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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 12 novembre 2015

TESTO AGGIORNATO AL 16 NOVEMBRE 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 novembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Lorenzis, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedi, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Marotta, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Porta, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Turco, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 11 novembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE FEDRIGA ed altri: «Modifiche agli articoli 48 e 58 della Costituzione, in materia di estensione del diritto di elettorato attivo ai sedicenni» (3417);
   MURA: «Istituzione dell'insegnamento dell'educazione civica nella scuola primaria e secondaria» (3418);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, concernenti i reati di furto in abitazione e furto con strappo» (3419);
   LODOLINI: «Modifica al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di popolazione dei comuni e di fusione dei comuni minori» (3420);
   PALMIZIO: «Istituzione dell'Albo nazionale degli imam» (3421);
   MINARDO: «Disposizioni per il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico, culturale e monumentale dei centri urbani del Val di Noto» (3422);
   CASTIELLO: «Introduzione dell'insegnamento dell'educazione emotivo-sentimentale nei programmi scolastici» (3423);
   FAENZI: «Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa» (3424).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di proposte di legge.

  La proposta di legge n. 2587, d'iniziativa dei deputati LA MARCA ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti la gratuità delle prestazioni ospedaliere urgenti in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, temporaneamente presenti in Italia e privi di copertura assicurativa pubblica o privata».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):

  ANGELUCCI ed altri: «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per le persone disabili» (3243) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  MAROTTA e SAMMARCO: «Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa» (3384) Parere della I Commissione.
   VIII Commissione (Ambiente):

  CASTIELLO ed altri: «Modifica all'articolo 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e altre disposizioni per l'istituzione della raccolta differenziata dei mozziconi dei prodotti da fumo nel suolo e nelle acque» (3327) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XI Commissione (Lavoro):

  FALCONE ed altri: «Nuove norme per il contrasto del fenomeno dell'intermediazione illecita di manodopera» (3367) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):

  LA MARCA ed altri: «Disposizioni concernenti la gratuità delle prestazioni ospedaliere urgenti in favore dei cittadini iscritti nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero, temporaneamente presenti in Italia e privi di copertura assicurativa pubblica o privata» (2587) Parere delle Commissioni I, III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

  CARNEVALI ed altri: «Norme per garantire la vita indipendente delle persone con disabilità» (3256) Parere delle Commissioni I, III, V, VII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

  Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con lettera in data 11 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 285 del 1997, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 11 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 86/2015 del 6 agosto 2015, concernente «Fondo sanitario nazionale 2014 – Ripartizione tra le regioni della quota destinata al finanziamento di parte corrente degli oneri relativi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari».

  Questa delibera è trasmessa alla II Commissione (Giustizia), alla V Commissione (Bilancio) e alla XII Commissione (Affari sociali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 novembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione e alla firma, a nome dell'Unione europea, del protocollo di modifica dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di San Marino che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (COM(2015) 518 final e COM(2015) 519 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2015) 518 final – Annex 1 e COM(2015) 519 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Consiglio sull'applicazione del regolamento (UE) n. 479/2013, del 13 maggio 2013, relativo all'esenzione dall'obbligo di dichiarazione sommaria di entrata e di uscita per le merci dell'Unione che transitano attraverso il corridoio di Neum (COM(2015) 561 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli sforzi compiuti dagli Stati membri nel 2013 per raggiungere un equilibrio sostenibile tra la capacità e le possibilità di pesca (COM(2015) 563 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 563 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 12 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2014, n. 154, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante recepimento delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE che istituiscono un meccanismo di reazione rapida contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate operazioni a rischio frodi (226).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 22 dicembre 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 2 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 2070 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 30 SETTEMBRE 2015, N. 153, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3386)

A.C. 3386 – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3386 – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2. 3, 2. 13, 2. 28, 2. 29, 2. 30, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3386 – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 30 settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza pubblica, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.
(Copertura effetti finanziari negativi mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'art. 1 della legge n. 186 del 2014).

  1. All'articolo 1, comma 632, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo le parole: «misure di deroga,» è inserito il seguente periodo: «alla copertura dei relativi effetti finanziari negativi si provvede, per l'anno 2015, con le maggiori entrate di cui all'articolo 1 della legge 15 dicembre 2014, n. 186, attestate dall'Agenzia delle entrate nel medesimo anno sulla base delle richieste di accesso alla procedura di collaborazione volontaria di cui alla medesima legge 15 dicembre 2014, n. 186, acquisite dalla medesima Agenzia, che, pertanto, sono iscritte in bilancio;»;
   b) conseguentemente, dopo le parole: «con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli» sono soppresse le parole: «, da adottare entro il 30 settembre 2015,»;
   c) conseguentemente nell'ultimo periodo, penultima parte, la data: «2015» è sostituita dalla data: «2016» e la cifra: «1.716» è sostituita dalla cifra: «728».

Art. 2.
(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria).

  1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5-quater:
    1) il terzo periodo del comma 2 è sostituito dal seguente: «La richiesta di accesso alla collaborazione volontaria rimane irrevocabile e non può essere presentata più di una volta, anche indirettamente o per interposta persona.»;
    2) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. La procedura di collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 novembre 2015. L'integrazione dell'istanza, i documenti e le informazioni di cui al comma 1, lettera a), possono essere presentati entro il 30 dicembre 2015. Al fine di assicurare la trattazione unitaria delle istanze e la data certa per la conclusione dell'intero procedimento i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa, sono fissati, anche in deroga a quelli ordinari, al 31 dicembre 2016.»;
   b) all'articolo 5-quinquies:
    1) nel comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
  «b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto;»;
    2) al comma 3 le parole: «30 settembre 2015» sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2015» e dopo le parole: «entro la quale può essere attivata la procedura di collaborazione volontaria» sono aggiunte le seguenti: «, o sino alla data del 30 dicembre 2015 in presenza di integrazione dell'istanza o di presentazione dei documenti e delle informazioni di cui all'articolo 5-quater, comma 1, lettera a)».

  2. Ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186:
   a) le disposizioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, nel testo vigente alla data del 30 dicembre 2014, continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2016;
   b) l'ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate, sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all'aliquota del 5 per cento.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3386 – Modificazioni del Senato

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

  All'articolo 2:
   al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 5, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «In deroga all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 e all'emissione dei relativi atti, compresi quelli di accertamento e di contestazione delle violazioni, per tutte le annualità oggetto della procedura di collaborazione volontaria, è attribuita all'articolazione dell'Agenzia delle entrate individuata con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima, da emanare entro la data di entrata in vigore della presente disposizione. Per gli atti di cui al periodo precedente, impugnabili ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, si applicano le disposizioni in materia di competenza per territorio di cui all'articolo 4, comma 1, e in materia di legittimazione processuale dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 546 del 1992, e successive modificazioni, previste per le articolazioni dell'Agenzia delle entrate ivi indicate»;
   al comma 2, lettera b), dopo le parole: «e l'invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate,» sono inserite le seguenti: «ivi comprese le prestazioni erogate dai diversi enti o istituti svizzeri di prepensionamento,»;
   al comma 2, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
  «b-bis) l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dall'articolo 38, comma 13, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per i soggetti residenti in Italia che prestano la propria attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera e in Paesi limitrofi, si applica, con riferimento al conto corrente costituito all'estero per l'accredito degli stipendi o altri emolumenti derivanti dalle attività lavorative ivi svolte, anche al coniuge e ai familiari di primo grado eventualmente cointestatari o beneficiari di procure e deleghe sul conto stesso».

A.C. 3386 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 2.
(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria).

  Sopprimerlo.
*2. 13. Pesco.

  Sopprimerlo.
*2. 28. Paglia, Marcon, Melilla.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni in materia di collaborazione volontaria).

  All'articolo 5-quater del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini dell'accertamento, i termini di cui all'articolo 43, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e all'articolo 57, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono raddoppiati. Sono altresì raddoppiati i termini per la contestazione della violazione degli obblighi di dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1.».
2. 29. Gagnarli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  Al comma 1 dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   «b-bis) si applicano le disposizioni in materia di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo di cui al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».
2. 30. Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sostituire il primo periodo, con il seguente: Nel caso in cui la procedura di collaborazione volontaria viene attivata entro il 30 settembre 2015, l'autore delle violazioni beneficia della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 5-quinquies; nel caso in cui, invece, la stessa procedura viene attivata successivamente, ma comunque entro e non oltre il 30 novembre 2015, all'autore delle violazioni viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del quindici per cento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
2. 46. Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Nel caso in cui la procedura di collaborazione volontaria viene attivata entro il 30 settembre 2015, l'autore delle violazioni beneficia della riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 5-quinquies, nel caso in cui, invece, la stessa procedura viene attivata successivamente, ma comunque entro e non oltre il 30 novembre 2015, all'autore delle violazioni viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del quindici per cento, e per lo stesso sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2018.
2. 44. Paglia, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
2. 2. Villarosa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con il seguente: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
2. 20. Basilio.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sostituire il terzo, il quarto e il quinto periodo con il seguente: Per coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.  472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.
2. 1. D'Incà.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: la competenza alla gestione delle istanze presentate, per la prima volta, a decorrere dal 10 novembre 2015 con le seguenti: in presenza di circostanziate e motivate esigenze operative, la competenza alla gestione delle istanze.
2. 31. Di Battista.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, terzo periodo, sopprimere le parole: presentate, per la prima volta, a decorrere dal 2015.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: è attribuita con le seguenti: può essere attribuita, in presenza di circostanziate e motivate esigenze operative.
2. 32. Di Benedetto.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, sopprimere il quinto periodo.
2. 3. Alberti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: che scadono a decorrere dal 31 dicembre 2015 con le seguenti: relativi all'annualità 2009 e 2010 nonché e ai periodi d'imposta che scadono a decorrere dal 1o gennaio 2016.
2. 36. Fantinati.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: che scadono a decorrere dal con le seguenti: relativi ai periodi d'imposta ancora accertabili alla data del.
2. 37. Ferraresi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: a decorrere dal 31 dicembre 2015 con le seguenti: relativamente al periodo d'imposta 2009 e seguenti,.
2. 33. Crippa.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2015 con le seguenti: 31 dicembre 2014.
2. 34. Manlio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, dopo le parole: 31 dicembre 2015, aggiungere le seguenti: comprese le annualità 2009 e 2010,.
2. 35. Dieni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 2016 con le seguenti: 31 dicembre 2017.
2. 38. Fraccaro.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo esigenze di proroga da parte dell'Ufficio competente alla trattazione dell'istanza. In tal caso, si applicano i termini ordinari di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973 n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. 39. Ruocco.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prorogabile sino agli ordinari termini di decadenza in relazione a circostanziate esigenze operative dell'Ufficio competente alla trattazione dell'istanza.
2. 42. Lombardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prorogabile sino al 31 dicembre 2017 in relazione a circostanziate esigenze operative dell'Ufficio competente alla trattazione dell'istanza.
2. 41. Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, quinto periodo, aggiungere, in fine, le parole:, prorogabile di ulteriori sei mesi in relazione a circostanziate esigenze operative dell'Ufficio competente alla trattazione dell'istanza.
2. 43. Lorefice.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, ultimo periodo, aggiungere, in fine i seguenti periodi: Prima della scadenza del termine di cui al precedente periodo, l'ufficio competente alla trattazione dell'istanza può comunicare al contribuente l'esigenza di proroga del detto termine in presenza di circostanziate esigenze operative dell'Ufficio medesimo e della complessità della procedura. In tal caso, si applicano i termini ordinari di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973 n. 633, nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. 40. Gallinella, Cozzolino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, sono raddoppiati i termini di decadenza per l'accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 nonché i termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 472, limitatamente agli imponibili, alle imposte, alle ritenute, ai contributi, alle sanzioni e agli interessi relativi alla procedura di collaborazione volontaria e per tutte le annualità e le violazioni oggetto della procedura stessa.
2. 22. Del Grosso.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5,aggiungere in fine il seguente periodo: In ogni caso, nei limiti degli ordinari termini di accertamento di cui di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nonché dei termini di decadenza per la notifica dell'atto di contestazione ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, non è pregiudicato l'esercizio dell'ulteriore azione accertatrice in riferimento ad imponibili non riconducibili alle attività costituite o detenute all'estero oggetto di rimpatrio o di regolarizzazione.
2. 56. Vallascas.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non si applicano le disposizioni di cui al comma 4.
2. 23. Battelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del trenta per cento.
2. 24. Baroni.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del venti per cento.
2. 4. Benedetti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del dieci per cento.
2. 5. Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, viene applicata una sanzione aggiuntiva calcolata applicando all'ammontare complessivo delle sanzioni dovute una maggiorazione del cinque per cento.
2. 25. Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non si applica la riduzione delle sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies.
2. 6. Toninelli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, le sanzioni di cui al comma 4 dell'articolo 5-quinquies si applicano nella misura pari al minimo edittale.
2. 51. Cominardi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, le sanzioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies si applicano nella misura pari al minimo edittale.
2. 50. Colonnese.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, le sanzioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies si applicano nella misura del minimo edittale ridotto di un ottavo.
2. 27. Cecconi.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, le sanzioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies si applicano nella misura del minimo edittale ridotto di un quarto.
2. 57. Chimienti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, le sanzioni di cui al primo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies si applicano nella misura del minimo edittale ridotto di un terzo.
2. 26. Castelli, Colletti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, le sanzioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies si applicano nella misura pari al minimo edittale.
2. 52. Corda.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, le sanzioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies si applicano nella misura pari al minimo edittale ridotto di un ottavo.
2. 53. Da Villa, Daga.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, le sanzioni di cui all'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 5-quinquies si applicano nella misura pari al minimo edittale ridotto di un sesto.
2. 54. Tofalo.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso lettera b-bis), sopprimere le parole:, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 58, comma 6, del medesimo decreto.
2. 7. Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
2. 8. Lupo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) il comma 3 è abrogato;.
2. 100. Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: e dopo le parole fino alla fine del numero.
2. 101. Mantero.

  Sopprimere il comma 2.
2. 9. Dell'Orco.

  Al comma 2, sopprimere la lettera a).
2. 10. Vignaroli.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: limitatamente ai soggetti che hanno presentato l'istanza di attivazione della procedura entro il 30 settembre 2015.
2. 102. Tripiedi.

  Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; a coloro i quali attivano la procedura di collaborazione volontaria successivamente al 30 settembre 2015, non si applica la riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 5, commi da 1-bis a 1-quinquies del decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218;.
2. 105. D'Ambrosio.

  Al comma 2, sopprimere le lettere b) e b-bis).
2. 11. Simone Valente.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b).
2. 103. Zolezzi.

  Al comma 2, sopprimere la lettera b-bis).
2. 104. Vacca.