Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 22 settembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 22 settembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Benamati, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Benamati, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Casero, Castiglione, Causin, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sorial, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 21 settembre 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   COZZOLINO: «Disposizioni in materia di estensione del diritto di visita dei parlamentari» (3316).

  Sarà stampata e distribuita.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 21 settembre 2015, a pagina 3, prima colonna, dalla ventiquattresima alla ventiseiesima riga, le parole: «(ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni),» si intendono soppresse.

INTERROGAZIONE

Iniziative volte a rafforzare gli organici delle articolazioni periferiche della motorizzazione civile in Sardegna – 3-01594

A)

   VALLASCAS. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, in attuazione delle previsioni dell'articolo 1, comma 94, della legge di stabilità 2014, ha ritrasferito all'articolazione periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, facente capo alla direzione generale per la motorizzazione, le competenze nonché le funzioni e gli adempimenti tecnico-formali connessi alla gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori, precedentemente delegati alle province;
   il menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, oltre a dare attuazione alle previsioni di legge, ha avuto seguito nell'accordo nella conferenza unificata Stato-regioni-autonomie locali del 23 aprile 2015 che, tra le altre cose, prevedeva una fase di transizione dagli uffici delle province alle motorizzazioni della durata di sei mesi;
   contrariamente a quanto stabilito circa la necessità di garantire un periodo di sei mesi di transizione, il trasferimento è stato attivato il 4 maggio 2015, con l'improvvisa sospensione dei servizi e delle attività svolte sino ad allora dalle province e con la conseguente impreparazione delle motorizzazioni civili a garantire la continuità del servizi;
   la nuova ripartizione organizzativa e territoriale degli albi provinciali degli autotrasportatori ha da subito messo in luce molteplici criticità derivanti dall'inadeguatezza dell'articolazione delle motorizzazioni civili a farsi carico di nuove e delicate mansioni a fronte di una già preesistente situazione di grave sottodimensionamento degli organici e delle dotazioni strumentali;
   questo stato di cose ha determinato un grave rallentamento, se non un totale blocco, delle attività connesse alla gestione degli albi provinciali degli autotrasportatori, con situazioni di particolare criticità e gravità in alcune regioni d'Italia;
   nella fattispecie, si sottolinea che le quattro motorizzazioni civili, corrispondenti ai territori delle province della Sardegna, già in difficoltà nello svolgimento degli adempimenti connessi alla previgente gestione, hanno tempi di disbrigo delle nuove pratiche, derivanti dal trasferimento di competenze, che mal si conciliano con la regolarità operativa di un'azienda di autotrasporti;
   l'inefficienza e i ritardi delle articolazioni della motorizzazione civile sarebbero determinati, non solo dalla grave carenza di organico, ma anche dalla mancanza di personale adeguatamente formato per assolvere alle nuove competenze oggetto del trasferimento;
   sembrerebbe che le motorizzazioni civili della Sardegna non siano attrezzate per assolvere ad alcuni adempimenti di primaria importanza per la sopravvivenza di un'azienda di autotrasporti;
   risulterebbe infatti che, in alcune motorizzazioni, come quella di Sassari, per prenotare la revisione annuale cui deve essere sottoposto un veicolo per l'autotrasporto, ci sarebbero liste d'attesa di un anno, mentre risulterebbe anche più critica la situazione delle altre motorizzazioni;
   questo stato di cose, oltre a determinare legittime preoccupazioni sulle condizioni di sicurezza di un veicolo non sottoposto a periodica revisione, pone in serie difficoltà gli autotrasportatori per le limitazioni cui sarebbe sottoposto il loro veicolo per effetto della ritardata revisione;
   è appena il caso di rilevare che, con la sola prenotazione, quindi in assenza di una revisione compiuta con esiti positivi, il veicolo non può circolare all'estero, ma solo nel territorio italiano, con una forte riduzione delle potenzialità operative dell'impresa di autotrasporti e con una significativa riduzione del giro d'affari;
   anche nel caso di circolazione nel territorio italiano del veicolo provvisto unicamente di prenotazione, con revisione scaduta, permangono forti perplessità sulla completa regolarità del mezzo e della prenotazione stessa quale documento sostitutivo della revisione, per quanto concerne il comportamento e le valutazioni in merito da parte delle forze di polizia, nonché per quanto concerne il comportamento e le valutazioni da parte delle compagnie di assicurazioni in caso di sinistro;
   questo stato di cose ha ripercussioni negative su un comparto come quello dell'autotrasporto per conto terzi, già sottoposto negli ultimi anni agli effetti della grave crisi recessiva che ha colpito il Paese, nonché sottoposto, per quanto riguarda gli operatori della Sardegna, alle forti limitazioni connesse allo stato di insularità della regione e all'inattuata continuità territoriale interna ed esterna –:
   quali iniziative intenda adottare per rimuovere e superare la situazione di stallo che si è creata nelle motorizzazioni civili della Sardegna per effetto del trasferimento di competenze sugli albi provinciali degli autotrasportatori, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, precedentemente in capo alle province;
   se non ritenga opportuno intervenire con urgenza per rafforzare gli organici delle articolazioni periferiche della motorizzazione civile nelle province sarde per porre fine a tutte le limitazioni causate al comparto dell'autotrasporto per conto terzi dal trasferimento delle competenze sugli albi provinciali degli autotrasportatori dalle province alle motorizzazioni civili;
   se non ritenga opportuno intervenire per formare il personale delle motorizzazioni civili della Sardegna al fine di svolgere le nuove mansioni derivanti dal trasferimento di competenze sugli albi provinciali degli autotrasportatori dalle province alle motorizzazioni civili;
   se non ritenga opportuno, al fine di velocizzare le pratiche e dare continuità ai servizi trasferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 gennaio 2015, di valutare la possibilità di consentire lo svolgimento di alcuni adempimenti, come iscrizioni, variazioni e cancellazioni, presso gli uffici delle ex province, lasciando alle motorizzazioni adempimenti di carattere più organizzativo e gestionale.
(3-01594)


DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE E LA DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI NONCHÉ ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO PER L'EFFETTIVITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA (A.C. 2798-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; FRATOIANNI E DANIELE FARINA; DI LELLO; ERMINI ED ALTRI; GULLO; GULLO; BRUNO BOSSIO ED ALTRI (A.C. 370-372-373-408-1285-1604-1957-1966-1967-3091)

A.C. 2798-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).

  1. All'articolo 146-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. La persona che si trova in stato di detenzione per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, nonché nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 4), del codice, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata, anche relativi a reati per i quali sia in libertà. Allo stesso modo partecipa alle udienze penali e alle udienze civili nelle quali deve essere esaminata quale testimone»;
   b) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. La persona ammessa a programmi o misure di protezione, comprese quelle di tipo urgente o provvisorio, partecipa a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali è imputata»;
   c) dopo il comma 1-bis sono inseriti i seguenti:
  «1-ter. Ad esclusione del caso in cui sono state applicate le misure di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il giudice può disporre con decreto motivato, anche su istanza di parte, la presenza alle udienze delle persone indicate nei commi 1 e 1-bis del presente articolo qualora lo ritenga necessario.
  1-quater. Fuori dei casi previsti dai commi 1 e 1-bis, la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza anche quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia di particolare complessità e sia necessario evitare ritardi nel suo svolgimento, ovvero quando si deve assumere la testimonianza di persona a qualunque titolo in stato di detenzione presso un istituto penitenziario»;
   d) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il presidente del tribunale o della corte di assise nella fase degli atti preliminari, oppure il giudice nel corso del dibattimento, dà comunicazione alle autorità competenti nonché alle parti e ai difensori della partecipazione al dibattimento a distanza»;
   e) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
  «4-bis. In tutti i processi nei quali si procede con il collegamento audiovisivo ai sensi dei commi che precedono, il giudice, su istanza, può consentire alle altre parti e ai loro difensori di intervenire a distanza assumendosi l'onere dei costi del collegamento».

  2. All'articolo 45-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «Nei casi previsti dall'articolo 146-bis, commi 1 e 1-bis,» sono soppresse e dopo le parole: «avviene a distanza» sono inserite le seguenti: «nei casi e secondo quanto previsto dall'articolo 146-bis, commi 1, 1-bis, 1-ter e 1-quater»;
   b) al comma 2, le parole: «disposta dal giudice con ordinanza o dal presidente del collegio con decreto motivato, che sono comunicati o notificati» sono sostituite dalle seguenti: «comunicata o notificata dal giudice o dal presidente del collegio»;
   c) al comma 3, dopo le parole: «3, 4» è inserita le seguente: «, 4-bis».

  3. All'articolo 134-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «e 1-bis » sono sostituite dalle seguenti: «, 1-bis e 1-quater».
  4. All'articolo 7 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 8 è sostituito dal seguente:
  «8. Per l'esame dei testimoni si applicano le disposizioni degli articoli 146-bis e 147-bis disp. att. c.p.p.».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 27.
(Modifiche alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza).

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che il giudice disponga diversamente;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: salvo che il giudice disponga diversamente.
27. 61. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e partecipa altresì a distanza alle udienze dibattimentali dei processi nei quali sia detenuta per altra causa, o relativi a reati per i quali sia in libertà, qualora sussistano gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o qualora il dibattimento sia di particolare complessità la partecipazione a distanza risulti necessaria ad evitare ritardi nel suo svolgimento.
27. 153. Giuseppe Guerini.

Subemendamenti all'emendamento 27. 600

  Al comma 5, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: due anni.
0. 27. 600. 2. Occhiuto, Sarro, Sisto.

  Al comma 5, le parole: un anno sono sostituite dalle seguenti: diciotto mesi.
0. 27. 600. 1. Occhiuto, Sisto, Sarro.

  Dopo il comma 4 inserire il seguente:
  5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore decorso un anno dalla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, fatta eccezione per le disposizioni del comma 1, relativamente alle persone che si trovano in stato di detenzione per i delitti di cui agli articoli 270-bis, comma primo, e 416-bis, comma secondo, codice penale nonché di cui all'articolo 74, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 309/90.

  Conseguentemente, all'articolo 34 dopo le parole: presente legge inserire le seguenti:, salvo quanto previsto, dal comma 5 dell'articolo 27.
27. 600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2798-A – Articolo 28

ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Titolo IV
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE E DELL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO

Art. 28.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, secondo i princìpi e criteri direttivi previsti dal presente titolo.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di quarantacinque giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 28.
(Delega al Governo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento giudiziario).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 29 a 32.
*28. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 29 a 32.
*28. 2. Santelli.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente sopprimere gli articoli da 29 a 32.
*28. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: su proposta fino alla fine del periodo, con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
28. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
28. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai parerei parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
28. 150. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  3. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
28. 600. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 2798-A – Articolo 29

ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28, i decreti legislativi recanti modifiche alla disciplina del processo penale, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) prevedere disposizioni dirette a garantire la riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni telefoniche e telematiche oggetto di intercettazione, in conformità all'articolo 15 della Costituzione, attraverso prescrizioni che incidano anche sulle modalità di utilizzazione cautelare dei risultati delle captazioni e che diano una precisa scansione procedimentale all'udienza di selezione del materiale intercettativo, avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale;
   b) prevedere che chiunque diffonda, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. La punibilità è esclusa quando le riprese costituiscono prova nell'ambito di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria o sono utilizzate nell'ambito dell'esercizio del diritto di difesa;
   c) prevedere la semplificazione delle condizioni per l'impiego delle intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche nei procedimenti per i più gravi reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
   d) prevedere la ricorribilità per cassazione soltanto per violazione di legge delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati di competenza del giudice di pace;
   e) prevedere che il procuratore generale presso la corte di appello possa appellare soltanto nei casi di avocazione e di acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice di primo grado;
   f) prevedere la legittimazione del pubblico ministero ad appellare avverso la sentenza di condanna solo quando abbia modificato il titolo del reato o abbia escluso la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o che stabilisca una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato;
   g) prevedere la legittimazione dell'imputato ad appellare avverso le sentenze di proscioglimento emesse al termine del dibattimento, salvo che siano pronunciate con le formule: «il fatto non sussiste»; «l'imputato non ha commesso il fatto»;
   h) prevedere la titolarità dell'appello incidentale in capo all'imputato e limiti di proponibilità.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 29 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 29.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente, dopo l'articolo 32, aggiungere i seguenti:

TITOLO IV-BIS.
MODIFICHE AL CODICE PENALE, AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, AL DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001, N. 231, E AL CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196, CONCERNENTI LA DISCIPLINA DELLE INTERCETTAZIONI TELEFONICHE, TELEMATICHE E AMBIENTALI

Art. 32-bis.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o del relativo contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.»;
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

  «7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 269 e 271.»

Art. 32-ter.
(Modifica dell'articolo 266 del codice di procedura penale).

  1. L'articolo 266 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 266. – (Limiti di ammissibilità). – 1. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite nei procedimenti relativi ai seguenti reati:
   a) delitti non colposi per i quali è prevista la pena dell'ergastolo o della reclusione superiore nel massimo a dieci anni determinata a norma dell'articolo 4;
   b) delitti di cui agli articoli 51, commi 3-quater e 3-quinquies, e 407, comma 2, lettera a);
   c) delitti contro la pubblica amministrazione per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni determinata a norma dell'articolo 4;
   d) reati di ingiuria, minaccia, usura, molestia o disturbo delle persone col mezzo del telefono.

  2. Negli stessi casi di cui al comma 1 è consentita l'intercettazione di comunicazioni tra presenti solo se vi è fondato motivo di ritenere che nei luoghi ove è disposta si stia svolgendo l'attività criminosa.
  3. L'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche, di altre forme di telecomunicazione, di immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni sono consentite, su richiesta della persona offesa e limitatamente alle utenze ovvero ai luoghi nella disponibilità della stessa, nei procedimenti relativi ai delitti non colposi per i quali è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a cinque anni.».

Art. 32-quater.
(Modifiche all'articolo 267 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 267 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Il pubblico ministero richiede al tribunale nella composizione di cui all'articolo 322-bis, comma 1-bis l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266. L'autorizzazione è data con decreto motivato, contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile, quando vi sono gravi indizi di reato e l'intercettazione è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini e sussistono specifiche e inderogabili esigenze relative ai fatti per i quali si procede, fondate su elementi espressamente e analiticamente indicati nel provvedimento, non limitati ai soli contenuti di conversazioni telefoniche intercettate nel medesimo procedimento.»;
   b) al comma 2, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale» e dopo le parole: «con decreto motivato», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «contestuale e non successivamente modificabile o sostituibile»;
   c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

  «3. Il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni per un periodo massimo di quindici giorni, prorogabile dal tribunale in pari misura e per una durata complessiva massima non superiore a tre mesi.»;
   d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. Quando l'intercettazione è necessaria per lo svolgimento delle indagini in relazione a un delitto di criminalità organizzata, di terrorismo o di minaccia col mezzo del telefono, l'autorizzazione a disporre le operazioni previste dall'articolo 266 è data se vi sono sufficienti indizi. Nella valutazione dei sufficienti indizi si applica l'articolo 203. La durata delle operazioni non può superare i quaranta giorni, ma può essere prorogata dal tribunale con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Nei casi di urgenza, alla proroga provvede direttamente il pubblico ministero secondo le previsioni del comma 2.»;
   e) al comma 4, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei casi di cui al comma 3-bis, il pubblico ministero e l'ufficiale di polizia giudiziaria possono farsi coadiuvare da agenti di polizia giudiziaria»;
   f) il comma 5 è sostituito dal seguente:

  «5. In apposito registro riservato tenuto in ogni procura della Repubblica sono annotati, secondo un ordine cronologico, la data e l'ora di emissione e la data e l'ora di deposito in cancelleria o in segreteria dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni.».

Art. 32-quinquies.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Le comunicazioni intercettate sono registrate e delle operazioni è redatto verbale. I verbali e i supporti delle registrazioni sono custoditi nell'archivio riservato di cui all'articolo 269.
  2. Il verbale di cui al comma 1 contiene l'indicazione degli estremi del decreto che ha disposto l'intercettazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora di inizio e di cessazione dell'intercettazione; nel medesimo verbale sono altresì annotati cronologicamente, per ogni comunicazione intercettata, i riferimenti temporali della comunicazione e quelli relativi all'ascolto, la trascrizione sommaria del contenuto, nonché i nominativi delle persone che hanno provveduto alla loro annotazione.
  3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello.
  Le operazioni di ascolto sono compiute mediante gli impianti installati presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini.»;
   b) dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:
  «3-ter. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3.»;
   c) i commi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

  «4. I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero. Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati in segreteria insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero salvo che il tribunale, su istanza delle parti, tenuto conto del loro numero, nonché del numero e della complessità delle intercettazioni, non riconosca necessaria una proroga.
  5. Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il tribunale autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la data di emissione dell'avviso della conclusione delle indagini preliminari.
  6. Ai difensori delle parti è immediatamente dato avviso che, entro il termine di cui ai commi 4 e 5, hanno facoltà di prendere visione dei verbali e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione e di ascoltare le registrazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche. È vietato il rilascio di copia dei verbali, dei supporti e dei decreti.»;
   d) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

  «6-bis. È vietato disporre lo stralcio delle registrazioni e dei verbali prima del deposito previsto dal comma 4.
  6-ter. Scaduto il termine, il pubblico ministero trasmette immediatamente i decreti, i verbali e le registrazioni al tribunale, il quale fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per l'acquisizione delle conversazioni o dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche indicati dalle parti, che non appaiono manifestamente irrilevanti, procedendo anche d'ufficio allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione. Il tribunale decide in camera di consiglio a norma dell'articolo 127.»;
   e) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
  «7. Il tribunale, qualora lo ritenga necessario ai fini della decisione da assumere, dispone la trascrizione integrale delle registrazioni acquisite ovvero la stampa in forma intelligibile delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche acquisite, osservando le forme, i modi e le garanzie previsti per l'espletamento delle perizie. Le trascrizioni o le stampe sono inserite nel fascicolo per il dibattimento.
  8. I difensori possono estrarre copia delle trascrizioni e fare eseguire la trasposizione delle registrazioni su supporto informatico. In caso di intercettazione di flussi di comunicazioni informatiche o telematiche i difensori possono richiedere copia su idoneo supporto dei flussi intercettati, ovvero copia della stampa prevista dal comma 7.»

Art. 32-sexies.
(Modifiche all'articolo 269 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 269 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I verbali e i supporti contenenti le registrazioni sono conservati integralmente in un apposito archivio riservato tenuto presso l'ufficio del pubblico ministero che ha disposto l'intercettazione, con divieto di allegazione, anche solo parziale, al fascicolo.»;
   b) al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «non più soggetta a impugnazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle stesse è disposta la distruzione nelle forme di cui al comma 3»;
   c) ai commi 2 e 3, la parola: «giudice» è sostituita dalla seguente: «tribunale».

Art. 32-septies.
(Modifica all'articolo 270 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 270 del codice di procedura penale, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali le intercettazioni sono state disposte, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei delitti di cui agli articoli 51, commi 3-bis e 3-quater, e 407, comma 2, lettera a), e non siano state dichiarate inutilizzabili nel procedimento in cui sono state disposte.».

Art. 32-octies.
(Modifiche all'articolo 271 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 271 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «commi 1 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 3, 5, 6 e 6-bis»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati qualora, nell'udienza preliminare o nel dibattimento, il fatto risulti diversamente qualificato e in relazione ad esso non sussistano i limiti di ammissibilità previsti dall'articolo 266.»

Art. 32-novies.
(Modifica all'articolo 292 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 292 del codice di procedura penale, dopo il comma 2-ter è inserito il seguente:
  «2-quater. Nell'ordinanza le intercettazioni di conversazioni, comunicazioni telefoniche o telematiche possono essere richiamate soltanto nel contenuto e sono inserite in un apposito fascicolo allegato agli atti.».

Art. 32-decies.
(Modifiche all'articolo 329 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 329 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può chiedere al giudice l'autorizzazione alla pubblicazione di singoli atti o di parti di essi. In tal caso gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero.».

Art. 32-undecies.
(Modifica all'articolo 380 del codice di procedura penale).

  1. All'articolo 380, comma 2, lettera m), del codice di procedura penale, dopo le parole: «o dalle lettere a), b), c), d)», sono inserite le seguenti: «e), e-bis),».

Art. 32-duodecies.
(Modifiche alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271).

  1. All'articolo 89 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 1 è abrogato;
   b) al comma 2, le parole: «I nastri contenenti le registrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «I supporti contenenti le registrazioni e i flussi di comunicazioni informatiche o telematiche» e dopo le parole: «previsto dall'articolo 267, comma 5» sono inserite le seguenti «, nonché il numero che risulta dal registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335»;
   c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Il procuratore della Repubblica designa un funzionario responsabile del servizio di intercettazione, della tenuta del registro riservato delle intercettazioni e dell'archivio riservato nel quale sono custoditi i verbali e i supporti.».

Art. 32-terdecies.
(Modifiche al codice penale).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'articolo 379-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 379-bis. – (Rivelazione illecita di segreti inerenti a un procedimento penale). – Chiunque rivela indebitamente notizie inerenti ad atti del procedimento penale coperti dal segreto dei quali è venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio o servizio svolti in un procedimento penale, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
  Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a un anno.
  Chiunque, dopo avere rilasciato dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari, non osserva il divieto imposto dal pubblico ministero ai sensi dell'articolo 39-quinquies del codice di procedura penale è punito con la reclusione fino a un anno.»;
   b) all'articolo 614, primo comma, le parole: «di privata dimora» sono sostituite dalla seguente: «privato»;
   c) dopo l'articolo 617-sexies è inserito il seguente:
  «Art. 617-septies. – (Accesso abusivo ad atti del procedimento penale). – Chiunque mediante modalità o attività illecita prende diretta cognizione di atti del procedimento penale coperti dal segreto è punito con la pena della reclusione da uno a tre anni;
   d) all'articolo 684, le parole: «fino a trenta giorni o con l'ammenda da euro 51 a euro 258» sono sostituite dalle seguenti: «fino a sei mesi e con l'ammenda da euro 250 a euro 750»;
   e) all'articolo 684, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  Se il fatto di cui al primo comma riguarda le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, le altre forme di telecomunicazione, le immagini mediante riprese visive e l'acquisizione della documentazione del traffico delle conversazioni o comunicazioni stesse, la pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro 500 a euro 1.032.

Art. 32-quaterdecies.
(Introduzione dell'articolo 25-terdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

  1. Dopo l'articolo 25-duodecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:
  «Art. 25-terdecies. – (Responsabilità per il reato di cui all'articolo 684 del codice penale). – 1. In relazione alla commissione del reato previsto dall'articolo 684 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a trecento quote.».

Art. 32-quinquiesdecies.
(Abrogazione).

  1. L'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni, è abrogato.

Art. 32-sexiesdecies.
(Modifiche al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 20031 n. 196).

  1. Al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 5 dell'articolo 139 è sostituito dal seguente:
  «5. In caso di violazione delle prescrizioni contenute nel codice di deontologia o, comunque, delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 137 del presente codice, il Garante può vietare il trattamento o disporne il blocco ai sensi dell'articolo 143, comma 1, lettera c).»;
   b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
  «5-bis. Nell'esercizio dei compiti di cui agli articoli 143, comma 1, lettere b) e c), e 154, comma 1, lettera e), il Garante può anche prescrivere, quale misura necessaria a tutela dell'interessato, la pubblicazione o diffusione in una o più testate della decisione che accerta la violazione, per intero o per estratto, ovvero di una dichiarazione riassuntiva della medesima violazione.
  5-ter. Nei casi di cui al comma 5-bis, il Consiglio nazionale e il competente consiglio dell'Ordine dei giornalisti anche in relazione alla responsabilità disciplinare, nonché, ove lo ritengano, le associazioni rappresentative di editori, possono far pervenire documenti e la richiesta di essere sentiti.
  5-quater. La pubblicazione o diffusione di cui al comma 5-bis è effettuata gratuitamente nel termine e secondo le modalità prescritti con la decisione, anche per quanto riguarda la collocazione, le relative caratteristiche anche tipografiche e l'eventuale menzione di parti interessate. Per le modalità e le spese riguardanti la pubblicazione o diffusione disposta su testate diverse da quelle attraverso la quale è stata commessa la violazione, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2003, n. 284.»;
   c) all'articolo 170, comma 1, dopo le parole: «26, comma 2, 90,» sono inserite le seguenti: «139, comma 5-bis,».

Art. 32-septiesdecies.
(Disciplina transitoria).

  1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore.
  2. Le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 4 della presente legge, entrano in vigore il 1o gennaio 2014 e si applicano decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'apposito decreto del Ministro della giustizia che dispone l'entrata in funzione dei centri di intercettazione telefonica di cui al medesimo comma 3 dell'articolo 268. Fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni del comma 3 dell'articolo 268 del codice di procedura penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge.
29. 50. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Sopprimerlo.
*29. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*29. 150. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
29. 2. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: prevedere aggiungere la seguente: specifiche.
29. 300. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a garantire la riservatezza sopprimere le seguenti: delle comunicazioni e.
29. 301. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: a garantire la riservatezza delle comunicazioni sopprimere le seguenti: e delle conversazioni.
29. 302. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: telefoniche e.
29. 303. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e telematiche.
29. 304. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione.
29. 305. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: in conformità all'articolo 15 della Costituzione con le seguenti: in conformità alla Costituzione.
29. 306. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: incidano anche sulle modalità con le seguenti: regolino le modalità.
29. 307. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: anche.
29. 308. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: cautelare.
29. 309. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: dei risultati.
29. 310. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: procedimentale con la seguente: temporale.
29. 311. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: procedimentale aggiungere le seguenti: e temporale.
29. 312. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

Subemendamenti all'emendamento 29. 600

  Alle parole: per la selezione premettere le seguenti: all'udienza.
0. 29. 600. 1. Ferraresi, Sarti.

  Dopo le parole: tra le parti inserire le seguenti: dinanzi al giudice.
0. 29. 600. 2. Occhiuto, Sarro, Sisto.

  Sopprimere le parole: e fatte salve le esigenze di indagine.
0. 29. 600. 3. Occhiuto, Sisto, Sarro.

  Sostituire le parole: fatte salve le con le seguenti: tenendo conto delle.
0. 29. 600. 4. Occhiuto, Sarro, Sisto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: all'udienza alla parola: intercettativo con le seguenti: per la selezione di materiale intercettativo nel rispetto del contraddittorio tra le parti e fatte salve le esigenze di indagine.
29. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: intercettativo.
29. 313. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: avendo speciale riguardo alla tutela della riservatezza delle comunicazioni e delle conversazioni delle persone occasionalmente coinvolte nel procedimento, in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito, e delle comunicazioni comunque non rilevanti a fini di giustizia penale.
29. 314. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: speciale.
29. 315. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: tutela della.
29. 316. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutela della riservatezza sopprimere le seguenti: delle comunicazioni e.
29. 317. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tutela della riservatezza e delle comunicazioni sopprimere le seguenti: e delle conversazioni.
29. 318. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: occasionalmente con la seguente: inconsapevolmente.
29. 319. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: occasionalmente con la seguente: involontariamente.
29. 320. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: occasionalmente con la seguente: ingiustamente.
29. 321. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: occasionalmente con la seguente: erroneamente.
29. 322. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: occasionalmente coinvolte nel procedimento aggiungere le seguenti: anche attraverso la previsione di sanzioni adeguate.
29. 4. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in particolare dei difensori nei colloqui con l'assistito.
29. 323. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: delle comunicazioni comunque non rilevanti ai fini di giustizia penale.
29. 330. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: comunque.
29. 331. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a fini di giustizia penale.
29. 332. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: In alcun modo le disposizioni devono contenere sanzioni per i giornalisti che le pubblicano.
29. 156. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*29. 157. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*29. 158. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzabili nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
29. 152. Verini, Ermini, Berretta, Giuseppe Guerini, Giuliani, Giuditta Pini, Bazoli, Iori, Marzano, Amoddio, Mattiello, Rostan.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
prevedere che costituisca delitto, punibile con la reclusione non superiore a quattro anni, la diffusione, al solo fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, di riprese audiovisive o registrazioni di conversazioni, anche telefoniche, svolte in sua presenza ed effettuate fraudolentemente. La punibilità è esclusa quando le registrazioni o le riprese sono utilizzate nell'ambito di un procedimento amministrativo o giudiziario o per l'esercizio del diritto di difesa o del diritto di cronaca.
29. 152.(Testo modificato nel corso della seduta). Verini, Ermini, Berretta, Giuseppe Guerini, Giuliani, Giuditta Pini, Bazoli, Iori, Marzano, Amoddio, Mattiello, Rostan.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: diffonda aggiungere le seguenti: attraverso canali televisivi che coprano l'intero territorio nazionale.
29. 340. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: con la criminosa volontà di.
29. 343. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al fine di con le seguenti: con la precisa volontà di.
29. 342. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al fine con le seguenti: al solo fine.
29. 341. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: reputazione sostituire la parola: o con la seguente: nonché.
29. 345. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: riprese o.
29. 346. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: altrui, riprese aggiungere le seguenti: ad alta qualità.
29. 347. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: o registrazioni.
29. 348. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: registrazioni aggiungere le seguenti: ad alta qualità.
29. 349. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: fraudolentemente con la seguente: illecitamente.
29. 160. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'ammenda da 20 a 60 euro.
29. 350. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'ammenda da 25 a 75 euro.
29. 351. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'ammenda da 30 a 90 euro.
29. 352. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con la multa da 50 a 200 euro.
29. 353. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con la multa da 60 a 240 euro.
29. 354. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con la multa da 70 a 280 euro.
29. 355. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: la multa da 150 a 1.500 euro.
29. 161. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: la multa da 1.000 a 5.000 euro.
29. 154. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'arresto da 10 a 30 giorni.
29. 360. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'arresto da 20 a 60 giorni.
29. 365. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: con la reclusione da sei mesi a quattro anni con le seguenti: con l'arresto da 30 a 90 giorni.
29. 366. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da 15 a 60 giorni.
29. 361. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da 20 giorni a tre mesi.
29. 370. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da uno a quattro mesi.
29. 371. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da sei mesi a quattro anni con le seguenti: da tre mesi a due anni.
29. 162. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: quando le riprese aggiungere le seguenti: e le registrazioni.
29. 380. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o dell'esercizio legittimo del diritto di cronaca finalizzato alla tutela dell'interesse della collettività a ricevere informazioni su una questione di carattere generale.
29. 153. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o dell'esercizio legittimo di attività professionali.
29. 155. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente comportamenti scorretti.
29. 385. De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente anomalie.
29. 381. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente irregolarità.
29. 386. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente illeciti.
29. 387. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di denunciare pubblicamente abusi.
29. 388. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o sono utilizzate al fine di segnalare comportamenti scorretti.
29. 389. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: È in ogni caso esclusa la punibilità quanto le riprese o registrazioni riguardano eventi o situazioni di carattere istituzionale, per i quali l'interesse prevalente da tutelare è la loro conoscibilità da parte dei cittadini.
29. 390. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*29. 163. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*29. 165. Santelli.

  Al comma 1 sostituire la lettera c), con la seguente:
  c) prevedere specifici presupposti applicativi per le intercettazioni delle conversazioni e delle comunicazioni telefoniche e telematiche, in modo che esse siano permesse nei procedimenti per reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione;
29. 10. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: prevedere la aggiungere la seguente: ragionevole.
29. 391. Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: più gravi.
29. 392. Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: più.
29. 394. Terzoni, Zolezzi, Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: più gravi reati dei pubblici ufficiali con le seguenti: gravi reati.
29. 393. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: dei pubblici ufficiali.
29. 395. Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c
-bis) prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, nonché il potere di intervento d'urgenza del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;
*29. 151. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c
-bis) prevedere la garanzia giurisdizionale per l'acquisizione dei dati relativi al traffico telefonico, telematico ed informatico, nonché il potere di intervento d'urgenza del pubblico ministero, in conformità alla disciplina prevista per le intercettazioni di comunicazioni e conversazioni telefoniche;
*29. 166. Santelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
29. 13. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti per i reati con le seguenti: sia della sentenza che conferma la pronuncia di assoluzione di primo grado, individuando i casi in cui possa affermarsi la conformità delle due decisioni di merito, sia delle sentenze emesse in grado di appello nei procedimenti.
29. 167. Santelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
29. 168. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1 sopprimere le lettere f) e g).
29. 396. Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Busto.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
29. 14. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*29. 15. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*29. 16. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
**29. 20. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
**29. 21. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.
*29. 169. Santelli, Sisto.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) prevedere che l'inammissibilità dell'appello sia dichiarata in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero e dei difensori.
*29. 170. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le registrazioni di conversazioni fra presenti che si svolgono all'interno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale nonché le riprese fraudolentemente effettuate all'interno degli stessi, salvo che costituiscono corpo del reato, sono inutilizzabili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 271 del codice di procedura penale. Chiunque diffonde, al fine di recare danno alla reputazione o all'immagine altrui, riprese o registrazioni di conversazioni svolte in sua presenza e fraudolentemente effettuate all'interno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Tali registrazioni non sono utilizzabili salvo preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
29. 171. Santelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le registrazioni audio e video di conversazioni tra presenti effettuate, all'insaputa di uno o più degli interlocutori, in uno dei luoghi di cui all'articolo 614 del codice penale, sono inutilizzabili ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 271 del codice di procedura penale, salvo che non costituiscano la prova di reati commessi in flagranza, fermo in ogni caso il divieto della loro diffusione o pubblicazione. Chiunque pubblica o comunque diffonde le registrazioni audio e video di cui al periodo precedente è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni. Tali registrazioni non sono utilizzabili salvo preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
29. 172. Santelli.

A.C. 2798-A – Articolo 30

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario).

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 28, i decreti legislativi recanti modifiche all'ordinamento penitenziario, per le parti di seguito indicate, sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) semplificazione delle procedure, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, fatta eccezione per quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione;
   b) revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, sia con riferimento ai presupposti soggettivi sia con riferimento ai limiti di pena, al fine di facilitare il ricorso alle stesse, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
   c) revisione della disciplina concernente le procedure di accesso alle misure alternative, prevedendo che il limite di pena che impone la sospensione dell'ordine di esecuzione sia fissato in ogni caso a quattro anni e che il procedimento di sorveglianza garantisca il diritto alla presenza dell'interessato e la pubblicità dell'udienza;
   d) previsione di una necessaria osservazione scientifica della personalità da condurre in libertà, stabilendone tempi, modalità e soggetti chiamati a intervenire; integrazione delle previsioni sugli interventi degli uffici dell'esecuzione penale esterna; previsione di misure per rendere più efficace il sistema dei controlli, anche mediante il coinvolgimento della polizia penitenziaria;
   e) eliminazione di automatismi e di preclusioni che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo e revisione della disciplina di preclusione dei benefìci penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo, salvo i casi di eccezionale gravità e pericolosità e in particolare per le condanne per i delitti di mafia e terrorismo anche internazionale;
   f) previsione di attività di giustizia riparativa e delle relative procedure, quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative;
   g) maggiore valorizzazione del lavoro, in ogni sua forma intramuraria ed esterna, quale strumento di responsabilizzazione individuale e di reinserimento sociale dei condannati, anche attraverso il potenziamento del ricorso al lavoro domestico e a quello con committenza esterna, aggiornando quanto il detenuto deve a titolo di mantenimento;
   h) previsione di una maggior valorizzazione del volontariato sia all'interno del carcere, sia in collaborazione con gli uffici di esecuzione penale esterna;
   i) disciplina dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia per favorire le relazioni familiari;
   l) revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario alla luce del riordino della medicina penitenziaria disposto dal decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230;
   m) riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute e internate e disciplina delle condizioni generali per il suo esercizio;
   n) previsione di norme che considerino i diritti e i bisogni sociali, culturali, linguistici, sanitari, affettivi e religiosi specifici delle persone detenute straniere;
   o) adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età secondo i seguenti criteri direttivi:
    1) giurisdizione specializzata e affidata al tribunale per i minorenni, fatte salve le disposizioni riguardanti l'incompatibilità del giudice di sorveglianza che abbia svolto funzioni giudicanti nella fase di cognizione;
    2) previsione di disposizioni riguardanti l'organizzazione penitenziaria degli istituti penali per minorenni nell'ottica della socializzazione, della responsabilizzazione e della promozione della persona;
    3) previsione dell'applicabilità della disciplina prevista per i minorenni quantomeno ai detenuti giovani adulti, nel rispetto dei processi educativi in atto;
    4) previsione di misure alternative alla detenzione conformi alle istanze educative del condannato minorenne;
    5) ampliamento dei criteri per l'accesso alle misure alternative alla detenzione;
    6) eliminazione di ogni automatismo e preclusione per la revoca o per la concessione dei benefìci penitenziari, in contrasto con la funzione rieducativa della pena e con il principio dell'individuazione del trattamento;
    7) rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale quali elementi centrali del trattamento dei detenuti minorenni;
    8) rafforzamento dei contatti con il mondo esterno quale criterio guida nell'attività trattamentale in funzione del reinserimento sociale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.
(Princìpi e criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario).

  Sopprimerlo.
*30. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*30. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**30. 3. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
**30. 4. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: magistrato aggiungere le seguenti: estendendo la possibilità a quest'ultimo di applicare in via provvisoria la detenzione domiciliare ex articolo 47-quinquies della legge 26 luglio 1975, n. 354,

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire la parola: revoca con la seguente: concessione.
30. 5. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1 lettera a), dopo le parole: relative alla aggiungere le seguenti: concessione e alla.
30. 6. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione del beneficio della liberazione anticipata speciale che accorda una detrazione di pena di cinque giorni al detenuto che, individualmente o in gruppi organizzati all'interno del carcere, legga almeno un libro al mese in un anno, quale momento di partecipazione al percorso di rieducazione; beneficio applicabile anche ai condannati in detenzione domiciliare.
30. 7. Daniele Farina, Fratoianni, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).
*30. 9. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) ed e).
*30. 159. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**30. 8. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
**30. 160. Cirielli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da:, salvo i casi fino alla fine della lettera.

  Conseguentemente, alla lettera e), sopprimere le parole da:, salvo i casi fino alla fine della lettera.
30. 161. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: per i delitti di mafia aggiungere le seguenti:, di omicidio.

  Conseguentemente, alla lettera e), dopo le parole: per i delitti di mafia aggiungere le seguenti:, di omicidio.
30. 165. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché principi più stringenti per il controllo e la revoca nei casi in cui le misure siano inefficaci per il percorso rieducativo o il soggetto dimostri di non parteciparvi attivamente.
30. 166. Ferraresi, Sarti, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*30. 163. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*30. 167. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**30. 14. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**30. 162. Cirielli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
**30. 168. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefici penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, riservando percorsi differenziati ai soli condannati per reati di matrice mafiosa e terroristica in presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina della preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per reati di matrice mafiosa e terroristica purché non sia fornita la prova della sussistenza di elementi concreti e specifici fondati su circostanze di fatto espressamente indicate, che dimostrino in maniera certa l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
30. 151. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: e di preclusioni fino alla fine della lettera con le seguenti: che impediscono o rendono molto difficile, sia per i recidivi sia per gli autori di determinate categorie di reati, l'individualizzazione del trattamento rieducativo, anche a seguito di revoca di benefìci penitenziari, secondo i principi di ragionevolezza, uguaglianza e finalizzazione rieducativa della pena; rimozione di generalizzati sbarramenti preclusivi all'accesso ai benefici al fine di conformare l'esecuzione penale all'evoluzione della personalità del condannato ed alla concreta pericolosità sociale, presenza di perduranti collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento; revisione della disciplina di preclusione dei benefici penitenziari per i condannati alla pena dell'ergastolo per i reati di matrice mafiosa e terroristica individuando nella prova positiva della dissociazione il superamento della presunzione relativa di pericolosità.
30. 16. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: e revisione della disciplina di preclusione fino alla fine della lettera.
30. 19. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: revisione della disciplina di con le seguenti: l'accesso alle misure alternative, nonché eliminazione della.
30. 18. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: pena dell'ergastolo aggiungere le seguenti:, ove sia stata la stessa condotta penitenziaria a consentire di accertare il raggiungimento di uno stadio di percorso rieducativo adeguato al beneficio da conseguire.
30. 156. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo i casi fino alla fine della lettera, con le seguenti: eccetto per i condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale.
30. 169. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo i casi fino alla fine della lettera, con le seguenti: eccetto per i condannati per i reati di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale.
30. 20. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: salvo i casi fino alla fine della lettera, con le seguenti: al fine di consentire un'effettiva, personalizzata, valutazione della concreta ed attuale pericolosità sociale del condannato, indipendentemente dal titolo di reato per il quale è stato condannato in ossequio al principio di umanità della pena ed alla finalità rieducativa della medesima, espressamente stabilito dall'articolo 27, terzo comma, della Costituzione.
30. 152. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: e in particolare con le seguenti: specificatamente individuati e comunque.
30. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi, improntata alla equiparazione tra gli aderenti alle diverse chiese;
30. 21. Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di giustizia riparativa con le seguenti: di mediazione e giustizia riparativa a favore della persona offesa dal reato.
30. 22. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: momenti fino alla fine della lettera con le seguenti: sanzioni penali autonome.
30. 23. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica;
30. 24. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: maggiore fino a: responsabilizzazione con le seguenti: incremento delle opportunità di lavoro retribuito, sia intramurario, sia esterno, nel rispetto di quanto prescritto dalla Corte costituzionale e della sua natura di diritto, nonché di attività di volontariato, quali strumenti di valorizzazione.
30. 25. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: nonché attraverso la ridefinizione del ruolo, della gestione e della funzionalità della Cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica istituito presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, ripristinando l'originaria funzione esclusiva di finanziamento di programmi di riabilitazione e reinserimento dei condannati e degli internati con abrogazione delle modifiche apportate alle finalità del predetto ente dall'articolo 44-bis della decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, migliorandone l'efficienza e semplificando le modalità di accesso ai relativi finanziamenti.
30. 153. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato, ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale;
30. 27. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, quale elemento utile ad implementare l'attitudine del trattamento (intramurario ed alternativo) al reinserimento sociale e a favorire la responsabilizzazione del condannato.
30. 155. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sia a fini processuali fino alla fine della lettera con le seguenti: in tutti i casi in cui non vi sia la possibilità di colloqui visivi, per favorire e incrementare le relazioni familiari ed affettive, nonché eccezionalmente a fini processuali, nel rispetto del diritto di difesa.
30. 31. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: sia a fini processuali fino alla fine della lettera con le seguenti: a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa.
30. 30. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, sostituire la lettera m) con la seguente:
   m) riconoscimento del diritto delle persone detenute al mantenimento ed al miglioramento dei rapporti con le persone con le quali vi è un legame affettivo anche tramite la realizzazione all'interno degli istituti penitenziari di idonei locali adibiti a tale scopo o di apposite aree, senza controlli visivi e auditivi, in modo tale da garantire la riservatezza degli incontri, al fine di consentire l'intrattenimento di relazioni intime con il proprio partner, sia esso coniuge o convivente, permettendo di agevolare il reinserimento sociale attraverso la valorizzazione dei legami personali e, nel contempo, di attenuare la solitudine che accompagna i detenuti durante il periodo di custodia od espiazione della pena; prevedere, nei casi di particolare lontananza dei familiari e conviventi dal luogo di detenzione o, nei casi di loro residenza all'estero che non consenta loro l'effettuazione di regolari colloqui visivi, che la durata del colloquio telefonico ordinario sia di almeno 15 minuti.
30. 150. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: all'affettività fino alla fine della lettera con le seguenti: all'esercizio delle relazioni affettive e previsione di colloqui intimi per le persone detenute, nonché definizione delle condizioni generali per il loro esercizio.
30. 35. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: detenute e internate aggiungere le seguenti: ed al mantenimento dei rapporti con le persone con le quali vi è un legame affettivo.
30. 154. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
30. 164. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:
   o) previsione di un ordinamento penitenziario specifico per i detenuti minori di età adeguato alle loro prioritarie esigenze educative;
30. 40. Sannicandro, Daniele Farina, Nicchi, Costantino.

Subemendamenti all'emendamento 30. 601

  Sostituire le parole: attraverso l'inserimento con le seguenti: attraverso il riordino.
0. 30. 601. 1. Occhiuto, Sisto, Sarro, Molteni, Fedriga, Busin, Gianluca Pini, Simonetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Rondini, Saltamartini.

  Dopo le parole: tutte le fattispecie criminose inserire la seguente: vigenti.
0. 30. 601. 2. Occhiuto, Sisto, Sarro, Molteni, Fedriga, Busin, Gianluca Pini, Simonetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Rondini, Saltamartini.

  Dopo le parole: fattispecie criminose inserire le seguenti: previste da disposizioni di legge in vigore.
0. 30. 601. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Occhiuto, Sisto, Sarro, Molteni, Fedriga, Busin, Gianluca Pini, Simonetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Rondini, Saltamartini.
(Approvato)

  Sopprimere le parole: di non discriminazione.
0. 30. 601. 3. Occhiuto, Sisto, Sarro, Molteni, Fedriga, Busin, Gianluca Pini, Simonetti, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Rondini, Saltamartini.

  Al comma 1, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   p) Attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, presupposto indispensabile perché l'intero ordinamento penitenziario sia pienamente conforme ai principi costituzionali, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, in particolare i valori della persona umana, e tra questi il principio di uguaglianza, di non discriminazione e di divieto assoluto di ogni forma di sfruttamento a fini di profitto della persona medesima; i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato.
30. 601. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   p) previsione di un'ipotesi di incidente di esecuzione quando la pena debba essere rimodulata per effetto di declaratorie di illegittimità costituzionali.
30. 43. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   p) previsione di norme che considerino gli specifici bisogni e diritti delle donne detenute.
30. 44. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Costantino, Pannarale, Duranti, Ricciatti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   p) revisione dell'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modifiche ed integrazioni in materia di visite agli istituti penitenziari per consentire anche ai sindaci ai presidenti delle province ed agli assessori delegati dei predetti enti nel cui territorio siano situati gli istituti penitenziari, di farvi ingresso senza necessità di autorizzazione al fine di verificare le condizioni di vita dei detenuti, compresi quelli in isolamento giudiziario.
30. 45. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   p) revisione della disciplina dei permessi c.d. di necessità previsti dall'articolo 30, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, concedibili da parte dell'autorità giudiziaria competente in relazione alla posizione giuridico processuale del detenuto richiedente, al fine di consentire l'ampliamento dell'area di operatività degli stessi ad ipotesi di eventi familiari anche non di esclusiva gravità qualora siano particolarmente significativi sotto il profilo affettivo e per altre ragioni umanitarie in conformità a quanto specificatamente sancito al riguardo dalle regole penitenziarie europee emanate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa.
30. 157. Bruno Bossio, Locatelli.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   p) introduzione dell'obbligo per l'Amministrazione penitenziaria di interrompere, per almeno 5 giorni, l'esecuzione di plurimi provvedimenti applicativi della sanzione disciplinare dell'esclusione dalle attività in comune laddove questi eccedano la durata prevista dall'articolo 39, primo comma, numero 5, della legge 26 luglio 1975, n. 354, nonché la riduzione a 14 giorni, rispetto agli attuali 15, del limite massimo di durata dell'esclusione dalle attività in comune in conformità alle Raccomandazioni del Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti (CPT) ed in particolare in quelle contenute nel suo 2o Rapporto Generale (1 agosto 2010-31 luglio 2011).
30. 158. Bruno Bossio, Locatelli.

A.C. 2798-A – Articolo 31

ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 31.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nei termini e con la procedura di cui all'articolo 28, decreti legislativi recanti le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 29 e 30 e le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonché le norme di carattere transitorio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 31 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 31.
(Princìpi e criteri direttivi per l'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie).

  Sopprimerlo.
*31. 1. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*31. 2. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

A.C. 2798-A – Articolo 32

ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 32.
(Disposizioni integrative e correttive).

  1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale e penitenziaria, il Governo è autorizzato ad adottare, con la procedura indicata nell'articolo 28, comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dagli articoli 29 e 30.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 32 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 32.
(Disposizioni integrative e correttive).

  Sopprimerlo.
32. 1. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

Art. 32-bis.
(Ufficio dell'Anagrafe dei reati).

  1. È istituito presso il Ministero della giustizia l'Ufficio dell'anagrafe dei reati, al quale il Parlamento e il Governo segnalano l'introduzione di ogni nuova fattispecie punita con sanzioni penali.
  2. L'Ufficio è incaricato di svolgere le apposite indagini statistiche e di promuoverne la diffusione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente elenco:

  Elenco dei decreti legislativi attuativi direttive comunitarie esclusi dalla depenalizzazione:
   1. Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 91 (attuazione della direttiva CEE concernente l'impiego di microrganismi geneticamente modificati);
   2. decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 (attuazione della direttiva CE in materia di immissione sul mercato di biocidi);
   3. decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224 (attuazione di altra direttiva CE sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati);
   4. decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (attuazione della direttiva CE relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano);
   5. decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (attuazione della direttiva CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo e la distribuzione di tessuti e cellule umane);
   6. decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (attuazione della direttiva CE in materia di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti);
   7. decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 (attuazione della direttiva CE relativa a misura comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria).
32. 01. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

A.C. 2798-A – Articolo 33

ARTICOLO 33 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Titolo V
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 33.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

A.C. 2798-A – Articolo 34

ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 34.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2798-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in questione contiene una delega diretta a modificare l'ordinamento penitenziario, secondo una serie di princìpi e criteri direttivi tra i quali la revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative al riconoscimento del diritto all'affettività in carcere.
   considerato che:
    vi sono già depositate diverse proposte di legge, sottoscritte da numerosi parlamentari appartenenti a diverse forze politiche, che ampliano i diritti all'affettività prevedendo:
     la concessione di una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui e che la stessa si svolga in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi;
     che analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza;
     che ai condannati che hanno tenuto regolare condotta possano essere concessi, oltre a quelli già previsti, un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi;
     che per ciascun colloquio ordinario non effettuato sia concesso, ai detenuti e agli internati, un colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di quindici minuti;
     il diritto per i detenuti di trascorrere la terza domenica di ogni mese, a partire dalle ore 14,00, con la famiglia nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza,

impegna il Governo

ai fini dell'emanazione dei decreti attuativi della delega esposta in premessa, a tenere conto delle proposte di legge riguardanti l'affettività in carcere già depositate presso le due Camere.
9/2798-A/1Rostellato, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in questione contiene una delega diretta a modificare l'ordinamento penitenziario, secondo una serie di princìpi e criteri direttivi tra i quali la revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative al riconoscimento del diritto all'affettività in carcere.
   considerato che:
    vi sono già depositate diverse proposte di legge, sottoscritte da numerosi parlamentari appartenenti a diverse forze politiche, che ampliano i diritti all'affettività prevedendo:
     la concessione di una visita al mese della durata minima di sei ore e massima di ventiquattro ore con le persone autorizzate ai colloqui e che la stessa si svolga in locali adibiti o realizzati a tale scopo, senza controlli visivi e auditivi;
     che analoghi permessi possono essere concessi per eventi familiari di particolare rilevanza;
     che ai condannati che hanno tenuto regolare condotta possano essere concessi, oltre a quelli già previsti, un ulteriore permesso della durata di dieci giorni per ogni semestre di carcerazione per coltivare specificatamente interessi affettivi;
     che per ciascun colloquio ordinario non effettuato sia concesso, ai detenuti e agli internati, un colloquio telefonico aggiuntivo, con le persone autorizzate, della durata di quindici minuti;
     il diritto per i detenuti di trascorrere la terza domenica di ogni mese, a partire dalle ore 14,00, con la famiglia nelle aree verdi esistenti presso le case di reclusione, sotto il controllo visivo del personale addetto a tale vigilanza,

impegna il Governo

ai fini dell'emanazione dei decreti attuativi della delega esposta in premessa, a valutare anche il contenuto delle proposte di legge riguardanti l'affettività in carcere già depositate presso le due Camere.
9/2798-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Rostellato, Zan.


   La Camera,
   premesso che:
    il Governo è delegato ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina del processo penale e dell'ordinamento penitenziario;
    in particolare, per la riforma dell'ordinamento penitenziario sono individuati dalla legge specifici criteri direttivi per il riconoscimento del diritto all'affettività delle persone detenute ed internate e delle condizioni generali per il suo esercizio;
    l'obiettivo della delega è evidentemente e giustamente quello di garantire il mantenimento delle relazioni affettive familiari delle persone detenute, rapporti che non riguardano solo quello fra coniugi o conviventi ma anche quello con i figli;
    per favorire ulteriormente i legami con la famiglia e tutelare il diritto alla affettività è auspicabile perciò una maggiore flessibilità degli orari di accesso al carcere anche utilizzando i giorni festivi e le domeniche per i colloqui fra detenuto/a ed i figli minorenni, scolari o studenti, altrimenti costretti ad interrompere giornate di scuola, in situazioni tra l'altro spesso di marginalità sociale;
    è anche opportuno l'adeguamento delle strutture penitenziarie rimuovendo quegli ostacoli, di natura logistica o regolamentare, che si frappongono ad una più completa fruizione della genitorialità,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega, a porre particolare cura agli obiettivi di migliorare e ristabilire le relazioni dei reclusi con le famiglie ed a garantire ai minori, figli di detenuti, che frequentano con regolarità la scuola che le visite ai loro familiari reclusi non collidano con il diritto allo studio e alla frequenza scolastica ed anche che in tutti gli Istituti penitenziari sia garantita un'idonea logistica per gli incontri.
9/2798-A/2Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
    rilevato che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione;
    come da consolidata giurisprudenza, il potere di disciplinare l'immigrazione rappresenta una prerogativa essenziale dello Stato in quanto espressione del controllo del territorio, difatti la regolamentazione dell'ingresso e del soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato è «collegata alla ponderazione di svariati interessi pubblici, quali, ad esempio, la sicurezza e la sanità pubblica, l'ordine pubblico» (sentenze della Corte costituzionale n. 148 del 2008, n. 206 del 2006 e n. 62 del 1994);
    il «reato di ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato» è stato introdotto nel 2009 dall'articolo 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94, (cosiddetto pacchetto sicurezza) che ha modificato il testo unico delle disposizioni circa la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) introducendovi l'articolo 10-bis, in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva c.d. Rimpatri;
    successivamente alla sua introduzione, nell'ordinamento italiano il reato di immigrazione clandestina è stato dichiarato legittimo anche dalla Corte costituzionale (sentenza n. 250 del 2010);
    il reato di immigrazione clandestina vige anche in numerosi altri Stati europei, ad esempio in Francia, Germania e Gran Bretagna, talvolta con pene molto più severe e, pertanto, anche in sede europea, non vi è alcuna pronuncia che abbia dichiarato l'articolo 10-bis contrario a disposizioni comunitarie o internazionali;
    secondo quanto riportato dal rappresentante del Governo pro-tempore (seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 – Camera dei deputati), le denunce per il reato di ingresso e soggiorno clandestino da agosto 2009 ad aprile 2011 «sono state oltre 43 mila. Nello stesso periodo risultano denunciati per il reato di violazione e reiterata violazione dell'ordine di allontanamento del questore oltre 56 mila stranieri; quanto alle espulsioni, queste sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila»;
    successivamente alla legge delega che ha disposto l'abrogazione del reato di clandestinità, gli sbarchi sulle nostre coste sono aumentati fino a raggiungere la cifra di 125.000 solo da gennaio 2014, come attestato dal capo Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno, in audizione alle Commissioni riunite I e II il 15 settembre 2014;
    l'abrogazione del reato di immigrazione clandestina, ha inviato messaggi errati e incoraggiato tutte quelle organizzazioni che prosperano sulla tratta degli esseri umani, particolarmente grave quando si tratta di minori e donne in stato di gravidanza,

impegna il Governo

ad adottare tutte le più opportune iniziative, anche con provvedimenti di natura emergenziale, al fine di ripristinare il reato di immigrazione clandestina, così come previsto dall'articolo 10-bis del T.U. Immigrazione, e rendere efficaci ed effettive le modalità di espulsione di tutti i clandestini presenti sul territorio del nostro Stato, nonché ripristinare, al fine di rendere efficaci, le azioni di respingimento anche in accordo con i paesi di partenza.
9/2798-A/3Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
    preso atto che il provvedimento in esame pur modificando norme afferenti il codice di procedura penale non prevede ulteriori risorse finanziarie per lo sviluppo del processo telematico;
    rilevato che per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare risorse finanziarie al fine di consentire la definitiva implementazione del processo cosiddetto telematico, anche, ed in particolar modo al settore penale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare atte a consentire una definitiva implementazione all'utilizzo del solo processo cosiddetto telematico, in particolar modo, nel settore penale.
9/2798-A/4Attaguile.


   La Camera,
   rilevato che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica in materia di immigrazione e protezione internazionale;
   considerato che:
    la protezione umanitaria è una forma di protezione (non internazionale) diversa rispetto allo status di rifugiato e allo status di protezione sussidiaria, e infatti è disciplinata dal Testo Unico sull'immigrazione e dal decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
    detta forma di protezione è riconosciuta al richiedente protezione internazionale quando la Commissione Territoriale, pur non accertando la sussistenza di esigenze di protezione internazionale, ritiene che esistano seri motivi di carattere umanitario che giustificano la permanenza del richiedente sul territorio nazionale;
    la disposizione normativa non enuncia in via esemplificativa quali debbano essere considerati i seri motivi, pertanto, è suscettibile di ampia interpretazione e pertanto si presti a maggior utilizzo, costituendo la forma di protezione più riconosciuta ai richiedenti asilo;
    la normativa italiana non definisce in termini univoci quali siano le esigenze di protezione umanitaria di un individuo: l'articolo 5, comma 6 del decreto legislativo n. 286 del 1998 adotta una previsione di carattere generale che consente la tutela di una vasta categoria di fattispecie soggettive, non riconducibili alla protezione internazionale;
    la mancanza assoluta di una disciplina normativa che definisca il contenuto del titolo di soggiorno per motivi umanitari, i diritti a esso connessi e le modalità di rilascio e rinnovo del titolo stesso, ha causato l'adozione di prassi del tutto difformi da territorio a territorio;
    valutato che la protezione umanitaria non rientra nella nozione di protezione internazionale ed altresì va ad aggiungersi ad altre forme di protezione già previste dal nostro ordinamento,

impegna il Governo

ad assumere le più opportune iniziative, anche di urgenza, al fine di razionalizzare i sistemi di protezione già disposti dal nostro ordinamento, mediante l'abrogazione dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo n. 286 del 1998.
9/2798-A/5Borghesi.


   La Camera,
   rilevato che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione;
    con decisione n. 575/2007/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 l'Unione europea ha istituito un Fondo Europeo per i rimpatri il cui obiettivo «è sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per migliorare la gestione dei rimpatri in tutte le sue dimensioni, sulla base del principio di una possibile gestione integrata del problema (rimpatri forzati e rimpatri volontari assistiti)»;
    in particolare, dal sito del Ministero dell'interno, viene precisato che «Gli obiettivi del fondo mirano a: introdurre una gestione integrata dei rimpatri e migliorarne l'organizzazione e l'attuazione da parte degli Stati membri; rafforzare la cooperazione tra Stati membri nel quadro della gestione integrata dei rimpatri e della loro attuazione; promuovere un'applicazione efficace e uniforme delle norme comuni concernenti il rimpatrio, conformemente all'evoluzione della politica condotta in tale settore; predisporre un'ampia gamma di misure per incoraggiare programmi di rimpatrio volontario dei cittadini di Paesi terzi e, se necessario, operazioni di rimpatrio forzato per tali persone, nel pieno rispetto dei principi umanitari e della loro dignità»;
    il contributo finanziario offerto dal Fondo assume la forma di sovvenzione e prevede il co-finanziamento da parte dello Stato membro che ne fruisce;
    con l'articolo 6 vengono disposti per l'accoglienza ingenti investimenti, in particolare per le somme di Euro 50.850.570 ed euro 62.700.000, che vengono pertanto sottratte alle risorse disposte per l'attuazione dei rimpatri;
    la Direttiva Rimpatri (2008/115) all'articolo 8 dispone l'allontanamento anche forzato dei cittadini di Paesi terzi clandestini,

impegna il Governo

a dare immediata attuazione e rendere effettivo il recepimento della direttiva 2008/115/CE («Direttiva Rimpatri»), in particolare dell'articolo 8, comma 4, procedendo all'impiego esclusivo dei fondi comunitari e nazionali all'allontanamento e rimpatrio effettivo dei clandestini.
9/2798-A/6Bossi.


   La Camera,
   preso atto che il disegno di legge di cui sopra rappresenta, a partire dal decreto-legge «Severino» del 22 dicembre 2011, n. 211, l'ennesimo provvedimento teso a consolidare un atteggiamento «arrendista» che continua a provocare danni, ormai irreparabili, alla sicurezza dei cittadini, come attesta il forte e continuo aumento dei reati;
   preso atto che da un lato i detenuti vengono «premiati» con provvedimenti come il presente disegno di legge prevede nell'ampia delega concessa al Governo, mentre nessun investimento viene fatto per gli agenti di polizia penitenziaria;
   preso atto che da tempo gli organici della polizia penitenziaria risultano essere, rispetto agli organici previsti dalle rispettive piante, vacanti anche a causa delle norme afferenti il contenimento della spesa del personale,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per destinare ulteriori risorse finanziare affinché si consenta al Ministero della giustizia di far fronte al maggior carico di lavoro determinato dalle norme della presente proposta di legge, attraverso l'aumento delle piante organiche o comunque la piena copertura delle esistenti.
9/2798-A/7Busin.


   La Camera,
   preso atto che il disegno di legge di cui sopra rappresenta, a partire dal decreto-legge «Severino» del 22 dicembre 2011, n. 211, l'ennesimo provvedimento teso a consolidare un atteggiamento «arrendista» che continua a provocare danni, ormai irreparabili, alla sicurezza dei cittadini, come attesta il forte e continuo aumento dei reati;
   rilevato che occorre, al fine di non consentire ulteriori misure «mascherate» di indulto o similari, che di fatto, da un lato, provocano grave allarme sociale, e dall'altro lato, denotano come lo Stato non è in grado di eseguire concretamente le pene inflitte, modificare l'attuale sistema processuale che non consente una giustizia in temi rapidi, certi e ragionevoli;
   rilevato che per consentire la modifica dell'attuale sistema processuale occorre stanziare ulteriori risorse finanziarie,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di valutare l'opportunità di introdurre, un sistema volto a prevedere una «sorta di garanzia» da parte di alcuni soggetti predeterminati, anche in termini di responsabilità personale, che la misura disposta dell'esecuzione della pena sia effettivamente scontata presso il domicilio.
9/2798-A/8Caparini.


   La Camera,
   preso atto che il disegno di legge di cui sopra rappresenta, a partire dal decreto-legge «Severino» del 22 dicembre 2011, n. 211, l'ennesimo provvedimento teso a consolidare un atteggiamento «arrendista» che continua a provocare danni, ormai irreparabili, alla sicurezza dei cittadini, come attesta il forte e continuo aumento dei reati, e a screditare il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine;
   considerato che il controllo delle persone che scontano la pena presso il loro domicilio può anche essere svolto attraverso l'impiego di strumenti atti al controllo a distanza,

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative al fine di valutare l'opportunità di intensificare e portare a regime, o comunque ripristinare, misure che consentano, attraverso l'adozione di strumenti atti al controllo a distanza, la verifica che l'esecuzione della pena sia effettivamente scontata presso il proprio domicilio.
9/2798-A/9Fedriga.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
   rilevato, altresì, che il provvedimento legislativo in parola, anche indirettamente, tende a porre norme che vanno ad incidere sull'attuale politica dell'immigrazione;
   considerato che:
    i centri di identificazione ed espulsione, sono strutture destinate al trattenimento, convalidato dal giudice di pace, degli stranieri extracomunitari irregolari e destinati all'espulsione e si propongono di evitare la dispersione degli immigrati irregolari sul territorio e di consentire la materiale esecuzione, da parte delle forze dell'ordine, dei provvedimenti di espulsione emessi nei confronti degli irregolari;
    l'istituzione e l'operatività di tali centri, sono del tutto in linea con quanto dispone e richiede l'Unione europea, poiché è la stessa direttiva 2008/115/CE («direttiva rimpatri») a prevedere, agli articoli 15 e 16, il «trattenimento» «in appositi centri di permanenza temporanea» «per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di rimpatrio» e ad imporre agli Stati membri, tra cui l'Italia, l'adozione di «norme chiare, trasparenti ed eque per definire una politica di rimpatrio efficace quale elemento necessario di una politica d'immigrazione correttamente gestita»;
    oltre al «trattenimento» nei centri di identificazione ed espulsione, necessario per procedere all'effettiva espulsione dei clandestini, sempre la direttiva cosiddetta rimpatri (direttiva 2008/115/CE) dispone altresì che «al fine di agevolare la procedura di rimpatrio si sottolinea la necessità di accordi comunitari e bilaterali di riammissione con i Paesi terzi»;
    secondo i dati del Rapporto sui CIE del luglio 2014 approvato dalla Commissione Straordinaria per la Tutela e Promozione dei Diritti Umani, il numero dei clandestini rimpatriati molto molto esiguo;
    vi è da attendersi un numero ancora inferiore per l'anno in corso alla luce della chiusura e riconversione in atto dei Centri di Identificazione ed Espulsione;
    invece, secondo quanto riportato dall'allora rappresentante del Governo pro-tempore nella seduta della I Commissione del 5 luglio 2011 le espulsioni sono state, dal 2008 al 2010, circa 60 mila;
    la Direttiva cosiddetta Rimpatri dispone il trattenimento in appositi centri fino a 18 mesi ai fini non solo dell'identificazione ma soprattutto dell'allontanamento effettivo del clandestino,

impegna il Governo

a rendere effettivo il recepimento della direttiva 2008/115/CE («Direttiva Rimpatri»), in particolare dell'articolo 15, comma 6, ripristinando i tempi di trattenimento nei CIE a 18 mesi, anziché agli attuali tre mesi improrogabili, e procedendo in modo celere all'identificazione e al rimpatrio dei clandestini presenti sul territorio italiano, mediante anche il rinnovo e la stipula di accordi con i Paesi di origine.
9/2798-A/10Grimoldi.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
   premesso che:
    la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
    attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari e con celerità imparagonabili;
    in questo contesto, mentre si attende una riforma organica della magistratura onoraria, appare utile procedere ad una stabilizzazione dell'incarico dei magistrati onorari in esercizio,

impegna il Governo

a prevedere, al fine di aumentare l'efficienza del sistema giudiziario, anche con provvedimenti di natura emergenziale, in attesa della complessiva riforma dell'ordinamento dei magistrati onorari, che il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, vice procuratore onorario o giudice onorario di tribunale alla scadenza del mandato, ovvero che sia stato prorogato, venga rinnovato nell'incarico, subordinatamente al giudizio di idoneità, fino alla cessazione dalle funzioni al settantatesimo anno di età.
9/2798-A/11Guidesi.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
   premesso che:
    rilevato come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo penale, è necessario procedere con interventi atti ad aumentare l'efficienza del sistema giudiziario, ed in particolare, attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, mentre procedere solo a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario,

impegna il Governo

a prevedere provvedimenti, anche di natura emergenziale, al fine aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso la stabilizzazione del personale precario dell'amministrazione giudiziaria, poiché il solo procedere a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario, e ciò al fine di un maggiore affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino e del lavoratore ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente.
9/2798-A/12Invernizzi.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
   premesso che:
    preso atto che il solo procedere a modificazioni normative tese all'introduzione o modificazione o integrazione di istituti esistenti, non consente alcun aumento di efficace ed effettivo aumento dell'efficienza del sistema giudiziario;
    rilevato, pertanto, come ancora una volta per ottenere efficienza e speditezza con riforme del processo penale, nonché al fine di procedere anche allo smaltimento dell'arretrato giudiziario, è necessario incidere con interventi che effettivamente consentano un aumento dell'efficienza del sistema giudiziario, in particolare, attraverso l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria ovvero con l'indizione di uno o più bandi di concorso straordinario per l'accesso alla magistratura ordinaria,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, anche di natura emergenziale, al fine di aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso in primo luogo l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria e l'indizione per l'anno 2015 e per l'anno 2016 di uno o più bandi di concorso straordinario per l'accesso alla magistratura ordinaria, e ciò per rendere maggiore l'affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente, nonché al fine di smaltire l'arretrato penale.
9/2798-A/13Molteni.


   La Camera,

impegna il Governo

ad adottare provvedimenti, anche di natura emergenziale, al fine di aumentare l'efficienza del sistema giudiziario attraverso in primo luogo l'aumento dell'organico della magistratura ordinaria e l'indizione per l'anno 2015 e per l'anno 2016 di uno o più bandi di concorso straordinario per l'accesso alla magistratura ordinaria, e ciò per rendere maggiore l'affidamento da parte delle imprese e degli investitori e soprattutto tenendo in imprescindibile considerazione il diritto del cittadino ad un facile accesso ed una giustizia qualitativamente soddisfacente, nonché al fine di smaltire l'arretrato penale.
9/2798-A/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Molteni.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
   premesso che:
    la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
    attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari e con celerità imparagonabili;
    in questo contesto, mentre si attende una riforma organica della magistratura onoraria, appare utile procedere ad un aumento delle competenze dei giudici di pace, tali da consentire con celerità di diminuire l'arretrato esistente e di consentire, per il futuro, tempi più coerenti con la ragionevole durata del processo,

impegna il Governo

a prevedere, anche con provvedimenti di natura emergenziale, l'assegnazione dei giudizi penali pendenti dinanzi ai Tribunali per i reati minori, al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione.
9/2798-A/14Gianluca Pini.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
   premesso che:
    la magistratura onoraria non ha più un ruolo complementare e occasionale dell'amministrazione della giustizia;
    attualmente sussistono diverse categorie di giudici onorari, con altrettanto diversi criteri di selezione, con diverse retribuzioni e così diverse durate di rapporti di lavoro, ma tutti improntati ad una precarietà non giustificata dalla esemplare qualità del servizio che sempre più viene fornito con alto tasso di professionalità dai magistrati onorari e con celerità imparagonabili;
    in questo contesto, mentre si attende una riforma organica della magistratura onoraria, appare utile procedere ad un aumento delle competenze dei giudici di pace, tali da consentire con celerità di diminuire l'arretrato esistente e di consentire, per il futuro, tempi più coerenti con la ragionevole durata del processo,

impegna il Governo

a prevedere, l'assegnazione dei giudizi penali pendenti dinanzi ai Tribunali per i reati minori, al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione.
9/2798-A/14. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
   tenuto conto che il provvedimento in esame impone sugli attuali Tribunali, esistenti ulteriori carichi di lavoro che non possono essere efficacemente svolti se non attraverso una modifica dell'attuale geografia giudiziaria;
   premesso che:
    la politica di revisione della geografia giudiziaria adottata dai precedenti Governi con l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, — soppressione di tutte le sezioni distaccate dei tribunali, di quasi tutti i tribunali non capoluogo di provincia e degli uffici dei giudici di pace —, in un contesto di grave crisi del settore giustizia, ha ulteriormente aggravato la situazione del sistema. Ed, infatti, facendo solo «cassa» nell'immediato per importi modesti — senza peraltro che vengano tenuti in debita considerazione i costi del trasferimento del personale e delle risorse materiali — e producendo nel breve delle diseconomie di scala, dovute alla creazione di macro strutture di tribunali che risulteranno dei veri e propri «carrozzoni», tali da compromettere ulteriormente il già carente servizio della giustizia, causerà che molti cittadini saranno indotti, di fatto, a rinunciare alla tutela costituzionalmente garantita dei propri diritti in una sede accentrata e molte volte lontana, a discapito di una giustizia di prossimità, che, come dimostrano i dati statistici, è efficiente e oltremodo la più conforme ai parametri europei;
    rilevato che i decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 «Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148» e 7 settembre 2012, n. 156 «Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148», disattendono le indicazioni contenute nei pareri delle Commissioni Giustizia della Camera dei deputati e del Senato, che rilevavano come i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 1, comma 2, della delega prevista dalla legge n. 148 del 2011, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 138 del 2011, fossero stati recepiti solo in parte, poiché non si teneva conto, tra l'altro, dell'estensione del territorio, del numero degli abitanti, dei carichi di lavoro e dell'indice delle sopravvenienze, della specificità territoriale del bacino di utenza, anche con riguardo alla situazione infrastrutturale e del tasso d'impatto della criminalità organizzata, oltre a non preservare nuove strutture recentemente finanziate,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza un provvedimento normativo anche urgente, correttivo dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, ed in particolare prevedere che presso le sedi dei 30 Tribunali ordinari soppressi, siano istituite Sezioni Distaccate dei Tribunali accorpanti, con un'articolazione minima delle loro funzioni comprendente competenze riferite all'ex circondario e con distacco di strutture delle Procure accorpanti che eviti eccessive difficoltà di accesso al servizio giustizia per le popolazioni insediate.
9/2798-A/15Rondini.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
   preso atto che il disegno di legge di cui sopra rappresenta, a partire dal decreto-legge «Severino» del 22 dicembre 2011, n. 211, l'ennesimo provvedimento teso a consolidare un atteggiamento «arrendista» che continua a provocare danni, ormai irreparabili, alla sicurezza dei cittadini;
   rilevato che sia stato condannato per un delitto non colposo e ne commette un altro non deve poter consentire all'imputato di poter accedere alla non applicazione della misura della custodia cautelare in carcere,

impegna il Governo

ad adottare un provvedimento, anche di natura emergenziale, che introduca l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere ove commettano un delitto non colposo per coloro cui sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99 del codice di procedura penale.
9/2798-A/16Saltamartini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena;
    preso atto che con il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché di impiego di medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale, sono state introdotte disposizioni che di fatto hanno attuato un depotenziamento delle misure atte a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti, atteso che si è proceduto ad un forte indebolimento di dette misure poiché si è prevista la soppressione della distinzione tra droghe «leggere» e «pesanti»;
    ritenuto che appare opportuno prevedere delle misure specifiche per i cittadini extracomunitari che si macchiano dei reati di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, anche al fine di non gravare sulle ridotte risorse pubbliche destinate al settore,

impegna il Governo

a considerare la necessità di incidere ulteriormente sviluppando e intensificando la politica di sottoscrizione di accordi bilaterali o multilaterali con i Paesi di provenienza dei rei stranieri, al fine di consentire che i medesimi siano con immediatezza rimpatriati per scontare la pena nel loro Paese di origine e di informare il Parlamento entro sei mesi dall'approvazione del presente ordine del giorno dello stato di avanzamento degli accordi bilaterali/multilaterali in parola.
9/2798-A/17Simonetti.


   La Camera,
   considerato che l'articolo 29, nell'ambito della delega per la riforma del processo penale, individua princìpi e criteri direttivi della nuova disciplina in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione;
   considerata altresì l'importanza della tutela della Privacy e della riservatezza dei dati,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di mettere in campo tutti gli strumenti atti a garantire – con finalità di tutela della privacy, nonché di riservatezza dei dati – che i software utilizzati nel corso di indagini per le intercettazioni telefoniche o per la captazione di dati informatici abbiano requisiti di qualità e sicurezza tali da impedirne la vulnerabilità e l'accessibilità da parte di soggetti non autorizzati, con rischi di diffusione e di falsificazione dei dati in tal modo acquisiti.
9/2798-A/18Giulietti, Lodolini.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il disegno di legge C. 2798 nel testo modificato dagli emendamenti approvati;
    rilevato che il provvedimento, al fine di dare attuazione al principio della ragionevole durata dei processi anche attraverso la predeterminazione della durata delle diverse fasi del procedimento, prevede, tra l'altro, termini certi sia per l'iscrizione della notizia di reato che per la richiesta di archiviazione o per l'esercizio dell'azione penale;
    sottolineata l'esigenza di garantire agli uffici giudiziari strumenti organizzativi e risorse adeguate, sia con riferimento all'adeguamento delle piante organiche che alla copertura dei posti vacanti relativi al personale togato ed a quello amministrativo, affinché possa essere data attuazione concreta alle predette disposizioni, che, fissano termini prevedibili alle fasi del procedimento penale,

impegna il Governo

a monitorare le piante organiche del personale giudiziario degli uffici giudiziari per verificarne l'adeguatezza sotto il profilo organizzativo in relazione agli specifici carichi di lavoro, anche alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, al fine di adottare tutte le iniziative anche di natura economico-finanziaria che consentano di dare concreta applicazione a tali disposizioni.
9/2798-A/19Ermini.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'A.C. 2798 – A. «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
   premesso che;
    in particolare l'articolo 29 individua princìpi e criteri direttivi per la riforma del processo penale in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione, elencando, una serie di princìpi e criteri direttivi,

impegna il Governo

nell'esercizio della delega di cui all'articolo 29, tenendo conto del proficuo ed intenso lavoro fatto dalla commissione giustizia nel corso dell'esame del provvedimento, a coinvolgere, con le modalità che riterrà necessarie gli organismi rappresentativi delle componenti essenziali dell'ordinamento giudiziario, nonché le associazioni rappresentative del mondo dell'informazione interessate dalle nuove norme in materia di intercettazioni, quali, ad esempio, il consiglio dell'Ordine dei giornalisti e la Federazione Nazionale della stampa.
9/2798-A/20Verini.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge AC 2798-A ed abbinate, attualmente all'esame dell'Assemblea, prevede «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'Ordinamento Penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    nell'ambito della discussione sono state respinte tutte le proposte emendative presentate in Commissione ed in Assemblea in ordine alla revisione delle norme dell'Ordinamento Penitenziario, tra cui quelle inerenti le modifiche agli Articoli 4-bis della Legge 26 luglio 3975, n. 354 e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazione, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefici penitenziari e le altre misure alternative alla detenzione nei confronti dei detenuti e degli internati che non abbiano collaborato con la Giustizia;
    la Commissione Ministeriale istituita dal Ministero della Giustizia con decreto ministeriale 10 giugno 2013 per elaborare «proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale», aveva espresso parere favorevole alla revisione della norma che prescrive la preclusione assoluta all'accesso ai benefici penitenziari da parte dei soggetti autori di reati di cui all'articolo 4-bis comma 1 Legge 354 del 1975, per il solo fatto della loro mancata «collaborazione» con la Giustizia (articolo 58-ter);
    la Corte costituzionale, più volte si è pronunciata in materia di benefici penitenziari, valutando come «costituzionalmente vincolante» il criterio che esclude «rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata caso per caso» (Sentenze n. 436/1999, n. 257/2006 e n. 79/2007), evitando un automatismo «sicuramente in contrasto con i princìpi di proporzionalità ed individualizzazione della pena» (Corte costituzionale, Sentenza n. 255/2006);
    in tal senso appare del tutto razionale restituire alla Magistratura di Sorveglianza la possibilità di valutare se esistano elementi specifici che depongano nel senso di un positivo percorso rieducativo del condannato di cui si discute, tale da consentire – con specifica motivazione – l'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale nonostante l'assenza di una collaborazione resa ai sensi dell'articolo 58-ter della legge n. 354 del 1975;
   preso atto:
    della disponibilità più volte espressa dal Governo a rivedere norme che, nell'automaticità della loro applicazione, sono evidentemente lesive di diritti costituzionali e del principio del carattere riabilitativo della pena,

impegna il Governo

a rivedere le clausole di ostatività ai benefici premiali ed alle altre misure alternative alla detenzione per i detenuti, in special modo dinanzi a condanne all'ergastolo, previste dall'articolo 4-bis dell'Ordinamento Penitenziario, nella direzione di una loro armonizzazione con quanto previsto dalla Costituzione Repubblicana e dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti Umani e delle Libertà Fondamentali nella direzione indicata dalla Commissione Palazzo ed espressamente contenuta e richiamata nel presente Ordine del Giorno nonché a rivedere la pena dell'ergastolo nella direzione della sua abolizione e sostituzione con una pena temporanea di durata definita.
9/2798-A/21Bruno Bossio, Locatelli, Leva.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di traffico di influenze illecite previsto dall'articolo 346, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/22Prodani, Segoni, Rizzetto, Mucci, Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Turco.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di traffico di influenze illecite previsto dall'articolo 346, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/22. (Testo modificato nel corso della seduta) Prodani, Segoni, Rizzetto, Mucci, Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/23Segoni, Rizzetto, Mucci, Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Prodani, Turco.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di resistenza a pubblico ufficiale previsto dall'articolo 337, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Segoni, Rizzetto, Mucci, Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Prodani, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio previsto dall'articolo 326, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/24Rizzetto, Mucci, Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio previsto dall'articolo 326, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/24. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto, Mucci, Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di abuso d'ufficio previsto dall'articolo 323, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/25Mucci, Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di abuso d'ufficio previsto dall'articolo 323, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/25. (Testo modificato nel corso della seduta) Mucci, Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/26Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di truffa previsto dall'articolo 640, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/27Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di truffa previsto dall'articolo 640, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di corruzione per l'esercizio della funzione previsto dall'articolo 318 del codice penale.
9/2798-A/28Barbanti, Artini, Baldassarre, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di corruzione per l'esercizio della funzione previsto dall'articolo 318 del codice penale.
9/2798-A/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Barbanti, Artini, Baldassarre, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto dall'articolo 319-quater, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/29Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto dall'articolo 319-quater, comma 1, del codice penale.
9/2798-A/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Bechis, Barbanti, Artini, Baldassarre, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame dell'atto Camera n. 2798-A e proposte di legge abbinate, recante «Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi e per un maggiore contrasto del fenomeno corruttivo, oltre che all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena»;
    l'articolo 4 prevede modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo che modifica la pena edittale aumentando il minimo della pena sia detentiva sia pecuniaria;
    l'articolo 5 prevede modifiche all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto aumentando, anche in questo caso, il minimo di pena edittale sia detentiva sia pecuniaria;
    nell'ambito di una complessiva revisione del sistema penale italiano, considerando la modifica delle norme di diritto penale sostanziale, si ritiene che l'aumento di alcuni minimi edittali di pena ovvero la fissazione di un minimo per i reati che non lo prevedono, potrebbe offrire un'ulteriore e rinnovata deterrenza volta alla punizione dei recidivi;
    non s'intenderebbe, quindi, operare un aggravamento indiscriminato delle pene per la punizione dei colpevoli al momento della commissione del loro primo reato, poiché già oggi, a legislazione vigente, attraverso i meccanismi del consueto riconoscimento delle attenuanti generiche, della sospensione condizionale delle pena, e ove possibile dell'applicazione del decreto penale di condanna, molto spesso, l'imputato incensurato evita, giustamente, la pena detentiva;
    l'introduzione di un sistema di minimi edittali di pena in genere più elevato servirebbe piuttosto a garantire che i soggetti dediti alla delinquenza, già condannati, perciò recidivi, non possano approfittare di minimi di pena eccessivamente esigui, che se applicati con i meccanismi premiali citati ovvero unitamente ai riti speciali previsti dall'ordinamento possono condurre ad una immediata liberazione dell'imputato recidivo, che, nuovamente condannato, può ciò nonostante tornare a delinquere,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di truffa previsto dall'articolo 640, comma 2, del codice penale.
9/2798-A/30Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità d'intervenire, anche con idonee misure normative, al fine di aumentare il minimo edittale della pena del reato di truffa previsto dall'articolo 640, comma 2, del codice penale.
9/2798-A/30. (Testo modificato nel corso della seduta)  Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Rizzetto, Segoni, Prodani, Turco.