalla originaria frontiera di assegnazione, per la capacità di interconnessione di cui all'articolo 32, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, come incrementata ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 41, e limitatamente alla quota di capacità non ancora in esercizio.
  485. I soggetti di cui al comma 483 sono tenuti a sottoscrivere il contratto di mandato per la costruzione e l'esercizio dell’interconnector di cui al medesimo comma entro novanta giorni dal rilascio dell'esenzione, ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive 21 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2005, a pena di decadenza dal diritto di cui al comma 484, con obbligo di restituire quanto goduto e ferme restando le eventuali obbligazioni assunte nei confronti di Terna Spa.
  486. Al comma 3 dell'articolo 32 della legge 21 luglio 2009, n. 99, le parole: «durata pari a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «durata fino a venti anni». Al comma 6 dello stesso articolo 32, la parola: «ventennale» è soppressa.
  487. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 23 luglio 2009, n. 99, le parole: «trentasei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quarantotto mesi».
  488. Per tutto quanto non espressamente previsto dai commi da 483 a 487, trova applicazione l'articolo 32 della legge n. 99 del 2009.
  489. L'organo commissariale di ILVA S.p.A., al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, di interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale, nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia, è autorizzato a contrarre finanziamenti per un ammontare complessivo fino a 800 milioni di euro, assistiti dalla garanzia dello Stato. Il predetto finanziamento costituisce anticipazione finanziaria sui fondi raccolti a seguito della emissione del prestito obbligazionario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, in prededuzione rispetto agli altri debiti, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. La garanzia dello Stato è onerosa, a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile. Allo scopo, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 3, comma 1-ter, del citato decreto-legge n. 1 del 2015 è incrementata di 400 milioni di euro mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui del fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. La disposizione di cui al presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
  489-bis. Le risorse assegnate al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare con il decreto interministeriale n. 231 del 26 settembre 2014, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, sono destinate, nei limiti delle somme non impegnate alla data di entrata in vigore del presente comma, ai fini di cui al comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 2010, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 2010, n. 111. Con i decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, si provvede negli esercizi successivi ad operare gli opportuni conguagli al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il presente comma entra in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
  489-ter. La dotazione del fondo, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per il finanziamento di un piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate dalle competenti autorità statali in relazione alla procedura di infrazione comunitaria n. 2003/2007, è aumentata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Ministero provvede ad individuare e rendere pubblico nel sito internet istituzionale un cronoprogramma degli interventi attuativi previsti nel piano e provvede a indicare progressivamente quelli effettivamente realizzati.
  490. All'articolo-2-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sono premessi i seguenti: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere definiti, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria delle piccole e medie imprese di cui al comma 1, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. Gli specifici criteri di valutazione, che escludono il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'Unione europea, sono applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato decreto, fermo restando il limite di euro 35.000.000 di cui al comma 1»;
   b) l'ultimo periodo è soppresso.

  491. All'articolo 27 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dopo il comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente:
  «2-bis. Per le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni».
  491-bis. Sono costituite, con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015, quattro società per azioni, denominate Nuova Cassa di risparmio di Ferrara Spa, Nuova Banca delle Marche Spa, Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa, Nuova Cassa di risparmio di Chieti Spa, di seguito denominate «le società», tutte con sede in Roma, via Nazionale, 91, aventi per oggetto lo svolgimento dell'attività di ente-ponte ai sensi dell'articolo 42 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, con riguardo rispettivamente alla Cassa di risparmio di Ferrara Spa, alla Banca delle Marche Spa, alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e alla Cassa di risparmio di Chieti Spa, in risoluzione, con l'obiettivo di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dalle medesime banche e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo.
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche sottoposte a risoluzione di cui al comma 491-bis, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  491-quater. Il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio di Ferrara Spa è stabilito in euro 191.000.000 ed è ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca delle Marche Spa è stabilito in euro 1.041.000.000 ed è ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio Spa, è stabilito in euro 442.000.000 ed è ripartito in dieci milioni di azioni; il capitale sociale della Nuova Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa è stabilito in euro 141.000.000 ed è ripartito in dieci milioni di azioni. Le azioni sono interamente sottoscritte dal Fondo di risoluzione nazionale; nel rispetto dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il capitale di nuova emissione della società potrà essere sottoscritto anche da soggetti diversi dal Fondo di risoluzione nazionale.
  491-quinquies. La Banca d'Italia con proprio provvedimento adotta lo statuto delle società, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi. Resta fermo, per la fase successiva alla costituzione, quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180. Se già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tali atti si intendono convalidati.
  491-sexies. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, tiene luogo di tutti gli adempimenti di legge richiesti per la costituzione delle società. Dalla medesima data per le obbligazioni sociali rispondono soltanto le società con il proprio patrimonio.
  491-septies. Fermo restando quanto disposto dal comma 491-sexies, gli adempimenti societari sono perfezionati dagli amministratori delle società nel più breve tempo possibile dall'atto del loro insediamento.
  491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del medesimo regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche extracomunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura delle obbligazioni, perdite, costi e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.
  491-novies. In caso di inadempimento dell'obbligo di versare al Fondo di risoluzione nazionale le risorse ai sensi del comma 491-octies, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 96 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, per la violazione degli articoli 82 e 83 del medesimo decreto legislativo.
  491-decies. Nel caso in cui siano adottate azioni di risoluzione, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, la trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate relative ai componenti negativi di cui al comma 55 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, iscritte nella situazione contabile di riferimento dell'ente sottoposto a risoluzione decorre dalla data di avvio della risoluzione e opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile. Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di avvio della risoluzione non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attività per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma.
  491-undecies. Il comma 491-decies si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
  491-duodecies. Al comma 2 dell'articolo 16 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, le parole: «in corso al 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014».
  491-terdecies. Ai fini delle imposte sui redditi, i versamenti effettuati dal Fondo di risoluzione nazionale all'ente-ponte non si considerano sopravvenienze attive.
  491-quaterdecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
  491-quinquiesdecies. È istituito il Fondo di solidarietà per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti.
  491-sexiesdecies. Il Fondo di solidarietà è alimentato, sulla base delle esigenze finanziarie connesse alla corresponsione delle prestazioni e sino ad un massimo di 100 milioni di euro, dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità e i termini definiti con i decreti di cui al comma 491-septiesdecies. Il Fondo di solidarietà opera nei limiti delle risorse disponibili e in conformità al quadro normativo europeo sugli aiuti di Stato.
   491-septiesdecies. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti:
   a) le modalità di gestione del Fondo di solidarietà;
   b) le modalità e le condizioni di accesso al Fondo di solidarietà, ivi inclusi le modalità e i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni;
   c) i criteri di quantificazione delle prestazioni, determinate in importi corrispondenti alla perdita subita, fino a un ammontare massimo;
   d) le procedure da esperire, che possono essere in tutto o in parte anche di natura arbitrale;
   e) le ulteriori disposizioni per l'attuazione dei commi da 491-quinquiesdecies a 491-duodevicies.

  491-duodevicies. In caso di ricorso a procedura arbitrale, la corresponsione delle prestazioni è subordinata all'accertamento della responsabilità per violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione o al collocamento degli strumenti finanziari subordinati di cui al comma 491-quinquiesdecies.
  491-undevicies. Nei casi di cui al comma 491-duodevicies, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono nominati gli arbitri, scelti tra persone di comprovata imparzialità, indipendenza, professionalità e onorabilità, ovvero possono essere disciplinati i criteri e le modalità di nomina dei medesimi e sono disciplinate le modalità di funzionamento del collegio arbitrale, nonché quelle per il supporto organizzativo alle procedure arbitrali, che può essere prestato anche avvalendosi di organismi o camere arbitrali già esistenti, e per la copertura dei costi delle medesime procedure a carico del Fondo di solidarietà.
  491-vicies. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, nel limite dell'ammontare della prestazione corrisposta.
  491-vicies semel. La gestione del Fondo di solidarietà è attribuita al Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. Ai relativi oneri e spese di gestione si provvede esclusivamente con le risorse finanziarie del Fondo di solidarietà.
  492. Al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con effetto dal 1° gennaio 2016, presso l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) è istituito un fondo con la dotazione di 45 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. Il fondo è destinato a finanziare gli investimenti per l'acquisto o il noleggio con patto di acquisto di trattori agricoli o forestali o di macchine agricole e forestali, caratterizzati da soluzioni innovative per l'abbattimento delle emissioni inquinanti, la riduzione del rischio rumore, il miglioramento del rendimento e della sostenibilità globali delle aziende agricole, nel rispetto del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e vi possono accedere le micro e le piccole imprese operanti nel settore della produzione agricola primaria dei prodotti agricoli.
  493. Nel primo semestre di ciascun anno l'INAIL pubblica nel proprio sito istituzionale l'avviso pubblico con l'indicazione delle modalità, dei termini e delle condizioni di ammissibilità di presentazione delle domande e rende noti i parametri associati sia all'oggetto della domanda sia alle caratteristiche proprie dell'impresa, nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato. Nello stesso avviso sono definiti gli obblighi dei beneficiari e le cause di decadenza e di revoca del contributo.
  494. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 492 si provvede:
   a) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, a valere sulle risorse già previste dall'articolo 1, comma 60, della legge 24 dicembre 2007, n. 247;
   b) quanto a 25 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, mediante quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il finanziamento dei progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, fermo restando l'equilibrio del bilancio dell'ente.

  495. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 60 è abrogato.
  496. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, nonché alla riqualificazione elettrica o al noleggio dei mezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale. Al Fondo confluiscono, previa intesa con le regioni, le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 83, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successivi rifinanziamenti. Al Fondo sono altresì assegnati, per le medesime finalità, 210 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, 130 milioni di euro per l'anno 2021 e 90 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali, anche per garantire l'accessibilità alle persone a mobilità ridotta, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.
  496-bis. In considerazione della grave situazione finanziaria concernente la società Ferrovie del Sud Est e servizi automobilistici, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è disposto il commissariamento della suddetta società e sono nominati il commissario ed eventuali sub-commissari. Il commissario provvede, entro novanta giorni dal suo insediamento, a predisporre un piano industriale per il risanamento che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento. Il commissario è incaricato altresì di predisporre e presentare al socio unico, nel predetto termine di novanta giorni, una dettagliata e documentata relazione, pubblicata nel sito web del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel sito web della medesima società nonché in quello dell'Agenzia per il trasporto e la mobilità della regione Puglia, in merito allo stato finanziario e patrimoniale della società, nonché alle cause che hanno determinato la grave situazione finanziaria della medesima società, anche al fine di consentire al socio unico di valutare le condizioni per l'esercizio dell'azione di responsabilità ai sensi dell'articolo 2393 del codice civile. Il commissario, a seguito della ricognizione contabile, provvede, se necessario, dandone preventiva comunicazione al socio e al Ministero dell'economia e delle finanze, ad attivare le procedure di ristrutturazione dei debiti di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Su proposta del commissario, la società può, altresì, essere trasferita o alienata secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nelle more dell'attuazione del predetto piano di risanamento, al fine di assicurare la continuità operativa della predetta società, è autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2016.
  496-ter. Al fine di migliorare la capacità di programmazione e di spesa per investimenti dell'ANAS Spa e per garantire un flusso di risorse in linea con le esigenze finanziarie, a decorrere dal 1o gennaio 2016 le risorse iscritte nel bilancio dello Stato, a qualunque titolo destinate all'ANAS Spa, confluiscono in un apposito fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'attuazione di quanto previsto al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro competente, le opportune variazioni di bilancio in termini di residui, competenza e cassa.
  496-quater. Le risorse del fondo di cui al comma 496-ter confluiscono sul conto di tesoreria intestato all'ANAS Spa, in quanto società a totale partecipazione pubblica, entro il decimo giorno di ciascun trimestre sulla base delle previsioni di spesa. Le risorse del conto di tesoreria sono utilizzate per il pagamento diretto delle obbligazioni relative ai quadri economici delle opere previste e finanziate nel contratto di programma – parte investimenti di cui al comma 496-quinquies, sulla base dell'effettivo avanzamento del cronoprogramma delle stesse. Gli utilizzi delle risorse sono rendicontati trimestralmente dall'ANAS Spa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche con specifica indicazione degli stati di avanzamento delle opere realizzate, riscontrabili dal monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e dalla relazione di cui al comma 496-sexies del presente articolo. Il bilancio annuale dell'ANAS Spa dà evidenza della gestione del conto di tesoreria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono definite le modalità di attuazione del presente comma, anche al fine di prevedere adeguati meccanismi di supervisione e controllo, anche di carattere preventivo, da parte dell'amministrazione.
  496-quinquies. Il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha durata quinquennale e riguarda le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio in gestione diretta e in convenzione con l'ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale. Il contratto di programma stabilisce, altresì, gli standard qualitativi e le priorità, il cronoprogramma di realizzazione delle opere, le sanzioni e le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Lo schema di contratto di programma è approvato dal CIPE, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze per quanto attiene agli aspetti finanziari.
  496-sexies. Entro il 30 settembre di ciascun anno l'ANAS Spa trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una relazione sullo stato di attuazione del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies, ivi compreso lo stato di avanzamento delle opere, sulla relativa situazione finanziaria complessiva, nonché sulla qualità dei servizi resi. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle competenti Commissioni parlamentari.
  496-septies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno del periodo contrattuale, il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, approva eventuali aggiornamenti del contratto di programma di cui al comma 496-quinquies e, in particolare, del piano pluriennale di opere, in coerenza con l'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, sulla base delle risorse disponibili a legislazione vigente, dell'andamento delle opere e dell'evoluzione della programmazione di settore, nonché del piano dei servizi in relazione all'andamento della qualità degli stessi.
  496-octies. Qualora dovessero sorgere impedimenti nelle diverse fasi del processo realizzativo delle opere o eventi ed emergenze che incidano sulla programmazione prevista dal contratto di programma, sulla base di motivate esigenze, l'ANAS Spa può utilizzare le risorse del fondo di cui al comma 496-ter in relazione agli effettivi fabbisogni, per realizzare le opere incluse nel piano pluriennale di opere ovvero le ulteriori opere aventi carattere di emergenza. A tal fine l'ANAS Spa dà preventiva comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rilascia la relativa autorizzazione nei successivi trenta giorni, decorrenti dalla ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ANAS Spa può comunque procedere, dandone tempestiva comunicazione al predetto Ministero. Le variazioni confluiscono nell'aggiornamento annuale del piano pluriennale di opere.
  496-novies. Nelle more della stipula del contratto di programma 2016-2020 in attuazione dei commi da 496-ter a 496-octies, le disposizioni dei commi 496-ter e 496-quater si applicano alle opere già approvate o finanziate nonché a quelle contenute nel contratto di programma per l'anno 2015 sottoposto al CIPE nella riunione del 6 agosto 2015.
  496-decies. Nei territori per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza ed è stata completata la procedura di ricognizione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera d), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, l'ANAS Spa è autorizzata, mediante apposita delibera del Consiglio dei ministri adottata su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Protezione civile, ad effettuare interventi di manutenzione straordinaria sulle strade provinciali, come classificate dall'articolo 2, commi 5 e 6, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  497. Al fine di assicurare il più efficiente e tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro o i Ministri competenti in materia, è autorizzato, con propri decreti, a disporre variazioni compensative tra capitoli del bilancio dello Stato, anche in conto residui, o ad autorizzare il trasferimento di risorse mediante giro fondo tra conti aperti presso la tesoreria dello Stato, relativi a fondi di garanzia. I predetti decreti sono emanati previa verifica dell'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica nonché delle esigenze attuali e prospettiche dei fondi di origine e di destinazione.
  498. L'articolo 11-bis del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, è abrogato.
  499. Il fondo di cui all'articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, è rifinanziato per l'importo di 350 milioni di euro per l'anno 2016, di 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017, di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2018 e di 2 miliardi di euro per l'anno 2019.
  499-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 6, comma 9-bis, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementata di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  499-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a stipulare con il Comitato di risoluzione unico di cui al regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, gli accordi necessari a dare attuazione alla dichiarazione dell'Ecofin del 18 dicembre 2013 che prevede, tra l'altro, che durante il periodo transitorio, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, numero 37), del regolamento (UE) n. 806/2014, gli Stati membri partecipanti all'Unione bancaria assicurino finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal predetto regolamento, nel caso di insufficienza delle risorse dello stesso.
  499-quater. Al fine di assicurare la disponibilità delle risorse eventualmente richieste, in conformità agli accordi di cui al comma 499-ter, dal Comitato di risoluzione unico, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'erogazione di finanziamenti ponte al Fondo di risoluzione unico previsto dal regolamento (UE) n. 806/2014 fino all'importo complessivo massimo di 5.753 milioni di euro.
  499-quinquies. Qualora non si renda possibile procedere mediante le ordinarie procedure di gestione dei pagamenti, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze che dispongono l'erogazione dei predetti finanziamenti autorizzano il ricorso ad anticipazioni di tesoreria la cui regolarizzazione è effettuata mediante emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa.
  499-sexies. Per le finalità di cui al comma 499-quater, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione iniziale di 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine è autorizzata l'istituzione di apposita contabilità speciale.
  499-septies. Le somme giacenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 45, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, non utilizzate per le finalità di cui al medesimo articolo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, nell'anno 2016, per un importo pari a 1.500 milioni di euro.
  499-octies. I rimborsi del capitale derivanti dalle operazioni di finanziamento di cui al comma 499-quater sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. I relativi interessi sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati ai pertinenti capitoli di bilancio ai fini del pagamento degli interessi passivi sui titoli di Stato.
  499-novies. È riservata ad imprese, interventi e programmi localizzati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse assegnate:
   a) in attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese;
   b) dal fondo di garanzia costituito il Mediocredito Centrale Spa, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
   c) in attuazione delle misure per l'internazionalizzazione delle imprese di cui:
    1) all'articolo 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
    2) all'articolo 6 della legge 26 febbraio 1987, n. 49;
    3) all'articolo 4 della legge 21 febbraio 1989, n. 83;
   d) in attuazione degli articoli da 22 a 35 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, di sostegno alla nascita e allo sviluppo di imprese start-up innovative.

  499-decies. Qualora all'esito della verifica da effettuare entro il 30 settembre, risulti utilizzata una quota inferiore al 20 per cento delle risorse di cui al comma 499-novies, la differenza tra la quota minima del 20 per cento e quella utilizzata è riassegnata al Fondo di garanzia di cui alla lettera b) del medesimo comma 499-novies.
  500. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2016»;
   b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016»;
   c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2016».

  501. Sui valori di acquisto delle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati e dei terreni, edificabili o con destinazione agricola, rideterminati con le modalità e nei termini indicati nel comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, come modificato dal comma 500 del presente articolo, le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono pari entrambe all'8 per cento, e l'aliquota di cui all'articolo 7, comma 2, della medesima legge è raddoppiata.
  502. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non adottano i princìpi contabili internazionali nella redazione del bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività di impresa, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2014.
  503. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 502, per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
  504. Il saldo attivo della rivalutazione può essere affrancato, in tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla società di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 10 per cento, da versare con le modalità indicate al comma 507.
  505. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione è stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16 per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili.
  506. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci, di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione è stata eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della rivalutazione.
  507. Le imposte sostitutive di cui ai commi 504 e 505 sono versate in un'unica rata entro il termine di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale la rivalutazione è eseguita. Gli importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  508. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162, nonché le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
  509. Limitatamente ai beni immobili, i maggiori valori iscritti in bilancio ai sensi dell'articolo 14 della legge 21 novembre 2000, n. 342, si considerano riconosciuti con effetto dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° dicembre 2017.
  510. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21 novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il bilancio in base ai princìpi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in società ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto dell'imposta sostitutiva di cui al comma 505, è vincolata una riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che può essere affrancata ai sensi del comma 504.
  511. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro tremila» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille».
  512. All'articolo 49, comma 1-bis, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le parole: «è di 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «è di euro tremila».
  512-bis. All'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 4, dopo le parole: «carte di debito» sono inserite le seguenti: «e carte di credito; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica»;
   b) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. Al fine di promuovere l'effettuazione di operazioni di pagamento basate su carta di debito o di credito e in particolare per i pagamenti di importo contenuto, ovvero quelli di importo inferiore a 5 euro, entro il 1o febbraio 2016, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto, di concerto col Ministero dello sviluppo economico, sentita la Banca d'Italia, ad assicurare la corretta e integrale applicazione del regolamento (UE) n. 751/2015, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2015, esercitando in particolare le opzioni di cui all'articolo 3 del regolamento stesso. Tale decreto prevede altresì:
   a) in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) n. 751/2015, le modifiche, abrogazioni, integrazioni e semplificazioni alla normativa vigente necessarie a realizzare un pieno coordinamento del regolamento stesso con ogni altra disposizione vigente in materia;
   b) la designazione della Banca d'Italia quale autorità competente per lo svolgimento delle funzioni previste dal regolamento (UE) n. 751/2015 e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato quale autorità competente a verificare il rispetto degli obblighi posti dal medesimo regolamento in materia di pratiche commerciali.

  4-ter. I prestatori di servizi di pagamento, i gestori di schemi di carte di pagamento e ogni altro soggetto che interviene nell'effettuazione di un pagamento mediante carta applicano le regole e le misure, anche contrattuali, necessarie ad assicurare l'efficace traslazione degli effetti delle disposizioni del decreto di cui al comma 4-bis, tenuto conto della necessità di assicurare trasparenza, chiarezza ed efficienza della struttura delle commissioni e la loro stretta correlazione e proporzionalità ai costi effettivamente sostenuti dai prestatori di servizi di pagamento e dai gestori di circuiti e di schemi di pagamento, nonché di promuovere l'efficienza dei circuiti e degli schemi di riferimento delle carte nel rispetto delle regole di concorrenza e dell'autonomia contrattuale delle parti»;
   b) al comma 5, le parole: «gli eventuali importi minimi, le modalità e i termini» sono sostituite dalle seguenti «le modalità, i termini e l'importo delle sanzioni amministrative pecuniarie» e le parole: «di cui al comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 4 anche con riferimento alle fattispecie costituenti illecito e alle relative sanzioni pecuniarie amministrative».

  512-ter. Dal 1o luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  513. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 1.1 è abrogato.
  514. All'articolo 32-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il comma 4 è abrogato.
  514-bis. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
  515. All'articolo 1, comma 1, terzo periodo, della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, le parole: «12 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «15 per cento».
  515-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le agevolazioni previste dal periodo precedente si applicano altresì agli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e relative pertinenze, posti in essere a favore di proprietari di masi chiusi di cui alla legge della provincia autonoma di Bolzano 28 novembre 2001, n. 17, da loro abitualmente coltivati».
  515-ter. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, sono applicabili anche a favore del coniuge o dei parenti in linea retta, purché già proprietari di terreni agricoli e conviventi, di soggetti aventi i requisiti di cui al medesimo articolo 2, comma 4-bis.
  516. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro il 31 gennaio 2016 ai sensi dell'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono innalzate le percentuali di compensazione applicabili a taluni prodotti del settore lattiero-caseario in misura non superiore al 10 per cento. Con lo stesso decreto e con le medesime modalità sono innalzate, per l'anno 2016, le percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi della specie bovina e suina rispettivamente in misura non superiore al 7,7 per cento e all'8 per cento. L'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non può comportare minori entrate superiori a 20 milioni di euro.
  517. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, le parole: «7 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».
  518. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il comma 423 è sostituito dal seguente:
  «423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa, la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kWh anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 kWh anno, nonché di carburanti e prodotti chimici di origine agroforestale provenienti prevalentemente dal fondo, effettuate dagli imprenditori agricoli, costituiscono attività connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito agrario. Per la produzione di energia, oltre i limiti suddetti, il reddito delle persone fisiche, delle società semplici e degli altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è determinato, ai fini IRPEF ed IRES, applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo, il coefficiente di redditività del 25 per cento, fatta salva l'opzione per la determinazione del reddito nei modi ordinari, previa comunicazione all'ufficio secondo le modalità previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442».

  518-bis. L'articolo 52, comma 3, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, si applica anche all'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kw, consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica di cui all'articolo 4, numero 8), della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.
  519. Le disposizioni del comma 518 si applicano a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  520. All'articolo 22 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il comma 1 è abrogato.
  521. A valere sulle risorse di cui al Fondo di investimento nel capitale di rischio previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 22 giugno 2004, n. 182, per gli interventi previsti all'articolo 66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, l'ISMEA versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 45 milioni di euro per l'anno 2016.
  522. La dotazione del fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è ridotta di 8,3 milioni di euro per l'anno 2016, di 7,9 milioni di euro per l'anno 2017 e di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
  523. A quota parte degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 33 a 40 si provvede, quanto a 75 milioni di euro per l'anno 2016, a 18 milioni di euro per l'anno 2017 e a 22,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo del fondo di conto capitale iscritto nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  523-bis. Il comma 3 dell'articolo 35 della legge 24 novembre 2000, n. 340, è sostituito dai seguenti:
  «3. Tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti relativi ai procedimenti, anche esecutivi, cautelari e tavolari relativi alle controversie in materia di masi chiusi, nonché quelli relativi all'assunzione del maso chiuso, in seguito all'apertura della successione, sono esenti dall'imposta di bollo, di registro, da ogni altra imposta e tassa e dal contributo unificato.
  3-bis. Le disposizioni del comma 3 si applicano per i periodi di imposta per i quali non siano ancora scaduti i termini di accertamento e di riscossione ai sensi della normativa vigente».

  524. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 17,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2016. A decorrere dalla stessa data, la percentuale destinata alle vincite (pay-out) è fissata in misura non inferiore al 70 per cento.
  525. La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è fissata in misura pari al 5,5 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  525-bis. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.
  525-ter. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015.
  525-quater. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è precluso il rilascio di nulla osta per gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, che non siano sostitutivi di nulla osta di apparecchi in esercizio.
  525-quinquies. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 1, comma 646, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in caso di violazione dell'articolo 7, comma 3-quater, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, il titolare dell'esercizio è punito con la sanzione amministrativa di euro 20.000; la stessa sanzione si applica al proprietario dell'apparecchio. Il divieto di cui al precedente periodo e la sanzione ivi prevista si applicano, altresì, nell'ipotesi di offerta di giochi promozionali di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70, per il tramite di qualunque tipologia di apparecchi situati in esercizi pubblici idonei a consentire la connessione telematica al web. Il titolare della piattaforma dei giochi promozionali è punito con la sanzione amministrativa da euro 50.000 a euro 100.000. Le sanzioni sono irrogate dall'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli – area monopoli, territorialmente competente; per i soggetti con sede all'estero è competente l'ufficio dei monopoli del Lazio.
  525-sexies. All'articolo 12 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le sanzioni previste dal comma 1, lettera o), e dal relativo decreto di attuazione del Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l'elusione del monopolio statale dei giochi. Per le altre violazioni resta ferma la disciplina sanzionatoria anteriormente vigente in materia».
  525-septies. Le norme di cui al comma 525-sexies si applicano anche in riferimento alle sanzioni già irrogate, ma non definitive alla data di entrata in vigore della presente legge, in quanto impugnate o ancora suscettibili di impugnativa. Le relative sanzioni sono rideterminate d'ufficio da parte dell'autorità competente.
  526. Ai soggetti indicati dall'articolo 1, comma 643, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che non hanno aderito entro il 31 gennaio 2015 alla procedura di regolarizzazione di cui al medesimo comma, nonché a quelli attivi successivamente alla data del 30 ottobre 2014, che comunque offrono scommesse con vincite in denaro in Italia, per conto proprio ovvero di soggetti terzi, anche esteri, senza essere collegati al totalizzatore nazionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, fermo in ogni caso il fatto che, in tale caso, il giocatore è l'offerente e che il contratto di gioco è pertanto perfezionato in Italia e conseguentemente regolato secondo la legislazione nazionale, è consentito regolarizzare la propria posizione alle condizioni di cui ai commi 643, 644 e 645 del medesimo articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ai quali, a tale fine, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alle lettere a) e b) del comma 643, le parole: «31 gennaio 2015» e «5 gennaio 2015» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «31 gennaio 2016» e «5 gennaio 2016»;
   b) alla lettera c) del comma 643, le parole: «28 febbraio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «29 febbraio 2016»;
   c) alle lettere e) e i) del comma 643, la parola: «2015», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «2016» e le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 marzo»;
   d) alla lettera g) del comma 644, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
  527. Qualora uno o più soggetti residenti, operanti nell'ambito di un'unica rete di vendita, svolgano, per conto di soggetti esteri non residenti o comunque sulla base di contratti di ricevitoria o intermediazione con i soggetti terzi, le attività tipiche del gestore, anche sotto forma di centro trasmissione dati, quali, ad esempio, raccolta scommesse, raccolta delle somme puntate, pagamento dei premi, e mettano a disposizione dei fruitori finali del servizio strumenti per effettuare la giocata, quali le apparecchiature telematiche e i locali presso cui scommettere, e allorché i flussi finanziari, relativi alle suddette attività ed intercorsi tra i gestori e il soggetto non residente, superino, nell'arco di sei mesi, 500.000 euro, l'Agenzia delle entrate, rilevati i suddetti presupposti dall'informativa dell'intermediario finanziario e degli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, da effettuare secondo i criteri stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla medesima informativa convoca in contraddittorio i gestori e il soggetto estero, i quali possono fornire prova contraria circa la presenza in Italia di una stabile organizzazione, ai sensi dell'articolo 162 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  527-bis. Le attività svolte dai gestori possono essere desunte dai dati, dalle notizie e dalle informazioni comunicate dal Corpo della guardia di finanza ai fini dell'instaurazione del contraddittorio di cui al comma 527.
  528. Laddove, all'esito del procedimento in contraddittorio di cui al comma 527, da concludere entro novanta giorni, sia accertata in Italia la stabile organizzazione del soggetto estero, l'Agenzia delle entrate emette motivato accertamento, liquidando la maggiore imposta e le sanzioni dovute.
  529. A seguito di segnalazione dell'Agenzia delle entrate dei contribuenti nei confronti dei quali sia stata accertata la stabile organizzazione, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attività finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, ai fini della disciplina in materia di antiriciclaggio, sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d'acconto nella misura del 25 per cento sugli importi delle transazioni verso il beneficiario non residente, con versamento del prelievo entro il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di effettuazione del pagamento.
  530. Il contribuente può comunque presentare, entro sessanta giorni dall'inizio di ciascun periodo di imposta, specifica istanza di interpello disapplicativo, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con la quale dimostri il venir meno dei presupposti di cui ai commi da 524 a 529 del presente articolo.
  531. In vista della scadenza delle concessioni vigenti, per garantire la tutela degli interessi pubblici nelle attività di raccolta delle scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto dei princìpi e delle regole europee e nazionali, attribuisce con gara da indire dal 1o maggio 2016, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, tutte le concessioni per la raccolta delle predette scommesse nel rispetto dei seguenti criteri:
   a) durata della concessione di nove anni, non rinnovabile, per la raccolta, esclusivamente in rete fisica, di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, ivi inclusi le scommesse su eventi simulati ed i concorsi pronostici su base sportiva ed ippica, presso punti di vendita aventi come attività prevalente la commercializzazione di prodotti di gioco pubblici, fino a un numero massimo di 10.000 diritti, e presso punti di vendita aventi come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici, fino ad un massimo di 5.000 diritti, di cui fino a un massimo di 1.000 diritti negli esercizi in cui si effettua quale attività principale la somministrazione di alimenti e bevande;
   b) base d'asta non inferiore ad euro 32.000 per ogni punto di vendita avente come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici e ad euro 18.000 per ogni punto di vendita avente come attività accessoria la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici;
   c) in caso di aggiudicazione, versamento della somma offerta entro la data di sottoscrizione della concessione;
   d) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato.

  532. I concessionari per la raccolta delle scommesse di cui al comma 531 e per la raccolta del gioco a distanza di cui al comma 534, in scadenza alla data del 30 giugno 2016, proseguono le loro attività di raccolta fino alla data di sottoscrizione delle concessioni accessive alle concessioni aggiudicate ai sensi dei predetti commi, a condizione che presentino domanda di partecipazione.
  533. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 636:
    1) all'alinea, le parole: «anni 2013 e 2014» e «2014» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «anni dal 2013 al 2016» e «2016 a una gara per l'attribuzione di 210 concessioni per il predetto gioco» e le parole: «alla riattribuzione delle medesime concessioni» sono soppresse;
    2) alla lettera a), le parole: «euro 200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 350.000»;
    3) alla lettera b), le parole: «sei anni» sono sostituite dalle seguenti: «nove anni, non rinnovabile»;
    4) alla lettera c), le parole: «euro 2.800» e «euro 1.400» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «euro 5.000» e «euro 2.500» e dopo le parole: «concessione riattribuita» sono aggiunte le seguenti: «, fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga»;
    5) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) all'atto dell'aggiudicazione, versamento della somma offerta ai sensi della lettera a) entro la data di sottoscrizione della concessione»;
    6) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) possibilità di partecipazione per i soggetti che già esercitano attività di raccolta di gioco in uno degli Stati dello Spazio economico europeo, avendovi la sede legale ovvero operativa, sulla base di valido ed efficace titolo abilitativo rilasciato secondo le disposizioni vigenti nell'ordinamento di tale Stato»;
   b) al comma 637, le parole: «, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014,» sono soppresse.

  534. In considerazione dell'approssimarsi della scadenza di un gruppo di concessioni relative alla raccolta a distanza dei giochi di cui all'articolo 24, comma 11, lettere da a) ad f), della legge 7 luglio 2009, n. 88, al fine di garantire la continuità delle entrate erariali, nonché la tutela dei giocatori e della fede pubblica attraverso azioni che consentano il contrasto al gioco illegale, ed un allineamento temporale, al 31 dicembre 2022, di tutte le concessioni aventi ad oggetto la commercializzazione dei giochi a distanza di cui al citato articolo 24, comma 11, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli bandisce entro il 31 luglio 2016 una gara per la selezione, mediante procedura aperta, competitiva e non discriminatoria, di 120 concessioni per la commercializzazione dei suddetti giochi a distanza nel rispetto dei criteri previsti dall'articolo 24, comma 15, lettere da a) a e) e g), della citata legge n. 88 del 2009 e previo versamento di un corrispettivo una tantum, per la durata della concessione, pari ad euro 200.000.
  534-bis. Entro il 30 aprile 2016, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite le caratteristiche dei punti di vendita ove si raccoglie gioco pubblico, nonché i criteri per la loro distribuzione e concentrazione territoriale, al fine di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della salute, dell'ordine pubblico e della pubblica fede dei giocatori e di prevenire il rischio di accesso dei minori di età. Le intese raggiunte in sede di Conferenza unificata sono recepite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le Commissioni parlamentari competenti.
  534-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi da 4 a 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, e fermo il divieto di pubblicità di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per contrastare l'esercizio abusivo dell'attività di gioco o scommessa e per garantire ai consumatori, ai giocatori e ai minori un elevato livello di tutela, inteso a salvaguardare la salute e a ridurre al minimo gli eventuali danni economici che possono derivare da un gioco compulsivo o eccessivo, la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro è effettuata tenendo conto dei princìpi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione del 14 luglio 2014. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare, di concerto con il Ministro della salute, sentita l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione.
  534-quater. In ogni caso, è vietata la pubblicità:
   a) che incoraggi il gioco eccessivo o incontrollato;
   b) che neghi che il gioco possa comportare dei rischi;
   c) che ometta di rendere esplicite le modalità e le condizioni per la fruizione di incentivi o bonus;
   d) che presenti o suggerisca che il gioco sia un modo per risolvere problemi finanziari o personali, ovvero che costituisca una fonte di guadagno o di sostentamento alternativa al lavoro, piuttosto che una semplice forma di intrattenimento e di divertimento;
   e) che induca a ritenere che l'esperienza, la competenza o l'abilità del giocatore permetta di ridurre o eliminare l'incertezza della vincita o consenta di vincere sistematicamente;
   f) che si rivolga o faccia riferimento, anche indiretto, ai minori e rappresenti questi ultimi, ovvero soggetti che appaiano evidentemente tali, intenti al gioco;
   g) che utilizzi segni, disegni, personaggi e persone, direttamente e primariamente legati ai minori, che possano generare un diretto interesse su di loro;
   h) che induca a ritenere che il gioco contribuisca ad accrescere la propria autostima, considerazione sociale e successo interpersonale;
   i) che rappresenti l'astensione dal gioco come un valore negativo;
   l) che induca a confondere la facilità del gioco con la facilità della vincita;
   m) che contenga dichiarazioni infondate sulla possibilità di vincita o sul rendimento che i giocatori possono aspettarsi di ottenere dal gioco;
   n) che faccia riferimento a servizi di credito al consumo immediatamente utilizzabili ai fini del gioco.

  534-quinquies. È altresì vietata la pubblicità di giochi con vincita in denaro nelle trasmissioni radiofoniche e televisive generaliste, nel rispetto dei princìpi sanciti in sede europea, dalle ore 7 alle ore 22 di ogni giorno. Sono esclusi dal divieto di cui al presente comma i media specializzati individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, nonché le lotterie nazionali a estrazione differita di cui all'articolo 21, comma 6, del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102. Sono altresì escluse le forme di comunicazione indiretta derivanti dalle sponsorizzazioni nei settori della cultura, della ricerca, dello sport, nonché nei settori della sanità e dell'assistenza.
  534-sexies. La violazione dei divieti di cui ai commi 534-quater e 534-quinquies e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 534-ter è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. Le sanzioni sono irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, secondo i princìpi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale essa è diffusa.
  534-septies. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, anche attraverso l'utilizzo dei propri siti web, predispone campagne di informazione e sensibilizzazione, con particolare riferimento alle scuole di ogni ordine e grado, sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo, al fine di aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati, nonché sui rischi che ne derivano per la salute, fornendo informazioni sui servizi predisposti dalle strutture pubbliche e del terzo settore per affrontare il problema della dipendenza da gioco d'azzardo.
  534-octies. Al fine di semplificare il processo di certificazione dei sistemi del gioco di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dei relativi giochi, anche per incrementare il corrispondente gettito erariale, all'articolo 12, comma 1, lettera l), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, le parole: «nonché le modalità di verifica della loro conformità» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  «5-bis) l'Agenzia delle dogane e dei monopoli stipula convenzioni per l'effettuazione delle verifiche di conformità dei sistemi di gioco e dei giochi offerti e affida al partner tecnologico la verifica di parte dei sistemi e giochi già sottoposti a verifica di conformità in attuazione delle convenzioni stesse.  La presente disposizione si applica a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui, con decreto del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le relative disposizioni attuative di carattere tecnico e quelle necessarie per l'effettuazione dei controlli».

  534-novies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disciplinato il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. I nulla osta per gli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettera a), non possono più essere rilasciati dopo il 31 dicembre 2017; tali apparecchi devono essere dismessi entro il 31 dicembre 2019. A partire dal 1o gennaio 2017 possono essere rilasciati solo nulla osta per apparecchi che consentono il gioco pubblico da ambiente remoto, prevedendo la riduzione proporzionale, in misura non inferiore al 30 per cento, del numero dei nulla osta di esercizio relativi ad apparecchi attivi alla data del 31 luglio 2015, riferibili a ciascun concessionario. Le modalità di tale riduzione, anche tenuto conto della diffusione territoriale degli apparecchi, il costo dei nuovi nulla osta e le modalità, anche rateali, del relativo pagamento sono definiti con il citato decreto ministeriale.
  534-decies. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per i giochi di abilità a distanza con vincita in denaro l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  534-undecies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, alle scommesse a quota fissa, escluse le scommesse ippiche, l'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si applica sulla differenza tra le somme giocate e le vincite corrisposte, nelle misure del 18 per cento, se la raccolta avviene su rete fisica, e del 22 per cento, se la raccolta avviene a distanza. Al gioco del Bingo a distanza si applica l'imposta unica di cui al citato decreto legislativo n. 504 del 1998; a decorrere dal 1o gennaio 2017 l'imposta unica è stabilita nella misura del 20 per cento delle somme che, in base al regolamento di gioco, non risultano restituite al giocatore.
  534-duodecies. Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  534-terdecies. Ai fini del completamento del processo di riordino delle funzioni delle province, di cui all'articolo 1, comma 89, della legge 7 aprile 2014, n. 56, le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e relative alle esigenze di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono attribuite alle regioni a decorrere dal 1o gennaio 2016, fatte salve le disposizioni legislative regionali che alla predetta data già prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle città metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. Per l'esercizio delle predette funzioni è attribuito un contributo di 70 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto del contributo di cui al periodo precedente tra gli enti territoriali interessati, anche frazionandolo, per l'anno 2016, sulla base dell'anno scolastico di riferimento, in due erogazioni, tenendo conto dell'effettivo esercizio delle funzioni di cui al primo periodo.
  535. Il numero 26) della lettera b) del comma 78 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, è abrogato.
  536. Al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 3, comma 3, al primo periodo, le parole: «prestazioni erogate nel 2015» sono sostituite dalle seguenti: «prestazioni erogate dal 2015» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «I dati relativi alle prestazioni sanitarie erogate a partire dal 1o gennaio 2016 sono inviati al Sistema tessera sanitaria, con le medesime modalità di cui al presente comma, anche da parte delle strutture autorizzate per l'erogazione dei servizi sanitari e non accreditate»;
   b) all'articolo 3, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Tutti i cittadini, indipendentemente dalla predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono consultare i dati relativi alle proprie spese sanitarie acquisiti dal Sistema tessera sanitaria ai sensi dei commi 2 e 3 mediante i servizi telematici messi a disposizione dal Sistema tessera sanitaria»;
   c) all'articolo 3, comma 4, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Nel caso di omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati di cui al periodo precedente, si applica la sanzione prevista dall'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni»;
   d) all'articolo 3, comma 5, le parole: «commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 2, 3 e 3-bis»;
   d-bis) all'articolo 3, dopo il comma 5-bis è inserito il seguente:
  «5-ter. Per le trasmissioni da effettuare nell'anno 2015, relative all'anno 2014, e comunque per quelle effettuate nel primo anno previsto per la trasmissione all'Agenzia delle entrate dei dati e delle certificazioni uniche utili per la predisposizione della dichiarazione precompilata, non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni di cui al comma 5-bis del presente articolo, all'articolo 78, comma 26, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e successive modificazioni, all'articolo 4, comma 6-quinquies, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, nei casi di lieve tardività o di errata trasmissione dei dati stessi, se l'errore non determina un'indebita fruizione di detrazioni o deduzioni nella dichiarazione precompilata di cui all'articolo 1»;
   e) all'articolo 5, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l'Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall'Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi»;
   f) all'articolo 1, comma 4, le parole: «5, comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «5, commi 3 e 3-bis»;
   g) all'articolo 5, comma 1, la lettera b) è abrogata con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015;
   h) all'articolo 35, comma 3, le parole: «è trasmesso annualmente un numero di dichiarazioni pari all'uno per cento, con uno scostamento massimo del 10 per cento, del rapporto risultante tra le dichiarazioni trasmesse dal centro in ciascuno dei tre anni e la media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel triennio precedente, compreso quello considerato» sono sostituite dalle seguenti: «la media delle dichiarazioni validamente trasmesse dal centro nel primo triennio sia almeno pari all'uno per cento della media delle dichiarazioni complessivamente trasmesse dai soggetti che svolgono attività di assistenza fiscale nel medesimo triennio, con uno scostamento massimo del 10 per cento».
   i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018» sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».
  537. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 25-bis è sostituito dal seguente:
  «25-bis. Ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi da parte dell'Agenzia delle entrate, a partire dall'anno d'imposta 2015, nonché dei controlli sugli oneri deducibili e sugli oneri detraibili, entro il 28 febbraio di ciascun anno, gli enti, le casse e le società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e i fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale che nell'anno precedente hanno ottenuto l'attestazione di iscrizione nell'Anagrafe dei fondi integrativi del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 9, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché gli altri fondi comunque denominati, trasmettono all'Agenzia dell'entrate, per tutti i soggetti del rapporto, una comunicazione contenente i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 e di quelli di cui alla lettera e-ter) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), e dell'articolo 15, comma 1, lettera c), dello stesso testo unico»;
   b) il comma 25-ter è abrogato;
   c) al comma 26:
    1) il primo periodo è soppresso;
    2) le parole: «al comma 25», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «ai commi 25 e 25-bis».

  538. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
   0a) agli articoli 6 e 22 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie»;
   a) all'articolo 17, comma 1, dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) comunicare all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il termine previsto alla lettera c), il risultato finale delle dichiarazioni. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 4-bis»;
   b) all'articolo 7, comma 2-ter, le parole: «che il numero delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro sia almeno pari all'uno per cento del rapporto risultante tra la media delle dichiarazioni trasmesse dal centro nel triennio precedente e la» sono sostituite dalle seguenti: «annualmente che la media delle dichiarazioni validamente trasmesse da ciascun centro nel triennio precedente sia almeno pari all'uno per cento della».

  539. All'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. Salvo quanto previsto al comma 6-quinquies, i sostituti d'imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, che effettuano le ritenute sui redditi a norma degli articoli 23, 24, 25, 25-bis, 25-ter e 29 del citato decreto n. 600 del 1973 nonché dell'articolo 21, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dell'articolo 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, tenuti al rilascio della certificazione di cui al comma 6-ter del presente articolo, trasmettono in via telematica all'Agenzia delle entrate, direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, la dichiarazione di cui al comma 1 del presente articolo, relativa all'anno solare precedente, entro il 31 luglio di ciascun anno»;
   b) al comma 6-quinquies, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Le certificazioni di cui al comma 6-ter sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate direttamente o tramite gli incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, entro il 7 marzo dell'anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Entro la stessa data sono altresì trasmessi in via telematica gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi, i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi nonché quelli relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell'assistenza fiscale prestata ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Le trasmissioni in via telematica effettuate ai sensi del presente comma sono equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati nella dichiarazione di cui al comma 1».

  540. All'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
  «1-quater. Al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti, in via sperimentale, per l'anno 2016, l'obbligo di comunicare le operazioni di cui al comma 1 è escluso per coloro i quali trasmettono i dati al Sistema tessera sanitaria ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175».

  541. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
   «d) le spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone, per importo non superiore a euro 1.550 per ciascuna di esse»;
   b) all'articolo 15, comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) le spese per frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, in misura non superiore, per le università non statali, a quella stabilita annualmente per ciascuna facoltà universitaria con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanare entro il 31 dicembre, tenendo conto degli importi medi delle tasse e contributi dovuti alle università statali».
   b-bis) all'articolo 24, comma 3-bis), le parole: «nei confronti dei soggetti residenti in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo» sono sostituite dalle seguenti: «nei confronti dei soggetti non residenti nel territorio italiano».

  541-bis. Le disposizioni di cui al comma 541, lettere a) e b), si applicano a partire dall'anno d'imposta 2015. Per il primo anno di applicazione, il decreto di cui al comma 541, lettera b), è adottato entro il 31 gennaio 2016.
  542. Con effetto per le dichiarazioni dei redditi presentate a decorrere dall'anno 2016, relative al periodo di imposta 2015, all'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i commi 586 e 587 sono abrogati.
  542-bis. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata» sono sostituite dalle seguenti: «di un importo pari alla sanzione irrogata e alle altre somme indicate al comma 1».
  543. Le maggiori entrate per l'anno 2016 derivanti dalla proroga di termini prevista dall'articolo 2 del decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, sono quantificate nell'importo di 2.000 milioni di euro.
  544. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 543 emerga un andamento che non consenta la realizzazione integrale dell'importo di cui al medesimo comma 543, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 31 marzo 2016, stabilisce l'aumento, a decorrere dal 1º maggio 2016, delle accise di cui alla direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, in misura tale da assicurare il conseguimento del predetto ammontare di maggiori entrate.
  545. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 16, il primo ed il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
  «L'aliquota dell'imposta è stabilita nella misura del ventidue per cento della base imponibile dell'operazione.
  L'aliquota è ridotta al quattro, al cinque e al dieci per cento per le operazioni che hanno per oggetto i beni e i servizi elencati, rispettivamente, nella parte II, nella parte II-bis e nella parte III dell'allegata tabella A, salvo il disposto dell'articolo 34»;
   b) alla tabella A, parte II, il numero 41-bis) è abrogato;
   c) alla tabella A, dopo la parte II è inserita la seguente:

«Parte II-bis
BENI E SERVIZI SOGGETTI ALL'ALIQUOTA DEL 5 PER CENTO

  1) Le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, rese in favore dei soggetti indicati nello stesso numero 27-ter) da cooperative sociali e loro consorzi».

  546. All'articolo 1, comma 331, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono soppressi.
  547. Le disposizioni dei commi 545 e 546 si applicano alle operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
  548. Al fine di contrastare l'elusione della tassa automobilistica alla quale sono tenuti i proprietari dei veicoli circolanti sul territorio nazionale, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nonché degli oneri e delle spese connessi al trasferimento di proprietà del veicolo, all'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: «del veicolo stesso» sono inserite le seguenti: «per reimmatricolazione, comprovata dall'esibizione della copia della documentazione doganale di esportazione, ovvero, nel caso di cessione intracomunitaria, dalla documentazione comprovante la radiazione dal PRA».
  548-bis. Per il potenziamento degli interventi e delle dotazioni strumentali in materia di protezione cibernetica e di sicurezza informatica nazionali nonché per le spese correnti connesse ai suddetti interventi, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 150 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR), sentiti il Ministro dell'interno, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nonché i responsabili del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), dell'Agenzia informazioni e sicurezza esterna (AISE) e dell'Agenzia informazioni e sicurezza interna (AISI), lo stanziamento del fondo di cui al comma 548-bis è ripartito in via prioritaria tra tali organismi anche ai fini dell'attuazione, in coerenza con le direttive impartite ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, della legge 3 agosto 2007, n. 124, di specifiche misure di rafforzamento delle attività di prevenzione e di contrasto con mezzi informatici del crimine di matrice terroristica nazionale e internazionale. Di tale ripartizione è data comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Resta fermo, con riferimento alle risorse finanziarie assegnate ai predetti organismi, quanto disposto dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 29 della citata legge n. 124 del 2007, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  548-quater. Per l'ammodernamento delle dotazioni strumentali e delle attrezzature anche di protezione personale in uso alle Forze di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo con una dotazione finanziaria di 50 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  548-quinquies. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza nazionale in relazione alla minaccia terroristica, è istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa un fondo con una dotazione finanziaria di 245 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-sexies. Fermo restando quanto disposto dal comma 196-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi e gli organismi cui destinare le risorse del fondo di cui al comma 548-quinquies, con particolare riguardo a quelli diretti a potenziare i sistemi di difesa territoriale e dello spazio aereo e di intervento delle forze speciali e delle forze per operazioni speciali nell'intero dominio di azione terrestre, marittimo, aereo e spaziale, a sviluppare il sistema di sorveglianza satellitare e di comunicazione, ad ammodernare mezzi, sistemi ed equipaggiamenti di difesa, nonché a rafforzare i supporti logistici e i sistemi per la protezione delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  548-sexies.1. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale è autorizzato, per l'anno 2016, alla spesa di 15 milioni di euro per investimenti destinati ad accrescere il livello di sicurezza delle sedi istituzionali in Italia e all'estero.
  548-septies. Nelle more dell'attuazione della delega sulla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle Forze armate e per il riconoscimento dell'impegno profuso al fine di fronteggiare le eccezionali esigenze di sicurezza nazionale, per l'anno 2016 al personale appartenente ai corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e alle Forze armate non destinatario di un trattamento retributivo dirigenziale è riconosciuto un contributo straordinario pari a 960 euro su base annua, da corrispondere in quote di pari importo a partire dalla prima retribuzione utile e in relazione al periodo di servizio prestato nel corso dell'anno 2016. Il contributo non ha natura retributiva, non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e non è assoggettato a contribuzione previdenziale e assistenziale. Ai soggetti destinatari del contributo straordinario si applicano altresì, ricorrendone le condizioni, le disposizioni contenute nell'articolo 13, comma 1-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016. Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi programmatici di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi effettua il monitoraggio mensile dei maggiori oneri derivanti dal presente comma. Nelle more del monitoraggio, è accantonato e reso indisponibile l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come rifinanziato ai sensi del comma 36 della presente legge. In relazione agli esiti del monitoraggio, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al disaccantonamento ovvero alla riduzione delle risorse necessarie per assicurare la copertura degli eventuali maggiori oneri accertati. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni compensative tra gli stanziamenti iscritti in bilancio ai sensi del presente comma anche tra stati di previsione diversi. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1990, n. 40, e successivi rifinanziamenti, è ridotta di 5,5 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-septies.1. All'articolo 3, comma 155, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È altresì autorizzata la spesa di 944.958 euro per l'anno 2016, di 973.892 euro per l'anno 2017 e di 1.576.400 euro annui a decorrere dall'anno 2018, da destinare a provvedimenti normativi diretti all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico, del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. In ogni caso, restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8 della legge 7 agosto 2015, n. 124».
  548-octies. Per l'anno 2016 è istituito il Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, di seguito denominato «Programma», finalizzato alla realizzazione di interventi urgenti per la rigenerazione delle aree urbane degradate attraverso la promozione di progetti di miglioramento della qualità del decoro urbano, di manutenzione, riuso e rifunzionalizzazione delle aree pubbliche e delle strutture edilizie esistenti, rivolti all'accrescimento della sicurezza territoriale e della capacità di resilienza urbana, al potenziamento delle prestazioni urbane anche con riferimento alla mobilità sostenibile, allo sviluppo di pratiche, come quelle del terzo settore e del servizio civile, per l'inclusione sociale e per la realizzazione di nuovi modelli di welfare metropolitano, anche con riferimento all'adeguamento delle infrastrutture destinate ai servizi sociali e culturali, educativi e didattici, nonché alle attività culturali ed educative promosse da soggetti pubblici e privati.
  548-novies. Ai fini della predisposizione del Programma, entro il 1o marzo 2016 gli enti interessati trasmettono i progetti di cui al comma 548-octies alla Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo le modalità e la procedura stabilite con apposito bando, approvato, entro il 31 gennaio 2016, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  548-decies. Con il decreto di cui al comma 548-novies sono altresì definiti:
   a) la costituzione, la composizione e le modalità di funzionamento, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un Nucleo per la valutazione dei progetti di riqualificazione, il quale ha facoltà di operare anche avvalendosi del supporto tecnico di enti pubblici o privati ovvero di esperti dotati delle necessarie competenze;
   b) la documentazione che gli enti interessati devono allegare ai progetti e il relativo cronoprogramma di attuazione;
   c) i criteri per la valutazione dei progetti da parte del Nucleo, in coerenza con le finalità del Programma, tra i quali la tempestiva esecutività degli interventi e la capacità di attivare sinergie tra finanziamenti pubblici e privati.

  548-undecies. Sulla base dell'istruttoria svolta, il Nucleo seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti dal decreto di cui al comma 548-novies, con le relative indicazioni di priorità. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi. Tali convenzioni o accordi di programma definiscono i soggetti partecipanti alla realizzazione dei progetti, le risorse finanziarie, ivi incluse quelle a valere sul Fondo di cui al comma 548-duodecies, e i tempi di attuazione dei progetti medesimi, nonché i criteri per la revoca dei finanziamenti in caso di inerzia realizzativa. Le amministrazioni che sottoscrivono le convenzioni o gli accordi di programma forniscono alla Presidenza del Consiglio dei ministri i dati e le informazioni necessari allo svolgimento dell'attività di monitoraggio degli interventi. Il monitoraggio degli interventi avviene ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, ove compatibile. L'insieme delle convenzioni e degli accordi stipulati costituisce il Programma.
  548-duodecies. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 548-octies a 548-undecies, per l'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo denominato «Fondo per l'attuazione del Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie», da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri. A tale fine è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-terdecies. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea residenti nel territorio nazionale, i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016, è assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 548-quaterdecies, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale massimo di euro 500 per l'anno 2016, può essere utilizzata per assistere a rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'acquisto di libri nonché per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e spettacoli dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.
  548-quaterdecies. Per le finalità di cui al comma 548-terdecies è autorizzata la spesa di 290 milioni di euro per l'anno 2016, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  548-quaterdecies.1. Al fine di assicurare la piena ed efficace realizzazione degli obiettivi istituzionali perseguiti, non si applicano alla Fondazione MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo le norme di contenimento delle spese previste a legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 2, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
  548-quinquiesdecies. Per le spese sostenute da persone fisiche non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa ai fini dell'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali, è riconosciuto un credito d'imposta ai fini dell'imposta sul reddito, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
  548-sexiesdecies. Il contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe di cui alla legge 10 marzo 1982, n. 127, è rideterminato in 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. La quota eccedente il contributo obbligatorio può essere destinata a programmi di ricerca realizzati in collaborazione con la predetta organizzazione internazionale.
  548-septiesdecies. Per l'anno 2016, agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento secondo il precedente ordinamento e ai corsi di laurea di primo livello secondo il nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 1.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi, nel limite complessivo di 15 milioni di euro. Lo strumento musicale oggetto di agevolazione deve essere acquistato presso un produttore o un rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati da cui risultino cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta, il regime dei controlli nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione.
  548-duodevicies. Per l'anno finanziario 2016, con riferimento al precedente periodo d'imposta, ciascun contribuente può destinare il due per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore di un'associazione culturale iscritta in un apposito elenco istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti e i criteri per l'iscrizione delle associazioni nell'elenco nonché le cause e le modalità di revoca o di decadenza. I contribuenti effettuano la scelta di destinazione di cui al precedente periodo in sede di dichiarazione annuale dei redditi ovvero, se esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di un'apposita scheda approvata dall'Agenzia delle entrate e allegata ai modelli di dichiarazione. Con il decreto di cui al secondo periodo sono stabiliti i criteri e le modalità per il riparto e la corresponsione delle somme spettanti alle associazioni culturali sulla base delle scelte operate dai contribuenti, in modo da garantire la tempestività e l'economicità di gestione, nonché le ulteriori disposizioni applicative del presente comma. Le somme non impegnate nell'esercizio 2016 possono esserlo in quello successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 110 milioni di euro per l'anno 2016.
  548-undevicies. In relazione alle contingenti esigenze di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, all'articolo 16-ter, comma 1, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o ottobre 2016» sono sostituite dalle seguenti: «con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2015 e al 1o marzo 2016» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Polizia di Stato è altresì autorizzata, nei limiti degli eventuali ulteriori posti residui, a bandire, per l'anno 2016, un concorso ai sensi dello stesso articolo 2199, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 66 del 2010».
  548-vicies. All'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:
   « o-ter) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

  548-vicies semel. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il numero 1) è inserito il seguente:
   «1-bis) le somme corrisposte, anche su base volontaria al fondo istituito, con mandato senza rappresentanza, presso uno dei consorzi cui le imprese aderiscono in ottemperanza a obblighi di legge, in conformità alle disposizioni di legge o contrattuali, indipendentemente dal trattamento contabile ad esse applicato, a condizione che siano utilizzate in conformità agli scopi di tali consorzi».

  548-vicies bis. Le disposizioni di cui ai commi 548-vicies e 548-vicies semel si applicano a decorrere dall'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.
  548-vicies ter. All'articolo 1, comma 269, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016».
  548-vicies quater. È assegnato al CONI, con vincolo di destinazione in favore delle attività del Comitato promotore per le olimpiadi «Roma 2024», un contributo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016 e di 8 milioni di euro per l'anno 2017.
  549. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni dei rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
  550. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 restano determinati, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, nelle misure indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge, rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
  551. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del bilancio 2016 e del triennio 2016-2018 in relazione a leggi di spesa permanente la cui quantificazione è rinviata alla legge di stabilità, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
  552. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per le leggi che dispongono spese a carattere pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
  553. Gli importi delle riduzioni, per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018 per le leggi che dispongono spese di parte corrente, con le relative aggregazioni per programma e per missione, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicati nella Tabella D allegata alla presente legge.
  554. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella Tabella di cui al comma 552, le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, possono assumere impegni nell'anno 2016, a carico di esercizi futuri, nei limiti massimi di impegnabilità indicati per ciascuna disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi gli impegni già assunti nei precedenti esercizi a valere sulle autorizzazioni medesime.
  555. Per gli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018, la copertura della presente legge per le nuove o maggiori spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte corrente è assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla presente legge.
  556. La presente legge, salvo quanto diversamente previsto, entra in vigore il 1o gennaio 2016.

ALLEGATI ED ELENCHI

Allegato 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)

RISULTATI DIFFERENZIALI
Descrizione risultato differenziale 2016 2017 2018
Livello massimo del saldo netto da finanziare, al netto delle regolazioni contabili e debitorie pregresse (pari a 4.150 milioni di euro per il 2016, a 5.150 milioni di euro per il 2017 e a 3.150 milioni di euro per il 2018), tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge –35.400 –20.000 –11.000
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) 278.400 295.000 260.000
(*) Al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato

Allegato 2
(articolo 1, commi 2 e 3)

Missione e programma     Trasferimenti alle gestioni previdenziali
(in milioni di euro)   
2016 2017 2018
25 - Politiche previdenziali

3. Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali  

2.a1) Adeguamento dei trasferimenti a favore del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione speciale minatori, nonché in favore della gestione ex-ENPALS, ai sensi dell'articolo 37, comma 3, lettera e), della legge 9 marzo 1989, n. 88 207,28 207,28 207,28
2.a2) Adeguamento dei trasferimenti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui al punto 2.a1), della gestione esercenti attività commerciali e della gestione artigiani, ai sensi dell'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni 51,22 51,22 51,22
2.a3) Adeguamento dei trasferimenti alla gestione ex-INPDAP 23,44 23,44 23,44
2.b1) Importi complessivamente dovuti dallo Stato
alle gestioni:
  2.b1.a) gestione previdenziale speciale minatori 3,14 3,14 3,14
  2.b1.b) gestione ex ENPALS 72,82 72,82 72,82
  2.b1.c) integrazione annuale oneri pensioni per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni prima del 1o gennaio 1989 551,40 551,40 551,40
2.b2) Importi complessivamente dovuti dallo Stato per la gestione ex-INPDAP di cui al punto 2.a3) 2366,35 2366,35 2366,35

Allegato 3   
(articolo 1, comma 48)   

Gruppo V - Industrie manifatturiere
alimentari
Specie 19 - Imbottigliamento di
acque minerali naturali
Condutture 8,0%
Gruppo XVII -
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
Specie 2/b - Produzione e
distribuzione di gas naturale
Condotte per usi civili (reti urbane) 8,0%
Gruppo XVII -
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
Specie 4/b - Stabilimenti termali,
idrotermali
Condutture 8,0%
Gruppo XVII -
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
Specie 2/b - Produzione e
distribuzione di gas naturale
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione 10,0%
Gruppo XVII -
Industrie dell'energia elettrica, del gas e dell'acqua
Specie 2/b - Produzione e
distribuzione di gas naturale
Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento 12,0%
Gruppo XVIII -
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
Specie 4 e 5 - Ferrovie, compreso
l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori
Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) ad eccezione dei macchinari e delle attrezzature, anche circolanti su rotaia, necessari all'esecuzione di lavori di manutenzione e costruzione di linee ferroviarie e tramviarie 7,5%
Gruppo XVIII -
Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni
Specie 1, 2 e 3 - Trasporti aerei,
marittimi, lacuali, fluviali e lagunari
Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza) 12,0%

Elenco n. 1 
(articolo 1, comma 190)

Istituzioni Culturali
Importi in euro
Accademia del cinema italiano – Premi David di Donatello in Roma 740.000
Museo storico della Liberazione in Roma 100.000
Accademia della Crusca 500.000
Totale 1.340.000

Allegato 4
(articolo 1, comma 200)

STANDARD DI VALUTAZIONE ESTERNO

  Lo standard di valutazione esterno utilizzato dalla società benefit deve essere:
   1. Esauriente e articolato nel valutare l'impatto della società e delle sue azioni nel perseguire la finalità di beneficio comune nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interesse;
   2. Sviluppato da un ente che non è controllato dalla società benefit o collegato con la stessa;
   3. Credibile perché sviluppato da un ente che;
    a) ha accesso alle competenze necessarie per valutare l'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
    b) utilizza un approccio scientifico e multidisciplinare per sviluppare lo standard, prevedendo eventualmente anche un periodo di consultazione pubblica.
   4. Trasparente perché le informazioni che lo riguardano sono rese pubbliche, in particolare:
    a) i criteri utilizzati per la misurazione dell'impatto sociale e ambientale delle attività di una società nel suo complesso;
    b) le ponderazioni utilizzate per i diversi criteri previsti per la misurazione;
    c) l'identità degli amministratori e l'organo di governo dell'ente che ha sviluppato e gestisce lo standard di valutazione;
    d) il processo attraverso il quale vengono effettuate modifiche e aggiornamenti allo standard;
    e) un resoconto delle entrate e delle fonti di sostegno finanziario dell'ente per escludere eventuali conflitti di interesse.

Allegato 5
(articolo 1, comma 200)

AREE DI VALUTAZIONE

  La valutazione dell'impatto deve comprendere le seguenti aree di analisi:
   1. Governo d'impresa, per valutare il grado di trasparenza e responsabilità della società nel perseguimento delle finalità di beneficio comune, con particolare attenzione allo scopo della società, al livello di coinvolgimento dei portatori d'interesse, e al grado di trasparenza delle politiche e delle pratiche adottate dalla società;
   2. Lavoratori, per valutare le relazioni con i dipendenti e i collaboratori in termini di retribuzioni e benefit, formazione e opportunità di crescita personale, qualità dell'ambiente di lavoro, comunicazione interna, flessibilità e sicurezza del lavoro;
   3. Altri portatori d'interesse, per valutare le relazioni della società con i propri fornitori, con il territorio e le comunità locali in cui opera, le azioni di volontariato, le donazioni, le attività culturali e sociali, e ogni azione di supporto allo sviluppo locale e della propria catena di fornitura;
   4. Ambiente, per valutare gli impatti della società, con una prospettiva di ciclo di vita dei prodotti e dei servizi, in termini di utilizzo di risorse, energia, materie prime, processi produttivi, processi logistici e di distribuzione, uso e consumo e fine vita.

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 116.975 0 134.175 0 147.572 0
 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) 50.686 0 71.900 0 78.300 0
  1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1) 36.186 0 57.400 0 63.800 0
  1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (3) 4.500 0 4.500 0 4.500 0
  1.6 Analisi e programmazione economico-finanziaria (6) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 28.823 0 28.823 0 28.823 0
  2.2 Federalismo (4) 3.000 0 3.000 0 3.000 0
  2.3 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale (5) 25.823 0 25.823 0 25.823 0
 3 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
  3.2 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale (11) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) 1.000 0 1.000 0 1.000 0
  5.1 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica (5) 1.000 0 1.000 0 1.000 0
 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) 3.045 0 3.045 0 3.045 0
  17.1 Protezione sociale per particolari categorie (5) 45 0 45 0 45 0
  17.2 Garanzia dei diritti dei cittadini (6) 3.000 0 3.000 0 3.000 0
 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 241 0 240 0 237 0
   24.2 Indirizzo politico (2) 241 0 240 0 237 0
 25 Fondi da ripartire (33) 31.681 0 27.667 0 34.667 0
   25.1 Fondi da assegnare (1) 31.681 0 27.667 0 34.667 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 8.367 0 31.473 0 31.898 0
 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11) 143 0 142 0 142 0
  1.1 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo (5) 55 0 53 0 53 0
  1.7 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale (10) 89 0 89 0 89 0
 5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10) 217 0 217 0 217 0
  5.8 Sviluppo, innovazione, regolamentazione e gestione delle risorse minerarie ed energetiche (8) 217 0 217 0 217 0
 6 Comunicazioni (15) 3 0 3 0 3 0
  6.1 Pianificazione, regolamentazione, vigilanza e controllo delle comunicazioni elettroniche e radiodiffusione, riduzione inquinamento elettromagnetico (5) 3 0 3 0 3 0
 7 Ricerca e innovazione (17) 4 0 4 0 4 0
  7.3 Ricerca, innovazione, tecnologie e servizi per lo sviluppo delle comunicazioni e della società dell'informazione (18) 4 0 4 0 4 0
 10 Fondi da ripartire (33) 8.000 0 31.107 0 31.532 0
  10.1 Fondi da assegnare (1) 8.000 0 31.107 0 31.532 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 4.240 0 1.040 0 1.040 0
 1 Politiche per il lavoro (26) 900 0 900 0 900 0
  1.10 Servizi territoriali per il lavoro (11) 900 0 900 0 900 0
 7 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 140 0 140 0 140 0
  7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 140 0 140 0 140 0
 8 Fondi da ripartire (33) 3.200 0 0 0 0 0
  8.1 Fondi da assegnare (1) 3.200 0 0 0 0 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23.350 0 26.450 0 26.450 0
 1 Giustizia (6) 4.000 0 9.739 0 9.739 0
  1.1 Amministrazione penitenziaria (1) 4.000 0 4.000 0 4.000 0
  1.2 Giustizia civile e penale (2) 0 0 5.739 0 5.739 0
 3 Fondi da ripartire (33) 19.350 0 16.710 0 16.710 0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 19.350 0 16.710 0 16.710 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 8.226 0 6.303 152 6.302 150
 1 L'Italia in Europa e nel mondo (4) 3.726 0 6.078 152 6.049 150
  1.1 Protocollo internazionale (1) 0 0 31 0 31 0
  1.2 Cooperazione allo sviluppo (2) 0 0 186 43 183 42
  1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4) 0 0 44 30 42 30
  1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6) 0 0 77 4 76 4
  1.5 Integrazione europea (7) 0 0 29 25 29 25
  1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8) 2.626 0 2.815 26 2.813 26
  1.7 Promozione del sistema Paese (9) 100 0 665 24 660 24
  1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12) 1.000 0 2.100 0 2.086 0
  1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13) 0 0 77 0 77 0
  1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14) 0 0 47 0 46 0
  1.11 Comunicazione in ambito internazionale (15) 0 0 6 0 6 0
 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 0 0 208 0 235 0
  2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 0 0 207 0 235 0
 3 Fondi da ripartire (33) 4.500 0 18 0 18 0
  3.1 Fondi da assegnare (1) 4.500 0 18 0 18 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 220.400 4.000 240.400 4.000 200.400 4.000
 1 Istruzione scolastica (22) 11.500 1.000 11.500 1.000 11.500 1.000
  1.2 Istruzione prescolastica (2) 3.204 70 3.204 70 3.204 70
  1.3 Istruzione primaria (11) 1.957 380 1.957 380 1.957 380
  1.4 Istruzione secondaria di primo grado (12) 2.205 320 2.205 320 2.205 320
  1.5 Istruzione secondaria di secondo grado (13) 2.634 230 2.634 230 2.634 230
  1.8 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio (8) 1.500 0 1.500 0 1.500 0
 2 Istruzione universitaria e formazione post-universitaria (23) 6.000 0 6.000 0 6.000 0
  2.1 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria (1) 6.000 0 6.000 0 6.000 0
 3 Ricerca e innovazione (17) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
  3.4 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata (22) 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000
 6 Fondi da ripartire (33) 199.900 0 219.900 0 179.900 0
  6.1 Fondi da assegnare (1) 199.900 0 219.900 0 179.900 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO 27.189 0 43.174 20.000 60.675 40.000
 1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2) 1 0 1 0 1 0
  1.3 Supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio e amministrazione generale sul territorio (3) 1 0 1 0 1 0
 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) 3.768 0 23.753 20.000 43.754 40.000
  2.2 Interventi, servizi e supporto alle autonomie territoriali (2) 19 0 20.017 20.000 40.017 40.000
  2.3 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali; determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa (3) 3.041 0 3.031 0 3.031 0
  2.4 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8) 707 0 706 0 706 0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 15.420 0 15.420 0 15.420 0
  3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8) 15.373 0 15.373 0 15.373 0
  3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9) 47 0 47 0 47 0
 4 Soccorso civile (8) 8.000 0 4.000 0 1.500 0
  4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3) 8.000 0 4.000 0 1.500 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 1.640 950 1.000 500 900 400
 1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 1.640 950 1.000 500 900 400
  1.8 Coordinamento generale, informazione e comunicazione (11) 690 0 500 0 500 0
  1.12 Programmi e interventi per il governo dei cambiamenti climatici, gestione ambientale ed energie rinnovabili (16) 950 950 500 500 400 400

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 28.939 4.661 34.954 4.631 22.944 1.631
 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) 457 0 456 0 456 0
  1.5 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (5) 457 0 456 0 456 0
 2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13) 28.180 4.661 34.195 4.631 21.185 1.631
  2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1) 279 9 334 18 334 18
  2.3 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4) 10.110 0 16.110 0 6.100 0
  2.4 Autotrasporto ed intermodalità (2) 4.786 4.652 4.746 4.612 1.746 1.612
  2.5 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5) 3.001 0 3.001 0 3.001 0
  2.6 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9) 10.002 0 10.002 0 10.002 0
  2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6) 1 0 1 0 1 0
 4 Ordine pubblico e sicurezza (7) 300 0 300 0 300 0
  4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7) 300 0 300 0 300 0
 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 3 0 3 0 3 0
  6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 3 0 3 0 3 0
 7 Fondi da ripartire (33) 0 0 0 0 1.000 0
  7.1 Fondi da assegnare (1) 0 0 0 0 1.000 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA DIFESA 19.000 0 17.000 0 17.000 0
 2 Ricerca e innovazione (17) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
  2.1 Ricerca tecnologica nel settore della difesa (11) 10.000 0 10.000 0 10.000 0
 4 Fondi da ripartire (33) 9.000 0 7.000 0 7.000 0
  4.1 Fondi da assegnare (1) 9.000 0 7.000 0 7.000 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 21.867 1.308 13.805 1.308 12.852 1.308
 1 Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca (9) 2.167 1.000 6.805 1.000 5.852 1.000
  1.2 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale (2) 1.167 0 1.165 0 1.165 0
  1.5 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione (6) 1.000 1.000 5.640 1.000 4.687 1.000
 2 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18) 1.510 0 1.510 0 1.510 0
  2.1 Tutela e conservazione della fauna e della flora e salvaguardia della biodiversità (7) 1.510 0 1.510 0 1.510 0
 3 Ordine pubblico e sicurezza (7) 400 0 400 0 400 0
  3.1 Sicurezza pubblica in ambito rurale e montano (6) 400 0 400 0 400 0
 4 Soccorso civile (8) 3.090 308 3.090 308 3.090 308
  4.1 Interventi per soccorsi (1) 3.090 308 3.090 308 3.090 308
 6 Fondi da ripartire (33) 14.700 0 2.000 0 2.000 0
   6.1 Fondi da assegnare (1) 14.700 0 2.000 0 2.000 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 7.827 104 0 0 0 0
 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21) 6.100 104 0 0 0 0
  1.2 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo (2) 321 0 0 0 0 0
  1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione in materia di patrimonio culturale (5) 94 0 0 0 0 0
  1.6 Tutela dei beni archeologici (6) 450 0 0 0 0 0
  1.9 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9) 1.311 0 0 0 0 0
  1.10 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10) 601 0 0 0 0 0
  1.12 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12) 1.010 0 0 0 0 0
  1.13 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13) 61 0 0 0 0 0
  1.14 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale (14) 56 0 0 0 0 0
  1.15 Tutela del patrimonio culturale (15) 2.109 104 0 0 0 0
  1.16 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanee e delle periferie urbane (16) 87 0 0 0 0 0
 2 Ricerca e innovazione (17) 19 0 0 0 0 0
  2.1 Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali (4) 19 0 0 0 0 0
 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) 168 0 0 0 0 0
  3.1 Indirizzo politico (2) 65 0 0 0 0 0
  3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3) 103 0 0 0 0 0
 4 Fondi da ripartire (33) 1.498 0 0 0 0 0
  4.1 Fondi da assegnare (1) 1.498 0 0 0 0 0
 6 Turismo (31) 42 0 0 0 0 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
  6.1 Sviluppo e competitività del turismo (1) 42 0 0 0 0 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero
 Missione
  Programma
2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE 24.500 0 13.182 0 9.592 0
 1 Tutela della salute (20) 200 0 232 0 192 0
  1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante (1) 188 0 220 0 180 0
  1.6 Comunicazione e promozione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria e attività e coordinamento in ambito internazionale (6) 12 0 12 0 12 0
 4 Fondi da ripartire (33) 24.300 0 12.950 0 9.400 0
  4.1 Fondi da assegnare (1) 24.300 0 12.950 0 9.400 0

Elenco n. 2
(articolo 1, comma 333)

Riepilogo Riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri Triennio 2016-2018
(migliaia di euro)

Ministero 2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge RIDUZIONI di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
116.975 0 134.175 0 147.572 0
MINISTERO DELLO SVILUPPO
ECONOMICO
8.367 0 31.473 0 31.898 0
MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
4.240 0 1.040 0 1.040 0
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 23.350 0 26.450 0 26.450 0
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE
8.226 0 6.303 152 6.302 150
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 220.400 4.000 240.400 4.000 200.400 4.000
MINISTERO DELL'INTERNO 27.189 0 43.174 20.000 60.675 40.000
MINISTERO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE
1.640 950 1.000 500 900 400
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI 28.939 4.661 34.954 4.631 22.944 1.631
MINISTERO DELLA DIFESA 19.000 0 17.000 0 17.000 0
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI 21.867 1.308 13.805 1.308 12.852 1.308
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO 7.827 104 0 0 0 0
MINISTERO DELLA SALUTE 24.500 0 13.182 0 9.592 0
Totale    512.520 11.023 562.955 30.590 537.624 47.489

Elenco n. 3   
(articolo 1, comma 334)    
(in migliaia di euro)    

CAPITOLO DENOMINAZIONE 2016 2017 2018 e successivi
2115 Fondo di funzionamento della Presidenza del Consiglio
dei ministri
1.731 1.731 1.731
2124 Somma da destinare alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per la gestione ed implementazione del portale
Normattiva e del progetto X-Leges
37 37 37
2191 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri al fine di promuovere la conoscenza degli eventi
della prima guerra mondiale in favore delle future
generazioni
42 0 0
2780 Somma da corrispondere alla Presidenza del Consiglio
dei ministri relativa a quota parte dell'importo dell'8 per
mille del gettito IRPEF da utilizzare dallo Stato per
interventi straordinari per fame nel mondo, calamità
naturali, assistenza ai rifugiati e conservazione di beni
culturali
3.120 3.120 3.120
7474 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri ai fini di consentire la messa in sicurezza, il
restauro e il ripristino del decoro dei “Luoghi della
memoria” per la celebrazione del centenario della prima
guerra mondiale
150 150 150
2183 Fondo occorrente per gli interventi dell'editoria 3.081 3.081 3.081
2190 Fondo straordinario per gli interventi di sostegno
all'editoria
641 0 0
7442 Fondo occorrente per gli investimenti del Dipartimento
dell'editoria
261 261 261
2113 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per l'attuazione delle politiche antidroga
578 578 578
5210 Spese connesse agli interventi di tutela delle minoranze
linguistiche storiche
24 24 24
5211 Fondo nazionale per la tutela delle minoranze
linguistiche
29 29 29
2185 Fondo occorrente per gli interventi del Servizio Civile
Nazionale
3.487 3.487 3.487
2102 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per le politiche di sostegno alla famiglia
2.262 2.262 2.262
2118 Spese di funzionamento dell'Ufficio dell'Autorità
garante per l'infanzia e l'adolescenza.
46 46 46
2099 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per la costituzione del Fondo per l'attuazione
del piano nazionale per la riqualificazione e
rigenerazione delle aree urbane degradate
3.750 3.750 0
2108 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per le politiche delle pari opportunità
2.823 2.823 2.823

Segue Elenco n. 3   
(articolo 1, comma 334)    
(in migliaia di euro)    

CAPITOLO DENOMINAZIONE 2016 2017 2018 e successivi
2132 Somme da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per il finanziamento delle attività istituzionali
del Comitato paralimpico nazionale
210 210 210
7455 Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei
ministri per il fondo di garanzia per i mutui relativi alla
costruzione, ampliamento, attrezzatura e acquisto di
impianti sportivi compresa l'acquisizione di aree da
parte di società o associazioni sportive o soggetto
pubblico o privato che persegua finalità sportive
563 0 0
2106 Somme da corrispondere alla Presidenza del Consiglio
dei ministri per le politiche di incentivazione e sostegno
alla gioventù
167 167 167
TOTALE 23.002 21.756 18.006

Allegato 6    

(articolo 1, comma 353)    

Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(in euro)
Istituzione Autorizzazione 2016 2017 2018
Accademia delle
scienze del terzo
mondo (TWAS)
Legge 10 gennaio 2004, n. 17 200.000 200.000
Soppressa
Soppressa
Soppressa
UNIDO Legge 15 febbraio 1995, n. 51 198 198 198
Totale 198 200.198 200.198

Allegato n. 7   
(Articolo 1, comma 391)     

Regioni Importi anno 2016 (in migliaia di euro)
Abruzzo 60.089
Basilicata 47.473
Calabria 84.751
Campania 200.257
Emilia-Romagna 161.625
Lazio 222.363
Liguria 58.915
Lombardia 332.168
Marche 66.165
Molise 18.187
Piemonte 156.317
Puglia 154.901
Toscana 148.529
Umbria 37.279
Veneto 150.981
TOTALE 1.900.000

Allegato A 
(articolo 1, comma 403)

Regioni Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2013 Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto dell'11,35% della spesa farmaceutica territoriale 2013 Ripartizione regionale del ripiano dello sfondamento del tetto del 3,5% della spesa farmaceutica ospedaliera 2014
Piemonte 45.185.841 1.487.866 44.900.988
Valle d'Aosta 0 39.773 0
Lombardia 28.405.390 3.207.148 43.965.717
Bolzano 3.768.594 212.891 5.351.947
Trento 0 197.982 589.550
Veneto 17.684.154 1.942.764 30.090.480
Friuli 16.701.715 413.632 15.571.542
Liguria 12.948.263 399.560 16.668.163
Emilia-Romagna 42.565.828 1.302.361 50.051.846
Toscana 50.423.272 1.876.632 65.350.395
Umbria 9.444.367 359.889 11.355.420
Marche 7.088.666 1.783.499 19.066.774
Lazio 29.378.774 6.658.474 39.577.929
Abruzzo 12.394.030 1.301.359 16.706.948
Molise 1.098.048 310.131 1.758.084
Campania 8.299.530 7.047.665 35.326.300
Puglia 53.047.827 4.674.141 68.172.367
Basilicata 2.394.007 143.713 4.923.323
Calabria 4.038.978 2.244.482 11.595.598
Sicilia 0 5.680.285 20.222.967
Sardegna 19.145.152 2.886.617 23.653.128
Italia 364.012.435 44.170.864 524.899.436

PROSPETTO DI COPERTURA (*)

(*) Testo approvato dal Senato della Repubblica.

COPERTURA LEGGE DI STABILITÀ

2016 2017 2018
(importi in milioni di euro)

1) ONERI DI NATURA CORRENTE
  Nuove o maggiori spese correnti

Articolato: 
11.419 12.401 10.984

  Minori entrate


Articolato: 
20.280 21.596 20.628

Tabella A 
50 104 124

Tabella C 
7 1 1
Totale oneri da coprire 31.756 34.102 31.738

2) MEZZI DI COPERTURA

  Nuove o maggiori entrate

Articolato: 
5.833 7.321 7.531
  Riduzione spese correnti

Articolato: 
7.906 5.445 6.220

Tabella D 
241 228 276
Totale mezzi di copertura 13.981 12.994 14.027
  DIFFERENZA  -17.776 -21.107 -17.711

BILANCIO DELLO STATO:
REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE

BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
(dati in milioni di euro)

Iniziali 2016 2017 2018
Competenza Cassa Competenza Competenza
ENTRATE 28.176 28.176 28.645 28.481
Rimborsi IVA 28.176
28.176 28.645 28.481
SPESA CORRENTE 31.326 31.326 31.795 31.631
Rimborsi IVA
Rimborsi II DD pregressi
28.176
3.150
28.176
3.150
28.645
3.150
28.481
3.150
SPESA IN CONTO CAPITALE 0 0 0 0
TOTALE SPESA LEGGE DI BILANCIO 31.326 31.326 31.795 31.631
REGOLAZIONE CONTABILE LEGGE DI STABILITÀ
Tabella C FSN-saldo IRAP 1.000
1.000 2.000
TOTALE REGOLAZIONI CONTABILI SPESA 32.326 32.326 33.795 31.631
DIFFERENZA ENTRATA E SPESA 4.150 4.150 5.150 3.150

TABELLE

Tabella A. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella B. — INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella C. — STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

Tabella D. — VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Tabella E. — IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI, CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

NOTA: Nelle tabelle allegate le cifre modificate e le voci soppresse sono stampate in neretto – Tra parentesi e in corsivo sono riportate le cifre contenute nel testo approvato dal Senato.

TABELLA A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

Tabella A

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE CORRENTE

MINISTERI 2016 2017 2018
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 18.399.779
(34.079.779)
71.784.753
(83.834.753)
91.424.753
(103.834.753)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 1.500.000 
(7.000.000)
4.000.000 
(7.000.000)
4.000.000 
(7.000.000)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
 – (2.000.000) 
5.000.000
(7.000.000)
5.000.000
(7.000.000)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 6.429.916
(8.168.389)
1.574.762
(8.342.259)
972.344
(8.342.259)
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
47.502.265
(53.302.265)
43.879.774
(49.779.774)
43.879.774
(49.779.774)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
9.000  9.000  9.000 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
7.188.500
(10.018.500)
16.488.500
(18.018.500)
16.488.500
(18.018.500)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
1.000.000
(3.000.000)
5.000.000  5.000.000 
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI
1.500.000  500.000  500.000 
MINISTERO DELLA SALUTE 1.834.860
(4.034.860)
12.034.860 
(14.034.860)
12.234.860
(14.034.860)
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 
DI CUI LIMITE IMPEGNO 

83.864.320
(123.112.793)
–  
159.771.649
(193.519.146)
–  
179.009.231
(213.519.146)
–  

TABELLA B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

Tabella B

INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO CAPITALE

MINISTERI 2016 2017 2018
ACCANTONAMENTI PER NUOVE O MAGGIORI SPESE
O RIDUZIONI DI ENTRATE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 178.500.000 
(197.300.000)
262.100.000
(354.900.000)
278.100.000
(380.900.000)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 20.000.000  30.000.000 
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
32.753.000  32.753.000  32.753.000 
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
18.338.000
(34.708.000)
MINISTERO DELL'INTERNO 10.000.000  10.000.000  10.000.000 
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA
DEL TERRITORIO E DEL MARE
57.415.000
(67.415.000)
57.415.000
(67.415.000)
57.415.000
(67.415.000)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
 – (40.000.000) 10.000.000
(60.000.000)
MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI
E DEL TURISMO
MINISTERO DELLA SALUTE 3.000.000  3.000.000  3.000.000 
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE

DI CUI REGOLAZIONE DEBITORIA 
DI CUI LIMITE IMPEGNO 

255.019.000 
(345.176.000)
–  
357.281.000 
(528.068.000)
–  
393.281.000
(584.068.000)
–  

TABELLA C

STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI QUANTIFICAZIONE ANNUA È DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITÀ

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge di stabilità (comprensivi degli emendamenti apportati con note di variazioni) Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legislativo n. 303 del 1999: Ordinamento della presidenza del consiglio dei ministri, a norma
  dell'art. 11 della legge n. 59 del 1997

  (21.3 – cap. 2115)
cp  33.687.736  33.590.787  33.590.787 
cs  33.687.736  33.590.787  33.590.787 
totale missione   cp  33.687.736  33.590.787  33.590.787 
cs  33.687.736  33.590.787  33.590.787 
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
  Ministero dell'economia e delle finanze
  Legge n. 38 del 2001
  art. 16 comma 2: contributo alla regione friuli venezia giulia

  (2.3 – cap. 7513/P)
cp 
(5.104.167) (5.104.167) (5.104.167)
cs 
(5.104.167) (5.104.167) (5.104.167)
 Concorso dello Stato al finanziamento della spesa sanitaria
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legislativo n. 56 del 2000
  art. 13 comma 3: attribuzione gettito irap regioni a statuto ordinario

  (2.4 – cap. 2701)
cp  1.000.000.000  2.000.000.000 
cs  1.000.000.000  2.000.000.000 
 Rapporti finanziari con Enti territoriali
  Ministero dell'economia e delle finanze
  legge n. 353 del 2000: legge quadro in materia di incendi boschivi
  (2.5 – cap. 2820)
cp 
cs 
totale missione   cp  1.000.000.000 
2.000.000.000 
   (1.005.104.167) (2.005.104.167) (5.104.167)
cs  1.000.000.000 
2.000.000.000 
(1.005.104.167) (2.005.104.167) (5.104.167)

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
L'Italia in Europa e nel mondo
 Cooperazione economica e relazioni internazionali
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
  legge n. 794 del 1966: ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale per la costituzione
 dell'istituto italo-latino-americano, firmata a roma il 1o giugno 1966

 (1.3 – cap. 3751)
cp  1.824.678  1.584.606  1.584.606 
cs  1.824.678  1.584.606  1.584.606 
 Promozione della pace e sicurezza internazionale
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
  legge n. 140 del 1980: Partecipazione italiana al fondo europeo per la gioventù
  (1.4 – cap. 3399)
cp  214.950  214.950  214.950 
cs  214.950  214.950  214.950 

Integrazione europea
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
  legge n. 960 del 1982: rifinanziamento della legge 14 marzo 1977, n. 73, concernente la ratifica degli
  accordi di osimo tra l'italia e la jugoslavia

  (1.5 – capp. 4543, 4545)

cp  1.028.887  1.025.900  1.025.900 
cs  1.028.887  1.025.900  1.025.900 

Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
  Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi
  (1.10 – cap. 1163)

cp  1.405.108  1.405.108  1.405.108 
cs  1.405.108  1.405.108  1.405.108 
totale missione   cp  4.473.623  4.230.564  4.230.564 
cs  4.473.623  4.230.564  4.230.564 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Difesa e sicurezza del territorio
 Approntamento e impiego delle forze navali
  Ministero della difesa
  decreto legislativo n. 66 del 2010
  art. 565: contributo a favore dell'organizzazione idrografica internazionale

  (1.3 – cap. 1345)
cp  82.047  81.894  81.894 
cs  82.047  81.894  81.894 

Interventi non direttamente connessi con l'operatività dello strumento militare
  Ministero della difesa
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi

  (1.5 – cap. 1352)

cp  688.285  711.311  711.311 
cs  688.285  711.311  711.311 

Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari
  Ministero della difesa
  decreto legislativo n. 66 del 2010
  art. 596: funzionamento asili nido

  (1.6 – cap. 7119)

cp  5.000.000  5.000.000 
cs  5.000.000  5.000.000 
totale missione   cp  5.770.332  5.793.205  793.205 
cs  5.770.332  5.793.205  793.205 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Giustizia
Amministrazione penitenziaria
  Ministero della giustizia
  decreto del presidente della repubblica n. 309 del 1990
  art. 135 comma 4: programmi finalizzati alla prevenzione e alla cura dell'aids, al trattamento
socio-sanitario, al recupero e al successivo reinserimento dei tossicodipendenti detenuti.

   (1.1 – cap. 1768)
cp  220.391  230.000  230.000 
cs   220.391  230.000  230.000 
totale missione   cp   220.391  230.000  230.000 
cs   220.391  230.000  230.000 
Ordine pubblico e sicurezza
Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  legge n. 267 del 1991
  art. 2 comma 1: attuazione del terzo piano nazionale della pesca marittima (legge n. 41 del 1982)
   (4.1 – cap. 2179)
cp   346.324  346.324  353.424 
cs   346.324  346.324  353.424 
Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
  Ministero dell'interno
  decreto del presidente della repubblica n. 309 del 1990
  art. 101: potenziamento delle attività di prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze
stupefacenti o psicotrope

   (3.3 – capp. 2668, 2815)
cp   547.362  545.774  545.774 
cs   547.362  545.774  545.774 
totale missione   cp   893.686  892.098  899.198 
cs   893.686  892.098  899.198 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Soccorso civile
Protezione civile
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legge n. 142 del 1991
  art. 6 comma 1: reintegro fondo protezione civile
   (6.2 – cap. 7446)
cp  51.182.919  51.182.919  51.182.919 
cs   51.182.919  51.182.919  51.182.919 
  decreto legge n. 90 del 2005
  art. 4 comma 1: disposizioni in materia di protezione civile
   (6.2 – cap. 2184)
cp   16.446.463  16.882.995  16.882.995 
cs   16.446.463  16.882.995  16.882.995 
  decreto legge n. 93 del 2013
  art. 10 comma 1: fondo emergenze nazionali
   (6.2 – cap. 7441)
cp   249.000.000  240.000.000  240.000.000 
cs   249.000.000  240.000.000  240.000.000 
totale missione   cp   316.629.382  308.065.914  308.065.914 
cs   316.629.382  308.065.914  308.065.914 
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi.
   (1.2 – cap. 2200)
cp   380.881  379.631  379.631 
cs   380.881  379.631  379.631 
  decreto legislativo n. 454 del 1999
  art. 6: contributo al crea
   (1.2 – cap. 2083)
cp   2.901.628  2.860.026  2.860.026 
cs   2.901.628  2.860.026  2.860.026 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
 Sostegno al settore agricolo
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legislativo n. 165 del 1999: decreto legislativo n. 188 del 2000: Agenzia per le erogazioni
  in agricoltura (AGEA)

  (7.1 – cap. 1525)
cp  115.575.903  115.575.903  115.575.903 
cs  115.575.903  115.575.903  115.575.903 

Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
  Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
  Legge n. 267 del 1991
  art. 1 comma 1: attuazione del piano nazionale della pesca marittima
  (1.5 – capp. 1173, 1413, 1414, 1415, 1418, 1477, 1488)

cp  5.624.487 2.625.734  2.625.734 
(2.624.847)
cs  5.624.487 2.625.734  2.625.734 
(2.624.847)
totale missione   cp  124.483.259 121.441.294  121.441.294 
   (121.483.259)
cs  124.483.259 121.441.294  121.441.294 
(121.483.259)
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica,
 ricerca per lo sviluppo sostenibile

  Ministero dello sviluppo economico
  decreto legislativo n. 257 del 2003
  art. 19 comma 1 punto A: contributo per le spese di funzionamento dell'enea
  (5.7 – cap. 7630/P)
cp  16.350.054  16.350.054  14.850.054 
cs  16.350.054  16.350.054  14.850.054 
totale missione   cp  16.350.054  16.350.054  14.850.054 
cs  16.350.054  16.350.054  14.850.054 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  decreto legislativo n. 250 del 1997
art. 7: contributo per il funzionamento dell'ENAC
 (2.3 – cap. 1921)
cp  6.872.063 
cs  6.872.063 
 Sostegno allo sviluppo del trasporto
  Ministero dell'economia e delle finanze
  legge n. 128 del 1998
  art. 23: istituzione agenzia nazionale per la sicurezza del volo
  (9.1 – cap. 1723)
cp  163.851  163.375  163.375 
cs  163.851  163.375  163.375 
 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne
  Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
  decreto legge n. 535 del 1996: convertito, con modificazioni, dalla legge n. 647 del 1996 (art. 3):
  contributo al «centro internazionale radio-medico cirm»
  (2.6 – cap. 1850)
cp  45.511  45.253  45.453 
cs  45.511  45.253  45.453 
totale missione   cp  209.362  208.628  7.080.891 
cs  209.362  208.628  7.080.891 
Comunicazioni
 Sostegno all'editoria
  Ministero dell'economia e delle finanze
  legge n. 67 del 1987: rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici
  e provvidenze per l'editoria

  (11.2 – capp. 2183, 7442)
cp  100.729.125  100.428.085 100.428.085
(103.729.125) (103.428.085) (103.428.085)
cs  100.729.125  100.428.085 100.428.085
(103.729.125) (103.428.085) (103.428.085)

   segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
totale missione   cp  100.729.125  100.428.085 100.428.085
   (103.729.125) (103.428.085) (103.428.085)
cs  100.729.125  100.428.085 100.428.085
(103.729.125) (103.428.085) (103.428.085)
Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
  Ministero dello sviluppo economico
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi
  (4.2 – cap. 2501/P)
cp  6.359.644 6.317.970 6.317.970
(3.359.644) (3.317.970) (3.317.970)
cs  6.359.644 6.317.970 6.317.970
(3.359.644) (3.317.970) (3.317.970)
  decreto legge n. 98 del 2011
  art. 14 comma 19: trasferimento risorse, già destinate all'ice, in un fondo per la
  promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese

  (4.2 – cap. 2535)
cp  17.782.671  17.782.671  17.782.671 
cs  17.782.671  17.782.671  17.782.671 
  art. 14 comma 26/ter punto 1: finanziamento delle spese di funzionamento dell'agenzia
  (4.2 – cap. 2530)
cp  13.843.475  13.843.475  13.843.475 
cs  13.843.475  13.843.475  13.843.475 
totale missione   cp  37.985.790 37.944.116 37.944.116 
(34.985.790) (34.944.116)  (34.944.116)
cs  37.985.790  37.944.116  37.944.116 
(34.985.790) (34.944.116) (34.944.116) 
Ricerca e innovazione
 Ricerca in materia ambientale
  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
  decreto legge n. 112 del 2008
  art. 28 comma 1: istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ispra)
  (2.1 – capp. 3621, 8831)
cp  22.448.654  22.448.654  22.448.654 
cs  22.448.654  22.448.654  22.448.654 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Ricerca educazione e formazione in materia di beni e attività culturali
  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
  decreto del presidente della repubblica n. 805 del 1975: organizzazione del ministero per i
beni culturali e ambientali – assegnazioni per il funzionamento degli istituti centrali
(a)
  (2.1 – capp. 2040, 2041, 2043)
cp  1.884.862  1.884.862  897.538 
cs  1.884.862  1.884.862  897.538 

Ricerca di base e applicata
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legge n. 83 del 2012
  art. 19: agenzia digitale

  (12.1 – cap. 1707)

cp  2.656.945  2.656.945  2.656.945 
cs  2.656.945  2.656.945  2.656.945 

Ricerca per il settore della sanità pubblica
  Ministero della salute
  decreto legislativo n. 502 del 1992
  art. 12 comma 2: fondo finanziamento attività ricerca

  (2.1 – cap. 3392)

cp  253.142.209  247.219.175  247.819.175 
cs  253.142.209  247.219.175  247.819.175 
n o t e e s p l i c a t i v e
(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della    legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi.

  (3.4 – cap. 1679)
cp  4.250.000  4.250.000  4.250.000 
cs  4.250.000  4.250.000  4.250.000 

  decreto legislativo n. 204 del 1998: disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione
della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica e decreto legge 30/1/1998, n. 6:
«ulteriori interventi in favore delle zone terremotate delle regioni marche ed umbria e di altre zone
colpite da eventi calamitosi», art. 23-septies, comma 1 – personale dell'istituto nazionale di geofisica –
e legge 27/12/2006, n. 296: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
stato (legge finanziaria 2007)», art. 1, comma 652 – piano straordinario di assunzione di ricercatori,
e decreto legge 98 del 2011 art. 19, comma 3 – sistema nazionale di valutazione e decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», art. 58, comma 2 – disposizioni
urgenti per lo sviluppo del sistema universitario e degli enti di ricerca e decreto-legge 12 settembre 2013,
n. 104: «misure urgenti in materia di istruzione, università e ricerca», art. 24, comma 1 – assunzione di
personale dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia
(a)
  (3.4 – cap. 7236)

cp  1.702.856.752  1.701.468.271  1.692.309.571 
cs  1.702.856.752  1.701.468.271  1.692.309.571 
totale missione   cp  1.987.239.422  1.979.927.907  1.970.381.883 
cs  1.987.239.422  1.979.927.907  1.970.381.883 
n o t e e s p l i c a t i v e
(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in diminuzione di euro 534.000 proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo    23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino
  Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
  legge n. 979 del 1982
  art. 7 comma 1: difesa del mare
   (1.10 – capp. 1644, 1646)
cp   31.818.730  32.053.694  32.053.694 
cs   31.818.730  32.053.694  32.053.694 
  decreto legge n. 2 del 1993
  art. 9 comma 2: spese per l'applicazione delle norme in materia di commercio e detenzione di flora e fauna
   (1.10 – cap. 1388)
cp   3.934  3.827  3.827 
cs   3.934  3.827  3.827 
  art. 12: spese commissione tecnico-scientifica
   (1.10 – cap. 1389)
cp   28.331  30.514  30.514 
cs   28.331  30.514  30.514 
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi
   (1.10 – cap. 1551)
cp   4.114.645  4.102.413  4.102.413 
cs   4.114.645  4.102.413  4.102.413 
totale missione   cp   35.965.640  36.190.448  36.190.448 
cs   35.965.640  36.190.448  36.190.448 
Tutela della salute
Sanità pubblica veterinaria
  Ministero della salute
  legge n. 434 del 1998
  art. 1 comma 2: finanziamento interventi in materia di animali di affezione e prevenzione randagismo
   (1.2 – cap. 5340)
cp   310.000  310.000  310.000 
cs   310.000  310.000  310.000 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Vigilanza sugli enti e sicurezza delle cure
  Ministero della salute
  decreto legislativo n. 267 del 1993: riordinamento dell'istituto superiore di sanità, art. 4 comma 1 punto 1 – fondo per il funzionamento dell'istituto superiore di sanità e legge n. 219 del 2005: nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati, art. 12, comma 6 – compiti del centro nazionale sangue
     (1.7 – cap. 3443)
cp  8.900.947  8.900.947  8.900.947 
cs   8.900.947  8.900.947  8.900.947 
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi.
   (1.7 – cap. 3412)
cp   3.161.606  3.161.606  3.161.606 
cs   3.161.606  3.161.606  3.161.606 
  decreto legge n. 17 del 2001
  art. 2 comma 4: contributo a favore dell'agenzia per i servizi sanitari regionali
   (1.7 – cap. 3457)
cp   100.352  100.352  100.352 
cs   100.352  100.352  100.352 
  decreto legge n. 269 del 2003
  art. 48 comma 9: agenzia italiana del farmaco
   (1.7 – cap. 3458, 7230)
cp   1.100.094  1.093.418  879.631 
cs   1.100.094  1.093.418  879.631 
totale missione   cp   13.572.999  13.566.323  13.352.536 
cs   13.572.999  13.566.323  13.352.536 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
  legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore dello spettacolo.
   (1.2 – capp. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721)
cp   407.032.273  407.085.025  407.085.025 
cs   407.032.273  407.085.025  407.085.025 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria
  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
  legge n. 190 del 1975: norme relative al funzionamento della biblioteca nazionale centrale “vittorio emanuele ii” di roma(a)
  (1.1 – cap. 3610)
cp  1.652.756  1.652.756  614.874 
cs  1.652.756  1.652.756  614.874 
  decreto del presidente della repubblica n. 805 del 1975
  art. 22: assegnazione per il funzionamento degli istituti centrali(a)
  (1.10 – cap. 3611)
cp  1.528.220  1.528.220  687.164 
cs  1.528.220  1.528.220  687.164 
  legge n. 466 del 1988: contributo alla accademia nazionale dei lincei (a)
  (1.10 – cap. 3630)
cp  1.527.000  1.527.000  1.377.000 
cs  1.527.000  1.527.000  1.377.000 
  Legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi.
  (1.10 – capp. 3670, 3671)
cp  27.272.910  27.272.910  27.272.910 
cs  27.272.910  27.272.910  27.272.910 
 Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale
  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
  legge n. 77 del 2006
  art. 4 comma 1: interventi in favore dei siti italiani inseriti nella “lista del patrimonio mondiale”
  dell'unesco
(a)
  (1.14 – capp. 1442, 7305)
cp  2.145.000  1.345.000  1.345.000 
cs  2.145.000  1.345.000  1.345.000 
n o t e e s p l i c a t i v e
(a) L'importo dell'autorizzazione tiene conto della variazione in aumento proposta con il disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della    legge 31 dicembre 2009, n. 196.

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
totale missione   cp  441.158.159  440.410.911  438.381.973 
cs  441.158.159  440.410.911  438.381.973 
Istruzione scolastica
 Iniziative per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio
  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi.
    (1.8 – cap. 1261)
cp  1.006.160  1.006.160  1.006.160 
cs  1.006.160  1.006.160  1.006.160 
Istituzioni scolastiche non statali
  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
  legge n. 181 del 1990: ratifica ed esecuzione dell'accordo, effettuato mediante scambio di note, tra il governo italiano ed il consiglio superiore delle scuole europee che modifica l'articolo 1 della convenzione del 5 settembre 1963 relativa al funzionamento della scuola europea di ispra (varese), avvenuto a bruxelles i giorni 29 febbraio e 5 luglio 1988.
    (1.9 – cap. 2193)
cp  293.000  293.000  293.000 
cs  293.000  293.000  293.000 
totale missione   cp  1.299.160  1.299.160  1.299.160 
cs  1.299.160  1.299.160  1.299.160 
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
  legge n. 394 del 1977: potenziamento dell'attività sportiva universitaria
    (2.1 – cap. 1709)
cp   5.065.000  5.065.000  5.065.000 
cs   5.065.000  5.065.000  5.065.000 
  legge n. 338del 2000
  Art. 1 comma 1: interventi per alloggi e residenze per studenti universitari
    (2.1 – cap. 7273)
cp   18.052.000  18.052.000  18.052.000 
cs   18.052.000  18.052.000  18.052.000 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Sistema universitario e formazione post-universitaria
  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
  legge n. 243del1991: università non statali legalmente riconosciute e decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69: “disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” art. 60, comma 1 – semplificazioni del sistema di finanziamento delle università e delle procedure di valutazione del sistema universitario
   (2.3 – cap. 1692)
cp  69.305.000  69.305.000  69.305.000 
cs   69.305.000  69.305.000  69.305.000 
totale missione   cp   92.422.000  92.422.000  92.422.000 
cs   92.422.000  92.422.000  92.422.000 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Terzo settore (associazionismo, volontariato, Onlus e formazioni sociali) e responsabilità sociale delle imprese e delle organizzazioni
  Ministero dell'economia e delle finanze
  legge n. 230del 1998
  art. 19: fondo nazionale per il servizio civile
   (17.7 – cap. 2185)
cp   115.730.527  115.730.527  115.730.527 
cs   115.730.527  115.730.527  115.730.527 
Protezione sociale per particolari categorie
  Ministero dell'economia e delle finanze
  legge n. 16del1980: e legge n. 137 del 2001: disposizioni concernenti la corresponsione di indennizzi, incentivi ed agevolazioni a cittadini ed imprese italiane che abbiano perduto beni, diritti ed interessi in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero
   (17.1 – cap. 7256)
cp   6.955.885  7.055.885  7.055.885 
cs   6.955.885  7.055.885  7.055.885 
Sostegno alla famiglia
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legge n. 223del 2006
  art. 19 comma 1: fondo per le politiche della famiglia
   (17.3 – cap. 2102)
cp   22.621.227  22.621.227  22.621.227 
cs   22.621.227  22.621.227  22.621.227 

   segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legislativo n. 196 del 2003: codice in materia di protezione dei dati personali
 (17.4 – cap. 1733)
cp  6.616.878  7.355.861  7.355.861 
cs  6.616.878  7.355.861  7.355.861 
  decreto legge n. 223 del 2006
  art. 19 comma 3: fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità

  (17.4 – cap. 2108/P)
cp  12.099.591 10.621.990  10.621.990 
(9.599.591)
cs  12.099.591 10.621.990  10.621.990 
(9.599.591)
  decreto legge n. 93 del 2013
  art. 5/
bis comma 1: incremento del fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza ed al sostegno alle donne vittime di violenza
  (17.4 – cap. 2108/P)
cp  9.007.627  9.057.403  9.057.403 
cs  9.007.627  9.057.403  9.057.403 

Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva
  ministero del lavoro e delle politiche sociali
  legge n. 328 del 2000
  art. 20 comma 8: fondo da ripartire per le politiche sociali

  (4.5 – cap. 3671)

cp  312.589.741  312.553.204  313.918.592 
cs  312.589.741  312.553.204  313.918.592 
  legge finanziaria n. 296 del 2006
  art. 1 comma 1258: fondo nazionale infanzia e adolescenza

  (4.5 – cap. 3527)
cp  28.794.000  28.794.000  28.794.000 
cs  28.794.000  28.794.000  28.794.000 
totale missione   cp  514.415.476 513.790.097  515.155.485 
(511.915.476)
cs  514.415.476 513.790.097  515.155.485 
(511.915.476)

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Politiche per il lavoro
Politiche di regolamentazione in materia di rapporti di lavoro
  Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  legge finanziaria n. 350 del 2003
  art. 3 comma 149: fondo per le spese di funzionamento della commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero dei servizi pubblici essenziali
   (1.7 – cap. 5025)
cp  3.024.216 3.104.040 3.190.347
(1.024.216) (1.104.040) (1.190.347)
cs  3.024.216 3.104.040 3.190.347
(1.024.216) (1.104.040) (1.190.347)
Politiche attive del lavoro, i servizi per il lavoro e la formazione
  Ministero del lavoro e delle politiche sociali
  legge finanziaria n. 296 del 2006
  art. 1 comma 1163: finanziamento dell'attività di formazione professionale
   (1.9 – cap. 7682)
cp  4.322.906  4.312.926  4.312.926 
cs   4.322.906  4.312.926  4.312.926 
totale missione   cp   7.347.122 7.416.966 7.503.273
(5.347.122) (5.416.966) (5.503.273)
cs   7.347.122 7.416.966 7.503.273

(5.347.122)

(5.416.966)

(5.503.273)
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti
Flussi migratori, garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale
  Ministero dell'interno
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi.
   (5.1 – cap. 2309)
cp   1.761.646 1.756.197 1.756.197
   (1.561.646) (1.556.197) (1.556.197)
cs   1.761.646 1.756.197 1.756.197
   (1.561.646) (1.556.197) (1.556.197)
  
  decreto legislativo n. 140 del 2005
  art. 13: somme destinate all'accoglienza degli stranieri richiedenti il riconoscimento dello status di rifugiato
   (5.1 – cap. 2311)
cp   3.869.784  3.858.553  3.858.553 
cs   3.869.784  3.858.553  3.858.553 

   segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
totale missione   cp  5.631.430 5.614.750 5.614.750
(5.431.430) (5.414.750) (5.414.750)
   cs  5.631.430 5.614.750 5.614.750
(5.431.430) (5.414.750) (5.414.750)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legge n. 95 del 1974, convertito dalla legge n. 216 del 1974: disposizioni relative
 al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (consob)

 (1.4 – cap. 1560)
cp  125.804  124.858  124.858 
cs  125.804  124.858  124.858 
 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legge n. 185 del 2008
  art. 3 comma 9: compensazione oneri derivanti dalla fruizione di tariffe agevolate energia
  elettrica e gas

  (1.5 – cap. 3822)
cp  57.467.238  57.300.458  57.300.458 
cs  57.467.238  57.300.458  57.300.458 
 Analisi e programmazione economico-finanziaria
  Ministero dell'economia e delle finanze
  legge n. 549 del 1995
  art. 1 comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni fondazioni ed altri organismi.

  (1.6 – cap. 1613)
cp  11.639  12.814  12.814 
cs  11.639  12.814  12.814 
  legge n. 144 del 1999
  art. 51: contributo dello stato in favore dell'associazione per lo sviluppo dell'industria
  nel mezzogiorno - svimez

  (1.6 – cap. 7330)
cp  1.577.351 1.713.733 1.713.733
(1.327.351) (1.463.733) (1.463.733)
cs  1.577.351 1.713.733 1.713.733
(1.327.351) (1.463.733) (1.463.733)
totale missione   cp  59.182.032 59.151.863  59.151.863 
(58.932.032)  (58.901.863)  (58.901.863) 
cs  59.182.032 59.151.863  59.151.863 
(58.932.032)  (58.901.863)  (58.901.863) 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
Giovani e sport
Incentivazione e sostegno alla gioventù
  Ministero dell'economia e delle finanze
  decreto legge n. 223 del 2006
  art. 19 comma 2: fondo per le politiche giovanili

   (22.2 – cap. 2106)
cp  5.559.878  6.136.837  6.136.837 
cs   5.559.878  6.136.837  6.136.837 
totale missione   cp   5.559.878  6.136.837  6.136.837 
cs   5.559.878  6.136.837  6.136.837 
Turismo
Sviluppo e competitività del turismo
  Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
  decreto legge n. 35del 2005
  art. 12 comma 2: spese per il funzionamento enit – agenzia nazionale del turismo
   (6.1 – cap. 6821)
cp   11.837.366 11.837.366 11.837.366
(12.087.366) 
(12.087.366) (12.087.366)
cs   11.837.366 11.837.366 11.837.366
(12.087.366) 
(12.087.366) (12.087.366)
totale missione   cp   11.837.366 11.837.366 11.837.366
(12.087.366) 
(12.087.366) (12.087.366)
cs   11.837.366 11.837.366 11.837.366
(12.087.366) 
(12.087.366) (12.087.366)
Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
  Ministero dell'economia e delle finanze
  legge n. 146 del 1980
  art. 36: assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica

   (24.4 – cap. 1680)
cp   22.565.682  22.464.989  22.464.989 
cs   22.565.682  22.464.989  22.464.989 

segue: Tabella C   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti

2016

2017

2018
  decreto legislativo n. 6 del 2010
  art. 4 comma 2: spese di funzionamento del formez p.a.
  (24.4 – cap. 5200)
cp  3.811.325  3.797.362  3.797.362 
cs  3.811.325  3.797.362  3.797.362 

  decreto del presidente della repubblica n. 70 del 2013: regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135
  (24.4 – cap. 5217)

cp  3.032.652  3.139.209  3.139.209 
cs  3.032.652  3.139.209  3.139.209 
totale missione   cp  29.409.659  29.401.560  29.401.560 
cs  29.409.659  29.401.560  29.401.560 
Fondi da ripartire
Fondi da assegnare
  ministero dell'economia e delle finanze
  legge n. 385 del 1978: adeguamento della disciplina nei compensi per lavoro straordinario ai dipendenti
  dello stato

  (25.1 – cap. 3026)
cp  14.365.982  28.577.536  28.577.536 
cs  14.365.982  28.577.536  28.577.536 
totale missione   cp  14.365.982  28.577.536  28.577.536 
cs  14.365.982  28.577.536  28.577.536 
totale generale   cp  4.860.839.065  5.854.918.469  3.844.960.778 
(4.858.243.232)  (5.857.822.636)  (3.847.864.945)
cs  4.860.839.065  5.854.918.469  3.844.960.778 
(4.858.243.232)  (5.857.822.636)  (3.847.864.945)

TABELLA D

VARIAZIONI DA APPORTARE AL BILANCIO A LEGISLAZIONE VIGENTE A SEGUITO DELLA RIDUZIONE DI AUTORIZZAZIONI LEGISLATIVE DI SPESA DI PARTE CORRENTE PRECEDENTEMENTE DISPOSTE

Nella colonna «definanziamento» il codice «0» indica che la riduzione dell'autorizzazione di spesa viene operata per gli anni relativi al triennio considerato e per gli importi previsti; il codice «1» indica che la riduzione viene disposta in via permanente per gli importi stessi, fino alla scadenza dell'autorizzazione di spesa.

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente Tabella – indicate secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.

variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa di parte corrente precedentemente disposte Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
 Elaborazione, quantificazione, e assegnazione dei trasferimenti erariali;
 determinazione dei rimborsi agli enti locali anche in via perequativa

  interno
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 540: fondo per la concessione di un contributo in conto interessi
  agli enti locali su operazioni di indebitamento

   (2.3 – cap. 1380)
cp  -3.825.945  -4.841.791  -6.299.237  permanente
cs  -3.825.945  -4.841.791  -6.299.237 
totale missione   cp  -3.825.945  -4.841.791  -6.299.237 
cs  -3.825.945  -4.841.791  -6.299.237 
L'Italia in Europa e nel mondo
 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale
  affari esteri e della cooperazione internazionale
  decreto legge n. 209 del 2008
  art. 1 comma 4: potenziamento di analisi e documentazione
   (1.10 – cap. 1157)
cp  -184.976  -184.434  -184.434  permanente
cs  -184.976  -184.434  -184.434 
totale missione   cp  -184.976  -184.434  -184.434 
cs  -184.976  -184.434  -184.434 

segue: Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
  politiche agricole alimentari e forestali
  decreto legge n. 182 del 2005
  art. 1/
quinquies comma 2: contributo a favore dell'ismea

   (1.2 – cap. 2109)

cp   -207.117  -190.514  -190.514  permanente
cs   -207.117  -190.514  -190.514 
  legge finanziaria n. 296 del 2006
  art. 1 comma 1080: contributo ismea
   (1.2 – cap. 2109)
cp   -855.693  -855.693  -855.693  permanente
cs   -855.693  -855.693  -855.693 
totale missione   cp   -1.062.810  -1.046.207  -1.046.207 
cs   -1.062.810  -1.046.207  -1.046.207 
Energia e diversificazione delle fonti energetiche
 Regolamentazione del settore elettrico, nucleare, delle energie rinnovabili
e dell'efficienza energetica, ricerca per lo sviluppo sostenibile

  sviluppo economico
  legge n. 332 del 2003
  art. 5 comma 1: ratifica trattato di non proliferazione delle armi nucleari

   (5.7 – cap. 3601)

cp   -20.000  -20.000  -20.000  permanente
cs   -20.000  -20.000  -20.000 
totale missione   cp   -20.000  -20.000  -20.000 
cs   -20.000  -20.000  -20.000 

segue: Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
Competitività e sviluppo delle imprese
 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
  economia e finanze
  legge finanziaria n. 311 del 2004
  art. 1 comma 361: contributi in conto interessi da corrispondere alla cassa depositi e prestiti per il finanziamento degli interessi a carico del fondo rotativo per il sostegno alle imprese

   (8.2 – cap. 1900)

cp   -55.000.000  -50.000.000  -50.000.000 
cs   -55.000.000  -50.000.000  -50.000.000 
 Lotta alla contraffazione e tutela della proprietà industriale
  sviluppo economico
  decreto legge n. 2 del 2006
  art. 4/
bis comma 7: interventi urgenti per i settori dell'agricoltura dell'agroindustria, della pesca, ecc.

   (1.7 – cap. 2385)

cp   -14.420  -14.420  -14.420  permanente
cs   -14.420  -14.420  -14.420 
totale missione   cp   -55.014.420  -50.014.420  -50.014.420 
cs   -55.014.420  -50.014.420  -50.014.420 
Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
 Autotrasporto ed intermodalità
  infrastrutture e trasporti
  decreto legge n. 269 del 2003
  art. 16 comma 2: rimborsi pedaggi autostradali

   (2.4 – cap. 1330)

cp   -1.860.000  -1.145.000  -1.700.000  permanente
cs   -1.860.000  -1.145.000  -1.700.000 

segue: Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 150: interventi a favore del settore dell'autotrasporto

   (2.4 – cap. 1337)

cp   -10.000.000  permanente
cs   -10.000.000 
 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo
  infrastrutture e trasporti
  decreto legge n. 203 del 2005
  art. 11/
decies comma 3: competitività del sistema aeroportuale

   (2.3 – cap. 1921)

cp   -10.000.000  permanente
cs   -10.000.000 
totale missione   cp   -1.860.000  -1.145.000  -21.700.000 
cs   -1.860.000  -1.145.000  -21.700.000 
Ricerca e innovazione
 Ricerca per il settore della sanità pubblica
  salute
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 220: contributo all'istituto nazionale di genetica molecolare (ingm)

   (2.1 – cap. 3416)

cp   -200.000  -300.000  -200.000  permanente
cs   -200.000  -300.000  -200.000 
 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
  istruzione, università e ricerca
  legge n. 46 del 1991
  art. 1: contributo prora

   (3.4 – cap. 1678)

cp   permanente
(-4.000.000) (-4.000.000) (-4.000.000)
cs  
(-4.000.000) (-4.000.000) (-4.000.000)

segue: Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
totale missione   cp  -200.000 -300.000 -200.000
(-4.200.000) (-4.300.000) (-4.200.000
cs  -200.000 -300.000 -200.000

(-4.200.000)

(-4.300.000)

(-4.200.000
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Sviluppo sostenibile, rapporti e attività internazionali
  ambiente e tutela del territorio e del mare
  legge n. 120 del 2002
  art. 3: convenzione sui cambiamenti climatici
   (1.3 – cap. 2211)
cp  -3.200.000  -3.200.000  -3.300.000  permanente
cs  -3.200.000  -3.200.000  -3.300.000 
 Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità
e dell'ecosistema marino
  ambiente e tutela del territorio e del mare
  decreto legislativo n. 190 del 2010
  art. 19 comma 2: programmi di monitoraggio per la valutazione continua dello
  stato ambientale delle acque marine
   (1.10 – cap. 1644)
cp  -3.660.000  -3.300.000  -3.300.000  permanente
cs  -3.660.000  -3.300.000  -3.300.000 
totale missione   cp  -6.860.000  -6.500.000  -6.600.000 
cs  -6.860.000  -6.500.000  -6.600.000 
Casa e assetto urbanistico
 Politiche abitative, urbane e territoriali
  infrastrutture e trasporti
  decreto-legge n. 47 del 2014
  art. 3 comma 1 punto b: fondo concessione contributi in conto interessi su
  finanziamenti per l'acquisto di alloggi di proprietà

   (3.1 – cap. 1695)
cp  -18.900.000  -18.900.000  -18.900.000 
cs  -18.900.000  -18.900.000  -18.900.000 

segue: Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
totale missione   cp  -18.900.000  -18.900.000  -18.900.000 
cs  -18.900.000  -18.900.000  -18.900.000 
Tutela della salute
 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante
  salute
  decreto legge n. 81 del 2004
  art. 1 comma 1 punto A: interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica

   (1.1 – cap. 4393)

cp  -2.000.000  -3.401.197  -6.000.000  permanente
cs  -2.000.000  -3.401.197  -6.000.000 
  legge n. 219 del 2005
  art. 8 comma 2: astensione dal lavoro

   (1.1 – cap. 4389)

cp  -100.000  -110.000  -100.000  permanente
cs  -100.000  -110.000  -100.000 
 Sanità pubblica veterinaria
  salute
  decreto legge n. 335 del 2000
  art. 1: sorveglianza malattie infettive e diffusive

   (1.2 – cap. 5391)

cp  -949.814  -2.049.814  -3.949.814  permanente
cs  -949.814  -2.049.814  -3.949.814 
  decreto legge n. 202 del 2005
  art. 1 comma 1: prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria

   (1.2 – cap. 5390)

cp  -500.000  -510.000  -500.000  permanente
cs  -500.000  -510.000  -500.000 

segue: Tabella D     


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
  legge finanziaria n. 296 del 2006
  art. 1 comma 566: BSE
   (1.2 – cap. 5391)
cp  -2.550.186  -2.550.186  -2.550.186  permanente
cs  -2.550.186  -2.550.186  -2.550.186 
totale missione   cp  -6.100.000  -8.621.197  -13.100.000 
cs 
-6.100.000 

-8.621.197 
-13.100.000 
Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo
  beni e attività culturali e turismo
  legge n. 182 del 1983
  art. 2 comma 4: fondo per la stipula di una convenzione annuale con le ferrovie dello Stato
   (1.2 – cap. 6653)
cp  -5.647  –  – 
cs  -5.647  –  – 
 Tutela del patrimonio culturale
  beni e attività culturali e turismo
  decreto legge n. 34 del 2011
  art. 1 comma 1 punto B: intervento finanziario dello stato in favore della cultura -   manutenzione e conservazione dei beni culturali
   (1.15 – cap. 1321)
cp  -111.874  –  – 
cs  -111.874  –  – 
totale missione   cp  -117.521  –  – 
cs  -117.521  –  – 

segue: Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
Istruzione scolastica
 Sostegno all'istruzione
  economia e finanze
  legge n. 62 del 2000
  art. 1 comma 12: fondo istruzione

   (16.1 – cap. 3044)

cp   -15.891.811  -16.572.085  -16.572.085  permanente
cs   -15.891.811  -16.572.085  -16.572.085 
totale missione   cp   -15.891.811  -16.572.085  -16.572.085 
cs   -15.891.811  -16.572.085  -16.572.085 
Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
 Diritto allo studio nell'istruzione universitaria
  istruzione, università e ricerca
  decreto legge n. 70 del 2011
  art. 9 comma 15 punto 2: spesa a favore fondazione merito

   (2.1 – cap. 1649)

cp   -924.912  -924.912  -924.912  permanente
cs   -924.912  -924.912  -924.912 
totale missione   cp   -924.912  -924.912  -924.912 
cs   -924.912  -924.912  -924.912 
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
 Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità
  economia e finanze
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 434: riqualificazione aree urbane

   (17.4 – cap. 2099)

cp   -50.000.000  -50.000.000   – 
cs   -50.000.000  -50.000.000   – 

segue: Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
totale missione   cp  -50.000.000  -50.000.000 
cs  -50.000.000  -50.000.000 
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità
  economia e finanze
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 286: riforma catasto – agenzia entrate

   (1.1 – cap. 3890)

cp  -37.553.291  -39.427.154  -39.427.154 
cs  -37.553.291  -39.427.154  -39.427.154 
  legge n. 23 del 2014
  art. 16 comma 1: fondo destinato all'attuazione della delega fiscale

   (1.1 – cap. 3834)

cp  -13.560.000  -71.700.000  permanente
cs  -13.560.000  -71.700.000 
 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio
  economia e finanze
  decreto legge n. 69 del 2013
  art. 49/biscomma 2: commissario spending review

   (1.7 – cap. 2641)

cp  -200.000 
cs  -200.000 
totale missione   cp  -51.313.291  -39.427.154  -111.127.154 
cs  -51.313.291  -39.427.154  -111.127.154 

segue: Tabella D   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   definanziamento
Fondi da ripartire
 Fondi da assegnare
  economia e finanze
  legge finanziaria n. 296 del 2006
  art. 1 comma 527: fondo nuove assunzioni
   (25.1 – cap. 3032)
cp  -25.000.000  -25.000.000  -25.000.000  permanente
cs  -25.000.000  -25.000.000  -25.000.000 
  beni e attività culturali e turismo
  legge finanziaria n. 266 del 2005
  art. 1 comma 20: fondo da ripartire in corso di gestione per provvedere ad
  eventuali maggiori esigenze di spesa

   (4.1 – cap. 2400)
cp  -3.083 
cs  -3.083 
  salute
  legge finanziaria n. 266 del 2005
  art. 1 comma 20: fondo da ripartire in corso di gestione per provvedere ad
  eventuali maggiori esigenze di spesa

   (4.1 – cap. 1155)
cp  -52.998  -52.998  -52.998  permanente
cs  -52.998  -52.998  -52.998 
totale missione   cp  -25.056.081  -25.052.998  -25.052.998 
cs  -25.056.081  -25.052.998  -25.052.998 
totale generale   cp  -237.331.767 -223.550.198 -271.741.447
   (-241.331.767) (-227.550.198) (-275.741.447)
cp  -237.331.767 -223.550.198 -271.741.447
   (-241.331.767) (-227.550.198) (-275.741.447)

TABELLA E

IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI

N.B. – Le autorizzazioni di spesa di cui alla presente tabella – indicate nei vari settori secondo l'amministrazione pertinente – riportano il riferimento al programma, con il relativo codice, sotto il quale è ricompreso il capitolo.
Gli importi risultanti dalla presente tabella riportano la distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni; nel caso di assenza di variazioni vengono riportati gli stanziamenti relativi alla legislazione vigente e alla legge di stabilità.
Nella colonna «Limite impeg.» i numeri 1, 2 e 3 stanno ad indicare:
    1) non impegnabili le quote degli anni 2016 ed esercizi successivi;
    2) impegnabili al 50 per cento le quote degli anni 2016 e successivi;
    3) interamente impegnabili le quote degli anni 2016 e successivi.
Sono comunque fatti salvi gli impegni assunti entro il 31 dicembre 2014 e quelli derivanti da spese di annualità.

ELENCO MISSIONI

 1. – Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
 3. – Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
 4. – L'Italia in Europa e nel mondo
 7. – Ordine pubblico e sicurezza
 8. – Soccorso civile
 9. – Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
11. – Competitività e sviluppo delle imprese
13. – Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
14. – Infrastrutture pubbliche e logistica
16. – Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
17. – Ricerca e innovazione
18. – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
19. – Casa e assetto urbanistico
21. – Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
22. – Istruzione scolastica
23. – Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
28. – Sviluppo e riequilibrio territoriale
29. – Politiche economico-finanziarie e di bilancio
30. – Giovani e sport
32. – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
33. – Fondi da ripartire

INDICE DEI SETTORI DI INTERVENTO

 1. – Infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
 2. – Interventi a favore delle imprese industriali
 3. – Interventi per calamità naturali
 4. – Interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione
 5. – Credito agevolato al commercio
 6. – Interventi a favore della regione Friuli Venezia Giulia ed aree limitrofe. Interventi per Venezia
 7. – Provvidenze per l'editoria
 8. – Edilizia residenziale e agevolata
 9. – Mediocredito centrale – SIMEST Spa
10. – Artigiancassa
11. – Interventi nel settore dei trasporti
12. – Costruzione di nuove sedi di servizio per gli appartenenti alle Forze dell'ordine
13. – Interventi nel settore della ricerca
14. – Interventi a favore dell'industria navalmeccanica
15. – Ristrutturazione dei sistemi aeroportuali di Roma e Milano
16. – Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
17. – Edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
18. – Metropolitana di Napoli
19. – Difesa del suolo e tutela ambientale
20. – Realizzazione di strutture turistiche
21. – Interventi in agricoltura
22. – Protezione dei territori dei comuni di Ravenna, Orvieto e Todi
23. – Università (compresa edilizia)
24. – Impiantistica sportiva
25. – Sistemazione delle aree urbane
26. – Ripiano dei disavanzi pregressi delle aziende sanitarie locali
27. – Interventi diversi

  N.B. I seguenti settori sono privi di autorizzazioni: nn. 5, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 25, 26.

importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa a carattere pluriennale in conto capitale, con distinta e analitica evidenziazione dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni

Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri
 Presidenza del Consiglio dei Ministri
  economia e finanze
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 308: centenario guerra mondiale

  (Set. 27) interventi diversi
    (21.3 – cap. 7474)
Legislazione vigente  cp 5.000.000  5.000.000  5.000.000  - 2018
 cs 5.000.000  5.000.000  5.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 5.000.000  5.000.000  5.000.000  -
 cs 5.000.000  5.000.000  5.000.000  -
totale missione    cp

5.000.000 

5.000.000 

5.000.000 

-

 cs 5.000.000  5.000.000  5.000.000  -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali
 Regolazioni contabili ed altri trasferimenti alle Regioni a statuto speciale
  economia e finanze
  decreto-legge n. 203 del 2005
  art. 5 comma 3/
bis: contributo rca sicilia
  (Set. 27) interventi diversi
    (2.3 – cap. 7517)
Legislazione vigente  cp 86.000.000  86.000.000  86.000.000  284.000.000 2022 3
 cs 86.000.000  86.000.000  86.000.000  284.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 86.000.000  86.000.000  86.000.000  284.000.000
 cs 86.000.000  86.000.000  86.000.000  284.000.000
  art. 5 comma 3/ter: contributo di solidarietà nazionale regione siciliana
  (Set. 27) interventi diversi
    (2.3 – cap. 7507/P)
Legislazione vigente  cp 10.000.000  10.000.000  10.000.000  40.000.000 2022 3
 cs 10.000.000  10.000.000  10.000.000  40.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.000.000  10.000.000  10.000.000  40.000.000
 cs 10.000.000  10.000.000  10.000.000  40.000.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge finanziaria n. 266 del 2005
  art. 1 comma 114 punto 2: contributo di solidarietà nazionale per la regione siciliana

  (Set. 27) interventi diversi
    (2.3 – cap. 7507/P)
Legislazione vigente  cp 10.000.000  10.000.000  10.000.000  30.000.000 2021 3
 cs 10.000.000  10.000.000  10.000.000  30.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.000.000  10.000.000  10.000.000  30.000.000
 cs 10.000.000  10.000.000  10.000.000  30.000.000
 Rapporti finanziari con Enti territoriali
  economia e finanze
  decreto-legge n. 148 del 1993
  art. 3: interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale

  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (2.5 – cap. 7499)
Legislazione vigente  cp 140.000.000  - - -
 cs 140.000.000  - - -
Riduzione  cp -10.000.000 - - -
(-30.000.000) - - -
 cs -10.000.000 - - -
(-30.000.000) - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 130.000.000  - - -
(110.000.000)  - - -
 cs 130.000.000  - - -
(110.000.000)  - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

totale missione   cp 

236.000.000 

106.000.000 

106.000.000 

354.000.000

(216.000.000)
cs  236.000.000  106.000.000  106.000.000  354.000.000
(216.000.000)
L'Italia in Europa e nel mondo
 Partecipazione italiana alle politiche di bilancio in ambito UE
  economia e finanze
  legge n. 183 del 1987
  art. 5: fondo destinato al coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
  dell'italia alla comunità europea

  (Set. 27) interventi diversi
    (3.1 – cap. 7493)
Legislazione vigente  cp 4.450.000.000  4.950.000.000  4.850.000.000  10.000.000.000  2020 3 
 cs 4.450.000.000  4.950.000.000  4.850.000.000  10.000.000.000 
Riduzione  cp -100.000.000  -100.000.000  -100.000.000  -200.000.000 
 cs -100.000.000  -100.000.000  -100.000.000  -200.000.000 
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 4.350.000.000  4.850.000.000  4.750.000.000  9.800.000.000 
 cs 4.350.000.000  4.850.000.000  4.750.000.000  9.800.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Politica economica e finanziaria in ambito internazionale
  economia e finanze
  legge di stabilità n. 228 del 2012
  art. 1 comma 170: banche e fondi
  (Set. 27) interventi diversi
    (3.2 – cap. 7175)
Legislazione vigente  cp 295.000.000  295.000.000  295.000.000  1.180.000.000  2022
 cs 295.000.000  295.000.000  295.000.000  1.180.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - 30.000.000 60.000.000 210.000.000
- (-) (-) (-)
 cs - 30.000.000 60.000.000 210.000.000
- (-) (-) (-)
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 295.000.000  325.000.000  355.000.000  1.390.000.000 
(295.000.000)  (295.000.000)  (1.180.000.000) 
 cs 295.000.000  325.000.000  355.000.000  1.390.000.000 
(295.000.000)  (295.000.000)  (1.180.000.000) 
  decreto legge n. 76 del 2013
  art. 11 comma 5: contributo chernobyl
  (Set. 27) interventi diversi
    (3.2 – cap. 7174)
Legislazione vigente  cp 6.515.000  8.275.000  2.500.000  2.500.000  2019
 cs 6.515.000  8.275.000  2.500.000  2.500.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 6.515.000  8.275.000  2.500.000  2.500.000 
 cs 6.515.000  8.275.000  2.500.000  2.500.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Cooperazione economica, finanziaria e infrastrutturale
  infrastrutture e trasporti
  legge n. 7 del 2009
  art. 5 comma 1 punto c: trattato di amicizia partecipazione e cooperazione
  tra la rep. italiana e la grande jamairia libica

  (Set. 27) interventi diversi
    (8.2 – cap. 7800)
Legislazione vigente  cp 95.165  117.388  117.388  1.756.825.816  2028 3 
 cs 95.165  117.388  117.388  1.756.825.816 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 95.165  117.388  117.388  1.756.825.816 
 cs 95.165  117.388  117.388  1.756.825.816 
totale missione    cp

4.651.610.165 

5.183.392.388 

5.107.617.388 

12.949.325.816 

(5.153.392.388)  (5.047.617.388)  (12.739.325.816) 
 cs 4.651.610.165 

5.183.392.388 

5.107.617.388 

12.949.325.816 

(5.153.392.388)  (5.047.617.388)  (12.739.325.816) 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Ordine pubblico e sicurezza
 Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica
  economia e finanze
  legge finanziaria n. 266 del 2005
  art. 1 comma 93: contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il   miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di   dotazione infrastrutturale del corpo della Guardia di Finanza

  (Set. 27) interventi diversi
    (5.1 – capp. 7833, 7834)
Legislazione vigente  cp 14.380.000  14.380.000  14.380.000  71.900.000 2023 3
 cs 14.380.000  14.380.000  14.380.000  71.900.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 14.380.000  14.380.000  14.380.000  71.900.000
 cs 14.380.000  14.380.000  14.380.000  71.900.000 

segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 109: contributo ammodernamento corpo guardia di finanza
  (Set. 27) interventi diversi
    (5.1 – cap. 7837)
Legislazione vigente  cp 20.000.000  20.000.000  20.000.000  40.000.000 2020
 cs 20.000.000  20.000.000  20.000.000  40.000.000
Riduzione  cp -10.000.000  -5.000.000  -5.000.000  -10.000.000
 cs -10.000.000  -5.000.000  -5.000.000  -10.000.000
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.000.000  15.000.000  15.000.000  30.000.000
 cs 10.000.000  15.000.000  15.000.000  30.000.000
 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste
  infrastrutture e trasporti
  decreto-legge n. 135 del 2009
  art. 3/bis comma 2: recepimento direttiva 2009/17/CE del parlamento europeo
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (4.1 – cap. 7853/P)
Legislazione vigente  cp 10.557.225  10.555.230  10.555.230  46.027.275 2023 3
 cs 10.557.225  10.555.230  10.555.230  46.027.275
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.557.225  10.555.230  10.555.230  46.027.275
 cs 10.557.225  10.555.230  10.555.230  46.027.275

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 145 del 2013
  art. 13 comma 6 punto 2: spese connesse allo sviluppo del sistema
  pmis – s.i. gestione portuale

  (Set. 1) infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
    (4.1 – cap. 7839)
Legislazione vigente  cp 1.000.000  1.000.000  1.000.000  2.000.000 2020 3
 cs 1.000.000  1.000.000  1.000.000  2.000.000
Riduzione  cp
 cs
Rifinanziamento  cp
 cs
Rimodulazione  cp
 cs
Legge di Stabilità  cp 1.000.000  1.000.000  1.000.000  2.000.000 
 cs 1.000.000  1.000.000  1.000.000  2.000.000 
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 107 punto 1: rifinanziamento delle spese per lo
  sviluppo della componente aeronavale e dei sistemi di comunicazione
  del corpo delle capitanerie di porto – guardia costiera

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (4.1 – cap. 7853/P)
Legislazione vigente  cp 13.143.641  13.105.495  13.105.495  26.210.990 2020 3
 cs 13.143.641  13.105.495  13.105.495  26.210.990
Riduzione  cp
 cs
Rifinanziamento  cp
 cs
Rimodulazione  cp
 cs
Legge di Stabilità  cp 13.143.641  13.105.495  13.105.495  26.210.990 
 cs 13.143.641  13.105.495  13.105.495  26.210.990 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 117 punto 4: spese per lo sviluppo della componente aeronavale capitanerie di porto
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (4.1 – cap. 7853/P)
Legislazione vigente  cp 938.832  - - - 2016 3 
 cs 938.832  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 938.832  - - -
 cs 938.832  - - -
  decreto legge n. 150 del 2013
  art. 4 comma 8/ter punto 2: rifinanziamento legge 244/2004 art. 2 comma 99

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (4.1 – cap. 7853/P)
Legislazione vigente  cp 4.448.465  4.435.555  4.435.555  8.871.110  2020 3 
 cs 4.448.465  4.435.555  4.435.555  8.871.110 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 4.448.465  4.435.555  4.435.555  8.871.110 
 cs 4.448.465  4.435.555  4.435.555  8.871.110 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 4 comma 8/quater punto 2: rifinanziamento l. 244/2007 art. 2 comma 99
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (4.1 – cap. 7853/P)
Legislazione vigente  cp 296.564  295.704  295.704  591.408 2020 3 
 cs 296.564  295.704  295.704  591.408
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 296.564  295.704  295.704  591.408
 cs 296.564  295.704  295.704  591.408
 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica
  interno
  decreto legge n. 119 del 2014
  art. 8 comma 1 punto a: acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di   manutenzione straordinaria e adattamento strutture

  (Set. 27) interventi diversi
    (3.1 – cap. 7456)
Legislazione vigente  cp 44.000.000  44.000.000  44.000.000  132.000.000  2021
 cs 44.000.000  44.000.000  44.000.000  132.000.000 
Riduzione  cp -6.080.000  -6.080.000  -6.080.000  -18.240.000 
 cs -6.080.000  -6.080.000  6.080.000  -18.240.000 
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 37.920.000  37.920.000 37.920.000 113.760.000
 cs 37.920.000  37.920.000 37.920.000 113.760.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge n. 124 del 2015
  art. 8 comma 3: contributo per l'istituzione del nue

  (Set. 27) interventi diversi
    (3.1 – cap. 7391)
Legislazione vigente  cp 14.400.000  25.900.000  26.300.000  157.800.000 2024
 cs 14.400.000  25.900.000  26.300.000  157.800.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 14.400.000  25.900.000  26.300.000  157.800.000 
 cs 14.400.000  25.900.000  26.300.000  157.800.000 
 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia
  interno
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 41: tetra – prosecuzione interventi

  (Set. 27) interventi diversi
    (3.3 – cap. 7506)
Legislazione vigente  cp 64.984.497  64.609.953  64.609.953  129.219.906 2020 3
 cs 64.984.497  64.609.953  64.609.953  129.219.906
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 64.984.497  64.609.953  64.609.953  129.219.906 
 cs 64.984.497  64.609.953  64.909.953  129.219.906 
totale missione    cp

172.069.224 

187.201.937 

187.601.937 

586.380.689 

 cs 172.069.224  187.201.937  187.601.937  586.380.689 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Soccorso civile
 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico
  interno
  decreto legge n. 119 del 2014
  art. 8 comma 1 punto b: ammodernamento mezzi e attrezzature vvff
  (Set. 27) interventi diversi
    (4.2 – cap. 7325/P)
Legislazione vigente  cp 6.000.000  6.000.000  6.000.000  18.000.000 2021
 cs 6.000.000  6.000.000  6.000.000  18.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 6.000.000  6.000.000  6.000.000  18.000.000
 cs 6.000.000  6.000.000  6.000.000  18.000.000
  legge n. 124 del 2015
  art. 8 comma 3: contributo per l'istituzione del nue
  (Set. 27) interventi diversi
    (4.2 – capp. 7311, 7325/P)
Legislazione vigente  cp 5.600.000  2.100.000  1.700.000  10.200.000 2024
 cs 5.600.000  2.100.000  1.700.000  10.200.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità cp  5.600.000  2.100.000  1.700.000  10.200.000
 cs 5.600.000  2.100.000  1.700.000  10.200.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Interventi per pubbliche calamità
  economia e finanze
  decreto legislativo n. 102 del 2004
  art. 15 comma 2 punto 2: fondo di solidarietà nazionale
  interventi indennizzatori.

  (Set. 21) interventi in agricoltura
    (6.1 – cap. 7411)
Legislazione vigente  cp 20.000.000  - - - 2016
 cs 20.000.000  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 20.000.000 
 cs 20.000.000 

segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Protezione civile
  economia e finanze
  decreto-legge n. 35 del 2005
  art. 5 comma 14: ricostruzione riconversione bonifica acciaierie Genova-Cornigliano
  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (6.2 – cap. 7449)
Legislazione vigente  cp 5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000 2019
 cs 5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000
Riduzione  cp -  -  -  -
 cs -  -  -  -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000
 cs 5.000.000  5.000.000  5.000.000  5.000.000
  decreto-legge n. 39 del 2009
  art. 11 comma 1: fondo rischio sismico
  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (6.2 – cap. 7459)
Legislazione vigente  cp 44.000.000  -  -  - 2016 3
 cs 44.000.000  -  -  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 44.000.000  -  -  -
 cs 44.000.000  -  -  -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

totale missione    cp

80.600.000 

13.100.000 

12.700.000 

33.200.000

 cs 80.600.000  13.100.000  12.700.000  33.200.000
Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca
 Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale
  politiche agricole alimentari e forestali
  decreto legislativo n. 185 del 2000
  art. 10 comma 1: incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego,
  in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

  (Set. 21) interventi in agricoltura
    (1.2 – cap. 7253)
Legislazione vigente  cp 10.000.000  10.000.000  4.000.000  104.400.000  2030
 cs 10.000.000  10.000.000  4.000.000  104.400.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.000.000  10.000.000  4.000.000  104.400.000 
 cs 10.000.000  10.000.000  4.000.000  104.400.000 

segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

decreto legislativo n. 102 del 2004
  art. 15 comma 2 punto 1: fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi
  (Set. 21) interventi in agricoltura
    (1.2 – cap. 7439)
Legislazione vigente  cp -  -  -  -
 cs -  -  -  -
Riduzione  cp -  -  -  -
 cs -  -  -  -
Rifinanziamento  cp 100.000.000 40.000.000 - - 2017
 cs 100.000.000 40.000.000 - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 100.000.000  40.000.000  -  -
 cs 100.000.000  40.000.000  -  -
legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario
  (Set. 21) interventi in agricoltura
    (1.2 – cap. 7100)
Legislazione vigente  cp 38.000.000  38.000.000  -  - 2017
 cs 38.000.000  38.000.000  -  -
Riduzione  cp -23.000.000  - - -
 cs -23.000.000  - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 15.000.000  38.000.000  -  -
 cs 15.000.000  38.000.000  -  -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione
  politiche agricole alimentari e forestali
  decreto legge n. 51 del 2015
  art. 4 comma 1: disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario
  (Set. 21) interventi in agricoltura
    (1.5 – cap. 7110)
Legislazione vigente  cp 14.000.000  14.000.000  - - 2017
 cs 14.000.000  14.000.000  - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 14.000.000  14.000.000  - -
 cs 14.000.000  14.000.000  - -
  art. 5 comma 3/bis: disposizioni urgenti per il recupero del potenziale produttivo e competitivo del settore olivicolo-oleario
  (Set. 21) interventi in agricoltura
    (1.5 – cap. 7350)
Legislazione vigente  cp 2.000.000  - - - 2016
 cs 2.000.000  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 2.000.000  - - -
 cs 2.000.000  - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

totale missione    cp 141.000.000 

102.000.000 

4.000.000 

104.400.000

 cs 141.000.000  102.000.000  4.000.000  104.400.000
Competitività e sviluppo delle imprese
 Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di
responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo

  sviluppo economico
  legge n. 808 del 1985
  art. 3 comma 1 punto a: interventi per lo sviluppo e l'accrescimento di competitività
delle industrie operanti nel settore aeronautico

(Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp  50.000.000  50.000.000  50.000.000  490.000.000  2028 3 
 cs  50.000.000  50.000.000  50.000.000  490.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - 25.000.000  700.000.000  2032 
 cs - - 25.000.000  700.000.000 
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 50.000.000  50.000.000  75.000.000  1.190.000.000 
 cs 50.000.000  50.000.000  75.000.000  1.190.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 321 del 1996
  art. 5 comma 2 punto A: sviluppo tecnologico nel settore aeronautico
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.1 – cap. 7420/P)
Legislazione vigente  cp 40.000.000  40.000.000  40.000.000  360.000.000  2027 3 
 cs 40.000.000  40.000.000  40.000.000  360.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 40.000.000  40.000.000  40.000.000  360.000.000 
 cs 40.000.000  40.000.000  40.000.000  360.000.000 
  art. 5 comma 2 punto b: sviluppo tecnologico nel settore aeronautico
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.1 – cap. 7420/P)
Legislazione vigente  cp 80.000.000  60.000.000  140.000.000  240.000.000  2020 3 
 cs 80.000.000  60.000.000  140.000.000  240.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - -25.000.000  -45.000.000  70.000.000 
 cs - -25.000.000  -45.000.000  70.000.000 
Legge di Stabilità  cp 80.000.000  35.000.000  95.000.000  310.000.000 
 cs 80.000.000  35.000.000  95.000.000  310.000.000 

segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 5 comma 2 punto C: sviluppo tecnologico nel settore aeronautico
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.1 – cap. 7420/P)
Legislazione vigente  cp 70.000.000  155.000.000  135.000.000  200.000.000  2021 3
 cs 70.000.000  155.000.000  135.000.000  200.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp -46.000.000  -20.000.000  - 66.000.000 
 cs -46.000.000  -20.000.000  - 66.000.000 
Legge di Stabilità  cp 24.000.000  135.000.000  135.000.000  266.000.000 
 cs 24.000.000  135.000.000  135.000.000  266.000.000 
  legge finanziaria n. 266 del 2005
  art. 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali fremm
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7485)
Legislazione vigente  cp 526.000.000  470.000.000  98.000.000  331.000.000  2022 3
 cs 526.000.000  470.000.000  98.000.000  331.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp 100.000.000  120.000.000  150.000.000  500.000.000  2025
 cs 100.000.000  120.000.000  150.000.000  500.000.000 
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 626.000.000  590.000.000  248.000.000  831.000.000 
 cs 626.000.000  590.000.000  248.000.000  831.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge finanziaria n. 296 del 2006
  art. 1 comma 883 punto a: promozione della competitività nei settori industriali ad alta
  tecnologia

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 41.430.000  38.570.000  38.570.000  115.710.000 2021 3
 cs 41.430.000  38.570.000  38.570.000  115.710.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 41.430.000  38.570.000  38.570.000  115.710.000 
 cs 41.300.000  38.570.000  38.570.000  115.710.000 
  art. 1 comma 883 punto b: promozione della competitività nei settori industriali ad alta
  tecnologia

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 40.228.000  39.772.000  39.772.000  159.088.000 2022 3
 cs 40.228.000  39.772.000  39.772.000  159.088.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 40.228.000  39.772.000  39.772.000  159.088.000 
 cs 40.228.000  39.772.000  39.772.000  159.088.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 883 punto c: promozione della competitività nei settori industriali
  ad alta tecnologia

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 40.978.000  39.022.000  39.022.000  195.110.000 2023 3 
 cs 40.978.000  39.022.000  39.022.000  195.110.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 40.978.000  39.022.000  39.022.000  195.110.000 
 cs 40.978.000  39.022.000  39.022.000  195.110.000
  art. 1 comma 884 punto a: promozione della competitività nei settori industriali
  ad alta tecnologia

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 876.000  876.000  876.000  2.628.000  2021 3 
 cs 876.000  876.000  876.000  2.628.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 876.000  876.000  876.000  2.628.000 
 cs 876.000  876.000  876.000  2.628.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 884 punto b: promozione della competitività nei settori industriali ad alta tecnologia
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 11.233.000  11.233.000  11.233.000  44.932.000 2022 3
 cs 11.233.000  11.233.000  11.233.000  44.932.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 11.233.000  11.233.000  11.233.000  44.932.000
 cs 11.233.000  11.233.000  11.233.000  44.932.000
  legge finanziaria n. 244 del 2007
  art. 2 comma 179 punto a: programmi europei aeronautici
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 20.000.000  20.000.000  20.000.000  80.000.000 2022 3
 cs 20.000.000  20.000.000  20.000.000  80.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 20.000.000  20.000.000  20.000.000  80.000.000
 cs 20.000.000  20.000.000  20.000.000  80.000.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 2 comma 179 punto b: programmi europei aeronautici
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 25.000.000  25.000.000  25.000.000  125.000.000  2023 3 
 cs 25.000.000  25.000.000  25.000.000  125.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 25.000.000  25.000.000  25.000.000  125.000.000 
 cs 25.000.000  25.000.000  25.000.000  125.000.000 
  art. 2 comma 179 punto c: programmi europei aeronautici
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 25.000.000  25.000.000  25.000.000  150.000.000  2024 3 
 cs 25.000.000  25.000.000  25.000.000  150.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 25.000.000  25.000.000  25.000.000  150.000.000 
 cs 25.000.000  25.000.000  25.000.000  150.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 2 comma 180: interventi settore aeronautico
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 757.000.000  717.000.000  500.000.000  1.572.000.000  2021 3 
 cs 757.000.000  717.000.000  500.000.000  1.572.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp 280.000.000 280.000.000 280.000.000 800.000.000 2021
 cs 280.000.000 280.000.000 280.000.000 800.000.000
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 1.037.000.000  997.000.000  780.000.000  2.372.000.000 
 cs 1.037.000.000  997.000.000  780.000.000  2.372.000.000 
  legge di stabilità n. 220 del 2010
  art. 1 comma 57: interventi a sostegno della ricerca aerospaziale ed elettronica

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 35.501.000  29.221.000  29.221.000  126.653.000  2023 3 
 cs 35.501.000  29.221.000  29.221.000  126.653.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 35.501.000  29.221.000  29.221.000  126.653.000 
 cs 35.501.000  29.221.000  29.221.000  126.653.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 215 del 2011
  art. 5 comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico nel settore aeronautico

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7420/P)
Legislazione vigente  cp 25.000.000  125.000.000  125.000.000  - 2018
 cs 25.000.000  125.000.000  125.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 25.000.000  125.000.000  125.000.000  -
 cs 25.000.000  125.000.000  125.000.000  -
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 38 punto a: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di
  ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 della legge 24/12/85, n. 808 – contributo 1

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 40.000.000  40.000.000  40.000.000  410.000.000 2029 3
 cs 40.000.000  40.000.000  40.000.000  410.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 40.000.000  40.000.000  40.000.000  410.000.000 
 cs 40.000.000  40.000.000  40.000.000  410.000.000 

segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 38 punto B: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di   ricerca e sviluppo di cui all'art. 3 della legge 24/12/1985, n. 808 - contributo 2
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.1 – cap. 7421/P)
Legislazione vigente  cp 13.000.000  13.000.000  13.000.000  148.000.000  2029 3
 cs 13.000.000  13.000.000  13.000.000  148.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 13.000.000  13.000.000  13.000.000  148.000.000 
 cs 13.000.000  13.000.000  13.000.000  148.000.000 
 Incentivazione del sistema produttivo
  sviluppo economico
  decreto legge n. 201 del 2011
  art. 3 comma 4: dotazione/incremento fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.3 – cap. 7342)
Legislazione vigente  cp 704.124.207  - - - 2016
 cs 704.124.207  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 704.124.207  - - -
 cs 704.124.207  - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 69 del 2013
  art. 2 comma 1: contributi per il finanziamento a tasso agevolato
  per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso
  produttivo a favore delle pmi

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.3 – cap. 7489)
Legislazione vigente  cp 61.795.662  76.708.029  76.708.029  130.193.302  2021 3 
 cs 61.795.662  76.708.029  76.708.029  130.193.302 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 61.795.662  76.708.029  76.708.029  130.193.302 
 cs 61.795.662  76.708.029  76.708.029  130.193.302 
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 25: agevolazioni per contratti di sviluppo nel
  settore industriale e turistico di cui all'art. 43 dl 112/2008

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.3 – cap. 7343)
Legislazione vigente  cp 94.970.853  - - - 2016
 cs 94.970.853  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 94.970.853  - - -
 cs 94.970.853  - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 66 del 2014
  art. 22/bis comma 1: risorse destinate alle zone franche urbane
  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (1.3 – cap. 7350)
Legislazione vigente  cp 55.000.000  - - - 2016
 cs 55.000.000  - - -
Riduzione  cp -20.000.000  - - -
 cs -20.000.000  - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 35.000.000  - - -
 cs 35.000.000  - - -
 Incentivi alle imprese per interventi di sostegno
  economia e finanze
  legge finanziaria n. 244 del 2007
  art. 2 comma 373: cancellazione debito paesi poveri
  (Set. 27) interventi diversi
    (8.2 – cap. 7182)
Legislazione vigente  cp 50.000.000  50.000.000  50.000.000  1.534.000.000  2049 3
 cs 50.000.000  50.000.000  50.000.000  1.534.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 50.000.000  50.000.000  50.000.000  1.534.000.000 
 cs 50.000.000  50.000.000  50.000.000  1.534.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 3 del 2015
  art. 7/bis: incremento dell'ammontare delle garanzie dello stato
  (Set. 27) interventi diversi
    (8.2 – cap. 7407)
Legislazione vigente  cp 21.000.000  - - - 2016
 cs 21.000.000  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 21.000.000  - - -
 cs 21.000.000  - - -
 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità
  economia e finanze
  decreto legge n. 95 del 2012
  art. 3/bis comma 6: credito imposta sisma emilia
  (Set. 3) interventi per calamità naturali
    (8.3 – cap. 7810)
Legislazione vigente  cp 431.200.117  431.200.117  431.200.117 3.018.400.819  2025
 cs 431.200.117  431.200.117  431.200.117  3.018.400.819 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 431.200.117  431.200.117  431.200.117  3.018.400.819 
 cs 431.200.117  431.200.117  431.200.117  3.018.400.819 
totale missione    cp

3.573.336.839 

2.811.602.146 

2.337.602.146 

11.568.715.121 

 cs 3.573.336.839 2.811.602.146  2.337.602.146  11.568.715.121 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto
 Autotrasporto ed intermodalità
  infrastrutture e trasporti
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 90: contributo per il completamento della rete immateriale degli interporti
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.4 – cap. 7305)
Legislazione vigente  cp 2.849.126  - - - 2016 3
 cs 2.849.126  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 2.849.126  - - -
 cs 2.849.126  - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario
  infrastrutture e trasporti
  decreto legge n. 98 del 2011
  art. 32 comma 1 punto 3: rfi – av/ac milano-verona: tratta treviglio brescia – secondo lotto
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.5 – cap. 7515)
Legislazione vigente  cp 185.110.097  - - - 2016 3
 cs 333.983.445  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 185.110.097  - - -
 cs 333.983.445  - - -
  art. 32 comma 1 punto 4: assegnazione di risorse a favore di rfi per la linea av/ac milano genova: terzo valico dei giovi
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.5 – cap. 7518/P)
Legislazione vigente  cp 138.289.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000 2019 3
 cs 126.292.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 138.289.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000
 cs 126.292.000  100.000.000  100.000.000  100.000.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 228 del 2012
  art. 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Torino-Lione

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.5 – cap. 7532)
Legislazione vigente  cp 140.540.000  102.540.000  293.540.000  1.678.940.000  2029 3
 cs 140.540.000  102.540.000  293.540.000  1.678.940.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp -20.000.000  - - -20.000.000  2029
 cs -20.000.000  - - -20.000.000 
Legge di Stabilità  cp 120.540.000  102.540.000  293.540.000  1.698.940.000 
 cs 120.540.000  102.540.000  293.540.000  1.698.940.000 
  decreto legge n. 69 del 2013
  art. 18 comma 2 punto 5: somme da assegnare a rfi per il miglioramento della rete
  ferroviaria

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.5 – cap. 7540)
Legislazione vigente  cp 60.311.843  - - - 2016 3
 cs 169.000.000  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 60.311.843  - - -
 cs 169.000.000  - - -

segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 133 del 2014
  art. 3 comma 2 punto A/
quater: interventi di soppressione e automazione di passaggi a   livello sulla rete ferroviaria corridoio ferroviario adriatico bologna-lecce
  (Set. 27) interventi diversi
    (2.5 – cap. 7549)
Legislazione vigente  cp 15.000.000  15.000.000  15.000.000  15.000.000  2019 3
cs  15.000.000  15.000.000  15.000.000  15.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 15.000.000  15.000.000  15.000.000  15.000.000 
 cs 15.000.000  15.000.000  15.000.000  15.000.000 
  art. 3 comma 2 punto B/ter: messa in sicurezza dell'asse ferroviario cuneo-ventimiglia
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.5 – cap. 7550)
Legislazione vigente  cp 4.000.000  25.000.000  - - 2017 3
 cs 4.000.000  25.000.000  - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 4.000.000  25.000.000  - -
 cs 4.000.000  25.000.000  - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 3 comma 2 punto b/quinquies: somme da assegnare a rfi per la
  linea av/ac milano-genova: terzo valico dei giovi

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.5 – cap. 7518/P)
Legislazione vigente  cp - 150.000.000  20.000.000  - 2018 3 
 cs - 150.000.000  20.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - -20.000.000  - 20.000.000  2019
 cs - -20.000.000  - 20.000.000 
Legge di Stabilità  cp - 130.000.000  20.000.000  20.000.000 
 cs - 130.000.000  20.000.000  20.000.000 
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 240: tratta andora - finale ligure

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.5 – cap. 7563)
Legislazione vigente  cp 15.000.000  15.000.000  15.000.000  180.000.000  2030 3 
 cs 15.000.000  15.000.000  15.000.000  180.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 15.000.000  15.000.000  15.000.000  180.000.000 
 cs 15.000.000  15.000.000  15.000.000  180.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale
  infrastrutture e trasporti
  decreto legge n. 98 del 2011
  art. 32 comma 1 punto 8: realizzazione metropolitana leggera automatica metrobus di Brescia. 1o lotto funzionale prealpino – S. Eufemia. Ulteriori opere di completamento 1a e 2a tranche

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.7 – cap. 7422)
Legislazione vigente cp  26.537.744  - - - 2016 3
cs  26.537.744  - - -
Riduzione cp  - - - -
cs  - - - -
Rifinanziamento cp  - - - -
cs  - - - -
Rimodulazione cp  - - - -
cs  - - - -
Legge di Stabilità cp  26.537.744  - - -
cs  26.537.744  - - -
  decreto-legge n. 69 del 2013
  art. 18 comma 3 punto 1: metropolitana di Napoli – Linea 1, tratta centro direzionale – Capodichino
(Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
  (2.7 – cap. 7421)
Legislazione vigente cp  40.000.000  33.100.000  10.000.000  - 2018 3
cs  40.000.000  33.100.000  10.000.000  -
Riduzione cp  - - - -
cs  - - - -
Rifinanziamento cp  - - - -
cs  - - - -
Rimodulazione cp  - - - -
cs  - - - -
Legge di Stabilità cp  40.000.000  33.100.000  10.000.000  -
cs  40.000.000  33.100.000  10.000.000  -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 145 del 2013
  art. 13 comma 1 punto c: linea m4 metropolitana di milano

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.7 – cap. 7418)
Legislazione vigente  cp 9.700.000  17.000.000  9.000.000  - 2018 3
 cs 9.700.000  17.000.000  9.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 9.700.000  17.000.000  9.000.000  -
 cs 9.700.000  17.000.000  9.000.000  -
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 83: spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per
  vaporetti e ferry-boat

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.7 – cap. 7251)
Legislazione vigente  cp 125.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000 2019 3
 cs 125.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 125.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000
 cs 125.000.000  50.000.000  50.000.000  50.000.000

segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 133 del 2014
  art. 3 comma 2 punto A/
quinquies: tratta colosseo p.zza venezia linea C roma
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.7 – cap. 7426)
Legislazione vigente  cp 10.000.000  90.000.000  55.000.000  - 2018 3
 cs 10.000.000  90.000.000  55.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.000.000  90.000.000  55.000.000  -
 cs 10.000.000  90.000.000  55.000.000  -
  art. 3 comma 2 punto B/septies: completamento della linea 1 metropolitana napoli
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.7 – cap. 7427)
Legislazione vigente  cp 10.000.000  20.000.000  60.000.000  - 2018 3
 cs 10.000.000  20.000.000  60.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.000.000  20.000.000  60.000.000  -
 cs 10.000.000  20.000.000  60.000.000  -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 3 comma 2 punto c: metropolitana di torino
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.7 – cap. 7424)
Legislazione vigente  cp 7.000.000  48.000.000  40.000.000  - 2018 3
 cs 7.000.000  48.000.000  40.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp 41.000.000  -41.000.000  - -
 cs 41.000.000  -41.000.000  - -
Legge di Stabilità  cp 48.000.000  7.000.000  40.000.000  -
 cs 48.000.000  7.000.000  40.000.000  -
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 228 punto a: somme assegnate alle reti metropolitane in costruzione
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.7 – cap. 7423/P)
Legislazione vigente  cp 12.500.000  12.500.000  12.500.000  150.000.000  2030 3
 cs 12.500.000  12.500.000  12.500.000  150.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 12.500.000  12.500.000  12.500.000  150.000.000 
 cs 12.500.000  12.500.000  12.500.000  150.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 228 punto b: somme assegnate alle reti metropolitane
  in costruzione

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.7 – cap. 7423/P)
Legislazione vigente  cp 7.500.000  72.000.000  20.000.000  40.000.000 2019 3 
 cs 7.500.000  72.000.000  20.000.000  40.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 7.500.000  72.000.000  20.000.000  40.000.000
 cs 7.500.000  72.000.000  20.000.000  40.000.000
 Sostegno allo sviluppo del trasporto
  economia e finanze
  legge finanziaria n. 266 del 2005
  art. 1 comma 86: contributo in conto impianti alle ferrovie dello
  stato s.p.a.

  (Set. 19) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7122)
Legislazione vigente  cp 325.588.410  431.488.197  1.345.000.000  2.590.000.000  2020 3 
 cs 325.588.410  431.488.197  1.345.000.000  2.590.000.000 
Riduzione  cp -250.000.000  - - -
 cs -250.000.000  - - -
Rifinanziamento  cp - 200.000.000  600.000.000  7.500.000.000  2025
 cs - 200.000.000  600.000.000  7.500.000.000 
Rimodulazione  cp -41.000.000  41.000.000  - -
 cs -41.000.000  41.000.000  - -
Legge di Stabilità  cp 34.588.410  672.488.197  1.945.000.000  10.090.000.000 
 cs 34.588.410  672.488.197  1.945.000.000  10.090.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 296 del 2006
  art. 1 comma 964: alta velocità

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7524/P)
Legislazione vigente  cp 400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.200.000.000  2021 3
 cs 400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.200.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.200.000.000 
 cs 400.000.000  400.000.000  400.000.000  1.200.000.000 
  art. 1 comma 975: alta velocità
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7124/P)
Legislazione vigente  cp 100.000.000  100.000.000  100.000.000  200.000.000  2020 3
 cs 100.000.000  100.000.000  100.000.000  200.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 100.000.000  100.000.000  100.000.000  200.000.000 
 cs 100.000.000  100.000.000  100.000.000  200.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 975 punto 1: rete tradizionale
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7124/P)
Legislazione vigente  cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000 2021 3
 cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
 cs 100.000.000 100.000.000 100.000.000 300.000.000
  decreto legge n. 98 del 2011
  art. 32 comma 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7372/P)
Legislazione vigente  cp 224.426.753 200.000.000 200.000.000 400.000.000 2020
 cs 224.426.753 200.000.000 200.000.000 400.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 224.426.753 200.000.000 200.000.000 400.000.000
 cs 224.426.753 200.000.000 200.000.000 400.000.000

segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 228 del 2012
  art. 1 comma 176: contratti programma rfi

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7122/P)
Legislazione vigente  cp 100.000.000  200.000.000  200.000.000  - 2018
 cs 100.000.000  200.000.000  200.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - 200.000.000  -
 cs - - 200.000.000  -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 100.000.000  200.000.000  400.000.000  -
 cs 100.000.000  200.000.000  400.000.000  -
  decreto legge n. 43 del 2013
  art. 7/
ter comma 2: infrastrutture fs
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7122/P)
Legislazione vigente  cp 120.000.000  120.000.000  120.000.000  720.000.000  2024
 cs 120.000.000  120.000.000  120.000.000  720.000.000 
Riduzione  cp -50.000.000  - - -
 cs -50.000.000  - - -
Rifinanziamento  cp - 50.000.000  - -
 cs - 50.000.000  - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 70.000.000  170.000.000  120.000.000  720.000.000 
 cs 70.000.000  170.000.000  120.000.000  720.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 68: anas

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7372/P)
Legislazione vigente  cp 50.000.000  143.000.000 200.000.000 - 2018
 cs 50.000.000  143.000.000 200.000.000 -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 3.000.000.000 2020
 cs 1.200.000.000 1.300.000.000 1.300.000.000 3.000.000.000
Rimodulazione  cp -90.000.000 40.000.000 50.000.000
(-) (-) (-)
 cs -90.000.000 40.000.000 50.000.000
(-) (-) (-)
Legge di Stabilità  cp 1.160.000.000 1.483.000.000 1.550.000.000 3.000.000.000
(1.250.000.000) (1.443.000.000) (1.500.000.000)
 cs 1.160.000.000 1.483.000.000 1.550.000.000 3.000.000.000
(1.250.000.000) (1.443.000.000) (1.500.000.000)
  art. 1 comma 69: anas
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7372/P)
Legislazione vigente  cp 112.659.872 - - - 2016 3
 cs 112.659.872 - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 112.659.872 - - -
 cs 112.659.872 - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 73: manutenzione fs

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7122/P)
Legislazione vigente  cp 750.000.000  750.000.000  750.000.000  1.500.000.000 2020
 cs 750.000.000  750.000.000  750.000.000  1.500.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 750.000.000  750.000.000  750.000.000  1.500.000.000
 cs 750.000.000  750.000.000  750.000.000  1.500.000.000

  art. 1: comma 74: rfi
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7122/P)
Legislazione vigente  cp 50.000.000  - - - 2016 3
 cs 50.000.000  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 50.000.000  - - -
 cs 50.000.000  - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 76: rfi
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7122/P)
Legislazione vigente  cp 120.000.000  320.000.000  320.000.000  3.920.000.000  2031 3
 cs 120.000.000  320.000.000  320.000.000  3.920.000.000 
Riduzione  cp -50.000.000  - - -
 cs -50.000.000  - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 70.000.000  320.000.000  320.000.000  3.920.000.000 
 cs 70.000.000  320.000.000  320.000.000  3.920.000.000 
  art. 1 comma 80: rfi
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (9.1 – cap. 7122/P)
Legislazione vigente  cp 150.000.000  - - - 2016 3
 cs 150.000.000  - - -
Riduzione  cp -50.000.000  - - -
 cs -50.000.000  - - -
Rifinanziamento  cp - 50.000.000  - -
 cs - 50.000.000  - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 100.000.000  50.000.000  - -
 cs 100.000.000  50.000.000  - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per
 vie d'acqua interne

  infrastrutture e trasporti
  decreto legge n. 98 del 2011
  art. 32 comma 1 punto 9: hub portuale di ravenna
  (Set. 1) infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
    (2.6 – cap. 7268)
Legislazione vigente  cp 48.940.000  - - - 2016 3
 cs 48.940.000  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 48.940.000  - - -
 cs 48.940.000  - - -
  legge di stabilità n. 228 del 2012
  art. 1 comma 186: realizzazione piattaforma d'altura davanti al
  porto di venezia

  (Set. 1) infrastrutture portuali e delle capitanerie di porto
    (2.6 – cap. 7270)
Legislazione vigente  cp 10.000.000  30.000.000  55.000.000  - 2018 3
 cs 10.000.000  30.000.000  55.000.000  -
Riduzione  cp -7.107.836 - - -
 cs -7.107.836 - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 2.892.164  30.000.000  55.000.000  -
 cs 2.892.164  30.000.000  55.000.000  -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 153: opere di accesso agli impianti portuali

  (Set. 27) interventi diversi
    (2.6 – cap. 7275)
Legislazione vigente  cp - 100.000.000 100.000.000 100.000.000 2019 3 
 cs - 100.000.000 100.000.000 100.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - -25.000.000 -25.000.000 50.000.000 2019
 cs - -25.000.000 -25.000.000 50.000.000
Legge di Stabilità  cp - 75.000.000  75.000.000  150.000.000
 cs - 75.000.000  75.000.000  150.000.000
  art. 1 comma 236: competitività dei porti ed efficienza del trasferimento ferroviario
  all'interno dei sistemi portuali

  (Set. 27) interventi diversi
    (2.6 – cap. 7600)
Legislazione vigente  cp 20.000.000  20.000.000  20.000.000  120.000.000 2024 3 
 cs 20.000.000  20.000.000  20.000.000  120.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 20.000.000  20.000.000  20.000.000  120.000.000
 cs 20.000.000  20.000.000  20.000.000  120.000.000

  segue: Tabella E   


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 239: spese potenziamento trasporto marittimo stretto di messina
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (2.6 – cap. 7255)
Legislazione vigente  cp 10.000.000  10.000.000  - - 2017 3
 cs 10.000.000  10.000.000  - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.000.000  10.000.000  - -
 cs 10.000.000  10.000.000  - -
  art. 1 comma 357: contributi per progetti innovativi di prodotti e processi in ambito
  navale

  (Set. 14) interventi a favore dell'industria navalmeccanica
    (2.6 – cap. 7604)
Legislazione vigente  cp 5.000.000  5.000.000  5.000.000  80.000.000  2034 3
 cs 5.000.000  5.000.000  5.000.000  80.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 5.000.000  5.000.000  5.000.000  80.000.000 
 cs 5.000.000  5.000.000  5.000.000  80.000.000 
totale missione    cp 4.188.845.009 5.274.628.197 6.740.040.000 23.933.940.000 
   (4.278.845.009) (5.234.628.197) (6.690.040.000)
    cs 4.434.409.514 5.274.628.197 6.740.040.000 23.933.940.000 
   (4.524.409.514) (5.234.628.197) (6.690.040.000)

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Infrastrutture pubbliche e logistica
 Sistemi idrici, idraulici ed elettrici
  infrastrutture e trasporti
  legge n. 398 del 1998
  art. 1 comma 1: ente autonomo acquedotto pugliese

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.5 – cap. 7156)
Legislazione vigente  cp 15.494.000  15.494.000  15.494.000  - 2018 3
 cs 15.494.000  15.494.000  15.494.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 15.494.000  15.494.000  15.494.000  -
 cs 15.494.000  15.494.000  15.494.000  -
  decreto legge n. 133 del 2014
  art. 3 comma 2 punto a/bis: completamento del sistema idrico basento-bradano settore g
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.5 – cap. 7249)
Legislazione vigente  cp 10.000.000  10.000.000  45.000.000  - 2018 3
 cs 10.000.000  10.000.000  45.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 10.000.000  10.000.000  45.000.000  -
 cs 10.000.000  10.000.000  45.000.000  -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Opere pubbliche e infrastrutture
  economia e finanze
  legge n. 448 del 1998
  art. 50 comma 1 punto c: edilizia sanitaria pubblica

  (Set. 17) edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
    (10.1 – cap. 7464)
Legislazione vigente  cp 900.000.000  1.200.000.000  - - 2017
 cs 900.000.000  1.200.000.000  - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp -600.000.000  -900.000.000  700.000.000  800.000.000  2019
 cs -600.000.000  -900.000.000  700.000.000  800.000.000 
Legge di Stabilità  cp 300.000.000  300.000.000  700.000.000  800.000.000 
 cs 300.000.000  300.000.000  700.000.000  800.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

 Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
  infrastrutture e trasporti
  legge finanziaria n. 266 del 2005
  art. 1 comma 78: rifinanziamento legge 166 del 2002, interventi infrastrutture

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000 2021 3 
 cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000
 cs 128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000
  legge finanziaria n. 296 del 2006
  art. 1 comma 977 punto a: realizzazione di opere strategiche di
  preminente interesse nazionale

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 88.750.000  88.750.000  88.750.000  266.250.000 2021 3 
 cs 88.750.000  88.750.000  88.750.000  266.250.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 88.750.000  88.750.000  88.750.000  266.250.000
 cs 88.750.000  88.750.000  88.750.000  266.250.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 977 punto b: fondo opere strategiche
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 94.151.000  94.151.000  94.151.000  376.604.000  2022 3
 cs 94.151.000  94.151.000  94.151.000  376.604.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 94.151.000  94.151.000  94.151.000  376.604.000 
 cs 94.151.000  94.151.000  94.151.000  376.604.000 
  art. 1 comma 977 punto c: fondo opere strategiche
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 90.450.000  90.450.000  90.450.000  452.250.000  2023 3
 cs 90.450.000  90.450.000  90.450.000  452.250.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 90.450.000  90.450.000  90.450.000  452.250.000 
 cs 90.450.000  90.450.000  90.450.000  452.250.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge finanziaria n. 244 del 2007
  art. 2 comma 257 punto a: legge obiettivo

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 90.772.000  90.772.000  90.772.000  363.088.000 2022 3
 cs 90.772.000  90.772.000  90.772.000  363.088.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 90.772.000  90.772.000  90.772.000  363.088.000
 cs 90.772.000  90.772.000  90.772.000  363.088.000

  art. 2 comma 257 punto b: legge obiettivo
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 91.612.000  91.612.000  91.612.000  458.060.000 2023 3
 cs 91.612.000  91.612.000  91.612.000  458.060.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 91.612.000  91.612.000  91.612.000  458.060.000
 cs 91.612.000  91.612.000  91.612.000  458.060.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 2 comma 257 punto c: legge obiettivo
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 90.517.000  90.517.000  90.517.000  543.102.000  2024 3 
 cs 90.517.000  90.517.000  90.517.000  543.102.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 90.517.000  90.517.000  90.517.000  543.102.000 
 cs 90.517.000  90.517.000  90.517.000  543.102.000 
  art. 2 comma 291 punto a: prosecuzione degli interventi per la
  salvaguardia di venezia

  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (1.7 – cap. 7188/P)
Legislazione vigente  cp 1.212.000  1.212.000  1.212.000  4.848.000  2022 3 
 cs 1.212.000  1.212.000  1.212.000  4.848.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 1.212.000  1.212.000  1.212.000  4.848.000 
 cs 1.212.000  1.212.000  1.212.000  4.848.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 2 comma 291 punto B: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di venezia
  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (1.7 – cap. 7188/P)
Legislazione vigente  cp 225.000  225.000  225.000  900.000  2022 3 
 cs 225.000  225.000  225.000  900.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 225.000  225.000  225.000  900.000 
 cs 225.000  225.000  225.000  900.000 
  art. 2 comma 291 punto C: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di venezia
  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (1.7 – cap. 7188/P)
Legislazione vigente  cp 64.000  64.000  64.000  256.000  2022 3 
 cs 64.000  64.000  64.000  256.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 64.000  64.000  64.000  256.000 
 cs 64.000  64.000  64.000  256.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 2 comma 291: prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di venezia
  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (1.7 – cap. 7187)
Legislazione vigente  cp 1.000.000  1.000.000  1.000.000  4.000.000  2022 3 
 cs 1.000.000  1.000.000  1.000.000  4.000.000 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 1.000.000  1.000.000  1.000.000  4.000.000 
 cs 1.000.000  1.000.000  1.000.000  4.000.000 
  decreto legge n. 112 del 2008
  art. 14 comma 1: spese per opere e attività dell'expo milano 2015

  (Set. 17) edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
    (1.7 – cap. 7695)
Legislazione vigente  cp 7.500.000  - - - 2016
 cs 192.413.197 - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 7.500.000  - - -
 cs 192.413.197 - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 185 del 2008
  art. 21 comma 1 punto a: opere strategiche

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 58.200.000  58.200.000  58.200.000  291.000.000 2023 3
 cs 58.200.000  58.200.000  58.200.000  291.000.000
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 58.200.000  58.200.000  58.200.000  291.000.000
 cs 58.200.000  58.200.000  58.200.000  291.000.000

  art. 21 comma 1 punto b: opere strategiche
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente  cp 120.526.598  120.526.598  120.526.598  723.159.588 2024 3
 cs 120.526.598  120.526.598  120.526.598  723.159.588
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 120.526.598  120.526.598  120.526.598  723.159.588
 cs 120.526.598  120.526.598  120.526.598  723.159.588

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 98 del 2011
  art. 32 comma 6: fondo per la ripartizione delle quote annuali di
  limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7685/P)
Legislazione vigente  cp 1.071.679  1.071.679  1.071.679  54.344.308  2024 3 
 cs 1.071.679  1.071.679  1.071.679  54.344.308 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 1.071.679  1.071.679  1.071.679  54.344.308 
 cs 1.071.679  1.071.679  1.071.679  54.344.308 
  legge di stabilità n. 228 del 2012
  art. 1 comma 184: prosecuzione della realizzazione del sistema
  mose

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7200/P)
Legislazione vigente  cp 350.165.821  16.953.321  16.953.320  12.426.692  2020 3 
 cs 350.165.821  16.953.321  16.953.320  12.426.692 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 350.165.821  16.953.321  16.953.320  12.426.692 
 cs 350.165.821  16.953.321  16.953.320  12.426.692 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 145 del 2013
  art. 13 comma 1: alimentazione del fondo per la ripartizione delle quote annuali di limiti di impegno e di contributi pluriennali revocati

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7685/P)
Legislazione vigente  cp 402  402  402  2.412  2024 3
 cs 402  402  402  2.412 
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 402  402  402  2.412 
 cs 402  402  402  2.412 
  art. 13 comma 1 punto 1: parcheggio remoto di stazionamento di cascina merlata
  (Set. 17) edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
    (1.7 – cap. 7695)
Legislazione vigente  cp 7.300.000  - - - 2016 3
 cs 18.300.000  - - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 7.300.000  - - -
 cs 18.300.000  - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 71: prosecuzione e completamento del sistema mose

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7200/P)
Legislazione vigente  cp 116.657.092  131.349.072  - - 2017 3
 cs 116.657.092  131.349.072  - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 116.657.092  131.349.072  - -
 cs 116.657.092  131.349.072  - -
  decreto legge n. 133 del 2014
  art. 3 comma 2 punto c/septies decies: finanziamento delle richieste inviate ai sensi
  dell'articolo 18 comma 9 del dl 69/2013

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7543/P)
Legislazione vigente  cp 15.000.000  100.000.000  65.000.000  - 2018 3
 cs 15.000.000  100.000.000  65.000.000  -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 15.000.000  100.000.000  65.000.000  -
 cs 15.000.000  100.000.000  65.000.000  -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016   2017   2018   2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 3 comma 2 punto c/octies decies: finanziamento delle richieste inviate ai sensi
  dell'articolo 18 comma 9 del dl n. 69 del 2013

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7543/P)
Legislazione vigente  cp 33.000.000  10.000.000  - - 2017 3 
 cs 33.000.000  10.000.000  - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 33.000.000  10.000.000  - -
 cs 33.000.000  10.000.000  - -
  art. 3 comma 3 punto a: nuovi progetti
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7543/P)
Legislazione vigente  cp 30.000.000  30.000.000  - - 2017 3 
 cs 111.287.376 30.000.000  - -
Riduzione  cp - - - -
 cs - - - -
Rifinanziamento  cp - - - -
 cs - - - -
Rimodulazione  cp - - - -
 cs - - - -
Legge di Stabilità  cp 30.000.000  30.000.000  - -
 cs 111.287.376 30.000.000  - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 3 comma 3 punto b: somme da assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per interventi di completamento di beni immobili demaniali
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7219/P)
Legislazione vigente cp6.300.000 20.000.000 20.000.000 - 2018 3
 cs6.300.000 20.000.000 20.000.000 -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp6.300.000 20.000.000 20.000.000 -
 cs6.300.000 20.000.000 20.000.000 -

  art. 3 comma 3 punto b/bis: somme da assegnare ai provveditorati interregionali alle
  opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeo  logico

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7219/P)
Legislazione vigente cp3.700.000 10.000.000 30.000.000 - 20183
 cs3.700.000 10.000.000 30.000.000 -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp3.700.000 10.000.000 30.000.000 -
 cs3.700.000 10.000.000 30.000.000 -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 3 comma 12: infrastrutture carcerarie
  (Set. 17) edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
    (1.7 – cap. 7471)
Legislazione vigente cp20.564.000 - - - 2016 3 
 cs50.000.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp20.564.000 - - -
 cs50.000.000 - - -
 Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
  infrastrutture e trasporti
  legge n. 662 del 1996
  art. 2 comma 86: completamento del raddoppio dell'autostrada A6 torino-savona

  (Set. 16) interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione
    (1.2 – cap. 7483)
Legislazione vigente cp10.330.000 - - - 2016 3 
 cs10.330.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp10.330.000 - - -
 cs10.330.000 - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 2 comma 87: avvio della realizzazione della variante di
  valico firenze-bologna

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.2 – cap. 7484)
Legislazione vigente cp10.330.000 - - - 2016 3 
 cs10.330.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp10.330.000 - - -
 cs10.330.000 - - -   
  decreto legge n. 67 del 1997
  art. 19/bis comma 1 punto 1: realizzazione e potenziamento tratte
  autostradali

  (Set. 16) interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di
  grande comunicazione

    (1.2 – cap. 7485)
Legislazione vigente cp51.646.000 51.646.000 - - 2017 3 
 cs51.646.000 51.646.000 - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp51.646.000 51.646.000 - -
 cs51.646.000 51.646.000 - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge finanziaria n. 311 del 2004
  art. 1 comma 452: interventi strutturali viabilità italia-francia

  (Set. 16) interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di
  grande comunicazione

    (1.2 – cap. 7481)
Legislazione vigente cp5.000.000 - - - 2016 3 
 cs5.000.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp5.000.000 - - -
 cs5.000.000 - - -
  decreto legge n. 98 del 2011
  art. 32 comma 1 punto 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie
  e stradali e relativo ad opere di interesse strategico

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.2 – cap. 7514)
Legislazione vigente cp67.147.162 - - - 2016 3 
 cs67.147.162 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp67.147.162 - - -
 cs67.147.162 - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  
  art. 32 comma 1 punto 11: megalotto 2 della strada statale n. 106 ionica

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7155)
Legislazione vigente cp19.843.159 - - - 2016 3
 cs19.843.159 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp19.843.159 - - -
 cs19.843.159 - - -

  art. 32 comma 1 punto 5: accessibilità alla valtellina: ss 38 Io lotto – variante di morbegno IIo stralcio dallo svincolo di corsio allo svincolo del tartano
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7519)
Legislazione vigente cp4.118.657 - - - 20163
 cs4.118.657 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp4.118.657 - - -
 cs4.118.657 - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 32 comma 1 punto 7: realizzazione dell'intervento asse stradale lioni-grottami
  narda, tratto svincolo di frigento-svincolo di san teodoro

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7529)
Legislazione vigente cp9.548.000 - - - 2016 3 
 cs9.548.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp9.548.000 - - -
 cs9.548.000 - - -
  decreto legge n. 69 del 2013
  art. 18 comma 1: continuità dei cantieri e perfezionamento degli atti contrattuali
  finalizzati all'avvio dei lavori

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7536/P)
Legislazione vigente cp33.764.052 96.140.831 - - 2017 3 
 cs33.764.052 96.140.831 - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp33.764.052 96.140.831 - -
 cs33.764.052 96.140.831 - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 18 comma 2 punto 1: realizzazione della tangenziale esterna est di milano
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7537)
Legislazione vigente cp60.311.843 - - - 2016 3
 cs60.311.843 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp60.311.843 - - -
 cs60.311.843 - - -
  art. 18 comma 2 punto 2: somme da assegnare alla regione veneto per la pedemontana
  veneta

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7147)
Legislazione vigente cp219.500.000 - - - 2016 3
 cs219.500.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp219.500.000 - - -
 cs219.500.000 - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 18 comma 2 punto 3: programma ponti e gallerie stradali
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7538)
Legislazione vigente cp94.970.853 60.000.000 121.000.000 110.000.000 2016 3 
 cs94.970.853 60.000.000 121.000.000 110.000.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp-30.000.000 - -20.000.000 50.000.000 2019
 cs-30.000.000 - -20.000.000 50.000.000 
Legge di Stabilità cp64.970.853 60.000.000 101.000.000 160.000.000 
 cs64.970.853 60.000.000 101.000.000 160.000.000 
  art. 18 comma 2 punto 6: somme da assegnare all'anas per l'asse di collegamento
  tra la ss 640 e la A19 agrigento-caltanissetta

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7541)
Legislazione vigente cp76.558.497 - - - 2016 3 
 cs76.558.497 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp76.558.497 - - -
 cs76.558.497 - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  decreto legge n. 145 del 2013
  art. 13 comma 1 punto b: opere necessarie per l'accessibilità
  ferroviaria malpensa - terminal T1 T2

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7545)
Legislazione vigente cp16.000.000 16.000.000 - - 2017 3 
 cs16.000.000 16.000.000 - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp16.000.000 16.000.000 - -
 cs16.000.000 16.000.000 - -
  decreto legge n. 133 del 2014
  art. 3 comma 1: continuità dei cantieri in corso e perfezionamento
  degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7536/P)
Legislazione vigente cp- 438.000.000 1.565.000.000 126.000.000 2020 3 
 cs- 438.000.000 1.565.000.000 126.000.000 
Riduzione cp- - -10.000.000 -
 cs- - -10.000.000 -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - -100.000.000 100.000.000 
 cs- - -100.000.000 100.000.000 
Legge di Stabilità cp- 438.000.000 1.455.000.000 226.000.000 
 cs- 438.000.000 1.455.000.000 226.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  
  art. 3 comma 2 punto B/quater: somma da assegnare per il completamento e ottimizzazione della to-mi con viabilità locale mediante l'interconnessione tra la ss 32 e la sp 299, tangenziale di novara

  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7522)
Legislazione vigente cp- 32.000.000 - - 2017 3
 cs- 32.000.000 - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp- 32.000.000 - -
 cs- 32.000.000 - -

  art. 3 comma 2 punto B/sexies: somme da assegnare per la realizzazione dell'asse viario marche - umbria
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 7521)
Legislazione vigente cp15.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000 20203
 cs15.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp15.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000 
 cs15.000.000 15.000.000 30.000.000 45.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 299: realizzazione di opere di interconnessione di tratte autostradali
  (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti
    (1.2 – cap. 8431)
Legislazione vigente cp- 20.000.000 20.000.000 260.000.000 2031 3 
 cs- 20.000.000 20.000.000 260.000.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp- 20.000.000 20.000.000 260.000.000 
 cs- 20.000.000 20.000.000 260.000.000 
totale missione   cp2.436.361.815 2.229.195.903 3.355.059.999 5.425.474.000 
 cs2.742.998.388 2.229.195.903 3.355.059.999 5.425.474.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo
 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy
  sviluppo economico
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 202 punto b: risorse per il piano straordinario per la promozione del made in italy
  (Set. 27) interventi diversi
    (4.2 – cap. 7481)
Legislazione vigente cp49.000.000 39.000.000 - - 2017 3 
 cs49.000.000 39.000.000 - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp49.000.000 39.000.000 - -
 cs49.000.000 39.000.000 - -
totale missione   cp49.000.000 39.000.000 - -
 cs49.000.000 39.000.000 - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Ricerca e innovazione
 Ricerca scientifica e tecnologica di base e applicata
  istruzione, università e ricerca
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 142: contributo asi – programma cosmo skymed

  (Set. 13) interventi nel settore della ricerca
    (3.4 – cap. 7238/P)
Legislazione vigente cp30.000.000 30.000.000 - - 2017
 cs30.000.000 30.000.000 - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp30.000.000 30.000.000 - -
 cs30.000.000 30.000.000 - -
  art. 1 comma 175: spese per la partecipazione italiana ai programmi dell'agenzia
  spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica

  (Set. 13) interventi nel settore della ricerca
    (3.4 – cap. 7238/P)
Legislazione vigente cp60.000.000 170.000.000 170.000.000 340.000.000 2020
 cs60.000.000 170.000.000 170.000.000 340.000.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - 200.000.000 2020
 cs- - - 200.000.000 
Rimodulazione cp- -20.000.000 -20.000.000 40.000.000 
 cs- -20.000.000 -20.000.000 40.000.000 
Legge di Stabilità cp60.000.000 150.000.000 150.000.000 580.000.000 
 cs60.000.000 150.000.000 150.000.000 580.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

totale missione  cp 

90.000.000 

180.000.000 

150.000,000 

580.000.000 

cs 90.000.000 180.000.000 150.000.000 580.000.000 
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
 Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche
  ambiente e tutela del territorio e del mare
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 111: interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto
  idrogeologico

  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (1.9 – cap. 7511)
Legislazione vigente cp100.000.000 - - - 2016 3 
 cs100.000.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp50.000.000 50.000.000 150.000.000 1.700.000.000 2030
 cs50.000.000 50.000.000 150.000.000 1.700.000.000 
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp150.000.000 50.000.000 150.000.000 1.700.000.000 
 cs150.000.000 50.000.000 150.000.000 1.700.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 50: prosecuzione bonifiche amianto
  (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale
    (1.9 – cap. 7503)
Legislazione vigente cp45.000.000 45.000.000 - - 2017
 cs45.000.000 45.000.000 - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp45.000.000 45.000.000 - -
 cs45.000.000 45.000.000 - -
totale missione   cp195.000.000 95.000.000 150.000.000 1.700.000.000 
 cs195.000.000 95.000.000 150.000.000 1.700.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Casa e assetto urbanistico
 Edilizia abitativa e politiche territoriali
  economia e finanze
  decreto legge n. 39 del 2009
  art. 3 comma 1: sisma abruzzo

  (Set. 3) interventi per calamità naturali
    (14.1 – cap. 7817)
Legislazione vigente cp175.343.334 130.852.054 112.691.000 1.374.874.000 2032 3 
 cs175.343.334 130.852.054 112.691.000 1.374.874.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilitàcp 175.343.334 130.852.054 112.691.000 1.374.874.000 
cs 175.343.334 130.852.054 112.691.000 1.374.874.000 
  decreto legge n. 43 del 2013
  art. 7/
bis comma 1: rifinanziamento della ricostruzione nei comuni interessati dal sisma
abruzzo

  (Set. 3) interventi per calamità naturali
    (14.1 – cap. 8005)
Legislazione vigente cp1.097.200.000 1.297.200.000 1.497.200.000 1.797.200.000 2020 3 
 cs1.097.200.000 1.297.200.000 1.497.200.000 1.797.200.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilitàcp 1.097.200.000 1.297.200.000 1.497.200.000 1.797.200.000 
cs 1.097.200.000 1.297.200.000 1.497.200.000 1.797.200.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 48 punto c: mutui prima casa

  (Set. 27) interventi diversi
    (14.1 – cap. 7077)
Legislazione vigente cp187.766.455 - - - 2016 3 
 cs187.766.455 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp-70.000.000 - - 70.000.000 2019
 cs-70.000.000 - - 70.000.000
Legge di Stabilità cp117.766.455 - - 70.000.000
 cs117.766.455 - - 70.000.000
 Politiche abitative, urbane e territoriali
  infrastrutture e trasporti
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 235 punto 1: somme per il programma di recupero e razionalizzazione degli
  immobili e alloggi di edilizia residenziale

  (Set. 8) edilizia residenziale e agevolata
    (3.1 – cap. 7442/P)
Legislazione vigente cp30.000.000 30.000.000 40.000.000 - 2018 3 
 cs58.804.000 30.000.000 40.000.000 -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp30.000.000 30.000.000 40.000.000 -
 cs58.804.000 30.000.000 40.000.000 -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  art. 1 comma 235 punto 2: somme derivanti 2015 al fondo revoche destinate al programma di recupero e razionalizzazione immobili e alloggi di edilizia residenziale
  (Set. 8) edilizia residenziale e agevolata
    (3.1 – cap. 7442/P)
Legislazione vigente cp6.277.000 6.277.000 30.277.000 186.492.000 2024 3
 cs12.304.000 6.277.000 30.277.000 186.492.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp84.000.000 80.000.000 - -164.000.000
 cs84.000.000 80.000.000 - -164.000.000
Legge di Stabilità cp90.277.000 86.277.000 30.277.000 22.492.000
 cs96.304.000 86.277.000 30.277.000 22.492.000
totale missione   cp1.510.586.789 1.544.329.054 1.680.168.000 3.264.566.000
 cs1.545.417.789 1.544.329.054 1.680.168.000 3.264.566.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici
 Tutela del patrimonio culturale
  beni e attività culturali e turismo
  decreto legge n. 83 del 2014
  art. 7 comma 1: spese per l'attuazione degli interventi del piano
  strategico «grandi progetti beni culturali»

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.15 – cap. 8098)
Legislazione vigente cp50.000.000 - - - 2016
 cs50.000.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp50.000.000 - - -
 cs50.000.000 - - -
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 9: fondo per la tutela del patrimonio culturale
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.15 – cap. 8099)
Legislazione vigente cp100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 2020
 cs100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 
 cs100.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

totale missione   cp150.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 
 cs150.000.000 100.000.000 100.000.000 200.000.000 
Istruzione scolastica
 Programmazione e coordinamento dell'istruzione scolastica
  istruzione, università e ricerca
  decreto legge n. 104 del 2013
  art. 10 comma 1: mutui per l'edilizia scolastica e detrazioni
  fiscali

  (Set. 17) edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di
  servizio, scolastica

    (1.1 – cap. 7106)
Legislazione vigente cp50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.300.000.000 2044
 cs50.000.000 50.000.000 50.000.000 1.300.000.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- 50.000.000 150.000.000 1.500.000.000 2025
 cs- 50.000.000 150.000.000 1.500.000.000 
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp50.000.000 100.000.000 200.000.000 2.800.000.000 
 cs50.000.000 100.000.000 200.000.000 2.800.000.000 
totale missione   cp50.000.000 100.000.000 200.000.000 2.800.000.000 
 cs50.000.000 100.000.000 200.000.000 2.800.000.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Istruzione universitaria e formazione post-universitaria
 Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica
  istruzione, università e ricerca
  legge n. 107 del 2015
  art. 1 comma 173: contributi per interventi di edilizia in favore delle AFAM

  (Set. 17) edilizia: penitenziaria, giudiziaria, sanitaria, di servizio, scolastica
    (2.2 – cap. 7225)
Legislazione vigente cp4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000 2045
 cs4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilitàcp 4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000
cs 4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000
totale missione   cp4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000
 cs4.000.000 4.000.000 4.000.000 108.000.000

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Sviluppo e riequilibrio territoriale
  Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed
  il superamento degli squilibri socio-economici territoriali

  economia e finanze
  legge finanziaria n. 296 del 2006
  art. 1 comma 863 punto 1: fondo per lo sviluppo e la coesione

  (Set. 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione
    (28.1 – cap. 8000/P)
Legislazione vigente cp1.600.000.000 - - - 2016
 cs1.600.000.000 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp-670.000.000 - - 670.000.000 2019
 cs-670.000.000 - - 670.000.000 
Legge di Stabilitàcp 930.000.000 - - 670.000.000 
cs 930.000.000 - - 670.000.000 
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 6: fondo sviluppo e coesione - programmazione 2014-2020

  (Set. 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione
    (28.1 – cap. 8000/P)
Legislazione vigente cp980.200.000 2.476.700.000 2.161.700.000 32.994.000.000 2023 3 
 cs980.200.000 2.476.700.000 2.161.700.000 32.994.000.000 
Riduzione cp-367.000.000-382.000.000-382.000.000-367.000.000
 cs-367.000.000-382.000.000-382.000.000-367.000.000
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp1.289.800.000 923.300.000 1.338.300.000 -3.551.400.000 
 cs600.000.000 923.300.000 1.338.300.000 -2.861.600.000 
Legge di Stabilitàcp 1.903.000.0003.018.000.0003.118.000.00029.075.600.000
(2.270.000.000)(3.400.000.000)(3.500.000.000)(29.442.600.000)
cs 1.213.200.0003.018.000.0003.118.000.00029.765.400.000
(1.580.200.000)(3.400.000.000)(3.500.000.000)(30.132.400.000)

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

totale missione   cp2.833.000.0003.018.000.0003.118.000.00029.745.600.000
(3.200.000.000)(3.400.000.000)(3.500.000.000)(30.112.600.000)
 cs2.143.200.0003.018.000.0003.118.000.00030.435.400.000
(2.510.200.000)(3.400.000.000)(3.500.000.000)(30.802.400.000)
Politiche economico-finanziarie e di bilancio
 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali
  economia e finanze
  legge finanziaria n. 266 del 2005
  art. 1: comma 93: contributo quindicennale per l'ammodernamento della flotta e il miglioramento delle comunicazioni, nonché per il completamento del programma di dotazione infrastrutturale del corpo della guardia di finanza
  (Set. 27) interventi diversi
    (1.3. – capp. 7849, 7850)
Legislazione vigente cp25.620.000 25.620.000 25.620.000 128.100.000 2023 3 
 cs25.620.000 25.620.000 25.620.000 128.100.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp25.620.000 25.620.000 25.620.000 128.100.000 
 cs25.620.000 25.620.000 25.620.000 128.100.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 109: contributo ammodernamento corpo guardia di finanza

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.3 – cap. 7851)
Legislazione vigente cp30.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000 2020
 cs30.000.000 30.000.000 30.000.000 60.000.000 
Riduzione cp-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -10.000.000
 cs-5.000.000 -5.000.000 -5.000.000 -10.000.000
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 
 cs25.000.000 25.000.000 25.000.000 50.000.000 
 Analisi, monitoraggio e controllo della finanza pubblica e politiche di bilancio
  economia e finanze
  legge di stabilità n. 190 del 2014
  art. 1 comma 188: realizzazione e adeguamento applicativi informatici per scritture
  contabili

  (Set. 27) interventi diversi
    (1.7 – cap. 7460)
Legislazione vigente cp18.000.000 15.000.000 15.000.000 - 2018
 cs18.000.000 15.000.000 15.000.000 -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp18.000.000 15.000.000 15.000.000 -
 cs18.000.000 15.000.000 15.000.000 -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

totale missione   cp

68.620.000 

65.620.000 

65.620.000 

178.100.000 

 cs68.620.000 65.620.000 65.620.000 178.100.000 
Giovani e sport
 Attività ricreative e sport
  economia e finanze
  legge di stabilità n. 147 del 2013
  art. 1 comma 303: istituto credito sportivo

  (Set. 24) impiantistica sportiva
    (22.1 – cap. 7455)
Legislazione vigente cp18.776.646 - - - 2016 3 
 cs18.776.646 - - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp18.776.646 - - -
 cs18.776.646 - - -
totale missione   cp

18.776.646 

-

-

-

 cs18.776.646 - - -

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche
 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche
  economia e finanze
  legge n. 144 del 1999
  art. 22: ristrutturazione finanziaria dell'istituto poligrafico e zecca dello stato

  (Set. 2) interventi a favore delle imprese industriali
    (24.4 – cap. 7335)
Legislazione vigente cp32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000 2019 3 
 cs32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000 
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000 
 cs32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000 
totale missione   cp32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000 
 cs32.817.000 32.817.000 32.817.000 32.817.000 

segue: Tabella E  


Estremi ed oggetto dei provvedimenti raggruppati per missione, programma ed amministrazione
2016  2017  2018  2019
e successivi
anno
ter
.
lim.
imp.

Fondi da ripartire
 Fondi da assegnare
  politiche agricole alimentari e forestali
  legge n. 499 del 1999
  art. 4: attività di competenza del ministero delle politiche agricole e forestali

  (Set. 21) interventi in agricoltura
    (6.1 – cap. 7810)
Legislazione vigente cp25.000.000 10.000.000 - - 2017
 cs25.000.000 10.000.000 - -
Riduzione cp- - - -
 cs- - - -
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp25.000.000 10.000.000 - -
 cs25.000.000 10.000.000 - -
totale missione   cp

25.000.000 

10.000.000 

-

-

 cs25.000.000 10.000.000 - -
totale generale  cp 

20.511.623.487

21.100.886.625

23.356.226.470

93.564.518.626

  

(20.948.623.487)

(21.412.886.625)

(23.628.226.470)

(93.721.518.626)

 cs20.408.855.56521.100.886.62523.356.226.47094.254.318.626
(20.845.855.565)(21.412.886.625)(23.628.226.470)(94.411.318.626)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

EMENDAMENTI SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

ART. 1.

  Al comma 1, allegato n. 1, sostituire la parola: 278.400 con la seguente: 275.000 e sostituire la parola: –35.400 con la seguente: –32.000

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3.1. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   d) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  3.2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  3.3. A decorrere dal lo gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  3.4. All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie;
   e) a decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione».

  3.5. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 88 per cento»;
1. 1. Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Dopo il comma 5 aggiungere i seguenti:
  5-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono eliminati tutti i regimi di favore alle accise sui combustibili fossili. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 1o luglio 2016 è stabilita la modalità con cui metà dei risparmi derivanti nell'anno 2016 andrà ad alimentare un fondo per il cofinanziamento di interventi di efficienza energetica nei settori coinvolti dal taglio degli sconti. La restante parte dei risparmi andrà ad alimentare il fondo per la riduzione delle imposte sui redditi.
  5-ter. Entro il 1o luglio 2016 il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, definisce le aliquote delle accise sui prodotti energetici attraverso un criterio proporzionale alle emissioni di gas serra medie relative al loro consumo. Il valore di tale Carbon Tax, per unità di emissione, sarà inizialmente stabilito in misura tale da mantenere il gettito complessivo delle accise coinvolte pari a quello del 2014, al lordo del recupero delle esenzioni di cui al comma 1.
1. 2. (ex 1. 3. 28.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola, Rostellato.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai commi 4, 5 e 6, pari a 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali. Conseguentemente, il Governo realizza un programma di investimenti in misura pari a: 16.814 milioni di euro per l'anno 2016, 11.088 milioni di euro per l'anno 2017 e 9.394 milioni di euro per l'anno 2018 in materia di lavoro, imprenditoria, occupazione, detassazione premi di produttività, ambiente, infrastrutture, ricerca e sviluppo, efficientamento della pubblica amministrazione.
1. 3. (ex 1. 3. 9.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a. 1) al comma 2, settimo periodo, le parole: «I comuni possono considerare» sono sostituite dalle seguenti: «È considerata» e le parole: «a condizione che la stessa non risulti locata» sono sostituite dalle seguenti: «anche se la stessa risulti locata».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 4. (ex 1. 4. 189.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare del 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 5. (ex 1. 4. 236.) Borghese, Merlo.

  Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo precedente con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.

  Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 6. (ex *1. 4. 98.) Pagano.

  Sostituire i commi 18, 19, 20 e 21 con i seguenti:
  18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
  19. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
  20. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 19, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.
  21. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 20, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 20 non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 7. (ex *1. 4. 226.) Capezzone, Palese, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri, Corsaro.

  Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:
  21-bis. In deroga all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1o dicembre 1949, n. 1142, recante approvazione del Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, le piattaforme petrolifere sono da considerarsi come immobili a destinazione speciale o particolare da censire e categorizzare.
  21-ter. Gli impianti che comprendono le piattaforme di perforazione mobili in mare solo quando sono stazionate in mare aperto per attività di perforazione, produzione o altre attività connesse alle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi sono assimilate e inserite nella categoria catastale D/9 (Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio).
  21-quater. I titolari degli impianti di cui al comma 21-ter devono presentare all'Agenzia del territorio, entro il 31 dicembre 2016, la domanda di accatastamento per l'attribuzione all'immobile della categoria catastale D/9.
  21-quinquies. Per il primo anno tributario si applica un'aliquota dimezzata per il pagamento della relativa Imposta Municipale Unica (IMU), mentre per gli anni successivi si applica l'aliquota piena.
  21-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 21-ter, 21-quater e 21-quinquies si applicano anche per le piattaforme ubicate antecedentemente all'entrata in vigore della presente norma secondo le modalità previste dall'articolo 13 del decreto legislativo n. 472 del 1997.
  21-septies. Con un decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita l'Agenzia delle Entrate, vengono definite le modalità attuative dei modelli di dichiarazione delle disposizioni di cui ai commi 21-ter, 21-quater, 21-quinquies e 21-sexies.
  21-octies. Il gettito derivante dall'applicazione dell'aliquota IMU sulle piattaforme petrolifere ubicate nel mare territoriale è devoluto ad un apposito Fondo, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, la cui destinazione è vincolata a interventi di efficientamento energetico da ripartire tra i comuni confinanti secondo le modalità stabilite con relativo decreto entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 8. (ex 1. 4. 177.) Crippa, D'Incà, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, Sorial, Vallascas, Fantinati.

  Al comma 23, primo periodo, aggiungere in fine le parole: nonché aumenti delle tariffe di partecipazione degli assistiti al costo delle prestazioni sanitarie erogate dal Servizio sanitario nazionale.
1. 9. (ex 1. 4. 233.) Roccella, Piso.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30. 1. Per l'effettuazione di pagamenti con modalità informatiche di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, come modificato dall'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, non è previsto alcun onere a carico dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e dei gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
1. 11. (ex 1. 4-quater. 3.) Busin, Guidesi, Allasia.

  Al comma 33, sostituire le parole da: a decorrere fino alla fine del comma, con le seguenti: le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti:
   a) «24 per cento» per il periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2016;
   b) «23 per cento» a decorrere dal periodo di imposta successivo al 31 dicembre 2017.

  Conseguentemente, dopo il medesimo comma aggiungere il seguente:
  33-bis. I risparmi ottenuti in seguito all'applicazione dei costi standard in ambito sanitario, conseguente all'individuazione delle tre regioni benchmark da parte della Conferenza Stato-Regioni, nella seduta del 5 dicembre 2013, determinano a decorrere dall'anno 2018 una riduzione del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato pari a 4 miliardi di euro. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, la quota di risparmi è imputata a ciascuna regione in misura inversamente proporzionale al livello di applicazione dei costi standard come verificato dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005.
1. 12. (ex *1. 5. 38.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

   Al comma 36, sostituire le parole: 632,5 milioni con le seguenti: 532,5 milioni.

  Conseguentemente, sostituire il comma 548-quinquiesdecies con il seguente:
  Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Per le spese connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza privati per unità immobiliari o per condomini, dirette alla prevenzione di attività criminali, è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 65 per cento delle spese documentate, nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 100 milioni di euro.
1. 113. (ex 0. 1. 1. 1. 103.) Baldelli, Brunetta, Gelmini, Vito, Alberto Giorgetti, Gregorio Fontana, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Sandra Savino, Giacomoni, Abrignani.

  Sopprimere i commi 37-quater e 37-quinquies.

  Conseguentemente:
   al comma 37-sexies sostituire le parole: di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies con le seguenti: di cui ai commi 37-bis e 37-ter;
   dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
  155-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 40 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.
   al comma 524, sostituire le parole: 17,5 per cento con le seguenti: 22,5 per cento;
   al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
   d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 201 7 e 2018».
1. 13. (ex 1. 19. 96.) Cominardi, Tripiedi, Alberti, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere i commi 37-quater e 37-quinquies.

  Conseguentemente:
   al comma 37-sexies sostituire le parole: di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies con le seguenti: di cui ai commi 37-bis e 37-ter;
   al comma 159, sopprimere la lettera b);
   dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 14. (ex 1. 19. 82.) Tripiedi, Cominardi, Alberti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 37-quinquies.

  Conseguentemente:
   al comma 37-sexies sostituire le parole: di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies con le seguenti: di cui ai commi da 37-bis a 37-quater;
   sostituire il comma 208 con il seguente:
  208. È istituito il reddito di cittadinanza nelle seguenti modalità.
  Il reddito di cittadinanza è istituito in attuazione dei princìpi fondamentali di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34 e 38 della Costituzione nonché dei principi di cui all'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
  Il reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale, a garantire il diritto al lavoro, la libera scelta del lavoro, nonché a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione, alla cultura attraverso politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti in pericolo di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro.
  Il reddito di cittadinanza è istituito a decorrere dal 1o febbraio 2016 in tutto il territorio nazionale allo scopo di contrastare il lavoro nero e sottrarre i cittadini al ricatto del lavoro sotto pagato, eliminare la precarietà, nel rispetto della dignità della persona, contribuendo alla ridistribuzione della ricchezza.
  Il reddito di cittadinanza è parte del sistema delle assicurazioni sociali obbligatorie di cui all'articolo 1886 del codice civile; e compartecipa al sistema di solidarietà complessiva delle casse previdenziali.
  Per le predette, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito fondo denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
  Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente comma, si intende per:
   a) «reddito di cittadinanza»: l'insieme delle misure volte al sostegno del reddito per tutti i soggetti residenti, nel territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di rischio di povertà, come definita alla lettera h);
   b) «beneficiario»: qualunque soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefìci del reddito di cittadinanza;
   c) «soggetti fruitori dei servizi di politica attiva del lavoro»: i beneficiari di cui alla lettera b) in età lavorativa e tutti i soggetti non beneficiari del reddito di cittadinanza identificabili nelle categorie dei disoccupati, inoccupati, sottoccupati, cassaintegrati, esodati;
   d) «struttura informativa centralizzata»: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di un archivio informatico destinato alla raccolta e alla gestione dei dati necessari per i procedimenti di cui alla presente legge;
   e) «sistema informatico nazionale per l'impiego»: la banca dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
   f) «fascicolo personale elettronico del cittadino»: l'insieme dei dati disponibili e riferiti al cittadino, raccolti dalla pubblica, amministrazione dalle strutture riconosciute o convenzionate dalla pubblica amministrazione, aventi ad oggetto: l'anagrafica, le competenze acquisite nei percorsi di istruzione e di formazione, i dati contenuti nel libretto formativo elettronico del cittadino, i dati della borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché i dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente dell'Agenzia delle entrate e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS);
   g) «libretto formativo elettronico del cittadino»: documento in formato elettronico che integra il libretto formativo del cittadino, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, aggiorna i dati presenti nella borsa continua nazionale del lavoro di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 276 del 2003, e del sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) «soglia di rischio di povertà»: il valore convenzionale, calcolato dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) nel rispetto delle disposizioni del quadro comune per la produzione sistematica di statistiche europee sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC), di cui al regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2003, definito secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'unione europea, pari ai 6/10 del reddito mediano equivalente familiare, al di sotto del quale un nucleo familiare, composto anche da un solo individuo, è definito povero in termini relativi, ossia in rapporto al livello economico medio di vita locale o nazionale;
   i) «reddito familiare ai fini del reddito di cittadinanza»: il reddito netto medio mensile derivante da tutti i redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno del reddito, al momento della presentazione della domanda, dà parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare; è escluso dal suddetto computo quanto percepito a titolo di trattamenti pensionistici di invalidità o di forme di sostegno del diritto allo studio;
   l) «nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare, anche se residenti separatamente; l'appartenenza al medesimo nucleo familiare cessa soltanto in caso di separazione giudiziale o di omologazione della separazione consensuale ovvero quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori di coniugi non conviventi fanno parte del nucleo familiare al quale appartiene il genitore con il quale convivono. Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dall'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. I familiari maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età possono essere compresi nel calcolo dei componenti del nucleo familiare, qualora siano studenti in possesso di regolare qualifica o diploma professionale riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione europea, compresi nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o titolari di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero frequentino corsi per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche o siano iscritti presso un centro per l'impiego e seguano il percorso di inserimento lavorativo previsto dalla presente legge, o siano affetti da disabilità tali da renderli inabili allo studio e al lavoro;
   m) «Fondo per il reddito di cittadinanza»: il Fondo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici di cui alla presente legge;
   n) «bilancio di competenze»: il metodo di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e di orientamento professionale per adulti, consistente in un percorso volontario mirato a promuovere la riflessione e l'auto riconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita, al fine di renderne possibile il trasferimento e l'utilizzazione nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo e lavorativo;
   o) «registro nazionale elettronico delle qualifiche»: l'elenco delle qualifiche riconosciute a livello nazionale ed europeo, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al fine di garantire il riconoscimento delle competenze, favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche, implementare il libretto formativo del cittadino e il fascicolo personale elettronico del cittadino, semplificare la stesura del piano formativo individuale, collegare in formato elettronico le qualifiche alle comunicazioni obbligatorie;
   p) «salario minimo orario»: la retribuzione oraria minima che il datare di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore;
   q) «tessera sanitaria nazionale»: il sistema attraverso il quale si effettuano tutte le registrazioni previste dalla presente legge.

  Il reddito di cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora sia unico componente di un nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto calcolato secondo l'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea, pari ai 6/10 dei reddito mediano equivalente familiare, quantificato per l'anno 2014 in euro 9.360 annui e in euro 780 mensili.
  Il reddito di cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto, quantificato sulla base della soglia di povertà di cui al presente comma, commisurato al nucleo familiare secondo la sua composizione tramite la scala di equivalenza OCSE modificata di cui all'allegato 1 al presente comma.
  La misura del reddito di cittadinanza è fissata sulla base dell'indicatore ufficiale di povertà monetaria dell'Unione europea. Essa, in ogni caso, non può essere inferiore al reddito annuo di 9.360 euro netti. Il valore è aggiornato annualmente secondo l'indice generale di variazione delle retribuzioni orarie contrattuali.
  L'erogazione del reddito di cittadinanza è posticipata di un numero di mesi calcolabile secondo la formula di cui all'allegato 3 al presente comma.
  La misura del reddito di cittadinanza per i lavoratori autonomi, è calcolata mensilmente sulla base del reddito familiare, comprensivo del reddito da lavoro autonomo del richiedente certificato dai professionisti abilitati che sottoscrivono apposita convenzione con l'INPS per l'assistenza ai beneficiari del reddito di cittadinanza. Nei casi di crisi aziendale irreversibile e certificata, previa chiusura della partita IVA, si attiva per l'imprenditore un piano di ristrutturazione del debito a trent'anni e l'imprenditore diviene soggetto beneficiario del reddito. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, è predisposto il sistema di accesso e di controllo dei redditi per i lavoratori autonomi richiedenti.
  Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza si considera il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente comma.
  Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante, calcolata secondo gli allegati 1, 2 e 3 al presente comma.
  L'accettazione della domanda di reddito di cittadinanza presentata dal componente di un nucleo familiare comporta, per i componenti maggiorenni del medesimo nucleo, il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota loro spettante secondo i criteri stabiliti negli allegati 1, 2 e 3, previa ottemperanza degli obblighi stabiliti dal presente comma.
  La quota del reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta, suddivisa in parti eguali, a entrambi i genitori, fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.
  Il reddito di cittadinanza non costituisce reddito imponibile e non è pignorabile.
  Hanno diritto al reddito di cittadinanza tutti i soggetti che hanno compiuto il diciottesimo anno di età risiedono nel territorio nazionale, percepiscono un reddito annuo calcolato ai sensi del punto 7, e che sono compresi in una delle seguenti categorie:
   a) soggetti in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea;
   b) soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto convenzioni bilaterali di sicurezza sociale.

  Non hanno diritto al percepimento del reddito di cittadinanza tutti i soggetti che si trovano in stato detentivo per tutta la durata della pena.
  Per i soggetti maggiori di anni diciotto, fino al compimento del venticinquesimo anno di età: costituisce requisito per l'accesso al beneficio, il possesso di una qualifica o diploma professionale riconosciuto e utilizzabile a livello nazionale e dell'Unione europea, compreso nel repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro, ovvero la frequenza di un corso o percorso di istruzione o di formazione per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche.
  Nei casi di nucleo familiare con un solo componente inferiore ai venticinque anni, che svolge in modo esclusivo attività di studente, comprovata mediante attestato di frequenza, il reddito di cittadinanza è erogato a condizione che il reddito del nucleo familiare di origine, compreso il richiedente, sia inferiore alla soglia di povertà relativa.
  Il Governo stipula convenzioni con gli Stati esteri per l'adozione di procedure che consentano di verificare se i richiedenti di cui al punto 17, lettere a) e b), siano beneficiari di altri redditi negli Stati di origine o, qualora in possesso della cittadinanza italiana, in altri Stati esteri.
  Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, e dell'implementazione della struttura informativa centralizzata, del sistema informatico nazionale per l'impiego, del fascicolo personale elettronico del cittadino nonché del libretto formativo elettronico del cittadino, sono attribuite le seguenti funzioni:
   a) lo Stato, attraverso i Ministeri competenti, garantisce l'attuazione e il funzionamento della struttura informativa centralizzata e del sistema informatico nazionale per l'impiego; promuove e coordina le azioni di sistema e i programmi nazionali di politica attiva del lavoro; definisce i livelli essenziali delle prestazioni dei centri per l'impiego e in accordo con le regioni interviene per regolarne le attività; in accordo con le regioni stabilisce i requisiti per l'accreditamento dei soggetti autorizzati a erogare servizi per la formazione e per il lavoro, sulla base di standard nazionali uniformi e gestisce con le regioni i sistemi e le reti per l'orientamento e l'apprendimento permanente;
   b) le regioni, in coordinamento con i centri per l'impiego, e i comuni favoriscono, d'intesa con i Ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivano a tal fine iniziative fra i comuni stessi, anche consorziati tra loro; verificano il livello qualitativo dei servizi per l'impiego e dei servizi formativi erogati; verificano e garantiscono la corrispondenza tra fabbisogni professionali delle imprese e l'offerta formativa disponibile; gestiscono in coordinamento con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, i sistemi e le reti dell'orientamento, della formazione e dell'apprendimento permanente, garantendo il rispetto degli standard qualitativi uniformi stabiliti a livello nazionale; con i dati in loro possesso, rilevati attraverso gli osservatori regionali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con le informazioni fornite dagli operatori accreditati, verificano la distribuzione del reddito e la struttura della spesa sociale, predispongono statistiche sulla possibile platea dei beneficiari, alimentano le banche dati della struttura informativa centralizzata; assistono e coordinano i centri per l'impiego nello svolgimento delle politiche attive nel rispetto dei livelli di qualità delle prestazioni stabiliti a livello nazionale; utilizzano i dati degli osservatori territoriali e dell'osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per programmare l'offerta formativa e per interrompere i finanziamenti delle iniziative formative che non rispondono in modo efficace alle esigenze occupazionali per le quali sono state avviate, con particolare riferimento al rispetto di quanto previsto al punto 56;
   c) i comuni svolgono le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma in favore dei soggetti per i quali è necessario attivare percorsi di supporto e di inclusione sociale con particolare riguardo per le persone disabili e per i pensionati beneficiari ai sensi del presente comma. In tali casi, i servizi sociali, ove necessario, possono provvedere alla presentazione della richiesta al centro per l'impiego competente per territorio, utilizzando la struttura informativa centralizzata. In merito alla composizione del nucleo familiare, i comuni attraverso i propri servizi verificano l'esatta corrispondenza tra quanto dichiarato dai richiedenti, quanto riportato negli stati di famiglia e la reale composizione degli stessi nuclei familiari. I comuni implementano la stessa struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, con l'anagrafica dei soggetti residenti e domiciliari e con tutti i dati utili in loro possesso;
   d) i centri per l'impiego ricevono le domande di accesso al reddito di cittadinanza e prendono in carico tutti i soggetti di cui al punto 6, lettere b) e c). I centri per l'impiego gestiscono le procedure riferite al reddito di cittadinanza, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, raccolgono i pareri da parte dei soggetti incaricati del controllo per ciascuna parte di loro competenza e nel caso di esito positivo, inviano, attraverso la struttura informativa centralizzata, all'INPS il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza. Al fine dell'implementazione del libretto formativo elettronico del cittadino e del fascicolo personale elettronico del cittadino, i centri per l'impiego sono obbligati, attraverso la struttura informativa centralizzata, alla registrazione, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, della scheda anagrafico-professionale del cittadino. I centri per l'impiego sono altresì tenuti al conferimento delle informazioni sui posti vacanti e alla gestione dell'incrocio della domanda e dell'offerta di lavoro. I centri per l'impiego integrano, attraverso la struttura informativa centralizzata; il sistema informatico nazionale per l'impiego con la raccolta sistematica dei dati disponibili nel collocamento mirato di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, e rimuovono gli ostacoli che impediscono la piena accessibilità dei disabili ai servizi per l'impiego e all'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro;
   e) l'INPS, nell'ambito delle proprie competenze, svolge le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati dai richiedenti e provvede, previo parere favorevole da parte del centro per l'impiego territorialmente competente, all'erogazione del contributo economico a ciascun beneficiario; condivide, attraverso la struttura informativa centralizzata, con i centri per l'impiego i dati relativi alle procedure di erogazione dei sussidi in gestione;
   f) l'Agenzia delle entrate, nell'ambito delle proprie competenze, esegue le verifiche e i controlli sui dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione dei benefici di cui al presente comma;
   g) le direzioni regionali e territoriali del lavoro, nell'ambito delle rispettive competenze, alimentano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso e implementano il sistema informatico nazionale per l'impiego;
   h) l'INPS e le aziende sanitarie locali (ASL), ognuna per le parti di propria competenza, nei casi di percettori di assegni d'invalidità e di reddito di cittadinanza provvedono ad effettuare controlli in ordine alla sussistenza dei requisiti di invalidità;
   i) le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché tutti i soggetti accreditati o autorizzati all'erogazione di interventi di politica attiva o ad attività di intermediazione, sono obbligati al conferimento delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti ed alla registrazione dei dati dei soggetti percettori delle politiche attive del lavoro, anche non beneficiari ai sensi del presente comma, nel sistema informatico nazionale per l'impiego;
   l) le scuole di ogni ordine e grado, attraverso la struttura informativa centralizzata, implementano il fascicolo personale elettronico del cittadino con i dati relativi alla certificazione delle competenze degli studenti e con le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici in riferimento al punto 103;
   m) le agenzie formative accreditate e riconosciute dalla normativa vigente, sono obbligate a fornire ai centri per l'impiego ogni informazione riferita alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi. Le agenzie formative accreditate sono altresì obbligate, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata e il sistema informatico nazionale per l'impiego, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e delle eventuali qualifiche conseguite, da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi della presente legge;
   n) le università e gli istituti di alta formazione, sono obbligati, al fine dell'implementazione del fascicolo elettronico personale del cittadino, a registrare e rendere accessibili, tramite la struttura informativa centralizzata, i dati inerenti alla frequenza ai corsi e ai percorsi formativi, alla certificazione delle competenze e ai titoli conseguiti da parte di tutti i soggetti iscritti anche non beneficiari ai sensi detta presente legge;
   o) le ASL forniscono, attraverso la struttura informativa centralizzata, i dati relativi ai soggetti richiedenti e percettori del reddito di cittadinanza che già fruiscono di trattamenti pensionistici di invalidità e altresì procedono all'inserimento di tutti i dati disponibili nel fascicolo personale elettronico del cittadino.

  Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, presso il medesimo Ministero. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali e con i comuni, analizza l'evoluzione del mercato dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori di attività interessati al riequilibrio tra domanda e offerta di lavoro ed offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali per l'attuazione della presente legge e degli altri strumenti previsti dall'ordinamento, a tutela delle esigenze di carattere sociale e occupazionale. L'Osservatorio definisce, d'intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione e collabora con il suddetto Ministero, con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con e le regioni, alla programmazione dell'offerta formativa nazionale garantendone lo stretto collegamento al tessuto produttivo; monitora e valuta le iniziative formative avvalendosi degli osservatori regionali e provinciali e segnala agli enti preposti le iniziative non efficaci sotto il profilo dell'impatto occupazionale.
  Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite le procedure per il coordinamento dell'attività degli enti di cui ai punti 22 e 23.
  I soggetti di cui al punto 22, in ottemperanza alle disposizioni in materia di agenda digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e di scambio di dati definite dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata le proprie banche dati al fine di favorire l'incrocio tra la domanda e l'offerta di lavoro; garantire un ampio riconoscimento delle competenze; favorire la registrazione in formato elettronico delle qualifiche; implementare in formato elettronico il libretto formativo del cittadino; collegare il formato elettronico delle qualifiche alle comunicazioni obbligatorie; pianificare l'integrazione del libretto formativo del cittadino nella costruzione del fascicolo personale elettronico del cittadino quale raccolta dei dati su istruzione, formazione e lavoro del cittadino ad uso della pubblica amministrazione; consentire ai cittadini e alle imprese l'uso di tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le pubbliche amministrazioni centrali e con i gestori dei servizi statali; favorire il monitoraggio longitudinale delle dinamiche del mercato del lavoro; fornire un sistema uniforme su tutto il territorio nazionale utile per tutti gli addetti ai lavori nell'ambito della pubblica amministrazione; fornire un modello di analisi sistemica per il monitoraggio e la verifica in tempo reale dei risultati raggiunti dai percorsi di politica attiva e passiva, di istruzione e formazione e dagli interventi promossi dalle amministrazioni pubbliche; agevolare la definizione di politiche pubbliche; consentire lo svolgimento delle procedure funzionali alla presente legge attraverso la cooperazione e l'interconnessione tra le banche dati dei soggetti di cui all'articolo 5. I dati essenziali, condivisi e utili all'attuazione della presente legge comprendono in via prioritaria: dati anagrafici, stato di famiglia, dati in possesso del Ministero del lavoro e delle politiche sociali anche riferiti a eventuali trattamenti pensionistici, certificazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), certificazione del reddito al netto delle imposte riferito all'anno in corso, dati in possesso dell'INPS, dati relativi ai beni immobili di proprietà, competenze certificate acquisite in ambito formale, non formale e informale, certificato di frequenza scolastica dello studente, certificazione del reddito di cittadinanza percepito. Le regioni, i centri per l'impiego, le direzioni territoriali per l'impiego, le agenzie accreditate di cui alla decreto legislativo n. 276 del 2003, i centri di formazione accreditati, condividono attraverso la struttura informativa centralizzata tutti i dati utili all'attuazione della presente legge compresi quelli riferiti al sistema informatico nazionale per l'impiego.
  I dirigenti delle amministrazioni pubbliche o degli enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata, riferiscono trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali sullo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata. La non ottemperanza è sanzionata secondo le previsioni di cui ai punti da 97 a 104.
  Tutti i soggetti identificati come soggetti autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni, e delle circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440, del 4 gennaio 2007, e n. 13/SEGR/0004746, del 14 febbraio 2007, hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel sistema informatico nazionale per l'impiego, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti nonché in relazione alla domanda di lavoro, la specifica elencazione delle posizioni lavorative vacanti.
  La struttura informativa centralizzata comprende i dati riferiti al fascicolo personale elettronico del cittadino ed al libretto formativo elettronico del cittadino, che sono istituiti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza unificata e sentiti gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale.
  Le registrazioni inerenti al fascicolo personale elettronico del cittadino, al libretto formativo del cittadino, alla certificazione delle competenze acquisite in ambito formale, informale e non formale, ai dati messi a disposizione dal cassetto fiscale e dal cassetto previdenziale, rispettivamente, dell'Agenzia delle entrate e 134 dell'INPS e di quanto previsto dalla presente legge, avvengono attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria nazionale e del codice fiscale del cittadino.
  I dati personali elaborati ai fini della presente legge sono trattati ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
  Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge formula la domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, di cui al punto 22, lettere c) e d), allegando:
   a) copia della dichiarazione ISEE;
   b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché i redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza, fatte salve le ipotesi di cui al punto 11;
   c) ogni altra documentazione stabilita, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  La sussistenza delle condizioni di cui ai punti da 17 a 21 è verificata e attestata dai soggetti di etti al punto 22, secondo la rispettiva competenza, attraverso la consultazione della struttura informativa centralizzata.
  I soggetti di cui al punto 22 preposti alla ricezione della domanda possono riservarsi la facoltà di richiedere ulteriore documentazione compresa quella inerente ai redditi percepiti nei dodici mesi precedenti la richiesta nonché ai redditi certi, percepibili nei successivi dodici mesi, da parte del soggetto richiedente e da tutti i componenti del nucleo familiare di appartenenza.
  Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui alla presente legge, che usufruisce di trattamenti pensionistici di invalidità, è tenuto a sottoporsi a visita medica presso le strutture pubbliche di cui al punto 22, lettera h), competenti a certificare le condizioni di invalidità dichiarate.
  Sui siti internet dei centri per l'impiego sono pubblicate le modalità e resi disponibili i modelli per la presentazione della richiesta.
  Entro il trentesimo giorno dalla data della presentazione della domanda, il centro per l'impiego presso il quale è stata formulata l'istanza, tramite la consultazione delle banche dati collegate attraverso la struttura informativa centralizzata, accerta la sussistenza dei requisiti del richiedente e del suo nucleo familiare per l'accesso al reddito di cittadinanza e in caso di accoglimento della domanda, invia all'INPS per via telematica la disposizione di erogazione.
  Il reddito di cittadinanza è erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una dalle condizioni previste ai commi da 17 a 21. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui alla presente legge.
  Il beneficiario, esclusi i soggetti in età pensionabile, deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, in quanto soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione, in merito alla disponibilità al lavoro, non sono tenuti al rispetto di ulteriori obblighi rispetto a quelli previsti dalla suddetta legge n. 68 del 1999.
  Il beneficiario, fornita la disponibilità di cui al punto 38, deve intraprendere, entro sette giorni, il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto, ai commi 47 e da 52 a 58.
  Il beneficiario ha l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, patrimoniale, lavorativa, familiare che comporti la perdita del diritto a percepire il reddito di cittadinanza o che comporti la modifica dell'entità dell'ammontare del reddito di cittadinanza percepito. Il beneficiario, anche nel periodo in cui sussiste il diritto al beneficio, è tenuto a rinnovare annualmente la domanda di ammissione.
  In coerenza con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché in base agli interessi e alle propensioni emerse nel corso del colloquio di cui al punto 62, lettera b), sostenuto presso il centro per l'impiego, il beneficiario è tenuto ad offrire la propria disponibilità per la partecipazione a progetti gestiti dai comuni, utili alla collettività, in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il medesimo comune di residenza o presso quello più vicino che ne abbia fatto, richiesta, mettendo a disposizione un numero di ore compatibile con le altre attività del beneficiario stabilite dalla presente legge e comunque non superiore al numero di otto ore settimanali. La partecipazione ai progetti è facoltativa per disabili o soggetti non più in età lavorativa.
  I comuni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispongono tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al punto 41.
  L'esecuzione delle attività e l'assolvimento degli obblighi del beneficiario previsti dal punto 41 sano subordinati all'attivazione dei progetti di cui al medesimo comma.
  L'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui al punto 41 è attestato dai comuni, tramite l'aggiornamento della struttura informativa centralizzata.
  I beneficiari del reddito di cittadinanza che provvedono all'assistenza di un parente, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono esclusi dagli obblighi di cui al punto 41.
  I centri per l'impiego prendono in carico i soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza ed erogano i servizi finalizzati all'inserimento lavorativo. Essi provvedono altresì, nel corso del primo anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pubblicizzare il diritto al beneficio del reddito di cittadinanza.
  I centri per l'impiego cooperano con lo Stato attraverso i Ministeri, le regioni, gli enti locali, gli enti istituzionali e l'Agenzia del demanio per promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali. Tale cooperazione tiene conto delle caratteristiche produttive, commerciali ed economiche del territorio di riferimento al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei beneficiari e fruitori di servizi di politica attiva. I centri per l'impiego sono tenuti a istituire e sviluppare progetti e gruppi, di lavoro per la nascita di nuove imprese attraverso la valorizzazione delle competenze e delle attitudini dei beneficiari e dei fruitori dei servizi di politica attiva.
  Al fine di realizzare obiettivi di sostenibilità e favorire la diversificazione dei benefici offerti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono adottati le misure e i programmi volti al reinsediamento agricolo di aree remote da destinare ad un'agricoltura a basso impatto ambientale ed al turismo sostenibile, ivi compresa l'agricoltura sociale, rivolti ai beneficiari del reddito di cittadinanza, prevedendo opportuni percorsi di formazione. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali opera la ricognizione di tali aree in accordo con le regioni e i comuni e delega alle regioni e ai comuni medesimi l'attuazione dei suddetti percorsi di formazione.
  L'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è sostituito dal seguente:
  «Art. 66. – (Affitto di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola). – 1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio, nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non compresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da dare in concessione a cura dell'Agenzia del demanio. L'individuazione del bene non ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Al suddetto decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410.
  2. L'affittuario dei terreni di cui al comma 1 non può utilizzare i medesimi per fini non strettamente connessi all'esercizio di attività agricole e di miglioramento del fondo.
  3. Ai fini di cui al presente articolo, per attività agricole si intendono:
   a) l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, compresi la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli;
   b) la realizzazione di insediamenti imprenditoriali agricoli;
   c) le attività di silvi coltura e di vivaistica.

  4. I terreni di cui al comma 1 del presente articolo possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
  5. Al fine di promuovere il ricambio generazionale in agricoltura e di favorire il primo insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1 del presente articolo, ai giovani agricoltori definiti dal regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
  6. Al fine di promuovere l'inserimento lavorativo dei beneficiari del reddito di cittadinanza in agricoltura e di favorire l'insediamento di nuove aziende agricole, è assegnata, una quota non inferiore al 25 per cento del totale dei terreni attribuibili in affitto, individuati ai sensi del comma 1, ai beneficiari del reddito di cittadinanza tramite l'attuazione di progetti volti all'accompagnamento occupazionale e imprenditoriale opportunamente istituiti e gestiti dai centri per l'impiego in cooperazione con lo Stato e i Ministeri competenti, anche favorendo la costituzione di contratti di rete.
  7. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.
  8. I giovani imprenditori agricoli e i giovani agricoltori di cui al comma 5 e i beneficiari di cui al comma 6, affittuari dei terreni ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo II del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.
  9. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventivamente l'assenso all'affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.
  10. Le regioni, le province e i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono affittare, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i terreni agricoli e a vocazione agricola di loro proprietà, compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85.
  11. Ai terreni affittati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.
  12. Le risorse derivanti dai canoni di affitto, al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla incentivazione, valorizzazione e promozione dell'agricoltura nazionale con priorità all'agricoltura biologica, nonché allo sviluppo delle piccole e micro imprese agricole. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito o alla valorizzazione e promozione dell'agricoltura locale».

  Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui ai commi 47 e 48 e ai fini dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, dopo il comma 1 dell'articolo 58 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nonché a progetti di sviluppo di incubatori certificati di cui all'articolo 25, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 179 del 20 12, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012».

  È istituito il Fondo di garanzia per il finanziamento delle iniziative imprenditoriali legate al reddito di cittadinanza. Tale fondo sostiene le iniziative di cui ai punti 47 e 48 del presente comma e al comma 1-bis dell'articolo 58 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, introdotto dal punto 50 del presente comma, offrendo agli istituti di credito idonea garanzia per il finanziamento delle medesime attività. Il fondo è alimentato attraverso l'impegno annuale di una parte pari al 10 per cento del fondo per il reddito di cittadinanza di cui al punto 5.
  Le agenzie, iscritte all'albo informatico di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché non iscritte tra quelle di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo, possono erogare i servizi di aiuto all'inserimento lavorativo in seguito alla presa in carico da parte del centro per l'impiego del soggetto beneficiario di reddito.
  Le agenzie di cui al punto 52, oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute al conferimento dei posti vacanti ed all'inserimento dei dati in loro possesso nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego.
  I centri per l'impiego e le agenzie di cui al punto 52, in relazione ai servizi erogati, procurano proposte di lavoro al beneficiario, tenendo conto delle capacità psico-fisiche, delle disabilità, delle mansioni precedentemente svolte, delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, nonché dei suoi interessi e propensioni, emersi nel corso del colloquio, di cui al punto 62, lettera b).
  I centri per l'impiego, al fine di agevolare la fruizione dei servizi, mettono a disposizione del beneficiario una pagina web personale nella quale l'utente visualizza le informazioni inerenti al proprio fascicolo personale elettronico del cittadino e può inserire il proprio curriculum, i dati e i documenti del complesso delle attività svolte per la ricerca di lavoro, oltre alle osservazioni in merito ai colloqui sostenuti ed alla congruità, di cui al punto 64, delle offerte di lavoro ricevute. I predetti dati confluiscono altresì nella struttura informativa centralizzata.
  Le agenzie di cui ai commi 52 è 53 individuano attraverso la struttura informativa centralizzata, per l'assunzione di persone disoccupate o inoccupate, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.
  Le agenzie formative accreditate forniscono ai beneficiari una formazione mirata, orientata verso i settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato, secondo le indicazioni dell'Osservatorio nazionale e degli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali di cui al punto 23. Le agenzie formative accreditate devono garantire l'occupazione per almeno il 40 per cento degli iscritti ai corsi che abbiano conseguito il titolo finale. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali in accordo con gli osservatori regionali e provinciali del mercato del lavoro e delle politiche sociali, di cui al punto 23, verificano e controllano l'attività delle agenzie formative e comunicano i dati ai Ministeri, alle regioni e agli enti competenti che revocano l'assegnazione di nuovi finanziamenti pubblici per le iniziative formative che non hanno raggiunto l'obiettivo occupazionale fissato.
  Le agenzie formative accreditate hanno l'obbligo di prestare i propri servizi a qualsiasi cittadino che ne inoltri richiesta attraverso il centro per l'impiego. Le agenzie formative accreditate hanno inoltre l'obbligo di rendere pubblici, attraverso sistemi documentali, audio e video, i contenuti didattici dei propri percorsi formativi, nonché di registrare nella struttura informativa centralizzata e nel sistema informatico nazionale per l'impiego la certificazione delle competenze, la qualifica conseguita, la frequenza ai corsi e ai percorsi formativi e tutte le informazioni in loro possesso sul soggetto iscritto.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituisce un sistema di valutazione universale e trasparente relativo alla qualità dei servizi offerti dalle agenzie formative. Tale strumento è utilizzato dall'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche sociali per la valutazione dei percorsi e dei corsi formativi, è accessibile nel sito internet del medesimo Ministero e tiene conto dei giudizi resi dagli utenti al termine di ciascun percorso formativo.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge elabora e rende operativo il sistema informatico nazionale per l'impiego al fine di facilitare l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro temporaneo di tipo accessorio, consentendo al datore di lavoro di conferire i posti vacanti.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso la struttura informativa centralizzata e il collegamento alle banche dati dell'INPS rende possibile l'acquisto e la registrazione del voucher online e rende altresì possibile la facoltà per il lavoratore di essere remunerato in modo tradizionale attraverso il riscatto del voucher presso gli uffici postali o in modo automatico online su proprio conto corrente o con altri sistemi di pagamento online.
  Il beneficiario, in età non pensionabile e abile al lavoro, fatte salve le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio, a:
   a) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti e accreditarsi sul sistema informatico nazionale per l'impiego;
   b) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni;
   c) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;
   d) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, con il supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;
   e) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite d'intesa con i servizi competenti, documentabile attraverso l'accesso dedicato al sistema informatico nazionale per l'impiego e con la registrazione delle azioni intraprese anche attraverso l'utilizzo della pagina web personale di cui punto 54, sulla quale possono essere salvati i dati riferiti alle comunicazioni di disponibilità di lavoro inviate ed ai colloqui effettuati. L'azione documentata di ricerca attiva del lavoro non può essere inferiore a due ore giornaliere;
   f) recarsi almeno due volte al mese presso il centro per l'impiego;
   g) accettare espressamente di essere avviato ai corsi di formazione o riqualificazione professionale in tutti i casi in cui l'ente preposto al colloquio di orientamento e al percorso di bilancio delle competenze, rilevi carenze professionali o eventuali specifiche propensioni. Tali corsi si intendono obbligatori ai fini della presente legge, salvi i casi di comprovata impossibilità, derivante da cause di forza maggiore;
   h) sostenere i colloqui psico-attitudinali e le eventuali prove di selezione finalizzate all'assunzione, su indicazione dei servizi competenti e in attinenza alle competenze certificate.

  Il beneficiario in età non pensionabile e abile al lavoro o, qualora disabile, in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
   a) non ottempera agli obblighi di cui punto 62;
   b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo, accertata dal responsabile del centro per l'impiego attraverso le comunicazioni ricevute dai selezionatori o dai datori di lavoro;
   c) rifiuta, nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del punto 64 del presente articolo, ottenute grazie ai colloqui avvenuti tramite il centro per l'impiego o le strutture preposte di cui ai commi 22, 46 e da 52 a 58;
   d) recede senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;
   e) non ottempera agli obblighi di cui al punto 41, nel caso in cui il comune di residenza abbia istituito i relativi progetti.

  Ai fini della presente legge la proposta di lavoro è considerata congrua se concorrono i seguenti requisiti:
   a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate, nel corso del colloquio di orientamento, nel percorso di bilancio delle competenze e dagli enti preposti di cui ai commi 46 e da 52 a 58;
   b) la retribuzione oraria è maggiore o uguale all'80 per cento di quella riferita alle mansioni di provenienza se la retribuzione mensile di provenienza non supera l'importo di 3.000 euro lordi;
   c) fatte salve espresse, volontà del richiedente, il luogo di lavoro non dista oltre 50 chilometri dalla residenza del soggetto interessato ed è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore a ottanta minuti.

  Il beneficiario, al fine di poter mantenere i benefici di cui alla presente legge, è tenuto ad accettare proposte di lavoro anche in deroga a quanto stabilito dal punto 64, lettera a), qualora sia trascorso un anno di iscrizione al centro per l'impiego e il medesimo beneficiario non abbia accettato nessuna proposta di lavoro.
  I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.
  Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al punto 62 le madri; fino al compimento del terzo anno di età dei figli, ovvero, in alternativa, i padri, su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.
  Ai fini della presente legge, la partecipazione del beneficiario a progetti imprenditoriali, promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del punto 47, è alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al punto 62, lettere e), g) e h).
  Il beneficiario del reddito di cittadinanza è libero di accettare proposte di lavoro non rispondenti a princìpi di congruità di cui al punto 64.
  Lo Stato, le regioni e i comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 2 della Costituzione, dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici; sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificata e reso esecutivo ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e dalla Carta sociale europea, riveduta fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, sia per l'accesso all'alloggio sia nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.
  I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e che sostengono i costi del canone di locazione dell'abitazione principale, qualora non percettori di altri incentivi per l'abitazione, hanno diritto a ricevere le agevolazioni riferite al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, come modificato dal punto 6 del presente articolo.
  Ai fini del presente articolo, per i beneficiari del reddito di cittadinanza, la dotazione del Fondo di cui al punto 71 è aumentata di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente punto si provvede mediante le maggiori entrate di cui all'articolo 20.
  Ai beneficiari del reddito cittadinanza proprietari di un'unità immobiliare adibita ad abitazione principale su cui grava un contratto di mutuo ipotecario, si estendono le disposizioni di cui ai commi 475 e seguenti dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007 n. 244.
  Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito di accesso per le agevolazioni di cui ai commi 71 e 73. Il comune provvede ad aggiornare le banche dati attraverso la struttura informativa centralizzata con i dati inerenti l'accesso alle agevolazioni.
  All'articolo 11, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, dopo le parole: «di cui al comma 4» sono inserite le seguenti: «ed ai conduttori beneficiari del reddito di cittadinanza».
  All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo il comma 479 è inserito il seguente:
  «479-bis. Il percepimento del reddito di cittadinanza costituisce requisito per l'accesso alla sospensione del pagamento delle rate di mutuo ipotecario di cui al comma 476».

  Ai fini di cui ai commi da 1 a 5 del presente articolo e della relativa omogenea applicazione delle disposizioni su tutto il territorio nazionale, i comuni, anche riuniti in consorzi, è le regioni erogano, compatibilmente con le loro risorse e nei limiti consentiti dal patto di stabilità, servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza attraverso:
   a) il sostegno alla frequenza scolastica nella fascia d'obbligo, in particolare per l'acquisto di libri di testo;
   b) il sostegno all'istruzione e alla formazione dei giovani, con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo e per il pagamento di tasse scolastiche e universitarie;
   c) il sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;
   d) il sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;
   e) il sostegno all'uso dei trasporti pubblici locali;
   f) il sostegno alla partecipazione alla vita sociale e culturale.

  Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia della presente legge e di sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto contenente misure volte a fornire agevolazioni per i costi delle utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa, attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari della presente legge.
  Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, i comuni, anche riuniti in consorzi, in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e di assistenza in favore delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  I programmi di cui al punto 79 contengono obbligatoriamente sia progetti finalizzati alla facilitazione dell'accesso per le persone senza tetto o senza fissa dimora ai benefici della presente legge, sia progetti complementari e finalizzati al miglioramento delle condizioni di vita, alla riduzione del rischio di emarginazione nonché a percorsi virtuosi di autodeterminazione e integrazione sociale delle persone senza tetto o senza fissa dimora.
  Al fine di verificare l'attuazione del presente articolo i comuni, anche riuniti in consorzi, comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al punto 79 e i risultati conseguiti.
  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali predispone, con proprio decreto, il modello per le comunicazioni di cui al punto 81 e rende disponibile una pagina web nel sito internet del Ministero, sulla quale vengono pubblicati nel dettaglio i progetti attivi.
  Il reddito di cittadinanza è erogato dall'INPS ed è riscosso dai beneficiari, su loro richiesta:
   a) presso qualsiasi ufficio postale, in contanti allo sportello;
   b) mediante accredito su conto corrente postale, su conto corrente o di deposito a risparmio o su carta prepagata.

  Al fine di agevolare la fiscalità generale, l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento in favore dei beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione sulla carta prepagata nominativa di cui al punto 85, utilizzando almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.
  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al punto 84, stipula una convenzione con la società Poste italiane Spa e con l'INPS, finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente e alla predisposizione di uno strumento automatico utile per rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite la medesima carta prepagata.
  Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla direzione territoriale del lavoro un'eventuale propria prestazione lavorativa pregressa qualificabile come irregolare, confermata dalle autorità ispettive competenti, riceve, per dodici mesi, una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.
  Alla beneficiaria che trova autonomamente un'occupazione che gli consenta di raggiungere un reddito superiore a quanto percepito annualmente in virtù della presente legge, è attribuito un premio commisurato in due mensilità del reddito di cittadinanza percepito. Il premio viene corrisposto allo scadere del primo anno di attività lavorativa svolta in modo continuativo.
  Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure, è istituito un incentivo mensile per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori destinatari dei benefici di cui alla presente legge.
  A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese con meno di quindici occupati, che abbiano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro e che garantiscano incremento occupazionale attraverso l'assunzione di beneficiari di reddito di cittadinanza.
  Le assunzioni di cui ai commi 88 e 89 devono comportare un incremento occupazionale netto per l'impresa beneficiaria dell'incentivo.
  L'incentivo mensile di cui ai commi 88 e 89 è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione, nel limite dell'importo di 600 euro mensili, corrisposti al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.
  L'incentivo mensile di cui al punto 88 ha una durata massima di dodici mesi.
  L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. Il numero dei dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale è ponderato in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.
  L'incremento occupazionale di cui al punto 90 è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.
  Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è disciplinata la creazione di convenzioni tra le aziende e il fondo per il reddito di cittadinanza, finalizzate a favorire l'acquisto, da parte dei beneficiari, di beni e servizi la cui origine, produzione, distribuzione, vendita e riciclo rispettino principi legati allo sviluppo sostenibile ed alla tutela dei diritti della persona, del lavoratore e dell'ambiente.
  Sono escluse dagli incentivi di cui al presente articolo, tutte le aziende che abbiano subito, nel triennio antecedente alla richiesta, qualsiasi tipo di sanzione derivante dall'accertamento dell'impiego di lavoratori in modo non regolare.
  Nei casi di dichiarazioni mendaci e di conseguente, accertato e illegittimo percepimento del reddito di cittadinanza, gli enti preposti ai controlli ed alle verifiche trasmettono, entro dieci giorni dall'avvenuto accertamento, all'autorità giudiziaria la documentazione completa del fascicolo oggetto dell'accertamento medesimo. Al responsabile del procedimento che non ottempera a quanto previsto dalle disposizioni di cui al presente punto si applicano le sanzioni disciplinari previste dalla normativa vigente nonché la perdita totale di tutte le indennità di risultato.
  L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine l'INPS e l'Agenzia delle entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni o difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al centro per l'impiego territorialmente competente nonché all'autorità giudiziaria.
  Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci perde definitivamente il diritto al reddito di cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  Chiunque, nell'ambito della procedura di richiesta di accesso ai benefici previsti dalla presente legge, con dolo, esibisce o trasmette atti o documenti falsi, in tutto o in parte, ovvero con dolo fornisce dati e notizie non rispondenti al vero è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni. L'inosservanza degli obblighi di cui al punto 40, qualora relativi ad un incremento del reddito, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui alla presente legge.
  Il termine per la segnalazione di cui al punto 40, è di trenta giorni dalla data in cui si è verificato l'effettivo incremento del reddito.
  Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde definitivamente il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborsa di quanto percepito fino alla data della revoca del beneficio medesimo.
  In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza dei corsi scolastici da parte dei figlio minore a carico del beneficiario comporta una riduzione del reddito di cittadinanza parametrata sulla quota riferita al minore a carico in dispersione scolastica: Dopo il primo richiamo, la riduzione è pari al 30 per cento, aumentato al 50 per cento dopo il secondo richiamo; il terzo richiamo determina la definitiva revoca del beneficio per la relativa quota.
  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le disposizioni per l'ottimizzazione dei processi funzionati alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, all'erogazione del reddito di cittadinanza nonché al riordino dei servizi per l'impiego, altresì prevedendo in particolare:
   a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale demandato alla gestione dei procedimenti di realizzazione della struttura informativa centralizzata, nei casi in cui non vi abbia diligentemente ottemperato, sulla base delle risultanze emerse dai dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
   b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti di cui al punto 27, da applicare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo punto 27;
   c) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigente degli uffici competenti nei casi di mancata osservanza dei termini temporali di cui al punto 36;
   d) meccanismi sanzionatori a carico degli enti locali coinvolti nella gestione delle procedure di cui alla presente legge, in tutti i casi in cui non ottemperino diligentemente alle previsioni di cui alla presente legge con particolare riferimento al punto 22, lettera c); 42, 47 e da 79 a 82.

  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente punto, valutati nel limite massimo di 16.961 milioni di euro per l'anno 2016 e di 16.113 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dai commi da 106 a 145.
  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni e i direttori generali delle aziende sanitarie locali (ASL), delle aziende sanitarie ospedaliere (ASO), delle aziende ospedaliere universitarie (AOU) e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), sono tenuti a ridurre la dotazione di automobili di servizio in base ai seguenti criteri:
   a) automobili di servizio con conducente: massimo due veicoli per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Le automobili di cui alla presente lettera possono essere utilizzate dal direttore generale, dal direttore amministrativo e dal direttore sanitario di ASL, ASO, AOU e IRCCS per necessità esclusivamente aziendali. È fatto assoluto divieto di effettuare tragitti verso i luoghi di residenza dei citati direttori e verso luoghi non istituzionali;-
   b) automobili di servizio senza conducente: un veicolo per ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Per le ASL provinciali è prevista al massimo un'automobile di servizio senza conducente per ciascun distretto. Le automobili di cui alla presente lettera sono utilizzate da ASL, ASO, AOU e IRCCS esclusivamente per lo svolgimento di compiti d'ufficio e per l'erogazione dei servizi connessi alle attività di competenza.

  In caso di automobili di servizio utilizzate in modo difforme da quanto previsto dalle lettere a) e b) del punto 106, i relativi oneri sono posti a carico del dirigente o del dipendente che ne ha fatto uso con un aumento del 300 per cento, ferme restando eventuali responsabilità penali e civili.
  Nel termine di cui al punto 106 le automobili di servizio devono essere dotate di un dispositivo elettronico di registrazione dei dati relativi ai consumi e ai chilometri percorsi, con indicazione delle relative date. Il monitoraggio è obbligatorio ed è effettuato almeno una volta all'anno da società terze specializzate individuate dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. I risultati del monitoraggio devono essere pubblicati, entro un mese, nel sito istituzionale di ogni ASL, ASO, AOU e IRCCS. Il mancato monitoraggio comporta, oltre a eventuali responsabilità penali o civili, la decadenza del direttore generale, decorso un mese dalla scadenza del termine previsto per la sua effettuazione. La mancata pubblicazione dei risultati del monitoraggio comporta l'irrogazione nei confronti del direttore generale di una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento dei suoi emolumenti annuali. La reiterazione della mancata pubblicazione comporta la decadenza del direttore generale.
  Le ASL, le ASO, le AOU e gli IRCCS di una medesima regione o provincia autonoma, al fine di ottimizzare i costi, possono procedere ad apposite intese per la condivisione delle automobili di servizio.
  Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con apposito provvedimento, approvano il modello tipo delle intese di cui al punto 109.
  In casi particolari, adeguatamente motivati, e, comunque, in numero ridotto, è consentito l'uso di automobili di servizio a noleggio con conducente.
  Ai fini di cui al punto 109, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a istituire un elenco delle società di noleggio di automobili con conducente di cui si possono avvalere, individuate tramite apposito bando pubblico.
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, le automobili di servizio di cui al presente articolo e le automobili di servizio noleggiate non possono avere una cilindrata superiore a 1.800 centimetri cubi.
  Dalla data di entrata in vigore della presente legge, in caso di necessità di acquistare nuove automobili di servizio, ai fini del risparmio energetico e della riduzione dell'inquinamento ambientale, ad ASL, ASO, AOU e IRCCS è fatto obbligo di procedere all'acquisto di automobili alimentate a gas di petrolio liquefatto (GPL) o a metano ovvero di automobili elettriche o ibride.
  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le automobili di servizio in sovrannumero rispetto alle dotazioni stabilite dai commi da 107 a 114 devono essere poste in vendita o cedute a titolo gratuito a organizzazioni di volontariato o ad associazioni senza fini di lucro.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la spesa di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, deve essere ulteriormente ridotta per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.
  Al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole «alla gestione 2013» sono inserite le seguenti «Parimenti il sistema di contribuzione destinata alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui al decreto legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, cessa alla data del 31 dicembre 2016, con riferimento alla gestione 2015»;
   b) il secondo periodo è soppresso;
   c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I risparmi conseguenti all'applicazione dei periodi precedenti confluiscono al Fondo di cui all'articolo 1 comma 5 della presente legge. Il “Fondo straordinario di sostegno all'editoria”, di cui al comma 261 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è soppresso e le risorse rinvenienti confluiscono nel fondo di cui al precedente periodo».

  Le dotazioni finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, a partire dall'anno 2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, con riferimento al saldo netto da finanziare, per essere riassegnate all'entrata del bilancio dello Stato. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e finanze, i predetti fondi sono destinati al finanziamento del Fondo di cui al presente comma.
  Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alla legge del 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva del Giorno della memoria, e alla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni e della attività culturali e del turismo, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante, ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente possedute dallo Stato.
  Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro 5.000»;
   2) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
  «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

  All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di ricerca: 7.500 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 9.900 euro per chilometro quadrato;
   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 20.900 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione: 27.000 euro per chilometro quadrato;
   f) concessione di coltivazione in proroga: 65.000 euro per chilometro quadrato».

  Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilita, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
  All'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 2, 3, 6, 6-bis e 7 sono abrogati;
   b) al comma 8, primo periodo, le parole da: «e tenendo conto delle riduzioni» fino alla fine del periodo sono soppresse;
   c) al comma 12, le parole: «la Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «la Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie»;
   d) al comma 14, le parole: «per il funzionamento della Commissione di cui al comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «per il funzionamento della Commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie».

  A decorrere dal 1o gennaio 2016, viene applicata una sanzione pecuniaria di 4.000 euro per chilometro quadrato, per ogni anno di mancato inizio delle attività di concessione.
  In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'88 per cento».

  Al fine di razionalizzare gli spazi complessivi per l'utilizzo degli immobili in uso governativo e di ridurre la spesa relativa agli immobili condotti in locazione dallo Stato, il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, determina i piani di razionalizzazione degli spazi e di riduzione della spesa, anche differenziandoli per ambiti territoriali e per patrimonio utilizzato, elaborati per il triennio 2015-2017 d'intesa tra l'Agenzia del demanio e le amministrazioni centrali e periferiche, usuarie e conduttrici. Tali piani sono finalizzati a conseguire una riduzione complessiva non inferiore a 110 milioni di euro annui del valore dei canoni per locazioni passive e del costo d'uso equivalente degli immobili utilizzati.
  Gli articoli 586, 992, 2229 e 2230 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono abrogati. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, è predisposto l'esaurimento del personale in ausiliaria entro i cinque anni successivi.
  A decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2016, ciascun contribuente può destinare il 2 per mille della propria imposta sul reddito delle persone fisiche a favore del Fondo di cui al punto 5; le suddette destinazioni sono stabilite esclusivamente sulla base delle scelte effettuate dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, ovvero da quelli esonerati dall'obbligo di presentare la dichiarazione, mediante la compilazione di una scheda apposita. Per la finalità di cui alla presente lettera è autorizzata la spesa massima di 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  A decorrere dall'anno 2016, gli organi costituzionali possono concorrere all'alimentazione del Fondo di cui al punto 5, deliberando autonomamente riduzioni di spesa sia delle indennità dei parlamentari, sia degli stanziamenti dei propri bilanci per un importo annuo complessivo pari a 62.000.000 di euro. I risparmi deliberati sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al predetto Fondo.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i titolari di pensione, erogata da enti previdenziali ovvero da organi, la cui attività è finanziata prevalentemente da risorse a carico del bilancio dello Stato, che svolgono attività retribuite a titolo di lavoro dipendente o di lavoro autonomo, presso organi costituzionali, organi a rilevanza costituzionale, Ministeri, organi di governo degli enti territoriali e locali, tribunali amministrativi regionali, non possono percepire il trattamento pensionistico. I soggetti destinatari della presente lettera hanno l'obbligo di comunicare all'ente, che eroga il trattamento pensionistico, le attività svolte ed i relativi contratti. In caso di mancata comunicazione si applica una penale pari al 30 per cento del trattamento lordo annuo percepito. Le risorse derivanti dalla riduzione dei trattamenti pensionistici, nonché le relative penali, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato annualmente per essere riversate al Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.
  La Banca d'Italia, nel rispetto delle norme statutarie e nell'ambito della partecipazione ad iniziative d'interesse pubblico e sociale, può concedere contributi a favore del Fondo di cui al punto 5 dell'articolo 1.
  A decorrere dall'anno 2016, i dividendi percepiti dall'INPS sulle partecipazioni al capitale della Banca d'Italia, sono destinati al Fondo di cui al punto 5, nella misura del 70 per cento.
  Il comma 486 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dai seguenti:
  «486. A decorrere dal periodo di imposta 2015, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie è dovuto un contributo di solidarietà per scaglioni di importo, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:
   a) fino a sei volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
   b) per la quota parte oltre undici volte il minimo fino a quindici volte il minimo: aliquota 5 per cento;
   c) per la quota parte oltre quindici volte il minimo fino a venti volte il minimo: aliquota 10 per cento;
   d) per la quota parte oltre venti volte il minimo fino a venticinque volte il minimo: aliquota 15 per cento;
   e) per la quota parte oltre venticinque volte il minimo fino a trentuno volte il minimo: aliquota 20 per cento;
   f) per la quota parte oltre trentuno volte il minimo fino a trentanove volte il minimo: aliquota 25 per cento;
   g) per la quota parte oltre trentanove volte il minimo fino a cinquanta volte il minimo: aliquota al 30 per cento;
   h) per la quota parte oltre cinquanta volte il minimo: aliquota 32 per cento.

  486-bis. Ai fini dell'applicazione della trattenuta di cui al comma 486 è preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 3 i dicembre 1971, n. 1388, è tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del contributo di solidarietà, secondo modalità proporzionali ai trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del presente articolo».

  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
  A decorrere dal 1o gennaio 2016 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 6,2 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Una quota parte delle entrate derivanti dall'attuazione del presente punto, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e del comma 9-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce nel Fondo di cui al punto 5, della presente legge.
  A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, nessun rimborso è dovuto per i costi sostenuti dagli operatori per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazione ovvero di richieste di acquisizione di dati relativi al traffico telefonico da parte delle competenti autorità giudiziarie avanzate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. Per le prestazioni effettuate a fronte di richieste avanzate antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, continua ad applicarsi il vigente listino.
  A decorrere dal 1o gennaio 2016, a fronte dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, la detrazione di cui al comma 1 dell'articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è ammessa per i contribuenti con reddito complessivo non superiore a euro 90.000 ovvero euro 120.000 per i contribuenti con carichi di famiglia.
  Ai fini del contemperamento delle esigenze di razionalizzazione e ridimensionamento delle spese per consumi intermedi e per l'acquisto di beni, servizi e forniture prodotti dai produttori market e delle esigenze di efficientamento dei servizi pubblici, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'acquisizione di beni, servizi, prodotti, lavori e opere, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ricorrono esclusivamente ai sistemi di acquisto centralizzati messe a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali. A decorrere dall'anno 2016 i corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali sono ridotti del 30 per cento rispetto a quelli in corso al 31 dicembre 2015 o, in ogni caso, nella maggiore misura corrispondente al conseguimento di risparmi di spesa non inferiori a 5,7 miliardi di euro. Gli enti di cui alla presente lettera sono tenuti a specificare nel rendiconto dell'esercizio finanziario di ciascun anno l'ammontare delle spese effettuate avvalendosi dei sistemi di acquisto centralizzati nonché l'ammontare delle spese effettuate ai sensi del sesto periodo. Al fine di conseguire i risparmi di spesa di cui al presente punto, entro il 30 giugno di ogni anno, tutti gli enti di cui al primo periodo, definiscono e inviano alla società Consip spa l'elenco dei beni, servizi, prodotti e forniture di cui necessitano per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali e per lo svolgimento di ogni altra attività. I comuni e le province provvedono alla trasmissione di tale elenco rispettivamente tramite l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e l'Unione delle province d'Italia (UPI). Entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2016, la società Consip spa individua e aggiorna, ove necessario, mediante un sistema di benchmarking, il rapporto di qualità e prezzo in relazione alle tipologie di beni, servizi e forniture indicate negli elenchi di cui al quarto periodo. Al di fuori delle predette modalità di approvvigionamento, gli enti di cui al presente punto, possono stipulare contratti di acquisto a condizione che il corrispettivo applicati siano inferiori ai corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip Spa e dalle centrali di committenza regionali.
  In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al precedente punto, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo, spettanti alle regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle province e ai comuni e i trasferimenti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al primo periodo, e degli obblighi di cui alla presente lettera, il soggetto inadempiente, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, non può:
   a) impegnare spese correnti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
   b) ricorrere all'indebitamento per gli investimenti i mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti, i quali devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il rispetto degli obblighi di cui alla presente lettera nell'anno recedente; l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito in assenza della predetta attestazione;
   c) procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto; è fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione.

  I contratti stipulati in violazione degli obblighi di cui alla presente lettera sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa. I soggetti di cui al primo periodo comunicano trimestralmente al Ministero dell'economia e delle finanze la quota di acquisti effettuata, in modo da consentire la verifica del rispetto degli obblighi previsti, nonché dei relativi risparmi di spesa. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presunta legge, sono stabilite le disposizioni attuative della presente lettera.

   sopprimere il comma 209;
   al comma 369, sopprimere le parole da: ed è incrementato di 70,134 milioni di euro fino alla fine del comma.
   al comma 524 sostituire le parole: 17, 5 per cento con le seguenti: 22, 5 per cento;
   al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 8,5 per cento;
   al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
   alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2016: – 18.300,000;
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000.

Allegato 1

Totale componenti Adulti (14+anni)Ragazzi (<14 anni) Scala OCSE modificata Relazione annuale Istat 2014 Erogazione (Relazione annuale Istat 2014
Coeff. Importo annuale massimo erogabile Importo mensile massimo erogabile
1101€ 9.360 €  780
2111,3€12.168 €1.014
2201,5€14.040 €1.170
3121,6€14.976 €1.248
3211,8€16.848 €1.404
4131,9€17.784 €1.482
3302€18.720 €1.560
4222,1€19.656 €1.638
5142,2€20.592 €1.716
4312,3€21.528 €1.794
5232,4€22.464 €1.872
4402,5€23.400 €1.950
6152,5€23.400 €1.950
5322,6€24.336 €2.028
6242,7€25.272 €2.106
5412,8€26.208 €2.184
7162,8€26.208 €2.184
6332,9€27.144 €2.262
5503€28.080 €2.340
7253€28.080 €2.340
6423,1€29.016 €2.418
7343,2€29.952 €2.496
6513,3€30.888 €2.574
7433,4€31.824 €2.652
6603,5€32.760 €2.730
7523,6€33.696 €2.808
7613,8€35.568 €2.964
7704€37.440 €3.120

Allegato 2

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA PER CIASCUN BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO FAMILIARE

Caso 1.
  Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale
   Ni = numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp = Valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rf = Reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi netti dei componenti il nucleo familiare;
   Rf = Ra+Rb+Rc+... Ri;
   Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1;
   Rcf = Sp-Rf;
   Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale;
   Rcx = Sp/Ni;
   Rca, Rcb, Rcc,.... Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci = Rcx-Ri.

Caso 2.

  Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito netto superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Ni = numero dei componenti il nucleo familiare;
   Sp = valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di cui all'allegato 1;
   Ra, Rb, Rc,... Ri = redditi dei componenti del nucleo familiare;
   Rs = reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare;
   Rf = reddito familiare netto dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare.
   Rf = Ra+Rb+Rc+Rs+... Ri;
   Rcf = reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di cui all'allegato 1;
   Rcf = Sp-Rf;
   Rcx = Reddito di cittadinanza potenziale;
   Rcx = Sp/Ni;
   Es = Extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale;
   Es = Rs-Rcx;
   Rca, Rcb, Rcc = Redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare;
   Rci = reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare;
   Rci = Rcx-(Ri+(Es/(N-1))).

Note.
  1. Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito dei componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.
  2. In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.

Allegato 3

   N mesi = parte intera di (Rfa-3 RdC)/(Rdc/4);
   N mesi = Numero di mesi di attesa per l'erogazione del reddito di cittadinanza;
   Rfa = Reddito familiare annuale netto (percepito nei 12 mesi precedenti la richiesta);
   Rdc = Reddito di cittadinanza annuale netto (secondo tabella A allegato 1).
1. 15. (ex 1. 24. 55.) Pesco, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi, Lombardi, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Agostinelli, Alberti, Baroni, Basilio, Battelli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Paolo Bernini, Nicola Bianchi, Bonafede, Brescia, Businarolo, Busto, Cancelleri, Carinelli, Cecconi, Colletti, Colonnese, Corda, Cozzolino, Crippa, D'Ambrosio, D'Uva, Da Villa, Dadone, Daga, De Lorenzis, De Rosa, Del Grosso, Dell'Orco, Della Valle, Di Battista, Di Benedetto, Marco Di Maio, Manlio Di Stefano, Di Vita, Dieni, Fantinati, Ferraresi, Fico, Fraccaro, Frusone, Gagnarli, Gallinella, Luigi Gallo, Silvia Giordano, Grande, Grillo, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Pisano, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Ruocco, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Vacca, Simone Valente, Vallascas, Vignaroli, Villarosa, Zolezzi, Pastorino.

  Sopprimere il comma 37-quinquies.

  Conseguentemente:
   al comma 37-sexies sostituire le parole: di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies con le seguenti: di cui ai commi da 37-bis a 37-quater;
   sostituire i commi da 304-quinquies a 304-novies, con i seguenti:
  304-quinquies. In deroga ai limiti assunzionali vigenti, e anche al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/ 104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con uno stanziamento di 500 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 304-septies.
  304-sexies. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente comma, le regioni possono ricorrere ad assunzioni di personale medico e sanitario, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  304-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 16. (ex 0. 30. 60. 2.) Nicchi, Melilla, Gregori, Marcon.

  Sopprimere il comma 37-quinquies.

  Conseguentemente:
   al comma 37-sexies sostituire le parole: di cui ai commi da 37-bis a 37-quinquies con le seguenti: di cui ai commi da 37-bis a 37-quater;
   dopo il comma 304-quinquies aggiungere il seguente:
  «304-quinquies. 1. Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale».
   sostituire il comma 304-sexies con il seguente:
  «304-sexies. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo la data di entrata in vigore della presente legge. Le Regioni e le province autonome, entro il 1o aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico. Se al termine del piano straordinario di cui al periodo precedente permangono carenze di organico le amministrazioni possono ricorrere, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a forme di lavoro flessibile.»;
   sopprimere i commi 304-septies, 304-octies e 304-novies;
   dopo il comma 549, aggiungere il seguente:
  549-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
1. 17. (ex 0. 30. 60. 8.) Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero,

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43. 1. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per gli interventi di cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, anche su capannoni agricoli e strutture montane; dall'imposta lorda si detrae un importo pari ai 72 per cento delle spese documentate, fino, a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
   b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «; fatte eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit e con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.
1. 18. (ex 1. 6. 92.) Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Tripiedi.

  Al comma 46 dopo le parole: beni materiali strumentali nuovi aggiungere le seguenti: e software per l'incremento della produttività.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un Importo pari a 134.000.000 euro annui per il 2016, di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.
1. 19. (ex 1. 7. 17.) Galgano, Quintarelli, Basso, Bruno Bossio, Bargero, Coppola, Gadda, Carrozza, Giampaolo Galli, Mucci, Librandi.

  Al comma 46 aggiungere, infine il seguente periodo:
  Per i soggetti di cui al periodo precedente, collocati nelle aree obiettivo convergenza, che beneficiano delle disposizioni previste dai commi 366-372, di cui alla legge 266 del 23 dicembre 2015, è stabilita una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 35 per cento.
1. 20. (ex 1. 7. 8.) Alberto Giorgetti, Occhiuto, Prestigiacomo, De Girolamo, Sandra Savino, Giacomoni.

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
1. 21. (ex 0. 1. 7. 39. 12.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lett. c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014 – 2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, il limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica di cui al comma I dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aumentato dal 30 al 70 per cento. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
1. 22. Pisano, Ruocco, Cariello, Ruocco, Alberti, Pesco, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 52-quater, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È altresì istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui ai periodi precedenti pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 23. (ex 0. 1. 7. 39. 56.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:
  52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 24. (ex 0. 1. 7. 39. 59.) Russo, Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 52-quaterdecies, primo periodo, sostituire le parole: 31 marzo 2016 con le seguenti: 30 aprile 2016.
1. 4000. Il Governo.

  Al comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Per l'anno 2016, per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al periodo precedente. L'agevolazione rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies. 1. All'integrazione dell'esonero di cui al comma 83, disposta dal comma 52-quaterdecies, secondo periodo, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.
1. 25. (ex 0. 1. 7. 39. 58.) Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55. 1. Qualora risulti che nell'anno precedente il contribuente che applica il regime forfetario abbia conseguito ricavi o compensi non superiori a 10.000 euro rispetto al valore soglia dei ricavi/compensi stabilito per ciascun gruppo di settore nell'allegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, il contribuente può avvalersi, per una sola annualità, in alternativa all'uscita dal regime, della possibilità che sull'ammontare superiore al valore soglia suddetto sia applicata l'aliquota del 27 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 114. (ex 1. 8. 8.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
  55. 1. Le società a responsabilità limitata semplificate, di cui all'articolo 2463-bis del codice civile, sono esonerate per i primi tre anni dalla loro costituzione dal versamento della tassa sulla partita Iva, dal pagamento dei diritti camerali e dal pagamento dei diritti di deposito del bilancio.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
1. 26. (ex 1. 8. 40.) Capelli.

  Al comma 59, sostituire le parole: all'articolo 47 con le seguenti: ai commi 1, secondo periodo, e da 5 a 8 dell'articolo 47.
1. 4001. Il Governo.

  Dopo il comma 68-sexies aggiungere il seguente:
  68-septies. All'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione, sono assoggettati ad una tassa di proprietà annua di euro 25,82 per gli autoveicoli e di euro 10,32 per i motoveicoli. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. Ai fini di quanto previsto dal presente comma l'Automobilclub Storico (ASI) per gli autoveicoli e la Federazione Motociclistica Italiano Italiana (FMI) per i motoveicoli, redigono un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli.»;

   b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  1-bis. I autoveicoli e i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, di particolare interesse storico e collezionistico, a decorrere dall'anno in cui si compire il ventesimo anno dalla costruzione e fino al compimento del trentesimo anno sono assoggettati ad una tassa di proprietà annua di euro 41,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume.

  1-ter. I veicoli di cui al comma 1-bis sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI per gli autoveicoli e dalla FMI per i motoveicoli. Tale determinazione è aggiornata annualmente.

   c) il comma 4 è sostituito dal seguente: 4. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della tasse di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli di cui al comma 1 e 1-bis l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in euro 60 per gli autoveicoli ed in euro 30 per i motoveicoli.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 28. Marco Di Stefano.

  Al comma 70-septies sostituire le parole: Agli obblighi di cui al comma 70-sexies sono tenute anche le società con le seguenti: Agli obblighi di cui al comma 70-sexies, alle condizioni ivi indicate, sono tenute anche le società controllate.
1. 4002. Il Governo.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole da: all'Erario fino alla fine del periodo con le seguenti: alla riduzione proporzionale del canone stesso.
1. 111. (ex 1. 10. 70.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 79, primo periodo, sopprimere la lettera c).
1. 112. (ex 1. 10. 58.) Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 94, aggiungere il seguente:
  94-bis. Il comma 1 dell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituito dal seguente:
  «1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito, comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, comprese quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 51, ad eccezione delle spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti di cui alla lettera f) del medesimo comma 2, che sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente come disposto dall'articolo 100, comma 1».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 29. (ex 1. 12. 46.) Sammarco.

  Dopo il comma 95, aggiungere i seguenti:
  95-bis. Al Testo Unico dell'imposta sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  «Art. 11-bis. (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema quoziente familiare). – 1. I contribuenti, appartenenti ad un nucleo familiare, possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa, a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 3 del presente articolo nei limiti massimi, di cui al comma 2. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati di età non superiore ai ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

  2. Per le finalità del comma 1 è costituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo di 4 miliardi di euro a decorrere dal 1o gennaio 2016.
  3. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma degli coefficienti attribuiti ai componenti della famiglia, stabiliti, con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, nell'ambito delle risorse di cui al comma 2. A decorrere dall'anno 2016, entro il 31 dicembre di ciascun anno, il Ministro può, con proprio decreto, rideterminare i coefficienti applicabili per l'anno successivo.
  4. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dar luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 2.000 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
  5. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve dame comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma 1, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato, l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
  6. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma 1 del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
  7. Le disposizioni del presente articolo hanno un effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione».

  95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4,000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 30. (ex 1. 12. 31.) Sandra Savino, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini, Giacomoni.

  Al comma 99, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 4003. Il Governo.

  Dopo il comma 107 aggiungere il seguente:
  107-bis. Al comma 35 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, capoverso Art. 3 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 le parole: «nella misura del 25 per cento» sono sostituite con le seguenti: «nella misura del 50 per cento»;
   b) al comma 3 le parole: «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro».

  Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 116. (ex 1. 14. 2.) Vaccaro.

  Al comma 109-bis, secondo periodo, sostituire le parole: di ciascun anno con la seguente: 2016.
1. 4004. Il Governo.

  Al comma 112, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e per i ricercatori e professori appartenenti alle università italiane, anche il possesso dell'abilitazione scientifica nazionale.
1. 31. (ex 1. 15. 29.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 112, lettera d), sostituire le parole: da studiosi italiani e stranieri con le seguenti:, almeno per il cinquanta per cento, da studiosi internazionali.
1. 32. Capua, Vargiu, Librandi, Palladino, Monchiero, Marzano.

  Al comma 116, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fermo il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la proroga può essere disposta in deroga ai limiti o divieti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge. Per l'anno 2016 agli enti territoriali di cui al primo periodo del presente comma, che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 259 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non si applicano le disposizioni di cui ai commi 6, 7 e 8 dell'articolo medesimo. Per gli stessi enti la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato è subordinata all'assunzione integrale degli oneri a carico della Regione ai sensi dall'articolo 259, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 33. Capodicasa, Berretta, Boccadutri, Schirò, Iacono, Albanella, Burtone, Amoddio, Zappulla, Piccione, Culotta, Ribaudo, Lauricella, Moscatt, Cardinale, Raciti, Causi, Greco, Taranto.

  Al comma 117-ter, la lettera b) è così sostituita: b) il comma 3 è sostituito dal seguente: 3. Le risorse poste nella disponibilità della Scuola nazionale dell'amministrazione per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e costituiscono limite di spesa per l'organizzazione dei corsi-concorsi di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 4005. Il Governo.

  Al comma 125, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, utilizzando in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
1. 34. (ex 1. 16. 152.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Sostituire il comma 126 con il seguente:
  126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia richiesta una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
1. 117. (ex 1. 16. 19.) Pisicchio.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
  129. 1. Al fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria e prevenire situazioni di dissesto finanziario dei comuni, è istituito presso il Ministero dell'Interno un fondo denominato «Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti» con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018. Le risorse sono attribuite ai comuni che, a seguito di sentenze esecutive di risarcimento conseguenti a calamità naturali o cedimenti strutturali, o ad accordi transattivi ad esse collegate, sono obbligati a sostenere spese di ammontare complessivo superiore al 50 per cento della spesa corrente sostenuta come risultante dalla media degli ultimi tre rendiconti approvati.
  129. 2. I comuni di cui al comma 129.1 comunicano al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio 2016, con riferimento all'anno 2015, ed entro il termine perentorio del 30 giugno con riferimento agli anni 2016, 2017 e 2018 la sussistenza della fattispecie di cui al comma 129.1, con modalità telematiche individuate dal Ministero dell'interno. La ripartizione del Fondo avviene con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Nel caso in cui le richieste superino l'ammontare annuo complessivamente assegnato, le risorse sono attribuite proporzionalmente alle richieste e tenendo conto della priorità temporale degli eventi che hanno determinato il risarcimento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 35. (ex 1. 16. 76.) Palese, Abrignani, Chiarelli.

  Al comma 129-ter, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: per la durata di vita utile del giacimento.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo
: I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio dei titoli minerari, sono interrotti.
   al comma 129-quater:
    sopprimere la lettera b);
    alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: o a seguito del rilascio con le seguenti: a seguito del rilascio.
1. 36. Folino, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-ter, capoverso, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il divieto di cui al primo periodo si applica ai procedimenti finalizzati al rilascio dei titoli minerari in corso all'entrata in vigore della presente legge. L'amministrazione competente applica tale divieto con il rigetto delle relative istanze entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 129-quater, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) il comma 1-bis. è sostituito dal seguente:
  «1-bis. La Conferenza Stato Regioni, su proposta del Ministero dello Sviluppo Economico sentito il Ministero dell'Ambiente, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1. Il piano di cui al primo periodo è adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».
1. 37. Baldassarre, Pastorino, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Melilla.

  Al comma 131, sopprimere la lettera a).
1. 38. (ex 1. 16. 193.) Manlio Di Stefano, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 139 sostituire le parole: 54.750.000 di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 345.000.000 di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla lettera b), sopprimere i commi 548-terdecies e 548-quaterdecies.
1. 39. (ex 0. 1. 1. 1. 67.) Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Fassina, Paglia.

  Dopo il comma 141, aggiungere il seguente:
  141-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Per i soggetti di cui ai commi 1 che hanno, al momento dell'accesso al regime fiscale di cui al presente articolo, un'età anagrafica non superiore a quaranta anni, il reddito prodotto in Italia concorre alla determinazione del reddito complessivo nella misura del 20 per cento del suo ammontare per le lavoratrici e nella misura del 30 per cento del suo ammontare per i lavoratori. Si applicano le previsioni di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5, della legge 31 dicembre 2010, n. 238.».
1. 40. (ex 1. 17. 60.) Pagano.

  Al comma 146, lettera d), sostituire le parole da: in congedo fino alla fine della lettera, con le seguenti: che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

  Conseguentemente:
   al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.;
   dopo il comma 555, aggiungere il seguente:
  555-bis. 1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer», o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono nel fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 per essere riassegnate agli scopi di cui all'articolo 19, comma 1.
1. 41. (ex 1. 18. 102.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 154-quinquies sono apportate le seguenti modifiche:
   a) Il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai lavoratori addetti alla produzione di materiale rotabile che hanno prestato la loro attività senza essere dotati degli adeguati dispositivi di protezione individuale contro l'esposizione alle fibre di amianto, sono riconosciuti, nei limiti stabiliti dal presente comma, i benefici previdenziali di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, per l'intero periodo di esposizione senza utilizzo di dispositivi di protezione individuale»;
   b) Al secondo periodo le parole: «a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'ultimo periodo del presente comma».
1. 4007. Il Governo.

  Al comma 155, ultimo periodo, sostituire le parole da: con successivo provvedimento fino alla fine del comma con le seguenti: si effettua l'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi con finalità analoghe, annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
  155-bis. Ai fini della compensazione dei maggiori effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro l'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
1. 43. Simonetti, Guidesi, Saltamartini, Busin, Fedriga.

  Dopo il comma 158-ter, aggiungere i seguenti:
  158-quater. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-bis e 25-ter sono abrogati.
  158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 16.500 milioni di euro per l'anno 2016, e di 4.500 milioni a decorrere dall'anno 2017, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari al 35 per cento.
1. 44. (ex 0. 1. 19. 141. 4.) Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
  161.1. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 10 gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
   a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
   b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

  2. I medesimi benefici di cui al comma i in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefici.
  3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma i è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
  4. I benefici incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5. L'incremento di cui al comma i è concesso in base alle seguenti condizioni:
   a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
   c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».

  161.2. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 161.1, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 45. (ex 0. 1. 19. 141. 2.) Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161. 1. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge 27 maggio 1977, n. 284, si interpreta nel senso che le disposizioni concernenti il computo del Servizio comunque prestato, con percezione dell'indennità di servizio d'istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969 n. 967, si applicano anche nel caso in cui venga costituita posizione assicurativa previdenziale a seguito di instaurazione di rapporto di lavoro dipendente regolato dal diritto privato.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 46. (ex 1. 19. 59.) Abrignani.

  Al comma 187-bis, primo periodo, la parola:, anche è soppressa e le parole: previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco delle amministrazioni pubbliche formato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. sono sostituite dalle seguenti: di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, strettamente necessarie allo svolgimento dell'evento. Le spese di cui al presente comma non concorrono alla definizione dell'ammontare della riduzione della spesa di personale ai sensi dall'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1. 4006. Il Governo.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192. 1. Per la valorizzazione e il potenziamento dell'Ente morale Istituto Suor Orsola Benincasa e dell'Ente morale Fondazione Pagliara di Napoli è autorizzata la spesa annua di 500 mila euro ciascuno per gli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: –1.000.000;
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000.
1. 47. (ex 1. 22. 26.) Sammarco.

  Sopprimere il comma 192-septies.

  Conseguentemente:
   al comma 207, sopprimere la lettera g-bis);
   sopprimere il comma 253;
   sopprimere il comma 254-
bis;
   sopprimere il comma 548-quaterdecies.1
1. 48. Sorial, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 194-bis.
1. 49. Fratoianni, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 194-ter, al capoverso 2-ter in fine è aggiunto il seguente periodo: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 15 marzo 2016, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni recate dal presente comma.
1. 4008. Il Governo.

  Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
  196-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
  196-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-bis, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte proporzionalmente in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 115. (ex 1. 23. 12.) Pagano, Sammarco, Bargero.

  Dopo il comma 197, aggiungere il seguente:
  197-bis. Nel quadro degli adempimenti connessi alla Presidenza italiana del vertice del G7, per il triennio 2016-2018, è autorizzata la spesa 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 finalizzata al finanziamento della partecipazione italiana al Global Strategy for Women's and Children's Health.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: –15.000.000;
   2017: –15.000.000;
   2018: –15.000.000.
1. 50. (ex 1. 23. 30.) Locatelli, Zampa, Quartapelle Procopio, Garavini, Picchi, Alli, Rabino, Fitzgerald Nissoli, Cirielli, Marzano.

  Dopo il comma 209, è aggiunto il seguente:
  209-bis. All'articolo 47, terzo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, le parole: «la destinazione si stabilisce in proporzione alle scelte espresse» sono sostituite dalle seguenti: «le relative somme sono destinate al Fondo nazionale per la protezione civile».
1. 51. (ex 1. 24. 7.) Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
  212-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituita la carta della famiglia, destinata alle famiglie costituite da cittadini italiani o da cittadini stranieri regolarmente residenti sul territorio italiano, con almeno tre figli minori a carico di età non superiore a ventisei anni. La carta è rilasciata alle famiglie che ne facciano richiesta, previo pagamento dei soli costi di emissione, con i criteri e le modalità stabile con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo economico da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La carta da diritto a sconti sull'acquisto di beni o servizi ovvero a riduzioni tariffarie con i soggetti pubblici o privati che intendano contribuire all'iniziativa. I partner che concederanno sconti o riduzioni maggiori di quelli normalmente praticati sul mercato potranno valorizzare la loro partecipazione all'iniziativa a scopi promozionali e pubblicitari. La Carta famiglia nazionale è emessa dai singoli Comuni, che attestano lo stato della famiglia al momento del rilascio, ed ha una durata biennale dalla data di emissione. La Carta famiglia nazionale è funzionale anche alla creazione di uno o più Gruppo di acquisto familiare (Gaf) o gruppi di acquisto solidale (Gas) nazionali, nonché della fruizione dei biglietti famiglia ed abbonamenti famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici ed altro. Il Dipartimento delle politiche per la famiglia predispone ed aggiorna sul sito istituzionale l'elenco dei soggetti convenzionati. Le attività di promozione e di diffusione delle iniziative poste in essere da parte del dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri rientrano tra quelle previste, per il Fondo delle politiche della famiglia di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dall'articolo 1, comma 1250, delle legge 27 dicembre 2006, n. 296.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 52. (ex 1. 24. 74.) Sberna, Dellai, Gigli, Marguerettaz, Falcone.

  Al comma 213, dopo le parole: contrasto della povertà educativa inserire la seguente: minorile.
1. 130. Zampa.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
  217. 1. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare la seguente variazione:
   2016 – 10.000.000.
1. 53. (vedi 1. 24. 34.) Fiorio, Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Capozzolo, Carra, Cova, Dal Moro, Falcone, Lavagno, Marrocu, Mongiello, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin.

  Dopo il comma 222, aggiungere il seguente:
  222-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono in ogni caso escluse dal computo dei redditi per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, le pensioni di invalidità e le indennità di accompagnamento.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 339.
1. 54. (ex 1. 25. 49.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 224, primo periodo, sostituire le parole: 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 55 milioni di euro per l'anno 2016 e 15 milioni di euro a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 226 aggiungere il seguente:

  226.1. Per l'anno 2016 al sostegno delle adozioni internazionali già concluse negli anni dal 2011 al 2015, con l'ingresso e la residenza permanente di uno o più minori adottati secondo le disposizioni contenute nel capo I del titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, sono destinati 40 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 224 della presente legge.
   al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 55. (ex 1. 25. 52.) Santerini.

  Al comma 236-bis, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capoverso 2-bis, aggiungere in fine le seguenti parole: «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo;
   b) al capoverso 2-ter, dopo le parole: «Per i tributi non sospesi né differiti ai sensi del comma 2», aggiungere le seguenti parole: «nei limiti delle risorse preordinate allo scopo,».
1. 4009. Il Governo.

   Al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 1.500 milioni di euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole:
74 milioni di euro, con le seguenti: 1000 milioni di euro.
   dopo il comma 246 aggiungere il seguente: 246-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 246, pari a 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 57. (ex 0. 1. 1. 1. 110.) Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo il comma 256 aggiungere i seguenti:
  256-bis. Nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi e al fine di rispondere all'esigenza degli operatori del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile, conformemente ai principi comunitari, che consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare, come disciplinata dal comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217, le concessioni di beni demaniali marittimi in essere alla data del 31 dicembre 2015 sono prorogati di diciannove anni.
  256-ter. Il comma 6, dell'articolo 11 della legge 15 dicembre 2011, n. 217 è sostituito dal seguente:
  «6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 1, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di promuovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di eliminazione delle barriere architettoniche. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995, n. 447».

  256-quater. Per poter accedere alla proroga di cui al comma 256-bis le imprese turistico-balneari devono svolgere opere di adeguamento edilizio, igienico-sanitario e di eliminazione delle barriere architettoniche nonché di messa in sicurezza delle strutture esistenti o opere di manutenzione straordinaria che consistono in opere e modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi strutturali degradati. Queste opere devono prevedere un periodo di ammortamento non inferiore ai 18 anni. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia, previa intesa con la Conferenza Stato-regioni, vengono stabilite le modalità di adeguamento del canone in relazione alla proroga della concessione operata dal comma 256-bis. Con il medesimo decreto viene stabilita altresì la modalità di destinazione dei proventi derivanti dal maggior gettito in relazione all'adeguamento del canone, i quali dovranno essere suddivisi nella quota di un terzo a favore dell'entrata del bilancio dello Stato e di due terzi a favore dei comuni sui quali insistono le concessioni, con la finalità di potenziare la sicurezza balneare e alla prevenzione e contrasto dell'abusivismo commerciale e della contraffazione.
  256-quinquies. Le nuove concessioni di beni demaniali marittimi nonché quelle decadute o revocate sono affidate mediante procedure competitive di selezione, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, per un periodo non inferiore a trenta anni e non superiore ai cinquanta, in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché proporzionato all'entità degli investimenti.
  256-sexies. Con il decreto di cui al comma 256-quater vengono stabiliti in caso di revoca della concessione, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione, i criteri per l'equo indennizzo del concessionario nonché criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni e le modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.
  256-septies. Lo schema di decreto di cui al comma 256-quater è trasmesso al Parlamento per il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia nonché per quelle relative ai profili finanziari da esprimere entro 60 giorni dalla trasmissione.
  256-octies. L'articolo 34-duodecies del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. 58. (ex 1. 27. 29.) Gianluca Pini.

  Sopprimere il comma 257-bis.
*1. 59. Costantino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 257-bis.
*1. 60. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 257-bis, aggiungere, in fine, le parole: nonché nei comuni e nei municipi sciolti o commissariati ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
1. 61. Marchi.

  Al comma 259-bis, sostituire le parole da: cui provvede il commissario straordinario delegato fino alla fine con le seguenti: cui provvede d'intesa con il titolare della contabilità speciale n. 5458, a valere sulle risorse disponibili della medesima contabilità, il commissario straordinario delegato per il rischio idrogeologico nel Veneto, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
1. 4010. Il Governo.

  Al comma 278-bis, terzo periodo, dopo le parole: risolvere il contratto aggiungere le seguenti: senza che sia dovuto alcun indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto.
1. 62. Minnucci.

  Al comma 279, ultimo periodo, dopo le parole: in deroga ai vincoli inserire la seguente: assunzionali.
1. 4011. Il Governo.

  Al comma 304-octies, primo periodo, dopo le parole: medico e infermieristico aggiungere le seguenti: professionale e tecnico-amministrativo.

  Conseguentemente al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: medico e infermieristico aggiungere le seguenti: professionale e tecnico-amministrativo.
1. 64. Calabrò.

  Al comma 324-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard cui concorre ordinariamente lo Stato è incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 4012. Il Governo.

  Al comma 327, dopo il primo periodo, aggiungere i seguenti: Al fine di conseguire quanto previsto al periodo precedente, nonché rendere omogenei gli accordi negoziali, quali pay back, note di credito e scaglioni prezzo/volume dei medicinali innovativi per uso umano che accedono al fondo previsto al comma 593, articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190, il Ministero della salute e il Ministero dell'economia e delle finanze demandano all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), entro e non oltre 45 giorni dall'approvazione della presente legge, la rinegoziazione degli accordi nonché la predisposizione della clausola del payment by result attraverso la verifica trimestrale dei registri di monitoraggio a disposizione dell'AIFA. Riguardo medicinali innovativi per uso umano Daklinza, Exviera, Harvoni, Sovaldi, Viekirax, Olysio, a far data dalla loro autorizzazione all'immissione in commercio, concorrono tutti insieme al raggiungimento dei 50.000 trattamenti terapeutici per l'eradicazione del virus dell'epatite C su base nazionale. Dal trattamento 50.001 il prezzo deve essere compreso tra i 3.300 e i 4.000 euro IVA esclusa. Tali disposizioni devono contemplare la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei risultati della rinegoziazione con le aziende farmaceutiche nonché la perdita di tutte le clausole di riservatezza fino ad ora previste.
1. 65. (ex 1. 32-bis. 7.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 330-bis lettera b), sopprimere le parole:, nonché di prestazioni erogate, da parte degli IRCCS, a favore di cittadini residenti in regioni diverse da quelle di appartenenza ricomprese negli accordi di cui ai successivi commi 330-ter e 330-quater.
1. 4013. Il Governo.

  Al comma 330-quater, aggiungere, in fine, le parole: entro il 31 dicembre 2016.
1. 66. Miotto.

  Dopo il comma 339-ter, aggiungere il seguente:
  339-quater. Lo stanziamento del Fondo rimpatri, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 67. Rampelli, Cirielli.

  Dopo il comma 342 aggiungere i seguenti:
  342-bis. Sono istituite, ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 24 dicembre 2006, n. 296, zone franche, in via sperimentale e temporanea, per un periodo non inferiore a tre anni, nei territori dei comuni di Trieste, Gorizia, Monfalcone, Cividale del Friuli e Tarvisio, al fine di contrastare la situazione di svantaggio di tali realtà territoriali dovute alla concorrenza di regimi più vantaggiosi, in particolare quelli fiscali che vigono negli Stati confinanti.
  342-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante l'apposito Fondo istituito dal Ministero dello sviluppo economico, che provvede al finanziamento di programmi di intervento, ai sensi dell'articolo 1, comma 342, della legge 24 dicembre 2006, n.296.
1. 68. (ex 1. 33. 370.) Prodani, Rizzetto, Mucci, Barbanti, Sandra Savino.

  Al comma 344, sostituire il terzo ed il quarto periodo con i seguenti: All'articolo 15 comma 1 della legge n. 152 del 2001 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'esercizio 2016, la vigilanza sull'attività trasmessa in via telematica con gli enti previdenziali si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli enti medesimi. In conseguenza dell'introduzione del sistema semplificato di ispezione di cui al presente comma, effettuata utilizzando le informazioni in possesso degli enti previdenziali trasmessa per via telematica, sono ridotti di 15 milioni di euro annui i relativi stanziamenti destinati alla certificazione dell'attività degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152.».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 16 milioni di euro a decorrere dal 2017.
1. 69. (vedi 1. 33. 16.) Vaccaro.

  Dopo il comma 363, aggiungere i seguenti:
  363-bis. Al fine di misurare, riconoscere e colmare gli svantaggi economici e infrastrutturali derivanti dall'insularità della Sardegna lo Stato d'intesa con la regione autonoma della Sardegna finanzia l'articolo 13 della legge costituzionale n. 3 del 26 febbraio 1948 – Statuto speciale per la Sardegna.
  363-ter. Lo Stato su proposta e d'intesa con la regione Sardegna, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un Piano attuativo riequilibrio insulare Sardegna (P.A.R.I.S) che individui parametri oggettivi in grado di misurare il divario insulare e definisca le misure economiche, infrastrutturali, fiscali e sociali per colmare tale divario.
  363-quater. Il piano dovrà contenere misure economiche e fiscali tese ad abbattere in particolar modo:
   a) il divario in materia di trasporti, aerei e marittimi, passeggeri e merci, nei collegamenti da e per la Sardegna;
   b) il divario infrastrutturale da colmare attraverso la realizzazione della Piastra Logistica EuroMediterranea della Sardegna con la connessione viaria e ferroviaria tra i porti e gli aeroporti dell'isola;
   c) il divario economico per le attività produttive legato al costo energetico e ai principali fattori della produzione endogena legati al divario insulare.

  363-quinquies. Nell'ambito dell'attuazione del piano decennale di riequilibrio insulare la Sardegna è riconosciuta per cinque anni, prorogabili, una Zona franca insulare alla Produzione in attuazione delle disposizioni vigenti. A tal fine il Ministro dell'economia e delle finanze entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge emana, d'intesa con la regione Sardegna, un decreto attuativo della Zona franca insulare.
  363-sexies. Nell'ambito dell'attuazione del P.A.R.I.S., l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico predispone direttive tese al riconoscimento di un costo energetico per le industrie energivore pari al minimo costo europeo dell'energia elettrica per tale tipologia di impianti e riconosce in virtù dell'insularità alle centrali elettriche della Sardegna il regime di essenzialità insulare.
  363-septies. A tal fine sono stanziati 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
  554-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati; soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 200 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dai commi da 363-bis a 363-septies. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 70. (ex 1. 33. 352.) Pili.

  Al comma 369, sostituire le parole: 18,750 milioni con le seguenti: 6,750 milioni.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 439-decies.
1. 72. Marchi.

  Sostituire il comma 369, con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 5,201 milioni di euro per l'anno 2016 ed è incrementato di 39,604 milioni di euro per l'anno 2017, di 90,504 milioni di euro per l'anno 2018, di 177,294 milioni di euro per l'anno 2019, di 180,494 milioni di euro per l'anno 2020, di 177,594 milioni di euro per l'anno 2021, di 186,794 milioni di euro per l'anno 2022, 197,294 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026, di 245,894 milioni di euro per l'anno 2027 e di 226,084 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.

  Apportare le seguenti modificazioni:
  al comma 548-duodevicies, all'ultimo periodo, sostituire le parole: 110 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 4023. Il Governo.

  Al comma 369, sostituire le parole: 70,134 milioni con le seguenti: 68,134 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le parole: 129,334 milioni con le seguenti: 127,334 milioni;
   dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496.1. Per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 sono destinati 2 milioni di euro all'anno per incentivi alle imprese, finalizzati a sostenere il rinnovo del parco veicolare mediante l'acquisto di nuovi veicoli a minimo impatto ambientale, ovvero mediante la riqualificazione di veicoli già circolanti, ivi compresa la riqualificazione elettrica di cui all'articolo 17-terdecies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e delle infrastrutture e dei trasporti, individua con apposito decreto le modalità di erogazione di tali risorse.
   al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 73. (vedi 1. 43. 64.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola, Rostellato.

  Al comma 370, sostituire le parole: 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 con le seguenti: 20 milioni di euro per l'anno 2016 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. Le maggiori entrate derivanti dal comma 545 sono pari a 12 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP + 2.000.000;
    CS + 2.000.000.

   2017:
    CP + 12.000.000;
    CP + 12.000.000.

   2018:
    CP + 12.000.000;
    CP + 12.000.000.
1. 4024. Il Governo.

  Al comma 371, primo periodo, sostituire le parole da:, con priorità per i percorsi fino a: (Ciclovia VENTO) con le seguenti: così come individuate dalla delibera CIPE, 1 febbraio 2001, nel progetto Bicitalia-Rete ciclabile nazionale, con priorità per i percorsi Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia VENTO), Caposele-Leuca (ciclovia dell'Acquedotto Pugliese).
1. 74. De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, L'Abbate, Cariello.

  Al comma 371, primo periodo, dopo le parole: (Ciclovia VENTO) aggiungere le seguenti:, da Caposele (AV) a Santa Maria di Leuca (LE) attraverso la Campania, la Basilicata e la Puglia (Ciclovia dell'acquedotto pugliese).
1. 75. Capone, Mariano, Ginefra, Vico, Mongiello, Michele Bordo, Cassano, Massa, Grassi, Ventricelli, Losacco, Pelillo,

  Al comma 381, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Considerate le esigenze del Programma operativo nazionale (PON) legalità contenuto nella programmazione comunitaria 2014/2020, la necessita di fornire un supporto alla capacità amministrativa delle prefetture a seguito del riordino delle stesse in atto e la necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie per affrontare le urgenze legate al tema dell'immigrazione, a far data dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'interno è garantita una quota associativa al Formez non minore del 51 per cento con le relative responsabilità di indirizzo, controllo e vigilanza senza detrimento delle attività prestate in favore degli altri associati pubblici;

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: suddette riduzioni di spesa, aggiungere le seguenti: e delle misure da adottare a seguito dell'ingresso nella compagine associativa del Ministero dell'interno,.
1. 76. (ex *1. 33. 68.) Misuraca.

  Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:
  382. 1. Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo.
  382. 2. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà.
  382. 3. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
1. 77. (ex 1. 33. 256.) Vallascas, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
  387.1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, prima di procedere a qualsiasi iniziativa di alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. o di altre società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato, presenta al Parlamento una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale, occupazionale e sociale derivante dal piano di privatizzazione e contenente, in particolare;
   1) i dati finanziari e industriali degli effetti della alienazione o dell'aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato;
   2) la minore spesa per interessi sul debito pubblico che si verrebbe a conseguire qualora le risorse raccolte mediante l'alienazione risultino dedicate alla riduzione di debito pubblico;
   3) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione;
   4) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale della società interessata o di altre società dei gruppo al quale la società interessata fa riferimento;
   5) l'impatto sull'assetto proprietario e sulla governance delle società coinvolte nell'alienazione o nell'aumento di capitale riservato al mercato e l'evidenziazione dei connessi rischi di perdita di controllo da parte dello Stato di società direttamente o indirettamente da esso controllate;
   6) l'indicazione delle modalità attraverso le quali utilizzare le risorse raccolte attraverso l'alienazione di quote o attraverso l'aumento di capitale di società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato per finanziare iniziative di sviluppo industriale e occupazionale delle società interessate.
1. 78. (ex 1. 33. 237.) Franco Bordo, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392.1. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  «9-ter. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno, non sono considerati, per un importo complessivo di 1,2 miliardi all'anno, gli interventi effettuati da province e comuni in materia di edilizia scolastica».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro dal 2016 al 2018.
1. 79. (ex 1. 34. 79.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 407, aggiungere i seguenti:
  407.1 A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geologico-tecniche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, anche e soprattutto derivante dalla documentazione geologica, geotecnica e geofisica di progetto allegata alle normali pratiche edilizie, mantenimento e aggiornamento di cartografia di adeguato dettaglio a scala comunale di tipo geologico geotetnatico e di microzonazione sismica senza la quale non si potrà procedere alla pianificazione territoriale e urbanistica;
   b) realizzazione delle misure compensative per il rispetto dei principi dell'invarianza idraulica, della sicurezza idrogeologica, sicurezza idraulica;
   c) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
   d) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora l'intervento di mitigazione della pericolosità sia richiesta da una perizia geologica, redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale;
   e) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità del terreno, della roccia e della sede stradale;
   f) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, principale e secondario compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo con particolare riguardo ai tratti urbani ed immediatamente adiacenti ai tratti urbani dei corsi d'acqua, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione ripariate;
   g) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
   h) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione la perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   i) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato;
   j) studi e approfondimenti tecnici riguardanti la riduzione del rischio geologico, realizzati in collaborazione con Università ed Enti di Ricerca nell'ambito di progetti specifici e circostanziati finalizzati alla pubblicazione scientifica e alla implementazione database locali;
   k) azioni di valutazione e controllo degli aspetti ambientali legati alle attività industriali presenti nel territorio comunale finalizzando l'azione dell'ufficio all'ottenimento della protezione dall'inquinamento dei suoli e delle falde idriche;
   l) azioni per la predisposizione, di concerto con le agenzie regionali per la protezione ambientale, le aziende sanitarie competenti per territorio, l'ente gestore dei servizi idrici, del censimento con georeferenziazione dei punti di scarico delle attività industriali e delle abitazioni private finalizzato alla predisposizione e gestione degli adeguamenti richiesti per uniformare anche gli scarichi esistenti di qualunque tipo alla legislazione vigente.

  407. 2 Sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese sostenute da tali enti per gli interventi di cui al comma 21 successivamente al 31 dicembre 2016, purché relative a interventi la cui realizzazione sia stata approvata entro tale data.
  407. 3 In nessun caso le disposizioni di cui al comma 21, trovano applicazione in riferimento agli interventi di cui alle lettere d), e) ed f) quando l'intervento è contemporaneo o propedeutico alla realizzazione di interventi di edilizia privata.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 80. (ex 1. 35. 166.) Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 417, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disposizione di cui al primo periodo si applica anche nel caso di mancata trasmissione da parte di ciascun ente locale della relazione di cui al comma 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
1. 81. (ex 1. 35. 69.) Baldelli, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 409, sostituire le parole: ai sensi dei commi 424, 425 e 426 con le parole: ai sensi dei commi 424, 425, 426 e 427.
1. 4014. Il Governo.

  Al comma 427, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Gli spazi finanziari resi disponibili sono prioritariamente attribuiti agli enti che hanno fatto richiesta ed in proporzione all'avanzo di amministrazione libero e destinato agli investimenti, risultante dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2015, sempreché tale somma sia inferiore al saldo di cassa positivo risultante al 31 dicembre 2015.
1. 82. (ex *1. 35. 231.) Prataviera, Caon, Matteo Bragantini, Marcolin.

  Sopprimere il comma 429-quater.
1. 83. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 429-quater, sopprimere le parole e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
1. 1638. Mannino, De Rosa, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi

  Al comma 439, aggiungere, in fine, le parole: e riservando una quota non inferiore al 5 per cento degli oneri di cui al presente comma a progetti e interventi volti allo sviluppo della mobilità ciclistica, all'estensione delle piste ciclabili, all'integrazione modale bici e trasporto pubblico e collettivo, alla realizzazione di aree di sosta e di parcheggio per biciclette negli edifici scolastici e in quelli adibiti a pubbliche funzioni.
1. 84. (ex 1. 38. 79.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 439-decies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «12 milioni» con le seguenti: «9 milioni»;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per l'anno 2016 la dotazione del Fondo di solidarietà comunale di cui al comma 380-ter dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, da ripartire sulla base dei criteri di cui ai punti da 1) a 3) della lettera b) del medesimo comma 380-ter, è ridotta di 9 milioni di euro.
1. 4015. Il Governo.

  Al comma 440 apportare le seguenti modificazioni:
   a) eliminare il terzo periodo;
   b) al quarto periodo sostituire le parole: «la restante quota del 70 per cento del fondo è finalizzata» con le seguenti: «il fondo è finalizzato»;
   c) al quinto periodo sostituire le parole: «la predetta quota del 70 per cento del fondo di cui al presente comma è ripartita con le seguenti: il predetto fondo è ripartito;
   d) sopprimere l'ultimo periodo.
1. 4016. Il Governo.

  Al comma 449, sostituire le lettere g), h) e i) con la seguente:
   g) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:
  «Art. 3. – (Procedimento).1. La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata.
  2. La domanda si propone con ricorso depositato nella cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
  3. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice Militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
  4. La corte di appello provvede ai sensi degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio, è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato. Tra la data della notificazione e quella della camera di consiglio deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
  5. Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono. Sono ammessi il deposito di memorie e la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di relativa istanza delle parti.
  6. La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo».
1. 85. (vedi 1. 39. 27.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere i commi 452-bis e 452-ter.
1. 86. Nicchi, Costantino, Quaranta, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Marzano, Pellegrino.

  Al comma 452-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'istituzione di detto percorso si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
1. 4017. Il Governo.

  Al comma 452-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai partecipanti ai predetti gruppi multidisciplinari non è prevista l'erogazione di indennità, gettoni, rimborsi o altri emolumenti.
1. 4018. Il Governo.

  Al comma 471-bis, sostituire le parole: utilizzando le somme con le seguenti: utilizzando le risorse a tal fine preordinate al medesimo sito di interesse nazionale «Bussi sul Tirino,».
1. 4019. Il Governo.

  Al comma 471-ter:
   al primo periodo, le parole: «a tempo determinato» sono sostituite dalle seguenti: «a tempo indeterminato»;
   al secondo periodo, le parole: «al fine di dare vita ad apposito ruolo tecnico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» sono soppresse.
1. 4020. Il Governo.

  Al comma 489, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il divieto di assunzione di personale di cui al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, limitatamente alle sanzioni erogate nei precedenti anni, non si applica ai soggetti che allo stato risultano essere vincitori di concorso.
1. 87. (ex 1. 42. 44.) Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.

  Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:
  490-bis. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo.
1. 88. (ex *1. 42. 18.) Galgano, Librandi.

  Dopo il comma 491 aggiungere i seguenti:
  491.1. È istituito nello stato previsionale del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo gestito dallo stesso Ministero, denominato «Fondo Sociale per la Città di Taranto», con una dotazione finanziaria di 40 milioni di euro per l'anno 2016, la cui durata è strettamente legata agli anni di commissariamento Ilva.
  491.1.1. Finalità del fondo:
   a) defiscalizzazione nuove attività imprenditoriali legate alla green economy;
   b) sussidi economici ai lavoratori dipendenti Ilva in cassa integrazione, e ai lavoratori dell'indotto;
   c) destinazione di risorse agli imprenditori e lavoratori del settore primario le cui attività sono state penalizzate dall'inquinamento.

  491.1.1. Il Ministro dell'economia e delle finanze definisce con proprio decreto, da emanarsi, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 491.1.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per il 2016.
1. 89. (ex 1. 42. 60.) Labriola.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino al valore della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
  491-septies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-octies. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-novies. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-bis. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà integralmente versata al medesimo Fondo.
  491-decies. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al precedente comma.
  491-undecies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dal Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-duodecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-quaterdecies.
  491-terdecies. Il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.
  491-quaterdecies. Al comma 3, dell'articolo 4, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito legge, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5 , sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole «6 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «3 per cento»;
   b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a concorrenza del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-bis».

  491-quaterdecies.1. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015 non si applicano per Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.
1. 90. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà versata al medesimo Fondo. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma.
1. 91. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo il comma 491-quinquies aggiungere il seguente:
  491-quinquies.1. All'articolo 35 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. È fatto obbligo ai commissari speciali di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, l'azione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia».
1. 92. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-sexiesdecies, primo periodo, sostituire le parole da:, sulla base delle esigenze finanziarie fino alla fine del comma con le seguenti: dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, fino al completo ristoro degli obbligazionisti subordinati.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 491-undevicies, con il seguente:
  491-undevicies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti per la nomina degli arbitri presso collegi arbitrali già esistenti, per lo più situati presso le Camere di commercio.

   dopo il comma 491-vicies semel, aggiungere i seguenti:
  491-vicies bis. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al comma 491-bis possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 491-bis.
  491-vicies ter: Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Gli amministratori delle banche in risoluzione non possono più ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di banche ed intermediari finanziari.
1. 93. Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 491-sexiesdecies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per l'anno 2016 una quota di 300.000.000 di euro degli utili netti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalle legge 29 gennaio 2014, n. 5, è destinato al Fondo di cui al comma 491-quinquiesdecies.
1. 94. (vedi 0. 1. 42. 75. 52.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Sostituire il comma 491-vicies con il seguente:
  
491-vicies. Si fa salvo il diritto al risarcimento del danno come disciplinato dal codice civile e relativamente al diritto del risarcimento del danno contrattuale ed extracontrattuale degli obbligazionisti subordinati non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, una deroga al codice civile. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno, salvo i casi di responsabilità personale dei dirigenti e dei funzionari in merito alla mancata osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Tutti coloro che hanno subito una diminuzione o una riduzione di capitale degli strumenti finanziari emessi dalle banche in risoluzione possono comunque promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità e i principi stabiliti dall'articolo 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Resta salva altresì l'applicazione dell'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
1. 95. Guidesi, Busin, Fedriga.

  Dopo il comma 491-vicies semel, aggiungere il seguente:
  491-vicies bis. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al comma 491-bis possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 491-bis.
1. 96. Paglia, Scotto, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 491-vicies semel, aggiungere il seguente:
  491-vicies bis. Allo scopo di prevenire situazioni pregiudizievoli a danno dei risparmiatori e degli investitori in situazioni analoghe a quelle verificatesi in relazione alle banche indicate al comma 491-bis, e al fine di assicurare la massima trasparenza, l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica anche ai casi disciplinati dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
1. 97. (ex 0. 1. 42. 75. 2.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Polverini, Occhiuto, Rampelli, Sandra Savino, Giacomoni.

  Dopo il comma 491-vicies semel, aggiungere il seguente:
  491-vicies bis. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con la Banca d'Italia e la CONSOB, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vietata la vendita di obbligazioni subordinate, di strumenti finanziari derivati e di qualsiasi altro titolo rischioso agli investitori non istituzionali. Gli schemi dei decreti sono trasmessi entro 30 giorni, dalla data di entrata in vigore della presente legge alle Camere, affinché le Commissioni competenti, esprimano un parere vincolante entro 20 giorni dalla data di trasmissione.
1. 98. (ex 0. 1. 42. 75. 11.) Busin.

  Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496.1. La dotazione annuale complessiva del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata a decorrere dall'anno 2016 di 74 milioni euro.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 74 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 99. (vedi 1. 43. 17.) Gregorio Fontana, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 496-quinquies, sostituire le parole: in gestione diretta e in convenzione con l'ANAS con le parole: in gestione diretta di ANAS.
1. 4021. Il Governo.

  Dopo il comma 499 aggiungere il seguente:
  499.1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, sulle somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, risultanti da fatture emesse dal 1o gennaio 2016, la certificazione di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è estesa anche agli interessi maturati sino alla data in cui è emessa la certificazione.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 100. (ex 1. 44. 33.) Ruocco, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 499-novies è sostituito con il seguente:
  499-novies. Una quota non inferiore al 20 per cento delle risorse disponibili del fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riservata alle imprese localizzate nelle regioni di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna;
   b) il comma 499-decies è soppresso.
1. 4025. Il Governo.

  Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:
  515.1. Al fine di sostenere il settore lattiero caseario, la dotazione del fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all'articolo 58 del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata di 30 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare all'acquisto di formaggi italiani DOP ed IGP.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
  544-bis. Per l'anno 2016 è istituita una imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari allo 0,6 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.
1. 101. (ex 1. 47. 54.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 516, terzo periodo, sostituire le parole: presente comma con le seguenti: precedente periodo.
1. 4022. Il Governo.

  Al comma 533, lettera a), numero 6, capoverso lettera d-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti, alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.
1. 103. (ex 1. 48. 28.) Sammarco.

  Dopo il comma 535 aggiungere il seguente:
  535-bis. Al comma 133 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Una quota delle risorse di cui al primo periodo, nel limite di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, è destinata a progetti sperimentali nel campo del recupero delle dipendenze in particolare delle dipendenze “sine materia”, ivi compresa la ludopatia, nonché all'adozione di una campagna di comunicazione pubblica televisiva volta a sensibilizzare i cittadini sui problemi derivanti dal gioco patologico, prevedendo altresì che la trasmissione dei relativi spot sia effettuata immediatamente dopo quella degli spot del gioco online.».
1. 104. (ex 1. 48. 17.) Binetti.

  Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:
  548.1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le nuove concessioni di beni demaniali marittimi sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
  548.1.1. Le nuove concessioni di cui al precedente comma hanno durata non inferiore a dieci anni e non superiore a venti anni. Le concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2015 hanno durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.
  548.1.1.1. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili, come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
1. 105. (ex 1. 50-ter. 10.) Faenzi, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 548-quater, primo periodo, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 100 milioni.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 71. Rampelli.

  Al comma 548-sexies, aggiungere, in fine, le seguenti parole:; le forze speciali di cui al presente comma sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 106. (ex 0. 1. 1. 1. 92.) Tofalo, Frusone, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-septies, primo periodo, sostituire le parole: 960 euro su base annua con le seguenti: 1.360 euro su base annua, a titolo di ristoro del potere d'acquisto perduto nel corso della recessione economica internazionale.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 107. Molteni.

  Dopo il comma 548-septies, aggiungere i seguenti:
  548-septies.1. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 814 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità.
  548-septies.2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 246-bis, è autorizzata l'assunzione di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125.
  548-septies.3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 246-bis e 246-ter sono determinati nel limite della misura massima complessiva di euro 27 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 27 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018.
1. 2145. (ex 27. 204) Furnari, Labriola.

  Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  
548-terdecies. Al fine di aumentare il numero di studenti che si iscrivono a universitari e di sostenere l'accesso agli studi avanzati degli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, a partire dal 2016, 290 milioni annui sono attribuiti alla Fondazione per il merito di cui all'articolo 9 del decreto-legge 14 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e confluiscono nel fondo per il merito di cui all'articolo 4 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. La Fondazione destina prioritariamente, nell'ambito delle risorse a disposizione, una cifra pari almeno a 500 euro annui come contributo di studio a quanti si iscrivono a corsi universitari negli atenei italiani. I criteri di attribuzione del fondo sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.

  Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 108. (vedi 1. 17. 27.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Sandra Savino, Giacomoni.

  Al comma 548-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età nell'anno 2016 con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni nell'anno 2016 e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, dopo le parole: essere utilizzata aggiungere le seguenti: per il pagamento delle tasse universitarie,;
   al comma 548-quaterdecies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 109. Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-terdecies, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando che l'attribuzione della Carta avviene su espressa richiesta dell'avente diritto, mediante presentazione di apposita istanza contenente anche l'assunzione dell'impegno di svolgimento nel corso del 2016 di almeno una giornata intera di servizio volontario e non retribuito presso una Onlus o un ente territoriale.
1. 110. (ex 0. 1. 1. 1. 8.) Librandi, Palladino, Monchiero, Mazziotti Di Celso, Catalano.

  Al comma 548-septies sostituire le parole: è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: è autorizzata la spesa di 510,5 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 4026. Il Governo.

TABELLA A

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 6.000.000;
   2017: – 6.000.000;
   2018: – 6.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza: (17.4 – cap. 2108/P), apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.

  2017:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.

  2018:
   CP: + 6.000.000;
   CS: + 6.000.000.
Tab. A. 1. (ex 1. Tab. C. 7.) Galgano, Librandi, Rossomando, Dorina Bianchi, Milanato, Locatelli.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 184.976;
   2017: – 184.434;
   2018: – 184.434;

  Conseguentemente, alla Tabella D, missione L'Italia in Europa e nel Mondo, programma Coordinamento dell'amministrazione in ambito internazionale, voce: Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, decreto-legge n. 209 del 2008, articolo 1, comma 4, «Potenziamento di analisi e documentazione» (1.10 – cap. 1157), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 184.976;
    CS: + 184.976.
   2017:
    CP: + 184.434;
    CS: + 184.434.
   2018:
    CP: + 184.434;
    CS: + 184.434.
Tab. A. 2. (ex *1. Tab. D. 5. e ex *1. Tab. D. 6.) Fedi, Garavini.

  Alla tabella B, sostituire le seguenti voci:

2016 2017 2018
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE173.500.000 252.100.000 268.100.000 
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI
TRASPORTI
 –   –   – 
TOTALE ACCANTONAMENTI PER NUOVE
O MAGGIORI SPESE O RIDUZIONI DI ENTRATE
295.006.000 375.268.000 401.268.000 

Tab. B. 100. Il Governo.

  Alla Tabella C, Missione – Commercio internazionale ed internalizzazione del sistema produttivo, Programma – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy del Ministero dello sviluppo economico – legge n. 549 del 1995, articolo 1, comma 43: contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (4.2-Cap.2501/p), apportare le seguenti modificazioni:
  2016:
   CP: – 2.500.000;
   CS: – 2.500.000.
Tab. C. 100. Il Governo.

  Alla Tabella E, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le seguenti voci e i relativi importi come segue:

2016  2017  2018  2019
e
successivi
a.t l.imp
Rapporti finanziari con Enti territoriali
  ECONOMIA E FINANZE
  Decreto-legge n. 148 del 1993 art. 3: interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale (Set. 19) difesa del suolo e tutela ambientale (2.5 – cap. 7499)
Legislazione vigente cp140.000.000 
 cs140.000.000 
Riduzione cp-30.000.000 
 cs-30.000.000 
Rifinanziamento cp20.000.000 
 cs20.000.000 
Rimodulazione cp-
 cs-
Legge di Stabilità cp130.000.000 
 cs130.000.000 
2016  2017  2018  2019
e
successivi
anno
ter.
lim.
imp.
Politica economica e finanziaria
in ambito internazionale

  ECONOMIA E FINANZE
  Legge di stabilità n. 228 del 2012 art. 1 comma 170: banche e fondi (Set. 27) interventi diversi (3.2 – cap. 7175)
Legislazione vigente cp295.000.000 295.000.000 295.000.000 1.180.000.0002042
 cs140.000.000 295.000.000 295.000.000 1.180.000.000
Riduzione cp-
 cs-
Rifinanziamento cp- 30.000.000 60.000.000 1.390.000.000
 cs- 30.000.000 60.000.000 1.390.000.000
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp295.000.000 325.000.000 355.000.000 2.570.000.000
 cs295.000.000 325.000.000 355.000.000 2.570.000.000

   b) aggiungere la seguente voce:

2016  2017  2018  2019
e
successivi
anno
ter.
lim.
imp.
Sistemi stradali, autostradali ed intermodali
  INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
  Legge di stabilità n. 147 del 2013 art. 1 comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7002)
Legislazione vigente cp-
 cs-
Riduzione cp-
 cs-
Rifinanziamento cp2.030.195.080 2.043.616.693 2.006.836.452 4.114.167.002 2024 3
 cs2.030.195.080 2.043.616.693 2.006.836.452 4.114.167.002
Rimodulazione cp-
 cs-
Legge di Stabilità cp2.030.195.080 2.043.616.693 2.006.836.452 4.114.167.002
 cs2.030.195.080 2.043.616.693 2.006.836.452 4.114.167.002

   c) rideterminare le seguenti voci:

2016  2017  2018  2019
e
successivi
anno
ter.
lim.
imp.
Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità
  INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
  Legge finanziaria n. 266 del 2005 art. 1 comma 78: rifinanziamento legge 166 del 2002, interventi infrastrutture (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente cp128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.0002021 3 
 cs128.061.000 128.061.000 128.061.000 384.183.000
Riduzione cp-20.388.750 -20.388.750 -20.388.750 -61.166.2502021
 cs-20.388.750 -20.388.750 -20.388.750 -61.166.250
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp107.672.250 107.672.250 107.672.250 323.016.750
 cs107.672.250 107.672.250 107.672.250 323.016.750
2016  2017  2018  2019
e
successivi
anno
ter.
lim.
imp.
Legge finanziaria n. 296 del 2006 art. 1 comma 977 punto c: Fondo opere strategiche (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente cp90.450.000 90.450.000 90.450.000 452.250.0002023 3 
 cs90.450.000 90.450.000 90.450.000 452.250.000
Riduzione cp-15.345.833 -15.345.833 -15.345.833 -76.729.1652023
 cs-15.345.833 -15.345.833 -15.345.833 -76.729.165
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp75.104.167 75.104.167 75.104.167 375.520.835
 cs75.104.167 75.104.167 75.104.167 375.520.835
Legge finanziaria n. 244 del 2007 art. 2 comma 257 punto b: legge obiettivo (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente cp91.612.000 91.612.000 91.612.000 458.060.0002023 3 
 cs91.612.000 91.612.000 91.612.000 458.060.000
Riduzione cp-25.151.937 -25.151.937 -25.151.937 -125.759.6852023
 cs-25.151.937 -25.151.937 -25.151.937 -125.759.685
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp66.460.063 66.460.063 66.460.063 332.300.315
 cs66.460.063 66.460.063 66.460.063 332.300.315
art. 2 comma 257 punto c: legge obiettivo (Set. 27) interventi diversi (1.7 – cap. 7060/P)
Legislazione vigente cp90.517.000 90.517.000 90.517.000 543.102.0002024 3 
 cs90.517.000 90.517.000 90.517.000 543.102.000
Riduzione cp-25.151.937 -25.151.937 -25.151.937 -150.911.622 2024
 cs-25.151.937 -25.151.937 -25.151.937 -150.911.622
Rifinanziamento cp- - - -
 cs- - - -
Rimodulazione cp- - - -
 cs- - - -
Legge di Stabilità cp65.365.063 65.365.063 65.365.063 392.190.378
 cs65.365.063 65.365.063 65.365.063 392.190.378

   d) azzerare le seguenti voci:
  Sostegno allo sviluppo del trasporto.
  ECONOMIA E FINANZE
  Decreto-legge n. 98 del 2011 art. 32 comma 1: fondo per le infrastrutture ferroviarie e stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)
  Legge di stabilità n. 147 del 2013 art. 1 comma 68: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)
  Art. 1 comma 69: Anas (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (9.1 – cap. 7372/P)

  Sistemi stradali, autostradali ed intermodali.
  INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
  Decreto-legge n. 69 del 2013 art. 18 comma 2 punto 3: Programma ponti e gallerie stradali (Set. 11) interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7538)
  Decreto-legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 5: Accessibilità alla Valtellina: ss 38 1o lotto - Variante di Morbegno II stralcio dallo svincolo di Corsio allo svincolo del Tartano (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 - cap. 7519)
  Decreto–legge n. 69 del 2013 articolo 18 comma 2 punto 6: Somme da assegnare all'Anas per l'asse di collegamento tra la ss 640 e la A 19 Agrigento-Caltanissetta (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7541)
  Legge finanziaria n. 311 del 2004 articolo 1 comma 452: Interventi strutturali viabilità Italia-Francia (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7481)
  Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 86: completamento del raddoppio dell'Autostrada A6 Torino-Savona (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7483)
  Legge n. 662 del 1996 articolo 2 comma 87: Avvio della realizzazione della variante di valico Firenze-Bologna (set. 27) Interventi diversi (1.2 – cap. 7484)
  Decreto–legge n. 67 del 1997 articolo 19/bis comma 1 punto 1: Realizzazione e potenziamento tratte autostradali (set. 16) Interventi per la viabilità ordinaria, speciale e di grande comunicazione (1.2 – cap. 7485)
  Decreto–legge n. 98 del 2011 articolo 32 comma 1 punto 11: Megalotto 2 della strada statale n. 106 Ionica (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (1.2 – cap. 7155)
Tab. E. 100. Il Governo.

EMENDAMENTI NON SEGNALATI PER LA VOTAZIONE

  Dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis.1 Al comma 718 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunta la seguente: ”d) a partire dal primo gennaio 2016 le fatture rilasciate dal professionista che amministra condomini, a carico di abitanti l'edificio condominiale, sono gravate dall'IVA pari al 10 per cento.

  All'onere di cui al presente comma valutato in 10 milioni di euro annui si provvede mediante corrispondenti riduzioni degli stanziamenti di cui al comma 369 del presente disegno di legge.
1. 200. (ex 1. 2. 1.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. È prevista la detraibilità del 19 per cento delle spese relative all'acquisto di pellet, entro un limite di spesa di 800 euro e con una franchigia di 100 euro, se sostenute per il riscaldamento di unità abitative non allacciate ad alcuna rete di distribuzione di gas.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modificazioni:
  2016: – 10.000.000;
  2017: – 10.000.000;
  2018: – 10.000.000.
1. 201. (ex 1. 3. 1.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Alla Tabella A/3 – Parte III del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 98), dopo le parole: «cascami di legno, compresa la segatura» sono aggiunte le seguenti: «inclusi i pellet».
  4-ter. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 4-bis, pari a euro 96.000.000 annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 202. (ex 1. 3. 2.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Le misure di cui al comma 5 possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte, gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
1. 203. (ex 1. 3. 31.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis.1. Il comma 1-bis dell'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. Dal 1o gennaio 2016 i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, sono soggetti ad imposta di consumo parametrata alla quantità di nicotina contenuta nei medesimi liquidi.
  1-ter. L'imposta di consumo di cui al comma 1 è fissata in euro 10.000 per un chilogrammo di nicotina.
  1-quater. Dalla data di entrata in vigore della presente disposizione cessa di avere applicazione l'imposta prevista dal comma 1, le cui disposizioni continuano ad avere applicazione esclusivamente per la disciplina delle obbligazioni sorte in vigenza del regime di imposizione previsto dal medesimo comma».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 204. (ex 1. 3. 3.) Busin.

  Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:
  6-bis.1 All'articolo 6, comma 11, della legge 13 maggio 1999, n. 133, recante «Disposizioni in materia di perequazioni, razionalizzazione e federalismo fiscale», dopo la parola: «cinematografici» sono aggiunte le seguenti: «per i servizi indicati al n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica, 26 ottobre 1972, n. 633».
  6-bis.2. Al medesimo articolo 6, comma 11, le parole: 10 per cento sono sostituite dalle seguenti: 4 per cento e le parole: 1o gennaio 2000 sono sostituite dalle seguenti: 1o gennaio 2016;
   dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 205. (ex 1. 3. 26.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis.1. Il comma 11 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n. 33, recante Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale, è sostituito dal seguente:
  6. A decorrere dal 1o gennaio 2000, per gli spettacoli sportivi per ingressi di prezzo fino a lire 25.000 nette, l'aliquota de IVA è fissata al 10 percento. A decorrere dal 1o gennaio 2016 per tutti gli spettacoli cinematografici e per i servizi indicati al n. 1 della Tabella C allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, l'aliquota dell'IVA è fissata al 4 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 206. (ex 1. 3. 25.) Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. Al numero 3 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «acque marine comunitarie» sono inserite le seguenti: «e nelle acque interne»;
   b) dopo le parole: «trasporto delle merci,» sono inserite le seguenti: «e al trasporto dei passeggeri a scopo commerciale,».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alte autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 207. (ex 1. 3. 4.) Busin.

  Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:
  6-bis. All'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante Elenco prodotti assoggettati ad imposizione ed aliquote vigenti alla data di entrata in vigore del testo unico, alla voce birra, le parole «euro 2,35» sono sostituite dalle seguenti «euro 2,17».

  Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 17,5 per cento con le seguenti: 18,5 per cento e, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
1. 208. (ex 1. 3. 21.) Rampelli.

  Sopprimere il comma 7.
1. 209. (ex 1. 3-bis. 7.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 7 , aggiungere il seguente:
  «7-bis. All'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, dopo il primo è aggiunto il seguente: »Per il personale del Corpo militare della Croce rossa italiana di cui all'articolo 5, comma 5, transitato nel ruolo ad esaurimento nell'ambito del personale civile della Croce rossa italiana e successivamente dell'Ente anche se trasferito ad altre pubbliche amministrazioni, prosegue la corresponsione – sotto forma di assegno ad personam pensionabile e riassorbibile – della differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento del corrispondente personale civile di pari livello nell'amministrazione di destinazione e, altresì, il mantenimento dell'anzianità di servizio maturata».
1. 210. (ex 1. 3-bis. 1.) Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:
  7-bis. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) All'alinea 1-bis, numeri 1) e 2), dopo le parole: «se il reddito complessivo» aggiungere le seguenti: «, comprensivo di eventuali redditi soggetti a tassazione separata,»;
    2) All'alinea 1-bis, capoverso, le parole: «c-bis, d ed h-bis» sono soppresse;
   b) dopo il comma 1-bis aggiungere il seguente:
    2-bis. Qualora l'imposta lorda determinata sui medesimi redditi di cui al comma precedente, sia di importo inferiore o uguale a quello della detrazione spettante ai sensi del comma 1, è riconosciuta un'ulteriore detrazione, che non concorre alla formazione del reddito ai fini della rideterminazione dell'imposta, di importo pari a 960 euro. Tale ulteriore detrazione compete in misura piena per ciascun periodo di lavoro svolto nell'anno solare ed è riconosciuta anche ai lavoratori percettori di misure di sostegno del reddito, inclusa la mobilità.

  7-ter. All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 7-bis, pari a circa 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede, fino a concorrenza del fabbisogno:
   1) mediante i maggiori introiti derivanti dall'istituzione, a partire dai periodo d'imposta 2016, di un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni di euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
   2) mediante i maggiori introiti derivanti dalle seguenti disposizioni:

  Conseguentemente, dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
  540-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti».
  540-ter. Entro sessanta giorni dal termine per la presentazione della comunicazione dei dati dell'IVA stabilito dall'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il contribuente presenta l'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nell'anno cui si riferisce la comunicazione nonché, in relazione al medesimo periodo, l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono effettuati acquisti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta. Per ciascun soggetto sono indicati il codice fiscale e l'importo complessivo delle operazioni effettuate, al netto delle relative note di variazione, con l'evidenziazione dell'imponibile e dell'imposta, nonché dell'importo delle operazioni non imponibili e di quelle esenti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale:
   a) sono individuati gli elementi informativi da indicare negli elenchi previsti dall'alinea, nonché le modalità per la presentazione, esclusivamente in via telematica, degli stessi;
   b) il termine di cui all'alinea può essere differito per esigenze di natura esclusivamente tecnica, ovvero per particolari tipologie di contribuenti, anche in considerazione della dimensione dei dati da trasmettere.

  540-quater. In caso di omissione della comunicazione di cui al comma precedente, ovvero di invio della stessa con dati incompleti o non veritieri, si applicano le disposizioni dell'articolo 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni.
  540-quinquies. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo provvederà ad apportare le modifiche necessarie all'articolo 8-bis del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al fine di adeguarlo a quanto stabilito dai commi 3 e 4 del presente articolo.
  540-sexies. Dopo il comma 29 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
   «29-bis. Al fine di contrastare l'indebita effettuazione delle compensazioni previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i titolari di partita IVA, entro il quinto giorno precedente quello in cui intendono effettuare l'operazione di compensazione per importi superiori a 5.000 euro, comunicano all'Agenzia delle entrate, in via telematica, l'importo e la tipologia dei crediti oggetto della successiva compensazione. La mancata comunicazione da parte dell'Agenzia delle entrate al contribuente, entro il terzo giorno successivo a quello di comunicazione, vale come silenzio assenso.
    29-ter. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità, anche progressive, per l'attuazione delle disposizioni del comma 29-bis e, in particolare, sono stabilite le procedure di controllo volte ad impedire l'utilizzo indebito di crediti.».

  540-septies. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.
  540-octies. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:
  542-bis. I commi 48, 49 e 49-bis, dell'articolo 2, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono sostituiti dai seguenti:
   «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 di euro: 5 per cento;
    a-bis) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    b) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
    c) devoluti a favore di altri soggetti: 10 per cento.
   49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e dei diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
    a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 5 per cento;
    a-bis) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    b) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 8 per cento;
    c) a favore di altri soggetti: 10 per cento.
   49-bis. Se il beneficiario dei trasferimenti di cui ai commi 48 e 49 è una persona portatrice di handicap riconosciuto grave ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, l'imposta si applica esclusivamente sulla parte del valore della quota o del legato che supera l'ammontare di 1.000.000 di euro.»

  542-ter. «L'articolo 11, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è sostituito dal seguente:
   «1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:
    a) 15.000 euro, 23 per cento;
    b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, 27 per cento;
    c) oltre 28.000 euro e fino a 55.000 euro, 38 per cento;
    d) oltre 55.000 euro e fino a 75.000 euro, 41 per cento;
    e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
    f) oltre 100.000 euro e fino a 150.000 euro, 45 per cento;
    g) oltre 150.000 euro, e fino a 200.000 euro, 47 per cento;
    h) oltre 200.000 euro 49 per cento».
1. 211. (ex 1. 3-bis. 8.) Airaudo, Paglia, Placido, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 8, premettere il seguente:
  08. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'esenzione dall'IMU si applica a tutti i terreni agricoli.

  Conseguentemente:
   al comma 8, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) il comma 5 è abrogato;.
   al comma 11 sopprimere le lettere a), b) e c) fino a: inusucapibile.
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 20 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 212. (ex 1. 4. 100.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:
    0a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «il possesso di immobili» aggiungere le seguenti: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa», ed il terzo periodo è soppresso;

  Conseguentemente:
   2) dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
    a-bis) al comma 7, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, alle quali è applicata l'aliquota di base di cui al precedente comma 6.»;
   3) dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) al comma 10, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».

   sopprimere il comma 12.
   al comma 208, dopo le parole: esclusione sociale aggiungere le seguenti: di tipo universale, rivolto cioè a tutti i nuclei familiari in condizioni di povertà, e sostituire la parola: 600 con la seguente: 2100 e: 1.000 con: 2500.
1. 213. (ex 1. 4. 163.) Fassina, Nicchi, Scotto, Civati, Gregori, Marcon, Melilla, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.

  Al comma 8, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) al comma 2, al primo periodo, dopo le parole: «il possesso di immobili» aggiungere le seguenti: «ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa», ed il terzo periodo è soppresso;.

  Conseguentemente:
   dopo la lettera
a), aggiungere la seguente:
    a-bis) al comma 7, primo periodo, in fondo aggiungere le seguenti parole: «, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, alle quali è applicata l'aliquota di base di cui al precedente comma 6.»;
    dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
    b-bis) al comma 10, il primo ed il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita dal soggetto passivo ad abitazione principale e per le relative pertinenze, si detraggono, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 400 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di euro 600. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio».

   sopprimere il comma 12.
1. 214. (ex 1. 4. 166.) Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Ricciatti.

  Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2 è inserito in fine il seguente periodo: «È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza».

  Conseguentemente, dopo il comma 8 aggiungere il seguente:
  1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura de 95 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 215. (ex 1. 4. 188.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
al comma 2 è inserita in fine il seguente periodo: «È altresì considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, anche se risulti locata, da cittadini residenti nel territorio dello Stato che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale degli stessi e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione».

  Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 216. (ex 1. 4. 190.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial.

  Al comma 8, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 2, dopo la lettera d-bis), è aggiunta la seguente:
   d-ter) alle unità immobiliari in uso alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 e successive modificazioni, ceduti in comodato d'uso gratuito per fini connessi all'attività sociale proprie delle organizzazioni stesse, solo per il tempo per cui perdura tale impiego.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 217. (ex 1. 4. 145.) Gigli, Patriarca, Preziosi.

  Al comma 8, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «possono modificare,» sono aggiunte le seguenti: «al fine di incentivare o disincentivare determinate iniziative economiche,»;
1. 218. (ex 1. 4. 169.) Paglia, Melilla, Marcon.

  Al comma 8, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) il comma 9-bis è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, qualora l'attestato di prestazione energetica degli stessi certifichi il rispetto dei limiti di legge decurtati del 50 per cento, sono esenti dall'imposta municipale propria per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che si proceda alla vendita entro il triennio. Qualora l'immobile risulti invenduto alla fine del triennio, è dovuta per intero l'imposta non pagata nel triennio, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta.».
1. 219. (ex 1. 4. 178.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 8 aggiungere i seguenti:
  8-bis. All'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» sono apportate le seguenti modifiche:
   al comma 1 le parole: «lire 300 mila» sono sostituite dalle seguenti: «50 euro»;
   ogni qual volta ricorra la parola: «fattura» sostituirla con la seguente: «modulo»;
   dopo il comma 2, sono inserite i seguenti: «3. Le operazioni di rimborso di cui al precedente comma possono essere effettuate da intermediari, purché regolarmente iscritti all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114 septies T.U.B., Decreto legislativo n. 385/1993. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1, che gli intermediari del servizio, di cui al precedente comma, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non siano inferiori a quelli stabiliti con il presente Decreto».

  8-ter. Dalla data di entrata in vigore del decreto istitutivo della tabella delle percentuali minime di rimborso applicate dagli intermediari del servizio, è istituita un'imposta, fuori campo IVA, a carico dei soggetti cessionari di cui al comma 2 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, del valore di 1 euro per ogni cessione di beni che dà diritto al rimborso dell'imposta pagata. Col medesimo decreto ministeriale sono individuate le modalità e i termini per il versamento dell'imposta la cui riscossione spetta all'intermediario del servizio. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi e attività di promozione del turismo.
1. 220. (ex 1. 4. 34.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Nei casi di compravendita di immobili sottoposti ai vincoli previsti dall'articolo 10 del decreto legge 22 gennaio 2011, n. 42 è precluso ogni successivo accertamento fiscale da parte dell'Agenzia delle entrate essendo il relativo valore fiscale determinato dal prezzo di vendita richiesto per la prelazione, ancorché l'offerta sia stata rifiutata dagli aventi diritto.
1. 221. (ex 1. 4. 22.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente: «8-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa di calamità naturali, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

  Conseguentemente dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
  17-bis. Per le finalità di cui al comma 2-bis, a decorrere dall'anno 2016, è attribuito ai comuni nei cui territori sono stati verificati eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, un ulteriore contributo di 90 milioni di euro da ripartire tra gli stessi comuni con deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile da predisporre sentita la regione interessata. Le somme non utilizzate sono versate annualmente al Fondo per le emergenze nazionali istituito ai sensi del comma 5-quinquies dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. In caso di eventi eccezionali, agli eventuali maggiori oneri annui si provvede con l'utilizzo delle risorse del medesimo Fondo per le emergenze nazionali.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 222. (ex 1. 4. 55.) Grimoldi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere il seguente: ”8-bis: Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati all'attività di scuola paritaria facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 223. (ex 1. 4. 146.) Gigli, Rubinato.

  Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:
  9-bis. Dopo il comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è inserito il seguente: «8-bis. Sono esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati a causa dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015, limitatamente per periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni, come risulta da dichiarazione sostitutiva del contribuente presentata al Comune ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per le finalità di cui al presente comma, è attribuito ai medesimi comuni di Dolo, Pianiga e Mira, per l'anno 2016, un contributo di 20 milioni di euro da ripartire tra gli stessi con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e sulla base di una relazione motivata del Capo del Dipartimento della protezione civile, da predisporre sentita la regione Veneto.».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 20.000.000.
1. 224. (ex 1. 4. 54.) Busin, Guidesi.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. A decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dell'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applica a tutti i terreni agricoli in qualsiasi area ubicati e a qualsiasi titolo posseduti.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 225. (ex 1. 4. 77.) Guidesi, Caparini.

  Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dallo loro ubicazione, concessi dagli stessi in comodato d'uso in affitto a giovani di età compresa tra i 28 e i 35 anni che abbiano la qualifica di coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

  Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per Vanno 2019, di 81,510-milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 226. (ex 1. 4. 207.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera a), inserire la seguente:
   a-bis) condotti da giovani agricoltori, indipendentemente dalla loro ubicazione.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016 delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 227. (ex 1. 4. 241.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 11, secondo periodo, dopo la lettera c), inserire la seguente:
   c-bis) ubicati nei comuni che hanno subito danni a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche e per le quali è stato dichiarato lo stato di calamità naturale e di emergenza a livello nazionale ai sensi del comma 1 lettera c) dell'articolo 2 della legge n. 225 del 1992.

  Conseguentemente sopprimere il comma 369.
1. 228. (ex 1. 4. 73.) Guidesi, Caparini.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 229. (ex 1. 4. 51.) Busin, Caparini, Simonetti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il secondo periodo, inserire il seguente:
  8-bis. Sono inoltre esenti gli impianti a fune in servizio pubblico per il trasporto di persone che impiegano una o più funi destinate a sostenere, trasmettere o regolare il moto dei veicoli e che siano aperte al pubblico indipendentemente dal pagamento di un corrispettivo.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 230. (ex 1. 4. 52.) Busin, Caparini, Simonetti.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 504 del 1992, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 sono soggette all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi (TASI) tutte le istituzioni scolastiche private.
1. 231. (ex 1. 4. 176.) Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n.504 del 1992, a decorrere dal periodo d'imposta 2016 sono soggette all'imposta municipale propria (IMU) e al tributo per i servizi indivisibili (TASI) tutte le istituzioni scolastiche private.
  11-ter. Le eventuali maggiori entrate derivatoti dall'attuazione del comma precedente sono destinate a misure volte ad estendere la platea dei soggetti esonerati dal pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia degli enti locali.
1. 232. (ex 1. 4. 175.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246 aggiungere il seguente:
  246-bis. Nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma riguardi i coltivatori diretti e le imprese agricole professionali, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e sia disposta per una durata di almeno 3 anni, le banche e gli intermediari finanziari, nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione, possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare ISMEA o altro organismo appartenente allo stesso, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.
1. 233. (ex 1. 4. 174.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11, inserire il seguente:
  11-bis. A decorrere dall'anno 2016 e per i quattro periodi d'imposta successivi, l'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione ai terreni agricoli concessi in affitto o comodato a coltivatori diretti e a imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, anche se posseduti da soggetti privi di tale qualifica.

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:
  556-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.
1. 234. (ex 1. 4. 173.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11.bis A decorrere dall'anno 2016 l'esenzione di cui al precedente comma trova applicazione ai terreni agro-forestali situati nelle aree protette come individuate dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

  Conseguentemente, aggiungere infine il seguente comma:
  556-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per i quattro periodi di imposta successivi, è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro o moneta all'estero attraverso istituti bancari, agenzie di trasferimento money transfer ed altri agenti in attività finanziaria. L'imposta è dovuta in misura pari all'1 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione. L'intermediario bancario o finanziario che esegue il trasferimento opera una ritenuta a titolo d'imposta, con obbligo di rivalsa sui soggetti che trasferiscono denaro, all'atto della singola operazione di trasferimento.
1. 235. (ex 1. 4. 172.) Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:
  11-bis. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8-bis è inserito il seguente:
  8-ter. Dono altresì esenti dall'imposta gli immobili destinati ad attività per le quali le norme vigenti prevedono il diritto alla esenzione, ancorché tali immobili siano condotti in virtù di un contratto di comodato gratuito da un ente in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalle norme vigenti per fruire della esenzione.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
1. 236. (ex 1. 4. 68.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 11 aggiungere e il seguente:
  11-bis. All'articolo 9 decreto legislativo 23/2011 dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma:
  8-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili destinati alla attività di scuola paritaria, facente parte del sistema nazionale di istruzione, ai sensi della legge n. 62 del 2000.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C;
1. 237. (ex 1. 4. 67.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:
  11-bis. A decorrere dall'anno 2016 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'Estero (AIRE), a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata
  11-ter. In conseguenza di quanto previsto dal precedente comma e ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 8, lettera d-bis) della presente legge, a decorrere dall'anno 2016 l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppressa.

  Conseguentemente, all'allegata tabella C a decorrere dal 2016 le autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare proporzionalmente del 5 per cento.
1. 238. (ex 1. 4. 36.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
  11-bis. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: «all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222» sono aggiunte le seguenti: «a condizione che i predetti soggetti siano statutariamente vincolati a non svolgere attività diverse da quelle di cui alla presente lettera o da quelle di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, ed adottino politiche non discriminatorie nei confronti degli utenti e del personale. Il Governo provvede ad aggiornare entro il 31 dicembre 2016 il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 91-bis, comma 3, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e integrato dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174».
1. 239. (ex 1. 4. 16.) Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.

  Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, ecceda i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.».

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera
b) con la seguente:
    b) il comma 669 è sostituito dal seguente: «669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, escluse quelle il cui valore immobiliare, accertato dall'Osservatorio del mercato immobiliare istituito presso l'agenzia del Territorio, eccede i 400.000 euro e di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.»;

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria,»;
    b-ter) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;

   sopprimere la lettera c);
   sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.»;
1. 240. (ex 1. 4. 165.) Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Patrizia Maestri, Matarrelli, Ricciatti.

  Al comma 12, sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile»;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la lettera
b) con la seguente:
    b) al comma 669 le parole: «o la detenzione» sono soppresse;
   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
    b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente: «671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.»;
   sostituire la lettera d) con la seguente:
    d) il comma 681 è sostituito dal seguente: «681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.»;
1. 241. (ex 1. 4. 164.) Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Ricciatti.

  Al comma 12 sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) al comma 639 le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico del possessore dell'immobile»;

  Conseguentemente:
   alla lettera b), capoverso: «669», sopprimere le parole: «o la detenzione» e;
   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
    b-bis) al comma 674 le parole: «o detentori» sono soppresse;
    b-ter) il comma 671 è sostituito dal seguente:
  671. La TASI è dovuta da chiunque possieda a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
   sostituire a lettera d) con la seguente:
    d) il comma 681 è sostituito dal seguente:
  681. Nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante è esentato dall'obbligazione tributaria che resta a totale carico del titolare del diritto reale sull'unità immobiliare.
1. 242. (ex 1. 4. 242.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

  Al comma 12 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) Sono esentati dalla tassazione IMU gli immobili utilizzati per l'erogazione del servizio pubblico essenziale di istruzione e formazione svolto dai soggetti facenti parte del Sistema nazionale di istruzione.

  Conseguentemente al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 243. (ex 1. 4. 147.) Gigli, Rubinato.

  Al comma 12, dopo la lettera b),aggiungere la seguente:
   b-bis)
Le disposizioni di cui alla lettera precedente si applicano con una riduzione del 70 per cento per le proprietà possedute in Italia da italiani residenti all'estero iscritti nell'apposito registro Aire.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 244. (ex 1. 4. 216.) Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 12, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. Le stesse imprese costruttrici saranno tenute a versare al momento della vendita l'intero ammontare d'imposta costituito dalla differenza tra quanto dovuto applicando l'aliquota ordinaria stabilita dai comuni e quanto già versato calcolato applicando l'aliquota agevolata di cui al precedente periodo, ed al quale gli eventuali interessi legali nel frattempo maturati. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento»;
1. 245. (ex 1. 4. 171.) Paglia, Melilla, Marcon.

  Al comma 12, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) al comma 678 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono esenti dall'imposta i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintante che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;.

  Conseguentemente, dopo la lettera e) inserire la seguente:
   e-bis) »Il comma 9-bis dell'articolo 13, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente: «Sono esenti dall'imposta municipale propria i fabbricati o le aree fabbricabili sottostanti a quelli in costruzione, destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 246. (ex 1. 4. 53.) Laffranco.

  Al comma 12, lettera c), dopo le parole: alla vendita aggiungere le seguenti: con prestazione energetica migliore del 50 per cento rispetto ai limiti di legge, e dopo le parole: 0,1 per cento aggiungere le seguenti: per i primi tre anni dall'ultimazione dei lavori e a condizione che si proceda alla vendita entro il triennio. Qualora l'immobile risulti invenduto alla fine del triennio, è dovuta l'imposta non pagata nel triennio, nonché una sovrattassa pari al 30 per cento della stessa imposta.
1. 247. (ex 1. 4. 179.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 12, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) per quei comuni che non hanno ottemperato a quanto disposto dal comma 676 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, azzerando l'aliquota TASI relativa all'anno 2015 senza la deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, la ripartizione delle risorse da erogare, a titolo di tributo per i servizi indivisibili (TASI), a valere sul Fondo di solidarietà comunale 2015, avviene con riferimento al gettito potenziale che avrebbero ottenuto applicando l'aliquota dell'1 per mille.
1. 248. (ex 1. 4. 167.) Melilla, Paglia, Marcon.

  Dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono approtate le seguenti mosidicazioni:
   a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
    «Il tributo non è docuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamertare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodi, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione»;
   b) il comma 653 è sostituito dal seguente:
    «653. A partire dal 1o gennaio 2017, nella determinazione di costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle finanze e disponibili sul portale www.opercivitas.it.
1. 249. (ex 1. 4. 256.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Agli immobili ad uso residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferito la propria residenza all'estero, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica ad un solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà;
  12-ter All'onere previsto, valutato in 100 milioni di euro, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
1. 250. (ex 1. 4. 30.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis: Ai magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.4, si applicano le aliquote previste per i fabbricati rurali.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
   2010: – 500;
   2011: – 500;
   2012: – 500.
1. 251. (ex 1. 4. 88.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 12, inserire il seguente:
  12-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
   2010: – 500;
   2011: – 500;
   2012: – 500.
1. 252. (ex 1. 4. 21.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis. per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, categoria catastale D/2.

  Conseguentemente sopprimere il comma 369.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
1. 253. (ex 1. 4. 99.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 13, inserire il seguente:
  13-bis. Al comma 3, dell'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   b-bis. Per i fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali di beni di prima necessità, ubicati nei territori dei piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

  Conseguentemente sopprimere il comma 369.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 254. (ex 1. 4. 96.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 14, inserire il seguente:
  14-bis. Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria (IMU) i magazzini ed i locali di deposito, classificati nella categoria catastale c/2, posseduti ed utilizzati per la propria attività dagli imprenditori ittici di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 255. (ex *1. 4. 245.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte degli enti pubblici per gli immobili sottoposti a vincolo da parte della sovrintendenza ai beni culturali è preclusa ogni successiva azione di accertamento fiscale volta a determinare un valore del bene diverso dal prezzo offerto e rimasto inoptato.
1. 256. (ex 1. 4. 143.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.

  Dopo il comma 14, inserire i seguenti:
  14-bis. Agli immobili ad usa residenziale di proprietà di cittadini italiani che abbiano trasferita la propria residenza all'estera, si applica, ai fini dell'IMU e della TASI, il regime previsto per gli immobili adibiti ad abitazione principale. Per ciascun proprietario, l'agevolazione di cui al primo periodo si applica al solo immobile e in rapporto alla quota di proprietà.
  14-ter. All'onere derivante dal comma 14-bis, si provvede, quanto a 134 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge, e quanto a 66 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.
1. 257. (ex 1. 4. 222.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:
  2-bis. Trascorsi i tre anni dall'inizio dei lavori, anche qualora non ne sia stata comunicata l'ultimazione, entro i successivi trenta giorni, il comune verifica che sia stata effettuata la richiesta di accatastamento dell'edificio e l'effettiva attribuzione di rendita allo stesso; qualora la verifica dia esisto negativo, provvede d'ufficio all'attribuzione di una rendita all'immobile che tenga conto del valore dello stesso, anche al fine dell'applicazione delle imposte patrimoniali.
1. 258. (ex 1. 4. 181.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è aggiunto in fine il seguente comma:
  5. Trascorsi tre anni dall'inizio dei lavori, anche qualora non ne sia stata comunicata l'ultimazione, entro i successivi trenta giorni, il comune verifica che sia stata effettuata la richiesta di accatastamento dell'edificio e l'effettiva attribuzione di rendita allo stesso. Qualora la verifica dia esisto negativo, provvede d'ufficio all'attribuzione di una rendita all'area o al fabbricato, che tenga conto del valore dello stesso, anche al fine dell'applicazione delle imposte patrimoniali.
1. 259. (ex 1. 4. 180.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Le società di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 72, possono essere sciolte ed il relativo patrimonio trasferito ai soci, con atto notarile. Il relativo trasferimento dei beni, costituenti il patrimonio sociale, è esente dal pagamento di imposte a condizione che l'atto stipulato entro il 31 dicembre 2016. All'onere del provvedimento, valutato in 40 milioni si provvede mediante riduzione dello stanziamento di cui al comma 369 della presente legge.
1. 260. (ex 1. 4. 32.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 14 aggiungere il seguente:
  14-bis. Le donazioni di immobili a favore dei propri discendenti in linea diretta di primo grado esenti dal pagamento dell'imposta sui trasferimenti, a condizione che il valore dell'immobile, misurato dalla vendita catastale ancorché rivalutata, sia inferiore a 1 milione di euro e che per il beneficiario si tratti di prima abitazione. All'onere delle disposizioni, valutato in 20 milioni in ragione d'anno, si provvede corrispondente riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
1. 261. (ex 1. 4. 33.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 15 lettera d) sostituire il numero 1) con il seguente:
  1) dopo le parole: « 20 per cento» sono inserite le seguenti «per l'anno 2015, e del 100 per cento a decorrere dal 2016».
1. 262. (ex 1. 4. 102.) Guidesi.

  Al comma 15, lettera e), capoverso 380-sexies, aggiungere, in fine le seguenti parole: A tal fine nell'ambito dell'attività di accertamento e riscossione dei predetti tributi, sono gestiti i relativi versamenti esclusivamente previa attestazione periodica della corrispondenza degli importi di cui al periodo che precede con quelli dovuti e versati anche negli esercizi finanziari successivi o a seguito dell'attività di accertamento e riscossione coattiva, indicando separatamente gli importi dovuti a titolo diverso dal tributo citato.

  Conseguentemente, dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. La riscossione delle entrate proprie degli enti locali avviene esclusivamente mediante acquisizione diretta degli importi riscossi, al netto dell'aggio dovuto nei confronti del gestore del relativo servizio, salvi i rapporti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 263. (ex *1. 4. 64.) Alberto Giorgetti.

  Al comma 15, lettera e), aggiungere il seguente dopo il capoverso 380-octies il seguente:
  38-nonies. I Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 5, commi 1e 1-bis sono, nell'anno in corso e nei due successivi, esentati dal versamento delle rispettive quote al Fondo di solidarietà comunale previsto dal comma 380, lettera b). Tali Comuni destinano in via esclusiva le risorse così recuperate al finanziamento d'interventi per la ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché di misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio conseguenti all'applicazione del presente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 15 aggiungere il seguente:
  15-bis. In sede di prima applicazione del nuovo comma 380-nonies dell'articolo 1 della Legge di Stabilità 2013, come introdotto dal comma 15, l'esenzione ivi stabilita è estesa anche ai Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza nel corso del 2013, 2014 e 2015 ed è applicata nel 2016, 2017 e 2018.
1. 264. (ex 1. 4. 10.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:
  16-bis. Al fine di promuoverne l'utilizzo efficiente, i comuni possono elevare l'aliquota IMU applicata al patrimonio immobiliare che risulta inutilizzato fino ad un massimo dello 0,2 per cento aggiuntivo, anche in deroga al limite di cui al comma 6 dell'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  16-ter. Ai sensi del comma 16-bis, il patrimonio immobiliare si considera inutilizzato quando non è destinato, in modo continuativo e prevalente, per oltre cinque anni, alle finalità e agli usi risultanti dalle dichiarazioni catastali.
  16-quater. I comuni destinano i proventi derivanti dall'elevazione dell'aliquota dell'IMU di cui al comma 16-bis ad un fondo per interventi rivolti alla riqualificazione di aree dismesse o inutilizzate, al recupero e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, all'acquisizione e realizzazione di aree a verde pubblico o da destinare al soddisfacimento di interessi di pubblica utilità.
1. 265. (ex 1. 4. 160.) Paglia, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

  Sostituire i commi 18, 19, 20 e 21 con i seguenti:
  18. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'Imposta Municipale Unica e la Tassa sui servizi indivisibili non si applicano agli immobili strumentali all'attività dell'impresa, censiti nelle categorie catastali A, B, C e D.
  18-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2016, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
  18-ter. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 6.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 18-bis, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 18.
  18-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 18-ter, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne dà comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 18-ter non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 266. (ex *1. 4. 225.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

  Al comma 18, secondo periodo, premettere le seguenti parole: Fatto salvo per gli impianti relativi alle concessioni di grande derivazione d'acqua ad uso idroelettrico,.
1. 267. (ex 1. 4. 48.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:
  20-bis. All'articolo 6 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, il comma 8 è abrogato.
1. 268. (ex 1. 4. 59.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:
  22-bis. 1. A partire dal 1o gennaio 2015 il canone per le attività estrattive di seconda categoria, così come classificato nell'articolo 2, comma 3 del regio decreto n. 1443 del 1927, nel territorio italiano è pari ad almeno il 20 per cento dei prezzi di vendita dei materiali cavati e comunque non inferiore a:
   a) 1,80 euro/m3 per sabbia e ghiaia;
   b) 2,30 euro/m3 per calcare;
   c) 1,30 euro/m3 per argilla;
   d) 4,00 euro/m3 per pietre ornamentali;
   e) 1,20) euro/m3 per torba.

  Tali canoni possono essere elevati da parte delle Regioni e, in questo ambito, differenziate in funzione di obiettivi di gestione e recupero ambientale delle aree coinvolte.
  2. A partire dal 1o gennaio 2015 il tributo speciale per il conferimento dei rifiuti in discarica è pari ad almeno 50 euro per tonnellata. Tale valore è modulato in funzione della quota di superamento del livello di raccolta minimo previsto dalla legge secondo il seguente criterio di proporzionalità:
   raccolta differenziata tra il 65 per cento e il 70 per cento: riduzione del tributo del 70 per cento;
   raccolta differenziata tra il 70 per cento e il 75 per cento: riduzione del tributo dell'80 per cento;
   raccolta differenziata superiore al 75 per cento riduzione del tributo del 90 per cento.
1. 269. (ex 1. 4. 15.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Sopprimere il comma 23.
1. 270. (ex 0. 1. 4. 258. 2.) Melilla, Marcon.

  Al comma 23, dopo le parole: tributi aggiungere le seguenti: ivi compresa l'imposta di soggiorno.
1. 271. (ex 1. 4. 26.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 23, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, compresa la tassa di soggiorno.
1. 272. (ex 0. 1. 4. 258. 4.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 23, sopprimere da: alla tassa sui rifiuti fino a; , nonché.
1. 273. (ex 0. 1. 4. 258. 8.) Busin, Guidesi, Simonetti.

  Al comma 23, terzo periodo, sopprimere le parole: alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1 comma 639 della legge 27 dicembre 2013, n. 147,.
1. 274. (ex 1. 4. 56.) Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Al comma 23 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per l'anno 20015 sono valide le deliberazioni relative a regolamenti, aliquote e tariffe di tributi adottate dai comuni entro il 30 settembre 2015, per le quali siano state correttamente e compiutamente espletate le procedure di pubblicazione di cui al quinto periodo del comma 13-bis dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre n. 214, al settimo periodo del comma 688 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n.47 e al primo periodo del comma 8 dell'articolo 14 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23.
1. 275. (ex 0. 1. 4. 258. 6.) Latronico, Palese.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: Per gli anni 2012, 2013 e 2014« sono sostituite dalle seguenti: »Per gli anni 2012-2017«; le parole: »deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto« sono sostituite dalle seguenti: »deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015”.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 276. (ex 1. 4. 65.) Centemero, Squeri, Russo, Occhiuto.

  Dopo il comma 23, inserire i seguenti:
  23-bis. Per il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'articolo 3 comma 24 della legge 21 dicembre 1995, n. 549 è fissato un importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuti conferiti, dei quali il affluisce in un apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente. Le Regioni hanno facoltà di aumentarlo fino ad un totale di 60 Euro/ton.

  All'articolo 3, comma 24 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 dopo le parole: «di materia prima», le parole: «e di energia» sono soppresse. All'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, il comma 27 è sostituito dal seguente:
  27. Il tributo è dovuto alle regioni che ne dispongono per il finanziamento delle politiche per la prevenzione dei rifiuti, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio. Il 40 per cento del gettito derivate dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle province, affluisce in un apposito fondo del Ministero dell'ambiente destinato a favorire la prevenzione dei rifiuti, le attività di riciclaggio, nonché a realizzare la bonifica dei suoli inquinati, ivi comprese le aree industriali dismesse, il recupero delle aree degradate per l'avvio ed il finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente e la istituzione e manutenzione delle aree naturali protette. L'impiego delle risorse è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione, ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo.

  23-ter. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze , di concerto con il MATTM, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di Euro per ogni imballaggio non riutilizzabile. Soggetto passivo della tassa è il produttore del prodotto causa del rifiuto. Il Decreto di cui al presente comma disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, la quale è destinata al Ministero dell'ambiente in apposito capitolo di spesa e ripartita tra le Regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 Aprile 2006 n. 152.
  23-quater. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione dei concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, sulla posta cartacea non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare ai comuni che la impiegano a sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
1. 277. (ex 1. 4. 184.) Zolezzi, Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 23, inserire il seguente:
  23-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, comma 29 – stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo – è fissata in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto.
1. 278. (ex 1. 4. 183.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 23, inserire il seguente:
  23-bis. All'articolo 3, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 24 è sostituito dal seguente: «Al fine di favorire la minore produzione di rifiuti e il recupero dagli stessi di materia prima, a decorrere dal 1 gennaio 1996 è istituito il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, così come definiti e disciplinati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915 e successive modificazioni»;
   b) il comma 27 è sostituito dal seguente: «il tributo è dovuto alle regioni ed affluisce in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nell'ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione ad eccezione di quelle derivanti dalla tassazione dei fanghi di risulta che sono destinate ad investimenti di tipo ambientale riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto al predetto tributo;
   c) il comma 29 è sostituito dal seguente: »L'ammontare dell'imposta è fissato, con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, per chilogrammo di rifiuti conferiti: in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003; in misura non inferiore ad euro 0,02532 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi e pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. In caso di mancata determinazione dell'importo da parte delle regioni entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, si intende prorogata la misura vigente. Il tributo è determinato moltiplicando l'ammontare dell'imposta per il quantitativo, espresso in chilogrammi, dei rifiuti conferiti in discarica, nonché per un coefficiente di correzione che tenga conto del peso specifico della qualità e delle condizioni di conferimento dei rifiuti ai fini della commisurazione dell'incidenza sul costo ambientale da stabilire con decreto dei Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 279. (ex 1. 4. 182.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. Il comma 333 dell'articolo della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo” Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 135 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 280. (ex 1. 4. 255.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:
  23-bis. All'articolo 3-bis del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 le parole: «Per gli anni 2012, 2013 e 2014» sono sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2012-2017»; le parole: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino alla data di entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «deliberato dopo il 4 ottobre 2007 e fino al 31 dicembre 2015».
1. 281. (ex **1. 4. 243.) Pastorelli.

  Dopo il comma 23, inserire il seguente:
  23-bis. Il comma 9 dell'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito in legge dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 282. (ex 1. 4. 103.) Guidesi.

  Sopprimere il comma 24.
1. 283. (ex *1. 0. 4. 258. 9.) Busin, Simonetti, Guidesi.

  Sopprimere il o comma 24.
1. 284. (ex *1. 0. 4. 258. 3.) Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 24.
1. 285. (ex 1. 4. 57.) Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147 apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 649, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge n. 147 del 27 dicembre 2013 del comune di loro ubicazione»;
   b) Il comma 653 è sostituito dal seguente: «653. A partire dal 1 gennaio 2017, nella determinazione dei costi del servizio di raccolta e gestione dei rifiuti urbani, il comune deve avvalersi delle risultanze dei fabbisogni standard elaborati dal Ministero delle Finanze e disponibili sul portale www.opencivitas.it».
1. 286. (ex 1. 4. 159.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. Le norme di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, si applicano anche alle scuole paritarie.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
1. 287. (ex 1. 4. 66.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 24 inserire il seguente:
  24-bis.1 Dopo il comma 683 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è inserito il seguente:
  683-bis. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC in coincidenza con la dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta nel quale sono intervenute eventuali variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta stessa. Il modello di dichiarazione è predisposto dal Comune e adottato con deliberazione di Giunta e reso disponibile gratuitamente nonché pubblicato sul sito dell'ente.
1. 288. (ex 1. 4. 47.) Caparini.

  Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:
  24-bis. 1. Al fine di realizzare maggiori entrate comunali e assicurare ai cittadini la parità di trattamento rispetto ad orientamenti giurisprudenziali difformi, al comma 1 dell'articolo 36 e al comma 4 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono soppresse le parole: «sia al momento della realizzazione dello stesso, sia».

  A decorrere dal 1o gennaio 2016, il contributo di costruzione, nonché le sanzioni previste dai medesimi articoli 36 e 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sono incrementati del 10 per cento.
1. 289. (ex 1. 4. 89.) Calabrò.

  Dopo il comma 24, inserire i seguenti:
  24-bis. 1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito nell'anno 2016, un Fondo con un importo pari a 100 milioni di euro, destinato alle spese per gli interventi straordinari per investimenti destinati a edilizia scolastica, viabilità, trasporto pubblico, infrastrutture e tutela dell'ambiente, per i comuni che si sono avvalsi della possibilità di azzerare l'aliquota TASI secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 676, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono definiti termini e modalità di attuazione della presente disposizione.
  24-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 24-bis pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 290. (ex 1. 4. 29.) Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. 1.Alla Nota II bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, alla lettera a) le parole: «diciotto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trentasei mesi». Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai contenziosi in corso alla data di approvazione della presente legge.

  All'onere recato, stimato in 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369.
1. 291. (ex 1. 4. 144.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.

  Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:
  24-bis. 1.Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge 19/06/2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, dopo la parola: «96» aggiungere la seguente: «10».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 292. (ex 1. 4. 187.) Ferraresi, Dell'Orco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 24-quinquies, quarto periodo, dopo la parola: adottato, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari di merito,.
1. 293. (ex 0. 1. 4. 257. 4.) D'Incà, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo il comma 25, inserire i seguenti:
  25-bis. Per gli immobili locati con contratti stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, la somma delle aliquote dell'Imu e della Tasi non può superare il 4 per mille.
  25-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 15-bis, determinato in 100 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 294. (ex 1. 4-bis. 2.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
  26-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da emanare entro il 31 dicembre 2015 è modificato il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 al fine di escludere, dalle componenti di calcolo dell'indicatore della situazione reddituale di cui all'articolo 4 del citato decreto, le somme percepite con le borse di studio da ciascuno dei figli a carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono altresì escluse dal medesimo calcolo le somme percepite, a qualsiasi titolo, per persone disabili.
1. 295. (ex 1. 4-bis. 4.) Vacca, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 26, inserire il seguente:
  26-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.
1. 296. (ex 1. 4-bis. 1.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 29, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 65 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 297. (ex 1. 4-ter. 5.) Guidesi.

  Al comma 29, sostituire le parole: 75 per cento con le seguenti: 70 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 298. (ex 1. 4-ter. 4.) Guidesi.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Al comma 9-quinquies dell'articolo 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  Entro il termine del 29 febbraio 2016, Il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e adottata sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, provvede, secondo le modalità di cui al primo periodo, alla verifica del gettito anche per l'anno 2015. Per lo stesso anno 2015, i comuni, in deroga all'articolo 175 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano convenzionalmente gli importi, a titolo di maggior gettito IMU, risultanti dall'allegato A del presente decreto, sul bilancio 2015, a fronte della riduzione corrispondente dell'assegnazione dal Fondo di solidarietà comunale.
1. 299. (ex 1. 4-ter. 8.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «sino alla data del 31 dicembre 2016».
1. 300. (ex 1. 4-ter. 17.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, le parole: «a tutti i tributi locali» sono sostituite dalle seguenti: «all'IMU, alla Tasi ed alla maggiorazione Tares».
1. 301. (ex 1. 4-ter. 14.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Al comma 1, dell'articolo 9 del decreto-legge n. 47 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2014, le parole: «Per il quadriennio 2014-2017», sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'anno 2014».
  29-ter. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al precedente comma 29-bis, pari a 36,27 milioni di euro in ragione annua a decorrere dal 2018, si provvede, fino al fabbisogno, mediante le seguenti disposizioni:
   a) Il comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, il comma 3 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e il comma 66 dell'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono soppressi;
   b) La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sul reddito, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa;
   c) Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso;
   d) Le lettere e), f), e h) del comma 1 dell'articolo 20 del decreto-legge 2014, n. 133, convertito, con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono soppresse.
1. 302. (ex 1. 4-ter. 24.) Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Al comma 2, dell'articolo 9-bis del decreto-legge n. 47 del 2014, le parole: «in misura ridotta di due terzi», sono sostituite dalle seguenti: «in misura ridotta di un terzo».
1. 303. (ex 1. 4-ter. 22.) Paglia, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Il secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: «Il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo, recupero o smaltimento. I magazzini intermedi di produzione e quelli adibiti allo stoccaggio di prodotti finiti sono considerati non tassabili in quanto produttivi di rifiuti speciali, anche a prescindere dall'intervento regolamentare ai sensi dell'articolo 1, comma 649, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, del comune di loro ubicazione».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 304. (ex 1. 4-ter. 6.) Busin.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 652, terzo periodo, le parole: «per gli anni 2014 e 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2014, 2015 e 2016»;
   b) al comma 653, la parola: « 2016» è sostituita dalla seguente: « 2018».
1. 305. (ex 1. 4-ter. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. L'articolo 23, comma 7, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nella parte in cui abroga l'articolo 11, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relativo alla facoltà dei comuni di aumentare le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge 27 luglio 2000, n. 212, si interpreta nel senso che l'abrogazione non ha effetto per i comuni che si fossero già avvalsi di tale facoltà prima dell'entrata in vigore della medesima norma abrogatrice.
1. 306. (ex 1. 4-ter. 18.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica aggiungere in fine le parole: «a canone concordato»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. A decorrere dall'anno 2014, il canone di locazione relativo ai contratti aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo e le relative pertinenze locate congiuntamente all'abitazione, stipulati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 3, e 8 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, relativi ad abitazioni ubicate nei comuni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e negli altri comuni ad alta tensione abitativa individuati dal Comitato interministeriale per la programmazione economica, è assoggettato ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.
1. 307. (ex 1. 4-ter. 23.) Paglia, Melilla, Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. L'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è così sostituito:

«Art. 4.

  1. I comuni possono istituire un'imposta di soggiorno, con apposito regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali.
  2. L'imposta è dovuta dai soggetti non residenti che prendono alloggio, in via temporanea, in strutture ricettive di qualsiasi tipo e in alloggi locati per scopo turistico situati nel territorio comunale.
  3. L'imposta si applica, secondo criteri di gradualità, in proporzione al prezzo o alla classificazione delle strutture ricettive, sino a 5 euro per notte di soggiorno. In alternativa, il regolamento comunale può stabilire, secondo criteri di gradualità, la misura dell'imposta in via percentuale sul costo del soggiorno, sino ad un massimo del 7 per cento dello stesso.
  4. I gestori delle strutture ricettive, le agenzie di intermediazione immobiliare, i proprietari o i gestori di alloggi locati per scopo turistico, comunque operanti o denominati, sono responsabili del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, nonché della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.
  5. In particolare, i soggetti che si occupano di prenotazioni elettroniche sui cosiddetti community marketplace, su portali web, o attraverso qualsiasi altra forma di vendita telematica, e che intermediano la transazione finanziaria tra coloro che richiedono alloggio e coloro che offrono alloggio hanno l'obbligo di raccogliere, da parte degli ospiti e per conto dei gestori di alloggi, l'imposta di soggiorno e di versarla ai comuni competenti, indicando le somme percepite per ogni alloggio in affitto, l'indirizzo dell'abitazione, il numero delle persone dichiarate, il numero di pernottamenti registrati, l'importo della tassa raccolta e, se del caso, le esenzioni.
  6. I soggetti di cui ai commi 4 e 5 hanno l'obbligo di informare i propri ospiti, anche negli spazi web utilizzati, dell'applicazione, dell'entità e delle esenzioni dell'imposta di soggiorno.
  7. Il regolamento comunale che istituisce l'imposta determina: a) le misure dell'imposta, stabilite in rapporto al prezzo giornaliero praticato o alla categoria delle singole strutture ricettive o al costo del soggiorno; b) le eventuali riduzioni ed esenzioni, determinate in relazione alla categoria ed all'ubicazione della struttura ricettiva, alla durata del soggiorno, alle caratteristiche socio-economiche dei soggetti passivi, avendo riguardo, tra l'altro, alla numerosità del nucleo familiare, all'età ed alle finalità del soggiorno; c) l'eventuale periodo infrannuale di applicazione dell'imposta; d) i termini e le modalità di presentazione della dichiarazione e del pagamento dell'imposta da parte dei soggetti di cui al comma 4; e) modalità di applicazione delle norme relative all'accertamento, alla riscossione e ai rimborsi, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 161 a 169 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché gli altri elementi di disciplina dell'imposta, in coerenza con le norme di cui al presente articolo e con le leggi di disciplina generale dei tributi locali.
  8. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. L'irrogazione delle sanzioni avviene secondo le disposizioni degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  9. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni possono accedere ad ogni informazione rilevante detenuta da pubbliche amministrazioni per la determinazione del numero dei soggetti passivi e della durata del soggiorno, ivi comprese le informazioni acquisite dalle competenti autorità di pubblica sicurezza a norma delle leggi vigenti.
  10. Ai fini dell'accertamento dell'imposta, i Comuni, quale competente autorità fiscale in materia di imposta di soggiorno, possono richiedere ai soggetti di cui ai commi 4 e 5 dati e informazioni relative alle transazioni, alle prenotazioni e agli alloggi, comprese informazioni personali quali il nome del proprietario, del gestore e dell'ospite, indirizzi degli annunci, date e importi delle transazioni, numeri di codici fiscali, informazioni di contatto e altre informazioni utili a determinare l'importo dell'imposta presumibilmente dovuta dagli ospiti e il relativo responsabile del pagamento.
  11. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a Roma Capitale. Restano ferme le misure di imposta stabilite dall'articolo 14, comma 16, lettera e) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
  12. Nell'anno di istituzione, l'imposta si applica a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo all'emanazione del relativo regolamento comunale, salva l'eventuale indicazione di data successiva nel regolamento medesimo. Le variazioni delle tariffe disposte dal comune entro i termini di legge, ma successivamente al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni medesime, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione.
1. 308. (ex 1. 4-ter. 10.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 5 dell'articolo 9 è così sostituito:
  5. Ferme restando le facoltà di regolamentazione del tributo di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, i comuni possono con proprio regolamento:
   a) stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;
   b) stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;
   c) prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;
   d) determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;
   e) stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;
   f) prevedere che una percentuale del gettito dell'imposta municipale propria sia destinata al potenziamento degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate, anche comprendendo nel programma di potenziamento la possibilità di attribuire compensi incentivanti al personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del settore entrate, anche con riferimento all'impianto e allo sviluppo delle attività connesse alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni e integrazioni.
1. 309. (ex 1. 4-ter. 13.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. All'articolo 57, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dopo il comma 1-ter, è aggiunto il seguente:
  1-quater. Qualora tra le parti in causa vi sia una Pubblica Amministrazione, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, questa è esentata dal pagamento dell'imposta di registro relativa all'atto degli organi giurisdizionali.
1. 310. (ex 1. 4-ter. 12.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 29, aggiungere il seguente:
  29-bis. Per gli anni 2016 e 2017, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per spese di manutenzione ordinaria del verde, delle strade e del patrimonio comunale, nonché per spese di progettazione delle opere pubbliche.
1. 311. (ex 1. 4-ter. 16.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. 1.La disposizione di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n, 243, non si applica alle cessioni di proprietà relative agli immobili acquisiti in locazione ai sensi dell'articolo 18, comma 6, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.
1. 312. (ex 1. 4-quater. 17.) Latronico.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. 1. Per gli ordini di pagamento disposti su supporto cartaceo effettuati presso la sede del prestatore di servizi di pagamento o le filiali di questo non è previsto alcun onere a carico dell'ordinante.
1. 313. (ex 1. 4-quater. 2.) Guidesi, Busin, Allasia.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. 1. Dopo l'articolo 117-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia è inserito il seguente:
  Art. 117-ter. (Disposizioni in materia di operazioni home banking) – 1. Le operazioni effettuate tramite il servizio telematico di home banking non possono prevedere alcun onere a carico del cliente.

  Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nel precedente comma sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto.
  Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo, ivi comprese quelle in materia di trasparenza e comparabilità, e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente.
1. 314. (ex 1. 4-quater. 4.) Guidesi, Busin, Allasia.

  Dopo il comma 30, aggiungere il seguente:
  30-bis. 1. All'articolo 21 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  5-bis. La deduzione di cui ai commi precedenti spetta solo al venditore, per un importo corrispondente alla riduzione di corrispettivo riconosciuta all'acquirente ai sensi del comma 1 del presente comma, nel caso in cui ricorrano anche le seguenti ulteriori condizioni, aggiuntive rispetto a quelle elencate nel comma 4:
   a) il corrispettivo pattuito sia ridotto di un importo non superiore alla deduzione massima spettante ai sensi del comma 1;
   b) nel contratto di compravendita l'acquirente dichiari espressamente di rinunciare alla deduzione di cui ai commi precedenti, a fronte della riduzione di prezzo di cui alla lettera a);
   c) nella proposta di acquisto e nel contratto di compravendita sia indicato espressamente il corrispettivo al lordo e al netto della deduzione;
   d) l'acquirente dia al venditore mandato irrevocabile a procedere alla locazione dell'immobile;
   e) in deroga alla condizione di cui al comma 4, lettera a), l'unità immobiliare sia destinata alla locazione entro un periodo massimo di dodici mesi complessivi determinati a partire dall'acquisto ovvero dalla eventuale risoluzione del contratto di locazione per motivi non imputabili al locatore.

  5-ter. Alle disposizioni di cui al comma 5-bis si applicano le previsioni di cui all'articolo 57 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
1. 315. (ex *1. 4-quater. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 30, aggiungere i seguenti:
  30-bis. All'articolo 1, comma 4 della nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».

  30-ter. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
1. 316. (ex **1. 4-quater. 15.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:
  30-bis. All'articolo 1, comma 4 della nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».

  30-ter. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
1. 317. (ex **1. 4-quater. 1.) Ciracì, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 30 aggiungere i seguenti:
  30-bis. All'articolo 1, comma 4 della nota II-bis), della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:
  «Le predette disposizioni non si applicano nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo, proceda all'acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale, né qualora il contribuente effettui l'alienazione dell'immobile acquistato con i benefici di cui al presente articolo entro un anno dall'acquisto realizzato ai sensi del successivo comma, se relativo ad altro immobile da adibire a propria abitazione principale.».

  30-ter. Il credito di imposta disciplinato dall'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, si applica anche agli acquisti di cui al comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, intervenuti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, indipendentemente dalla data del primo acquisto.
1. 318. (ex **1. 4-quater. 8.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 32.
1. 319. (ex *1. 4-sexies. 3.) Alberto Giorgetti, Brunetta, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Al comma 32, capoverso articolo 13, comma 5, sostituire le parole:
  Tale azione è, altresì, consentita nei casi in cui il locatore non abbia provveduto alla prescritta registrazione del contratto nel termine di cui al comma 1 del presente articolo. Nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione il giudice determina il canone dovuto, che non può eccedere quello del valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati, L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti, con le seguenti:
  Tale azione è altresì consentita al conduttore nei casi in cui il contratto sia stato concluso in violazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 4. Qualora nel giudizio che accerta l'esistenza del contratto di locazione non sia possibile stabilire la durata del contratto e l'importo del canone di locazione:
   a) la durata della locazione è stabilita in quattro anni a decorrere dalla data di proposizione della domanda e al rinnovo si applica la disciplina di cui all'articolo 2, comma 1;
   b) il canone dovuto è giudizialmente stabilito in misura pari al valore minimo definito ai sensi dell'articolo 2 ovvero quello definito ai sensi dell'articolo 5, commi 2 e 3, nel caso di conduttore che abiti stabilmente l'alloggio per i motivi ivi regolati. L'autorità giudiziaria stabilisce la restituzione delle somme eventualmente eccedenti.
1. 320. (ex 1. 4-sexies. 23.) Zaratti, Paglia, Pellegrino, Marcon, Melilla, Fassina.

  Al comma 32, capoverso articolo 13, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 5 milioni di euro, a favore dei conduttori che hanno subito conseguenze economiche a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione delle domande per richiedere il risarcimento delle spese legali nelle quali sono incorsi e delle differenze dei canoni di locazione che sono stati giudizialmente condannati a versare, oltre ad interessi e altri oneri. Le domande sono evase entro i limiti delle risorse del fondo.

  Conseguentemente, alla Tabella A allegata, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: –5.000.000;.
1. 321. (ex 1. 4-sexies. 22.) Zaratti, Paglia, Pellegrino, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
  32-bis. Per il triennio 2016-2018, e stante la necessità pubblica di garantire il diritto all'abitare, i comuni sono autorizzati a requisire temporaneamente, e per un periodo di norma non superiore a diciotto mesi, immobili non locati da destinare ad uso abitativo, ubicati nei rispettivi territori.
  32-ter. Gli immobili oggetto degli interventi di cui al precedente comma 1, sono individuati nell'ambito delle abitazioni e degli edifici sfitti e inutilizzati da almeno due anni:
   a) di proprietà di istituti bancari, enti privati, società immobiliari;
   b) di proprietà di enti e istituzioni pubbliche, e della Cassa Depositi e prestiti;
   c) di proprietà di privati, se terze case sfitte.

  32-quater. In particolari situazioni di emergenza abitativa, il comune può derogare temporaneamente al rispetto dei requisiti di abitabilità, di agibilità di immobili pubblici o privati individuati come idonei ad essere provvisoriamente abitati.
  32-quinquies. La requisizione temporanea dell'immobile e la sua riassegnazione, comporta la corresponsione ai legittimi proprietari, di un affitto a canone sociale da parte dei soggetti assegnatari dell'immobile o, per una comprovata loro impossibilità a garantire il pagamento del canone, il pagamento di tutto o parte del medesimo, a carico del comune. L'eventuale intervento di requisizione, è subordinato al rilascio da parte del comune di una garanzia fideiussoria ai proprietari, per danneggiamenti e assicurare la riconsegna dell'immobile nello stato antecedente alla requisizione temporanea, o per eventuale insolvenza.
  32-sexies. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni e comunque i soggetti pubblici proprietari, nonché l'Agenzia del demanio, sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale, l'elenco degli immobili demaniali inutilizzati a disposizione dei medesimi enti locali.
  32-septies. Associazioni e gruppi di cittadini possono presentare al proprio comune progetti di utilizzo dei beni di cui al precedente comma. Il comune entro centoventi giorni dal ricevimento dei suddetti progetti, ne valuta la fattibilità, e l'eventuale conseguente loro assegnazione a titolo gratuito ai richiedenti qualora l'istruttoria del progetto abbia avuto esito positivo. Ciascun comune, con propri provvedimenti individua forme e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  32-octies. Quale contributo dello Stato agli oneri eventualmente conseguenti dall'attuazione di cui ai precedenti commi, sono stanziati 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018. Le modalità di attuazione e i criteri di ripartizione annuale delle citate risorse in favore dei comuni sono definiti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le parole: 104,340, 112,610, 109,610.
1. 322. (ex 1. 4-sexies. 13.) Paglia, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

  Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
  32-bis. Alle dismissioni già deliberate, dai rispettivi Organi deliberanti, di patrimoni immobiliari degli enti di cui all'allegato A del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, anche conferiti a fondi immobiliari o SGR o, comunque, a Società a ciò dedicate, si applicano, per i nuovi contratti, le previsioni di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.
  32-ter. I conduttori, ai sensi e per gli effetti di cui al precedente comma, possono richiedere ai propri locatari, la stipula di un nuovo contratto, senza effetti novativi, del contratto già in essere stipulandone uno nuovo, alle medesime condizioni economiche, ma ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164.
  32-quater. I conduttori che non optino per l'applicazione ai loro rapporti di locazione dell'articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, potranno acquistare comunque l'immobile locato e, in tal caso, per la quantificazione del prezzo si applica la disposizione contenuta nel decreto-legge 25 settembre del 2001 n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7.
  32-quinquies. Il diritto di riscatto ex articolo 23 del decreto-legge 12 settembre 2014 n. 133, convertito con legge 11 novembre 2014, n. 164, può essere esercitato solo ed esclusivamente dai conduttori privi di altra abitazione di proprietà, adeguata alle esigenze del nucleo familiare, nella città di residenza. In tal caso i conduttori non possono alienare l'immobile prima del decorso di anni dieci. Laddove lo stesso soggetto che ha riscattato l'immobile, o i suoi aventi causa, intendesse comunque alienare lo stesso, prima che decorrano i dieci anni dalla stipula del contratto, il prezzo di vendita non può essere superiore a quello di acquisto, rivalutato in base agli indici Istat. In tal caso, a parità di offerta, è attribuito il diritto di prelazione agli enti locali competenti per territorio che possono determinarsi eventualmente per l'acquisto ai fini dell'emergenza abitativa.
  32-sexies. Alle dismissioni degli enti di cui al comma 1 per la quantificazione del prezzo trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto-legge 25 settembre del 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla legge del 23 novembre 2001, n. 410, così come previste dall'articolo 3, comma 7 ed 8.
  32-septies. Agli inquilini che detengono gli alloggi sulla base di un contratto di locazione scaduto ma, comunque, che continuano a corrispondere l'indennità di occupazione, è riconosciuto, oltre che il diritto di prelazione all'acquisto di cui ai commi precedenti, anche il diritto di prelazione sulla locazione.
1. 323. (ex 1. 4-sexies. 14.) Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
  33-bis. Al comma 1 dell'articolo 26 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole «della conclusione» sono sostituite dalle seguenti: «dall'instaurazione» e il terzo periodo e sostituito dai seguenti: «L'instaurazione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità è attestata con dichiarazione rilasciata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 45 dal professionista abilitato costituito in giudizio e contenente le generalità delle parti, i riferimenti catastali dell'immobile, i dati di registrazione del contratto e il numero di ruolo del procedimento giudiziario. Le imposte sui canoni non percepiti, come da accertamento avvenuto nell'ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità, sono comunque dovute al momento della percezione».

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 324. (ex 1. 4-sexies. 16.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 32, aggiungere il seguente:
  32-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016/2018.

  Conseguentemente alla Tabella A allegata voce «Ministero dell'economia e delle finanze», apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 325. (ex 1. 4-sexies. 10.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 32, aggiungere i seguenti:
  32-bis. Al fine di accelerare il programma di recupero di immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui all'articolo 4 del decreto legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono stanziati 200 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.
  32-ter. A copertura degli oneri di cui al precedente comma, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al Fondo di cui al comma 32-bis.
1. 326. (ex 1. 4-sexies. 12.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

  Sopprimere i commi 33, 34 e 36.

  Conseguentemente, sostituire i commi 83, 84, 85 e 86 con i seguenti:
  83. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato «Fondo», alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.

  84. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai finì ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  85. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 86, lettera b), è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  86. I regolamenti di cui al comma 84 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
   b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, al risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  86-bis. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 84 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui, all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione, Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  86-ter. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83.
  86-quater. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  86-quinquies. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rileva ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 86 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.
  86-sexies. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 86-quinquies, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
  86-septies. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 83, per ciascun anno del triennio 2016-2018.
  86-octies. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  86-novies. Al Fondo di cui al comma 83, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi-rivenienti dalle disposizioni derivanti dalla soppressione dei commi da 33 a 36, dalla sostituzione dei commi da 83 a 86 con i nuovi commi da 83 a 86-octies e dalla disposizione del comma 544-bis della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 86-decies a 86-viciester, nonché quota parte delle maggiori entrate, come definita dai commi 86-viciesquater e 86-viciesquinquies, derivanti dalle disposizioni di contrasto all'evasione fiscale di cui ai commi dal 542-bis al 542-sexies. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  86-decies. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  86-undecies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-decies, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 83 del presente articolo.
  86-duodecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  86-terdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento«.
  86-quaterdecies. All'articolo 3, comma 1 del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: »nella misura del 26 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 35 per cento«.
  86-quinquiesdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: »In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria«;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: »Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.« con le seguenti: »Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.«, e sostituire le parole: »Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro« con le seguenti: »Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro«;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: »che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,«, », che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma« e sostituire le parole »ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge« con le parole »ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione«;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: »Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.«;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  86-sexiesdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 86-quinquiesdecies.
  86-septiesdecies. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
  86-octiesdecies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
  86-noviesdecies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
  86-vicies. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge, sono ridotti di 1,037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.
  86-viciessemel. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.
  86-viciesbis. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018.
  86-viciester. In deroga da quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, lettera b) dei decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, le risorse rivenienti dalla vendita delle azioni di proprietà pubblica di Poste SpA attuata nel corso dell'anno 2015, non sono versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Gli importi relativi sono riassegnati dal Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo per il Piano straordinario per il Lavoro di cui al comma 1, a valere sul bilancio dell'anno 2016.
  86-viciesquater. Al Fondo di cui al comma 83 confluisce una quota parte del gettito derivante dalle misure di cui ai commi da 542-bis a 542-quinquies della presente legge, relativo agli anni 2017 e 2018.
  86-viciesquinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-viciesquater, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi annui per gli anni 2017 e 2018, al Fondo di cui al comma 83 del presente articolo.

  Conseguentemente dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:
  542-bis. Al fine di razionalizzare e semplificare gli adempimenti contabili e formali dei contribuenti nonché al fine di potenziare l'attività di assistenza e di controllo dell'Agenzia delle entrate, l'articolo 21 dei decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:

Art. 21.
(Semplificazione degli adempimenti contabili e potenziamento dell'attività di assistenza e controllo dell'Agenzia delle entrate tramite l'invio telematico dei dati delle fatture).

  1. Con riferimento alle operazioni effettuate a decorrere dal 1o luglio 2016, i soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto trasmettono telematicamente, informa strutturata ed entro i termini di liquidazione dell'imposta, i dati delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizio contenuti nelle fatture emesse, e relative variazioni, anche nel caso di cessioni e prestazioni eseguite nei confronti dei soggetti che non operano nell'esercizio di impresa, arte o professione. La trasmissione di cui al periodo precedente riguarda anche i dati contenuti nelle fatture ricevute, e relative variazioni, da soggetti residenti fuori dal territorio dello Stato.
  2. L ’Agenzia delle entrate acquisisce e mette a disposizione i dati di cui al comma 1, tanto al soggetto fornitore quanto al soggetto cliente, in modalità telematica e in formato strutturato, assegnando alla comunicazione il codice identificativo da riportare nei registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ai sensi dell'articolo 242 della direttiva 2006/112/CE del 28 novembre 2006.
  3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono individuati i dati di cui al comma 1 da trasmettere, le modalità e i termini di trasmissione e messa a disposizione, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica.
  4. In caso di omissione della trasmissione di cui al comma 1, ovvero nel caso di trasmissione con dati incompleti o inesatti si applica, in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi, la sanzione amministrativa da euro 1,000 a euro 4.000 per ciascuna operazione non trasmessa o trasmessa in modo errato. Il cessionario o committente soggetto passivo IVA è tenuto alla verifica dei dati delle fatture di propria competenza trasmessi dai suoi fornitori e a segnalare all'Agenzia delle entrate, nei modi e nel termine definiti dal provvedimento di cui al comma 3, l'omissione della trasmissione di cui al comma 1 o la trasmissione con dati incompleti o inesatti. Al fine di agevolare la verifica, l'Agenzia delle entrate, su richiesta del cessionario o committente, trasmette in modalità telematica i dati acquisiti di ciascuna operazione di sua competenza nonché il codice identificativo assegnato alla comunicazione. In caso di omissione della segnalazione, si applica al cessionario o committente una sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 per ciascuna trasmissione omessa o errata che non sia segnalata.
  5. Con riferimento alle operazioni effettuate a partire dalla data di cui al comma 1, è abrogato l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, viene meno la comunicazione dei dati relativi ai contratti stipulati dalle società di leasing, nonché dagli operatori commerciali che svolgono attività di locazione e di noleggio, ai sensi dell'articolo 7, dodicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, nonché viene meno l'obbligo di presentare le comunicazioni di cui all'articolo 16, lettera c), del decreto del Ministro delle finanze 24 dicembre 1993 e, limitatamente agli acquisti intracomunitari di beni e alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea, le comunicazioni di cui all'articolo 50, comma 6, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  6. Con effetto dal 1o gennaio 2017, l'Agenzia delle entrate mette a disposizione, in via telematica e limitatamente ai soggetti passivi IVA che svolgono l'attività in forma di ditta individuale o lavoro autonomo, gli elementi informativi per la registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tali elementi potranno essere integrati e confermati, sempre telematicamente, dai soggetti di cui al periodo precedente, al fine della precompilazione, da parte dell'Agenzia delle entrate, delle liquidazioni periodiche e della dichiarazione annuale dell'IVA.
  7. Per i soggetti che si avvalgono dell'assistenza dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 6, viene meno, ove previsto, l'obbligo di registrazione di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché l ’obbligo di apposizione del visto di conformità o la sottoscrizione alternativa e la garanzia previsti dall'articolo 38-bis del predetto decreto n. 633.
  54-ter. Al fine di potenziare l'attività conoscitiva e di controllo dell'Agenzia delle entrate nei confronti dei contribuenti IVA che operano cessioni verso i consumatori finali, i commi 1 e 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 sono sostituiti dai seguenti:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, i soggetti che effettuano le operazioni di cui all'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del predetto decreto. La memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica di cui al periodo precedente avvengono mediante gli strumenti tecnologici di cui al comma 3.

  6. In caso di omessa memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri della singola cessione di beni o prestazione di servizio, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 6, comma 3, e 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ovvero nel caso di trasmissione di tali dati in modo incompleto o inesatto, si applica in capo al cedente dei beni o al prestatore dei servizi la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000.
  542-quater. Dopo il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, sono inseriti i seguenti commi 7 e 8:
  7. Per l'acquisto o l'adattamento degli apparecchi mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione di cui ai commi 1 e 2, al soggetto passivo spetta un credito d ’imposta per un ammontare non superiore, rispettivamente, ad euro 500 e ad euro 150, utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta spetta una sola volta, indipendentemente dal numero di apparecchi adattati o acquistati, a seguito dell'esecuzione dell'intervento tecnico per l'adattamento degli apparecchi o dell'acquisto di nuovi apparecchi e dell'effettuazione del relativo pagamento.
  8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono disciplinati giochi di sorte con premi In denaro legati al consumo, senza pagamento di alcuna posta di gioco, basati sui dati memorizzati e trasmessi all'Agenzia delle entrate mediante gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015 n. 127.
  542-quinquies. Dopo l'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono aggiunti i seguenti articoli:
   a) Articolo 21-bis:
  1. A partire dalla data di cui al comma 1 dell'articolo 21, l'Agenzia delle entrate effettua;
   a) l'immediato riscontro fra i dati delle fatture trasmesse e i versamenti effettuati dai soggetti passivi dell'imposta sul valore aggiunto al fine di individuare tempestivamente eventuali casi di false fatturazioni o di insufficienti versamenti;
   b) l'accertamento parziale ai sensi dell'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 600 delle maggiori imposte derivanti da attività non dichiarate o dall'inesistenza di passività dichiarate, desunte induttivamente, ai sensi della lettera D) dell'articolo 39 del medesimo decreto, sulla base:
    delle fatture trasmesse e del rapporto tra cessioni e acquisti esposto in dichiarazione;
    degli acquisti dichiarati e del rapporto tra cessioni e acquisti registrato nei precedenti due anni di attività laddove questo sia più alto di quello risultante in dichiarazione;
    nel caso di incongruità o incoerenza agli studi di settore.
   b) Articolo 21-ter:
  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il pagamento delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi tra soggetti passivi IVA residenti di ammontare pari o superiore a euro 100 è effettuato esclusivamente mediante bonifico bancario o postale ovvero mediante pagamenti elettronici on-line da cui risultino il numero della fattura relativa all'operazione, gli imponibili e le relative imposte applicate e le partite IVA del cedente o prestatore e dell'acquirente.
  2. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 si applicano anche alle note di credito e debito rettificative delle fatture.
  3. Le commissioni applicate dagli operatori finanziari per le operazioni di pagamento di cui al comma 1 sono calcolate in misura fissa.
  4. Ciascuna inosservanza delle modalità di pagamento previste al comma 1 è punita con la sanzione amministrativa da euro 1.000 a euro 4.000 della quale rispondono in solido il soggetto cedente o prestatore e il soggetto acquirente.
  542-sexies. Al fine d'introdurre in contabilità l'obbligo d'indicazione del codice identificativo della comunicazione telematica dei dati delle fatture:
   a) il comma 2 dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione delle fatture) è così sostituito:
  2. Per ciascuna fattura devono essere indicati il numero progressivo e la data di emissione di essa, l'ammontare imponibile dell'operazione o delle operazioni e l ’ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata, e la ditta, denominazione o ragione sociale del cessionario del bene o del committente del servizio, ovvero, nelle ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 17, del cedente o del prestatore, nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai semi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, così come modificato da
   b) il comma 2 dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Registrazione degli acquisti) è così sostituito:
  1. Dalla registrazione devono risultare la data della fattura o bolletta, il numero progressivo ad essa attribuito, la ditta, denominazione o ragione sociale del cedente del bene o prestatore del servizio, ovvero il nome e cognome se non si tratta di imprese, società o enti, l ’ammontare imponibile e l'ammontare dell'imposta distinti secondo l'aliquota nonché il codice identificativo della comunicazione dei dati attribuito dall'Agenzia delle entrate ai sensi del comma 2 dell'articolo 21 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Sopprimere i commi 33, 34 e 36.

  Conseguentemente:
   sostituire i commi 83, 84, 85 e 86 con i seguenti:

  83. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa e dare un impulso al rilancio degli investimenti pubblici attraverso un insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale e ambientale è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo per il Piano straordinario per il lavoro e per il rilancio degli investimenti pubblici, di seguito denominato «Fondo», alimentato come stabilito dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  84. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988. n. 400.
  85. Una quota non inferiore al 45 per cento delle risorse finanziarie finalizzate agli investimenti relativi agli interventi previsti dal programma di cui al comma 86, lettera b), è riservata ai territori del Mezzogiorno.
  86. I regolamenti di cui al comma 84 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) costituzione di una Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;
   b) definizione di un programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali che investa enti locali ed enti territoriali per investimenti in piccole opere relative alla riqualificazione delle periferie attraverso piani di recupero, alla salvaguardia dell'assetto idrogeologico dei territori, alla bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, al recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, sociale o produttivo, alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, al recupero, alla salvaguardia e allo sviluppo del patrimonio artistico e ambientale, ai risanamento delle reti di distribuzione delle acque potabili, al potenziamento del trasporto pubblico locale con particolare riguardo al pendolarismo regionale e al trasporto su ferro, alla realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetico degli edifici pubblici attraverso l'utilizzo delle energie rinnovabili e alla realizzazione di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;
   c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività;
   d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;
   e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;
   f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;
   g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell'Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;
   h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;
   i) definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;
   j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui alla lettera d).

  86-bis. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 84 è acquisita l'intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.
  86-ter. Per finanziare gli interventi contro il dissesto idrogeologico e gli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce il quadro per fazione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni, è autorizzata una spesa annua per il triennio 2016-2018 pari al 10 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83.
  86-quater. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati finanziamenti pari al 5 per cento delle risorse del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
  86-quinquies. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 86 sostenute dalle regioni e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari al 25 per cento del Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018, Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui ai presente comma.
  86-sexies. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 86-quinquies, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.
  86-septies. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici è autorizzato lo stanziamento di una somma annua pari al 15 per cento del Fondo di cui al comma 83, per ciascun anno del triennio 2016-2018.
  86-octies. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziate risorse pari al 5 per cento dei Fondo di cui al comma 83 per ciascun anno del triennio 2016-2018, Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito, il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.
  86-novies. Al Fondo di cui al comma 83, oltre ai maggiori introiti ed ai maggiori risparmi rivenienti dalle disposizioni derivanti dalla soppressione dei commi da 33 a 36, dalla sostituzione dei commi da 83 a 86 con i nuovi commi da 83 a 86-octies e dalla disposizione del comma 544-bis della presente legge, confluiscono le maggiori entrate ed i risparmi determinati dalle disposizioni di cui ai commi da 86-decies a 86-viciesbis. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede con proprio decreto ad autorizzare le spese per i diversi programmi del Piano per il lavoro nei limiti delle risorse del Fondo stesso.
  86-decies. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20,22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  86-undecies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-decies, opportunamente rendicontare, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 5 miliardi a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, al fondo di cui al comma 83 del presente articolo.
  86-duodecies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  86-terdecies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  86-quaterdecies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
  86-quinquiesdecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo premettere le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, sostituire le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato.» con le seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione.», e sostituire le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» con le seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) dal comma 492, eliminare le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,» «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e sostituire le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» con le parole: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499, aggiungere il seguente:
  499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.»;
   e) al comma 500, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM (2013) 71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  86-sexiesdecies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 86- quiesdecies.
  86-septiesdecies. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
  86-octiesdecies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: »I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche”, sono soppresse.
  86-noviesdecies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
  86-vicies. Gli stanziamenti previsti per interventi nel settore aeronautico dall'articolo 2, comma 180, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, così come incrementati dalla Tabella C allegata alta presente legge, sono ridotti di 1.037 milioni di euro per l'anno 2016, di 997 milioni di euro per l'anno 2017 e di 780 milioni di euro per l'anno 2018.
  86-viciessemel. I limiti d'impegno per gli anni 2016, 2017 e 2018 di cui all'articolo 1, comma 95, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzati alla prosecuzione del programma di sviluppo e di acquisizione delle unità navali della classe FREMM (fregata europea multimissione) e delle relative dotazioni operative, nonché per l'avvio di programmi dichiarati di massima urgenza, così come incrementati dalla Tabella C allegata alla presente legge sono soppressi.
  86-viciesbis. Le autorizzazioni di spesa per il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono ridotte di 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 130 milioni di euro per l'anno 2017 e di 130 milioni di euro per l'anno 2018.

  Dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
  544-bis. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al comma 544 emerga, invece, un andamento, superiore al gettito-previsto, le maggiori entrate confluiscono nel fondo di cui al comma 83.
1. 327. (ex 1. 5. 30.) Fassina, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, D'Attorre, Duranti, Daniele Farina, Fava, Ferrara, Folino, Fratoianni, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Gregori, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 632,5 milioni con le seguenti:

  Conseguentemente

  Sostituire il comma 548-quaterdecies con il seguente:
  Per le spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzate alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, nel limite massimo complessivo di 75 milioni di euro per l'anno 2016. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure di per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa entro i limiti disposti.
1. 328. (ex 0. 1. 1. 1. 104.) Baldelli, Brunetta, Gelmini, Vito, Alberto Giorgetti, Gregorio Fontana, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

  Al comma 36, primo periodo, sostituire le parole: 632,5 milioni con le seguenti: 579,5 milioni

  Conseguentemente:.

   al comma 548-septies, primo periodo, dopo le parole: per l'anno 2016, al personale, aggiungere le seguenti: anche civile,.
1. 329. (ex 0. 1. 1. 1. 102.) Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Petrenga, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto.

  Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
  37-bis. 1. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, l'aliquota di cui al comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo 2011, n. 23, è elevata al 30 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 330. (ex 1. 5. 32.) Ruocco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sopprimere il comma 37-quater.
1. 331. (ex 0. 1. 5. 57. 1.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 37-quinquies.
1. 332. (ex 0. 1. 5. 57. 2.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 38, lettera a), numero 2, capoverso c-bis), aggiungere infine le seguenti parole: e le cooperative agricole di servizi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

  Conseguentemente:
   al comma 367, lettera a), le parole: 300 milioni di euro annui, sono sostituite dalle seguenti: 298 milioni di euro annui.
    alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
    2016: – 5.000,000;
    2017: – 5.000.000;
    2018: – 5.000.000.
1. 333. (ex 1. 5. 2.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 38, aggiungere i seguenti:
  38-bis. A decorrere dal 2016, l'aliquota IRAP del 3,9 per cento di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è ridotta al 3,50 per cento per gli esercizi commerciali che provvedono volontariamente, entro il 31 dicembre dell'anno precedente quello a cui si riferisce l'agevolazione, alla completa disinstallazione degli apparecchi da gioco di cui all'articolo i 10, commi 6 e 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, detenuti nei locali in cui si svolge l'attività.
  38-ter. Per far fronte ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione delle precedente comma, a decorrere dal 1o gennaio 2016, per gli esercizi nei quali risultano installati apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del regio decreto 773/1931, l'aliquota IRAP del 3,9 per cento di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 446/1997, è aumentata al 4,4 per cento ovvero, se inferiore, in misura tale da coprire i maggiori oneri derivanti dalla riduzione di aliquota di cui al precedente periodo. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità attuative del presente comma e l'eventuale percentuale di aumento dell'aliquota IRAP di cui al precedente periodo.
1. 334. (ex 1. 5. 33.) Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.
  3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni: centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
  3-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-bis.
  3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 335. (ex *1. 5. 52.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 dei decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 69, sono inseriti i seguenti:
  3-bis. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono ridotte di un punto percentuale. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore punto percentuale. Dall'applicazione del presente comma sono esclusi i soggetti di cui al comma 6.
  3-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni: centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
  3-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a disposti dal comma 3-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 3-bis.
  3-quinquies. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 3-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 3-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 336. (ex *1. 5. 49.) Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-bis. 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali, A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
  40-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto, 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
  40-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 40-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 40-bis.
  40-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 40-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 40-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 337. (ex **1. 5. 53.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40-1. 1. Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, le aliquote indicate all'articolo 11 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alla Legge 22 dicembre 1986, n. 917 sono ridotte di 0,4 punti percentuali. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al primo periodo, sono ridotte di un ulteriore 0,3 punti percentuali, A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2017, le predette aliquote, come risultanti dalla riduzione di cui al secondo periodo sono ulteriormente ridotte di 0,3 punti percentuali.
  40-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto, 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte per l'anno 2016 in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro ed in via permanente, a decorrere dall'anno 2017, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 2.000 milioni di euro.
  40-quater. Mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati dal Presidente del Consiglio dei Ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si provvede ad una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016 e non inferiore a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, assicurando risparmi di spesa ulteriori a quelli disposti dal comma 40-ter, necessari a provvedere all'onere recato dal comma 40-bis.
  40-quinquies. Il Ministro dell'Economia e delle finanze, entro il 30 settembre di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2016, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al comma 40-quater, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma e ne da comunicazione al Parlamento. Qualora a seguito della verifica, le misure adottate ai sensi del comma 40-quater non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, con il disegno di legge di stabilità sono disposte tutte le modificazioni legislative ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui allo stesso comma.
1. 338. (ex **1. 5. 48.) Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Corsaro, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri.

  Dopo il comma 40, inserire il seguente:
  40.1. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, le persone fisiche e le società di persone esercenti servizi commerciali di prima necessità, ubicati nei territori di piccoli comuni, con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, possono avvalersi di un regime fiscale agevolato, versando un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e delle relative addizionali, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) e delle relative addizionali e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) di 1,200 euro. All'attuazione del presente articolo sono destinati 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
1. 339. (ex 1. 5. 8.) Allasia, Guidesi.

  All'articolo 1, comma 40-bis, il periodo: a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro nell'arco temporale di due anni a partire dalla data di cessazione del precedente contratto è sostituito dal seguente: che sia stato impiegato presso la stessa impresa nel corso di almeno uno dei precedenti periodi di imposta.
1. 340. Abrignani.

  Al comma 41, sostituire la lettera a), con la seguente:
  a) all'articolo 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) le parole: «31 dicembre 2015», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016»;
   2) al comma 2, dopo la lettera b), è inserita la seguente: «b-bis) per gli interventi di sostituzione delle coperture o degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianto di generazione elettrica da fonti rinnovabili, sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un valore massimo della detrazione di 30.000 euro».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000.
1. 341. (ex 1. 6. 87.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 41, lettera a), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente,
   sopprimere il comma 369;

   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 per l'anno 2018».
1. 342. (ex 1. 6. 43.) Guidesi, Allasia.

  Al comma 41, dopo la lettera a), inserire la seguente:
  «a-bis) all'articolo 14, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  3-ter. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo si applica nella misura del 65 per cento per l'acquisto ed installazione di sonde e pompe di calore geotermiche».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000 euro;
   2017: – 1.500.000 euro;
   2018: – 1.500.000 euro.
1. 343. (ex 1. 6. 5.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 41, lettera b), sostituire le parole: 31 dicembre 2016, con le seguenti: 30 giugno 2016.
1. 344. (ex *1. 6. 42.) Allasia, Guidesi.

  Al comma 41, lettera c), sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 per l'anno 2018».
1. 345. (ex 1. 6. 37.) Guidesi, Allasia.

  Al comma 41, lettera c), dopo le parole: 31 dicembre 2016 aggiungere le seguenti: e dopo il comma 1-bis, inserire il seguente: «1-ter. Per le spese sostenute, a decorrere dal 1o gennaio 2016, per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la percentuale detraibile è pari al 65 per cento senza limiti di spesa».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
1. 346. (ex 1. 6. 35.) Allasia, Guidesi.

  Al comma 41, lettera c), aggiungere, in fine, le seguenti parole:
  «; al medesimo articolo 16, al comma 1, dopo le parole »del citato articolo 16-bis« sono inserite le seguenti: », ivi compresi gli interventi certificati finalizzate al recupero e riutilizzo delle cosiddette acque meteoriche e gli interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano e storico.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.
1. 347. (ex 1. 6. 82.) De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  c-bis). All'articolo 14, comma 3, dopo le parole: «è ripartita in dieci quote annuali di pari importo» sono aggiunte le seguenti parale: «ed è estesa a interventi per manutenzione straordinaria e ordinaria delle opere che permettano il regolare deflusso delle acque o che favoriscano la stabilità del terreno, e in generale a tutti gli interventi che contrastino l'erosione del suolo e diretti al recupero e riutilizzo delle acque meteoriche e delle acque domestiche».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000 euro;
   2017: – 1.500.000 euro;
   2018: – 1.500.000 euro.
1. 348. (ex 1. 6. 6.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  «c-bis) limitatamente alle spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 100 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016».

  Conseguentemente, alla allegata Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.
1. 349. (ex 1. 6. 19.) Baldelli, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 41, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
  «c-bis) limitatamente alle spese di cui alla lettera f) dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche ed integrazioni, la detrazione fiscale è elevata al 60 per cento delle spese effettuate nell'anno 2016 ed è estesa agli immobili sede di attività commerciali o di impresa.».

  Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre tutte le spese di parte corrente del 30 per cento.
1. 350. (ex 1. 6. 36.) Russo.

  Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m) relative a interventi di progettazione, esecuzione e manutenzione di tetti verdi, su tetti di edifici di nuova realizzazione o soggetti ad interventi di riqualificazione energetica, laddove non vietato da normative di decoro urbano e storico».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
1. 351. (ex 1. 6. 88.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 41, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis). All'articolo 16-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «m) relativi alla realizzazione di certificate opere finalizzate al recupero e riutilizzo delle, cosiddette acque meteoriche».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».
1. 352. (ex 1. 6. 89.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
  «41-bis. Gli incentivi per l'acquisto di veicoli già previsti dall'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 recante »Misure urgenti per la crescita del Paese«, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi soppressi dalla legge 23 dicembre 2014 n. 190, sono reintrodotti per il triennio 2016-2018 limitatamente ai veicoli a emissioni di CO2 nulle. A coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a zero emissioni complessive, è riconosciuto un contributo pari al 20 per cento del prezzo di acquisto, fino ad un massimo di 5.000 euro. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati tra il 1o gennaio 2016 e il 31 dicembre 2018. Il contributo è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo acquistato rimborsano al venditore l'importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell'imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d'imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle società e dell'imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l'esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l'originale del certificato di proprietà e per i successivi. Fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano copia della fattura di vendita e dell'atto di acquisto, che deve essere ad essa trasmessa dal venditore. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dello sviluppo economico è istituito, entro 30 giorni dall'approvazione della presente previsione, un fondo con una dotazione di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, per provvedere all'erogazione dei contributi di cui ai periodi precedenti. Agli oneri derivanti dai periodi precedenti della presente norma, pari complessivamente a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante un incremento della tassa automobilistica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, recante il »Testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche«, e successive modifiche, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. L'incremento della tassa automobilistica si applicherà a tutti i veicoli da »Euro 0« a »Euro 4« circolanti durante il periodo di validità della presente misura, proporzionalmente al livello di emissioni dei veicoli interessati. La misura dell'incremento della tassa automobilistica dovuta da ciascun soggetto passivo tenuto al suo pagamento verrà determinata entro 60 giorni dall'approvazione della presente misura dalle Regioni e dalle Province Autonome di Trento e Bolzano.».
1. 353. (ex 1. 6. 55.) Abrignani.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  «41-bis. Con riferimento il patrimonio edilizio già insistente sul territorio nazionale, fini dell'attuazione entro il 2020 degli obiettivi comunitari in materia di prestazione energetica degli edifici, previsti dal decreto legislativo 18 agosto 2005, n. 192, come modificato dal decreto-legge 4 giungo 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è istituito presso l’»Istituto centrale per il credito a medio termine« (Mediocredito Centrale), un fondo, dotato di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, per la copertura degli interessi e a garanzia di finanziamenti decennali concessi dal sistema bancario a favore di proprietari immobiliari per interventi di riqualificazione energetica globale degli edifici, intendendo per tali gli interventi sull'involucro, l'impiantistica e l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, tali da assicurare un abbattimenti dei consumi energetici non minore del 75 per cento. La fattibilità del progetto e il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei consumi energetici è certificata, preventivamente e successivamente, da enti terzi abilitati. Le certificazioni sono inviate all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA), per le verifiche previste dall'articolo 14, comma 3-bis del citato decreto-legge n. 63 del 2013. Per gli edifici in condominio la decisione di accedere al finanziamento per le finalità di cui al presente comma è adottata con la maggioranza di cui al comma 5 dell'articolo 1136. I finanziamenti sono erogati al condominio nel suo complesso, ma sono imputati pro quota, senza vincolo di solidarietà tra i condomini. Il contribuente può dedurre le rate bancarie ai sensi dell'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986 n. 917, con le modalità ivi previste. Il beneficio di cui al presente comma non si cumula con quello previsto dall'articolo 14, comma 2 lettera a) del citato decreto-legge n. 63 del 2013, come prorogato dalla lettera a) del comma 41 della presente legge. Il Ministro dell'economia e delle finanze entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove con l'Associazione bancaria italiana una verifica sulle condizioni per offrire credito agevolato ai soggetti che intendono avvalersi dei benefici del presente comma. Entro il medesimo termine, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma.».

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
1. 354. (ex 1. 6. 61.) Marazziti, Baradello.

  Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  «41-bis. Al fine di favorire e accelerare gli interventi di bonifica da amianto, e sostenere contestualmente l'energia prodotta da fonti rinnovabili, dalla data di entrata in vigore della presente legge, la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici, qualora installati in sostituzione di coperture o tetti contenenti amianto, è incentivata tramite gli strumenti e sulla base dei criteri individuati con il decreto di cui al comma 41-ter.
  41-ter. Con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentite l'Autorità per l'energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'introduzione e l'attuazione del nuovo meccanismo di incentivazione.
  41-quater. A parziale copertura degli oneri conseguenti dalle disposizioni di cui ai commi 41-bis e 41-ter, e in relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 41-quinquies, è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.
  41-quinquies. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma precedente.».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
  544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
1. 355. (ex 1. 6. 75.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 41 aggiungere il seguente:
  41-bis. All'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto infine il seguente periodo: «Nei casi in cui il beneficiario si trovi nel trimestre in posizione di credito d'imposta, può chiedere la compensazione con altre imposte nel trimestre successivo. Nel caso in cui si trovi in posizione di credito d'imposta per due trimestri, può accedere, a richiesta, al rimborso dell'imposta sul reddito entro il trimestre successivo. Le modalità applicative del presente comma sono definite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».
1. 356. (ex 1. 6. 48.) Piccone.

  Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
  «41-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) interventi di bonifica da amianto.
  41-ter. All'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: di bonifica dall'amianto, sono soppresse.

  Conseguentemente,
   dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è abrogato.

  Al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: », ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo”. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 357. (ex 1. 6. 73.) Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
  41-bis. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, un importo pari al 60 per cento delle spese documentate, sostenute per interventi finalizzati a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti nell'abitazione da parte di terzi. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, si applica alle spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 20.000 euro.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 369.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
1. 358. (ex 1. 6. 31.) Simonetti, Guidesi, Allasia.

  Dopo il comma 41, aggiungere e il seguente:
  41-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016, la percentuale di ammortamento di cui alle tabelle annesse al decreto del Ministro delle finanze 31 dicembre 1988, attuativo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento ai mobili di ufficio è elevata dal 12 al 20 per cento, tenuto conto di quanto prescritto dall'articolo 6 del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, a condizione che le attrezzature rispondano ai criteri di certificazione UNI, individuati con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro del lavoro, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto n. 400.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 359. (ex 1. 6. 32.) Caparini.

  Dopo il comma 41, aggiungere i seguenti:
  41-bis. Al fine di favorire il rilancio del settore del legno arredo e per il riavvio delle attività nell'ambito dell'edilizia abitativa, nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n.633, alla TABELLA A Parte II, «Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento», dopo il numero 24 è inserito il seguente: ”24-bis) arredi forniti in sede di costruzione, anche in economia, dei fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408, e successive modificazioni, e delle costruzioni rurali di cui al numero 21-bis).
  41-ter. La misura si applica limitatamente agli anni 2016, 2017 e 2018 ed è subordinata all'autorizzazione della commissione Europea ai sensi della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato di cui all'articolo 167, comma 2 lettera b) del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, ratificato con la legge 7 aprile 2005, n. 57.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 360. (ex 1. 6. 33.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
  41-bis. Per l'anno 2016 le spese per la vigilanza effettuata da guardie giurate per unità immobiliari o per condomini è detraibile dall'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo pari al 40 per cento delle spese documentate. La detrazione è ripartita in 10 quote costanti e di pari importo a partire dall'anno in cui si sono sostenute le spese.

  Conseguentemente, alla Tabella C allegata le spese correnti sono ridotte del 30 per cento.
1. 361. (ex 1. 6. 20.) Baldelli.

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
  «41-bis. A coloro che, nell'anno 2016, effettuano interventi di sostituzione delle coperture in amianto con impianti fotovoltaici, che utilizzano esclusivamente componentistica principale di provenienza europea (made in UE), è riconosciuto un contributo sotto forma di detrazione dall'imposta sul reddito delle società (IRES) pari al 55 per cento, da ripartire in due quote annuali, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 100.000 euro per intervento. Il contributo è assegnato fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a euro 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, secondo l'ordine temporale di presentazione delle richieste di contributo secondo le modalità contenute nel decreto di cui al successivo comma. I-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le disposizioni applicative necessarie alla concessione del contributo nel rispetto del limite di spesa stabilito.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
  544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento«;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: »nella misura del 95 per cento”.
1. 362. (ex 1. 6. 83.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 41 aggiungere i seguenti:
  «41-bis. All'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente: b-bis) interventi di bonifica da amianto».
  «41-ter. All'articolo 16-bis, comma 1, lettera l), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: di bonifica dall'amianto sono soppresse.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 544, è aggiunto il seguente:
  544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
    a) all'articolo 6, comma 8, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento«;
    b) all'articolo 6, comma 9, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento«;
    c) all'articolo 7, comma 2, le parole »nella misura del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti »nella misura del 95 per cento”.
1. 363. (ex 1. 6. 72.) Marcon, Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 41, aggiungere il seguente:
  «41-bis. All'articolo 3, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: »e sono altresì ricompresi gli interventi su mobili e parti in legno montati fissi su misura”.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 364. (ex 1. 6. 34.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 42, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto, aggiungere le seguenti:, il montaggio e l'installazione.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 365. (ex 1. 6. 30.) Caparini.

  Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole: di mobili ad arredo, con le seguenti: di mobili ad arredo, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

  Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 5,65 per cento.
1. 366. (ex *1. 6. 105.) Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.

  Al comma 42, primo periodo, sostituire le parole: di mobili ad arredo, con le seguenti: di mobili ad arredo, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

  Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 5,65 per cento.
1. 367. (ex *1. 6. 109.) Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.

  Al comma 42, primo periodo, dopo le parole: per l'acquisto di mobili, aggiungere le seguenti:, di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588 milioni di euro per l'anno 2016, 591 milioni di euro per l'anno 2017 e 593 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 368. (ex 1. 6. 29.) Allasia, Guidesi.

  Al comma 42, secondo periodo, sostituire la cifra: 16.000, con la seguente: 20.000.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 11.500.000;
   2017: – 28.500.000;
   2018: – 23.000.000.
1. 369. (ex 1. 6. 122.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 42, secondo periodo, dopo le parole: al 31 dicembre 2016 aggiungere le seguenti: e nella misura del 65 per cento per i mobili in legno forniti di etichetta «mobile ecologico» attestante la conformità allo standard ISO 14024 Environmental labels and declarations – Type 1 ecolabelling-Principles and Procedures.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 400.000 euro;
   2017 – 400.000 euro;
   2018 – 400.000 euro.
1. 370. (ex 1. 6. 8.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 42, aggiungere i seguenti:
  42-bis. 1. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.
  42-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 42-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.
  42-quater. Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 42-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 371. (ex 1. 6. 85.) Da Villa, Crippa, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

  Dopo il comma 42, aggiungere il seguente:
  «42-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.000,00».

  Conseguentemente, agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dalla presente disposizione pari a 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1 miliardo di euro per l'anno 2017 e 1 miliardo di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al comma precedente.
1. 372. (ex 1. 6. 14.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 42 aggiungere il seguente:
  42-bis. Per contribuire al programma ai mobilità sostenibile è istituto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di 10 milioni di euro per il biennio 2016-2017 al fine di incentivare la sostituzione, attraverso la demolizione dei veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, immatricolati come «euro 0» o «euro 1» con veicoli nuovi aventi classe di emissioni non inferiore ad «euro 5». Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma. Il contributo del valore di euro 8.000 per veicolo acquistato è riconosciuto anche per l'acquisto di veicoli in leasing.

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000.
1. 373. (ex 1. 6. 112.) Valentini.

  Al comma 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , nonché dagli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
1. 374. (ex 1. 6. 25.) Allasia, Guidesi.

  Al comma 43, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dagli istituti residenziali pubblici e dalle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163,000 euro per l'anno 2016, 591,575.000 euro per l'anno 2017 593,572.000 euro per l'anno 2018.
1. 375. (ex 1. 6. 27.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 43, aggiungere i seguenti:
  43-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 20.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 92, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90;
  43-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 3-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi edilizia residenziale pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato. I benefici di cui al comma 3-bis non sono cumulabili con quelli previsti a valere sul Fondo di garanzia «prima casa» di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) della legge 27 dicembre 2013, n. 147. 43-quater. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 261, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma 3-bis, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 376. (ex 1. 6. 91.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 43 aggiungere i seguenti:
  43-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo l'articolo 16-bis è inserito il seguente:

Art. 16-ter.
(Certificati di credito fiscale per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici).

  1. Le detrazioni fiscali di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, sono riconosciute, in alternativa, anche mediante attribuzione di un certificato di credito fiscale rappresentativo dell'ammontare della detrazione spettante.
  2. Il certificato di credito fiscale di cui al precedente comma è emesso dall'Agenzia delle entrate previa opzione del soggetto beneficiario della detrazione che la esercita nei modi e nei termini stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità telematiche di esercizio dell'opzione e di emissione del certificato nonché di annotazione dei successivi trasferimenti di proprietà sul titolo stesso e nel registro dell'Agenzia emittente, che provvede ad istituirlo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. L'intero procedimento deve essere ispirato ai principi di speditezza, concentrazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
  3. Il beneficiario della detrazione fiscale che ha esercitato l'opzione di cui al precedente comma 2, deve richiedere il rilascio del certificato di credito fiscale per ciascuna delle fatture emesse dai soggetti che hanno eseguito le opere incentivate. Il certificato richiesto non può eccedere un importo pari a dieci volte la capienza fiscale del beneficiario, relativa all'anno precedente a quello in cui si avvale della richiesta, determinata considerando l'imposta lorda al netto delle altre detrazioni spettanti, con l'eccezione di quelle riportabili negli anni successivi, tenendo conto di eventuali altre emissioni già richieste ed ottenute nell'anno in corso e negli anni precedenti per le relative quote annuali. Nella istanza di cartolarizzazione, il predetto beneficiario è tenuto a dichiarare il titolo del possesso e i dati catastali dell'immobile oggetto degli interventi, specificandone il tipo, l'ammontare delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a proprio carico nonché gli estremi di versamento della somma bonificata. La disposizione di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 si applica solo sulla parte bonificata 4. Per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio, la detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1, spetta al singolo condomino nel limite della quota al medesimo imputabile. Tuttavia, ove l'assemblea condominiale deliberi all'unanimità, l'amministratore ovvero, in sua assenza, il soggetto da essa delegato, richiede, con riferimento a ciascuna fattura, un certificato di credito fiscale di ammontare pari alla somma delle detrazioni spettanti ai singoli condomini.
  5. I soggetti che nell'anno precedente risultano privi di capienza fiscale possono richiedere un unico certificato fiscale a condizione che il valore dello stesso non sia superiore a 6 mila euro.
  6. Il certificato di credito fiscale, emesso a nome del soggetto beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1 deve essere da questi trasferito esclusivamente al soggetto che ha eseguito l'opera o la prestazione cui inerisce la fattura unita alla istanza di cartolarizzazione. Il trasferimento del titolo riduce parzialmente l'obbligazione di pagamento del corrispettivo convenuto per l'esecuzione delle opere o delle prestazioni. L'operazione di trasferimento dei certificati di credito fiscale di cui al periodo precedente, è ammessa, per ciascuno soggetto esecutore e per ciascun anno di imposta, fino a concorrenza dell'ammontare dei contributi previdenziali ed assistenziali dichiarati dallo stesso soggetto esecutore con riferimento al precedente anno d'imposta. Per le attività d'impresa e professionali, non tenute alla denuncia mensile ai fini retributivi e contributivi, si fa riferimento al reddito dichiarato ai fini previdenziali nella dichiarazione dei redditi relativa al secondo anno antecedente il trasferimento dei certificati di credito fiscale.
  7. Il giratario del titolo, previa annotazione del trasferimento nel registro dell'Agenzia emittente di cui al precedente comma 2, realizza il sottostante diritto esclusivamente mediante cessione allo sconto del credito cartolare ad istituto bancario o intermediario finanziario, rendendo l'opzione di cui al precedente comma 2 irrevocabile. Il soggetto scontante può trasferire il titolo cartolare ad altri istituti bancari ovvero ad intermediari finanziari nell'osservanza delle modalità da fissare ai sensi del precedente comma 2 o, in alternativa, può esercitare il sottostante diritto di credito nei confronti della debitrice Agenzia delle entrate mediante indicazione nella dichiarazione dei redditi dell'anno di competenza e nell'osservanza delle modalità temporali indicate al precedente articolo 16-bis, comma 7. Qualora il credito rappresentato dal certificato scontato sia superiore all'imposta lorda diminuita delle detrazioni spettanti, al soggetto scontante è riconosciuto un ammontare pari alla quota della detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. L'ammontare di cui al precedente periodo, risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata, deve essere rimborsato d'ufficio da parte della competente Agenzia delle entrate, entro il termine di trenta giorni dall'avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi.
  8. La disposizione di cui al comma 8 del precedente articolo, non si applica se la detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo è riconosciuta mediante emissione di certificati di credito.
  9. I certificati di credito fiscale emessi in attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo e gli atti e i contratti aventi ad oggetto tali certificati sono esenti dall'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986 n. 131. Il regime di favore portato dall'articolo 5, comma 1, Tab. All. B. decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 642, si intende esteso ad ogni atto e documento formato in attuazione del presente articolo.
  10. In deroga a quanto previsto dal successivo articolo 85, comma 1, lettera a), non costituiscono ricavi e non concorrono alla determinazione del reddito imponibile, le somme corrisposte dal committente all'esecutore dei lavori nel contratto d'opera o di appalto, al lordo del valore nominale del certificato di credito fiscale, per l'importo eccedente il corrispettivo pattuito, fino a concorrenza del costo dello sconto convenuto con l'istituto bancario o intermediario finanziario in conseguenza dell'applicazione dei precedenti commi 5 e 6. L'importo eccedente il corrispettivo pattuito, non concorre alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 13, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Di tali somme deve in ogni caso eseguirsi separata annotazione nei documenti emessi ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, con espressa indicazione del titolo di esclusione. Il presente regime deve intendersi esteso ai soggetti di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
  11. In deroga a quanto disposto dai successivi articoli 61, comma 1, e 66, comma 1. ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e dell'articolo 96, comma 1, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, in nessun caso sono ammessi in deduzione dalla base imponibile gli interessi passivi e gli oneri assimilati corrisposti dall'esecutore dei lavori a seguito dell'operazione di sconto di cui all'articolo 1858 del codice civile.
  12. Anche a seguito del trasferimento del certificato del credito fiscale ai sensi del precedente comma 5, restano impregiudicati i poteri dell'Agenzia delle entrate relativi al controllo delle dichiarazioni dei redditi e all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni nei confronti del beneficiario della detrazione di cui all'articolo 16-bis, comma 1. Per il recupero dei crediti rappresentati dal certificato di credito fiscale di cui venga accertata l'inesistenza, in tutto o in parte, dei presupposti che ne hanno determinato l'emissione, l'Agenzia delle entrate emette un atto di recupero credito da notificare al beneficiario della detrazione di cui al precedente articolo 16-bis, comma 1, con le modalità previste dall'articolo 60 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973. L'atto di recupero deve essere notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di emissione. In caso di mancato pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro il termine assegnato dall'ufficio, comunque non inferiore a sessanta giorni, si procede alla riscossione coattiva con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni. L'accertamento in capo al beneficiario della insussistenza dei presupposti per il riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 16-6/5, comma 1, non pregiudica la validità del certificato di credito fiscale emesso ed è in ogni caso inopponibile agli istituti bancari o intermediari finanziari di cui al precedente comma 6.
  43-ter. I certificati di credito fiscale di cui all'articolo 16-ter decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917, possono essere emessi, previa opzione del soggetto beneficiario, anche per il riconoscimento delle detrazioni d'imposta previste per gli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al secondo comma dell'articolo 16-ter del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986. n. 917 sono dettate le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente comma.
  43-quater. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui Ai precedenti commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, pari a zero per l'anno 2016, a 62.400.000 euro per l'anno 2017, a 57.000.000 euro per il 2018, a 76.400.000 euro per il 2019, a 95.800.000 euro per il 2020, a 115.200.000 per il 2021, a 134.600.000 euro per il 2022, a 154.000.000 euro per il 2023, a 173.400.000 euro per il 2024, a 192.800.000 per il 2025, a 120.100.000 per il 2026 e a 145.000.000 euro a decorrere dal 2027, si provvede nel modo seguente:
   a) All'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, nel comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille per il 2013 e 2 per mille a decorrere dal 2014» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per il 2013, 2 per mille a decorrere dal 2014 e 2,20 per mille a decorrere dal 2017».
1. 377. (ex 1. 6. 86.) Pisano, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono usufruibili anche dagli operatori, pubblici e privati, che erogano servizi di edilizia residenziale sociale per interventi realizzati su alloggi sociali, come definiti dal decreto ministeriale in attuazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere in fine le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350. 386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 euro per l'anno 2018.
1. 378. (ex 1. 6. 24.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Le detrazioni di cui agli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano anche alle strutture residenziali pubbliche e alle Onlus che svolgono servizi socio assistenziali per anziani, per le spese sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente sopprimere il comma 369 e al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e di conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.350.386.000 euro per l'anno 2016, 1.350.238.000 euro per l'anno 2017 e 1.346.753.000 euro per l'anno 2018.
1. 379. (ex 1. 6. 26.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Alla lettera e-bis) dell'articolo 15 comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, sostituire le parole: «non superiore a 400 euro per alunno o studente.» con le seguenti «non superiore a 1.000 euro per alunno o studente».

  Conseguentemente ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 380. (ex 1. 6. 15.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ai cittadini singoli o associati, che effettuano interventi di pulizia, manutenzione, abbellimento di aree verdi piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano, i Comuni applicano una riduzione dell'aliquota della TARI pari all'1 per mille.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 381. (ex 1. 6. 16.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole «di acqua calda sanitaria» inserire le seguenti: «nonché per gli interventi di installazione dei sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e degli impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
1. 382. (ex 1. 6. 41.) Allasia.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con legge 3 agosto 2013, n. 90, articolo 14, dopo il comma 2-bis aggiungere il seguente:
   2-ter. La detrazione di cui al comma 1 si applica altresì alle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione di sistemi di domotica e automazione integrata degli edifici ricompresi nella classe B secondo la norma tecnica UNI EN 15232 e di impianti illuminotecnici efficienti determinati secondo la norma tecnica UNI EN 15193, sostenute dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
1. 383. (ex 1. 6. 40.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  «43-bis. All'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, dopo le parole »di acqua calda sanitaria« sono inserite le seguenti »nonché per gli interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili”.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.175.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
1. 384. (ex 1. 6. 38.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 43 aggiungere il seguente:
  43-bis. All'articolo 14, comma 2-bis del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 è aggiunto il seguente periodo; «La detrazione si applica qualora l'impianto rispetti i requisiti di cui al Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione del 24 aprile 2015 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale a combustibile solido».
1. 385. (ex *1. 6. 117.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. All'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizie e di riqualificazione energetica degli edifici, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  1-bis. Per gli interventi ai cui alla lettera l) del comma 1, eseguiti entro il 31 dicembre 2019, nei comuni SIN, anche su capannoni agricoli e strutture montane, dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 72 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle spese non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare;
   b) al comma 7 sono aggiunte in fine, le seguenti parole: «fatta eccezione per i lavori di bonifica dall'amianto, di cui al comma 1-bis, per i quali la detrazione è ripartita in cinque quote annuali costanti e, in caso di sostituzione dei pannelli in eternit con impianti fotovoltaici, in tre quote annuali costanti».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa paria 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.
1. 386. (ex 1. 6. 93.) Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. All'articolo 15, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dopo le parole: «schermature solari»; sono aggiunte le parole: «la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000,000.
1. 387. (ex 1. 6. 95.) De Rosa, Mannino, Zolezzi, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, è aggiunta la seguente lettera: «c) per la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili».

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018».
1. 388. (ex 1. 6. 94.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. All'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 5 novembre 1993, n. 507, dopo la lettera g), è aggiunta, in fine, la seguente:
   g-bis) le aiuole già realizzate o da realizzare in spazi adiacenti o comunque funzionali a pubblici esercizi, sulla base dei criteri stabiliti dal comune attraverso i propri atti regolamentari da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 30.000.000;
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000.
1. 389. (ex 1. 6. 96.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016, per le diagnosi energetiche su interi edifici, con almeno 4 unità immobiliari, comprensivi delle parti comuni, è riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento dell'importo, fino a un valore massimo della detrazione di 12.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. 43-ter. L'importo della detrazione è ripartito sulla base dei millesimi di proprietà. 43-quater. La diagnosi energetica deve essere redatta in conformità ai criteri minimi di cui all'Allegato 2 al decreto legislativo n. 102 del 4 luglio 2014 ”Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 390. (ex 1. 6. 98.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 43, aggiungere il seguente:
  43-bis. Alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, dopo il comma 344 aggiungere il seguente:
  344-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2016, relative ad interventi di sostituzione delle coperture e degli involucri degli edifici contenenti amianto con impianti di generazione elettrica da fonti rinnovabili, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 65 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente o dell'impresa, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 588.163.000 euro per l'anno 2016, 591.575.000 euro per l'anno 2017 e 593.572.000 euro per l'anno 2018.
1. 391. (ex 1. 6. 44.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Al fine di incentivare il recupero edilizio, gli interventi di ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizia e di riqualificazione energetica degli edifici di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 1986, n. 917 (50 per cento), usufruiscono di un'aliquota dell'imposta del valore aggiunto agevolata del 5 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 392. (ex 1. 6-bis. 5.) Alberti, Tripiedi, Crippa, Caso, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

  Dopo il comma 45, aggiungere il seguente:
  45-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le province autonome provvedono ad incrementati i canoni e le modalità di concessione per lo sfruttamento delle acque minerali da parte delle aziende d'imbottigliamento. I titolari delle concessioni di acque minerali e di sorgente destinate all'imbottigliamento, dovranno corrispondere alla Regione e agli enti locali interessati, un canone annuo calcolato sull'estensione della superficie dell'area oggetto di concessione, nonché in rapporto al quantitativo d'acqua imbottigliato. L'incremento di cui al precedente periodo non può essere inferiore al 100 per cento del canone corrisposto alla data del 31 dicembre 2015, e comunque non inferiore a 20 euro al m3, pari allo 0,02 euro per litro imbottigliato. La quota di canone deve essere differenziata e prevista in riduzione per le aziende che utilizzino contenitori in vetro o ecosostenibili, il recupero dei vuoti a rendere, nonché l'adesione a sistemi di gestione ambientale certificati. Il canone dovuto può essere ulteriormente ridotto, in misura comunque non superiore al sessanta per cento, a seguito della sottoscrizione di un protocollo d'intesa con la Regione a garanzia dei livelli occupazionali o di loro incrementi.
1. 393. (ex 1. 6-bis. 4.) Marcon, Zaratti, Pellegrino, Fassina, Melilla, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 46, sostituire le parole: investimenti in beni materiali strumentali nuovi con le seguenti: investimenti in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché per gli investimenti in hardware, in software ed in tecnologie digitali.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 110 milioni di euro annui per il 2016 e pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione in misura lineare di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'anno 2015 nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute.
1. 394. (ex 1. 7. 27.) Ruocco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 46, dopo le parole: dei canoni di locazione finanziaria, aggiungere le seguenti: e di noleggio e dopo le parole: il costo di acquisizione aggiungere le seguenti: e di noleggio.

  Conseguentemente:
    al comma 47, dopo le parole:
dei canoni di locazione finanziaria aggiungere le seguenti: e di noleggio.
    alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 4.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 28.000.000.
1. 395. (ex *1. 7. 2.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 46 sostituire le parole: 40 per cento, con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono corrispondentemente ridotte in maniera lineare fino ad un massimo del 35 per cento a decorrere dal 2016.
1. 396. (ex 1. 7. 38.) Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Dopo il comma 52, aggiungere i seguenti:
  «52-bis. È riconosciuto un credito d'imposta secondo le modalità di cui ai commi seguenti alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise e ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del TFUE. Tale credito d'imposta è riconosciuto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2018. L'agevolazione di cui ai commi seguenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.

  482-ter. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione non si applica altresì alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  482-quater. Per le finalità di cui al comma 482-bis, sono agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'articolo 2, punti 49, 50 e 51 del Regolamento (UE) 651/2014 relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, di cui agli articoli 102 e 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Sono esclusi i beni immobili ed i mezzi di trasporto a motore di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, articolo 54, comma 1, lettere a) e m).
  482-quinquies. Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 482-quater, in relazione al credito d'imposta concesso per un cambiamento fondamentale del processo di produzione, i costi ammissibili devono superare l'ammortamento degli attivi relativi all'attività da modernizzare durante i tre esercizi finanziari precedenti. Per il credito d'imposta concesso a favore della diversificazione di uno stabilimento esistente, i costi ammissibili devono superare almeno del 200 per cento il valore contabile degli attivi che vengono riutilizzati, registrato nell'esercizio finanziario precedente l'avvio dei lavori. Gli attivi immateriali sono ammissibili per il calcolo dei costi di investimento se soddisfano le seguenti condizioni: a) sono utilizzati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'agevolazione; b) sono ammortizzabili; c) sono acquistati a condizioni di mercato da terzi che non hanno relazioni con l'acquirente; d) figurano all'attivo dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione e restano associati al progetto per cui è concesso l'aiuto per almeno cinque anni o, nel caso di piccole e medie imprese, tre anni. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50 per cento dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni e tale costo non comprende le spese di manutenzione.
  482-sexies. A fronte di investimenti di valore complessivo compreso tra 1,5 e 20 milioni di euro, realizzati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2020 e non è cumulabile con aiuti de minimis e con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.
  482-septies. Al fine di garantire il rispetto dei limiti di spesa delle risorse finanziarie in dotazione della misura, le imprese interessate inoltrano una apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate, recante i dati degli investimenti agevolabili relativi al complesso del progetto di investimento iniziale e di quelli che intendono realizzare nell'anno e l'ammontare del relativo credito di imposta. L'Agenzia delle Entrate, in base al rapporto tra le richieste presentate e le risorse disponibili, comunica alle imprese la misura del credito d'imposta. La fruizione del credito di imposta è subordinata alla realizzazione dell'investimento, a pena di decadenza. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, da adottarsi entro il 28 febbraio 2016, sono definite le modalità e i tempi di invio della comunicazione da parte delle imprese e le modalità e i termini della comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate.
  482-octies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui gli investimenti sono eseguiti, non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Il credito di imposta è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dalla prima scadenza utile del periodo di imposta successivo a quello di realizzazione dell'investimento.
  482-nonies. Se entro il quinto periodo d'imposta, ovvero il terzo per le piccole e medie imprese, successivo a quello nel quale sono entrati in funzione i beni strumentali, essi sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti. Se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utilizzato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.
  482-decies. Le spese oggetto dell'agevolazione devono essere sostenute entro i periodo d'imposta nel corso del quale è inoltrata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate. Rispetto alla spesa comunicata ai sensi del comma 482-septies, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25 per cento. Eventuali variazioni in misura maggiore comportano la revoca totale dell'agevolazione, nonché il recupero del credito di imposta eventualmente fruito, con eccezione per le cause non dipendenti dalla volontà dell'impresa beneficiaria.
  482-undecies. Agli oneri derivanti dall'agevolazione di cui ai commi precedenti valutati in 1500 milioni di euro per il 2017, 1500 milioni di euro del 2018 e 1500 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-20. Per le sole istanze relative ai territori delle regioni Calabria, Campania e Sicilia, nel caso siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, o a seguito di opportune valutazioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza delle Regioni, propone alle Regioni interessate, al fine di incrementare la dotazione della misura o di consentirne una parziale copertura, l'utilizzo delle risorse derivanti dalla riduzione del tasso di cofinanziamento della programmazione 2014-20 di cui alla Delibera CIPE del 28 gennaio 2015. A seguito di intesa con le Regioni interessate, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto all'utilizzo delle relative risorse, riferendo contestualmente alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al presente comma.»
1. 397. (ex 1. 7. 35.) Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
  «52-bis. Al fine di evitare il congestionamento del traffico nelle aree di Varese e Como, consentendo l'eliminazione dei pedaggi previsti per le tratte denominate tangenziale di Varese –1 lotto e tangenziale di Como – 1 lotto facenti parte del collegamento autostradale Dalmine-Como-Varese-Valico del Gaggiolo, è autorizzato un contributo di euro 200 milioni per l'anno 2016 e di euro 150 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 in favore della società Autostrada Pedemontana Lombarda s.p.a., destinato al riequilibrio del piano economico finanziario, che preveda l'eliminazione del pedaggiamento nelle tratte di cui al presente comma. A tal fine la società Concessioni Autostradali Lombarde s.p.a. (CAL) è autorizzata a predisporre il nuovo piano economico finanziario riequilibrato da trasmettere entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge al CIPE per l'approvazione».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
1. 398. (ex 1. 7. 6.) Molteni, Guidesi, Giancarlo Giorgetti, Bossi.

  Dopo il comma 52 aggiungere il seguente:
  52-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le previsioni di cui al comma 1 e quelle di cui all'articolo 18 della legge 12 novembre 2011 n. 183 e successive modificazioni ed integrazioni si applicano anche alle concessioni relative a reti autostradali, indipendentemente dalla presenza o meno della specifica previsione nel relativo bando di gara e/o nella convenzione che regolamenta la concessione, ed anche nel caso di infrastrutture già realizzate ed entrate in esercizio, al fine di agevolare ed accelerare l'esecuzione di lavori connessi e/o conseguenti ad eventi imprevisti ed imprevedibili di straordinaria entità quali terremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni e maremoti, nonché di lavori comportanti varianti del tracciato, per l'esecuzione dei quali si renda necessario il riequilibrio del Piano Economico Finanziario».
1. 399. (ex 1. 7. 7.) Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 52 aggiungere i seguenti:
  52-bis. Per rafforzare il sistema economico del Mezzogiorno e al fine di stimolare nuovi investimenti nelle regioni meridionali, con particolare riguardo per i settori del turismo, dell'artigianato e dell'agricoltura, è istituito un credito di imposta a valere sull'impiego dei fondi comunitari e delle relative quote di cofinanziamento nazionale, relativi alla programmazione residuale per gli anni 2014-2020.
  52-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con proprio decreto di natura non regolamentare, i settori e la tipologia di imprese interessate, i limiti di finanziamento per ciascuna regione, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie.
  52-quater. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
1. 400. (ex 1. 7. 9.) Saltamartini.

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. Le medesime imprese, non sono soggette per il quadriennio 2016-2019 all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.
  52-ter. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-quater. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quinquies. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa. Per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo corrispondente alla riduzione di gettito IMU da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge.
1. 2247. (ex 0. 1. 7. 39. 7.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, non sono soggette all'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
1. 2248. (ex 0. 1. 7. 39. 15.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria e la tassa sui servizi indivisibili relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
1. 2250. (ex 0. 1. 7. 39. 14.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è integralmente deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis, è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  57-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
1. 2251. (ex 0. 1. 7. 39. 11.) Cariello, Ruocco, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile nella misura del 70 per cento ai fini della determinazione del reddito di impresa. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. A fronte degli oneri di cui al comma precedente, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 è attribuito ai comuni un contributo di complessivi 617 milioni di euro da ripartire, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio di ciascun anno. Le somme di cui al periodo precedente non sono considerate tra le entrate finali valide ai fini del vincolo del pareggio di bilancio di cui ai commi da 407 a 429 della presente legge. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
1. 2252. (ex 0. 1. 7. 39. 13.) Alberti, Ruocco, Cariello, Pisano, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con i seguenti:
  52-bis. Per le micro e le piccole imprese come individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo, ammissibile alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo III, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, così come individuate dalla carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014), 6426, del 16 settembre 2014, per gli anni 2016, 20177, 2018 e 2019, l'aliquota ordinaria dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 è ridotta alla metà. L'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori dell'industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché ai settori creditizio, finanziario e assicurativo. L'agevolazione, altresì, non si applica alle imprese in difficoltà come definite dalla Comunicazione CE (2014/C 249/01).
  52-ter. L'agevolazione di cui al comma 52-bis è concessa nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dal Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ed in particolare dell'articolo 14 che disciplina gli aiuti a finalità regionale agli investimenti.
  52-quater. Gli oneri derivanti dal comma 52-bis sono valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; il predetto importo è corrispondentemente iscritto su apposito capitolo di spesa nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Ai predetti oneri si fa fronte mediante le risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo «Imprese e Competitività 2014/2020» e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle regioni in cui si applica la misura. Nelle more della conclusione della procedura finalizzata all'individuazione delle risorse, alla regolazione contabile delle compensazioni esercitate ai sensi del presente comma si provvede mediante anticipazioni a carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Le risorse così anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti risorse dell'Unione europea in favore dei citati Programmi operativi e, per la parte di cofinanziamento nazionale, a valere sulle corrispondenti quote di cofinanziamento nazionale riconosciute a seguito delle predette rendicontazioni di spesa.
1. 2253. (ex 0. 1. 7. 39. 5.) Villarosa, Ruocco, Cariello, Pisano, Alberti, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sostituire i commi da 52-bis a 52-duodecies con il seguente:
  52-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 246, sono aggiunti i seguenti:
  246-bis. Per le micro e piccole imprese individuate dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicate nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sul Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.
  246-ter. Per i coltivatori diretti e le micro e piccole imprese agricole individuati dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, ubicati nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione/Europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna e Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, nel caso in cui la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti di cui al precedente comma 246 sia disposta per una durata di almeno tre anni, le banche e gli intermediari finanziari nell'ipotesi di successiva insolvenza del fruitore della sospensione possono rivalersi sui fondi di garanzia istituiti presso l'istituto di servizi per il mercato agricolo e alimentare (ISMEA) o altro organismo appartenente allo stesso, istituito con il decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 419, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti delle risorse disponibili e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per il valore complessivo della quota capitale oggetto di sospensione.
1. 2254. (ex 0. 1. 7. 39. 1.) Cariello, Ruocco, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 52-bis, primo periodo, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 700 milioni di euro per Vanno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 2255. (ex 0. 1. 7. 39. 64.) Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  Al comma 52-bis, primo periodo, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 30 per cento per le piccole imprese, del 25 per cento per le medie imprese e del 15 per cento per le grandi imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.l. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 600 milioni di euro per Vanno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 2256. (ex 0. 1. 7. 39. 61.) Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  Al comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese, con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese, del 20 per cento per le medie imprese e del 5 per cento per le grandi imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies. 1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 2257. (ex 0. 1. 7. 39. 63.) Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  Al comma 52-bis, sostituire le parole: nella misura massima del 20 per cento per le piccole imprese, del 15 per cento per le medie imprese e del 10 per cento per le grandi imprese con le seguenti: nella misura massima del 25 per cento per le piccole imprese e del 20 per cento per le medie imprese.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.1. Per far fronte agli ulteriori oneri derivanti dalle disposizioni del comma 52-bis, pari a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 400 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 2258. (ex 0. 1. 7. 39. 62.) Russo, Occhiuto, Prestigiacomo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  Al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione fiscale di cui al presente comma è cumulabile con i vantaggi fiscali che competono a ciascuna impresa le cui strutture produttive sono ubicate nelle medesime zone assistite di cui al precedente periodo, che sottoscriva o aderisca ad un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, come modificato dall'articolo 42, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

  Conseguentemente:
    dopo il comma 52-
undecies aggiungere il seguente:
     52-undecies-1. All'articolo 42 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. sono apportate le seguenti modificazioni:
      il comma 2-quater, il primo periodo è sostituito dal seguente: «A decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, una quota degli utili dell'esercizio destinati dalle imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite del Molise, Sardegna ed Abruzzo ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, così come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 C(2014)6424 final del 16 settembre 2014, che sottoscrivono o aderiscono a un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, commi 4-ter e seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modificazioni, al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare per realizzare entro l'esercizio successivo gli investimenti previsti dal programma comune di rete, preventivamente asseverato da organismi espressione dell'associazionismo imprenditoriale muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero, in via sussidiaria, da organismi pubblici individuati con il medesimo decreto, se accantonati ad apposita riserva, concorrono alla formazione del reddito nell'esercizio in cui la riserva e utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l'adesione al contratto di rete.»;
      il comma 2-quinquies è sostituito dal seguente:
     «2-quinquies. L'agevolazione di cui al comma 2-quater può essere fruita, nel limite complessivo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all'esercizio cui si riferiscono gli utili destinati al fondo patrimoniale comune o al patrimonio destinato all'affare; per il periodo di imposta successivo l'acconto delle imposte dirette è calcolato assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al comma 2-quater. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante utilizzo di quota delle risorse comunitarie e di cofinanziamento nazionale previste nel Programma operativo »Imprese e Competitività 2014/2020« e nei Programmi operativi FESR 2014/2020 delle Regioni in cui si applica l'incentivo. A tal fine le predette risorse sono annualmente versate all'entrata delo bilancio dello Stato.»;
    al comma 52-duodecies, sostituire le parole: commi da 52-bis a 52-undecies sono valutati in 617 milioni di euro con le seguenti: ai commi da 52-bis a 52-undecies-1 sono valutati in 632 milioni di euro e sostituire le parole: per 250 milioni con le seguenti: per 265 milioni;

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione «Sviluppo e riequilibrio territoriale», apportare agli importi le seguenti variazioni:
  Riduzione:
   2016:
    CP: – 382.000.000;
    CS: – 382.000.000;
   2017:
    CP: – 382.000.000;
    CS: – 382.000.000.
   2018:
    CP: – 382.000.000;
    CS: – 382.000.000.
   2019:
    CP: – 382.000.000;
    CS: – 382.000.000.
1. 2259. (ex 0. 1. 7. 39. 46.) Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

  Al comma 52-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:. Le percentuali del credito d'imposta possono essere ulteriormente aumentate fino al massimo del 5 per cento per ogni lavoratore assunto a tempo indeterminato nelle medesime regioni indicate dal presente comma, nel limite massimo di 50 milioni di euro.

  Conseguentemente: alla Tabella E, missione Sviluppo e riequilibrio territoriale programma Sostegno alle politiche nazionali e comunitarie rivolte a promuovere la crescita ed il superamento degli squilibri socio-economici territoriali, voce Ministero dell'economia e finanze, legge di stabilità n. 147 del 2013 articolo 1 comma 6: fondo sviluppo e coesione – programmazione 2014-2020 (settore 4) interventi per lo sviluppo e le politiche di coesione (28.1 – Cap. 8000/P) apportare le seguenti riduzioni:
   2016:
    CP: – 417.000.000;
    CS: – 417.000.000.
   2017:
    CP: – 417.000.000;
    CS: – 417.000.000.
   2018:
    CP: – 417.000.000;
    CS: – 417.000.000.
   2019:
    CP: – 417.000.000;
    CS: – 417.000.000.
1. 2260. (ex 0. 1. 7. 39. 34.) Riccardo Gallo.

  Al comma 52-ter, dopo le parole: strutture produttive già esistenti, aggiungere le seguenti:, con particolare riguardo a quelle che intendano intraprendere un ricambio generazionale,.
1. 2261. (ex 0. 1. 7. 39. 47.) Saltamartini.

  Al comma 52-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole: costituite da neolaureati residenti nel territorio, o che favoriscano il rientro di giovani «cervelli in fuga».
1. 2262. (ex 0. 1. 7. 39. 49.) Saltamartini.

  Al comma 52-ter, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, con particolare riguardo ai settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo.
1. 2263. (ex 0. 1. 7. 39. 48.) Saltamartini.

  Al comma 52-ter sono aggiunte in fine le seguenti parole: Per le finalità di cui al comma 52-bis, sono agevolabili investimenti che rispettino gli obbiettivi e le finalità del programma operativo nazionale «Imprese e Competitività 2014/2020» e i programmi operativi relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) 2014/2020.
1. 2264. Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

  Dopo il comma 53-ter aggiungere il seguente:
  53-ter.1. Per poter beneficiare dell'agevolazione fiscale di cui al precedente comma 52-bis, le imprese stesse non possono delocalizzare la propria attività nei successivi dieci anni a partire da quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. Qualora venga accertata la violazione di quanto disposto dal presente comma, l'Agenzia delle Entrate provvede al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni.
1. 401. (ex 0. 1. 7 . 39. 45.) Melilla, Marcon, Scotto, Paglia, Palazzotto, Costantino, D'Attorre.

  Sostituire il comma 52-quater con il seguente:
  52-quater. L'agevolazione si applica in via prioritaria ai soggetti che operano nel campo:
   a) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
   b) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
   c) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
   d) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
   e) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
   f) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
   g) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga.

  In ogni caso l'agevolazione non si applica ai soggetti che operano nei settori creditizio, finanziario e assicurativo, nonché nell'ambito dei settori in cui l'innovazione di processo o di prodotto anche conseguente alla fruizione del beneficio non comporti un miglioramento della protezione dell'ambiente.
1. 402. (ex 0. 1. 7. 39. 39.) Ricciatti, Scotto, Ferrara, Marcon, Melilla, Zaratti, Pellegrino, D'Attorre.

  Al comma 52-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 403. (ex 0. 1. 7. 39. 41.) Marcon, Melilla, Ricciatti, Scotto, Ferrara, D'Attorre.

  Al comma 52-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'agevolazione non si applica nei confronti dei soggetti operanti nel territorio nazionale che, pur avendo beneficiato di contributi pubblici in conto capitale negli ultimi tre anni abbiano delocalizzato la propria produzione dal sito incentivato presso uno Stato anche appartenente all'Unione europea, con conseguente riduzione o messa in mobilità del personale, anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltati a terzi, con riduzione o messa in mobilità del personale dell'impresa.
1. 404. (ex 0. 1. 7. 39. 43.) Melilla, Ricciatti, Marcon, Scotto, Ferrara.

  Dopo il comma 52-sexies, aggiungere il seguente:
  52-sexies
.1. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai soci-dipendenti delle imprese di startup innovative ubicate nelle zone di cui al comma 52-bis non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

  Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 405. (ex 0. 1. 7. 39. 4.) Cariello, Della Valle, Cancelleri, Caso, Castelli, Brugnerotto, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas.

  Dopo il comma 52-decies aggiungere i seguenti:
  52-decies.1. L'agevolazione di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è riservata alle aziende che aderiscono al sistema di ecogestione ed audit ambientale (Eco-Management and Audit Scheme, EMAS) di cui al regolamento CEE n. 1836 del 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, come modificato dal regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 2001. La suddetta agevolazione comporta l'obbligo della pubblicazione, anche tramite i propri siti informatici, del bilancio sociale redatto in base alle linee guida definite dal Global Reporting Initiative (GRI) G4.
1. 406. (ex 0. 1. 7. 39. 8.) Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Zolezzi, Terzoni.

  Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:
  52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle Zone economiche speciali istituite nelle regioni del Mezzogiorno, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese; a tal fine, a decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone Economiche Speciali, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree Industriali attrezzate (ASI), una Zona Economica Speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 407. (ex 0. 1. 7. 39. 60.) Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  Dopo il comma 52-undecies aggiungere il seguente:
  52-undecies.1. L'agevolazione del credito d'imposta di cui ai commi da 52-bis a 52-decies è attribuita, per il medesimo periodo, nelle zone franche dotate di fiscalità di vantaggio, nella misura massima del 40 per cento per le piccole imprese, del 30 per cento per le medie imprese e del 20 per cento per le grandi imprese. A tal fine, alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.

  Conseguentemente, dopo il comma 52-quaterdecies aggiungere il seguente:
  52-quaterdecies.1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 52-undecies.1, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 408. (ex 0. 1. 7. 39. 55.) Occhiuto, Prestigiacomo, Russo, Carfagna, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo, Nizzi.

  Al comma 52-duodecies, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro annui, con le seguenti: quanto a 116 milioni per l'anno 2016, a 108 milioni di euro per l'anno 2017, a 111 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10 comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004 n. 307, come integrato ai sensi del comma 369 nonché, quanto a 134 milioni di euro per l'anno 2016, a 142 milioni di euro per l'anno 2017, a 139 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019.
1. 409. (ex 0. 1. 7. 39. 51.) Latronico.

  Al Comma 52-duodecies, secondo periodo, sostituire le parole: per 250 milioni di euro annui, con le seguenti: per l'importo di 200 milioni per l'anno 2016, di 141 milioni di euro per l'anno 2017, di 119 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019;.

  Conseguentemente alla tabella A apportare le seguenti variazioni:
Voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   anno 2016: – 24 mln;
   anno 2017: – 58 mln;
   anno 2018: – 78 mln. 
Voce Ministero dello sviluppo economico:
   anno 2016: – 7 mln;
   anno 2017: – 7 mln;
   anno 2018: – 7 mln. 
Voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali:
   anno 2016: – 2 mln;
   anno 2017: – 7 mln;
   anno 2018: – 7 mln. 
Voce Ministero della giustizia:
   anno 2016: – 8 mln;
   anno 2017: – 8 mln;
   anno 2018: – 8 mln. 
Voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
   anno 2016: – 2 mln;
   anno 2017: – 10 mln;
   anno 2018: – 12 mln. 
Voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
   anno 2016: – 3 mln;
   anno 2017: – 5 mln;
   anno 2018: – 5 mln. 
Ministero della salute
   anno 2016: – 4 mln;
   anno 2017: – 14 mln;
   anno 2018: – 14 mln. 
1. 410. (ex 0. 1. 7. 39. 50.) Latronico.

  Al comma 52-quaterdecies, sostituire le parole: l'estensione dell'esonero contributivo di cui ai commi 83 e 84 alle assunzioni a tempo indeterminato effettuate nell'anno 2017 con le seguenti: l'aumento, nell'anno 2016,.

  Conseguentemente, allo stesso comma, sostituire le parole: eventualmente rimodulando la durata temporale con la seguente: rimodulando.
1. 411. (ex 0. 1. 7. 39. 25.) Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

  Al comma 52-quaterdecies aggiungere, in fine, i seguenti periodi: A valere sulle medesime risorse di cui al periodo precedente il reddito forfetario determinato ai sensi dei successivi commi da 53 a 55 costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.
1. 412. (ex 0. 1. 7. 39. 10.) Cariello, Pisano, Alberti, Villarosa, Fico, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 52-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  52-quinquiesdecies. Esclusivamente per le imprese ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo che effettuano investimenti in beni materiali strumentali dal 15 ottobre 2015 al 31 dicembre 2016, le disposizioni di cui al comma 46 si applicano con una maggiorazione del costo di acquisizione del 100 per cento.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 413. (ex 0. 1. 7. 39. 54.) Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

  Al comma 53, lettera b), capoverso d-bis) sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 50.000.

  Conseguentemente, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   b) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 123.002;
    2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente. 121.756;
    3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 118.006.
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 700 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 414. (ex 1. 8. 6.) Fedriga, Busin, Guidesi.

  Al comma 53, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 64 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 5 per cento.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   b) sopprimere il comma 215.
   c) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 20 per cento;
   d) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 8,5 per cento.
1. 415. (ex 1. 8. 36.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 53, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) il comma 77 è sostituito dal seguente:
  77. Il reddito forfetario determinato ai sensi dei precedenti commi costituisce base imponibile ai sensi dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990, n. 233. Su tale reddito si applica la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del 35 per cento. Si applica, per l'accredito della contribuzione, la disposizione di cui all'articolo 2, comma 29, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Per i soggetti di cui al comma 76 del presente articolo non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto ai fini del versamento dei contributi previdenziali dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   b) sopprimere il comma 215.
1. 416. (ex 1. 8. 37.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 53, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 54, alla lettera c), sostituire la parola: 20.000 con la seguente: 25.000.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   b) sopprimere il comma 215.
1. 417. (ex 1. 8. 38.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Il comma 54 è sostituito dal seguente:
  54. L'allegato n. 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 è sostituito dal seguente:

PROGRESSIVO GRUPPO DI SETTORE CODICI ATTIVITÀ ATECO 2007 VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI REDDITIVITÀ
1Industrie alimentari e delle bevande(10 - 11)45.00040%
2Commercio all'ingrosso e al dettaglio45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.950.00040%
3Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande47.8140.00040%
4Commercio ambulante di altri prodotti47.82 - 47.8930.00054%
5Costruzioni e attività immobiliari(41 - 42 - 43) - (68)25.00086%
6Intermediari del
commercio
46.125.00062%
7Attività dei Servizi di alloggio e di ristorazione(55 - 56)50.00040%
8Attività Professionali, Scientifiche, Tecniche, Sanitarie, di Istruzione, Servizi Finanziari ed Assicurativi(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 - 73 - 74 -75) - (85) - (86 - 87 - 88)50.00070%
9Altre attività
economiche
(01 - 02 - 03) - (05 - 06 - 07 - 08 - 09) - (12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33) - (35) - (36 - 37 - 38 - 39) - (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 -62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) - (84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)30.00067%

  Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento».
1. 418. (ex 1. 8. 35.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 54, all'allegato n. 4 ivi riportato, alla colonna: «Redditività», riga numero 8: «attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi» sostituire la percentuale: 78 per cento con la seguente: 52 per cento.

  Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
1. 419. (ex 1. 8. 34.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 54, all'allegato n. 4, ivi riportato, alla colonna: VALORE SOGLIA DEI RICAVI/COMPENSI, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al progressivo 8: attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 60.000;
   b) al progressivo 9: altre attività economiche, sostituire la parola: 30.000 con la seguente: 60.000.

  Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
1. 420. (ex 1. 8. 33.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 54 nell'Allegato 4, annesso alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, al Gruppo di settore n. 8 (Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi) sostituire il valore soglia dei ricavi/compensi: 30.000 con: 40.000.

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 54. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 421. (ex 1. 8. 9.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55-bis. Al quarto periodo del comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «nella misura del 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 10 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 422. (ex 1. 8. 10.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità con cui, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, i contribuenti che usufruiscono del regime forfetario e che effettuano tutti i pagamenti in modo tracciabile ai sensi delle disposizioni vigenti possono accedere alla dichiarazione dei redditi precompilata di cui al decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175.
1. 423. (ex 1. 8. 11.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55-bis. Al comma 5 dell'articolo 13 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di altre detrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a), le parole: «1.104 euro» sono sostituite dalle seguenti: «1.840 euro» e le parole: «4.800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro»;
   b) alla lettera b), le parole: «4.800 euro» sono sostituite dalle seguenti: «8.000 euro».

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 50 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 55-bis. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 424. (ex 1. 8. 12.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro annui, finalizzato a consentire, su richiesta degli interessati, la determinazione del reddito d'impresa sulla base di un concordato con gli uffici dell'amministrazione finanziaria, che tiene conto del reddito dell'anno precedente, esclusivamente per le attività commerciali e per i pubblici esercizi con giro di affari assoggettato all'imposta sul valore aggiunto (IVA), nell'anno precedente, inferiore a 50.000 euro e con sede nei comuni montani con meno di 1.000 abitanti, o nei centri abitati con meno di 500 abitanti ricompresi negli altri comuni montani ed individuati dalle rispettive regioni. In tal caso le imprese stesse sono esonerate dalla tenuta di ogni documentazione contabile e di ogni certificazione fiscale.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028. con le seguenti: di 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 425. (ex 1. 8. 15.) Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 55 aggiungere il seguente:
  55-bis. Dopo il comma 15-bis dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
   15-bis.1. L'attribuzione del numero di partita IVA a una persona fisica avente cittadinanza di uno Stato estero non appartenente all'Unione europea ovvero a un soggetto, diverso da una persona fisica, residente in uno Stato estero non appartenente all'Unione europea, al fine di garantire gli eventuali versamenti di imposte e di contributi dovuti nell'esercizio dell'attività, è subordinata al deposito, da parte del medesimo soggetto, di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa in favore dell'Agenzia delle entrate, per un importo non inferiore a 10.000 euro. Tale garanzia fideiussoria è restituita all'atto della cessazione dell'attività, dopo che siano stati eseguiti tutti i versamenti fiscali e contributivi dovuti dal soggetto straniero.
1. 426. (ex 1. 8. 16.) Simonetti, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 55, aggiungere il seguente:
  55-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
   c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività.

  Conseguentemente:
   a) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento;
   b) al comma 525 sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
1. 427. (ex 1. 8. 30.) Fantinati, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas.

  Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
  55-bis. L'agevolazione per le reti d'impresa di cui all'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n.78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, può essere fruita in relazione agli utili conseguiti a partire dal 1 gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, nel limite complessivo di 50 milioni. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può superare il limite annuale per ciascuna impresa di euro 2 milioni.
  55-ter. All'articolo 42 comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con legge del 20 luglio 2010, n. 122, al primo periodo sono soppresse le parole da «, preventivamente asseverato» a «medesimo decreto». Al secondo periodo sono soppresse le parole da «L'asseverazione è rilasciata» fino a «che lo hanno sottoscritto.».
  55-quater. All'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, al punto 3), prima delle parole «entro due mesi» sono inserite le seguenti «qualora la rete d'impresa abbia acquisito la soggettività giuridica ai sensi del comma 4-quater.».

  Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 428. (ex 1. 8. 31.) Fantinati, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas.

  Dopo il comma 55, aggiungere i seguenti:
  55-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiore a 2 milioni di euro.
  55-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 55-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  55-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 aprile 2016, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del secondo periodo del comma 1 del presente articolo. I regolamenti determinano risparmi pari a 2 miliardi di euro annui a partire dal 2016.
  55-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 55-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  55-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 55-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  55-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 55-quater e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 55-quinqies e 55-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
1. 429. (ex 1. 8. 32.) Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Cancelleri, Vallascas.

  Al comma 56, aggiungere in fine il seguente periodo: Le medesime disposizioni si applicano altresì ai soci che risultano iscritti nel libro dei soci alla data del 30 settembre 2015 che cedono all'impresa beni immobili, diversi da quelli indicati nell'articolo 43, comma 2, primo periodo, del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o beni mobili iscritti in pubblici registri.
1. 430. (ex 1. 9. 19.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
  61-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolata sui redditi diversi di cui alla lettera h-ter) del comma 1 dell'articolo 67 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, imputabili a soci o familiari dell'imprenditore in relazione al godimento di beni dell'impresa, anche non strumentali, relativi ai soggetti indicati nell'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, è dovuta con una maggiorazione di 20 punti percentuali.
1. 431. (ex 1. 9. 106.) Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 61 aggiungere il seguente:
  61-bis. Al comma 36-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, in legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «10,5 punti percentuali» sono sostituite dalle seguenti: «21 punti percentuali».
1. 432. (ex 1. 9. 105.) Villarosa, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 62, aggiungere il seguente:
  62-bis. La possibilità di opzione di cui al comma 62 è estesa, alle medesime condizioni, ai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni per il 2016 con le seguenti: di 124,340 milioni per il 2016, le parole: di 142,610 milioni per il 2017 con le seguenti: di 132,610 milioni per il 2017, e le parole: di 139,610 milioni per il 2018 con le seguenti: di 129,610 milioni per il 2018.
1. 433. (ex 1. 9. 119.) Baradello.

  Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
  63-bis. Per finanziare l'ammodernamento degli equipaggiamenti in uso al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché la manutenzione e la sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista, è istituito il Fondo speciale per l'ammodernamento delle capacità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Al predetto Fondo è conferita una dotazione per il 2016 pari ad euro 50.000.000.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 50.000.000 nel 2016.
1. 434. (ex 1. 9. 60.) Guidesi, Simonetti, Molteni, Caparini.

  Dopo il comma 63, aggiungere il seguente:
  63-bis. Al fine di consentire ai Vigili del Fuoco volontari della Lombardia di espletare al meglio le proprie funzioni di presidio del Soccorso tecnico urgente a profitto delle amministrazioni locali e della cittadinanza, è istituito un Fondo per le esigenze dei distaccamenti dei Vigili del Fuoco volontari della Lombardia. Al Fondo è conferita una dotazione pari ad euro 20.000.000 nell'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti nonché alla manutenzione degli stabili utilizzati dai distaccamenti ed alla sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 20.000.000 nel 2016.
1. 435. (ex 1. 9. 61.) Molteni, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 63, inserire il seguente:
  63-bis. Al fine di preservare le capacità d'intervento del servizio antincendio portuale dei Vigili del Fuoco, è istituito un Fondo per le esigenze dei distaccamenti portuali dei Vigili del Fuoco. Al Fondo è conferita una dotazione pari ad euro 10.000.000 nell'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti nonché alla manutenzione e sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 10.000.000 nel 2016.
1. 436. (ex 1. 9. 62.) Fedriga, Guidesi.

  Dopo il comma 63, inserire il seguente:
  63-bis. Al fine di consentire ai Vigili del Fuoco volontari del Comune di Garbagnata di continuare ad espletare le proprie funzioni di presidio del Soccorso tecnico urgente a profitto dell'amministrazione e della cittadinanza locale, sono stanziati euro 50.000 per l'anno 2016, da destinare all'ammodernamento degli equipaggiamenti, alla manutenzione degli stabili utilizzati dal relativo distaccamento ed alla sostituzione dei mezzi ormai obsoleti o comunque giunti al limite massimo della loro vita operativa prevista.

  Conseguentemente, il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di euro 50.000 nell'anno 2016.
1. 437. (ex 1. 9. 63.) Grimoldi.

  Sostituire il comma 64 con il seguente:
  64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1 .875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 438. (ex 1. 9. 28.) Laffranco.

  Sostituire il comma 64, con il seguente:
  64. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole «di euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625» sono sostituite dalle seguenti «di euro 7.000, di euro 5.250, di euro 3.500 e di euro 1.750».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 439. (ex 1. 9. 42.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 440. (ex 1. 9. 25.) Guidesi, Busin, Invernizzi.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente, alla tabella C le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 441. (ex 1. 9. 122.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 64 aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle Imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 75.000.000;
   2017: – 75.000.000;
   2018: – 75.000.000.
1. 442. (ex 1. 9. 143.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

  Dopo il comma 64, aggiungere il seguente:
  64-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'attività non è autonomamente organizzata in tutti i casi in cui le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché gli esercenti arti e professioni di cui all'articolo 53, comma 1, del medesimo testo unico, rispettino i requisiti di cui all'articolo 1, comma 54, lettere b) e c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

  Conseguentemente agli oneri derivanti si provvede mediante riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 195. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati per un importo pari a 75 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 443. (ex 1. 9. 98.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 65, aggiungere il seguente:
  65-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ”Per le società sportive professionistiche, dal valore delle produzioni sono escluse le plusvalenze realizzate sulla cessione di diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 86, comma 4, primo periodo del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Per le medesime società sono, altresì escluse dalla base imponibile le minusvalenze realizzate sulla cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli atleti di cui all'articolo 101, comma 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche nel caso in cui l'accertamento sulla base imponibile sia oggetto di contenzioso alla data di entrata in vigore della presente legge. Ove i relativi contenziosi attualmente pendenti riguardino solo le plusvalenze e/o le minusvalenze di cui ai precedenti periodi, gli stessi vengono estinti d'ufficio.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 444. (ex 1. 9. 151.) Latronico, Palese.

  Dopo il comma 66 aggiungere il seguente:
  66-bis. Alla nota all'articolo 1 della tariffa II, parte seconda, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente capoverso: «Sono prestazioni di servizi imponibili, ai sensi della lettera b) del comma 1 del presente articolo, le prestazioni di servizi concernenti le operazioni di finanziamento o di consolidamento dei debiti poste in essere in funzione di un piano di risanamento o di un accordo di ristrutturazione di cui, rispettivamente, all'articolo 67, terzo comma, lettera d), e all'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nonché le domande di concordato presentate e ammesse ai sensi, rispettivamente, degli articoli 161 e 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 445. (ex 1. 9. 150.) Alberto Giorgetti, De Girolamo.

  Sopprimere il comma 67.

  Conseguentemente, ai commi 524 e 525 sostituire le parole: 15 per cento e 5,5 per cento, rispettivamente, con le seguenti: 17 per cento e 7,5 per cento.
1. 446. (ex *1. 9. 95.) Fucci.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 con le seguenti: nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 447. (ex 1. 9. 17.) Busin.

  Al comma 67, primo periodo, sostituire le parole: nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente al 31 dicembre 2016 con le seguenti: si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1o gennaio 2016.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 340 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 448. (ex 1. 9. 22.) Busin, Guidesi, Invernizzi.

  Al comma 67, secondo periodo, sostituire le parole: si applicano anche alle operazioni effettuate anteriormente alla data di cui al periodo precedente con le seguenti: si applicano alle procedure concorsuali aperte dal 1o gennaio 2016.
1. 449. (ex 1. 9. 29.) Laffranco.

  Dopo il comma 67, aggiungere i seguenti:
  67-bis. Il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito con il seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale, è fissato in euro 1.000.000,00 per ciascun anno solare. Tenendo conto delle esigenze di bilancio, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, il limite di cui al periodo precedente può essere elevato fino a 1.200.000,00 euro».

  67-ter. Al terzo periodo, comma 1, articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite con le seguenti: «10.000 euro annui».
  67-quater. Al comma 49-bis, articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «5.000 euro annui» sono sostituite dalle seguenti: «10.000 euro annui».

  Conseguentemente apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 123.002.000 per l'anno 2016, di 121.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 118.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   b) abrogare il comma 369.
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
   d) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: TOTALE, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla colonna 2016 sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 123.002;
    2) alla colonna 2017 sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 121.756;
    3) alla colonna 2018 sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 118.006.
1. 450. (ex 1. 9. 16.) Busin.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164».
1. 451. (ex 1. 9. 138.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 67 inserire il seguente:
  67-bis. All'articolo 38-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «superiore a 15,000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 25.000 euro».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 452. (ex 1. 9. 32.) Busin.

  Dopo il comma 67 inserire il seguente:
  67-bis. All'articolo 38-bis, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 le parole: «superiore a 15.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «superiore a 20.000 euro».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 453. (ex 1. 9. 33.) Busin.

  Dopo il comma 67, aggiungere il seguente:
  67-bis. Al comma 7-bis dell'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013 n. 145, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, le parole: nell'anno 2014 sono sostituite dalle seguenti: a decorrere dall'anno 2016.
1. 454. (ex 1. 9. 104.) Fantinati, Caso, Crippa, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri, Vallascas.

  Sostituire il comma 68 con il seguente:
  68. Il comma 1 dell'articolo 8 della legge 11 marzo 2014, n. 23, e il decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 158, sono abrogati.
1. 455. (ex 1. 9. 101.) Paglia, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 68 inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 67, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 dopo le parole: «successione» inserire le seguenti: «, ceduti in seguito a comprovata situazione di difficoltà economica,».
1. 456. (ex 1. 9. 18.) Allasia.

  Dopo il comma 68, aggiungere il seguente:
  68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.

  Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
1. 457. (ex 1. 9. 135.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 0,5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 458. (ex 1. 9. 100.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.

  Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 459. (ex 1. 9. 1.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 32, comma 1, n. 2), del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «o compensi» e le parole: «i prelevamenti o» sono soppresse.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 460. (ex 1. 9. 43.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
   b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
   c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   e) le parole: «16 dicembre 2008 sono sostituite dalle seguenti: »16 dicembre 2016«;
   f) le parole: »16 marzo 2009« sono sostituite dalle seguenti: »16 marzo 2017”.

  Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: 134,340 milioni sono sostituite dalle seguenti: 94,340 milioni;
   b) le parole: 142,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 102,610 milioni.
1. 461. (ex 1. 9. 140.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
   b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
   c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
   f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 462. (ex 1. 9. 41.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 1, comma 37, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) le parole: «30 novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
   b) le parole: «30 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «30 aprile 2016»;
   c) le parole: «1o gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016»;
   d) le parole: «1o gennaio 2007» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2015»;
   e) le parole: «16 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti: «16 dicembre 2016»;
   f) le parole: «16 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «16 marzo 2017».
1. 463. (ex *1. 9. 11.) Laffranco.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
1. 464. (ex *1. 9. 10.) Laffranco.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
1. 465. (ex *1. 9. 24.) Guidesi, Busin, Invernizzi.

  Dopo il comma 68, inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 2, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, al primo periodo, le parole: «non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni».
1. 466. (ex *1. 9. 141.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

  Dopo il comma 68 inserire il seguente:
  68-bis. All'articolo 36, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Si considera acquistata da privato anche la quota di un veicolo, acquistato presso un soggetto passivo d'imposta con una base imponibile ridotta ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, determinata in misura pari alla percentuale del corrispettivo che non aveva concorso a formare la base imponibile stessa».

  Conseguentemente alla Tabella C, a decorrere dal 2016, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare fino al raggiungimento massimo di 40 milioni di euro.
1. 467. (ex 1. 9. 130.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 68 inserire il seguente:
  68-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 17-ter, al comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ai corrispettivi relativi ad operazioni rese da Consorzi ovvero rese da soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 che operano prevalentemente mediante società di servizi di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164».
1. 468. (ex 1. 9. 12.) Laffranco.

  Dopo il comma 68 inserire il seguente:
  68-bis. Nell'articolo 12, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94»;
   2) al comma 7, le parole: «20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «25 milioni».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 469. (ex 1. 9. 8.) Laffranco.

  Al comma 70-ter, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) sostituire il comma 10, con il seguente:
  «10. Le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni, che hanno avuto concreta esecuzione, intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori aventi regimi fiscali privilegiati non sono ammessi in deduzione. Si considerano privilegiati i regimi fiscali di Stati o territori di cui al comma 4 dell'articolo 167.»;
   a-bis) al comma 11, le parole «che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «della effettiva esistenza delle operazioni e che le medesime rispondono ad un effettivo interesse economico.»;
   a-ter) al comma 12-bis, le parole «con decreto di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi del comma 10»;
   b) all'articolo 167:
    1) il comma 4, è sostituito dal seguente:
  «4. Si considerano privilegiati i regimi di Stati o territori con livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia in relazione al medesimo presupposto d'imposta. Si considerano in ogni caso privilegiati i regimi fiscali speciali che consentono un livello di tassazione inferiore al 60 per cento di quello applicato in Italia, anche se previsti da Stati o territori che applicano un regime generale di imposizione superiore al limite di cui al precedente periodo. Si considerano altresì privilegiati gli Stati e territori che, nonostante la stipula di specifici accordi, non assicurino un effettivo scambio di informazioni e, in ogni caso, non abbiano stipulato analoghi accordi con Stati e territori che non assicurino lo scambio di informazioni. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate viene fornito un elenco non tassativo degli Stati e territori con regime fiscale privilegiato come individuati dal presente comma.»;
    2) al comma 6, al primo periodo, sono aggiunte infine le seguenti parole: «ovvero all'aliquota ordinaria applicabile ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società»;
    3) al comma 8-bis, alla lettera a), le parole «a più della metà» sono sostituite dalle seguenti: «al 70 per cento».
1. 470. (ex 0. 1. 9-bis. 12. 1.) Alberti, Pesco, Villarosa, Ruocco, Sorial, D'Incà, Castelli, Cariello, Caso, Brugnerotto.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  
70-bis. All'articolo 12, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, dopo le parole «l'attribuzione della rendita catastale» sono aggiunte le seguenti: «, ivi compresi i contenziosi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposta di registro derivanti da accertamenti di valore e dei relativi benefici fiscali sorti in merito al perfezionamento di atti di compravendita».
1. 471. (ex 1. 9-bis. 2.) Simonetti.

  Dopo il comma 70, aggiungere il seguente:
  70-bis. All'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: «periti commerciali,» sono inserite le seguenti: «gli ingegneri, gli architetti, i geometri, i periti edili, i dottori agronomi, gli agrotecnici e i periti agrari»;
   b) il secondo periodo è soppresso.
1. 472. (ex 1. 9-bis. 3.) Simonetti.

  Dopo il comma 70, inserire i seguenti:
  70-bis. All'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. La compensazione di cui al comma 1 del presente articolo si applica, su richiesta del creditore, con riferimento a tutti i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili maturati nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale per somministrazioni, forniture e appalti, a tutte le somme dovute dalla medesima data a titolo di tributi e imposte, con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni del predetto comma 1.».
  70-ter. Il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 2 dell'articolo 28-quinquies del decreto dei Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è emanato entro il 15 gennaio 2016.
  70-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro il 30 settembre 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamente netto pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016. Le misure di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.
1. 473. (ex 1. 9-bis. 10.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

  Sopprimere i commi da 71 a 79.
1. 474. (ex *1. 10. 29.) Brunetta.

  Sopprimere i commi da 71 a 79.
1. 475. (ex *1. 10. 55.) Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere i commi 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77 e 78.

  Conseguentemente, dopo il comma 534 inserire il seguente:
  534-bis. È stabilito dal 1o gennaio 2016 il divieto per la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco al fine di promuovere attraverso il canale radio-televisivo il gioco d'azzardo, attraverso comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.
1. 476. (ex 1. 10. 75.) Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 71, aggiungere il seguente:
  71-bis. All'articolo 19, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera b) è soppressa.
1. 477. (ex 1. 10. 4.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Sopprimere i commi da 72 a 79.

  Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n.3, allegato alla presente legge con le seguenti: 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
1. 478. (ex 1. 10. 26.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 72, capoverso lettera a), primo periodo, dopo la parola: «residenza» aggiungere: «, anche in caso di doppia residenza nel nucleo familiare di dipendenti delle Forze dell'ordine,».
1. 479. (ex 0. 1. 10. 99. 10.) Labriola, Pastorino.

  Al comma 72, capoverso lettera a), primo periodo, dopo la parola: «residenza» aggiungere: «, anche in caso di doppia residenza,».
1. 480. (ex 0. 1. 10. 99. 11.) Labriola, Pastorino.

  Al comma 72, lettera a), sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, al comma 75, aggiungere, in fine, le seguenti parole: includendo in tale tipologia anche i soggetti che hanno chiesto entro il 31 dicembre 2015 la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.
1. 481. (ex 1. 10. 13.) Caparini, Busin, Guidesi.

  Al comma 72, lettera a), sostituire il secondo periodo con il seguente:
  Allo scopo di superare le presunzioni di cui ai precedenti periodi, l'utente è tenuto a compilare ed inviare al proprio fornitore di energia elettrica l'apposito modello di attestazione del mancato possesso di apparecchi radiotelevisivi allegato nella fattura di cui all'articolo 3, emessa in corrispondenza della prima scadenza mensile.

  Conseguentemente, al comma 75, aggiungere in fine le seguenti parole: e che hanno inoltrato esplicita attestazione del mancato possesso di apparecchi radiotelevisivi ai sensi dell'articolo 1, secondo comma del regio decreto 21 febbraio 1938, n. 246.
1. 482. (ex 1. 10. 14.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dovuto una sola volta aggiungere le seguenti:, anche in caso di doppia residenza,.
1. 483. (ex 1. 10. 87.) Labriola.

  Al comma 72, lettera b), dopo le parole o dimora, aggiungere, le seguenti: anche in caso di doppia residenza nel nucleo familiare di dipendenti delle Forze dell'ordine.
1. 484. (ex 1. 10. 86.) Labriola.

  Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti:, dal coniuge non separato.

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 485. (ex *1. 10. 7.) Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti:, dal coniuge.

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 486. (ex *1. 10. 74.) Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla, Zaccagnini.

  Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti:, dal coniuge non separato.

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 487. (ex *1. 10. 80.) Catanoso.

  Al comma 72, lettera b), dopo le parole: dallo stesso soggetto inserire le seguenti:, dal coniuge non separato.

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti variazioni: voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 488. (ex *1. 10. 20.) Guidesi.

  Al comma 72, lettera c), primo periodo, dopo le parole: secondo periodo, inserire le seguenti: che non risultino esenti dal pagamento del canone e che non abbiano già comunicato ed ottenuto la cessazione dell'uso dell'apparecchio ai sensi dell'articolo 10 e seguenti.
1. 489. (ex 1. 10. 12.) Caparini, Busin, Guidesi.

  Al comma 72, lettera c), terzo periodo, sopprimere le parole: indicazione nel contesto della.
1. 490. (ex 1. 10. 53.) Luigi Gallo, Fico, Simone Valente, Marzana, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 72, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   c-bis) all'articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente: «In caso di decesso dell'abbonato, l'abbonamento alle radioaudizioni si estingue automaticamente, senza ulteriori adempimenti, a decorrere dalla data di pubblicazione del decesso presso gli uffici competenti.».
1. 491. (ex 1. 10. 24.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 76, aggiungere il seguente:
  76-bis. Il canone di abbonamento speciale non è dovuto per la detenzione di apparecchi utilizzati esclusivamente come videoterminali per l'esercizio della raccolta del gioco pubblico con vincite in denaro, in forza di concessione rilasciata dall'amministrazione pubblica.

  Conseguentemente, nell'elenco 2, allegato alla presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 333, dopo il punto: 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, sostituire gli importi indicati al punto 1.1 con i seguenti:

Programma 2016 2017 2018 e successivi
RIDUZIONIdi cui predeterminate per legge RIDUZIONIdi cui predeterminate per legge RIDUZIONIdi cui predeterminate per legge
1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità51.186 0 72.400 0 78.800 0

1. 492. (ex *1. 10. 8.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 78, inserire il seguente:
  78-bis. All'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'ultimo periodo è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 493. (ex 1. 10. 56.) Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 79.
1. 494. (ex 1. 10. 57.) Fico, Simone Valente, Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 79 con i seguenti:
  «79. Per gli anni dal 2016 al 2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riservate all'Erario per essere destinate prioritariamente all'ampliamento sino ad euro 8.000 della soglia reddituale prevista dall'articolo 1, comma 132, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, ai fini della esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni fermo restando quanto previsto nei periodi successivi, nonché al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni. Le quote delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità sono attribuite sulla base dell'ammontare delle predette somme iscritte nel bilancio di previsione per l'anno 2016, ovvero dell'ammontare versato al predetto titolo nell'esercizio di riferimento, se inferiore alla previsione per il 2016. Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel »Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali« istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione.
  79-bis. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle emittenti locali, con finalità di pubblico interesse, secondo i criteri e le procedure di cui al comma 79».
  79-ter. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo le parole »le esigenze di sviluppo tecnologico delle imprese.« sono aggiunte le seguenti: »È fatta salva la possibilità di cui all'articolo 7, comma 5, di utilizzare una quota residuale della somma da riversare alla società concessionaria per il finanziamento delle emittenti locali, a garanzia del pluralismo dell'informazione e della concorrenza.».
1. 495. (ex 0. 1. 10. 99. 9.) Fratoianni, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole euro 8.000 con le seguenti: euro 15.000.
1. 496. (ex 0. 1. 10. 99. 19.) Brunetta.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire le parole: euro 8.000 con le seguenti: euro 10.000.
1. 497. (ex 1. 10. 33.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 79, primo periodo, sostituire la parola: settantacinque con la seguente: settanta.
1. 498. (ex 1. 10. 34.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 79, primo periodo, sopprimere le lettere b) e c).

  Conseguentemente, sopprimere i capoversi 79-ter, 79-quater e 79-quinquies.
1. 499. (ex 0. 1. 10. 99. 13.) Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Al comma 79, primo periodo, sopprimere la lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere i capoversi 79-ter, 79-quater e 79-quinquies.
1. 500. (ex 0. 1. 10. 99. 14.) Brescia, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Al comma 79, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'esenzione ovvero alla riduzione, nei limiti delle risorse disponibili, dal pagamento del canone in favore dei soggetti che non ricevono il segnale radiotelevisivo per effetto delle implicazioni interferenziali non risolvibili mediante le opere di compatibilizzazione radio elettrica;
   b) al capoverso comma 79, sopprimere la lettera c);
   c) sopprimere i capoversi 79-ter, 79-quater e 79-quinquies.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, al capoverso 79, sostituire le parole: dell'esenzione di cui alla lettera a), con le seguenti: delle agevolazioni di cui alle lettere a) e b).
1. 501. (ex 0. 1. 10. 99. 12.) Fico, Brescia, Liuzzi, Nesci, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Al comma 79, lettera b), sopprimere le parole: fino ad un importo massimo di 50 milioni di euro in ragione di anno.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera c) del medesimo capoverso.
1. 502. (ex 0. 1. 10. 99. 17.) Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 79, lettera b), sostituire le parole 50 milioni con le seguenti: 100 milioni ad aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di mancato conseguimento di maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016. Al fine di assicurare adeguata alimentazione al fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui alla presente lettera il citato fondo è alimentato con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  Al relativo onere pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016 si provvede mediante la corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 503. (ex 0. 1. 10. 99. 5.) Latronico, Palese.

  Al comma 79, lettera b), sostituire le parole 50 milioni di euro con le seguenti: 80 milioni di euro.
1. 504. (ex 0. 1. 10. 99. 16.) Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 79 aggiungere in fine i seguenti periodi: «Le quote delle entrate del canone di abbonamento alla televisione già destinate dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, a sostegno dell'emittenza televisiva locale, a decorrere dall'anno 2016 confluiscono nel »Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali« istituito presso il Ministero dello sviluppo economico allo scopo di promuovere e sostenere la funzione di pubblico interesse svolta dagli operatori del settore radiotelevisivo locale. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni per la ripartizione del Fondo di cui al periodo precedente, riguardanti i soggetti beneficiari, la tipologia, la misura, le procedure e i tempi di erogazione dei contributi, nonché i criteri di assegnazione dei contributi che devono rispondere all'obiettivo di promuovere la realizzazione degli obiettivi di pubblico interesse, ossia il pluralismo dell'informazione, l'occupazione del settore, elevati standard qualitativi dei contenuti forniti, anche in base all'effettivo gradimento da parte degli utenti e di incentivare l'uso di tecnologie innovative. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate misure idonee a valorizzare l'attività delle emittenti televisive e radiofoniche a carattere comunitario. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico destinate alla concessione di contributi e provvidenze a favore dell'emittenza radiotelevisiva locale e le risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1987, n. 67, destinate all'erogazione dei contributi a favore delle imprese radiofoniche di informazione. A decorrere dall'anno 2016, nel Fondo per il pluralismo nell'informazione su reti radiofoniche e televisive locali confluiscono le risorse derivanti da una percentuale non inferiore all'8 per cento del canone di abbonamento alla radiotelevisione.».
1. 505. (ex 0. 1. 10. 99. 7.) Fratoianni, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Al comma 79, dopo le parole: settantacinque anni, nonché aggiungere le seguenti: per una quota non inferiore a 150 milioni al finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, ed.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definite le modalità per il riparto delle predette somme fra le emittenti radiotelevisive locali che svolgono funzione di pubblico interesse, che tengano conto dei dati di ascolto, del personale impiegato a tempo indeterminato, degli investimenti annuali in innovazione tecnologica e delle ore dedicate all'informazione locale. Al comma 8 dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 dopo le parole: «Santa Cecilia» inserire le seguenti: «e di una quota da destinare al finanziamento dell'attività di informazione svolta dalle TV locali con finalità di pubblico interesse».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 506. (ex 1. 10. 44.) Sammarco.

  Al comma 79-quater, dopo le parole: emittenti radiofoniche e televisive locali inserire le seguenti: nella misura rispettivamente del 15 per cento per le emittenti radiofoniche e dell'85 per cento per le emittenti televisive locali.
1. 507. (ex 0. 1. 10. 99. 15.) Caparini, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Al comma 79-sexies sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) per gli anni 2016 e 2017 nelle zone di consegna dei prodotti postali a giorni alterni, incentivare abbonamenti ai contenuti editoriali digitali;
1. 508. (ex 0. 1. 10. 100. 3.) De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 79-sexies, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) favorire la capillarità sul territorio degli uffici postali e la loro permanenza nei comuni rurali, montani e svantaggiati, nonché a promuovere la digitalizzazione dei contenuti editoriali, incentivando, negli anni 2016 e 2017, abbonamenti ai quotidiani in forma digitale.
1. 509. (ex 0. 1. 10. 100. 2.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 79-sexies sopprimere la lettera c).
1. 510. (ex 0. 1. 10. 100. 4.) De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 79-septies alla lettera d) sostituire le parole: e incentivare gli utenti finali che attivano i connessi su reti a banda larga ultraveloci con le seguenti: nelle aree a fallimento di mercato.
1. 511. (ex 0. 1. 10. 100. 5.) De Lorenzis, Liuzzi, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 79-septies, inserire i seguenti:
  79-octies. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per gli anni 2016 e 2017 il regime previsto dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al di cui al comma 1, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale.
  79-ter. Nei 30 giorni successivi al versamento del canone secondo le modalità di cui al comma 78, avviene l'erogazione agli aventi diritto di cui al comma 79 bis secondo le graduatorie elaborate dai Corecom e la verifica da parte del Ministero dello Sviluppo economico.
  79-quater. Per gli anni 2016 e 2017, il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 110 milioni di euro annui. L'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche, locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 253, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 40 milioni.
1. 512. (ex 1. 10. 35.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 79-septies, inserire il seguente:
  79-octies. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: 73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
1. 513. (ex 1. 10. 25.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 79-septies, inserire il seguente:
  79-octies. Ai fornitori disservizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
1. 514. (ex 1. 10. 18.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 79-septies, inserire il seguente:
  79-octies. Al fine di far fronte al pagamento di ulteriori somme dovute alle emittenti televisive locali a titolo di contributi ai sensi della legge n. 448 del 1998, a seguito del rifacimento da parte dei Corecom delle graduatorie regionali relative agli anni pregressi ovvero in ottemperanza a decisioni giudiziarie che hanno comportato una revisione degli importi già riconosciuti, nonché per erogare eventuali ulteriori misure economiche compensative e indennizzi ai sensi del decreto ministeriale 23 gennaio 2012, a seguito del rifacimento delle graduatorie regionali di revisione delle frequenze digitali, che hanno comportato una revisione degli importi già pagati ed evitare nuovi contenziosi con l'Amministrazione, è istituito sull'apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo di accantonamento di euro 4 milioni a valere sull'importo iscritto in bilancio per l'anno 2016 per contributi in favore di concessionari per la radiodiffusione televisiva in ambito locale.
1. 515. (ex 1. 10. 15.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 79-septies, inserire il seguente:
  79-octies. È istituito un Fondo presso il Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, finanziato a valere sulle risorse del Fondo di sviluppo e coesione di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento di misure per il sostegno per il servizio pubblico svolto dell'emittenza televisiva e radiofonica locale nell'ambito territoriale. Le modalità di utilizzo del Fondo di cui al precedente periodo, sono definite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, sentite le associazioni nazionali di categoria del settore radiotelevisivo comparativamente più rappresentative delle emittenti radiofoniche locali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 516. (ex 1. 10. 81.) Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 79-septies, aggiungere il seguente:
  79-octies. Al fine di tutelare i minori e di arginare il fenomeno della dipendenza da gioco patologico è fatto divieto dal 1o gennaio 2016 alla concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo RAI Spa di sottoscrivere contratti pubblicitari con i concessionari del gioco finalizzati alla promozione attraverso il canale radio-televisivo del gioco d'azzardo, con comunicazioni commerciali audiovisive e radiofoniche, dirette o indirette, che inducano all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.
1. 517. (ex 1. 10. 49.) Paglia, Nicchi, Marcon, Melilla.

  Sopprimere i commi 80, 81 e 82.
1. 518. (ex 1. 10-bis. 12.) Sibilia, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 83 con i seguenti:
  83. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati operanti nei territori del Mezzogiorno, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio 2016 con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza delle nuove assunzioni di cui al primo periodo, con esclusione di quelle relative a lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato. L'esonero di cui al presente comma non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente. L'esonero di cui al presente comma non spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni relative a lavoratori in riferimento ai quali i datori di lavoro, ivi considerando società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto, hanno comunque già in essere un contratto a tempo indeterminato nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge.
  83-bis. Per i datori di lavoro operanti nei territori del mezzogiorno le disposizioni di cui al comma 83 si applicano nel limite di 828 milioni di euro per l'anno 2016, 2.070 milioni di euro per l'anno 2017, 1.319 milioni di euro per l'anno 2018, 99 milioni di euro per l'anno 2019.
  83-ter. L'esonero contributivo di cui al comma 83 è riconosciuto dall'INPS in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse indicate al comma 83-bis, valutata anche su base pluriennale con riferimento alla durata dell'esonero, l'ente previdenziale non prende in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet. L'INPS provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, al monitoraggio del numero di rapporti di lavoro attivati ai sensi del comma 83 e delle minori entrate valutate con riferimento alla durata dell'incentivo, inviando rela zioni mensili al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed al Ministero dell'economia e delle finanze.
1. 519. (ex 1. 11. 50.) D'Attorre, Fassina, Scotto, Civati, Pastorino, Marcon, Melilla, Pannarale, Gregori, Folino, Carlo Galli, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 83, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti:
  Al fine di promuovere forme di occupazione stabile, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, e con riferimento all'assunzione di nuovi lavoratori con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, decorrenti dal 1o gennaio con riferimento a contratti stipulati non oltre il 31 dicembre 2016, è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, fermo restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l'esonero del versamento quaranta per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua. Nell'ipotesi di assunzione di cui al presente comma, effettuate da imprese operanti nei territori del mezzogiorno, di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978 n. 218, ovvero da imprese artigiane, non sono dovuti i contributi previdenziali ed assistenziali per un periodo trentasei mesi. L'esonero di cui al presente comma spetta ai datori di lavoro in presenza di assunzioni di nuovi lavoratori di cui al primo periodo, con l'esclusione di quelle relative ai lavoratori che nei sei mesi precedenti siano risultati occupati a tempo indeterminato presso qualsiasi datore di lavoro, e non spetta con riferimento a lavoratori per i quali il beneficio di cui al presente comma, ovvero di cui all'articolo 1, comma 118, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sia già stato usufruito in relazione a precedente assunzione a tempo indeterminato.

  Conseguentemente sostituire il comma 341, con il seguente:
  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;

  Conseguentemente al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;

  Conseguentemente al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento;

  Conseguentemente dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 92 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018.
1. 520. (ex 1. 11. 53.) Cominardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Ciprini.

  Al comma 83 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: privati, aggiungere il seguente periodo: in particolare per i residenti nei territori delle regioni del Mezzogiorno;
   b) dopo le parole: ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti parole:, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;
   c) al primo periodo dopo le parole: a carico dei datori di lavoro aggiungere le seguenti parole:, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;
   d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e di 8.060 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 83, aggiungere il seguente: 83-bis. Agli oneri derivanti dal comma precedente, si provvede quanto all'anno 2016 per 227,63 milioni di euro per il 2016, quanto all'anno 2017 per 608,49 milioni di euro, quanto all'anno 2018, per 830,50 milioni di euro, quanto all'anno 2019, per 1.137,50 milioni di euro, quanto all'anno 2020 per 670,69 milioni di euro, quanto all'anno 2021, per 89,44 milioni di euro a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate agli interventi del Piano di azione coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, che, dal sistema di monitoraggio del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, risultano non ancora impegnate alla data del 30 ottobre 2015.
1. 521. (ex 1. 11. 20.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.

  Al comma 83, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo la parola: privati, aggiungere le seguenti parole: in particolare per i residenti nei territori dell'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, ;
   b) dopo le parole: ventiquattro mesi, aggiungere le seguenti:, e di quarantotto mesi nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;
   c) dopo le parole: 40 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, aggiungere le seguenti:, e del cento per cento per i datori di lavoro residenti nei territori dell'obiettivo convergenza;
   d) alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e di 6.250 euro nei riguardi dei datori di lavoro residenti nei territori, dell'obiettivo convergenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 83 inserire il seguente:
  83-bis. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 83, pari a 300 milioni di euro per il 2016, 610 milioni di euro per il 2017, 840 milioni di euro per il 2018 e 1.200 milioni a decorrere dal 2019, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti regolamentari e amministrativi normativi che assicurano minori spese pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 610 milioni di euro per l'anno 2017, 840 milioni di euro per l'anno 2018 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2019. Qualora le misure previste dal comma precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.
1. 522. (ex 1. 11. 21.) Carfagna, Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, De Girolamo.

  Al comma 83 sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la cifra: 3.250 con la seguente: 6.000.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.

  Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 18 per cento.

  Conseguentemente, al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
1. 523. (ex 1. 11. 52.) Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 83, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'esonero del versamento di cui sopra è riconosciuto, per il biennio 2016- 2017, per una entità pari al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di un importo pari a 8.060 euro su base annua, a favore delle aziende localizzate nelle regioni meridionali, a condizione che le assunzioni riguardino lavoratori con età inferiore a 29 anni o lavoratori con età superiore a 55 anni, e solo nel caso in cui le assunzioni concorrano a determinare un saldo positivo tra le assunzioni e le cessazioni a tempo indeterminato verificatesi nei dodici mesi precedenti. Alle minori entrate si provvede attraverso le risorse derivanti dalla programmazione 2014-2020 dei Fondi FESR e FSE.
1. 524. (ex 1. 11. 71.) Dell'Aringa.

  Al comma 83, dopo il quarto periodo aggiungere il seguente: L'esonero di cui al presente comma si applica, per un periodo massimo di quarantotto mesi, e nel limite massimo di esonero pari a 1.550 euro su base annua, alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato relative agli addetti ai servizi di call center.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016, 142,610 milioni per il 2017, 139,610 per il 2018, 184,110 milioni per il 2019, 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 125,340 milioni per l'anno 2016, 133,610 milioni per il 2017, 130,610 per il 2018, 1175,110 milioni per il 2019, 172,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026.
1. 525. (ex 1. 11. 23.) Dell'Aringa, Fanucci.

  Al comma 83, dopo il quarto periodo inserire il seguente: L'esonero di cui al presente comma spetta solo a condizione che con l'assunzione effettuata si realizzi un incremento del saldo occupazionale complessivo rispetto al livello occupazionale degli ultimi 12 mesi.
1. 526. (ex 1. 11. 37.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.
  83-ter. All'onere derivante dal comma 83-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per l'anno 2017 e 50 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
1. 527. (ex 1. 11. 68.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimpiego di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Titolo II, è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2016. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente trasferite all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa.
  83-ter. All'onere derivante dal comma 83-bis, pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
1. 528. (ex 1. 11. 69.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 83, aggiungere i seguenti:
  83-bis. A decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018 ai datori di lavoro che hanno la propria sede produttiva ubicata nelle regioni del Mezzogiorno, è concesso un credito di imposta nella misura del 50 per cento, ai fini IRES, per le nuove assunzioni oppure per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, effettuate dal 1o gennaio 2016 e per tutto il periodo della programmazione dei Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020 a condizione che alla fine dell'anno 2016 aumentino la base occupazionale che deve essere mantenuto per almeno 5 anni al netto dei pensionamenti.
  83-ter. Agli oneri derivanti dal precedente comma, nel limite massimo pari a 100 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse residue e disponibili dei Fondi strutturali europei 2007/2013 e a valere sulle risorse disponibili del Fondo di sviluppo e coesione per gli anni successivi al 2016.
1. 529. (ex 1. 11. 19.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.

  Dopo il comma 83, aggiungere il seguente:
  83-bis. A decorrere dal 2016 e per tutta la durata del ciclo di programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, nelle regioni del Mezzogiorno sono istituite le Zone economiche speciali. A tal fine ogni regione individua in corrispondenza dei porti commerciali, o in una zona dove sono presenti siti industriali dismessi e/o nelle aree industriali attrezzate (ASI), una Zona economica speciale, in un territorio delimitato avente popolazione compresa tra gli 8 mila e i 35 mila abitanti. All'interno delle Zone Economiche Speciali per tutto il periodo, l'imposta sul valore aggiunto (IVA), l'imposta sul reddito delle persone fisiche, ivi comprese le addizionali ai fini IRPEF, IRAP e IRES sono ridotte nella misura del 50 per cento.

  Conseguentemente all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 530. (ex 1. 11. 18.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Catanoso, Milanato, Alberto Giorgetti, Riccardo Gallo, De Girolamo.

  Dopo il comma 83 aggiungere il seguente:
  83-bis. L'importo corrispondente alla detrazione per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto direttamente al coniuge, da parte del datore di lavoro privato. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma, attraverso un accordo con Poste italiane spa.
1. 531. (ex 1. 11. 7.) Garnero Santanchè, Squeri, Alberto Giorgetti.

  Al comma 85, primo periodo, dopo le parole: presentazione delle domande aggiungere le seguenti: con priorità per le imprese che partecipano alla Rete del lavoro agricolo di qualità di cui all'articolo 6 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.
1. 532. (ex 1. 11. 79.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Dopo il comma 85 aggiungere il seguente:
  85-bis. Qualora un'impresa voglia procedere allo delocalizzazione all'estero della produzione, i soggetti preposti devono accertare gli eventuali contributi pubblici, sotto qualsiasi forma che la stessa ha ricevuto negli ultimi quindici anni.
  Effettuato l'accertamento di cui al comma 1, l'impresa potrà procedere all'operazione di delocalizzazione, esclusivamente previo restituzione degli eventuali contributi pubblici incassati.
1. 533. (ex 1. 11. 43.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651 del 2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.
  86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità di applicazione della misura di cui al precedente comma. L'INPS fornisce alle Regioni le informazioni necessarie alla certificazione alla Commissione Europea delle spese connesse all'attuazione della misura.
  86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 6-bis si provvede mediante utilizzo delle risorse programmate nell'ambito dei Programmi Operativi Regionali FSE 2014-20 o, laddove disponibili, delle risorse derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale 2014-20 delle Regioni interessate, le quali comunicano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero del Lavoro, al Ministero dell'Economia e delle Finanze e all'INPS la volontà di cofinanziare lo sgravio di cui al precedente comma e l'ammontare massimo di risorse da dedicare all'incentivo.
  86-quinquies. Le somme destinate dalle Regioni al finanziamento della misura di cui al comma 86-bis non rilevano, per gli esercizi finanziari interessati dalla misura, ai fini del pareggio di bilancio di cui all'articolo 1, comma 463, e seguenti della Legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  86-sexies. Sulla base delle predette comunicazioni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze provvede a versare all'entrate del bilancio dello Stato le risorse individuate nell'ambito dei programmi regionali, imputandole, nelle more della rendicontazione comunitaria, alle disponibilità di tesoreria del Fondo di rotazione di cui alla Legge 16 aprile 1987 n. 183. Le predette risorse sono riassegnate al pertinente capitolo dello Stato di previsione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con indicazione degli importi destinati per singola Regione, anche ai fini dell'attività di monitoraggio. L'INPS comunica alle singole Regioni l'eventuale esaurimento delle risorse, anche ai fini dell'interruzione dei termini per la presentazione delle istanze da parte dei datori di lavoro.
  86-septies. L'agevolazione di cui al comma rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
  La copertura è individuata a valere sulle risorse dei Programmi Operativi del Fondo Sociale Europeo 2014-2020 delle Regioni «meno sviluppate» e «in transizione».
1. 534. (ex 1. 11. 12.) Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis. Per le assunzioni di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e relative a lavoratori svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, punto 4 del Regolamento (UE) 651/2014, lo sgravio di cui al comma 83 è elevato fino a concorrenza dell'esonero completo di contributi e nel limite massimo di 8.060 euro su base annua, per un periodo massimo di 12 mesi.
  86-ter. L'INPS, con propria circolare, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce le modalità operative di applicazione della misura di cui al comma precedente.
  86-quater. All'integrazione dello sgravio di cui al comma 86-bis si provvede mediante utilizzo delle, risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione nella misura massima di 300 milioni di euro per l'anno 2016.
  86-quinquies. L'agevolazione di cui ai commi precedenti rispetta i requisiti previsti dal Regolamento (UE) 651 del 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 107 del TFUE.
  La copertura è individuata a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e Coesione, che nella dotazione prevista dalla Tabella E allegata al Disegno di legge presenta adeguata disponibilità.
1. 535. (ex 1. 11. 11.) Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis. Per i datori di lavoro privati operanti nei territori dei Mezzogiorno l'esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di un importo di esonero dei complessivi contributi previdenziali pari a 8,060 euro su base annua.
  86-ter. Agli oneri di cui al comma precedente si fa fronte con quota parte dei risparmi derivanti dalla soppressione dei commi 20, 22, 23, 24 e 25 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015).
  86-quater. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 86-ter, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, di 2.500 milioni di euro per l'anno 2017, di 1.300 milioni di euro per l'anno 2018 e di 250 milioni per l'anno 2019, a copertura delle maggiori spese determinate dalle disposizioni di cui al comma 1.
1. 536. (ex 1. 11. 49.) Airaudo, Scotto, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis. Nei limiti di spesa di 50 milioni di euro ai i soci-dipendenti delle imprese di startup innovative non si applica il contributo minimale di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 2 agosto 1990. n. 233, e al comma 7 dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1991. n. 415.
  86-ter. Il Ministro dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce, con proprio decreto, la misura dei contributi e le modalità per il loro pagamento e la loro riscossione da parte dei soggetti di cui al comma 86-bis, iscritti alla gestione artigiani e commercianti.

  Conseguentemente dopo il comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016».

  Conseguentemente Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: – 50.000;
   2018: – 50.000.
1. 537. (ex 1. 11. 54.) Della Valle, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà.

  Dopo il comma 86, aggiungere i seguenti:
  86-bis, Al fine di incrementare l'occupazione giovanile, prevenire il dissesto idrogeologico e il degrado dei paesaggi rurali conseguenti all'abbandono del territorio agricolo nelle aree interne, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato di cui al regolamento UE n. 1408 del 2013, della Commissione del 18 dicembre 2013, è concessa, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ai soggetti passivi d'imposta di cui all'articolo 2135 del codice civile, anche costituiti in forma cooperativa e societaria, che esercitano la propria attività nei comuni con popolazione al 31 dicembre 2015 inferiore a cinquemila residenti, caratterizzati contemporaneamente da declino demografico e da riduzione della superficie agricola utilizzata, una detrazione a fini IRPEF e IRES fino alla concorrenza dell'importo massimo annuale ammesso dal medesimo regolamento UE.
  86-ter. L'agevolazione di cui al comma 86-bis, è altresì concessa ai giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche costituiti in forma cooperativa o societaria, che avviano l'attività agricola a decorrere dal 1 gennaio 2016 nel territorio dei comuni aventi le caratteristiche di cui al comma 86-bis.
  86-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, determina, con proprio decreto, le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi 86-bis e 86-ter, e i parametri statistici per l'individuazione dei comuni nei quali si applicano le medesime agevolazioni.
  87-quinquies. Le agevolazioni fiscali cui ai commi 86-bis e 86-ter sono concesse nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro all'anno, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente:
   al comma 369, sostituire la cifra: 134,340 con la seguente: 114,340;
   al medesimo comma sostituire la cifra: 142,610 con la seguente: 122,610;
   al medesimo comma sostituire la cifra: 139,610 con la seguente: 119,610;
1. 538. (ex 1. 11. 44.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Fassina, Zaccagnini.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. In via sperimentale i lavoratori cassaintegrati inoccupati che intraprendono un'attività imprenditoriale sono esenti dalle imposte sui redditi per i primi due periodi di imposta, elevato a quattro anni nel caso di assunzione di almeno tre dipendenti a tempo indeterminato entro un anno dall'avvio dell'attività. Le modalità di attuazione della presente disposizione sono affidate ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
1. 539. (ex 1. 11. 16.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ”e sui contributi previdenziali ed assistenziali di competenza fino a tale data, anche se i termini di pagamento scadono successivamente.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
1. 540. (ex 1. 11. 15.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. All'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012, dopo il comma 16, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  17. Ai fini della vidimazione obbligatoria dei libri sociali prevista dall'articolo 2421 c.c., non dovrà essere corrisposto alcun importo a titolo di diritti di segreteria alle competenti Camere di Commercio per la prima vidimazione dei libri sociali e fino ad un massimo di 1000 pagine.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000;
   2017: – 5.000;
   2018: – 5.000.
1. 541. (ex 1. 11. 56.) Della Valle, Crippa, Caso, Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

  Dopo il comma 86, aggiungere il seguente:
  86-bis. Al fine di favorire la diffusione di forme di autoimpiego attraverso strumenti di promozione del lavoro autonomo e dell'autoimprenditorialità, secondo i criteri previsti dal Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, il fondo istituito sensi dell'articolo 27, comma 11, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, è rifinanziato di 90 milioni di euro per l'anno 2016 e 60 milioni di euro per l'anno 2017 e 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2017: –60.000;
   2018: –60.000.
1. 542. (ex 1. 11. 57.) Della Valle, Crippa, Caso, Cancelleri, Da Villa, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

  Al comma 87, sostituire la parola: 2.000 con la seguente: 3.000.

  Conseguentemente:
   a) al comma 93, sostituire la parola: 2.500 con la seguente: 3.500;
   b) al comma 334, sostituire le parole da: 23.002.000 per l'anno 2016 fino a: anno 2018 con le seguenti: 223.002.000 per l'anno 2016, di 221.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 218.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   c) all'elenco n. 3 di cui al comma 334 dell'articolo, ultima riga, alla voce: totale, apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla colonna 2016, sostituire la parola: 23.002 con la seguente: 223.002;
    2) alla colonna 2017, sostituire la parola: 21.756 con la seguente: 221.756;
    3) alla colonna 2018, sostituire la parola: 18.006 con la seguente: 218.006.
   d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 543. (ex 1. 12. 9.) Busin.

  Al comma 87, sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 92 con il seguente:
  92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
   b) ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 544. (ex 1. 12. 11.) Laffranco.

  Al comma 87, sostituire le parole da: i premi di risultato a: comma 92 con le seguenti: le quote di retribuzione imponibile costituite dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali o territoriali, ovvero di secondo livello.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 92 con il seguente:
  92. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità attuative delle previsioni relative agli strumenti e le modalità di partecipazione all'organizzazione del lavoro, di cui al comma 93.
   b) sopprimere i commi 166 e 369;
   c) al comma 334, sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 545. (ex 1. 12. 21.) Allasia, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 87, sostituire le parole da: misurabili e verificabili fino alla fine del periodo con le seguenti: definiti in sede di contrattazione collettiva aziendale.

  Conseguentemente:
   a) al comma 88, sostituire le parole da: non concorrono fino alla fine del periodo con le seguenti: concorrono con le stesse modalità di cui al comma 87;
   b) sopprimere il comma 92;
   c) al comma 93, sostituire le parole: con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 92 con le seguenti: a seguito di contrattazione collettiva aziendale.
   d) al comma 94, lettera a), numero 1), capoverso lettera f), sopprimere la parola: volontariamente.
1. 546. (ex 1. 12. 111.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Dopo il comma 88, inserire il seguente:
  88-bis. Le somme e i valori di cui al comma 2) lettere a), c), d) e h) dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non possono essere fruiti dal lavoratore in sostituzione in tutto o in parte delle somme di cui al comma 88 della presente legge.
1. 547. (ex 1. 12. 77.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 91 con il seguente:
  91. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 87 a 95, le somme e i valori di cui ai commi 87 e 88 devono essere erogati in esecuzione dei contratti collettivi nazionali. È abrogato l'articolo 8, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 e successive modificazioni.

  Conseguentemente:
   a) al comma 92, sostituire le parole: Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91, con le seguenti: Il decreto prevede altresì le modalità del monitoraggio dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 91;
   b) dopo il comma 95 inserire i seguenti:
  95-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  95-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  95-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
  95-quinquies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.;
   c) al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
   b) «25 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.”.
1. 548. (ex 1. 12. 75.) Airaudo, Placido, Gregori, Marcon, Duranti.

  Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

  Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
1. 549. (ex *1. 12. 14.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

  Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
1. 550. (ex *1. 12. 68.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

  Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
1. 551. (ex *1. 12. 108.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

  Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

  Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
1. 552. (ex *1. 12. 13.) Busin, Invernizzi.

  Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

  Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
1. 553. (ex *1. 12. 98.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Al comma 91, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ai quali è demandata anche la definizione dei parametri e dei criteri di misurazione correlati agli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione di cui al comma 87.

  Conseguentemente, al comma 92, alle parole: Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali premettere le seguenti: Fatte salve le diverse disposizioni dei contratti aziendali o territoriali di cui al comma 91,.
1. 554. (ex *1. 12. 10.) Laffranco.

  Al comma 92, sopprimere le parole da: compresi fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 93.
1. 555. (ex 1. 12. 76.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
   1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».
1. 556. (ex *1. 12. 96.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
   1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».
1. 557. (ex *1. 12. 15.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Al comma 94, lettera a), sostituire il punto 1) con il seguente:
   1) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di accordo o di contratto collettivo nazionale, territoriale o aziendale di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ovvero di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell'articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 100;».
1. 558. (ex *1. 12. 67.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
    1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
    2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
    3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 559. (ex *1. 12. 22.) Allasia, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
    1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
    2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
    3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 560. (ex *1. 12. 17.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
    1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
    2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
    3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 561. (ex *1. 12. 109.) Pastorelli.

  Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
    1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
    2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
    3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 562. (ex *1. 12. 2.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 94, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   b-bis) il comma 6 si interpreta nel senso che i lavoratori rientranti nella disciplina ivi dettata sono quelli per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
    1) la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
    2) lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
    3) la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 563. (ex *1. 12. 106.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 564. (ex **1. 12. 23.) Allasia, Simonetti, Invernizzi.

  Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 565. (ex **1. 12. 18.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 566. (ex **1. 12. 105.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 567. (ex **1. 12. 110.) Pastorelli.

  Al comma 94, dopo la lettera b), inserire la seguente:
   b-bis) dopo il comma 6 e inserito il seguente:
  6-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 le disposizioni di cui al comma 6 si applicano ai lavoratori per i quali sono presenti contestualmente le seguenti condizioni:
   1. la mancata indicazione nel contratto e/o lettera di assunzione della sede di lavoro;
   2. lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede la continua mobilità del dipendente;
   3. la corresponsione al dipendente, in relazione allo svolgimento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi, di una indennità o maggiorazione di retribuzione in misura fissa, attribuiti senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta.
1. 568. (ex **1. 12. 3.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:
  Art. 11-bis. – (Determinazione dell'imposta attraverso il sistema del quoziente familiare). – 1. I contribuenti appartenenti ad un nucleo familiare possono determinare l'imposta sul reddito delle persone fisiche applicando, in alternativa a quanto stabilito dall'articolo 11, comma 1, le disposizioni fissate al comma 2 del presente articolo. Ai fini dell'esercizio di tale facoltà, il nucleo familiare è costituito:
   a) dal contribuente;
   b) dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
   c) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, minori di età o permanentemente inabili al lavoro;
   d) dai figli, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, di età non superiore a ventisei anni e dediti agli studi o a tirocinio gratuito;
   e) dagli ascendenti in linea retta di entrambi i coniugi, a condizione che convivano con il contribuente e non possiedano un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili, di ammontare superiore all'importo della pensione minima vigente alla data dell'anno di riferimento.

  2. L'imposizione in capo al nucleo familiare si determina dividendo il reddito imponibile complessivo, al netto degli oneri deducibili, per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare, stabilita nei modi seguenti:
   a) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili senza figli a carico: 1;
   b) contribuenti coniugati senza figli a carico: 2;
   c) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con un figlio a carico: 1,5;
   d) contribuente coniugato con un figlio a carico: 2,5;
   e) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con due figli a carico: 2;
   f) contribuenti coniugati con due figli a carico: 3;
   g) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con tre figli a carico: 3;
   h) contribuenti coniugati con tre figli a carico: 4;
   i) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con quattro figli a carico: 4;
   j) contribuenti coniugali con quattro figli a carico: 5;
   k) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con cinque figli a carico: 5;
   l) contribuenti coniugati con cinque figli a carico: 6;
   m) contribuente celibe/nubile, divorziato, vedovo o che si trovi nella condizione di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio, di cessazione dei suoi effetti civili con sei figli a carico: 6;
   n) contribuenti coniugati con sei figli a carico: 7.

  3. Nel caso convivono soggetti di cui alla lettera e) del comma 1 è attribuito un ulteriore coefficiente pari a 1.
  4. A ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 è attribuito l'ulteriore coefficiente di 0,2 se diversamente abili ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
  5. L'imposta è calcolata applicando al reddito imponibile determinato in base ai commi precedenti le aliquote di cui all'articolo 11 e moltiplicando l'importo ottenuto per la somma dei coefficienti attribuiti ai componenti del nucleo familiare.
  6. Le detrazioni di cui all'articolo 12 non si applicano ai contribuenti che si avvalgono della facoltà stabilita dal presente articolo.
  7. L'applicazione delle disposizioni del presente articolo non può dare luogo, con riferimento a tutti i componenti del nucleo familiare, ad un risparmio di imposta, rispetto alla eventuale applicazione del metodo di determinazione dell'imposta di cui all'articolo 11, superiore all'ammontare di 190 euro annui moltiplicato per il numero dei componenti ridotto di uno.
  8. Ciascun componente del nucleo familiare che intende avvalersi della facoltà stabilita dal presente articolo deve darne comunicazione nella dichiarazione dei redditi, alla quale va allegato un apposito prospetto redatto su stampato conforme al modello approvato con decreto dirigenziale ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e sottoscritto da tutti i componenti del nucleo familiare che hanno raggiunto la maggiore età. Il prospetto deve contenere l'indicazione degli elementi necessari per il calcolo di cui al comma 2 del presente articolo, dei dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare e del rapporto intercorrente tra gli stessi e il dichiarante. I contribuenti diversi dal coniuge, indicati al comma i, devono attestare nella dichiarazione dei redditi o in apposito allegato l'esistenza dei requisiti ivi previsti.
  9. I possessori di redditi di lavoro dipendente e assimilati indicati negli articoli 49 e 50, comma 1, del presente testo unico, che adempiono agli obblighi della dichiarazione dei redditi in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 dicembre 1998, n. 490, in materia di disciplina dei centri di assistenza fiscale, possono esercitare la facoltà di cui al comma i del presente articolo dandone comunicazione nell'apposita dichiarazione dei redditi, nella quale devono essere indicati i dati identificativi degli altri componenti del nucleo familiare.
  10. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di entrata in vigore della presente disposizione.

  95-ter. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 95-bis, pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 4.000 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 5.000 milioni di euro per l'anno 2017 e 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro il 1.5 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 569. (ex 1. 12. 30.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. A tutte le imprese indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico in cui operano, nonché del regime contabile adottato e comunque in tutte le aree territoriali ricadenti nell'obiettivo convergenza, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2020, è attribuito un credito d'imposta calcolato sulle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015.
  95-ter. Il credito d'imposta di cui al precedente comma si intende ammissibile nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2016, 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro per l'anno 2018.
  95-quater. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.
  95-quinquies. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  95-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento o agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.
  95-septies. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui ai commi precedenti, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziate.
  95-octies. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 95-bis a 95-septies, pari a 40 milioni di euro per il 2016, 80 milioni di euro per il 2017 e 160 milioni di euro per il 2018 si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 40 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 80 milioni di euro per l'anno 2017 e 160 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente.
1. 570. (ex 1. 12. 25.) Carfagna, Prestigiacomo, Occhiuto, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. Per rafforzare il sistema industriale del Mezzogiorno, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti nelle imprese localizzate nelle regioni meridionali, è istituito un credito di imposta investimenti finanziato con fondi comunitari.
  95-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce, con propria decreto di natura non regolamentare, i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
  95-quater. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione dei commi precedenti sono individuate, previa consenso della commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.
  95-quinquies. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma 95-ter, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fonda di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi precedenti.
  95-sexies. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con apposita relazione, sullo stato di attuazione del presente articolo.
1. 571. (ex 1. 12. 26.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Dopo il comma 95, inserire i seguenti:
  95-bis. All'articolo 18 del decreto-legge n. 91 del 2014, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2016 e fino al 30 giugno 2016, alle strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nelle aree obiettivo convergenza; il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto nella misura del 30 per cento»;
   b) al comma 9, le parole: « 204 milioni di euro per il 2016, 408 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 204 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: « 350 milioni di euro per il 2016, 450 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, e 250 milioni di euro per gli anni 2019 e 2020».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 572. (ex 1. 12. 27.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Sopprimere i commi da 96 a 102.
1. 573. (ex 1. 13. 18.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 98, sostituire le parole: all'efficace valorizzazione con le seguenti: all'utilizzo a fini sociali.
1. 574. (ex 1. 13. 13.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 101, dopo le parole: sentito il Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
*1. 2245. (ex 1. 13. 15.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 101, dopo le parole: sentito il Ministro della giustizia aggiungere le seguenti: e previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
*1. 2246. (ex 1. 13. 15.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 101, aggiungere, in fine le seguenti parole:
  al fine di favorire e semplificare le condizioni di accesso al credito anche per i soggetti di cui al secondo periodo del presente comma, che presentino analoghe gravi difficoltà, all'articolo 112, comma 7, del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) dopo la parola: «tecnica» sono aggiunte le seguenti parole: «per importi superiori di tre volte rispetto al patrimonio netto»;
   b) alla lettera b) le parole: «quindici milioni» sono sostituite con le seguenti: «trenta milioni»;
   c) alla lettera c) le parole «20.000 euro» sono sostituite con le seguenti: «30.000 euro».
1. 575. (ex 1. 13. 2.) Alberto Giorgetti.

  Al comma 101, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  il decreto è trasmesso alle competenti commissioni parlamentari per l'espressione del parere, entro trenta giorni dalla trasmissione. Il ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse, il decreto può comunque essere adottato.
1. 576. (ex 1. 13. 14.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 101, è aggiunto il seguente:
  101-bis. All'articolo 3, comma 3 lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109 è aggiunta la seguente lettera:
   « a)-bis. Le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente assegnate alla Tesoreria del Comune, ove l'illecito è stato commesso, che provvederci alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario che dovranno essere utilizzate per la tutela della sicurezza pubblica».
1. 577. (ex 1. 13. 8.) Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 102 aggiungere i seguenti:
  102-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Fondo di garanzia per i beni immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, L'accesso alle risorse del Fondo di cui al comma 1 è richiesto:
   a) dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, al fine di provvedere alla messa in sicurezza ed all'adeguamento alle norme urbanistiche e sulla sicurezza degli impianti, anche in relazione alla utilizzazione, anche transitoria, autorizzata nel corso del procedimento;
   b) dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, al fine di estinguere i diritti reali, all'esito dell'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della verifica dei crediti di cui all'articolo 59 del medesimo decreto legislativa o dell'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito per i creditori di cui all'articolo 1, commi 198 e 200, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
   c) dall'Agenzia, al fine di provvedere alla ristrutturazione dell'immobile a seguito del provvedimento di confisca definitiva e in vista della sua destinazione.

  102-ter. Nel caso in cui il provvedimento di sequestro ovvero di confisca non venga confermato, nei casi di cui alle lettere a) e b) del comma 102-bis, l'avente diritto è tenuto alla restituzione delle somme nei modi e nei tempi stabiliti con il decreto di cui al comma 102-quinquies.
  102-quater. Gli interventi di cui al comma 102-bis, relativi a beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero trasferiti al patrimonio degli enti territoriali e da questi amministrati direttamente ai sensi della lettera c), del comma 3 del suddetto articolo 48 per fronteggiare l'emergenza abitativa, avvengono senza obbligo di restituzione delle somme.
  102-quinquies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 102-bis. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione delle medesime risorse.
  102-sexies. il decreto di cui al comma 102-quinquies deve prevedere la possibilità, relativamente ad immobili concessi in locazione dalle amministrazioni pubbliche assegnatarie dell'immobile, per i soggetti locatari di poter provvedere a proprie spese alla restituzione delle risorse del Fondo di cui al presente articolo qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione.
  102-septies. Al Fondo di cui al comma 102-bis sono destinati 140 milioni per l'anno 2016, 120 milioni per l'anno 2017 e 116 milioni per l'anno 2018.
  102-octies. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 119 è soppresso. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il comma 550 è soppresso. All'articolo 1, comma 1156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, la lettera g-bis) è soppressa. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2013, n. 147, il comma 215 è soppresso.
1. 578. (ex 1. 13. 19.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 102, aggiungere i seguenti:
  102-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, dopo le parole: «remunerazione massima spettante a titolo di aggio» sono aggiunte le seguenti: «, comunque non superiore al 3 per cento dell'utile annuo della gestione finanziaria del Fondo unico giustizia, al netto delle spese di gestione del Fondo medesimo».
  102-ter. I risparmi derivanti dall'applicazione del comma 102-bis sono destinati al finanziamento delle opere per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici scolastici.
1. 579. (ex 1. 13. 12.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
  102-bis. All'articolo 3, comma 3, lettera a) della legge 7 marzo 1996, n. 109, è aggiunta la seguente lettera:
   «a-bis. le somme sequestrate, derivanti dal trasferimento illecito di capitali, mediante le procedure del money transfer, sono direttamente assegnate alla Tesoreria dei Comune ove l'illecito è stato commesso, che provvedere alla relativa iscrizione in bilancio, come entrate di carattere straordinario».
1. 580. (ex 1. 13. 1.) Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 102 aggiungere il seguente:
  «102-bis. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della gestione dei beni immobili confiscati alla criminalità organizzata di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché al fine di favorirne l'uso sociale da parte degli aventi diritto ai sensi della legislazione vigente, al predetto articolo 48 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 3, lettera b) le parole: «per finalità economiche« sono sostituite con le seguenti: «per finalità sociali«;
   b) il comma 5 è abrogato;
   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Alla gestione e manutenzione dei beni immobili si provvede mediante le somme di cui al comma 1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dell'interno è assicurata la pubblicità delle informazioni relative all'utilizzo dei beni confiscati»;
   d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. I beni di cui al comma 3, di cui risulti impossibile effettuare la destinazione o il trasferimento per le finalità di pubblico interesse e ivi contemplate, sono assegnati al patrimonio inalienabile degli enti territoriali per la successiva destinazione ad uso sociale ovvero per la destinazione all'uso del personale delle Forze armate e del personale delle Forze di polizia, che possono a tal fine costituire cooperative edilizie. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono disciplinati i termini, le modalità e le ulteriori disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente comma»;
   e) il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dell'interno della difesa e delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuate le semplificazioni amministrative necessarie a favorire l'uso a fine sociale dei beni immobili di cui al presente articolo».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 34.000.000 euro annui per il 2016, a 50.000.000 euro per ciascuno degli anni 2017-2018.
1. 581. (ex 1. 13. 16.) Sarti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
  102-bis. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 il comma 10 è sostituito dal seguente:
  «10. Le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati o che non debbano essere utilizzate per il risarcimento delle vittime dei reati di tipo mafioso e le somme ricavate dalla vendita dei beni, dalle cessioni e dalle altre operazioni previste dalla presente legge, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Ministero dell'economia che li ripartisce e riassegna nelle seguenti proporzioni:
   h) il 50 per cento al Fondo unico giustizia per essere riassegnati nella misura del 50 per cento di tale importo al Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e, nella restante misura del 50 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica;
   i) il 50 per cento al Ministero dello sviluppo economico per essere destinato in parti uguali alla bonifica dei territori degradati dalle ecomafie e alla riduzione del cuneo fiscale sul costo del lavoro».
1. 582. (ex 1. 21. 10.) Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 102, aggiungere il seguente:
  102-bis. All'articolo 48 del Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136, di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011, il comma 10, è sostituito dal seguente:
  «10. Le somme derivanti dalla vendita dei beni di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo unico giustizia per essere riassegnati, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del 40 per cento il Ministero dell'interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, nella misura del 40 per cento, al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli Uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, nella restante misura del 20 per cento, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per sostenere progetti di valorizzazione presentati annualmente dai Comuni sui beni confiscati loro assegnati secondo i criteri e con le modalità definite con apposito Decreto del Ministro degli affari regionali, le autonomie e lo sport sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,».
1. 583. (ex 1. 13. 11.) Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 106 inserire i seguenti:
  106-bis. Al fine di conseguire la definitiva chiusura dei procedimenti relativi alle agevolazioni concesse nell'ambito dei patti territoriali e dei contratti d'area di cui all'articolo 2, comma 203, lettere d) e f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in deroga alle vigenti disposizioni in materia di termini di ultimazione e procedure di gestione degli interventi, le imprese beneficiarie che alla data di entrata in vigore della presente legge non abbiano presentato la documentazione finale di spesa provvedono, entro 90 giorni dalla data predetta, alla relativa trasmissione all'istituto convenzionato ovvero, per i patti territoriali approvati dal CIPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, al soggetto responsabile, dandone contestuale comunicazione al Ministero dello sviluppo economico. Il mancato rispetto del predetto termine determina la decadenza dai benefici, accertata dal Ministero dello sviluppo economico per l'insieme delle imprese interessate con provvedimento da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale è disposto, altresì, il recupero dei contributi erogati. Entro il medesimo termine il soggetto responsabile ovvero il responsabile unico provvede all'inoltro all'istituto di credito ovvero, per i patti territoriali approvati dal CTPE antecedentemente alla delibera n. 29 del 21 marzo 1997, alla verifica della documentazione finale di spesa già allo stesso pervenuta alla data di entrata in vigore della presente legge, con modalità operative semplificate definite con circolare del Ministero dello sviluppo economico.
  106-ter. Il Ministero dello sviluppo economico autorizza l'erogazione del contributo nei limiti dell'importo spettante individuato nella relazione sullo stato finale del programma trasmessa dall'istituto convenzionato di cui al comma 1 al Ministero medesimo e al soggetto responsabile o al responsabile unico, ovvero degli ulteriori accertamenti già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva l'eventuale comunicazione, entro 60 giorni dal ricevimento della relazione finale, da parte del predetto soggetto responsabile o del responsabile unico, della sussistenza di circostanze ostative all'erogazione del contributo.
  106-quater. Il Ministero dello sviluppo economico effettua controlli e ispezioni, anche a campione sugli interventi agevolati volti a verificare l'attuazione degli interventi medesimi nonché la regolarità della documentazione trasmessa ai sensi del comma 1 del presente articolo. Ai predetti fini, il predetto Ministero può avvalersi del Nucleo speciale spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  106-quinquies, Fatti salvi gli impegni già assunti in favore delle imprese beneficiarie ovvero relativi ai progetti infrastrutturali già approvati, le risorse residue dei patti territoriali e le somme restituite o non erogate alle imprese, a seguito dei provvedimenti di revoca, anche per rinuncia, e di rideterminazione delle agevolazioni concesse, ove non costituiscano residui perenti, sono utilizzate dal Ministero dello sviluppo economico per il finanziamento di progetti pilota di cooperazione interregionale anche volti a promuovere ambienti per la sperimentazione di tecnologie per servizi innovativi, previa stipula di apposite convenzioni con le Regioni interessate. Nella definizione dei predetti progetti, è data priorità ai territori regionali interessati da richieste di modulazione presentate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 6, lettera b), del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, non autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge. Resta ferma l'attribuzione al Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, delle economie relative ai contratti d'area.
1. 584. (ex *1. 13-bis. 20.) Pagano, Sammarco.

  Dopo il comma 106, aggiungere il seguente:
  106-bis. All'obbligo derivante dall'articolo 15, commi 4 e 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano commissioni onnicomprensive della gestione e dell'utilizzo delle carte di debito nella misura massima pari allo 0,2 per cento del valore delle transazioni con esse effettuate.
1. 585. (ex 1. 13-bis. 14.) Da Villa, Brugnerotto, Cancelleri, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, Della Valle, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

  Dopo il comma 106, aggiungere i seguenti:
  106-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito.
  106-ter Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  106-quater. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 1 e 2.
  106-quinquies. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sona ridotti di una somma corrispondente ai mancatori spanni nel caso in cui; a decorrere dal prima rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.
1. 586. (ex 1. 13-bis. 15.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 106, inserire i seguenti:
  106-bis. Il Ministero dello sviluppo economico può rinegoziare i finanziamenti concessi entro il 31 dicembre 2014 dal Ministero medesimo a valere sul Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui all'articolo 16 della legge 17 febbraio 1982, rideterminando la durata complessiva del piano di rimborso del finanziamento stesso. Il beneficio è concedibile per finanziamenti che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano in fase di ammortamento da almeno due anni. L'ammissione alla rinegoziazione avviene sulla base di un'istanza formulata dall'impresa beneficiaria del finanziamento, a condizione che ricorrano congiuntamente l'accertata impossibilità di rispettare il piano di rimborso originario legata all'obiettiva situazione di difficoltà economica dell'impresa debitrice e la sostenibilità del piano finanziario rinegoziato. La ricorrenza delle predette situazioni è attestata da un istituto di credito, secondo quanto definito dai decreti di cui al comma 6. La rinegoziazione comporta:
   a) il prolungamento del piano di rimborso, per un periodo stabilito in funzione della residua durata dello stesso e comunque non superiore a cinque anni, al tasso di interesse previsto dall'originario piano di rimborso maggiorato di un punto percentuale;
   b) la definizione di modalità di pagamento graduale di eventuali rate scadute e degli interessi dovuti per la predetta mancata restituzione, al tasso di cui alla precedente lettera a), maggiorato di due punti percentuali.

  106-ter. Qualora dalle operazioni di cui al comma 1 consegua il superamento dell'Equivalente Sovvenzione Lordo massimo concedibile, il Ministero dello sviluppo economico procede alla rideterminazione delle agevolazioni concesse all'impresa mediante ulteriore aumento del tasso di interesse previsto dalla lettera a) del medesimo comma 1.
  106-quater. Per i finanziamenti di cui al comma 1 per i quali sia stata disposta la revoca delle agevolazioni in ragione della morosità nella restituzione delle rate, il Ministero dello sviluppo economico può procedere alla definizione di piani di restituzione graduale di durata non superiore a 10 anni degli importi dovuti per effetto del provvedimento di revoca ad un tasso annuo pari al tasso di riferimento maggiorato di 2 punti percentuali. Il predetto beneficio è concedibile nel rispetto delle medesime condizioni di cui al comma 1.
  106-quinquies. In caso di mancato rispetto dei piani di pagamento definiti ai sensi del presente articolo, l'impresa decade dal relativo beneficio e il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca delle agevolazioni concesse secondo le modalità e con gli effetti previsti dalla disciplina della misura di aiuto interessata ovvero, per i finanziamenti già revocati e oggetto di restituzione graduale ai sensi del comma 3, provvede all'immediata iscrizione a ruolo delle somme dovute dall'impresa.
  106-sexies. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle imprese che abbiano beneficiato della moratoria e delle modalità di restituzione graduale delle agevolazioni di cui al decreto 9 agosto 2012 del Ministro dello sviluppo economico adottato in attuazione dell'articolo 26 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  106-septies. Con uno o più decreti di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico sono definiti i criteri, le condizioni e i termini per l'accesso alla rinegoziazione e alla restituzione graduale di cui ai commi 1 e 3 da parte delle imprese.
  106-octies. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. 587. (ex *1. 13-bis. 21.) Pagano, Sammarco.

  Al comma 107 sostituire le parole: anche per l'anno 2016 con le seguenti: anche per gli anni 2016 e 2017.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta. Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 87 milioni di euro nel 2017.
1. 588. (ex 1. 14. 31.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 108 aggiungere in fine, il seguente periodo: «Le risorse del fondo vengono altresì utilizzate per la realizzazione di progetti finalizzati alla prevenzione della disoccupazione tecnologica con specifico riferimento all'obiettivo della formazione e del reinserimento occupazionale dei lavoratori in stato disoccupazione dovuto all'introduzione in azienda di meccanismi di automazione, digitalizzazione, robotica, intelligenza artificiale, rivoluzione biologica e biomedica o di qualunque altra causa riconducibile all'introduzione di nuove tecnologie».
1. 589. (ex 1. 14. 30.) Cominardi, Dall'Osso, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 108 inserire i seguenti:
  108-bis. Al fine di agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, attraverso l'introduzione del regime di lavoro denominato smart working, in via sperimentale, per gli anni 2016-2018, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito un fondo con una dotazione iniziale di 400 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Alla ripartizione delle risorse di cui al primo periodo provvede il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
  108-ter. Le regioni iscrivono le somme loro attribuite in un apposito capitolo di bilancio, nel quale confluiscono altresì eventuali risorse proprie, da utilizzare per spese destinate ad agevolare l'attuazione dei progetti di smart working inclusi di cui alla presente legge.
  108-quater. La Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è convocata ogni anno, entro il mese di febbraio, per l'esame dei risultati conseguiti attraverso l'impiego delle risorse del Fondo di cui al comma 108-bis e per la definizione delle linee di intervento futuro.

  Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000 n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
1. 590. (ex 1. 14. 27.) Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 108, inserire il seguente:
  108-bis. Al fine di risolvere il problema della frammentazione dei contributi previdenziali la facoltà di cumulo di cui all'articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge n. 228 del 2012, è riconosciuta anche per i periodi di contribuzione presso una cassa libero-professionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
  544-ter, In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
1. 591. (ex 1. 14. 29.) Lombardi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 108, aggiungere il seguente:
  108-bis. L'Agenzia nazionale per l'attrazione d'investimenti e lo sviluppo d'impresa s.p.a., al quale è demandata la gestione dei fondi disciplinata dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e dal decreto ministeriale 28 maggio 2001, n. 295, «regolamento recante criteri e modalità di concessione degli incentivi a favore dell'autoimpiego», è finanziata per il ripristino del fondo con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro annui per erogazioni a sostegno dell'autoimpiego, lavoro autonomo, microimpresa e franchising, nel triennio 2016-2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016 –10.000.000;
   2017 –10.000.000;
   2018 –10.000.000.
1. 592. (ex 1. 14. 32.) Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.

  Dopo il comma 108 inserire il seguente:
  «108-bis. Il compenso corrisposto ai soggetti titolari di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, deve essere proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro eseguito e non può essere inferiore ai minimi stabiliti in modo specifico per ciascun settore di attività, eventualmente articolati per i relativi profili professionali tipici ed in ogni caso sulla base dei minimi salariali, comprensivi degli oneri aggiuntivi stabiliti per legge e per contratto, applicati nel settore medesimo alle mansioni equiparabili svolte dai lavoratori subordinati, dai contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,».
1. 593. (ex 1. 14. 38.) Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.

  Al comma 109, primo periodo, sostituire le parole: due giorni con le seguenti: quindici giorni.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Sono redatte in maniera lineare per un imperio pari a 180 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 594. (ex 1. 14-ter. 13.) Nicchi, Gregori, Melilla, Marcon, Costantino, Duranti, Pannarale, Pellegrino, Ricciatti.

  Dopo il comma, aggiungere i seguenti:
  109-bis. Al fine di attuare una completa universalizzazione delle tutele previste per la genitorialità, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 2000, n. 53, ed all'articolo 21 del decreto ministeriale 21 luglio 2000, n. 278, le disposizioni di cui al decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80, in materia di permessi e congedi si applicano, in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, anche ai dipendenti del settore pubblico, nel limite di 50 milioni di euro annui.
  109-ter. Con decreto del Ministro della semplificazione della pubblica amministrazione da emanarsi, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del lavoro delle politiche sociali, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione di quanto stabilito dal comma 100-bis.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, sono sostituite con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, 92,610 milioni di euro per l'anno 2017 di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019,.
1. 595. (ex 1. 14-bis. 11.) Nicchi, Melilla, Marcon, Ricciatti, Gregori.

  Dopo il comma 109, aggiungere il seguente:
  109-bis. Il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge 27 dicembre 2002, n. 288, è incrementato di euro 800.000 a decorrere dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole da: di 142,610 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: di 141,810 milioni per l'anno 2017, di 138.810 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,810 per l'anno 2019, di 180.710 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di. 209,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,300 milioni di euro dall'anno 2028.
1. 596. (ex 1. 14-bis. 4.) Caparini.

  Dopo il comma 109, aggiungere il seguente comma:
  109-bis. Al fine di rendere effettivo anche in capo al personale appartenente alle forze di polizia ad ordinamento civile il godimento del diritto spettante al genitore il cui coniuge non svolga alcuna attività lavorativa, in applicazione del principio stabilito dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono stanziati euro 100.000 per l'anno 2016. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 597. (ex 1. 14-bis. 5.) Caparini.

  Sopprimere i commi dal 110 al 115.

  Conseguentemente, al comma 133, sostituire le parole: 47 milioni con le seguenti: 85 milioni e le parole: 50,5 milioni con le seguenti: 125,5 milioni.
1. 598. (ex 1. 15. 22.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere i commi 110, 111, 112, 113, 114 e 115.
1. 599. (ex *1. 15. 21.) D'Attorre, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

  Sostituire il comma 110 con il seguente:
  110. Al fine di accrescere la competitività del sistema universitario italiano, anche a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, da destinare al finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati dalle università.

  Conseguentemente, sopprimere i commi dal 111 al 115.
1. 600. (ex 1. 15. 27.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire i commi dal 110 al 115 con il seguente:
  110. A decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento ordinario per gli enti di ricerca è integrato, per una quota non inferiore al 7 per cento del fondo, al fine di garantire le finalità premiali di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213.

  Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 601. (ex 1. 15. 26.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 110 sostituire le parole da: nello stato di previsione fino a: sono assegnati con le seguenti: il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di;

  Conseguentemente, al comma 111 sopprimere le parole da: per chiamata fino alla fine del comma;

  Conseguentemente, sopprimere i commi 112, 113 e 114;

  Conseguentemente, al comma 115 sostituire le parole da: 110 a 114 con le seguenti: 110 e 111 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio finanziario, per le altre finalità del fondo.

  Conseguentemente dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
  
15-bis. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato;

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.
1. 602. (ex 1. 15. 28.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 110 con il seguente:
  110. Al fine di accrescere la competitività del sistema universitario italiano, anche a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 38 milioni di euro per l'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare l'assunzione di personale ricercatore universitario;

  Conseguentemente, sostituire il comma 111 con il seguente:
  111. Il finanziamento è destinato al reclutamento di ricercatori universitari di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b).

  Conseguentemente, sopprimere i commi 112, 113, 114 e 115.
1. 603. (ex 1. 15. 24.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 110, sostituire le parole: nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, per finanziare chiamate dirette per elevato merito scientifico secondo le procedure di cui al presente comma e ai commi da 111 a 115 il Fondo per le cattedre universitarie del merito al quale sono assegnati con le seguenti: il fondo per il funzionamento ordinario delle università statali è incrementato.

  Conseguentemente, al comma 111, sostituire le parole da: per chiamata diretta secondo procedure nazionali e nel rispetto dei criteri di cui al comma 112 fino alla fine del comma, con le seguenti: mediante procedura comparativa ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 112 e 113.
1. 604. (ex 1. 15. 23.) Carlo Galli, D'Attorre, Scotto, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sostituire il comma 110, con il seguente:
  «Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 38 milioni di euro nell'anno 2016 e di 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per finanziare chiamate dirette per elevato merito nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione».
1. 605. (ex 1. 15. 5.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 111, sostituire le parole: reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia con le seguenti: reclutamento di studiosi nel ruolo di professori universitari di prima e seconda fascia che abbiano conseguito l'abilitazione scientifica nazionale di cui all'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 o posizione equipollente nel caso di professori di nazionalità non italiana.
1. 606. (ex 1. 15. 16.) Santerini.

  Sopprimere il comma 114.
1. 607. (ex 1. 15. 30.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 115 inserire i seguenti:
  115-bis. La dotazione organica dell'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema universitario e della Ricerca di cui all'Allegato A dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 1o febbraio 2010, n. 76 è incrementata di 9 unità di Area terza del CCNL Comparto Ministeri, di cui 7 funzionari valutatori tecnici e 2 funzionari amministrativi, e di 3 unità di Area seconda del CCNL Comparto Ministeri. L'ANVUR è autorizzata ad assumere a decorrere dall'anno 2016 le unità dì personale di cui al presente comma mediante scorrimento delle graduatorie vigenti presso l'Agenzia e per l'eventuale quota non coperta mediante avvio di nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni. La relativa spesa trova copertura nelle risorse disponibili nel bilancio dell'Agenzia a legislazione vigente.
  115-ter. A decorrere dall'anno 2016, al fine di consentire un'adeguata programmazione delle attività dell'ANVUR, le risorse iscritte per il finanziamento dell'Agenzia nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 2, comma 142, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono incrementate di 3 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e mediante corrispondente riduzione di 1,5 milioni di euro del Fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. Le eventuali ulteriori risorse assegnate dal Ministero all'Agenzia a valere sui predetti fondi per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione non possono superare il limite di 500 mila euro.
1. 608. (ex 1. 15. 37.) Gelmini.

  Dopo il comma 115, aggiungere il seguente:
  115-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per il triennio 2016, 2017, 2018.
1. 609. (ex 1. 15. 6.) Borghesi, Guidesi.

  Sopprimere il comma 116.
1. 610. (ex *1. 15-bis. 3.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 116, inserire il seguente:
  116-bis. A decorrere dal 1o settembre 2016, non possono essere esternalizzati i servizi corrispondenti alle mansioni spettanti ai collaboratori scolastici. Le convenzioni per lo svolgimento di tali servizi, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla loro scadenza e non possono essere rinnovate né prorogate. Entro il 1o giugno 2016 il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della Ricerca provvede all'indizione dei bandi per l'aggiornamento delle graduatorie provinciali e allo scorrimento delle stesse sino alla copertura del totale dei posti accantonati. Il personale utilizzato in forza delle stesse convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, vigenti alla data in entrata in vigore della presente legge, e in base ai livelli retributivo-funzionali di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 8, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e occupato, alla data di entrata in vigore della presente legge, e che abbia maturato un'anzianità di servizio di almeno tre anni con qualifica ATA, nelle istituzioni scolastiche statali ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 20 aprile 2001, n. 66, è inserito, a domanda, nelle relative graduatorie provinciali. Al personale di cui al precedente periodo è riconosciuto, ai fini dell'inserimento a pettine nelle graduatorie, il solo servizio prestato nella qualifica ATA.

  Conseguentemente in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 611. (ex 1. 15-bis. 6.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Brescia, Chimienti, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 116, aggiungere il seguente:
  116-bis. Ai sensi delle disposizioni di cui al decreto ministeriale n. 66 del 2001 nelle procedure concorsuali bandite nel corso del triennio 2016-18 sono inclusi quanti prestano la loro attività nella forma della collaborazione coordinata e continuativa e le cooperative formate dagli ex lavoratori socialmente utili. Qualora i soggetti di cui al presente comma si trovassero ad avere un'età non inferiore a 55 anni e non inferiore a 10 anni rispetto all'età di pensionamento il loro montante contributivo riferito all'intera vita lavorativa si calcolerà considerando lavoro dipendente il periodo svolto in regime di collaborazione coordinata e continuativa nei limiti massimi di 10 anni.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 612. (ex 1. 15-bis. 5.) Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.

  Sopprimere il comma 117.
1. 613. (ex 1. 16. 47.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  117-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro 12 miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e istallazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle istallazioni esistenti anche se munite della autorizzazioni necessarie.
1. 614. (ex 1. 16. 25.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 117, inserire il seguente:
  «117-bis. – (Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del docente). Al comma 121, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «del docente di ruolo,» sono inserite le seguenti: «nonché del docente con contratto a tempo determinato al 30 giugno e al 31 agosto».

  Conseguentemente, al comma 369, apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «134,340 milioni di euro», con le seguenti: «34,340 milioni di euro»;
   b) sostituire le parole: «142,610 milioni di euro», con le seguenti: «42,610 milioni di euro».
1. 615. (ex 1. 16. 13.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 118, sostituire le parole: i posti con le seguenti: il 90 per cento dei posti.
1. 616. (ex 1. 16. 124.) Baradello.

  Al comma 118, sostituire le parole: 15 ottobre 2015 con le seguenti parole: 31 dicembre 2015.
1. 617. (ex 1. 16. 169.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dei vincitori delle procedure concorsuali indette dalle singole amministrazioni, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 618. (ex *1. 16. 227.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Bueno, Vaccaro.

  Al comma 118, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comunque escludendo il rinnovo degli incarichi conferiti ai sensi del comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
1. 619. (ex 1. 16. 192.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  «118-bis. All'articolo 17, comma 1, lettera v), della legge 7 agosto 2015, n. 124, le parole da: «in materia» fino a: «costo del personale» sono sostituite dalle seguenti: «esclusiva in materia di lavoro del proprio personale dipendente, del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, compreso quello degli enti locali, nei limiti delle norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».
1. 620. (ex *1. 16. 213.) Dellai, Nicoletti, Ottobre.

  Dopo il comma 118, aggiungere il seguente:
  «118-bis. All'articolo 21-quater del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «ufficiale giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «assistente informatico, contabile, esperto linguistico» nonché, dopo le parole: «dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti (UNEP)» sono aggiunte le seguenti: «funzionario informatico, contabile e esperto linguistico»;
   b) al comma 4, dopo le parole: «di ufficiale giudiziario» sono aggiunte le seguenti: «assistente informatico, contabile, esperto linguistico».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2016: –1.000.000;
  2017: –1.000.000;
  2018: –1.000.000.
1. 621. (ex 1. 16. 194.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 120, sopprimere il secondo periodo.
1. 622. (ex 1. 16. 190.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Al comma 120, secondo periodo, sopprimere le parole: dell'avvocatura civica e.
1. 623. (ex *1. 16. 287.) Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla, Fassina.

  Al comma 120, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 624. (ex 1. 16. 191.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 120, aggiungere il seguente:
  «
120-bis). I soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio, ovvero non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della legge alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso legato al medesimo concorso, sono inseriti definitivamente a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito, dovendosi pertanto considerare abbandonati i giudizi di primo grado e d'appello ancora pendenti».
1. 625. (ex 1. 16. 168.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo il comma 121, inserire il seguente:
  121-bis. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente» sono aggiunte le seguenti: «educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, inserire i seguenti:
  544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicit
à on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».
  544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  544-sexies. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
1. 626. (ex 1. 16. 176.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.

  Dopo il comma 121, inserire il seguente:
  121-bis). Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo le parole: «piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente» sono aggiunte le seguenti: «educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicit
à on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti»;

  544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 627. (ex 1. 16. 171.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 121, inserire il seguente:
  121-bis. Al comma 94 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo la parola: «potenziamento» aggiungere le seguenti: «anche presso la scuola dell'infanzia» e dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: «Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2016, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale,».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari untine e i online sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti»;

  544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1985, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 628. (ex 1. 16. 156.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
  121-bis
. Il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è cosi riformulato: «Con apposito decreto ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero coloro che sono iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari o superiore a 180 giorni».
  121-ter. Dopo il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto il seguente: «Comma 97-bis. Gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un'anzianità di servizio prestato a tempo determinato pari a tre annualità, ovvero 3 annualità per 180 giorni di servizio su una medesima classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità su altra classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sono da considerarsi abilitati all'esercizio della professione di docente ai sensi della direttiva 36/2005/CE».
  121-quater. Il comma 107, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «Comma 107 – A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e da parte di coloro che già figurano iscritti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017».
  121-quinquies. Il comma 110, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo svolgimento del concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal comma 113 del presente articolo, i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, i candidati, non abilitati, purché in possesso di laurea conseguita entro l'anno accademico 2001-2002, i candidati attualmente iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli cd esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto per posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso le scuole statali».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti»;

  544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 629. (ex 1. 16. 177.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti commi:
  121-bis. Il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è cosi riformulato: «Con apposito decreto ministeriale è indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un tirocinio formativo attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero coloro che sono iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari o superiore a 180 giorni».

  121-ter. Dopo il comma 97, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è introdotto il seguente: «Comma 97-bis. Gli attuali iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di un'anzianità di servizio prestato a tempo determinato pari a tre annualità, ovvero 3 annualità per 180 giorni di servizio su una medesima classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità su altra classe di concorso, ovvero in possesso di un servizio prestato a tempo determinato pari a due annualità su una medesima classe di concorso ed una annualità per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità, sono da considerarsi abilitati all'esercizio della professione di docente ai sensi della direttiva 36/2005/CE».
  121-quater. Il comma 107, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: Comma 107 – A decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, l'inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto può avvenire esclusivamente a seguito del conseguimento del titolo di abilitazione e da parte di coloro che già figurano iscritti nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto negli anni 2014, 2015, 2016 e 2017».
  121-quinques. Il comma 110, articolo 1, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è sostituito dal seguente: «A decorrere dallo svolgimento del concorso pubblico di cui al comma 114, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto, possono accedere alle procedure concorsuali per titoli ed esami, di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dal Gomma 113 del presente articolo, i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento, i candidati, non abilitati, purché in possesso di laurea conseguita entro l'anno accademico 2001-2002, i candidati attualmente iscritti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto e, per i posti di sostegno per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, i candidati in possesso del relativo titolo di specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità.
  Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali. Ai concorsi pubblici per titoli ed esami non può comunque partecipare il personale docente ed educativo già assunto per posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato presso le scuole statali».
1. 630. (ex 1. 16. 164.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Giancarlo Giordano, Folino, Carlo Galli, Pannarale.

  Dopo l'articolo 121, aggiungere i seguenti:
  «121-bis. Al fine di realizzare quanto previsto dall'articolo 1, comma 7, lettera d) della legge 13 luglio 2015, n. 107, a partire dall'anno scolastico 2016/2017 nelle scuole secondarie di secondo grado vengono elaborate iniziative di formazione rivolte agli studenti, con l'obiettivo di promuovere il dialogo tra culture e religioni attraverso l'introduzione dell'insegnamento «educazione interculturale». L'insegnamento è finalizzato alla conoscenza reciproca, al rispetto delle differenze e alla convivenza democratica delle differenti culture e religioni. I piani di studio e degli insegnamenti delle scuole secondarie di secondo grado sono modificati e integrati in tal senso. A partire dall'anno 1o gennaio 2016, anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e le istituzioni scolastiche attivano corsi di formazione obbligatoria o integrano i programmi di quelli esistenti per i docenti, al fine di garantire l'acquisizione delle conoscenze e competenze per l'insegnamento dell'educazione interculturale.
  121-ter. A partire dall'anno accademico 2016/2017, le università provvedono ad inserire nella propria offerta formativa programmi e moduli volti a promuovere il dialogo interculturale e interreligioso.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole da: 134,340 milioni sino alla fine del comma con le seguenti: 100 milioni di euro per l'anno 2016, di 192,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 134,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 131,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 149,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028».
1. 631. (ex 1. 16. 178.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto.

  Dopo il comma 121, inserire il seguente:
  121-bis. I commi da 94 a 108 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 sono sostituiti dai seguenti:
  94. A partire dall'anno scolastico 2016/2017, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
  95. In sede di prima attuazione, ai fini del precedente comma, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2016 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.
  96. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
  97. Con apposito decreto ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010, ovvero iscritti nella graduatoria ad esaurimento con riserva e per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per almeno centottanta giorni.
  98. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
  99. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
  100. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369 dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis
. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  544-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettera b-bis), della presente legge.
  544-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
  544-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 632. (ex 1. 16. 170.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 121 inserire il seguente:
  121-bis). Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), alla fine del periodo, aggiungere il seguente: «Ai fini della realizzazione del piano di assunzione di cui al comma 1, sono inseriti a pieno titolo nella fascia aggiuntiva delle suddette graduatorie ad esaurimento i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015,».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 633. (ex 1. 16. 157.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
  121-bis. Al fine di consentire nelle Istituzioni AFAM il regolare svolgimento dell'attività didattica e la sua continuità per l'anno accademico 2016-2017 e successivi, le graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 128 del 2013 ed indette con decreto ministeriale 30 giugno 2014 n. 526, sono trasformate in graduatorie nazionali utili per l'attribuzione degli incarichi d'insegnamento con contratto a tempo determinato e indeterminato, per la copertura dei posti che risultino disponibili e vacanti, fermi restando il limite percentuale di cui all'articolo 270, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, il ricorso in via prioritaria alle graduatorie previste dall'articolo 2, comma 6, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e le graduatorie nazionali di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e dalla legge 12 settembre 2013 n. 128.
  121-ter. Ai fini dell'attuazione del comma 1 è autorizzata una spesa nel limite massimo di 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 634. (ex 1. 16. 160.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
  121-bis. Al comma 131 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sostituire le parole da: «, non possono» fino alla parola: «continuativi» con le seguenti: «se superano la durata complessiva di trentasei mesi anche non continuativi in possesso di idoneo titolo di abilitazione sono inseriti di diritto nell'organico dei docenti a tempo indeterminato previo superamento di un corso-concorso indetto con le modalità stabilite da separato regolamento del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicit
à on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti».

  544-ter. A partire dai periodo d'imposta 2016, è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, pari allo 0,5 per cento per una base imponibile di valore compreso tra 3 milioni euro e 4 milioni di euro, e una pari all'1 per cento per le basi imponibili di valore superiore a 4 milioni di euro. Per base imponibile dell'imposta s'intende la ricchezza netta delle famiglie superiore a 3 milioni di euro, costituita dalla somma delle attività reali e delle attività finanziarie al netto delle passività finanziarie compreso il patrimonio non strumentale delle società.
  544-quater. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 635. (ex 1. 16. 161.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Fassina, Pannarale, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 121 aggiungere il seguente:
  121-bis. Il comma 107 della legge n. 107 del 2015 è sostituito dal seguente: ”Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale sul limite del 50 per cento dei posti vacanti dell'organico dell'autonomia rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, tenendo conto che il rimanente 50 per cento rimarrà vincolato al territorio e suddiviso in percentuali uguali in ambito regionale per quanto concerne i vincitori di concorso e in ambito provinciale per gli iscritti nelle graduatorie permanenti provinciali GAE ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Il personale assunto entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, stipulano contratti sul rimanente 50 per cento di posti vacanti dell'organico dell'autonomia in ambito della provincia per gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento provinciale GAE e in ambito regionale per quanto concerne i vincitori del concorso a cattedra, eventuali posti non attribuiti verranno ridistribuiti o alle GAE o ai vincitori di concorso su base regionale. Solo chi non rientra in tale piano partecipa alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite del 50 per cento
1. 636. (ex 1. 16. 162.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Dopo il comma 121, aggiungere i seguenti:
  «
121-bis. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.
  121-ter. Ai fini di cui al comma 121-bis lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.
  121-ter. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 121-bis e 121-ter è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con una dotazione di 12 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni per ciascun del biennio 2017-2018».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: –12.000.000;
  2017: –35.000.000;
  2018: –35.000.000.
1. 637. (ex 1. 16. 166.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Marcon.

  Dopo il comma 121 aggiungere i seguenti:
  «
121-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.
  121-ter. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.
  121-quater. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.
  121-quinquies. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa nel limite massimo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016, di cui 200 milioni riservati esclusivamente al regioni del mezzogiorno e alle isole.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento« sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, a 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; e) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 638. (ex 1. 16. 163.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

  Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
  121-bis. Al comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 e i soggetti di cui all'articolo 15, comma 17 del decreto ministeriale n. 249 del 2010».
1. 639. (ex 1. 16. 165.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Dopo il comma 121, aggiungere il seguente:
  «121-bis. Al fine di contribuire al mantenimento della continuità didattica e alla piena attuazione dell'offerta formativa, a decorrere dal 1o settembre 2016, fatte salve le ipotesi di collocamento fuori ruolo di cui all'articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, nonché di cui all'articolo 307 e alla Parte V del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e all'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 315, e delle prerogative sindacali ai sensi della normativa vigente, il personale appartenente al comparto scuola utilizzato presso le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non può essere ulteriormente posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o utilizzazione comunque denominata entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sottoposto, a domanda, alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001».
1. 640. (ex 1. 16. 167.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Dopo il comma 121, inserire il seguente:
  «121-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono aggiunti i seguenti:
  113-bis. A decorrere dal termine degli interventi relativi al piano straordinario per il ripristino del decoro e della funzionalità degli edifici scolastici, di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, i servizi svolti da personale estraneo all'amministrazione scolastica per l'attuazione di compiti propri del personale ATA sono ricondotti al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e di conseguenza non sono più accantonati i posti relativi di personale dagli organici provinciali del personale statale.
  113-ter. Il personale già occupato e quello che svolge funzioni riconducibili a quelle del persona ATA sarà gradualmente assunto nei ruoli del corrispondente personale delle scuole statali a seguito di provvedimento da definire con il confronto con le parti sociali interessate, assicurando comunque la soluzione di continuità occupazionale e nei limiti delle risorse di cui al fondo di cui al comma 113-quater.
  113-quater. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 113-bis e 113-ter si autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2016 e di 465 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente, al comma 33, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
   a) «25 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
   b) «24,50 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016».

  Al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2016».
1. 641. (ex 1. 16. 175.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Carlo Galli.

  Dopo il comma 122, inserire il seguente:
  122-bis. Alla legge 23 dicembre 1998, n. 448, articolo 26, comma 8, primo periodo, le parole: «docenti e dirigenti scolastici» sono sostituite dalle parole: «personale scolastico».

  Al terzo periodo, le parole: «i docenti e i dirigenti scolastici riacquistano la sede nella quale erano titolari» sono sostituite dalle seguenti: «il personale scolastico riacquista la sede nella quale era titolare».
1. 642. (ex 1. 16. 172.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

  Al comma 124, aggiungere in fine il seguente periodo: Ai medesimi fini, le regioni e gli enti locali possono valorizzare i risparmi di spesa o i recuperi di entrate, previsti in piani, programmi e nei documenti di programmazione economico finanziaria e gestionale dell'ente, certificati dai competenti organi di controllo, nei cinque anni precedenti la formalizzazione dei piani di recupero. Possono altresì destinare a recupero i risparmi di spesa effettivamente determinatisi derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449, per la parte non impiegata nella costituzione dei fondi. Possono infine destinare integralmente alle finalità compensative di cui al presente comma i risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 16 commi 4 e 5 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, nonché dalla temporanea rinuncia, anche parziale, alle facoltà assunzionali riferite al personale a tempo indeterminato, ferma la disciplina dell'utilizzo delle capacità assunzionali residue di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 25 giugno 20 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modifiche e integrazioni.
1. 643. (ex 1. 16. 41.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
  124-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  «557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione».

  124-ter. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 3 l-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogata.
1. 644. (ex 1. 16. 244.) Scotto.

  Dopo il comma 124, inserire il seguente:
  124-bis. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:
  «Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014»;
   b) è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale».
1. 645. (ex **1. 16. 38.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 124, inserire il seguente:
  124-bis. All'articolo 41 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 8, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine il seguente periodo:
  «Per gli anni 2015 e 2016, la sanzione di cui al primo periodo non si applica agli enti locali limitatamente ai rapporti di lavoro a tempo determinato nel rispetto dei vincoli ordinamentali e finanziari previsti dalla legislazione vigente e per una spesa non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta al medesimo titolo nel 2014»;
   b) è aggiunto il seguente comma:
  «2-bis. A decorrere dal 2016 la sanzione di cui al comma 2 non si applica agli enti locali per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale».
1. 646. (ex **1. 16. 288.) Scotto.

  Dopo il comma 124, inserire il seguente:
  124-bis. All'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come modificato dall'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, è aggiunto il comma 2-bis:
  «Le sanzioni di cui al comma 2 non si applicano agli enti che hanno avuto approvato il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con vacanza di posizioni dirigenziali pari o superiore al 50 per cento della dotazione organica».
1. 647. (ex 1. 16. 36.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 124, inserire il seguente:
  «124-bis. All'articolo 1, comma 424, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 30 gennaio 2016, e successivamente con cadenza mensile, il Dipartimento per la funzione pubblica comunica all'ANCI, all'UPI e alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome il numero delle persone ricollocate o da ricollocare per ciascuna provincia. Il Dipartimento per la funzione pubblica, ove rilevi che in un determinato ambito metropolitano o provinciale il bacino del personale soprannumerario è completamente ricollocato, comunica il ripristino delle ordinarie facoltà assunzionali alle amministrazioni situate nel corrispondente territorio. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».
1. 648. (ex 1. 16. 40.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
  124-bis. La lettera a) dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è abrogata.
1. 649. (ex 1. 16. 39.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 124, aggiungere il seguente:
  124-bis. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo il comma 557-quater è inserito il seguente:
  557-quinquies. Le unioni di comuni e i comuni che ne fanno parte, possono avvalersi della facoltà di conteggiare la spesa di personale in modo unitario. In tale caso il limite viene determinato sommando la spesa di personale di ciascuno degli enti e gli adempimenti relativi al controllo della spesa sono effettuati unitariamente attraverso l'unione. All'articolo 32, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «I comuni possono cedere, anche parzialmente, le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui fanno parte». Il comma 31-quinquies dell'articolo 14 del decreto legge n. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, è abrogato.
1. 650. (ex 1. 16. 37.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere i commi 125 e 126.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341, con il seguente:
  «341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
   b) al comma 369, ridurre le somme ivi disposte di 100 milioni di euro per ciascuno anno indicato;
   c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 7 per cento»;
   d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 651. (ex 1. 16. 195.) Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 125, sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente:
   al comma 126 sopprimere il primo periodo.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 540, aggiungere i seguenti:
  540-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 16 del marzo 2014, come convertito dalla legge n. 68 del 2 maggio 2014, la lettera a) è soppressa.

  540-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2015 sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) i commi 10, 11 e 12 dell'articolo 15 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
   b) il comma 47 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
   c) il comma 137 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
   d) gli articoli 15, 16, 11, 18 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 601.
1. 652. (ex 1. 16. 155.) Fassina, Placido, Scotto, Airaudo, Gregori, Marcon, Melilla.

  Al comma 125, sostituire il primo periodo con il seguente: Le amministrazioni pubbliche che hanno graduatorie di concorso pubblicate con relativi vincitori in attesa di assunzione, alla data di entrata in vigore della presente legge, procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, al di là dei limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90.

  Conseguentemente:
   al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 85 milioni di euro per l'anno 2016, di 90 milioni di euro per l'anno 2017 e di 82 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018”;
   al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.
1. 653. (ex 1. 16. 286.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Al comma 125, primo periodo, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni per l'anno 2017.
1. 654. (ex 1. 16. 186.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 125, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e 2.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.740.375 euro annui per l'anno 2016 e 6.203.250 euro per il 2017 e 12.638.250 per il 2018.
1. 655. (ex 1. 16. 179.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 125, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  A tal fine, le graduatorie dei concorsi pubblici vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogate al 31 dicembre 2018.
1. 656. (ex 1. 16. 12.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 125, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, utilizzando, in deroga ai limiti di cui all'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in via prioritaria le graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno, vigenti alla data di approvazione della presente legge. A tal fine la validità delle predette graduatorie è prorogata al 31 dicembre 2018.
1. 657. (ex *1. 16. 188.) Ciprini, Lombardi, Chimienti, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 50 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016 e 150 milioni per l'anno 2017.
1. 658. (ex 0. 1. 16. 294. 1.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nesci, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 125, aggiungere il seguente:
  125-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 6, primo periodo, dopo le parole: «che emana il bando,», sono aggiunte le seguenti: «o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge,»;
   b) al comma 6-quater, primo periodo, dopo le parole: «precedentemente indicate», sono aggiunte le seguenti: «, o con contratto di collaborazione coordinata e continuativa o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile, purché sia stato assunto mediante procedure selettive o previste da norme di legge,».
1. 659. (ex 1. 16. 10.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Sopprimere il comma 126.
1. 660. (ex 1. 16. 34.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 126.
1. 661. (ex 1. 16. 123.) Baradello.

  Sostituire il comma 126 con il seguente:
  126. In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 2017, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità atte stata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo il comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
1. 662. (ex 1. 16. 184.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 126 con il seguente:
  In relazione al riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, le regioni e gli enti locali destinano le risorse assunzionali relative agli anni 2016 e 201 7, nelle percentuali stabilite dall'articolo 3, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, al prioritario ricollocamento del personale soprannumerario degli enti di area vasta addetto a funzioni non fondamentali, al netto di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorso pubblico collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono fatte salve le procedure di reclutamento di personale a tempo indeterminato per cui sia prevista una specifica professionalità attestata da titoli di studio o abilitazioni professionali non posseduti dal personale soprannumerario di cui al precedente periodo. Il comma 424 dello legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le regioni che abbiano completato il riordino delle funzioni di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56 e portato a termine i processi di mobilità del personale interessato ne danno tempestiva comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica al fine del ripristino delle ordinarie facoltà di assunzione per le amministrazioni situate nel rispettivo ambito regionale.
1. 663. (ex 1. 16. 150.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Sostituire il comma 126 con il seguente:
  126. Le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente ad una spesa pari all'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e pari al 100 per cento per l'anno 2018 di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.
1. 664. (ex 1. 16. 120.) Rampelli.

  Al comma 126, sostituire le parole: 25 per cento con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, dopo il comma 543, aggiungere il seguente:
  Art. 543-bis. – In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativa 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 665. (ex 1. 16. 196.) Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 126 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le graduatorie dei concorsi già effettuati alla data di entrata in vigore della presente legge rimangono valide sino al 2020.
1. 666. (ex 1. 16. 119.) Rampelli.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   1) al comma 126-bis sostituire le parole: di euro 23,5 milioni per il 2016 con le seguenti: di euro 23,5 milioni per il 2016, di euro 15 milioni per l'anno 2017, di euro 20,8 milioni per l'anno 2018, di euro 13,3 milioni per l'anno 2019 e di euro 5,8 milioni per l'anno 2020.;
   2) sostituire il comma 126-ter con il seguente:
  126-ter. I commi da 145 a 150 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono soppressi.;
   3) sostituire il comma 126-quater, con il seguente:
  126-quater. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 126-bis, pari a euro 23,5 milioni per il 2016, a euro 15 milioni per l'anno 2017, a euro 20,8 milioni per l'anno 2018, a euro 13,3 milioni per l'anno 2019 ed a euro 5,8 milioni per l'anno 2020, si provvede per l'anno 2016 per euro 7,5 milioni mediante utilizzo dei risparmi di spesa derivanti dal comma 126-ter e per euro 16 milioni, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, giacenti sul conto corrente n. 53823530 presso Poste italiane, per l'anno 2017 per euro 15 milioni, per l'anno 2018 per euro 20,8 milioni, per l'anno 2019 per euro 13,3 milioni e per l'anno 2020 per euro 5,8 milioni, mediante utilizzo dei risparmi derivanti dal comma 126-ter.;
   4) sopprimere il comma 126-quinquies.
1. 667. (ex 0. 1. 16. 292. 3.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 126-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Al fine di favorire un ampio ed articolato piano di ammodernamento del patrimonio di edilizia scolastica nazionale, l'Unità Tecnica di Finanza di Progetto costituita presso il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, promuove le necessarie iniziative, anche concertative, finalizzate alla redazione, entro il 31 dicembre 2016, delle ”Linee guida per l'attuazione di un Piano per l'ammodernamento del patrimonio edilizio scolastico nazionale mediante il ricorso all'istituto del project financing.
1. 668. (ex 0. 1. 16. 292. 2.) Galati.

  Dopo il comma 126-quater, inserire il seguente:
  126-quinquies. Ai fini del completamento del «Piano di decoro degli edifici scolastici» di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, è autorizzata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1o aprile-31 dicembre 2016.
  Al relativo onere si provvede quanto a 130 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 e quanto a 40 milioni mediante riduzione alle voci di spesa Tabella A – Ministero dell'economia e finanze.
1. 669. (ex 0. 1. 16. 292. 4.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti commi:
  126-bis. 1. Il lavoratore può essere autorizzato al versamento volontario di contribuzione a favore di un parente entro il secondo grado maggiorenne fino alla conclusione degli studi universitari, se studente, o comunque fino al compimento del trentesimo anno di età, al fine di costituire una posizione assicurativa utile per il diritto e per la misura del trattamento pensionistico presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1o agosto 1995, n. 335.
  126-ter. Il versamento annuale è stabilito nella misura del 50 per cento dell'importo minimo per l'accredito di un anno di contribuzione presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 1o agosto 1995, n. 335.
1. 670. (ex 1. 16. 7.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 126, aggiungere i seguenti:
  126-bis. Entro l'anno scolastico 2016/2017 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca darà avvio al bando di concorso per titoli ed esami per i Direttori dei servizi generali e amministrativi, per tutti i posti disponibili nelle scuole di ogni ordine e grado.
  126-ter. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca promuoverà un piano di assunzione straordinario pluriennale per il restante personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a copertura dei posti disponibili nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado.
1. 671. (ex 1. 16. 173.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

  Dopo il comma 126 aggiungere il seguente:
  126-bis. A decorrere dal 2016 nei confronti dei Comuni non trova applicazione l'articolo 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater e 562 della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
1. 672. (ex 1. 16. 14.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole «31 dicembre 2016».
1. 673. (ex 1. 16. 42.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite dalle parole: «31 dicembre 2016».
1. 674. (ex 1. 16. 267.) Pastorelli.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001 , n. 165, possono procedere, nel rispetto della relativa dotazione organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché delle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. 675. (ex 1. 16. 283.) Placido, Marcon, Airaudo, Melilla.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. L'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato, vigenti alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge, relative alle amministrazione pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni. è prorogata fino al 31 dicembre 2018.
1. 676. (ex 1. 16. 143.) Melilla, Placido, Marcon, Airaudo.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 25 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al comparto scuola si applica la normativa di settore», sono aggiunte le seguenti: «con l'obbligo, ai fini del reclutamento del personale, di scorrere le graduatorie in vigore prima di bandire nuovi concorsi».
1. 677. (ex 1. 16. 200.) Nesci, D'Ottavio, D'Ambrosio, Nuti, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 126 è inserito il seguente:
  126-bis. In relazione all'attuazione della legge 30 ottobre 2014 n. 161, in materia di orario di lavoro del personale sanitario e al fine di assicurare il mantenimento dei livelli essenziali di assistenza, può essere disposta la deroga al blocco del turn over del personale del servizio sanitario nazionale. La deroga di cui al presente comma è disposta previo accertamento da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. Tale disposizione si applica anche alle Regioni sottoposte ai piani di rientro.
1. 678. (ex 1. 16. 187.) Nesci, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 giugno 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo le parole: «facciano domanda di trasferimento» sono sostituite dalle seguenti: «, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».
1. 679. (ex 1. 16. 183.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 126, aggiungere il seguente:
  126-bis. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, nel rispetto della relativa dotazione organica, della programmazione triennale dei fabbisogni di personale nonché delle vigenti disposizioni in materia di limitazioni alle spese ed alle assunzioni di personale, all'immissione nei ruoli dei vincitori di concorso pubblico o ad essi equiparati collocati nelle proprie graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. 680. (ex 1. 16. 142.) Placido, Marcon, Airaudo, Melilla.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. Al fine di garantire la opportuna separazione tra soggetti controllanti e soggetti controllati, gli statuti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono prevedere che la nomina dei membri dei collegi sindacali sia affidata agli ordini professionali territorialmente competenti, che provvedono secondo un criterio di rotazione degli incarichi.
1. 681. (ex 1. 16. 1.) Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 127, inserire i seguenti:
  127-bis. Gli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dallo legge 22 dicembre 2011 n. 284, sono sostituiti dal seguente: «Art. 23-bis. Il trattamento economico onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, agenzie, enti pubblici anche economici, enti di ricerca, università, società non quotate a totale o prevalente partecipazione pubblica nonché le loro controllate, e di chiunque abbia rapporti di lavoro dipendente o autonomo con la società concessionaria del servizio pubblico radioteleviso ovvero con le testate giornalistiche che beneficiano in forma diretta od indiretta di finanziamenti pubblici, è fissato in 239.000 euro, di cui 100.000 quale compenso fisso e la restante quota quale compenso correlato al raggiungimento degli obiettivi del piano industriale aziendale approvato dall'assemblea dei soci ovvero del consiglio di amministrazione. Il limite si applica anche ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato, al personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, ai presidenti e componenti di collegi e organi di governo e di controllo di società non quotate, ai presidenti delle autorità indipendenti, ai dirigenti pubblici, nonché ai dirigenti di banche ed istituti di credito di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n.385, ed ai dirigenti delle società o aziende che beneficiano in forma diretta o indiretta di interventi pubblici in funzione anticrisi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari e statutarie che prevedono limiti retributivi inferiori a quello previsto dal presente articolo.».
  127-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 471, dopo le parole: «autorità amministrative indipendenti» sono inserite le seguenti: «, con gli enti pubblici economici»;
   b) al comma 472, dopo le parole: «direzione e controllo» sono inserite le seguenti: «delle autorità amministrative indipendenti e»;
   c) al comma 473, le parole: «fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di società partecipate in via diretta o indiretta dalle predette amministrazioni».

  127-quater. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni provvedono ad adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto.
  127-quinquies. La Banca d'Italia e gli organi Costituzionali, nella propria autonomia organizzativa e finanziaria, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui alla presente legge.
1. 682. (ex 1. 16. 45.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 127, aggiungere il seguente:
  127-bis. Gli emolumenti diretti e indiretti dell'amministratore delegato e del presidente, se esecutivo, delle società a partecipazione pubblica, quotate e non quotate, che svolgono servizi di interesse generale, sono stabiliti dall'assemblea societaria secondo un rapporto pari ad un massimo di dodici volte l'importo della retribuzione più bassa erogata al personale dipendente. Detto rapporto stabilisce una correlazione che lega, per l'intero mandato dell'organo amministrativo, la variazione in aumento del compenso massimo, comprensivo di ogni attribuzione, a quello dell'intero monte salari aziendali.
1. 683. (ex 1. 16. 198.) Nuti, Dieni, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Nesci, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
  127-bis. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, comma 611, primo periodo, le parole: «1o gennaio 2015» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2016»; le parole: «31 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 dicembre 2016»;
  127-ter. Alla legge 23 dicembre 2014, a 190, comma 612, primo periodo, le parole: «31 marzo 2015» sono sostituite con le seguenti: «31 marzo 2016»;
  127-quater. Alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 614 è aggiunto il seguente: «614-bis. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, decorso il termine previsto dal comma 612, in caso di inutile decorso del termine di cui al comma 611, il Presidente del Consiglio per le partecipazioni societarie delle regioni, nonché il prefetto per le partecipazioni societarie detenute dagli enti locali, nominano un commissario ad acta per l'adozione dei provvedimenti necessari alla dismissione ovvero alla razionalizzazione delle partecipazioni secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità.».
1. 684. (ex 1. 16. 237.) Roccella, Piso.

  Dopo il comma 127, aggiungere i seguenti:
  127-bis. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1991, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
  «2. Alla liquidazione dei trattamenti di fine servizio, comunque denominati, per i dipendenti di cui al comma 1, loro superstiti o aventi causa, che ne hanno titolo, l'ente erogatore provvede dalla cessazione del rapporto del lavoro. Alla corresponsione agli aventi diritto l'ente provvede entro i successivi tre mesi, decorsi i quali sono dovuti gli interessi».

  127-ter. Il comma 7 dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è sostituito dal seguente:
  «7. A titolo di concorso al consolidamento dei conti pubblici attraverso il contenimento della dinamica della spesa corrente nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica previsti dall'aggiornamento dei programma di stabilità e crescita, dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, con riferimento ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il riconoscimento dell'indennità di buon uscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione a vario titolo dall'impiego è effettuato:
   a) in un unico importo, da corrispondere entro sei mesi, se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 60,000 euro;
   b) in tre importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 60.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi, è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro 12 mesi: è pari a 50.000 euro e il terzo importo, da corrispondere entro ventiquattro mesi, è pari all'ammontare residuo;
   c) in quattro importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro ma inferiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro set mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importa, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo, da corrispondersi entro ventiquattro mesi è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, all'ammontare residuo;
   d) in cinque importi se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 200.000 euro, in tal caso il primo importo, da corrispondere entro sei mesi è pari a 60.000 euro, il secondo importo, da corrispondere entro dodici mesi è pari a 50.000 euro, il terzo importo da corrispondersi entro ventiquattro mesi, è pari a 40.000 euro, il quarto importo, da corrispondersi entro trentasei mesi, è pari a 50.000 euro, il quinto importo da corrispondersi entro quarantotto mesi, all'ammontare residuo».

  Conseguentemente:
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetto Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.;
   al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento», con le seguenti: «18 per cento»;
   al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento», con le seguenti: «6,5 per cento»;
   dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 685. (ex 1. 16. 185.) Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 127, inserire il seguente:
  127-bis. All'articolo 4, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012 n. 135 al comma 4 dopo le parole «di cui due» sono inserite le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e al comma 5 dopo le parole «la composizione dovrà assicurare» sono inserite le parole «ove specificatamente deliberato dalla società medesima in sedi di rinnovo dell'organo amministrativo» e dopo le parole «La disposizione del presente comma» sono aggiunte «anche con riferimento alla deliberazione assembleare circa la decisione di avvalersi della presenza dei dipendenti dell'amministrazione titolare della partecipazione o di poteri di indirizzo e vigilanza quali membri del consiglio di amministrazione».
1. 686. (ex 1. 16. 30.) Caparini.

  Dopo il comma 128, aggiungere il seguente comma:
  128-bis. All'articolo 1, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «personale convenzionato» sono inserite le seguenti: «e accreditato contrattualizzato, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nei limiti delle risorse assegnate a livello nazionale e regionale»; b) al comma 3, primo periodo, le parole «e dagli specialisti ambulatoriali» sono sostituite dalle seguenti: «, dagli specialisti ambulatoriali ed accreditati contrattualizzati, ai sensi degli articoli 8-quater e 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni nei limiti delle risorse assegnate a livello nazionale e regionale».
1. 687. (ex 1. 16. 229.) Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.

  Sostituire il comma 129 con il seguente:
  129. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientale e del paesaggio, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. A tal fine e nell'ottica di un ulteriore protezione dai rischi idrogeologici al comma 13 dell'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: «, oppure contigue a parchi marini o riserve naturali regionali».
1. 688. (ex 1. 16. 182.) Vacca, De Rosa, Terzoni, Daga, Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.

  Sostituire il comma 129 con il seguente:
  129. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata l'ulteriore spesa di 2 milioni di euro annui in favore dei parchi nazionali, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Nei parchi di cui al presente comma nonché all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali e nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali e regionali marini e costieri, anche in fase di perimetrazione, sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
1. 689. (ex 1. 16. 180.) Cancelleri, Vacca, Colletti, Del Grosso, Terzoni, Busto, Mannino, Daga, De Rosa, Zolezzi, Micillo, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.

  Al comma 129, apportare le seguenti modificazioni:
   sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 7 milioni;
   aggiungere, in fine il seguente periodo: Di tale spesa ulteriore, 5 milioni di euro annui sono destinati al Parco nazionale del Pollino, al Parco nazionale della Sila e all'Ente Parco nazionale dell'Aspromonte, di cui all'articolo 1 comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al fine di realizzare un percorso di congiungimento tra i tre Parchi nazionali, avvalendosi della sentieristica già presente e prevedendo il raggiungimento dei siti religiosi presenti (monasteri ed abbazie) oltre che quello dei monumenti storici (torri e castelli).

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016.
1. 690. (ex 1. 16. 51.) Santelli, Occhiuto.

  Al comma 129, sostituire le parole: 2 milioni con le seguenti: 4 milioni.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, modificare gli importi come segue:
   2016: –2.000.000;
   2017: –2.000.000;
   2018: –2.000.000.
1. 691. (ex 1. 16. 189.) Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 129 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, una quota parte dello stanziamento di cui al presente comma non inferiore al 5 per cento è utilizzata per garantire l'effettiva istituzione del Parco Nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93. Per le medesime finalità, nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dal territorio costiero dei comuni ricadenti nel suddetto Parco sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.».
1. 692. (ex *1. 16. 181.) Vacca, Colletti, Del Grosso, Terzoni, Busto, Mannino, Daga, De Rosa, Zolezzi, Micillo, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Crippa.

  Sostituire i commi 129-bis e 129-ter con i seguenti:
  129-bis. All'articolo 6 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il comma 17 è sostituito dal seguente:
  «17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette. Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 eseguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di venti miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A decorrere dalla medesima data, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 12 per cento per il gas e dal 4 per cento al 9 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, in parti uguali, ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministero dello sviluppo economico, per assicurare pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare».
  129-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per i procedimenti concessori di cui articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore dell'articolo 35 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e ai procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché all'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data ai fini dell'esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi.
  129-ter.1 Sono altresì vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nelle aree limitrofe i parchi nazionali, regionali e nelle aree protette.
1. 693. (ex 0. 1. 16. 293. 26.) Da Villa, Crippa, Mannino, Liuzzi, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-bis, primo periodo, sostituire le parole: dalle linee di costa, con le seguenti: dalle linee di base delle acque territoriali.
1. 694. (ex 0. 1. 16. 293. 10.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, primo periodo, sostituire le parole da: dal perimetro fino alla fine del comma con le seguenti: dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri, anche per nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
1. 695. (ex 0. 1. 16. 293. 12.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, sopprimere dalle parole: I titoli abilitativi già rilasciati, fino alla fine del comma.
1. 696. (ex 0. 1. 16. 293. 11.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Sostituire, ovunque ricorrano, le parole: I titoli abilitativi con le seguenti: I titoli concessori per la coltivazione.
1. 697. (ex 0. 1. 16. 293. 20.) Crippa, Liuzzi, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, sostituire le parole: I titoli abilitativi già rilasciati con le seguenti: I titoli abilitativi rilasciati prima del 12 settembre 2014.
1. 698. (ex 0. 1. 16. 293. 4.) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 129-bis apportare le seguenti modifiche:
   a) al secondo periodo dopo la parola: rilasciati aggiungere la seguente: non;
   b) sostituire le parole: ambientale. Sono con le seguenti: ambientale, ma sono.
1. 699. (ex 0. 1. 16. 293. 24.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, dopo le parole: I titoli abilitativi già rilasciati, aggiungere le seguenti: alla data del 1o gennaio 1986.
1. 700. (ex 0. 1. 16. 293. 13.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, sopprimere le parole: per la durata di vita utile del giacimento.
1. 701. (ex 0. 1. 16. 293. 15.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, secondo periodo, dopo le parole: nel rispetto degli standard di sicurezza inserire le seguenti:, dell'espletamento di procedimenti di valutazione di impatto ambientale.
1. 702. (ex 0. 1. 16. 293. 9.) Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 129-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: necessario alla sicurezza, con le seguenti: necessario a garantire i più elevati livelli di sicurezza.
1. 703. (ex 0. 1. 16. 293. 16.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, terzo periodo, dopo le parole: degli impianti ed alla tutela dell'ambiente, inserire le seguenti: le attività di monitoraggio di eventuali effetti sulla subsidenza,.
1. 704. (ex 0. 1. 16. 293. 8.) Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 129-bis, aggiungere in fine i seguenti periodi: A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti.
1. 705. (ex 0. 1. 16. 293. 17.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Al comma 129-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: Le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, d'intesa con le regioni interessate e con gli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui ai precedenti periodi.
1. 706. (ex 0. 1. 16. 293. 14.) Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Dopo il comma 129-bis, aggiungere il seguente:
  129-bis.1. All'articolo 16 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni in legge 24 marzo 2012, n. 27, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  « 1-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono definite le quote effettive di gettito fiscale erogabili alle Regioni e agli enti locali interessati dagli investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi nel mare continentale che ricadono entro il limite delle 12 miglia dalla costa, individuando in tal caso tra gli enti locali beneficiari quelli il cui territorio costiero ricada nel raggio di 10 chilometri dall'infrastruttura di produzione a mare più vicina alla costa.».
1. 707. (ex 0. 1. 16. 2. 93. 1.)Sammarco.

  Al comma 129-ter, sostituire le parole: I titoli abilitativi già rilasciati sono fatti salvi, con le parole: I titoli abilitativi già rilasciati alla data dell'11 settembre 2014, sono fatti salvi.
1. 708. Folino, Melilla, Palazzotto, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Paglia.

  Al comma 129-ter, sopprimere le parole: per la durata di vita utile del giacimento.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   a) aggiungere in fine il seguente periodo: I procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, finalizzati al rilascio dei titoli minerari, sono interrotti;
   b) al comma 129-quater:
    1) sopprimere la lettera b);
    2) alla lettera c), sostituire le parole: o a seguito del rilascio, con le parole: a seguito del rilascio.
1. 709. Folino, Melilla, Zaratti, Marcon, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Paglia.

  Sostituire il comma 129-quater, con il seguente:
  129-quater. L'articolo 38 del decreto legge 133 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 164 del 2014, è abrogato.
1. 710. (ex 0. 1. 16. 293. 18.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Paglia.

  Al comma 129-quater, sopprimere la lettera a).
1. 711. (ex *0. 1. 16. 293. 5.) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 129-quater sopprimere la lettera a).
1. 712. (ex *0. 1. 16. 293. 21.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-quater, lettera a), primo periodo, dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, aggiungere le seguenti: individuate in un apposito programma da sottoporre a valutazione ambientale strategica, approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica,
1. 713. (ex 0. 1. 16. 293. 19.) Zaratti, Marcon, Pellegrino, Melilla, Ricciatti, Ferrara, Duranti, Paglia.

  Al comma 129-quater, lettera a), primo periodo dopo le parole: di stoccaggio sotterraneo di gas naturale, inserire le seguenti: in giacimenti esauriti o in via di esaurimento.
1. 714. (ex 0. 1. 16. 293. 7.) Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 129-quater alla lettera a), sopprimere il secondo periodo.
1. 715. (ex 0. 1. 16. 293. 22.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-quater sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  1-bis. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, sentito il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, e previo parere favorevole della Conferenza Stato-Regioni, predispone un piano delle aree in cui sono consentite le attività di cui al comma 1.
1. 716. (ex 0. 1. 16. 293. 25.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-quater sostituire la lettera b) con la seguente:
  b) al comma 1-bis dopo le parole: «Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare», sono aggiunte le seguenti: «previo parere favorevole della conferenza Stato-Regioni».
1. 717. (ex 0. 1. 16. 293. 34.) Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-quater, sopprimere la lettera c).
1. 718. (ex *0. 1. 16. 293. 6.) Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 129-quater, sopprimere la lettera c).
1. 719. (ex *0. 1. 16. 293. 23.) Liuzzi, Crippa, Mannino, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli, Castelli, Vacca.

  Al comma 129-quater, lettera c), sostituire le parole: di sei anni, a cui seguono con le seguenti: di un anno, a cui segue.
1. 720. (ex 0. 1. 16. 293. 29.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-quater, lettera c), sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: di tre anni.
1. 721. (ex 0. 1. 16. 293. 28.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-quater, lettera c), sostituire le parole: di sei anni con le seguenti: di cinque anni.
1. 722. (ex 0. 1. 16. 293. 27.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-quater, lettera c), sostituire le parole: di trent'anni con le seguenti: di quindici anni.
1. 723. (ex 0. 1. 16. 293. 32.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-quater, lettera c), sostituire le parole di trent'anni con le seguenti: di vent'anni.
1. 724. (ex 0. 1. 16. 293. 31.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-quater, lettera c), sostituire le parole di trent'anni con le seguenti: di venticinque anni.
1. 725. (ex 0. 1. 16. 293. 30.) Liuzzi, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 129-quater, lettera c), dopo le parole di trent'anni aggiungere le seguenti:, senza possibilità di proroga,.
1. 726. (ex 0. 1. 16. 293. 33.) Liuzzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  129-bis. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali, nelle zone di mare poste entro dodici miglia dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, dai parchi nazionali marini e costieri anche in fase di perimetrazione e i parchi regionali marini e costieri sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
1. 727. (ex 1. 16. 246.) Melilla.

  Dopo il comma 129, aggiungere il seguente:
  129-bis. Il comma 115 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente: 15. Al fine di applicare l'articolo 15 della legge n. 394 del 1991 per l'acquisizione dell'isola di Budelli al patrimonio pubblico, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: –3.000.000.
1. 728. (ex *1. 16. 225.) Pili.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
  129-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, nonché delle aree contigue di cui all'articolo 32 della medesima legge.
  129-ter. Il Fondo di cui al comma 129-bis è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 15 per cento, a decorrere dall'anno 2016, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.
  129-quater. Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma 1 anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.
1. 729. (ex 1. 16. 269.) Zaccagnini, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 129, aggiungere i seguenti:
  129-bis. Al fine di promuovere e sostenere la tutela dei beni ambientali, migliorare la qualità della vita e dei servizi per le popolazioni locali, nonché le misure di salvaguardia necessarie per garantire la conservazione dello stato dei luoghi, sono istitutite, sentite le Regioni interessate, «Aree naturalistiche protette» d'interesse nazionale.

  129-ter. A tal fine, per ciascuno degli anni 2016 e 2017, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per la concessione, per un periodo massimo di dodici mesi, dell'esonero dal versamento, per i soggetti residenti nelle Aree di cui al comma precedente, del 20 per cento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, entro il limite massimo di importo pari a 2,000 euro su base annua.
  129-quater. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, con proprio decreto, sentite le Regioni e gli enti locali interessati, definisce la delimitazione delle Aree e le misure di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 129-bis e 129-ter. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 730. (ex *1. 16. 21.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 129, inserire il seguente:
  129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n.93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni è soppresso e così sostituito:
  «3. Con decreto del Presidente della Repubblica,su proposta del Ministro dell'ambiente, d'intesa con la regione interessata, è istituito il Parco Marino della Costa Teatina. L'istituzione ed il funzionamento del Parco Marino della Costa Teatina sono finanziati nei limiti massimi di spesa di 400 mila euro a decorrere dall'anno 2016».
1. 731. (ex 1. 16. 26.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 129, inserire il seguente:
  129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, al comma 3 dell'articolo 8 della legge 23 marzo 2001 n. 93, sono apportate le seguenti modificazioni:
  le parole: «Parco nazionale della Costa Teatina» sono sostituite ove ricorrono dalle seguenti: «Parco Marino della Costa Teatina» e le parole: «limiti massimi di spesa di lire 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2001» sono sostituite dalle seguenti: «400 mila euro a partire dall'anno 2016».
1. 732. (ex 1. 16. 27.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 129, inserire il seguente:
  129-bis. Al fine di ridurre la spesa pubblica, il comma 3 dell'articolo 8 della legge n. 93 del 23 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni è soppresso.
1. 733. (ex 1. 16. 28.) Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 130, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 30 per cento.
1. 734. (ex 1. 16. 197.) Cozzolino, Nuti, Lombardi, Dadone, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 130, inserire il seguente:
  130-bis. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 11 agosto 2014, n. 114 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, al termine del primo periodo le parole «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza» sono soppresse.
1. 735. (ex 1. 16. 46.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Sopprimere il comma 131.
1. 736. (ex 1. 16. 144.) Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 131, lettera a), dopo le parole: e nel triennio 2016-2018 aggiungere le seguenti: previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
1. 737. (ex *1. 16. 280.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Al comma 131, lettera a), dopo le parole: e nel triennio 2016-2018 aggiungere le seguenti: previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
1. 738. (ex *1. 16. 145.) Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 131, lettera a), dopo le parole: e nel triennio 2016-2018 aggiungere le seguenti: previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
1. 739. (ex 1. 16. 279.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. Per le finalità di cui al comma 131 è fatto salvo il principio del previo scorrimento delle graduatorie vigenti.
1. 740. (ex 1. 16. 146.) Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 131, aggiungere il seguente:
  131-bis. L'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 1o gennaio 2010 n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2010 n. 30, si interpreta conformemente ai principi di cui all'articolo 4 comma 3 del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125.
1. 741. (ex 1. 16. 147.) Palazzotto, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali è autorizzato nell'anno 2016 ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, a tempo indeterminato, fino a due unità di personale di livello dirigenziale di seconda fascia, attingendo all'ultima graduatoria approvata di vincitori di concorso pubblico. A tal fine, è autorizzata la spesa in termini di competenza e cassa fino a un massimo di euro 265.640,40 a decorrere dall'anno 2016 a valere sulle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
1. 742. (ex *1. 16. 224.) Palese.

  Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
  132-bis. Ai titolari di incarichi dirigenziali ed equiparati presso le Amministrazioni Pubbliche, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi dei comma 3, dell'articolo 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono essere corrisposti buoni pasto nei giorni in cui la prestazione lavorativa effettiva, attestata mediante i sistemi automatici di rilevazione, sia inferiore alle otto ore.
  132-ter. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 33 della legge 5 febbraio n.104, è aggiunto il seguente:
  «3-ter. I permessi di cui ai commi 3 e 3-bis possono essere fruiti dal personale dirigente, esclusivamente per l'assistenza del coniuge o di un parente entro il primo grado; è in ogni caso esclusa, per il personale dirigente che usufruisce dei permessi di cui ai commi 3 e 3 bis nei limiti di quanto specificato al presente comma, la corresponsione della retribuzione».

  132-quater. I medesimi soggetti di cui ai commi precedenti, qualora percepiscano compensi per lo svolgimento di incarichi autorizzati, sono tenuti a versare una percentuale pari al cinquanta per cento del compenso annuale al bilancio dell'amministrazione di appartenenza; gli incarichi di cui al presente comma debbono essere svolti giustificando l'assenza sul posto di lavoro mediante il ricorso alle ferie.
  132-quinquies. Le risorse derivanti dall'attuazione delle disposizioni precedente sono annualmente versate al Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
1. 743. (ex 1. 16. 274.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. I commi 79 e 80 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono sostituiti dal seguente: «79. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica prevista dal Piano Triennale, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 94, tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute».
1. 744. (ex 1. 16. 215.) Capelli.

  Dopo il comma 132, inserire il seguente:
  132-bis. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2016, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2015.
1. 745. (ex 1. 16. 48.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
  132-bis. Per le finalità di cui ai commi da 117 a 132 e, in particolare, allo scopo di garantire una più efficace ed efficiente gestione delle attività amministrative e di competenza dell'Amministrazione centrale e periferica, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad avviare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 413 unità di personale, di cui 30 dirigenti tecnici, 10 dirigenti amministrativi, 330 funzionari, area III, posizione economica F1 e 43 collaboratori amministrativi, area II, posizione economica F2. 132-ter. Ai fini del reclutamento, ai sensi del comma 132-bis del presente articolo, di 30 dirigenti tecnici, una quota di riserva di posti è destinata a quei soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, svolgano, con contratti a tempo determinato, la funzione di dirigente tecnico. A tali soggetti è altresì consentito l'accesso diretto alla prova orale, superata con esito positivo, della predetta procedura concorsuale.

  132-quater. Alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-bis, di 10 dirigenti amministrativi, è consentita la partecipazione anche di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano dipendenti pubblici, ma siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.
  132-quinquies. Al fine di adeguare l'organico ministeriale a standard elevati di gestione, sono ammessi a partecipare alla procedura di reclutamento, ai sensi del comma 132-bis del presente articolo, di 330 funzionari, area III, posizione economica F1 tutti i soggetti che, alla data di emanazione del bando di concorso, siano muniti, oltre che della laurea specialistica o magistrale oppure del diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico previgente al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, anche di dottorato di ricerca o di diploma di specializzazione, conseguito presso le scuole di specializzazione di cui al decreto interministeriale del 21 dicembre 1999, n. 537, ovvero abbiano positivamente superato il periodo di tirocinio previsto ai sensi dell'articolo 73, comma 1, decreto-legge 69 del 2013 convertito con modificazioni dalla legge 98 del 2013 e successive modifiche e integrazioni.
  132-sexies. Le assunzioni dei vincitori delle procedure di cui al comma 132-bis potranno essere effettuate in deroga alle ordinarie procedure autorizzazione, sia alle incombenze di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quinquies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013 ed in aggiunta alle facoltà assunzionali di cui all'articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
  132-septies. Al relativo onere, pari ad euro 20 milioni, a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio”.
1. 746. (ex 1. 16. 43.) Centemero.

  Dopo il comma 132, aggiungere il seguente:
  132-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca è autorizzato, per l'anno scolastico 2016/2017, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, a procedere all'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43. L'immissione in ruolo è subordinata al superamento, con esito positivo, di una prova orale, da svolgersi secondo le modalità previste dal comma 90, dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, il 107.
1. 747. (ex 1. 16. 44.) Centemero.

  Dopo il comma 132, aggiungere i seguenti:
  132-bis. Al fine di valorizzare la professionalità acquisita dal personale educativo e scolastico impiegato con rapporto di lavoro a tempo determinato, coerentemente con l'esigenza di ridurre il ricorso ai contratti a termine nell'ambito dei servizi gestiti direttamente dai comuni, al personale in possesso di titoli di studio specifici abilitanti o in possesso di abilitazioni professionali necessarie per lo svolgimento delle funzioni fondamentali relative all'organizzazione e gestione dei servizi educativi e scolastici comunali, che al 31 dicembre 2015 abbia maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando, le procedure disciplinate dall'articolo 4, commi 6 e 9, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, sono applicabili fino al 31 dicembre 2020. A tal fine le relative procedure possono essere avviate anche a valere sulle risorse assunzionali degli anni dal 2017 al 2020. Si applica altresì l'articolo 4, comma 2-bis, del decreto- legge 16 giugno 2015, n. 78, convertito in legge 6 agosto 2015, n. 125.
  132-ter. All'articolo 29, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 24 giugno 2015, n. 81, è aggiunto infine il seguente periodo: «Per assicurare il diritto all'educazione, negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia degli enti locali, le deroghe di cui alla presente lettera si applicano, nel rispetto del patto di stabilità e dei vincoli finanziari che limitano per gli enti locali la spesa per il personale e il regime delle assunzioni, anche al relativo personale».
1. 748. (ex 1. 16. 35.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 132, inserire il seguente:
  132-bis. Al decreto legislativo n. 15 del 7 settembre 2012, all'articolo 8, comma 4-bis sopprimere le seguenti parole: «e di retribuzione del personale di servizio».

  Conseguentemente alla tabella C tutte le voci di spesa corrente sono ridotte del 25 per cento.
1. 749. (ex 1. 16. 29.) Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 132, sostituire le parole: nel limite di euro 20.943,084 per l'anno 2016, di euro 25.043.700 per l'anno 2017, di euro 27.387.210 per l'anno 2018, di euro 27.926.016 per l'anno 2019, di euro 35.423.877 per l'anno 2020, di euro 35.632.851 per l'anno 2021, di euro 36.273.804 per l'anno 2022, di euro 37.021.584 per l'anno 2023, di euro 37.662.540 per l'anno 2024 e di euro 38410.320 annui a decorrere dall'anno 2025 con le seguenti: nel limite di euro 27.913.792 per l'anno 2016, di euro 32.014.408,03 per l'anno 2017, di euro 34.357.918,03 per l'anno 2018, di euro 34.806.724,03 per l'anno 2019, di euro 42.394.585,03 per l'anno 2020, di euro 42.603.559,03 per l'anno 2021, di euro 43.244.512,03 per l'anno 2022, di euro 43.992.292.03 per l'anno 2023, di euro 44.533.248,03 per l'anno 2024 e di euro 45.381.028,03 annui a decorrere dall'anno 2025.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 6.970.708,03 euro;
   2017: – 6.970.708,03 euro;
   2018: – 6.970.708,03 euro.
1. 750. (ex 1. 16. 6.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Sostituire i commi dal 133 al 137 con i seguenti:
  133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, il fondo per il finanziamento ordinario delle università statali è incrementato di 55 milioni di euro per l'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
  134. Dopo l'articolo 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è inserito il seguente:

Art. 24-bis.
(Ricercatori)
.

  1. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, al fine di svolgere attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, le università possono stipulare contratti di lavoro subordinato. Il contratto stabilisce, sulla base dei regolamenti di ateneo, le modalità di svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca.
  2. I contratti hanno le seguenti tipologie:
   a) triennali prorogabili per soli due anni a cui possono accedere i candidati in possesso di laurea magistrale ai sensi del decreto ministeriale n. 270 del 2004 o con titoli di studio equipollenti. Costituiscono titoli preferenziali per l'accesso ai contratti gli assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, le borse post-dottorato ai sensi dell'articolo 4 della legge 30 novembre 1989, n. 398, ovvero di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri, il titolo di dottorato di ricerca;
   b) a tempo indeterminato, riservata ai candidati di cui alla lettera a), e ai ricercatori di cui al comma 3 dell'articolo 24.

  3. I contratti di cui all'articolo 24, comma 3 lettera a) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2015 mentre i contratti di cui al medesimo articolo lettera b) sono stipulabili fino al 31 dicembre 2016. I ricercatori di cui alla lettera a) possono essere attivati per particolari esigenze legate ai programmi di ricerca e senza autorizzazione del Ministro.
  4. L'accesso al ruolo di ricercatore universitario di cui al comma 2, lettera b), avviene mediante concorso pubblico su base nazionale, nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell'11 marzo 2005, per titoli scientifici, integrati dalla discussione dei titoli presentati dal candidato e da una prova didattica nell'ambito di una disciplina del raggruppamento connessa con i suoi titoli e da lui indicati. Il concorso accerta l'idoneità scientifica e didattica del candidato e da luogo ad una graduatoria di merito.
  5. Il concorso, indetto dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, cui provvede il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca con quota parte delle risorse di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, prevede;
   a) pubblicità dei bandi sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle università e su quelli del Ministero e dell'Unione europea;
   b) la suddivisione per settori concorsuali;
   c) ammissione alle procedure concorsuali riservata ai candidati che hanno espletato il contratto di cui al comma 2 lettera a), ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, con esclusione dei soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori universitari di prima o di seconda fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio;
   d) la valutazione preliminare, con motivato giudizio analitico dei titoli, della produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto del Ministro, sentiti l'ANVUR e il CUN;
   e) la creazione delle graduatorie di ogni settore scientifico disciplinare dei ricercatori vincitori del concorso;
   f) che i vincitori, a domanda, rispondono alla chiamata delle università avvenuta per effetto della programmazione didattica e della ricerca.

  6. L'università assumerà il vincitore del concorso con il miglior quoziente in graduatoria; l'amministrazione universitaria che non provvede all'assunzione in ruolo del ricercatore, perderà il budget corrispondente che rientrerà nelle disponibilità del Ministero. Alle università che alla fine del primo triennio avrà incrementato il numero degli iscritti e dei laureati saranno assegnate ulteriori risorse per nuove assunzioni in misura sufficiente per sostenere nuovi studenti.
  7. I contratti di cui al comma 3, lettera a), sono stipulati esclusivamente con regime di tempo pieno. I contratti di cui al comma 3, lettera b), possono prevedere il regime di tempo pieno o di tempo definito.
  8. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
  9. Nell'ambito delle risorse disponibili per la programmazione, nel terzo anno di contratto di cui al comma 2, lettera b), l'università valuta il titolare dei contratto stesso, che abbia conseguito l'abilitazione scientifica di cui all'articolo 16, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera e). In caso di esito positivo della valutazione, il titolare del contratto, alla scadenza dello stesso, è inquadrato nel ruolo dei professori associati. La valutazione si svolge in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale individuati con apposito regolamento di ateneo nell'ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro. La programmazione di cui all'articolo 18, comma 2, assicura la disponibilità delle risorse necessarie in caso di esito positivo della procedura di valutazione. Alla procedura è data pubblicità sul sito dell'ateneo.

  135. L'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 è sostituito dal seguente:

Art. 4.
(Programmazione triennale del personale).

  1. Le università nell'ambito della propria autonomia didattica, della ricerca e di organizzazione, tenuto conto dell'effettivo fabbisogno di personale nel triennio successivo degli incrementi o diminuzione della popolazione studentesca nei diversi corsi di studio, dei programmi di ricerca e delle risorse disponibili predispongono i piani triennali per la «programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi» prevedendo:
   a) il fabbisogno di professori e ricercatori nel triennio successivo indicando per ciascuna figura il settore disciplinare e il ruolo didattico e di ricerca da ricoprire;
   b) il fabbisogno di dirigente e tecnico-amministrativo, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, a tempo indeterminato e determinato.

  2. La programmazione, su proposta del Senato Accademico dell'Università, sarà approvata contestualmente al bilancio unico di ateneo di previsione triennale, aggiornato annualmente dal consiglio di amministrazione e assume gli effetti della chiamata del ruolo di professore e ricercatore universitario, previa determinazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con apposito decreto; la programmazione deve essere comunicata entro 10 giorni dalla approvazione dello stesso al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso apposito sistema informatizzato disponibile sul portale del ministero.
  3. La programmazione deve prevedere:
   a) la composizione dell'organico dei professori e dei ricercatori in modo tale che la componente dei ricercatori sia almeno il 50 per cento del totale;
   b) il ricercatore di cui all'articolo 24, comma 2 lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 non deve superare il 20 percento del totale dei ricercatori di ateneo.

  136. Il contingente nazionale di ricercatori è stabilito con decreto del Ministro, entro il 31 gennaio, sulla base della programmazione della didattica, della ricerca e dei servizi di ciascun ateneo previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49. Nello stesso decreto viene determinano il fabbisogno di ricercatori di ogni università.
  137. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24-bis, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. I ricercatori assunti ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 2 lettera a) della legge n. 240 del 2010 non possono essere in misura superiore al venti percento rispetto al numero di assunzioni della lettera b) dello stesso articolo.
1. 751. (ex 1. 17. 146.) Vacca, Sibilia, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 133, con il seguente:
  133. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, è istituita una sezione speciale del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, finanziato con 55 milioni di euro nell'anno 2016 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017, per l'assunzione di ricercatori nelle sole materie scientifiche che costituiscano supporto alla produzione industriale e agricola, di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il conseguente eventuale consolidamento nella posizione di professore di seconda fascia. L'utilizzo specifico dei fondi fatto da ciascun ateneo è oggetto di apposita rendicontazione.
1. 752. (ex 1. 17. 53.) Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 133 aggiungere il seguente:
  133-bis. Al fine di incentivare il piano di assunzione di ricercatori di cui al comma 133, fino all'anno accademico 2018/2019 i ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, assunti a partire dall'anno accademico 2016/2017, sono considerati come professori con riferimento al possesso dei requisiti ministeriali di docenza previsti per l'accreditamento dei corsi di studio già istituiti o istituendi presso le università.
1. 753. (ex 1. 17. 30.) Centemero.

  Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
  133-bis. Nel primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «e secondo» sono soppresse.
  133-ter. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, le parole: «e 21» vengono sostituite con: «e 21, primo, terzo e quarto periodo».
  133-quater. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  133-quinquies. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione dei commi da 133-bis a 133-quater, pari a euro 100,000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 754. (ex 1. 17. 18.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
  133-bis.
Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n.122, le parole: e 21« vengono sostituite con le seguenti: «e 21, primo, terzo e quarto periodo.
  133-ter. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-bis, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 755. (ex 1. 17. 16.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
  133-bis. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
  133-ter. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-bis, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 756. (ex 1. 17. 17.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 133 aggiungere i seguenti:
  133-bis. Nel primo periodo del comma 256 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «e secondo» sono soppresse.
  133-ter. Ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del comma 133-bis, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 757. (ex 1. 17. 15.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Sostituire il comma 134 con il seguente:
  134. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma precedente è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto, per ogni ateneo, dei risultati della valutazione della qualità della ricerca dei singoli dipartimenti.
1. 758. (ex 1. 17. 147.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 134 con il seguente:
  134. Ai fini del riequilibrio finanziario tra le università, l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 alle singole università è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca escludendo le università la cui contribuzione studentesca, negli esercizi finanziari 2011 e 2012, abbia superato il 20 per cento dell'importo del finanziamento ordinario annuale dello Stato, a valere sul fondo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), e comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
1. 759. (ex 1. 17. 148.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 134 sostituire le parole: dei risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR) con le seguenti: della riduzione percentuale di personale docente normalizzata per la media nazionale nel periodo 2008-2015, del rapporto studenti per docente per l'anno 2015.
1. 760. (ex *1. 17. 129.) D'Attorre, Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

  Al comma 134, sostituire le parole da: dei risultati fino alla fine del comma, con le seguenti: dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall'Unione europea o dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 761. (ex 1. 17. 149.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 134, sostituire le parole da: dei risultati fino alla fine del comma con le seguenti dei medesimi criteri di riparto del Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
1. 762. (ex 1. 17. 150.) Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 134 aggiungere i seguenti:
   134-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  134-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 134-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
  134-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il DPCM 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 763. (ex 1. 17. 132.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Marcon.

  Dopo il comma 134 aggiungere i seguenti:
  134-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
  134-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 134-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
  134-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 764. (ex 1. 17. 145.) Pannarale, Civati, Fassina, Scotto, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 134, aggiungere il seguente:
  134-bis. Nell'ottica di offrire ai capaci e meritevoli i mezzi per raggiungere il più alto grado degli studi, e al fine di garantire un numero di borse di studio corrispondente all'intera offerta dottorale, il Fondo di Finanziamento Ordinario delle università previsto dall'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 121 è incrementato di 33 milioni di euro per l'anno 2016, di 66 milioni di euro per il 2017, di 100 milioni di euro per il 2018, di 133 milioni di euro per il 2019, di 166 milioni di euro per l'anno 2020, di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 per la copertura degli oneri per il finanziamento per le borse di studio di cui all'articolo 4, comma 5, lettera c) della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 765. (ex 1. 17. 130.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Marcon.

  Dopo il comma 134 aggiungere il seguente:
  134-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 117, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124, gli Enti Pubblici di Ricerca sono autorizzati, a decorrere dall'anno 2016, ad assumere personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente.
1. 766. (ex 1. 17. 131.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Sostituire il comma 135 con il seguente:
  135. Le risorse di cui al comma 133 sono ripartite agli enti di ricerca, per una quota pari all'80 per cento, con decreto del Ministro dell'Istruzione, università e ricerca, con i medesimi criteri utilizzati per il riparto del fondo di finanziamento ordinario ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e, per una quota pari al 20 per cento sono destinate a meccanismi premiali per promuovere il reclutamento di giovani ricercatori negli enti di ricerca con sede nel mezzogiorno.
1. 767. (ex 1. 17. 110.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 136 sostituire le parole da: nel medesimo fino alla fine del comma, con le seguenti: per le medesime finalità del Fondo per il finanziamento ordinario, nell'esercizio finanziario successivo.
1. 768. (ex 1. 17. 151.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 137.
1. 769. (ex 1. 17. 152.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 137 con il seguente:
  137. Il comma 13-bis dell'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 28 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.
1. 770. (ex 1. 17. 153.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 137, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertita, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 nonché le seguenti parole: alle sole università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente.
1. 771. (ex 1. 17. 10.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 137 sopprimere le parole: e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università e sostituire le parole da: A decorrere dall'anno 2016 fino alla fine del periodo con le seguenti: A partire dall'anno 2016 è consentito procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettere a) e b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, di professori di prima e seconda fascia, personale contrattualizzato, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
1. 772. (ex 1. 17. 136.) Carlo Galli, D'Attorre, Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

  Al comma 137, dopo le parole: turn over, inserire le seguenti: Le economie operate dagli Atenei derivanti dal Tirocinio Formativo Attivo/TFA, dai Percorsi Abilitanti Speciali/PAS e dai Corsi di specializzazione sulle attività di sostegno didattico ad alunni con disabilità potranno essere utilizzate per finanziare e bandire concorsi per l'assunzione di ricercatori a tempo determinato di tipo «A», di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 773. (ex 1. 17. 112.) Santerini.

  Al comma 137, in fine aggiungere il seguente periodo: All'articolo 66, comma 13-bis, al primo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 le parole: «il sistema delle università statali» sono sostituite dalle seguenti: «ogni singola università».
1. 774. (ex 1. 17. 154.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 137, secondo periodo, sopprimere le seguenti parole: Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014 con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 775. (ex 1. 17. 9.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 137, secondo periodo, sostituire le parole: ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le seguenti: ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a) e lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, professori di I e II fascia, personale contrattualizzato.
1. 776. (ex 1. 17. 11.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 137 aggiungere i seguenti:
  137-ter. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di contratti di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
  137-quater. A decorrere dall'anno 2016, le università possono attribuire a coloro che sono stati titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 o dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, incarichi triennali rinnovabili per lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di ricerca e di servizio agli studenti, con trattamento economico corrispondente a quello del ricercatore non confermato a tempo definito, in misura proporzionata all'impegno orario effettivamente assolto. Gli incarichi al presente comma sono conferiti con decreto rettorale, previa delibera degli organi accademici competenti, e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli.
1. 777. (ex 1. 17. 32.) Centemero.

  Dopo il comma 137 inserire il seguente:
  137-bis. Al comma 1, dell'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo le parole: «, anche a progetto» sono aggiunte le seguenti: «e ai precari della ricerca,».

  Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 778. (ex 1. 17. 21.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
  137-bis. Il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei ricercatori reclutati al sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera a) reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.
1. 779. (ex *1. 17. 8.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
  137-bis. Per il medesimo fine di cui al comma 133, gli Enti Pubblici di Ricerca, possono procedere, per gli anni 2016, 2017 e 2018, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

  Conseguentemente, dopo il comma 540 aggiungere i seguenti:
   540-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «Art. 17.1. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IV A rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata d all'animi lustrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
1. 780. (ex 1. 17. 133.) D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Carlo Galli.

  Dopo il comma 137, aggiungere il seguente:
  137-bis. Al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi previsti da Horizon 2020 e per sostenere i processi di reclutamento di cui al precedente comma 137, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo di Finanziamento Ordinario è incrementato di euro 800.000.000.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo II è soppresso.
  544-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
  544-quater. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
  544-quinquies. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
  544-sexies. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
1. 781. (ex 1. 17. 134.) D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Carlo Galli.

  Dopo il comma 137 aggiungere il seguente:
  137-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 dicembre 2015, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, sono apportate le seguenti modificazioni: «al comma 1 lettera a) e b)» le parole: «31 dicembre 2015» ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2016».
1. 782. (ex 1. 17. 135.) D'Attorre, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Dopo il comma 137 inserire i seguenti:
  137-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro annui a partire dall'anno 2016. A partire dall'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.
  137-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
  137-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 70 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
  137-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
1. 783. (ex 1. 17. 155.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 137 inserire i seguenti:
  137-bis. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è incrementato di 150 milioni di euro per l'anno 2016. Per l'anno accademico 2015/2016 le somme di cui al periodo precedente sono destinate all'esonero dal pagamento della tassa di iscrizione e della contribuzione studentesca alle università per gli studenti il cui indicatore della situazione economica equivalente, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia inferiore al valore di euro 21.000,00. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 8 agosto 1997, n. 281, sentito il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, sono ripartite tra le università le somme di cui al primo periodo proporzionalmente al numero di studenti esonerati.

  Conseguentemente, all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1997, n. 306, dopo il comma 4 è inserito il seguente: «4-bis. Le università graduano con andamento crescente l'importo dei contributi universitari degli studenti appartenenti ad un nucleo familiare il cui indicatore della situazione economica equivalente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni, sia di valore compreso tra 21.001 e 30.000 euro».

  137-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
  137-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 70 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
  137-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
1. 784. (ex 1. 17. 156.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 137 inserire i seguenti:
  137-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono disposte in favore delle Università statali assegnazioni finalizzate al reclutamento di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in misura pari al 100 per cento dello stesso personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno accademico precedente. Alle Università statali, per le sole finalità di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni relative ai criteri di assegnazione del contingente di spesa, calcolato sulla base del costo medio nazionale per la relativa categoria di personale, ed espresso in termini di punti organico, secondo le finalità previste, in tema di assunzioni nelle università statali, dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.
  137-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è disposto lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali del personale docente universitario, con conseguente cessazione degli effetti altrimenti previsti dall'articolo 9, comma 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 198 milioni di euro per l'anno 2016 230 milioni per il 2017 e 244 milioni per il 2018.
1. 785. (ex 1. 17. 159.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 137 inserire i seguenti:
  137-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono disposte in favore delle Università statali assegnazioni finalizzate al reclutamento di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in misura pari al 100 per cento dello stesso personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno accademico precedente. Alle Università statali, per le sole finalità di cui al periodo precedente, non si applicano le disposizioni relative ai criteri di assegnazione del contingente di spesa, calcolato sulla base del costo medio nazionale per la relativa categoria di personale, ed espresso in termini di punti organico, secondo le finalità previste, in tema di assunzioni nelle Università Statali, dall'articolo 66, comma 13-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni e integrazioni.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 38 milioni di euro per l'anno 2016 70 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.
1. 786. (ex 1. 17. 160.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 137 inserire il seguente:
  137-bis. L'articolo 2 del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e il comma 1 dell'articolo 60 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono abrogati.
1. 787. (ex 1. 17. 157.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 137, inserire il seguente:
  137-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, al comma 1, le parole da: «nonché tenendo conto,» fino a: «proposte dagli enti» sono soppresse.
1. 788. (ex 1. 17. 158.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 138 sostituire le parole: 57 milioni di euro, 86 milioni di euro e: 126 milioni di euro con le seguenti: 100 milioni di euro, 170 milioni di euro e: 250 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 551, comma 2, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 43 milioni di euro per il 2016, a 84 milioni per il 2017 e 124 milioni per il 2018.
1. 789. (ex 1. 17. 170.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 138, aggiungere il seguente:
  138-bis. Al fine di consentire il finanziamento di almeno 1.000 contratti/borse di studio da destinare agli specializzandi non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria, sono stanziati 60 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  All'onere derivante dal presente comma pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui al comma 369.
1. 790. (ex 1. 17. 137.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Melilla.

  Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
  138-bis. Al comma 3, dell'articolo 6 del decreto interministeriale 4 febbraio 2015, n. 68, le parole: «e per non più di tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «e per non più di quattro anni».
1. 791. (ex 1. 17. 113.) Gigli.

  Dopo il comma 138 aggiungere il seguente:
  138-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «le spese sostenute per l'iscrizione ai corsi di formazione ed aggiornamento dei professionisti obbligatori ai sensi della vigente normativa sono integralmente deducibili».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369 e ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
1. 792. (ex 1. 17. 38.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 139 con i seguenti:
  139. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca è incrementato di 200 milioni di euro.
  139-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
  139-ter. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014. n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 120 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
  139-quater. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
1. 793. (ex 1. 17. 163.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 139 con il seguente:
  139. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2016 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 30 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
1. 794. (ex 1. 17. 162.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 139, sostituire le parole: 54.750.000 con le seguenti: 155.000.000;

  Conseguentemente:
   al comma 548-terdecies, primo periodo sostituire le parole: diciotto con le seguenti: sedici;
    al medesimo comma, medesimo periodo dopo le parole: nell'anno 2016 aggiungere le seguenti: e che presentano un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;

  al comma 548-quaterdecies sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 190 milioni.
1. 795. (ex 0. 1. 1. 1. 85.) Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.
   Al comma 139, sostituire le parole: 54.750.000 di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 345.000.000 di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 548-terdecies e 548-quaterdecies.
1. 796. (ex 0. 1. 1. 1. 67.) Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Scotto, Fassina, Paglia.

  Al comma 139 sostituire le parole: 5.000.000 con le parole: 30.000.000 e aggiungere, alla fine del comma, le seguenti parole: Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate per il 60 per cento alle regioni del Mezzogiorno e alle Isole.

  Conseguentemente sopprimere il comma 140.
1. 797. (ex 1. 17. 140.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 139, sostituire le parole: 5.000.000 con le seguenti: 50.000.000 e inserire, in fine, i seguenti periodi: Agli oneri derivanti dall'attuazione del periodo precedente si provvede mediante i risparmi derivanti dalla disposizione dei periodo successivo. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.
1. 798. (ex 1. 17. 164.) Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 139 aggiungere i seguente commi:
  139-bis. Al fine di garantire l'effettività del diritto allo studio, il Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016 dei quali 200 milioni destinati esclusivamente al Mezzogiorno e alle isole.
  139-ter. Per il medesimo fine di cui al comma 5-bis, dall'anno 2016 sono rivisti i criteri di accesso alle borse di studio universitarie attualmente vigenti, attraverso una rimodulazione della soglia ISEE a livello nazionale e un conseguente innalzamento del massimale a 23 mila euro, al fine di consentire il mantenimento di una percentuale tra studenti idonei e richiedenti almeno in linea con la percentuale dell'anno 2014/2015.
  139-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a modificare il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, recante «Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE)», al fine di adeguarlo alle previsioni di cui al precedente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 799. (ex 1. 17. 141.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

  Dopo il comma 139, inserire il seguente:
  139-bis. Al fine di garantire il diritto allo studio universitario e di alleggerire il peso della contribuzione studentesca è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, provvede alla ripartizione delle succitate risorse.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 800. (ex 1. 17. 161.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 140.

  Conseguentemente, al comma 144 le parole: è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 55 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
1. 801. (ex 1. 17. 13.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Sopprimere il comma 140.
1. 802. (ex *1. 17. 142.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Fassina.

  Sopprimere il comma 140.
1. 803. (ex *1. 17. 166.) Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 140, con il seguente:
  140. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 100 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
1. 804. (ex 1. 17. 165.) Luigi Gallo, Chimienti, Vacca, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 140, sostituire le parole: 225.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti parole: 300.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2016, al fine di sopperire alle carenze del sistema pubblico di istruzione.

  Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: euro 98.002.000 per l'anno 2016, di 96.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 93.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
1. 805. (ex 1. 17. 54.) Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Nel Programma Operativo Nazionale «Per la scuola competenze e ambienti per l'apprendimento», Programmazione 2014/2020, di cui alla decisione della Commissione Europea n. 9952 del 17/12/2014, i riferimenti alle «istituzioni scolastiche» sono da intendersi riferiti a tutte le scuole che costituiscono il sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 62 del 2000.
1. 806. (ex *1. 17. 36.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 140 aggiungere i seguenti:
  140-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali che alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
  140-ter. Le iniziative di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono destinate sia alle scuole statali che alle scuole paritarie.
  140-quater. All'articolo 1, comma 1-bis della legge 18 dicembre 1997, n. 440, dopo le parole: «presso le istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
  140-quinquies. All'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, dopo le parole: «alle istituzioni scolastiche statali» sono aggiunte le seguenti: «e paritarie».
1. 807. (ex *1. 17. 35.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. All'articolo 1 della legge n. 107 del 2015 dopo il comma 148 è aggiunto il seguente: «148-bis. Per le erogazioni liberali destinate alle scuole paritarie non si applica il comma 148».
1. 808. (ex 1. 17. 37.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 140, inserire il seguente:
  140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili; certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge 62 del 2000 sono destinati 100 milioni di euro all'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 809. (ex 1. 17. 34.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Per l'insegnamento di sostegno degli alunni disabili, certificati ai sensi della legge n. 140 del 1992, frequentanti le scuole paritarie di cui alla legge n. 63 del 2000, sono destinati 100 milioni di euro l'anno a partire dal 2016. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse.

  Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui al Fondo per gli interventi strutturali di politica economica sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016,2017 e 2018.
1. 810. (ex 1. 17. 5.) Gigli.

  Dopo il comma 140 aggiungere il seguente:
  140-bis. Le iniziative finalizzate a promuovere progetti di miglioramento a favore delle istituzioni scolastiche sono da intendersi rivolte sia alle istituzioni scolastiche statali sia alle istituzioni scolastiche paritarie, ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62.
1. 811. (ex 1. 17. 116.) Gigli, Rubinato.

  Al comma 141, dopo le parole: 2017 e 2018, inserire le seguenti: Il 50 per cento delle risorse di cui al periodo precedente è destinato alle istituzioni scolastiche che, in attuazione del comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, presentino progetti per l'elaborazione e l'autoproduzione di materiale didattico digitale per una specifiche discipline.
1. 812. (ex 1. 17. 167.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 141, aggiungere i seguenti:
  141-bis. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 181, lettera e) della legge 13 luglio 2015, n. 107, presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito il «Fondo per l'attuazione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni» con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  141-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 141-bis si provvede a valere sulle risorse non utilizzate del Fondo di sviluppo e coesione.
1. 813. (ex 1. 17. 28.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
  141-bis. Agli studenti dei conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati, iscritti ai corsi di strumento del precedente ordinamento e della laurea di 1 livello del nuovo ordinamento, è concesso un contributo una tantum di 2.000 euro, non eccedente il costo dello strumento, per l'acquisto di uno strumento musicale nuovo, coerente con il corso di studi. Tale strumento musicale deve essere acquistato presso un produttore o rivenditore, dietro presentazione di un certificato di iscrizione rilasciato dal Conservatorio o dagli Istituti musicali pareggiati,e tale certificato deve indicare, cognome, nome, codice fiscale e corso di strumento cui lo studente è iscritto. Il contributo è anticipato all'acquirente dello strumento dal rivenditore sotto forma di sconto sul prezzo di vendita ed è a questi rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Per i periodi d'imposta 2016 e 2017 e in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 92, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli esercenti l'attività di commercio di strumenti musicali, le rimanenze finali dei beni indicati all'articolo 85, comma 1, lettera a), concorrono alle variazioni previste dai citato articolo 92 nella misura del 70 per cento. Le medesime, in deroga all'articolo 92, comma 7, del citato decreto costituiscono rimanenze iniziali per il loro intero ammontare.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 per l'anno 2017 e 199,100 milioni a decorrere dall'anno 2028 con le parole: 92,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 96,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 95,610 milioni di euro per fanno 2018, di 144,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 141,510 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 170,510 per l'anno 2017 e 159,100 milioni a decorrere dall'anno 2028.
1. 814. (ex 1. 17. 125.) Vignali.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
  141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese modulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 815. (ex 1. 17. 26.) Gelmini.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
  141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri:
   individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli;
   predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte;
   divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo;
   ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 816. (ex 1. 17. 25.) Gelmini.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente:
  141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1o gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità.
  Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa In sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
  Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di cui alla allegata tabella C, nei limiti di 200 milioni annui per il 2016.
1. 817. (ex 1. 17. 24.) Gelmini.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:
  141-bis. Al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 200 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola – lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti. Agli oneri del presente comma, calcolati in 200 milioni annui per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 818. (ex 1. 17. 23.) Gelmini.

  Dopo il comma 141 aggiungere il seguente comma:
  141-bis. Al fine di accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola-lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nei limiti di 200 milioni annui a partire dal 2016.
1. 819. (ex 1. 17. 22.) Gelmini.

  Sostituire il comma 142 con i seguenti:
  142. Il comma 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, è sostituito dal seguente: I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia fino al 6 ottobre 2015 applicano, per il periodo in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il 31 marzo 2016, per il regime agevolativo di cui al presente articolo.
  142-bis. A maggiori oneri derivanti dal comma 142, valutati annualmente in 60 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10 comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, così come incrementato, a decorrere dal 2016, dall'articolo 1, comma 369 della presente legge.
1. 820. (ex 1. 17. 127.) Scotto, Paglia, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli.

  Dopo il comma 143 inserire il seguente:
  143-bis. Al fine di diffondere l'innovazione nonché di implementare e valorizzare la formazione in tema di sviluppo aziendale, al comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: e) formazione studenti di scuola secondaria superiore e universitari nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro, apprendistato e tirocini allo scopo della diffusione delle conoscenze non solo teoriche, ma, soprattutto pratiche del processo di ricerca e sviluppo aziendale.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 821. (ex 1. 17. 168.) Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 144, sopprimere le parole da Al fine di incrementare fino a successive modificazioni.
1. 822. (ex **1. 17. 169.) Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 144 sostituire le parole: Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1, e successive modificazioni con le seguenti Al fine di ripristinare la regolare progressione di classi e scatti stipendiali dei docenti universitari.
1. 823. (ex 1. 17. 144.) D'Attorre, Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla, Carlo Galli.

  Dopo il comma 144 aggiungere il seguente:
  144-bis. Alla legge 13 luglio 2015, n. 107 riguardante riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti, dopo il comma 87 sono inseriti i seguenti:
  87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 56 del 15/07/2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, con Decreto del Ministro istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale volta all'immissione dei soggetti di cui al comma 87-ter nei ruoli dei Dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data l'entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al del Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n. 56 del 15/07/2011.
  87-quater. Le graduatorie regionali di cui all'articolo 17 comma 1-bis del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 204 convertivo, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n.128 e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge n. 107 del 2015, erano in atto i contenziosi di cui al precedente comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie Speciale, n.56 del 15/07/2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al comma 87-bis
  87-quinquies. Dall'attuazione dei commi 87-bis, 87-ter, 87-quater, devono conseguire economie di spesa, per l'anno 2016, per un importo complessivo non inferiore a 1 milione di euro derivante dallo stazionamento di cui al comma 203, articolo 1, della legge n. 107 del 2015 e dal comma 3, articolo 17, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
1. 824. (ex 1. 17. 20.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Sostituire i commi da 145 a 154 con i seguenti:
   145. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 14:
    1) all'alinea, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,»;
    2) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera»;
   b) l'alinea del comma 15-bis è sostituito dal seguente: «In via eccezionale, per tutti i lavoratori le cui pensioni sono liquidate a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, ancorché non titolari di un rapporto di lavoro alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto:»;
   c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo».

  146. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è riconosciuto nel limite massimo di 2.500 soggetti e nel limite di spesa di 22,5 milioni di euro per l'anno 2016, di 58,8 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50,7 milioni di euro per l'anno 2018. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 1, lettera a), numero 1), che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui al quarto periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva possedute dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al comma 1, lettera a), numero 1).
  147. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, lettera a), numero 1), il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto, nei termini e secondo le modalità stabiliti a legislazione vigente, assumendo come termine iniziale del periodo che precede l'erogazione dei trattamento stesso la data in cui sarebbe intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro in caso di applicazione dei requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico previsti dall'articolo 24 dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  148. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ferme restando le salvaguardie previste dal medesimo articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, come da ultimo modificato dalla presente legge, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, dagli articoli 11 e 11-bis del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e successive modificazioni, dall'articolo 2, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dall'articolo 2 della legge 10 ottobre 2014, n. 147, e dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1o giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14 febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 dei 28 maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:
   a) nel limite di 5.300 soggetti, ai lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile ai sensi degli articoli 4, 11 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, o ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011 o, nel caso di lavoratori provenienti da aziende cessate o interessate dall'attivazione delle vigenti procedure concorsuali quali il fallimento, il concordato preventivo, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o l'amministrazione straordinaria speciale, anche in mancanza dei predetti accordi, cessati dall'attività lavorativa di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi, i requisiti vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il versamento volontario di cui alla presente lettera, anche in deroga alla disposizione dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, può riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. Tale versamento può comunque essere effettuato solo con riferimento ai trentasei mesi successivi al termine di fruizione delle indennità di mobilità o del trattamento speciale edile di cui alla presente lettera. Eventuali periodi di sospensione della dell'indennità di mobilità, ai sensi dell'articolo 8, commi 6 e 7, della legge 23 luglio 1991, n. 223, o dei trattamento speciale edile di cui all'articolo 11 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 3 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per svolgere attività di lavoro subordinato, a tempo parziale, a tempo determinato, ovvero di lavoro parasubordinato mantenendo l'iscrizione nella lista, si considerano rilevanti ai fini del prolungamento del periodo di fruizione dell'indennità stessa e non comportano l'esclusione dall'accesso alla salvaguardie di cui alla presente legge;
   b) nel limite di ulteriori 12.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   c) nel limite di ulteriori 6.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 194, lettere b), c) e d), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge n. 201 del 2011;
   d) nel limite di ulteriori 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla citata data di entrata in vigore;
   e) nel limite di ulteriori 1.000 soggetti, ai lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e ai lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

  149. Per i soggetti di cui al comma 4, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
  150. Per i lavoratori di cui al comma 4, lettera a), già autorizzati ai versamenti volontari in data antecedente a quella dell'entrata in vigore della presente legge e per i quali siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai trentasei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità come specificato nel medesimo comma 1.
  151. Ai fini della presentazione delle istanze da parte dei lavoratori, da effettuare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014. L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori di cui al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro, e provvede a pubblicare nel proprio sito Internet, in forma aggregata al fine di rispettare le disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, i dati raccolti a seguito dell'attività di monitoraggio, avendo cura di evidenziare le domande accolte, quelle respinte e le relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi dei commi 1 e 5, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate a usufruire dei benefici previsti dal presente articolo.
  152. I dati rilevati nell'ambito del monitoraggio svolto dall'INPS ai sensi del comma 3, sono utilizzati ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 10 dicembre 2014, n. 147.
  153. I benefici di cui al presente articolo sono riconosciuti nel limite di 26.300 soggetti e nel limite massimo di 35,3 milioni di euro per l'anno 2015 di 178,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 309,2 milioni di euro per l'anno 2017, di 291,2 milioni di euro per l'anno 2018, di 248 milioni di euro per l'anno 2019, di 166,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 105,8 milioni di euro per l'anno 2021, di 40,7 milioni di euro per l'anno 2022 e di 3,1 milioni di euro per l'anno 2023. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui al primo periodo del presente comma.
  154. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015,» sono soppresse.
  154-bis. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede con le risorse del fondo previsto dall'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, di quelle risultanti dal monitoraggio di cui all'articolo 2, comma 4, della legge 10 dicembre 2014, n. 147, e del fondo previsto dall'articolo 1, comma 709, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 825. (ex 1. 18. 21.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 145, aggiungere i seguenti:
  145-bis. Il lavoro di cura ed assistenza a familiari invalidi, con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazioni di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ai quali è riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 100 per cento, con necessità continua, in quanto non sono in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, come dalla Tabella di cui al decreto del Ministero della Sanità – 5 febbraio 1992 (supplemento ordinario Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1992) e che sono gestiti totalmente nell'ambito della famiglia, svolto da lavoratori e lavoratrici, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Tabella A, allegata al decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, è aggiunto, infine, il seguente capoverso: «Lavoro di cura ed assistenza a familiari con una percentuale riconosciuta di invalidità pari al 100 per cento».
  145-ter. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del comma 145, pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 826. (ex 1. 18. 11.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 145 aggiungere:
  145-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 28 giugno 2013 n. 76, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Ferma restando la disposizione di cui all'articolo 21 del decreto legislativo C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233, gli iscritti ai corsi di laurea di Medicina e chirurgia, di odontoiatria, ed assimilate, a partire dal quinto anno di corso e fino all'iscrizione del relativo Albo professionale al fine di rafforzare la propria posizione previdenziale, possono facoltativamente provvedere all'iscrizione e al pagamento della relativa contribuzione presso la «Quota A» del fondo di previdenza generale gestito dall'Ente di previdenza di cui all'elenco A, nono capoverso di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 attuativo della Legge 24 dicembre 1993, n. 537.
  2-ter. L'ammontare del contributo e le modalità del versamento vengono determinati dal CDA dell'Ente di cui al precedente comma, tenendo conto della capacità reddituale degli interessati.
  2-quater. Per le finalità di cui ai commi 2-bis e 2-ter, a valere sui maggiori risparmi prodotti, l'Ente favorisce l'iscrizione e il pagamento della contribuzione da parte degli studenti di cui al primo periodo anche attraverso prestiti d'onore.
  2-quinquies. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater non derivano oneri a carico del bilancio dello Stato».
1. 827. (ex 1. 18. 12.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 145, aggiungere i seguente:
  «145-bis. Il lavoro di conducente di veicoli industriali non inferiori alle 6 tonnellate, e fatti salvi i requisiti minimi previsti, che abbiano operato per un periodo di almeno 25 anni, è equiparato alle attività usuranti disciplinate dal decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374 e successive modificazioni ed integrazioni.
  145-ter. A maggiori oneri derivati dall'attuazione, del comma 145-bis pari a euro 100.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».
1. 828. (ex 1. 18. 10.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 146, lettera a) sostituire le parole: entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, se cessati entro il 31 dicembre 2012, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: e che perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità o del trattamento speciale edile, ovvero, anche mediante il versamento di contributi volontari, entro trentasei mesi dalla fine dei menzionati periodi e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi con le seguenti: solo con riferimento ai trentasei mesi.

  Conseguentemente:
   a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   b) sopprimere il comma 369;
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
   d) dopo il comma 551, inserire il seguente:
  551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.
1. 829. (ex 1. 18. 32.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, lettera a) sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro ventiquattro mesi dalla fine dello stesso periodo e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi con le seguenti: solo con riferimento ai ventiquattro mesi.

  Conseguentemente:
   a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   b) sopprimere il comma 369;
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 830. (ex 1. 18. 30.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, lettera a) sostituire le parole: entro dodici mesi dalla fine dello stesso periodo con le seguenti: entro trentasei mesi dalla fine dello stesso periodo e le parole: solo con riferimento ai dodici mesi con le seguenti: solo con riferimento ai trentasei mesi.

  Conseguentemente:
   a) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523,002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   b) sopprimere il comma 369;
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
   d) dopo il comma 551, inserire il seguente:
  551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.
1. 831. (ex 1. 18. 31.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, lettera a), terzo periodo, sostituire le parole: dodici mesi successivi con le seguenti: trentasei mesi successivi.

  Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: 134,340 milioni sono sostituite dalle seguenti: 127,340 milioni;
   b) le parole: 142,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 135,610 milioni;
   c) le parole: 139,610 milioni sono sostituite dalle seguenti: 132,610 milioni.
1. 832. (ex 1. 18. 104.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

  Al comma 146, lettera b) sostituire le parole: 9.000 soggetti con le seguenti: 12.000 soggetti.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 369;
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.330 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 833. (ex 1. 18. 37.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, lettera c) sostituire le parole: entro il sessantesimo mese con le seguenti: entro il centottesimo mese.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 166;
   al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere il comma 369;
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.320 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 834. (ex 1. 18. 27.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, lettera c) sostituire le parole: entro il sessantesimo mese con le seguenti: entro l'ottantaquattresimo mese.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 835. (ex 1. 18. 26.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

  Conseguentemente alla Tabella C le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 836. (ex 1. 18. 103.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 146, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104/92, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.

  Conseguentemente
   sopprimere i commi 166 e 369;
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.150 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 837. (ex 1. 18. 14.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146 sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, Legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
1. 838. (ex 1. 18. 64.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 146, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) nel limite di 2.000 soggetti, ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori che assistono da almeno 20 anni familiari conviventi entro il secondo grado e non ultra sessantacinquenni, che a causa di malattia, infermità o disabilità, sono riconosciuti invalidi civili al 100 per cento e inabili al lavoro, e necessitano di assistenza globale e continua ai sensi dell'articolo 3, comma 3, legge n. 104 del 1992, con priorità per coloro che assistono da un maggiore numero di anni, per coloro che assistono più di un disabile senza il sostegno di altri familiari conviventi e per coloro che assistono senza il sostegno di altri familiari conviventi, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
1. 839. (ex 1. 18. 13.) Gelmini.

  Al comma 146, lettera d), sostituire la parola: figli con la seguente: familiari.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 166;
   sopprimere il comma 369;

   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 840. (ex 1. 18. 23.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, lettera e), sostituire le parole: 3.000 soggetti, con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali, con le seguenti: 5.500 soggetti.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
  
146-bis. Per i soggetti di cui al comma 146, lettere b), c) ed e), l'eventuale rioccupazione con rapporto a tempo indeterminato per lavoro domestico non comporta l'esclusione dall'accesso alla salvaguardia.
   b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000.
1. 841. (ex 1. 18. 16.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 146, lettera e) sopprimere le parole: con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 369;
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 842. (ex 1. 18. 38.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 146, lettera e) sopprimere le seguenti parole: con esclusione del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.
1. 843. (ex 1. 18. 82.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   «e-bis) nel limite massimo di 4.335 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 261,5 milioni nel 2016; 234,9 milioni nel 2017 e 101,9 milioni di euro per l'anno 2018».
1. 844. (ex 1. 18. 80.) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Di Benedetto, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   «e-bis) nel limite massimo di 2.500 soggetti al personale della scuola che ha maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni;».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 22,5 milioni nel 2016; 58,8 milioni nel 2017 e 50,7 milioni nel 2018».
1. 845. (ex 1. 18. 85.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente: «e-bis ai soggetti autorizzati alla contribuzione volontaria prima del 20 luglio 2007, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili, che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro trentasei mesi dal presente provvedimento.»

  Conseguentemente:
   a) al comma 334 sostituire le parole: «l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018» con le seguenti: «l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018»;
   b) sopprimere il comma 369;
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.»;
   d) dopo il comma 551, inserire il seguente: «551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 12 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146».
1. 846. (ex 1. 18. 29.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis) ai lavoratori collocati in mobilità ordinaria in data antecedente al 31 dicembre 2007, sulla base di accordi governativi e non governativi, licenziati prima dell'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e che alla data del 30 novembre 2011 risultavano essere ancora in mobilità, percettori del trattamento di mobilità in deroga fino al 31 dicembre 2013.

  Conseguentemente:
   al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   sopprimere il comma 369;
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
   dopo il comma 551, inserire il seguente: 551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.
1. 847. (ex 1. 18. 28.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis)
ai soggetti rientranti nelle deroghe di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, in possesso di un'anzianità contributiva effettiva di almeno quindici anni al 31 dicembre 1992, ovvero ai dipendenti che possono far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e che risultano occupati per almeno 10 anni, anche non consecutivi, per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare, come individuati nella circolare dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) n. 16 del 1 febbraio 2013, e a condizione che dal 31 dicembre 2014 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato«.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 166;
   b) sopprimere il comma 369;
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
   d) dopo il comma 551, inserire il seguente: 551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale, Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 146.
1. 848. (ex 1. 18. 24.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, dopo la lettera e), inserire la seguente:
   e-bis)
ai lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro in ragione della risoluzione unilaterale sottoscritta alla data del 6 dicembre 2011 e che avrebbero maturato l'accesso al pensionamento, secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201/2001, entro la data del 31 dicembre 2022.

  Conseguentemente sopprimere i commi 166 e 369 ed al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018;
1. 849. (ex 1. 18. 25.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis). Nel limite di ulteriori 5.000 soggetti e nel limite di spesa di 33 milioni di euro annui, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato a qualunque titolo entro il 31 dicembre 1992, qualora possano far valere almeno quindici anni di contributi versati, anche senza contribuzione volontaria né iscrizione a contribuzione volontaria, rientranti nelle deroghe sancite dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503; agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 33 milioni di euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 850. (ex 1. 18. 67.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 146, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
, Nel limite di 400 soggetti di cui all'articolo 3, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, che alla data del 31 dicembre 2011 abbiano almeno cinquantadue settimane di contributi volontari accreditati o accreditabili; che non abbiano svolto attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro a tempo indeterminato e che maturino i requisiti entro il 6 gennaio 2019.
1. 851. (ex 1. 18. 66.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 146, inserire il seguente:
  146-bis. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

  146-ter. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, il beneficio di cui al comma 14-bis è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 10 settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di 115 milioni di euro a decorrere dal 2016. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dai lavoratori di cui al comma 146-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, definendo un elenco numerico delle stesse basato, ai fini di cui all'ultimo periodo del presente comma e del relativo ordine di priorità, su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione determinato ai sensi del primo periodo del presente comma, l'INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 146-bis. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al presente comma il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 115 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 852. (ex 1. 18. 15.) Saltamartini, Simonetti, Fedriga.

  Dopo il comma 146 è inserito il seguente:
  «A decorrere dal 1o gennaio 2016, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici di cui all'articolo 12, commi 12-bis e 12-quater, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni e integrazioni, sono determinati nella misura di tre mesi e di 0,3 unità dei valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al decreto ministeriale 16 dicembre 2014 sono abrogate»;

  Conseguentemente
   dopo il comma 544 aggiungere seguenti: «544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole; «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
   544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
    2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
    3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento».
1. 853. (ex 1. 18. 86.) Ciprini, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
   146-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341, con il seguente: «341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2015 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
   b) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
   c) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
   d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 92 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»,
   d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
1. 854. (ex 1. 18. 83.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 146, aggiungere il seguente:
  146-bis. Le disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122, non producono effetti sul trattamento economico di quiescenza e sul trattamento di fine servizio spettante al personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 2011. I contributi dovuti ai fini previdenziali e assistenziali e del trattamento di fine servizio, relativi agli emolumenti non corrisposti in applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente, sono da intendersi come figurativi. È autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2017.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per l'anno 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2017.
1. 855. (ex 1. 18. 90.) Petrenga.

  Dopo il comma 148, inserire il seguente:
  148-bis. All'articolo 24, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; i periodi derivanti dall'applicazione dell'adeguamento dell'aspettativa di vita di cui al comma 12 si computano ai soli fini dell'accesso al trattamento pensionistico e non rilevano ai fini della maturazione dei requisiti per l'accesso alle deroghe di cui alla presente lettera».

  Conseguentemente
   sopprimere il comma 166;
   sopprimere il comma 369;
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.»;
   dopo il comma 551, inserire il seguente: «551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer« o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 148-bis»
1. 856. (ex 1. 18. 33.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 148, inserire il seguente:
  148-bis. All'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori operanti nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, di addetto alla scorta treni, di addetto alla manovra, di addetto al traghettamento, di addetto alla formazione dei treni, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta del personale ferroviario marittimo».

  Conseguentemente
   al comma 345, sostituire le parole: «53 milioni di euro annui» con le seguenti: «106 milioni di euro annui»;
   sopprimere i commi 166 e 369;
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.»;
1. 857. (ex 1. 18. 34.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 154 aggiungere i seguenti:
  «154-bis, In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di garantire il sostegno dei lavoratori di cui all'articolo 1, comma 117, della predetta legge 23 dicembre 2014, n. 190, che sulla base delle disposizioni ivi previste non abbiano maturato il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico nel corso degli anni 2015 e 2016, è istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), con contabilità autonoma e separata, un apposito Fondo con dotazione pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il sostegno di cui al presente comma è riconosciuto dall'INPS, qualora ne ricorrano i necessari presupposti e requisiti, anche a lavoratori che in seguito alla cessazione del rapporto di lavoro di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, abbiano svolto altra attività lavorativa che ha previsto versamenti contributivi obbligatori presso casse previdenziali non INPS, nei limiti delle risorse indicate e secondo criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante utilizzo delle risorse stanziate per le finalità di cui all'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e non spese.
  154-ter. All'articolo 1, comma 117, della legge 23 dicembre 2014, il 190, le parole: «nel corso dell'anno 2015,» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso degli anni 2015 e 2016».

  Conseguentemente, al comma 525 sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento».
1. 858. (ex 1. 18. 53.) Scotto, Giancarlo Giordano, Placido, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 154 aggiungere seguenti:
  154-bis. I trattamenti pensionistici obbligatori, integrativi e complementari, i trattamenti erogati da forme pensionistiche che garantiscono prestazioni definite in aggiunta o ad integrazione del trattamento pensionistico obbligatorio, ivi comprese quelle di cui ai decreti legislativi 20 novembre 1990, n. 357, 16 settembre 1996, n. 563, e 5 dicembre 2005, n. 252, nonché i trattamenti che assicurano prestazioni definite per i dipendenti delle regioni a statuto speciale e degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ivi compresi quelli derivanti dalla gestione speciale ad esaurimento di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e quelli erogati dalle gestioni di previdenza obbligatorie presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) per il personale addetto alle imposte di consumo, per il personale dipendente dalle aziende private del gas e per il personale già addetto alle esattorie e alle ricevitorie delle imposte dirette, con esclusione delle prestazioni di tipo assistenziale, degli assegni straordinari di sostegno del reddito, delle pensioni erogate alle vittime del terrorismo e delle rendite erogate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, i cui importi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino superare complessivamente, anche in caso di cumulo di più trattamenti pensionistici, dieci volte il trattamento minimo dell'INPS, sono ricalcolati e corrisposti secondo il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335.
  154-ter. I trattamenti pensionistici ricalcolati a seguito dell'applicazione delle disposizioni del comma 154-bis non possono essere comunque inferiori a dieci volte il trattamento minimo dell'INPS.
  154-quater. I risparmi di spesa conseguiti attraverso l'applicazione delle disposizioni dei commi 154-bis e 154-ter sono destinati a misure di perequazione dell'integrazione al trattamento minimo dell'INPS, dell'assegno sociale e dei trattamenti corrisposti ai sensi della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  154-quinquies, Entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'INPS procede al ricalcolo di cui al comma 154-bis, dandone comunicazione agli interessati.
1. 859. (ex 1. 18. 51.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 154, aggiungere i seguenti:
  154-bis. Al fine di consentire l'accesso al trattamento pensionistico con le regole previgenti alla riforma delle pensioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 a tutti i lavoratori che sono rimasti esclusi dagli interventi di salvaguardia finora attuati e che maturano il trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2019 e a coloro che sono stati collocati in mobilità ordinaria a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011 e cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni è incrementato di 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Le risorse di tale Fondo, così come aumentate dal presente comma, sono utilizzate per erogare i trattamenti pensionistici alla totalità dei lavoratori del primo periodo del presente comma, anche eventualmente prevedendo importi ridotti rispetto all'ammontare dell'assegno previdenziale calcolato con i parametri della disciplina vigente, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con l'Istituto nazionale della previdenza sociale, da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
  154-ter. Agli oneri derivanti dal comma 154-bis, pari a 1.300 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere delle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano minori spese pari a 1.300 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.300 milioni di euro per l'anno 2017 e 1.300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018. Qualora le misure previste dal periodo precedente non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 15 luglio 2016 per la previsione relativa a quell'anno ed entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari agli importi di cui al periodo precedente».
1. 860. (ex 1. 18. 39.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 154, inserire il seguente:
  154-bis. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un perfido decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.
1. 861. (ex 1. 18. 3.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 154, inserire il seguente:
  154-bis. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un periodo decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.
1. 862. (ex 1. 18. 9.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 154, inserire il seguente:
  154-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge n. 201 del 2011, dopo il quinto periodo che recita: «Si prescinde dal predetto requisito di importo minimo se in possesso di un'età anagrafica pari a settanta anni, ferma restando un'anzianità contributiva minima effettiva di cinque anni.» inserire il seguente: «Per i lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, per i soli trattamenti previdenziali calcolati con il sistema contributivo, non si tiene conto dell'anzianità contributiva minima di cui al periodo precedente, se in possesso di un'età anagrafica pari a sessantacinque anni e fermo restando un importo soglia non inferiore, per un dato anno, a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale stabilito per il medesimo anno».

  Conseguentemente le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa, di cui alla tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 863. (ex 1. 18. 5.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 154, inserire il seguente:
  154-bis. Entro il mese di marzo di ogni anno, a decorrere dall'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, Il Ministro del lavoro e politiche sociali presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della normativa istitutiva della gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con particolare riferimento ai risultati derivanti da una ricognizione effettuata per determinare e rendere pubblico l'ammontare totale dei contributi versati, per effettuare delle stime di entrate future limitate ad un periodo decennale alla luce delle innovazioni legislative intervenute in materia previdenziale e del mercato del lavoro e, contestualmente, indicare la destinazione attuale della contribuzione non utile alla maturazione di un autonomo trattamento pensionistico versata nella gestione separata.
1. 864. (ex 1. 18. 7.) Baldassarre, Segoni, Artini, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 154, sono introdotti i seguenti commi:
  «154-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle,imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
  154-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma precedente, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, dei decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
  154-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi precedenti, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  154-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 369;
   b) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti «17 per cento»;
   c) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
   d) e dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
  544-ter. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
1. 865. (ex 1. 18. 71.) Fassina, Placido, Airaudo, Gregori, D'Attorre, Folino, Franco Bordo, Duranti.

  Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
  154-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:
  «10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore e alla lavoratrice l'accesso alla pensione anticipata quando ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:
   a) risultare non occupati al 1o gennaio 2012 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, anche se successivamente a tale data si è stati nuovamente occupati con qualsiasi contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, che risulti risolto alla data del 31 dicembre 2015;
   b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  10-ter. Agli oneri determinati dalle disposizioni di cui al comma 10-bis, pari a 5.000 milioni di euro si provvede con i risparmi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 10-quater e 10-quinquies ed all'articolo 46-bis.
  10-quater. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  10-quinquies. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 10-quater, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 3 miliardi a copertura di quota parte dei maggiori oneri determinati dalle disposizioni del presente articolo».

  Conseguentemente, dopo il calma 514 aggiungere i seguenti:
  514-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
  514-ter. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
  514-quater. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
  514-quinquies. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
  514-sexies. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso. 514-septies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
  514-octies. All'articolo 34 dei decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse».
1. 866. (ex 1. 18. 77.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 154, inserire i seguenti:
  154-bis. All'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sostituire le parole: «Tali requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per l'anno 2013 e di un ulteriore mese a decorrere dall'anno 2014. Sulla quota di trattamento relativa alle anzianità contributive maturate antecedentemente il 1o gennaio 2012, è applicata una riduzione percentuale pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi», con le seguenti: «L'accesso alla pensione anticipata è consentito senza limiti di età anagrafica a chi abbia maturato un'anzianità contributiva di quarantuno anni avendo versato almeno un anno di contributi prima del compimento dei venti anni».
  154-ter, All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 abrogare le parole: «Le disposizioni dell'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione, limitatamente ai soggetti che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2017».

  Conseguentemente, sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369 e, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20,22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  544-ter, All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento»,
  544-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  544-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 867. (ex 1. 18. 72.) Pastorino, Airaudo, Placido, Marcon, Fassina, Gregori, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Duranti.

  Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
  154-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015,» sono soppresse.

  Conseguentemente:
   1) al comma 369, le parole: «è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016»;
   2) al comma 33 sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:
    a) «25,5 per cento» a decorrere dal 1o gennaio 2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015;
    b) «25 per cento» a decorrere a decorrere dal 1o gennaio 2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016.
   3) al comma 525 le parole: «pari a 5,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari a 7 per cento».
1. 868. (ex 1. 18. 79.) Airaudo, Scotto, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 154 aggiungere il seguente:
  154-bis. Al comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole: «Con effetto sui trattamenti pensionistici decorrenti dal 1o gennaio 2015,» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 514 aggiungere i seguenti:
  514-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30 ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono soppressi.
  514-ter. La lettera i) del comma 1, dell'articolo 10 del Testo unico delle imposte sul reddito, decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è soppressa.
  514-quater. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto-legge 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, è soppresso.
  514-quinquies. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
  514-sexies. Alla Tabella A allegata al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il punto 2 è soppresso.
  514-septies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
  514-octies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono soppresse».
1. 869. (ex 1. 18. 78.) Placido, Scotto, Airaudo, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 154 inserire il seguente:
  154-bis. Nell'ambito del processo di razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, le parole: «a 58 anni» sono abrogate;
   b) all'articolo 12, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti,» sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi».
   c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio. 2010 n. 122, le parole: «delle gestioni per gli artigiani, i commercianti e i coltivatori diretti nonché» sono abrogate.

  Conseguentemente
   a) al comma 155, dopo le parole: «legge 23 agosto 2004 n. 243», aggiungere le seguenti: «come modificato dalle disposizioni di cui al comma 154-bise dopo le parole «, e successive modificazioni ed integrazioni», aggiungere le seguenti: «, come modificato dalle disposizioni di cui al comma 154-bis»;

  Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «134,340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «34,340 milioni»;
   b) le parole: «142,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «42,610 milioni»;
   c) le parole: «139,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «39,610 milioni»,
   e) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
   f) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
   g) dopo il comma 554, aggiungere il seguente:
    554-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 870. (ex 1. 18. 101.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 154-sexies, aggiungere il seguente:
  154-sexies-1. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, si applicano anche ai lavoratori occupati in imprese di produzione della fibra «fiberfrax» che siano stati esposti in maniera continuativa agli effetti dannosi di tale fibra per un periodo non inferiore a dieci anni. La domanda di pensionamento anticipato è presentata dai lavoratori interessati entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:
   2016: – 1.500.000;
   2017: – 1.500.000;
   2018: – 1.500.000.
1. 871. Placido, Airaudo, Melilla.

  Sostituire il comma 155 con il seguente:
  155. Al fine di prorogare al 31 dicembre 2018 la sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, la facoltà prevista al predetto articolo 1, comma 9, è estesa anche alle lavoratrici che hanno maturato i requisiti previsti dalla predetta disposizione, entro il 31 dicembre 2018, ancorché la decorrenza del trattamento pensionistico sia successiva a tale data, fermi restando il regime delle decorrenze e il sistema di calcolo delle prestazioni applicati al pensionamento di anzianità di cui alla predetta sperimentazione.

  Conseguentemente:
   al comma 525 sostituire le parole: pari al 5,5 per cento con le seguenti: pari al 7 per cento;
   dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  544-ter. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 872. (ex 1. 19. 79.) Nicchi, Civati, Fassina, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Placido, Airaudo, Melilla, Marcon, Franco Bordo, Duranti.

  Sostituire il comma 155 con il seguente:
  155. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, si interpreta nel senso che ai fini dell'accesso al regime sperimentale resta valida la sola maturazione dei requisiti anagrafici e contributivi al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 166;
   b) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   c) sopprimere il comma 369;
   d) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari all'11 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155;
   e) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 873. (ex 1. 19. 85.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole: «adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

  Conseguentemente, sopprimere i commi 166 e 369, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 874. (ex 0. 1. 19. 141. 13.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 155, primo periodo, dopo le parole: anche alle lavoratrici aggiungere le seguenti:, che hanno contribuzione nelle gestioni separate anche esse interamente contributive e.

  Conseguentemente:
   a) al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento;
   b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento.
1. 875. (ex 1. 19. 137.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole:, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 166 e 369;
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 876. (ex 1. 19. 86.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 155, primo periodo, sopprimere le parole:, adeguati agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'arino 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028;
   b) dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Al comma 491 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: «l'aliquota dello 0,2 per cento sul valore della transazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'aliquota dello 0,4 per cento sul valore della transazione»;
   c) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   e) dopo il comma 525, aggiungere il seguente:
  525-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155.
   f) al comma 334 sostituire le parole: l'importo di euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: l'importo di euro 523.002.000 per l'anno 2016, di 521.756.000 per l'anno 2017 ed euro 518.006.000 a decorrere dall'anno 2018;
   g) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.345 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
   h) alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
  alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 24.000.000;
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 30.000.000.

  alla voce: Ministero dello sviluppo economico, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 7.000.000;
   2017: – 7.000.000;
   2018: – 7.000.000.

  alla voce: Ministero della giustizia, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.

  alla voce: Ministero dell'ambiente, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.

  alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000.

  alla voce: Ministero della salute, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.

  alla voce: Ministero del lavoro, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 877. (ex 1. 19. 20.) Simonetti, Guidesi.

  Al comma 155 sopprimere le parole da: adeguati agli incrementi della speranza di vita fino a: e successive modificazioni.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a euro 250.000.000 di euro annui per il triennio 2016-2018.
1. 878. (ex 1. 19. 66.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con tre figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 879. (ex 1. 19. 102.) Sberna, Dellai, Gigli.

  Al comma 155, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Per le sole lavoratrici madri, con tre figli o più, che abbiano almeno 35 anni di contributi e che maturino i requisiti per l'accesso al trattamento pensionistico di anzianità entro il termine di cui al precedente periodo, si applica il sistema di calcolo misto.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 880. (ex 1. 19. 101.) Sberna, Dellai, Gigli.

  Dopo il comma 155 sono inseriti i seguenti:
  «155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022».
(ex 0. 1. 19. 141. 14.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 155, aggiungere i seguenti:
  155-bis. Le risorse destinate agli interventi di cui al comma 155 sono iscritte in un Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato al completamento della sperimentazione di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, nonché all'introduzione di ulteriori misure di salvaguardia in materia di accesso ai trattamenti pensionistici. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2017, trasmette alle Camere, entro il 31 luglio di ciascun anno, una relazione, elaborata sulla base di un monitoraggio degli interventi di cui al comma 155 effettuato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, nella quale si dà conto del numero delle lavoratrici che nell'anno precedente hanno avuto accesso al trattamento pensionistico per effetto delle disposizioni di cui al medesimo comma 155 e dei relativi oneri, evidenziando la presenza di eventuali economie di spesa di carattere pluriennale. L'accertamento delle somme non impegnate, utilizzabili per ulteriori interventi, è effettuato annualmente con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
  155-ter. Ai fini della compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui al comma 155-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, è ridotto di 16 milioni di euro nell'anno 2017, di 40,5 milioni di euro nell'anno 2018, di 70,2 milioni di euro nell'anno 2019, di 59,3 milioni di euro nell'anno 2020, di 44,6 milioni di euro nell'anno 2021 e di 14,4 milioni di euro nell'anno 2022.
1. 881. (ex 1. 19. 19.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
  155-bis. Nell'ambito della razionalizzazione del sistema pensionistico sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 9, primo periodo, della legge 23 agosto 2004 n. 243, sono soppresse le parole: «a 58 anni»;
   b) all'articolo 12, comma 2, lettera a) del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, dopo le parole: «dei lavoratori dipendenti», sono aggiunte le seguenti: «e delle gestioni dei lavoratori autonomi»;
   c) all'articolo 12, comma 2, lettera b) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono soppresse le parole: «per gli artigiani, i commercianti e dei coltivatori diretti, nonché».

  Conseguentemente sopprimere la allegata Tabella A.
1. 882. (ex 1. 19. 133.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 155, inserire il seguente:
  155-bis. All'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo la lettera a), è aggiunta la seguente:
  «a-bis) applicazione, ai lavoratori degli enti di area vasta, in servizio alla data del 7 aprile 2014, anche qualora transitati in altre Amministrazioni in applicazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 e dei commi 422 e seguenti dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi i quali, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico in base alla disciplina vigente prima dell'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, con legge 22 dicembre 2011, n. 214, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo entro il 31 dicembre 2019, dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva nonché del regime delle decorrenze previsti dalla predetta disciplina pensionistica, con conseguente richiesta all'ente di appartenenza della certificazione di tale diritto. Si applica, senza necessità di motivazione, l'articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, con legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 5 per cento, a partire dall'anno 2016, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 883. (ex 1. 19. 132.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola.

  Dopo il comma 155, aggiungere il seguente:
  155-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici e i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 41 anni, con esclusione di limiti anagrafici e di eventuali penalizzazioni, possono accedere al trattamento pensionistico.

  Conseguentemente:
   a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 18 per cento;
   b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6,5 per cento;
   c) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».
   d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 884. (ex 1. 19. 83.) Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:
  155-bis. I commi 12-septies, 12-sexies, 12-novies, 12-decies e 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 sono abrogati e le disposizioni da essi abrogate riacquistano efficacia dal 31 luglio 2010 nel testo vigente il giorno antecedente alla data di entrata in vigore della data legge 30 luglio 2010, n. 122.
  155-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il direttore generate dell'INPS, sono stabiliti le modalità di restituzione degli oneri di riserva matematica versati a norma dei commi da 12-septies a 12-undecies dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e il termine entro il quale tali restituzioni devono essere effettuate, fermo restando che tale termine non può comunque essere superiore a ventiquattro mesi dell'entrata in vigore della presente legge.
  155-quater. Nel caso di richiesta di ricongiunzione per gli iscritti all'istituto Nazionale della Previdenza Sociale e per gli iscritti all'ex Istituto Nazionale della Previdenza dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica si applicano i medesimi requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione di anzianità.
  155-quinquies. Tutti i soggetti, lavoratori dipendenti o autonomi compresi gli iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, iscritti a due o più forme di assicurazione generale obbligatoria per l'identità, la vecchiaia e i superstiti e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono chiedere la riliquidazione del trattamento pensionistico previo trasferimento o ricongiunzione gratuiti dei periodi con efficacia a far data dal luglio 2010.
  155-sexies. La disposizione di cui al comma 3 si applica ai soggetti ivi indicati anche se già titolari di trattamento pensionistico che abbiano presentato domanda di pensione in totalizzazione ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42.
  155-septies. L'esercizio del diritto del trasferimento o ricongiunzione di cui al comma 3, previa rinuncia alla domanda o alla pensione in totalizzazione, è conseguibile a domanda del lavoratore, da presentarsi all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale che promuove il procedimento.
  155-octies. Fino al termine entro il quale è possibile presentare la apposita domanda, istituto Nazionale della Previdenza Sociale comunica mensilmente ai soggetti già titolari di trattamento pensionistico, anche in accordo con l'ente gestore della forma assicurativa ove tali soggetti percepiscono il trattamento pensionistico autonomo la facoltà prevista dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  155-novies. I periodi coincidenti consentono il cumulo del monte contributivo.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341 con il seguente:
  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 1 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
   b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento.»;
   al comma 551, aggiunge, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 885. (ex 1. 19. 92.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 155 aggiungere i seguenti:
  155-bis. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita; nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni; addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.
  155-ter. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 155-bis, qualora a causa della perdita dei requisiti psicofisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  155-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 155-bis e 155-ter, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  155-quinquies. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; è successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341, con il seguente:
  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
   b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   d) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento.»;
   e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 886. (ex 1. 19. 93.) Tripiedi, Ciprini, Cominardi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 155 aggiungere il seguente:
  155-bis. I lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, qualora non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diretto alla pensione, anche dopo la rivalutazione del periodo contributivo ai sensi dell'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, possono comunque accedere al pensionamento anticipato, con il sistema contributivo, senza rinunciare alle altre provvidenze vigenti. Restano fermi i benefici previsti dagli articoli 140 e seguenti del testo unico delle disposizioni per assicurazione obbligatorie contro gli infortuni sui lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione vigente in favore dei lavoratori affetti da patologie asbesto correlate.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341, con il seguente:
  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
   b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   d) dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 887. (ex 1. 19. 94.) Sibilia, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 156, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, dopo le parole: legge 28 giugno 2012, n. 92 aggiungere le seguenti: è concesso anche alla madre lavoratrice autonoma o imprenditrice ed è;
   b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: I criteri di accesso e le modalità di utilizzo sono stabiliti con decreto di natura non regolamentare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 888. (ex 1. 19. 129.) Nastri.

  Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
  156-bis. Per l'anno 2016, è ammessa la detrazione dall'imposta lorda pari al 19 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette, relative alla frequenza di centri estivi, per i bambini fino al compimento del quinto anno di età per un importo complessivamente non superiore a 500 euro per ogni figlio.
  156-ter. All'articolo 14, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  «1-bis. Per l'anno 2016 l'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali è deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella misura del 15 per cento».
1. 889. (ex 1. 19. 119.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 156, aggiungere i seguenti:
  156-bis. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «euro 2.840,51» sono sostituite dalle seguenti: «euro 4.000,00».
  156-ter. All'articolo 9, comma 9, ultimo periodo, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sostituire le parole: «concorre alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del cinquanta per cento» con le seguenti: «concorre interamente alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali».
1. 890. (ex 1. 19. 118.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
  157-bis. Al fine di favorire il ricambio generazionale, le regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il collocamento a riposo d'ufficio del proprio personale e del personale degli enti da loro dipendenti o il cui ordinamento rientra nelle loro competenze, anche delegate, nel rispetto del raggiungimento dell'anzianità contributiva richiesta per il pensionamento anticipato previsto dalla normativa nazionale.
1. 891. (ex 1. 19. 121.) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre.

  Dopo il comma 157, aggiungere il seguente:
  157-bis. All'articolo 53 comma 6, lettera a) della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo le parole: «calcolata secondo» sono aggiunte le seguenti: «l'ultima retribuzione percepita dal lavoratore prima della sua collocazione in quiescenza» le parole: «prima della data di cui all'alinea del presente comma» sono soppresse.

  Conseguentemente:
   a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente; relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 892. (ex 1. 19. 80.) Luigi Di Maio, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 158.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341, con il seguente:
  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni euro a decorrere dall'anno 2017»;
   b) al comma 524, sostituire le parole: per cento con le seguenti: 17 per cento;
   c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 46 per cento;
   d) dopo il comma 544 aggiungere seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti dei 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
   e) comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018».
1. 893. (ex 1. 19. 81.) Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 158-ter, sopprimere le parole: limitatamente ai ratei corrisposti nell'anno 2015 non.

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole: «di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016», con le seguenti: «di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016»;
   b) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per l'anno 2016».
1. 894. (ex 0. 1. 19. 141. 12.) Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

  Al comma 158-ter, aggiungere il seguente periodo:. In considerazione della procedura di ricognizione delle dichiarazioni ai fini del collocamento in quiescenza del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, attivata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel mese di ottobre 2013, è riconosciuto, con decorrenza dalla data del i settembre 2015, nel limite massimo di 4.000 soggetti, il beneficio per i soggetti che hanno maturato il diritto all'indennità pensionistica. L'INPS prende in esame le domande di pensionamento, inoltrate secondo modalità telematiche, in deroga alla normativa vigente, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dai lavoratori di cui al comma 146-bis che intendono avvalersi dei requisiti di accesso e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  Conseguentemente, all'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 120 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 895. (ex 0. 1. 19. 141. 5.) Polverini, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 158-ter, aggiungere i seguenti:
  158-quater. Al comma 1-bis, del dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: «lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l),» inserire le seguenti: «compresi i redditi da pensione».
  158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 8.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1. 896. (ex 0. 1. 19. 141. 3.) Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

   Al comma 158-ter, aggiungere i seguenti:
  «158-quater. Al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 25, 25-bis e 25-ter sono soppressi, escludendo la corresponsione delle somme arretrate.
  158-quinquies. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 158-quater, pari a 4.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».
1. 897. (ex 0. 1. 19. 141. 1.) Polverini, Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere i commi 159 e 161.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 166;
   b) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
   c) sopprimere il comma 369;
   d) dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere rassegnate agli scopi di cui al comma 160.
   e) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 898. (ex 1. 19. 21.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 160, apportare le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera a) numero 1) sostituire le parole: 1.783 euro e 7.750 euro con le seguenti: 2.000 euro e 10.000 euro;
   b) alla lettera b), numero 1) sostituire le parole: 1.880 euro e 8.000 euro con le seguenti: 2.200 euro e 12.000 euro;

  Conseguentemente:
   a) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
   b) sopprimere il comma 369;
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 899. (ex 1. 19. 28.) Simonetti, Guidesi.

  Sopprimere il comma 161.

  Conseguentemente:
   a) al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
   b) il comma 369 è soppresso.
1. 900. (ex 1. 19. 29.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 161, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 1o gennaio 2016.

  Conseguentemente dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. A quota parte degli oneri di cui al comma 161, si prevede, quanto a 146,5 milioni di euro nell'anno 2016 e a 43,2 milioni di euro nell'anno provvede ai maggiori mediante corrispondente, riduzione, del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 901. (ex 1. 19. 70.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 161, sostituire le parole: 1o gennaio 2017 con le seguenti: 1o gennaio 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 16 per cento.
1. 902. (ex 1. 19. 52.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Al comma 161, dopo la parola: rifinanziato aggiungere la seguente: ad esclusione dell'onere di 150 milioni di euro derivante dalla corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f) della Legge 24 dicembre 2007, n. 247.

  Conseguentemente:
   c) al comma 369, sostituire le parole: «di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.», con le seguenti: «di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018, 84,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 81,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 110,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 99,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.»;
   d) al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».
1. 903. (ex 0. 1. 19. 141. 11.) Tripiedi, Cominardi, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, D'Incà.

   Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  «161-bis. Dopo il comma 113 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente:
  “113-bis. Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 2-quater dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni, come sostituto del comma 113 del presente articolo, si applicano anche ai trattamenti pensionistici liquidati negli anni 2012, 2013 e 2014”».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 99,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 127,610 milioni di euro per l'anno 2017 e di 129,610 per l'anno 2018 di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2026.
1. 904. (ex 0. 1. 19. 141. 15.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Per l'anno 2016, al fine di favorire la sostenibilità del sistema previdenziale nazionale ed incentivare uno sviluppo integrato della previdenza complementare, il dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, cura la predisposizione di una campagna informativa su scala nazionale diretta alla sensibilizzazione dei lavoratori sull'opportunità e convenienza di aderire volontariamente a forme di previdenza integrativa di terzo pilastro.
1. 905. (ex 0. 1. 19. 141. 6.) Galati.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. In caso di decadenza dai benefici previdenziali di cui alla legge 27 marzo 1992, n. 257, per effetto di sentenze di riforma di precedenti pronunce favorevoli, con le quali siano stati riconosciuti i predetti benefici ai soggetti interessati, non si dà luogo al recupero degli importi ancora dovuti alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 906. (ex 1. 19. 135.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 161, sono aggiungere il seguente:
  161-bis. All'articolo 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, sostituire le parole: 74 per cento, con le seguenti: 60 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
1. 907. (ex 1. 19. 139.) Fassina, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369, comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 908. (ex 1. 19. 17.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
  161-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le lavoratrici ed i lavoratori che abbiano maturato un'anzianità contributiva di almeno 35 anni possono accedere al pensionamento flessibile al compimento del requisito minimo di 62 anni di età fino al requisito massimo di 70 anni di età, purché l'importo dell'assegno, secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza, sia almeno pari a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale.
  161-ter. Ai fini della determinazione dell'importo della pensione si calcola per ciascuna lavoratrice o lavoratore l'importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza. Alla quota calcolata con il sistema retributivo si applica la riduzione o la maggiorazione di cui all'Allegato n. 8 della presente legge, in relazione all'età di pensionamento effettivo e agli anni di contributi versati, al fine di conseguire l'invarianza dei costi tra i due sistemi.
  161-quater. Sono fatte salve, se più favorevoli, le disposizioni in materia di accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti di cui al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, nonché le disposizioni in materia di esclusione dai limiti anagrafici per i lavoratori che hanno maturato il requisito di anzianità contributiva di almeno quarantuno anni.
  161-quinquies. In via transitoria, fino al 31 dicembre 2016, l'adeguamento dei requisiti anagrafici e contributivi di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita è determinato nella misura di tre mesi complessivi, in deroga alla disciplina prevista dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

Allegato n. 8

Età di pensionamento effettivo Anni di contribuzione
353637383940
62 -8-7,7-7,3-6,9-6-3
63 -6-5,7-5,3-4,9-4-2
64 -4-3,7-3,3-2,9-2-1
65 -2-1,7-1,3-0,9-0,5-0,3
66 000000
67 222222
68 444444
69 666666
70 888888

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;
   dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:

  544-bis. All'articolo 1 della legge 23 novembre 2014, n. 190, i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  544-ter. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
  544-quinquies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 909. (ex 1. 19. 78.) Placido, Airaudo, Scotto, Civati, Pastorino, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Fassina, Marcon, Gregori, Melilla, Franco Bordo, Duranti.

  Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
  161-bis. L'articolo 38, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

«Art. 38.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è incrementata, a favore dei soggetti di età pari o superiore a settanta anni e fino a garantire un reddito proprio pari a 800 euro al mese per tredici mensilità, la misura delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici di cui:
   a) all'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive modificazioni;
   b) all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con riferimento ai titolari dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
   c) all'articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, con riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

  2. I medesimi benefìci di cui al comma 1 in presenza dei requisiti anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118, nonché ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto dei medesimi criteri economici adottati per l'accesso e per il calcolo dei predetti benefìci.
  3. L'età anagrafica relativa ai soggetti di cui al comma 1 è ridotta, fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque anni di contribuzione fatta valere dal soggetto. Il requisito del quinquennio di contribuzione risulta soddisfatto in presenza di periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla metà del quinquennio.
  4. I benefìci incrementativi di cui al comma 1 sono altresì concessi ai soggetti con età pari o superiore a sessanta anni, che risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti titolari di pensione o che siano titolari di pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5. L'incremento di cui al comma 1 è concesso in base alle seguenti condizioni:
   a) il beneficiario non possieda redditi propri su base annua pari o superiori alla somma dell'ammontare del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e dell'ammontare dell'incremento rispetto all'anno precedente;
   b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e legalmente separato, redditi propri per un importo annuo pari o superiore a quello previsto per il singolo pensionato, né redditi cumulati con quello del coniuge, per un importo totale pari o superiore alla somma dell'ammontare annuo del limite personale e dell'ammontare annuo dell'assegno sociale;
   c) qualora i redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui alle lettere a) e b), l'incremento è corrisposto in misura tale da non comportare il superamento dei limiti stessi.

  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione».

  161-ter. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 161-bis, pari a 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 2.500 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 2.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 910. (ex 1. 19. 32.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 161, aggiungere i seguenti:
  161-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'assegno vitalizio dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali in carica e di quelli già cessati dal mandato è abolito. Al fine di armonizzare i trattamenti pensionistici tra eletti ed elettori, ai soggetti di cui al comma 1 è riconosciuta una rendita calcolata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione del presente comma.
  161-ter. Nel rispetto delle competenze costituzionali in materia, i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto speciale e ordinario e alle province autonome di Trento e di Bolzano sono ridotti di una somma corrispondente ai mancati risparmi nel caso in cui, a decorrere dal primo rinnovo del consiglio regionale o provinciale successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, le medesime regioni e province autonome non provvedano ad adeguare, ove necessario, la disciplina degli assegni vitalizi dei rispettivi consiglieri regionali e delle province autonome a quanto previsto dal presente articolo.
1. 911. (ex 1. 19. 18.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, sono abrogate.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 166;
   al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui;
   sopprimere il comma 369;
   dopo il comma 548 inserire il seguente:
  548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 155-bis.
   al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 912. (ex 1. 19. 24.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. A far data dal 1o gennaio 2016 ai trattamenti pensionistici con decorrenza tra il 1o gennaio 2012 e il 31 dicembre 2014 si applica la previsione dell'articolo 6 comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2012, come modificata dal comma 113, dell'articolo 1, della legge 29 dicembre 2014 n. 190. Conseguentemente sui ratei di pensione corrisposti dal mese successivo al compimento del 62o anno di età del titolare del trattamento pensionistico, cessano le riduzioni percentuali e per i medesimi trattamenti non trovano più applicazione le disposizioni di cui al terzo e quarto periodo del comma 10, dell'articolo 24, del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 166;
   b) sopprimere il comma 369;
   c) dopo il comma 548 inserire il seguente: 548-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari al 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente articolo confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 161-bis.
   d) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 913. (ex 1. 19. 26.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 161, inserire il seguente:
  161-bis. Al fine di sanare la disparità di trattamento tra i soggetti che maturano il requisito pensionistico entro il 31 dicembre 2017 ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del decreto legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 141, come modificato dall'articolo 1, comma 113, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ed i soggetti che hanno avuto accesso al pensionamento anticipato entro il 31 dicembre 2014, per questi ultimi le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 10, terzo e quarto periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici, non trovano applicazione per il triennio 2016-2018.

  Conseguentemente:
   a) sopprimere il comma 369;
   b) dopo il comma 548, inserire il seguente: «551-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 è istituita un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero effettuati attraverso gli istituti bancari, le agenzie money transfer o altri agenti in attività finanziaria, pari ai 10 per cento, sul denaro trasferito da persone fisiche non munite di matricola Inps e codice fiscale. Le maggiori entrate di cui al presente comma confluiscono in un Fondo speciale istituito presso il ministero dell'economia e delle finanze per essere riassegnate agli scopi di cui al comma 161-bis.
   c) al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e a decorrere dal 2018.
1. 914. (ex 1. 19. 25.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Dopo il comma 161, aggiungere il seguente:
  161-bis. La legge 11 giugno 1974 n. 252 è abrogata, escludendo effetti retroattivi per coloro che hanno acquisito legittimamente il diritto al trattamento pensionistico ivi previsto.
1. 915. (ex 1. 19. 73.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 161-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Dal giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i siti web dell'Inail, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e delle regioni, devono pubblicare le previsioni di cui al presente comma, e tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda da parte degli eredi.
1. 916. (ex 0. 1. 19. 140. 2.) Melilla, Marcon, Airaudo, Placido, Nicchi, Duranti.

  Al comma 161-bis, secondo periodo, dopo le parole: prestazioni in favore degli aventi diritto per l'anno 2015, aggiungere le seguenti: il fondo per le vittime dell'amianto è incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, con le seguenti: di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 917. (ex 0. 1. 19. 140. 5.) Grillo, Cominardi, Zolezzi, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
  162-bis. A decorrere dall'anno 2016 la rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante.
  La rendita di cui al comma 1 è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 5 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 918. (ex 1. 19-bis. 3.) Laffranco.

  Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
  162-bis, All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria.
  Tale modifica legislativa decorre a partire dall'anno 2016.»

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 919. (ex 1. 19-bis. 2.) Laffranco.

  Dopo il comma 162, inserire il seguente:
  163-bis. All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011 n. 214) dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
1. 920. (ex 1. 19-bis. 14.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
  162-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma I, lettera a), del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 921. (ex 1. 19-bis. 4.) Laffranco.

  Dopo il comma 162, aggiungere il seguente:
  162-bis. Con effetto dall'anno 2016, e con oneri a carico del bilancio dell'INAIL, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'INAIL, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente.
  Gli incrementi annuali di cui al comma 1 si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 922. (ex 1. 19-bis. 5.) Laffranco.

  Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
  162-bis. All'articolo 80 della legge legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma:
  3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso superiore al 60 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 12 luglio 2000.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 923. (ex 1. 19-bis. 6.) Laffranco.

  Dopo il comma 162 aggiungere il seguente:
  162-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo l, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  All'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1. 924. (ex 1. 19-bis. 7.) Laffranco.

  Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
  163-bis. All'articolo 5 comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
1. 925. (ex 1. 19-bis. 23.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 163, inserire i seguenti:
  163-bis. L'articolo 4 della legge 6 ottobre 1986 n. 656 è sostituito dal seguente: «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ai coniugi superstiti dei grandi invalidi di guerra, spetta un assegno supplementare pari al 60 per cento dell'assegno di superinvalidità della tabella E, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni, fruito in vita dal grande invalido, nonché il 60 per cento dell'assegno di cumulo previsto dalla Tabella F, allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni.».
  163-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del precedente comma, valutato in euro 6.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 926. (ex 1. 19-bis. 11.) Fedriga, Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 163, inserire i seguenti:
  163-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio, di cui all'articolo 2 della legge n. 288 del 2002 è incremento di euro 800.000.
  163-ter. Al maggior onere derivante dall'attuazione del comma 163-bis, si provvede mediante corrispondete riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307.
1. 927. (ex 1. 19-bis. 10.) Fedriga, Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 163, inserire il seguente:
  163-bis. 1. La rendita per infortunio sul lavoro o malattia professionale erogata dall'INAIL ai sensi del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, ha carattere risarcitorio del danno subito dall'assicurato per effetto dell'evento invalidante. La predetta rendita è esclusa dalla formazione del reddito del percipiente.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 369.
1. 928. (ex 1. 19-bis. 13.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
  163-bis. All'articolo 5, comma 1 del decreto legge 201 del 2011, aggiungere, infine il seguente periodo: «Sono comunque esclusi dal computo ai fini ISEE, le indennità corrisposte, in tutti i casi, per invalidità, compresi i trattamenti pensionistici».
1. 929. (ex 1. 19-bis. 1.) Sandra Savino.

  Dopo il comma 163, aggiungere il seguente:
  163-bis. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 499, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Fermo restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma 1 è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1 lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui è ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo. Agli oneri del presente comma si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita ala Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
1. 930. (ex 1. 19-bis. 20.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono soppresse le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere». All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
1. 931. (ex 1. 20. 57.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Laffranco.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono soppresse le parole: «Per il periodo 2013-2015,» e le parole: «a)» e «; b) interruzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere». All'attuazione delle misure di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 151, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti dell'importo di 40 milioni di euro.
1. 932. (ex 1. 20. 55.) Taricco, Patrizia Maestri, Baruffi, Dell'Aringa, Gnecchi.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, si interpreta nel senso che i contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 193, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, stipulati entro la data del 30 giugno 2016, trovano applicazione per l'intera durata stabilita negli accordi collettivi aziendali. All'onere derivante dal presente comma, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, a 130 milioni di euro per l'anno 2017 e a 100 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
1. 933. (ex 1. 20. 8.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Al fine di conferire concreta efficacia agli ammortizzatori sociali e, comunque, a tutto il complesso di misure di sostegno economico per coloro che vivono una situazione di disoccupazione o sono sottoposti a tutela in costanza di rapporto di lavoro, le somme dovute ai beneficiari delle predette misure, devono essere corrisposte entro e non oltre il limite massimo di 60 giorni dal momento della richiesta fatta pervenire all'ente erogatore.
1. 934. (ex 1. 20. 47.) Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Gagnarli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 164, aggiungere il seguente:
  164-bis. Allo scopo di permettere il mantenimento e lo sviluppo delle competenze acquisite, i lavoratori che fruiscono di strumenti di sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro nonché i lavoratori sottoposti a procedure di mobilità, possono essere chiamati a svolgere attività a fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza, sotto la direzione e il coordinamento di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo l , comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nel territorio del comune ove siano residenti.
1. 935. (ex 1. 20. 48.) D'Incà, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, Sorial.

  Al comma 165, le parole: 18 milioni sono sostituite con: 30 milioni.

  Conseguentemente al comma 369, le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 122,40 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di curo per l'anno 2017, 139,610 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 936. (ex 1. 20. 70.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Al comma 165, le parole: 18 milioni sono sostituite da: 30 milioni.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: 116,340 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 937. (ex 1. 20. 42.) Rostellato, Venittelli, Crivellari, Moretto, Mognato, Iacono.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 938. (ex 1. 20. 9.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 165, inserire il seguente:
  165-bis. Per l'anno 2016, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca.
1. 939. (ex 1. 20. 1.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente: . In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 10 gennaio 2015 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30 dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310. iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata IBIS-COLL».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; e) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 940. (ex 1. 20. 71.) Fassina, Marcon, Airaudo, Placido, Melilla.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1o gennaio 2015 è riconosciuta ai collaboratori coordinati e continuativi, ai titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 22 della legge, 30 dicembre 2010 n. 241 e ai dottorandi di ricerca titolari delle borse di studio di cui al comma 5 dell'articolo 4 della legge 3 luglio 1998 n. 310 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita iva, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, una indennità di disoccupazione mensile denominata DIS-COLL». Per la copertura degli oneri derivanti dal comma precedente, le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016».
1. 941. (ex 1. 20. 73.) Fassina, Placido, Gregori, Airaudo, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Dopo il comma 165, aggiungere il seguente:
  165-bis. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016» e le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) al comma 2, capoverso, dopo la parola: «Nel» aggiungere la seguente: «solo»;
   e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «e 200 milioni nel 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, 300 milioni nel 2016 e 300 milioni nel 2017».

  Conseguentemente:
   1) al comma 369, le parole:
è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016;
   2) al comma 525 le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7 per cento.
1. 942. (ex 1. 20. 43.) Pellegrino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Al comma 165-quater, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 54 milioni e 24 milioni, rispettivamente con le seguenti: 100 milioni e 50 milioni e, dopo il comma 165-quater, aggiungere i seguenti:
  165-quinquies. Le risorse stanziate dall'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono incrementate dai risparmi rivenienti dalle disposizioni di cui ai commi 165-sexies e 165-septies.
  165-sexies. Nella tariffa allegato C della legge 29 ottobre 1961, n. 1216, l'articolo 11 è soppresso.
  165-septies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.

  Conseguentemente, sopprimere la parte sostitutiva del comma 211.
1. 943. (ex 0. 1. 19. 141. 20.) Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 165-quater aggiungere il seguente:
  165-quinquies. All'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «per l'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli anni 2015 e 2016» e le parole: «entro il 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 31 dicembre 2016»;
   b) al comma 2, capoverso, dopo la parola: «Nel» aggiungere la seguente: «solo»;
   e) al comma 7, secondo periodo, le parole: «e 200 milioni nel 2016»sono sostituite dalle seguenti: «, 300 milioni nel 2016 e 300 milioni nel 2017».

  Conseguentemente:
   1) al comma 369, le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 74,34 milioni di euro per l'anno 2016;
   2) al comma 525 le parole: pari a 5,5 per cento sono sostituite dalle seguenti: pari a 7 per cento.
1. 944. (ex 0. 1. 19. 141. 22.) Pellegrino, Airaudo, Placido, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 165-quater, inserire il seguente:
  165-quinquies. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, è estesa agli eventi di disoccupazione verificatisi fino al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 68,740 milioni di euro per l'anno 2016, 13,410 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 945. (ex 0. 1. 19. 141. 17.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Sopprimere il comma 166.
1. 946. (ex 1. 20. 11.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.
1. 947. (ex 1. 20. 67.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 166, aggiungere il seguente:
  166-bis. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 50 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dal presente decreto.
1. 948. (ex 1. 20. 7.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Al comma 167 sopprimere le parole: trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142.
1. 949. (ex 1. 20-bis. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 167 sopprimere le parole: trascorso il termine di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2015, numero 142.
1. 950. (ex 1. 20-bis. 21.) Scotto.

  Dopo il comma 167 aggiungere il seguente:
  167-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al primo periodo si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n.247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 600.000;
  2017: – 3.000.000;
  2018: – 9.000.000.
1. 951. (ex 1. 20-bis. 1.) Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Sostituire il comma 168, con il seguente:
  168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 200.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, anche se utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 167, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge e che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016-2017.
1. 952. (ex 1. 20-bis. 5.) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Sostituire il comma 168, con il seguente:
  168. Una quota del Fondo di cui al comma 167 non superiore a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 è destinata a reintegrare gli oneri assicurativi di cui all'articolo 4 della legge 11 agosto 1991, n. 266, relativi alle organizzazioni di volontariato, anche se utilizzano soggetti diversi da quelli individuati al comma 167, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che esercitano attività di utilità sociale nei territori montani.
1. 953. (ex 1. 20-bis. 4.) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 169 inserire i seguenti:
  169-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica. Il decreto di cui al precedente periodo prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze del programma di cui al precedente periodo, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
  169-ter. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o sì sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello Sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  169-quater. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 169-bis, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 169-bis.
  169-quinquies. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 169-bis possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al comma 3 del successivo articolo 35. Dalle procedure previste dal comma 169-bis al 169-quater non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente al comma 550, Tabella A allegata, Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti modifiche:
  2016: – 10.000.000.
1. 954. (ex 1. 20-bis. 20.) Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.

  Dopo il comma 171 aggiungere il seguente:
  171-bis. Con effetto dall'anno 2016, a decorrere dal 1o luglio di ciascun anno, gli importi degli indennizzi del danno biologico erogati dall'Inail ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 23 febbraio, n. 38 sono rivalutati, con Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del Presidente dell'Inail, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati intervenute rispetto all'anno precedente. Gli incrementi annuali di cui al presente comma si aggiungono a quello complessivo del 16,25 per cento di cui all'articolo 1, commi 23 e 24 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247 nonché all'articolo 1, comma 129 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e relativi decreti attuativi e si applicano agli indennizzi dovuti dall'Inail ai sensi della «Tabella danno biologico» di cui al Decreto ministeriale 12 luglio 2000.

  Conseguentemente al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «134,340 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «133,340 milioni»;
   b) le parole: «142,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «139,610 milioni»;
   c) le parole: «139,610 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «130,610 milioni».
1. 955. (ex 1. 20-bis. 17.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola.

  Dopo il comma 171, aggiungere i seguenti:
  171-bis. L'INPS e l'INAIL, per la prevenzione di patologie che possano dar luogo a invalidità o per evitare l'aggravamento di invalidità dovute alle stesse patologie, da individuarsi nell'accordo di cui all'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e sulla base di specifici protocolli da loro stessi definiti, riconoscono ai propri assistiti che fruiscono di cicli di cure termali per le successive finalità di cui sopra, le prestazioni economiche accessorie di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, della legge numero 323 del 2000.
  171-ter. Nelle more dell'individuazione dei protocolli di cui al comma precedente, all'articolo 1, comma 301, della legge 23 dicembre 2014, numero 190, le parole: «1o gennaio 2016» sono sostituite con le seguenti: «1o gennaio 2019».

  Conseguentemente, al comma 369, ridurre lo stanziamento previsto di 15 milioni.
1. 956. (ex 1. 20-bis. 6.) Gelmini.

  Al comma 172, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo le parole: «istituzioni pubbliche» aggiungere le seguenti parole: «e per la fruibilità di beni culturali nella disponibilità privata ma di interesse pubblico». Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 957. (ex 1. 21. 51.) Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
  172-bis. A partire dall'anno 2016, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per garantire la fruibilità di beni culturali di proprietà privata ma di interesse pubblico per un ammontare massimo di 20 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 958. (ex 1. 21. 50.) Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
  172-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di reperire il maggior numero di risorse, semplificare ed agevolare le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti, sul portale, predisposto ai sensi del comma precedente, è garantita la possibilità alle associazioni culturali presenti sul territorio di richiedere l'accreditamento di ulteriori siti culturali statali a cui destinare le erogazioni liberali nonché di effettuare i versamenti a favore dei siti della cultura accreditati direttamente on line».
1. 959. (ex 1. 21. 56.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 172, aggiungere il seguente:
  172-bis. All'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Al fine di reperire il maggior numero di risorse, semplificare ed agevolare le erogazioni liberali di cui ai commi precedenti, sul portale, predisposto ai sensi del comma precedente, è garantita la possibilità di effettuare i versamenti a favore dei siti della cultura accreditati direttamente on line».
1. 960. (ex 1. 21. 55.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 172 aggiungere il seguente:
  172-bis. Ai lavoratori stagionali sono estesi i benefici di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22;

  Conseguentemente:
   1) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
   2) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 16 per cento;
   3) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 6 per cento.
1. 961. (ex 1. 21. 61.) Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Chimienti, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 173-bis.
1. 962. (ex 1. 50. 13.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 174 apportare le seguenti modifiche:
   a) aggiungere infine le seguenti parole: «Il complesso delle risorse è riservata in misura non inferiore ad un terzo alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna»;
   b) sostituire la parola: «2017» con la seguente: «2016».

  Conseguentemente, alla Tabella 4 voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
  2016: – 5.000.000.
1. 963. (ex 1. 21. 8.) Calabrò.

  Al comma 174, sostituire le parole: a decorrere dall'anno 2017, con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:
   «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni per l'anno 2016».
1. 964. (ex 1. 21. 57.) Simone Valente, Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Brescia, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 174-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sempre al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il comma 3, articolo 17-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., è abrogato.
1. 965. (ex 0. 1. 21. 82. 1.) Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Melilla, Pellegrino.

  Dopo il comma 174 aggiungere i seguente:
  174-bis. Al fine di favorire azioni di tutela, analisi, mappatura e valorizzazione del patrimonio culturale, archeologico e monumentale italiano, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'Istruzione, Università e ricerca, definisce le linee guida per l'attivazione di programmi annuali di tirocini formativi universitari curricolari per gli studenti iscritti all'ultima anno dei corsi di laurea afferenti alle classi di laurea L-10 ed L-15 di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270.
  Per un organico coordinamento delle attività espletate, è istituita in seno al Ministero dei beni e delle attività culturali una cabina di regia per le operazioni di monitoraggio delle attività espletate e raccolta delle informazioni che possono confluire in una banca dati appositamente istituita.
  Il Ministero dei beni e delle attività culturali e dei turismo definisce altresì i criteri per l'attribuzione di crediti formativi universitari in favore degli studenti che partecipano ai programmi annuali di cui al comma precedente.
  Dall'applicazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
1. 966. (ex 1. 21. 48.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 174 aggiungere i seguenti:
  174-bis. Al fine di garantire la promozione dei siti culturali della Nazione, è istituito nello stato di previsione del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo il Fondo per la promozione dei siti della cultura, con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.
  174-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite, con decreto del Ministro, tra le Soprintendenze. L'assegnazione delle risorse ai siti culturali avviene mediante la selezione di specifici programmi di promozione presentati dagli stessi.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:
   «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018».
1. 967. (ex 1. 21. 59.) Simone Valente, Vacca, Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 174-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sempre al fine di garantire il buon andamento dell'amministrazione di tutela del patrimonio culturale, il comma 3, articolo 17-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241, s.m.i., è abrogato.
1. 968. (ex 0. 1. 21. 82. 1.) Pannarale, Marcon, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Melilla, Pellegrino.

  Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
  174-bis. Per le imprescindibili finalità di tutela ambientali e del paesaggio nonché di protezione dai rischi idrogeologici, già stabilite dall'articolo 2, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al fine di non mettere a rischio la qualità delle aree da includere nel Parco nazionale istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 3 della legge 23 marzo 2001, n. 93 nelle zone di mare poste in un raggio di dodici miglia dal territorio costiero dei comuni ricadenti nel suddetto Parco sono vietate nuove attività e installazioni fisse e mobili per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché l'estensione e l'adeguamento delle installazioni esistenti, anche se munite delle autorizzazioni necessarie.
1. 969. (ex 1. 21. 67.) Melilla.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Al fine di corrispondere ai proprietari di beni di interesse storico ed artistico quanto dovuto a titolo di contributo ex articolo 31 del decreto legislativo n. 42 del 2004, stimato in 100 milioni di euro, per gli interventi di restauro o conservativi autorizzati e già collaudati su detti beni, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazione di parte corrente delle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:
   «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, 30 milioni di euro per il 2017, e 40 milioni di euro per 2018».
1. 970. (ex 1. 21. 16.) Borghesi, Guidesi.

  Dopo il comma 174 aggiungere il seguente:
  174-bis. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, in fine aggiungere il seguente periodo: «Il gettito dell'imposta di cui al primo periodo può essere altresì destinato misure di agevolazione fiscale in favore di esercizi commerciali coinvolti da cantierizzazioni collegate a lavori stradali, che per la loro natura possono essere annoverati come interventi in materia di turismo».
1. 971. (ex 1. 21. 1.) Bergamini.

  Dopo il comma 174, aggiungere il seguente:
  174-bis. Quota parte, pari a euro 1.500.000, della somma destinata dal comma 174 per l'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è vincolata specificamente al finanziamento di progetti di manutenzione, restauro, recupero e valorizzazione, da presentarsi entro il 30 settembre 2016, di luoghi di culto di alto valore storico, culturale ed artistico adibiti a cappelle universitarie, e di edifici ad essi strettamente connessi».
1. 972. (ex 1. 21. 3.) Centemero.

  Al comma 174-ter, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 973. Borghesi.

  Sopprimere il comma 175.

  Conseguentemente: sopprimere il comma 177.
1. 974. (ex 1. 21. 18.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 175, sostituire la parola 500, con la seguente: 100.

  Conseguentemente: al comma 177, sostituire le parole: «20 milioni», con le seguenti: «4 milioni».
1. 975. (ex 1. 21. 17.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 175, dopo la parola: promozione aggiungere la seguente:, gestione.
1. 976. (ex 1. 21. 60.) Luigi Gallo, Di Benedetto, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 175 aggiungere il seguente:
  175-bis. Per i medesimi fini di tutela, fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale statale di cui al comma 175, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, per ciascun profilo afferente all'Area III in cui si riscontrino ulteriori posti vacanti in organico ai sensi del decreto ministeriale 6 agosto 2015, è altresì autorizzato, in un'ottica di efficienza, utilizzo delle risorse interne e contenimento della spesa, a procedere, in deroga all'articolo 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, all'assunzione di personale specializzato ricorrendo alle graduatorie vigenti e derivanti dalle procedure selettive interne espletate a seguito dei bandi di cui al decreto del direttore generale 24 luglio 2007, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 gennaio 2007, nella misura del completamento dei posti messi complessivamente a concorso della procedura per funzionari di III Area, fascia retributiva F1, a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:
  , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 977. (ex 1. 21. 58.) Chimienti, Ciprini, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 176, primo periodo, dopo le parole: è assunto aggiungere le seguenti: con riserva del 20 per cento a favore del personale di cui alle graduatorie vigenti conseguenti all'espletamento delle procedure di riqualificazione del personale interno risultato idoneo per l'accesso ai profili professionali afferenti alla III Area Funzionale (ex posizione economica C 1).
1. 978. (ex 1. 21. 2.) Petrenga.

  Al comma 176 aggiungere in fine il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al presente comma, nonché al precedente comma 4, verranno attuate verificata l'assenza all'interno di graduatorie concorsuali per l'accesso dall'esterno vigenti alla data di approvazione della presente legge presso le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, di professionalità simili o equipollenti da utilizzarsi in via prioritaria previa attivazione della procedura di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza dei posti da bandire o comunque fino al completo esaurimento della graduatoria interessata».
1. 979. (ex 1. 21. 49.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 178, alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: Aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   «c-bis) per le imprese radiotelevisive locali, pari al 30 per cento delle spese complessivamente sostenute per l'acquisto di impianti e apparecchiature destinate alla produzione e alla diffusione di materiale audiovisivo avente ad oggetto prodotti di informazione.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
1. 980. (ex 1. 21. 7.) Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 178, nel comma 325, lettera a, n. 2) aggiungere in fine le seguenti parole: Dovrà altresì prevedere che il tax credit esterno deve essere considerato nel piano finanziario del film o che è obbligatoria la partecipazione al rischio d'impresa.
1. 981. Sammarco.

  Dopo il comma 178, aggiungere seguenti:
  178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
  178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 369 è ridotto di 2 milioni per l'anno 2016.
1. 982. (ex 1. 21. 10.) Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
  178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016».

  Conseguentemente, il Fondo di cui al comma 369 è ridotto di 1,5 milioni di euro annui.
1. 983. (ex 1. 21. 68.) Altieri, Palese, Capezzone, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: «opere prime, seconde e terze».
  178-ter. All'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Le somme stanziate ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, e non impegnate per l'anno 2014 e 2015 possono essere utilizzate entro il 31 dicembre 2016 entro il limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2016».

  Conseguentemente alla Tabella A voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.000.
1. 984. (ex 1. 21. 79.) Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo.

  Dopo il comma 178, aggiungere i seguenti:
  «178-bis. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, le parole: «opere prime o seconde» sono sostituite dalle seguenti: »opere prime, seconde e terze».
  178-ter. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 178-bis si provvede nell'ambito del limite di spesa complessivo di 4,5 milioni di euro annuo già previsto dal comma 1 del citato articolo 7 del decreto-legge n. 91 del 2013 e fino ad esaurimento delle risorse disponibili stanziate ai sensi dell'articolo 15 del citato decreto, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».
1. 985. (ex 1. 21. 31.) Manzi, Rampi, Tentori.

  Dopo il comma 181 aggiungere il seguente:
  «181-bis. Dopo l'articolo 154 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, è aggiunto il seguente:

«Art. 154-bis.
(Agevolazioni per la salvaguardia e la riqualificazione dei beni soggetti a tutela).

  1. A decorrere dall'anno di imposta 2016, sono deducibili integralmente dal reddito imponibile dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito delle società (IRES), le spese effettuate o le erogazioni liberali finalizzate alla realizzazione di interventi di salvaguardia naturalistica e riqualificazione ambientale dei beni tutelati ai sensi delle disposizioni contenute nel presente Titolo, qualora inseriti nell'ambito di progetti autorizzati ai sensi dell'articolo 146. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, determina, con proprio decreto, la tipologia degli interventi ammissibili, le modalità per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma e per l'accertamento della congruità della spesa.
  2. L'agevolazione fiscale di cui al comma 1 è concessa nel limite massimo di spesa di 30 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2016».

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, le parole da: 134,340 milioni fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 100,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,60 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 180,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 986. (ex 1. 21. 52.) Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Pannarale, Marcon.

  Dopo il comma 182, inserire i seguenti:
  182-bis. In considerazione dell'alto tasso di innovazione tecnologica e creatività del settore dei videogiochi e allo scopo di incentivare lo sviluppo dell'industria di riferimento a livello nazionale, per l'anno 2016 e per i due esercizi successivi, alle imprese nazionali di produzione di videogiochi è riconosciuto un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi, pari al 15 per cento del costo complessivo di produzione dei prodotti realizzati nel territorio italiano, fino all'ammontare massimo di 4 milioni di euro per il 2016, di 5,2 milioni di euro nel 2017 e di 6,8 milioni di euro nel 2018.
  182-ter. Alle imprese nazionali di produzione esecutiva è riconosciuto per lo stesso periodo di imposta di cui al precedente articolo 182-bis un credito d'imposta ai fini delle imposte sui redditi pari al 25 per cento del costo di produzione dei prodotti realizzati sul territorio italiano, utilizzando mano d'opera italiana, su commissione di produzioni estere, fino all'ammontare massimo di 2,5 milioni di euro per il 2016, di 3 milioni di euro nel 2017 e di 3,8 milioni di euro nel 2018.
  182-quater. Ai titolari di reddito di impresa ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, non appartenenti al settore dei videogiochi, associati in partecipazione ai sensi dell'articolo 2549 del codice civile, è riconosciuto, per gli anni 2016, 2017 e 2018, un credito d'imposta nella misura del 40 per cento dell'apporto in denaro effettuato per la produzione di videogiochi realizzati nel territorio italiano, fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per il 2016, 3 milioni per il 2017 e 4 milioni per il 2018. Il beneficio si applica anche ai contratti di cui all'articolo 2554 del codice civile.
  182-quinquies. I crediti d'imposta di cui ai commi 182-bis, 182-ter e 182-quater non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rilevano ai fini dei rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e sono utilizzabili esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. Le agevolazioni possono essere fruite esclusivamente in relazione agli investimenti realizzati e alle spese sostenute successivamente alla data della decisione di autorizzazione della Commissione europea.
  182-sexies. Per il periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2016 e per i due periodi successivi non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, le somme investite da persone fisiche o giuridiche in quote di fondi mobiliari chiusi o in società di investimento di venture capital e dedicati alle imprese di produzione di videogiochi, per una somma pari al 30 per cento del reddito medesimo e fino a un importo massimo pari a 2 milioni di euro per il 2016, 2,5 milioni di euro per il 2017 e 3 milioni euro per il 2018.
  182-septies. Agli oneri derivanti dall'attuazione di cui ai commi da 182-bis a 182-quinquies, determinati in 41,8 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione annuale dello stanziamento complessivo del Fondo Unico per lo Spettacolo dal vivo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163.
1. 987. (ex 1. 21-bis. 1.) Palmieri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 183.
1. 988. (ex 1. 21-ter. 5.) Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 186, inserire il seguente:
  
186-bis, Alla legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: «e della fondazione Festival Pucciniano Torre del lago» sono inserite le seguenti: «nonché, a decorrere dal 2016, a favore della Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura»;
   b) all'articolo 3, comma 1, dopo le parole: pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013 sono inserite le seguenti: e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 989. (ex 1. 21-quater. 2.) Centemero.

  Sostituire il comma 187 con il seguente:
  187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, 145 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 98 milioni di euro per l'anno 2016, a 94 milioni di euro per l'anno 2017 e a 134 milioni euro per l'anno 2018.
1. 990. (ex 1. 22. 77.) Folino, Placido, Marcon, Melilla, Pannarale, Duranti.

  Sostituire il comma 187 con il seguente:
  187. Per la realizzazione del programma di interventi della città designata «Capitale europea della cultura» per l'anno 2019 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. L'individuazione degli interventi di cui al precedente periodo è effettuata con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previa intesa con il sindaco di Matera e con la partecipazione pubblica dei residenti del comune di Matera. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, 8 milioni di euro per l'anno 2017 e 8 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro per il 2016, 14 milioni di euro per il 2017 e 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018.
1. 991. (ex 1. 22. 57.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Castelli.

  Al comma 187 sostituire le parole: di 2 milioni di euro per l'anno 2016, 6 milioni di euro per l'anno 2017, 11 milioni di euro per l'anno 2018 e 9 milioni di euro per l'anno 2019. con le seguenti: di 6 milioni di euro per l'anno 2016, 12 milioni di euro per l'anno 2017, 22 milioni di euro per l'anno 2018 e 20 milioni di euro per l'anno 2019.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 128,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 117,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019.
1. 992. (ex 1. 22. 52.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

  Al comma 187 sono aggiunte le seguenti parole: L'attuazione dei concordati interventi è affidata al Comune di Matera.

  Conseguentemente, dopo il comma 187, aggiungere i seguenti:
  187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 8 milioni di euro per l'anno 2017, di 8 milioni di euro per l'anno 2018.
  187-ter. Nel saldo individuato ai sensi del comma 409, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo Nazionale e dalla Regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.
  187-quater. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ogni anno del quadriennio 2016-2019.

  Conseguentemente, il comma 369 è sostituito dal seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 126,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 127,6 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 993. (ex 1. 22. 76.) Folino, Placido, Marcon, Melilla, Pannarale.

  Dopo il comma 187, inserire il seguente:
  «Art. 187-bis. (Interventi per il turismo culturale). – 1. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la realizzazione, nell'ambito del progetto Eurovelo, dell'itinerario italiano della Eurovelo 5 (Londra-Bruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finalizzate a migliorare i collegamenti a basso impatto ambientale tra i centri urbani e le località di produzione agricola. I contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea».

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 133,840 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,110 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,110 milioni di euro per l'anno 2018, di 183,610 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,010 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,010 milioni di euro per l'anno 2027 e di 198,600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 994. (ex 1. 22. 68.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

  Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
  187-bis. Per l'anno 2016 e per il successivo biennio, in coerenza con quanto disposto per EXPO 2015, sono esclusi dai limiti del patto di stabilità interno, le spese sostenute dal comune di Matera designata Capitale europea della Cultura 2019, per la realizzazione degli interventi necessari, inclusi quelli di manutenzione straordinaria, nonché in materia di comunicazione e promozione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 154,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 151,5 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 160,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 169,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 995. (ex 1. 22. 69.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

  Dopo il comma 187 aggiungere i seguenti:
  187-bis. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale europea della cultura 2019, l'attribuzione di spesa di cui alla legge 11 novembre 1986, n. 771, è aumentata di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio dal 2016 al 2018.
  187-ter. All'onere derivante dal comma 187-bis, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come reintegrato ai sensi del comma 369 della presente legge.
1. 996. (ex 1. 22. 65.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

  Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. Al fine di portare a conclusione la conservazione e il recupero dell'antico rione dei Sassi di Matera, anche in considerazione della sua nomina a Capitale Europea della cultura 2019, è istituito un fondo nello stato di previsione del ministero delle infrastrutture e dei trasporti con una dotazione pari a 30 milioni di euro per ciascun annualità del triennio 2016/2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 130,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 997. (ex 1. 22. 67.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. Al fine di governare e di gestire il riconosciuto ruolo di Capitale Europea della Cultura per il 2019, al Comune di Matera non si applicano, nel limite di 1 milione di euro annui, fino al 31 dicembre 2019 le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, anche con forme contrattuali flessibili, previste dalla legislazione vigente a carico dei soggetti inclusi nell'elenco dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni. Per garantire tale obiettivo in favore del Comune di Matera è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del quadriennio 2016-2019.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 104,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 112,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 109,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 164,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 998. (ex 1. 22. 61.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

  Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. Al fine di sostenere il comune di Matera, designato Capitale europea della Cultura 2019, i pagamenti connessi agli investimenti in opere relative alla manifestazione, nel limite di 25 milioni di euro per l'anno 2016, sono esclusi dal patto di stabilità interno. Con decreto del Ministero dell'interno da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le condizioni per la predetta esclusione.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 109,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 999. (ex 1. 22. 63.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

  Dopo il comma 187 aggiungere il seguente:
  187-bis. Per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, in esecuzione degli articoli 5 e 13 della legge 11 novembre 1986 n. 771, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2016, di 8 milioni di euro per l'anno 2017, di 8 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 130,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 131,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1000. (ex 1. 22. 64.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

  Dopo il comma 187, aggiungere il seguente:
  187-bis. Nel saldo individuato ai sensi del comma 407, relativamente alle annualità 2016-2019, non sono considerate le azioni e gli interventi del programma Matera Capitale europea della cultura per il 2019 e le relative spese finanziate con le entrate provenienti dall'Unione europea, dal Governo nazionale e dalla regione Basilicata per l'attuazione dei relativi programmi e progetti.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 114,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 122,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 119,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 ai 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1001. (ex 1. 22. 62.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti, Palmieri.

  Dopo il comma 187, inserire il seguente:
  187-bis. Dopo l'articolo 11 della legge 11 novembre 1986, n. 771, è aggiunto il seguente:
  «Art. 11-bis. (Trasferimento della proprietà degli immobili del demanio statale). 1. La proprietà degli immobili del demanio dello Stato affidati in concessione al Comune e da questi affidati in sub-concessione ai privati per uso non residenziale è trasferita al comune di Matera a titolo gratuito».
1. 1002. (ex 1. 22. 50.) Rampelli.

  Al comma 188 sostituire le parole: 30 milioni con le seguenti: 50 milioni.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1003. (ex 1. 22. 56.) Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il capoverso comma 190-ter.
1. 1004. (ex 0. 1. 22. 78. 5.) Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Al capoverso comma 190-ter, sostituire dal terzo periodo fino alla fine del comma, con i seguenti periodi:
  Ai piani di cui al presente comma non si applicano le condizioni di cui alle lettere d) e g) del comma 1 del citato articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013 e, ai fini della definizione delle misure di cui alle lettere a) e c) del medesimo comma, si fa riferimento rispettivamente al debito esistente al 31 dicembre 2015 e alla dotazione organica in essere al 31 dicembre 2015. Ai fini dell'attuazione del presente comma, il fondo di rotazione per l'erogazione di prestiti di durata trentennale di cui al medesimo articolo 11, comma 6, del decreto legge n. 91 del 2013 è incrementato, per l'anno 2016, di 70 milioni di euro. Al fine dell'erogazione delle risorse di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 91 del 2013.

  Conseguentemente, al comma 369, le parole: 134,40 milioni di euro per l'anno 2016 sono sostituite dalle seguenti: 64,40 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1005. (ex 0. 1. 22. 78. 3.) Alberto Giorgetti.

  Sopprimere il capoverso comma 190-quater.
1. 1006. (ex 0. 1. 22. 78. 6.) Simone Valente, Brescia, Vacca, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 190, aggiungere il seguente:
  190-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché, a decorrere dal 2016, un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del Teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi di Parma e Busseto»;
   b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: «pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013,» sono aggiunte le seguenti: «e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016,».

  Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: tutela e valorizzazione dei Beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 163 del 1985: nuove disciplina degli interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, apportare le seguenti variazioni:
   2016: –1.000.000;
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000.
1. 1007. (ex 1. 22. 48.) Patrizia Maestri, Romanini, Baldassarre, Artini, Segoni, Bechis, Turco, Carnevali.

  Dopo il comma 190 aggiungere il seguente:
  190-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di promozione della lingua e della cultura italiana nel mondo, gli stanziamenti erogati in favore dall'Istituto Dante Alighieri, sono incrementati di 1 milione di euro.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa corrente di cui alla allegata tabella C sono ridotte in maniera lineare del 3 per cento ciascuna per un importo complessivo pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 1008. (ex 1. 22. 74.) Borghese, Merlo.

  Dopo il comma 192, aggiungere il seguente:
  192-bis. Per il funzionamento dell'Istituto italiano per gli studi filosofici è autorizzata la spesa straordinaria di un milione di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: –1.000.000.
1. 1009. (ex 1. 22. 55.) Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano, Melilla, Marcon, Scotto, D'Attorre, Duranti.

  Dopo il comma 192, è aggiunto il seguente:
  192-bis. Al fine di sostenere il funzionamento operativo della Fondazione Idis-Città della Scienza di Napoli, in attesa della ricostruzione del nuovo Science Center distrutto il 4 marzo 2013, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. La fondazione Idis-Città. della Scienza trasmette al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sui costi di gestione sostenuti nell'anno precedente e sull'utilizzo dei contributi pubblici ricevuti.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, le parole da: 134,340 milioni sino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1010. (ex 1. 22. 54.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.

  Sopprimere il comma 193.
1. 1011. (ex 1. 22-bis. 3.) Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere il comma 193.
1. 1012. (ex 1. 22-bis. 4.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 194, aggiungere il seguente:
  194-bis. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito il Fondo per lo sviluppo del turismo con dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono ripartite con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri al fine di:
   a) concedere incentivi alle aziende che sviluppano software specifici per il settore secondo specifiche tipologie da sottoporre preventivamente alla valutazione di una commissione di gestori;
   b) prevedere l'esenzione dall'obbligo di partita IVA per tutti coloro che non gestiscono più di tre immobili, che sono affittati più di 200 giorni all'anno e non traggono dalla relativa attività un reddito lordo superiore a 30 mila euro;
   c) prevedere corsi di formazione preventivi per coloro che intendono aprire al Partita IVA;
   d) prevedere l'inclusione della materia del turismo a partire dalle scuole superiori, corsi di Laurea flessibili utilizzando anche contributi corrisposti anche da istituzioni private, un corso di laurea specifico per il management di aziende extra alberghiere ed un periodo di tirocinio obbligatorio di sei mesi per tutti i corsi formativi nonché corsi formativi di lingue, anche a distanza, per tutti gli operatori.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1013. (ex 1. 22-ter. 1.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

ART. 22-quater.8.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e all'articolo 27 comma 10 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.

  Conseguentemente al comma 551 nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1014. (ex 1. 22-quater. 17.) Fratoianni, Marcon.

  Dopo il comma 195, aggiungere il seguente:
  195-bis. Il processo di statizzazione e razionalizzazione delle Accademie di belle arti di cui all'articolo 19, comma 5-bis del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 che ne facciano richiesta e attuato secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 8, lettere. a), b), c), e), ed l) della legge 21 dicembre 1999, n. 508, e successive modificazioni, nel limite di spesa massima di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. All'esito della statizzazione, tale importo è destinato ad essere ripartito tra i relativi capitoli di bilancio dello Stato in relazione alla natura delle relative spese.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni per l'anno 2016 con le seguenti: 129,340 milioni per l'anno 2016, le parole 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 137,610 milioni per l'anno 2017, le parole 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, le parole 184,110 milioni di euro per l'anno 2019 con le seguenti: 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, le parole 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026 con le seguenti: 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, le parole 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1015. (ex 1. 22-quater. 2.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:
  195-bis. All'articolo 15, comma 1, lettera i-ter) del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n 917, le parole: «in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche», sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».
  195-ter. Agli oneri derivanti dal comma 195-bis, pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369.
1. 1016. (ex 1. 22-quater. 14.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 195, aggiungere i seguenti:
  195-bis. All'articolo 15, comma 1, dopo la lettera i-septies del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è aggiunta la seguente:
  «i-septies1) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».

  195-ter. Agli oneri derivanti dal comma 195-bis, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, come rifinanziato dal comma 369.
1. 1017. (ex 1. 22-quater. 13.) Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 195 aggiungere il seguente:
  195-bis. A decorrere dall'anno 2016 è assegnato un contributo annuale pari a euro 500.000 per la realizzazione, nell'ambito del progetto Eurovelo, dell'itinerario italiano della Eurovelo 5 (Londra-Bruxelles-Basilea-Milano-Roma-Matera-Brindisi), e delle sue traverse, di piste ciclabili finalizzate a migliorare i collegamenti a basso impatto ambientale tra i centri urbani e le località di produzione agricola. I contributi di cui al periodo precedente possono essere utilizzati anche come cofinanziamento per opere analoghe realizzate a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea.

  Conseguentemente conseguentemente al comma 551, aggiungere; in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.».
1. 2300. (ex 1. 22-quater. 11.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 196, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le risorse di cui al presente comma non possono essere utilizzate per il finanziamento di attività di delocalizzazione della produzione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo.
1. 1018. (ex 1. 23. 6.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 196, aggiungere i seguenti:
  196-bis. Al fine di potenziare l'internazionalizzazione del sistema delle imprese italiane e l'attività di attrazione degli investimenti in Italia, in considerazione delle competenze assegnate all'Agenzia ICE dall'articolo 30 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito in legge 11 novembre 2014, n. 164, l'Agenzia ICE è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di personale amministrativo di area III, livello F1, attraverso lo scorrimento delle graduatorie del relativo concorso in corso di validità presso la medesima Agenzia, anche in deroga ai limiti per le assunzioni previsti dalla legislazione vigente e comunque entro il limite dello stanziamento previsto dal successivo periodo. A tal fine, le risorse finanziarie iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per effetto della previsione dell'articolo 12, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e destinate all'Agenzia ICE, sono corrispondentemente ridotte. La pianta organica dell'Agenzia ICE è rideterminata di conseguenza in 479 unità.
  196-ter. Per le medesime finalità di cui al comma 196-bis, i posti vacanti nella dotazione organica dell'Agenzia ICE, sono coperti mediante il reclutamento, previa valutazione del relativo curriculum e delle esperienze professionali acquisite, del personale a tempo indeterminato, di qualifica non dirigenziale, in servizio presso l'ENIT – Agenzia nazionale del turismo che ha optato per la mobilità presso altra pubblica amministrazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106.

  Conseguentemente sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1019. (ex 1. 23. 23.) Fassina, Gregori, Ricciatti, D'Attorre, Ferrara, Folino.

  Sopprimere il comma 196-quater.
1. 1020. (ex 0. 1. 1. 1. 28.) Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 197, sostituire le parole: 120 milioni per l'anno 2016, di euro 240 milioni per l'anno 2017 e di euro 360 milioni a decorrere dall'anno 2018 con le seguenti: 220 milioni per l'anno 2016, di euro 340 milioni per l'anno 2017 e di euro 460 milioni a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 36,610 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1021. (ex 1. 23. 24.) Marcon, Palazzotto, Fassina, Pannarale, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.

  Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:
  197-bis. Ai fini della prosecuzione degli interventi, di cui al comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2016 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: di 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1022. (ex 1. 23. 22.) Marcon, Melilla, Fassina, Duranti.

  Dopo il comma 197 aggiungere il seguente:
  197-bis. 3. Per favorire l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 125, al fine di promuovere il rafforzamento della collaborazione interistituzionale tra lo Stato ed il Terzo settore nella cooperazione allo sviluppo, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale si avvale anche della partecipazione degli enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche nei territori economicamente svantaggiati, ai programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo.
  Il Ministero sulla base delle proprie dotazioni finanziarie e disponibilità di bilancio, identifica aree di intervento ed obiettivi prioritari o strategici, rispetto ai quali possono essere impegnati gli enti di cui al comma precedente.
1. 1023. (ex 1. 23. 1.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

  Sopprimere i commi da 198 a 204.
1. 1024. (ex 1. 23-bis. 6.) Nicchi, Marcon.

  Dopo il comma 206, inserire il seguente:
  «206-bis. 1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 36-decies, le parole: «cinque» e «sesto» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «sei» e «settimo».
   b) al comma 36-undecies, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016».
1. 1025. (ex 1. 23-bis. 2.) Busin.

  Dopo il comma 206, inserire il seguente:
  206-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole «Per la determinazione del valore dei beni si applica l'articolo 76, comma 1, (ora 110 comma 1) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917» sono sostituite dalle seguenti: «per la determinazione del valore dei beni si fa riferimento ai valori di costo assunti al netto delle quote di ammortamento già dedotte e delle svalutazioni effettuate»;
   b) al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera a), la parola: «1,50» è sostituita dalla seguente: «1»;
    2) alla lettera b), le parole: «4,75», «3» e «4» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «3», «2» e «2,5»;
    3) alla lettera c) la parola: «12» è sostituita dalla seguente: «5»;
   c) al comma 4-ter, alle parole: «Con provvedimento», sono premesse le seguenti: «In caso di affitto dell'intera azienda, o anche solo di un ramo di questa, le disposizioni del presente articolo si applicano alla società affittuaria e ai fini dell'applicazione del comma 1 si considera il valore netto dei beni affittati».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente e conto capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 800 milioni di euro a decorrere dal 2016».
1. 1026. (ex 1. 23-bis. 1.) Busin.

  Al comma 207, sopprimere le lettere a), b), e) e f).
1. 1027. (ex 1. 23-ter. 3.) Sibilia, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 207, lettera b), sostituire le parole: 100.000 euro con le seguenti: 1.100.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 133,340 milioni.
1. 1028. (ex 1. 23-ter. 22.) Borghese, Merlo.

  Al comma 207, lettera c), sostituire le parole: 3.400.000 milioni con le seguenti: 4.400.000 milioni.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 133,340 milioni.
1. 1029. (ex 1. 23-ter. 21.) Borghese, Merlo.

  Al comma 207 sopprimere la lettera g-bis).
1. 1030. Borghesi.

  Al comma 207 sopprimere la lettera h).
1. 1031. Borghesi.

  Dopo il comma 207, aggiungere il seguente:
  207-bis. A partire dall'anno 2016 il Governo indica nella legge di stabilità per l'anno successivo la destinazione degli importi di cui all'articolo 47, comma secondo, della legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché i relativi criteri e priorità di assegnazione. Della destinazione, dei criteri e delle priorità di cui al comma precedente è data notizia sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri.
1. 1032. (ex 1. 23-ter. 1.) Andrea Maestri, Brignone, Civati, Pastorino, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Marzano, Daniele Farina, Sannicandro, Marcon, Melilla.

  Al comma 208, sostituire la parola: 600 con la seguente: 5.600 e sostituire la parola: 1.000 con la seguente: 7.100.

  Conseguentemente, apportare le seguenti ulteriori modifiche:
   a) al comma 209, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2016, sono finalizzate al finanziamento della sperimentazione, di un nuovo programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto prioritariamente all'inserimento e al reinserimento lavorativo, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, nel limite delle risorse disponibili di cui al comma 208, con particolare riferimento a tutte le famiglie in situazione di povertà assoluta. Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. In sede di prima attuazione, gli interventi sono prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo.
   b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della Salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, le modalità della sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:
    1) il programma di sostegno attraverso idonea erogazione di mirati servizi sociali, sociosanitari, socio-educativi o educativi, comprende il trasferimento monetario, con contestuale predisposizione di idonei percorsi volti a favorire l'uscita dalla condizione di marginalità;
    2) le risorse stanziate per l'attuazione del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva, e per l'introduzione progressiva di un reddito di inclusione, sono integrative alle risorse già previste a legislazione vigente per le politiche sociali;
    3) ogni nucleo familiare in situazione di povertà assoluta, riceve una somma tesa a ridurre sensibilmente, fino al suo azzeramento a regime, la differenza tra la soglia di povertà e il proprio reddito. Sono beneficiarie della suddetta somma, quale reddito di inclusione sociale, le famiglie con un Isee inferiore a 12 mila euro;
    4) all'attuazione del programma e dei relativi interventi, provvedono, nel rispetto del principio di sussidiarietà, i comuni, gli enti territoriali e lo Stato, in collaborazione con i soggetti del volontariato, del terzo settore, con altri soggetti del welfare locale, nonché in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione;
    5) individuazione di un efficace sistema di monitoraggio e valutazione che permetta di verificare l'effettiva attuazione del programma, e di verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti;
   b) sostituire il comma 210 con il seguente:
  210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208, pari a 7.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 sono destinate all'implementazione e alla messa a regime a partire dal 2019, del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettere b-bis) e b-ter).
   c) sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;
   d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  544-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva di cui al comma 209, lettera b-bis), della presente legge.
  544-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».

  544-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 1033. (ex 1. 24. 41.) Nicchi, Fassina, Civati, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Marcon, Fratoianni, Melilla, Scotto.

  Al comma 208, sostituire la parola: 600 con la seguente: 5.600 e sostituire la parola: 1.000 con la seguente: 9.000;

  Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:
   a) al comma 209 dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
    b-bis)
a iniziale integrazione delle misure di cui alla lettera a), e in previsione di un loro rapido superamento, le ulteriori risorse disponibili rispetto a quelle previste dalle precedenti lettere a) e b) per il 2016, sono finalizzate al graduale finanziamento, nei limiti delle risorse disponibili per gli anni 2016 e seguenti, di un provvedimento legislativo volto all'istituzione a regime del reddito minimo garantito, con lo scopo di contrastare la marginalità, garantire la dignità della persona e favorire la cittadinanza, attraverso l'inclusione sociale per gli inoccupati, i disoccupati e i lavoratori precariamente occupati, quale misura di contrasto alla disuguaglianza e all'esclusione sociale nonché quale strumento di rafforzamento delle politiche finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti maggiormente esposti al rischio di marginalità nella società e nel mercato del lavoro. Il reddito minimo garantito, della durata di un anno rinnovabile, deve prevedere a regime una forma reddituale diretta, consistente nella erogazione a regime di un beneficio individuale in denaro pari a 7.200 euro l'anno, da corrispondere in importi mensili di 600 euro ciascuno, rivalutati annualmente sulla base degli indici sul costo della vita elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT). Il reddito minimo garantito è diretto a tutte le persone inoccupate, disoccupate e precariamente occupate con un reddito personale imponibile inferiore a 8.000.
    b-ter) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e previo parere delle commissioni parlamentari competenti per materia e sotto i profili finanziari, i criteri e le modalità di attuazione e di messa a regime del reddito minimo garantito;
   b) sostituire il comma 210 con il seguente:
  210. Per gli anni successivi al 2016 le risorse di cui al comma 208, pari a 9.000 milioni di euro, sono destinate all'implementazione e quindi alla messa a regime del reddito minimo garantito di cui al comma 209, lettera b-bis);
   c) sopprimere i commi da 33 a 37, il comma 68 e il comma 369;
   d) dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  544-ter. Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 544-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 2018, per il finanziamento del reddito minimo di cui al comma 209, lettera b-bis), della presente legge.
  544-quater. All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  544-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»,

  544-sexies. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «nella misura del 26 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 35 per cento».
1. 1034. (ex 1. 24. 40.) Scotto, Fassina, Civati, Nicchi, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Gregori, Marcon, Fratoianni, Melilla, Duranti.

  Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
  208-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro al «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n. 285.

  Conseguentemente:
   alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006, articolo 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza (4.5 – cap. 3527), apportare le seguenti variazioni:
   2016: + 67.206.000;
   2017: + 67.206.000;
   2018: + 67.206.000;
   alla tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali legge n. 328 del 2000, articolo 20 comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali (4.5 – cap. 3671), apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 67.206.000;
   2017: – 67.206.000;
   2018: – 67.206.000.
1. 1035. (ex 1. 24. 3.) Bechis, Nicchi, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
  208-bis. A decorrere dall'anno 2016 sono assegnate annualmente dalla legge di stabilità con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, risorse complessive di 96 milioni di euro al «Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza», istituito dall'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.285 e così come specificato dal comma 2 dello stesso articolo che recita: «Il Fondo è ripartito tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Una quota pari al 30 per cento delle risorse del Fondo è riservata al finanziamento di interventi da realizzare nei comuni di Venezia, Milano, Torino, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Bari, Brindisi, Taranto, Reggio Calabria, Catania, Palermo e Cagliari. La ripartizione del Fondo e della quota riservata avviene, per il 50 per cento, sulla base dell'ultima rilevazione della popolazione minorile effettuata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e per il 50 per cento secondo i seguenti criteri:
   a) carenza di strutture per la prima infanzia secondo le indicazioni del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
   b) numero di minori presenti in presidi residenziali socio-assistenziali in base all'ultima rilevazione dell'ISTAT;
   c) percentuale di dispersione scolastica nella scuola dell'obbligo come accertata dal Ministero della pubblica istruzione;
   d) percentuale di famiglie con figli minori che vivono al di sotto della soglia di povertà così come stimata dall'ISTAT;
   e) incidenza percentuale del coinvolgimento di minori in attività criminose come accertata dalla Direzione generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, nonché dall'Ufficio centrale per la giustizia minorile del Ministero di grazia e giustizia.».

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivati dall'attuazione del presente emendamento, pari a euro 67.206.000, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5 dei decreto legge 29 novembre 2004, n. 282 convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1036. (ex 1. 24. 4.) Bechis, Nicchi, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 208 aggiungere i seguenti:
  208-bis. Al fine di garantire l'attuazione di un Piano nazionale per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, è istituita in via sperimentale per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 208-quater, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei disoccupati di lunga durata di età superiore a 45 anni, con figli minori o con disabilità grave a carico e con un reddito del nucleo familiare inferiore a euro 7.000. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software comunque funzionali all'aggiornamento professionale, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti anche da enti e Università telematiche accreditati presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, ovvero a corsi post lauream o a master universitari. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile.
  208-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 208-bis e l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili di cui al comma 208-quater, tenendo conto del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale, nonché le modalità per l'erogazione delle agevolazioni e dei benefici collegati alla Carta medesima.
  208-quater. Per le finalità di cui al comma 208-bis è autorizzata la spesa di euro 38,8 milioni annui a decorrere dall'anno 2016.

  Al comma 369 sostituire le parole da: 134,340 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 95,540 milioni di euro per l'anno 2016, di 103,810 milioni per l'anno 2017, di 100,810 milioni di euro per l'anno 2018, di 145,320 milioni di euro per l'anno 2019, di 142,710 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2016, di 171,710 milioni di euro per l'anno 2027 e di 160,300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1037. (ex 1. 24. 5.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 208, aggiungere i seguenti:
  208-bis. Nell'ambito dell'attuazione di cui al precedente comma 208, al fine di migliorare l'accesso dei soggetti in condizione di povertà e di disagio sociale ad un paniere alimentare equilibrato ed atto a prevenire patologie derivanti da carenze nutrizionali, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce con proprio decreto, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle presente legge, le linee guida di un progetto obiettivo, destinato ad utenti in possesso dei requisiti per l'accesso all'assistenza, finalizzato alla erogazione, a cura dei comuni, di buoni per l'acquisto di prodotti ortofrutticoli freschi presso esercizi convenzionati.
  208-ter. All'attuazione del progetto obiettivo di cui al comma 208-bis è destinato, a decorrere dall'anno 2016, un importo annuo pari a 20 milioni di euro a valere sul Fondo di cui al comma 208.
1. 1038. (ex 1. 24. 79.) Zaccagnini, Nicchi, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Dopo il comma 208 aggiungere il seguente:
  208-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto che il titolare di ciascuna concessione di coltivazione è tenuto a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è elevata al 30 per cento della quantità di idrocarburi liquidi e gassosi estratti in terraferma, nonché della quantità di idrocarburi gassosi e della quantità di idrocarburi liquidi estratti in mare. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate, entro il limite massimo di un miliardo di euro all'anno, al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al comma 208.
1. 1039. (ex 1. 24. 81.) Marcon.

  Al comma 209, sopprimere la lettera a).
1. 1040. (ex *1. 24. 49.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 209, sopprimere la lettera a).
1. 1041. (ex *1. 24. 78.) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon, Marcolin.

  Al comma 209, lettera a), dopo le parole: con figli minori, aggiungere le seguenti: o disabili.
1. 1042. (ex 1. 24. 36.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Duranti.

  Al comma 209, lettera a), secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
1. 1043. (ex 1. 24. 35.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Al comma 209, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) avvio su tutto il territorio nazionale di reti socio-assistenziali basate sull'utilizzo di tecnologie digitali, istituite anche attraverso accordi di partnership pubblico-privato, tali da consentire l'effettivo contrasto alla povertà e all'esclusione sociale.
1. 1044. (ex 1. 24. 8.) Calabrò.

  Al comma 210, aggiungere in fine il seguente periodo: Alla suddetta misura, accedono i cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
1. 1045. (ex 1. 24. 38.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Al comma 210, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per la finalità di cui al periodo precedente, sono esclusi dal riordino i trasferimenti di risorse, a qualsiasi titolo, per persone disabili o non autosufficienti.
1. 1046. (ex 1. 24. 70.) La XII Commissione.

  Al comma 210, aggiungere in fine il seguente periodo: Le risorse eventualmente resesi disponibili in relazione al riordino della normativa di cui al precedente periodo, sono integrative delle risorse di cui al comma 1.
1. 1047. (ex 1. 24. 39.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:
  211-bis. Per contrastare la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché per promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di emarginazione sociale e nel mondo del lavoro, assicurando la redistribuzione della ricchezza e la salvaguardia della dignità della persona, è istituito, in via sperimentale per il triennio 2016-2018 e con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro, l'assegno di sostegno sociale, destinato alle persone fragili e prive di altra misura previdenziale che siano inserite in programmi di aiuto dei servizi socio-sanitari territoriali pubblici. L'assegno è vincolato a misure di sostegno, a percorsi terapeutici o a programmi speciali di contrasto alla marginalità, realizzati anche presso organizzazioni di volontariato le cui attività abbiano un chiaro fine sociale. L'assegno di sostegno sociale può essere affiancato da borse lavoro o da percorsi formativi non finalizzati a percorsi di inserimento lavorativo svolti anche presso organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Possono accedere all'assegno di sostegno sociale di cui alla presente lettera i soggetti, fino ai sessantacinque anni di età compiuti, in possesso dei seguenti requisiti:
   a) requisisti personali:
    1) essere cittadino italiano o dell'Unione europea;
    2) essere familiare di un cittadino italiano o dell'Unione europea, anche senza la cittadinanza di uno Stato membro, purché titolare di permesso soggiorno temporaneo o permanente;
    3) essere cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;
    4) essere rifugiato politico o titolare di protezione sussidiaria;
    5) essere segnalato per la presa in carico da un servizio socio-sanitario, anche in concorso con un amministratore di sostegno, con un'organizzazione di volontariato o con una cooperativa sociale;
   b) requisiti economici:
    1) reddito dell'anno precedente alla richiesta di accesso alla prestazione inferiore o uguale a 3.000 euro, anche costituito da sostegni economici di un ente pubblico a titolo di sussidio;
    2) percezione del solo assegno di invalidità civile senza altri redditi.

  211-ter. L'importo mensile dell'assegno di sostegno sociale è equiparato all'assegno sociale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ed è rinnovato ogni dodici mesi sulla base di una valutazione dei servizi sociali che hanno in carico il beneficiario. Qualora questi sia titolare di un assegno di invalidità, l'importo dell'assegno è ridotto fino a concorrenza dell'importo totale. Conseguentemente l'autorizzazione di spesa di cui al comma 208 della presente legge è corrispondentemente ridotta di 10 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1048. (ex 1. 24. 31.) Santerini, Dellai, Baradello, Capelli, Caruso, Fauttilli, Gigli, Marazziti, Sberna.

  Dopo il comma 212, aggiungere i seguenti:
  212-bis. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito il Fondo nazionale per la riqualificazione sociale e culturale delle periferie e per la rigenerazione delle aree urbane degradate. Al Fondo è assegnato l'importo di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  212-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma 212-bis sono utilizzate per:
   a) la riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale;
   b) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;
   e) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;
   d) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana.

  212-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e il Ministro dell'Economia e finanze, sentito il Ministro dell'Economia e finanze e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata e parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono individuati i criteri e le modalità di attuazione di cui al precedente comma.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le parole: 34,340, 42,610, 39,610.
1. 1049. (ex 1. 24. 44.) Costantino, Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto.

  Dopo il comma 211, aggiungere il seguente:
  211-bis. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e considerato che la scuola rappresenta in primo laboratorio di lotta all'emarginazione sociale, si prevede in via sperimentale che, per ciascun anno del triennio 2016-2018, il 3 per cento delle dotazioni del fondo di cui al comma 208 sia destinato ai comuni per favorire il diritto allo studio mediante l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle famiglie per l'istruzione con le modalità previste dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, articolo 1, comma 9 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, n. 106.

  Conseguentemente al comma 209 lettera a) sostituire le parole: 380 milioni con le parole: 362 milioni.
1. 1050. (ex 1. 24. 42.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
  212-bis. Nel limite di 90 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, sono riconosciuti, per l'anno 2016, buoni per l'acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiore a quattro in possesso di una situazione economica corrispondente a un valore dell'ISEE, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, a 159, non superiore a 8.500 euro annui. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti l'ammontare massimo complessivo del beneficio per nucleo familiare e le disposizioni attuative del presente comma.

  Conseguentemente al comma 369 le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, sono sostituite con le seguenti: 44,340 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1051. (ex 1. 24. 33.) Marazziti.

  Dopo il comma 212, aggiungere il seguente:
  212-bis. Il beneficio di cui all'articolo 1, commi 125-129 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) non sia applica ai nati o adottati dal 1 gennaio 2016. 1 risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 202 milioni di euro per l'anno 2016, 607 milioni di euro per l'anno 2017, 810 milioni di euro per l'anno 2018, 607 milioni di euro per l'anno 2019 e 202 milioni di euro per l'anno 2020, sono destinati per finanziare il piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi integrativi, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati di cui all'articolo 1, comma 1259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
1. 1052. (ex 1. 24. 43.) Nicchi, Gregori, Pastorino, Marcon, Fassina, Civati, Ricciatti, Melilla, Franco Bordo, Scotto, Brignone, Patrizia Maestri, Matarrelli.

  Sopprimere i commi 213, 214 e 215.
1. 1053. (ex 1. 24. 48.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 213, sopprimere la parola: educativa.

  Conseguentemente, al comma 214, sopprimere la parola: educativa.
1. 1054. (ex 1. 24. 63.) Fauttilli.

  Al comma 214, dopo le parole: circuito giudiziario aggiungere le seguenti: nonché i minori affetti da disabilità uditiva, visiva e disturbi dell'apprendimento.
1. 1055. (ex 1. 24. 50.) Dall'Osso, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Chimienti, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 214, dopo le parole: selezione, aggiungere la seguente: pubblica.
1. 1056. (ex 1. 24. 45.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 214, sostituire le parole: anche con il ricorso a valutatori indipendenti, con le seguenti: con il ricorso a valutatori indipendenti non soggetti a conflitto di interessi diretto o indiretto.
1. 1057. (ex 1. 24. 46.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 215.

  Conseguentemente dopo il comma 358 aggiungere il seguente:
  358-bis. Le risorse del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2016, di 100 milioni di euro per il 2017 e di 100 milioni di euro per il 2018.
1. 1058. (ex 1. 24. 53.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 215, sopprimere le parole da: Il credito d'imposta di cui al presente comma è cedibile fino a: assicurativi.
1. 1059. (ex 1. 24. 54.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
  216-bis. Per garantire alle famiglie la gratuità dei servizi socio educativi per l'infanzia è istituito presso il ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1060. (ex 1. 24. 11.) Guidesi.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
  216-bis. All'articolo 10, la lettera e-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, Testo unico delle imposte sui redditi, è sostituita con la seguente:
  1-bis) che «il sessanta per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184» può essere portata in detrazione dal reddito.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 1061. (ex 1. 24. 47.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
  216-bis. In favore degli strumenti a contrasto della povertà e dell'esclusione sociale e di sostegno al reddito dei soggetti disagiati, nonché in favore di interventi a contrasto della ludopatia, è destinata la somma di 1.000 milioni di euro l'anno a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 19 per cento.
1. 1062. (ex 1. 24. 30.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo il comma 216, aggiungere il seguente:
  216-bis. I beneficiari degli interventi di cui ai commi da 208 a 216 sono i cittadini italiani e comunitari.
1. 1063. (ex 1. 24. 17.) Guidesi.

  Dopo il comma 217, aggiungere il seguente:
  217-bis. La dotazione del Fondo destinato agli inquilini morosi incolpevoli, istituito dall'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 1064. (ex 1. 24. 51.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 217, inserire il seguente:
  217-bis. Al fine di sostenere le famiglie nell'accesso al bene casa, al Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431, è assegnata una dotazione di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.

  Conseguentemente, alla tabella A voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 1065. (ex 1. 24. 52.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 218, con il seguente:
  «1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 90 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 »Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società« del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 90 milioni di euro a per l'anno 2016. Entro il 31 2016 in sede di Conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al periodo precedente».
1. 1066. (ex 1. 25. 72.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 218 sostituire le parole: 90 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 218 aggiungere il seguente:
  «218-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con urta dotazione di 80 milioni per l'anno 2016 da destinare a interventi diretti alla implementazione della Linea di intervento 3 »Politiche, servizi e modelli organizzativi per la vita indipendente e l'inclusione nella società« del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l'integrazione dello persone con disabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 4 ottobre 2013, sono destinati 80 milioni di euro per l'anno 2016. Entro il 31 marzo 2016 in sede di conferenza Stato-Regioni sono determinate le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse di cui al comma 1».
1. 1067. (ex 1. 25. 73.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 218 sopprimere le parole: e prive di legami familiari di primo grado sono soppresse.
1. 1068. (ex 1. 25. 61.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 218, sostituire le parole: stato di indigenza e prive di legami, con le seguenti: stato di indigenza, a rischio di esclusione o prive di legami.
1. 1069. (ex 1. 25. 64.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 218, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le suddette risorse, sono finalizzate prioritariamente per programmi di intervento volti a favorire percorsi di deistituzionalizzazione e di supporto alla domiciliarità.
1. 1070. (ex 1. 25. 65.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 218, aggiungere in fine le seguenti parole:, nonché il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1071. (ex *1. 25. 63.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo l'articolo 1, comma 218, aggiungere il comma 218-bis:
  218-bis. All'articolo 5, comma della legge 22 dicembre 2011 n. 214) dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale» aggiungere le seguenti: «ad esclusione delle prestazioni indennitarie corrisposte dall'INAIL aventi natura risarcitoria».
1. 1072. (ex 1. 25. 10.) Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 1, comma 218, aggiungere il comma 218-bis:
  218-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'IRFA – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500,000 per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
  Tale finanziamento è risultato decisivo per le attività dell'Istituto, che in questi anni ha potuto realizzare numerose iniziative nell'ambito della formazione rivolte agli invalidi del lavoro e ai disabili in generale. Per questo si propone di prorogarne la concessione, fissando la misura del finanziamento ad euro 1,5 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1073. (ex 1. 25. 12.) Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 1, comma 218, aggiungere il comma 218-bis:
  218-bis. All'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto il seguente comma;
  «3-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il beneficio di cui al comma precedente è concesso agli invalidi del lavoro e vittime di malattie professionali ai quali sia stato riconosciuto un grado di menomazione dell'integrità psicofisica compreso tra il 60 per cento ed il 100 per cento, con riferimento alle tabelle di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000».
1. 1074. (ex 1. 25. 14.) Catanoso, Russo.

  Dopo l'articolo 1, comma 218, aggiungere il comma 218-bis:
  «218-bis. 1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 133 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il contributo statale previsto dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1987, n. 476, a favore di associazioni ed enti di promozione sociale, escluse le associazioni combattentistiche e patriottiche per le quali provvedono altre disposizioni di legge, è stabilito in dieci milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
  2. Ferme restando le condizioni stabilite dagli articoli 3, 5 e 6 della citata legge n. 476 del 1987, il contributo di cui al comma i è assegnato nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della medesima legge n. 476 del 1987, tra cui e ripartito in misura proporzionale al numero degli iscritti, e nella misura del 50 per cento ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), della stessa legge, tra cui è ripartito ai sensi del comma 3 del presente articolo.
  3. All'attuazione dei commi precedenti si provvede a carico del Fondo Nazionale per le Politiche Sociali, per la parte attribuita al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1. 1075. (ex 1. 25. 15.) Catanoso, Russo.

  Sopprimere il comma 219.
1. 1076. (ex *1. 25. 18.) Rondini, Guidesi.

  Il comma 219, è sostituito dal seguente:
  219. È autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 in favore del Ministero della salute con vincolo di destinazione alla creazione ed al funzionamento di un Comitato/Commissione, per verificare ed implementare l'adozione del Protocollo Abilitativo ai sensi della legge di riforma sanitaria n. 833/78 finalizzato a promuovere l'autonomia ed indipendenza delle persone sorde. Di detta Commissione presso il Ministero della Salute, fanno parte le associazioni competenti in materia, con particolare riferimento alle associazioni ENS e FIADDA.
1. 1077. (ex 1. 25. 62.) Nicchi, Paglia, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 219 sostituire le parole da: in favore fino alla fine del periodo con le seguenti: per la predisposizione di una campagna di analisi della sordità precoce neonatale. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero della Salute emana le linee guida per lo svolgimento delle analisi.
1. 1078. (ex 1. 25. 17.) Rondini, Guidesi.

  Dopo il comma 219, è aggiunto il seguente:
  219-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  219-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  219-quater. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alta riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione «Tutela della salute» dello stato di previsione del Ministero della salute.

  Conseguentemente, al comma 550, Tabella A allegata, Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti modifiche.
   2016: – 3.285.000;
   2017: – 3.285.000;
   2018: – 3.285.000.
1. 1079. (ex 1. 25. 68.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Il comma 220 è sostituito dal seguente:
  Lo stanziamento del Fondo per le non autosufficienze, di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche ai fini del finanziamento degli interventi a sostegno delle persone ad elevata necessità assistenziale a prescindere dalla patologia invalidante, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
1. 1080. (ex 1. 25. 60.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 220, sostituire le parole: 150 milioni con le seguenti: 450 milioni e infine aggiungere i seguenti periodi: Una quota pari a 300 milioni di euro è riservata alle misure di assistenza ai nuclei con persone non autosufficienti, anche al fine di far emergere e promuovere, di concerto con la rete dei servizi sociali locali, il lavoro di cura, prevedendo:
   a) la possibilità di detrazione fiscale, senza cumulare con la deduzione prevista per i versamenti dei contributi previdenziali, dall'imposta lorda sui redditi del 19 per cento dell'intero costo sostenuto per la collaboratrice o il collaboratore familiare assunto per attività di assistenza familiare a persone non autosufficienti, fino ad un limite massimo di 14.000 euro annui, per i soggetti con reddito imponibile fino a euro 40.000;
   b) la possibilità di portare in detrazione da parte dei familiari (articolo 433 Codice Civile) la eventuale parte di spesa che non ha trovato capienza nel reddito dell'invalido.

  La detrazione è concessa fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari a 300 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di agevolazione di cui alle lettere a) e b). Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità per accedere alle detrazioni fiscali di cui al presente comma.

  Conseguentemente, dopo il comma 220, aggiungere il seguente:
  «220-bis. Ai fini della copertura degli oneri di cui al precedente comma 220, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1081. (ex 1. 25. 67.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 220, sostituire le parole: è incrementato di 150 milioni di euro, con le seguenti: è incrementato di 350 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 1082. (ex 1. 25. 74.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 220, sostituire le parole: è incrementato di 150 milioni di euro con le seguenti: è incrementato di 250 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 1083. (ex 1. 25. 75.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 220, aggiungere in fine il seguente periodo: Il Fondo è altresì incrementato di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018, da destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse previste dal presente comma, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per le persone affette da disabilità gravi e gravissime, ivi incluse quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le parole: 34,340, 42,610, 39,610.
1. 1084. (ex 1. 25. 66.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 220, inserire i seguenti:
  «220-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati nell'anno 1958 e nell'anno 1966, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  220-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure incorso, al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163.
  220-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 220-bis, valutati in 3.285.000 euro annui a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2016 e 2017 dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancia triennale 2015-2017, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.
  220-quinquies. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della salute provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 220-quater, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle datazioni finanziarie di parte corrente aventi la natura di spese rimodulabili, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito della missione »Tutela della salute« dello stato di previsione del Ministero della salute.
  220-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 220-quinquies.
  220-septies. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
1. 1085. (ex *1. 25. 57.) Fucci, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 220 aggiungere il seguente:
  220-bis. L'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riconosciuto ai soggetti affetti da sindrome da talidomide nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della micromelia nati negli anni dal 1959 al 1965 in base al comma 1-bis dell'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, è riconosciuto anche ai nati negli anni 1957, 1958, 1966, 1967, 1968 e 1969, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio regolamento, il Ministro della salute apporta le necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 2 ottobre 2009, n. 163, facendo salvi gli indennizzi già erogati e le procedure in corso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 15.000.000;
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000.
1. 1086. (ex *1. 25. 54.) Palese, Fucci.

  Il comma 223 è sostituito dal seguente:
  223. Sono abrogati i commi 2, 2-bis, 3, 4 e 4-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2013, n. 24, convertito con modificazioni dalla legge 23 magio 2013, n. 57. Le risorse ivi vincolate dal comma 2-bis pari ad i milione di euro per l'anno 2013 e 2 milioni di euro per l'anno 2014, sono destinate ad incrementare il Fondo sanitario nazionale. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1087. (ex 1. 25. 70.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 223, capoverso 2-bis, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di garantire che l'attribuzione delle risorse per la suddetta sperimentazione avvenga secondo criteri di merito scientifico, l'assegnazione della sperimentazione clinica deve avvenire previo bando pubblico.
1. 1088. (ex 1. 25. 69.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 224 il primo periodo è sostituito dal seguente: Al fine di sostenere le politiche in materia di adozioni internazionali, di assicurare il funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali e di concludere tutte le attività relative ai rimborsi delle procedure adottive successive all'anno 2011, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo denominato «Fondo per le adozioni internazionali» con una dotazione di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 15 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2016.
1. 1089. (ex 1. 25. 78.) Scagliusi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 225.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 15.000.000;
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000.
1. 1090. (ex 1. 25. 71.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 226 è inserito il seguente:
  Art. 226-bis. A decorrere dal 2016, le indennità di accompagnamento e le pensioni di in validità sono escluse dal calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).
1. 1091. (ex 1. 25. 59.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  All'articolo 1, dopo il comma 226, aggiungere i seguenti:
  226-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il «Fondo di solidarietà per le vittime delle frodi nelle procedure di adozione internazionale» di seguito denominato Fondo. Il Fondo provvede al rimborso delle spese sostenute dalle coppie che abbiano ottenuto il decreto di idoneità di cui all'articolo 30 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e che non siano riuscite a portare a termine la procedura di adozione internazionale prevista dal titolo III, Capo I, della medesima legge a causa di comportamenti fraudolenti, ingannevoli o comunque negligenti, posti in essere dagli enti autorizzati, da loro referenti all'estero, o da altri soggetti terzi, che si siano adoperati, anche di fatto e in assenza ai qualsivoglia rapporto contrattuale, nello svolgimento delle procedure di adozione.
  226-ter. Il rimborso delle spese spetta alle coppie che abbiano sporto denuncia all'autorità giudiziaria per i comportamenti di cui al comma 5-bis, a condizione che la Commissione per le Adozioni Internazionali abbia revocato all'ente denunciato l'autorizzazione allo svolgimento delle procedure di adozione, anche in assenza di provvedimenti giurisdizionali da parte delle autorità competenti. Le spese spetteranno anche in caso di parziale inidoneità o revoca dell'Ente Autorizzato o con incarico a tempo determinato da parte della Commissione Adozioni Internazionali o delle altre autorità preposte. Il rimborso è riconosciuto nei limiti delle spese effettivamente documentate, aumentato con una percentuale tra il dieci ed il venti per cento a seconda della gravità del caso, indipendentemente dall'ammontare del reddito della coppia richiedente. In ogni caso, esso non può superare l'importo di euro diecimila per ogni minore in relazione al quale la procedura di adozione internazionale non è stata completata. Viene fatto salvo ogni diritto e eventuale azione della coppia adottante nei confronti dell'ente autorizzato, referenti all'estero o da altri soggetti terzi, per gli importi che dovessero superare la cifra di euro diecimila il Fondo ha diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per le somme pagate e le relative spese.
  226-quater. Con decreto di natura non regolamentare, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri determinate modalità di presentazione delle istanze nonché i termini, non superiori a sessanta giorni, entro cui sono effettuati i rimborsi.
  226-quinquies. Per le finalità di cui ai commi da 226-bis a 226-quater, è autorizzata la spesa di complessivi euro 500.000 per il 2016, da destinarsi alle coppie che abbiano avviato negli anni precedenti alla data di entrata in vigore della presente regge le procedure di adozione internazionale non concluse e per le quali sussistano le condizioni di cui al comma 226-ter.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 500.000.
1. 1092. (ex 1. 25. 76.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 227.
1. 1093. (ex *1. 25. 16.) Rondini, Guidesi.

  Al comma 227 le parole: per l'85 per cento sono sostituite dalle seguenti: per l'82 per cento.
1. 1094. (ex 1. 25. 8.) Laffranco.

  Al comma 227, capoverso 466, secondo periodo, sopprimere le parole: su proposta dell'Unione italiana ciechi.
1. 1095. (ex 1. 25. 90.) Capelli.

  Dopo il comma 229, inserire il seguente:
  229-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n.230, è incrementato di 60 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1096. (ex *1. 25-bis. 22.) Fassina, Marcon, Gregori, D'Attorre, Folino, Carlo Galli.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  229-bis. All'articolo 5, comma 1, primo periodo della legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «anche se esenti da imposizione fiscale», sono aggiunte le seguenti: «, ad eccezione delle provvidenze assistenziali di qualsiasi natura,».

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
  544-bis. 1. All'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. Le ritenute, le imposte sostitutive, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento, di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento».
1. 1097. (ex 1. 25-bis. 16.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  229-bis. 1. Le risorse di cui all'articolo 41, comma 2, lettera c), punto n. 2), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 26, destinate allo sviluppo e la ricerca di approcci alternativi per l'utilizzo a fini scientifici degli animali, finalizzati alla riduzione o al non uso dei medesimi, ovvero all'utilizzo di procedure non dolorose, previsti dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto legislativo, sono incrementare di 1.000.000 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018”.

  Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella, Voce Ministero della salute, apportare le seguenti modifiche:
   2016: –1.000.000;
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000
1. 1098. (ex 1. 25-bis. 13.) Massimiliano Bernini, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  «229-bis. Lo stanziamento del Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, è incrementato di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016;».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.»
1. 1099. (ex 1. 25-bis. 15.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 229, aggiungere il seguente:
  «229-bis. Al fine di favorire i processi di apprendimento, l'integrazione, il successo formativo e il rientro in formazione degli studenti che esprimono un disagio sociale e scolastico, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il fondo per la lotta alla dispersione scolastica per un ammontare pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2019. Il fondo è ripartito su base regionale, proporzionalmente ai tassi di dispersione registrati nelle singole regioni, ed è finalizzato all'attuazione di interventi volti a rafforzare la motivazione all'apprendimento degli alunni e a garantire il loro pieno inserimento nelle classi, anche attraverso l'avvio di programmi di didattica integrativa e innovativa e attraverso il prolungamento dell'orario scolastico, con prioritario riferimento alle istituzioni scolastiche collocate in aree a forte rischio educativo e caratterizzate da forti processi migratori.»

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1100. (ex 1. 25-bis. 11.) Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 229, inserire i seguenti:
  «229-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Per le medesime finalità, a partire dall'anno scolastico 2016/17 i docenti assunti sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono assegnati alle istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale di riferimento in modo da garantire progressivamente la formazione di classi che abbiano al massimo 22 alunni, nonché, nella scuola primaria classi a tempo pieno e compresenze.
  229-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.»
1. 1101. (ex 1. 25-bis. 12.) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 229, inserire i seguenti:
  229-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Per le medesime finalità nelle scuole primarie i docenti assegnati sui posti per il potenziamento facenti parte dell'organico dell'autonomia, di cui al comma 95 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono utilizzati per garantire il tempo pieno e le compresenze.
  229-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1102. (ex 1. 25-bis. 10.) Marzana, Vacca, Chimienti, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 229, inserire i seguenti:
  «229-bis. Al fine di contrastare i fenomeni di dispersione scolastica, con particolare riguardo alle aree a maggior rischio di evasione dell'obbligo, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca il Fondo per il contrasto alla dispersione scolastica, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018.
  229-ter. Le risorse del Fondo di cui al comma precedente sono utilizzate per l'avvio di un programma di didattica integrativa, interdisciplinare ed innovativa. L'assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche avviene con bando adottato con decreto del ministro dell'istruzione, dell'Università e della ricerca da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.»

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1103. (ex 1. 25-bis. 9.) Vacca, Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 230 dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: per i soli stati di emergenza dichiarati ai sensi dell'articolo 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni, dal 1o gennaio 2013 all'entrata in vigore della presente legge.
1. 1104. (ex 1. 26. 31.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 232 sostituire la parola: 60 milioni con le seguenti: 120 milioni.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 1105. (ex 1. 26. 26.) Cozzolino, Nuti, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 234, aggiungere il seguente:
  234-bis. La quota di 50 milioni di euro del Fondo emergenze nazionali della Protezione civile, di cui all'articolo 10 del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, e successive modificazioni ed integrazioni, è destinata ad interventi di protezione civile nei territori dei comuni del Sannio colpiti dall'alluvione dell'ottobre 2015.
1. 1106. (ex 1. 26. 1.) De Girolamo.

  Dopo il comma 236, inserire i seguenti:
  «236-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis».

  236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale».
  236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.
  236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 23.000.000;
   2017 – 23.000.000;
   2018 – 23.000.000.
1. 1107. (ex *1. 26. 3.) Polidori.

  Dopo il comma 236, inserire i seguenti:
  «236-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'articolo 15, comma 1, dopo la lettera f) è inserita la seguente lettera:
   «f-bis) i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e alle relative pertinenze quali definite dall'articolo 10, comma 3-bis».

  236-ter. Alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216, nella tariffa allegato A, è aggiunto l'articolo 25, così rubricato, «Assicurazioni contro gli eventi calamitosi», in corrispondenza del «ramo o specie di assicurazione» e «Assicurazioni contro i danni derivanti da eventi calamitosi di qualunque specie», in corrispondenza della «indicazione dei contratti», nonché «2,50» in corrispondenza della «Imposta proporzionale per ogni cento lire del premio comprensiva di ogni addizionale».
  236-quater. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Dipartimento della protezione civile, sentito l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS), sono stabilite le caratteristiche alle quali devono rispondere i contratti che assicurano il rischio di eventi calamitosi.
  236-quinquies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 236-bis a 236-ter trovano applicazione esclusivamente per le polizze di cui al precedente comma 236-quater stipulate a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale ivi menzionato.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 23.000.000;
   2017 – 23.000.000;
   2018 – 23.000.000.
1. 1108. (ex *1. 26. 20.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 236, inserire il seguente:
  236-bis. Le disposizioni introdotte dai commi 230 e seguenti possono essere applicate anche agli Enti che hanno avanzo di amministrazione ed hanno progetti definitivi per la bonifica o la riparazione di danni di varia natura causati da eventi calamitosi.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1109. (ex 1. 26. 25.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
  236-bis. Al comma 2, lettera a), dell'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5 sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1110. (ex 1. 26. 28.) Ferraresi, Dell'Orco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
  236-bis. Al fine di consentire l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici danneggiati dal sisma già classificati nella scheda di rilevamento AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza Sismica) in categoria A) possono accedere alle procedure semplificate di asseverazione dei danni e di concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74 convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse del fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 2 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 agosto 2012, n. 122.
1. 1111. (ex 1. 26. 30.) Ferraresi, Dell'Orco, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
  236-bis. Per far fronte ai danni causati dagli eccezionali eventi meteorologici che il 18 novembre 2013 e il 1o ottobre 2015 hanno colpito i comuni della Sardegna è altresì autorizzata la spesa di ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 100 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione del precedente periodo non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1112. (ex 1. 26. 35.) Pili.

  Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
  236-bis. Per il finanziamento del piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono stanziati 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2017.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole 134,340 milioni con le seguenti: 74,340 milioni e le parole: 142,610 con le seguenti: 82,610 milioni.
1. 1113. (ex 1. 26. 39.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon, Paglia.

  Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
  236-bis. Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio dei rischi naturali e in particolare per la riduzione dei danni derivanti all'uomo e alle cose dagli eventi sismici, idrogeologici-ambientali e vulcanici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017, 2018, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 1.000.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 2.000.000;
   2017 – 3.000.000;
   2018 – 3.000.000.
1. 1114. (ex *1. 26. 38.) Ciracì.

  Dopo il comma 236, aggiungere il seguente:
  236-bis. Allo scopo di assicurare la massima funzionalità delle attività di monitoraggio dei rischi naturali e in particolare per la riduzione dei danni derivanti all'uomo e alle cose dagli eventi sismici, idrogeologici-ambientali e vulcanici, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, per il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 342 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 1.000.000.

  Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:
   2016 – 2.000.000;
   2017 – 3.000.000;
   2018 – 3.000.000.
1. 1115. (ex *1. 26. 5.) Alberto Giorgetti, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 245 inserire il seguente:
  «245-bis. Nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, come dalla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1o ottobre 2015, è istituita per gli anni 2015 e 2016 la zona franca ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A tal fine, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2016, finalizzato a concedere agevolazioni alle imprese e alle partite IVA con sede all'interno della zona franca, già costituite alla data del 12 settembre 2015. I soggetti di cui al presente comma possono beneficiare delle seguenti agevolazioni:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro del reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca nel limite di euro 300.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
   c) esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma per l'esercizio dell'attività economica».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1116. (ex 1. 26-quater. 6.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 245 inserire i seguenti:
  «245-bis. All'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
  «6-bis. In deroga al precedente comma 6, le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza determinato ai sensi del successivo articolo 109, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

  245-ter. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al comma 1, dopo il numero 5) è inserito il seguente:
   «6) le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017, 170 milioni di euro per l'anno 2018 e 188 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.
1. 1117. (ex 1. 26-quater. 11.) Grimoldi, Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 245 inserire il seguente:
  245-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, quale contributo dello Stato ai fini della realizzazione del canale scolmatore per la diversione delle piene del sistema Brenta-Bacchiglione, sul tracciato del vecchio progetto di idrovia Padova-Venezia, quale opera strategica per la sicurezza idraulica, in attuazione del Piano generale di messa in sicurezza idrogeologica del territorio veneto predisposto ai fini della ricostruzione del territorio Veneto a seguito agli eventi alluvionali dell'anno 2010, anche in attuazione dell'OPCM 3906 del 13 novembre 2010».

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000.
1. 1118. (ex 1. 26-quater. 3.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:
  245-bis. Dal 1o gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 e fino alla concorrenza della spesa massima complessiva di 50 milioni di euro, sono sospesi i termini per gli adempimenti e i versamenti dei tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali per i soggetti che hanno subito danni riconducibili alla tromba d'aria dell'8 luglio 2015 che ha colpito i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del 17 luglio 2015. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze è disposta l'attuazione della presente disposizione.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 3.000.000.
1. 1119. (ex 1. 26-quater. 4.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 245 inserire il seguente:
  «245-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 409, non sono considerate le spese sostenute dalle regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla messa in sicurezza dei territorio contro il dissesto idrogeologico, L'esclusione opera nel limite massimo di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto dell'esclusione tra le regioni e gli enti locali interessati».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
1. 1120. (ex 1. 26-quater. 7.) Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 245 inserire il seguente:
  «245-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 409, non sono considerate le spese sostenute dagli enti locali interessati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1 ottobre 2015. Agli oneri derivanti dal precedente comma, si provvede nel limite di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
1. 1121. (ex 1. 26-quater. 8.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 245 inserire il seguente:
  «245-bis. Per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1o ottobre 2015, è autorizzata, per l'anno 2016, la spesa di 20 milioni di euro per la provincia di Parma, di 25 milioni di euro per la provincia di Piacenza.».

  Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 45.000.000
1. 1122. (ex 1. 26-quater. 9.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 245 inserire il seguente:
  245-bis. Per le persone fisiche e giuridiche aventi residenza nei comuni colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 13 e 14 settembre 2015 hanno colpito il territorio delle province di Parma e Piacenza, di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri nella riunione del 25 settembre 2015 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 1o ottobre 2015, che, a seguito degli eventi meteorologici medesimi, abbiano subito danni tali da determinare un serio impedimento allo svolgimento della attività economica, è disposta una esenzione biennale dai versamenti fiscali e contributivi. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede, nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dai 2016 al 2018.”.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 1123. (ex 1. 26-quater. 10.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:
  245-bis. Con riferimento alla Dichiarazione dello stato di emergenza di cui alla Deliberazione del Consiglio dei ministri del 17 luglio 2015, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in favore della regione Veneto, per far fronte ai danni al patrimonio privato e alle attività economiche e produttive, causati dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi l'8 luglio 2015 nel territorio dei comuni di Dolo, Pianiga e Mira, in provincia di Venezia, come emergono dalla ricognizione effettuata da parte del commissario delegato, in attuazione della lettera d) del comma 2, dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1124. (ex 1. 26-quater. 12.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 245 aggiungere il seguente:
  245-bis: Al fine di agevolare la ripresa delle attività economiche ed il ripristino delle condizioni di normalità, i comuni della regione Toscana colpiti dagli eventi alluvionali del 24 e 25 agosto 2015, possono prevedere modalità differenti in termini di differimento del versamento da parte dei contribuenti dei tributi locali e comunque entro e non oltre l'anno 2018. Ai fini del pagamento da parte dei contribuenti, delle rate del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, i suddetti comuni possono inviare i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della TARES, della TASI, anche per l'anno 2016.
1. 1125. (ex 1. 26-quater. 26.) Faenzi.

  Sostituire il comma 246 con il seguente:
  246. Per il triennio 2016-2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente:
   a) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «19 per cento»;
   b) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento».
1. 1126. (ex 1. 27. 162.) Chimienti, Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 246, con il seguente:
  246. In attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 178 del 2015, ai sensi dell'articolo 48 comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per assicurare i rinnovi contrattuali per il triennio 2013-2015, gli oneri posti a carico del bilancio statale sono quantificati, complessivamente, in 220 milioni di euro, a decorrere dal 1o gennaio 2016. Al fine di dare piena ed immediata attuazione alla decisione della suprema corte, stante il preesistente regime di sospensione della contrattazione collettiva, il suddetto rinnovo contrattuale avverrà in deroga alle disposizioni di cui alla legge 4 marzo 2009, n. 15 e del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, con l'attuale assetto dei comparti di contrattazione e con le organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione dall'accertamento di rappresentatività 2013-2015 sancita con decisione del collegio di indirizzo e controllo dell'ARAN del 21 novembre 2012. I rinnovi contrattuali di cui al triennio 2016-2018, e il relativo stanziamento saranno attivati a seguito della riduzione del numero e la definizione dei nuovi comparti e delle relative aree dirigenziali e del nuovo accertamento della rappresentatività l'interno del perimetro degli stessi. Analogamente viene rinviata ai suddetti rinnovi del triennio 2016-2018 la piena attuazione delle disposizioni in materia contrattuale di cui alla citata legge 4 marzo 2009, n. 15, e del citato decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.

  In applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale per il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono quantificati, complessivamente, in 74 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, e 6 milioni di euro per il restante personale statale in regime di diritto pubblico.
1. 1127. (ex 1. 27. 16.) Laffranco.

  Al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 500 milioni di euro e le parole: 74 milioni di euro, con le seguenti: 274 milioni di euro, dopo le parole: n. 195, aggiungere le seguenti:, 200 milioni di euro per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al fine del computo del trattamento economico di quiescenza e del trattamento di fine servizio per detto personale, incluso quello cessato dal servizio a decorrere dal 1o gennaio 2011, ricalcolati intendendo come figurativi i contributi non corrisposti in applicazione delle disposizioni dell'articolo 9, commi 1 e 21, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1128. (ex 1. 27. 194.) Petrenga.

  Al comma 246 sostituire le parole: sono quantificati, complessivamente, in 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti: sono quantificati, complessivamente, in 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:
  542-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  542-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle, seguenti «nella misura del 95 per cento».
  542-quater. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
  542-quinquies. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, le parole: «I capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita, a copertura del rischio demografico, sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche», sono soppresse.
  542-sexies. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
1. 1129. (ex 1. 27. 150.) Fassina, Civati, Scotto, Placido, Gregori, Airaudo, Marcon, Melilla, Franco Bordo, Paglia, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Ricciatti, Duranti.

  Al comma 246 sostituire le parole: in 300 con le seguenti: in 726 e le parole: di cui 74 con le seguenti: di cui 500.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 426 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1130. (ex 1. 27. 59.) Guidesi, Caparini, Molteni, Simonetti.

   Al comma 246, sostituire le parole: 300 milioni di euro, con le seguenti: 1.500 milioni di euro e le parole: 74 milioni di euro, con le seguenti: 1000 milioni di euro.

  Conseguentemente, dopo il comma 246 aggiungere il seguente:
  «246-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1,500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.»
1. 1131. (ex 0. 1. 1. 1. 109.) Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

  Al comma 246, dopo le parole: di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 aggiungere le seguenti: esclusione del personale che ha già beneficiato dello sblocco delle indennità previste dagli articoli 1819 e 1820 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
1. 1132. (ex 1. 27. 177.) Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Tofalo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
  246-bis. Al fine di garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza e di efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 500 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 500 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente comma, è autorizzata l'assunzione di 500 unità mediante il ricorso, in parti uguali, alle graduatorie di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e di 30 unità secondo le modalità di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per le finalità ivi previste.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari ad euro 20.413.340 a decorrere dal 2016.
1. 1133. (ex *1. 27. 58.) Guidesi, Caparini, Molteni, Simonetti.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
  246-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla situazione internazionale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernenti la revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
  2016: –18.000.000;
  2017: –35.000.000;
  2018: –35.000.000.
1. 1134. (ex *1. 27. 205.) Labriola.

  Dopo il comma 246, aggiungere il seguente:
  246-bis. All'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, sono soppresse le parole: «nell'ambito delle relative dotazioni organiche».
1. 1135. (ex 1. 27. 122.) Cirielli, Rampelli.

  Dopo il comma 246 aggiungere il seguente:
  246-bis. »Al fine di contrastare nel territorio il crescente fenomeno degli atti persecutori stalking e rafforzare la prevenzione contro i delitti di cui al decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, l'Arma dei carabinieri è autorizzata in via straordinaria a reclutare ulteriori 29 unità di allievi Marescialli del ruolo Ispettori, del concorso di cui all'articolo 679 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento militare), attingendo dagli idonei non vincitori della graduatoria di merito di cui al decreto del Ministero della difesa n. 232/1D del 19 agosto 2014, disponibili alla data della presente legge.
1. 1136. (ex 1. 27. 3.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi.

  Sostituire il comma 247 con il seguente:
  «247. Le somme di cui ai commi 1 e 2, comprensive degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 11, comma 3, lettera g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni».
1. 1137. (ex 1. 27. 17.) Laffranco.

  Dopo il comma 247, aggiungere i seguenti:
  247-bis. Al fine di garantire un immediato sostegno alle imprese agricole colpite da eventi calamitosi, è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, verso i proprietari delle aziende agricole ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza.
  247-ter, Trascorso il termine di cui al comma 247-bis, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.
  247-quater, Alle imprese di cui agricole di cui al comma 247-bis è riconosciuta priorità nell'accesso al Fondo per il microcredito alle piccole e medie imprese.
  247-quinquies. È istituito un fondo pari a 131,4 milioni di euro per l'anno 2016, 140 milioni di euro per l'anno 2017 e 120 milioni di euro per l'anno 2018, ripartito come segue:
   a) 50 milioni di euro per l'anno 2016 da destinare alle aziende di allevamento ubicate nei territori dei comuni della Calabria e della Sicilia colpiti dagli eventi alluvionali del 31 ottobre 2015, e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato già dichiarato, dal Consiglio dei ministri, lo stato di emergenza, e che causa di tali eventi abbiano dovuto procede all'abbattimento del bestiame, al fine di compensare il mancato reddito nel periodo tra l'abbattimento degli animali e il ripristino dell'allevamento;
   b) 50 milioni di euro per l'anno 2016, 100 milioni di euro per l'anno 2017 e 100 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare ai comuni della costa e dell'entroterra delle province di Reggio Calabria e di Catanzaro danneggiati dagli eventi alluvionali che il 31 ottobre 2015 al fine di far fronte agli interventi strutturali di messa in sicurezza dei territorio; i contributi assegnati ai sensi della presente lettera non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;
   c) 31,4 milioni di euro per l'anno 2016, 40 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018 per far fronte ai danni causati dalla tromba d'aria che l'8 luglio 2015 ha interessato i comuni di Dolo, Pianiga e Mira, ripartiti proporzionalmente tra gli stessi comuni in modo tale da assegnare il 70 per cento delle risorse al comune di Dolo e il 15 per cento delle stesse rispettivamente a ciascuno dei comuni di Pianiga e Mira; i contributi assegnati ai sensi della presente lettera non sono considerati tra le entrate finali di cui all'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevanti ai fini del patto di stabilità interno;

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341, con il seguente: «341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13», sopprimere le seguenti parole: «di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»;
   b) al comma 369, sostituire le parole: «134,340 milioni» con le seguenti: «34,340 milioni»;
   c) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «17 per cento»;
   d) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6 per cento»;
   e) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte, in maniera lineare per un importo pari a 131,4 milioni di euro per il 2016, 140 milioni di euro per il 2017 e 120 milioni di euro per il 2018».
1. 1138. (ex 1. 27. 174.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 247, aggiungere il seguente:
  247-bis. Al comma 2, lettera a), all'articolo 12 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole: «e avere un reddito lordo nel 2014 inferiore a 80.000 euro e un numero di addetti inferiore o uguale a 5», sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 10.000.000 di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1139. (ex 1. 27. 175.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Dell'Orco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 248.
1. 1140. (ex 1. 27. 151.) Scotto, Placido, Airaudo, Gregori, Marcon, Melilla, Fassina.

  Sostituire i commi 248 e 249 con i seguenti:
  248. Al fine del concorso alla copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2016-2018 del personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, incluso il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, nonché degli oneri derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico del bilancio statale 400 milioni di euro, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalla disposizione di cui al successivo comma 249-bis, a decorrere dall'anno 2016.

  249. Il comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
1. 1141. (ex 1. 27. 146.) Nicchi, Airaudo, Marcon, Fassina, Gregori.

  Sostituire il comma 248 con il seguente:
  248. Le disposizioni recate al comma 246 si applicano, in deroga alle previsioni di cui al Patto di Stabilità, con apposite risorse nelle stesse modalità ed in proporzione alla consistenza numerica anche al personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, nonché al personale convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente, dopo il comma 540 aggiungere il seguente:
  540-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente:
  «Art. 17.1. - (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti».
1. 1142. (ex 1. 27. 153.) Placido, Scotto, Airaudo, Gregori, Marcon, Melilla, Fassina.

  Sostituire il comma 248 con il seguente:
  248. Per il personale dipendente da amministrazioni istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3. comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dei medesimo decreto legislativo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, sono fissati i criteri di determinazione dei predetti oneri in coerenza con quanto previsto dal comma 1 e 2; le predette disposizioni si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
1. 1143. (ex 1. 27. 18.) Laffranco.

  Al comma 248, secondo periodo, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 1144. (ex 1. 27. 23.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 248, in fine, aggiungere le seguenti parole: Il limite del 65 per cento non è applicato per il personale sanitario e sociosanitario delle regioni in equilibrio di bilancio, per le quali non è stabilito alcun limite, purché tale equilibrio finanziario venga mantenuto e garantito.
1. 1145. (ex 1. 27. 30.) Rondini, Guidesi.

  Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
  248-bis. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, senza ulteriore aggravio di spesa e nel rispetto dei vincoli di bilancio, possono prorogare per un periodo di 36 mesi i rapporti di lavoro a termine, nei casi in cui, per effetto della cessazione dei rapporti di lavoro, si possano prefigurare situazioni d'interruzione del pubblico servizio con grave pregiudizio per l'utenza. Le amministrazioni pubbliche procedono all'assunzione di tutti i vincitori di concorso ancora non assunti, derogando dai limiti previsti dal decreto-legge 24 giugno 2014 n. 90.

  Conseguentemente, dopo il comma 542, aggiungere i seguenti:
  542-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  542-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1146. (ex 1. 27. 152.) Airaudo, Fassina, Placido, Scotto, Gregori, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
  248-bis. In deroga ai limiti assunzionali previsti dal comma 125, e al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/104/CE, e successive modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, il Ministero della salute, per gli anni 2016, 2017 e 2018, è autorizzato a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede nei limiti di 300 milioni di euro l'anno.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
  544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1147. (ex 1. 27. 130.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 248 aggiungere il seguente:
  248-bis. Nel primo periodo del comma 256 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 le parole: «e secondo» sono soppresse.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
1. 1148. (ex 1. 27. 11.) Laffranco.

  Dopo il comma 248, aggiungere il seguente:
  248-bis. Nel primo periodo dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2013, n. 122 le parole: «e 21» vengono sostituite con «e 21, primo, terzo e quarto periodo».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 15 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 1149. (ex 1. 27. 12.) Laffranco.

  Dopo il comma 248 aggiungere il seguente:
  248-bis. È abrogato l'articolo 9, comma 21, secondo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente della tabella C allegata alla presente legge.
1. 1150. (ex 1. 27. 13.) Laffranco.

  Dopo il comma 249 aggiungere il seguente:
  249-bis. L'articolo 170 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non si applica nei confronti del personale che transita nella posizione di ausiliaria a decorrere dal 1o gennaio 2016.
1. 1151. (ex 1. 27. 229.) Marcon, Melilla, Fassina, Duranti, Piras.

  Dopo il comma 249, aggiungere il seguente:
  249-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, per tutti i servizi che, pur rientranti nella missione istituzionale, sono resi a soggetti terzi che erogano servizi pubblici essenziali per i quali viene richiesta la presenza costante e giornaliera del personale della polizia di Stato al fine di garantire la sicurezza dei cittadini, il Dipartimento della polizia di Stato può stipulare con i medesimi soggetti terzi convenzioni con le quali, nel rispetto dello status e delle funzioni degli appartenenti alla polizia di Stato, prevede anche gli oneri a carico degli Enti richiedenti relativamente ai mezzi, agli strumenti e alle risorse da destinare al personale che svolge il predetto servizio al fine di non gravare sul bilancio pubblico. Le corresponsioni economiche in favore del personale per le singole prestazioni sarà stabilita con le modalità e secondo le procedure negoziali vigenti.
1. 1152. (ex 1. 27. 110.) Rampelli.

  Dopo il comma 250, aggiungere il seguente:
  250-bis. Il comma 11 dell'articolo 9 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 è sostituito dal seguente:
  11. Il direttore del parco è nominato dal Consiglio direttivo in base alle attitudini e capacità professionali possedute in relazione alla specificità dell'incarico, nell'ambito di una terna di soggetti qualificati proposta dal Presidente del parco previa procedura concorsuale per titoli, con i criteri, i requisiti e le modalità definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. il Presidente del parco stipula con il direttore un apposito contratto di diritto privato con attribuzione di un trattamento economico non superiore a quello dei dirigenti stabilito dal contratto nazionale di lavoro, area dirigenti, degli enti pubblici non economici, per una durata non superiore a cinque anni. Il direttore, se dipendente pubblico, è posto in aspettativa senza assegni dall'amministrazione di appartenenza per tutta la durata dell'incarico.
1. 1153. (ex 1. 27. 131.) Zaratti, Pellegrino.

  Dopo il comma 250 inserire il seguente:
  250-bis. All'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo periodo, le parole: «, fatti salvi i procedimenti concessori di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge n. 9 del 1991 in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 ed i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi, nonché l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla medesima data, anche ai fini della esecuzione delle attività di ricerca, sviluppo e coltivazione da autorizzare nell'ambito dei titoli stessi, delle eventuali relative proroghe e dei procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi» sono soppresse;
   b) al terzo periodo, le parole: «, fatte salve le attività di cui all'articolo 1, comma 82-sexies, della legge 23 agosto 2004, n. 239, autorizzate, nel rispetto dei vincoli ambientali da esso stabiliti, dagli uffici territoriali di vigilanza dell'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e le georisorse, che trasmettono copia delle relative autorizzazioni al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,» sono soppresse.
1. 1154. (ex 1. 27. 6.) Fabrizio Di Stefano.

  Sostituire i commi 251 e 252 con i seguenti:
  251. Ai fini della ottimizzazione e implementazione del controllo ambientale nonché della prevenzione e contrasto alla criminalità organizzata, è autorizzata, a favore delle forze di polizia e degli enti tecnici preposti alla tutela ambientale, la spesa di 83.000.000 euro per l'anno 2016, con specifica destinazione di 1,5 milioni di euro da destinare ai controlli incrociati tra i seguenti enti: Camere di Commercio, Agenzie delle Entrate, Agenzia delle dogane, Aziende sanitarie locali – Asl. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati, gli interventi da adottare in attuazione del presente comma, nonché, le amministrazioni competenti cui destinare le predette somme.
  252. All'onere di cui al comma 251 si provvede, nel limite di 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, già destinata alla prosecuzione del concorso delle Forze armate alle operazioni di sicurezza e di controllo del territorio, per l'anno 2016.
1. 1155. (ex 1. 27. 164.) Vignaroli, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 251 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sostituire le parole: 4.800 unità con le seguenti: 6.000 unità;
   b) dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'interno del contingente di cui al precedente periodo, 2050 unità saranno impiegate per gli interventi di cui al citato all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 10 dicembre 2013, n. 136 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 2014, n.6»;.

  Conseguentemente, al comma 252, sostituire le parole: euro 83.000.000 con le seguenti: euro 103.500.000.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 1156. (ex 1. 27. 163.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 251 dopo le parole: ed al terrorismo inserire le seguenti: e per il controllo dei territori dove sono presenti centri di accoglienza per immigrati,.
1. 1157. (ex 1. 27. 5.) Vaccaro.

  Dopo il comma 251, aggiungere il seguente:
  251-bis. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse a favore dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza, di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate di 20 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le parole: 114,340, 122,610, 119,610.
1. 1158. (ex 1. 27. 228.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Costantino, Melilla, Duranti, Pannarale, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni.

  Dopo il comma 251, è aggiunto il seguente:
  251-bis. Al fine di incrementare le attività di assistenza e sostegno alle donne vittima di violenza e ai loro figli, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013, n. 119, le risorse di cui all'articolo 5 e 5-bis, del suddetto decreto, sono incrementate di 50 milioni di euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, per l'istituzione di nuovi centri e di nuove case-rifugio.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 e: 142,610, con le parole: 84,340, 92,610.
1. 1159. (ex 1. 27. 132.) Marcon, Fassina, Nicchi, Costantino, Gregori, Melilla, Duranti, Pannarale, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni.

  Dopo il comma 252, aggiungere i seguenti:
  252-bis. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relative all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, il piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125 e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle Forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.
  252-ter. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma precedente, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  252-quater. Le finalità di cui ai commi 252-bis e 252-ter e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le Amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 cap. 1680) per un importo anno pari a 10 milioni di euro.
1. 1160. (ex 1. 27. 212.) Faenzi.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze di sicurezza nazionale connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per l'addestramento permanente degli agenti di polizia operanti sul territorio nazionale.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1161. (ex 1. 27. 166.) Lombardi, Nuti, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. Al fine di corrispondere alle accresciute esigenze connesse alle nuove metodiche della minaccia terroristica internazionale, anche di natura fondamentalista, a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2016-2018 per rafforzare il personale delle sezioni, i compiti ed i servizi degli agenti di polizia postale, nonché per incrementare ed aggiornare la tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016. 2017 e 2018.
1. 1162. (ex 1. 27. 167.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 252 aggiungere il seguente:
  252-bis. Allo scopo di garantire maggiore disponibilità di personale per le esigenze connesse con il controllo del territorio e il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, il Ministero della difesa, è autorizzato a richiamare in deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 264, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nei limiti fissati dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, il personale ausiliario delle Forze armate risultato idoneo alla ferma quadriennale, ma non prescelto che si renda disponibile. Il personale richiamato non deve aver superato il quarantesimo anno di età ai sensi della legge 10 aprile 1954, n. 113, al momento del richiamo. In base alle esigenze operative e secondo indicazioni del Ministero della Difesa il personale richiamato dovrà sostenere un corso di aggiornamento presso i reparti di appartenenza.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
1. 1163. (ex 1. 27. 179.) Rizzo, Frusone, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Tofalo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. Al fine di assicurare, anche in relazione alle straordinarie esigenze di prevenzione e contrasto alla criminalità ed al terrorismo, un maggior controllo del territorio, si prevedono misure atte a consentire ai carabinieri ausiliari, la partecipazione a concorsi mirati all'arruolamento, al fine di essere reimpiegati in operazioni, anche temporanee. Tali impieghi sono conseguenti ad opportuni percorsi di addestramento.
1. 1164. (ex 1. 27. 4.) Artini, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. A fronte delle accresciute esigenze connesse alla minaccia terroristica, per l'espletamento dei compiti istituzionali della polizia di Stato a favore del Ministero dell'interno è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016, da destinare all'acquisto di giubbotti antiproiettile, con priorità di dotazione per il personale operante in aree di rischio del territorio nazionale.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui per il 2016.
1. 1165. (ex 1. 27. 165.) Nuti, Lombardi, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. Per le finalità di rafforzamento del dispositivo di soccorso tecnico urgente ed al fine di recuperare la pregressa carenza nell'organico complessivo, è autorizzata la spesa, per l'anno 2016, di 30 milioni di euro a favore del Corpo nazionale vigili del fuoco.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1166. (ex 1. 27. 186.) Nesci, Luigi Di Maio, Nuti, Lombardi, De Rosa, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 252 aggiungere il seguente:
  252-bis. A decorrere dall'anno 2016 le tasse di concessione governative previste dal titolo V della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica, del 26 ottobre 1972, n. 641, sono incrementate del 100 per cento.
1. 1167. (ex 1. 27. 158.) Marcon, Duranti.

  Dopo il comma 252, inserire il seguente:
  252-bis. Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico nel mezzogiorno è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare all'Ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia. Allo scopo di garantire la piena disponibilità delle risorse occorrenti per le finalità di cui al presente comma, non possono essere intraprese o proseguite, nei limiti delle medesime risorse, azioni esecutive nei confronti dell'ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

  Conseguentemente, alla Tabella B, apportare le seguenti modificazioni:
   voce Ministero dell'economia e delle finanze:
    2016: – 5.000.000.
   voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    2017: – 16.000.000;
    2018: – 16.000.000.
1. 1168. (ex 1. 27. 216.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. Al fine di assicurare l'approvvigionamento idrico nel Mezzogiorno è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, di 16 milioni di euro per l'anno 2017 e di 16 milioni di euro per l'anno 2018 da destinare all'ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia. Allo scopo di garantire la piena disponibilità delle risorse occorrenti per le finalità di cui al presente comma, non possono essere intraprese o proseguite, nei limiti delle medesime risorse, azioni esecutive nei confronti dell'ente per lo Sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 126,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 123,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,1110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1169. (ex 1. 27. 215.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 252, aggiungere il seguente:
  252-bis. È abrogato il comma 7 dell'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1170. (ex 1. 27. 157.) Marcon, Melilla, Fassina.

  Al comma 253, primo periodo, sostituire le parole da: 150 milioni di euro fino alla fine del periodo, con le seguenti: 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, finalizzato ad interventi di carattere economico, sociale, ambientale e di bonifica dei siti inquinati, sul territorio nazionale, ivi compresi i suoli interessati dalla combustione illecita di rifiuti.

  Conseguentemente, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: a ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e pari a 500 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1171. (ex 1. 27. 21.) Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Al comma 253, sostituire le parole: 150 milioni, con le seguenti: 300 milioni.

  Conseguentemente dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Il comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ed il comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono abrogati.
1. 1172. (ex 1. 27. 143.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina, Scotto, Giancarlo Giordano.

  Al comma 253, primo periodo, sostituire le parole: anni 2016 e 2017, con le seguenti: anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 150.000.000 euro per l'anno 2018.
1. 1173. (ex 1. 27. 169.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 253, secondo periodo, dopo le parole: le predette somme, aggiungere le seguenti: con priorità per gli interventi di bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati.
1. 1174. (ex 1. 27. 171.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 253, aggiungere in fine le parole: Al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse il Ministero dell'economia e delle finanze crea sul proprio sito istituzionale un'apposita sezione dedicata al monitoraggio delle spese del Fondo destinato alla terra dei fuochi, con dati economici periodicamente aggiornati.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 1175. (ex 1. 27. 170.) Micillo, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente comma:
  253-bis. Il 5 per cento del fondo di cui al precedente comma è destinato ai comuni della provincia di Benevento per le riparazioni dei danni procurati dall'alluvione dell'ottobre del 2015.
1. 1176. (ex 1. 27. 2.) Bechis, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 253 è aggiunto il seguente:
  253-bis. È istituto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Fondo per l'adattamento ai cambiamenti climatici e la manutenzione del territorio le cui risorse, pari ad un miliardo di euro per l'anno 2016, sono finalizzate al finanziamento di un piano straordinario per la tutela e manutenzione del territorio, del patrimonio naturalistico e per il contenimento del consumo di suolo. Il piano, approvato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela dei territorio e del mare entro il 30 aprile 2016, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281, è preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, con l'obiettivo di individuare gli interventi prioritari necessari, da realizzare entro l'anno 2016, e i soggetti che vi provvedono.

  Conseguentemente, alla Tabella E sopprimere le voci:
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 266 del 2005, Articolo 1, comma 78: rifinanziamento Legge 166 del 2002, Interventi infrastrutture, annualità 2016;
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 296 del 2006, Art. 1, c. 977, punto a, annualità 2016;
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 296 del 2006, Art. 1, c. 977, punto b, annualità 2016;
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 296 del 2006, Art. 1, c. 977, punto b, annualità 2016;
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 296 del 2006, Art. 1, c. 977, punto c, annualità 2016.
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, c, 257, punto a, annualità 2016;
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, c. 257, punto b, annualità 2016;
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, Legge finanziaria n. 244 del 2007, Art. 2, c. 257, punto c, annualità 2016;
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, decreto legge n. 185 del 2008, Art. 21, c. 1, punto a, annualità 2016;
   Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali per pubbliche calamità, Infrastrutture e trasporti, decreto legge n. 185 del 2008, Art. 21, c. I, punto b, annualità 2016;
   Sostegno allo sviluppo del trasporto, Economia e finanze, Legge finanziaria n.296 del 2006, Art. 1, c. 975, punto 1.
1. 1177. (ex 1. 27. 133.) Pellegrino, Zaratti.

  Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
  253-bis. Per gli anni 2016 e 2017, nel saldo individuato ai sensi del comma 409, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su risorse proprie o provenienti dallo Stato, per interventi finalizzati alla bonifica di siti inquinati e per le bonifiche da amianto quando essi esercitano i poteri sostitutivi previsti dall'articolo 250 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. L'esclusione opera nel limite massimo di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e le condizioni per il riparto, dell'esclusione tra le Regioni e gli enti locali interessati.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
1. 1178. (ex 1. 27. 22.) Grimoldi, Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 253 aggiungere il seguente:
  253-bis. Per gli anni 2016, 2017 e 2018, nel saldo individuato ai sensi del comma 409, non sono considerate le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su fondi detenuti ai sensi della legge 2 maggio 1990 n. 102, destinati alla realizzazione di opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e quelli derivanti dal Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1179. (ex 1. 27. 49.) Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici», nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 41 è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1180. (ex *1. 27. 199.) Palese, Latronico.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici», nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole: incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 41 è incrementato di 129,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 134,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 179,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 176,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 205,510 milioni di euro per l'anno 2027 di 194,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1181. (ex *1. 27. 208.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Bueno, Vaccaro.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici», nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
1. 1182. (ex **1. 27. 198.) Palese, Latronico, Marti.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. Al fine di studiare e valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, mediante la realizzazione di modelli del sistema climatico italiano e delle sue interazioni con la società e l'ambiente, attraverso le attività di ricerca svolte dalla Grande infrastruttura di ricerca, già denominata «Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici», nonché per la valorizzazione degli investimenti effettuati con la delibera CIPE n. 42 del 13 maggio 2010, è autorizzato, a decorrere dall'anno 2016, un contributo annuo di euro 5 milioni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 5.000.000;
   2017: – 5.000.000;
   2018: – 5.000.000.
1. 1183. (ex **1. 27. 207.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Bueno, Vaccaro, Labriola.

  Dopo il comma 253, inserire i seguenti:
  253-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un Fondo per le vittime dei reati intenzionali violenti, di seguito denominato «Fondo», finalizzato a concedere elargizioni a ciascuna persona che non abbia potuto conseguire il risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale cagionato dal reato o la rifusione delle spese e degli onorari di costituzione di parte civile e di difesa, nei seguenti casi: a) quando il responsabile è deceduto; b) quando il responsabile, successivamente alla sentenza di condanna, si è sottratto all'adempimento delle obbligazioni civili; c) quando il responsabile è rimasto ignoto; d) quando il responsabile è stato prosciolto per intervenuta prescrizione. Hanno diritto di accesso al Fondo le vittime dei reati intenzionali violenti che abbiano riportato lesioni personali gravi, permanenti o gravissime. Nei casi in cui, in conseguenza dei delitti medesimi, la persona offesa abbia perso la vita, il diritto di accesso al Fondo è riconosciuto: a) al coniuge e ai figli; b) ai genitori; c) al convivente more uxorio; d) ai fratelli e alle sorelle.
  253-ter. Il Fondo, con una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di 15 milioni di euro, è alimentato da un contributo dello Stato, determinato annualmente dalla legge di stabilità in proporzione alla dotazione complessiva del fondo e comunque in misura non inferiore a 15 milioni di euro, nonché da:
   a) quota parte dei proventi delle sanzioni derivanti dal processo penale e dalla cessione, da parte dello Stato, dei crediti vantati nei confronti di coloro che sono stati condannati in via definitiva a pene pecuniarie, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria, fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   b) quota parte dei proventi derivanti dalla confisca e vendita dei proventi dei reati e dei mezzi utilizzati per l'esecuzione dei reati e dei proventi derivanti dal pagamento delle pene pecuniarie e delle somme versate per la multa o per l'ammenda a titolo di responsabilità civile, mediante l'applicazione di una aliquota obbligatoria fissata annualmente dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   c) introiti derivanti dalla specifica destinazione di quota parte delle ritenute operate sulle retribuzioni dei condannati ammessi al lavoro ai sensi della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, individuate con le modalità di cui alle lettere a) e b);
   d) altre risorse individuate annualmente dal Ministero della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   e) contribuzioni volontarie; donazioni, lasciti da chiunque effettuati con le modalità stabilite dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

  253-quater. L'elargizione è corrisposta, in misura proporzionale all'ammontare del danno e comunque in una misura massima stabilita, tenuto conto della dotazione del Fondo, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la richiesta, l'istruttoria e la liquidazione dell'indennizzo, nonché le procedure di recupero della eventuale provvisionale anticipatoria, in ragione dell'esito del procedimento penale. Restano esclusi dall'elargizione i casi in cui il danno è coperto da un contratto di assicurazione o se per lo stesso anno è stato riconosciuto il diritto a risarcimento, indennizzo, ristoro o rimborso, a qualsiasi titolo, da parte di una pubblica amministrazione o da altro fondo previsto dalla legislazione vigente. L'elargizione è condizionata all'accertamento della sussistenza dei presupposti della stessa. Essa è negata, ovvero revocata, qualora il beneficiario abbia concorso alla commissione del reato ovvero di reati che siano connessi con il medesimo ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale ovvero se nei confronti dell'avente diritto risulta in corso un procedimento o è stata pronunciata sentenza di condanna per un delitto non colposo ovvero condanna a pena detentiva superiore a mesi dieci e giorni venti di reclusione per delitto colposo ovvero se è in corso un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione. Non possono presentare istanza i soggetti di cui all'articolo 416-bis del codice penale e i relativi familiari nonché quanti risultino indiziati, imputati o condannati per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, e nell'articolo 407, comma 2, lettera a) del codice di procedura penale. L'erogazione è altresì esclusa nel caso in cui si abbia ragione di ritenere che la vittima o il beneficiario abbia prestato, anche sporadicamente, il proprio apporto al perseguimento degli scopi illeciti di un'associazione di tipo mafioso o di suoi esponenti pur non facendone parte, abbia intrattenuto relazioni con i singoli associati ovvero abbia offerto la propria disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione o di suoi esponenti.
  253-quinquies. I soggetti di cui al comma 253-bis hanno, altresì, diritto ad accedere al gratuito patrocinio legale, a carico del Fondo medesimo, qualora ne facciano richiesta, e nei loro confronti non si applicano le limitazioni di reddito previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. In casi motivati di necessità, il Fondo può provvedere a corrispondere una anticipazione. Le somme elargite sono esenti dal pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e cumulabili con i trattamenti pensionistici previsti dalla normativa vigente. Restano ferme le disposizioni a tutela delle vittime di determinati reati previste dalla legislazione vigente. Quota parte del Fondo è utilizzata, nell'ambito della rete di strutture pubbliche esistenti, per la promozione e lo sviluppo di presidi e servizi pubblici sul territorio dedicate all'ascolto, sostegno, l'assistenza e all'orientamento della vittima del reato, con le modalità definite dal decreto di cui al comma 253-quater.

  Conseguentemente, Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 15.000.000;
   2017: – 30.000.000;
   2018: – 60.000.000.
1. 1184. (ex 1. 27. 180.) Ferraresi, Cominardi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'ammontare dell'imposta prevista dall'articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, stabilita con legge della regione entro il 30 novembre di ogni anno per l'anno successivo, è fissata per chilogrammi di rifiuti convertiti in misura non inferiore ad euro 0,001 e non superiore ad euro 0,01 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per i rifiuti inerti al sensi dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 13 marzo 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 21 marzo 2003, in misura non inferiore ad euro 0,02582 e non superiore ad euro 0,04 per i rifiuti ammissibili al conferimento in discarica per rifiuti non pericolosi ai sensi degli articoli 3 e 4 del medesimo decreto. Le maggiori entrate derivanti dalla maggiorazione del tributo affluiscono in un apposito fondo destinano a favorire la minore produzione dei rifiuti e ad incrementare sia la raccolta differenziata che il recupero di materia, nonché al finanziamento delle agenzie regionali per l'ambiente. L'impiego delle risorse, quindi, è disposto dalla regione, nel ambito delle destinazioni sopra indicate, con propria deliberazione. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede al monitoraggio delle maggiori entrate derivanti dal presente comma e all'attuazione del medesimo.
1. 1185. (ex 1. 27. 173.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 253, inserire il seguente:
  253-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le Regioni e le Province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento.
1. 1186. (ex 1. 27. 20.) Caparini, Grimoldi, Guidesi.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. L'articolo 30-quinquies, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è abrogato.
1. 1187. (ex 1. 27. 15.) Busin.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  253-bis. In attuazione dell'articolo 1, comma 115, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e sulla base della indilazionabilità e indispensabilità dell'intervento, in deroga al comma 1-quater dell'articolo 12 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è autorizzata l'acquisizione dell'Isola di Budelli allo Stato al fine di garantirne e promuoverne la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica da parte della collettività. Con decreto del Ministro dell'ambiente si autorizza l'Ente parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena ad applicare la procedura di esproprio ai sensi dell'articolo 15 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, legge quadro sulle aree protette. Ai fini dell'acquisizione di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: – 3.000.000;
    CS: – 3.000.000;
   2017:
    CP: –;
    CS: –.
   2018:
    CP: –;
    CS: –.
1. 1188. (ex 1. 27. 144.) Pellegrino, Zaratti, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 253, aggiungere il seguente:
  231-bis. L'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente: 7. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni dell'Unione europea e internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della legge 9 gennaio 1991, n. 9. Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia dalle linee di costa lungo l'intero perimetro costiero nazionale e dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, fatti salvi i titoli abilitativi già rilasciati. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma è abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i titolari delle concessioni di coltivazione in mare sono tenuti a corrispondere annualmente l'aliquota di prodotto di cui all'articolo 19, comma 1 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, elevata dal 7 per cento al 10 per cento per il gas e dal 4 per cento al 7 per cento per l'olio. Il titolare unico o contitolare di ciascuna concessione è tenuto a versare le somme corrispondenti al valore dell'incremento dell'aliquota ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere interamente riassegnate ad appositi capitoli istituiti nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il 70 per cento della somma complessiva, e del Ministero dello sviluppo economico per la parte restante, per assicurare il pieno svolgimento rispettivamente delle azioni di prevenzione, monitoraggio e contrasto dell'inquinamento marino e delle attività di vigilanza e controllo della sicurezza anche ambientale degli impianti di ricerca e coltivazione in mare e prevenzione degli incidenti.
1. 1189. (ex 1. 27. 141.) Melilla, Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina.

  Dopo le parole: turismo aggiungere le seguenti: per il solo anno 2016.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale sopprimere le parole:
  2017: –730.000

  2018: –730.000
1. 1190. (ex 0. 1. 27. 233. 2.) Saltamartini, Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Dopo il comma 254, aggiungere il seguente:
  254-bis: All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 23 luglio 1999, il 242, al primo periodo, dopo la parola «privato» sono aggiunte le seguenti: «di interesse pubblico e sono inserite negli elenchi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
1. 1191. (ex 1. 27. 156.) Vacca, Marzana, Chimienti, Luigi Gallo, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 255 aggiungere il seguente:
  255-bis. Dopo il comma 87 della legge 13 luglio 2015, n. 107 sono inseriti i seguenti:
  87-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità delazione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sui sistema scolastico dei possibili esiti dei contenziosi pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015 relativi al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, nonché al fine di evitare che si producano situazioni di disparità di trattamento tra ricorrenti con ricorsi pendenti relativi a procedure concorsuali di anni diversi alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 88-bis nei ruoli dei dirigenti scolastici. Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
  87-ter. I soggetti di cui al comma 87-bis sono: coloro che abbiano superato positivamente la fase preselettiva e che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, rispetto al contenzioso in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 107/2015, alcuna sentenza definitiva nell'ambito di detto contenzioso relativo al concorso per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011.
  87-quater. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di entrata in vigore della legge 107/2015, erano in atto i contenziosi di cui al comma 87-ter relativi al concorso ordinario per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte anche in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 87-bis.
1. 1192. (ex 1. 27. 155.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:
  255-bis. L'articolo 1, comma 88, della legge n. 107 del 2015 è aggiunto in fine il seguente periodo: «Al fine di garantire la piena applicazione dei principi di efficienza ed efficacia detrazione amministrativa dello Stato, si conferma l'inserimento a pieno titolo nelle rispettive graduatorie di merito, con conseguente abbandono da parte del Ministero dell'istruzione, università e ricerca dei giudizi di primo grado e d'appello ancora pendenti, dei soggetti che hanno partecipato al concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, che hanno superato la prova preselettiva con una votazione compresa tra 30 e 34,5 su 50, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate «sulla base del cosiddetto »principio dell'assorbimento« desumibile dall'articolo 4, comma 2-bis del decreto-legge n. 115 del 2005, convertito nella legge n. 168 del 2005, secondo il quale »conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela”, in combinato disposto con l'articolo 13 del bando del concorso indetto con DDG n. 82 del 24 settembre 2012 e con il decreto n. 356 del 23 maggio 2014 del Ministero dell'istruzione, università e ricerca».
1. 1193. (ex 1. 27. 134.) Scotto, Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon.

  Dopo il comma 255, aggiungere i seguenti:
  225-bis. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, è autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
  225-ter. Alla legge 16 marzo 2001, n. 72, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 2 dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    d-bis) erogazione di borse di studio;
   b) all'articolo 1, comma 4, primo periodo, dopo le parole: «attività culturali» sono inserite le seguenti: «, l'Università popolare di Trieste» e dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: «L'Università popolare di Trieste svolge le attività di supporto amministrativo e gestionale».

  225-quater. La convenzione di cui all'articolo 1, comma 4, della legge n. 72 del 2001 vigente al momento dell'entrata in vigore della presente legge è modificata conformemente al comma 1.
  225-quinquies. Alla legge 21 marzo 2001, n. 73 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica dopo la parola Slovenia sono aggiunte le seguenti: «in Montenegro»;
   b) all'articolo 1, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo la parola: «Slovenia» sono aggiunte le seguenti: «, in Montenegro»;
    2) al secondo periodo, dopo la parola: «indicati» è aggiunta la seguente: «anche» e le parole: «, fino ad un massimo del 20 per cento dello stanziamento annuo previsto,» sono soppresse.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente dei 10 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 1194. (ex 1. 27. 24.) Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 255, aggiungere il seguente:
  255-bis. Alla legge n. 107 del 2015 sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 1, comma 88, è aggiunto in fine la seguente lettera:
    c) i soggetti che non abbiano avuto alla data di entrata in vigore della presente legge alcuna sentenza definitiva nell'ambito del contenzioso riferito al concorso per esami e titoli per il reclutamento dei dirigenti scolastici indetto decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, e che abbiano comunque superato (e prove concorsuali, scritte ed orali, necessarie per l'attribuzione del punteggio in graduatoria di merito, anche se non utilmente collocati nelle graduatorie di merito concorsuali.
   2) All'articolo 1, comma 87, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il corso intensivo di formazione si completa entro l'intero anno scolastico 2015-2016».
1. 1195. (ex 1. 27. 154.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon.

  Al comma 256 dopo le parole: dalla nascita di Aldo Moro aggiungere le seguenti: e del bicentenario della nascita di Francesco De Sanctis, e sostituire le parole: 3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 con le seguenti: 3,1 milioni di euro per l'anno 2016, di 2,7 milioni di euro per l'anno 2017 e di 2,5 milioni di euro per l'anno 2018 e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al fine di promuovere, coordinare, integrare e diffondere nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado conoscenze scientifiche nelle loro più elevate espressioni, nel quadro dell'unità e dell'universalità della cultura, presso l'Accademia dei Lincei è istituito il Fondo «Lincei nelle scuole». Per le finalità di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 250.000 euro a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 350.000;
   2017: – 450.000;
   2018: – 250.000.
1. 1196. (ex 1. 27. 211.) Ascani.

  Dopo il comma 256 inserire il seguente:
  256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, sono adottate le seguenti misure:
   a) al comma 732 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle parole: «15 settembre 2016» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle parole: «30 novembre 2015»;
   b) al comma 733, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: ”28 febbraio 2016;

  Conseguentemente, alla Tabella A, l'accantonamento relativo al Ministero dell'Economia e delle Finanze è ridotto di 10 milioni di euro per e ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1197. (ex 1. 27. 7.) Bergamini.

  Dopo il comma 256, aggiungere i seguenti:
  256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 732 dell'articolo 1 le parole: «15 ottobre 2014» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2016» e le parole: «30 settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015»;
   b) al comma 733 dell'articolo 1, le parole: «28 febbraio 2014» sono sostituite dalle seguenti: «28 febbraio 2016».

  256-ter. Per l'anno 2016 è istituita la tassa di compensazione e solidarietà dell'importo di euro 250,00 per concessione a titolo di compensazione del mancato gettito per il biennio 2014-2015.
1. 1198. (ex 1. 27. 27.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  256-bis. Al Fondo di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto Legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, è attribuita una dotazione di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 25 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1199. (ex 1. 27. 47.) Caparini.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  256-bis. Il Fondo di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13 è rifinanziato per 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1200. (ex 1. 27. 48.) Molteni, Guidesi.

  Dopo il comma 256 aggiungere il seguente:
  256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, come sostituito dal comma 251 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lettera b) il punto 2.1) è soppresso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 12.000.000;
   2017: – 12.000.000;
   2018: – 12.000.000.
1. 1201. (ex 1. 27. 9.) Bergamini.

  Dopo il comma 256, aggiungere il seguente:
  256-bis. Nelle more del riordino dei criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime, fino al 31 dicembre 2016 sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone, nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. Fino alla stessa data i suddetti procedimenti amministrativi non possono essere avviati a carico dei titolari di concessioni oggetto di definizione ai sensi del presente comma.
1. 1202. (ex *1. 27. 25.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 257 aggiungere il seguente:
  257-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.

  Conseguentemente al comma 551, Tabella C allegata, Missione «Diritti sociali, politiche sociali e famiglia», Programma «Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale...», voce «Ministero del lavoro e delle politiche sociali», legge n. 328 del 2000, «Fondo per le politiche sociali», apportare le seguenti modifiche:
  2016:
   CP: + 200.000.000
   CS: + 200.000.000

  2017:
   CP: + 200.000.000
   CS: + 200.000.000

  2018:
   CP: + 200.000.000
   CS: + 200.000.000
1. 1203. (ex 1. 27-bis. 3.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Sopprimere il comma 257-bis.
1. 1204. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Sostituire il comma 258 con il seguente:
  258. Ai sensi dell'articolo 19-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, la regione propone al governo un piano per il trasferimento a titolo gratuito, dei cento per cento del capitale sociale della Saremar-Sardegna Regionale Marittima s.p.a. alla regione Sardegna entro il 31 dicembre 2016. La regione Sardegna, nel rispetto del mantenimento del servizio universale e della continuità territoriale con le isole, approva entro e non oltre il 31 dicembre 2017 gli schemi di contratti di servizio di durata non superiore a dieci anni con la società Saremar, garantendo il mantenimento dell'unitarietà del naviglio e del personale dipendente, ivi incluso il livello retributivo e contributivo. La regione Sardegna svolge l'eventuale gara con l'obbligo del «doppio oggetto». A tal fine sono confermate le previsioni finanziarie già indicate dell'articolo 19-ter, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, pari a 13.686.441 euro, destinate alla società Saremar-Sardegna Regionale Marittima s.p.a. per lo svolgimento del diritto universale al trasporto con le isole minori e la cui erogazione alla regione Sardegna avviene secondo le procedure già in essere, con assegnazione annuale entro il primo trimestre di ogni anno.

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2016 al fine di assicurare maggiori entrate pari a 14 milioni di euro, a copertura degli oneri derivanti dal comma 258. Nei casi in cui la disposizione del primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1205. (ex 1. 27-ter. 5.) Pili.

  Dopo il comma 258, inserire il seguente:
  258-bis. La compagnia «Saremar», società partecipata della Regione Autonoma Sarda, interessata da procedure di liquidazione ai sensi della vigente normativa, assicura il servizio pubblico di collegamento tra la Sardegna e la Corsica nonché quelli per le varie destinazioni delle isole minori sarde, fino e non oltre l'aggiudicazione ad altro soggetto privato tramite pubblica gara del medesimo servizio. A tal fine si provvede alla sospensione provvisoria non oltre il 31 dicembre 2016 della efficacia di ogni atto e/o provvedimento di cessione delle navi, delle attrezzature, degli immobili e di ogni altra proprietà connessa alla realizzazione e gestione del servizio di collegamento marittimo in argomento, nonché di ogni provvedimento di riduzione di personale della predetta società «Saremar» tramite procedure di licenziamento. I bandi relativi alla aggiudicazione del servizio di collegamento di cui al precedente comma dovranno contenere una clausola di salvaguardia ai fini del passaggio del personale Saremar negli organici del soggetto aggiudicatario della gara pubblica tramite riconoscimento di specifica premialità. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione valutati nel limite massimo di 13,8 milioni di euro per il 2016 si provvede con lo stanziamento già effettuato nel bilancio per il 2016 della regione Sardegna.

  Conseguentemente al comma 550, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 13.800.000.
1. 1206. (ex 1. 27-ter. 6.) Piras, Franco Bordo, Marcon, Melilla, Fassina, Ricciatti.

  Sopprimere il comma 259.
1. 1207. (ex 1. 27-quater. 2.) Simone Valente, Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 260, inserire il seguente:
  260-bis. Il Programma nazionale triennale della pesca e dell'acquacoltura vigente di cui all'articolo 2, comma 5-decies del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito in legge 26 febbraio 2011, n. 10, adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 31 gennaio 2013, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 2013, è prorogato al 31 dicembre 2016.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione l'Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche competitive, della qualità agroalimentare, della pesca, dell'ippica e mezzi tecnici di produzione, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge n. 267 del 2001 articolo 1 , comma 1: Attuazione del Piano nazionale della pesca marittima apportare le seguenti modifiche:
  2016:
   Cp: + 3.000.000;
   Cs: + 3.000.000.

  A copertura dei maggiori oneri previsti dalla presente disposizione, alla tabella A, rubrica: Ministero dell'Economia e delle finanze, gli stanziamenti previsti sono ridotti nella misura seguente:
  2016: - 3.000.000
1. 1208. (ex *1. 27-quinquies. 4.) Zaccagnini, Marcon, Melilla.

  Al comma 262, sostituire le parole: «10 per cento» con le seguenti: 2 per cento o, nel caso di procedure svolte con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
1. 1209. (ex 1. 28. 26.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 262, primo periodo, sostituire le parole: 10 per cento, con le seguenti: 5 per cento.
1. 1210. (ex *1. 28. 53.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 262, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1211. (ex *1. 28. 51.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma, 262 infine, dopo le parole: di cui al terzo periodo del presente comma aggiungere le seguenti: limitatamente alle convenzioni non assegnate alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1212. (ex **1. 28. 52.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 262, in fine, aggiungere il seguente periodo: Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle centrali acquisti delle regioni in equilibrio finanziario.
1. 1213. (ex 1. 28. 29.) Rondini, Guidesi.

  Dopo il comma 262 è aggiunto il seguente:
  262-bis. Ai fini del completamento del «Piano di decoro degli edifici scolastici» di cui alla delibera CIPE 30 giugno 2014, n. 21, è autorizzata la spesa per complessivi 170 milioni per il periodo 1 aprile-31 dicembre 2016.

  Al relativo onere si provvede quanto a 130 milioni mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 e quanto a 40 milioni mediante riduzione alle voci di spesa Tabella A – Ministero dell'economia e finanze.
1. 1214. (ex 1. 28. 17.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 263 apportare le seguenti modificazioni:
   1) Alla lettera a), sopprimere le parole: «gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e»;
   2) Alla lettera b), sopprimere le parole: «gli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici e».

  Conseguentemente, al comma 345 sopprimere le parole: anche attraverso l'attuazione delle misure previste dai commi da 262 a 278.
1. 1215. (ex 1. 28. 54.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 267 inserire i seguenti:
  267-bis. Al fine di assicurare il proseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, l'ottimale coordinamento della finanza pubblica, il contenimento delle spese degli enti territoriali e il migliore svolgimento delle funzioni amministrative e dei servizi pubblici, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche locali, che alla data del 31 dicembre 2015, non abbiano provveduto al riordino di cui all'articolo, 4 comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono poste in liquidazione entro il 31 dicembre 2016. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le società partecipate dai comuni. Entro il 31 marzo 2016 il Presidente del Consiglio dei ministri, nomina un commissario ad acta, le cui attività per le procedure di liquidazione delle società di cui al presente comma, sono svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  267-ter. Entro centottanta giorni il commissario ad acta, avvalendosi anche di subcommissari a livello regionale, quali soggetti attuatori ai fini della liquidazione delle società, predispone ogni intervento per la liquidazione e lo scioglimento dei consigli di amministrazione delle società di cui al comma 267-bis.
1. 1216. (ex 1. 28. 19.) Vaccaro.

  Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
  «268-bis). Fino alla completa revisione della disciplina degli organismi ai rappresentanza di militari di cui all'articolo 1476 del decreto legislativo 15 marzo 2010; n. 66, i militari eletti negli organi di rappresentanza svolgono le attività di cui all'articolo 1478 del medesimo decreto legislativo nella sede ordinaria di servizio, con l'ausilio di adeguati sistemi di videoconferenza, anche in occasione dello svolgimento di audizioni presso gli organismi parlamentari. Quando per giustificate ragioni tecniche e di servizio sono inviati in, missione isolata per le attività connesse allo svolgimento del mandato rappresentativo, sono tenuti a fruire di vitto ed alloggio gratuiti forniti dall'amministrazione militare presso le strutture logistiche della Forza armata o Corpo di appartenenza nel luogo di missione ovvero di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma non inferiori a 3 milioni di euro per l'anno 2016, sono versati al bilancio dello Stato».
1. 1217. (ex 1. 28. 63.) Corda, Paolo Bernini, Basilio, Frusone, Rizzo, Tofalo, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
  «268-bis). Al fine di realizzare maggiori risparmi di spesa e favorire il ricambio generazionale nelle pubbliche amministrazioni le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 si interpretano nel senso che il divieto di effettuare i trattenimenti in servizio, comunque denominati, imposto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ha efficacia anche per i richiami in servizio disposti ai sensi degli articoli 992 e 993 del decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 66, i risparmi di spesa realizzati in attuazione del presente comma sono versati ai bilancio dello Stato».

  Conseguentemente: alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 2.000.000;
   2017: – 2.000.000;
   2018: – 2.000.000.
1. 1218. (ex 1. 28. 64.) Paolo Bernini, Frusone, Basilio, Corda, Rizzo, Tofalo, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
  «268-bis. All'articolo 4, comma 98, delia legge 12 novembre 2011, n. 18, le parole: «ove esistenti e disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «ovvero di altre amministrazioni pubbliche»;
  268-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 32-bis, sono versati al bilancio dello Stato».
1. 1219. (ex 1. 28. 66.) Basilio, Paolo Bernini, Frusone, Corda, Rizzo, Tofalo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 268, aggiungere il seguente:
  268-bis). Gli articoli 992, 993, 994, 995, 996 e 1870 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, sono abrogati. Nei confronti del personale militare il cui trattamento di quiescenza sarà liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, troverà applicazione il coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età previsto dalla tabella A allegata alla legge medesima. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del primo periodo del presente comma, non inferiori a 32.000.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per, essere riassegnati, con successivi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, al fini dell'attuazione del secondo periodo del presente comma.
1. 1220. (ex 1. 28. 68.) Tofalo, Paolo Bernini, Basilio, Corda, Rizzo, Frusone, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 268, aggiungere i seguenti:
  268-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso ai corpi di Polizia civili e militari stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  268-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi dai contratti di locazione di cui al comma 268-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  268-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 32-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 268-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  268-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 268-bis a 268-quater, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono destinate al finanziamento di misure perequative per il personale dei corpi di polizia ad ordinamento civile e militare.
1. 1221. (ex 1. 28. 70.) Basilio, Frusone, Paolo Bernini, Tofalo, Corda, Rizzo, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial, Caso.

  Dopo il comma 269, aggiungere il seguente:
  269-bis. All'articolo 23-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Le stazioni uniche appaltanti delle province e delle città metropolitane sono qualificate come soggetti aggregatori per gli appalti di lavori pubblici superiori a 40.000 euro dei comuni non capoluogo di provincia del loro territorio, nel caso in cui i comuni interessati non abbiano proceduto, entro tale termine, ad aggregò diversamente nelle modalità previste dall'articolo al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».
1. 1222. (ex *1. 28. 27.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

  Dopo il comma 269, inserire il seguente:
  «269-bis. All'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni, le parole: «1o novembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».
1. 1223. (ex **1. 28. 23.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 269, inserire il seguente:
  269-bis. Al fine di promuovere la razionalizzazione e il contenimento della spesa degli enti locali attraverso processi di gestione associata di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006:
   a) ai comuni associati, consorziati per le funzioni di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 163 del 2006, e alle Città metropolitane che assumono le medesime funzioni, fermo restando il rispetto del limite di spesa complessivo definito a legislazione vigente e comunque nella salvaguardia degli equilibri di bilancio, non si applicano gli specifici vincoli e limitazioni relativi alle facoltà assunzionali e ai rapporti di lavoro a tempo determinato;
   b) alle Province che assumono le funzioni associate di cui all'articolo 33 del decreto legislativo n. 163 del 2006 limitatamente al personale da adibire alle predette funzioni non si applicano le limitazioni in materia di personale di cui all'articolo 1, comma 420, della legge n. 190 del 2014.
1. 1224. (ex 1. 28. 22.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 270, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
1. 1225. (ex 1. 28. 30.) Guidesi.

  Ai commi 270 e 271 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.000 euro con le seguenti: 10.000 euro.
1. 1226. (ex 1. 28. 24.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 270, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.000 euro con le seguenti: 5.000 euro.
1. 1227. (ex 1. 28. 31.) Guidesi.

  Al comma 270, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: 1.000 euro con le seguenti: 3.000 euro.
1. 1228. (ex 1. 28. 32.) Guidesi.

  Al comma 272, dopo la parola: manutenzione aggiungere le seguenti:, con esclusione dei lavori.
1. 1229. (ex *1. 28. 21.) Grimoldi, Guidesi.

  Al comma 272, dopo la parola: manutenzione aggiungere le seguenti:, con esclusione dei lavori.
1. 1230. (ex *1. 28. 28.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 273 le parole: 1 milione sono sostituite dalle seguenti: 500 mila.
1. 1231. (ex 1. 28. 60.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 273, dopo le parole: superiore a 1 milione di euro aggiungere le seguenti: La compilazione del programma avviene attraverso l'utilizzo di un supporto informatico messo a disposizione dall'Agenas. Tale strumento deve contemplare anche l'indicazione da parte di tutti gli enti del SSN delle liberalità messe loro a disposizione da soggetti pubblici e/o privati. La mancata osservanza delle disposizioni rileva ai fini della responsabilità disciplinare del direttore generale e del responsabile decanti corruzione e trasparenza dell'ente del sistema sanitario interessato.
1. 1232. (ex 1. 28. 59.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 275 dopo le parole: con proprio decreto sono aggiunte le seguenti: da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno,.
1. 1233. (ex 1. 28. 56.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 276, dopo le parole: da Consip SpA aggiungere le seguenti: Per l'acquisto dei dispositivi medici si devono tenere in considerazione i dati messi a disposizione dall'Osservatorio nazionale sui prezzi dei dispositivi medici, previsto al comma 7 dell'articolo 9-ter del decreto legge 19 giugno 2015 n. 78, convertito con modificazioni in Legge 6 agosto 2015 n. 125.
1. 1234. (ex 1. 28. 57.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 276 dopo le parole: con proprio provvedimento sono aggiunte le seguenti: da emanarsi entro il 30 giugno di ogni anno,.
1. 1235. (ex 1. 28. 58.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 278, sostituire le parole da: non sia idoneo fino alla fine del periodo con le seguenti: non possieda le caratteristiche essenziali specifiche e necessarie all'amministrazione.
1. 1236. (ex 1. 28. 61.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il 278, inserire il seguente:
  278-bis. L'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è sostituito con il seguente:
  Dal 1o luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e periferiche ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad esclusione delle università statali limitatamente all'acquisto di beni e servizi che gravano sui fondi di ricerca, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure.

  Per gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, e le università statali tenendo conto delle rispettive specificità, sono definite, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, linee guida indirizzate alla razionalizzazione e al coordinamento degli acquisti di beni e servizi omogenei per natura merceologica tra più istituzioni, avvalendosi delle procedure di cui al presente comma. A decorrere dal 2014 i risultati conseguiti dalle singole istituzioni sono presi in considerazione ai fini della distribuzione delle risorse per il funzionamento.
1. 1237. (ex 1. 28. 16.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 278, aggiungere il seguente:
  278-bis. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito della legge 23 giugno 2014, n. 89, le parole: «anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto» sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o in atto».

  Al relativo maggiore onere, valutato in 40 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
1. 1238. (ex 1. 28. 18.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 278, inserire il seguente:
  278-bis. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di lavori, beni e servizi e anche per favorire ed incentivare la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese agli appalti, le amministrazioni pubbliche, nell'ambito degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da CONSIP S.p.A., ovvero nell'ambito della propria programmazione contrattuale, adottano criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte assegnando comunque preferenza e criteri di premialità correlati alla sostenibilità ambientale nel proprio territorio, alla tutela del lavoro e dei lavoratori ed alla suddivisione degli appalti in lotti e lavorazioni specifiche.
1. 1239. (ex 1. 28. 20.) Guidesi, Grimoldi.

  Dopo il comma 278, inserire il seguente:
  278-bis. Una quota pari al 50 per cento delle risorse provenienti dall'applicazione delle sanzioni per il superamento del Patto di Stabilità 2015 e comunque per una somma non superiore a 10 milioni è redistribuita tra i comuni che, aggregandosi per gli acquisiti di beni, servizi e lavori, dimostrino di aver conseguito risultati di contenimento della spesa pubblica secondo i parametri che saranno stabiliti con DPCM previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
1. 1240. (ex 1. 28. 25.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 279 aggiungere il seguente:
  279-bis. All'articolo 11, comma 1, decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con modificazioni in legge 8 novembre 2012, n. 189, l'ultimo periodo è abrogato.
1. 1241. (ex 1. 29. 17.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 279 è aggiunto il seguente:
  279-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Gli esercizi commerciali di cui al primo periodo possono altresì effettuare attività di vendita al pubblico di farmaci di cui all'articolo 8, comma 10, lettera c), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni.».
1. 1242. (ex 1. 29. 18.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 279 aggiungere il seguente:
  279-bis. Il comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dal comma 11 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, è sostituito dal seguente:
  «33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario di almeno il 30 per cento».
1. 1243. (ex 1. 29. 19.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 279 è aggiunto il seguente:
  279-bis. Al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:
   all'articolo 81, i commi 5, 6 e 7 sono sostituiti dal seguente:
  «5. È consentito a soggetti terzi di produrre principi attivi e medicinali coperti da certificati complementari di protezione ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349, e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009, al solo fine di consentire lo stoccaggio di tali principi attivi e medicinali per la futura commercializzazione dopo lo scadere del relativo certificato complementare di protezione e l'esportazione verso Paesi nei quali la protezione brevettuale o del certificato complementare di protezione non esiste, è scaduta ovvero nei quali l'esportazione del principio attivo nonché del medicinale non costituisce contraffazione del relativo brevetto o certificato complementare di protezione in conformità alle normative vigenti. L'attività è sottoposta a costante monitoraggio e valutazione da parte di un tavolo tecnico composto da Ministero della salute, Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero delle attività produttive, AIFA e AGENAS.».
   la rubrica dell'articolo 81 è sostituita dalla seguente: «Certificato complementare ai sensi della legge 19 ottobre 1991, n. 349 e del regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento e del Consiglio del 6 maggio 2009 e produzione di principi attivi e medicinali per lo stoccaggio e l'esportazione».
   l'articolo 200 è abrogato.
1. 1244. (ex 1. 29. 20.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 279 aggiungere i seguenti:
  279-bis. Il comma 33-bis dell'articolo 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e modificato dal comma 11 dell'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, e convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è così sostituito:
  «33-bis. Alla scadenza del brevetto sul principio attivo di un medicinale biotecnologico e in assenza dell'avvio di una concomitante procedura di contrattazione del prezzo relativa ad un medicinale biosimilare o terapeuticamente assimilabile, l'Agenzia avvia una nuova procedura di contrattazione del prezzo, ai sensi del comma 33, con il titolare dell'autorizzazione in commercio del medesimo medicinale biotecnologico al fine di ridurre il prezzo di rimborso da parte del Servizio sanitario di almeno il 20 per cento».
1. 1245. (ex 1. 29. 21.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 280 apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: L'Agenzia per l'Italia digitale (Agid) predispone aggiungere le seguenti: entro il 31 marzo 2016;
   b) sostituire il secondo periodo con il seguente: il Piano contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'indicazione delle dotazioni in beni e servizi informatici e di connettività, definendo i parametri per la suddivisione delle spese da sostenere per innovazione, inclusa la manutenzione evolutiva, e per la gestione corrente, individuando altresì i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica.
1. 1246. (ex 1. 29. 5.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Sostituire il comma 282 con il seguente:
  282. Ciascuna amministrazione predispone entro il 30 giugno 2016 un piano di riduzione annuale della spesa di gestione corrente, relativo all'impatto dei progetti di innovazione digitale e alla riduzione delle spese di gestione corrente del settore informatico, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano triennale di cui al comma 280. Sono escluse le spese di gestione corrente indicate in modo specifico nel suddetto Piano triennale. Il piano di riduzione è approvato dall'Agenzia per l'Italia Digitale. I risparmi derivanti dall'attuazione del presente comma sono utilizzati dalle medesime amministrazioni prioritariamente per investimenti in materia di innovazione tecnologica.
1. 1247. (ex 1. 29. 9.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Al comma 282, sostituire il primo periodo con il seguente: A seguito delle indicazioni fornite dall'AGID all'interno del Piano Triennale di cui al comma 280 e delle convenzioni stipulate da Consip SpA per gli acquisti dei beni e servizi informatici di cui al comma 281, le Amministrazioni e i soggetti indicati al comma 279 programmano i loro acquisti con un obiettivo di risparmio di spesa corrente annuale complessiva pari al 50 per cento della spesa annuale media per la gestione corrente del solo settore informatico, relativa al triennio 2013-2015, al netto dei canoni per servizi di connettività e della spesa effettuata tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori documentata nel Piano Triennale di cui al comma 280.
1. 1248. (ex *1. 29. 12.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Il comma 282 è sostituito dal seguente:
  La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018. L'Agid approverà i piani di riduzione proposti entro il 31 marzo di ciascun anno dalle Amministrazioni pubbliche.
1. 1249. (ex *1. 29. 8.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Il comma 282 è sostituito dal seguente:
  La procedura di cui ai commi 279 e 281 ha un obiettivo di risparmio di spesa annuale, da raggiungere alla fine del triennio 2016-2018. L'Agid approverà i piani di riduzione proposti entro il 31 marzo di ciascun anno dalle Amministrazioni pubbliche.
1. 1250. (ex *1. 29. 4.) Vaccaro.

  Al comma 282, sostituire le parole: 50 per cento, con le seguenti: 30 per cento.

  Conseguentemente al comma 551 aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1251. (ex 1. 29. 24.) Cecconi, Colonnese, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 282 sostituire le parole: pari al 50 per cento, con le seguenti: almeno del 30 per cento.
1. 1252. (ex 1. 29. 6.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Al comma 282 dopo le parole: al netto dei canoni per servizi di connettività, aggiungere le seguenti: della manutenzione evolutiva.
1. 1253. (ex 1. 29. 7.) Mucci, Barbanti, Prodani, Rizzetto.

  Al comma 282, all'ultimo periodo, dopo le parole: utilizzati dalle medesime amministrazioni, sopprimere la parola: prioritariamente.
1. 1254. (ex *1. 29. 16.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 282, all'ultimo periodo, dopo le parole: utilizzati dalle medesime amministrazioni, sopprimere la parola: prioritariamente.
1. 1255. (ex *1. 29. 10.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Al comma 282, all'ultimo periodo, dopo le parole: utilizzati dalle medesime amministrazioni, sopprimere la parola: prioritariamente.
1. 1256. (ex *1. 29. 36.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Al comma 283, primo periodo, sostituire le parole da: apposita autorizzazione, fino a: amministrativo, con le seguenti: apposita autorizzazione rilasciata dall'Agenzia per l'Italia digitale e della motivazione dell'organo di vertice amministrativo.
1. 1257. (ex 1. 29. 27.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 283 sostituire le parole da: non sia idoneo, fino a: dell'amministrazione, con le seguenti: non possieda le caratteristiche essenziali specifiche e necessarie all'amministrazione.
1. 1258. (ex 1. 29. 25.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 283, sopprimere le parole da: ovvero, fino a: amministrativa.
1. 1259. (ex 1. 29. 26.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito un fondo destinato a finanziare i comuni interessati a fornire servizi di accesso Wi-Fi gratuiti e aperti in favore della cittadinanza. I contributi saranno rivolti esclusivamente ai comuni, in forma singola od associata, che presenteranno progetti finalizzati alla realizzazione, implementazione o completamento di coperture Wi-Fi in luoghi pubblici. Tali contributi saranno prioritariamente destinati ai comuni non coperti da infrastrutture di banda ultralarga. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dello sviluppo economico emanerà un decreto volto a determinare:
   a) l'entità dei contributi per ciascuna tipologia di progetto presentata;
   b) i criteri, le procedure e i limiti per l'assegnazione e l'erogazione dei contributi;
   c) le modalità per la presentazione delle domande per la concessione dei contributi;
   d) i criteri e le modalità per la localizzazione nonché le modalità di fruizione del servizio;
   e) l'attività di controllo e i casi di decadenza e revoca dei contributi.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
1. 1260. (ex 1. 29. 23.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 288 aggiungere il seguente:
  288-bis. Al fine di conseguire entro il 2020 gli obiettivi dell'Agenda digitale europea e colmare il ritardo infrastrutturale del Paese ad investire nelle aree grigie e bianche, come definiti dalla Comunicazione della Commissione Europea (2013C-25/01) «Orientamenti comunitari relativi all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo svilupporapido di reti a banda larga», è istituita la Società unica della rete pubblica per la realizzazione del Piano pubblico per la diffusione della Banda Ultralarga. L'operazione sarà finanziata con il ricavato delle procedure per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze in 700 Mhz, ai sensi della Strategia per il mercato unico digitale. A tal fine entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni avvia le procedure per l'assegnazione di diritti d'uso di frequenze radioelettriche da destinare a servizi di comunicazione elettronica mobili della banda 700 MHz. L'Autorità emana l'eventuale regolamento di gara entro il 15 febbraio 2016. Il Ministero dello sviluppo economico avvia le procedure selettive per l'assegnazione delle frequenze di cui al presente comma entro i successivi trenta giorni e le conclude entro il 30 maggio 2016. La liberazione delle frequenze di cui al presente comma per la loro destinazione ai servizi di comunicazione elettronica mobili deve avere luogo entro il 30 giugno 2016. Al fine dell'attuazione di quanto previsto dal presente comma, presso il Ministero dello sviluppo economico è istituita la società della rete pubblica con l'obiettivo di realizzare, gestire e mantenere, secondo un principio di neutralità tecnologica, le infrastrutture passive della rete di accesso di ultima generazione da concedere a titolo oneroso a tutti gli operatori pubblico-privati che si occupano di offrire servizi di connettività ai clienti. Il quadro degli investimenti pubblici e le priorità dei piani di intervento sono stabiliti annualmente dalla consultazione condotta dalla società delle rete pubblica, istituita dal presente comma, con il Governo, le regioni e gli enti locali sentiti gli operatori privati di telecomunicazione per un censimento completo delle aree coperte e da coprire.
1. 1261. (ex 1. 29. 22.) Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 289, sostituire le parole: nel rispetto dell'equilibrio economico finanziario e nel rispetto della garanzia dei Lea, con le seguenti: fatta salva la garanzia dei Lea e tenuto conto dell'equilibrio economico.
1. 1262. (ex 1. 30. 25.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 290, primo periodo, dopo la parola: pubblicando, aggiungere le seguenti parole: sui singoli siti istituzionali e sul sito del Ministero della salute e della Regione di competenza.
1. 1263. (ex 1. 30. 27.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 290, secondo periodo, dopo le parole: e della loro qualità, aggiungere le seguenti: ed efficacia.
1. 1264. (ex 1. 30. 28.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 290, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Al fine di rendere effettivo quanto disposto dalla lettera g) dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 120 rispetto all'attività libero-professionale intramuraria ed intramuraria allargata, nonché attuare le disposizioni riportare nella Determinazione Anac 28 ottobre 2015 n. 12, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, serie generale 16 novembre 2015 n. 267, viene assegnato all'Agenas il compito di misurazione e descrizione delle buone pratiche per singolo professionista o di equipe, all'interno delle varie discipline e pubblicazione dei risultati sul proprio sito istituzionale entro e non oltre il 30 marzo di ogni anno. Per assolvere al compito assegnato l'Agenas dovrà effettuare il confronto tra i tempi di attesa per le prestazioni erogate in attività intramuraria e intramuraria allargata e quelle prestate dagli enti del Servizio sanitario nazionale. È compito di tutti gli enti del Sistema sanitario nazionale interessati operare provvedimenti, entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, utili per l'implementazione delle buone pratiche riportate dall'Agenas con l'indicazione di specifici obiettivi per il rispetto delle normative.»
1. 1265. (ex 1. 30. 26.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 291, dopo le parole: e del responsabile per la trasparenza e la prevenzione della corruzione, aggiungere le seguenti: ed è motivo di revoca dall'incarico.
1. 1266. (ex 1. 30. 29.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 292, primo periodo, dopo la parola: regione, inserire le seguenti parole: non in equilibrio finanziario.
1. 1267. (ex 1. 30. 10.) Rondini, Guidesi.

  Al comma 296, dopo le parole: presentano alla regione, aggiungere le seguenti: e pubblicano nell'apposita sezione trasparenza del proprio sito istituzionale,.
1. 1268. (ex 1. 30. 30.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 301, dopo le parole: verifica trimestralmente, aggiungere le seguenti: e pubblica nell'apposita sezione trasparenza del proprio sito istituzionale i dati relativi.
1. 1269. (ex 1. 30. 31.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere i commi 303, 304, 305, 306.
1. 1270. (ex 1. 30. 33.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 303.
1. 1271. (ex 1. 30. 32.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 304.
1. 1272. (ex 1. 30. 34.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 304, primo periodo, sostituire le parole: sentita la Conferenza, con le seguenti: d'intesa con la Conferenza.
1. 1273. (ex 1. 30. 41.) Miotto.

  Al capoverso comma 304-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: L'autorizzazione di spesa di cui al periodo precedente non può essere utilizzata per fini diversi né per la costituzione di nuovi Comitati e Commissioni.
1. 1274. (ex 0. 1. 30. 59. 1.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al capoverso comma 304-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I fondi stanziati sono destinati a dare piena realizzazione al Sistema Tessera Sanitaria istituito ai sensi dell'articolo 50 della legge n. 326 del 2003 e al Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) previsto dall'articolo 12 del decreto-legge n. 179 del 2012 e realizzare l'integrazione di tutti i sistemi informativi del Servizio sanitario nazionale anche quando gestiti da diverse amministrazioni dello Stato, interconnettendo, a livello nazionale, tutti i flussi informativi su base individuale ai sensi del comma 25-bis dell'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012.
1. 1275. (ex 0. 1. 30. 59. 2.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Sostituire i commi da 304-quinquies a 304-octies, con i seguenti:
  «304-quinquies. In deroga ai limiti assunzionali vigenti, e anche al fine di consentire il pieno adeguamento alla direttiva 93/ 104/CE, e sue modificazioni, sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale medico, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono autorizzati a procedere, con le modalità previste dalla normativa vigente, ad assunzioni di personale medico e sanitario, nonché a una progressiva stabilizzazione del personale precario degli enti e delle aziende del Servizio sanitario nazionale, al fine di garantire la piena funzionalità del servizio sanitario pubblico e il rispetto dei livelli essenziali di assistenza su tutto il territorio nazionale. Gli enti del Servizio sanitario nazionale possono riservare i posti disponibili, nella misura massima del 50 per cento, al personale medico e infermieristico in servizio all'entrata in vigore della presente legge, che abbia maturato alla data del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni con contratti a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di rapporto di lavoro flessibile con i medesimi enti. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al precedente periodo, si provvede con uno stanziamento di 500 milioni di euro l'anno, e comunque nei limiti delle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui al comma 304-septies.
 304-sexies. Nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente comma, le regioni possono ricorrere ad assunzioni di personale medico e sanitario, al fine di garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
  304-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 3000. (ex 0. 1. 30. 60. 2.) Nicchi, Melilla, Gregori, Marcon.

  Dopo il comma 304-quinquies inserire il seguente:
  «304-quinquies.1 Al fine di garantire la corretta allocazione delle risorse e il rispetto della normativa europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, entro il 31 marzo 2016 è avviato un piano di mobilità straordinaria, anche in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale».
1. 3001. (ex 0. 1. 30. 60. 7.) Grillo, Cecconi, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 304-quinquies inserire il seguente:
  «304-quinquies.1 Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazione dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, del personale del servizio sanitario nazionale sopprimere le seguenti parole «previo assenso dell'amministrazione di appartenenza».
1. 3002. (ex 0. 1. 30. 60. 6.) Grillo, Cecconi, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al capoverso comma 304-sexies premettere le seguenti parole: «Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti le abrogazioni disposte dal comma 1 dell'articolo 14 della legge 30 ottobre 2014, n. 161 sono differite a tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge».
1. 3003. (ex 0. 1. 30. 60. 4.) Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Apportare le seguenti modificazioni:
   a) al capo verso comma 304-sexies dopo il primo periodo inserire il seguente: Le Regioni e le province autonome, entro il 1o aprile 2016, avviano un piano straordinario di immissione in ruolo per la copertura dei posti individuati dai piani di cui ai commi precedenti. La relativa dotazione organica è aumentata di un massimo di 3.000 unità di personale medico e di 3.000 unità di personale infermieristico.
   b) sopprimere i commi 304-septies e 304-octies;

  Conseguentemente, in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 95 per cento.
1. 3004. (ex 0. 1. 30. 60. 5.) Cecconi, Grillo, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 304, aggiungere i seguenti:
  304-bis. I criteri e le valutazioni indicate nel comma 304, a prescindere dalla necessità per mancato conseguimento dell'equilibrio di bilancio o di disallineamento rispetto ai parametri di qualità ed esiti delle cure, sono vincolati ai seguenti parametri che si applicano ai presidi che risiedano in:
   a) comuni di aree montane, rurali o insulari;
   b) comuni di aree con marcata arretratezza economica e con basso livello di benessere;
   c) comuni caratterizzati da lontananza da grandi centri urbani, con problemi viari e difficoltà di comunicazione;
   d) comuni che presentino squilibri nella struttura demografica dovuti alla particolare incidenza di popolazione anziana e/o non autosufficiente.

  E che rispettino i seguenti requisiti:
   e) non abbiamo altri presidi ospedalieri in un raggio di 45 minuti, da calcolarsi solamente tramite mezzi di superficie;
   f) siano necessari per garantire il primo soccorso entro un'ora, dalla località più lontana nel territorio di riferimento, rispetto al presidio ospedaliero stesso.

  Sono salvaguardati valorizzandone la funzione di presidio ospedaliero di base, quale riferimento sanitario della popolazione di un ambito territoriale.

  304-ter. Per i presidi indicati al comma 304-bis, gli enti competenti tengono conto dell'appropriatezza degli interventi effettuati attraverso elisoccorso che deve essere garantita appieno, evitando l'utilizzo improprio e distorto della risorsa.».
1. 1276. (ex 1. 30. 5.) Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 304, aggiungere il seguente:
  304-bis. Le regioni, in applicazione dell'articolo 14, comma 1, della legge 30 ottobre 2014, n. 161, nel dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, dell'articolo 14 della medesima legge n. 161 del 2014, al fine di garantire la continuità dell'erogazione dei servizi sanitari, prioritariamente di quelli rivolti ad attività di assistenza e cura h12 e h24, possono prevedere, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e in deroga al vincolo di cui all'articolo 2, commi 71 e 72, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dall'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, la copertura di carenze di personale, anche dirigenziale, in particolare connesse al turn over, a condizione che gli eventuali maggiori oneri siano totalmente recuperati tramite la riduzione, in via permanente e strutturale, di altre voci di spesa sostenute da parte degli enti interessati, compresi gli acquisti di beni e servizi. Gli effetti economici di tale deroga non rilevano ai fini delle verifiche degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-regioni del 23 marzo 2005.
1. 1277. (ex *1. 30. 38.) Marazziti.

  Sopprimere i commi 305 e 306.
1. 1278. (ex *1. 30. 8.) Fedriga, Guidesi.

  Sopprimere i commi 305 e 306.
1. 1279. (ex *1. 30. 24.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Sopprimere il comma 305.
1. 1280. (ex **1. 30. 6.) Sandra Savino.

  Sopprimere il comma 305.
1. 1281. (ex **1. 30. 23.) Marazziti, Gigli, Sberna.

  Sopprimere il comma 305.
1. 1282. (ex **1. 30. 36.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 305.
1. 1283. (ex **1. 30. 54.) Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.

  Al comma 305 aggiungere in fine il seguente periodo: Nelle aziende così costituite il direttore generale è nominato dallo Giunta regionale sentito il Rettore della Università. Le procedure di affidamento e revoca degli incarichi di direzione delle strutture complesse e semplici sono quelle di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Non trova applicazione quanto previsto dall'articolo 5, comma 4 del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517.
1. 1284. (ex *1. 30. 55.) Fucci, Palese, Ciracì, Distaso, Altieri.

  Al comma 305, dopo le parole: dall'incorporazione delle aziende ospedaliere universitarie aggiungere le seguenti: pubbliche o già convenzionate alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1285. (ex 1. 30. 35.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 306 con il seguente:
  «306. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano alle regioni in equilibrio finanziario.».
1. 1286. (ex 1. 30. 9.) Rondini, Guidesi.

  Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
  306-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito dal seguente:
   «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico.».
1. 1287. (ex 1. 30. 52.) Palese.

  Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
  306-bis. Alla fine del comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2016 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale.».
1. 1288. (ex 1. 30. 51.) Palese.

  Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
  «306-bis. Nelle more dell'adeguamento del parametro di spesa di cui al comma 71 all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22 dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, del 10 luglio 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico.».
1. 1289. (ex 1. 30. 50.) Palese.

  Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:
  306-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogate le parole «per gli anni dal 2013 al 2019» e l'ultimo periodo dalle parole «e abbia attuato» fino alla fine del periodo.
1. 1290. (ex *1. 30. 13.) Guidesi.

  Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:
  306-bis. Al comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono abrogate le parole «per gli anni dal 2013 al 2019» e l'ultimo periodo dalle parole «e abbia attuato» fino alla fine del periodo.
1. 1291. (ex *1. 30. 49.) Palese.

  Sopprimere il comma 306.
1. 1292. (ex 1. 30. 37.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
  «306-bis. Nelle more dell'adeguamento del parametro di spesa di cui al comma 71 all'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, secondo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 22 dell'Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, del 10 luglio 2014, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico.».
1. 1293. (ex 1. 30. 14.) Guidesi.

  Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
  «306-bis. Alla fine del comma 27 dell'articolo 52 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, aggiungere il seguente periodo: A decorrere dall'anno 2016 il finanziamento di cui al precedente periodo è stabilito in 1 milione e 200 mila euro: 600.000 euro a carico del bilancio statale e la differenza a carico delle Regioni a valere sulle disponibilità finanziarie per il Servizio Sanitario Nazionale.».
1. 1294. (ex 1. 30. 11.) Guidesi.

  Dopo il comma 306, aggiungere il seguente:
  306-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è sostituito dal seguente:
   «3-bis. Alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi di cui al comma 3 del presente articolo si provvede con le modalità previste dall'articolo 2, comma 73, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. La regione è giudicata adempiente ove sia accertato l'effettivo conseguimento di tali obiettivi. In caso contrario, la regione è considerata adempiente ove abbia raggiunto l'equilibrio economico.».
1. 1295. (ex 1. 30. 12.) Guidesi.

  Dopo il comma 306 aggiungere il seguente:
  306-bis. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariate ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.
1. 1296. (ex 1. 30. 7.) Galati, Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi.

  Al comma 307, sostituire le parole: degli interventi di razionalizzazione della spesa con le seguenti: degli interventi relativi alla spesa.
1. 1297. (ex 1. 31. 10.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 307, aggiungere il seguente:
  307-bis. Al fine di garantire la trasparenza e la tracciabilità delle procedure di gara, la qualità e la diversa specificità dei dispositivi medici disponibili sul mercato, nonché l'innovazione tecnologica e la concorrenza, sono definiti, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, i criteri di aggiudicazione delle forniture sanitarie ed ospedaliere.
1. 1298. (ex 1. 31. 6.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 308, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e comporta il divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.
1. 1299. (ex 1. 31. 11.) De Rosa, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 310, aggiungere il seguente periodo: Si demanda l'attività di adattamento e contestualizzazione delle valutazioni svolte a livello nazionale o regionale ai servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale preposti quali la farmacia ospedaliera, per i farmaci e per i dispositivi medici generici, e l'ingegneria clinica, per le apparecchiature elettromedicali e per i dispositivi medici impiantabili, laddove presenti.
1. 1300. (ex 1. 31. 2.) Centemero, Vargiu, Pagano.

  Al camma 311, lettera b), dopo le parole: promuovere e coordinare, aggiungere le seguenti: percorsi diagnostici terapeutici assistenziali nonché.
1. 1301. (ex 1. 31. 9.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, nonché le aziende accreditate del servizio unitario nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, individua, a cadenza biennale, il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio mediante l'individuazione di costi standardizzati tenendo conto dei parametri di qualità-prezzo praticati in cinque regioni di riferimento individuate sulla base delle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori standard qualitativi e tecnologici. Le eventuali risorse derivanti dalle minori spese relative all'applicazione del presente comma sono utilizzate per garantire i Livelli essenziali di assistenza.
1. 1302. (ex 1. 31. 8.) Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 311 inserire il seguente:
  311-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, individua, a cadenza biennale, il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio mediante l'individuazione di costi standardizzati tenendo conto dei parametri di qualità-prezzo praticati in cinque regioni di riferimento individuate sulla base delle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori standard qualitativi e tecnologici.
1. 1303. (ex *1. 31. 15.) Marazziti.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Al fine di garantire continuità e appropriatezza terapeutica, sicurezza e qualità, per l'approvvigionamento dei dispositivi medici destinati alla terapia domiciliare delle patologie croniche, gli enti del Servizio sanitario nazionale e regionale, nonché le aziende accreditate del Servizio sanitario nazionale ricorrono allo strumento dell'accordo quadro di cui all'articolo 59, comma 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiudicato secondo criteri che tengano conto dell'appropriatezza terapeutica e ad un prezzo fisso sulla base del quale gli operatori economici competono solo in base a criteri qualitativi secondo quanto disposto dall'articolo 67, paragrafo 2 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A tal fine, la Cabina di regia, istituita con decreto del Ministro della salute 12 marzo 2015, individua, a cadenza biennale, il prezzo di aggiudicazione di cui al periodo precedente per ciascuna tipologia di presidio mediante l'individuazione di costi standardizzati tenendo conto dei parametri di qualità-prezzo praticati in cinque regioni di riferimento individuate sulla base delle migliori condizioni di efficienza e appropriatezza, garantendo la pluralità di dispositivi e l'adeguamento ai migliori standard qualitativi e tecnologici.
1. 1304. (ex *1. 31. 16.) Fucci, Distaso, Palese, Ciracì, Altieri.

  Dopo il comma 311, aggiungere il seguente:
  311-bis. Alla cabina di regia spetta inoltre il compito di definire i criteri che dovranno essere rispettati dai bandi di gara, al fine di garantire la più ampia partecipazione delle imprese, nonché la più ampia gamma di dispositivi medici disponibili sul mercato, fermi restando i requisiti di qualità e sicurezza.
1. 1305. (ex 1. 31. 7.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 312, sostituire le parole: in misura non superiore a 800 milioni di euro, con le seguenti: in misura pari a 800 milioni di euro.
1. 1306. (ex 1. 32. 32.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 314, con il seguente:
  314. Per l'attuazione del comma 312, per l'anno 2016, a integrazione delle risorse di cui al comma 325, è stanziato un importo di 800 milioni di euro. L'erogazione di quest'ultima quota è condizionata all'adozione del provvedimento di cui al comma 312.

  Conseguentemente, al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 19 per cento.
1. 1307. (ex 1. 32. 23.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 315 sopprimere le parole: ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie.
1. 1308. (ex 1. 32. 33.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 315 sostituire le parole: ed esperti esterni competenti nelle specifiche materie, con le seguenti: ed esperti esterni di comprovata esperienza nell'ambito del livelli essenziali di assistenza e privi di conflitto di interesse diretto o indiretto.
1. 1309. (ex 1. 32. 34.) Silvia Giordano, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 316, aggiungere il seguente:
  316-bis. Per consentire il regolare pagamento dei debiti pregressi e garantire l'espletamento dei servizi pubblici essenziali sanitari, i crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale e maturati sino alla data di entrata in vigore della presente legge su crediti in linea capitale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri e non abbiano costituito oggetto di accordi transattivi o di pagamento con i debitori, sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del codice civile.
1. 1310. (ex 1. 32. 49.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Al comma 317, sostituire le parole: formula annualmente una proposta di aggiornamento nei livelli essenziali di assistenza con le seguenti; invia con cadenza annuale al Ministero della salute, alla Conferenza delle regioni e alle competenti commissioni parlamentari una proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, i quali esprimono parere entro sessanta giorni dall'arrivo della proposta di aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza.
1. 1311. (ex 1. 32. 35.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 318.
1. 1312. (ex 1. 32. 36.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 321.
1. 1313. (ex 1. 32. 27.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 321, sopprimere le parole: o private.
1. 1314. (ex 1. 32. 29.) Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 321 dopo le parole: nonché di esperti aggiungere le seguenti: di comprovata esperienza.
1. 1315. (ex 1. 32. 28.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il comma 322, con il seguente:
  322. Dalle disposizioni di cui i commi 315, 320 e 321 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 1316. (ex 1. 32. 30.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 322 sostituire le parole: ad euro 1 milione con le seguenti: ad euro 500.000.
1. 1317. (ex *1. 32. 48.) Fucci, Palese, Distaso, Altieri, Ciracì.

  Al comma 325, sostituire le parole: 111.000 milioni, con le parole: 113.400 milioni Conseguentemente, dopo il comma 325 aggiungere i seguenti:
  325-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati. 325-ter Le risorse rivenienti dall'applicazione del comma 325-bis, opportunamente rendicontate, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere parzialmente riassegnate, al fondo di cui al comma 1 del presente articolo.
1. 1318. (ex 1. 32. 25.) Nicchi, Civati, Fassina, Scotto, Gregori, Marcon, Ricciatti, Brignone, Patrizia Maestri, Matarrelli, Pastorino, Fratoianni, Franco Bordo, Melilla, Duranti.

  Al comma 325, sostituire le parole: 111.000 milioni, con le seguenti: 113.000 milioni.

  Conseguentemente:
   a) sostituire il comma 341, con il seguente:

  341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, sono soppresse le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   b) al comma 369, sostituire le parole: 134.340, con le seguenti: 34.340 milioni;
   c) al comma 525, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 18 per cento;
   d) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 6,5 per cento;
   e) dopo il comma 543 aggiungere i seguenti:
  543-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento».

  543-ter. All'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
   a) permesso di prospezione: 2.000 euro per chilometro quadrato;
   b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
   c) permesso di ricerca in prima proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
   d) permesso di ricerca in seconda proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
   e) concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato; concessione di coltivazione in proroga: 25.000 euro per chilometro quadrato;
   g) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
   h) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 20.000 euro per chilometro quadrato.

  2. Nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, il canone da versare è pari a 20.000 euro per chilometro quadrato.
  3. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di prodotto corrisposta allo Stato dai titolari di ciascuna concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi estratti sia in terraferma che in mare, ai sensi del comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625 è stabilità, uniformemente, nella misura del 50 per cento della quantità di idrocarburi estratti.
   al comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo, Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1319. (ex 1. 32. 31.) Grillo, Baroni, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 325, aggiungere il seguente:
  325-bis. I crediti insoluti per oneri accessori da interessi e rivalutazione vantati nei confronti degli enti del servizio sanitario nazionale che abbiano costituito oggetto di cessione a favore di banche o intermediari finanziari italiani o esteri sono calcolati al saggio previsto dall'articolo 1284 del codice civile.
1. 1320. (ex 1. 32. 12.) Brunetta.

  Dopo il comma 325 aggiungere il seguente:
  325-bis. Nell'ambito dell'organizzazione delle strutture ospedaliere di pronto soccorso, le regioni sono tenute ad attivare un percorso denominato codice rosa, al fine di tutelare attraverso appositi interventi sanitari, giuridici e sociali le vittime di maltrattamenti e abusi sessuali.

  Ai fini dell'attuazione del codice rosa, le strutture ospedaliere provvedono a istituire apposite unità multidisciplinari che operano in collaborazione con i comuni e con gli altri soggetti del sistema regionale dei servizi per il contrasto dei maltrattamenti e degli abusi sessuali.
  Le strutture ospedaliere provvedono all'attivazione di un ambulatorio, denominato «stanza rosa», presso il quale la vittima di maltrattamenti e abusi sessuali riceve assistenza medica e psicologica e, se necessario, è messa in contatto con le Forze dell'ordine ai fini della presentazione di una eventuale denuncia. La stanza rosa è dotata di appositi kit per gli esami biologici e per il refertamento fotografico, i cui risultati sono resi accessibili, mediante procedura telematica, alle Forze dell'ordine.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 1321. (ex 1. 32. 3.) Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 326, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Detto Fondo è incrementato per 200 milioni per il 2016 e 400 per il 2017. Per i medesimi anni, detti importi, non sono a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

  Conseguentemente dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  «544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
  544-ter. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 326, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n.190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 326.
1. 1322. (ex 1. 32-bis. 6.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 326, dopo Il primo periodo, inserire il seguente: Le note di credito o altre forme di rimborso quali il pay back originate dall'uso del fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono vincolate alle finalità del fondo stesso.
1. 1323. (ex 1. 32-bis. 1.) Bechis, Artini, Baldassarre, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 327, aggiungere il seguente:
  327-bis. Al comma 186 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, primo periodo, apportare le seguenti modifiche:
   a) sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «400 milioni»;
   b) sostituire le parole: «289 milioni» con le seguenti: «400 milioni»;
   c) sostituire le parole: «146 milioni» con le seguenti: «300 milioni».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per il 2016, 111 milioni di euro per il 2017 e 154 milioni di euro per il 2018.
1. 1324. (ex 1. 32-bis. 9.) Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 327, inserire il seguente:
  327-bis. Al comma 186, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, primo periodo, sostituire le parole: «200 milioni di euro» con le seguenti: «315 milioni di euro».

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ”, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 115.000.000 euro annui per l'anno 2016.
1. 1325. (ex 1. 32-bis. 10.) Lorefice, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 330-bis.
1. 1326. (ex 0. 1. 32-ter. 3. 8.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 330-bis sopprimere la lettera a).
1. 1327. (ex 0. 1. 32-ter. 3. 7.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 330-bis, alla lettera a), sopprimere le parole da, e le parole sino alla fine della lettera.
1. 1328. (ex 0. 1. 32-ter. 3. 10.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 330-bis, lettera b), primo periodo, sostituire le parole a decorrere dall'anno 2016 con le seguenti: Per il solo anno 2016.
1. 1329. (ex 0. 1. 32-ter. 3. 12.) Grillo, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 330-bis, lettera b), sopprimere le parole: possono contribuire al raggiungimento del predetto obiettivo finanziario anche in misure alternative a valere su altre aree della spesa sanitaria.
1. 1330. (ex 0. 1. 32-ter. 3. 9.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 330-bis, lettera b), dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Le prestazioni rese dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e dalle aziende ospedaliere universitarie (AOU) a favore di pazienti residenti in regioni diverse da quelle in cui insistono tali strutture non sono soggette a restrizioni.
1. 1331. (ex 0. 1. 32-ter. 3. 2.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 330-septies, sopprimere le parole da: nonché sino alla fine del periodo.
1. 1332. (ex 0. 1. 32-ter. 3. 11.) Grillo, Cecconi, Baroni, Silvia Giordano, Colonnese, Di Vita, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 330-septies, aggiungere il seguente:
  330-septies.1. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione dei servizi sanitari, nelle regioni sottoposte al piano di rientro di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e commissariale ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 1o ottobre 2007, n. 159, qualora negli ultimi due esercizi siano stati accertati, con le modalità previste dai piani di rientro, risultati di bilancio positivi sotto forma di oneri di gestione, gli obiettivi economici-finanziari previsti dall'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, possono essere conseguiti, a decorrere dal 1o gennaio 2015, su altre aree della spesa sanitaria, fermo restando l'obiettivo dell'equilibrio di bilancio.
1. 1333. (ex 0. 1. 32-ter. 3. 1.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 332 aggiungere i seguenti:
  332-bis. Il fondo annuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 relativo all'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica e amministrativa è determinato, con divieto di incremento rispetto al fondo già quantificato, anche in deroga ad accordi 0 atti unilaterali, in misura non superiore all'importo dello stanziamento per la retribuzione di risultato per la predetta area dirigenziale risultante dal bilancio relativo all'anno 1993, decurtato del 30 per cento, ed è ripartito per ciascun anno in base alle quote pattuite di produttività assegnate in concreto ai singoli dirigenti immediatamente prima del passaggio al nuovo sistema della retribuzione di risultato e a condizione del raggiungimento di obiettivi assegnati. La violazione delle disposizioni di cui ai periodi precedenti comporta responsabilità amministrativa per le somme eccedenti gli stanziamenti.
  332-ter. La disposizione si applica a tutte le posizioni che non siano già definite, anche relativamente alla quantificazione della retribuzione spettante ai singoli lavoratori, al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con sentenza passata in giudicato o con conciliazione 0 transazione anche non intervenute nelle forme di cui all'ultimo comma dell'articolo 2113 del codice civile.
  332-quater. Resta salva la consistenza del fondo già determinata ai sensi dell'articolo 61, comma 2, lettera a) del CCNL 1994/1997 e certificata dall'organo di controllo di cui al primo comma dell'articolo n. 40-bis del decreto legislativo n. 165/2001 al 31 dicembre 2014.
1. 1334. (ex 0. 1. 34. 96. 6.) Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, a decorrere dal 1o giugno 2016 tutte le Amministrazioni individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano all'Agenzia del Demanio, tramite l'applicativo web denominato «Paloma», accessibile dal sito internet dell'Agenzia, entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno, gli immobili o porzioni di essi di proprietà dei medesimi, al fine di consentire la verifica della idoneità e funzionalità dei beni ad essere utilizzati dalle Amministrazioni pubbliche per le proprie finalità istituzionali.
  333-ter. A decorrere dal 1o giugno 2016, per tutte le Amministrazioni individuate dall'istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la congruità del canone di locazione è attestata all'Agenzia del Demanio. Ai fini della realizzazione degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica, la congruità viene rilasciata solo previa attestazione della indispensabilità e indilazionabilità della locazione passiva, nonché della sua convenienza economica, da parte del responsabile del procedimenti dell'ente, rilasciata sulla base della documentata e dichiarata indisponibilità di un immobile di proprietà pubblica, intendendo per tale sia gli immobili di proprietà dello Stato in gestione all'Agenzia, sia gli immobili di proprietà dei medesimi enti, al cui utilizzo tali enti devono obbligatoriamente ricorrere in via prioritario, mediante al consultazione dell'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. In caso di esito positivo, con la predetta consultazione si considerano assolti gli obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni. In caso di inadempimento l'Agenzia del demanio non rilascerà la congruità effettuando la segnalazione alla Corte dei conti per gli atti di competenza. I contratti stipulati senza la preventiva congruità dell'Agenzia sono nulli.
  333-quater. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, dopo le parole: «b) verifica la congruità del canone degli immobili di proprietà di terzi, ai sensi dell'articolo 1, comma 479, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, individuati dalle predette amministrazioni tramite indagini di mercato» sono inserite le seguenti: «che devono essere effettuate prioritariamente tra gli immobili di proprietà pubblica presenti sul l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Agenzia del demanio. Con la predetta consultazione si considerano assolti i relativi obblighi di legge in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni».
  333-quinquies. All'articolo 2, comma 222, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni, ottavo periodo, dopo le parole: «l'elenco dei beni immobili di proprietà dei terzi utilizzati a qualsiasi titolo» aggiungere i seguenti periodi: «L'Agenzia del demanio (di seguito Agenzia) vigila sul corretto utilizzo degli immobili condotti in locazione passiva, disponendo tutti gli opportuni accertamenti ai fini della verifica del perdurare delle esigenze allocative comunicate dalle stesse Amministrazioni in rapporto agli spazi utilizzati. L'Agenzia opera secondo un programma di visite suddiviso per zone o tipologie di beni, predisposto ogni anno dai Direttori delle direzioni regionali, secondo linee guida stilate dalla Direzione generale. Per gli immobili condotti in locazione dall'Amministrazione della difesa, ai fini della salvaguardia del segreto militare, tali attività possono essere escluse con motivato provvedimento del responsabile della struttura da visitare, entro sessanta giorni dalla richiesta di accesso, alle Direzioni regionali dell'Agenzia. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale all'assenso. Analogamente si prevede per le rispettive esigenze di riservatezza di cui all'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, per gli immobili condotti in locazione passiva dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero dell'interno e dal Ministero della giustizia destinati a finalità di sicurezza nazionale, di ordine pubblico e di prevenzione ovvero repressione dei reati. Se nel corso delle predette verifiche, le cui risultanze vengono in apposito verbale, si riscontra la cessazione ovvero la riduzione delle esigenze allocative delle Amministrazioni conduttrici, l'Agenzia provvede a dame comunicazione alle Amministrazioni interessate, le quali sono tenute ad avviare prontamente tutte le iniziative necessarie alla relativa rimozione. In difetto, l'Agenzia ne effettua la segnalazione alla Corte dei conti».
  333-sexies. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica, ogni amministrazione entro il 31 dicembre 2016 provvede a redigere un piano di riorganizzazione delle proprie attività su tutto il territorio nazionale che porti a evidenti riduzioni di spazi. Nell'arco del successivo biennio l'Agenzia del demanio, nell'ambito delle proprie competenze di razionalizzazione del patrimonio immobiliare in uso alle amministrazioni, provvede alla pianificazione di interventi organizzativi per la realizzazione di poli funzionali, anche su base interregionale, che attraverso la gestione accentrata di servizi comuni e la condivisione di spazi destinati ad uso comune, garantiscano un risparmio complessivo dei costi di gestione ovvero di locazione anche utilizzando gli immobili resi disponibili da tutte le Amministrazioni comprese nell'elenco ISTAT. L'Agenzia del demanio comunica alle Amministrazioni interessate la realizzazione del «Polo Funzionale» con l'esatta indicazione degli spazi a disposizione. L'Amministrazione interessata, a seguito della predetta comunicazione, è tenuta ad attivarsi per la riconsegna degli spazi in uso governativo o per la revoca del contratto di locazione passiva nei tempi minimi necessari, nonché previsti per legge. Le operazioni di razionalizzazione non comportano alcun onere aggiuntivo. I risparmi ottenuto devono confluire in un unico Fondo per l'efficientamento del patrimonio pubblico, istituito con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia del demanio, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1335. (ex 1. 33. 369.) Roccella, Piso.

  Dopo il comma 333, aggiungere i seguenti:
  333-bis. Nessuna amministrazione pubblica, comprese le forze armate, può avere in dotazione auto di servizio, ad esclusione di quelle adibite a funzioni di difesa nazionale, sicurezza interna e soccorso pubblico.
  333-ter. Fermo restando quanto stabilito al comma precedente, hanno diritto all'utilizzo per fini istituzionali dell'auto di servizio esclusivamente i titolari delle seguenti cariche: il Capo dello Stato, i Presidenti del Senato e della Camera, il Presidente del Consiglio dei ministri e il Presidente della Corte costituzionale. Ciascun Ministero può avere in dotazione non più di un auto di servizio.
  333-quater. il personale in esubero per effetto dell'applicazione dei precedenti commi 1 e 2 è collocato in mobilità.
  333-quinquies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le autovetture di proprietà pubblica risultanti in eccesso per effetto dell'applicazione dei precedenti commi e sono disposte le modalità per la loro dismissione.
1. 1336. (ex 1. 33. 80.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Allo scopo di contenere le spese dell'Amministrazione del Ministero dell'interno, a decorrere dal 1o gennaio 2016 sono soppresse le Prefetture-Uffici territoriali del Governo. Le funzioni esercitate dai Prefetti in relazione al mantenimento dell'ordine pubblico sono assegnate ai questori territorialmente competenti.
1. 1337. (ex 1. 33. 81.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 333, aggiungere il seguente:
  333-bis. Ai fini del contenimento della spesa le disponibilità assegnate al programma Joint Strike Fighter (F-35) sono dimezzate.
1. 1338. (ex 1. 33. 233.) Marcon, Civati, Scotto, Fassina, Duranti, Piras, D'Attorre, Palazzotto, Franco Bordo, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Carlo Galli, Melilla.

  Al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: 103.002.000 per l'anno 2016, di 111.756.000 per l'anno 2017 ed euro 98.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n.67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    cp: + 80.000.000;
    cs: + 80.000.000;
   2017:
    cp: + 80.000.000;
    cs: + 80.000.000;
   2018:
    cp: + 80.000.000;
    cs: + 80.000.000.
1. 1339. (ex 1. 33. 66.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: 73.002.000 per l'anno 2016, di 71.756.000 per l'anno 2017 ed euro 68.006.000 a decorrere dall'anno 2018.

  Conseguentemente alla Tabella C, Missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'Economia e delle Finanze, Legge n. 67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    cp: + 50.000.000;
    cs: + 50.000.000;
   2017:
    cp: + 50.000.000;
    cs: + 50.000.000;
   2018:
    cp: + 50.000.000;
    cs: + 50.000.000.
1. 1340. (ex 1. 33. 65.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 334-bis primo periodo, sopprimere le parole da: e le relative funzioni fino alla fine del comma.
1. 1341. (ex 0. 1. 33. 425. 1.) Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Dopo il comma 334, inserire il seguente:
  334-bis. Le indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento nazionale sono rideterminate in riduzione nel senso che il loro ammontare massimo, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è diminuito del 50 per cento. Tale rideterminazione si applica anche alle indennità mensili spettanti ai membri del Parlamento europeo eletti in Italia ai sensi dell'articolo 1 della legge 13 agosto 1979, n. 384.
1. 1342. (ex 1. 33. 300.) Nuti, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 334, inserire il seguente:
  334-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, l'articolo 1 è sostituito dal seguente:
  Art. 1 – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.
  2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila.
1. 1343. (ex 1. 33. 299.) D'Ambrosio, Lombardi, Nuti, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto.

  Dopo il comma 334, inserire il seguente:
  334-bis. All'articolo 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56, recante «Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni», il comma 135 è soppresso.
1. 1344. (ex 1. 33. 291.) D'Ambrosio, Nuti, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 334-bis.
1. 1345. Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 336.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1346. (ex 1. 33. 285.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 336 , sopprimere le parole da: relativamente fino a: delle persone fisiche (IRPEF).
1. 1347. (ex 1. 33. 283.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 336, sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 30 milioni ed aggiungere, infine, le seguenti: Una quota pari a 20 milioni annui della riduzione di spesa di cui al periodo precedente confluisce in un Fondo, da istituirsi presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato ad interventi di contrasto alla disoccupazione.
1. 1348. (ex 1. 33. 70.) Guidesi.

  Al comma 336, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo 47, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.
1. 1349. (ex 1. 33. 284.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 336, inserire il seguente:
  336-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.
1. 1350. (ex *1. 33. 207.) Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 336, inserire il seguente:
  336-bis. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da approvare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicati i nuovi criteri di redazione dei modelli relativi alla dichiarazione dei redditi al fine di prevedere, per la destinazione dell'8 per mille allo Stato, la facoltà del dichiarante di destinare l'8 per mille ad una delle cinque sottocategorie di destinazione.
1. 1351. (ex *1. 33. 415.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Sopprimere il comma 337.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro con le seguenti: 131,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 136,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 181,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 178,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 207,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 196,110 milioni di euro.
1. 1352. (ex 1. 33. 73.) Busin, Simonetti, Guidesi.

  Sopprimere il comma 339.
1. 1353. (ex 1. 33. 69.) Simonetti, Guidesi.

  Dopo il comma 339, inserire il seguente:
  339-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: 108,240 milioni di euro per l'anno 2016, 116,510 milioni di euro per l'anno 2017, di 113, 510 milioni di euro per l'anno 2018, di 158,010 milioni di euro per l'anno 2019, di 155,410 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 184,410 milioni di euro per l'anno 2027 e di 173 milioni a decorrere dall'anno 2028.
1. 1354. (ex 1. 33. 235.) Marcon, Costantino, Quaranta, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Melilla, Fassina, Palazzotto, Pannarale, Duranti.

  Dopo il comma 339, inserire il seguente:
  339-bis. Il comma 2-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 è soppresso.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 26,000.000;
   2017: – 26.000.000;
   2018: – 26.000.000.
1. 1355. (ex 1. 33. 234.) Pastorino, Marcon, Costantino, Quaranta, Pannarale, Melilla, Fassina, Palazzotto, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Al comma 339-bis, sostituire le parole: 15 dicembre 2016 con le seguenti: 15 giugno 2016.
1. 1356. (ex 0. 1. 33. 433. 2.) Guidesi.

   Al comma 339-bis, aggiungere in fine il seguente periodo: La disposizione si applica, per il 2016, anche alle zone colpite dal tornado dell'8 luglio 2015.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1357. (ex 0. 1. 33. 433. 1.) Busin.

  Sostituire il comma 340 con il seguente:
  340. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, relativa al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, è ridotta di 310.000.000 euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 524 sostituire le parole: 15 per cento con le parole: 17 per cento.
1. 1358. (ex 1. 33. 147.) Rampelli.

  Sostituire i commi 342 e 343 con il seguente:
  342. Il fondo destinato al finanziamento delle Zone Franche Urbane (2FD) sull'intero territorio del Paese di cui alla Tabella E della legge 190 del 23 dicembre 2015 è incrementato di Euro 50.000,000 per l'anno 2016 e 50.000.000 per 2017 a valere del Fondo Sviluppo e Coesione di cui al decreto legislativo n. 88 del 2011, che risulterà ridotto delle corrispondenti quote di competenza.
1. 1359. (ex 1. 33. 42.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 341 con il seguente:
  341. L'articolo 12 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, è soppresso.
1. 1360. (ex 1. 33. 294.) Nuti, Lombardi, Dadone, Cozzolino, Cecconi, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 341, inserire il seguente:
  341-bis. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, il comma 190 è soppresso.
1. 1361. (ex 1. 33. 293.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cozzolino, Cecconi, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 342.

  Conseguentemente, al comma 343 sostituire le parole: Ministero dello sviluppo economico adotta con le seguenti: Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta ai bandi finanziati con le risorse stanziate per il 2016, adotta ulteriori.

  Conseguentemente alla Tabella E, alla voce: decreto-legge 66 del 2014. Art. 22-bis risorse destinate alle zone franche urbane cap 7350; apportare le seguenti variazioni:
   2016: riduzione:
   CP: – ;
   CS: – ;
   2016 rifinanziamento:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente alla voce legge finanziaria n. 266 del 2005. Art. 1 comma 95 punto 3, contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREMM, apportare le seguenti variazioni:
   2016 rifinanziamento:
   CP: + 30.000.000;
   CS: + 30.000.000.
1. 1362. (ex 1. 33. 414.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:
  343-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla, tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area naturale protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che abbiano un'attività d'impresa a decorrere dal gennaio 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.
  343-ter. Ai fini contributivi previdenziali ed extratributari, di cui al precedente comma nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma precedente è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. L'agevolazione di cui al comma 343-bis è riconosciuta, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:
   a) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
   b) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area naturale protetta;
   c) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
   d) manutenzione del territorio e gestione forestale;
   f) restauro, e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».

  Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 1363. (ex 1. 33. 177.) Faenzi.

  Dopo il comma 343, aggiungere i seguenti:
  343-bis. Al fine di favorire il rilancio dell'occupazione della regione Sicilia, in considerazione dell'eccezionale situazione di crisi economica dell'isola nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato e previa autorizzazione della, Commissione europea, è riconosciuto un credito d'imposta ai datori di lavoro privati che, nei ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, aumentano il numero di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato assumendo lavoratori svantaggiati, ai sensi del numero 18, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 nella regione Sicilia, nella misura del 50 per cento, per ogni nuovo lavoratore assunto dei costi salariali di cui al numero 15, del medesimo articolo 2 sostenuti nei dodici mesi successivi all'assunzione. Quando l'aumento del numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato riguardi lavoratori molto svantaggiati, ai sensi del numero 19, dello stesso articolo 2, il credito d'imposta è concesso nella misura del 50 per cento dei costi salariali sostenuti, nei ventiquattro mesi successivi all'assunzione.
  343-ter. Il credito d'imposta di cui al comma precedente è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori con contratto a tempo indeterminato mediamente occupati nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione. Per le assunzioni di dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il credito d'imposta spetta in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
  343-quater. L'incremento della base occupazionale di cui al comma precedente deve essere considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
  343-quinquies. Per i soggetti che assumono la qualifica di datori di lavoro a decorrere dal mese successivo a quello della data di entrata in vigore della presente legge, ogni lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato costituisce incremento della base occupazionale. I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo parziale si assumono nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore prestate rispetto a quelle del contratto nazionale.
  343-sexies. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta per il quale è concesso ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, entro il 15 maggio 2019. Esso non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  343-septies. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade:
   a) se il numero complessivo dei dipendenti a tempo indeterminato è inferiore o pari a quello rilevato mediamente nei dodici mesi precedenti alla data di assunzione;
   b) se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo di tre anni, ovvero di due anni nel caso delle piccole e medie imprese;
   c) nei casi in cui siano definitivamente accertate violazioni non formali, sia alla normativa fiscale che a quella contributiva in materia di lavoro dipendente per le quali siano state irrogate sanzioni di importo non inferiore a euro 5.000, ovvero violazioni alla normativa sulla salute sulla sicurezza dei lavoratori previste dalle disposizioni vigenti, nonché nei casi in cui siano emanati provvedimenti definitivi della magistratura contro il datore di lavoro per condotta antisindacale.

  343-octies. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma precedente i datori di lavoro sono tenuti alla restituzione del credito d'imposta di cui hanno già usufruito. Nel caso di cui alla lettera c) del medesimo comma 343-septies è dovuta la restituzione del credito d'imposta maturato e usufruito dal momento in cui è stata commessa la violazione. Il credito d'imposta, di cui abbia già usufruito il datare di lavoro che sia sottoposto a una procedura concorsuale, è considerato credito prededucibile. Dalla data del definitivo accertamento delle violazioni di cui alla citata lettera c) del comma 6 decorrono i termini per procedere al recupero delle minori somme versate o del maggiore credito riportato, comprensivi degli interessi calcolati al tasso legale; e per l'applicazione delle relative sanzioni.
  343-nonies. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il presidente della regione Sicilia e tenuto conto dei ritardi maturati, in assoluto e rispetto al precedente ciclo di programmazione, nell'impegno e nella spesa dei fondi strutturali dell'Unione europea, sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del presente articolo anche al fine di garantire il rispetto delle condizioni che consentono l'utilizzo dei suddetti fondi strutturali per il cofinanziamento del credito d'imposta.
  343-decies. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 343-bis, 343-ter, 343-quater, 343-quinquies, 343-sexies, 343-septies, 343-octies e 343-nonies, valutato nel limite massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016, in 150 milioni di euro per l'anno 2017 e in 200 milioni di euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo. Nel caso in cui si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, provvede alla riduzione della dotazione del citato Fondo per lo sviluppo e la coesione in modo da garantire la compensazione degli effetti dello scostamento finanziario riscontrato su tutti i saldi di finanza pubblica e il Comitato interministeriale per la programmazione economica provvede alla riprogrammazione degli interventi finanziati a valere sul medesimo Fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.
1. 1364. (ex 1. 33. 29.) Riccardo Gallo, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. Dopo il comma 341-quater dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono inseriti i seguenti:
  «341-quinquies. Al fine di rafforzare lo sviluppo economico di regioni con un alto tasso di disoccupazione, nonché di promuovere lo sviluppo economico delle regioni che registrano un tasso di crescita inferiore a quello della media nazionale, le aree di sviluppo industriale localizzate nelle »zone a« o nelle »zone c« della Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020, C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, sono considerate zone franche, di seguito denominate »zone franche ASI«. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2022, che provvede al finanziamento dei programmi di defiscalizzazione di cui ai commi da 341-sexies a 341-novies.
  341-sexies. Le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/391/CE della Commissione del 6 maggio 2003 che, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, iniziano una nuova attività economica nelle zone franche AS1 possono fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del fondo di cui al comma 341-quinquies:
   a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta, a decorrere dalla data di inizio attività;
   b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta, a decorrere dalla data di inizio attività;
   c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) per i primi cinque anni, a decorrere dalla data di inizio attività, per i soli immobili situati nelle zone franche ASI posseduti dalle stesse imprese ed utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;
   d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività a decorrere dalla data di inizio attività.

  341-septies. Per le imprese di cui al comma 341-sexies è stabilito l'obbligo, pena la perdita delle agevolazioni, di permanenza per almeno cinque anni, a decorrere dalla data di inizio attività, nella zona franca ASI in cui la stessa attività è stata avviata.
  341-octies. Possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341-sexies le piccole e medie imprese che abbiano avviato la propria attività in una zona franca ASI nel corso dell'anno 2015, e che non si trovino in difficoltà ai sensi dei nuovi Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà (2014/C/244/02). Per le stesse imprese vale l'obbligo di permanenza almeno quinquennale di cui al comma 341-septies.
  341-novies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui ai commi da 341-sexies a 341-octies.
  341-decies. L'efficacia dei commi da 341-sexies a 341-novies è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000;
   2018: – 20.000.000.
1. 1365. (ex 1. 33. 191.) Palese.

  Dopo il comma 343 aggiungere i seguenti:
  343-bis. Per potenziare il sistema economico e produttivo della regione Sicilia, in considerazione dei ritardi nella crescita e nello sviluppo, nonché per stimolare la ripresa degli investimenti delle imprese localizzate nelle aree dell'isola in particolare di Agrigento, Canicattì, Caltanissetta, Sciacca e Licata, per contrastare il fenomeno della disoccupazione, è istituito un apposito credito d'imposta per gli investimenti finanziato con fondi comunitari.
  343-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, sentito il presidente della regione Sicilia, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto di natura non regolamentare, stabilisce i limiti di finanziamento per ciascuna regione interessata, la durata dell'agevolazione nonché le disposizioni di attuazione necessarie a garantire la coerenza dello strumento con le priorità e le procedure dei fondi strutturali europei. I crediti d'imposta possano essere fruiti entro i limiti delle disponibilità previste dal decreto di cui al presente comma. I soggetti interessati hanno diritto al credito d'imposta fino all'esaurimento delle risorse finanziarie. L'Agenzia delle entrate, con proprio provvedimento, individua le modalità per l'attuazione della presente clausola.
  343-quater. Tenuto conto dei notevoli ritardi dell'avvio della programmazione 2014-2020, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo sono individuate, previo consenso della Commissione europea, nell'utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del cofinanziamento nazionale destinate ai territori delle regioni obiettivo convergenza.
  343-quinquies. Le citate risorse nazionali e dell'Unione europea, per ciascuno degli anni in cui il credito d'imposta è reso operativo con il decreto di cui al comma precedente, sono versate all'entrata del bilancio della Stato e successivamente riassegnate, per le suddette finalità di spesa, ad apposito programma dello stata di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. A tale fine, le amministrazioni titolari dei relativi programmi comunicano al Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, gli importi, dell'Unione europea e nazionali, riconosciuti a titolo di credito d'imposta dall'Unione europea, da versare all'entrata del bilancio dello Stato. Ai sensi dell'articola 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo.
1. 1366. (ex 1. 33. 25.) Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 343, inserire il seguente:
  343-bis. Per il triennio 2016, 2017 e 2018, al fine di contrastare i fenomeni di desertificazione commerciale, nei territori ubicati all'interno di piccoli comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, privi di esercizi commerciali ovvero con un numero limitato di esercizi commerciali, e istituita la zona franca, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Beneficiano dell'agevolazione le imprese, già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, che svolgono l'attività di commercio al dettaglio di beni di prima necessità, all'interno della zona franca. All'attuazione del presente comma sono destinati 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018.
1. 1367. (ex 1. 33. 49.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 343 aggiungere il seguente:
  343-bis. Al fine contrastare il processo di delocalizzazione industriale esistente lungo l'area di confine della regione Friuli Venezia Giulia con la Slovenia e con l'Austria, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da emanarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si istituisce la zona franca urbana nei territori compresi nei comuni di Trieste, Gorizia, Cividale del Friuli, Tarvisio e Monfalcone per consentire la ripresa economica e occupazionale nonché l'interscambio economico con i Paesi limitrofi. In favore delle imprese e delle società operanti esclusivamente nella zona franca si applicheranno le specifiche agevolazioni di natura fiscale e contributiva. Il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto provvede agli oneri derivanti apportando le variazioni di bilancio mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369.
1. 1368. (ex 1. 33. 184.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 343, inserire il seguente:
  343-bis. All'articolo 12, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente: b) appartenere ai seguenti settori di attività, come individuati dai codici ATECO 45, 47, 55, 56, 79, 93, 95, 96, 10.71.1, 10.73, 14.13.2, 16.29.4, 18.12, 18.14, 32.12.1, 32.50.3, 43.21.01, 43.21.02, 43.21.03, 43.22.01, 43.29.09, 66.19.21, 66.22,02, 66.22,03, 68.31, 70.21, 74.10.1, 74.20.19, 74.20.2, 77.22, 77.39.94.
   b) al comma 7, le parole: 20 milioni sono sostituite dalle seguenti: 25 milioni.
1. 1369. (ex 1. 33. 50.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 343, aggiungere il seguente:
  343-bis. Alle aree portuali in cui insistono autorità portuali comprese nelle regioni dell'obiettivo convergenza è riconosciuta la facoltà di creare zone franche dotate di fiscalità di vantaggio. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno definite le agevolazioni fiscali spettanti.
1. 1370. (ex 1. 33. 1.) Taglialatela.

  Sopprimere il comma 344.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 106,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 111,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 156,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 153,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 171,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1371. (ex *1. 33. 195.) Placido, Pastorino, Gregori, Melilla, Airaudo, Fassina, Marcon, Franco Bordo, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Duranti.

  Sopprimere il comma 344.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 106,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 111,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 156,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 153,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 171,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1372. (ex *1. 33. 366.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Sopprimere il comma 344.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 106,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 114,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 111,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 156,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 153,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 182,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 171,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1373. (ex *1. 33. 326.) Barbanti, Prodani, Mucci, Rizzetto.

  Sopprimere il comma 344.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1374. (ex 1. 33. 36.) Laffranco.

  Sopprimere il comma 344.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 48 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1375. (ex 1. 33. 325.) Caruso, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 344, sostituire il primo periodo con il seguente: Con riferimento all'esercizio finanziario 2016 gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152, sono complessivamente e proporzionalmente ridotti di 4 milioni di euro. I risparmi derivanti dal primo periodo conseguono a maggiori somme effettivamente affluite al bilancio dello Stato in deroga a quanto previsto dal citato articolo 13, comma 1, della legge 30 marzo 2001, n. 152.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  «344-bis. All'articolo 15, comma 1, della legge n. 152 del 2001 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «A decorrere dall'esercizio 2016, la vigilanza sull'attività trasmessa in via telematica con gli enti previdenziali si esercita esclusivamente con certificazioni rese dagli enti medesimi. A decorrere dall'esercizio finanziario 2016, in conseguenza dell'introduzione del sistema semplificato di ispezione di cui al presente comma, effettuata utilizzando le informazioni in possesso degli enti previdenziali trasmessa per via telematica, sono ridotti di 15 milioni di euro annui i relativi stanziamenti destinati alla certificazione dell'attività degli istituti di cui al comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 marzo 2001, n. 152».

  Conseguentemente, al comma 369 l'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica è ridotto di 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 1376. (ex *1. 33. 92.) Piccone.

  Dopo il comma 344 inserire il seguente:
  344-bis. Alla legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1, comma 310, lettera e), capoverso «c-bis», sono apportate le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: «all'1,5 per cento del totale» sono inserite le seguenti: «o, in alternativa, l'Istituto abbia una quota non inferiore all'ottanta per cento di operatori dipendenti a tempo indeterminato così come previsto dall'articolo 6, comma 1 e 3, della legge 30 marzo 2001, n.152».
   b) secondo periodo, la parola: «2014» è sostituita dalla seguente: «2016».
1. 1377. (ex 1. 33. 166.) Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 344, aggiungere il seguente:
  344-bis. Alla legge 23 dicembre 2014 n. 190, articolo 1 comma 310, lettera e), capoverso c-bis), dopo le parole: «all'1,5 per cento del totale» sono inserite le seguenti: «o, in alternativa, l'istituto abbia una quota non inferiore all'ottanta per cento di operatori dipendenti a tempo indeterminato così come previsto dall'articolo 6, comma 1 e 3, della legge 30 marzo 2001 n. 152».
1. 1378. (ex 1. 33. 54.) Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 345, primo periodo, sostituire le parole: «spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dall'articolo 28 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)» con le seguenti: «spese diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali in modo da conseguire per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui.»;

  Conseguentemente, dopo il comma 345 inserire i seguenti:
  349-bis. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio di cui al comma 12, entro il 31 marzo 2016 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) procede all'adozione, in via sperimentale per triennio 2016-2018, di un modello gestionale e organizzativo orientato ai seguenti obiettivi:
   a) Riconfigurazione dell'architettura organizzativa dell'Istituto secondo la logica della rete di servizio, individuando le funzioni centrali e periferiche necessarie per la realizzazione del nuovo modello organizzativo;
   b) Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'INPS e delle relative dotazioni organiche in misura coerente alle funzioni centrali e periferiche ridefinite ai sensi della lettera a);
   c) Mediante e la stipula di apposita convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica e con l'ARAN e il ricorso alle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 88 del 1989, sperimentazione triennale, in coerenza con i princìpi di cui alla legge 13 agosto 2015, n. 124, di uno specifico sistema di valutazione del personale compatibile con la complessità della struttura organizzativa e la peculiare natura dei servizi erogati dall'Istituto.

  345-ter. In relazione alla fase di sperimentazione di cui al comma 12-bis, per il triennio 2016-2018, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato:
   a) A rimodulare le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Istituto tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ovvero tra i diversi programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa per specifiche tipologie, categorie e voci di spesa;
   b) Ad accantonare nel bilancio dell'Istituto, per la copertura di programmi strategici di sviluppo negli esercizi successivi, gli ulteriori risparmi derivanti da riduzioni delle spese di funzionamento per effetto dei programmi di razionalizzazione logistica e organizzativa, nonché le residue risorse finanziarie previste nei programmi di spesa pluriennali, approvati dagli organi di vertice del medesimo Istituto;
   c) A bandire autonome procedure d'acquisto di beni e servizi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 e successive modificazioni e integrazioni, mediante il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip Spa ovvero l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità adottati dalla Consip Spa, quali limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
   d) Ad indire concorsi pubblici per esami per il reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia, con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria, nell'ambito del fabbisogno annualmente determinato. In considerazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati tali concorsi, questi saranno effettuati con modalità selettive proprie, anche in deroga alle disposizioni normative che prevedono l'accesso alla dirigenza solo per corso-concorso e concorso unico;
   e) In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative in materia di erogazione delle prestazioni e riscossione e accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, a procedere al reclutamento, con il ricorso a procedure selettive pubbliche semplificate, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e alle altre disposizioni in materia di assunzioni di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di unità di personale non dirigenziale su base regionale, nell'ambito del fabbisogno annualmente determinato, con obbligo di permanenza presso la Regione sede di concorso per almeno 5 anni di effettivo servizio;
   f) in considerazione dell'esigenza di assicurare un adeguato livello di rotazione degli incarichi e di articolazione sul territorio nazionale, ad erogare un caso di trasferimento d'ufficio, e solo nel caso di effettivo mutamento della residenza, il trattamento economico equivalente all'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni e integrazioni, cumulabile con l'indennità prevista dall'articolo 14 della legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto trattamento economico potrà essere erogato limitatamente alla permanenza nella sede stessa e per la durata massima di tre anni. Il trattamento economico di cui sopra sarà integrato con ulteriori incentivi alla mobilità territoriale secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa nazionale per il personale dirigente dell'Area VI. La somma degli incentivi alla mobilità del personale dirigente (trattamento equivalente alla indennità di prima sistemazione e ulteriori incentivi alla mobilità territoriale) non potrà in ogni caso superare il limite del 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1379. (ex *1. 33. 163.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 345, primo periodo, sostituire le parole: «spese correnti diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali in modo da conseguire, per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui, anche attraverso l'attuazione delle misure previste dall'articolo 28 (Rafforzamento dell'acquisizione centralizzata)» con le seguenti: «spese diverse da quelle per prestazioni previdenziali e assistenziali in modo da conseguire per il triennio 2016-2018, risparmi aggiuntivi complessivamente non inferiori a 53 milioni annui.»;

  Conseguentemente, dopo il comma 345 inserire i seguenti:
  349-bis. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di razionalizzazione e contenimento della spesa di funzionamento degli enti nazionali di previdenza ed assistenza sociale pubblici, al fine di conseguire gli obiettivi di risparmio di cui al comma 12, entro il 31 marzo 2016 l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) procede all'adozione, in via sperimentale per triennio 2016-2018, di un modello gestionale e organizzativo orientato ai seguenti obiettivi:
   a) Riconfigurazione dell'architettura organizzativa dell'Istituto secondo la logica della rete di servizio, individuando le funzioni centrali e periferiche necessarie per la realizzazione del nuovo modello organizzativo;
   b) Riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale dell'INPS e delle relative dotazioni organiche in misura coerente alle funzioni centrali e periferiche ridefinite ai sensi della lettera a);
   c) Mediante e la stipula di apposita convenzione con il Dipartimento della funzione pubblica e con l'ARAN e il ricorso alle risorse di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge n. 88 del 1989, sperimentazione triennale, in coerenza con i princìpi di cui alla legge 13 agosto 2015, n. 124, di uno specifico sistema di valutazione del personale compatibile con la complessità della struttura organizzativa e la peculiare natura dei servizi erogati dall'Istituto.

  345-ter. In relazione alla fase di sperimentazione di cui al comma 12-bis, per il triennio 2016-2018, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) è autorizzato:
   a) A rimodulare le risorse finanziarie destinate al funzionamento dell'Istituto tra le diverse categorie di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, ovvero tra i diversi programmi di spesa risultanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, nella misura necessaria al raggiungimento degli obiettivi istituzionali anche in deroga ai singoli limiti previsti dalla normativa per specifiche tipologie, categorie e voci di spesa;
   b) Ad accantonare nel bilancio dell'Istituto, per la copertura di programmi strategici di sviluppo negli esercizi successivi, gli ulteriori risparmi derivanti da riduzioni delle spese di funzionamento per effetto dei programmi di razionalizzazione logistica e organizzativa, nonché le residue risorse finanziarie previste nei programmi di spesa pluriennali, approvati dagli organi di vertice del medesimo Istituto;
   c) A bandire autonome procedure d'acquisto di beni e servizi, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 e successive modificazioni e integrazioni, mediante il ricorso alle convenzioni stipulate dalla Consip Spa ovvero l'utilizzo dei parametri di prezzo-qualità adottati dalla Consip Spa, quali limiti massimi per l'acquisto di beni e servizi comparabili;
   d) Ad indire concorsi pubblici per esami per il reclutamento di personale dirigenziale di seconda fascia, con priorità rispetto alle procedure di mobilità, compresa quella volontaria, nell'ambito del fabbisogno annualmente determinato. In considerazione della peculiare professionalità alla cui verifica sono finalizzati tali concorsi, questi saranno effettuati con modalità selettive proprie, anche in deroga alle disposizioni normative che prevedono l'accesso alla dirigenza solo per corso-concorso e concorso unico;
   e) In relazione agli impegni derivanti dall'attuazione di disposizioni legislative in materia di erogazione delle prestazioni e riscossione e accreditamento dei contributi ovvero per particolari esigenze organizzative connesse a tali settori, a procedere al reclutamento, con il ricorso a procedure selettive pubbliche semplificate, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e alle altre disposizioni in materia di assunzioni di personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, di unità di personale non dirigenziale su base regionale, nell'ambito del fabbisogno annualmente determinato, con obbligo di permanenza presso la Regione sede di concorso per almeno 5 anni di effettivo servizio;
   f) in considerazione dell'esigenza di assicurare un adeguato livello di rotazione degli incarichi e di articolazione sul territorio nazionale, ad erogare un caso di trasferimento d'ufficio, e solo nel caso di effettivo mutamento della residenza, il trattamento economico equivalente all'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni e integrazioni, cumulabile con l'indennità prevista dall'articolo 14 della legge 9 marzo 1989, n.88 e successive modificazioni e integrazioni. Il predetto trattamento economico potrà essere erogato limitatamente alla permanenza nella sede stessa e per la durata massima di tre anni. Il trattamento economico di cui sopra sarà integrato con ulteriori incentivi alla mobilità territoriale secondo quanto stabilito dalla contrattazione integrativa nazionale per il personale dirigente dell'Area VI. La somma degli incentivi alla mobilità del personale dirigente (trattamento equivalente alla indennità di prima sistemazione e ulteriori incentivi alla mobilità territoriale) non potrà in ogni caso superare il limite del 10 per cento dell'importo massimo dell'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 21 della legge 18 dicembre 1973, n.836 e successive modificazioni e integrazioni.
1. 1380. (ex *1. 33. 85.) Sammarco, Pagano.

  Al comma 345, sostituire le parole: 53 milioni di euro annui con le seguenti: 106 milioni di euro annui.
1. 1381. (ex 1. 33. 47.) Simonetti, Guidesi, Fedriga.

  Al comma 345, aggiungere, in fine, il seguente periodo: dagli interventi di razionalizzazione per la riduzione delle spese di cui al presente comma e da quelli previsti dall'articolo 1, comma 108, legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando il conseguimento dei risparmi ivi previsti, sono escluse le spese sostenute per la effettuazione delle visite mediche di controllo domiciliare sui lavoratori assenti dal servizio per malattia, richieste d'ufficio dall'INPS, il cui importo, a decorrere dal 2016, determinato con il decreto ministeriale di cui al periodo precedente non potrà essere inferiore al doppio di quello sostenuto dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nel 2015.
1. 1382. (ex *1. 33. 423.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Al comma 345, aggiungere in fine, il seguente periodo: Alle notifiche degli avvisi di addebito effettuate dall'INPS ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo n. 159 del 24 settembre 2015 relativo alla notifica delle cartelle a mezzo posta elettronica certificata da parte dell'Agente della Riscossione.
1. 1383. (ex 1. 33. 162.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Sopprimere il comma 346.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: «134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017» con le seguenti: «127,689 milioni di euro nel 2016 e 135,059 milioni di euro annui a decorrere dal 2017».
1. 1384. (ex 1. 33. 236.) Daniele Farina, Scotto, Sannicandro, Melilla.

  Sopprimere il comma 346.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 7.000.000;
   2017: – 8.000.000;
   2018: – 8.000.000.
1. 1385. (ex 1. 33. 279.) Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 346, sostituire le parole: delle indennità da corrispondere ai giudici di pace, ai giudici onorari aggregati, ai giudici onorari di tribunale e ai vice procuratori onorari con le seguenti: delle spese di giustizia per i giudici di pace, per i giudici onorari aggregati, per i giudici onorari di tribunale e per i vice procuratori onorari.
1. 1386. (ex 1. 33. 7.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Sopprimere il comma 349.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
  2016: – 4.000.000.
1. 1387. (ex 1. 33. 280.) Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 349.

  Conseguentemente, al comma 469 sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 46 milioni.
1. 1388. (ex 1. 33. 156.) Cirielli, Rampelli.

  Dopo il comma 349, aggiungere il seguente:
  349-bis. Alla legge 17 maggio 1952, n. 629 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:
    4. Presso gli Archivi notarili di Bologna e Napoli sono costituiti uffici ispettivi la cui circoscrizione è determinata dalla tabella A allegata alla presente legge;
   b) la tabella A è sostituita dalla tabella di cui all'allegato I.

Allegato I
Tabella A della legge 17 maggio 1952, n. 629

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DI COMPETENZA DEGLI UFFICI ISPETTIVI

  Al comma 350, apportare le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici» inserire le seguenti: «conformità ai piani regolatori vigenti»;
   b) sopprimere la parola «ampliamento».
   c) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché destinati ad opere di interesse collettivo pubblico e comunque senza ulteriore consumo di suolo».
1. 1389. (ex 1. 33. 270.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 350, sopprimere la parola: ampliamento.
1. 1390. (ex 1. 33. 266.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 350, dopo le parole: restauro o rifunzionalizzazione di edifici pubblici, aggiungere le seguenti: in conformità ai piani regolatori vigenti.
1. 1391. (ex 1. 33. 268.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 350, aggiungere, in fine, le seguenti parole: purché destinati ad opere di interesse collettivo e pubblico e comunque senza ulteriore consumo di suolo.
1. 1392. (ex 1. 33. 269.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 354, sopprimere le lettere a), b) e c).

  Conseguentemente, sopprimere il comma 355, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 1393. (ex 1. 33. 281.) Sibilia, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 354, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole da: 134,340 milioni fino alla fine del comma con le seguenti: 132,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 140,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 137,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 182,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 179,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 208,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 197,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1394. (ex 1. 33. 197.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.

  Dopo il comma 354, aggiungere il seguente:
  354-bis. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari è istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti tipologie di spesa:
   a) manutenzione degli immobili;
   b) attività di istituto, su iniziativa della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
   c) assistenza alle comunità di italiani residenti nella circoscrizione consolare di riferimento.

  Al Fondo speciale di cui al presente comma affluiscono gli importi derivanti dai diritti consolari riscossi ai sensi del comma 354. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo speciale di cui al presente comma.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 355;

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016».
1. 1395. (ex 1. 33. 17.) Bueno, Vaccaro, Capodicasa.

  Sopprimere il comma 355.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 1396. (ex 1. 33. 18.) Bueno, Vaccaro, Capodicasa.

  Al comma 356 sopprimere le parole: e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma

  Conseguentemente, dopo il comma 357, aggiungere il seguente comma:
  357-bis. Il comma 108 della legge n. 107 del 13 luglio 2015 è sostituito dal seguente:
  «108. Per l'anno scolastico 2016-2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014-2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente, i docenti assunti mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico decreto legislativo n. 297 del 1994 ed i docenti di cui al comma 96, lettera a) e b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere a), b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015-2016, partecipano per l'anno scolastico 2016-2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, sempre in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia sopra citato, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. A decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, tutti docenti assunti a tempo indeterminato possono richiedere l'assegnazione provvisoria in deroga al vincolo triennale sopra citato. Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati».
1. 1397. (ex 1. 33. 198.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Al comma 358 sostituire le parole: e sono acquisite all'Erario fino alla fine del comma con le seguenti: per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
1. 1398. (ex 1. 33. 199.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

  Al comma 358, sostituire le parole da: e sono acquisite all'Erario fino alla fine del comma con le seguenti seguenti: «per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 74,340 milioni.
1. 1399. (ex *1. 33. 230.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Carlo Galli, Marcon.

  Al comma 358, sostituire le parole da: e sono acquisite all'Erario fino alla fine del comma con le seguenti seguenti: «per essere destinate all'incremento dei fondi per le supplenze del personale scolastico».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 74,340 milioni.
1. 1400. (ex *1. 33. 176.) Pannarale, Carlo Galli, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 358, inserire i seguenti:
  358-bis. I commi 54 e 56 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.
  358-ter. All'articolo 5, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, il quinto periodo è sostituito dal seguente: «Le disposizioni del presente comma non si applicano al personale della scuola docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o docente con contratto, fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche».
  358-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1401. (ex 1. 33. 218.) Chimienti, Ciprini, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. A partire dall'anno scolastico 2016-2017 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015-2016, è incrementato fino a coprire il rapporto uno a due tra docenti di sostegno e alunni con disabilità, attingendo dalle graduatorie a esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 341, con il seguente: 341. All'articolo 12, comma 4, del decreto-legge 28 dicembre 2013, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13, sopprimere le seguenti parole: di 27,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017;
   al comma 369, sostituire le parole: 300 milioni, con le seguenti: 100 milioni;
   al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento, con le seguenti: 17 per cento;
   al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento, con le seguenti: 6 per cento;
   al comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1402. (ex 1. 33. 215.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, aggiungere i seguenti:
  358-bis. Al fine di estendere la platea dei soggetti esonerati dal pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia degli enti locali, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro.
  358-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma precedente, determinato in euro 150 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante i risparmi derivanti dalle disposizioni dei commi successivi.
  358-quater. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 169 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dall'anno 2016, è ridotta di euro 70 milioni. A decorrere dal primo riparto successivo alla data di entrata in vigore della presente legge per le finalità di cui al comma 13 dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62, i contributi sono ripartiti tra le sole istituzioni scolastiche degli enti locali.
  358-quinquies. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 151 è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
1. 1403. (ex 1. 33. 221.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo comma 358, inserire il seguente:
  358-bis. Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche e al fine di rendere effettiva l'autonomia scolastica, per gli anni 2016-2019 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura dei posti in organico di diritto di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:
   a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
   b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ai sensi dell'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ovvero negli elenchi provinciali ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni.

  358-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: enti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1404. (ex 1. 33. 225.) Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  A Dopo il comma 358, inserire il seguente:
  358-bis. Le somme di cui al precedente comma acquisite all'Erario sono destinate, nella misura di 30 milioni di euro, all'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di un apposito fondo destinato a finanziare, per gli anni scolastici 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, l'insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'infanzia, svolto da docenti in possesso di titoli e di requisiti adeguati, attraverso metodi idonei ai bambini dai tre ai sei anni di età, al fine di promuovere il plurilinguismo nella formazione integrale delle bambine e dei bambini attraverso l'acquisizione dei primi elementi della lingua inglese, in attuazione dell'articolo 1, comma 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, come modificato dal decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1405. (ex 1. 33. 271.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. Nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito un Fondo, denominato «Fondo integrativo statale per la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni per i servizi d'istruzione scolastica e degli asili nido», con una dotazione iniziale di 200 milioni per ciascuno degli anni dal 2016 al 2018. Le risorse del Fondo di cui al periodo precedente, al fine di garantire, sull'intero territorio nazionale ivi comprese le Province autonome e le Regioni a statuto speciale, l'effettivo godimento del diritto all'istruzione pubblica come definito dai fabbisogni standard secondo le metodologie di cui alla nota FC03U, sono redistribuite tra i Comuni sulla base della differenza tra le capacità fiscali e i fabbisogni standard.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1406. (ex 1. 33. 214.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. In attuazione di quanto previsto dalla legge 19 giugno 1999, n. 229, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato di servizi sociali, il Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni è incrementato di ulteriori 200 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1407. (ex 1. 33. 213.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. Il comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 64 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1408. (ex 1. 33. 209.) Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. La dotazione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , è incrementata di 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
1. 1409. (ex 1. 33. 220.) Marzana, Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. Al fine di estendere la platea dei soggetti meno abbienti esonerati dal pagamento delle rette delle scuole dell'infanzia degli enti locali, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
1. 1410. (ex 1. 33. 222.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, aggiungere il seguente:
  358-bis. Al fine di garantire la piena attuazione dei commi 5 e seguenti dell'articolo 4 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 12 novembre 2013, n. 128, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 140.
1. 1411. (ex 1. 33. 223.) Luigi Gallo, Marzana, Vacca, Simone Valente, Chimienti, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, inserire il seguente:
  358-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, il comma 121 è abrogato. I risparmi conseguenti all'abrogazione di cui al precedente periodo confluiscono in un Fondo, appositamente istituito nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, denominato Fondo per la Formazione continua del personale docente. Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzare le relative competenze professionali, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca adotta ogni tre anni con decreto un Piano nazionale di formazione, coerentemente con le norme contrattuali, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria e le commissioni parlamentari competenti. Il primo decreto dovrà essere adottato entro due mesi dall'approvazione della presente legge. La formazione in servizio dei docenti è obbligatoria, retribuita, permanente e strutturale. Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza con il piano dell'offerta formativa.
1. 1412. (ex 1. 33. 208.) Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, inserire il seguente:
  358-bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono utilizzati per l'immissione in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2016-17, del personale docente iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e in possesso del titolo di abilitazione nella classe di concorso richiesta per soddisfare il fabbisogno relativo ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa, indicato dalle istituzioni scolastiche nel piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 1, comma 14, sella legge 13 luglio 2015, n. 107.
1. 1413. (ex 1. 33. 224.) Chimienti, Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, inserire il seguente:
  358-bis. All'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 160, secondo periodo, le parole «quelle relative alla quota a gestione statale dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,» e successive modificazioni, nonché: sono soppresse;
   b) il comma 172, è abrogato.
1. 1414. (ex 1. 33. 226.) Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, inserire il seguente:
  358-bis. Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale attuazione del piano assunzionale di cui al comma 201 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107, confluiscono nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
1. 1415. (ex 1. 33. 210.) Vacca, Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Simone Valente, D'Uva, Di Benedetto, Brescia, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 358, inserire il seguente:
  358-bis. Il comma 172 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, è abrogato.
1. 1416. (ex 1. 33. 211.) Brescia, D'Uva, Vacca, Sibilia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 360 sostituire le parole: sono versate nell'entrata del bilancio dello Stato nell'esercizio finanziario 2016 con le seguenti: sono utilizzate per le medesime finalità.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 361 con il seguente: Con apposito decreto, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, procede all'individuazione degli atenei interessati, alla definizione delle modalità di recupero delle somme, alla quantificazione delle stesse al fine dell'assegnazione e del trasferimento delle somme non spese alle università per interventi di edilizia universitaria;
   sopprimere il comma 362, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1417. (ex 1. 33. 227.) Vacca, D'Uva, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 361, aggiungere il seguente:
  361-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 334 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: nei limiti del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nei limiti del 95 per cento.
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1418. (ex 1. 33. 203.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Melilla, Marcon.

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:
  362-bis. Al fine di valorizzare il merito del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola statale, in particolare del profilo di Direttore dei servizi generali e amministrativi sono avviate entro il mese di settembre 2016 le procedure concorsuali, ordinarie e riservate di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2011 e autorizzate dalla Corte dei conti.
  362-ter. Entro la stessa data è avviato un piano per la copertura di tutti i restanti posti effettivamente liberi vacanti del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi e di tutti i profili professionali del personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola.
  362-quater. Entro la stessa data è avviata una trattativa con le parti interessate sulla mobilità professionale, in particolare per la valorizzazione all'interno delle procedure concorsuali di cui ai commi 362-bis e 362-ter del personale Assistente amministrativo già idoneo nelle prove selettive dell'ultimo concorso e che ha sostituito per almeno un triennio il Direttore dei servizi generali e amministrativi, ai sensi del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e del Contratto Collettivo nazionale integrativo del comporto scuola vigenti.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento»;
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1419. (ex 1. 33. 206.) Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguente:
  362-bis. Per l'anno scolastico 2016/2017, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale Amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto.
  362-ter. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 viene istituito l'organico dell'autonomia per il personale ATA, che comprende l'organico di diritto e l'organico funzionale.
  362-quater. Ai fini dell'attuazione del Piano nazionale per la scuola digitale e per favorire lo sviluppo della didattica laboratoriale previsti dalla legge 13 luglio 2015, n.107, viene costituito anche l'organico di rete, con l'inserimento del profilo di Assistente tecnico – Area B, Tabella A annessa al CCNL 2006-2009 comparto scuola – nella scuola del primo ciclo.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 1420. (ex 1. 33. 204.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Marcon, Fassina, Melilla, D'Attorre.

  Dopo il comma 362, aggiungere i seguenti:
  362-bis. Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 decreto-legge 31 dicembre 2009 n. 194, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio, della legge, 27 dicembre 2013, n. 25 i titolari delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore di detto decreto che utilizzino manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 possono mantenere installati i predetti manufatti fino al 31 dicembre 2016.
  362-ter. All'articolo 149, comma 1 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 dopo la lettera e) aggiungere la seguente: d) per i manufatti e le attrezzature amovibili inerenti l'esercizio delle attività balneari e ad esse correlate purché autorizzate in base alla normativa in materia.
1. 1421. (ex 1. 33. 350.) Palese.

  Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
  362-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 425 è sostituito dal seguente: «La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica avvia, presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti pubblici non economici, ivi compresi quelli di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale non amministrativo dei comparti sicurezza, difesa e Corpo nazionale dei vigili del fuoco, una ricognizione dei posti da destinare alla ricollocazione del personale di cui al comma 422 interessato ai processi di mobilità. Le amministrazioni di cui al presente comma comunicano un numero di posti, soprattutto riferiti alle sedi periferiche, corrispondente, sul piano finanziario, alla disponibilità delle risorse destinate, per gli anni 2015 e 2016, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato secondo la normativa vigente, al nello di quelle finalizzate all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici collocati nelle graduatorie vigenti o approvate alla data di entrata in vigore della presente legge. Il Dipartimento della funzione pubblica pubblicherà l'elenco dei posti comunicati nel proprio sito istituzionale. Le procedure di mobilità di cui al presente comma si svolgono secondo le modalità e le priorità di cui al comma 423, procedendo in via prioritaria alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari e facendo in tal caso ricorso al fondo di cui all'articolo 30, comma 2.3, del decreto legislativo n. 165 del 2001, prescindendo dall'acquisizione al medesimo fondo del 50 per cento del trattamento economico spettante al personale trasferito facente capo all'amministrazione cedente. Nelle more del completamento del procedimento di cui al presente comma alle amministrazioni è fatto divieto di effettuare assunzioni a tempo indeterminato. Le assunzioni effettuate in violazione del presente comma sono nulle».
1. 1422. (ex 1. 33. 202.) Giancarlo Giordano, Melilla, Pannarale.

  Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
  362-bis.
Al comma 73 della legge 13 luglio 2015, n. 107, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: Per il solo 2016/2017 il personale già di ruolo alla data di entrata in vigore della presente legge ha diritto a chiedere la mobilità su sede all'interno della provincia di titolarità, conservando comunque il diritto a mantenere la titolarità di sede.
1. 1423. (ex 1. 33. 201.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Dopo il comma 362, aggiungere il seguente:
  362-bis. I commi 131 e 132 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015 n. 107 sono abrogati.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».
  544-ter. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'articolo 6, comma 8, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; b) all'articolo 6, comma 9, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento»; c) all'articolo 7, comma 2, le parole «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nella misura del 95 per cento».
1. 1424. (ex 1. 33. 205.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Fassina, Melilla, Marcon, D'Attorre.

  Dopo il comma 363, inserire il seguente:
  363-bis. Al fine di perseguire il riequilibrio infrastrutturale ferroviario del Paese sono prioritariamente finanziati e appaltati gli interventi ricadenti nelle regioni il cui indice infrastrutturale ferroviario risulti essere inferiore alla media nazionale. In tal senso gli stanziamenti vengono assegnati prioritariamente alle regioni con l'indice più basso di dotazione ferroviaria. I predetti stanziamenti sono assegnati tenendo conto di un oggettivo parametro proporzionale al divario infrastrutturale di dotazione ferroviaria teso al totale riequilibrio infrastrutturale ferroviario delle regioni medesime con la media nazionale, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1425. (ex 1. 33. 353.) Pili.

  Dopo il comma 363, inserire il seguente:
  363-bis. Al fine di perseguire il riequilibrio infrastrutturale stradale del Paese sono prioritariamente finanziati e appaltati gli interventi ricadenti nelle regioni il cui Indice infrastrutturale stradale risulti essere inferiore alla media nazionale. In tal senso gli stanziamenti vengono assegnati prioritariamente alle regioni con l'indice più basso di dotazione stradale. I predetti stanziamenti sono assegnati tenendo conto di un oggettivo parametro proporzionale al divario infrastrutturale di dotazione stradale teso al totale riequilibrio infrastrutturale stradale delle regioni medesime con la media nazionale, determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 1426. (ex 1. 33. 354.) Pili.

  Dopo il comma 363, inserire il seguente:
  363-bis. Le opere ricadenti nelle regioni ad elevato deficit infrastrutturale, strati la e ferroviario, possono essere, con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti, assoggettate ad accelerazioni esecutive attraverso la definizione di intese sindacali, per le opere già in fase di realizzazione, e negli appositi capitolati per quelle in fase di appalto. Tali interventi devono prevedere l'esecuzione delle opere su tre turni di lavoro nelle 24 ore e 7 giorni su 7. Nei decreti del Ministro o nei provvedimenti della Stazione appaltante delegata sono obbligatoriamente indicati gli oneri per la sicurezza sul lavoro.
1. 1427. (ex 1. 33. 355.) Pili.

  Dopo il comma 363, inserire il seguente:
  363-bis. Per l'anno 2016 è autorizzato un finanziamento di 7,1 milioni di euro per la realizzazione della Piattaforma d'altura al porto di Venezia.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1428. (ex 1. 33. 33.) Busin.

  Dopo il comma 363, inserire il seguente:
  363-bis. Per l'anno 2016 è autorizzato un finanziamento di 5 milioni di euro per le tratte dell'alta velocità Brescia-Verona- Padova della linea AV/AC Milano-Venezia.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1429. (ex 1. 33. 32.) Busin.

  Sopprimere il comma 366.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1430. (ex 1. 33. 44.) Biasotti.

  Sostituire il comma 366 con il seguente:
  366. L'articolo 1 della legge 16 marzo 2001, n. 88 è sostituito dal seguente:
  «1. Le disposizioni di cui alla presente legge, nell'ambito delle competenze di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 30 ottobre 1999, sono dirette ad incentivare, con misure di carattere straordinario e transitorio, gli investimenti delle imprese marittime per interventi di efficientamento energetico, come stabiliti dal decreto di cui al comma 6, con l'obiettivo di assicurare lo sviluppo del trasporto marittimo, in particolare del trasporto di merci e di quello a breve e medio raggio, e la tutela degli interessi occupazionali del settore.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono finalizzate anche alla trasformazione dei motori per un utilizzo del GNL quale combustibile.
  3. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano agli investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2015 o in tale anno avviati da parte di soggetti aventi titolo ad essere proprietari di navi italiane ai sensi dell'articolo 143 del codice della navigazione, inclusi i Gruppi europei di interesse economico (GEIE) di cui al regolamento (CEE) n. 2137/85 del Consiglio del 25 luglio 1985 ed al decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, sempreché gli investimenti riguardino lavori eseguiti da imprese di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), della legge 14 giugno 1989, n. 234, o da cantieri dell'Unione europea.
  4. Per »investimenti in avanzata fase di realizzazione nell'anno 2015« si intendono esclusivamente gli investimenti effettuati da parte di soggetti che alla data del 1o gennaio 2015 erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 143 del codice della navigazione e per i quali i pagamenti sono effettuati nel corso di tale anno o negli anni successivi.
  5. I benefici di cui alla presente legge sono accordati per iniziative di investimento relative alle unità navali di cui all'articolo 2 della legge 28 dicembre 1999, n. 522, con esclusione di quelle per le quali siano state concesse agevolazioni pubbliche finalizzate a ridurre l'onere degli interessi.
  6. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti con proprio decreto individua gli interventi considerati ammissibili e i criteri e modalità di concessione dei contributi relativi al finanziamento di progetti nel campo navale.».

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 5.000;
   2017: – 5.000;
   2018: – 5.000.
1. 1431. (ex 1. 33. 262.) Vallascas, Da Villa, Crippa, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

  Dopo il comma 366 inserire i seguenti:
  366-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale del Mezzogiorno, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Lo schema di decreto è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario.
  366-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 366-bis pari a 4.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1432. (ex 1. 33. 45.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Russo, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Dopo il comma 366 aggiungere il seguente:
  366-bis. La dotazione del Fondo istituito ai sensi dell'articolo 32, comma 6, decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e successive modificazioni, per le sole finalità di cui al comma 228 dell'articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni, è incrementata di 90 milioni di euro per l'anno 2016, di 80 milioni di euro per l'anno 2017 e di 100 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce Infrastrutture e trasporti – Legge di stabilità n. 228 del 2012 – Articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (set. 11) Interventi nel settore dei trasporti – (2.5 – CAP. 7532), apportare le seguenti modifiche:
  Riduzione:
  2016: CP: – 90.000.000;
     CS: – 90.000.000;
  2017: CP: – 80.000.000;
     CS: – 80.000.000;
  2018: CP: – 100.000.000;
     CS: – 100.000.000.
1. 1433. (ex 1. 33. 261.) Dell'Orco, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'onere recato, stimato in 3 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente variazione degli stanziamenti previsti per il Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui al comma 369.
1. 1434. (ex 1. 33. 165.) Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 367 aggiungere i seguenti:
  367-bis. All'articolo 4, comma 98, della legge 12 novembre 2011, n. 183, le parole ove esistenti e disponibili sono sostituite dalle seguenti: ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
  367-ter. I risparmi di spesa realizzati in attuazione del comma 367-bis, sono versati al bilancio dello Stato.
1. 1435. (ex 1. 33. 288.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 368, inserire il seguente:
  368-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422/93. A decorrere dall'anno 2016, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.

  Conseguentemente, al comma 334, sostituire le parole: euro 23.002.000 per l'anno 2016, di 21.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 18.006.000 a decorrere dall'anno 2018, come indicato nell'elenco n. 3, allegato alla presente legge con le seguenti: euro 128.002.000 per l'anno 2016, di 126.756.000 euro per l'anno 2017 ed euro 123.006.000 a decorrere dall'anno 2018.
1. 1436. (ex 1. 33. 62.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:
  368-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27 comma 10 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1437. (ex 1. 33. 59.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 368, aggiungere il seguente:
  368-bis. È istituito presso la Presidenza del Consiglio, Dipartimento per l'Editoria il Fondo per la promozione della lettura tra i giovani. Per Vanno 2016 viene finanziato con trecento milioni di euro. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente norma, vengono stabilite modalità per l'erogazione del fondo tramite un bonus da attribuirsi a tutti i giovani di età compresa tra i 18 e 25 anni per l'acquisto libri, giornali o abbonamenti a riviste o quotidiani, pagando soltanto il 25 per cento del prezzo di copertina. Il rimanente 75 per cento è a carico dello Stato fino ad un livello del contributo pubblico pari a 100 euro per ogni giovane lettore.

  Conseguentemente, alla tabella C ridurre proporzionalmente del 30 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 1438. (ex 1. 33. 26.) Bergamini.

  Dopo il comma 368, aggiungere il seguenti:
  368-bis. È previsto, per gli anni 2016 e 2017 nei limiti di 25 milioni di euro per anno, un contributo in favore delle imprese che investono in campagne pubblicitarie, su imprese televisive locali con ascolti rilevati da Auditel e imprese radiofoniche locali con ascolti rilevati da Radio Monitor.
  368-ter. Tale contributo è riconosciuto nella forma di credito di imposta, nella misura dell'80 per cento dell'investimento sostenuto, con il limite complessivo di euro 25 mila per ogni singola impresa inserzionista ed è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
  368-quater. Le modalità di fruizione del contributo vengono determinate con decreto del ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  Alla copertura finanziaria della presente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente di ciascun ministero, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
1. 1439. (ex 1. 33. 60.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 368, inserire il seguente:
  368-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani.
1. 1440. (ex 1. 33. 58.) Caparini, Guidesi.

  Al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni; 142,610 milioni; 139,610 milioni rispettivamente con le seguenti: 34,340 milioni; 42,610 milioni; 39,610 milioni.

  Conseguentemente, dopo il comma 474 aggiungere il seguente:
  474-bis. Per le finalità connesse agli interventi di sostegno all'autoimprenditorialità di cui al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Le predette risorse sono iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per essere successivamente accreditate su un conto corrente infruttifero, intestato all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, (di seguito Agenzia), aperto presso la tesoreria centrale dello Stato e dedicata al Titolo I, Capo 01, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185. Sul medesimo conto corrente sono, altresì, accreditate le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rotativo depositato sul conto corrente di tesoreria n. 22048, istituito ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 30 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 14 del 19 gennaio 2005, nella misura di un terzo delle risorse complessive, nonché i rientri dei finanziamenti erogati dalla Agenzia ai sensi delle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.
1. 1441. (ex 1. 33. 95.) Pagano, Sammarco.

  Al comma 69, sostituire le parole: 134,340, 42,610, 139,610, con le seguenti: 34,340, 42,610, 39,610.

  Conseguentemente, al comma 551, Tabella C allegata, alla Missione Soccorso civile, Programma Protezione civile, voce Ministero dell'Economia, decreto-legge n. 93 del 2013 – Fondo emergenze nazionali, apportare le seguenti modifiche:
  2016:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000;
  2017:
   CP: + 100.000,000;
   CS: + 100.000.000;
  2018:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
1. 1442. (ex 1. 33. 185.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon.

  Al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 74,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 82,610 milioni di euro per l'anno 2017 di 79,610 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella C missione: Comunicazioni, Programma: Sostegno all'editoria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n.67 del 1987: Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (11.2 – capp. 2183, 7442), apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: + 60.000.000;
   CS: + 60.000.000;
  2017:
   CP: + 60.000.000;
   CS: + 60.000.000;
  2018:
   CP: + 60.000.000;
   CS: + 60.000.000.
1. 1443. (ex 1. 33. 61.) Borghesi, Guidesi.

  Al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: di 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, alla tabella C, Missione: Organi costituzionali a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio dei ministri; Presidenza del Consiglio dei ministri; Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 230 del 1998: nuove norme in materia di obiezione di coscienza, articolo 19: fondo nazionale per servizio civile, apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000;
  2017:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000;
  2018:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
1. 1444. (ex 1. 33. 229.) Marcon, Narduolo, Melilla, Fassina, Duranti.

  Dopo il comma 369, inserire il seguente:
  369-bis. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200 milioni di euro delle disponibilità giacenti sul conto corrente di tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, è versata all'entrata del bilancio dello Stato nel 2016 a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalità connesse all'attività di credito all'esportazione.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per il 2016.
1. 1445. (ex 1. 33. 39.) Allasia, Simonetti.

  Dopo il comma 369, inserire il seguente:
  369-bis.
Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, per favorire l'accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 1446. (ex 1. 33. 51.) Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 370, inserire il seguente:
  370-bis. Il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018, per favorire il ricambio generazionale nelle micro e piccole imprese a conduzione familiare.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 369, sostituire le parole da: di 134,340 milioni fino a: 139,610, con le seguenti: 84,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 89,610.
1. 1447. (ex 1. 33. 52.) Guidesi, Allasia.

  Al comma 371, sostituire il primo periodo con il seguente: Per la progettazione e la realizzazione di un sistema nazionale di ciclovie turistiche così come individuate dalla delibera CIPE, 1o febbraio 2001, nel progetto Bicitalia – Rete ciclabile nazionale, con priorità alla Ciclopista del Sole (B11), alla Ciclovia del Po (BI2), alla Ciclovia degli Appennini (BI 11), alla Ciclovia Adriatica (BI 6) e al Grab (Roma), nonché per la progettazione e la realizzazione di ciclo stazioni e di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina con particolare priorità ad azioni che incentivino l'intermodalità e l'accesso alla mobilità ciclistica in alternativa all'impiego degli automezzi privati, e autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1448. (ex 0. 1. 33. 426. 28.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 371, sostituire le parole: con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma) con le seguenti: secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale e sostituire le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 100 milioni di euro per gli anni 2016,2017 e 2018.

  Conseguentemente, dopo il comma 371, aggiungere il seguente:
  371-bis. Per far fronte agli oneri derivanti dalle disposizioni introdotte dal comma 371, pari a 100 milioni di euro per gli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 luglio 2016, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016. Entro la data del 15 gennaio 2017, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 100 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2016, per la previsione relativa a quell'anno e entro il 15 gennaio 2017 per la seconda, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia,, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo.
1. 1449. (ex 0. 1. 33. 426. 29.) Prestigiacomo.

  Al comma 371, sopprimere le parole: con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma).
1. 1450. (ex 0. 1. 33. 426. 32.) Prestigiacomo.

   Al comma 371, sostituire le parole: con priorità alla Verona-Firenze (Ciclovia del Sole), Venezia-Torino (Ciclovia Vento) e Grab (Roma) con le seguenti: secondo una distribuzione omogenea su tutto il territorio nazionale.
1. 1451. (ex 0. 1. 33. 426. 31.) Prestigiacomo.

   Al comma 371, dopo le parole ciclabilità cittadina aggiungere le seguenti: con particolare priorità ad azioni che spostino quote modali degli spostamenti urbani e periurbani dagli automezzi privati alla mobilità ciclistica.
1. 1452. (ex 0. 1. 33. 426. 27.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

   Al comma 371, sostituire le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 17 milioni di euro per l'anno 2016, 37 milioni di euro per l'anno 2017 e 37 milioni di euro per l'anno 2018. Per la progettazione e la realizzazione di itinerari turistici a piedi denominati «cammini» è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2016,1 milione di euro per l'anno 2017, 1 milione di euro per l'anno 2018. Per la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già smantellati o non più armati, da destinare ad itinerari cicloturistici è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui alla legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1453. (ex 0. 1. 33. 426. 34.) De Lorenzis, Terzoni, Daga, Mannino, Busto, Zolezzi, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

   Al comma 371, dopo le parole: 18 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017 e 38 milioni di euro per l'anno 2018 aggiungere le seguenti: Per la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge siano già smantellati o non più armati da destinare ad itinerari cicloturistici è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, il finanziamento di studi, progetti, attività e lavori preliminari nonché lavori definitivi della nuova linea ferroviaria Torino-Lione di cui alla legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208 è ridotto di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1454. (ex 0. 1. 33. 426. 35.) De Lorenzis, Terzoni, Daga, Mannino, Busto, Zolezzi, De Rosa, Micillo, Vignaroli, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

   Al comma 371, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le misure per l'individuazione di progetti e interventi di cui al presente comma sono sottoposte al parere delle commissioni parlamentari competenti.
1. 1455. (ex 0. 1. 33. 426. 26.) De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

   Al comma 371, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti di cui al presente comma sono adottati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia;.
1. 1456. (ex 0. 1. 33. 426. 30.) Prestigiacomo.

   Al comma 372-bis, primo periodo, sostituire le parole: euro 2 con le seguenti: euro 1.

  Conseguentemente, al comma 551, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 388.500 euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 1457. (ex 0. 1. 33. 426. 15.) Busin, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

   Al comma 372-bis, penultimo periodo, sopprimere le parole: 371, 372-septies e: 496.
1. 1458. (ex 0. 1. 33. 426. 24.) De Lorenzis, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 372-ter, sostituire le parole: fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada con le seguenti: fino al 90 per cento per il rifinanziamento del Fondo per la mobilità sostenibile di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.
1. 1459. (ex 0. 1. 33. 426. 6.) Franco Bordo, Marcon, Melilla.

  Al comma 372-ter sostituire le parole: fino al 15 per cento per favorire l'acquisto di mezzi di ultima generazione destinati al servizio dell'autotrasporto di merci su strada con le seguenti: fino al 90 per cento per finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo di 5.000.000 persone trasportate al giorno.
1. 1460. (ex 0. 1. 33. 426. 7.) Franco Bordo, Marcon, Melilla.

  Al comma 372-octies, sostituire le parole: 100 giorni annui con le seguenti: 65 giorni annui.
1. 1461. (ex *1. 0. 33. 426. 5.) Paglia, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Al comma 372-octies, sostituire le parole: 100 giorni annui con le seguenti: 65 giorni annui.
1. 1462. (ex *1. 0. 33. 426. 36.) De Lorenzis, Caso, Castelli, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il capoverso comma 372-novies.
1. 1463. (ex 0. 1. 33. 426. 14.) Busin, Saltamartini, Simonetti, Guidesi.

  Sopprimere il comma 372-undecies.
1. 1464. (ex 0. 1. 33. 426. 2.) Franco Bordo, Marcon, Melilla.

  Al comma 372-undecies, terzo periodo, dopo le parole: Cassa Depositi e Prestiti aggiungere le seguenti: previo parere delle commissione parlamentari competenti sull'Accordo di Programma e sulla proposta di modifica della Convenzione.
1. 1465. (ex 0. 1. 33. 426. 25.) De Lorenzis,Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire il comma 371, con il seguente:
  371. Per la progettazione e la realizzazione di ciclovie turistiche, di ciclostazioni nonché per la progettazione e la realizzazione di interventi concernenti la sicurezza della ciclabilità cittadina e la valorizzazione e il recupero di percorsi ferroviari dismessi da destinare ad itinerari cicloturistici, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016, 13 milioni di euro per l'anno 2017 e 15 milioni di euro per l'anno 2018. I progetti e gli interventi sono individuati con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e, per quanto concerne quelli relativi alle ciclovie turistiche, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. Detti decreti riservano in via prioritaria almeno il 20 per cento della spesa annua alla realizzazione di percorsi ciclabili su argini o in corrispondenza di altre difese idrauliche naturali o artificiali.
1. 1466. (ex 1. 33. 9.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 371 dopo le parole: ciclovie turistiche aggiungere le seguenti:, piste ciclabili di collegamento casa-scuola e casa lavoro.
1. 1467. (ex 1. 33. 421.) Franco Bordo, Ricciatti, Marcon, Melilla, Fassina.

  Al comma 371, dopo le parole: ciclabilità cittadina inserire le seguenti: nonché per la progettazione e realizzazione di itinerari turistici a piedi, denominati cammini.
1. 1468. (ex 1. 33. 274.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 371, primo periodo, sostituire le parole: itinerari cicloturistici inserire le seguenti: o con treni turistici, anche nella combinazione tra treno turistico e bicicletta.
1. 1469. (ex 1. 33. 272.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 371, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
  2016: –10.000.000.
1. 1470. (ex 1. 33. 247.) Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 371, primo periodo, sostituire le parole: 5 milioni con le seguenti: 10 milioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
  2016: – 5.000.000.
1. 1471. (ex 1. 33. 275.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 371 aggiungere in fine il seguente periodo:
  Ai fini della presente disposizione per percorsi ferroviari dismessi si intendono i tracciati ferroviari per i quali sia stata disposta la soppressione della relativa linea ferroviaria da almeno dieci anni e i cui binari siano stati rimossi o le cui condizioni infrastrutturali non consentano comunque il rapido ripristino della linea ferroviaria.
1. 1472. (ex 1. 33. 273.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:
  372-bis. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'interno svolge una ricognizione dei contratti di locazione inerenti a immobili in uso alle forze del comparto della pubblica sicurezza stipulati con soggetti privati e illustra alle Camere i dati raccolti.
  372-ter. L'amministrazione competente recede, con un preavviso di 120 giorni, anche in deroga a eventuali clausole difformi, dai contratti di locazione di cui al comma 372-bis dai quali risulti un canone superiore ai prezzi di mercato.
  372-quater. L'amministrazione competente recede altresì, con le medesime modalità e nei medesimi termini di cui al comma 372-ter, dai contratti di locazione di cui al comma 372-bis, qualora nel territorio provinciale di ubicazione dell'immobile oggetto dei contratti medesimi, siano disponibili beni demaniali o confiscati alla criminalità organizzata utili per la medesima destinazione d'uso, e provvede ai necessari trasferimenti.
  372-quinquies. I risparmi eventualmente derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 372-bis a 372-quater con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del Fuoco.
1. 1473. (ex 1. 33. 289.) Luigi Di Maio, Lombardi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Nuti, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:
  372-bis. Al fine di accelerare il completamento della metropolitana di Torino, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3, comma 2, lettera c), del decreto-legge del 12 settembre 2014, sono incrementate di 140 milioni di euro per l'anno 2017 e di 67 milioni di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte capitale, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 140 milioni di euro per il 2017 e a 67 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1474. (ex 1. 33. 249.) Della Valle, Castelli.

  Dopo il comma 372, aggiungere i seguenti:
  372-bis. Al fine di avviare interventi di programmazione e finanziamenti volti al potenziamento della rete ferroviaria siciliana, nei riguardi della regione Siciliana, e assicurare la ripresa dei lavori di raddoppio delle tratte a binario unico, nonché l'avvio della realizzazione di nuovi raddoppi lungo le principali direttrici, la regione siciliana è autorizzata ad utilizzare le risorse ad essa assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020 nel limite massimo di 100 milioni di euro per il 2016, a condizione che vengano implementate le misure che la regione deve attuare ai sensi dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un più rapido raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei costi rispetto ai ricavi effettivi, in linea con quanto stabilito con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422. A tal fine la regione siciliana integra, il piano di riprogrammazione, da approvare con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Il piano deve contenere puntuale ricognizione sullo stato dei lavori di ammodernamento e adeguamento delle infrastrutture della rete ferroviaria siciliana, finalizzato a migliorare i livelli di efficienza e ripristinare la qualità dei servizi resi agli utenti ed in particolare nei riguardi dei pendolari.
  372-ter. Per l'erogazione del contributo di cui al comma precedente, la regione siciliana deve dimostrare l'effettiva attuazione delle misure previste in termini di diminuzione del corrispettivo necessario a garantire l'erogazione del servizio per le rispettive annualità. Le risorse sono rese disponibili, previa rimodulazione degli interventi già programmati a valere sulle risorse stesse, previo parere favorevole dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, successivamente alla presentazione del piano di cui al comma precedente.
1. 1475. (ex 1. 33. 28.) Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:
   372-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della medesima legge.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1476. (ex *1. 33. 250.) De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:
  372-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i) della medesima legge.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1477. (ex *1. 33. 277.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:
  372-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è Incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita, Con successivo decreto dei Ministro delle infrastrutture e del trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1478. (ex **1. 33. 276.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 372 aggiungere il seguente:
  372-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è Incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018. L'incremento è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto, per l'acquisto di biciclette elettriche a pedalata assistita. Con successivo decreto dei Ministro delle infrastrutture e del trasporti, da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, verranno determinate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 5.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1479. (ex **1. 33. 251.) Liuzzi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 372-bis, dopo le parole: previa intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
1. 1480. (ex 0. 1. 33. 427. 1.) Prestigiacomo.

  Dopo il comma 372-duodecies, inserire il seguente:
  372-tredecies: al fine di salvaguardare il principio della tutela ambientale e di favorire la dismissione, attraverso demolizione dei veicoli adibiti all'autotrasporto di categoria «euro 0», «euro 1» e «euro 2», riconosciuto un contributo fino a un massimo di euro 5.000 per ogni veicoli dismesso. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2 milioni per l'anno 2016. Con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono definite le modalità per accedere a tali contributi.
1. 1481. Busin.

  Sopprimere il comma 373.

  Congeguememente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 1482. (ex 1. 33. 115.) Sammarco.

  Al comma 373:
   il primo periodo, sopprimere le parole: del completamento dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 21 del decreto legge 24 giungo 2014, n. 90;
   le parole da: nomina un commissario straordinario sino a propone, sono sostituite dalle seguenti: nomina un commissario straordinario con il compito di proporre, entro i successivi 30 giorni.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 1483. (ex 1. 33. 114.) Sammarco.

  Al comma 373, dopo il primo periodo, inserire il seguente:
  Inoltre, al fine di contribuire ai processi di riqualificazione della spesa della pubblica amministrazione, il 25 per cento delle disponibilità finanziarie non strettamente necessarie alle attività della scuola, tra quelle accertate in sede di commissariamento, è versato al Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione di cui al comma 208.
1. 1484. (ex 1. 33. 194.) Fassina, Scotto, Civati, Gregori, Nicchi, D'Attorre, Folino, Carlo Galli, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Al comma 373, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1485. (ex *1. 33. 30.) Alberto Giorgetti.

  Al comma 373, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1486. (ex *1. 33. 48.) Pagano.

   Dopo il comma 374, aggiungere il seguente:
  374-bis. Per compensare le riduzioni effettuate nella misura di 80 milioni di euro nell'anno 2015 sulle risorse di cui agli articoli 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e 27, comma 10, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni, per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nell'anno 2016.

  Conseguentemente nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1487. (ex 1. 33. 13.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 376 sostituire le parole: del commissario di cui al comma 377, con le seguenti: dell'ISMEA.

  Conseguentemente al comma 377 apportare le seguenti modificazioni:
  sopprimere il primo periodo;

  al secondo e terzo periodo sostituire le parole: il commissario con le seguenti: dell'ISMEA;
  al quarto periodo sostituire le parole: del commissario con le seguenti: dell'ISMEA;
  sopprimere il comma 378.
1. 1488. (ex 1. 33. 94.) Pagano, Vignali.

  Al comma 376 sostituire le parole: del commissario di cui al comma 377, con le seguenti: dell'ISMEA.

  Conseguentemente al comma 377 apportare le seguenti modificazioni:
  sopprimere il primo periodo;

  al secondo e terzo periodo sostituire le parole: il commissario con le seguenti: l'ISMEA;
  al quarto periodo sostituire le parole: del commissario con le seguenti: dell'ISMEA;
  sostituire il comma 378 con il seguente: 378. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, è dimezzato il compenso stabilito in favore degli organi statutari dei soggetti di cui al comma 375.
1. 1489. (ex 1. 33. 88.) Vignali.

  Dopo il comma 376 aggiungere i seguenti:
  376-bis. Al fine di razionalizzare e di migliorare la qualità dei servizi resi alle imprese agricole, i dipendenti di cui al decreto 28 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 57 dell'8 marzo del 2013 sono trasferiti, a domanda, alle dipendenze di ISMEA. L'inquadramento dei dipendenti trasferiti è disposto con le modalità previste al precedente comma 376.
  376-ter. Le eventuali risorse strumentali e finanziarie residue di Buonitalia s.p.a., di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con legge 7 agosto 2012, n. 135 che all'articolo 12, comma 18-bis, sono trasferite all'ISMEA.
  376-quater. È trasferita all'ISMEA l'assegnazione statale di 1,5 milioni a carico del cap. 2532, prevista dall'articolo 12, comma 18-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 1490. (ex 1. 33. 41.) Russo.

  Al comma 378 sostituire le parole: Il commissario di cui al comma 377 è nominato con le seguenti: Il Presidente dell'Istituto in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, è nominato commissario ai sensi del comma 377.
1. 1491. (ex 1. 33. 86.) Vignali.

  Al comma 378, terzo periodo, dopo le parole: può nominare, inserire le seguenti: esclusivamente per comprovate e documentate esigenze legate alla realizzazione dei compiti di cui al secondo e terzo periodo del comma 377.
1. 1492. (ex 1. 33. 239.) L'Abbate, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 380, aggiungere i seguenti:
  380-bis. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione e di riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato, anche nella prospettiva del contenimento dei relativi costi, la Società Studiare Sviluppo S.r.l è incorporata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a (di seguito Invitalia). L'incorporazione di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette.
  380-ter. Invitalia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Società Studiare Sviluppo S.r.l, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesima società e da essa dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito, a domanda, alle dipendenze di Invitalia ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla stessa. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura della società Studiare Sviluppo s.r.l è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi della società Studiare Sviluppo s.r.l. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
1. 1493. (ex *1. 33. 351.) Palese.

  Dopo il comma 380, aggiungere i seguenti:
  380-bis. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione e di riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato, anche nella prospettiva del contenimento dei relativi costi, la Società Studiare Sviluppo S.r.l è incorporata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a (di seguito Invitalia). L'incorporazione di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette.
  380-ter. Invitalia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Società Studiare Sviluppo S.r.l, ivi inclusi i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesima società e da essa dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito, a domanda, alle dipendenze di Invitalia ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla stessa. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura della società Studiare Sviluppo s.r.l è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi della società Studiare Sviluppo s.r.l. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al terzo periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento.
1. 1494. (ex *1. 33. 22.) De Girolamo.

  Al comma 380-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: un Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro 60 giorni dalla ricezione del progetto di cui al periodo precedente, prima di procedere all'approvazione dello stesso sancisce l'intesa con la Conferenza Stato-regioni. Qualora le Regioni rilevassero delle osservazioni in merito al suddetto progetto il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, riferisce al il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) le opportune modifiche da apportare allo stesso.
1. 1495. (ex 0. 1. 33. 431. 4.) Guidesi.

  Al comma 381 apportare le seguenti modifiche:
   a) dopo le parole: 24 giugno 2014, n. 89 aggiungere il seguente periodo: Considerate le esigenze del Programma operativo nazionale (PON) legalità contenuto nella programmazione comunitaria 2014/2020, la necessita di fornire un supporto alla capacità amministrativa delle prefetture a seguito del riordino delle stesse in atto e la necessità di ottimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie per affrontare le urgenze legate al tema dell'immigrazione, a far data dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'interno è garantita una quota associativa al Formez non minore del 51 per cento con le relative responsabilità di indirizzo, controllo e vigilanza senza detrimento delle attività prestate in favore degli altri associati pubblici;
   b) dopo le parole: suddette riduzioni di spesa, aggiungere le seguenti: e delle misure da adottare a seguito dell'ingresso nella compagine associativa del Ministero dell'interno,.
1. 1496. (ex *1. 33. 106.) De Mita.

  Al comma 382, secondo periodo, le parole da: per essere riassegnata fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: per essere successivamente riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, finalizzato alla riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla definizione dei termini e delle modalità con le quali gli utili derivanti dalla gestione economica dell'ente vengono impiegati per la riduzione dei valori delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori componenti del settore elettrico e del settore del gas.
1. 1497. (ex 1. 33. 254.) Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri, Vallascas.

  Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:
  382-bis. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato II, l'Autorità portuale elabora un audit energetico e un piano di interventi, denominato Piano energetico e ambientale, dandone immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.
  382-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale», che integra quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 della legge 164 dell'11 novembre 2014, di conversione del decreto-legge n. 133 dell'11 settembre 2014.
  382-quater. Il Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 382-ter.
  382-quinquies. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
   a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
   b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
   c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
   d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

  382-sexies. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.
  382-septies. A valere sulle risorse di cui al comma 382-sexies, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle Autorità Portuali che abbiano provveduto a presentare il piano di cui al comma 382-bis e relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine.
  382-octies. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 6, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1498. (ex 1. 33. 259.) Da Villa, D'Incà, Crippa, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, Sorial.

  Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:
  382-bis. Al fine di ridurre i consumi di energia nelle aree portuali e di valorizzare la produzione di energia da fonti rinnovabili, tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 di attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Allegato II, l'Autorità portuale elabora un audit energetico e un piano di interventi, denominato Piano energetico e ambientale, dandone immediata comunicazione alla Regione competente per territorio.
  382-ter. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 dei decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è approvato il Piano nazionale di elettrificazione delle banchine portuali destinate al traffico commerciale e di passeggeri, di seguito denominato «Piano nazionale», che integra quanto previsto dall'articolo 29 comma 1 della legge 164 dell'11 novembre 2014, di conversione del decreto-legge n. 133 dell'11 settembre 2014.
  382-quater. II Piano nazionale è aggiornato entro il 30 giugno di ogni anno, nel rispetto della procedura di cui al comma 382-ter.
  382-quinquies. Il Piano nazionale definisce le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di elettrificazione nel territorio nazionale, sulla base di un'analisi sulla stagionalità, la frequenza e i tempi di permanenza delle navi presso gli ormeggi dei porti. In particolare, il Piano nazionale prevede:
   a) la realizzazione di sistemi di connessione tra la rete elettrica terrestre di alimentazione e le imbarcazioni, anche attraverso l'installazione di convertitori di frequenza e la predisposizione di un adeguato sistema di movimentazione dei cavi elettrici;
   b) l'incremento dell'utilizzo di fonti rinnovabili per lo svolgimento delle attività portuali, attraverso la realizzazione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, prevedendo la copertura degli edifici ubicati nell'area demaniale dei porti, nonché da fonte eolica, e l'adozione di tecnologie che utilizzano l'energia delle onde marine;
   c) l'istituzione di un servizio di ricarica per i veicoli elettrici destinati al trasporto dei passeggeri e la promozione di un trasporto sostenibile delle merci all'interno dell'area portuale;
   d) l'adozione di sistemi di illuminazione a led a basso consumo in grado di garantire gli elevati standard di sicurezza per i lavoratori e i passeggeri nonché l'ottemperanza alle prescrizioni di security ISPS in ambito portuale.

  382-sexies. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove la stipulazione di appositi accordi di programma, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del CIPE, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, al fine di concentrare gli interventi previsti dal comma 4 nei singoli contesti territoriali in funzione delle effettive esigenze, promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti pubblici e privati, ivi comprese le società di distribuzione dell'energia elettrica.
  382-septies. Ai fini del finanziamento del Piano nazionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un apposito fondo, con una dotazione pari a 20 milioni di euro per l'anno 2016.
  382-octies. A valere sulle risorse di cui al comma 382-septies, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 50 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti, dei progetti presentati dalle regioni e dagli enti locali relativi allo sviluppo dei sistemi di elettrificazione delle banchine nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 382-sexies.
  382-nonies. Ai fini del tempestivo avvio degli interventi prioritari e immediatamente realizzabili, previsti in attuazione del Piano nazionale, parte del fondo di cui al comma 382-septies, per un ammontare pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, è destinata ai porti ad alta congestione di traffico marittimo in cui vengono superati i valori limite per la qualità dell'aria oppure nei casi in cui siano stati accertati elevati livelli di inquinamento acustico, in particolare negli ormeggi situati nelle vicinanze di zone residenziali. Alla ripartizione di tale importo tra le regioni interessate si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

  Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.
1. 1499. (ex 1. 33. 252.) Da Villa, Crippa, Caso, Cancelleri, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati.

  Dopo il comma 382, aggiungere i seguenti:
  382-bis. Ai fine di migliorare le condizioni di accesso al mercato dell'energia elettrica per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, attraverso l'utilizzo della capacità di accumulo dell'energia da unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono apportate le seguenti definizioni:
   il sistema di accumulo: un insieme di dispositivi, apparecchiature e logiche di gestione e controllo, funzionale ad assorbire e rilasciare energia elettrica, previsto per funzionare in maniera continuativa in parallelo con la rete con obbligo di connessione di terzi o in grado di comportare un'alterazione dei profili di scambio con la rete elettrica (immissione e/o prelievo);
   le unità idroelettriche di produzione e pompaggio sono unità di produzione aventi assetti con potenze negative nei funzionamento in assorbimento;
   la zona della rete rilevante è una porzione di RTN per la quale esistono, ai fini della sicurezza del sistema elettrico, limiti fisici di scambio dell'energia con altre zone confinanti.

  382-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2017 nessun soggetto potrà disporre, anche per tramite la società collegate e controllate direttamente o indirettamente, di oltre il trenta per cento della potenza (capacità) nominale degli impianti con unità idroelettriche di produzione e pompaggio. Tale percentuale è calcolata annualmente dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico, per ciascuna delle zone della rete rilevante, come definite dal Gestore della rete in conformità a quanto previsto nel decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 2004 e sulla base della delibera dell'AEEGSI n. 250/2004.
  382-quater. A tale scopo, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, sentita l'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico identifica, per ogni soggetto che rientra nelle condizioni di cui al comma 382-ter, l'eventuale quota da scorporare. Non concorrono ai raggiungimento della soglia di cui al comma 382-ter gli impianti identificati come essenziali per la sicurezza del sistema elettrico, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 63, paragrafo/comma 63.1, dell'Allegato A alla delibera dell'AEEGSI n.111/06.
  382-quinquies. Entro i successivi 60 giorni, il Ministero dello sviluppo economico sentita l'AEEGSI, con apposito provvedimento predispone i piani con cui i soggetti produttori di energia elettrica da pompaggio cedono la quota da scorporare, per le finalità di cui al comma 382-sexies.
  382-sexies. I soggetti indicati nel provvedimento di cui al comma 382-quater, assolvono all'obbligo di cedere la disponibilità degli impianti secondo i seguenti principi e criteri:
   1) attraverso contratti bilaterali stipulati con produttori di energia da fonti rinnovabili non programmabili, sia in forma singola che associata, ad esclusione delle società collegate e controllate direttamente o indirettamente dai soggetti di cui al comma 382-bis, secondo modalità e principi stabiliti all'AEEGSI;
   2) il Gestore del Mercato Energetico, è incaricato di organizzare il mercato dei servizi di accumulo di cui alla lettera b del presente comma secondo criteri di neutralità, trasparenza e obiettività. La disciplina dei mercato, predisposta dal gestore del mercato entro un anno dalla data della propria costituzione, è approvata con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, sentita l'AEEGSI;
   3) il mercato di cui al punto 2 è riservato agli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili non programmabili (FERNP) che non abbiano avuto accesso ad alcun regime incentivante, al fine di accrescerne la possibilità di competere sul mercato elettrico;
   4) 4 proprietari delle unità idroelettriche di produzione e pompaggio di cui al presente articolo sono obbligati a mantenere l'impianto nelle perfette condizioni di funzionamento. A tale scopo l'AEEGSI determina il valore da attribuire quale rimborso dei costi di funzionamento, che in ogni caso, nel suo totale, non potrà superare le somme rese disponibili dalle procedure di cui al numero 3.

  382-septies. Nel caso in cui la citata soglia del trenta per cento, calcolata come media su base biennale sia superata, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato adotta i provvedimenti di cui all'articolo 15 della legge 10 ottobre 1990, n. 287.
  382-octies. Dalla presente disposizione non derivano maggiori o minori nuovi oneri a carico dello Stato.
1. 1500. (ex 1. 33. 242.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:
  382-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di una rete infrastrutturale per la ricarica elettrica veloce in aree extraurbane e autostradali, così come previsto dal Piano nazionale di cui all'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134, il fondo di cui al comma 8 del predetto articolo è incrementato di 100 milioni di Euro per l'anno 2016.
  382-ter. A valere delle risorse di cui al comma 382-bis e limitatamente agli interventi relativi alla realizzazione di punti di ricarica in aree extraurbane e autostradali il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al cofinanziamento, fino a un massimo del 75 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e per l'installazione degli impianti in aree extraurbane e al 50 per cento in aree autostradali, dei progetti presentati dalle regioni relativi allo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli nell'ambito degli accordi di programma di cui al comma 5 dell'articolo 17-septies della legge 7 agosto 2012, n. 134.

  Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 1501. (ex 1. 33. 258.) Crippa, Da Villa, D'Incà, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle.

  Dopo il comma 382, aggiungere i seguenti:
  382-bis. In relazione allo stato della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, a decorrere dal 1o gennaio 2016 è ridotto del 50 per cento l'approvvigionamento dei servizi di interrompibilità di cui all'articolo 30, comma 18, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge n. 3 del 2010, convertito con modificazioni con legge n. 41 del 2010.

  382-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico adotta i provvedimenti necessari a disciplinare le procedure di approvvigionamento dei servizi di interrompibilità ai fini dell'applicazione di quanto disposto dal comma 382-bis.
1. 1502. (ex 1. 33. 186.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:
  382-bis. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «esclusi i pellet» sono soppresse.

  Conseguentemente, dopo il comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera linon e per un importo pari a 96 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 1503. (ex 1. 33. 255.) Crippa, Da Villa, Caso, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto, Fantinati, Cancelleri.

  Dopo il comma 382 aggiungere i seguenti:
  382-bis. Al comma 153 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)» il primo e il secondo periodo sono abrogati;
  382-ter. L'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379 «Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica» è abrogato.
1. 1504. (ex 1. 33. 240.) Crippa, Caso, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, Della Valle, D'Incà, Castelli, Cariello, Sorial, Brugnerotto.

  Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:
  382-bis. I soggetti energivori che non realizzino la audit energetica certificata di cui al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, perdono ogni diritto a sconti o agevolazioni sulle bollette energetiche.
1. 1505. (ex 1. 33. 5.) Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:
  382-bis. Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data.
1. 1506. (ex *1. 33. 157.) Cirielli, Rampelli.

  Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:
  382-bis. Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data.
1. 1507. (ex *1. 33. 108.) Sammarco.

  Dopo il comma 382, aggiungere il seguente:
  382-bis. Relativamente al settore della distribuzione del gas naturale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie sono determinati gli ambiti territoriali ottimali ai soli fini della organizzazione e gestione delle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di distribuzione gas di cui al decreto interministeriale 19 gennaio 2011, in modo che comunque gli ambiti territoriali non siano superiori al numero delle province e delle città metropolitane esistenti alla data del 31 dicembre 2014. Sono comunque fatte salve le procedure di affidamento in corso alla stessa data.
1. 1508. (ex *1. 33. 38.) Centemero, Squeri, Russo, Occhiuto.

  Al comma 383, capoverso comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: ad esclusione delle società fino a: loro controllate.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Alle società di cui al primo periodo, ivi comprese quelle emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate, si applicano le disposizioni di cui al presente comma.
1. 1509. (ex 1. 33. 228.) Liuzzi, Fico, Vacca, Caso, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Cariello.

  Dopo il comma 387 inserire i seguenti:
  387-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  387-ter. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure a evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
  387-quater. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
  387-quinquies. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  387-sexies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-ter, possono essere realizzati specifici accordi di programma. Per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-ter.
  387-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 387-ter possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1510. (ex *1. 33. 403.) Di Lello, Di Gioia.

  Dopo il comma 387 inserire i seguenti:
  387-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  387-ter. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure a evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
  387-quater. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
  387-quinquies. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  387-sexies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-ter, possono essere realizzati specifici accordi di programma. Per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-ter.
  387-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 387-ter possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1511. (ex *1. 33. 330.) Fauttilli.

  Dopo il comma 387 inserire i seguenti:
  387-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  387-ter. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure a evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
  387-quater. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale. L'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
  387-quinquies. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  387-sexies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-ter, possono essere realizzati specifici accordi di programma. Per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-ter.
  387-septies. A decorrere dal 1o gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 387-ter possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1512. (ex *1. 33. 146.) Taglialatela, Rampelli.

  Dopo il comma 387, inserire i seguenti:
  387-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  387-ter. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
  387-quater. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale, l'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi
  387-quinquies. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  387-sexies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-ter, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-ter.
  387-septies. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente: 369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1513. (ex *1. 33. 164.) Abrignani, Parisi, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 387, inserire i seguenti:
  387-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  387-ter. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
  387-quater. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale, l'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi.
  387-quinquies. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  387-sexies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-ter, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-ter.
  387-septies. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1514. (ex *1. 33. 53.) Sammarco.

  Dopo il comma 387, inserire i seguenti:
  387-bis. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 3, comma 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come prorogato, da ultimo, con il decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 2 maggio 2014, n. 68, il Ministro dell'economia e delle finanze dispone con proprio decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità attraverso cui le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono procedere obbligatoriamente alla cessione degli stabilimenti termali di loro proprietà, ivi compresi quelli a prevalente partecipazione pubblica ovvero controllati dalle amministrazioni medesime, direttamente o attraverso società partecipate o consorzi, anche se gestiti da soggetti diversi dall'amministrazione proprietaria o titolare della concessione mineraria, mediante affidamento in subconcessione o altra forma giuridica.
  387-ter. Il decreto di cui al comma precedente prevede la predisposizione di appositi programmi di intervento da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, da presentarsi al Ministero dell'economia e delle finanze entro centoventi giorni dall'entrata in vigore dello stesso decreto, stabilendone altresì i contenuti minimi per procedere immediatamente alle operazioni di cessione e prescrivendo l'obbligo di dismissione degli stabilimenti termali attraverso procedure di evidenza pubblica, in favore di soggetti privati che presentino adeguate capacità tecniche, economiche ed organizzative, nonché comprovate competenze imprenditoriali nello specifico settore. Nei successivi centoventi giorni, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentite le Regioni competenti per territorio, dispone l'approvazione ovvero il rigetto motivato del programma stesso, previa valutazione dei requisiti di sostenibilità e coerenza con gli obiettivi di finanza pubblica.
  387-quater. Ad avvenuta presentazione al Ministero dell'economia e delle finanze del programma di cui al comma precedente, è sospeso per i ventiquattro mesi successivi il pagamento della quota capitale delle rate di finanziamenti o dei mutui, qualora in essere, contratti in relazione allo stabilimento termale, siano essi in capo al soggetto proprietario ovvero al soggetto gestore dello stabilimento termale, l'approvazione del programma consente inoltre la concessione di mutui assistiti da garanzia dello Stato, a prima richiesta esplicita, incondizionata e irrevocabile, per far fronte ai finanziamenti richiesti da amministrazioni, loro consorzi o società controllate dalle stesse e soggetti gestori degli stabilimenti termali oggetto degli interventi di cessione e rilancio. La Cassa Depositi e Prestiti SpA può altresì stipulare con gli istituti di credito interessati apposite convenzioni per la erogazione dei fondi necessari a far fronte agli interventi medesimi
  387-quinquies. Il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese, istituito con la legge 23 dicembre 1996, n. 662, favorisce l'accesso alle fonti di finanziamento a vantaggio dei cessionari degli stabilimenti termali, attraverso la concessione di apposita garanzia pubblica che si affianchi o si sostituisca alle garanzie reali apportate dai medesimi, soggetti. Ove necessario, entro centoventi giorni dalla entrata in vigore della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico adotta gli atti necessari a modificare o integrare i propri regolamenti e procedure in materia.
  387-sexies. Al fine di accelerare la realizzazione dei programmi di cui al comma 387-ter, possono essere realizzati specifici accordi di programma mentre, per rilascio di autorizzazioni e nulla osta previsti dalla normativa vigente per la realizzazione dei predetti programmi, successivamente alla approvazione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, le Regioni interessate convocano ai sensi di legge apposita conferenza di servizi per il tempestivo completamento di tutte le procedure autorizzative in materia. Con le medesime finalità, nell'ambito dei cicli di programmazione comunitaria sono individuate apposite misure finanziarie per favorire gli interventi di cessione e rilancio degli stabilimenti termali e di sviluppo dei territori interessati, secondo i programmi di intervento presentati dalle amministrazioni di cui al comma 387-ter.
  387-septies. A decorrere dal primo gennaio 2016, stante l'obbligo di dismissione, le amministrazioni di cui al comma 2 possono iscrivere nel proprio bilancio di previsione gli introiti derivanti dalla cessione degli stabilimenti termali interessati, destinandoli ad investimenti per opere prioritarie. Tali spese sono escluse in pari misura dal saldo delle amministrazioni medesime di cui al successivo comma 409. Dalle procedure previste nel presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti eventualmente necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente.

  Conseguentemente, sostituire il comma 369 con il seguente:
  369. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 129,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 174,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 171,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 200,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 189,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 1515. (ex *1. 33. 46.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
  387-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 sono soppressi gli enti pubblici individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Dalla predetta data le funzioni degli enti soppressi sono trasferite alla amministrazione vigilante e il personale dipendente transita nei ruoli della medesima amministrazione anche in soprannumero. Con il medesimo decreto può essere disposta la liquidazione ovvero dichiarata l'estinzione di società totalmente partecipate dallo Stato.
  387-ter. Il patrimonio degli enti soppressi, delle società poste in liquidazione, ovvero dichiarate estinte ai sensi del comma 387-bis è trasferito, previa sottoscrizione di apposita convenzione, con le modalità di cui ai commi 16-ter, 16-quater, 16-quinquies, 16-sexies e 16-novies dell'articolo 41 della legge 27 febbraio 2006, n. 14. La società trasferitaria è tenuta a versare entro il 30 giugno, a titolo di acconto sul corrispettivo spettante allo Stato per detto trasferimento, una somma non inferiore a 200 milioni di euro, tenendo conto del valore del patrimonio netto sommariamente determinato da un collegio peritale nominato dalle parti interessate sulla base dei beni, anche immobiliari, e dei debiti e crediti anche in contenzioso. Detto corrispettivo è suscettibile di conguaglio solo in aumento.
  387-quater. La definizione delle questioni riguardanti i pregressi rapporti di lavoro con gli enti e le società di cui al comma 387-bis che precede, nonché la gestione del relativo contenzioso, configurano attività escluse dal trasferimento.
  387-quinquies. La liquidazione dei patrimoni trasferiti che costituiscono tra loro un unico patrimonio deve avvenire con lo scopo della finale monetizzazione degli attivi, della più celere definizione dei rapporti ereditari e debitori e dei contenziosi in corso, nonché del pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurandone il principio di separatezza, anche ai fini della migliore rendicontazione.
  387-sexies. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, con le modalità di cui al comma 387-quinquies, viene determinato l'eventuale maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e l'acconto versato di cui al comma 387-ter che precede. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 387-bis vengono individuati gli enti e le società totalmente partecipati dallo Stato, per i cui patrimoni, in quanto gravemente deficitari, non viene disposto il trasferimento. Per tali enti e società, la cui partecipazione resta in capo allo Stato, il soggetto trasferente assume la funzione di liquidatore. Tutte le operazioni compiute in attuazione delle disposizioni di cui ai commi 387-bis e 387-sexies sono esenti da qualunque imposta, diretta o indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o denominato. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 387-bis sono dettate, altresì, le disposizioni attuative del presente articolo.
  Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Gli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 387-bis sono a valere sulle capacità assunzionali di ciascuna amministrazione vigilante e, in caso di incapienza, a valere sulle capacità assunzionali di altra amministrazione individuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 387-bis.
1. 1516. (ex 1. 33. 12.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
  387-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive sono decurtati della somma del 50 per cento e, in ogni caso, non possono risultare di importo superiore a tre volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
  387-ter. I vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive non sono cumulatali con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale ovvero con altri redditi derivanti da trattamenti pensionistici.
  387-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
1. 1517. (ex 1. 33. 290.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 387, aggiungere i seguenti:
  387-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i vitalizi conseguenti a funzioni pubbliche elettive nonché i trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima di importo complessivo superiore a sei volte il trattamento minimo dell'istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) non sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, dipendente, o libero professionale.
  387-ter. Qualora l'importo totale del trattamento pensionistico o vitalizio e del redditi da lavoro autonomo, dipendente o libero professionale superi la somma di cui al comma 51-bis, la differenza è decurtata, nella misura del 50 per cento, a valere sul trattamento pensionistico o sul vitalizio.
  387-quater. L'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato.
1. 1518. (ex 1. 33. 296.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 387, inserire il seguente:
  387-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze, prima di procedere a qualsiasi iniziativa di alienazione di quote o di aumento di capitale riservato al mercato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane S.p.a. o di altre società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato, presenta al Parlamento una relazione che evidenzia in modo puntuale l'impatto economico, industriale, occupazionale e sociale derivante dal piano di privatizzazione e contenente, in particolare;
   1) i dati finanziari e industriali degli effetti della alienazione o dell'aumento di capitale sulle società interessate e sul bilancio dello Stato;
   2) la minore spesa per interessi sul debito pubblico che si verrebbe a conseguire qualora le risorse raccolte mediante l'alienazione risultino dedicate alla riduzione di debito pubblico;
   3) i minori dividendi versati al bilancio dello Stato in conseguenza dell'alienazione;
   4) gli effetti dell'alienazione o dell'aumento di capitale riservato al mercato sul piano industriale della società interessata o di altre società dei gruppo al quale la società interessata fa riferimento;
   5) l'impatto sull'assetto proprietario e sulla governance delle società coinvolte nell'alienazione o nell'aumento di capitale riservato al mercato e l'evidenziazione dei connessi rischi di perdita di controllo da parte dello Stato di società direttamente o indirettamente da esso controllate;
   6) l'indicazione delle modalità attraverso le quali utilizzare le risorse raccolte attraverso l'alienazione di quote o attraverso l'aumento di capitale di società direttamente o indirettamente di proprietà dello Stato per finanziare iniziative di sviluppo industriale e occupazionale delle società interessate.
1. 1519. (ex 1. 33. 237.) Franco Bordo, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 387, aggiungere il seguente:
  387-bis. Alle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale, ovvero che svolgano attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, è fatto divieto di procedere, a decorrere dall'anno 2016, ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale. Gli enti locali che non ottemperino alle disposizioni previste dall'articolo 147-quater del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono assoggettati alla sanzione pecuniaria, corrispondente alla diminuzione del 30 per cento del trasferimento delle risorse statali.
1. 1520. (ex 1. 33. 297.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 387, inserire il seguente:
  387-bis. Le disposizioni incentivanti previste dal comma 568-bis dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 si applicano anche alle procedure di alienazione ovvero di scioglimento dei soggetti ivi indicati, deliberati entro il 31 dicembre 2016.
1. 1521. (ex 1. 33. 43.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 387-bis, sostituire le parole: sono direttamente trasferite con le seguenti: sono revocate e direttamente trasferite.
1. 1522. (ex 0. 1. 33. 424. 3.) Marcon, Airaudo, Franco Bordo, Melilla, Scotto.

  Al comma 387-bis sopprimere la lettera a).
1. 1523. (ex 0. 1. 33. 429. 7.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) secondo periodo, le parole: uno schema sono sostituite da: lo schema.
1. 1524. (ex 0. 1. 33. 429. 3.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) secondo periodo, le parole: 31 dicembre. Aggiungere le seguenti: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
1. 1525. (ex 0. 1. 33. 429. 1.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 387-bis, lettera a) numero 1) sopprimere l'ultimo periodo.
1. 1526. (ex 0. 1. 33. 429. 2.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 387-bis, lettera a) sostituire il punto 3) con il seguente:
   3) i commi 3, 5 e 6 sono abrogati.
1. 1527. (ex 0. 1. 33. 429. 10.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 387-bis sopprimere la lettera b).
1. 1528. (ex 0. 1. 33. 429. 8.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 387-bis, lettera b) numero 1) aggiungere infine le parole: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
1. 1529. (ex 0. 1. 33. 429. 4.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 387-bis, sopprimere la lettera c).
1. 1530. (ex *1. 0. 33. 429. 5.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli

  Al comma 387-bis sopprimere la lettera c).
1. 1531. (ex *1. 0. 33. 429. 9.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 387-bis, alla lettera c) dopo le parole: dell'ENAC e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti:, nonché del parere non vincolante della Conferenza Stato-Regioni, delle competenti Commissioni parlamentari, dei gestori aeroportuali interessati.
1. 1532. (ex 0. 1. 33. 429. 6.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Sostituire il comma 388 con il seguente:
  «Le regioni, in conseguenza dell'adeguamento dei propri ordinamenti ai principi di coordinamento della finanza pubblica di cui alla presente legge e a valere sui risparmi derivanti dalle disposizioni ad esse direttamente applicabili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, assicurano un contributo alla finanza pubblica pari a 3.980 milioni di euro per l'anno 2017 e a 5.480 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, in ambiti di spesa e per importi proposti, nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in sede di auto-coordinamento dalle regioni e province autonome medesime, da recepire con intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 gennaio di ciascun anno. In assenza di tale intesa entro i predetti termini, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, entro venti giorni dalla scadenza dei predetti termini, i richiamati importi sono assegnati ad ambiti di spesa ed attribuiti alle singole regioni, tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL, e sono rideterminati i livelli di finanziamento degli ambiti individuati e le modalità di acquisizione delle risorse da parte dello Stato, considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale. Fermo restando il concorso complessivo di cui al primo periodo, il contributo di ciascuna autonomia speciale è determinato previa intesa con ciascuna delle stesse. Le regioni assicurano il finanziamento dei livelli essenziali di assistenza come eventualmente rideterminato ai sensi dei commi da 388 a 392 del presente articolo e dell'articolo 1, commi da 400 a 417, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Per la regione Trentino-Alto Adige l'applicazione del presente comma avviene nel rispetto dell'Accordo sottoscritto tra il Governo e i predetti enti in data 15 ottobre 2014, e recepito con legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il concorso agli obiettivi di finanza pubblica previsto dai commi da 406 a 413 dell'articolo 1 della medesima legge».
1. 1533. (ex 1. 34. 48.) Dellai, Nicoletti, Ottobre.

  Al comma 388, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL con le seguenti: in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento.

  Conseguentemente dopo il comma 388 aggiungere il seguente:
  388-bis
. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale a la spesa di funzionamento».
1. 1534. (ex *1. 34. 51.) Palese.

  Al comma 388, secondo periodo, sostituire le parole: tenendo anche conto della popolazione residente e del PIL con le seguenti: in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale alla spesa di funzionamento.

  Conseguentemente dopo il comma 388 aggiungere il seguente:
  388-bis
. Al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e successive modificazioni, le parole: «tenendo anche conto del Pil e della popolazione residente» sono sostituite dalle seguenti: «in base ai costi standard ed in maniera inversamente proporzionale a la spesa di funzionamento».
1. 1535. (ex *1. 34. 11.) Guidesi.

  Al comma 388, secondo periodo, sopprimere le parole: considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
1. 1536. (ex **1. 34. 41.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina, Melilla.

  Al comma 388, secondo periodo, sopprimere le parole: considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
1. 1537. (ex **1. 34. 42.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 388, secondo periodo, sopprimere le parole: considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale.
1. 1538. (ex **1. 34. 43.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 388, secondo periodo, sostituire le parole: «considerando anche le risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale» con le seguenti: «con esclusione delle risorse destinate al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale».
1. 1539. (ex 1. 34. 46.) Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 388, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e quelle di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. 1540. (ex *1. 34. 50.) Palese.

  Al comma 388, secondo periodo, aggiungere in fine, le seguenti parole: e quelle di cui all'articolo 45 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
1. 1541. (ex *1. 34. 18.) Guidesi.

  Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:
  «388-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la disposizione di cui al comma 1 si applica in quanto compatibile con gli accordi sottoscritti con lo Stato».
1. 1542. (ex *1. 34. 17.) Guidesi.

  Dopo il comma 388 aggiungere il seguente:
  «388-bis. Alle regioni a statuto speciale e alle province autonome la disposizione di cui al comma 1 si applica in quanto compatibile con gli accordi sottoscritti con lo Stato».
1. 1543. (ex *1. 34. 54.) Palese.

  Dopo il comma 388, aggiungere il seguente:
  388-bis. A decorrere dall'anno 2016 è escluso dalle riduzioni previste per le risorse statali spettanti a qualunque titolo alle regioni a statuto ordinario, dall'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2011 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 22, l'importo di euro 175.000.000,00 da destinarsi al finanziamento delle regioni per la corresponsione dell'indennizzo di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 e successive modifiche e integrazioni. L'ammontare di cui al comma precedente può essere rideterminato, in accordo con la Conferenza delle Regioni e delle province autonome, sulla base degli oneri effettivi sostenuti e rendicontati dalle regioni e pubblica amministrazione.

  Conseguentemente
   al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 175 milioni di euro a decorrere dal 2016».
1. 1544. (ex 1. 34. 20.) Fedriga, Guidesi.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Al comma 542 della legge n. 190 del 2014, le parole: «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2016».
1. 1545. (ex 1. 34. 87.) Pastorelli.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Al comma 542 della legge n. 190 del 2014, le parole «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle «sino alla data del 31 dicembre 2016».
1. 1546. (ex *1. 34. 16.) Russo, Occhiuto, Centemero, Squeri.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Al comma 542 della legge n. 190 del 2014, le parole «sino alla data del 31 dicembre 2015» sono sostituite dalle «sino alla data del 31 dicembre 2016».
1. 1547. (ex *1. 34. 25.) Sammarco.

  Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:
  389-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.
1. 1548. (ex **1. 34. 13.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

  Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:
  389-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.
1. 1549. (ex **1. 34. 28.) Sammarco.

  Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:
  389-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.
1. 1550. (ex **1. 34. 84.) Melilla.

  Dopo il comma 389 aggiungere il seguente:
  389-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente dei bilanci delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione, le regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato al 31 dicembre 2015. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.
1. 1551. (ex **1. 34. 88.) Pastorelli.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. All'articolo 3, comma 5, del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, primo periodo, dopo le parole «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 20 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 1552. (ex 1. 34. 10.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, primo periodo, dopo le parole «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
1. 1553. (ex *1. 34. 30.) Sammarco.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, primo periodo, dopo le parole «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
1. 1554. (ex *1. 34. 36.) Cirielli, Rampelli.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. All'articolo 3, comma 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, primo periodo, dopo le parole «i canoni di locazione» sono inserite le seguenti «che non siano stipulati con comuni, province e città metropolitane».
1. 1555. (ex *1. 34. 83.) Pastorelli.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Per le province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
1. 1556. (ex **1. 34. 15.) Centemero, Squeri, Occhiuto, Russo.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Per le province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
1. 1557. (ex **1. 34. 26.) Sammarco.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Per le province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
1. 1558. (ex **1. 34. 35.) Cirielli, Rampelli.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Per le province i proventi derivanti da alienazione di beni e attività patrimoniali disponibili nell'anno 2016 possono essere utilizzati senza vincoli di destinazione.
1. 1559. (ex **1. 34. 86.) Pastorelli.

  Dopo il comma 389, aggiungere il seguente:
  389-bis. Per sopperire a specifiche straordinarie esigenze finanziarie di province e città metropolitane, è assegnato un contributo pari a 113 milioni di euro per l'anno 2016, al fine di far fronte alle esigenze connesse all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, di cui all'articolo 13, comma 1, lettera e), della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e per i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio, di cui all'articolo 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazione di spesa di parte corrente di cui alla Tabella C ridotta in maniera lineare per un importo pari a 113 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1560. (ex 1. 34. 24.) Sammarco.

  Dopo il comma 390 aggiungere il seguente:
  390-bis. Ai fini del rispetto degli articoli 2, 3 e 6 della Costituzione relativi all'uguaglianza tra i cittadini e alla tutela della lingua sarda, alla regione Sardegna, in considerazione della sua specifica insularità geografica, sono trasferite dallo Stato risorse aggiuntive per un importo di 300 milioni di euro a decorrere dal 2016 al fine di conseguire, con un piano organico di interventi, l'obiettivo contestuale dello sviluppo economico e del progresso sociale del territorio sardo attraverso il superamento del permanente divario di sviluppo con le altre regioni, italiane ed europee, in relazione all'esclusione oggettiva della Sardegna dalla continuità delle principali reti di comunicazione, trasportistiche ed energetiche.

  Conseguentemente, al comma 551, nella tabella C allegata, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parta capitale sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 1561. (ex 1. 34. 82.) Piras, Franco Bordo, Ricciatti.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. Dopo il comma 8-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente:
  8-ter. Le spese per gli interventi realizzati, direttamente dai comuni in relazione al ripristino di beni storici architettonici di proprietà degli enti stessi e che risultano effettuate nell'esercizio finanziario in cui viene constata la necessità dell'intervento, e nei tre esercizi successivi, sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno nei limiti di 1,2 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 1.200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1562. (ex 1. 34. 80.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano applicano i contenuti di presenti articoli compatibilmente con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e, per le regioni e province autonome che provvedono autonomamente al finanziamento del servizio sanitario regionale esclusivamente con fondi del proprio bilancio, compatibilmente con le loro peculiarità demografiche e territoriali di riferimento, nell'ambito della propria autonomia organizzativa.
1. 1563. (ex 1. 34. 78.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 392 aggiungere il seguente:
  392-bis. Abolizione dei Consorzi di bonifica – Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa sono abrogati gli articoli 862 e 863 del Codice civile e gli articoli da 55 a 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, e sono di conseguenza soppressi i Consorzi di bonifica e i Consorzi di miglioramento fondiario.
  392-ter. Le funzioni dei consorzi soppressi sono attribuite alle regioni che succedono ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario in tutti i rapporti giuridici e ad ogni altro effetto, anche processuale. In relazione alle obbligazioni si applicano i principi della, solidarietà attiva e passiva.
  392-quater. I contributi dei proprietari nella spesa di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di miglioramento fondiario e di difesa del suolo costituiscono oneri reali sui fondi dei contribuenti e sono esigibili con le norme ed i privilegi stabiliti per l'imposta fondiaria. Alla riscossione dei contributi vigenti provvedono gli enti che esercitano le funzioni dei consorzi soppressi con le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette e attraverso appositi regolamenti che disciplinano, tra l'altro, le forme di partecipazione dei contribuenti alla definizione degli indirizzi per l'utilizzo dei contributi versati.
  392-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con legge regione sono riordinati i contributi finora imposti alle proprietà consorziate ed è disciplinato il trasferimento delle funzioni dei consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario soppressi e la ripartizione delle relative riso se umane, finanziarie e strumentali.
  392-sexies. Qualora, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni non abbiano provveduto a riordinare ai sensi del comma 4 gli enti esistenti, i trasferimenti nei fondi perequativi di cui al capo II della legge 5 maggio 2009, n.42, in favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1, sono decurtati per un ammontare pari al 50 per cento del bilancio per il 2015 degli enti suddetti.
1. 1564. (ex 1. 34. 62.) Roccella, Piso.

  Dopo il comma 392 aggiungere i seguenti:
  392-bis. (Soppressione dei bacini imbriferi montani) – Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa sono soppressi i consorzi dei bacini imbriferi montani in base alla legge 27 dicembre 1953, n. 939. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge le funzioni degli organi dei consorzi di cui al presente comma sono trasferite alle Regioni.
  392-ter. A decorrere da termine di cui al comma a 392-bis, il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato alle regioni competenti.
1. 1565. (ex 1. 34. 63.) Roccella, Piso.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione commi da 312 a 332 della presente legge e dell'articolo 1 del comma 593 della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio, sanitario secondo i rispettivi statuti speciali il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, di un importo complessivo pari a 200 milioni di euro. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si provvede a decorrere dal 2016 mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste al comma 333, elenco n. 2.
1. 1566. (ex *1. 34. 19.) Guidesi.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. Al fine di tener conto degli effetti prodotti dall'applicazione commi da 312 a 332 della presente legge e dell'articolo 1 del comma 593 della legge n. 190 del 2014, per gli enti territoriali ad autonomia differenziata che finanziano autonomamente il servizio, sanitario secondo i rispettivi statuti speciali il contributo alla finanza pubblica previsto a decorrere dal 2016 è ridotto, in termini di indebitamento netto e di saldo netto da finanziare, di un importo complessivo pari a 200 milioni di euro. La ripartizione del minor contributo tra ciascuna delle medesime autonomie speciali è effettuata dalle stesse in sede di auto coordinamento ed è recepita mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e Province autonome. All'onere si provvede a decorrere dal 2016 mediante aumento di pari importo della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previste al comma 333, elenco n. 2.
1. 1567. (ex *1. 34. 53.) Palese.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
   n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
   n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;
   n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna.

  392-ter. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
  392-quater, Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 27 del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
  392-quinquies. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi dal 392-bis al 392-quater sono destinati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla riqualificazione del territorio.
1. 1568. (ex 1. 34. 44.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 392 sono aggiunti i seguenti:
  392-bis. Il sistema previdenziale applicabile ai membri del Parlamento è basato sul metodo di calcolo contributivo.
  392-ter. I membri del Parlamento conseguono il diritto alla pensione al compimento del sessantacinquesimo anno di età e a seguito dell'esercizio del mandato parlamentare per almeno cinque anni effettivi. A tal fine, i parlamentari versano un contributo pari all'8,80 per cento dell'indennità lorda determinata ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, trattenuto d'ufficio sull'indennità parlamentare.
  392-quater. Il trattamento pensionistico non è erogato, per tutta la durata del mandato, qualora il membro del Parlamento sia rieletto al Parlamento nazionale, sia eletto membro del Parlamento europeo spettante all'Italia o componente di un consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o titolare di un incarico istituzionale per il quale la Costituzione o altra legge costituzionale prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare. L'erogazione è inoltre interrotta in caso di nomina ad un incarico per il quale la legge ordinaria prevede l'incompatibilità con il mandato parlamentare, ove l'importo della relativa indennità sia superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
  392-quinquies. Gli Uffici di Presidenza della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano le necessarie deliberazioni di propria competenza per l'attuazione dei commi 392-bis e 392-ter.
  392-sexies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai principi di cui al presente articolo la disciplina dei vitalizi e dei trattamenti previdenziali, comunque denominati. In caso di mancato adeguamento, i trasferimenti erariali diversi da quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e al trasporto pubblico locale spettanti alle regioni e alle province autonome sono ridotti a decorrere dall'anno 2016 di una quota pari all'80 per cento.
  392-septies. Per quanto non previsto dai comma da 392-bis a 392-octies, si applicano, in quanto compatibili, le norme generali che disciplinano il sistema pensionistico obbligatorio dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni statali.
  392-octies. La lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, è sostituita dalle seguenti:
   «n) abbia escluso, ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, l'erogazione del vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per reato non colposo ovvero a pena detentiva superiore a mesi 10 e giorni 20 di reclusione per reato colposo;
   n-bis) abbia previsto la sospensione dell'erogazione dei vitalizio in favore di chi sia condannato, in via non definitiva, per i delitti di cui alla lettera n) e il suo ripristino nel caso di sentenza di non luogo a procedere o di proscioglimento con sentenza passata in giudicato;
   n-ter) abbia previsto, per gli effetti disciplinati dalle lettere n) e n-bis), che la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale sia equiparata a condanna».

  392-novies. Fermo restando quanto disposto per le regioni dall'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 392-octies del presente articolo, nei confronti di tutti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, percepiscono assegni vitalizi erogati da altri organi della Repubblica italiana, l'erogazione dei medesimi assegni è interrotta o sospesa nei casi di cui alle predette lettere n), n-bis) e n-ter).
  392-decies. Le sentenze giudiziarie concernenti le fattispecie di cui all'articolo 2, comma 1, lettere n), n-bis) e n-ter), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, come modificate dal comma 392-octies del presente articolo, sono comunicate, entro quindici giorni dalla data della loro adozione, all'organo preposto all'erogazione del trattamento vitalizio di cui è destinatario il soggetto interessato, ai fini dell'immediata adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione del trattamento stesso. In sede di prima attuazione, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia trasmette agli organi preposti all'erogazione dei trattamenti vitalizi l'elenco dei soggetti che, alla medesima data, rientrano nelle predette fattispecie ai fini della revoca o della sospensione, con effetto non retroattivo, dell'assegno vitalizio.
  392-undecies. I risparmi derivanti dall'applicazione dei commi dal 392-bis al 392-novies sono destinati al finanziamento delle opere per la messa in sicurezza degli edifici scolastici.
1. 1569. (ex 1. 34. 45.) Nuti, D'Ambrosio, Dadone, Cecconi, Cozzolino, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 392, aggiungere il seguente:
  392-bis. Le amministrazioni centrali si conformano all'obiettivo di destinare alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna, un volume complessivo annuale della spesa in conto capitale, sia ordinaria che straordinaria, tendenzialmente pari al 45 per cento del totale di tale spesa, e di destinare alle medesime regioni almeno il 30 per cento della spesa ordinaria in conto capitale. Le amministrazioni centrali, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica diretta o indiretta, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. La verifica del mantenimento degli impegni di spesa è affidata all'Agenzia per la coesione territoriale che invia al parlamento una relazione entro il 31 marzo di ogni anno.
1. 1570. (ex 1. 34. 95.) Fassina, Scotto, D'Attorre, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Marcon, Melilla, Giancarlo Giordano, Pannarale, Palazzotto, Sannicandro, Costantino, Duranti, Fava, Ferrara, Fratoianni, Piras, Placido, Duranti.

  Sopprimere il comma 392-bis.
1. 1571. (ex 0. 1. 34. 96. 14.) Guidesi, Simonetti, Gianluca Pini.

  Al comma 392-bis,, sostituire la parola: 900 con la seguente: 1.400.

  Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa al bilancio di previsione relativa alla Tabella 1 dello Stato di previsione delle entrate prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione, sono modificati, soppressi o ridotti, a decorrere dall'anno 2015, al fine di assicurare maggiori entrate pari a 500 milioni di euro. Nei casi in cui la disposizione dei primo periodo del presente comma non sia suscettibile di diretta e immediata applicazione, con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
1. 1572. (ex 0. 1. 34. 96. 16.) Prestigiacomo, Riccardo Gallo.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016.
1. 1573. (ex *1. 34-quinquies. 6.) Guidesi.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. Le disposizioni di cui al comma 2, dell'articolo 40, del decreto legislativo n. 118 del 2011 sono valide anche per la copertura degli investimenti autorizzati nell'esercizio 2016.
1. 1574. (ex *1. 34-quinquies. 18.) Palese.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. All'articolo 1, comma 466 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il numero 3) è aggiunto il seguente numero: «4) nei saldi di competenza, gli impegni del perimetro sanitario del bilancio finanziati dagli utilizzi del risultato di amministrazione relativo alla gestione sanitaria formatosi negli esercizi precedenti l'esercizio 2015». Il presente comma entra in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge.
1. 1575. (ex **1. 34-quinquies. 5.) Guidesi.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. Al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «finalità stabilite dal comma 18» sono aggiunte le seguenti: «salvo venga stanziato in apposito fondo un importo corrispondente all'ammontare del debito garantito».
1. 1576. (ex *1. 34-quinquies. 8.) Guidesi.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. Al secondo periodo del comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: «finalità stabilite dal comma 18» sono aggiunte le seguenti: «salvo venga stanziato in apposito fondo un importo corrispondente all'ammontare del debito garantito».
1. 1577. (ex *1. 34-quinquies. 17.) Palese.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. All'articolo 9 comma 5 del decreto-legge n. 78, del 19 giugno 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 la parola: «sette» è sostituita con la seguente: «dieci».
1. 1578. (ex **1. 34-quinquies. 4.) Guidesi.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. All'articolo 9 comma 5 del decreto-legge n. 78, del 19 giugno 2015, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 6 agosto 2015, n. 125 la parola: «sette» è sostituita con la seguente: «dieci».
1. 1579. (ex **1. 34-quinquies. 15.) Palese.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. Al fine di incrementare l'offerta di prestazioni riabilitative su tutto il territorio nazionale ed elevarne contemporaneamente la qualità delle stesse attraverso una maggiore e corretta concorrenza, sono accreditati al servizio sanitario nazionale gli studi professionali di fisioterapia e riabilitazione presenti in modo capillare sul territorio, ovvero tutti i professionisti dell'area riabilitativa di cui al Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2009 n. 119.
1. 1580. (ex 1. 34-quinquies. 10.) Sammarco.

  Dopo il comma 406 aggiungere il seguente:
  406-bis. Al comma 2 dell'articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 sono aggiunte le seguenti parole: «per gli Studi Professionali e per i professionisti che operano anche a domicilio».
1. 1581. (ex 1. 34-quinquies. 11.) Sammarco.

  Dopo il comma 406 aggiungere i seguenti:
  406-bis. Alle persone fisiche e giuridiche è agli enti pubblici e privati, soggetti a imposte sui redditi ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al 65 per cento delle spese sostenute dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021 per le operazioni di cui al comma 3.
  406-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2021, sono escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute datali enti per le operazioni di cui al comma 3.
  406-quater. Le operazioni per cui si prevede l'applicazione dei commi 1 e 2 sono le seguenti:
   a) l'aggiornamento e l'approfondimento delle conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, finalizzata una più oculata pianificazione territoriale;
   b) le attività di monitoraggio, comprese la progettazione, l'installazione e la manutenzione di sistemi di monitoraggio;
   c) gli interventi per la sistemazione o il consolidamento di versanti o, in generale, per la riduzione della pericolosità di frana, qualora in fase di progettazione dell'intervento una perizia geologica redatta da un geologo iscritto all'albo professionale o nell'elenco speciale, attesti la riduzione della pericolosità;
   d) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere accessorie del reticolo stradale necessarie a garantire il deflusso delle acque e a favorire la stabilità dei terreno, della roccia della e della sede stradale;
   e) gli interventi per migliorare il drenaggio delle acque meteoriche e del reticolo idrico superficiale, compresi gli interventi di taglio selettivo della vegetazione in alveo, salvaguardando le funzioni ambientali svolte dalla vegetazione riparlale;
   f) gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di argini, sponde e manufatti per la protezione delle sponde dei corsi d'acqua;
   g) gli interventi di rimboschimento qualora in fase di progettazione fa perizia di un professionista idoneo, o di personale tecnico interno specializzato, attesti che il rimboschimento genera una sensibile riduzione del rischio idrogeologico;
   h) gli interventi di ristrutturazione edilizia, definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di edifici pubblici con criteri antisismici, nonché gli interventi strutturali di adeguamento e di miglioramento sismici di edifici pubblici, in cui la riduzione della vulnerabilità sismica sia opportunamente attestata in fase di progettazione dalla perizia di un professionista idoneo, o personale tecnico interno specializzato;
   i) gli interventi di rimozione di materiali contenti amianto.

  406-quinquies. L'articolo bonus di cui all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (in: Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 125 del 31 maggio 2014), convertito con modifiche nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante: «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, è prorogato fino al 31 dicembre 2021».

  Conseguentemente:
   a) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   b) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   c) dopo il comma 544, inserire il seguente:
  544-bis. – (Riduzione della percentuale di deducibilità degli interessi passivi delle banche e di altri enti e società finanziari)

  1. In deroga a all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, ai decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 93 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 percento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   d) all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui ai periodo successivo».

  Le dotazioni il conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1582. (ex 1. 34-quinquies. 13.) Zolezzi, Mannino, Terzoni, Busto, Daga, De Rosa, Micillo.

  Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1583. (ex *1. 35. 44.) Centemero, Squeri, Occhiuto, Russo.

  Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1584. (ex *1. 35. 101.) Sammarco.

  Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1585. (ex *1. 35. 152.) Cirielli, Rampelli.

  Al comma 407, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno relativo all'anno 2015 o relativo agli anni precedenti accertato ai sensi dei commi 28, 29 e 31 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
1. 1586. (ex *1. 35. 247.) Pastorelli.

  Al comma 407, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto dei ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle no e contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
1. 1587. (ex *1. 35. 124.) De Mita.

  Al comma 407, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto dei ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle no e contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
1. 1588. (ex *1. 35. 187.) Palese.

  Al comma 407, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Non trovano applicazione e qualora già applicate ne vengono meno gli effetti delle sanzioni relative al mancato rispetto dei vincoli del patto di stabilità a seguito di violazioni accertate a decorrere dal 2014, per effetto dei ricalcoli del saldo di competenza mista dovuti a diverse interpretazioni delle no e contabili emerse nel tempo, anche a seguito di pronunciamenti giurisprudenziali.
1. 1589. (ex *1. 35. 66.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 407 inserire il seguente:
  407-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 2016 sono altresì escluse dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno degli enti pubblici territoriali le spese a qualsiasi titolo sostenute da tali enti per la predisposizione, l'attivazione e il funzionamento di Uffici geologici comunali preposti alle seguenti attività:
   a) Individuazione e valutazione delle aree sottoposte ai rischi geologici, geomorfologici e idrogeologici presenti e nel territorio comunale, specificando in dettaglio gli ambiti territoriali, la popolazione, le infrastrutture e gli insediamenti esposti;
   b) Produzione di cartografia tematica a scala di dettaglio (carte geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche ecc. alla scala 1:5.000, 1:2.000 e alla necessità anche di maggior dettaglio), con il fine di realizzare, l'armonizzazione, l'aggiornamento e l'integrazione dei quadri conoscitivi nazionali e regionali, in un'ottica di interscambio di dati riguardanti le conoscenze geologiche, geomorfologiche, idrogeologiche e sismiche, e allo scopo di produrre nuovi strumenti urbanistici e cartografici geotematici relativi alla pericolosità geomorfologica, idraulica e di microzonazione sismica, finalizzati ad un più razionale ed integrato governo del territorio, così come previsto dal quadro normativo comunitario;
   c) monitoraggio del territorio di competenza con finalità di previsione e prevenzione dei rischi geologici, geomorfologici, idrogeologici e sismici;
   d) azioni di vigilanza sulla rete idrografica secondaria;
   e) azioni di vigilanza sulla modificazione della permeabilità del suolo nel territorio comunale a seguito delle trasformazioni urbanistiche e verifica della rispondenza delle stesse ai principi dell'invarianza idraulica;
   f) partecipazione e collaborazione in progetti di studio e di ricerca condotti da istituti, servizi tecnici, enti di ricerca, dipartimenti universitari per le finalità attribuite agli uffici stessi;
   g) supporto agli uffici di protezione civile comunali nella predisposizione e nella piena attuazione dei piani di emergenza;
   h) supporto agli uffici tecnici comunali nella programmazione di interventi di mitigazione preventiva nelle aree a rischio idrogeologico;
   i) archiviazione e catalogazione con geo4ocalizzazione finalizzata alla creazione dei database comunali delle indagini geologiche, geotecniche dirette e altre indagini di tipo geofisico realizzate dai privati per l'espletamento delle pratiche edilizie e urbanistiche nel territorio comunale.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1590. (ex 1. 35. 167.) Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 407 aggiungere il seguente:
  407-bis. Al fine di garantire l'equilibrio della situazione corrente 2016 dei bilanci delle città metropolitane e delle province con l'impiego della quota libera dell'avanzo di amministrazione in sede di assestamento, le Regioni possono operare lo svincolo dei trasferimenti correnti e in conto capitale già attribuiti alle province e città metropolitane e affluiti all'avanzo di amministrazione vincolato determinato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui alla data del 1o gennaio 2015 ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo n. 118 del 2011 modificato e integrato dal decreto legislativo n. 126 del 2014. I trasferimenti oggetto di svincolo possono essere rifinanziati a valere sulle annualità successive al 2016 del bilancio delle regioni.
1. 1591. (ex 1. 35. 87.) Guidesi.

  Dopo il comma 407, aggiungere il seguente:
  407-bis. L'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 è sostituito dal seguente:
  «3. Fino al completo assorbimento del personale di cui al presente articolo, è fatto divieto agli enti locali, a pena di nullità delle relative assunzioni, di reclutare personale con qualsivoglia tipologia contrattuale per lo svolgimento di funzioni di polizia locale oltre il limite del 25 per cento delle vacanze organiche determinate dal collocamento in quiescenza di coloro che hanno raggiunto i limiti d'età previsti per il trattenimento in servizio. Le risorse all'uopo necessarie, valutate pari ad euro 12.000.000 annui a decorrere dal 2016, sono riassegnate alla missione Relazioni Finanziarie con le Autonomie Territoriali dello Stato di Previsione del Ministero dell'Interno».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 12 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1592. (ex 1. 35. 80.) Guidesi, Caparini, Molteni, Simonetti.

  Dopo il comma 407 aggiungere il seguente:
  407-bis. Le nonne finalizzate al contenimento della spesa di personale che fanno riferimento al patto di stabilità interno si intendono riferite agli obiettivi di finanza pubblica previsti dai commi da 407 a 429. Restano ferme la disposizione di cui all'articolo 1, comma 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e le altre disposizioni in materia di spesa di personale riferite agli enti che nel 2015 non erano sottoposti alla disciplina del patto di stabilità interno.
1. 1593. (ex 1. 35. 65.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 408 aggiungere il seguenti:
  408-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto dei 5 aprile del 2015 per la durata di anni 30. Il disavanzo come iscritto dorrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili., proventi che dovranno essere accertati nel rispetto dei principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
1. 1594. (ex 1. 35. 18.) Segoni, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 408 aggiungere il seguente:
  408-bis. Gli Enti che nel corso del 2013 e 2014 hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare la quota di disavanzo applicato al piano di riequilibrio nonché l'eventuale disavanzo comunque accertato, secondo le modalità previste dal DM del 2 aprile 2015. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i medesimi Enti a tal fine possono provvedere a rimodulare o riformulare il precedente piano di riequilibrio pluriennale in coerenza con l'arco temporale di anni trenta previsto per il riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi di cui all'articolo 3 del decreto-legislativo 23 giugno 2011, n. 118. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti, di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata in un periodo massimo di anni trenta decorrente dall'anno successivo a quello in cui viene erogata l'anticipazione.
1. 1595. (ex 1. 35. 19.) Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 409, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel saldo individuato ai sensi del comma 3, non è considerata la quota di avanzo libero e destinato utilizzata dalle Province e alle Città metropolitane ai fini dell'equilibrio della situazione corrente 2016 del bilancio di previsione. L'esclusione opera nel limite massimo di 150 milioni. Le modalità di attribuzione degli spazi finanziari e le Province beneficiarie sono individuate, sentita la conferenza Stato-città ed autonomie locali, con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'Interno.

  Conseguentemente, alla Tabella C, ridurre proporzionalmente del 25 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente.
1. 1596. (ex 1. 35. 40.) Centemero, Squeri, Russo, Occhiuto.

  Dopo il comma 409, inserire il seguente:
  409-bis. A decorrere dall'anno 2016, alle Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 409 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo nonché per l'anno 2016 le risorse di cui alla lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
1. 1597. (ex *1. 35. 67.) Guidesi.

  Dopo il comma 409, inserire il seguente:
  409-bis. A decorrere dall'anno 2016, alle Regioni che rispettano il vincolo sul pareggio di bilancio di cui al comma 409 e che conseguono un saldo finale di cassa non negativo fra le entrate finali e le spese finali, sono assegnate con decreto del Ministero dell'economia e finanze entro il 30 giugno dell'anno successivo le eventuali risorse rinvenienti dalla lettera b), comma 11 del presente articolo nonché per l'anno 2016 le risorse di cui alla lettera a) del comma 474 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. L'ammontare delle risorse per ciascuna regione è determinato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.
1. 1598. (ex *1. 35. 188.) Palese.

  Dopo il comma 409, inserire il seguente:
  409-bis. Dal saldo di cui al comma precedente sono escluse le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per interventi di tutela ambientale e di contrasto al dissesto idrogeologico, nei limiti di 150 milioni annui;

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1599. (ex 1. 35. 77.) Guidesi.

  Dopo il comma 409, inserite il seguente:
  409-bis. Dal saldo di cui al precedente comma sono escluse le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali, a valere su fondi detenuti ai sensi della legge 2 maggio 1990 n. 102, destinati alla realizzazione di opere di salvaguardia e messa in sicurezza del territorio e quelli derivanti dal Fondo per la valorizzazione e promozione delle aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale di cui all'articolo 6 comma 7 del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, convertito in legge dalla legge 3 agosto 2007, n. 127.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1600. (ex 1. 35. 78.) Caparini, Grimoldi.

  Dopo il comma 409, inserire il seguente:
  409-bis. Dal saldo di cui al precedente comma sono escluse le spese sostenute dalle Regioni e dagli enti locali per interventi a favore della sicurezza urbana e territoriale, nei limiti di 150 milioni di euro annui.

  Conseguentemente, comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2244. (ex 1. 35. 79.) Guidesi.

  Al comma 410, aggiungere in fine le seguenti parole: nonché l'avanzo di amministrazione disponibile e la parte destinata ad investimenti, risultanti dal rendiconto dell'anno 2015 se di importo complessivo inferiore al fondo di cassa al 31 dicembre 2015.

  Conseguentemente, al comma 411, sostituire il secondo periodo con il seguente: a tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione disponibile e la parte destinata ad investimenti dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto.
1. 1601. (ex **1. 35. 171.) Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello.

  Al comma 411, sostituire il secondo periodo con il seguente: A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione considera l'ammontare dell'avanzo di amministrazione libero dell'anno precedente applicato o applicabile, fermo restando che l'utilizzo dello stesso avviene solamente dopo l'approvazione del rendiconto.
1. 1602. (ex *1. 35. 238.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 412, primo periodo sostituire le parole: interventi di edilizia scolastica con le seguenti: interventi di adeguamento sismico e bonifica amianto nell'edilizia scolastica e per gli interventi di efficientamento energetico nell'edilizia pubblica.
1. 1603. (ex 1. 35. 168.) Zolezzi, Terzoni, Daga, De Rosa, Mannino, Busto, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 412, primo periodo dopo le parole: di edilizia scolastica, inserire le seguenti: e di manutenzione delle infrastrutture, anche stradali, al fine di contrastare i rischi sui territori e di ripristino di edifici e strutture pubbliche a seguito di eventi calamitosi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo: L'esclusione opera nel limite massimo di 500 milioni di euro, inserire le seguenti: per gli interventi sull'edilizia scolastica e di 125 milioni di euro per gli interventi di messa in sicurezza del territorio e di ripristino di cui alle lettere d) ed e);
   al medesimo comma, terzo periodo: struttura di missione per il coordinamento e l'impulso degli interventi di edilizia scolastica, inserire le seguenti: e Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche;
   al medesimo comma, quarto periodo dopo la lettera c), inserire le seguenti:
    d) manutenzione delle infrastrutture, anche stradali al fine, di contrastare i rischi sui territori,
    e) spese sostenute dai comuni per gli interventi di ripristino di edifici e strutture pubbliche conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
    f) spese sostenute dai predetti comuni mediante l'utilizzo di risorse proprie provenienti da erogazioni liberali e donazioni da parte di cittadini privati ed imprese e puntualmente finalizzate a fronteggiare le conseguenze degli eventi di cui alla lettera precedente.;
   dopo il comma 412, aggiungere il seguente:
  412-bis. Ai fini della copertura dei 125 milioni di euro si fa ricorso alla riduzione lineare degli importi di cui alla Tabella C del presente provvedimento.
1. 1604. (ex 1. 35. 240.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 412, primo periodo, dopo le parole: edilizia scolastica inserire le seguenti: e per le misure di messa in sicurezza del territorio connesse al dissesto idrogeologico.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
500 milioni con le seguenti: 1 miliardo;
   al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018;
   dopo il comma 544, aggiungere il seguente:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 94 per cento;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 94 per cento;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: nella misura del 96 per cento sono sostituite dalle seguenti: nella misura del 94 per cento.
1. 1605. (ex 1. 35. 172.) Cecconi, Dadone, Nuti, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 412, inserire il seguente:
  412-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 573, primo periodo le parole: «entro il 30 giugno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 giugno 2016»;
   b) al comma 537-bis, il primo periodo è sostituito dal seguente:
  «Per l'esercizio 2015, agli enti locali che abbiano presentato, nell'anno 2014, i piani di riequilibrio finanziario previsti dall'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, per i quali sia intervenuta una deliberazione di diniego da parte della competente sezione regionale della Corte dei conti ovvero delle sezioni riunite, è data facoltà di riproporre un nuovo piano di riequilibrio, previa deliberazione consigliare, entro il 30 giugno 2016»;
   c) al comma 573-bis, ultimo periodo, le parole: «per l'esercizio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «per gli esercizi 2015 e 2016» e le parole: «nell'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno 2014 e nell'anno 2015».
1. 1606. (ex 1. 35. 211.) Lo Monte, Capodicasa.

  Dopo il comma 412, inserire i seguenti:
  412-bis. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per l'approvazione di appositi piani triennali, dall'anno 2016, articolati in singole annualità, di interventi di edilizia scolastica, nonché i relativi finanziamenti. A tal fine il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.

  412-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»
1. 1607. (ex 1. 35. 164.) Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 412, inserire il seguente:
  412-bis. Il Fondo unico per l'edilizia scolastica, di cui all'articolo 11, comma 4-sexies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è incrementato di 50 milioni di euro dall'anno 2016 per gli interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici scolastici pubblici, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico e idrogeologico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018.
1. 1608. (ex 1. 35. 165.) Di Benedetto, Brescia, D'Uva, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 412 aggiungere il seguente:
  412-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, nonché le risorse di cui ai commi 177 e 179 dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge, sono utilizzate per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dai Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016.
1. 1609. (ex 1. 35. 33.) Guidesi.

  Dopo il comma 412 aggiungere il seguente:
  412-bis. Per la realizzazione di interventi necessari per la messa in sicurezza e l'adeguamento antisismico delle scuole, di cui all'articolo 2, comma 239 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, da parte Comuni che, alla data del 30 giugno 2015, abbiano avviato le procedure, anche non giuridicamente vincolanti, stabilite ai sensi del decreto del 3 ottobre 2012 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 9 gennaio 2013, S.G. n. 7, sono riassegnante al medesimo ministero 150 milioni per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro a decorre dal 2016.
1. 1610. (ex 1. 35. 34.) Guidesi.

  Dopo il comma 412 inserire il seguente:
  412-bis. Dal 2016, nel saldo individuato ai sensi del comma 409 non sono considerate le spese sostenute dai Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 5, commi 1 e 1-bis volte a finanziare interventi per la ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché di misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio. L'esclusione opera nel limite massimo di 100 milioni di euro. Si applica il comma 412 con riguardo alla procedura per l'assegnazione degli spazi finanziari; entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto, d'intesa coi Ministri competenti, definisce l'ordine di priorità.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 140;
   al comma 369, gli incrementi del fondo per investimenti strutturati di politica economica sono ridotti di 75 milioni per ogni anno.

1. 1611. (ex 1. 35. 8.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 412 inserire il seguente:
  412-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppressi i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933 n. 215. I compiti e le funzioni dei consorzi di bonifica soppressi sono trasferiti alle regioni territorialmente competenti, che provvedono nell'ambito delle ordinarie disponibilità di bilancio.
1. 1612. (ex 1. 35. 35.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma 412 inserire il seguente:
  412-bis. A decorrere dall'anno 2016, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, i consorzi tra i comuni compresi nei bacini imbriferi montani (BIM), costituiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 959, sono soppressi. Le funzioni e i compiti svolti dai BIM soppressi sono attribuiti ai comuni o alle unioni di comuni. Le regioni emanano disposizioni al fine di garantire che la tutela dei diritti delle popolazioni di montagna in relazione all'utilizzo delle acque del rispettivo territorio sia attuata in maniera coordinata tra gli enti che hanno competenza in materia, evitando ogni duplicazione di opere e di interventi. I comuni ovvero le unioni dei comuni subentrano secondo un criterio di proporzionalità in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo ai BIM soppressi. Il sovracanone annuo previsto dalla legge 27 dicembre 1953, n. 959, è versato dai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per forza motrice e dagli impianti di produzione per pompaggio direttamente ai comuni compresi nei BIM soppressi nella misura del:
   a) 50 per cento come quote fisse ripartite in parte uguale a ciascun comune;
   b) 50 per cento come quote variabili rispetto al numero di abitanti di ciascun comune calcolato in base all'ultimo censimento effettuato dall'istituto nazionale di statistica. Il personale che all'atto della soppressione risulta alle dipendenze dei BIM passa alle dipendenze delle regioni, delle province e dei comuni, secondo modalità determinate dalle regioni medesime sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. 1613. (ex 1. 35. 36.) Caparini, Guidesi.

  Dopo il comma, 412 aggiungere il seguente:
  112-bis. A decorrere dall'anno 2016 nei confronti dei comuni non trova applicazione l'articolo 12, comma 1-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
1. 1614. (ex 1. 35. 29.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma, 412 aggiungere il seguente:
  412-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, non trova applicazione per i Comuni e le Città metropolitane l'articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni.
1. 1615. (ex 1. 35. 30.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 424, inserire i seguenti:
  424-bis. Le Regioni autorizzano con priorità sugli altri Enti locali, alle condizioni stabilite dal comma 424, primo periodo, i Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza a norma della legge 24 febbraio 1992, numero 225, Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile, articolo 5, commi 1 e 1-bis a peggiorare, nell'anno in corso e nei due successivi, il saldo di cui al comma 409 per consentire esclusivamente un aumento degli impegni di spesa in conto capitale volto al finanziamento d'interventi per la ricostruzione, il ripristino e in favore delle popolazioni colpite, nonché di misure di prevenzione, messa in sicurezza e mitigazione del rischio.
  424-ter. In sede di prima applicazione del comma 424-bis, la disposizione ivi stabilita è estesa anche ai Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza nel corso del 2013, 2014 e 2015 ed è applicata nel 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 426, secondo periodo, aggiungere le seguenti parole: salvo i Comuni per i cui territori è stato dichiarato lo stato di emergenza di cui ai commi 424-bis e 424-ter.
1. 1616. (ex 1. 35. 10.) Pastorino, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Al comma 427, dopo il terzo periodo, inserire il seguente: Gli spazi finanziari resi disponibili sono prioritariamente attribuiti agli enti che hanno fatto richiesta ed in proporzione all'avanzo di amministrazione libero e destinato agli investimenti, risultante dall'approvazione del rendiconto dell'anno 2015, sempreché tale somma sia inferiore al saldo di cassa positivo risultante al 31 dicembre 2015.
1. 1617. (ex *1. 35. 170.) Brugnerotto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello.

  Al comma 427, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo prioritariamente conto delle maggiori differenze positive tra l'importo dell'avanzo di amministrazione libero accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto dell'anno 2015 e l'ammontare del fondo pluriennale vincolato stanziato per l'anno 2016, come determinato ai fini dell'equilibrio di competenza finale di cui al comma 410.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso in cui, sulla base del monitoraggio annuale di cui al comma 416, emergano spazi finanziari ottenuti e non utilizzati superiori all'uno per cento del valore complessivo delle poste in entrata del saldo finale di competenza, l'ente locale è penalizzato di un importo pari al 50 per cento dell'inutilizzo sopra indicato nella determinazione del saldo, o del vincolo finanziario equivalente, relativo a ciascuno degli anni 2017 e 2018.
1. 1618. (ex **1. 35. 64.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  429-bis. L'indennizzo previsto in caso di estinzione anticipata, totale o parziale, di prestiti concessi agli enti locali, anche nell'ambito di operazioni di rinegoziazione sulla base delle norme vigenti, non possono in ogni caso superare la misura del dieci per cento del capitale residuo alla data dell'estinzione.
1. 1619. (ex 1. 35. 43.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  429-bis. All'articolo 7 del decreto-legge 19 giugno 2015, n.78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 n. 125, è aggiunto il seguente comma:
  «2-ter. Gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per il periodo della durata del piano possono utilizzare le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi senza vincoli di destinazione».
1. 1620. (ex 1. 35. 41.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  429-bis. All'articolo 243-bis, comma 9, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267:
   1) le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
    b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del dieci per cento delle spese per acquisto beni e servizi, finanziate attraverso risorse proprie, inclusi i debiti fuori bilancio classificabili all'interno di tale tipologia di spesa. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
     1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
     2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme destinate alla copertura dei costi della gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e del servizio idrico, nonché le somme finalizzate al servizio di trasporto pubblico locale;
    c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del venticinque per cento delle spese per trasferimenti finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, sono osservate le seguenti disposizioni:
     1) l'ammontare complessivo della riduzione deve essere almeno pari alla somma dei risparmi cumulati registrati nei cinque anni, calcolati per ciascun anno tenendo conto dell'importo risultante, per tali tipologie di spesa, dall'ultimo rendiconto approvato;
     2) dalla base di calcolo vanno eliminate le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, ad Enti, Agenzie e/o Fondazioni Lirico Sinfoniche.;
   2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
    c-bis) ferma restando la necessità di dare comunque attuazione ai tagli richiamati nei due punti precedenti, l'ente locale ha facoltà di procedere a compensazioni, in termini di valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale. Tali compensazioni dovranno essere puntualmente evidenziate all'interno del piano di riequilibrio approvato.
1. 1621. (ex 1. 35. 49.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire i seguenti:
  429-bis. All'articolo 2, comma 5 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, le parole da: «sperimentatori» a «n. 118» sono soppresse; dopo le parole: «o del 2014» inserire le parole: «, o del 2015».
  429-ter. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli Enti che hanno presentato, o hanno avuto approvato, il piano di riequilibrio pluriennale ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono provvedere a rimodulare o riformulare il piano stesso, in coerenza con il diverso arco temporale di cui al periodo precedente. La restituzione delle anticipazioni di liquidità erogate agli enti di cui ai precedenti periodi, ai sensi dell'articolo 243-ter e 243-quinquies del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è effettuata entro l'arco temporale di cui al primo periodo.
1. 1622. (ex 1. 35. 50.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  429-bis. All'articolo 258 comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo le parole: «può definire transattivamente le pretese dei relativi creditori», sono aggiunte le seguenti: «ivi incluso l'Erario».
1. 1623. (ex 1. 35. 52.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429 aggiungere il seguente:
  429-bis. Dopo il comma 9-bis dell'articolo 243-bis del Testo Unico Enti Locali (TUEL) sono aggiunti i seguenti commi:
  9-ter. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e che non hanno approvato l'ipotesi bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.
  9-quater. Gli Enti dissestati sono obbligati a scrivere nell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile 2015 per la durata di anni 30.
  9-quinquies. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
1. 1624. (ex 1. 35. 28.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 1625. (ex 1. 35. 246.) Scotto.

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. Il pagamento delle rate scadenti negli esercizi 2015, 2016 e 2017 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni montani, con popolazione compresa tra i 1.001 e i 3.000 abitanti, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, agli anni immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi e senza cumulo di pagamenti riferiti a più annualità nel medesimo esercizio finanziario. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.

  Conseguentemente, al comma 369 apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «134,390 milioni» con le seguenti: «109,340 milioni»;
   b) sostituire le parole: «142,610 milioni» con le seguenti: «117,610 milioni».
1. 1626. (ex 1. 35. 242.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 429, aggiungere il seguente:
  429-bis. L'articolo 15 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267 è sostituito dal seguente:
  1. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa i Comuni con numero di abitanti inferiore ai 3000 abitanti devono fondersi con altri comuni limitrofi.

  2. Lo statuto dei comuni risultanti dai procedimenti di fusione di cui al comma 1, può prevedere l'istituzione di municìpi nei territori delle comunità di origine o di alcune di esse.
  3. A norma degli articoli 117 e 133 della Costituzione, le Regioni con delibera da approvare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge definiscono le fusioni da realizzare in ottemperanza della presente legge.
  4. Su proposta della Regione, con Decreto del Ministero dell'Interno, previo parere della Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, possono essere previste deroghe alla fusione di cui al comma 1, in relazione alla natura montana dei territori e del particolare isolamento dei comuni interessati.
  5. Adottata la delibera di fusione di cui al comma 3, i comuni interessati sono commissariati sino allo svolgimento delle prime elezioni degli organi di governo del Comune al quale sono stati incorporati o del Comune risultante dalla fusione di più comuni di dimensioni inferiori ai 3000 abitanti.
1. 1627. (ex 1. 35. 214.) Roccella, Piso.

  Dopo il comma 429, aggiungere i seguenti:
  429-bis. All'articolo 86 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 e 3 della presente legge si applicano soltanto qualora il rapporto di lavoro risulti in essere 30 giorni prima del termine ultimo per la presentazione delle candidature».

  429-ter. All'articolo 84 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Ai fini della realizzazione di ulteriori risparmi della spesa pubblica il rimborso delle spese di viaggio di cui al presente articolo non è dovuto ai componenti dei consigli e delle giunte regionali».

  429-quater. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 1, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
    «d-bis) eliminazione del rimborso spese di viaggio e di rappresentanza per i componenti dei consigli e delle giunte regionali a partire dal 30 giugno 2016».

  429-quinquies. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i costi standard e i fabbisogni standard per il funzionamento dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario, ponderati sulla base della popolazione e del numero dei consiglieri eletti.

  1-ter. I trasferimenti nei fondi perequativi di cui al Capo II della legge 5 maggio 2009, n. 42 in favore delle regioni inadempienti alle disposizioni di cui al comma 1-bis, verranno decurtati dell'ammontare doppio del valore dello scostamento tra il valore effettivo e il valore standard».
  429-sexies. All'articolo 14 decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, comma 2, dopo le parole: «comma 1» aggiungere le seguenti: «1-bis».
1. 1628. (ex 1. 35. 215.) Roccella, Piso.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  429-bis. I beni appartenenti al demanio marittimo e relative pertinenze di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) del Decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, che abbiano perso definitivamente le caratteristiche di destinazione ai pubblici usi del mare sono trasferiti, a titolo non oneroso, in proprietà ai Comuni nel cui territorio insistono, a richiesta dell'ente locale, secondo le modalità previste dall'articolo 56-bis del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito, con modificazioni, con la legge 9 agosto 2013, n. 98.
1. 1629. (ex 1. 35. 70.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  429-bis. Al comma 1 dell'articolo 222 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto in fine il seguente periodo: «Tale limite può essere superato in misura pari all'importo dei trasferimenti erariali o regionali dovuti all'ente locale e determinati per effetto di norme statali o regionali vigenti, ma non ancora corrisposti».
1. 1630. (ex 1. 35. 71.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  All'articolo 4, comma 4, secondo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 le parole: «complessivamente sostenuto nell'anno 2013» sono sostituite con le seguenti: complessivo dei compensi spettanti ai sensi dell'articolo 1, comma 725, legge n. 296 del 2006.
1. 1631. (ex 1. 35. 72.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire i seguenti:
  429-bis. Al fine di agevolare lo svolgimento delle gare per l'affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale, per ambiti territoriali minimi, al decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, all'articolo 4, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2 l'ultimo periodo è sostituito con il seguente: «Scaduti tali termini, la Regione competente sull'ambito assegna ulteriori 6 mesi per adempiere, decorsi i quali avvia la procedura di gara attraverso la nomina di un commissario ad acta, ai sensi dell'articolo 14, comma 7, del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 164. Decorsi due mesi dalla scadenza di tale termine senza che la Regione competente abbia proceduto alla nomina del commissario ad acta, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentita la Regione, interviene per dare avvio alla gara nominando un commissario ad acta. Per gli ambiti con termini scaduti ovvero scadenti nel 2015, il succitato periodo temporale è assegnato successivamente al 1o gennaio 2016. L'importo eventualmente anticipato dai gestori uscenti per la copertura degli oneri di gara, di cui all'articolo 1, comma 16-quater del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, è trasferito dalla stazione appaltante, al commissario ad acta entro un mese dalla sua nomina, al netto dell'importo relativo agli esborsi precedentemente effettuati per la preparazione dei documenti di gara.»;
   b) commi 4 e 5 sono abrogati.

  429-ter. Gli effetti prodotti dalle disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4 e 5, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono annullati a decorrere dal 1o luglio 2015.
1. 1632. (ex 1. 35. 75.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  429-bis. I comuni che sono stati inclusi nell'elenco degli enti dissestati ai fini del risanamento disciplinato con l'articolo 24 del decreto-legge n. 159 del 1o ottobre 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 29 novembre 2007 e che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano adottato e depositato presso il Ministero dell'interno il piano di estinzione di cui all'articolo 258, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono ripianare il debito residuo e i debiti fuori bilancio nella durata massima di 10 anni.
1. 1633. (ex 1. 35. 53.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire i seguenti:
  429-bis. Gli enti che hanno dichiarato il dissesto e non hanno approvato il bilancio stabilmente riequilibrato, approvano, in deroga alle disposizioni vigenti, la delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, sulla base dei preconsuntivi riferiti agli esercizi oggetto dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

  429-ter. Gli enti dissestati sono obbligati a iscrivere nell'ipotesi di bilancio riequilibrato la quota di disavanzo, come determinato nella delibera di riaccertamento straordinario dei residui attivi e passivi, in quote costanti ed in applicazione del decreto del 5 aprile del 2015.
  429-quater. Il disavanzo come iscritto dovrà essere coperto con entrate proprie. L'ente ha la possibilità, in deroga alla normativa vigente di utilizzare entrate derivanti dall'alienazione dei beni patrimoniali disponibili, proventi che dovranno essere accertati nel rispetto del principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 al decreto legislativo n. 118 del 2011.
1. 1634. (ex 1. 35. 54.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire il seguente:
  429-bis. La lettera d) del comma 609 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014 n. 190 è abrogata.
1. 1635. (ex 1. 35. 60.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 429, inserire i seguenti:
  429-bis. Al comma 2 dell'articolo 41, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo le parole: «al 31 dicembre 1996», sono aggiunte le seguenti: «e alla conversione dei prestiti obbligazionari».

  429-ter. Alla legge 23 dicembre 1994 n. 724, all'articolo 35, comma 7, le parole: «Il rimborso anticipato del prestito, ove previsto, può essere effettuato esclusivamente con fondi provenienti dalla dismissione di cespiti patrimoniali disponibili» sono soppresse.
  429-quater. Nel caso di estinzione anticipata del prestito o di ristrutturazione dello stesso, le eventuali penali o indennizzi previsti dalle pattuizioni contrattuali, possono essere finanziate con entrate in conto capitale, ad eccezione dell'indebitamento.
1. 1636. (ex 1. 35. 61.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sopprimere il comma 429-quater
1. 1637. De Rosa, Mannino, Busto, Daga, Micillo, Terzoni, Zolezzi

  Al comma 429-octies, dopo l'ultimo periodo aggiungere il seguente: Le spese di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione, sostenute per la riparazione dei beni danneggiati dagli eventi calamitosi manifestatisi nei territori per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità naturale, sono interamente deducibili nell'esercizio di competenza fiscale, indipendentemente che dal bilancio risultino imputate ad incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono.
1. 1639. Spessotto, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Carinelli, Dell'Orco, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano.

  Dopo il comma 434 aggiungere il seguente:
  434-bis. Il comma 12 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:
  12. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti di cui ai commi 3, 8 e 10 ed in caso di mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi del comma 7, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 10.000.000 euro e può disporre la sospensione dell'attività fino al rispetto degli stessi.
1. 1640. (ex 1. 36. 8.) Prodani, Barbanti, Rizzetto, Mucci.

  Dopo il comma 434 aggiungere il seguente:
  434-bis. Il comma 4 dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 è sostituito dal seguente:
  4. In caso di inottemperanza, senza giustificato motivo, a quanto disposto dall'Autorità ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 euro a 2.000.000,00 euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000,00 euro a 4.000.000,00 euro e può disporre la sospensione dell'attività fino al rispetto degli stessi.
1. 1641. (ex 1. 36. 7.) Prodani, Rizzetto, Mucci, Barbanti.

  Dopo il comma 434 inserire il seguente:
  434-bis. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 66 è inserito il seguente:
  66-bis. La disciplina prevista dal comma 65 per le spese di funzionamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si applica anche in ordine alla contribuzione relativa al mercato postale, in quanto sottoposto alla regolamentazione dell'Autorità medesima ai sensi dell'articolo 21, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 2011, n. 214. L'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nel settore postale di cui agli articoli 5 e 6 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, è fissata in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancia approvato prima della entrata in vigore della presente legge. Sono conseguentemente abrogati i commi 14 e 18, secondo e terzo periodo, dell'articolo 2 e il comma 2-bis dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 261 del 1999.
1. 1642. (ex 1. 36. 10.) Pierdomenico Martino.

  Dopo il comma 436 inserire il seguente:
  436-bis. Non concorrono al limite pari al 3 per cento previsto per l'incremento del fabbisogno finanziario programmato del sistema universitario per l'anno 2016, le spese disposte per l'assunzione di personale ricercatore di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b) della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
1. 1643. (ex 1. 37. 8.) D'Uva, Vacca, Sibilia, Brescia, Simone Valente, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, Caso, Castelli, Cariello, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 437 sopprimere parole: indicati al comma 638.
1. 1644. (ex *1. 37. 6.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Melilla.

  Al comma 439 dopo le parole: alla viabilità, aggiungere le seguenti:, in particolare per l'incremento della sicurezza nella pubblica illuminazione delle strade extraurbane in corrispondenza delle fermate del trasporto pubblico collettivo.
1. 1645. (ex 1. 38. 12.) Bergamini.

  Dopo il comma 439 inserire il seguente:
  439-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le città metropolitane e le province, anche su proposta dei sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali.
1. 1646. (ex *1. 38. 126.) Pastorelli.

  Dopo il comma 439 inserire il seguente:
  439-bis. Al fine di agevolare i processi di gestione associata delle funzioni comunali, le città metropolitane e le province, anche su proposta dei sindaci interessati, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvano un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali comunali attraverso unioni di comuni o convenzioni. Fino all'approvazione del piano triennale di cui al periodo precedente sono sospesi i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali.
1. 1647. (ex *1. 38. 24.) Occhiuto, Russo, Centemero, Squeri.

  Al comma 442, aggiunge, in fine, il seguente periodo: Il personale delle Città Metropolitane e delle Province, in comando alla data del 15 ottobre 2015, verrà prioritariamente assegnato alle Amministrazioni in cui presta servizio, previo assenso dello stesso personale entro dieci giorni dall'entrata in vigore della legge di Stabilità 2016, prescindendo dall'assenso dell'Amministrazione di appartenenza.
1. 1648. (ex 1. 38. 9.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 443 aggiungere il seguente:
  443-bis. Per l'anno 2016, le Regioni garantiscono la copertura dei costi relativi al funzionamento dei centri per l'impiego, per complessivi 300 milioni. Le relative risorse sono assegnate alle Province e alle Città Metropolitane entro il 31 marzo 2016.
1. 1649. (ex *1. 38. 123.) Pastorelli.

  Dopo il comma 443 aggiungere il seguente:
  443-bis. Per l'anno 2016, le Regioni garantiscono la copertura dei costi relativi al funzionamento dei centri per l'impiego, per complessivi 300 milioni. Le relative risorse sono assegnate alle Province e alle Città Metropolitane entro il 31 marzo 2016.
1. 1650. (ex *1. 38. 22.) Russo, Occhiuto, Centemero, Squeri.

  Al comma 444, dopo le parole: Il personale delle città metropolitane e delle province inserire le seguenti: e della Croce Rossa.
1. 1651. (ex 1. 38. 77.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Dopo il comma, 446 aggiungere il seguente:
  446-bis. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, comma 732, dopo la parola: «giudiziari» sono aggiunte le parole: «e amministrativi»; sono sostitute le parole: «del 30 settembre 2013» con le seguenti: «del 20 novembre 2015»; dopo le parole: «in favore dello Stato dei canoni» sono aggiunte le seguenti: «, imposte accessorie»; al comma 733 la parola: «2014» è sostituita con la seguente: «2016».

  Nelle more del riordino della materia previsto dall'articolo 1, comma 18 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194 convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25 fino al 31 dicembre 2016 è sospesa la riscossione coattiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 dei canoni dovuti per effetto del comma 1, lettera b) punto 2.1 dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400 convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 come modificato dall'articolo 1 comma 251 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 nonché sono sospesi gli eventuali procedimenti amministrativi e i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti, concernenti il rilascio, la sospensione, la revoca o la decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato versamento del canone nonché i procedimenti amministrativi finalizzati alla devoluzione delle opere non amovibili di cui all'articolo 49 del regio decreto 30 marzo 1942 n. 327.
1. 1652. (ex 1. 38. 99.) Palese.

  Dopo il comma 448, inserire i seguenti:
  448-bis. Al fine di garantire annualmente il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica, l'imposta provinciale di trascrizione di cui all'articolo 56 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e all'articolo 24 del decreto legislativo n. 68 del 2011 è soppressa.

  448-ter. A decorrere dal l'anno 2016, è istituita l'imposta erariale sulle formalità di trascrizione, iscrizione ed annotazione dei veicoli richieste al pubblico registro automobilistico, ai sensi del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, e relativo regolamento di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  448-quater. Il gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma è integralmente destinato a sostituire il concorso delle province e delle città metropolitane agli obiettivi di finanza pubblica derivante delle misure previste a tale scopo dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dal decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dal decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  448-quinquies. Le formalità di cui al comma 2 possono essere eseguite su tutto il territorio nazionale con ogni strumento consentito dall'ordinamento e sono assoggettate all'imposta, nella misura determinata con il decreto di cui al comma 8, da corrispondersi al momento della richiesta.
  448-sexies. Il soggetto incaricato della riscossione coincide con l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico, quale soggetto incaricato di detenere un'unica modalità di archiviazione finalizzata al rilascio di un documento unico contenente i dati di proprietà e di circolazione di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi.
  448-septies. Il soggetto di cui al comma precedente provvede al riversamento allo Stato, senza onere alcuno e secondo modalità e tempi stabiliti con il citato decreto.
  448-octies. È dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtù dello stesso atto devono eseguirsi più formalità di natura ipotecaria.
  448-novies. L'imposta è applicata sulla base di apposita tariffa determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze secondo principi di proporzionalità validi per l'intero territorio nazionale, commisurati alla potenza dei veicoli ed in misura non inferiore a quella massima prevista per la soppressa imposta provinciale di trascrizione.
  448-decies. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta ed i relativi controlli, nonché i dati e i documenti che l'ufficio titolare del pubblico registro automobilistico deve trasmettere all'Amministrazione Finanziaria e le relative modalità di trasmissione. In ogni caso deve essere assicurata l'esistenza di un archivio nazionale dei dati fiscali relativi ai veicoli iscritti nel pubblico registro automobilistico. L'imposta suppletiva ed i rimborsi devono essere richiesti nel termine di tre anni dalla data in cui la formalità è stata eseguita.
  448-undecies. Le cessioni di mezzi di trasporto usati, da chiunque effettuate nei confronti dei contribuenti che ne fanno commercio, nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria, non sono soggette al pagamento dell'imposta. Per gli autoveicoli muniti di carta di circolazione per uso speciale ed i rimorchi destinati a servire detti veicoli, sempreché non siano adatti al trasporto di cose, l'imposta è ridotta ad un quarto. Analoga riduzione, da operarsi sull'imposta indicata dalla tariffa approvata con decreto di cui al comma 8, si applica per i rimorchi ad uso abitazione per campeggio e simili. In caso di fusione tra società esercenti attività di locazione di veicoli senza conducente, le iscrizioni e le trascrizioni già esistenti al pubblico registro automobilistico relative ai veicoli compresi nell'atto di fusione conservano la loro validità ed il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione.
  448-duodecies. Alle formalità richieste ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2688 del c.c. si applica un'imposta pari al doppio della relativa tariffa.
  448-terdecies. Relativamente agli atti societari e giudiziari, il termine per la richiesta delle formalità e pagamento della relativa imposta decorre a partire dal sesto mese successivo alla pubblicazione nel registro delle imprese e comunque entro 60 giorni dalla effettiva restituzione alle parti a seguito dei rispettivi adempimenti.
  448-quaterdecies. Le controversie concernenti l'imposta, le sanzioni e gli accessori sono soggette alla giurisdizione delle commissioni tributarie secondo le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
  448-quindecies. Le Autonomie Speciali provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, in conformità ai rispettivi statuti e relative norme di attuazione.
1. 1653. (ex 1. 38. 17.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 448, aggiungere i seguenti:
  448-bis. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 le parole: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 421 della legge 23 dicembre 2014, n. 190» sono abrogate.

  448-ter. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 78/2015 è inserito il seguente:
   3-bis. Il personale individuato dagli enti di area vasta e dalle città metropolitane ai sensi del comma 2 nonché il personale individuato ai sensi del comma 3 per lo svolgimento delle funzioni di polizia amministrativa riallocate dalle leggi regionali presso gli enti di area vasta e le città metropolitane o presso le Regioni, rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane. La relativa spesa non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421 della legge 190/2014. Le Regioni stipulano convenzioni con gli enti per l'avvalimento del personale riallocato nell'ambito dei processi di riordino ai sensi del comma 427 della legge n. 190/2014 con oneri a proprio carico, ove non diversamente disposto con legge regionale.

  448-quater. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 sono inseriti i seguenti commi:
   422-bis. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.
   422-ter. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-bis; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421.
1. 1654. (ex 1. 38. 81.) Melilla, Airaudo, Fassina, Placido, Scotto, Gregori, Marcon.

  Dopo il comma 448 aggiungere i seguenti:
  448-bis. In linea con le esigenze di garanzia dell'interesse finanziario dei Comuni, delle Città metropolitana, delle Province e delle loro associazioni e unioni, con quelle di competitività, certezza e trasparenza delle procedure di esternalizzazione di talune funzioni degli stessi enti, nonché di miglioramento delle capacità di accertamento e di riscossione dei predetti enti e di assoggettamento a regole pubblicistiche della fase di recupero coattivo, contemplate dall'articolo 10, lettera c), della legge 11 marzo 2014, n. 23, tutte le entrate, anche tributarie, dei predetti enti possono essere gestite dagli stessi in forma diretta o mediante società interamente partecipate, ovvero attraverso l'adesione ad apposite convenzioni stipulate dalla Consip S.p.A, società interamente partecipata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in ottica di aggregazione dei fabbisogni e conseguimento di economie di scala per il servizio. La Consip, in qualità di Centrale di Committenza pubblica, in nome e per conto degli enti, cura la realizzazione di iniziative di gara europea necessarie per effettuare la liquidazione, l'accertamento e la riscossione delle predette entrate. Le società del gruppo Equitalia S.p.A. sono abilitate a svolgere, con riferimento ai tributi degli enti di cui al primo periodo, esclusivamente le attività di riscossione coattiva delle rispettive entrate secondo le previsioni del comma 2, sulla base del ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con i poteri e le facoltà alle stesse attribuite per la riscossione delle entrate dello Stato e con la remunerazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

  448-ter. La Consip S.p.A., di cui al comma 1 cura in particolare la realizzazione di iniziative di gare pubbliche funzionali all'acquisizione di servizi concernenti le attività di liquidazione, accertamento e riscossione volontaria rivolte ai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, individuati nel rispetto di procedure a evidenza pubblica in relazione ad ambiti territoriali o dimensionali ottimali.
1. 1655. (ex 1. 38. 10.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano, Mottola, Galati.

  Dopo il comma 448, inserire i seguenti:
  448-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le Regioni non Dopo il comma 448, inserire i seguenti:
  448-bis. Alle città metropolitane di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, è assegnato il gettito:
   a) di un'addizionale pari ad un euro sui diritti di imbarco di passeggeri sulle aeromobili in partenza dagli aeroporti il cui sedime è situato all'interno del territorio delle città metropolitane. Le città metropolitane, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, hanno facoltà di variare tale misura fino ad un massimo di due euro per passeggero imbarcato. Il presupposto dell'addizionale consiste nell'emissione del titolo di viaggio e la riscossione dell'addizionale avviene a cura dei gestori di servizi aeroportuali, con le modalità in uso per la riscossione dei diritti di imbarco di cui all'articolo 2 della legge 350/2003. Il versamento da parte dei vettori del trasporto aereo avviene entro due mesi dal verificarsi del presupposto imponibile. L'addizionale relativa alle riscossioni di ciascun bimestre è versata, entro la fine del mese solare successivo a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, secondo le ripartizioni previste dal presente articolo. L'addizionale è versata, limitatamente al 60 per cento degli importi dovuti, alle città metropolitane nel cui territorio ha sede l'aeroporto, a cura dei gestori dei servizi aeroportuali, mediante pagamento su apposito conto corrente intestato alla città metropolitana. L'elenco dei conti correnti è pubblicato sul sito web del Ministero dell'interno entro il 29 febbraio 2016. Per ogni altra disposizione riguardante gli accertamenti, i controlli e il contenzioso, si applicano le norme relative ai diritti di imbarco. Il restante 40 per cento dell'addizionale dovuta è versato al bilancio dello Stato ai fini della riassegnazione prevista dal comma 448-ter;
   b) di un'addizionale sui diritti di imbarco portuali di cui all'articolo 28 della legge 84/1994 a carico degli operatori marittimi in ormeggio presso le banchine dei porti situati nel territorio delle città metropolitane. L'addizionale è pari ad un euro, aumentabile fino ad un massimo di due euro per passeggero, con le modalità di cui al comma 1, lettera a), secondo periodo. La riscossione dell'addizionale avviene a cura dell'Autorità Portuale secondo le modalità previste dall'articolo 28 della legge 84/1994 e dalle norme ad essa collegate, secondo la ripartizione prevista alla lettera a). L'operatore marittimo di cui al primo periodo è responsabile del pagamento dell'imposta, con diritto di rivalsa sui passeggeri, della presentazione della dichiarazione e degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge o dal regolamento della città metropolitana, che può prevedere una commissione da riconoscere al soggetto tenuto al riversamento, la cui misura massima non può comunque eccedere lo 0,30 per cento dell'importo riscosso. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile d'imposta si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Per tutto quanto non previsto dalle presenti disposizioni si applica l'articolo 1, commi da 158 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L'imposta non è dovuta dai soggetti residenti nel territorio della città metropolitana. Le città metropolitane possono prevedere eventuali esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie o per determinati periodi di tempo.

  448-ter. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 448-bis si applicano anche agli imbarchi e sbarchi di passeggeri nei porti ed aeroporti siti nella regione di appartenenza della città metropolitana, ma fuori dal rispettivo confine amministrativo, nella misura fissa di un euro per passeggero; i relativi proventi sono versati al bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione alle città metropolitane, unitamente alla quota di cui all'ultimo periodo della lettera a) del comma 448-bis, secondo criteri da stabilire con apposita intesa in sede di Coordinamento dei sindaci metropolitani, ferma restando la destinazione di tali risorse alle finalità previste dal presente comma. Dall'importo di cui al periodo precedente viene detratto il quindici per cento, che viene assegnato, sulla base della medesima intesa, ai comuni ove si situa l'infrastruttura portuale o aeroportuale dal cui traffico è derivata l'entrata, per essere impiegato per la realizzazione o la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere finalizzate a migliorare l'attrattività turistica dei territori ovvero a migliorare la funzionalità dell'infrastruttura stessa.
  448-quater. Il gettito dei tributi disciplinati dal presente articolo è destinato a spese di investimento nei settori relativi alle funzioni fondamentali delle città metropolitane, al fine di intervenire sulla dotazione infrastrutturale dei territori, fatta salva la facoltà di destinarlo alla salvaguardia degli equilibri generali di bilancio, al verificarsi dei presupposti previsti dall'articolo 193 del decreto legislativo 267/2000.
  448-quinquies. Per il 2016 i tributi di cui al presente articolo si applicano a decorrere dal 1o marzo 2016; le variazioni di cui al comma 1 possono essere deliberate del consiglio della città metropolitana, con provvedimento da adottarsi entro il 29 febbraio 2016, da comunicarsi immediatamente ai responsabili del loro pagamento.
  448-sexies. Le variazioni delle tariffe disposte dalla città metropolitana entro i termini di legge, ma successivamente al 29 febbraio 2016 e, per gli anni successivi, al primo gennaio dell'anno di riferimento delle variazioni, decorrono dal mese successivo alla data di esecutività della deliberazione di variazione, salva l'eventuale indicazione di data successiva nella deliberazione medesima.
  448-septies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle città metropolitane delle Regioni a Statuto Speciale, istituite o da istituire con apposita legge regionale, a decorrere dall'insediamento degli organi di governo di ciascuna città. La legge regionale definisce le modalità di attuazione del comma 448-ter, con particolare riguardo al caso in cui l'addizionale sia applicata da più di una città metropolitana appartenente alla medesima regione.
  448-octies. Il comma 4 dell'articolo 24 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, è abrogato.
1. 1656. (ex 1. 38. 18.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 448, inserire i seguenti:
  448-bis. I consigli delle città metropolitane e delle province, su proposta del sindaco metropolitano o del presidente della provincia, nonché su proposta dei sindaci interessati, approvano e aggiornano annualmente un piano triennale finalizzato alla individuazione degli ambiti adeguati e omogenei per l'esercizio delle funzioni fondamentali, da esercitarsi attraverso Unioni o convenzioni.
  448-ter. Negli ambiti adeguati e omogenei dovranno essere gestite non meno di tre funzioni fondamentali, oltre quelle relative ai sistemi informatici.
  448-quater. Sul piano approvato dal consiglio è sentita la Regione che deve esprimersi entro 90 giorni, decorsi i quali senza che la Regione si sia pronunciata, il parere si intende favorevole. Esso viene poi sottoposto per la definitiva adozione alla votazione della conferenza dei sindaci.
  448-quinquies. I Comuni possono comunque procedere alla stipula di convenzione e alla costituzione di Unioni di Comuni di cui al comma 1 anche al di fuori dei piani suddetti.
  448-sexies. Il riparto dei fondi statali e regionali di incentivazione e di premialità per le Unioni di comuni dovrà tener conto in modo direttamente proporzionale del numero e della tipologia di funzioni e servizi, del numero di Comuni e della dimensione demografica raggiunta dalla forma associativa.
  448-septies. I Comuni che delegano tutte le funzioni alle Unioni di Comuni possono entro il 30 settembre di ogni anno, per l'anno successivo, deliberare la rinuncia alla predisposizione del bilancio di previsione a livello comunale. In tal caso, l'Unione subentra nei rapporti finanziari dei singoli Comuni e nella gestione del patrimonio. Gli amministratori delle Unioni di Comuni possono percepire, in sostituzione di quelle comunali, le indennità di importo pari a quelle dei Comuni con pari popolazione. L'Unione si avvale di una figura apicale unica e per quanto non disciplinato diversamente si applicano le disposizioni previste per i Comuni con pari popolazione.
  448-octies. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: «I comuni che hanno dato avvio al procedimento di fusione, ai sensi delle rispettive leggi regionali, possono, anche prima dell'istituzione del nuovo ente, mediante approvazione di testo conforme da parte di tutti i consigli comunali, definire lo statuto e i regolamenti che entreranno in vigore con l'istituzione del nuovo comune e rimarranno vigenti fino alle modifiche degli stessi da parte degli organi del nuovo comune istituito».
  448-novies. In caso di fusione di Comuni, la data per l'istituzione del nuovo Comune decorre dal 1o gennaio del primo anno utile per l'effettivo avvio del nuovo Comune. A tal fine, le Regioni comunicano entro un termine congruo a tutti gli enti competenti, le necessarie procedure di attivazione, assicurando il rilascio dei codici identificativi del nuovo ente sino dal primo giorno della sua istituzione.
  448-decies. Dal termine di istituzione del nuovo Comune, la gestione commissariale è affidata ad un organo costituito dagli amministratori che alla data di estinzione dei Comuni aderenti alla fusione ricoprivano la carica di Sindaco.
  448-undecies. Al fine di incentivare il processo di riordino, cooperazione intercomunale e semplificazione degli enti territoriali, il contributo statale di cui all'articolo 1, comma 730, lettera a), ultimo periodo, è prorogato al triennio 2017, 2018 e 2019 e incrementato con una dotazione di 60 milioni di euro annui per le unioni di comuni e di 60 milioni di euro annui per i comuni istituiti a seguito di fusione ai sensi dell'articolo 20 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come sostituito dall'articolo 23, comma 1, lettera f-ter), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114.
  448-duodecies. All'articolo 1, comma 730 della legge 147/2013, alla lettera a) del comma 380-ter, aggiungere alla fine il seguente periodo: «le risorse destinate ai comuni istituiti a seguito di fusione annualmente non utilizzate, sono destinate ad incrementare il contributo spettante alle unioni di comuni».
  448-terdecies. Nei territori dei comuni estinti a seguito di fusione, a decorrere dalle fusioni realizzate ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142 e s.m.i, è garantita la presenza dell'Ufficio postale.
  448-quaterdecies. I comuni nati da fusione sono esentati fino al terzo anno dalla loro istituzione dagli obblighi di revisione dei piani di dimensionamento scolastico.
  448-quindecies. Al comune istituito a seguito di fusione si applicano per dieci anni, in quanto compatibili, le norme di maggior favore, incentivazione e semplificazione previste per i comuni con popolazione inferiore a quella raggiunta con l'accorpamento.
  448-sedecies. All'articolo 1, della legge n. 56 del 2014, dopo il comma 128, inserire il seguente comma 128-bis ”in tutti i programmi di derivazione dell'Unione Europea e cofinanzianti da Stato e/o regioni nei programmi statali e/o regionali, di finanziamento, sostegno, incentivazione degli investimenti dei Comuni, attraverso la concessione di contributi a fondo perduto o a tassi agevolati, o altre modalità, sono previste quote di riserva o forme di priorità e prelazione, nell'ordine a favore dei Comuni istituiti a seguito di fusione, nonché dei Comuni appartenenti alle Unioni che gestiscano in forma associata le funzioni di cui all'articolo 14 comma 28, del decreto-legge n. 78/2010 convertito in legge n. 122/2010.
  448-septiesdecies. Sono conseguentemente soppresse le normative in contrasto con il presente articolo.
1. 1657. (ex 1. 38. 20.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. All'articolo 10, comma 12-vicies, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11 le parole da: «e definito» a «o colpa» sono sostituite con le parole: «accaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 48, non sia derivata una sentenza di condanna passata in giudicato in cui sia riconosciuto dolo o colpa per il medesimo soggetto obbligato».
1. 1658. (ex 1. 38. 31.) Guidesi.

  Dopo il comma 448, inserire il seguente:
  448-bis. All'articolo 16-bis del decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti commi:
  «1-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 una quota del fondo di cui al comma 1 è assegnata, ai sensi dei commi seguenti, alle Città Metropolitane di cui alla legge 56/2014, con criteri che tengano conto anche della quota di domanda di mobilità riferita ai non residenti e non domiciliati (city users) e dell'offerta di servizi di Trasporto Pubblico Locale su impianti fissi. Fermo restando la quota complessiva di riparto, la quota assegnata alle Città Metropolitane è riportata nei decreti di riparto del fondo di cui al comma 1.
  Entro il 15 gennaio di ciascun anno, le Regioni interessate comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze ed al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti le risorse complessivamente assegnate a ciascuna Città Metropolitana. Il complesso delle risorse per il TPL nei Comuni sede di Città Metropolitane, relativamente agli impianti fissi, non può subire riduzioni annuali.
  1-ter. Al fine di avere certezza sull'entità delle risorse pubbliche destinate annualmente ai servizi di trasporto pubblico locale ed ai servizi regionali ferroviari, entro il 30 giugno di ciascun anno, ciascuna Regione a statuto ordinario comunica alla Conferenza Unificata le risorse del bilancio regionale destinate, l'anno precedente, alla copertura della spesa dei servizi medesimi, nonché quelle destinate all'anno in corso, identificando le cause delle eventuali modifiche rispetto ai valori dell'anno precedente, e gli andamenti individuabili per il biennio successivo».
1. 1659. (ex 1. 38. 30.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:
  448-bis. Dopo il comma 422 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono inseriti i seguenti:
  «422-bis. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.
  422-ter. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-bis; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421».
1. 1660. (ex 1. 38. 28.) Guidesi.

  Dopo il comma 448, inserire il seguente:
  448-bis. Al fine di sostenere e incrementare i processi di gestione associata, i termini di cui al comma 31-ter, dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 e s.m.i, sono sospesi in relazione alla revisione della normativa sulle gestioni associate delle funzioni comunali e all'attuazione delle riforme previste per le Città metropolitane e le Province dalla legge 7 aprile 2014, n. 56.
1. 1661. (ex *1. 38. 21.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 448, inserire il seguente:
  448-bis. I contratti di lavoro in essere ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2015, n. 125, possono essere prorogati fino al 31 dicembre 2016.
1. 1662. (ex 1. 38. 19.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 448, inserire il seguente:
  448-bis. Per i comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti si applicano le seguenti, disposizioni:
   a) all'articolo 4 comma 5 del decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011, dopo le parole «è costituito dal quinto livello» è aggiunto il seguente periodo: «Per i comuni con meno di 5000 abitanti, il piano dei conti integrato ai fini della gestione è costituito dal quarto livello»;
   b) il comma 6 dell'articolo 170 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è abrogato e sostituito dal seguente «Gli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti non predispongono il Documento unico di programmazione».
1. 1663. (ex *1. 38. 14.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. Al comma 2 dell'articolo 41 del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito in legge 23 giugno 2014 n. 89, le parole: «anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto» sono sostituite dalle parole: «ad esclusione dei processi di stabilizzazione avviati o in atto».
1. 1664. (ex 1. 38. 62.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola.

  Dopo il comma 448, inserire il seguente:
  448-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri l'Amministrazione penitenziaria, procede, per l'anno 2016, in deroga alle disposizioni di cui al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed a quelle della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ad ulteriori assunzioni di personale di polizia penitenziaria per un totale di 1000 unità nei limiti di spesa di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016. Di concerto con il Ministero della difesa, bloccando la partenza dei volontari in ferma prefissata quadriennale interforze e facendo rientrare quelli attualmente in servizio, è autorizzata la possibilità di attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime. Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 1665. (ex 1. 38. 85.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 448, inserire il seguente:
  448-bis. Al fine di incrementare l'efficienza delle carceri e sopperire le gravi mancanze di organico, si procede ad ulteriori assunzioni di personale da parte del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, di cui 500 di personale socio-pedagogico, e 500 di personale amministrativo contabile per un totale di 1000 unità. In accordo con il Ministero della giustizia, a tal fine sarà possibile attingere alle graduatorie degli idonei non vincitori dei concorsi tramite lo scorrimento delle graduatorie medesime, in particolare lo scorrimento delle graduatorie del concorso per educatore penitenziario C2 e CI e per contabile Cl, nei limiti di spesa di 30 milioni di euro per il 2016 e a 60 milioni di euro annui a decorrere dal 2017. Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per il 2016, a 60 milioni per il 2017 e 2018.
1. 1666. (ex 1. 38. 84.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 448, aggiungere il seguente:
  448-bis. Il Ministero della giustizia provvede nell'anno 2016, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, a indire un concorso pubblico per esami per l'assunzione di personale afferente le figure professionali di 350 cancellieri e di 150 ufficiali giudiziari per le posizioni economiche B3, C1 e C2 nei limiti di spesa di 500.000 euro per l'anno 2016 e di 27.250.000 euro di euro a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500.000 euro per il 2016, e di 27.250,000 euro a decorrere dal 2017.
1. 1667. (ex 1. 38. 88.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. All'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dopo il comma 422, sono inseriti i seguenti:
  422-bis. Qualora le Regioni, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 89, della legge n. 56/2014, confermino in capo agli enti di cui al comma 421 le funzioni di area vasta strettamente connesse all'esercizio delle funzioni fondamentali conferite con leggi regionali, il personale addetto all'esercizio delle stesse rimane inserito nelle dotazioni organiche delle province e delle città metropolitane, ove non diversamente disposto dalle leggi regionali di riordino.
  422-ter. Le leggi regionali determinano la misura del concorso al finanziamento degli oneri per le funzioni di cui al comma 422-bis; la spesa oggetto di concorso regionale non rileva rispetto ai limiti previsti per la rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 421.
1. 1668. (ex 1. 38. 101.) Palese.

  Dopo il comma 448 aggiungere il seguente:
  448-bis. All'articolo 142 del regio decreto 6 maggio 1940 sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 2, la lettera e) è soppressa;
   b) al comma 5, sono soppresse le seguenti parole: «e l'ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito, se ritenuto necessario, dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o da un suo delegato».
1. 1669. (ex 0. 1. 34. 96. 4.) Guidesi, Simonetti.

  Sopprimere i commi dal 449 al 451.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2016: – 4.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 1670. (ex 1. 39. 23.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 449.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2016: – 4.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 1671. (ex 1. 39. 24.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 449, lettera a), capoverso «Art. 1-bis», comma 2 sopprimere le parole: pur avendo esperito i rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter.
1. 1672. (ex *1. 39. 2.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 449, sopprimere la lettera b).
1. 1673. (ex 1. 39. 25.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 449, comma 1, lettera b), sostituire il capoverso «1» con il seguente:
  1. Nella concreta determinazione del risarcimento il Giudice tiene conto del mancato esperimento dei rimedi preventivi di cui all'articolo 1-ter.
1. 1674. (ex 1. 39. 3.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 449 lettera c) capoverso 2-quinquies, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
in favore della parte che ha agito o resistito in giudizio consapevole della infondatezza originaria o sopravvenuta delle proprie domande e difese nei casi di cui all'articolo 96 del codice di procedura civile.
1. 1675. (ex *1. 39. 4.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 449, lettera d), capoverso 2-sexies sopprimere la lettera g).
1. 1676. (ex 1. 39. 5.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Al comma 449, sopprimere la lettera e).

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2016: – 4.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000
1. 1677. (ex 1. 39. 26.) Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Sarti, Caso, Cariello, Castelli, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Al comma 449, lettera m), sostituire il capoverso «Art. 2-bis» con il seguente: 2-bis. Nei processi pendenti al 31 dicembre 2016 non si applicano le nuove disposizioni di cui agli articoli 2 e 2-bis della legge 24 marzo 2001 n. 89.
1. 1678. (ex **1. 39. 7.) Turco, Segoni, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Brignone, Civati, Andrea Maestri, Pastorino.

  Dopo il comma 451 inserire il seguente:
  451-bis. Alla legge 27 dicembre 2013 n. 147, al comma 598, lettera a) le parole: «per ciascun atto impugnato anche in appello» sono sostituite con le seguenti: «in base al valore della controversia, derivante dalla somma dei tributi indicati nei vari atti cumulativamente impugnati».
1. 1679. (ex 1. 39. 8.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Sopprimere i commi 452-bis e 452-ter
1. 1680. Nicchi, Costantino, Quaranta, Gregori, Pannarale, Ricciatti, Duranti, Daniele Farina, Sannicandro, Civati, Pastorino, Brignone, Andrea Maestri, Martelli

  Al comma 455, aggiungere infine il seguente periodo: Al personale delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano di cui al presente comma non è riconosciuta nessuna indennità aggiuntiva.
1. 1681. (ex 1. 40. 38.) Battelli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

  Al comma 460, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli organismi strumentali per gli interventi europei, eventualmente istituiti dalle Regioni e dalla Province autonome di Trento e Bolzano, e le loro attività sono sottoposti al controllo di vigilanza dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC).
1. 1682. (ex 1. 40. 39.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.

  Sopprimere i commi da 465 a 568.
1. 1683. (ex 1. 40. 43.) Petraroli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

  Al comma 465, aggiungere, in fine, le seguenti parole: fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse nelle regioni del Mezzogiorno già previsto dall'articolo 1, comma 703, della legge n. 23 dicembre 2014 n. 190.
1. 1684. (ex 1. 40. 16.) Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palese.

  Al comma 465, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli interventi di cui al presente comma sono effettuati fermo restando quanto stabilito nell'accordo siglato il 3 novembre 2011, tra il Governo e le regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sulla rimodulazione dei programmi cofinanziati dai Fondi strutturali, con il quale il riutilizzo delle risultanti risorse nazionali viene vincolato al principio di territorialità.
1. 1685. (ex 1. 40. 17.) Occhiuto, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Palese.

  Al comma 465, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la coesione territoriale attiva il procedimento di rivalsa nei confronti dei privati per cui sia possibile accertare responsabilità oggettive che abbiano condotto al ritardo o al non completamento dei progetti inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013.
1. 1686. (ex 1. 40. 40.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.

  Al comma 465, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i progetti da completare, inseriti nella programmazione dei Fondi strutturali europei 2007/2013, qualora sia stata accertata l'infiltrazione della criminalità organizzata si procede alla decertificazione delle spese e al blocco dei finanziamenti.
1. 1687. (ex 1. 40. 41.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.

  Dopo il comma 465, inserire i seguenti:
  465-bis. Un apposito programma di Azione e Coesione «Accelerazione Investimenti Sviluppo e Coesione», ai sensi del comma precedente, è approvato dal CIPE entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, al fine di sostenere le misure per l'attuazione rafforzata e l'accelerazione degli interventi strategici per lo sviluppo, la crescita economica e la coesione territoriale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 55-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo e per supportare il tempestivo avvio dei programmi e dei progetti cofinanziati con i fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020. Il Programma, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, è attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. Conseguentemente, non si applicano alla suddetta Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 20, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  465-ter. Al fine di assicurare la più efficace attuazione delle misure per il potenziamento delle politiche di coesione e sostenere l'esercizio delle relative funzioni, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi speciali, all'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La società di cui al comma 1, quale società in house delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni di soggetto responsabile per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e nello svolgimento delle sue funzioni, opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere e può attuare, altresì, le determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 3 e 6, comma 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Le amministrazioni interessate possono, inoltre, avvalersi della società di cui al comma 1 per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici anche ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma la società potrà beneficiare di apposite sovvenzioni e concorre al finanziamento delle attività con mezzi propri».
1. 1688. (ex *1. 40. 3.) De Girolamo.

  Dopo il comma 465, inserire i seguenti:
  465-bis. Un apposito programma di Azione e Coesione «Accelerazione Investimenti Sviluppo e Coesione», ai sensi del comma precedente, è approvato dal CIPE entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, al fine di sostenere le misure per l'attuazione rafforzata e l'accelerazione degli interventi strategici per lo sviluppo, la crescita economica e la coesione territoriale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 55-bis, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo e per supportare il tempestivo avvio dei programmi e dei progetti cofinanziati con i fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020. Il Programma, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, è attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1. Conseguentemente, non si applicano alla suddetta Agenzia le disposizioni di cui all'articolo 20, decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  465-ter. Al fine di assicurare la più efficace attuazione delle misure per il potenziamento delle politiche di coesione e sostenere l'esercizio delle relative funzioni, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi speciali, all'articolo 1 del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La società di cui al comma 1, quale società in house delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni di soggetto responsabile per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e nello svolgimento delle sue funzioni, opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere e può attuare, altresì, le determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 3 e 6 comma 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Le amministrazioni interessate possono, inoltre, avvalersi della società di cui al comma 1 per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici anche ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con risorse nazionali, dell'Unione Europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma la società potrà beneficiare di apposite sovvenzioni e concorre al finanziamento delle attività con mezzi propri».
1. 1689. (ex *1. 40. 61.) Palese.

  Dopo il comma 465, inserire i seguenti:
  465-bis. Un apposito programma di Azione e Coesione «Accelerazione Investimenti Sviluppo e Coesione», ai sensi del comma precedente, è approvato dal CIPE entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge su proposta dell'Autorità politica delegata per le politiche di coesione, al fine di sostenere le misure per l'attuazione rafforzata e l'accelerazione degli interventi strategici per lo sviluppo, la crescita economica e la coesione territoriale di cui all'articolo 6, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e all'articolo 55-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo e per supportare il tempestivo avvio dei programmi e dei progetti cofinanziati con i fondi strutturali europei della programmazione 2014-2020. Il Programma, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2020, è attuato dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa SpA, di seguito Invitalia, di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1.
  465-ter. Al fine di perseguire obiettivi di razionalizzazione e di riassetto industriale delle partecipazioni detenute dallo Stato, anche nella prospettiva del contenimento dei relativi costi, la Società Studiare Sviluppo S.r.l. è incorporata, alla data di entrata in vigore della presente legge, in Invitalia. L'incorporazione di cui al presente comma e le altre operazioni ad esse connesse sono esenti da tasse, nonché da imposte dirette o indirette. Invitalia subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi della Società Studiare Sviluppo S.r.l., ivi inclusi i compiti e le funzioni ad essa attribuiti dalle disposizioni vigenti. Il personale a tempo indeterminato in servizio presso la medesima società e da essa dipendente alla data di entrata in vigore della presente legge è trasferito, a domanda, alle dipendenze di Invitalia ed inquadrato in base al contratto collettivo nazionale di lavoro applicato dalla stessa. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il bilancio di chiusura della società Studiare Sviluppo s.r.l è deliberato dagli organi in carica alla data di incorporazione e trasmesso per l'approvazione al Ministero dell'economia e delle finanze. Ai componenti degli organi della società Studiare Sviluppo s.r.l. sono corrisposti compensi, indennità o altri emolumenti comunque denominati soltanto fino alla data di incorporazione. Per gli adempimenti di cui al quinto periodo, ai componenti dei predetti organi spetta esclusivamente, ove dovuto, il rimborso delle spese sostenute, entro il termine di cui al medesimo periodo, nella misura prevista dal rispettivo ordinamento. Conseguentemente e in ragione di quanto previsto dal precedente comma, non si applicano ad Invitalia le disposizioni di cui all'articolo 20, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.
  465-quater. Al fine di assicurare la più efficace attuazione delle misure per il potenziamento delle politiche di coesione e sostenere l'esercizio delle relative funzioni, nonché per accelerare la realizzazione degli interventi speciali, all'articolo 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. La società di cui al comma 1, quale società in house delle amministrazioni dello Stato, è soggetto qualificato per l'attuazione di programmi strategici e interventi speciali per lo sviluppo e la coesione, svolge le funzioni di soggetto responsabile per l'attuazione dei contratti istituzionali di sviluppo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e nello svolgimento delle sue funzioni, opera come stazione appaltante per l'affidamento dei lavori e la realizzazione delle opere e può attuare, altresì, le determinazioni assunte dalla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 3 e 6 comma 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. Le amministrazioni interessate possono, inoltre, avvalersi della società di cui al comma 1 per l'affidamento delle funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici anche ai sensi dell'articolo 33, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e per accelerare la realizzazione degli interventi finanziati con risorse nazionali, dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per l'attuazione di quanto previsto dal presente comma la società potrà beneficiare di apposite sovvenzioni e concorre al finanziamento delle attività con mezzi propri».
1. 1690. (ex 1. 40. 62.) Palese.

  Dopo il comma 465, inserire i seguenti:
  465-bis. È istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dall'anno 2016, un fondo per il finanziamento di interventi finalizzati al potenziamento della rete infrastrutturale di livello nazionale, con particolare riferimento alla realizzazione di linee ferroviarie ad alta velocità nelle regioni del Mezzogiorno. Il fondo è alimentato con le risorse previste dalla delibera CIPE n. 10/2015 del 28 gennaio 2015, fermo restando il rispetto dell'impiego dell'80 per cento delle risorse assegnate per il periodo di programmazione 2014-2020 nelle regioni del Mezzogiorno. Con delibera del CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 465-bis, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, fermo restando il vincolo di concentrare nelle regioni del Mezzogiorno almeno l'ottanta per cento degli stanziamenti nazionali. Lo schema di delibera del CIPE è trasmesso al Parlamento per il parere delle Commissioni competenti per materia e per i profili di carattere finanziario. Nel rispetto delle procedure previste Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, i progetti inseriti nella programmazione dei fondi strutturali finanziati con risorse comunitarie possono essere ridefiniti in coerenza con i principi di cui al presente articolo.
  465-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare il entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 465-bis pari a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali.
1. 1691. (ex 1. 40. 20.) Prestigiacomo, Occhiuto, Carfagna, Alberto Giorgetti, Milanato.

  Al comma 465-bis sopprimere le lettere a), b) e c).
1. 1692. (ex 0. 1. 40. 80. 4.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 465-bis lettera b) sopprimere il capoverso 1-ter.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
1. 1693. (ex 0. 1. 40. 80. 6.) Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 465-bis lettera b) sopprimere il capoverso 1-ter.
1. 1694. (ex 0. 1. 40. 80. 7.) Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 2.
1. 1695. (ex 0. 1. 40. 80. 81.) Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1. 1696. (ex *0. 1. 40. 80. 1.) Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
1. 1697. (ex *0. 1. 40. 80. 5.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Dopo il comma 465, inserire il seguente:
  465-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato regioni, città e autonomie locali, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2016 e di 500 milioni di euro per l'anno 2017, al fine di finanziare un piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente a potenziare la capacità di depurazione del reflui urbani. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità – di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell'intervento. Inoltre in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e in considerazione degli obiettivi imposti dalle direttive 43/92/CEE 147/2009/CEE e 60/2000/CE è data priorità agli interventi realizzati in aree protette e nei comuni inclusi, anche parzialmente, nelle aree della rete Natura2000. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 34,340 milioni;
   b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   d) al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
1. 1698. (ex 1. 40. 51.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 465, aggiungere il seguente:
  465-bis. Al fine di accelerare gli investimenti nei servizio idrico integrato, con particolare riferimento alla ristrutturazione della rete idrica, con apposito decreto dei Ministero dell'ambiente, della tutela del Territorio e del Mare da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, viene costituito un apposito Fondo di 500 milioni di euro per il 2016, per la cui alimentazione è autorizzata l'anticipazione da parte di Cassa Depositi e Prestiti.

  Conseguentemente:
   a) al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni con le seguenti: 34,340 milioni;
   b) al comma 524, sostituire le parole: 15 per cento con le seguenti: 17 per cento;
   c) al comma 525, sostituire le parole: 5,5 per cento con le seguenti: 6 per cento;
   d) al comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017.
1. 1699. (ex 1. 40. 52.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 468 aggiungere il seguente:
  468-bis. All'articolo 6, comma 1, della Legge n. 9 del 21 febbraio 2014, è aggiunto in fine il seguente comma:
  1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303/2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge 307/2004.

  Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Ministero della salute al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
1. 1700. (ex *1. 40. 75.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:
  468-bis. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
1. 1701. (ex **1. 40. 1.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:
  468-bis. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
1. 1702. (ex **1. 40. 7.) Laffranco.

  Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:
  468-bis. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
1. 1703. (ex **1. 40. 9.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:
  468-bis. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
1. 1704. (ex **1. 40. 15.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:
  468-bis. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
1. 1705. (ex **1. 40. 18.) Allasia, Simonetti, Invernizzi.

  Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:
  468-bis. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
1. 1706. (ex **1. 40. 35.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 468, aggiungere il seguente:
  468-bis. All'articolo 6, al comma 1, della legge 21 febbraio 2014, n. 9, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Per le regioni definite «più sviluppate» come da Regolamento CE 1303 del 2013, la copertura finanziaria viene altresì assicurata dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 29 novembre 2004, convertito con modificazioni dalla legge n. 307 del 2004.
1. 1707. (ex **1. 40. 76.) Pastorelli.

  Sostituire i commi 469 e 470 con i seguenti:
  469. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo: «Art. 41-ter (Fondo per la tempestiva esecuzione delle condanne di natura onerosa da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea). – 1. Al fine di consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
  3. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica sul proprio sito internet istituzionale, senza indugio, notizia di tutti i pagamenti effettuati dal fondo di cui al presente articolo. La pubblicazione deve altresì essere effettuata su una pagina appositamente istituita sul sito istituzionale del Dipartimento politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri».

  470. All'articolo 43, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, il comma 9-bis è sostituito dal seguente:
«9-bis. Ai fini della tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al pagamento degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze sì provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 41-ter, comma 1, della presente legge, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2016 e di 100 milioni di euro annui per il periodo 2017-2020. A fronte dei pagamenti effettuati, il Ministero dell'economia e delle finanze attiva il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, anche con compensazione con i trasferimenti da effettuarsi da parte dello Stato in favore delle amministrazioni stesse.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per l'amo 2016 e 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017.
1. 1708. (ex 1. 40. 44.) Battelli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

  Al comma 470, capoverso 9-bis, dopo le parole: periodo 2017-2020, aggiungere il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica trimestralmente sul proprio sito internet istituzionale il monitoraggio dei pagamenti e degli oneri finanziari derivanti dalle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al fine di garantire la massima pubblicità e trasparenza sull'utilizzo delle risorse del Fondo per il recepimento della normativa europea.
1. 1709. (ex 1. 40. 45.) Battelli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

   Al comma 471, sopprimere il capoverso 2-bis.
1. 1710. (ex 0. 1. 40. 78. 6.) Battelli, Fraccaro, Nesci, Petraroli, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

   Al comma 471, capoverso 2-bis, dopo le parole: interessata al provvedimento aggiungere le seguenti: Ove sussistano rischi per la salute pubblica la disposizione di cui al presente comma si applica anche agli inadempimenti conseguenti alle diffide effettuate in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge che si fondino sui presupposti e abbiano le caratteristiche di cui al primo periodo.
1. 1711. (ex 0. 1. 40. 78. 7.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto.

  Al comma 471, capoverso 2-bis, dopo le parole: Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini predetti,.
1. 1712. (ex 1. 40. 47.) Nesci, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro.

  Al comma 471, comma 2-bis, secondo periodo dopo le parole: Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, aggiungere le seguenti: ove ricorrano rischi per la salute pubblica.
1. 1713. (ex 1. 40. 42.) Nesci, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro.

  Al comma 471, capoverso comma 2-bis, dopo le parole: Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentito il soggetto interessato, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro competente per materia, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti da rendersi entro 15 giorni dalla scadenza dei termini predetti,.
1. 1714. (ex 1. 40. 46.) Petraroli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

   Al comma 471, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di commissario è incompatibile con tutte le cariche elettive o di dirigenza interna ed esterna della Regione o della Provincia autonoma.
1. 1715. (ex 0. 1. 40. 78. 4.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

   Al comma 471, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il commissario, in conformità con i poteri a lui attribuiti, provvede a concordare con il Presidente della Regione o della Provincia autonoma ciascun intervento.
1. 1716. (ex 0. 1. 40. 78. 19.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

   Al comma 471, capoverso 2-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'incarico di commissario di cui al comma 2-bis è incompatibile con qualsiasi carica elettiva ricoperta nei cinque anni precedenti presso la medesima regione e con qualsiasi incarico di dirigenza interna ed esterna ricoperta nei cinque precedenti la nomina medesima.
1. 1717. (ex 0. 1. 40. 78. 3.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli.

   Al comma 471, Sopprimere il capoverso 2-quater.
1. 1718. Zaratti, Pellegrino, Marcon, Melilla

   Al comma 471, sopprimere il capoverso 2-quater.
1. 1719. (ex *0. 1. 40. 78. 5.) Nesci, Battelli, Fraccaro, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso.

   Al comma 471, capoverso 2-quater aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ai sensi dell'articolo 260, paragrafi 2 e 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
1. 1720. (ex 0. 1. 40. 78. 8.) Battelli, Fraccaro, Nesci, Petraroli, Castelli, Sorial, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Caso.

  Sopprimere il comma 472.
1. 1721. (ex 1. 40. 48.) Petraroli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali, statali e regionali, correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91, «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA.
1. 1722. (ex 1. 40. 4.) Schullian, Plangger, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo il comma 472, inserire il seguente:
  472-bis. Al fine di dare esecuzione alle Linee d'azione per le libere professioni, elaborate in sede europea nell'ambito del Piano d'azione imprenditorialità 2020, le risorse proprie dell'UE rientranti nella Programmazione dei fondi strutturali europei per il periodo 2014/2020 di cui al precedente comma, erogati sia in forma diretta che tramite Stato e Regioni, si intendono estese anche ai liberi professioni che lavorano senza organizzazione.
1. 1723. (ex 1. 40. 5.) Busin.

  Dopo il comma 472 aggiungere il seguente:
  472-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, a 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 100 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 100 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1724. (ex 1. 40. 11.) Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 472 aggiungere il seguente:
  472-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione, ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 80 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134, 340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 con le seguenti: 54,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 62,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 59,610 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 1725. (ex 1. 40. 8.) Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 60 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 60 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica: economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1726. (ex 1. 40. 10.) Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 472, aggiungere il seguente:
  472-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, a 183 già destinate ai Programmi. operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dai. Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1727. (ex 1. 40. 13.) Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 472 aggiungere il seguente:
  472-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 40 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 40 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1728. (ex 1. 40. 14.) Catanoso, Russo.

  Dopo il comma 472 aggiungere il seguente:
  472-bis. Al fine di favorire l'occupazione giovanile e l'attivazione dei giovani, a valere sulla corrispondente riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 già destinate ai Programmi operativi 2014/2017 nonché, per garantirne il tempestivo avvio, alla rimodulazione delle risorse del medesimo Fondo di rotazione già destinate agli interventi del Piano di Azione Coesione; ai sensi dell'articolo 23, comma 4, della lese 12 novembre 2011, a 183, previo consenso, per quanto occorra, della Commissione europea, si prevede uno stanziamento nei territori del Mezzogiorno mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato quanto a 30 milioni di euro annui per il triennio 201 6-201 8 per essere riassegnate alle misure per l'autoimpiego previste dal Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282; convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1729. (ex *1. 40. 12.) Catanoso, Russo.

  Sopprimere il comma 473.
1. 1730. (ex 1. 40-bis. 1.) Occhiuto.

  Dopo il comma 474 aggiungere il seguente:
  474-bis. All'articolo 1, comma 703, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate a decorrere dall'anno 2016 e fino al 31 dicembre 2017, è assegnato il 50 per cento delle risorse della programmazione 2014-2020.
1. 1731. (ex 0. 1. 34. 96. 3.) Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 474 aggiungere il seguente:
  474-bis. Per consentire l'omogenea armonizzazione dei sistemi contabili, gli Organismi Pagatori regionali costituiti in attuazione dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativamente alla gestione fuori bilancio dei fondi della Politica Agricola Comune (PAC) e aiuti nazionali (statali e regionali) correlati, applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 91 «Disposizioni recanti attuazione dell'articolo 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di adeguamento ed armonizzazione dei sistemi contabili» in accordo e nei tempi previsti per l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura-AGEA.
1. 1732. (ex 0. 1. 34. 96. 2.) Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 474, aggiungere il seguente:
  474-bis. Alla lettera b), comma 703, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto il seguente periodo: «Fermi restando gli obiettivi definiti dalla Cabina di Regia, nonché il rispetto della ripartizione complessiva territoriale delle risorse pari all'80 per cento per le Regioni meno sviluppate e al 20 per cento per le Regioni più sviluppate alle Regioni e Province autonome che abbiano conseguito nel programma per il ciclo 2007-2013 costi realizzati per un importo complessivo pari al 50 per cento per le Regioni più sviluppate e al 25 per cento per le Regioni meno sviluppate nell'anno 2016, è assegnato il 50 per cento delle risorse della programmazione 2014-2020».
1. 1733. (ex 1. 40-ter. 3.) Guidesi.

  Sopprimere i commi 475, 476, 477, 478, 479, 480 e 481.
1. 1734. (ex 1. 41. 17.) Petraroli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

  Al comma 475 dopo le parole: possono essere assistite dalla garanzia dello Stato aggiungere le parole: non superiore alla dotazione del fondo di cui al comma 478 del presente articolo.

  Conseguentemente, sopprime il secondo periodo del comma 478 dalle parole: È autorizzata al termine.
1. 1735. (ex 1. 41. 16.) Nesci, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro.

  Al comma 475, primo periodo, dopo le parole: possono essere assistite dalla garanzia dello Stato aggiungere le seguenti: non superiore all'1 per cento delle operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).
1. 1736. (ex 1. 41. 18.) Battelli, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro, Nesci.

  Al comma 476, aggiungere infine le parole: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1737. (ex 1. 41. 19.) Fraccaro, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Nesci.

  Al comma 477, dopo le parole: Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le parole: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti,.
1. 1738. (ex 1. 41. 20.) Nesci, Caso, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Sorial, Fraccaro.

  Al comma 481, dopo le parole: e di singoli progetti aggiungere le seguenti:, ad esclusione di quello relativo alla progettazione e alla realizzazione del Ponte sullo Stretto di Messina,.
1. 1739. (ex 1. 41. 28.) Pellegrino, Zaratti, Palazzotto, Costantino, Marcon, Melilla, Fassina, Franco Bordo, Duranti.

  All'articolo 1, dopo il comma 482, aggiungere il seguente:
  482-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per Rassegnazione di tali risorse.
1. 1740. (ex *1. 41. 25.) Ricciatti, Ferrara.

  All'articolo 1, dopo il comma 482, aggiungere il seguente:
  482-bis. Al fine di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese del commercio, del turismo e dei servizi una quota del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per un ammontare complessivo di euro 40 milioni per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 è destinata al rafforzamento dell'operatività delle Società finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114. Il Ministero dello sviluppo economico, con apposito decreto, stabilisce criteri e modalità per Rassegnazione di tali risorse.
1. 1741. (ex *1. 41. 23.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Sopprimere i commi 483, 484, 485, 486, 487, 488.
1. 1742. (ex *1. 41-bis. 8.) Pellegrino, Zaratti.

  Sopprimere i commi da 483 a 488.
1. 1743. (ex *1. 41-bis. 9.) Crippa, Caso, Da Villa, Della Valle, D'Incà, Cariello, Brugnerotto, Sorial, Castelli, Fantinati, Cancelleri, Vallascas.

  Sopprimere il comma 489.
1. 1744. (ex 1. 42. 43.) Crippa, Caso, Cancelleri, Da Villa, Brugnerotto, Castelli, Cariello, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

  Al comma 489, dopo le parole: nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia inserire le seguenti: e alla soddisfazione dei crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, di quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma e di quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società.
1. 1745. (ex 1. 42. 9.) Caparini, Grimoldi, Allasia, Guidesi.

  Al comma 489, dopo le parole: nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia inserire le seguenti: e alla prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto.
1. 1746. (ex 1. 42. 10.) Grimoldi, Allasia, Caparini, Guidesi.

  Al comma 489, dopo le parole: nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia inserire le seguenti: ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi.
1. 1747. (ex 1. 42. 8.) Allasia, Grimoldi, Caparini, Guidesi.

  Al comma 489, primo periodo, sostituire le parole: 800 milioni con le seguenti: 1 miliardo e 200 milioni.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: 400 milioni con le seguenti: 800 milioni;
   al medesimo comma, quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché dalle risorse rinvenienti dalle disposizioni di cui ai commi 544-bis e 544-ter;
   dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   b) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   c) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

  544-ter. A parziale copertura degli oneri di cui al comma 489, il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le risorse rivenienti dall'attuazione del presente comma, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al finanziamento del suddetto Fondo di cui al comma 489.
1. 1748. (ex 1. 42. 34.) Duranti, Zaratti, Pellegrino, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Ferrara, Ricciatti.

  Dopo il comma 489, inserire i seguenti:
  489-bis. Al decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, all'articolo 2, comma 8-bis, le parole: «15 settembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016» e le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «21 dicembre 2016».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 50 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 1749. (ex 1. 42. 7.) Caparini, Grimoldi, Allasia, Guidesi.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2 comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 Giugno 2016».

  Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, allegata alla presente legge, ad eccezione di quelle relative al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero della salute e al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte in maniera lineare a decorrere dall'anno 2016.
1. 1750. (ex *1. 42. 70.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017 con le seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 92,610 milioni di euro per l'anno 2017.
1. 1751. (ex 1. 42. 12.) Allasia, Simonetti, Invernizzi, Caparini, Saltamartini, Guidesi.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016».
1. 1752. (ex *1. 42. 3.) Laffranco.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016».
1. 1753. (ex *1. 42. 2.) Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone, Matarrelli, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016».
1. 1754. (ex *1. 42. 5.) Squeri, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016».
1. 1755. (ex *1. 42. 11.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Gelmini.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016».
1. 1756. (ex *1. 42. 36.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016».
1. 1757. (ex *1. 42. 71.) Pastorelli.

  Dopo il comma 489, inserire il seguente:
  489-bis. All'articolo 2, comma 8-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, con legge 4 marzo 2015, n. 20, le parole: «21 dicembre 2015» sono sostituite con le seguenti: «30 giugno 2016».
1. 1758. (ex *1. 42. 66.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 489, inserire i seguenti:
  489-bis. Le piccole e medie imprese creditrici di Ilva Spa e fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività della società, hanno accesso privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1, dell'articolo 2-bis, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20, fino al cento per cento dell'importo richiesto agli istituiti finanziari e fino all'integrale copertura dei contratti stipulati con la medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2 del citato articolo 1.
1. 1759. (ex 1. 42. 6.) Caparini, Grimoldi, Allasia, Guidesi.

  Al comma 490, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Le garanzie di cui al presente articolo sono concesse, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo e nei limiti dell'importo di cui al comma 1, fino all'80 per cento delle operazioni finanziarie assistite, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro per impresa».
1. 1760. (ex *1. 42. 4.) Gelmini, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:
  490-bis. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo.
1. 1761. (ex *1. 42. 28.) Rampelli.

  Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:
  490-bis. Il 30 per cento delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è riservato agli interventi in controgaranzia del Fondo.
1. 1762. (ex *1. 42. 65.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 490 aggiungere il seguente:
  490-bis. L'articolo 1, comma 48, lettera a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è sostituito dal seguente:
   «a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, è affidata a un Comitato, composto da: due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico di cui uno con funzione di presidente, due rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze di cui uno con funzione di vice presidente, un rappresentante della Unità di valutazione di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, un rappresentante indicato dalla Conferenza permanente dei rapporti tra Stato, regioni e province autonome di Trento e Bolzano, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese industriali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese commerciali, un rappresentante delle organizzazioni rappresentative a livello nazionale delle piccole e medie imprese artigiane, un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana, un rappresentante di Assoconfidi. Il Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i nominativi dei componenti del comitato, che è istituito ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del 1993, affinché provveda alla sua formale costituzione. Con l'adozione del provvedimento di costituzione del comitato da parte del gestore decade l'attuale organo di amministrazione del Fondo».
1. 1763. (ex 1. 42. 29.) Rampelli.

  Dopo il comma 490 inserire i seguenti:
  490-bis. Il quadro di riferimento entro cui si collocano le scelte operative nel confronto Governo-Regioni-Città Metropolitane sui sedici patti per il Sud indicati dal Masterplan per il Mezzogiorno-Linee Guida pubblicate sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei ministri in data 6 novembre 2015 destina in via prioritaria le risorse rivenienti dai fondi strutturali FERS e FSE 2014-2020 pari a 56,2 miliardi di euro, cui si aggiungono i fondi di cofinanziamento regionale per 4,3 miliardi di euro a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione, al perseguimento dei seguenti obiettivi:
   a) messa a regime di forme di credito d'imposta automatico sugli investimenti in ricerca, innovazione e formazione, a favore delle imprese disposte ad investire nel Mezzogiorno;
   b) incremento degli investimenti per la produzione di energie tramite fonti rinnovabili attraverso il riconoscimento di significative tariffe incentivanti, come attualmente previsto dal V conto energia, ma limitato ai parchi solari su terreni delle pubbliche amministrazioni e sui tetti e le serre fotovoltaiche al fine di evitare i costi esterni derivanti dalla speculazione sui terreni agricoli e il consumo del suolo;
   c) incremento degli investimenti nel settore della cultura, della formazione, del trasporto pubblico locale, dell'agenda digitale, della banda larga e ultralarga, dell'occupazione, dei servizi di cura per bambini e anziani, anche attraverso una maggiore valorizzazione economica e conseguente responsabilizzazione delle strutture politico-amministrative centrali, con un orientamento ai risultati tramite obiettivi misurabili;
   d) ammodernamento dell'intera rete infrastrutturale del Sud, quale presupposto determinante per sfruttarne le potenzialità di piattaforma logistica e di collocamento geo-strategico degli scambi internazionali lungo le direttrici Nord-Sud e Est-Ovest;
   e) incremento degli investimenti nella riqualificazione del territorio, la rigenerazione delle città, con uno specifico programma di risanamento urbano per le città capitali del Sud a partire dalla città di Napoli, e l'ammodernamento della rete dei trasporti, gli assi viari, i collegamenti ferroviari tra le città del Mezzogiorno, le opere di consolidamento idrogeologico, di adeguamento statico e di efficientamento energetico degli edifici e di risanamento dell'edilizia pubblica e scolastica e il risanamento dei centri storici e delle periferie;
   f) aumento delle risorse per il sostegno delle imprese che investono nel settore dell’hi-tech, delle infrastrutture immateriali e nel settore turismo sostenibile anche al fine di promuovere l'appetibilità turistica dei territori e i diffusi know how locali;
   g) realizzazione della linea ferroviaria di alta capacità Napoli-Reggio Calabria e la linea Alta velocità/Alta capacità Napoli-Bari prevedendo un raccordo ferroviario con Matera, città europea della cultura per il 2019;
   h) implementazione dei progetti di creazione di tre nuove città policentriche, per un adeguato servizio ferroviario regionale che, in sinergia con l'alta capacità, leghi in relazioni urbane (60 minuti) due gruppi di comuni, uno in Basilicata e Puglia (Potenza, Tricarico, Ferrandina, Matera, Altamura, Gravina, Genzano) e l'altro in Calabria (Cosenza, Rogliano, Serrastretta, Catanzaro, più gli insediamenti limitrofi), nonché la terza città policentrica con baricentro nel bipolo Reggio Calabria-Messina, nonché il tracciato anulare della città policentrica appulolucana (peraltro, in parte già realizzato ma mai completato), mentre il tracciato lineare della città calabrese sarebbe a costo zero (coincidendo con quello dell'alta capacità);
   i) sostegno dei percorsi di reinserimento dei lavoratori in mobilità, i licenziati, i giovani e le donne disoccupati, gli inattivi e coloro che né lavorano, né svolgono un'attività di studio o formazione (neet) del Mezzogiorno;
   l) finanziamento di misure di agevolazione fiscale de minimis per le micro e le piccole imprese, con particolare attenzione alle imprese a conduzione o a prevalente partecipazione giovanile e femminile, operative nelle città con aree a più elevata criticità economico-sociale del Meridione;
   m) finanziamento dei servizi socio-assistenziali per bambini ed anziani;
   n) sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese meridionali, in particolare attraverso interventi mirati a sostegno;
   o) sostegno, per le regioni obiettivo convergenza, nell'ambito dei negoziati per la riforma della politica agricola comune, di una riforma non penalizzante dei pagamenti diretti, favorendo l'inserimento nel greening anche dell'olivicoltura e dell'agrumicoltura, nonché di una riforma che preveda un aiuto specifico in favore delle coltivazioni tipiche di tali aree, anche sotto forma di maggiorazione degli aiuti diretti della politica agricola comune; sollecitare la realizzazione di interventi per lo sviluppo dei principali siti archeologici ed un programma specifico per i siti Unesco del Mezzogiorno, anche per accrescere l'offerta turistica, rendendola adeguata e competitiva, attraverso, in particolare, il potenziamento dei servizi di accoglienza delle aree archeologiche, nel quadro dell'ampia riprogrammazione dell'intervento per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale delle regioni del Sud, finanziato attraverso le risorse dei fondi strutturali comunitari;
   p) compensazione dei maggiori costi unitari delle imprese del Mezzogiorno e delle loro difficoltà nell'accesso al credito, sia rilanciando lo strumento del fondo di garanzia, sia sbloccando i contratti di sviluppo, sia rifinanziando gli strumenti volti al sostegno dell'imprenditoria giovanile, sia infine, ricorrendo, previa intesa con la Commissione europea, ai crediti d'imposta per l'occupazione e gli investimenti destinando una quota significativa di risorse.

  490-ter. In coerenza con i contenuti delle linee di politica industriale e della programmazione europea sui temi della ricerca, sviluppo e innovazione e tenuto conto della programmazione dei fondi strutturali e in attuazione degli adempimenti conseguenti, il Governo su proposta del Ministro dello sviluppo economico, presenta alle Camere il 30 giugno di ogni anno, un programma nazionale di politica industriale per la rinascita del Paese e in particolare del Mezzogiorno.
  490-quater. Il programma di politica industriale, che individua le traiettorie della crescita economica, è finalizzato allo sviluppo sostenibile, all'incremento della produttività e competitività del sistema produttivo, all'innovazione industriale e all'internazionalizzazione delle imprese e avrà come oggetto interventi di agevolazione fiscale, di promozione di strumenti finanziari e di accesso al credito, di incentivazione alle imprese, di investimento in infrastrutture, di domanda pubblica innovativa e di natura regolamentare. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  490-quinquies. Il programma di politica industriale definisce gli interventi in materia previsti per l'anno successivo, in un quadro pluriennale delineato anche ai fini dell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali.
  490-sexies. Al programma sarà allegata una relazione volta a evidenziare:
   a) lo stato di conformità del programma rispetto ai principi e agli obiettivi perseguiti dall'Unione europea;
   b) lo stato di attuazione degli interventi previsti, indicando gli effetti che ne sono derivati per il sistema produttivo e le ricadute in termini di investimenti.

  490-septies. Nelle more della definizione del programma per l'anno 2016, da presentarsi entro il 30 giugno 2016, il Ministero dello sviluppo economico, sulla base di uno specifico accordo-quadro di collaborazione con il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca europea per gli investimenti (BEI), promuove il finanziamento da parte della BEI, direttamente o attraverso banche e intermediari finanziari, di grandi progetti per l'innovazione industriale di cui al successivo comma 8, posti in essere da imprese di qualsiasi dimensione, denominati, nel seguito, grandi progetti.
  490-octies. Nell'ambito del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è istituita una sezione, con una dotazione finanziaria di 100 milioni di euro a valere sulle disponibilità del medesimo Fondo, dedicata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura delle prime perdite su portafogli costituiti dai finanziamenti. Ai fini dell'accesso alla predetta garanzia del Fondo, i portafogli devono essere costituiti da un ammontare minimo di finanziamenti pari a 500 milioni di euro.
  490-novies. Le risorse di cui al comma 490-octies possono essere ulteriormente incrementate, tenuto conto degli effettivi fabbisogni, da quota parte delle risorse della Programmazione comunitaria nel limite massimo di 150 milioni di euro, tramite utilizzo delle risorse versate, a decorrere dal 2016, sulla contabilità speciale n. 1201 del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per effetto del rimborso dei finanziamenti concessi a valere sulla medesima contabilità speciale.
  490-decies. I grandi progetti riguardano le seguenti traiettorie di sviluppo industriale:
   a) industria integralmente ecologica;
   b) salute, benessere e sicurezza delle persone;
   c) agenda digitale italiana e smart communities;
   d) creatività e patrimonio culturale.

  491-undecies. Con l'accordo-quadro di cui al comma 490-septies sono, tra l'altro, definiti i criteri, le modalità di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonché le modalità di concessione, di gestione e di escussione della medesima garanzia. Il predetto accordo è approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
1. 1764. (ex 1. 42. 42.) Scotto, D'Attorre, Fassina, Civati, Marcon, Melilla, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 490 inserire i seguenti:
  490-bis. Le maggiori entrate realizzate negli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 per utili e dividendi, anche derivanti da distribuzione di riserve per una quota pari al cinquanta per cento del valore complessivo, versati all'entrata del bilancio dello Stato da società partecipate e istituti di diritto pubblico non compresi nel settore istituzionale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, eccedenti l'ammontare iscritto nel bilancio di previsione dei corrispondenti anni e considerato nei saldi di finanza pubblica, sono riassegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro all'anno, ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato «Fondo per investimenti in ricerca e sviluppo e per la cooperazione strategica tra imprese, università e centri di ricerca» finalizzato:
   a) all'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a soggetti privati che investono in ricerca e sviluppo nei settori:
    1) delle energie rinnovabili, del risparmio energetico e dei servizi collettivi ad alto contenuto tecnologico, nonché nell'ideazione di nuovi prodotti che realizzano un significativo miglioramento della protezione dell'ambiente per la salvaguardia dell'assetto idrogeologico e le bonifiche ambientali, nonché nella prevenzione del rischio sismico;
    2) dell'incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di social housing;
    3) dei processi di produzione o di valorizzazione di prodotti, processi produttivi od organizzativi ovvero servizi che, rispetto alle alternative disponibili, comportino una riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita;
    4) della pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
    5) dello sviluppo di soluzioni per la gestione del ciclo dei rifiuti, con particolare riferimento ai modelli di raccolta, trattamento e recupero, e per la gestione idrica, attraverso la progettazione di strumenti che garantiscano un monitoraggio più attento della rete idrica;
    6) della progettazione di nuovi sistemi di mobilità ecologici e sostenibili, anche attraverso la definizione di processi che possano ottimizzare la logistica dell'ultimo miglio e le attività di trasporto proprie delle compagnie private in aree urbane, tenendo in considerazione il traffico generato, la congestione, l'inquinamento e il dispendio energetico;
    7) della ideazione di progetti relativi all'introduzione di nuove tecnologie per i servizi di comunicazione al cittadino e alle imprese, in conformità agli obiettivi dell'Agenda digitale e del Piano nazionale della banda larga e ultralarga;
   b) a sostenere la nascita di imprese operanti nei settori delle tecnologie innovative e lo sviluppo alle imprese operanti in settori a tecnologia avanzata, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese, nonché a favorire la valorizzazione e il trasferimento del patrimonio di conoscenza scientifica e tecnologica presente nel sistema della ricerca pubblica e privata per incrementare lo sviluppo economico, compresi gli spin off accademici, al fine di sviluppare processi di ricerca comuni tra imprese, università e centri di ricerca.

  490-ter. L'attuazione del comma 490-bis non deve comportare un peggioramento dei saldi programmatici di finanza pubblica concordati in sede europea.
  490-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al comma 490-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 1765. (ex 1. 42. 41.) Ricciatti, Ferrara, Franco Bordo, Civati, Airaudo, Placido, Marcon, Fassina, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Melilla.

  Dopo il comma 490, aggiungere il seguente:
  490-bis. È istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018, finalizzato al finanziamento di incentivi e agevolazioni, anche ai fini IRPEF e IRES, per società e cooperative di giovani sotto i quarant'anni, che svolgono attività di consulenza e orientamento a persone fisiche o giuridiche, nonché ad enti pubblici e privati, in materia di:
   a) sviluppo, produzione e installazione di tecnologie innovative per fotovoltaico, solare termico, solare a concentrazione, solare termo-dinamico, biomasse, co-trigenerazione;
   b) efficienza energetica negli usi finali per mezzo di tecnologie innovative (civile, industriale, terziario, social housing) per un utilizzo più razionale dell'energia;
   c) pianificazione di interventi nell'ambito della gestione energetica, attraverso lo sviluppo di soluzioni hardware e software che consentano di ottimizzare i consumi, e della domotica;
   d) verifica dell'ottemperanza di tutte le disposizioni comunitarie e nazionali applicate ai processi d'impresa negli ambiti di cui alle precedenti lettere;
   e) riorganizzazione e ottimizzazione delle attività aziendali, al fine di consentire loro di raggiungere la certificazione di qualità e quella ambientale;

  490-ter. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti criteri e modalità di attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma.
  490-quater. I benefici di cui al comma 490-bis, sono cumulabili con le agevolazioni e incentivi previsti dalla normativa vigente in materia.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: 134,340, 142,610, 139,610, con le seguenti: 84,340, 92,610, 89,610.
1. 1766. (ex 1. 42. 39.) Zaratti, Pellegrino, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 490 aggiungere i seguenti:
  490-bis. Il comma 1, lettera a), n. 2, dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  490-ter. Al comma 1, lettera a), dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
   «a-bis) rendere più efficiente l'impiego delle risorse pubbliche e ampliare il numero di imprese beneficiarie degli interventi riducendo, sull'intero territorio nazionale, la misura massima della garanzia diretta concessa dal Fondo fino al sessanta per cento dell'ammontare dell'operazione finanziaria, con riferimento alle operazioni di anticipazione di credito, senza cessione dello stesso, verso imprese che vantano crediti nei confronti di pubbliche amministrazioni e alle operazioni finanziarie di durata non inferiore a 36 mesi di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, n. 193, fermi restando gli ulteriori limiti nonché i requisiti e le procedure previsti dai medesimi articoli; la misura massima di copertura della garanzia diretta di cui alla presente lettera si applica anche alle operazioni in favore di imprese ubicate in aree di crisi definite dall'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, nonché alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009».
1. 1767. (ex 1. 42. 27.) Rampelli.

  Dopo il comma 491 inserire i seguenti:
  491-bis. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dagli imballaggi monouso, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa di 3 centesimi di euro per ogni imballaggio non riutilizzabile.
  491-ter. Soggetto passiva della tassa di cui al comma 1 è il produttore del prodotto causa del rifiuto.
  491-quater. Il decreto di cui al comma 1 disciplina altresì i criteri di ripartizione della tassa, il cui gettito è versato in apposito capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e distribuito alle regioni, che la utilizzano per il sostegno delle politiche di prevenzione dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1 lettera m) del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.
  491-quinquies. È stabilito, per la tassa di cui alla legge n. 549 del 1995, articolo 3, comma 24, l'importo minimo di euro 40 per ogni tonnellata di rifiuto conferito. Le Regioni hanno facoltà di introdurre addizionali fino ad un massimo di 20 euro per tonnellata.
  491-sexies. Al fine di sostenere i costi derivanti dalla gestione dei rifiuti derivanti dalla posta cartacea indesiderata, in attuazione del concetto di responsabilità estesa del produttore, è introdotta con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, una tassa sulla produzione di opuscoli pubblicitari e più in generale, di posta non indirizzata, nella misura di 0,5 centesimi di euro a pagina formato A4, da destinare a sostegno delle politiche di prevenzione del rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
1. 1768. (ex 1. 42. 48.) Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 491 inserire i seguenti:
  491-bis. Nell'ambito del Fondo unico Giustizia di cui al decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143 convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181 è istituito il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia, a destinazione obbligata finanziato con i proventi ottenuti dal sequestro penale o amministrativo di beni mobili o immobili o dalla confisca, dalle ammende, dalle sanzioni civili e penali di natura Ambientale, nonché dalle somme non ritirate trascorsi 5 anni dalla definizione dei processi civili e delle procedure fallimentari.
  491-ter. Il Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è finalizzato alla prevenzione e al contrasto di condotte lesive dell'ambiente, alla bonifica e al recupero dei siti inquinati.
  491-quater. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro di grazia e giustizia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
  491-quinquies. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 2, la dotazione del Fondo Nazionale Ambiente Giustizia è incrementata per un importo pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2015.
  491-sexies. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo valutati nei limite massimo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 6.
  491-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 1769. (ex 1. 42. 49.) Busto, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il 491, aggiungere il seguente:
  491-bis. Al fine di incrementare le risorse disponibili per gli interventi rivolti alla tutela ambientale e alla protezione della biodiversità, a decorrere dall'anno 2016 gli enti di gestione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono inclusi nell'elenco dei soggetti beneficiari designabili dai contribuenti per l'accesso alla quota del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 1, comma 1234, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni.
1. 1770. (ex 1. 42. 38.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino al valore della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta che verrà versata al Fondo.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
  491-septies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-octies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-novies. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-bis. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà integralmente versata al medesimo Fondo.
  491-decies. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma.
  491-undecies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato dal Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-duodecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-quaterdecies.
  491-terdecies. Il decreto legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.
  491-quaterdecies. Al comma 3, dell'articolo 4, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento»;
   b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi fino a concorrenza del valore degli strumenti finanziari di cui al comma 491-bis.
  491- quaterdecies-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015 non si applicano per Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A.
1. 1771. Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-terdecies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito «Banche»), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni.
  491-ter. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-quater. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quinquies. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un Piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero.
  491-sexies. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-septies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche.
  491-octies. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al precedente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-novies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.
  491-decies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-undecies. Alla scadenza contrattuale degli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-duodecies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-terdecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.

  Conseguentemente:
   al comma 491-
quaterdecies sostituire le parole: Restano validi con le seguenti: Sono nulli e sostituire le parole: e sono fatti salvi con le seguenti: e sono nulli.
   dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento»;
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
1. 1772. (ex 0. 1. 42. 73. 46.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Ministero dell'economia e delle finanze (di seguito il «Ministero»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, anche in deroga alle norme di contabilità di Stato, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero, ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente, sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento».
1. 1773. (ex 0. 1. 42. 73. 47.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.A, (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»), su specifica richiesta delle Banche provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e del Fondo. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui ai commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 9.17, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexies-decies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
1. 1774. (ex 0. 1. 42. 73. 48.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari ai 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quatordecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento»;
  491-sexiesdecies. In deroga al l'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 89 per cento.
1. 1775. (ex 0. 1. 42. 73. 49.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A. di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed al valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli. 70 e seguenti del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96 comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6. comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 89 per cento.
1. 1776. (ex 0. 1. 42. 73. 50.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi, di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti, dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione dei capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.
  491-terdecies. La Banca d'Italia entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assume le opportune iniziative preposte alla modifica dello Statuto del Fondo volte a recepire la contribuzione volontaria in sostituzione di quella obbligatoria.
  491-quaterdecies. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione ad assumete le partecipazioni nelle Banche.
1. 1777. (ex 0. 1. 42. 73. 51.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti s.p.a. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce ima società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le Banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, tino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  491-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari è consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
1. 1778. (ex 0. 1. 42. 73. 52.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire i commi da 491-bis a 491-quinquies con i seguenti:
  491-bis. Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi costituisce una società di partecipazione (di seguito «Società»), alla quale partecipano tutte le banche aventi sede legale in Italia con contributi volontari entro il limite complessivo pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed al valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri. Su specifica richiesta delle Banche la Società provvede a sottoscrivere, fino al 1o gennaio 2017, strumenti finanziari computabili nel patrimonio di vigilanza fino all'importo di euro 1 miliardo e 200 milioni. Gli strumenti finanziari hanno una durata massima di 5 anni.
  491-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanza (di seguito «Ministero»), ai sensi degli articoli 70 e seguenti del Decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni ed integrazioni, dispone un nuovo commissariamento individuando, con decreto, i commissari straordinari.
  49-quater. La sottoscrizione degli strumenti finanziari e consentita solo dopo la predisposizione di un piano di ristrutturazione da parte dei commissari straordinari e sottoposto alla valutazione ed approvazione del Ministero e della Società. Per il tempo necessario all'attuazione del Piano di ristrutturazione le Banche non possono acquisire, direttamente o indirettamente, nuove partecipazioni in banche, in intermediari finanziari e in imprese di assicurazione e di riassicurazione.
  491-quinquies. Le Banche non possono distribuire bonus monetari e stock options agli organi di amministrazione e controllo, al direttore generale ed agli alti dirigenti, nonché non possono prevedere meccanismi di remunerazione ed incentivazione a favore del personale dipendente e dei promotori finanziari delle Banche. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma si applica al beneficiario del premio o della somma una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore complessivo del premio o della somma ricevuta.
  491-sexies. A decorrere dalla data di sottoscrizione degli strumenti finanziari le Banche non possono deliberare o effettuare distribuzione di dividendi ordinari o straordinari.

  Conseguentemente sostituire i commi da 491-octies a 491-quaterdecies con i seguenti:
  491-octies. Le Banche corrispondono un interesse sugli strumenti finanziari pari al 3 per cento annuo pagato in forma monetaria.
  491-novies. Alla scadenza contrattuale gli strumenti finanziari la mancata corresponsione del capitale ovvero degli interessi maturati ne determina la conversione in azioni ordinarie di nuova emissione.
  491-decies. Le Banche hanno la facoltà di rimborso o riscatto, a condizione che l'esercizio della facoltà di rimborso o riscatto sia autorizzato Ministero avendo riguardo alle condizioni finanziarie e di solvibilità delle Banche.
  491-undecies. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le disposizioni di attuazione dei commi da 491-bis a 491-duodecies.
  491-duodecies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 183 del 2015.
1. 1779. (ex 0. 1. 42. 73. 53.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis, sopprimere le parole: con effetto dalle ore 00,00 del 23 novembre 2015.
1. 1780. (ex 0. 1. 42. 73. 10.) Simonetti, Guidesi, Busin.

  Al comma 491-bis sostituire le parole: quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti, le attività o le passività acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo con le seguenti: entro 12 mesi, cedere a terzi il capitale sociale, mediante una Offerta Pubblica di Vendita.
1. 1781. (ex 0. 1. 42. 73. 54.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis sostituire le parole: acquistate, in conformità con le disposizioni del medesimo decreto legislativo con le seguenti: conferite, mediante una Offerta Pubblica di Vendita.
1. 1782. (ex 0. 1. 42. 73. 55.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al presente comma sono alienati tramite il Ministero dell'economia e delle finanze a seguito dell'avvenuta due diligence comprendente l'analisi del valore e la quantificazione da parte dello stesso Ministero dei medesimi crediti deteriorati e sofferenze. Il Ministero, per la valutazione degli asset creditizi, adotta specifici criteri parametrati ai prezzi di mercato degli specifici asset tenendo conto quantomeno dei distinti valori dei:
   a) crediti ipotecari di primo grado;
   b) crediti ipotecari di secondo grado;
   c) crediti ipotecari di terzo grado;
   d) crediti chirografari.

  I soggetti che hanno subito la riduzione del valore delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono indennizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo è rimborsato prioritariamente con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-quater. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
1. 1783. (ex 0. 1. 42. 73. 56.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine il seguente periodo: Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a rimborsare integralmente i soggetti, fatta eccezione degli investitori istituzionali, che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quatordecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
1. 1784. (ex 0. 1. 42. 73. 57.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quatordecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
1. 1785. (ex 0. 1. 42. 73. 58.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del. Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, o. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
1. 1786. (ex 0. 1. 42. 73. 59.) Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.

  Conseguentemente dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quinquiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 89 per cento».
  491-sexiesdecies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 89 per cento».
1. 1787. (ex 0. 1. 42. 73. 60.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al 50 per cento del valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore delle azioni determinato ai sensi del presente comma. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del. Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali.
1. 1788. (ex 0. 1. 42. 73. 61.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»). Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale nella Repubblica Italiana versano contributi addizionali al Fondo entro il limite complessivo pari al valore della suddetta riduzione delle azioni e degli elementi di classe 2. L'indennizzo di cui al presente comma è escluso per gli investitori istituzionali. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
1. 1789. (ex 0. 1. 42. 73. 62.) Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., partecipano alla distribuzione dei dividendi della bad bank che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.
1. 1790. (ex 0. 1. 42. 73. 64.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., sono riconosciute azioni ordinarie di nuova emissione della bad bank che gestisce i crediti e le sofferenze cedute dalle suddette banche con valore nominale pari al valore complessivo della riduzione subita.
1. 1791. (ex 0. 1. 42. 73. 65.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-bis sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le monetizzazioni ulteriori rispetto al valore complessivo della riduzione di valore dei suddetti strumenti finanziari spetta alle banche di cui al comma 491-quater. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.
1. 1792. (ex 0. 1. 42. 73. 66.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis aggiungere in fine i seguenti periodi: I crediti deteriorati ed ogni genere di sofferenza delle banche di cui al comma 491-bis sono quantificate e alienate tramite asta pubblica. I soggetti che hanno subito la riduzione delle azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, ed i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri delle suddette banche sono rimborsati con le monetizzazioni derivanti dalle alienazioni di cui al precedente periodo. Le cessioni dei crediti e delle sofferenze avvenute prima dell'entrata in vigore della presente legge e diversamente da quanto disposto con il presente comma sono nulle.
1. 1793. (ex 0. 1. 42. 73. 67.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis, aggiungere in fine, i seguenti periodi: Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito un fondo, denominato Fondo di ristoro, con dotazione annuale di 500 milioni di euro al fine di ristorare gli azionisti e gli obbligazionisti, per i quali si dimostri, attraverso l'attività ispettiva della Banca d'Italia, per proprio conto o attraverso qualsiasi mezzo probatorio, di non aver ricevuto le corrette informazioni circa la reale consistenza rischiosa delle azioni e delle obbligazioni sottoscritte con frode, e tutti i correntisti che perdano i propri capitali detenuti o investiti presso le banche sottoposte a procedura di risoluzione. Il Governo, con proprio provvedimento, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti legislativi al fine di provvedere alle modalità di attuazione e di funzionamento del Fondo di ristoro, nonché alle modalità di individuazione dei beneficiari e di erogazione delle somme.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1794. (ex 0. 1. 42. 73. 18.) Busin, Guidesi.

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.
  Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale.
1. 1795. (ex 0. 1. 42. 73. 25.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le cessioni dovranno comunque essere effettuate nell'interesse dell'economia dei territori in cui le banche di cui al presente comma sono insediate, tutelare i risparmi delle famiglie e delle imprese nella forma di depositi, conti correnti e obbligazioni, e preservare tutti i rapporti di lavoro in essere.
1. 1796. (ex 0. 1. 42. 73. 26.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al capoverso 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico Bancario), alla Banca d'Italia, la medesima sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento, al fine di tutelare i risparmiatori e la stabilità del sistema finanziario, adottando tutte le necessarie misure di sostegno per quei risparmiatori, in particolare consumatori privati, che potrebbero aver subito da quanto disposto dal presente comma, un pregiudizio patrimoniale.
1. 1797. (ex 0. 1. 42. 73. 27.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «6 per cento» sono sostituite con le seguenti: «3 per cento»;
   b) in fine sono aggiunte le seguenti parole: «Una quota di dividendi annuali, a valere sugli utili netti, per un importo non superiore al 3 per cento del capitale è destinato a rimborsare i soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computati nei fondi propri fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita».
1. 1798. (ex 0. 1. 42. 73. 68.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.
(Inammissibile per carenza
di compensazione)

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le obbligazioni subordinate oggetto di riduzione sono trasformate, per il loro valore nominale, in azioni ordinarie della bad bank alla quale sono stati ceduti ovvero verranno ceduti i crediti deteriorati e le sofferenze delle suddette banche poste in risoluzione.
1. 1799. (ex 0. 1. 42. 73. 69.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Banca d'Italia stabilisce con proprio provvedimento le condizioni minime di mercato in base alle quali deve avvenire la cessione a terzi di cui al periodo precedente in modo da provvedere al rimborso delle somme iniziali investite dagli azionisti e obbligazionisti le cui attività deteriorate sono state trasferite all'ente veicolo incaricato della liquidazione.
1. 1800. (ex 0. 1. 42. 73. 17.) Busin, Guidesi.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis-bis. I soggetti che hanno subito la riduzione del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. Nell'ipotesi di incapienza del Fondo le banche aventi sede legale in Italia e le succursali italiane di banche comunitarie ed extracomunitarie versano contributi addizionali al medesimo Fondo entro il limite complessivo pari al valore nominale dei suddetti elementi di classe 2. In caso di inadempimento si applica una sanzione pari al doppio del contributo da versare ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma che verrà versata al medesimo Fondo. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge provvedono ad apportare le dovute modifiche allo Statuto del Fondo ed a ricevere l'autorizzazione dalla Banca centrale europea al fine di attuare le disposizioni di cui al presente comma.
1. 1801. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis-bis. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., a seguito dell'avvio della procedura di risoluzione, fatta eccezione degli investitori istituzionali, partecipano alla distribuzione dei dividendi o plusvalenze della bad bank o di ogni altro veicolo previsto da Banca d'Italia nella gestione dei crediti e delle sofferenze cedute dalle suddette banche, ovvero a valere sulle plusvalenze derivanti dalla cessione degli enti ponte, fino a concorrenza del valore complessivo della riduzione subita.
1. 1802. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Pisano, Fico, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-bis, gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro devono essere garantiti anche attraverso l'emissione di strumenti finanziari condizionati all'andamento economico-finanziario dell'attività dell'ente-ponte di cui al comma precedente. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.
1. 1803. (ex 0. 1. 42. 73. 30.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Al fine di tutelare il piccolo risparmio dall'intervento di cui al precedente comma 491-bis non deve derivare alcun pregiudizio patrimoniale per gli investimenti obbligazionari di valore inferiore a trentamila euro. Nell'ambito dei poteri riconosciuti dall'articolo 96-ter, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni alla Banca d'Italia, la medesima, sentite le organizzazioni sindacali e le associazioni di tutela dei consumatori maggiormente rappresentative, interviene con proprio provvedimento al fine di attuare quanto disposto dal presente comma.
1. 1804. (ex 0. 1. 42. 73. 29.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Le plusvalenze derivanti dalla cessione, agli enti-ponte e a soggetti terzi, di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 491-bis sono destinate anche ai portatori delle obbligazioni subordinate, in via preferenziale, e agli azionisti delle medesime banche, in via residuale. Conseguentemente, dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quinquiesdecies. La cessione dei crediti in sofferenza e soggetti terzi avviene attraverso una società a responsabilità limitata il cui capitale sociale è interamente sottoscritto dal Fondo nazionale di risoluzione mentre il capitale di nuova emissione potrà essere sottoscritto anche soggetti diversi dal Fondo nazionale di risoluzione. La Banca d'Italia, con proprio provvedimento, adotta lo statuto, nomina i primi componenti degli organi di amministrazione e controllo e ne determina i compensi.
  Al fine di garantire distinte modalità di retrocessione delle plusvalenze derivanti dalla cessione delle attività di cui al comma 491-bis.1, i crediti in sofferenza sono gestiti separatamente in ragione della banca in risoluzione di cui al comma 491-bis, dalla quale vengono trasferiti.
1. 1805. (ex 0. 1. 42. 73. 7.) Bergamini, Palmizio, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Occhiuto.

  Dopo il comma 491-bis, aggiungere il seguente:
  491-bis.1. Gli istituti di cui al comma 491-bis che accedono alle agevolazioni previste dal medesimo sono vincolati a non procedere nei trentasei mesi successivi a licenziamenti.
1. 1806. (ex 0. 1. 42. 73. 8.) Polverini.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale.
1. 1807. (ex 0. 1. 42. 73. 70.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se, ai sensi dell'articolo 47 della Costituzione, le plusvalenze eventualmente realizzate dalla vendita sul mercato mediante offerta pubblica del nuovo capitale sociale degli enti-ponte siano destinate a rimborso totale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale. L'eventuale eccedenza delle plusvalenze sarà destinata al rimborso delle azioni anche non computate nel capitale regolamentare oggetto di riduzione fino al relativo valore nominale.
1. 1808. (ex 0. 1. 42. 73. 71.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo dopo la pubblicazione di una relazione certificata dalla Consob riguardante le valutazioni e le svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione.
1. 1809. (ex 0. 1. 42. 73. 72.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, previa pubblicazione di tutti i provvedimenti connessi alla procedura di risoluzione delle banche.
1. 1810. (ex 0. 1. 42. 73. 73.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo se i nuovi enti-ponte saranno poi ricollocati sul mercato tramite una operazione di Offerta Pubblica di Vendita.
1. 1811. (ex 0. 1. 42. 73. 74.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-ter con il seguente:
  491-ter. Alle società di cui al comma 491-bis possono essere trasferiti azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, solo previa pubblicazione di una relazione certificata dal Ministero dell'economia e delle finanze riguardante le valutazioni e svalutazioni applicate ai patrimoni delle banche in risoluzione.
1. 1812. (ex 0. 1. 42. 73. 75.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-ter aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La partecipazione azionaria nella banca soggetta a procedura di risoluzione (residual bank), per la componente ridotta o azzerata, dovrà trasformarsi pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono stati cedute le passività («bad bank»), affinché il risparmiatore abbia titolo, nel tempo, a beneficiare delle eventuali plusvalenze che si dovessero determinare al termine delle procedure di risoluzione dei crediti a quest'ultima ceduti. A tutela dei sottoscrittori dei titoli di debito di classe 2, ai sensi del Regolamento (UE) n. 575/2013 (Tier2) o della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e delle relative disposizioni di attuazione, sono estese le tutele dei sottoscrittori dei titoli di debito di classe 1 della banca in risoluzione titolari di quote non superiori a 100.000 euro al momento della sottoscrizione iniziale.
1. 1813. (ex 0. 1. 42. 73. 21.) Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Al comma 491-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il valore nominale delle obbligazioni subordinate per la quota ridotta o azzerata dovrà trasformarsi pro-quota in una partecipazione nel patrimonio della banca cui sono stati cedute le passività («bad bank»).
1. 1814. (ex 0. 1. 42. 73. 22.) Brignone, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 491-ter aggiungere i seguenti:
  491-ter.1. Il provvedimento di avvio alla risoluzione, non prevede il ricorso al bail-in.
  491-ter.2. Le procedure di risoluzione del fondo non prevedono in alcun modo l'estinzione delle obbligazioni subordinate sottoscritte nelle banche dichiarate in liquidazione coatta amministrativa.
1. 1815. (ex 0. 1. 42. 73. 40.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 491-ter aggiungere il seguente:
  491-ter.1. Il provvedimento di avvio alla risoluzione, non prevede il ricorso al bail-in.

  Conseguentemente, dopo il comma 491-quinquies aggiungere il seguente:
  491-quinquies.1. Per quanto non previsto dall'articolo 42, comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, si applicano le disposizioni del codice civile.
1. 1816. (ex 0. 1. 42. 73. 39.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 491-ter, aggiungere il seguente:
  491-ter.1. Le procedure di risoluzione del fondo non prevedono in alcun modo l'estinzione delle obbligazioni subordinate sottoscritte nelle banche dichiarate in liquidazione coatta amministrativa.
1. 1817. (ex 0. 1. 42. 73. 41.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 491-ter aggiungere il seguente:
  491-ter.1. Nel provvedimento di cessione delle aziende bancarie all'ente ponte sono incluse tutte le emissioni di obbligazioni subordinate.
1. 1818. (ex 0. 1. 42. 73. 42.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 491-quinquies, dopo le parole: Banca d'Italia, aggiungere le seguenti: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1819. (ex 0. 1. 42. 73. 31.) Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-quinquies aggiungere, in fine, i seguenti periodi:La Banca d'Italia stabilisce altresì, a seguito di un'attenta valutazione dei crediti deteriorati e dei relativi accantonamenti delle quattro società per azioni di cui ai commi precedenti, l'esatto ammontare derivante dalla rivalutazione dei crediti deteriorati per ciascuna delle quattro società di cui al comma 491-bis. Tale ammontare non può essere comunque inferiore al 27 per cento del capitale sociale sottoscritto da ciascuna delle quattro società e viene utilizzato in via prioritaria per il risarcimento di tutti coloro che hanno sottoscritto obbligazioni subordinate con le banche di cui ai commi precedenti.
1. 1820. (ex 0. 1. 42. 73. 32.) Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 491-quinquies aggiungere il seguente:
  491-quinquies-1. All'articolo 35, il comma 3, del decreto legislativo 16 novembre 2015 , n. 180, è sostituito dal seguente: «È fatto obbligo ai commissari speciali di esercitare l'azione sociale di responsabilità e quella dei creditori sociali contro i membri degli organi amministrativi e di controllo e il direttore generale, Fazione contro il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nonché l'azione del creditore sociale contro la società o l'ente che esercita l'attività di direzione e coordinamento. In mancanza di loro nomina, l'esercizio dell'azione spetta al soggetto a tal fine designato dalla Banca d'Italia.
1. 1821. Paglia, Scotto, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 491-quinquies aggiungere il seguente:
  491-quinquies.1. Al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015, le parole: «lascia impregiudicati» sono sostituite con le seguenti: «può pregiudicare».
1. 1822. (ex 0. 1. 42. 73. 77.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sostituire il comma 491-septies con il seguente:
  Resta salvo il diritto al risarcimento del danno. Il Fondo di solidarietà è surrogato nel diritto dell'investitore al risarcimento del danno secondo la disciplina generale in merito alla responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del codice civile.
1. 1823. Guidesi, Busin, Fedriga.

  Sostituire il comma 491-septies con il seguente:
  491-septies. Fermo restando quanto disposto al comma 491-sexies, gli adempimenti di ordinaria amministrazione necessari e strumentali ad una piena operatività della società di cui al comma 491-bis sono perfezionati dai componenti degli organi di amministrazione delle medesime società nel più breve tempo possibile dal momento del loro insediamento e comunque non oltre i trenta giorni l'insediamento stesso.
1. 1824. (ex 0. 1. 42. 73. 33.) Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-septies, sostituire le parole: nel più breve tempo possibile dall'atto dell'insediamento con le seguenti: entro novanta giorni dall'atto dell'insediamento.
1. 1825. (ex 0. 1. 42. 73. 43.) Galati, Parisi, Faenzi, Francesco Saverio Romano.

  Sostituire il comma 491-octies con il seguente:
  491-octies. Dopo l'avvio del Meccanismo di risoluzione unico ai sensi dell'articolo 99 del regolamento (UE) n. 806/2014, del Parlamento e del Consiglio, del 15 luglio 2014, fermi restando gli obblighi di contribuzione al Fondo di risoluzione unico previsti dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014, le banche aventi sede legale in Italia, le succursali italiane di banche extracomunitarie e le succursali o filiali di banche comunitarie, qualora i contributi ordinari e straordinari già versati al Fondo di risoluzione nazionale, al netto dei recuperi derivanti da operazioni di dismissione poste in essere dal Fondo, non siano sufficienti alla copertura di costi, obbligazioni, perdite e altre spese a carico del Fondo di risoluzione nazionale in relazione alle misure previste dai Provvedimenti di avvio della risoluzione, versano contribuzioni addizionali al Fondo di risoluzione nazionale nella misura determinata dalla Banca d'Italia, comunque entro il limite complessivo, inclusivo delle contribuzioni versate al Fondo di risoluzione unico, previsto dagli articoli 70 e 71 del regolamento (UE) n. 806/2014. Solo per l'anno 2016, tale limite complessivo è incrementato di due volte l'importo annuale dei contributi determinati in conformità all'articolo 70 del regolamento (UE) n. 806/2014 e al relativo regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/81 del Consiglio, del 19 dicembre 2014.
1. 1826. (ex 0. 1. 42. 73. 34.) Fassina, Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 491-octies, dopo le parole: Provvedimenti di avvio della risoluzione aggiungere le seguenti: ai sensi degli articoli 25, commi 3 e 4, e 29, comma 3, del decreto legislativo n. 180 del 2015.
1. 1827. (ex 0. 1. 42. 73. 80.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 49-octies aggiungere il seguente:
  491-novies. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui al precedente comma 491-bis della presente legge, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui al medesimo comma 491-bis.
1. 1828. Paglia, Scotto, Melilla, Marcon.

  Sopprimere i commi 491-decies e 491-undiecies.
1. 1829. (ex 0. 1. 42. 73. 83.) Pesco, Alberti, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies sopprimere le parole: ed opera sulla base dei dati risultanti alla detta data nella medesima situazione contabile.
1. 1830. (ex 0. 1. 42. 73. 86.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies sostituire le parole: ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile con le seguenti: ed opera nei limiti della medesima situazione contabile risultante alla data di avvio della risoluzione.
1. 1831. (ex 0. 1. 42. 73. 87.) Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies sostituire le parole: ed opera sulla base dei dati della medesima situazione contabile con le seguenti: ed opera nei limiti di cui al comma 56 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225.
1. 1832. (ex 0. 1. 42. 73. 88.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di due terzi per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.
1. 1833. (ex 0. 1. 42. 73. 89.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta alla metà per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.
1. 1834. (ex 0. 1. 42. 73. 90.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La misura del credito d'imposta determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è ridotta di un terzo per le attività per imposte anticipate non risultanti dal bilancio approvato.
1. 1835. (ex 0. 1. 42. 73. 91.) Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: La misura del credito d'imposta è determinata ai sensi del comma 56 dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10.
1. 1836. (ex 0. 1. 42. 73. 92.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma non è rimborsabile.
1. 1837. (ex 0. 1. 42. 73. 93.) Villarosa, Alberti, Pesco, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma è rimborsabile nei limiti del 50 per cento del suo ammontare.
1. 1838. (ex 0. 1. 42. 73. 94.) Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del detto comma è rimborsabile nei limiti del 25 per cento del suo ammontare.
1. 1839. (ex 0. 1. 42. 73. 95.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 10 per cento nell'anno di trasformazione, 50 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è rimborsabile.
1. 1840. (ex 0. 1. 42. 73. 96.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 30 per cento nell'anno di trasformazione, 70 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è responsabile.
1. 1841. (ex 0. 1. 42. 73. 97.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-decies, aggiungere in fine il seguente periodo: In deroga al comma 57 del detto articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, il credito d'imposta di cui al presente comma può essere utilizzato in compensazione nei limiti del 50 per cento nell'anno di trasformazione, 80 per cento nell'anno successivo e al 100 per cento nel secondo anno successivo. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al precedente periodo non è rimborsabile.
1. 1842. (ex 0. 1. 42. 73. 98.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sopprime il comma 491-duodecies.
1. 1843. (ex 0. 1. 42. 73. 103.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-duodecies, aggiungere in fine il seguente periodo: Al comma 57 dell'articolo 2 del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, le parole: «l'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del precedente comma è rimborsabile» sono soppresse.
1. 1844. (ex 0. 1. 42. 73. 104.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Sopprimere il comma 491-terdecies.
1. 1845. (ex 0. 1. 42. 73. 105.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-terdecies, sopprimere la parola: non.
1. 1846. (ex 0. 1. 42. 73. 106.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-terdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti del 30 per cento.
1. 1847. (ex 0. 1. 42. 73. 107.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-terdecies, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nei limiti del 60 per cento.
1. 1848. (ex 0. 1. 42. 73. 108.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

   Sostituire i commi da 491-quinquiesdecies a 491-viciel-semel con i seguenti:
  491-quinquiesdecies Al fine di conseguire gli obiettivi di rafforzamento patrimoniale di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A, (di seguito «Banche»), il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (di seguito «Fondo»), istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, previa autorizzazione della Banca d'Italia, è autorizzato ad intervenire nelle procedure di amministrazione delle Banche.
  491-sexiesdecies. Il Ministero dell'economia e delle finanze con propri decreti definisce le modalità di intervento del Fondo.
  491-septiesdecies. Il Fondo è alimentato sulla base delle esigenze finanziarie di cui al precedente 491-bis sulla base delle modalità indicate dai decreti di cui al precedente comma 491-bis.
  491-duodedivicies. Il decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 è abrogato. Sono nulli gli atti e i provvedimenti adottati e sono nulli gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge n. 183 del 2015.
  491-undevicies. Il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, nei limiti delle proprie competenze, provvedono ad assumere le opportune iniziative al fine di accertare le responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle Banche. L'eventuale risarcimento del danno avviene sulla base delle disposizioni di cui al successivo comma 491-septies.
   b) sopprimere il comma 491-vicielsemel.
1. 1849. (ex 0. 1. 42. 75. 15.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Sostituire il comma 491-quinquiesdecies con il seguente:
  491-quinquesdecies. È istituito un fondo di Solidarietà, di seguite denominato «Fondo», per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche e dagli istituti finanziari sottoposti, a partire dalla data del 21 novembre 2015, a procedimento di risoluzione o qualsiasi altro procedimento di gestione della crisi previste dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 e dal decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385. L'accesso alle prestazioni è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché agricoli o coltivatori diretti.
   b) al capoverso comma 491-sexiesdecies sostituire le parole: 100 milioni con le seguenti: 500 milioni.
1. 1850. (ex 0. 1. 42. 75. 12.) Busin, Guidesi.

  Al comma 491-quinquiesdecies sopprimere l'ultimo periodo.
  Conseguentemente al capoverso comma 491-sexiesdecies sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro con le seguenti: sino al rimborso integrale di tutti i soggetti che hanno sottoscritto azioni e strumenti finanziari subordinati fatta eccezione degli investitori istituzionali.
1. 1851. (ex 0. 1. 42. 75. 17.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-quinquiesdecies sopprimere l'ultimo periodo.
  Conseguentemente al capoverso comma 491-sexiesdecies sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro con le seguenti: sino al rimborso integrale di tutti i soggetti che hanno sottoscritto strumenti finanzia subordinati fatta accezione degli investitori istituzionali.
1. 1852. (ex 0. 1. 42. 75. 18.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-quinquiesdecies sostituire le parole: è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti con le seguenti: del Fondo è riservato a quegli investitori che siano inquadrabili tra i clienti al dettaglio ai sensi della normativa regolamentare vigente.
1. 1853. (ex 0. 1. 42. 75. 4.) Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Al comma 491-quinquiesdecies sostituire le parole: è riservato agli investitori che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti con le seguenti: è escluso per gli investitori istituzionali;
   b) al comma 491-sexiesdecies, dopo le parole: « 100 milioni» aggiungere la seguente: «annui a decorrere dall'amo 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;
   c) al comma 491-septiesdecies, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati»;
   d) al comma 491-septiesdecies sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia»;
   e) al comma 491-duodevicies, sopprimere le parole: «In caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;
   f) al comma 491-septiesdicies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), sostituire le parole: «fine a un ammontare massimo» con le seguenti: «ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordine.

  2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente: » c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del ETP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti;
   g) sopprimere il comma 491-viciel-semel.
1. 1854. (ex 0. 1. 42. 75. 21.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-quinquiesdecies, le parole: nonché imprenditori agricoli o coltivatori diretti, sono sostituite dalle seguenti: imprenditori agricoli, coltivatori diretti e piccoli imprenditori.
1. 1855. (ex 0. 1. 42. 75. 42.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano.
  Modificare i commi da 491-quinquiesdecies a 491-viciel-semel con le seguenti:
   a) al comma 491-quinqioesdecies, aggiungere in fine le seguenti parole: «a micro e piccole e medie imprese».
   b) al comma 491-sexiesdecies, dopo le parole: «100 milioni» aggiungere la seguente: «annui a decorrere dall'amo 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;
   c) al comma 491- sexiesdecies, aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati»;
   d) al comma 491-septiesdecies sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia»;
   e) al comma 491-duodevicies, sopprimere le parole: «In caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;
   f) al comma 491-septiesdecies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c), sostituire le parole: «fine a un ammontare massimo» con le seguenti: «ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati».

    2) dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   « c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del ETP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti;
   g) sopprimere il comma 491-viciel-semel.
1. 1856. (ex 0. 1. 42. 75. 22.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.
  Modificare i commi da 491-quinquiesdecies a 491-viciel-semel con le seguenti:
   a)
al comma 491-quinquiesdecies, aggiungere in fine le seguenti parole: «e micro e piccole e medie imprese»;
   b) al comma 491-sexiesdecies, dopo le parole: «100 milioni» aggiungere la seguente: «annui a decorrere dall'anno 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;
   c) al comma 491-septiesdecies aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati»;
   d) al comma 491-septiesdecies sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia»;
   e) al comma 491-duodevicies sopprimere le parole: «in caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;
   f) al comma 491-septiesdecies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c) sostituire le parole: «fino a un ammontare massimo» con le seguenti: «fino alle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
    «c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del BTP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti»;
   g) sopprimere il comma 491- viciel-semel.
1. 1857. (ex 0. 1. 42. 75. 23.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-quinquiesdecies, aggiungere in fine i seguenti periodi: l'accesso alle prestazioni è escluso per i soggetti che hanno subito una sentenza di condanna penale passata in giudicato in riferimento alla gestione delle banche di cui ai precedenti commi. Nell'ipotesi in cui la sentenza di condanna dovesse giungere successivamente alla fruizione delle prestazioni i soggetti che riceveranno la sentenza di condanna penale passata in giudicato dovranno restituire le prestazioni ricevute.
1. 1858. (ex 0. 1. 42. 75. 34.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 491-quindiciesdecies, aggiungere il seguente:
  491-sexdecies.1. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A. (di seguito Banche) hanno diritto alta conversione in azioni degli enti ponte Nuova Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., Nuova Banca delle Marche S.p.A., Nuova Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e Nuova Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., fino a concorrenza dei, valore complessivo della riduzione subita. Le plusvalenze generate dalla cessione o valorizzazione delle sofferenze originarie delle Banche sono destinate prioritariamente agli oneri derivanti dall'applicazione di cui al presente comma.
1. 1859. (ex 0. 1. 42. 75. 26.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 1, il capoverso 491-sexiesdecies, è sostituito dal seguente:
  491-ter. Per l'anno 2016 una quota di 300.000.000 di euro degli utili netti di cui al comma 3 dell'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito con modificazioni dalle legge 29 gennaio 2014, n. 5, è destinato al Fondo di cui al comma 491-bis.
1. 1860. (ex 0. 1. 42. 75. 52.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Sostituire il comma 491- sexiesdecies con il seguente: Il Fondo è alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi e dalle plusvalenze derivanti dalla cessione di azioni, partecipazioni, diritti, nonché attività e passività delle banche in risoluzione, fino al completo ristoro degli obbligazionisti subordinati.
1. 1861. (ex 0. 1. 42. 75. 5.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Al comma 491- quinquiesdecies sostituire le parole da prestazioni di cui al comma 3 fino alla fine del comma con le seguenti: prestazioni di cui al successivo comma 491-septiesdecies, da eventuali maggiori – ricavi derivanti dalla cessione dei prestiti non performanti (non performing loans) e delle partecipazioni al capitale o dei diritti degli istituti bancari soggetti alla procedura di risoluzione di cui al decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, e in misura accessoria dal Fondo interbancario di tutela dei depositi istituito ai sensi dell'articolo 96-bis del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, secondo le modalità di cui al successivo comma 491-quater

  2) Il comma 491- septiesdecies è sostituito dal seguente: «491-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, e previa consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità di gestione del Fondo, ivi incluse le modalità ed i termini per la presentazione delle istanze di erogazione delle prestazioni ed i criteri di quantificazione delle prestazioni, da differenziarsi fra chi venga riconosciuto vittima di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed al quale deve essere corrisposto il rimborso pieno dell'investimento, e chi non lo sia, al quale, invece, deve essere proposto un rimborso condizionato ai risultati della cessione delle partecipazioni al capitale e dei diritti e della liquidazione dei prestiti non performanti degli enti ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183.
  3) Il comma 491-undevicies è sostituito dal seguente: »491-undevicies. Con decreto del Ministro della Giustizia, previe deliberazione del Consiglio dei ministri e consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono istituite sezioni dedicate presso i tribunali di Ferrara, Chieti, Arezzo, Macerata, Jesi, cui possano essere distaccati anche magistrati operanti presso altra sede giudiziaria. Tali sezioni operano secondo natura arbitrale nell'esaminare le istanze di cui al precedente comma 491-quater. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del Fondo«.
  4) Al comma 491-vicies-semel in fondo, aggiungere i seguenti periodi: »Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal di 183/2015 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta”.
1. 1862. (ex 0. 1. 42. 75. 58.) Paglia, Marcon, Melilla.

  All'articolo 1, al comma 491-sexiesdecies, sopprimere le parole: e sino ad un massimo di 100 milioni di euro.
1. 1863. (ex 0. 1. 42. 75. 43.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 491- sexiesdecies sostituire le parole: sino ad un massimo di 100 milioni di euro con le seguenti: sino al valore nominale delle obbligazioni subordinate oggetto di riduzione.
1. 1864. (ex 0. 1. 42. 75. 16.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-sexiesdecies apportare le seguenti modificazioni:
   a) sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro»;
   b) aggiungere infine i seguenti periodi: «Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 6 per cento del capitale».
1. 1865. (ex 0. 1. 42. 75. 30.) Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  All'articolo 1, comma 491-sexiesdecies, le parole: 100 milioni di euro sono sostituite con le seguenti: 200 milioni di euro.

  All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 369 della presente legge.
1. 1866. (ex 0. 1. 42. 75. 36.) Parisi, Abrignani.
   a) al comma 491-sexiesdecies dopo le parole: «100 milioni» aggiungere le seguenti: «annui a decorrere dall'anno 2016 fino alla completa erogazione delle prestazioni a favore di tutti gli aventi diritto»;

  Conseguentemente,
   b) al comma 491-sexiesdecies aggiungere in fine le seguenti parole: «Le prestazioni del Fondo sono erogate seguendo l'ordine cronologico di scadenza degli strumenti finanziari subordinati»;
   c) al comma 491-septiesdecies sopprimere le parole: «di concerto con il Ministro della giustizia»;
   d) al comma 491-duodedivicies sopprimere le parole: «In caso di procedura arbitrale» fino alla fine del periodo;
   e) al comma 491-septiiesdecies apportare le seguenti modificazioni:
    1) alla lettera c) sostituire le parole: «fino a un ammontare massimo» con le seguenti: «ridotta nella misura massima pari al 10 per cento delle risorse effettivamente versate per l'acquisto degli strumenti finanziari subordinati»;
    2) dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) i criteri per la quantificazione della misura della riduzione massima di cui alla precedente lettera c) dovrà essere proporzionale alla differenza tra il tasso di remunerazione degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti e il tasso di remunerazione del BTP con caratteristiche specifiche assimilabili alle caratteristiche degli strumenti finanziari subordinati sottoscritti.
   f) sopprimere il comma 491-sevicies-semel.
1. 1867. (ex 0. 1. 42. 75. 20.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Al comma 491-sexiesdecies, dopo le parole: 100 milioni di euro, aggiungere le seguenti: per i primi 10 milioni di euro dalle risorse rivenienti dalla gestione speciale del Fondo Nazionale di Garanzia, istituito ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 1 del 1991, e per la parte rimanente.
1. 1868. (ex 0. 1. 42. 75. 3.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Prestigiacomo, Milanato, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Al comma 1, capoverso 491-sexiesdecies, aggiungere in fine il seguente periodo: La Banca d'Italia accantona annualmente il 5 per cento degli utili per la costituzione dei fondo di cui al comma 491-bis, alto scopo di dare ristoro agli azionisti e creditori danneggiati dalle banche sottoposte a procedura di risoluzione.
1. 1869. (ex 0. 1. 42. 75. 51.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Dopo il comma 491-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
  491-septiesdecies.1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione fino ad un limite massimo di 2.500 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento del capitale.
1. 1870. (ex 0. 1. 42. 75. 28.) Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 491-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
  491-septiesdecies.1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione fino ad un massimo di 1000 milioni. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Alla dotazione del Fondo si provvede mediante il versamento di una quota dei dividendi annuali, a valere sugli utili netti della Banca d'Italia, fino ad un importo massimo non superiore al 3 per cento del capitale. La distribuzione dei dividendi di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 gennaio 2014, n. 5 può essere effettuata sulla quota residuale e comunque per un importo non superiore al 3 per cento del capitale.
1. 1871. (ex 0. 1. 42. 75. 27.) Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 491-sexiesdecies, aggiungere il seguente:
  491-septiesdecies..1. È istituito un «Fondo di tutela per i clienti in violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari», con una dotazione annua di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. Il Fondo è finalizzato ad erogare prestazioni in favore dei clienti delle banche e delle società di investimento nelle ipotesi di violazione delle disposizioni in materia di obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza in sede di attività di investimento relativi alla sottoscrizione o collocamento degli strumenti finanziari di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

  Conseguentemente, all'articolo 1, comma 550, alla Tabella B apportare le seguenti modifiche: Voce Ministero dell'economia e finanze:
   2016: – 100.000.000;
   2017: – 100.000.000;
   2018: – 100.000.000.
1. 1872. (ex 0. 1. 42. 75. 38.) Villarosa, Pesco, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sostituire il capoverso 491-septiesdecies con il seguente:
  491-septiesdecies. Una quota pari al 90 per cento degli utili realizzati dagli enti ponte di cui al comma 491-bis è attribuita agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle banche di cui al comma 1. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di ripartizione di tale quota parte del capitale tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'indicatore della situazione economica equivalente. I dividendi distribuiti sono vincolati all'estinzione dei prestiti agevolati ai sensi del comma 2.
1. 1873. (ex 0. 1. 42. 75. 53.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Al comma 491-septiesdecies, dopo le parole: possono essere aggiungere le seguenti: su accordo delle parti.
1. 1874. (ex 0. 1. 42. 75. 35.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 491-septiesdecies, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: stabilendo l'accesso, in via prioritaria, per gli investitori che hanno un indicatore della situazione economica equivalente comparativamente inferiore, determinato con riferimento alla data di presentazione della richiesta.
1. 1875. (ex 0. 1. 42. 75. 49.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Al comma 491-septiesdecies, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo l'esperibilità di azioni collettive di accesso al Fondo.
1. 1876. (ex 0. 1. 42. 75. 45.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Sostituire il comma 491-undevicies, con il seguente:
  491-undevicies. Con decreto del Ministro della Giustizia, previ e deliberazione del Consiglio dei ministri e consultazione delle competenti commissioni parlamentari, sono istituite sezioni dedicate presso i tribunali di Ferrara, Chieti, Arezzo, Macerata, Jesi, cui possano essere distaccati anche magistrati operanti presso altra sede giudiziaria Tali sezioni operano secondo natura arbitrale nell'esaminare le istanze di cui al precedente comma 491-quater. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono a carico del Fondo.
1. 1877. (ex 0. 1. 42. 75. 57.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Sostituire il comma 491-undevicies, con il seguente:
  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i requisiti per la nomina degli arbitri presso collegi arbitrali già esistenti, per lo più situati presso le Camere di commercio.
1. 1878. (ex 0. 1. 42. 75. 6.) Brunetta, Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Al comma 491-undevicies, dopo le parole: nominati gli arbitri, aggiungere le seguenti: di cui almeno uno scelto su indicazione delle associazioni rappresentative a tutela dei consumatori e, in ogni caso.
1. 1879. (ex 0. 1. 42. 75. 31.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 491-undevicies, dopo le parole: le modalità di nomina degli stessi, aggiungere le seguenti: garantendo in ogni caso il contemperamento degli interessi reciproci delle parti contrapposte.
1. 1880. (ex 0. 1. 42. 75. 32.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.
   Al comma 491-undevicies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I soggetti che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso banche soggette alla procedura di risoluzione nei cinque anni precedenti al provvedimento a risoluzione, perdono i requisiti di professionalità e di onorabilità stabiliti con regolamento del tesoro, del bilancio e della programmazione economica contenuto nel decreto ministeriale 18 marzo 1988 n. 161, anni successivi alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di avvio della risoluzione.
1. 1881. (ex 0. 1. 42. 75. 48.) Baldassarre, Pastorino, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Sostituire il comma 491-vicies con il seguente:
  Tutti i portatori di strumenti finanziari subordinati emessi dalle banche in risoluzione possono comunque promuovere un'azione di classe ai fini del risarcimento del danno secondo le modalità ed i principi stabiliti dall'articolo 140-bis del Codice del consumo qualora possano lamentare la mancata osservanza da parte delle banche in risoluzione dell'articolo 21 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Il Fondo è surrogato al diritto al risarcimento del danno nei limiti dell'ammontare della prestazione eventualmente corrisposta.
1. 1882. (ex 0. 1. 42. 75. 7) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Al comma 491-vicies, primo periodo, dopo le parole: salvo il diritto aggiungere le seguenti: per l'investitore.
1. 1883. (ex 0. 1. 42. 75. 33.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Ruocco, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

   Al comma 491-vicies, aggiungere i seguenti periodi: Nei casi di rimborso erogato dopo riconoscimento di violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, il Fondo si rivale obbligatoriamente nei confronti dell'istituto di credito responsabile. La responsabilità delle banche poste in procedura di risoluzione dal decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183 si estende agli enti ponte di cui all'articolo 1 del medesimo decreto-legge, ed eventualmente a chi ne acquisisca successivamente i relativi diritti e le relative partecipazioni al capitale. È fatto obbligo agli istituti di credito di rivalersi a loro volta presso gli amministratori in carica al tempo della violazione riconosciuta.
1. 1884. (ex 0. 1. 42. 75. 59.) Paglia, Marcon, Melilla.

   Al comma 491-vicies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i diritti dei soci e degli obbligazionisti in materia di azioni di responsabilità nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle banche sottoposte a risoluzione.
1. 1885. (ex 0. 1. 42. 75. 50.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

   Al comma 491-vicies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Fondo è obbligato ad avviare le procedure preposte al risarcimento del danno.
1. 1886. (ex 0. 1. 42. 75. 24.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 491-viciel-semel, aggiungere i seguenti:
  491-novies. La Banca d'Italia trasmette alle Camere con cadenza semestrale una relazione sui provvedimenti adottati nel quadro delle attività di risanamento e risoluzione, con specifica indicazione degli eventuali impatti sui depositanti e sui piccoli azionisti ed obbligazionisti.

  491-decies. Al fine di assicurare la più ampia trasparenza nelle procedure di risoluzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità per realizzare adeguate e specifiche campagne di informazione finanziaria, da effettuare anche attraverso i mezzi di comunicazione radiotelevisivi, a partire dal servizio pubblico radiotelevisivo, per informare i risparmiatori sulle novità e sui rischi insiti nel nuovo strumento del bail-in, anche al fine di aumentare la consapevolezza sull'esigenza di diversificare i loro investimenti e depositi finanziari.
  491-undecies. All'integrale copertura delle prestazioni a favore dei risparmiatori e degli investitori in caso di risoluzione adottate ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015 n. 180, si provvede a valere, per il corrispondente importo, sul Fondo interbancario di tutela dei depositi.
1. 1887. (ex 0. 1. 42. 75. 40.) Latronico, Palese.

  Dopo il comma 491-viciel-semel, aggiungere i seguenti:
  491-novies. Qualora dall'andamento della gestione della società veicolo istituita, con provvedimento della Banca d'Italia del 21 novembre 2015 ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n.180, con riferimento alle banche di cui al comma 1, emerga un risultato annuo attivo, tale attivo è destinato agli investitori al dettaglio di cui al comma 2 titolari delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle predette banche. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione dell'attivo tra i medesimi investitori al dettaglio, sulla base della condizione reddituale e patrimoniale di ciascuno di essi, come attestata dall'Indicatore della situazione economica equivalente.
1. 1888. (ex 0. 1. 42. 75. 54.) Pastorino, Baldassarre, Artini, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Brignone, Civati, Maestri.

  Dopo il comma 491-viciel-semel, aggiungere i seguenti:
  491-novies. Al fine di assicurare la massima trasparenza a favore del risparmiatori e degli investitori l'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e tutti gli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal medesimo decreto si applicano anche a tutte le fattispecie giuridiche d” risoluzione e gestione delle crisi bancarie disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
1. 1889. (ex 0. 1. 42. 75. 10.) Guidesi.

  Dopo il comma 491-viciel-semel, aggiungere i seguenti:
  491-novies. Le disposizioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 si applicano anche alle procedure disciplinate dal decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180.
1. 1890. (ex 0. 1. 42. 75. 25.) Pesco, Villarosa, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 491-viciel-semel, aggiungere i seguenti:
  491-novies. Al comma 3 dell'articolo 95 del decreto legislativo n. 180 del 2015 le parole: «lascia pregiudicati» con le seguenti: «può pregiudicare».
1. 1891. (ex 0. 1. 42. 75. 19.) Villarosa, Pesco, Alberti, Ruocco, Pisano, Fico, Caso, Brugnerotto, D'Incà, Sorial, Castelli, Cariello.

  Dopo il comma 491-viciel-semel, aggiungere i seguenti:
  491-novies. In alternativa alle procedure giudiziali ed extragiudiziali previste dalle presenti disposizioni speciali, gli investitori di cui all'articolo 1 comma 491-bis della presente legge, possono richiedere, in ragione del credito vantato nei confronti delle banche in risoluzione, l'emissione di warrant che diano diritto alla sottoscrizione delle azioni degli enti-ponte di cui all'articolo 1 del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183.
1. 1892. (ex 0. 1. 42. 75. 1.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Dopo il comma 491-viciel-semel, aggiungere i seguenti:
  491-novies. Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui sopra possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica. Gli amministratori delle banche in risoluzione non possono più ricoprire incarichi della medesima natura all'interno di banche ed intermediari finanziari.
1. 1893. (ex 0. 1. 42. 75. 9.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Dopo il comma 491-viciel-semel, aggiungere i seguenti:
  491-novies: Gli amministratori delle banche sottoposte a procedura di risoluzione sono oggetto di misure di natura cautelare e conservativa oltre che per iniziativa degli investitori anche di ufficio da parte della Banca d'Italia e della Consob. I provvedimenti cautelari e conservativi di cui al primo periodo possono riguardare anche quei beni che gli amministratori delle banche in risoluzione, nello svolgimento del mandato gestionale, hanno estraniato dalla propria disponibilità ma di cui risultano essere titolari anche per interposta persona fisica o giuridica».
1. 1894. (ex 0. 1. 42. 75. 8.) Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Bergamini, Polverini, Occhiuto, Rampelli.

  Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: Le disposizioni di cui ai commi da 491-bis a 491-quaterdecies si applicano a condizione che dallo svolgimento della due diligence e dall'analisi del valore dei crediti deteriorati e di ogni genere di sofferenze delle banche di cui al 491-bis da parte del Ministero dell'economia e delle finanze si evinca un patrimonio netto negativo. In alternativa si applicano le disposizioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo n. 180 del 2015. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad individuare la migliore soluzione tra quelle percorribili ai sensi del suddetto articolo 18.
1. 1895. (ex 0. 1. 42. 73. 110.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-bis avvenute nei centottanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.
1. 1896. (ex 0. 1. 42. 73. 111.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Al comma 491-quaterdecies aggiungere in fine il seguente periodo: Le cessioni di crediti ed ogni genere di sofferenze da parte delle banche di cui al comma 491-bis avvenute nei sessanta giorni precedenti all'avvio della procedura di risoluzione della crisi sono nulle.
1. 1897. (ex 0. 1. 42. 73. 112.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quaterdecies.1. Il comma 5 dell'articolo 98 del decreto legislativo n. 180 del 2015 è soppresso. I soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, di Cassa di risparmio di Ferrara S.p.A., di Banca delle Marche S.p.A., di Banca popolare dell'Etruria e del Lazio – Società cooperativa e di Cassa di risparmio di Chieti S.p.A., previo accertamento della Consob della violazione dell'articolo 17, primo paragrafo del regolamento (UE) n. 586/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 relativo agli abusi del mercato e l'articolo 6 della Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato, hanno diritto di ricevere un indennizzo, pari al valore complessivo della riduzione, il cui onere è a carico del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. La Banca d'Italia ed il Fondo entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge assumono le opportune iniziative volte a ricevere dalla Banca centrale europea l'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al presente comma.
  491-quaterdecies.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
  491-quaterdecies.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dell'89 per cento»;
1. 1898. (ex 0. 1. 42. 73. 113.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quaterdecies.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa nel della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-quaterdecies.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 90 per cento»;
  491-quaterdecies.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 90 per cento»;
1. 1899. (ex 0. 1. 42. 73. 114.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quaterdecies.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 75 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-quaterdecies.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento»;
  491-quaterdecies.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti; «nella misura dei 91 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 91 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 91 per cento;
1. 1900. (ex 0. 1. 42. 73. 115.) Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 419-quaterdecies aggiungere il seguente:
  491-quaterdecies.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 50 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-quaterdecies.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 92 per cento».
  491-quaterdecies.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
   3) all'articolo 7 comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 92 per cento»;
1. 1901. (ex 0. 1. 42. 73. 116.) Pesco, Villarosa, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quaterdecies.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-quaterdecies.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole; «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento»;
  491-quaterdecies.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole:«nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
1. 1902. (ex 0. 1. 42. 73. 117.) Villarosa, Pesco, Alberti, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies aggiungere i seguenti:
  491-quaterdecies.1. Ai soggetti che hanno subito la riduzione del capitale rappresentato da azioni, anche non computate nel capitale regolamentare, e del valore nominale degli elementi di classe 2 computabili nei fondi propri, delle banche di cui al comma 491-bis è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 25 per cento del valore nominale delle suddette azioni e degli elementi di classe 2. Il credito d'imposta di cui al presente comma è produttivo di interessi. Esso può essere utilizzato, senza limiti di importo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-bis e 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito di persone fisiche e di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma è rimborsabile. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli investitori istituzionali.
  491-quaterdecies.2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento»;
  491-quaterdecies.3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 1903. (ex 0. 1. 42. 73. 118.) Alberti, Pesco, Villarosa, Agostinelli, Cecconi, Terzoni, Castelli, Caso, D'Incà, Brugnerotto, Cariello, Sorial, Ferraresi, Ruocco.

  Dopo il comma 491-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  491-quaterdecies.1. Al personale dipendente delle società di cui al comma 491-bis in servizio al 6 marzo 2015 continua ad applicarsi la normativa vigente a tale data. Restano salve l'anzianità maturata e la posizione contrattuale.
1. 1904. (ex 0. 1. 42. 73. 9.) Polverini.

  Dopo il comma 492, aggiungere il seguente:
  492-bis. I soggetti iscritti ai Fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria che non possono avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, comma 239, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, possono chiedere ai predetti Fondi, al raggiungimento dei requisiti anagrafici previsti per la pensione di vecchiaia di cui all'articolo 24, commi 6, 7 e 9 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la pensione supplementare calcolata con il sistema contributivo, con decorrenza dal mese successivo alla data di presentazione della domanda.
1. 1905. (ex 1. 43. 54.) Palese.

  Dopo il comma 494, aggiungere il seguente:
  494-bis. L'applicazione degli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, è differita alla data del 31 dicembre 2016.
1. 1906. (ex 1. 43. 5.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 494, aggiungere i seguenti:
  494-bis. La tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali che decidono di dotarsi di strumenti per il ritiro dedicato degli imballaggi non pericolosi, e delle frazioni di rifiuto che possono essere valorizzate in una filiera corta, anche non destinati all'uso alimentare, dei prodotti venduti e di provvedere al loro conferimento nel rispetto delle norme vigenti.
  494-ter. All'onere dei provvedimenti si fa fronte mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 369 della presente legge.
1. 1907. (ex 1. 43. 7.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Sostituire il comma 496, con il seguente:
  496-bis. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1908. (ex *1. 43. 11.) Guidesi.

  Sostituire il comma 496, con il seguente:
  496-bis. Per il concorso dello Stato al raggiungimento degli standard europei e in particolare per l'accessibilità per persone a mobilità ridotta del parco mezzi destinato al trasporto pubblico locale e regionale, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un Fondo finalizzato all'acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale la cui dotazione finanziaria è pari a 100 milioni a decorrere dall'anno 2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate modalità innovative e sperimentali per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. All'onere si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 dicembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
1. 1909. (ex *1. 43. 58.) Palese.

  Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: standard europei, inserire le seguenti: e per la riqualificazione elettrica.
1. 1910. (ex 1. 43. 63.) Pastorelli, Locatelli, Furnari, Labriola, Rostellato.

  Al comma 496, primo periodo: sopprimere le parole:, ovvero per il tramite di società specializzate.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: alla riconversione dei mezzi già in uso in veicoli ad emissioni di CO2 pari a zero.
1. 1911. (ex 1. 43. 34.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 496, primo periodo, sopprimere le parole:, ovvero per il tramite di società specializzate.
1. 1912. (ex 1. 43. 35.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: parco mezzi, aggiungere le seguenti: a trazione elettrica ovvero a metano.
*1. 2265. (ex *1. 43. 37.) Cristian Iannuzzi.

  Al comma 496, primo periodo, dopo le parole: parco mezzi, inserire le seguenti: a trazione elettrica ovvero a metano.
*1. 2266. (ex *1. 43. 44.) Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 496, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I comuni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, che accedono alle risorse di cui al presente Fondo, concorrono al rinnovo del parco mezzi anche attraverso lo stanziamento di una quota pari almeno al 10 per cento del gettito dell'imposta di soggiorno da essi istituita.
1. 1913. (ex 1. 43. 46.) Dell'Orco, Caso, Castelli, Liuzzi, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brugnerotto, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:
  496.1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale è concesso un contributo di 1.500 euro, nel limite delle risorse disponibili del Fondo di cui al comma 496-ter, al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1», «euro 2» o «euro 3», immatricolati fino al 31 dicembre 2016, con:
   a) autovetture nuove di categoria «euro 4», «euro 5» o «euro 6» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, entro il limite del 50 per cento delle risorse di cui al comma 496-ter;
   b) autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, GPL, nonché mediante alimentazione a biometano, a biocombustibili, elettrica ovvero ad idrogeno, nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro, entro il limite del 50 per cento delle risorse di cui al comma 496.2.

  496.2. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo di 800 milioni per l'anno 2016 per incentivare la rottamazione dei veicoli inquinanti. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con proprio decreto all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 496.1 e 496.3.
  496.3. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici di veicoli conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
   a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
   b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprietà del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
   c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
   d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente.

  496.4. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.
  496.5. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le auto vetture, immatricolate come euro 4, euro 5, ed euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1o gennaio 2019. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.
  496.6. Le tre annualità di cui al comma 496.5 decorrono:
   a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo;
   b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano qualora il veicolo non abbia ancora corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;
   c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

  496.7. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 496.4, 496.5 e 496.6, si provvede mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come euro 0, euro 1, euro 2 ed euro 3, secondo le seguenti percentuali:
   a) +0.70 per cento nel 2016;
   b) +1,50 per cento nel 2017;
   c) +2,50 per cento nel 2018;
   d) +1,80 per cento nel 2019;
   e) +1,00 per cento nel 2020.

  496.8. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 496.7.
  496.9. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 496.7, sono arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale.

  Conseguentemente, dopo il comma 523, aggiungere i seguenti:
  523.1. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) è abrogato.
  523.2. Al comma 4-bis dell'articolo 37, del decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 (TUIR) è soppresso.
1. 1914. (ex 1. 43. 31.) Pellegrino, Marcon, Zaratti.

  Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:
  496.1. Le autovetture nuove a trazione ibrida, a doppia alimentazione benzina/GPL o benzina/metano, a biometano, a biocombustibili e a idrogeno, che producono emissioni di anidride carbonica (CO2) allo scarico non superiori a 120 g/km, nuove di fabbrica e immatricolate in Italia a partire dal 1o gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018, sono esentate dal pagamento della tassa automobilistica per il primo periodo fisso di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 novembre 1998, n. 462, e per le due annualità successive. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.

  496.2. Sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica per tre annualità successive le autovetture, immatricolate come Euro 4, Euro 5, ed Euro 6, su cui è installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato in data successiva al 31 dicembre 2015 e precedente al 1o gennaio 2019. Per le medesime categorie di veicoli restano ferme le agevolazioni già disposte da precedenti provvedimenti regionali.
  496.3. Le tre annualità di cui al comma 496.2 decorrono:
   a) dal periodo di imposta seguente a quello durante il quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema di alimentazione a GPL o metano qualora il veicolo abbia già corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo;
   b) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano qualora il veicolo non abbia ancora corrisposto la tassa automobilistica per tale periodo ed il collaudo sia effettuato entro la scadenza del termine ordinario per il pagamento della tassa;
   c) dal periodo di imposta nel quale avviene il collaudo dell'installazione del sistema GPL o metano se l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica sia stato precedentemente interrotto ai sensi di legge.

  496.4. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, si provvede mediante l'aumento delle tasse automobilistiche di cui alla tabella 2 annessa alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, relative alle autovetture immatricolate come Euro 0, Euro 1, Euro 2 ed Euro 3, secondo le seguenti percentuali:
   a) +0.70 per cento nel 2016;
   b) +1,50 per cento nel 2017;
   c) +2,50 per cento nel 2018;
   d) +1,80 per cento nel 2019;
   e) +1,00 per cento nel 2020.

  496.5. Gli incrementi percentuali approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati sugli importi maggiorati in base a quanto stabilito dal comma 496.4.
  496.6. Gli importi in euro risultanti dagli aumenti di cui al comma 496.4 sono arrotondati per difetto alla seconda cifra decimale.
1. 1915. (ex *1. 43. 62.) Latronico, Palese, Capezzone, Altieri, Bianconi, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Marti.

  Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:
  496.1. In attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, del parco automobilistico altamente inquinante delle pubbliche amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, con una dotazione iniziale di 30 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018, per gli investimenti destinati all'acquisto di veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabiliti i criteri e le modalità attuative del presente comma.
  496.2. Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-quater), è aggiunto il seguente:
  127-quater.1) veicoli a trazione elettrica o ad emissioni di CO2 pari a zero;.

  Conseguentemente, all'articolo 51, al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
1. 1916. (ex 1. 43. 45.) Carinelli, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496.1. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 260 milioni per l'anno 2016, di 80 milioni per l'anno 2017 e di 130 milioni per l'anno 2018.

  Conseguentemente:
  a) alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche, Programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 184, Prosecuzione della realizzazione del sistema M.O.S.E., apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2016:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  b) alla Tabella E, Missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 – comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione, apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2016:
   CP: – 42.000.000;
   CS: – 42.000.000.
2017:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000.
2018:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  c) alla Tabella E, Missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1, Punto 4, Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova: Terzo Valico di Giovi, apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2016:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  d) alla Tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche, Programma Sistemi stradali, autostradali ed intermodali, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 18, comma 2, Punto 2, Somme da assegnare alla regione Veneto per la pedemontana Pedemontana Veneta, apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2016:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  e) alla tabella E, Missione Infrastrutture pubbliche e logistiche Programma, Sistemi stradali, autostradali ed intermodali voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013, articolo 18, comma 2, Punto 1, Realizzazione della Tangenziale Esterna Est di Milano, apportare le seguenti variazioni:
Riduzione
2016:
   CP: – 18.000.000;
   CS: – 18.000.000.
1. 1917. (ex 1. 43. 43.) Dell'Orco, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496.1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli di sicurezza degli impianti a fune situati nelle Regioni a Statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modifiche e integrazione, è rifinanziato per una somma pari a 50 milioni di euro nel triennio 2016-2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000.
1. 1918. (ex 1. 43. 8.) Simonetti, Guidesi, Busin.

  Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496.1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
1. 1919. (ex *1. 43. 12.) Alberto Giorgetti, Bergamini.

  Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496.1. Al fine di garantire l'innovazione tecnologica, l'ammodernamento e il miglioramento dei livelli sicurezza degli impianti a fune situati nelle regioni a statuto ordinario, il fondo di cui all'articolo 8 della legge 11 maggio 1999, n. 140, e successive modificazioni e integrazioni, è rifinanziato per una somma pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 20 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
1. 1920. (ex *1. 43. 16.) Simonetti, Allasia.

  Dopo il comma 496, inserire il seguente:
  496.1. Le ulteriori risorse che si rendono necessarie all'attuazione degli investimenti di cui all'articolo 6, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2013, n. 9, nelle Regioni definite «più sviluppate», ai sensi della lettera c), comma 2, articolo 90, del Regolamento UE n. 1303/201, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sono reperite a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente sopprimere il comma 369.
1. 1921. (ex 1. 43. 18.) Allasia, Invernizzi, Guidesi.

  Dopo il comma 496, aggiungere i seguenti:
  496.1. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato per l'anno 2016 di 258 milioni di euro, 72 milioni per il 2017 e 84 milioni per il 2018.

  Conseguentemente:
   a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 è ridotta per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente di euro 42 milioni, 30 milioni e 80 milioni;
   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 71, della legge n. 147 del 2013 è ridotta rispettivamente di 138 milioni, 42 milioni e 4 milioni;
   c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 73, comma 2, della legge finanziaria n. 448 del 2001 è ridotta per l'anno 2016 di 60 milioni;
   d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013 è ridotta per l'anno 2016 di 18 milioni.
1. 1922. (ex 1. 43. 41.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 496, aggiungere il seguente:
  496.1. Il Fondo Nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale anche ferroviario di cui al comma 1 dell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 è incrementato per l'anno 2016 di 860 milioni di euro, 242 milioni per il 2017 e 306 milioni per il 2018.

  Conseguentemente:
   a) l'autorizzazione di spesa di cui all'Articolo 1, comma 208, della legge n. 228 del 2012 è ridotta per gli anni 2016, 2017 e 2018 rispettivamente di euro 140 milioni, 102 milioni e 290 milioni;
   b) l'autorizzazione di spesa di cui all'Articolo 1, comma 71, della legge n. 147 del 2013 è ridotta rispettivamente di 460 milioni, 140 milioni e 16 milioni;
   c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 73, comma 2 della legge finanziaria n. 448 del 2001 è ridotta per l'anno 2016 di 200 milioni;
   d) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 18, comma 2 del decreto-legge n. 69 del 2013 è ridotta per l'anno 2016 di 60 milioni.
1. 1923. (ex 1. 43. 42.) Dell'Orco, De Lorenzis, Nicola Bianchi, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Spessotto, Castelli, Sorial.

  Dopo il comma 496, inserire il seguente:
  496.1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente un apposito fondo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, da destinare alle agevolazioni fiscali per l'acquisto di auto al 100 per cento elettriche e di colonnine ad uso domestico di ricarica da parte dei privati da istallare presso le loro residenze, con IVA al 10 per cento. Con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni in conto corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1924. (ex 1. 43. 47.) Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 496-bis, sopprimere le parole da: è disposto a: piano di risanamento.
1. 1925. (ex 0. 1. 33. 426. 21.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 496-bis, secondo periodo, dopo le parole: di eventuali sub commissari inserire le seguenti: ”, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1926. (ex 0. 1. 33. 426. 19.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 496-bis, terzo periodo, sopprimere le parole: che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento.
1. 1927. (ex 0. 1. 33. 426. 16.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 496-bis, terzo periodo, dopo le parole: che preveda, tra l'altro, la riduzione dei costi di funzionamento aggiungere le seguenti: attraverso un riequilibrio del numero di dirigenti e impiegati amministrativi in relazione al personale tecnico, operativo e viaggiante, mediante la soppressione dei premi produzione e delle buone uscite per i dirigenti e le posizioni apicali, tramite la massima riduzione di tutte le consulenze, anche legali, dell'azienda.
1. 1928. (ex 0. 1. 33. 426. 20.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 496-bis, sesto periodo, dopo le parole: secondo criteri e modalità individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti inserire le seguenti: ”, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1929. (ex 0. 1. 33. 426. 18.) De Lorenzis, Castelli, Caso, Cariello, Sorial, D'Incà, Brugnerotto.

  Al comma 496-quater, terzo periodo, dopo le parole: Al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti aggiungere le seguenti: e alle competenti Commissioni parlamentari
1. 1930. (ex 0. 1. 43. 70. 11.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 496-quater aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1931. (ex 0. 1. 43. 70. 15.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 496-quater aggiungere in fine le seguenti parole: previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1932. (ex 0. 1. 43. 70. 14.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 469-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. aggiungere le seguenti: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta, allo scadere del quale il suddetto schema si intende favorevolmente valutato.
1. 1933. (ex 0. 1. 43. 70. 5.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: le modalità di verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. aggiungere le seguenti: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimerlo nel termine di trenta giorni dalla richiesta.
1. 1934. (ex 0. 1. 43. 70. 4.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 496-quinquies sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, validata la suddetta relazione, la trasmette tempestivamente al CIPE, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1935. (ex 0. 1. 43. 70. 16.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 496-quinquies aggiungere in fine il seguente periodo: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio e vincolante delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
1. 1936. (ex 0. 1. 43. 70. 12.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 496-quinquies aggiungere in fine il seguente periodo: Sullo schema di contratto di programma è richiesto il parere obbligatorio delle competenti Commissioni parlamentari che devono esprimerlo entro trenta giorni dalla richiesta.
1. 1937. (ex 0. 1. 43. 70. 13.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 469-quinquies, ultimo periodo, dopo le parole: delle finanze aggiungere le seguenti: e alle competenti commissioni parlamentari.
1. 1938. (ex 0. 1. 43. 70. 3.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-octies, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero quelle ulteriori aventi carattere di emergenza.
1. 1939. (ex 0. 1. 43. 70. 9.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-octies, dopo il primo periodo: carattere di emergenza. aggiungere il seguente: Tali opere non possono essere comunque avviate senza l'autorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 1940. (ex 0. 1. 43. 70. 8.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 496-octies, secondo periodo, dopo le parole: preventiva comunicazione aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.
1. 1941. (ex 0. 1. 43. 70. 17.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al comma 496-octies sopprimere il terzo e il quarto periodo.
1. 1942. (ex 0. 1. 43. 70. 18.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Paglia.

  Al capoverso 496-octies sopprimere il terzo periodo.
1. 1943. (ex 0. 1. 43. 70. 10.) Guidesi, Simonetti, Grimoldi, Saltamartini.

  Al comma 469-octies, sopprimere il terzo periodo.
1. 1944. (ex 0. 1. 43. 70. 6.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-octies, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le variazioni vengono comunicate con apposita relazione trimestrale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.
1. 1945. (ex 0. 1. 43. 70. 7.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 469-novies, sostituire le parole: ai commi 1 e 2 con le seguenti: ai commi 496-bis, 496-ter e 496-quinquies.
1. 1946. (ex 0. 1. 43. 70. 1.) De Lorenzis, Caso, Sorial, Brugnerotto, D'Incà, Cariello, Castelli.

  Al comma 497, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole:, con priorità per i progetti di energia, e calore ad emissioni nulle.
1. 1947. (ex 1. 44. 22.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:
  497-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il numero 2 è aggiunto il seguente:
  «2.1. Alle operazioni finanziarie comunque finalizzate all'attività di impresa di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, di durata non inferiore a 36 mesi, di cui all'articolo 5 del decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze del 26 giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 20 agosto 2012, il 193, non si applica il limite previsto dal comma 4. La garanzia diretta del fondo copre fino al 70 per cento dell'ammontare dell'esposizione per capitale, interessi, contrattuali e di mora, per un plafond massimo ammissibile di cento milioni di euro annui. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente rimodulazione del fondo di cui alla legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni. Il fondo concede la garanzia richiesta alle imprese beneficiarie che comprovano il rilascio del titolo concessorio».
1. 1948. (ex 1. 44. 23.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 497 aggiungere i seguenti:
  497-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
    «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».

  497-ter. Agli oneri derivanti dal comma 497-bis si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 497-quater.
  497-quater. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 491-ter, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 491-bis.
1. 1949. (ex 1. 44. 31.) Franco Bordo, Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Dopo il comma 497 aggiungere i seguenti:
  497-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, sona apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera i-novies) è aggiunta la seguente:
    «i-decies) le spese, per un importo non superiore a 250 euro, sostenute per l'acquisto di ciascun abbonamento a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni indicate dal comma 2 del medesimo articolo 12»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «c), e), f), i-quinquies) e i-sexies)» sono sostituite dalle seguenti: «c), e), f), i-quinquies), i-sexies) e i-decies)».

  497-ter. Agli oneri derivanti dal comma 497-bis si provvede entro il limite di spesa di 270 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 mediante applicazione di quanto previsto dal comma 497-quater.
  497-quater. Il comma 234 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del comma 497-ter, opportunamente accertate, sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate all'attuazione di quanto previsto dal comma 497-bis.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270.000.000 euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 1950. (ex 1. 44. 51.) Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla.

  Dopo il comma 497 aggiungere i seguenti:
  497-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  497-ter. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 497-bis, accertate annualmente con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, fino all'importo massimo di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2016, 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 990 milioni per l'anno 2018 ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare», finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, al comma 552, Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo dette imprese, Programma: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce: Ministero sviluppo economico legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.
   2017:
    CP: –430.000.000;
    CS: –430.000.000.
   2018:
    CP: –90.000.000;
    CS: –90.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, Programma: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce: Ministero sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –720.000.000;
    CS: –720.000.000.
   2017:
    CP: –620.000.000;
    CS: –620.000.000.
   2018:
    CP: –420.000.000;
    CS: –420.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione: Sistemi ferroviari, sviluppo, voce: legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
   2017:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
   2018:
    CP: –250.000.000;
    CS: –250.000.000.
1. 1951. (ex 1. 44. 50.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Fassina.

  Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:
  497-bis. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale ed il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 620 milioni di euro per il 2016, 530 milioni di euro per il 2017 e 370 milioni di euro per il 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

  Conseguentemente, al comma 552, Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, Programma: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce: Ministero sviluppo economico legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.
   2017:
    CP: –430.000.000;
    CS: –430.000.000.
   2018:
    CP: –90.000,000;
    CS: –90.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo, voce legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –120.000.000;
    CS: –120.000.000.
   2017:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
   2018:
    CP: –280.000.000;
    CS: –280.000.000.
1. 1952. (ex 1. 44. 30.) Franco Bordo, Scotto, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 497, aggiungere il seguente:
  497-bis. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un apposito fondo, denominato «Fondo Nazionale per il Trasporto Ferroviario Pendolare» con una dotazione di 1,7 miliardi di euro per l'anno 2016, 1,5 miliardi di euro per l'anno 2017 e 990 milioni per l'anno 2018 finalizzato a finanziare un piano straordinario di sviluppo del trasporto su rotaia teso ad attuare l'obiettivo 5.000.000 persone trasportate al giorno, garantendo adeguati investimenti sulla rete pubblica affidata in concessione a Rete ferroviaria italiana per aumentare la presenza di treni pendolari rispetto a quelli a mercato e i collegamenti sulle principali linee pendolari, nonché per realizzare interventi volti alla manutenzione e messa in sicurezza della rete ferroviaria italiana, all'ammodernamento tecnologico dei sistemi di sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono disciplinate le modalità di funzionamento del Fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, alla Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, Programma: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3; contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.
   2017:
    CP: –430.000.000;
    CS: –-30.000.000.
   2018:
    CP: –90.000.000;
    CS: –90.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, Programma: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce: Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7421/p) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –720.000.000;
    CS: –720.000.000.
   2017:
    CP: –620.000.000;
    CS: –620.000.000.
   2018:
    CP: –420.000.000;
    CS: –420.000.000.

  Conseguentemente alla medesima Tabella E, Missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo, voce: legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208: nuova linea, ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
   2017:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
   2018:
    CP: –250.000.000;
    CS: –-50.000.000.
1. 1953. (ex 1. 44. 32.) Franco Bordo, Fassina, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 497 aggiungere il seguente:
  497-bis. Al fine di sostenere le politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale ed il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 620 milioni di euro per il 2016, 530 milioni di euro per il 2017 e 370 milioni di euro per il 2018 per la ricostituzione e per il rifinanziamento del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006 n. 296.

  Conseguentemente, al comma 552, Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, Programma: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce: Ministero sviluppo economico legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3; contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.
   2017:
    CP: –430.000,000;
    CS: –430.000.000.
   2018:
    CP: –90.000.000;
    CS: –90.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione: Sistemi ferroviari, sviluppo, voce: legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –120.000.000;
    CS: –120.000.000.
   2017:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
   2018:
    CP: –280.000.000;
    CS: –280.000.000.
1. 1954. (ex 1. 44. 46.) Franco Bordo, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 497 aggiungere il seguente:
  497-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idre-geologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2016. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:
   a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;
   b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio). Quattro Strade (Comune di Orbetello), località Uccellina Incrocio con Strada 56 di San Donato provinciale n. (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;
   c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero definizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: 134,340 con le seguenti: 81,340.
1. 1955. (ex 1. 44. 47.) Nicchi, Franco Bordo, Ricciatti.

  Dopo il comma 497 aggiungere il seguente:
  497-bis. All'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015) i commi 20, 22, 23, 24 e 25 sono abrogati.
  497-ter. Le risorse rinvenienti dall'applicazione del comma 497-bis, accertate annualmente con modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere ”assegnate, fino all'importo massimo di 1 miliardo di euro annui ad un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare finalizzato a sostenere politiche di incentivazione della mobilità sostenibile attraverso gli interventi finalizzati al miglioramento della qualità dell'aria nelle aree urbane e al potenziamento e all'efficientamento del trasporto pubblico, con particolare riguardo ai mezzi meno inquinanti e a favore dei comuni a maggiore crisi ambientale, l'incentivazione dell'intermodalità, l'introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per privilegiare la mobilità sostenibile, la realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola, la riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri direzionali di smistamento che permetta una migliore organizzazione logistica, nonché il progressivo obbligo di utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale ed il potenziamento della rete di distribuzione del gas metano, gpl, elettrica e idrogeno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalità di funzionamento del fondo di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente al comma 552, Tabella E, Missione: Competitività e sviluppo delle imprese, Programma: Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo economico legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1 comma 95 punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –500.000.000;
    CS: –500.000.000.
   2017:
    CP: –430.000.000;
    CS: –430.000.000.
   2018:
    CP: –90.000.000;
    CS: –90.000.000.

  Conseguentemente alla medesima tabella E, Missione Sistemi ferroviari, sviluppo, voce: legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 comma 208: nuova linea ferroviaria Lione-Torino (2.5 – cap. 7532) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: –120.000.000;
    CS: –120.000.000.
   2017:
    CP: –100.000.000;
    CS: –100.000.000.
   2018:
    CP: –280.000.000;
    CS: –280.000.000.
1. 1956. (ex 1. 44. 49.) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Fassina.

  Al comma 499-bis, sostituire le parole da: di cui all'articolo 6, fino a: n. 326 con le seguenti: di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, recante disposizioni in materia di indennizzi per i risparmiatori vittime di frodi finanziarie.
1. 1957. (ex 0. 1. 44. 61. 1.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina.

  Al comma 499-bis, sostituire le parole da: di cui all'articolo 6, fino a: n. 326 con le seguenti: di cui all'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, riconosciuto come «sistema indennizzo» dall'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.
1. 1958. (ex 0. 1. 44. 61. 2.) Paglia, Marcon, Melilla, Scotto, Fassina.

  Al comma 499-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sono individuate le attività finanziabili con le risorse di cui al precedente periodo, ferma restando l'impossibilità di indirizzare tali risorse a sostegno di progetti di delocalizzazione al di fuori dei Paesi membri dello spazio economico europeo.
1. 1959. (ex 0. 1. 44. 61. 3.) Guidesi, Simonetti.

  Al comma 499-quater, sostituire le parole: 5.753 milioni di euro con le seguenti: 573 euro;

  Conseguentemente, sopprimere i commi 499-quinquies e 499-sexies.
1. 1960. (ex 0. 1. 44. 62. 1.) Pesco.

  Dopo il comma 499-septies aggiungere il seguente:
  499.septies.1. Ai fini dell'intervento di cui al comma 499-ter, sono comunque esentate da ogni eventuale versamento aggiuntivo che potrebbe essere richiesto da parte del Fondo di risoluzione, le banche minori così come individuate dagli albi ed elenchi della Banca d'Italia.
1. 1961. (ex 0. 1. 44. 62. 2.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Romano.

  Dopo il comma 499-decies, aggiungere i seguenti:
  499-undecies. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
  499-duodecies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrato in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia di cui al comma 499-undecies, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
  499-terdecies. Agli interventi di cui ai commi 499-bis e 499-ter si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 499-bis, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza pubblica.
1. 1962. (ex *1. 44. 6.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Abrignani.

  Dopo il comma 499-decies, aggiungere i seguenti:
  499-undecies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5 milioni».
  499-duodecies. Agli interventi di cui al comma 499-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  499-terdecies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedono l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale».
1. 1963. (ex *1. 44. 5.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499-decies, aggiungere i seguenti:
  499-undecies. All'articolo 12 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, al comma 6-bis, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: «L'importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario finale relativamente alle operazioni finanziarie di cui al precedente periodo, non può essere superiore a euro 5 milioni».
  499-duodecies. Agli interventi di cui al comma 499-bis si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  499-terdecies. All'articolo 2410 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma non trovano applicazione in relazione alle emissioni di obbligazioni che non eccedono l'importo complessivo di euro 5 milioni in linea capitale».
1. 1964. (ex *1. 44. 25.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 499-decies, aggiungere il seguente:
  499-undecies. All'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, la probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti di cui al comma precedente, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.».
1. 1965. (ex *1. 44. 28.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 499-decies, aggiungere il seguente:
  499-undecies. All'articolo 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia» sono soppresse.
1. 1966. (ex *1. 44. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, inserire il seguente:
  499-bis. All'articola 39, comma 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia» sono soppresse.
1. 1967. (ex *1. 44. 27.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 499, inserire il seguente:
  499-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».
1. 1968. (ex **1. 44. 4.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, inserire il seguente:
  499-bis. All'articolo 39, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: «2 milioni e cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni».
1. 1969. (ex **1. 44. 24.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 499, inserire il seguente:
  499-bis. All'articolo 2, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: «ai fini dell'accesso alla garanzia, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dell'impresa, in deroga alle vigenti disposizioni del Fondo di garanzia è demandato al soggetto richiedente, nel rispetto di limiti massimi di rischiosità dell'impresa finanziata, misurati in termini di probabilità di inadempimento e definiti con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il medesimo decreto individua altresì le condizioni e i termini per l'estensione delle predette modalità di accesso agli altri interventi del Fondo di garanzia, nel rispetto delle autorizzazioni di spesa vigenti per la concessione delle garanzie del citato Fondo» sono sostituite dalle seguenti: un'impresa che ha ottenuto la disponibilità di una banca o società di leasing al finanziamento del proprio investimento, ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, non è soggetta alla valutazione economico finanziaria secondo le vigenti disposizioni operative dello stesso Fondo.
1. 1970. (ex *1. 44. 2.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, inserire i seguenti:
  499-bis. Nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, una quota delle risorse aggiuntive di cui al comma 499 è riservata agli interventi del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinati:
   a) ad interventi di garanzia in favore delle imprese con un numero di dipendenti tra i 250 e 499 dipendenti;
   b) agli interventi di garanzia su portafogli di finanziamenti di cui all'articolo 1, comma 7 della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  499-ter. Ai fini degli interventi sui portafogli di finanziamenti di cui al comma 499-bis, lettera b), il soggetto richiedente determina, autonomamente o avvalendosi di strumenti esterni, io probabilità di inadempimento del portafoglio di finanziamenti, senza l'obbligo di valutazione dei singoli crediti in esso inseriti sulla base delle metodologie previste dalle vigenti disposizioni operative del Fondo.
  499-quater. Per le finalità di cui al comma 499-bis, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze è istituita, all'interno del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una sezione speciale, con contabilità separata. Con lo stesso decreto sono individuate:
   a) le tipologie di operazioni che possono essere garantite con le risorse dello sezione speciale, nonché le relative tipologie di intervento;
   b) le modalità di concessione delle garanzie;
   c) i criteri di selezione;
   d) l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare agli interventi della sezione speciale.
1. 1971. (ex *1. 44. 3.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, inserire i seguenti:
  499-bis. Il versamento dei contributi da parte delle Regioni al Fondo di garanzia alle Piccole e Medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in attuazione di quanto previsto o dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2, in deroga alle vigenti disposizioni operative del Fondo stesso, viene favorito riconoscendo alle Regioni la possibilità di definire, in accordo con il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle finanze, criteri di: accesso al Fondo più favorevoli per i soggetti beneficiari in termini di grado di rischio, importo massimo garantibile e percentuale massima di copertura dei finanziamenti.

  499-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con integrazioni al decreto di cui all'articolo 11, comma 5 dei decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 1, sono stabilite le modalità e i limiti con le quali è data attuazione alle disposizioni di cui al comma precedente.
1. 1972. (ex **1. 44. 10.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, inserire il seguente:
  499-bis. La garanzia del Fondo di cui al comma precedente può essere concessa, a titolo oneroso, su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.
1. 1973. (ex *1. 44. 29.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 499, inserire il seguente:
  499-bis. La garanzia del Fondo di cui al comma precedente può essere concessa, a titolo oneroso, su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medie imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI al fine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.
1. 1974. (ex *1. 44. 9.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, inserire i seguenti:
  499-bis. Ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, la valutazione economico-finanziaria e del merito di credito dei soggetti beneficiari, è effettuata dal Soggetto gestore sulla base dello probabilità di inadempimento degli stessi secondo le modalità e criteri definiti in un successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  499-ter. La probabilità di inadempimento dei soggetti beneficiari di cui al comma 499-bis può essere determinata autonomamente dai soggetti richiedenti che utilizzano un modello di valutazione del rischio di credito validato dalla Banca d'Italia.
1. 1975. (ex **1. 44. 11.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 499, aggiungere i seguenti:
  499-bis, All'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera c) sono aggiunte le seguenti:
    «c-bis) perfezionare, con finalità di copertura dei rischi inerenti a proprie passività finanziarie, contratti relativi agli strumenti finanziari derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e procedere, con le medesime finalità, alla rinegoziazione di contratti relativi a strumenti finanziari derivati già in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, a condizione che il contratto contenga l'informativa di trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea di cui al comma 1-ter e che tale informativa sia sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al medesimo comma 1-ter. Gli esiti delle verifiche tecniche preventive sono allegati al contratto quale parte integrante del medesimo;
    c-ter) estinguere anticipatamente e totalmente i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati tramite regolamento per cassa del relativo saldo. La determinazione dell'importo da regolare a saldo è sottoposta alle verifiche tecniche preventive di cui al comma 1-quater. Laddove l'importo da regolare a saldo sia a carico del Tesoro è fatto divieto di corrispondere alla controparte un importo superiore all'esito di tali verifiche; laddove l'importo da regolare a saldo sia a favore del Tesoro è fatto divieto di ricevere dalla controparte un importo inferiore all'esito di tali verifiche»;
   b) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  «1-ter. La trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti perfezionati o rinegoziati ai sensi del comma 1, lettera c-bis):
    a)
è resa attraverso l'informativa sul valore di mercato dello strumento finanziario derivato, sugli scenari probabilistici determinati secondo criteri di non arbitraggio e sui costi a carico dell'ente;
    b) è sottoposta a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa;

  Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati perfezionato o rinegoziato ai sensi del comma 1, lettera c-bis), in violazione delle disposizioni previste dal presente articolo è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal Tesoro.
  1-quater. In caso di estinzione anticipata di contratti relativi a strumenti finanziari derivati di cui al comma 1, lettera c-ter), il regolamento per cassa del relativo saldo è sottoposto a verifiche tecniche preliminari vincolanti. Ai fini dello svolgimento di tali verifiche il Ministero si avvale delle competenti unità di analisi quantitativa della Commissione nazionale per le società e la borsa.»;
   c) al comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «fermo restando le disposizioni inerenti alla trasparenza sugli oneri e sugli elementi essenziali dell'alea dei contratti derivati di cui al comma 1, lettera c-bis)»;

  499-ter. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 3-quater è aggiunto il seguente:
  «3-quinquies. Alle estinzioni anticipate totali di cui al comma 3-bis, lettera a), si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Alle operazioni di cui al comma 3-bis, lettere b), c) e d) e alle operazioni di cui ai commi 3-ter e 3-quater si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398;
   b) al comma 4, dopo le parole: »avere preso conoscenza« sono aggiunte le seguenti: «attraverso la lettura e la comprensione dell'informativa contrattuale di cui al comma 3-quinquies»;

  499-quater. All'articolo 45, comma 15, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «fermo restando le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».
1. 1976. (ex 1. 44. 60.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 500, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
  c-bis) è aggiunto in fine il seguente periodo: «La data di redazione e di giuramento della perizia di stima deve comunque essere antecedente alla data dell'atto di trasferimento o cessione».
1. 1977. (ex 1. 45. 11.) Alberti, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 500, inserire i seguenti:
  500-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere cumulata con altre forme di garanzia, anche reali, concesse sui finanziamenti erogati a fronte di investimenti immobiliari effettuati, con particolare riferimento al settore turistico, indipendentemente dalla modalità di richiesta della garanzia.
  500-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili alla garanzia, le modalità di concessione e di escussione, la durata della garanzia, comunque non superiore a 10 anni, assicurata dal Fondo, nonché i criteri di selezione delle relative operazioni.
  500-quater. Agli interventi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 3-bis, nel rispetto dell'invarianza sui soldi di finanza pubblica.
1. 1978. (ex 1. 45. 1.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 500, inserire il seguente:
  500-bis. La garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, può essere concessa, a titolo oneroso, anche su titoli emessi da società di cui alla legge 30 aprile 1999 n. 130 a fronte di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti, anche già erogati, nei confronti di piccole e medie imprese. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione, l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia nonché misure idonee ad assicurare l'effettivo trasferimento dei vantaggi della garanzia pubblica alle piccole e medi imprese, anche tenendo conto delle iniziative della Banca Centrale Europea e della BEI alfine di sostenere il credito alle piccole e medie imprese.
1. 1979. (ex 1. 45. 2.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 510 è inserito il seguente:
  510-bis. Gli incentivi per l'acquisto di veicoli a emissioni di C02 nulle, previsti dall'articolo 17-decies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, e poi soppressi per il 2015 dalla Legge di Stabilità 2015, sono reintrodotti per il triennio 2016-2018 per un ammontare pari a 15 milioni di euro per ciascun anno.
  La copertura finanziaria sarà interamente garantita da un incremento della tassa di circolazione per i veicoli da Euro 0 a Euro 4, per un ammontare complessivo pari a 15 milioni di euro e proporzionale al livello di emissioni dei veicoli interessati.
1. 1980. (ex 1. 45. 7.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 510, inserire il seguente:
  510-bis. Al fine di garantire un maggiore controllo delle operazioni di rimborso di cui all'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ove queste siano intermediate, il soggetto intermediario deve essere regolarmente iscritto all'albo degli istituti di pagamento di cui all'articolo 114-septies del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinata la tabella delle percentuali minime di rimborso, suddivisa per scaglioni con valori percentuali incrementali rispetto all'aumento dell'importo delle cessioni di cui al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che gli intermediari del servizio, di cui alla lettera precedente, sono tenuti a rispettare. Ogni intermediario è tenuto a definire una propria tabella di rimborso i cui valori percentuali minimi per ogni scaglione non possono essere inferiori a quelli stabiliti con il presente decreto. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi in capo al cedente e di favorire l'adesione al sistema di fatturazione elettronica previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 11 marzo 2014, n. 23, e di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui alla lettera precedente sono definite modalità semplificate di emissione, gestione e controllo delle fatture relative alle cessioni di beni di cui al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

  Conseguentemente, a partire dal 1o gennaio 2017, al comma 1 dell'articolo 38-quater del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto» le parole: lire 300 mila sono sostituite dalle seguenti: 50 euro.
1. 1981. (ex 1. 45. 8.) Mottola, Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 510, aggiungere il seguente:
  510-bis. All'articolo 37, del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della Navigazione), sono aggiunti i seguenti commi:
  4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore della stessa.
  5. A tal fine, entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
  6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.
1. 1982. (ex 1. 45. 10.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 510, inserire i seguenti:
  510-bis. Per la migliore definizione dei programmi di intervento di interesse nazionale relativi al patrimonio immobiliare pubblico, nonché alla acquisizione, raccolta, elaborazione, diffusione e valutazione dei dati sulla condizione abitativa, i Comuni, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono al censimento ovvero, ove già effettuato, all'aggiornamento degli immobili di proprietà pubblica presenti nel rispettivo territorio e alla loro catalogazione, con riferimento in particolare alla presenza di unità immobiliari e fabbricati inutilizzati e al loro stato di manutenzione, nonché allo stato di manutenzione degli immobili utilizzati.
  510-ter. Nel censimento sono ricompresi gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici.
  510-quater. I comuni e le Regioni, sulla base del censimento di cui ai commi 510-bis e 510-ter, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, formulano propri programmi di recupero del patrimonio pubblico inutilizzato e di recupero e manutenzione del patrimonio già adibito ad uso abitativo. L'inadempienza delle disposizioni, anche rispetto ai termini indicati, costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità disciplinare del dirigente responsabile.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016; –2.000.000;
   2017: –1.000.000;
   2018: –1.000.000.
1. 1983. (ex 1. 45. 12.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 510, inserire i seguenti:
  510-bis. Per favorire la riduzione degli oneri amministrativi a carico dei cittadini ed assicurare l'efficacia, la trasparenza e il controllo in tempo reale dell'azione amministrativa per la locazione o l'alienazione del patrimonio immobiliare pubblico, anche al fine del corretto agire della pubblica amministrazione e di prevenire fenomeni di corruzione, è istituita la «Banca dati nazionale del patrimonio immobiliare pubblico». La Banca dati di cui al presente comma è consultabile in un'apposita sezione del sito internet ufficiale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Nella Banca dati sono evidenziate separate sezioni, recanti l'indicazione: degli immobili locati, di quelli da locare, di quelli per i quali è stata presentata domanda di riscatto nonché di quelli per i quali è stata avviata la procedura di alienazione.
  510-ter. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari regionali, stabilisce, con proprio regolamento, previa intesa con la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le modalità di redazione della Banca dati, nonché le modalità di formazione degli elenchi e dei criteri in base ai quali gli immobili adibiti ad edilizia economico popolare di proprietà dei comuni e degli istituti autonomi per le case popolari e gli immobili di proprietà delle regioni, delle province e degli enti di assistenza e beneficenza, anche disciolti, nonché di proprietà statale o di altri enti pubblici, anche partecipati, devono essere iscritti nella medesima Banca dati. Il medesimo regolamento disciplina le modalità tecniche per l'accessibilità della Banca dati attraverso i portali o i siti internet, ove esistenti, degli enti e dei soggetti che detengono immobili destinati alla locazione o alla alienazione, nonché le modalità di formazione dell'anagrafe degli assegnatari. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al presente comma, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.

  Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: –3.000.000;
   2017: –2.000.000;
   2018: –2.000.000.
1. 1984. (ex 1. 45. 13.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Lombardi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere i commi 511, 513 e 514.
1. 1985. (ex 1. 46. 20.) Paglia, Pastorino, Scotto, Civati, Fassina, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli.

  Sostituire il comma 511 con il seguente:
  511. L'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, è sostituito dal seguente: «Per il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la soglia è di euro mille».
1. 1986. (ex 1. 46. 4.) Busin.

  Ai commi 511 e 512, sostituire le parole: euro tremila con le seguenti: euro ottomila, dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:
  512-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 511, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dai territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario.
  512-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti di avvalgono.
1. 1987. (ex 1. 46. 8.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 511, sostituire le parole: euro tremila con le seguenti: euro seimila.

  Conseguentemente:
   al comma 512 sostituire le parole: euro tremila con le seguenti: euro seimila;
   dopo il comma 512, aggiungere i seguenti:
  512-bis. Per gli acquisti di beni e di prestazioni di servizi di cui al comma 512, effettuati da persone fisiche di cittadinanza di uno dei paesi appartenenti all'Unione europea ovvero allo spazio economico europeo, diversa da quella italiana, che abbiano residenza fuori dal territorio dello Stato, i limiti per il trasferimento di denaro contante sono quelli vigenti nei paesi di residenza del cessionario.
  512-ter. È vietato il trasferimento di denaro contante per importi superiori a euro 1.000 per il tramite degli esercenti attività di prestazione di servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento dei fondi, nonché di agenti in attività finanziaria dei quali gli stessi esercenti si avvalgono.
1. 1988. (ex 1. 46. 7.) Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 511, sostituire le parole: euro tremila con le seguenti euro 12.500.
1. 1989. (ex 1. 46. 3.) Busin.

  Al comma 511, sostituire le parole: euro mille con le seguenti: euro tremila.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 512, 513 e 514.
1. 1990. (ex 1. 46. 21.) Ruocco, Pesco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Al comma 511, sostituire le parole: euro tremila con le seguenti: euro cinquemila.
1. 1991. (ex 1. 46. 2.) Busin.

  Al comma 512 sostituire le parole: è di euro tremila con le seguenti: di euro mille e sostituire il comma 513 con il seguente:
  «Al comma 1.1, dell'articolo 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto in fine il seguente periodo: »In caso di violazione di quanto disposto dal periodo precedente è applicata una sanzione pari al cento per cento dei pagamenti effettuati in contanti della quale rispondono in solido locatore e conduttore dell'unità abitativa”.
1. 1992. (ex 1. 46. 22.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Dopo il comma 514, aggiungere i seguenti:
  514-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, tutte le transazioni regolate con carte di pagamento presso gli impianti di distribuzione di carburanti e le rivendite di generi di monopolio statale, di importo inferiore ai 100 euro, sono gratuite sia per l'acquirente che per il venditore. Ai fini di cui al presente comma gli stessi esercenti sono sollevati dal corrispondere ai gestori telematici degli apparecchi remoti di transazione (POS) il relativo canone di locazione.
  514-ter. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di ripartizione degli oneri derivanti dalla precedente disposizione, tra il sistema bancario e l'amministrazione finanziaria dello Stato.
  514-quater. Al fine del concorso alla copertura degli oneri derivanti dal comma 514-bis gli enti creditizi applicano, per conto dello Stato, su ogni prelievo di contante effettuato presso i loro sportelli superiori alla somma di 2.000 euro una commissione pari all'1 per cento.
1. 1993. (ex 1. 46. 18.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, comma 6, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: «a 7.000 euro» con le seguenti: «a 12.000 euro»;
   b) al terzo periodo sostituire le parole «di 7.000 euro» con le seguenti: «di 12.000 euro».

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 1994. (ex 1. 46. 5.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 514, aggiungete il seguente:
  514-bis. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133, e successive modificazioni, è abrogato.
1. 1995. (ex 1. 46. 9.) Guidesi.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Resta fermo per le pubbliche amministrazioni l'obbligo di procedere alle operazioni di pagamento degli emolumenti a qualsiasi titolo erogati di importo superiore a mille euro, esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti telematici, ai sensi dell'articolo 2, comma 4-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
1. 1996. (ex 1. 46. 31.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 514, aggiungere il seguente:
  514-bis. Dopo l'articolo 29 del decreto legislativo del 14 marzo del 2013, n. 33, è aggiunto il seguente:

Art. 29-bis.
(Obblighi di pubblicazione degli atti e dei provvedimenti, ed i relativi dati, emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati).

  1. Le pubbliche amministrazioni, ivi comprese le amministrazioni centrali, pubblicano e rendono accessibili, anche attraverso il ricorso ad un portale unico, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, gli atti e i provvedimenti, ed i relativi dati, emanati nelle materie monetaria, creditizia, mobiliare e valutaria, ivi compresi gli strumenti finanziari derivati.
1. 1997. (ex 1. 46. 39.) Ruocco, D'Incà, Sorial, Cariello, Castelli, Brugnerotto, Caso.

  Sopprimere il comma 515.

  Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione della presente disposizione, valutati in 18 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad esclusione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, in misura tale da realizzare complessivamente una riduzione di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
1. 1998. (ex 1. 47. 3.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Sopprimere il comma 515.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
1. 1999. (ex 1. 47. 26.) Guidesi, Caparini.

  Sostituire il comma 515 con il seguente:
  515. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.

  Conseguentemente, al comma 550, Tabella B, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 18.200.000;
   2017: – 18.200.000;
   2018: – 18.200.000.
1. 2000. (ex 1. 47. 5.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:
  515-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. 2001. (ex *1. 47. 27.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:
  515-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. 2002. (ex *1. 47. 45.) Parentela, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Caso, Brugnerotto, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:
  515-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato.
1. 2003. (ex *1. 47. 60.) Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:
  515-bis All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, dopo le parole: sia superiore sono aggiunte le seguenti: al 30 per cento dei ricavi derivanti dalla vendita dei prodotti provenienti dalle rispettive aziende ovvero.
1. 2004. (ex 1. 47. 46.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:
  515-bis. Nell'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, le aliquote di accisa relativa al prodotto birra sono rideterminate nelle seguenti misure:
   a) a decorrere dal 1o gennaio 2016; euro 2,70 per ettolitro e per grado-Plato;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2017; euro 2,17 per ettolitro e per grado-Plato.

  Conseguentemente, dopo il comma 544 aggiungere i seguenti:
  544-bis. 1. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti dell'89 per cento»;
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
1. 2005. (ex 1. 47. 44.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:
  515-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, l'aliquota di accisa prevista per la birra di cui Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 30 per cento per le imprese con produzione annua inferiore a 10.000 ettolitri.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2018.
1. 2006. (ex 1. 47. 47.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515, aggiungere i seguenti:
  515-bis. A decorrere dall'anno 2016 è concesso un credito di imposta nella misura del 40 per cento delle spese per gli acquisti sostenuti, e comunque non superiore a 5.000 euro l'anno, per l'acquisto da parte delle imprese agricole, di prodotti fitosanitari ammessi in agricoltura biologica, di cui all'articolo 5 del Regolamento n. 889/2008, della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli.
  555-ter. Il credito d'imposta di cui al comma 515-bis è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
  555-quater. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 515-bis, è autorizzata la spesa nei limiti di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  555-quinquies. Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al comma 515-bis, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Agenzia delle entrate effettuano controlli nei rispettivi ambiti di competenza secondo le modalità individuate dal decreto di cui al comma 515-sexies.
  515-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni applicative necessarie alla attuazione del comma 515-bis e 515-ter, ivi comprese le modalità di verifica e controllo delle spese sostenute e della coerenza delle stesse con le previsioni di cui ai precedenti commi 515-bis e 515-ter, nonché le cause di decadenza e revoca del beneficio e le modalità di restituzione dell'importo di cui l'impresa ha fruito indebitamente.
  555-septies. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali effettua gli adempimenti conseguenti ai regolamenti dell'Unione europea in materia di aiuti compatibili con il mercato interno.

  Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 3.000.000;
   2017: – 3.000.000;
   2018: – 3.000.000.
1. 2007. (ex 1. 47. 48.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515, aggiungere, il seguente:
  515-bis. Il Fondo di solidarietà nazionale della pesca e dell'acquacoltura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, è incrementato, per l'anno 2016, di 153.000 euro.

  Conseguentemente, al comma 550, Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:
   2016: – 153.000.
1. 2008. (ex 1. 47. 49.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:
  515-bis. All'articolo 35, comma 3-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, dopo la parola: condizionamento sono aggiunte le seguenti: e comunque dopo la fase di ammostamento.
1. 2009. (ex 1. 47. 50.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:
  515-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 12-bis) è aggiunto il seguente:
   12-ter) origano destinato all'alimentazione.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 3.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 2010. (ex 1. 47. 51.) Parentela, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:
  515-bis. Alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il numero 12 della parte I è sostituito dal seguente:
    12) miele naturale e pappa reale;
   b) il numero 16) della parte III è sostituito dal seguente:
    16) miele naturale e pappa reale;.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 8 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016-2018.
1. 2011. (ex 1. 47. 52.) Massimiliano Bernini, Benedetti, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515 aggiungere il seguente:
  515-bis. Al comma 6, dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole 7.000 sono sostituite dalle seguenti: 10.000;
   b) al terzo le parole 7.000 sono sostituite dalle seguenti: 10.000

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 83.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 2012. (ex 1. 47. 53.) Parentela, Gallinella, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, L'Abbate, Lupo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 515, aggiungere il seguente:
  515-bis. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari, previste dal comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto a giovani che non hanno compiuto i 35 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale iscritto nella previdenza agricola, anche in forma societaria purché, in questo ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2013. (ex 1. 47. 25.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:
  516-bis. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: Per l'anno 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i consumi medi standardizzati di cui al primo periodo sono ridotti del 10 per cento.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 130 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2014. (ex 1. 47. 30.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 516, aggiungere il seguente:
  516-bis. All'articolo 1, comma 517, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2015 i consumi medi standardizzati di cui al periodo precedente sono ridotti del 23 per cento. A decorrere dal 1o gennaio 2016 i consumi medi standardizzati di cui al primo periodo sono ridotti del 15 per cento».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 80 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2015. (ex 1. 47. 29.) Guidesi, Caparini.

  Sopprimere il comma 517.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2016. (ex 1. 47. 23.) Guidesi, Caparini.

  Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:
  517-bis. All'articolo 1, comma 512, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti o condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione pari al 5 per cento per i periodi d'imposta 2013 e 2014 e al 10 percento dal periodo d'imposta 2015».

  Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella B voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.

  Conseguentemente al comma 369, sostituire le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 2017. (ex 1. 47. 62.) Russo, Fabrizio Di Stefano, Catanoso.

  Dopo il comma 517, aggiungere il seguente:
  517-bis. All'articolo 1, comma 512 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti o condotti da coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari al 5 per cento per i periodi d'imposta 2013 e 2014 e al 10 per cento dal periodo d'imposta 2015.».

  Conseguentemente, al comma 369, sostituire le parole: è incrementato di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, con le seguenti: è incrementato di 124,340 milioni di euro per l'anno 2016, 132,610 milioni di euro per l'anno 2017, 129,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
1. 2018. (ex 1. 47. 80.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Dopo il comma 520, aggiungere il seguente:
  520-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, ha piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.
1. 2019. (ex *1. 47. 79.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Dopo il comma 520, aggiungere il seguente:
  520-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, si interpretano nel senso che l'accertamento del possesso dei requisiti relativi alla qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) effettuato dalle Regioni, ha piena efficacia, a tutti gli effetti, su tutto il territorio nazionale.
1. 2020. (ex *1. 47. 63.) Russo, Catanoso, Fabrizio Di Stefano.

  Sopprimere il comma 522.

  Conseguentemente, al comma 369, le parole: è incrementato di 134,40 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, sono sostituite dalle seguenti: è incrementato di 126,100 milioni di euro per l'anno 2016, 134,710 milioni di euro per l'anno 2017, 131,610 milioni di euro per l'anno 2018,.
1. 2021. (ex 1. 47. 78.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Dopo il comma 522 aggiungere i seguenti:
  522-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il «Fondo nazionale per agevolare l'autoimpiego di persone con difficoltà di accesso al mondo del lavoro», di seguito denominato «Fondo», con una dotazione iniziale di 130 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017, 2018 e di 180 milioni di euro l'anno, a decorrere dal 2019 volto a sostenere, mediante il riconoscimento di agevolazioni a fondo perduto e/o sotto forma di prestito rimborsabile, soggetti privati che intendano avviare una nuova impresa o che abbiamo costituito un'impresa da almeno sei mesi e risulti inattiva.
  522-ter. L'impresa di cui al comma 522-bis deve essere partecipata da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti categorie: 1) giovani con età compresa tra i 18 e i 35 anni; 2) donne di età superiore ai 18 anni; 3) disoccupati che non abbiano avuto rapporti di lavoro subordinato negli ultimi tre mesi; 4) persone in procinto di perdere il posto di lavoro; 6) lavoratori precari con partita IVA. L'impresa, inoltre, deve essere avviata con meno di 10 addetti e rivestire una delle seguenti forme giuridiche: 1) ditta individuale; 2) società cooperativa con meno di 10 soci; 3) società in nome collettivo; 4) società in accomandita semplice; 5) associazione fra professionisti; 6) società a responsabilità limitata. Infine, l'impresa deve essere avviata in uno dei seguenti settori: 1) attività manifatturiere; 2) costruzioni ed edilizia; 3) riparazioni di autoveicoli e motocicli; 4) affittacamere e bed&breakfast; 5) ristorazione con cucina; 6) servizi di informazione e comunicazione; 7) attività professionali, scientifiche e tecniche; 8) agenzie di viaggio; 9) servizi a supporto alle imprese; 10) istruzione; 11) sanità e assistenza sociale non residenziale; 12) attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento con esclusione delle attività delle lotterie, delle scommesse e delle case da gioco; 13) attività di servizi per la persona. Nel caso di avvio di un'attività di consulenza o professionale è consen- tito l'accesso alle agevolazioni di cui al presente articolo esclusivamente nel caso in cui l'impresa abbia assunto la forma giuridica di associazione o società fra professionisti.
  522-quater. Qualora l'impresa di cui al comma 522-bis venga avviata con un investimento iniziale sino a 50.000 euro, l'agevolazione è pari al 100 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 50.000 euro e i 100.000 euro l'agevolazione è pari al 90 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. Qualora si tratti di un investimento compreso tra i 100.000 euro e i 150.000 euro l'agevolazione è pari all'80 per cento e riconosciuta al 50 per cento a fondo perduto e al 50 per cento sotto forma di prestito rimborsabile. È, inoltre, previsto un contributo sulle spese di gestione dei primi sei mesi di avvio dell'impresa pari a 5.000 euro. Il prestito rimborsabile è erogato nella forma di finanziamento della durata di 60 mesi con tasso fisso, pari al tasso di riferimento UE. Non sono richieste garanzie, fatta eccezione per le società cooperative a responsabilità limitata, per le società a responsabilità limitata e per le associazioni professionali per le quali è richiesta, in particolare, la garanzia fideiussoria degli amministratori.
  522-quinquies. Il Fondo di cui al comma 522-bis non finanzia nuove imprese che: 1) nascano dal rilevamento di una impresa esistente o dall'acquisto di un ramo di azienda; 2) abbiano individuato una sede operativa coincidente o adiacente con la sede utilizzata da un'attività operante nello stesso settore; 3) abbiano un amministratore che risulti titolare o amministratore di un'altra impresa operante nello stesso settore.
  522-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati il funzionamento del Fondo di cui al comma 522-bis 1, i criteri di riconoscimento delle agevolazioni ivi previste e le modalità di presentazione delle domande di accesso. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, al comma 369 sostituire le parole: di 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 184,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 181,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 210,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 199,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028, con le seguenti: di 4,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 12,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 9,610 milioni di euro per l'anno 2018, di 4,110 milioni di euro per l'anno 2019, di 1,510 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, di 30,510 milioni di euro per l'anno 2027 e di 19,100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2028.
1. 2022. (ex 1. 47. 43.) Ricciatti, Ferrara, Airaudo, Placido, Marcon, Fassina, Melilla, Scotto, Ricciatti, Civati, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino, Duranti.

  Dopo il comma 522 aggiungere il seguente:
  552-bis. All'articolo 10-bis, comma 2, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 la lettera c) è sostituita dalla seguente:
   c) siano amministrate e condotte da un giovane imprenditore agricolo di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma 1 ovvero, nel caso di società, siano composte, per oltre la metà numerica dei soci e delle quote di partecipazione, da giovani imprenditori agricoli di età compresa tra i 18 ed i 40 anni in possesso della qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale come risultante dall'iscrizione nella gestione previdenziale agricola o che si iscrivano a tale gestione entro cinque mesi dalla data di accoglimento della domanda di cui al precedente comma.
1. 2023. (ex 1. 47. 33.) Zaccagnini, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:
  523-bis. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «esclusi i pellet».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2024. (ex 1. 47. 86.) Caparini, Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 523 aggiungere il seguente:
  
523-bis. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «, esclusi i pellet.»

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2025. (ex 1. 47. 39.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 523 aggiungere il seguente:
  
525-bis. Al numero 98) della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le parole: «esclusi i pellet

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 96 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2026. (ex 1. 47. 57.) D'Incà, Caso, Castelli, Sorial, Brugnerotto, Cariello.

  Dopo il comma 523 aggiungere il seguente:
  
523-bis. Per il miglioramento genetico del bestiame previsto dalla legge 15 gennaio 1991, n. 30, svolto dalle associazioni allevatori operanti a livello territoriale quali uffici periferici dell'Associazione italiana allevatori, autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017.

  Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 10.000.000;
   2016: – 10.000,000;
   2017: – 10.000.000.
1. 2027. (ex 1. 47. 38.) Faenzi.

  Dopo il comma 523, aggiungere i seguenti:
  
523-bis. Ai fini dell'adeguamento dei canoni concernenti prospezione, ricerca, stoccaggio e coltivazione di idrocarburi, il comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, è sostituito dal seguente:
  1. I canoni annui per i permessi di prospezione e di ricerca e per le concessioni di coltivazione e di stoccaggio nella terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, sono così determinati:
  a) permesso di prospezione: 3.000 euro per chilometro quadrato;
  b) permesso di ricerca: 3.000 euro per chilometro quadrato;
  c) permesso di ricerca in proroga: 5.000 euro per chilometro quadrato;
  d) concessione di coltivazione: 10.000 euro per chilometro quadrato;
  e) concessione di coltivazione in proroga: 10.000 euro per chilometro quadrato;
  f) concessione di stoccaggio insistente sulla relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato;
  g) concessione di stoccaggio in assenza di relativa concessione di coltivazione: 5.000 euro per chilometro quadrato.

  523-ter. I superiori canoni valgono anche nel caso di rilascio del titolo concessorio unico, di cui all'articolo 38 del disegno legislativo 12 settembre 2014, n. 133 convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
  523-quater. Le risorse derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 523-bis, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per interventi di prevenzione e di mitigazione di danni ambientali in mare.
1. 2028. (ex 1. 47. 40.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

  Dopo il comma 523, aggiungere i seguenti:
  
523-bis. Al fine di una maggiore tutela e promozione delle aree marine protette, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare è approvato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni prioritarie concernenti la gestione delle aree marine protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979.
  523-ter. Per l'attuazione del programma di cui al comma precedente, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2016.
  523-quater. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 523-ter a favore delle aree marine protette, si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto, per la corrispondente annualità, le aree marine protette i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente.

  Conseguentemente, al comma 550, Tabella A allegata, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.
1. 2029. (ex 1. 47. 41.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon.

  Dopo il comma 523, aggiungere il seguente:
  523-bis. 16, comma 1-quinquies. 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come introdotto dall'articolo 7, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, le parole: «trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quaranta anni».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2030. (ex 1. 47. 21.) Guidesi, Caparini.

  Al comma 523 aggiungere il seguente:
  523-bis. La dotazione del Fondo per gli incentivi all'assunzione dei giovani lavoratori agricoli di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è aumentata di 500.000 euro per l'anno 2016, di 700.000 euro per l'anno 2017 e di 1.000.000 di euro per l'anno 2018.

  Conseguentemente, al comma 550, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 500.000;
   2017: – 700.000;
   2018: – 1.000.000.
1. 2031. (ex 1. 47. 4.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Sostituire il comma 524 con il seguente:
  524. Per conseguire maggiori entrate a decorrere dall'anno 2016:
   a) La misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è fissata in misura pari al 17 per cento e in percentuale di restituzione in vincite minima al 72 per cento dell'ammontare delle somme giocate, a decorrere dal 1o gennaio 2016. Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato a far data dal 19 gennaio 2016.
   b) Per assicurare maggiori entrate nonché per una più efficiente ed efficace azione di prevenzione e contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento e dell'accesso al gioco da parte dei minori, con minimizzazione dei relativi costi per l'Erario, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i,, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente norma, disciplina il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per la loro integrale sostituzione, da effettuarsi senza mai incrementare il numero degli apparecchi complessivamente installati nel periodo dal 1 luglio 2017 ed entro e non oltre il 30 giugno 2018, con apparecchi che, in analogia a quelli di cui al comma 6, lettera b), del predetto articolo, consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto, con un costo di 1 euro a partita, un premio massimo di 100 euro a partita, una percentuale di restituzione in vincite non inferiore al 70 per cento e non superiore al 75 per cento delle somme giocate, con possibilità di attivazione anche attraverso il ticket pre-pagato. Il decreto dovrà altresì che: i) i concessionari della rete telematica possano installare tali apparecchi solo previa acquisizione, a titolo oneroso, di diritti, di durata novennale a partire dalla data di avvio dei nuovi apparecchi (1 luglio 2017), ad un costo di 2.500 euro ciascuno, da corrispondere in 3 rate annuali di pari importo entro il 30 novembre di ciascun anno a partire dal 2016; ii) ogni concessionario potrà acquisire un numero massimo di diritti pari al 55 per cento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 collegati alla propria rete telematica alla data del primo settembre 2015, entro un limite massimo complessivo nazionale di 200.000 diritti; iii) alla scadenza delle attuali concessioni potranno utilizzare i predetti diritti solo i concessionari aggiudicatari della nuova procedura di selezione avente medesimo oggetto, nonché nuovi eventuali concessionari secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge.
   c) l'Agenzia delle dogane dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 15 gennaio 2016, dispone, a decorre dal 16 gennaio 2016, che: i) il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500,00, introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanza del 16 dicembre 2011, è elevato al 7 per cento dell'eccedenza; ii) il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è elevato al 7 per cento delle vincite.
1. 2032. (ex 1. 48. 26.) Abrignani.

  Al comma 524, primo periodo, sostituire le parole: «17,5 per cento» con le seguenti: «16,3 per cento e la percentuale restituzione in vincite minima al 72 per cento»;

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: ”il comma 649 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato.

  3. dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Per ridurre i costi erariali legati al gioco illegale nonché i costi dovuti al controllo del divieto di accesso al gioco da parte dei minori, nonché in generale maggiori entrate non inferiori a 480 milioni di euro, il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanare entro il 30 giugno 2016, su proposta dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, disciplina il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS, per la loro integrale sostituzione, da effettuarsi, senza mai incrementare il numero degli apparecchi complessivamente installati, a partire dal 1 luglio 2017 ed entro e non oltre il 30 giugno 2018, con apparecchi che, in analogia a quelli di cui al comma 6, lettera b) del predetto articolo, consentono esclusivamente il gioco da ambiente remoto, con attivazione attraverso ticket pre-pagato, con giocata, vincita massima, percentuale di restituzione in vincite e PREU non superiori a quelle degli attuali apparecchi di cui al comma 6, lettera a) del predetto articolo. Il decreto dovrà altresì prevedere che: i) concessionari della rete telematica possano installare tali apparecchi solo previa acquisizione di nulla osta di durata novennale a partire dalla data di avvio dei nuovi apparecchi (1 luglio 2017) in numero massimo pari al 55 per cento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) del TULPS collegati alla propria rete telematica alla data del 1 settembre 2015 ad un costo di 2.500 euro ciascuno pagabili in tre rate annuali di pari importo; ii) alla scadenza delle attuali concessioni potranno utilizzare i predetti nulla osta solo i concessionari della rete telematica aggiudicatari della nuova procedura di selezione, nonché, secondo le modalità che saranno stabilite dalla legge, eventuali nuovi concessionari.
  1-ter. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con decorrenza 16 gennaio 2016, incrementa il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di 500 euro, di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 16 dicembre 2011, all'8 per cento dell'eccedenza a decorrere dal 16 gennaio 2016 ed incrementa il prelievo sulle vincite del gioco del lotto e dei giochi ad esso collegati e complementari all'8 per cento delle vincite a decorrere dal 1 gennaio 2017.
1. 2033. (ex 1. 48. 27.) Abrignani.

   Al comma 524 apportare le seguenti modificazioni:
   a) al comma 524, sostituire le parole: «15 per cento» con le seguenti: «16 per cento»;
   b) al comma 525, sostituire le parole: «5,5 per cento» con le seguenti: «6,5 per cento»;
   c) dopo il comma 532, aggiungere i seguenti:
  532-bis. E vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitari a, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.
  532-ter. La violazione del divieto di cui al comma 8-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500,000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
  532-quater. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 8-ter sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  532-quinquies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione dei commi da 8-bis a 8-quater, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal comma 8-ter”.
1. 2034. (ex 1. 48. 48.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 524 alla lettera a) sostituire le parole: 17,5 per cento con le seguenti: 20 per cento.
1. 2035. (ex 0. 1. 48. 94. 65.) Saltamartini, Busin.

   Al comma 524 sostituire le parole: 17,5 per cento con le seguenti: 16 per cento.

  Conseguentemente, alla medesima lettera aggiungere, infine, i seguenti periodi: L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con provvedimento da adottarsi entro il 31 gennaio 2016, pone che il prelievo sulle vincite eccedenti la somma di Euro 500 introdotto dalle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanza del 16 dicembre 2011, è fissato nella misura del 9 per cento dell'eccedenza. Con il medesimo provvedimento l'Agenzia dispone altresì che il prelievo sulle vincite provenienti dal gioco del lotto e dai giochi ad esso collegati e complementari, di cui alla legge 2 agosto 1982, n. 528 e di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303, è fissato nella misura del 9 per cento delle vincite. Per il gioco del Lotto, disciplinato ai sensi della legge 2 agosto 1982, n. 528 e del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1990, n. 303 e successive modificazioni e integrazioni, nonché per i giochi ad esso collegati e complementari e per le lotterie a estrazione istantanea di cui alla legge 26 marzo 1990, n. 62 ed al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze 12 febbraio 1991, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, è disposta una riduzione nella misura del 3 per cento della percentuale di redistribuzione delle vincite rispettò al totale della raccolta del gioco. Con Decreto del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono conseguentemente definite le nuove caratteristiche dei prodotti dei giochi sopra menzionati. Le maggiori entrate eccedenti i 620 milioni di euro avranno derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma, determinate annualmente a consuntivo, sono destinate, nella misura massima di 20 milioni di euro all'anno, ad incrementare le risorse del fondo per la cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 2036. (ex 0. 1. 48. 94. 45.) Abrignani.

  Al comma 525-quater, sostituire le parole: è precluso il rilascio di nulla osta per gli con le seguenti: è prevista la riduzione degli.
1. 2037. (ex 0. 1. 48. 94. 28.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 525-quinquies, apportare le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo sostituire le parole: 20 mila con le parole: 50 mila.

   b) al secondo periodo sostituire le parole: euro 50 mila ad euro 100 mila, con le seguenti: euro 100 mila ad euro 200 mila e con l'interdizione all'esercizio di attività d'impresa.
1. 2038. (ex 0. 1. 48. 94. 29.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 526.
1. 2039. (ex *1. 48. 38.) Rampelli, Giorgia Meloni.

  Sopprimere il comma 526.
1. 2040. (ex *1. 48. 44.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 526, aggiungere il seguente:
  526-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 la percentuale minima di restituzione in vincite (pay out) della raccolta derivante da giochi è trasformata in percentuale massima della raccolta derivante dai giochi ed è fissata nella misura del 72 per cento. Una quota pari a 200 milioni di euro per cento delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente comma è destinato ad incrementare il Fondo per la prevenzione e cura del gioco d'azzardo patologico di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 2041. (ex 1. 48. 49.) Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Sopprimere il comma 527.
1. 2042. (ex 1. 48. 50.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 528 aggiungere il seguente:
  535-bis. (Divieto di propaganda pubblicitaria) Il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è sostituito dal seguente: È vietata la propaganda pubblicitaria, sotto qualsiasi forma, diretta o indiretta, dei giochi che prevedono vincite in denaro, il committente del messaggio pubblicitario e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 100.000 a 500.000 euro. Qualora la violazione sia reiterata più di due volte, è revocata la licenza di pubblico esercizio intestata al soggetto responsabile. I commi 4-bis, 6 e 7 dell'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati. La disposizione di cui al presente comma acquista efficacia dal 1o gennaio 2016.
1. 2043. (ex 1. 48. 42.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 528 è aggiunto il seguente:
  528-bis. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse. I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. A partire dalla di entrata in vigore le clausole previste da decreti ministeriali ovvero da norme contrattuali previste da gare o bandi che destinano quote derivanti da giochi con vincite in denaro alla promozione pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, sono nulle.
1. 2044. (ex 1. 48. 47.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 531 sostituire le parole: tutte le concessioni con le seguenti: un numero di concessioni pari alla metà delle concessioni in scadenza di cui al presente comma.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2045. (ex 1. 48. 10.) Saltamartini.

  Al comma 531, lettera b) sostituire le parole: 32.000 con le seguenti: 35.000 ed aggiungere, in fine, le seguenti: per ciascun punto di vendita assegnato, euro 3.000 sono destinati a premi a traguardo delle corse ippiche;
1. 2046. (ex 1. 48. 14.) Guidesi.

  Al comma 531, lettera b) sostituire la parola: 32.000 con la seguente: 35.000.
1. 2047. (ex 1. 48. 54.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 531, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.
1. 2048. (ex *1. 48. 3.) D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 531, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
  d-bis) per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, dovere dell'Agenzia di predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco e, simmetricamente, dovere dei partecipanti alla data di pubblicazione del bando di gara, di intervenuta risoluzione senza addebito di indennità di qualsiasi loro contratto di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco precedentemente in vigore in Italia.
1. 2049. (ex *1. 48. 40.) Francesco Saverio Romano, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Galati, Mottola, Parisi.

  Sopprimere i commi 533 e 534.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 97.500.000 euro annui per ciascuno per l'anno 2016.
1. 2050. (ex 1. 48. 53.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 533, lettera a), sono apportate le seguenti modifiche:
   al punto 1 la parola: «210» è sostituita dalla parola: «240».
   al punto 4 la parola: «euro 5.000» è sostituita dalla parola: «3.500», la parola: «euro 2.500» è sostituita dalla parola: «1.750».
  al punto 4 sopprimere il periodo: «fermi in ogni caso la sottoscrizione dell'atto integrativo previsto dall'articolo 1, comma 79 della legge 13 dicembre 2010, n. 229 e il divieto di trasferimento dei locali per tutto il periodo della proroga».

  Dopo il punto 6 aggiungere il seguente:
   6-bis) Dopo la lettera d-bis inserire la seguente: «d-ter) fissazione del limite massimo del 10 per cento delle concessioni messe in gara alle quali può concorrere il medesimo soggetto, direttamente o indirettamente, attraverso soggetti controllati o collegati, ai sensi dell'articolo 2359 c.c., ovvero anche quale membro di un consorzio di un raggruppamento temporaneo di imprese».

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150 milioni di euro per gli anni 2016, 2017, 2018.
1. 2051. (ex 1. 48. 93.) Dellai.

  Al comma 533, lettera a), numero 5, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
  d-bis) ubicazione dei punti vendita di cui alla lettera a) del presente articolo, al di fuori dei centri storici e comunque ad una distanza non inferiore a 500 metri, misurata in base al percorso pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, centri socio-ricreativi e sportivi o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale.
1. 2052. (ex 1. 48. 52.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:
  534-bis. Al fine del rilancio dell'attività della complessiva filiera ippica italiana, è attribuito un contributo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018, in attesa della riorganizzazione della Lega ippica italiana e delle disposizioni legislative e regolamentari relative al suo funzionamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto per la concessione prevista dal medesimo comma.

  Conseguentemente, al comma 369 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: «134,340» è sostituita da: «124,340», la parola: «142,610» è sostituita da: «132,610» e la parola: «139,610» è sostituita da: «129,610».
1. 2053. (ex *1. 48. 41.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:
  534-bis. Al fine del rilancio dell'attività della complessiva filiera ippica italiana, è attribuito un contributo complessivo di 30 milioni di euro per il triennio 2016-2018, in attesa della riorganizzazione della Lega ippica italiana e delle disposizioni legislative e regolamentari relative al suo funzionamento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri di riparto per la concessione prevista dal medesimo comma.

  Conseguentemente, al comma 369 sono apportate le seguenti modificazioni: la parola: «134,340» è sostituita da: «124,340», la parola: «142,610» è sostituita da: «132,610» e la parola: «139,610» è sostituita da: «129,610».
1. 2054. (ex *1. 48. 83.) Faenzi.

  Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:
  534-bis. Al comma 1020, primo periodo, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «2,4 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4,8 per cento». Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020, articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e del comma 9-bis dell'articolo 19, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato «Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga» e finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente comma, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l'assegnazione delle risorse al predetto Fondo.
1. 2055. (ex *1. 48. 57.) Nicola Bianchi, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 534, aggiungere il seguente:
  534-bis. Al comma 1020, primo periodo, dell'articolo 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, le parole: «2,4 per cento» sono sostituite con le seguenti: «4,8 per cento». Una quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del precedente periodo, pari ai proventi eccedenti la misura del canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.a. ai sensi del comma 1020, articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e del comma 9-bis dell'articolo 19, decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, confluisce in un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, denominato «Fondo per l'attuazione del Piano strategico per la banda ultralarga» e finalizzato esclusivamente alla realizzazione degli interventi infrastrutturali nei cluster C e D. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità e i criteri attuativi del presente comma, ivi compreso il monitoraggio delle maggiori entrate e l'assegnazione delle risorse al predetto Fondo.
1. 2056. (ex *1. 48. 86.) Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Dopo il comma 532 aggiungere il seguente:
  532-bis. A decorrere dal 30 marzo 2016, i pagamenti e le riscossioni relative alle forme di gioco con vincite in denaro, esercitate negli esercizi e nei centri di scommesse autorizzati, devono essere effettuati esclusivamente in forma elettronica mediante strumenti di pagamento che consentano l'identificazione del disponente e del beneficiario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con il decreto di cui all'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, e successive modificazioni, sono definite le modalità per attuazione di quanto disposto dal presente comma, comprese le sanzioni amministrative pecuniarie, le modalità di adeguamento sistemi, commissioni, e i massimali giornalieri e settimanali di pagamento.
1. 2057. (ex 0. 1. 48. 94. 14.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Sostituire i commi da 534-bis a 534-sexies, con i seguenti:
  534-bis. La propaganda pubblicitaria del gioco con vincite in denaro, diretta e indiretta e in tutte le sue forme, è vietata nel territorio nazionale.
  534-ter. Chi trasgredisce al divieto di cui al comma 534-bis, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100.000 euro a 500.000 euro. Le sanzioni sono irrogate al soggetto che commissiona la pubblicità, al soggetto che la effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale sono diffuse.
1. 2058. (ex 0. 1. 48. 94. 39.) Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Paglia.

   Al comma 534-bis, primo periodo, sostituire le parole: sono definite le, con le seguenti: sono definite le modalità di attribuzione agli enti locali delle competenze in materia di.
1. 2059. (ex 0. 1. 48. 94. 33.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 534-bis, primo periodo, dopo le parole: concentrazione territoriale aggiungere le seguenti: nonché è stabilita la distanza minima di apertura dai luoghi sensibili.
1. 2060. (ex 0. 1. 48. 94. 48.) Crippa, Caso, Mantero.

  Al comma 534-bis, in fine, aggiungere il seguente periodo: Sono fatti salvi i regolamenti comunali già emanati prima della definizione delle caratteristiche dei punti vendita ove si raccoglie gioco pubblico da parte della Conferenza Unificata Stato, Regioni e enti locali.
1. 2061. (ex 0. 1. 48. 94. 6.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Dopo il capoverso 534-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Fermo restando la facoltà dei comuni di fissare limiti più restrittivi rispetti a quelli stabiliti in sede di Conferenza Unificata Stato, Regioni, enti locali.
1. 2062. (ex 0. 1. 48. 94. 7.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Dopo il capoverso 534-bis aggiungere il seguente:
  534-bis.1. Al comma 1 dell'articolo 36-bis del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «d-bis) è vietata qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti di giochi con vincite in denaro o alla partecipazione ad attività di gioco, anche online, comunque denominate, finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso;».

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   a) sopprimere i capoversi da 534-ter a 535-quinquies;
   b) al capoverso 534-sexies, sostituire le parole da: ai commi fino a: 534-ter con le seguenti: 534-bis.
1. 2063. (ex 0. 1. 48. 94. 64.) Saltamartini, Busin, Guidesi, Simonetti, Molteni.

  Dopo il capoverso 534-bis, aggiungere il seguente:
  534-bis. Nelle more della definizione della Conferenza unificata di cui al comma 534-bis la licenza per le sale da gioco e punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi e non sportivi, nonché in materia di installazione degli apparecchi idonei per il gioco lecito di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 è rilasciata per motivi di ordine pubblico, salute e prevenire il rischio di accesso dei minori di età solo se il locale adibito alle attività della presente disposizione è ad una distanza non inferiore a 500 metri da luoghi sensibili come scuole di ogni ordine e grado, chiese, oratori, centri giovanili e sociali, strutture socio-sanitarie ed assistenziali.
1. 2064. (ex 0. 1. 48. 94. 49) Crippa, Caso, Mantero.

  Dopo il comma 534-bis, aggiungere il seguente: A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è data la facoltà ai comuni di rilascio della licenza di cui agli articoli 86 e 88 del testo unico delle leggi pubblica sicurezza relativamente alle sale per giochi leciti con vincite in denaro e per l'attività di distribuzione di apparecchi automatici e semiautomatici ed elettronici di cui al comma dell'articolo 110 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'amministrazione comunale valuta la possibilità del rilascio delle licenze di cui al presente comma tenuto conto del numero di sale giochi con vincite in denaro già insistenti sul territorio e della distanza con i luoghi sensibili in particolare luoghi di culto, di aggregazione giovanile, strutture sanitarie, scuole di ogni ordine e grado.
1. 2065. (ex 0. 1. 48. 94. 13) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Sostituire i commi da 534-ter fino a 534-sexies, con il seguente:
  534-ter. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma 8-bis è punita con la sanzione amministrativa da euro 50.000 ad euro 500.000. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i criteri finalizzati all'attuazione del presente comma, ivi comprese le modalità di monitoraggio delle entrate dei proventi derivanti dal secondo periodo del presente comma.
1. 2066. (ex 0. 1. 48. 94. 5) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Sostituire i commi da 534-ter fino a 534-sexies, con il seguente:
  534-ter. È vietata qualsiasi forma, diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincita in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line. La violazione del divieto di cui al presente comma è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50.000 a euro 500.000.
  La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale, la pubblicità, la sponsorizzazione o la promozione, al soggetto che le effettua, nonché al proprietario del mezzo con il quale esse sono diffuse.
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente comma sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 2067. (ex 0. 1. 48. 94. 4) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Sostituire i commi da 534-ter, 534-quater e 534-quinquies con il seguente:
  534-ter. È vietata qualsiasi forma diretta o indiretta, di propaganda pubblicitaria, di ogni comunicazione commerciale, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta, sia fisiche sia on line.

  Conseguentemente, al comma 534-sexies le parole: di cui ai commi 534-quater e 534-quinquies e delle prescrizioni del decreto di cui al comma 534-ter sono sostituite dalle seguenti: di cui al comma 534-ter.
1. 2068. (ex 0. 1. 48. 94. 35) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 534-quater sostituire le parole: In ogni caso, è vietata la pubblicità con le seguenti: Il Contratto di servizio RAI s.p.a prevede quale indirizzo imprescindibile il divieto assoluto di trasmissione pubblicitaria di giochi con vincita in denaro in qualsiasi ora del giorno. In ogni caso, è vietata la pubblicità:
1. 2069. (ex 0. 1. 48. 94. 42) Franco Bordo, Marcon, Melilla, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni.

  Sopprimere il comma 534-quinquies.
1. 2070. (ex 0. 1. 48. 94. 27) Palese.

  Sostituire i commi 534-quinquies e 534-sexies con i seguenti:
  534-quinquies. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.

  Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  Fermo restando quanto previsto al comma 534-quater, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    a) sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    b) nella fascia oraria di programmazione tra le ore 07.00 e le ore 20.00 di ogni giorno fatta eccezione per le trasmissioni sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica «sport», ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; sono in ogni caso ricompresi nel divieto gli eventi di particolare rilevanza nazionale trasmessi in chiaro, così come individuati dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 131/12 /CONS, nonché nei 60 minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    c) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    d) inoltre la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   2) la comunicazione commerciale audiovisiva relativa alle « slot machine», anche online, in quanto forme di gioco a maggior effetto compulsivo, non può occupare più di 5 minuti per ogni giorno di trasmissione televisiva per ciascun canale free;
   3) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   4) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   5) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   6) quanto alla destinata stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

  534-sexies. I concessionari e, in generale, gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con aro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di ogni genere su siti web con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all'ordine pubblico.
  Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 534-octies;
   b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'avvertenza «Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica»;
   d) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest'ultimo;
   e) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata dello «spot pubblicitario».

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.

  534-septies. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni indicate le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  534-octies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di un soggetto individuato tra gli organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui al comma 534-quater. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed amministrativa, anche d'urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al precedente periodo proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni ovvero, nei casi d'urgenza, di quarantotto ore.
  534-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano ad ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.
  534-decies. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 534-quater, 534-quinquies e 534-sexies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale radio-televisiva nonché al fornitore di servizi di media audiovisivi che la diffonde.
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda i contenuti della comunicazione e commerciale e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitatamente alla verifica del rispetto delle fasce orarie e dei limiti quantitativi di programmazione.
1. 2071. (ex *0. 1. 48. 94. 46.) Abrignani.

  Sostituire i commi 534-quinquies e 534-sexies con i seguenti:
  534-quinquies. È vietata in modo assoluto qualsiasi forma di comunicazione commerciale, di pubblicità, di sponsorizzazione o di promozione di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro, offerti in reti di raccolta sia fisiche sia online, diversi dai giochi pubblici e comunque riferibili a soggetti non concessionari ovvero non appartenenti alle reti di raccolta dei giochi pubblici gestite dai concessionari. La comunicazione commerciale dei giochi con vincita in denaro non deve contrastare con l'esigenza di favorire l'affermazione di modelli di comportamento ispirati a misura, correttezza e responsabilità, a tutela dell'interesse primario degli individui, ed in particolare dei minori di età, ad una vita familiare, sociale e lavorativa protetta dalle conseguenze di comportamenti di gioco non responsabile, determinati da eccesso o dipendenza.

  Tutte le comunicazioni commerciali dei giochi con vincita in denaro devono contenere una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di anni 18 e che può causare dipendenza patologica.
  Fermo restando quanto previsto al comma 534-quater, vigono le seguenti ulteriori limitazioni relativamente ai giochi con vincite in denaro:
   1) relativamente alla comunicazione commerciale audiovisiva, la pubblicità di giochi con vincita in denaro è vietata:
    a) sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica destinata esclusivamente a «bambini»;
    b) nella fascia oraria di programmazione tra le ore 07.00 e le ore 20.00 di ogni giorno fatta eccezione per le trasmissioni sui canali/servizi free o a pagamento della televisione digitale terrestre e satellitare con una programmazione tematica «sport», ovvero per le trasmissioni sportive o di eventi sportivi a rilevanza nazionale o internazionale ovunque trasmesse, nonché per quelle su canali tematici dedicati al gioco; sono in ogni caso ricompresi nel divieto gli eventi di particolare rilevanza nazionale trasmessi in chiaro, così come individuati dall'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni ai sensi della delibera n. 131/12 /CONS, nonché nei 60 minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    c) durante i programmi destinati ai minori di età quali i cartoni animati, i film chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e negli spettacoli che hanno i minori di età come protagonisti trasmessi in qualunque fascia oraria, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi programmi;
    d) inoltre la pubblicità di giochi con vincita in danaro è vietata qualora preveda in qualità di testimonial personaggi pubblici di grande notorietà nel mondo dello sport e dello spettacolo;
   2) la comunicazione commerciale audiovisiva relativa alle « slot machine», anche online, in quanto forme di gioco a maggior effetto compulsivo, non può occupare più di 5 minuti per ogni giorno di trasmissione televisiva per ciascun canale free;
   3) quanto al canale radiofonico, la pubblicità è vietata durante programmi chiaramente dedicati ad un pubblico di minori e durante quelli che hanno i minori di età come protagonisti, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi agli stessi;
   4) quanto al circuito cinematografico, la pubblicità è vietata: a) durante le proiezioni cinematografiche destinate ai minori di età, fra le quali i cartoni animati e i film chiaramente dedicati ad un pubblico infantile o adolescenziale, nonché nei trenta minuti precedenti e successivi a tali proiezioni; b) nelle sale cinematografiche e nei loro foyer in occasione della proiezione di film destinati alla visione dei minori di età, fra i quali cartoni animati o film chiaramente diretti ad un pubblico infantile o adolescenziale;
   5) quanto al circuito teatrale, la pubblicità è vietata nei teatri e nei loro foyer in occasione di rappresentazioni destinate alla visione dei minori di età, ovvero chiaramente dirette ad un pubblico infantile o adolescenziale, fatta eccezione per le rappresentazioni teatrali che sono con ragionevole evidenza rivolte a un pubblico prevalentemente adulto;
   6) quanto alla destinata stampa quotidiana e periodica, la pubblicità è vietata su quella destinata ai minori di età, che per grafica, contenuto ed oggetto è chiaramente destinata ad un pubblico infantile ed adolescenziale.

  534-sexies. I concessionari e, in generale, gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sono obbligati, relativamente alla pubblicità di giochi con aro destinata a canali web, ad inserire nei contratti di diffusione pubblicitaria esplicite clausole che impegnino il fornitore a non pubblicare e a fare in modo che non vengano pubblicati banner, annunci, forme di ogni genere su siti web con contenuti contrari alla dignità umana, ai minori e all'ordine pubblico.
  Qualsiasi comunicazione commerciale riguardante giochi con vincite in denaro reca, in ogni caso, quanto meno i seguenti messaggi di avvertimento:
   a) denominazione sociale del concessionario, dato identificativo numerico della concessione e gli estremi del visto di conformità di cui al comma 534-octies;
   b) i loghi della Agenzia, fatta salva la comunicazione su canali radiofonici;
   c) l'avvertenza «Il gioco è vietato ai minori e può causare dipendenza patologica»;
   d) l'indicazione dell'indirizzo web dell'Agenzia sul quale consultare le probabilità di vincita ovvero, in loro mancanza, la percentuale storica per giochi similari, nonché, qualora la comunicazione commerciale sia commissionata dal concessionario, anche il sito web di quest'ultimo;
   e) l'indicazione «pubblicità» per tutta la durata dello «spot pubblicitario».

  In ogni caso, le comunicazioni commerciali di giochi con vincita in denaro contengono sempre una chiara e precisa avvertenza che il gioco è vietato ai minori di diciotto anni. In caso di comunicazione radiofonica o televisiva, l'avvertenza dovrà essere realizzata attraverso una formula, adottata in accordo con la Presidenza del Consiglio dei ministri e uguale per tutti gli investitori, che contenga anche la sensibilizzazione sui problemi derivanti dal gioco patologico.
  Con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli sono stabilite le disposizioni applicative del presente comma.

  534-septies. Sono escluse dai divieti e dalle limitazioni indicate le sponsorizzazioni che prevedono il semplice uso del logo del prodotto e di marchi registrati, nonché le comunicazioni istituzionali dei concessionari. Sono altresì esclusi dalle limitazioni i messaggi che abbiano un fine esclusivamente di utilità sociale, quali le campagne finalizzate alla prevenzione del gioco minorile, alla prevenzione del gioco problematico, all'educazione ad un approccio responsabile al gioco, nonché di sostegno ad iniziative relative all'arte, sport e cultura.
  534-octies. I concessionari di giochi pubblici e gli altri componenti delle loro reti di raccolta di gioco sottopongono preventivamente ogni loro campagna di comunicazione commerciale alla valutazione di un soggetto individuato tra gli organismi autonomi settoriali operanti nel mercato di riferimento, il cui elenco è tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, al fine di riscontrare nei contenuti di tali campagne e delle comunicazioni commerciali che le compongono, mediante un visto di conformità, il rispetto delle limitazioni di cui al comma 534-quater. Costituisce condizione di ammissibilità della tutela giurisdizionale in sede civile ed amministrativa, anche d'urgenza, per motivi inerenti la pubblicità di giochi pubblici, il previo ricorso in sede amministrativa avverso la valutazione di cui al precedente periodo proposto alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento dell'editoria, che si pronuncia nel termine di sette giorni ovvero, nei casi d'urgenza, di quarantotto ore.
  534-novies. I fornitori di servizi media audiovisivi si impegnano ad ospitare nei propri palinsesti campagne di sensibilizzazione sui rischi della dipendenza dal gioco e del gioco illegale e in particolare a partecipare a campagne informative che non incidono sui limiti di affollamento pubblicitario, dedicate al tema della prevenzione dall'eccesso di dipendenza dal gioco.
  534-decies. In caso di violazione del divieto di cui ai commi 534-quater, 534-quinquies e 534-sexies si applica una sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra 50.000 euro a 500.000 euro. La sanzione è irrogata al soggetto che commissiona la comunicazione commerciale radio-televisiva nonché al fornitore di servizi di media audiovisivi che la diffonde.
  I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma precedente sono destinati alla prevenzione, alla cura e alla riabilitazione delle patologie connesse alla dipendenza da gioco d'azzardo, ai sensi dell'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  L'applicazione delle sanzioni è di competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato per quanto riguarda i contenuti della comunicazione e commerciale e dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni limitatamente alla verifica del rispetto delle fasce orarie e dei limiti quantitativi di programmazione.
1. 2072. (ex *0. 1. 48. 94. 57.) Brunetta.

  Al comma 534-quinquies dopo le parole: È altresì vietata la pubblicità aggiungere le seguenti: diretta e indiretta.
1. 2073. (ex 0. 1. 48. 94. 2.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Al comma 534-quinquies sopprimere la parola: generaliste nonché le parole: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 di ogni giorno.
1. 2074. (ex 0. 1. 48. 94. 40.) Nicchi, Marcon, Melilla, Gregori, Paglia.

   Al comma 534-quinquies, al primo periodo, sopprimere la parola: generaliste e sostituire la parola: 22.00 con la seguente: 24.00.
1. 2075. (ex 0. 1. 48. 94. 34.) Paglia, Marcon, Melilla.

   Al comma 534-quinquies, primo periodo, sopprimere la parola: generaliste.
1. 2076. (ex 0. 1. 48. 94. 36.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 534-quinquies, primo periodo, dopo le parole: televisive generaliste aggiungere le seguenti:, Pay-TV e internet.
1. 2077. (ex 0. 1. 48. 94. 36.) Palese.

  Al comma 534-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 con le seguenti: dalle ore 00.00 alle ore 23.59.
1. 2078. (ex 0. 1. 48. 94. 3) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Al comma 534-quinquies, primo periodo, sostituire la parola: 22.00 con la seguente: 24.00.
1. 2079. (ex 0. 1. 48. 94. 37) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 534-quinquies, primo periodo, le parole: dalle ore 7.00 alle ore 22.00 sono sostituite dalle seguenti: dalle ore 7.00 alle ore 20.00.
1. 2080. (ex 0. 1. 48. 94. 25) Palese.

  Al comma 534-quinquies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietata qualsiasi forma di pubblicità diretta ed indiretta di giochi con vincite in denaro attraverso la rete internet.
1. 2081. (ex 0. 1. 48. 94. 10) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Al comma 534-quinquies, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: È vietata ogni forma di pubblicità diretta ed indiretta di giochi con vincita in denaro utilizzando la cartellonistica stradale nonché i mezzi di trasporto pubblici e privati.
1. 2082. (ex 0. 1. 48. 94. 11) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Al comma 534-quinquies, sopprimere il secondo periodo.
1. 2083. (ex 0. 1. 48. 94. 8) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Al comma 534-quinquies, sopprimere il terzo periodo.
1. 2084. (ex *0. 1. 48. 94. 9) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Al comma 534-quinquies, sopprimere il terzo periodo.
1. 2085. (ex *0. 1. 48. 94. 38) Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 534-quinquies, aggiungere il seguente:
  534-quinquies. All'articolo 7 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, sostituire il comma 6 con il seguente:
   «6. Il committente del messaggio pubblicitario di cui al comma 4 e il proprietario del mezzo con cui il medesimo messaggio pubblicitario è diffuso sono puniti entrambi con una sanzione amministrativa pecuniaria da duecentomila a settecentomila euro. L'inosservanza delle disposizioni di cui al comma 5 è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria pari a centomila euro irrogata nei confronti del concessionario; per le violazioni di cui al comma 5, relative agli apparecchi di cui al citato articolo 110, comma 6, lettere a) e b), la stessa sanzione si applica al solo soggetto titolare della sala o del punto di raccolta dei giochi; per le violazioni nei punti di vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse, la sanzione si applica al titolare del punto vendita, se diverso dal concessionario. Per le attività di contestazione degli illeciti, nonché di irrogazione delle sanzioni è competente l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e, successivamente alla sua incorporazione, ai sensi della legislazione vigente, l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che vi provvede ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.».
1. 2086. (ex 0. 1. 48. 94. 66) Saltamartini, Busin.

  Dopo il comma 534-quinquies, aggiungere il seguente:
  534-quinquies.1. L'esercizio di nuovi sale da gioco e di nuovi punti vendita in cui si esercita come attività principale l'offerta di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, o non sportivi, è vietato a una distanza inferiore a 300 metri da scuole di ogni ordine e grado, strutture ospedaliere e residenziali o semiresidenziali operanti nel settore sanitario o socio-assistenziale, luoghi di culto, caserme, centri di aggregazione giovanile e centri per anziani, nonché a una distanza inferiore a 100 metri da banche e uffici postali.

  Conseguentemente al comma 534-sexies, dopo le parole: 534-quinquies aggiungere la seguente: 534-quinquies.1.
1. 2087. (ex 0. 1. 48. 94. 61) Binetti.

   Dopo il comma 534-septies, aggiungere il seguente:
  534-septies.1. Le sanzioni di cui al comma precedente sono destinate ad incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
1. 2088. (ex 0. 1. 48. 94. 63.) Saltamartini, Busin, Guidesi, Simonetti, Molteni.

  Al comma 534-septies, primo periodo, sostituire le parole: stipula convenzioni con le seguenti: è autorizzata ad attivare rapporti di lavoro.
1. 2089. (ex 0. 1. 48. 94. 32.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 534-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per assicurare la massima concorrenzialità e parità di condizioni tra i partecipanti, è dovere dell'Agenzia predisporre, fra gli atti di gara, lo schema di contratto tipo recante le clausole minime dei contratti di commercializzazione di giochi ovvero di somministrazione di servizi di gioco.
1. 2090. (ex 0. 1. 48. 94. 44.) Abrignani.

   Al comma 534-octies, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) al primo periodo, sostituire la parola: 2019 con la seguente: 2018;
   2) al secondo periodo, sostituire la parola: 2017 con la seguente: 2016 e dopo le parole: ambiente remoto aggiungere le seguenti: e per quelli di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b) del citato testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,;
   3) dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Al fine di impedire l'accesso al gioco a soggetti minori di età o che, pur essendo maggiorenni, abbiamo espressamente scelto di sottoporsi al divieto di accesso allo stesso, gli apparecchi di cui al presente comma dovranno essere dotati di procedure e meccanismi di identificazione della clientela tramite tessera sanitaria.
1. 2091. (ex 0. 1. 48. 94. 31.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 534-octies, al primo periodo, aggiungere infine le seguenti parole:, che preveda in particolare le modalità di identificazione informatica del giocatore finalizzate al riconoscimento della maggiore età e delle condizioni reddituali, anche attraverso la lettura di un documento elettronico quale tessera sanitaria o carta di identità elettronica, nonché i limiti massimi di spesa, anche connessi alle condizioni reddituali del giocatore.
1. 2092. (ex 0. 1. 48. 94. 55.) Alberto Giorgetti, Brunetta.

  Dopo il comma 534-octies aggiungere il seguente:
  534-octies. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietata l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni.
1. 2093. (ex 0. 1. 48. 94. 15.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Dopo il comma 534-octies aggiungere il seguente:
  534-octies.1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità di pubblico riconoscimento agli esercizi commerciali che si impegnano, per un determinato numero di anni, a rimuovere o a non installare apparecchiature per giochi con vincita in denaro. Sono nulle eventuali clausole contrattuali che prevedano penali in caso di rescissione del contratto relativo alla installazione di apparecchiature per giochi con vincite in denaro.
1. 2094. (ex 0. 1. 48. 94. 12.) Baroni, Mantero, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Castelli, Brugnerotto, Sorial, D'Incà, Cariello, Pesco, Villarosa.

  Al comma 534-undecies, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 136 milioni per l'anno 2016 e 186 milioni a decorrere dall'anno 2017.

  Conseguentemente sopprimere la parte conseguenziale.
1. 2095. (ex 0. 1. 48. 94. 62.) Guidesi, Simonetti, Saltamartini, Molteni.

  Dopo il capoverso 534-duodecies, aggiungere il seguente:
  534-terdecies. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:
  «646. L'offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici, anche se collegati alla rete internet, è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza approvato con regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo o locale aperto al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchi e comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
   a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
   b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

  647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646 che precede lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio.
  648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell'esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge n. 689 del 1981. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia dello dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
  Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla sospensione cautelare obbligatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.
  648-bis. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia accertato l'esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l'impiego di apparecchi certificati per il gioco senza vincita in denaro.
  648-ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647, 648 e 648-bis si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato».
1. 2096. (ex 0. 1. 48. 94. 43.) Abrignani.

  Dopo il comma 535, inserire i seguenti:
  525-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto- legge, adotta le disposizioni in materia di giochi pubblici per la modifica della percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi ovvero a vincite in denaro, nonché della percentuale del compenso per le attività di gestione o dei punti vendita, al fine di assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 400 milioni di euro per l'anno 2016. A tal fine, può essere disposto anche l'ulteriore incremento – entro il limite dell'1 per cento del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come da ultimo modificato ai sensi dei commi 524 e 525.
  525-ter. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal comma 525-bis, accertate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 11-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, per il finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
1. 2097. (ex 1. 48. 56.) Luigi Di Maio, Lombardi, Nuti, Nesci, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
  525-bis. Nella misura di 100 milioni di euro in ragione d'anno, maggior gettito derivante dall'aumento del prelievo erariale unico degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a) e b) stabilito per l'anno di riferimento rispetto all'anno 2015, è ridistribuito ai Comuni in misura proporzionale al numero dei punti di raccolta del gioco presenti nel proprio territorio di competenza. Con apposita rendicontazione, i Comuni destinano le predette entrate principalmente al sostegno delle politiche di prevenzione, cura e riabilitazione dei soggetti affetti dalla sindrome del gioco d'azzardo patologico. In assenza di gravi e comprovate situazioni di rischio per la salute dei cittadini nel territorio, i Comuni possono destinare tali entrate alle politiche e alle attività a sostegno dell'istruzione, cultura, sport, assistenza sociale di qualsiasi tipo, e relative strutture, nonché al decoro urbano e manutenzione della rete stradale.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari 100 milioni di euro a decorrere dal 2016.
1. 2098. (ex 1. 48. 12.) Pagano.

  Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
  525-bis. L'articolo 1, comma 649, lettera c), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 si interpreta nel senso che la ripartizione da parte dei concessionari delle somme residue disponibili per aggi e compensi degli altri soggetti che operano su loro incarico nella gestione e raccolta del gioco con apparecchi da intrattenimento, compresi i produttori di sistemi di gioco contrattualizzati per dette attività, avviene al netto di quanto dovuto ai sensi della lettera b) del medesimo comma e mediante rideterminazione degli stessi aggi e compensi in misura proporzionale alle competenze dovute agli operatori medesimi in forza di tali contratti al momento di entrata in vigore della legge n. 190 del 2014. I concessionari hanno diritto di rivalsa sui soggetti con essi contrattualizzati per le somme eventualmente anticipate antecedentemente all'avvenuta rideterminazione.
1. 2099. (ex 1. 48. 64.) Pisicchio, Palese, Carra.

  Dopo il comma 535 aggiungere il seguente:
  535-bis. I commi 646, 647 e 648 della legge n. 190 del 2014 sono sostituiti dai seguenti:
  646. L'offerta al pubblico di gioco lecito o promozionale praticato mediante utilizzo di apparecchi meccanici, elettromeccanici o elettronici, anche se collegati alla rete internet, è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati ai sensi dell'articolo 86 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto n. 773 del 18 giugno 1931. Il titolare di qualsiasi esercizio pubblico, circolo o locale aperto al pubblico nel quale si rinvengono apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero qualunque altro apparecchio comunque idoneo a consentire l'esercizio del gioco con vincite in denaro, anche se proposto sotto forma di gioco promozionale, non collegati alla rete statale di raccolta del gioco ovvero che in ogni caso non consentono la lettura dei dati relativi alle somme giocate, anche per effetto di manomissioni, è soggetto al pagamento:
   a) per ciascuno degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del predetto testo unico di cui al regio decreto n. 773 del 1931, e successive modificazioni, del prelievo unificato previsto a legislazione vigente per tale tipologia di apparecchi su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio;
   b) per ciascun altro apparecchio, dell'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, in ragione di un'aliquota di prelievo del 6 per cento su un imponibile medio forfetario giornaliero di euro 3.000 per trecentosessantacinque giorni di presunta operatività dell'apparecchio.

  647. In caso di prova documentale contraria, l'imponibile medio forfetario di cui al comma 646 che precede lettere a) ovvero b), è moltiplicato per il numero effettivo di giorni di operatività comprovata dell'apparecchio;
  648. Fermo restando le sanzioni penali previste in caso manomissioni dei dati di gioco, per ciascun apparecchio di cui al comma 1 che precede il titolare dell'esercizio pubblico del circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto oltre al pagamento dell'imposta, secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2, alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 20.000 di cui non è ammesso il pagamento in misura ridotta a norma dell'articolo 16 della legge 689/1981. L'apparecchio è in ogni caso soggetto a confisca amministrativa è, qualora di esso non sia consentito l'asporto da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli ovvero della Forza di polizia che procede, il titolare dell'esercizio è custode dell'apparecchio confiscato, con obbligo di procedere a sua cura e spese alla distruzione dell'apparecchio entro dieci giorni dalla confisca, nonché alla consegna all'Agenzia delle dogane e dei monopoli della scheda madre dell'apparecchio confiscato, in caso di apparecchio di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, ovvero dell'apparato hardware di suo funzionamento, in caso di apparecchio di qualunque altra tipologia. Il titolare dell'esercizio o del circolo o del locale è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di euro 200 per ogni giorno di ritardo nella distruzione dell'apparecchio ovvero nella consegna dei componenti di cui al secondo periodo del presente comma.
  Il titolare del pubblico esercizio o circolo o del locale aperto al pubblico è soggetto alla sospensione cautelare obbligatoria della licenza da 1 a 4 mesi, a seconda della gravità della violazione e del numero degli apparecchi irregolari, disposta dalla competente autorità preposta al rilascio della licenza; in caso di reiterazione delle violazioni le autorizzazioni e licenze sono revocate, ed il soggetto sanzionato non può ottenere il rilascio di nuove autorizzazioni per pubblico esercizio per 10 anni da quando il provvedimento che accerta la reiterazione delle violazioni è divenuto definitivo.
  648-bis. Le medesime previsioni di cui ai commi 646, 647 e 648 si applicano nel caso in cui sia accertato l'esercizio effettivo di giochi con vincita in denaro operato con l'impiego di apparecchi certificati per il gioco senza vincita in denaro.
  648-ter. Le medesime previsioni di cui ai commi 646,647,648 e 648-bis si applicano anche al proprietario o al possessore a qualsiasi titolo degli apparecchi ove questi sia individuato.
1. 2100. (ex 1. 48. 25.) Abrignani.

  Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
  535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 dell'8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto.

  In analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b), numero 3), del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
   a) superiore a 200 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
   b) superiore a 400 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
   c) superiore a 800 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

  535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma precedente al netto dell'imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari stessi.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
1. 2101. (ex 1. 48. 88.) Russo, Oliverio.

  Dopo il comma 535, aggiungere il seguente:
  535-bis. A partire dal 1 gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 del 8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo, viene stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto.
  In analogia alle previsioni dell'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto Legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, il prelievo lordo potrà diminuire secondo le aliquote di seguito indicate nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
   a) Superiore a 200 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
   b) Superiore a 400 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
   c) Superiore a 800 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

  Il prelievo lordo di cui al comma 12-bis al netto dell'imposta unica è destinato al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli.
  Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre sia nuove tipologie di scommesse di cui ai commi precedenti, che palinsesti personalizzati e complementari a quelli ufficiali , accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi secondo i protocolli definiti dall'Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli. Per gli eventi non inclusi nel palinsesto ufficiale del MIPAAF, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai Concessionari è a carico dei Concessionari Stessi.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 2102. (ex 1. 48. 90.) Russo.

  Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
  535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 il prelievo per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura del 45 per cento della differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
   a) Superiore a 100 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 35 per cento;
   b) Superiore a 130 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 25 per cento;
   c) Superiore a 180 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 20 per cento.

  535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma 1 è destinato, al netto dell'imposta unica, per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.
  535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 2103. (ex 1. 48. 91.) Russo, Oliverio.

  Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
  535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 il prelievo per le scommesse a quota fissa sulle corse dei cavalli è stabilito nella misura dell'8 per cento del movimento netto, in analogia alla previsione dell'articolo 4, comma 1, lettera b) numero 3) del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504. Nel caso in cui il movimento netto dei 12 mesi precedenti derivante dalle stesse scommesse sia:
   a) Superiore a 100 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 6,5 per cento;
   b) Superiore a 130 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento;
   c) Superiore a 180 milioni di euro, l'aliquota è stabilita nella misura del 3,5 per cento.

  535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma 1 è destinato per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.
  535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.
1. 2104. (ex 1. 48. 92.) Russo, Oliverio.

  Dopo il comma 535, aggiungere i seguenti:
  535-bis. A partire dal 1o gennaio 2016 per le sole scommesse a quota fissa vengono abrogate le quote di prelievo sull'introito lordo delle scommesse sulle corse dei cavalli di cui al decreto 15 febbraio 1999 Gazzetta Ufficiale n. 40 dell'8 febbraio 1999 ed il prelievo lordo viene stabilito nella misura del 40 per cento della differenza tra le somme puntate e le vincite corrisposte.
  535-ter. Il prelievo lordo di cui al comma precedente è destinato, al netto dell'imposta unica, per il 65 per cento al finanziamento dei montepremi, della gestione degli impianti delle corse nonché delle provvidenze per l'allevamento dei cavalli e per la quota restante ad utile erariale.
  535-quater. Ferma la disposizione di cui al comma precedente, i concessionari hanno facoltà di proporre nei propri programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale le scommesse di cui al comma 535-bis, accettando scommesse anche durante lo svolgimento degli eventi. Per le scommesse non incluse nel programma ufficiale, il costo dei diritti delle immagini utilizzate dai concessionari è a carico dei concessionari stessi.

  Conseguentemente, ridurre proporzionalmente del 35 per cento in maniera lineare tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella C.
1. 2105. (ex 1. 48. 89.) Russo, Oliverio.

  Dopo il comma 535 inserire il seguente:
  535-bis. A decorrere dall'anno 2016 è istituita un'imposta pari allo 0,2 per cento del reddito complessivo di cui all'articolo 73 del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, degli operatori del mercato dell'intera filiera pubblicitaria, quali gli inserzionisti, come emittenti radiotelevisive e la stampa quotidiana e periodica, i concessionari della raccolta pubblicitaria, e tutti quei soggetti che esercitano l'attività di intermediazione sulla pubblicità attraverso la ricerca e l'acquisto, per conto di terzi, di spazi sui mezzi di informazione e di comunicazione, su tutti i tipi di piattaforme trasmissive, comprese le reti elettroniche. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalità di attuazione della disposizione di cui al presente comma, garantendo l'assenza di oneri per il bilancio dello Stato. Le risorse rinvenienti dall'attuazione del presente comma sono assegnate al fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui al precedente comma 208.
1. 2106. (ex 1. 48. 87.) Franco Bordo, Marcon, Fassina, Melilla, Ricciatti.

  Sopprimere il comma 536.
1. 2107. (ex 1. 49. 31.) Mantero, Baroni, Colonnese, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Al comma 536, lettera c), aggiungere in fine il seguente periodo: La presente disposizione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2017.

  Conseguentemente, dopo la lettera d), inserire la seguente:
  d-bis). Al comma 5-bis dell'articolo 3 le parole: «50.000» sono sostituite dalle seguenti: «10.000».
1. 2108. (ex 1. 49. 1.) Centemero.

  Al comma 536, sopprimere le lettere e), f) e g).
1. 2109. (ex *1. 49. 11.) Pagano.

  Al comma 536, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».
1. 2110. (ex *1. 49. 2.) Fabrizio Di Stefano.

  Al comma 536, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».
1. 2111. (ex *1. 49. 27.) Marcon.

  Al comma 536, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».
1. 2112. (ex *1. 49. 43.) Zaccagnini, Marcon, Melilla, Franco Bordo.

  Al comma 536, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
  i) all'articolo 35, comma 3, le parole: «2016, 2017 e 2018», sono sostituite dalle seguenti: «2015, 2016 e 2017».
1. 2113. (ex *1. 49. 36.) Russo, Catanoso.

  Al comma 538, premettere le seguenti lettere:
   0a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
    «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.»;
   0b) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
    «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.».
1. 2114. (ex *1. 49. 37.) Russo, Catanoso.

  Al comma 538, premettere le seguenti lettere:
   0a) all'articolo 6, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
    «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.»;
   0b) all'articolo 22, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
    «2-bis. In luogo della polizza di cui al comma 1, la garanzia può essere prestata sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione rilasciata da una banca o da una impresa di assicurazione per un periodo di quattro anni successivi a quello di svolgimento dell'attività di assistenza. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuate modalità alternative che offrano adeguate garanzie.».
1. 2115. (ex *1. 49. 3.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 541, inserire il seguente:
  541-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
   b) dopo il comma 3, aggiunto il seguente: «3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016.».
1. 2116. (ex *1. 49. 5.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 542, inserire il seguente:
  542-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016.».
1. 2117. (ex *1. 49. 29.) Rizzetto, Mucci, Prodani, Barbanti.

  Dopo il comma 542, inserire il seguente:
  542-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016.».
1. 2118. (ex *1. 49. 49.) Ciracì, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 542, inserire il seguente:
  542-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) comma 3, sono soppresse le seguenti parole: «e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri»;
   b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: «3-bis. Gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri sono invece tenuti ad inviare lo spesometro con i dati di tutte le fatture emesse nell'anno fiscale 2015 entro il 31 gennaio 2016.».
1. 2119. (ex *1. 49. 6.) Centemero, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 541, aggiungere il seguente:
  541-bis. All'articolo 15 del decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, alla lettera e-bis) le parole: «non superiore a 400 euro», sono sostituite con le seguenti «non superiore a 800 euro»

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, infine, le parole: , ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 150.000.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 2120. (ex 1. 49. 32.) Colonnese, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 542 inserire i seguenti:
  542-bis. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel registro del CONI, possono, per i periodi d'imposta non ancora prescritti ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, alla data di entrata in vigore della presente legge, e non oggetto, alla stessa data, di accertamenti o di rettifiche ai fini dell'IRES e IRAP per i quali non è stato instaurato, alla medesima data, un contenzioso fiscale, procedere alla regolarizzazione con versamento volontario, delle imposte relative ai medesimi periodi di imposta con conseguente preclusione di azioni accertatrici da parte dell'amministrazione finanziaria per il periodo di imposta regolarizzati ed esclusione della punibilità per i reati tributari. La regolarizzazione può essere effettuata anche limitatamente ad uno o più periodi d'imposta.
  542-ter. La regolarizzazione di cui al precedente comma, si intende esaustiva, ai fini delle imposte sui redditi, se effettuata nei seguenti modi: in presenza di dichiarazioni dei redditi ai fini IRES e IRAP, con il versamento volontario di un importo pari al 25 per cento dell'IRES imponibile dichiarata e versata per ciascun periodo d'imposta nonché di un importo pari al 25 per cento dell'IRAP dichiarata e versata per lo stesso periodo. In ogni caso o se in presenza di dichiarazioni negative, l'importo relativo a ciascun periodo d'imposta non potrà essere inferiore ad 800 euro ai fini IRES ed a 500 euro ai fini IRAP. In caso di omesse dichiarazioni l'importo da versare per la regolarizzazione ammonta ad euro 1.600 ai fini IRES e ad euro 1.000 ai fini IRAP per ciascun periodo d'imposta cui la regolarizzazione si riferisce.
  542-quater. In presenza di avvisi di accertamento per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora scaduti i termini per la proposizione del reclamo di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, o per la proposizione del ricorso, i soggetti di cui al precedente articolo 1 possono procedere alla regolarizzazione di cui al precedente comma 542-bis, riferita al periodo d'imposta oggetto dell'accertamento, con il versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni comminate o dell'ammontare degli interessi accertati.
  542-quinquies. I soggetti di cui al comma 542-bis, possono procedere alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle Commissioni Tributarie od al giudice ordinario con il versamento volontario del:
   a) 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
   b) 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni ed interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell'amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
   c) 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni ed interessi accertati in caso di soccombenza della società o associazione nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.

  542-sexies. Per valore della lite da assumere a base del calcolo per il versamento e la conseguente regolarizzazione, si intende l'importo che ha formato oggetto di contestazione in primo grado.
  542-septies. La definizione agevolata di cui ai commi da 542-bis a 542-undecies è preclusa quando l'ammontare complessivo delle imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso di accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore a euro 30.000 per ciascuna imposta, IRES e IRAP, accertata o contestata.
  542-octies. Il modello di definizione e le modalità di versamento con i codici di tributo relativi alle diverse imposte, saranno oggetto di provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare improrogabilmente entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  542-novies. Le somme di cui ai commi precedenti possono essere versate ratealmente, gravate di interessi legali, in un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima o di una delle rate successive determina automaticamente l'annullamento della regolarizzazione e la conseguente acquisizione all'erario delle rate eventualmente già pagate.
  542-decies. Il modello di definizione relativo ad uno o più periodi d'imposta dovrà essere inviato all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della data e dell'importo versato della prima o unica rata, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  542-undecies. La regolarizzazione con versamento volontario o la definizione agevolata di cui ai commi 542-bis e seguenti della presente legge rende definitiva la liquidazione delle imposte dovute e preclude nei confronti del soggetto che la effettua ogni accertamento tributario con riferimento alle imposte medesime; comporta, inoltre, l'estinzione delle sanzioni amministrative tributarie, comprese quelle accessorie nonché l'esclusione della punibilità per i reati tributari.
1. 2121. (ex 1. 49. 12.) Guidesi.

  Dopo il comma 542, inserire il seguente:
  542-bis. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme pari alla sanzione e alle somme irrogate ai sensi del comma 1».
1. 2122. (ex *1. 49. 4.) Fabrizio Di Stefano.

  Dopo il comma 542, inserire il seguente:
  542-bis. All'articolo 39, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, le parole: «di una somma pari alla sanzione irrogata» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme pari alla sanzione e alle somme irrogate ai sensi del comma 1».
1. 2123. (ex *1. 49. 38.) Russo, Catanoso.

  Dopo il comma 542, inserire il seguente:
  542-bis. L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è sostituito dal seguente:

«Art. 30.

  1. Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora che non possono essere superiori al tasso di interesse medio euribor a cui si aggiungono 3 punti percentuali».
1. 2124. (ex 1. 49. 8.) Gianluca Pini.

  Dopo il comma 542, aggiungere il seguente:
  542-bis. L'articolo 4, comma 4 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è sostituito dal seguente:
   «4. I termini e le modalità di pagamento dell'accisa, anche relativamente ai parametri utili per garantire la competenza economica di eventuali versamenti in acconto, sono fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Fino all'adozione del decreto di cui al primo periodo, restano fermi i termini e le modalità di pagamento contenuti nelle disposizioni previste per i singoli prodotti. Per i prodotti immessi in consumo in ciascun mese, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo. Per le immissioni in consumo avvenute dal 1o al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell'accisa deve essere effettuato entro il giorno 27 dello stesso mese ed in tale caso non è ammesso il versamento unitario ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Relativamente a questi ultimi prodotti, il decreto di cui al primo periodo non può prevedere termini di pagamento più ampi rispetto a quelli fissati nel periodo precedente. In caso di ritardo nel pagamento si applica, in deroga all'articolo 18 del decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di mora del sei per cento, riducibile al due per cento se il pagamento avviene entro dieci giorni dalla data di scadenza. Dopo la scadenza del suddetto termine, non è consentita l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta. Per i prodotti d'importazione l'accisa è riscossa con le modalità e nei termini previsti per i diritti di confine, fermo restando che il pagamento non può essere fissato per un periodo di tempo superiore a quello mediamente previsto per i prodotti nazionali. L'imposta è dovuta anche per i prodotti sottoposti ad accisa contenuti nelle merci importate, con lo stesso trattamento fiscale previsto per i prodotti nazionali e comunitari».
1. 2125. (ex 1. 49. 13.) Guidesi.

  Dopo il comma 543, inserire i seguenti:
  543-bis. I commi 48 e 49 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
   «48. I trasferimenti di beni e diritti per causa di morte sono soggetti all'imposta di cui al comma 47 con le seguenti aliquote sul valore complessivo netto dei beni:
    a) devoluti a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.0 euro: 7 per cento;
    b) devoluti a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 100.000 euro: 8 per cento;
    c) devoluti a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
    d) devoluti a favore di altri soggetti: 15 per cento.

  48-bis. Le aliquote previste dal comma 48, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per causa di morte soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere.
  49. Per le donazioni e gli atti di trasferimento a titolo gratuito di beni e diritti e per la costituzione di vincoli di destinazione di beni l'imposta è determinata dall'applicazione delle seguenti aliquote al valore globale dei beni e diritti al netto degli oneri da cui è gravato il beneficiario diversi da quelli indicati dall'articolo 58, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, ovvero, se la donazione è fatta congiuntamente a favore di più soggetti o se in uno stesso atto sono compresi più atti di disposizione a favore di soggetti diversi, al valore delle quote dei beni o diritti attribuiti:
    a) a favore del coniuge e dei parenti in linea retta sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario, 500.000 euro: 7 per cento;
    b) a favore dei fratelli e delle sorelle sul valore complessivo netto eccedente, per ciascun beneficiario. 100,000 euro: 8 per cento;
    c) a favore degli altri parenti fino al quarto grado e degli affini in linea retta, nonché degli affini in linea collaterale fino al terzo grado: 10 per cento;
    d) a favore di altri soggetti: 15 percento.

  49-bis. Le aliquote previste dal precedente comma 49, lettere a), b), c) e d), relative ai trasferimenti di beni e diritti per donazione soggetti all'imposta di cui al comma 47, eccedenti la soglia di 5 milioni di euro sono triplicate per ciascuna delle fattispecie di cui alle citate lettere».

  543-ter. Le lettere h) e i) del comma dell'articolo 12, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346, e successive modificazioni sono abrogate.
1. 2126. (ex 1. 50. 2.) Marcon, Paglia, Fassina, Pannarale, Ricciatti, Costantino, Melilla, Nicchi, Palazzotto, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 543, inserire il seguente:
  543-bis. Al decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159, dopo l'articolo 2, è inserito il seguente: «Art. 2-bis. (Rateizzazione dei pagamenti di somme dovute a seguito di accertamento in caso di inadempimento). 1. In caso di rateazione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, nonché in caso di rateazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, il mancato pagamento di una delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio: il contribuente ha la facoltà di effettuare il versamento in unica soluzione delle somme dovute ovvero, in caso di comprovata e temporanea difficoltà economica, può chiedere una dilazione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione concesso ai sensi del presente articolo il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo ancora dovuto, maggiorato delle sanzioni e degli interessi, è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione».
1. 2127. (ex 1. 50. 1.) Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 544, inserire i seguenti:
  544-bis. A partire dal periodo d'imposta 2014 è istituita un'imposta patrimoniale ordinaria sulle grandi ricchezze, la cui base imponibile è costituita dalla ricchezza netta delle famiglie superiore a 800.000 euro, e cioè, dalla somma delle attività reali (immobili, aziende e oggetti di valore), delle attività finanziarie (depositi, titoli di Stato, azioni, ecc..) al netto delle passività finanziarie (mutui e altri debiti) incluso il patrimonio non strumentale delle società, nella misura dello 0,7 per cento per un imponibile da 800.000 euro a 2 milioni di euro, e nella misura dell'1 per cento per ricchezze di valore superiore ai 2 milioni di euro.
  544-ter. Ai fini dell'accertamento del valore patrimoniale da assoggettare all'imposta di cui al comma 544-bis, si ricorre all'utilizzo delle informazioni desunte dal pubblico registro dei beni mobili registrati e dei dati trasmessi dai soggetti emittenti nello Stato valori mobiliari.
  544-quater. Il contribuente ha l'obbligo di indicare nella dichiarazione dei redditi tutte le attività finanziarie detenute all'estero. Il Ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le sanzioni da applicare in caso di omesse dichiarazioni al riguardo.
  544-quinquies. Al fine di evitare la doppia imposizione, dall'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi 544-bis e 544-ter si detrae un importo pari all'imposta netta già pagata sulle medesime attività.
  544-sexies. Il Governo nell'ambito degli organismi europei è impegnato a proporre la messa in opera di un sistema europeo integrato di anagrafe dei flussi patrimoniali.
  544-septies. Il maggior gettito derivante dalle disposizioni di cui ai commi da 544-bis a 544-sexies confluisce nel Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 431, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, ed è con priorità destinato alla riduzione del carico dell'Irpef su pensionati e lavoratori.
1. 2128. (ex 1. 50. 3.) Paglia, Fassina, Marcon, Melilla, Scotto, Franco Bordo.

  Al comma 544, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze fino al termine del periodo con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze adotta entro il 31 marzo 2016 adeguati provvedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
1. 2129. (ex *1. 50. 5.) Capezzone, Russo, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Bianconi, Distaso, Altieri, Corsaro.

  Al comma 544, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze fino al termine del periodo con le seguenti: il Ministro dell'economia e delle finanze adotta entro il 31 marzo 2016 adeguati provvedimenti che assicurino gli stessi effetti sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica.
1. 2130. (ex *1. 50. 6.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

  Al comma 544, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze, sino alle parole: 16 dicembre 2008 con le seguenti: si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2131. (ex **1. 50. 4.) Capezzone, Palese, Latronico, Marti, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Altieri, Corsaro.

  Al comma 544, sostituire le parole da: il Ministro dell'economia e delle finanze, sino alle parole: 16 dicembre 2008 con le seguenti: si provvede mediante provvedimenti di razionalizzazione e di revisione della spesa, di ridimensionamento di strutture, di riduzione delle spese per beni e servizi, di ottimizzazione dell'uso degli immobili, nonché di razionalizzazione delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, adottati entro il 31 marzo 2016 dal Presidente del Consiglio dei ministri sulla base degli indirizzi del Comitato interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al fine di assicurare una riduzione della spesa corrente delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a 2.000 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2132. (ex **1. 50. 7.) Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Corsaro, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese, Vaccaro.

  Al comma 545, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) dopo l'articolo 17 è aggiunto il seguente:
  ”Art. 17-bis. – (Obbligo di apertura della partita IVA per gli operatori pubblicitari del web). – 1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati in siti telematici, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari in siti telematici ed i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca, servizi di search advertising, visualizzabili nel territorio italiano durante la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio telematico attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La disposizione del presente comma si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi o soggetti inserzionisti.
1. 2133. (ex 1. 50-bis. 30.) Paglia, Marcon, Melilla.

  Dopo il comma 545, aggiungere il seguente:
  545-bis. Alla tabella A, dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserita la seguente: «Manutenzione dei beni strumentali ai servizi svolti dalle Onlus».

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C, sono ridotte in maniera lineare del 5 per cento per gli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2134. (ex 1. 50-bis. 9.) Bergamini, Alberto Giorgetti.

  Dopo il comma 545 aggiungere il seguente:
  545-bis. Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla situazione internazionale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernenti la revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 18.000.000;
   2017: – 35.000.000;
   2018: – 35.000.000.
1. 2135. (ex 1. 50-bis. 5.) Mottola, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Faenzi, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 547, aggiungere i seguenti:
  547-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) al comma 491, primo periodo sono premesse le parole: «In attesa dell'introduzione di una normativa europea, in via transitoria»;
   b) al medesimo comma 491, quarto periodo, le parole: «Per valore della transazione si intende il valore del saldo netto delle transazioni regolate giornalmente relative al medesimo strumento finanziario e concluse nella stessa giornata operativa da un medesimo soggetto, ovvero il corrispettivo versato» sono sostituite dalle seguenti: «Per valore della transazione si intende il valore della singola operazione», e, all'ultimo periodo le parole: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni negoziate in mercati regolamentari o sistemi multilaterali di negoziazione emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «Sono altresì esclusi dall'imposta i trasferimenti di proprietà di azioni emesse da società la cui capitalizzazione media nel mese di novembre dell'anno precedente a quello in cui avviene il trasferimento di proprietà sia inferiore a 500 milioni di euro»;
   c) al comma 492, sono soppresse le parole: «che abbiano come sottostante prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491, o il cui valore dipenda prevalentemente da uno o più degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma,», nonché le parole: «, che permettano di acquisire o di vendere prevalentemente uno o più strumenti finanziari di cui al comma 491 o che comportino un regolamento in contanti determinato con riferimento prevalentemente a uno o più strumenti finanziari indicati al precedente comma» e le parole: «ad imposta in misura fissa, determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto, secondo la tabella 3 allegata alla presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «ad imposta con aliquota dello 0,05 per cento sul valore della transazione»;
   d) dopo il comma 499 è aggiunto il seguente: «499-bis. Nella nota 3-ter all'articolo 13 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: » Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro.«»;
   e) al comma 500, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quanto previsto in via transitoria nei commi dal 491 al presente deve essere adeguato alla normativa europea in fase di definizione (proposta di direttiva COM(2013)71), entro sei mesi dall'entrata in vigore di quest'ultima, prevedendo, in particolare l'introduzione del principio di emissione a complemento del più generale principio di residenza, onde limitare quanto più possibile i fenomeni di delocalizzazione degli istituti finanziari.

  547-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di applicazione delle modifiche introdotte all'imposta sulle transazioni finanziarie dal precedente comma 547-bis.
1. 2136. (ex 1. 50-bis. 29.) Marcon, Paglia, Fassina, Melilla, Duranti

  Al comma 548, sostituire le parole da: per reimmatricolazione a: radiazione dal PRA con le seguenti: documentando l'operazione e.

  Conseguentemente, dopo il medesimo comma 548 è aggiungo il seguente:
  548-bis. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i documenti e le procedure operative richiesti per documentare la definitiva esportazione dei veicoli ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 548».
1. 2137. (ex 1. 50-ter. 32.) Corsaro, Altieri, Bianconi, Capezzone, Chiarelli, Ciracì, Distaso, Fucci, Latronico, Marti, Palese.

  Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:
  548-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016, le nuove concessioni di beni demaniali marittimi, sono affidate mediante procedure competitive di selezione nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione e parità di trattamento.
  548-ter. Le nuove concessioni di cui al precedente comma, hanno durata non inferiore a dieci anni e non superiore a venti anni. Le concessioni vigenti alla data del 31 dicembre 2015 hanno durata non inferiore a trenta anni dal momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.
  548-quater. Nell'assegnazione delle nuove aree demaniali concedibili a privati, nel rispetto dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo, sarà data priorità alle imprese giovanili e femminili, come definite dall'articolo 5, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180.
1. 2138. (ex 1. 50-ter. 23.) Faenzi.

  Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. Al fine di contrastare l'economia sommersa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il Contrasto d'interesse, con dotazione iniziale di 500 milioni di euro, le cui risorse sono utilizzate per le seguenti finalità. In via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di contribuenti persone fisiche, consumatori finali, in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi in uno o più settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in maniera analitica i settori di cui al precedente periodo, identificati con il relativo codice ATECO. Con lo stesso decreto, sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Con successivo decreto da emanarsi entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito d'imposta, è determinata la misura del credito d'imposta di cui al secondo periodo nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 91 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 2139. (ex 1. 50-ter. 18.) Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:
  548-bis. Al fine di contrastare l'economia sommersa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il Contrasto d'interesse, con dotazione iniziale di 500 milioni di euro, le cui risorse sono utilizzate per le seguenti finalità. In via sperimentale, per l'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore della presente legge, è riconosciuto un credito d'imposta in favore di contribuenti persone fisiche, consumatori finali, in relazione alle spese effettuate per l'acquisto di beni e servizi in uno o più settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati in maniera analitica i settori di cui al precedente periodo, identificati con il relativo codice ATECO. Con lo stesso decreto, sono individuate le modalità per usufruire del credito d'imposta e per la comunicazione delle spese effettuate ai fini della verifica di capienza dei fondi annualmente disponibili, la documentazione fiscale che deve essere rilasciata dal venditore, il regime dei controlli sulle spese nonché ogni altra disposizione necessaria per il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate. Con successivo decreto da emanarsi entro il 28 febbraio del periodo d'imposta successivo a quello di riconoscimento del credito d'imposta, è determinata la misura del credito d'imposta di cui al secondo comma nei limiti della dotazione finanziaria del fondo di cui al primo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 544, aggiungere i seguenti:
  544-bis. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
  544-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».
1. 2140. (ex 1. 50-ter. 15.) Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 548, aggiungere i seguenti:
  548-bis. Dopo l'articolo 28-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, è inserito il seguente:

«Art. 28-sexies.
(Altre misure in materia di compensazione).

  1. Fuori dai casi di cui ai precedenti articoli, i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle società a prevalente partecipazione pubblica, per somministrazioni e forniture di beni e servizi, possono essere compensati, su esclusiva richiesta del creditore, con i debiti relativi a:
   a) imposte sui redditi, relative addizionali e ritenute alla fonte riscosse mediante versamento diretto;
   b) imposta sul valore aggiunto;
   c) imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
   d) imposta regionale sulle attività produttive;
   e) contributi previdenziali dovuti da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali, comprese le quote associative;
   f) contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
   g) premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
   h) altre entrate di natura tributaria, previdenziale e assicurativa individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri competenti per settore.

  2. Per i crediti di ammontare inferiore al debito, la compensazione è ammessa solo sino a capienza dell'intero credito. Per i crediti di ammontare superiore al debito, il credito è compensabile in tutto o in parte su indicazione del creditore.
  3. Ai fini della compensazione è necessario che il credito sia certificato ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, o ai sensi dell'articolo 9, comma 3-ter, lettera b), ultimo periodo, del medesimo decreto e che la relativa certificazione rechi l'indicazione della data prevista per il pagamento.
  4. La compensazione è realizzata nell'ambito delle ordinarie scadenze dichiarative e di versamento con l'utilizzo del sistema previsto dall'articolo 17, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ed esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dall'ente previdenziale, assistenziale e assicurativo. La compensazione è trasmessa immediatamente con flussi telematici alla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con modalità idonee a garantire l'utilizzo univoco del credito certificato.
  5. Entro sessanta giorni dal termine indicato nella certificazione, l'amministrazione pubblica debitrice provvede al versamento dell'importo certificato oggetto di compensazione. In caso di mancato versamento entro il detto termine, per il recupero del credito si applicano le modalità stabilite dal primo comma, del precedente articolo 28-quinquies e dal decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 14 gennaio 2014.
  6. I termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, sono stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».
  548-ter. Le disposizioni di cui al precedente comma 548-bis si applicano ai crediti maturati a decorrere dal 1o gennaio 2016.
1. 2141. (ex 1. 50-ter. 16.) Cancelleri, Da Villa, Brugnerotto, Caso, Castelli, Cariello, Crippa, D'Incà, Sorial, Vallascas, Fantinati, Della Valle.

  Dopo il comma 548, inserire il seguente:
  548-bis. Il comma 2 dell'articolo 63 della legge 21 novembre 2000, n. 342 è sostituito dal seguente:
  «2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa in ragione della metà agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
   a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
   b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
   c) i veicoli per i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione dei loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume».

  Conseguentemente, al comma 369, le parole: 134,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 142,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 139,610 milioni di euro per l'anno 2018 sono sostituite dalle seguenti: 34,340 milioni di euro per l'anno 2016, di 42,610 milioni di euro per l'anno 2017, di 39,610 milioni di euro per l'anno 2018.
1. 2142. (ex 1. 50-ter. 2.) Sandra Savino, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. Per l'anno 2016, su istanza del contribuente, la riscossione dei ruoli resi esecutivi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge è sospesa per un periodo non superiore a sei mesi per i lavoratori che si trovino in stato di sopravvenuta disoccupazione temporanea nonché in presenza di comprovate situazioni, a carattere eccezionale e straordinario e indipendenti dalla volontà del contribuente, che non consentano temporaneamente lo svolgimento dell'attività d'impresa, professione, arte o mestiere. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai ruoli resi esecutivi a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per l'anno 2016.
1. 2143. (ex 1. 50-ter. 17.) Sibilia, Cancelleri, Corda, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Dopo il comma 548, aggiungere il seguente:
  548-bis. Al fine di contrastare l'economia sommersa, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un Fondo per il contrasto d'interesse con la dotazione iniziale di 100 milioni, le cui risorse sono utilizzate per le seguenti finalità. In via sperimentale, per l'anno 2016 è autorizzata l'effettuazione di lotterie nazionali, fino ad un massimo di dodici ogni anno, attraverso le quali sono assegnate ai contribuenti maggiormente virtuosi premi in denaro o in natura. La determinazione e l'attribuzione dei premi deve favorire le spese per l'acquisto di beni e servizi in settori di attività con maggiore indice di evasione fiscale. Ai fini dell'assegnazione dei premi, costituisce indice di preferenza il maggior numero di spese per acquisti di beni e servizi fiscalmente documentate. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui al presente comma. Lo stesso decreto individua le modalità di svolgimento e di partecipazione alle lotterie, la ripartizione dei premi e le modalità di assegnazione, anche attraverso l'individuazione di limiti minimi di spesa, nonché soluzioni software gratuite per facilitare la trasmissione e la consultazione telematica dei dati.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2144. (ex 1. 50-ter. 19.) Pesco, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, D'Incà.

  Al comma 548-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Un quinto dell'importo della suddetta dotazione finanziaria è destinato al rafforzamento della formazione del personale dei dipartimenti e delle sezioni della polizia postale, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.».

  Conseguentemente, al comma 548-ter, primo periodo, sopprimere le parole: in via prioritaria.
1. 2146. (ex 0. 1. 1. 1. 75.) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-bis aggiungere, in fine, il periodo seguente:
  Una quota della suddetta dotazione finanziaria, di importo pari a 10 milioni di euro, è destinata al rafforzamento della formazione del personale dei dipartimenti e delle sezioni della polizia postale, nonché all'aggiornamento della tecnologia dei macchinari e delle postazioni informatiche.

  Conseguentemente, al comma 548-ter, sopprimere le parole: in via prioritaria.
1. 2147. Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-ter, primo periodo, sostituire la parola: sentiti con le seguenti: di concerto.
1. 2148. (ex 0. 1. 1. 1. 91.) Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-ter, secondo periodo, dopo le parole: è data comunicazione aggiungere la seguente: preventiva.
1. 2149. (ex 0. 1. 1. 1. 90.) Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire il comma 548-quater con il seguente:
  548-quater, All'articolo 8, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «e 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e 150 milioni»;
   b) al comma 1, lettera a):
    1) le parole: «e a 44 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «e a 138 milioni»;
    2) dopo la parola: «nonché» sono inserite le seguenti: «nella misura del 20 per cento di detta somma»;
   e) al comma 1, lettera b), le parole: «e a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente» sono sostituite dalle seguenti: «e a 12 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco per l'acquisto di automezzi per il soccorso urgente nonché per l'acquisto di attrezzature ed equipaggiamenti».

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2016.
1. 2150. (ex 0. 1. 1. 1. 74.) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-quater, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 320 milioni.

  Conseguentemente, alla lettera h, comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 20 milioni.
1. 2151. Molteni.

  Al comma 548-quater, sostituire le parole: 50 milioni di euro, con le seguenti: 320 milioni di euro.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 270 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2152. Vito.

  Al comma 548-quater, sostituire le parole: 50 milioni con le seguenti: 280 milioni.

  Conseguentemente,

  al comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 100.
  al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 60 milioni.
1. 2153. (ex 0. 1. 1. 1. 17.) Simonetti, Molteni.

  Al comma 548-quater, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Per il rinnovo e l'adeguamento della dotazione di giubbotti antiproiettile della polizia di Stato, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per il 2016.

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, infine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 10 milioni euro per l'anno 2016.
1. 2154. Nuti, Lombardi, Cozzolino, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Luigi Di Maio, Caso, Castelli, Brugnerotto, Cariello, D'Incà, Sorial.

  Al comma 548-quater secondo periodo dopo le parole: «della difesa,» aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

  Conseguentemente, al comma 548-sexies dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
1. 2155. (ex **0. 1. 1. 1. 32.) Latronico, Palese.

  Al comma 548-quater secondo periodo dopo le parole: «della difesa,» aggiungere le seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;

  Conseguentemente, al comma 548-sexies dopo le parole: «di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze» aggiungere le seguenti: «, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».
1. 2156. (ex 0. 1. 1. 1. 111.) Vito, Brunetta, Alberto Giorgetti.

  Sopprimere i commi 548-quinquies e 548-sexies

  Conseguentemente, al comma 548-duodecies, sostituire le parole: 500 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 750 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2157. (ex 0. 1. 1. 1. 37.) Marcon, Melilla.

  Sopprimere i commi 548-quinquies e 548-sexies.
1. 2158. (ex 0. 1. 1. 1. 36.) Marcon, Melilla.

  Al comma 548-quinquies, sostituire le parole: 245 milioni con le seguenti: 424 milioni.

  Conseguentemente,
al comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: 500 euro, con le seguenti parole: 200 euro.
al comma 548-quaterdecies sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti parole: 116 milioni;
1. 2159. (ex 0. 1. 1. 1. 27.) Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 548-quinquies, sostituire le parole: 245 milioni di euro, con le seguenti: 275 milioni di euro, di cui 30 milioni da destinarsi al corso antiterrorismo (C.A.T.) per tutti gli operatori di polizia.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016.
1. 2160. Vito.

  Al comma 548-quinquies), dopo le parole: per l'anno 2016, aggiungere le seguenti: Sono altresì stanziati 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 per consentire a tutti gli operatori delle forze di polizia di frequentare corsi di antiterrorismo.

  Conseguentemente, al comma 551, in fine, aggiungere le parole:

ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2161. Molteni.

  Dopo il comma 548-quinquies aggiungere i seguenti:
  548-quinquies.1. Al fine di sostenere interventi straordinari per la difesa e la sicurezza pubblica, per il triennio 2016- 2018, in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli oneri posti a carico del bilancio statale destinati al personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, sono quantificati in 1.000 milioni di euro.
  548-quinquies.2. Con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 marzo 2016, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare la copertura degli oneri delle disposizioni di cui al comma 246, pari a 1.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali«.;

  Conseguentemente, nella parte consequenziale, inserire il seguente capoverso: al comma 246, sopprimere le parole: »di cui 74 milioni di euro per personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195”.
1. 2162. (ex 0. 1. 1. 1. 108.) Vito, Brunetta, Gelmini, Gregorio Fontana, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo, Polverini, Russo, Occhiuto, Petrenga.

  Al comma 548-sexies, primo periodo, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, di concerto con il Ministro dell'interno, provvede alla compilazione dell'elenco delle infrastrutture sensibili e di rilevanza strategica.
1. 2163. (ex 0. 1. 1. 1. 54.) Artini, Baldassarre, Bechis, Matarrelli, Segoni, Turco, Pastorino, Brignone, Civati, Andrea Maestri.

  Al comma 548-septies, primo periodo sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente:
   a) al medesimo comma, quarto periodo, sostituire le parole: per l'anno 2016 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2016;
   b) al medesimo comma, quarto periodo, sopprimere le parole da: Al fine di garantire il rispetto degli obiettivi fino a: stati di previsione diversi;

  Conseguentemente, al comma 551 aggiungere, in fine, le seguenti parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2164. (ex 0. 1. 1. 1. 15.) Molteni, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 548-septies, aggiungere in fine le parole: Allo scopo di finanziare la progressione delle carriere nelle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare, in vista del loro riordino complessivo, sono altresì stanziati 400 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, in fine, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 400 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2165. Molteni.

  Al comma 548-septies, aggiungere in fine le parole: Alle risorse destinate al rinnovo dei contratti nel comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico di cui comma 246 del presente articolo, pari a 74 milioni di euro, allo scopo di reintegrare il turn over al 100 per cento del personale delle forze di polizia, si aggiungono 90 milioni di euro a decorrere dal 2016.

  Conseguentemente, al comma 551, in fine, aggiungere le parole: ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.
1. 2166. Molteni.

  Dopo il comma 548-septies, aggiungere il seguente:
  548-septies. 1.bis Per garantire gli standard operativi e i livelli di efficienza ed efficacia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in relazione alla situazione internazionale, è autorizzata la spesa di 18 milioni di euro per l'anno 2016 e di 35 milioni euro a decorrere dall'anno 2017, per il finanziamento dei decreti legislativi attuativi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, concernenti la revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 18.000.000;
   2017: – 35.000.000;
   2018: – 35.000.000.
1. 2167. (ex 0. 1. 1. 1. 48.) Galati, Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 548-octies, dopo le parole: per la riqualificazione urbana aggiungere le seguenti:, la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale.

  Conseguentemente,

  Al comma 548-novies, sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Unità di missione per le periferie;
   al comma 548-decies:
    sostituire la lettera a) con la seguente:

    a) La costituzione di un Unità di missione per le periferie composta da un rappresentante del Governo, uno della Conferenza delle Regioni, uno dell'ANCI che sono affiancati da un numero ristretto di esperti di architettura e pianificazione urbana, di finanza di progetto e di sociologia, per la valutazione e la scelta dei progetti di riqualificazione;
    alla lettera c) sostituire le parole: del Nucleo con le seguenti: dell'Unità di missione per le periferie;
al comma 548-undecies, sostituire i primi due periodi con i seguenti: Sulla base dell'istruttoria svolta, l'Unità di missione per le periferie seleziona i progetti in coerenza con i criteri definiti nel decreto di cui al comma 548-decies, seguendo le seguenti indicazioni di priorità:
    a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;
    b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;
    c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;
    d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge n. 493 del 1993. Sulla base di tale prima selezione l'Unità di missione per le periferie individua con proprie deliberazioni i progetti da inserire nel Programma ai fini della stipulazione di convenzioni o accordi di programma con gli enti promotori dei progetti medesimi;
   al medesimo comma 548-undecies, sostituire le parole: alla Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: all'Unità di missione per le periferie;
   al comma 548-duodecies, le parole: da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sono soppresse.
1. 2168. (ex 0. 1. 1. 1. 65.) Pellegrino, Costantino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto, Fassina.

  Al comma 548-octies, dopo le parole: per la riqualificazione urbana aggiungere le seguenti:, la riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale

  Conseguentemente, al comma 548-undecies, sostituire le parole: con le relative indicazioni di priorità con le seguenti: seguendo le seguenti indicazioni di priorità:
   a) lo sviluppo dei servizi sociali ed educativi;
   b) la promozione di attività didattiche, culturali e sportive;
   c) la rigenerazione urbana sostenibile nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), di silenzio assenso, e di autorizzazioni in materia urbanistica e dei beni culturali, e della normativa urbanistica, anche attraverso un procedimento in grado di garantire la partecipazione dei cittadini alle scelte di trasformazione urbana;
   d) l'attuazione dei Programmi di recupero urbano destinati alla riqualificazione delle periferie istituiti con la legge 493 del 1993.
1. 2169. (ex 0. 1. 1. 1. 66.) Costantino, Pellegrino, Zaratti, Marcon, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto, Fassina

  Al comma 548-octies, sostituire le parole da: di miglioramento fino alla fine del comma con le seguenti: rivolti air incremento di strutture da dedicare all'istituzione di nidi per i bambini da zero a tre anni, anche attraverso il riuso di strutture edilizie esistenti, o all'incremento dei mezzi destinati al trasporto pubblico locale al fine di miglioramento della mobilità urbana ed extraurbana connessa con il fenomeno del pendolarismo.
1. 2170. (ex 0. 1. 1. 1. 78) Nesci, De Lorenzis, Dieni, Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-novies, dopo le parole: gli enti interessati, aggiungere le seguenti: avvalendosi della collaborazione degli enti di cui enti di tipo associativo costituiti ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, le cui finalità statutarie hanno quale scopo principale l'attenuazione di forme di emarginazione sociale e delle disparità economiche.
1. 2171. (ex 0. 1. 1. 1. 13.) Abrignani, D'Alessandro, Faenzi, Mottola, Parisi, Francesco Saverio Romano.

  Al comma 548-novies sostituire le parole: presidenza del consiglio dei Ministri con le seguenti: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 2172. (ex 0. 1. 1. 1. 24.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-novies, sostituire le parole: sentita la conferenza unificata con le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza unificata.
1. 2173. (ex 0. 1. 1. 1. 25.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-novies, sostituire le parole: sentita la Conferenza unificata con le seguenti: previo parere vincolante della Conferenza unificata e delle competenti commissioni parlamentari.
1. 2174. (ex 0. 1. 1. 1. 19.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-novies, sostituire le parole:, sentita la con le seguenti: d'intesa con la.
1. 2175. (ex 0. 1. 1. 1. 79.) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-decies lettera a), dopo le parole: di funzionamento aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 2176. (ex 0. 1. 1. 1. 22.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-decies, lettera a), sostituire le parole: presso la presidenza del Consiglio dei Ministri con le seguenti: presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
1. 2177. (ex 0. 1. 1. 1. 20.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-decies, lettera a), dopo le parole: di un nucleo aggiungere le seguenti: composto da due rappresentanti delle competenti commissioni parlamentari di ciascun ramo del Parlamento, da due rappresentanti dell'ANCI, da due rappresentanti delle Regioni e da un rappresentante dell'Autorità nazionale anticorruzione;.
1. 2178. (ex 0. 1. 1. 1. 21.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-decies, lettera a),, sopprimere le parole da: o privati fino alla fine del numero.
1. 2179. (ex 0. 1. 1. 1. 80.) Lombardi, Nesci, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-decies lettera a),, sopprimere le parole: o privati.
1. 2180. (ex 0. 1. 1. 1. 23.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-decies, lettera c), dopo le parole: la tempestiva esecutività degli interventi aggiungere le seguenti parole:, l'utilizzo di volontari del servizio civile.
1. 2181. (ex 0. 1. 1. 1. 64.) Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla, Fratoianni, Pannarale, Carlo Galli, D'Attorre, Palazzotto.

  Al comma 548-undecies, secondo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.
1. 2182. (ex 0. 1. 1. 1. 18.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Al comma 548-duodecies sopprimere le parole da:, da trasferire fino a: ministri;.
1. 2183. (ex 0. 1. 1. 1. 26.) Simonetti, Saltamartini, Guidesi.

  Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies
. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di individuazione dei destinatari del suddetto contributo, le modalità di assegnazione e di erogazione e l'ammontare dello stesso che dovrà essere proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF).

  Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2184. (ex 0. 1. 1. 1. 101.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale delle giovani generazioni, accrescerne le competenze e valorizzarne il merito, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi inseriti in percorsi di istruzione o di istruzione e formazione professionale che abbiano ottenuto risultati eccellenti, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo sulla base dei seguenti criteri: – individuazione dei parametri per la selezione dei destinatari del suddetto contributo riservato in via prioritaria agli studenti più meritevoli; – predisposizione di un catalogo delle attività proposte, accessibile on line garantendo il valore culturale delle attività proposte; – divieto di riconoscere il contributo per attività diverse da quelle previste dal catalogo; – ammontare del contributo proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2185. (ex 0. 1. 1. 1. 100.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne le competenze e accompagnare il loro processo di maturità anche attraverso l'acquisizione di una maggiore consapevolezza di sé e del contesto di riferimento, è riconosciuto, nei confronti dei ragazzi che compiono 18 anni di età nell'anno in corso e fino al 1 gennaio 2017, un contributo economico per la realizzazione di attività esperienziali in Italia o all'estero, negli ambiti dello sport, della conoscenza delle istituzioni italiane e comunitarie, delle scienze, delle lingue, delle moderne tecnologie, scelte da un catalogo appositamente costituito e consultabile on line garantendo la più ampia libertà di scelta e il rispetto dei principi di non discriminazione e pari opportunità. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità operative per l'utilizzo del suddetto contributo il cui ammontare sarà proporzionato al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEF).

  Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2186. (ex 0. 1. 1. 1. 99.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di favorire le giovani generazioni e promuovere il rilancio della ricerca applicata, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro a favore degli investimenti delle strutture universitarie in laboratori e apparecchiature high tech. Al fine di sostenere l'accessibilità dei giovani alle università, è autorizzata per l'anno 2016 la spesa di 90 milioni di euro per abbattere i costi dei mezzi di trasporto per raggiungere gli atenei di appartenenza. Al fine di promuovere la cultura scientifica, nonché per favorire l'apprendimento linguistico, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per favorire l'incremento delle iscrizioni ai corsi di laurea di area scientifica, e sostenere corsi per l'apprendimento linguistico certificato. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma.

  Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2187. (ex 0. 1. 1. 1. 96.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di favorire le giovani generazioni, accrescere l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro e per prevenire e recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, ai giovani che frequentino percorsi di integrazione scuola/lavoro nelle forme dell'alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77 ovvero attraverso un contratto di apprendistato duale ai sensi del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, è riconosciuto un contributo economico di importo proporzionato alla durata del percorso e al valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

  Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2188. (ex 0. 1. 1. 1. 97.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Sostituire il comma 548-terdecies con il seguente:
  548-terdecies. Per l'anno 2016, al fine di sostenere la formazione culturale dei giovani, accrescerne l'acquisizione di competenze pratiche per facilitare il loro accesso al mercato del lavoro, la somma di cui al comma 39 della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementata di 290 milioni per la realizzazione di percorsi di alternanza scuola-lavoro anche per i ragazzi iscritti nei percorsi di istruzione e formazione professionale regionali finalizzati a incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti.

  Conseguentemente, al comma 548-quaterdecies, sostituire le parole: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo con le seguenti: Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2189. (ex 0. 1. 1. 1. 98.) Gelmini, Brunetta, Alberto Giorgetti, Milanato, Prestigiacomo.

  Al comma 548-terdecies primo periodo dopo le parole: la conoscenza del patrimonio culturale, aggiungere le seguenti: anche attraverso attività di terzo settore e di servizio civile.
1. 2190. (ex 0. 1. 1. 1. 41.) Marcon, Costantino, Pellegrino, Zaratti, Melilla.

  Al comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: euro 500 con le seguenti: euro 100.

  Conseguentemente:
   a) al comma 548-
quaterdecies, sostituire le parole: 290 milioni con le seguenti: 60 milioni;
   b) dopo il comma 548-quaterdecies, aggiungere il seguente:
  548-quaterdecies. 1.bis Per provvedere al rilancio della specialità della Polizia postale, alle esigenze manutentive ordinarie e straordinarie dei commissariati di polizia e delle caserme in cui alloggiano i distaccamenti delle forze dell'ordine ad ordinamento civile e militare è creato un fondo la cui dotazione per l'anno 2016 è determinata in 230 milioni di euro.
1. 2191. (ex 0. 1. 1. 1. 16.) Molteni, Saltamartini, Simonetti.

  Al comma 548-terdecies, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni.

  Conseguentemente, al comma 548-terdecies, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2016 inserire le seguenti: e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;
   c) al comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: essere utilizzata aggiungere le seguenti: per il pagamento delle tasse universitarie,;
   d) al comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti:, per l'acquisto di libri;
   e) al comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
   f) al comma 548-quaterdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2192. (ex 0. 1. 1. 1. 89.) Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-terdecies, primo periodo, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 16 e i 18 anni;

  Conseguentemente, al comma 548-terdecies, primo periodo, dopo le parole: nell'anno 2016 aggiungere le seguenti: e che presentino un Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;
    al comma 548-terdecies, secondo periodo, dopo le parole: e cinematografiche aggiungere le seguenti:, per l'acquisto di libri;
    al comma 548-terdecies, secondo periodo, sostituire le parole: mostre ed eventi culturali con le seguenti: monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi naturali;
    al comma 548-quaterdecies aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2193. (ex 0. 1. 1. 1. 86.) Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-terdecies dopo le parole: essere utilizzata aggiungere le seguenti: per il pagamento delle tasse universitarie,;

  Conseguentemente:
   a) al comma 548-terdecies, sostituire le parole: i quali compiono diciotto anni di età con le seguenti: che abbiano un'età compresa tra i 18 e i 20 anni;
   b) al comma 548-terdecies, dopo le parole: nell'anno 2016 inserire le seguenti: e che presentino un Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), relativo al proprio nucleo familiare, inferiore a 15.000 euro;
   c) al capoverso 548-quaterdecies inserire, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono predestinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello Stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2194. Luigi Gallo, Sibilia, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sopprimere il comma 548-quaterdecies.
1. 2195. Borghesi.

  Al comma 548-quaterdecies inserire, in fine, il seguente periodo: Eventuali risparmi di spesa derivanti dalla parziale utilizzazione delle risorse di cui al periodo precedente sono destinati al Fondo integrativo statale per la concessione delle borse di studio iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
1. 2196. (ex 0. 1. 1. 1. 87.) Vacca, Sibilia, Luigi Gallo, Simone Valente, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Sostituire il comma 548-quinquiesdecies con il seguente: Per la prevenzione delle attività criminali, nonché ai fini di un maggior controllo del territorio nei quartieri cittadini, sono assegnati 27 milioni di euro per Vanno 2016, da ripartire tra le forze di polizia e dell'arma dei carabinieri.

  Conseguentemente, al comma 548-sexiesdecies, sostituire le parole: «17 milioni» con le seguenti: «5 milioni».
1. 2197. (ex 0. 1. 1. 1. 81.) Nesci, Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Castelli, Caso, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 548-quinquiesdecies, primo periodo, sopprimere le parole: non nell'esercizio di attività di lavoro autonomo o di impresa.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni per ciascuno degli anni del triennio 2016, 2017 e 2018.».
1. 2198. (ex 0. 1. 1. 1. 30.) Simonetti, Saltamartini.

  Al comma 548-quinquiesdecies, primo periodo, sopprimere le parole da: nonché fino a: vigilanza.
1. 2199. (ex 0. 1. 1. 1. 94.) Frusone, Tofalo, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-septiesdecies, dopo le parole: iscritti inserire le seguenti: nelle scuole secondarie di primo grado ad indirizzo musicale e coreutico e i licei musicali e coreutici nonché.

  Conseguentemente, al medesimo comma 548-septiesdecies sopprimere le parole: «rilasciato dal Conservatorio o dagli istituti musicali pareggiati».
1. 2200. (ex 0. 1. 1. 1. 83.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 548-octiesdecies, primo periodo, sostituire le parole da: una associazione fino a: di revoca o decadenza con le seguenti: istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione.

  Conseguentemente, al medesimo comma 548-octiesdecies, quarto periodo, sostituire le parole: «alle associazioni culturali» con le seguenti: «ai beneficiari di cui al primo periodo».
1. 2201. (ex 0. 1. 1. 1. 82.) Luigi Gallo, Vacca, D'Uva, Simone Valente, Marzana, Brescia, Di Benedetto, Caso, Castelli, Sorial, D'Incà, Brugnerotto, Cariello.

  Al comma 584-octiesdecies secondo periodo, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Conferenza unificata.
1. 2202. (ex 0. 1. 1. 1. 39.) Marcon, Melilla.

  Sopprimere il comma 548-viciesquater.
1. 2203. Borghesi

  Dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:
  549-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 9-bis è abrogato;
   b) al comma 9-quater, le parole «di entrata in vigore della presente legge di conversione» sono sostituite dalle seguenti «del 1o gennaio 2016».

  549-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, è inserito il seguente comma:
  «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
1. 2204. (ex 0. 1. 34. 96. 1.) Guidesi, Simonetti.

  Dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:
  549-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
  549-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole: fino all'anno 2015.
  549-quater. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede nel limite massimo di 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.
1. 2205. (ex *1. 50-quater. 9.) Palese.

  Dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:
  549-bis. A decorrere dal 1 gennaio 2016 l'ultimo periodo del comma 321 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è abrogato.
  549-ter. Al comma 322 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono aggiunte le parole: fino all'anno 2015.
  549-quater. All'onere si provvede fino a 300 milioni mediante aumento a decorrere dal 2016 della riduzione delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri previsti all'articolo 33, comma 1, elenco n. 2.
1. 2206. (ex *1. 50-quater. 3.) Guidesi.

  Dopo il comma 549, sono aggiunti i seguenti:
  549-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 9-bis è abrogato;
   b) al comma 9-quater, le parole: di entrata in vigore della presente legge di conversione sono sostituite dalle seguenti: del 1o gennaio 2016.

  549-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
1. 2207. (ex **1. 50-quater. 10.) Palese.

  Dopo il comma 549 aggiungere i seguenti:
  549-bis. All'articolo 9 del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n. 125, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) il comma 9-bis è abrogato;
   b) al comma 9-quater, le parole: di entrata in vigore della presente legge di conversione sono sostituite dalle seguenti: del 1o gennaio 2016.

  549-ter. All'articolo 7 della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della tassa automobilistica regionale; è configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria.».
1. 2208. (ex **1. 50-quater. 4.) Guidesi.

  Dopo il comma 549, è aggiunto il seguente:
  549-bis. All'articolo 37 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 – Codice della Navigazione – sono aggiunti i seguenti:
  4. Nel caso in cui l'area sia stata già oggetto di concessione demaniale marittima per uso turistico ricreativo, al concessionario uscente spetta un corrispettivo per il trasferimento coattivo dell'azienda ivi insistente, pari al valore commerciale della stessa.
  5. A tal fine entro sei mesi dal termine ultimo di durata della concessione, il concessionario in scadenza consegna all'Autorità concedente una perizia asseverata relativa al valore dell'azienda, che tenga conto anche dell'avviamento, redatta sulla base di corretti metodi di valutazione aziendale.
  6. La consegna dell'area demaniale è condizionata all'avvenuto pagamento del corrispettivo da parte del concessionario entrante.
1. 2209. (ex 1. 50-quater. 7.) Palese.

  Dopo il comma 549 è aggiunto il seguente:
  549-bis. Dopo il comma 2 dell'articolo 49 del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni è aggiunto il seguente:
  «3. Sono assimilabili alle opere amovibili e definite come opere di facile sgombero quelle che, pure realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite e rimosse con la restituzione dell'area demaniale concessa nel pristino stato in un periodo massimo di 90 giorni.»
1. 2210. (ex 1. 50-quater. 8.) Palese.

  Dopo il comma 550 inserire i seguenti:
  550-bis. In relazione a specifiche ed eccezionali esigenze relativa all'accresciuto fenomeno dei furti all'interno delle abitazioni private e di quelli connessi alla criminalità nei centri abitati, al fine di consentire il potenziamento dei sistemi di controllo, sicurezza e vigilanza nei territori, 11 piano di impiego di cui all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008 n. 125 e successive modificazioni, è da intendersi anche al personale appartenente alle Forze armate in servizio, per le attività di controllo e di pattugliamento svolte dalle forze di polizia e dall'autorità di pubblica sicurezza.
  550-ter. Il piano di impiego per le finalità di cui al comma 550-bis, è adottato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa sentito il Comitato nazionale per l'ordine e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di Stato Maggiore della difesa, entro trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge.
  550-quater. Le finalità di cui ai commi 550-bis e 550-ter e le relative risorse, sono assicurate a decorrere dal 2016 e per i successivi anni 2017 e 2018, a valere sulle risorse di cui alla tabella C missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche programma Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche voce Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 146 del 1980 articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680) per un importo pari a 10 milioni di euro.
1. 2211. (ex 1. 51. 2.) Faenzi, Parisi, Abrignani, D'Alessandro, Galati, Mottola, Francesco Saverio Romano.

  Dopo il comma 555 inserire il seguente:
  555-bis. Le spese per gli interventi relativi allo sviluppo del settore ippico sono incrementate di 15.083.996 euro.

  Conseguentemente, al comma 551, aggiungere, in fine, le parole:, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le datazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetto Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importa pari a 15.100.000 euro annui per ciascuno degli anni del triennio 2016-2018.
1. 2212. (ex 1. 51. 7.) L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Dopo il comma 555 inserire il seguente:
  555-bis. La somma da assegnare alle regioni per lo svolgimento delle funzioni conferite ai fini della conservazione e della difesa dagli incendi del patrimonio boschivo nazionale, di cui alla Legge del 21 novembre 2000, n. 353, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 novembre 2000, n. 280, è incrementata di 1.307.468 euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.307.468;
   2017: – 1.307.468;
   2018: – 1.307.468.
1. 2213. (ex 1. 51. 8.) Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 40.000.000;
   2018: – 40.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Sostegno alla famiglia voce Ministero dell'economia e delle finanze – decreto-legge n. 223 del 2006 – articolo 19, comma 1: Fondo per le politiche della famiglia –, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 20.000.000;
    CS: + 20.000.000.
   2017:
    CP: + 40.000.000;
    CS: + 40.000.000.
   2018:
    CP: + 40.000.000;
    CS: + 40.000.000.
1. 2214. (ex 1. Tab. A. 7.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2015: – 20.000.000;
   2016: – 20.000.000;
   2017: – 20.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, programmazione, monitoraggio e valutazione politiche sociali e di inclusione attiva, voce: Ministero delle politiche sociali legge n. 328 del 2000, articolo 20, comma 8: Fondo da ripartire per le politiche sociali: (4.5- CAP. 3671) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 20.000.000;
    CS: + 20.000.000.
   2017:
    CP: + 20.000.000;
    CS: + 20.000.000.
   2018:
    CP: + 20.000.000;
    CS: + 20.000.000.
1. 2215. (ex 1. Tab. A. 9.) Di Vita, Baroni, Colonnese, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 15.000.000;
   2017: – 15.000.000;
   2018: – 15.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella C, missione: Ricerca e innovazione, programma: Ricerca in materia ambientale, voce: Ministero dell'Ambiente, decreto-legge 112/2008 articolo 28, comma 1, ISPRA, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 15.000.000;
    CS: + 15.000.000.
   2017:
    CP: + 15.000.000;
    CS: + 15.000.000.
   2018:
    CP: + 15.000.000;
    CS: + 15.000.000.
1. 2216. (ex 1. Tab. A. 4.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon.

  Alla Tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 10.000.000;
   2017: – 10.000.000;
   2018: – 10.000.000.

  Conseguentemente alla Tabella C, missione Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, voce Ministro del lavoro e delle politiche sociali – Fondo infanzia e adolescenza (4.5 cap – 3527) apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2017:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
   2018:
    CP: + 10.000.000;
    CS: + 10.000.000.
1. 2217. (ex 1. Tab. A. 8.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 8.000.000;
   2017: – 8.000.000;
   2018: – 8.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma tutela e conservazione della fauna e della flora..., voce Ministero dell'ambiente, legge 549/1995 – Contributi a enti, Istituti e associazioni e altri organismi, apportare le seguenti variazioni.
   2016:
    CP: + 8.000.000;
    CS: + 8.000.000.
   2017:
    CP: + 8.000.000;
    CS: + 8.000.000.
   2018:
    CP: + 8.000.000;
    CS: + 8.000.000.
1. 2218. (ex 1. Tab. A. 5.) Zaratti, Pellegrino, Fassina, Marcon, Melilla.

  Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 1.000.000;
   2017: – 1.000.000;
   2018: – 1.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella C, missione: Tutela della salute, Sanità Pubblica Veterinaria, voce Ministero della salute, legge 434/1998 – articolo 1 comma 2 Finanziamento di interventi in materia di animali di affermazione e prevenzione randagismo, apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
   2017:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
   2018:
    CP: + 1.000.000;
    CS: + 1.000.000.
1. 2219. (ex 1. Tab. A. 6.) Nicchi, Gregori, Marcon, Fassina.

  Alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 150.000.000;
   2017: – 150.000.000;
   2018: – 150.000.000.

  Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 50.000.000;
   2017: – 50.000.000;
   2018: – 50.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ambiente e tutela del territorio e del mare Legge di stabilità n. 147 del 2013 Articolo 1 comma 111, Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (sez. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9-cap.75111) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento:
  2016:
   CP: + 200.000.000;
   CS: + 200.000.000;
  2017
   CP: + 200.000.000;
   CS: + 200.000.000;
  2018
   CP: + 200.000.000;
   CS: + 200.000.000;
  2019 e successivi
   CP: + 200.000.000;
   CS: + 200.000.000.
1. 2220. (ex 1. Tab. B. 1.) Grimoldi, Guidesi.

  Alla Tabella C, missione: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, programma: Promozione e garanzia dei diritti e delle pari opportunità, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, decreto-legge n. 93 del 2013, articolo 5-bis, comma 1: Incremento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità al fine dell'assistenza ed al sostegno delle donne vittime di violenza (17.4 – cap. 2108/P), apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2017:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  2018:
   CP: + 10.000.000;
   CS: + 10.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella C missione: Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 146 del 1980 articolo 36: assegnazione a favore dell'istituto nazionale di statistica (24.4 – cap. 1680), apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  2017:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  2018:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.
1. 2221. (ex 1. Tab. C. 5.) Carfagna.

  Alla Tabella C, missione: politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: + 350.000;
   CS: + 350.000.

  2017:
   CP: + 350.000;
   CS: + 350.000.

  2018:
   CP: + 350.000;
   CS: + 350.000.

  Conseguentemente alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e sostenibilità del turismo, voce: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:
  2016:
   CP: – 350.000;
   CS: – 350.000.

  2017:
   CP: – 350.000;
   CS: – 350.000.

  2018:
   CP: – 350.000;
   CS: – 350.000.
1. 2222. (ex 1. Tab. C. 4.) De Girolamo, Palese.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000.
   2017:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000.
   2018:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: – 250.000;
    CS: – 250.000.
   2017:
    CP: – 250.000;
    CS: – 250.000.
   2018:
    CP: – 250.000;
    CS: – 250.000.
1. 2223. (ex *1. Tab. C. 24.) D'Attorre, Fassina, Scotto, Civati, Pannarale, Marcon, Melilla, Gregori, Folino, Carlo Galli, Scotto, Ricciatti, Brignone, Andrea Maestri, Matarrelli, Pastorino.

  Alla Tabella C, missione: Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma: Analisi e programmazione economico-finanziaria, voce Ministero dell'economia e delle finanze, legge n. 144 del 1999, articolo 51: Contributo dello Stato in favore della SVIMEZ (1.6 – cap. 7330), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000.
   2017:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000.
   2018:
    CP: + 250.000;
    CS: + 250.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella, missione: Turismo, programma: Sviluppo e competitività del turismo, voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n. 35 del 2005, articolo 12, comma 2: Spese per il funzionamento dell'Agenzia nazionale del turismo, (6.1 – cap. 6821), apportare le seguenti variazioni:
   2016:
    CP: – 250.000;
    CS: – 250.000.
   2017:
    CP: – 250.000;
    CS: – 250.000.
   2018:
    CP: – 250.000;
    CS: – 250.000.
1. 2224. (ex *1. Tab. C. 25.) Ricciatti, Ferrara.

  Alla Tabella D, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, programma Tutela del patrimonio culturale sopprimere voce Tutela del patrimonio culturale, beni e attività culturali e turismo, decreto-legge n. 34 del 2011, articolo 1, comma 1, punto B: intervento finanziario dello Stato in favore della cultura-manutenzione e conservazione dei beni culturali.

  Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
   2016: – 117.521 euro.
1. 2225. (ex 1. Tab. D. 3.) Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon.

  Alla Tabella D, sopprimere la voce Istruzione scolastica, sostegno all'istruzione, economia e finanze, legge n. 62 del 2000, articolo 1, comma 12 Fondo Istruzione e la voce Istruzione universitaria e formazione post-universitaria, Diritto allo studio nell'istruzione –universitaria, Istruzione, Università e Ricerca, decreto legge n. 70 del 2011, articolo 9 comma 15 punto 2, spesa a favore del merito.

  Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:
   1) alla voce Ministero dell'economia e delle finanze:
   2016: – 12 milioni di euro;
   2017: – 13 milioni di euro;
   2018: – 13 milioni di euro;

  2) alla voce Ministero dello sviluppo economico:
   2016: – 5 milioni di euro;
   2017: – 5 milioni di euro;
   2018: – 5 milioni di euro.
1. 2226. (ex 1. Tab. D. 4.) Carlo Galli, Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon.

  Alla missione «Ordine pubblico e sicurezza», programma Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, voce Ministero dell'interno decreto-legge 119 del 2014, articolo 8 comma 1, punto A, Acquisto automezzi ed equipaggiamenti, nonché interventi di manutenzione straordinaria e adattamento strutture (set. 27) Interventi diversi (3.1 – Cap. 7456), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: –--;
   CS: –--.

  2017:
   CP: –--;
   CS: –--.

  2018:
   CP: –--;
   CS: –--.

  2019 e seguenti:
   CP: –--;
   CS: –--.

  Rifinanziamento
  2016:
   CP: 93.920.000;
   CS: 93.920.000.

  2017:
   CP: 113.920.000;
   CS: 113.920.000.

  2018:
   CP: 143.920.000;
   CS: 143.920.000.

  2019 e seguenti:
   CP: 481.760.000;
   CS: 481.760.000.

  Legge di stabilità
  2016:
   137.920.000.

  2017:
   157.920.000.

  2018:
   187.920.000;
  2019 e seguenti:
   613.760.000;

  Conseguentemente, alla missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: Contributo per il perseguimento del Programma di Sviluppo per l'acquisizione delle Unità Navali FREMM, (Set 2) Interventi a favore delle Imprese Industriali (1.1 – Cap 7485)”, apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: –--;
   CS: –--.

  2017:
   CP: –--;
   CS: –--.

  2018:
   CP: –--;
   CS: –--.

  2019 e seguenti:
   CP: –--;
   CS: –--.

  Legge di stabilità
  2016:
   526.000.000.

  2017:
   470.000.000.

  2018:
   98.000.000;
  2019 e seguenti:
   331.000.000;
1. 2227. (ex 1. Tab. E. 14.) Nuti, Frusone, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Lombardi, Basilio, Corda, Tofalo, Rizzo, Paolo Bernini, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma Politiche internazionali ed europea e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, decreto legislativo n. 102 del 2004, articolo 15 comma 2, punto 1: fondo solidarietà nazionale incentivi assicurativi (Set. 21), Interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7439) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 180.000.000;
   CS: + 180.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, compatibilità e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo voce: Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, ”Art, 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1- Cap. 7421/P), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 180.000.000;
   CS: – 180.000,000.
1. 2228. (ex 1. Tab. E. 19.) Gagnarli, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Alla Tabella E, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 23.000.000;
   CS: + 23.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce: articolo 2 comma 180: Inter venti settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1- Cap. 7421/P), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 23.000.000;
   CS: – 23.000.000.
1. 2229. (ex *1. Tab. E. 3.) Guidesi, Caparini.

  Alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 23.000.000;
   CS: + 23.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo voce: Ministero dello sviluppo economico, articolo 2 comma 180: Interventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – Cap. 7421/P), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 23.000.000;
   CS: – 23.000.000.
1. 2230. (ex *1. Tab. E. 4.) Faenzi, Abrignani, D'Alessandro, Galati.

  Alla Tabella E, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 23.000.000;
   CS: + 23.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo voce: Ministero dello sviluppo economico, articolo 2, comma 180: Iinterventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1- Cap. 7421/P), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 23.000.000;
   CS: – 23.000.000.
1. 2231. (ex *1. Tab. E. 5.) Fabrizio Di Stefano.

  Alla Tabella E, missione Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 23.000.000;
   CS: + 23.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo voce: Ministero dello sviluppo economico, legge n. 244 del 2007 – articolo 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – Cap. 7421/P), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 23.000.000;
   CS: – 23.000.000.
1. 2232. (ex *1. Tab. E. 16.) Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Alla Tabella E, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 23.000.000;
   CS: + 23.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo voce: Ministero dello sviluppo economico, articolo 2, comma 180: Iinterventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – Cap. 7421/P), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 23.000.000;
   CS: – 23.000.000.
1. 2233. (ex *1. Tab. E. 20.) Zaccagnini, Franco Bordo, Marcon, Melilla.

  Alla Tabella E, missione, Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, programma: Politiche europee ed internazionali e dello sviluppo rurale, voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali legge di stabilità n. 190 del 2014, articolo 1, comma 214: fondo per l'investimento del settore lattiero caseario, (Set. 21) interventi in agricoltura, (1.2 – Cap. 7100) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 23.000.000;
   CS: + 23.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività e innovazione, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo voce: Ministero dello sviluppo economico, articolo 2, comma 180: Interventi settore aeronautico (Set. 2) Interventi a favore delle imprese Industriali (1.1 – Cap. 7421/P), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 23.000.000;
   CS: – 23.000.000.
1. 2234. (ex *1. Tab. E. 23.) Russo, Catanoso.

  Alla tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero sviluppo dello economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2, punto a: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – Cap. 7420/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2017:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2018:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2, punto b: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – Cap. 7420/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  2017:
   CP: – 35.000.000;
   CS: – 35.000.000.

  2018:
   CP: – 95.000.000;
   CS: – 95.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 321 del 1996, articolo 5, comma 2, punto c: sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi diversi (1.1 – Cap. 7420/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 24.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2017:
   CP: – 135.000.000;
   CS: – 135.000.000.

  2018:
   CP: – 135.000.000;
   CS: – 135.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, articolo 1, comma 95, punto 3: contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali FREEM, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7485) apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 626.000.000;
   CS: – 626.000.000.

  2017:
   CP: – 590.000.000;
   CS: – 590.000.000.

  2018:
   CP: – 248.000.000;
   CS: – 248.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto a: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7421/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2018:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto b: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7421/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2018:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2, comma 179, punto c: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7421/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2018:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 244 del 2007, articolo 2 comma 180: programmi europei aeronautici, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7421/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 1.037.000.000;
   CS: – 1.037.000.000.

  2017:
   CP: – 997.000.000;
   CS: – 997.000.000.

  2018:
   CP: – 780.000.000;
   CS: – 780.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, decreto-legge n. 215 del 2011, articolo 5, comma 4: finanziamento dello sviluppo tecnologico del settore aeronautico, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7420/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2017:
   CP: – 25.000.000;
   CS: – 25.000.000.

  2018:
   CP: – 125.000.000;
   CS: – 125.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 38, punto A: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 – contributo 1, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7419/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2017:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  2018:
   CP: – 40.000.000;
   CS: – 40.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Competitività e sviluppo delle imprese, programma Promozione e attuazione di politiche di sviluppo, competitività, di responsabilità sociale d'impresa e movimento cooperativo, voce Ministero dello sviluppo economico, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 37, punto B: contributi ventennali per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808 – contributo 2, interventi a favore delle imprese industriali (1.1 – Cap. 7419/p), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 13.000.000;
   CS: – 13.000.000.

  2017:
   CP: – 13.000.000;
   CS: – 13.000.000.

  2018:
   CP: – 13.000.000;
   CS: – 13.000.000.
1. 2235. (ex 1. Tab. E. 17.) Marcon, Melilla, Fassina, Duranti, Piras, Palazzotto, Franco Bordo, Carlo Galli.

  Alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, Legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  2017:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  2018:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, (Set. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale, (1.9 – cap. 7511), apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2017:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
1. 2236. (ex *1. Tab. E. 10.) Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon.

  Alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, Legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione

  2016:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  2017:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  2018:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima Tabella E, missione Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico, (Set. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale, (1.9 – cap. 7511), apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2017:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  2018:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.
1. 2237. (ex *1. Tab. E. 18.) Airaudo, Pellegrino, Zaratti, Fassina, Marcon, Melilla, Duranti.

  Alla Tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – decreto-legge n. 69 del 2013 – articolo 18 comma 2 punto 5: Somme da assegnare a RFI per il miglioramento della rete ferroviaria (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7540), apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 90.000.000;
   CS: + 90.000.000.

  2017:
   CP: + 80.000.000;
   CS: + 80.000.000.

  2018:
   CP: + 100.000.000;
   CS: + 100.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – legge di stabilità n. 228 del 2012 – articolo 1 comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione:
  2016:
   CP: – 90.000.000;
   CS: – 90.000.000.

  2017:
   CP: – 80.000.000;
   CS: – 80.000.000.

  2018:
   CP: – 100.000.000;
   CS: – 100.000.000.
1. 2238. (ex 1. Tab. E. 15.) Paolo Nicolò Romano, De Lorenzis, Dell'Orco, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Nicola Bianchi, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Alla tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sviluppo e sicurezza della mobilità locale voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge di stabilità n. 147 del 2013, articolo 1 – comma 83: Spese per materiale rotabile su gomma e ferroviario nonché per vaporetti e ferry boat, (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7251) apportare le seguenti variazioni:
  Rifinanziamento:
  2016:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2017:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistiche programma Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 184, Prosecuzione della realizzazione del sistema MOSE, apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione:
  2016:
   CP: – 10.000.000;
   CS: – 10.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima tabella E, missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge di stabilità n. 228 del 2012, articolo 1 – comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (Set. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7532), apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione:
  2016:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2017:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2018:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  Conseguentemente, alla medesima tabella E, Missione Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, Programma Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 32, comma 1, punto 4, Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico di Giovi, apportare le seguenti variazioni:
  Riduzione:
  2016:
   CP: – 20.000.000;
   CS: – 20.000.000.

  2017:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000.

  2018:
   CP: – 30.000.000;
   CS: – 30.000.000.
1. 2239. (ex 1. Tab. E. 22.) Dell'Orco, De Lorenzis, Spessotto, Carinelli, Liuzzi, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi.

  Alla Tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 190 del 2014, articolo 1, comma 153 Opere di accesso agli impianti portuali (2.6 – Cap. 7275), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2017:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2018:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, alla Tabella E, Missione: L'Italia in Europa e nel mondo, programma: Politica economica e finanziaria in ambito internazionale voce: Ministero dell'economia e delle finanze legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 170, Banche e fondi (3.2 Cap. 7175), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

  2016:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1. 2240. (ex 1. Tab. E. 6.) Santelli, Occhiuto.

  Alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, voce: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, decreto-legge n. 133 del 2014 – articolo 3, comma 3, punto B/bis: Somme ad assegnare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche per l'attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, (1.7 – Cap. 7219/P) apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento

  2017:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2018:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto, programma: Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario, voce: Ministero delle delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 98 del 2011: Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria: – articolo 32, comma 1, punto 4: Assegnazione di risorse a favore di RFI per la linea alta velocità/alta capacità Milano-Genova: Terzo Valico dei Giovi – secondo lotto (Set. n. 11) Interventi nel settore dei trasporti (2.5 – Cap. 7518), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2018:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1. 2241. (ex 1. Tab. E. 12.) Daga, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Alla Tabella E, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce: Ministero dell'Ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilità 2014) – articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (Set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 Cap. 7511), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  2017:
   CP: + 50.000.000;
   CS: + 50.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, legge n. 147 del 2013 – articolo 1, comma 71: Prosecuzione e completamento del sistema MOSE (Settore n. 27) Interventi diversi (1.7 – Cap. 7200/P), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

  2016:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.

  2017:
   CP: – 50.000.000;
   CS: – 50.000.000.
1. 2242. (ex 1. Tab. E. 13.) Terzoni, Mannino, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.

  Alla tabella E, missione: Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma: Gestione delle risorse idriche, tutela del territorio e bonifiche, voce: Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare, legge n. 147 del 2013: Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) – articolo 1, comma 111: Interventi di messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico (set. n. 19) Difesa del suolo e tutela ambientale (1.9 – Cap. 7511), apportare le seguenti variazioni:
Rifinanziamento

  2016:
   CP: + 5.000.000;
   CS: + 5.000.000.

  Conseguentemente, alla tabella E, missione: Infrastrutture pubbliche e logistica, programma: Opere strategiche, edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità, voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, decreto-legge n. 145 del 2013 – articolo 13, comma 1 punto 1: Parcheggio remoto di stazionamento di Cascina Merlata (set. n. 17) – Edilizia: penitenziari a giudiziaria, sanitaria di servizio, scolastica (1.7 – cap. 7695), apportare le seguenti variazioni:
Riduzione

  2016:
   CP: – 5.000.000;
   CS: – 5.000.000.
1. 2243. (ex 1. Tab. E. 11.) De Rosa, Mannino, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, Micillo, Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial.