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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 10 novembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 10 novembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carrozza, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Lorenzis, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quintarelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.
(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carrozza, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Coppola, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Lorenzis, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Franceschini, Frusone, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Miotto, Molea, Morassut, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Gianluca Pini, Pisicchio, Portas, Quintarelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 9 novembre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   CANCELLERI ed altri: «Introduzione dell'articolo 28-sexies del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e modifica all'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, in materia di compensazione e di certificazione dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni» (3411).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XI Commissione (Lavoro):

  MUCCI ed altri: «Modifica all'articolo 67 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di indennità di maternità per le lavoratrici autonome» (3268) Parere delle Commissioni I, V, X, XII e XIII.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Sentenza n. 206 del 23 settembre – 22 ottobre 2015 (Doc. VII, n. 523),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 54, comma 4, della legge della Regione siciliana 6 aprile 1996, n. 16 (Riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 51, primo comma, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Enna:
   alla XI Commissione (Lavoro);
  Sentenza n. 210 del 7 – 29 ottobre 2015 (Doc. VII, n. 524),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici), come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 (Attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive), promossa – in riferimento all'articolo 3 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 38, comma 5, del decreto legislativo n. 177 del 2005, come sostituito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 44 del 2010, promossa – in riferimento agli articoli 76 e 41 della Costituzione – dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio:
   alle Commissioni riunite VII (Cultura) e IX (Trasporti);
  Sentenza n. 218 del 22 settembre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 528),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 (Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, promossa, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dalla regione Veneto;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge n. 90 del 2014 convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 114 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalla regione Veneto:
   alla XI Commissione (Lavoro);
  Sentenza n. 219 del 22 settembre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 529),
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera d), della legge della regione Calabria 16 ottobre 2014, n. 20 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 30 ottobre 2012, n. 48, 8 luglio 2002, n. 24, 12 ottobre 2012, n. 45, 7 marzo 2000, n. 10, 17 maggio 1996, n. 9), promosse, in riferimento all'articolo 117, primo e secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  Sentenza n. 220 del 7 ottobre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 530),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12-sexies della legge 1o dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), aggiunto dall'articolo 21 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Verona:
   alla II Commissione (Giustizia);
  Sentenza n. 221 del 21 ottobre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 531),
   con la quale:
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 32, 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, dal tribunale ordinario di Trento:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 222 del 7 ottobre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 532),
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile), sollevata in riferimento agli articoli 3 e 77, secondo comma, della Costituzione:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 223 del 7 ottobre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 533),
   con la quale:
    dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 649, primo comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo comma, e 24, primo comma, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Parma, in composizione monocratica:
   alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  con lettera in data 22 ottobre 2015, Sentenza n. 205 del 7 – 22 ottobre 2015 (Doc. VII, n. 522),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 72 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53), nella versione antecedente alle novità introdotte dall'articolo 20 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 (Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), nella parte in cui, per il caso di adozione nazionale, prevede che l'indennità di maternità spetti alla madre libera professionista solo se il bambino non abbia superato i sei anni di età:
   alla XI Commissione (Lavoro);
  con lettera in data 5 novembre 2015, Sentenza n. 215 del 7 ottobre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 525),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt»), limitatamente alle parole «le modifiche di linee esistenti per variazioni di tracciato inferiore a 500 m.,»;
    dichiara inammissibile la questione di illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della regione Veneto 22 ottobre 2014, n. 30 (Modifica della legge regionale 6 settembre 1991, n. 24 «Norme in materia di opere concernenti linee e impianti elettrici sino a 150.000 volt»), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 1-sexies del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239 (Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica):
   alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
  con lettera in data 5 novembre 2015, Sentenza n. 216 del 7 ottobre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 526),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214:
   alla V Commissione (Bilancio);
  con lettera in data 5 novembre 2015, Sentenza n. 217 del 20 ottobre – 5 novembre 2015 (Doc. VII, n. 527),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, e 5, comma 1, della legge della regione Umbria 7 novembre 2014, n. 19 (Disposizioni in materia di valorizzazione e promozione delle discipline bionaturali) e, di conseguenza, delle restanti disposizioni della medesima legge regionale:
   alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso decreti ministeriali recanti variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 22 e 30 settembre 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione sul conto consolidato di cassa delle amministrazioni pubbliche, comprensiva del raffronto con i risultati del precedente biennio, aggiornata al 30 giugno 2015 (Doc. XXV, n. 8).
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 4 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al secondo semestre 2014 (Doc. LXXIII, n. 6).
  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettere del 6 novembre 2015, ha trasmesso le note relative all'attuazione data all'ordine del giorno DEL GROSSO ed altri n. 9/3249/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 30 luglio 2015, sulla necessità di revisione dell'Accordo di Dublino III e, per la parte di propria competenza, alla risoluzione conclusiva AMENDOLA ed altri n. 8/00130, accolta dal Governo ed approvata dalle Commissioni riunite III (Affari esteri) e VII (Cultura) nella seduta del 5 agosto 2015, concernente la tutela internazionale del patrimonio artistico e culturale minacciato dal Daesh.

  Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alle Commissioni III (Affari esteri) e VII (Cultura) competenti per materia.

Trasmissione dal Ministro della difesa.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 9 novembre 2015, ha trasmesso copia della nota aggiuntiva allo stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 2016, prevista dall'articolo 12, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

  Questo documento è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dall'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 novembre 2015, ha trasmesso la comunicazione recante il programma di lavoro della Commissione per il 2016 (COM(2015) 610 final), corredata dai relativi allegati (da COM(2015) 610 final – Annex 1 a COM(2015) 610 final – Annex 6).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 6 e 9 novembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione di esecuzione 2013/53/UE, che autorizza il Regno del Belgio a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2015) 552 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2015/005 FI/Computer programming) (COM(2015) 553 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 553 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dall'Irlanda – EGF/2015/006 IE/PWA International) (COM(2015) 555 final), che è assegnata in sede primaria alla XI Commissione (Lavoro);
   Raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'adesione della Repubblica di Croazia alla convenzione del 18 dicembre 1997 stabilita in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea relativa alla mutua assistenza e alla cooperazione tra amministrazioni doganali (COM(2015) 556 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione del che valuta la situazione di non reciprocità con taluni paesi terzi nel settore della politica dei visti (C(2015) 7455 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 8 ottobre 2015, le seguenti sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea o del Tribunale, relative a cause in cui la Repubblica italiana è parte o adottate a seguito di domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che sono inviate, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Causa C-89/14: Sentenza della Corte (Quinta sezione) del 3 settembre 2015. A2A Spa contro Agenzia delle entrate. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Corte suprema di cassazione. Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Determinazione del calcolo degli interessi relativi al recupero degli aiuti incompatibili con il mercato comune – Interessi semplici o interessi composti – Normativa nazionale che rinvia, per il calcolo degli interessi, alle disposizioni del regolamento (CE) n. 794/2004 – Decisione di recupero notificata anteriormente all'entrata in vigore di detto regolamento (Doc. LXXXIX, n. 97) – alla VI Commissione (Finanze);
   Causa C-309/14: Sentenza della Corte (Seconda sezione) del 2 settembre 2015. Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL) e Istituto nazionale confederale assistenza (INCA) contro Presidenza del Consiglio dei ministri e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Rinvio pregiudiziale – Status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo – Direttiva 2003/109/CE – Normativa nazionale – Rilascio e rinnovo del permesso di soggiorno – Presupposto – Contributo finanziario obbligatorio – Importo otto volte più elevato rispetto all'importo richiesto per ottenere la carta d'identità nazionale – Lesione dei princìpi della direttiva 2003/109/CE (Doc. LXXXIX, n. 98) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Causa C-416/14: Sentenza della Corte (Ottava sezione) del 17 settembre 2015. Fratelli De Pra Spa e SAIV Spa contro Agenzia delle entrate. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Commissione tributaria regionale di Mestre-Venezia. Rinvio pregiudiziale – Reti e servizi di telecomunicazioni – Direttive 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE – Libera circolazione delle apparecchiature terminali per il servizio radiomobile terrestre di comunicazione – Direttiva 1999/5/CE – Tassa per l'impiego delle apparecchiature – Autorizzazione generale o licenza – Contratto di abbonamento sostitutivo di autorizzazione generale o licenza – Trattamento differenziato degli utenti con o senza contratto di abbonamento (Doc. LXXXIX, n. 99) – alla VI Commissione (Finanze);
   Cause T-124/13 e T-191/13: Sentenza del Tribunale (Ottava sezione) del 24 settembre 2015. Repubblica italiana (T-124/13) e Regno di Spagna (T-191/13) contro Commissione europea. Regime linguistico – Bandi di concorsi generali per l'assunzione di amministratori e di assistenti – Scelta della seconda lingua tra tre lingue – Lingua di comunicazione con i candidati ai concorsi – Regolamento n. 1 – Articoli 1-quinquies, paragrafo 1, 27 e 28, lettera f), dello Statuto – Principio di non discriminazione – Proporzionalità (Doc. LXXXIX, n. 100) – alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 3 e 4 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dell'assemblea capitolina di Roma Capitale e del consiglio comunale di Bolzano.

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 4 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del dottor Massimo Bocci a presidente dell'Ente parco nazionale della Val Grande (58).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 5 novembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 32, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno 2015 relativo a contributi ad associazioni combattentistiche e d'arma (224).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa) che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 30 novembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Iniziative di competenza in relazione ad una misura interdittiva antimafia adottata dal prefetto di Perugia nei confronti della società Gesenu spa, anche al fine di salvaguardare la funzionalità del servizio di raccolta rifiuti – 3-01818

A) Interrogazione

   GALGANO e MONCHIERO. – Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   un provvedimento interdittivo (sulla base della normativa antimafia), firmato dal prefetto di Perugia Antonella Miro, è stato notificato il 26 ottobre 2015 alla Gesenu, società di raccolta rifiuti costituita nel 1980, per metà del comune umbro (il socio pubblico rappresenta infatti il 45 per cento), specializzata nella gestione dei servizi per la nettezza urbana e già nell'occhio del ciclone per un'inchiesta della magistratura che riguarda 16 indagati;
   l'atto fa riferimento ad un presunto pericolo di infiltrazioni nella gestione dell'attività di impresa, riguardante sia soci privati sia le partecipazioni societarie che Gesenu ha in altre società di gestione ambientale in Sicilia, a Catania e a Messina;
   nello specifico, tutto ha origine nel mese di maggio 2015, allorché la prefettura di Catania emette un provvedimento antimafia interdittivo a carico del consorzio Simco (con sede a Motta Sant'Anastasia), costituito da 4 società, fra cui Gesenu spa; all'interno di Simco si evidenziava la presenza della società Oikos spa, già qualche mese prima raggiunta da un medesimo provvedimento emesso dalla stessa prefettura di Catania per rapporti con società ritenute vicine ad ambienti criminali mafiosi;
   come già accennato, altra vicenda inquietante sarebbe quella che vede Gesenu coinvolta in una società con sede a Messina (Tirrenoambiente), protagonista quest'ultima di delitti maturati in contesti di criminalità: episodi sicuramente allarmanti che probabilmente saranno oggetto anche di attività investigativa da parte dei magistrati penali;
   il fatto più grave è che Gesenu avrebbe assunto numerosi lavoratori a Catania (esattamente il 5,27 per cento della sua forza lavoro, appartenente all'area criminale Santapaola), pregiudicati per gravissimi reati, quali associazione per delinquere di stampo mafioso, estorsione, rapina e associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti;
   oltre ai 29 dipendenti sopradetti, spuntano accuse mirate sui vertici aziendali: nelle carte utilizzate per emettere il provvedimento ostativo preventivo la prefettura cita l'inchiesta in corso da parte della procura di Catania sulla gestione dell'isola ecologica di Mascalucia-Messanunziata (zona ad alta densità mafiosa, così come rilevato nelle relazioni al Parlamento) con tanto di richiesta di rinvio a giudizio avanzata nei confronti di dirigenti della Gesenu per vari reati, tra cui l'associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti; secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbero gestito ingenti quantità di rifiuti, trasportandoli con mezzi non autorizzati, falsificando i documenti e smaltendoli in siti non idonei;
   tra le motivazioni che hanno concorso all'emissione della misura interdittiva c’è anche la presenza di Manlio Cerroni (che possiede il 45 per cento di Gesenu), nominato perfino dal pentito dei casalesi Carmine Schiavone e finito ai domiciliari nel 2014 per la vicenda di Malagrotta, nonché quella di Carlo Noto la Diega (che possiede il 10 per cento di Gesenu), anche lui indagato per fatti riconducibili allo smaltimento illecito di rifiuti, nell'ambito di Viterbo Ambiente;
   è noto, come è stato giustamente rilevato dal presidente Catiuscia Marini, quale sia il ruolo di Gesenu nella titolarità di molti contratti di servizio in essere nella regione, non solo per ciò che riguarda tutto il sistema di raccolta dei rifiuti e di pulizia delle città, ma anche per l'attività di gestione in capo a questa società degli impianti di trattamento dei rifiuti;
   per queste ragioni, non può che destare viva preoccupazione la notizia di un'interdittiva prefettizia antimafia all'azienda che metterebbe a serio rischio la continuità e la praticabilità di un servizio fondamentale per la comunità –:
   se intendano avviare un'attenta riflessione in merito al provvedimento adottato dal prefetto di Perugia, che ha confermato l'acquisizione di «molteplici congruenti elementi per ritenere sussistente il pericolo di infiltrazione mafiosa in Gesenu spa», in modo da contribuire a fare chiarezza, in tempi rapidi, su eventuali responsabilità e garantire dunque, ad ogni livello, trasparenza e legalità;
   se intendano, per quanto di competenza, individuare e, di conseguenza, adottare tutte le iniziative possibili per tutelare la centralità e la funzionalità del servizio di raccolta dei rifiuti, di pulizia delle città e di gestione dello smaltimento dei rifiuti stessi, nonché difendere la storia industriale ed i livelli occupazionali dell'azienda (riducendo al minimo le difficoltà legate agli effetti dell'interdittiva prefettizia). (3-01818)


Iniziative per il ripristino degli impianti di ventilazione e illuminazione della galleria Forca di Cerro in Umbria – 3-01821

B) Interrogazione

   GALLINELLA e CIPRINI. – Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   da diverse fonti stampa si apprende che la galleria Forca di Cerro, sulla strada statale 685 delle Tre Valli Umbre, che collega la valle dell'area Spoleto-Foligno con la Valnerina, è diventata difficile da percorrere a causa del malfunzionamento del sistema di ventilazione interno al tunnel;
   alcuni automobilisti segnalano difficoltà specialmente nel primo tratto del traforo dove l'aria sarebbe irrespirabile a causa dell'accumulo dei gas di scarico delle auto che non è sufficientemente supportato dal necessario ricambio dell'aria;
   anche la visibilità nel primo tratto della galleria Forca di Cerro è ridotta a causa del sistema di illuminazione spento per circa un terzo del tragitto; una tale situazione, oltre a creare grande disagio, può essere pericolosa per l'incolumità degli automobilisti che ogni giorno percorrono quel tratto della strada statale 685;
   la galleria Forca di Cerro nel corso degli anni ha subito diversi lavori di manutenzione, segno di problemi, anche di diversa natura, che caratterizzano il tunnel;
   uno degli interventi più recenti, che ha portato anche alla chiusura notturna del tratto, risale al marzo del 2015 ed era demandato, secondo quanto si legge in una nota dell'Anas, alla manutenzione degli impianti tecnologici a servizio della galleria –:
   se sia a conoscenza della situazione esposta in premessa e cosa intenda fare per provvedere nel più breve tempo possibile al ripristino degli impianti di ventilazione e illuminazione;
   se, durante i lavori effettuati quattro mesi fa, si sia provveduto alla manutenzione anche dell'impianto di ventilazione e illuminazione della galleria Forca di Cerro, il cui malfunzionamento, oggi, sta compromettendo la sicurezza degli automobilisti. (3-01821)


Intendimenti del Governo per risolvere situazioni di sperequazione fiscale nei confronti dei genitori vedovi, sia in ordine alla cumulabilità dei redditi, sia in ordine al sistema delle detrazioni – 2-01090

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   le detrazioni per carichi di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscano possiedano un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro;
   l'importo del reddito come sopra indicato è stato fissato nel lontano 1986 dal Governo Craxi ed è rimasto immutato sino ad ora, ossia per ben 29 anni, nonostante l'innegabile aumento del costo della vita e l'introduzione dell'euro;
   per effetto, quindi, di quanto statuito all'articolo 12 del testo unico sulle imposte dei redditi, quando uno dei due genitori muore, la pensione di reversibilità va anche ai figli pro quota, ma, se l'importo del rateo pensionistico spettante a ciascuno dei figli supera 2.840,51 euro all'anno, gli orfani perdono anche il diritto di restare a carico dell'altro genitore;
   il genitore superstite si ritrova vedovo, senza i figli a carico ed impedito dal poter detrarre le spese mediche, sportive, universitarie e quant'altro e ciò per una norma vecchia di trent'anni non adeguata all'attuale potere di acquisto della moneta;
   la situazione che deriva dal decesso di un genitore è dunque fortemente dannosa per il nucleo familiare superstite che, oltre a dover affrontare il grave lutto, per la legge italiana cessa di essere considerato ancora famiglia;
   vi è dunque palese sperequazione tra la situazione familiare ove siano viventi entrambi i genitori e quella in cui vi sia un solo genitore superstite;
   nel primo caso, i redditi dei due genitori non vengono a cumularsi, i figli sono portati a carico, i genitori godono delle detrazioni e possono dedurre le spese che il loro mantenimento comporta;
   diversamente, il genitore vedovo, pur percependo una frazione ridotta di pensione di reversibilità, si vede privato delle stesse agevolazioni previste nel primo caso esaminato allorquando dovrebbe essere maggiormente tutelato dallo Stato;
   il genitore superstite inoltre, per effetto della «legge Dini» n. 335 del 1995 è costretto a subire l'ulteriore ingiustizia di veder cumulati ai fini Irpef il reddito derivante dalla propria attività lavorativa con quello relativo alla frazione di pensione di reversibilità goduta e ciò con un aggravamento della sua posizione fiscale nei confronti dello Stato;
   mentre infatti erano in vita entrambi i genitori ciascuno di essi era tenuto al versamento dell'Irpef in proporzione al proprio reddito prodotto, in caso di decesso di un genitore, invece, il superstite si vede applicare il cumulo fra la pensione di reversibilità ed il reddito derivante dalla propria attività lavorativa con un aggravio di imposte secondo l'interpellante incostituzionale che porta quest'ultimo a versare l'Irpef sulla base di un artificioso aumento dello scaglione;
   le pensioni indirette o di reversibilità sono previdenza e quindi salario differito e contributi versati da chi non c’è più e non provvidenza intesa come assistenzialismo e meritano, quindi, un trattamento adeguato alla situazione, posto che l'attuale coacervo di leggi spesso contraddittorie determinano ad avviso dell'interpellante profili di incostituzionalità fiscale (violazione dell'articolo 53 della Costituzione) e di ineguaglianza (violazione dell'articolo 3 della Costituzione) –:
   se ed in che modo, ma soprattutto in che tempi, intendano risolvere concretamente la situazione di forte sperequazione fiscale a cui sono soggetti i genitori superstiti sia in ordine al cumulo dei redditi (pensione di reversibilità e proprio reddito da lavoro) che fa scattare aumenti dello scaglione Irpef, sia in ordine al sistema delle detrazioni, sia con riferimento al limite massimo di reddito per godere di esse;
   se intendano seriamente prendere in considerazione l'innalzamento del limite massimo di reddito per i genitori vedovi affinché possano godere delle detrazioni per i propri figli e assumere iniziative per prevedere per gli stessi genitori vedovi la separata tassazione del reddito pensionistico e di quello derivante dalla propria attività lavorativa.
(2-01090) «Chiarelli».


Iniziative volte al contrasto del pericolo ambientale provocato dall'utilizzo dei pesticidi, anche alla luce del rapporto di Greenpeace sulla contaminazione del polline e sui danni causati alle api – 3-01820

D) Interrogazione

   MASSIMILIANO BERNINI, DELLA VALLE, VIGNAROLI, PETRAROLI, BENEDETTI, L'ABBATE, GAGNARLI e TOFALO. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   l'ape è un insetto pronubo che svolge un importantissimo ruolo riguardo il mantenimento della biodiversità vegetale, sia tra le piante coltivate che tra quelle spontanee;
   il continuo contatto con l'ambiente, che caratterizza l'operato delle api che svolgono attività bottinatrice, favorisce l'accumulo all'interno dell'alveare delle sostanze con le quali le api stesse entrano in contatto, rendendo l'alveare una preziosa fonte di informazioni circa la presenza di sostanze inquinanti;
   secondo un recente allarmante rapporto di Greenpeace, in tutta Europa il polline con il quale entrano in contatto le api è altamente inquinato da un «pesante cocktail di pesticidi tossici» tra i quali molti neonicotinoidi;
   alla luce di quanto riscontrato dal nuovo rapporto sulla contaminazione del polline, Greenpeace invita la Commissione europea e i Governi nazionali a vietare completamente l'utilizzo dei pesticidi clothianidin, imidacloprid, thiamethoxam e fipronil, attualmente sottoposti a un divieto temporaneo e a vietare gli altri pesticidi dannosi per api e altri impollinatori (compresi clorpirifos, cipermetrina e deltametrina);
   l'11 febbraio 2014, con primo firmatario il deputato Bernini Massimiliano, è stata depositata una proposta di legge A.C. 2069 «concernente la disciplina dell'uso dei fitofarmaci nell'apicoltura» dove si vietano, in qualunque periodo dell'anno, i trattamenti antiparassitari condotti con l'utilizzo di prodotti fitosanitari ed erbicidi a base di neonicotinoidi –:
   se sia al corrente del rapporto pubblicato da Greenpeace e quali misure urgenti siano in programma per ovviare al pericolo ambientale provocato dall'utilizzo dei pesticidi. (3-01820)


Iniziative di competenza per il riconoscimento dello stato di calamità naturale a favore dei territori della Basilicata colpiti da eccezionali eventi alluvionali il 9 maggio 2015 e per promuovere adeguate misure di sostegno al comparto agricolo – 3-01822

E) Interrogazione

   BURTONE. – Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. – Per sapere – premesso che:
   nel corso del pomeriggio di sabato 9 maggio 2015 un violentissimo nubifragio si è abbattuto lungo la fascia jonica del metapontino interessando un territorio compreso da Bernalda fino a Policoro e particolarmente colpito è stato il comprensorio di Montalbano Jonico;
   l'evento atmosferico ha inferto un ulteriore durissimo colpo ad un settore, quale quello agricolo, già provato da eventi calamitosi che si sono susseguiti nel corso degli ultimi anni;
   la grandine caduta con inaudita violenza ha colpito alberi, piante e frutti, compromettendo l'intera stagione soprattutto per quanto riguarda colture pregiate;
   è in corso la conta dei danni da parte degli amministratori e della regione Basilicata –:
   se il Governo sia a conoscenza di quanto riportato in premessa e se non intenda altresì attivarsi per procedere al riconoscimento dello stato di calamità nonché per promuovere adeguate misure di sostegno al comparto agricolo metapontino. (3-01822)


Orientamenti del Governo in merito al numero dei posti disponibili per l'accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia e alle successive scuole di specializzazione, e iniziative volte ad incrementare le relative borse di studio – 3-01607

F) Interrogazione

   CALABRÒ. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. – Per sapere – premesso che:
   il decreto ministeriale 3 luglio 2015, n. 463 – all'allegato 4 – statuisce che i posti disponibili per l'accesso al corso di laurea in medicina e chirurgia per l'anno accademico 2015/2016 sono pari a 9.513, quasi 500 in meno rispetto all'anno accademico precedente;
   la riduzione dei posti disponibili registratasi negli ultimi anni è dovuta, da quanto emerso più volte nei dibattiti parlamentari, alla carenza di risorse adeguate a finanziare il numero di borse di studio in medicina generale e dei contratti di scuola di specializzazione;
   la Fnomceo (Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri) ritiene che il numero degli accessi a medicina dovrebbe essere pari a 6.500/7.000 per soddisfare il fabbisogno del personale medico, senza creare sacche di disoccupazione e sottoccupazione;
   all'opposto, l'Anaao nel marzo del 2014 presentava una ricerca, basata sui dati forniti dalla Fnomceo, dall'ente di previdenza dei medici Enpam (annuario 2012 su dati 2010), dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dalla Ragioneria generale dello Stato sulle curve di pensionamento, fabbisogni specialistici e numero chiuso per l'accesso alle scuole di medicina e chirurgia, la quale mostrava che tra 10 anni mancheranno all'appello oltre 15.000 medici specialisti nel Servizio sanitario nazionale –:
   quale sia la posizione del Ministro interrogato tra queste due analisi diametralmente opposte sul fabbisogno di medici nel prossimo decennio, anche alla luce della revisione delle nuove piante organiche, attualmente in corso, alla luce dell'entrata in vigore del regolamento sulla definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera e se non ritenga che il numero di borse di studio in medicina generale e dei contratti di scuola di specializzazione debba essere commisurato al fabbisogno di medici del Servizio sanitario nazionale e non alle risorse disponibili. (3-01607)


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: GADDA ED ALTRI; D'INIZIATIVA POPOLARE; GARAVINI E CAPONE; VECCHIO ED ALTRI; BINDI ED ALTRI; BINDI ED ALTRI; FORMISANO: MODIFICHE AL CODICE DELLE LEGGI ANTIMAFIA E DELLE MISURE DI PREVENZIONE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 6 SETTEMBRE 2011, N. 159, AL CODICE PENALE E ALLE NORME DI ATTUAZIONE, DI COORDINAMENTO E TRANSITORIE DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE E ALTRE DISPOSIZIONI. DELEGA AL GOVERNO PER LA TUTELA DEL LAVORO NELLE AZIENDE SEQUESTRATE E CONFISCATE (A.C. 1039-1138-1189-2580-2737-2786-2956-A)

A.C. 1039-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1039-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
   All'articolo 14, comma 2, lettera c), capoverso comma 6-ter, sopprimere le seguenti parole: con esenzione da ogni onere economico.
   All'articolo 15, capoverso «Art. 41-bis», prima del comma 1 inserire i seguenti:
  01. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilità della strategia nazionale per la valorizzazione dei beni e delle aziende confiscate alla criminalità organizzata ed il corretto funzionamento del sistema di monitoraggio analitico sull'utilizzo di tali beni, in coerenza con quanto previsto dal Programma nazionale di riforma contenuto nel Documento di Economia e Finanza 2015, l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata promuove specifiche azioni di rafforzamento e sviluppo delle competenze, anche interne, necessarie per l'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali.
  02. Alla realizzazione delle misure di cui al comma 1 concorrono, nel limite massimo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018. le risorse previste nell'ambito dei Programmi UE 2014/2020 «Governance e capacità istituzionale» e «Legalità», nonché dei programmi di azione e coesione di cui alla Delibera CIPE n. 10 del 28 gennaio 2015, previa verifica di coerenza da parte delle rispettive Autorità di gestione con gli obiettivi dei predetti programmi.

  Conseguentemente alla rubrica dei capoverso «Art. 41-bis» dell'articolo 15, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati.

  Conseguentemente alla rubrica dell'articolo 15 aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per il monitoraggio analitico sull'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati.

  Conseguentemente all'articolo 23, comma 1, capoverso «Art. 110», comma 2, alla lettera a) aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, l'Agenzia si avvale delle risorse di cui all'articolo 41-bis, comma 02.

  All'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 1, sostituire le parole: Presso il Ministero dello sviluppo economico è istituito il Fondo per il credito delle con le seguenti: Per ciascun anno del triennio 2016-2018 è autorizzata la spesa di euro 10 milioni al fine di assicurare alle.

  Conseguentemente al medesimo capoverso «Art. 41-bis:
   al comma 1, sopprimere le parole:
di seguito denominato «Fondo», avente come obiettivi e aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per gli anni successivi al 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
   sostituire i commi da 2 a 4 con il seguente:
  2. Le risorse di cui al comma 1 confluiscono:
   a) nella misura di 3 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, destinata alla concessione di garanzie per operazioni finanziarie erogate in favore di imprese, di qualunque dimensione, sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al comma 1 del presente articolo, ovvero di imprese che rilevano i complessi aziendali di quelle sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata come individuate al medesimo comma 1:
   b) nella misura di 7 milioni di euro annui, in un'apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni, per l'erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese di cui alla lettera a);
   al comma 5 sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: alle lettere a) e b) del comma 2:
   al comma 6 sostituire le parole: ai commi 3 e 4 con le seguenti: alle lettere a) e b) del comma 2;
   al comma 6 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: alla lettera b) del comma 2;
   al comma 7 sostituire le parole: al comma 4 con le seguenti: alla lettera a) del comma 2;
   dopo il comma 7 inserire il seguente: 7-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a euro 10 milioni annui per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.;

  sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 15, sopprimere il comma 3.

  Conseguentemente, all'articolo 29, comma 2, sopprimere la lettera b).

  All'articolo 18, comma 2, sostituire l'alinea con il seguente: I commi 1 e 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti.

  Conseguentemente al medesimo comma 2 dell'articolo 18, sopprimere il comma 3 del capoverso «Art. 46».

  All'articolo 18, comma 4, lettera c), numero 1), sopprimere le parole: e le parole: «senza oneri a carico dello Stato,» sono soppresse.

  All'articolo 23 comma 2, capoverso «Art. 111», sostituire il comma 2 con il seguente: 2. Il Direttore, scelto tra i prefetti, è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, ed è collocato a disposizione ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410.

  All'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole:, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

  All'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», comma 3, primo periodo, dopo le parole: si avvale aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.

  All'articola 26, comma 1, capoverso «2-sexies», sostituire il secondo periodo con il seguente: Presso il tribunale circondariale di Trapani e il tribunale circondariale di Santa Maria Capua Vetere sono istituiti sezioni o collegi specializzati in materia di misure di prevenzione.

  Conseguentemente, al quarto periodo del medesimo capoverso «2-sexies», sostituire le parole: sezioni specializzate con le seguenti: sezioni o collegi specializzati.

  All'articolo 27, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
  3-ter. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009. n. 196, e successive modificazioni, qualora il decreto legislativo di cui al comma 1 determini nuovi o maggiori oneri clic non trovino compensazione al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

  All'articolo 27, sopprimere il comma 4.

  e con le seguenti condizioni:

  All'articolo 23, comma 2, capoverso «Art. 111», comma 5, sostituire la parola: contabili con la seguente: legali.

  All'articolo 23, comma 3, capoverso «Art. 112», sostituire il comma 6 con il seguente: 6. Il Collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

  e con la seguente osservazione:

  All'articolo 15, comma 1, capoverso «Art. 41-bis», al comma 11, si valuti l'opportunità di sopprimere le seguenti parole: sentita la società INVITALIA Spa,.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

  sulle proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 5.

A.C. 1039-A – Ulteriore parere della V Commissione

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 13.2, 13.14, 13.17. 13.27, 14.7, 15.1, 15.2, 15.4, 15.5, 15.6, 15.9, 15.22, 15.32, 15.39, 15.40, 15.41, 15.42, 15.43, 15.44, 16.7, 18.2, 18.10, 23.14, 23.16, 23.20, 27.12, 27.13, e sull'articolo aggiuntivo 14.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative riferite agli articoli da 6 a 30.

A.C. 1039-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo I
MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI

Art. 1.
(Soggetti destinatari).

  1. All'articolo 4, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, di seguito denominato «decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159», sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero del delitto di cui all'articolo 418 del codice penale»;
   b) dopo la lettera i) è aggiunta la seguente:
    «i-bis) ai soggetti indiziati di uno dei delitti di cui agli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis del codice penale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Soggetti destinatari).

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 1. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera i-bis), sostituire le parole da: di cui agli articoli fino alla fine del capoverso con le seguenti: contro la pubblica amministrazione previsti dal libro II, titolo II, capo I del codice penale, che rientrino nelle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente codice.
1. 3. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera i-bis), sostituire le parole da: agli articoli fino alla fine del capoverso con le seguenti: al libro II, titolo II, capo I del codice penale
1. 2. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera i-bis), sostituire le parole da: 314 fino a: 322-bis con le seguenti: 317, 319 e 319-quater.
1. 4. Sisto.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera i-bis), dopo la parola: 320 aggiungere le seguenti: , 322.
1. 5. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera i-bis), dopo la parola: 320 aggiungere le seguenti: , 321, 322.
1. 5.(Testo modificato nel corso della seduta) Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera i-bis), sostituire le parole: e 322-bis con le seguenti: , 322, 322-bis e 323.
1. 6. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera b) , capoverso lettera i-bis), sostituire le parole: e 322-bis con le seguenti:, 322, 322-bis e 325.
1. 7. Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Fava, Ricciatti

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera i-bis), sostituire le parole: e 322-bis con le seguenti: , 322-bis e 323.
1. 8. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

A.C. 1039-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali).

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, dopo le parole: «dimora la persona» sono inserite le seguenti: «dandone comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La proposta di cui al comma 1 deve essere depositata presso la cancelleria delle sezioni o dei collegi del tribunale del distretto di cui al comma 2-sexies dell'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12».

  2. Il comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «2. Salvi i casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), alla sorveglianza speciale può essere aggiunto, ove le circostanze del caso lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più regioni».

  3. All'articolo 7 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Il tribunale provvede, con decreto motivato, entro trenta giorni dal deposito della proposta. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico. Il presidente dispone che il procedimento si svolga in pubblica udienza quando l'interessato ne faccia richiesta.
  2. Il presidente fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta e contiene la concisa esposizione dei contenuti della proposta ovvero copia della proposta e degli eventuali decreti con cui il tribunale ha acquisito documentazione. Se l'interessato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria del difensore e del pubblico ministero. Gli altri destinatari dell'avviso sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa tempestiva richiesta, la partecipazione all'udienza è assicurata a distanza mediante collegamento audiovisivo ai sensi dell'articolo 146-bis, commi 3, 4, 5, 6 e 7, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, salvo che il collegio ritenga necessaria la presenza della parte. Solo in caso di indisponibilità di mezzi tecnici idonei, il presidente dispone la traduzione dell'interessato detenuto»;

   c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Ove l'interessato non intervenga ed occorra la sua presenza per essere interrogato, il presidente del tribunale lo invita a comparire»;

   d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Qualora il tribunale debba sentire soggetti informati su fatti rilevanti per il procedimento, il presidente del collegio può disporre l'esame a distanza nei casi e nei modi indicati all'articolo 147-bis, comma 2, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271»;

   e) dopo il comma 10 sono aggiunti i seguenti:
  «10-bis. Le questioni concernenti la competenza per territorio devono essere eccepite, a pena di decadenza, alla prima udienza e comunque subito dopo l'accertamento della regolare costituzione delle parti e il tribunale le decide immediatamente. Possono essere altresì rilevate d'ufficio con la decisione di primo grado.
  10-ter. Il tribunale, se ritiene la propria incompetenza, la dichiara con decreto e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica territorialmente competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Le disposizioni del comma 10-bis si applicano anche qualora la proposta sia stata avanzata da soggetti non legittimati ai sensi dell'articolo 5.
  10-quater. Quando il tribunale dispone ai sensi del comma 10-ter, il sequestro perde efficacia se, entro venti giorni dal deposito del provvedimento che pronuncia l'incompetenza, il tribunale competente non provvede ai sensi dell'articolo 20. Il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla data del decreto di sequestro emesso dal tribunale competente.
  10-quinquies. Il decreto di accoglimento, anche parziale, della proposta pone a carico del proposto il pagamento delle spese processuali.
  10-sexies. Il decreto del tribunale è depositato in cancelleria entro quindici giorni dalla conclusione dell'udienza.
  10-septies. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa, il tribunale, se ritiene di non poter depositare il decreto nel termine previsto dal comma 10-sexies, dopo le conclusioni delle parti, può indicare un termine più lungo, comunque non superiore a novanta giorni.
  10-octies. Al decreto del tribunale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271».

  4. All'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Inoltre, può imporre tutte quelle prescrizioni che ravvisi necessarie, avuto riguardo alle esigenze di difesa sociale, ed, in particolare, il divieto di soggiorno in uno o più comuni o in una o più regioni»;

   b) al comma 8, dopo le parole: «all'interessato» sono aggiunte le seguenti: «e al suo difensore».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione personali).

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 4 possono essere proposte dal Procuratore nazionale antimafia, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.».
2. 1. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al procuratore della Repubblica di cui ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri il questore territorialmente competente ed il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
   a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
   b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;
   c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;
   d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso.
2. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 3, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da: ovvero fino alla fine del periodo.
2. 3. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera c).
2. 4. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 3, lettera c), capoverso comma 6, sostituire le parole da: interrogato fino alla fine del capoverso, con le seguenti: sentito, il presidente lo invita a comparire, avvisandolo che avrà la facoltà di non rispondere.
2. 5. Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera e), capoverso comma 10-quater, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di annullamento del decreto di confisca da parte della Corte di cassazione, con rinvio al tribunale competente, il termine previsto dall'articolo 24, comma 2, decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria dello stesso tribunale.
2. 6. Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera a), capoverso comma 5, aggiungere, in fine, le parole:, ovvero, con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1, lettera c), il divieto di avvicinarsi a determinati luoghi, frequentati abitualmente da minori.
2. 7. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Impugnazioni delle misure di prevenzione personali).

  1. All'articolo 10 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo le parole: «l'interessato» sono inserite le seguenti: «e il suo difensore»;
   b) al comma 3, dopo le parole: «dell'interessato» sono inserite le seguenti: «e del suo difensore».

A.C. 1039-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Sorveglianza speciale).

  1. All'articolo 14 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto alla misura della custodia cautelare. In tal caso, salvo quanto stabilito dal comma 2, il termine di durata della misura di prevenzione continua a decorrere dal giorno nel quale è cessata la misura cautelare.
  2-ter. L'esecuzione della sorveglianza speciale resta sospesa durante il tempo in cui l'interessato è sottoposto a detenzione per espiazione di pena. Dopo la cessazione dello stato di detenzione, se esso si è protratto per almeno due anni, il tribunale verifica, anche d'ufficio, la persistenza della pericolosità sociale dell'interessato, assumendo le necessarie informazioni presso l'amministrazione penitenziaria e l'autorità di pubblica sicurezza. Al relativo procedimento si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. Se persiste la pericolosità sociale, il tribunale emette decreto con cui ordina l'esecuzione della misura di prevenzione, il cui termine di durata continua a decorrere dal giorno in cui il decreto stesso è comunicato all'interessato, salvo quanto stabilito dal comma 2 del presente articolo. Se invece la pericolosità sociale è cessata, il tribunale emette decreto con cui revoca il provvedimento di applicazione della misura di prevenzione».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Sorveglianza speciale).

   Al comma 1, capoverso comma 2-bis, aggiungere, in fine, le parole: , con redazione di verbale di sottoposizione agli obblighi.
4. 1. Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo II
MISURE DI PREVENZIONE PATRIMONIALI

Art. 5.
(Procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali).

  1. All'articolo 17 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Nei confronti delle persone indicate all'articolo 16 possono essere proposte dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona, dal procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, dal questore o dal direttore della Direzione investigativa antimafia le misure di prevenzione patrimoniali di cui al presente titolo»;

   b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Al procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2 spettano i poteri di coordinamento in ordine alle indagini e alle proposte avanzate dal questore e dal direttore della Direzione investigativa antimafia relative alle misure di prevenzione di cui al presente titolo. Ai fini dell'esercizio di tali poteri, il questore territorialmente competente e il direttore della Direzione investigativa antimafia sono tenuti a:
   a) dare immediata comunicazione dei nominativi delle persone fisiche e giuridiche nei cui confronti sono disposti gli accertamenti personali o patrimoniali previsti dall'articolo 19;
   b) tenere costantemente aggiornato e informato il procuratore della Repubblica competente per territorio sullo svolgimento delle indagini;
   c) dare comunicazione per iscritto della proposta al procuratore della Repubblica competente per territorio almeno dieci giorni prima della sua presentazione al tribunale. La mancata comunicazione comporta l'inammissibilità della proposta;
   d) trasmettere al procuratore della Repubblica competente per territorio, ove ritengano che non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione di prevenzione, provvedimento motivato entro dieci giorni dall'adozione dello stesso».

  2. All'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Possono altresì accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate e richiedere quanto ritenuto utile ai fini delle indagini».

  3. L'articolo 20 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 20. – (Sequestro).1. Il tribunale, anche d'ufficio, ordina con decreto motivato il sequestro dei beni dei quali la persona nei cui confronti è stata presentata la proposta risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi, si ha motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego ovvero dispone le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti. Il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie, o comunque tali da assicurare il controllo della società, si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile.
  2. Il sequestro è revocato dal tribunale quando risulta che esso ha per oggetto beni di legittima provenienza o dei quali l'indiziato non poteva disporre direttamente o indirettamente o in ogni altro caso in cui è respinta la proposta di applicazione della misura di prevenzione patrimoniale. Il tribunale ordina le trascrizioni e le annotazioni consequenziali nei pubblici registri, nei libri sociali e nel registro delle imprese.
  3. L'eventuale revoca del provvedimento non preclude l'utilizzazione ai fini fiscali degli elementi acquisiti nel corso degli accertamenti svolti ai sensi dell'articolo 19.
  4. Il decreto di sequestro e il provvedimento di revoca, anche parziale, del sequestro sono comunicati, anche in via telematica, all'Agenzia di cui all'articolo 110 subito dopo la loro esecuzione».

  4. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) le parole: «L'ufficiale giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «La polizia giudiziaria»;
    2) le parole: «obbligatoria della polizia giudiziaria» sono sostituite dalle seguenti: «, ove ritenuto opportuno, dell'ufficiale giudiziario»;

   b) al comma 2:
    1) dopo le parole: «Il tribunale,» sono inserite le seguenti: «su proposta del giudice delegato,»;
    2) le parole: «mediante l'ausilio della forza pubblica.» sono sostituite dalle seguenti: «. Il tribunale, su proposta del giudice delegato, può disporre il differimento dell'esecuzione dello sgombero per il tempo necessario per la stipula o l'esecuzione dei contratti previsti dall'articolo 40, commi 3-bis e 3-ter, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.»;
    c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. Il tribunale provvede ai sensi del comma 2, primo periodo, qualora i beni immobili siano occupati dal proposto e dai familiari conviventi, ovvero dai terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente. Lo sgombero è differito dal tribunale:
   a) qualora entro dieci giorni dalla notifica del decreto di sequestro sia presentata istanza di assegnazione della casa di proprietà del proposto nel caso previsto dall'articolo 40, comma 2-bis, del presente decreto, nella parte in cui richiama l'articolo 47, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
   b) quando è necessario ai fini della migliore conservazione dei beni, con provvedimento revocabile in ogni tempo e comunque non oltre il decreto di confisca definitiva, sempre che l'occupante corrisponda l'indennità eventualmente determinata e provveda a sue cure alle spese e a tutti gli oneri, compreso il pagamento di oneri fiscali, inerenti all'unità immobiliare, esclusa ogni azione di regresso.

  2-ter. I provvedimenti con cui è disposto lo sgombero ai sensi delle disposizioni contenute nel presente decreto sono trasmessi per l'immediata esecuzione e per la necessaria successiva vigilanza al questore del luogo ove è ubicato il bene e sono comunicati al prefetto del medesimo luogo.
  2-quater. I provvedimenti di cui al comma 2-ter sono opponibili esclusivamente con incidente di esecuzione, a norma dell'articolo 666 del codice di procedura penale, innanzi allo stesso tribunale, con citazione anche dell'Agenzia di cui all'articolo 110 del presente decreto. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento, a meno che il tribunale che l'ha emesso disponga diversamente.
  2-quinquies. Nel caso in cui il sequestro abbia ad oggetto aziende di cui agli articoli 2555 e seguenti del codice civile si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 41 del presente decreto».

  5. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, le parole: «dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «trenta giorni»;
   b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applica, in quanto compatibile, il disposto dell'articolo 7. L'avviso di fissazione dell'udienza è notificato o comunicato almeno cinque giorni prima dell'udienza. Ai fini del computo del termine per la convalida si tiene conto delle cause di sospensione previste dall'articolo 24, comma 2».

  6. All'articolo 23 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Il comma 2 si applica anche nei confronti dei terzi che vantano diritti reali o personali di godimento nonché diritti reali di garanzia sui beni in sequestro. Se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 26, per la liquidazione dei relativi diritti si applicano le disposizioni di cui al titolo IV del presente libro».

   7. All'articolo 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dai seguenti:
  «1. Il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona nei cui confronti è instaurato il procedimento non possa giustificare la legittima provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica, nonché dei beni che risultino essere frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. In ogni caso il proposto non può giustificare la legittima provenienza dei beni adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Se il tribunale non dispone la confisca può applicare anche d'ufficio le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis ove ne ricorrano i presupposti ivi previsti.
  1-bis. La confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile»;

   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il provvedimento di sequestro perde efficacia e deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta se il tribunale non deposita il decreto che pronuncia la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario. L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta. Nel caso di indagini complesse o compendi patrimoniali rilevanti, il termine di cui al primo periodo può essere prorogato con decreto motivato del tribunale per periodi di sei mesi e per non più di due volte. Ai fini del computo dei termini suddetti, si tiene conto delle cause di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, previste dal codice di procedura penale, in quanto compatibili; inoltre, il termine resta sospeso per il tempo necessario per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, per il tempo necessario per la decisione definitiva sull'istanza di ricusazione presentata dal difensore e per il tempo decorrente dalla morte del proposto, intervenuta durante il procedimento, fino all'identificazione e alla citazione dei soggetti previsti dall'articolo 18, comma 2, nonché durante la pendenza del termine per il deposito del decreto conclusivo del procedimento».

  8. L'articolo 25 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 25. – (Sequestro e confisca per equivalente).1. Dopo la presentazione della proposta, se non è possibile procedere al sequestro dei beni di cui all'articolo 20, comma 1, perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche ove trasferiti legittimamente in qualunque epoca a terzi in buona fede, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto altri beni di valore equivalente di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche per interposta persona.
  2. Nei casi di cui all'articolo 18, commi 2 e 3, si procede con le modalità di cui al comma 1 del presente articolo nei riguardi dei soggetti nei cui confronti prosegue o inizia il procedimento con riferimento a beni di legittima provenienza loro pervenuti dal proposto».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 5.
(Sorveglianza speciale).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 16 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: c) ai pubblici ufficiali indiziati dei delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale.
   b) alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le parole: e procedimento di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali.
5. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, sostituire le parole da: della Repubblica fino alla fine del capoverso, con le seguenti: nazionale antimafia, nell'ambito delle attività di cui all'articolo 371-bis, commi 2 e 3 del codice di procedura penale, e dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera b).
5. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 3-bis, alinea, sostituire le parole da: Al procuratore fino a: di tali poteri con le seguenti: Il procuratore della Repubblica indicato ai commi 1 e 2, attraverso il raccordo informativo con il questore e il direttore della Direzione investigativa antimafia relativamente alle misure di prevenzione di cui al presente titolo, cura che non si arrechi pregiudizio alle attività di indagine condotte anche in altri procedimenti. A tal fine.
5. 3. Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

  All'articolo 5, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Dall'attuazione del comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
5. 200. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 3, capoverso Art. 20, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: stata presentata la proposta con le seguenti: iniziato il procedimento.
5. 4. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 3, capoverso Art. 20, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le misure di cui agli articoli 34 e 34-bis con le seguenti: la misura di cui all'articolo 34.
5. 5. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 3, capoverso Art. 20, comma 1, sostituire il secondo periodo, con i seguenti: Il tribunale, quando dispone il sequestro di partecipazioni sociali totalitarie ordina il sequestro dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile, anche al fine di consentire gli adempimenti previsti dall'articolo 104, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale. In ogni caso il sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali totalitarie si estende di diritto a tutti i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile
5. 7. Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

  Al comma 3, capoverso Art. 20, comma 1, sostituire il secondo periodo, con il seguente: Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ai quali si estende il sequestro.
5. 6. Bindi.

  Al comma 3, capoverso Art. 20, comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Nel decreto di sequestro avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ai quali si estende il sequestro.
5. 6. (Testo modificato nel corso della seduta) Bindi.
(Approvato)

  Al comma 3, capoverso Art. 20, dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  
1-bis. Prima di ordinare il sequestro e di fissare l'udienza, il tribunale restituisce gli atti all'organo proponente quando ritiene che le indagini non siano complete e indica gli ulteriori accertamenti patrimoniali indispensabili per valutare la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 per l'applicazione del sequestro o delle misure di cui agli articoli 34 e 34-bis.
5. 8. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 4, lettera c), sopprimere il capoverso comma 2-bis.

  Conseguentemente all'articolo 14, comma 2, lettera b), capoverso comma 1-septies, primo periodo, sostituire le parole: dei soggetti di cui all'articolo 21, comma 2-bis con le seguenti: del proposto e dei familiari conviventi ovvero dei terzi titolari del bene di cui il proposto risulta poter disporre indirettamente.
5. 9. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 4, lettera c, capoverso comma 2-quater, primo periodo sopprimere le parole da:, con citazione fino alla fine del periodo.
5. 10. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 7, lettera a), sostituire il capoverso comma 1-bis con il seguente:
  «1-bis. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ai quali si estende la confisca.».
5. 11. Bindi.

  Al comma 7, lettera a), dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
  «1-bis. Nel decreto di confisca avente ad oggetto partecipazioni sociali il tribunale indica in modo specifico i conti correnti e i beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile ai quali si estende la confisca.».
5. 11. (Testo modificato nel corso della seduta) Bindi.
(Approvato)

  Al comma 7, lettera a), capoverso comma 1-bis, premettere le parole: Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile. In ogni caso.
5. 12. Ermini, Verini, Berretta.

  Al comma 7, lettera a), capoverso 1-bis, sostituire il primo periodo con il seguente: Il tribunale, quando dispone la confisca di partecipazioni sociali totalitarie ordina la confisca anche dei relativi beni costituiti in azienda ai sensi degli articoli 2555 e successivi del codice civile.
5. 12. (Testo modificato nel corso della seduta) Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

  Al comma 7, lettera b), alinea, sostituire le parole: dal seguente con le seguenti: dai seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso comma 2, aggiungere il seguente:
  «2-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso».
5. 17. Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

  Al comma 7, lettera b), capoverso comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: e deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 6, comma 1, lettera e, capoverso comma 6:
    al primo periodo, sopprimere le parole:
e deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta;
   sopprimere il terzo periodo.
5. 13. Ermini, Verini, Berretta, Bindi.
(Approvato)

  Al comma 7, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: per periodi di sei mesi e per non più di due volte con le seguenti: per sei mesi.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto periodo; sopprimere le parole da: per il tempo necessario per l'espletamento fino a: indirettamente.
5. 15. Lauricella.

  Al comma 7, lettera b), capoverso comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: per periodi di sei mesi e per non più di due volte con le seguenti: per sei mesi.
5. 15. (Testo modificato nel corso della seduta) Lauricella.
(Approvato)

  Al comma 7, lettera b), capoverso comma 2, quarto periodo; sostituire le parole da: resta sospeso fino a: indirettamente con le seguenti: per l'espletamento di accertamenti peritali sui beni dei quali la persona nei cui confronti è iniziato il procedimento risulta poter disporre, direttamente o indirettamente, resta sospeso per un tempo non superiore a novanta giorni. Il termine resta altresì sospeso.
5. 16. Bindi, Lauricella.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali).

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I provvedimenti con i quali il tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati, la revoca del sequestro, il rigetto della richiesta di confisca anche qualora non sia stato precedentemente disposto il sequestro ovvero la restituzione della cauzione o la liberazione delle garanzie o la confisca della cauzione o la esecuzione sui beni costituiti in garanzia sono comunicati senza indugio al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore della Repubblica e agli interessati»;

   b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
  «2-bis. La corte di appello annulla il decreto di primo grado qualora riconosca che il tribunale era incompetente territorialmente e l'incompetenza è stata riproposta nei motivi di impugnazione e ordina la trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente; la declaratoria di incompetenza non produce l'inefficacia degli elementi già acquisiti. Si applica l'articolo 7, comma 10-quater.
  2-ter. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche qualora la proposta non sia stata avanzata dal procuratore della Repubblica o dal questore o dagli altri soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 5 e l'eccezione sia stata riproposta nei motivi di impugnazione.
  2-quater. In caso di conferma anche parziale del decreto impugnato la corte di appello pone a carico della parte che ha proposto l'impugnazione il pagamento delle spese processuali»;

   c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. I provvedimenti della corte di appello che, in riforma del decreto di confisca emesso dal tribunale, dispongono la revoca del sequestro divengono esecutivi dieci giorni dopo la comunicazione alle parti, salvo che il procuratore generale, entro tale termine, ne chieda la sospensione alla medesima corte di appello. In tal caso, se la corte entro dieci giorni dalla sua presentazione non accoglie la richiesta, il provvedimento diventa esecutivo; altrimenti l'esecutività resta sospesa fino a quando nel procedimento di prevenzione sia intervenuta pronuncia definitiva»;

   d) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Al termine del procedimento di primo grado il procuratore della Repubblica, se è proposta impugnazione, forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori non acquisiti agli atti del procedimento. Il fascicolo è trasmesso senza ritardo al procuratore generale presso la corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo, ivi compresi quelli successivamente trasmessi dal procuratore della Repubblica, sono depositati nella segreteria del procuratore generale con facoltà per il difensore e per le parti che hanno proposto impugnazione di esaminarli e di estrarne copia nei cinque giorni successivi alla notifica dell'avviso di deposito»;

   e) il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. In caso di appello, il provvedimento di confisca perde efficacia e deve essere dichiarata l'improcedibilità della proposta. Se la corte di appello non si pronuncia entro un anno e sei mesi dal deposito del ricorso si applica l'articolo 24, comma 2. L'improcedibilità non preclude la possibilità di avanzare una nuova proposta».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 6.
(Impugnazione delle misure di prevenzione patrimoniali).

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 1, dopo le parole: sequestrati, aggiungere le seguenti: l'applicazione, il diniego o.
6. 1. Lauricella.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-ter, sopprimere le parole: o dal questore.
6. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il procuratore della Repubblica, senza ritardo, trasmette il proprio fascicolo al procuratore generale presso la Corte di appello competente per il giudizio di secondo grado. Al termine del procedimento di primo grado, il procuratore della Repubblica forma un fascicolo nel quale vengono raccolti tutti gli elementi investigativi e probatori eventualmente sopravvenuti dopo la decisione del tribunale. Gli atti inseriti nel predetto fascicolo sono portati immediatamente a conoscenza della parti, mediante deposito nella segreteria del procuratore generale.».
6. 3. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole dal seguente: con le seguenti: dai seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo il capoverso comma 6, aggiungere il seguente:
  «6-bis. Nel caso di annullamento del decreto di confisca con rinvio al tribunale, il termine previsto dal comma 2 decorre nuovamente dalla ricezione degli atti presso la cancelleria del tribunale stesso.».
6. 4. Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Revocazione della confisca).

  1. All'articolo 28 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, l'alinea è sostituito dal seguente:
  «La revocazione della decisione definitiva sulla confisca di prevenzione può essere richiesta, nelle forme previste dagli articoli 630 e seguenti del codice di procedura penale, in quanto compatibili, alla corte di appello individuata secondo i criteri di cui all'articolo 11 dello stesso codice»;

   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Quando accoglie le richieste di revocazione, la corte di appello provvede, ove del caso, ai sensi dell'articolo 46».

A.C. 1039-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Rapporti con sequestro e confisca).

  1. All'articolo 30 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, quarto periodo, le parole: «, salvo che ritenga di confermare l'amministratore» sono sostituite dalle seguenti: «, salvo che ritenga di confermare quello già nominato nel procedimento di prevenzione»;
   b) al comma 3, le parole da: «il tribunale» alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, ove abbia disposto il sequestro, e sia ancora in corso il procedimento di prevenzione, dichiara, con decreto, che la stessa è stata già eseguita in sede penale».

A.C. 1039-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Cauzione).

  1. All'articolo 31, comma 3, terzo periodo, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: «ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368» sono sostituite dalle seguenti: «secondo le modalità stabilite dal tribunale. Il tribunale può disporre, in relazione alle condizioni economiche della persona sottoposta alla misura di prevenzione, che la cauzione sia pagata in rate mensili».

A.C. 1039-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche).

  1. L'articolo 34 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:
  «Art. 34. – (L'amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche e delle aziende).1. Quando, a seguito degli accertamenti di cui all'articolo 19 o di quelli compiuti per verificare i pericoli di infiltrazione mafiosa previsti dall'articolo 92, sussistono sufficienti indizi per ritenere che il libero esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle a carattere imprenditoriale, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività di persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione personale o patrimoniale previste dagli articoli 16 e 24 del presente decreto, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis), del presente decreto, ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali di cui al capo I del presente titolo, il tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate dispone l'amministrazione giudiziaria delle aziende o dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività economiche, su proposta dei soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 17 del presente decreto.
  2. L'amministrazione giudiziaria dei beni è adottata per un periodo non superiore a un anno e può essere rinnovata per sei mesi e per non più di due volte, a richiesta del pubblico ministero o d'ufficio, se permangono le condizioni in base alle quali è stata applicata.
  3. Con il provvedimento di cui al comma 1, il tribunale nomina il giudice delegato e l'amministratore giudiziario, il quale esercita tutte le facoltà spettanti ai titolari dei diritti sui beni e sulle aziende oggetto della misura. Nel caso di imprese esercitate in forma societaria, l'amministratore giudiziario può esercitare i poteri spettanti agli organi di amministrazione e agli altri organi sociali secondo le modalità stabilite dal tribunale, tenuto conto delle esigenze di prosecuzione dell'attività d'impresa.
  4. Il provvedimento di cui al comma 1 è eseguito sui beni aziendali con l'immissione in possesso dell'amministratore e con l'iscrizione nel registro tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso il quale è iscritta l'impresa. Qualora oggetto della misura siano beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 1 deve essere trascritto presso i pubblici registri.
  5. L'amministratore giudiziario adempie agli obblighi di relazione e segnalazione di cui all'articolo 36, comma 2, anche nei confronti del pubblico ministero. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai capi I e II del titolo III del presente libro.
  6. Entro la data di scadenza dell'amministrazione giudiziaria dei beni o del sequestro di cui al comma 7, il tribunale, qualora non disponga il rinnovo del provvedimento, delibera in camera di consiglio la revoca della misura disposta ed eventualmente la contestuale applicazione del controllo giudiziario di cui all'articolo 34-bis, ovvero la confisca dei beni che si ha motivo di ritenere che siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego. Alla camera di consiglio partecipano il giudice delegato e il pubblico ministero. Al procedimento si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dal titolo I, capo II, sezione I, del presente libro. Per le impugnazioni contro i provvedimenti di revoca con controllo giudiziario e di confisca si applicano le disposizioni previste dall'articolo 27.
  7. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 1 vengano dispersi, sottratti o alienati o nei casi di confisca di cui al comma 6, i soggetti di cui all'articolo 17 possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2.
  8. Con il provvedimento che dispone la revoca della misura, il tribunale può disporre il controllo giudiziario, con il quale stabilisce l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni, o di parte di essi, di comunicare, per un periodo non inferiore a tre anni, al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti, e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 25.822,84 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al patrimonio e al reddito della persona. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente.
  9. Quando vi sia concreto pericolo che i beni sottoposti al provvedimento di cui al comma 2 vengano dispersi, sottratti o alienati, il procuratore della Repubblica, il direttore della Direzione investigativa antimafia o il questore possono richiedere al tribunale di disporne il sequestro, osservate, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente titolo. Il sequestro è disposto sino alla scadenza del termine stabilito a norma del comma 2».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Amministrazione giudiziaria dei beni connessi ad attività economiche).

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, sostituire le parole da: il libero esercizio fino alla fine del comma, con le seguenti: l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis) ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona può richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività ovvero dispone il controllo giudiziario qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 1, articolo 34-bis.».
    all'articolo 11, comma 1, capoverso Art. 34-bis, comma 4, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-bis.
10. 1. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, sostituire le parole da: il libero esercizio fino alla fine del comma, con le seguenti: l'esercizio di determinate attività economiche, comprese quelle imprenditoriali, sia direttamente o indirettamente sottoposto alle condizioni di intimidazione o di assoggettamento previste dall'articolo 416-bis del codice penale o che possa, comunque, agevolare l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e i-bis) ovvero per i delitti di cui agli articoli 629, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, e non ricorrono i presupposti per l'applicazione delle misure di prevenzione, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di distretto ove dimora la persona può richiedere al tribunale competente per l'applicazione delle misure di prevenzione nei confronti delle persone sopraindicate, di disporre ulteriori indagini e verifiche, da compiersi anche a mezzo della Guardia di finanza o della polizia giudiziaria, sulle predette attività, nonché l'obbligo, nei confronti di chi ha la proprietà o la disponibilità, a qualsiasi titolo, di beni o altre utilità di valore non proporzionato al proprio reddito o alla propria capacità economica, di giustificarne la legittima provenienza.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  «1-bis. Quando ricorrono sufficienti elementi per ritenere che il libero esercizio delle attività economiche di cui al comma 1 agevoli l'attività delle persone nei confronti delle quali è stata proposta o applicata una misura di prevenzione, ovvero di persone sottoposte a procedimento penale per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 629, 630, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale, il tribunale dispone l'amministrazione giudiziaria dei beni utilizzabili, direttamente o indirettamente, per lo svolgimento delle predette attività.».
    all'articolo 11, comma 1, capoverso Art. 34-bis, comma 4, sostituire le parole: comma 1 con le seguenti: comma 1-bis.
10. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, dopo le parole: articolo 92 aggiungere le seguenti: ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dall'Autorità nazionale anticorruzione.
10. 3. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, dopo le parole: articolo 92 aggiungere le seguenti: ovvero di quelli compiuti ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, dall'Autorità nazionale anticorruzione.
10. 3.(Testo modificato nel corso della seduta) Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, sostituire le parole: il libero con le seguenti: l’.
10. 4. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 1, dopo le parole: di cui agli articoli aggiungere le seguenti: 603-bis,.
10. 5. Costantino, Zaccagnini, Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Fava, Ricciatti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 2, sostituire le parole da: un anno fino a: o d'ufficio con le seguenti: sei mesi e può essere rinnovata per un periodo non superiore complessivamente a dodici mesi, a richiesta dell'autorità proponente, del pubblico ministero o del giudice delegato.
10. 6. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

Subemendamenti all'emendamento 10.100 della Commissione

  Dopo le parole: capoverso Art. 34, comma 2, inserire le seguenti: sostituire le parole: «per un periodo non superiore ad un anno» con le seguenti: «per un periodo non superiore a sei mesi».
0. 10. 100. 5. Sisto, Occhiuto.

  Sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre mesi e le parole: due anni, con le seguenti: sei mesi.
0. 10. 100. 4. Sisto, Occhiuto.

  Sostituire le parole: sei mesi, con le seguenti: tre mesi e le parole: due anni, con le seguenti: un anno.
0. 10. 100. 3. Sisto, Occhiuto.

  Sostituire le parole: due anni, con le seguenti: un anno.
0. 10. 100. 1. Sisto, Occhiuto.

  Sostituire le parole: due anni, con le seguenti: diciotto mesi.
0. 10. 100. 2. Sisto, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 2, sostituire le parole da: può essere rinnovata fino a: due volte con le seguenti: può essere prorogata di ulteriori sei mesi per un periodo complessivamente comunque non superiore a due anni.
10. 100. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 2, sopprimere le parole: e non più di due volte.
*10. 7. Lauricella.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 2, sopprimere le parole: e non più di due volte.
*10. 8. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, sopprimere le parole da: il quale esercita fino alla fine del comma.
10. 9. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, senza percepire alcun emolumento.
10. 10. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, senza percepire emolumenti.
10. 10.(Testo modificato nel corso della seduta) Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: o nei casi di confisca di cui al comma 6.
10. 11. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 34, comma 7, sostituire le parole: o nei casi di confisca di cui al comma 6 con le seguenti: nei casi in cui si ha motivo di ritenere che i beni siano frutto di attività illecite o ne costituiscano l'impiego.
10. 101. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 34, sopprimere i commi 8 e 9.
10. 12. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 34, sopprimere il comma 9.
10. 13. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

A.C. 1039-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Controllo giudiziario delle aziende).

  1. Nel capo V del titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo l'articolo 34 è aggiunto il seguente:
  «Art. 34-bis.(Controllo giudiziario delle aziende).1. Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio, il controllo giudiziario delle attività economiche e delle aziende di cui al medesimo comma 1, se sussistono circostanze di fatto da cui si possa desumere il pericolo concreto di infiltrazioni mafiose idonee a condizionarne l'attività.
  2. Il controllo giudiziario è adottato dal tribunale per un periodo non inferiore a un anno e non superiore a tre anni. Con il provvedimento che lo dispone, il tribunale può:
   a) imporre l'obbligo nei confronti di chi ha la proprietà, l'uso o l'amministrazione dei beni e delle aziende di cui al comma 1 di comunicare al questore e al nucleo di polizia tributaria del luogo di dimora abituale, ovvero del luogo in cui si trovano i beni se si tratta di residenti all'estero, ovvero della sede legale se si tratta di un'impresa, gli atti di disposizione, di acquisto o di pagamento effettuati, gli atti di pagamento ricevuti, gli incarichi professionali, di amministrazione o di gestione fiduciaria ricevuti e gli altri atti o contratti indicati dal tribunale, di valore non inferiore a euro 10.000 o del valore superiore stabilito dal tribunale in relazione al reddito della persona o al patrimonio e al volume d'affari dell'impresa. Tale obbligo deve essere assolto entro dieci giorni dal compimento dell'atto e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno per gli atti posti in essere nell'anno precedente;
   b) nominare un giudice delegato e un amministratore giudiziario, il quale riferisce periodicamente, almeno bimestralmente, gli esiti dell'attività di controllo al giudice delegato e al pubblico ministero.

  3. Con il provvedimento di cui alla lettera b) del comma 2, il tribunale stabilisce i compiti dell'amministratore giudiziario finalizzati alle attività di controllo e può imporre l'obbligo:
   a) di non cambiare la sede, la denominazione e la ragione sociale, l'oggetto sociale e la composizione degli organi di amministrazione, direzione e vigilanza e di non compiere fusioni o altre trasformazioni, senza l'autorizzazione da parte del giudice delegato;
   b) di adempiere ai doveri informativi di cui alla lettera a) del comma 2 nei confronti dell'amministratore giudiziario;
   c) di informare preventivamente l'amministratore giudiziario circa eventuali forme di finanziamento della società da parte dei soci o di terzi;
   d) di adottare ed efficacemente attuare misure organizzative, anche ai sensi degli articoli 6, 7 e 24-ter del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni;
   e) di assumere qualsiasi altra iniziativa finalizzata a prevenire specificamente il rischio di tentativi di infiltrazione o condizionamento mafiosi.

  4. Per verificare il corretto adempimento degli obblighi di cui al comma 3, il tribunale può autorizzare gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria ad accedere presso gli uffici dell'impresa, nonché presso uffici pubblici, studi professionali, società, banche e intermediari mobiliari al fine di acquisire informazioni e copia della documentazione ritenute utili. Nel caso in cui venga accertata la violazione di una o più prescrizioni ovvero ricorrano i presupposti di cui al comma 1 dell'articolo 34, il tribunale può disporre l'amministrazione giudiziaria dell'impresa.
  5. Il titolare dell'attività economica sottoposta al controllo giudiziario può proporre istanza di revoca. In tal caso il tribunale fissa udienza entro dieci giorni dal deposito dell'istanza e provvede nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. All'udienza partecipano il giudice delegato, il pubblico ministero e, ove nominato, l'amministratore giudiziario.
  6. Le imprese destinatarie di informazione antimafia interdittiva ai sensi dell'articolo 84, comma 4, possono richiedere al tribunale competente per le misure di prevenzione l'applicazione del controllo giudiziario di cui alla lettera b) del comma 2 del presente articolo nelle forme previste dal comma precedente. Il tribunale, anche sulla base della relazione dell'amministratore giudiziario, può revocare il controllo giudiziario e, ove ne ricorrano i presupposti, disporre altre misure di prevenzione patrimoniale.
  7. Il provvedimento che dispone l'amministrazione giudiziaria prevista dall'articolo 34 o il controllo giudiziario ai sensi del comma 6 sospende gli effetti di cui all'articolo 94».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 11.
(Controllo giudiziario delle aziende).

  Sopprimerlo.
11. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: Quando l'agevolazione prevista dal comma 1 dell'articolo 34 risulta occasionale, il tribunale dispone, anche d'ufficio con le seguenti: Il tribunale dispone.
11. 2. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire la parola: occasionale con le seguenti: svolta in modo non continuativo e meramente episodico.
11. 3. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 5.000.
11. 4. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 7.000.
11. 5. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», comma 2, lettera a), sostituire la parola: 10.000 con la seguente: 8.000.
11. 6. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-bis», sopprimere i commi 6 e 7.
11. 7. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

Subemendamento all'emendamento 11.100 della Commissione

  Dopo le parole: del relativo provvedimento del prefetto aggiungere le seguenti: Conseguentemente sopprimere il comma 7.
0. 11. 100. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Crippa.

  Al comma 1, capoverso Art. 34-bis, comma 6, dopo le parole: l'articolo 84, comma 4, aggiungere le seguenti: che abbiano proposto l'impugnazione del relativo provvedimento del prefetto.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nelle forme previste dal comma precedente. Il tribunale con le seguenti:. Il tribunale, sentito il procuratore distrettuale competente e gli altri soggetti interessati, nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale, accoglie la richiesta, ove ne ricorrano i presupposti; successivamente.
11. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 1039-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).

  1. Nel titolo II del libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il capo V è aggiunto il seguente:

«Capo V-bis.
TRATTAZIONE PRIORITARIA DEL PROCEDIMENTO

  Art. 34-ter.(Trattazione prioritaria dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).1. È assicurata la priorità assoluta nella trattazione dei procedimenti previsti dagli articoli 16 e seguenti del presente decreto.
  2. I dirigenti degli uffici giudicanti e requirenti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la trattazione e definizione prioritaria dei procedimenti di cui al comma 1 e il rispetto dei termini previsti. I provvedimenti sono tempestivamente comunicati al consiglio giudiziario e al Consiglio superiore della magistratura. Il dirigente dell'ufficio comunica, sulla base delle indicazioni del Consiglio superiore della magistratura, con cadenza annuale, a tale organo e al Ministero della giustizia i dati sulla durata dei relativi procedimenti. Il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia valutano gli effetti dei provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sulla trattazione prioritaria, sulla durata e sul rispetto dei termini dei procedimenti previsti dal comma 1. In sede di comunicazioni sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere in merito alla trattazione di cui al comma 1 del presente articolo».

  2. Al comma 1-bis dell'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «e successive modificazioni,» sono inserite le seguenti: «nel procedimento applicativo delle misure di prevenzione personali o patrimoniali, disciplinato dall'articolo 7, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni, quando l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne faccia tempestiva richiesta,».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 12.
(Trattazione dei procedimenti di prevenzione patrimoniale).

  Al comma 1, capoverso «Art. 34-ter», comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: annuale, a tale organo con le seguenti: semestrale, a tale organo, all'Agenzia.
12. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

A.C. 1039-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Capo III
AMMINISTRAZIONE, GESTIONE E DESTINAZIONE DI BENI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Art. 13.
(Amministrazione dei beni sequestrati).

  1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2, 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II del presente libro il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e un amministratore giudiziario. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa, anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più amministratori giudiziari. In tal caso il tribunale stabilisce se essi possano operare disgiuntamente.
  2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori e con il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina, l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
  2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate amministratori giudiziari di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di amministratore giudiziario di aziende sequestrate.
  3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4 del presente decreto. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere le funzioni di coadiutore o di diretta collaborazione dell'amministratore giudiziario nell'attività di gestione.
  4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, anche successivamente al sequestro, l'amministratore giudiziario organizza, sotto la sua responsabilità, un proprio ufficio di coadiuzione la cui composizione e il cui assetto interno devono essere comunicati al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.
  5. L'amministratore giudiziario riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli ha il compito di provvedere alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi»;

   b) il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. L'amministratore giudiziario che, anche nel corso della procedura, cessa dal suo incarico, deve rendere il conto della gestione ai sensi dell'articolo 43».

  2. Dopo l'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:
  «Art. 35-bis.(Responsabilità nella gestione e controlli della pubblica amministrazione).1. Fatti salvi i casi di dolo o colpa grave, non sono punibili e sono esenti da responsabilità civile l'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato ai sensi dell'articolo 35, comma 4, e l'amministratore nominato ai sensi dell'articolo 41, comma 6, per gli atti di gestione compiuti nel periodo di efficacia del provvedimento di sequestro.
  2. Dalla data del sequestro e sino all'approvazione del programma di cui all'articolo 41, comma 1, lettera c), gli accertamenti a qualsiasi titolo disposti sull'azienda sequestrata dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono notificati all'amministratore giudiziario. Entro sei mesi dalla notificazione dell'accertamento è sospesa l'irrogazione delle sanzioni e l'amministratore giudiziario procede alla sanatoria delle violazioni eventualmente riscontrate, presentando apposita istanza alla pubblica amministrazione interessata, sentito il giudice delegato. Per la durata indicata nel periodo precedente rimangono sospesi i relativi termini di prescrizione.
  3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, il prefetto della provincia rilascia all'amministratore giudiziario la nuova documentazione antimafia di cui all'articolo 84. Tale documentazione ha validità per l'intero periodo di efficacia dei provvedimenti di sequestro e confisca dell'azienda e sino alla destinazione della stessa disposta ai sensi dell'articolo 48».

  3. All'articolo 36 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1:
    1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) l'indicazione, lo stato e la consistenza dei singoli beni ovvero delle singole aziende, nonché i provvedimenti da adottare per la liberazione dei beni sequestrati;»;

    2) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) l'indicazione delle forme di gestione più idonee e redditizie dei beni, anche ai fini delle determinazioni che saranno assunte dal tribunale ai sensi dell'articolo 41»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni entro venti giorni dalla ricezione dell'avviso, il tribunale, sentite le parti, se non le ritiene inammissibili, procede all'accertamento del presumibile valore di mercato dei beni medesimi nelle forme della perizia ai sensi degli articoli 220 e seguenti del codice di procedura penale. Fino alla conclusione della perizia, la gestione prosegue con le modalità stabilite dal giudice delegato».

  4. Al comma 3 dell'articolo 37 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno, sono stabilite le norme per la gestione dei ricavi derivanti dall'amministrazione dei beni immobili.».

  5. I commi 1, 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Fino al decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione, l'Agenzia svolge attività di ausilio e di supporto all'autorità giudiziaria, con le modalità previste dagli articoli 110, 111 e 112, proponendo altresì al tribunale l'adozione di tutti i provvedimenti necessari per la migliore utilizzazione del bene in vista della sua destinazione o assegnazione.
  2. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo, inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter, e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino all'emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, di un coadiutore individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che non intervenga revoca espressa.
  4. L'amministratore giudiziario, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato. Per l'attività di amministrazione condotta sotto la direzione dell'Agenzia il coadiutore predispone separato conto di gestione. L'Agenzia provvede all'approvazione del nuovo rendiconto della gestione.
  5. L'Agenzia, entro un mese dalla comunicazione del deposito del provvedimento di confisca di secondo grado, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di confisca al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto».

  6. All'articolo 39 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. A tal fine, dopo che il giudice delegato lo ha autorizzato a stare in giudizio, l'amministratore giudiziario inoltra richiesta per via telematica all'Avvocatura dello Stato. Ove l'Avvocato generale dello Stato non si esprima entro cinque giorni, il giudice delegato può autorizzare la nomina di un libero professionista».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Amministrazione dei beni sequestrati).

  Sopprimerlo.
13. 1. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è sostituito dal seguente:

«Art. 35.
(Nomina e revoca del coadiutore nell'amministrazione giudiziaria).

  1. Con il provvedimento con il quale dispone il sequestro previsto dal capo I del titolo II il tribunale nomina il giudice delegato alla procedura e conferisce l'amministrazione dei beni all'Agenzia di cui all'articolo 110, nominando un coadiutore. Qualora la gestione dei beni in sequestro sia particolarmente complessa anche avuto riguardo al numero dei comuni ove sono situati i beni immobili o i complessi aziendali o alla natura della attività aziendale da proseguire o al valore ingente del patrimonio, il tribunale può nominare più coadiutori.
  2. Il coadiutore è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi, nonché di corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, definiti con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la particolare complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio determinano il divieto di cumulo. Il coadiutore è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina il coadiutore comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso.
  2-bis. Il coadiutore nell'amministrazione giudiziaria di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari. Non possono essere nominate coadiutori nell'amministrazione giudiziaria di aziende sequestrate le persone che, al momento della nomina, risultino affidatarie di altro incarico, ancora in corso, di coadiutore nell'amministrazione giudiziaria di aziende sequestrate.
  3. Non possono essere nominate le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con esse conviventi, né le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o le pene accessorie previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione o nei confronti dei quali sia stato disposto il rinvio a giudizio per i reati di cui all'articolo 4. Non possono altresì essere nominate le persone che abbiano svolto attività lavorativa o professionale in favore del proposto o delle imprese a lui riconducibili. Le stesse persone non possono, altresì, svolgere alcuna funzione di collaborazione con l'amministrazione giudiziaria.
  4. L'Agenzia chiede al giudice delegato di essere autorizzata, ove necessario, a farsi coadiuvare da tecnici o da altri soggetti qualificati. Ove la complessità della gestione lo richieda, l'Agenzia organizza un ufficio di coadiuzione la cui composizione ed il cui assetto interno deve essere comunicato al giudice delegato. Il giudice delegato ne autorizza l'istituzione tenuto conto della natura dei beni e delle aziende in sequestro e degli oneri che ne conseguono.
  5. Il coadiutore nell'amministrazione giudiziaria riveste la qualifica di pubblico ufficiale e deve adempiere con diligenza ai compiti del proprio ufficio. Egli collabora con l'Agenzia alla gestione, alla custodia e alla conservazione dei beni sequestrati anche nel corso degli eventuali giudizi di impugnazione, sotto la direzione del giudice delegato, al fine di incrementare, se possibile, la redditività dei beni medesimi.
  6. Il coadiutore deve segnalare all'Agenzia ed al giudice delegato l'esistenza di altri beni che potrebbero formare oggetto di sequestro di cui sia venuto a conoscenza nel corso della sua attività di coadiuzione.
  7. In caso di grave irregolarità o di incapacità il tribunale, su proposta del giudice delegato, dell'Agenzia o d'ufficio, può disporre in ogni tempo la revoca del coadiutore nell'amministrazione giudiziaria, previa audizione dello stesso. Nei confronti dei coadiutori di cui al precedente comma 4 nominati dall'Agenzia la revoca è disposta dalla medesima Agenzia.
  8. Nel caso di trasferimento fuori della residenza, al coadiutore spetta il trattamento previsto dalle disposizioni vigenti per i dirigenti di seconda fascia dello Stato.
  9. Nelle disposizioni del presente codice ogni riferimento alla figura dell'amministratore giudiziario dei beni e delle aziende si intende operato con riferimento all'Agenzia di cui all'articolo 110».
13. 2. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire i capoversi comma 2 e comma 2-bis), con i seguenti:
  2. L'amministratore giudiziario è scelto tra gli iscritti nell'albo nazionale degli amministratori giudiziari secondo criteri di trasparenza che assicurano la rotazione degli incarichi tra gli amministratori, tenuto conto della natura dei beni in sequestro, delle caratteristiche dell'attività aziendale da proseguire, delle specifiche competenze connesse alla gestione. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro dello sviluppo economico, sono individuati i criteri di nomina degli amministratori giudiziari e dei coadiutori che tengano conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compendi da amministrare, avuto riguardo anche al numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, delle pregresse esperienze professionali specifiche. Con lo stesso decreto sono altresì stabiliti i criteri per l'individuazione degli incarichi per i quali la straordinaria complessità dell'amministrazione o l'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare determinano il divieto di cumulo. L'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria o dall'Agenzia.
  2-bis. L'amministratore giudiziario di aziende sequestrate è scelto tra gli iscritti nella sezione di esperti in gestione aziendale dell'Albo nazionale degli amministratori giudiziari.
13. 25. Bindi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: tra i profili professionali e i beni sequestrati aggiungere le seguenti: tenendo conto del valore dei beni lui assegnati,.
13. 3. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: per gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori ed il Ministro dello sviluppo economico con le seguenti: ed il Ministero dello sviluppo economico, inclusi gli aspetti relativi all'individuazione dei coadiutori.
13. 4. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, terzo periodo, aggiungere in fine le parole: che deve, inoltre, esplicitare le ragioni della nomina nel provvedimento con cui è conferito l'incarico sulla base della complessità della gestione, del valore e della dislocazione sul territorio del relativo compendio territoriale.
13. 5. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, dopo le parole: e le persone con esso conviventi aggiungere le seguenti: nonché il coniuge, i parenti, gli affini e le persone conviventi con il giudice che dispone la nomina.
13. 6. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere in fine il seguente periodo: In caso di violazione delle disposizioni di cui al presente comma, non si procede alla liquidazione del compenso di cui all'articolo 42, nonché il Tribunale, su proposta dell'Agenzia, dispone la revoca dell'incarico, incluso quello del coadiutore, e la sospensione dall'Albo nazionale degli amministratori giudiziari per un periodo non inferiore ad un anno.
13. 7. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: da tecnici o da altri soggetti qualificati aggiungere le seguenti: i cui nominativi siano presenti in un apposito albo di professionalità.
13. 8. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: da tecnici o da altri soggetti qualificati aggiungere le seguenti: di specchiata professionalità.
13. 9. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, secondo periodo, aggiungere in fine le parole:, indicando altresì se e quali incarichi analoghi abbiano in corso i coadiutori.
13. 26. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Nel caso in cui si tratti di beni culturali, l'ufficio di coadiuzione è composto anche, secondo le caratteristiche del bene, da uno dei soggetti indicati nell'articolo 9-bis del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
13. 27. Ermini, Verini, Berretta.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine il seguente capoverso:
  5-bis. L'amministratore giudiziario nello svolgimento dei compiti deve attenersi alle linee guida fissate ai sensi dell'articolo 112, comma 4, lettera a) dal Consiglio direttivo dell'Agenzia.
13. 10. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Sopprimere il comma 2.
13. 21. Sisto.

  Al comma 2, capoverso Art. 35-bis, comma 1, sopprimere le parole: non sono punibili e.
13. 23. Bindi, Ermini, Verini, Berretta.
(Approvato)

  Al comma 3, lettera a), premettere il seguente numero:
   0a)
all'alinea dopo il primo periodo è inserito il seguente: « La relazione viene inviata anche alla Direzione nazionale antimafia».
13. 11. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 3, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-
bis) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La relazione di cui al comma 1 deve distinguere chiaramente, in conformità a quanto previsto dall'articolo 37, comma 5, le aziende e i patrimoni di riferimento, patrimoni individuali, i beni personali, i beni riconducibili a terzi di cui, nel procedimento di prevenzione, si assume il ruolo di intestatari fittizi».
13. 12. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. L'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, è sostituito dal seguente:

«Art. 38.
(Compiti dell'Agenzia).

  1. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  2. Con il provvedimento di sequestro, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, del coadiutore nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi.
  3. L'Agenzia, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato.
  4. L'Agenzia, entro tre mesi dalla comunicazione del sequestro, al fine di facilitare la richiesta di utilizzo, anche in assegnazione provvisoria, da parte degli aventi diritto pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di sequestro e ne garantisce l'ulteriore pubblicità mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di violazione continuata dell'obbligo di pubblicazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio provvede alla sostituzione del direttore dell'Agenzia.
  5. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi dei coadiutori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.».
13. 14. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  «5. L'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, è sostituito dal seguente:

«Art. 38.
(Compiti dell'Agenzia).

  1. All'Agenzia sono comunicati per via telematica i provvedimenti di modifica o revoca del sequestro e quelli di autorizzazione al compimento di atti di amministrazione straordinaria. L'Agenzia effettua le comunicazioni telematiche con l'autorità giudiziaria attraverso il proprio sistema informativo inserendo tutti i dati necessari per consentire quanto previsto dagli articoli 40, comma 3-ter e 41, comma 2-ter. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
  2. Con il provvedimento di sequestro, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del tribunale, che ne cura la gestione fino alla emissione del provvedimento di destinazione. L'Agenzia si avvale, per la gestione, del coadiutore nominato dal tribunale salvo che non ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 35, comma 7, o che non sussistano altri giusti motivi.
  3. L'Agenzia, divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca, provvede agli adempimenti di cui all'articolo 42 e all'approvazione del rendiconto della gestione giudiziale dinanzi al giudice delegato.
  4. L'Agenzia, entro tre mesi dalla comunicazione del sequestro, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di sequestro, al fine di facilitare la richiesta di utilizzo, anche in assegnazione provvisoria, da parte degli aventi diritto.
  5. L'Agenzia promuove le intese con l'autorità giudiziaria per assicurare, attraverso criteri di trasparenza, la rotazione degli incarichi dei coadiutori, la corrispondenza tra i profili professionali e i beni sequestrati, nonché la pubblicità dei compensi percepiti, secondo modalità stabilite con decreto emanato dal Ministro dell'interno e dal Ministro della giustizia.».
13. 13. Sarti, Nuti, Businarolo, Ferraresi, Bonafede, Colletti, Agostinelli, Nesci.

  Al comma 5, sostituire il capoverso comma 1.

  Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso comma 3 sostituire la parola: confisca con la seguente: sequestro.
13. 15. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 5, capoverso comma 1, sostituire le parole: di secondo grado emesso dalla corte di appello nei procedimenti di prevenzione con le seguenti: di primo grado.
13. 16. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci

  Al comma 5, capoverso comma 3, sopprimere le parole: sotto la direzione del giudice delegato e ferme restando le competenze del Tribunale,.
13. 22. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 5, capoverso comma 4, sostituire le parole: divenuto irrevocabile il provvedimento di confisca con le seguenti: dopo il decreto di confisca di secondo grado emesso dalla corte di appello.
13. 24. Bindi.
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire il capoverso comma 5 è sostituito con il seguente: «5. L'Agenzia, entro tre mesi dalla comunicazione del deposito del provvedimento di sequestro, al fine di facilitare la richiesta di utilizzo da parte degli aventi diritto, pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei beni immobili oggetto di sequestro e ne garantisce l'ulteriore pubblicità mediante il proprio sito istituzionale nonché con ogni altra idonea forma di diffusione. A tale scopo l'Agenzia si avvale, tra l'altro, di appositi spazi che la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettera g), della legge 3 maggio 2004, n. 112. La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di violazione continuata dell'obbligo di pubblicazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio provvede alla sostituzione del direttore dell'Agenzia.».
13. 17. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 5, capoverso comma 5, sostituire le parole: un mese dalla comunicazione del provvedimento di confisca con le seguenti: tre mesi dalla comunicazione del deposito di provvedimento di sequestro.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso aggiungere in fine il seguente periodo: La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
13. 18. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 5, capoverso comma 5, aggiungere in fine i seguenti periodi: La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. In caso di violazione continuata dell'obbligo di pubblicazione di cui al presente comma, il Presidente del Consiglio dei ministri provvede alla sostituzione del direttore dell'Agenzia.
13. 19. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

  Al comma 5, capoverso comma 5, aggiungere in fine il seguente periodo: La mancata pubblicazione comporta responsabilità dirigenziale ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
13. 20. Nuti, Sarti, Businarolo, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Nesci.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 30 OTTOBRE 2015, N. 174, RECANTE PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE (A.C. 3393)

A.C. 3393 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    ci troviamo davanti ad un nuovo, ennesimo, decreto-legge di proroga di tutte le diverse missioni internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese che reitera una delle peggiori consuetudini del Governo, ritornando a finanziare le missioni internazionali militari, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo, per soli tre mesi, non trovando così alcuna giustificazione, non programmabile, di urgenza;
    da un punto di vista istituzionale il decreto sembra teso a prefabbricare «un pacchetto» legislativo disorganico e slegato tra le varie parti, obbligando le Camere a un inaccettabile «prendere o lasciare» trattando il decreto di missioni talmente diverse tra di loro (spesso di segno opposto) e sul quale i singoli gruppi e parlamentari possono, coerentemente con il mandato conferitoci dai cittadini, avere sulle stesse opinioni diametralmente diverse;
    non si comprende inoltre perché, limitatamente alla parte sulle missioni internazionali, sia stata abbandonata la prassi inaugurata nella scorsa legislatura sulla decretazione annuale in tale materia; manca, tuttora, una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni militari internazionali malgrado le reiterate assicurazioni più volte enunciate dai Governi succedutisi in questi anni; attualmente, peraltro, la discussione risulta avviata presso l'aula del Senato della Repubblica – dopo che il testo è già stato approvato dalla Camera – ma i cui lavori stanno procedendo con grande fatica non essendo, evidentemente, materia in cima alle priorità politiche della maggioranza, che ha provveduto, in Commissione, a modificare in peggio il testo alterandone il già precario equilibrio politico trovato in prima lettura;
    l'abuso dei decreti-legge e dei decreti legislativi ha fatto sì che, ormai da anni, le leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali rappresentino la quasi totalità delle leggi approvate dal Parlamento;
    il precedente decreto-legge di rifinanziamento delle missioni, 18 febbraio 2015, n. 7, in sede di conversione in legge 17 aprile 2015, n. 43 subì, in merito alle missioni anti-pirateria in corso, la seguente modifica all'articolo 13, comma 3: «al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Conclusa la missione in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque non oltre la data del 30 settembre 2015, la partecipazione dell'Italia alla predetta operazione sarà valutata, sentite le competenti Commissioni parlamentari, in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri della Marina militare attualmente trattenuti in India»; Come è noto, però, la situazione riguardante la restrizione della libertà dei due marò Girone e Latorre – nonostante la positiva notizia dell'arbitrato internazionale – non è affatto cambiata, mentre le citate missioni sono state comunque rifinanziate senza l'apposita preventiva valutazione delle Commissioni parlamentari;
    il decreto in titolo prevede la reiterazione e il potenziamento del nostro contingente militare della denominata Resolute Support Mission in Afghanistan. Nonostante tutte le assicurazioni politiche di un progressivo disimpegno italiano in questo scenario di guerra che doveva terminare con la chiusura della missione ISAF il 31 dicembre 2014, non solo registriamo il perdurare sotto altra sigla della partecipazione italiana alla occupazione dell'Afghanistan ma assistiamo anche all'aumento del contingente – sia come consistenza dei militari in teatro (204 in più rispetto al precedente decreto), sia come a consistenza dei mezzi militari in teatro (+ 46) – fa pensare che tale crescita di uomini e mezzi sia stata voluta per sostituire il contingente spagnolo che invece è stato dal governo di Madrid opportunamente richiamato in Patria. Il maggior coinvolgimento italiano nel teatro afghano avviene cioè in assenza dei necessari requisiti di solidarietà tra gli altri Paesi della UE che fino allo scorso settembre erano presenti con uomini e mezzi in Afghanistan e dimostra una inaccettabile subalternità ai voleri del governo Usa in evidente assenza di quelle condizioni «di parità con gli altri Stati» che l'articolo 11 della Costituzione stabilisce come requisito necessario per consentire «limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni»;
    il comma 7 dell'articolo 1 del presente decreto autorizza la spesa per la proroga della partecipazione di personale militare all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo centro-meridionale denominata EUNAVFOR MED, istituita dalla decisione PESC/2015/778, adottata dal Consiglio dell'Unione europea il 18 maggio 2015. Il mandato di EUNAVFOR MED, come definito dall'articolo 2 della citata decisione, prevede tre successive fasi operative:
     a) Individuazione e monitoraggio delle reti di migrazione attraverso la raccolta di informazioni e il pattugliamento in alto mare;
     b) i) Fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti in alto mare di imbarcazioni sospette; ii) Fermi, ispezioni, sequestri e dirottamenti, in alto mare o nelle acque territoriali e interne di uno Stato costiero, di imbarcazioni sospette, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato;
     c) Adozione di tutte le misure necessarie nei confronti delle imbarcazioni sospette, ivi compresa la possibilità di metterle fuori uso o renderle inutilizzabili, nel territorio dello stato costiero interessato, conformemente alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite applicabili o al consenso dello Stato costiero interessato;
    appare evidente, quindi, che mentre le misure di cui ai punti a) e b-i) sono attuabili, nel rispetto del diritto internazionale e della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS), prescindendo da una risoluzione del Consiglio di Sicurezza e dal consenso dello Stato costiero interessato, le misure di cui ai punti b-ii) e c) sono subordinate all'adozione di una risoluzione del Consiglio di Sicurezza o all'ottenimento del consenso dello Stato interessato. La recente risoluzione 2240 (2015) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 9 ottobre 2015 autorizza solo parzialmente l'avvio della cosiddetta seconda fase e non autorizza per niente la terza fase (per la quale sarà necessaria una risoluzione del Consiglio di Sicurezza ulteriore e specifica). Inoltre, nonostante i reiterati annunci, non appare all'orizzonte nessun processo di pacificazione in Libia tale da attribuire, ad un nuovo governo, quei requisiti di effettiva sovranità del popolo libico che possono legittimare un eventuale accordo tra la comunità internazionale e il governo di quel Paese. Il decreto in esame distorce il nostro ordinamento puntando ad avere un consenso preventivo del Parlamento anche su risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell'Onu o dell'eventuale Stato costiero interessato senza che i contenuti di tali risoluzioni o dei limiti di questo consenso siano conosciuti dalle Camere. Questo consenso «alla cieca» lede le prerogative che la Costituzione attribuisce al Parlamento che deve poter deliberare – tanto più in presenza di missioni militari – solo avendo piena cognizione di causa di cosa andranno a fare le nostre Forze Armate e quale effettivo mandato e regole d'ingaggio saranno decise dalle Nazioni Unite;
    nonostante la partecipazione italiana alla missione UNFICYP Cipro fosse già cessata con il passato decreto missioni, essa viene riproposta, senza una preventiva autorizzazione e discussione parlamentare e senza che l'Onu abbia rinnovato le motivazioni della stessa;
    in base all'articolo 11 della Costituzione «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Accettare un intervento quale strumento di offesa alla libertà dei popoli ma anche quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce de facto al superamento dei principi alla base del dettato costituzionale;
    il decreto-legge in titolo interviene a prorogare le missioni internazionali dal 1o ottobre al 31 dicembre 2015, retroagendo dunque di trenta giorni rispetto alla sua entrata in vigore, avvenuta in data 30 ottobre 2015, giorno della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e dando così copertura normativa all'impegno dell'Italia nelle missioni internazionali dalla data citata, circostanza che, come rilevato in situazioni analoghe dal Comitato per la legislazione della Camera, non appare coerente con le esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione. Il fatto che il decreto sia stato emanato oltre un mese dopo la scadenza del precedente decreto-legge, dimostra l'insussistenza dei requisiti dell'urgenza anche in considerazione del fatto che si tratta di missioni in itinere da svariati anni per alcune delle quali nemmeno è stata presa in considerazione l'eventualità della sua cessazione;
    l'utilizzo dello strumento del decreto-legge impedisce di fatto un'analisi accurata e una deliberazione;
    il decreto-legge in titolo manca della caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo come disposto dall'articolo 77 della Costituzione, anche alla luce dell'inesistenza dei requisiti d'urgenza già richiamati per cui le missioni prorogate sono in itinere da svariati anni e per cui si nega, de facto, l'eventualità di una loro conclusione, confermando i profili di incostituzionalità del provvedimento, comprovando la oramai insopportabile distorsione del rapporto costituzionale tra poteri costituiti: Governo e Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3393.
n. 1. Frusone, Manlio Di Stefano, Basilio, Di Battista, Corda, Grande, Rizzo, Scagliusi, Tofalo, Del Grosso, Paolo Bernini, Sibilia, Spadoni, D'Incà.

  La Camera,
   premesso che:
    un ennesimo decreto-legge proroga tutte le missioni internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese, missioni in molti casi di natura assolutamente diversa, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo;
    l'uso abnorme della decretazione d'urgenza, dei decreti-legge omnibus e delle leggi delega ha generato, in molte occasioni, le perplessità dell'Osservatorio sulla legislazione, nonché i richiami del Presidente della Repubblica e della stessa Corte costituzionale, che da anni e con più sentenze ha stigmatizzato questa prassi;
    l'abuso dei decreti-legge e dei decreti legislativi ha fatto sì che, ormai da anni, le leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali rappresentino la quasi totalità delle leggi approvate dal Parlamento;
    il ricorso alla «decretazione d'urgenza», come anche il continuo ricorso alla «questione di fiducia» finiscono di fatto per svuotare il Parlamento di alcune delle sue prerogative più importanti, ovvero la funzione legislativa, nonché quella di controllo e di indirizzo politico, attraverso un uso esageratamente elastico dei presupposti che sono alla base dell'utilizzo legittimo di tali strumenti;
    l'inserimento in un unico provvedimento della proroga di tutte le missioni – in molti casi assolutamente diverse tra loro – non può che destare particolare preoccupazione, impedendo al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro specificità, prima di deliberare;
    in base all'articolo 11 della Costituzione «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Accettare un intervento quale strumento di offesa alla libertà dei popoli ma anche quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce de facto al superamento dei principi alla base del dettato costituzionale;
    pur nella consapevolezza degli obblighi che derivano al nostro Paese per la sua appartenenza all'Unione europea, e ad alleanze come la Nato, nonché delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto con le organizzazioni multilaterali di riferimento non può comportare, per l'Italia, l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione;
    valutare per ogni missione se, come e quanto contribuire in via strategica in relazione agli interessi nazionali e alle dinamiche europee nonché transatlantiche, risulta di difficile attuazione, a fronte dei tempi e delle modalità con le quali – sulla scia di una prassi oramai consolidata – si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali;
    l'utilizzo dello strumento del decreto-legge impedisce di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole;
    il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza per la proroga delle missioni appare, inoltre, azzardato, vista la natura periodica – trattasi di rinnovi semestrali già programmati – e, dunque, assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in oggetto;
    il decreto-legge in titolo manca della caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo come disposto dall'articolo 77 della Costituzione, anche alla luce dell'inesistenza dei requisiti d'urgenza già richiamati per cui le missioni prorogate sono in itinere da svariati anni e per cui si nega, de facto, l'eventualità di una loro conclusione, confermando i profili di incostituzionalità del provvedimento, comprovando la oramai insopportabile distorsione del rapporto costituzionale tra poteri costituiti: Governo e Parlamento;
    non può che confermare la mancanza del requisito dell'urgenza, la circostanza che il decreto-legge in oggetto sia stato licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 12 ottobre e pubblicato in G.U il 30 ottobre, ossia un mese dopo la scadenza del precedente decreto-legge;
    il provvedimento in esame risulta disomogeneo, avendo al suo interno norme circa il finanziamento e la proroga delle missioni all'estero – diverse tra loro – disposizioni relative alla cooperazione allo sviluppo risulta in definitiva mancante dei requisiti prescritti dall'articolo 77 della Costituzione, nonché di quelli indicati all'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988;
    si evidenzia, ulteriormente, la mancanza di elementi sufficienti per tale accurata e consapevole deliberazione del Parlamento. Alla relazione tecnica, allegata al provvedimento, mancano spesso le informazioni relative ai costi delle singole missioni, in particolare con riferimento alle spese dei materiali e per il funzionamento dei mezzi militari impiegati nelle missioni internazionali;
    in riferimento alla missione EUNAVFOR MED, nei giorni scorsi è partita la seconda fase della suddetta operazione l'obiettivo di identificare, prendere possesso e rendere inoperative le imbarcazioni usate dai trafficanti di esseri umani, in assenza della necessaria deliberazione del Parlamento;
    la missione europea entra infatti in una fase operativa, dopo quella di studio del fenomeno. Ora si potranno mettere in atto delle vere azioni di deterrenza. Potranno essere fermate le barche usate dai trafficanti, potranno essere scortati i barconi carichi di migranti e allo stesso tempo potranno essere assicurati i trafficanti alla giustizia italiana. Potranno essere sequestrate le imbarcazioni utilizzate dai trafficanti così come il materiale tecnologico;
    a tale riferimento si segnala che quanto previsto dalla nuova fase risulta parzialmente autorizzato dalla risoluzione n. 2240 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni unite del 9 ottobre, la quale non deroga al diritto internazionale e specificatamente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS) nelle attività di fermo, ispezione, sequestro e dirottamento delle imbarcazioni in alto mare, mentre per le stesse attività condotte nelle acque territoriali ed interne di uno Stato costiero permane il consenso dello Stato costiero interessato;
    infine, con riferimento agli atti a disposizione del parlamento si evince la missione Resolute support sarebbe dovuta terminare ad ottobre 2015, con progressivo disimpiego delle truppe presenti in Afghanistan entro il 31 dicembre 2015, data di fine missione;
    il decreto in oggetto, non solo non prevede un disimpiego graduale del contingente ma prevede addirittura un incremento di 200 militari impegnati in teatro;
    in ultimo si evidenzia la copertura finanziaria del provvedimento che a fronte di oneri complessivi per le missioni pari a 301.170.028 euro (354.100.162 euro complessivamente per il provvedimento), soltanto 10.670.252 euro vengono finanziati con il relativo fondo per le missioni di cui all'articolo 1, comma 1240 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (pressoché totalmente assorbito già dal precedente decreto di proroga delle missioni), mentre la restante parte provengono da coperture che nulla hanno a che fare con le disposizioni in oggetto del presente decreto;
  tutto ciò considerato,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3393.
N. 2. Scotto, Duranti, Palazzotto, Piras, Fratoianni, Marcon, Melilla, Airaudo, Quaranta, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.