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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 8 ottobre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta dell'8 ottobre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Casero, Castiello, Castiglione, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Faraone, Fedriga, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Gozi, Greco, La Russa, Leva, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero, Orlando, Palazzotto, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capelli, Carbone, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Fraccaro, Franceschini, Garavini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Ginefra, Gozi, Greco, La Russa, Leva, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Monchiero, Orlando, Palazzotto, Palma, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Polverini, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Tidei, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 7 ottobre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
  CASTRICONE e AMATO: «Disposizioni per la corresponsione di borse di studio ai medici specializzandi ammessi alle scuole di specializzazione negli anni dal 1983 al 1991» (3347);
  CALABRÒ: «Istituzione della figura professionale di autista soccorritore» (3348);
  ZOGGIA: «Modifica al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, in materia di applicazione dell'aliquota agevolata alle cessioni di immobili soggette all'imposta di registro» (3349);
  NICOLA BIANCHI: «Modifica all'articolo 72 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di equipaggiamento dei veicoli a motore» (3350);
  VACCA ed altri: «Disposizioni in materia di valutazione degli alunni del primo ciclo di istruzione» (3351).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a proposte di legge.

  La proposta di legge FITZGERALD NISSOLI ed altri: «Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di riacquisto della cittadinanza da parte dei soggetti nati in Italia da almeno un genitore italiano, che l'hanno perduta a seguito di espatrio» (2794) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Giorgio Piccolo.

Ritiro di sottoscrizione a proposte di legge.

  I deputati Catalano e Pinna hanno comunicato, in data 7 ottobre 2015, di ritirare le proprie sottoscrizioni alla proposta di legge:
  BRESCIA ed altri: «Abolizione del finanziamento pubblico all'editoria» (1990).

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   III Commissione (Affari esteri):
   «Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta a Roma il 1o aprile 2015» (3329) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2 marzo 2015» (3330) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
   «Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo, conclusa a Roma il 9 marzo 1976, così come modificata dal Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015» (3331) Parere delle Commissioni I, II, V e VI;
   «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo, fatto a Roma il 26 febbraio 2015» (3332) Parere delle Commissioni I, II, V e VI.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 7 ottobre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2015) 487 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
  Documento di consultazione congiunto della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza – Verso un nuovo partenariato tra l'Unione europea e i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico dopo il 2020 (JOIN(2015) 33 final), che è assegnato in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 6 ottobre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la predetta comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti – Conti annuali del Fondo europeo di sviluppo 2014 (COM(2015) 379 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'applicazione del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2015) 480 final);
   Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità a favore di misure di bilancio immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 486 final);
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo e al Consiglio – Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell'agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 490 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

NOTA DI AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA 2015 (DOC. LVII, n. 3-BIS)

Risoluzione sulla relazione di cui all'articolo 6 della legge n. 243 del 2012

   La Camera,
   premesso che:
    alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 è allegata la Relazione al Parlamento, presentata ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243;
    la Relazione, tenuto conto della coerenza con le regole europee, contiene la richiesta di ridefinizione del piano di rientro, previsto nel Documento di economia e finanza (DEF) dello scorso aprile, verso l'obiettivo di medio periodo (MTO),

autorizza il Governo

ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, della Costituzione e dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, a dare attuazione a quanto indicato nella Relazione citata in premessa, nei limiti massimi ivi indicati.
(6-00163) «Marchi, Tancredi, Librandi, Tabacci, Di Gioia».


Risoluzioni relative alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015

   La Camera,
   esaminata la nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2015;
   premesso che:
    il documento in esame dal momento in cui è stato reso pubblico è stato oggetto di puntuali critiche e richieste di chiarimento su aspetti fondamentali da parte praticamente di tutti gli organismi che lo hanno esaminato: dalle Camere all'UPB, dalla Banca d'Italia alla Corte dei conti agli organismi comunitari, si sono dichiarati unanimemente perplessi, anche se con diverse sensibilità, rispetto alle affermazioni del Governo contenute nell'aggiornamento al DEF soprattutto riguardo alla spending review, alla neutralizzazione delle clausole di salvaguardia, fino all'efficacia degli annunci in materia di imposizione fiscale sulle abitazioni;
    gli organismi tecnici, in particolare UPB e servizio Bilancio, evidenziano come gli interventi di sterilizzazione delle clausole di salvaguardia ipotizzati nella nota di aggiornamento facciano riferimento alle clausole introdotte con le leggi di Stabilità 2014 e 2015 mentre invece l'ammontare complessivo degli effetti indicati sembrerebbe includere solo quelle previste dalla stabilità per il 2015 e non quelle della precedente legge di stabilità che impongono variazioni di aliquote d'imposta e detrazioni vigenti. La somma dovrebbe ammontare a circa 16,8 miliardi nel 2016, 26,2 miliardi nel 2017 e poco meno di 29 miliardi nel 2019 mentre il gettito complessivo indicato nella Nota in esame, come scrive il servizio studi, «sembrerebbe attribuibile alle sole clausole di salvaguardia disposte dalla legge di stabilità 2015»;
    solo all'ultimo giorno utile il Governo è intervenuto per evitare l'entrata in vigore della clausola di salvaguardia legata alla mancata approvazione da parte di Bruxelles dell'estensione del reverse charge alla grande distribuzione; con il decreto- legge recentemente emanato è stato scongiurato l'ennesimo aumento delle accise sulla benzina per un importo pari a 728 milioni, ma solo per l'anno in corso, posto che si fa fronte con la misura una tantum del gettito della voluntary disclosure ad una clausola permanente; fermi restando i dubbi sulla capacità delle misure contenute nella presente nota di variazione di far fronte interamente alla sterilizzazione delle clausole di salvaguardia relativamente all'anno 2016, ci sono ad oggi ancora minori garanzie per gli anni successivi. A decorrere dal 1o gennaio 2017 gli aumenti restano tutti in vigore, con un impatto potenzialmente devastante sul sistema economico ancora in grande difficoltà;
    in base al documento in esame, la spending review più volte citata dal Premier come copertura per molte delle promesse fatte in materia di diminuzione della pressione fiscale, anziché subire una accelerazione e, magari, essere dettagliata concretamente, resta un concetto vago. Dei 10 miliardi ipotizzati inizialmente pare che nemmeno la metà sia ad oggi concretamente realizzata gli obiettivi di riduzione della spesa improduttiva viene di fatto rinviata agli anni futuri, con il pretesto del loro possibile effetto depressivo ma di fatto caricandolo sui futuri bilanci e forse dei futuri Governi;
    la nota di aggiornamento al DEF 2015 comprende stime decisamente ottimistiche (secondo l'UPB) riguardo ai tassi di crescita del PIL, prevedendo un aumento dello 0,9 per cento nel 2015 e dell'1,6 per cento negli anni successivi; si tratta comunque di previsioni calcolate nel più roseo degli scenari senza concedere margini di prudenza ad agenti esogeni, purtroppo possibili, come un deterioramento delle condizioni economiche dei mercati internazionali conseguenti alla frenata dei giganti asiatici e alla concreta possibilità dell'aumento delle tensioni in medio oriente;
    di fatto, la vera carta sulla quale il Governo sembra puntare per raggiungere l'equilibrio dei conti ed attuare le proprie promesse in campo economico sembra essere la trattativa con l'Unione europea per ottenere maggiori margini di sforamento del rapporto deficit/PIL, escludendo dal calcolo alcune spese. Si tratta dunque non di investire maggiori risorse ma di essere autorizzati a fare più deficit, lasciandolo in eredità ai futuri governi; deficit che sarebbe investito in riforme già preannunciate in passato e valse per maggiore flessibilità già nella stabilità dell'anno scorso, quindi fatte valere due volte, e per l'originalissima clausola «immigrati»; non emerge però, in stretta linea contabile, come si possa considerare l'intervento a favore degli immigrati un investimento tale da giustificare e ripagare gli oneri del maggiore debito futuro;
    l'Unione europea, che sta vagliando in queste settimane la possibilità di concedere, in deroga al rigore e all'austerità della politica fiscale comunitaria, possibilità di spesa eccezionale legata all'accoglienza degli immigrati, aveva negli anni scorsi rifiutato fermamente qualunque deroga per far fronte alle esigenze delle fasce sociali più deboli in conseguenza della lunga e profonda crisi economica,

impegna il Governo:

   a fornire al Parlamento una relazione relativa alla cosiddetta spending review chiarendo quali siano le misure che sono state pianificate e quali attuate, gli effetti finanziari da essi derivanti e se in tale operazione sia stata utilizzata o meno la metodologia dei costi standard;
   ad attuare misure che incidano sul deficit reale solo a fronte di spese che abbiano un impatto positivo sullo sviluppo economico e sociale complessivo del Paese con particolare attenzione alle fasce di cittadini più provati dalla crisi economica;
   ad utilizzare nella predisposizione della legge di stabilità per il 2016 a copertura delle misure fiscali solo tagli di spesa già avviati ed efficaci, evitando di ricorrere ad ulteriori clausole di salvaguardia che determinano timore, incertezza e confusione sia nei cittadini che negli operatori economici;
   ad attuare definitivamente le normative in materia di federalismo fiscale, basato sui costi ed i fabbisogni standard come meccanismo di definizione del fabbisogno economico degli enti e sul principio della responsabilità sul fronte della spesa.
(6-00160) «Guidesi, Saltamartini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Simonetti».


   La Camera,
   premesso che:
    nella Nota di aggiornamento al DEF 2015 in esame le proiezioni di crescita della nostra economia sono più favorevoli rispetto ai dati dello scorso aprile e delineano una maggior crescita del Pil che si attesterà, dallo 0,7 per cento, precedentemente previsto, allo 0,9 per cento nel 2015 e nel 2016 all'1,6 per cento rispetto all'1,4 per cento;
    per quanto concerne il rispetto dei vincoli europei di finanza pubblica, il Governo decide di rallentare il percorso di consolidamento fiscale, rinviando il pareggio di bilancio dal 2017 al 2018, dunque, con un conseguente aumento del livello di indebitamento netto programmato per il 2016 che, nel DEF 2015, era stato fissato all'1,8 per cento, mentre nella Nota in esame è determinato nella misura del 2,2 per cento, al –1,1 per cento per il 2017 e a –0,2 per cento per il 2018;
    nel 2017 l'indebitamento netto strutturale sarà pari allo 0,3 per cento del PIL. Pertanto rallenta anche la discesa del debito pubblico di un leggero margine, che lo porterà comunque al di sotto del 120 per cento solo a partire dal 2019;
    il Governo intende attivare la clausola degli investimenti, unitamente alla possibilità di utilizzare un margine di disavanzo addizionale pari allo 0,2 per cento del PIL (3,3 miliardi), riconosciuto dall'Unione europea per i costi sostenuti dall'Italia per i flussi migratori eccezionali;
    nel complesso le suddette scelte di politica economica consentiranno spazi di manovra per finanziare misure di rilancio dell'economia pari a 19,2 miliardi nel 2017, a 16,2 miliardi nel 2018 e a 19,9 miliardi nel 2019;
    per arrivare alla manovra annunciata dal Governo Renzi, pari a 27 miliardi di euro, a quanto sopra si aggiungano le misure di «spending review», con cui il Governo intende finanziare in parte l'alleggerimento del carico fiscale alle famiglie nel 2016 abolendo la TASI sulla prima casa, e le imprese agricole; la cancellazione della TASI sui terreni agricoli – correzione di un grave errore precedente – nonché sui macchinari imbullonati, mentre la riduzione della pressione fiscale sui redditi di impresa (IRES) è posticipata al 2017. A tal proposito sorge il dubbio sulla possibilità nell'arco del 2016 di conseguire con misure di «spending review» risparmi di spesa tali da consentire sia di evitare l'attivazione dal 2016 delle clausole di salvaguardia (aumento dell'IVA e delle accise sui prodotti petroliferi) – come confermato nella Nota in esame – sia assicurare la copertura finanziaria delle misure di alleggerimento della pressione fiscale sulle famiglie e sulle imprese, considerato che le maggiori entrate imputate all'aumento delle aliquote IVA erano stimate in ben 12,4 miliardi nel 2016, di 17,8 nel 2017 e di 21,4 miliardi nel 2018;
    dal lato delle entrate, nel 2015 l'esecutivo si attende di incassare 11,87 miliardi di euro dalla lotta all'evasione. Rispetto alle previsioni di cassa assestate 2015 si registrano maggiori entrate per complessivi 2,3 miliardi di euro. Le entrate correlate alla voluntary disclosure dovrebbero invece essere pari a 671 milioni nel 2015 e 18 milioni nel 2016; cifra nettamente inferiore a quella indicata dal governo stesso nel decreto-legge n.153 del 30 settembre 2015 (A.S. 2070 in corso di conversione), il quale prevede di coprire le mancate entrate derivanti dalla disattivazione per il 2015 dell'aumento dell'accisa sulla benzina (pari a 728 milioni di euro) ovvero della clausola di salvaguardia che il Governo aveva posto a copertura dell'eventuale mancata autorizzazione, di fatto avvenuta, da parte dell'Europa, del meccanismo del reverse charge per la grande distribuzione;
    nel documento il Governo intende potenziare le dismissioni pubbliche, rivedendo il piano di privatizzazioni già presentato nel Def 2014 e fissando obiettivi più ambiziosi in termini di proventi attesi, pari a circa 0,4 per cento del Pil nel 2015 e 0,5 per cento negli anni 2016-2018. Nella Nota si legge che l'attuazione delle operazioni «è in ogni caso condizionata alla presenza di condizioni di mercato favorevoli, che permettano di valorizzare al meglio tali assets». Ciò non impedisce all'esecutivo di fissare degli obiettivi più ambiziosi per incrementare i proventi attesi dalle privatizzazioni;
    in merito all'obiettivo di riduzione della pressione fiscale, nella Nota si prevede una flessione della medesima fino al 42,6 percento nel 2016 e «...tenendo conto della disattivazione delle clausole di salvaguardia e dell'impatto del provvedimento degli 80 euro a riduzione dell'Irpef, la pressione fiscale scende, nello scenario tendenziale, da 43,1 per cento nel 2015 a 42,6 per cento nel 2016 con ulteriori riduzioni negli anni successivi» – si legge nel documento in esame. Nel caso in cui venissero attivate le clausole, a causa del mancato conseguimento degli obiettivi di bilancio, «l'evoluzione della pressione fiscale risulterebbe in crescita: dal 43,7 per cento nel 2015 raggiungerebbe il 44,3 per cento nel 2017 per poi attestarsi al 44 per cento nel 2019». Al momento la non attivazione delle clausole resta solo un impegno del Governo, non una certezza. Peraltro si rileva che a pochi giorni dalla presentazione della legge di stabilità 2016 nessuna indicazione o anticipazione è data nella Nota sui tagli di spesa, che verranno effettuati e sugli effetti finanziari imputati ai medesimi;
    nella Nota di aggiornamento al DEF 2015, per la parte riguardante la Difesa sono previsti stanziamenti aggiuntivi pari a 300 milioni di euro e sono confermate tutte le voci di investimento per acquisizioni di sistemi d'armamento in essere nel bilancio del Ministero dello sviluppo economico per ulteriori 1,2 miliardi di euro;
    in materia di lavoro, in base a quanto riportato nella Relazione al Parlamento 2015, che accompagna la nota di aggiornamento del Def, in riferimento alla legge di stabilità per il 2016, l'azione di Governo si concentrerà, tra l'altro, su misure di alleviamento della povertà e stimolo all'occupazione;
    si stima che il tasso di disoccupazione scenderà al 12,2 per cento nel 2015 rispetto al 12,7 per cento del 2014. Nel 2016 il tasso di disoccupazione calerà ulteriormente all'11,9 per cento per poi scendere all'11,3 per cento nel 2017, al 10,7 per cento nel 2018 e al 10,2 per cento nel 2019;
    in base a quanto indicato dal Governo, l'occupazione deve migliorare ad un ritmo più sostenuto se si vuole evitare che la crescita di lungo periodo dell'economia non venga danneggiata: «È vero che i dati sul mercato del lavoro negli ultimi mesi sembrano indicare risultati delle politiche combinate di ordine strutturale (Jobs act) e fiscale (decontribuzione per i nuovi assunti) che vanno al di là delle aspettative (in termini di incremento del numero di partecipanti, incremento assoluto del numero di occupati, riduzione del tasso di disoccupazione). È però importante anche reintegrare nel mercato del lavoro il più rapidamente possibile i disoccupati e gli inattivi onde evitare fenomeni di scoraggiamento e dequalificazione che incidono negativamente non solo sul benessere immediato dei cittadini ma anche sul potenziale di crescita dell'economia nel lungo periodo. [...] Nel loro insieme queste considerazioni ci spingono a porre particolare enfasi su di una intonazione fiscale più favorevole alla crescita, pur nell'equilibrio indispensabile con il progressivo consolidamento dei conti pubblici. Ai fini della crescita, la composizione del bilancio pubblico (cioè l'impatto di impieghi ed entrate) è quanto e più rilevante dei saldi. Per questo il Governo adotta misure volte a rendere più efficace ed efficiente la spesa (spending review e accelerazione degli investimenti pubblici co-finanziati con fondi europei) in combinazione con tagli selettivi e mirati delle imposte tali da stimolare gli investimenti privati»;
    il Governo stesso evidenzia come «la crescita dell'occupazione resta ancora caratterizzata da aspetti critici. La crisi profonda ha portato ad una drastica caduta occupazionale per le fasce più deboli della popolazione, in particolare la componente giovanile. Diverse le implicazioni invece in confronto alla fascia di popolazione over 54, che ha fornito negli ultimi anni un contributo positivo alla variazione dell'occupazione»;
    tale andamento è ascrivibile, almeno in parte, all'entrata in vigore della legge n. 214 del 2011, che ha determinato l'innalzamento dell'età pensionabile: la rigidità, indotta da questa legge, ha comportato difficoltà per i giovani nel momento dell'ingresso nel mercato del lavoro, a causa dell'abbassamento, in certi ambiti del completo azzeramento, del turn-over e del ricambio generazionale, all'interno dei luoghi di lavoro;
    nei primi due trimestri del 2015 il contributo degli over 54, spiega per 1,2 punti percentuali la variazione dell'occupazione a fronte della fascia di lavoratori under 35, che vede ridurre il suo contributo negativo, in termini occupazionali solo del –0,3 per cento;
    in relazione al rinnovo dei contratti pubblici gli interventi programmatici del Governo comprendono altre misure con effetti espansivi: in aggiunta alle spese da rifinanziare previste nello scenario a politiche invariate, si profila il prosieguo di politiche di stimolo già esistenti, il recepimento della sentenza della Corte costituzionale sul rinnovo dei contratti pubblici, l'introduzione di misure di stimolo per gli investimenti. Per lo sblocco della parte economica dei contratti non sono citate cifre, ma per le misure con effetti espansivi si profila, rispetto allo scenario tendenziale, un tasso di crescita di 0,1 punti a partire dal 2016;
    nel documento in esame non viene indicata alcuna misura in materia di pensioni, in termini di previsione di una maggior spesa, con l'unica eccezione del previsto stanziamento dei fondi per garantire l'incremento della rivalutazione al 50 per cento dal 1o gennaio 2016 per le pensioni interessate dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 65 del 2015;
    in materia di politica estera, nel corso del suo intervento all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tenuto il 29 settembre 2015, il Presidente del Consiglio Renzi ha tra l'altro affermato: «Il mio Paese si è impegnato per l'attuazione dell'Agenda 2030 ed è pronto a fare la propria parte. Confermando l'impegno preso alla conferenza di Addis Abeba, l'Italia si è impegnata ad aumentare i fondi per la cooperazione. Il nostro obiettivo è rafforzare il nostro contributo finanziario nella cooperazione allo sviluppo, superando il rapporto aiuti/Pil di altri donatori G7»;
   considerato che:
    la decisione di rallentare i vincoli del patto di stabilità europeo anche per il 2016 e 2017 dimostrano ormai palesemente il fallimento delle misure restrittive imposte dalla Commissione europea; le proiezioni di crescita della presente Nota, dovute al sostegno della domanda interna, dovrebbero indurre a scelte ancor più incisive per rinforzare il trend crescente del Pil e recuperare il tempo perduto dall'attuale Governo e dai precedenti, che, al contrario, proprio nel 2013 e nel 2014, in corrispondenza del momento più acuto della recessione, hanno perseguito solo la traiettoria di avvicinamento dell'Italia all'obiettivo (MTO) ricorrendo a timidi scostamenti, senza riuscire a fronteggiare prontamente «una recessione tra le più profonde e prolungate della storia italiana» che richiedeva una coraggiosa politica di espansione per il sostegno dei redditi delle fasce più colpite e soprattutto mediante una seria e non timida «spending review» accompagnata da un efficace piano di riforme. In particolare la riforma fiscale, finalizzata a ridurre la pressione fiscale sulle imprese, per sostenere la produttività ed evitare la chiusura ed il fallimento di tantissime aziende. Al contrario, nella Nota addirittura solo a partire dal 2017 il Governo intende ridurre l'IRES;
    i maggiori investimenti correlati alla clausola saranno realizzati solo se ci sarà l'effettiva capacità delle Pubbliche Amministrazioni di spendere le risorse nazionali, ma sappiamo che ad oggi permane ancora un risultato mediocre e poco rassicurante, pari ad una capacità non superiore a 0,14 punti di PIL, ben lontano dall'obiettivo dello 0,3 per cento necessario ad attivare la clausola nella misura prevista;
    anche il ricorso all'utilizzo della clausola degli investimenti è contenuto, in quanto, nel rispetto della safety margin, il Governo potrebbe chiedere uno sforamento superiore, ampliando dunque gli investimenti cofinanziati e dando maggiore stimolo all'economia;
    come rileva la Corte dei conti, le ipotesi alla base del quadro programmatico della Nota presentano elementi di fragilità, che non garantiscono la tenuta del quadro programmatico, la cui realizzazione dipende sia dalla dimensione che dalla composizione della manovra, di cui non si ha alcuna anticipazione di carattere qualitativo;
    elemento di preoccupazione resta l'elevato debito, la cui riduzione è confermata a partire dal 2016 e nel rispetto della regola del debito, ma sarà conseguita attraverso gli introiti delle privatizzazioni, nonché dell'avanzo primario, che deve essere necessariamente mantenuto elevato, anche per fronteggiare una spesa per interessi che si mantiene sopra il 4 per cento per tutto il periodo;
    ciò significa che i differenziali positivi di una lenta ed incerta crescita non potranno essere destinati ad investimenti, ovvero a politiche di sostegno all'occupazione e protezione sociale, nonché miglioramento dei servizi alla collettività, ma obbligatoriamente alla riduzione del debito e al pagamento degli interessi;
    peraltro, nelle previsioni di riduzione del debito non si ha alcuna informazione sugli effetti degli strumenti derivati sottoscritti dal MEF, che potrebbero essere devastanti fino ad un ipotetico importo di circa 40 miliardi;
    la non esaustiva conoscenza dell'effettiva composizione del debito pubblico non consente al Parlamento di esercitare seriamente la funzione di controllo della gestione delle risorse pubbliche;
    alla luce di quanto sopra si teme che non ci saranno spazi e risorse certe per ampliare le misure di sostegno dei redditi delle fasce più deboli, alla luce del fatto che il trend di riduzione del tasso di disoccupazione, previsto nella misura del 12,2 per cento nel 2015, dell'11,9 per cento nel 2016, dell'11,3 per cento nel 2017, del 10,7 per cento nel 2018 e del 10,2 per cento nel 2019, non è confortante, dunque un'ampia fascia di popolazione permarrà nel prossimo triennio in uno stato di difficoltà e inoccupazione, che rasenta la soglia di povertà. In merito alla disoccupazione giovanile, l'ISTAT rileva che «i giovani fra i 15-34 anni rappresentano il gruppo maggiormente colpito». Dall'inizio della crisi si stanno bruciando intere generazioni e si constata che le strutture sociali ed economiche vigenti sono antiquate e disegnate da e per cittadini anziani e questo determina, nonostante il «Job Act», una mancanza di attenzione al mondo giovanile, che ha prodotto condizioni sociali insostenibili e atteggiamenti di ripiego esistenziale, che hanno un costo sociale per la gestione dei servizi;
    la principale misura di sostegno dei redditi adottata a regime dal Governo, il cosiddetto «bonus fiscale», ha in parte sostenuto i lavoratori con stipendi medio-bassi, ma non ha garantito il sostegno della domanda di beni e servizi con elevato grado di elasticità della fascia di popolazione inoccupata e disoccupata, obiettivo che sarebbe invece raggiungibile mediante l'adozione del reddito di cittadinanza, peraltro già esistente e funzionante in tutti i Paesi membri dell'Unione europea, ad eccezione dell'Italia; e della Grecia;
    rafforzare le misure di protezione delle fasce più deboli e diffondere strumenti per ampliare il «benessere collettivo» non solo dovrebbe essere una priorità della classe politica, che mai si è impegnata ad adottare politiche economiche in cui prevalesse il senso «etico», al fine di perseguire nella gestione delle risorse pubbliche i principi di perequazione, sussidiarietà ed economicità, (principi fondativi della convivenza sociale), ma costituisce oggi una priorità, visto l'evidente deterioramento delle condizioni di vita di una sempre più ampia fascia di popolazione;
    le misure anticipate dal Governo con la presente Nota e che dovrebbero essere adottate con la legge di stabilità dovrebbero avere quale finalità ridurre le distanze fra le classi sociali, perseguendo soprattutto un uguale accesso ai servizi, senza omologare le differenze, eliminando le condizioni di iniquità o sperequazione;
    al contrario, la politica restrittiva adottata dai Governi italiani fin dal 2011 ha acuito la crisi e prolungato la fase di recessione, gettando nella disperazione chi ha perso il posto di lavoro o ha dovuto chiudere e dichiarare il fallimento della propria azienda nella insussistenza o inefficacia di sistemi di protezione sociale;
    particolarmente drammatica continua ad essere la situazione del Sud, una zona che, come certificato dalla Svimez, è «a rischio desertificazione umana e industriale, dove si continua a emigrare (116000 abitanti nel solo 2013), non fare figli, impoverirsi perché manca il lavoro (al Sud perso l'80 per cento dei posti di lavoro nazionali tra il primo trimestre del 2013 e del 2014); l'industria continua a soffrire di più; i consumi delle famiglie crollano di quasi il 13 per cento in cinque anni; gli occupati arrivano a 5,8 milioni, il valore più basso dal 1977 e la disoccupazione corretta sarebbe del 31,5 per cento invece che il 19,7 per cento»;
    ogni stato membro dell'Unione europea deve poter adottare politiche di espansione per sostenere la domanda interna e la crescita economica, anche in virtù di quanto confermato nel documento in esame, nel quale si evidenzia che alla svolta ciclica ha contribuito in misura maggiore il sostegno della domanda interna;
    secondo quanto dichiarato da esponenti del Governo:
     1) per quanto riguarda le misure di contrasto alla povertà sarebbero in cantiere misure ad hoc per i nuclei a più basso reddito con minori;
     2) per quanto riguarda il lavoro sarebbero in programma ulteriori misure di decontribuzione sebbene maggiormente selettive;
     3) per quanto riguarda il lavoro autonomo si procederebbe ad una revisione del regime dei minimi con l'obiettivo di risolvere il problema del doppio regime creato con la legge di stabilità 2015;
    riguardo alla materia pensionistica, l'applicazione della cosiddetta «opzione donna» di cui all'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004, riferita alle pensioni decorrenti entro il 31 dicembre 2015, è prevista chiudersi entro la predetta data;

    le lavoratrici la cui finestra si apre dal 1o gennaio 2016 non potranno accedere alla prestazione in parola. Parimenti si ritiene siano escluse le lavoratrici che, pur avendo maturato la finestra mobile in tempo utile per l'accesso al regime, presentino domanda di pensione successivamente alla scadenza del regime opzionale;
    alcune dichiarazioni del Ministro del lavoro ipotizzerebbero l'attuazione di una «nuova opzione donna», con la possibilità di anticipare di tre anni l'uscita rispetto all'età di vecchiaia con penalizzazione meno pesante perché non sarebbe previsto il ricalcolo contributivo sull'intera vita lavorativa, bensì un sistema legato alla speranza di vita;
    al riguardo, il Ministero del lavoro ipotizzerebbe un taglio di circa il 3,5 per cento l'anno per un totale di circa il 10 per cento di taglio dell'assegno (contro il 25-30 per cento di taglio possibile in caso di carriera rapida tra sistema retributivo e contributivo);
    in base alla legge Fornero, le donne del settore privato, a decorrere dall'anno 2016, si troveranno di fronte a un nuovo scalino con il passaggio dell'età di vecchiaia da 63 anni e 9 mesi a 65 anni e 7 mesi (1 anno e 10 mesi in più rispetto al 2015);
    riguardo ai lavoratori cosiddetti esodati, nel complesso sono stati attuati sei provvedimenti di salvaguardia, allo stato attuale, è all'esame della Commissione XI della Camera, il progetto di legge AC 2514, concernente la settima salvaguardia, il quale appare tuttavia ben lontano dall'essere la soluzione definitiva al problema, non prevedendo tra i soggetti da salvaguardare, coloro che pur avendo maturato 41 anni di anzianità contributiva, non hanno raggiunto i limiti di età anagrafica, prevista dall'articolo 24 del decreto-legge 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero);
    la Legge di stabilità 2015 pur avendo introdotto lo sgravio contributivo per i neoassunti a tempo indeterminato, per tutte le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato, ha tuttavia abrogato le misure di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, maggiormente vantaggiose e meglio mirate verso le realtà territoriali del Paese più arretrate;
   ritenuto che:
    l'ottimismo delle previsioni di crescita del PIL nel 2015 e negli anni successivi, seppur contenuto, deve restare circoscritto in via prudenziale per i segnali di indebolimento delle grandi economie emergenti e peggioramento dello scenario macroeconomico internazionale, avvenuto nei mesi estivi;
    le risorse attese dal Governo, conseguenti all'attivazione della clausola per investimenti, sono date per certe, e già inglobate nelle previsioni aggiornate in esame, ma l'utilizzo della suddetta clausola deve essere ancora vagliata ed autorizzata dalla Commissione europea;
    dubbi permangono sull'ammontare delle risorse da recuperare per il sostegno della domanda interna, tramite misure di riduzione della pressione fiscale, indispensabile per la crescita del PIL come da previsioni della Nota, dato che, a distanza di pochi giorni, nella medesima nulla è detto sull'effettivo ammontare delle risorse da rinvenire mediante una rapida e sostanziosa «spending review», che, oltre a dover compensare il blocco dell'aumento dell'IVA, come previsto dal DEF 2015, dovrà consentire anche la copertura della suddetta riduzione del carico fiscale annunciata a decorrere dal 2016 e dal 2017 per le imprese;
    non è chiaro se la clausola di salvaguardia dell'aumento delle aliquote IVA sarà disattivata solo per l'anno 2016, come peraltro riporta la Nota, oppure l'intento del Governo è di congelare i suddetti aumenti anche per gli anni 2017 e 2018;
    il Governo persevera a includere fra le risorse disponibili per realizzare le misure di politica economica le cospicue entrate correlate alle misure di contrasto all'evasione fiscale, che sono caratterizzate da aleatorietà, mentre permane debolezza e una tempistica inadeguata per contrastare i fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione, che sottraggono cospicue risorse pubbliche;
    servono decisioni di politica economica più drastiche e coraggiose, idonee a garantire una gestione delle risorse pubbliche disponibili più redditizia, considerato che permane una bassa incidenza delle spese di investimento sul Pil, pari a 2,3 per cento nel triennio 2015-2017 rispetto all'incidenza delle spese per interessi pari al 4,3 per cento del PIL, ossia 70 miliardi nel 2015, superiori ai 64,2 miliardi di spese per investimenti, che si riducono nel 2019 a 57,6 miliardi;
    in un quadro macroeconomico più favorevole, ma ancora non stabile, il cauto ottimismo sulle previsioni di crescita nel prossimo triennio richiederebbero di adottare scelte politiche inflessibili sulle priorità degli interventi, a cui destinare le maggiori risorse, che si rendessero disponibili, da individuare fra le misure più efficaci a sostenere lo sviluppo del Paese;
    non si condivide l'intento del Governo di incrementare le dismissioni delle partecipazioni solo per fare cassa e ridurre il debito, una vera e propria rinuncia ad assets e aziende, in particolare quelle che erogano servizi pubblici essenziali o rilevanti, alle quali, al contrario, dovrebbe destinare risorse per potenziarne l'efficacia e l'efficienza, evitando di servire una tale opportunità ai capitali privati anche esteri;
    al contrario, più che ridurre la spesa pubblica, è necessario dare una priorità nelle decisioni di spesa, selezionando misure ed interventi finalizzati a migliorare il benessere della collettività, pur nel rispetto degli obiettivi di redditività, a cui destinare inderogabilmente le risorse disponibili, per aumentare l'incidenza percentuale degli investimenti produttivi sul Pil, in misura pari o superiore alla spesa per interessi, assicurando in tal modo nel medio-lungo periodo una crescita del PIL, che garantisca contestualmente sia la riduzione del debito che la modernizzazione e lo sviluppo della nostra economia;
    è evidente che il Governo continua a finanziare i nuovi investimenti e parte della riduzione del carico fiscale, ricorrendo ad un maggior indebitamento, come già accaduto nel 2014 e a regime con il bonus fiscale, essendo in forte ritardo con le misure di spending review;
    in materia di rafforzamento della lotta agli sprechi in materia sanitaria, si rileva che l'alimentazione è uno dei fattori che maggiormente incide sullo sviluppo, sul rendimento e sulla produttività delle persone, e rappresenta una risorsa strategica del sistema sanitario. Una sana alimentazione associata a uno stile di vita attivo è uno strumento valido per la prevenzione, la gestione e l'insorgenza di molte malattie, come ad esempio quelle cronico-degenerative, diabete e obesità. Secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, circa 1/3 delle malattie cardiovascolari e dei tumori potrebbero essere evitati grazie a una equilibrata e sana alimentazione e, pertanto, è molto importante seguire uno stile di vita corretto, in particolare un'alimentazione sana e un'attività fisica costante. Spesso la medicina è orientata alla cura della malattia e non alla prevenzione e dunque, c’è grande necessità di orientare alla prevenzione più che alla cura. Curare non significa solo curare la malattia, ma è importante prevenire la cura in assenza di malattia;
   rilevato che:
    il Governo persegue la strada già intrapresa in passato di sovrastimare le sue previsioni tendenziali sul PIL, così come ci ricorda l'Ufficio Parlamentare di Bilancio (UPB), nell'audizione del 29 settembre corrente anno, sia per quanto attiene l'anno 2016 – «[...] la previsione sul PIL del MEF per il prossimo anno, pur collocandosi all'interno del range delle stime, è in prossimità del limite più elevato dell'intervallo dei previsori del panel UPB» –, che raggiungendo valori ancora più sovrastimati nelle previsioni per gli anni successivi – «Le previsioni tendenziali del MEF per gli anni successivi risultano, invece, sostanzialmente fuori linea rispetto a quelle previste del panel UPB. In particolare, la crescita del PIL stimata MEF per il 2017 e 2018 (1,3 per cento in entrambi gli anni) è al di sopra del limite superiore dell'intervallo dei previsori; nel 2019, essa è appena al limite»;
    il Governo persegue la strada già intrapresa in passato di sovrastimare, non solo le sue previsioni tendenziali di cui sopra, ma anche le sue previsioni programmatiche sul PIL, tant’è che l'UPB sottolinea che «[...] in particolare, la dinamica del PIL ipotizzata dal MEF risulta più elevata della media dei previsori di quattro decimi di punto tanto nel 2017 che nel 2018, di tre decimi nel 2019; [...] limitando il confronto alle previsioni più basse (e più ravvicinate), il gap rispetto alla stima del MEF si riporta a cinque decimi di punto nel 2017 e 2018»;
    l'UPB avverte che se le previsioni di crescita estremamente ottimistiche del MEF, in particolare quella riferita agli anni 2017, 2018 e 2019, fossero state oggetto del processo di validazione, questa «avrebbe potuto pregiudicarne l'esito positivo»;
    come più volte ribadito, appare necessario assicurare l'autonomia delle persone e la loro dignità e, a tal fine, semplificare il welfare e renderlo al contempo più certo ed essenziale, più concretamente presente nella vita dei cittadini molti dei quali sono costretti a sopravvivere al problema occupazionale dovendosi al contempo confrontare con un sistema eccessivamente frammentato e non in grado di fornire certezze. A tal fine deve essere considerata prioritaria l'introduzione del reddito di cittadinanza, già previsto da tutti i Paesi dell'Unione europea, con le uniche eccezioni di Italia e Grecia, e in molti Paesi non comunitari;
    come certificato dall'ISTAT nelle sue simulazioni, tale misura non disperde risorse a favore dei non poveri, riguardando 2 milioni e 759 mila famiglie con un reddito inferiore alla linea di povertà (10,6 per cento delle famiglie residenti in Italia). «Di queste, la maggior parte (2 milioni e 640 mila) ha un reddito inferiore all'80 per cento della linea di povertà relativa calcolata sui redditi con la metodologia europea. [...] La misura tende a costituire una rete di protezione sociale “compatta”, compensando eventuali insufficienze del sistema di welfare. Favorisce il contrasto alla povertà minorile e a quella dei giovani che vivono soli. La maggiore incidenza di beneficiari si osserva fra le coppie con figli minori [...] e, soprattutto, fra i monogenitori con almeno un figlio minore [...]. La percentuale di famiglie con un reddito inferiore al 60 per cento della linea di povertà relativa viene di fatto azzerata in tutte le ripartizioni geografiche, con un impatto maggiore nel Mezzogiorno [...]. L'effetto della misura è massima sulla povertà più grave e sull'intensità della povertà (misurata dal poverty gap ratio)» il cui indice passa dal 3,8 allo 0,1,

impegna il Governo

   in materia di economia e finanze:
    ad operare una drastica correzione degli indirizzi di politica economica e sociali seguiti negli ultimi quattro anni, finalizzata al rinnovamento del Paese, alla realizzazione di un Paese più competitivo, alla promozione di una maggiore coesione e equità sociali, facendosi promotore di iniziative incisive per l'accelerazione alla transizione ad un modello alternativo di sviluppo, sostenibile dal punto di vista ambientale, sociale ed economico, e che ristabilisca equità e giustizia ricreando, su queste basi, una prospettiva economica ed occupazionale stabili;
    nella gestione del debito pubblico, a non ricorrere in futuro alla sottoscrizione di strumenti derivati ed integrare con apposita relazione le informazioni sul debito pubblico contenute nel Def 2015 e nella presente Nota di aggiornamento, evidenziando i possibili scenari del percorso di rientro del debito, in base agli eventuali effetti negativi derivanti dalla gestione degli strumenti derivati in essere;
    ad integrare nella presente Nota di aggiornamento le informazioni sul debito ivi contenute, con l'indicatore del debito privato, per restituire un quadro più fedele della solidità dell'economia del Paese, che rappresenti l'effettivo consolidamento patrimoniale delle famiglie e delle imprese;
    in occasione della legge di stabilità 2016, individuare obiettivi di spesa che siano necessariamente etici e rispondenti a valutazioni di impatto sociale pur nell'attenta considerazione delle risorse disponibili;
    ad adottare apposite misure per garantire la non attivazione delle clausole di salvaguardia correlate all'aumento delle aliquote IVA e delle accise sui prodotti petroliferi anche negli anni 2017 e 2018;
    ad adottare le misure di «spending review» per finanziare la riduzione del carico fiscale alle famiglie ed imprese evitando di tagliare servizi e agevolazioni vigenti di sostegno ai redditi, per rendere effettiva la riduzione della pressione fiscale piuttosto che conseguirla fittiziamente mediante delle semplici «partite di giro»;
    ad introdurre misure di sostegno al reddito tali da garantire a ciascun cittadino, anche mediante integrazione del reddito percepito, un reddito di cittadinanza al fine di garantire un livello minimo di soddisfacimento delle esigenze fondamentali e primarie di vita, individuali e familiari;
    a migliorare gli strumenti compensativi esistenti anche attraverso la istituzione presso l'Agenzia delle entrate una «Camera di compensazione» preposta a compensare debiti e crediti di natura tributaria, provvedendo direttamente anche ai relativi adempimenti fiscali;
    ad agevolare le piccole e medie imprese e le nuove iniziative imprenditoriali anche attraverso l'estensione della disciplina del «regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità» alle società di persone o di capitali di nuova costituzione;
    in materia di imposte locali, ad assumere iniziative normative volte alla razionalizzazione e riduzione delle imposte locali sugli immobili e sulla produzione di rifiuti garantendo, in armonia con il principio costituzionale della capacità contributiva, una maggiore equità nella distribuzione del prelievo (privilegiando le situazioni a basso reddito ai fini del riconoscimento di riduzioni, esenzioni ed agevolazioni fiscali) ed una semplificazione degli adempimenti fiscali;
    a rafforzare le misure di contrasto dei fenomeni di corruzione nella pubblica amministrazione, causa di sperpero di ingenti quantità di risorse pubbliche, non attraverso i consueti strumenti per una maggiore deterrenza e punibilità, ma costruendo un piano di riferimento sociale per la piena consapevolezza e comprensione degli atteggiamenti deteriori e dei fattori generativi della corruzione agendo sull'ambiente sociale;

   in materia ambientale:
    a promuovere politiche efficaci per la prevenzione del dissesto idrogeologico, per la tutela del territorio, per il contenimento del consumo del suolo, con l'assunzione di un chiaro impegno per accelerare l'approvazione delle proposte di legge sul consumo di suolo e per garantirne la rapida attuazione, nonché ad avviare misure per la defiscalizzazione degli interventi per la rimozione dell'amianto dagli edifici, per l'efficientamento energetico, per la messa in sicurezza del territorio e per la realizzazione di opere di consolidamento;
    ad avviare appropriate e immediate iniziative di rimozione degli incentivi e dei sussidi diretti e indiretti all'uso di combustibili fossili, spostando gli investimenti sulla ricerca e sullo sviluppo delle fonti di energia rinnovabile, sul risparmio energetico nonché sull'efficiente produzione e uso dell'energia;
    ad adottare opportune forme di fiscalità ambientale che rivedano le imposte sull'energia e sull'uso delle risorse ambientali nella direzione della sostenibilità, anche attraverso la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici in funzione del contenuto di carbonio (carbon tax), al fine di accelerare la conversione degli attuali sistemi energetici verso modelli a emissioni basse o nulle;

   in materia di infrastrutture e trasporti:
    a promuovere il completo e definitivo superamento delle disposizioni di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, prevedendo l'aggiornamento e la revisione del Piano generale dei Trasporti e della logistica approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, la riprogrammazione dell'allocazione delle risorse alle opere in base ai criteri individuati nel «Documento Pluriennale di pianificazione (PPP) previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 228, nonché l'applicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS) e di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui alla Parte seconda del decreto legislativo n. 152 del 2006, con conseguente revisione e riduzione del numero complessivo degli interventi strategici contenuti nel Programma Infrastrutture Strategiche, con l'obiettivo di: operare un chiaro cambio di rotta sulle politiche infrastrutturali; eliminare le opere che non siano sostenibili, sia sotto il profilo finanziario che ambientale;
    a garantire il riequilibrio modale; privilegiare la riqualificazione e messa in sicurezza della rete viaria, il potenziamento della rete ferroviaria locale, la messa in sicurezza del territorio e lo sviluppo di una vera e propria rete di mobilità sostenibile, che si basi sull'interconnessione del trasporto ferroviario, il trasporto urbano e gli itinerari ciclabili e pedonali;
    ad implementare e migliorare l'offerta di trasporto pubblico locale in modo da renderlo adeguato alle reali esigenze di mobilità della popolazione, anche attraverso un intervento normativo capace di garantire stabilità al settore e dettare, al contempo, regole certe sulla natura delle società di trasporto pubblico locale evitando fenomeni di privatizzazione delle imprese e degli assets, in linea con l'esito dei referendum abrogativi del 2011;

   in materia di agricoltura:
    nella revisione dell'imposizione fiscale sui terreni agricoli e sui macchinari imbullonati, nonché sulle attività produttive, ad individuare le risorse necessarie al di fuori del comparto agricolo, anche attraverso una maggiore efficienza e riallocazione delle disponibilità derivanti dai risparmi di spesa e ad estendere, per quanto compatibile, alle imprese della pesca e dell'acquacoltura ogni eventuale agevolazione; a procedere all'attuazione delle misure a sostegno del settore lattiero caseario e a riordinare l'assistenza tecnica privilegiando, anche al fine di conseguire ulteriori risparmi di spesa, i sistemi di consulenza aziendale sia nel settore zootecnico che in quello agronomico, come previsti dal Regolamento (UE) 1305/2013;
    a disciplinare con strumenti normativi specifici di immediata attuazione, il contrasto all'estinzione od erosione delle risorse vegetali od animali conseguenti a fenomeni di contagio epidemico o fitosanitario da specie di particolare virulenza anche provenienti da Paesi extracomunitari ovvero da modificazione genetica di specie già in essere, come, da ultimo, i casi della Xylella fastidiosa, del punteruolo rosso, della vespa velutina e della mosca delle olive. In tale ottica operare una revisione della normativa di cui alla legge n. 225 del 1992, al fine di includere le infezioni da batteri patogeni da quarantena o rischi di pandemia fitosanitaria o animale tra gli eventi per i quali può procedersi alla proclamazione dello stato di emergenza e del successivo stato di calamità naturale, conferire poteri sostitutivi al Governo nel caso di inerzia delle amministrazioni interessate e prevedere la possibilità di raccolte volontarie di fondi per il finanziamento degli interventi nonché porre in essere, attraverso apposita modifica della normativa di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, strumenti di ristoro economico per gli imprenditori agricoli che abbiano subito danni;
    ad operare specifici interventi, anche attraverso incentivi di tipo economico, in favore delle tecniche agronomiche conservative e di basso o nessun impatto ambientale come la permacultura;
    tra le azioni a sostegno del settore della pesca, ad operare nell'ambito delle competenze nazionali, al fine di stabilire una disciplina chiara ed univoca in materia di distanze minime di pesca dalle coste, tenendo conto delle esigenze derivanti dalle peculiarità territoriali delle singole regioni, fermo restando le esigenze legate al fermo biologico nonché alle esercitazioni militari;

   in materia di affari sociali:
    a stanziare dal 2016 adeguate risorse finanziarie per la sanità pubblica al fine di sviluppare l'offerta dei servizi socio-sanitari, incrementando le politiche di prevenzione, di assistenza territoriale e domiciliare, evitando il processo di tagli alle risorse per garantire l'effettiva omogeneità territoriale nell'erogazione dei servizi socio-sanitari;
    a garantire l'offerta sanitaria pubblica, evitando l'ulteriore riduzione dei posti letto negli ospedali pubblici, ma intervenendo sui rimborsi a favore di strutture private convenzionate, a carico del Fondo per il SSN, processo che si configura in una mascherata «privatizzazione» della sanità;
    a promuovere campagne di sensibilizzazione volte a orientare i cittadini/consumatori verso una maggiore consapevolezza alimentare in modo da contrastare i comportamenti a rischio;
    a garantire, a partire dall'anno 2016, con le necessarie risorse finanziarie, il pieno soddisfacimento delle esigenze relative alla condizione di non autosufficienza;
    a rafforzare la politica contro la discriminazione di genere, adottando iniziative e norme che risultino veramente efficaci per l'elaborazione di uno stile di vita collettivo e condiviso in cui le donne non siano dipendenti fisicamente o psicologicamente dagli uomini e, conseguentemente, limitate nelle loro capacità sociali, civili, economiche e personali;

   in materia di istruzione:
    ad impegnare gli eventuali risparmi di spesa, conseguenti alla parziale attuazione del piano straordinario di assunzioni di personale docente previsto dalla legge n. 107 del 2015, nel comparto istruzione, in particolare in un piano straordinario di stabilizzazioni che sia basato sul reale fabbisogno delle istituzioni scolastiche;

   in materia di beni culturali:
    a stanziare, a partire dal 2016, risorse idonee ad assicurare la continuità del servizio di fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione;

   in materia di attività produttive:
    a porre in essere un'efficace lotta alla contraffazione, sia in ambito doganale che sul territorio, in difesa dei consumatori e della produzione nazionale;
    a reperire ulteriori risorse finanziarie, oltre quelle già previste dal decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35 e dal decreto-legge n. 66 del 2014, per completare il piano di pagamento di tutti i debiti pregressi della pubblica amministrazione;
    ad individuare le risorse economiche necessarie per esentare le start-up innovative dal pagamento dell'IRAP e aumentare gli incentivi disposti dal decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
    a introdurre misure normative volte all'abolizione dell'IRAP per le microimprese;
    a migliorare la struttura produttiva del Paese, attraverso una maggiore specializzazione, concentrandosi su attività e prodotti nei quali è possibile vantare vantaggi comparati;
    a sostenere in maniera strutturale il sistema produttivo del Mezzogiorno d'Italia;
    ad intervenire con misure strutturali capaci di incidere sul costo del lavoro, al fine di ridurre parte dei costi a carico delle imprese e restituire capacità di spesa ai lavoratori, considerato che anche dal confronto internazionale è risultata estremamente elevata la tassazione sui redditi da lavoro dipendente, un valore significativamente più elevato di quello rilevato nei principali Paesi europei;
    a valorizzare le produzioni di eccellenza, in particolare quelle agroalimentari, prevedendo interventi di tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti;
    ad adottare un piano di azioni finalizzate a sostenere lo sviluppo dell'e- commerce, attraverso un miglior accesso a differenti tipi di servizi online, la semplificazione delle modalità di acquisto e pagamento e la garanzia per i consumatori di maggiore trasparenza in materia di costi e protezione da eventuali abusi;
    a promuovere interventi di sostegno all'utilizzo degli strumenti di e-commerce per le piccole e medie imprese (PMI);
    a migliorare lo strumento del credito d'imposta per la ricerca e l'innovazione, nonché a favorire lo sviluppo di un pacchetto organico di interventi volti alla creazione di un ambiente maggiormente favorevole per le imprese che vogliono investire in innovazione;
    a favorire lo sviluppo dell'industria dei prodotti ad alto contenuto tecnologico;
    a sostenere gli investimenti in efficienza energetica e riqualificazione del patrimonio immobiliare pubblico e privato, in particolare prorogando le maggiori detrazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie e stabilizzando quelle per l'efficienza energetica;
    a sostenere lo sviluppo della generazione di energia distribuita, tramite l'applicazione dei SEU e dei SDC, la realizzazione di reti di distribuzione elettriche locali o sistemi di rete di scambio di energia elettrica;
    a favorire la competitività dell'offerta turistica, elevando in senso globale la qualità del sistema turistico italiano e rendendola riconoscibile, nonché ad adottare specifiche azioni in materia di formazione e professionalizzazione degli operatori turistici dei diversi livelli, attraverso la destinazione e l'utilizzo delle risorse finanziarie previste dai diversi programmi cofinanziati dai fondi europei;

   in materia di esteri e difesa:
    a ridurre le spese militari, nonché tagliare i nuovi investimenti pubblici nell'acquisto di sistemi d'armamento incompatibili con lo stato delle finanze del Paese a cominciare dagli anacronistici F35;
    a prevedere, nel corso del graduale disimpegno internazionale dell'Italia da tutte le missioni che la vedono impegnata militarmente e nel solco di quanto dichiarato in sede Onu dal Presidente del Consiglio Renzi, ad aumentare, con il risparmio che ne deriverebbe, il contributo finanziario a favore della cooperazione allo sviluppo;

   in materia di politiche dell'Unione europea:
    ad utilizzare nell'ambito dei fondi strutturali e di investimento le risorse aggiuntive individuate attraverso l'utilizzo della clausola sugli investimenti pubblici prevista dal Patto di stabilità per finanziare e promuovere interventi che apportino reali benefici di lungo periodo ai cittadini quali il miglioramento dei servizi, progetti miranti al risparmio e alla riqualificazione energetica, misure di sostegno al reddito e misure volte a migliorare l'occupazione;

   in materia di lavoro:
    a porre in essere misure concrete contro la diseguaglianza salariale, in particolare attraverso l'istituzione di un salario minimo per tutti i contratti nonché la predisposizione di una specifica normativa che stabilisca un rapporto massimo di 1 a 12 tra il trattamento economico degli amministratori delle società quotate e quello della retribuzione dei dipendenti delle stesse;
    a porre in essere il superamento della cosiddetta «staffetta generazionale» e perseguire invece un reale patto intergenerazionale, in linea con quanto previsto dal progetto Garanzia giovani, favorendo l'introduzione della figura del tirocinante a tempo pieno da affiancare al lavoratore anziano qualificato, al fine di garantire la formazione del primo e la continuità lavorativa e salariale del secondo;
    a porre in essere, attraverso opportuni strumenti normativi, una drastica riduzione della pressione fiscale per le aziende che investono in Italia e che creano posti di lavoro a tempo indeterminato, prevedendo inoltre sgravi contributivi crescenti a favore dei datori di lavoro che mantengono il lavoratore in azienda garantendone la costante riqualificazione;
    per il triennio 2016-2018 a ripristinare misure strutturali per ridurre il costo del lavoro nelle aree sottoutilizzate per le nuove assunzioni, anche valutando l'opportunità di avvalersi della normativa di cui all'articolo 8, comma 9, della legge 29 dicembre 1990, n. 407;
    a procedere al monitoraggio, alla valutazione e alla revisione dei compiti delle agenzie per il lavoro interinale;
    ad operare una generale razionalizzazione dei servizi per l'impiego attraverso una riforma complessiva delle strutture esistenti, valorizzando e ampliando la centralità delle strutture pubbliche a partire dal ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, evitando le duplicazioni e le sovrapposizioni di funzione tra strutture centrali e periferiche a sopprimere le agenzie non produttive, preservando al contempo la piena indipendenza di INPS e ISFOL quali organismi di studio e controllo;
    a rendere effettiva, con lo stanziamento di apposite risorse, l'interoperabilità dei dati, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, al fine di implementare i dati per la costituzione del Fascicolo personale elettronico del cittadino, collegato al libretto formativo, a partire dai soggetti pubblici già esistenti, compresi i sistemi informativi dell'ISTAT, al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, lo scambio di informazioni tra organi ed enti deputati alla formazione ed al collocamento così da garantirne una sempre maggiore efficacia di azione, consentendo al lavoratore di poter documentare in modo certo le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale e le pregresse esperienze lavorative;
    a prevedere un'eventuale revisione delle competenze tra Stato ed enti locali in materia di istruzione e formazione professionale al fine di superare la diffusione di interventi settoriali e non coordinati nell'ambito della formazione professionale attraverso la creazione di efficaci sistemi di valutazione ed una reale effettività dei controlli sui programmi in atto al fine di scongiurare l'abuso degli stessi o l'istituzione di corsi non finalizzati a concrete prospettive di inserimento nel mondo del lavoro;
    a favorire una maggiore trasparenza circa la gestione delle risorse destinate alle politiche per l'occupazione e la formazione e implementare, anche a livello nazionale, apposite misure di responsabilizzazione degli enti locali, anzitutto le regioni, per l'impiego efficace di tali risorse attraverso misure premiali e/o sanzionatorie, con un meccanismo che preveda la revoca delle risorse non utilizzate;
    ad operare per lo sviluppo di condizioni democratiche all'interno dei luoghi di lavoro, in particolare attraverso il ripristino delle garanzie dello Statuto dei lavoratori, vigenti prima della legge n. 92 del 2012, a favore dei lavoratori assunti prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 23 del 2015 l'abolizione dell'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e l'adozione di una normativa volta ad assicurare una vera e piena rappresentanza e rappresentatività sindacale;
    a modificare le attuali politiche in materia pensionistica e previdenziale a partire dalla abolizione della cosiddetta «riforma Fornero» di cui all'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011;
    nell'attesa di attuare la cosiddetta «flessibilità in uscita» anche per le donne, secondo l'ipotesi avanzata dal Ministro del lavoro, ad adoperarsi per prevedere, nel corso della prossima sessione di bilancio, una modifica della normativa vigente, al fine di conseguire maggiori oneri volti a garantire la copertura finanziaria necessaria per estendere il beneficio previsto dalla cosiddetta "opzione donna" anche alle lavoratrici del settore pubblico, nonché alle lavoratrici titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza del trattamento successiva al 31 dicembre 2015, consentendo a quest'ultime di perfezionare i requisiti entro il 31/12/2018;
    a prevedere, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, un incremento della quota dei cosiddetti «salvaguardati», finalizzando le risorse dedicate alla tutela dei lavoratori, anche per la salvaguardia di coloro che hanno iniziato a lavorare prima della maggiore età, prescindendo dai limiti anagrafici.
(6-00161) «Caso, Brugnerotto, Cariello, Castelli, D'Incà, Sorial».


   La Camera,
   esaminata la nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2015 (Doc. LVII, n. 3-bis), e le relazioni sulle spese di investimento e sulle relative leggi pluriennali, previste dall'articolo 10-bis della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Allegato 1), il rapporto sui risultati conseguiti in materia di misure di contrasto dell'evasione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36.1, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (Allegato II), nonché la relazione ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (Allegato III);
   premesso che:
    il 2016 deve essere l'anno di svolta per la ripresa dell'Italia, che miri al recupero integrale della ricchezza dispersa dalla acuta crisi economico-finanziaria, pari a quasi 10 punti percentuali del Pil nazionale dall'inizio della crisi;
    non si possa rinunciare a rilevanti obiettivi di crescita e ad efficaci ed importanti azioni di contrasto alla disoccupazione, che appare di fatto sostanzialmente immutata, e comunque di gravi proporzioni avuto specifico riguardo anche alla incidenza della popolazione inattiva;
    la disoccupazione è fenomeno pesante che colpisce in termini percentuali particolarmente significativi giovani e donne, i soggetti privi di adeguati livelli di istruzione e di formazione, la popolazione in condizioni di svantaggio soggettivo e oggettivo, lavoratori colpiti da crisi aziendali e di settore in età avanzata;
    continuare con tagli di tasse in modo non adeguatamente selettivo riduce le possibilità espansive degli interventi sulla fiscalità che invece andrebbe prevalentemente orientati a sostenere la domanda interna, ad aumentare il reddito da lavoro ed a rendere remunerativo l'investimento privato nelle attività produttive;
    gli interventi di politica fiscale indifferenziata e con tracce significative di già sofferti percorsi regressivi e finanziati da tagli di spesa hanno prodotto – in questi anni – effetti negativi decisivi sull'economia reale determinando condizioni difficili per la ripresa. Tutto ciò, ha rappresentato e rappresenta un rischio sulle possibilità di rinascita economica e sociale, fondata su principi di equità e armonico sviluppo, anche territoriale, del Paese e dell'Unione europea;
    la manovra di finanza pubblica per il triennio 2016-18, prospettata dalla Nota di aggiornamento del DEF 2015, non ha il segno del coraggio necessario per determinare adeguati effetti espansivi, ma dopo il primo anno di sostanziale neutralità, in relazione ai possibili peggioramenti dell'andamento del commercio mondiale mantiene inalterati i conosciuti rischi di una nuova fase di stagnazione o peggio recessiva; inoltre la manovra di finanza pubblica per il triennio 2016-2018 è in continuità con le politiche di austerità europee fatte di taglio della spesa pubblica, privatizzazioni, precarizzazione del mercato del lavoro e centralità degli investimenti privati a detrazione degli investimenti pubblici;
    le fallimentari politiche europee dell'austerità – con cui è coerente la manovra di finanza pubblica 2016-2018 – ha inibito la crescita, portato ad una stagnazione per tutti gli anni della crisi, fatto aumentare la disoccupazione e la povertà e portato il debito pubblico nell'eurozona dal 65 per cento al 95 per cento;
    la manovra di finanza pubblica per il triennio 2016-2018, mentre continua a evidenziare una grande attenzione per i vincoli europei legati alla riduzione del debito e al contenimento e riduzione del rapporto deficit-PIL mostra un altrettanto equivalente disattenzione verso il raggiungimento degli obiettivi della strategia Europa 2020 (investimenti in innovazione e ricerca, lotta alla dispersione scolastica, energie rinnovabili, ecc.) che vedono l'Italia drammaticamente indietro nel raggiungimento degli obiettivi prefissati a livello europeo;
    rimane inalterata peraltro la critica sulle ipotesi di interventi restrittivi in ragione degli obiettivi di saldo primario, palesemente del tutto irrealistici, a partire dal 2017, anche in considerazione dei moltiplicatori fiscali applicati per stimare gli effetti delle riduzioni di entrate e spese;
    l'esercito di chi è senza lavoro resta numerosissimo. Come sopra evidenziato oltre ai disoccupati formali bisogna calcolare gli scoraggiati, quelli cioè che un lavoro lo vorrebbero ma sono così rassegnati che non lo cercano più attivamente, o peggio si orientano verso le soluzioni più precarie di lavoro nero, Secondo l'Istat, questa forza lavoro potenziale nel secondo trimestre 2015 era di 3,6 milioni di persone (prima della crisi erano 2,2 milioni). Aggiungendo questa componente ai disoccupati – ammette la stessa Nota di aggiornamento del DEF 2015 – i deboli segnali di diminuzione dell'area della mancata occupazione dei primi due trimestri del 2015 vengono fortemente ridimensionati;
    la massa dei lavoratori disoccupati e l'incidenza della popolazione inattive richiederebbe pertanto un imponente ed articolato potenziamento del sistema di contrasto alla povertà e alla emarginazione, misure adeguate e diffuse di sostegno al reddito su base individuale e/o per nuclei familiari (reddito minimo garantito, reddito di cittadinanza), e al contempo efficaci politiche attive del lavoro fondate sul protagonismo dei soggetti destinatari di tali politiche, anche nella fase della loro programmazione e gestione (processi di formazione e riqualificazione professionale; progetti (anche sperimentali) di auto-impiego; analisi dei necessari profili professionali e valorizzazione delle competenze anche ai fini della creazione di nuova impresa; turnover nelle PP.AA, funzionali a favorire nuova occupazione, soprattutto giovanile e femminile e, nel medesimo tempo, maggiore efficienza della macchina pubblica);
    la cura più efficace per la riqualificazione e la ripresa robusta e sostenibile della nostra economia e per il progresso sociale del nostro Paese, rimangono gli investimenti, pubblici e privati, le politiche industriali ecosostenibili, un diffuso sistema di interventi di sviluppo locale funzionali alla migliore infrastrutturazione del territorio, alla tutela ambientale e alla difesa dei suoli, alla valorizzazione delle risorse e delle vocazioni produttive dei luoghi. Al contrario, la Nota di Aggiornamento al DEF, nonostante l'utilizzo della «Clausola degli investimenti», prospetta una riduzione degli investimenti pubblici, a partire dal livello minimo attuale, in netto contrasto con quanto sarebbe invece necessario per la rinascita economica e sociale del Paese;
    secondo il Governo la riduzione delle tasse – l'unica politica economica dell'Esecutivo – e l'equivalente taglio di spesa pubblica faranno crescere il Pil. Siamo ancora nel campo dell'austerità espansiva, teoria smentita dallo stesso FMI: la crescita del Pil legata alla riduzione delle tasse è inferiore al mantenimento della spesa pubblica in essere. La spesa pubblica ha infatti moltiplicatori più alti rispetto ai tagli delle tasse. Questo tipo di misura, per sua natura, non appare utile ad intervenire in funzione di riequilibrio economico-territoriale NORD-SUD-ISOLE, anche nella ipotesi di differenze favorevoli per insediamenti produttivi o a sostegno di nuova occupazione nel Mezzogiorno. Infatti i ritardi di sviluppo che si registrano, soprattutto con riferimento alle infrastrutture materiali e immateriali e tale che, in assenza di adeguati investimenti pubblici, sarebbero pressoché inutili;
    la stessa Corte dei conti nella sua Relazione sul Rendiconto generale dello Stato per il 2014 (giugno 2015), aveva affermato che: Poca attenzione è stata rivolta al fatto che le condizioni di sostenibilità di lungo periodo della finanza pubblica richiedono, al nostro Paese, la costruzione di una traiettoria macroeconomica ambiziosa;
    la previsione di una crescita del Pil pari all'1,6 per cento per il 2016 potrebbe risultare eccessivamente ottimista. Aumentano, infatti, i rischi al ribasso in relazione alle citate previsioni sull'andamento del commercio mondiale in parte dovuto ad un rilevante rallentamento più brusco della crescita economica in Cina e negli altri maggiori Paesi emergenti. Al riguardo, lo stesso Ufficio parlamentare di Bilancio ha messo in guardia il Governo;
    l'agenzia di rating Standard & Poor's sostiene che in Italia nel prossimo futuro la domanda dei consumatori rimarrà bassa, e che per invertire in modo più deciso il trend servirà un forte aumento degli investimenti, a nostro avviso soprattutto nelle aree svantaggiate del Paese e capaci di incidere positivamente sui tassi di occupazione;
    quindi, l'opzione è secca: o per il 2016 c’è un'accelerazione, sorprendente per qualità e quantità in termini di crescita, capace di innovazione e livelli significativi di sostenibilità, o viceversa l'Italia, che ancora oggi dispone di una manifattura seconda in Europa alle spalle della Germania, si condanna ad una linea di galleggiamento che non sarà in grado di arginare la pressione competitiva proveniente da tutti i lati del mondo, compreso quello interno europeo già in tensione per la drammatica vicenda dei migranti;
    ma la manovra, delineata dalla Nota di aggiornamento, non mettendo in discussione i parametri del Fiscal compact e giocando su alcuni eventuali decimali di flessibilità, non riuscirà ad invertire questa tendenza;
    per invertire la tendenza occorre un «Piano straordinario per lo sviluppo e l'occupazione», declinato prevalentemente in funzione di riequilibrio territoriale, inteso come insieme di interventi coordinati, orientati a promuovere, direttamente o indirettamente, il lavoro di qualità lungo un sentiero di sviluppo sostenibile sul versante sociale ed ambientale;
    gli investimenti proposti, oltre a riqualificare i territori e migliorare la qualità della vita e il reddito delle persone e delle comunità, hanno elevato impatto (anti-ciclico) sull'economia reale, impatto minimo sulle importazioni e sono labour-intensive (in particolare, nell'edilizia, nell'artigianato, sul sistema della piccola e micro impresa e sui servizi). Gli investimenti sulla mobilità sostenibile consentono di innalzare la produzione degli impianti in Italia (dalla Irisbus di Avellino, alle officine dell'Ansaldo Breda);
    persiste ancora oggi, in alcune recenti produzioni normative, l'idea che la risposta alla domanda di rinascita economica e sociale delle aree svantaggiate del Paese, possa risiedere nella trasposizione dei più attuali e prevalenti modelli di crescita economica fondati sulla competitività di prezzo, sull'iperflessibilità del lavoro (con conseguente riduzione dei diritti e precarizzazione delle condizioni di vita delle lavoratrici e dei lavoratori), sul consumo, ritenuto inevitabile, di territorio e ambiente. Al contrario, per superare le condizioni di svantaggio bisogna individuare le vocazioni produttive più naturali dei luoghi e i percorsi più originali di sviluppo proprio, perciò, le azioni essenziali possono oggi delinearsi, soprattutto per il Sud e le Isole, in un vero e proprio progetto di rinaturalizzazione, attraverso il risanamento integrale dei fattori naturali (terra, acqua, aria, habitat, patrimonio animale e vegetale) e nel contrasto alla desertificazione. Il modello di sviluppo che sottende al progetto di rinaturalizzazione deve basarsi su elementi imprescindibili, relativi alla partecipazione attiva delle comunità locali, alla valorizzazione delle pratiche tradizionali, all'innovazione coerente con la qualità ambientale dei processi non meno che dei prodotti, alla costruzione di canali di commercializzazione dei beni di qualità, attraverso il ricorso a progetti per l'ecocertificazione e l'ecolabelling;
    tutto ciò sarebbe in condizione di realizzare grandi e decisivi risparmi di spesa nel medio e lungo periodo, in ragione dei danni evitati per il pregiudizio recato all'assetto idrogeologico del territorio nazionale, alla complessiva condizione ambientale, alla incidenza, nei costi sanitari, delle conseguenze derivanti alla salute in ragione della compromissione di ampie zone territoriali (inquinamento dei suoli, delle acque e dell'aria);
    la spending review va portata avanti ma, contrariamente alla linea del Governo, i risparmi raggiungibili, grazie a maggiore efficienza e eliminazione di corruzione, devono essere riallocati su programmi di spesa carenti, colpiti dai tagli orizzontali degli scorsi anni. In particolare, vanno ridimensionati i programmi di spesa per i sistemi d'arma, e va rifiutata ogni ipotesi di ulteriori piani pluriennali di spesa come viene richiesto nell'allegato I alla Nota di aggiornamento del DEF (Doc. LVII, n. 3-bis, allegato I); così come va respinta ogni ipotesi di grandi opere costose ed inutili come la TAV Torino-Lione e il Ponte sulle stretto di Messina o la continuazione del programma degli F35. Tagliare altri 30 miliardi all'anno dalla spesa corrente, vuol dire tagliare ulteriormente servizi essenziali e con probabili effetti depressivi della domanda interna;
    il rapporto debito/PIL si può rendere più favorevole, non esclusivamente in ragione di una progressiva riduzione della spesa pubblica, ma anche attraverso l'incremento del prodotto interno lordo e un conseguente prevedibile aumento delle entrate erariali, nonché con l'introduzione di misure fiscali di equità tramite specifica tassazione dei grandi patrimoni;
    il miglioramento di tale rapporto può e deve essere, pertanto, perseguito anche attraverso un più incisivo contrasto alla evasione fiscale e ai negativi fenomeni di corruzione che intaccano parti significative del sistema pubblico, ricercando le più efficaci soluzioni normative ed organizzative (potenziamento e qualificazione dei sistemi di controllo fiscale, maggiore trasparenza del funzionamento dei centri di spesa e delle stazioni appaltanti),

impegna il Governo

   a modificare, in modo importante, la Nota di Aggiornamento al Def prevedendo spazi finanziari necessari per poter inserire nel DdL Stabilità 2016 un Piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo, con uno specifico capitolo prioritario per la rinascita economica e sociale del Mezzogiorno e le Isole che abbia le seguenti principali fonti di finanziamento:
    1. un allentamento per circa un punto percentuale di Pil (18 miliardi di euro all'anno) per un triennio (2016-18) del deficit programmato per finanziare, in via prioritaria, gli interventi congiunturali (ossia non permanenti);
    2. un'adeguata e positiva combinazione delle risorse pubbliche, comunitarie, nazionali e locali, (Fondi strutturali, Fondi Coesione e Sviluppo, fondi provenienti dal bilancio dello Stato e delle Regioni e Autonomie locali) con risorse private, superando le ricorrenti difficoltà di spesa dovute alla farraginosità delle procedure di programmazione e gestione, e dal reperimento di co-finanziamenti (investimenti);
    3. misure anti-evasione per gli interventi strutturali (ossia permanenti);
   a prevedere che le risorse destinate alla realizzazione del predetto Piano straordinario, al netto delle dotazioni finanziarie pubbliche già attribuite alle Regioni e alle Autonomie locali, dovranno essere destinate in misura non inferiore al 45 per cento per gli interventi per il Mezzogiorno e le Isole, attraverso uno specifico vincolo normativo (criterio distributivo introdotto da Ciampi durante il primo Governo Prodi e mai rispettato);
   a prevedere che le modalità attuative del «Piano» dovranno valorizzare i governi regionali e locali (Città Metropolitane e Comuni); i relativi programmi di intervento dovranno essere definiti in accordo tra i diversi soggetti pubblici, nei tempi stabiliti dalle norme; i responsabili dell'attuazione dei programmi e degli interventi dovranno essere vincolati a tempi di realizzazione prestabiliti;
   a predisporre misure congiunturali da finanziarie attraverso l'allentamento una tantum del deficit e cioè:
    1. Programma di investimenti attraverso l'allentamento del Patto di Stabilità Interno (circa 8 miliardi di euro all'anno) a favore delle Amministrazioni comunali, prioritariamente finalizzati alla manutenzione e messa in sicurezza del territorio, miglioramento delle periferie urbane, bonifica di zone di territorio compromesso da inquinamento, recupero di strutture pubbliche da destinare ad uso abitativo, uso sociale e/o produttivo, investimenti per l'efficienza energetica negli immobili della Pubblica Amministrazione, per la costruzione di asili nido (per il raggiungimento di quota minima del 25 per cento di presa in carica per regione, in particolare per redditi bassi e medi);
    2. Programma per la mobilità sostenibile per il rinnovo e l'integrazione dello stock di treni per i pendolari e di autobus urbani e extraurbani (4 miliardi di euro all'anno), collegamenti in continuità territoriale e con le isole minori;
    3. Programma straordinario di contrasto alla povertà e inserimento al lavoro in uno schema di reddito minimo per l'inclusione attiva, nonché finanziamento di un settimo intervento di salvaguardia di lavoratrici e lavoratori dall'applicazione dei requisiti pensionistici introdotti dalla riforma Fornero (3 miliardi di euro all'anno);
    4. Programma di politiche industriali (in senso lato al fine di includere anche i servizi e l'agro-industria) da affidare al Fondo Strategico o al Fondo di turn-over della Cassa Depositi e Prestiti (2 miliardi di euro all'anno) in intesa con le aziende;
    5. Fondo per la redistribuzione dei tempi di lavoro (1 miliardo di euro all'anno) per:
     l'anticipo del pensionamento dei lavoratori e lavoratrici impegnati in attività usuranti;
     il part-time pensionistico e l'ingresso part-time di giovani al lavoro;
     i contratti di solidarietà difensivi e, soprattutto, espansivi;
     il finanziamento dei congedi parentali;

   a predisporre un piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo – "Progetto Rinascita Economica e Sociale del Mezzogiorno e delle Isole e cioè:
    iniziative regionali e locali per l'occupazione – (Fondi strutturali, Fondi Coesione e Sviluppo, fondi provenienti dal bilancio dello Stato e delle Regioni e Autonomie locali in combinazione con risorse private) Innovazione delle tecnologie e delle tecniche di bonifica, ripristino e difesa ambientale – Realizzazione di impianti produttivi eco-sostenibili – Valorizzazione delle risorse e delle vocazioni produttive dei luoghi – Coltivazione del sale e valorizzazione delle zone umide e dei litorali costieri – Agro/industria biologica;

   a stabilire misure strutturali, da finanziare attraverso interventi anti-evasione e cioè:
    1. intervento selettivo su Tasi (con detrazione fissa e detrazioni aggiuntive in base alla numerosità del nucleo familiare) e contestuale approvazione del Decreto legislativo di revisione del Catasto, eliminazione Imu agricola e Imu su impianti (cosiddetti imbullonati) e detrazioni per affitti per redditi bassi e medi; detrazione abbonamenti al trasporto pubblico;
    2. eliminazione innalzamento contribuzione previdenziale per le Partite IVA iscritte alla gestione separata INPS;
    3. superamento del blocco imposto dall'attuale legge di stabilità e dalla cosiddetta buona scuola alla sostituzione del personale assente nelle scuole, al taglio degli organici e sblocco delle assunzioni dei precari amministrativi, tecnici e ausiliari e dei docenti della scuola dell'infanzia esclusi e ignorati dal piano straordinario di immissioni in ruolo, fine delle costose proroghe delle esternalizzazioni dei servizi nelle scuole e salvaguardia delle lavoratrici e lavoratori ex LSU e Co.Co.Co., per non mettere a rischio il regolare svolgimento del servizio scolastico e l'incolumità stessa degli alunni, nonché evitare gravi ripercussioni e la paralisi dell'operatività delle scuole;
    4. a prevedere, nel settore dell'Università e Ricerca, un piano straordinario triennale di assunzioni di ricercatori di tipo B (RTDb), di professori associati e ordinari per almeno 3000 unità/anno ripartiti nel rispetto dei vincoli di legge e, negli Enti Pubblici di Ricerca, un piano straordinario triennale di assunzioni di ricercatori e tecnologi, a tempo indeterminato, per almeno 1500 unità/anno con ripartizione fra i tre livelli (ricercatore/primo ricercatore/dirigente di ricerca, tecnologo/primo tecnologo/dirigente tecnologo);
    5. a prevedere nel DEF stanziamenti necessari alla piena realizzazione del Piano Nazionale per la Ricerca (PNR), istituendo un apposito «Fondo per la realizzazione del PNR» e un cronoprogramma dettagliato di interventi, con target annuali della spesa in previsione di investimenti in ricerca e sviluppo normalizzata al PIL;
    6. incremento degli stanziamenti per la cultura e turismo fino al livello della media europea: 1 per cento del bilancio dello Stato;
    7. revisione normativa per i contribuenti minimi al fine di allargare la platea dei beneficiari e semplificare gli adempimenti;

   a stabilire che il finanziamento delle misure di carattere permanente derivi dalle seguenti misure anti-evasione: a regime, la comunicazione telematica all'amministrazione fiscale dei dati relativi alle fatturazioni. Tale sistema consentirebbe di verificare automaticamente e in tempo reale le posizioni a debito e quelle a credito, consentendo di intervenire con efficacia nei casi di incongruenze. In riferimento a uno studio NENS, una stima prudenziale indica un recupero di gettito superiore ai 10 miliardi all'anno (in considerazione del recupero Iva e imposte sui redditi). Poiché l'introduzione della comunicazione telematica delle fatturazioni richiede tempo per essere generalizzata, nell'immediato va introdotta la trasmissione telematica dei dati delle fatture ai fornitori. Si tratta di una misura più circoscritta. L'obbligatorietà della comunicazione telematica dei dati delle fatture potrebbe inizialmente essere richiesta soltanto ad una parte dei contribuenti, come la grande distribuzione. In questo modo, senza ricorrere al reverse charge, la cui estensione alla grande distribuzione è stata bocciata dalla Commissione europea, se ne seguirebbe la logica. Infine, si propone di introdurre, nei settori a maggiore rischio di evasione, l'obbligo di pagamento elettronico. Gli effetti di gettito, già a partire dal primo anno, consentono di coprire le misure strutturali descritte nei punti 1-4. Inoltre il finanziamento di queste misure potrebbe avvenire tramite una riduzione della spesa pubblica per l'avvio e la continuazione di alcune grandi opere come la TAV Torino-Lione, il blocco del programma di acquisizione e costruzione dei cacciabombardieri F35 e la riduzione del 20 per cento delle spese militari, la sospensione del finanziamento pubblico alle scuole private, la revisione del finanziamento e dei sussidi non selettivi alle imprese;
   ad attuare la revisione della spesa riallocando i risparmi raggiungibili, prioritariamente a sostegno del «Piano straordinario per l'occupazione e lo sviluppo» e ad integrare i programmi di spesa, in particolare alla Sanità; al Fondo di Finanziamento Ordinario delle Università; ai servizi sociali dei Comuni; al diritto allo studio; alla salvaguardia e promozione del patrimonio storico-artistico; alla riduzione dei costi energia per famiglia e imprese e alla accelerazione degli obiettivi della roadmap 2050 nel quadro di un aggiornamento della Strategia Energetica Nazionale.
(6-00162) «Scotto, Marcon, Civati, Fassina, Fava, Melilla, Paglia, Pastorino, Airaudo, Brignone, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Giancarlo Giordano, Gregori, Fratoianni, Kronbichler, Andrea Maestri, Nicchi, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti».


   La Camera,
   premesso che:
    le prospettive di medio termine relative alla crescita globale sono più deboli rispetto allo scorso anno. Come confermato di recente dal Fondo Monetario Internazionale (FMI), ci troviamo di fronte ad una congiuntura difficile e complessa;
    la stabilità finanziaria resta ancora un lontano miraggio e sulla ripresa economica pesano non solo l'indebitamento degli Stati sovrani, l'invecchiamento della popolazione e la bassa produttività dei fattori, ma anche il rallentamento della Cina, le turbolenze sui mercati finanziari, la politica monetaria della Federal Reserve americana, i rischi elevati nei Paesi emergenti ed i recenti scandali nel mercato automotive;
    il timore generale è che l'economia globale entri oggi in una seconda fase acuta della crisi esplosa nel 2008. I principali sintomi provengono dalla Cina, e se a questo si aggiunge il possibile nuovo crollo dell'industria automobilistica, potrebbe cominciare un nuovo ciclo recessivo;
    nonostante il contesto internazionale incerto, il quadro macroeconomico descritto dal Governo nella Nota di Aggiornamento al Def è venato da una notevole dose di ottimismo, come dimostrato anche dal confronto delle previsioni dell'esecutivo, nettamente più rosee rispetto a quelle di tutte le principali Istituzioni internazionali: dal Fondo Monetario Internazionale all'Ocse. Stime, quelle del Governo, tra l'altro non adeguatamente giustificate;
    l'entità della manovra di prossima presentazione è indicata in termini di scostamento tra indebitamento tendenziale e programmatico, ma non vi è alcuna indicazione circa la composizione quantitativa delle misure che si intendono adottare. Rilievo ampiamente condiviso, in sede di audizione, dai principali organismi economici italiani quali: Servizio Bilancio del Senato; Ufficio parlamentare di bilancio; Corte dei Conti; Banca d'Italia;
    l'intenzione del Governo di fare ricorso a nuovi margini di flessibilità europea attraverso l'applicazione della cosiddetta «clausola delle riforme» (per 4 decimali di Pil, pari a circa 6,4 miliardi di euro), della cosiddetta «clausola degli investimenti» (per 3 decimali di Pil, pari a circa 4,8 miliardi di euro) e di una eventuale clausola per l'immigrazione (per 2 decimali di Pil, pari a circa 3,2 miliardi di euro), non ancora decisa a livello Ue, appare del tutto infondata;
    quanto alla «clausola delle riforme», ci sono almeno tre motivi ostativi: 1) il Governo ne ha già fatto ricorso lo scorso anno, quando, proprio con questa giustificazione, il rapporto deficit/Pil relativo al 2016 fu aumentato dall'1,4 per cento inizialmente previsto all'1,8 per cento finale; 2) il Governo non può chiedere per due volte consecutive margini di flessibilità riferiti alle medesime riforme: se non è riuscito ad attuarle, o se gli effetti sperati non si sono ancora realizzati, non ha alcun diritto a chiedere ulteriori deroghe. Ci sarebbe, piuttosto, da domandarsi se l'esecutivo non sia venuto meno agli impegni presi con l'Europa, e se, quindi, anche quello 0,4 per cento già concesso l'anno scorso non debba essere rimesso in discussione; 3) non ricorrono quest'anno le «circostanze eccezionali», vale a dire crescita negativa del Pil e dell'inflazione, cui ci si era appellati un anno fa;
    quanto alla «clausola degli investimenti», ci sono almeno tre motivi ostativi: 1) il Fiscal compact impone che il paese che ne fa ricorso abbia un andamento discendente del debito pubblico: condizione non rispettata dall'Italia, dove il debito pubblico continua a crescere; 2) il ricorso a tale clausola è legato al cofinanziamento di fondi strutturali europei già stanziati. Ma se, come accade in Italia, a causa di ritardi di qualsiasi tipo, gli investimenti non vengono effettuati, o slittano all'anno successivo, viene meno per il Governo la possibilità di usufruire della flessibilità europea; 3) il Governo italiano non ha ancora speso circa 10 miliardi di Fondi strutturali del Bilancio europeo 2007-2013, Non ha, quindi, la credibilità necessaria per poter chiedere di spendere i Fondi del bilancio europeo 2014-2020;
    quanto all'emergenza immigrazione, nessuna decisione circa la possibilità di concedere maggiore flessibilità ai paesi che più soffrono gli sbarchi è stata presa a livello Ue;
    il Governo dà per acquisita una deviazione dal percorso di risanamento dei conti pubblici, in termini di deficit, su cui la Commissione europea e l'Eurogruppo non si sono ancora espressi. Tali valutazioni, infatti, vengono effettuate a seguito dell'analisi dei documenti programmatici degli Stati membri soltanto dopo la presentazione della Legge di stabilità, il cui termine è fissato per il 15 ottobre, e comunque non prima del 30 novembre di ogni anno (articolo 7 del Regolamento (CE) n. 473/2013);
    ad ogni modo, le dichiarazioni rilasciate nelle ultime settimane tanto dal Presidente della Commissione europea, Jean Claude Juncker, quanto dai commissari Moscovici e Dombrovskis, lasciano pensare a margini di manovra di gran lunga inferiori a quelli auspicati dal Governo;
    ma se pure all'Italia venisse concesso di aumentare il deficit relativo al 2016 fino al 2,2 per cento, come richiesto dall'esecutivo, pesanti manovre correttive dovranno essere attuate entro il 2017, al fine di riportare l'indebitamento netto all'1,1 per cento, come scritto proprio nella Nota di aggiornamento al Def presentata dallo stesso Governo;
    questo dimostra una strategia di politica economica dell'esecutivo miope, del tutto priva di una visione di lungo periodo, più propensa a «mettere la polvere sotto il tappeto» e rinviare la soluzione dei già gravi problemi che riguardano i conti pubblici italiani;
    la pressione fiscale in Italia aumenta nel triennio 2015-2017. Dopo essere aumentata, anche, di tre decimali (dal 43,4 per cento al 43,7 per cento), dal 2014 al 2015, nell'anno degli 80 euro. Come hanno fatto notare pure i tecnici del Servizio Bilancio del Senato, secondo quanto scritto nella Nota di aggiornamento al Def presentata dal Governo, la pressione fiscale a legislazione vigente, vale a dire stando alle norme che sono già legge, crescerà dal 43,7 per cento del 2015 al 44,2 per cento del 2016 e, ancora, dal 44,2 per cento del 2016 al 44,3 per cento del 2017. Complessivamente, dal 2014, ovvero da quando l'attuale Governo è in carica, al 2017, la pressione fiscale nel nostro Paese aumenta di quasi un punto di Pil (dal 43,4 per cento del 2014 al 44,3 per cento del 2017);
    queste ultime, sempre stando a quanto scritto nella Nota, calerebbero leggermente solo nel passaggio dal «tendenziale» al «programmatico», vale a dire se il Governo disinnescasse davvero le clausole di salvaguardia che prevedono l'aumento dell'Iva, fino al 25,5 per cento nel 2018, e delle accise. Ma nel documento approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 18 settembre, il Governo non spiega come intende farlo;
    il debito pubblico italiano si attesta al 132,8 per cento nel 2015, in crescita dello 0,3 per cento rispetto alle previsioni dello scorso aprile. L'Italia conferma ancora una volta il primato di secondo debito pubblico più alto dell'Eurozona, dopo soltanto la Grecia. Una bomba ad orologeria. Pericolosa al punto da indurre la banca Centrale europea ad un richiamo ufficiale al nostro Paese;
    sono quattro i punti evidenziati dalla Bce: 1) l'Italia è in «consistente ritardo» nel percorso di riduzione del debito pubblico; 2) il mancato rispetto della «regola del debito» preclude ogni possibilità di fare ricorso a qualsivoglia clausola di flessibilità europea, in quanto il Paese ha dimostrato di non onorare gli impegni. 3) la spesa pubblica italiana, a dispetto dei numerosi proclamati piani di revisione e riduzione, è aumentata, nonostante le condizioni economiche congiunturali estremamente positive e, soprattutto, irripetibili. 4) il Governo italiano non ha dato alcun seguito alle ripetute raccomandazioni della Commissione europea;
    il monito della Bce è chiaro; le eventuali disponibilità straordinarie, connesse da una spesa per interessi inferiore alle attese derivante dal Quantitative easing europeo, devono essere utilizzate per la riduzione del deficit (o del debito). Proprio il contrario rispetto a quanto intende fare il Governo;
    percorrere con successo il sentiero dello sviluppo è, tuttavia, possibile. L'euro debole, il Quantitative easing e il basso prezzo del petrolio attualmente offrono enormi vantaggi a tutta l'eurozona. Ma le proposte governative rischiano di creare un buco nell'acqua e di sprecare le opportunità offerte da fattori esogeni che non possono durare all'infinito. Non approfittarne con politiche ambiziose, focalizzate sul mercato e sui suoi meccanismi di funzionamento, non può che comportare un tragico errore;
    la dimostrazione di quanto appena detto si ritrova nelle previsioni dei principali organismi internazionali. Sempre secondo il Fondo Monetario Internazionale, ma non solo, nei prossimi anni l'Italia crescerà ad un ritmo più basso rispetto alla media dei Paesi dell'Eurozona;
    le stime parlano di uno sviluppo medio del Pil del nostro Paese che fatica a raggiungere l'1 per cento nel 2015 e a superarlo di poco nel 2016, contro, rispettivamente l'1,5 per cento e l'1,6 per cento della media dell'Eurozona;
    meglio dell'Italia non faranno solo la Germania (+1,5 per cento; +1,6 per cento), la Francia (+1,2 per cento; +1,5 per cento) e la Spagna (+3,1 per cento; +2,5 per cento), ma anche il Portogallo (+1,6 per cento; +1,5 per cento), la Slovenia (+2,3 per cento; +1,8 per cento) e Malta (+3,4 per cento; +3,5 per cento). Paesi, questi, che hanno subito una crisi finanziaria che li ha portati sull'orlo del default, ma che hanno saputo reagire;
    è bene guardare al futuro con meno incoscienza e più determinazione. Il Governo punta a far crescere il Paese attraverso improbabili riforme in deficit. Una contraddizione in termini. Non è possibile, infatti, utilizzare risorse una tantum, quali l'auspicata flessibilità europea, per interventi strutturali, che necessitano di «coperture» certe nel medio-lungo periodo;
    il gruppo parlamentare Forza Italia, nella sua riflessione critica della Nota di Aggiornamento al Def, ha rinunciato alla facile demagogia, facendo emergere preoccupazioni che sono reali, quali premessa per ulteriori sviluppi e confronti parlamentari, dai quali non intende sottrarsi, nella consapevolezza dei rischi prospettici che gravano sulla società italiana,

impegna il Governo

a soprassedere da qualsiasi decisione circa l'ulteriore distribuzione a pioggia di risorse che non siano contabilmente certificate, impostando una strategia di politica economica che non rimandi le necessarie misure da intraprendere ad un tempo indefinito, e/o disallineato rispetto alle dinamiche della congiuntura internazionale. L'obiettivo è uscire dalla genericità delle enunciazioni circa la necessità di un maggiore sviluppo, indispensabile per arrestare i fenomeni di ulteriore arretramento rispetto alla realtà internazionale. Non dimenticando che, a differenza della maggior parte dei Paesi dell'Eurozona, per ritornare alla situazione pre-crisi l'Italia deve ancora recuperare circa 9 punti di Pil. Ed è questo il duro fardello che deve essere rimosso, nel tempo più breve possibile.
(6-00164) «Brunetta».


   La Camera,
   esaminata la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015;
   premesso che,
    i primi segnali di ripresa mostrati dall'economia italiana, confermati da due incrementi consecutivi del PIL reale nella prima metà dell'anno in corso, dimostrano che le politiche economiche e strutturali del Governo stanno innescando progressivamente un virtuoso circuito di fiducia che coinvolge famiglie e imprese e inizia a riflettersi sia nella crescita del prodotto sia nella maggiore e migliore occupazione;
    l'andamento dell'economia nazionale più favorevole di quanto precedentemente previsto ha certamente risentito degli effetti di un orientamento della politica fiscale nazionale più favorevole alla crescita, guidato dalla disciplina di bilancio e dall'obiettivo di riduzione del rapporto fra debito pubblico e PIL, ma parimenti volto ad alleggerire il carico fiscale e a stimolare gli investimenti, con evidenti benefici a livello di domanda interna, di esportazioni ed importanti segnali di ripresa dell'occupazione;
    lo scenario macroeconomico presenta tuttavia dei rischi, in parte inattesi e derivanti da tendenze globali, quali l'indebolimento delle grandi economie emergenti, un andamento dell'inflazione inferiore a quanto previsto e un'ondata di immigrazione proveniente dall'Africa e Medio Oriente che, oltre a sollevare preoccupazioni umanitarie, ha riflessi economici importanti soprattutto per i Paesi maggiormente impegnati, come l'Italia, nelle operazioni di accoglienza in Europa;
   considerato che,
    la Nota provvede ad aggiornare le previsioni macroeconomiche e di finanza pubblica, nonché gli obiettivi programmatici, rispetto a quelli contenuti nel DEF dello scorso aprile e confermati dalla Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 comunicata il 9 giugno 2015 per informare il Parlamento sull'andamento dei conti pubblici a seguito della sentenza n. 70/2015 della Corte costituzionale;
    la Nota fornisce altresì una sintesi delle azioni già avviate e del loro stato di attuazione o da avviare in futuro in risposta alle Raccomandazioni specifiche per l'Italia adottate dal Consiglio Europeo al termine del Semestre europeo: tali Raccomandazioni riguardano il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, il miglioramento dell'efficienza della spesa pubblica, della sostenibilità del debito pubblico e del sistema fiscale, la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro, l'adozione del previsto piano strategico nazionale della portualità e della logistica, l'aumento dell'efficienza della pubblica amministrazione e del sistema giudiziario, il rafforzamento ulteriore del sistema bancario, sia in termini di governance sia di riduzione dei crediti deteriorati, la prosecuzione delle riforme sul mercato del lavoro, la riforma della scuola e l'ampliamento dell'istruzione terziaria professionalizzante, l'attuazione dell'Agenda per la semplificazione 2015-2017 al fine di snellire gli oneri amministrativi e normativi, la rimozione degli ostacoli e delle restrizioni alla concorrenza che ancora permangono;
    come di consueto dall'aggiornamento del DEF del 2014, la Nota presenta due diversi scenari previsionali degli indicatori di finanza pubblica, accomunati però dalle stesse assunzioni circa il quadro esogeno internazionale: il tendenziale, le cui proiezioni incorporano l'aggiornamento delle stime con i dati più recenti e gli effetti delle azioni di politica economica, delle riforme e della politica fiscale messe in atto prima della presentazione della Nota, e il programmatico, che include la stima dell'impatto delle nuove misure che saranno adottate con la Legge di stabilità 2016;
    in ottemperanza alla normativa italiana ed europea sulla predisposizione dei documenti programmatici, l'Ufficio Parlamentare di Bilancio ha validato le previsioni macroeconomiche per il 2015 e 2016 relative allo scenario tendenziale e programmatico rispettivamente il 16 e 29 settembre scorsi;
   considerato che, per quanto riguarda lo scenario macroeconomico:
    in un contesto internazionale meno favorevole di quanto previsto ad aprile, l'economia italiana ha recentemente mostrato incoraggianti segnali di ripresa, che determinano una revisione al rialzo delle stime di crescita rispetto alle proiezioni contenute nel DEF 2015; nello scenario tendenziale la previsione di crescita del PIL reale sale dallo 0,7 per cento di aprile allo 0,9 per cento per il 2015 e si attesta intorno all'1,3 per cento per l'intero periodo previsivo, leggermente più positiva rispetto al DEF a partire dal 2017;
    anche il tasso di crescita del PIL nello scenario programmatico viene rivisto al rialzo rispetto ad aprile, pur nell'ambito di una valutazione prudenziale, e risulta pari all'1,6 per cento nel 2016 (un incremento di 0,2 punti percentuali), 1,6 per cento nel 2017, 1,5 per cento nel 2018, e 1,3 per cento nel 2019, valori superiori rispetto al tendenziale anche in ragione delle misure che saranno contenute nella prossima manovra di bilancio tra le quali la disattivazione delle clausole di salvaguardia relative agli aumenti di imposta a cominciare dal 2016, una riduzione del carico fiscale e ulteriori misure di sostegno, che avranno un impatto positivo sull'attività economica di 0,9 punti percentuali cumulativamente nel periodo 2016-19 in confronto allo scenario tendenziale;
    anche lo scenario tendenziale del mercato del lavoro mostra primi segnali di miglioramento per l'intero periodo previsivo rispetto alle stime formulate nel DEF, come rilevato dall'Istat il 15 settembre; il quadro programmatico conferma tali andamenti per il primo biennio e mostra un'evoluzione più favorevole per gli anni successivi, con il tasso di disoccupazione pari a 10,2 punti percentuali e il tasso di occupazione pari al 57,6 per cento nel 2019 (rispettivamente inferiore di 0,7 e superiore di 0,4 punti percentuali rispetto al medesimo dato tendenziale);
    le previsioni d'inflazione restano vicine alle stime di aprile (rispettivamente pari a 0,3 per cento; 1,0 per cento; 1,6 per cento nel 2015-2016-2017) che denotano però valori ancora lontani dal target del 2 per cento assegnato alla BCE;
   per quanto riguarda il quadro della finanza pubblica:
    nello scenario tendenziale, la Nota di aggiornamento rivede le previsioni di finanza pubblica dello scorso aprile tenendo conto del migliorato quadro macroeconomico, degli effetti dei provvedimenti disposti successivamente al DEF e del monitoraggio dei conti in corso d'anno;
    rispetto a quanto atteso ad aprile, il lieve peggioramento (0,1 per cento di PIL) del deficit tendenziale per l'anno in corso è dovuto agli effetti del decreto-legge n. 65 del 2015 con cui il Governo ha dato attuazione ai principi della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 riguardante l'incostituzionalità del blocco, introdotto dal 2011, della rivalutazione delle pensioni di importo superiore a tre volte il trattamento minimo: il disavanzo tendenziale risulta così pari all'obiettivo programmatico fissato lo scorso aprile, -2,6 per cento;
    per il 2016 viene confermata la stima di indebitamento netto tendenziale inclusa nel DEF di aprile e sono migliorate quelle per il successivo triennio (di circa 0,2 punti percentuali in media in ciascun anno), con un valore che passa da -1,4 per cento per il 2016 a +1 per cento a fine periodo (0,9 per cento nel DEF) e un pareggio in termini nominali raggiunto nel 2017;
    tali miglioramenti sono quasi interamente attribuibili a un consistente incremento dell'avanzo primario, in crescita dal 2,9 per cento del 2016 (+1,2 punti percentuali rispetto all'anno in corso) al 5 per cento nel 2019 (4,6 per cento nel DEF);
    dal quadro programmatico emerge l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita della domanda interna così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa e contrastare gli effetti negativi derivanti dagli elementi di incertezza nell'economia internazionale e dalla deludente dinamica dei prezzi;
    viene pertanto prospettata una maggiore gradualità nel raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso il rinvio di un anno, al 2018, del raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali e l'intenzione di avvalersi per il 2016 dei margini di flessibilità previsti dall'ordinamento europeo, connessi all'attuazione delle riforme strutturali (per un ulteriore decimo di PIL, rispetto agli 0,4 già ottenuti in sede europea e illustrati nel DEF) e all'applicazione della clausola per gli investimenti (per lo 0,3 per cento);
    spazi addizionali nel 2016, pari allo 0,2 per cento del PIL, potrebbero aprirsi qualora la Commissione europea accogliesse la richiesta di riconoscere i costi relativi all'accoglienza degli immigrati;
    se l'indebitamento netto programmatico per il 2015 resta confermato al 2,6 per cento del PIL, come fissato ad aprile, dall'anno successivo è previsto un aggiustamento fiscale più graduale;
    il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà dopo otto anni di crescita ed è previsto in continuo calo negli anni successivi; sebbene la riduzione programmata sia inferiore a quella tendenziale, la regola del debito verrà soddisfatta su base prospettica, secondo il criterio forward looking, già nel 2016, quando il rapporto tra debito pubblico e PIL scenderà di 1,4 punti di prodotto, per poi diminuire più marcatamente nei tre anni seguenti, attestandosi sotto al 120 per cento nel 2019;
    la previsione tendenziale della pressione fiscale presenta un andamento crescente fino al 2017 (dal 43,4 per cento del 2014, al 44,3 per cento del 2017), costante nel 2018, per poi decrescere di 0,3 per cento nel 2019, ma tenendo conto degli effetti di gettito tributario relativi alla programmata disattivazione delle clausole di salvaguardia e all'impatto del provvedimento relativo al cosiddetto «bonus 80 euro» l'indicatore scende dal 43,1 per cento del 2015 al 42,6 per cento del 2016, con ulteriori riduzioni negli anni successivi;
    il saldo netto da finanziare programmatico del bilancio dello Stato, al netto delle regolazioni contabili, debitorie e dei rimborsi IVA, è fissato nel limite massimo di -32 miliardi nel 2016 (ma potrà aumentare fino a -35,4 miliardi nel 2016 in relazione all'eventuale utilizzo del margine di flessibilità connesso all'emergenza immigrazione), -20 miliardi nel 2017 e -11 miliardi nel 2018;
   osservato che, appare necessario adoperarsi in sede europea affinché:
    a) siano previsti nuovi spazi di operatività delle politiche di bilancio finalizzati a sostenere la crescita dell'economia mediante specifici interventi finalizzati allo sviluppo sostenibile, alla difesa dell'ambiente, al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, all'incremento dell'occupazione e dell'istruzione, al miglioramento della competitività del sistema produttivo e alla promozione degli investimenti produttivi, anche a livello locale;
    b) si adottino politiche in direzione del rafforzamento della capacità autonoma dell'Unione europea di finanziare investimenti produttivi e politiche attive di sostegno all'occupazione dei giovani e delle donne;
    c) si adottino nuove e più adeguate misure di politica dell'immigrazione di livello comunitario con particolare riferimento ai sistemi di prevenzione contro l'immigrazione irregolare, alla revisione della Convenzione di Dublino e all'adozione di regole comuni in materia di immigrazione regolare, di integrazione dei rifugiati e di politica dei rimpatri;
   valutato che,
    appaiono estremamente condivisibili gli interventi che il Governo intende realizzare e l'azione sugli obiettivi di finanza pubblica, evitando per il prossimo anno orientamenti di impatto recessivo sulla dinamica del PIL, dei consumi delle famiglie e degli investimenti, ma piuttosto programmando una manovra espansiva, orientata all'uscita strutturale da una crisi profonda e di lunga durata;
    in particolare, per sostenere la domanda nel breve periodo e la crescita potenziale nel medio periodo sono essenziali la ripresa degli investimenti e la prosecuzione della politica sin qui perseguita volta ad aumentare il reddito disponibile delle famiglie e a rafforzare la fiducia di consumatori e imprese, nonché un consolidamento fiscale che consenta di alleggerire nel lungo periodo il peso del debito delle pubbliche amministrazioni;
    vista la risoluzione con la quale, nella seduta odierna, è stata approvata dalla Camera a maggioranza assoluta la Relazione che illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso l'Obiettivo di medio periodo (OMT) contenuto nel Documento di economia e finanza dello scorso aprile,

impegna il Governo

   a conseguire i saldi programmatici del bilancio dello Stato e quelli di finanza pubblica in termini di indebitamento netto rispetto al PIL, nonché il rapporto programmatico debito/PIL, nei termini e nel periodo di riferimento indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza;
   ad utilizzare, fermo restando il rispetto degli impegni assunti in sede europea, le clausole di flessibilità rese disponibili dal Patto di Stabilità e Crescita, al fine di rilanciare la domanda aggregata e la competitività;
   a sostenere la domanda interna e il sistema produttivo, a partire dalla legge di stabilità per il 2016, in coerenza con le politiche adottate dal Governo negli anni precedenti e con quanto previsto dalla Nota, compatibilmente con il rispetto degli obiettivi programmatici di bilancio e finanza pubblica mediante l'adozione di misure finalizzate a:
    a) neutralizzare l'entrata in vigore nell'anno 2016 degli aumenti di imposta previsti dalle clausole di salvaguardia poste a garanzia dei saldi di finanza pubblica da precedenti disposizioni legislative;
    b) realizzare una misura universale di contrasto alla povertà assoluta e all'esclusione sociale da attuare in maniera progressiva che coniughi politiche passive e attive, con particolare attenzione ai nuclei familiari con minori e disabili;
    c) prolungare oltre il 2015 le misure di sgravio contributivo per nuovi contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, eventualmente rimodulando l'entità del beneficio;
    d) prevedere un intervento di salvaguardia dei lavoratori esodati, utilizzando le risorse già stanziate e non utilizzate, nonché il riconoscimento dell'opzione per il sistema contributivo a tutte le lavoratrici che maturino i requisiti anagrafici e contributivi previsti entro il 31 dicembre 2015;
    e) promuovere interventi in materia previdenziale volti a introdurre elementi di flessibilità per quanto attiene all'età di accesso al pensionamento, anche attraverso l'introduzione di meccanismi di incentivazione e disincentivazione, che assicurino il riconoscimento di trattamenti pensionistici adeguati e non eccessivamente penalizzanti, in particolare nei casi di disoccupazione involontaria;
    f) continuare nell'opera di sostegno alle famiglie e alle imprese attraverso l'eliminazione dell'imposizione fiscale sulla prima casa e il rafforzamento degli strumenti in favore della locazione, la cancellazione dell'IMU sui terreni agricoli e sui macchinari cosiddetti ”imbullonati” e la progressiva riduzione dell'imposizione sugli utili d'impresa;
    g) realizzare interventi, che sviluppando le scelte della scorsa legge di stabilità, diano respiro triennale alle misure in favore della famiglia;
    h) prorogare ulteriormente le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e l'efficientamento energetico, destinando le risorse necessarie compatibilmente con le disponibilità finanziarie, al fine di tutelare l'ambiente, consentire la ripresa dell'occupazione nell'edilizia e favorire l'innovazione tecnologica nel settore;
    i) prevedere un quadro completo di misure atte a stimolare la crescita economica, i consumi, la domanda interna e la produttività, in particolare favorendo la contrattazione, anche decentrata, e incentivando gli investimenti privati, attraverso la previsione a favore delle imprese italiane di agevolazioni e crediti d'imposta per la ricerca, l'innovazione tecnologica e i beni strumentali;
    l) promuovere misure in favore dei lavoratori autonomi, titolari di posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto;
    m) prevedere specifici interventi in termini di sviluppo e la coesione del territorio, attraverso l'elaborazione di un piano strategico di programmazione territoriale specificamente rivolto al rilancio del Mezzogiorno, in considerazione del persistente divario con il resto del Paese;
    n) cogliere tutte le opportunità e le risorse disponibili a livello comunitario per interventi nei settori gravati da pesanti ritardi e nelle aree sottoutilizzate, rafforzando ulteriormente la capacità progettuale, la trasparenza nelle procedure, la governance e i processi di valutazione e verifica dei progetti;
    o) proseguire il programma dei pagamenti dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni, assicurando al contempo la progressiva e continua riduzione dei tempi dei medesimi pagamenti nei termini previsti dalla legislazione vigente;
   ad assicurare ai comuni, nell'immediato e tenuto conto dei vincoli di finanza pubblica, l'utilizzo degli spazi finanziari esistenti, e la piena compensazione del mancato gettito derivante dalla riduzione della tassazione immobiliare, senza penalizzare gli enti che più hanno contenuto l'imposizione fiscale sulla prima casa, nonché, in prospettiva, un riassetto organico del sistema di finanza locale che assicuri adeguati livelli di autonomia finanziaria e impositiva, equi meccanismi di perequazione sempre più fondata su costi e fabbisogni standard, flessibilità di bilancio, da utilizzare anche in funzione anticiclica, e il progressivo superamento del Patto di stabilità interno, anche rivedendo la legge n. 243 del 2012;
   a perseguire un sistema di finanziamento delle Città Metropolitane e degli enti di area vasta compatibile con l'esercizio delle funzioni fondamentali individuate dalla legge 7 aprile 2014 n. 56, in particolare quelle riguardanti la costruzione e la gestione delle strade provinciali e l'edilizia scolastica;
   a prevedere interventi per la difesa del suolo e la salvaguardia del territorio, a partire dalle aree maggiormente esposte al rischio idrogeologico;
   a realizzare e rafforzare tutte le misure necessarie a raggiungere l'obiettivo strategico del contrasto e della riduzione dell'evasione fiscale;
   a proseguire in un'azione selettiva e ordinaria di revisione della spesa, finalizzata ad aumentare l'efficienza della pubblica amministrazione, da attuare in via prioritaria tramite interventi sui beni e servizi, sui centri di spesa e sulla razionalizzazione delle centrali di committenza, anche al fine di reperire risorse per sostenere la domanda aggregata e la competitività del Paese;
   alla luce dei precedenti impegni a considerare provvedimenti collegati alla manovra di finanza pubblica i disegni di legge «Deleghe al Governo per l'introduzione di misure strutturali di contrasto alla povertà» e «Disegno di legge in materia di tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale».
(6-00165) «Marchi, Tancredi, Librandi, Tabacci, Di Gioia».


TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: D'INIZIATIVA POPOLARE; DI LELLO ED ALTRI; VENDOLA ED ALTRI; BRESSA; BRESSA; PES ED ALTRI; ZAMPA; CAPARINI ED ALTRI; BERSANI ED ALTRI; VACCARO; MARAZZITI ED ALTRI; FEDI ED ALTRI; LA MARCA ED ALTRI; CARUSO ED ALTRI; GOZI; BUENO ED ALTRI; CARUSO ED ALTRI; PORTA ED ALTRI; POLVERINI; SORIAL ED ALTRI; MERLO E BORGHESE; CENTEMERO; BIANCONI; DORINA BIANCHI; FITZGERALD NISSOLI ED ALTRI; FABBRI ED ALTRI: MODIFICHE ALLA LEGGE 5 FEBBRAIO 1992, N. 91, E ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CITTADINANZA (A.C. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-3264-A)

A.C. 9-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

  1. Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
   b) all'articolo 1 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) del comma 1 la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza del minore, da annotare a margine dell'atto di nascita. La direzione sanitaria del centro di nascita ovvero l'ufficiale di stato civile cui è resa la dichiarazione di nascita informa il genitore di tale facoltà. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  2-ter. Qualora non sia stata resa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, i soggetti di cui alla lettera b-bis) del comma 1 acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
   c) all'articolo 4, comma 2, le parole: «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;
   d) all'articolo 4, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Il minore straniero nato in Italia o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente, nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli presso istituti appartenenti al sistema nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa, entro il compimento della maggiore età dell'interessato, da un genitore legalmente residente in Italia o da chi esercita la responsabilità genitoriale, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
  2-ter. Qualora non sia stata espressa la dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis, l'interessato acquista la cittadinanza se ne fa richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dal raggiungimento della maggiore età»;
   e) all'articolo 9, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «f-bis) allo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione, ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale con il conseguimento di una qualifica professionale»;
   f) all'articolo 9-bis, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il contributo non è dovuto per le istanze o dichiarazioni concernenti i minori o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter»;
   g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso» sono sostituite dalle seguenti: «purché esso non sia decaduto dalla responsabilità genitoriale»;
   h) dopo l'articolo 23 sono inseriti i seguenti:
  «Art. 23-bis. – 1. Ai fini della presente legge, il requisito della minore età deve essere considerato come riferito al momento della presentazione dell'istanza o della richiesta da parte del genitore o di chi esercita la responsabilità genitoriale.
  2. Ai fini della presente legge, si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia di iscrizione anagrafica. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data di rilascio del primo permesso di soggiorno, purché vi abbia fatto seguito l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente. Eventuali periodi di cancellazione anagrafica non pregiudicano la qualità di residente legale se ad essi segue la reiscrizione nei registri anagrafici, qualora il soggetto dimostri di avere continuato a risiedere in Italia anche in tali periodi.
  3. Ai fini della presente legge, si considera che abbia soggiornato o risieduto nel territorio della Repubblica senza interruzioni chi ha trascorso all'estero, nel periodo considerato, un tempo mediamente non superiore a novanta giorni per anno, calcolato sul totale degli anni considerati.
  4. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), si considera in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo anche lo straniero che, avendo maturato i requisiti per l'ottenimento di tale permesso, abbia presentato la relativa richiesta prima della nascita del figlio e ottenga il rilascio del permesso medesimo successivamente alla nascita.
  5. Gli ufficiali di anagrafe sono tenuti, nei sei mesi precedenti il compimento del diciottesimo anno di età, a comunicare ai residenti di cittadinanza straniera, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e dell'articolo 4, commi 2 e 2-bis, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.

  Art. 23-ter. – 1. I comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori, iniziative di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91).

  Sopprimerlo.
*1. 5. Invernizzi.

  Sopprimerlo.
*1. 300. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.
1. 13. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. Chi ha rinunciato ad avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro il termine ivi previsto, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a motivo del fatto che la legislazione del Paese estero di cui è cittadino non consente il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze, ovvero non lo consentiva al tempo in cui la predetta facoltà avrebbe potuto essere esercitata, può riacquistare la cittadinanza italiana, presentandone richiesta alle competenti autorità, qualora la legislazione del Paese estero sia o sia stata modificata nel senso di consentire il possesso contemporaneo di due o più cittadinanze.

Art. 1-bis.

  1. Il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, da ultimo prorogato ai sensi dell'articolo 2, comma 195, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è riaperto e fissato in sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge per coloro che non rientrano nel campo di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 della presente legge.
1. 12. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»

Art. 2.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne, la separazione tra la sfera laica e quella religiosa.»

  2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.
  2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.»
1. 20. Invernizzi.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»

Art. 2.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di concessione della cittadinanza deve essere preceduto dalla dimostrazione, da parte della persona a cui si riferisce, della buona conoscenza della lingua italiana e dal giuramento di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi nonché i diritti di libertà e di autodeterminazione delle donne.»

  2. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. I cittadini stranieri non comunitari che acquisiscono, a qualsiasi titolo, la cittadinanza italiana la perdono se, entro un anno dall'acquisto, non eleggono residenza stabile nel territorio nazionale.
  2-ter. Il cittadino italiano che non è tale per nascita perde la cittadinanza acquisita a qualsiasi titolo se, per un periodo superiore a due anni consecutivi, risiede all'estero e non può esibire atti di proprietà, o contratti di affitto, o utenze, o conti correnti bancari o dichiarazioni dei redditi che attestino la persistenza di suoi interessi economici nel territorio nazionale.»
1. 19. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti i seguenti:
  «2-bis. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente fino al termine del ciclo scolastico dell'obbligo, e che abbia completato con successo lo stesso ciclo scolastico, può divenire cittadino anche prima del raggiungimento della maggiore età.
  2-ter. Ai fini di cui al comma 2, lo straniero dovrà presentare richiesta per l'ottenimento della cittadinanza alle autorità competenti, e dovrà essere in possesso di un attestato, rilasciato dall'istituto scolastico, che certifichi il completamento del ciclo scolastico dell'obbligo. L'attestato, sottoscritto congiuntamente da due insegnanti dell'ultimo anno della scuola dell'obbligo, dovrà, altresì, contenere una valutazione positiva circa l'adesione dello studente ai valori ed ai principi dell'identità nazionale. La valutazione è effettuata sulla base di un apposito colloquio e del suo comportamento scolastico.
  2-quater. La comunicazione contenente la valutazione effettuata è trasmessa ai competenti uffici preposti alla formalizzazione della cittadinanza a cura del Preside dell'istituto.
  2-quinquies. La scuola, nel corso dell'ultimo mese di frequenza, organizza una cerimonia per la consegna simbolica dell'attestato di idoneità all'acquisizione della cittadinanza italiana».

  Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 2. La Russa.

  Sostituirlo con i seguenti:

Art. 1.
(Esame di naturalizzazione).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
   «e) all'apolide che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione»;
   b) la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo superamento di un esame di naturalizzazione».

Art. 1-bis.
(Modalità dell'esame).

  1. L'esame di naturalizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettere e) e f), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, come sostituite dall'articolo 1 della presente legge, è finalizzato a verificare la conoscenza, da parte del richiedente la cittadinanza italiana, della lingua italiana e locale, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, nonché dei sistemi istituzionali nazionali e locali.

Art. 1-ter.
(Norme di attuazione).

  1. Con regolamento del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le norme di attuazione della medesima legge.
1. 11. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro sei mesi dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.»
1. 23. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per l'acquisto della cittadinanza).

  1. All'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni sino al raggiungimento della maggiore età e che abbia frequentato con profitto scuole riconosciute dallo Stato italiano almeno sino all'assolvimento del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione diviene cittadino se dichiara, entro un anno dal raggiungimento della maggiore età, di voler acquisire la cittadinanza italiana.»
1. 22. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma.»
1. 21. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale;
   e) la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, firmato a New York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l'8 novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998, ratificato e reso esecutivo con la legge 12 luglio 1999, n. 232.

  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
  3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettere c) ed e), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui all'articolo 4.
  4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
  5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, ovvero i provvedimenti che dispongono l'arresto o la cattura o il trasferimento o il rinvio a giudizio oppure la sentenza di condanna anche non definitiva pronunciati ai sensi dei rispettivi Statuti dai Tribunali di cui al comma 1, lettera e), determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.»
1. 14. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale.

  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.
  3. Il riconoscimento della sentenza straniera, anche ai soli fini ed effetti di cui al comma 1, lettera c), è richiesto dal procuratore generale del distretto dove ha sede l'ufficio dello stato civile in cui è iscritto o trascritto il matrimonio, nei casi di cui all'articolo 5, ovvero dal procuratore generale del distretto nel quale è compreso il comune di residenza dell'interessato, nei casi di cui all'articolo 4.
  4. La riabilitazione o l'estinzione del reato fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna.
  5. L'ordinanza che dispone una misura cautelare personale, ovvero l'inizio dell'azione penale, per uno dei reati indicati nelle lettere a) e b) del comma 1, ovvero l'apertura del procedimento di riconoscimento della sentenza straniera indicata nella lettera c) del comma 1, determinano la sospensione del procedimento per l'attribuzione della cittadinanza. Il procedimento è sospeso fino alla comunicazione della sentenza definitiva o del decreto di archiviazione ovvero del provvedimento di revoca della misura cautelare perché illegittimamente disposta. Del provvedimento di sospensione è data comunicazione all'interessato.»
1. 15. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 6. – 1. Precludono l'attribuzione della cittadinanza ai sensi degli articoli 4 e 5:
   a) la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non inferiore nel massimo a tre anni di reclusione;
   c) la condanna per un reato non politico a una pena detentiva superiore a un anno da parte di un'autorità giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in Italia;
   d) la dichiarazione di delinquenza abituale.

  2. L'attribuzione della cittadinanza non è preclusa quando l'istanza riguarda un minore condannato a una pena detentiva non superiore a due anni.»
1. 16. Caparini, Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7 dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. Qualora risulti necessario acquisire ulteriori informazioni in ordine alla pericolosità del richiedente per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno sospende il procedimento per l'attribuzione della cittadinanza per un periodo massimo di tre anni, informandone il Presidente del Consiglio dei ministri.
  3. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.»
1. 17. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 8 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
  «Art. 8-bis. – 1. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno, su parere conforme del Consiglio di Stato, respinge con decreto motivato l'istanza presentata ai sensi dell'articolo 7 dandone comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri.
  2. L'istanza respinta ai sensi del presente articolo può essere riproposta trascorsi due anni dalla data del decreto di reiezione.»
1. 18. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

  1. All'articolo 9, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter

  2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) alla sottoscrizione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007.»
1. 25. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.
(Condizioni per la concessione della cittadinanza).

  1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:
   «f) allo straniero che risiede legalmente e stabilmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica, previo svolgimento del percorso di cittadinanza di cui all'articolo 9-ter.».

  2. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei princìpi fondamentali della Costituzione.».
1. 24. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.
  2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
   b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
   c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 del presente articolo è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo» ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
   b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
   c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
   a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
   b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
   c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;
   d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

  5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
  6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana.»
1. 9. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) al rispetto degli obblighi fiscali;
   e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
   f) alla sottoscrizione di una carta dei valori nella quale si dichiara di riconoscere il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti e il trattamento degli animali.

  2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
  3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
  4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere, con il concorso delle regioni, iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.»
1. 27. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera f), è subordinata:
   a) al possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come, da ultimo, modificato dalla legge 15 luglio 2009, n. 94;
   b) alla frequenza di un corso, della durata di un anno, finalizzato all'approfondimento della conoscenza della storia e della cultura italiana ed europea, dell'educazione civica e dei principi della Costituzione italiana, propedeutico alla verifica del percorso di cittadinanza;
   c) ad un effettivo grado di integrazione sociale e al rispetto, anche in ambito familiare, delle leggi dello Stato e dei principi fondamentali della Costituzione;
   d) al rispetto degli obblighi fiscali;
   e) al mantenimento dei requisiti di reddito, alloggio e assenza di carichi pendenti necessari per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

  2. L'accesso al corso di cui al comma 1, lettera b), è consentito allo straniero che risiede nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, su sua richiesta. Ai fini dell'accesso al corso, l'amministrazione competente ha il dovere di verificare i requisiti di cui al comma 1, lettere a), d) ed e) entro centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta.
  3. Il procedimento amministrativo relativo al percorso di cittadinanza deve concludersi entro e non oltre due anni dalla data di presentazione della richiesta di iscrizione al corso di cui al comma 1, lettera b), e comunque non prima del compimento del decimo anno di residenza legale nel territorio della Repubblica.
  4. Per le finalità di cui al comma 3 il Governo pone in essere con il concorso delle regioni iniziative ed attività finalizzate a sostenere il processo di integrazione linguistica, culturale e sociale dello straniero e a cui lo straniero stesso è tenuto a partecipare.
  5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sentiti i Ministri competenti, sono disciplinati le modalità di svolgimento del percorso di cittadinanza, le modalità di organizzazione e di espletamento del corso di cui al comma 1, lettera b), nonché i casi di esonero dalla frequenza dello stesso. Il regolamento di attuazione definisce altresì gli adempimenti e le procedure idonei a verificare, da parte degli organi della pubblica amministrazione competenti in materia, la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.»
1. 26. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91 è inserito il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana è condizionata alla verifica della reale integrazione linguistica e sociale dello straniero nel territorio della Repubblica, riscontrata:
   a) da una conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
   b) dalla conoscenza della Costituzione italiana.

  2. Lo straniero che risultasse inidoneo alla verifica di cui al comma 1 ha diritto a ripeterla senza limitazioni a condizione che siano passati almeno dodici mesi dalla comunicazione dell'esito della stessa. Il provvedimento di acquisizione della cittadinanza rimane pendente fino all'accertamento delle condizioni di cui alle lettere a) e b) del citato comma.»
1. 7. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.

  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone, il principio fondamentale della separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, di osservare le normative vigenti in materia di libertà individuale e di pensiero, di obbligo scolastico, di autodeterminazione e di uguaglianza formale di tutti i cittadini davanti alla legge, lo status giuridico o religioso delle donne, di rispettare il diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, i diritti dei minori e dei non credenti e di osservare le norme, gli usi e le consuetudini per il trattamento degli animali”.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 30. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone e di riconoscere e sottoscrivere la Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007”.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 29. Invernizzi.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. L'articolo 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:
  «Art. 10. – 1. Il decreto di acquisizione o di concessione della cittadinanza acquista efficacia con la prestazione del giuramento, che avviene nella sede della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio in base alla residenza dell'istante secondo modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 25.
  2. L'interessato presta giuramento pronunciando la seguente formula: “Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne lealmente la Costituzione e le leggi, riconoscendo la pari dignità sociale di tutte le persone”.
  3. In occasione del giuramento viene consegnata all'interessato una copia della Costituzione della Repubblica italiana.»
1. 10. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d), e), f) e h).
1. 34. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d), f) e h).
1. 33. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b), d) e f).
1. 35. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), d), f) e h).
1. 36. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e d).
1. 38. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*1. 39. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
*1. 59. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) ed e).
1. 43. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e f).
1. 40. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e h).
1. 41. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 44. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso b-bis), con il seguente:
   «b-bis) acquisiscono automaticamente la cittadinanza italiana non solo i figli dei cittadini italiani, ma anche i figli di stranieri che nascono in Italia, purché almeno uno dei genitori risieda abitualmente e legalmente nel Paese da almeno otto anni e goda del diritto di soggiorno a tempo indeterminato;»
1. 301. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), dopo la parola: Repubblica aggiungere la seguente: Italiana.
1. 4. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno dieci anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 53. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati in Italia e legalmente residenti, senza interruzioni, nel territorio italiano da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita del figlio.
1. 52. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 50. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che siano nati entrambi in Italia e di cui almeno uno è legalmente residente nel territorio italiano, senza interruzioni, da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 51. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno dieci anni, antecedenti alla nascita.
1. 63. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da:, di cui almeno uno fino alla fine del capoverso con le seguenti: che risiedano legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno otto anni, antecedenti alla nascita.
1. 62. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: almeno uno sia con le seguenti: entrambi siano.
1. 302. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: almeno uno aggiungere le seguenti: sia titolare del diritto di soggiorno permanente ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 o.
1. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno cinque anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 48. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: nato in Italia e che siano entrambi legalmente residenti nel territorio italiano da almeno due anni antecedenti alla nascita del figlio.
1. 49. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole da: in possesso fino alla fine del capoverso con le seguenti: soggiornante legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 4.
1. 304. Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), sostituire le parole: per soggiornanti di lungo periodo con le seguenti: da almeno otto anni.
1. 305. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le parole: di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
1. 602. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), capoverso b-bis), aggiungere, in fine, le parole: da almeno cinque anni.
1. 306. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere i seguenti:
   b-ter) la donna che è stata cittadina per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con uno straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
   b-quater) il figlio della donna di cui alla lettera b-ter nato anteriormente al 1o gennaio 1948.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b) dopo il capoverso 2-ter aggiungere il seguente:
  2-quater Per acquistare la cittadinanza ai sensi del comma 1, lettera b-ter), gli aventi diritto presentano una dichiarazione in tal senso al sindaco del comune di residenza o alla competente autorità consolare. La dichiarazione è corredata dalla documentazione prevista da un apposito decreto del Ministro dell'interno emanato di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
1. 360. La Marca, Fedi, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere i seguenti:
   b-ter) la donna che ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1o gennaio 1948;
   b-quater) è cittadino il figlio della donna di cui alla lettera b-ter nato anteriormente al 1o gennaio 1948.
1. 76. Bueno, Merlo, Borghese, Pisicchio, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:
   «b-ter)
chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia nato in Italia e ivi soggiorni legalmente, senza interruzioni, da almeno un anno, antecedente alla nascita del figlio.»

  Conseguentemente, al comma 1,
   lettera
b),
    capoverso comma 2-bis, sostituire le parole: Nei casi di cui alla lettera b-bis) con le seguenti: Nei casi di cui alle lettere b-bis) e b-ter);
    capoverso comma 2-ter, sostituire le parole: alla lettera b-bis) con le seguenti: alle lettere b-bis) e b-ter);
   lettera f), capoverso Art. 23-bis, comma 4, sostituire le parole: lettera b-bis) con le seguenti: lettera b-bis) e b-ter).
1. 307.(Versione corretta) Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

   Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso b-bis), aggiungere il seguente:
   b-ter) ai fini di cui alla lettera b-bis) del presente comma la madre deve essere legalmente presente in Italia da almeno dodici mesi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b):
   sostituire il capoverso 2-bis con il seguente:
  2-bis. Nei casi di cui alla lettera b-bis) il genitore con il requisito di residenza quinquennale può effettuare una dichiarazione di volontà affinché i soggetti di cui alla lettera b-bis) acquistino automaticamente la cittadinanza italiana al termine dell'assolvimento del ciclo scolastico dell'obbligo. Se in possesso di altra cittadinanza l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana entro due anni dal raggiungimento della maggiore età;
    al capoverso 2-ter, sostituire le parole: entro due anni dal con le seguenti: entro i due anni successivi al.
1. 3. La Russa.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e f).
1. 82. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed h).
1. 81. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 84. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: cittadinanza si acquista a seguito di con le seguenti: richiesta di cittadinanza può essere fatta con.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In ogni caso la cittadinanza si acquista solo al compimento della maggiore età.
1. 308. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: un genitore con le seguenti: entrambi i genitori.
1. 96. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: centro di con le seguenti: punto.
1. 603. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sopprimere il terzo periodo.
1. 88. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà di mantenere la cittadinanza italiana. In caso di mancata comunicazione da parte dell'interessato, si ritiene che abbia rinunciato alla cittadinanza italiana.
1. 91. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età l'interessato, se in possesso di altra cittadinanza, deve confermare la propria volontà a mantenere la cittadinanza italiana.
1. 94. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso comma 2-ter.
1. 86. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Il minore adottato acquista la cittadinanza italiana anche nel caso in cui al provvedimento straniero di adozione o di affidamento preadottivo non sia seguita, ai sensi degli articoli 35 e 36 della legge 4 maggio 1983, n. 184, la trascrizione dell'adozione nei registri di stato civile, a condizione che l'autorità competente abbia autorizzato l'ingresso del minore per motivo di adozione sul territorio nazionale ed egli non abbia fatto ritorno nel Paese di origine dopo un anno dall'ingresso in Italia».
1. 139. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Al compimento della maggiore età, qualora non sia intervenuto il provvedimento di adozione del minore straniero dichiarato adottabile, quest'ultimo ha facoltà di eleggere la cittadinanza italiana facendone dichiarazione all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza o nel cui territorio sia collocata la sua ultima dimora entro il compimento del ventesimo anno di età.».
1. 148. Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) all'articolo 3, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Lo straniero che, pur essendo stato dichiarato adottabile ai sensi dell'articolo 8 della legge 4 maggio 1983, n. 184, non sia stato adottato acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età».
1. 138. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, sopprimere le lettere c), d), e), f).
1. 100. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 102. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 95. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*1. 104. La Russa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il primo periodo.
1. 92. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole: o che vi ha fatto ingresso entro il compimento del dodicesimo anno di età.
1. 125. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sostituire le parole da: del dodicesimo anno fino alla fine del capoverso con le seguenti: dell'ottavo anno di età e che ha assolto il ciclo scolastico dell'obbligo acquista la cittadinanza italiana al compimento della maggiore età. La cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale legalmente residenti in Italia, all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza, da annotare nel registro dello stato civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 114. La Russa.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: settimo.
1. 133. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: ottavo.
1. 321. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: dodicesimo con la seguente: decimo.
1. 130. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, nel territorio nazionale fino a: quadriennale idonei con le seguenti: e ha portato a compimento con successo un ciclo scolastico obbligatorio idoneo.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 322. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: nel territorio nazionale fino a: presso istituti le seguenti:, per almeno cinque anni, e concluso un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado o superiore presso istituti scolastici.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   sopprimere il secondo periodo;
   al terzo periodo, sostituire le parole da:
dell'interessato fino a: legalmente residente con le seguenti: da un genitore legalmente residente e soggiornante.
1. 116. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sette.
1. 134. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire la parola: cinque con la seguente: sei.
1. 140. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, dopo le parole: cinque anni aggiungere le seguenti: e concluso.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il secondo periodo.
1. 324. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, sopprimere le parole da: o percorsi di istruzione fino a: qualifica professionale,.
1. 128. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al compimento della maggiore età.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al terzo periodo sostituire le parole:
La cittadinanza si acquista a seguito di con le seguenti: La richiesta di cittadinanza deve essere fatta con;
   dopo il terzo periodo aggiungere il seguente: In ogni caso la cittadinanza si acquista solo al compimento della maggiore età.
1. 323. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 93. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 320. Santerini, Coscia, Buttiglione, Molea, Iori.

  Al comma 1, lettera d), capoverso 2-bis, sopprimere il secondo periodo.
*1. 325. Pannarale, Scotto, Quaranta, Costantino, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso comma 2-bis, terzo periodo, dopo le parole: da un genitore legalmente residente aggiungere le seguenti: e soggiornante.
1. 109. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il capoverso 2-ter.
1. 98. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo il capoverso comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. La dichiarazione di volontà di cui al comma 2-bis non è richiesta per i minori che sono vittime, o che fanno emergere situazioni di violazione dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche. Si applica l'articolo 336 del codice civile. Entro due anni dal raggiungimento della maggiore età, l'interessato può rinunciare alla cittadinanza italiana se in possesso di altra cittadinanza.
1. 111. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria.

  Al comma 1, lettera d), dopo il comma 2-ter, aggiungere il seguente:
  2-quater. La dichiarazione di volontà di cui ai commi precedenti deve essere specificato il riconoscimento dei principi fondamentali della Costituzione italiana, la separazione inequivocabile tra la sfera laica e quella religiosa, lo status giuridico o religioso delle donne, il rispetto del diritto di famiglia e dell'istituto del matrimonio, dei minori e dei non credenti.
1. 143. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) l'articolo 5 è sostituito dai seguenti:
  «Art. 5. – 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
  2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all'adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni»;
  «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza:
   a) lo straniero che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che è in possesso del requisito reddituale, determinato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
   b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
   c) lo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui sia stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.

  2. Ai fini dell'attribuzione della cittadinanza ai sensi delle lettere b) e c) del comma 1, l'interessato non è tenuto a dimostrare alcun reddito».
1. 152. Scotto, Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole: «ovvero quando sia già in essere un precedente vincolo matrimoniale nel Paese di origine.»;
   b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
  «3. Lo straniero può inviare al Ministro dell'interno entro trenta giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero dalla separazione personale dei coniugi, integrazioni alla documentazione già presentata, idonee a dimostrare la sussistenza di un altro titolo per l'attribuzione o per la concessione della cittadinanza. In tale caso il termine per la conclusione del procedimento è esteso a trentasei mesi complessivi.
  4. Lo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, acquista la cittadinanza italiana se risiede legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, per almeno due anni successivamente all'adozione».
1. 150. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) all'articolo 5 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano in caso di nuovo matrimonio del cittadino straniero non comunitario che ha acquistato la cittadinanza italiana ai sensi del medesimo comma».
1. 224. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
  «Art. 5-bis. – 1. Acquista la cittadinanza italiana, su propria istanza, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno:
   a) lo straniero che da almeno cinque anni soggiorna legalmente nel territorio della Repubblica, senza interruzioni, e attualmente vi risiede e che è in possesso di un requisito reddituale non inferiore a quello richiesto per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3;
   b) il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea che risiede legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica;
   c) lo straniero regolarmente soggiornante in Italia da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato».
1. 151. Di Lello, Di Gioia, Locatelli, Pastorelli.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:
  «Art. 7-bis. Il Ministero dell'interno riconosce lo status di apolide, su istanza dell'interessato, comunque presente sul territorio, da presentarsi presso la Prefettura-UTG competente, che istruisce la domanda.».
1. 173. Quaranta, Costantino, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) ed f).
1. 157. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le lettere e) e g).
1. 158. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1. 159. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*1. 153. Calabria, Centemero.

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunta, in fine, la seguente lettera: con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
   «f-ter) allo straniero che risiede legalmente da almeno sei anni nel territorio della Repubblica, che ha fatto emergere situazioni di gravi violazioni dei diritti, matrimoni precoci, poligamie, infibulazioni, violenze psicologiche e fisiche, sfruttamento della prostituzione, tratta di persone e riduzione in schiavitù, anche avendo ottenuto il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale e per le vittime di violenza domestica di cui agli articoli 18 e 18-bis del decreto legislativo 18 luglio 1998, n. 286».
1. 154. Carfagna, Prestigiacomo, Calabria.

  Al comma 1, lettera e), alinea, sostituire le parole: è aggiunta, in fine, la seguente lettera: con le seguenti: sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera e), dopo il capoverso f-bis), aggiungere il seguente:
   «f-ter) allo straniero che risiede legalmente da almeno otto anni nel territorio della Repubblica, in possesso, al momento dell'istanza, dei requisiti di reddito richiesti per ottenere il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, ai sensi dell'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, previa verifica della reale integrazione linguistica e sociale.»
1. 171. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sopprimere le parole:, ivi legalmente residente da almeno sei anni.
1. 327. Costantino, Quaranta, Pannarale, Duranti, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: dieci.
1. 164. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), capoverso lettera f-bis), sostituire la parola: sei con la seguente: otto.
1. 165. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), lettera f-bis), sopprimere le parole da: ovvero un percorso di istruzione fino alla fine della lettera.
1. 156. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) Dopo l'articolo 9 è aggiunto il seguente:

«Art. 9-bis.

  1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
  2. Con il parere di cui al comma 1 il sindaco attesta:
   a) il requisito della residenza;
   b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
   c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

  3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza.».
1. 225. Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
1. 161. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: o finalizzate all'acquisto della cittadinanza ai sensi dell'articolo 1, comma 2-ter, e dell'articolo 4, commi 2 e 2-ter.
1. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere la lettera g).
1. 350. Calabria, Centemero.

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
*1. 351. Piccione, Carnevali.
(Approvato)

  Sostituire la lettera g) con la seguente:
   g)
all'articolo 14, comma 1, le parole: «se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana» sono sostituite dalle seguenti: «non decaduto dalla responsabilità genitoriale, acquistano la cittadinanza italiana se risiedono nel territorio della Repubblica».
*1. 352. Dorina Bianchi.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
  «g-bis) all'articolo 14, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  2. In caso di violazione dei termini del procedimento di acquisto o riacquisto della cittadinanza il figlio del richiedente, che sia nel frattempo divenuto maggiorenne, mantiene i diritti di cui al comma 1, se al compimento della maggiore età conviveva con il genitore.
  3. La disposizione di cui al comma precedente, si applica anche nei confronti dei soggetti di cui al comma 2, prima della data dell'entrata in vigore della presente legge.».
1. 216. Santerini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) all'articolo 16, comma 2, la parola: «rifugiato» è sostituita dalle seguenti: «beneficiario di protezione internazionale, ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».
1. 213. Costantino, Quaranta, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «1. I nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, riacquistano la cittadinanza italiana facendone espressa richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore.»
1. 180.(Nuova formulazione). Fitzgerald Nissoli, Gigli, Dellai.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) il comma 1 dell'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «1. Chi ha perduto la cittadinanza in applicazione degli articoli 8 e 12 della legge 13 giugno 1912, n. 555, o per non aver reso l'opzione prevista dall'articolo 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, la riacquista se effettua una dichiarazione in tale senso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.»
1. 361. Fedi, La Marca, Porta, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 201. Invernizzi.

  Sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) dopo l'articolo 23, è aggiunto il seguente:
  23-bis. – 1. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa dal suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato.
  2. Il cittadino straniero incapace di intendere e di volere o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di alcuni requisiti secondo quanto previsto con regolamento, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  3. Il soggetto incapace di intendere e di volere non è tenuto a prestare giuramento.
1. 178. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 3.
1. 197. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1, 2 e 5.
1. 198. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso 23-bis, sopprimere i commi 1 e 2.
1. 191. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 23-bis, sopprimere i commi 1 e 3.
1. 195. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso articolo 23-bis, sopprimere il comma 1.
1. 185. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere i commi 2, 3 e 5.
1. 199. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 2.
1. 186. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: risiede fino a: in Italia anche in tali periodi con le seguenti: dimori abitualmente avendo soddisfatto le condizioni previste dalle norme in materia di soggiorno dei cittadini stranieri e dei cittadini dell'Unione europea. L'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente costituisce presunzione di residenza legale in Italia. In assenza di iscrizione anagrafica, l'interessato può dimostrare di aver risieduto legalmente nel territorio dello Stato provando, con ogni mezzo, la dimora abituale e il soggiorno regolare in Italia.
1. 205. Quaranta, Costantino, Duranti, Pannarale, Scotto, Giancarlo Giordano, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Daniele Farina, Ferrara, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: risiede fino a: risiedere in Italia anche con le seguenti: si trovi avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia di ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia. Per il computo del periodo di residenza legale, laddove prevista, si calcola come termine iniziale la data della richiesta di rilascio del primo permesso di soggiorno. In ogni caso non costituisce motivo ostativo alla concessione della cittadinanza la mancata iscrizione anagrafica del richiedente o l'eventuale cancellazione di precedente iscrizione quando il soggetto dia prova che questa condizione è dipesa esclusivamente da ragioni di disagio economico non superabili con l'ordinaria diligenza, qualora il soggetto dimostri di non essersi allontanato dall'Italia.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   al medesimo capoverso:
    al comma 3, sopprimere le parole:
calcolato sul totale degli anni considerati;
    sopprimere il comma 4;
   sopprimere il capoverso Art. 23-ter.

1. 212. Marazziti, Santerini.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il primo periodo.
1. 194. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
1. 190. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 2, sopprimere il terzo periodo.
1. 187. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere i commi 3 e 5.
1. 193. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 3.
1. 188. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assenza dal territorio della Repubblica non può tuttavia in nessun caso essere superiore a sei mesi consecutivi.
1. 353. Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'assenza dal territorio della Repubblica non può essere superiore a sei mesi consecutivi a meno che essa non sia dipesa dalla necessità di adempiere gli obblighi militari o da gravi e documentati motivi di salute.
1. 353. (Testo modificato nel corso della seduta). Dorina Bianchi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 5.
*1. 182. La Russa.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, sopprimere il comma 5.
*1. 189. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 5, sostituire le parole: nei sei mesi con le seguenti: nei dodici mesi.
1. 210. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, comma 5, sopprimere il secondo periodo.
1. 222. Invernizzi.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Nel caso di persona interdetta giudiziale gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
1. 354. Beni, Marzano, Carnevali, Marazziti, Taricco, Gigli.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. Nel caso di persona interdetta giudiziale gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
1. 354. (Testo modificato nel corso della seduta). Beni, Marzano, Carnevali, Marazziti, Taricco, Gigli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-bis, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:
  6. Nei casi in cui l'acquisto della cittadinanza dipenda da una dichiarazione di volontà dell'interessato, quest'ultima può essere resa da un suo rappresentante legale quando si tratti di persona incapace o interdetta giudiziale. In ogni caso i termini di decadenza per rendere la dichiarazione sono sospesi per tutto il tempo in cui perduri la condizione di incapacità, anche di fatto, dell'interessato. Il cittadino straniero, e l'incapace di intendere e di volere, o comunque portatore di disabilità che influiscano negativamente nei processi di apprendimento è esonerato dalla dimostrazione di eventuali requisiti linguistici o attitudinali.
1. 355. Cinzia Maria Fontana, Piccione, Zampa, Carnevali, Carra, Scuvera, Marzano.

  Al comma 1, lettera h), capoverso Art. 23-ter, sostituire le parole: senza oneri aggiuntivi con le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. 701. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
1. 362. Porta, La Marca, Fedi, Gianni Farina, Garavini, Tacconi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  Dopo l'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:

«Art. 9.1.

  1. Nei casi di cui all'articolo 9, ai fini della concessione della cittadinanza italiana allo straniero, apolide o comunitario è preventivamente acquisito il parere del Sindaco del Comune di residenza anagrafica del richiedente.
  2. Con il parere di cui al comma 1 il Sindaco attesta:
   a) il requisito della residenza;
   b) la congruità dei redditi del richiedente a garantirne l'autosufficienza economica, in rapporto anche ai carichi familiari;
   c) il grado di integrazione del richiedente nella comunità locale, in attuazione della Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007, misurato sul rispetto dei principi dello Stato di diritto, dei valori e delle norme della Costituzione italiana, sulla conoscenza della lingua italiana e sul livello di partecipazione alla vita sociale ed economica.

  3. Il parere di cui al comma 1 è espresso entro trenta giorni dalla data di trasmissione al Sindaco dell'istanza di concessione della cittadinanza».
1. 09. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. Dopo l'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto il seguente:
  «Art. 9-ter. – 1. L'acquisizione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata alla verifica dell'effettiva integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero, suddivisa in due distinte fasi temporalmente consequenziali.
  2. La prima fase della verifica di cui al comma 1 è attuata decorsi quattro anni dall'ottenimento del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 5 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) conoscenza di base della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello A2 di cui al Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (CEFR) del Consiglio d'Europa;
   b) conoscenza di base della storia, dell'educazione civica, della civiltà e della cultura italiane;
   c) conoscenza di base della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  3. La seconda fase della verifica di cui al comma 1 è attuata, decorsi quattro anni dall'ottenimento del “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” ai sensi dell'articolo 9 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e prevede che lo straniero dimostri:
   a) una buona conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata. La verifica dell'integrazione linguistica accerta il possesso di una conoscenza della lingua italiana parlata equivalente al livello B2 di cui al CEFR del Consiglio d'Europa;
   b) una buona conoscenza della storia, dell'educazione civica e della cultura italiane;
   c) una buona conoscenza della Costituzione italiana;
   d) la frequentazione di un corso, della durata di almeno dodici mesi, finalizzato all'acquisizione e all'approfondimento delle conoscenze di cui alle lettere a), b) e c), con rilascio di un apposito attestato.

  4. A seguito del superamento della seconda fase di verifica di cui al comma 3, è concessa la cittadinanza italiana, subordinatamente alla dimostrazione del possesso dei seguenti ulteriori requisiti:
   a) certificato del casellario giudiziale dei carichi pendenti previsto dall'articolo 27 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, che attesti l'insussistenza di pendenze penali a carico dell'interessato, rilasciato dalla procura della Repubblica presso il tribunale competente per il luogo di residenza dell'interessato, fatte salve la riabilitazione o l'estinzione del reato che fanno cessare gli effetti preclusivi della condanna, nonché l'insussistenza di dichiarazione di delinquenza abituale e di gravi motivi di pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato;
   b) la disponibilità di un alloggio conforme ai requisiti igienico-sanitari, nonché di idoneità abitativa, accertati dai competenti uffici comunali;
   c) un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite, di cui alla lettera d), non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare componente il nucleo. Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto anche del reddito annuo complessivo dei familiari conviventi con il richiedente, con certificazione anagrafica attestante il rapporto familiare;
   d) un lavoro, subordinato o autonomo, o un'attività economica stabile da cui derivi un reddito fiscalmente dichiarato, comprovati documentalmente.

  5. Il Governo individua, sentite le amministrazioni competenti delle regioni interessate e degli enti locali interessati, al fine di una più completa acquisizione dei dati specifici di provenienza territoriale, le iniziative e le attività, con le relative modalità attuative, finalizzate a sostenere il processo d'integrazione culturale, linguistica e sociale dello straniero di cui al presente articolo, allo scopo determinando i titoli e gli attestati idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsti per le fasi di verifica di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché i casi straordinari di eventuale giustificata esenzione dal loro possesso.
  6. L'acquisizione della cittadinanza italiana, in conformità alla legislazione vigente, impegna il nuovo cittadino al rispetto, all'adesione e alla promozione dei valori di libertà, di eguaglianza e di democrazia posti a fondamento della Repubblica italiana e pertanto a non svolgere in alcun modo attività in contrasto con la Costituzione e con le leggi dell'ordinamento della Repubblica italiana».
1. 04. Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso.
  2-ter. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
1. 014. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza, avvenuto ai sensi dell'articolo 5, è revocato in seguito a presentazione di dichiarazioni mendaci, di formazione di atti pubblici falsi o di uso degli stessi in violazione delle norme di legge. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso».
1. 015. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti».
1. 016. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-bis. L'acquisto della cittadinanza viene revocato in caso di condanna passata in giudicato dallo straniero, ovvero del cittadino appartenente a uno Stato membro dell'Unione europea, per i delitti di associazione sovversiva e con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico, di arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale o di condotta con finalità di terrorismo, nonché per i delitti contro la personalità internazionale dello Stato, di cui al libro secondo, Titolo I, capo I, del codice penale, indipendentemente dalla pena edittale stabilita per i medesimi delitti, in caso di manifesta e accertata inosservanza del rispetto dei principi sanciti dalla Carta dei valori, della cittadinanza e dell'integrazione, approvata con decreto del Ministero dell'interno 23 aprile 2007,».
1. 017. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 06. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 012. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 011. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   c) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 010. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;
   b) per i delitti riguardanti la produzione, il traffico e la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'articolo 73 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, aggravati ai sensi dell'articolo 80, comma 1, lettera a), e comma 2, del medesimo testo unico, nonché per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del citato testo unico, in tutte le ipotesi previste dai commi 1, 4 e 5 del medesimo articolo 74.

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 08. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;
   b) per uno dei delitti previsti dagli articoli 416-bis, 575, 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 630 del codice penale;

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 07. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

  1. All'articolo 12 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «2-bis. La cittadinanza è revocata al cittadino italiano, che la abbia acquistata ai sensi dell'articolo 5, in caso di sentenza di condanna passata in giudicato:
   a) per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale;

  2-ter. La revoca della cittadinanza ai sensi del comma 2-bis comporta l'immediata espulsione e il contestuale trasferimento dell'esecuzione della pena detentiva nel Paese di origine del condannato».
1. 013. Caparini, Invernizzi.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche alla legge 14 dicembre 2000, n. 379).

  1. Al comma 2, dell'articolo 1, della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
1. 05. Bueno, Merlo, Fitzgerald Nissoli, Borghese, Ottobre, Pisicchio.

A.C. 9-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali).

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è inserito il seguente:
  «1-bis. Le istanze ai sensi del comma 1 si presentano al prefetto competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante o alla competente autorità consolare».

  2. L'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è abrogato.
  3. Al comma 2 dell'articolo 6 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, dopo le parole: «carattere temporaneo» sono inserite le seguenti: «, per i provvedimenti inerenti agli atti di stato civile».
  4. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è data esecuzione alle disposizioni della presente legge.
  5. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo, si provvede a riordinare e ad accorpare in un unico testo le disposizioni vigenti di natura regolamentare in materia di cittadinanza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.
(Disposizioni di coordinamento e finali).

  Sopprimerlo.
*2. 19. Invernizzi.

  Sopprimerlo
*2. 301. Matteo Bragantini, Caon, Marcolin, Prataviera.

  Sopprimere i commi 1, 2 e 4.
2. 6. Invernizzi.

  Sopprimere i commi 1, 2.
2. 10. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 1.
2. 11. Invernizzi.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1- bis aggiungere il seguente:
  1-ter. Il rigetto dell'istanza di cui al comma 1 è preclusa quando dalla data di presentazione della stessa, corredata della prescritta documentazione, sia decorso il termine di due anni. Qualora sussistano motivi tali da far ritenere il richiedente pericoloso per la sicurezza della Repubblica, il Ministro dell'interno può sospendere il predetto termine per un periodo massimo di un anno.
2. 22. D'Alia.

  Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis aggiungere il seguente:
  1-ter Alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:
  «Art. 9.1. – 1. I procedimenti di cui alla presente legge si concludono nel termine perentorio di due anni dalla data di presentazione dell'istanza. Il procedimento può essere sospeso, per un periodo non superiore ad un anno, per fondati motivi di sicurezza della Repubblica. Si applica l'articolo 2, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 310. D'Alia.

  Sopprimere i commi 2, 4 e 5.
2. 7. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 2.
2. 12. Invernizzi.

  Sopprimere i commi 4 e 5.
2. 9. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 4.

  Conseguentemente:
    al comma 5:
    sostituire le parole:
del regolamento di cui al comma 4 del presente articolo con le seguenti: della presente legge;
    dopo le parole: si provvede a aggiungere la seguente: coordinare,
    aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6. Il regolamento di cui al comma 5 è adottato previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, da rendere nel termine di quarantacinque giorni. Il termine per l'espressione del parere del Consiglio di Stato è di trenta giorni.
2. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 4.
2. 13. Invernizzi.

  Sopprimere il comma 5.
2. 14. Invernizzi.

  Al comma 5, dopo le parole: di cittadinanza, aggiungere le seguenti: e di apolidia.
2. 24. Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza, salvi i casi di sospensione, per un periodo non superiore ad un anno, per fondati motivi di sicurezza della Repubblica.
2. 312. D'Alia.

  Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole:, garantendo altresì la conclusione dei procedimenti entro il termine di due anni dalla data di presentazione della domanda o dell'istanza per la cittadinanza.
2. 309. D'Alia.

   Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6. Conformemente a quanto previsto dagli articoli 4 e 18 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, sono adottate le misure necessarie a garantire alle persone con disabilità l'esercizio di tutti i diritti previsti dalla presente legge. Nell'applicazione dell'articolo 4, comma 2-bis, ai fini della valutazione della regolarità della frequenza, si tiene conto dell'eventuale discontinuità derivante dalle condizioni di disabilità.
  7. Nel caso di persona interdetta o inabilitata, gli atti finalizzati all'esercizio dei diritti previsti dalla presente legge, inclusa la dichiarazione di volontà di acquisto della cittadinanza, sono compiuti, nell'interesse della persona, dal tutore o dal curatore, previa autorizzazione del giudice tutelare. Nel caso di persona beneficiaria di amministrazione di sostegno, il giudice tutelare dispone se tali atti possano essere compiuti dall'amministratore di sostegno ovvero dal beneficiario con l'assistenza dell'amministratore di sostegno ovvero se il beneficiario conservi per tali atti la capacità di agire. Ove gli atti siano compiuti dal tutore, dal curatore o dall'amministratore di sostegno, non si richiede il giuramento di cui all'articolo 10.
2. 20. Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

  Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
  6. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli ufficiali di stato civile comunicano ai residenti genitori di cittadini stranieri minorenni e ai residenti cittadini stranieri maggiorenni che non abbiano ancora compiuto il ventesimo anno di età alla data di entrata in vigore della presente legge, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la facoltà di acquisto del diritto di cittadinanza di cui all'articolo 1, commi 2-bis e 2-ter e all'articolo 4, commi 2-bis e 2-ter, con indicazione dei relativi presupposti e delle modalità di acquisto. L'inadempimento di tale obbligo di informazione sospende i termini di decadenza per la dichiarazione di elezione della cittadinanza.
  7. Coloro che alla nascita erano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettere b-bis) o b-ter) o che prima del compimento della maggiore età hanno maturato i requisiti di cui all'articolo 4, comma 2-bis, e che hanno compiuto il ventesimo anno di età prima dell'entrata in vigore della presente legge, acquistano la cittadinanza se ne fanno richiesta all'ufficiale di stato civile entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 25. Costantino, Quaranta, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Scotto, Zaccagnini, Zaratti.

subemendamento all'articolo aggiuntivo 2. 0600 della commissione.

  All'articolo aggiuntivo 2. 0600, sostituire la parola: ventesimo con la seguente: sedicesimo.
0. 2. 0600. 1. La Russa.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni della presente legge agli stranieri che abbiano maturato prima della sua entrata in vigore i diritti in essa previsti e non abbiano compiuto il ventesimo anno di età.
2. 0600. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche agli stranieri che abbiano maturato i diritti in essa previsti anche prima della sua entrata in vigore.
2. 010. Marazziti, Santerini.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni prima dell'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano presenti in Italia al momento dell'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 012. Gigli, Sberna.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nel periodo successivo.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 013. Gigli, Sberna.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche ai soggetti che erano nel possesso dei requisiti indicati dalle predette disposizioni nei tre anni precedenti l'entrata in vigore della presente legge, a condizione che siano in grado di fornire prova di aver continuato ad essere regolarmente presenti in Italia nell'anno precedente l'entrata in vigore della presente legge.
  2. Nei casi di cui al comma precedente la dichiarazione di volontà prevista deve essere presentata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
  3. Si applica in ogni caso quanto previsto dall'articolo 4, comma 2-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge.
2. 011. Gigli, Sberna.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge, si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 017. Beni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 015. Chaouki, Beni, Giorgis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia da almeno tre anni all'atto della presentazione della richiesta.
2. 016. Beni, Carnevali, Giorgis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge, si applicano anche allo straniero che abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter e all'articolo 4, comma 2-ter della citata legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a condizione che sia legalmente residente in Italia da almeno cinque anni all'atto della presentazione della richiesta.
2. 018. Giorgis, Carnevali.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis) e all'articolo 4, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e d) della presente legge si applicano anche allo straniero legalmente residente in Italia che, avendo già maturato in precedenza i requisiti qui previsti per l'acquisto della cittadinanza, abbia superato i limiti di età di cui all'articolo 1, comma 2-ter, e all'articolo 4 comma 2-ter della medesima legge 5 febbraio 1992, n. 91 introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e d) della presente legge, e presenti richiesta di acquisto della cittadinanza all'ufficiale dello stato civile del comune di residenza entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 019. Marazziti, Santerini.

Subemendamento all'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 2. 014.

  All'articolo aggiuntivo Dorina Bianchi 2.014, comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'ufficiale della stato civile che riceve l'istanza, verificati i requisiti di cui al citato articolo 4, comma 2-bis, sospende l'iscrizione e l'annotazione nei registri dello stato civile e provvede tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di provvedimenti di diniego della cittadinanza per motivi di sicurezza della Repubblica ovvero di provvedimenti di espulsione o di allontanamento per i medesimi motivi adottati ai sensi della normativa vigente. Il nulla osta è rilasciato entro sei mesi dalla richiesta dell'ufficiale dello stato civile.
0. 2. 014. 600. (Nuova formulazione) La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 4 comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotti dall'articolo 1, comma 1, lettera d) della presente legge si applicano anche allo straniero che, in possesso alla data di entrata in vigore della presente legge dei requisiti previsti dalle citate disposizioni, ha superato il limite d'età previsto dall'articolo 4, comma 2-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal medesimo articolo 1 comma 1, lettera d), purché abbia risieduto legalmente e ininterrottamente negli ultimi cinque anni nel territorio nazionale.
  2. Nei casi di cui al comma 1, la richiesta di acquisto della cittadinanza è presentata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. Le richieste di cui al comma 2 sono soggette al contributo previsto dall'articolo 9-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 91.
2. 014. Dorina Bianchi, Carnevali, Chaouki, Piccione.
(Approvato)

A.C. 9-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   in occasione dell'esame della proposta di legge C. 9 e abbinati, ha introdotto «modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza»;
   premesso che:
    l'articolo 1 disciplina l'acquisto della cittadinanza per minori stranieri nati introducendo uno ius soli temperato, con la concessione della cittadinanza a chi nasce in Italia da genitori legalmente soggiornanti da almeno 5 anni, e lo ius culturae, con la concessione della cittadinanza ai figli di genitori stranieri che siano entrati in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età e abbiano frequentato almeno 5 anni di scuole in Italia;
    molti cittadini italiani, nati in Italia, hanno perso la cittadinanza recandosi all'estero per motivi di lavoro o in seguito a matrimonio;
    a livello internazionale, sul piano giuridico, si assiste ad una graduale accettazione del principio della doppia cittadinanza e della cittadinanza multipla;
    la riapertura dei termini per la presentazione della dichiarazione per il riacquisto della cittadinanza italiana, di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 9, più volte prorogata, non è riuscita a raggiungere buona parte dei cittadini che ne avrebbero fatto richiesta e, tanto meno, coloro che risiedevano in uno Stato dove il possesso della doppia cittadinanza è stato ammesso dopo lo scadere di tale provvedimento;
    è doveroso tener conto dell'aspirazione al riacquisto della cittadinanza di quegli italiani che l'hanno persa recandosi all'estero e che, nel periodo di vigenza del termine di cui all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, non potevano far richiesta di riacquisto della cittadinanza italiana senza perdere quella lo status civitatis del Paese di residenza;
    alcuni Paesi hanno aperto le porte alla doppia cittadinanza, conformemente al citato principio della cittadinanza multipla, creando le condizioni affinché si possa richiedere la cittadinanza italiana senza perdere quella del Paese di accoglienza;
    gli italiani all'estero rappresentano una risorsa preziosa per il nostro Sistema Paese,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di lavorare ad un provvedimento che permetta ai nati in Italia, figli di almeno un genitore italiano, che hanno perso la cittadinanza in seguito a espatrio, di riacquistare la cittadinanza italiana facendone richiesta al consolato italiano che ha giurisdizione nel territorio di residenza estera purché ciò non sia in contrasto con accordi bilaterali internazionali in vigore, previsto dalla proposta di legge n. 2734 Fitzgerald Nissoli seguita da altre 316 firme abbinata al provvedimento in esame.
9/9-A/1Fitzgerald Nissoli, Gigli, Dellai.


   La Camera,
   premesso che:
    valutata positivamente la clausola di invarianza finanziaria dell'articolo 1, comma 1, lettera h), capoverso «Art. 23-ter» ai sensi del quale «i Comuni, in collaborazione con gli Istituti scolastici, promuovono, nell'ambito delle proprie funzioni, senza oneri aggiuntivi, a favore di tutti i minori residenti iniziative di educazione in tema di cittadinanza, nonché una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini»;
    considerato che le attività promozionali di cui sopra è opportuno siano finalizzate non solo ad una maggiore conoscenza della lingua italiana, dell'educazione civica, della storia, della cultura e delle tradizioni, dei sistemi istituzionali nazionali e locali ma anche ad un'adeguata conoscenza di comportamenti virtuosi nel settore della tutela dell'ambiente, quali la raccolta differenziata dei rifiuti ed un uso corretto delle risorse idriche,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di dare indicazioni, tramite il competente Ministero, affinché nei percorsi formativi ai quali collaborano gli Istituti scolastici sia posta particolare attenzione anche all'acquisizione delle conoscenze di base per la tutela dell'ambiente.
9/9-A/2Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2-bis (Disposizioni transitorie) del provvedimento in esame si prevede che, in relazione ai casi ivi contemplati, l'ufficiale dello stato civile, ricevuta l'istanza di acquisto della cittadinanza, sospenda l'iscrizione e annotazione nei registri dello stato civile e provveda tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di precedenti dinieghi per motivi di sicurezza della Repubblica;
    tale nulla osta è rilasciato entro un tempo pari a sei mesi dalla richiesta dell'Ufficiale dello stato civile;
    tale previsione considera una tempistica che non può non apparire incongrua rispetto agli accertamenti necessari per verificare l'insussistenza di precedenti dinieghi per motivi di sicurezza della Repubblica;
    non a caso la tempistica prevista dalla legge, ad esempio, quanto al rilascio per il permesso di soggiorno di lungo periodo, che prevede anche accertamenti circa l'eventuale pericolosità per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, si sostanzia in soli 90 giorni, ovvero 3 mesi, a far data dalla relativa istanza, e non certo nei 6 mesi previsti dal provvedimento in esame quanto alla mera verifica dell'insussistenza di precedenti dinieghi all'istanza per motivi di sicurezza, previsti dall'articolo 2 del provvedimento in esame,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata al fine di intervenire normativamente affinché, in relazione a quanto previsto nelle disposizioni transitorie, l'accertamento richiesto circa l'insussistenza di precedenti dinieghi all'istanza per motivi di sicurezza ai fini del riconoscimento della cittadinanza, richieda un tempo massimo di 90 giorni.
9/9-A/3Costantino, Quaranta, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge (n. 9 di iniziativa popolare) modifica la legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza;
    il testo unifica numerose proposte di legge e si concentra sulla questione fondamentale dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori;
    le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (cosiddetto ius soli) e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (cosiddetto ius culturae);
    in particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cosiddetto ius soli) (articolo 1, comma 1, lettera a));
    il principio dello ius soli, sebbene temperato, viene declinato su due canali: la nascita in Italia da genitori stranieri lungo soggiornanti e la frequenza dei cicli di istruzione italiana;
    il testo di legge introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cosiddetta naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale;
    dopo molti anni e dopo una lunga gestazione politica, si affaccia nel nostro ordinamento il principio secondo cui si è cittadini di un Paese se vi si nasce, vi si cresce, si va a scuola e si contribuisce alla sua vita sociale, attraverso il lavoro, il pagamento delle imposte e, nel complesso, attraverso la realizzazione della propria personalità secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione;
    la norma riforma, dopo tanti anni di attesa, una normativa sulla cittadinanza restrittiva e inefficiente, soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli, i minori stranieri nati in Italia, per i quali fino a oggi è stata evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali,

impegna il Governo

   a valutare l'opportunità di:
    prevedere, in fase di applicazione della legge, anche attraverso specifiche norme interpretative, il superamento di alcuni elementi di criticità relativi al riconoscimento della cittadinanza sulla base del reddito delle famiglie per evitare discriminazioni tra le persone che sulla base di quel requisito saranno cittadine italiane e altre che, invece, non potranno esserlo;
    promuovere, a tutti i livelli istituzionali e associativi, oltre che attraverso la collaborazione fra comuni e istituti scolastici, una campagna di sensibilizzazione e di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza.
9/9-A/4Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    la proposta di legge (n. 9 di iniziativa popolare) modifica la legge 5 febbraio 1992, n.91, recante nuove norme sulla cittadinanza;
    il testo unifica numerose proposte di legge e si concentra sulla questione fondamentale dell'acquisto della cittadinanza da parte dei minori;
    le novità principali consistono nella previsione di una nuova fattispecie di acquisto della cittadinanza italiana per nascita (cosiddetto ius soli) e nell'introduzione di una fattispecie di acquisto della cittadinanza in seguito ad un percorso scolastico (cosiddetto ius culturae);
    in particolare, acquista la cittadinanza per nascita chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (cosiddetto ius soli) (articolo 1, comma 1, lettera a));
    il principio dello ius soli, sebbene temperato, viene declinato su due canali: la nascita in Italia da genitori stranieri lungo soggiornanti e la frequenza dei cicli di istruzione italiana;
    il testo di legge introduce un ulteriore caso di concessione della cittadinanza (cosiddetta naturalizzazione), che ha carattere discrezionale, per lo straniero che ha fatto ingresso nel territorio nazionale prima del compimento della maggiore età, ivi legalmente residente da almeno sei anni, che ha frequentato regolarmente, ai sensi della normativa vigente, nel medesimo territorio, un ciclo scolastico, con il conseguimento del titolo conclusivo, presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale con il conseguimento di una qualifica professionale;
    dopo molti anni e dopo una lunga gestazione politica, si affaccia nel nostro ordinamento il principio secondo cui si è cittadini di un Paese se vi si nasce, vi si cresce, si va a scuola e si contribuisce alla sua vita sociale, attraverso il lavoro, il pagamento delle imposte e, nel complesso, attraverso la realizzazione della propria personalità secondo gli articoli 3 e 4 della Costituzione;
    la norma riforma, dopo tanti anni di attesa, una normativa sulla cittadinanza restrittiva e inefficiente, soprattutto nei confronti dei soggetti più deboli, i minori stranieri nati in Italia, per i quali fino a oggi è stata evidente la divaricazione tra lo status giuridico e l'identità personale, costruita nell'acquisizione del patrimonio linguistico e culturale e nei legami sociali,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di promuovere, a tutti i livelli istituzionali e associativi, oltre che attraverso la collaborazione fra comuni e istituti scolastici, una campagna di sensibilizzazione e di educazione alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza.
9/9-A/4. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mura.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame cerca di ridurre le disuguaglianze e le ingiustizie che si vengono a determinare per il mancato riconoscimento di un diritto fondamentale come quello della cittadinanza facilitandone e incrementandone l'acquisizione come strumento di una effettiva integrazione nella società attraverso il riconoscimento dello ius soli temperato e lo ius culturae;
    in Italia si verifica il paradosso di garantire le cure ospedaliere, parto compreso, agli immigrati privi di permesso di soggiorno e poi di non poter registrare la nascita del figlio poiché con la legge 15 luglio 2009, n. 94, si è intervenuti a modificare l'articolo 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, eliminando la parte che escludeva gli atti di stato civile dall'obbligo di presentare il permesso di soggiorno;
    nello stesso 2009 è stata emanata una circolare dal Ministero dell'interno (circolare n. 0008899 del Dipartimento per gli affari interni e territoriali) che afferma che il riconoscimento della nascita e dello status di nascituro vanno considerati indipendentemente dalla situazione di irregolarità del soggiorno dello straniero in territorio nazionale. I diversi uffici si attengono tuttavia a quanto disposto dalla legge poiché la circolare non è conosciuta da tutti ed ha un cogenza normativa inferiore;
    il certificato di nascita è l'unica testimonianza certa dell'esistenza giuridica di un uomo: senza di esso nessun diritto è garantito e la persona sarà esposta ad una serie di abusi. In Italia c’è quindi un numero non quantificabile di bambini nati da coppie prive di permesso di soggiorno che sono praticamente «invisibili» poiché non hanno certificato di nascita e quindi esclusi anche dal riconoscimento della cittadinanza e dei diritti ad essa connessi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere attraverso ulteriori iniziative normative la reintroduzione dell'esclusione degli atti di stato civile dall'obbligo di presentare il permesso di soggiorno.
9/9-A/5Sberna.


   La Camera,
   premesso che:
    è certamente importante che si chiarisca il tema dell'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di persone già cittadine di Paesi stranieri;
    il cittadino straniero che diviene italiano, in alcuni casi, perde automaticamente la propria cittadinanza d'origine, per disposizione normativa del Paese di provenienza;
    segnatamente, tali Paesi sono, salvo eventuali recenti cambiamenti delle normative nazionali: Andorra, Austria, Bielorussia, Bolivia, Bosnia Erzegovina, Botswana, Burundi, Camerun, Capo Verde, Cina Repubblica Popolare, Congo Repubblica Democratica, Congo Brazzaville, Corea del Sud, Costa d'Avorio, Cuba, Danimarca, Emirati Arabi Uniti, Estonia, Etiopia, Filippine, Gabon, Georgia, Ghana, Giappone, Gibuti, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Iran, Iraq, Irlanda, Islanda, Kazakistan, Kenia, Kuwait, Liberia, Madagascar, Malesia, Mali, Mauritania, Mauritius, Messico, Mozambico, Nepal, Nicaragua, Nigeria, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Ruanda, Senegal, Somalia, Sri Lanka, Sudafrica, Tanzania, Tonga, Trinidad e Tobago, Tunisia, Ucraina, Uganda, Venezuela, Zambia;
    in alcuni casi il cittadino straniero perde solo ad alcune condizioni la cittadinanza del Paese d'origine;
    segnatamente, nel caso di Brasile, Ecuador, Paesi Bassi e Repubblica Ceca, la legge nazionale regola la possibilità di mantenere la cittadinanza d'origine in taluni casi;
    è da ritenere che nella maggior parte dei casi i nuovi cittadini mantengano rapporti e legami con il Paese di provenienza di cui hanno avuto, nella prima parte della propria vita, lo status civitatis;
    i cittadini sopra menzionati nel caso in cui intendano recarsi nei suddetti Paesi non sono più titolari di passaporto od equipollente documento della propria nazionalità precedente, e si trovano, quindi, a dover chiedere, alle relative Autorità diplomatiche, il rilascio di un visto d'ingresso di breve periodo, da apporre sul documento personale italiano;
    il rilascio del visto d'ingresso da parte dei Paesi di cui sopra può comportare un costo economico per tasse consolari e spese di altro tipo di entità variabile, in alcuni casi cospicuo;
    in alcuni casi, il fatto di dover affrontare un significativo onere economico potrebbe scoraggiare dall'affrontare il ritorno in Paesi in cui i nuovi cittadini mantengono legami di tipo affettivo, culturale, economico e ciò provocherebbe un danno ingiustificato alla loro vita di relazione ed alla sfera dei diritti fondamentali della persona;
    ciò, paradossalmente, potrebbe dar luogo a situazioni in cui lo Stato italiano, da un lato, faccia acquisire uno status che è uno dei diritti della persona riconosciuti dalla Costituzione italiana e riconosca diritti o conceda benefici con contenuto altamente inclusivo dal punto di vista sociale e politico, ma il soggetto beneficiario, incontrando difficoltà nell'ottenere autorizzazione all'ingresso per brevi periodi nel Paese di provenienza, si trovi, d'altro lato, ad essere indebolito, nella sfera delle proprie relazioni familiari ed amicali, della propria vita culturale e dei propri eventuali investimenti economici con centro di interesse all'estero;
    dal punto di vista dei Paesi esteri che obbligano allo svincolo dalla propria cittadinanza nel caso di acquisizione di una nuova, i Paesi stessi potrebbero essere interessati a stringere accordi con il Governo italiano, al fine di semplificare le procedure per visti di ingresso di breve periodo entro i novanta giorni di durata in Italia, per i propri cittadini;
    il Governo italiano agirà, comunque, nel rispetto, del principio di diritto internazionale della sovranità degli Stati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adoperarsi al fine di attuare accordi bilaterali con tutti i Paesi che obblighino, automaticamente o a talune condizioni, allo svincolo dalla propria cittadinanza, per facilitare da parte delle Autorità diplomatiche l'ottenimento di visti di ingresso nei Paesi di provenienza delle persone divenute cittadini italiani e che hanno dovuto rinunciare alla propria cittadinanza originaria, in modo da consentire, tra l'altro, il maggior contenimento possibile delle spese complessive per l'ottenimento del visto.
9/9-A/6Santerini.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento si prevede, tra i casi di riconoscimento della cittadinanza ai figli di genitori stranieri, che questa sia accordata «a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
    tale previsione, ai sensi della disciplina prevista per il rilascio di tale permesso di soggiorno – articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3- implica l'introduzione di una distinzione tra i bambini in grado di ottenere la cittadinanza in base alla capacità economica delle loro famiglie, con ciò avallando un criterio censitario, quale metro per valutare il grado di integrazione di una famiglia;
    alcuna considerazione, infatti, verrebbe data a persone, anche regolari, che però – anche se integrate culturalmente e socialmente – stanno attraversando delle difficoltà economiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma citata al fine di intervenire normativamente per accordare la cittadinanza ai figli di genitori stranieri di cui uno dei due sia soggiornante legalmente in Italia, senza interruzioni, da almeno cinque anni, antecedenti alla nascita.
9/9-A/7Scotto, Costantino, Quaranta.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 1, comma 1, lettera a), del provvedimento si prevede, tra i casi di riconoscimento della cittadinanza ai figli di genitori stranieri, che questa sia accordata «a chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo»;
    tale previsione, ai sensi della disciplina prevista per il rilascio di tale permesso di soggiorno – articolo 9 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3- implica l'introduzione di una distinzione tra i bambini in grado di ottenere la cittadinanza in base alla capacità economica delle loro famiglie, con ciò avallando un criterio censitario, quale metro per valutare il grado di integrazione di una famiglia;
    alcuna considerazione, infatti, verrebbe data a persone, anche regolari, che però – anche se integrate culturalmente e socialmente – stanno attraversando delle difficoltà economiche,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma con particolare riguardo alla condizione dei figli dei genitori stranieri.
9/9-A/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Scotto, Costantino, Quaranta.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento innova le norme in materia di cittadinanza introducendo il cosiddetto ius culturae rafforzato e prevedendo dunque, ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di minori stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età, l'obbligo della frequenza di un ciclo scolastico per almeno cinque anni presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione;
    nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola elementare, viene inoltre richiesto il conseguimento del titolo di studio finale;
    entrambe le disposizioni tendono a garantire l'effettiva integrazione del minore nel tessuto sociale e culturale del nostro Paese, introducendo così un criterio meritocratico nel processo di ottenimento della cittadinanza stessa;
    le suddette innovazioni interesseranno un numero consistente di soggetti e renderanno necessario, specie nei primi anni di vigenza della nuova legge, sia un costante monitoraggio del flusso di richieste della cittadinanza secondo lo ius culturae rafforzato, sia un adeguato accertamento dei requisiti necessari al conseguimento della cittadinanza;
    è auspicabile che tale azione di monitoraggio, da attribuire al Ministero dell'Interno, abbia cadenza semestrale e durata quinquennale a partire dall'entrata in vigore del provvedimento e che le attività di accertamento siano volte a un pieno ed effettivo controllo del rispetto dei requisiti previsti dalla legge,

impegna il Governo

ad adottare adeguati atti amministrativi per assicurare le azioni di monitoraggio e di accertamento esposte in premessa.
9/9-A/8Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    il presente provvedimento innova le norme in materia di cittadinanza introducendo il cosiddetto ius culturae rafforzato e prevedendo dunque, ai fini dell'ottenimento della cittadinanza italiana da parte di minori stranieri che abbiano fatto ingresso in Italia entro il compimento del dodicesimo anno di età, l'obbligo della frequenza di un ciclo scolastico per almeno cinque anni presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione;
    nel caso in cui la frequenza riguardi la scuola elementare, viene inoltre richiesto il conseguimento del titolo di studio finale;
    entrambe le disposizioni tendono a garantire l'effettiva integrazione del minore nel tessuto sociale e culturale del nostro Paese, introducendo così un criterio meritocratico nel processo di ottenimento della cittadinanza stessa;
    le suddette innovazioni interesseranno un numero consistente di soggetti e renderanno necessario, specie nei primi anni di vigenza della nuova legge, sia un costante monitoraggio del flusso di richieste della cittadinanza secondo lo ius culturae rafforzato, sia un adeguato accertamento dei requisiti necessari al conseguimento della cittadinanza,

impegna il Governo

a vigilare sul corretto svolgimento della funzione attribuita all'ufficiale dello stato civile.
9/9-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta)  Mazziotti Di Celso.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2-bis del testo si prevede che l'ufficiale dello stato civile, ricevuta l'istanza di acquisto della cittadinanza, sospenda l'iscrizione e annotazione nei registri dello stato civile e provveda tempestivamente a richiedere al Ministero dell'interno il nulla osta relativo all'insussistenza di precedenti dinieghi per motivi di sicurezza della Repubblica;
    tale nulla osta è rilasciato entro 60 giorni dalla richiesta dell'Ufficiale dello stato civile, decorsi i quali l'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione e annotazione nei registri dello stato civile,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della norma richiamata al fine di prevedere che, superati i 60 giorni dall'istanza di acquisto della cittadinanza senza che vi sia riscontro circa la concessione o il diniego del nulla osta da parte del Ministero dell'interno, venga applicato il silenzio assenso, con conseguente riconoscimento della cittadinanza.
9/9-A/9Quaranta, Costantino, Scotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il nuovo sistema di norme reca norme rivolte a minori stranieri, nati in Italia, o arrivati in tenera età, da genitori stranieri che, al momento della nascita, siano in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (in caso di cittadini comunitari, occorre il permesso di soggiorno permanente) o che, alla stessa data, siano in possesso dei relativi requisiti e abbiano già presentato domanda per il suo ottenimento;
    la nascita sul territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno sia in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (per gli extracomunitari) diventa dunque requisito fondamentale per diventare cittadino;
    per ottenere il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, condizione sostanziale per poter chiedere la cittadinanza per il figlio nato in Italia, occorre:
     il possesso di un permesso di soggiorno in corso di validità da almeno 5 anni (permesso di lavoro; permesso di studio se convertito in lavoro; permesso per protezione temporanea internazionale); aver superato un test di conoscenza della lingua italiana (livello A2), già previsto con la sottoscrizione dell'Accordo di integrazione articolato per crediti richiesto, a partire dal 2012, in occasione del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno (il non superamento preclude il successivo rinnovo del permesso di soggiorno); un reddito non inferiore all'importo annuale dell'assegno sociale (448,52 euro per 13 mensilità);un alloggio idoneo, già richiesto per l'iscrizione anagrafica e per il ricongiungimento familiare; non avere precedenti penali e non costituire un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato,

impegna il Governo

a garantire, con tutti gli strumenti a sua disposizione e nell'ambito delle sue proprie competenze, che le questure adottino, sull'intero territorio nazionale, criteri omogenei di applicazione, oltre ad un rigoroso rispetto dei tempi previsti, per la richiesta e il rilascio del permesso soggiorno UE lunga durata.
9/9-A/10Chaouki, Beni, Giuseppe Guerini.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge in esame vengono introdotti nell'ordinamento due istituti innovativi rappresentati da una agevolazione ai fini dell'acquisto della cittadinanza per i minori figli di stranieri: si tratta del cosiddetto jus soli temperato, inteso non tanto come luogo di nascita ma come luogo di radicamento, di integrazione, di crescita, basato sul legame della persona con il territorio e dello ius culturae che consente l'acquisto della cittadinanza a chi abbia una formazione scolastica in Italia, assimilando ai nati in Italia anche coloro che arrivano prima di compiere i 12 anni;
    i figli di stranieri che nascono in Italia ma che non abbiano potuto utilizzare il primo percorso o chi è giunto in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età può diventare cittadino:
     dopo aver frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, uno o più cicli presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione; dopo aver frequentato regolarmente un percorso di istruzione o di formazione professionale triennale o quadriennale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale; e la frequenza riguarda un corso di istruzione primaria è necessaria la positiva conclusione dello stesso;
     in questo caso la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore legalmente residente in Italia, o dall'esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale di stato civile del comune di residenza. Entro due anni dal compimento della maggiore età si può rinunciare alla cittadinanza, purché in possesso di altra cittadinanza. Anche in questo caso, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori, il diretto interessato può richiedere la cittadinanza entro due anni dal compimento della maggiore età;
     ad integrazione del percorso scolastico, i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, a favore di tutti i minori residenti, iniziative finalizzate alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini,

impegna il Governo

ad adottare, in considerazione del maggiore coinvolgimento dei comuni nelle procedure previste dalle nuove norme, misure a sostegno degli uffici comunali, che prevedano, oltre allo stanziamento di risorse aggiuntive, iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale che si troverà a gestire le nuove pratiche per la cittadinanza ai minori.
9/9-A/11Giuseppe Guerini, Beni, Chaouki.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge in esame vengono introdotti nell'ordinamento due istituti innovativi rappresentati da una agevolazione ai fini dell'acquisto della cittadinanza per i minori figli di stranieri: si tratta del cosiddetto jus soli temperato, inteso non tanto come luogo di nascita ma come luogo di radicamento, di integrazione, di crescita, basato sul legame della persona con il territorio e dello ius culturae che consente l'acquisto della cittadinanza a chi abbia una formazione scolastica in Italia, assimilando ai nati in Italia anche coloro che arrivano prima di compiere i 12 anni;
    i figli di stranieri che nascono in Italia ma che non abbiano potuto utilizzare il primo percorso o chi è giunto in Italia prima del compimento del dodicesimo anno di età può diventare cittadino:
     dopo aver frequentato regolarmente, per almeno 5 anni, uno o più cicli presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione; dopo aver frequentato regolarmente un percorso di istruzione o di formazione professionale triennale o quadriennale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale; e la frequenza riguarda un corso di istruzione primaria è necessaria la positiva conclusione dello stesso;
     in questo caso la cittadinanza si acquista a seguito di una dichiarazione di volontà espressa, entro il compimento della maggiore età, da un genitore legalmente residente in Italia, o dall'esercente la responsabilità genitoriale, all'ufficiale di stato civile del comune di residenza. Entro due anni dal compimento della maggiore età si può rinunciare alla cittadinanza, purché in possesso di altra cittadinanza. Anche in questo caso, qualora la richiesta non sia stata a suo tempo presentata dai genitori, il diretto interessato può richiedere la cittadinanza entro due anni dal compimento della maggiore età;
     ad integrazione del percorso scolastico, i comuni, in collaborazione con gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, promuovono, a favore di tutti i minori residenti, iniziative finalizzate alla conoscenza e alla consapevolezza dei diritti e dei doveri legati alla cittadinanza e una giornata dedicata alla ufficializzazione dei nuovi cittadini,

impegna il Governo

ad adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, in considerazione del maggiore coinvolgimento dei comuni nelle procedure previste dalle nuove norme, misure a sostegno degli uffici comunali, che prevedano, oltre allo stanziamento di risorse aggiuntive, iniziative finalizzate alla formazione e all'aggiornamento del personale che si troverà a gestire le nuove pratiche per la cittadinanza ai minori.
9/9-A/11. (Testo modificato nel corso della seduta) Giuseppe Guerini, Beni, Chaouki.


   La Camera,
   premesso che:
    con la legge in esame vengono introdotti nell'ordinamento due istituti innovativi rappresentati da una agevolazione ai fini dell'acquisto della cittadinanza per i minori tigli di stranieri: si tratta del cosiddetto jus soli temperato, inteso non tanto come luogo di nascita ma come luogo di radicamento, di integrazione, di crescita, basato sul legame della persona con il territorio e dello ius culturae che consente l'acquisto della cittadinanza a chi abbia una formazione scolastica in Italia, assimilando ai nati in Italia anche coloro che arrivano prima di compiere i 12 anni;
    le differenti lingue, religioni, culture, esperienze sono ormai parte costitutiva della scuola e del tessuto sociale del nostro Paese: l'interculturalità rappresenta uno strumento fondamentale di crescita oltre che un'opportunità di arricchimento, per stimolare i giovani a una visione più globale della contemporaneità;
    l'integrazione va costruita con una scuola che abbia dei reali obiettivi, che consenta ai nuovi italiani ormai cinque milioni, di integrarsi nella società. Il 10 per cento degli studenti è di origine straniera e però scolasticamente vive ai margini;
    appare sempre più necessario, anche alla luce della formazione e del riconoscimento dei futuri nuovi cittadini, coinvolgere nel processo interculturale non solo gli studenti e gli insegnanti di una classe ma anche i dirigenti scolastici, le famiglie ed esperti esterni: occorre fare dell'insegnamento interculturale uno strumento di educazione fondata anche sull'insegnamento di lingue e culture extraeuropee,

impegna il Governo

a predisporre nell'ambito delle sue proprie competenze, adeguate misure volte ad incrementare e a sostenere lo studio della lingua italiana per i figli di genitori stranieri, quale fondamentale elemento di integrazione e formazione di una nuova cittadinanza, nonché a favorire, con ogni strumento adeguato, l'educazione interculturale nel circuito formativo ed educativo italiano.
9/9-A/12Beni, Chaouki, Giuseppe Guerini, Coscia.


   La Camera,
   in sede di esame del testo unificato delle proposte di legge nn. 9-200-250-273-274-349-369-404-463-494-525-604-606-647-707-794-836-886-945-1204-1269-1443-2376-2495-2794-3264-A: D'iniziativa popolare; Di Lello ed altri; Vendola ed altri; Bressa; Bressa; Pes ed altri; Zampa; Caparini ed altri; Bersani ed altri; Vaccaro; Marazziti ed altri; Fedi ed altri; La Marca ed altri; Caruso ed altri; Gozi; Bueno ed altri; Caruso ed altri; Porta ed altri; Polverini; Sorial ed altri; Merlo e Borghese; Centemero; Bianconi; Dorina Bianchi; Fitzgerald Nissoli ed altri; Fabbri ed altri: Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento al fine di considerare la possibilità di estendere la cittadinanza italiana ai minori stranieri non accompagnati che siano iscritti e frequentino corsi di istruzione e formazione regolarmente riconosciuti sul territorio italiano.
9/9-A/13Zampa.