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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 21 ottobre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 ottobre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiello, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Agostino, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, De Mita, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Mongiello, Orlando, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bergamini, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Centemero, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, Costantino, D'Agostino, D'Alia, D'Uva, Dambruoso, Damiano, De Micheli, De Mita, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fava, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Manfredi, Marazziti, Antonio Martino, Mattiello, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Mongiello, Orlando, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Vecchio, Velo, Vignaroli, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 ottobre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   OCCHIUTO: «Abrogazione dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente l'iscrizione nei ruoli in base ad accertamento non definitivo, e modifiche al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, in materia di pagamento del tributo in pendenza di processo» (3372).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   IX Commissione (Trasporti):
  PAOLO BERNINI: «Disposizioni per la prevenzione del furto di biciclette mediante l'introduzione di un sistema elettronico di identificazione attraverso un codice unico nazionale» (3107) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e IX (Trasporti):
  FERRARESI ed altri: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, al codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché altre disposizioni in materia di omicidio e di lesioni personali conseguenti alla violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale» (3366) Parere delle Commissioni I, V e XII.

   Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive):
  VIGNAROLI ed altri: «Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore» (3184) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   VIII Commissione (Ambiente):

  NICOLA BIANCHI e LOREFICE: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'entità e sulle cause degli sversamenti di olio combustibile nei terreni sottostanti la centrale termoelettrica della società E.ON di Fiume Santo e sui danni ambientali provocati in aree di interesse pubblico» (Doc XXII, n. 50) – Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e X.

Trasmissioni dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 14 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo dei risparmi di spesa realizzati dai seguenti soggetti:
   comune di Valsinni (Matera), a valere su contributi concessi per l'anno 2009, per ulteriori lavori di consolidamento di una parete rocciosa sovrastante il centro storico;
   comune di Balsorano (L'Aquila), a valere su contributi concessi per l'anno 2010, per ulteriori lavori di sistemazione di movimenti franosi in località Serra Alta – Frazione Case Alfonsi.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 7 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4 della legge 11 dicembre 1984, n. 839, gli atti internazionali firmati dall'Italia i cui testi sono pervenuti al medesimo Ministero entro il 15 settembre 2015.

  Questa documentazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione in merito alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca per quanto riguarda le misure specifiche per la Grecia (COM(2015) 365 final).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 20 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 55/2015 del 6 agosto 2015, concernente «Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001). Accordo per l’iter di definizione dell'intesa tra Governo e provincia autonoma di Trento sulla realizzazione dell'autostrada A31 Valdastico Nord – 2o lotto di completamento» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 88/2015 del 6 agosto 2015, concernente «Articolo 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 – Programma triennale 2015-2017 degli Enti parco nazionali dell'Arcipelago toscano, dell'Asinara e delle Dolomiti bellunesi – Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti» - alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente);
   n. 89/2015 del 6 agosto 2015, concernente «Art. 128 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Programma triennale 2015-2017 delle università degli studi di Genova e di Bergamo – Verifica di compatibilità con i documenti programmatori vigenti» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 ottobre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2014 (COM(2015) 206 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XIV (Politiche dell'Unione europea);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'articolo 503 del regolamento (UE) n. 575/2013 – Requisiti patrimoniali per le obbligazioni garantite (COM(2015) 509 final), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato amministrativo della convenzione TIR con riguardo alla proposta di modifica della convenzione doganale relativa al trasporto internazionale di merci accompagnate da carnet TIR (COM(2015) 512 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 512 final – Annex 1 Part 1/2 e Part 2/2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sui negoziati avviati dalla Commissione in materia di crediti all'esportazione, ai sensi del regolamento (UE) n. 1233/2011 (COM(2015) 516 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 20 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Richieste di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera pervenuta in data 25 settembre 2015, e il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 ottobre 2015, hanno trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, le richieste di parere parlamentare sugli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2014 concernenti gli interventi relativi, rispettivamente, alla fame nel mondo (214), alle calamità naturali (215), alla conservazione dei beni culturali (216) e all'edilizia scolastica (217), nonché, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 5, del medesimo regolamento, la relazione concernente la delibera del Consiglio dei ministri di assegnazione in deroga delle risorse relative all'assistenza ai rifugiati.

  Le predette richieste di parere sono assegnate, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i prescritti pareri entro il 10 novembre 2015. Alla medesima V Commissione è altresì trasmessa la predetta relazione.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1880 – RIFORMA DELLA RAI E DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3272-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; ANZALDI; FICO ED ALTRI; MARAZZITI; FRATOIANNI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI (A.C. 420-2846-2922-2924-2931-2942)

A.C. 3272-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

  1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a princìpi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività»;
   b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «è composto da sette membri»;
   c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato»;
   d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.
  4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.
  4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;
    e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
  «5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.
  6. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:
   a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
   b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

  6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno trenta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno venti giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
  6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno trenta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno venti giorni prima della nomina.
  7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.
  9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
  10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
   a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
   b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
   c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
   d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
   e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
   f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;
   g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:
    1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
    2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-quater, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
    3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
    4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
    5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
    6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

  10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
  11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
  12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.
  12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.
  12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

  2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.
  3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso, comma 4-quater con il seguente:

  4-quater. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
*2. 99. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso, comma 4-quater con il seguente:

  4-quater. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
*2. 210. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9 sostituire le parole: dieci milioni di euro con le seguenti: 2.582.284,50 euro.

  Conseguentemente alla medesima lettera capoverso comma 10, lettera d) sostituire le parole: dieci milioni di euro con le seguenti: 2.582.284,50 euro.
2. 245. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   capoverso comma 10:

    alinea:
     sostituire le parole:
nomina l'amministratore su proposta dell'assemblea con le seguenti: eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno in qualità di Direttore Generale, sulla base della valutazione del curriculum vitae e di un progetto editoriale.;
     sostituire le parole: L'amministratore delegato con le seguenti: Il Direttore generale;
    lettera c), sopprimere le parole da: provvede alla gestione fino a: dei due terzi;
    lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni;
    lettera e), sopprimere le parole:, delle politiche del personale;
    sopprimere la lettera f);
   sopprimere il capoverso comma 12-quater.;
   sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: L'amministratore delegato con le seguenti: Il Direttore generale;
2. 137. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.
2. 122. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
2. 123. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.
2. 124. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.
2. 125. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.
2. 126. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.
2. 127. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).
2. 129. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. 128. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il consiglio di amministrazione assicura in collaborazione con i direttori di rete e di testata la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sopprimere la lettera b).
2. 248. Marazziti, Fauttilli, Santerini.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti di primo e di secondo livello, nonché i direttori di rete, canale e testata. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società e provvede alla gestione del personale dell'azienda.
*2. 130. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti di primo e di secondo livello, nonché i direttori di rete, canale e testata. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società e provvede alla gestione del personale dell'azienda.
*2. 313. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 10.
2. 131. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente:

  10. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.
2. 132. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire l'alinea con il seguente:

  I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio curriculum vitae e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale:.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:

    alla lettera e), sopprimere le parole:, delle politiche del personale;
    sopprimere la lettera f);
   ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: Amministratore Delegato con le seguenti: Direttore Generale.
2. 136. Civati, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, sostituire l'alinea con il seguente:

  10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Salvo quanto diversamente previsto dalla medesima deliberazione del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato:.
2. 134. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 10, sostituire l'alinea con il seguente:

  10. Il consiglio di amministrazione nomina l'Amministratore delegato fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato:.
2. 135. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, primo periodo, sostituire le parole: su proposta dell'assemblea con le seguenti: d'intesa con l'assemblea.
*2. 138. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, primo periodo, sostituire le parole: su proposta dell'assemblea con le seguenti: d'intesa con l'assemblea.
*2. 253. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con il parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza

dei servizi radiotelevisivi espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. 254. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. 139. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: La nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso con la maggioranza dei due terzi all'esito di un'audizione.
2. 133. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera a).
2. 140. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera b).
2. 141. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), dopo la parola: assicura inserire le seguenti:, in collaborazione con i direttori di rete e di testata,.
*2. 142. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), dopo la parola: assicura inserire le seguenti: in collaborazione con i direttori di rete e di testata.
*2. 143. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   lettera e), sopprimere le parole:, delle politiche del personale;
   sopprimere la lettera f).
2. 255. Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera c).
*2. 144. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera c).
*2. 256. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
    sostituire le parole:
per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio con le seguenti: il parere vincolante;
    sostituire le parole da: che nel caso dei direttori fino a: degli altri giornalisti con le seguenti: L'assunzione dei dipendenti della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, ivi compresa quella dei giornalisti, avviene tramite pubblico concorso.
2. 257. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

  Conseguentemente:
   sopprimere le parole: per i direttori di rete, di canale e di testata,;
   dopo la parola obbligatorio, aggiungere le seguenti e vincolante;
   sopprimere le parole da: che nel caso dei direttori fino a degli altri giornalisti;
   lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni;
2. 258. Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, sostituire le parole da: obbligatorio fino a: degli altri giornalisti con le seguenti: vincolante del Consiglio di Amministrazione;
   alla lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.
2. 259. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Alla lettera e), capoverso comma 10 lettera c), sostituire le parole da: provvede, fino a: due terzi con le seguenti: provvede all'attuazione di quanto disposto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso comma Art. 49-quater, con il seguente:
  Art. 49-quater. – (Reclutamento del personale). – 1. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità.
2. 147. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sostituire le parole da: del consiglio di amministrazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: e vincolante del consiglio di amministrazione.
2. 268. Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: che nel caso fino alla fine della lettera.
2. 260. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sostituire le parole da: che nel caso dei direttori fino a: degli altri giornalisti con le seguenti: L'assunzione dei giornalisti della Rai-Radiotelevisione italiana Spa avviene tramite pubblico concorso.
2. 262. Fava.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: assume fino alla fine della lettera.
*2. 261. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: assume fino alla fine della lettera.
*2. 263. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , previa consultazione con il consiglio di amministrazione.
2. 267. Simone Valente, Liuzzi, Fico, Vacca, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione.
2. 269. Fava.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Provvede alla pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica, nonché i compensi di tutti gli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni;
2. 264. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Provvede alla pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica.
2. 265. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) deve aver maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e non deve aver ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina.
2. 266. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera d).
*2. 270. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10 sopprimere la lettera d).
*2. 152. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 11, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
2. 271. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: variazioni rilevanti con le seguenti: eventuali variazioni.
2. 153. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera d), sopprimere la parola: rilevanti.
2. 274. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.
2. 272. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera e).
2. 154. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera g), sopprimere il numero 3).
2. 280. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).
2. 156. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera f), sostituire le parole: sentito il parere con le seguenti: su proposta.
2. 279. Nesci, Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera f), sostituire le parole: sentito il parere con le seguenti: con il parere vincolante.
2. 157. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera f), sopprimere le parole da: individuando i profili fino alla fine della lettera.
2. 275. Liuzzi, Vacca, Fico, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 2), sostituire le parole: dei curricula e dei con le seguenti: dei singoli curricula e dei singoli.
2. 276. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Subemendamenti all'emendamento 2. 801 delle Commissioni.

  All'emendamento 2. 801 delle Commissioni, sostituire le parole: diversi dai con le seguenti: compresi i.
0. 2. 801. 1. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  All'emendamento 2. 801 delle Commissioni, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 50.000.
0. 2. 801. 3. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Cozzolino.

  All'emendamento 2. 801 delle Commissioni, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 100.000.
0. 2. 801. 2. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 2), dopo le parole: di cui all'articolo 49-quater, aggiungere le seguenti: e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della Società pari o superiore ad euro 200.000.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 4), dopo la parola: soglia aggiungere le seguenti: individuata nel Piano.
2. 801. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

  2-bis) dei dati disaggregati relativi ai compensi percepiti dal personale comunque utilizzato, relativamente ai singoli rapporti di lavoro, come previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi compresi i conduttori, i giornalisti e gli ospiti invitati alle trasmissioni.
2. 277. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 10, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:
    4) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia.
2. 158. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 4), sostituire le parole: non artistica con la seguente: artistica.
2. 278. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 4), sopprimere le parole da:, per i contratti aventi fino a: determinata soglia.
2. 281. Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Franco Bordo, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), sopprimere il numero 5).

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso Art. 49-ter.
2. 282. Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Franco Bordo, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 5), sostituire le parole: per le assegnazioni dei con le seguenti: applicati nell'assegnazione dei singoli.
2. 283. Vacca, Simone Valente, Fico, Nesci, Liuzzi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 10-bis con il seguente:

  10-bis. L'amministratore delegato deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali:
   a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali o nel settore pubblico o privato;
   b) esperienza nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice;
   c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;
   d) assenza di conflitti di interesse con società concorrenti della Rai-Radiotelevisione Spa ovvero con società operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
2. 159. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: o di titolarità di cariche in società concorrenti della Rai-Radiotelevisione Spa e, con le seguenti: e non sono titolari di cariche in società operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate, nonché tra coloro.
2. 284. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: per un periodo congruo con le seguenti: di almeno cinque anni.
2. 286. Nesci, Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: per un periodo congruo con le seguenti: di almeno quattro anni.
2. 287. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: per un periodo congruo con le seguenti: di almeno tre anni.
2. 288. Nesci, Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: nel settore pubblico o privato con le seguenti: presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale e internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.
2. 160. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: nel settore pubblico o privato con le seguenti: in società pubbliche o private nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e delle reti di comunicazione elettronica.
2. 289. Simone Valente, Vacca, Fico, Liuzzi, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina.
*2. 161. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina.
*2. 290. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sei anni precedenti alla nomina.
2. 162. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina.
2. 163. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 10-bis, aggiungere i seguenti:

  10-bis.1. A pena di decadenza, la carica di amministratore delegato è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
  10-bis.2. All'atto di accettazione della nomina, l'amministratore delegato ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie, in società di capitali o in società di persone. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società di cui l'amministratore delegato detiene eventuali quote di partecipazione. Tale divieto si applica fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.
*2. 164. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 10-bis, aggiungere i seguenti:

  10-bis.1. A pena di decadenza, la carica di amministratore delegato è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
  10-bis.2. All'atto di accettazione della nomina, l'amministratore delegato ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie, in società di capitali o in società di persone. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società di cui l'amministratore delegato detiene eventuali quote di partecipazione. Tale divieto si applica fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.
*2. 291. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 11.
2. 165. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
2. 166. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 7, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
2. 168. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11 sostituire la parola: tre anni con le seguente: cinque anni.
2. 167. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La revoca dell'amministratore delegato diviene efficace dopo la valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espressa con la maggioranza dei due terzi.
2. 169. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: Nell'anno successivo con le seguenti: Nei tre anni successivi.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: concorrenti della RAI-Radiotelevisione Spa con le seguenti: operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
2. 170. Simone Valente, Liuzzi, Fico, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: Nell'anno successivo con le seguenti: Nei tre anni successivi.
2. 171. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.
2. 172. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. L'amministratore delegato può nominare dirigenti esterni nel limite del due per cento della dotazione organica. A tal fine, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati e l'amministratore delegato effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da assegnare. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato che li ha conferiti. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso Art. 49-quater.
2. 173. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12, con il seguente:

  12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso che non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione.
2. 174. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12, sostituire le parole da: e, in caso di revoca fino alla fine del capoverso, con le seguenti:. In caso di revoca non spetta alcun compenso.
2. 175. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12, sostituire le parole da: e, in caso di revoca fino alla fine del capoverso, con le seguenti: In caso di revoca al medesimo amministratore non è dovuta alcuna indennità.
2. 176. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, dopo le parole: amministrazione e controllo aggiungere le seguenti: e ai dirigenti di ogni livello.
2. 292. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: ad eccezione dell'amministratore delegato.
*2. 177. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: ad eccezione dell'amministratore delegato.
*2. 178. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: ad eccezione dell'amministratore con le seguenti: compreso l'amministratore.
2. 314. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, capoverso comma 12-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: È comunque esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. 294. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-bis.1. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.
*2. 179. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:
  12-bis.1. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.
*2. 293. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-ter.
2. 180. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12-ter con i seguenti:
  12-ter. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo anche attraverso meccanismi di feed back quali-quantitativi.
  12-ter. 1. L'Agcom controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente le rubriche «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa» ovvero i programmi aventi analogo contenuto, comunque denominati; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; vigila sugli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.
  12-ter. 2. Qualora ravvisi infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, l'Agcom fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Agcom dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Agcom può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
  12-ter. 3. L'Agcom dà conto dei risultati del controllo effettuato ai sensi del presente articolo nella relazione annuale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. 181. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: semestralmente fino alla fine del periodo, con le seguenti: annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti le trasmissioni e dei compensi a loro erogati.
*2. 182. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: semestralmente fino alla fine del periodo, con le seguenti: annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti le trasmissioni e dei compensi a loro erogati.
*2. 295. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: consegnando l'elenco fino alla fine del periodo, con le seguenti: con particolare riferimento allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto radiotelevisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della RAI e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. 183. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sostituire le parole da: l'elenco completo fino alla fine del comma, con le seguenti: la relazione sull'andamento del pluralismo politico nelle trasmissioni ricondotte sotto la responsabilità delle testate giornalistiche, corredata dei dati quantitativi e qualitativi del monitoraggio.
2. 296. Simone Valente, Vacca, Fico, Liuzzi, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, secondo periodo, sostituire le parole: alle trasmissioni, con le seguenti: ai programmi di approfondimento informativo delle reti generaliste.
2. 297. Marazziti, Fauttilli, Santerini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-quater.
2. 184. Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12-quater con il seguente:

  12-quater. All'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni, dopo le parole: «per l'alienazione» sono aggiunte le seguenti: «sino a un massimo del 10 per cento delle azioni,».
2. 185. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater sopprimere le parole: rilevanti e imprescindibili.
2. 186. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la possibilità per lo Stato di non procedere o interrompere il processo di alienazione delle azioni di cui al suddetto articolo 21, per imprescindibili motivi di interesse generale connessi al servizio pubblico.
2. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Sopprimere il comma 2.
2. 187. Altieri, Lainati.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: all'unanimità, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,.
2. 189. Altieri, Lainati.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: all'unanimità.
2. 190. Altieri, Lainati.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
2. 191. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,.
2. 188. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 3, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo, in ogni caso, la presenza di un parlamentare eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute.».
2. 192. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Consiglio per la partecipazione).

  1. È istituito il Consiglio per la partecipazione nel servizio pubblico.
  2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici nonché dei dipendenti della Rai S.p.A. ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.
  3. Il Consiglio vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico elaborando pareri sul piano editoriale e monitorando la programmazione.
  4. Per svolgere le funzioni di cui al comma 3 il Consiglio riceve idonea documentazione ed elabora pareri sulle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza.
  5. Il Consiglio adotta autonome proposte di indirizzo per il miglior funzionamento del servizio pubblico. Pareri e proposte di indirizzo devono essere posti all'ordine del giorno nelle riunioni immediatamente successive alla data della loro emanazione da parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza e sugli stessi deve essere assunta una decisione motivata.
  6. Il Consiglio è composto da cinque membri che rimangono in carica tre anni. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati. La composizione è così determinata:
   a) un membro designato dai dipendenti Rai S.p.A.;
   b) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità registrate nell'elenco di cui al comma 7;
   c) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 7;
   d) due membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone secondo quanto disposto nel successivo comma 8.

  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, gli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni non governative i cui rappresentanti entrano a far parte del Consiglio per la partecipazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI S.p.A., esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7.
  9. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze del Consiglio per partecipazione, previste dai commi precedenti, la società RAI S.p.A deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica.
2. 03. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

A.C. 3272-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

  1. Nel titolo VIII del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo l'articolo 49 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 49-bis. – (Responsabilità dei componenti degli organi della RAI-Radiotelevisione italiana Spa) – 1. L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali
  2. L'amministratore delegato provvede, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali, alla tempestiva pubblicazione e all'aggiornamento con cadenza almeno annuale dei dati e delle informazioni previsti nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale approvato dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49, comma 10, lettera g). L'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui al precedente periodo costituisce eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine della società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione accessoria o di risultato, ove prevista. L'amministratore delegato non risponde dell'inadempimento qualora provi che lo stesso è dipeso da causa a lui non imputabile.

  Art. 49-ter. – (Contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società partecipate). – 1. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione, la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive e le relative acquisizioni di tempo di trasmissione sono esclusi dall'applicazione della disciplina del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 19 dello stesso codice.
  2. I contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
  3. I contratti di cui al comma 1 non sono soggetti agli obblighi procedurali previsti dall'articolo 27, comma 1, secondo periodo, del citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  Art. 49-quater. – (Disposizioni in materia di incarichi dirigenziali esterni). – 1. Nello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono definiti i limiti massimi del numero dei dirigenti non dipendenti della predetta società che possono essere assunti con contratto a tempo determinato, subordinatamente al possesso da parte di questi ultimi di requisiti di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da conferire. Gli incarichi di cui al presente articolo cessano in ogni caso decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato, fatta salva una durata inferiore».
  2. In sede di prima applicazione, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, di cui all'articolo 49, comma 10, lettera g), del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, è approvato dal consiglio di amministrazione entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e i dati e le informazioni ivi previsti sono pubblicati entro i successivi sessanta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Attività gestionale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

  Al comma 1, capoverso Art. 49-bis, comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 220. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-bis, comma 2, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: La pubblicazione degli estremi degli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo alla RAI-Radiotelevisione Spa, per i quali è previsto un compenso, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'atto e per la liquidazione dei relativi compensi. In casi di omessa pubblicazione di tali dati, il pagamento del corrispettivo determina la responsabilità dell'amministratore delegato e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta.
3. 206. Civati, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 49-ter.
*3. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 49-ter.
*3. 2. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere il comma 1.
3. 200. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Mannino, De Rosa, Zolezzi, Terzoni, Daga, Busto, Micillo.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, sopprimere le parole: conclusi dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al medesimo comma, sopprimere le parole:
la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive;
   sopprimere i commi 2 e 3.
3. 203. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, De Rosa, Mannino, Terzoni, Micillo, Daga, Busto, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, sopprimere le parole: conclusi dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere le parole: la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive
3. 4. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, sopprimere le parole: conclusi dalla Rai-Radiotelevisione italiana Spa e dalle società interamente partecipate dalla medesima.
3. 201. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Busto, Daga, Micillo, Zolezzi, Terzoni, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, sopprimere le parole: e dalle società interamente partecipate dalla medesima Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sopprimere le parole: e dalle società interamente partecipate dalla medesima.
3. 54. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, sostituire le parole: e dalle società interamente partecipate dalla medesima con le seguenti:, fermo restando il rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza,.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, sopprimere le parole: la commercializzazione, la distribuzione e la promozione;
3. 53. Fassina, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, sopprimere le parole: la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere i commi 2 e 3.
3. 204. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, sopprimere le parole: la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive.
3. 202. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

Subemendamento all'emendamento 3. 801 delle Commissioni.

  All'emendamento 3. 801 delle Commissioni, dopo le parole: le parole: aggiungere le seguenti: la commercializzazione
0. 3. 801. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Scotto, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Airaudo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, sopprimere le parole:, la distribuzione e la promozione.
3. 801. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 1, dopo le parole: la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi aggiungere le seguenti: ivi compresi i servizi e le prestazioni agli stessi direttamente correlati.
3. 55. Marazziti, Fauttilli, Santerini.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere i commi 2 e 3.
*3. 5. Brescia, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere i commi 2 e 3.
*3. 6. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere il comma 2.
**3. 7. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere il comma 2.
**3. 8. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, De Rosa, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere il comma 2.
**3. 10. Borghesi, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sostituire il comma 2, con il seguente: Resta ferma l'applicazione ai contratti conclusi dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria degli obblighi procedurali previsti per tale tipologia di contratti dal citato codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il comma 3.
3. 205. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Busto, Daga, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, De Rosa.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 2, sopprimere le parole: e dalle società interamente partecipate dalla medesima.
3. 56. Caparini, Borghesi.

Subemendamento all'emendamento 3. 800 delle Commissioni.

  All'emendamento 3. 800 delle Commissioni, sostituire le parole: collegati, connessi o funzionali con le seguenti: strettamente connessi.
0. 3. 800. 1. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, comma 2, dopo la parola: forniture aggiungere le seguenti: collegati, connessi o funzionali ai contratti di cui al comma 1,.

  Conseguentemente, al medesimo comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'affidamento dei contratti di cui al presente comma avviene comunque nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.
3. 800. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. I contratti di cui ai commi 1 e 2 possono essere stipulati con soggetti esterni solo qualora le capacità e professionalità ricercate non siano presenti all'interno della medesima azienda.
3. 207. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. I contratti di cui al comma 1 di importante rilevanza economica sono sottoposti al vaglio del «Comitato Etico» della Rai-radiotelevisione italiana Spa, sentito il parere del Collegio dei Revisori dei conti dell'Azienda.
3. 11. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sopprimere il comma 3.
*3. 12. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, capoverso 49-ter, sopprimere il comma 3.
*3. 13. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, capoverso Art. 49-ter, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Al comma 1 dell'articolo 19 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la lettera b) è soppressa.
3. 14. Sammarco, Garofalo.

  Al comma 2, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
3. 221. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abolizione canone RAI).

  1. A decorrere dal gennaio 2015, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
  2. A decorrere dall'anno 2015 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.
  3. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 ottobre 2015, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2015, la spesa annua per consumi intermedi.
3. 02. Caparini, Borghesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Abolizione del canone Rai)
.

  1. A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono soppressi.
  2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
  3. Con regolamento da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede al coordinamento delle disposizioni introdotte dalla presente legge con la normativa vigente in materia, anche in relazione alla copertura del fabbisogno finanziario dei servizi di radiodiffusione, ai fini di un'efficiente ed economica gestione dei medesimi servizi. Il regolamento di cui al presente comma elenca le norme abrogate con decorrenza dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 03. Caparini, Borghesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, il canone di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle comunicazioni.
  2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1991.
  3. Con decreto del Ministro delle comunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate.
  4. A decorrere dall'anno 2016 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2016.
  5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.
3. 01. Borghesi, Caparini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Canone).

  1. La determinazione del canone di abbonamento alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.
  2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.
3. 0200. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

  Dopo l'articolo 3 inserire il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 in materia di canone di abbonamento)
.

  1. Al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) All'articolo 1, il primo periodo è sostituito con il seguente: «Chiunque detenga uno o più apparecchi atti alla ricezione delle radioaudizioni ed inoltri richiesta su carta semplice per usufruire del servizio, è tenuto al pagamento del canone di abbonamento, giusta le norme di cui al presente decreto».
   b) All'articolo 1, il secondo periodo è soppresso.
   c) All'articolo 10, è aggiunto in fine il seguente periodo: «La procedura prevista per la cessazione dell'uso dell'apparecchio, e di conseguenza per la cessazione dell'abbonamento, ove conclusa giusta le norme di cui al presente decreto, non comporta per l'utente successivi accertamenti da parte degli organi competenti.».

  2. All'articolo 15, comma 2, della legge 14 aprile 1975, n. 103, dopo le parole: «apparecchi atti», sopprimere fino alla fine del periodo e sostituire con le seguenti parole: «alla ricezione di trasmissioni sonore o televisive via cavo o provenienti dall'estero e presentino domanda per usufruire del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva».
3. 07. Caparini, Borghesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).

  1. A partire dal 1o gennaio 2016 è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, il Fondo per il finanziamento del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, di seguito denominato «Fondo», alimentato attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva.
  2. La base imponibile dell'imposta sulla pubblicità televisiva di cui al comma 1 è costituita dai corrispettivi, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, percepiti dalle emittenti televisive per la trasmissione di pubblicità e per lo svolgimento di televendite o di telepromozioni, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere ii) e mm), del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, nonché dagli importi percepiti dalle medesime emittenti a titolo di sponsorizzazione, definita dal medesimo articolo 2, comma 1, lettera hh), del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, e successive modificazioni.
  3. L'aliquota dell'imposta di cui al comma 1 è stabilita nella misura del 2 per cento della base imponibile.
  4. L'imposta di cui al comma 1 è liquidata e versata annualmente dall'emittente televisiva, con le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento previsto dal comma 6.
  5. Per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, il contenzioso, le sanzioni e tutti gli aspetti non disciplinati dal presente articolo e dal regolamento previsto dal comma 6 si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposte sui redditi.
  6. Con regolamento adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
  7. Il Ministero dello sviluppo economico provvede a distribuire le risorse di cui al comma 1 del presente articolo agli operatori radiofonici e televisivi al fine di rendere effettivo e sostenibile l'espletamento dei servizi pubblico radiotelevisivo, nonché a destinare parte dei proventi agli operatori che promuovono l'evoluzione tecnica e lo sviluppo industriale del Paese, avviando trasmissioni in alta definizione e sperimentando la diffusione di contenuti radiotelevisivi mediante l'uso di nuove tecnologie trasmissive quali l'evoluzione dello standard DVB-T, come il DVB-T2, il DVB-H, il DMB, il DRM, l'alta definizione, l’Internet Protocol Television (PTV), il Wi-Max, la web tv e di ogni altra tecnologia evolutiva a larga banda nel rispetto dei princìpi di parità di trattamento e di non discriminazione, nonché delle disposizioni in materia di accesso alla capacità trasmissiva in digitale terrestre, previa assegnazione delle necessarie risorse frequenziali.
  8. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una quota non inferiore a 270 milioni di euro annui a valere sul Fondo.
3. 04. Caparini, Borghesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disciplina del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale)
.

  1. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45 comma 3 della Legge 23 dicembre 1998 n. 488, all'articolo 27 comma 9 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488, all'articolo 145 comma 18 della Legge 23 dicembre 2000 n. 388, all'articolo 52 comma 18 della Legge 28 dicembre 2001 n. 448, all'articolo 80 comma 35 della Legge 27 dicembre 2002 n. 289, all'articolo 4 comma 5 della Legge 24 dicembre 2003 n. 350, all'articolo 2 comma 296 della Legge 24 dicembre 2007 n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge n. 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locali.
3. 05. Caparini, Borghesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Ripartizione del finanziamento pubblico radiotelevisivo)
.

  1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 06. Caparini, Borghesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno a favore dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e di cui all'articolo 52, comma 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modifiche e integrazioni di tali norme, destinando 90 milioni di euro a valere sulle risorse di cui al comma 4, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio per le citate misure di sostegno, da erogare nella misura di euro 50 milioni per l'anno 2015, 20 per l'anno 2016 e 20 per l'anno 2017.
3. 08. Caparini, Borghesi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9 in materia di sanzioni per gli esercenti radiodiffusione locale)
.

  1. Al decreto legislativo 9 gennaio 2008, n. 9, apportare le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 5, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.»;
   b) all'articolo 19, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

  «2-bis. L'autorità per le garanzie nelle comunicazioni vigila sulla corretta applicazione del presente decreto per i profili di propria competenza, avvalendosi dei poteri di cui alla legge 31 luglio 1997, n. 249, ed applica, in caso di violazione delle disposizioni del presente decreto, le sanzioni amministrative previste all'articolo 1, comma 31 della medesima legge.
  2-ter. Le sanzioni previste nei confronti degli esercenti della radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale sono ridotte ad un decimo.
  2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo determinati in 500.000 euro annui, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
3. 09. Caparini, Borghesi.

A.C. 3272-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
   a) articoli 17 e 20 della legge 3 maggio 2004, n. 112;
   b) articolo 50 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
   c) articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

  2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge 3 maggio 2004, n. 112, nonché sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) riordino e semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b) previsione di disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva;
   c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale;
   d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;
   e) indicazione espressa delle norme abrogate.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 2 è adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il relativo schema è trasmesso alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri parlamentari, il decreto può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari entro trenta giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva.
  4. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora il decreto legislativo di cui al comma 2 del presente articolo determini nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno, il medesimo decreto legislativo è emanato solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Abrogazioni e delega al Governo per il riassetto normativo).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Sopprimerlo.
*4. 2. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 4.

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, rappresenta l'adeguato costo per la fornitura e l'uso di un dispositivo atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
  2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma precedente sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della tariffa delle tasse sulle concessioni, approvata con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995.
  3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono istituite e stabilite, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modalità e caratteristiche riportate al comma 1. Con il suddetto decreto sono altresì indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere con modalità criptate. Non possono essere trasmessi in modalità criptate i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria.
  4. La Rai-Radiotelevisione italiana Spa adotta in materia di limiti di affollamento pubblicitario i criteri previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 38 del Testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
4. 3. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Sopprimere il comma 1.
4. 4. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 17 e 20 con le seguenti: 17, 19, 20 e 21.
4. 5. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103;
   b-ter) il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246.
4. 6. Borghesi, Caparini.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) legge 14 aprile 1975, n. 103.
4. 7. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere i commi 2, 3 e 4.
4. 8. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
4. 9. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge
21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 10. Altieri, Lainati.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
*4. 203. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 80 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 11. Altieri, Lainati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 2995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 70 per cento alle regioni in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 12. Altieri, Lainati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 1 7 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 60 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 13. Altieri, Lainati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 50 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 14. Altieri, Lainati.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 40 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 200. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 30 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 201. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 20 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  1-ter. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. 202. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2000, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 422 del 1993. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locale.
*4. 15. Altieri, Lainati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale, vengono prorogate le previsioni di cui all'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 488, all'articolo 27, comma 9, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, all'articolo 145, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2000, n. 448, all'articolo 80, comma 35, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, all'articolo 4, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, all'articolo 2, comma 296, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riportando la cifra a 105 milioni di euro annui, per l'anno 2015, utilizzando, per tale scopo, i tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, come previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. Per l'anno 2015, l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto alle TV locali, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra TV locale.
*4. 204. Caparini, Borghesi.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
4. 17. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sessanta giorni.
4. 18. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: novanta giorni.
4. 19. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: centoventi giorni.
4. 20. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque mesi.
4. 21. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
4. 23. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sette mesi.
4. 24. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: otto mesi.
4. 25. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: nove mesi.
4. 26. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: dieci mesi.
4. 27. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: undici mesi.
4. 28. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:
   a-bis) favorire la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all'estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell'impresa italiane attraverso l'utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale, anche attraverso l'adozione, in sede europea, di standard comuni per la sottotitolazione e il doppiaggio che possano favorire la circolazione e lo scambio dei contenuti nell'ambito dell'Unione europea e all'estero;
   a-ter) favorire la conservazione degli archivi storici, radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi;
   a-quater) prevedere l'adozione di idonee misure di tutela delle persone portatrici di handicap sensoriali;
4. 205. Marazziti, Fauttilli, Santerini.

  Al comma 2 dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis) definizione dei compiti che deve comunque garantire il servizio pubblico generale radiotelevisivo.
4. 29. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) revisione della normativa vigente in materia di finanziamento della Rai-Radiotelevisione italiana Spa prevedendo forme di contributo sostitutive al canone di abbonamento.
4. 35. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) graduale superamento del criterio del pagamento dell'abbonamento al servizio pubblico radiotelevisivo in base al mero possesso dell'apparecchio da ricezione;
4. 206. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di contenuti aggiungere le seguenti:, privi di pubblicità.
4. 207. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificamente ai minori aggiungere le seguenti:, ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
4. 37. Costantino, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori, Duranti.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificatamente ai minori aggiungere le seguenti:, ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione alimentare.
4. 38. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori, Duranti.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: destinati specificatamente ai minori aggiungere le seguenti:, ivi compresa la trasmissione di contenuti destinati all'educazione stradale.
4. 39. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone, Duranti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo, che potrebbero aggravare una situazione sociale già molto pericolosa in quanto antitetica ad attività di utilità sociale e collettiva.
*4. 40. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo, che potrebbero aggravare una situazione sociale già molto pericolosa in quanto antitetica ad attività di utilità sociale e collettiva.
*4. 208. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
previsione di disposizioni volte a sviluppare canali e contenuti destinati alla programmazione culturale e formativa
4. 209. Santerini.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire la trasmissione di contenuti finalizzati alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza.
4. 41. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire trasmissioni di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere.
*4. 42. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Marcon, Zaccagnini, Duranti, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire trasmissioni di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere.
*4. 210. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi.
**4. 43. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone, Duranti.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi.
**4. 211. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire la trasmissione di programmi a contenuto culturale tesi a promuovere la partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale.
4. 44. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico, nonché trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana.
*4. 45. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Ricciatti, Ferrara, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico, nonché trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana.
*4. 212. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo.
**4. 46. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Ricciatti, Ferrara, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) favorire la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo.
**4. 213. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) introduzione di disposizioni tese a favorire la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi.
*4. 47. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) introduzione di disposizioni tese a favorire la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi.
*4. 214. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione di un contributo annuale pari a 50 milioni per le emittenti televisive che operano in ambito locale al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio.
4. 48. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione alla valorizzazione della realtà e tipicità delle singole Regioni.
4. 215. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) razionalizzazione e modernizzazione del servizio che prevede:
    1. un canale generalista ma con programmazione in parte dedicata alla diffusione di notizie giornalistiche e approfondimento di cronaca (Rai news);
    2. un canale volto alla diffusione di servizi di informazione, approfondimento di cronaca e format innovativi di intrattenimento a gestione regionale (Rai Regionale);
    3. un canale tematico dedicato a servizi di intrattenimento, programmi educativi e di informazione e accrescimento culturale dedicato ad utenti di età minore di anni 14 (Rai Infanzia);
    4. un canale tematico dedicato a servizi di intrattenimento, informazione e accrescimento culturale dedicato ad utenti di età compresa tra 15 e 25 anni (Rai Giovani);
    5. un canale tematico volto alla diffusione di informazioni e servizi di approfondimento in campo artistico, musicale ed elevato livello culturale (Rai Cultura);
    6. un canale tematico volto alla diffusione delle informazioni sportive, contenente rubriche di commento e approfondimento sulle competizioni sportive (Rai Sport);
    7. un canale tematico dedicato alla diffusione di opere cinematografiche, con prevalenza per le opere di produzione italiana o europea (Rai Movie);
    8. un canale dedicato alla diffusione di notizie parlamentari, nonché ulteriori approfondimenti in materia politica (Rai Parlamento).
4. 49. Altieri, Lainati.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) razionalizzazione e modernizzazione del servizio che prevede:
    1. un canale tematico con programmazione in parte dedicata alla diffusione di notizie giornalistiche e approfondimento di cronaca, fatti e notizie di carattere nazionale e internazionale (Rai news);
    2. un canale volto alla diffusione di servizi di informazione, approfondimento di cronaca e format innovativi di intrattenimento a gestione regionale (Rai Regionale);
    3. un canale tematico dedicato a servizi di intrattenimento, programmi educativi e di informazione e accrescimento culturale dedicato ad utenti di età minore di anni 14 (Rai Infanzia);
    4. un canale tematico dedicato a servizi di intrattenimento, informazione e accrescimento culturale dedicato ad utenti di età compresa tra 15 e 25 anni (Rai Giovani);
    5. un canale tematico volto alla diffusione di informazioni e servizi di approfondimento in campo artistico, musicale ed elevato livello culturale (Rai Cultura);
    6. un canale tematico volto alla diffusione delle informazioni sportive, contenente rubriche di commento e approfondimento sulle competizioni sportive (Rai Sport);
    7. un canale tematico dedicato alla diffusione di opere cinematografiche, con prevalenza per le opere di produzione italiana o europea (Rai Movie);
    8. un canale dedicato alla diffusione di notizie parlamentari, nonché ulteriori approfondimenti in materia politica (Rai Parlamento).
4. 216. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) i servizi radiofonici annoverano circa dieci canali connotati da varia programmazione offerta a differenti categorie di fruitori: dalle diffusioni musicali con palinsesti orientati secondo l'età e i gusti degli ascoltatori alla trasmissione di notiziari, analisi e dibattiti; dalle cronache sportive ai programmi teatrali e culturali. Comune denominatore dei servizi prestati è la loro complessiva finalizzazione, per cui lo svolgimento e l'operatività della Rai deve costantemente conformarsi a particolari criteri qualitativi indicati dal Governo.
4. 50. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
4. 51. Altieri, Lainati.

  Al comma 2, lettera d), dopo le parole: in lingua slovena aggiungere le seguenti: e in lingua friulana
4. 217. Gigli, Capelli, Baradello.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché nelle lingue delle altre minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ed alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, secondo i livelli di tutela ivi previsti.
4. 218. Caparini, Borghesi.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e in lingua sarda per la regione Sardegna, in attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482.
4. 219. Pili.

  Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: e in lingua sarda per la regione Sardegna.
4. 55. Capelli, Gigli, Baradello.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) esenzione da qualunque tipo di contributo di finanziamento per il possesso di apparecchi che, benché originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perché sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati per finalità di studio o lavorative da enti o associazioni che operano sul territorio nazionale senza scopo di lucro.
4. 56. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le norme di cui al comma 1 si intendono abrogate a partire dalla entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2.
4. 57. Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
*4. 58. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
*4. 220. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana un regolamento, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'AGCOM e le competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.
4. 59. Caparini, Borghesi, Occhiuto.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: relativo schema aggiungere le seguenti:, dopo l'acquisizione del parere della Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
4. 222. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: profili finanziari aggiungere le seguenti: e alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
4. 221. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 3, ovunque ricorrano, dopo le parole: profili finanziari aggiungere le seguenti:, compresa la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
4. 224. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: profili finanziari aggiungere le seguenti:, compresa la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
4. 223. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 3, quarto periodo, dopo le parole: profili finanziari aggiungere le seguenti:, compresa la Commissione parlamentare per le questioni regionali,
4. 225. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di finanziamento pubblico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2017 il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione, di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, sono soppressi.
  2. L'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli 7, commi 5 e 47 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo, si provvede mediante le seguenti disposizioni:
   a) a decorrere dall'anno 2016, quanto a 200 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;
   b) a decorrere dal 1o gennaio 2015, l'ammontare delle risorse iscritte annualmente nei fondi per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri è automaticamente ridotto in misura pari al 30 per cento, conseguendo un risparmio permanente di spesa di almeno 5 milioni di euro. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanarsi entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a rideterminare gli importi delle retribuzioni di posizione e di risultato al fine di adeguarle al predetto limite;
   c) a decorrere dal 1o gennaio 2015 è soppressa l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, riguardante il Fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari;
   d) dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati: gli articoli 26, 29, 30, 31, 32 e 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416; l'articolo 11, 19 e il comma 5 dell'articolo 28 della legge 25 febbraio 1987, n. 67; il comma 3 dell'articolo 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223; i commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 3 e 10 dell'articolo 3 e gli articoli 4 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250; il comma 3 dell'articolo 14 della legge 9 gennaio 1991, n. 19; l'articolo 8 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 649; l'articolo 153 della legge 23 dicembre 2000, n. 388; gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 15 della legge 7 marzo 2001, n. 62; il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46; il comma 13 dell'articolo 7 della legge 3 maggio 2004, n. 112; gli articoli 137 e 138 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; il comma 462 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266; il comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;
   e) a decorrere dall'anno 2015, sono ridotte del 2 per cento tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro, Tutela della salute, difesa e sicurezza, mediante integrale soppressione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» degli stati di previsione di tutti i Ministeri mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
   f) soppressione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2015, a 100 milioni di euro per l'anno 2016 e a 200 milioni di euro per l'anno 2017 mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;
   g) la Presidenza del Consiglio dei Ministri provvede al raggiungimento di risparmi di spesa per l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, con le seguenti modalità: riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 6 del 2010 come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152 come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della legge 23 dicembre 2014, n. 190, di 2 milioni di euro per l'anno 2015; riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 come rideterminata dalla tabella C della presente legge di 1 milione di euro per l'anno 2015 e di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016; riduzione degli stanziamenti di spesa iscritti sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
4. 01. Altieri, Bianconi, Capezzone, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Delega al Governo per la disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa in materia di finanziamento pubblico).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina del finanziamento pubblico della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, per la revisione della normativa vigente in materia di canone di abbonamento, tenendo conto della giurisprudenza consolidata.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi schemi sono trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro sessanta giorni, decorsi i quali il Governo può procedere anche in mancanza dei pareri.
4. 02. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo).

  1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
4. 03. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Assegnazione della concessione nel settore radiotelevisivo).

  1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, indice un bando pubblico per l'assegnazione della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo. Il bando è rivolto a tutti i soggetti privati con sede legale nell'Unione europea che soddisfino i requisiti di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Entro i successivi centottanta giorni il Ministro dello sviluppo economico esamina e valuta le domande ricevute dai soggetti privati. Il Ministro provvede ad inoltrare le domande alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al termine della valutazione, il Ministro dello sviluppo economico assegna la concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo al soggetto privato risultato vincitore, dopo averne dato comunicazione ed acquisito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
4. 0200. Caparini, Borghesi.

A.C. 3272-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni sulla composizione e la nomina del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui all'articolo 49, commi 3, 4, 4-bis, 4-ter, 4-quater, 6, 6-bis, 6-ter e 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal primo rinnovo del consiglio medesimo, successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, sino al primo rinnovo del consiglio medesimo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le disposizioni dell'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
  3. In fase di prima applicazione e sino al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, il direttore generale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa esercita, oltre alle attribuzioni a esso spettanti in base allo statuto della società, anche i poteri e i compiti attribuiti all'amministratore delegato ai sensi dell'articolo 49, comma 10, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione; al medesimo direttore generale, sino al predetto rinnovo del consiglio di amministrazione, si applicano altresì le disposizioni riferite all'amministratore delegato, di cui all'articolo 49-bis del medesimo testo unico, introdotto dall'articolo 3 della presente legge.
  4. L'adeguamento dello statuto della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, disposto ai sensi dell'articolo 2, comma 2, tiene conto di quanto previsto dal presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Disposizioni transitorie).

  Sopprimere i commi 1 e 2.
5. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sulla composizione fino a: 8 con le seguenti: di cui all'articolo 49.

  Conseguentemente sopprimere il comma 3.
5. 2. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sulla composizione fino a: 8 con le seguenti: di cui all'articolo 49.

  Conseguentemente, al comma 3:
   sopprimere le parole:
In fase di prima applicazione e;
   sostituire le parole da:
attribuiti fino a: articolo 2 con le seguenti: attribuitigli dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore.
5. 51. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo le parole: si applicano aggiungere le seguenti: previa verifica e corrispondenza dei medesimi criteri e requisiti previsti all'articolo 49, commi 4-bis, 4-ter, e 4-quater del medesimo testo unico, inseriti dall'articolo 2, comma 1, lettera d) della presente legge.
5. 3. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: sesto rinnovo.
5. 4. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: quinto rinnovo.
5. 5. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: quarto rinnovo.
5. 6. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: terzo rinnovo.
5. 7. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, sostituire le parole: primo rinnovo con le seguenti: secondo rinnovo.
5. 8. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e il pluralismo è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, ad integrazione degli stanziamenti di cui all'articolo 45, comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni.
  2-ter. Al comma 4 dell'articolo 3-quinquies del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto in fine il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale».
5. 9. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 7, comma 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112, trovano applicazione con riferimento alle ordinanze ingiunzioni emanate prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che l'impresa radiofonica o televisiva locale abbia provveduto a regolarizzare, entro lo stesso termine, la propria posizione relativamente alla violazione con riferimento alla quale è stata irrogata la sanzione. I termini di pagamento delle sanzioni amministrative ridotte decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. 11. Borghesi, Caparini.

  Sopprimere i commi 3 e 4.
5. 12. Andrea Maestri, Pastorino, Civati, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Brignone, Fassina, Gregori.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 13. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Brignone.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 200. Rampelli, Taglialatela.

  Sopprimere il comma 3.
*5. 201. Fico, Liuzzi, Vacca, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 3 sopprimere le parole: , oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, anche.
5. 52. Civati, Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 3, sostituire le parole da:, oltre alle attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della Società, fino alla fine del comma, con le seguenti: continua ad esercitare le attribuzioni ad esso spettanti in base allo statuto della società e alle disposizioni normative previgenti.
5. 53. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 3 sostituire le parole: attribuiti all'amministratore delegato con le seguenti: ad esso attribuiti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: come modificato dall'articolo 2 della presente legge, ferma restando la facoltà del medesimo di partecipare senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.
5. 54. Andrea Maestri, Pannarale, Giancarlo Giordano, Pastorino, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Brignone, Fratoianni, Civati.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  «3-bis: In attesa della riforma del finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale è prorogato per l'anno 2015 il regime previsto dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422. A tal fine la quota pari ai tre quarti dei proventi derivanti dalla tassa di concessione governativa e dall'IVA versate all'interno del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, sono destinati a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale. L'erogazione avviene agli aventi diritto secondo le graduatorie elaborate dai Comitati regionali per le comunicazioni (Co. Re. Com.) e la verifica da parte del Ministero dello sviluppo economico. Per l'anno 2015 il relativo onere è quantificato prudenzialmente in 60 milioni di euro e l'intero importo delle suddette misure di sostegno verrà riconosciuto all'emittenza televisiva locale, ad esclusione di una quota pari al 10 per cento da destinare alle emittenti radiofoniche locali, con regole di distribuzione uguali a quelle relative alla distribuzione tra le emittenti televisive locali».
5. 55. Caparini, Borghesi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il direttore generale della Rai-Radiotelevisione italiana Spa cui si applicano le disposizioni riferite all’ Amministratore delegato secondo quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, cessa dalle funzioni di direttore generale.
5. 14. Altieri, Lainati.

Subemendamenti all'emendamento 5. 800 delle Commissioni.

  All'emendamento 5. 800 delle Commissioni, comma 5, sostituire le parole: Il Ministero dello sviluppo economico con le seguenti: L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
0. 5. 800. 1. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Scotto, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Airaudo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  All'emendamento 5. 800 delle Commissioni, comma 5, sostituire le parole: generale radiotelevisivo con le seguenti: radiofonico, televisivo e multimediale.

  Conseguentemente, al medesimo emendamento, comma 6, sostituire le parole: generale radiotelevisivo con le seguenti: radiofonico, televisivo e multimediale.
0. 5. 800. 2. Coscia, Cinzia Maria Fontana.
(Approvato)

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  5. Il Ministero dello sviluppo economico, in vista dell'affidamento della concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo, avvia una consultazione pubblica sugli obblighi del servizio medesimo, garantendo la più ampia partecipazione.
6. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi per il prescritto parere lo schema di contratto di servizio con la società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo almeno sei mesi prima della scadenza del contratto vigente. In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

  Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: e finali.
5. 800. Le Commissioni.
(Approvato)

A.C. 3272-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il sardo è una lingua romanza (il che significa che nasce per evoluzione dal latino) del gruppo occidentale parlata in Sardegna, la seconda isola più grande del Mediterraneo dopo la Sicilia;
    le prime risultanze certe di insediamenti umani nell'isola risalgono al Neolitico, periodo al termine del quale si diffuse la civiltà dei Nuraghes, enormi costruzioni probabilmente destinate alla difesa e al culto. Ancora oggi lo splendore della civiltà nuragica è un simbolo forte dell'identità etno-politica-nazionale dei Sardi sempre oggetto di polemiche culturali come, del resto, la questione linguistica. Basti pensare alla recente polemica intorno alla mancata valorizzazione, da parte degli uffici periferici dello Stato Italiano, delle statue dei «Gigantis de Mont'e Prama», elementi di statuaria antica che cambierebbero l'attuale ricostruzione delle vicende storico-artistiche del Mediterraneo;
    l’iter per il riconoscimento della lingua sarda è iniziato già nel 1948 con l'articolo 6 della Costituzione Italiana secondo cui: «La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche». Tale norma ha dovuto, però, aspettare fino al 15 dicembre del 1999 per trovare un'attuazione legislativa nella legge n. 482, «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche», in base alla quale, dopo cinquant'anni, si stabilisce ratifica che l'italiano è la lingua ufficiale della Repubblica e il sardo è riconosciuto come una delle lingue minoritarie dello Stato Italiano;
    in precedenza c'era stata la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie e nel 1997 la Regione Sardegna ha promulgato la Legge numero 26 per la Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna grazie alla quale il sardo può utilizzarsi in situazioni formali e ufficiali, ma non, ancora in condizioni di parità, con l'italiano;
    la stessa Corte Costituzionale scrive nella sentenza n. 159 del 2009 che: «(...) Questa Corte ha più volte affermato che la tutela delle minoranze linguistiche costituisce principio fondamentale dell'ordinamento costituzionale (sentenze n. 15 del 1996, n. 261 del 1995 e n. 768 del 1988). Più precisamente, «tale principio, che rappresenta un superamento delle concezioni dello Stato nazionale chiuso dell'Ottocento e un rovesciamento di grande portata politica e culturale, rispetto all'atteggiamento nazionalistico manifestato dal fascismo, è stato numerose volte valorizzato dalla giurisprudenza di questa Corte, anche perché esso si situa al punto di incontro con altri principi, talora definiti «supremi», che qualificano indefettibilmente e necessariamente l'ordinamento vigente (sentenze n. 62 del 1992, n. 768 del 1988, n. 289 del 1987 e n. 312 del 1983): il principio pluralistico riconosciuto dall'articolo 2 – essendo la lingua un elemento di identità individuale e collettiva di importanza basilare – e il principio di eguaglianza riconosciuto dall'articolo 3 della Costituzione, il quale, nel primo comma, stabilisce la pari dignità sociale e l'eguaglianza di fronte alla legge di tutti i cittadini, senza distinzione di lingua e, nel secondo comma, prescrive l'adozione di norme che valgano anche positivamente per rimuovere le situazioni di fatto da cui possano derivare conseguenze discriminatorie» (sentenza n. 15 del 1996) (...)».
    nella dichiarazione di Helsinki del 1975 si affermava che «[...] gli Stati partecipanti nel cui territorio esistono minoranze nazionali rispettano il diritto delle persone appartenenti a tali minoranze all'uguaglianza di fronte alla legge, offrono loro la piena possibilità di godere effettivamente dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, in tal modo, proteggono i loro legittimi interessi in questo campo Orientamento confermato anche dalla Convenzione CEI redatta a Torino nel 1994 dove si sostiene all'articolo 4 che» (...) ...gli Stati garantiscono alle persone appartenenti a una minoranza nazionale il diritto di esprimere, preservare e sviluppare la loro identità etnica, culturale, linguistica o religiosa e conservare e sviluppare la loro cultura in tutte le sue forme (...)».
    l'Italia è tra i pochi stati europei occidentali (in compagnia di Francia e Grecia) che tarda a ratificare la Carta Europea delle Lingue regionali e minoritarie, questo importante documento comunitario che ancora aspetta di avere piena attuazione nell'isola e in tutto il territorio peninsulare;
    ancora nel 2015 ci sarebbe bisogno di un voto parlamentare che non c’è stato per cui le disposizioni della Carta europea, all'interno dello stato italiano, non sono applicate;
    per inquadrare meglio il problema all'interno della cornice interpretativa della giurisprudenza italiana, particolarmente significativa si rivela l'affermazione contenuta nell'articolo 1 della Sezione I della suddetta Convenzione-quadro, a mente della quale «la protezione delle minoranze nazionali e dei diritti e delle libertà delle persone appartenenti a queste minoranze è parte integrante della protezione internazionale dei diritti dell'uomo e in quanto tale rientra nella portata della cooperazione internazionale». La stessa non solo impegna le Parti contraenti a garantire pienamente l'esercizio delle libertà civili agli appartenenti alle minoranze nazionali, ma contiene – tra l'altro – disposizioni sulla libera utilizzazione della lingua minoritaria in privato e in pubblico, sul suo uso in caso di procedure penali; sulla sua utilizzazione per i nomi personali e le insegne private, sul suo insegnamento nel sistema della pubblica istruzione;
    essa prevede, altresì, nella Sezione II, che «nelle zone geografiche dove persone appartenenti a minoranze nazionali sono insediate per tradizione o in numero sostanziale, qualora tali persone ne facciano richiesta e sempre [che] la richiesta corrisponda ad una effettiva esigenza, le Parti faranno in modo di realizzare per quanto possibile le condizioni che consentano di utilizzare la lingua minoritaria nelle relazioni tra queste persone e le autorità amministrative» (articolo 10, comma 2) e che, sempre in tali zone, le Parti contraenti «nell'ambito del loro sistema legislativo [...] in considerazione delle loro specifiche condizioni, faranno ogni sforzo per affiggere anche nella lingua minoritaria le denominazioni tradizionali locali, i nomi delle strade e le altre indicazioni topografiche destinate al pubblico qualora vi sia una domanda sufficiente per tali indicazioni (...)» (articolo 11, comma 3).;
    è la stessa Corte Costituzionale che, nel 2009, denuncia il fatto che lo Stato italiano non ha provveduto a ratificare la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie del 1992, diversamente da quanto avvenuto con la Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali – alla quale fa riferimento la legge 28 agosto 1997, n. 302 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, fatta a Strasburgo il 1o febbraio 1995) – e la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali – alla quale fa riferimento la legge 19 febbraio 2007, n. 19 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005).
    oggi il Sardo è riconosciuto come lingua «di identità storica» da una legge della Repubblica Italiana, la già citata n. 482 del 1999, e da una legge della Regione Autonoma della Sardegna, la n. 26 del 1997;
    secondo quanto ha ribadito la stessa Corte Costituzionale, la legge n. 482 del 1999 si auto-qualifica come legislazione «di attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali». Fra i suoi molteplici contenuti, di particolare rilevanza è, innanzitutto, l'individuazione dei soggetti che possono attivare le azioni mediante le quale si procede alla delimitazione dell'ambito territoriale in cui «si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche». Secondo i dati diffusi nel 2005 dal Ministero dell'interno in merito alla popolazione racchiusa entro i confini della delimitazione territoriale prevista dall'articolo 3 della legge n. 482 del 1999, la minoranza più numerosa è quella sarda. Il dato riferito dal Ministero è di circa 1.200.000 residenti nel territorio che si autodefinisce «di lingua di minoranza»;
    al fine di dare compiuta attuazione alle norme attuative costituzionali e agli stessi trattati internazionali a tutela delle minoranze linguistiche la lingua sarda deve entrare a pieno titolo nella programmazione e organizzazione della Rai;
    la lingua Sarda subisce una vera e propria discriminazione considerato che tutte le altre lingue minoritarie disciplinate dalla legge costituzionale 482/99 sono tutelate e valorizzate anche in ambito Rai;
    solo il sardo e il friulano vengono escluse da questa tutela e valorizzazione;
    un arbitrio al quale occorre porre rimedio con veri e propri atti stringenti e vincolanti;
    è semplicemente scandaloso che in Italia si tutelino solo quelle lingue minoritarie che hanno alle spalle nazioni come la Francia e la Germania;
    questa discriminazione deve cessare;
    l'approvazione unanime del parere finale della commissione bicamerale per le questioni regionali rappresenta un chiaro ed esplicito richiamo a tutela della lingua sarda nella programmazione Rai;
    è necessario che in tal senso, nell'ambito dell'organizzazione della Rai, siano previste forme moderne della produzione e del palinsesto della Rai e la sua gestione a tutela della Lingua Sarda,

impegna il Governo

a dare attuazione al parere finale approvato all'unanimità dalla commissione bicamerale per le questioni regionali con il quale si è previsto di «introdurre norme che tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione della Rai, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua Sarda e a quella Friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999».
9/3272-A/1Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;
    il suddetto servizio potrà realizzarsi solo tramite un accesso completo ai contenuti prodotti su tutte le piattaforme disponibili;
    tale accesso sarà possibile solo se la RAI garantirà la disponibilità di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché multimediali, di servizio pubblico della società concessionaria per la trasmissione, ri-trasmissione e messa a disposizione per società terze,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le misure di sua competenza per garantire la disponibilità di tutte le trasmissioni televisive e radiofoniche, nonché multimediali, di servizio pubblico della società concessionaria per la trasmissione, ri-trasmissione e messa a disposizione per società terze.
9/3272-A/2Boccadutri, Coppola, Quintarelli, Carrozza, Ascani, Galgano, Capua.


   La Camera,
    l'articolo 4 del provvedimento in esame, suddiviso a sua volta in 4 commi, dispone in linea generale l'abrogazione di alcune norme che contribuiscono a disciplinare gli aspetti della governance della Rai, nonché una delega al Governo per provvedere al riordino e alla semplificazione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, alla trasmissione dei contenuti destinati specificamente ai minori e alle diverse comunità linguistiche italiane;
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 4 abroga: alla lettera a) gli articoli 17 e 20 della c.d. Legge Gasparri (Legge n.112 del 2004). Si ricorda che mentre l'articolo 17 della Legge Gasparri definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo; l'articolo 20 di tale legge disciplina la Rai. Le relative disposizioni sono state compilate nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 117/2005) rispettivamente agli articoli 45 e 49 che a loro volta costituiscono oggetto di modifiche da parte degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge; alla lettera b) l'articolo 50 del citato testo unico 177/2005 che enumera alcune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In particolare: 1) gli articoli 1, commi 3, 4 e 5 della legge 103/1975 (che affidano alla Commissione i compiti di vigilanza e ne determinano la composizione); 2) l'articolo 4 della medesima legge 103/1975 che individua i compiti della Commissione (l'articolo 4 è oggetto di novella da parte dell'articolo 2 del disegno di legge in esame); 3) l'articolo 1 del decreto-legge 545/1996 che, al comma 4, regola la comunicazione, da parte del Governo, alla Commissione, di atti inerenti ai rapporti convenzionali tra il competente Ministero e la Rai, attribuendo alla Commissione d'esercizio, ove occorra, di funzioni di indirizzo; 4) l'articolo 20 della citata legge 112/2004, sulla disciplina della Rai, ricompreso poi nell'articolo 49 del testo unico 177/2005, oggetto di novella da parte dell'articolo 2, del disegno di legge in esame; alla lettera c) l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
    il comma 2 dell'articolo 4 delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 177/2005; a tale fine è adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la sua modifica;
    si ricorda sotto tale profilo che l'articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti;
    ebbene, il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi richiamando innanzitutto quelli previsti dall'articolo 16 della legge Gasparri (legge 112/2004); tale disposizione aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, indicando principi e criteri direttivi per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale; sulla base di tale delega venne adottato, come noto, il testo unico 177/2005. Gli ulteriori principi e criteri direttivi indicati dalla norma sono: a) il riordino e la semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificatamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva; c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale; d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina, per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia; e) indicazione espressa delle norme abrogate;
    il comma 3 dell'articolo 4 prevede l'adozione su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Queste ultime devono esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le osservazioni e le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia nuovamente espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva. Viene quindi introdotto il meccanismo del doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Infine, il comma 4 dell'articolo 4 prevede una clausola di copertura finanziaria eventuale qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (196/2009), in tale eventualità, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    durante l'esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni VII e IX si è aperto un interessante confronto sulle tematiche oggetto di specifici emendamenti proposti dal Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia Libertà a prima firma degli Onorevoli Bordo e Costantino finalizzati ad integrare la delega contenuta nel comma 2 dell'articolo 4 con ulteriori principi e criteri direttivi quali:
     1) il divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo, che potrebbero aggravare una situazione sociale già molto pericolosa e in quanto antitetica ad attività di utilità sociale e collettiva;
     2) favorire la trasmissione di contenuti destinati specificatamente ai minori, ivi compresa l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, anche alla luce di quanto previsto nell'ambito della proposta di legge C. 1510 a prima firma dell'On. Costantino relativa all'introduzione dell'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, integriamo il suddetto principio come segue;
     3) favorire altresì la trasmissione di contenuti destinati all'educazione stradale che come costantemente evidenziato dalle Associazioni Vittime delle Strade dovrebbe essere insegnata nelle scuole nell'ambito della lezione di educazione civica ma, di fatto, non lo è;
     4) favorire la trasmissione di contenuti destinati all'educazione alimentare;
    tali proposte emendative, pur non essendo state approvate e fatte refluire nel testo trasmesso in Assemblea, hanno tuttavia suscitato una larghissima condivisione nel merito da parte di tutta l'opposizione, tanto da aver indotto il rappresentante del Governo, il sottosegretario Antonello Giacomelli, a suggerire la presentazione di un ordine del giorno da parte delle Commissioni in quanto avrebbe un valore vincolante per i successivi atti da emanare. Sul punto, sempre nell'ambito del dibattito svoltosi in sede referente il Presidente della IX Commissione, l'On. Michele Pompeo Meta, apprezzando il tentativo del Governo di configurare strumenti che possano già indicare alcuni contenuti che sarebbero successivamente ripresi e sviluppati, proponendo quindi che le due Commissioni si impegnino in tal senso, anche attraverso il ricorso ad atti di indirizzo;
    si evidenzia, inoltre, che il Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia Libertà ha presentato ulteriori proposte emendative finalizzate ad integrare la delega contenuta nel comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in esame tesi ad incidere in modo significativo su quella che appare una questione di eccezionale rilevanza, ovvero la missione del servizio pubblico e la determinazione dei suoi contenuti che, oltre a dover costituire oggetto di consultazione pubblica, debbono imprescindibilmente ispirarsi a finalità di carattere educativo e culturale,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni iniziativa di competenza finalizzata a determinare i contenuti del servizio pubblico:
    1) imponendo il divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo;
    2) favorendo la trasmissione di programmi destinati specificatamente ai minori che comprendano l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne, l'educazione stradale e l'educazione alimentare;
    3) favorendo la trasmissione di programmi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza, ma anche di programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo;
    4) favorendo la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, letterario, artistico, con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi;
    5) favorendo la trasmissione di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere, nonché volti a promuovere la partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
   ad adottare ogni iniziativa utile per migliorare la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi.
9/3272-A/3Franco Bordo, Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori, Paglia, Duranti, Scotto, Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Piras, Melilla, Costantino, Daniele Farina, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Zaccagnini, Sannicandro.


   La Camera,
    l'articolo 4 del provvedimento in esame, suddiviso a sua volta in 4 commi, dispone in linea generale l'abrogazione di alcune norme che contribuiscono a disciplinare gli aspetti della governance della Rai, nonché una delega al Governo per provvedere al riordino e alla semplificazione dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche, alla trasmissione dei contenuti destinati specificamente ai minori e alle diverse comunità linguistiche italiane;
    in particolare, il comma 1 dell'articolo 4 abroga: alla lettera a) gli articoli 17 e 20 della c.d. Legge Gasparri (Legge n.112 del 2004). Si ricorda che mentre l'articolo 17 della Legge Gasparri definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo; l'articolo 20 di tale legge disciplina la Rai. Le relative disposizioni sono state compilate nel Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 117/2005) rispettivamente agli articoli 45 e 49 che a loro volta costituiscono oggetto di modifiche da parte degli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge; alla lettera b) l'articolo 50 del citato testo unico 177/2005 che enumera alcune disposizioni relative alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In particolare: 1) gli articoli 1, commi 3, 4 e 5 della legge 103/1975 (che affidano alla Commissione i compiti di vigilanza e ne determinano la composizione); 2) l'articolo 4 della medesima legge 103/1975 che individua i compiti della Commissione (l'articolo 4 è oggetto di novella da parte dell'articolo 2 del disegno di legge in esame); 3) l'articolo 1 del decreto-legge 545/1996 che, al comma 4, regola la comunicazione, da parte del Governo, alla Commissione, di atti inerenti ai rapporti convenzionali tra il competente Ministero e la Rai, attribuendo alla Commissione d'esercizio, ove occorra, di funzioni di indirizzo; 4) l'articolo 20 della citata legge 112/2004, sulla disciplina della Rai, ricompreso poi nell'articolo 49 del testo unico 177/2005, oggetto di novella da parte dell'articolo 2, del disegno di legge in esame; alla lettera c) l'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
    il comma 2 dell'articolo 4 delega al Governo la modifica del citato testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici 177/2005; a tale fine è adottato, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la sua modifica;
    si ricorda sotto tale profilo che l'articolo 76 della Costituzione consente la delega della funzione legislativa al Governo, previa determinazione di principi e criteri direttivi e solo per tempo limitato e per oggetti definiti;
    ebbene, il comma 2 elenca i principi e criteri direttivi richiamando innanzitutto quelli previsti dall'articolo 16 della legge Gasparri (legge 112/2004); tale disposizione aveva delegato il Governo ad adottare un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di radiotelevisione, indicando principi e criteri direttivi per l'esercizio, da parte delle regioni, della potestà legislativa concorrente in materia di emittenza radiotelevisiva in ambito regionale o provinciale; sulla base di tale delega venne adottato, come noto, il testo unico 177/2005. Gli ulteriori principi e criteri direttivi indicati dalla norma sono: a) il riordino e la semplificazione delle disposizioni vigenti anche ai fini dell'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; b) disposizioni volte a favorire la trasmissione di contenuti destinati specificatamente ai minori, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva; c) diffusione delle trasmissioni televisive e radiofoniche di pubblico servizio su tutto il territorio nazionale; d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina, per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia; e) indicazione espressa delle norme abrogate;
    il comma 3 dell'articolo 4 prevede l'adozione su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. Queste ultime devono esprimersi entro 60 giorni dalla trasmissione, decorsi i quali i decreti possono essere comunque emanati. Qualora il Governo non intenda conformarsi al parere parlamentare, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le osservazioni e le eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, perché su di esso sia nuovamente espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro 30 giorni dalla nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato in via definitiva. Viene quindi introdotto il meccanismo del doppio parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari. Infine, il comma 4 dell'articolo 4 prevede una clausola di copertura finanziaria eventuale qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri non compensati al proprio interno. Ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (196/2009), in tale eventualità, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie;
    durante l'esame del provvedimento in sede referente presso le Commissioni VII e IX si è aperto un interessante confronto sulle tematiche oggetto di specifici emendamenti proposti dal Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia Libertà a prima firma degli Onorevoli Bordo e Costantino finalizzati ad integrare la delega contenuta nel comma 2 dell'articolo 4 con ulteriori principi e criteri direttivi quali:
     1) il divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo, che potrebbero aggravare una situazione sociale già molto pericolosa e in quanto antitetica ad attività di utilità sociale e collettiva;
     2) favorire la trasmissione di contenuti destinati specificatamente ai minori, ivi compresa l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne, che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva, anche alla luce di quanto previsto nell'ambito della proposta di legge C. 1510 a prima firma dell'On. Costantino relativa all'introduzione dell'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne nelle scuole del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, integriamo il suddetto principio come segue;
     3) favorire altresì la trasmissione di contenuti destinati all'educazione stradale che come costantemente evidenziato dalle Associazioni Vittime delle Strade dovrebbe essere insegnata nelle scuole nell'ambito della lezione di educazione civica ma, di fatto, non lo è;
     4) favorire la trasmissione di contenuti destinati all'educazione alimentare;
    tali proposte emendative, pur non essendo state approvate e fatte refluire nel testo trasmesso in Assemblea, hanno tuttavia suscitato una larghissima condivisione nel merito da parte di tutta l'opposizione, tanto da aver indotto il rappresentante del Governo, il sottosegretario Antonello Giacomelli, a suggerire la presentazione di un ordine del giorno da parte delle Commissioni in quanto avrebbe un valore vincolante per i successivi atti da emanare. Sul punto, sempre nell'ambito del dibattito svoltosi in sede referente il Presidente della IX Commissione, l'On. Michele Pompeo Meta, apprezzando il tentativo del Governo di configurare strumenti che possano già indicare alcuni contenuti che sarebbero successivamente ripresi e sviluppati, proponendo quindi che le due Commissioni si impegnino in tal senso, anche attraverso il ricorso ad atti di indirizzo;
    si evidenzia, inoltre, che il Gruppo Parlamentare Sinistra Ecologia Libertà ha presentato ulteriori proposte emendative finalizzate ad integrare la delega contenuta nel comma 2 dell'articolo 4 del provvedimento in esame tesi ad incidere in modo significativo su quella che appare una questione di eccezionale rilevanza, ovvero la missione del servizio pubblico e la determinazione dei suoi contenuti che, oltre a dover costituire oggetto di consultazione pubblica, debbono imprescindibilmente ispirarsi a finalità di carattere educativo e culturale,

impegna il Governo:

   a valutare quali indirizzi da inserire nel contratto di servizio i punti citati:
    1) il divieto assoluto di trasmissione di spot a favore del gioco d'azzardo;
    2) la trasmissione di programmi destinati specificatamente ai minori che comprendano l'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne, l'educazione stradale e l'educazione alimentare;
    3) la trasmissione di programmi finalizzati alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza, ma anche di programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo;
    4) la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, letterario, artistico, con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi;
    5) la trasmissione di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere, nonché volti a promuovere la partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale;
   ad adottare ogni iniziativa utile per migliorare la conservazione degli archivi storici radiofonici e televisivi, garantendo l'accesso del pubblico agli stessi.
9/3272-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta).  Franco Bordo, Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fratoianni, Brignone, Fassina, Gregori, Paglia, Duranti, Scotto, Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Pellegrino, Quaranta, Airaudo, Placido, Marcon, Piras, Melilla, Costantino, Daniele Farina, Kronbichler, Nicchi, Palazzotto, Zaccagnini, Sannicandro.


   La Camera,
   premesso che:
    secondo il decreto direttoriale del 13 luglio 2009, poi modificato dal decreto direttoriale 2 settembre 2010, i tabaccai concessionari del gioco del Lotto sarebbero di fatto obbligati ad installare all'interno dei propri locali uno o più schermi tramite i quali vengono gli utenti hanno la possibilità di visionare esclusivamente i numeri vincenti relativi alle estrazioni plurigiornaliere del 10eLotto, ovvero quelle effettuate quotidianamente ad intervalli di 5 minuti dalle 5.00 alle 24.00;
    i predetti apparati, installati da GTECH S.p.A., già Lottomatica Group S.p.A., come concessionaria dello Stato per l'automazione e la gestione del servizio Lotto ai sensi del decreto ministeriale 17 marzo 1993 e successive integrazioni, non sono di proprietà dei ricevitori ma fanno parte della dotazione tecnologica loro assegnata per la raccolta del gioco;
    tale strumentazione è quindi parte integrante del terminale del gioco (così come la stampante di servizio) che consente quindi la verifica in tempo reale dei risultati delle giocate;
    questi dispositivi torneranno proprietà diretta dello Stato alla scadenza della concessione;
    già da diversi anni l'installazione dei dispositivi 10eLotto sopra citati ha di fatto permesso all'amministrazione abbonamenti Rai di procedere alla riscossione nei confronti dei singoli esercenti del canone speciale per importi tra i 200 e i 400 euro circa (cifra che varia in base al tipo di attività);
    pare quantomeno paradossale che si possa imporre il pagamento del canone speciale Rai ad un esercente su strumentazione non di sua proprietà;
    non si comprende per quale motivo gli organi di controllo (Agenzia delle Entrate e Amministrazione Abbonamenti RAI) non abbiano provveduto a effettuare le verifiche necessarie al fine di constatare che la proprietà dei monitor fosse di GTECH S.p.A., intestando il pagamento del Canone Speciale direttamente a quest'ultima,

impegna il Governo

ad adottare le misure normative necessarie finalizzate a portare il pagamento del canone RAI speciale in capo al concessionario, nonché proprietario degli schermi, esentando quindi i singoli esercenti dal suddetto pagamento.
9/3272-A/4Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge di «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo» contiene disposizioni finalizzate a riordinare la governance della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, intervenendo sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulle competenze della nuova figura di amministratore delegato, prevedendo nuove misure in tema di trasparenza;
    il disegno di legge in discussione, all'articolo 4 contiene una delega per il Governo, peraltro molto ampia e non ben definita, relativa al riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici, tra i quali si annoverano di diritto; le aziende dell'emittenza radiotelevisiva locale, che da tempo stanno vivendo una forte crisi del mercato pubblicitario;
    gli importanti: cambiamenti tecnologici in atto e i nuovi modi di fare impresa radiotelevisiva imporrebbero scelte politiche strutturali per accompagnare efficacemente il comparto in questa delicata: fase in cui tutto è in continua evoluzione;
    è necessario, pertanto sostenere sempre più gli investimenti in ambito culturale, per quanto concerne specialmente le emittenti radiotelevisive locali, anche individuando strumenti di programmazione e riassetto che rendano possibile una migliore allocazione delle risorse evitando inutili sprechi;
    la cosiddetta Legge Urbani – decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 ha previsto il sostegno pubblico alla cinematografia (tax credit). Le disposizioni sul tax credit – credito d'imposta prevedono la possibilità di compensare debiti fiscali (Ires, Irap, Irpef, Iva, contributi previdenziali e assicurativi) con il credito maturato a seguito di un investimento nel settore cinematografico. Gli unici destinatari sono le imprese di produzione e distribuzione cinematografica, gli esercenti cinematografici, le imprese di produzione esecutiva e post-produzione (industrie tecniche), nonché le imprese non appartenenti al settore cineaudiovisivo associate in partecipazione agli utili di un film dal produttore di quest'ultimo;
    l'emittenza radiotelevisiva locale risulta essere senza dubbio tra i settori con le più alte potenzialità di crescita. Si tratta di un settore caratterizzato sicuramente dalla necessità di una programmazione a lunga scadenza; nell'attuale difficile congiuntura economica, l'estensione dei benefici previsti con lo strumento del tax credit anche alle emittenti locali potrebbe costituire un utile strumento di rilancio del settore;
    è sempre più necessario riaffermare il ruolo dell'emittenza locale, in un'ottica di salvaguardia del pluralismo sul territorio, perché le emittenti televisive locali siano pienamente riconosciute per la loro attività di presidio dei territori, nell'interesse pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere le disposizioni e quindi i benefici previsti in tema di tax credit e riservate finora solo al comparto cinematografico, agli investimenti pubblicitari nelle produzioni delle emittenti radiotelevisive locali.
9/3272-A/5Occhiuto, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il perdurare della crisi economica è causa di pericolosi fenomeni di carattere sociale quali la diminuzione della propensione al risparmio e la ricerca di un facile arricchimento fondato sull'aleatorietà. Fra i vari giochi d'azzardo legali, in continua espansione, preoccupa la crescita dei videogiochi sempre più diffusi in tantissimi esercizi, a disposizione di qualsivoglia giocatore, senza alcuna limitazione o restrizione di sorta;
    in Italia esistono 400.000 apparecchi da intrattenimento (slot-machine) e oltre 6.000 locali o agenzie autorizzati, frequentati da 15 milioni di giocatori abituali, tra cui 3 milioni di giocatori soggetti al rischio del gioco patologico e circa 800.000 giocatori già patologici. Secondo alcune stime, una quota di queste, circa 120.000 persone, già soffre di dipendenza comportamentale da gioco d'azzardo patologico;
    dal 2003 a oggi la raccolta è aumentata di oltre il 500 per cento, passando da 15,5 a oltre 80 miliardi di euro; Secondo i dati AAMS il mercato dei giochi d'azzardo è suddiviso principalmente tra slotmachine (56,1 per cento), giochi online (16,3 per cento) e lotterie (12,7 per cento), oltre che lotto (8,5 per cento) e giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (cosiddetti skill games) (7,7 per cento);
    la compulsione da gioco colpisce maggiormente soggetti in condizioni economiche già critiche, che, nella speranza di migliorarle, finiscono per non essere più in grado nemmeno di acquistare i beni di prima necessità per se stessi o per la propria famiglia, tanto da finire per entrare nel circuito dell'assistenza sociale;
    il solo costo sanitario annuale per curare le persone dipendenti dal gioco patologico ammonta a 5-6 miliardi di euro, mentre il gettito erariale generato ammonta a 8 miliardi di euro;
    alcuni sociologi, che hanno affrontato il fenomeno del gioco come speranza di vincita, lo hanno classificato fra i comportamenti che creano dipendenza, seppur diversa da quella da alcool o droghe, ma sempre in grado di arrecare gravi danni ai giocatori, in termini economici e affettivi. Un dato desta sconcerto: il 66 per cento dei disoccupati gioca d'azzardo ed è alta l'incidenza di suicidi;
    è tempo di considerare la dipendenza dal gioco, alla stregua della dipendenza dal tabacco o dell'alcool, come un comportamento socialmente dannoso, il cui abuso porta alla dipendenza da gioco d'azzardo, vera e propria malattia riconosciuta a livello internazionale dall'organizzazione mondiale della sanità;
    se per arginare altri preoccupanti fenomeni sociali, come il fumo, sì sono adottati alcuni accorgimenti riconosciuti da tutti come sacrosanti, come il divieto di pubblicità per le sigarette, è doveroso imporre per legge da parte di tutte le emittenti radiofoniche e televisive anche il divieto di qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso;
    il gioco d'azzardo è vietato dal codice penale, ma è stato introdotto nel nostro Paese «il gioco con partecipazione a distanza», vale a dire la licenza, concessa a varie società per la gestione di apparecchi per il gioco online, con un considerevole aumento del fatturato per le società concessionarie. Non a caso, negli ultimi anni, l'industria del gioco d'azzardo è diventata una delle più importanti del Paese, tanto che slot machine, poker, scommesse e giochi d'azzardo di diversa natura hanno inondato il mercato a ritmi sempre più frenetici, con notevole crescita dei giocatori, che coinvolge ogni gruppo sociale, compresi pensionati, casalinghe, giovani e facendo dell'Italia il primo Paese al mondo per spesa pro capite dedicata al gioco;
    non si può tollerare che le emittenti radiotelevisive perpetrino nel pubblicizzare forme di gioco cosiddetto compulsivo anche perché, secondo i dati della Consulta Nazionale Fondazioni Antiusura, il gioco d'azzardo è considerato la maggior causa di ricorso a debiti e/o usura in Italia e il principale costo sociale generato dall'aumento esponenziale del ricorso al gioco d'azzardo è il sovraindebitamento familiare e, anche per questo, la dipendenza dal gioco, ludopatia, è una delle principali cause di suicidio,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli appositi strumenti normativi, anche apportando le opportune modifiche al Testo Unico sui servizi media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, introducendo il divieto assoluto di qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.
9/3272-A/6Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il perdurare della crisi economica è causa di pericolosi fenomeni di carattere sociale quali la diminuzione della propensione al risparmio e la ricerca di un facile arricchimento fondato sull'aleatorietà. Fra i vari giochi d'azzardo legali, in continua espansione, preoccupa la crescita dei videogiochi sempre più diffusi in tantissimi esercizi, a disposizione di qualsivoglia giocatore, senza alcuna limitazione o restrizione di sorta;
    in Italia esistono 400.000 apparecchi da intrattenimento (slot-machine) e oltre 6.000 locali o agenzie autorizzati, frequentati da 15 milioni di giocatori abituali, tra cui 3 milioni di giocatori soggetti al rischio del gioco patologico e circa 800.000 giocatori già patologici. Secondo alcune stime, una quota di queste, circa 120.000 persone, già soffre di dipendenza comportamentale da gioco d'azzardo patologico;
    dal 2003 a oggi la raccolta è aumentata di oltre il 500 per cento, passando da 15,5 a oltre 80 miliardi di euro; Secondo i dati AAMS il mercato dei giochi d'azzardo è suddiviso principalmente tra slotmachine (56,1 per cento), giochi online (16,3 per cento) e lotterie (12,7 per cento), oltre che lotto (8,5 per cento) e giochi di abilità a distanza con vincita in denaro (cosiddetti skill games) (7,7 per cento);
    la compulsione da gioco colpisce maggiormente soggetti in condizioni economiche già critiche, che, nella speranza di migliorarle, finiscono per non essere più in grado nemmeno di acquistare i beni di prima necessità per se stessi o per la propria famiglia, tanto da finire per entrare nel circuito dell'assistenza sociale;
    il solo costo sanitario annuale per curare le persone dipendenti dal gioco patologico ammonta a 5-6 miliardi di euro, mentre il gettito erariale generato ammonta a 8 miliardi di euro;
    alcuni sociologi, che hanno affrontato il fenomeno del gioco come speranza di vincita, lo hanno classificato fra i comportamenti che creano dipendenza, seppur diversa da quella da alcool o droghe, ma sempre in grado di arrecare gravi danni ai giocatori, in termini economici e affettivi. Un dato desta sconcerto: il 66 per cento dei disoccupati gioca d'azzardo ed è alta l'incidenza di suicidi;
    è tempo di considerare la dipendenza dal gioco, alla stregua della dipendenza dal tabacco o dell'alcool, come un comportamento socialmente dannoso, il cui abuso porta alla dipendenza da gioco d'azzardo, vera e propria malattia riconosciuta a livello internazionale dall'organizzazione mondiale della sanità;
    se per arginare altri preoccupanti fenomeni sociali, come il fumo, sì sono adottati alcuni accorgimenti riconosciuti da tutti come sacrosanti, come il divieto di pubblicità per le sigarette, è doveroso imporre per legge da parte di tutte le emittenti radiofoniche e televisive anche il divieto di qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o ad attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso;
    il gioco d'azzardo è vietato dal codice penale, ma è stato introdotto nel nostro Paese «il gioco con partecipazione a distanza», vale a dire la licenza, concessa a varie società per la gestione di apparecchi per il gioco online, con un considerevole aumento del fatturato per le società concessionarie. Non a caso, negli ultimi anni, l'industria del gioco d'azzardo è diventata una delle più importanti del Paese, tanto che slot machine, poker, scommesse e giochi d'azzardo di diversa natura hanno inondato il mercato a ritmi sempre più frenetici, con notevole crescita dei giocatori, che coinvolge ogni gruppo sociale, compresi pensionati, casalinghe, giovani e facendo dell'Italia il primo Paese al mondo per spesa pro capite dedicata al gioco;
    non si può tollerare che le emittenti radiotelevisive perpetrino nel pubblicizzare forme di gioco cosiddetto compulsivo anche perché, secondo i dati della Consulta Nazionale Fondazioni Antiusura, il gioco d'azzardo è considerato la maggior causa di ricorso a debiti e/o usura in Italia e il principale costo sociale generato dall'aumento esponenziale del ricorso al gioco d'azzardo è il sovraindebitamento familiare e, anche per questo, la dipendenza dal gioco, ludopatia, è una delle principali cause di suicidio,

impegna il Governo

a valutare, negli appositi strumenti normativi, il divieto assoluto di qualsiasi comunicazione commerciale audiovisiva e radiofonica, diretta o indiretta, che induca all'acquisto di prodotti o alla partecipazione ad attività di gioco, quali lotterie, concorsi a premio, scommesse sportive, newlot o attività, anche online, comunque denominate finalizzate alla riscossione di somme di denaro, la cui vincita sia determinata esclusivamente dal caso.
9/3272-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta).  Borghesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il servizio pubblico radiotelevisivo si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese;
    la Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi di interesse generale;
    nel disegno di legge in esame non viene posto l'accento sull'importanza di incentivare e sostenere le produzioni audiovisive italiane ed europee, che siano prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea,

impegna il Governo

in fase di definizione dei criteri della delega legislativa prevista all'articolo 4 del disegno di legge in esame, ad inserire una specifica previsione per valorizzare le produzioni audiovisive italiane, anche dedicando opportuni spazi di programmazione.
9/3272-A/7Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il Regio decreto n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;
    l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di abolire il canone di abbonamento alla televisione nonché la relativa tassa di concessione governativa definendo una forma alternativa di finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo secondo criteri di equità, efficacia ed appropriatezza.
9/3272-A/8Attaguile.


   La Camera,
   premesso che:
    la cultura e l'arte costituiscono un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale;
    l'emittente televisiva pubblica dovrebbe contribuire a tutelare, promuovere, rilanciare ed incentivare questo grande patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, restituendo alle attività legate allo spettacolo dal vivo la giusta importanza, considerandole come fenomeni sociali in grado di produrre sviluppo culturale, opportunità di lavoro e integrazione sociale;
    lo spettacolo dal vivo può rappresentare uno strumento importante di crescita umana e culturale, un mezzo di espressione artistica e contemporaneamente un mezzo di promozione ed educazione sociale, soprattutto per le giovani generazioni,

impegna il Governo

in fase di definizione dei criteri della delega legislativa prevista all'articolo 4 del disegno di legge in esame, ad inserire una specifica previsione per favorire trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi.
9/3272-A/9Bossi.


   La Camera,
   premesso che:
    la cultura e l'arte costituiscono un momento strategico di crescita civile e sociale del cittadino e della collettività e un importante segmento economico del Paese: un settore che individua e sviluppa nuovi talenti e valorizza gli artisti già affermati, internazionalizzandoli su scala mondiale;
    l'emittente televisiva pubblica dovrebbe contribuire a tutelare, promuovere, rilanciare ed incentivare questo grande patrimonio artistico, fatto di tradizioni, esperienze e professionalità, restituendo alle attività legate allo spettacolo dal vivo la giusta importanza, considerandole come fenomeni sociali in grado di produrre sviluppo culturale, opportunità di lavoro e integrazione sociale;
    lo spettacolo dal vivo può rappresentare uno strumento importante di crescita umana e culturale, un mezzo di espressione artistica e contemporaneamente un mezzo di promozione ed educazione sociale, soprattutto per le giovani generazioni,

impegna il Governo

ad inserire nel contratto di servizio una specifica previsione per favorire trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi.
9/3272-A/9. (Testo modificato nel corso della seduta).  Bossi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame disciplina l'attività gestionale della Rai, che, nelle intenzioni governative, dovrebbe rispondere a criteri di efficienza, trasparenza ed economicità;
    il decreto ministeriale n. 166 del 24 dicembre 2013 fissa un tetto ai compensi degli amministratori delle società non quotate controllate dal ministero dell'Economia che non può superare i 240 mila euro annui;
    a giugno 2015, il Cda della Rai in scadenza aveva deliberato che a tutta l'azienda si applicasse il tetto fissato dalla legge per la pubblica amministrazione, ma dopo soli due giorni la Rai ha avviato il collocamento di un bond da 350 milioni;
    con questa azione è stata di fatto annullata la delibera aziendale considerato che un'azienda che emette un bond sui mercati quotati viene trattata come le aziende a controllo pubblico le cui azioni sono negoziate in borsa, con molti azionisti privati nel capitale, alla stregua di Enel, Finmeccanica o Eni. Se l'assenza di tetto agli emolumenti ha senso per aziende che cercano top manager performanti sul mercato, non ha alcun senso per cariche che vengono assegnate politicamente;
    allo stato dei fatti quindi, il nuovo direttore generale Campo Dall'Orto si vede garantiti 650.000 euro annui per tre anni (la stessa cifra che riceveva Gubitosi nel 2011) e la presidente Maggioni guadagna circa 366.000 mila euro, di cui 300.000 del precedente stipendio da direttore di Rai News24 più il gettone da consigliere di amministrazione di 66.000 euro;
    l'obiettivo di avere una governance dell'azienda meno politicizzata e con retribuzioni più eque sembra non essere sostenuto dalle disposizioni legislative contenute in questo provvedimento e ancor meno dai fatti che vengono perpetrati dall'attuale governance voluta da questo governo,

impegna il Governo

ad intervenire, con gli opportuni strumenti, al fine di estendere alla Rai l'applicazione del limite reddituale fissato per legge per i manager pubblici e già applicato in via provvisoria con deliberazione del Cda Rai a giugno 2015, anche in caso di emissione di bond sui mercati quotati o di quotazione della società in borsa.
9/3272-A/10Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    la Rai svolge la duplice attività di concessionaria di servizio pubblico e di impresa radiotelevisiva all'interno del mercato, ma seppure opera in concorrenza con l'altra tv generalista per scelte di programmazione, audience e vendita di contenuti, i costi del personale sostenuto dalla Rai non è neanche paragonabile a quello sostenuto da Mediaset;
    il servizio pubblico dovrebbe riconquistare, proprio in virtù delle sue caratteristiche democratiche e pluraliste, la sua centralità dinanzi al proliferare di un'offerta sempre più settoriale, specialistica e frammentata;
    una caratteristica costitutiva del servizio pubblico radiotelevisivo è la sua trasparenza nei confronti degli utenti che, in alcuni casi, si traduce in strumenti diretti per la verifica e la bontà dei servizi erogati (ad esempio, il «Rapporto delle promesse agli utenti» britannico) o con l'individuazione di un organo supervisore designato a rappresentare gli interessi della società in generale e incaricato di valutare l'operato dell'azienda, che questo disegno di legge individua ancora nella Commissione bicamerale di vigilanza;
    la vigilanza della Commissione è fondamentale anche per valutare la congruità dei trattamenti economici del personale della concessionaria pubblica e dei compensi che vengono erogati ad ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di intervenire affinché sia resa nota alla Commissione di vigilanza, prima dell'approvazione del bilancio annuale, una relazione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa che comprenda l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti le trasmissioni e i compensi a loro erogati.
9/3272-A/11Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    una revisione dell'assetto generale della televisione pubblica si rende quanto mai necessario in questa fase di profonda trasformazione televisiva, con il proliferare dei canali e delle offerte, con l'avvento di altri soggetti all'interno dello scenario televisivo e con l'uso di internet;
    l'attuale trasformazione tecnologica deve necessariamente essere accompagnata anche da una trasformazione normativa, che renda il servizio pubblico radiotelevisivo italiano più efficiente e al passo coi tempi, anche intervenendo sull'assetto organizzativo e gestionale della concessionaria RAI;
    la partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la «Carta europea dei diritti dell'uomo nella città» (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, «Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale» (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini;
    il disegno di legge in esame non prevede l'ingresso nel consiglio di amministrazione di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dell'Autorità garante per le comunicazioni continuando inappropriatamente a delegare la vigilanza alla commissione parlamentare;
    né tanto meno viene prevista la presenza nel consiglio di amministrazione di una rappresentanza degli enti locali, eletto dalla Conferenza unificata o di un consigliere in rappresentanza dei dipendenti RAI;
    sembra difficile riscontrare i principi di trasparenza, di equità e di allontanamento da logiche partitocratiche in questo disegno di legge che continua a vedere consiglieri nominati esclusivamente dalla politica;
    sarebbe stato opportuno almeno specificare che i membri del consiglio di amministrazione dovessero essere persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, con significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non avessero ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina,

impegna il Governo

ad intervenire con gli opportuni strumenti normativi, affinché vengano introdotti meccanismi di selezione dei membri del consiglio di amministrazione che garantiscano maggiore rappresentatività della cittadinanza e una maggiore trasparenza, anche prevedendo che non possano essere eleggibili persone che hanno ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina.
9/3272-A/12Giancarlo Giorgetti.


   La Camera,
   premesso che:
    le emittenti televisive locali sono afflitte da gravi problematiche connesse alla conversione al digitale terrestre e al nuovo piano nazionale delle frequenze digitali che ha loro riservato le frequenze meno appetibili e soprattutto non compatibili con gli Stati esteri confinanti;
    le emittenti televisive locali sono un presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale incentivando e diffondendo le iniziative territoriali, oltre a fungere da volano d'occupazione considerato che impiegano oltre 20.000 addetti;
    le tv locali rendono un servizio essenziale per combattere il digital divide che può essere risolto grazie all'utilizzo delle loro frequenze, considerata la copertura capillare su tutto il territorio nazionale e si affiancano alla Rai nello svolgere il servizio pubblico di informazione senza ricevere, al contrario dell'emittente pubblica nazionale, alcun canone pagato dagli utenti;
    le emittenti televisive locali svolgono un ruolo fondamentale nella garanzia del pluralismo informativo, incentivando e diffondendo le iniziative territoriali, oltre a fungere da volano d'occupazione;
    il provvedimento in esame non colma un grave vuoto legislativo, non riconoscendo il ruolo di pubblico interesse svolto dalle emittenti locali, e non interviene sulla disciplina del finanziamento dell'emittenza locale, che attualmente risulta essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un atto regolamentare da sottoporre al parere dell'AGCOM e delle competenti Commissioni parlamentari, per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.
9/3272-A/13Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    le emittenti televisive locali sono afflitte da gravi problematiche connesse alla conversione al digitale terrestre e al nuovo piano nazionale delle frequenze digitali che ha loro riservato le frequenze meno appetibili e soprattutto non compatibili con gli Stati esteri confinanti;
    le emittenti televisive locali sono un presidio fondamentale per la garanzia del pluralismo informativo, sociale e culturale incentivando e diffondendo le iniziative territoriali, oltre a fungere da volano d'occupazione considerato che impiegano oltre 20.000 addetti;
    le tv locali rendono un servizio essenziale per combattere il digital divide che può essere risolto grazie all'utilizzo delle loro frequenze, considerata la copertura capillare su tutto il territorio nazionale e si affiancano alla Rai nello svolgere il servizio pubblico di informazione senza ricevere, al contrario dell'emittente pubblica nazionale, alcun canone pagato dagli utenti;
    le emittenti televisive locali svolgono un ruolo fondamentale nella garanzia del pluralismo informativo, incentivando e diffondendo le iniziative territoriali, oltre a fungere da volano d'occupazione;
    il provvedimento in esame non colma un grave vuoto legislativo, non riconoscendo il ruolo di pubblico interesse svolto dalle emittenti locali, e non interviene sulla disciplina del finanziamento dell'emittenza locale, che attualmente risulta essere insufficiente a coprire l'intero fabbisogno del settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale.
9/3272-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta).  Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    il territorio italiano è fortemente caratterizzato dall'insediamento di gruppi linguistici minori, tanto che la Costituzione, riconoscendo il ruolo fondamentale di essi nello scenario di una democrazia pluralista, pone la tutela delle lingue minoritarie tra i valori fondativi dell'ordinamento, articolo 6;
    a garanzia delle peculiarità che contraddistinguono le lingue minoritarie, è stato elaborato anche un articolato sistema di sinergie fra diversi piani di formazione, statale e sovrastatale: la legge 482/1999, articolo 2 che oltre al riconoscimento delle dodici minoranze definite «storiche», ammette a tutela le rispettive lingue, in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, «la Repubblica, dunque, tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo;
    la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie (1992), nel quadro del Consiglio d'Europa ed entrata in vigore il 1o marzo 1998, definisce lingue minoritarie o regionali «Le lingue che sono,[...] tradizionalmente usate in un certo territorio di uno stato dagli abitanti di uno stato che rappresentano un gruppo numericamente più piccolo del resto della popolazione e,[...] diverse dalle lingue ufficiali dello stato di essa, dunque, è finalizzata alla protezione e alla promozione delle lingue regionali o minoritarie attraverso l'utilizzazione nell'insegnamento e nei mass media nonché favorire il loro uso nel settore della giurisprudenza e dell'amministrazione, nella vita economica e sociale, come pure nelle attività culturali,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità, nell'ambito dell'elaborazione del Contratto di servizio della Rai, di garantire i programmi nelle lingue delle altre minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ed alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, secondo i livelli di tutela ivi previsti.
9/3272-A/14Rosato, Pes, Mura, Marrocu, Marco Meloni, Giovanna Sanna, Francesco Sanna, Cani, Scanu.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 – del provvedimento in discussione – delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto legislativo n. 177 del 2005 e nel rispetto di specifici criteri e principi, quali la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;
    la legge 14 aprile 1975 n. 103 e successive modifiche, tra le quali il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevedono l'obbligo della diffusione nella Regione Friuli Venezia Giulia delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena;
    le modalità e le condizioni di erogazione delle trasmissioni vengono definite da un'apposita Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A, con durata triennale;
    la convenzione attualmente in vigore è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2013 e scade il 31 dicembre 2015 con la possibilità di proroga per sei mesi;
    la stessa garantisce attraverso, la corresponsione dei corrispettivi previsti la regolare attività della sede slovena della Rai, nonché la produzione e diffusione in Friuli Venezia Giulia delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana;
    la prosecuzione di tale attività è strettamente legata e condizionata dalla vigenza della Convenzione di cui sopra,

impegna il Governo:

   a procedere al rinnovo della Convenzione prima della sua scadenza, adeguandola alle modifiche legislative eventualmente sopravvenute;
   a prevedere – in fase di approvazione della prossima legge di stabilità – risorse adeguate e necessarie per garantire alla sede slovena Rai piena operatività, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti tecnologici, al fine di fare crescere ulteriormente la qualità e la quantità dei programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena e programmi radiofonici in lingua italiana e friulana.
9/3272-A/15Blazina.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 – del provvedimento in discussione – delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto legislativo n. 177 del 2005 e nel rispetto di specifici criteri e principi, quali la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia;
    la legge 14 aprile 1975 n. 103 e successive modifiche, tra le quali il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevedono l'obbligo della diffusione nella Regione Friuli Venezia Giulia delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena;
    le modalità e le condizioni di erogazione delle trasmissioni vengono definite da un'apposita Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A, con durata triennale;
    la convenzione attualmente in vigore è stata approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 ottobre 2013 e scade il 31 dicembre 2015 con la possibilità di proroga per sei mesi;
    la stessa garantisce attraverso, la corresponsione dei corrispettivi previsti la regolare attività della sede slovena della Rai, nonché la produzione e diffusione in Friuli Venezia Giulia delle trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua slovena nonché radiofoniche in lingua italiana e friulana;
    la prosecuzione di tale attività è strettamente legata e condizionata dalla vigenza della Convenzione di cui sopra,

impegna il Governo

a prevedere opportune iniziative per garantire alla sede slovena Rai piena operatività, anche attraverso l'adeguamento degli strumenti tecnologici, al fine di fare crescere ulteriormente la qualità e la quantità dei programmi radiofonici e televisivi in lingua slovena e programmi radiofonici in lingua italiana e friulana.
9/3272-A/15. (Testo modificato nel corso della seduta).  Blazina.


   La Camera,
   premesso che:
    il 5 novembre 1992 è stata emanata a Strasburgo la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie che ha come scopo la protezione e la promozione di tutte quelle minoranze linguistiche storiche e regionali che hanno contribuito alla formazione del patrimonio culturale e artistico dell'Europa e riconosce il diritto di utilizzare tali lingue in ambiti amministrativi della vita economica e sociale delle aree geografiche nelle quali le stesse rappresentano il modo di esprimersi di un numero di persone, giustificante l'adozione di speciali misure di protezione e di promozione;
    sembrerebbe opportuno che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo concedesse il giusto spazio alla produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotetevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate;
    la protezione delle minoranze linguistiche nazionali è fattore indispensabile per la stabilità e la sicurezza delle istituzioni democratiche e per la pace, e che dunque essa è intimamente legata allo spirito dello scopo statutario del Consiglio d'Europa: cooperazione più stretta tra gli Stati membri per salvaguardare e promuovere gli ideali e i princìpi che ne costituiscono il patrimonio comune,

impegna il Governo

a mettere in atto le azioni necessarie, anche di carattere normativo, a tutela delle minoranze linguistiche storiche e regionali anche prevedendo espressamente che la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo riservi il giusto spazio alla produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate.
9/3272-A/16Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame sembra assolutamente decontestualizzato rispetto al mutamento generale dell'intero sistema mediale sia a livello tecnologico che a livello normativa europeo;
    il passaggio dalle trasmissioni in tecnica analogica, a quelle in digitale terrestre ha aperto una nuova era per la televisione e così l'avvento di nuovi operatori che hanno occupato spazi sempre più importanti, eppure questa legge lascia il servizio pubblico radiotelevisivo italiano ancorato a logiche arcaiche e superate;
    la legge 223 del 1990, nell'affidare «preminente interesse generate» all'attività di diffusione di programmi radiofonici e televisivi, in linea con l'assetto normativa precedente, ha disposto che l'affidamento del servizio pubblico generale radiotelevisivo fosse affidato, mediante concessione, ad una società per azioni avente totale partecipazione pubblica, identificata nella Rai – Radio Audizioni Italia;
    nella sentenza n. 7 del 1995 che ha dichiarato l'ammissibilità del referendum abrogativo che ha aperto al possibile ingresso dei privati nel capitale sociale dell'azienda, la Corte Costituzionale ha ammesso che «una partecipazione privata al capitale azionario della RAI non si porrebbe in contrasto con la natura pubblica del servizio radiotelevisivo ovvero con il carattere di società di interesse nazionale riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2461 codice civile, alla concessionaria di tale servizio»;
    ad avviso della Corte, «tali elementi possono infatti operare indipendentemente dalla qualità pubblica o privata dei soggetti titolari del capitale azionario, riguardando invece la specialità del complessivo regime giuridico del servizio pubblico esercitato tramite concessionaria specialità connessa al raggiungimento di quei fini di interesse generale in cui, in ogni caso, non può non ispirarsi lo svolgimento di tale servizio»,
    nella sentenza n. 284 del 2002, la Corte Costituzionale ha ribadito che «il venir meno del monopolio statale non comporta il venir meno della giustificazione costituzionale del servizio pubblico radiotelevisivo, che risiede nella sua funzione specifica, volta a soddisfare il diritto all'informazione ed i connessi valori costituzionali, primo fra tutti il pluralismo, nonché a diffondere la cultura per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese»,

impegna il Governo

in linea con quanto affermato dalla Corte Costituzionale, ad indire una gara pubblica per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, slegandolo dal soggetto che lo eroga, e affidandolo ad una o più emittenti private.
9/3272-A/17Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese è un'eccellenza nella produzione artigianale e industriale e spesso i nostri prodotti ricoprono fra i primi posti nella competizione commerciale internazionale;
    in questo momento di grave crisi, la politica dovrebbe puntare sulle potenzialità del nostro Paese soprattutto valorizzando e pubblicizzando le nostre eccellenze, da una parte puntando sui nostri imprenditori e dall'altra facendo conoscere i nostri prodotti attraendo turisti nel nostro Paese;
    la Rai, che svolge un servizio pubblico di interesse generale, dovrebbe mettere in atto delle azioni volte a valorizzazione il turismo e il made in Italy nel mondo,

impegna il Governo

in sede di predisposizione del decreto legislativo previsto all'articolo 4 del provvedimento in esame, vengano inserite forme specifiche che favoriscano la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo.
9/3272-A/18Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il nostro Paese è un'eccellenza nella produzione artigianale e industriale e spesso i nostri prodotti ricoprono fra i primi posti nella competizione commerciale internazionale;
    in questo momento di grave crisi, la politica dovrebbe puntare sulle potenzialità del nostro Paese soprattutto valorizzando e pubblicizzando le nostre eccellenze, da una parte puntando sui nostri imprenditori e dall'altra facendo conoscere i nostri prodotti attraendo turisti nel nostro Paese;
    la Rai, che svolge un servizio pubblico di interesse generale, dovrebbe mettere in atto delle azioni volte a valorizzazione il turismo e il made in Italy nel mondo,

impegna il Governo

perché in sede di contratto di servizio vengano inserite forme specifiche che favoriscano la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo.
9/3272-A/18. (Testo modificato nel corso della seduta).  Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 all'articolo 1 prevede che «chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento»;
    l'articolo 17 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 prevede che le società e le imprese, nella relativa dichiarazione dei redditi, debbano indicare il numero di abbonamento speciale alla radio o alla televisione e la categoria di appartenenza, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo speciale;
    in seguito alla massiccia campagna condotta dalla Rai nei confronti delle imprese successivamente all'entrata in vigore del suddetto articolo 17, con cui la concessionaria pubblica esigeva il pagamento del canone speciale per la detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive al di fuori dall'ambito familiare, compresi computer collegati in rete (digital signane e similari), indipendentemente dall'uso al quale gli stessi venivano adibiti, il Ministero ha ritenuto di dover intervenire con una nota esplicativa;
    con nota del 22 febbraio 2012 il Ministero dello Sviluppo Economico-Dipartimento per le Comunicazioni ha precisato cosa debba intendersi per «apparecchi atti od adattabili alla ricezione delle radioaudizioni» ai fini dell'insorgere dell'obbligo di pagare il canone radiotelevisivo ai sensi della normativa vigente;
    secondo questa nota, un apparecchio originariamente munito di sintonizzatore – come tipicamente un televisore – rimane soggetto a canone anche se successivamente privato del sintonizzatore stesso (ad esempio perché lo si intende utilizzare solo per la visione di DVD;
    calcolando che la cifra da versare, a seconda della tipologia dell'impresa, può variare da un minimo di 200 ad un massimo di 6 mila euro all'anno, secondo una prima stima la Rai potrebbe incassare fino a 1,4 miliardi di euro per apparecchi che non vengono utilizzati per ricevere i canali Rai: oltre 400 milioni di euro versati dai liberi professionisti e 980 milioni versati dalle imprese;
    nei fatti, una struttura culturale, come può essere un polo museale, che impieghi televisioni a circuito chiuso per trasmettere registrazioni inerenti le mostre in corso o informazioni sul museo, è tenuta a pagare il canone rai, come se trasmettesse programmi della concessionaria pubblica, anche se gli apparecchi televisivi sono utilizzati esclusivamente come strumento di lavoro per finalità intrinseche,

impegna il Governo

a valutare, l'opportunità di intervenire anche attraverso una circolare esplicativa, al fine di escludere specificatamente, fra gli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai, elencati nella nota ministeriale del 22 febbraio 2012, quegli strumenti che, benché originariamente adattabili a ricevere il segnale, di fatto sono inutilizzabili per tale scopo perché sprovvisti di sintonizzatore e utilizzati per finalità di studio o lavorative.
9/3272-A/19Invernizzi.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito al passaggio dalla televisione di tipo analogico al metodo digitale terrestre, i cittadini residenti in molti comuni di montagna lamentano numerosi problemi riferiti alla ricezione del segnale Rai, che in molti casi si limita ai tre canali principali, anziché i quindici pubblicizzati;
    la Rai, nel rispondere alle denunce dei cittadini, ha semplicemente spiegato che la non visione dei vari canali è dovuta ad una mancanza di copertura del territorio, per la quale non è responsabile la concessionaria pubblica;
    qualunque sia la causa alta base del problema, i cittadini convengono che non siano state attivate azioni mirate al fine di garantire una reale situazione di accesso al nuovo sistema che doveva offrire, nelle dichiarazioni iniziali, maggiori servizi, portando ad un miglioramento della situazione preesistente (tanto che a questo scopo sono state destinate alla Rai, negli ultimi anni, ingenti risorse e nella sola legge 10/2011, circa 60 milioni);
    la Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dovrebbe svolgere un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un Contratto nazionale stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, assicurando a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale servizio;
    la discordanza fra quanto espresso nel contratto di servizio e la realtà dei fatti mina la credibilità e la trasparenza del sistema radiotelevisivo pubblico, e ne mette in dubbio l'affidabilità;
    il paradosso che stanno vivendo i cittadini dei molti comuni di montagna in cui la Rai non è visibile è che non solo il servizio pubblico radiotelevisivo è stato loro negato, ma in più viene loro chiesto di pagare regolarmente il canone di 113,50 euro ad un'azienda che ha deciso di non coprire il territorio in cui vivono,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni azione necessaria per far sì che il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo sia garantito, attraverso la trasmissione in tecnica digitale terrestre, a tutti i cittadini italiani con copertura integrale sul territorio.
9/3272-A/20Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito al passaggio dalla televisione di tipo analogico al metodo digitale terrestre, i cittadini residenti in molti comuni di montagna lamentano numerosi problemi riferiti alla ricezione del segnale Rai, che in molti casi si limita ai tre canali principali, anziché i quindici pubblicizzati;
    la Rai, nel rispondere alle denunce dei cittadini, ha semplicemente spiegato che la non visione dei vari canali è dovuta ad una mancanza di copertura del territorio, per la quale non è responsabile la concessionaria pubblica;
    qualunque sia la causa alta base del problema, i cittadini convengono che non siano state attivate azioni mirate al fine di garantire una reale situazione di accesso al nuovo sistema che doveva offrire, nelle dichiarazioni iniziali, maggiori servizi, portando ad un miglioramento della situazione preesistente (tanto che a questo scopo sono state destinate alla Rai, negli ultimi anni, ingenti risorse e nella sola legge 10/2011, circa 60 milioni);
    la Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come previsto dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dovrebbe svolgere un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un Contratto nazionale stipulato con il Ministero delle Comunicazioni, assicurando a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale servizio;
    la discordanza fra quanto espresso nel contratto di servizio e la realtà dei fatti mina la credibilità e la trasparenza del sistema radiotelevisivo pubblico, e ne mette in dubbio l'affidabilità;
    il paradosso che stanno vivendo i cittadini dei molti comuni di montagna in cui la Rai non è visibile è che non solo il servizio pubblico radiotelevisivo è stato loro negato, ma in più viene loro chiesto di pagare regolarmente il canone di 113,50 euro ad un'azienda che ha deciso di non coprire il territorio in cui vivono,

impegna il Governo

ad intraprendere ogni azione necessaria per far sì che il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo sia garantito, attraverso la trasmissione in tecnica digitale terrestre, a tutti i cittadini italiani.
9/3272-A/20. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    il pagamento del canone di abbonamento, istituito con il Regio decreto n. 246 del 1938 quando ancora non esisteva la TV, è dovuto per la semplice detenzione di uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle diffusioni televisive, indipendentemente dai programmi ricevuti, a seguito di una sentenza della Corte costituzionale del 2002 che ha riconosciuto la sua natura sostanziale d'imposta per cui la legittimità dell'imposizione è fondata sul presupposto della capacità contributiva e non sulla possibilità dell'utente di usufruire del servizio pubblico radiotelevisivo al cui finanziamento il canone è destinato;
    l'emittente pubblica si avvale dei proventi derivanti dal canone, pari a circa 1,6 miliardi di euro l'anno, per coprire i costi derivanti dall'esecuzione degli obblighi ad essa imposti per legge, ai quali va aggiunto un ulteriore miliardo di euro derivante dalla pubblicità, i cui proventi, per legge, assumono il valore di fonte accessoria,

impegna il Governo

a prevedere che i proventi derivanti dal versamento del canone siano versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9/3272-A/21Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 all'articolo i prevede che «chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione, delle radioaudizioni è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento»;
    sono esentati dal pagamento del canone Rai gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province, aventi finalità non a scopo di lucro, ma per ottenere l'esenzione deve essere inoltrata regolare domanda ogni anno, in quanto l'esenzione che viene concessa è annuale;
    non è chiara la ratio secondo cui è compito dei soggetti esonerati (come scuole, enti assistenziali o centri diurni per anziani) inoltrare ogni anno, nei tempi richiesti, una richiesta di esclusione dal pagamento ribadendo il proprio diritto all'esonero, quando la Rai potrebbe semplicemente registrare la loro natura di enti senza scopo di lucro ed evitare di inviare lettere di sollecito per il pagamento;
    ancora più paradossale è la richiesta di pagamento che viene inoltrata puntualmente ogni anno al centro sociale «Ciechi cristiani di Parma», una onlus che, accogliendo persone che non vedono, non possiede apparecchi televisivi e continuerà a non possederli neanche per i prossimi anni;
    piuttosto che sostenere inutili costi (fra l'altro a carico dei cittadini utenti che pagano regolarmente il canone) con l'invio annuale di lettere di avviso e di sollecito ad organizzazioni ed enti che presumibilmente non modificano la propria natura di anno in anno, la concessionaria del servizio pubblico dovrebbe concentrare le proprie risorse nell'offrire un servizio pubblico di qualità,

impegna il Governo

a modificare la prassi secondo cui annualmente deve essere inviata da parte della Rai una richiesta con la domanda di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, cancellando semplicemente i soggetti esenti dall'elenco dei potenziali detentori di apparecchi televisivi.
9/3272-A/22Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    il regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 all'articolo i prevede che «chiunque detenga uno o più apparecchi atti od adattabili alla ricezione, delle radioaudizioni è obbligato al pagamento dei canone di abbonamento»;
    sono esentati dal pagamento del canone Rai gli enti assistenziali posti alle dipendenze delle amministrazioni statali, regionali, provinciali e comunali nonché gli enti culturali dipendenti dallo Stato e dalle province, aventi finalità non a scopo di lucro, ma per ottenere l'esenzione deve essere inoltrata regolare domanda ogni anno, in quanto l'esenzione che viene concessa è annuale;
    non è chiara la ratio secondo cui è compito dei soggetti esonerati (come scuole, enti assistenziali o centri diurni per anziani) inoltrare ogni anno, nei tempi richiesti, una richiesta di esclusione dal pagamento ribadendo il proprio diritto all'esonero, quando la Rai potrebbe semplicemente registrare la loro natura di enti senza scopo di lucro ed evitare di inviare lettere di sollecito per il pagamento;
    ancora più paradossale è la richiesta di pagamento che viene inoltrata puntualmente ogni anno al centro sociale «Ciechi cristiani di Parma», una onlus che, accogliendo persone che non vedono, non possiede apparecchi televisivi e continuerà a non possederli neanche per i prossimi anni;
    piuttosto che sostenere inutili costi (fra l'altro a carico dei cittadini utenti che pagano regolarmente il canone) con l'invio annuale di lettere di avviso e di sollecito ad organizzazioni ed enti che presumibilmente non modificano la propria natura di anno in anno, la concessionaria del servizio pubblico dovrebbe concentrare le proprie risorse nell'offrire un servizio pubblico di qualità,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di modificare la prassi secondo cui annualmente deve essere inviata da parte della Rai una richiesta con la domanda di esonero dal pagamento del canone di abbonamento, cancellando semplicemente i soggetti esenti dall'elenco dei potenziali detentori di apparecchi televisivi.
9/3272-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta).  Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma del sistema radiotelevisivo pubblico è quantomai necessaria in questa fase di profonda trasformazione televisiva, con il proliferare dei canali e delle offerte, con l'avvento di altri soggetti all'interno dello scenario televisivo e con l'uso di internet;
    è necessario ripensare al ruolo che la televisione pubblica dovrebbe svolgere, alla sua missione e alle specifiche modalità di funzionamento;
    il servizio pubblico radiotelevisivo italiano deve essere più efficiente e al passo coi tempi, e questo obiettivo può essere realizzato partendo proprio da una privatizzazione dell'azienda, che vedrebbe comunque lo Stato come azionista di maggioranza,

impegna il Governo

ad avviare, entro il 30 dicembre 2015, il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, mantenendo comunque la maggioranza delle azioni in mano pubblica.
9/3272-A/23Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede all'articolo 4 comma 2 la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177", nel rispetto di alcuni princìpi;
    tra questi la lettera d) recita: «d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia»;
    visto lo schema di contratto di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana SPA per il triennio 2013-2015 (Atto del Governo trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 marzo 2013), attualmente in discussione, che all'articolo 2 lettera m) prevede l'obbligo per la RAI di assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza con trasmissioni televisive e radiofoniche;
   vista la legge n. 482 del 1999 che:
    all'articolo 2 comma 1 stabilisce che «In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;
    all'articolo 12 comma 1 che «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza», cioè delle minoranze comprese nel citato articolo 2 comma 1;
    vista la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, richiamata espressamente dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 345 del 2001 (Regolamento di attuazione della legge 482 del 1999), la quale le riconosce quale patrimonio culturale europeo e fattore di progresso e di coesione sociale;
    considerato che esiste una oggettiva necessità di coordinare le diverse norme legislative che agiscono sulla tutela e la promozione delle lingue minoritarie;
    visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che invita a valutare «l'opportunità di introdurre norme che tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e a quella friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999»,

impegna il Governo:

   a prevedere nel decreto legislativo di cui all'articolo 4 comma 2 la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in tutte le lingue tutelate dalla legge 482 del 1999, tenuto conto della loro diffusione territoriale;
   a inserire, in ogni caso, già nel Contratto di servizio 2013-2015, e nel rinnovo delle Convenzioni in essere con le Regioni, tale previsione dell'obbligo di trasmissioni radiofoniche e televisive per tutte le lingue riconosciute dalla legge n. 482 del 1999, tenuto conto della loro diffusione, assicurando che ci siano tutte le condizioni affinché sia consentita una programmazione adeguata in termini di durata e frequenza delle trasmissioni.
9/3272-A/24Malisani, Coppola, Blazina.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede all'articolo 4 comma 2 la delega al Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la modifica del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177", nel rispetto di alcuni princìpi;
    tra questi la lettera d) recita: «d) diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia»;
    visto lo schema di contratto di Servizio tra il Ministero dello Sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione italiana SPA per il triennio 2013-2015 (Atto del Governo trasmesso alla Presidenza del Senato il 20 marzo 2013), attualmente in discussione, che all'articolo 2 lettera m) prevede l'obbligo per la RAI di assicurare una programmazione rispettosa dei diritti delle minoranze culturali e linguistiche nelle zone di appartenenza con trasmissioni televisive e radiofoniche;
   vista la legge n. 482 del 1999 che:
    all'articolo 2 comma 1 stabilisce che «In attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;
    all'articolo 12 comma 1 che «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza», cioè delle minoranze comprese nel citato articolo 2 comma 1;
    vista la Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, richiamata espressamente dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 345 del 2001 (Regolamento di attuazione della legge 482 del 1999), la quale le riconosce quale patrimonio culturale europeo e fattore di progresso e di coesione sociale;
    considerato che esiste una oggettiva necessità di coordinare le diverse norme legislative che agiscono sulla tutela e la promozione delle lingue minoritarie;
    visto il parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali che invita a valutare «l'opportunità di introdurre norme che tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e a quella friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999»,

impegna il Governo:

   a considerare la possibilità, nel decreto legislativo di cui all'articolo 4 comma 2, di prevedere la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive in tutte le lingue tutelate dalla legge 482 del 1999, tenuto conto della loro diffusione territoriale;
   a inserire, in ogni caso, già nel Contratto di servizio 2013-2015, e nel rinnovo delle Convenzioni in essere con le Regioni, tale previsione dell'obbligo di trasmissioni radiofoniche e televisive per tutte le lingue riconosciute dalla legge n. 482 del 1999, tenuto conto della loro diffusione, assicurando che ci siano tutte le condizioni affinché sia consentita una programmazione adeguata in termini di durata e frequenza delle trasmissioni.
9/3272-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta).  Malisani, Coppola, Blazina.


   La Camera,
   premesso che:
    in tema di trasparenza, il contratto di servizio 2010-2013 siglato tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico e ancora in vigore, seppur in regime di prorogatio, dispone, all'articolo 27, comma 7, che «la Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;
    si ritiene utile ricordare che il 7 maggio 2014 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato il parere di propria competenza previsto in relazione allo schema di contratto di servizio 2013-2015 tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, ancora in via di definizione;
    nel parere approvato dalla Commissione bicamerale, si pone la condizione che il comma 7 dell'articolo 18 dello schema di contratto di servizio preveda che: «La Rai pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico». Analoga disposizione è contenuta nel vigente contratto di servizio, ma ad oggi risulta completamente disattesa, come si può evincere anche dalla consultazione del sito internet www.rai.it, nella sezione dedicata al «Personale», che risulta da tempo «in via di aggiornamento»;
    l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ha integralmente sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che nella precedente formulazione, prevedeva che gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4 sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri –, Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    il decreto-legge n. 101 del 2013 amplia, in primo luogo, l'ambito soggettivo di riferimento del suddetto articolo 60, estendendo la platea dei soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo di comunicazione anche alle società non quotate, partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, e dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
    il presente disegno di legge di «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo» contiene disposizioni finalizzate a riordinare la governance della concessionaria del servizio pubblico radio tv, intervenendo sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulle competenze della nuova figura di amministratore delegato;
    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede nuove misure in tema di trasparenza: in particolare, nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale in trasparenza dovrà essere reso noto anche sul sito internet aziendale, dovranno essere pubblicati i titolari di compensi, non di natura artistica, superiori o pari a 200 mila euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevedere specifiche forme di trasparenza che impegnino la Rai alla pubblicazione, anche attraverso il sito internet dell'azienda, dei dati che riguardano i curricula e i compensi dei soggetti titolari di contratti di natura artistica.
9/3272-A/25Russo, Brunetta, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    in tema di trasparenza, il contratto di servizio 2010-2013 siglato tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico e ancora in vigore, seppur in regime di prorogatio, dispone, all'articolo 27, comma 7, che «la Rai pubblica sul proprio sito web gli stipendi lordi percepiti dai dipendenti e collaboratori nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo, eventualmente con un rinvio allo stesso sito web nei titoli di coda, e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico»;
    si ritiene utile ricordare che il 7 maggio 2014 la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ha approvato il parere di propria competenza previsto in relazione allo schema di contratto di servizio 2013-2015 tra la Rai e il Ministero dello sviluppo economico, ad oggi, ancora in via di definizione;
    nel parere approvato dalla Commissione bicamerale, si pone la condizione che il comma 7 dell'articolo 18 dello schema di contratto di servizio preveda che: «La Rai pubblica nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, come modificato dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, di conversione con modificazioni del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'Economia e delle Finanze d'intesa con il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché informazioni, anche tramite il mezzo televisivo e radiofonico, sui costi della programmazione di servizio pubblico». Analoga disposizione è contenuta nel vigente contratto di servizio, ma ad oggi risulta completamente disattesa, come si può evincere anche dalla consultazione del sito internet www.rai.it, nella sezione dedicata al «Personale», che risulta da tempo «in via di aggiornamento»;
    l'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» ha integralmente sostituito, a decorrere dal 1o gennaio 2014, l'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che nella precedente formulazione, prevedeva che gli enti pubblici economici e le aziende che producono servizi di pubblica utilità, nonché gli enti e le aziende di cui all'articolo 70, comma 4 sono tenuti a comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri –, Dipartimento della funzione pubblica – e al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il costo annuo del personale comunque utilizzato, in conformità alle procedure definite dal Ministero dell'economia e delle finanze;
    il decreto-legge n. 101 del 2013 amplia, in primo luogo, l'ambito soggettivo di riferimento del suddetto articolo 60, estendendo la platea dei soggetti tenuti al rispetto dell'obbligo di comunicazione anche alle società non quotate, partecipate direttamente o indirettamente, a qualunque titolo, dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, diverse da quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati e dalle società dalle stesse controllate, e dalla società concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
    il presente disegno di legge di «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo» contiene disposizioni finalizzate a riordinare la governance della concessionaria del servizio pubblico radio tv, intervenendo sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulle competenze della nuova figura di amministratore delegato;
    l'articolo 2 del provvedimento in esame prevede nuove misure in tema di trasparenza: in particolare, nel Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale in trasparenza dovrà essere reso noto anche sul sito internet aziendale, dovranno essere pubblicati i titolari di compensi, non di natura artistica, superiori o pari a 200 mila euro,

impegna il Governo

ad approfondire gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di valutare l'adozione di ulteriori iniziative normative volte a prevedere specifiche forme di trasparenza che impegnino la Rai alla pubblicazione, anche attraverso il sito internet dell'azienda, dei dati che riguardano i curricula e i compensi dei soggetti titolari di contratti di natura artistica.
9/3272-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta).  Russo, Brunetta, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge di «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo» contiene disposizioni finalizzate a riordinare la governance della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, intervenendo sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulle competenze della nuova figura di amministratore delegato, prevedendo nuove misure in tema di trasparenza;
    all'articolo 2 del disegno di legge in esame, si prevede che ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Rai, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il «tetto» retributivo, pari a 240 mila euro, fissato dall'articolo 23-bis, comma 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 201 del 2011 (legge 214 del 2011), e dall'articolo 13 del decreto-legge 66 del 2014 (legge 89 del 2014);
    giova segnalare che, l'articolo 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate) del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 (cosiddetto decreto Irpef) ha stabilito in 240 mila euro annui, il limite massimo ai compensi degli amministratori con deleghe e alle retribuzioni dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a partire dal 1o maggio 2014; tale previsione non si applica alle società pubbliche autorizzate all'emissione di titoli obbligazionari su mercati regolamentati;
    gli amministratori e i manager della Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, azienda pubblica partecipata dal ministero dell'Economia e della finanze, rientrano pienamente in base al dettato normativo, tra i soggetti ai quali si applica il tetto massimo per i compensi, previsto dal richiamato decreto 66 del 2014;
    in realtà, in tempi successivi all'entrata in vigore della suddetta legge n. 89 del 23 giugno 2014 i vertici amministrativi della Rai hanno disposto l'emissione di un bond obbligazionario pari a 350 milioni di euro, facendo così rientrare la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nell'ipotesi di esclusione dal tetto massimo dei compensi, richiamata in precedenza;
    la mission della Rai è rappresentata dalla produzione e diffusione di contenuti radiotelevisivi; quindi l'attività prevalente della Rai, anche in termini di bilancio, non è costituita da operazioni di tipo finanziario; pertanto, seppur legittima, la scelta della Rai di emettere strumenti obbligazionari rappresenta l'accorgimento ad hoc, con il quale l'azienda deroga alle disposizioni richiamate, in tema di limite massimo ai compensi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare interventi anche di tipo normativo che chiariscano le deroghe previste per le società pubbliche che emettono titoli obbligazionari sui mercati regolamentati, per quanto riguarda il cosiddetto "tetto ai compensi dei dirigenti pubblici", in tal modo rendendo omogenea la normativa esistente e al contempo uniformando le retribuzioni degli amministratori e di tutti i dipendenti di Rai S.p.A., al limite massimo dei compensi pari all'importo di 240 mila euro, secondo quanto previsto, per le società controllate dallo Stato, dalla legge n. 89 del 23 giugno 2014, cosiddetto decreto Irpef;
   a valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, disposizioni che specifichino in maniera puntuale i requisiti e i criteri in base ai quali una società a partecipazione pubblica può essere riconosciuta in qualità di azienda che, in via prevalente, opera sul mercato finanziario.
9/3272-A/26Brunetta, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge di «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo» contiene disposizioni finalizzate a riordinare la governance della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, intervenendo sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulle competenze della nuova figura di amministratore delegato, prevedendo nuove misure in tema di trasparenza;
    all'articolo 2 del disegno di legge in esame, si prevede che ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della Rai, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il «tetto» retributivo, pari a 240 mila euro, fissato dall'articolo 23-bis, comma 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 201 del 2011 (legge 214 del 2011), e dall'articolo 13 del decreto-legge 66 del 2014 (legge 89 del 2014);
    giova segnalare che, l'articolo 13 (Limite al trattamento economico del personale pubblico e delle società partecipate) del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, «Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale», convertito in legge n. 89 del 23 giugno 2014 (cosiddetto decreto Irpef) ha stabilito in 240 mila euro annui, il limite massimo ai compensi degli amministratori con deleghe e alle retribuzioni dei dipendenti delle società controllate dalle pubbliche amministrazioni a partire dal 1o maggio 2014; tale previsione non si applica alle società pubbliche autorizzate all'emissione di titoli obbligazionari su mercati regolamentati;
    gli amministratori e i manager della Rai, società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, azienda pubblica partecipata dal ministero dell'Economia e della finanze, rientrano pienamente in base al dettato normativo, tra i soggetti ai quali si applica il tetto massimo per i compensi, previsto dal richiamato decreto 66 del 2014;
    in realtà, in tempi successivi all'entrata in vigore della suddetta legge n. 89 del 23 giugno 2014 i vertici amministrativi della Rai hanno disposto l'emissione di un bond obbligazionario pari a 350 milioni di euro, facendo così rientrare la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, nell'ipotesi di esclusione dal tetto massimo dei compensi, richiamata in precedenza;
    la mission della Rai è rappresentata dalla produzione e diffusione di contenuti radiotelevisivi; quindi l'attività prevalente della Rai, anche in termini di bilancio, non è costituita da operazioni di tipo finanziario; pertanto, seppur legittima, la scelta della Rai di emettere strumenti obbligazionari rappresenta l'accorgimento ad hoc, con il quale l'azienda deroga alle disposizioni richiamate, in tema di limite massimo ai compensi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare interventi anche di tipo normativo che chiariscano le deroghe previste per le società pubbliche che emettono titoli obbligazionari sui mercati regolamentati, per quanto riguarda il cosiddetto «tetto ai compensi dei dirigenti pubblici»;
   a valutare l'opportunità di prevedere, anche attraverso l'emanazione di un decreto ministeriale, disposizioni che specifichino in maniera puntuale i requisiti e i criteri in base ai quali una società a partecipazione pubblica può essere riconosciuta in qualità di azienda che, in via prevalente, opera sul mercato finanziario.
9/3272-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta).  Brunetta, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni contenute dal provvedimento in esame – riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» – ai fini dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono annoverate tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
    la materia oggetto del provvedimento – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);
    nell'esprimere il parere la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha ritenuto opportuno rilevare tra le osservazioni la possibilità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa,

impegna il Governo

anche nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI.
9/3272-A/27Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni contenute dal provvedimento in esame – riconducibili all'ambito materiale: «ordinamento della comunicazione» – ai fini dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione sono annoverate tra le materie di legislazione concorrente tra lo Stato e le regioni;
    la materia oggetto del provvedimento – come chiarito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 336 del 2005 – si interseca inoltre con ulteriori ambiti materiali «trasversali» riservati dall'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, quali la «tutela della concorrenza» (lettera e) e la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» (lettera m);
    nell'esprimere il parere la Commissione parlamentare per le questioni regionali ha ritenuto opportuno rilevare tra le osservazioni la possibilità di prevedere forme di coinvolgimento e di verifica da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI – radiotelevisione italiana Spa,

impegna il Governo

anche nel rispetto dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, a valutare l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento da parte delle regioni sui principali atti di programmazione e di organizzazione relativi all'azienda RAI.
9/3272-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta).  Cani.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha evidenti effetti sul futuro contratto di servizio tra RAI Radiotelevisione Italiana e Ministero dello Sviluppo Economico, del quale si attende la firma da oltre due anni;
    nel precedente contratto di servizio era previsto che la Rai deve:
     «proporsi al pubblico come fucina di programmi originali in grado di coinvolgere anche i pubblici più giovani»;
     «promuovere produzioni audiovisive per esportare l'immagine del Paese»; dare «spazio alle ... produzioni indipendenti»;
    su iniziativa della Francia, che dispone di importanti meccanismi di difesa del prodotto audiovisivo e cinematografico nazionale, il Parlamento europeo ha chiesto di escludere l'audiovisivo dall'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti chiedendo un'estensione del concetto di «eccezione culturale». Tale esclusione è stata ratificata nel giugno 2013 dai Ministri del commercio europei;
    in Francia peraltro è previsto che almeno il 40 per cento dei programmi televisivi diffusi sul territorio nazionale, siano di produzione nazionale,

impegna il Governo

a prevedere, in sede di sottoscrizione del Contratto di servizio, che la Concessionaria si impegni a trasmettere prodotti audiovisivi e cinematografici nazionali in misura non minore del 50 per cento della quota di programmazione ad essi destinata, eventualmente valutando una maggior quota per i prodotti cinematografici nazionali.
9/3272-A/28Sammarco, Garofalo, Lupi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame ha evidenti effetti sul futuro contratto di servizio tra RAI Radiotelevisione Italiana e Ministero dello Sviluppo Economico, del quale si attende la firma da oltre due anni;
    nel precedente contratto di servizio era previsto che la Rai deve:
     «proporsi al pubblico come fucina di programmi originali in grado di coinvolgere anche i pubblici più giovani»;
     «promuovere produzioni audiovisive per esportare l'immagine del Paese»; dare «spazio alle ... produzioni indipendenti»;
    su iniziativa della Francia, che dispone di importanti meccanismi di difesa del prodotto audiovisivo e cinematografico nazionale, il Parlamento europeo ha chiesto di escludere l'audiovisivo dall'accordo di libero scambio con gli Stati Uniti chiedendo un'estensione del concetto di «eccezione culturale». Tale esclusione è stata ratificata nel giugno 2013 dai Ministri del commercio europei;
    in Francia peraltro è previsto che almeno il 40 per cento dei programmi televisivi diffusi sul territorio nazionale, siano di produzione nazionale,

impegna il Governo

ad approfondire, in sede di sottoscrizione del Contratto di servizio, la possibilità che la Concessionaria si impegni a trasmettere prodotti audiovisivi e cinematografici nazionali in misura non minore del 50 per cento della quota di programmazione ad essi destinata, eventualmente valutando una maggior quota per i prodotti cinematografici nazionali.
9/3272-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta).  Sammarco, Garofalo, Lupi.


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma del servizio pubblico radiotelevisivo rappresenta un importante tassello nella modernizzazione del nostro Paese anche in considerazione dell'avvento delle nuove tecnologie e della più esigente domanda di cultura e conoscenza che viene dall'utenza;
    nel mese di ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale europea della cultura per l'anno 2019 un riconoscimento di straordinaria rilevanza per l'Italia e per il Mezzogiorno; Suddetto appuntamento deve rappresentare anche per il servizio pubblico una sfida quale strumento di promozione culturale nonché di conoscenza per quanto concerne quei filoni culturali spesso marginalizzati dalla cosiddetta cultura ufficiale;
    in vista del 2019 anche la Rai è chiamata ad una grande compito sul piano nazionale ed internazionale ed è opportuno che da subito partano adeguati investimenti in termini di risorse e professionalità,

impegna il Governo

in considerazione dell'appuntamento di Matera 2019 a rafforzare la sede Rai di Basilicata potenziandone organico e mezzi nonché a promuovere format e programmi che consentano di preparare adeguatamente questo appuntamento anche in relazione al cosiddetto turismo culturale sempre più rilevante negli ultimi anni dando adeguato spazio a tutto il territorio lucano e meridionale.
9/3272-A/29Burtone, Cova, Antezza, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    la riforma del servizio pubblico radiotelevisivo rappresenta un importante tassello nella modernizzazione del nostro Paese anche in considerazione dell'avvento delle nuove tecnologie e della più esigente domanda di cultura e conoscenza che viene dall'utenza;
    nel mese di ottobre 2014 Matera è stata designata Capitale europea della cultura per l'anno 2019 un riconoscimento di straordinaria rilevanza per l'Italia e per il Mezzogiorno; Suddetto appuntamento deve rappresentare anche per il servizio pubblico una sfida quale strumento di promozione culturale nonché di conoscenza per quanto concerne quei filoni culturali spesso marginalizzati dalla cosiddetta cultura ufficiale;
    in vista del 2019 anche la Rai è chiamata ad una grande compito sul piano nazionale ed internazionale ed è opportuno che da subito partano adeguati investimenti in termini di risorse e professionalità,

impegna il Governo

in considerazione dell'appuntamento di Matera 2019 a promuovere ogni opportuna e legittima iniziativa perché il servizio pubblico prepari, promuova e valorizzi questo appuntamento anche in relazione al cosiddetto turismo culturale sempre più rilevante negli ultimi anni dando adeguato spazio a tutto il territorio lucano e meridionale.
9/3272-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta).  Burtone, Cova, Antezza, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    in Aula non sono state votate, in quanto non segnalate, le proposte emendative finalizzate all'introduzione dell'ampliamento dell'offerta televisiva di Stato di trasmissioni di programmi radiotelevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate;
    nel parere favorevole della Commissione per le questioni regionali vengono esposte delle osservazioni che indicano alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di introdurre norme che, tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e a quella friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999;
    all'articolo 4, comma 2, lettera d) è inserito il principio di tutela e diffusione di programmi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per a regione Friuli Venezia Giulia, che attualmente garantiscono una sopravvivenza culturale alle minoranze linguistiche;
    la lingua friulana è una lingua romanza, facente parte del gruppo delle lingue retoromanze insieme al romancio ed al ladino e costituisce la lingua retoromanza più diffusa, differenziandosi anche per l'influsso avuto dalle culture e lingue circostanti come veneto, tedesco e sloveno;
    lo stato italiano ha riconosciuto la minoranza friulana nel 1999 con la legge n. 482 del 1999, questo ha permesso l'attivazione ufficiale dell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, l'uso della lingua nei rapporti con le istituzioni pubbliche è inoltre regolato da una apposita legge regionale (legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29) e si applicano al friulano l'articolo 6 della Costituzione e la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» che prevede misure di tutela e valorizzazione;
    la lingua sarda è una lingua appartenente al gruppo romanzo delle lingue indoeuropee che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere considerata autonoma dai sistemi dialettali di area italica, gallica e ispanica e pertanto classificata come idioma a sé stante nel panorama neolatino, il sardo è classificato come lingua romanza occidentale e viene considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino, sebbene la base lessicale sia in massima misura di origine latina, tuttavia il sardo conserva qualche testimonianza del substrato delle lingue parlate prima dell'arrivo dei romani, tanto che si evidenziano etimi sardiani e fenici in diversi vocaboli, soprattutto toponimi;
    la lingua sarda è stata riconosciuta con Legge Regionale n. 26 del 15 ottobre 1997 «Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna come lingua co-ufficiale della Regione autonoma della Sardegna dopo l'italiano; si applicano invece al sardo l'articolo 6 della Costituzione e la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» che prevede misure di tutela e valorizzazione;
    ad oggi l'Italia deve ancora ratificare la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992,

impegna il Governo

nella stesura del decreto legislativo, di cui al comma 2 dell'articolo 4 del presente disegno di legge, di inserire nei principi e nei criteri direttivi la tutela delle lingue minoritarie regionali, come il friulano e il sardo, lingue storicamente riconosciute.
9/3272-A/30Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    in Aula non sono state votate, in quanto non segnalate, le proposte emendative finalizzate all'introduzione dell'ampliamento dell'offerta televisiva di Stato di trasmissioni di programmi radiotelevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate;
    nel parere favorevole della Commissione per le questioni regionali vengono esposte delle osservazioni che indicano alla Commissione di merito di valutare l'opportunità di introdurre norme che, tutelino, nell'ambito della programmazione e dell'organizzazione, le minoranze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua sarda e a quella friulana, così come previsto dalla legge n. 482 del 1999;
    all'articolo 4, comma 2, lettera d) è inserito il principio di tutela e diffusione di programmi in lingua tedesca e ladina per la provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la provincia autonoma di Trento, in francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per a regione Friuli Venezia Giulia, che attualmente garantiscono una sopravvivenza culturale alle minoranze linguistiche;
    la lingua friulana è una lingua romanza, facente parte del gruppo delle lingue retoromanze insieme al romancio ed al ladino e costituisce la lingua retoromanza più diffusa, differenziandosi anche per l'influsso avuto dalle culture e lingue circostanti come veneto, tedesco e sloveno;
    lo stato italiano ha riconosciuto la minoranza friulana nel 1999 con la legge n. 482 del 1999, questo ha permesso l'attivazione ufficiale dell'insegnamento della lingua friulana nelle scuole, l'uso della lingua nei rapporti con le istituzioni pubbliche è inoltre regolato da una apposita legge regionale (legge regionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 18 dicembre 2007, n. 29) e si applicano al friulano l'articolo 6 della Costituzione e la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» che prevede misure di tutela e valorizzazione;
    la lingua sarda è una lingua appartenente al gruppo romanzo delle lingue indoeuropee che, per differenziazione evidente sia ai parlanti nativi, sia ai non sardi, sia agli studiosi di ogni tempo, deve essere considerata autonoma dai sistemi dialettali di area italica, gallica e ispanica e pertanto classificata come idioma a sé stante nel panorama neolatino, il sardo è classificato come lingua romanza occidentale e viene considerata da molti studiosi la più conservativa delle lingue derivanti dal latino, sebbene la base lessicale sia in massima misura di origine latina, tuttavia il sardo conserva qualche testimonianza del substrato delle lingue parlate prima dell'arrivo dei romani, tanto che si evidenziano etimi sardiani e fenici in diversi vocaboli, soprattutto toponimi;
    la lingua sarda è stata riconosciuta con Legge Regionale n. 26 del 15 ottobre 1997 «Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna come lingua co-ufficiale della Regione autonoma della Sardegna dopo l'italiano; si applicano invece al sardo l'articolo 6 della Costituzione e la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» che prevede misure di tutela e valorizzazione;
    ad oggi l'Italia deve ancora ratificare la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992,

impegna il Governo

ad inserire nel contratto di servizio la tutela delle lingue minoritarie.
9/3272-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta).  Plangger.


   La Camera,
   premesso che:
    la Rai – Radiotelevisione Italiana Spa, in quanto agenzia pubblica di comunicazione ha rappresentato, fin dalle origini, uno strumento di educazione e informazione all'interno del Paese, e ha contribuito con la propria programmazione alla diffusione della lingua nazionale aiutando a combattere il diffuso analfabetismo dei primi decenni del dopoguerra;
    la mission del servizio pubblico trova fondamento nella Costituzione italiana e a livello comunitario nella Direttiva «TV senza frontiere» 89/552/CEE del 1989 e i cui compiti sono definiti dall'articolo 45 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo Unico dei servizi media audiovisivi e radiofonici), che il disegno di legge A.C. 3272-A, con l'articolo 1, si appresta a modificare;
    tra i compiti stabiliti dall'articolo 45, comma 1, del Testo Unico si sottolinea la fondamentale importanza rappresentata dalla lettera b) nel garantire «un numero adeguato di ore di trasmissioni televisive e radiofoniche dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione» e dalla lettera n) che assicura l'impegno della società concessionaria nel realizzare «servizi interattivi digitali di pubblica utilità»;
    in un momento di profondi, rapidi e radicali cambiamenti socio-economici e culturali, come quelli che stiamo vivendo attualmente, il servizio pubblico rappresentato dalla Rai diviene un fondamentale strumento di accompagnamento per una crescita culturale adeguata del Paese;
    i cambiamenti della società, mai come in questo momento storico, sono condizionati dalla cultura digitale e dalle conseguenze che tecnologia digitale e informatica hanno nelle relazioni umane, nell'economia, nel mondo del lavoro, nell'istruzione, e che questi cambiamenti, basati in larga parte sulle disponibilità e potenzialità tecnologiche, saranno sempre più profondi tanto più le tecnologie digitali saranno diffuse e accessibili;
    al fine di costruire le condizioni per l'uguaglianza delle opportunità dei cittadini nell'utilizzo della rete e delle tecnologie digitali e per agevolare lo sviluppo di una cultura dell'innovazione e della creatività, occorre contrastare le nuove tipologie di analfabetismo, coinvolgendo le fasce «digitalmente deboli» e cercando di fornire gli strumenti adatti per evitare l'esclusione dall'esercizio dei diritti democratici;

impegna il Governo

a garantire, attraverso il Servizio Pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, la promozione e la diffusione della cultura digitale e dell'innovazione in ogni suo aspetto, per aumentare il livello generale di alfabetizzazione digitale del Paese e per contribuire a un pieno sfruttamento delle potenzialità degli strumenti tecnologici attuali e futuri.
9/3272-A/31Coppola, Quintarelli, Catalano, Cristian Iannuzzi, Dallai, Boccadutri, Bruno Bossio, Marco Di Maio, Tentori, Pierdomenico Martino, Giampaolo Galli, Malpezzi, Rostellato, Ascani, Amendola, Cova, Caparini, Crimì, Carrozza, Gadda, Galgano, Capua, Scuvera, Bonomo, Antezza, Amoddio.


   La Camera,
   premesso che:
    la «Disciplina degli abbonamenti alle Radioaudizioni» venne emanata nella prima metà del secolo scorso attraverso il regio decreto-legge n. 246 del 21 marzo del 1938, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 1938, n. 880;
    la succitata norma dispone che «(...) chiunque detenga uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni è obbligato al pagamento di un canone di abbonamento (...)» e che: «(...) la presenza di un impianto aereo atto alla captazione o trasmissione di onde elettriche o di un dispositivo idoneo a sostituire l'impianto aereo, ovvero di linee interne per il funzionamento di apparecchi radioelettrici, fa presumere la detenzione o l'utenza di un apparecchio radioricevente (...)»,
    tale normativa, tuttavia, appare oggi anacronistica, non considerando la profonda trasformazione subita dal settore dei media negli ultimi trent'anni, che configura l'apparecchio di ricezione in questione come uno, e uno soltanto, dei mezzi attraverso cui e possibile fruire del servizio radiotelevisivo, pubblico o privato, grazie allo sviluppo della rete, dei social e dei personal media;
    è da segnalare, inoltre, come tale canone abbia natura di prestazione tributaria uguale per tutti i cittadini, realmente utenti o meno del servizio pubblico, senza distinzioni di reddito;
    il Premier Matteo Renzi ha più volte dichiarato la sua intenzione di connettere il pagamento del canone RAI alle bollette dei consumi relative alla fornitura di energia elettrica;
    tale iniziativa, tuttavia, oltre ad essere stata da più soggetti dichiarata di difficile applicazione, presenta caratteri di forte disequità, poiché non consente di rispettare il principio della progressività nell'imposizione fiscale generale;
    gli oneri del servizio pubblico andrebbero distribuiti in base alle capacità reddituali di ogni utente, in modo da consentire certezza nella riscossione del canone e, dunque, nelle risorse;
    la discussione su un profilo di tale importanza si è, tuttavia, arenata nell'esame del presente disegno di legge, ma risulta essere, come quella sulla mission, un profilo imprescindibile nella riflessione sul servizio pubblico radiotelevisivo,

impegna il Governo

con successivi interventi normativi, ad inserire direttamente nella dichiarazione dei redditi la voce «canone Rai», in modo tale da configurarlo quale rispettoso del principio di progressività in base alla capacità economica e reddituale di ogni cittadino.
9/3272-A/32Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Scotto, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Brignone, Fassina, Gregori.


   La Camera,
   premesso che:
    la società Auditel opera sul nostro mercato per l'attività di rilevamento degli ascolti televisivi dal 1986, in un regime di monopolio di fatto;
    tale attività, si segnala, si configura come di estrema importanza nell'influenzare le scelte degli operatori, in particolar modo pubblicitari, e degli utenti, nelle preferenze verso la programmazione televisiva;
    la suddetta società e composta attualmente da diversi soggetti, tra i quali, tuttavia, risultano particolarmente rilevanti le società RAI e Mediaset, dando luogo ad una struttura parti anomala nel mercato italiano, come sottolineato anche da alcune interrogazioni presentate da europarlamentari alla Commissione europea;
    gli operatori Rai e Mediaset, infatti, possiedono circa il 60 per cento del capitale sociale di Auditel, e, allo stesso tempo, risultano avere una posizione dominante sul mercato televisivo;
    la governance della società configura, dunque, una situazione in cui i soggetti controllori si sovrappongono ai soggetti controllati, suscitando numerosi dubbi sulla trasparenza e la correttezza delle rilevazioni, che possono essere manipolate per favorire l'una o l'altra società emittente;
    in più occasioni l’Antitrust ha avviato indagini circa l'anomala situazione creatasi sul mercato del rilevamento degli ascolti, sanzionando nel dicembre del 2011 l’Auditel per abuso di posizione dominante è evidente, infatti, come tale sistema pregiudichi la struttura concorrenziale del mercato;
    nelle ultime settimane, la riflessione sulla società Auditel è stata nuovamente sollecitata a causa di una fuga di notizie circa le famiglie e gli utenti campione, che ha costretto Auditel alla sospensione del servizio per due settimane;
    è necessario un ripensamento del sistema del rilevamento degli ascolti che garantisca metodologie credibili, trasparenti ed in grado di assicurare equità di trattamento,

impegna il Governo:

   a prevedere, con successivi interventi normativi, il superamento dell'attuale regime di monopolio di fatto da parte della Società Auditel, attraverso disposizioni che consentano l'avvio di una gara ad evidenza pubblica, che attribuisca ad almeno due società in regime di concorrenza l'attività di rilevamento degli ascolti e che garantisca l'esclusione degli operatori e delle emittenti nei relativi organi di amministrazione e gestione.
9/3272-A/33Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Pastorino, Fassina, Brignone, Gregori, Andrea Maestri.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito al passaggio dalla televisione di tipo analogico al metodo digitale terrestre, i cittadini residenti in alcune realtà, specialmente montane, lamentano numerosi problemi riferiti alla ricezione del segnale Rai;
    la Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come previsto dall'articolo 45 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, svolge un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un Contratto nazionale stipulato con il Ministero delle Comunicazioni;
    considerando che è prioritario assicurare a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale servizio nel rispetto del contratto stipulato ma soprattutto nel rispetto del diritto all'informazione dei cittadini stessi;

impegna il Governo

a valutare ogni azione necessaria, e per quanto di propria competenza, per far si che il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo sia garantito, attraverso la trasmissione in tecnica digitale terrestre, a tutti i cittadini italiani con copertura integrale sul territorio.
9/3272-A/34Giulietti, Lodolini.


   La Camera,
   premesso che:
    in seguito al passaggio dalla televisione di tipo analogico al metodo digitale terrestre, i cittadini residenti in alcune realtà, specialmente montane, lamentano numerosi problemi riferiti alla ricezione del segnale Rai;
    la Rai, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, così come previsto dall'articolo 45 del Decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, svolge un servizio pubblico sul territorio italiano, sulla base di un Contratto nazionale stipulato con il Ministero delle Comunicazioni;
    considerando che è prioritario assicurare a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di tale servizio nel rispetto del contratto stipulato ma soprattutto nel rispetto del diritto all'informazione dei cittadini stessi;

impegna il Governo

a valutare ogni azione necessaria, e per quanto di propria competenza, per far si che il diritto di accesso alle reti del servizio pubblico radiotelevisivo sia garantito, attraverso la trasmissione in tecnica digitale terrestre, a tutti i cittadini italiani.
9/3272-A/34. (Testo modificato nel corso della seduta).  Giulietti, Lodolini.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo approvato dall'Aula riguarda in modo praticamente esclusivo la governance dell'azienda;
    una riforma complessiva del sistema radiotelevisivo nazionale deve essere strettamente legata alla mission della Rai, ossia alla produzione ed alla distribuzione della cultura;
    il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa non è stato ancora rinnovato nonostante sia scaduto da tempo;
    si tratta, certamente, di un ritardo non apprezzabile ma che può divenire utile per un ripensamento complessivo del contratto stesso;
    sarebbe, infatti, più semplice poter dare la giusta attenzione a quella produzione e distribuzione della cultura che, come si è detto, è la vera mission del servizio pubblico;
    è certo vero che anche il servizio pubblico deve competere sul mercato, ma è anche vero che il suo ruolo non si esaurisce sul mercato, a differenza di ciò che potrebbe riguardare il sistema radiotelevisivo privato;
    il servizio radiotelevisivo pubblico ha, inoltre, la funzione di integrazione tra i cittadini, e di contrasto culturale delle politiche di discriminazione e di odio, oltre che di valorizzazione del sistema culturale ed artistico italiano;

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di rielaborare il contratto di servizio sopra ricordato, favorendo, per quanto di sua competenza, lo sviluppo di ore e di canali destinati alla programmazione culturale, valorizzando, attraverso la comunicazione realizzata dal servizio pubblico, il patrimonio storico, artistico e culturale italiano in tutte le sue forme;
   a sostenere lo sviluppo, inoltre, di contenuti, tematiche e metodologie comunicative volte a prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione e di linguaggio d'odio;
   a sostenere l'azione della scuola, dell'università e delle strutture formative nell'insegnamento delle lingue straniere – anche extraeuropee –, nell'alfebetizzazione informatica degli insegnanti, nell'utilizzo critico e consapevole del web da parte degli studenti, nello sviluppo delle tematiche interculturali e l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.
9/3272-A/35Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo approvato dall'Aula riguarda in modo praticamente esclusivo la governance dell'azienda;
    una riforma complessiva del sistema radiotelevisivo nazionale deve essere strettamente legata alla mission della Rai, ossia alla produzione ed alla distribuzione della cultura;
    il contratto di servizio tra il Ministero dello sviluppo economico e la RAI-Radiotelevisione Italiana Spa non è stato ancora rinnovato nonostante sia scaduto da tempo;
    si tratta, certamente, di un ritardo non apprezzabile ma che può divenire utile per un ripensamento complessivo del contratto stesso;
    sarebbe, infatti, più semplice poter dare la giusta attenzione a quella produzione e distribuzione della cultura che, come si è detto, è la vera mission del servizio pubblico;
    è certo vero che anche il servizio pubblico deve competere sul mercato, ma è anche vero che il suo ruolo non si esaurisce sul mercato, a differenza di ciò che potrebbe riguardare il sistema radiotelevisivo privato;
    il servizio radiotelevisivo pubblico ha, inoltre, la funzione di integrazione tra i cittadini, e di contrasto culturale delle politiche di discriminazione e di odio, oltre che di valorizzazione del sistema culturale ed artistico italiano;

impegna il Governo:

   a valutare ogni possibile iniziativa volta a favorire:
    lo sviluppo di ore e di canali destinati alla programmazione culturale, valorizzando, attraverso la comunicazione realizzata dal servizio pubblico, il patrimonio storico, artistico e culturale italiano in tutte le sue forme;
    lo sviluppo, inoltre, di contenuti, tematiche e metodologie comunicative volte a prevenire e contrastare tutte le forme di discriminazione e di linguaggio d'odio;
    l'azione della scuola, dell'università e delle strutture formative nell'insegnamento delle lingue straniere – anche extraeuropee –, nell'alfebetizzazione informatica degli insegnanti, nell'utilizzo critico e consapevole del web da parte degli studenti, nello sviluppo delle tematiche interculturali e l'insegnamento della lingua italiana agli stranieri.
9/3272-A/35. (Testo modificato nel corso della seduta).  Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», A.C. 3272 e abb. A, all'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
    come enunciato nella Costituzione italiana all'articolo 6, la tutela delle minoranze linguistiche rappresenta un principio fondamentale del nostro ordinamento. In attesa della ratifica della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, vi è la possibilità di inserire dei correttivi che mirano a proteggere le lingue regionali o minoritarie promuovendo il loro utilizzo e salvaguardando l'eredità e le tradizioni culturali europee,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, in occasione del primo rinnovo del contratto di servizio, correttivi volti alla produzione, alla distribuzione e alla trasmissione di programmi radiotelevisivi per la valorizzazione e promozione delle lingue minoritarie e regionali storicamente radicate.
9/3272-A/36Catalano, Pinna, Molea.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», AC. 3272 e abb. A, all'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
    fra tali compiti andrebbe inserita la diffusione della conoscenza delle lingue straniere, che nel contesto multilinguistico europeo costituisce un indicatore fondamentale di competitività economica e sociale e, per il nostro Paese, rappresenta contemporaneamente una priorità e un problema da risolvere nell'immediato futuro;
    la programmazione radiotelevisiva è un canale privilegiato di divulgazione della conoscenza e, pertanto, costituisce uno strumento fondamentale per concorrere alla diffusione dell'apprendimento delle lingue straniere fra i cittadini italiani,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, in occasione del primo rinnovo del contratto di servizio, correttivi volti alla diffusione di specifici approfondimenti finalizzati alla promozione delle lingue ufficiali e di lavoro riconosciute nell'ambito dell'Unione europea.
9/3272-A/37Sottanelli, Pinna, Molea.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», A.C. 3272 e abb. A, all'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
    tale servizio è concepito come strumento per realizzare principi fondamentali previsti dal nostro ordinamento giuridico, quali la libera manifestazione del pensiero e il diritto a essere informati nel rispetto dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo;
    come previsto nel preambolo del Contratto di servizio 2013-2015, l'obiettivo dello strumento radiotelevisivo è che i cittadini possano autonomamente formare opinioni e idee per partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, che siano garantiti l'apprendimento e lo sviluppo dello spirito critico, civile ed etico della collettività nazionale e tutelate le esigenze di tipo generazionale, culturale, di genere, religioso e delle minoranze nell'ottica di favorire una società maggiormente inclusiva e tollerante, veicolando, inoltre, corretti principi rivolti a formulare una culturale di legalità, di rispetto della persona, di convivenza civile e di forte contrasto ad ogni forma di violenza;
    i mezzi di radiodiffusione figurano, dunque, tra le fonti di informazione più importanti di cui dispongono i cittadini e, in quanto tali, rappresentano il canale privilegiato di accesso alla conoscenza per una vasta platea di cittadini;
    tuttavia, il servizio pubblico radiotelevisivo ha gradualmente perso la sua funzione educativa e culturale. Ne sono la riprova i risultati dell'indagine internazionale PIAAC (Programm for the international assessment of adult competencies) sulle competenze degli adulti. La ricerca, promossa dall'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in Italia è stata condotta, su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). Dal confronto internazionale, rispetto alla media dei Paesi Ocse, l'Italia si colloca significativamente al di sotto della media. Più della metà degli italiani ha difficoltà a comprendere l'informazione scritta e molti anche quella parlata, in altri termini una larga fetta di popolazione non è in grado di ricevere e valutare in modo oggettivo nuovi fatti ed è suscettibile d'essere pilotata mediante mistificazione della realtà;
    fra i fattori che hanno contribuito a determinare questa situazione negativa vi è il sistema di servizio pubblico radiotelevisivo che, come premesso e come si evince anche dai documenti europei, dovrebbe avere una funzione culturale rispondendo ai bisogni informativi, educativi e di intrattenimento dei cittadini. Tuttavia, questo sistema è sostanzialmente entrato in crisi tendendo sempre più verso una programmazione tipica della televisione privata, per sua natura commerciale, ponendo al primo posto l'auditel a discapito della sua funzione educativa e degli obiettivi sopraenunciati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, in occasione del primo rinnovo del contratto di servizio, correttivi formali affinché il sistema radiotelevisivo italiano sia reinvestito della sua originaria funzione culturale, formativa e educativa, assicurando la diffusione di una coscienza civile e democratica – con particolare riguardo alla conoscenza del contesto istituzionale ed europeo, al ruolo dei cittadini e alla pacifica convivenza in una società sempre più eterogenea – e concorrendo allo sviluppo delle capacità fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e l'inclusione sociale degli individui.
9/3272-A/38Pinna, Molea.


   La Camera,
   premesso che:
    il testo di «Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo», A.C. 3272 e abb. A, all'articolo 1 novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005) che definisce i compiti del servizio pubblico generale radiotelevisivo;
    tale servizio è concepito come strumento per realizzare principi fondamentali previsti dal nostro ordinamento giuridico, quali la libera manifestazione del pensiero e il diritto a essere informati nel rispetto dell'imparzialità, dell'indipendenza e del pluralismo;
    come previsto nel preambolo del Contratto di servizio 2013-2015, l'obiettivo dello strumento radiotelevisivo è che i cittadini possano autonomamente formare opinioni e idee per partecipare in modo attivo e consapevole alla vita del Paese, che siano garantiti l'apprendimento e lo sviluppo dello spirito critico, civile ed etico della collettività nazionale e tutelate le esigenze di tipo generazionale, culturale, di genere, religioso e delle minoranze nell'ottica di favorire una società maggiormente inclusiva e tollerante, veicolando, inoltre, corretti principi rivolti a formulare una culturale di legalità, di rispetto della persona, di convivenza civile e di forte contrasto ad ogni forma di violenza;
    i mezzi di radiodiffusione figurano, dunque, tra le fonti di informazione più importanti di cui dispongono i cittadini e, in quanto tali, rappresentano il canale privilegiato di accesso alla conoscenza per una vasta platea di cittadini;
    tuttavia, il servizio pubblico radiotelevisivo ha gradualmente perso la sua funzione educativa e culturale. Ne sono la riprova i risultati dell'indagine internazionale PIAAC (Programm for the international assessment of adult competencies) sulle competenze degli adulti. La ricerca, promossa dall'Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) in Italia è stata condotta, su incarico del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'ISFOL (Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori). Dal confronto internazionale, rispetto alla media dei Paesi Ocse, l'Italia si colloca significativamente al di sotto della media. Più della metà degli italiani ha difficoltà a comprendere l'informazione scritta e molti anche quella parlata, in altri termini una larga fetta di popolazione non è in grado di ricevere e valutare in modo oggettivo nuovi fatti ed è suscettibile d'essere pilotata mediante mistificazione della realtà;
    fra i fattori che hanno contribuito a determinare questa situazione negativa vi è il sistema di servizio pubblico radiotelevisivo che, come premesso e come si evince anche dai documenti europei, dovrebbe avere una funzione culturale rispondendo ai bisogni informativi, educativi e di intrattenimento dei cittadini. Tuttavia, questo sistema è sostanzialmente entrato in crisi tendendo sempre più verso una programmazione tipica della televisione privata, per sua natura commerciale, ponendo al primo posto l'auditel a discapito della sua funzione educativa e degli obiettivi sopraenunciati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di inserire, in occasione del primo rinnovo del contratto di servizio, elementi volti a rafforzare la originaria funzione culturale, formativa e educativa del servizio pubblico, assicurando la diffusione di una coscienza civile e democratica – con particolare riguardo alla conoscenza del contesto istituzionale ed europeo, al ruolo dei cittadini e alla pacifica convivenza in una società sempre più eterogenea – e concorrendo allo sviluppo delle capacità fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e l'inclusione sociale degli individui.
9/3272-A/38. (Testo modificato nel corso della seduta).  Pinna, Molea.


   La Camera
   premesso che:
    il disegno di legge di stabilità varato dal Consiglio dei ministri dello scorso 15 ottobre prevede per il 2016 la riduzione del canone di abbonamento alla televisione pubblica per uso privato all'importo di euro 100 rispetto agli attuali 113,50;
    gli italiani che nel 2014 hanno pagato il canone Rai sono stati 16.720.087, con un tasso di evasione del 30,53 per cento, mentre nel 2013 erano stati 16.809.000 con un'evasione al 26,06 per cento, confermando un trend consolidato negli anni che fa del canone una delle tasse più evase;
    in Paesi come Germania, Francia e Regno Unito il canone di abbonamento alla televisione pubblica è di importo più consistente ma ha un tasso di evasione che non supera il 5 per cento;
    il tasso di evasione del canone raggiunge livelli ancora più alti con un riferimento al cosiddetto «canone speciale», quello che gli esercizi commerciali con scopo di lucro diretto o indiretto, per esempio alberghi, bar, ristoranti, uffici, devono pagare alla Rai;
    secondo la valutazione dell'Azienda radiotelevisiva, per il 2012 l'evasione dal pagamento dei canoni speciali si aggira al 65-70 per cento dei circa 1.000,000 di «esercizi» in questione, corrispondenti più di 100 milioni di euro all'anno. Nel 2013 le relative utenze speciali sono state pari a 330 mila con un ricavo annuo di circa 74 milioni di euro;
    il tasso di evasione del pagamento del canone speciale è significativamente superiore a quello relativo all'utenza privata;
    la Corte dei conti già nel suo rapporto del 2012 sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società di proprietà pubblica sottolineava come fosse urgente e necessario mettere in campo efficaci interventi finalizzati a contrastare l'evasione dal pagamento del canone, in particolare per il canone speciale, riscosso direttamente dalla società;
    la riduzione del canone speciale per alcune categorie rappresenta un piccolo sostegno alle attività commerciali e contribuisce all'abbattimento dell'evasione e al recupero di risorse economiche oggi sommerse,

impegna il Governo

ad equiparare in legge di stabilità l'importo del canone speciale al canone ordinario per uso privato in ambito familiare per le seguenti categorie: strutture ricettive con un numero di televisori non superiore ad uno, circoli, associazioni, studi professionali, botteghe, negozi e assimilati, mense aziendali, scuole, istituti scolastici non esenti dal canone e ospedali pubblici.
9/3272-A/39Mazziotti Di Celso, Molea.


   La Camera,
   premesso che:
    la sede RAI della Sardegna costituisce un fondamentale presidio di informazione indipendente e di specifica produzione culturale, coerente con la peculiare identità del popolo sardo;
    la tutela dell'autonomia e della capacità di produzione propria dei programmi della sede regionale RAI sarda rappresenta dunque un presidio di fondamentale importanza non soltanto nel complessivo contesto dell'informazione sarda, ma anche per l'insostituibile attività di sostegno alle azioni progettuali di tutela della straordinarietà linguistica, culturale e identitaria della Sardegna;
    il rafforzamento della identità sarda (sia all'interno che, soprattutto, all'esterno) non appare soltanto un tema di forte valenza culturale che obbedisce ad un sentimento ubiquitariamente diffuso nell'intera comunità sarda, ma è anche diventato la principale sfida di sviluppo economico della Sardegna, che è chiamata ad investire sui propri vantaggi competitivi per poter uscire dalle attuali logiche assistenziali che strozzano qualsiasi speranza di sviluppo endogeno;
    le economie dematerializzate rappresentano una grande opportuni per le aree geografiche in condizioni di insularità, perché azzerano i gap economici e produttivi conseguenti ai trasporti;
    la lingua inglese rappresenta il principale veicolo di comunicazione per gli scambi commerciali globali, per cui la diffusione della conoscenza e dell'utilizzo dell'inglese – importante per tutti – assume un ruolo cruciale nei territori insulari, che possono così sfruttare le reti informatiche globali per rivoluzionare la propria progettualità di sviluppo economico;
    la Sardegna riveste un ruolo cruciale per i traffici commerciali che arrivano o si svolgono nel Mediterraneo e, in particolare, per quelli che interessano la sponda e le popolazioni africane;
    il rafforzamento della presenza della RAI in Sardegna passa dunque fisiologicamente per il potenziamento delle attività di tale sede regionale, in particolare raffinando le capacità di produzione di programmi con forte vocazione identitaria, coerenti con gli obiettivi di sviluppo economico della Sardegna e con orientamento specificamente mirato ai temi dell'innovazione, alla lingua inglese e al potenziamento delle reti relazionali, culturali e commerciali con tutti i Paesi del Mediterraneo,

impegna il Governo

a potenziare la sede regionale RAI della Sardegna, implementando in particolare la capacità di produzione di trasmissioni e forte valenza identitaria, che utilizzino la lingua inglese e abbiano la finalità di contribuire a rafforzare le competenze linguistiche locali e la capacità di realizzare reti culturali, commerciali e di scambio con altri Paesi, soprattutto del Mediterraneo, funzionali ad un nuovo modello di sviluppo economico della Sardegna.
9/3272-A/40Vargiu, Molea.


   La Camera,
   premesso che:
    la sede RAI della Sardegna costituisce un fondamentale presidio di informazione indipendente e di specifica produzione culturale, coerente con la peculiare identità del popolo sardo;
    la tutela dell'autonomia e della capacità di produzione propria dei programmi della sede regionale RAI sarda rappresenta dunque un presidio di fondamentale importanza non soltanto nel complessivo contesto dell'informazione sarda, ma anche per l'insostituibile attività di sostegno alle azioni progettuali di tutela della straordinarietà linguistica, culturale e identitaria della Sardegna;
    il rafforzamento della identità sarda (sia all'interno che, soprattutto, all'esterno) non appare soltanto un tema di forte valenza culturale che obbedisce ad un sentimento ubiquitariamente diffuso nell'intera comunità sarda, ma è anche diventato la principale sfida di sviluppo economico della Sardegna, che è chiamata ad investire sui propri vantaggi competitivi per poter uscire dalle attuali logiche assistenziali che strozzano qualsiasi speranza di sviluppo endogeno;
    le economie dematerializzate rappresentano una grande opportuni per le aree geografiche in condizioni di insularità, perché azzerano i gap economici e produttivi conseguenti ai trasporti;
    la lingua inglese rappresenta il principale veicolo di comunicazione per gli scambi commerciali globali, per cui la diffusione della conoscenza e dell'utilizzo dell'inglese – importante per tutti – assume un ruolo cruciale nei territori insulari, che possono così sfruttare le reti informatiche globali per rivoluzionare la propria progettualità di sviluppo economico;
    la Sardegna riveste un ruolo cruciale per i traffici commerciali che arrivano o si svolgono nel Mediterraneo e, in particolare, per quelli che interessano la sponda e le popolazioni africane;
    il rafforzamento della presenza della RAI in Sardegna passa dunque fisiologicamente per il potenziamento delle attività di tale sede regionale, in particolare raffinando le capacità di produzione di programmi con forte vocazione identitaria, coerenti con gli obiettivi di sviluppo economico della Sardegna e con orientamento specificamente mirato ai temi dell'innovazione, alla lingua inglese e al potenziamento delle reti relazionali, culturali e commerciali con tutti i Paesi del Mediterraneo,

impegna il Governo

a valutare ogni opportuna iniziativa che valorizzi, nel servizio pubblico, il ruolo della Sardegna, in particolare la capacità di produzione di trasmissioni a forte valenza identitaria, e che contribuiscano a rafforzare le competenze linguistiche locali e la capacità di scambio con altri Paesi nel Mediterraneo.
9/3272-A/40. (Testo modificato nel corso della seduta).  Vargiu, Molea.


   La Camera,
   premesso che:
    nei mesi e negli anni passati la conoscenza dei compensi di alcune star televisive della Rai ha giustamente suscitato attenzione da parte dell'opinione pubblica, analogamente a quanto accade per ogni altro compenso erogato a carico della finanza pubblica;
    è indispensabile una totale trasparenza al fine di consentire di ottimizzare le risorse che la Rai destina ai conduttori, alle star, alla componente artistica in relazione degli introiti pubblicitari;
    considerato inoltre che con l'articolo 2 del disegno di legge vengono messi a disposizione della conoscenza, di tutti, sul sito della Rai le retribuzioni dei dirigenti e anche dei giornalisti, se hanno la qualifica dirigenziale e anche quelle che superano i 200 mila euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mettere a disposizione della conoscenza di tutti anche i compensi delle star per doveroso rispetto nei confronti dell'Opinione pubblica e dei cittadini utenti che hanno diritto a una totale trasparenza in merito all'utilizzo del denaro pubblico.

9/3272-A/41Galgano, Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    nei mesi e negli anni passati la conoscenza dei compensi di alcune star televisive della Rai ha giustamente suscitato attenzione da parte dell'opinione pubblica, analogamente a quanto accade per ogni altro compenso erogato a carico della finanza pubblica;
    è indispensabile una totale trasparenza al fine di consentire di ottimizzare le risorse che la Rai destina ai conduttori, alle star, alla componente artistica in relazione degli introiti pubblicitari;
    considerato inoltre che con l'articolo 2 del disegno di legge vengono messi a disposizione della conoscenza, di tutti, sul sito della Rai le retribuzioni dei dirigenti e anche dei giornalisti, se hanno la qualifica dirigenziale e anche quelle che superano i 200 mila euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a mettere a disposizione della conoscenza di tutti anche i compensi dei titolari di contratti artistici.

9/3272-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta).  Galgano, Vargiu.


   La Camera,
   premesso che:
    ormai da diversi anni il settore televisivo si confronta con le sfide inevitabili imposte dalla rivoluzione digitale;
    tale evoluzione segna un cambiamento che incide profondamente su tutta la filiera del settore, affermando non solo nuove modalità di consumo ma anche nuovi assetti produttivi e distributivi resi possibili dall'evoluzione tecnologica;
    l'Italia ha oggi moderne reti televisive digitali terrestri e satellitari che hanno moltiplicato il numero dei canali fruibili dal pubblico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere un piano annuale Rai per l'agenda digitale indicando quali sono gli obiettivi generali, progetti editoriali, investimenti di innovazione con le rispettive strategie.
9/3272-A/42Quintarelli, Molea, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3 del provvedimento in esame interviene in materia di attività gestionali della RAI e a tal fine modifica il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, prevedendo una nuova disciplina riguardante la stipula di contratti;
    le disposizioni introdotte sono volte ad escludere dalla applicazione della normativa contenuta nel Codice degli appalti i contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi riguardanti la commercializzazione, la distribuzione e la promozione di programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive;
    tale esclusione varrà rispetto ai contratti conclusi dalla RAI e dalle società da essa interamente partecipate;
    negli anni si è verificato con eccessiva frequenza il ricorso da parte della società concessionaria del servizio pubblico alla stipula di contratti con fornitori esterni nonostante in azienda fossero presenti le capacità tecniche e professionali necessarie a svolgere quel determinato servizio;
    tale atteggiamento ha come duplice conseguenza un concreto danno economico per la società, che si trova a pagare due volte per le medesime professionalità, e la mortificazione del personale interno all'azienda;
    inoltre, sono state spesso carenti le verifiche circa l'effettivo rispetto, da parte delle società aggiudicatarie, delle normative e dei contratti di lavoro di settore per quanto attiene all'inquadramento professionale dei lavoratori impiegati e, conseguentemente, alla corresponsione degli stipendi, nonché agli orari di lavoro, che dovrebbero, invece, essere svolte al fine di evitare che seguendo procedure di massimo ribasso si realizzi una concorrenza sleale nei confronti del lavoratori già impiegati dalla Rai nei diversi settori,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, affinché i contratti con fornitori esterni possano essere stipulati solo qualora le capacità e professionalità ricercate siano effettivamente carenti all'interno dell'azienda.
9/3272-A/43Rampelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 482 del 1999 con la quale si afferma all'articolo 1 il principio in base al quale la Repubblica, mentre valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle altre lingue e culture tutelate dalla stessa legge;
    l'articolo 2, specifica poi che:
     «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;
    infine all'articolo 12, si precisa che: «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza»;
    considerato che mentre la sede RAI di Trieste realizza opportunamente produzioni televisive per la minoranza slovena della regione, a 16 anni dalla legge 482 nulla di ciò avviene per la lingua friulana, lingua madre di almeno 500.000 persone, compresa probabilmente da altre 200.000, oltre che da migliaia di Friulani emigrati in Italia e all'estero;
    appurato che questa situazione non è sanata dal DDL in esame, poiché l'articolo 4 comma 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi tra i quali alla lettera d) è richiamato anche quello della «diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia», mentre ancora una volta nessun riferimento è fatto alla lingua friulana,

impegna il Governo

a risolvere l'annosa questione della produzione radiotelevisiva in lingua friulana, nel rispetto della legge n. 482 del 1999, utilizzando lo strumento del contratto di servizio con la concessionaria del servizio pubblico, previsto dall'articolo 123 della stessa legge.
9/3272-A/44Gigli, Baradello.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge n. 482 del 1999 con la quale si afferma all'articolo 1 il principio in base al quale la Repubblica, mentre valorizza il patrimonio linguistico e culturale della lingua italiana, promuove altresì la valorizzazione delle altre lingue e culture tutelate dalla stessa legge;
    l'articolo 2, specifica poi che:
     «in attuazione dell'articolo 6 della Costituzione e in armonia con i principi generali stabiliti dagli organismi europei e internazionali, la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l'occitano e il sardo»;
    infine all'articolo 12, si precisa che: «Nella convenzione tra il Ministero delle comunicazioni e la società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e nel conseguente contratto di servizio sono assicurate condizioni per la tutela delle minoranze linguistiche nelle zone di appartenenza»;
    considerato che mentre la sede RAI di Trieste realizza opportunamente produzioni televisive per la minoranza slovena della regione, a 16 anni dalla legge 482 nulla di ciò avviene per la lingua friulana, lingua madre di almeno 500.000 persone, compresa probabilmente da altre 200.000, oltre che da migliaia di Friulani emigrati in Italia e all'estero;
    appurato che questa situazione non è sanata dal DDL in esame, poiché l'articolo 4 comma 2 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nel rispetto di alcuni princìpi e criteri direttivi tra i quali alla lettera d) è richiamato anche quello della «diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione Friuli Venezia Giulia», mentre ancora una volta nessun riferimento è fatto alla lingua friulana,

impegna il Governo

ad affrontare nel contratto di servizio il tema della produzione radiotelevisiva in lingua friulana, nel rispetto della legge n. 482 del 1999.
9/3272-A/44. (Testo modificato nel corso della seduta).  Gigli, Baradello.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge del Governo prevede una riforma della Rai, intervenendo sia sui contratti di servizio, sia sulla governance, nonché prevedendo una delega per la revisione della disciplina in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici;
    con particolare riferimento alla nuova governance della Rai, l'articolo 2 introduce la figura dell'amministratore delegato, riduce il numero dei membri del Consiglio di amministrazione e modifica le modalità di designazione degli stessi, anche al fine di dare seguito alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa del 16 febbraio 2012, con cui si invitavano gli Stati membri a modernizzare il quadro di governance dei media di servizio pubblico e ad adattarlo al mondo della moderna comunicazione;
    l'articolo 2 interviene anche con riguardo alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, facendo salve le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza del servizio pubblico e dispone che il Consiglio di amministrazione della RAI riferisca ogni 6 mesi, prima dell'approvazione del bilancio, alla Commissione sulle attività della concessionaria, consegnando l'elenco degli ospiti partecipanti alle trasmissioni, sopprimendo per il resto le altre competenza;
    in considerazione dell'esistenza, nel territorio italiano, di specificità linguistiche appositamente tutelate dalla Costituzione e dalla legge, nonché rappresentate storicamente in Parlamento, per le quali sono previste anche particolari convenzioni per la trasmissione di programmi televisivi e radiofonici del servizio pubblico in lingua, sarebbe opportuno integrare la composizione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con un membro che sia rappresentanza delle Minoranze linguistiche riconosciute, che rappresenti le istanze delle stesse;

impegna il Governo

a prevedere un'adeguata rappresentanza delle Minoranze linguistiche riconosciute nella Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, garantendo in ogni caso la presenza di un membro da individuare nell'ambito dei Gruppi parlamenti espressione delle Minoranze stesse presenti in Parlamento.

9/3272-A/45Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.


   La Camera,
   considerato che:
    ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radio televisiva sono assegnate alle emittenti locali alle quali è riconosciuto un ruolo di interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al territorio di riferimento;
    il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preservare e far crescere, poiché esse aumentano il pluralismo nell'informazione;
    tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenze costrette a chiudere o a ridurre drasticamente i propri organici puntando quasi esclusivamente su televendite e altri prodotti pubblicitari,

impegna il Governo

ad adottare gli opportuni atti normativi al fine di destinare alle emittenti locali parte dei proventi del canone di abbonamento – non meno di un terzo – di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, alle emittenti locali.
9/3272-A/46Altieri, Palese.


   La Camera,
   considerato che:
    ad oggi un terzo delle frequenze per la diffusione radio televisiva sono assegnate alle emittenti locali alle quali è riconosciuto un ruolo di interesse pubblico, in quanto svolgono un reale servizio al territorio di riferimento;
    il loro impegno sul territorio deve essere un patrimonio da preservare e far crescere, poiché esse aumentano il pluralismo nell'informazione;
    tuttavia in Italia sono sempre di più le emittenze costrette a chiudere o a ridurre drasticamente i propri organici puntando quasi esclusivamente su televendite e altri prodotti pubblicitari,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di destinare alle emittenti locali parte dei proventi del canone di abbonamento – non meno di un terzo – di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, alle emittenti locali.
9/3272-A/46. (Testo modificato nel corso della seduta).  Altieri, Palese.


   La Camera,
   premesso che:
    la Calabria è stata interessata, in diverse fasi storiche da fenomeni di immigrazione che hanno determinato l'insediamento di alcune comunità dalla forte caratterizzazione culturale riscontrabile ancora oggi;
    la Calabria è la regione d'Italia che attualmente ospita il maggior numero di arbreshe, circa 30.000 persone prevalentemente in provincia di Cosenza;
    dal sud della Francia, alla quale appartenevano all'epoca le valli piemontesi, probabilmente verso la fine del 1300 emigrarono diverse comunità occitane verso il Meridione della penisola italiana, sospinte da disagi economici, è il caso di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza;
    nell'estremo sud della Calabria sul versante jonico, cosiddetta area grecanica che riguarda i comuni di Bova - Bova Marina - Brancaleone - Condofuri - Melito Porto Salvo - Palizzi - Reggio Calabria - Roccaforte del Greco - Roghudi - San Lorenzo - Staiti è molto forte e radicata la comunità ellenofona dove ancora oggi si parla il greco e dove persino le insegne stradali sono indicate in greco;
    si tratta quindi di comunità riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999, con un rilevante numero di abitanti coinvolti e dalla significativa attività associativa e culturale;
    il servizio pubblico radiotelevisivo non può ignorare tali minoranze linguistiche;
    il presente disegno di legge di riforma rimanda al contratto di servizio la declinazione concreta del principio di tutela delle minoranze riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999, nell'ambito del servizio pubblico radio televisivo,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito del contratto di servizio con la Rai il riconoscimento e la tutela delle lingue minoritarie presenti nella regione Calabria quali appunto l'albanese, il greco e l'occitano.
9/3272-A/47Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    la Calabria è stata interessata, in diverse fasi storiche da fenomeni di immigrazione che hanno determinato l'insediamento di alcune comunità dalla forte caratterizzazione culturale riscontrabile ancora oggi;
    la Calabria è la regione d'Italia che attualmente ospita il maggior numero di arbreshe, circa 30.000 persone prevalentemente in provincia di Cosenza;
    dal sud della Francia, alla quale appartenevano all'epoca le valli piemontesi, probabilmente verso la fine del 1300 emigrarono diverse comunità occitane verso il Meridione della penisola italiana, sospinte da disagi economici, è il caso di Guardia Piemontese in provincia di Cosenza;
    nell'estremo sud della Calabria sul versante jonico, cosiddetta area grecanica che riguarda i comuni di Bova - Bova Marina - Brancaleone - Condofuri - Melito Porto Salvo - Palizzi - Reggio Calabria - Roccaforte del Greco - Roghudi - San Lorenzo - Staiti è molto forte e radicata la comunità ellenofona dove ancora oggi si parla il greco e dove persino le insegne stradali sono indicate in greco;
    si tratta quindi di comunità riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999, con un rilevante numero di abitanti coinvolti e dalla significativa attività associativa e culturale;
    il servizio pubblico radiotelevisivo non può ignorare tali minoranze linguistiche;
    il presente disegno di legge di riforma rimanda al contratto di servizio la declinazione concreta del principio di tutela delle minoranze riconosciute ai sensi della legge n. 482 del 1999, nell'ambito del servizio pubblico radio televisivo,

impegna il Governo

a prevedere nell'ambito del contratto di servizio con la Rai il riconoscimento e la tutela delle lingue minoritarie presenti nella regione Calabria.
9/3272-A/47. (Testo modificato nel corso della seduta).  Battaglia.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente disegno di legge di «Riforma della Rai e del servizio pubblico radiotelevisivo» contiene disposizioni finalizzate a riordinare la governance della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, intervenendo sulla composizione del consiglio di amministrazione, sulle competenze della nuova figura di amministratore delegato, prevedendo nuove misure in tema di trasparenza;
    l'articolo 4, commi da 2 a 4, delega il Governo a emanare, entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per il riassetto della normativa in materia di servizi di media audiovisivi e radiofonici recata dal decreto legislativo n. 177 del 2005;
    per l'emanazione del decreto legislativo, il comma 2, oltre a disporre il rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 16 della legge n. 112 del 2004 (in attuazione del quale è stato emanato lo stesso decreto legislativo n. 177 del 2005) - relativi al coordinamento delle norme vigenti, anche al fine di assicurare l'attuazione, nel rispetto della Costituzione, delle norme di diritto internazionale nell'ordinamento interno e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – prescrive, alla lettera d) la diffusione di trasmissioni radiofoniche e televisive anche in lingua tedesca e ladina per la Provincia autonoma di Bolzano, in lingua ladina per la Provincia autonoma di Trento, in lingua francese per la regione autonoma Valle d'Aosta e in lingua slovena per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    con la legge n. 482 del 15 dicembre 1999 «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche» vengono riconosciute e tutelate le minoranze linguistiche: oltre alla lingua italiana che è la lingua ufficiale dello Stato è stata sancita l'esistenza di altre 12 lingue che devono essere tutelate e valorizzate: la lingua albanese, la lingua catalana (propria della zona di Alghero, in provincia di Sassari, in Sardegna), il tedesco, il greco, lo sloveno, il croato, la lingua francese e il franco-provenzale, l'occitano, il ladino, il friulano e la lingua sarda;
    il riconoscimento della lingua friulana ha permesso, ad esempio, anche l'attivazione ufficiale dell'insegnamento della lingua nelle scuole delle realtà territoriali interessate;
    l'uso della lingua friulana, oltre alla lingua italiana, tedesca e slovena è ufficialmente prevista, in quanto idioma ufficiale nei rapporti con e tra le istituzioni pubbliche del Friuli ed è inoltre regolato da una apposita legge regionale (legge regionale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, 18 dicembre 2007, n. 29),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare interventi che prevedano la diffusione, nei territori interessati, di trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua friulana e tedesca per la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e in lingua sarda e catalana (conosciuta come dialetto algherese) nella regione autonoma della Sardegna.
9/3272-A/48Sandra Savino.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del disegno di legge in esame novella l'articolo 45 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). In particolare, si dispone che il rinnovo dei contratti di servizio regionali avvenga nel quadro della concessione che riconosce la RAI Spa quale gestore del servizio pubblico radiotelevisivo nazionale. Aver modificato l'articolo 45 lasciando inalterata la formulazione del comma 1 dell'articolo 49 in base al quale la concessione della RAI scade a maggio 2016 genera dubbi interpretativi;
    l'articolo 45 del TUSMAR infatti è quello che disciplina in generale il servizio pubblico radiotelevisivo che deve essere affidato ad una società per azioni, mentre l'articolo 49 disciplina la governance e l'attività dell'attuale concessionaria, ovverosia la Rai-Radiotelevisione Spa. Dalla novella sembra perciò ricavarsi la volontà di affidare la concessione del servizio pubblico radiotelevisione alla Rai-Radiotelevisione Spa a tempo indeterminato;
    una tale interpretazione appare corroborata dall'emendamento 5.800 delle Commissioni, approvato dall'Aula, secondo cui «In sede di prima applicazione, lo schema di contratto di servizio è trasmesso entro sei mesi dall'affidamento della concessione successivo alla scadenza di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177»,

impegna il Governo

a porre in essere iniziative volte a chiarire prontamente tale grave incertezza normativa.
9/3272-A/49Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del disegno di legge in esame novella l'articolo 49 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (decreto legislativo n. 177 del 2005). In particolare, la nuova formulazione del comma 10 dispone che l'amministratore delegato non sia tenuto a sottoporre all'approvazione del cda atti e contratti aziendali di importo inferiori a 10 milioni di euro;
    in merito si ricorda che l'attuale disciplina stabilisce il limite di autonomia di spesa del direttore generale di 2,5 milioni di euro,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, allo scopo di adottare ulteriori iniziative normative, nel rispetto delle proprie e delle altrui competenze, al fine di ripristinare l'attuale limite, anche alla luce del significativo ampliamento dei poteri dell'attuale direttore generale.
9/3272-A/50Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo articolo 49-ter del Testo Unico, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge all'esame, dispone una serie ingiustificata di deroghe all'applicazione del codice degli appalti. In particolare, il comma 1 dell'introducendo articolo 49-ter esclude dall'applicazione del codice le tipologie contrattuali già escluse dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del decreto legislativo n. 163 del 2006, aggiungendovi «la commercializzazione dei programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive»;
    il codice dei contratti pubblici, cui le norme contenute nel disegno di legge all'esame derogano, è atto di recepimento di direttive europee (2004/17/CE e 2004/18/CE). La primazia del diritto comunitario, com’è noto, si esprime in una priorità di applicazione, non già in una prevalenza gerarchica o di validità. Tanto ciò è vero che le norme comunitarie direttamente applicabili non provocano alcun effetto estintivo o modificativo delle norme nazionali con esse incompatibili, e dunque è sempre fatto obbligo al legislatore statale di apportare le «necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie (Corte costituzionale sent. n. 389/1989)»;
    va sottolineato, con riferimento all'ampliamento del novero delle tipologie contrattuali escluse, che l'elenco di cui all'articolo 19 del codice degli appalti è meramente riproduttivo dell'elenco di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/18/CE (nonché, per la parte che qui rileva, dell'articolo 10 della direttiva 2014/24/CE) e che, pertanto, l'introducenda normativa interna nella parte in cui si pone in contrasto diretto con la normativa europea sarà disapplicata dal giudice ordinario. Ove non si riconoscesse l'immediata applicabilità dell'articolo 10 della recente direttiva 2014/24/CE, ancora in corso di recepimento, dovrebbe comunque considerarsi che con la sentenza n. 28 del 2010 la Corte ha riconosciuto alle direttive comunitarie, anche prive di efficacia diretta, natura di parametro interposto diretto di costituzionalità. Il giudice delle leggi afferma infatti chiaramente che «l'impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'articolo 11 ed oggi anche dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione». Tale orientamento innovativo è del resto confermato dalla successiva sentenza n. 227 del 2010, ricostruttiva della precedente giurisprudenza, in cui emerge la possibilità del giudice comune di «sollevare questione di legittimità costituzionale (...) quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto»,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a garantire il rispetto della normativa europea in materia di appalti, ripristinando il novero delle tipologie contrattuali escluse dalla direttiva europea citata in premessa.
9/3272-A/51Nesci.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4, commi 2 e seguenti del disegno di legge contiene una delega al Governo per il riassetto del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, che oltre a richiamare per relationem i princìpi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 16 della legge di delega n. 112 del 2004, ne inserisce cinque dal contenuto estremamente generico. A tale riguardo, nel parere espresso dal Comitato per la legislazione si legge che i principi e i criteri direttivi della delega in oggetto risultano in alcuni casi «meramente ripetitivi di disposizioni già presenti nel testo unico in vigore», oppure «riproducono in forma di princìpi e criteri direttivi le previsioni di cui all'articolo 45, comma 2, lettere h) e f). Si tratta di una disposizione delegante che, seguendo la prassi deteriore, trasforma i “princìpi” in “obiettivi” e i “criteri” in “oggetti”, risultando così del tutto incompatibile con il modello delineato dall'articolo 76 della Costituzione. Non per caso il parere del Comitato per la legislazione si conclude con la raccomandazione alle Commissioni di «specificare il principio e criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 4, comma 2, lettera a), che, nella sua genericità, dilata oltremodo l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo, contestualmente verificando la portata normativa dei princìpi e dei criteri direttivi contenuti alle lettere da b) ad e) del medesimo comma 1»,

impegna il Governo

nell'esercizio della funzione legislativa delegata a limitarsi al riassetto delle norme in materia.
9/3272-A/52Fico.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede che il servizio pubblico radiotelevisivo garantisca in orari determinati dei contenuti destinati a minori;
    è fondamentale garantire una tutela puntuale dei minori anche e soprattutto nelle fasce orarie e nei programmi a loro dedicati;
    il decreto-legge n. 158 del 2012, convertito alla legge n. 189 del 2012 vieta la trasmissione di messaggi pubblicitari inerenti giochi con vincite in denaro,

impegna il Governo

nella definizione delle norme attuative previste a dedicare attenzioni e a dettare condizioni tali da evitare pubblicità connesse ai succitati giochi in particolare nelle fasce orarie cui accedono i minori.
9/3272-A/53Taricco, Ventricelli, Zappulla, Antezza, Amoddio.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Iniziative in merito ai problemi connessi al rischio alluvioni e alla manutenzione degli alvei dei fiumi e dei torrenti – 3-01777

   GUIDESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi anni il territorio italiano è esposto ad un susseguirsi di eventi calamitosi dovuti a eventi atmosferici eccezionali di particolare violenza, ma anche ad altri continui di minore intensità, che comunque provocano frane e allagamenti che devastano il paesaggio, inghiottiscono strade e auto, causano morti e dispersi, creano danni alle infrastrutture viarie e ferroviarie, alle reti gas e elettriche, ai beni pubblici e privati, allagano case, cantine, negozi e aziende;
   ne risente l'economia italiana poiché le aziende non riescono a risollevarsi, nonostante gli sforzi; i contributi pubblici che vengono assegnati ai territori alluvionati non sono mai sufficienti a far fronte alle calamità naturali e a permettere il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione;
   si rende indispensabile individuare una strategia politica rivolta maggiormente alla prevenzione, alla cura del territorio, all'adozione di pratiche di vigilanza attiva e di manutenzione costante del suolo e dei corsi d'acqua, che sia in grado di mantenere in uno stato di concreta sicurezza le aree più sensibili dal punto di vista di rischio idrogeologico;
   la causa di tanti disastri sta, purtroppo, nella mancata pulizia degli alvei dei fiumi e dei torrenti che provoca un innalzamento degli alvei, da cronica deposizione di sedimenti e di trasporto solido, riducendone la sezione, che non riesce più a contenere il volume d'acqua del bacino scolante;
   infatti, la pulizia dei fiumi e dei torrenti è bloccata da una normativa obsoleta, carica di inopportune ideologie ambientaliste, e da una burocrazia insostenibile, che mette in sofferenza i cittadini;
   fino ad oggi il Governo ha fatto continue promesse per il finanziamento di un programma di prevenzione contro il dissesto idrogeologico, anche il «collegato ambientale» alla legge di stabilità per il 2014, attualmente all'esame dell'Assemblea del Senato della Repubblica, prevede una serie di programmi per la definizione del quadro conoscitivo del demanio idrico, ma mancano azioni concrete verso misure gestionali capaci di ripristinare la continuità idromorfologica longitudinale, laterale e verticale degli alvei dei fiumi e dei torrenti ed evitare l'inondazione delle pianure italiane –:
   se il Governo abbia intenzione di intervenire per risolvere i problemi connessi al rischio alluvioni e alla pulizia dei fiumi e dei torrenti e con quali azioni concrete. (3-01777)


Elementi in merito agli obiettivi raggiunti dalla Struttura di missione per il dissesto idrogeologico e orientamenti del Governo sulle risorse da stanziare per la messa in sicurezza del territorio – 3-01778

   RABINO e MONCHIERO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il fenomeno del dissesto idrogeologico rappresenta un problema estremamente diffuso nel nostro Paese, che risulta, infatti, soggetto a rapidi e periodici processi che ne alterano il territorio e producono conseguenze spesso devastanti; molto spesso si tratta di fenomeni connessi al defluire delle acque libere in superficie e nel sottosuolo che causano l'alterazione dello stato di stabilità dei terreni e dei pendii e/o l'esondazione dei corsi d'acqua per rilevanti e repentini aumenti di portata;
   da sempre l'Italia è costretta alla convivenza con catastrofi immani che hanno accompagnato la nostra storia. Probabilmente non esiste al mondo un Paese come il nostro, con caratteristiche morfologiche quasi uniche, con un'aggrovigliata geofisica del sottosuolo per la sua natura geologica in gran parte giovane, caratterizzata da terreni argillosi e sabbiosi incoerenti e/o malamente ancorati alla roccia dura e stabile che ci rende tra i Paesi più franosi del mondo (486.000 delle 700.000 frane in tutta l'Unione europea sono italiane);
   a questa situazione di dissesto si somma la carenza di pianificazione, con la quasi scomparsa delle manutenzioni, con abusi del suolo, con la scarsa percezione della dimensione dei pericoli e l'insufficiente conoscenza dei fenomeni;
   oggi le precipitazioni hanno un carattere «esplosivo»: in poche ore piove la pioggia che poteva cadere in mesi. Le chiamiamo «bombe d'acqua», e sono figlie di una meteorologia estremamente variabile che provoca altre emergenze: erosione costiera, cuneo salino, siccità e incendi boschivi;
   gli effetti del dissesto incidono sulla perdita di vite umane e provocano evidenti alterazioni ambientali e dei territori che si ripercuotono su tutte le attività dell'uomo, con rilevanti danni per le comunità colpite;
   il rischio idrogeologico nel nostro Paese è, inoltre, imputabile all'azione dell'uomo nella trasformazione ed edificazione dei territori. La densità della popolazione, la progressiva urbanizzazione, l'abbandono dei terreni montani, l'edificazione in aree a rischio, il disboscamento e la mancata o carente manutenzione dei corsi d'acqua e dei versanti e/o pendii a rischio di instabilità hanno sicuramente aggravato la situazione e messo ulteriormente in evidenza la fragilità del territorio italiano, aumentandone l'esposizione ai rischi di dissesto idrogeologico;
   dal 1950 ad oggi si contano 5.459 vittime in oltre 4.000 tra frane e alluvioni. Il dissesto idrogeologico è una delle ragioni dell'aumento del gap infrastrutturale nel nostro Paese. Non franano solo terreni o case provocando dei lutti, ma anche strade e autostrade, ferrovie, reti idriche ed elettriche. Il deterioramento del territorio costituisce una voce fortemente negativa nel bilancio economico del Paese ed accumula debito futuro. Anche in una visione strettamente ragionieristica è positivo investire in prevenzione;
   ad essere esposti a frane e dissesto del territorio è il 68,9 per cento dei comuni del nostro Paese, pari a 5.581;
   il 32 per cento dei comuni italiani registra aree franabili e aree alluvionabili, il 21,1 per cento aree a rischio frane, il 15,8 per cento aree alluvionabili;
   nel piano per la riduzione del rischio idrogeologico, redatto dall'Associazione nazionale consorzi gestione tutela territorio ed acque irrigue per il 2015, sono 3.335 gli interventi globali ritenuti necessari per mettere in sicurezza il territorio, per un valore di 8,4 miliardi di euro, con un incremento quasi del 5 per cento rispetto al 2014;
   ridurre e gestire il rischio non è un costo, ma un investimento chiave per far ripartire il Paese, sbloccare economie e lavoro, promuovere bellezza e qualità –:
   quale sia ad oggi lo stato dell'arte degli obiettivi della struttura di missione creata presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e quali siano le indicazioni del Governo sulle risorse da stanziare per tale obiettivo nel disegno di legge di stabilità per il 2016. (3-01778)


Misure urgenti a favore dei territori colpiti dai recenti eventi alluvionali e iniziative volte a stanziare risorse pluriennali al fine dell'avvio di un efficace piano per la messa in sicurezza del territorio nazionale – 3-01779

   SCOTTO, ZARATTI, PELLEGRINO e GIANCARLO GIORDANO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   i comuni interessati da aree ad alta criticità idrogeologica, dai dati Ispra, sono 6.633, pari all'81,9 per cento dei comuni italiani su cui sorgono 6.250 scuole e 550 ospedali;
   le aree ad elevata criticità rappresentano il 9,8 per cento della superficie nazionale;
   il fabbisogno necessario per la realizzazione degli interventi per la sistemazione complessiva delle situazioni di dissesto è stimato in 44 miliardi di euro, di cui 27 per il Centro-Nord, 13 per il Mezzogiorno e 4 per il patrimonio costiero;
   puntualmente, con l'arrivo delle piogge, il nostro Paese si trova a dover fare i conti con smottamenti, frane, crolli di infrastrutture, argini che non riescono più a trattenere l'impatto con le acque e allagamenti che troppo spesso assumono le proporzioni di vere e proprie tragedie;
   le forti piogge che hanno interessato in questi ultimi giorni il Centro-Sud, la Sardegna e la Campania in particolare, hanno provocato due morti e prodotto ingentissimi danni;
   i sempre più frequenti fenomeni alluvionali che colpiscono il nostro Paese mettono in luce drammaticamente l'estrema fragilità del territorio italiano e la necessità di una sua ormai improcrastinabile messa in sicurezza complessiva, ma nella conferenza stampa del Presidente del Consiglio dei ministri di presentazione del disegno di legge di stabilità per il 2016, tutta a base di slide ed «effetti speciali», l'emergenza difesa del suolo non viene neanche sfiorata;
   a fronte dei circa 21 miliardi di euro chiesti dalle regioni contro il dissesto idrogeologico, il Governo ha promesso di mettere in campo oltre 7 miliardi di euro complessivi fino al 2020, ma per ora sono meno di un miliardo, e circa l'80 per cento dei lavori non parte perché si è ancora fermi allo studio di fattibilità o con progetti allo stadio preliminare;
   si tratta peraltro di risorse che, in buona parte, vengono spostate da una casella all'altra. Vecchi finanziamenti, fondi non spesi ed altro. Altre sono a valere sui fondi di sviluppo e coesione. Nessuna risorsa nuova;
   da recenti notizie di stampa emergerebbe poi la richiesta di inserire nel disegno di legge di stabilità per il 2016 anche un «supercondono» edilizio che riguarderebbe 75.000 costruzioni in Campania, altrimenti destinate a essere abbattute –:
   quali iniziative immediate si intendano adottare a favore dei territori colpiti dai recenti eventi meteorologici e se non si ritenga improcrastinabile stanziare nuove risorse pluriennali certe al fine di avviare un serio piano di messa in sicurezza del territorio nazionale, adottando iniziative per prevedere l'esclusione delle spese per contrastare il dissesto idrogeologico dai vincoli del patto di stabilità al fine di garantire la loro piena spendibilità da parte degli enti territoriali. (3-01779)


Elementi ed iniziative in merito ai rischi connessi al fenomeno dei siti internet che vendono farmaci per l'interruzione della gravidanza – 3-01780

   SBERNA e GIGLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il 22 maggio 1978 veniva promulgata la legge n. 194, «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza»;
   uno degli articoli della legge n. 194 del 1978 prevede che ogni anno il Ministero della salute presenti una relazione sull'attuazione della legge: andamento del fenomeno, caratteristiche delle donne che fanno ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza, modalità di svolgimento e perfino un monitoraggio ad hoc su interruzione volontaria di gravidanza e obiezione di coscienza; nella relazione presentata il 15 ottobre 2014 si sottolinea più volte la riduzione del numero di interruzione volontaria di gravidanza, che ha subito un decremento del 4,2 per cento rispetto al 2012;
   il Ministero della salute ha più volte sostenuto che questo risultato sia molto positivo e lo lega direttamente all'efficacia della prevenzione, tanto da affermare, nella «Relazione al Parlamento sulla attuazione della legge contenente norme per tutela sociale della maternità e per l'interruzione volontaria di gravidanza (legge 194/78)» del 15 ottobre 2014, che «la riduzione dei tassi di abortività osservata recentemente anche tra le donne immigrate sembra indicare che tutti gli sforzi fatti in questi anni, specie dai consultori familiari, per aiutare a prevenire le gravidanze indesiderate e il ricorso all'interruzione volontaria di gravidanza stiano dando i loro frutti anche nella popolazione immigrata»;
   in data 22 settembre 2015 è stata pubblicata dalla testata giornalistica on line Espresso un'inchiesta sul cosiddetto «aborto fai da te». Prolificano, cioè, i siti che vendono farmaci per l'interruzione di gravidanza, che spiegano cioè come fare un aborto con pillole di uso comune (medicinali antiulcera e altro) che hanno lo stesso effetto della RU486, che consigliano l'acquisto del misoprostolo (conosciuto come Cytotec, Artrotec, Misodex, Misofenac), che causa delle forti contrazioni dell'utero, il distaccamento del feto dalla placenta e quindi la sua espulsione;
   siti che presentano la loro offerta in modo accattivante, garantendo poche domande, anonimato, prezzi scontati, tutela della privacy. E tacendo gli immani rischi che le pratiche suggerite comportano per la salute delle donne. Le conseguenze di questa pericolosa tendenza agli aborti «fai da te» sono scritte sui referti medici degli ospedali, che si sono poi trasformati in denunce in tutta Italia e che hanno già dato inizio a numerose inchieste giudiziarie (Genova – dove una diciassettenne alcuni mesi fa fu salvata dai medici per un soffio –, Torino, Pescara, solo per citarne alcune);
   si tratta di una pratica alla quale non ricorrono solamente le donne straniere non in regola con i documenti terrorizzate all'idea di rivolgersi a un consultorio o a un ospedale o le prostitute costrette dai loro «protettori», ma anche moltissime italiane, fra l'altro giovanissime. I dati Istat, infatti, rilevano un aumento degli aborti spontanei negli ultimi anni con punte del 67 per cento tra le giovanissime tra i 15 e i 19 anni;
   i farmaci originariamente destinati ad usi diversi sono andati ad alimentare un incontrollabile mercato nero e un floridissimo business su internet. Infatti, il rischio di incappare in medicinali contraffatti è altissimo. Spesso sono farmaci con un principio attivo minimo o con eccipienti nocivi per la salute, che sono stati lavorati in condizioni igieniche disastrose;
   ma questo espande il ricorso all'aborto clandestino che si voleva combattere e si traduce in una palese violazione della legge. Se essa infatti stabilisce che la RU486 venga somministrata solo in ospedale, ci deve essere un motivo;
   il numero degli aborti clandestini è enorme ed è quantificato – ottimisticamente, poiché non ci sono dati certi, con una ricognizione ferma al 2005 – tra i 12 mila e i 15 mila casi per le italiane e tra i tremila e i cinquemila per le straniere –:
   se il Ministro interrogato non ritenga doveroso indagare su un fenomeno che tutte le analisi reputano in crescita, indicando quali iniziative intenda porre in essere, nell'ambito delle proprie competenze, per sopperire alla carenza di serie campagne di sensibilizzazione che aiutino a non dare credito a siti che pubblicizzano in modo ingannevole e vendono il «kit per l'aborto», con serie conseguenze per la salute delle giovani donne coinvolte.
(3-01780)


Orientamenti ed iniziative di competenza in relazione alla cosiddetta sindrome di Pandas – 3-01781

   PALESE, CIRACÌ, DISTASO, FUCCI, MARTI, RICCARDO GALLO e PALMIZIO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di settembre 2015, alla presenza dei delegati di oltre 25 Paesi, si è svolto a Como il primo convegno europeo sulla sindrome di Pandas (acronimo di Pediatric autoimmune neuropsychiatric disorders associated with streptococci) ovvero «disordine autoimmune pediatrico associato allo streptococco beta-emolitico di gruppo A», sigla coniata nel 1997 dalla dottoressa americana Susan Swedo;
   tale patologia consiste in un disturbo connesso ad una reazione autoimmune scatenata da malattie infettive dell'infanzia, in particolare la faringite da streptococco, che provoca un'infiammazione del cervello e può causare un esordio improvviso e acuto del disturbo ossessivo compulsivo, determinando sintomi quali: assunzione di cibo altamente restrittiva, ansia, depressione, tic motori e vocali, difficoltà nella scrittura, sintomi neurologici, disturbi nel sonno e della frequenza urinaria e altri sintomi psichiatrici;
   l'insorgere della malattia è subdolo, difficile da diagnosticare e attualmente sta determinando grandissimi disagi e preoccupazione sia tra le famiglie dei bambini colpiti (la Pandas è tuttora definita una malattia «pediatrica» che può insorgere attorno ai 5-7 anni) che tra i pediatri e gli neuropsichiatri, divisi tra l'effettiva esistenza della citata sindrome;
   secondo numerosi neurologi dell'infanzia e dell'adolescenza, che hanno partecipato al convegno di Como, la Pandas è considerata attualmente una tragedia, non perché manchino le opzioni terapeutiche, ma perché non si è in grado di riconoscerla e, inoltre, l'assenza di una comune ammissione dell'esistenza, in particolare da parte della pediatria italiana, rischia di accrescere le difficoltà per i pazienti colpiti, allungando i tempi per l'individuazione di un'esatta terapia –:
   quali orientamenti intenda esprimere il Ministro interrogato nei riguardi della citata sindrome di Pandas e se, in considerazione della diffusione di tale patologia non ancora riconosciuta ufficialmente e diagnosticata purtroppo in maniera confusa e non univoca dalla medicina e dalla comunità scientifica, non ritenga urgente e necessario attivare iniziative volte al coinvolgimento dei rappresentanti dell'Associazione italiana della Pandas e del mondo pediatrico, al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'esistenza di tale sintomatologia, la cui insorgenza si attesta sin dalla giovanissima età. (3-01781)


Iniziative urgenti volte a garantire la copertura vaccinale della popolazione italiana, anche tramite adeguate campagne informative – 3-01782

   LENZI, GELLI, SBROLLINI, D'INCECCO, PIAZZONI, MURER, PAOLA BOLDRINI, PICCIONE, MIOTTO, PATRIARCA, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA, BINI, BENI, CARNEVALI, CASATI e CAPONE. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il Ministero della salute ha pubblicato le coperture vaccinali a 24 mesi d'età relative all'anno 2014 (coorte di nascita 2012). Le coperture nazionali contro la poliomielite, il tetano, la difterite, l'epatite B e la pertosse, che nel 2013 – sottolinea l'Istituto superiore di sanità – erano di poco superiori al 95 per cento (valore minimo previsto dall'obiettivo del piano nazionale prevenzione vaccinale 2012-2014), nel 2014 sono scese al di sotto di tale soglia;
   la copertura per Haemophilus influenzae b (Hib), che nel 2013 era pari al 94,5 per cento, è rimasta sostanzialmente invariata mentre la copertura vaccinale per morbillo, parotite e rosolia è diminuita di quasi 4 punti percentuali rispetto ai dati aggiornati del 2013 (dal 90,3 per cento all'86,6 per cento);
   un'analisi retrospettiva delle coperture nazionali dal 2000 al 2014 evidenzia la presenza di due fasi temporali:
    a) il periodo 2000-2012, con coperture sostanzialmente stabili ad eccezione di quelle per l'Hib e il morbillo, per le quali si registra un incremento fino al 2007;
    b) il periodo 2012-2014, in cui si evidenzia un decremento di tutte le coperture vaccinali, ma più accentuato per morbillo, parotite e rosolia;
   l'analisi per regione – prosegue l'Istituto superiore di sanità – non evidenzia sostanziali differenze nella direzione del trend in tutte e due le fasi temporali e per tutte le vaccinazioni. Tuttavia, l'entità del decremento relativo nel periodo 2012-2014 appare maggiore nelle Marche, in Abruzzo e in Valle d'Aosta e, nel caso del morbillo, anche in Puglia;
   i dati del 2014 confermano che il calo registrato a partire dal 2012 non è una flessione temporanea, ma una tendenza che sembra consolidarsi di anno in anno. Sebbene il decremento sia limitato, la riduzione delle coperture vaccinali a 24 mesi che si è registrata in questi ultimi 2 anni per poliomielite, epatite B, difterite e pertosse può portare alla creazione di sacche di persone suscettibili, con conseguenze gravi a causa della perdita dei vantaggi della immunità di gregge. Anche per malattie attualmente non presenti in Italia, come poliomielite e difterite, c’è sempre il rischio di casi sporadici;
   grazie alle vaccinazioni, malattie gravi che in passato hanno causato milioni di decessi e di casi di disabilità sono diventate rare. Molti genitori di oggi sono cresciuti senza avere alcuna cognizione dei rischi causati dalle malattie prevenibili con le vaccinazioni e dei benefici che derivano dall'immunizzazione per l'individuo e per la comunità: le precedenti generazioni ben comprendevano, invece, il valore dei vaccini, perché avevano avuto un'esperienza diretta o indiretta dei danni causati da queste malattie;
   il morbillo rimane una malattia molto frequente anche nel nostro Paese. In Italia dall'inizio del 2013 sono stati segnalati 4.094 casi di morbillo, di cui 2.258 nel 2013, 1.696 nel 2014 e 140 nei primi sette mesi del 2015. Di questi ultimi, il 79,7 non era stato vaccinato e il 17,3 per cento aveva effettuato una sola dose di vaccino. Il 17,1 per cento dei casi era di età inferiore ai 5 anni, fascia in cui è stata osservata l'incidenza più elevata (0,88 casi per 100.000). Circa il 30 per cento dei casi segnalati di morbillo è stato ricoverato in ospedale e un quarto dei casi ha avuto almeno una complicanza. Le coperture vaccinali a 24 mesi nel nostro Paese sono chiaramente insufficienti ad arginare la circolazione del morbillo e, anche se in alcune regioni si registra un incremento della proporzione di vaccinati ad età successive, la quota di bambini rimasti suscettibili al morbillo per un tempo inutilmente lungo continua a sostenere l'endemia;
   è stato presentato in questi giorni ed è al vaglio della Conferenza Stato-regioni il nuovo piano nazionale vaccini 2016/2018;
   organi di stampa riportano la notizia che da ora in poi vi sarebbe l'obbligo di essere vaccinanti per poter essere iscritti a scuola –:
   quali misure urgenti e concrete il Ministro interrogato intenda adottare per far sì che si torni ad avere una copertura vaccinale atta a garantire e a tutelare tutta la popolazione da malattie ormai debellate e se non ritenga necessario predisporre urgentemente campagne informative volte a fare chiarezza sulla necessità e sull'efficacia dei vaccini, nonché se risponda al vero che si possono prevedere sanzioni per quegli operatori sanitari che siano contrari alla somministrazione dei vaccini o che vi sia la possibilità per i bambini non vaccinati di non poter frequentare la scuola.
(3-01782)


Iniziative volte a garantire la soglia di sicurezza della copertura vaccinale nel nostro Paese – 3-01783

   CALABRÒ. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito delle attività di monitoraggio delle vaccinazioni incluse nel piano nazionale di prevenzione vaccinale, i dati dell'Istituto superiore di sanità, pubblicati dal Ministero della salute, evidenziano che la copertura vaccinale nel nostro Paese è al limite della soglia di sicurezza;
   tali dati indicano un tasso di vaccinazione al di sotto degli obiettivi minimi previsti dal piano nazionale per la prevenzione vaccinale 2012-2014; scendono, infatti, al di sotto del 95 per cento le vaccinazioni per poliomielite, tetano, difterite ed epatite B e la percentuale scende ulteriormente per le vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia, che raggiunge una copertura dell'86 per cento, diminuendo di oltre 4 punti percentuali;
   questa situazione, che tende progressivamente a peggiorare, rischia di avere gravi conseguenze sia sul piano individuale che collettivo, poiché scendere sotto le soglie minime significa perdere via via la protezione della popolazione nel suo complesso e aumentare contemporaneamente il rischio che bambini non vaccinati si ammalino, che si verifichino epidemie importanti, che malattie per anni cancellate dalla protezione dei vaccini non siano riconosciute e trattate in tempo;
   anche l'Agenzia italiana del farmaco ha evidenziato che la riduzione delle vaccinazioni «rischia di generare serie conseguenze sulla salute pubblica compromettendo l'effetto immunità di gregge, qualora il numero dei soggetti vaccinati dovesse diminuire al di sotto della soglia minima per scongiurare la diffusione delle patologie» –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere per fare fronte a questa preoccupante situazione. (3-01783)


Iniziative per contrastare la diffusione della meningite, anche attraverso campagne di sensibilizzazione volte ad incrementare la somministrazione di vaccini, con particolare attenzione alla situazione della Toscana – 3-01784

   PARISI, ABRIGNANI, D'ALESSANDRO, FAENZI, GALATI, MOTTOLA, FRANCESCO SAVERIO ROMANO, BORGHESE, BUENO e MERLO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   nel 2014 sono stati registrati in tutto il territorio nazionale 163 casi di malattia invasiva da meningococco, con un'incidenza pari a 0,27 casi per 100.000 abitanti, un dato in linea con gli anni precedenti, ma che risulta essere in consistente aumento nel 2015, nello specifico relativamente a casi di meningococco di tipo C in giovani adulti;
   se sino al 2014 l'incidenza media non mostrava scostamenti tra le regioni italiane, nel 2015 la Toscana sta registrando l'incremento maggiore dei casi di meningite: dai 12 del 2013, ai 16 del 2014 ai 35 del 2015 – più del triplo dell'incidenza toscana del 2014 e più del triplo di quella nazionale – con conseguente ed inevitabile allarme nell'opinione pubblica;
   dei 35 casi di meningite registrati in Toscana nel corso del 2015, l'ultimo venerdì 16 ottobre 2015, 28 derivano da meningococco C, il più virulento, 4 da meningococco B, meno grave ma solitamente più diffuso del precedente, 1 dal ceppo W, 1 pneumococcica, mentre un caso resta non noto. Se la diffusione del ceppo B rientra nella norma epidemiologica, ad allarmare è l'anomala diffusione del più grave ceppo C;
   alla data del 30 aprile 2015, l'Istituto superiore di sanità aveva ricevuto 56 segnalazioni di malattie invasive da meningococco nel 2015 e di queste oltre un terzo, 22, provenivano dalla Toscana;
   gli esiti sono stati purtroppo drammatici, con 7 decessi, di cui 6 per meningococco C (3 vittime di 12, 16 e 34 anni nell'azienda sanitaria locale 11 di Empoli, una di 82 anni nell'azienda sanitaria locale 10 di Firenze, una di 31 anni nell'azienda sanitaria locale 8 di Arezzo e una di 44 anni nell'azienda sanitaria locale 4 di Prato) ed uno per meningococco B, di 48 anni, nell'azienda sanitaria locale 1 di Massa Carrara;
   la regione Toscana ha rafforzato la rete di contatti con l'Istituto superiore di sanità che supporta le decisioni locali e regionali dall'alto dell'esperienza e della visione nazionale e internazionale dei fenomeni ed ha, inoltre, avviato una campagna straordinaria di vaccinazione. Ad oggi risultano essere state effettuate in Toscana oltre 150.000 vaccinazioni nella fascia di età dagli 11 ai 45 anni (di cui oltre 80.000 nella fascia 11-20 anni);
   pur tuttavia, secondo il parere di numerosi medici specializzati in malattie infettive, la percentuale di soggetti vaccinata è ancora molto bassa in confronto all'emergenza in corso; a somministrare i vaccini sono il 70 per cento dei pediatri ed il 55 per cento dei medici di famiglia, mentre i restanti non hanno aderito alla campagna straordinaria –:
   se il Ministro interrogato, anche attraverso l'attività dell'Istituto superiore di sanità, si sia attivato per individuare la presenza sul territorio toscano di batteri appartenenti a cloni diversi dal solito, mettendo in campo campagne di sensibilizzazione presso medici e famiglie volte a incrementare la somministrazione di vaccini contro la meningite, attivando il piano nazionale prevenzione vaccinale, in discussione presso la Conferenza Stato-regioni, che contiene norme specifiche a contrastare la diffusione della meningite in Toscana. (3-01784)


Iniziative in relazione alla diffusione degli apparecchi da gioco destinati ai minorenni denominati ticket redemption e per il contrasto alla ludopatia – 3-01785

   GIORGIA MELONI, TAGLIALATELA, RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, NASTRI e TOTARO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   è in costante aumento la diffusione in Italia degli apparecchi da gioco denominati ticket redemption, apparecchi del tutto simili alle slot machine ma destinate ad un pubblico di bambini e minorenni;
   le ticket redemption, infatti, non erogando vincite in denaro, ma meramente dei tagliandini per continuare a giocare e delle vincite in premi su base casuale, sono sottratte al divieto di utilizzo da parte dei minori di diciotto anni;
   tali apparecchi, tuttavia, replicano meccanismi tipici del gioco d'azzardo, quali la premialità e la compulsività, e di fatto incentivano al gioco d'azzardo bambini anche molto piccoli, creando in essi l'abitudine al gioco «premiale»;
   le sale che ospitano le ticket redemption si trovano in luoghi aperti al pubblico e molto frequentati, come, ad esempio, centri commerciali, e frequentemente esse si trovano in locali attigui a sale da gioco per maggiorenni;
   il gioco d'azzardo patologico sta guadagnando sempre più attenzione, sia in ambito sanitario sia da parte del legislatore, e in Italia è stata già inserita all'interno dei livelli essenziali di assistenza a causa della crescente diffusione e gravità del fenomeno;
   secondo la «Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia», nella fascia d'età compresa tra i 15 e i 19 anni la pratica del gioco d'azzardo arriva al 49,4 per cento e oltre il 3 per cento di questi sono giocatori patologici;
   il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza vieta il gioco d'azzardo ai minori di diciotto anni e recentemente è stato sia previsto l'inasprimento delle relative sanzioni, sia introdotto il divieto di ingresso ai medesimi soggetti nelle aree destinate al gioco con vincite in denaro;
   la finalità di queste disposizioni è, evidentemente, quella di scongiurare l'accesso al gioco d'azzardo da parte dei minori, soggetti fragili e perciò meritevoli di una protezione ulteriore da parte dell'ordinamento;
   l'attività del bambino con le ticket redemption lo porta ad isolarsi ed alienarsi e rappresenta l'opposto di quelle funzioni fondamentali del gioco, quali la creatività, la socialità e la didattica;
   con le ticket redemption, invece, scopo del gioco diventa la vincita, intesa come possibilità di continuare a giocare, con l'effetto che più si gioca, più si può giocare, il tutto naturalmente calato in una logica commerciale, dove il rapporto tra il valore e la quantità dei premi corrisposti non è mai superiore a quanto speso in giocate;
   da notizie di stampa risulta che il disegno di legge di stabilità per il 2016 prevede che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli espleti una gara per l'attribuzione di oltre ventimila nuove concessioni per l'esercizio del gioco pubblico –:
   se sia informato di quanto esposto in premessa e quali iniziative intenda assumere in merito al caso specifico e per il contrasto alla ludopatia. (3-01785)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 20 SETTEMBRE 2015, N. 146, RECANTE MISURE URGENTI PER LA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE (A.C. 3315-A)

A.C. 3315-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3315-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.13, 1.14, 1.31, 1.62 e 1-bis.10, e sull'articolo aggiuntivo 1.08, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3315-A – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.
(Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali).

  1. All'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo le parole: «di vigilanza sui beni culturali;» sono aggiunte le seguenti: «l'apertura al pubblico di musei e luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;».

Articolo 2.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3315-A – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1 è premesso il seguente:
  «Art. 01. – (Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura). – 1. In attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione».

  All'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «l'apertura al pubblico» è inserita la seguente: «regolamentata», dopo le parole: «di musei» sono inserite le seguenti: «e altri istituti», dopo le parole: «all'articolo 101» sono inserite le seguenti: «, comma 3,» e le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».

  Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:
  «Art. 1-bis. – (Clausola di neutralità finanziaria). – 1. All'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

A.C. 3315-A – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 01.
(Livelli essenziali delle prestazioni nella cultura).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , nel rispetto degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione.
01. 200. La Commissione.

ART. 1.
(Modifiche alla legge n. 146 del 1990 in materia di sciopero nei servizi pubblici essenziali).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 1-bis.
1. 22. Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sopprimerlo.
*1. 1. Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Sopprimerlo.
*1. 23. Placido, Airaudo, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori.

  Sopprimerlo.
*1. 25. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 40 della Costituzione sul diritto di sciopero».
1. 111. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 26 della legge n. 300 del 1970».
1. 109. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e controllo del loro perimetro di sicurezza».
1. 114. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali ; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e del patrimonio paesaggistico-culturale».
1. 121. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali ; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e paesaggistico-culturali».
1. 116. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali ; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e paesaggistici.»
*1. 11. Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali ; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e paesaggistici.»
*1. 115. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali ; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e storico-artistici».
1. 117. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali ; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e storici».
1. 118. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali ; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e artistici».
1. 119. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: culturali ; «fino alla fine del comma, con le seguenti: culturali» sono aggiunte le seguenti: «e del patrimonio artistico».
1. 120. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, dopo le parole: sono aggiunte le seguenti: ” aggiungere le seguenti: previa valutazione obbligatoria inerente il differimento dell'astensione ad altra data,.
1. 3. Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Cominardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: sono aggiunte le seguenti: aggiungere le seguenti: fatti salvi i casi di sciopero economico – politico, essenzialmente diretto ad ottenere o impedire un intervento su materie di immediato interesse dei lavoratori, verso gli organi politici, il Governo ed il Parlamento,
1. 4. Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, sostituire le parole: l'apertura al pubblico regolamentata con le seguenti: nel pieno rispetto del diritto di sciopero, l'apertura al pubblico regolamentata, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
1. 127. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole da: regolamentata fino alla fine del comma, con le seguenti: di musei e luoghi della cultura, eccetto quelli di cui all'articolo 101, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.
1. 108. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, dopo la parola: regolamentata aggiungere le seguenti: previo accordo con le organizzazioni sindacali e le amministrazioni interessate.
1. 128. Gregori, Fassina.

  Al comma 1, sostituire le parole: di musei e altri istituti e luoghi della cultura con le seguenti: e il relativo accesso a musei, siti e spazi espositivi dei beni culturali e ambientali.
1. 26. Simonetti.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi dieci siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 33. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi quindici siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 34. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi venti siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 35. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi venticinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 36. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi trenta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 37. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi trentacinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 38. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi quaranta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 39. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi quarantacinque siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 40. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: che risultino tra i primi cinquanta siti più visitati in Italia nella relativa rilevazione annuale dell'Istat.
1. 41. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: inclusi dall'Unesco nel Patrimonio mondiale.
1. 32. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di cento dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 42. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di novanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 43. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ottanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 44. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di settanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 45. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di sessanta dipendenti a tempo piene o equivalenti.
1. 46. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di cinquanta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 47. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di quarantacinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 48. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di quaranta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 49. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di trentacinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 50. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di trenta dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 51. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventotto dipendenti a tempo pieni o equivalenti.
1. 52. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventisei dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 53. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di venticinque dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 54. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventiquattro dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 55. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di ventidue dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 56. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: di cui all'articolo 101, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: limitatamente ai siti che occupino mediamente non meno di venti dipendenti a tempo pieno o equivalenti.
1. 57. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: comma 2, lettere a), d), e) ed f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
1. 60. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: comma 2, lettere a), d), e) ed f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente ai siti inclusi dall'Unesco nel Patrimonio mondiale.
1. 58. Polverini.

  Al comma 1, sostituire le parole: comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 con le seguenti: comma 2, lettere a), d), e) ed f), del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, limitatamente ai siti di proprietà pubblica.
1. 59. Polverini.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:, limitata ai periodi di tempo in cui, secondo quanto stabilito dagli accordi sindacali vigenti, le azioni di sciopero non possono essere effettuate.
1. 16. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:, limitata ai periodi di tempo stabiliti dai singoli accordi di natura contrattuale.
1. 100. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:, limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo e comunque nel rispetto dell'esercizio del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva nazionale in materia di assemblea.
1. 6. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:, limitatamente al mese di agosto, ai giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio e nei giorni dal giovedì antecedente la Pasqua al martedì successivo.
1. 7. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42, aggiungere le seguenti: fermo restando il rispetto dei diritti sindacali e quanto eventualmente disposto in materia dai contratti collettivi nazionali di riferimento.
1. 110. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:, nel rispetto del diritto di sciopero e di quanto pattuito in sede di contrattazione collettiva in tema di assemblea.
1. 105. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:, compatibilmente con l'esercizio del diritto di sciopero.
1. 103. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:; in ogni caso lo sciopero costituisce un diritto di libertà, il cui esercizio non può essere limitato né può comportare alcuna sanzione da parte dell'ordinamento.
1. 5. Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:, rinviandone la disciplina delle modalità in sede di sessione negoziale.
1. 101. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42 aggiungere le seguenti:, purché disciplinata dagli accordi negoziali di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni.
1. 104. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42, aggiungere le seguenti: previo accordo con le organizzazioni sindacali e quelle degli utenti.
1. 112. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, dopo le parole: n. 42, aggiungere le seguenti: previo parere delle organizzazioni sindacali e della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.
1. 113. Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, effettua un sistema di monitoraggio e valutazione, volto a programmare e indirizzare l'azione degli operatori pubblici e privati in tema di servizi essenziali al pubblico, prevedendo in particolare:
   a) le modalità di organizzazione ed erogazione di ciascun servizio;
   b) i livelli di erogazione di ciascun servizio, in termini di rappresentazione numerica o quantitativa;
   c) le dimensioni quantitative e qualitative della domanda;
   d) la capacità di ciascun servizio di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;
   e) la capacità di ciascun servizio di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto di riferimento;
   f) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;
   g) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario;
   h) l'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità;
   i) l'alimentazione e il potenziamento del sistema statistico nazionale sui servizi aggiuntivi culturali.
1. 13. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Nel rispetto delle singole autonomie, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità del servizio pubblico essenziale della fruizione di musei, biblioteche e beni librari e archivistici statali, situati nei comuni, e analoghe istituzioni dipendenti da enti locali, ecclesiastici o privati, aggiorna le forme di collaborazione, definite, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, con appositi accordi e convenzioni, previo accordo tra i rappresentanti sindacali della parte datoriale e della parte dei lavoratori;
  1-ter. L'integrazione degli accordi e convenzioni con i soggetti privati prevede anche la fissazione di nuovi criteri ai fini della selezione dei beneficiari del sostegno pubblico da parte dello Stato, regioni e degli altri enti pubblici territoriali, di cui al comma 1 dell'articolo 113 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, previa valutazione dei seguenti risultati, anche ai fini dell'applicazione trasparente ed oggettiva di penalità e premialità:

   a) la capacità di ciascun servizio privato di generare positivi effetti di mediazione, valorizzazione e fruizione;

   b) la capacità di ciascun servizio privato di generare effetti positivi di crescita sociale ed economica nel contesto territoriale di riferimento;

   c) la garanzia nell'esecuzione dei servizi aggiuntivi, la trasparenza della gestione e il suo corretto ed efficace svolgimento rispetto agli obiettivi dichiarati nel progetto di servizio da parte del concessionario;

   d) la disponibilità di adeguate informazioni per sostenere un processo di costante miglioramento gestionale, nell'ottica di un dialogo costruttivo tra amministrazione e concessionario.
1. 15. Luigi Gallo, Chimienti, Cominardi, Simone Valente, Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Dall'Osso, Marzana, Di Benedetto, Brescia, Vacca, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di rendere sostenibile la qualità dei servizi nei musei e luoghi di cultura, di cui all'articolo 101 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, in cui si collocano flussi di visitatori superiori almeno alle 100.000 presenze, inserisce i predetti beni in una apposita categoria al fine di incentivarne le dotazioni economiche e di personale.
1. 14. Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con gli enti locali interessati, previo parere delle organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto del diritto di assemblea e del diritto di sciopero dei lavoratori.
1. 8. Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai sensi dell'articolo 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con gli enti locali interessati, previo parere delle organizzazioni sindacali, stabilisce i criteri attuativi delle disposizioni di cui al comma 1, nel rispetto del diritto di sciopero dei lavoratori.
1. 125. Fassina, Gregori.

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 fanno salvo quanto già eventualmente disposto in materia dalla contrattazione collettiva nazionale, nell'ambito del diritto di sciopero dei lavoratori
1. 122. Fassina, Gregori.

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in alcun modo pregiudicare quanto disposto dalla contrattazione collettiva nazionale in materia del diritto di sciopero.
1. 123. Fassina, Gregori.

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non possono in alcun modo pregiudicare quanto disposto dagli articoli 15, 16 e 260 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
1. 124. Fassina, Gregori.

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano solo successivamente all'attivazione del meccanismo di conciliazione di cui all'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146.
1. 126. Fassina, Gregori.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. L'apertura di cui al comma 1 deve essere garantita con il personale preposto al medesimo servizio in forza alla data di entrata in vigore del presente decreto.
1. 29. Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 10 non si applicano ai prestatori di lavoro del settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42».
1. 12. Simone Valente, Chimienti, Cominardi, Luigi Gallo, Tripiedi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso, Vacca, Marzana, D'Uva, Di Benedetto, Brescia.

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
  «2-bis. In ogni caso, le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di cui al comma 2 non possono comandare il lavoratore, negando l'adesione all'astensione, se la prestazione indispensabile può essere garantita dai colleghi non aderenti mediante sostituzione»;
   b) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «e al comma 2-bis.».
1. 63. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 2, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'ultimo periodo dopo le parole: «Le amministrazioni e le imprese erogatrici dei servizi di trasporto sono tenute a comunicare agli utenti,» sono aggiunte le seguenti: «anche attraverso affissione nei luoghi di lavoro, nelle stazioni ferroviarie e aeroportuali, sms, posta elettronica, social network, comunicati radio-televisivi»;
   b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «L'obbligo di comunicazione di cui al periodo precedente si applica a tutte le amministrazioni e alle imprese erogatrici dei servizi cui si applica la presente legge».
1. 62. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 67. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di quindici giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 66. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di venti giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 65. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 4 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-septies. Le somme trattenute ai lavoratori e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 64. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto il seguente comma:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 può essere adottata per un massimo di due volte nell'arco di un trimestre per settore di applicazione dei servizi pubblici essenziali».
1. 68. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per almeno sei mesi».
1. 69. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo dei Contratto collettivo di lavoro per almeno cinque mesi».
1. 70. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato rinnovo del Contratto collettivo di lavoro per almeno quattro mesi».
1. 71. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato pagamento delle spettanze economiche per almeno tre mesi, anche non consecutivi».
1. 72. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 8 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'ordinanza di cui al comma 1 non può essere adottata nel caso in cui si evidenzia un comportamento doloso da parte delle amministrazione e delle imprese erogatrici di servizi con specifico riferimento al mancato pagamento delle spettanze economiche per almeno due mesi, anche non consecutivi».
1. 73. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di dieci giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 74. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di quindici giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 75. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale entro il termine tassativo di venti giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 76. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 9 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. Le somme trattenute ai singoli prestatori di lavoro e alle organizzazioni dei lavoratori per effetto di sanzioni successivamente giudicate illegittime sono restituite dall'Istituto nazionale della previ- denza sociale entro il termine tassativo di trenta giorni, al termine dei quali si applicano gli interessi di legge».
1. 77. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. La Commissione convoca, di norma ogni sei mesi, le Confederazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale e le associazioni sindacali di categoria per una valutazione complessiva delle azioni intraprese dalla Commissione stessa ai sensi del presente articolo».
1. 78. Polverini.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per i dipendenti delle strutture museali e archeologiche è istituito un premio produttività correlato al numero di biglietti emessi, ovvero al numero di abbonamenti sottoscritti, nel corso dell'anno solare e al grado di soddisfazione dell'utente rilevabile tramite apposita strumentazione informatica per la registrazione del customer satisfaction.
1. 31. Simonetti.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. In occasione di eventi di rilevanza nazionale o internazionale, la Commissione di garanzia di cui all'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, su segnalazione del Ministro dell'interno o del Prefetto negli altri casi, invita i soggetti proclamanti a differire la data dell'astensione dal lavoro per l'intera durata della manifestazione. Qualora gli eventi di rilevanza nazionale o internazionale abbiano una durata complessiva superiore ai tre giorni, la delibera di invito della Commissione di garanzia sarà limitata alle manifestazioni più rilevanti nell'ambito dell'evento medesimo, come individuate dal Ministro degli interno o dal prefetto.
1. 79. Pizzolante, Bosco.
(Inammissibile)

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Nell'ambito delle procedure di attuazione delle disposizioni in materia di regolamentazione del diritto di sciopero nel settore dei beni culturali, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 12 giugno 1990 , n. 146, così come modificato dal comma 1 del presente decreto, si tiene particolarmente conto dei periodi coincidenti con lo svolgimento di grandi eventi di rilevanza internazionale.
1. 107. Rostellato.

  Dopo comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di contemperare il diritto di sciopero dei lavoratori e il diritto dell'utenza alla fruizione del patrimonio storico e artistico nazionale, i soggetti privati che operano nel settore dei beni culturali, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, stipulano appositi accordi sindacali per l'esercizio del diritto d'assemblea e di sciopero.
1. 106. Luigi Gallo, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Simone Valente, Dall'Osso, Lombardi, Ciprini, Vacca, Marzana, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al fine di garantire l'efficienza e la trasparenza dell'applicazione della disciplina essenziale della pubblica fruizione del bene pubblico, la scelta di gestione dei servizi dei beni culturali, quali il servizio di bigliettazione il servizio di accoglienza, di guida e assistenza didattica, di fornitura di sussidi catalografici, audiovisivi e informatici il servizio della regolazione degli accessi, della gestione dei sistemi atti ad assicurare il mantenimento di condizioni di microclima e di luminosità idonee alla conservazione delle opere, è operata, ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dagli enti titolari dei beni, eventualmente anche in forma consortile pubblica, attraverso strutture dotate di autonomia.
1. 03. Ciprini, Chimienti, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Luigi Gallo, Simone Valente, Vacca, Brescia, Di Benedetto, D'Uva, Marzana.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. All'articolo 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
  «1-bis. È data facoltà ai lavoratori di promuovere forme di protesta assimilabili allo sciopero al fine di dare rilievo ai problemi relativi alla qualità, alla quantità e alla sicurezza dei servizi. Sono previste:
   a) forme di protesta dei lavoratori che prevedano il mancato pagamento di servizi e prestazioni o altre infrazioni;
   b) forme di protesta dei lavoratori che prevedano l'interruzione del servizio.

  1-ter. Le iniziative di cui al comma 1-bis, lettera a), non sono punibili con multe o sanzioni di alcun tipo purché i soggetti promotori di cui al comma 1 rispettino le indicazioni previste dal medesimo comma 1. Le iniziative di cui alla lettera b), del comma 1-bis, devono essere indette dai soggetti indicati al medesimo articolo».
1. 04. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non possono altresì fare parte della Commissione persone che abbiano rivestito negli ultimi cinque anni cariche governative o cariche amministrative.»
1. 05. Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. All'articolo 13 comma 1, lettera a), secondo periodo, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, le parole da: «che sono tenute» fino a: «valutato idoneo» sono sostituite delle seguenti: ”La delibera per avere valore operativo e vincolante per tutti i soggetti interessati deve essere sottoscritta dalle organizzazioni sindacali rappresentanti almeno il 51 per cento dei lavoratori iscritti o il 60 per cento dei voti riportati nelle elezioni delle RSU. In caso di dissenso, la deliberazione, a richiesta del 15 per cento degli iscritti o del 10 per cento dei voti riportati nelle elezioni della RSU ovvero di quote significative di rappresentanti RSU o di lavoratori da definirsi in sede di contrattazione, deve essere sottoposta a referendum di convalida; in caso di non approvazione, la delibera è nulla.
1. 06. Chimienti, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. All'articolo 13, comma 1, lettera d), della legge 12 giugno 1990, n. 146, le parole da: «può invitare» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «dispone il differimento dell'astensione per consentire un ulteriore tentativo di mediazione. In caso di esito negativo, lo sciopero può essere nuovamente proclamato nel rispetto dei termini di preavviso e delle altre misure previste dalla presente legge».
1. 07. Chimienti, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Lombardi, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1.1.

  1. Al comma 1, lettera h), dell'articolo 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146 le parole da: «invita» fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: «applica il pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) – gestione dell'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria».
1. 08. Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Simone Valente, Vacca, Marzana, D'Uva, Luigi Gallo, Di Benedetto, Brescia.
(Inammissibile)

ART. 1-bis
(Clausola di neutralità finanziaria).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1-bis – 1. Per l'attuazione delle disposizioni del presente decreto le amministrazioni interessate provvedono a stanziare ulteriori risorse aggiuntive per il fondo per la tutela del patrimonio culturale di cui all'articolo 1, commi 9 e 10, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al fine di implementare le risorse umane necessarie all'apertura di musei e altri istituti e luoghi della cultura.
1-bis. 10. Gregori, Fassina.

ART. 2.
(Entrata in vigore).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini della salvaguardia della libertà dei rapporti tra datori di lavoro e lavoratori, le modalità di attuazione delle modifiche di cui al presente decreto sono comunque demandate alla negoziazione in sede di contrattazione collettiva tra Stato, enti locali, organizzazioni datoriali e organizzazioni sindacali.
2. 12. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le regioni, gli enti locali e le organizzazioni sindacali stabiliscono i criteri di attuazione delle modifiche di cui al presente decreto stabilendo con esattezza gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica interessati dalle suddette modifiche, fermo restando il rispetto del diritto di sciopero dei lavoratori.
2. 14. Fassina, Gregori.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai sensi degli articoli 101 e 102 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, previo parere delle organizzazioni sindacali, attraverso regolamenti e direttive, stabilisce i criteri di attuazione delle modifiche di cui al presente decreto stabilendo con esattezza gli istituti e i luoghi della cultura di appartenenza pubblica interessati dalle suddette modifiche, fermo restando il rispetto del diritto di sciopero dei lavoratori.
2. 15. Fassina, Gregori.