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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 28 ottobre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 28 ottobre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, Costantino, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Marca, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Naccarato, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sorial, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Marca, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 27 ottobre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   MAROTTA e SAMMARCO: «Modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa» (3384).

  Sarà stampata e distribuita.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge CASATI ed altri: «Norme per valorizzare, in continuità con la legge 13 maggio 1978, n. 180, la partecipazione attiva di utenti, familiari, operatori e cittadini nei servizi di salute mentale e per promuovere equità di cure nel territorio nazionale» (2233) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Romanini.

  La proposta di legge ROMANINI ed altri: «Disposizioni in materia di produzione e vendita del pane» (3265) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Giacobbe.

  La proposta di legge SBROLLINI ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive» (3309) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Falcone.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   VII Commissione (Cultura):

  PANNARALE ed altri: «Istituzione del Fondo per il diritto all'informazione, per il finanziamento pubblico dell'editoria» (3345) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 20 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, l'elenco delle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferito al terzo trimestre del 2015 (Doc. LXXIII-bis, n. 11).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti e alla Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 19 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 269, la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge n. 269 del 1998, recante norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia e del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù, aggiornata al 31 dicembre 2013 (Doc. CX, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, con lettera in data 22 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, la relazione sull'attività svolta dalla Fondazione La Biennale di Venezia nell'anno 2014 (Doc. CLXX, n. 3), corredata dal bilancio d'esercizio per il medesimo anno.

  Questa relazione è trasmessa alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 28 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 486 final).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 27 ottobre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla IX Commissione (Trasporti), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione della revisione 3 dell'accordo della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite relativo all'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto») (COM(2015) 535 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 535 final – Annex 1);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nel Comitato europeo per l'elaborazione di norme per la navigazione interna (CESNI) e nella sessione plenaria della Commissione centrale per la navigazione sul Reno (CCNR) sull'adozione di una norma relativa ai requisiti tecnici per le navi della navigazione interna (COM(2015) 549 final).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 27 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Consiglio – Fondo europeo di sviluppo (FES): previsioni degli impegni, dei pagamenti e dei contributi a carico degli Stati membri per il 2015, 2016, 2017, 2018 e 2019 (COM(2015) 523 final);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'istituzione di comitati nazionali per la competitività nella zona euro (COM(2015) 601 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Banca centrale europea – Una tabella di marcia verso una rappresentanza esterna più coerente della zona euro nei consessi internazionali (COM(2015) 602 final);
   Proposta di decisione del Consiglio che stabilisce talune misure volte alla progressiva introduzione di una rappresentanza unificata della zona euro nel Fondo monetario internazionale (COM(2015) 603 final).

Comunicazione di nomine ministeriali.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 28 ottobre 2015, ha dato comunicazione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, della nomina del dottor Sandro Biserna a componente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

  Questa comunicazione è trasmessa alla XI Commissione (Lavoro).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 27 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dei seguenti incarichi di livello dirigenziale generale nell'ambito del Ministero della difesa:
   alla dottoressa Maura Paolotti, l'incarico di direttore della Direzione generale della previdenza militare e della leva;
   alla dottoressa Luisa Riccardi, l'incarico di direttore del V Reparto del Segretariato generale;
   alla dottoressa Giovanna Romeo, l'incarico di direttore del VI Reparto del Segretariato generale.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla IV Commissione (Difesa).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 23 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati (219).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 27 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 26 ottobre 2015, a pagina 4, seconda colonna, ventinovesima riga, le parole: «2012/56/UE» si intendono sostituite dalle seguenti: «2013/56/UE».

MOZIONI BUSINAROLO ED ALTRI N. 1-00783, SCOTTO ED ALTRI N. 1-00912, MISIANI ED ALTRI N. 1-01032, GUIDESI ED ALTRI N. 1-01034, TANCREDI ED ALTRI N. 1-01036, PALESE N. 1-01037, MUCCI ED ALTRI 1-01042, MAZZIOTTI DI CELSO E MONCHIERO N. 1-01043 E RAMPELLI ED ALTRI 1-01044 CONCERNENTI INIZIATIVE PER ASSICURARE MAGGIORE TRASPARENZA E PARTECIPAZIONE NELLE PROCEDURE DI NOMINA DEI MEMBRI DEI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE DALLO STATO E DA ALTRI SOGGETTI PUBBLICI

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    il quadro generale relativo all'universo delle società partecipate presenta risvolti piuttosto allarmanti: la «giungla» di partecipate, secondo la definizione data nel 2013 dall'allora commissario straordinario alla spending review Carlo Cottarelli, conta ad oggi circa 7.500 partecipate pubbliche. Una miriade di società, come evidenziato dal procuratore generale presso la Corte dei conti, Salvatore Nottola, nel suo giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 2014, che sono costate alle casse statali circa 26 miliardi di euro. Secondo l'ultima rilevazione della Corte dei conti, le partecipate sono così suddivise: 50 dallo Stato e 5.258 dagli enti territoriali, cui si sommano altri 2.214 organismi di varia natura (come consorzi e fondazioni), anche se si tratta di un numero variabile perché le società sono soggette a frequenti modifiche dell'assetto;
    negli ultimi anni si è assistito a diversi interventi legislativi diretti a sottoporre le suddette società a misure di contenimento della spesa e a regole di trasparenza, ma, allo stato attuale, è necessario un disegno di ristrutturazione organico e complessivo, che preveda regole chiare e improntate alla trasparenza, criteri razionali di partecipazione ed un sistema di controlli più efficace;
    il dissesto delle partecipate trascina con sé quello degli enti locali, mettendo a rischio i conti pubblici ed alimentando l'indebitamento dello Stato. Non bisogna, inoltre, dimenticare che, molto spesso, le regole restrittive imposte dal patto di stabilità interno inducono gli enti locali ad intaccare i servizi pubblici utili alla collettività, al fine di far quadrare i propri bilanci;
    tutto ciò rende assolutamente necessario un progetto generale di riorganizzazione serio ed improcrastinabile ed un intervento efficace che preveda forme di coinvolgimento diretto della cittadinanza nella scelta dei candidati per la nomina dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti stessi;
    un esempio di tale coinvolgimento è rappresentato dal comune di Napoli dove, il 9 marzo 2015, il consiglio comunale ha approvato la delibera per un nuovo statuto della azienda speciale Abc (Acqua bene comune) Napoli, con il quale è stata istituzionalizzata la partecipazione democratica nel consiglio di amministrazione della stessa, mentre si escludono le partecipazioni a società per azioni, e si apre, inoltre, ai consorzi di comuni per l'acqua pubblica;
    tale coinvolgimento, che ha riscontrato il gradimento dei cittadini, è finalizzato a garantire la trasparenza e la chiarezza nella scelta dei candidati, soprattutto al fine di evitare i cosiddetti «poltronifici», con il conferimento di incarichi a soggetti non meritevoli;
    resta ferma la necessità di un intervento legislativo mirato a ridurre i costi elevati e gli sprechi collegati alla moltitudine eccessiva di società partecipate,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative per introdurre l'obbligo, nella selezione per le nomine dei candidati dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici:
    a) di audire i candidati e rendere pubbliche tali audizioni, dandone comunicazione anche sul portale degli enti interessati, permettendo ai cittadini di intervenire rivolgendo domande ai candidati sui curricula vitae, sulle attitudini e sulle competenze;
    b) di prevedere che l'audizione sia preceduta da un periodo di almeno dieci giorni in cui i cittadini possano inviare osservazioni via web di cui si terrà conto nel corso della discussione e deliberazione sulle nomine;
    c) di pubblicare, per i singoli candidati, sul portale degli enti interessati, il curriculum vitae e il certificato penale.
(1-00783)
(Nuova formulazione) «Businarolo, Agostinelli, Ferraresi, Sarti, Bonafede, D'Ambrosio, Colletti, Pesco, D'Incà, Dieni, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi».


   La Camera,
   premesso che:
    il quadro generale relativo all'universo delle società partecipate presenta risvolti piuttosto allarmanti: la «giungla» di partecipate, secondo la definizione data nel 2013 dall'allora commissario straordinario alla spending review Carlo Cottarelli, conta ad oggi circa 7.500 partecipate pubbliche. Una miriade di società, come evidenziato dal procuratore generale presso la Corte dei conti, Salvatore Nottola, nel suo giudizio sul rendiconto generale dello Stato per il 2014, che sono costate alle casse statali circa 26 miliardi di euro. Secondo l'ultima rilevazione della Corte dei conti, le partecipate sono così suddivise: 50 dallo Stato e 5.258 dagli enti territoriali, cui si sommano altri 2.214 organismi di varia natura (come consorzi e fondazioni), anche se si tratta di un numero variabile perché le società sono soggette a frequenti modifiche dell'assetto;
    negli ultimi anni si è assistito a diversi interventi legislativi diretti a sottoporre le suddette società a misure di contenimento della spesa e a regole di trasparenza, ma, allo stato attuale, è necessario un disegno di ristrutturazione organico e complessivo, che preveda regole chiare e improntate alla trasparenza, criteri razionali di partecipazione ed un sistema di controlli più efficace;
    il dissesto delle partecipate trascina con sé quello degli enti locali, mettendo a rischio i conti pubblici ed alimentando l'indebitamento dello Stato. Non bisogna, inoltre, dimenticare che, molto spesso, le regole restrittive imposte dal patto di stabilità interno inducono gli enti locali ad intaccare i servizi pubblici utili alla collettività, al fine di far quadrare i propri bilanci;
    tutto ciò rende assolutamente necessario un progetto generale di riorganizzazione serio ed improcrastinabile ed un intervento efficace che preveda forme di coinvolgimento diretto della cittadinanza nella scelta dei candidati per la nomina dei consigli di amministrazione delle società partecipate dagli enti stessi;
    resta ferma la necessità di un intervento legislativo mirato a ridurre i costi elevati e gli sprechi collegati alla moltitudine eccessiva di società partecipate,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative normative per introdurre l'obbligo, nella selezione per le nomine dei candidati dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici, di pubblicare, per i singoli candidati, sul portale degli enti interessati, il curriculum vitae e il certificato penale.
(1-00783)
(Nuova formulazione – Testo modificato nel corso della seduta come risultante dalla votazione per parti separate) «Businarolo, Agostinelli, Ferraresi, Sarti, Bonafede, D'Ambrosio, Colletti, Pesco, D'Incà, Dieni, Nuti, Toninelli, Cozzolino, Cecconi».


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese è caratterizzato da una presenza significativa ed economicamente rilevante di società partecipate, totalmente o in parte, da capitale pubblico, che rappresentano un mondo articolato e poco trasparente che necessita di un profondo disegno di ristrutturazione organico e complessivo;
    il procuratore generale presso la Corte dei conti, Salvatore Nottola, nel suo giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2014, ha evidenziato come le società partecipate risultino essere in tutto circa 7.500 e, in particolare, 50 dallo Stato e 5.258 dagli enti locali, cui si sommano altri 2.214 organismi di varia natura (consorzi, fondazioni e altri);
    il numero complessivo è, però, sempre variabile, in quanto le società sono soggette a frequenti modifiche dell'assetto societario e in ogni caso provocano un forte impatto sui conti pubblici;
    in particolare, il movimento finanziario indotto dalle società partecipate dallo Stato, costituito dai pagamenti a qualsiasi titolo erogati dai Ministeri nei loro confronti, ad avviso della magistratura contabile, ammonterebbe a 30,55 miliardi di euro nel 2011, 26,11 miliardi di euro nel 2012 e 25,93 miliardi di euro nel 2013; il «peso» delle società strumentali sul bilancio dei Ministeri sarebbe stato di 785,9 milioni di euro nel 2011, 844,61 milioni di euro nel 2012 e 574,91 milioni di euro nel 2013; quanto agli enti partecipati dagli enti locali, un terzo delle 5.258 partecipate è in perdita;
    in questi ultimi anni, il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato oggetto di iniziative finalizzate alla razionalizzazione del settore, sia per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa, sia per aumentarne la trasparenza;
    l'esigenza di un intervento volto a ridisegnare l'universo delle partecipate locali aveva trovato espressione con le disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 2014, con il quale si è conferito al commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali;
    la strategia proposta da tale programma è incentrata su quattro cardini, quali: limitare il perimetro delle partecipate entro il perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante; introdurre vincoli diretti per limitare e/o vietare alcuni tipi di partecipazioni; promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, attraverso l'uso dei costi standard e l'aggregazione tra società che offrono servizi simili, per sfruttare al meglio le economie di scala e, infine, fare ampio ricorso alla trasparenza ed alla pressione dell'opinione pubblica come strumento di controllo;
    con riferimento alla trasparenza delle procedure e dei criteri con i quali sono nominati i vertici delle società a partecipazione pubblica, numerose associazioni e movimenti (Associazione pubblici cittadini, il Movimento consumatori, Officine democratiche e altri) hanno proposto l'introduzione di un meccanismo di audizioni pubbliche (public hearings) per tutti i candidati con l'obiettivo di aumentare la trasparenza nella prassi delle nomine pubbliche, favorendo così lo svolgimento di selezioni basate effettivamente sul merito e sulla competenza e la diffusione di una cultura della partecipazione e della progettualità politica imperniata su proposte riformatrici di lungo termine, elaborate anche alla luce della best practice internazionali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, ove non già assunta, volta a prevedere la pubblicazione dei curricula dei singoli candidati anche sul sito internet delle società partecipate coinvolte dalle procedure di nomina, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo tesa all'introduzione di un meccanismo di audizioni pubbliche per la nomina dei candidati dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici tale da assicurare la massima chiarezza, trasparenza e partecipazione da parte dei cittadini durante lo svolgimento dell’iter di selezione.
(1-00912) «Scotto, Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro».


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese è caratterizzato da una presenza significativa ed economicamente rilevante di società partecipate, totalmente o in parte, da capitale pubblico, che rappresentano un mondo articolato e poco trasparente che necessita di un profondo disegno di ristrutturazione organico e complessivo;
    il procuratore generale presso la Corte dei conti, Salvatore Nottola, nel suo giudizio di parificazione sul rendiconto generale dello Stato per il 2014, ha evidenziato come le società partecipate risultino essere in tutto circa 7.500 e, in particolare, 50 dallo Stato e 5.258 dagli enti locali, cui si sommano altri 2.214 organismi di varia natura (consorzi, fondazioni e altri);
    il numero complessivo è, però, sempre variabile, in quanto le società sono soggette a frequenti modifiche dell'assetto societario e in ogni caso provocano un forte impatto sui conti pubblici;
    in particolare, il movimento finanziario indotto dalle società partecipate dallo Stato, costituito dai pagamenti a qualsiasi titolo erogati dai Ministeri nei loro confronti, ad avviso della magistratura contabile, ammonterebbe a 30,55 miliardi di euro nel 2011, 26,11 miliardi di euro nel 2012 e 25,93 miliardi di euro nel 2013; il «peso» delle società strumentali sul bilancio dei Ministeri sarebbe stato di 785,9 milioni di euro nel 2011, 844,61 milioni di euro nel 2012 e 574,91 milioni di euro nel 2013; quanto agli enti partecipati dagli enti locali, un terzo delle 5.258 partecipate è in perdita;
    in questi ultimi anni, il ruolo e le funzioni delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, particolarmente diffuse nel comparto delle amministrazioni locali, è stato oggetto di iniziative finalizzate alla razionalizzazione del settore, sia per ridurne il numero, anche allo scopo di un contenimento della relativa spesa, sia per aumentarne la trasparenza;
    l'esigenza di un intervento volto a ridisegnare l'universo delle partecipate locali aveva trovato espressione con le disposizioni contenute nell'articolo 23 del decreto-legge n. 66 del 2014, con il quale si è conferito al commissario per la razionalizzazione della spesa pubblica la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione, anche ai fini di una loro valorizzazione industriale, delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società direttamente o indirettamente controllate dalle amministrazioni locali;
    la strategia proposta da tale programma è incentrata su quattro cardini, quali: limitare il perimetro delle partecipate entro il perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante; introdurre vincoli diretti per limitare e/o vietare alcuni tipi di partecipazioni; promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative, attraverso l'uso dei costi standard e l'aggregazione tra società che offrono servizi simili, per sfruttare al meglio le economie di scala e, infine, fare ampio ricorso alla trasparenza ed alla pressione dell'opinione pubblica come strumento di controllo;
    con riferimento alla trasparenza delle procedure e dei criteri con i quali sono nominati i vertici delle società a partecipazione pubblica, numerose associazioni e movimenti (Associazione pubblici cittadini, il Movimento consumatori, Officine democratiche e altri) hanno proposto l'introduzione di un meccanismo di audizioni pubbliche (public hearings) per tutti i candidati con l'obiettivo di aumentare la trasparenza nella prassi delle nomine pubbliche, favorendo così lo svolgimento di selezioni basate effettivamente sul merito e sulla competenza e la diffusione di una cultura della partecipazione e della progettualità politica imperniata su proposte riformatrici di lungo termine, elaborate anche alla luce della best practice internazionali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, ove non già assunta, volta a prevedere la pubblicazione dei curricula dei singoli candidati anche sul sito internet delle società partecipate coinvolte dalle procedure di nomina, così da consentire a tutti i soggetti interessati, quali dipendenti, clienti e fornitori delle stesse società, di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa di carattere normativo tesa ad assicurare la massima chiarezza, trasparenza e partecipazione da parte dei cittadini durante lo svolgimento dell’iter di selezione.
(1-00912)
(Testo modificato nel corso della seduta) «Scotto, Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Duranti, Piras, Fratoianni, Melilla, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Zaccagnini, Sannicandro».


   La Camera,
   premesso che:
    la presenza di società partecipate costituite per la soddisfazione di interessi pubblici è un fenomeno caratteristico dell'economia italiana, che si è accentuato in maniera considerevole nell'ultimo decennio soprattutto a livello locale;
    secondo il rapporto sulle partecipazioni detenute dalle amministrazioni pubbliche elaborato dal Ministero dell'economia e finanze – diffuso nel luglio 2014 e relativo all'anno 2012 – il numero di queste società ammontava a 8.146 di cui la gran parte concerne le partecipate dalle amministrazioni locali, pari a poco più di 7.700 unità, cui seguono circa 420 società cui partecipano le amministrazioni centrali mentre le restanti unità fanno riferimento agli enti di previdenza e ad altre particolari tipologie di amministrazioni;
    tra le società partecipate da amministrazioni centrali, particolare rilievo assumono quelle statali a controllo diretto del Ministero dell'economia e finanze che, nel 2014, ammontano a 33: di esse, 3 sono società per azioni quotate, costituite dall'Enel spa (31,24 per cento), dall'Eni spa (4,34 per cento con Cassa depositi e prestiti spa che ne detiene una partecipazione del 25,76 per cento) e da Finmeccanica spa (30,20 per cento);
    tra le società di livello territoriale (95 per cento del totale), di cui la gran parte è a partecipazione comunale e opera nel settore terziario, solo il 47 per cento ha chiuso il bilancio di esercizio 2011 in utile, il 20 per cento in pareggio, il 33 per cento in perdita; tuttavia le perdite ammontano a 2,2 miliardi di euro circa, a fronte di utili complessivi di 1,4 miliardi di euro: considerato l'impatto negativo di tale fenomeno sul conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, è stata realizzata, negli ultimi anni, una serie di interventi sul settore;
    la legge di stabilità per il 2015 ha previsto un nuovo processo di razionalizzazione delle partecipate locali finalizzato a ridurne il numero, sulla base di alcuni criteri: soppressione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante liquidazione e cessione); soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; eliminazione delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche mediante fusione o internalizzazione delle funzioni); aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; riorganizzazione interna delle società per contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle remunerazione degli organi amministrativi e di controllo);
    anche nel Documento di economia e finanza 2015 si conferma l'intenzione del Governo di procedere al riordino delle partecipazioni pubbliche e al riassetto complessivo della materia attraverso la predisposizione di due distinti testi unici, e di proseguire nel piano di razionalizzazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, attraverso la riduzione del loro numero e dei relativi costi;
    al fine di tutelare il perseguimento degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, è necessario assicurare la massima trasparenza e qualità delle procedure di designazione dei componenti degli organi sociali, garantendo il rigoroso rispetto dei requisiti di onorabilità e di professionalità degli amministratori,

impegna il Governo:

   a promuovere meccanismi nella scelta dei consigli di amministrazione delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, tali da garantire l'assenza di conflitti di interessi e la massima trasparenza delle procedure di selezione, confermando e implementando i criteri sinora adottati nella formazione dei consigli di amministrazione delle società partecipate dallo Stato e da altri soggetti pubblici, sulla scorta delle previsioni adottate con le direttive emanate a partire dal 2013 dal Ministero dell'economia e delle finanze, e a tal fine:
    a) ad aggiornare periodicamente l'elenco delle posizioni in scadenza da pubblicare nel sito internet dell'ente pubblico di riferimento, anche nel caso di decadenza dell'organo di amministrazione ovvero di uno dei suoi componenti e nel caso di dimissioni di uno o più consiglieri;
    b) a procedere allo svolgimento di istruttorie di carattere qualitativo e attitudinale dei potenziali candidati;
    c) a pubblicare nel sito internet dell'ente pubblico di riferimento una relazione di sintesi che illustri i criteri adottati, anche relativi alle specifiche caratteristiche della singola società, i curricula dei candidati, previa autorizzazione degli interessati, e i profili dei candidati proposti, anche prevedendo la valutazione delle candidature pervenute;
    d) a subordinare l'eventuale riconferma degli uscenti alla valutazione dei risultati della società in termini di efficacia ed efficienza nel perseguimento dell'interesse pubblico;
   ad adottare, nel quadro delle esigenze di trasparenza, misure di contenimento delle retribuzioni dei dirigenti delle società, in analogia a quanto già previsto per la pubblica amministrazione.
(1-01032) «Misiani, Marchi, Cinzia Maria Fontana, Boccadutri, Paola Bragantini, Capodicasa, Cenni, Dell'Aringa, Fanucci, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Laforgia, Losacco, Marchetti, Melilli, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato, Miotto».


   La Camera,
   premesso che:
    il sistema delle società partecipate direttamente o indirettamente da soggetti pubblici (più di settemila nell'intero territorio del Paese secondo la Corte dei conti) costituisce un insieme disomogeneo, certamente riformabile e razionalizzabile, a cui guardare senza grossolane generalizzazioni o ricette semplicistiche;
    l'attività delle società pubbliche o partecipate è frutto di un'evoluzione storica, peraltro assimilabile a quella della maggior parte degli altri Paesi europei, derivante dalla scelta di gestire alcuni servizi e sostenere alcuni settori produttivi considerati importanti e strategici non solo a fini economici ma anche per garantire servizi essenziali a tutti i cittadini;
    alcune società a partecipazione pubblica rappresentano realtà industriali di particolare importanza per l'economia nazionale operanti in settori in prevalenza di interesse generale, che richiedono livelli di investimento elevati, non sempre remunerabili, che il settore privato per sua stessa natura non è in grado di assicurare pienamente;
    il quadro normativo riguardante le società a partecipazione pubblica è complesso a causa dei diversi profili coinvolti: alla normativa societaria si sovrappongono normative di settore, principalmente di derivazione europea, riguardanti la concorrenza e la liberalizzazione di taluni servizi, che interagiscono spesso non in maniera coerente con le particolarità di alcuni bacini di utenza;
    oltre a questo, gli effetti indiretti della rigidità delle norme sul patto di stabilità e scelte di spending review su base lineare, condizionando gli enti pubblici che partecipano dei capitali delle società, condizionano anche la capacità di queste ultime di rispondere alle richieste di servizi ai quali sono deputate;
    i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati dal codice civile, nonché da una serie di ulteriori disposizioni. La disciplina generale (articolo 2449 del codice civile) prevede che, se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, come per ogni azionista lo statuto può attribuire loro la facoltà di nominare amministratori, sindaci o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale;
    per le società che fanno ricorso al mercato azionario è prevista la possibilità di riservare allo Stato o agli enti partecipanti azioni fornite di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, ma non il voto nell'assemblea generale degli azionisti;
    a cominciare dalla XVI legislatura (2008-2013), la disciplina delle società pubbliche è stata oggetto di una serie di interventi che ne hanno accentuato i profili di specialità. Si è progressivamente cercato di sottoporre questi enti a misure di contenimento della spesa, a regole di trasparenza, a vincoli sull'organizzazione, nella misura in cui esse costituiscono l'esercizio di funzioni pubblicistiche sotto forma privatistica. Dall'applicazione della normazione speciale inerente alle società pubbliche sono state escluse, in via generale, le società quotate in mercati regolamentati, per le quali opera interamente un regime di mercato;
    alcuni importanti accorgimenti sono stati adottati dal legislatore per orientare la gestione delle società pubbliche a criteri di efficienza, penalizzando gli amministratori che non agiscono con competenza e capacità. Ne è un esempio la previsione in base alla quale non può essere nominato amministratore di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, ha chiuso in perdita tre esercizi consecutivi;
    i principali dati relativi alle società a partecipazione pubblica sono disponibili e fruibili in diverse forme, compreso il canale internet. L'elenco delle società per azioni partecipate da amministrazioni statali è contenuto nel Rendiconto generale dello Stato, conto del patrimonio (appendice 4);
    la legge 12 luglio 2011, n. 120, sulla parità di accesso agli organi delle società quotate, volta a superare il problema della scarsa presenza di donne negli organi di vertice delle società commerciali e, in particolare, nei consigli di amministrazione delle società quotate in borsa, dispone che, per le società a controllo pubblico, i principi applicabili rimangono quelli di legge, mentre la disciplina di dettaglio è affidata ad un apposito regolamento, con la finalità di garantire una disciplina uniforme per tutte le società interessate. Tale regolamentazione è contenuta nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251;
    ai sensi dell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, le società a partecipazione pubblica totale o di controllo adottano, per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi, criteri e modalità rispettosi dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità,

impegna il Governo:

   a disciplinare e rendere pubblici, laddove non si sia già provveduto in tal senso, i requisiti previsti per la candidatura alla carica di componente dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a prevedere, ove non già disposto, la sottoposizione delle proposte governative di nomina dei membri dei consigli di amministrazione delle società a partecipazione pubblica totale o di controllo al parere delle competenti Commissioni parlamentari;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, anche di carattere normativo, volta a rendere consultabili i curricula dei singoli candidati, così da consentire a tutti i soggetti interessati di essere a conoscenza dei requisiti posseduti dai candidati;
   ad adottare iniziative per prevedere che il trattamento economico onnicomprensivo percepito da soggetti nominati da enti pubblici in società da essi partecipate sia parametrato agli obiettivi raggiunti nella gestione e non possa in ogni caso superare il trattamento annuo lordo spettante ai presidenti di sezione della Corte di cassazione.
(1-01034) «Guidesi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    dalla relazione annuale al Parlamento sulla gestione finanziaria delle partecipate pubbliche, svolta dalla sezione delle autonomie della Corte dei conti e resa nota a fine luglio 2015, si apprende che le pubbliche amministrazioni posseggono partecipazioni sia pro quota sia totalitarie in 7.684 organismi;
    le società operanti nel settore dei servizi pubblici locali sono numericamente limitate (il 35,72 per cento del totale), pur rappresentando una parte importante del valore della produzione (il 71,35 per cento dell'importo complessivo). Il maggior numero delle partecipazioni (64,28 per cento) rientra nelle diversificate attività definite «strumentali»;
    gli organismi a totale partecipazione pubblica sono quasi 2 mila su 7.684, di cui 1.898 con uno o più enti partecipanti (il 30 per cento circa), che salgono al 70 per cento del totale se si aggiungono anche quelle con una prevalenza dei soggetti pubblici rispetto ai privati (in tutto 5.422, di cui 3.800 hanno forma societaria). Gli oneri complessivi delle società partecipate a carico della pubblica amministrazione assommano a circa 24 miliardi di euro annui dei quali circa 1,2 miliardi di euro sono destinati al solo ripianamento delle perdite; i dipendenti sono 264.520;
    nel corso dell'ultimo anno il Governo in carica si è mosso con speditezza. Con la legge di stabilità per il 2015 è stata:
     a) stabilita la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
     b) prevista la realizzazione da parte di regioni, enti locali, camere di commercio, università e autorità portuali di un piano di razionalizzazione delle società e partecipazioni societarie;
     c) modificata la disciplina sull'affidamento diretto secondo criteri maggiormente aderenti alle disposizioni comunitarie;
    con l'articolo 18 della legge delega per la riforma della pubblica amministrazione (legge 7 agosto 2015, n. 124), si sono:
     a) ridefinite le regole per la costituzione di società o per l'assunzione o il mantenimento di partecipazioni societarie, prevedendo che le partecipazioni debbano mantenersi entro il perimetro dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e solo per ambiti strategici o per la tutela di interessi pubblici rilevanti;
     b) razionalizzate le regole per la scelta degli amministratori e l'assunzione dei dipendenti;
     c) regolati flussi finanziari tra ente partecipante e società partecipata;
     d) stabilite le regole per le responsabilità degli amministratori;
     e) fissate le regole per il commissariamento e la chiusura delle società in perdita;
     f) fissati i criteri per il consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari e la trasparenza dei bilanci delle partecipate;
     g) definite le modalità per l'introduzione di un sistema sanzionatorio mediante riduzione dei trasferimenti statali nei confronti degli enti inadempienti;
     h) rafforzate le misure di incentivazione dei processi di aggregazione;
    questo complesso di misure è stato recepito nello schema di decreto delegato in corso di esame presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (che peraltro prevede una ricognizione definitiva di tutte le partecipazioni in essere da effettuare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo; in mancanza della quale le quote di partecipazione si considereranno estinte a ogni effetto);
    nel presentare la legge di stabilità per il 2015 il Presidente del Consiglio dei ministri ha confermato l'obiettivo, già fissato nella sua relazione del 2013 dal commissario alla spending review, di ridurre le partecipate da quasi 8.000 a 1.000;
    peraltro, la legge di stabilità per il 2015 fissa un tetto per gli stipendi dei manager delle partecipate e il disegno della legge di stabilità per il 2016 trasferisce l'Osservatorio per i servizi pubblici locali in capo a Palazzo Chigi, con esclusione delle società quotate,

impegna il Governo

a rafforzare i criteri di trasparenza, pubblicità e partecipazione dei cittadini nei procedimenti attraverso i quali vengono selezionati gli amministratori delle società partecipate, con particolare riferimento alle società che svolgono le loro funzioni nell'ambito dei servizi pubblici essenziali.
(1-01036) «Tancredi, Vignali, Dorina Bianchi».


   La Camera,
   premesso che:
    una delle recenti raccomandazioni del Fondo monetario internazionale all'Italia è stato l'invito a razionalizzare le società partecipate dagli enti locali e dei servizi pubblici, in coerenza con i numerosi interventi legislativi, fra i quali le disposizioni indicate dall'articolo 1, commi da 609 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 – legge di stabilità per il 2015, che seguono le indicazioni fornite dall'ex commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica Carlo Cottarelli, attraverso il documento del 7 agosto 2014;
    al riguardo, occorre evidenziare come il tema della riforma delle partecipazioni degli enti locali già contenuta nella legge 24 dicembre 2007, n. 244 – legge finanziaria per il 2008, sia diventato un programma organico del sopra indicato ex commissario per la cosiddetta spending review, peraltro sostenuto dal Governo Renzi, il quale, in più occasioni, ha ribadito la necessità di razionalizzare il numero delle società partecipate, in considerazione che gli interventi sono stati finora occasionali e senza alcuna sostanziale riduzione;
    il firmatario del presente atto d'indirizzo rileva che sin dal 2008, nonostante il divieto di detenere o costituire partecipazioni in società non considerate necessarie per fini istituzionali, all'interno della pubblica amministrazione, in realtà sono state costituite o acquisite di recente ulteriori nuove società per un numero complessivo pari a 1.264, raggiungendo complessivamente un numero censito finora pari ad almeno 10 mila;
    il quadro d'insieme sul fenomeno delle partecipazioni pubbliche in Italia, direttamente o indirettamente nelle società partecipate, è, da un lato, sconfortante, se si valutano i continui rinvii decisionali sull'effettiva razionalizzazione di esse, in particolare per quelle i cui bilanci (la maggior parte) sono in costante perdita: 1,35 miliardi di euro (a cui si aggiungono costi nascosti da contratti di servizio che risultano al firmatario del presente atto d'indirizzo gonfiati e quelli a carico degli utenti per tariffe eccessive); dall'altro, preoccupante, se si valuta come nel mosaico della finanza locale, sempre più complicato, le convergenze degli enti locali sui modelli da adottare per i cambi di regole, puntando sulle dismissioni, le aggregazioni e privatizzazioni, appaiono di difficile attuazione;
    i numerosi interventi della Corte dei conti, le misure normative adottate di recente (riforma della pubblica amministrazione) in tema di riordino delle società partecipate, che prevedono un piano di incentivi per le dismissioni, ad avviso del firmatario del presente atto d'indirizzo, non hanno determinato alcun significativo risultato, anche per la scarsa collaborazione di molte amministrazioni locali, che non hanno adempiuto al monitoraggio del piano di razionalizzazione (previsto entro il 31 marzo 2015), di cui all'articolo 23, del decreto-legge n. 66 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, con il quale si obbligava ad una ricognizione del quadro generale delle società in perdita e ad una riduzione del perimetro delle partecipate;
    ai fini della determinazione del numero dei dipendenti, la disciplina concernente la composizione dei consigli di amministrazione delle società controllate (ovvero totalmente partecipate), da parte delle amministrazioni pubbliche, prevede (attraverso l'articolo 16 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114), che, a far data dal 1o gennaio 2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori di tali società, ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l'80 per cento del costo complessivamente sostenuto nel 2013;
    al riguardo, il firmatario del presente atto d'indirizzo, evidenzia come il trattamento economico dei membri degli organi societari e non societari (fondazioni e consorzi) sia anch'esso argomento di attenzione dell'opinione pubblica, sia con riferimento all'entità dei compensi che prosegue in maniera costante, nonostante le iniziative legislative intraprese spesso «aggirate», che al numero dei componenti in ruolo apicale, i cui compensi ingiustificati stridono con quella che appare al firmatario del presente atto d'indirizzo una pessima qualità dei servizi erogati;
    a giudizio del firmatario del presente atto d'indirizzo, l'esigenza d'interventi rapidi ed urgenti risulta pertanto indifferibile, al fine di un'effettiva rivisitazione complessiva dell'intero sistema delle società a partecipazione pubblica, la cui mission, in particolare dal punto di vista gestionale, dell'efficienza dei servizi e dell'espansione delle spese e dei costi per il numero del personale impiegato, si è rivelata nel nostro Paese fallimentare;
    al riguardo, nell'ambito delle decisioni di politica economica, al fine di innescare un processo di valorizzazione e di sviluppo della redditività delle società partecipate, appare indispensabile porre al centro dell'azione del Governo e del Parlamento effettive politiche di privatizzazioni, considerando l'incidenza sulla finanza pubblica, che il sistema delle ex municipalizzate ha gravato sul patrimonio pubblico,

impegna il Governo:

   a prevedere meccanismi nella determinazione dei rappresentanti dei consigli di amministrazione delle società partecipate dalla pubblica amministrazione, volti ad evitare conflitti di interessi tra i suoi membri che possono determinare situazioni di incompatibilità;
   ad assumere iniziative per introdurre maggiore trasparenza nei criteri di nomina dei candidati all'interno dei consigli di amministrazione delle società partecipate delle amministrazioni pubbliche, anche attraverso un sistema di audizioni pubbliche, in grado di consentire una migliore conoscenza dei medesimi, nonché la pubblicazione dei curricula vitae e del certificato del casellario giudiziale;
   ad assumere iniziative per la pubblicazione, nel sito internet dell'ente pubblico di riferimento, un documento di sintesi in grado di illustrare i criteri di nomina determinati, anche in relazione alla tipologia dei servizi resi dalla società;
   ad adottare iniziative volte ad una revisione della determinazione delle retribuzioni dei dirigenti delle società partecipate e dei membri dei consigli di amministrazione, attraverso un contenimento dei compensi, nel solco delle linee di indirizzo contenute all'interno del documento predisposto dall'ex commissario alla cosiddetta spending review Carlo Cottarelli.
(1-01037) «Palese».


   La Camera,
   premesso che:
    nonostante sia diffusa l'opinione che il settore delle partecipate locali, troppo numerose, troppo piccole, troppo inefficienti, debba essere radicalmente riformato, gli interventi effettivi sono stati finora di scarsa efficacia;
    è necessaria una strategia di riordino con l'obiettivo di ridurne il numero favorendo l'aggregazione e lo sfruttamento di economie di scala e, anche per questa via, migliorarne l'efficienza, con benefici per la finanza pubblica poiché i risparmi a regime sono stimati in un importo pari ad almeno 3 miliardi di euro, aumentando contemporaneamente la qualità e la quantità dei servizi offerti;
    è necessario circoscrivere il campo di azione delle partecipate entro lo stretto perimetro dei compiti istituzionali dell'ente partecipante, rafforzando quanto previsto in proposito dalla legge finanziaria del 2008;
    è necessario fare ampio ricorso alla trasparenza, all’accountability e alla conseguente informazione dell'opinione pubblica che possa divenire effettivo soggetto di controllo;
    è necessario promuovere l'efficienza delle partecipate che rimarranno operative dopo le dismissioni, attraverso l'uso diffuso dei costi standard, favorendo l'aggregazione tra partecipate che offrono servizi simili per sfruttare al meglio le economie di scala;
    le partecipate devono agire entro i limiti rappresentati dai compiti istituzionali dell'ente pubblico partecipante, evitando di produrre beni e servizi che il settore privato può offrire in modo più efficiente, efficace ed economico. Per operare in ulteriori settori, invece, la decisione dell'ente partecipante potrebbe essere vagliata da un ente esterno già esistente, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;
    per ridurre ulteriormente il rischio di detenzione di partecipate non essenziali, sarebbe necessario limitare le partecipazioni indirette, le cosiddette partecipate di partecipate (strumento assai poco trasparente, per evitare il rischio detenere ancora partecipate non essenziali), oltre a ridurre il fenomeno delle cosiddette micro partecipazioni, fenomeno dannoso perché consente partecipazioni troppo piccole per essere considerate strategiche;
    occorre ridurre il fenomeno delle cosiddette «scatole vuote», cioè delle società partecipate con un numero bassissimo di dipendenti e fatturato, ma che comunque richiedono un apparato di amministrazione costoso;
    è opportuno chiudere le partecipate in perdita prolungata partecipate da piccoli comuni;
    sono poi necessari il forte ridimensionamento degli affidamenti diretti, l'accelerazione del processo di chiusura delle partecipate già in liquidazione e norme più restrittive sulle fondazioni pubbliche;
    è necessaria una strategia basata su più componenti interconnesse, ovvero l'uso diffuso dei costi standard come strumento di gestione per la determinazione dei trasferimenti necessari alle partecipate;
    è indispensabile aggregare altresì le partecipate che offrono servizi simili. Questo aspetto è particolarmente rilevante per il settore dei servizi pubblici locali a rete come nel caso di acqua, gas, rifiuti e elettricità. Una scelta ideale sarebbe, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, quella di utilizzare la disciplina sugli ambiti territoriali ottimali per promuovere gare e affidamenti su territori sufficientemente ampi. È poi necessaria una strategia ad hoc per il difficile caso del trasporto pubblico locale che manifesta perdite particolarmente elevate ed indici di efficienza molto deboli, anche sulla base di confronti internazionali;
    ineludibile appare la definizione, per le venti partecipate con perdite più elevate, di piani di rientro che dovrebbero essere approvati centralmente, con possibilità di commissariamento in assenza di progressi;
    fondamentale appare la necessità di introdurre elementi di effettiva trasparenza a beneficio soprattutto dell'opinione pubblica. Maggiore trasparenza delle informazioni sulle partecipate vuol dire maggiore pressione da parte dell'opinione pubblica e quindi maggiore efficienza, oltre che miglioramenti nella gestione delle informazioni , ottenibili con la definizione di un testo unico sulle partecipate locali e la creazione di una banca dati unica sulle partecipate;
    è utile mettere a disposizione del pubblico indicatori di efficienza e strumenti di business intelligence, seguendo il modello in via di completamento seguito per i fabbisogni e costi standard dei comuni,

impegna il Governo

   ad adottare iniziative volte:
    a) a favorire la partecipazione dei cittadini, utenti, contribuenti, nelle procedure di selezione degli organi delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni, garantendo la massima trasparenza delle medesime procedure di selezione, anche divulgando pubblicamente nel sito internet dell'ente pubblico di riferimento gli organi da rinnovare, per qualsiasi motivo, prevedendo lo svolgimento di istruttorie pubbliche con scelte fondate sul merito, sulle conoscenze effettive dei candidati, divulgando le eventuali loro proposte innovative per la gestione degli enti per i quali si candidano, rendendo noto mediante pubblicazione nel sito internet dell'ente pubblico di riferimento anche un rapporto di sintesi che illustri i criteri adottati per le scelte;
    b) con riferimento alle specifiche caratteristiche della singola società, a prevedere la pubblicazione dei curricula e i profili dei candidati proposti, anche prevedendo la valutazione pubblica delle candidature pervenute;
    c) ad adottare, nel quadro delle esigenze di trasparenza, misure di contenimento delle retribuzioni dei dirigenti delle società, in analogia a quanto già previsto per la pubblica amministrazione.
(1-01042) «Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Matarrelli».


   La Camera,
   premesso che:
    l'inefficienza e gli sprechi che caratterizzano molte delle società partecipate da amministrazioni pubbliche costituiscono un gravissimo problema per l'economia italiana e per il «sistema Paese»: si tratta di una realtà molto complessa per numero di operatori, interconnessioni esistenti tra questi e varietà delle attività svolte e le degenerazioni del fenomeno, oltre a comportare costi ingenti per la finanza pubblica, determinano anche gravissime distorsioni della concorrenza;
    le società partecipate possono svolgere un ruolo essenziale per lo svolgimento delle funzioni degli enti locali, ma questo ruolo deve essere esercitato in modo più efficiente e trasparente;
    il procuratore generale della Corte dei conti ha parlato di «un mondo oscuro» che necessita di un riordino complessivo, dal momento che comporta per lo Stato un costo pari a 26 miliardi di euro;
    il rapporto del commissario Cottarelli, pubblicato il 7 agosto 2014 e intitolato «Programma di razionalizzazione delle partecipate locali», contiene dati impressionanti: delle 7.726 partecipate censite dal Ministero dell'economia e delle finanze, quasi 2.000 (1.869) hanno un attivo inferiore a 2 milioni di euro, 1.300 hanno un fatturato sotto i 100.000 euro, oltre 3.000 hanno meno di sei addetti, 2.123 non ne hanno neppure uno e in almeno 1.900 di esse la partecipazione pubblica è inferiore al 10 per cento;
    secondo dati Cerved Pa, i posti in consiglio di amministrazione sono oltre 37.000, 27.000 dei quali in società comunali. Oltre 15.000 sono stati assegnati in società dove il numero dei membri degli organi supera il numero degli addetti. La dimensione media dei consigli di amministrazione supera i sei consiglieri e in sole 1.198 società a partecipazione comunale esiste un amministratore unico;
    quasi il 20 per cento delle società controllate da comuni e province è in perdita strutturale, da almeno tre anni consecutivi: in pratica una su cinque delle aziende in cui uno o più comuni e province detengono quote strategiche non sopravvive senza il rifinanziamento pubblico;
    l'anomalia più evidente è costituita dal gran numero di partecipate in perdita, senza dipendenti ma con un consiglio di amministrazione attivo e remunerato: in effetti, su 153 società di capitale che dichiarano zero dipendenti (o un numero non segnalato) sono 26 quelle in perdita fissa da cinque anni e 13 quelle controllate da comuni e province;
    nella legge di stabilità per il 2015 è stata approvata una norma che impone agli enti locali di predisporre e pubblicare entro il 31 marzo 2015 piani di razionalizzazione delle partecipate da attuarsi entro il 31 dicembre 2015; nella norma si prevede l'obbligo di dismettere o chiudere le società non indispensabili per l'esercizio delle funzioni istituzionali degli enti e si impone la soppressione, in ogni caso, di tutte le società che sono costituite dai soli amministratori o nelle quali questi ultimi sono più dei dipendenti; a tale norma risulta, però, data un'attuazione parziale e insufficiente, dovuta fondamentalmente alla mancata prescrizione di sanzioni a carico degli enti inadempienti;
    con l'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, il Governo è stato delegato a riordinare la disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche, al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza; ai sensi dell'articolo 16 della stessa legge, il Governo è, altresì, delegato a elaborare un testo unico che raccolga le disposizioni in materia di partecipate pubbliche;
    tra i principi della delega va ricordato anzitutto l'obiettivo di limitare il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale;
    ulteriori fondamentali principi di delega sono: a) la definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari; b) la promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
    in particolare, con riguardo agli enti locali, la legge prescrive la promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto;
    il Governo è delegato anche a introdurre un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei principi di razionalizzazione e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
    nel disegno di legge di stabilità per il 2016 approvato dal Governo sono contenute norme che regolamentano i compensi degli amministratori di società pubbliche e regole di trasparenza per gli incarichi di consulenza, collaborazione e professionali, che condizionano ogni pagamento al rispetto delle norme di trasparenza,

impegna il Governo:

ad adottare iniziative normative che assicurino la trasparenza dei processi di nomina dei membri degli organi di amministrazione e di controllo delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, con pubblicazione di ogni informazione rilevante sui siti istituzionali di ciascuna amministrazione, inclusa l'indicazione dei candidati considerati ai fini della nomina, dei relativi curricula vitae e il procedimento seguito per la selezione.
(1-01043) «Mazziotti Di Celso, Monchiero, Galgano».


   La Camera,
   premesso che:
    dall'inizio degli anni ’80 quote sempre maggiori di servizi in ambito pubblico sono state gestite attraverso le società partecipate, società di capitali esterne create con risorse economiche pubbliche;
    ad oggi un terzo di queste società hanno dei bilanci in perdita, con uscite molto superiori agli utili, in certi casi anche di quattro volte, e, con riferimento a quelle nelle quali l'ente partecipante è una regione, la situazione appare particolarmente critica con riferimento alle società di Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e Sicilia;
    secondo le stime della Corte dei conti le società partecipate costano allo Stato e alle sue articolazioni territoriali oltre 25 miliardi di euro all'anno, rappresentando una voce di spesa enorme rispetto ai bilanci, soprattutto, degli enti locali, i quali spesso rischiano di essere travolti dalle passività delle società che hanno creato;
    alla data del 19 giugno del 2015, la banca dati della Corte dei conti aveva censito 7.684 partecipate locali, quasi duemila delle quali sono totalmente pubbliche, con uno o più enti partecipanti, poco più di un terzo delle quali offrono servizi, quali forniture di acqua, energia, gestione dei rifiuti, trasporti e magazzinaggio, sanità e assistenza sociale, mentre la parte rimanente opera nelle attività strumentali, che vanno dalla pesca alle assicurazioni fino alle «altre attività di servizi»;
    negli ultimi anni si sono susseguiti diversi interventi legislativi volti al contenimento della spesa da parte delle società partecipate, nel quadro più generale delle misure di spending review che hanno interessato le amministrazioni centrali e gli enti locali;
    l'ultimo di questi interventi era contenuto nella legge di stabilità per il 2015, la quale ha previsto la predisposizione di un piano di razionalizzazione finalizzato a ridurre il numero e i costi delle partecipate, disponendo che le regioni, le province, i comuni, le camere di commercio, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1o gennaio 2015, attivassero un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute;
    il piano operativo di razionalizzazione avrebbe dovuto ispirarsi ai principi del coordinamento della finanza pubblica, del contenimento della spesa, del buon andamento dell'azione amministrativa e della tutela della concorrenza e del mercato ed essere approntato entro il 31 marzo 2015;
    in realtà, in base ad una ricognizione effettuata dalla Corte dei conti nel mese di giugno 2015, i piani di razionalizzazione delle società partecipate previsti dalla legge di stabilità per il 2015 sono stati presentati da «oltre la metà degli enti» di Lombardia, Umbria, Toscana, Marche, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Abruzzo e Veneto, mentre nelle altre regioni sarebbero ancora in via di predisposizione e si registrano percentuali più basse;
    delle 7.684 partecipate locali, quelle oggi ancora attive sono ancora 6.402, mentre appena 1.200 sono cessate o in liquidazione;
    i poteri di nomina da parte dell'azionista pubblico degli amministratori delle società partecipate sono disciplinati a livello generale dal codice civile, recentemente modificato ai fini di un suo adeguamento alla disciplina comunitaria, nonché da una serie di ulteriori norme introdotte nell'ordinamento quale lex specialis;
    la disciplina generale del codice prevede che se lo Stato o gli enti pubblici hanno partecipazioni in una società per azioni che non fa ricorso al mercato del capitale di rischio, lo statuto possa attribuire ad essi la facoltà di nominare amministratori, sindaci, o componenti del consiglio di sorveglianza, in numero proporzionale alla partecipazione al capitale sociale, mentre per le società che fanno ricorso al mercato azionario gli enti partecipanti sono esclusi dal voto nell'assemblea generale degli azionisti;
    già nel 2010 la proliferazione delle società a partecipazione locale era stata oggetto di un'indagine della Corte dei conti e in questi anni la magistratura contabile ha segnalato a più riprese che un giro d'affari così consistente richiederebbe «assoluta trasparenza del fenomeno», mentre, invece, «la realtà è diversa», perché l'assetto delle società è spesso soggetto a vicende che i magistrati definiscono «complesse», con aspetti contabili che sono «spesso oscuri»;
    inoltre, la Corte dei conti ha segnalato come la costituzione e la partecipazione in società da parte degli enti locali risulti essere spesso utilizzata quale strumento per forzare le regole poste a tutela della concorrenza e finalizzato ad eludere i vincoli di finanza pubblica imposti agli enti locali;
    secondo la Corte dei conti urge un «disegno di ristrutturazione organico e complessivo, che preveda regole chiare e cogenti, forme organizzative omogenee, criteri razionali di partecipazione, imprescindibili ed effettivi controlli da parte degli enti conferenti e dia a questi ultimi la responsabilità dell'effettivo governo degli enti partecipati» richiesto a più riprese con riferimento alla creazione e gestione delle società partecipate,

impegna il Governo:

   a porre in essere ogni iniziativa di competenza finalizzata a garantire la massima trasparenza dei criteri e delle procedure di nomina all'interno dei consigli di amministrazione delle società partecipate;
   ad assumere ogni iniziativa, anche normativa, idonea affinché la scelta dei collegi sindacali delle società a partecipazione pubblica sia effettuata in una logica di netta separazione tra i soggetti controllanti e soggetti controllati, se del caso affidandola agli ordini professionali territorialmente competenti.
(1-01044) «Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Taglialatela, Totaro».


PROPOSTA DI LEGGE: S. 859-1357-1378-1484-1553 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: SCILIPOTI ISGRÒ; FALANGA; MOSCARDELLI ED ALTRI; STUCCHI; GINETTI: INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO STRADALE E DEL REATO DI LESIONI PERSONALI STRADALI, NONCHÉ DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO AL DECRETO LEGISLATIVO 30 APRILE 1992, N. 285, E AL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 2000, N. 274 (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 3169-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: LA RUSSA E CIRIELLI; BIANCONI E LAFFRANCO; VEZZALI ED ALTRI; GIANCARLO GIORGETTI ED ALTRI; CARRESCIA ED ALTRI; NASTRI; CRISTIAN IANNUZZI E CATALANO, CATANOSO GENOESE E FRANCESCO SAVERIO ROMANO; PALMIZIO; CRIVELLARI; GRECO; FERRARESI ED ALTRI (A.C. 361-562-959-1430-1475-1643-1646-1677-2068-2192-2263-3366)

A.C. 3169-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 3169-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

Sul testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi, all'articolo 4, sugli emendamenti 6.50 e 6.59 e sugli articoli aggiuntivi 6.03 e 6.05, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3169-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Introduzione del delitto di omicidio stradale).

  1. Dopo l'articolo 589 del codice penale sono inseriti i seguenti:
  «Art. 589-bis. – (Omicidio stradale). – Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni.
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni.
  La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  La pena di cui al comma precedente si applica altresì:
   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona;
   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;
   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.

  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà. La pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.
  Art. 589-ter. – (Circostanza aggravante). – Nel caso di cui all'articolo 589-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a cinque anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Introduzione del delitto di omicidio stradale).

  Premettere il seguente:

Art. 01.
(Introduzione del reato per guida senza copertura assicurativa).

  1. Dopo l'articolo 585 del codice penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 585-bis. – (Guida senza copertura assicurativa). – Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è punito con la reclusione da sei mesi ad un anno e con un'ammenda da euro 2.000 a euro 5.000».

  Conseguentemente, all'articolo 6, comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 193, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla pena di cui all'articolo 585-bis del codice penale e alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 ad euro 5.000.»
01. 01. Rondini, Molteni.

  Premettere il seguente:

Art. 01.

  1. All'articolo 589 del codice penale, primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni».
01. 02. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
all'articolo 589, al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro a dieci anni».
1. 32. Sisto.

  Sopprimerlo.
1. 1. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 589 del codice penale).

  1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
   c) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà»;
   e) al quarto comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 590-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
  «Art. 590-ter. – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, l'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno».

  Conseguentemente sopprimere l'articolo 2.
1. 2. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 589 del codice penale).

  1. All'articolo 589 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sei mesi a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni»;
   c) al terzo comma, le parole: «da tre a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
   d) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Nei casi di cui al secondo e al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà e comunque non può essere inferiore a cinque anni»;
   e) al quarto comma, la parola: «quindici» è sostituita dalla seguente: «diciotto».
1. 56. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, primo comma, sostituire le parole: da due a sette anni, con le seguenti: da cinque a dieci anni.
1. 41. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, secondo comma, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, terzo comma, sostituire le parole:
o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione;
   all'articolo 2, capoverso Art. 590-bis, secondo comma, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione;
   terzo comma, sostituire le parole: o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione con le seguenti: o in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione;
   all'articolo 4, comma 1, lettera c), comma 3-bis, primo periodo, sostituire le parole: alterazione correlata all'uso con le seguenti: stato di evidente alterazione psicofisica causata dall'assunzione;
   all'articolo 6, comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) all'articolo 187, sono apportate le seguenti modificazioni:
    al comma 1, le parole: «Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito» sono sostituite dalle seguenti: «Chiunque guida in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è punito, previo accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità del soggetto al momento del compimento del fatto, sulla base di criteri oggettivi e tecnicamente misurabili stabiliti con apposito decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e della giustizia, sentiti la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche antidroga, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,»;
    al comma 1-bis, le parole: «Se il conducente in stato di alterazione psicofisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 in materia di accertamento finalizzato alla individuazione del grado di responsabilità, se il conducente in evidente stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale,»;
    al comma 5-bis, primo periodo, le parole: «, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di alterazione psico-fisica dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope» sono sostituite dalle seguenti: «sulla base dei criteri obiettivi e tecnicamente misurabili stabiliti ai sensi di quanto previsto dal comma 1, se ricorrono fondati motivi per ritenere che il conducente si trovi in stato di evidente alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope».
1. 6. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, secondo comma, sostituire le parole: da otto a dodici anni con le seguenti: da sei a dieci anni.
1. 11. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, secondo comma, sostituire la parola: otto con la seguente: sei.
1. 12. Sannicandro, Franco Bordo, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, secondo comma, sostituire le parole: dodici anni con le seguenti: diciotto anni.
1. 9. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, terzo comma, sopprimere le parole da: o di alterazione fino alla parola: psicotrope.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 con le seguenti: dell'articolo 186, comma 2, lettera b).

  Conseguentemente al quarto comma premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dal terzo comma.
1. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quarto comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: sette.
1. 70. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quarto comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
1. 71. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quarto comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: tre.
1. 48. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quarto comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*1. 44. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quarto comma, sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
*1. 50. Ferro, Minnucci.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) al conducente di un veicolo a motore che per aver deliberatamente nascosto un deficit o una patologia incompatibile con l'idoneità alla guida o per non essersi sottoposto agli accertamenti richiesti per il conseguimento dell'idoneità alla guida o averne alterato i risultati, cagioni per colpa la morte di una persona, se l'incidente è dipeso dalle sue condizioni di salute.
1. 51. Gigli, Fauttilli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) al conducente di un veicolo a motore che, durante la fase di marcia, utilizzi dispositivi mobili ovvero tutti quei dispositivi elettronici che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3, ricevitori GPS (mobile computing), cagioni per colpa la morte di una persona.
1. 26. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) al conducente di un veicolo a motore che, essendo durante la guida distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona.
1.74. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a una competizione sportiva in velocità non autorizzata, di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona.
1. 75. Rampelli.

Subemendamenti all'emendamento 1.100 delle Commissioni

  All'emendamento 1.100, parte principale, dopo le parole: è aumentata aggiungere le seguenti: di un terzo
0. 1. 100. 1. Rondini, Molteni.

  All'emendamento 1.100, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-
bis, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
0. 1. 100. 2. Rondini, Molteni.
(Approvato)

  All'emendamento 1.100, dopo la prima parte consequenziale, aggiungere la seguente:
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-
bis, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente: Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata di un terzo se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.
0. 1. 100. 3. Rondini, Molteni.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, dopo il quinto comma, aggiungere il seguente:
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso, sesto comma, sopprimere il secondo periodo;
   all'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 590-
quater, sostituire le parole: e quinto comma con le seguenti:, quinto e sesto comma.
1. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sopprimere il sesto comma.
1. 22. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sesto comma, sopprimere il primo periodo.
1. 57. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, settimo comma, sostituire le parole: fino al triplo con le seguenti: di un terzo.
1. 72. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, settimo comma, sostituire le parole: fino al triplo con le seguenti: della metà.
1. 73. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, sesto comma, primo periodo, sostituire le parole: alla metà con le seguenti: a un terzo.
1. 25. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, settimo comma, sostituire la parola: diciotto con la seguente: ventuno.
1. 28. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-bis, dopo il settimo comma, aggiungere il seguente:
  L'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno.
1. 29. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-ter, sostituire le parole da: si dà alla fuga fino alla fine del periodo con le seguenti: non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si dà alla fuga, la pena è aumentata di due terzi.
1. 58. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-ter, sopprimere le parole: e comunque non può essere inferiore a cinque anni.
1. 40. Sannicandro, Daniele Farina, Franco Bordo.

  Al comma 1, capoverso Art. 589-ter, sostituire la rubrica con la seguente: (Fuga del conducente in caso di omicidio stradale).

  Conseguentemente all'articolo 2, capoverso Art. 590-ter sostituire la rubrica con la seguente: (Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).
1. 102. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 3169-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies del codice penale).

  1. L'articolo 590-bis del codice penale è sostituito dai seguenti:
  «Art. 590-bis. – (Lesioni personali stradali). – Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
  Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c), e 187 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
  Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
  Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:
   1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 Km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 Km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;
   2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali;
   3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento sia conseguenza anche di una condotta colposa della vittima, la pena è diminuita fino alla metà.
  Il delitto è punibile a querela della persona offesa, se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e se non concorre alcuna delle circostanze indicate nell'articolo 583. In tali casi le pene previste dai commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto sono diminuite della metà.
  Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.
  Art. 590-ter. – (Circostanza aggravante). – Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni.
  Art. 590-quater. – (Computo delle circostanze). – Quando ricorrono le circostanze aggravanti di cui agli articoli 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 589-ter, 590-bis e 590-ter, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.
  Art. 590-quinquies. – (Definizione di strade urbane e extraurbane). – Ai fini degli articoli 589-bis e 590-bis si intendono per strade extraurbane le strade di cui alle lettere A, B e C del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e per strade di un centro urbano le strade di cui alle lettere D, E, F e F-bis del medesimo comma 2».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifica dell'articolo 590-bis e introduzione degli articoli 590-ter, 590-quater e 590-quinquies del codice penale).

  Sopprimerlo.
2. 1. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Modifiche all'articolo 590 del codice penale).

  1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma:
    1) al primo periodo, le parole: «da tre mesi a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni» e le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
    2) al secondo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni» e le parole: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   b) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Nei casi di cui al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e si è dato alla fuga, la pena è aumentata della metà»;
   c) al quarto comma, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.

  1. All'articolo 590 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, primo periodo, le parole: «da tre mesi a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi a due anni» e le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a quattro anni»;
   b) al terzo comma, secondo periodo, le parole: «da sei mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni» e le parole: «da un anno e sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a sei anni»;
   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «Nei casi di cui al terzo comma, se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata di due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni;
   d) al quarto comma la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».
2. 54. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, terzo comma, sopprimere le parole da: o di alterazione fino alla parola: psicotrope.

  Conseguentemente al medesimo comma sostituire le parole: rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettere b) e c) e 187 con le seguenti: dell'articolo 186, comma 2, lettera b).

  Conseguentemente al quarto comma, premettere le seguenti parole: Salvo quanto previsto dal terzo comma.
2. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, terzo comma, dopo le parole: lesioni personali aggiungere le seguenti: gravi o gravissime.

  Conseguentemente al medesimo capoverso alla rubrica dopo la parola: personali inserire le seguenti: gravi o gravissime.
2. 102. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sopprimere il quinto comma.
2. 6. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, quinto comma, numero 1), aggiungere, in fine, le parole: gravi o gravissime.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
    al medesimo comma:
     numero
2), aggiungere, in fine, le parole: gravi o gravissime.
     numero 3), aggiungere, in fine, le parole: gravi o gravissime.
    sopprimere il settimo comma.
2. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) al conducente di un veicolo a motore, che, durante la fase di marcia, utilizzando dispositivi mobili ovvero tutti quei dispositivi elettronici che sono pienamente utilizzabili seguendo la mobilità dell'utente quali telefoni cellulari, palmari, smartphone, tablet, laptop, lettori MP3, ricevitori GPS (mobile computing), cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
2. 5. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) al conducente di un veicolo a motore che, essendo durante la guida distratto dall'utilizzo non consentito di apparecchi elettronici di cui all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
2. 70. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, quinto comma, dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  4) al conducente di un veicolo a motore che, partecipando a una competizione sportiva in velocità non autorizzata, di cui all'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali.
2.71. Rampelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sopprimere il sesto comma.
2. 9. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, sesto comma, sostituire le parole: fino alla metà con le seguenti: fino a un terzo.
2. 12. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis sopprimere il settimo comma
2. 50. Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, ottavo comma, sostituire la parola: sette con la seguente: otto.
2. 55. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-bis, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  L'accesso alla causa estintiva del reato, di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale, è possibile solo ove ricorra il risarcimento del danno.”.
2. 14. Sisto.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-ter, sostituire le parole da: se il conducente fino alle parole: due terzi con le seguenti: se il conducente non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e si è dato alla fuga, la pena è aumentata di due terzi.
2. 56. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, capoverso Art. 590-ter, sopprimere le parole: e comunque non può essere inferiore a tre anni.
2. 42. Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro.

A.C. 3169-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Modifiche di coordinamento al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 157, sesto comma, le parole: «e 589, secondo, terzo e quarto comma» sono sostituite dalle seguenti: «, 589, secondo e terzo comma, e 589-bis»;
   b) all'articolo 582, primo comma, le parole: «da tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da sei mesi».
   c) all'articolo 589, secondo comma, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
   d) all'articolo 589, il terzo comma è abrogato;
   e) all'articolo 590, terzo comma, primo periodo, le parole: «sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle» sono soppresse;
   f) all'articolo 590, terzo comma, il secondo periodo è soppresso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifiche di coordinamento al codice penale).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 3.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. All'articolo 157, sesto comma, del codice penale, dopo le parole: «449, 589, secondo, terzo e quarto comma,» sono inserite le seguenti: «590, terzo comma,».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi).

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: secondo comma aggiungere le seguenti: le parole: «da due a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da cinque a dieci anni» e.
3. 50. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

A.C. 3169-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 224-bis, comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale,»;
   b) all'articolo 359, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, il pubblico ministero si avvale di consulenti esperti nella ricostruzione di incidenti stradali, iscritti all'albo degli ingegneri o all'albo dei periti industriali».
   c) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento e si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio nel compimento delle operazioni. Si applicano le previsioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

  Sopprimerlo.
4. 1. Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche al codice di procedura penale in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 224-bis:
  1) al comma 1, dopo le parole: «superiore nel massimo a tre anni» sono inserite le seguenti: «, per i delitti di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale» e dopo le parole: «profilo del DNA» sono inserite le seguenti: «o il prelievo di sangue, urina e fluido orale ai fini della determinazione tossicologico-forense»;
  2) al comma 3, le parole: «tre giorni» sono sostituite dalle seguenti: «un giorno»;
   b) all'articolo 359-bis, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. Nei casi di cui agli articoli 589, secondo e terzo comma, e 590, terzo comma, del codice penale, qualora il conducente rifiuti di sottoporsi all'accertamento dello stato di ebbrezza alcolica ovvero di alterazione correlata all'uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, se vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, il decreto di cui al comma 2 e gli ulteriori provvedimenti ivi previsti possono, nei casi di urgenza, essere adottati anche oralmente e successivamente confermati per iscritto. Gli ufficiali di polizia giudiziaria procedono all'accompagnamento dell'interessato presso il più vicino presidio ospedaliero al fine di sottoporlo al necessario prelievo o accertamento; si procede all'esecuzione coattiva delle operazioni se la persona rifiuta di sottoporvisi. Del decreto e delle operazioni da compiersi è data tempestivamente notizia al difensore dell'interessato, che ha facoltà di assistervi, senza che ciò possa comportare pregiudizio per il compimento delle operazioni. Si applicano le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 365. Entro le quarantotto ore successive, il pubblico ministero richiede la convalida del decreto e degli eventuali ulteriori provvedimenti al giudice per le indagini preliminari, che provvede al più presto e comunque entro le quarantotto ore successive, dandone immediato avviso al pubblico ministero e al difensore. Le operazioni devono sempre svolgersi nel rispetto delle condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 224-bis. Esse sono eseguite con le modalità e gli strumenti previsti, ai sensi dell'articolo 186, comma 5, secondo e terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dal regolamento di attuazione del medesimo codice».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi).

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «profilo del DNA» sono aggiunte le seguenti: «o il prelievo di sangue ai fini tossicologici forensi di diagnosi».
4. 50. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Turco.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e dopo le parole: «profilo del DNA» sono aggiunte le seguenti: «o il prelievo di sangue ai fini della determinazione tossicologica forense».
4. 51. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 52. Mazziotti Di Celso.
(Approvato)

A.C. 3169-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 380, comma 2, dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:
    «m-quater) delitto di omicidio colposo stradale previsto dall'articolo 589-bis, secondo, terzo, quarto e quinto comma, del codice penale»;
   b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
    «m-quinquies) delitto di lesioni colpose stradali gravi o gravissime previsto dall'articolo 590-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale»;
   c) all'articolo 406, comma 2-ter, le parole: «589, secondo comma, 590, terzo comma,» sono sostituite dalle seguenti: «589, secondo comma, 589-bis, 590, terzo comma, 590-bis»;
   d) all'articolo 416, comma 2-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
   e) all'articolo 429, comma 3-bis, le parole: «per il reato di cui all'articolo 589, secondo comma, del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «per i reati di cui agli articoli 589, secondo comma, e 589-bis del codice penale»;
   f) all'articolo 550, comma 2, dopo la lettera e) è inserita la seguente:
    «e-bis) lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590-bis del codice penale»;
   g) all'articolo 552:
    1) al comma 1-bis, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice»;
    2) al comma 1-ter, dopo le parole: «per taluni dei reati previsti dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale» sono inserite le seguenti: «e per i reati previsti dall'articolo 590-bis del medesimo codice».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.
(Modifiche di coordinamento al codice di procedura penale).

  1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 380, comma 2:
    1) all'alinea, le parole: «non colposi» sono soppresse;
    2) dopo la lettera m-ter) è aggiunta la seguente:
  «m-quater) delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsto dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale, salvo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285»;
   b) all'articolo 381, comma 2, dopo la lettera m-quater) è aggiunta la seguente:
  «m-quinquies) lesione personale colposa commessa con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevista dall'articolo 590, terzo comma, del codice penale, salvo quanto disposto dal comma 8 dell'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi).

  Al comma 1, lettera a), capoverso m-quater), sopprimere le parole: terzo, quarto e quinto.
5. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso m-quinquies), sostituire le parole: e quarto comma con le seguenti:, quarto e quinto comma.
5. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 3169-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 222:
    1) al comma 2, il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Alla condanna, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida. La disposizione del quarto periodo si applica anche nel caso in cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena. Il cancelliere del giudice che ha pronunciato la sentenza divenuta irrevocabile ai sensi dell'articolo 648 del codice di procedura penale, nel termine di quindici giorni, ne trasmette copia autentica al prefetto competente del luogo della commessa violazione, che emette provvedimento di revoca della patente e di inibizione alla guida sul territorio nazionale, per un periodo corrispondente a quello per il quale si applica la revoca della patente, nei confronti del soggetto contro cui è stata pronunciata la sentenza»;
    2) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
    «3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui all'articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine è elevato a venti anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga.
    3-ter. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga»;

   b) all'articolo 219, comma 3-ter, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 222»;
   c) all'articolo 223, comma 2:
    1) al primo periodo, dopo le parole: «commi 2 e 3» sono inserite le seguenti: «, nonché nei casi previsti dagli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale»;
    2) dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti: «Nei casi di cui agli articoli 589-bis e 590-bis, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, del codice penale il prefetto, ricevuti gli atti, dispone, ove sussistano fondati elementi di un'evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida fino ad un massimo di cinque anni. In caso di sentenza di condanna non definitiva, la sospensione provvisoria della validità della patente di guida può essere prorogata fino ad un massimo di dieci anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Modifiche di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 222 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2:
  1) al primo periodo, le parole: «da quindici giorni a tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da tre mesi a un anno»;
  2) al secondo periodo, le parole: «la sospensione della patente è fino a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; il soggetto destinatario della sanzione non può conseguire una nuova patente di guida prima di quattro anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

  3) al terzo periodo, le parole: «la sospensione è fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «, il giudice applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente; il soggetto destinatario della sanzione non può conseguire una nuova patente di guida prima di sei anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

  4) il quarto periodo è sostituito dai seguenti: «Se il fatto di cui al secondo o al terzo periodo è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, i termini per conseguire una nuova patente di guida sono aumentati della metà. Quando il conducente, dopo avere commesso i fatti di cui al presente comma, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si è dato alla fuga, non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni decorrenti dalla data di accertamento del reato»;

   b) il comma 2-bis è abrogato;

   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni decorrenti dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al comma 2, il giudice può disporre che i termini per conseguire una nuova patente di guida siano raddoppiati».
(Testo alternativo del relatore di minoranza, Ferraresi).

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) il comma 6 dell'articolo 135 è sostituito dal seguente:
  «6. Qualora il titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo, commette una violazione dalla quale, ai sensi del presente codice, derivi la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, il documento è ritirato, contestualmente alla violazione, dall'organo accertatore ed inviato, entro i cinque giorni successivi, al prefetto del luogo della commessa violazione, che nei quindici giorni successivi emette un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale per un periodo di due anni. Per il reato previsto all'articolo 589-bis del codice penale, il periodo di inibizione alla guida di cui al periodo precedente è pari a dieci anni. Per il reato di cui all'articolo 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, il periodo di inibizione alla guida è determinato in anni cinque. Si applicano le procedure del comma 5.».
6. 54. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 186, comma 2, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 224-ter.».
6. 5. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere la seguente:
   0a) all'articolo 208, dopo il comma 3-bis è aggiunto il seguente:
  «3-ter. Fermo restando quanto previsto dai commi da 2 a 3-bis, una quota dei proventi spettanti allo Stato di cui al comma 1, pari al 15 per cento del totale dei proventi spettanti allo Stato, come risultanti dai dati di consuntivo relativi all'anno precedente, è assegnata, in sede di bilancio di previsione per l'anno successivo:
   a) al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella misura del 25 per cento, per la realizzazione degli interventi previsti nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale;
   b) al Ministero dell'interno, nella misura del 70 per cento del totale annuo, per l'intensificazione e il potenziamento dei controlli volti a prevenire e reprimere le violazioni del codice della strada; le risorse di cui alla presente lettera sono ripartite annualmente con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 15 febbraio di ciascun anno, tra le forze di polizia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere a), b), c) e d), proporzionalmente all'ammontare complessivo delle sanzioni relative a violazioni accertate da ciascuna delle medesime forze di polizia nell'anno precedente;
   c) al Ministero dell'interno, nella misura del 5 per cento, per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti di cui agli articoli 186, 186-bis e 187, comprese le spese sostenute da soggetti pubblici su richiesta degli organi di polizia.».

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
   1-bis. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 40 della legge 29 luglio 2010, n. 120, sono abrogati.
6. 50. Meta, Minnucci.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), primo periodo, sopprimere le parole:, ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale,.
6. 51. Sisto.

  Al comma 1, lettera a), n. 1), sopprimere le parole:, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime.

  Conseguentemente al comma 1, lettera a), n. 2), capoverso 3-ter, sopprimere le parole:, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime.

  Conseguentemente al comma 1, lettera c), n. 2, sopprimere le parole:, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime.
6. 101. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), primo periodo, dopo le parole: patente di guida aggiungere le seguenti: e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.

  Conseguentemente:
   al medesimo numero, terzo periodo, dopo le parole:
della patente ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
   al numero 2), capoverso 3-bis, primo periodo, dopo le parole: una nuova patente ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
   al numero 2), capoverso 3-ter, primo periodo, dopo le parole: una nuova patente di guida aggiungere le seguenti: né un nuovo certificato di idoneità alla guida di ciclomotori.
6. 52. Vezzali, Monchiero.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire i capoversi 3-bis e 3-ter con il seguente:
  
«3-bis. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui agli articoli 589-bis, secondo terzo e quarto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dodici anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Nel caso di applicazione della sanzione accessoria di cui al quarto periodo del comma 2, per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi e gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi quattro anni dalla revoca. Quando il conducente, dopo aver commesso i fatti di cui al comma 2, non ha ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, e si è dato alla fuga, non può conseguire una nuova patente di guida prima di quindici anni a decorrere dalla data di accertamento del reato. Nell'ipotesi di recidiva reiterata specifica verificatasi entro il periodo di cinque anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per i fatti di cui al comma 2, il giudice può disporre che i termini connessi alla sanzione amministrativa accessoria applicata siano raddoppiati.»

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire le parole: dai commi 3-bis e 3-ter con le seguenti: dal comma 3-bis.
6. 55. Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: quindici anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: dieci anni dalla revoca e previa frequenza obbligatoria di un corso di guida sicura, secondo le disposizioni regolamentate mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale termine è elevato a quindici anni nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a venticinque anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. 57. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, primo periodo, sostituire le parole da: quindici anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: dieci anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi sette anni dalla revoca. Tali termini sono raddoppiati nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.
6. 40. Bazoli, Amoddio.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora la sentenza di condanna riguardi un soggetto che al momento della commissione del fatto non era titolare di patente di guida o di certificato di idoneità alla guida di ciclomotori, la condanna per il delitto di cui al periodo precedente comporta l'impossibilità di conseguire titoli abilitanti alla guida di autoveicoli o motoveicoli.
6. 44. Vezzali.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: del codice penale fino alla fine del periodo con le seguenti:, primo e secondo comma, del codice penale, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca; per il reato di cui all'articolo 590-bis, quarto e quinto comma, limitatamente ai casi di lesione gravi o gravissime, l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dalla revoca.
6. 42. Bazoli, Amoddio.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: cinque anni fino alla fine del capoverso con le seguenti: tre anni dalla revoca e previa frequenza obbligatoria di un corso di guida sicura, secondo le disposizioni regolamentate mediante apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Tale termine è raddoppiato nel caso in cui l'interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all'articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all'articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine è ulteriormente aumentato sino a dieci anni nel caso in cui l'interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all'articolo 189, comma 1, del presente codice, e si sia dato alla fuga. Il decreto di cui al primo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
6. 56. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-ter, secondo periodo, sostituire le parole: del presente codice fino alla fine del capoverso con le seguenti: ovvero nel caso in cui l'interessato si sia dato alla fuga.
6. 43. Bazoli, Amoddio.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), capoverso 3-ter, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di cui al primo periodo, qualora il fatto sia stato commesso da un conducente di età inferiore a diciotto anni, lo stesso non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del venticinquesimo anno di età.
6. 58. Vezzali, Monchiero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso :
  «3-quater. Nei casi in cui la patente sia stata revocata a seguito della condanna per il reato di cui agli articoli 589-bis, primo, secondo e terzo comma, e 590-bis, primo, secondo e terzo comma, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, durante i periodi in cui non è possibile conseguire una nuova patente di guida ai sensi dei commi precedenti, il conducente viene sottoposto a verifiche annuali al fine di accertare la mancata assunzione di sostanze alcoliche e di sostanze stupefacenti e psicotrope. Tali verifiche sono svolte presso le strutture ospedaliere all'uopo attrezzate, secondo le modalità previste da apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della salute. Qualora il conducente, senza giustificato motivo, non effettui il controllo annuale alla data concordata o nel caso in cui dal medesimo controllo risulti l'uso di sostanze alcoliche o l'uso di sostanze stupefacenti, il decorso del periodo durante il quale non è possibile conseguire una nuova patente è interrotto. In tal caso, la struttura ospedaliera ne dà comunicazione al prefetto competente che aveva emesso l'originaria ordinanza di revoca, il quale procede ai sensi dell'articolo 219, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, emettendo una nuova ordinanza di revoca della stessa durata. Il decreto di cui al secondo periodo è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.»
6. 59. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente capoverso :
  «3-quater. Nei casi in cui la patente sia stata revocata a seguito della condanna per il reato di cui agli articoli 589-bis, primo, secondo e terzo comma, e 590-bis, primo, secondo e terzo comma, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, ed il conducente venga sorpreso alla guida di veicoli a motore per i quali è necessaria la potente di guida e, ove richieste, le abilitazioni professionali ai sensi dell'articolo 116 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, durante i periodi in cui non è possibile conseguire una nuova patente di guida ai sensi del commi precedenti, la durata residua dei medesimi periodi viene aumentata di ulteriori dieci anni. A tal fine, il verbale di accertamento della violazione di cui all'articolo 116, comma 15, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è trasmesso al prefetto competente che aveva emesso l'originaria ordinanza di revoca, il quale procede ai sensi dell'articolo 219, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, emettendo una nuova ordinanza di revoca.»
6. 60. Biasotti, Squeri.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: articoli 589-bis aggiungere le seguenti:, secondo, terzo, quarto e quinto comma.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2), dopo le parole: articoli 589-bis aggiungere le seguenti:, secondo, terzo, quarto e quinto comma.
6. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), numero 2), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i titolari di patenti di guida rilasciata da uno Stato estero, il prefetto dispone l'inibizione provvisoria alla guida in Italia fino ad un massimo di cinque anni.

  Conseguentemente, al medesimo numero, secondo periodo, dopo le parole: validità della patente di guida aggiungere le seguenti: o l'inibizione provvisoria alla guida in Italia per i titolari di patente rilasciata da uno Stato estero.
6. 4. Biasotti, Squeri.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 223 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 223, comma 2, terzo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque».
6. 01. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifica all'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «Il regolamento di attuazione stabilisce le modalità cui devono attenersi le strutture sanitarie per il prelievo, la conservazione e il trasporto dei campioni presso laboratori di riferimento regionali. Il regolamento di attuazione stabilisce altresì le modalità per l'esecuzione del prelievo del sangue nei riguardi dei soggetti in stato di incoscienza o comunque incapaci di prestare consenso al prelievo, per i quali l'accertamento del tasso alcolemico sia necessario per finalità cliniche».
6. 02. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 187 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole: «per uso» sono sostituite dalle seguenti: «derivante dall'assunzione»;
   b) al comma 2:
  1) dopo le parole: «o a prove» sono inserite le seguenti: «su fluido orale»;
  2) è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, della giustizia e della salute, sentiti la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche antidroga e il Consiglio superiore di sanità, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, le modalità per l'esecuzione degli accertamenti di cui al periodo precedente e le caratteristiche degli strumenti da impiegare negli accertamenti medesimi.»;
   c) il comma 2-bis è abrogato;
   d) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Quando gli accertamenti di cui al comma 2 forniscono esito positivo ovvero quando si ha altrimenti ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l'effetto dell'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, gli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, fatti salvi gli ulteriori obblighi previsti dalla legge, accompagnano il conducente presso una struttura sanitaria pubblica. Le medesime disposizioni si applicano in caso di incidenti, compatibilmente con le attività di rilevamento e di soccorso»;
   e) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Presso la struttura sanitaria pubblica è sempre eseguita la visita medica ovvero la valutazione clinica, che comprendono i seguenti accertamenti:
   a) prelievo del sangue in tutti i casi di esito positivo degli accertamenti qualitativi non invasivi o delle prove sul fluido orale;
   b) prelievo del sangue e dell'urina nei casi di rifiuto dell'accertamento su fluido orale ovvero di impossibilità di esecuzione dell'accertamento qualitativo non invasivo o delle prove su fluido orale e, comunque, in caso di incidente stradale, con le modalità stabilite dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 186, comma 5»;
   f) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le modalità degli accertamenti eseguiti dalle strutture sanitarie sono definite dal regolamento di attuazione ai sensi dell'articolo 186, comma 5.»;
   g) dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5.1. Sulla base delle risultanze di tutti gli accertamenti è effettuata la valutazione tossicologico-forense o medico-legale finale»;
   h) al comma 6, dopo le parole: «di cui al comma 3,» sono inserite le seguenti: «e della valutazione di cui al comma 5.1,».
6. 03. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Modifiche all'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

  1. All'articolo 189 del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 6, primo periodo, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni»;
   b) al comma 7, primo periodo, le parole: «da un anno a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni».
6. 04. Ferraresi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Adeguamento del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e altre norme di attuazione).

  1. Il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'adeguamento dell'articolo 379 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo i seguenti princìpi:
   a) prevedere che la determinazione dell'accertamento del tasso alcolemico sia iniziata dopo almeno quindici minuti dal momento dell'arresto del veicolo;
   b) prescrivere che nel verbale di accertamento redatto dall'organo di polizia siano indicate le condizioni ambientali di temperatura, pressione e umidità ricavate dalle rilevazioni della stazione meteorologica più vicina alla postazione di controllo;
   c) prevedere, ai fini dell'accertamento con determinazione dell'alcolemia presso le strutture sanitarie pubbliche, che la procedura, consistente nel prelievo del sangue, trasporto, conservazione, deposito, analisi, refertazione e interpretazione del risultato, sia eseguita secondo parametri di attività di livello forense, con l'impiego di sangue intero, restando esclusa la validità di analisi ottenute da siero/plasma;
   d) prevedere, quanto alle modalità del prelievo e della gestione dei campioni prima dell'analisi, che debbano essere rispettate le seguenti regole operative:
  1) il verbale di prelievo e custodia deve consentire l'identificazione univoca del soggetto esaminato e contenere: 1.1) il consenso informato all'accertamento; 1.2) la descrizione dei segni e sintomi mostrati dal soggetto; 1.3) l'annotazione di eventuali terapie farmacologiche eseguite, comprese quelle somministrate in caso di cure urgenti; 1.4) l'indicazione della data e dell'ora del prelievo; 1.5) l'indicazione del nome e la firma di ciascun operatore che ha assunto in consegna e in custodia i campioni nelle diverse fasi del procedimento;
  2) il prelievo del campione ematico deve essere condotto previa disinfezione della cute con prodotti non contenenti alcoli; le provette debbono contenere antifermentativo (NaF) e anticoagulante (ad esempio K Oss); debbono essere allestite aliquote multiple (in numero di tre per analisi e controanalisi); tutte le operazioni di suddivisione, confezionamento ed etichettatura del campione e del controcampione devono essere effettuate alla presenza dell'interessato, che controfirma il modulo di campionamento nonché l'etichetta del campione e del controcampione; le provette devono essere provviste di sistemi antieffrazione, essere contenute all'interno di buste a prova di manomissione con chiusure di sicurezza ed essere dotate di apposita etichettatura corrispondente al verbale di prelievo; i campioni che non possono essere immediatamente trattati devono essere conservati alla temperatura di 4 gradi centigradi (per campioni in attesa di analisi a breve termine, ossia entro dodici ore) ovvero di –20 gradi centigradi (qualora sia necessaria la conservazione oltre il termine di dodici ore);
  3) i campioni devono essere conservati e trasportati unitamente al verbale di prelievo contenente l'indicazione del soggetto responsabile della custodia ai sensi del numero 1.5) e con modalità che ne assicurino la tracciabilità; il trasporto deve avvenire in tempi ridotti, non superiori a dodici ore e a temperatura controllata, pari a 4 gradi centigradi; la corretta preservazione del campione da qualunque adulterazione, inquinamento o dispersione anche parziale deve essere garantita mediante l'utilizzo di materiale idoneo, a perfetta chiusura, inviolabile o comunque sigillabile, non suscettibile di rotture in caso di urto durante il trasporto, o per reazione termica durante il congelamento ove questo sia necessario; l’iter del campione in ogni fase dell'analisi deve essere annotato nel verbale di cui al numero 1);
  4) tutti i campioni di sangue devono essere analizzati mediante metodi di conferma (HS-GC-FID; HS-GC-MS); nel caso di accertamento del tasso alcolemico per finalità cliniche o su soggetti incoscienti ovvero incapaci di fornire consenso, le modalità operative sono quelle sopra-riportate stabilite ai sensi dell'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 della presente legge; una provetta di sangue è altresì destinata a valutazione con metodi di screening su siero/plasma; l'accertamento positivo deve necessariamente essere confermato con i metodi di conferma indicati al presente numero.

  2. Il Governo, entro il termine indicato al comma 1, alinea, provvede all'adeguamento delle restanti disposizioni del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, secondo quanto previsto dall'articolo 186, comma 5, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'articolo 10 della presente legge.
  3. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dall'articolo 187, comma 2, ultimo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, come modificato dall'articolo 11 della presente legge, è emanato entro il termine indicato al comma 1, alinea, del presente articolo.
6. 05. Ferraresi.

A.C. 3169-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Modifica di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274).

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, le parole: «nonché ad esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope,» sono soppresse.

A.C. 3169-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 3169-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   in sede di esame dell'Atto Camera 3169-A,
   premesso che:
    il fenomeno della pirateria automobilistica, uno dei tanti segnali della crescente barbarie che connota il tempo presente, pone ormai il nostro Paese al primo posto in Europa per il numero di decessi causati da incidenti stradali;
    il presente disegno di legge si pone lo scopo di predisporre una più efficace tutela a fronte dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale, in modo particolare verso quei casi nei quali le conseguenze per la vita delle persone risultano irreparabili;
    il numero dei reati è sensibilmente cresciuto, nel corso degli ultimi anni e ciò in corrispondenza di un aumento tanto del consumo di alcool quanto di sostanze stupefacenti, come si può constatare sempre più frequentemente dinanzi ad incidenti in cui restano coinvolti soggetti di giovane età;
    occorre dunque affrontare il crescente fenomeno della pirateria stradale puntando certamente sull'aspetto repressivo assicurando i colpevoli alla giustizia;
    occorre tuttavia essere consapevoli del fatto che una strategia di contrasto,esclusivamente basata sulla previsione di pene detentive accentuatamente afflittive non può, di per sé, garantire l'obiettivo della diminuzione degli incidenti stradali che abbiano esiti fatali per la vita delle persone: perseguire questa unica soluzione del fenomeno comporta inevitabilmente accrescere il numero di detenuti con un lungo «fine pena», implementando il sovraffollamento carcerario;
   considerato che:
    la chiave per la soluzione di un problema così grave ed urgente sta dunque in un'autentica politica di prevenzione capace di andare alla radice del fenomeno,

impegna il Governo:

   a incentivare una sistematica strategia di educazione stradale nelle scuole di ogni ordine e grado;
   a prevedere percorsi rieducativi obbligatori per gli autori dei reati contro la persona connessi alla circolazione stradale;
   a incentivare le attività dei servizi sociali e delle associazioni che si occupano del sostegno dei giovani in situazioni di disagio correlate all'abuso di sostanze alcooliche e/o stupefacenti, anche attraverso la promozione di campagne di sensibilizzazione e di prevenzione;
   a intraprendere tutte le iniziative necessarie al fine di attuare interventi di prevenzione degli incidenti stradali sia attraverso il miglioramento della rete stradale e della relativa segnaletica, sia attraverso il potenziamento dei controlli da parte delle Forze dell'ordine.
9/3169-A/1Nicchi, Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro, Scotto.


   La Camera,
   in sede di esame della proposta di legge recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» (C. 3169-A),
   premesso che:
    l'articolo 589-bis del codice penale – introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame – prevede aumenti di pena per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti o, ancora, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro. L'articolo 590-bis del codice penale – introdotto dall'articolo 2 del provvedimento in esame – che, analogamente all'articolo precedente, sanziona in misura maggiore le lesioni personali stradali provocate per colpa dai soggetti in stato di ebbrezza alcolica, con un determinato tasso alcolemico ovvero dai soggetti di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    il provvedimento in esame si inquadra nell'ambito di una tendenza legislativa che accentua gli strumenti repressivi a fronte di un allarme sociale senza prendere nella dovuta considerazione le necessarie politiche attive di educazione e prevenzione che dovrebbero essere attuate per evitare il proliferare di casi di incidenti stradali con morti o feriti causati da soggetti in stato di ebbrezza alcolica oppure in stato di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    la Commissione europea, già nell'ambito del programma di azione europeo per la sicurezza stradale 2003-2010, indicava tra gli obiettivi strategici per affrontare il fenomeno dell'incidentalità stradale la realizzazione di campagne di educazione e di sensibilizzazione, rivolte in particolare ai giovani conducenti, per incoraggiare ad utilizzare il casco e la cintura di sicurezza, ad evitare la velocità eccessiva ed il consumo di alcool o di altre sostanze stupefacenti, in sintesi, per incentivare l'adozione di comportamenti corretti che rendano i giovani cittadini consapevoli prima che abili guidatori;
    in questo contesto il Ministero della Istruzione dovrebbe svolgere pienamente il compito istituzionale di porre in essere iniziative idonee a diffondere tra gli studenti italiani la cultura della sicurezza stradale nell'ambito di una più generale diffusione della cultura della legalità;
    a tal fine, l'articolo 208, comma 2 del decreto legislativo 30 aprile 1992 («Codice della strada»), modificato e integrato dall'articolo 15 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, assegna al Ministero della Istruzione una quota dei finanziamenti derivanti dai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada, per sostenere l'impegno della scuola pubblica e privata nell'insegnamento dell'educazione stradale e per l'organizzazione dei corsi finalizzati al conseguimento del Certificato di Idoneità alla Guida dei ciclomotori (CIG);
    le azioni che il Ministero della Istruzione pone in essere in materia di educazione stradale si collocano all'interno di specifiche linee di indirizzo il cui avvio si può individuare nell'istituzione dell'insegnamento dell'educazione stradale, disposta dall'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, parzialmente sostituito dall'articolo 10 della legge n. 366 del 1998 e si concretizzano in due settori di intervento prioritario: l'avvio, il finanziamento, il coordinamento ed il monitoraggio delle attività svolte dalle scuole per il conseguimento del CIG e la organizzazione, nei diversi livelli territoriali, di attività formative/informative in materia di educazione stradale;
    con riferimento alle iniziative da porre in essere per la sensibilizzazione dei giovani alle tematiche della sicurezza stradale, studi scientifici di settore hanno dato conferma della necessità di realizzare delle efficaci campagne di comunicazione, utilizzando come canale privilegiato quello televisivo;
    come emerge dai rapporti dell'istituto Superiore di Sanità i giovani in età adolescenziale affermano di trascorrere la maggior parte del loro tempo libero dinanzi alla televisione oltre che ad ascoltare la radio, ad utilizzare il computer o a navigare in Internet, per cui i messaggi e le campagne sulla sicurezza stradale che meglio potrebbero influire sui comportamenti di guida dei giovani sono proprio quelli veicolati mediante lo strumento televisivo;
    durante l'esame del disegno di legge recante «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo (C. 3272-A) è stato approvato l'ordine del giorno 9/3272-A/3 ove si impegna il Governo a valutare quali indirizzi da inserire nel contratto di servizio una serie di punti che ricomprendono, tra gli altri, anche la trasmissione di programmi destinati specificatamente ai minori che comprendano l'educazione stradale»,

impegna il Governo:

   ad attivarsi affinché l'azione didattica di educazione stradale realizzata attualmente nelle scuole possa essere efficacemente integrata anche con iniziative specifiche di comunicazione poste in essere a livello nazionale, rivolte agli studenti attraverso gli strumenti ed i linguaggi più utilizzati dagli studenti stessi anche nel tempo libero, quali la televisione, la navigazione in Internet ed il linguaggio musicale;
   ad attivarsi affinché le attività di informazione e di educazione in materia di cultura della sicurezza stradale vengano sempre e comunque ricondotte all'obiettivo prioritario di educare i giovani, nell'ambito dell'orario di educazione civica, alla cultura della legalità intesa, in senso ampio, come esercizio dei diritti e come rispetto delle regole e dei doveri che disciplinano tanto la circolazione stradale quanto i più svariati settori della convivenza sociale, al fine di assicurare la piena affermazione dei diritti e delle libertà di ogni persona umana;
   a favorire la promozione di progetti di comunicazione televisiva rivolti a sensibilizzare ed informare gli studenti italiani sull'importanza del rispetto delle regole che disciplinano la circolazione stradale al fine di supportare e sostenere l'impegno della scuola pubblica e privata nell'educazione stradale, anche in un'ottica di generale prevenzione dei fattori che provocano più frequentemente incidenti, quali ad esempio la guida in stato di ebbrezza ovvero sotto l'effetto di stupefacenti.
9/3169-A/2Franco Bordo, Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Costantino, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni.


   La Camera,
   in sede di esame della proposta di legge recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274» (C. 3169-A),
   premesso che:
    il provvedimento in esame, oltre ad inquadrarsi nell'ambito di una tendenza legislativa che accentua fortemente gli strumenti repressivi a fronte di un allarme sociale senza prendere nella dovuta considerazione le necessarie politiche attive di educazione e prevenzione che dovrebbero essere attuate per evitare il proliferare di casi di incidenti stradali con morti o feriti causati da soggetti alla guida in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, omette di affrontare il delicato e controverso problema dell'individuazione dei parametri oggettivi per compiere gli accertamenti tecnici di cui all'articolo 187 del Codice della Strada dove si richiede semplicemente che il soggetto abbia assunto «sostanze stupefacenti o psicotrope» nel momento in cui commette il fatto;
    le disposizioni introdotte dal provvedimento in esame appaiono, infatti, particolarmente carenti sotto il profilo della previsione dei necessari criteri oggettivi e tecnicamente misurabili attraverso i quali accertare il grado di responsabilità del soggetto al momento della determinazione del sinistro causato da guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, diversamente che nell'ipotesi di guida in stato di ebbrezza alcolica;
    sotto tale profilo appare opportuno evidenziare una questione eminentemente giuridica, più volte sollevata dalla stessa Corte di cassazione che ha rilevato come «a differenza dell'alcool, che viene velocemente assorbito dall'organismo, le tracce degli stupefacenti permangono nel tempo, sicché l'esame tecnico potrebbe avere un esito positivo in relazione ad un soggetto che ha assunto la sostanza giorni addietro e che, pertanto, non si trovava al momento del fatto in stato di alterazione psico-fisica»;
    quanto precede è esemplificativo di un orientamento che va consolidandosi e si riferisce specificamente all'articolo 187 del codice della strada. La relativa massima afferma che: «Il reato di guida in stato di ebbrezza è integrato dalla condotta di guida in stato di alterazione psico-fisica determinato dall'assunzione di sostanze e non già dalla condotta di guida tenuta dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti, sicché, ai fini del giudizio di responsabilità, è necessario provare non solo la precedente assunzione di sostanze stupefacenti, ma che l'agente abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione». (Cass. n. 28170/2013). Secondo la Suprema Corte, l'alterazione psicofisica deve essere considerata elemento costitutivo del reato. Il principio, per quanto riferito, in questo caso specifico, all'articolo 187 del codice della strada, in realtà dovrebbe essere esteso a tutte le norme analoghe che non esplicitano in modo chiaro e univoco che l'alterazione psico-fisica causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope è elemento costitutivo della fattispecie, al fine di modificarne di conseguenza la formulazione;
    si evidenzia, inoltre, che l'articolo 4 del provvedimento in esame che reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici, modificando l'articolo 224-bis del codice di procedura penale che nel testo trasmesso dal Senato reca una mera modifica di coordinamento finalizzata a inserire fra i reati per i quali il giudice, anche d'ufficio, può disporre con ordinanza motivata l'esecuzione coattiva del prelevamento di campioni biologici (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale ai fini della determinazione del profilo del DNA) l'omicidio colposo conseguente alla violazione delle norme sulla circolazione stradale o sulla sicurezza sul lavoro (articolo 589, secondo comma c.p.), l'omicidio stradale (articolo 589-bis), le lesioni stradali (articolo 590-bis c.p.) e lesioni personali gravi e gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale (articolo 590, terzo comma);
    attualmente l'articolo 224-bis c.p.p. limita i casi in cui per esigenze investigative si può procedere con atti peritali coattivi che incidano sulla libertà personale (prelievo di capelli, di peli o di mucosa del cavo orale su persone viventi) ai fini della determinazione del profilo del DNA o accertamenti medici senza considerare il prelievo di sangue che, ai fini tossicologici forensi di diagnosi, per le intossicazioni acute in atto viene ancora considerato nell'ambito della letteratura medica quale campione biologico irrinunciabile,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata ad introdurre la previsione di criteri obiettivi e tecnicamente misurabili, in base ai quali accertare lo stato di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope al momento del verificarsi di un sinistro stradale, anche rinviando ad una fonte normativa secondaria in modo di assicurare la certezza del diritto;
   a valutare con particolare attenzione l'opportunità di inserire tra gli atti peritali contemplati dall'articolo 224-bis del codice di procedura penale anche il prelievo di sangue ai fini tossicologici forensi di diagnosi.
9/3169-A/3Daniele Farina, Franco Bordo, Sannicandro, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    vista la discussione sull'A.C. 3169-A che prevede l'introduzione dei reati di omicidio stradale e lesioni personali stradali,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza ad adoperarsi affinché sia riconosciuta ufficialmente la terza domenica di novembre come giornata mondiale in memoria delle vittime della strada, così come hanno già fatto le Nazioni Unite e l'Organizzazione mondiale della sanità, al fine di sensibilizzare maggiormente l'opinione pubblica in merito a tale problematica, così come indicato dalla risoluzione del Parlamento europeo del 27 settembre 2011 sulla sicurezza stradale in Europa 2011-2020.
9/3169-A/4Minnucci, Gribaudo, Gandolfi, Bergonzi, Bini, Capone, Carella, Carra, Censore, Ferro, Giuliani, Giulietti, Lodolini, Manfredi, Manzi, Marchi, Melilli, Mognato, Moscatt, Paris, Patriarca, Porta, Giovanna Sanna, Venittelli, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il fenomeno delle corse clandestine di velocità, con mezzi a motore, risulta, purtroppo, in crescita nel corso degli ultimi anni, ed è collegato sistematicamente a giri illegali di scommesse controllate dalla criminalità organizzata, nazionale e straniere;
    l'attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine ha spesso fatto emergere scenari inquietanti;
    nello svolgimento di tali gare clandestine come, purtroppo, è accaduto possono essere coinvolti anche ignari cittadini che hanno riportato danni permanenti o addirittura deceduti,

impegna il Governo

a potenziare il contrasto, in riferimento a tale fenomeno, rafforzando l'attività di controllo da parte delle Forze dell'ordine anche in coordinamento con le locali polizie municipali nonché a valutare in altra iniziativa legislativa l'opportunità di rivedere la normativa sanzionatoria sotto il profilo penale aggravando le pene a carico di partecipanti a competizioni sportive non autorizzate.
9/3169-A/5Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale;
    in particolare, l'articolo 589-bis punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore:
     in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro);
     in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati);
    è, invece, punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro (g/l);
    nella relazione 2013 del Ministro della Salute al Parlamento in «materia di alcool e problemi alcoolcorrelati» si rileva che: «La mortalità per incidente stradale è uno dei più importanti indicatori di danno indirettamente causato dall'alcol. Secondo le stime dell'ISS-O.N.A. relative all'anno 2008 il 37,1 per cento della mortalità maschile e il 18,1 per cento di quella femminile causate da incidente stradale è attribuibile a un uso dannoso di alcol. [...]
    tra il 2011 e il 2012 in Italia la riduzione del numero dei morti (-5,4 per cento) è inferiore a quella media dei Paesi dell'Unione europea (-8,8 per cento) e anche il tasso di mortalità per incidente stradale del 2012 (60,1 per milione) si presenta superiore alla media europea (55,0 per milione), collocando l'Italia al 13o posto tra i Paesi dell'Unione europea, dopo Regno Unito (28,1), Spagna (39,7), Germania (44,0) e Francia (57,6);
    nel 2012, prendendo complessivamente in considerazione i due sessi, il più alto numero di morti si è registrato nella fascia di età 20-24 anni (309). Tra i maschi il maggior numero di morti riguarda la classe di età 35-39 anni, seguita, con valori quasi analoghi, dalle fasce di età 40-44 e 20-24 anni. Per le femmine i valori più elevati di mortalità si riscontrano nella classe di età 20-24 anni nonché in quelle di 70-74 e 80-84 anni, nelle quali un'alta percentuale di donne è coinvolta in incidenti come pedone;
    nella fascia di età 20-24 anni si registra anche il più alto numero di feriti (31.305), sia tra i maschi (19.238) che tra le femmine (12.067), ma molto alto appare il numero dei feriti di entrambi i sessi in tutte le fasce di età comprese fra i 15 e i 39 anni. Tra i conducenti il maggior numero di morti si riscontra nelle fasce di età tra i 30 e i 44 anni, immediatamente seguite, con valori molto simili, da quella di 20-24 anni. Il maggior numero di feriti si riscontra nella fascia di età 20-24 anni. Tra i giorni della settimana la maggiore concentrazione di incidenti con lesioni a persone si rileva il venerdì (29.423, corrispondente al 15,8 per cento del totale]. Il venerdì presenta anche la maggiore concentrazione di feriti (40.581, corrispondente al 15,3 per cento del totale). [...]
    la maggiore concentrazione di decessi si rileva nelle giornate del sabato (620, pari al 17 per cento del totale) e della domenica (16 per cento del totale ), giornate in cui si presentano anche i massimi indici di mortalità (rispettivamente, 2,4 e 3,0 morti ogni cento incidenti). Nel 2012, analogamente al 2011, la distribuzione degli incidenti nell'arco della giornata presenta il suo valore massimo tra le ore 18 e 19, ma alti valori si riscontrano, secondo l'usuale andamento, anche nella fascia oraria 8-9 e intorno alle ore 13. [...] questi dati suscitano particolare allarme data l'elevata correlazione stimata tra gli incidenti notturni del fine settimana e l'abuso di alcol o altre sostanze d'abuso, soprattutto da parte dei giovani. [...]
    l'Istituto Superiore di Sanità stima comunque gli incidenti stradali alcol correlati pari al 30- 35 per cento del totale di tutti gli incidenti;
    da un'analisi condotta nel 2012 nell'ambito del XX Rapporto ACI-CENSIS su consumo di alcolici e comportamenti alla guida emerge che il 34,2 per cento degli automobilisti osserva un comportamento responsabile nel consumo di alcol, evitando di bere se sa di dover guidare. Al contrario non si astiene dal consumare alcol anche quando sa di doversi mettere alla guida il 13,8 per cento degli automobilisti;
    tra questi, in particolare, l'8,2 per cento si espone a un grave rischio fidandosi della propria capacità di "reggere" l'alcol o ritenendo che l'alcol non sia un problema per la propria guida; l'1,2 per cento beve perché conta di affidarsi in caso di necessità ad altri bevitori in grado di «reggere» bene l'alcol; il 4,4 per cento beve sapendo di poter lasciare la guida a qualcuno che non ha bevuto o a un taxi. Il resto degli automobilisti (52 per cento) non beve in quanto astemio (tab. 12);
    tra i giovani e giovani adulti di età fino a 44 anni la percentuale di soggetti che non bevono se sanno di dover guidare è superiore alla media; tra i giovani di 18-29 anni è superiore alla media la percentuale di soggetti che bevono fino a quando possono «reggere» l'alcol (9,7 per cento contro la media del 7 per cento per tutte le età)»,

impegna il Governo:

   a prevedere l'inserimento nel codice della strada, come avvenuto in Francia (Décret no 2012-284 du 28 février 2012 relatif à la possession obligatoire d'un éthylotest par le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur), dell'obbligo di possedere un etilometro conforme alla normativa vigente e che rispetti le condizioni di validità (compresa la data di scadenza), per controllare se il proprio tasso alcoolemico non superi quello consentito dalla legge;
   a prevedere l'obbligatorietà di possedere un libretto di «consapevolezza dei rischi alcoolcorrelati», contenente anche gli indirizzi delle Associazioni di AutoMutuoAiuto per il recupero dei problemi alcol-correlati e dei Servizi di Alcologia a cui possono rivolgersi anche i familiari.
9/3169-A/6Basso, Bazoli.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo la terza edizione del Global Status Report on Road Safety, l'organismo dell'OMS che analizza il fenomeno della mortalità sulle strade, ogni anno muoiono 1.250 mila persone, tra automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni;
    i dati ISTAT relativi agli anni 2008-2013 fotografano una situazione preoccupante con 1000 morti e 35.000 feriti in conseguenza di incidenti stradali, spesso imputabili a comportamenti dolosi o gravemente colposi dei conducenti;
    l'omicidio stradale in Italia è la prima causa di decessi tra i giovani di età compresa tra i 20 e i 35 anni;
    con 3.650 decessi nel 2013, il nostro Paese è in testa alla classifica europea per numero di vittime della strada;
    da un recente studio dell'Istituto per gli studi sulla pubblica opinione – ISPO promosso dalla Fondazione ANIA è emerso che oltre il 70 per cento degli automobilisti dichiara di infrangere le regole, pur essendo consapevoli dei rischi e delle conseguenze sociali ed economiche degli incidenti stradali;
    secondo le statistiche aggiornate dal Centro Nazionale di Controllo sulla Sicurezza Stradale, il 40 per cento degli incidenti stradali gravi ovvero mortali è causato dalla guida sotto l'effetto di alcool, ovvero di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    in termini di PIL, il danno economico riconducibile agli omicidi stradali e, in genere, all'infortunistica stradale, è pari al 2,6 per cento;
    l'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha proclamato un decennio (2011-2020) di iniziative finalizzate alla riduzione dei decessi derivanti da incidenti stradali;
    insieme all'inasprimento delle norme penali e amministrative contenute nel provvedimento in titolo e ai maggiori controlli delle Forze dell'ordine, risulta centrale una profonda e continua azione culturale preventiva volta alla generale dissuasione psicologica di scorretti comportamenti di guida,

impegna il Governo

ad avviare delle iniziative mediatiche finalizzate a una maggiore sensibilizzazione culturale rispetto ai pericoli e ai rischi riconducibili a condotte stradali irresponsabili.
9/3169-A/7Dambruoso, Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame inseriscono nel codice penale gli articoli 589-bis e 590-bis che introducono i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali attraverso i quali è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisce causa dell'evento;
    costituisce circostanza aggravante di entrambi i delitti il fatto commesso da un soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, nonché il fatto commesso dal conducente che si sia dato alla fuga;
    la pena è altresì aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, oppure nel caso in cui il veicolo a motore di proprietà dell'autore del fatto sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria;
    l'articolo 6 del provvedimento in esame introduce modifiche all'articolo 222 del decreto legislativo n. 285 del 1992 (Codice della strada) in materia di sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati;
    a tal fine si prevede che alla condanna per i reati di omicidio stradale o lesioni personali stradali, limitatamente ai casi di lesioni gravi o gravissime, consegue la revoca della patente di guida e l'interessato non può conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni nel caso di omicidio stradale o cinque anni nei casi di lesioni personali stradali gravi o gravissime. Tali termini sono elevati nel caso in cui ci siano aggravanti;
    recentemente è stata approvata dalla Camera dei Deputati una legge delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992,

impegna il Governo

nell'ambito della riforma del codice della strada, ad estendere le pene e sanzioni previste dal presente provvedimento per i soggetti alla guida dei veicoli a motore che commettono i reati di omicidio stradale e di lesioni personali stradali anche ai soggetti che commettono tali reati alla guida di motoveicoli e ciclomotori.
9/3169-A/8Vezzali.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame innova il decreto legislativo n. 285 del 1992, vincolando il 15 per cento dei proventi derivanti dalle multe a meritorie iniziative per la sicurezza stradale;
    nello specifico tale 15 per cento è a sua volta così ripartito: il 25 per cento sarà destinato al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e per la realizzazione degli interventi previste nei programmi annuali di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale; il 70 per cento al Ministero dell'interno per l'intensificazione e il potenziamento dei controlli volti a prevenire e reprimere le violazioni del codice della strada; il 5 per cento sempre al Viminale per le spese relative all'effettuazione degli accertamenti in caso di alcol e droga,

impegna il Governo

a pubblicare, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della legge, sui siti del Ministero dell'interno e dei trasporti una tabella che indichi l'importo dei proventi derivanti dalle multe dell'anno precedente e la relativa ripartizione.
9/3169-A/9Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    le modifiche introdotte al Codice penale relativamente al reato di omicidio stradale e di lesioni stradali sono una risposta importante all'insicurezza diffusa perché prevedono la certezza della pena per chi causa incidenti mortali sotto effetto di alcool o di sostanze psicotrope;
    i dati sugli incidenti stradali mortali sono impressionanti e la sicurezza stradale rappresenta un'emergenza sulla quale lo Stato deve agire anche sul fronte della informazione finalizzata ad evitare comportamenti criminali come quelli di coloro che mettendosi alla guida sotto l'uso di alcol e droghe provocano incidenti spesso mortali;
    non sono sufficienti solo norme repressive ma serve anche una maggiore sensibilizzazione su questo tema e sulle conseguenze della guida sotto l'uso di alcol e stupefacenti;
    negli ultimi decenni la pubblicità sociale ha conosciuto una grande espansione e, inserita nel più ampio contesto del marketing sociale, è fondamentale nella costruzione di campagne per modificare idee e comportamenti;
    la Fondazione «Pubblicità Progresso» che ha tra i suoi soci fondatori la RAI ha lo scopo di contribuire alla soluzione di problemi civili, educativi e morali di carattere sociale grazie all'ideazione, al coordinamento e alla realizzazione di campagne di comunicazione atte a stimolare la coscienza civile e l'agire per il bene comune;
    «Pubblicità Progresso» è un brand quanto mai qualificato ed incisivo nella promozione di campagne di informazione;
    ritenuta opportuna una forte sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle modifiche legislative derivanti dall'introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, in particolare per le condotte derivanti dall'uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti,

impegna il Governo

a dare indicazioni, tramite il competente Ministero, affinché la RAI si attivi affinché vengano avviate tramite la Fondazione «Pubblicità Progresso» o altri soggetti altrettanto qualificati campagne di sensibilizzazione dell'opinione pubblica sulle modifiche legislative derivanti dall'introduzione del reato di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, in particolare per le condotte derivanti dall'uso di sostanze alcoliche o di stupefacenti.
9/3169-A/10Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 3169 recante «Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274», unificato dal Senato e delle abbinate proposte di legge, introduce nel codice penale i delitti di omicidio stradale e di lesioni personali stradali, già puniti entrambi a titolo di colpa;
    la proposta intende introdurre l'articolo 589-bis c.p. sanzionando con la reclusione da reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave, con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione psicotrope; la pena è invece della reclusione da 7 a 10 anni per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l); che abbiano superato specifici limiti di velocità (velocità pari o superiore al doppio della velocità consentita e comunque di almeno 70 km/h in un centro urbano ovvero superiore di almeno 50 km/h rispetto alla velocità massima consentita, su strade extraurbane);
    non è stato, tuttavia, risolto il problema costituito dalla circostanza che l'articolo 187 Codice della Strada – Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, continua a sanzionare coloro che siano riscontrati in stato di alterazione «dopo aver assunto» sostanze stupefacenti o psicotrope;
    quest'ultima formulazione della norma, fa riferimento ad un parametro di esclusivo carattere cronologico, che nel corso dell'applicazione operativa ha erroneamente indotto taluni a considerare impiegabile ai fini dell'accertamento dell'illecito per l'irrogazione delle susseguenti sanzioni penali gli accertamenti tossicologici su campioni di urina del conducente;
    l'accertamento sulle urine anziché sul sangue, può dimostrare positività per giorni e settimane dopo l'assunzione dopo l'assunzione di sostanze e dunque anche in un momento nel quale lo stato di alterazione psico-fisica è svanito da molto tempo e non è pertanto più attuale;
    si risolve perciò nella sanzione di un comportamento che concretamente non può aver influito sull'evento finale;
    il solo accertamento tossicologico-forense che consente di verificare al di la di ogni dubbio lo stato di alterazione psico-fisica attuale del conducente sottoposto a controllo è il prelievo di sangue intero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, ovvero regolamentari, per prevedere nell'ambito dell'accertamento tossicologico-forense del reato di cui all'articolo 187 Codice della strada un rinvio a procedure tecniche di dettaglio che specifichino e prediligano nei fluidi biologici da prelevare ed analizzare il sangue del conducente.
9/3169-A/11Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 186 del codice della Strada e il codice penale, agli articoli 589 e 590, disciplinano compiutamente il reato in guida in stato di ebbrezza e le conseguenti fattispecie di omicidio e lesioni commesse sotto l'effetto dell'alcol, prevedendo differenti sanzioni in ragione dei tassi alcolemici rilevati nel sangue;
    al contrario, l'ordinamento giuridico, all'articolo 187 del Codice della Strada e di rimando il codice penale ai predetti articoli, sanziona chi si sia posto alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e i relativi reati commessi alla guida sotto l'effetto di tali sostanze, non distinguendo in alcun modo la gravità della fattispecie a seconda del livello di alterazione in cui versa il soggetto che ha commesso il reato,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre criteri oggettivi che consentano di graduare le sanzioni commesse alla guida sotto l'effetto di sostanze psicotrope e i conseguenti reati commessi alla guida sotto l'effetto di tali sostanze in base ai quali accertare il grado di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope al momento del verificarsi del sinistro.
9/3169-A/12Cristian Iannuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame introduce all'articolo 1 modifiche all'articolo 589-bis del codice penale nella parte in cui prevede aumenti di pena per l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ovvero in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove i tratti di specifiche categorie di conducenti o, ancora, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro;
    l'articolo 2 del provvedimento prevede analogamente all'articolo precedente una modifica dell'articolo 590-bis del codice penale, introducendo sanzioni in misura maggiore per le lesioni personali stradali provocate per colpa dai soggetti in stato di ebbrezza alcolica, con un determinato tasso alcolemico ovvero dai soggetti di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
    inoltre, l'articolo 4 reca modifiche al codice di procedura penale, in materia di operazioni peritali e di prelievo coattivo di campioni biologici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre una previsione di criteri obiettivi e tecnicamente misurabili, in base ai quali accertare lo stato di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti psicotrope al momento del verificarsi del sinistro, eventualmente anche rinviando ad una fonte normativa secondaria.
9/3169-A/13Giuditta Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1, del disegno di legge in esame inserisce nel codice penale il delitto di omicidio stradale (articolo 589-bis) attraverso il quale è punito, a titolo di colpa, con la reclusione (di diversa entità in ragione del grado della colpa stessa) il conducente di veicoli a motore la cui condotta imprudente costituisca causa dell'evento mortale;
    in particolare, l'articolo 589-bis punisce con la reclusione da 8 a 12 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica grave (con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro) o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope; in stato di ebbrezza alcolica con tassi alcolemici superiori a 0,8 grammi per litro o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, laddove si tratti di specifiche categorie di conducenti (coloro che esercitano professionalmente l'attività di trasporto di persone e di cose; conducenti di autoveicoli, anche con rimorchio, di massa complessiva a pieno carico superiore 3,5 tonnellate; conducenti di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone, il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto; conducenti di autoarticolati e di autosnodati);
    è, invece, punito con la pena della reclusione da 4 a 10 anni l'omicidio stradale colposo commesso da conducenti di un veicolo a motore: in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,8 ma non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l);
    sarebbe importante affiancare a norme penali molto stringenti, che inaspriscono le sanzioni finora previste, una corretta e completa divulgazione informativa che tenga sempre in primo piano l'obiettivo della sicurezza stradale per i cittadini, oltre ad un rafforzamento della prevenzione e di controlli adeguati sulle strade,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere una campagna informativa di sensibilizzazione sulla sicurezza stradale che abbia il duplice obiettivo di far conoscere i nuovi contenuti normativi introdotti e di favorire le buone pratiche di condotta automobilistica, presso tutti i cittadini, con speciale riguardo ai giovani, neopatentati, anche prevedendo iniziative in collaborazione con i licei delle principali città e con i principali atenei italiani.
9/3169-A/14Occhiuto.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in relazione alla crisi in Libia – 3-01793

   CIRIELLI, MAIETTA, TAGLIALATELA, RAMPELLI, GIORGIA MELONI, TOTARO, LA RUSSA e NASTRI. — Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. — Per sapere – premesso che:
   sono trascorsi oltre quattro anni dalla caduta del regime di Gheddafi in Libia, ma il Paese continua ad essere lontano da una pacificazione e, anzi, l’escalation dei conflitti e la conquista da parte del sedicente Stato islamico di porzioni di territorio e insediamenti strategici sta mettendo a rischio la sicurezza dell'intera area nordafricana e mediterranea;
   il caos istituzionale e l'impossibilità di controllare larga parte dei territori che ne deriva continuano, inoltre, ad agevolare l'attività dei trafficanti di esseri umani, posto che dalle coste libiche partono la stragrande maggioranza dei clandestini diretti nel nostro Paese;
   il recente fallimento del tentativo messo in atto dall'inviato speciale dell'Onu per la Libia Bernardino Léon di formare un Governo di unità nazionale dimostra una volta di più quanto sia difficile giungere ad una soluzione politica condivisa nel Paese e quanto sia inefficace l'azione della linea diplomatica attivata sinora;
   dal 7 ottobre 2015 ha preso avvio la fase due dell'operazione navale europea Eunavfor Med, nata con l'ambizioso scopo di combattere il traffico di esseri umani via mare, ma le cui regole d'ingaggio continuano ad essere limitate alle attività di abbordaggio, ispezione e sequestro delle imbarcazioni sempre e solo in acque internazionali;
   nonostante l'Italia abbia espresso l'Alto rappresentante per la politica estera europea e abbia retto per sei mesi la Presidenza dell'Unione europea e nonostante la sua posizione di vicinanza geografica, l'Italia sta avendo un ruolo marginale nella gestione della crisi libica;
   la perdurante instabilità politica e la crescente penetrazione del terrorismo islamico nei suoi territori, unite all'assenza di una posizione strategica sulla Libia da parte del Governo italiano, mette in serio pericolo anche la sicurezza nazionale italiana –:
   quali iniziative intenda assumere con riferimento alla crisi in Libia. (3-01793)


Iniziative di competenza per garantire ai genitori la piena conoscenza del piano dell'offerta formativa scolastica alla luce delle direttive emanate con la circolare del 15 settembre 2015 – 3-01794

   GIGLI e SBERNA. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la giunta regionale del Friuli Venezia Giulia il 22 novembre 2013 ha approvato con delibera n. 2182 il «Progetto regionale di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo omofobico», finanziato attraverso una convenzione tra la Regione, le associazioni lgbt, il dipartimento «scienze della vita» dell'Università di Trieste e l'ufficio scolastico regionale, poi modificata il 18 luglio 2014, con una nuova delibera di giunta;
   tale progetto, denominato «A scuola per conoscerci», prevedeva: lo svolgimento di un'indagine sulla «percezione del fenomeno del bullismo omofobico» negli istituti scolastici della regione, a cura del dipartimento «scienze della vita» dell'Università di Trieste, interventi nelle classi di terza media, con un moduli di quattro ore, gestiti, senza l'intervento dei docenti della classe, da psicologi dell'Università di Trieste e da volontari delle associazioni lgbt, ed anche un'attività di aggiornamento rivolta al personale scolastico;
   nelle scuole in cui il progetto è stato attuato non si è mai voluto fornire ai genitori il materiale didattico utilizzato durante le lezioni, mentre la scheda progettuale è risultata generica e assolutamente non rispondente alle caratteristiche di informazione e di trasparenza che un progetto riguardante tematiche educative deve avere;
   in ogni caso il progetto si rifà alla «teoria del genere», secondo quanto dichiarato dalla professoressa Anna Pelamatti del dipartimento «scienze della vita» dell'Università di Trieste, nonché responsabile della raccolta dati, al settimanale Tempi, il 3 febbraio 2014: «Insegniamo la “teoria del genere”, tra i cui contenuti fondamentali c’è che, indipendentemente dal sesso biologico, si può e si deve essere liberi di scegliere il proprio orientamento sessuale. Certamente poi moduliamo le lezioni, visto che riguardano un pubblico di studenti compreso tra la terza media e l'ultimo anno di liceo. Nelle classi si affronta anche il tema della flessibilità, per dire che non siamo mai uguali a noi stessi e possiamo cambiare, fino alla questione delle famiglie omosessuali e dell'adozione. Sempre in chiave di “normalità”, perché il nostro obiettivo, ripeto, è combattere l'omofobia»;
   in occasione dell'approvazione definitiva da parte della Camera dei deputati della legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti», il Governo ha accolto, in data 8 luglio 2015, l'ordine del giorno n. 9/02994-B/005 in cui si impegna il Governo, «in sede applicazione del comma 16 del provvedimento in esame, ad escludere ogni interpretazione che apra alle cosiddette teorie del gender; a prevedere che le disposizioni applicative del comma 16 del provvedimento in esame e delle parti del suddetto piano destinato alla scuola siano adottate con il concorso di tutti gli attori del mondo scolastico e sociale»;
   sempre in occasione dell'approvazione definitiva della sopra citata legge n. 107 del 2015, il Governo ha, altresì, accolto in data 8 luglio 2015 l'ordine del giorno n. 9/2994-B/88 in cui si impegna il Governo: «a promuovere il contrasto alla violenza e ad ogni forma di discriminazione evitando strumentalizzazioni dell'approccio di genere nella pratica educativa e didattica»;
   con la circolare del 15 settembre 2015, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ha dato direttive ai responsabili delle istituzioni scolastiche, affermando, tra l'altro, che tra le conoscenze che la scuola deve trasmettere «non rientrano in alcun modo né “ideologie gender”, né l'insegnamento di pratiche estranee al mondo della scuola»;
   il citato progetto «A scuola per conoscerci» è stato ripresentato per l'anno 2015-2016 dalle associazioni lgbt e da una rete di scuole, che hanno come capofila l'Isis Brignoli Einaudi Marconi di Gradisca d'Isonzo (Gorizia), attraverso la partecipazione ai bandi speciali della regione Friuli Venezia Giulia per l'ampliamento dell'offerta formativa;
   l'accordo di rete tra gli istituti scolastici, stipulato il 3 giugno 2015 ai fini della partecipazione al citato progetto «A scuola per conoscerci» per l'anno scolastico 2015-2016, pone in capo all'istituto capofila del progetto, nonché alle istituzioni scolastiche aderenti all'accordo «l'impegno di promuovere l'informazione relativa al progetto»;
   prima dell'iscrizione per l'anno scolastico 2015-2016 dei propri figli negli istituti scolastici coinvolti, i genitori non sono stati informati sul contenuto del progetto che ha partecipato al bando regionale e che, se finanziato, sarà realizzato nel corso dell'anno;
   secondo quanto chiarito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nella nota del 6 luglio 2015, trasmessa a tutte le scuole, in merito ai corretti adempimenti relativi al piano dell'offerta formativa, «le famiglie hanno il diritto, ma anche il dovere, di conoscere prima dell'iscrizione dei propri figli a scuola i contenuti del piano dell'offerta formativa e, per la scuola secondaria, di sottoscrivere formalmente il patto educativo di corresponsabilità per condividere in maniera dettagliata diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie» –:
   quali tempestive iniziative di competenza intenda adottare, a fronte della situazione rappresentata in premessa, affinché sia rispettato quanto stabilito dallo Stato nell'esercizio delle sue attribuzioni nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, con particolare riferimento alle citate direttive emanate con la circolare del 15 settembre 2015, garantendo, altresì, nel quadro del compito fondamentale affidato ai genitori di partecipare e contribuire, insieme alla scuola, al percorso educativo e formativo dei propri figli, l'effettivo esercizio del diritto/dovere che l'articolo 30 della Costituzione riconosce loro ovvero quello di mantenere, istruire ed educare i figli. (3-01794)


Iniziative per la piena attuazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro – 3-01795

   ZOGGIA, MALPEZZI, COSCIA, CAROCCI, ROCCHI, GHIZZONI, D'OTTAVIO, SGAMBATO, MANZI, MALISANI, BOSSA, PES, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   la legge n. 107 del 2015, ai commi 33, 34 e 39, dell'articolo 1, recita:
    a) «33. al fine di incrementare le opportunità di lavoro e le capacità di orientamento degli studenti, i percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell'ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio. Le disposizioni del primo periodo si applicano a partire dalle classi terze attivate nell'anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. I percorsi di alternanza sono inseriti nei piani triennali dell'offerta formativa»;
    b) «34. All'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, dopo le parole: “ivi inclusi quelli del terzo settore” sono inserite le seguenti: “o con gli ordini professionali, ovvero con i musei e gli altri istituti pubblici e privati operanti nei settori del patrimonio e delle attività culturali, artistiche e musicali, nonché con enti che svolgono attività afferenti al patrimonio ambientale o con enti di promozione sportiva riconosciuta dal Coni (...)”»;
    c) «39. per le finalità di cui ai commi 33, 37 e 38, nonché per l'assistenza tecnica e per il monitoraggio dell'attuazione delle attività, ivi previste, è autorizzata la spesa di euro 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. Le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche ai sensi del comma 11»;
   le linee guida per l'organizzazione dei percorsi di alternanza scuola-lavoro sono state emanate il 7 ottobre 2015;
   attualmente si ravvisano molteplici difficoltà che le scuole superiori stanno incontrando nel rivolgersi agli enti pubblici e privati per avviare questa parte della riforma molto importante per la formazione completa degli studenti, difficoltà, il più delle volte, motivate da una scarsa conoscenza della normativa e da una certa diffidenza nell'aprire certe istituzioni al mondo della scuola –:
   quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per rimuovere tali ostacoli e per dare certezze al percorso formativo dei ragazzi. (3-01795)


Chiarimenti ed iniziative di competenza in merito all'utilizzo di strutture dell'Università di Udine per un'iniziativa di carattere politico, che ha avuto luogo il 23 e il 24 ottobre 2015 – 3-01796

   BRUNETTA, SANDRA SAVINO e CENTEMERO. — Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   il 23 e 24 ottobre 2015 si è svolto, presso l'Università di Udine, il convegno «Più valore al capitale umano», organizzato dal Partito democratico nazionale, in collaborazione con il Partito democratico del Friuli Venezia Giulia e con il gruppo del Partito democratico della Camera dei deputati;
   al convegno, oltre al Ministro interrogato, hanno preso parte anche la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, il Sottosegretario all'istruzione, all'università e alla ricerca, Davide Faraone, diversi deputati del Partito democratico e numerosi rettori italiani e docenti delle università del Friuli Venezia Giulia e del Triveneto;
   la concessione degli spazi per iniziative di carattere politico è in netta contraddizione con quanto previsto dal codice etico e di comportamento dell'università, che esclude esplicitamente questa possibilità;
   secondo quanto risulta agli interroganti, tra venerdì 23 e sabato 24 ottobre 2015, nei corridoi dell'università udinese sono state distribuite copie de L'Unità in omaggio, badge e cartelline con il simbolo del Partito democratico, mentre l'atrio è stato tappezzato di manifesti; addirittura sarebbe stato presente anche uno stand dei deputati del Partito democratico;
   oltre ad aver concesso l'utilizzo degli spazi, il rettore dell'Università di Udine, professor Alberto Felice De Toni, avrebbe direttamente provveduto a pubblicizzare l'evento inviando, attraverso il proprio indirizzo di posta elettronica, una mail al personale tecnico e amministrativo, ai docenti e agli studenti dell'ateneo; il rettore avrebbe, altresì, permesso la stampa degli inviti su carta intestata dell'università;
   lo stesso professor De Toni avrebbe poi preso la parola a fine convegno, ribadendo di essere «molto orgoglioso di averlo ospitato», e ringraziando la presidente Serracchiani «per averlo proposto»;
   la condotta assunta del rettore costituisce, a parere degli interroganti, un'aperta violazione della prerogativa di imparzialità dell'università; un simile atteggiamento fa venire meno il suo ruolo di garante dell'estraneità del luogo a qualsiasi condizionamento e manifestazione partitica, oltre a causare discredito nei confronti dell'Università di Udine e della stessa figura del rettore, che è il rappresentante legale dell'istituzione, cui competono funzioni di indirizzo, di iniziativa e di coordinamento delle attività scientifiche e didattiche, nonché altre responsabilità strettamente connesse al perseguimento delle finalità dell'ateneo, secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;
   le università, in quanto luoghi dell'alta formazione, centri di produzione culturale e spazi destinati allo studio e alla ricerca non dovrebbero essere strumentalizzate politicamente da iniziative di partito –:
   se il Ministro interrogato intenda chiarire quanto riportato in premessa, con particolare riferimento all'opportunità dell'utilizzo degli spazi accademici rispetto ad iniziative di chiaro contenuto politico, come quella che ha avuto luogo il 23 e il 24 ottobre 2015 presso l'Università di Udine, e al ruolo nella vicenda del rettore del medesimo ateneo, e se e quali provvedimenti intenda assumere al riguardo.
(3-01796)


Tempi e modalità di attuazione delle disposizioni del decreto-legge «destinazione Italia» riguardanti il credito d'imposta per le piccole e medie imprese per l'attivazione di servizi di connettività digitale – 3-01797

   ALFREIDER, GEBHARD, PLANGGER, SCHULLIAN, OTTOBRE e MARGUERETTAZ. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosiddetto «destinazione Italia», convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, all'articolo 6, comma 10, ha istituito un credito d'imposta fino al 2016 per le piccole e medie imprese o consorzi e reti di piccole e medie imprese, per l'attivazione di servizi di connettività digitale nell'ambito di un apposito programma operativo nazionale relativo alla programmazione dei fondi strutturali comunitari 2014-2020 e collegato alla pianificazione degli interventi nazionali finanziati dal fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e dal fondo di rotazione;
   si tratta di un credito d'imposta che prevede il recupero del 65 per cento delle spese documentate e sostenute fino al 2016 da piccole e medie imprese, ovvero da consorzi e da reti di piccole e medie imprese, per gli interventi di rete fissa e mobile che consentano l'attivazione dei servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 megabit per secondo, fino ad una spesa massima di 20.000 euro, nella misura massima complessiva stanziata dal Governo di 50 milioni di euro, finanziato con il programma operativo nazionale 2014-2020;
   per rendere operativo tale credito d'imposta è necessario, però, un decreto attuativo del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la coesione territoriale e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, volto a stabilire le modalità per usufruire del credito d'imposta e per consentire il monitoraggio dell'agevolazione ed il rispetto del limite massimo di risorse stanziate, che ancora non è stato emanato, poiché bisognava attendere l'approvazione del programma operativo nazionale 2014-2020 dei fondi strutturali comunitari e del fondo di sviluppo e coesione, al fine di consentire alla Ragioneria generale dello Stato di verificare l'effettiva disponibilità delle risorse stesse;
   ad agosto 2015 la Commissione europea ha finalmente dato il via libera al programma presentato dall'Italia ed è ragionevole immaginare che tali risorse siano ora disponibili per dare definitivamente attuazione agli incentivi fiscali previsti per le imprese dal decreto-legge «destinazione Italia»;
   nella fase di perdurante crisi economica è indispensabile sostenere le piccole e medie imprese attraverso misure che ne favoriscano lo sviluppo, in modo da garantire la competitività nel mercato nazionale ed internazionale e le agevolazioni previste nel decreto-legge «destinazione Italia» vanno certamente in questa direzione; sarebbe, pertanto, auspicabile anche la proroga delle stesse visto il ritardo con cui tali incentivi saranno realmente operativi per le imprese –:
   se sia possibile dare ora rapidamente attuazione all'articolo 6, comma 10, del decreto-legge n. 145 del 2013 e se sia possibile prorogare tali incentivi che scadranno nel 2016, ma che ancora non sono partiti, nel prossimo provvedimento utile, al fine di favorire la competitività delle piccole e medie imprese. (3-01797)


Elementi ed iniziative in merito alla crisi industriale di Alitalia maintenance systems – 3-01798

   SALTAMARTINI, SIMONETTI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI e RONDINI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
    la vicenda che ha portato al fallimento l’Alitalia maintenance systems ha dell'incredibile e denota la totale mancanza nel nostro Paese di una politica industriale concreta e lungimirante;
   l’Alitalia maintenance systems, con i suoi 240 lavoratori altamente specializzati, è l'unica azienda in Italia che revisiona e ripara i motori aeronautici, ad oggi manutentore esclusivo dei motori Alitalia per la flotta A320, con un contratto in vigore fino al 2022;
   la società è partecipata al 15 per cento da Alitalia Cai spa, al 19 per cento da European advanced technology s.a., società israeliana che svolge compiti identici, ed al 66 per cento da Iniziativa prima spa;
   in base agli accordi contrattuali, qualora Alitalia maintenance systems non dovesse essere più in grado di operare, dovrà essere il socio israeliano a farsi carico dell'attività, con la conseguenza che i motori di Alitalia sarebbero revisionati a Tel Aviv e, quindi, un evidente aggravio di costi;
   il 30 settembre 2015 l'azienda è stata dichiarata fallita, con relativa nomina del curatore fallimentare, che ha chiesto l'esercizio provvisorio e la continuità lavorativa, tra il disinteresse di Alitalia e le vane promesse della Panmed, società giordana che aveva manifestato interesse ad entrare nel capitale sociale;
   stando alle dichiarazioni degli stessi dipendenti, Alitalia ha da tempo 14 motori fuori uso, che preferisce tenere in hangar invece che farli revisionare da Alitalia maintenance systems, come da contratto;
   i tempi per trovare una soluzione seria e sostenibile si fanno sempre più stretti, atteso che il fermo produttivo prolungato per molto tempo si ripercuote negativamente sui macchinari e sul know-how e, di conseguenza, sulla nostra competitività;
   inoltre, c’è il forte rischio che si inneschi una spirale negativa che porti Enac a revocare le certificazioni e, quindi, Alitalia a non impegnarsi nella fornitura dei motori;
   la chiusura definitiva di Alitalia maintenance systems, peraltro, comporterebbe non solo la perdita di un'eccellenza industriale nel Paese ed il licenziamento di 240 lavoratori, ma avrebbe ripercussioni anche su molte aziende italiane ad essa collegate e dalla quale prendono commesse, come la Ecor research di Schio, la MetaPlasma di Brescia, la Sift e l’Eurcomas di Roma, la Fantini di Frosinone ed altre –:
   di quali elementi disponga in merito alle reali motivazioni che hanno indotto Alitalia a portare di fatto al fallimento una sua partecipata, oltre che unica azienda italiana di revisione dei motori aerei, e quali urgenti iniziative intenda adottare nell'immediato per salvaguardare un'importante realtà industriale e, di conseguenza, evitare la perdita di 240 posti di lavoro, nonché le ricadute negative sull'indotto. (3-01798)


Iniziative per la ripresa dell'attività produttiva degli stabilimenti della ex Antonio Merloni spa – 3-01799

   GALGANO. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
    l'azienda leader del comparto produttivo degli elettrodomestici Antonio Merloni spa il 14 ottobre 2008 è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge n. 347 del 2003 (cosiddetta «legge Marzano») e i commissari straordinari, una volta verificata e formalizzata l'impossibilità di procedere con una gestione in continuità dell'attività produttiva, hanno formalizzato al Ministero dello sviluppo economico, già nell'aprile 2009, la proposta di un programma di cessione dei complessi aziendali;
   il 21 novembre 2011, presso il Ministero dello sviluppo economico, veniva siglato l'accordo sindacale propedeutico alla cessione del ramo di azienda attivo della Antonio Merloni spa al gruppo Porcarelli, titolare del marchio Qs group spa, attraverso J.P. industries spa; l'accordo prevedeva l'acquisizione da parte di J.P. industries spa, entro dicembre 2011 e con efficacia dal 1o gennaio 2012, degli stabilimenti produttivi situati a Fabriano (Santa Maria e Maragone) e a Nocera Umbra (Gaifana), di 700 rapporti di lavoro del personale dipendente, nonché dei marchi Ardo e Seppelfricke;
   il costo della cessione, approvato dal comitato di vigilanza previsto dalla «legge Marzano», è stato pari a circa 10 milioni di euro, più 3 milioni di euro di crediti a cui il gruppo Porcarelli ha rinunciato e che vantava nei confronti della precedente gestione della Ardo;
   il 20 febbraio 2012 un gruppo di banche creditrici della precedente gestione A. Merloni (Mps gestione crediti banca spa, Unicredit management bank, Banca delle Marche, Banca popolare di Ancona, Cassa di risparmio di Fabriano e Cupramontana, Banca Cr di Firenze, Banca dell'Adriatico) ha presentato ricorso per chiedere l'annullamento della suddetta cessione;
   in primo e in secondo grado i giudici hanno dato ragione alle banche e ora il contenzioso arriverà alla Corte di cassazione, che dovrebbe pronunciarsi in merito nell'autunno 2015. Una sentenza che, se dovesse riconfermare le precedenti, rischia di avere delle conseguenze drammatiche sulla tenuta del tessuto economico e sociale di una parte consistente del territorio umbro;
   nel marzo del 2015 presso il Ministero dello sviluppo economico è stato siglato con le regioni Marche ed Umbria l'accordo che ha previsto la proroga di due anni dell'accordo di programma di reindustrializzazione dell'area interessata dell'ex Antonio Merloni spa, che dovrebbe consentire anche una rimodulazione di questo strumento (35 milioni di euro per il rilancio dell'intera fascia appenninica);
   tuttavia, sull'accordo di programma e sull'acquisto degli stabilimenti ex Merloni da parte della J.P. industries spa del gruppo Qs group di Giovanni Porcarelli pesa l'incertezza derivante dal contenzioso giudiziario intrapreso dalle banche creditrici;
   dal 12 ottobre 2015, inoltre, oltre 200 lavoratori dell'azienda sono senza ammortizzatori sociali perché la cassa integrazione è scaduta. I sindacati hanno evidenziato come «passeranno da poco più di 600 euro al mese a non percepire nulla. La realtà è drammatica anche perché si tratta prevalentemente di persone tra i 40 e 50 anni, difficilmente ricollocabili nel mercato del lavoro e lontanissimi dalla pensione» –:
   quali azioni intenda il Governo mettere in campo per evitare che i lavoratori interessati restino senza alcun reddito e quali misure intenda attuare per salvaguardare l'economia di un vastissimo territorio, com’è la fascia appenninica di Umbria e Marche. (3-01799)


Chiarimenti in merito alle ragioni ed agli effetti della decisione del Governo di innalzare il limite di utilizzo del denaro contante nei pagamenti – 3-01800

   PAGLIA, SCOTTO, MARCON e MELILLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il 19 settembre 2015 il Governo, nel presentare al Parlamento la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza 2015, allegava un «Rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale» con il quale evidenziava il risultato molto lusinghiero raggiunto grazie all'attività di accertamento dell'amministrazione finanziaria che ha assicurato, nel solo 2014, all'erario riscossioni per complessivi 14,2 miliardi di euro, con un incremento rispetto al 2013 pari all'8,4 per cento. Tuttavia, il consolidamento di tale strategia di contrasto all'evasione fiscale sembra oggi essere sconfessato dalle recente scelta del Governo di voler innalzare, al fine di aumentare la domanda di consumi interni, da 1.000 euro a 3.000 euro il limite di utilizzo del contante nei pagamenti;
   non più tardi di un anno fa, il 19 novembre 2014, il Ministro interrogato, rispondendo in aula ad un atto di sindacato ispettivo, dichiarava testualmente: «La scelta di limitare la circolazione del contante e di procedere ad un progressivo abbassamento della soglia è motivata dall'esigenza di fare emergere le economie sommerse in considerazione del vasto utilizzo di tale modalità di pagamento in Italia e alla necessità di aumentare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie per contrastare il riciclaggio dei capitali di provenienza illecita, l'evasione e l'elusione fiscale. Va ricordato, poi, l'elevato costo di gestione del contante, che secondo le più recenti stime, comporta un onere in media pari allo 0,4 per cento del prodotto interno lordo, che diventa 0,5 in un Paese come l'Italia, per un ammontare pari a circa 8 miliardi di euro l'anno. La normativa volta a limitare la circolazione del contante, se rafforzata da interventi paralleli tesi ad incentivare l'utilizzo della moneta elettronica e degli altri strumenti di pagamento, produce prevedibili effetti positivi sui consumi»;
   di contro, oggi nell'ambito della «rivoluzione copernicana» preannunciata dal Governo in materia fiscale ed a giustificazione della decisione di aumentare la soglia del contante, il Ministro interrogato sostiene che non ci sarebbe alcuna «correlazione tra intensità del limite del contante e la diffusione dell'economia sommersa e che in quei Paesi che non hanno fissato un limite l'evasione fiscale sarebbe bassissima»;
   dalla fissazione a 3.000 euro del limite di utilizzo del denaro contante, che impedisce, tra l'altro, di tracciare il pagamento degli affitti «in nero» e tutte quelle operazioni di money transfer che consentono di inviare denaro in tutto il mondo, ma alle quali spesso si ricorre per attività di riciclaggio, la lotta all'evasione condotta fino ad oggi dall'Agenzia delle entrate ne uscirebbe sminuita e mortificata;
   diversi studi dimostrano, piuttosto, come un ricorso più diffuso a forme di pagamento elettronico permetterebbe, da un lato, attraverso la tracciabilità delle transazioni, di coadiuvare le azioni di contrasto all'evasione fiscale ed al riciclaggio di denaro, di compliance fiscale e, quindi, favorire l'emersione di ricchezza sommersa, e, dall'altro, di ridurre il costo di gestione del denaro contante a tutto vantaggio dell'economia italiana, aspetto, quest'ultimo, spesso sottovalutato dagli esercenti stessi, ma che secondo dati diffusi dalla Banca d'Italia sfiorerebbe, anche a causa dell'eccessiva rigidità della filiera del trasporto e della contazione del denaro, gli 8 miliardi di euro all'anno, che corrispondono allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo, il 49 per cento dei quali sarebbe sostenuto da banche ed infrastrutture per l'offerta dei servizi di pagamento, mentre il restante 51 per cento sarebbe a carico delle imprese –:
   quali siano i reali motivi che hanno indotto il Governo a compiere una tale virata nella strategia di contrasto all'evasione fiscale e di emersione dell'economia sommersa, innalzando a 3.000 euro il limite di utilizzo del denaro contante nei pagamenti, se tale scelta sia stata condivisa con l'amministrazione finanziaria, come la stessa si possa conciliare con un'efficace azione di contrasto all'elusione ed all'evasione fiscali e quali siano per il Governo in termini di stima gli effetti, ascrivibili alla misura, sulla domanda di consumi e sul ciclo economico. (3-01800)


Iniziative di competenza in merito alla permanenza in carica del Governatore della Banca d'Italia e in merito alla questione della partecipazione alla compagine azionaria di Banca d'Italia di soggetti vigilati dalla medesima – 3-01801

   PESCO, VILLAROSA, RUOCCO, ALBERTI, PISANO, FICO, CASTELLI, SORIAL, CASO, BRUGNEROTTO, D'INCÀ e CARIELLO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il giorno 21 ottobre 2015 la Repubblica on line titolava: «Bankitalia, Visco indagato per la vicenda Popolare di Spoleto – Un'offerta da cento milioni di euro buttata inspiegabilmente nel cestino, l'accordo-quadro per l'ingresso di Banco Desio coperto da omissis, una cessione di crediti per 95 milioni di euro che misteriosamente finisce in perdita. C’è qualcosa di più del semplice “atto dovuto”, dietro l'iscrizione sul registro degli indagati del governatore di Bankitalia Ignazio Visco e di altre sette persone per l’affaire della Banca popolare di Spoleto. Lo suggeriscono sia la gravità dei quattro reati ipotizzati in concorso (corruzione, infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità, truffa e abuso d'ufficio), sia l'impenetrabile “no comment” dietro cui si è trincerata la procura di Spoleto, dopo che il Fatto ieri ha rivelato l'esistenza di un fascicolo, il n. 2267/2015, a carico di Visco e di chi ha gestito la Bps negli ultimi due anni. Anche da Via Nazionale assicurano massima collaborazione con i magistrati ma chiariscono di “Non poter entrare nel merito” della vicenda»;
   si riscontrano altri diversi casi in cui il ruolo della vigilanza è stato svolto in modo quantomeno dubbio, come, ad esempio, nei casi seguenti:
    a) Cassa di risparmio di Genova, la cui gestione ha portato all'arresto del vice presidente dell'Abi Berneschi ed altri, processati anche per i reati di associazione a delinquere, riciclaggio, intestazione fittizia di beni, esportazione illecita di denaro all'estero;
    b) Banca popolare di Vicenza, per la quale, a giudizio degli interroganti, la Banca d'Italia non ha posto in essere l'esercizio di tutte le sue prerogative: non solo non ha espletato il suo ruolo di vigilanza, ma, godendo della più totale indipendenza, non ha consentito di far emergere le responsabilità di Banca popolare di Vicenza, impegnando in modo abnorme lo strumento del commissariamento (nel caso di Bene Banca Vagienna, che venne usata per elargire finanziamenti alla banca vicentina in crisi di liquidità) o non usandolo proprio (per la stessa Banca popolare di Vicenza), come denunciato da associazioni e risparmiatori, oltre che oggetto di svariati atti di sindacato ispettivo
   Banca popolare Etruria e Lazio commissariata in extremis dopo i crediti dubbi alla clientela per 1,69 miliardi di euro, pari al 22,9 per cento e 770 milioni di euro di sofferenze;
   Unicredit e il caso delle infiltrazioni mafiose con l'inchiesta dei Ros che sembra provare i rapporti con Matteo Messina Denaro, come titola perfino la Stampa: «Unicredit, la riunione che inguaia Palenzona»
   Banca Marche, che concedeva prestiti, mutui e fidi in cambio di un «pizzo» del 5 per cento;
   i grandi scandali legati a Banca Monte Dei Paschi e Cassa di risparmio di Ferrara, alla cui drammaticità finanziaria si sono unite le funeste sorti di ex dirigenti scomparsi in modo assai sospetto. Nello specifico, Paolo Bonora, ex direttore generale di CariFerrara, e David Rossi, ex responsabile della comunicazione Monte Dei Paschi di Siena, alle quali non si può non aggiungere anche la scomparsa di Donato Valz Gen di Banca Sella –:
   alla luce del recepimento della direttiva BRRD n. 2014/59/UE sul bail in che conferisce maggiori ed ulteriori poteri alla Banca d'Italia e in considerazione dell'immagine negativa che i suddetti eventi attribuiscono allo Stato italiano sia sul piano nazionale che internazionale, quali siano i motivi per i quali non abbia ancora richiesto formalmente le dimissioni del governatore Visco ovvero per quali motivi non abbia assunto le iniziative di competenza per la revoca dell'incarico e quali siano le iniziative che intende assumere al fine di porre fine al conflitto di interessi desumibile dalla circostanza che l'organo di vigilanza Banca d'Italia sia partecipato dal 95 per cento delle istituzioni creditizie e finanziarie sottoposte alla medesima vigilanza. (3-01801)


Iniziative per ridurre il carico fiscale delle imprese, con particolare riferimento all'incremento della quota di deducibilità dal reddito d'impresa della tassazione locale sugli immobili strumentali, in specie per i settori manifatturiero ed alberghiero – 3-01802

   LUPI, VIGNALI e TANCREDI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   la legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013, articolo 1, commi 715 e 716), ha previsto che l'Imu relativa agli immobili strumentali fosse in parte deducibile dal reddito d'impresa o professionale (Ires/Irpef), per il 30 per cento con riferimento al periodo d'imposta 2013, mentre a partire dal periodo d'imposta 2014 e a regime la quota deducibile dell'Imu fosse pari al 20 per cento. L'imposta resta, invece, indeducibile ai fini Irap;
   il Governo si è più volte espresso favorevolmente, anche accogliendo documenti di indirizzo politico del Parlamento, sulle istanze pervenute dal mondo imprenditoriale, relative alla completa deducibilità dell'Imu e della Tasi dal reddito d'impresa: un impegno il cui costo è valutato in circa 1,5 miliardi di euro di minori entrate;
   l'articolo 7 della legge delega per la riforma fiscale, in materia di semplificazione fiscale, per espressa dichiarazione del Ministro interrogato in Parlamento, avrebbe potuto costituire «l'occasione di una revisione sistematica dei regimi fiscali volta ad eliminare complessità di adempimenti superflui e costosi per le imprese»;
   in occasione della presentazione della legge di stabilità per il 2016 le organizzazioni imprenditoriali, hanno osservato che «i principi enunciati nella legge delega di riforma fiscale, che le micro, piccole e medie imprese italiane si attendevano da tempo, non sono stati attuati e, pertanto, la riforma fiscale è a tutt'oggi, incompleta», avanzando, tra le altre, la richiesta che, in qualunque modo si configurerà in futuro la tassazione locale (la futura local tax che accorperà Imu e Tasi), sia garantita una tassazione ridotta sugli immobili strumentali all'attività d'impresa, prevedendo una sua più ampia o totale deducibilità dal reddito d'impresa –:
   quali ulteriori iniziative intenda adottare il Governo per ridurre il carico fiscale delle imprese, prevedendo di incrementare quanto meno la quota di deducibilità dal reddito d'impresa della tassazione locale sugli immobili strumentali, con particolare riferimento alle attività sulle quali tale imposizione costituisce un maggiore onere, e cioè le imprese dei settori manifatturiero ed alberghiero. (3-01802)


MOZIONI RAVETTO, TOTARO ED ALTRI N. 1-00989, BRESCIA ED ALTRI N. 1-01033, FIANO ED ALTRI N. 1-01035, MAROTTA ED ALTRI N. 1-01039, PALAZZOTTO ED ALTRI N. 1-01045, ARTINI ED ALTRI N. 1-01047, MAZZIOTTI DI CELSO E MONCHIERO N. 1-01048 E MOLTENI, CIRIELLI ED ALTRI N. 1-01049 CONCERNENTI INIZIATIVE VOLTE ALL'ISTITUZIONE PRESSO I TRIBUNALI ORDINARI DI SEZIONI SPECIALIZZATE PER I PROCEDIMENTI GIURISDIZIONALI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    la rotta del Mediterraneo ha assunto un ruolo centrale per i flussi migratori verso i Paesi del continente europeo e l'Italia è divenuta una delle porte di accesso più utilizzate verso l'Unione europea dai Paesi africani e mediorientali;
    la situazione sulle coste italiane è iniziata ad aggravarsi già nel 2014 quando, secondo l'Alto commissariato Onu per i rifugiati, il numero degli arrivi dei migranti e dei richiedenti asilo aveva raggiunto circa le 100.000 persone, oltre il doppio del numero totale rispetto al 2013. La situazione sta ulteriormente peggiorando nel 2015 e il numero di arrivi via mare è destinato a crescere, dal momento che già nei primi sette mesi del 2015 il dato è già superiore a quota 90 mila;
    la situazione si è ulteriormente complicata per effetto del «regolamento di Dublino» che, sebbene alla sua terza riformulazione, privilegia ancora il Paese di primo approdo del richiedente asilo, quale Paese responsabile della disamina della domanda di protezione internazionale;
    è del tutto evidente che l'ondata migratoria che sta caratterizzando il continente europeo mostra una portata completamente nuova e dimensioni eccezionali ed è destinata a protrarsi per almeno i prossimi venti anni;
    i dati rilasciati dalla Commissione nazionale per il diritto d'asilo mostrano che nel 2014 il numero delle domande d'asilo provenienti dai migranti sono aumentate vertiginosamente. Se nel 2013 le richieste presentate erano 26.620, nel 2014 sono più che raddoppiate, raggiungendo quota 64.886. Di queste domande le commissioni territoriali, competenti a decidere in ordine al riconoscimento dello status di rifugiato, nell'intero anno 2014 sono riuscite ad esaminarne solamente 36.330;
    come mostrato da un'inchiesta de Il Sole 24 ore, l'infrastruttura pubblica dello Stato, competente per le domande di asilo presentate dai migranti, è decisamente meno efficiente di quella di altri Paesi europei. Basti pensare che la Germania, nell'ultimo anno e mezzo, ha fatto fronte ad un numero di migranti tre volte superiore rispetto all'Italia e che nel 2014 gli uffici competenti hanno smaltito ben 128.911 richieste su 173.072 che ne sono state presentate. Presso l'Ufficio francese della protezione dei rifugiati e apolidi, nel 2014, sono state presentate 64.811 domande di asilo ed i suoi funzionari ne hanno smaltite 45.454;
    in Italia, la capacità di smaltimento delle domande di asilo resta, quindi, di quattro volte inferiore a quella della Germania, considerato che nei primi cinque mesi del 2015 le commissioni territoriali sono riuscite ad esaminare appena 20.142 pratiche;
    ad aggravare la situazione vi è, altresì, la modalità con cui vengono compilate le domande di richiesta d'asilo. Mentre in Francia devono essere ben motivate, con la compilazione di moduli di circa 20 pagine, in Italia la procedura è molto più leggera, considerato che basta riempire solo quattro pagine del modulo di richiesta d'asilo con la possibilità, quasi mai esercitata, di allegare documentazione ulteriore;
    l'imponente fenomeno migratorio sta riversando tutti i suoi effetti anche sull'ordinamento giurisdizionale italiano, in quanto, ai sensi dell'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, e dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 150 del 2011, qualora le commissioni territoriali rigettino una domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, è ammesso ricorso, entro trenta giorni successivi alla comunicazione del provvedimento, dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento;
    i tribunali ordinari, già oberati di lavoro, si trovano a dover gestire migliaia di ricorsi e, in carenza di strutture e di personale, i ricorsi avanzati dai migranti, le cui spese sono direttamente a carico dello Stato, durano in media dai due ai quattro anni, allungando in questo modo i tempi di permanenza degli immigrati irregolari sul territorio italiano;
    il sistema giurisdizionale così strutturato riversa, a parere dei firmatari del presente atto di indirizzo, la sua totale inefficienza, anche sui diritti degli stessi migranti,

impegna il Governo

ad assumere le iniziative di competenza per individuare presso i tribunali ordinari delle sezioni specializzate che si dedichino in maniera esclusiva alle materie relative ai fenomeni migratori e, in particolare, ai ricorsi dei migranti avverso i provvedimenti di diniego sullo status di rifugiato e/o di espulsione, al fine di ridurre drasticamente i tempi di permanenza sul territorio italiano dei migranti stessi.
(1-00989) «Ravetto, Totaro, Brunetta, Palese».


   La Camera,
   premesso che:
    è ormai noto e dato per acquisito il fatto che l'immigrazione sia un fenomeno altamente complesso in termini di sfide che pone nei confronti di diversi attori, quali i migranti in primis, i Paesi di origine, transito ed arrivo, nonché i vari ambiti che coinvolge (politico, economico, sociale e culturale) ed era, pertanto, ovvio che il dibattito su questo tema, anche se in ritardo rispetto all'evoluzione storica del fenomeno, si spostasse su un più alto livello internazionale ed europeo;
    allo stato attuale le principali attenzioni sono rivolte alla gestione della cosiddetta «crisi dei rifugiati» che ha visto, negli intenti dell'Agenda europea sulla migrazione, così come nell'ultima riunione del Consiglio europeo del 15 ottobre 2015, la quarta negli ultimi sei mesi, avanzare proposte sicuramente migliorative, seppur timide e non risolutive;
    nel recepimento, tardivo, da parte del Governo della direttiva europea 2013/33/UE, recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, e della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, con decreto legislativo n. 142 del 18 agosto 2015, è venuta a mancare una reale volontà riformatrice dell'intero sistema d'asilo italiano che resta frammentato e manifesta un ampio spazio di gestione emergenziale da tempo riconosciuta (anche dal Governo stesso, come si legge nella circolare del Ministero dell'interno n. 11209 del 20 agosto 2015 in materia di implementazione delle attività di controllo sui soggetti affidatari dei servizi di accoglienza dei cittadini extracomunitari) come inappropriata rispetto ad un fenomeno strutturale quale quello migratorio;
    è da rilevare come il Governo abbia deciso di non accogliere le raccomandazioni espresse nei pareri del Parlamento, della Conferenza unificata nonché delle organizzazioni non governative e degli enti di tutela che si occupano dell'assistenza di richiedenti asilo e rifugiati, rispetto ad aspetti particolarmente problematici quali la necessità del superamento definitivo dell'accoglienza nei grandi centri collettivi, la tutela dei minori stranieri non accompagnati, il trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione e l'istituzione dei centri cosiddetti «hotspot», nonché le criticità nelle valutazioni delle domande di protezione internazionale;
    com’è noto, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale sono competenti per l'esame delle domande di protezione internazionale così come previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, nelle modalità previste dagli articoli 4,5,6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 2015, n. 21;
    ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 25 del 2008, così come modificato dall'articolo 25, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, la commissione territoriale è composta da quattro membri di cui un funzionario della carriera prefettizia, un funzionario della polizia di Stato, un rappresentante dell'ente locale ed un rappresentante dell'Alto commissariato Onu per i rifugiati. I componenti della commissione sono designati «in base alle esperienze o formazione acquisite nel settore dell'immigrazione e dell'asilo o in quello della tutela dei diritti umani»;
    autorevoli organizzazioni non governative come l'Alto commissariato Onu per i rifugiati e vari enti di tutela hanno manifestato preoccupazione nella rilevazione dell'aumento nei primi mesi del 2015 del numero di dinieghi avverso domande di protezione internazionale. In molti casi analizzati, la decisione negativa è giunta per via di criteri di valutazione inadeguati, assenza di specifica formazione dei componenti o inopportuna gestione dei colloqui individuali (singolare è il caso, riportato nei mesi scorsi anche da alcuni mezzi di stampa, di alcuni migranti omosessuali provenienti da Paesi dove l'omosessualità è considerato reato e punito con pene detentive, a cui è stata chiesta la «prova» dell'orientamento sessuale);
    non è superfluo evidenziare che la qualità del lavoro delle commissioni condiziona fortemente, oltre che la vita dei richiedenti/titolari di protezione internazionale, il genere di ricaduta sociale che la loro presenza determina sui territori nei quali gli stessi permangono; infatti, quando non opportuno, un diniego, oltre a ledere un diritto di fatto o a ritardarne inutilmente il godimento, rischia di produrre rallentamenti nelle procedure (numerosi ricorsi giurisdizionali), oltre che un aggravio di costi per la necessità di prolungare i tempi di accoglienza del richiedente,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per prevedere che i ricorsi giurisdizionali avverso il diniego delle commissioni territoriali siano trattati dai tribunali competenti con priorità;
   ad assumere con urgenza iniziative volte a verificare e garantire la specifica preparazione professionale dei componenti delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, nonché l'adozione di un codice di condotta per i componenti, gli interpreti ed il personale di supporto;
   ad assumere iniziative di competenza per verificare l'attuazione, nell'ambito dei suoi poteri di indirizzo e coordinamento, delle disposizioni secondo cui la commissione nazionale per il diritto di asilo può individuare periodicamente un elenco di Paesi in cui sussistono condizioni tali per cui, per i richiedenti provenienti da tali Paesi, le commissioni territoriali possono omettere l'audizione al fine di poter riconoscere la protezione sussidiaria, accelerando in questo modo notevolmente i tempi di valutazione delle istanze;
   ad avviare, per quanto di competenza, attività di verifica del rispetto dei termini di legge di sei mesi fissato dal decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, per l'esame del ricorso giurisdizionale in primo grado e nei successivi gradi di giudizio avverso la decisione negativa delle commissioni territoriali.
(1-01033) «Brescia, Colonnese, Lorefice, Colletti, Manlio Di Stefano, D'Incà».


   La Camera,
   premesso che:
    i quotidiani, drammatici, fatti di cronaca degli ultimi mesi, e contestualmente i dati riportati da centri studi e di analisi nel settore dei flussi migratori, hanno concordemente messo in luce come quella che fino ad ora è stata considerata come un'eccezionale ondata migratoria è in realtà destinata non solo a consolidarsi nei numeri e nei flussi, ma anche a trasformarsi da evento a carattere emergenziale in un avvenimento che sarà costante per molti anni a venire;
    del resto, la stessa Europa, anche sotto la spinta determinante del Governo, sembra aver accettato la dimensione duratura, e chiaramente sovra-nazionale, dei flussi migratori in atto, e la conseguente necessità di trovare una soluzione unitaria che, nel pieno rispetto delle convenzioni internazionali e della normativa europea, consenta di dare una risposta adeguata all'arrivo sul suolo dei Paesi europei di questo grande numero di richiedenti protezione internazionale;
    l'Italia certamente ha fatto, e sta facendo, la sua parte sia sul piano emergenziale, fornendo un'assistenza il più possibile dignitosa nel momento di primo arrivo nel nostro Paese, sia attraverso l'adozione di provvedimenti normativi che hanno consentito di migliorare l'efficienza della macchina amministrativa;
    è opportuno ricordare che il decreto-legge n. 119 del 22 agosto 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 146 del 2014, ha introdotto procedure più snelle per il riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, in particolare, che l'audizione del richiedente asilo avvenga entro 30 giorni dalla presentazione della domanda e la commissione si pronunci entro 3 giorni dalla conclusione del colloquio; al fine di velocizzare le procedure il decreto-legge sopra richiamato ha poi previsto che il colloquio possa avvenire davanti ad un solo membro della commissione, pur restando poi la decisione finale a carattere collegiale;
    è stato, inoltre, previsto un deciso ampliamento del numero delle commissioni territoriali che sono aumentate fino a 20, e con possibilità di un ulteriore aumento fino a 30, in presenza di un afflusso di richieste molto elevato per l'esame delle domande di riconoscimento della protezione internazionale;
    tali misure hanno consentito una netta riduzione dei tempi necessari a vagliare le domande di asilo, ponendo così l'Italia finalmente in linea con il tempo medio necessario all'esame di tali domande negli altri Paesi europei, anche alla luce del fatto che le direttive dell'Unione europea impongono che si proceda al colloquio con il richiedente, prescindendo dalla sede amministrativa o giudiziaria;
    altrettanto importante è stato l'articolo 18-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, che ha previsto un piano straordinario di applicazioni extra-distrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione;
    con questa norma è stata dunque data la possibilità al Consiglio superiore della magistratura di distaccare fino a 20 magistrati – per un periodo di 18 mesi, rinnovabile – presso gli uffici giudiziari più esposti all'emergenza migratoria;
    il procedimento giurisdizionale, che può essere attivato in esito alle decisioni della commissione, si svolge secondo le regole del rito sommario di cognizione e si conclude con ordinanza;
    in forza della normativa vigente, e per una più efficace tutela del soggetto richiedente la protezione internazionale, il ricorso giurisdizionale ha effetto sospensivo del provvedimento della commissione, fatta eccezione per alcuni casi tipizzati; secondo quanto poi statuito dalla giurisprudenza di legittimità, il regime ordinario di onere della prova è significativamente attenuato per l'esigenza di una maggiore protezione del diritto che viene in rilievo;
    tuttavia, non c’è dubbio che gli ingenti flussi in arrivo impongono non solo all'Europa ma anche all'Italia un'ulteriore sforzo in termini economici e di personale qualificato atti a garantire una gestione adeguata del fenomeno in atto, per ridurre il più possibile il tempo di esame delle domande di asilo, al fine di ottenere quanto prima certezza giuridica sullo status dei richiedenti protezione internazionale, riconoscendo loro questo diritto laddove ne sussistano le condizioni, ed effettuando i rimpatri volontari ed assistiti, o i respingimenti, laddove tali condizioni non sussistano;
    ad esempio, destano preoccupazione i tempi di esame ancora troppo lunghi da parte della giurisdizione ordinaria, che, già ingolfata dagli ordinari provvedimenti, si è ritrovata ulteriormente gravata dal forte incremento negli ultimi mesi del numero dei ricorsi avverso il diniego di riconoscimento dello status di rifugiato da parte della commissione territoriale competente;
    in occasione dell'approvazione della legge n. 154 del 2014, recante «Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre», il Parlamento ha approvato una delega al Governo per l'adozione delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di introdurre ulteriori meccanismi atti a velocizzare tutte le procedure relative all'esame delle domande inerenti al riconoscimento dello status e all'accoglienza dei rifugiati per la parte relativa alle commissioni territoriali, anche valutando l'opportunità di un ulteriore potenziamento delle commissioni territoriali competenti ovvero delle sedi giudiziarie maggiormente esposte;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per istituire presso alcuni tribunali sezioni specializzate per i procedimenti di protezione internazionale, sulla falsariga di quanto recentemente è stato fatto con la creazione del cosiddetto tribunale dell'impresa;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per una formazione specifica, sia del personale delle commissioni territoriali, sia dei magistrati ordinari, con un fattivo coinvolgimento della Scuola superiore della magistratura in merito alle problematiche peculiari e ai presupposti inerenti a questo specifico settore, anche prevedendo un costante aggiornamento sulla normativa europea;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative per introdurre ulteriori fattori di semplificazione dei procedimenti giurisdizionali, magari con l'eliminazione del contraddittorio di udienza, sul modello del procedimento di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, e l'attribuzione al giudice del potere-dovere di valutare se disporre l'udienza per l'audizione del richiedente, ove ricorrano esigenze specifiche e peculiari, o per l'acquisizione di indispensabili elementi di prova, e con la riduzione a tre, rispetto agli attuali sei mesi, del termine di durata del procedimento, oltre che con una decisa compressione dell'ambito del giudizio di appello;
   a valutare l'opportunità di costituire un gruppo di lavoro in occasione della predisposizione dello schema di decreto legislativo delegato per l'adozione di un testo unico che garantisca il coinvolgimento di tutti gli operatori coinvolti e dei diversi livelli istituzionali interessati.
(1-01035) «Fiano, Verini, Campana, Roberta Agostini, Bersani, Cuperlo, D'Attorre, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Ferrari, Gasparini, Giachetti, Giorgis, Gullo, Lattuca, Lauricella, Marco Meloni, Migliore, Naccarato, Piccione, Pollastrini, Richetti, Francesco Sanna, Amoddio, Bazoli, Berretta, Ermini, Ferranti, Giuliani, Greco, Giuseppe Guerini, Iori, Leva, Magorno, Mattiello, Morani, Giuditta Pini, Rossomando, Rostan, Tartaglione, Vazio, Zan, Miotto, Carnevali».


   La Camera,
   premesso che:
    i drammatici fatti di cronaca negli ultimi mesi hanno evidenziato come l'eccezionale migrazione di cittadini provenienti dai Paesi extraeuropei sia divenuta ormai un fenomeno strutturale che costituirà una delle più complesse questioni che l'Italia e l'Unione europea saranno chiamate ad affrontare nei prossimi anni;
    il livello dei richiedenti asilo in Italia nel 2015 è risultato piuttosto elevato: nel primo semestre del 2015 le richieste sono state 30.150 (dati Eurostat, 18 settembre 2015). Nel 2014 le domande presentate sono state 64.886 a fronte delle 26.620 del 2013 (fonte Consiglio italiano per i rifugiati). Il forte incremento è collegato alla notevole ripresa dei flussi migratori;
    il nostro Paese ha predisposto misure adeguate sia sul piano emergenziale che sul piano strettamente amministrativo che hanno consentito, per questo ultimo aspetto, di migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'apparato amministrativo. Infatti, con l'adozione del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, che ha dato attuazione alle direttive europee n. 32 (cosiddetta direttiva procedure) e n. 33 del 2013 (cosiddetta direttiva accoglienza) e con l'emanazione del relativo regolamento di attuazione, il nostro Paese ha regolamentato in modo più semplice e più snello il procedimento amministrativo per quanto concerne il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale;
    in particolare, il citato decreto legislativo ridisegna il sistema di accoglienza dei richiedenti protezione internazionale sulla base, (per quanto riguarda le strutture) del Piano nazionale per fronteggiare il flusso straordinario di migranti, adulti, famiglie e minori non accompagnati, definito d'intesa tra Stato, regioni ed enti locali il 10 luglio 2014, inserendo la previsione di strutture temporanee appositamente destinate ad accoglienza straordinaria in caso di saturazione delle strutture ordinarie a seguito di flussi ravvicinati e numerosi;
    per fare fronte all'eccezionale afflusso di rifugiati nel nostro Paese sono state aumentate le risorse destinate ai servizi di asilo con l'adozione di diversi provvedimenti, anche a carattere di urgenza, tra cui il decreto-legge n. 119 del 2014, che ha raddoppiato il numero delle commissioni per l'esame delle domande di protezione internazionale. Tali misure hanno sicuramente reso più sostenibile il sistema; infatti, dall'inizio del 2015 le istanze definite dalle commissioni territoriali sono state 46.490, con un aumento di circa il 70 per cento rispetto al 2014;
    l'articolo 18-ter del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 132, ha previsto, peraltro, un piano straordinario di applicazioni extra-distrettuali idoneo a fronteggiare l'incremento del numero dei procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti connessi al fenomeno dell'immigrazione;
    tuttavia, nonostante gli interventi del Governo precedentemente citati, sono necessarie maggiori risorse in termini di personale qualificato idoneo per ridurre i tempi delle richieste di asilo in modo da riconoscere l'effettivo diritto di protezione internazionale a quanti effettivamente ne hanno diritto ed effettuando i rimpatri volontari ed assistiti o i respingimenti, ove tali condizioni non sussistano;
    occorre, in ogni caso, procedere anche ad iniziative di natura organizzativa destinate a garantire un'adeguata gestione dei flussi migratori. Sarebbe utile al proposito valutare la possibilità di semplificare ancora di più la materia e procedere a soluzioni digitalizzate che consentano di creare modelli più moderni e più efficaci di gestione dei flussi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di introdurre misure idonee, oltre a quelle già previste, atte a velocizzare ancora di più le procedure concernenti il riconoscimento dello status e l'accoglienza dei rifugiati;
   a valutare la possibilità di istituire presso i tribunali sezioni specializzate per i procedimenti di protezione internazionale;
   a valutare l'opportunità di assumere iniziative dirette alla formazione specifica sia del personale delle commissioni territoriali che dei magistrati ordinari;
   a valutare l'opportunità di intervenire attraverso semplificazioni di carattere procedurale atte a rendere più efficiente ed efficace il procedimento giurisdizionale sulle materie di cui in premessa;
   a valutare, qualora ve ne fosse bisogno, il ricorso alla mobilità del personale degli enti territoriali nel frattempo sciolti da inserire nelle sezioni specializzate per i procedimenti di protezione internazionale.
(1-01039) «Marotta, Pagano, Dorina Bianchi».


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese sempre più spesso ha affrontato – e continua ad affrontare – il tema dell'immigrazione, evocando pericoli di invasione che servono solo ad attribuire ai migranti il ruolo di nemici della società;
    le emergenze sbarchi sono, in realtà, emergenze umanitarie e devono essere affrontate nel rispetto dei princìpi cui una democrazia non può rinunciare senza rinnegare se stessa: primo dovere delle istituzioni pubbliche è organizzare II soccorso e l'assistenza dei migranti, cooperando con le organizzazioni umanitarie e facendo sì che esse possano adempiere i loro compiti in autonomia e con efficacia;
    la legislazione sull'immigrazione e sul diritto d'asilo e le prassi amministrative devono essere coerenti con i princìpi dello Stato costituzionale di diritto e del diritto internazionale;
    uno stato di perenne emergenza e un approccio alle questioni dell'immigrazione schiacciato su tale logica non possono che portare, al contrario, inevitabilmente alla negazione dei diritti fondamentali della persona;
    il frutto della logica emergenziale che ispira da anni le politiche migratorie è rappresentato da un diritto speciale dei migranti costituito da un insieme di misure amministrative e penali finalizzate all'allontanamento dello straniero «irregolare»;
    per il migrante la limitazione della libertà personale non è l'eccezione e l’extrema ratio, secondo il canone garantistico del costituzionalismo contemporaneo, ma rappresenta la regola; essa non è necessariamente legata a condotte soggettive meritevoli di sanzione, ma, nel suo significato complessivo, ad una condizione individuale, la condizione di migrante; viene disposta e direttamente eseguita – in via ordinaria e non solo in casi eccezionali – dall'autorità di polizia, mentre il giudice interviene solo in un secondo momento;
    sempre nel segno della logica dell'emergenza, la discussione pubblica è ormai tutta orientata verso il contrasto degli ingressi e l'incremento indiscriminato delle espulsioni, di modo che le norme vengono valutate non per la loro attitudine a governare con efficacia, nel rispetto dei diritti fondamentali, il complesso fenomeno dell'immigrazione, ma per il numero degli espulsi;
    con particolare riferimento alla riserva di giurisdizione, la Consulta esplicitamente nega che «le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti» (sentenza n. 105/2001). Altrettanto espressamente la Corte costituzionale ha riconosciuto allo straniero, anche se irregolare o clandestino, il pieno esercizio del diritto di difesa con riferimento alla garanzia del contraddittorio, all'assistenza linguistica, al gratuito patrocinio, al reingresso in Italia per partecipare al processo penale, ai giudizi di convalida relativi ai provvedimenti espulsivi ed alle relative modalità di esecuzione. Quanto, più in generale, alla tutela giurisdizionale, «il diritto a un riesame del provvedimento di espulsione, con piena garanzia del diritto di difesa, spetta non soltanto agli stranieri che soggiornano legittimamente in Italia, ma anche a coloro che sono presenti illegittimamente sul territorio nazionale»;
    se così è in linea di principio, tuttavia non pare garantito in concreto il godimento del diritto alla tutela giurisdizionale di cui lo straniero è formalmente titolare; il suo pieno esercizio, infatti, talvolta è negato de facto, in ragione delle modalità esecutive delle misure di allontanamento, altre volte de jure, a causa di una disciplina legislativa omissiva o carente;
    tale distinzione tra titolarità ed effettivo godimento rispetto alle garanzie giurisdizionali, che differenzia la condizione dello straniero da quella di cittadino, non ha pregio sul piano costituzionale, ma trova giustificazione sul diverso piano della politica del diritto in materia di immigrazione;
    la tutela giurisdizionale contro le decisioni delle commissioni di rigetto delle domande costituisce una fase più delle altre cruciale della procedura di esame delle istanze di protezione, per tutelare effettivamente il diritto soggettivo all'asilo, ma la normativa italiana in materia è oltremodo confusa, anche per effetto di più interventi normativi tra loro non coordinati – e che rispondono alle logiche sopra menzionate – che devono essere modificati;
    peraltro, va considerato che procedure poco snelle, farraginose, dovute in primis alla disciplina vigente, e solo in subordine all'applicazione della normativa confusa sulla materia, portano ad un grave ritardo sulla tempistica delle decisioni, con conseguenze sia sui costi delle procedure, sia sul ritardo nel rispetto delle garanzie che il nostro Paese è tenuto ad assicurare;
    in particolare, come ad esempio riferito dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catania, Giovanni Salvi – in sede di audizione nell'ambito della Commissione di inchiesta sull'immigrazione, insediata nell'anno corrente – le procedure di riconoscimento dello status di rifugiato o persona internazionalmente protetta pendenti attualmente innanzi al tribunale di Catania ammontano a 2.800, e sono fissate fino al 2016; un richiedente asilo costa mediamente intorno ai 25 euro al giorno, ovvero circa 9.000 euro all'anno; considerati i 2.800 migranti oggetto dei procedimenti pendenti, un anno di ritardo nella definizione delle procedure costa più di 25 milioni di euro;
    un magistrato in più distaccato presso il tribunale di Catania costa – in aggiunta al suo stipendio – per il trattamento di missione circa 18.000 euro all'anno; destinando in pianta fissa un magistrato in più, il costo è di 70.000 euro l'anno circa;
    quanto all'aspetto relativo alla garanzia dei diritti, non è dignitoso che vi siano persone che attendono un anno e mezzo, o due anni, in luoghi nei quali non hanno possibilità di avere una vita, ove sono prive della possibilità di raggiungere i loro obiettivi, in condizioni inumane;
    i ritardi nella definizione dei procedimenti, dunque, sono gravi sia per l'aspetto economico, sia l'aspetto umano,

impegna il Governo

   ad assumere iniziative urgenti circa:
    a) il conseguimento di una effettiva tutela giurisdizionale concernente gli atti in materia di ingresso, soggiorno, trattenimento, accompagnamento e allontanamento degli stranieri e in materia di diritto di asilo, attraverso una riforma delle giurisdizioni e dei giudici competenti con preferenza per un'unica giurisdizione estesa al merito spettante al giudice ordinario di carriera, anche istituendo apposite sezioni specializzate, tenendo conto del rispetto delle riserve di legge e delle riserve di giurisdizione e dell'effettività delle tutele giurisdizionali e delle garanzie di difesa;
    b) la garanzia di un effettivo accesso alla giustizia dei richiedenti asilo, anche attraverso il concreto accesso al patrocinio a spese dello Stato.
(1-01045) «Palazzotto, Scotto, Costantino, Daniele Farina, Quaranta, Sannicandro, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    l'onda lunga degli sbarchi percorre lo Stivale e fa impennare il numero delle richieste di asilo politico, e più della metà viene respinta, ma i ricorsi intasano i già ingolfati palazzi di giustizia;
    corrono ai ripari i capi delle procure tra Milano, Torino e Catania organizzando gruppi di lavoro e dipartimenti per fronteggiare quella che sembra avere tutti i caratteri di un'emergenza;
    in media solo il 40 per cento di coloro che dichiarano di non potere rientrare nel proprio Paese perché rischiano di essere perseguitati per motivi di razza, religione, etnici o per le opinioni ottiene l'asilo politico dalle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale;
    ciò si traduce in un permesso di soggiorno che consente di rimanere sul territorio italiano per cinque anni, mentre gli altri possono sempre e comunque ottenere la «protezione sussidiaria», che dura tre anni ed è riservata a chi rischia una condanna a morte oppure di essere trattato in modo «inumano o degradante» e la protezione «umanitaria» dura un anno ed è attivabile soltanto quando ci sono, appunto, motivi di carattere umanitario, come le catastrofi naturali o ambientali;
    gli esclusi dovrebbero essere rimpatriati, ma quasi sempre fanno ricorso perché non di rado viene accolto e anche perché generalmente blocca la procedura di espulsione garantendo un buon periodo di permanenza in Italia grazie a una lunga sequenza di procedimenti giudiziari;
    l'iter inizia dal tribunale e, nel caso che anche questo «bocci» la richiesta, si può andare in corte d'appello e poi fino in Corte di cassazione usufruendo, in questo viaggio giudiziario, anche del «gratuito patrocinio», l'assistenza legale garantita da avvocati pagati dall'erario;
    da circa venti al mese che erano nel 2013, questi ricorsi a Milano sono decollati a 632 nel 2014 per arrivare a 42 nel gennaio 2015, a 70 a febbraio, fino a 100 nel mese di marzo. Si prevede in aumento la previsione nel corso di quest'anno pari a circa tremila in Lombardia, di cui duemila a Milano e la quota residua a Brescia;
    ad esaminare i sopracitati ricorsi è il settore affari civili affidato al pubblico ministero Nicola Cerrato, che non di rado ha ribadito il diniego all'asilo e, per affrontare la situazione, si è deciso di ricorrere ai viceprocuratori onorari che, come in tutta Italia, anche a Milano smaltiscono centinaia e centinaia di cause ogni anno permettendo alla giustizia di andare avanti senza essere travolta definitivamente dai processi;
    dopo aver partecipato a un corso di specializzazione organizzato alla Prefettura sulla normativa, i viceprocuratori onorari smaltiranno le pratiche per la modica cifra di 7 euro ciascuna;
    da quando è cominciata la guerra in Siria, a Catania sbarcano i due terzi dei migranti che attraversano il Mediterraneo e ci sono circa 3 mila procedimenti in carico che arrivano a una media di 800 ricorsi l'anno con una fissazione delle udienze al 2016 un'emergenza che ha portato il procuratore della Repubblica Giovanni Salvi ad organizzare un gruppo di lavoro in cui ruoteranno 6 sostituti guidati da un procuratore aggiunto;
    anche a Torino il procuratore Armando Spataro ha costituito un pool composto da due sostituti e da un procuratore aggiunto per far fronte ai numerosi ricorsi presentati, dal momento che si tratta di una materia molto sensibile e impegnativa visto che è necessario esaminare le ragioni dei richiedenti alla luce delle leggi e della giurisprudenza;
    spesso ci si trova di fronte a domande simili l'una all'altra addirittura nei fatti, che vengono raccontati con gli stessi particolari, firmate da persone che arrivavano dalla stessa area di un Paese, dove non ci sono particolari problemi e il sospetto è che dietro tutto questo si nascondano organizzazioni internazionali che, approfittando delle tragedie che coinvolgono migliaia di persone perseguitate, forniscono una sorta di «pacchetto assistenziale» che va dal viaggio alle pratiche per fare ottenere il permesso in Italia anche a chi non ne ha diritto,

impegna il Governo

ad assumere iniziative normative per prevedere l'istituzione presso i tribunali ordinari, di sezioni specializzate dedite alle materie relative ai fenomeni migratori e ai ricorsi dei migranti avverso i provvedimenti di diniego dello status di rifugiato e di espulsione, valutando l'opportunità di predisporre meccanismi diretti a velocizzare tutte le procedure relative all'esame delle domande, così da ridurre i tempi di permanenza sul territorio nazionale degli esuli.
(1-01047) «Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che:
    l'Agenda europea sulla migrazione, adottata il 13 maggio 2015 dalla Commissione europea, afferma che «il sistema di rimpatrio dell'Unione europea (rimpatrio degli immigrati irregolari e di coloro le cui domande di asilo sono rifiutate) funziona in modo imperfetto. Spesso le reti di trafficanti contano sulla percentuale relativamente bassa delle decisioni di rimpatrio effettivamente eseguite: solo il 39,2 per cento delle decisioni di rimpatrio emesse nel 2013 è stato effettivamente eseguito;
    la stessa Commissione, nel documento, ammette che «l'Unione europea ha bisogno di un sistema chiaro di accoglienza dei richiedenti asilo al suo interno. Una delle debolezze che accusa il sistema attuale è la mancanza di fiducia reciproca tra Stati membri, in particolare a causa della frammentazione del sistema di asilo»;
    secondo il «Rapporto sull'accoglienza di migranti e rifugiati in Italia», presentato il 21 ottobre scorso dal Ministero dell'interno, a fronte di un calo degli sbarchi del 7,4 per cento (dal 1o gennaio al 10 ottobre sulle nostre coste sono sbarcate 136.432 persone rispetto alle 147.377 dello stesso periodo del 2014), le richieste d'asilo presentate alle Commissioni territoriali competenti sono arrivate a quota 61.545 (+31 per cento rispetto allo stesso periodo del 2014);
    un analogo andamento si riscontra nel numero di richieste esaminate (+70 per cento), 46.490 nel 2015 contro le 27.393 del 2014. Sono state 23.905 le domande rigettate quest'anno, contro le 9.564 dell'anno scorso;
    nel 2015 le commissioni territoriali, raddoppiate grazie al decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, hanno riconosciuto lo status di rifugiato a 2.549 persone, la protezione sussidiaria a 7.242, la protezione umanitaria a 10.821. 1.926 persone che avevano fatto domanda di asilo sono risultate poi irreperibili;
    in relazione alle commissioni territoriali, pur riconoscendo i miglioramenti sopra ricordati, appare necessario – anche alla luce delle disposizioni recentemente adottate dall'Unione europea che richiedono un'efficienza ancora maggiore delle strutture di esame delle domande – rafforzarne le strutture, attraverso la destinazione di ulteriori risorse finanziarie e di personale adeguatamente qualificato;
    appare altresì opportuno adottare, ai fini della remunerazione dei componenti della commissione, meccanismi di incentivazione basati sull'efficienza e sulla qualità del lavoro svolto, da valutare rispettivamente in termini di numero di pratiche smaltite e di provvedimenti annullati dall'autorità giudiziaria;
    l'articolo 35 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, prevede all'articolo 35 che «avverso la decisione della Commissione territoriale è ammesso ricorso dinanzi al tribunale che ha sede nel capoluogo di distretto di corte d'appello in cui ha sede la Commissione territoriale che ha pronunciato il provvedimento»;
    nel corso di un'audizione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani svolta dalla commissione straordinaria per i diritti umani del Senato il 10 febbraio 2015, il prefetto Mario Morcone, capo del dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, ha osservato che «una delle criticità da superare riguarda i ricorsi per i migranti ai quali è stata rigettata la richiesta d'asilo: i tempi della decisione del giudice ordinario sono lunghissimi, spesso superano i due anni, e ai ricorrenti va comunque assicurata l'accoglienza»;
    per accelerare i procedimenti di impugnazione, sono opportune iniziative sotto il profilo dell'organizzazione degli uffici giudiziari, se del caso anche attraverso la creazione di sezioni specializzate, o comunque con interventi di organizzazione degli uffici giudiziari che consentano di destinare maggiori risorse alla gestione di questi procedimenti;
    appare infine opportuno valutare l'ampliamento, nel rispetto della normativa europea, delle ipotesi in cui l'impugnazione del provvedimento di rigetto non determina automaticamente il diritto alla permanenza del richiedente nel territorio dello Stato,

impegna il Governo:

   ad adottare iniziative per il rafforzamento delle commissioni territoriali, attraverso la destinazione di ulteriori risorse finanziarie e di personale adeguatamente qualificato, al fine di accelerare i tempi di gestione delle domande;
   a valutare modifiche ai meccanismi di remunerazione dei membri delle commissioni territoriali che si basino sull'incentivazione dell'efficienza e qualità del lavoro svolto;
   ad adottare misure organizzative negli uffici giudiziari che consentano di migliorare la gestione delle procedure di impugnazione dei provvedimenti di diniego, valutando altresì l'istituzione di sezioni specializzate;
   a valutare di assumere iniziative per apportare modifiche alla disciplina dell'impugnazione dei provvedimenti di diniego nel rispetto della disciplina europea e internazionale sui rifugiati.
(1-01048) «Mazziotti Di Celso, Monchiero, Galgano».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).


   La Camera,
   premesso che;
    l'Italia, a causa della sua posizione nel Mediterraneo ma anche per l'attrattiva esercitata, rispetto ad altri paesi rivieraschi come la Spagna, dalle sue politiche eccessivamente tolleranti in materia di immigrazione clandestina, è da anni oggetto del maggiore afflusso di immigrati provenienti soprattutto, ma non esclusivamente, dal continente africano;
    nel 2014 sono stati registrati 170 mila sbarchi, (ospitati in caserme, alberghi, residence) dei quali 66 mila immigrati hanno presentato domanda di asilo in Italia. Di queste, 36 mila sono state esaminate e solo il 10 per cento è stata accolta con il riconoscimento dello status di rifugiato; nel 2015 i dati registrati sono pari a 140 mila sbarchi, 61 mila domande presentate e 45 mila effettivamente esaminate. Le accolte sono intorno a 2500, sotto il 6 per cento;
    mentre l'Italia e alcuni paesi europei affrontano un afflusso enorme di immigrati, l'Unione Europea registra l'ennesimo fallimento nel dare una risposta comune ed efficace: le missioni navali derivate da Frontex, nate per monitorare e salvaguardare i comuni confini europei, si sono trasformate in servizi traghetto che vanno in acque africane a imbarcare chi ha pagato gli scafisti per la traversata, continuando comunque poi a trasportarli e a sbarcarli in territorio italiano;
    il piano di ripartizione europeo, che doveva portare al trasferimento di 40 mila migranti in due anni che avrebbero dovuto lasciare l'Italia per essere ospitati negli Stati dell'Unione Europea che avevano accettato l'agenda messa a punto dal presidente della Commissione europea Jean-Claude Junker, si è rivelato l'ennesima pagliacciata europea. Sarebbero dovuti partire 80 stranieri al giorno, ma da allora hanno lasciato l'Italia 90 immigrati in tutto. Ciò è anche dovuto al fatto che la disponibilità degli altri Paesi è stata puramente di facciata: dei 28 paesi la Germania ha dato disponibilità per dieci posti, la Francia per 20, la Spagna per 50 persone, la Svezia 100 e la Finlandia 200. Tutti gli altri nulla;
    stando alla richiesta del Governo alla commissione europea di una clausola di flessibilità sul Patto legata alla gestione degli immigrati, i costi a carico del bilancio dello stato sono 3,2 miliardi all'anno, ben al di sopra delle cifre fino ad oggi dichiarate;
    ma al netto della libertà di fare deficit, l'Europa ha dato un contributo economico di miseri 310 milioni di euro;
    nel frattempo qualunque politica di rimpatrio di chi non abbia legittimamente titolo a rimanere sul territorio è completamente sparita sia dall'agenda politica europea che da quella italiana, con l'azzeramento del fondo rimpatri, lo stop agli accordi di riammissione e la rinuncia a voler distinguere tra chi scappa realmente da una guerra e chi è semplicemente attratto dalla facile chimera di venire in Italia a godere di benefici e servizi garantiti senza alcuna selezione;
    di pari passo, e direttamente correlata, è la rinuncia collettiva dell'Europa ad assumere un ruolo nella risoluzione delle crisi in Libia, Siria ed Irak, cause di molti esodi, conflitti che se non risolti continueranno ad alimentare instabilità, terrorismo, traffico di esseri umani e morti sulle rotte dell'esodo e in mare;
    la proposta di sottrarre risorse e magistrati ai tribunali per dedicarli alla gestione delle domande di asilo e ai ricorsi contro i dinieghi rappresenterebbe una pericolosa discriminazione verso le parti coinvolte in altre tipologie di contenzioso pendenti presso il sistema giudiziario nazionale: la situazione dei processi è al limite delle garanzie costituzionali, si registrano 5 milioni di cause civili pendenti e 3,5 milioni di cause penali. Il ritardo nella conclusione dei processi rappresenta il vero cancro di tutta la giustizia italiana oltre che una negazione dei diritti e della certezza della pena, che non può essere risolto in maniera discriminatoria solo per alcune categorie, o solo per gli immigrati;
    dedicare maggiori risorse o personale riservato all'esame dei ricorsi contro il diniego dell'asilo potrebbe diventare addirittura un incentivo a presentare ricorsi pretestuosi ed attrarre maggiori richiedenti, certi di potere comunque esperire molte vie prima di addivenire all'espulsione. Già oggi, nei bandi emessi dalle prefetture per l'ospitalità agli immigrati, sono spesso inserite clausole che pretendono uno specifico impegno, delle strutture di accoglienza ad assicurare l'assistenza a presentare i ricorsi contro i provvedimenti di diniego da parte delle stesse autorità nazionali competenti,

impegna il Governo

   a predisporre iniziative normative volte a prevedere, in capo ai giudici di pace, un preventivo vaglio di ammissibilità e di fondatezza delle domande di protezione internazionale al momento stesso di presentazione della domanda, attribuendo ai medesimi giudici la possibilità, se evidenziata la manifesta infondatezza, di emettere un provvedimento di espulsione immediatamente esecutivo impugnabile solo dalla Corte di cassazione;
   a prevedere un plafond, una limitazione ai costi legali a carico dello Stato per i ricorsi contro il respingimento delle domande di protezione internazionale;
   ad accelerare i tempi di smaltimento dei ricorsi pendenti, prevedendo il respingimento immediato o la non procedibilità per tutti quelli depositati da ricorrenti provenienti dai Paesi ritenuti «sicuri» dall'Unione europea sotto il profilo della riammissibilità.
(1-01049) «Molteni, Cirielli, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga).