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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 11 novembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'11 novembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Lorenzis, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Morassut, Orlando, Pes, Petrenga, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quintarelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Lorenzis, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galati, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Morassut, Orlando, Pes, Petrenga, Piccoli Nardelli, Piepoli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quintarelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 10 novembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GRECO: «Abrogazione dell'articolo 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, nonché ripristino di tribunali ordinari, sezioni distaccate e procure della Repubblica soppressi» (3412);
   FOSSATI: «Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di depenalizzazione del consumo di sostanze stupefacenti, di misure alternative alla detenzione e di programmi di riduzione del danno» (3413);
   IORI: «Disposizioni per il riconoscimento e il sostegno dell'attività di cura e assistenza» (3414);
   MARCON ed altri: «Norme in materia di incompatibilità tra cariche istituzionali e incarichi interni ai partiti politici» (3415);
   MARCON ed altri: «Disposizioni per l'attribuzione di incarichi pubblici mediante sorteggio» (3416).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge GADDA ed altri: «Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata» (1039) è stata successivamente sottoscritta dalle deputate Carnevali e Miotto.

  La proposta di legge GARAVINI: «Disposizioni per la continuità dell'attività produttiva, la tutela dei lavoratori, la salvaguardia dell'occupazione e l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata» (1189) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Miotto.

  La proposta di legge BINDI ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» (2737) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Miotto.

  La proposta di legge BINDI ed altri: «Delega al Governo in materia di misure per il sostegno in favore delle imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria e dei lavoratori da esse dipendenti, nonché di organizzazione dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata» (2786) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Miotto.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

  VII Commissione (Cultura):
   ASCANI ed altri: «Agevolazioni in favore delle start-up culturali nonché modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di raccolta di capitali tra il pubblico per la valorizzazione e la tutela dei beni culturali» (2950) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  XI Commissione (Lavoro):
   MUCCI ed altri: «Disposizioni per l'estensione ai lavoratori dipendenti del settore privato e ai lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, delle tutele previdenziali garantite ai dipendenti pubblici» (3284) Parere delle Commissioni I, V, X e XII.

  XIII Commissione (Agricoltura):
   FORMISANO: «Soppressione dei consorzi di bonifica» (3362) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, nel periodo da febbraio a ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 20, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero dello sviluppo economico.

  Il Ministero dello sviluppo economico ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 7 ottobre 2015, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 10 novembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza l'Ungheria ad applicare una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2015) 557 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lituania a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2015) 558 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce, per il 2016, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per le navi dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (COM(2015) 559 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 559 final – Annex 1 e COM(2015) 559 final – Annexes 2 to 8), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza la Repubblica di Lettonia a prorogare l'applicazione di una misura di deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2015) 560 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 10 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015) 610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6), già inviata dalla Commissione europea e trasmessa a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 10 novembre 2015, ha trasmesso la segnalazione n. 7 del 2015, concernente criticità della normativa contenuta nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, in tema di esimenti alle cause di incompatibilità e di conflitto di interessi.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 5 e 6 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Brallo di Pregola (Pavia), Castel Morrone (Caserta), Castellammare di Stabia (Napoli), Cerisano (Cosenza), Costa Valle Imagna (Bergamo), Nocera Terinese (Catanzaro) e Sant'Angelo Lodigiano (Lodi).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 10 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Onofrio Cutaia, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale «Spettacolo», nell'ambito del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 6 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 44 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari (225).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 gennaio 2016. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro l'11 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GADDA ED ALTRI; D'INIZIATIVA POPOLARE; GARAVINI E CAPONE; VECCHIO ED ALTRI; BINDI ED ALTRI; BINDI ED ALTRI; FORMISANO: MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE (A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A)

A.C. 1039-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sulle proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2 e non comprese nel fascicolo n. 1.

A.C. 1039-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti 23.102, 23.103, 23.104 e 27.100 (Nuova formulazione).

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1039-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Gestione di beni e aziende sequestrati).

   1. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il giudice delegato impartisce le direttive generali della gestione dei beni sequestrati, anche avvalendosi della attività di ausilio e supporto dell'Agenzia ai sensi degli articoli 110, 111 e 112.
  2. Il giudice delegato può adottare, nei confronti della persona sottoposta alla procedura e della sua famiglia, i provvedimenti indicati nell'articolo 47, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, quando ricorrano le condizioni ivi previste.
  2-bis. Nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, comunque, nei casi previsti dal comma 3-ter, primo periodo, del presente articolo, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
  3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione, anche a tutela dei diritti dei terzi, senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
  3-bis. L'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione nei casi previsti dal comma 3-ter e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
  3-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, in via prioritaria, concedere in comodato i beni immobili ai soggetti indicati nell'articolo 48, comma 3, lettera c), con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), e 2-ter e del comma 2-bis del presente articolo.
  3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere la cessazione del contratto alla scadenza naturale.
  4. Avverso gli atti dell'amministratore giudiziario compiuti in assenza di autorizzazione scritta del giudice delegato, il pubblico ministero, il proposto e ogni altro interessato possono avanzare reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al giudice delegato, che, entro i dicci giorni successivi, provvede ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale»;

   b) il comma 5-ter è sostituito dal seguente:
  «5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni mobili sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni mobili sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili, il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione».

  2. All'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile, anche per effetto del sequestro avente a oggetto partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario è scelto nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. La nomina dell'amministratore è comunicata tempestivamente, secondo le indicazioni impartite dal tribunale, al prefetto, che provvede a informare le associazioni dei datori di lavoro e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale interessate nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Dopo la relazione di cui all'articolo 36, comma 1, l'amministratore giudiziario, entro tre mesi dalla sua nomina, prorogabili a sei mesi per giustificati motivi dal giudice delegato, presenta una relazione contenente:
   a) gli ulteriori dati acquisiti, integrativi di quelli già esposti nella relazione di cui all'articolo 36, comma 1, nonché gli eventuali provvedimenti da adottare ai sensi del comma 6-bis;
   b) l'esposizione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, con lo stato analitico ed estimativo delle attività;
   c) una dettagliata analisi sulla sussistenza di concrete possibilità di prosecuzione o di ripresa dell'attività, tenuto conto del grado di caratterizzazione della stessa con il proposto e i suoi familiari, della natura dell'attività esercitata, delle modalità e dell'ambiente in cui è svolta, della forza lavoro occupata e di quella necessaria per il regolare esercizio dell'impresa, della capacità produttiva e del mercato di riferimento nonché degli oneri correlati al processo di legalizzazione dell'azienda. Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che deve essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto;
   d) la stima del valore di mercato dell'azienda, tenuto conto degli oneri correlati al processo di legalizzazione della stessa;
   e) l'indicazione delle attività esercitabili solo con autorizzazioni, concessioni e titoli abilitativi»;

   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 36 si applicano anche con riferimento a quanto previsto dalla lettera d) del comma 1 del presente articolo.
  1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività, l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività di impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto partecipazioni societarie che assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le direttive sull'eventuale revoca dell'amministratore della società, che può essere nominato, nelle forme previste dal comma 6, nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario.
  1-quater. In ogni caso, entro trenta giorni dalla immissione in possesso, l'amministratore giudiziario è autorizzato dal giudice delegato a proseguire l'attività dell'impresa o a sospenderla, con riserva di rivalutare tali determinazioni dopo il deposito della relazione semestrale. Se il giudice autorizza la prosecuzione, conservano efficacia, fino all'approvazione del programma ai sensi del comma 1-quinquies, le autorizzazioni, le concessioni e i titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell'attività, già rilasciati ai titolari delle aziende in stato di sequestro in relazione ai compendi sequestrati.
  1-quinquies. Il tribunale esamina la relazione di cui al comma 1, depositata dall'amministratore giudiziario, in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale con la sola partecipazione del pubblico ministero, dell'Agenzia e dell'amministratore giudiziario, che vengono sentiti se compaiono. Ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione o di ripresa dell'attività dell'impresa, il tribunale approva il programma con decreto motivato e impartisce le direttive per la gestione dell'impresa.
  1-sexies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto partecipazioni societarie che non assicurino le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il tribunale impartisce le opportune direttive all'amministratore giudiziario.
  1-septies. L'allontanamento dall'azienda dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, avviene sulla base delle disposizioni impartite dal tribunale su proposta del giudice delegato, dando priorità all'allontanamento del proposto. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, impartisce disposizioni, fino al momento dell'allontanamento, sulla presenza dei soggetti indicati al primo periodo e ordina agli organi di amministrazione e di controllo della società la consegna all'amministratore giudiziario della documentazione necessaria alla redazione della relazione di cui al comma 1.
  1-octies. Per le società sottoposte a sequestro ai sensi del presente decreto, le cause di scioglimento per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile non operano dalla data di immissione in possesso sino all'approvazione del programma di prosecuzione o ripresa della attività e, per lo stesso periodo, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile»;

   b-bis) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, può affittare l'azienda o un ramo di azienda, con cessazione di diritto nei casi previsti dal comma 2-ter, primo periodo, del presente articolo, dall'articolo 45-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
  2-ter. L'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può, nel caso previsto dall'articolo 45-bis e comunque in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva, in via prioritaria, affittare l'azienda o un ramo di azienda o concederla in comodato agli enti, associazioni e altri soggetti indicati all'articolo 48, comma 3, lettera c), alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 8, lettera a), o agli imprenditori attivi nel medesimo settore o settori affini di cui all'articolo 41-quater. Nel caso in cui sia prevedibile l'applicazione dell'articolo 48, comma 8-bis, l'azienda può essere anche concessa in comodato con cessazione di diritto nei casi di cui al periodo precedente e, in deroga al disposto dell'articolo 1808 del codice civile, il comodatario non ha diritto al rimborso delle spese straordinarie, necessarie e urgenti, sostenute per la conservazione della cosa.
  2-quater. Nei casi previsti dai commi 2-bis e 2-ter, il tribunale, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione dell'allontanamento immediato dall'azienda dei soggetti indicati all'articolo 21, comma 2-bis»;

   c) il comma 6 è sostituito dai seguenti:
  «6. Nel caso di sequestro di partecipazioni societarie, l'amministratore giudiziario esercita i poteri che spettano al socio nei limiti della quota sequestrata; provvede, ove necessario e previa autorizzazione del giudice delegato, a convocare l'assemblea per la sostituzione degli amministratori, ad impugnare le delibere societarie di trasferimento della sede sociale e di trasformazione, fusione, incorporazione o estinzione della società, nonché ad approvare ogni altra modifica dello statuto utile al perseguimento degli scopi dell'impresa in stato di sequestro.
  6-bis. In tutti i casi previsti dal presente articolo in cui si deve provvedere all'allontanamento dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, si procede ai sensi dell'articolo 21, comma 2-ter, anche sulla base delle disposizioni eventualmente impartite dal tribunale. Si applica l'articolo 21, comma 2-quater.
  6-ter. Con decreto da emanare su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite le modalità semplificate di liquidazione o di cessazione dell'impresa, in particolare qualora sia priva di beni aziendali, con esenzione da ogni onere economico».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 14.
(Gestione di beni e aziende sequestrate).

  Al comma 1, lettera a) sostituire i commi 2-bis, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater con i seguenti:

  «2-bis. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 21, il tribunale, con decreto revocabile in ogni momento, dispone il differimento dell'esecuzione dello sgombero non oltre il decreto di confisca definitivo. Il beneficiario, pena la revoca del provvedimento, è tenuto a corrispondere l'indennità eventualmente determinata dal tribunale e a provvedere a sue cure alle spese e agli oneri inerenti all'unità immobiliare; è esclusa ogni azione di regresso. Il tribunale, con il provvedimento con cui rigetta la richiesta, dispone l'esecuzione dello sgombero se precedentemente differito.
  3. L'amministratore giudiziario non può stare in giudizio, né contrarre mutui, stipulare transazioni, compromessi, fideiussioni, concedere ipoteche, alienare immobili e compiere altri atti di straordinaria amministrazione anche a tutela dei diritti dei terzi senza autorizzazione scritta del giudice delegato.
  3-bis. Ove non ricorrano le condizioni di cui al comma 2-bis, l'amministratore giudiziario, con l'autorizzazione scritta del giudice delegato, può locare o concedere in comodato i beni immobili, prevedendo la cessazione in data non successiva alla pronuncia della confisca definitiva.
  3-ter. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del comma 2-bis e 3-bis, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, anche su proposta dell'Agenzia, può concedere in comodato i beni immobili ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c) con cessazione alla data della confisca definitiva. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, qualora non si sia già provveduto, dispone l'esecuzione immediata dello sgombero, revocando, se necessario, i provvedimenti emessi ai sensi dell'articolo 21, commi 2-bis, lettera b), 2-ter, lettera b), e del comma 2-bis del presente articolo.
  3-quater. In caso di beni immobili concessi in locazione o in comodato sulla scorta di titolo di data certa anteriore al sequestro, l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, pone in essere gli atti necessari per ottenere il prolungamento della scadenza naturale del contratto ed eventuali rinnovi non oltre la data di confisca definitiva.».
14. 3. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3-quater sostituire le parole: la cessazione del contratto alla scadenza naturale con le seguenti: il prolungamento della scadenza naturale del contratto ed eventuali rinnovi non oltre la data della confisca definitiva.
14. 4. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

  «5-bis. I beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati dal tribunale in custodia giudiziale, in via prioritaria, agli organi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che ne facciano richiesta per l'impiego nelle attività istituzionali o per esigenze di polizia giudiziaria, ovvero possono essere affidati all'Agenzia, ad altri organi dello Stato, ad enti pubblici non economici e enti territoriali per finalità di giustizia, di soccorso pubblico, di protezione civile o di tutela ambientale. Nel caso in cui non sia possibile l'affidamento ai sensi del precedente periodo i beni mobili sequestrati, anche iscritti in pubblici registri, possono essere affidati ad associazioni di volontariato, per le finalità proprie della associazione, di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunità terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché alle associazioni di protezione ambientale riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.».
14. 5. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 5-bis sono aggiunte in fine le parole: «nonché ai soggetti previsti dall'articolo 48, comma 3, lettera c)».
14. 9. Giuseppe Guerini, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, sopprimere il secondo periodo.
14. 13. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da:, che provvede fino alla fine del periodo.
14. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  All'emendamento 14. 11., parte principale, dopo la parola: unitaria aggiungere le seguenti: e nazionale.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, dopo la parola: unitaria aggiungere le seguenti: e nazionale.
0. 14. 11. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 14. 11., parte principale, sopprimere le parole: le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sopprimere le parole: nonché dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
0. 14. 11. 4. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 14. 11., parte principale, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.
0. 14. 11. 5. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 14. 11., parte principale, sopprimere la parola: comparativamente.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sopprimere la parola: comparativamente.
0. 14. 11. 3. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 14. 11., parte principale, sopprimere le parole: a livello nazionale.

  Conseguentemente, alla parte consequenziale, sopprimere le parole: a livello nazionale.
0. 14. 11. 2. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Al comma 2, lettera a), capoverso comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale con le seguenti: la rappresentanza sindacale aziendale o la rappresentanza sindacale unitaria, le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso comma 1-ter, secondo periodo, sostituire le parole: loro eventuali proposte con le seguenti: eventuali proposte, formulate dalla rappresentanza sindacale aziendale o dalla rappresentanza sindacale unitaria, nonché dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
14. 11. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo, sostituire le parole da: in camera di consiglio fino alla fine del periodo con le seguenti: in un'apposita udienza in camera di consiglio ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale di cui deve essere dato avviso al pubblico ministero e all'Agenzia, sentiti l'amministratore giudiziario e, se compaiono, il pubblico ministero e i rappresentanti dell'Agenzia.
14. 6. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 2, lettera b), capoverso comma 1-quinquies, primo periodo: con la sola partecipazione del pubblico ministero con le seguenti: con la partecipazione del pubblico ministero, dei difensori delle parti.

  Conseguentemente, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter)
al comma 5 dopo le parole: «del pubblico ministero» sono inserite le seguenti: «dei difensori delle parti».
14. 8. Bindi.
(Approvato)

  All'emendamento 14. 12., dopo le parole: e comunque aggiungere le seguenti: in ogni caso.
0. 14. 12. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Al comma 2, lettera b-bis), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: dall'articolo 45-bis e comunque.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso 2-ter, sopprimere le parole: nel caso previsto dall'articolo 45-bis e comunque.
14. 12. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 2, lettera b-bis), capoverso comma 2-ter aggiungere in fine il seguente periodo: L'amministratore deve provvedere alla regolarizzazione contributiva e contrattuale dei lavoratori, licenziando solo nel caso in cui non si possa provvedere diversamente e previa autorizzazione del giudice delegato.
14. 7. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 2, lettera c), capoverso comma 6-ter, sopprimere le parole: con esenzione da ogni onere economico.
14. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

«Art. 14-bis.

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto il seguente: “Art. 41-bis (Destinazione anticipata delle aziende) – 1. Dal decreto di confisca di primo grado l'Agenzia pubblica l'elenco delle aziende sequestrate nel proprio sito internet e attraverso le altre forme di mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  2. L'Agenzia raccoglie ogni informazione utile affinché i beni non vengano destinati, anche per interposta persona, ai soggetti ai quali sono stati sequestrati ovvero a soggetti altrimenti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero utilizzando proventi di natura illecita e trasmette dettagliata relazione al Tribunale, ovvero ai soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero a soggetti che non abbiano riportate penali in via definitiva.
  3. Il Tribunale, esaminata la relazione di cui al comma 3, provvede con decreto motivato ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso della data fissata per l'udienza è comunicato, almeno tre giorni prima, all'Agenzia, al pubblico ministero presso il Tribunale del capoluogo del distretto della Corte di Appello, al proposto ed al suo difensore, e all'eventuale terzo interessato.
  4. Nel caso in cui l'Agenzia proponga ai sensi del comma 2 la vendita anticipata, questa deve avvenire per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima dei beni, eseguita dall'Agenzia al momento della confisca di primo grado, secondo le modalità fissate dall'articolo 48, comma 11. Il Tribunale, con il decreto di cui al comma 4, fissa un termine perentorio entro il quale l'Agenzia deve definire la procedura di vendita.
  5. Nella valutazione dell'offerta di acquisto deve essere valutata anche l'eventuale mantenimento del livello occupazionale.
  6. Le somme ricavate dalla vendita ai sensi del comma 2, al netto delle spese, confluiscono nel Fondo Unico di Giustizia.
  7. Dopo la vendita, nel caso in cui venga disposta per qualunque – motivo la revoca del sequestro, l'interessato ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore della vendita effettuata, al netto delle spese, rivalutata sulla base del tasso di inflazione annua.
  8. I soggetti acquirenti delle aziende di cui al presente articolo sono sottoposti al controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, comma 2, lettera a).
  9. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica valuta eventuali misure per la tutela dell'incolumità del soggetto acquirente e dei lavoratori dell'azienda, nonché per l'integrità dell'azienda medesima.
  10. I soggetti acquirenti, limitatamente alle aziende acquistate ai sensi del presente articolo, possono avvalersi del fondo di cui all'articolo 41-ter”.».

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: «e l'eventuale destinazione anticipata».
14. 01. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

A.C. 1039-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate).

  1. Dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
  «Art. 41-bis.(Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate).1. Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), del presente decreto, di seguito denominato “Fondo”, avente come obiettivi la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a).
  2. Il Fondo è finalizzato:
   a) a fornire garanzie sui crediti bancari;
   b) a sostenere gli investimenti, la ristrutturazione aziendale e l'emersione alla legalità delle imprese di cui al comma 1.

  3. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera a), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie, erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 1.
  4. Le risorse del Fondo di cui al comma 2, lettera b), sono utilizzate per alimentare un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui al comma 3 del presente articolo.
  5. L'accesso alle risorse delle sezioni di cui ai commi 3 e 4 è richiesto dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, o dall'Agenzia, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività d'impresa previsti dall'articolo 41, commi 1-ter e 1-quater.
  6. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito, e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 4. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4.
  7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4 a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, in caso di revoca del provvedimento di sequestro.
  8. L'Agenzia e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA Spa devono contribuire ad incrementare annualmente la dotazione del Fondo cui al comma 1.
  9. Il tribunale, con il procedimento previsto dall'articolo 41, comma 1-ter, anche su proposta dell'Agenzia, ove rilevi concrete prospettive di prosecuzione dell'attività dell'azienda sequestrata o confiscata, può impartire le direttive per la sua ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria nelle forme e alle condizioni previste dall'articolo 2, comma 1-bis, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. Dopo il provvedimento di confisca di primo grado provvede l'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato.
  10. In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico, tenuto conto della consistenza patrimoniale e del numero degli occupati, o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario può essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. In tal caso l'amministratore giudiziario, dipendente della società INVITALIA Spa, per lo svolgimento dell'incarico non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9. I dipendenti della società INVITALIA Spa che abbiano svolto, nei tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, attività di gestione diretta di aziende in crisi possono iscriversi alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14. Il dipendente della società INVITALIA Spa, nominato amministratore giudiziario, svolge le proprie funzioni sotto la direzione del giudice delegato, avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.
  11. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l'Agenzia, sentita la società INVITALIA Spa, con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), i criteri per l'individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio-economico e per la definizione dei piani di valorizzazione».

  2. All'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
   «c-bis) la definizione e l'attuazione dei piani di valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata».

  3. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni contenute nell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si provvede ai sensi dell'articolo 42 del medesimo decreto legislativo ovvero a valere sulle risorse assegnate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a favore della società INVITALIA Spa, o tramite assegnazione disposta dall'autorità delegata alla politica di coesione a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, commi 242 e 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata e la società INVITALIA Spa possono altresì, attraverso apposite convenzioni, disciplinare i reciproci rapporti per le attività di cui al presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 15.
(Strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate).

  Sopprimerlo.
15. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, al comma 1 premettere i seguenti:
  01. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di economia e finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
  02. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, le risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma, medesimo capoverso, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati;
    alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati;
    all'articolo 23, comma 1, capoverso «Art. 110», comma 2, lettera a) aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 02.
15. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  All'emendamento 15. 36., sostituire le parole: In via transitoria e fino con le seguenti: In via temporanea ed esclusivamente finalizzata.
0. 15. 36. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 36. aggiungere in fine le parole: Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo «al fine dell'Istituzione del fondo di garanzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, Il ministero della Giustizia, Il Ministro dello Sviluppo economico invia ogni anno alle Camere una Relazione sullo Stato del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, in cui evidenzia eventuali modifiche tecniche e normative al fine di estendere gli interventi del predetto fondo alla totalità dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.».
0. 15. 36. 3. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 15. 36., aggiungere in fine le parole: Conseguentemente al medesimo capoverso, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo «al fine dell'Istituzione del fondo di garanzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, il ministero della Giustizia, il Ministro dello Sviluppo economico invia ogni anno alle Camere una Relazione sullo Stato del Fondo per il credito delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.».
0. 15. 36. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 1 premettere le seguenti parole: In via transitoria e fino all'istituzione del fondo di garanzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
15. 36. Bindi.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 1.
15. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, comma 1, sostituire le parole: Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle con le seguenti: Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni al fine di assicurare alle.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, medesimo capoverso:
    al comma 1:
     sopprimere le parole: di seguito denominato «Fondo», avente come obiettivi;
     aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.;
     sostituire i commi da 2 a 4 con il seguente:
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:
   a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 1;
   b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);
     al comma 5, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: alle lettere a) e b) del comma 2;
    al comma 6:
     primo periodo, sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: alle lettere a) e b) del comma 2;
     secondo periodo, sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: alla lettera b) del comma 2;
     al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: alla lettera a) del comma 2;
     dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;
     sopprimere il comma 8.
     sopprimere il comma 3;
    all'articolo 29, comma 2, sopprimere la lettera b).
15. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, comma 1, sostituire le parole: commi 3, lettera c) e con la seguente: comma.
15. 3. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 2.
15. 4. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 3.
15. 5. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 4.
15. 6. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 5.
15. 7. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 5, sopprimere le parole: o dall'Agenzia.
15. 38. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 5, sostituire le parole: commi 1-ter e 1-quater con le seguenti: comma 1-quinquies.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 9, primo periodo, sostituire le parole: comma 1-ter con le seguenti: comma 1-quinquies.
15. 35. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  All'emendamento 15. 9., alla parte consequenziale, capoverso, sostituire le parole:  180 giorni con le seguenti: 60 giorni.
0. 15. 9. 3. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 9., alla parte consequenziale, capoverso, sostituire le parole: 180 giorni con le seguenti: 90 giorni.
0. 15. 9. 2. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 9., alla parte consequenziale, capoverso, sostituire le parole:  180 giorni con le seguenti:  120 giorni.
0. 15. 9. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 9., parte consequenziale, capoverso, al comma 1-bis, primo periodo, sopprimere le parole: sentita l'Agenzia,.
0. 15. 9. 7. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 15. 9., parte consequenziale, capoverso, al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sentita l'Agenzia, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.
0. 15. 9. 8. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 15. 9., parte consequenziale, capoverso, al comma 1-bis, primo periodo, dopo le parole: sentita l'Agenzia, sono aggiunte le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
0. 15. 9. 9. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 15. 9., parte consequenziale, capoverso, dopo le parole: i criteri ovunque ricorrano aggiungere le seguenti: e le modalità.
0. 15. 9. 6. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 9., parte consequenziale, capoverso, sopprimere le parole: per la concessione delle garanzie e.
0. 15. 9. 5. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 9, parte consequenziale, capoverso, al comma 1-bis, sopprimere il secondo periodo.

  Conseguentemente, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
  «1-ter. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4 a seguito dell'eventuale escussione della garanzia. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, in caso di revoca del provvedimento di sequestro, escludendo l'importo equivalente di sovvenzione lorda.».
0. 15. 9. 10. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 15. 9, parte consequenziale, capoverso, al comma 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
0. 15. 9. 11. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 15. 9, parte consequenziale, capoverso, comma 1-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: sentita Invitalia Spa.
0. 15. 9. 4. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 9, parte consequenziale, capoverso, al comma 1-bis, ultimo periodo, sopprimere le parole: e per la definizione dei Piani di valorizzazione.
0. 15. 9. 12. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sopprimere i commi 6 e 11.

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Entro 180 giorni dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro della giustizia, sentita l'Agenzia, sono determinati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, i limiti, i criteri, con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito e le modalità per la concessione delle garanzie e dei finanziamenti di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come introdotto dal presente articolo. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti condizioni, tempi e livello dei tassi per la restituzione dei finanziamenti di cui al comma 4 dell'articolo 41-bis. Entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge l'Agenzia, sentita Invitalia S.p.a., con delibera del Consiglio direttivo adotta, ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, come modificato dalla presente legge, i criteri per la individuazione delle aziende sequestrate e confiscate di straordinario interesse socio economico e per la definizione dei Piani di valorizzazione.
15. 9. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 6.
15. 8. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 6 dopo le parole: Con decreto aggiungere le seguenti:, da adottarsi entro sei mesi,.
15. 19. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 6 sostituire le parole: sentiti il Ministro della giustizia e l'Agenzia con le parole: sentito il Ministro della giustizia.
15. 20. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 6, dopo le parole: e l'Agenzia aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle competenti commissioni parlamentari.
15. 17. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 6, dopo le parole: e l'Agenzia aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
15. 16. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  All'emendamento 15. 31, sopprimere le parole: con particolare riguardo alle imprese che presentano e le parole: difficoltà di accesso al credito.
0. 15. 31. 1. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 6, sopprimere le parole: con particolare riguardo alle imprese che presentano gravi difficoltà di accesso al credito.
15. 31. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, comma 6, aggiungere in fine i seguenti periodi: «Il decreto è sottoposto al parere delle commissioni parlamentari competenti. Il ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.».
15. 18. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 7.
15. 10. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  All'emendamento 15. 34, al comma 7 dopo le parole: loro pertinenza aggiungere le seguenti: e attinenza.
0. 15. 34. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 34, al comma 7 dopo le parole: sui macchinari aggiungere le seguenti: , sugli impianti.
0. 15. 34. 2. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 34, al comma 7 dopo le parole: al suo funzionamento aggiungere le seguenti: regolare ed effettivo.
0. 15. 34. 3. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 34, sopprimere il comma 7-quater.
0. 15. 34. 4. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 34, al comma 7-quater dopo le parole: è annotato aggiungere le seguenti: entro e non oltre 30 giorni.
0. 15. 34. 5. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 34, al comma 7-quater dopo le parole: è annotato aggiungere le seguenti: entro e non oltre 90 giorni.
0. 15. 34. 6. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 34, al comma 7-quater dopo le parole: è annotato aggiungere le seguenti: entro e non oltre 120 giorni.
0. 15. 34. 7. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 15. 34, al comma 7-quinquies, aggiungere, in fine, le parole: escludendo l'importo equivalente di sovvenzione lorda.
0. 15. 34. 8. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui al comma 4. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui al comma 4 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
  7-bis. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 7-quater. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
  7-ter. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 7-quater, ma è fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per di quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.
  7-quater. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
  7-quinquies. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
15. 34. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, sostituire il comma 7 con i seguenti:
  7. In caso di revoca del provvedimento di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, è tenuto a rimborsare gli importi liquidati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 2. I crediti derivanti dai finanziamenti erogati dalla sezione di cui alla lettera a) del comma 2 hanno privilegio sugli immobili, sugli impianti e su ogni loro pertinenza, sui macchinari e sugli utensili dell'impresa, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio.
  7-bis. Il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sugli stessi beni dopo la data di annotazione stabilita dal comma 7-quater. Nell'ipotesi in cui non sia possibile far valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce sul corrispettivo.
  7-ter. Il privilegio di cui al presente articolo è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, anche se preesistente alle annotazioni di cui al comma 7-quater, ma è fatta eccezione per i privilegi per spese di giustizia e per di quelli di cui all'articolo 2751-bis del codice civile.
  7-quater. Il privilegio è annotato presso gli uffici dei registri immobiliari e gli uffici tavolari competenti, in relazione al luogo in cui si trovano i beni, e nel registro di cui all'articolo 1524 del codice civile presso il tribunale competente, in relazione al luogo ove ha sede l'impresa finanziata.
  7-quinquies. Con il decreto di cui al comma 6 sono disciplinate le modalità per la restituzione, con applicazione di interessi a tassi di mercato, della quota residua del finanziamento erogato, per il caso di revoca del provvedimento di sequestro.
15. 34.(Testo modificato nel corso della seduta) Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 7 aggiungere in fine le parole: escludendo l'importo dell'equivalente di sovvenzione lorda.
15. 21. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 8.
*15. 11. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 8.
*15. 29. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.

  All'emendamento 15. 32, aggiungere in fine le seguenti parole: e aggiungere in fine le seguenti parole: «per non meno dell'1 per cento degli stanziamenti».
0. 15. 32. 1. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 8 sostituire le parole: e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – INVITALIA Spa devono con la seguente: deve.
15. 32. Bindi.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: rispettivamente per non meno dell'1 per cento degli stanziamenti e del compenso riservato ai membri del Consiglio di amministrazione.
15. 22. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 8 aggiungere in fine le seguenti parole: secondo le modalità, i criteri e le percentuali minime individuate ai sensi del decreto di cui al comma 6.
15. 39. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 9.
15. 12. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: di primo grado fino alla fine del periodo con le seguenti: emesso dalla corte di appello provvede l'Agenzia.
15. 33. Bindi, Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 10.
15. 13. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  All'emendamento 15. 28, sopprimere le parole: fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.
0. 15. 28. 1. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: In deroga a quanto previsto dall'articolo 35, fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del medesimo articolo.
15. 28. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 10, primo periodo, sopprimere le parole: indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti. Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: dipendente della società INVITALIA Spa.
15. 23. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 10, secondo periodo, sopprimere le parole:, ad eccezione del rimborso delle spese di cui all'articolo 35, comma 9.
15. 26. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 10, sopprimere il terzo periodo.
15. 24. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 10, terzo periodo, dopo la parola: iscriversi aggiungere le seguenti:, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione,.
15. 37. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis, comma 10, quarto periodo, sopprimere le parole: avvalendosi dell'organizzazione della società INVITALIA Spa.
15. 25. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis sopprimere il comma 11.
15. 14. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 11, sopprimere le parole: sentita la società Invitalia S.p.a.
*15. 15. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 11, sopprimere le parole: sentita la società Invitalia S.p.a.
*15. 30. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 41-bis comma 11, aggiungere in fine le parole:, nei limiti delle risorse presenti nella sezione di cui al comma 4 del presente articolo.
15. 27. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Sopprimere il comma 2.
15. 40. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 2, capoverso c-bis) aggiungere in fine le parole:, nei limiti delle risorse presenti nella sezione di cui all'articolo 41-bis, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159.
15. 41. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Sopprimere il comma 3.
15. 42. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: a favore della società INVITALIA Spa.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere il secondo periodo.
15. 44. Bindi.

  Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.
15. 43. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

A.C. 1039-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Tavoli provinciali permanenti e supporto alle aziende sequestrate e confiscate).

  1. Dopo l'articolo 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 15 della presente legge, sono inseriti i seguenti:
  «Art. 41-ter.(Istituzione dei tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo).1. Al fine di favorire il coordinamento tra le istituzioni, le associazioni indicate nell'articolo 48, comma 3, lettera c), le organizzazioni sindacali e le associazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale, sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di:
   a) favorire la continuazione dell'attività produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali;
   b) dare ausilio all'amministratore giudiziario, sulla base delle direttive impartite dal giudice delegato, e all'Agenzia nella fase dell'amministrazione, della gestione e della destinazione delle aziende;
   c) favorire la collaborazione degli operatori economici del territorio con le aziende sequestrate e confiscate nel percorso di emersione alla legalità;
   d) promuovere lo scambio di informazioni con gli amministratori giudiziari coinvolti nella gestione delle aziende sequestrate e confiscate, tenendo conto delle disposizioni impartite dal giudice delegato anche al fine di salvaguardare le esigenze del procedimento di confisca;
   e) esprimere un parere non vincolante sulle proposte formulate dall'amministratore giudiziario e dall'Agenzia.

  2. Il tavolo provinciale permanente, coordinato e convocato dal prefetto o da un suo delegato, è composto da:
   a) un rappresentante dell'Agenzia designato dal Consiglio direttivo e individuato, di regola, nel dirigente della prefettura componente del nucleo di supporto di cui all'articolo 112;
   b) un rappresentante del Ministero per lo sviluppo economico;
   c) un rappresentante della regione, designato dal presidente della Giunta regionale;
   d) un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
   e) un rappresentante delle organizzazioni dei datori di lavoro più rappresentative a livello nazionale designato, ogni quattro mesi, dalle medesime secondo criteri di rotazione;
   f) un rappresentante delle direzioni territoriali del lavoro;
   g) un rappresentante delle associazioni individuate dall'articolo 48, comma 3, lettera c) designato dalle medesime secondo criteri di rotazione;
   h) un rappresentante della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

  3. Il prefetto, ove ne ravvisi l'opportunità, può estendere ai rappresentanti degli enti locali la partecipazione al tavolo.
  4. Il prefetto, su richiesta di una delle associazioni dei datori di lavoro o delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative sul piano nazionale interessate, può convocare apposite riunioni tra le medesime associazioni e organizzazioni sindacali e l'amministratore. Le parti sono tenute a operare nel rispetto delle norme in materia di diritto del lavoro e di relazioni sindacali.
  5. Le amministrazioni provvedono all'attuazione del presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Ai componenti non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza o rimborso di spese per la partecipazione ai lavori.

  Art. 41-quater.(Supporto delle aziende sequestrate o confiscate).1. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, sentito il competente tavolo provinciale permanente di cui all'articolo 41-ter, previa autorizzazione del giudice delegato, e l'Agenzia possono avvalersi del supporto tecnico, a titolo gratuito, di imprenditori attivi nel medesimo settore o in settori affini in cui opera l'azienda sequestrata o non definitivamente confiscata, in possesso dei requisiti previsti dal regolamento di attuazione dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62, prescindendo dai limiti di fatturato, individuati nel rispetto dei criteri di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, attraverso procedure ad evidenza pubblica indette dall'amministratore giudiziario, tenendo conto dei progetti di affiancamento dagli stessi presentati e dell'idoneità a fornire il necessario sostegno all'azienda.
  2. L'effettivo e utile svolgimento dell'attività di supporto tecnico di cui al comma 1, per un periodo non inferiore a dodici mesi, determina l'attribuzione agli imprenditori del diritto di prelazione da esercitare, a parità di condizioni, al momento della vendita o dell'affitto dell'azienda, nonché l'applicazione ai medesimi, in quanto compatibili, dei benefìci di cui all'articolo 41-bis.
  3. Nella gestione dell'azienda l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato, e l'Agenzia possono, altresì, avvalersi del supporto tecnico delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per favorire il collegamento dell'azienda sequestrata o confiscata in raggruppamenti e in reti d'impresa».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 16.
(Tavoli provinciali permanenti e supporto alle aziende confiscate e sequestrate).

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 41-ter».
16. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», comma 1, alinea, sopprimere le parole: più rappresentative a livello nazionale.
16. 2. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», comma 2, sopprimere la lettera c).
16. 3. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  All'emendamento 16. 4, parte principale, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative.
0. 16. 4. 1. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», comma 2, lettera d), sostituire le parole: organizzazioni sindacali dei lavoratori con le seguenti: associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, lettera
f), sostituire le parole: delle direzioni territoriali del lavoro con le seguenti: della sede territorialmente competente dell'ispettorato nazionale del lavoro;
   al capoverso «Art.41-quater», comma 2, dopo le parole: di cui al comma 1 aggiungere le seguenti: risultante dalla relazione dell'amministratore giudiziario.
16. 4. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   i)
un rappresentante del Centro operativo della direzione investigativa antimafia competente per territorio.
16. 5. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: più rappresentative sul piano nazionale.
16. 10. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Nel sito web della prefettura, il giorno seguente la riunione del Tavolo provinciale permanente sulle aziende sequestrate e confiscate, in una apposita sezione, è pubblicato il verbale della riunione medesima.
16. 6. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma:

  5-bis. Le riunioni dei Tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, sono trasmesse in diretta audiovideo sul sito web delle prefetture.
16. 7. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-quater», comma 1, sostituire le parole: dall'amministratore giudiziario con le seguenti: dall'Agenzia.
16. 8. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 41-quater», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli imprenditori di cui al presente articolo non possono essere soggetti riconducibili alla criminalità organizzata ovvero i soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, ovvero soggetti condannati in via definitiva, nonché i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 35.
16. 9. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  
Art. 16-bis. 1. Al comma 4 dell'articolo 42 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'ammontare del compenso non può comunque essere superiore a 240.000 euro».
16. 01. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. 1. Al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 febbraio 2010, n. 14, dopo le parole: «legge 23 agosto 1988, n. 400,» sono aggiunte le seguenti: «previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari».
16. 02. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

A.C. 1039-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

  1. Il comma 1 dell'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «1. All'esito della procedura e comunque dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5».

  2. All'articolo 44 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'Agenzia gestisce i beni confiscati in via definitiva nei procedimenti di prevenzione, ai sensi dell'articolo 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, e, in quanto applicabile, dell'articolo 40 del presente decreto, nonché sulla base degli indirizzi e delle linee guida adottati dal Consiglio direttivo dell'Agenzia medesima ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a).»;
   b) il comma 2 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 17.
(Rendiconto e gestione dei beni confiscati).

  All'emendamento 17. 1, al comma 1, lettera a) sostituire le parole: della Corte di appello con le parole: di primo grado.
0. 17. 1. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 17. 1, al comma 1, lettera b) sostituire le parole: L'agenzia con le parole: l'amministratore giudiziario.
0. 17. 1. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportare le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. All'esito della procedura, e comunque dopo la confisca della Corte di appello, l'amministratore giudiziario presenta al giudice delegato il conto della gestione, tenuto conto dei criteri fissati dall'articolo 37, comma 5»;
   b) dopo il comma 5, è aggiunto il seguente: «5-bis. L'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora il sequestro sia revocato. In ogni altro caso trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni contenente le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53. Il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti prende atto della relazione».
17. 1. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso comma 1, sostituire le parole: e comunque dopo che il provvedimento di confisca sia divenuto irrevocabile con le seguenti: dopo il decreto emesso dalla Corte di appello.
17. 2. Bindi.

  Sopprimere il comma 2.
17. 3. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: in via definitiva nei procedimenti di prevenzione con le seguenti: anche in via non definitiva dal decreto di confisca della Corte di appello.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
17. 6. Ermini, Verini, Berretta, Bindi, Amoddio.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 18.
(Destinazione dei beni confiscati).

  1. Dopo l'articolo 45 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
  «Art. 45-bis.(Liberazione degli immobili e delle aziende).1. L'Agenzia, ricevuta la comunicazione del provvedimento definitivo di confisca, qualora l'immobile risulti ancora occupato ovvero nell'azienda siano presenti i soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis, trasmette il provvedimento al questore affinché provveda ai sensi degli articoli 21, comma 2-ter, e 41, comma 6-bis. L'Agenzia, con provvedimento revocabile in ogni momento, può differire l'esecuzione dello sgombero o dell'allontanamento nel caso previsto dall'articolo 40, comma 3-ter, ovvero qualora lo ritenga opportuno in vista dei provvedimenti di destinazione da adottare. I provvedimenti dell'Agenzia sono opponibili esclusivamente con le modalità previste dagli articoli 21, comma 2-quater, e 41, comma 6-bis».

  2. L'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 46. – (Restituzione per equivalente).1. La restituzione dei beni confiscati, ad eccezione dei beni culturali di cui all'articolo 10, comma 3, del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, e degli immobili e delle aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi degli articoli 136 e seguenti del medesimo codice, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, può avvenire anche per equivalente, al netto delle migliorie, quando i beni medesimi sono stati assegnati per finalità istituzionali o sociali, per fini di giustizia o di ordine pubblico o di protezione civile di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 48, comma 3, e la restituzione possa pregiudicare l'interesse pubblico. In tal caso l'interessato nei cui confronti venga a qualunque titolo dichiarato il diritto alla restituzione del bene ha diritto alla restituzione di una somma equivalente al valore del bene confiscato quale risultante dal rendiconto di gestione, al netto delle migliorie, rivalutato sulla base del tasso di inflazione annua. In caso di beni immobili, si tiene conto dell'eventuale rivalutazione delle rendite catastali.
  2. Il comma 1 si applica altresì quando il bene sia stato venduto.
  3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il tribunale determina il valore del bene e ordina il pagamento della somma, ponendola a carico del Fondo Unico Giustizia».

  3. Il comma 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «2. L'Agenzia provvede all'adozione del provvedimento di destinazione entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 45, comma 2, prorogabili di ulteriori novanta giorni in caso di operazioni particolarmente complesse. Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al titolo IV, il provvedimento di destinazione è adottato entro trenta giorni dalla comunicazione del progetto di pagamento effettuata ai sensi dell'articolo 61, comma 4. Anche prima dell'adozione del provvedimento di destinazione, per la tutela dei beni confiscati si applica il secondo comma dell'articolo 823 del codice civile».

  4. All'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, lettera b), è aggiunto il seguente periodo: «La vendita delle partecipazioni societarie maggioritarie o totalitarie è consentita esclusivamente se la società è priva di beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile o di beni immobili e, comunque, dopo aver assunto le determinazioni previste dei commi seguenti. In ogni caso la vendita delle partecipazioni societarie viene effettuata con modalità tali da garantire la tutela dei livelli occupazionali preesistenti»;
   b) al comma 3:
    1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) mantenuti nel patrimonio dello Stato e, previa autorizzazione del Presidente del Consiglio dei ministri, utilizzati dall'Agenzia per finalità economiche»;
    2) alla lettera c):
     2.1) al primo periodo, dopo la parola: «sociali» sono inserite le seguenti: «ovvero economiche, con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali,»;
     2.2) al secondo periodo, dopo le parole: «periodicamente aggiornato» sono inserite le seguenti: «con cadenza mensile»;
     2.3) al terzo periodo, le parole: «con adeguate forme e in modo permanente» sono sostituite dalle seguenti: «periodicamente nel sito internet istituzionale dell'ente»;
     2.4) dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.»;
     2.5) al quarto periodo, dopo le parole: «della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni» sono inserite le seguenti: «, ad altre tipologie di cooperative purché a mutualità prevalente, fermo restando il requisito della mancanza dello scopo di lucro»;
     2.6) al sesto periodo, le parole: «I beni non assegnati possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro» sono sostituite dalle seguenti: «I beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possono essere utilizzati dagli enti territoriali per finalità di lucro»;
     2.7) al settimo periodo, le parole: «alla destinazione» sono sostituite dalle seguenti: «all'assegnazione o all'utilizzazione»;
     2.8) dopo l'ultimo periodo sono aggiunti i seguenti: «La destinazione, assegnazione e utilizzazione dei beni è soggetta a pubblicità nei siti internet dell'Agenzia e dell'ente utilizzatore o assegnatario ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. L'Agenzia revoca la destinazione del bene qualora l'ente destinatario ovvero il soggetto assegnatario non trasmettano i dati nel termine richiesto»;
    3) dopo la lettera c) è inserita la seguente:
   «c-bis) assegnati, a titolo gratuito, direttamente dall'Agenzia agli enti o alle associazioni indicati alla lettera c), in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sulla base di apposita convenzione nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità e parità di trattamento, ove risulti evidente la loro destinazione sociale secondo criteri stabiliti dal Consiglio direttivo dell'Agenzia;»;
   c) al comma 8, lettera a):
    1) al primo periodo, le parole: «a titolo gratuito» sono sostituite dalle seguenti: «in comodato» e le parole: «senza oneri a carico dello Stato,» sono soppresse;
    2) al secondo periodo, dopo le parole: «Nella scelta dell'affittuario» sono inserite le seguenti: «o del comodatario»;
    3) al terzo periodo, dopo le parole: «all'affitto» sono inserite le seguenti: «e al comodato»;
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente:
  «8-bis. Le aziende sono mantenute al patrimonio dello Stato e destinate, senza che ne derivino nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, con provvedimento dell'Agenzia che ne disciplina le modalità operative, al trasferimento per finalità istituzionali agli enti o alle associazioni individuati, quali assegnatari in concessione, dal comma 3, lettera c), con le modalità ivi previste, qualora si ravvisi un prevalente interesse pubblico, anche con riferimento all'opportunità della prosecuzione dell'attività da parte dei soggetti indicati»;
   e) al comma 12, le parole: «ad associazioni di volontariato che operano nel sociale» sono sostituite dalle seguenti: «ai soggetti previsti dal comma 3, lettera c)»;
   f) dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:
  «15-bis. L'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo e sentito il comitato consultivo, può altresì disporre il trasferimento dei medesimi beni al patrimonio degli enti territoriali che ne facciano richiesta, qualora si tratti di beni che gli enti territoriali medesimi già utilizzano a qualsiasi titolo per finalità istituzionali. La delibera del Consiglio direttivo è adottata fatti salvi i diritti dei creditori dell'azienda confiscata».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.
(Destinazione dei beni confiscati).

  Sopprimerlo.
18. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti.

  Conseguentemente, al medesimo com- ma, capoverso «Art. 46», sopprimere il comma 3.
18. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso «Art. 46», comma 1, primo periodo, sostituire le parole: può avvenire anche per equivalente con le seguenti: avviene per equivalente.
18. 2. Giuseppe Guerini, Amoddio.

  Al comma 4, sopprimere la lettera a).
18. 3. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 4, lettera b), numero 2), sopprimere il punto 2.1).
18. 4. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 4, lettera b), numero 2), punto 2.3) sopprimere la parola: periodicamente.
18. 5. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  All'emendamento 18. 6, aggiungere in fine le seguenti parole: e di rendicontazione di tale reimpiego tramite apposita voce della sezione trasparente del sito web dell'ente territoriale medesimo;.
0. 18. 6. 1. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 4, lettera b), numero 2), punto 2.6, sostituire le parole: per finalità di lucro; con le seguenti: con vincolo di reimpiego dei proventi per finalità sociali;.
18. 6. Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Fava, Ricciatti.

  Al comma 4, lettera b), sopprimere il numero 3.
18. 7. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 4, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente: 4) dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   «e) destinati ai testimoni di giustizia fuoriusciti dallo speciale programma di cui al decreto legislativo n. 45 del 2001.
18. 10. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 4, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: e le parole «senza oneri a carico dello Stato,» sono soppresse.
18. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 4, sopprimere la lettera f).
18. 8. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 4, lettera f), capoverso 15-bis, primo periodo, sopprimere le parole: e sentito il comitato consultivo.

  Conseguentemente, all'articolo 23:
   al comma 2, capoverso Art. 111, comma 1, sopprimere la lettera
d);
   sopprimere il comma 6;
   al comma 7, sopprimere il secondo periodo;
   al comma 3, capoverso Art. 112:
    al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:
e il Comitato consultivo di indirizzo;
    sopprimere il comma 5.
    al comma 4, alinea, sopprimere le parole:
, previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo.
18. 9. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
  Art. 18-bis. – 1. Ai dipendenti della Polizia di Stato, della Polizia penitenziaria, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e delle Forze Armate possono essere assegnati beni immobili mediante deliberazione del Consiglio direttivo dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati ai sensi di quanto disposto dalla lettera a) del comma 3 dall'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
  2. Tale assegnazione può avvenire mediante contratto di locazione quadriennale prorogabile per un massimo di due volte.
  3. Ai soggetti assegnatari di cui al comma 1 è consentito di procedere – qualora l'Amministrazione di appartenenza non disponga delle risorse necessarie – alla ristrutturazione dell'immobile, anticipando le somme necessarie.
  4. I lavori di ristrutturazione di cui al comma precedente debbono essere oggetto di un accordo scritto con l'Agenzia del demanio, all'interno del quale debbono essere indicati:
   a) le motivazioni per cui è necessario procedere alla ristrutturazione, certificate da una perizia tecnica;
   b) il preventivo dettagliato di spesa;
   c) le modalità e i tempi con i quali l'affidatario potrà scomputare dal canone di locazione l'importo speso per procedere alla ristrutturazione dell'immobile.

  5. In caso di morte ovvero di trasferimento ad altra sede dell'assegnatario, l'assegnatario subentrante verserebbe ai familiari superstiti il canone previsto dall'accordo di cui al comma 4.
18. 01. Sarti, Luigi Di Maio, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo 18.0100 della Commissione

  Al comma 1, capoverso Art. 48-bis, comma 1, dopo le parole: vigili del fuoco, inserire le seguenti: e della Polizia Penitenziaria.
0. 18. 0100. 1. Sarti.

  Dopo l'articolo 18 aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).

  1. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
  «Art. 48-bis. – (Concessione di beni immobili in locazione a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). – 1. I beni immobili mantenuti al patrimonio dello Stato per finalità di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile ai sensi della lettera a) del comma 3 dell'articolo 48 possono essere concessi in locazione dall'amministrazione assegnataria dell'immobile, su proposta dell'amministrazione di appartenenza del dipendente, a personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per un periodo di quattro anni, prorogabile per non più di due volte.
  2. I soggetti di cui al comma 1 possono provvedere a proprie spese alla ristrutturazione degli immobili concessi in locazione, qualora l'amministrazione assegnataria non disponga delle risorse necessarie e approvi il progetto esecutivo dei lavori e il relativo piano dettagliato di spesa, definendo le modalità e i tempi per la compensazione delle spese di ristrutturazione autorizzate ed effettivamente sostenute mediante la loro detrazione dall'importo del canone di locazione. In ogni caso, il piano di compensazione delle spese di ristrutturazione non può prevedere una durata superiore a quella del periodo di locazione.
  3. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».
18. 0100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Regime fiscale e oneri economici).

  1. Il comma 2 dell'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «2. Se il sequestro si protrae oltre il periodo d'imposta in cui ha avuto inizio, il reddito derivante dai beni sequestrati relativo alla residua frazione di tale periodo e a ciascun successivo periodo intermedio è determinato ai fini fiscali in via provvisoria dall'amministratore giudiziario, che è tenuto, nei termini ordinari, al versamento delle relative imposte, nonché agli adempimenti dichiarativi e, ove ricorrano, agli obblighi contabili e a quelli previsti a carico del sostituto d'imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600».

A.C. 1039-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
TUTELA DEI TERZI E RAPPORTI CON LE PROCEDURE CONCORSUALI

Art. 20.
(Disposizioni generali per la tutela dei terzi).

  1. All'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) che il proposto non disponga di altri beni sui quali esercitare la garanzia patrimoniale idonea al soddisfacimento dei credito salvo per i crediti assistiti da cause legittime di prelazione su beni sequestrati;
   b) che il credito non sia strumentale all'attività illecita o a quella che ne costituisce il frutto o il reimpiego, sempre che il creditore dimostri la buona fede e l'inconsapevole affidamento;»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. I crediti di cui al comma 1 devono essere accertati secondo le disposizioni contenute negli articoli 57, 58 e 59 e concorrono al riparto sul valore dei beni o dei compendi aziendali ai quali si riferiscono in base alle risultanze della contabilità separata di cui all'articolo 37, comma 5.»;
   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Il decreto con cui sia stata rigettata definitivamente la domanda di ammissione del credito, presentata ai sensi dell'articolo 58, comma 2, in ragione del mancato riconoscimento della buona fede nella concessione del credito, proposta da soggetto sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia, va comunicato a quest'ultima ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231»;

   d) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La confisca definitiva di un bene determina lo scioglimento dei contratti aventi ad oggetto un diritto personale di godimento o un diritto reale di garanzia, nonché l'estinzione dei diritti reali di godimento sui beni stessi».

  2. L'articolo 53 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 53. – (Limite della garanzia patrimoniale).1. I crediti per titolo anteriore al sequestro, verificati ai sensi delle disposizioni di cui al capo II, sono soddisfatti dallo Stato nel limite del 60 per cento del valore dei beni sequestrati o confiscati, risultante dal valore di stima o dalla minor somma eventualmente ricavata dalla vendita degli stessi, al netto delle spese del procedimento di confisca nonché di amministrazione dei beni sequestrati e di quelle sostenute nel procedimento di cui agli articoli da 57 a 61».

  3. Dopo l'articolo 54 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
  «Art. 54-bis.(Pagamento di debiti anteriori al sequestro).1. L'amministratore giudiziario può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato al pagamento, anche parziale o rateale, dei crediti per prestazioni di beni o servizi, sorti anteriormente al provvedimento di sequestro, nei casi in cui tali prestazioni siano collegate a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività.
  2. Nel programma di prosecuzione o ripresa dell'attività di cui all'articolo 41, il tribunale può autorizzare l'amministratore giudiziario a rinegoziare le esposizioni debitorie dell'impresa e a provvedere ai conseguenti pagamenti».

  4. I commi 2 e 3 dell'articolo 55 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
  «2. Le procedure esecutive già pendenti sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione. Le procedure esecutive si estinguono in relazione ai beni per i quali interviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno dalla irrevocabilità del provvedimento che ha disposto la restituzione del bene.
  3. Se il sequestro riguarda beni oggetto di domande giudiziali precedentemente trascritte, aventi ad oggetto il diritto di proprietà ovvero diritti reali o personali di godimento o di garanzia sul bene, il terzo, che sia parte del giudizio, è chiamato ad intervenire nel procedimento di prevenzione ai sensi degli articoli 23 e 57; il giudizio civile è sospeso sino alla conclusione del procedimento di prevenzione».

  5. All'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Se al momento dell'esecuzione del sequestro un contratto relativo all'azienda sequestrata o stipulato dal proposto in relazione al bene in sequestro deve essere in tutto o in parte ancora eseguito l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando l'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del proposto, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di risolvere il contratto, salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. La dichiarazione dell'amministratore giudiziario deve essere resa nei termini e nelle forme di cui all'articolo 41, comma 1-bis e comma 1-ter, e, in ogni caso, entro sei mesi dalla immissione in possesso.
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La risoluzione del contratto in forza di provvedimento del giudice delegato fa salvo il diritto al risarcimento del danno nei soli confronti del proposto ed il contraente ha diritto di far valere nel passivo il credito conseguente al mancato adempimento secondo le disposizioni previste al capo II del presente titolo».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 20.
(Disposizioni generali per la tutela dei terzi).

  Sopprimere il comma 2.
20. 1. Businarolo, Sarti, Nuti.

A.C. 1039-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Accertamento dei diritti dei terzi).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 57 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. L'amministratore giudiziario allega alle relazioni da presentare al giudice delegato l'elenco nominativo di tutti i creditori anteriori al sequestro ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis, l'indicazione dei crediti e delle rispettive scadenze e l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali di godimento o garanzia o diritti personali sui beni, con l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto.
  2. Il giudice delegato, dopo il deposito del decreto di confisca di primo grado, assegna ai creditori un termine perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il deposito delle istanze di accertamento dei rispettivi diritti e fissa la data dell'udienza di verifica dei crediti entro i sessanta giorni successivi. Il decreto è immediatamente notificato agli interessati, a cura dell'amministratore giudiziario».

  2. Il comma 5 dell'articolo 58 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dai seguenti:
  «5. La domanda è depositata, a pena di decadenza, entro il termine di cui all'articolo 57, comma 2. Successivamente, e comunque non oltre il termine di un anno dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, le domande relative ad ulteriori crediti sono ammesse solo ove il creditore provi, a pena di inammissibilità della richiesta, di non aver potuto presentare la domanda tempestivamente per causa a lui non imputabile. Al procedimento si applica l'articolo 59.
  5-bis. L'amministratore giudiziario esamina le domande e redige un progetto di stato passivo rassegnando le proprie motivate conclusioni sull'ammissione o sull'esclusione di ogni singola domanda.
  5-ter. L'amministratore giudiziario deposita il progetto di stato passivo almeno venti giorni prima dell'udienza fissata per la verifica dei crediti. I creditori e i titolari dei diritti sui beni oggetto di confisca possono presentare osservazioni scritte e depositare documentazioni aggiuntive, a pena di decadenza, fino a cinque giorni prima dell'udienza».

  3. All'articolo 59 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. All'udienza fissata per la verifica dei crediti il giudice delegato, con l'assistenza dell'amministratore giudiziario e con la partecipazione facoltativa del pubblica ministero, assunte anche d'ufficio le opportune informazioni, verifica le domande, indicando distintamente i crediti che ritiene di ammettere, con indicazione delle eventuali cause di prelazione, e quelli che ritiene di non ammettere, in tutto o in parte, esponendo succintamente i motivi della esclusione»;
   b) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al comma 3, i creditori esclusi possono proporre opposizione mediante ricorso al tribunale che ha applicato la misura di prevenzione. Ciascun creditore può impugnare nello stesso termine e con le stesse modalità i crediti ammessi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 54-bis»;
   c) i commi 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:
  «8. All'udienza ciascuna parte può svolgere, con l'assistenza del difensore, le proprie deduzioni e produrre documenti nuovi solo se prova di non esserne venuta in possesso tempestivamente per causa alla parte stessa non imputabile.
  9. All'esito il tribunale decide con decreto ricorribile per cassazione nel termine di trenta giorni dalla sua notificazione»;
   d) il comma 10 è abrogato.

  4. All'articolo 60 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca, l'Agenzia procede al pagamento dei creditori ammessi al passivo in ragione delle distinte masse nonché dell'ordine dei privilegi e delle cause legittime di prelazione sui beni trasferiti al patrimonio dello Stato. L'Agenzia, ove le somme apprese, riscosse o comunque ricevute non siano sufficienti a soddisfare i creditori utilmente collocati al passivo, procede alla liquidazione dei beni mobili, delle aziende o rami d'azienda e degli immobili. Ove ritenga che dalla redditività dei beni si possano conseguire risorse necessarie al pagamento dei crediti, l'Agenzia può ritardare la vendita degli stessi non oltre un anno dalla irrevocabilità del provvedimento di confisca.
  2. Le vendite sono effettuate dall'Agenzia con procedure competitive sulla base del valore di stima risultante dalle relazioni di cui agli articoli 36 e 41, comma 1, o utilizzando stime effettuate da parte di esperti»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'Agenzia può sospendere la vendita non ancora conclusa ove pervenga offerta irrevocabile d'acquisto migliorativa per un importo non inferiore al dieci per cento del prezzo offerto»;
   c) il comma 5 è abrogato.

  5. All'articolo 61 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Dopo la irrevocabilità del provvedimento di confisca l'Agenzia redige il progetto di pagamento dei crediti. Il progetto contiene l'elenco dei crediti utilmente collocati, al passivo, con le relative cause di prelazione, nonché l'indicazione degli importi da corrispondere a ciascun creditore»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'Agenzia, predisposto il progetto di pagamento, ne ordina il deposito disponendo che dello stesso sia data comunicazione a tutti i creditori»;
   c) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «6. L'Agenzia, decorso il termine di cui al comma 5, tenuto conto delle osservazioni ove pervenute, determina il piano di pagamento.
  7. Entro dieci giorni dalla comunicazione del piano di pagamento, i creditori possono proporre opposizione dinanzi alla sezione civile della corte di appello del distretto della sezione specializzata o del giudice penale competente ad adottare il provvedimento di confisca. Si procede in camera di consiglio e si applicano gli articoli 702-bis e seguenti del codice di procedura civile. Le somme contestate sono accantonate. Ove non sia possibile procedere all'accantonamento, i pagamenti sono sospesi fino alla decisione sull'opposizione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.
(Accertamento dei diritti dei terzi).

  Sopprimerlo.
21. 1. Businarolo, Sarti, Nuti.

  All'emendamento 21. 2, sostituire le parole: entro i limiti di cui all'articolo 53 con le seguenti: per una somma pari o inferiore alla totalità dell'importo.
0. 21. 2. 1. Businarolo, Sarti, Nuti, Crippa.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d)
il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Divenuto definitivo il piano di pagamento, l'Agenzia procede ai pagamenti dovuti entro i limiti di cui all'articolo 53».
21. 2. Bindi.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 22.
(Rapporto con le procedure concorsuali).

  1. All'articolo 63 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Quando viene dichiarato il fallimento, i beni assoggettati a sequestro o confisca sono esclusi dalla massa attiva fallimentare. La verifica dei crediti e dei diritti inerenti ai rapporti relativi ai suddetti beni viene svolta dal giudice delegato del tribunale di prevenzione nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 52 e seguenti»;
   b) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «6. Se nella massa attiva del fallimento sono ricompresi esclusivamente beni già sottoposti a sequestro, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara chiuso il fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.
  7. In caso di revoca del sequestro o della confisca, il curatore procede all'apprensione dei beni ai sensi del capo IV del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Il giudice delegato al fallimento procede alla verifica dei crediti e dei diritti in relazione ai beni per i quali è intervenuta la revoca del sequestro o della confisca. Se la revoca interviene dopo la chiusura del fallimento, il tribunale provvede ai sensi dell'articolo 121 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, anche su iniziativa del pubblico ministero ancorché sia trascorso il termine di cinque anni dalla chiusura del fallimento. Il curatore subentra nei rapporti processuali in luogo dell'amministratore giudiziario»;
   c) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
  «8-bis. L'amministratore giudiziario, ove siano stati sequestrati complessi aziendali e produttivi o partecipazioni societarie di maggioranza, prima che intervenga la confisca definitiva, può, previa autorizzazione del tribunale ai sensi dell'articolo 41, presentare al tribunale fallimentare competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in quanto compatibile, domanda per l'ammissione al concordato preventivo, di cui agli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o predisporre un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Ove finalizzato a garantire la salvaguardia dell'unità produttiva ed il mantenimento dei livelli occupazionali, il piano di ristrutturazione può prevedere l'alienazione dei beni sequestrati anche fuori dei casi di cui all'articolo 48».

  2. All'articolo 64 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Salvo quanto previsto dal comma 7, i crediti ed i diritti inerenti ai rapporti relativi ai beni sottoposti a sequestro, ancorché già verificati dal giudice del fallimento, vanno ulteriormente verificati dal giudice delegato del tribunale di prevenzione ai sensi degli articoli 52 e seguenti»;
   b) il comma 3 è abrogato;
   c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Se sono pendenti, con riferimento ai crediti ed ai diritti inerenti ai rapporti relativi per cui interviene il sequestro, i giudizi di impugnazione di cui all'articolo 98 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il tribunale fallimentare sospende il giudizio sino all'esito del procedimento di prevenzione. Le parti interessate, in caso di revoca del sequestro, dovranno riassumere il giudizio»;
   d) il comma 5 è abrogato;
   e) i commi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:
  «6. I crediti di cui al comma 2, verificati ai sensi degli articoli 53 e seguenti dal giudice delegato del tribunale di prevenzione, sono soddisfatti sui beni oggetto di confisca secondo il piano di pagamento di cui all'articolo 61.
  7. Se il sequestro o la confisca di prevenzione hanno per oggetto l'intera massa attiva fallimentare ovvero, nel caso di società di persone, l'intero patrimonio personale dei soci illimitatamente responsabili, il tribunale, sentito il curatore ed il comitato dei creditori, dichiara la chiusura del fallimento con decreto ai sensi dell'articolo 119 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.
(Rapporto con le procedure concorsuali).

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
  Art. 22-bis – (Modifica dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159). 1. Alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 84 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: «353, 353-bis,» è inserita la seguente: «603-bis».
22. 01. Costantino, Zaccagnini, Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Fava, Ricciatti.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo V
L'AGENZIA NAZIONALE PER L'AMMINISTRAZIONE E LA DESTINAZIONE DEI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA

Art. 23.
(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  1. L'articolo 110 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 110. – (L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).1. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa e contabile, ha la sede principale in Roma, la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  2. All'Agenzia sono attribuiti i seguenti compiti:
   a) acquisizione, attraverso il proprio sistema informativo, dei flussi informativi necessari per l'esercizio dei propri compiti istituzionali: dati, documenti ed informazioni oggetto di flusso di scambio, in modalità bidirezionale, con il sistema informativo del Ministero della giustizia, dell'autorità giudiziaria, con le banche dati e i sistemi informativi delle prefetture-uffici territoriali del Governo, degli enti territoriali, di Equitalia ed Equitalia Giustizia, delle agenzie fiscali e con gli amministratori giudiziari con le modalità previste dagli articoli 1, 2 e 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2011, n. 233; acquisizione, in particolare, dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata nel corso dei procedimenti penali e di prevenzione; acquisizione delle informazioni relative allo stato dei procedimenti di sequestro e confisca; verifica dello stato dei beni nei medesimi procedimenti, accertamento della consistenza, della destinazione e dell'utilizzo dei beni; programmazione dell'assegnazione e della destinazione dei beni confiscati; analisi dei dati acquisiti, nonché delle criticità relative alla fase di assegnazione e destinazione;
   b) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III; ausilio finalizzato a rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   c) ausilio dell'autorità giudiziaria nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dal giudice dell'esecuzione anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare; ausilio svolto al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, del presente decreto, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   d) amministrazione e destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
   e) amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello, e destinazione dei beni confiscati, anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, in esito ai procedimenti penali per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale;
   f) adozione di iniziative e di provvedimenti necessari per la tempestiva assegnazione e destinazione dei beni confiscati, anche attraverso la nomina, ove necessario, di commissari ad acta.

  3. L'Agenzia è sottoposta al controllo della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni».

  2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 111. – (Organi dell'Agenzia).1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Collegio dei revisori;
   d) il Comitato consultivo di indirizzo.

  2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
  3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
   a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
   b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
   c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

  4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Il Comitato consultivo di indirizzo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
   a) da un qualificato esperto in materia di politica di coesione territoriale, designato dal Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica;
   b) da un rappresentante del Ministero dello sviluppo economico, designato dal medesimo Ministro;
   c) da un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, designato dal medesimo Ministro;
   d) da un responsabile dei fondi del Programma operativo nazionale “sicurezza”, designato dal Ministro dell'interno;
   e) da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, università e ricerca, designato dal medesimo Ministro;
   f) da un rappresentante delle regioni, designato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome;
   g) da un rappresentante dei comuni, designato dall'ANCI;
   h) da un rappresentante delle associazioni che possono essere destinatarie o assegnatarie dei beni sequestrati o confiscati, di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), designato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali sulla base di criteri di trasparenza, rappresentatività e rotazione semestrale, specificati nel decreto di nomina;
   i) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un rappresentante delle cooperative e da un rappresentante delle associazioni dei datori di lavoro, designati dalle rispettive associazioni.

  7. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano. I componenti del Comitato consultivo di indirizzo, designati ai sensi del comma 6, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ai componenti non spetta alcun compenso.
  8. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

  3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 112. – (Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e il Comitato consultivo di indirizzo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
  2. L'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, provvede all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia, con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
  3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, e integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario.
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, previo parere motivato del Comitato consultivo di indirizzo:
   a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
   b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
   c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per l'individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;
   d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per stabilire la destinazione dei beni confiscati; indica, in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale e i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare l'eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi e oneri, anche prevedendo un'assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
   e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la Banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrato o confiscate;
   f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione a utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera h);
   g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzazione dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
   h) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
   i) verifica l'utilizzo dei beni da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
   l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
   m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali, ordini professionali, enti e associazioni per le finalità del presente decreto;
   n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

  5. Il Comitato consultivo e di indirizzo:
   a) esprime parere sugli atti di cui al comma 4;
   b) può presentare proposte e fornire elementi per fare interagire gli amministratori giudiziari delle aziende, ovvero per accertare, su richiesta dell'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, la disponibilità degli enti territoriali, delle associazioni e delle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, lettera c), a prendere in carico i beni immobili, che non facciano parte di compendio aziendale, sin dalla fase del sequestro;
   c) esprime pareri su specifiche questioni riguardanti la destinazione e l'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati nonché su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio direttivo, dal Direttore dell'agenzia o dall'autorità giudiziaria.

  6. Il Collegio dei revisori provvede:
   a) al riscontro degli atti di gestione;
   b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni».

  4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 113. – (Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
   a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
   b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
   c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni, da effettuarsi per via telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

  2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento, ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici, incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.
  4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità di svolgimento dell'attività affidata e ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
  5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 23.
(Disposizioni sull'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  Sopprimerlo.
23. 1. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 1 sopprimere le parole:, la sede secondaria in Reggio Calabria.
23. 2. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia dispone, ove possibile, che la propria sede sia stabilita all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto legislativo.
23. 3. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'Agenzia dispone, compatibilmente con le sue esigenze di funzionalità, che la propria sede sia stabilita all'interno di un immobile confiscato ai sensi del presente decreto legislativo.
23. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, sostituire le lettere b), c), d) ed e) con le seguenti:
   b) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ed ausilio dell'autorità giudiziaria, con la finalità di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro un'assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle, associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   c) amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dai giudice dell'esecuzione anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare, nonché ausilio dell'autorità giudiziaria, con la finalità di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione;
   d) destinazione, ai sensi dell'articolo 38, dei beni confiscati, dal provvedimento di confisca emesso dalla corte d'appello, in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;.
23. 4. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera b), sostituire le parole da: ausilio dell'autorità giudiziaria fino a: ausilio finalizzato a con le seguenti: amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III, ed ausilio dell'autorità giudiziaria, con la finalità di.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, lettera d), sopprimere le parole: amministrazione e.
23. 5. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
amministrazione e custodia dei beni sequestrati nel corso dei procedimenti penali nonché dei beni sequestrati o confiscati dai giudice dell'esecuzione anche ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare, nonché ausilio dell'autorità giudiziaria, con la finalità di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione, del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione; destinazione dei beni di cui alla presente lettera;.
23. 6. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera c), sostituire le parole da: nonché dei beni sequestrati fino a: dell'udienza preliminare con le seguenti: per i delitti di cui agli articoli 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, medesimo comma, sostituire la lettera
e) con la seguente:
   e)
amministrazione, dal provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello nonché di sequestro o confisca emesso dal giudice dell'esecuzione, e destinazione dei beni confiscati, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356.
23. 7. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera c), sostituire le parole da: anche ai sensi dell'articolo 12-sexies fino alla fine della lettera con le seguenti: al fine di rendere possibile, sin dalla fase del sequestro, una assegnazione provvisoria dei beni immobili e delle aziende per fini istituzionali o sociali agli enti, alle associazioni e alle cooperative di cui all'articolo 48, comma 3, ferma restando la valutazione del giudice delegato sulla modalità dell'assegnazione.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, sostituire le lettere
d) ed e) con le seguenti:
   d) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito del procedimento di prevenzione di cui al libro I, titolo III;
   e) amministrazione e destinazione dei beni definitivamente confiscati in esito ai procedimenti penali nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione;
   sostituire i commi 2, 3 e 4 con i seguenti:
  2. L'articolo 111 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 è sostituito dal seguente:

«Art. 111.
(Organi dell'Agenzia).

  1. Sono organi dell'Agenzia e restano in carica per quattro anni rinnovabili per una sola volta:
   a) il Direttore;
   b) il Consiglio direttivo;
   c) il Collegio dei revisori;

  2. Il Direttore è scelto tra figure professionali che abbiano maturato esperienza professionale specifica, almeno quinquennale, nella gestione dei beni e delle aziende e che non abbiano riportato condanne penali, nemmeno in primo grado: prefetti provenienti dalla carriera prefettizia, dirigenti dell'Agenzia del demanio, amministratori di società pubbliche o private, magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità. Il Direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
  3. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Direttore dell'Agenzia ed è composto:
   a) da un magistrato designato dal Ministro della giustizia;
   b) da un magistrato designato dal Procuratore nazionale antimafia;
   c) da due qualificati esperti in materia di gestioni aziendali e patrimoniali designati, di concerto, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze;
   d) da un qualificato esperto in materia di progetti di finanziamenti europei e nazionali designato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato per la politica di coesione.

  4. I componenti del Consiglio direttivo, designati ai sensi del comma 3, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  5. Il Collegio dei revisori, costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti, è nominato con decreto dei Presidente del Consiglio dei ministri fra gli iscritti nel registro dei revisori, contabili. Un componente effettivo e un componente supplente sono designati dal Ministro dell'economia e delle finanze.
  6. Alle riunioni possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti degli enti territoriali ove i beni o le aziende sequestrati e confiscati si trovano.
  7. I compensi degli organi sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e posti a carico del bilancio dell'Agenzia. Per la partecipazione alle sedute degli organi non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti».

  3. L'articolo 112 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 112.
(Attribuzioni degli organi dell'Agenzia).

  1. Il Direttore dell'Agenzia ne assume la rappresentanza legale, può nominare uno o più delegati anche con poteri di rappresentanza, convoca con frequenza periodica il Consiglio direttivo e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute. Provvede, altresì, all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida di cui al comma 4, lettera d), presenta al Consiglio direttivo il bilancio preventivo e il conto consuntivo. Il Direttore riferisce periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una relazione semestrale sull'attività svolta dall'Agenzia, fermo restando quanto previsto dall'articolo 49, comma 1, ultimo periodo.
  2. L'Agenzia provvede a coadiuvare l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva e adotta i provvedimenti di destinazione dei beni confiscati per le prioritarie finalità istituzionali e sociali, secondo le modalità indicate dal libro I, titolo III, capo III. Nelle ipotesi previste dalle norme in materia di tutela ambientale e di sicurezza, ovvero quando il bene sia improduttivo, oggettivamente inutilizzabile, non destinabile o non alienabile, l'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo, adotta i provvedimenti di distruzione o di demolizione.
  3. L'Agenzia, per le attività di sua competenza, si avvale delle prefetture territorialmente competenti. I prefetti costituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un nucleo di supporto composto da funzionari di comprovata esperienza nel settore dei beni confiscati, anche provenienti da altra pubblica amministrazione, ed integrato, ove necessario, da rappresentanti di categorie professionali, enti o associazioni per questioni di rispettivo interesse. In relazione ai compiti dell'Agenzia di ausilio all'autorità giudiziaria nella gestione dei beni in sequestro, il prefetto può essere delegato ad accedere agli atti dell'amministratore giudiziario,.
  4. L'Agenzia con delibera del Consiglio direttivo:
   a) utilizza i flussi acquisiti attraverso il proprio sistema informativo per facilitare le collaborazioni tra amministratori giudiziari e tra coadiutori e favorire, su tutto il territorio nazionale in modo particolare per le aziende, l'instaurazione e la prosecuzione di rapporti commerciali tra le imprese sequestrate o confiscate;
   b) predispone meccanismi di intervento per effettuare, ove l'amministratore giudiziario lo richieda, l'analisi aziendale e verificare la possibilità di prosecuzione o ripresa dell'attività imprenditoriale ovvero avviare procedure di liquidazione o di ristrutturazione del debito;
   c) stipula protocolli di intesa con le strutture interessate e con le associazioni di categoria per la individuazione di professionalità necessarie per la prosecuzione o la ripresa dell'attività di impresa anche avvalendosi dei nuclei territoriali di supporto istituiti presso le prefetture;
   d) emana le linee guida interne che intende seguire sia per fornire ausilio all'autorità giudiziaria, sia per la destinazione dei beni confiscati: in relazione ai beni aziendali, gli interventi necessari per salvaguardare il mantenimento del valore patrimoniale ed i livelli occupazionali; in relazione ai beni immobili, gli interventi utili per incrementarne la redditività e per agevolare la eventuale devoluzione allo Stato liberi da pesi ed oneri, anche prevedendo una assegnazione provvisoria ai sensi dell'articolo 110, comma 2, lettera b);
   e) predispone protocolli operativi su base nazionale per concordare con l'ABI e con la banca d'Italia modalità di rinegoziazione dei rapporti bancari già in essere con le aziende sequestrato o confiscate;
   f) richiede all'autorità di vigilanza di cui all'articolo 110, comma 1, l'autorizzazione ad utilizzare gli immobili di cui all'articolo 48, comma 3, lettera b);
   g) richiede la modifica della destinazione d'uso del bene confiscato, in funzione della valorizzatone dello stesso o del suo utilizzo per finalità istituzionali o sociali, anche in deroga agli strumenti urbanistici;
   h) approva il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;
   i) verifica l'utilizzo dei beni, da parte dei privati e degli enti pubblici, conformemente ai provvedimenti di assegnazione e di destinazione;
   l) revoca il provvedimento di assegnazione e destinazione nel caso di mancato o difforme utilizzo del bene rispetto alle finalità indicate nonché negli altri casi stabiliti dalla legge;
   m) sottoscrive convenzioni e protocolli con pubbliche amministrazioni regioni, enti locali, ordini professionali, enti ed associazioni per le finalità del presente decreto;
   n) adotta un regolamento di organizzazione interna.

  5. Il Collegio dei revisori provvede:
   a) al riscontro degli atti di gestione;
   b) alla verifica del bilancio di previsione e del conto consuntivo, redigendo apposite relazioni».

  4. L'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sostituito dal seguente:

«Art. 113.
(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia).

  1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1983, n. 400, su proposta dei Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della giustizia, dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e l'innovazione sono disciplinati, entro il limite di spesa di cui all'articolo 118:
   a) l'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Agenzia selezionando personale con specifica competenza in materia di gestione delle aziende, di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
   b) la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla gestione dell'Agenzia, assicurandone la separazione finanziaria e contabile dalle attività di amministrazione e custodia dei beni sequestrati e confiscati;
   c) i flussi informativi necessari per l'esercizio dei compiti attribuiti all'Agenzia nonché le modalità delle comunicazioni da effettuarsi pervia telematica, tra l'Agenzia e l'autorità giudiziaria.

  2. Ai fini dell'amministrazione e della custodia dei beni confiscati di cui all'articolo 110, comma 2, lettere d) ed e), i rapporti tra l'Agenzia e l'Agenzia del demanio sono disciplinati mediante apposita convenzione anche onerosa avente ad oggetto, in particolare, la stima e la manutenzione dei beni custoditi, nonché l'avvalimento del personale dell'Agenzia del demanio.
  3. Successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento ovvero, quando più di uno, dell'ultimo dei regolamenti di cui al comma 1, l'Agenzia per l'assolvimento dei suoi compiti può avvalersi di altre amministrazioni ovvero enti pubblici; ivi incluse le Agenzie fiscali, sulla base di apposite convenzioni anche onerose.
  4. Per le esigenze connesse alla vendita e alla liquidazione delle aziende e degli altri beni definitivamente confiscati, l'Agenzia può conferire, nei limiti delle disponibilità finanziarie di bilancio, apposito incarico, anche a titolo oneroso, a società a totale o prevalente capitale pubblico. I rapporti tra l'Agenzia e la società incaricata sono disciplinati da un'apposita convenzione che definisce le modalità, di svolgimento dell'attività affidata ed ogni aspetto relativo alla rendicontazione e al controllo.
  5. L'Agenzia è inserita nella Tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 270, e successive modificazioni».
23. 8. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera c), sopprimere le parole:, e amministrazione dei predetti beni a decorrere dalla conclusione dell'udienza preliminare.
23. 9. Bindi.

  All'emendamento 23. 10, sostituire le parole: definitivamente confiscati con le parole: confiscati in primo grado.
0. 23. 10. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché dei beni definitivamente confiscati dal giudice dell'esecuzione.
23. 10. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 110, comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   g)
garanzia della pubblicità dei beni confiscati e delle loro caratteristiche, destinazione ed utilizzazione, mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112.
23. 11. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.
23. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, dopo le parole: nella gestione dei beni e delle aziende aggiungere le seguenti: e che non abbiano riportato condanne penali, nemmeno in primo grado, né siano indiziati per taluno dei reati di cui all'articolo 4.
23. 12. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, al prima periodo, sopprimere le parole: amministratori di società pubbliche o private;

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato in posizione di fuori ruolo o aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo sono resi indisponibili un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, al secondo periodo, sopprimere le parole da: ed è collocato fino alla fine del medesimo periodo.
*23. 104. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, al prima periodo, sopprimere le parole: amministratori di società pubbliche o private;

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: o delle magistrature superiori. Il soggetto scelto è collocato in posizione di fuori ruolo o aspettativa secondo l'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza. All'atto del collocamento fuori ruolo sono resi indisponibili un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso Art. 111, comma 2, al secondo periodo, sopprimere le parole da: ed è collocato fino alla fine del medesimo periodo.
*23. 202. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  All'articolo 23, comma 2, capoverso Art. 111, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Direttore, ove scelto tra magistrati che abbiano conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, ed è collocato fuori ruolo.
23. 100. La Commissione.

  All'articolo 23, comma 2, capoverso Art. 111, comma 5, sostituire la parola: contabili con la seguente: legali.
23. 102. La Commissione.
(Approvato)

  All'emendamento 23. 14, dopo la parola: personale aggiungere le seguenti: di comprovata esperienza e professionalità.
0. 23. 14. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 23. 14, dopo la parola: personale aggiungere le seguenti: di comprovata competenza e professionalità.
0. 23. 14. 2. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 6, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dall'Agenzia per la coesione territoriale.

  Conseguentemente, al comma 3, capoverso Art. 112, comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il nucleo di supporto si avvale di una segreteria tecnica, composta da personale di ruolo, comandato o in distacco dell'Agenzia, con sede presso le prefetture secondo criteri di flessibilità e modularità che tengono conto della presenza significativa, nel territorio di riferimento, di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. La segreteria tecnica svolge, in maniera continuativa, attività di supporto nei confronti degli amministratori giudiziari, in raccordo con l'autorità giudiziaria, e di tutoraggio degli enti locali destinatari dei beni.
23. 14. Giuseppe Guerini, Amoddio.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 6, sopprimere la lettera h).
23. 15. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  All'emendamento 23. 21, sopprimere le parole: comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
0. 23. 21. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 23. 21, sostituire le parole: comparativamente più con la seguente: maggiormente.
0. 23. 21. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 6, lettera i), sostituire le parole: organizzazioni sindacali dei lavoratori con le seguenti: associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
23. 21. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 2, capoverso Art. 111, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  «6-bis. Le riunioni del Comitato consultivo di indirizzo sono aperte al pubblico e ne viene redatto un verbale che deve essere pubblicato sul sito dell'Agenzia il giorno seguente la riunione medesima. Le riunioni del Comitato sono trasmesse in diretta audiovisiva sul sito dell'Agenzia».
23. 16. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 2, capoverso Art. 111, comma 7, aggiungere, in fine, le parole:, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.
23. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, capoverso Art.112, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, provvede all'amministrazione dei con le seguenti: provvede alla gestione dei beni, coadiuvando altresì l'autorità giudiziaria, fino all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, amministra i.
23. 17. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 3, capoverso Art.112, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: coadiuva l'autorità giudiziaria nella gestione con le seguenti: provvede alla gestione dei beni, coadiuvando altresì l'autorità giudiziaria.
23. 18. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  All'emendamento 23. 19, sostituire le parole: emesso dalla Corte di appello con le parole: di primo grado.
0. 23. 19. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 3, capoverso Art.112, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: all'adozione del provvedimento definitivo di confisca, provvede all'amministrazione dei beni confiscati in via definitiva con le seguenti: al provvedimento di confisca emesso dalla Corte di appello.
23. 19. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 3, capoverso Art. 112, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: provvedimento definitivo di confisca con le seguenti: decreto di confisca della Corte di appello.
23. 22. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.

  Al comma 3, capoverso Art. 112, comma 3, primo periodo, dopo le parole: si avvale aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
23. 203. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, capoverso Art. 112, comma 4, lettera f), sostituire le parole: lettera h) con le seguenti: lettera b).
23. 101. La Commissione.
(Approvato)

  All'articolo 23, comma 3, capoverso Art. 112, sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
23. 103. la Commissione.
(Approvato)

  Al comma 4, capoverso Art. 113, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
il ricollocamento del personale già impiegato nelle sedi secondarie di Milano, Napoli, Palermo, nell'ambito del processo di riordino delle province, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, e del relativo personale, previsto dai commi da 418 a 430 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
23. 20. Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Fava, Ricciatti.

A.C. 1039-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VI
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALLA LEGISLAZIONE COMPLEMENTARE. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE

Art. 24.
(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

  1. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 603-quater.(Confisca obbligatoria). – In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto previsto dall'articolo 603-bis, è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, salvo che appartengano a persona estranea al reato. Ove essa non sia possibile è disposta la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al prodotto, prezzo o profitto del reato».

  2. All'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «all'articolo 2-sexies, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 675» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159»;
   b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
  «1-bis. Il giudice che dispone il sequestro nomina un amministratore giudiziario ai fini della gestione e si applicano le norme di cui al libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni.
  1-ter. I compiti del giudice delegato alla procedura sono svolti nel corso di tutto il procedimento dal giudice che ha emesso il decreto di sequestro ovvero, nel caso di provvedimento emesso da organo collegiale, dal giudice delegato nominato ai sensi e per gli effetti dell'articolo 35, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni».

  3. All'articolo 132-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) ai processi nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356».

  4. All'articolo 25-quinquies, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le parole: «e 602,», sono sostituite dalle seguenti: «, 602 e 603-bis,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 24.
(Modifiche al codice penale, alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e all'articolo 25 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

  All'emendamento 24. 1, al comma 01 lettera a) sostituire le parole: da 3.000 a 6.000 con le seguenti: da 5.000 a 10.000.
0. 24. 1. 2. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 1, al comma 01 lettera a) sostituire le parole: da 3.000 a 6.000 con le seguenti: da 4.000 a 8.000.
0. 24. 1. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 1, al comma 01, lettera a) aggiungere, in fine, le seguenti parole: Previo parere delle competenti commissioni parlamentari, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro di giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge emana un proprio decreto con cui regola il funzionamento del predetto Fondo.
0. 24. 1. 3. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  Al comma 1, premettere il seguente:

  01. All'articolo 603-bis del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «e con la multa da 1.000 a 2.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «, con la multa da 3.000 a 6.000 euro» e sono aggiunte, in fine, le parole: «, e con la confisca di cui all'articolo 240 dei beni mobili ed immobili, strumentali all'esercizio dell'attività d'impresa, sui quali siano già state applicate le misure cautelari reali di cui agli articoli 316 e 321 del codice di procedura penale in materia di sequestro conservativo e preventivo. Con le risorse derivanti dalla inflizione delle multe di cui al presente comma, viene alimentato un fondo denominato Fondo per le vittime del reato di caporalato, istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e destinato al risarcimento dei danneggiati siano essi vittime o loro superstiti.»
   b) al terzo comma, numero 1), la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due», e dopo il n. 1) è aggiunto il seguente: «1-bis) il fatto che il preposto all'attività lavorativa di cui al primo comma 1, sia un lavoratore migrante;».
24. 1. Costantino, Zaccagnini, Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Fava, Ricciatti.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. All'articolo 603-bis del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente comma:

  «La stessa pena si applica a chiunque concorre nel reato di cui al comma precedente traendo ingiusto profitto dalle condizioni di sfruttamento previste nel presente articolo.»;

  1-bis. Dopo l'articolo 603-ter del codice penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 603-quater(Confisca Obbligatoria). In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo per i delitti previsti dagli articoli 600, 601 e 603-bis nonché dall'articolo 22, comma 12-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 e dall'articolo 29 del decreto legislativo 6 febbraio 2007 n. 30, è sempre disposta la confisca delle cose impiegate o destinate a commettere il reato, delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto o il profitto, nonché dell'impresa commerciale od agricola o del fondo rustico, ancorché concessi in uso all'effettivo utilizzatore delle prestazioni lavorative a titolo di affitto od a qualsiasi titolo, salvo che appartengano a persona estranea al reato».
24. 2. Costantino, Zaccagnini, Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Fava, Ricciatti.

  Al comma 1, capoverso Art. 603-quater, comma 1, primo periodo, sopprimere le parole:, salvo che appartengano a persona estranea al reato.
24. 3. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  All'emendamento 24. 4, lettera b), capoverso, sostituire le parole: da tre mesi a sei mesi con le seguenti: da sei mesi ad un anno.
0. 24. 4. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 4, capoverso 4-bis alla lettera b) sostituire le parole: da tre mesi a sei mesi con le seguenti: da quattro mesi ad otto mesi.
0. 24. 4. 2. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. Al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 25-septies, commi 1 e 2, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589» sono sostituite dalle seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589 e 603-bis» e al comma 3, le parole: «al delitto di cui all'articolo 589, terzo comma,» sono sostituite dalla seguenti: «ai delitti di cui agli articoli 589, terzo comma, e 603-bis»;
   b) dopo l'articolo 25-duodecies è aggiunto il seguente:
  «Art. 25-terdecies.(Delitti in materia di tutela del lavoro) 1. In relazione al delitto di sfruttamento del lavoro, di cui all'articolo 603-bis del codice penale si applica all'ente quale misura interdittiva la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima per un periodo da tre mesi a sei mesi.».
24. 4. Costantino, Zaccagnini, Sannicandro, Daniele Farina, Franco Bordo, Fava, Ricciatti.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: da quattrocento a mille con le seguenti: da settecentocinquanta a mille e cinquecento.
0. 24. 5. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: da quattrocento a mille con le seguenti: da cinquecento a mille e cento.
0. 24. 5. 2. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: da quattrocento con le seguenti: da settecentocinquanta.
0. 24. 5. 3. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-bis, sostituire le parole: da quattrocento con le seguenti: da cinquecento.
0. 24. 5. 4. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-ter, sostituire le parole: da cento a duecento con le seguenti: da trecento a seicento.
0. 24. 5. 5. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-ter, sostituire le parole: da cento a duecento con le seguenti: da centocinquanta a trecento.
0. 24. 5. 6. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-quater, sostituire le parole: non inferiore con la seguente: superiore.
0. 24. 5. 7. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-quater, sostituire le parole: a un anno con le seguenti: diciotto mesi.
0. 24. 5. 8. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 24. 5, al comma 5, capoverso 1-quater, sostituire le parole: a un anno con le seguenti: quindici mesi.
0. 24. 5. 9. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  5. All'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

  «1-bis. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
  1-ter. In relazione alla commissione dei delitti di cui all'articolo 12, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote.
  1-quater. Nei casi di condanna per i delitti di cui ai commi 1-bis e 1-ter del presente articolo, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, della presente legge, per una durata non inferiore a un anno.».

  Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole «25-quinquies», aggiungere le seguenti «e 25 duodecies».
24. 5. Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Fava, Ricciatti.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Modifiche all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356).

  1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis, 325, 416, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 517-ter e 517-quater, nonché dagli articoli 452-quater, 452-octies, primo comma, 603-bis, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 600-quater.1, relativamente alla condotta di produzione o commercio di materiale pornografico, 600-quinquies, 629, 644, 644-bis, 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, dall'articolo 295, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, dall'articolo 12-quinquies, primo comma, del presente decreto, dall'articolo 73, esclusa la fattispecie di cui al quinto comma, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, per taluno dei delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica. In ogni caso il condannato non può giustificare la legittima provenienza dei beni sul presupposto che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale»;
   b) i commi 2 e 2-bis sono abrogati;
   c) al comma 2-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) le parole: «Nel caso previsto dal comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi previsti dal comma 1»;
    2) le parole: «al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «allo stesso comma»;
    3) dopo le parole: «altre utilità» sono inserite le seguenti: «di legittima provenienza»;
   d) i commi 2-quater, 3 e 4 sono abrogati;
   e) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:
  «4-bis. Le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi da 1 a 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. In tali casi l'Agenzia coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello nei procedimenti penali e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato codice di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno»;
   f) dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
  «4-quinquies. Nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo.
  4-sexies. Competente a emettere i provvedimenti previsti dai commi 1 e 1-ter, dopo l'irrevocabilità della sentenza, è il giudice di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3 del codice di procedura penale. Il giudice, sulla richiesta di sequestro e contestuale confisca proposta dal pubblico ministero, provvede nelle forme previste dall'articolo 667, comma 4, del codice di procedura penale. L'opposizione è proposta, a pena di decadenza, entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto.
  4-septies. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, ad eccezione del comma 2-ter, si applicano quando, pronunziata sentenza di condanna in uno dei gradi di giudizio, il giudice di appello o la Corte di cassazione dichiarano estinto il reato per prescrizione o per amnistia, decidendo sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato.
  4-octies. In caso di morte del soggetto nei cui confronti è stata disposta la confisca con sentenza di condanna passata in giudicato, il relativo procedimento inizia o prosegue, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa.
  4-novies. L'autorità giudiziaria competente ad amministrare i beni sequestrati è il giudice che ha disposto il sequestro ovvero, se organo collegiale, il giudice delegato nominato dal collegio stesso. L'opposizione ai provvedimenti adottati, ove consentita, è presentata, nelle forme dell'articolo 666 del codice di procedura penale, allo stesso giudice ovvero, nel caso di provvedimento del giudice delegato, al collegio».

A.C. 1039-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 26.
(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

  1. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, dopo il comma 2-quinquies è inserito il seguente:
  «2-sexies. Presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la corte di appello, sono istituite sezioni ovvero individuati collegi che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere. A tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.
(Modifiche all'articolo 7-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12).

  Al comma 1, capoverso «2-sexies», sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo, sostituire le parole: sezioni specializzate con le seguenti: sezioni o collegi specializzati.
26. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «2-sexies», sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituite sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.
26. 1. Bindi.

Subemendamento all'emendamento 26.100 della Commissione

  Dopo le parole: coadiutore all'amministrazione giudiziaria inserire le seguenti: nonché ad ogni altro incarico giudiziario.
0. 26. 100. 1. Occhiuto, Sisto.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità all'ufficio di amministratore giudiziario e di coadiutore all'amministrazione giudiziaria, oltre che di curatore nelle procedure fallimentari e figure affini delle altre procedure concorsuali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: prevedere l'incompatibilità per rapporti di parentela, affinità, convivenza, e comunque assidua frequentazione, con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico; prevedere che il Presidente della Corte di Appello eserciti la vigilanza sulle nomine ai predetti incarichi di soggetti che abbiano con i magistrati del distretto giudiziario, in cui ha sede l'ufficio titolare del procedimento, gli indicati rapporti di parentela, affinità, coniugio o frequentazione assidua, in modo tale da evitare indebite commissioni e compromissione della credibilità della funzione giudiziaria.
  1-ter. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1-bis o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

  Conseguentemente, alla rubrica aggiungere, in fine, le seguenti parole: Delega al Governo per la disciplina del regime di incompatibilità relativo agli uffici di amministratore giudiziario e di curatore fallimentare.
26. 100.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per le imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria fino alla loro assegnazione, prevedendo incentivi nelle forme della premialità fiscale e contributiva, favorendo l'emersione del lavoro irregolare e consentendo, ove necessario, l'accesso all'integrazione salariale e agli ammortizzatori sociali alle medesime condizioni previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato realizzando:
   a) una completa ricognizione della normativa vigente in materia di ammortizzatori sociali, di incentivi per l'emersione del lavoro irregolare e di incentivi alle imprese;
   b) l'armonizzazione e il coordinamento della normativa di cui alla lettera a) con il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   c) l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni adottate dall'Unione europea.

  3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) tutte le misure di sostegno alle imprese sequestrate e confiscate e ai lavoratori nonché quelle volte a favorire, per tali imprese, la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e l'adeguamento della loro organizzazione e delle loro attività alle norme vigenti in materia fiscale, contributiva e di sicurezza siano richieste previe elaborazione e approvazione del programma di prosecuzione delle imprese di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   b) dalle misure di sostegno ai lavoratori delle imprese di cui alla lettera a) siano esclusi: i dipendenti oggetto di indagini connesse o pertinenti al reato di associazione mafioso o a reati aggravati di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni; il proposto; il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; i dipendenti che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso;
   c) anche ai lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applichi, ove necessario, la disciplina dell'intervento straordinario di integrazione salariale e degli accessi agli ammortizzatori sociali nelle forme previste per le imprese sottoposte a procedure concorsuali e che tale applicazione sia prevista senza limiti di dimensione e di tipologia dell'unità;
   d) ai fini di cui alla lettera c), l'amministratore giudiziario eserciti le facoltà attribuite al curatore, al liquidatore e al commissario nominati in relazione alle procedure concorsuali e di ristrutturazione del debito;
   e) il Governo fissi i tempi, le modalità e la copertura della richiesta di integrazione salariale;
   f) la richiesta di copertura salariale riguardi, fatta eccezione per i soggetti di cui alla lettera b), tutti i lavoratori dipendenti già presenti nel giornale di cantiere e quelli che intrattengono o hanno intrattenuto con l'azienda un rapporto di lavoro riconosciuto con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'impresa ovvero con altri provvedimenti anche precedenti del tribunale o del giudice delegato;
   g) sia data comunicazione al prefetto per l'attivazione del confronto sindacale, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e alla relativa commissione presso l'INPS per l'attivazione delle procedure della cassa integrazione guadagni per quanto di competenza;
   h) i datori di lavoro che assumono, con contratto a tempo indeterminato, lavoratori delle aziende sottoposte a sequestro o a confisca ai sensi del comma 1, il cui contratto di lavoro è stato risolto non per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, fruiscano di una riduzione dell'aliquota contributiva e assistenziale, fatta eccezione per le categorie di lavoratori di cui alla lettera b) del presente comma;
   i) alle aziende sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 41 del codice antimafia si applichino le disposizioni dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, prescindendo dai limiti di fatturato ivi previsti e prevedendo una semplificazione della procedura di accesso;
   l) chiunque usufruisca di lavori, servizi o forniture erogati dalle aziende sottoposte a sequestro o confisca fino alla loro destinazione o alla loro vendita possa avvalersi di una riduzione dell'imposta sul valore aggiunto rispetto all'aliquota prevista;
   m) nei contratti di appalto, a parità di condizioni dell'offerta, siano preferite le aziende sequestrate o confiscate ovvero le cooperative che le hanno rilevate, al fine di creare opportunità per i lavoratori delle aziende sottoposte ad amministrazione giudiziaria;
   n) compatibilmente con il decreto di approvazione del piano di prosecuzione o di ripresa dell'attività aziendale, l'amministratore giudiziario, verificati i contratti di lavoro in essere, adotti le iniziative necessarie per la regolarizzazione degli obblighi relativi ai contributi previdenziali e assistenziali e dei premi assicurativi maturati dopo l'avvio dell'amministrazione giudiziaria per i contratti di cui sia stata autorizzata la prosecuzione ai sensi dell'articolo 56 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   o) nel percorso di emersione alla legalità delle aziende sequestrate sia riconosciuto uno sgravio contributivo e l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precedentemente impiegati in modo irregolare sia incentivata con un credito di imposta e con benefìci da determinare in relazione alla misura dello stipendio del lavoratore;
   p) le misure di agevolazione indicate dal presente comma non possano essere cumulate con altri benefìci previsti da disposizioni vigenti in relazione alle medesime assunzioni;
   q) a seguito del provvedimento adottato per la prosecuzione dell'impresa ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e dei provvedimenti adottati dall'amministratore giudiziario di cui alla lettera n) del presente comma, l'azienda interessata abbia titolo al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266, e, a decorrere dalla medesima data, non siano opponibili nei confronti dell'amministrazione giudiziaria dell'azienda sequestrata i provvedimenti sanzionatori adottati per inadempimenti e per condotte anteriori al provvedimento di sequestro;
   r) le cooperative costituite da dipendenti di aziende sequestrate o confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, abbiano titolo preferenziale nell'assegnazione dei contributi e degli incentivi previsti dalla legge; possano, per un periodo non superiore a cinque anni dalla propria costituzione, impiegare personale, già alle dipendenze dell'azienda confiscata, con qualifica dirigenziale, che non rientri tra i soggetti di cui alla lettera b); non possano accedere ai benefìci di cui al presente comma le cooperative che includono fra i soci i soggetti di cui alla lettera b).

  4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo è abrogato l'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 27.
(Delega al Governo per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate).

  All'emendamento 27.1, parte consequenziale relativa al comma 3, lettera g), sostituire la parola: segnalazione con la seguente: comunicazione.
0. 27. 1. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Al comma 1, dopo le parole: del lavoro irregolare aggiungere le seguenti: nonché il contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro.

  Conseguentemente:
   al comma 2, lettera a), dopo la parola: irregolare aggiungere le seguenti: nonché per il contrasto all'intermediazione illecita e allo sfruttamento del lavoro;
   al comma 3, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché, in caso di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, specifica segnalazione alla Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita presso l'INPS dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
27. 1. Costantino, Zaccagnini, Daniele Farina, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Fava, Ricciatti.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole da: alle medesime fino alla fine del comma.

  Conseguentemente, al comma 3, lettera c), sopprimere le parole: da nelle forme previste fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, al medesimo comma sopprimere la lettera d).
27. 101. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamenti all'emendamento 27.100 della Commissione

  Al quinto periodo la parola: dieci è sostituita dalla seguente: venti.
0. 27. 100. 1. Sarti, Nuti, Cozzolino.

  Al quinto periodo, la parola: dieci è sostituita dalla seguente: quindici.
0. 27. 100. 2. Sarti, Nuti, Cozzolino.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal primo periodo, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  3-ter. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
27. 100.(Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il ministro competente, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse, il decreto può comunque essere adottato.
27. 2. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  All'emendamento 27. 3, dopo le parole: dell'Unione europea aggiungere le seguenti: vigente in materia di imposta sul valore aggiunto.
0. 27. 3. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Al comma 3, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, compatibilmente con la normativa dell'Unione europea.
27. 3. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera m).
*27. 4. Chiarelli.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera m).
*27. 5. Vignali.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera m).
*27. 6. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Vecchio, Tino Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera m), sostituire le parole: siano preferite con le seguenti: possano essere preferite.
27. 7. Tino Iannuzzi, Dallai, Realacci, Benamati.

  Al comma 3, sopprimere la lettera r).
27. 8. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 3, lettera r), sopprimere le parole da:, abbiano titolo fino a: dalla legge;.
*27. 9. Chiarelli.

  Al comma 3, lettera r), sopprimere le parole da:, abbiano titolo fino a: dalla legge;.
*27. 10. Vignali.

  Al comma 3, lettera r), sopprimere le parole da:, abbiano titolo fino a: dalla legge;.
*27. 11. Matarrese, Dambruoso, D'Agostino, Vargiu, Vecchio.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  3-ter. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
27. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata istituisce e promuove un adeguato sistema di collegamento diretto tra le imprese sequestrate e confiscate, nonché quelle appartenenti ai testimoni di giustizia, anche in località protetta, al fine di tutelare e garantire per tali aziende la possibilità di libera prosecuzione dell'attività economica d'impresa.
27. 12. D'Uva.

  All'emendamento 27. 13, nella parte conseguenziale, capoverso Art. 27-bis al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: novanta giorni.
0. 27. 13. 1. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 27. 13 nella parte conseguenziale, capoverso Art. 27-bis, al comma 1 dopo le parole: decreto legislativo aggiungere le seguenti:, da sottoporre al parere delle Commissioni parlamentari,.
0. 27. 13. 4. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 27. 13 nella parte conseguenziale, capoverso Art. 27-bis, al comma 1 lettera a), dopo le parole: e proporzionata aggiungere le seguenti: alle funzioni ad essa attribuite e.
0. 27. 13. 2. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  All'emendamento 27. 13, al capoverso articolo 27-bis, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti. Il Ministro competente, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto legislativo è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
0. 27. 13. 5. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci, Crippa.

  All'emendamento 27. 13, nella parte conseguenziale, capoverso Art. 27-ter, al comma 1, alinea, sostituire le parole: quattro mesi con le seguenti: novanta giorni.
0. 27. 13. 3. Crippa, Sarti, Nuti, Businarolo.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 27 aggiungere i seguenti:

Art. 27-bis.
(Delega per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni sull'organizzazione e sul funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di seguito denominata «Agenzia», in conformità a quanto disposto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e alle funzioni attribuite alla stessa Agenzia in materia di destinazione dei beni confiscati e di ausilio all'autorità giudiziaria nella fase della gestione successiva al sequestro, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
   a) prevedere una dotazione organica dell'Agenzia adeguata e proporzionata al numero dei beni e delle aziende in sequestro o già confiscati in carico alla stessa Agenzia;
   b) ripartire il personale dell'Agenzia tra le diverse qualifiche, dirigenziali e non, secondo contingenti da definire ai sensi del regolamento di cui all'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, e prevedendo la selezione di professionalità con specifica competenza in materia di gestione delle aziende e di accesso al credito bancario e ai finanziamenti europei;
   c) prevedere la possibilità per l'Agenzia di avvalersi di un contingente di personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni e ad enti pubblici, secondo i criteri di cui alla lettera b) e in numero non superiore al personale della dotazione organica stabilita ai sensi della lettera a).

  2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1 è abrogato l'articolo 113-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Art. 27-ter.
(Delega per l'istituzione di un fondo di garanzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo integrativo del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, con cui istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di garanzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, tenuto conto delle disposizioni vigenti a tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate. Il Fondo ha come obiettivi:
   a) la messa in sicurezza dei beni immobili sottoposi a sequestro; l'adeguamento alle norme urbanistiche e alla normativa sulla sicurezza degli impianti per gli immobili sequestrati o confiscati in relazione alla utilizzazione, anche transitoria, autorizzata nel corso del procedimento; la ristrutturazione degli immobili confiscati in via definitiva in funzione della loro destinazione;
   b) il credito alle aziende sequestrate e confiscate, la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri per sostenere la ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione dal lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza del lavoro, il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, comma 3, lettera c) e comma 8, lettera a) del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, prevedendo che:
   a) Il Fondo sia articolato in due sezioni, rispettivamente dedicate alle aziende e ai beni immobili non facenti parte di complesso aziendale;
   b) che il Governo fissi i limiti, i criteri e le modalità di accesso alle sezioni del Fondo e di utilizzazione dei finanziamenti richiesti dall'amministratore giudiziario previa autorizzazione del giudice delegato o dell'Agenzia e, per le aziende, dopo l'adozione dei provvedimenti di prosecuzione o di ripresa dell'attività di impresa;
   c) che la sezione del Fondo dedicata alle aziende sia articolata in una sottosezione di garanzia per il credito bancario e in una sottosezione per il sostegno agli investimenti, per la ristrutturazione aziendale e per l'emersione alla legalità, anche attraverso l'erogazione di finanziamenti agevolati, in conformità con quanto previsto dall'articolo 15 della presente legge in tema di strumenti finanziari in favore delle aziende sequestrate e confiscate;
   d) che i finanziamenti agevolati erogati dalla sezione del Fondo dedicata agli immobili vengano utilizzati, nella fase del sequestro e fino alla confisca emessa dalla Corte di Appello, dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione del giudice delegato, alla messa in sicurezza ed all'adeguamento alle norme urbanistiche e sulla sicurezza degli impianti e, successivamente, dal coadiutore, previa autorizzazione dell'Agenzia, al fine di ristrutturare l'immobile in vista della sua destinazione;
   e) che i finanziamenti di cui alla lettera d) possano essere destinati alla estinzione dei diritti reali gravanti sui beni immobili, all'esito dell'accertamento delle condizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e della verifica dei crediti di cui all'articolo 59 del medesimo decreto legislativo o dell'accertamento della sussistenza e dell'ammontare del credito per i creditori di cui all'articolo 1, commi 198 e 200, della legge 24 dicembre 2012 n. 228;
   f) che in caso di revoca del decreto di sequestro, in qualunque stato e grado del procedimento, l'avente diritto, quale condizione per la restituzione dell'azienda, sia tenuto a rimborsare gli importi prelevati dal Fondo, e che, a garanzia della restituzione di quanto erogato da parte del Fondo medesimo, sia prevista la costituzione di pegno o l'iscrizione di ipoteca sui beni mobili o immobili del patrimonio aziendale e del proposto a favore dell'Erario;
   g) che le agevolazioni relative alla sezione dedicata alle aziende del Fondo di garanzia per la regolarizzazione dei rapporti di lavoro e per le agevolazioni per l'emersione alla legalità delle aziende sequestrate e confiscate si estendano alle imprese cooperative costituite da ex lavoratori delle aziende confiscate, munite dei requisiti prescritti dalla legge, previa verifica della regolarità della tenuta delle scritture contabili e delle modalità di gestione, che esercitano il diritto di prelazione.

  4. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, i commi da 1 a 8 dell'articolo del 41-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, sono abrogati.
27. 13. Bindi.

  Sopprimere il comma 4.
*27. 15. Ermini, Verini, Berretta, Amoddio.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4.
*27. 201. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 28.
(Modifica all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

  1. Al comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, dopo la lettera c-bis), introdotta dall'articolo 15 della presente legge, è aggiunta la seguente:
   «c-ter) la ristrutturazione o la riqualificazione delle aziende, costituite ai sensi degli articoli 2555 e seguenti del codice civile e sottoposte a sequestro, disposto ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 28.
(Modifica all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83).

  Sopprimerlo.
*28. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Sopprimerlo.
*28. 100. La Commissione.

(L'Assemblea ha deliberato la soppressione dell'articolo 28)

A.C. 1039-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo VII
DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Art. 29.
(Disposizioni di attuazione relative alle modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159).

  1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Consiglio superiore della magistratura adotta i provvedimenti per dare attuazione all'articolo 7-bis, comma 2-sexies, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 26 della presente legge. Nei successivi sessanta giorni i dirigenti degli uffici adottano i provvedimenti previsti dall'articolo 34-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, introdotto dall'articolo 11 della presente legge.
  2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
   a) sono emanati i decreti ministeriali e i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, ivi compresi quelli relativi al Fondo unico giustizia, previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   b) sono istituiti i Fondi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
   c) sono istituiti o nominati gli organi previsti dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

  2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio dei ministri presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della presente legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL TESTO UNIFICATO

  Al comma 1, sostituire la parola: 34-bis con la seguente: 34-ter.

  Conseguentemente, al medesimo comma sostituire le parole: dall'articolo 11 con le seguenti: dall'articolo 12.
29. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 29, inserire il seguente:

Art. 29-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le modifiche alle disposizioni sulla competenza dell'Agenzia nazionale in materia di amministrazione dei beni sequestrati non si applicano quando l'amministrazione è stata assunta ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 6 ottobre 2011, n. 159, vigenti sino all'entrata in vigore della presente legge.
  2. Le modifiche agli articoli 7, commi 10-bis e 10-quater, 27, commi 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione. Nei procedimenti che, al momento di entrata in vigore della presente legge, si trovino in fase successiva alla prima udienza, l'eccezione di incompetenza per territorio di cui all'articolo 7, comma 10-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, può essere proposta alla prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le modifiche agli articoli 4, comma 1, 7, comma 2, 24, comma 2, per la parte in cui prevede un termine più breve per la pronuncia della confisca senza che si determini l'inefficacia del sequestro, e 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, non si applicano ai procedimenti nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sia già stata formulata proposta di applicazione della misura di prevenzione.
  4. Le disposizioni dell'articolo 45-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sempre che sia già intervenuto il provvedimento di confisca non più soggetto ad impugnazione.
29. 0100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Interpretazione autentica dell'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 194 a 206, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si interpretano nel senso che si applicano anche con riferimento ai beni confiscati, ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, all'esito di procedimenti iscritti nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale prima del 13 ottobre 2011. Il riferimento al tribunale del luogo che ha disposto la confisca, contenuto nei medesimi articoli, deve intendersi relativo al giudice del luogo che ha disposto la confisca nel processo penale di cui all'articolo 666, commi 1, 2 e 3, del codice di procedura penale.

A.C. 1039-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Art. 13.
(Amministrazione dei beni sequestrati).

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
  2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori e con il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina, l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
  2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate.
  3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.
  4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.
  5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

  2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
  «Art. 35-bis.(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione).1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non sono punibili e sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.
  2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

  3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;»;

    2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

  4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».

  5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.
  4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
  5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

  6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Amministrazione dei beni sequestrati).

  All'emendamento 13. 25, secondo periodo, dopo le parole: incarichi aziendali in corso aggiungere le seguenti: comunque non superiori a tre.

  Conseguentemente, al terzo periodo, sostituire la parola: straordinaria con la seguente: particolare.
0. 13. 25. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi comma 2 e comma 2-bis), con i seguenti:
  2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire, delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la straordinaria complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.
  2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
13. 25. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra i profili professionali e i beni sequestrati aggiungere le seguenti: tenendo conto del valore dei beni lui assegnati,.
13. 3. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: ed il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori.
13. 4. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: che deve, inoltre, esplicitare le ragioni della nomina nel provvedimento con cui è conferito l'incarico sulla base della complessità della gestione, del valore e della dislocazione sul territorio del relativo compendio territoriale.
13. 5. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: e le persone con esso conviventi aggiungere le seguenti: nonché il coniuge, i parenti, gli affini e le persone conviventi con il giudice che dispone la nomina.
13. 6. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non si procede alla liquidazione del compenso di cui all'articolo 42, nonché il Tribunale, su proposta dell'Agenzia, dispone la revoca dell'incarico, incluso quello del coadiutore, e la sospensione dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari per un periodo non inferiore ad un anno.
13. 7. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

Subemendamento all'emendamento 13.500 del Governo

  Dopo le parole: collaboratore dell'amministratore giudiziario inserire le seguenti: nonché ogni altro incarico giudiziario.
0. 13. 500. 1. Occhiuto, Sisto.

  All'articolo 13, al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né di coadiutore o diretto collaboratore dell'amministratore giudiziario, il coniuge, i parenti fino al quarto grado, gli affini entro il secondo grado, i conviventi o commensali abituali del magistrato che conferisce l'incarico.
13. 500. Governo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole: assicurando la presenza, nel caso in cui si tratti dei beni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, di uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del medesimo decreto legislativo.
13. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso in cui si tratti di beni culturali, l'ufficio di coadiuzione è composto anche, secondo le caratteristiche del bene, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13. 27. Ermini, Verini, Berretta, Bossa, Murer, Amoddio.

  Al comma 5, capoverso comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
13. 20. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

A.C. 1039-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    vista la scelta operata dall'articolo 23 primo comma della proposta di legge C.1039-A di dequalificare a sede secondaria dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata l'attuale sede principale localizzata a Reggio Calabria, spostando la sede direzionale a Roma;
    considerato che la localizzazione a Reggio Calabria della sede principale dell'Agenzia costituiva un segnale forte di impegno dello Stato nel contrasto alla criminalità organizzata, e che lo spostamento a Roma potrebbe essere interpretato come un arretramento dello Stato nei confronti di mafia, camorra e ‘ndrangheta,

impegna il Governo

a considerare attentamente gli effetti del declassamento della sede di Reggio Calabria dell'Agenzia, e a valutare la possibilità di conservare in tale sede alcune funzioni direzionali, sia per non disperdere le professionalità acquisite in questo difficile territorio e sia per dare un segnale forte di rinnovato impegno dello Stato contro la malavita organizzata.
9/1039-A/1Occhiuto.


   La Camera,
   premesso che:
    considerato che la scelta operata dall'articolo 23 della proposta di legge in esame di spostare a Roma la sede principale dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, lasciando a Reggio Calabria solo una sede secondaria, comporta evidenti problemi organizzativi e funzionali, nonché la probabile perdita di posti di lavoro in una regione come la Calabria afflitta da un tasso di disoccupazione molto elevato;
    ricordato che la scelta di localizzare a Reggio Calabria la sede principale dell'Agenzia per i beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata ha il significato altamente simbolico di riaffermare la presenza forte dello Stato in una regione come la Calabria fortemente danneggiata dalla presenza della malavita organizzata,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione riportata in premessa, e a riconsiderare attentamente le conseguenze pratiche e di immagine dello spostamento a Roma della sede centrale dell'Agenzia dei beni confiscati, che potrebbe essere considerato un arretramento dello Stato nel contrasto della criminalità organizzata, e a valutare quindi l'opportunità e l'utilità di riportare a Reggio Calabria il centro direzionale dell'Agenzia.
9/1039-A/2Santelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 13, comma 2, della norma in esame prevede che l'amministratore giudiziario di beni sequestrati sia scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati;
    tali criteri, dispone la norma, devono essere definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori e con il Ministro dello sviluppo economico;
    il comma 2-bis dell'articolo 13 del provvedimento in esame dispone che l'amministratore giudiziario di aziende sequestrate venga scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari;
    l'articolo 4 del decreto 19 settembre 2013, n. 160, del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico (Regolamento recante disposizioni in materia di iscrizione nell'Albo degli amministratori giudiziari) già elenca tra i requisiti professionali richiesti l'attestazione di frequentazione con profitto di corsi di formazione post-universitari di secondo livello in materia di gestione di aziende o di crisi aziendale;
    tale principio sancisce in nuce la necessaria acquisizione di elevate competenze manageriali propedeutiche all'iscrizione all'albo degli amministratori giudiziari in modo da assicurare efficienza gestionale all'amministrazione dei beni sequestrati;
    nel parere reso dalla X Commissione Attività produttive, si suggerisce di inserire tra i soggetti autorizzati ad essere nominati amministratori giudiziari anche figure manageriali attraverso l'individuazione di specifici criteri,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di fissare, nell'ambito del decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2, della legge in esame, specifici criteri volti ad accertare il possesso, da parte dei soggetti autorizzati ad essere nominati amministratori giudiziari, di puntuali competenze e conoscenze manageriali e di pregresse esperienze professionali.

9/1039-A/3Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo del presente disegno di legge prevede all'articolo 23 che l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata abbia la sede principale in Roma e la sede secondaria in Reggio Calabria ed è posta sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri;
    il termine «secondaria» attribuito alla sede di Reggio Calabria rischia di creare equivoci soprattutto in termini di funzionalità essendo ad oggi sede principale e sede della banca dati;
    diventa indispensabile da parte del Governo un chiarimento sulla declinazione funzionale ed operativa del termine «secondaria» in considerazione del fatto che a Reggio Calabria si sono maturate esperienze, professionalità che hanno consentito all'Agenzia di operare nel corso di questi anni conseguendo importanti risultati;
    sarebbe del tutto incoerente declassare suddetta sede anche per ragioni simboliche in una città ed in una regione così complessa,

impegna il Governo

a valutare, nella prosecuzione dell’iter del provvedimento, gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a modificare il termine «secondaria», riferita alla sede di Reggio Calabria, per conferire a suddetta sede, anche dal punto di vista della terminologia giuridica, la doverosa dignità istituzionale nonché a garantirne in maniera effettiva e vincolante, tutte le attuali funzioni, in particolare in riferimento alla banca dati, a potenziarne gli organici, anche in considerazione del previsto incremento della dotazione organica, assicurando la piena operatività, funzionalità e prestigio della stessa sede quale strumento indispensabile nel contrasto alla criminalità organizzata.

9/1039-A/4Battaglia, Magorno, Oliverio.


   La Camera
   premesso che:
    il gravissimo fenomeno dei sequestri di persona che nel passato ha duramente colpito diverse regioni italiane tra le quali principalmente la Sardegna ha provocato gravissime conseguenze alle vittime di tale fenomeno;
    in molti casi tali fenomeni hanno generato e generano ancor oggi effetti devastanti sulle famiglie e sulle stesse vittime dei sequestri, anche di natura economica;
    in analogia alle misure di prevenzione previste per il fenomeno mafioso è indispensabile attivarsi, anche attraverso norme ad hoc, per prevedere la confisca dei beni illecitamente accumulati e la loro devoluzione ad un fondo unico destinato alle vittime dei sequestri e a scopi sociali;
    è indispensabile perseguire, attraverso l'estensione delle norme vigenti, al sequestro e confisca dei beni dei malavitosi, realizzati con i capitali provenienti da delitto, con la loro devoluzione a favore di un fondo unico nazionale per le vittime dei sequestri e della comunità per scopi di carattere sociale;
    tale esigenza porrebbe fine a gravissime ingiustizie e discriminazioni tra le vittime di questi fenomeni delinquenziali;
    è eloquente il drammatico racconto del sequestrato Giuseppe Vinci che ancor oggi è costretto a pagare il riscatto del suo sequestro: «Ci bloccarono i beni e i conti di famiglia per impedire ai miei cari di pagare i rapitori, ma la cosa più grave è che poi l'erario ha preteso le tasse sui soldi utilizzati per il mio riscatto, causando così il fallimento delle nostre aziende»;
    Giuseppe Vinci aveva 31 anni quando, il 9 dicembre 1994, mentre rientrava a casa in auto, fu bloccato nello svincolo della 131 per Macomer e Borore;
    un incubo durato sino al 15 ottobre 1995, quando fu rilasciato in Ogliastra dopo il pagamento di 4 miliardi e 250 milioni di lire;
    il racconto di Vinci è eloquente: «la mia famiglia si era trovata di fronte a una richiesta assurda di 10 miliardi di lire, che erano più di 10 milioni di euro di oggi. Tantissimi soldi che naturalmente non avevamo. Ma a complicare le cose c'era soprattutto il fatto che dal 1991 era in vigore la legge sul blocco dei beni»;
    furono versati ai banditi 4 miliardi e 250 milioni di lire, che arrivarono da Milano dentro alcune valigie;
    dopo che rilasciarono il sequestrato la magistratura sbloccò i beni e la famiglia Vinci andò subito in banca ritirando la stessa cifra in assegni, doveva restituire i soldi a chi glieli aveva prestati;
    soldi sui quali poi il fisco ha chiesto di pagare le tasse come se fossero un bene voluttuario;
    l'erario sui quei 4 miliardi chiese un miliardo e 750 milioni di lire;
    la famiglia Vinci non aveva quella disponibilità, c'erano i debiti strutturali dell'azienda e quei 4 miliardi e 250 milioni da restituire;
    a quel punto la famiglia vittima del sequestro è costretta a versare non soltanto le tasse sul riscatto, ma anche gli interessi alle banche;
    l'azienda, che dava lavoro a 250 dipendenti, è fallita;
    quel sequestro costringerà quella famiglia a pagare debiti sino al 2023 per aver preteso di far tornare libero il proprio congiunto,

impegna il Governo:

   a valutare, nell'ambito della delega, la proposta di provvedimenti utili a gestire i beni sequestrati o confiscati ai responsabili di sequestri di persona al fine di istituire un fondo unico per il sostegno alle vittime di tale fenomeno assimilabile al fenomeno mafioso;
   a valutare, attraverso l'istituzione di un fondo finanziato dai beni sequestrati o confiscati ai soggetti ritenuti colpevoli di sequestri di persona, forme di risarcimento e sostegno a quelle famiglie che sono state vittime di sequestri di persona e alle stesse imprese di proprietà delle famiglie colpite da tali fenomeni.
9/1039-A/5Pili.


   La Camera
   premesso che:
    in provincia di Matera presso il comune di Calciano è ubicato un bene confiscato da diversi anni;
    si tratta di una struttura alberghiera, Hotel Santa Domenica, spesso oggetto di atti vandalici e di furti come testimoniano le cronache degli ultimi anni;
    il degrado e l'incuria si stanno impadronendo di una struttura cui lo Stato è chiamato a gestire;
    l'immobile è situato lungo un'arteria molto importante quale la Basentana e sarebbe importante che quell'immobile possa presto uscire dal degrado per diventare simbolo positivo in una terra dove fortunatamente la criminalità organizzata non ha radici profonde,

impegna il Governo

a verificare in tempi rapidi la possibilità di individuare soluzioni, d'intesa con la Regione Basilicata e il mondo dell'associazionismo, per un riutilizzo sociale del suddetto bene confiscato sottraendolo al degrado e all'abbandono.
9/1039-A/6Cuomo, Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    la città di Catania il 17 giugno 2014 si è dotata del Regolamento dei Beni confiscati, fortemente voluto dall'Amministrazione comunale e dalle associazioni antimafia operanti sul territorio;
    attraverso il Regolamento, che affonda le sue radici nel Codice Antimafia, il Comune si è impegnato a rendere pubblica la lista dei Beni confiscati, indicando quelli assegnati, quelli da assegnare e quali sono i soggetti che possono richiedere l'assegnazione di un bene stabilendo che l'assegnazione dovrà avvenire con bando pubblico attraverso un criterio di trasparenza;
    la concessione del bene potrà essere accordata per un periodo che varia a seconda delle associazioni e dei progetti che intendono svolgere, non inferiore ai sei anni e non superiore a dieci, rinnovabile;
    i soggetti assegnatari sono chiamati a sostenere le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria e presentare al Comune una relazione periodica sull'attività svolta. Inoltre potranno essere sottoposti a controlli e se contravvengono agli obblighi previsti dal Regolamento potranno essere sanzionati;
    nel giugno 2015 è stata aggiornata la lista dei beni riguardanti la città, una lista ancora non completa per difficoltà burocratiche;
    molti di questi beni versano in pessime condizioni e sarebbe opportuno poter accedere anche al beneficio dei Fondi strutturali per la loro ristrutturazione,

impegna il Governo

a verificare d'intesa con la Regione Siciliana e gli enti locali, in particolare il comune di Catania a monitorare la possibilità di poter beneficiare nell'ambito dell'accordo di partenariato sulle risorse 2014-2020 di fondi finalizzati al recupero dei beni confiscati sul territorio per restituirli nella legalità alla collettività.
9/1039-A/7Burtone.


   La Camera,
   esaminata la proposta di legge recante «Disposizioni per la tutela dei lavoratori e per l'emersione del lavoro irregolare nelle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata»;
   premesso che:
    le interdipendenze nel nuovo mondo globalizzato, la spinta al profitto e la competizione economica che portano alla necessità di ridurre i costi di produzione, soprattutto in periodi recessivi e di pesante crisi economica, nonché le pratiche attuali di consumo e produzione dell'economia mondiale hanno indotto un aumento della domanda di manodopera a basso costo ed a condizioni «fuori mercato»;
    assistiamo infatti a una sorta di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo, che è divenuta una componente strutturale di determinati settori produttivi, con gruppi criminali organizzati sempre più protesi a sfruttare la vulnerabilità sociale dei lavoratori, specialmente dei lavoratori migranti;
    i settori produttivi italiani principalmente coinvolti in casi di tratta a scopo di lavoro forzato sono quello agricolo (in particolare nei comparti floro-vivaistico e produzione in serra, piantagione e semina, raccolta e immagazzinamento merci) e industriale (principalmente nei comparti delle costruzioni, del tessile-abbigliamento e della meccanica/metallurgica);
    a perpetrare azioni mirate all'assoggettamento e allo sfruttamento dei lavoratori e delle lavoratrici vi sono in primo luogo i datori di lavoro, seguiti da caporali senza scrupoli che chiedono continuamente denaro ai migranti per qualsiasi «servizio richiesto»; impiego giornaliero, trasporto dal luogo di ritrovo a quello di lavoro e viceversa, affitto di un posto letto (spesso in soluzioni alloggiative disumane e in condizioni igenico-sanitarie pessime), invio di denaro in patria, e così via;
    come emerge da diverse analisi svolte da studiosi del settore, in molti Paesi il trafficking finalizzato allo sfruttamento lavorativo non è percepito e regolato come un fatto di rilevanza penale, sia per ragioni macroeconomiche (in alcuni Stati è proprio l'apparato statuale a tollerare lo sfruttamento), sia perché molto spesso i commi tra grave sfruttamento lavorativo, lavoro precario, lavoro mal retribuito e privo di garanzie non sono di facile sottolineatura;
    ciò non significa che non sia preciso compito degli Stati individuare le risposte punitive per ogni forma di sfruttamento lavorativo. Il lavoro forzato può essere generalmente individuato in presenza di almeno due circostanze: 1) la costante minaccia di sanzioni; 2) la sottomissione al lavoro contro la propria volontà;
    in Germania, la tratta a scopo di sfruttamento del lavoro forzato si riscontra quando vi è impiego del lavoratore in condizioni lavorative che mostrano una palese disparità rispetto alle condizioni di lavoro di altri lavoratori dello stesso settore o di analoghi. Si tratta di una definizione molto restrittiva, che apre la scena a una notevole serie di problemi applicativi;
    in Olanda, l'articolo 273 b del codice penale, novellato nel 2005, individua il lavoro forzato, nell'ambito del più generale reato di tratta, nelle forme di sfruttamento che ledono i diritti fondamentali e la dignità di una persona vulnerabile;
    in Francia vi sono tre diversi profili punitivi che disciplinano distintamente l'una il reclutamento. L'accoglienza e la tratta della vittima e le altre due lo sfruttamento del lavoro forzato. In ogni caso il lavoro forzato è definito in modo restrittivo come «condizioni di lavoro o di vita contrarie alla dignità del lavoratore» (articolo 225-4), ovvero come «lavoro non retribuito o lavoro la cui retribuzione appare chiaramente completamente sproporzionato rispetto all'importanza della prestazione lavorativa fornita» (articolo 225-13) ovvero ancora come lavoro prestato da un lavoratore «la cui vulnerabilità o dipendenza è conosciuta dal reo» (articolo 225-14);
    analogamente, nella legislazione belga (legge 10 agosto 2005 di modifica al codice penale, articolo 433d) che punisce le azioni di chi (mediante i presupposti del reclutamento, trasporto, etc.) induce una persona a (o permette alla persona di) lavorare in condizioni contrarie alla dignità umana, tra cui salari molto bassi o completamente negati, orario di lavoro prolungato rispetto ai limiti legali o contrattuali, condizioni inidonee di sicurezza dei luoghi di lavoro;
    definire il lavoro forzato in termini di contrarietà rispetto alla dignità umana significa operare una lettura molto restrittiva della Convenzione OIL n. 29, abbandonando in un'area grigia molteplici situazioni di grave sfruttamento lavorativo che potrebbero rientrare nell'alveo del lavoro forzato;
    in Italia, l'articolo 12 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 – in vigore dal 13 agosto 2011 –, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ha introdotto nel Codice penale il nuovo reato di Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il predetto nuovo reato – contenuto nell'articolo 603-bis del Codice penale comprende un elenco di «indici di sfruttamento»:
     1) sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
     2) sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
     3) sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, fa sicurezza o l'incolumità pedonale;
     4) sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti;
    la condotta tipica del nuovo reato è quella di chi svolge un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera ovvero organizzandone il lavoro in maniera caratterizzata dallo sfruttamento, mediante violenza, minaccia a intimidazione nonché approfittando dello stato di bisogno» o di necessità dei lavoratori;
    sembra in buona sostanza, che ancora una volta il legislatore lasci alla giurisprudenza il compito di dar luce su norme oscure. Appare infatti difficile capire quando la retribuzione, è palesemente difforme o sproporzionata, ed è altrettanto critico il rilevamento di violazioni alla normativa antinfortunistica che – per loro natura – espongono sempre il lavoratore a pericolo per la salute e la sicurezza o l'incolumità personale;
    parafrasando alcuni giuristi, non è agevole capire quale sia il rapporto sussistente tra la condotta tipica di intermediazione e la specificazione: reclutando manodopera ovvero organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento. La lettura della norma contenuta nel citato nell'articolo 603-bis del Codice penale prima facie indurrebbe a ritenere che restino fuori dall'ambito della norma incriminatrice le condotte di reclutamento e organizzazione tenute direttamente dall'utilizzatore (quindi dal datore di lavoro) senza ricorrere all'interposizione di altri soggetti, in questo senso si può dire che l'articolo 603-bis del codice penale sembrerebbe prevedere un reato proprio dell'intermediario (in gergo caporale) sia egli di fatto, o sia abilitato all'attività di intermediazione secondo le regole del decreto legislativo n. 276 del 2003;
    detta norma non colma le lacune sanzionatorie sopra descritte, del tutto evidenti, invece, ove si comprenda la fenomenologia del grave sfruttamento lavorativo, poiché accade sovente che l'intermediario (caporale) sia persona in accordo con il datore di lavoro, che si pone nei confronti di quest'ultimo addirittura come figura subordinata nella scala criminale;
    la norma di cui all'articolo 603-bis non integra i reati di cui agli articoli 600, 601, 602 del codice penale. Il reato così introdotto si pone a livello intermedio in termini di disvalore e di risposta sanzionatoria, come testimonia la clausola introduttiva di sussidiarietà per il caso che il fatto costituisca un più grave reato;
    peraltro, le azioni descritte nelle specificazioni non forniscono una definizione specifica dell'attività di Intermediazione, ma contribuiscono a completare il concetto di condotta tipica. Ma se l'interpretazione conduce alla sopra esposta soluzione riduttiva, non può non rilevarsi come il concetto di intermediazione e dunque di reclutamento, sia diverso da quello di organizzazione, che attiene allo svolgimento del rapporto di lavoro e dovrebbe essere, invece, di autonoma pertinenza del datore di lavoro, se non in casi residuali;
    per fare un esempio pratico, anche ove il caporale non si limitasse al reclutamento dei braccianti, ma si occupasse anche di raggrupparli quotidianamente e di condurli sui luoghi di lavoro, di esigere una quota sulla paga, di alloggiarli in apposite strutture, non si può dire che questa attività aggiuntiva riguardi l'organizzazione del lavoro, che invece è decisa e stabilita dal datore di lavoro, quanto ad orari, modalità, riposi, retribuzione, etc..;
    come sottolineato da alcuni giuslavoristi «il momento maggiormente degradante del lavoro sfruttato non è quello dell'intermediazione, bensì quello dell'organizzazione – che si traduce poi nelle prestazioni sinallagmatiche tra datore e prestatore d'opera. È ovvio, anche in base all'interpretazione riduttiva ed alla luce dei principi del concorso di persone nel reato che, ove il datore di lavoro sia a conoscenza dei metodi svolti concorra nel reato commesso dall'intermediario da lui incaricato e/o utilizzato. Inoltre il legislatore richiede che la condotta sanzionabile sia quella di una intermediazione svolta in maniera «organizzata», mediante attività specifiche alternative quali la violenza, la minaccia e l'intimidazione, nonché mediante l'approfittamento dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori. Ma l'organizzazione dell'intermediazione è cosa diversa dall'organizzazione del lavoro, che compete al datore;
    nel caso in cui si verificassero «situazioni di grave pericolo», riscontrate a proposito degli indicatori di sfruttamento menzionati nel secondo comma dell'articolo 603-bis, il legislatore ha introdotto per il delitto in esame le seguenti pene accessorie:
     a) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, verosimilmente da intendersi quale interdizione temporanea di pari durata alla pena principale inflitta;
     b) il divieto di concludere contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi riguardanti la pubblica amministrazione, e relativi subcontratti.
     c) l'esclusione per un periodo di due anni da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi da parte dello Stato o di altri enti pubblici, nonché dell'Unione europea, relativi al settore di attività in cui ha avuto luogo lo sfruttamento;
     si tratta delle medesime pene accessorie previste anche per il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù (articolo 600 del codice penale) per i casi in cui lo sfruttamento abbia a oggetto prestazioni lavorative;
     per alcuni giuslavoristi, anche in questo caso «il tipo di pene accessorie previste sembrerebbe essere pensato anche per il datore di lavoro e non già per il mero intermediario nel reclutamento, costituendo l'ennesima incongruenza del legislatore. Infatti, ad intendere sanzionabile la sola condotta dell'intermediario, si avrebbe la conseguenza che il severo trattamento sanzionatorio accessorio sarebbe uguale sia verso chi commette il delitto di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo e sia verso chi svolge il ruolo di intermediario ex articolo 603-bis del codice penale, ma sarebbe insussistente nei confronti del datore di lavoro che sottoponga a grave sfruttamento lavorativo il prestatore d'opera senza ausilio di caporali, condotta questa relegata nella più volte citata «zona grigia». Si tratta di una irrazionalità talmente forte da far propendere, per ragioni logiche e sistematiche ed in virtù della normativa sovranazionale di riferimento, verso la diversa soluzione interpretativa più volte suggerita che, però, dovrà nel tempo ricevere l'eventuale avallo giurisprudenziale»,

impegna il Governo

   ad adoperarsi per modificare e rivedere, attraverso ulteriori interventi di carattere normativo, le seguenti fattispecie penali:
    a) l'articolo 603-bis del codice penale, rubricata «caporalato», prevedendo la punibilità del datore di lavoro anche al di fuori dell'ipotesi di concorso nel reato del caporale, nonché ampliando la punibilità dell'attività di caporalato limitandone la fattispecie allo sfruttamento unito all'approfittamento dello stato di bisogno, eliminando conseguentemente la necessità che la condotta penalmente rilevante sia integrata dalle circostanze della violenza, della minaccia, e dell'intimidazione;
    b) la normativa penale in materia di confisca dei beni di cui all'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ampliandone l'applicazione anche ai delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale nonché di cui all'articolo 22, comma 12-sexies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.

9/1039-A/8Massimiliano Bernini.


   La Camera,
   in sede di esame del testo unificato C. 1039 ed abbinate, recante «Norme per accelerare i procedimenti in materia di contrasto ai patrimoni illeciti e per favorire il riutilizzo sociale dei beni e delle aziende confiscati alle mafie e tutelare il lavoro»;
   premesso che:
    l'articolo 26 modifica l'ordinamento giudiziario (articolo 7-bis del regio decreto n. 12 del 1941) per istituire, presso il tribunale del capoluogo del distretto e presso la Corte d'appello, sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione che trattano in via esclusiva i procedimenti previsti dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono istituite sezioni distaccate delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione presso il tribunale circondariale di Trapani e presso il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere: a tali collegi o sezioni, ai quali è garantita una copertura prioritaria delle eventuali carenze di organico, è assegnato un numero di magistrati rispetto all'organico complessivo dell'ufficio pari alla percentuale che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura e comunque non inferiore a tre componenti. Se per le dimensioni dell'ufficio i magistrati componenti delle sezioni specializzate in materia di misure di prevenzione dovranno svolgere anche altre funzioni il carico di lavoro nelle altre materie dovrà essere proporzionalmente ridotto nella misura che sarà stabilita con delibera del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente del tribunale o della Corte di appello assicura che il collegio o la sezione sia prevalentemente composto da magistrati di specifica esperienza nella materia della prevenzione o dei reati di criminalità organizzata, o che abbiano svolto funzioni civili, fallimentari e societarie, garantendo la necessaria integrazione delle competenze,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche in considerazione dell'avvenuta recente e complessiva revisione della geografia giudiziaria, di istituire un'analoga sezione distaccata presso il tribunale di Napoli nord.

9/1039-A/9Ermini, Manfredi, Tartaglione, Famiglietti, Valiante, Valeria Valente, Impegno, Epifani, Sgambato, Rostan.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 15 inserisce, dopo l'articolo 41 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, l'articolo 41-bis recante «Strumenti finanziari per la gestione e la valorizzatone delle aziende sequestrate e confiscate nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati»;
    il comma 1 dell'articolo 41-bis prevede che per ciascun anno del triennio 2016-2018 sia autorizzata la spesa di euro 10 milioni al fine di assicurare alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata nei procedimenti penali, per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e nei procedimenti di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali, limitatamente ai soggetti destinatari di cui all'articolo 4, lettere a) e b), la continuità del credito bancario e l'accesso al medesimo, il sostegno agli investimenti e agli oneri da sostenere per gli interventi di ristrutturazione aziendale, la tutela dei livelli occupazionali, la promozione di misure di emersione del lavoro irregolare, la tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e il sostegno alle cooperative previste dall'articolo 48, commi 3, lettera c), e 8, lettera a) del codice antimafia;
    il comma 2, lettera b) del medesimo articolo prevede che le predette somme, nella misura di 7 milioni di euro annui, confluiscano in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata sopra indicate, nonché alle imprese che rilevano tali complessi aziendali;
    per la gestione degli interventi tramite il predetto Fondo, il comma 3 dell'articolo 23 del citato decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, prevede che il Ministero dello sviluppo economico possa avvalersi e si avvale di società in house, ovvero di società o enti in possesso di determinati requisiti tecnici, organizzativi e di terzietà, e, tra queste, INVITALIA S.p.A.;
    il comma 10 dell'articolo 41-bis prevede che, qualora il sequestro o la confisca riguardino aziende di straordinario interesse socio-economico o aziende concessionarie pubbliche o che gestiscono pubblici servizi, l'amministratore giudiziario possa essere nominato tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari, indicati dalla società INVITALIA Spa tra i suoi dipendenti;
    appare necessario che con riguardo alle garanzie e ai finanziamenti agevolati individuati dall'articolo 41-bis, ed in particolare a quelli erogati a valere sul Fondo per la crescita sostenibile gestito dal Ministero per lo sviluppo economico, sia assicurata parità di accesso, a parità di condizioni, anche alle aziende affidate ad amministratori giudiziari che non sono dipendenti della società Invitalia S.p.A.;
    l'inserimento dei dipendenti della società Invitalia S.p.A. nelle attività di amministrazione giudiziaria di aziende sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata ha una portata fortemente innovativa nell'ordinamento antimafia, tale da richiedere da parte del Parlamento e delle competenti istituzioni l'esercizio di una attenta attività di osservazione e monitoraggio in modo da cogliere tempestivamente la sussistenza di eventuali criticità e, se del caso, adottare le opportune contromisure correttive;
    l'attenzione correttamente dedicata dal provvedimento agli strumenti finanziari per la gestione e la valorizzazione delle aziende sequestrate e confiscate deve rappresentare uno stimolo per il Governo per l'adozione di misure finanziarie aventi analoga efficacia a favore delle imprese attualmente escluse dall'accesso ai fondi (ad esempio, imprese confiscate a corrotti, usurai, estorsori ed evasori fiscali) nonché per la valorizzazione, il riuso e la rifunzionalizzazione degli immobili confiscati,

impegna il Governo:

   1) affinché il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, nell'ambito delle rispettive competenze sull'impiego dei fondi previsti dall'articolo 41-bis, adottino le necessarie misure di vigilanza e monitoraggio per verificare che l'erogazione delle garanzie e finanziamenti agevolati sia assicurata a tutte le aziende sequestrate e confiscate e senza disparità di trattamento tra quelle gestite da dipendenti dalla società Invitalia S.p.A. e quelle affidate ad altri amministratori giudiziari;
   2) a presentare al Parlamento, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza annuale, una relazione sull'uso degli strumenti finanziari messi a disposizione dall'articolo 41-bis e sui risultati raggiunti, con particolare riferimento alle attività svolte dai dipendenti della società Invitalia S.p.A. quali amministratori giudiziari e sulle modalità attraverso le quali i predetti si avvalgono dell'organizzazione della citata società ai sensi del comma 10 ultimo cpv;
   3) a provvedere, con ogni urgenza, al reperimento delle risorse necessarie per la gestione e la valorizzatone delle aziende sequestrate e confiscate sinora escluse dall'accesso ai fondi, nonché per la valorizzazione, il riuso e la rifunzionalizzazione degli immobili sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, anche a valere sui programmi operativi nazionali e regionali cofinanziati dall'Unione europea ed, in particolare, quelli previsti dall'Accordo di partenariato 2014/2020 con le azioni n. 9.6.1., 9.6.3., 9.6.4., 9.6.6., 9.6.7., 11.1.2 e 11.5.3.
9/1039-A/10Bindi.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alla concessione del patrocinio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare alla decima edizione del Nimby forum – 3-01833

   SORIAL, MANNINO, NUTI, FERRARESI, MANLIO DI STEFANO, FRUSONE, CASO, PESCO, SIMONE VALENTE, DELL'ORCO, DA VILLA, COMINARDI, GRILLO, L'ABBATE, BATTELLI, MICILLO, BUSTO, DAGA, DE ROSA, TERZONI e ZOLEZZI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il 17 novembre 2015, presso la Sala della Regina della Camera dei deputati a Roma e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, avrà luogo la decima edizione del Nimby forum, evento in cui si riuniscono le lobby per parlare delle opere e dei progetti bloccati per contestazioni territoriali ambientali in Italia;
   il termine nimby iniziò ad essere usato negli Stati Uniti dal 1980, in occasione dello sviluppo di progetti di gestione di rifiuti tossici, ad indicare, secondo la comune percezione, come soggetti alla sindrome nimby coloro che si oppongono a progetti che prevedono alterazioni sociali, territoriali o ambientali, anteponendo interessi personali al bene comune. Per contro, i progetti che sviluppano tali opposizioni vengono definiti dagli analisti come Lulu (Local unwanted land uses – «utilizzi locali territoriali indesiderati»), termine coniato nel 1981 da Frank Popper della Princeton University;
   secondo la locandina dell'evento del Nimby forum «in 10 anni della prima edizione del Nimby forum è cresciuta la contestazione, è aumentato il numero di opere e progetti bloccati dalle opposizioni, ma non sono cambiate le dinamiche dei veti incrociati e dei conflitti di competenze» e, di seguito, «la riforma della pubblica amministrazione e l'introduzione di regole certe saranno in grado di sbloccare investimenti e sviluppo?», perché «rifondare la strada della democrazia partecipativa significa investire in fiducia e curare il virus del no a prescindere»;
   sempre secondo quanto riportato sulla locandina dell'evento, l'incontro avverrebbe «con il sostegno di Asja, Metropolitana milanese, Sogin, Tap, Terna»;
   il sito del Nimby forum si vanta di disporre del «primo e unico database nazionale delle opere di pubblica utilità che subiscono contestazioni e si è accreditato come importante think tank sul tema» e sottolinea che l'obiettivo principale del forum è individuare le più efficaci metodologie di interazione tra i diversi stakeholder per gestire e ridurre il fenomeno delle opposizioni territoriali ambientali;
   nella home page del sito nimbyforum.it appare una cartina dell'Italia con segnati i luoghi dove vi sono fenomeni di opposizione a progetti, che in gran parte sono inceneritori di rifiuti, centrali a biomassa, autostrade o superstrade, e in questo monitoraggio non verrebbe fatta nessuna distinzione tra i diversi tipi di opposizione messi in atto, pur essendoci molte differenze di rilievo, dando dunque l'idea di un chiaro intento propagandistico contrario a qualunque tipo di contestazione;
   nel sito del Nimby forum, nella pagina della mission, si spiega che: «Nel nostro Paese lo sviluppo infrastrutturale incontra continui ostacoli e ritardi, con conseguenti perdite economiche, tensioni sociali e incertezze» e «la progettazione di una grande opera civile di pubblica utilità o la realizzazione di un impianto industriale per la produzione di energia o per il trattamento dei rifiuti determina spesso opposizioni da parte del territorio. Si tratta di una vera e propria sindrome, nota come nimby (not in my back yard = non nel mio cortile), oggi sempre più diffusa nei vari strati della popolazione nazionale»;
   secondo Virginio Bettini, già docente di analisi e valutazione ambientale presso l'Università Iuav di Venezia, «Nimby forum cerca di convincere la gente del buon senso delle decisioni relative agli insediamenti industriali ed infrastrutturali “per definirne lo sviluppo” e contro una logica che pensa che esista anche il non fare, il famoso “do nothing”, previsto da ogni procedura corretta di valutazione di impatto ambientale, Nimby forum tende solo al fare»;
   al giorno d'oggi chi si oppone, ad esempio, ad un inceneritore, lungi dall'essere semplicemente nimby, sono di solito comitati preparati, che hanno studiato, che sono supportati da esperti, che pongono problemi ben chiari e spesso offrono soluzioni alternative, che si oppongono per ragioni oggettive, scientifiche e non vogliono che venga realizzata tale opera nemmeno in un'altra zona del Paese;
   appare singolare agli interroganti che il monitoraggio delle contestazioni territoriali a questo o quel progetto infrastrutturale avvenga di concerto tra Governo e imprese interessate a costruire «opere» grandi e piccole, con il fine esplicito di eliminare la cosiddetta «sindrome nimby» (not in my backyard), ovvero le resistenze delle popolazioni che non vogliono subire le conseguenze ambientali e alla salute che quasi tutti questi progetti si portano dietro;
   il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, come si legge nel suo sito, «in conformità alle direttive della Presidenza del Consiglio dei ministri – dipartimento del cerimoniale di Stato, concede il proprio patrocinio gratuito, o attesta la disponibilità del Ministero a partecipare al comitato di onore, per iniziative ed eventi di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico o sportivo che abbiano contenuti e finalità pertinenti alle materie rientranti nella propria competenza. Tali iniziative ed eventi dovranno avere una rilevanza interregionale, nazionale e/o internazionale. Sono esclusi, quindi, quegli eventi ed iniziative di carattere locale e che abbiano finalità, anche indirette, commerciali o di lucro»;
   il Ministero dello sviluppo economico, come spiegato nel sito relativo, «può aderire, su richiesta, a iniziative, organizzate nel territorio nazionale o all'estero, di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico, sportivo, che si riferiscano alle materie di propria competenza, attraverso la concessione del patrocinio a titolo non oneroso»;
   nel sito della Presidenza del Consiglio dei ministri è illustrato che «il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri è concesso a titolo gratuito per iniziative di alto rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, sportivo, organizzate nel territorio nazionale o all'estero. Sono escluse le richieste che abbiano scopi o finalità commerciali» –:
   per quali ragioni il Ministro interrogato abbia concesso il suo patrocinio all'evento di cui in premessa, quali meriti di rilievo culturale, sociale, scientifico, artistico, storico o sportivo avrebbe ravvisato in tale forum e in che modo avrebbe considerato privo di finalità, anche indirette, commerciali o di lucro, un evento che riunisce interessi di lobby che considerano le contestazioni di intere popolazioni locali, preoccupate di difendere l'ambiente e il territorio dove vivono, come un virus da eliminare e che hanno come unico obiettivo quello di ottenere a tutti costi e per motivi di profitto economico la realizzazione delle loro opere. (3-01833)


Elementi ed iniziative in ordine ai rischi di ingresso nel territorio nazionale di terroristi islamici in relazione all'emergenza sbarchi – 3-01834

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   un cittadino tunisino che si fa chiamare Mohamed Ben Sar, approdato a Lampedusa nel mese di ottobre 2015, ha affermato di essere un perseguitato politico, chiedendo su queste basi di essere ammesso ai benefici riconosciuti ai meritevoli di tutela internazionale;
   la Tunisia, tuttavia, è uno dei pochi Paesi usciti dalle «primavere arabe» con istituzioni politiche pluralistiche, come prova la celebrazione di più elezioni multipartitiche, che hanno permesso l'alternarsi di Governi vicini alla Fratellanza musulmana e poi laici;
   Mohamed Ben Sar è risultato ad un più attento esame essere Ben Nasr Mehdi, cittadino tunisino sottoposto a sette anni di carcere dopo essere stato fermato nel 2007 a Novellara, in provincia di Reggio Emilia e recluso negli istituti di pena italiani, prima di essere rispedito in patria;
   Ben Nasr Mehdi è risultato gestire cellule jihadiste impegnate a Damasco;
   più di recente, Ben Nasr Mehdi si è proposto come punto di riferimento per le reclute pronte a partire per Libia e Siria;
   l'identificazione del pericoloso jihadista è stata fatta grazie al confronto con le impronte digitali, acquisite nel 2007;
   in seguito all'avvenuta identificazione, Ben Nasr Mehdi è stato immediatamente arrestato e trasferito in Tunisia, dov’è stato consegnato alle autorità locali;
   la notizia è stata a lungo tenuta nascosta, non si sa bene per quali ragioni;
   non è la prima volta che un terrorista si confonde fra le decine di migliaia di clandestini che sbarcano sulle coste italiane, come prova il recente caso del jihadista pakistano, Mohammad Bilal, recentemente fermato a Sailetto, in provincia di Mantova, in seguito alle proprie attività di propaganda sul web finalizzata al reclutamento di aspiranti terroristi, anche lui giunto a suo tempo nel nostro Paese con i barconi –:
   alla luce dei due episodi segnalati in premessa, se il Governo sia ancora persuaso che via mare non arrivino insieme ai profughi ed ai migranti economici anche pericolosi jihadisti e quali iniziative si conti di mettere in campo per individuarli ed impedir loro di sbarcare nei porti italiani. (3-01834)


Iniziative per garantire la sicurezza dei pellegrini e dei turisti in occasione del Giubileo straordinario della misericordia – 3-01835

   ABRIGNANI, BORGHESE, BUENO, D'ALESSANDRO, FAENZI, GALATI, MERLO, MOTTOLA, PARISI e FRANCESCO SAVERIO ROMANO. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   l'8 dicembre 2015 avrà inizio il Giubileo straordinario della misericordia, che si concluderà il 20 novembre 2016;
   Sua Santità Papa Francesco ha annunciato l'indizione del Giubileo il 13 marzo 2015;
   rispetto all'ultimo Anno santo, quello celebrato nel 2000, le autorità cittadine e statali hanno avuto pochi mesi a disposizione per farsi trovare pronti all'evento;
   al Giubileo del 2000 presero parte 25 milioni di persone tra pellegrini e turisti;
   secondo un rapporto del Censis di luglio 2015, a Roma, per il prossimo Giubileo, è atteso un afflusso di 33 milioni di persone tra pellegrini e turisti;
   l'amministrazione comunale di Roma, dopo le note vicende che recentemente hanno coinvolto il Campidoglio, è retta da un commissario prefettizio;
   l'Isis ha più volte citato la città di Roma nei suoi messaggi di terrore rivolti al mondo occidentale;
   dopo le orrende azioni di guerra e rappresaglia messe in atto in Siria e in Iraq, il terrorismo di matrice islamica, nel gennaio 2015, ha colpito duramente la Francia con la strage nella sede del periodico Charlie Hebdo ed all'interno di un supermercato kosher nella città di Parigi;
   oltre agli attentati nel cuore dell'Europa, l'Isis sembra essere dietro agli attacchi compiuti in alcuni Paesi islamici moderati, quali la Tunisia, la Turchia e l'Egitto;
   proprio l'Egitto, secondo quanto pare emergere in queste ore dalle indagini in corso, sarebbe stato sede dell'ultimo gravissimo attentato islamista che ha portato all'esplosione di un aereo russo ed alla morte di 224 persone tra passeggeri e membri dell'equipaggio;
   nell'aprile 2015 alcuni organi di stampa hanno dato notizia di un manuale messo in rete dall'Isis in cui si annunciava la «presa di Roma» dopo sette mesi, data che coincide proprio con l'inizio del Giubileo;
   le minacce rivolte contro la cristianità, in particolare contro il Vaticano e la città di Roma, si sono fatte sempre più frequenti negli ultimi mesi;
   l'Esposizione universale di Milano, appena conclusa, è stato certamente un successo anche dal punto di vista della gestione della sicurezza, ma occorre tenere presente che si è tenuto per un periodo più limitato ed in un'area più circoscritta, mentre il Giubileo coinvolgerà tutta la città di Roma che è grande 11 volte la città di Milano e che l'afflusso previsto è di gran lunga superiore e spalmato su un arco temporale quasi doppio –:
   quali misure di sicurezza il Governo abbia messo in campo per prevenire i rischi per la sicurezza dei milioni di pellegrini e turisti che, dall'8 dicembre 2015 fino al 20 novembre 2016, prenderanno parte al Giubileo straordinario della misericordia. (3-01835)


Iniziative di competenza per chiarire la corretta interpretazione del comma 3 dell'articolo 149 del codice di procedura civile, in materia di notificazione a mezzo del servizio postale – 3-01836

   LUPI, DORINA BIANCHI e VIGNALI. — Al Ministro dell'interno. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge cosiddetto «del fare» (decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98) in vigore dal 21 agosto 2013, modifica l'articolo 202 del codice della strada, prevedendo una decurtazione del 30 per cento della sanzione amministrativa pecuniaria per violazioni alle norme dello stesso codice;
   per usufruire di tale decurtazione occorre che il pagamento da parte del soggetto che non ha osservato le norme del codice della strada «sia effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione della multa»;
   nel verbale di accertamento delle contestazioni delle infrazioni al codice della strada che la polizia locale di Milano invia all'utente responsabile della violazione, si afferma che: «ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge n. 890 del 1982, il presente verbale viene notificato attraverso il servizio postale. Come previsto dal comma 3 dell'articolo 149 del codice di procedura civile, la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del verbale al servizio postale. Entro questa data s'intende ottemperato il termine previsto per la notifica dalla normativa vigente»;
   in realtà, il codice di procedura civile al comma 3 dell'articolo 149 (notificazione a mezzo del servizio postale) prevede che: «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;
   il servizio polizia locale del comune di Milano, pertanto, sembra aver citato in termini incompleti la normativa vigente nel corso della procedura seguita per la notificazione di violazioni del codice della strada, in quanto nel verbale si riscontra, come già detto, che la notifica stessa si perfeziona, per il soggetto notificante al momento della consegna del verbale al servizio postale, mentre l'articolo 149, comma 3 del codice di procedura civile prevede che: «la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto»;
   la Corte costituzionale, con le sentenze n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, ha introdotto nell'ordinamento il principio della scissione (per i soggetti) del momento di perfezionamento della notificazione. Si è, cioè, riconosciuto che è ormai presente, nell'ordinamento processuale civile e nelle norme generali e speciali sulla notificazione degli atti, il principio in base al quale la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante (cioè nel caso di procedimento dell'applicazione delle sanzioni amministrative per l'organo di polizia stradale che ha proceduto all'accertamento del fatto) nel momento in cui essa si perfeziona per il destinatario (trasgressore o obbligato in solido cui il verbale è diretto);
   tuttavia, relativamente alla funzione che sul piano processuale la notificazione svolge per il notificante, resta fermo che la produzione degli effetti ricollegati alla notificazione stessa, è condizionata al perfezionamento del procedimento notificatorio anche per il destinatario e che, quando la legge prevede a favore o a carico di costui termini, adempimenti o comunque conseguenze decorrenti dalla notificazione, essi devono calcolarsi o correlarsi al momento nel quale la notifica si perfeziona nei suoi confronti (in tal senso, l'ordinanza della Corte costituzionale n. 153 del 2004 e la sentenza n. 28 del 2004);
   inoltre, con la sentenza n. 477 del 2002 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma 3, della legge 20 novembre 1982, n. 890, e ha fissato il principio valido per le azioni di notificazione di atti, in qualunque ambito del diritto, secondo cui esiste una scissione temporale in ordine agli effetti prodotti dalla notificazione, nel senso che gli effetti stessi si producono per il notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario (o al messo comunale) o all'agente postale (se la notifica avviene a mezzo posta), mentre per il destinatario al momento dell'effettiva ricezione dell'atto stesso, ovvero di altro evento che, nel rispetto della posizione di questo, sia normativamente equiparato alla ricezione (Corte costituzionale, sentenza 23 gennaio 2004, n. 28, che ha confermato il principio della scissione degli effetti della notifica tra attori e destinatari dell'atto giuridico da notificare);
   nella prassi amministrativa, inoltre, nella circolare del Ministero dell'interno – ufficio affari legislativi e coordinamento studi ed analisi datata 23 settembre 2003, si precisa, commentando gli effetti della sentenza della Corte costituzionale 26 novembre 2002, n. 447, che la pronuncia si applica solo a quella attività della pubblica amministrazione particolarmente esposte ad effetti di decadenza, causati dal ritardo nel compimento della notifica da parte degli ufficiali giudiziari o degli agenti postali. Pertanto, non è intaccato il diritto di difesa dell'opponente, che vede comunque garantito il termine per il pagamento della sanzione, ovvero per il ricorso all'autorità amministrativa. Tale certezza è offerta dalla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento della notifica. Da quella stessa data decorrono i termini imposti al destinatario dell'atto per esercitare il diritto alla difesa costituzionalmente garantito –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare al fine di fornire chiare indicazioni circa l'esatta interpretazione della norma citata in premessa. (3-01836)


Intendimenti del Governo in merito alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, anche con riferimento alla problematica dell'eventuale stanziamento di risorse a copertura degli oneri derivanti da procedure di contenzioso – 3-01837

   COSTANTINO, FAVA, SCOTTO, FRANCO BORDO, PELLEGRINO, ZARATTI, AIRAUDO, PLACIDO, FASSINA, RICCIATTI, CARLO GALLI, FERRARA, D'ATTORRE, MARCON, DURANTI, PIRAS, FRATOIANNI, MELILLA, QUARANTA, DANIELE FARINA, GIANCARLO GIORDANO, GREGORI, KRONBICHLER, NICCHI, PAGLIA, PALAZZOTTO, PANNARALE, SANNICANDRO, ZACCAGNINI e FOLINO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il Presidente del Consiglio dei ministri ha recentemente confermato la volontà di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina e, come evidenziato dalla stampa nazionale in questi giorni (http://www.huffingtonpost.it), una fonte di Governo avrebbe dichiarato a microfoni spenti che «Renzi aveva di fronte due strade. O chiedere all'Anticorruzione di Cantone, che chissà come mai si occupa di tutto tranne che dello Stretto, di andare a vedere come si è creato un immane debito per lo Stato o riaprire il dialogo con Salini. Il Premier ha scelto la seconda, riaprendolo informalmente negli ultimi mesi. E il dossier ponte sullo Stretto è stato affrontato anche nei viaggi in Cina, da sempre si parla di capitali cinesi nell'operazione ponte, e in Sud America, dove, tra i rappresentanti di varie imprese, c'erano anche quelli di Impregilo.»;
   tale notizia appare di eccezionale gravità, anche alla luce delle innumerevoli occasioni in cui vari rappresentanti del Parlamento hanno chiesto al Governo di fornire elementi di chiarificazione non solo in relazione all'ammontare delle penali, ma anche alle oscure vicende connesse alla realizzazione del ponte sullo Stretto;
   uno dei principali motivi addotti, da sempre, dal Ministro dell'interno, l'onorevole Angelino Alfano, per sostenere la realizzazione dell'opera è che piuttosto che pagare delle penali sarebbe preferibile costruire il ponte;
   pur tuttavia, le principali associazioni ambientaliste italiane (Fai-Fondo ambientale italiano, Italia nostra, Legambiente, Man-Associazione ambientale per la natura, Wwf), che da anni seguono l'annosa vicenda legata al ponte sullo Stretto di Messina ritengono che non debba essere pagata nessuna penale, tanto che già un anno fa, e segnatamente il 3 ottobre 2014, avevano inviato una lettera al Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi e all'allora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Maurizio Lupi, per chiedere un incontro finalizzato a discutere delle presunte penali richieste per la mancata realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, dove si legge: «Le scriventi associazioni – da sempre interessate alle vicende del ponte sullo Stretto di Messina (un'opera il cui costo al 2012 era di 8,5 miliardi di euro e nel 2012 si aggirava attorno ai 6,2 miliardi di euro) – hanno avuto, proprio a questo proposito incontri il 29 gennaio 2014 con il commissario liquidatore della Stretto di Messina spa, consigliere Vincenzo Fortunato, e il 20 febbraio 2014 con il capo di gabinetto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Giacomo Aiello, e con il responsabile della struttura di missione delle infrastrutture strategiche dello stesso Ministro, Ercole Incalza, da cui è emersa la comune convinzione che, alla luce dei rapporti contrattuali tra Sdm spa (società Stretto di Messina spa e il general contractor), non ci sia alcuna penale da pagare. Infatti, vale la pena specificare che all'articolo 11.19 del contratto 2006 si fanno decorrere i 540 giorni dalla consegna da parte del general contractor al soggetto aggiudicatore (Sdm spa) del “progetto definitivo completo di tutti documenti e delle integrazioni eventualmente richieste”, con l'obbligo in caso di inadempienza di far scattare quanto previsto dall'articolo 44.3 sempre del contratto 2006 nel quale si prevede obbligo di pagare al general contractor solamente le prestazioni correttamente eseguite al momento del recesso, nonché un aggravio del 10 per cento rispetto alla somma totale delle prestazioni. È evidente quindi che il progetto definitivo non può essere considerato “completo” se mancano le “integrazioni richieste”, che sono quelle che si hanno nell'ulteriore fase della procedura di valutazione di impatto ambientale sul progetto definitivo, come viene stabilito dall'articolo 185, comma 5, del decreto legislativo n. 163 del 2006. Il fatto che non sia mai stato consegnato un progetto definitivo completo viene confermato dall'allora amministratore delegato di Sdm spa e di Anas spa Pietro Ciucci nella sua lettera del 9 novembre 2011 (prot. U 2011-1128) in risposta alle richieste di chiarimento in merito al “pef” contenute in una lettera del 25 ottobre 2011 delle associazioni ambientaliste (ns. prot. DG443/11 SLcp-wwfi), in cui letteralmente si dice nell'ultima pagina, primo capoverso: “in ordine al progetto definitivo dell'opera, sono state avviate e sono attualmente in corso di svolgimento, ai sensi di legge, la procedura volta al rilascio della valutazione di impatto ambientale da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in relazione alle varianti introdotte al progetto preliminare e quella per le determinazioni della conferenza dei servizi, entrambe propedeutiche alla finale deliberazione del Cipe sul progetto medesimo”. Peraltro, la situazione non cambia, nella sostanza, anche se si prende in considerazione l'articolo 5.2 dell'atto integrativo 2009 del contratto 2006. Il richiamato articolo dell'atto integrativo 2009, che fa salvi gli articoli da 11.16 a 11.20 del contratto 2006 (e quindi anche l'articolo 11.19), introduce una nuova “fattispecie” e quindi, nella sostanza, un nuovo motivo di recesso, che fa partire i 540 giorni dal momento consegna da parte del general contractor a Sdm spa del “progetto definitivo dell'opera intera” e, a fronte di inadempienza da parte del Cipe, stabilisce che sia riconosciuto ad Eurolink il pagamento delle spese sino a quel momento sostenute, più un 5 per cento di indennizzo sulle spese sostenute. Ma la definizione di “progetto intero”, usata nell'articolo 5.2 dell'atto integrativo 2009, non supera comunque la definizione del “progetto definitivo completo di tutti i documenti e delle integrazioni eventualmente richieste” dell'articolo 11.19 del contratto 2006, come viene ammesso tra le righe dallo stesso Ciucci nella lettera dell'ottobre 2011. La sostanza è che il general contractor Eurolink non ha mai consegnato alla Sdm spa un progetto definitivo “intero” o “completo” che dir si voglia che abbia accolto le integrazioni richieste di una procedura di valutazione di impatto ambientale alla fine della quale si è deciso di non decidere. E soprattutto – è evidente – che a carico dello Stato non c’è alcuna penale da pagare». E infine: «Di questo vorremmo parlare con lei, disponibili anche a fornirle la documentazione in nostro possesso, conosciuta dai Ministeri competenti, a suffragio delle nostre valutazioni e indicazioni di prospettiva»;
   a questa lettera il Governo non ha mai dato risposta e, ad avviso degli interroganti, proprio non si comprendono le ragioni di tale atteggiamento, quando sarebbe quanto mai utile almeno capire se il Governo sia in grado di convenire con le valutazioni espresse dal consigliere Vincenzo Fortunato, il capo di gabinetto Giacomo Aiello e l'ex responsabile della struttura di missione delle infrastrutture strategiche Ercole Incalza, pure considerato che il Sottosegretario per le infrastrutture e i trasporti Umberto Del Basso De Caro, rispondendo ad un'interrogazione a risposta immediata svolta in Commissione VIII (ambiente, territorio e lavori pubblici) della Camera dei deputati dall'onorevole Serena Pellegrino aveva affermato che da parte del Governo «non c’è alcuna volontà di tenere segreto alcun elemento del contenzioso fra lo Stato e il consorzio Eurolink, facendo ovviamente salvo il fatto che la quantificazione dell'ammontare delle penali che lo Stato dovrebbe pagare può essere fatta solo in sede giudiziale»;
   di fatto, invece, è accaduto che, pure durante la recente discussione delle mozioni sul sistema dei trasporti della regione Calabria e la riattivazione del progetto del ponte sullo Stretto di Messina, il Governo abbia chiesto esplicitamente l'espunzione di tutti gli impegni delle mozioni presentate da Forza Italia e Lega Nord che chiedevano semplicemente di chiarire l'eventuale stanziamento di ulteriori risorse, anche a copertura degli oneri derivanti da procedure di contenzioso con riferimento alla realizzazione del ponte sullo Stretto. Ciò appare agli interroganti alquanto anomalo: infatti, non si comprende, se si è consapevoli di incorrere nel pagamento di eventuali penali, per quali motivi non ci si impegni formalmente a informare il Parlamento sullo stanziamento delle necessarie risorse per farvi fronte –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire gli intendimenti del Governo in relazione a quanto descritto in premessa, quali azioni siano state eventualmente attivate, pure informalmente, per favorire la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina e quali elementi si intendano fornire al Parlamento al fine di chiarire l'eventuale stanziamento di risorse, anche a copertura degli oneri derivanti da procedure di contenzioso, con riferimento alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina. (3-01837)


Chiarimenti in ordine ai programmi del Governo in merito alla realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, con particolare riferimento alla tempistica prevista – 3-01838

   RAMPELLI, GIORGIA MELONI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il Presidente del Consiglio dei ministri ha recentemente dichiarato l'intenzione del Governo di procedere con la realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina;
   appena un anno fa, nel corso di un'informativa urgente del Governo sull'eventuale realizzazione del ponte sullo Stretto di Messina, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti pro tempore aveva affermato che il Governo né aveva previsto lo stanziamento di risorse per la sua realizzazione, né lo aveva inserito tra le priorità delle grandi opere, ma che, anzi, dal 2013 il Parlamento aveva fatto decadere le concessioni, il Governo aveva messo in liquidazione la società «ponte sullo Stretto» e vi era in atto un contenzioso;
   la realizzazione del ponte sullo Stretto è un'opera di importanza strategica, che deve, tuttavia, essere inserito in un più generale potenziamento e ammodernamento della rete infrastrutturale di tutto il Meridione;
   a fronte dei continui proclami del Governo relativi al rilancio del Sud si continua, invece, ad assistere ad emergenze di ogni genere, dal crollo del viadotto dell'estate 2015 sulla Salerno-Reggio Calabria, all'alluvione che ha colpito la provincia reggina appena dieci giorni fa, alla frana che per settimane ha bloccato l'approvvigionamento idrico di Messina;
   il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, detto «sblocca Italia», aveva previsto ingenti finanziamenti per lo sblocco di progetti infrastrutturali in Sicilia e in tutto il Sud, ma ne sono stati finanziati appena il 10 per cento –:
   quale sia la situazione attuale rispetto al progetto del ponte sullo Stretto di Messina, anche alla luce dei contenuti delle dichiarazioni del Ministro pro tempore riportate in premessa, e quali siano i programmi del Governo in carica in merito alla sua realizzazione, con particolare riferimento alla prevista tempistica.
(3-01838)


Elementi ed iniziative in relazione al «masterplan» dello sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino recentemente sottoscritto da Enac e dalla società di gestione Aeroporti di Roma – 3-01839

   SANTERINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 viene approvato l'atto unico stipulato tra Enac e AdR s.p.a. in data 25 ottobre 2012 costituito dalla convenzione per la gestione totale del sistema aeroportuale romano (titolo I) e dal contratto di programma in deroga;
   il 20 ottobre 2015 l'Ente nazionale per l'aviazione civile (Enac) ha informato in un comunicato la conclusione dell’iter istruttorio di approvazione tecnica del nuovo «masterplan» dell'aeroporto di Fiumicino, «dimensionato all'orizzonte temporale del 2044», dopo il lavoro tecnico congiunto tra la direzione centrale infrastrutture e spazio aereo dell'Enac e la società di gestione Aeroporti di Roma;
   tra le decisioni prese risulta importante quella della costruzione della quarta pista per l'aeroporto «Leonardo da Vinci» di Roma;
   la costruzione della nuova pista sarebbe necessaria per l'aumento del traffico passeggeri previsto per il principale scalo romano, senza precisare se ad esso corrisponda un pari incremento dei voli;
   secondo il «masterplan» l'ampliamento dell'aeroporto è previsto in tre fasi di realizzazione:
    a) fase 1 al 2021, con il completamento delle infrastrutture nelle aree a sud, realizzazione della nuova pista di volo 16CL/34CR (pista 4) e vie di rullaggio correlate;
    b) fase 2 al 2028, con la prima fase funzionale del nuovo terminal passeggeri e dei nuovi piazzali aeromobili nord;
    c) fase 3 al 2044, ulteriore potenziamento delle infrastrutture di volo e delle aree terminali;
   la stima sommaria degli interventi, come emerge dai primi elementi forniti per la definizione del piano economico finanziario, prevede una spesa complessiva per gli interventi di lungo periodo pari a 6,4 miliardi di euro circa, corrispondenti alle seguenti soglie temporali: al 2021 1,4 miliardi di euro circa; al 2028 3,9 miliardi di euro circa; al 2044 l'intero importo pari a 6,4 miliardi di euro circa;
   la costruzione della quarta pista, però, ha sollevato dubbi e discussioni, anche da parte di esponenti degli enti territoriali, sul conseguente impatto ambientale;
   al riguardo è stata registrata la prudenza del Ministro interrogato nella conferenza stampa congiunta tenutasi sempre il 20 ottobre 2015 presso l'aeroporto di Fiumicino sui progetti di espansione dell'aeroporto romano;
   il Ministro interrogato, infatti, ha affermato che «le opere si fanno discutendo con i territori, valutandone i vantaggi e gli svantaggi pubblicamente: la nuova ipotesi a cui sta lavorando Adr è molto più conservativa, più modesta e quindi credo che vada presa in considerazione. Per ora, per i prossimi 3-4 anni, pensiamo a sviluppare le opere che abbiamo messo in cantiere e che davvero faranno fare il salto di qualità allo scalo. Il problema, invece, dello sviluppo di Fiumicino nord è collocato in una zona temporale molto avanzata: adesso stiamo sviluppando Fiumicino sud, è questa la nostra priorità. Avremo tempo per discutere con gli enti locali pubblicamente i pro ed i contro di un eventuale, se ci sarà, allargamento a nord»;
   la proposta di concertare tali piani di sviluppo è stata molto apprezzata dagli enti locali interessati e dalle associazioni di cittadini che hanno avanzato dubbi e perplessità sull'opportunità di procedere ad un intervento di cui occorre verificare la necessità e che risulterebbe comunque invasivo per l'ambiente –:
   se il nuovo «masterplan» dello sviluppo dell'aeroporto di Fiumicino di recente sottoscritto da Enac e Adr ed illustrato alla stampa il 20 ottobre 2015 sia stato o dovrà essere sottoposto all'approvazione del Ministro interrogato, come certamente necessario in particolare se il citato «masterplan» sostituisca integralmente il precedente inserito nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2012 sopra citato. (3-01839)


Iniziative di competenza volte a promuovere un piano della mobilità ferroviaria a favore della Liguria e in particolare della città di Genova, al fine di migliorare i collegamenti anche con riguardo alle linee ad alta velocità – 3-01840

   TULLO, CAROCCI, BASSO, ERMINI, GIACOBBE, MARIANI, MARCO MELONI, VAZIO, MOGNATO, MINNUCCI, FIORIO, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il tracciato dell'alta velocità ferroviaria è attualmente caratterizzato in Italia da due grossi rami che vanno da Torino a Trieste e da Milano al Sud del Paese;
   in questo contesto Genova, come rileva l'Istituto internazionale delle comunicazioni, che non è attraversata da nessuno dei due tracciati, rimane praticamente isolata dal resto del Paese;
   oggi, da Genova si raggiungono le più importanti città limitrofe (Firenze, Roma, Milano, Torino, Nizza) con materiale rotabile in prevalenza obsoleto e con tempi di percorrenza lontani «anni luce» dalle normali prestazioni di un moderno trasporto ferroviario;
   questa situazione limita la mobilità dei cittadini genovesi e liguri, per tale ragione il comune di Genova e la regione Liguria stanno valutando le proposte contenute nel piano predisposto dall'Istituto internazionale delle comunicazioni e, in particolare, l'ipotesi di un treno veloce che colleghi Savona, Genova, La Spezia a Roma, passando per Firenze;
   secondo il piano, una serie di misure sono attuabili nel breve periodo tramite un accordo con Trenitalia, prevedendo anche miglioramenti consistenti per le altre tratte Genova-Milano, Genova-Torino, Genova-Nizza, che possono essere migliorate con un'accurata scelta delle stazioni di arrivo/partenza e delle soste intermedie, in un'ottica punto-punto;
   oltretutto nel settore aereo si sta creando una situazione monopolio di Alitalia, con il rischio, nella più assoluta assenza di concorrenza anche da parte del vettore ferroviario, di un aumento delle tariffe;
   per questa ragione è necessario puntare sul trasporto ferroviario, che, oltre a facilitare la mobilità dei genovesi, potrebbe rispondere alle esigenze dei viaggiatori attirati dai punti di forza della città che è sede del più grande porto italiano, di gruppi industriali, quali Ansaldo e Ilva, dell'Istituto italiano di tecnologia –:
   se intenda promuovere un piano della mobilità ferroviaria, in accordo con il comune di Genova, con la regione Liguria e con Trenitalia, per trasformare gli attuali collegamenti in collegamenti veloci, senza cambi intermedi, ottimizzando gli orari e scegliendo le stazioni in cui è necessario effettuare le fermate. (3-01840)


Chiarimenti in merito alla realizzazione di opere infrastrutturali nel Sud Italia, con particolare riferimento al cosiddetto «Masterplan per il Mezzogiorno» – 3-01841

   MATARRESE, DAMBRUOSO, D'AGOSTINO e VARGIU. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   dagli anni ’90 la programmazione finanziaria si è caratterizzata per una sistematica riduzione delle risorse destinate alle infrastrutture del Mezzogiorno, con una rilevante differenza di investimenti per opere infrastrutturali tra Nord e Sud, a vantaggio delle regioni del Centro-Nord;
   gli effetti di questa riduzione appaiono evidenti dall'evoluzione delle dotazioni infrastrutturali che nel Mezzogiorno hanno registrato solo modesti miglioramenti rispetto ad avanzamenti più significativi nel Centro-Nord; il risultato a livello europeo è che, secondo i dati più recenti (2013) sul Regional competitiveness index (Rci)-infrastructure ovvero in termini di «competitività regionale infrastrutturale», le regioni del Sud Italia sono agli ultimi posti nella graduatoria delle 259 regioni «Nuts 2» dell'Unione europea a 28;
   secondo quanto si evince dai dati del rapporto Svimez 2015, gli interventi approvati dal Cipe alla fine del 2014 ammontano nel Centro-Nord a quasi 113 miliardi di euro, 11 miliardi in più rispetto all'ottobre del 2013, nel Mezzogiorno il costo delle opere ammonta a circa 36 miliardi di euro, quasi un miliardo in meno del 2013. Nelle regioni centro-settentrionali gli interventi deliberati dal Cipe rappresentano il 58,6 per cento di quelli previsti nell'allegato al documento di economia e finanza, mentre nel Mezzogiorno si fermano ad appena il 39,5 per cento. Inoltre, le opere con delibera Cipe ultimate nel Centro-Nord sono il 38,4 per cento di quelle ultimate nell'allegato al documento di economia e finanza e solo il 20,9 per cento nel Mezzogiorno;
   nella programmazione delle risorse future andrebbe assegnata maggior priorità soprattutto alle infrastrutture del settore trasporti, alle interconnessioni tra le regioni italiane e ai completamenti e al potenziamento delle dotazioni infrastrutturali ferroviarie e portuali (e la connessa retroportualità), se si vuole realmente inserire gli scali meridionali nei corridoi infrastrutturali (Ten-T5) e commerciali, collegandoli, quindi, al Nord del Paese e all'Europa. Un buon sistema di trasporti contribuirebbe sicuramente a determinare non solo la competitività e la localizzazione delle imprese, ma anche la qualità della vita dei cittadini;
   l'analisi dei dati riportati anche in molti articoli di stampa e relativi alle opere ferroviarie progettate da Rete ferroviaria italiana in alcune regioni del Sud Italia sono sufficienti per delineare un quadro, seppur non perfetto nei dettagli, delle esigenze in termini di risorse per il completamento delle dotazioni infrastrutturali ferroviarie nel Mezzogiorno: in Basilicata ammonterebbero a circa 1.863 milioni di euro, quelle relative alla Calabria ammonterebbero a 1.875 milioni di euro, mentre per la Sicilia si attesterebbero a circa 8,8 miliardi di euro;
   in particolare, in Basilicata il contratto di programma del Governo con Rete ferroviaria italiana prevederebbe i seguenti interventi:
    a) la variante di Amendolara e le rettifiche del tracciato sulla Metaponto/Sibari/bivio S. Antonello avrebbero un costo stimato di circa 260 milioni di euro;
    b) la Potenza-Metaponto avrebbe un costo previsto di 646 milioni di euro;
    c) per la tratta Battipaglia-Potenza il costo complessivo sarebbe di 491 milioni di euro;
    d) per la tratta della nuova linea Ferrandina-Matera La Martella sarebbe stimato un costo complessivo di 265 milioni di euro;
   in Calabria si prevede il raddoppio della tratta Paola-Cosenza (tratta bivio S.Antonello-bivio S.Lucido), con un costo previsto di 718 milioni di euro. Per la stazione di Reggio Calabria e per l'abbassamento del piano dei binari e l'intubamento del tratto urbano occorrerebbero circa 200 milioni di euro;
   i dati del contratto di programma della Sicilia evidenzierebbero che il complessivo ammontare degli interventi programmati dal Governo sarebbe di 12,53 miliardi di euro. Parte di queste risorse sono già state stanziate, ma restano da finanziare l'intervento relativo alla tratta Raddusa-Agira-Fiumetorto nell'ambito del nuovo collegamento Palermo-Catania che avrebbe un costo stimato di 5.277 milioni di euro e il raddoppio della tratta Giampilieri-Fiumefreddo sull'itinerario Messina-Catania che costerebbe 2,3 miliardi di euro;
   l'indirizzo che il Governo intende dare alla politica infrastrutturale nazionale è sicuramente volto al potenziamento ferroviario nelle regioni del Sud Italia e questa tendenza si evince dal parere favorevole dato alla recente mozione Matarrese ed altri n. 1-01001 approvata dalla Camera dei deputati nella seduta n. 492 di martedì 29 settembre 2015. Nell'atto si impegnava l'Esecutivo a ridurre gradualmente e secondo obiettivi definiti e programmati il divario infrastrutturale nel settore dei trasporti tra le regioni del Sud Italia e quelle del Centro-Nord, con particolare riferimento alla rete autostradale e ferroviaria, nonché a completare i lavori di sviluppo infrastrutturale progettati da Rete ferroviaria italiana, con particolare riferimento alla necessità di potenziare i servizi e i collegamenti di Trenitalia nelle regioni del Sud Italia, al miglioramento dell'alta velocità e dell'alta capacità e all'introduzione di nuove tratte veloci in aree del Mezzogiorno ancora non coperte;
   nel «Masterplan per il Mezzogiorno» presentato il 4 novembre 2015 dal Governo, inoltre, si fa esplicito riferimento alla necessità di potenziare le infrastrutturale del Sud Italia quale obiettivo fondamentale da raggiungere per consentire di riequilibrare il gap esistente tra le regioni del Nord e quelle del Sud;
   i singoli Patti per il Sud contenuti nel Masterplan, che fanno riferimento agli interventi prioritari da effettuare nelle singole regioni del Mezzogiorno, dovrebbero essere sottoscritti entro fine dicembre 2015, per essere poi già operativi dal 1o gennaio 2016 –:
   se le opere infrastrutturali citate in premessa saranno parte integrante dei singoli Patti per il Sud del «Masterplan per il Mezzogiorno», quali altre opere prioritarie saranno previste per le altre regioni meridionali e quali saranno le risorse e le tempistiche programmate per il loro completamento. (3-01841)


Intendimenti del Governo in ordine all'affidamento della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada Modena-Brennero A22 e al relativo regime – 3-01842

   BIANCOFIORE e BRUNETTA. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l’Autostrada del Brennero s.p.a., in data 29 luglio 1999, aveva ottenuto l'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Modena-Brennero e la medesima concessione prevedeva, quale data di naturale scadenza, il 30 aprile 2014;
   l'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, come modificato dall'articolo 2, comma 202, della legge finanziaria per il 2010 (legge n. 191 del 2009), ha disposto, per le tratte autostradali in concessione con scadenza entro il 31 dicembre 2014, l'obbligo per l'Anas s.p.a., entro il 31 marzo 2010, di avviare le procedure ad evidenza pubblica per l'individuazione dei nuovi concessionari in ottemperanza alle norme europee e in pendenza di procedura d'infrazione;
   risulta da pubblicazioni che nell'estate 2011 venisse definito un bando di gara avente ad oggetto l'affidamento in concessione della costruzione e gestione dell'autostrada A22 Modena-Brennero;
   risulta da notizie rese pubbliche che il Consiglio di Stato, con sentenza del marzo 2014, abbia annullato il bando di gara citato;
   in virtù di tale pronuncia del Consiglio di Stato, risultava necessario avviare nuovamente il procedimento di gara per l'affidamento della concessione in questione;
   in conformità con la normativa nazionale e sovranazionale vigente, l'Autorità di regolazione dei trasporti provvedeva ad avviare – nell'aprile 2014 con delibera n. 23 del 2014 – la consultazione per lo schema di bando di gara relativo all'affidamento della concessione e gestione dell'autostrada Modena-Brennero A22;
   risulta che l'Autorità di regolazione dei trasporti abbia ricevuto osservazioni scritte ai quesiti di natura regolatoria di cui all'allegato A della delibera n. 23 del 2014 e che la stessa abbia di recente pubblicato le relative linee guida;
   la procedura di gara descritta non risulta, tuttavia, essere stata avviata e anzi, da articoli di stampa, risultano essere state attivate delle trattative tra il Governo italiano e la Commissione europea volte all'ottenimento della proroga dell'affidamento della concessione e gestione dell'autostrada A22 proprio alla società Autostrada del Brennero s.p.a., anche attraverso il meccanismo del cosiddetto affidamento in house;
   da alcuni articoli di stampa emerge un sospetto parallelismo tra l'affidamento diretto alla società A22 (partecipata dalle province autonome di Bolzano e Trento), attraverso l’escamotage di una riattribuzione ad una new.co costituita esclusivamente dagli stessi enti locali della concessione in house, e il voto di alcuni senatori espresso in occasione dell'esame di un rilevante provvedimento;
   la Commissione ambiente, territorio e lavori pubblici della Camera dei deputati ha recentemente «spacchettato» il nuovo codice degli appalti approvato al Senato della Repubblica e il nodo cruciale risulta essere proprio quello delle concessionarie autostradali, provocando il disappunto dell'Autorità nazionale anticorruzione, che attendeva pieni poteri sulla questione;
   risulta un singolare attivismo sulla questione presso la Commissione europea da parte del Sottosegretario agli affari regionali, che ha competenza diretta in merito;
   all'Autorità nazionale anticorruzione sono stati affidati i poteri di «vigilanza e controllo» sugli appalti, che, nel caso in questione, non sembrano essere stati esercitati, forse perché non messa adeguatamente a conoscenza dei fatti;
   la società Autostrada del Brennero s.p.a. incassa rilevanti pedaggi autostradali, anche dopo l'avvenuta scadenza della concessione e, a quanto risulta dai bilanci resi pubblici, non ha in corso investimenti significativi per migliorare la tratta in gestione;
   a quanto consta, la concessione in argomento non è della tipologia della cosiddetta convenzione unica, che, per le concessionarie che vi sono soggette, prevede un meccanismo di riconoscimento tariffario in funzione degli investimenti realizzati –:
   se il Ministro interrogato sia determinato a ricorrere al cosiddetto affidamento in house per la gestione dell'autostrada A22 e, in caso affermativo, quali siano stati i passaggi per l'approvazione di detta soluzione, se fra questi vi sia il previo assenso dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e dell'Autorità nazionale anticorruzione, le quali, in più occasioni, hanno manifestato la necessità che venga assicurata la massima trasparenza ed il principio nazionale e comunitario della concorrenza attraverso l'assegnazione della concessione scaduta tramite procedura ad evidenza pubblica, e se non intenda chiarire, nel caso di specie, il regime concessorio che regolamenta il rapporto tra ente concedente e società concessionaria, al fine di verificare se alla società Autostrada del Brennero s.p.a. sia riservato un trattamento tariffario di favore, sganciato da corrispondenti obblighi di realizzare investimenti, e se, a far data dalla scadenza della concessione, gli utili continuino ad essere incassati dalla società Autostrada del Brennero s.p.a., ovvero se siano acquisiti alle casse dello Stato, stante l'avvenuta scadenza della concessione. (3-01842)