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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 20 ottobre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 20 ottobre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Causin, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Duranti, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palma, Palmizio, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Spadoni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Zanetti, Zanin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiello, Castiglione, Causin, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Locatelli, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palma, Palmizio, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Spadoni, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Zanetti, Zanin.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 19 ottobre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   DE ROSA ed altri: «Incentivo per la realizzazione di opere finalizzate al recupero e al riutilizzo delle acque meteoriche» (3371).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 15 ottobre 2015, ha comunicato che la 10a Commissione (Industria, commercio, turismo) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l'etichettatura dell'efficienza energetica e abroga la direttiva 2010/30/UE (COM(2015) 341 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 97).

  Questa risoluzione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 323).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Fondazione «Rossini Opera Festival», per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 324).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissioni dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale.

  Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, con lettere in data 9 e 13 ottobre 2015, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo:
   al gruppo editoriale Vita Spa, per la realizzazione del progetto «Media africani per lo sviluppo dell'Africa – Piano strategico di informazione su pace e sicurezza»;
   all'associazione Nessuno tocchi Caino, per la redazione del rapporto annuale 2015 sulla pena di morte nel mondo e l'innovazione del sito web dell'associazione.

  Queste comunicazioni sono trasmesse alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 19 ottobre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Commercio per tutti – Verso una politica commerciale e di investimento più responsabile (COM(2015) 497 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione e i risultati del programma Pericle per la protezione dell'euro contro la contraffazione monetaria nel 2014 (COM(2015) 507 final), corredata dai relativi allegati concernenti la panoramica delle azioni impegnate nel 2014 (COM(2015) 507 final – Annex 1) e le azioni del precedente programma Pericle attuate nel 2014 (COM(2015) 507 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla VI Commissione (Finanze);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 8 al bilancio generale 2015 – Risorse proprie – Garante europeo della protezione dai dati (COM(2015) 545 final), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 15 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Dasà (Vibo Valentia), Isernia e Marino (Roma).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Trasmissioni dal consiglio regionale dell'Emilia-Romagna.

  La Presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 19 ottobre 2015, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio (COM(2015) 337 final).

  Questo documento è trasmesso alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  La Presidente del consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, con lettera in data 19 ottobre 2015, ha trasmesso il testo di una risoluzione recante osservazioni sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Un «new deal» per i consumatori di energia (COM(2015) 339 final).

  Questo documento è trasmesso alla X Commissione (Attività produttive).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 16 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense (213).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 19 dicembre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 19 ottobre 2015, a pagina 4, prima colonna, le righe dalla sesta alla quattordicesima si intendono soppresse e dopo la ventesima riga si intendono inserite le seguenti:

   Commissioni riunite VII (Cultura) e XII (Affari sociali):
  GIGLI: «Modifica dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in materia di esercizio di attività extramuraria da parte di professori e ricercatori universitari con compiti assistenziali» (3215) Parere delle Commissioni I, V, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Orientamenti in merito alla costituzione di un polo unico per effettuare le visite di accertamento medico-legale presso l'Inps – 3-01773

A) Interrogazione

   PATRIZIA MAESTRI e LENZI. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il comma 108 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), ha previsto che gli enti pubblici di previdenza e assistenza sociale adottino interventi di razionalizzazione per la riduzione delle proprie spese, in modo da conseguire, a partire dal 2013, risparmi aggiuntivi non inferiori a 300 milioni di euro annui;
   in virtù di tale norma di legge, l'Inps, a decorrere dal 2 maggio 2013, ha disposto prima la riduzione e poi la sospensione delle visite mediche di controllo domiciliare disposte d'ufficio dall'ente, lasciando operative solo quelle richieste dai datori di lavoro. Tale decisione ha comportato la sospensione del rapporto di collaborazione di natura libero-professionale (articolo 6 del decreto ministeriale del 18 aprile 1996) per circa 1.400 medici assegnati alle attività di controllo d'ufficio delle assenze per malattia;
   ogni anno l'Inps spende oltre 2 miliardi di euro per l'indennità di malattia e circa 50 milioni di euro per le visite mediche di controllo d'ufficio, in gran parte recuperati attraverso le sanzioni per le assenze a visita, le riduzioni prognostiche e le irreperibilità al domicilio dichiarato;
   dal 2013 l'Inps dispone di un budget di soli 12 milioni di euro per le visite di controllo, che può comportare solamente una media di 5 visite d'ufficio al mese per medico rispetto alle 21 previste in precedenza;
   i recenti fatti di cronaca hanno riportato all'attenzione pubblica la proposta, condivisa anche nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sull'organizzazione dell'attività dei medici che svolgono gli accertamenti sanitari per verificare lo stato di salute del dipendente assente per malattia, approvato dalla XII Commissione affari sociali della Camera dei deputati, di istituire presso l'Inps un polo unico per l'effettuazione delle visite di accertamento medico-legale, che assommasse a sé le competenze oggi ripartite tra Inps e aziende sanitarie locali, in particolare per quanto attiene le visite di controllo ai dipendenti della pubblica amministrazione;
   tale ipotesi consentirebbe un significativo risparmio di risorse per gli istituti preposti e un sicuro efficientamento dell'attività di controllo. Essa consentirebbe, inoltre, di procedere alla riorganizzazione dell'attività di medicina fiscale, andando incontro all'esigenza di dare certezze ai suddetti rapporti di lavoro, anche per l'indubbio interesse pubblico di garantire che coloro che svolgono funzioni di controllo possano farlo senza timori –:
   quali siano gli orientamenti del Ministro interrogato circa la costituzione di un polo unico per l'effettuazione delle visite di accertamento medico-legale presso l'Inps. (3-01773)


Problematiche riguardanti la gestione della Fondazione Ravello – 2-01117

B) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per sapere – premesso che:
   l'11 giugno 2002 veniva costituita la «Fondazione Ravello», della quale facevano parte la regione Campania, la provincia di Salerno, il comune di Ravello e la Fondazione Monte dei Paschi di Siena, quest'ultima ritiratasi dalla Fondazione nel 2010;
   nel 2007 entravano a far parte della compagine fondativa anche l'ente provinciale per il turismo di Salerno e, segnatamente, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per il tramite dapprima della soprintendenza di Salerno e poi per il tramite della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici della Campania;
   in forza di tanto, nel consiglio di amministrazione della Fondazione, dal 2007 ad oggi, è stato presente un membro nominato, dapprima indirettamente, da ultimo direttamente dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   in forza di tutto quanto sopra, è stata concessa alla Fondazione Ravello la gestione del prestigioso monumento Villa Rufolo, di cui sono proprietari in quota parte l'ente provinciale per il turismo di Salerno e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per la parte demaniale;
   la Fondazione Ravello ha raggiunto, negli anni, brillanti ed eccezionali risultati, sia in termini di realizzazione del famosissimo, e ormai ultrasessantennale, Ravello Festival, vero fiore all'occhiello dell'offerta culturale italiana, sia in termini di gestione del monumento Villa Rufolo, che oggi vive un momento felicissimo per la complessa e complessiva mole di interventi realizzati per le modalità gestionali messe in campo, dopo cento anni di sostanziale immobilismo e degrado; il tutto – tanto vero ed importante – da indurre il Ministro interpellato a dichiarare, nel luglio 2014 e nel corso di una sua visita sopralluogo: «La Fondazione Ravello è un modello da seguire»;
   gli accadimenti dell'ultimo mese stanno gettando ombre drammaticamente gravi su una storia, fino a prima, tutta da incorniciare;
   come è dato leggere dalla stampa, il segretario generale della Fondazione ha trasmesso anche al Ministro interpellato, quale rappresentante istituzionale e legale del Ministero, copiosa documentazione dalla quale emergono fatti che, qualora siano confermati, hanno risvolti inquietanti;
   come è dato leggere dalla stampa, è infatti in atto un feroce tentativo di far diventare un soggetto esclusivamente culturale in quello che appare agli interpellanti il solito «carrozzone» politico. Dapprima, tentando di etichettare a posteriori come «politica» la precedente gestione, che ha visto alla Presidenza l'onorevole Renato Brunetta e che ha segnato prestigiosi risultati culturali ed economici, traghettando una fondazione da un disavanzo sostanziale di circa 500.000 euro ad una fondazione in attivo, nonché da una fondazione monocorde, che realizzava esclusivamente il Ravello Festival, ad una compiuta fondazione culturale poliedrica, affiancando al Festival prestigiosi e ulteriori eventi, ma, soprattutto, realizzando e concretizzando un modello gestionale di beni culturali quasi unico nello scenario italiano; per poi giustificare l'attuale governance in una logica propria dei peggiori turnover e, questa volta, sì politica nei fatti;
   sempre a leggere la stampa, dagli atti trasmessi al Ministro interpellato, sembrerebbe che i primi due mesi del nuovo corso siano stati spesi unicamente e con procedure di urgenza per defenestrare anticipatamente a scadenze contrattuali i protagonisti della precedente gestione e per tentare di spendere immediatamente le risorse rinvenute, frutto di attenta e scrupolosa gestione, tralasciando, invece, le azioni veramente urgenti, volte a dare garanzie e supporto alle importanti attività in corso, e segnatamente a quelle riguardanti il bene monumentale Villa Rufolo, alle emergenze, alle urgenze rappresentate e rimaste disattese –:
   cosa intenda fare il Ministro interpellato per frenare quella che, per gli interpellanti, è una deriva pericolosa che, travolgendo la Fondazione Ravello in nome della «politica», finirebbe per travolgere uno degli esempi più fulgidi di modello gestionale, un'eccellenza dell'offerta culturale italiana, un monumento tra i fiori all'occhiello del ricchissimo patrimonio nazionale.
(2-01117) «Russo, Occhiuto, Palese, Vella, Longo, Gregorio Fontana, Sandra Savino, Riccardo Gallo, Milanato, Valentini, Petrenga, Antonio Martino, Latronico, Calabria, Carfagna, Squeri, Vito, Prestigiacomo, Alberto Giorgetti, Sarro, Ravetto, Palmizio, Fucci, Nizzi, Polverini, Centemero, De Girolamo, Martinelli, Giammanco, Luigi Cesaro, Archi, Giacomoni, Biasotti, Picchi, Lainati, Catanoso, Baldelli, Romele».


Misure per contrastare l'espansione del virus citrus tristeza che sta colpendo le produzioni agrumicole della Sicilia orientale – 3-01774

C) Interrogazione

   BURTONE. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   gli agrumi della Sicilia continuano ad essere vittime di una terribile patologia, il virus citrus tristeza, che interessa circa 32.000 ettari di agrumeti, soprattutto nelle province di Catania e Siracusa;
   il problema presente da diversi anni rischia di compromettere seriamente la produzione agrumicola, tant’è che potrebbe addirittura essere a rischio estinzione la produzione agrumicola siciliana nei prossimi due/tre lustri se non si interviene con immediatezza;
   la superficie colpita dal virus continua ad aumentare negli anni ed è aumentata la veicolazione della sua trasmissibilità;
   occorrono misure di sostegno per il comparto, in quanto il costo degli espianti ed i mancati guadagni legati alle vendite «perdute» sono assolutamente rilevanti, tanto da indurre l'abbandono delle coltivazioni;
   sarebbe imminente il varo da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del piano agrumicolo nazionale;
   alla luce delle analisi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e dell'analisi dell'economia agraria, con il suo centro di ricerca per l'agrumicoltura e le colture mediterranee di Acireale, è assolutamente indispensabile prevedere un piano specifico per il territorio siciliano –:
   se e quali iniziative intende adottare il Governo al fine di contrastare efficacemente l'espansione del virus citrus tristeza che sta interessando le produzioni agrumicole della Sicilia orientale e quali misure di sostegno intenda prevedere per un comparto ormai al collasso. (3-01774)


DISEGNO DI LEGGE: S. 1880 – RIFORMA DELLA RAI E DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3272-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; ANZALDI; FICO ED ALTRI; MARAZZITI; FRATOIANNI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI (A.C. 420-2846-2922-2924-2931-2942)

A.C. 3272-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento all'esame interviene nel corpo del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, incidendo in particolare sul modello di governance e sull'attività gestionale della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
    il servizio pubblico – finanziato in larga parte dalla collettività e affidato per concessione ad una società per azioni – può considerarsi conforme ai principi costituzionali soltanto se lo Stato è in grado di soddisfare quelle «condizioni minime necessarie» (Corte costituzionale, sentenza n. 225 del 1974) affinché la proprietà pubblica nell'ambito della radiodiffusione sonora e televisiva possa, appunto, giustificarsi. Tale condizione, connaturata al servizio pubblico, assume una connotazione ancora più forte in un sistema radiotelevisivo aperto agli operatori privati;
    il parametro di valutazione è costituito dall'articolo 21 della Costituzione, che garantisce la libertà di manifestazione del pensiero non soltanto nella sua accezione «attiva», intesa come diritto di informare, ma anche nella sua accezione «passiva» di diritto del cittadino di essere informato attraverso una pluralità di fonti, così che questi «possa essere messo in condizione di compiere le sue valutazioni avendo presenti punti di vista differenti e orientamenti culturali contrastanti» (Corte costituzionale, sentenza n. 112 del 1993);
    non vi è dubbio che fra le richiamate «condizioni minime necessarie» che il servizio pubblico radiotelevisivo deve soddisfare al fine di giustificare la propria esistenza rilevi, al di sopra delle altre, l'indipendenza dai poteri economico e politico;
    la Corte costituzionale nella sentenza n. 225 del 1974 ha osservato che il servizio pubblico è chiamato a garantire il conseguimento di precisi obiettivi, fra i quali l'imparzialità, la completezza e l'apertura dell'informazione a tutte le correnti culturali, e ha stabilito che, rispetto a tali ineludibili finalità, la legge statale deve garantire «che gli organi direttivi dell'ente gestore non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantire l'obiettività»;
    il giudice delle leggi, tornando sull'argomento nella sentenza n. 194 del 1987, ha precisato che un consiglio di amministrazione «strutturato nell'orbita del Parlamento» è coerente con «l'elevato tasso di democraticità rappresentativa» che caratterizza il servizio pubblico radiotelevisivo;
    nel solco della richiamata giurisprudenza costituzionale – che valorizza la rappresentanza parlamentare in quanto espressione massima del principio pluralistico – si possono collocare tutti gli interventi legislativi con cui è stata disciplinata la governance della Rai: la legge n. 103 del 1975, il decreto-legge n. 807 del 1984, la legge n. 223 del 1990, la legge n. 206 del 1993, il decreto-legge n. 558 del 1993 e successive reiterazioni, e infine la legge n. 212 del 2004 le cui disposizioni concernenti il governo della televisione pubblica sono state trasfuse nel citato Testo Unico;
    la disciplina vigente, pur coerente con la giurisprudenza della Corte Costituzionale nel prevedere che la maggioranza dei consiglieri di amministrazione sia espressione di un organo parlamentare, non ha mancato di suscitare forti perplessità (della dottrina e del Consiglio d'Europa) circa la sua piena compatibilità con il principio costituzionale secondo cui gli organi direttivi della Rai non possano essere «costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo». Infatti, l'articolo 49, comma 9, del Testo Unico prescrive che sette dei nove consiglieri di amministrazione della Rai-Radiotelevisione Spa siano designati dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con il metodo del voto limitato a uno, e che i restanti due consiglieri siano indicati dal Ministero dell'economia. Nell'esperienza concreta, tuttavia, tale procedura di nomina non è stata in grado di impedire che la maggioranza del consiglio di amministrazione della Rai fosse espressione del continuum Governo-maggioranza, risultando perciò in contrasto con il citato principio costituzionale;
    alla luce dei principi richiamati il disegno di legge all'esame solleva numerosi dubbi di costituzionalità;
    l'articolo 2 del disegno di legge, nel novellare l'articolo 49 del Testo Unico, prevede una riduzione del consiglio di amministrazione da 9 a 7 membri. Di questi, due (fra cui l'amministratore delegato) sono designati direttamente dal Governo, due sono eletti dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica, con il metodo del voto limitato. Ne consegue che il peso dell'esecutivo nel governo del servizio pubblico risulta straordinariamente accresciuto: non soltanto perché in un consiglio di amministrazione ridotto a 7 membri aumenta il «peso specifico» dei consiglieri di nomina governativa, ma soprattutto perché il comma 10 del medesimo articolo attribuisce all'amministratore delegato poteri estremamente rilevanti. Il consiglio di amministrazione, cioè l'organo rappresentativo, subisce invece un significativo ridimensionamento anche per quanto attiene alle sue funzioni;
    è di tutta evidenza come tali disposizioni, nel garantire al continuum Governo-maggioranza la possibilità di esprimere la maggioranza all'interno del consiglio di amministrazione, comportino una manifesta violazione del principio del pluralismo dell'informazione nonché del divieto per il potere esecutivo di essere rappresentato in modo «esclusivo o preponderante», «direttamente o indirettamente», in seno all'organo amministrativo della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;
    ad alimentare il dubbio di costituzionalità delle disposizioni in oggetto è la previsione del voto limitato per la designazione di due consiglieri sia al Senato sia alla Camera. Nel contesto istituzionale italiano tale metodo di votazione non può garantire il perseguimento delle finalità per cui esso fu anticamente escogitato, ovverosia la rappresentazione delle minoranze. Infatti, con legislazioni elettorali basate su meccanismi premiali (prima la legge n. 270 del 2005, poi la legge n. 52 del 2015), la maggioranza parlamentare è in grado di designare tutti e quattro i componenti del consiglio di amministrazione, oltre ai due di designazione governativa: una prospettiva esiziale per l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo;
    il vulnus definitivo inferto dal disegno di legge al principio di indipendenza dei vertici della concessionaria dal potere esecutivo è contenuto nel novellato articolo 49, comma 7, del Testo Unico, che recita: «La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi»;
    una tale riconfigurazione dell'istituto della revoca contrasta apertamente con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 69 del 2009, nella quale si legge che «la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica [...] esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca. Il primo obbedisce alla logica della scelta discrezionale delle persone ritenute più capaci e meglio in sintonia con il soggetto che nomina; il secondo implica un giudizio sull'operato del componente dell'organo, che non può essere lasciato – pena la perdita del minimo di tutela della sua indipendenza – alla libera e incontrollata decisione di chi lo ha nominato»;
    la disciplina vigente prevede che sia la Commissione parlamentare di vigilanza ad esprimersi in prima battuta sulla revoca dei consiglieri, mentre il rappresentante del Governo, nell'assemblea degli azionisti allo scopo convocata, esprime il parere in conformità all'organo parlamentare: una procedura di revoca che appare dunque coerente con le argomentazioni svolte dalla Corte Costituzionale nella sentenza sopra richiamata;
    la novella contenuta nel disegno di legge stravolge, in modo improvvido e superficiale, il fragile equilibrio su cui si fonda l'attuale procedura di revoca, giacché prevede che sia l'assemblea degli azionisti, ovverosia il Governo, a pronunciarsi in un primo momento deliberando la revoca, la cui efficacia è sospesa fino a quando la Commissione di Vigilanza non esprime il suo parere favorevole. Si tratta di un vero e proprio scivolamento semantico, di una sostanziale inversione dei due momenti che definiscono la procedura di revoca. Si obietterà che il parere della Commissione di Vigilanza resta vincolante anche nell'attuale formulazione. Ciò è vero solo formalmente, perché sostanzialmente l'organo parlamentare sarà chiamato ad esprimersi su una revoca già deliberata, e dunque la sua valutazione non sarà libera, bensì risulterà condizionata. Se, per giunta, il parere a valle della Commissione è espresso con la maggioranza semplice, piuttosto che con una maggioranza qualificata, appare di tutta evidenza come il ruolo del Parlamento nella procedura di revoca sia stato compresso al punto da assumere una natura puramente ratificatoria. Ed è per questa ragione che la novella in esame appare del tutto incompatibile con il principio costituzionale secondo cui, giova ripeterlo, «la garanzia di indipendenza dei titolari di una carica [...] esclude che possa esservi una perfetta simmetria tra potere di nomina e potere di revoca»;
    merita di essere accennata, a margine, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo relativa all'articolo 10 della omonima Convenzione, per quanto concerne il rapporto fra libertà di espressione e principi del servizio pubblico radiotelevisivo. In Manole e altri vs. Moldavia la Corte EDU ha censurato la legislazione sui media della Moldavia per violazione del principio della libertà di espressione, stigmatizzando il fatto che una maggioranza monopartitica fosse in grado di nominare i vertici della televisione pubblica. Sul versante degli atti di soft law, invece, recentemente la Commissione di Venezia ha censurato la legislazione ungherese a causa della fisionomia del vertice del servizio pubblico radiotelevisivo, in quanto titolare di poteri troppo ampi ed eccessivamente dipendente dal Primo Ministro. Non può destare stupore, del resto, il fatto che la direttrice dell'EBU (European Broadcasting Union), Ingrid Deltenre, audìta dalla Commissione di merito del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge, abbia sottolineato che con questa riforma l'Italia diverrebbe l'unico ordinamento democratico europeo con il capo azienda del servizio pubblico nominato direttamente dal Governo;
    ulteriori gravi criticità di ordine costituzionale si annidano nel nuovo articolo 49-ter del Testo Unico, introdotto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge all'esame, che dispone una serie ingiustificata di deroghe all'applicazione del codice degli appalti. In particolare, il comma 1 dell'introducendo articolo 49-ter esclude dall'applicazione del codice le tipologie contrattuali già escluse dall'articolo 19, comma 1, lettera b) del d.lgs n. 163 del 2006, aggiungendovi «la commercializzazione, la distribuzione e la promozione dei programmi radiotelevisivi e di opere audiovisive»;
    il codice dei contratti pubblici, cui le norme contenute nel disegno di legge all'esame derogano, è atto di recepimento di direttive europee (2004/17/CE e 2004/18/CE). La primazia del diritto comunitario, com’è noto, si esprime in una priorità di applicazione, non già in una prevalenza gerarchica o di validità. Tanto ciò è vero che le norme comunitarie direttamente applicabili non provocano alcun effetto estintivo o modificativo delle norme nazionali con esse incompatibili, e dunque è sempre fatto obbligo al legislatore statale di apportare le «necessarie modificazioni o abrogazioni del proprio diritto interno al fine di depurarlo da eventuali incompatibilità o disarmonie con le prevalenti norme comunitarie (sentenza della Corte costituzionale n. 389 del 1989)»;
    va sottolineato, con riferimento all'ampliamento del novero delle tipologie contrattuali escluse, che l'elenco di cui all'articolo 19 del codice degli appalti è meramente riproduttivo dell'elenco di cui all'articolo 16 della direttiva 2004/18/CE (nonché, per la parte che qui rileva, dell'articolo 10 della direttiva 2014/24/CE) e che, pertanto, l'introducenda normativa interna nella parte in cui si pone in contrasto diretto con la normativa europea sarà disapplicata dal giudice ordinario. Ove non si riconoscesse l'immediata applicabilità dell'articolo 10 della recente direttiva 2014/24/CE, ancora in corso di recepimento, dovrebbe comunque considerarsi che con la sentenza n. 28 del 2010 la Corte ha riconosciuto alle direttive comunitarie, anche prive di efficacia diretta, natura di parametro interposto diretto di costituzionalità. Il giudice delle leggi afferma infatti chiaramente che «l'impossibilità di non applicare la legge interna in contrasto con una direttiva comunitaria non munita di efficacia diretta non significa tuttavia che la prima sia immune dal controllo di conformità al diritto comunitario, che spetta a questa Corte, davanti alla quale il giudice può sollevare questione di legittimità costituzionale, per asserita violazione dell'articolo 11 ed oggi anche dell'articolo 117, primo comma, Cost.». Tale orientamento innovativo è del resto confermato dalla successiva sentenza n. 227 del 2010, ricostruttiva della precedente giurisprudenza, in cui emerge la possibilità del giudice comune di «sollevare questione di legittimità costituzionale (...) quando il contrasto fosse con norme comunitarie prive di effetto diretto»;
    l'articolo 4, comma 2 del disegno di legge contiene una delega al Governo per il riassetto del Testo unico dei servizi di media audiovisivi, che oltre a richiamare per relationem i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 16 della legge di delega n. 112 del 2004, ne inserisce cinque dal contenuto estremamente generico. A tale riguardo, nel parere espresso dal Comitato per la legislazione si legge che i principi e i criteri direttivi della delega in oggetto risultano in alcuni casi «meramente ripetitivi di disposizioni già presenti nel testo unico in vigore», oppure «riproducono in forma di principi e criteri direttivi le previsioni di cui all'articolo 45, comma 2, lettere h) e f). Si tratta di una disposizione delegante che, seguendo la prassi deteriore, trasforma i «principi» in «obiettivi» e i «criteri» in «oggetti», risultando così del tutto incompatibile con il modello delineato dall'articolo 76 della Costituzione. Non per caso il parere del Comitato per la legislazione si conclude con la raccomandazione alle Commissioni di «specificare il principio e criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 4, comma 2, lettera a), che, nella sua genericità, dilata oltremodo l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo, contestualmente verificando la portata normativa dei principi e dei criteri direttivi contenuti alle lettere da b) ad e) del medesimo comma 1»,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3272-A ed abb.
N. 1. Fico, Nesci, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame non prevede l'ingresso nel consiglio di amministrazione di un rappresentante delle associazioni dei consumatori e un rappresentante dell'Autorità garante per le comunicazioni continuando inappropriatamente a delegare la vigilanza alla commissione parlamentare. La partecipazione del cittadino alla vita democratica è un principio che discende direttamente dal diritto di sovranità popolare e dal diritto di cittadinanza, riaffermato dalla normativa europea. Alcune azioni dell'Unione, quali la «Carta europea dei diritti dell'uomo nella città» (2000) e l'Agenda della conferenza di Fuerteventura, «Sviluppo della cittadinanza democratica e di una leadership responsabile a livello locale» (2002), sostengono la partecipazione diretta dei cittadini e la massima trasparenza nelle comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini. Alla luce di queste considerazioni, la caratteristica costitutiva del servizio pubblico radiotelevisivo deve essere la trasparenza nei confronti degli utenti. È manifestamente incostituzionale che in questo disegno di legge non si tenga conto di questo principio fondamentale sancito dalla nostra Costituzione. Nella maggior parte dei Paesi europei la trasparenza è garantita con strumenti diretti per la verifica e la bontà dei servizi erogati e attraverso l'individuazione di un organo supervisore designato a rappresentare gli interessi della società in generale e incaricato di valutare l'operato dell'azienda;
    l'articolo 21 della Costituzione sancisce non solo il «diritto di informare» come profilo attivo della libertà di espressione riferita a coloro che operano nel sistema dei media, ma anche il diritto all'informazione come profilo passivo riferito a tutti i cittadini in quanto componenti di quella opinione pubblica su cui la democrazia si fonda. La RAI, in qualità di concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, sulla base di un Contratto nazionale stipulato con il Ministero, deve garantire l'accesso ad un'informazione libera e completa a tutti i cittadini attraverso una «copertura integrale sul territorio nazionale». Spesso il vero ruolo di servizio pubblico, considerata la copertura capillare su tutto il territorio nazionale, viene svolto dalle tv locali e non dalla concessionaria che, per motivi orografici o per assenza di ripetitori, soprattutto in seguito al passaggio dalla televisione di tipo analogico al metodo digitale terrestre, non è in grado di assolvere al ruolo pubblico attribuitole. Si considera quindi palesemente incostituzionale continuare ad attribuire in esclusiva il rapporto di servizio pubblico alla RAI senza considerarne gli oggettivi limiti e non ravvisando la necessità di includere altri soggetti nell'erogazione di tale servizio;
    il presente disegno di legge, non prevedendo esplicitamente forme di controllo differenti dall'attuale commissione parlamentare di vigilanza, fa presagire una pianificazione della programmazione svolta dalla RAI come servizio pubblico non rispondente ai principi di obiettività, trasparenza e pluralismo. Il pluralismo, per definirlo con le parole della sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988, è la concreta possibilità di scelta tra programmi che garantiscano l'espressione di tendenze aventi caratteri eterogenei;
    l'inattività del Governo nell'introdurre norme a contrasto della strutturale evasione fiscale del canone si manifesta palesemente incostituzionale in quanto in contrasto con il principio ex articolo 53 della Costituzione che stabilisce che tutti i cittadini devono concorrere alle spese pubbliche,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3272-A ed abb.
N. 2. Caparini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini, Simonetti.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame interviene per riformare l'assetto di governance della Rai con il duplice obiettivo – dichiarato dall'esecutivo – di renderla più efficiente e più autonoma dal condizionamento politico, allo scopo di accentuarne la funzione sociale di servizio pubblico;
    il testo in esame, nonostante il confronto durante l'esame in Commissione e l'accoglimento, da parte del governo di alcune modifiche proposte dalle varie forze politiche, conserva ancora delle criticità;
    l'articolo 2 affronta il tema fondamentale della governance della Rai e reca novelle all'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005. Viene ridotto da 9 a 7 il numero dei consiglieri d'amministrazione designati: due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a uno; due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; uno designato dall'assemblea dei dipendenti della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa. È disciplinata la revoca dei componenti del consiglio di amministrazione e i casi di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri. Sono riformulati i compiti del consiglio d'amministrazione che nomina, su proposta dell'assemblea dei soci, un amministratore delegato di cui sono definiti i compiti. Sono ridotte le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi;
    le varie pronunce della Corte costituzionale del 1974, del 1987, del 2008 e del 2009, hanno tutte ribadito la centralità del Parlamento e della Commissione di vigilanza nella scelta del Consiglio di amministrazione e la necessità che il Governo ne rispetti le prerogative;
    sono utili alcune precisazioni, anche alla luce di numerose sentenze e ordinanze della Corte Costituzionale intervenute negli anni, tra cui le pronunce nn. 225 del 1974, 194 del 1987, 69 del 2009 e l'ordinanza della medesima Corte n. 61 del 2008;
    in particolare, la sentenza n. 225 del 1974, che ha dato origine alla legge 14 aprile 1975, n. 103 – recante «Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva» –, ha definitivamente aperto la strada verso la «parlamentarizzazione» del sistema radiotelevisivo pubblico, di fatto sottraendo la Rai al controllo diretto dell'esecutivo;
    in questa sentenza, la Corte Costituzionale affermò, la necessità di un sistema idoneo ad escludere il predominio del potere esecutivo nell'ambito dell'ente gestore. La Corte, pertanto, sollecitò il legislatore ad emanare una legge che avrebbe dovuto assicurare il raggiungimento, tra gli altri, di obiettivi volti a prevedere: a) che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non fossero costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo; b) che per la concretizzazione degli obiettivi indicati e per il relativo controllo fossero riconosciuti adeguati poteri al Parlamento, che istituzionalmente rappresenta l'intera collettività nazionale;
    con la sentenza n. 194 del 1987, la Corte riconobbe la dimensione costituzionale nella quale si posiziona la Commissione di vigilanza Rai, discendente dalla attribuzione al servizio radiotelevisivo della natura di «servizio sociale» (...) «diretto ad assicurare l'effettività della libera manifestazione del pensiero e della libera informazione, considerate come due aspetti essenziali ed inscindibili di un unico valore costituzionalmente protetto in via primaria dall'articolo 21 della Costituzione» strutturato «nell'orbita del parlamento» («parlamentarizzazione»);
    con l'ordinanza n. 61 del 2008 e la sentenza n. 69 del 2009 – relative al conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorto a seguito della proposta di revoca del Consigliere di amministrazione della Rai, Prof. Angelo Petroni – la medesima Corte ribadì la centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico;
    nell'ordinanza n. 61 si legge testualmente: «(...) l'affermazione della centralità del Parlamento nel governo del sistema radiotelevisivo pubblico» è presente nella legislazione a partire dalla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), oltre che nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, la quale con la sentenza n. 225 del 1974 «ha definitivamente aperto la strada verso la “parlamentarizzazione” del sistema radiotelevisivo pubblico, spostando il centro di determinazione delle scelte generali in tale settore a favore dell'organo rappresentativo della collettività nazionale»; (...) dall'esame di alcune pronunzie della Corte costituzionale, ed in particolare della sentenza n. 194 del 1987, si trae la conclusione secondo cui il Parlamento, «e per esso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi», costituisce «la sede istituzionale naturale nella quale il principio pluralista che deve informare l'intero settore radiotelevisivo pubblico, trova la più efficace garanzia sia con riguardo all'accesso delle formazioni sociali all'uso dei mezzi radiotelevisivi, sia con riguardo a meccanismi che garantiscano la presenza di una pluralità di fonti di informazione»; ... per queste ragioni, secondo la difesa della Commissione, «la “parlamentarizzazione” del servizio radiotelevisivo [...] implica la doverosa vigilanza da parte dell'organo parlamentare su tutte le vicende relative alla Rai da cui potrebbero derivare conseguenze negative per la libera manifestazione del pensiero e per la libera informazione»;
    ancora, nella sentenza n. 69 del 2009, con la quale la Corte ha risolto il conflitto sorto tra Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e Governo, è scritto: «(...) La difesa della Commissione segnala, in proposito, come le funzioni di indirizzo e vigilanza siano state attribuite all'organo parlamentare in considerazione dei caratteri di imparzialità, democraticità e pluralismo che devono informare lo svolgimento dell'attività del servizio pubblico radiotelevisivo ed al preciso scopo di evitare nella gestione del servizio “un'ingerenza diretta ed esclusiva dell'Esecutivo” (...) Sarebbe evidente, nel caso di specie, che il Ministro dell'economia ha agito “come se fosse l'unico soggetto titolare di poteri nella determinazione della revoca di un consigliere di amministrazione della Rai S.p.a. ignorando le attribuzioni di natura costituzionale spettanti alla ricorrente Commissione di vigilanza”, con la conseguenza di aver illegittimamente ricollocato la stessa Rai sotto il controllo esclusivo dell'Esecutivo»;
    sembra di evincere che in tutte queste pronunce, la Corte abbia voluto rimarcare che, finché esisterà un'esigenza di tutela del pluralismo in termini effettivi, sarà comunque indispensabile il ruolo di garanzia del Parlamento, che dovrebbe essere la più vicina, tra le istituzioni, al sentire reale del Paese. Garanzia che evidentemente non si esprime solo nella legislazione, ma anche nella definizione di interventi di indirizzo e vigilanza che da molto tempo caratterizza l'azione della Commissione parlamentare;
    giova infine, ricordare che la legge sul riassetto del sistema radiotelevisivo (legge n. 112 del 2004, cosiddetta legge Gasparri) ha introdotto un nuovo sistema per la designazione dei membri del Consiglio di amministrazione della Rai e del presidente che ha reso al Parlamento piena sovranità sulla designazione, attraverso la Commissione parlamentare di vigilanza;
    si tratta di una disposizione assolutamente in linea con la giurisprudenza costituzionale, proprio perché il ruolo dell'azionista di riferimento, riconducibile al Governo, esclude qualsiasi forma di preminenza limitandosi, di fatto, ad esprimere un solo membro, dal momento che la nomina di un altro, destinato ad essere il Presidente della Rai, diviene efficace solo dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti;
    giova ribadire che fintanto che la Rai resterà una società pubblica, le sentenze della Corte costituzionale devono essere rispettate e per tale ragione è auspicabile che il confronto tra Governo e Parlamento possa disegnare un assetto equilibrato;
    con riferimento ad altri profili del disegno di legge, la delega per il riassetto normativo della Rai di cui all'articolo 4 del disegno di legge, desta forti perplessità perché si tratta di una delega dal carattere troppo ampio e generico, come evidenziato anche nel parere espresso dal Comitato per la legislazione che si conclude con la raccomandazione alle Commissioni di «specificare il principio e il criterio direttivo di delega contenuto all'articolo 4, comma 2, lettera a), che, nella sua genericità, dilata oltremodo l'orizzonte della scelta discrezionale del Governo, contestualmente verificando la portata normativa dei principi e dei criteri direttivi contenuti alle lettere da b) ad e) del medesimo comma»;
    per la riforma del servizio pubblico, occorrerebbe una riflessione ancor più ampia e articolata, soprattutto per quanto riguarda l'evoluzione tecnologica che sta rivoluzionando lo stesso concetto di trasmissione radiotelevisiva e che impone sfide sempre più complesse,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3272-A ed abb.
N. 3. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati, Palese.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame novella, principalmente, la disciplina dell'assetto di governance della RAI;
    le nuove disposizioni manifestano diversi profili di incostituzionalità, andando ad incidere su una normativa che, seppur presentando diverse criticità, aveva il merito di attribuire un significativo ruolo al Parlamento in una materia tanto delicata, come richiesto in più occasioni dalla Corte Costituzionale;
    in particolare si incide sulla nomina degli organi di amministrazione RAI, prefigurando un intervento governativo, decisamente invasivo, che determina una importante lesione del principio di indipendenza, una tra le basi fondanti del diritto all'informazione costituzionalmente garantito;
    all'articolo 2 del provvedimento in esame viene previsto, infatti, che la nomina dell'amministratore delegato avvenga su proposta dell'Assemblea degli azionisti RAI, una società a totale partecipazione pubblica (al 99,56 per cento dal Ministero dell'Economia e delle Finanze) e, dunque. L'assemblea è, dunque, un organo di diretta emanazione governativa;
    l'amministratore delegato, tra l'altro, ai sensi del comma 10 dell'articolo 2, assume poteri di notevole rilevanza, con una compressione importante delle funzioni e del ruolo dell'organo collegiale;
    a questo si aggiunge la modalità di nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, di cui, su sette, sei sono di diretta o indiretta emanazione della maggioranza di Governo. Due consiglieri sono, infatti, di nomina governativa, mentre quattro di nomina parlamentare: un Parlamento che, si ricorda, sarà eletto con uno sproporzionato premio di maggioranza grazie alla nuove legge elettorale, cd Italicum (legge 6 maggio 2015, n. 52). È evidente dunque, come, di fatto, il Consiglio di Amministrazione della RAI risulterà essere totalmente sotto la diretta influenza, se non vero e proprio controllo, del Governo;
    numerose sentenze della Corte Costituzionale hanno individuato nei principi di indipendenza e pluralismo la base fondante del diritto riconosciuto all'articolo 21 della Costituzione;
    si ricorda come, tra l'altro, le sentenze n. 225 e 226 della Consulta sancirono, già nel 1974, il passaggio dalla televisione di Stato, su cui pesava in modo determinante l'intervento del Governo, alla televisione pubblica di indirizzo parlamentare;
    nello specifico, la sentenza n. 225 indicò come «condizioni minime necessarie perché il monopolio statale possa essere considerato conforme ai principi costituzionali» il principio per cui «gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività»;
    l'impostazione del testo in esame risulta, dunque, di tipo retrospettivo, con una svolta autoritaria volta ad introdurre un amministratore delegato con poteri abnormi, in grado di incidere anche sui criteri di reclutamento del personale, e un Consiglio di Amministrazione di nomina governativa, direttamente frutto delle scelte della maggioranza;
    è manifesta la violazione di principi costituzionalmente garantiti e dei vincoli derivanti sia dall'ordinamento comunitario che da numerosi obblighi internazionali, ed in particolare:
    a) l'articolo 21 della Costituzione, si ricorda, che sancisce il diritto di informazione, costituzionalizza il principio fondamentale del pluralismo e di un'informazione libera e indipendente (tra le altre si veda la sentenza della Corte costituzionale n. 826 del 1988);
    b) l'articolo 10 della Convenzione dei diritti dell'uomo in materia di libertà di informazione, nelle sue numerose interpretazioni e considerazioni da parte di organismi del Consiglio d'Europa sancisce, tra i principali requisiti che dovrebbe annoverare una legislazione relativa al servizio radiotelevisivo, l'indipendenza dell'informazione dal potere politico soprattutto nella scelta della governance degli organi di governo. Molte sono, infatti, le risoluzioni approvate dal Consiglio d'Europa che ravvisano tra le giustificazioni e i caratteri fondamentali del servizio radiotelevisivo pubblico 1’ indipendenza rispetto al Governo;
    c) l'articolo 117 della Costituzione, che, al primo comma, attribuisce la potestà legislativa allo Stato «nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali»;
    nessun accenno, nel testo del disegno di legge, ai succitati principi di indipendenza, pluralismo sociale o certezza delle risorse, punti cardine delle sentenze della Corte Costituzionale in materia;
    tali assenze configurano ulteriori profili di incostituzionalità, se si pensa come del tutto trascurato sia il tema della mission del servizio pubblico che, come ha efficacemente rilevato il Vicepresidente emerito della Corte Costituzionale Enzo Cheli in un'audizione presso la Commissione di Vigilanza RAI «è tra tutti non solo pregiudiziale rispetto al finanziamento e alla governance, ma è anche il profilo più rilevante, perché consente di stabilire cosa sia e a cosa serva oggi un servizio pubblico radiotelevisivo. Questo profilo però dal progetto in corso di esame non emerge»;
    alcun riferimento nemmeno al tema del finanziamento, dopo la soppressione in Senato della delega al Governo;
    il finanziamento è, tuttavia, necessario ad assicurare l'indipendenza editoriale del servizio pubblico, ma dovrebbe essere al contempo ridefinito in base al principio della progressività nell'imposizione fiscale generale, in modo da coniugare la certezza delle risorse con l'equità sociale;
    il servizio pubblico svolto dalla RAI si configura quale servizio pubblico «soggettivo», che è tale non solo per il «genere» di materie che insegna, bensì per la natura pubblica del «soggetto» che lo eroga. Il servizio pubblico diventa «oggettivo», cioè determinato dal genere dei programmi trasmessi e dai servizi forniti. Questo rovesciamento è propedeutico alla ripartizione del canone fra tutti i soggetti in grado di erogarli: il servizio pubblico, tratto peculiare del welfare europeo, viene rimpiazzato da un generico «pubblico servizio» gestibile indistintamente da aziende pubbliche o private;
    a questi profili si aggiunge quanto emerso attraverso alcuni emendamenti dei Relatori durante l'esame in sede referente delle Commissioni congiunte VII e IX, che, all'articolo 3, hanno previsto la deroga dal Codice appalti per una serie di attività che non vengono ricomprese all'articolo 10 della Direttiva 2014/24/UE ponendosi, dunque, in contrasto con la normativa comunitaria,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3272-A ed abb.
N. 4. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Scotto, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Airaudo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti, Pellegrino.

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame relativo alla riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo interviene in maniera significativa in materia di governance dell'azienda, innovando la precedente disciplina, contenuta nel decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
    in particolare, sono modificati e il numero e le modalità di nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione dell'azienda concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, e la figura e le attribuzioni del direttore generale della stessa, ora trasformato in amministratore delegato;
    in base alle nuove norme il numero dei componenti il consiglio di amministrazione della RAI è ridotto da nove a sette e la loro nomina è sottratta all'assemblea dei soci ed, invece, attribuita quanto a quattro membri alla Camera e al Senato, quanto a due membri al Presidente del Consiglio dei Ministri e, per quanto attiene alle modalità di nomina dell'ultimo componente, questo sarà eletto dall'assemblea dei dipendenti della medesima azienda;
    gli interventi sulla governance come delineati nel provvedimento in esame invece di sottrarre l'azienda del servizio radiotelevisivo pubblico all'influenza del potere politico, in ossequio alle richieste in questo senso pervenute da più parti negli ultimi decenni, lo potenzia ulteriormente, in particolare rafforzando l'intervento diretto del potere esecutivo;
    già nel 1974, con la sentenza n. 225, la Corte costituzionale, chiamata a giudicare della questione di legittimità costituzionale della riserva in esclusiva allo Stato dei servizi di telecomunicazioni, risultante da un combinato disposto di norme all'epoca vigenti, aveva avuto modo di segnalare la necessità che «proprio il pubblico monopolio – e non già la gestione privata di pochi privilegiati – può e deve assicurare, sia pure nei limiti imposti dai particolari mezzi tecnici, che questi siano utilizzati in modo da consentire il massimo di accesso, se non ai singoli cittadini, almeno a tutte quelle più rilevanti formazioni nelle quali il pluralismo sociale si esprime e si manifesta»;
    a tali fini la Corte auspicava già allora che il legislatore assicurasse «che gli organi direttivi dell'ente gestore (si tratti di ente pubblico o di concessionario privato purché appartenente alla mano pubblica) non siano costituiti in modo da rappresentare direttamente o indirettamente espressione, esclusiva o preponderante, del potere esecutivo e che la loro struttura sia tale da garantirne l'obiettività»;
    il servizio radiotelevisivo pubblico adempie a compiti fondamentali di informazione e concorre alla formazione culturale della nazione, diffondendo programmi che incidono sulla pubblica opinione e in quanto tale non deve mai diventare strumento di parte, bensì l'accesso ad esso deve essere il più possibile aperto ai gruppi politici, religiosi, e culturali nei quali si esprimono le varie ideologie presenti nella società;
    la riforma della governance della Rai come delineata dal presente provvedimento non sembra poter garantire tali obiettivi e, al contrario, rischia di compromette il diritto alla circolazione di informazioni, protetto dall'articolo 21 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3272-A ed abb.
N. 5. Rampelli, Cirielli, La Russa, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Taglialatela, Totaro, Fabrizio Di Stefano, Bianconi.

A.C. 3272-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti Vargiu 1.51 e Borghesi 4.59;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3272-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione: All'articolo 1, comma 1, lettera f), capoverso 3-bis, sopprimere il terzo periodo. Conseguentemente alla medesima lettera f), dopo il capoverso 3-ter, aggiungere il seguente: 3-quater. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla Convenzione di cui al comma 3-bis rimangono esclusivamente a carico della Provincia autonoma di Bolzano.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.5, 1.6, 1.7, 1.45, 1.48, 1.51, 1.239, 1.265, 1.266, 1.267, 1.307, 1.349, 1.350, 1.351, 1.352, 1.353, 1.354, 2.3, 2.4, 2.5, 2.11, 2.58, 2.59, 2.60, 2.136, 2.185, 2.216, 4.3, 4.10, 4.11, 4.12, 4.13, 4.14, 4.15, 4.58, 4.59, 4.200, 4.201, 4.202, 4.203, 4.204, 4.220, 5.9, 5.55 e 5.11, nonché sugli articoli aggiuntivi 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08, 3.09, 3.0200, 4.01, 4.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3272-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Contratto nazionale di servizio).

  1. All'articolo 45 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) le parole: «servizio pubblico generale radiotelevisivo», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;
   b) al comma 1, dopo la parola: «Ministero» sono inserite le seguenti: «, previa delibera del Consiglio dei ministri,» e le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni nel quadro della concessione che riconosce alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale»;
   c) al comma 2, la lettera p) è sostituita dalla seguente:
  «p) l'informazione pubblica a livello nazionale e quella a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)»;

   d) al comma 2, lettera q), le parole: «comma 3» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
   e) il comma 3 è sostituito dal seguente:
  «3. Le sedi che garantiscono il servizio di cui al comma 2, lettera f), mantengono la loro autonomia finanziaria e contabile in relazione all'adempimento degli obblighi di pubblico servizio affidati alle stesse e fungono anche da centro di produzione decentrato per le esigenze di promozione delle culture e degli strumenti linguistici locali»;

   f) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
  «3-bis. Con la convenzione stipulata tra la società concessionaria e la provincia autonoma di Bolzano sono individuati i diritti e gli obblighi relativi, in particolare i tempi e gli orari delle trasmissioni radiofoniche e televisive. Per garantire la trasparenza e la responsabilità nell'utilizzo del finanziamento pubblico provinciale, i costi di esercizio per il servizio in lingua tedesca e ladina sono rappresentati in apposito centro di costo del bilancio della società concessionaria e gli oneri relativi sono assunti dalla provincia autonoma di Bolzano nell'ambito delle risorse individuate ai sensi dell'articolo 79, comma 1, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nell'importo non superiore ad euro 10.313.000 annui. Gli eventuali ulteriori oneri derivanti dalla predetta convenzione rimangono esclusivamente a carico della provincia autonoma di Bolzano.
  3-ter. L'importo di euro 10.313.000 di cui al comma 3-bis è incrementato di ulteriori euro 5.000.000 per l'anno 2015 e di euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2016. Al relativo onere si provvede, quanto a euro 5.000.000 per l'anno 2015, mediante corrispondente versamento di pari importo all'entrata del bilancio dello Stato, per il medesimo anno, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, di risorse disponibili sul proprio bilancio autonomo, quanto a euro 9.687.000 per l'anno 2016, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e, quanto a euro 9.687.000 annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero»;

   g) al comma 4, le parole: «rinnovo triennale» sono sostituite dalle seguenti: «rinnovo quinquennale»;
   h) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. Con deliberazione del Consiglio dei ministri sono definiti gli indirizzi ai fini dell'intesa con l'Autorità, di cui al comma 4».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Contratto nazionale di servizio).

  All'articolo 1, premettere i seguenti:

Art. 01.
(Princìpi).

  1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.
  2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblico preserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
  3. Le attività di comunicazione nei diversi media, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.
  4. La libera attività economica nel settore dei media audiovisivi è esercitata nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.
  5. Il servizio pubblico è svolto in piena indipendenza e piena autonomia editoriale, amministrativa e finanziaria.

Art. 02.
(Attività generali).

  1. Il servizio pubblico assicura livelli adeguati di accesso alle diverse opportunità tecnologiche, all'informazione indipendente e ai prodotti della comunicazione, indipendentemente dalle condizioni sociali e dalla capacità di spesa di ciascun cittadino.
  2. Il servizio pubblico promuove la cultura, la conoscenza e le produzioni nazionali e assicura adeguate modalità per la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche da parte dei cittadini.
01. 01. Pannarale, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Pastorino, Civati, Andrea Maestri, Brignone.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.
  2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblico preserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
  3. Le attività di comunicazione nei diversi media, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.
  4. La libera attività economica nel settore dei media audiovisivi è esercitata nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.
01. 0200. Vacca, Liuzzi, Nesci, Fico, Simone Valente.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.
  2. Le attività di comunicazione nei diversi media, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.
  3. La libera attività economica nel settore dei media audiovisivi è esercitata nel rispetto dei princìpi del pluralismo e della concorrenza stabiliti dall'Unione europea, ai sensi dell'articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, salvaguardando l'universalità dell'accesso alle reti.
01. 0201. Nesci, Vacca, Liuzzi, Fico, Simone Valente.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.
  2. Il servizio pubblico, quale strumento essenziale per realizzare un'effettiva libertà di accesso alla comunicazione audiovisiva e radiofonica, tutela un bene comune, il quale si caratterizza per la promozione dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere informazioni, idee ed opinioni mediante un accesso non discriminatorio a tutte le piattaforme di trasmissione disponibili. Il servizio pubblico preserva il pluralismo dei mezzi di comunicazione.
01. 0202. Vacca, Liuzzi, Nesci, Fico, Simone Valente.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.

  1. L'accesso alla comunicazione è un diritto fondamentale. Nel sistema della comunicazione e nei mercati che lo compongono sono garantiti il pluralismo, la libertà di accesso e l'assenza di posizioni dominanti o monopolistiche.
  2. Le attività di comunicazione nei diversi media, realizzate dall'operatore del servizio pubblico e da soggetti privati, sono svolte nel rispetto delle norme costituzionali, in particolare degli articoli 2, 3, 15, 21, 41, 43 e 117 della Costituzione, dei principi di cui alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, in particolare di cui all'articolo 10, della normativa dell'Unione europea, in particolare l'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché del Protocollo n. 29 sul sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri, allegato al Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, reso esecutivo ai sensi della legge 2 agosto 2008, n. 130.
01. 0203. Liuzzi, Vacca, Nesci, Fico, Simone Valente.

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale).

  1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.
  2. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali.
  3. In particolare, si definiscono di pubblico interesse:
   a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;
   b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei princìpi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;
   c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;
   d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;
   e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;
   f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;
   g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.
01. 02. Caparini, Borghesi.

  Sopprimerlo.
1. 4. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e utilizzo del termine «servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale»). – 1. Entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana spa.
  2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.
  3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole «Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società».
  4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.
1. 5. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. Entro 5 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni. Entro i successivi 120 giorni, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2017. Il procedimento per avviare l'alienazione della partecipazione dello Stato deve essere corredato da un Piano di utilizzo del personale della RAI-Radiotelevisione italiana spa in essere, anche in previsione che dal nuovo assetto societario possa derivare una razionalizzazione delle risorse umane della RAI-Radiotelevisione italiana spa.
  2. Per servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale si intende, oltre a quanto stabilito dall'articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, un servizio offerto da un soggetto privato, anche in forma di società per azioni, volto a diffondere informazioni tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, attraverso le diverse piattaforme, che risponda, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche, attraverso, principalmente, programmi, rubriche e notiziari con programmazione quotidiana o straordinaria. La concessione del servizio pubblico generale radiotelevisivo continua ad essere affidata, in via transitoria, a far data dalla vendita di tutte le quote detenute dallo Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa, per 5 anni alla società a capitale privato RAI-Radiotelevisione italiana spa. Dopo tale data la denominazione RAI-Radiotelevisione italiana non può essere usata dalla società a capitale privato.
  3. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole «Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «Il servizio pubblico generale radiotelevisivo è affidato per concessione a una società».
  4. Con legge dello Stato sono stabilite le modalità di concessione di incentivi, alimentati, per quelli di natura finanziaria, anche attraverso l'imposta sulla pubblicità televisiva, per le società che offrono un servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale e la possibilità da parte loro di utilizzare tale termine.

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3 e 5.
1. 7. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Privatizzazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa). – 1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:
  «Art. 21. – (Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa)1. Entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana spa. L'alienazione avviene mediante offerta pubblica di vendita, in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni. Nel rispetto dei suddetti termini, con una o più deliberazioni del Comitato interministeriale per la programmazione economica sono definiti i tempi, le modalità di presentazione, le condizioni e gli altri elementi dell'offerta o delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda, di cui al presente comma. La vendita dell'intera partecipazione e delle quote deve concludersi non oltre il 30 dicembre 2017.
  2. I proventi derivanti dalle operazioni di collocamento sul mercato di azioni ordinarie della RAI-Radiotelevisione italiana spa sono destinati per il 100 per cento al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
  3. Gli articoli 20 e 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e gli articoli da 45 a 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono abrogati.»

  Conseguentemente, sopprimere gli articoli 2, 3, 4 e 5.
1. 6. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire la lettera t) con la seguente:
   «t) “servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale”, il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo da un soggetto privato, a seguito di aggiudicazione tramite gara pubblica, mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;».
* 1. 8. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sostituire la lettera t) con la seguente:
   «t) “servizio pubblico generale radiotelevisivo nazionale”, il pubblico servizio esercitato su concessione nel settore radiotelevisivo da un soggetto privato, a seguito di aggiudicazione tramite gara pubblica, mediante la complessiva programmazione, anche non informativa, della società concessionaria secondo le modalità e nei limiti indicati dal presente testo unico e dalle altre norme di riferimento;».
* 1. 200. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici,

di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, i commi 1 e 2 sono abrogati.
1. 59. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modificazioni:
   il comma 1 è abrogato;
   al comma 2, le parole: «diversi dalla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo» sono soppresse.

  Conseguentemente, al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, la lettera o) è abrogata.
1. 56. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 38 del testo unico dei servizi dei media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 1 è abrogato.
1. 60. Altieri.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 42 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «14-bis. In sede di aggiornamento del piano di ripartizione delle frequenze, o in caso di richiesta da parte di una regione, il Ministero dello sviluppo economico verifica la conformità degli impianti di diffusione televisiva alle prescrizioni previste dai Piani nazionali di assegnazione delle frequenze emanati dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché verifica che gli stessi siano collocati nei siti assentiti dalle regioni. In caso di difformità il Ministero dispone il trasferimento, entro sei mesi dalla data di accertamento della non rispondenza tra i siti di attuale ubicazione degli impianti e quelli di Piano, nei siti di Piano degli impianti di radiodiffusione, privi delle autorizzazioni di cui all'articolo 16 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Gli oneri del trasferimento sono a carico dei titolari dei medesimi impianti».
1. 3. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) al comma 1, primo periodo, le parole: «è affidato per concessione a una società per azioni» sono sostituite dalle seguenti: «è affidato per concessione a una società semplice o per azioni».
1. 9. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 14. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
* 1. 201. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).
** 1. 16. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni».

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).
** 1. 202. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) al comma 1, le parole: «sono rinnovati ogni tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «sono rinnovati ogni cinque anni».
1. 15. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: dopo la parola fino a: ministri,” e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: che riconosce alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di con le seguenti: decennale del.
1. 203. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: dopo la parola fino a: ministri,” e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: che riconosce alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di con la seguente: del.
1. 204. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: dopo la parola fino a: ministri,” e.
* 1. 17. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: dopo la parola fino a: ministri,” e.
* 1. 205. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: previa delibera con le seguenti: previo parere.
1. 206. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti:, previo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari,
1. 18. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Pannarale, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: e successivo parere vincolante delle competenti Commissioni parlamentari.
1. 19. Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Brignone.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: e le parole fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, sopprimere la lettera g).
1. 20. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti: ogni anno.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo annuale.
1. 22. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti: ogni due anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo biennale.
1. 23. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti: ogni sette anni.

  Conseguentemente, alla lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo settennale.
1. 26. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti: ogni quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo quadriennale.
1. 24. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: ogni cinque anni con le seguenti: ogni sei anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera g), sostituire le parole: rinnovo quinquennale con le seguenti: rinnovo sessennale.
1. 25. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: nel quadro della concessione fino alla fine della lettera.
1. 207. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: che riconosce alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di con le seguenti: decennale del.
1. 209. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: che riconosce alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di con la seguente: del.
1. 210. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: alla Rai-Radiotelevisione italiana Spa il ruolo di gestore con le seguenti: la Rai-Radiotelevisione italiana Spa quale concessionaria.
1. 28. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Pastorino, Andrea Maestri, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Si definiscono di pubblico interesse:
   a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;

   b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei princìpi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

   c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;
   d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;
   e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;
   f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;
   g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.
* 1. 29. Borghesi, Caparini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Si definiscono di pubblico interesse:
   a) i programmi di informazione e approfondimento generale: notiziari nazionali e regionali con programmazione quotidiana o straordinaria; informazione istituzionale e parlamentare, nazionale ed europea; rubriche tematiche, inchieste e dibattiti di rete o di testata, attinenti ai temi dell'attualità interna, ai fenomeni sociali, alle diverse religioni, alle condizioni della vita quotidiana del Paese, con riferimento ad ambiti quali la salute, la giustizia e la sicurezza; confronti su temi politici, culturali e religiosi, sociali ed economici; informazione di carattere internazionale accompagnata da un approfondimento qualificato dei temi trattati; informazione sulle attività e il funzionamento dell'Unione europea;
   b) le rubriche di servizio: trasmissioni incentrate sui bisogni della collettività; trasmissioni a carattere sociale, anche incentrate su specifiche fasce deboli; programmi legati ai bisogni della collettività, quali le condizioni delle strutture sanitarie, assistenziali e previdenziali, all'ambiente e alla qualità della vita, alle iniziative delle associazioni della società civile; trasmissioni sulle pari opportunità anche in adempimento dei princìpi costituzionali; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale; trasmissioni che consentano adeguati spazi alle associazioni e ai movimenti della società civile, ai gruppi etno-culturali e linguistici presenti in Italia e specifiche trasmissioni per l'informazione dei consumatori; trasmissioni che contribuiscano alla conoscenza della lingua italiana e delle lingue straniere e alla alfabetizzazione informatica;

   c) i programmi e le rubriche di promozione culturale: trasmissioni a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi; trasmissioni finalizzate alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e delle identità, della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza; trasmissioni volte alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e ambientale; trasmissioni e documentari a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico e trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana; programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo; trasmissioni volte a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere; programmi di approfondimento della cultura e della storia europea;

   d) i programmi concernenti lavoro, comunicazione sociale, pubblica utilità: trasmissioni dedicate al tema del lavoro, delle sue condizioni, della sua tutela e della sua sicurezza; trasmissioni dedicate all'integrazione ed alla comprensione della cultura di riferimento; comunicazioni relative ai servizi di pubblica utilità in ambito nazionale e regionale;

   e) l'informazione e i programmi sportivi: eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari; rubriche di approfondimento;
   f) i programmi per i minori: programmi di tutti i generi, anche in lingua originale, dedicati ai bambini delle diverse fasce di età, compresa quella inferiore ai tre anni, agli adolescenti e ai giovani, che abbiano finalità formativa, informativa o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignità e del loro sviluppo fisico, psichico ed etico; trasmissioni finalizzate a promuovere la conoscenza dell'Unione europea tra i minori;
   g) le produzioni audiovisive italiane ed europee: prodotti cinematografici, fiction, film e serie televisive in animazione, cartoni, documentari, di produzione italiana o europea; programmi per la valorizzazione dell'audiovisivo in generale.
* 1. 30. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro il termine perentorio di cinque mesi dalla scadenza.»
1. 211. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro cinque mesi dalla scadenza.»
1. 212. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro il termine perentorio di cinque mesi dalla scadenza. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato solo in caso di dimissioni del Governo.»
1. 213. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro cinque mesi dalla scadenza. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato solo in caso di dimissioni del Governo.»
1. 214. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro sei mesi dalla scadenza, pena la sua decadenza».
1. 215. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza.»
1. 216. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro sei mesi dalla scadenza.»
1. 37. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro il termine perentorio di sei mesi dalla scadenza. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato solo in caso di dimissioni del Governo.»
1. 217. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

  «1-bis. Il contratto di servizio è stipulato entro sei mesi dalla scadenza. Il termine di cui al primo periodo può essere prorogato solo in caso di dimissioni del Governo.»
1. 218. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Per servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si intende un'informazione fruibile e condivisibile, offerta tramite televisione, radio e altri dispositivi multimediali, diffusa attraverso le diverse piattaforme, che risponde, prioritariamente, ai compiti di libertà, completezza, obiettività e pluralismo dell'informazione, nonché di valorizzazione delle identità locali e delle minoranze linguistiche.»
1. 10. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale si fonda sul principio costituzionale della libera manifestazione del pensiero e sul diritto dei cittadini di informare e di essere informati per concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese. La Repubblica, in tutte le sue articolazioni, ne riconosce l'importanza come strumento formativo della collettività e pertanto tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse generale.»
1. 11. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il servizio radiofonico, televisivo e multimediale è un servizio pubblico indispensabile per mantenere e per affermare i valori culturali e sociali e per difendere le identità locali. La Repubblica ne riconosce l'importanza come strumento economico e formativo della collettività e tutela, valorizza e sostiene la produzione e la diffusione di programmi radiotelevisivi e multimediali di interesse pubblico.»
1. 12. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale consiste nella diffusione di contenuti audiovisivi fruibili e condivisibili tramite la radio, la televisione ed altri dispositivi multimediali disponibili attraverso le diverse piattaforme, rivolti al grande pubblico e intesi anche a soddisfare interessi speciali, purché essi rispondano alle esigenze democratiche, culturali e sociali della collettività e siano contraddistinti da una informazione libera, completa, obiettiva e plurale che valorizzi le storie, le lingue, le culture e le identità locali.»
1. 13. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

  «1-bis. In occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile, concernente la mission del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.»
* 1. 31. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, da svolgersi garantendo la più ampia partecipazione possibile, concernente la mission del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.»
* 1. 219. Liuzzi, Nesci, Fico, Simone Valente, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, idonea a garantire la più ampia partecipazione, concernente gli obiettivi del servizio pubblico radiotelevisivo. Le modalità di svolgimento della consultazione, anche telematica, sono definite dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni.»
1. 220. Liuzzi, Nesci, Fico, Simone Valente, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In occasione del rinnovo della concessione di cui al comma 1, è aperta una consultazione pubblica, idonea a garantire la più ampia partecipazione, concernente la mission del servizio pubblico radiotelevisivo, le future scelte strategiche e gli obiettivi cui esso deve tendere.»
1. 221. Vacca, Liuzzi, Nesci, Fico, Simone Valente.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. L'attività di produzione e diffusione su tutte le piattaforme tecnologiche di contenuti audiovisivi o multimediali, di interesse generale, e diretta a promuovere la cultura e la creatività, la coesione sociale, l'utilizzo delle nuove tecnologie e a garantire un'informazione completa e imparziale anche nel rispetto del pluralismo delle idee, costituiscono un diritto dei cittadini riconosciuto dal secondo comma dell'articolo 3 e dall'articolo 21 della Costituzione e garantito dal servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale».
1. 32. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «di pubblico servizio» sono aggiunte le seguenti: «e di pubblica utilità»
1. 222. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica» sono soppresse.
1. 223. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera a), le parole: «, per quanto consentito dallo stato della scienza e della tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «come consentito dalle nuove scoperte scientifiche e tecnologiche».
1. 224. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «ivi compresa la diffusione in internet».
1. 34. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative e dell'attività delle istituzioni europee. La garanzia si estende anche a un numero adeguato di ore delle suddette trasmissioni in lingua italiana. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;».
1. 45. Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), le parole da: «di trasmissioni televisive» fino a: «Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto, di trasmissioni televisive e radiofoniche di programmi televisivi, di opere teatrali e cinematografiche in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità».
1. 242. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), le parole da: «di trasmissioni televisive» fino a: «maggiormente innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto, di trasmissioni televisive e radiofoniche di programmi televisivi, di opere teatrali e cinematografiche in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese».
1. 246. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), le parole da: «di trasmissioni televisive» fino a: «maggiormente innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto, di trasmissioni televisive e radiofoniche di programmi televisivi in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese».
1. 247. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), le parole da: «di trasmissioni televisive» fino a: «maggiormente innovative» sono sostituite dalle seguenti: «, anche nelle fasce orarie di maggiore ascolto, di trasmissioni televisive e radiofoniche di opere teatrali e cinematografiche in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese».
1. 248. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «televisive e radiofoniche» sono aggiunte le seguenti: «in tutte le fasce orarie e in modo proporzionato».
1. 225. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «televisive e radiofoniche» sono aggiunte le seguenti: «in tutte le fasce orarie».
1. 233. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «televisive e radiofoniche» sono aggiunte le seguenti: «in modo proporzionato».
1. 234. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b) le parole da: «dedicate all'educazione» fino a: «Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi televisivi, di opere teatrali e cinematografiche in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità».
1. 46. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), le parole da: «dedicate all'educazione» fino a: «Autorità» sono sostituite dalle seguenti: «di opere teatrali e cinematografiche in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità».
1. 243. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), le parole da: «dedicate all'educazione» fino a: «Autorità» sono sostituite dalle seguenti: « di programmi televisivi in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese; tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità».
1. 244. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), le parole da: «dedicate all'educazione» fino a: «maggiormente innovative» sono sostituite dalle seguenti: « di programmi televisivi, di opere teatrali e cinematografiche in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese ».
1. 245. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b) le parole da «dedicate all'educazione» fino a «maggiormente innovative» sono sostituite dalle seguenti: «di programmi televisivi in lingua originale, con particolare riguardo alla lingua inglese».
1. 249. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alla formazione,» sono aggiunte le seguenti: «alla diffusione di specifici approfondimenti volti alla promozione delle lingue ufficiali e di lavoro riconosciute nell'ambito dell'Unione europea».
* 1. 38. Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alla formazione,» sono aggiunte le seguenti: «alla diffusione di specifici approfondimenti volti alla promozione delle lingue ufficiali e di lavoro riconosciute nell'ambito dell'Unione europea».
* 1. 226. Nesci, Simone Valente, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alla formazione,» sono aggiunte le seguenti: «alla diffusione di specifici approfondimenti volti alla promozione della storia costituzionale».
1. 227. Nesci, Simone Valente, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alla formazione,» sono aggiunte le seguenti: «alla divulgazione dei princìpi di educazione civica,».
* 1. 35. Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alla formazione,» sono aggiunte le seguenti: «alla divulgazione dei princìpi di educazione civica,».
* 1. 228. Liuzzi, Nesci, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alla formazione,» sono aggiunte le seguenti: «alla divulgazione dei princìpi di solidarietà,».
1. 229. Liuzzi, Nesci, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alla formazione,» sono aggiunte le seguenti: «al contrasto di tutte le forme di violenza,».
1. 230. Liuzzi, Nesci, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «alla formazione,» sono aggiunte le seguenti: «alla promozione della cultura del linguaggio gestuale, ».
1. 231. D'Uva, Nesci, Simone Valente, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «maggiormente innovative» sono aggiunte le seguenti: «, alla diffusione della cultura digitale e dell'innovazione».
1. 36. Liuzzi, Nesci, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dell'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «che garantisce la diffusione delle trasmissioni in tutti i canali e in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto».
* 1. 47. Vacca, Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b) dopo le parole: «dell'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «che garantisce la diffusione delle trasmissioni in tutti i canali e in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto».
* 1. 232. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dell'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «che garantisce la diffusione delle trasmissioni in tutti i canali e in tutte le fasce orarie».
1. 235. Vacca, Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dell'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «che garantisce la diffusione delle trasmissioni in tutte le fasce orarie, anche di maggiore ascolto».
1. 236. Vacca, Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «dell'Autorità» sono aggiunte le seguenti: «che garantisce la diffusione delle trasmissioni in tutti i canali».
1. 237. Vacca, Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), le parole: «dal computo di tali ore sono escluse» sono sostituite dalle seguenti: «nel computo di tali ore sono comprese».
1. 238. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «. Alla programmazione di trasmissioni in lingua inglese è destinato uno specifico canale del servizio pubblico radiotelevisivo-multimediale».
* 1. 48. Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le parole: «. Alla programmazione di trasmissioni in lingua inglese è destinato uno specifico canale del servizio pubblico radiotelevisivo-multimediale».
* 1. 239. Liuzzi, Nesci, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   «b-bis) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato e adeguato, anche in forma di cartoni di animazione, nei programmi televisivi e radiofonici dedicati ai minori.»
1. 240. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente:
   «b-bis) la diffusione delle trasmissioni di cui alla lettera b), in modo proporzionato e adeguato, nei programmi televisivi e radiofonici dedicati ai minori.»
1. 241. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera c), le parole: «in modo proporzionato» sono soppresse.
1. 250. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera c), dopo le parole: «in modo proporzionato» sono aggiunte le seguenti: «e adeguato».
1. 251. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera c), la parola: «anche» è sostituita dalla seguente: «soprattutto».
1. 252. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera d), dopo le parole: «di promozione sociale» sono aggiunte le seguenti: «e culturale».
1. 253. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nazionale e regionali,» sono aggiunte le seguenti: «delle associazioni studentesche universitarie,».
1. 254. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera d), dopo le parole: «nazionale e regionali,» sono aggiunte le seguenti: «delle associazioni dei genitori».
1. 255. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera d), le parole: «degli altri» sono sostituite dalla seguente: «dei».
1. 256. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interesse sociale» sono aggiunte le seguenti: «e culturale».
1. 257. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, lettera d), dopo le parole: «interesse sociale» sono aggiunte le seguenti: «comprese le associazioni di volontariato».
1. 258. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) la trasmissione di programmi radiotelevisivi finalizzati all'insegnamento e alla conoscenza di lingue straniere;»
1. 259. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) la trasmissione di programmi radiotelevisivi finalizzati all'insegnamento e alla conoscenza della lingua inglese;»
1. 260. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) la trasmissione di programmi radiotelevisivi finalizzati all'insegnamento e alla conoscenza della lingua spagnola;»
1. 261. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
   «e-bis) la trasmissione di programmi radiotelevisivi finalizzati all'insegnamento e alla conoscenza della Costituzione italiana;»
1. 262. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera f) sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché nelle lingue delle altre minoranze linguistiche storiche di cui all'articolo 2, della legge 15 dicembre 1999, n. 482 ed alla Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, secondo i livelli di tutela ivi previsti».
1. 265. Nesci, Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché in lingua albanese, greca e occitana per la regione Calabria, in attuazione della legge 482, 15 dicembre 1999.».
1. 266. Nesci, Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera f), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché in lingua sarda per la regione Sardegna, in attuazione della legge 482, 15 dicembre 1999.».
1. 267. Nesci, Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate.»
* 1. 40. Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate.»
* 1. 263. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
al comma 2, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
   «f-bis) la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi nel rispetto delle lingue minoritarie o regionali storicamente radicate.»
* 1. 264. Nesci, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Fico.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché sulle condizioni metereologiche della penisola, con particolare riferimento ad ogni situazioni di allerta».
1. 268. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera g), sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché sulle condizioni metereologiche della penisola».
1. 269. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
   h) un numero adeguato di trasmissioni televisive e radiofoniche di programmi televisivi, destinati specificatamente ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria e che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva.
1. 270. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, la lettera h), è sostituita dalla seguente:
   h) un numero adeguato di trasmissioni televisive e radiofoniche di programmi televisivi, compresa la trasmissione di opere di animazione, destinati specificatamente ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria e che tengano conto delle esigenze e della sensibilità della prima infanzia e dell'età evolutiva.
1. 271. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera h), dopo le parole: «orari appropriati» sono aggiunte le seguenti: «e nei modi adeguati».
1. 272. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera h), dopo le parole: «specificatamente ai minori,» sono aggiunte le seguenti: «con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e ad ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria».
1. 273. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera h), dopo le parole: «specificatamente ai minori» sono aggiunte le seguenti: «compresa la trasmissione di opere di animazione».
1. 274. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
    h-bis) La trasmissione, in orari appropriati e nei modi adeguati, di contenuti destinati specificamente ai giovani che tengano conto delle loro esigenze e della loro sensibilità.
1. 275. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
    h-bis) La trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente ai giovani che tengano conto delle loro esigenze e della loro sensibilità,.
1. 276. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
    h-bis) la trasmissione, in orari appropriati, di contenuti destinati specificamente alle persone anziane che tengano conto delle loro esigenze e della loro sensibilità;.
1. 277. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, dopo la lettera h), è aggiunta la seguente:
    h-bis) La trasmissione, in orari appropriati e nei modi adeguati, di contenuti destinati specificamente alle persone anziane che tengano conto delle loro esigenze e della loro sensibilità;.
1. 278. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera n), sono aggiunte, in fine, le parole: «, e la promozione della cultura digitale per un pieno utilizzo delle potenzialità dei servizi stessi».
1. 41. Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al comma 2, lettera o), dopo la parola: «il» è aggiunta la seguente: «rigoroso».
1. 279. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 42. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) al comma 2, la lettera q) è sostituita dalla seguente:
   «p) l'informazione pubblica attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia a livello regionale attraverso la presenza in ciascuna regione e provincia autonoma di proprie redazioni e strutture adeguate alle specifiche produzioni, nel rispetto di quanto previsto alla lettera f)».
1. 43. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 1, lettera c), capoverso lettera p), sostituire le parole da: a livello nazionale e quella con le seguenti: attraverso un unico canale televisivo per la diffusione di trasmissioni sia a livello nazionale sia.
1. 44. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «finalizzate a concorrere allo sviluppo delle capacità fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e l'inclusione sociale degli individui».
* 1. 49. Pinna, Molea, Vezzali, Catalano, D'Agostino, Galgano, Palmieri, Quintarelli, Vargiu, Vecchio, Monchiero.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «finalizzate a concorrere allo sviluppo delle capacità fondamentali per la crescita individuale, la partecipazione economica e l'inclusione sociale degli individui».
* 1. 280. Vacca, Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «finalizzate a concorrere allo sviluppo delle capacità fondamentali per la crescita individuale e l'inclusione sociale degli individui».
1. 281. Vacca, Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «finalizzate a concorrere allo sviluppo delle capacità fondamentali per l'inclusione sociale degli individui».
1. 282. Vacca, Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «comprese le attività di insegnamento e conoscenza di una o più lingue straniere».
1. 284. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «comprese le attività di insegnamento di una o più lingue straniere».
1. 283. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «comprese le attività di insegnamento e conoscenza della lingua inglese».
1. 285. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «comprese le attività di insegnamento della lingua inglese».
1. 286. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «comprese le attività di insegnamento e conoscenza della Costituzione italiana».
1. 287. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «comprese le attività di insegnamento della Costituzione italiana».
1. 288. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le parole: «comprese le attività di insegnamento e di conoscenza delle diverse modalità di raccolta dei rifiuti urbani, anche al fine della sensibilizzazione al rispetto dell'ambiente, del territorio e del mare».
1. 289. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento, di conoscenza e sensibilizzazione relative al rispetto e alla difesa dell'ambiente e del territorio».
1. 290. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento, di conoscenza e sensibilizzazione relative al rispetto e alla difesa dell'ambiente e del patrimonio artistico e monumentale».
1. 291. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento, di conoscenza e sensibilizzazione relative al rispetto e alla difesa dell'ambiente».
1. 292. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento, di conoscenza e sensibilizzazione relative al rispetto e alla difesa del patrimonio artistico e monumentale».
1. 293. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento, di conoscenza e sensibilizzazione relative al rispetto e alla difesa del patrimonio storico e culturale».
1. 294. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento, di conoscenza e sensibilizzazione relative al rispetto e alla difesa del patrimonio storico e culturale italiano».
1. 295. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento e di conoscenza di antichi mestieri di tradizione italiana».
1. 296. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento, di conoscenza e di utilizzo degli strumenti informatici».
1. 297. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento, di conoscenza e di utilizzo degli strumenti informatici anche al fine di agevolare la comunicazione e il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione»
1. 298. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento e di conoscenza degli strumenti informatici anche al fine di agevolare la comunicazione e il rapporto tra cittadino e pubblica amministrazione».
1. 299. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, lettera s), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «comprese le attività di insegnamento dell'educazione civica, finalizzate alla conoscenza dei diritti e doveri dei cittadini».
1. 300. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) l'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti, garantendo comunque la realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;.
1. 301. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) l'adeguamento dei compiti del servizio pubblico con riguardo alle diverse piattaforme tecnologiche e tenuto conto dei mutamenti intervenuti;.
1. 302. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la garanzia della realizzazione di servizi interattivi digitali di pubblica utilità;
1. 303. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la promozione delle produzioni nazionali, assicurando adeguate modalità per la realizzazione di nuove forme di comunicazione anche da parte dei cittadini;.
1. 304. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la promozione delle produzioni nazionali.
1. 305. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la promozione delle produzioni nazionali, anche indipendenti.
1. 306. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione dei contenuti trasmessi dai canali satellitari di Camera e Senato su due differenti canali digitali terrestri (LCN – logical channel number) nazionali;.
1. 307. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione dei contenuti trasmessi dai canali satellitari di Camera, e Senato;.
1. 308. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità, non offendano convinzioni religiose o ideali, non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;.
1. 309. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite, che rispettino la dignità della persona, non evochino discriminazioni di razza, sesso e nazionalità;.
1. 310. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite, che non evochino discriminazioni di razza;.
1. 311. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite, che non evochino discriminazioni di sesso;.
1. 312. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite, che rispettino la dignità della persona e non evochino discriminazioni di nazionalità;.
1. 313. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite, che non offendano convinzioni religiose o ideali;.
1. 314. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite che non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente, non possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;.
1. 315. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite che non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute, la sicurezza e l'ambiente;.
1. 316. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite che non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la sicurezza dei cittadini;.
1. 317. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite che non inducano a comportamenti pregiudizievoli per l'ambiente;.
1. 318. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite che non inducano a comportamenti pregiudizievoli per la salute;.
1. 319. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite, che in alcun modo possano arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;.
1. 320. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite, che non siano inserite nei cartoni animati destinati ai bambini e siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;.
1. 321. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la diffusione di trasmissioni pubblicitarie e di televendite che siano riconoscibili come tali e distinte dal resto dei programmi con mezzi di evidente percezione, fermi gli ulteriori limiti e divieti previsti dalle leggi vigenti;
1. 322. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la previsione di specifiche misure da osservare nella trasmissione televisiva e radiofonica di programmi televisivi di commento degli avvenimenti sportivi, al fine di contribuire alla diffusione, in particolare tra i giovani, dei valori della sana competizione sportiva al fine di prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento delle manifestazioni sportive;.
1. 323. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la previsione di specifiche misure da osservare nella trasmissione televisiva e radiofonica di programmi televisivi di commento degli avvenimenti sportivi, al fine di contribuire alla diffusione dei valori della sana competizione sportiva al fine di prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento delle manifestazioni sportive;.
1. 324. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la previsione di specifiche misure da osservare nella trasmissione televisiva e radiofonica di programmi televisivi di commento degli avvenimenti sportivi, al fine di prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento delle manifestazioni sportive;.
1. 325. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la previsione di specifiche misure da osservare nella trasmissione televisiva e radiofonica di programmi televisivi di commento degli avvenimenti politici, al fine di contribuire alla diffusione, in particolare tra i giovani, dei valori della sana dialettica al fine di prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento delle manifestazioni politiche;.
1. 326. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la previsione di specifiche misure da osservare nella trasmissione televisiva e radiofonica di programmi televisivi di commento degli avvenimenti politici, al fine di contribuire alla diffusione dei valori della sana dialettica al fine di prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento delle manifestazioni politiche;.
1. 327. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la previsione di specifiche misure da osservare nella trasmissione televisiva e radiofonica di programmi televisivi di commento degli avvenimenti politici, al fine di prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento delle manifestazioni politiche;.
1. 328. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi televisivi dedicati all'educazione di genere al fine di consolidare la parità e la solidarietà tra uomini e donne.
1. 329. Liuzzi, Nesci, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo e del made in Italy nel mondo.
1. 330. Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi per la promozione del made in Italy nel mondo.
1. 331. Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi per la valorizzazione del turismo.
1. 332. Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico, nonché trasmissioni finalizzate alla promozione dell'industria musicale italiana.
1. 333. Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi a contenuto educativo, storico, artistico, letterario e scientifico.
1. 334. Simone Valente, Liuzzi, Fico, Vacca, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi finalizzati alla promozione dell'industria musicale italiana.
1. 335. Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi a carattere culturale tesi alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio artistico e culturale.
1. 336. Simone Valente, Fico, Vacca, Nesci, Liuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi a carattere culturale tesi alla partecipazione della società alla tutela del patrimonio ambientale.
1. 337. Simone Valente, Liuzzi, Fico, Vacca, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi a carattere culturale tesi al coinvolgimento della cittadinanza alla tutela del patrimonio ambientale.
1. 338. Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi a carattere culturale con particolare attenzione alle forme artistiche dal vivo, quali teatro, danza, lirica, prosa e musica in tutti i suoi generi.
1. 339. Simone Valente, Fico, Vacca, Nesci, Liuzzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi a contenuto culturale volti a valorizzare la presenza sul territorio di enti ed organizzazioni no profit, con particolare riguardo all'attività sociale, formativa ed educativa in genere.
1. 340. Fico, Vacca, Nesci, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di contenuti finalizzati alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza.
1. 341. Nesci, Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di contenuti finalizzati alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle tradizioni, dei costumi e del patrimonio storico-culturale del Paese e a diffonderne la conoscenza.
1. 342. Nesci, Liuzzi, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di contenuti finalizzati alla promozione e valorizzazione delle lingue, delle culture e della storia, delle tradizioni e del patrimonio storico-artistico del Paese e a diffonderne la conoscenza.
1. 343. Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) la trasmissione di programmi televisivi dedicati all'educazione sentimentale finalizzata alla crescita educativa, culturale ed emotiva dei giovani in materia di parità e di solidarietà tra uomini e donne.
1. 344. Liuzzi, Nesci, Simone Valente, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la trasmissione di programmi per bambini destinati al contrasto delle diverse forme di bullismo.
1. 345. Fico, Nesci, Vacca, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la trasmissione di programmi destinati al contrasto delle discriminazioni di genere.
1. 346. Nesci, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Fico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la trasmissione di programmi destinati all'educazione al rispetto degli animali.
1. 347. Simone Valente, Nesci, Vacca, Liuzzi, Fico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è aggiunta la seguente:
    t) la trasmissione di programmi destinati all'educazione alimentare.
1. 348. Nesci, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Fico.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative e dell'attività delle istituzioni europee. La garanzia si estende anche a un numero adeguato di ore delle suddette trasmissioni in lingua italiana. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;.
1. 349. Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative e dell'attività delle istituzioni europee. La garanzia si estende anche a un numero adeguato di ore delle suddette trasmissioni in lingua italiana. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;.
1. 350. Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative e dell'attività delle istituzioni europee. La garanzia si estende anche a un numero adeguato di ore delle suddette trasmissioni in lingua italiana. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità;.
1. 351. Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate all'educazione, all'informazione e alla formazione. La garanzia si estende anche a un numero adeguato di ore delle suddette trasmissioni in lingua italiana. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità; dal computo di tali ore sono escluse le trasmissioni di intrattenimento per i minori;.
1. 352. Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate all'educazione, all'informazione e alla formazione. La garanzia si estende anche a un numero adeguato di ore delle suddette trasmissioni in lingua italiana. Tale numero di ore è definito ogni tre anni con deliberazione dell'Autorità;.
1. 353. Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) al comma 2, dopo la lettera s), è inserita la seguente:
    t) un canale destinato a trasmissioni radio-tv in lingua inglese dedicate all'educazione, all'informazione, alla formazione, alla promozione culturale, con particolare riguardo alla valorizzazione delle opere teatrali, cinematografiche, televisive e musicali riconosciute di alto livello artistico o maggiormente innovative e dell'attività delle istituzioni europee;.
1. 354. Simone Valente, Nesci, Liuzzi, Fico, Vacca.

  Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:
  3-quater. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.000 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione.
1. 50. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera f), dopo il capoverso 3-ter aggiungere il seguente:

  «3-quater. Ai sensi del comma 1, lettera r), la sede regionale della regione autonoma della Sardegna, oltre a garantire l'informazione pubblica a livello regionale, costituisce centro di produzione decentrato specializzato nella produzione di trasmissioni in lingua inglese dedicate alla promozione culturale del Mediterraneo e dell'innovazione tecnologica.».
1. 51. Vargiu, Molea, Capua, Catalano, Galgano, Matarrese, Antimo Cesaro, Pinna, Monchiero, Vecchio, Quintarelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 1. 53. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
* 1. 54. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:
   a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;
   b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;
   c) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo».
1. 57. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:
  «9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:
   a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;
   b) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti».
1. 356. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

  «9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:
   a) lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;
   b) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo».
1. 357. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:
  1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

  «9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti:
   a) l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti;
   b) la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo».
1. 358. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

  «9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti lo sviluppo e la commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero».
1. 359. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

  «9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti l'innovazione tecnologica, con particolare riguardo allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e sulle piattaforme esistenti».
1. 360. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 1, aggiungere, il seguente:

  1-bis. All'articolo 48 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il comma 9 è sostituito dal seguente:

  «9. L'Autorità dà conto dei risultati del controllo nella relazione annuale, dedicando in ogni caso autonoma rilevanza alla verifica dei risultati concernenti la qualità e le esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo».
1. 361. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

  1-bis. Alla data di scadenza della convenzione in essere tra il Ministero dello sviluppo economico e il Centro di produzione Spa, il servizio di trasmissione delle sedute parlamentari è garantito in via esclusiva dai canali satellitari e dalle web tv.
1. 58. Caparini, Borghesi.

A.C. 3272-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 2.
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

  1. All'articolo 49 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Fermo restando quanto disposto dal precedente periodo, la società ispira la propria azione a princìpi di trasparenza, efficacia, efficienza e competitività»;
   b) al comma 3, le parole: «, composto da nove membri, è nominato dall'assemblea» sono sostituite dalle seguenti: «è composto da sette membri»;
   c) al comma 4, le parole: «riconosciuto prestigio e competenza» sono sostituite dalle seguenti: «riconosciuta onorabilità, prestigio e competenza» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il rinnovo del consiglio di amministrazione è effettuato entro il termine di scadenza del precedente mandato»;
   d) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
  «4-bis. La composizione del consiglio di amministrazione è definita favorendo la presenza di entrambi i sessi e un adeguato equilibrio tra componenti caratterizzati da elevata professionalità e comprovata esperienza in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale, nonché, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti.
  4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano la carica di Ministro, vice Ministro o sottosegretario di Stato o che abbiano ricoperto tale carica nei dodici mesi precedenti alla data della nomina o che ricoprano la carica di cui all'articolo 7, primo comma, lettera c), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, la carica di cui all'articolo 1, comma 54, lettera a), della legge 7 aprile 2014, n. 56, o la carica di consigliere regionale.
  4-quater. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione e, se nominati, decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni»;
    e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
  «5. La nomina del presidente del consiglio di amministrazione è effettuata dal consiglio medesimo nell'ambito dei suoi membri e diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole, espresso a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni. Al presidente possono essere affidate dal consiglio di amministrazione deleghe nelle aree delle relazioni esterne e istituzionali e di supervisione delle attività di controllo interno, previa delibera assembleare che ne autorizzi la delega.
  6. I membri del consiglio di amministrazione sono così individuati:
   a) due eletti dalla Camera dei deputati e due eletti dal Senato della Repubblica, con voto limitato a un solo candidato;
   b) due designati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, conformemente ai criteri e alle modalità di nomina dei componenti degli organi di amministrazione delle società controllate direttamente o indirettamente dal Ministero dell'economia e delle finanze;
   c) uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.

  6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione di designazione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere eletti tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione il cui avviso deve essere pubblicato nei siti internet della Camera, del Senato e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa almeno trenta giorni prima della nomina. Le candidature devono pervenire almeno venti giorni prima della nomina e i curricula devono essere pubblicati negli stessi siti internet.
  6-ter. Per l'elezione del componente espresso dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, di cui al comma 6, lettera c), la procedura di voto deve essere organizzata dal consiglio di amministrazione uscente della medesima azienda, con avviso pubblicato nel sito internet istituzionale della stessa almeno trenta giorni prima della nomina, secondo i seguenti criteri: a) partecipazione al voto, garantendone la segretezza, anche via internet ovvero attraverso la rete intranet aziendale, di tutti i dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato; b) accesso alla candidatura dei soli soggetti che abbiano i requisiti fissati dal comma 4 del presente articolo. Le singole candidature possono essere presentate da una delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo o integrativo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa o da almeno centocinquanta dipendenti e devono pervenire almeno venti giorni prima della nomina.
  7. La revoca dei componenti del consiglio di amministrazione è deliberata dall'assemblea ed acquista efficacia a seguito di valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
  8. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui al comma 6 entro i quarantacinque giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente. Nel caso di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, il termine sopra indicato decorre dalla data di comunicazione formale della valutazione favorevole alla delibera di revoca di cui al comma 7.
  9. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società, approva il piano industriale e il piano editoriale, il preventivo di spesa annuale, nonché gli investimenti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro.
  10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato su proposta dell'assemblea. L'amministratore delegato:
   a) risponde al consiglio di amministrazioni in merito alla gestione aziendale e sovrintende all'organizzazione e al funzionamento dell'azienda nel quadro dei piani e delle direttive definiti dal consiglio di amministrazione;
   b) assicura la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione;
   c) provvede alla gestione del personale dell'azienda e nomina i dirigenti di primo livello, acquisendo per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio del consiglio di amministrazione, che nel caso dei direttori di testata è vincolante se è espresso con la maggioranza dei due terzi; assume, nomina, promuove e stabilisce la collocazione aziendale degli altri dirigenti, nonché, su proposta dei direttori di testata e nel rispetto del contratto di lavoro giornalistico, degli altri giornalisti;
   d) firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società, fatto salvo l'obbligo di sottoporre all'approvazione del consiglio di amministrazione gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, ivi inclusi i piani annuali di trasmissione e di produzione e le variazioni rilevanti degli stessi, nonché gli atti e i contratti che, anche per effetto di una durata pluriennale, siano di importo superiore a 10 milioni di euro;
   e) provvede all'attuazione del piano industriale, del preventivo di spesa annuale, delle politiche del personale e dei piani di ristrutturazione, nonché dei progetti specifici approvati dal consiglio di amministrazione in materia di linea editoriale, investimenti, organizzazione aziendale, politica finanziaria e politiche del personale;
   f) definisce, sentito il parere del consiglio di amministrazione, i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, dall'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, individuando i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità;
   g) propone all'approvazione del consiglio di amministrazione il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale, che prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati, nonché la pubblicazione nel sito internet della società:
    1) dei dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di coproduzione internazionale;
    2) dei curricula e dei compensi lordi, comunque denominati, percepiti dai componenti degli organi di amministrazione e controllo, nonché dai dirigenti di ogni livello, ivi compresi quelli non dipendenti della società di cui all'articolo 49-quater, con indicazione delle eventuali componenti variabili o legate alla valutazione del risultato, nonché delle informazioni relative allo svolgimento da parte dei medesimi di altri incarichi o attività professionali ovvero alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ivi comprese le autorità amministrative indipendenti;
    3) dei criteri per il reclutamento del personale e per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, di cui alla lettera f) del presente comma;
    4) dei dati concernenti il numero e la tipologia dei contratti di collaborazione o consulenza non artistica per i quali è previsto un compenso, conferiti a soggetti esterni alla società, e l'ammontare della relativa spesa, con indicazione, per i contratti aventi un valore su base annua superiore a una determinata soglia, dei nominativi e dei curricula dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e del relativo compenso;
    5) dei criteri e delle procedure per le assegnazioni dei contratti di cui all'articolo 49-ter;
    6) dei dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico.

  10-bis. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa deve essere nominato tra coloro che si trovano in situazione di assenza di conflitti di interesse o di titolarità di cariche in società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa e che sono in possesso di esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali nel settore pubblico o privato.
  11. L'amministratore delegato rimane in carica per tre anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. L'amministratore delegato, qualora dipendente della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, all'atto della nomina è tenuto a dimettersi dalla società o a ottenere il collocamento in aspettativa non retribuita dalla società per la durata dell'incarico di amministratore delegato. Nell'anno successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società concorrenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.
  12. Il consiglio di amministrazione, su indicazione dell'assemblea, determina il compenso spettante all'amministratore delegato e, in caso di revoca, l'indennità spettante al medesimo amministratore, di ammontare comunque non superiore a tre dodicesimi del compenso annuo.
  12-bis. Ai componenti degli organi di amministrazione e controllo della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ad eccezione dell'amministratore delegato, si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  12-ter. Restano ferme le funzioni di indirizzo generale e di vigilanza dei servizi pubblici radiotelevisivi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Il consiglio di amministrazione riferisce semestralmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti partecipanti alle trasmissioni.
  12-quater. La disciplina di nomina del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione di cui ai commi 3, 4, 5, 6, 6-bis e 6-ter e la relativa disciplina di revoca di cui ai commi 7 e 8 si applicano fino a che il numero delle azioni alienate ai sensi dell'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, non superi la quota del 10 per cento del capitale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in considerazione dei rilevanti ed imprescindibili motivi di interesse generale connessi allo svolgimento del servizio».

  2. La RAI-Radiotelevisione italiana Spa provvede all'adeguamento del proprio statuto alle disposizioni di cui al comma 1 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le modifiche allo statuto sono deliberate dal consiglio di amministrazione e approvate successivamente dall'assemblea straordinaria della RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente disposto, trova applicazione la disciplina del codice civile per le società per azioni.
  3. All'articolo 4, primo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, le parole da: «; indica i criteri generali per la formazione dei piani» fino a: «esercita le altre funzioni ad essa demandate dalla legge» sono soppresse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Disciplina della governance della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

  Sopprimerlo.
2. 1. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:

Art. 2.
(Erogazione del servizio pubblico televisivo).

  1. Con cadenza triennale, la CONSIP Spa procede a una stima del valore delle trasmissioni televisive riconducibili ai generi di cui all'articolo 1 e indice gare per l'espletamento del servizio pubblico per un numero di pacchetti pari ai medesimi generi. Un operatore ha la facoltà di partecipare all'aggiudicazione di uno solo ovvero di più pacchetti.
  2. Entro il 31 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico provvede a definire i requisiti necessari per la partecipazione al bando di gara di cui al comma 1, tenendo conto, tra gli altri, della copertura sull'intero territorio nazionale, dell'affidabilità dell'emittente e della condotta aziendale, dell'offerta qualitativa della programmazione e dell'offerta digitale.
  3. Attraverso la stipula di convenzioni tra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali aggiudicatrici, sono definiti gli obblighi di programmazione per l'espletamento del pacchetto o dei pacchetti di servizio pubblico aggiudicato, assicurandone comunque la trasmissione nelle fasce orarie di maggior ascolto e il divieto di interruzioni pubblicitarie all'interno del singolo programma.
  4. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) è tenuta a monitorare regolarmente, anche attraverso meccanismi di controllo qualitativi e quantitativi, le attività di tutti gli operatori aggiudicatari e la rispondenza sostanziale delle trasmissioni realizzate al progetto presentato e ha poteri di intervento e di sanzione, fino alla sospensione delle attività e al ritiro della concessione.
  5. Le televisioni private possono altresì stipulare convenzioni, con oneri posti in tutto o in parte a carico degli enti locali interessati, in ambito regionale, provinciale o comunale, per programmi giornalistici o per trasmissioni giornalistiche nelle lingue ammesse a tutela ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482, nell'ambito delle proprie programmazioni radiofoniche e televisive regionali.
  6. Nel caso in cui una o più gare vadano deserte, con decreto del Ministro dello sviluppo economico si procede, tramite apposite convenzioni, all'assegnazione a tutte le emittenti private nazionali, in base alla capacità trasmissiva, dei pacchetti di servizio pubblico, interi o frazionati, da trasmettere nelle fasce di maggior ascolto, in cambio del corrispettivo economico di cui al comma 1, a valere sulle risorse del Fondo appositamente istituito con decreto ministeriale.

Art. 3.
(Erogazione del servizio pubblico radiofonico).

  1. Con cadenza decennale, il Ministero dello sviluppo economico, attraverso apposite convenzioni, affida il servizio pubblico radiofonico a una o più emittenti radiofoniche che ne fanno richiesta, purché assicurino un grado di copertura del servizio di radiodiffusione sonora in modulazione di frequenza (FM) non inferiore al 90 per cento della popolazione e di copertura del territorio non inferiore all'80 percento, salvo le implicazioni interferenziali.
  2. Il Ministero dello sviluppo economico provvede ad incrementare il servizio Radio Data System (RDS) sulle reti radiofoniche concessionarie in FM mediante il sistema Enhanced Other Network (EON), conformemente alle norme dell’European Teleccomunications Standards Institute (ETSI) e può estendere la sperimentazione del servizio RDS-Traffic Message Channel (TMC).
  3. Nel corso dell'attività di adeguamento della rete per garantire il grado di copertura con impianti che rispettano i valori della normativa vigente in materia di limiti elettromagnetici, è ammissibile una temporanea riduzione del grado di copertura di cui al comma 1.
  4. Le emittenti radiofoniche che svolgono il servizio pubblico, anche attraverso consorzi, sono tenute a sviluppare concretamente le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale secondo i nuovi standard trasmissivi che costituiscono l'evoluzione del Digital Audio Broadcasting (DAB) nel rispetto della regolamentazione adottata dall'AGCOM, cooperando attivamente per lo sviluppo del mercato della radio digitale nell'osservanza del principio di neutralità tecnologica e competitiva.
  5. Le emittenti radiofoniche si impegnano a presentare al Ministero dello sviluppo economico, entro sei mesi dalla stipula della convenzione di cui al comma 1, un progetto di razionalizzazione del servizio di radiodiffusione sonora in onde medie, finalizzato alla riduzione dei campi elettromagnetici irradiati, che garantisce la copertura delle principali aree metropolitane e che rende possibile la sperimentazione della modulazione digitale secondo lo standard Digital Radio Mondiale (DRM).
2. 2. Caparini, Borghesi.

  Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

Art. 2.
(Disposizioni concernenti Rai S.p.a.).

  1. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Entro il 30 settembre 2015, i Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia, con uno o più decreti, provvedono a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda.
  2. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro e non oltre il 31 giugno 2016.1 proventi derivanti dal procedimento di cui sopra, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Attraverso la stipula di contratti di servizio fra il Ministero dello sviluppo economico e le televisioni private nazionali, secondo quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 3 maggio 2004, n. 112, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si definiscono gli obblighi di programmazione per l'espletamento del servizio pubblico radiotelevisivo, che tutte le televisioni devono garantire, comunque assicurando il servizio pubblico generale televisivo con trasmissioni, anche nelle fasce orarie di maggior ascolto, che rispondano ai criteri qualitativi previsti dagli articoli 6 e 17 della legge 3 maggio 2004, n. 112.
  3. A decorrere dal 19 gennaio 2017, il canone di abbonamento alle radioaudizioni e alla televisione di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, e successive modificazioni, nonché la tassa di concessione governativa prevista dall'articolo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, sono aboliti. Conseguentemente, l'articolo 17 della legge 14 aprile 1975, n. 103, l'articolo 18 della legge 3 maggio 2004, n. 112, e l'articolo 47 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono abrogati.
2. 3. Caparini, Borghesi.

  Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:

Art. 2.
(Privatizzazione della Rai).

  1. Entro il 30 dicembre 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per l'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
  2. Entro il 30 giugno 2016, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con uno o più decreti, provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami di azienda. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 30 dicembre 2015.
  3. I proventi derivanti dal procedimento di cui al presente articolo sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui al capo III del titolo I del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, e successive modificazioni.
2. 4. Caparini, Borghesi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 2.
(Disciplina della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).

  1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidato in concessione a una società per azioni sulla base di un contratto nazionale di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico e di contratti di servizio regionali, e per le province autonome di Trento e di Bolzano provinciali, con i quali sono individuati i diritti e gli obblighi della società concessionaria. I suddetti contratti sono rinnovati ogni cinque anni.
  2. La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.
  3. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
  4. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione di cui al comma 3 deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.
  5. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi 3 e 4, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
  6. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula Indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
  7. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.
  8. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  9. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.
2. 5. Caparini, Borghesi.

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. All'articolo 49 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da cinque membri, ivi compresi il presidente e l'amministratore delegato, che durano in carica per cinque anni, non rinnovabili. Il consiglio, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radiotelevisivo.»;
   b) i commi da 4 a 12 sono sostituiti dai seguenti:

  4. Le candidature per la carica di consigliere di amministrazione sono presentate entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un avviso pubblico predisposto dall'Autorità, di cui è data altresì tempestiva notizia nei siti internet della medesima Autorità e della società RAI-Radiotelevisione Spa.
  5. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, in riferimento alle aree di competenza di cui alle lettere a), b) e c) del comma 9, concernente rispettivamente:
   a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale verso l'estero;
   b) la qualità e l'identità culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;
   c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

  6. I criteri per la redazione dei curricula e degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 4.
  7. L'Autorità cura la pubblicazione dei curricula e degli elaborati nel proprio sito Internet.
  8. Non possono candidarsi alla carica di consigliere i soggetti che nei sette anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né coloro che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.

  9. I consiglieri sono scelti secondo i criteri di professionalità individuati nelle seguenti aree di competenza:
   a) due componenti con competenze economico-giuridiche, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;
   b) due componenti dell'area della produzione audiovisiva, che abbiano maturato esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero e la società RAI-Radiotelevisione Spa;
   c) un componente con competenze tecnico-scientifiche che abbia maturato esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

  10. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle candidature, l'Autorità pubblica nel proprio sito internet l'elenco dei candidati che soddisfano le condizioni di cui ai commi 5, 8 e 9 e procede al sorteggio di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera a), di due nominativi per l'area di competenza di cui alla lettera b) e di un nominativo per l'area di competenza di cui alla lettera c) del citato comma 9.
  11. Le Commissioni parlamentari competenti procedono senza indugio all'audizione dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma io, ai fini della valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, secondo le diverse aree di competenza. Le Camere determinano, nell'ambito della loro autonomia, le forme di pubblicità delle audizioni.
  12. Qualora una Commissione parlamentare di cui al comma 11, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, esprima un parere contrario su un soggetto audìto, l'Autorità procede all'estrazione di un nuovo nominativo nell'ambito della medesima area di competenza. Le Commissioni parlamentari indicono una nuova audizione, fatto salvo quanto stabilito dal comma 12-bis.
  12-bis. Decorso il termine di trenta giorni dall'inizio della procedura di cui ai commi 11 e 12, il Ministro dell'economia e delle finanze nomina, con proprio decreto, consiglieri di amministrazione i cinque candidati estratti, anche se non auditi.
  12-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze può indicare, nel decreto di cui al comma 12-bis, il presidente del consiglio di amministrazione. In mancanza di tale indicazione, il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione.
  12-quater. A pena di decadenza, le cariche di consigliere e di presidente del consiglio di amministrazione sono incompatibili con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate. All'atto di accettazione della nomina, ove gli eletti siano dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati fuori ruolo o in posizioni analoghe.
  12-quinquies. In caso di dimissioni o impedimento permanente ovvero di revoca del presidente o di uno o più membri del consiglio di amministrazione, i nuovi componenti sono nominati con la medesima procedura di cui ai commi da 4 a 12-quater entro i trenta giorni successivi alla data di comunicazione formale delle dimissioni o di comunicazione formale della sussistenza della causa di impedimento permanente.
  12-sexies. Il consiglio di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa, oltre alle funzioni attribuite dal codice civile e dal comma 3, coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
  12-septies. L'amministratore delegato è eletto con deliberazione del consiglio di amministrazione. Nella deliberazione sono stabiliti l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca.
  12-octies. Il consiglio di amministrazione:
   a) approva il piano strategico e finanziario e il bilancio di esercizio;
   b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
   c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici definiti ai sensi del comma 12-sexies;
   d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, con le modalità di cui al comma 12-decies;
   e) nomina i dirigenti esterni, con le modalità di cui ai commi 12-decies e 12-undecies, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;
   f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;
   g) approva i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;
   h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;
   i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
   l) approva il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al comma 12-quaterdecies;

  12-novies. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e 1) del comma 12-octies.
  12-decies. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 12-octies, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.
  12-undecies, Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 12-octies sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.
  12-duodecies. Il presidente ha la rappresentanza legale della società ed esercita i relativi poteri. Oltre alle funzioni connesse alla carica di componente del consiglio di amministrazione, il presidente:
   a) convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri;
   b) tiene i rapporti con l'assemblea degli azionisti;
   c) convoca l'assemblea degli azionisti, in esecuzione della deliberazione del consiglio di amministrazione.

  12-terdecies. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2381 del codice civile, al presidente non possono essere conferite deleghe di gestione e di amministrazione della società.
  12-quaterdecies. Il consiglio di amministrazione, entro tre mesi dal suo insediamento, approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale. Il Piano prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:
   a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;
   b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;
   c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti;
   d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;
   e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.

  12-quinquiesdecies. Ai consiglieri di amministrazione della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 23-bis, commi 5-bis e 5-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
  12-sexiesdecies. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione dei limite».

  1-bis. Gli articoli 5, 11 e 14 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 aprile 1947, n. 428 e successive modificazioni sono abrogati.
  1-ter. La Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, prevista e disciplinata dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.
  1-quater. Le Commissioni parlamentari competenti possono convocare, secondo le norme dei regolamenti parlamentari, i componenti del consiglio di amministrazione della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la verifica del rispetto dei princìpi che regolano lo svolgimento del medesimo servizio.
  1-quinquies. Le competenze attribuite dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi sono trasferite all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. 6. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) il comma 1 è sostituito dal seguente: La concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale è affidata, per la durata di venti anni dalla scadenza della concessione in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa. Per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, la RAI-Radiotelevisione italiana è assoggettata alla disciplina generale delle società per azioni.
2. 7. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: trasparenza, aggiungere le seguenti: libertà e diritto all'informazione, partecipazione e accessibilità da parte dei cittadini, nonché.
2. 10. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.bis) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  2-bis. Entro il 30 luglio 2015, il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, avvia il procedimento per la cessione di una quota pari al 49 per cento delle azioni dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1 della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni.
  2-ter. Entro il 30 dicembre 2015, con uno o più decreti dei Ministeri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze si provvede a definire i tempi, le modalità, i requisiti, le condizioni e ogni altro elemento delle offerte pubbliche di vendita, anche relative a specifici rami d'azienda. La vendita della quota di partecipazione deve concludersi entro e non oltre il 6 maggio 2016.
  2-quater. I proventi derivanti dal procedimento di cessione della partecipazione azionaria, di cui ai commi precedenti, sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni.
2. 11. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) sei eletti dalla Camera dei deputati e sei eletti dal Senato della Repubblica;
    sopprimere la lettera b);
    sopprimere la lettera c);
   sopprimere il capoverso comma 6-ter;
2. 12. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente: a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;
    sopprimere la lettera b);
    sostituire la lettera c) con la seguente: c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 13. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    1) sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;
    2) sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 14. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;
    sopprimere la lettera b).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 15. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;
    sopprimere la lettera b);
    sostituire la lettera c), con la seguente:
    c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.
2. 16. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
     a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
     b)
tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 17. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
     a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera c), con la seguente:
     c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa;
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 19. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
     a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c), con la seguente:
     c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
2. 18. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sopprimere la lettera b);
    sostituire la lettera c), con la seguente:
     c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 20. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
     b) sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sopprimere la lettera c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 21. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
    a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 22. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
     b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c), con la seguente:
     c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 23. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
     b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c), con la seguente:
     c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 24. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a), con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b), con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c), con la seguente:
     c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI – Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 25. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 26. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sopprimere la lettera b);
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) otto designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;
2. 27. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) otto designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sopprimere la lettera c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 28. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) sette designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 29. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b)
sei designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c)
due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 30. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b)
cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c)
tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;
2. 31. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 32. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni, consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 33. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c)
sette designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 34. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
    al capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di un rapporto di lavoro subordinato da almeno tre anni consecutivi con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 35. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    3) sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;
2. 45. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;
2. 46. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dodici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) sei designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti.
2. 52. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sette membri con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), al capoverso comma 6:
   sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;
   sopprimere la lettera b);
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c)
uno designato dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
2. 36. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sette membri con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sopprimere la lettera c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 37. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sette membri con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b)
tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
    sopprimere la lettera c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 38. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.
2. 39. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sette membri con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;
   sopprimere la lettera b);
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti; dei componenti;
2. 40. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) quattro eletti dalla Camera dei deputati e quattro eletti dal Senato della Repubblica;.
2. 41. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: sette membri con le parole: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sopprimere la lettera b);
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;.
2. 42. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sopprimere la lettera c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 43. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
   sostituire la lettera a) con la seguente:
    a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
   sostituire la lettera b) con la seguente:
    b) quattro designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
2. 44. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) tre eletti dalla Camera dei deputati e tre eletti dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) tre designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;.
2. 47. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sopprimere la lettera b);
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c)
sette designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;.
2. 48. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) sette designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sopprimere la lettera c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 49. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) cinque designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;
2. 50. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     c) tre designati dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sostituire la lettera c) con la seguente:
     c) quattro designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le seguenti: dei componenti;
2. 51. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti;
2. 53. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: da undici membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) cinque designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti;
2. 54. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: tre membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera a) con la seguente:
     a) uno eletto dalla Camera dei deputati e uno eletto dal Senato della Repubblica;
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sopprimere la lettera c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 56. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: dieci membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     c) cinque eletti dalla Camera dei deputati e cinque eletti dal Senato della Repubblica;
    sopprimere le lettere b) e c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 55. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: quattro membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
    al capoverso comma 6, sopprimere le lettere b) e c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 57. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente:
   alla lettera e):
    al capoverso comma 5, sostituire le parole: della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis della presente legge;
    sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis della presente legge.
    sopprimere i capoversi comma 6, 6-bis e 6-ter;
    sopprimere i capoversi comma 12-ter e 12-quater.
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

  1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato «Consiglio», dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.
  2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.
  3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.
  4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico con voto limitato a tre preferenze. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
  5. Il Consiglio:
   a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei princìpi di cui ai commi 2 e 3;
   b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);
   c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;
   d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;
   e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
   f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;
   g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo princìpi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.
  7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:
   a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;
   b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
   d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;
   f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti dei servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;
   g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

  8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.
  9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.
  10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.
  11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.
  12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Canone).

  1. La determinazione del canone di abbonamento alla società RAI Spa è definita dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis, secondo il criterio della progressività nell'imposizione fiscale generale.
  2. Nella dichiarazione dei redditi ciascun contribuente indica la misura del canone di abbonamento di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti ai sensi del medesimo comma 1.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione finale).

  1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.
2. 216. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri, con le seguenti: cinque membri;.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   sostituire il capoverso comma 5 con il seguente:
  5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui curricula siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni istituzionali al Presidente.
    sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico.
   dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presentano il proprio curriculum vitae alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito un apposito Albo.;
   sopprimere i capoversi comma 6, 6-bis e 6-ter;
   al capoverso comma 7, e ovunque ricorrano, sostituire le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis della presente legge;
   al capoverso comma 10, alinea, sostituire le parole da: Il Consiglio di amministrazione, fino a: L'amministratore delegato, con le seguenti: 10. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio curriculum vitae e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale:;
   al capoverso comma 10:
    lettera
e), sopprimere le parole:, delle politiche del personale;
    sopprimere la lettera f);
    sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: Amministratore delegato con le seguenti: Direttore generale;
   sopprimere i capoversi comma 12-ter e 12-quater;
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

  1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato «Consiglio», dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.
  2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.
  3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.
  4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico con voto limitato a tre preferenze. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
  5. Il Consiglio:
   a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei princìpi di cui ai commi 2 e 3;
   b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);
   c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;
   d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;
   e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
   f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;
   g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo princìpi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.
  7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:
   a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;
   b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
   d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;
   f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;
   g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

  8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.
  9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.
  10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.
  11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.
  12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.
   dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione finale).

  1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.
2. 58. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fratoianni, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente:
   alla lettera e):
    al capoverso comma 5, sostituire le parole da: della Commissione parlamentare fino a: e successive modificazioni con le seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis della presente legge;
   sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui all'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103 con le seguenti: Consiglio per le garanzie del servizio pubblico di cui all'articolo 2-bis della presente legge.
    sostituire il capoverso comma 6, con il seguente:
  6. I membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti con voto limitato a tre preferenze dal Consiglio per le garanzie del servizio pubblico. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni; il mandato dei componenti del consiglio di amministrazione non è rinnovabile.;
    sopprimere i capoversi comma 6-bis e 6-ter;
    al capoverso comma 7, sostituire le parole:
della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con le seguenti: del Consiglio per le garanzie del servizio pubblico;
    sopprimere i capoversi comma 12-ter e 12-quater.
   dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Consiglio per le garanzie del servizio pubblico).

  1. È istituito il Consiglio per le garanzie del servizio pubblico, di seguito denominato «Consiglio», dotato di autonomia finanziaria e di un'organizzazione secondo il modello tipico delle autorità indipendenti.
  2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze politiche, sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media, il quale si caratterizza per la promozione del pluralismo dei mezzi di comunicazione, dello sviluppo democratico, sociale e culturale, dei diritti umani di ogni società e, in particolare, del diritto di ogni cittadino a ricevere e diffondere le informazioni, idee e opinioni.
  3. Il Consiglio svolge le attività necessarie per la realizzazione di un pieno diritto di accesso alle piattaforme di comunicazione del servizio pubblico da parte di tutti i cittadini.
  4. Il Consiglio elegge i membri del consiglio di amministrazione della RAI Spa a seguito di selezione mediante avviso pubblico con voto limitato a tre preferenze. La selezione è svolta da un'apposita commissione nominata dal Consiglio che è tenuta a dare specifica motivazione delle scelte operate in modo da garantire il possesso da parte dei candidati di comprovate esperienze professionali in attività economiche, giuridiche o della comunicazione. I candidati presentano alla commissione di selezione un progetto di sviluppo per la società RAI Spa che tenga conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3.
  5. Il Consiglio:
   a) determina gli indirizzi generali sulla programmazione definiti sulla base dei princìpi di cui ai commi 2 e 3;
   b) vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico; in particolare, riceve dal consiglio di amministrazione della società RAI Spa le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali definiti ai sensi della lettera a);
   c) revoca i consiglieri di amministrazione della RAI Spa sulla base di criteri stabiliti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8 del presente articolo, tenendo conto di quanto stabilito dai commi 2 e 3;
   d) indica i criteri generali per la formazione di piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento, facendo riferimento al contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico;
   e) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;
   f) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento relativo all'elezione del Consiglio stesso, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;
   g) esercita le competenze della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103. Restano ferme le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  6. Il Consiglio dura in carica tre anni e svolge le proprie attività secondo princìpi e regole di ampia trasparenza e partecipazione. Il mandato dei componenti del Consiglio non è rinnovabile.
  7. Il Consiglio è composto da ventuno membri, eletti con modalità tali da consentire la loro nomina in tempi diversi. La composizione è così determinata:
   a) sei membri eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica;
   b) due membri eletti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) un membro eletto dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
   d) un membro eletto dalle associazioni degli artisti registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   e) un membro eletto dai produttori di contenuti registrati nell'elenco di cui al comma 8;
   f) cinque membri eletti direttamente dagli utenti dei servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 9;
   g) un membro eletto dalle associazioni femminili registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   h) un membro eletto dalle associazioni rappresentative del mondo dell'istruzione e della ricerca registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   i) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità, registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   l) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 8;
   m) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate sul fronte della promozione e della tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, registrate nell'elenco di cui al comma 8.

  8. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti gli elenchi delle associazioni degli artisti e dei produttori di contenuti, nonché delle associazioni e delle organizzazioni non governative di cui al comma 7, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'iscrizione nell'elenco è condizione essenziale per accedere alla nomina dei componenti del Consiglio di cui al citato comma 7.
  9. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 8.
  10. I componenti del Consiglio devono fornire garanzie di totale indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni. Tutti i membri di nomina non parlamentare sono ascoltati in audizione formale presso le competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per l'acquisizione di un parere.
  11. Il Consiglio vigila sull'attuazione del contratto di servizio stipulato tra la RAI Spa e il Ministero dello sviluppo economico.
  12. Il Consiglio riferisce ogni sei mesi alle Camere sulle sue attività e, in particolare, sull'attività della società RAI Spa e sugli obiettivi alla stessa affidati mediante il contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico, per una piena realizzazione degli obblighi di servizio pubblico.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Disposizione finale).

  1. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103, è soppressa.
2. 60. Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Brignone.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere la lettera b).
* 2. 61. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere la lettera b).
* 2. 62. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere la lettera b).
* 2. 200. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6, sopprimere la lettera b).
* 2. 215. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sostituire la lettera b) con la seguente:
     b) uno designato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    sopprimere la lettera c).
   sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 64. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: cinque membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6:
   alla lettera a), sostituire le parole: con voto limitato a un solo candidato con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti;
   sopprimere la lettera b).
2. 201. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: sei membri.

  Conseguentemente:
   alla lettera e):
    sostituire il capoverso comma 5, con il seguente:
  «5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui curricula siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni istituzionali al Presidente».
   dopo il capoverso comma 5, aggiungere il seguente:
  «5-bis. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni, nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del consiglio di amministrazione presentano il proprio curriculum vitae alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito un apposito Albo.»;
   al capoverso comma 6, sostituire la lettera b), con la seguente:
   b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 6-quater;
   dopo il capoverso comma 6-ter, aggiungere il seguente:
  «6-quater. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.»;
   al capoverso comma 10:
    sostituire l'alinea con il seguente:
10. I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio curriculum vitae e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale:;
    lettera e) sopprimere le parole:, delle politiche del personale;
    sopprimere la lettera f).
   sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: Amministratore delegato con le seguenti: Direttore Generale.
2. 59. Andrea Maestri, Pastorino, Civati, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, sostituire le parole: sette membri con le seguenti: sei membri;.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   capoverso comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: b) uno eletto direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone, secondo quanto disposto dal comma 6-quater.
   dopo il capoverso 6-ter, aggiungere il seguente:
  «6-quater. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono il proprio rappresentante nel Consiglio di amministrazione attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI Spa, esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».
2. 63. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: sei membri.

  Conseguentemente, alla lettera e), capoverso comma 6:
   alla lettera a), sostituire le parole: con voto limitato a un solo candidato con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti;
   alla lettera b), sostituire le parole: due designati con le seguenti: uno designato.
2. 65. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: sette membri con le seguenti: sei membri.

  Conseguentemente, alla lettera e):
   al capoverso comma 6:
    sopprimere la lettera b).
    sostituire la lettera c) con al seguente:
    c) due designati dall'assemblea dei dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana spa, tra i dipendenti dell'azienda titolari di rapporto di lavoro subordinato da almeno tra anni consecutivi, con le modalità che garantiscano la trasparenza e la rappresentatività della designazione stessa.
   al capoverso comma 6-ter, sostituire le parole: del componente, con le parole: dei componenti.
2. 66. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola:, prestigio.
2. 202. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera, con le seguenti: e le parole: ogni tre anni sono sostituite dalle seguenti: ogni 5 anni.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 11, con il seguente:

  11. L'amministratore delegato rimane in carica per cinque anni dall'atto di nomina e comunque non oltre la scadenza del consiglio di amministrazione, salva la facoltà di revoca da parte del consiglio di amministrazione, sentito il parere dell'assemblea. La revoca dell'amministratore delegato diviene efficace dopo la valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espressa con la maggioranza dei due terzi. Nel quinquennio successivo al termine del mandato di amministratore delegato, non può assumere incarichi o fornire consulenze presso società operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
2. 68. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: ed è aggiunto fino alla fine della lettera, con le seguenti: le parole: ogni tre anni sono sostituite dalle seguenti: ogni cinque anni.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), capoverso comma 11, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
2. 67. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, in ogni caso successivamente alla data di approvazione del bilancio.
2. 203. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
  «4-bis. I membri del consiglio di amministrazione, nominati ai sensi del comma 6, lettere a) e b), sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, secondo i seguenti criteri di professionalità e competenza:
   a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;
   b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
   c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

  4-ter. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  4-quater. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina.
  4-quinquies. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
  4-sexies. All'atto di accettazione della nomina, i componenti del consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società detenute da componenti del consiglio di amministrazione fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.
* 2. 70. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'UVa.

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:

  «4-bis. I membri del consiglio di amministrazione, nominati ai sensi del comma 6, lettere a) e b), sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, secondo i seguenti criteri di professionalità e competenza:
   a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;
   b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
   c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

  4-ter. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  4-quater. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina.
  4-quinquies. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
  4-sexies. All'atto di accettazione della nomina, i componenti del consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società detenute da componenti del consiglio di amministrazione fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.

* 2. 204. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-bis con il seguente:
  «4-bis. I membri del consiglio di amministrazione, nominati ai sensi del comma 6, lettere a) e b), sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza, tenendo conto dell'autorevolezza richiesta dall'incarico, l'assenza di conflitti di interesse o di cumulo di cariche in società concorrenti, secondo i seguenti criteri di professionalità e competenza:
   a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;
   b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana spa;
   c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica».
2. 71. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole da: La composizione fino a: i sessi e un con le seguenti: La nomina dei membri del consiglio d'amministrazione è effettuata in modo tale da assicurare la presenza di genere e di un.
2. 207. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire le parole: in ambito giuridico, finanziario, industriale e culturale con le seguenti: nei settori del diritto, dell'economia, della cultura, della comunicazione e dell'audiovisivo.
2. 205. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-bis, sostituire la parola: concorrenti con le seguenti: operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
2. 206. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso comma 4-ter con il seguente:
  «4-ter. L'amministratore delegato di cui al successivo comma 6 e i componenti del consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, non possono aver ricoperto incarichi politici, parlamentari o di Governo, anche in ambito regionale e comunale, né all'interno di società controllate direttamente o indirettamente dalle regioni o dagli enti locali, ovvero essere stati componenti del collegio di un'autorità indipendente, nei tre anni precedenti la nomina, ovvero essere portatori di interessi in conflitto con gli interessi materiali e morali della società RAI spa. I medesimi soggetti devono fornire ogni garanzia di indipendenza e possedere comprovata esperienza nel settore delle comunicazioni, in particolare in campo giuridico, economico o umanistico. Ove siano lavoratori dipendenti essi sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per tutta la durata del mandato. Per l'anno successivo alla scadenza del mandato, tali soggetti non possono ricoprire cariche all'interno di società legate o controllate, direttamente o indirettamente, dalla società RAI spa».
2. 73. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Pannarale, Franco Bordo, Brignone.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

  «4-ter Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di Governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina».
2. 74. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
  «4-ter. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sei anni precedenti alla nomina».
2. 75. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
  «4-ter. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione, a pena di decadenza, i soggetti che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, ovvero incarichi in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina».
2. 209. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:
  «4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano le cariche di cui all'articolo 7, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
2. 77. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso 4-ter con il seguente:

  «4-ter. La carica di membro del consiglio di amministrazione non può essere ricoperta, a pena di ineleggibilità o decadenza, anche in corso di mandato, da coloro che ricoprano le cariche di cui all'articolo 7, primo comma, lettera a), b), c), d), e), f), g), h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».
2. 78. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, dopo le parole: sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: Presidente del Senato, Presidente della Camera, vicepresidente del Senato, vicepresidente della Camera;.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque anni;
   dopo le parole: alla data della nomina aggiungere le seguenti: o che ricoprano le cariche di cui al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.
2. 79. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d) capoverso comma 4-ter, dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: Presidente del Senato, Presidente della Camera, vicepresidente del Senato, vicepresidente della Camera.
2. 80. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter dopo le parole: Sottosegretario di Stato aggiungere le seguenti: ovvero cariche pubbliche elettive a livello nazionale e regionale.
2. 81. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituirete parole: dodici mesi con le seguenti: sette anni.
2. 82. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1 lettera d), capoverso 4-ter sostituire le parole dodici mesi con le seguenti: sei anni.
2. 83. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque anni.

  Conseguentemente, dopo le parole: che ricoprano la carica di cui aggiungere le seguenti: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.
2. 84. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque anni.
* 2. 85. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: cinque anni.
* 2. 86. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo le parole: che ricoprano la carica di cui aggiungere le seguenti: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.
2. 88. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: quattro anni.
2. 87. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo le parole: che ricoprano la carica di cui aggiungere le seguenti: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.
2. 89. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con la parola: tre anni.
2. 90. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire la parola: dodici mesi con le seguenti: due anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso dopo le parole: che ricoprano la carica di cui aggiungere le parole: al comma 8 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481 e.
2. 92. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due anni.
2. 94. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, sopprimere le parole: primo comma, lettera c),.
2. 96. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, dopo le parole: primo comma, lettera c), aggiungere le seguenti: d), e), f), g), h),.
2. 95. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, aggiungere, in fine, le parole: o che abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina, ovvero.
2. 217. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-ter, aggiungere, in fine, le parole:, sindaco o assessore di comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
2. 97. Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-ter aggiungere i seguenti:
  4-ter.1. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
  4-ter.2. All'atto di accettazione della nomina, i componenti del consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società detenute da componenti del consiglio di amministrazione fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.
* 2. 98. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso 4-ter aggiungere i seguenti:
  4-ter.1. La carica di membro del consiglio di amministrazione è incompatibile, a pena di decadenza, con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
  4-ter.2. All'atto di accettazione della nomina, i componenti del consiglio di amministrazione hanno l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società detenute da componenti del consiglio di amministrazione fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.
* 2. 208. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso, comma 4-quater con il seguente:
  4-quater. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
** 2. 99. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera d), sostituire il capoverso, comma 4-quater con il seguente:
  4-quater. Non possono essere nominati e se nominati decadono dall'ufficio i soggetti che si trovino in una delle seguenti situazioni:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione legale ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro quinto del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.
** 2. 210. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 4-quater, premettere, ovunque ricorra, alla parola: definitiva la seguente: non.
2. 100. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
   e) i commi da 5 a 12 sono sostituiti dai seguenti:
  5. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione dei princìpi di cui all'articolo 1 e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
  6. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è composto da sette membri. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.
  7. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
  8. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone in possesso dei requisiti di cui al comma 7. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.
2. 101. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire l'alinea con il seguente: il comma 5 e i commi da 7 a 12 sono sostituiti dai seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso comma 6.
2. 230. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 5, con i seguenti:
  5. I componenti del Consiglio di amministrazione, con voto qualificato, eleggono come Presidente un soggetto esterno, selezionato tra i nominativi i cui curricula siano stati presentati, da almeno un mese, nell'apposito Albo di cui al comma 5-bis e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne convoca le sedute, fissandone l'ordine del giorno. Il consiglio di amministrazione può delegare, esprimendosi all'unanimità, ulteriori funzioni di supervisione e relazioni istituzionali al Presidente;.
  5-bis. Può essere nominato Presidente del consiglio di amministrazione una persona di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze nella comunicazione, nonché un giornalista che non abbia avuto nel triennio precedente e che si impegni nel triennio successivo al proprio incarico, a non avere rapporti di lavoro o di collaborazione nel settore delle radiocomunicazioni pubbliche e private. Gli aspiranti alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione presentano il proprio curriculum vitae all'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni, presso la quale è istituito l'apposito Albo.
2. 102. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 231. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il consiglio di amministrazione, fatte salve le attribuzioni dell'amministratore delegato stabilite dal presente articolo, può conferire deleghe al presidente, determinandone in concreto il contenuto ed il compenso ai sensi dell'articolo 2389, comma 3, del codice civile.
2. 232. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, ultimo periodo, sopprimere le parole: e di supervisione delle attività di controllo interno.
2. 233. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 5, ultimo periodo, dopo le parole: controllo interno, aggiungere le seguenti: nonché deleghe operative, determinandone in concreto il contenuto, nel rispetto delle attribuzioni dell'amministratore delegato e.
2. 234. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con la maggioranza dei due terzi dei componenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, con le seguenti: parlamentare.
2. 235. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) quattro eletti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, con voto limitato a uno.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le seguenti: parlamentare.
2. 236. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) due eletti dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e due eletti dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, con la maggioranza dei due terzi.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le seguenti: parlamentare.
2. 237. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) due eletti dalle competenti Commissioni della Camera dei deputati e due eletti dalle competenti Commissioni del Senato della Repubblica, con voto limitato a uno.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le seguenti: parlamentare.
2. 238. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, lettera a), sostituire le parole: con voto limitato a un solo candidato con le seguenti: con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. 239. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 6 con i seguenti:
  6. Possono essere eletti membri del consiglio di amministrazione persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e sono rieleggibili una sola volta. Il consiglio di amministrazione svolge funzioni di indirizzo, controllo e garanzia circa le finalità e gli adempimenti del servizio pubblico radiotelevisivo.
  6.1. Un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. 103. Borghesi, Caparini.

  Al comma 1, lettera e) sostituire il capoverso comma 6 con il seguente:

  6. I membri del consiglio di amministrazione sono così designati:
   a) un membro del consiglio di amministrazione, in rappresentanza degli enti locali, è eletto a maggioranza semplice dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
   b) il presidente e due membri del consiglio di amministrazione sono eletti, a maggioranza assoluta, dalle Commissioni parlamentari competenti in materia di cultura e di telecomunicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica in seduta congiunta;
   c) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza relativa fra i dipendenti della RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
   d) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza semplice in sede di Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti in rappresentanza delle associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute secondo i criteri stabiliti dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
   e) un membro del consiglio di amministrazione è eletto a maggioranza assoluta dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. 104. Borghesi, Caparini.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6, alinea, dopo la parola: amministrazione aggiungere le seguenti: devono essere persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina e.
2. 105. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 6-bis con i seguenti:

  6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura in seguito ad un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui è data tempestiva notizia nei siti internet della RAI-Radiotelevisione Spa, della Camera e del Senato, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
  6-bis.1. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, concernente alternativamente:
   a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto nazionale;
   b) la qualità e l'identità valoriale e culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;
   c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

  I criteri per la redazione degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 6-ter.
  6-bis.2. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:

   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione perpetua ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  6-bis.3. Possono essere eletti consiglieri di amministrazione esclusivamente i soggetti che soddisfano i seguenti criteri di professionalità e competenza:
   a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;
   b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
   c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

  6-bis.4. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6-bis.1 a 6-bis.3, anche con riferimento alla valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo.
* 2. 108. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 6-bis con i seguenti:

  6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura in seguito ad un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui è data tempestiva notizia nei siti internet della RAI-Radiotelevisione Spa, della Camera e del Senato, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso.
  6-bis.1. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae e un elaborato sulla propria visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo, concernente alternativamente:
   a) lo sviluppo dei mercati, con particolare riferimento alla commercializzazione del prodotto nazionale;
   b) la qualità e l'identità valoriale e culturale della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo;
   c) lo sviluppo tecnologico, con particolare riferimento all'integrazione dei mezzi di comunicazione e alle diverse modalità di fruizione dei contenuti audiovisivi.

  I criteri per la redazione degli elaborati sono definiti nell'avviso pubblico di cui al comma 6-ter.
  6-bis.2. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione perpetua ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni, fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  6-bis.3. Possono essere eletti consiglieri di amministrazione esclusivamente i soggetti che soddisfano i seguenti criteri di professionalità e competenza:
   a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;
   b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato una esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
   c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

  6-bis.4. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6-bis.1 a 6-bis.3, anche con riferimento alla valutazione dell'elaborato sulla visione strategica del servizio pubblico radiotelevisivo.
* 2. 240. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso 6-bis con i seguenti:

  6-bis. I componenti del consiglio di amministrazione eletti dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica, di cui al comma 6, lettera a), devono essere scelti tra coloro che presentano la propria candidatura in seguito ad un avviso pubblico predisposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, di cui è data tempestiva notizia nei siti internet della RAI-Radiotelevisione Spa, della Camera e del Senato, almeno sessanta giorni prima della scadenza del mandato del consiglio di amministrazione. Le candidature devono pervenire entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Ciascun candidato deve allegare alla domanda il proprio curriculum vitae.
  6-bis.1. Non possono essere candidati alla carica di consigliere i soggetti che nei cinque anni precedenti alla nomina abbiano ricoperto cariche di governo o cariche politiche elettive a qualunque livello, ovvero incarichi o uffici di rappresentanza nei partiti politici, né i soggetti che sono privi dei requisiti di onorabilità per le seguenti cause:
   a) stato di interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
   b) stato di interdizione perpetua ovvero temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, o comunque alcuna delle situazioni indicate nell'articolo 2382 del codice civile;
   c) assoggettamento a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   d) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   e) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria, fatti salvi gli effetti della riabilitazione;
   f) condanna con sentenza definitiva alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni fatti salvi gli effetti della riabilitazione.

  6-bis.2. Possono essere eletti consiglieri di amministrazione esclusivamente i soggetti che soddisfano i seguenti criteri di professionalità e competenza:
   a) soggetti con competenze economico-giuridiche che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione e delle reti di comunicazione elettronica;
   b) soggetti dell'area della produzione audiovisiva che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno quinquennale nelle attività di capo progetto, ideatore o conduttore di programmi radiotelevisivi afferenti ai generi predeterminati di cui al vigente contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero dello sviluppo economico e la società RAI-Radiotelevisione italiana Spa;
   c) soggetti con competenze tecnico-scientifiche che abbiano maturato un'esperienza dirigenziale almeno triennale presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale o internazionale, in materie attinenti ai settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, della convergenza dei mezzi di comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.

  6-bis.3. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi da 6-bis.1 e 6-bis.2.
2. 109. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   al capoverso comma 6-
bis, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni;
   al capoverso comma 6-ter:
    primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni;
    secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: trenta giorni;
   al capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni con le seguenti: novanta giorni.
2. 800. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica, ai fini dell'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione di propria spettanza, procedono, secondo le norme dei propri Regolamenti, ad audizioni pubbliche dei soggetti in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.
2. 110. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 6-bis, inserire il seguente:
  6-bis.1. Le designazioni effettuate ai sensi del comma 6, lettera b), sono previamente sottoposte al parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole della predetta Commissione espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti, all'esito di audizioni pubbliche dei soggetti designati.
2. 241. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 6-bis, inserire il seguente:
  6-bis.1. Le designazioni effettuate ai sensi del comma 6, lettera b), sono previamente sottoposte al parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole della predetta Commissione espresso con la maggioranza assoluta dei componenti, all'esito di audizioni pubbliche dei soggetti designati.
2. 242. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 6-bis, inserire il seguente:
  6-bis.1. Le designazioni effettuate ai sensi del comma 6, lettera b), sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole delle predette Commissioni espresso con la maggioranza dei due terzi dei componenti, all'esito di audizioni pubbliche dei soggetti designati.
2. 243. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 6-bis, inserire il seguente:
  6-bis.1. Le designazioni effettuate ai sensi del comma 6, lettera b), sono previamente sottoposte al parere delle Commissioni parlamentari competenti. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole delle predette Commissioni espresso con la maggioranza assoluta dei componenti, all'esito di audizioni pubbliche dei soggetti designati.
2. 244. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9 sostituire le parole: dieci milioni di euro con le seguenti: 2.582.284,50 euro.

  Conseguentemente alla medesima lettera capoverso comma 10, lettera d) sostituire le parole: dieci milioni di euro con le seguenti: 2.582.284,50 euro.
2. 245. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 6-ter.
2. 111. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: venti giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
2. 304. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: novanta giorni
2. 303. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni
2. 302. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: dal comma 4 con le seguenti: dai commi 4 e 4-quater
2. 300. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 6-ter, secondo periodo, sostituire le parole: centocinquanta dipendenti con le seguenti: cento dipendenti
2. 301. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 7 con il seguente:
  7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione espressa dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. 306. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 7 con il seguente:
  7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione espressa dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi con la maggioranza assoluta dei componenti.
2. 305. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 7 con il seguente:
  7. Il rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, nelle assemblee della società concessionaria convocate per l'assunzione di deliberazioni di revoca o che comportino la revoca o la promozione di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, esprime il voto in conformità alla deliberazione espressa dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi comunicata al Ministero medesimo.
2. 307. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: ed acquista efficacia a seguito di con le seguenti: in seguito a.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: espressa con la maggioranza dei due terzi dei componenti
2. 311. Nesci, Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: ed acquista efficacia a seguito di con le seguenti: in seguito a.
2. 310. Simone Valente, Vacca, Fico, Liuzzi, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: a seguito di valutazione favorevole con le seguenti: se preceduta dalla deliberazione espressa con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. 308. Simone Valente, Fico, Vacca, Liuzzi, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire le parole: a seguito di valutazione favorevole con le seguenti: se preceduta dalla deliberazione.
2. 309. Simone Valente, Fico, Vacca, Liuzzi, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, sostituire la parola: valutazione con la seguente: parere.
2. 312. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, le seguenti parole: espressa con la maggioranza dei due terzi.
2. 113. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: dieci giorni.
2. 114. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: quindici giorni.
2. 115. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 8, primo periodo, sostituire le parole: quarantacinque giorni, con le seguenti: venti giorni.
2. 116. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 9.
2. 117. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i capoversi commi 9 e 10 con i seguenti:
  9. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società:
   a) approva il piano strategico e finanziario, il preventivo di spesa annuale e il bilancio di esercizio;
   b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
   c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici;
   d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, a seguito di selezione pubblica;
   e) nomina i dirigenti esterni, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;
   f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;
   g) approva il piano industriale e i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;
   h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;
   i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
   l) approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

  10. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 10.
  10.1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 10, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.
  10.2. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 10 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.
  10.3. Il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:

   a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;
   b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;
   c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
   d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;
   e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.
* 2. 118. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i capoversi commi 9 e 10 con i seguenti:

  9. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Il consiglio di amministrazione, oltre ai compiti allo stesso attribuiti dalla legge e dallo statuto della società:
   a) approva il piano strategico e finanziario, il preventivo di spesa annuale e il bilancio di esercizio;
   b) assegna annualmente le risorse economiche alle diverse aree di attività aziendale;
   c) determina le linee editoriali e le direttive generali della programmazione radiotelevisiva nell'ambito delle prescrizioni dell'atto di concessione e del contratto di servizio, nonché degli indirizzi strategici;
   d) nomina i dirigenti di primo e di secondo livello nonché i direttori di rete e delle testate giornalistiche, a seguito di selezione pubblica;
   e) nomina i dirigenti esterni, nel limite del 2 per cento della dotazione organica dei dirigenti;
   f) approva gli atti e i contratti aziendali aventi carattere strategico, nonché tutti gli altri atti e i contratti attinenti alla gestione della società che, anche complessivamente nell'ambito di più esercizi, comportino oneri finanziari di importo superiore a 2.582.284,50 euro;
   g) approva il piano industriale e i piani annuali di trasmissione e di produzione dell'azienda e le variazioni che si rendano necessarie;
   h) approva i progetti di fusione e scissione delle società partecipate;
   i) approva l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie;
   l) approva, su proposta dell'amministratore delegato, il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale.

  10. Non possono essere delegate le funzioni di cui alle lettere a), c), f) e l) del comma 10.
  10.1. Ai fini del conferimento degli incarichi di cui alle lettere d) ed e) del comma 10, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.
  10.2. Gli incarichi di cui alla lettera e) del comma 10 sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato del consiglio di amministrazione che li ha conferiti.
  10.3. Il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale prevede le forme più idonee per rendere conoscibili alla generalità degli utenti, in regola con il pagamento del canone o che ne sono legalmente esenti:
   a) i singoli atti e le informazioni sull'attività complessivamente svolta dal consiglio di amministrazione, salvi casi particolari di riservatezza adeguatamente motivati;
   b) i dati relativi agli investimenti totali destinati ai prodotti audiovisivi nazionali e ai progetti di co-produzione internazionale;
   c) le informazioni sui curricula e i compensi lordi percepiti dai dirigenti, dai collaboratori e dai consulenti, così come definite e richieste dal Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica;
   d) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia;
   e) i dati risultanti dalla verifica del gradimento della programmazione generale e specifica della società, nell'ambito di un costante dialogo e interscambio con l'utenza, in particolare ai fini del perseguimento degli obiettivi di servizio pubblico normativamente prescritti.
* 2. 211. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 9 con il seguente:

  9. Il consiglio di amministrazione della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, formula gli indirizzi generali per l'attuazione del servizio pubblico radiotelevisivo e per la predisposizione dei programmi; indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento con riferimento alle prescrizioni dell'atto di concessione; formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale;.
2. 119. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, dopo le parole: approva aggiungere le seguenti: il piano strategico per la commercializzazione all'estero, l'innovazione tecnologica e la qualità del prodotto audiovisivo nazionale,.
2. 250. Liuzzi, Vacca, Fico, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, dopo le parole: approva, aggiungere le seguenti: il piano strategico per l'innovazione tecnologica e la qualità del prodotto audiovisivo nazionale,.
2. 251. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, dopo le parole: approva, aggiungere le seguenti: il piano strategico per l'innovazione tecnologica, lo sviluppo del portale della società Rai-Radiotelevisione Spa e la fruizione dei contenuti audiovisivi sui dispositivi e le piattaforme esistenti,.
2. 252. Simone Valente, Vacca, Fico, Liuzzi, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, dopo le parole: e il piano editoriale aggiungere le seguenti: Il Piano per la trasparenza e la comunicazione aziendale di cui al successivo comma 10,.
2. 120. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   capoverso comma 10:

    alinea:
     sostituire le parole:
nomina l'amministratore su proposta dell'assemblea con le seguenti: eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno in qualità di Direttore Generale, sulla base della valutazione del curriculum vitae e di un progetto editoriale.
     sostituire le parole: L'amministratore delegato con le seguenti: Il Direttore generale;
    lettera c), sopprimere le parole da: provvede alla gestione fino a: dei due terzi;
    lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni;
    lettera e), sopprimere le parole:, delle politiche del personale;
    sopprimere la lettera f);
   sopprimere il capoverso comma 12-quater.
   sostituire, ovunque ricorrano nel testo, le parole: L'amministratore delegato con le seguenti: Il Direttore generale;
2. 137. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9 sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.
2. 122. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Fassina, Gregori, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 5 milioni di euro.
2. 123. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 6 milioni di euro.
2. 124. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 7 milioni di euro.
2. 125. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 8 milioni di euro.
2. 126. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni di euro con le seguenti: 9 milioni di euro.
2. 127. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il consiglio di amministrazione definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento di incarichi a collaboratori esterni, in conformità con quanto indicato, per le società a partecipazione pubblica, nell'articolo 18, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).
2. 129. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Coerentemente con le linee-guida adottate d'intesa dall'Autorità e dal Ministro dello sviluppo economico e con le disposizioni del contratto di servizio, il consiglio di amministrazione svolge la funzione di indirizzo strategico della società in relazione allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto audiovisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della società RAI-Radiotelevisione Spa e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. 128. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il consiglio di amministrazione assicura in collaborazione con i direttori di rete e di testata la coerenza della programmazione radiotelevisiva con le linee editoriali e le direttive formulate e adottate dal consiglio di amministrazione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sopprimere la lettera b).
2. 248. Marazziti, Fauttilli, Santerini.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti di primo e di secondo livello, nonché i direttori di rete, canale e testata. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società e provvede alla gestione del personale dell'azienda.
* 2. 130. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 9, aggiungere il seguente:

  9-bis. Il consiglio di amministrazione nomina i dirigenti di primo e di secondo livello, nonché i direttori di rete, canale e testata. Ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili nella dotazione organica, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati ed effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'incarico da assegnare.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 10, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
firma gli atti e i contratti aziendali attinenti alla gestione della società e provvede alla gestione del personale dell'azienda.
* 2. 313. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 10.
2. 131. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 10 con il seguente:

  10. L'amministratore delegato della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è nominato dai membri del consiglio di amministrazione fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato dura in carica cinque anni ed opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.
2. 132. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire l'alinea con il seguente:

  I componenti del consiglio di amministrazione eleggono a maggioranza qualificata un soggetto esterno all'Assemblea e al Consiglio stesso in qualità di Direttore Generale, scegliendo tra i nominativi presenti in un Albo istituito presso l'Autorità per la garanzia nelle comunicazioni e previa audizione formale pubblica presso le Commissioni parlamentari competenti. Può essere nominato Direttore generale un soggetto di riconosciuti prestigio, competenza professionale e indipendenza, che vanti un titolo di carattere economico, scientifico, giuridico, di cultura umanistica, con significative esperienze manageriali, di gestione aziendale e nella comunicazione e sulla base della valutazione sul progetto editoriale. I candidati alla carica di Direttore Generale presentano il proprio curriculum vitae e il progetto editoriale alla Autorità per la garanzia nelle comunicazioni almeno un mese prima della nomina. Il Direttore Generale:.

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:

    alla lettera e), sopprimere le parole:, delle politiche del personale;
    sopprimere la lettera f);
   ovunque ricorrano nel testo, sostituire le parole: Amministratore Delegato con le seguenti: Direttore Generale.
2. 136. Civati, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, sostituire l'alinea con il seguente:

  10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, nell'ambito dei suoi membri, con apposita deliberazione che stabilisce l'estensione della delega, i criteri e le modalità del suo esercizio, nonché le modalità di revoca. Salvo quanto diversamente previsto dalla medesima deliberazione del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato:.
2. 134. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 10, sostituire l'alinea con il seguente:

  10. Il consiglio di amministrazione nomina l'Amministratore delegato fra persone di riconosciuto prestigio e competenza professionale e di notoria indipendenza di comportamenti, che abbiano maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e che non abbiano ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina. L'amministratore delegato:.
2. 135. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, alinea, sostituire il primo periodo con il seguente: 10. Il consiglio di amministrazione nomina l'amministratore delegato, su proposta dell'assemblea. La nomina diviene efficace dopo l'acquisizione del parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espresso con la maggioranza dei due terzi all'esito di un'audizione.
2. 133. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, primo periodo, sostituire le parole: su proposta dell'assemblea con le seguenti: d'intesa con l'assemblea.
* 2. 138. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, primo periodo, sostituire le parole: su proposta dell'assemblea con le seguenti: d'intesa con l'assemblea.
* 2. 253. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 1, lettera e), al capoverso comma 10, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, previo parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.
2. 139. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e con il parere favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi espresso a maggioranza dei due terzi dei componenti.
2. 254. Rampelli, Taglialatela.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera a).
2. 140. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera b).
2. 141. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), dopo la parola: assicura inserire le seguenti:, in collaborazione con i direttori di rete e di testata,.
* 2. 142. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera b), dopo la parola: assicura inserire le seguenti: in collaborazione con i direttori di rete e di testata.
* 2. 143. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   lettera e), sopprimere le parole:, delle politiche del personale;
   sopprimere la lettera f).
2. 255. Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera c).
* 2. 144. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera c).
* 2. 256. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
    sostituire le parole:
per i direttori di rete, di canale e di testata, il parere obbligatorio con le seguenti: il parere vincolante;
    sostituire le parole da: che nel caso dei direttori fino a: degli altri giornalisti con le seguenti: L'assunzione dei dipendenti della Rai-Radiotelevisione italiana Spa, ivi compresa quella dei giornalisti, avviene tramite pubblico concorso.
2. 257. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

  Conseguentemente:
   sopprimere le parole: per i direttori di rete, di canale e di testata,;
   dopo la parola obbligatorio, aggiungere le seguenti e vincolante;
   sopprimere le parole da: che nel caso dei direttori fino a degli altri giornalisti.
   lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni;
2. 258. Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole: provvede alla gestione del personale dell'azienda e.

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, sostituire le parole da: obbligatorio fino a: degli altri giornalisti con le seguenti: vincolante del Consiglio di Amministrazione”.
   alla lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 3 milioni.
2. 259. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Alla lettera e), capoverso comma 10 lettera c), sostituire le parole da: provvede, fino a: due terzi con le seguenti: provvede all'attuazione di quanto disposto dal consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 49-quater.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso comma Art. 49-quater, con il seguente:
  Art. 49-quater. – (Reclutamento del personale). – 1. Il consiglio di amministrazione, con proprio provvedimento, definisce i criteri e le modalità per il reclutamento del personale e quelli per il conferimento degli incarichi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e della disciplina generale relativa alle società in totale partecipazione pubblica. Lo stesso provvedimento individua i profili professionali e gli incarichi per i quali, in relazione agli specifici compiti assegnati, può derogarsi ai suddetti criteri e modalità.
2. 147. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sostituire le parole da: del consiglio di amministrazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: e vincolante del consiglio di amministrazione.
2. 268. Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: che nel caso fino alla fine della lettera.
2. 260. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sostituire le parole da: che nel caso dei direttori fino a: degli altri giornalisti con le seguenti: L'assunzione dei giornalisti della Rai-Radiotelevisione italiana Spa avviene tramite pubblico concorso.
2. 262. Fava.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: assume fino alla fine della lettera.
* 2. 261. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), sopprimere le parole da: assume fino alla fine della lettera.
* 2. 263. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , previa consultazione con il consiglio di amministrazione.
2. 267. Simone Valente, Liuzzi, Fico, Vacca, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e ne informa puntualmente il consiglio di amministrazione.
2. 269. Fava.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Provvede alla pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica, nonché i compensi di tutti gli ospiti invitati o partecipanti alle trasmissioni;
2. 264. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: Provvede alla pubblicazione individuale dei compensi percepiti per gli incarichi di collaborazione e consulenza artistica.
2. 265. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) deve aver maturato significative esperienze nel settore radiotelevisivo e delle telecomunicazioni e non deve aver ricoperto incarichi di natura politica a qualunque titolo nei dieci anni precedenti alla nomina.
2. 266. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera d).
* 2. 270. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10 sopprimere la lettera d).
* 2. 152. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d) opera con autonomia gestionale e con potere di rappresentanza e poteri di spesa fino a importi massimi di dieci milioni di euro per ogni operazione, nell'ambito del predefinito bilancio di previsione.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso comma 11, primo periodo, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: cinque anni.
2. 271. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: variazioni rilevanti con le seguenti: eventuali variazioni.
2. 153. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera d), sopprimere la parola: rilevanti.
2. 274. Giancarlo Giordano, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera d), sostituire le parole: 10 milioni con le seguenti: 5 milioni.
2. 272. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera e).
2. 154. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, lettera g), sopprimere il numero 3).
2. 280. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, sopprimere la lettera f).
2. 156. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera f), sostituire le parole: sentito il parere con le seguenti: su proposta.
2. 279. Nesci, Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera f), sostituire le parole: sentito il parere con le seguenti: con il parere vincolante.
2. 157. Fratoianni, Giancarlo Giordano, Pannarale, Franco Bordo, Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera f), sopprimere le parole da: individuando i profili fino alla fine della lettera.
2. 275. Liuzzi, Vacca, Fico, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 2), dopo la parola: dei aggiungere la seguente: singoli.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 4) dopo la parola: dei aggiungere la seguente: singoli.
2. 276. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

Subemendamenti all'emendamento 2.801 delle Commissioni.

  All'emendamento 2.801 delle Commissioni, sostituire le parole: diversi dai con le seguenti: compresi i.
0. 2. 801. 1. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  All'emendamento 2.801 delle Commissioni, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 50.000.
0. 2. 801. 3. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Cozzolino.

  All'emendamento 2.801 delle Commissioni, sostituire le parole: euro 200.000 con le seguenti: euro 100.000.
0. 2. 801. 2. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 2), dopo le parole: di cui all'articolo 49-quater, aggiungere le seguenti: e comunque dai soggetti, diversi dai titolari di contratti di natura artistica, che ricevano un trattamento economico annuo omnicomprensivo a carico della Società pari o superiore ad euro 200.000.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 4), dopo la parola: soglia aggiungere le seguenti: individuata nel Piano.
2. 801. Le Commissioni.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis) dei dati disaggregati relativi ai compensi percepiti dal personale comunque utilizzato, relativamente ai singoli rapporti di lavoro, come previsto dal decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ivi compresi i conduttori, i giornalisti e gli ospiti invitati alle trasmissioni.
2. 277. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 10, lettera g), sostituire il numero 4) con il seguente:
    4) i criteri e le modalità per le assegnazioni di lavori e forniture di qualsiasi tipologia.
2. 158. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 4), sostituire le parole: non artistica con la seguente: artistica.
2. 278. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 4), sopprimere le parole da:, per i contratti aventi fino a: determinata soglia.
2. 281. Giancarlo Giordano, Pannarale, Civati, Franco Bordo, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), sopprimere il numero 5).

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso Art. 49-ter.
2. 282. Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Franco Bordo, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10, lettera g), numero 5),sostituire le parole: per le assegnazioni dei con le seguenti: applicati nell'assegnazione dei singoli.
2. 283. Vacca, Simone Valente, Fico, Nesci, Liuzzi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 10-bis con il seguente:

  10-bis. L'amministratore delegato deve essere nominato tra coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti professionali:
   a) esperienza pregressa per un periodo congruo in incarichi di analoga responsabilità ovvero in ruoli dirigenziali apicali o nel settore pubblico o privato;
   b) esperienza nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica, nei quali abbia raggiunto performance positive in posizioni di responsabilità di vertice;
   c) autorevolezza adeguata all'incarico, verificabile sulla base della reputazione e della riconoscibilità nel mercato di riferimento;
   d) assenza di conflitti di interesse con società concorrenti della Rai-Radiotelevisione Spa ovvero con società operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
2. 159. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: o di titolarità di cariche in società concorrenti della Rai-Radiotelevisione Spa e, con le seguenti: e non sono titolari di cariche in società operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate, nonché tra coloro.
2. 284. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: per un periodo congruo con le seguenti: di almeno cinque anni.
2. 286. Nesci, Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: per un periodo congruo con le seguenti: di almeno quattro anni.
2. 287. Fico, Vacca, Liuzzi, Simone Valente, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: per un periodo congruo con le seguenti: di almeno tre anni.
2. 288. Nesci, Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: nel settore pubblico o privato con le seguenti: presso imprese pubbliche o private, enti o istituti di ricerca pubblici o privati operanti a livello nazionale e internazionale, nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, delle reti di comunicazione elettronica.
2. 160. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, sostituire le parole: nel settore pubblico o privato con le seguenti: in società pubbliche o private nei settori della radiotelevisione, delle tecnologie dell'informazione e delle reti di comunicazione elettronica.
2. 289. Simone Valente, Vacca, Fico, Liuzzi, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina.
* 2. 161. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sette anni precedenti alla nomina.
* 2. 290. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei sei anni precedenti alla nomina.
2. 162. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 10-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

  La carica di amministratore delegato non può essere ricoperta, a pena di decadenza, da coloro che ricoprono cariche pubbliche elettive o di governo, anche a livello regionale, o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, oppure che abbiano ricoperto tali cariche ed incarichi nei cinque anni precedenti alla nomina.
2. 163. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 10-bis, aggiungere i seguenti:

  10-bis.1. A pena di decadenza, la carica di amministratore delegato è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
  10-bis.2. All'atto di accettazione della nomina, l'amministratore delegato ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie, in società di capitali o in società di persone. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società di cui l'amministratore delegato detiene eventuali quote di partecipazione. Tale divieto si applica fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.
* 2. 164. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso 10-bis, aggiungere i seguenti:

  10-bis.1. A pena di decadenza, la carica di amministratore delegato è incompatibile con qualunque altro ufficio pubblico o privato, incarico elettivo o di rappresentanza nei partiti politici, attività professionale, di consulenza ovvero con l'esistenza di qualunque interesse, diretto o indiretto, nelle imprese operanti nel settore delle comunicazioni, dell'audiovisivo, della pubblicità e in qualunque altro settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
  10-bis.2. All'atto di accettazione della nomina, l'amministratore delegato ha l'obbligo di dichiarare l'eventuale titolarità di partecipazioni societarie, anche minoritarie, in società di capitali o in società di persone. La Rai-Radiotelevisione italiana SpA non può concludere, indipendentemente dall'importo, contratti relativi a lavori, servizi e forniture con società di cui l'amministratore delegato detiene eventuali quote di partecipazione. Tale divieto si applica fino al termine del mandato e nel triennio successivo alla scadenza dello stesso.
* 2. 291. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 11.
2. 165. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: un anno.
2. 166. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 7, lettera e), capoverso comma 11, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: due anni.
2. 168. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11 sostituire la parola: tre anni con le seguente: cinque anni.
2. 167. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La revoca dell'amministratore delegato diviene efficace dopo la valutazione favorevole della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, espressa con la maggioranza dei due terzi.
2. 169. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: Nell'anno successivo con le seguenti: Nei tre anni successivi.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: concorrenti della RAI-Radiotelevisione Spa con le seguenti: operanti in qualunque settore relativo alla fornitura e alla somministrazione di beni e servizi alla società RAI-Radiotelevisione italiana Spa o alle società collegate.
2. 170. Simone Valente, Liuzzi, Fico, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, terzo periodo, sostituire le parole: Nell'anno successivo con le seguenti: Nei tre anni successivi.
2. 171. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'amministratore delegato e i componenti degli organi di amministrazione e controllo della RAI-Radiotelevisione italiana Spa sono soggetti alle azioni civili di responsabilità previste dalla disciplina ordinaria delle società di capitali.
2. 172. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. L'amministratore delegato può nominare dirigenti esterni nel limite del due per cento della dotazione organica. A tal fine, il consiglio di amministrazione rende conoscibili, anche mediante pubblicazione di apposito avviso nel sito internet della società RAI-Radiotelevisione Spa, il numero e la tipologia dei posti di funzione dirigenziale disponibili, gli obiettivi e i criteri generali di scelta. Il consiglio di amministrazione acquisisce le disponibilità degli interessati e l'amministratore delegato effettua la scelta fra soggetti in possesso di particolare e comprovata qualificazione professionale e di specifiche competenze attinenti all'esercizio dell'incarico da assegnare. Gli incarichi di cui al presente articolo sono conferiti a tempo determinato e in ogni caso cessano, fatta salva una durata inferiore, decorsi sessanta giorni dalla scadenza del mandato dell'amministratore delegato che li ha conferiti. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.

  Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sopprimere il capoverso Art. 49-quater.
2. 173. Nesci, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12, con il seguente:

  12. All'amministratore delegato è riconosciuto un compenso che non può superare quello del primo presidente della Corte di Cassazione.
2. 174. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12, sostituire le parole da: e, in caso di revoca fino alla fine del capoverso, con le seguenti:. In caso di revoca non spetta alcun compenso.
2. 175. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12, sostituire le parole da: e, in caso di revoca fino alla fine del capoverso, con le seguenti: In caso di revoca al medesimo amministratore non è dovuta alcuna indennità.
2. 176. Simone Valente, Fico, Liuzzi, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, dopo le parole: amministrazione e controllo aggiungere le seguenti: e ai dirigenti di ogni livello.
2. 292. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: ad eccezione dell'amministratore delegato.
* 2. 177. Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sopprimere le parole: ad eccezione dell'amministratore delegato.
* 2. 178. Vacca, Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-bis, sostituire le parole: ad eccezione dell'amministratore con le seguenti: compreso l'amministratore.
2. 314. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, capoverso comma 12-bis, aggiungere, infine, il seguente periodo: È comunque esclusa l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni.
2. 294. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:

  12-bis.1. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.
* 2. 179. Liuzzi, Fico, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), dopo il capoverso comma 12-bis, aggiungere il seguente:

  12-bis.1. Al personale e ai consulenti della società RAI-Radiotelevisione Spa si applica il limite massimo retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'emissione di strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati non costituisce causa di esclusione dall'applicazione del limite.
* 2. 293. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-ter.
2. 180. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12-ter con i seguenti:

  12-ter. In conformità a quanto stabilito nella comunicazione della Commissione delle Comunità europee 2001/C 320/04, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C 320 del 15 novembre 2001, relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di radiodiffusione, è attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (Agcom) il compito di verificare che il servizio pubblico generale radiotelevisivo sia effettivamente prestato ai sensi delle disposizioni di cui alla presente legge, del contratto nazionale di servizio e degli specifici contratti di servizio conclusi con le regioni e con le province autonome di Trento e di Bolzano, tenendo conto anche dei parametri di qualità del servizio e degli indici di soddisfazione degli utenti definiti nel contratto medesimo anche attraverso meccanismi di feed back quali-quantitativi.
  12-ter. 1. L'Agcom controlla il rispetto degli indirizzi e adotta tempestivamente le deliberazioni necessarie per la loro osservanza; stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al mezzo radiotelevisivo; disciplina direttamente le rubriche «Tribuna politica» «Tribuna elettorale», «Tribuna sindacale» e «Tribuna stampa» ovvero i programmi aventi analogo contenuto, comunque denominati; riceve dal consiglio di amministrazione della società concessionaria le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati; vigila sugli indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo; analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi radiofonici e televisivi, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi.
  12-ter. 2. Qualora ravvisi infrazioni agli obblighi di cui al comma 1, l'Agcom fissa alla società concessionaria il termine, comunque non superiore a trenta giorni, per l'eliminazione delle infrazioni stesse. Nei casi di infrazioni gravi, tenuto conto della gravità e della durata dell'infrazione, l'Agcom dispone, inoltre, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria fino al 3 per cento del fatturato realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida, fissando i termini, comunque non superiori a trenta giorni, entro i quali l'impresa deve procedere al pagamento della sanzione. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Agcom può disporre la sospensione dell'attività d'impresa fino a novanta giorni.
  12-ter. 3. L'Agcom dà conto dei risultati del controllo effettuato ai sensi del presente articolo nella relazione annuale di cui all'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.
2. 181. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: semestralmente fino alla fine del periodo, con le seguenti: annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti le trasmissioni e dei compensi a loro erogati.
* 2. 182. Brunetta, Biasotti, Palmieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: semestralmente fino alla fine del periodo, con le seguenti: annualmente, prima dell'approvazione del bilancio, alla medesima Commissione sulle attività svolte dalla RAI-Radiotelevisione italiana Spa, consegnando l'elenco completo dei nominativi degli ospiti invitati o partecipanti le trasmissioni e dei compensi a loro erogati.
* 2. 295. Caparini, Borghesi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, secondo periodo, sostituire le parole da: consegnando l'elenco fino alla fine del periodo, con le seguenti: con particolare riferimento allo sviluppo e alla commercializzazione del prodotto radiotelevisivo nazionale sul mercato internazionale, allo sviluppo del portale della RAI e alla fruizione dei relativi contenuti attraverso i nuovi dispositivi e piattaforme, alla qualità e alle esigenze culturali della programmazione del servizio pubblico radiotelevisivo.
2. 183. Fico, Liuzzi, Simone Valente, Nesci, Vacca, De Lorenzis, Carinelli, Paolo Nicolò Romano, Nicola Bianchi, Luigi Gallo, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, sostituire le parole da: l'elenco completo fino alla fine del comma, con le seguenti: la relazione sull'andamento del pluralismo politico nelle trasmissioni ricondotte sotto la responsabilità delle testate giornalistiche, corredata dei dati quantitativi e qualitativi del monitoraggio.
2. 296. Simone Valente, Vacca, Fico, Liuzzi, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-ter, secondo periodo, sostituire le parole: alle trasmissioni, con le seguenti: ai programmi di approfondimento informativo delle reti generaliste.
2. 297. Marazziti, Fauttilli, Santerini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il capoverso comma 12-quater.
2. 184. Andrea Maestri, Civati, Pastorino, Fratoianni, Pannarale, Franco Bordo, Giancarlo Giordano, Fassina, Gregori, Brignone.

  Al comma 1, lettera e), sostituire il capoverso comma 12-quater con il seguente:
  12-quater. All'articolo 21, comma 3, della legge 3 maggio 2004, n. 112, e successive modificazioni, dopo le parole: «per l'alienazione» sono aggiunte le seguenti: «sino a un massimo del 10 per cento delle azioni,».
2. 185. Giancarlo Giordano, Pannarale, Fratoianni, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Brignone, Fassina, Gregori.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater sopprimere le parole: rilevanti e imprescindibili.
2. 186. Altieri, Lainati.

  Al comma 1, lettera e), capoverso comma 12-quater, aggiungere, in fine, le parole: , ferma restando la possibilità per lo Stato di non procedere o interrompere il processo di alienazione delle azioni di cui al suddetto articolo 21, per imprescindibili motivi di interesse generale connessi al servizio pubblico.
2. 298. Pannarale, Giancarlo Giordano, Franco Bordo, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Fassina, Gregori, Fratoianni, Brignone.

  Sopprimere il comma 2.
2. 187. Altieri, Lainati.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: all'unanimità, sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,.
2. 189. Altieri, Lainati.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: all'unanimità.
2. 190. Altieri, Lainati.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: a maggioranza assoluta.
2. 191. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: sono deliberate aggiungere le seguenti: sentito il parere della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,.
2. 188. Altieri, Bianconi, Capezzone, Corsaro, Ciracì, Distaso, Marti, Fucci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 3, quinto comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «garantendo, in ogni caso, la presenza di un parlamentare eletto in una lista rappresentativa di minoranze linguistiche riconosciute.».
2. 192. Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Marguerettaz.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Consiglio per la partecipazione).

  1. È istituito il Consiglio per la partecipazione nel servizio pubblico.
  2. Il Consiglio è un organismo rappresentativo delle diverse istanze sociali e culturali del Paese nel settore dei media audiovisivi e radiofonici nonché dei dipendenti della Rai S.p.A. ed opera per garantire e tutelare il bene comune del servizio pubblico sui diversi media.
  3. Il Consiglio vigila sulla completa realizzazione degli obblighi del servizio pubblico elaborando pareri sul piano editoriale e monitorando la programmazione.
  4. Per svolgere le funzioni di cui al comma 3 il Consiglio riceve idonea documentazione ed elabora pareri sulle decisioni del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza.
  5. Il Consiglio adotta autonome proposte di indirizzo per il miglior funzionamento del servizio pubblico. Pareri e proposte di indirizzo devono essere posti all'ordine del giorno nelle riunioni immediatamente successive alla data della loro emanazione da parte del Consiglio di amministrazione e della Commissione parlamentare di vigilanza e sugli stessi deve essere assunta una decisione motivata.
  6. Il Consiglio è composto da cinque membri che rimangono in carica tre anni. La partecipazione al Consiglio non dà diritto a compensi, gettoni di presenza, rimborsi o emolumenti comunque denominati. La composizione è così determinata:
   a) un membro designato dai dipendenti Rai S.p.A.;
   b) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative impegnate nella lotta alle mafie e nella promozione della cultura della legalità registrate nell'elenco di cui al comma 7;
   c) un membro eletto dalle associazioni e dalle organizzazioni non governative ambientaliste registrate nell'elenco di cui al comma 7;
   d) due membri eletti direttamente dagli utenti del servizio radiotelevisivo in regola con il pagamento del canone secondo quanto disposto nel successivo comma 8.

  7. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri sono istituiti, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, gli elenchi delle associazioni e delle organizzazioni non governative i cui rappresentanti entrano a far parte del Consiglio per la partecipazione, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  8. Gli utenti del servizio radiotelevisivo eleggono i propri rappresentanti nel Consiglio attraverso una procedura telematica nel sito internet istituzionale della società RAI S.p.A., esprimendo due preferenze, per numero di utenza legata al canone, su liste di candidati presentate dalle associazioni dei consumatori e dalle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative in ambito nazionale; le specifiche modalità della votazione sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7.
  9. Per lo svolgimento e la realizzazione di tutte le attività relative alle competenze del Consiglio per partecipazione, previste dai commi precedenti, la società RAI S.p.A deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza arrecare nuovi e maggiori oneri alla finanza pubblica.
2. 03. Fratoianni, Pannarale, Giancarlo Giordano, Civati, Andrea Maestri, Pastorino, Franco Bordo, Brignone, Fassina, Gregori.