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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 16 settembre 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 settembre 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiello, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Zampa, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amendola, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bernardo, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Casero, Castiello, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fauttilli, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garofani, Gentiloni Silveri, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Palma, Pes, Picchi, Piccoli Nardelli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rostan, Rughetti, Sanga, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sorial, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Zampa, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 settembre 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SBROLLINI ed altri: «Disposizioni per la promozione dell'educazione motoria e della cultura sportiva, per il sostegno del percorso formativo degli studenti atleti e per il riconoscimento delle professioni relative alle attività motorie e sportive» (3309);
   MINARDO: «Modifica all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, concernente la classe di frequenza per la partecipazione ai percorsi di alternanza scuola-lavoro» (3310).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   XII Commissione (Affari sociali):
  MANTERO ed altri: «Norme in materia di contrasto dello spreco alimentare e per lo sviluppo del consumo critico e sostenibile» (3248) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, X, XIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di venticinque risoluzioni approvate nella tornata dal 6 al 9 luglio 2015, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce le procedure dell'Unione nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti dell'Unione nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (testo codificato) (Doc. XII, n. 751) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla difesa contro le pratiche di prezzi pregiudizievoli nella vendita di navi (testo codificato) (Doc. XII, n. 752) - alla IX Commissione (Trasporti);
Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio che approva, a nome dell'Unione europea, la dichiarazione sulla concessione di possibilità di pesca nelle acque UE ai pescherecci battenti bandiera della Repubblica bolivariana del Venezuela nella zona economica esclusiva al largo delle coste della Guyana francese (Doc. XII, n. 753) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione relativa alla posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 3/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, che iscrive l'eccedenza dell'esercizio 2014 (Doc. XII, n. 754) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 4/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, che accompagna la proposta di mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per la Romania, la Bulgaria e l'Italia (Doc. XII, n. 755) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 1/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015, sezione III – Commissione, che accompagna la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 1316/2013 (Doc. XII, n. 756) – alla V Commissione (Bilancio);
   Risoluzione concernente la posizione del Consiglio sul progetto di bilancio rettificativo n. 5/2015 dell'Unione europea per l'esercizio 2015 – Rispondere alle pressioni migratorie (Doc. XII, n. 757) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Risoluzione recante le raccomandazioni del Parlamento europeo alla Commissione sui negoziati riguardanti il partenariato transatlantico su commercio e investimenti (TTIP) (Doc. XII, n. 758) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 759) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, del protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Serbia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (Doc. XII, n. 760) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa al rinnovo dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica dell'India (Doc. XII, n. 761) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e le Isole Fær Øer che associa le Isole Fær Øer al programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 (2014-2020) (Doc. XII, n. 762) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla costituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema unionale di scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (Doc. XII, n. 763) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   Risoluzione legislativa sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai marittimi, che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE, 2002/14/CE, 98/59/CE e 2001/23/CE (Doc. XII, n. 764) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e la Confederazione svizzera che associa la Confederazione svizzera al programma quadro di ricerca e innovazione – Orizzonte 2020 e al programma di ricerca e formazione della Comunità europea dell'energia atomica che integra Orizzonte 2020, e che disciplina la partecipazione della Confederazione svizzera alle attività condotte dall'impresa comune «Fusion for Energy» per la realizzazione di ITER (Doc. XII, n. 765) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'iniziativa per favorire l'occupazione verde: sfruttare le potenzialità dell'economia verde di creare posti di lavoro (Doc. XII, n. 766) – alla XI Commissione (Lavoro);
   Risoluzione sull'elusione e l'evasione fiscale quali sfide per la governance, la protezione sociale e lo sviluppo nei paesi in via di sviluppo (Doc. XII, n. 767) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'efficienza delle risorse: transizione verso un'economia circolare (Doc. XII, n. 768) – alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive);
   Risoluzione sull'agenda europea in materia di sicurezza (Doc. XII, n. 769) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Risoluzione sulla situazione nello Yemen (Doc. XII, n. 770) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle sfide in materia di sicurezza nella regione del Medio Oriente e del Nord Africa e le prospettive di stabilità politica (Doc. XII, n. 771) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sull'attuazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 maggio 2001 sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (Doc. XII, n. 772) – alla VII Commissione (Cultura);
   Risoluzione sul nuovo approccio dell'UE nei confronti dei diritti umani e della democrazia – Valutazione delle attività svolte dal Fondo europeo per la democrazia (EED) fin dalla sua istituzione (Doc. XII, n. 773) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sul Bahrein e in particolare sul caso di Nabeel Rajab (Doc. XII, n. 774) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione di due pastori cristiani in Sudan (Doc. XII, n. 775) – alla III Commissione (Affari esteri).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 settembre 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Progetto di relazione congiunta del Consiglio e della Commissione sull'attuazione di un quadro rinnovato di cooperazione europea in materia di gioventù per il 2015 (2010-2018) (COM(2015) 429 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali);
   Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione e alla firma, a nome dell'Unione europea, dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea e il Regno del Marocco relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, dei prodotti agricoli trasformati, del pesce e dei prodotti della pesca e recante modifica dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e il Regno del Marocco, dall'altra (COM(2015) 446 final e COM(2015) 448 final), corredate dai rispettivi allegati (COM(2015) 446 final – Annex 1 e COM(2015) 448 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dall'Autorità nazionale anticorruzione.

  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, con lettera in data 14 settembre 2015, ha trasmesso la segnalazione n. 5 del 2015, adottata ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera f), del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente proposte di modifica alla disciplina in materia di accertamento e sanzioni contenuta nel capo VII del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 15 settembre 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/29/UE che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (204).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla II Commissione (Giustizia) e, per le conseguenze di carattere finanziario, alla V Commissione (Bilancio) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea). Tali Commissioni dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 26 ottobre 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: MODIFICHE AL CODICE PENALE E AL CODICE DI PROCEDURA PENALE PER IL RAFFORZAMENTO DELLE GARANZIE DIFENSIVE E LA DURATA RAGIONEVOLE DEI PROCESSI NONCHÉ ALL'ORDINAMENTO PENITENZIARIO PER L'EFFETTIVITÀ RIEDUCATIVA DELLA PENA (A.C. 2798-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; CAPARINI ED ALTRI; FRATOIANNI E DANIELE FARINA; DI LELLO; ERMINI ED ALTRI; GULLO; GULLO; BRUNO BOSSIO ED ALTRI (A.C. 370-372-373-408-1285-1604-1957-1966-1967-3091)

A.C. 2798-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

Sull'emendamento 7.601 con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione: al medesimo emendamento, dopo le parole: per materia inserire le seguenti: e per i profili finanziari.

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2798-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo I
MODIFICHE AL CODICE PENALE

Capo I
ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE E MODIFICHE AI LIMITI DI PENA PER I DELITTI DI SCAMBIO ELETTORALE POLITICO-MAFIOSO, FURTO E RAPINA

Art. 1.
(Condotte riparatorie).

  1. Dopo l'articolo 162-bis del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 162-ter. – (Estinzione del reato per condotte riparatorie). – Nei casi di procedibilità a querela soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ha riparato interamente, entro il termine massimo della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, il danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento, e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato.
  Quando dimostra di non aver potuto adempiere, per fatto a lui non addebitabile, entro il termine di cui al primo comma, l'imputato può chiedere al giudice la fissazione di un ulteriore termine, non superiore a sei mesi, per provvedere al pagamento, anche in forma rateale, di quanto dovuto a titolo di risarcimento; in tal caso il giudice, se accoglie la richiesta, ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito, imponendo, se necessario, specifiche prescrizioni. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso. Si applica l'articolo 240, secondo comma.
  Il giudice dichiara l'estinzione del reato, di cui al primo comma, all'esito delle condotte riparatorie».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Condotte riparatorie).

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole:, quando l'imputato ha riparato interamente con le seguenti: e ha il diritto di precludere l'applicazione del presente istituto se l'imputato non ha riparato interamente.
1. 151. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sopprimere la parola: interamente.
1. 202. Santelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo la parola: il danno inserire le seguenti: patrimoniale nonché non patrimoniale.
1. 305. Paolo Bernini.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: cagionato dal reato con le seguenti: realizzato dalle condotte illecite poste in essere dallo stesso.
1. 306. Nicola Bianchi.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, sostituire le parole: o, con la seguente e.
1. 307. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, dopo le parole: il risarcimento, inserire le seguenti: anche per i profili non patrimoniali,
1. 308. Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, primo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il risarcimento del danno può essere riconosciuto anche in seguito ad offerta reale ai sensi degli articoli 1208 e seguenti del codice civile, formulata dall'imputato e non accettata dalla persona offesa, ove il giudice riconosca la congruità della somma offerta a tale titolo.
1. 3. Parisi, Occhiuto, Sisto.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un anno.
1. 150. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: un mese.
1. 309. Cecconi.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi con le seguenti: tre mesi.
1. 310. Castelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sopprimere le parole:, anche in forma rateale,
1. 311. Cozzolino.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 200.000,
1. 314. Dadone.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 100.000,
1. 313. Daga.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, dopo le parole:, anche in forma rateale, inserire le seguenti: se l'importo non è inferiore a euro 80.000,
1. 312. Dall'Osso.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: dovuto con le seguenti: stabilito dal giudice.
1. 315. Chimienti.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, secondo comma, primo periodo sopprimere le parole:, se necessario,.
1. 316. D'Ambrosio.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, sopprimere il terzo comma.
1. 302. Gallinella, Massimiliano Bernini.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo comma, dopo le parole: Il giudice dichiara aggiungere le seguenti:, sentite le parti e la persona offesa,
1. 317. Corda.

  Al comma 1, capoverso Art. 162-ter, terzo comma, dopo la parola: dichiara aggiungere le seguenti: con sentenza.
1. 318. Colletti.

A.C. 2798-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni transitorie).

  1. Le disposizioni dell'articolo 162-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge, si applicano anche ai processi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e il giudice dichiara l'estinzione anche quando le condotte riparatorie siano state compiute oltre il termine della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado.
  2. L'imputato, nella prima udienza, fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità, successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, può chiedere la fissazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per provvedere alle restituzioni, al pagamento di quanto dovuto a titolo di risarcimento e all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato.
  3. Il giudice ordina la sospensione del processo e fissa la successiva udienza alla scadenza del termine stabilito. Durante la sospensione del processo, il corso della prescrizione resta sospeso.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Disposizioni transitorie).

  Sopprimerlo.
2. 300. Nicola Bianchi, Liuzzi.

  Sopprimere il comma 1.
2. 301. Liuzzi, Dell'Orco.

  Al comma 1, dopo le parole della presente legge aggiungere la seguente: non.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole da e il giudice fino alla fine del comma.
2. 303. De Lorenzis.

  Al comma 1, sostituire la parola: processi con la seguente: procedimenti.
2. 304. De Rosa.

  Al comma 1,sostituire le parole: anche quando con le seguenti: solo nel caso in cui.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la parola; compiute aggiungere la seguente: non.
2. 305. Del Grosso.

  Al comma 1, dopo le parole: le condotte aggiungere la seguente: integralmente.
2. 306. Della Valle.

  Sopprimere il comma 2.
2. 307. Dell'Orco, De Lorenzis.

  Al comma 2, sopprimere le parole: fatta eccezione di quella del giudizio di legittimità.
2. 200. Santelli, Sisto.

  Al comma 2, sostituire le parole:, non superiore a con le seguenti: ultimativo di.
2. 308. Dell'Orco.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quindici.
2. 309. Di Benedetto.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
2. 310. Di Battista.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quaranta.
2. 311. Nicola Bianchi, De Lorenzis.

  Al comma 2, sostituire la parola: sessanta con la seguente: cinquanta.
2. 312. Dell'Orco, Liuzzi.

  Al comma 2, dopo le parole: a titolo di inserire la seguente: integrale.
2. 316. Manlio Di Stefano.

  Al comma 2, dopo la parola: risarcimento inserire le seguenti: anche per i profili non patrimoniali dello stesso.
2. 314. Luigi Di Maio.

  Al comma 2, sostituire le parole: all'eliminazione con le seguenti: alla riparazione.
2. 315. De Lorenzis, Dell'Orco.

  Sopprimere il comma 3.
2. 317. Dell'Orco, De Lorenzis.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. (Modifiche all'articolo 323 del codice penale in materia di abuso di ufficio). 1. All'articolo 323, primo comma, la parola «quattro» è sostituita dalla seguente «cinque».
2. 0201. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. (Modifiche agli articoli 346 e 346-bis in materia di traffico di influenze illecite). 1. L'articolo 346-bis è sostituito dal seguente:
  «Art. 346-bis. – (Traffico di influenze illecite). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
  Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione».

  2. L'articolo 346 è abrogato.
2. 0205. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. (Modifiche all'articolo 346-bis del codice penale in materia di traffico di influenze illecite). – 1. All'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «uno» è sostituita dalle seguenti: «da uno a tre» e la parola «tre» è sostituita dalle seguenti: «da due a sei».
2. 0200. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 2798-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

  1. All'articolo 416-ter, primo comma, del codice penale, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

  Sopprimerlo.
*3. 150. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sopprimerlo.
*3. 200. Santelli, Sisto.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso). 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Chiunque promette o accetta la promessa di procurare voti di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la reclusione da sette a dodici anni.»
3. 202. Colletti, Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso) 1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 416-ter. (Scambio elettorale politico-mafioso). Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la pena della reclusione da sette a dodici anni.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
3. 203. Colletti, Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. (Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso). 1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono sostituite dalle seguenti: «da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis».
3. 201. Sarti, Colletti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da dieci.
3. 300. Ferraresi.

  Al comma 1, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da quattro.
3. 206. Santelli, Sisto.

  Al comma 1, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da otto.
3. 301. Fantinati.

  Al comma 1, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da sette
3. 204. Colletti, Sarti, Ferraresi, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: a dodici con le seguenti: a diciotto.
3. 302. Fraccaro.

  Al comma 1, sostituire le parole: a dodici con le seguenti: a quindici.
3. 303. Fico.

  Al comma 1, sostituire le parole: a dodici con le seguenti: a dieci.
3. 205. Santelli, Sisto.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e le parole «mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis» sono soppresse.
3. 209. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Dopo l'articolo 669 del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 669-bis. (Esercizio molesto dell'accattonaggio e pratica di attività ambulanti non autorizzate). Chiunque mendica arrecando disturbo o in modo invasivo ovvero esercita attività ambulanti non autorizzate in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000.
  La pena è dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da euro 5.000 a euro 10.000 se il fatto è compiuto in modo da arrecare particolare disagio alle persone ovvero rischio della propria o altrui incolumità, intralciando in qualsiasi modo la circolazione dei veicoli o dei pedoni ovvero mediante tecniche di condizionamento della personalità o in modo ripugnante o vessatorio, nonché simulando deformità o malattie, ovvero adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà».
3. 02. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 09. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 07. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 04. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Al delitto previsto dall'articolo 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 05. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale,.
3. 06. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli 624, 624-bis e 625 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale,.
3. 0150. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 010. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
3. 08. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 316 le parole: «di sei mesi a tre anni» è sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
   b) all'articolo 316-bis, le parole «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
   c) all'articolo 316-ter le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute»;
   d) l'articolo 317 è sostituito dal seguente: Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.
3. 0200.(parte ammissibile) Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Al codice penale sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 316 le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni»;
   b) all'articolo 316-bis le parole «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni»;
   c) all'articolo 316-ter le parole «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevute».
3. 0202. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 2798-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

  1. All'articolo 624-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549»;
   c) dopo il terzo comma è aggiunto il seguente:
  «Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 624-bis del codice penale in materia di furto in abitazione e furto con strappo).

  Sopprimerlo.
*4. 150. Sannicandro, Daniele Farina.

  Sopprimerlo.
*4. 300. Di Vita, Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
4. 50. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
*4. 51. Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimere al comma 1 la lettera a).
*4. 302. Mantero, Silvia Giordano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.032 con le seguenti: da quattro a otto anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.
4. 204. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da otto a dodici anni.
4. 303. Gagnarli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da cinque a dieci anni.
4. 304. Frusone.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da tre a sei anni con le seguenti: da quattro a sette anni.
4. 151. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: a sei anni con le seguenti: a otto anni.
4. 305. Gallinella.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 4.000 a euro 10.000.
4. 152. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1032 con le seguenti: da euro 2781 a euro 3.096.
4. 306. Silvia Giordano.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 927 a euro 1032 con le seguenti: da euro 1354 a euro 2064.
4. 307. Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: euro 1.032 con le seguenti: euro 1.500.
4. 205. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 54. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*4. 308. Silvia Giordano, Mantero.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci anni e della multa da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da cinque a dieci anni e della multa da euro 927 a euro 2.000.
4. 201. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci con le seguenti: da otto a dodici.
4. 309. Grillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da quattro a dieci con le seguenti: da cinque a dodici.
4. 310. Grande.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da sei.
4. 153. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1 lettera b), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da cinque
4. 311. Grillo, Mantero.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: a dieci anni con le seguenti: a undici anni.
4. 312. Di Vita, Grillo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da euro 7.000 a euro 15.000.
4. 154. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da euro 927 a euro 2.000.
4. 203. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.594 con le seguenti: da euro 825 a euro 4.647.
4. 313. Liuzzi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.594 con le seguenti: da euro 550 a euro 3.098.
4. 314. L'Abbate.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da euro 300 a euro 2.000.
4. 315. Grillo, Di Vita.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: da euro 275 a euro 1.549 con le seguenti: da euro 300 a euro 1.550,61.
4. 317. Baroni, Lorefice.

  Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: euro 1.549 con le seguenti: euro 1.700.
4. 316. Di Vita, Grillo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*4. 57. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*4. 318. Grillo, Di Vita.

  Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: con una o più delle circostanze con le seguenti: con più circostanze.
4. 319. Baroni, Mantero.

  Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: o più.
4. 320. Di Vita, Baroni.

  Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: equivalenti o.
4. 321. Lorefice, Grillo.

  Al comma 1 lettera c) sopprimere le parole: o prevalenti.
4. 322. Di Vita, Grillo.

A.C. 2798-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto).

  1. All'articolo 625 del codice penale, primo comma, le parole: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «La pena per il fatto previsto dall'articolo 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Modifica all'articolo 625 del codice penale in materia di circostanze aggravanti del delitto di furto).

  Sopprimerlo.
5. 150. Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni e della multa da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da quattro a otto anni e della multa da euro 927 a euro 1.500.
5. 201. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da cinque a dodici anni.
5. 300. Lupo.

  Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.
5. 301. Lorefice.

  Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da tre ad otto anni.
5. 302. Lombardi.

  Al comma 1, sostituire le parole: da due a sei anni con le seguenti: da tre a sette anni.
5. 151. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire le parole: da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 2.000 a euro 6.000.
5. 152. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, sostituire parole: da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 927 a euro 1.500.
5. 200. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire le parole: da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 618 a euro 3.096.
5. 303. Mantero.

  Al comma 1, sostituire le parole: da euro 206 a euro 1.032 con le seguenti: da euro 412 a euro 2.064.
5. 304. Mannino.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. All'articolo 625 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più di quelle di cui al presente articolo, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti.»
5. 153. Molteni, Fedriga.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
5. 154. Molteni, Fedriga.

A.C. 2798-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

  1. All'articolo 628 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro 516 a euro 2.065» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 688 a euro 2.065»;
   b) al terzo comma, le parole: «La pena è della reclusione da quattro anni e sei mesi a venti anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098» sono sostituite dalle seguenti: «La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.290 a euro 3.098»;
   c) dopo il terzo comma è inserito il seguente:
  «Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 1.538 a euro 3.098».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Modifiche all'articolo 628 del codice penale in materia di rapina).

  Sopprimerlo.
6. 150. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
6. 50. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
6. 51. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci anni e con la multa da 688 a euro 2065 con le seguenti: da cinque a dodici anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500.
6. 200. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro a dieci con le seguenti: da otto a dodici.
6. 300. Nesci.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da sei.
*6. 151. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da sei.
*6. 301. Micillo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da quattro con le seguenti: da cinque.
6. 302. Marzana.

  Alla lettera a), dopo la parola: quattro aggiungere le seguenti: anni e cinque mesi.
6. 303. Rizzo, Corda.

  Alla lettera a), dopo la parola: quattro aggiungere le seguenti: anni e quattro mesi.
6. 304. Basilio, Paolo Bernini.

  Alla lettera a), dopo la parola: quattro aggiungere le seguenti: anni e tre mesi.
6. 305. Corda, Frusone.

  Alla lettera a), dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti: e cinque mesi.
6. 306. Basilio, Paolo Bernini.

  Alla lettera a), dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti: e quattro mesi.
6. 307. Tofalo, Rizzo.

  Alla lettera a) dopo le parole: dieci anni aggiungere le seguenti: e tre mesi.
6. 308. Rizzo, Tofalo.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 688 a euro 2.065 con le seguenti: da euro 5.000 a euro 10.000.
6. 152. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 688 a euro 2.065, con le seguenti: da euro 2.064 a euro 6.195.
6. 309. Parentela.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da euro 688 a euro 2.065, con le seguenti: da euro 1.376 a euro 4.139.
6. 310. Nuti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da 688 a euro 2065 con le seguenti: da euro 927 a euro 2.500.
6. 201. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.
(Approvato)

  Alla lettera a) sostituire le parole: euro 688 con le seguenti: euro 988.
6. 311. Paolo Bernini, Frusone.

  Alla lettera a) sostituire le parole: euro 688 con le seguenti: euro 888.
6. 312. Paolo Bernini, Corda.

  Alla lettera a) sostituire le parole: euro 688 con le seguenti: euro 788.
6. 313. Basilio, Corda.

  Alla lettera a) sostituire le parole: euro 2065 con le seguenti: euro 2.365.
6. 314. Rizzo, Tofalo.

  Alla lettera a) sostituire le parole: euro 2065 con le seguenti: euro 2.265.
6. 315. Frusone, Tofalo.

  Alla lettera a) sostituire le parole: euro 2065 con le seguenti: euro 2.165.
6. 316. Rizzo, Tofalo.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
6. 54. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
6. 55. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da cinque con le seguenti: da dodici.
6. 317. Pisano.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da cinque con le seguenti: da dieci.
6. 318. Petraroli.

  Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: da cinque con le seguenti: da otto.
6. 319. Pesco.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da cinque con le seguenti: da sette.
6. 153. Molteni, Fedriga.

  Alla lettera b) dopo la parola: cinque aggiungere le seguenti: anni e sei mesi.
6. 320. Rizzo, Basilio.

  Alla lettera b) dopo la parola: cinque aggiungere le seguenti: anni e quattro mesi.
6. 321. Basilio, Corda.

  Alla lettera b) dopo la parola: cinque aggiungere le seguenti: anni e tre mesi.
6. 322. Corda, Rizzo.

  Alla lettera b) dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e nove mesi.
6. 323. Corda, Frusone.

  Alla lettera b) dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e sei mesi.
6. 324. Rizzo, Corda.

  Alla lettera b) dopo le parole: venti anni aggiungere le seguenti: e tre mesi.
6. 325. Paolo Bernini, Rizzo.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 8.000 a euro 15.000.
6. 154. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a 3.098, con le seguenti: 3.870 a euro 9.294.
6. 326. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da euro 1.290 a 3.098, con le seguenti: 2.580 a euro 6.196.
6. 327. Rizzo.

  Alla lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con le seguenti: euro 1.590.
6. 328. Frusone, Basilio.

  Alla lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con le seguenti: euro 1.490.
6. 329. Corda, Rizzo.

  Alla lettera b), sostituire le parole: euro 1.290 con le seguenti: euro 1.390.
6. 330. Rizzo, Tofalo.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 56. Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: è inserito il seguente con le seguenti: sono inseriti i seguenti.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  
«Al delitto previsto dal presente articolo non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti di cui all'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.»
6. 157. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: da sei con le seguenti: da nove.
6. 155. Molteni, Fedriga.

  Alla lettera c), capoverso, dopo la parola: sei aggiungere le seguenti: anni e nove mesi.
6. 331. Basilio, Frusone.

  Alla lettera c), capoverso, dopo la parola: sei aggiungere le seguenti: anni e sei mesi.
6. 332. Basilio, Corda.

  Alla lettera c), capoverso, dopo la parola: sei aggiungere le seguenti: anni e tre mesi.
6. 333. Basilio, Paolo Bernini.

  Alla lettera c), capoverso, dopo la parola: venti anni aggiungere le seguenti: e nove mesi.
6. 334. Paolo Bernini, Corda.

  Alla lettera c), capoverso, dopo la parola: venti anni aggiungere le seguenti: e sei mesi.
6. 335. Basilio, Tofalo.

  Alla lettera c), capoverso, dopo la parola: venti anni aggiungere le seguenti: e tre mesi.
6. 336. Basilio, Rizzo.

  Al comma 1, lettera c), capoverso, sostituire le parole: da euro 1.538 a euro 3.098 con le seguenti: da euro 10.000 a euro 20.000.
6. 156. Molteni, Fedriga.

  Alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: euro 1.538 con le seguenti: euro 1.838.
6. 337. Frusone, Paolo Bernini.

  Alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: euro 1.538 con le seguenti: euro 1.738.
6. 338. Tofalo, Frusone.

  Alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: euro 1.538 con le seguenti: euro 1.638.
6. 339. Paolo Bernini, Rizzo.

  Alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: euro 3.098 con le seguenti: euro 3.398.
6. 340. Frusone, Corda.

  Alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: euro 3.098 con le seguenti: euro 3.298.
6. 341. Corda, Tofalo.

  Alla lettera c), capoverso, sostituire le parole: euro 3.098 con le seguenti: euro 3.198.
6. 342. Rizzo, Corda.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. Gli articoli 1 e 2, del decreto-legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, sono abrogati.
6. 0153. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. All'articolo 2, comma 2, lettera a), della legge 28 aprile 2014, n. 67, dopo il numero 9), è aggiunto il seguente: «10) immigrazione».
6. 0157. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. L'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.
6. 0158. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. Gli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 28 aprile 1014, n. 67, sono abrogati.
6. 0155. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. L'articolo 4 della legge 28 aprile 2014, n. 67, è abrogato.
6. 0159. Molteni, Fedriga.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
  Art. 6-bis. All'articolo 168-bis del codice penale le parole: il primo comma è sostituito dal seguente: «Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a due anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, l'imputato può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova».
6. 0156. Molteni, Fedriga.

A.C. 2798-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo II
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL REGIME DI PROCEDIBILITÀ PER TALUNI REATI, PER IL RIORDINO DI ALCUNI SETTORI DEL CODICE PENALE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEL CASELLARIO GIUDIZIALE

Art. 7.
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione della procedibilità a querela per i reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto, salvo che la persona offesa sia incapace per età o per infermità;
   b) revisione della disciplina delle misure di sicurezza, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione, anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere, e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari;
   c) indicazione dei settori di tutela penale, le cui disposizioni incriminatrici devono essere inserite nel codice penale in ragione dell'omogeneità di materia e sulla base degli interessi protetti, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.
  3. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 610:
    1) al primo comma, le parole: «è punito con la reclusione fino a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a quattro anni»;
    2) al secondo comma, dopo le parole: «La pena è aumentata» sono inserite le seguenti: «e si procede d'ufficio»;
    3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
  «Si procede in ogni caso d'ufficio se il fatto è commesso a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica»;
   b) all'articolo 612, secondo comma, le parole: «Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339» sono sostituite dalle seguenti: «Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 o se è commessa a danno di minore o di persona in stato di infermità o deficienza psichica».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Delega al Governo per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati, per la revisione delle misure di sicurezza e per il riordino di alcuni settori del codice penale. Modifiche al codice penale in materia di violenza privata e minaccia).

  Sopprimerlo.
*7. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Sopprimerlo.
*7. 150. Molteni, Fedriga.

  Sopprimerlo.
*7. 200. Santelli.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**7. 151. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 2.
**7. 301. Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel termine di un anno con le seguenti: entro diciotto mesi.
7. 302. Vacca, Marzana, D'Uva.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel termine di un anno con le seguenti: entro nove mesi.
7. 303. Simone Valente, D'Uva, Brescia.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: nel termine di un anno con le seguenti: entro quindici mesi.
7. 304. Luigi Gallo, Brescia, Di Benedetto.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
7. 305. Sarti.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
7. 306. Ruocco.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: per la modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati e delle misure di sicurezza e.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: per la riforma del regime di procedibilità per taluni reati,
7. 307. Vacca, Marzana, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e delle misure di sicurezza.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole:, per la revisione delle misure di sicurezza.
7. 309. Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Marzana.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le seguenti parole: e per il riordino di alcuni settori del codice penale.

  Conseguentemente, alla rubrica, sopprimere le parole: e per il riordino di alcuni settori del codice penale.
7. 311. Vacca, Marzana, Di Benedetto, Simone Valente.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
7. 313. Vacca, D'Uva.

  Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).
7. 314. Simone Valente, Brescia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
7. 2. Scagliusi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: contro la persona e.

  Conseguentemente, sopprimere le parole da:, salvo che fino alla fine della lettera.
7. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: contro la persona aggiungere le seguenti: eccetto per il reato di violenza privata previsto all'articolo 610 codice penale.
7. 5. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e contro il patrimonio.
7. 317. Brescia, D'Uva.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: che arrechino offese di modesta entità all'interesse protetto.
7. 318. Simone Valente, Vacca.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: offese aggiungere la seguente: anche.
7. 319. Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: modesta con la seguente: irrilevante.
7. 320. Spessotto.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: per età o per infermità.
7. 321. Vacca, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
7. 323. Di Benedetto, Brescia.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 6. Terzoni.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*7. 207. Santelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: revisione della disciplina fino a: tendenza a delinquere, e.
7. 208. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, particolarmente in relazione ai presupposti di applicazione,.
7. 324. Simone Valente, D'Uva, Vacca.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: anche con riferimento fino alla fine della lettera, con le seguenti: al fine della rivisitazione del regime del c.d. doppio binario, che prevede l'applicazione congiunta di pena e misure di sicurezza, nella prospettiva del minor sacrificio possibile della libertà personale, fatte salve le necessità in casi particolari della migliore tutela della collettività; revisione del rigido modello definitorio dell'infermità, mediante la previsione di clausole aperte, in grado di attribuire rilevanza, in conformità ai consolidati approdi scientifici, ai disturbi della personalità; previsione, nei casi di non imputabilità, di misure di cura e/o di controllo, determinate nel massimo e da applicarsi tenendo conto della necessità della cura; previsione, in caso di capacità ridotta, di un trattamento sanzionatorio finalizzato al superamento delle condizioni che hanno ridotto la capacità dell'agente, anche mediante il ricorso a trattamenti terapeutici o riabilitativi, l'accesso a misure alternative, fatte salve le esigenze di prevenzione a tutela della collettività.
7. 600. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere,
7. 325. Di Benedetto, Brescia, Luigi Gallo.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere la parola: anche.
7. 326. Simone Valente.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche con riferimento alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere con le seguenti: con riferimento specifico e in senso rigoristico alle categorie dell'abitualità e della tendenza a delinquere.
7. 7. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche con riferimento con le seguenti: con prioritaria attenzione.
7. 327. Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche con con le seguenti: con particolare.
7. 328. Tofalo.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: tendenza a delinquere aggiungere le seguenti: nonché dei comportamenti recidivi.
7. 329. Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole:, e modifica delle misure di sicurezza per le ipotesi di infermità mentale, anche in considerazione della normativa sugli ospedali psichiatrici giudiziari.
7. 331. Simone Valente, Di Benedetto, D'Uva.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: anche in con le seguenti: con particolare.
7. 330. Vacca.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 209. Santelli.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
*7. 332. Luigi Gallo, Marzana.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: in ragione dell'omogeneità di materia e.
7. 333. Marzana, Di Benedetto, Vacca.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e sulla base degli interessi protetti.
7. 334. Marzana, Brescia, Simone Valente.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole:, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni.
7. 335. Vacca, Di Benedetto, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 2.
7. 9. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: I decreti legislativi con le seguenti: Gli schemi di decreto legislativo.
7. 603. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: su proposta fino alla fine del periodo, con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia, e sono trasmessi alle Camere, corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
7. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole l'espressione dei pareri aggiungere le seguenti: obbligatori e vincolanti.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo e terzo periodo.
7. 336. Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dei pareri aggiungere la seguente: vincolanti.
7. 337. D'Uva, Vacca, Marzana.

  Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
7. 338. Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con le seguenti: centoventi.
7. 339. Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con le seguenti: novanta.
7. 340. Vignaroli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: sessanta con le seguenti: quarantacinque.
7. 341. Vallascas.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali i decreti possono essere comunque adottati.
7. 13. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole decorsi i quali i decreti inserire la seguente non.
7. 343. Luigi Gallo, Simone Valente.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
7. 344. Micillo, Zolezzi.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
7. 345. Luigi Gallo, Brescia.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: venti.
7. 346. Vacca, Brescia.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
7. 347. Marzana, Luigi Gallo.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: quarantacinque.
7. 348. D'Uva, Brescia.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione; in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse, il decreto può comunque essere adottato.
7. 212. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

Subemendamento all'emendamento 7.601 della Commissione

  All'emendamento 7.601, secondo periodo, dopo le parole: per materia aggiungere le seguenti: e per i profili finanziari.
0. 7. 601. 1. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
7. 601. La Commissione.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
*7. 152. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 3.
*7. 213. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
**7. 153. Molteni, Fedriga.

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
**7. 350. Simone Valente, Luigi Gallo.

  Al comma 3, lettera a), sopprimere il numero 1).
7. 351. D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: sei.
7. 352. Mannino, Micillo.

  Al comma 3, lettera a), numero 1), sostituire la parola: quattro con la seguente: cinque.
7. 353. Busto, Zolezzi.

  Al comma 3, lettera a), numero 2), dopo le parole: si procede aggiungere le seguenti: in ogni caso.
7. 354. Busto, Daga.

  Al comma 3, lettera a), numero 3), capoverso, aggiungere, infine, il seguente periodo: Si procede d'ufficio altresì se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: o se ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale.
7. 602. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*7. 154. Molteni, Fedriga.

  Al comma 3, sopprimere la lettera b).
*7. 355. D'Uva, Vacca.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo, primo comma, le parole «euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «euro 3.096».
7. 356. De Rosa, Mannino.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Al medesimo articolo, primo comma, le parole: «euro 1.032» sono sostituite dalle seguenti: «euro 2.064.»
7. 357. Daga, De Rosa.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
  Art. 7-bis. (Procedibilità per reati commessi da autorità di pubblica sicurezza). 1. Per le ipotesi di reato commesse da autorità di pubblica sicurezza nell'esercizio delle proprie funzioni, l'azione penale è condizionata alla autorizzazione del Ministro competente alla vigilanza. In caso di inerzia il procuratore capo dell'ufficio competente può rivolgersi direttamente al Presidente del Consiglio.
7. 0200. Santelli.

A.C. 2798-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, secondo il seguente principio e criterio direttivo: rivedere la disciplina del casellario giudiziale adeguandola alle modifiche intervenute nella materia penale, anche processuale, e ai princìpi e criteri contenuti nella normativa nazionale e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi nel termine di sessanta giorni, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato. Qualora tale termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine di delega previsto dal comma 1, o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di sessanta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Delega al Governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale).

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: un mese.
8. 300. Terzoni, Zolezzi.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi.
8. 301. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: tre mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi.
8. 302. Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
8. 303. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi, prorogabili di ulteriori tre mesi.
8. 304. Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.

  Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: nove mesi.
8. 305. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.

  Al comma 1, dopo le parole: per la revisione della disciplina del casellario giudiziale aggiungere le seguenti: e del casellario dei carichi pendenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: rivedere la disciplina del casellario giudiziale aggiungere le seguenti: e del casellario dei carichi pendenti.
8. 306. Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, dopo le parole: nella materia penale aggiungere le seguenti: e civile.
8. 307. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.

  Al comma 1, dopo le parole: anche processuale, aggiungere le seguenti: ai principi fondamentali della Costituzione e del diritto dell'Unione europea.
8. 308. Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano.

  Al comma 1, dopo le parole: anche processuale, aggiungere le seguenti: ai principi fondamentali e diritti inviolabili sanciti dalla Costituzione.
8. 309. Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 1, dopo le parole: nella normativa nazionale aggiungere la seguente:, internazionale.
8. 310. Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.

  Al comma 1, sostituire le parole: e nel diritto dell'Unione europea in materia di protezione dei dati personali con le seguenti: nel rispetto dei principi di semplificazione, armonizzazione ed efficacia delle modalità previste per il loro esercizio da parte degli interessati, nonché per l'adempimento degli obblighi da parte dei titolari del trattamento.
8. 311. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.

  Al comma 1, dopo le parole: e nel diritto dell'Unione europea in materia di aggiungere le seguenti: tutela della riservatezza e.
8. 313. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, sostituire le parole: protezione dei dati personali con le seguenti: tutela della riservatezza e di protezione dei dati personali nonché in materia di accesso agli atti amministrativi.
8. 312. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: nonché in materia di accesso agli atti amministrativi.
8. 314. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, al fine di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell'interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
8. 315. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, introducendo modalità di accesso semplificate per gli interessati, sempre nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali.
8. 316. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché con gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi.
8. 317. Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, perseguendo gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli adempimenti amministrativi.
8. 317.(Testo modificato nel corso della seduta) Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole:, nonché con gli obiettivi di adeguamento ai principi fondamentali dell'ordinamento dell'Unione europea.
8. 318. Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e provvedere all'abrogazione del comma 1 dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.
8. 200. Sarti, Ferraresi, Colletti, Bonafede, Businarolo, Agostinelli.

  Sopprimere il comma 2.
8. 1. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente:

  2. Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica, è trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia, che sono resi entro sessanta giorni dalla data di trasmissione.
8. 319. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il decreto legislativo di cui al comma 1 con le seguenti: Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 1, corredato di relazione tecnica,
8. 320. Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il decreto legislativo con le seguenti: Lo schema di decreto legislativo.
8. 321. Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il decreto legislativo aggiungere le seguenti:, corredato di relazione tecnica,.
8. 322. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: su proposta fino alla fine del periodo, con le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, su proposta del Ministro della giustizia ed è trasmesso alle Camere, corredato di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.
8. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: l'espressione del parere aggiungere le seguenti: obbligatorio e vincolante.

  Conseguentemente sopprimere il secondo e terzo periodo.
8. 323. Zolezzi, Busto.

  Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La trasmissione degli schemi dei decreti legislativi ai sensi del precedente periodo deve avvenire almeno novanta giorni prima del termine di scadenza della delega di cui ai commi 1, al fine di consentire l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

  Conseguentemente, sopprimere il terzo periodo.
8. 324. Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: novanta giorni.
8. 325. Alberti, Fico, Pesco, Pisano, Ruocco, Villarosa.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
8. 326. Busto, Daga.

  Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole:, decorsi i quali il decreto può essere comunque adottato.
8. 4. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta.
8. 327. De Rosa, Busto.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
8. 328. Zolezzi, Mannino.

  Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
8. 329. Micillo, Mannino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di trenta giorni dalla data della nuova trasmissione, in tal caso il decreto è adottato conformemente alle osservazioni espresse dalle Commissioni. Decorso, tale termine senza che le Commissioni competenti si siano espresse il decreto può comunque essere adottato.
8. 203. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni, con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
8. 330. Pisano, Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  3. Il Governo è autorizzato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di cui al comma 1, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo medesimo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi nonché con le modalità previste dal presente articolo.
8. 331. Ruocco, Villarosa, Alberti, Fico, Pesco, Pisano.

A.C. 2798-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE

Capo I
MODIFICHE IN MATERIA DI INCAPACITÀ DELL'IMPUTATO DI PARTECIPARE AL PROCESSO, DI INDAGINI PRELIMINARI E DI ARCHIVIAZIONE

Art. 10.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato).

  1. All'articolo 71, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: «partecipazione al procedimento» sono inserite le seguenti: «e che tale stato è reversibile» e le parole: «che questo» sono sostituite dalle seguenti: «che il procedimento».
  2. Dopo l'articolo 72 del codice di procedura penale è inserito il seguente:  «Art. 72-bis. – (Definizione del procedimento per incapacità irreversibile dell'imputato).1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedire la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è irreversibile, il giudice, revocata l'eventuale ordinanza di sospensione del procedimento, pronuncia sentenza di non doversi procedere, salvo che ricorrano i presupposti per l'applicazione di una misura di sicurezza diversa dalla confisca».
  2. Alla sentenza di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 345, se lo stato di incapacità viene meno o se era stato erroneamente dichiarato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Modifiche in materia di incapacità irreversibile dell'imputato).

  Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: Se, a seguito degli aggiungere la seguente: approfonditi.
10. 301. Petraroli, Battelli, Nesci, Fraccaro, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, sostituire le parole: lo stato mentale dell'imputato con le seguenti: la capacità mentale dell'imputato.
10. 302. Nesci, Vignaroli, Petraroli, Fraccaro, Battelli.

  Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, sostituire le parole: la cosciente con le seguenti: la consapevole.
10. 303. Fraccaro, Nesci, Vignaroli, Petraroli, Luigi Di Maio, Battelli.

  Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: la cosciente aggiungere le seguenti: e consapevole.
10. 304. Nesci, Battelli, Vignaroli, Petraroli, Luigi Di Maio.

  Al comma 1, sostituire le parole: e che tale stato è irreversibile con le seguenti: e si stabilisca l'irreversibilità dello stato.
10. 300. Battelli, Petraroli, Luigi Di Maio, Nesci, Fraccaro, Vignaroli.

  Al comma 2, capoverso Art. 72-bis, dopo le parole: e che tale stato è irreversibile aggiungere le seguenti: e non deve essere pronunciata la sentenza di cui all'articolo 129.
10. 2. Sarti, Ferraresi, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

A.C. 2798-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).

  1. All'articolo 428, commi 1, alinea, e 2, primo periodo, del codice di procedura penale, le parole: «ricorso per cassazione» sono sostituite dalla seguente: «appello».
  2. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il secondo periodo del comma 2 è soppresso.
  3. All'articolo 428 del codice di procedura penale, il comma 3 è sostituito dai seguenti:
  «3. Sull'impugnazione la corte di appello decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 127. In caso di appello del pubblico ministero, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia decreto che dispone il giudizio, formando il fascicolo per il dibattimento secondo le disposizioni degli articoli 429 e 431, o sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole all'imputato. In caso di appello dell'imputato, la corte, se non conferma la sentenza, pronuncia sentenza di non luogo a procedere con formula più favorevole all'imputato.
  3-bis. Contro la sentenza di non luogo a procedere pronunciata in grado di appello possono ricorrere per cassazione l'imputato e il procuratore generale solo per i motivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 dell'articolo 606.
  3-ter. Sull'impugnazione la Corte di cassazione decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo 611».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Modifiche alla disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere).

  Al comma 1, dopo la parola: appello aggiungere le seguenti: ovvero ricorso in Cassazione.
13. 300. Colonnese.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:

  Al comma 1, dell'articolo 428 del codice di procedura penale, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
   «c) la persona offesa costituita parte civile».
13. 3. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

A.C. 2798-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato).

  1. Il comma 4 dell'articolo 438 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «4. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza con la quale dispone il giudizio abbreviato. Quando l'imputato chiede il giudizio abbreviato immediatamente dopo il deposito dei risultati delle indagini difensive, il giudice provvede solo dopo che sia decorso il termine non superiore a sessanta giorni, eventualmente richiesto dal pubblico ministero, per lo svolgimento di indagini suppletive. In tal caso, l'imputato ha facoltà di revocare la richiesta».

  2. All'articolo 438 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «6-bis. La richiesta di giudizio abbreviato proposta nell'udienza preliminare determina la sanatoria delle nullità, sempre che non siano assolute, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, salve quelle derivanti dalla violazione di un divieto probatorio. Essa preclude altresì ogni questione sulla competenza per territorio del giudice».

  3. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. Con la richiesta presentata ai sensi del comma 5 può essere proposta, subordinatamente al suo rigetto, la richiesta di cui al comma 1, oppure quella di applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444».

  4. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, le parole: «è diminuita di un terzo» sono sostituite dalle seguenti: «è diminuita della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo se si procede per un delitto».
  5. All'articolo 458, comma 1, del codice di procedura penale sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 438, comma 6-bis. Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza per territorio del giudice».
  6. All'articolo 458 del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Il giudice fissa con decreto l'udienza in camera di consiglio dandone avviso almeno cinque giorni prima al pubblico ministero, all'imputato, al difensore e alla persona offesa. Se ritiene ammissibile la richiesta e se, nel caso in cui questa sia stata subordinata a un'integrazione probatoria, la medesima risulta necessaria ai fini della decisione e compatibile con le finalità di economia processuale proprie del procedimento, tenuto conto degli atti già acquisiti e utilizzabili, il giudice dispone con ordinanza il giudizio abbreviato. Qualora riconosca la propria incompetenza, il giudice la dichiara con sentenza e ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-bis, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-bis, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Modifiche alla disciplina del giudizio abbreviato).

  Sopprimerlo.
14. 149. Santelli, Sisto.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 438 del codice di procedura penale, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  1-bis. Sono esclusi dall'applicazione dei commi 1 e 5 i procedimenti per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  
4-bis. Al comma 2 dell'articolo 442 del codice di procedura penale, il secondo e il terzo periodo sono soppressi.
14. 12. Molteni, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso comma 4, primo periodo, dopo le parole: il giudice provvede aggiungere la seguente: immediatamente.
14. 300. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, capoverso comma 4, sopprimere il secondo e il terzo periodo.
14. 1. Santelli, Parisi, D'Alessandro.

  Al comma 1, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: centoventi giorni.
14. 301. Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 1, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
14. 302. Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli.

  Al comma 1, capoverso comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: ottanta giorni.
14. 303. Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial.

  Sopprimere il comma 2.
14. 4. Santelli, Sisto.

  Al comma 2, capoverso comma 6-bis, sopprimere le parole da:, e la non rilevabilità delle inutilizzabilità, fino alla fine del capoverso.
14. 8. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 2, capoverso comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
*14. 150. Marotta, Pagano.

  Al comma 2, capoverso comma 6-bis, sopprimere il secondo periodo.
*14. 151. Santelli, Sisto.

  Sopprimere il comma 3.
14. 152. Molteni, Fedriga.

  Al comma 3, capoverso comma 5-bis, sopprimere le parole: subordinatamente al suo rigetto.
14. 304. Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 4.
*14. 153. Molteni, Fedriga.

  Sopprimere il comma 4.
*14. 154. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 4, sostituire le parole: della metà se si procede per una contravvenzione e di un terzo con le seguenti: di due quinti se si procede per una contravvenzione e di un quinto.
14. 305. D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese.

  Al comma 4, sostituire le parole: della metà con le seguenti: di due terzi.
14. 307. Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso.

  Al comma 4, sostituire le parole: e di un terzo con le seguenti: e di un quarto.
14. 308. Colonnese, D'Incà, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto.

  Sopprimere il comma 5.
14. 155. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 5, sostituire le parole: sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere le parole: Con la richiesta l'imputato può eccepire l'incompetenza del giudice.
14. 156. Santelli, Sisto.

  Sopprimere il comma 6.
14. 157. Ferraresi, Sarti, Colletti, Agostinelli, Bonafede, Businarolo.

  Al comma 6, capoverso comma 2, primo periodo, sostituire le parole: cinque con la seguente: dieci.
14. 309. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 6 capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: cinque giorni aggiungere la seguente: lavorativi.
14. 310. Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli.

  Al comma 6, capoverso comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: risulta con le seguenti: il giudice la ritiene.
14. 311. Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà, Castelli.

  Al comma 6, capoverso comma 2, secondo periodo, dopo le parole: il giudice dispone aggiungere le seguenti: entro dieci giorni.
14. 312. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 6, capoverso comma 2, sopprimere il terzo periodo.
14. 158. Santelli, Sisto.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Dati relativi all'affluenza ad Expo Milano 2015 e intendimenti per salvaguardare il patrimonio di idee e proposte emerso da tale evento – 3-01693

   OLIVERIO, SANI, LUCIANO AGOSTINI, ANTEZZA, ANZALDI, CAPOZZOLO, CARRA, COVA, DAL MORO, FALCONE, FIORIO, LAVAGNO, MARROCU, MONGIELLO, PALMA, PRINA, ROMANINI, TARICCO, TENTORI, TERROSI, VENITTELLI, ZANIN, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   a meno di 50 giorni dalla fine dell'Expo le immagini mostrano un afflusso intenso e costante di visitatori, con lunghe code per l'accesso ai padiglioni e folla sul decumano, il viale su cui si affacciano i padiglioni dei Paesi del mondo, che unisce simbolicamente il luogo del consumo di cibo (la città) a quello della sua produzione (la campagna);
   gli ultimi dati parlano di quasi un milione di visitatori a settimana; sabato 12 settembre 2015 si è toccato il record con circa 250.000 presenze, nel mese di agosto 2015 Milano ha registrato un incremento dell'affluenza turistica di quasi il 50 per cento rispetto allo stesso mese del 2014 e dal suo avvio, all'inizio di maggio 2015, l'Expo ha generato un indotto sul turismo di circa 100 milioni di euro, non solo a Milano ma anche a Roma, Venezia, Firenze e nelle località balneari;
   un successo che avrà positive ripercussioni nei prossimi anni anche sull’export agroalimentare, grazie agli accordi commerciali firmati e all'impareggiabile vetrina che l'Esposizione ha rappresentato per i prodotti italiani;
   Expo piace e coinvolge e il merito è in gran parte dell'argomento scelto. Nutrire il pianeta: energia per la vita è un tema che riguarda da vicino, nella quotidianità, ogni cittadino, ogni visitatore e al tempo stesso ha lanciato al mondo una sfida epocale, che chiama in causa i più influenti soggetti sociali, economici e istituzionali nell'ambizioso obiettivo di garantire il diritto ad un cibo sano, sicuro e sufficiente per tutti: in altre parole l'obiettivo «fame zero»;
   in questo senso l'Expo di Milano dovrà necessariamente continuare dopo il 31 ottobre 2015, bisogna affrontare e vincere la sfida della sua eredità, tenere vive le idee nate in questi mesi e trasformarle in azioni concrete, in impegni globali vincolanti, in strategie che rivoluzionino gli attuali paradigmi di produzione, di distribuzione e di consumo dei prodotti agroalimentari per rendere effettivo quel diritto fondamentale al cibo che in molte zone del mondo è ancora drammaticamente negato;
   a partire dal documento-simbolo di Expo, quella Carta di Milano che il 16 ottobre 2015 – in occasione del World food day delle Nazioni Unite – sarà consegnata al Segretario generale dell'Onu Ban Ki-Moon come contributo alla stesura degli obiettivi di sviluppo del millennio; l'Italia dovrà continuare ad essere protagonista della sfida per la giustizia e la sostenibilità agroalimentare, mantenendo aperto il cantiere delle idee, delle proposte, della ricerca e delle sperimentazioni, per non disperdere il patrimonio che Expo rappresenta e per ampliarne la portata, raccogliendo ed elaborando le esperienze globali nel campo della nutrizione;
   nelle scorse settimane il dibattito sull'eredità dell'Expo si è fatto vivace e a tratti controverso, le proposte riguardanti sia il futuro utilizzo dell'area espositiva sia la gestione immateriale dei contenuti ideali e culturali sono oggetto di confronto e di grande interesse –:
   quali siano i dati più aggiornati riguardanti l'affluenza ad Expo, sia in termini assoluti sia in relazione alla nazionalità, e quali siano gli intendimenti del Ministro interrogato per declinare nei termini più efficaci il successo e l'eredità di Expo 2015. (3-01693)


Intendimenti del Governo in ordine alla normativa previdenziale, con particolare riferimento al collegamento tra età pensionabile e speranza di vita media – 3-01694

   TABACCI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   nel novembre del 2011 l'Italia è arrivata ad un passo dal default finanziario, con un differenziale tra i rendimenti dei titoli di Stato tedeschi e quelli italiani pari a 575 punti base;
   per effetto della crescita fuori controllo dello spread, l'Italia alla fine del 2011 aveva perso ogni credibilità sia a livello economico-finanziario nei confronti dei mercati, sia a livello politico nei confronti degli altri partner europei;
   la crisi di Governo del 16 novembre 2011 fu una naturale conseguenza della perdita del controllo dei fondamentali dell'economia, già evidenziatasi nel corso dell'estate di quell'anno con un confuso e frenetico avvicendarsi di manovre economiche che venivano annunciate ufficialmente dal Ministro dell'economia e delle finanze pro tempore e smentite nell'arco di poche ore; il primo atto del nuovo Governo, varato in soli venti giorni a causa della gravissima emergenza in corso, è stato la riforma del sistema pensionistico;
   la riforma delle pensioni del 6 dicembre 2011 ha rappresentato l'architrave su cui l'Italia ha ricostruito la propria credibilità internazionale ed ha rimesso in equilibrio nell'immediato e negli anni a venire la propria spesa pensionistica; l'assoluta urgenza di intervenire sulla materia delle pensioni ha prodotto anche sviste ed errori dettati nella redazione dell'articolato della riforma che si sono concretizzati nel vuoto normativo in cui sono venuti a trovarsi alcune centinaia di migliaia di cittadini, successivamente identificati con un'efficace formula giornalistica, con il termine «esodati»;
   nel corso di questi anni si è provveduto a correggere gli errori e le sviste contenuti nel testo originale della riforma delle pensioni;
   negli ultimi mesi, anche da parte di autorevoli esponenti del Governo, sono state rilasciate interviste e dichiarazioni agli organi di stampa che hanno paventato l'intenzione di modificare la riforma delle pensioni del 2011 con interventi tesi a rimettere in discussione, sia pure parzialmente, la ratio di fondo della riforma stessa, secondo la quale l'età del ritiro del lavoro non può prescindere dall'innalzamento della speranza di vita media degli italiani;
   la necessità paventata da autorevoli esponenti del Governo e della maggioranza che lo sostiene di modificare la riforma delle pensioni sarebbe frutto della volontà di favorire, da un lato, l'uscita dal mondo del lavoro in anticipo di cittadini che siano disponibili ad accettare una decurtazione dell'assegno pensionistico e, dall'altro, dall'esigenza di rilanciare l'occupazione giovanile;
   rendere possibile un'uscita anticipata dal lavoro rappresenterebbe un intervento sulla struttura portante della riforma del 2011, che in una certa qual misura andrebbe a rimetterne in discussione la ratio di fondo;
   le grandi trasformazioni in atto in Italia e nel mondo stanno producendo sempre più la nascita di nuovi lavori e, al contempo, il venir meno di molti posti di lavoro in svariati settori, per cui sarebbe errato ritenere automatica la sostituzione dei lavoratori che decidessero di andare in pensione in anticipo rispetto a quanto previsto attualmente dalla legge, se fosse loro consentito, con l'assunzione di nuovi giovani lavoratori;
   l'aumento dell'occupazione più che dal turn over può essere innescato da una crescita del processo di sviluppo, determinata, oltre che da un contesto internazionale più favorevole, anche da un'efficace azione del Governo ed in tal senso l'Esecutivo ed il Parlamento hanno lavorato con chiarezza di vedute e dunque molto positivamente nell'ultimo anno; rimettere in discussione a distanza di soli quattro anni dal varo i pilastri fondamentali della riforma delle pensioni, cosa ben diversa dall'intervenire per correggere eventuali altre storture dell'impianto del 2011 che dovessero emergere, avrebbe un effetto negativo sulla credibilità internazionale del Paese –:
   se e in che misura il Ministro interrogato, e il Governo tutto, intendano intervenire in occasione dell'imminente sessione di bilancio, o con altro provvedimento, sulla riforma delle pensioni mettendo in discussione la sua ratio fondamentale che collega l'età del ritiro dal lavoro alla crescita della speranza di vita media dei cittadini. (3-01694)


Intendimenti del Governo in ordine al reperimento di risorse finalizzate alla settima e conclusiva «salvaguardia» dei lavoratori cosiddetti esodati – 3-01695

   CIPRINI, CHIMIENTI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI, TRIPIEDI, CASO e GALLINELLA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   è noto che la cosiddetta riforma Fornero dell'anno 2011 ha modificato i presupposti per accedere al trattamento pensionistico, non consentendo di godere del diritto alla pensione a migliaia di persone che avevano provveduto al versamento dei contributi previdenziali;
   tale riforma ha, pertanto, determinato una serie di categorie di persone da salvaguardare con ulteriori interventi correttivi della «riforma Fornero», tra le quali, quella dei cosiddetti lavoratori esodati, ossia coloro che sono stati espulsi dalle aziende in forza di accordi tra le parti sociali in base alla normativa previgente la riforma e che ha impedito agli stessi di andare in pensione, sebbene prossimi al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anzianità;
   per riparare a tale grave situazione, di notevole contenuto sociale, nel tempo l'Esecutivo ha adottato provvedimenti di «salvaguardia» per consentire ad alcune categorie di persone di accedere al trattamento previdenziale in base alla normativa previgente la «riforma Fornero»;
   sono stati adottati sei interventi di salvaguardia; l'ultimo si è concretizzato con la legge n. 147 del 2014, a tutela di una serie di lavoratori: da quelli in mobilità a quelli che hanno versato contributi volontari;
   tuttavia, ad oggi, sono rimaste ignorate, quindi non tutelate, ulteriori categorie di persone; si tratta di soggetti rimasti privi di qualsiasi sostegno economico, poiché all'entrata in vigore della riforma delle pensioni già non avevano un posto di lavoro o lo hanno perso in questi anni e, se non fosse stata attuata la «riforma Fornero», avrebbero avuto il diritto di accedere al trattamento pensionistico dal 2012/2013 entro l'intero anno 2016;
   il 9 settembre 2015, nel corso dell'incontro con i vertici Inps e i tecnici dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze svoltosi in Commissione XI lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, per trovare una soluzione per i lavoratori esclusi dai precedenti provvedimenti, i tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze hanno spiegato che non esistono risorse per garantire una settima salvaguardia di lavoratori esodati, ovvero rimasti senza impiego o ammortizzatori sociali utili per «traguardare» i nuovi requisiti di pensionamento introdotti dalla riforma del 2011;
   secondo il Ministero dell'economia e delle finanze le maggiori spese non effettuate in base alle previsioni sulle prime sei operazioni di salvaguardia non si traducono in risorse disponibili per effettuarne una nuova: la settima appunto;
   i tecnici Ministero dell'economia e delle finanze avrebbero in particolare escluso «risparmi» disponibili per 500 milioni di euro sugli anni 2013 e 2014, mentre l'Inps avrebbe indicato «risparmi» per 3,3 miliardi di euro fino al 2023 sulle dotazioni stanziate, pari a quasi 12 miliardi di euro;
   eppure, a parere degli interroganti, il «fondo esodati» – previsto dalla legge n. 228 del 2012 – attraverso la logica dei risparmi e delle compensazioni avrebbe potuto essere utilizzato per garantire nuove tutele aggiuntive in presenza di minori spese; infatti l'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 ha previsto che le eventuali economie accertate a consuntivo siano destinate ad alimentare le finalità del suddetto fondo e avrebbe potuto consentire al Ministero dell'economia e delle finanze, con l'adozione di un semplice decreto ad hoc, di utilizzare le risorse risparmiate per la tutela dei lavoratori esodati e per dare copertura finanziaria alla tanto attesa settima operazione di salvaguardia;
   ciò nonostante il Ministero dell'economia e delle finanze – a parere degli interroganti – con una posizione incomprensibile e inaccettabile ha ritenuto di non utilizzare le risorse risparmiate e stanziate nelle precedenti salvaguardie (una specie di «tesoretto») per finanziare le finalità del «fondo esodati» bensì di «inglobare» i risparmi frutto delle precedenti sei operazioni di salvaguardia nell'ambito della contabilità nazionale per coprire – forse – eventuali altre future esigenze di spesa;
   evidentemente il Ministero dell'economia e delle finanze non ha ritenuto meritevole salvaguardare quella platea di lavoratori esodati (25-26 mila potenziali candidati), senza lavoro e che non sono riusciti a maturare i requisiti pensionistici per effetto della «riforma Fornero», esclusi dalle sei salvaguardie finora approvate, tanto che il sindacato ha parlato di «un vero e proprio scippo agli esodati»;
   a parere degli interroganti è assurdo che il Governo, a quattro anni dalla riforma che l'attuale maggioranza ha condiviso ed approvato, tenga ancora centinaia di persone nel limbo, adducendo ragioni di copertura finanziaria ed indisponibilità di risorse –:
   quali siano le reali intenzioni del Governo in materia e se il Ministro interrogato intenda adottare urgentemente ovvero nel disegno di legge di stabilità per il 2016 iniziative normative che prevedano una settima e conclusiva salvaguardia per tutti i soggetti esclusi dalle precedenti sei salvaguardie, reperendo idonee risorse ovvero utilizzando a copertura degli oneri anche le risorse disponibili nel fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012, come derivanti dall'avanzo di amministrazione delle entrate già accertate e vincolate. (3-01695)


Chiarimenti in merito alla destinazione di parte delle disponibilità residue delle precedenti «salvaguardie» dei lavoratori cosiddetti esodati – 3-01696

   RIZZETTO, ARTINI, BALDASSARRE, BARBANTI, BECHIS, MUCCI, PRODANI, SEGONI e TURCO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   le recenti posizioni assunte dal Ministro interrogato hanno determinato una situazione di grave stallo rispetto alla riforma delle pensioni, la salvaguardia degli esodati e la proroga del cosiddetto regime previdenziale «opzione donna»;
   la riforma del sistema previdenziale sembrava essere imminente, nell'ottica di inserire ragionevoli criteri di «flessibilità in uscita», agevolando il ricambio generazionale nel mondo del lavoro, invece, il Ministro interrogato sembra abbia bocciato attualmente tale manovra, affermando che non ci sono le risorse finanziarie necessarie. Eppure, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Poletti aveva, recentemente, confermato la volontà dell'Esecutivo di stanziare risorse per la manovra pensionistica, già nel disegno di legge di stabilità per il 2016;
   la riforma pensionistica è prioritaria per cominciare a fronteggiare concretamente il grave disagio sociale causato dalla «legge Fornero» e, con il medesimo obiettivo, è necessario procedere alla salvaguardia degli esodati e di tutti coloro che sono stati pregiudicati dall'improvvisa modifica dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico;
   pertanto, va confermato e, dunque, prorogato il regime sperimentale «opzione donna» previsto dalla «legge Maroni», n. 243 del 2004. A riguardo, non può essere eccepito un problema di coperture, considerando che per questa manovra è stato stanziato l'importo di 1 miliardo e 684 mila euro, di cui sono stati spesi 707 milioni di euro con relativo «avanzo» di quasi un miliardo di euro. Quindi, queste risorse vanno obbligatoriamente utilizzate per il progetto in questione, a cui sono state destinate, per consentire alle lavoratrici, che volontariamente scelgono il ricalcolo contributivo dell'assegno, di poter accedere alla pensione anticipata;
   allo stesso tempo bisogna intervenire per l'inclusione in «opzione donna» dei lavoratori di sesso maschile, che ne hanno già fatto richiesta, altrimenti si determinerebbe una grave discriminazione in violazione del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 145, con cui lo Stato italiano ha attuato la direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra uomini e donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, la formazione e la promozione professionale e le condizioni di lavoro;
   vanno salvaguardati i diritti previsti dalla «riforma Amato» del 1992 dei cosiddetti lavoratori «quindicenni», che, entro la data del 31 dicembre 1992, hanno versato almeno quindici anni di contributi previdenziali e che dopo quel periodo non hanno più avuto contributi con l'uscita dal mercato del lavoro;
   restano, inoltre, ancora da salvaguardare i cosiddetti quota 96, ossia quei docenti e amministrativi che con l'introduzione della «riforma Fornero» sono stati costretti a rimanere in carica, pur avendo portato a compimento il proprio percorso contributivo;
   sono, dunque, di fondamentale rilevanza le questioni che deve urgentemente risolvere questo Esecutivo in materia previdenziale. Eppure si lascia passare il tempo senza intervenire, aggravando la situazione di tante persone che già hanno subito la lesione del proprio diritto alla pensione, continuando ad affermare che non ci sono i soldi per procedere alla riforma e alle salvaguardie, ma quello che appare è che le risorse stanziate per queste manovre sono state già o verranno utilizzate per altre manovre;
   in particolare, si fa presente che sulla «settima salvaguardia esodati», l'articolo 1, comma 235, della legge n. 228 del 2012 istituisce un fondo in cui devono essere inserite tutte le provenienze dalle precedenti salvaguardie. L'Inps ha conteggiato queste provenienze individuando un importo di 1 miliardo e 356 milioni di euro. Tali risorse per legge devono essere utilizzate per le ulteriori salvaguardie –:
   per quali motivi il Ministero dell'economia e delle finanze abbia fatto confluire parte di queste risorse, che quindi non risultano più essere disponibili per successive salvaguardie, nella contabilità generale. (3-01696)


Iniziative nell'ambito dell'annunciata revisione della tassazione sulla proprietà immobiliare al fine del superamento del meccanismo di solidarietà che attualmente vincola proprietario ed affittuario – 3-01697

   MELILLA, PAGLIA, SCOTTO e MARCON. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   negli ultimi giorni il Presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, in più occasioni e ricorrendo ad un'espressione a parere degli interroganti poco felice, ha preannunciato agli italiani che il 16 dicembre 2015 «celebreranno il funerale» delle due imposte Imu e Tasi dovute per le abitazioni principali e che inoltre tale «shock fiscale» sarà corredato nel 2017 dall'abolizione di una buona parte dell'Ires e dal 2018 dalla rimodulazione degli scaglioni Irpef;
   volendo trascurare l'ingente flusso di risorse che le suddette imposte generano per l'erario, pari, con riferimento alla sola Tasi, a 3,4 miliardi di euro in ragione annua, un taglio indiscriminato e generalizzato delle imposte sulla casa comporterebbe dannosi effetti redistributivi, andando a tutto vantaggio dei decili di reddito più elevati, che da soli, come risulta da un'elaborazione dei dati sulla distribuzione delle abitazioni di residenza svolta dalla Banca d'Italia, concorrono ad oltre il 40 per cento del relativo gettito;
   sempre secondo la stessa fonte, la ricchezza netta media delle famiglie italiane è pari a circa 373 mila euro. Le attività reali rappresentano circa il 70 per cento (più di 6,2 mila miliardi di euro) e la ricchezza immobiliare è pari al 61,2 per cento. Fra le attività reali, poi, la ricchezza in abitazioni è circa 228 mila euro in media per famiglia; quasi il 77 per cento della ricchezza detenuta in immobili è rappresentato dalle prime case (4,2 mila miliardi di euro);
   tutti i dibattiti che si sono intrecciati negli ultimi tempi hanno ignorato il ruolo che le suddette imposte hanno svolto fino ad oggi e cioè quello di rappresentare una pragmatica ed immediata risposta, seppur non ottimale (per gli economisti la cosiddetta second best), all'esigenza di tassare il patrimonio in un Paese profondamente pervaso dall'evasione fiscale, nel quale il 30 per cento dell'attività economica è sommersa, ma anche nel quale, come si è visto, l'80 percento della popolazione vive in una casa di proprietà, seppur con un elevato grado di concentrazione. Molte famiglie, infatti, detengono livelli modesti o nulli di ricchezza, a fronte di un 10 per cento delle stesse che detiene il 41 per cento della ricchezza totale;
   sempre per capire come l'eventuale detassazione agirebbe sul tessuto sociale del Paese, si rilevano differenze anche sostanziali con riferimento alle fasce d'età. Il 76 per cento delle famiglie con un capofamiglia di più di 55 anni è proprietario di un'abitazione, situazione invece che è rovesciata nelle famiglie con capofamiglia fino ai 34 anni di età: tra i giovani solo il 44,7 per cento è soggetto a Tasi o Imu, tutti gli altri, che perciò corrispondono un canone di affitto, invece no ed in caso di abolizione del prelievo dovranno compensare con la quota a loro carico i comuni del mancato gettito;
   l'obiettivo di perseguire tout court una riduzione della pressione fiscale complessiva non deve però tradire quello di realizzare contestualmente una maggiore equità, progressività ed efficienza nella distribuzione del prelievo. Nel settore immobiliare per aumentare l'equità sarebbe cruciale la riforma del catasto, già prevista nella legge di delega fiscale, ma che il Governo secondo gli interroganti, accortosi dalle simulazioni sugli effetti dell'algoritmo che avrebbe dovuto rivedere i valori catastali che le rendite sarebbero cresciute in misura esponenziale, toccando quindi gli interessi dei pochi e facoltosi abbienti, ha preferito congelare;
   la mancata revisione dei valori catastali ha determinato, nel passaggio dell'aliquota standard dal 4 per mille (Imu 2012) all'1 per mille, salvo le variazioni deliberate dai comuni (Tasi 2014), da una parte un forte vantaggio per le abitazioni di maggior valore catastale e dall'altra, prevedendo anche un prelievo a carico degli affittuari, un peggioramento delle condizioni economiche di questi ultimi, spesso giovani coppie o studenti, a volte in misura anche superiore a quella dei proprietari stessi;
   del resto, i valori degli immobili riflettono la qualità dell'amministrazione e degli investimenti locali, rappresentando un appropriato indicatore per i comuni responsabili di fronte ai cittadini della tassazione immobiliare e che sono pertanto sono incentivati, al fine di accrescere il loro gettito, ad adottare una politica di servizi più efficace ed efficiente;
   la crisi ha fatto precipitare una situazione abitativa già critica ed in tale contesto è emersa una manifesta sottoutilizzazione del fondo di garanzia per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte di giovani, segno dell'inadeguatezza di far fronte alla domanda di case di uno strumento anche poco promosso dagli stessi istituti di credito –:
   se, in caso di un'effettiva ed indiscriminata soppressione dell'imposizione sulle abitazioni principali, intenda adottare iniziative per intervenire sul meccanismo di solidarietà che attualmente vincola proprietario ed affittuario, superando la quota d'imposta a carico di quest'ultimo e che grava, come si è visto, soprattutto sulle generazioni più giovani. (3-01697)


Iniziative volte a reperire adeguate risorse da destinare ad un'efficace azione di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico – 3-01698

   BINETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   è in corso di esame presso la Commissione affari sociali della Camera dei deputati il disegno di legge di iniziativa parlamentare «Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico», che prevede specificamente anche la revisione della normativa in materia di giochi;
   nonostante i ripetuti tentativi fatti dal Governo per giungere ad una norma quadro in materia di giochi, partendo dalla delega fiscale, il Governo sembra aver rinunziato a pubblicare, almeno per ora, il decreto di riforma del settore giochi;
   sono in molti a chiedersi a questo punto cosa accadrà di alcune decisioni prese a suo tempo; per esempio, sui famosi 500 milioni di euro che avrebbero dovuto pagare concessionari e gestori, ciascuno per quanto di sua competenza. Ci si chiede se sarà ancora esigibile oppure se ancora una volta cadrà nel vuoto. È una domanda che risuona in maniera predominante nel settore del gioco. Secondo alcuni questa cifra non sarà più esigibile. Anzi dovrebbero essere restituiti gli importi pagati come prima rata su tutta la filiera e qualcuno potrebbe perfino richiedere un risarcimento danni;
   la filiera del gioco legale, con la mancanza della riforma contenuta nella delega e senza una norma di riferimento chiara, rischia di vedere vanificato il lavoro importante fatto negli ultimi dieci anni, con il ritorno al caos diffuso e ignorato proprio perché illegale;
   le associazioni che si occupano a vario titolo delle persone affette da dipendenza grave dal gioco chiedono da tempo una legge che funga da contenimento alla diffusione del gioco d'azzardo in tutte le sue diverse manifestazioni: le videolotterie, le applicazioni, le new slot, senza dimenticare il continuo proliferare dei «gratta e vinci». I soggetti affetti da dipendenza grave, ancorché difficili da quantificare in modo esatto, sono in costante aumento, come confermano le strutture cliniche di riferimento, con tutte le conseguenze sociali che ne derivano –:
   se non ritenga opportuno che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui specifici studi e valutazioni di competenza circa il reperimento e l'impiego di significative risorse destinate a sostenere una forte azione di contrasto alla dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, che pare opportuno il Governo debba porre rapidamente in essere. (3-01698)


Iniziative volte alla sospensione degli studi di settore per i periodi di imposta 2015 e 2016, anche in vista di una completa revisione del sistema delle verifiche fiscali – 3-01699

   GUIDESI, BUSIN, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, INVERNIZZI, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, ha introdotto nel nostro Paese la disciplina degli studi di settore quale strumento di lotta all'evasione fiscale: il precedente sistema tributario prevedeva, infatti, che il reddito d'impresa e di lavoro autonomo fosse determinato attraverso le scritture contabili. Gli accertamenti induttivi potevano essere esperiti soltanto in via del tutto eccezionale e in presenza di gravi irregolarità contabili commesse dai contribuenti; questo aveva creato la paradossale situazione di veder privilegiato il contribuente-evasore che riusciva a tenere in ordine le scritture contabili, a discapito del contribuente in regola, che, pur assolvendo tutte le obbligazioni tributarie, poteva incorrere in sanzioni molto onerose, per il solo fatto di aver commesso degli errori formali nella tenuta delle scritture;
   gli studi di settore consistono in un metodo finalizzato a misurare e a valutare la capacità di guadagno dei singoli settori economici, avvalendosi di una raccolta di dati afferenti al settore economico che si prende in esame. Lo studio stima, in via preventiva, le possibilità dei ricavi e compensi del contribuente al fine di poter avviare o meno la relativa procedura di accertamento da parte dell'amministrazione fiscale;
   le macroaree prese in considerazione dagli studi di settore sono quattro: servizi, commercio, manifatture e professionisti, applicandosi quindi alle partite iva indipendentemente dalla forma giuridica scelta o dal profilo fiscale;
   per verificare se i risultati della dichiarazione dei redditi sono allineati con i ricavi o i compensi previsti dalla metodologia degli studi di settore, i contribuenti sono tenuti a dichiarare i dati contabili e i dati extracontabili al fine di riscontrarne la congruità, ossia il confronto tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli risultati dallo studio, e la coerenza dei principali indicatori economici che caratterizzano l'attività del contribuente;
   lo scopo dell'introduzione degli studi di settore era facilitare il fisco nella procedura di accertamento di casi di evasione, fornire uno strumento all'imprenditore e al professionista al fine di valutare la propria efficienza economica, disporre di uno strumento per monitorare le attività presenti sul territorio da utilizzare nelle scelte di programmazione economica ed evitare le situazioni di concorrenza sleale tra imprenditori onesti e coloro invece che potevano praticare prezzi più bassi grazie all'evasione;
   in realtà, questo meccanismo, collegando i redditi dei contribuenti a standard di riferimento, ha prodotto fin da subito effetti esattamente contrari a quelli previsti, sottoponendo il contribuente, in caso di dichiarazione di valori minori a quelli prefissati, a lunghe ed estenuanti indagini fiscali;
   lo studio di settore inverte l'onere della prova a danno del contribuente e ha, quindi, spinto una buona parte dei professionisti e degli imprenditori ad adeguarsi agli standard previsionali dell'amministrazione fiscale, con la grave conseguenza di dover assolvere ad obbligazioni tributarie maggiori;
   a ciò si aggiunge il fatto, duramente contestato dai contribuenti, che, nonostante si prendano in considerazione le variabili esterne, spesso queste, soprattutto quelle riferite alle particolarità territoriali, non risultano essere efficacemente aderenti alla realtà, facendo sorgere un enorme contenzioso tributario;
   negli ultimi anni, inoltre, i pesanti effetti della crisi economica su decine di migliaia di attività hanno aumentato lo scollamento tra gli standard previsti dall'amministrazione finanziaria e gli effettivi ricavi e compensi dei contribuenti. Per ovviare a ciò sono stati predisposti diversi adeguamenti verso il basso, a partire dal 2011 fino all'ultimo del 2015, ma gli interventi – arrivati in ogni modo tardivamente, poiché l'anno della prima revisione coincideva con il quarto anno consecutivo di crisi – non hanno prodotto i risultati sperati, posto che gli aggiustamenti non sono stati comunque coerenti con gli effetti reali che la crisi ha prodotto sul volume di affari di imprenditori e professionisti interessati dagli studi –:
   se, al fine di permettere all'economia del Paese di beneficiare dei primi, debolissimi segnali di fine della crisi economica internazionale, il Governo intenda assumere iniziative per prevedere l'immediata sospensione dell'applicazione degli studi di settore per i periodi di imposta 2015 e 2016, fino ad una completa revisione del sistema delle verifiche fiscali a fini anti-evasivi, in modo da evitare che i contribuenti siano costretti a dichiarazioni più alte degli effettivi incassi e a sottoporsi ad una maggiore imposizione per evitare quelle che appaiono agli interroganti vere e proprie vessazioni da parte dell'amministrazione finanziaria. (3-01699)


Situazione finanziaria delle regioni e delle aziende sanitarie alla luce della recente sentenza della Corte costituzionale avente ad oggetto la legge regionale del Piemonte di approvazione del bilancio di assestamento 2013 – 3-01700

   MONCHIERO e RABINO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   desta enormi preoccupazioni in merito alla sostenibilità del servizio sanitario nazionale, la decisione della Corte costituzionale che a fine luglio 2015, accogliendo un ricorso della Corte dei conti, ha dichiarato l'illegittimità della legge regionale del Piemonte di approvazione del bilancio di assestamento 2013;
   è ben noto, infatti, che il servizio sanitario assorbe mediamente i 4/5 della spesa delle regioni e che un default generalizzato nei bilanci regionali avrebbe conseguenze devastanti sulla qualità e quantità delle prestazioni sanitarie rese ai cittadini;
   secondo autorevoli ricostruzioni giornalistiche, dopo questa sentenza rischiano la bocciatura della Corte dei conti i bilanci di tutte le altre regioni, con la sola eccezione della Lombardia;
   le modalità di contabilizzazione dei fondi stanziati dallo Stato per il pagamento dei debiti pregressi, giudicate illecite dalla Corte costituzionale, costituirebbero una prassi generalizzata che comporta il rischio di un buco, a livello nazionale, di 19,3 miliardi di euro. A rischiare di più, oltre al Piemonte (il deficit 2013 è stato ricalcolato da 300 milioni a 3,06 miliardi di euro), sono il Lazio (8,7 miliardi di euro a rischio), la Campania, il Veneto, ma anche Emilia-Romagna, Toscana e Puglia;
   i fondi dello Stato sembra siano serviti per pagare anche dei debiti fuori bilancio ed in alcuni casi, invece di essere compensati per cassa con i pagamenti, siano confluiti nei bilanci di competenza, gonfiando la capacità di spesa delle regioni;
   la Corte costituzionale, nella sentenza sul bilancio del Piemonte, scrive che: «Una legge dello Stato nata per porre rimedio agli intollerabili ritardi nei pagamenti ha subito una singolare eterogenesi dei fini, i cui più sorprendenti esiti sono costituiti dalla mancata spendita delle anticipazioni di cassa, dall'allargamento oltre i limiti di legge della spesa di competenza, dall'alterazione del risultato di amministrazione, dalla mancata copertura del deficit»;
   la legge n. 243 del 2012, che, nel titolo, si proponeva di dare attuazione al principio costituzionale del pareggio dei bilanci pubblici, ma che, in realtà, era principalmente finalizzata al pagamento di debiti pregressi, purtroppo non ha raggiunto gli effetti desiderati e richiede serie considerazioni;
   infatti, la legge n. 243 del 2012 prevede che regioni e comuni siano tenuti a rispettare l'obbligo di un «saldo non negativo» sia nel bilancio preventivo che in quello consuntivo, sia di cassa che di competenza, sia in rapporto alle entrate e alle spese finali che in rapporto a quelle correnti, e per le regioni, distintamente, anche per i conti della sanità. In aggiunta la legge prevede il divieto assoluto di indebitamento, se non per investire ed entro limiti strettissimi;
   queste norme molto severe e di dettaglio non affrontano il nodo essenziale: le difficoltà di cassa delle regioni lasciano supporre la presenza di rilevanti quantità di debiti non regolarmente contabilizzati;
   per quanto attiene il caso specifico del Piemonte, è intervenuta la legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190) che, ai commi da 452 a 458 dell'articolo 1, detta norma atte a dare piena attuazione alla legge n. 243 del 2012, ma appare indispensabile verificare se tale obiettivo sia stato raggiunto;
   qualunque sia la soluzione che si intenda proporre per risolvere il problema dei debiti pregressi di regioni e aziende sanitarie è indispensabile conoscere la consistenza reale del fenomeno –:
   se le misure contenute nella legge di stabilità per il 2015, in merito alla situazione della regione Piemonte siano state applicate e in quali misura, e quali urgenti iniziative di competenza, anche normative o in sede di Conferenza Stato-regioni, il Governo intenda assumere per definire un quadro aggiornato della situazione finanziaria complessiva delle regioni e delle aziende sanitarie, con particolare riguardo all'accertamento di debiti fuori bilancio.
(3-01700)


Iniziative per il rilancio dell'economia del Mezzogiorno – 3-01701

   RAMPELLI, TAGLIALATELA, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, NASTRI e TOTARO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il rapporto Svimez 2015 sull'economia del Mezzogiorno presentato nel mese di agosto 2015 ha disegnato lo scenario desolante di un Paese sempre più diviso e diseguale, in cui il Sud scivola sempre più nell'arretramento, con una crescita che è stata pari ad appena la metà di quella registrata nello stesso periodo in Grecia;
   in base ai dati pubblicati il Mezzogiorno, tra il 2008 ed il 2014 ha registrato una caduta dell'occupazione del 9 per cento, a fronte del -1,4 per cento del Centro-Nord, e il rischio povertà nelle sue regioni è il doppio di quello delle regioni settentrionali;
   il rapporto Svimez inoltre pone l'accento sulla grave questione demografica che porterà il Meridione nei prossimi cinquanta anni a perdere oltre quattro milioni di abitanti a causa del calo delle nascite e della migrazione interna ed internazionale;
   secondo l'Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, «la flessione dell'attività produttiva è stata molto più profonda ed estesa nel Mezzogiorno che nel resto del Paese, con effetti negativi che appaiono non più solo transitori ma strutturali, e che spiegano il maggior permanere delle difficoltà di crescita e la minore capacità di queste aree di agganciarsi alla ripresa internazionale. La crisi ha depauperato le risorse del Mezzogiorno e il suo potenziale produttivo: la forte riduzione degli investimenti ha diminuito la sua capacità industriale, che, non venendo rinnovata, ha perso ulteriormente in competitività; le migrazioni, specie di capitale umano formato, e i minori flussi in entrata nel mercato del lavoro hanno contemperato il calo di posti di lavoro. Non sarà facile disancorare il Mezzogiorno da questa spirale di bassa produttività, bassa crescita e quindi minore benessere» –:
   quali iniziative il Governo intenda assumere al fine di risolvere la drammatica crisi economica e produttiva che affligge le regioni meridionali. (3-01701)


Chiarimenti in merito ad asseriti margini di flessibilità, concordati in sede europea, relativi al deficit dell'Italia – 3-01702

   BRUNETTA, PALESE e OCCHIUTO. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   il Presidente del Consiglio dei ministri, Matteo Renzi, ha affermato in più occasioni che, dopo il semestre italiano di presidenza dell'Unione europea, il Governo ha ottenuto di poter fare fino a 17 miliardi di deficit in più, pari a oltre un punto di prodotto interno lordo;
   quanto sostenuto da Renzi vuol dire secondo gli interroganti che l'Italia, che avrebbe dovuto chiudere il 2016 con un rapporto deficit/prodotto interno lordo pari a -1,8 per cento, veleggerà, con il consenso europeo, serenamente verso il 3 per cento, e probabilmente anche oltre;
   quanto sostenuto da Renzi significa, di fatto, sforare, tanto l'obiettivo dell'1,8 per cento fissato nel documento di economia e finanza di aprile 2015, quanto il 3 per cento previsto dal «Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nell'Unione economica e monetaria» (cosiddetto Fiscal compact o Patto di bilancio);
   quanto sostenuto da Renzi significa non rispettare, senza giustificazione alcuna (nessuna circostanza eccezionale potrebbe essere eccepita), i vincoli e gli obiettivi di Bruxelles. Il tutto per fare tagli strutturali di tasse attraverso l'aumento del deficit. Cosa mai vista, inaccettabile tanto per le regole europee quanto per quelle di finanza pubblica italiane;
   l'Italia non ha ancora presentato alla Commissione europea né la nota di aggiornamento al documento di economia e finanza, il cui termine previsto dal semestre europeo è il 20 settembre 2015, né il disegno di legge di stabilità per il 2016, il cui termine è il 15 ottobre 2015: unici documenti su cui la Commissione europea è chiamata a pronunciarsi;
   le previsioni di crescita del prodotto interno lordo, ancorché modeste, fanno decadere la possibilità per il nostro Paese di eccepire le «circostanze eccezionali» di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), del Fiscal compact;
   pur aumentando la crescita reale del prodotto interno lordo da +0,7 per cento a +0,9 per cento nel 2015 e da +1,4 per cento a +1,6 per cento nel 2016, la crescita in termini nominali risulta più bassa di 0,3 punti nel 2015 e tra 0,3 e 0,5 punti nel 2016, in quanto l'inflazione in Italia nel 2015 si attesta a 0,2 per cento contro lo 0,7 per cento contenuto nel documento di economia e finanza di aprile 2015 e, ragionevolmente, nel 2016 non raggiungerà l'1,2 per cento previsto dal Governo –:
   se confermi oppure smentisca il quadro descritto in premessa. (3-01702)