Camera dei deputati

Vai al contenuto

Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

MENU DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE

Vai al contenuto

Resoconto dell'Assemblea

Vai all'elenco delle sedute

XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 21 luglio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 luglio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Zanetti.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 20 luglio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa del deputato:
   ANGELUCCI: «Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per le persone disabili» (3243).

  Sarà stampata e distribuita.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 14 luglio 2015, ha comunicato che la 6a Commissione (Finanze e tesoro) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di direttiva del Consiglio che abroga la direttiva 2003/48/CE del Consiglio (COM(2015) 129 final) e sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale (COM(2015) 135 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 95).

  Questa risoluzione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni.

  Con nota pervenuta il 20 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari del tribunale di Imperia ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni di conversazioni nei confronti di Giacomo CHIAPPORI, deputato all'epoca dei fatti, nell'ambito del procedimento penale n. 546/13 RGNR – n. 1055/15 RG GIP. La domanda è stata assegnata in pari data alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 13).

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
   Sentenza n. 132 del 26 maggio-7 luglio 2015 (Doc. VII, n. 482), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 37-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Corte di cassazione:
  alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza n. 141 dell'8 giugno-9 luglio 2015 (Doc. VII, n. 485), con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 138, 141, 142, 143 e 146, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosse per violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, e 119 della Costituzione, nonché dei rispettivi Statuti, dalle regioni autonome Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e Friuli-Venezia Giulia:
  alla V Commissione (Bilancio);

   Sentenza n. 142 del 27 maggio-9 luglio 2015 (Doc. VII, n. 486), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 30 giugno 2014, n. 5, recante «Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi», promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere e) ed s), della Costituzione:
  alla VIII Commissione (Ambiente);

   Sentenza n. 143 del 9 giugno-9 luglio 2015 (Doc. VII, n. 487), con la quale:
    dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, con riferimento alle deliberazioni della Corte dei conti, sezione delle autonomie, 5 aprile 2013, n. 12, e 5 luglio 2013, n. 15, dalla regione Liguria nei confronti dello Stato;
dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Liguria, adottare la deliberazione 8 aprile 2014, n. 21, con cui si è esercitato il controllo sui rendiconti dei gruppi consiliari in relazione all'esercizio 2012;
   annulla, per l'effetto, la deliberazione indicata al punto che precede:
  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 144 del 10 giugno-9 luglio 2015 (Doc. VII, n. 488), con la quale:
    dichiara che non spettava al Senato della Repubblica affermare che le dichiarazioni rese dal senatore Maurizio Gasparri, per le quali pende il procedimento civile davanti al Tribunale ordinario di Roma, costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione;
annulla, per l'effetto, la deliberazione di insindacabilità adottata dal Senato della Repubblica, nella seduta del 20 dicembre 2012 (Atti Senato, XVI legislatura, Doc. IV-ter, n. 30-A):
  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 145 del 10 giugno-9 luglio 2015 (Doc. VII, n. 489), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi 5-quater, 5-sexies e 5-septies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44, sollevata, in riferimento all'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Novara:
  alla VI Commissione (Finanze);

   Sentenza n. 146 del 24 giugno-9 luglio 2015 (Doc. VII, n. 490), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 150 del 26 maggio-14 luglio 2015 (Doc. VII, n. 492), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950 ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte di cassazione, sezione lavoro:
  alla XI Commissione (Lavoro);

   Sentenza n. 151 del 9 giugno-14 luglio 2015 (Doc. VII, n. 493), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 53, comma 2, e 54, commi 5 e 8, lettera b), della legge della Provincia autonoma di Trento 22 aprile 2014, n. 1 (Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale di assestamento 2014), promossa, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri:
  alla VIII Commissione (Ambiente);

   Sentenza n. 152 del 9 giugno-14 luglio 2015 (Doc. VII, n. 494), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 8-bis, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, promossa, in riferimento agli articoli 97, 118 e 120 della Costituzione, dalla regione Campania:
  alla V Commissione (Bilancio);

   Sentenza n. 153 del 9 giugno-14 luglio 2015 (Doc. VII, n. 495), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, promossa, in riferimento agli articoli 117, quarto comma, 123, 117, terzo comma, 119 della Costituzione, dalla regione Campania;
    dichiara inammissibili le ulteriori questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Campania:
  alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e XI (Lavoro);

   Sentenza n. 155 del 12 maggio-15 luglio 2015 (Doc. VII, n. 497), con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 14, lettera a), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, promossa dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, commi 11 e 17, quarto periodo, e 14, comma 13-bis, quarto periodo, del decreto-legge n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 14 del decreto-legge n. 201 del 2001, promosse dalla Regione siciliana;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13 e 14, comma 13-bis, del decreto-legge n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Sardegna;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 13, commi 11 e 17, terzo, quarto e quinto periodo, e l'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge n. 201 del 2001, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 380, lettera h), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2013), promossa dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 380, lettere b), f), h) ed i), e 383, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 380 e 387, della legge n. 228 del 2012, promosse dalla Regione autonoma Sardegna:
  alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);

   Sentenza n. 156 del 12 maggio-15 luglio 2015 (Doc. VII, n. 498), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 454 e 456, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossa, in riferimento agli articoli 3, comma 1, lettera f), e 12 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Regione Valle d'Aosta), agli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, in combinato disposto con l'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), nonché al principio consensualistico, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste (reg. ric. n. 24 del 2013);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 454 e 456, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento all'articolo 48 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia), all'articolo 119 della Costituzione, all'articolo 3 della Costituzione, nonché all'articolo 1, comma 155, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2011) e al principio di leale collaborazione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 457, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 4, numero 1-bis), 51 e 54 della legge costituzionale n. 1 del 1963, all'articolo 9 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), all'articolo 1, commi 154 e 155, della legge n. 220 del 2010, nonché all'articolo 3 della Costituzione, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 48 e 65 della legge costituzionale n. 1 del 1963, dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (reg. ric. n. 32 del 2013);
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 459, della legge n. 228 del 2012, promossa, in riferimento agli articoli 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, nonché al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana (reg. ric. n. 43 del 2013):
  alla V Commissione (Bilancio);

   Sentenza n. 157 del 24 giugno-15 luglio 2015 (Doc. VII, n. 499), con la quale:
    dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 7, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dal Consiglio di Stato, sezione quarta:
  alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   con lettera in data 7 luglio 2015, Sentenza n. 130 del 26 maggio-7 luglio 2015 (Doc. VII, n. 480), con la quale:
    dichiara la illegittimità costituzionale della legge della regione Basilicata 11 luglio 2014, n. 17 (Misure urgenti concernenti il patto di stabilità interno):
  alla V Commissione (Bilancio);

   con lettera in data 7 luglio 2015, Sentenza n. 131 del 27 maggio-7 luglio 2015 (Doc. VII, n. 481), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 61, comma 1, alinea e lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98, limitatamente alla parte in cui ricomprende nell'aumento di gettito derivante dall'articolo 55, comma 1, dello stesso decreto, anche i tributi riscossi nel territorio della Regione siciliana;
   dichiara non fondata nel resto la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 2, 61, comma 1, alinea e lettera a), e 85, comma 1, del decreto-legge n. 69 del 2013, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 98 del 2013, promosso in riferimento agli articoli 36 e 37 dello Statuto della Regione siciliana (approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2) e all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana:
  alla VI Commissione (Finanze);

   con lettera in data 9 luglio 2015, Sentenza n. 139 del 26 maggio-9 luglio 2015 (Doc. VII, n. 483), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 517 del codice di procedura penale, nella parte in cui, nel caso di contestazione di una circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato relativamente al reato oggetto della nuova contestazione;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 517 del codice di procedura penale nella parte in cui, nel caso di contestazione di un reato concorrente o di circostanza aggravante che già risultava dagli atti di indagine al momento dell'esercizio dell'azione penale, non prevede la facoltà dell'imputato di richiedere al giudice del dibattimento il giudizio abbreviato anche in relazione ai reati diversi da quello che forma oggetto della nuova contestazione, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Lecce:
  alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 9 luglio 2015, Sentenza n. 140 del 9 giugno-9 luglio 2015 (Doc. VII, n. 484), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 (Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali), introdotto dall'articolo 1, comma 1, della legge di conversione 7 ottobre 2013, n. 112, proposta – in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione – dalla regione Veneto;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83 (Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106, proposta – in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione – dalla regione Veneto;
   dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 2-bis e 4-bis del citato decreto-legge n. 91 del 2013, introdotti dalla legge di conversione n. 112 del 2013, nella parte in cui non prevedono l'intesa fra Stato e regioni;
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 1, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, nella parte in cui non prevede alcuno strumento idoneo a garantire una leale collaborazione fra Stato e regioni;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 16, commi 5 e 6, del citato decreto-legge n. 83 del 2014, come convertito dalla legge n. 106 del 2014, proposta – in riferimento agli articoli 5, 117, terzo e quarto comma, e 118 della Costituzione – dalla regione Campania:
  alle Commissioni riunite VII (Cultura) e X (Attività Produttive);

   con lettera in data 14 luglio 2015, Sentenza n. 149 del 24 giugno-14 luglio 2015 (Doc. VII, n. 491), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5 della legge della regione Liguria 5 agosto 2014, n. 21 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2014, n. 1 – Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l'esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti):
  alla VIII Commissione (Ambiente);

   con lettera in data 15 luglio 2015, Sentenza n. 154 del 24 giugno-15 luglio 2015 (Doc. VII, n. 496), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 26, comma 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31:
  alla VI Commissione (Finanze);

   con lettera in data 15 luglio 2015, Sentenza n. 158 del 24 giugno-15 luglio 2015 (Doc. VII, n. 500), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 15 (Modifica ed integrazione alla legge regionale 29 luglio 2011, n. 23 «Riordino delle funzioni in materia di aree produttive» e modifica alla legge regionale 17.12.1997, n. 143 «Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. Istituzione di nuovi Comuni, Unioni e Fusioni»):
  alla VIII Commissione (Ambiente);

   con lettera in data 16 luglio 2015, Sentenza n. 169 del 24 giugno-16 luglio 2015 (Doc. VII, n. 501), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47 (Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 maggio 2014, n. 80:
  alla VIII Commissione (Ambiente);

   con lettera in data 16 luglio 2015, Sentenza n. 170 del 23 giugno-16 luglio 2015 (Doc. VII, n. 502), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, recante «Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150», limitatamente alle parole da «quando ricorre» a «nonché»;
   dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del medesimo articolo 13, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 109 del 2006, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura:
  alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 16 luglio 2015, Sentenza n. 171 del 7-16 luglio 2015 (Doc. VII, n. 503), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 30-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, nella parte in cui non prevede la necessaria partecipazione al procedimento della regione interessata;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 30-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 118, primo comma della Costituzione, nonché al principio di leale collaborazione, dalla regione Abruzzo:
  alla XIII Commissione (Agricoltura);

   con lettera in data 16 luglio 2015, Sentenza n. 176 del 24 giugno-16 luglio 2015 (Doc. VII, n. 504), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 6-ter, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, nella parte in cui si applica alla Regione siciliana:
  alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della CONSIP Spa, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 300).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 14 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF), per gli esercizi 2012 e 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 301).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 16 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Rete autostrade mediterranee Spa, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 302).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero della giustizia, riferita all'anno 2014 (Doc. CLXIV, n. 28).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 16 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 1o aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, la relazione sullo stato di attuazione del programma di promozione industriale, aggiornata al 31 dicembre 2014 (Doc. XLIX, n. 2).
  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 16 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, la relazione sullo stato della spesa, sull'efficacia nell'allocazione delle risorse e sul grado di efficienza dell'azione amministrativa svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze, riferita all'anno 2014 (Doc. CLXIV, n. 29).
  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di dodici risoluzioni approvate nella tornata dall'8 all'11 giugno 2015, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), se non già assegnate alle stesse in sede primaria:
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (Doc. XII, n. 739) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Risoluzione sulla strategia per la tutela e il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale nei Paesi terzi (Doc. XII, n. 740) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione su «Verso un rinnovato consenso sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale: piano d'azione dell'Unione europea» (Doc. XII, n. 741) – alla X Commissione (Attività produttive);
   Risoluzione legislativa relativa al progetto di decisione del Consiglio concernente la conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'adempimento congiunto dei relativi impegni (Doc. XII, n. 742) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione legislativa concernente il progetto di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Doc. XII, n. 743) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla relazione annuale 2014 del comitato di vigilanza dell'OLAF (Doc. XII, n. 744) – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VI (Finanze);
   Risoluzione sulla situazione in Ungheria (Doc. XII, n. 745) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla relazione 2014 della Commissione sui progressi compiuti dalla Turchia (Doc. XII, n. 746) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla Siria: la situazione a Palmira e il caso di Mazen Darwish (Doc. XII, n. 747) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione in Nepal dopo i terremoti (Doc. XII, n. 748) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulla situazione militare strategica nel Bacino del Mar Nero a seguito dell'annessione illegale della Crimea da parte della Russia (Doc. XII, n. 749) – alla III Commissione (Affari esteri);
   Risoluzione sulle recenti rivelazioni sui casi di corruzione ai vertici della FIFA (Doc. XII, n. 750) – alla VII Commissione (Cultura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 16 e 17 luglio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di regolamento del Consiglio recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione europea per taluni prodotti della pesca per il periodo 2016-2018 (COM(2015) 344 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 344 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Revisione della direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (COM(2015) 345 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposte di decisione del Consiglio relative, rispettivamente, alla conclusione nonché alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria del protocollo, siglato il 20 marzo 2015, che fissa le possibilità di pesca e la contropartita finanziaria previste dall'accordo di partenariato nel settore della pesca tra la Comunità europea, da un lato, e il Governo della Danimarca e il Governo locale della Groenlandia, dall'altro (COM(2015) 346 final e COM(2015) 347 final), corredate dai relativi allegati (COM(2015) 346 final – Annex 1 e Annex 2 e COM(2015) 347 final – Annex 1), che sono assegnate in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 6 al bilancio generale 2015 – Risorse proprie – Fondi fiduciari dell'Unione per l'azione esterna – Ufficio dell'organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (COM(2015) 351 final), che è assegnato in sede primaria alla V Commissione (Bilancio);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo – L'applicazione della direttiva 98/34/CE nel periodo dal 2011 al 2013 (COM(2015) 338 final), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla situazione e la gestione del fondo di garanzia nel corso dell'esercizio 2014 (COM(2015) 343 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Relazione della Commissione al Consiglio relativa alla valutazione della situazione comunicata dall'Italia alla Commissione e al Consiglio in merito al recupero del prelievo supplementare dovuto dai produttori di latte nei periodi dal 1995-1996 al 2001-2002 (a norma dell'articolo 3 della decisione 2003/530/CE del Consiglio) (COM(2015) 349 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce dazi doganali supplementari sulle importazioni di determinati prodotti originari degli Stati Uniti d'America (codificazione) (COM(2015) 350 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 350 final – Annexes 1 to 4), che è assegnata in sede primaria alla X Commissione (Attività produttive);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in merito al progetto di regolamento interno per la conferenza degli Stati parte del trattato sul commercio delle armi (ATT) (COM(2015) 352 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 352 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 7, 9, 14 e 16 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Nell'ambito di tali documenti, con la comunicazione del 14 luglio 2015, il Governo ha richiamato l'attenzione sulla raccomandazione del Consiglio relativa agli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri e dell'Unione europea (9542/15), che è assegnata in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).
  Con la comunicazione del 9 luglio 2015, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Relazione della Commissione – Relazione annuale 2014 in materia di sussidiarietà e proporzionalità (COM(2015) 315 final);
   Relazione della Commissione – Relazione annuale 2014 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali (COM(2015) 316 final).

Annunzio di sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 luglio 2015, a integrazione della comunicazione inviata in data 17 aprile 2015, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, della seguente sentenza pronunciata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenuta definitiva nel mese di dicembre 2014 che è inviata alla VI Commissione (Finanze) nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza 23 settembre 2014, Valle Pierimpiè Società Agricola S.P.A. n. 46154/11, in materia di occupazione di terreni demaniali. Constata la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), ritenendo che l'ingerenza nel godimento del diritto al rispetto dei beni, effettuata senza indennizzo e imponendo alla ricorrente oneri supplementari, fosse manifestamente non proporzionata allo scopo legittimo perseguito in quanto lo Stato non ha mantenuto un giusto equilibrio tra gli interessi pubblici e privati in gioco e ha gravato la ricorrente di un onere eccessivo e sproporzionato privandola, senza alcun indennizzo, della «valle da pesca» da essa utilizzata e riconoscendola debitrice di un'indennità di occupazione senza titolo il cui importo avrebbe potuto essere molto elevato (Doc. CLXXIV, n. 81).

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 14 luglio 2015, ha dato comunicazione, ai sensi della legge 9 gennaio 2006, n. 12, delle seguenti sentenze pronunciate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, divenute definitive nel periodo compreso dal 1o gennaio al 30 giugno 2015, che sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché alla III Commissione (Affari esteri):
   sentenza divenuta definitiva nel mese di gennaio 2015:
    sentenza 21 ottobre 2014, Sharifi e altri contro Italia e Grecia n. 16643/09, in materia di respingimenti. Constata la violazione da parte della Grecia dell'articolo 13 (diritto a un ricorso effettivo) in combinato disposto con l'articolo 3 (proibizione di trattamenti inumani o degradanti) della CEDU in ragione della mancanza di accesso alla procedura di asilo per i ricorrenti e del rischio di espulsione verso l'Afghanistan, dove sarebbero stati probabilmente sottoposti a maltrattamenti; la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU (divieto di espulsioni collettive di stranieri); la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 3 della CEDU, in quanto le autorità italiane, respingendo i ricorrenti verso la Grecia, li avevano esposti ai rischi derivanti dalle carenze della procedura di asilo in tale Paese; la violazione da parte dell'Italia dell'articolo 13 in combinato disposto con l'articolo 3 della CEDU e con l'articolo 4 del Protocollo n. 4 della CEDU, in ragione della mancanza di accesso alla procedura di asilo o a qualsiasi altra via di ricorso nel porto di Ancona (Doc. CLXXIV, n. 82) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   sentenza divenuta definitiva nel mese di febbraio 2015:
    sentenza 9 settembre 2014, Caligiuri e altri n. 657/10 e altri, in materia di retroattività delle leggi di interpretazione autentica. Constata la violazione del diritto dei ricorrenti ad un processo equo, protetto dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, poiché un intervento legislativo di interpretazione autentica dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, in forza della quale l'inquadramento del personale scolastico ATA nei ruoli statali sarebbe dovuto avvenire sulla base del trattamento salariale complessivo al momento del trasferimento, senza considerare la pregressa anzianità di servizio maturata, ha regolato definitivamente e con efficacia retroattiva la materia del contendere nei giudizi pendenti tra lo Stato e i ricorrenti, senza essere giustificato da gravi motivi di interesse generale (Doc. CLXXIV, n. 83) – alla XI Commissione (Lavoro);
   sentenze divenute definitive nel mese di marzo 2015:
    sentenza 2 dicembre 2014, Battista n. 43978/09, in materia di libertà di circolazione. Constata la violazione dell'articolo 2 del Protocollo n. 4 della CEDU, avendo le autorità nazionali negato al ricorrente la possibilità di iscrivere i figli sul proprio passaporto, nonché il rilascio di un passaporto e di una carta d'identità valida per l'espatrio, per il rischio che recandosi all'estero il ricorrente non avrebbe più versato l'assegno alimentare dovuto alla ex moglie, in quanto una simile misura limitativa della libertà di circolazione, per una durata indeterminata e senza tenere conto delle circostanze specifiche dell'interessato, non può essere considerata necessaria in una società democratica (doc. CLXXIV, n. 84) – alla I Commissione (Affari costituzionali);
    sentenza 16 dicembre 2014, Ceni n. 25376/06, in materia di liquidazione ai sensi dell'articolo 41 della CEDU. Liquida l'equa soddisfazione per la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo alla protezione della proprietà, già constatata con sentenza del 4 febbraio 2014 (Doc. CLXXIV, n. 85) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenza divenuta definitiva nel mese di aprile 2015:
    sentenza 20 gennaio 2015, Manuello e Nevi n. 107/10, in materia di diritto alla vita privata e familiare. Constata la violazione dell'articolo 8 della CEDU, avendo ritenuto che le autorità nazionali non si siano impegnate in maniera adeguata e sufficiente per mantenere il legame familiare tra i ricorrenti, nonni paterni di una bambina, e la nipote e che abbiano violato il diritto degli interessati al rispetto della loro vita familiare (Doc. CLXXIV, n. 86) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenze divenute definitive nel mese di maggio 2015:
    sentenze 5 maggio 2015, Russo n. 14231/05 (Doc. CLXXIV, n. 87), e Mango n. 38591/06 (Doc. CLXXIV, n. 88), in materia di espropriazione indiretta. Constatano la violazione dell'articolo 1 del Protocollo n. 1 della CEDU relativo alla protezione della proprietà, poiché l'espropriazione indiretta si pone in contrasto con il principio di legalità, non assicurando un sufficiente grado di certezza giuridica – alla VIII Commissione (Ambiente);
    sentenza 19 maggio 2015, Mongelli ed altri n. 40205/02, in materia di ragionevole durata del processo. Constata la violazione dell'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU, relativamente al ritardo nell'erogazione dell'equa riparazione ai sensi della legge n. 89 del 2001 (Doc. CLXXIV, n. 89) – alla II Commissione (Giustizia);
   sentenze divenute definitive nel mese di giugno 2015:
    sentenza 24 marzo 2015, Gallardo Sanchez n. 11620/07, in materia di estradizione. Constata la violazione dell'articolo 5, paragrafo 1, della CEDU, in relazione all'eccessiva durata della detenzione del ricorrente in vista dell'estradizione, rispetto al carattere ingiustificato dei ritardi delle autorità giudiziarie italiane (Doc. CLXXIV, n. 90) – alla II Commissione (Giustizia);
    sentenza 24 marzo 2015, Antonio Messina n. 39824/07, in materia di detenzione. Constata la violazione dell'articolo 5, paragrafi 1 e 5, della CEDU, in quanto il ricorrente ha espiato una pena di una durata superiore a quella che avrebbe dovuto scontare secondo il sistema giuridico nazionale, tenuto conto delle liberazioni anticipate alle quali aveva diritto, e in quanto il ricorrente non è stato risarcito per la detenzione ingiustamente scontata (Doc. CLXXIV, n. 91) – alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea.

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso, in data 1o luglio 2015, la seguente sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, adottata a seguito di domanda pregiudiziale proposta da un'autorità giurisdizionale italiana, che è inviata, ai sensi dell'articolo 127-bis del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Causa C 593/13: Sentenza della Corte (Grande sezione) del 16 giugno 2015. Presidenza del Consiglio dei ministri e altri contro Rina Services Spa e altri. Domanda di pronuncia pregiudiziale: Consiglio di Stato. Rinvio pregiudiziale – Articoli 49, 51 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea – Libertà di stabilimento – Partecipazione all'esercizio di poteri pubblici – Direttiva 2006/123/CE – Articolo 14 – Organismi incaricati di verificare e di certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese che eseguono lavori pubblici – Normativa nazionale che impone che la sede legale di tali organismi sia ubicata in Italia (Doc. LXXXIX, n. 92).

Richiesta di parere parlamentare su proposta di nomina.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 21 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del professor Gualtiero Ricciardi a presidente dell'Istituto superiore di sanità (ISS) (49).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla XII Commissione (Affari sociali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 17 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente la ripartizione per l'anno 2015 del fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a iniziative a vantaggio dei consumatori (193).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla X Commissione (Attività produttive), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 10 agosto 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZA E INTERROGAZIONI

Intendimenti del Governo per il riconoscimento dell'impronta digitale quale firma per le persone con disabilità motorie – 3-01626

A) Interrogazione

   ARLOTTI. – Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. – Per sapere – premesso che:
   le persone con disabilità motorie, che a causa di patologie gravemente invalidanti non possono contare, in particolare, sull'uso delle mani, sono impossibilitate nella vita quotidiana ad accedere autonomamente a pratiche pubblico-amministrative che necessitano della firma di proprio pugno, come le compravendite di immobili, i contratti d'affitto o di locazione, le scritture private;
   al momento le soluzioni alternative alla normale firma, come la firma digitale, non sono in grado di superare la barriera burocratica che rende i cittadini con tali disabilità motorie completamente dipendenti da terzi che possano esercitare il ruolo di tutore, come previsto in questi casi dalla legge;
   anche il Cnipa (Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione) ha riconosciuto pienamente questo problema burocratico e legislativo;
   la stessa risoluzione Onu sulla disabilità, approvata da 187 Paesi su 187 il 31 dicembre del 2006, ha sancito l'handicap non più solo come condizione sanitaria, ma anche come fenomeno di esclusione sociale, indicando sistemi e metodiche per fronteggiarla;
   come è evidente tale handicap di tipo pubblico-amministrativo pone, di fatto, le persone disabili in una condizione di esclusione sociale che va ad aumentare le situazioni di disagio psicologico che non di rado questi cittadini sono costretti a subire;
   il problema potrebbe essere invece superato agevolmente con il riconoscimento legale dell'impronta digitale quale firma che, non potendo essere falsificata, avrebbe la garanzia di assoluta sicurezza e autenticità –:
   quali iniziative intenda avviare il Governo, anche attraverso il dipartimento per le pari opportunità, per affrontare questa problematica e riconoscere legalmente l'impronta digitale quale firma.
(3-01626)


Iniziative per la tutela dei dipendenti che denunciano irregolarità commesse nei luoghi di lavoro in cui operano – 3-01627; 3-01629

B) Interrogazioni

   BUSINAROLO, COZZOLINO, BENEDETTI, DA VILLA, NICOLA BIANCHI, TOFALO e SPESSOTTO. – Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   alcune notizie di stampa hanno portato all'attenzione dell'opinione pubblica i risultati di quanto emerso dall'indagine avviata dalla Corte dei conti per un presunto danno erariale di 861.709 euro avvenuto nel corso di una passata gestione dell'Ipab (Istituto pubblico di assistenza e beneficenza) di Chioggia;
   nello specifico, all'epoca dei fatti, nel 2010, l'allora direttore dell'istituto per anziani di Chioggia, Piergiorgio Penzo, dopo aver notato alcune irregolarità all'interno dell'istituto, propose la «gestione delle risorse umane tramite agenzia interinale»;
   in seguito a tale denuncia lo stesso fu declassato al secondo posto nell'ambito della gerarchia interna e successivamente, in data 11 gennaio 2011, ricevette una nota per cui i rapporti che le agenzie di collocamento private sarebbero dovuti rientrare nelle competenze esclusive della direzione del personale dell'Ipab;
   il caso in esame evidenzia la necessità di tutelare coloro che, come il direttore Penzo, decidono di denunciare irregolarità e comportamenti anomali nei luoghi di lavoro in cui operano, sia nel settore pubblico che in quello privato, e che, invece, molto spesso diventano bersagli di minacce, vessazioni ed atteggiamenti persecutori da parte dei denunciati;
   il tema del whistleblowing (letteralmente «soffiare nel fischietto») è divenuto quanto mai attuale ma ancora poco diffuso nel nostro Paese: i whistleblower, ovvero i lavoratori che nell'interesse pubblico segnalano eventuali atti di corruzione o irregolarità, devono essere infatti adeguatamente tutelati;
   il whistleblowing è uno strumento legale già collaudato da qualche anno, anche se con modalità differenti, in alcuni Paesi come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna, ma che in Italia ancora necessita di una maggiore diffusione nei vari settori lavorativi –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti esposti in premessa e se non ritengano opportuno intervenire al fine di garantire un'adeguata tutela nei confronti dei lavoratori che si trasformano in oggetto di minacce e ritorsioni da parte dei soggetti denunciati a seguito di riscontri di possibili irregolarità o atti di corruzione nell'ambito lavorativo, sia pubblico che privato;
   se non ritengano, altresì, necessario assumere ogni iniziativa di competenza anche al fine di impedire che tali comportamenti irregolari (come, ad esempio, nei casi di assenteismo) arrechino ingenti danni alle casse dello Stato. (3-01627)


   BUSINAROLO, DE LORENZIS e RIZZO. – Al Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. – Per sapere – premesso che:
   notizie di cronaca recenti hanno riportato all'attenzione dell'opinione pubblica un caso risalente al 2012, quando il signor G.L., tecnico professionale (geologo) in Anas spa, compartimento di Perugia, nelle vesti di direttore operativo per i lavori riguardanti la direttrice Civitavecchia-Orte-Rieti, tratta Terni (San Carlo), confine regionale, accortosi di presunte irregolarità verificatesi nel maggio 2012, si rivolgeva al nucleo di polizia tributaria (Guardia di finanza) di Perugia, esponendo che all'ex direttore dei lavori, nonché responsabile unico dei lavori, ingegner M.L., era stata liquidata nella misura del 50 per cento (pari ad un ammontare di 230.000 euro) dall'Anas spa l'incentivo riguardante l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994;
   in particolare, veniva segnalata l'anomalia derivante dal fatto che il regolamento Anas, che stabilisce le modalità di erogazione di detto incentivo, prevede che lo stesso deve avvenire all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori, della relazione sul conto finale, della nomina del collaudatore ed alla presentazione delle parcelle di tutti gli aventi diritto. Tutte circostanze che, però, in questa precisa situazione non si sono verificate, in quanto i lavori si trovavano a quel periodo al 70 per cento;
   nell'esposto venivano, inoltre, segnalati l'impiego delle autovetture aziendali ad uso personale e la corresponsione di un'elevata indennità di alloggio pari a circa 1.500/1.800 euro, senza l'utilizzo degli appartamenti che erano in uso ai precedenti dirigenti;
   successivamente il signor G.L. si è rivolto al servizio mobbing dell'ospedale di Foligno (Perugia), lamentando di essere divenuto bersaglio di molestie a livello morale, vessazioni, persecuzioni e violenze di natura psicologica perpetrate da alcuni suoi colleghi e superiori, nonché, a quanto consta agli interroganti, il timore della possibilità di un eventuale trasferimento in altra sede;
   bisogna ricordare, inoltre, che nel settembre del 2012 il signor G.L. ha ricevuto un avviso di garanzia dalla procura della Repubblica di Perugia per presunta violazione dell'articolo 368 del codice penale (calunnia) nei confronti dei dirigenti del compartimento Anas dell'Umbria (procedimento n. 4/114/13 RG) e nei suoi confronti veniva aperto un procedimento disciplinare;
   successivamente ai fatti sopra esposti lo stesso si è dimesso dal ruolo di direttore dei lavori a causa di un rapporto lavorativo, con i vertici aziendali, ormai gravemente incrinato;
   nell'ottobre 2014 la procura della Repubblica di Perugia ha emanato tre avvisi di garanzia nei confronti dei dirigenti dell'azienda pubblica, ramo umbro, contestando loro il reato di truffa aggravata ai danni dello Stato;
   il caso sopra descritto presenta le caratteristiche che connotano il cosiddetto whistleblowing, ovvero il fenomeno per cui il lavoratore del settore pubblico, venuto a conoscenza di irregolarità ed anomalie messe in atto da colleghi o superiori, decide di denunciare l'accaduto agli organi competenti. Nella maggior parte dei casi, però, coloro che scelgono, con coraggio e determinazione, di denunciare diventano vittime di atteggiamenti persecutori e denigratori, lesivi della propria dignità e professionalità, proprio ad opera dei denunciati;
   quello del cosiddetto whistleblowing costituisce uno strumento legale operativo anche in Italia da qualche anno, ma che, ad oggi, non ha trovato la giusta e piena diffusione, proprio in virtù del timore di denunciare per evitare atteggiamenti ritorsivi –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti citati in premessa e se ritengano opportuno ed improcrastinabile intervenire, ciascuno secondo la propria competenza, anche attraverso azioni di carattere normativo, al fine di favorire la piena e concreta attuazione del whistleblowing, offrendo tutela e certezza a tutti quei lavoratori del settore pubblico ma anche di quello privato, che, agendo con trasparenza ed onestà, scelgono di denunciare i colleghi o superiori «infedeli», autori di comportamenti irregolari o anomali, senza il timore di diventare vittime di soprusi e vendette trasversali. (3-01629)


Tempi e iniziative per la presentazione del disegno di legge annuale sulle micro, piccole e medie imprese – 2-00552

C) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   l'articolo 18 della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese», stabilisce che ogni anno il Governo debba presentare entro il 30 giugno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata Stato-città ed autonomie locali, alle Camere un disegno di legge annuale per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese volto a definire gli interventi in materia per l'anno successivo;
   tale norma, peraltro, come espressamente esplicitato nel primo comma dell'articolo 18 medesimo, è attuativa della comunicazione della Commissione europea COM (2008) 394 definitivo del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola impresa – Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la piccola impresa (uno Small business act per l'Europa)»;
   sempre secondo quanto stabilito dal citato articolo 18, tale disegno di legge deve essere diviso in sezioni;
   la prima deve contenere norme di immediata applicazione, al fine di favorire e promuovere le micro, piccole e medie imprese, rimuovere gli ostacoli che ne impediscono lo sviluppo, ridurre gli oneri burocratici e introdurre misure di semplificazione amministrativa, anche relativamente ai procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione;
   la seconda sezione deve contenere «una o più deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi, da adottare non oltre centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge» per realizzare gli obiettivi di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese;
   la terza deve prevedere «l'autorizzazione all'adozione di regolamenti, decreti ministeriali e altri atti, sempre per realizzare gli obiettivi di sviluppo delle micro, piccole e medie imprese»;
   infine, la quarta sezione deve contenere «norme integrative o correttive di disposizioni contenute in precedenti leggi, con esplicita indicazione delle norme da modificare o abrogare»;
   a tale disegno di legge dovrebbe essere allegata una relazione volta a evidenziare «lo stato di conformità dell'ordinamento rispetto ai principi e agli obiettivi contenuti nella comunicazione della Commissione europea» che la legge si propone di recepire; «lo stato di attuazione degli interventi previsti nelle precedenti leggi annuali per la tutela e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, indicando gli effetti che ne sono derivati per i cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione; l'analisi preventiva e la valutazione successiva dell'impatto delle politiche economiche e di sviluppo sulle micro, piccole e medie imprese; le specifiche misure da adottare per favorire la competitività e lo sviluppo delle micro, piccole e medie imprese, al fine di garantire l'equo sviluppo delle aree sottoutilizzate»;
   l'articolo 18 prevede, infine, che per i fini di cui al comma 1, il Ministro dello sviluppo economico convoca il tavolo di consultazione permanente delle associazioni di categoria, per l'acquisizione di osservazioni e proposte;
   a parere dell'interpellante, la presentazione di tale disegno di legge rappresenterebbe una preziosissima e virtuosissima occasione al fine di aprire un proficuo dibattito parlamentare per l'approvazione di norme utili per lo meno ad alleviare la situazione di gravissima crisi e pesante malessere che vive da ormai troppo tempo il tessuto produttivo di questo Paese;
   di particolare importanza, in questa particolarissima contingenza economica, sarebbe l'introduzione nell'ordinamento italiano di semplificazioni amministrative e alleggerimenti, con particolare riferimento ai «procedimenti sanzionatori vigenti connessi agli adempimenti a cui sono tenute le micro, piccole e medie imprese nei confronti della pubblica amministrazione»;
   all'interpellante risulta che tale disegno di legge non sia mai stato ancora presentato alle Camere;
   l'interpellante giudica deplorevole che, sino ad oggi, non sia mai stata sfruttata la preziosa opportunità evidenziata in premessa –:
   se, nell'avvicinarsi della scadenza del 30 giugno, il Governo non ritenga ineludibile la presentazione di tale disegno di legge, soprattutto alla luce della particolarissima contingenza economica, che vede ogni giorno «soffocare» centinaia di micro, piccole e medie imprese.
(2-00552) «Luigi Di Maio».


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 27 GIUGNO 2015, N. 83, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA FALLIMENTARE, CIVILE E PROCESSUALE CIVILE E DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GIUDIZIARIA (A.C. 3201-A/R)

A.C. 3201-A/R – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE AL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 3201-A/R – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE RIFERITO AL TESTO A DEL PROVVEDIMENTO E ALLE RELATIVE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 14, comma 1, lettera 0a), dopo le parole: previa stipulazione aggiungere le seguenti: , senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 20, comma 1-bis, sopprimere la lettera f);

  e con le seguenti condizioni:
   all'articolo 18, comma 1-bis, sostituire le parole: fino al 30 giugno 2016 con le seguenti: non oltre il 30 giugno 2016;
   all'articolo 21-ter, comma 1, capoverso 1-bis, terzo periodo, sostituire le parole: risorse destinabili con le seguenti: risorse di cui all'articolo 21-ter, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83;

  Conseguentemente, al comma 2 del medesimo articolo, sostituire le parole: finalità di cui al comma 1 con le seguenti: finalità di cui al terzo periodo del comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno del 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, come sostituito dal comma 1 del presente articolo;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 21-quater;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 16.23, 16.60, 16.70, 16.71, 16.188, 16.189, 21.150, 21-quater.5, 21-quater.40, 21-quater.151 e 21-octies.15 e sull'articolo aggiuntivo 7.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 3201-A/R – Articolo unico

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. Il decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.  2. L'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015.
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Titolo I
INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE CONCORSUALI

Capo I
FACILITAZIONE DELLA FINANZA NELLA CRISI

Articolo 1.
(Finanza interinale).

  1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo la parola «autorizzato» sono aggiunte le seguenti: «, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo,»;
   b) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.»;
   c) al terzo comma, dopo la parola «ipoteca» sono aggiunte le seguenti: «o a cedere crediti».

Capo II

APERTURA ALLA CONCORRENZA NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 2.
(Offerte concorrenti).

  1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «Art. 163-bis (Offerte concorrenti). – Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore e verso un corrispettivo in denaro dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il commissario è tenuto a valutare, motivando le proprie conclusioni, la congruità dell'offerta, tenuto conto dei termini e delle condizioni della stessa, del corrispettivo e delle caratteristiche dell'offerente. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione. Nel caso in cui il commissario ritenga, alla luce di manifestazioni di interesse comunque pervenute, del valore dell'azienda o del bene, che l'offerta contemplata dal piano possa non corrispondere al miglior interesse dei creditori, chiede al tribunale, con istanza motivata, di aprire un procedimento competitivo. L'offerta e il piano possono prevedere che il trasferimento abbia luogo prima dell'omologazione.
  Il tribunale, sentito il commissario, decide sull'istanza ovvero dispone d'ufficio l'apertura di un procedimento competitivo, tenuto conto del valore dell'azienda o del bene, nonché della probabilità di conseguire una migliore soddisfazione dei creditori. Il decreto che dispone l'apertura del procedimento competitivo stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, la data dell'udienza per l'esame delle offerte, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti e le forme di pubblicità del decreto. L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in cui viene modificata l'offerta in conformità a quanto previsto dal decreto di cui al presente comma e viene prestata la garanzia stabilita con il medesimo decreto. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.
  Le offerte sono rese pubbliche all'udienza fissata per l'esame delle stesse, alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, il giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara può avere luogo alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e deve concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso da colui che ha presentato l'offerta di cui al primo comma, quest'ultimo è liberato dalle obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del debitore e in suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
  Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in conformità all'esito della gara.
  La disciplina del presente articolo si applica, in quanto compatibile, anche agli atti da autorizzare ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, nonché all'affitto di azienda o di uno o più rami di azienda.».

  2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) la rubrica è sostituita con la seguente: «Cessioni»;
   b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.»
   c) il quinto comma è sostituito dal seguente: «Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano gli articoli da 105 a 108-ter in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nel decreto di omologazione per gli atti a questa successivi.».

Articolo 3.
(Proposte concorrenti).

  1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) nella rubrica, dopo la parola «procedura» sono aggiunte le seguenti: «e proposte concorrenti»;
   b) al secondo comma, numero 2), la parola «trenta» è sostituita con la seguente «centoventi»;
   c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti:
  «Uno o più creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa qualora non ve ne siano.
  Le proposte di concordato concorrenti sono ammissibili se non risulta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento, ancorché dilazionato, di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, può prevedere un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.
  I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe.
  Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.».

  2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti: «Il commissario giudiziale fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. In ogni caso si applica il divieto di cui all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo.
  La disciplina di cui al terzo comma si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis».

  3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, primo periodo, la parola: «dieci» è sostituita con la seguente: «quarantacinque»;
   b) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Qualora nel termine di cui al quarto comma dell'articolo 163 siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 171, secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. La relazione integrativa contiene, di regola, una particolareggiata comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a quindici giorni prima dell'adunanza dei creditori. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto.».

  4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti parole «e quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi dell'articolo 163, comma quarto.»;
   b) il secondo comma è soppresso;
   c) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o fattibili le eventuali proposte concorrenti.»;
   d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito.».

  5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: «Quando sono poste al voto più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui al quarto comma dell'articolo 178, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio dissenso con le modalità previste dal predetto articolo. In ogni caso si applicano il primo e secondo periodo del presente comma.»;
   b) al quarto comma, dopo le parole «quarto grado,» sono aggiunte le seguenti: «la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché».
  6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: «Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.
  Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
  Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunziare al tribunale i ritardi o le omissioni da parte del debitore, mediante ricorso al tribunale notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.
  Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale, può revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, e nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata del suo incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla suddetta proposta, ivi incluso, qualora tale proposta preveda un aumento del capitale sociale del debitore, la convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci avente ad oggetto la delibera di tale aumento di capitale e l'esercizio del voto nella stessa. Quando è stato nominato il liquidatore a norma dell'articolo 182, i compiti di amministratore giudiziario possono essere a lui attribuiti.».

Articolo 4.
(Integrazione del contenuto della proposta di concordato).

  1. All'articolo 161, primo comma, lettera e), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo le parole «adempimento della proposta», sono aggiunte le seguenti: «; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore.».

Capo III
MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL CURATORE FALLIMENTARE

Articolo 5.
(Requisiti per la nomina a curatore).

  1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al terzo comma, la parola «due» è sostituita con la seguente: «cinque»; è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.»;
   b) dopo il terzo comma, sono aggiunti i seguenti:
  «Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.
  La sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo 16 motiva specificamente in ordine alla sussistenza dei requisiti di cui al terzo comma e tiene conto, anche alla luce delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma, delle eventuali indicazioni in ordine alla nomina del curatore espresse dai creditori nel corso del procedimento di cui all'articolo 15.
  È istituito presso il Ministero della giustizia un registro nazionale nel quale confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura del fallimento e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.».

  2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015.

Articolo 6.
(Programma di liquidazione).

  1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, dopo la parola «inventario,» sono aggiunte le seguenti: «e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento,»; in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Il mancato rispetto di tale termine senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.»;
   b) al secondo comma, è aggiunta la seguente lettera: «; f) il termine entro il quale sarà completata la liquidazione dell'attivo.»;
   c) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Il termine di cui alla lettera f) del precedente comma non può eccedere due anni dal deposito della sentenza di fallimento. Nel caso in cui, limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore ritenga necessario un termine maggiore, egli è tenuto a motivare specificamente in ordine alle ragioni che giustificano tale maggior termine.»;
   d) al terzo comma, dopo la parola «curatore» sono aggiunte le seguenti: «, fermo restando quanto disposto dall'articolo 107,» e dopo la parola «professionisti» sono aggiunte le seguenti: «o società specializzate»;
   e) dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente: «Il mancato rispetto dei termini previsti dal programma di liquidazione senza giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.».

Articolo 7.
(Chiusura della procedura di fallimento).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 118, secondo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La chiusura della procedura di fallimento nel caso di cui al n. 3) non è impedita dalla pendenza di giudizi, rispetto ai quali il curatore può mantenere la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di fallimento, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 119. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura del fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi pendenti consegua, per effetto di riparti, il venir meno dell'impedimento all'esdebitazione di cui al comma secondo dell'articolo 142, il debitore può chiedere l'esdebitazione nell'anno successivo al riparto che lo ha determinato.;
   b) all'articolo 120 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, terzo periodo e seguenti, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.».

Capo IV

CONTRATTI PENDENTI NEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 8.
(Contratti pendenti).

  1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla rubrica, le parole «in corso di esecuzione» sono sostituite dalla seguente: «pendenti»;
   b) il primo comma è sostituito dal seguente: «Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato con decreto motivato sentito l'altro contraente, assunte, ove occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi a sciogliersi dai contratti in corso di esecuzione alla data della presentazione del ricorso. Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta. Lo scioglimento o la sospensione del contratto hanno effetto dalla comunicazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente.»;
   c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, ferma restando la prededuzione del credito conseguente ad eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai sensi dell'articolo 161,»;
   d) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale. La somma versata al debitore a norma del periodo precedente è acquisita alla procedura. Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene. Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato.».

Capo V
ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE CON INTERMEDIARI FINANZIARI E CONVENZIONE DI MORATORIA

Articolo 9.
(Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari).

  1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziarie e convenzione di moratoria). – Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.
  L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. I creditori ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo sono considerati aderenti all'accordo ai fini del raggiungimento della soglia del sessanta per cento di cui al primo comma dell'articolo 182-bis.
  Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.
  Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:
   a) abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
   b) abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
   c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

  Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, questa, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.
  Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.
  In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti può essere imposta l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.».

Articolo 10.
(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria).

  1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 236:
    1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»;
    2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo» sono aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o il consenso degli intermediari finanziari alla sottoscrizione della convenzione di moratoria»;
    3) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Nel caso di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari o di convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni previste dal secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»;
   b) all'articolo 236-bis, primo comma, dopo le parole «182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies».

Capo VI
RATEIZZAZIONE DEL PREZZO

Articolo 11.
(Rateizzazione del prezzo).

  1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.» In ogni caso, al fine di assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, il curatore effettua la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile, almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.».

Titolo II
INTERVENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE

Capo I
MODIFICHE AL CODICE CIVILE

Articolo 12.
(Modifiche al codice civile).

  1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 è inserita la seguente Sezione:

Sezione I-bis.
Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito

  «Art. 2929-bis (Espropriazione di beni oggetto di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito). – Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici registri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto. La disposizione di cui al presente comma si applica anche al creditore anteriore che, entro un anno dalla trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da altri promossa.
  Quando il pregiudizio deriva da un atto di alienazione, il creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione contro il terzo proprietario.
  Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione e ogni altro interessato alla conservazione del vincolo possono proporre le opposizioni all'esecuzione di cui al titolo V del libro III del codice di procedura civile quando contestano la sussistenza dei presupposti di cui al primo comma, nonché la conoscenza da parte del debitore del pregiudizio che l'atto arrecava alle ragioni del creditore.».

Capo II
MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E AD ALTRE DISPOSIZIONI

Articolo 13.
(Modifiche al codice di procedura civile).

  1. Al codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 480, secondo comma, è aggiunto, in fine il seguente periodo: «Il precetto deve altresì contenere l'avvertimento che il debitore può, con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi o di un professionista nominato dal giudice, porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento concludendo con i creditori un accordo di composizione della crisi o proponendo agli stessi un piano del consumatore.»;
   b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) il primo comma è sostituito dal seguente:
   «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata “portale delle vendite pubbliche”.»;
    2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
   «Su istanza del creditore procedente o dei creditori intervenuti muniti di titolo esecutivo il giudice può disporre inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte una o più volte sui quotidiani di informazione locali aventi maggiore diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di informazione nazionali o che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Sono equiparati ai quotidiani, i giornali di informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggior diffusione nella zona interessata. Nell'avviso è omessa l'indicazione del debitore.»;
   c) all'articolo 495, il quarto comma è sostituito dal seguente:
   «Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, il giudice con la stessa ordinanza può disporre, se ricorrono giustificati motivi, che il debitore versi con rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei mesi la somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al tasso legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510, al pagamento al creditore pignorante o alla distribuzione tra i creditori delle somme versate dal debitore.»;
   d) all'articolo 497, primo comma, la parola «novanta» è sostituita dalla seguente: «quarantacinque»;
   e) all'articolo 530:
    1) al settimo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine di cui al periodo precedente.»;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'articolo 525, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»;
   f) all'articolo 532:
    1) al primo comma, le parole: «può disporre» sono sostituite dalla parola: «dispone», e dopo le parole: «di competenza» sono inserite le seguenti: «iscritto nell'elenco di cui all'articolo 169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice»;
    2) al secondo comma, sono inseriti, in fine, i seguenti periodi: «Il giudice fissa altresì il numero complessivo, non inferiore a tre, degli esperimenti di vendita, i criteri per determinare i relativi ribassi, le modalità di deposito della somma ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e non superiore a un anno alla cui scadenza il soggetto incaricato della vendita deve restituire gli atti in cancelleria. Quando gli atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il giudice, se non vi sono istanze a norma dell'articolo 540-bis, dispone la chiusura anticipata del processo esecutivo, anche quando non sussistono i presupposti di cui all'articolo 164-bis delle disposizioni di attuazione del presente codice»;
   g) l'articolo 533, secondo comma, è sostituito dal seguente:
    «Qualora la vendita non avvenga nel termine fissato a norma dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario restituisce gli atti in cancelleria e fornisce prova dell'attività specificamente svolta in relazione alla tipologia del bene per reperire potenziali acquirenti, oltre alla pubblicità disposta dal giudice.»;
   h) all'articolo 534-bis le parole: «può, sentiti gli interessati, delegare» sono sostituite dalla parola: «delega»;
   i) all'articolo 534-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, primo periodo, la parola: «può» è sostituita dalle seguenti: «o il commissionario possono»;
    2) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «del professionista» sono inserite le seguenti: «o del commissionario»;
    3) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.»;
   l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
   «Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, non possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà. La parte eccedente tale ammontare è pignorabile nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge.
  Le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore, possono essere pignorate, per l'importo eccedente il triplo dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, le predette somme possono essere pignorate nei limiti previsti dal terzo, quarto, quinto e settimo comma, nonché dalle speciali disposizioni di legge.
  Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle speciali disposizioni di legge è parzialmente inefficace. L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio.»;
   m) all'articolo 546, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o postale intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza, gli obblighi del terzo pignorato non operano, quando l'accredito ha luogo in data anteriore al pignoramento, per un importo pari al triplo dell'assegno sociale; quando l'accredito ha luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi del terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle speciali disposizioni di legge.»;
   n) all'articolo 567:
    1) al secondo comma, la parola «centoventi» è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
    2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «sessanta»;
   o) l'articolo 568 è sostituito dal seguente:

  Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). – Agli effetti dell'espropriazione il valore dell'immobile è determinato dal giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi forniti dalle parti e dall'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569, primo comma.
  Nella determinazione del valore di mercato l'esperto procede al calcolo della superficie dell'immobile, specificando quella commerciale, del valore per metro quadro e del valore complessivo, esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima, ivi compresa la riduzione del valore di mercato praticata per l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali adeguamenti in maniera distinta per gli oneri di regolarizzazione urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di possesso, i vincoli e gli oneri giuridici non eliminabili nel corso del procedimento esecutivo, nonché per le eventuali spese condominiali insolute.»;
   p) all'articolo 569:
    1) al primo comma, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «quindici», e le parole da: «convocandolo» sino a: «il giuramento» sono sostituite dalle seguenti: «che presta giuramento in cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di accettazione», e la parola: «centoventi» è sostituita dalla seguente: «novanta»;
    2) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui il giudice disponga con ordinanza la vendita forzata, fissa un termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi, entro il quale possono essere proposte offerte d'acquisto ai sensi dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le modalità con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita è fatta in uno o più lotti, il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568, il termine, non superiore a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro il quale il prezzo dev'essere depositato, con le modalità del deposito e fissa, al giorno successivo alla scadenza del termine, l'udienza per la deliberazione sull'offerta e per la gara tra gli offerenti di cui all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati motivi, il giudice dell'esecuzione può disporre che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il giudice provvede ai sensi dell'articolo 576 solo quando ritiene probabile che vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568.»;
   q) all'articolo 571, secondo comma, le parole da: «al prezzo determinato» alle parole: «articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza»;
   r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti: «Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.
  Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.»;
   s) all'articolo 573:
    1) al primo comma, dopo la parola: «invita» sono inserite le seguenti: «in ogni caso»;
    2) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Se la gara non può avere luogo per mancanza di adesioni degli offerenti, il giudice, quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita, dispone la vendita a favore del migliore offerente oppure, nel caso di più offerte dello stesso valore, dispone la vendita a favore di colui che ha presentato l'offerta per primo.»;
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.»;
   t) all'articolo 574, primo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la vendita ha previsto che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente, col decreto di cui al primo periodo il giudice dell'esecuzione può autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad immettersi nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione per un importo pari ad almeno il trenta per cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata a favore della procedura esecutiva a garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui all'articolo 587, primo comma, secondo periodo, nonché del risarcimento dei danni eventualmente arrecati all'immobile; la fideiussione è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice.»;
   u) all'articolo 587, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica altresì nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo di multa anche delle rate già versate. Con il decreto adottato a norma del periodo precedente, il giudice ordina altresì all'aggiudicatario che sia stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile al custode; il decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio.»;
   v) all'articolo 588, primo comma, le parole: «dell'incanto» sono sostituite dalle seguenti: «dell'udienza fissata per la vendita» e sono soppresse le parole: «all'incanto» e «per mancanza di offerte»;
   z) all'articolo 589, primo comma, le parole: «determinato a norma dell'articolo 568» sono sostituite dalle seguenti: «base stabilito per l'esperimento di vendita per cui è presentata.»;
   aa) all'articolo 590, primo comma, le parole: «all'incanto» sono soppresse»;
   bb) all'articolo 591:
    1) alla rubrica la parola «nuovo» è soppressa;
    2) al primo comma, la parola «nuovo» è soppressa e dopo la parola «incanto» sono aggiunte le seguenti: «, sempre che ritenga che la vendita con tale modalità possa aver luogo ad un prezzo superiore della metà rispetto al valore del bene, determinato a norma dell'articolo 568»;
    3) secondo comma, le parole da «di un quarto» sino a «precedente» sono sostituite dalle seguenti: «al precedente fino al limite di un quarto»;
    4) il terzo comma è sostituito dal seguente: «Se al secondo tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e vi sono domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai creditori richiedenti, fissando il termine entro il quale l'assegnatario deve versare l'eventuale conguaglio. Si applica il secondo comma dell'articolo 590.»;
   cc) all'articolo 591-bis:
    1) al primo comma, dopo le parole: «il giudice dell'esecuzione,» sono inserite le seguenti: «salvo quanto previsto al secondo comma,» le parole: «può, sentiti gli interessati, delegare» sono sostituite dalla seguente: «delega»;
    2) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il giudice non dispone la delega ove, sentiti i creditori, ravvisi l'esigenza di procedere direttamente alle operazioni di vendita a tutela degli interessi delle parti.»;
    3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
     a) al punto 1) la parola: «terzo» è sostituita dalla seguente: «primo»;
     b) al punto 7, dopo le parole: «articolo 590» sono inserite le seguenti: «e 591, terzo comma»;
    4) è, in fine, aggiunto, il seguente comma: «Il giudice dell'esecuzione, sentito l'interessato, dispone la revoca della delega delle operazioni di vendita se non vengono rispettati i termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che il professionista delegato dimostri che il mancato rispetto dei termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile.»;
   dd) all'articolo 615, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il diritto della parte istante è contestato solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo esclusivamente in relazione alla parte contestata.»;
   ee) dopo l'articolo 631 è inserito il seguente:
  «Art. 631-bis (Omessa pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) – Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizione per l'attuazione del presente codice.»;
   ff) all'articolo 492-bis:
    1) al primo comma:
     a) la parola «procedente» è soppressa;
     b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi: «L'istanza non può essere proposta prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482. Se vi è pericolo nel ritardo, il presidente del tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima della notificazione del precetto».
    2) al secondo comma sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: «L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento.».

  2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000,00 per l'anno 2015 e, in relazione agli interventi di manutenzione e di funzionamento, e di euro 200.000,00 annui a decorrere dall'anno 2016.

Articolo 14.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione dei codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni).

  1. Alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 155-quinquies:
    1) la parola «procedente» è soppressa;
    2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: «La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente alle banche dati previste dall'articolo 492-bis del codice, anche sino all'adozione di un decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, che attesta la piena funzionalità delle strutture tecnologiche necessarie a consentire l'accesso alle medesime banche dati. Il decreto di cui al periodo precedente è adottato entro tre mesi dall'entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 155-quater. La disposizione di cui al presente comma perde efficacia se il decreto dirigenziale non è adottato entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.»;
   b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se occorre, le medesime regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.»;
   c) dopo l'articolo 161-ter, è inserito il seguente:
   «161-quater (Modalità di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche) – La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore procedente ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche. Quando la pubblicità riguarda beni immobili o beni mobili registrati, la pubblicazione non può essere effettuata in mancanza della prova dell'avvenuto pagamento del contributo per la pubblicazione, previsto dall'articolo 18-bis del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
  Il portale delle vendite pubbliche deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura disciplinata dalle specifiche tecniche di cui al primo comma, un avviso contenente le informazioni relative alle vendite di cui è stata effettuata la pubblicità.
  Il portale delle vendite pubbliche provvede all'archiviazione e alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate.
  Il mancato funzionamento dei sistemi informatici è attestato dal responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia.»;
   d) dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente:
   «169-sexies. (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei mobili pignorati). – Presso ogni tribunale è istituito un elenco dei soggetti specializzati di cui all'articolo 532 del codice per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati. Alle domande è allegata la documentazione comprovante le competenze maturate, anche relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco è formato dal presidente del tribunale, che provvede sentito il procuratore della Repubblica. Si applicano gli articoli 13 e seguenti in quanto compatibili.»;
   e) all'articolo 173-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
  1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti:
   «7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilità di sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della stessa; altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione di istanze di condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza della quale l'istanza sia stata presentata, lo stato del procedimento, i costi per il conseguimento del titolo in sanatoria e le eventuali oblazioni già corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 40, sesto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, specificando il costo per il conseguimento del titolo in sanatoria;
   8) la verifica che i beni pignorati siano gravati da censo, livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione da tali pesi, ovvero che il diritto sul bene del debitore pignorato sia di proprietà ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli;
   9) l'informazione sull'importo annuo delle spese fisse di gestione o di manutenzione, su eventuali spese straordinarie già deliberate anche se il relativo debito non sia ancora scaduto, su eventuali spese condominiali non pagate negli ultimi due anni anteriori alla data della perizia, sul corso di eventuali procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato.»;
  2) al terzo comma, la parola: «quarantacinque» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
   f) l'articolo 173-quinquies, primo comma, è sostituito dal seguente: «Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo 569, terzo comma, del codice, può disporre che la presentazione dell'offerta d'acquisto e la prestazione della cauzione ai sensi degli articoli 571, 579, 580 e 584 del medesimo codice possano avvenire con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento disponibili nei circuiti bancario e postale. È consentita la prestazione della cauzione anche mediante fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata da banche, società assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione. Il giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza di vendita, individua la categoria professionale alla quale deve appartenere il soggetto che può rilasciare la fideiussione a norma del periodo precedente. La fideiussione è rilasciata in favore della procedura esecutiva ed è escussa dal custode o dal professionista delegato su autorizzazione del giudice. In ogni caso, è stabilito che l'offerente comunichi, a mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione contenente le indicazioni prescritte dall'articolo 571.».

  2. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo l'articolo 16-octies è inserito il seguente: «Art. 16-novies (Modalità informatiche per le domande di iscrizione e per la tenuta dell'albo dei consulenti tecnici, dell'albo dei periti presso il tribunale, dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni pignorati e dell'elenco dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita) – 1. Le domande di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici di cui agli articoli 13 e seguenti delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, all'elenco dei soggetti specializzati previsto dall'articolo 169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei periti presso il tribunale, di cui agli articoli 67 e seguenti delle norme di attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a cura di coloro che le propongono, con modalità esclusivamente telematiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. Con le medesime modalità sono inseriti i documenti allegati alle domande.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle domande e ai relativi documenti per l'iscrizione negli elenchi dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi di cui al presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti o altre somme a qualsiasi titolo, il versamento è effettuato esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, a norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente i pagamenti telematici nel processo civile.
  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 sono formati a norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura del presidente del tribunale, con modalità esclusivamente informatiche in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5. L'accesso ai dati contenuti negli albi e negli elenchi è consentito ai magistrati e al personale delle cancellerie e delle segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia ordinaria. Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, la disposizione di cui al periodo precedente si applica anche agli elenchi previsti dagli articoli 169-ter e 179-ter delle medesime disposizioni.
  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi di cui al presente articolo sono effettuate in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto della disciplina prevista dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. Le specifiche tecniche sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet del Ministero della giustizia.
  6. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia decorsi trenta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dal comma 5.
  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di acquisto di efficacia delle disposizioni del presente articolo sono già iscritti negli albi ed elenchi previsti dai medesimi commi, inseriscono i propri dati, con modalità telematiche e in conformità alle specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla data di scadenza del termine di cui al periodo precedente, gli albi ed elenchi già formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed elenchi previsti dal presente articolo.».

  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il quarto comma è sostituito dal seguente:
  «In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso è posto a carico del creditore procedente ed è liquidato dal giudice dell'esecuzione nella medesima misura di cui al terzo comma, calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o, se minore, sul valore del credito per cui si procede. In caso di chiusura anticipata del processo a norma dell'articolo 164-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile o a norma dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile, il compenso previsto dal secondo comma non è dovuto. Negli altri casi di chiusura anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione di cui al primo periodo. Il giudice provvede con decreto che costituisce titolo esecutivo.»;
   b) al quinto comma dopo le parole: «per cui si procede» sono aggiunte le seguenti: «e comunque non può eccedere l'importo di euro 3.000,00»;
   c) al sesto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La residua quota del quaranta per cento è distribuita dall'ufficiale giudiziario coordinatore l'ufficio, in parti uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari appartenenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.».

  4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per la custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al comma 1, lett. d), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015.

Articolo 15.
(Portale delle vendite pubbliche).

  1. Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è inserito il seguente:
  «Art. 18-bis (Pubblicità sul portale delle vendite pubbliche) – 1. Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche di ciascun atto esecutivo per il quale la legge dispone che sia data pubblica notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati, è dovuto un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a carico del creditore procedente. Quando la vendita è disposta in più lotti, il contributo per la pubblicazione è dovuto per ciascuno di essi. Il pagamento deve essere effettuato con le modalità previste dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con imputazione ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Quando la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il contributo per la pubblicazione è prenotato a debito, a norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto. Per la pubblicazione relativa a beni diversi da quelli di cui al periodo precedente, il contributo per la pubblicazione non è dovuto.
  2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, l'importo del contributo per la pubblicazione è adeguato ogni tre anni in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.
  3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo comma, sono riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonché per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

Titolo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

Articolo 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo e le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai fini del presente comma le svalutazioni e le perdite diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»;
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
  3. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 diverse dalle perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 4.
  4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite su crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 1 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
  5. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta sul reddito delle società dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4.
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:
   a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) è sostituita dalla seguente:
   «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»;
   b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
   «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale titolo.».

  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015.
  8. In via transitoria, per il primo periodo di applicazione le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del 75 per cento del loro ammontare. L'eccedenza è deducibile secondo le modalità stabilite al comma 9.
  9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 iscritte in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e non ancora dedotte ai sensi della lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili per il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025.
  10. Ai fini della determinazione dell'acconto dell'imposta regionale sulle attività produttive dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9.
  11. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni di euro per il 2017, in 505 milioni di euro per il 2018, in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo di cui all'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, le parole «con decreto» sono sostituite dalle seguenti «con uno o più decreti».

Articolo 17.
(Blocco trasformazione in crediti di imposta delle attività per imposte anticipate).

  1. I commi 55, 56-bis, 56-bis.1 e 56-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, non sono applicabili alle attività per imposte anticipate, relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali, iscritte per la prima volta a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data di entrata in vigore del presente articolo.

Titolo IV
PROROGA DI TERMINI PER L'EFFICIENZA DELLA GIUSTIZIA E DISPOSIZIONI PER IL PROCESSO TELEMATICO

Articolo 18.
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari).

  1. Al fine di salvaguardare la funzionalità degli uffici giudiziari e garantire un ordinato e graduale processo di conferimento, da parte del Consiglio Superiore della Magistratura, degli incarichi direttivi e semidirettivi che si renderanno vacanti negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono differiti al 31 dicembre 2016 per i magistrati ordinari che non abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015 e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016. Per gli altri magistrati ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di età alla data del 31 dicembre 2015, resta fermo il termine ultimo di permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 90 del 2014.

Articolo 19.
(Disposizioni in materia di processo civile telematico).

  1. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai Tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle Corti d'Appello è sempre ammesso il deposito telematico dell'atto introduttivo o del primo atto difensivo e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;
    2) al comma 9-bis, dopo la parola «difensore» sono inserite le seguenti: «il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,»
   b) dopo l'articolo 16-octies, sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 16-decies. (Potere di certificazione di conformità delle copie degli atti notificati) – 1. Il difensore, il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano con modalità telematiche la copia informatica, anche per immagine, di un atto formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53, attestano la conformità della copia al predetto atto. La copia munita dell'attestazione di conformità equivale all'originale dell'atto notificato. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche all'atto consegnato all'ufficiale giudiziario o all'ufficio postale per la notificazione.
  «Art. 16-undecies (Modalità dell'attestazione di conformità) – 1. Quando l'attestazione di conformità prevista dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dall'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad una copia analogica, l'attestazione stessa è apposta in calce o a margine della copia o su foglio separato, che sia però congiunto materialmente alla medesima.
  2. Quando l'attestazione di conformità si riferisce ad una copia informatica, l'attestazione stessa è apposta nel medesimo documento informatico.
  3. Nel caso previsto dal comma 2, l'attestazione di conformità può alternativamente essere apposta su un documento informatico separato e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente. Se la copia informatica è destinata alla notifica, l'attestazione di conformità è inserita nella relazione di notificazione.».

  2. Per gli interventi necessari al completamento del processo civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione del Ministero della giustizia, ivi compresa la tenuta, con modalità informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici, dei periti presso il tribunale, dei professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita, è autorizzata la spesa di euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di euro 3 milioni per l'anno 2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione a decorrere dall'anno 2018.

Articolo 20.
(Misure urgenti per la funzionalità del processo amministrativo).

  1. Al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati;
   b) all'articolo 38, comma 1-bis, le parole: «1o luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2016».

Articolo 21.
(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).

  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
  «Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria.».

Titolo V
DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Articolo 22.
(Copertura finanziaria).

  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma 2, 13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede:
   a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000 euro per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000 euro annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;
   b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli in attuazione dell'articolo 21.

  2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, possono essere annualmente destinate per gli interventi già previsti nel presente provvedimento, per l'efficientamento del sistema giudiziario, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, di cui all'articolo 73, comma 8-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 23.
(Disposizioni transitorie e finali).

  1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), all'articolo 11 nella parte in cui introduce l'ultimo periodo dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'articolo 13, comma 1, lettera b), numero 1), lettera e), numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c) si applicano decorsi trenta giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), primo e secondo capoverso, e quelle di cui all'articolo 6 si applicano ai fallimenti dichiarati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione sul sito internet del Ministero della giustizia delle specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis, comma 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma 2, lettere a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e ai procedimenti di concordato preventivo pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  6. Le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), 13, comma 1, lettere d), l), m), n), si applicano esclusivamente alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a), f), numero 1) si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle istanze di scioglimento depositate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
  9. Le disposizioni di cui all'articolo 13, diverse da quelle indicate nel presente articolo, si applicano anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto. Quando è già stata disposta la vendita, la stessa ha comunque luogo con l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le disposizioni di cui al presente decreto si applicano quando il giudice dispone una nuova vendita.
  10. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, lettera f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, anche nelle procedure esecutive pendenti alla medesima data.
  11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura civile, nel testo modificato dall'articolo 19, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si applica, a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della legge n. 162 del 2014.

Articolo 24.
(Entrata in vigore).

  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

A.C. 3201-A/R – Modificazioni della Commissione

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

  All'articolo 1, comma 1:

   alla lettera a), le parole: «commi secondo e terzo,» sono sostituite dalle seguenti: «commi secondo e terzo»;

   è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
  «c-bis) al quinto comma, primo periodo, le parole: “quarto comma” sono sostituite dalle seguenti: “quinto comma del presente articolo”».

  All'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 163-bis:
   il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), comprende una offerta da parte di un soggetto già individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il tribunale dispone la ricerca di interessati all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento competitivo a norma delle disposizioni previste dal secondo comma del presente articolo. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni»;
   al secondo comma, il primo periodo è soppresso e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Con il medesimo decreto è in ogni caso disposta la pubblicità sul portale delle vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile ed è stabilito l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente articolo che le offerte devono prevedere.».

  All'articolo 3:
   al comma 1, lettera
c), secondo capoverso, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari.»;
   al comma 5, lettera a), secondo periodo, le parole: «il proprio dissenso» sono sostituite dalle seguenti: «il proprio voto»;

   dopo il comma 5 è inserito il seguente:
  «5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, le parole: “sei mesi” sono sostituite dalle seguenti: “nove mesi”»;

   al comma 6, ultimo capoverso, primo periodo, le parole: «ivi incluso» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi».

  L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
  
«Art. 4. – (Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa). – 1. Al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 160 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “In ogni caso la proposta di concordato deve assicurare il pagamento di almeno il venti per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica al concordato con continuità aziendale di cui all'articolo 186-bis”;
   b) all'articolo 161:
  1) al secondo comma, lettera e), dopo le parole: “adempimento della proposta” sono aggiunte le seguenti: “; in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore.”;
  2) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Al pubblico ministero è trasmessa altresì copia degli atti e documenti depositati a norma del secondo e del terzo comma, nonché copia della relazione del commissario giudiziale prevista dall'articolo 172.”;
   c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
  “4-bis) ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie”;
   d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo 3 del presente decreto, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni”;
   e) all'articolo 172, primo comma, come modificato dalla lettera a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Nella relazione il commissario deve illustrare le utilità che, in caso di fallimento, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.”;
   f) all'articolo 178, il quarto comma è sostituito dal seguente:
  “I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire lo stesso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le manifestazioni di voto sono annotate dal cancelliere in calce al verbale”».

  All'articolo 5, comma 1:
   la lettera
a) è sostituita dalla seguente:
    «a) al secondo comma, le parole: “durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento” sono soppresse»;
   alla lettera b):
    all'alinea, le parole: «terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
    il primo capoverso è soppresso;
    il secondo capoverso è sostituito dal seguente:
  
«Il curatore è nominato tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma».

  All'articolo 6:
   al comma 1, lettera a), le parole: «di tale termine» sono sostituite dalle seguenti: «del termine di centottanta giorni di cui al primo periodo»;
   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 36”».

  All'articolo 7, comma 1:
   alla lettera a) sono premesse le seguenti:
   «0a) all'articolo 39, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni acconto liquidato dal tribunale deve essere preceduto dalla presentazione di un progetto di ripartizione parziale.”;
   0b) all'articolo 43 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “Le controversie in cui è parte un fallimento sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte di appello i dati relativi al numero di procedimenti in cui è parte un fallimento e alla loro durata, nonché le disposizioni adottate per la finalità di cui al periodo precedente. Il presidente della corte di appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia”»;
   è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
    «b-bis) all'articolo 169 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al fallimento l'impresa ammessa al concordato preventivo”».

  All'articolo 8, comma 1:
   alla lettera
b), primo periodo, le parole: «contratti in corso di esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti»;
   alla lettera c), le parole: «articolo 161,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 161».

  All'articolo 9, comma 1, capoverso Art. 182-septies:
   alla rubrica, le parole: «con intermediari finanziarie» sono sostituite dalle seguenti: «con intermediari finanziari»;
   al secondo comma, il quarto periodo è soppresso;
   al quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: «previo accertamento» sono inserite le seguenti: «, avvalendosi ove occorra di un ausiliario,»;
   al quinto comma, la parola: «questa» è sostituita dalle seguenti: «la convenzione di moratoria»;
   al sesto comma, le parole: «relazione del professionista ai sensi dell'articolo 67» sono sostituite dalle seguenti: «relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67»;
   al settimo comma, le parole: «può essere imposta» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere imposti»;
   dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:
  «La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma».

  All'articolo 13:
   al comma 1:
    alla lettera b), numero 2), capoverso, le parole: «Su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «Anche su istanza»;
    dopo la lettera c) è inserita la seguente:
     «c-bis) all'articolo 495, il sesto comma è sostituito dal seguente:
  “Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o cose mobili, dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con il versamento dell'intera somma”»;
    dopo la lettera d) è inserita la seguente:
   
«d-bis) all'articolo 521-bis:
  1) al primo comma, le parole: “Il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si esegue” sono sostituite dalle seguenti: “Oltre che con le forme previste dall'articolo 518, il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi può essere eseguito anche” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o, in mancanza, a quello più vicino”;
  2) al quarto comma, dopo le parole: “accertano la circolazione dei beni pignorati” sono inserite le seguenti: “o comunque li rinvengono” e le parole: “autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il” sono sostituite dalle seguenti: “più vicino al”;
  3) dopo il sesto comma è inserito il seguente:
  “In deroga a quanto previsto dall'articolo 497, l'istanza di assegnazione o l'istanza di vendita deve essere depositata entro quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione a norma del presente articolo ovvero dal deposito da parte di quest'ultimo delle copie conformi degli atti, a norma dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del presente codice”»;
    alla lettera g), capoverso, le parole: «, oltre alla pubblicità disposta dal giudice» sono sostituite dalle seguenti: «. In ogni caso fornisce prova di avere effettuato la pubblicità disposta dal giudice»;
    dopo la lettera m) sono inserite le seguenti:
   «m-bis) all'articolo 548:
  1) al primo comma, dopo le parole: “di assegnazione” sono inserite le seguenti: “se l'allegazione del creditore consente l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo”;
  2) al secondo comma, le parole: “, primo comma,” sono soppresse;
   m-ter) all'articolo 549, il primo periodo è sostituito dal seguente: “Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni o se a seguito della mancata dichiarazione del terzo non è possibile l'esatta identificazione del credito o dei beni del debitore in possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.”»;

   alla lettera p), numero 2), secondo periodo, dopo le parole: «il prezzo base determinato a norma dell'articolo 568,» sono inserite le seguenti: «l'offerta minima,»;

   alla lettera s):
    al numero 2), le parole da: «Se sono» fino a: «per primo» sono sostituite dalle seguenti: «Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell'offerta presentata per prima è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all'assegnazione»;
   al numero 3), le parole: «è aggiunto, in fine, il seguente comma» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti commi» e dopo le parole: «nell'offerta stessa.» è aggiunto il seguente capoverso:
  «Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588»;
    dopo la lettera cc) sono inserite le seguenti:
   «cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo è sostituito dal seguente: “Contro il provvedimento del giudice è ammesso il reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies.”;
   cc-ter) l'articolo 614-bis è sostituito dal seguente titolo:
  «Titolo IV-bis – DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA
  Art. 614-bis. – (Misure di coercizione indiretta). – Con il provvedimento di condanna all'adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro il giudice, salvo che ciò sia manifestamente iniquo, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dall'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Il provvedimento di condanna costituisce titolo esecutivo per il pagamento delle somme dovute per ogni violazione o inosservanza. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409.
  Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo comma tenuto conto del valore della controversia, della natura della prestazione, del danno quantificato o prevedibile e di ogni altra circostanza utile»;
    alla lettera ee), capoverso Art. 631-bis, dopo le parole: «dal giudice» sono inserite le seguenti: «per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «delle disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «delle disposizioni»;
   alla lettera ff), il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: “o alle quali le stesse possono accedere” e le parole: “, nel pubblico registro automobilistico” sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento munito del titolo esecutivo e del precetto, anche acquisendone copia dal fascicolo informatico. Nel caso di cui al primo comma, quarto periodo, il precetto è consegnato o trasmesso all'ufficiale giudiziario prima che si proceda al pignoramento”»;
   il comma 2 è sostituito dal seguente:
  
«2. Per gli interventi informatici connessi alla realizzazione del portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per quelli concernenti la manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2016».

  All'articolo 14:
   al comma 1:
    alla lettera
a) è premessa la seguente:
  
«0a) all'articolo 155-quater, il primo comma è sostituito dal seguente:
  “Le pubbliche amministrazioni che gestiscono banche dati contenenti informazioni utili ai fini della ricerca di cui all'articolo 492-bis del codice mettono a disposizione degli ufficiali giudiziari gli accessi, con le modalità di cui all'articolo 58 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta del Ministero della giustizia. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, l'accesso è consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Il Ministero della giustizia pubblica sul portale dei servizi telematici l'elenco delle banche dati per le quali è operativo l'accesso da parte dell'ufficiale giudiziario per le finalità di cui all'articolo 492-bis del codice”»;
    alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:
  «2) è aggiunto, in fine, il seguente comma: “La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente a ciascuna delle banche dati comprese nell'anagrafe tributaria, ivi incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonché a quelle degli enti previdenziali, sino all'inserimento di ognuna di esse nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma”»;
    dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:
   
«a-bis) dopo l'articolo 159-bis è inserito il seguente:
  “Art. 159-ter. – (Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore). – Colui che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento. Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diverso dal creditore, il deposito può aver luogo con modalità non telematiche e la copia dell'atto di pignoramento può essere priva dell'attestazione di conformità. Quando l'istanza proviene dall'ufficiale giudiziario, anche nel caso di cui all'articolo 520, primo comma, del codice, all'iscrizione a ruolo provvede d'ufficio il cancelliere. Quando l'iscrizione a ruolo ha luogo a norma del presente articolo, il creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543 e 557 del codice, provvede, a pena di inefficacia del pignoramento, al deposito delle copie conformi degli atti previsti dalle predette disposizioni e si applica l'articolo 164-ter delle presenti disposizioni”;
   a-ter) all'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice o dall'ufficiale giudiziario è calcolato sulla base del prezzo ricavato dalla vendita. Prima della vendita non possono essere liquidati acconti in misura superiore al cinquanta per cento del compenso calcolato sulla base del valore di stima”»;
    alla lettera c), capoverso 161-quater, primo comma, le parole: «del creditore procedente» sono sostituite dalle seguenti: «del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo» e le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
    alla lettera d), le parole: «dopo l'articolo 169-quinquies, è inserito il seguente: “169-sexies» sono sostituite dalle seguenti: «nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies è aggiunto, in fine, il seguente: “Art. 169-sexies» e dopo le parole: «Alle domande» sono inserite le seguenti: «di iscrizione all'elenco»;
    al comma 2, capoverso Art. 16-novies, comma 5, le parole: «entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione»;
    al comma 3:
   alla lettera a), al secondo periodo, le parole: «dell'articolo 530, quarto comma, del codice di procedura civile» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del codice di procedura civile» e dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «La disposizione di cui al periodo precedente si applica anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma dell'articolo 164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.»;
   alla lettera c), le parole: «coordinatore l'ufficio» sono sostituite dalle seguenti: «coordinatore dell'ufficio».

  All'articolo 15, comma 1:
   all'alinea, le parole:
«Dopo l'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è inserito» sono sostituite dalle seguenti: «Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, dopo l'articolo 18 è aggiunto, in fine,»;
   al capoverso Art. 18-bis, comma 1, quinto periodo, le parole: «beni diversi da quelli di cui al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «beni diversi da quelli di cui al primo periodo del presente comma».

  All'articolo 18 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  
«1-bis. In considerazione della particolare situazione di organico della magistratura contabile e al fine di salvaguardare, in fase transitoria, la funzionalità degli uffici per il regolare svolgimento dell'attività di controllo e giurisdizionale, i trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei conti, sono fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto e in ogni caso fino al 30 giugno 2016».

  Dopo l'articolo 18 sono inseriti i seguenti:

  «Art. 18-bis. – (Disposizioni per il ricambio generazionale nella magistratura onoraria). – 1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo e delle funzioni della magistratura onoraria, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto il settantaduesimo anno di età, cessano dall'ufficio alla predetta data. I giudici di pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2016 compiono almeno il settantesimo anno di età, cessano dall'ufficio a quest'ultima data.

  Art. 18-ter. – (Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione). – 1. In deroga alla disciplina degli articoli 110 e seguenti dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della magistratura predispone un piano straordinario di applicazioni extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del numero di procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso al regime di protezione internazionale e umanitaria da parte dei migranti presenti sul territorio nazionale e di altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione. A tale fine il Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i quali si è verificato il maggiore incremento dei suddetti procedimenti e del numero dei magistrati da applicare, fino a un massimo di venti unità, e stabilisce secondo criteri di urgenza le modalità per la procedura di interpello e la sua definizione.
  2. In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata di diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore a ulteriori sei mesi.
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilità manifestata con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre alla misura del 50 per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni.
  4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno 2016 e di euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015, 2016 e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  All'articolo 19:

   al comma 1:
    alla lettera
a):
     al numero 1) è premesso il seguente:
  
«01) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In ogni caso, i medesimi dipendenti possono depositare, con le modalità previste dal presente comma, gli atti e i documenti di cui al medesimo comma.”»;
     al numero 1), il capoverso 1-bis è sostituito dal seguente:
  
«1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili, contenziosi e di volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere dal 30 giugno 2015, innanzi alle corti di appello è sempre ammesso il deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma 1 e dei documenti che si offrono in comunicazione, da parte del difensore o del dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalità previste dalla normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.»;

     dopo il numero 1) sono inseriti i seguenti:
  
«1-bis) al comma 2, quarto periodo, dopo le parole: “dal comma 9-bis” sono inserite le seguenti: “e dall'articolo 16-decies”;
  1-ter) al comma 9 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Fatto salvo quanto previsto dal periodo precedente, con decreto non avente natura regolamentare il Ministro della giustizia stabilisce misure organizzative per l'acquisizione anche di copia cartacea degli atti depositati con modalità telematiche nonché per la riproduzione su supporto analogico degli atti depositati con le predette modalità, nonché per la gestione e la conservazione delle predette copie cartacee. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le misure organizzative per la gestione e la conservazione degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4 e 8, nonché ai sensi del periodo precedente.”»;
   il numero 2) è sostituito dal seguente:
   «2) al comma 9-bis:
    2.1) al primo periodo, dopo le parole: “presenti nei fascicoli informatici” sono inserite le seguenti: “o trasmessi in allegato alle comunicazioni telematiche” e dopo le parole: “firma digitale del cancelliere” sono inserite le seguenti: “di attestazione di conformità all'originale”;
    2.2) al secondo periodo, dopo la parola: “difensore,” sono inserite le seguenti: “il dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare in giudizio personalmente,”»;

   dopo il numero 2) sono aggiunti i seguenti:
   «2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I rapporti riepilogativi di cui al presente comma devono contenere i dati identificativi dell'esperto che ha effettuato la stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai prospetti riepilogativi delle stime e delle vendite di cui all'articolo 169-quinquies delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. Il prospetto riepilogativo deve contenere anche i dati identificativi dell'ufficiale giudiziario che ha attribuito il valore ai beni pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura civile. ”;
   2-ter) dopo il comma 9-septies è aggiunto il seguente:
  “9-octies. Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”»;

   alla lettera b):
    all'alinea, le parole: «dopo l'articolo 16-octies» sono sostituite dalle seguenti: «dopo l'articolo 16-novies, introdotto dall'articolo 14, comma 2, del presente decreto»;

   al capoverso Art. 16-decies:
    alla rubrica, la parola: «notificati» è sostituita dalle seguenti: «e dei provvedimenti»;

   al comma 1:
    al primo periodo, le parole:
«formato su supporto analogico e notificato, con modalità non telematiche, dall'ufficiale giudiziario ovvero a norma della legge 21 gennaio 1994, n. 53,» sono sostituite dalle seguenti: «processuale di parte o di un provvedimento del giudice formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme»;
   al secondo periodo, le parole: «dell'atto notificato» sono sostituite dalle seguenti: «o alla copia conforme dell'atto o del provvedimento»;

   il terzo periodo è soppresso;

   al capoverso Art. 16-undecies:
    al comma 1, le parole: «dall'articolo 3-bis, comma 2, della» sono sostituite dalla seguente: «dalla»;
    al comma 3, le parole: «e contenente l'indicazione dei dati essenziali per individuare univocamente la copia a cui si riferisce; il predetto documento è allegato al messaggio di posta elettronica certificata mediante il quale la copia stessa è depositata telematicamente» sono sostituite dalle seguenti: «e l'individuazione della copia cui si riferisce ha luogo esclusivamente secondo le modalità stabilite nelle specifiche tecniche stabilite dal responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia»;

   dopo il comma 3 è inserito il seguente:
  «3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies, comma 1, che compiono le attestazioni di conformità previste dalle disposizioni della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto»;

   dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  
«1-bis. All'articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, le parole: “attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82” sono sostituite dalle seguenti: “attestandone la conformità con le modalità previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”»;

   al comma 2, dopo le parole: «di euro 1 milione» è inserita la seguente: «annui»;

   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  
«2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 58, comma 2, dopo le parole: “comunicazione telematica,” sono inserite le seguenti: “ivi incluso il Ministero della giustizia,”;
   b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole: “di concerto con” sono inserite le seguenti: “il Ministro della giustizia e con”».

  All'articolo 20 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
  «1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate le seguenti modificazioni a decorrere dall'entrata in vigore del processo amministrativo telematico:
   a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1, dopo le parole: “Le parti” sono inserite le seguenti: “, ove stiano in giudizio personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta elettronica certificata risultanti dai pubblici elenchi,”;
   b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato 1 è sostituito dal seguente:
  “2. I difensori costituiti, le parti nei casi in cui stiano in giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice depositano tutti gli atti e i documenti con modalità telematiche. In casi eccezionali, il presidente può dispensare dall'osservanza di quanto previsto dal presente comma, secondo quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 13 dell'Allegato 2”;
   c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 è abrogato;
   d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 è abrogato;
   e) l'articolo 5, comma 3, dell'Allegato 2 è sostituito dal seguente:
  “3. Allorché riceve il deposito dell'atto introduttivo del giudizio, il segretario forma il fascicolo d'ufficio in formato digitale, corredato di indice cronologico degli atti e documenti delle parti, dei verbali di udienza per estratto, di ogni atto e provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria”.

  1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, si interpreta nel senso che si applica anche al processo davanti ai tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: “15 settembre” sono sostituite dalle seguenti: “31 agosto”, a decorrere dall'entrata in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014».

  Dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
  «Art. 20-bis. – (Disposizioni in materia di informatizzazione del processo contabile). – 1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dal seguente:
  “2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 16, 16-ter, 16-quater, 16-decies e 16-undecies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, in base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i decreti di cui al comma 1 del presente articolo”».

  L'articolo 21 è sostituito dal seguente:
  «Art. 21. – (Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia). – 1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e con le medesime modalità, acquisisce, a valere sul fondo istituito ai sensi del comma 96, un contingente massimo di 2.000 unità di personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui 1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno 2017, da inquadrare nel ruolo dell'amministrazione giudiziaria. Attesa l'urgenza e in deroga alle clausole dei contratti o accordi collettivi nazionali, la procedura di acquisizione di personale di cui al presente comma ha carattere prioritario su ogni altra procedura di trasferimento all'interno dell'amministrazione della giustizia”».

  Nel titolo IV, dopo l'articolo 21 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 21-bis. – (Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione). – 1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto nell'anno 2015 il compenso agli avvocati abilitati ad assisterli nel procedimento di negoziazione assistita ai sensi del capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonché alle parti che corrispondono o che hanno corrisposto, nel medesimo periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al capo I del medesimo decreto, è riconosciuto, in caso di successo della negoziazione, ovvero di conclusione dell'arbitrato con lodo, un credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di 250 euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016.
  2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti le modalità e la documentazione da esibire a corredo della richiesta del credito di imposta e i controlli sull'autenticità della stessa.
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro il 30 aprile dell'anno 2016, l'importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti di cui ai capi I e II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate e trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati.
  4. Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi per l'anno 2015 ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma 3 del presente articolo, in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché, da parte delle persone fisiche non titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo, in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi, né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Art. 21-ter. – (Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111). – 1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:
  “1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono determinati il numero e i criteri per l'individuazione dei soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di merito e delle esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Nell'individuazione dei criteri è riconosciuta priorità alla minore età anagrafica ed è assicurata un'equa ripartizione territoriale delle risorse, tenendo conto delle dimensioni degli uffici giudiziari. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma una borsa di studio nei limiti delle risorse destinabili e, in ogni caso, per un importo non superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresì i requisiti per l'attribuzione della borsa di studio, tenuto conto, in particolare, del titolo di studio, dell'età e dell'esperienza formativa.
  1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
  1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1-bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.
  1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e che non hanno fatto parte dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione”.

  2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
   Art. 21-quater. – (Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria). – 1. Al fine di sanare i profili di nullità, per violazione delle disposizioni degli articoli 14 e 15 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle norme di cui agli articoli 15 e 16 del contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della giustizia quadriennio 2006/2009 del 29 luglio 2010, assicurando l'attuazione dei provvedimenti giudiziari in cui il predetto Ministero è risultato soccombente, e di definire i contenziosi giudiziari in corso, il Ministero della giustizia è autorizzato, nei limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le procedure di contrattazione collettiva ai fini della definizione di procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei requisiti di legge già in servizio alla data del 14 novembre 2009, per il passaggio del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza, con attribuzione della prima fascia economica di inquadramento, in conformità ai citati articoli 14 e 15 del CCNL comparto Ministeri 1998/2001. Ogni effetto economico e giuridico conseguente alle procedure di riqualificazione del personale amministrativo di cui al presente articolo decorre dalla completa definizione delle relative procedure selettive.
  2. Ai fini del rispetto delle previsioni del CCNL comparto Ministeri 1998/2001, di cui al comma 1, il rapporto tra posti riservati ai dipendenti e posti riservati agli accessi dall'esterno è fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del 50 per cento, computando nella percentuale gli accessi dall'esterno sulla base di procedure disposte o bandite a partire dalla data di entrata in vigore del citato CCNL, ivi compresi gli accessi per effetto di scorrimenti di graduatorie concorsuali di altre amministrazioni e le procedure di mobilità esterna comunque denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del presente decreto.
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2.
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario restano ad esaurimento in area seconda sino alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1 e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3.
  5. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa nel limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le variazioni di bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti capitoli in attuazione del presente articolo.

  Art. 21-quinquies. – (Disposizioni in materia di uffici giudiziari). – 1. Al fine di favorire la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al 31 dicembre 2015, per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza svolte dal personale dei comuni già distaccato, comandato o comunque specificamente destinato presso gli uffici giudiziari, i medesimi uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o convenzioni da concludere in sede locale, autorizzati dal Ministero della giustizia, in applicazione e nei limiti di una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'Associazione nazionale dei comuni italiani.
  2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo criteri di economicità della spesa, i parametri per la quantificazione del corrispettivo dei servizi di cui al medesimo comma 1.
  3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate secondo i criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e nei limiti massimi complessivi del 15 per cento della dotazione ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1, comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Art. 21-sexies. – (Proroga della durata dell'incarico del commissario straordinario nominato per la realizzazione dell'intervento per la sicurezza degli uffici giudiziari aventi sede nel Palazzo di giustizia di Palermo). – 1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è inserito il seguente:
  “99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di cui al comma 99 e la durata dell'incarico del commissario straordinario di cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015. Entro il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al periodo precedente”.

  Art. 21-septies. – (Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore). – 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012, n. 3, è inserito il seguente:
  “3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo o del piano del consumatore presentata da parte di chi svolge attività d'impresa, possono prestare le garanzie di cui al comma 2 i consorzi fidi autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nonché gli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati al controllo della Banca d'Italia. Le associazioni antiracket e antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero dell'interno possono destinare contributi per la chiusura di precedenti esposizioni debitorie nel percorso di recupero da sovraindebitamento così come definito e disciplinato dalla presente legge. Il rimborso di tali contributi è regolato all'interno della proposta di accordo o del piano del consumatore”.

  Art. 21-octies. – (Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario). – 1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze di continuità dell'attività produttiva, di salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, nonché delle finalità di giustizia, l'esercizio dell'attività di impresa degli stabilimenti di interesse strategico nazionale non è impedito dal provvedimento di sequestro, come già previsto dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
  2. Tenuto conto della rilevanza degli interessi in comparazione, nell'ipotesi di cui al comma 1, l'attività di impresa non può protrarsi per un periodo di tempo superiore a dodici mesi dall'adozione del provvedimento di sequestro.
  3. Per la prosecuzione dell'attività degli stabilimenti di cui al comma 1, senza soluzione di continuità, l'impresa deve predisporre, nel termine perentorio di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di sequestro, un piano recante misure e attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento di sequestro. L'avvenuta predisposizione del piano è comunicata all'autorità giudiziaria procedente.
  4. Il piano è trasmesso al comando provinciale dei vigili del fuoco, agli uffici dell'azienda sanitaria locale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) competenti per territorio per le rispettive attività di vigilanza e controllo, che devono garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento di ispezioni dirette a verificare l'attuazione delle misure e delle attività aggiuntive previste nel piano. Le amministrazioni provvedono alle attività previste dal presente comma nell'ambito delle competenze istituzionalmente attribuite, con le risorse previste a legislazione vigente.
  5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai provvedimenti di sequestro già adottati alla data di entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data».

  Alla rubrica del titolo IV sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché altre disposizioni in materia di giustizia».

  All'articolo 22, comma 2, le parole: «possono essere annualmente destinate» sono sostituite dalle seguenti: «resesi annualmente disponibili, possono essere destinate, nel corso del medesimo esercizio finanziario,».

  All'articolo 23:

   al comma 1 è premesso il seguente periodo: «Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.»;

   al comma 6, le parole: «all'articolo 12, comma 1, lettera b)sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 12 e»;

   al comma 9, secondo periodo, dopo le parole: «quando il giudice» sono inserite le seguenti: «o il professionista delegato»;

   al comma 10, le parole: «Le disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni» e dopo le parole: «alle vendite disposte» sono inserite le seguenti: «dal giudice o dal professionista delegato»;

   è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a ruolo ai sensi dell'articolo 159-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie può essere effettuato dai soggetti di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016».

A.C. 3201-A/R – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Finanza interinale).

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: concordato preventivo aggiungere la seguente: anche.
1. 3. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo la parola: prededucibili aggiungere le seguenti: nei limiti dell'attivo,.
1. 2. Bonafede.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: la destinazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: il fabbisogno finanziario dell'impresa nel periodo, nonché la destinazione e i principali termini e condizioni dei finanziamenti. Con il ricorso, il debitore deve presentare una relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti che tali finanziamenti sono necessari alla conservazione del valore del patrimonio o della redditività dell'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, anche considerato il presumibile valore di realizzo dei beni del debitore in caso di liquidazione fallimentare.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
    c-ter) Dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma del codice civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi dei commi secondo e terzo o ai sensi dell'articolo 167, secondo comma»;
   all'articolo 2, comma 1, capoverso articolo 163-bis, terzo comma, quarto periodo, sostituire le parole da: quest'ultimo fino alla fine del periodo con le seguenti: il giudice delegato autorizza il debitore a sciogliersi dagli impegni contrattuali assunti verso quest'ultimo e in suo favore il commissario dispone il pagamento della penale prevista nell'offerta iniziale entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
   all'articolo 3
    al comma 1, lettera c):
     capoverso comma quarto, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, ove ritenga che l'accoglimento dell'istanza sia nel miglior interesse dei creditori, autorizza con decreto la presentazione della proposta concorrente. Con il decreto di cui al presente comma, il tribunale fissa un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della proposta concorrente e del relativo piano e stabilisce nuovi termini per la convocazione dei creditori e la comunicazione del decreto stesso ai creditori.;
     capoverso comma quinto, sopprimere il primo periodo.
     sostituire il capoverso comma settimo, con il seguente: Prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, la proposta concorrente deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la ricorrenza dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo e di cui all'articolo 160, primo e secondo comma.
    al comma 5, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: voto con la seguente: dissenso.
    all'articolo 4, comma 1:
    sopprimere la lettera
a);
    alla lettera b) sopprimere il numero 1);
    sostituire la lettera f) con la seguente: f)
all'articolo 186-bis, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: « c) il piano può prevedere una dilazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Il piano può altresì prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti mediante obbligazioni o altri titoli di debito assistiti dalle medesime cause di prelazione, a condizione che il valore di tali obbligazioni o altri titoli di debito alla data dell'omologa, come indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), non sia inferiore al valore nominale dei relativi crediti o, ove applicabile, alla misura determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 160. Se la dilazione del pagamento o la scadenza delle obbligazioni o altri titoli di debito di cui al precedente periodo è superiore a un anno, i creditori di cui al primo periodo hanno diritto al voto per l'intero valore del loro credito.».
   Dopo il Capo II, aggiungere il seguente:

Capo II-bis
FACILITAZIONE DELLE NEGOZIAZIONI CON I CREDITORI

  Art. 4-bis – (Facilitatore delle negoziazioni con i creditori). – 1. Dopo l'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente:
  «Art. 186-ter. – (Facilitatore delle negoziazioni con i creditori). L'imprenditore che ha debiti almeno pari a euro cento milioni e si trova in stato di crisi può domandare, depositando un'istanza presso il tribunale del luogo in cui ha la propria sede principale, di autorizzare la nomina di un professionista designato dal debitore che presti la propria assistenza al debitore al fine di facilitare le trattative con i creditori e superare lo stato di crisi. Il professionista di cui al periodo precedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché di adeguate competenze nel campo del risanamento d'impresa e della ristrutturazione del debito.
  L'istanza di cui al primo comma deve essere corredata da una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e da una dichiarazione del professionista di cui al primo comma in cui siano indicate le qualifiche e competenze del medesimo, che attesti il possesso dei requisiti di cui al primo comma e in cui sia manifestata la disponibilità ad accettare l'incarico, con l'indicazione del compenso pattuito con il debitore.
  Il tribunale, assunte eventualmente sommarie informazioni, anche sentendo il debitore e valutata la ricorrenza dello stato di crisi e l'idoneità del professionista di cui al primo comma allo svolgimento dell'incarico nonché la congruità del relativo compenso, autorizza, entro dieci giorni, la nomina del professionista di cui al primo comma affinché svolga le attività di cui al quarto comma, determinandone la durata dell'incarico, non superiore a centoventi giorni e le modalità dell'eventuale informativa periodica al tribunale. Il pagamento del compenso del professionista così nominato è prededucibile ai sensi dell'articolo 111.
  Il professionista nominato ai sensi del terzo comma assiste il debitore nelle trattative con i creditori e gli altri soggetti eventualmente interessati relative al superamento dello stato di crisi e alla conclusione dei relativi accordi.
  Al completamento dell'incarico o, se anteriore, alla scadenza fissata dal tribunale ai sensi del terzo comma, il professionista nominato ai sensi del terzo comma deposita presso il tribunale una relazione in cui sono descritte le attività svolte nel corso dell'incarico, le soluzioni proposte per il superamento della crisi, l'andamento delle trattative con i creditori e i terzi interessati e, se del caso, i motivi per i quali non è stato possibile definire e concordare una soluzione in grado di superare lo stato di crisi.
  Nella relazione di cui al quinto comma, il professionista può altresì attestare che la proposta da ultimo sottoposta all'approvazione dei creditori sarebbe idonea ad assicurare il superamento dello stato di crisi e che, alla luce dell'andamento delle trattative e delle adesioni già raccolte nel corso delle medesime, il raggiungimento delle maggioranze di cui all'undicesimo comma appare ragionevolmente prevedibile.»
1. 150. Gutgeld.

  Al comma 1, lettera b), secondo periodo, sostituire le parole da: la destinazione fino alla fine del periodo, con le seguenti: il fabbisogno finanziario dell'impresa nel periodo, nonché la destinazione e i principali termini e condizioni dei finanziamenti. Con il ricorso, il debitore deve presentare una relazione di un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti che tali finanziamenti sono necessari alla conservazione del valore del patrimonio o della redditività dell'impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori, anche considerato il presumibile valore di realizzo dei beni del debitore in caso di liquidazione fallimentare.

  Conseguentemente dopo la lettera c-bis), aggiungere la seguente:
   c-ter)
Dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente: «L'articolo 644 del codice penale, l'articolo 1815, secondo comma del codice civile, la legge 7 marzo 1996, n. 108 e le relative disposizioni attuative non si applicano ai finanziamenti le cui condizioni economiche siano state autorizzate ai sensi dei commi secondo e terzo o ai sensi dell'articolo 167, secondo comma».
1. 151. Gutgeld.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole:, se del caso,.
1. 4. Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole:, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori con le seguenti: acquisito il consenso della maggioranza dei creditori,.
1. 152. Bonafede.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere i seguenti:

Art. 1-bis.
(Natura e finalità dell'amministrazione straordinaria).

  1. L'amministrazione straordinaria è la procedura concorsuale della grande impresa insolvente con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali.
  2. L'amministrazione straordinaria è realizzata in via alternativa:
   a) tramite la cessione dei complessi aziendali, sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di cessione dei complessi aziendali»;
   b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di ristrutturazione»;
   c) per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e di contratti sulla base di un programma di prosecuzione di esercizio dell'impresa di durata non superiore a due anni, di seguito denominato «programma di cessione dei complessi di beni e di contratti».

Art. 1-ter.
(Imprese soggette all'amministrazione straordinaria).

  1. Possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria alle condizioni e nelle forme previste dalla presente legge le imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e in stato di insolvenza che, singolarmente o come gruppo di imprese costituito da almeno un anno, hanno congiuntamente i seguenti requisiti:
   a) un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno;
   b) debiti, inclusi quelli derivanti da garanzie rilasciate, per un ammontare complessivo non inferiore a 100 milioni di euro.

  2. Le imprese oggetto di confisca ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria alle condizioni e nelle forme previste dalla presente legge anche in mancanza dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Art. 1-quater.
(Ammissione immediata all'amministrazione straordinaria).

  1. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 e, nel caso di società, i suoi organi di amministrazione e di controllo possono richiedere l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria al Ministro dello sviluppo economico, mediante istanza motivata e corredata della seguente documentazione:
   a) le scritture contabili;
   b) i bilanci relativi agli ultimi due esercizi ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una durata minore;
   c) una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione dell'istanza;
   d) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
   e) l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in possesso dell'impresa e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

  2. L'istanza di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria deve contenere l'esposizione delle cause che hanno determinato lo stato di insolvenza, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell'esistenza dei requisiti e delle condizioni indicati negli articoli 1 e 2.
  3. Con proprio decreto il Ministro dello sviluppo economico provvede, valutati i requisiti di cui agli articoli 1 e 2, all'ammissione immediata dell'impresa alla procedura di amministrazione straordinaria e alla nomina del commissario straordinario con le modalità di cui all'articolo 12.
  4. Il decreto di nomina del commissario straordinario di cui al comma 3 può prescrivere il compimento di atti necessari al conseguimento delle finalità della procedura e determina lo spossessamento del debitore e l'affidamento al medesimo commissario straordinario della gestione dell'impresa e dell'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente. Determina, altresì, gli effetti di cui agli articoli 42, 44, 45, 46 e 47 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  5. Sui beni dei soggetti ammessi alla procedura di amministrazione straordinaria non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, anche speciali.
  6. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale dell'impresa, sta in giudizio il commissario straordinario.
  7. I crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e per la gestione del patrimonio del debitore dopo il decreto di cui al comma 3 del presente articolo sono soddisfatti in prededuzione, ai sensi dell'articolo 111, primo comma, numero 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, anche nel fallimento successivo alla procedura di amministrazione straordinaria.
  8. Il decreto di cui al comma 3 è comunicato immediatamente al competente tribunale.

Art. 1-quinquies.
(Ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza).

  1. L'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'articolo 1 deve presentare, contestualmente all'istanza di cui all'articolo 3, il ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui ha la sede legale.
  2. Al ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza è allegata copia integrale dell'istanza di cui all'articolo 3.

Art. 1-sexies.
(Sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

  1. Il tribunale, con sentenza pubblicata entro quindici giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sentiti il commissario straordinario, ove lo ritenga necessario, e il debitore nelle ipotesi di cui all'articolo 50, dichiara lo stato di insolvenza dell'impresa e:
   a) nomina il giudice delegato per la procedura;
   b) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero di centottanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;
   c) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dell'impresa insolvente, il termine di trenta giorni prima dell'adunanza di cui alla lettera b) per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
   d) adotta i provvedimenti conservativi opportuni nell'interesse della procedura.

  2. La sentenza di cui al comma 1 produce i suoi effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile.
  3. La sentenza è comunicata e affissa nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 62 della presente legge. A cura del cancelliere, essa è altresì comunicata entro tre giorni al Ministro dello sviluppo economico.
  4. Il tribunale che respinge il ricorso per dichiarazione dello stato di insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto il ricorrente può, entro quindici giorni dalla comunicazione, proporre reclamo alla corte d'appello, la quale provvede in camera di consiglio sentiti il reclamante e l'imprenditore. La corte d'appello, se accoglie il reclamo, rimette d'ufficio gli atti al tribunale per la dichiarazione dello stato di insolvenza. Qualora il tribunale respinga la richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 3, comma 3. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 1-septies.
(Opposizione alla dichiarazione dello stato di insolvenza).

  1. Contro la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l'ha pronunciata, nel termine di trenta giorni. Il termine decorre per l'imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell'affissione.
  2. L'opposizione è proposta con atto di citazione notificato al commissario straordinario e a chi ha richiesto la dichiarazione dell'insolvenza, nonché all'imprenditore dichiarato insolvente se l'opponente è un soggetto diverso da quest'ultimo.
  3. L'opposizione non sospende l'esecuzione della sentenza.

Art. 1-octies.
(Revoca della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza).

  1. La sentenza che revoca la dichiarazione dello stato di insolvenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
  2. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 1-novies.
(Dichiarazione dello stato di insolvenza di società con soci illimitatamente responsabili).

  1. Gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza di una società con soci illimitatamente responsabili si estendono a tali soci.
  2. Nei confronti del socio receduto o escluso e del socio defunto l'estensione ha luogo se la dichiarazione dello stato di insolvenza è pronunciata entro l'anno successivo, rispettivamente, alla data in cui il recesso o l'esclusione sono diventati opponibili ai terzi e a quella della morte, sempre che l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti contratti anteriormente a tale data.
  3. Il tribunale, prima di provvedere, sente i soci illimitatamente responsabili nelle forme previste dall'articolo 5, comma 1.
  4. Contro la sentenza il socio può proporre opposizione ai sensi dell'articolo 6 nel termine di trenta giorni dalla comunicazione.

Art. 1-decies.
(Accertamento successivo dell'esistenza di un socio illimitatamente responsabile).

  1. Se l'esistenza di un socio illimitatamente responsabile risulta dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza della società o di un'impresa individuale, il tribunale estende i relativi effetti nei suoi confronti con sentenza in camera di consiglio, che è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
  2. Il tribunale provvede su ricorso di un altro socio, del commissario straordinario ovvero d'ufficio.
  3. Se la società o l'impresa individuale è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria il ricorso può essere proposto anche dal commissario straordinario.
  4. Si osservano le disposizioni degli articoli 12 e 23, commi 2, 3 e 4, sostituendo alla dichiarazione dello stato di insolvenza la sentenza di estensione.

Art. 1-undecies.
(Estensione dell'amministrazione straordinaria e del fallimento ai soci illimitatamente responsabili).

  1. I provvedimenti di apertura dell'amministrazione straordinaria, di dichiarazione di fallimento e di conversione delle procedure, previsti dalla presente legge, si estendono ai soci illimitatamente responsabili cui sono estesi gli effetti della dichiarazione dello stato di insolvenza o che, nel caso di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, sono stati dichiarati falliti.

Art. 1-duodecies.
(Società cooperative).

  1. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle società cooperative.

Art. 1-ter decies.
(Nomina del commissario straordinario).

  1. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, il Ministro dello sviluppo economico nomina un commissario straordinario.
  2. Il commissario straordinario è incaricato di pubblico servizio solo nello svolgimento delle mansioni di natura pubblicistica.
  3. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 178 del codice penale, non può essere nominato commissario straordinario, e, se nominato, decade dal suo incarico, l'interdetto, l'inabilitato, chi è stato dichiarato fallito o chi è stato condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. Non possono inoltre essere nominati commissari straordinari il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado dell'imprenditore insolvente, ovvero chi, avendo intrattenuto con l'impresa, personalmente o quale socio amministratore o dipendente di un'altra organizzazione imprenditoriale o professionale, rapporti di collaborazione o di consulenza professionale ha preso parte o si è comunque ingerito nella gestione che ha portato al dissesto dell'impresa. Il commissario straordinario nell'accettare l'incarico dichiara, sotto la propria responsabilità, che non ricorre alcuna delle ipotesi di incompatibilità di cui al presente comma.
  4. Costituiscono requisito essenziale per la nomina a commissario straordinario:
   a) l'aver svolto in precedenza funzioni di amministrazione o funzioni direttive nell'ambito di imprese di grandi dimensioni secondo la normativa dell'Unione europea o nell'ambito di procedure di amministrazione straordinaria di grandi imprese in crisi;
   b) l'aver svolto in precedenza l'attività di commissario straordinario o di suo coadiutore con attribuzione di responsabilità di funzione.

  5. Nel caso di cessione di azienda o di ramo d'azienda che costituisce l'attività prevalente dell'impresa cessionaria, in qualsiasi forma attuata, qualora l'impresa cedente e l'impresa cessionaria siano state ammesse all'amministrazione straordinaria e sia stato dichiarato lo stato di insolvenza, anche in tempi diversi, entro un anno dall'avvenuta cessione, il Ministro dello sviluppo economico può nominare lo stesso organo commissariale.
  6. Il commissario straordinario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri sotto la propria responsabilità le funzioni relative alla gestione corrente dell'impresa o di singole operazioni. Il commissario può inoltre farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità. Il commissario informa della nomina di coadiutori il Ministero dello sviluppo economico, che ne tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del medesimo commissario.

Art. 1-quater decies.
(Funzioni del commissario straordinario).

  1. Il commissario straordinario provvede alla gestione dell'impresa e all'amministrazione dei beni dell'imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura, fermo restando, per questi ultimi, quanto previsto dall'articolo 148, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2. Il commissario straordinario, fino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza.
  3. Il giudice delegato, prima dell'autorizzazione del programma, può autorizzare il commissario straordinario al pagamento di creditori anteriori, quando ciò è necessario per evitare un grave pregiudizio alla continuazione dell'attività dell'impresa o alla consistenza patrimoniale dell'impresa stessa.
  4. Fino all'autorizzazione del programma, il commissario straordinario, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza se nominato ai sensi dell'articolo 18, può richiedere al Ministero dello sviluppo economico l'autorizzazione al compimento delle operazioni o delle categorie di operazioni necessarie per la salvaguardia della continuità dell'attività aziendale delle imprese del gruppo.

Art. 1-quinquies decies.
(Revoca del commissario straordinario).

  1. Il Ministro dello sviluppo economico può, su proposta del comitato di sorveglianza o d'ufficio, revocare il commissario straordinario. Il Ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o di contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni entro i successivi trenta giorni.

Art. 1-sexies decies.
(Rendiconto del commissario straordinario).

  1. Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l'amministrazione straordinaria, deve rendere conto della gestione ai sensi dell'articolo 42.

Art. 1 septies decies.
(Tribunale e giudice delegato).

  1. Il tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore, fatta eccezione per le azioni reali immobiliari per le quali restano ferme le disposizioni vigenti.
  2. Il giudice delegato adotta i provvedimenti di sua competenza con decreto.
  3. I decreti di cui al comma 2 sono impugnabili nei modi consentiti per i decreti del giudice delegato al fallimento.

Art. 1-octies decies.
(Vigilanza sulla procedura).

  1. La procedura di amministrazione straordinaria si svolge sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, fatte salve le competenze del tribunale e del giudice delegato nelle materie a essi affidate.

Art. 1-novies decies.
(Comitato di sorveglianza).

  1. Entro quindici giorni dalla nomina del commissario straordinario, il Ministro dello sviluppo economico nomina con proprio decreto un comitato di sorveglianza, composto da tre membri. Uno di essi è scelto tra i creditori chirografari; gli altri membri sono scelti tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.
  2. Il Ministro dello sviluppo economico nomina, altresì, tra i membri del comitato di sorveglianza, il presidente.
  3. Il decreto di nomina del comitato di sorveglianza è comunicato al tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza. Nel caso di società a partecipazione pubblica e di imprese operanti nell'ambito dei servizi pubblici essenziali il decreto è comunicato, altresì, alla regione e al comune in cui queste hanno la sede legale.
  4. I membri del comitato di sorveglianza nominati in qualità di esperti hanno diritto a un compenso; gli altri membri hanno diritto solo al rimborso delle spese. Il compenso e le spese sono liquidati dal Ministero dello sviluppo economico.
  5. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio parere sugli atti del commissario straordinario nei casi previsti dalla presente legge.
  6. Le deliberazioni del comitato di sorveglianza sono prese a maggioranza di voti dei suoi membri.
  7. Il comitato di sorveglianza esprime il proprio parere entro quindici giorni dalla richiesta: qualora il parere non sia reso entro tale termine, lo stesso si intende espresso in senso favorevole.

Art. 1-vicies.
(Compenso del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza).

  1. L'ammontare del compenso spettante al commissario straordinario e ai membri del comitato di sorveglianza e i relativi criteri di liquidazione sono determinati tenuto conto dell'impegno connesso alla gestione dell'esercizio dell'impresa e dei risultati conseguiti dalla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento all'attuazione dell'indirizzo programmatico scelto e del raggiungimento degli obbiettivi fissati nel programma in ordine ai tempi e al grado di soddisfazione dei creditori e al complessivo costo della procedura.
  2. Per la liquidazione del compenso al commissario straordinario trovano applicazione i criteri di cui all'articolo 39, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 1-vicies semel.
(Azioni revocatorie).

  1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e per la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II del regio decreto 16 manzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono proposte dal commissario straordinario.
  2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.

Art. 1-vicies bis.
(Contratti in corso).

  1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, il commissario straordinario può sciogliersi dai contratti, anche ad esecuzione continuata o periodica, ancora ineseguiti o non interamente eseguiti da entrambe le parti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria.
  2. Fino a quando la facoltà di scioglimento di cui al comma 1 non è esercitata il contratto continua ad avere esecuzione.
  3. Dopo che è stata autorizzata l'esecuzione del programma l'altro contraente può intimare per scritto al commissario straordinario di far conoscere le proprie determinazioni nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'intimazione, decorso il quale il contratto si intende sciolto.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano:
   a) ai contratti di lavoro subordinato, per i quali restano ferme le disposizioni vigenti;
   b) se il locatore è sottoposto ad amministrazione straordinaria, ai contratti di locazione di immobili, nei quali il commissario straordinario subentra, salvo patto contrario.

Art. 1-vicies ter.
(Diritti dell'altro contraente).

  1. I diritti dell'altro contraente nel caso di scioglimento o di subentro del commissario straordinario nei contratti ancora ineseguiti o non interamente eseguiti alla data di apertura dell'amministrazione straordinaria sono regolati dalle disposizioni della sezione IV del capo III del titolo II del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2. Nel caso di subentro del commissario straordinario nei contratti di somministrazione, la disposizione dell'articolo 74 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, non si applica se il somministrante opera in condizione di monopolio.
  3. Nei casi in cui le disposizioni indicate nel comma 1 prevedono diritti da far valere mediante ammissione al passivo, il contraente può chiedere l'ammissione sotto condizione dello scioglimento o del subentro del commissario straordinario nel contratto, ove non ancora verificatosi, ai sensi dell'articolo 55, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  4. L'esecuzione del contratto o la richiesta dell'esecuzione del contratto da parte del commissario straordinario non fanno venir meno la facoltà di scioglimento dai contratti, che rimane impregiudicata, né comportano, fino alla dichiarazione di espresso subentro del commissario straordinario, l'attribuzione all'altro contraente dei diritti previsti in caso di subentro del commissario straordinario.

Art. 1- vicies quater.
(Programma del commissario straordinario).

  1. Entro centottanta giorni dalla data del decreto di nomina, il commissario straordinario presenta al Ministro dello sviluppo economico il programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), lettera b), o lettera c).
  2. Su richiesta motivata dal commissario straordinario, il termine per la presentazione del programma può essere prorogato dal Ministro dello sviluppo economico per non più di centottanta giorni.
  3. La mancata presentazione del programma nel termine originario o prorogato costituisce causa di revoca del commissario straordinario.
  4. Il programma è redatto sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico e in conformità agli indirizzi di politica industriale dal medesimo adottati, in modo da salvaguardare l'unità operativa dei complessi aziendali, tenuto conto degli interessi dei creditori.
  5. Se il programma prevede il ricorso alla garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, o ad altre agevolazioni pubbliche non rientranti tra le misure autorizzate dalla Commissione europea, esso deve uniformarsi alle disposizioni e agli orientamenti dell'Unione europea sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà. Nel caso di diniego dell'autorizzazione della Commissione europea, o se questa non è concessa nei centoventi giorni successivi alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al Ministero dello sviluppo economico un nuovo programma che non prevede il ricorso ai finanziamenti e alle agevolazioni.
  6. Il commissario straordinario provvede ai sensi del comma 5 entro trenta giorni a pena di revoca dell'incarico. In rapporto al nuovo programma i termini previsti dai commi 2 e 3 sono ridotti della metà.

Art. 1-vicies quinquies.
(Contenuto del programma).

  1. Il programma deve indicare:
   a) le attività imprenditoriali destinate alla prosecuzione e quelle da dismettere;
   b) il piano per l'eventuale liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa;
   c) le previsioni economiche e finanziarie connesse alla prosecuzione dell'esercizio dell'impresa;
   d) i modi della copertura del fabbisogno finanziario, con specificazione dei finanziamenti o delle altre agevolazioni pubbliche di cui è prevista l'utilizzazione;
   e) i costi generali e specifici complessivamente stimati per l'attuazione della procedura, con esclusione del compenso del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza;
   f) la previsione della durata del piano non superiore a ventiquattro mesi.

  2. Se è prevista la cessione dei complessi aziendali o la cessione dei complessi di beni e di contratti il programma deve altresì indicare le modalità della cessione, segnalando le offerte pervenute o acquisite nonché le previsioni in ordine alla soddisfazione dei creditori.
  3. Se è prevista la ristrutturazione dell'impresa, il programma deve indicare, in aggiunta da quanto stabilito dal comma 1, le eventuali previsioni di ricapitalizzazione dell'impresa e di mutamento degli assetti imprenditoriali, nonché i tempi e le modalità di soddisfazione dei creditori, anche sulla base di piani di modifica convenzionale delle scadenze dei debiti o di definizione mediante concordato.
  4. Le operazioni effettuate in attuazione dell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b), ai fini della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'articolo 2112 del codice civile.

Art. 1-vicies sexies.
(Autorizzazione all'esecuzione del programma).

  1. L'esecuzione del programma è autorizzata dal Ministro dello sviluppo economico con proprio decreto, sentito il comitato di sorveglianza, entro trenta giorni dalla sua presentazione.
  2. Il programma si intende comunque autorizzato se il Ministro dello sviluppo economico non si pronuncia entro novanta giorni dalla presentazione.
  3. Il termine previsto dal comma 2 è sospeso se il Ministro dello sviluppo economico chiede chiarimenti, modifiche o integrazioni del programma; a essi il commissario straordinario provvede entro sessanta giorni dalla richiesta, a pena di revoca dell'incarico. Ulteriori richieste di chiarimenti, modifiche o integrazioni non hanno effetto sospensivo.
  4. I termini di durata del programma stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 2, decorrono dalla data dell'autorizzazione.
  5. Qualora non sia possibile adottare, oppure il Ministro dello sviluppo economico non autorizzi il programma di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b) e c), il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento.
  6. Nel caso in cui al termine di scadenza il programma risulti eseguito solo in parte, in ragione della particolare complessità delle operazioni attinenti alla ristrutturazione o alla cessione a terzi dei complessi aziendali e delle difficoltà connesse alla definizione dei problemi occupazionali, il Ministro dello sviluppo economico, su istanza del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può disporre la proroga del termine di esecuzione del programma.

Art. 1-vicies septies.
(Esecuzione del programma).

  1. Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all'esecuzione del programma autorizzato.
  2. Sono soggetti ad autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza:
   a) gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;
   b) gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a 2.000.000 di euro.

  3. Il commissario straordinario presenta ogni tre mesi al Ministro dello sviluppo economico una relazione sull'andamento dell'esercizio dell'impresa e sull'esecuzione del programma.
  4. Nei dieci giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario straordinario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sua esecuzione, specificando se le finalità indicate all'articolo 1 sono state o no conseguite.
  5. Le relazioni di cui ai commi 3 e 4 sono sottoposte al parere del comitato di sorveglianza. Copia delle medesime e del parere del comitato è depositata entro tre giorni dal commissario straordinario presso la cancelleria del tribunale, ove qualunque interessato può prenderne visione ed estrarne copia.

Art. 1-duodetricies.
(Modifica o sostituzione del programma autorizzato).

  1. Nel corso dell'esecuzione del programma, il commissario straordinario può chiedere al Ministero dello sviluppo economico, indicandone le ragioni, la modifica del programma autorizzato o la sua sostituzione con un programma che adotta un altro degli indirizzi alternativi tra quelli previsti dall'articolo 1, comma 2.
  2. La modifica o la sostituzione del programma autorizzato è autorizzata ai sensi degli articoli 23, commi 4 e 5, 24 e 26. L'autorizzazione è inefficace se interviene dopo la scadenza del termine del primo programma autorizzato.
  3. Il termine di durata del programma modificativo o sostitutivo si computa in ogni caso a decorrere dalla data di autorizzazione del primo programma.

Art. 1-undetricies.
(Relazione sulle cause di insolvenza).

  1. Contestualmente alla presentazione del programma, il commissario straordinario presenta al giudice delegato la relazione contenente la descrizione particolareggiata delle cause di insolvenza, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione. Il commissario può richiedere una proroga di ulteriori centottanta giorni per il deposito della relazione.
  2. Un estratto della relazione e del programma è pubblicato, tempestivamente, in almeno due quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero secondo un'altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato, con l'avvertimento che l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia, eventualmente mediante collegamento a una rete informatica accessibile al pubblico secondo modalità stabilite dal giudice delegato.
  3. Il giudice delegato può autorizzare la secretazione di parti del programma e della relazione sulle cause di insolvenza al fine di evitare la divulgazione di notizie o di informazioni la cui diffusione potrebbe pregiudicare il buon esito del programma stesso.

Art. 1-tricies.
(Alienazione dei beni).

  1. L'alienazione dei beni dell'impresa insolvente, in conformità alle previsioni del programma autorizzato, è effettuata con forme adeguate alla natura dei beni e finalizzate al migliore realizzo, in conformità ai criteri generali stabiliti dal Ministro dello sviluppo economico.
  2. La vendita di beni immobili di aziende e di rami di azienda, di valore superiore a 50.000 euro, è effettuata previo espletamento di idonee forme di pubblicità.
  3. Il valore dei beni è preventivamente determinato da uno o più esperti nominati dal commissario straordinario.
  4. Fermo restando il rispetto dei princìpi di trasparenza e di non discriminazione per ogni operazione disciplinata dalla presente legge, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo e con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo, il commissario straordinario individua l'acquirente, a trattativa privata, tra i soggetti che garantiscono la continuità nel medio periodo del relativo servizio, la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale, nonché dai trattati internazionali sottoscritti dall'Italia. Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante da perizia effettuata da una primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Si applicano i commi dal quarto all'ottavo dell'articolo 105 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  5. Con riferimento alle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e alle imprese del relativo gruppo le operazioni di concentrazione connesse o contestuali, o comunque previste nel provvedimento di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 25, rispondono a preminenti interessi generali e sono escluse dalla necessità dell'autorizzazione di cui alla legge 10 ottobre 1990, n. 287, fermo restando quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della medesima legge. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, qualora le suddette operazioni di concentrazione rientrino nella competenza dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le parti sono comunque tenute a notificare preventivamente le suddette operazioni alla stessa Autorità unitamente alla proposta di misure comportamentali idonee a prevenire il rischio di imposizione di prezzi o di altre condizioni contrattuali ingiustamente gravose per i consumatori in conseguenza dell'operazione. L'Autorità garante dalla concorrenza e del mercato, con propria deliberazione adottata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'operazione, prescrive le suddette misure con le modificazioni e integrazioni ritenute necessarie; definisce altresì il termine, comunque non inferiore a tre anni, entro il quale le posizioni di monopolio eventualmente determinatesi devono cessare. In caso di inottemperanza si applicano le sanzioni di cui all'articolo 19 della citata legge n. 287 del 1990.
  6. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e delle imprese del relativo gruppo alla procedura di amministrazione e lo stato economico e finanziario di tali imprese non comportano, per un periodo di sei mesi dalla data di ammissione alla procedura, il venir meno dei requisiti per il mantenimento, in capo alle stesse, delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle relative attività svolte alla data di sottoposizione delle stesse alla procedura. In caso di cessione di aziende e di rami di azienda ai sensi della presente legge, le autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli sono trasferiti all'acquirente.

Art. 1-tricies semel.
(Vendita di azienda in esercizio).

  1. Per le aziende e i rami di azienda in esercizio la valutazione effettuata ai sensi dell'articolo 29, comma 3, tiene conto della redditività, anche se negativa, all'epoca della stima e nel biennio successivo.
  2. Ai fini della vendita di aziende o di rami di azienda in esercizio, l'acquirente deve obbligarsi a proseguire per almeno un biennio le attività imprenditoriali e a mantenere per il medesimo periodo i livelli occupazionali stabiliti all'atto della vendita.
  3. La scelta dell'acquirente è effettuata tenendo conto, oltre che dell'ammontare del prezzo offerto, dell'affidabilità dell'offerente e del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali da questi presentato, anche con riguardo alla garanzia di mantenimento dei livelli occupazionali.
  4. Nell'ambito delle consultazioni relative al trasferimento d'azienda previste dall'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, e successive modificazioni, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono convenire il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche delle condizioni di lavoro consentite dalle disposizioni vigenti in materia.
  5. Fatta salva una diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute anteriori al trasferimento.

Art. 1-tricies bis.
(Cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni).

  1. La cancellazione delle iscrizioni relative a diritti di prelazione e delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi sui beni trasferiti è ordinata dal Ministero dello sviluppo economico con decreto nei quindici giorni successivi al trasferimento.

Art. 1-tricies ter.
(Impugnazione degli atti di liquidazione).

  1. Contro gli atti e i provvedimenti lesivi di diritti soggettivi, relativi alla liquidazione dei beni di imprese in amministrazione straordinaria, è ammesso ricorso al tribunale nei confronti del commissario straordinario e degli altri eventuali interessati.
  2. Il tribunale decide in camera di consiglio con decreto soggetto a reclamo ai sensi dell'articolo 739 del codice di procedura civile.
  3. Il ricorso non ha effetto sospensivo.
  4. Nel caso di accoglimento dell'impugnazione proposta contro i decreti di cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni, previsti dall'articolo 31, il tribunale ordina al conservatore dei registri le rettifiche e le integrazioni conseguenti alla decisione assunta.

Art. 1-tricies quater.
(Accertamento del passivo).

  1. Il commissario straordinario comunica ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell'imprenditore insolvente il termine entro il quale devono far pervenire in cancelleria le loro domande, nonché le disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza che riguardano l'accertamento del passivo.
  2. La comunicazione di cui al comma 1 è effettuata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante mezzi telematici che diano certezza della ricezione.
  3. L'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, secondo il procedimento previsto dagli articoli 93 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al curatore il commissario straordinario.
  4. Se è ammessa all'amministrazione straordinaria una società con soci illimitatamente responsabili si applicano, altresì, le disposizioni dell'articolo 148, commi terzo, quarto e quinto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 1-tricies quinquies.
(Ripartizione dell'attivo).

  1. Ogni quattro mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali, ovvero dalla data di deposito del decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo ai sensi dell'articolo 97 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se successiva, il commissario straordinario presenta al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili e un progetto di ripartizione delle medesime, corredato del parere del comitato di sorveglianza.
  2. Le ripartizioni hanno luogo secondo le disposizioni degli articoli 110, commi secondo, terzo e quarto, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 114, 115 e 117, commi secondo, terzo e quarto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  3. La ripartizione finale ha luogo dopo l'approvazione del conto della gestione e la liquidazione del compenso al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 42.

Art. 1-tricies sexies.
(Acconti ai creditori).

  1. In qualunque momento nel corso della procedura, tenuto conto delle esigenze connesse all'esercizio dell'impresa, il commissario straordinario, sentito il parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione del giudice delegato, può distribuire acconti parziali ai creditori, o ad alcune categorie di essi, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
  2. Nella distribuzione degli acconti è data preferenza ai crediti dei lavoratori subordinati e ai crediti degli imprenditori per le vendite e per le somministrazioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate in favore dell'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.
  3. Le disposizioni del presente articolo si applicano indipendentemente dal tipo di programma adottato tra quelli alternativamente previsti dall'articolo 1, comma 2.

Art. 1-tricies septies.
(Conversione in corso di procedura).

  1. Qualora, in qualsiasi momento nel corso della procedura di amministrazione straordinaria, risulti che la stessa non può essere utilmente proseguita, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura in fallimento.
  2. Prima di presentare la richiesta di conversione, il commissario straordinario ne riferisce al Ministro dello sviluppo economico.

Art. 1-duodequadragies.
(Conversione al termine della procedura).

  1. Il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento:
   a) quando, essendo stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o di cessione dei complessi di beni e di contratti, tale cessione non è ancora avvenuta, in tutto o in parte, alla scadenza del programma, salvo che in ipotesi di proroga dello stesso;
   b) quando, essendo stato autorizzato un programma di ristrutturazione, l'imprenditore non ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni alla scadenza del programma.

Art. 1-undequadragies.
(Decreto di conversione).

  1. La conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, ai sensi degli articoli 36 e 37, è disposta dal tribunale con decreto motivato, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il commissario straordinario e l'imprenditore dichiarato insolvente.
  2. Con il decreto il tribunale nomina il giudice delegato per la procedura e il curatore; a seguito di esso cessano le funzioni del commissario straordinario e del comitato di sorveglianza. L'accertamento dello stato passivo, se non esaurito, prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.
  3. Il decreto è comunicato e affisso ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
  4. Contro il decreto che dispone la conversione o che rigetta la richiesta del commissario straordinario chiunque vi ha interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di quindici giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore insolvente e per il commissario straordinario, dalla comunicazione del decreto e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione.
  5. La corte d'appello provvede in camera di consiglio, sentiti il commissario straordinario, l'imprenditore e il reclamante. Il decreto che accoglie il reclamo è comunicato e affisso ai sensi del comma 3.

Art. 1-quadragies.
(Applicabilità delle disposizioni relative alla chiusura).

  1. In tutti i casi in cui è disposta la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento, il commissario straordinario presenta il bilancio della procedura con il conto della gestione ai sensi dell'articolo 42.

Art. 1-quadragies semel.
(Cessazione dell'esercizio dell'impresa).

  1. Nel casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta l'integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa.
  2. Il decreto di cui al comma 1 è affisso e comunicato al Ministero dello sviluppo economico e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi ha interesse può proporre reclamo alla corte d'appello nel termine di dieci giorni dall'affissione; la corte d'appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo.
  3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria.
  4. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dagli articoli 26, comma 2, 29, 30 e 32.

Art. 1-quadragies bis.
(Chiusura della procedura).

  1. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude:
   a) se, nei termini previsti dalla sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, non sono state proposte domande di ammissione al passivo;
   b) se, anche prima del termine di scadenza del programma, l'imprenditore insolvente ha recuperato la capacità di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
   c) con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.

  2. Se è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali o un programma di cessione dei complessi di beni e di contratti, la procedura di amministrazione straordinaria si chiude altresì:
   a) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi o questi sono in altro modo estinti e sono pagati i compensi agli organi della procedura e le relative spese;
   b) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo.

Art. 1-quadragies ter.
(Bilancio finale della procedura e rendiconto del commissario straordinario).

  1. Prima della chiusura della procedura il commissario straordinario sottopone al Ministero dello sviluppo economico il bilancio finale della procedura con il conto della gestione, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza. Il Ministero dello sviluppo economico ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale che ha dichiarato lo stato di insolvenza e liquida il compenso al commissario straordinario.
  2. Un avviso dell'avvenuto deposito è comunicato, a cura del cancelliere, all'imprenditore insolvente ed è affisso entro tre giorni.
  3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine di venti giorni. Il termine decorre, per l'imprenditore, dalla comunicazione dell'avviso e, per ogni altro interessato, dalla sua affissione. Si osservano le disposizioni dell'articolo 213, terzo comma, secondo, terzo e quarto periodo, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  4. Decorso il termine indicato al comma 3 senza che siano poste osservazioni, il bilancio e il conto della gestione si intendono approvati.

Art. 1-quadragies quater.
(Decreto di chiusura).

  1. La chiusura della procedura di amministrazione straordinaria è dichiarata con decreto motivato dal tribunale, su istanza del commissario straordinario ovvero d'ufficio.
  2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 38, commi 3, 4 e 5.

Art. 1-quadragies quinquies.
(Riapertura della procedura).

  1. Nel caso previsto dall'articolo 41, comma 2, lettera b), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza dell'imprenditore dichiarato insolvente o di qualunque creditore, può ordinare la riapertura della procedura di amministrazione straordinaria, convertendola in fallimento, quando risulta che nel patrimonio dell'imprenditore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento o quando l'imprenditore offre garanzia di pagare almeno il 10 per cento ai creditori vecchi e nuovi.
  2. Il tribunale, sentito l'imprenditore, se accoglie l'istanza, pronuncia sentenza in camera di consiglio non soggetta ad appello, con la quale:
   a) richiama in ufficio il giudice delegato, o lo nomina di nuovo;
   b) nomina il curatore;
   c) impartisce all'imprenditore l'ordine di depositare in cancelleria entro due giorni le scritture contabili e i bilanci qualora l'imprenditore non li abbia allegati all'istanza di riapertura della procedura;
   d) stabilisce i termini previsti dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), abbreviandoli di non oltre la metà.

  3. La sentenza è comunicata e affissa ai sensi dell'articolo 5, comma 3.

Art. 1-quadragies sexies.
(Concordato).

  1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Il concordato può prevedere:
   a) la suddivisione dei creditori in classi secondo la posizione giuridica e gli interessi economici omogenei;
   b) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse;
   c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei creditori attraverso qualsiasi forma tecnica, in termini di scadenza, tasso d'interesse e presenza di eventuali garanzie reali e personali; in particolare, la proposta di concordato può prevedere l'attribuzione ai creditori, o ad alcune categorie di essi, nonché a società da questi partecipate, di azioni o di quote, ovvero di obbligazioni, anche convertibili in azioni o in altri strumenti finanziari e titoli di debito;
   d) l'attribuzione a un assuntore delle attività delle imprese interessate dalla proposta di concordato.

  2. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o le società da questi partecipate o le società, costituite dal commissario straordinario, le cui azioni sono destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato. Come patto di concordato possono essere trasferite all'assuntore le azioni revocatorie promosse dal commissario straordinario fino alla data di pubblicazione della sentenza di approvazione del concordato.
  3. La presentazione della proposta di concordato comporta l'interruzione delle operazioni di accertamento del passivo. Anche prima della presentazione, il commissario straordinario può chiedere al giudice delegato di dispone la sospensione delle operazioni di verifica dello stato passivo, quando vi sono concrete possibilità di propone il concordato.
  4. La proposta di concordato può essere unica per più società del gruppo sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. Da tale autonomia possono conseguire trattamenti differenziati, anche all'interno della stessa classe di creditori, a seconda dalle condizioni patrimoniali di ogni singola società cui la proposta di concordato si riferisce.
  5. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico, di cui all'articolo 25, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di concordato.
  6. La proposta di concordato, quale parte integrante del programma, deve essere pubblicata ai sensi dell'articolo 28, comma 2, e, in ogni caso, nella Gazzetta Ufficiale unitamente alla proposta di concordato deve essere pubblicato il provvedimento del giudice delegato che fissa il termine entro il quale l'imprenditore insolvente, i creditori e ogni altro interessato possono depositare presso la cancelleria del tribunale documenti e memorie scritte contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dei documenti giustificativi.
  7. Nei sessanta giorni successivi al termine di cui al comma 6, il giudice delegato, con la collaborazione del commissario straordinario, forma gli elenchi dei creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi, con l'indicazione dei relativi importi e delle cause di prelazione; nel caso di ammissione di strumenti finanziari che non consentono l'individuazione nominativa dei soggetti legittimati, sono ammessi nell'elenco i crediti relativi all'importo complessivo di ogni singola categoria di strumenti finanziari. Gli elenchi di creditori ammessi o ammessi con riserva e di quelli esclusi sono quindi depositati presso la cancelleria del tribunale e dichiarati esecutivi con decreto del giudice delegato. Il commissario straordinario comunica senza ritardo ai creditori, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite pubblicazione, a spese della procedura, in due o più quotidiani a diffusione nazionale o internazionale, ovvero mediante altra modalità, anche telematica, determinata dal giudice delegato, e comunque attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi, invitando i creditori e l'imprenditore insolvente a prenderne visione. Comunica, inoltre, con le stesse modalità, il provvedimento di cui al comma 8. 1 creditori esclusi, in tutto o in parte, e quelli ammessi con riserva possono fare opposizione presentando ricorso al giudice delegato secondo la disciplina di cui agli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni. I creditori ammessi possono impugnare le ammissioni di altri creditori ai sensi del citato articolo 98 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni. I termini per propone l'opposizione e l'impugnazione sono determinati in quindici giorni per i creditori residenti in Italia e in trenta giorni per quelli residenti all'estero, decorrenti dalla data di comunicazione del deposito degli elenchi effettuata secondo le modalità di cui al presente comma. Il giudice può, ove riscontri fondati elementi e tenuto anche conto del rapporto tra l'ammontare del credito vantato dall'impugnante e quello del credito contestato, adottare gli opportuni provvedimenti, se del caso, ordinando l'accantonamento delle somme ovvero anche l'intrasferibilità delle azioni eventualmente spettanti ai titolari di crediti contestati, disponendo le opportune annotazioni. Ove sia disposto tale vincolo, i titolari delle azioni possono esercitare i diritti di opzione e partecipare alle assemblee societarie, ma non effettuare atti di disposizione sui titoli. Con il provvedimento che decide sull'opposizione il giudice dispone in merito alle azioni già attribuite al soggetto il credito del quale è stato ritenuto insussistente, ovvero dispone l'attribuzione delle somme accantonate.
  8. Contestualmente al deposito degli elenchi di cui al comma 7, il giudice delegato stabilisce le modalità e il termine entro cui i creditori ammessi e quelli ammessi con riserva sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa nei sessanta giorni successivi alla data di comunicazione dell'avvenuto deposito degli elenchi di cui al citato comma 7. Il giudice delegato stabilisce altresì i criteri di legittimazione al voto dei portatori di strumenti finanziari il cui importo complessivo è già stato ammesso al voto.
  9. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se riporta il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto nella classe medesima. I creditori possono esprimere il loro voto, da fare pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero un'altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto o che non si legittimano al voto entro il suddetto termine si ritengono favorevoli all'approvazione del concordato. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avviene per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 7, non influisce sul calcolo della maggioranza. Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 7, e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria di cui al comma 12, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.
  10. Se la maggioranza di cui al comma 9 è raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Quando sono previste diverse classi di creditori, il tribunale, riscontrata in ogni caso la maggioranza di cui al citato comma 9, può approvare il concordato nonostante il dissenso di una o più classi di creditori, se la maggioranza delle classi ha approvato la proposta di concordato e qualora ritenga che i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.
  11. La sentenza che approva o che respinge il concordato è pubblicata, oltre che ai sensi dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, attraverso la riproduzione di un suo estratto in quotidiani a diffusione nazionale e, se del caso, internazionale, ovvero un'altra forma ritenuta idonea, secondo le modalità ed entro i termini stabiliti con la sentenza stessa. La sentenza è provvisoriamente esecutiva e produce effetti nei confronti di tutti i creditori per titolo, fatto, ragione o causa anteriore all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria; determina altresì, in caso di concordato con assunzione, l'immediato trasferimento all'assuntore dei beni cui si riferisce la proposta di concordato compresi nell'attivo delle società. Il commissario straordinario o, nel caso di concordato per assunzione, l'assuntore provvedono, anche in pendenza di impugnazione, all'esecuzione del concordato sotto la vigilanza e il controllo del comitato di sorveglianza e del Ministro dello sviluppo economico. La sentenza può essere impugnata dall'imprenditore insolvente, dai creditori e dal commissario straordinario, con atto di citazione davanti la corte d'appello, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla pubblicazione della stessa secondo le modalità indicate dal presente comma.
  12. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
  13. Ferma restando la prosecuzione dell'attività d'impresa, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza che respinge il concordato, il commissario straordinario può presentare al Ministro dello sviluppo economico un programma redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettere a) o c). Se tale programma di cessione è autorizzato, la prosecuzione dell'esercizio d'impresa può avere una durata non superiore a due anni, decorrenti dalla data di autorizzazione del medesimo. Se il programma di cessione non è tempestivamente presentato al Ministro dello sviluppo economico, ovvero non è autorizzato, il tribunale, sentito il commissario straordinario, dispone la conversione della procedura di amministrazione straordinaria in fallimento. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura.

Art. 1-quadragies septies.
(Concordato liquidatorio).

  1. Dopo il decreto previsto dall'articolo 40, comma 1, della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, su parere del commissario straordinario, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'imprenditore dichiarato insolvente o un terzo a propone al tribunale un concordato, osservate le disposizioni dell'articolo 152 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, se si tratta di società.
  2. L'autorizzazione è concessa tenuto conto della convenienza del concordato per i creditori, in ragione del fine liquidatorio assunto dalla procedura.
  3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 214, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sostituito al commissario liquidatore il commissario straordinario.

Art. 1-duodequinquagies.
(Concordato particolare del socio).

  1. Nell'amministrazione straordinaria di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci ammessi alla procedura può propone ai creditori sociali e particolari che concorrono sul suo patrimonio un concordato liquidatorio con l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 46.

Art. 1-undequinquagies.
(Definizioni).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 49 a 55, si intendono:
   a) per «procedura madre», la procedura di amministrazione straordinaria di un'impresa che ha i requisiti previsti dagli articoli 1 e 2, facente parte di un gruppo;
   b) per «imprese del gruppo»:
    1) le imprese che controllano direttamente o indirettamente la società sottoposta alla procedura madre;
    2) le società direttamente o indirettamente controllate dall'impresa sottoposta alla procedura madre o dall'impresa che la controlla;
    3) le imprese che, per la composizione degli organi amministrativi o sulla base di altri concordanti elementi, risultano soggette a una direzione comune a quella dell'impresa sottoposta alla procedura madre;
    4) le società partecipate che intrattengono, in via sostanzialmente esclusiva, rapporti contrattuali con l'impresa sottoposta alla procedura madre, o con l'impresa che la controlla, per la fornitura di servizi necessari allo svolgimento dell'attività.

  2. Agli effetti del presente articolo, il rapporto di controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile.

Art. 1-quinquagies.
(Amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo).

  1. Dalla data del decreto che dichiara aperta la procedura madre, e fino a quando la stessa è in corso, le imprese del gruppo soggette alle disposizioni sul fallimento, che si trovano in stato di insolvenza, possono essere ammesse all'amministrazione straordinaria indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2.
  2. Le imprese del gruppo sono ammesse all'amministrazione straordinaria quando presentano concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, ovvero quando risulta comunque opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, in quanto idonea ad agevolare; per i collegamenti di natura economica o produttiva esistenti tra le singole imprese, il raggiungimento degli obiettivi della procedura.

Art. 1-quinquagies semel.
(Accertamento dello stato di insolvenza delle imprese del gruppo).

  1. L'ammissione delle imprese di cui all'articolo 49 alla procedura di amministrazione straordinaria è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico su istanza del commissario straordinario della procedura madre.
  2. L'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese di cui all'articolo 49 è effettuato, su ricorso del commissario straordinario della procedura madre, dal tribunale del luogo in cui essa ha la sede legale con l'osservanza delle disposizioni del capo II.

Art. 1-quinquagies bis.
(Informazioni sui rapporti di gruppo).

  1. Al fine di accertare l'esistenza dei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera b), il tribunale, il Ministro dello sviluppo economico e il commissario straordinario possono chiedere informazioni alla Commissione nazionale per le società e la borsa e ad ogni altro ufficio pubblico. Possono chiedere, altresì, alle società fiduciarie previste dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966, le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni intestate a loro nome.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

Art. 1-quinquagies ter.
(Conversione del fallimento in amministrazione straordinaria).

  1. Se il decreto che dichiara aperta la procedura madre è emesso dopo la sentenza di fallimento di un'impresa del gruppo, il tribunale che ha dichiarato il fallimento ne dispone la conversione in amministrazione straordinaria, qualora sussistano i presupposti stabiliti dall'articolo 49 e sempre che non sia già esaurita la liquidazione dell'attivo.
  2. Il tribunale provvede su ricorso, autorizzato dal Ministro dello sviluppo economico, del commissario straordinario della procedura madre, recante in allegato una relazione motivata circa la sussistenza dei presupposti per la conversione.

Art. 1-quinquagies quater.
(Organi della procedura e imputazione delle spese).

  1. Alla procedura di amministrazione straordinaria dell'impresa del gruppo sono preposti gli stessi organi nominati per la procedura madre, fatta salva l'eventuale sostituzione del componente del comitato di sorveglianza della procedura madre scelto tra i creditori chirografi.
  2. Le spese generali della procedura di cui al comma 1 sono imputate alle singole imprese del gruppo in proporzione alle rispettive masse attive.

Art. 1-quinquagies quinquies.
(Programma delle imprese del gruppo).

  1. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto presenta concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali, nei modi indicati dall'articolo 1, il commissario straordinario predispone un programma secondo uno degli indirizzi alternativi previsti dal comma 2 del medesimo articolo.
  2. Se l'impresa del gruppo è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo, il commissario straordinario propone un programma integrativo di quello autorizzato ai sensi dell'articolo 25.
  3. Il commissario straordinario provvede ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo nei termini stabiliti dall'articolo 23, ridotti della metà.

Art. 1-quinquagies sexies.
(Conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento).

  1. La conversione in fallimento e la chiusura della procedura madre ai sensi degli articoli 36,37 e 41, comma 1, determinano la conversione in fallimento della procedura di amministrazione straordinaria delle imprese del gruppo ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria in quanto risulta opportuna la gestione unitaria dell'insolvenza nell'ambito del gruppo.

Art. 1-quinquagies septies.
(Definizioni).

  1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni degli articoli da 57 a 59, si intendono:
   a) per «impresa dichiarata insolvente», l'impresa dichiarata insolvente ai sensi dell'articolo 5 o dichiarata fallita;
   b) per «imprese del gruppo», le imprese, anche non insolventi, che si trovano nei rapporti indicati dall'articolo 48, comma 1, lettera b), con l'impresa dichiarata insolvente;
   c) per «società del gruppo», le imprese del gruppo costituite in forma societaria.

Art. 1- duodesexagies.
(Denuncia al tribunale).

  1. Il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono proporre la denuncia prevista dall'articolo 2409 del codice civile contro gli amministratori e i sindaci delle società del gruppo.
  2. Nel caso di accertamento delle gravi irregolarità denunciate, il commissario straordinario o il curatore denunciante può essere nominato amministratore giudiziario della società del gruppo ai sensi del terzo comma dell'articolo 2409 del codice civile.

Art. 1-undesexagies.
(Responsabilità nei casi di direzione unitaria).

  1. Nei casi di direzione unitaria delle imprese del gruppo, gli amministratori delle società che hanno abusato di tale direzione rispondono in solido con gli amministratori dell'impresa dichiarata insolvente dei danni da questi cagionati alla società stessa in conseguenza delle direttive impartite.

Art. 1-sexagies.
(Azioni revocatorie).

  1. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 20 della presente legge, il commissario straordinario e il curatore dell'impresa dichiarata insolvente possono propone l'azione revocatoria prevista dall'articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, nei confronti delle imprese del gruppo relativamente agli atti indicati nei numeri 1), 2) e 3) del primo comma dello stesso articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei cinque anni anteriori alla dichiarazione dello stato di insolvenza, e relativamente agli atti indicati nel numero 4) del citato primo comma e nel secondo comma del medesimo articolo 67 del regio decreto n. 267 del 1942, e successive modificazioni, compiuti nei tre anni anteriori.
  2. Al fine dell'esperimento dell'azione il commissario straordinario e il curatore possono chiedere le informazioni previste dall'articolo 51.

Art. 1-sexagies semel.
(Composizione collegiale del tribunale).

  1. Il tribunale dichiara lo stato di insolvenza e adotta tutti gli altri provvedimenti previsti dalla presente legge in composizione collegiale.

Art. 1-sexagies bis.
(Sospensione dei termini processuali).

  1. La sospensione dei termini processuali, prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742, non si applica:
   a) ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla medesima;
   b) ai procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo.

Art. 1-sexagies ter.
(Affissione con mezzi informatici).

  1. In tutti i casi in cui la presente legge prevede, anche mediante rinvio a disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'affissione di atti, provvedimenti, estratti o avvisi, questa è effettuata mediante il loro inserimento in una rete informatica accessibile al pubblico, secondo le modalità stabilite con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze.
  2. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce i criteri di imputazione alle imprese sottoposte alle procedure dei costi del servizio.

Art. 1-sexagies quater.
(Applicabilità delle disposizioni penali del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267).

  1. La dichiarazione dello stato di insolvenza ai sensi degli articoli 5 e 50 della presente legge è equiparata alla dichiarazione di fallimento ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei capi I, II e IV del titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.

Art. 1-sexagies quinquies.
(Reati del commissario straordinario).

  1. Si applicano al commissario straordinario le disposizioni degli articoli 228, 229 e 230 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni.
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, alle persone che coadiuvano il commissario straordinario nell'amministrazione della procedura di cui alla presente legge.

Art. 1-sexagies sexies.
(Costituzione di parte civile).

  1. La facoltà di costituzione di parte civile prevista dall'articolo 240, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, è esercitata dal commissario straordinario.

Art. 1-sexagies septies.
(Impiego del Corpo della guardia di finanza ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza).

  1. Ai fini dell'espletamento dei compiti di vigilanza sull'attuazione della presente legge, il Ministero dello sviluppo economico, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, può chiedere il distacco presso di esso di un contingente di personale del Corpo della guardia di finanza, nell'ambito delle vigenti strutture e dotazione organica del medesimo Corpo.

Art. 1-duodeseptuagies.
(Procedure di amministrazione straordinaria in corso).

  1. Le procedure di amministrazione straordinaria in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano a essere disciplinate dalle leggi in vigore al tempo della loro apertura.

  Conseguentemente, dopo il Capo I aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLE GRANDI IMPRESE E DEI COMPLESSI DI IMPRESE IN CRISI.
1. 010. Abrignani, Santelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis. – (Concordato di gruppo). – 1. Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente articolo:

  «Art. 160-bis. – (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis, ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
  Il tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
  Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com’è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili».

  Conseguentemente, al Titolo I, dopo il Capo I è aggiunto il seguente:

Capo I-bis.
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO
*1. 012. Chiarelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

  Art. 1-bis.(Concordato di gruppo). – 1. Dopo l'articolo 160 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunto il seguente:
  «Art. 160-bis. – (Disposizioni in materia di gruppi di imprese). – La proposta di concordato preventivo può essere unica per più imprese in stato di crisi tra le quali sussista un rapporto di controllo diretto o indiretto o di collegamento anche contrattuale ovvero esercitino o siano soggette ad una comune attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del codice civile. La proposta può basarsi su di un piano unitario predisposto ai sensi degli articoli 161, secondo comma, lettera e) e, nel caso di prosecuzione dell'attività di impresa, ai sensi dell'articolo 186-bis, ferma restando, in ogni caso, l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese proponenti.
  Il piano può prevedere trattamenti differenziati, pur all'interno della stessa classe di creditori, a seconda delle condizioni patrimoniali di ogni singola impresa cui la proposta di concordato si riferisce. Il piano può altresì prevedere la cessione di tutti i beni di alcune imprese soltanto o di loro singoli rami d'azienda e la prosecuzione dell'attività delle altre imprese o dei rami d'azienda non ceduti.
  La domanda per l'ammissione al concordato preventivo di cui al presente articolo è proposta con un unico ricorso per tutte le imprese cui la proposta di concordato si riferisce, sottoscritto da ciascun debitore, al tribunale del luogo ove l'impresa madre – o che esercita l'attività di direzione e coordinamento – ha la sua sede principale.
  Il Tribunale può ammettere al concordato di cui al presente articolo anche soltanto alcune delle imprese proponenti, quando verifica che, per le altre, non ricorrono i presupposti di ammissione di cui al primo comma. In tal caso, assegna alle imprese per le quali sussistono i presupposti di ammissione un termine, non superiore a trenta giorni, per apportare le necessarie modificazioni al piano, decorso inutilmente il quale l'intera proposta è dichiarata inammissibile.
  Salvo quanto disposto dal comma precedente, l'inammissibilità, la revoca, l'annullamento e la risoluzione del concordato che riguardino anche una soltanto delle imprese proponenti si estendono all'intera proposta e il tribunale, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, dichiara il fallimento delle imprese proponenti o sottoposte alla procedura, per le quali accerti i presupposti di cui agli articoli 1 e 5.
  Quando dichiara aperto il concordato di gruppo a norma dell'articolo 163, il tribunale delega un unico giudice alla procedura e nomina un unico commissario giudiziale nonché un unico liquidatore osservate le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29, salvo il caso in cui, per la eccezionale complessità della procedura, ritenga necessaria la nomina di tre commissari giudiziali o di più liquidatori. In caso di nomina di tre commissari giudiziali, gli stessi deliberano a maggioranza.
  Ai fini della deliberazione del concordato da parte dei creditori, la proposta è unica per l'intero gruppo di imprese ammesse alla procedura, così com’è unica l'adunanza. Le maggioranze di cui all'articolo 177 sono computate sull'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto di tutte le società del gruppo ammesso al concordato.
  È altresì unico il decreto con cui il tribunale omologa il concordato di gruppo ai sensi dell'articolo 180. Se nei termini stabiliti non si raggiungono le maggioranze richieste dal primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma del quinto comma del presente articolo.
  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni del presente titolo in quanto compatibili».

  Conseguentemente, al Titolo I, dopo il Capo I aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
INTRODUZIONE DEL CONCORDATO DI GRUPPO

*1. 06. Mazziotti Di Celso.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni).

  1. All'articolo 161 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al secondo comma, lettera e) sono aggiunte, in fine, le parole: «la cui durata non può superare due anni.»;
   b) al sesto comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Con decreto motivato che fissa il termine di cui al primo periodo, il tribunale stabilisce il termine, non superiore a venti giorni, entro il quale il ricorrente deve depositare presso la cancelleria del tribunale una somma pari al 15 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minore somma determinata dal giudice; con il medesimo decreto il tribunale può altresì nominare il commissario giudiziale di cui all'articolo 163, secondo comma, numero 3; si applica l'articolo 170, secondo comma.»;
   c) al sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In caso di mancato deposito della proposta, del piano o della documentazione entro il termine fissato, il giudice, con decreto motivato, può stabilire una somma che l'imprenditore deve versare a titolo di contributo per le spese di giustizia, da destinare al fondo Unico di Giustizia.»;
   d) al settimo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1. al primo periodo, dopo le parole: «deve acquisire», sono aggiunte le seguenti: «la valutazione di economicità e di utilità da parte dell'attestatore nonché»;
    2. al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: «a condizione che essi non provochino un peggioramento della situazione debitoria.».
1. 05. Businarolo, Bonafede, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Concordato con continuità aziendale).

  1. All'articolo 186-bis, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 è aggiunta la seguente lettera: «d) se il debitore non è in grado di soddisfare almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari, il ricorso è inammissibile, salvo che il debitore modifichi la proposta».

  Conseguentemente, al Titolo I, dopo il Capo I aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
LIMITI ALLA PROPOSIZIONE DI CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

1. 011. Chiarelli.

ART. 2.
(Offerte concorrenti).

  Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, primo comma, primo periodo aggiungere, in fine, le parole: nonché misure per preservare le strutture produttive ed aziendali e garantire la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.
2. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, le parole: ovvero quando non apportano un'entità migliorativa almeno del dieci per cento al corrispettivo in denaro dell'offerta di cui al primo comma.
2. 10. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, terzo comma, terzo periodo, sostituire le parole: la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'aggiudicazione. In ogni caso con la vendita o con l'omologazione, se precedente con le seguenti: il trasferimento abbia luogo dopo l'omologazione. In ogni caso con il perfezionamento del trasferimento.
2. 6. Mazziotti Di Celso.

   Al comma 1, capoverso articolo 163-bis, terzo comma, quarto periodo, sostituire le parole da: quest'ultimo fino alla fine del periodo con le seguenti: il giudice delegato autorizza il debitore a sciogliersi dagli impegni contrattuali assunti verso quest'ultimo e in suo favore il commissario dispone il pagamento della penale prevista nell'offerta iniziale entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.
2. 150. Gutgeld.

  Al comma 2, sopprimere la lettera c).
2. 3. Simone Valente.

ART. 3.
(Proposte concorrenti).

  Al comma 1, lettera c), capoverso quarto comma, premettere le parole: Quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), non prevede la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore;

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   primo periodo, dopo le parole: il relativo piano aggiungere le seguenti: accompagnati da idonea cauzione stabilita dal giudice delegato;
   sopprimere l'ultimo periodo.
3. 1. Vignali, Pagano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quarto comma, primo periodo sostituire le parole: dieci per cento, ovunque ricorrano, con le seguenti: venti per cento.
3. 20. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quarto comma, primo periodo, dopo le parole: secondo comma lettera a), aggiungere le seguenti: o qualunque soggetto terzo.
3. 11. Bonafede.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quarto comma, primo periodo, dopo le parole: e il relativo piano aggiungere le seguenti: corredato da documentazione idonea a dimostrare la disponibilità delle risorse finanziarie che i proponenti indicano di voler mettere a disposizione ai sensi del piano e da un'indicazione specifica e dettagliata di tutti i soggetti titolari, direttamente o indirettamente, di una partecipazione nel soggetto proponente.
3. 22. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quarto comma, dopo il secondo periodo aggiungere i seguenti: Il tribunale, sentito il commissario giudiziale, ove ritenga che l'accoglimento dell'istanza sia nel miglior interesse dei creditori, autorizza con decreto la presentazione della proposta concorrente. Con il decreto di cui al presente comma, il tribunale fissa un termine non superiore a sessanta giorni per il deposito della proposta concorrente e del relativo piano e stabilisce nuovi termini per la convocazione dei creditori e la comunicazione del decreto stesso ai creditori.;

  Conseguentemente,
   alla medesima lettera:
    al capoverso quinto comma, sopprimere il primo periodo.
    sostituire il capoverso settimo comma, con il seguente:
Prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, la proposta concorrente deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la ricorrenza dei requisiti di cui ai commi precedenti del presente articolo e di cui all'articolo 160, primo e secondo comma;
   al comma 5, lettera a), secondo periodo, sostituire la parola: voto con la seguente: dissenso.
3. 151. Gutgeld.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quinto comma, primo periodo, sostituire le parole da: se nella relazione fino a: la proposta di concordato del debitore assicura con le parole: se la proposta di concordato del debitore non contiene garanzie sufficienti idonee ad assicurare.
3. 21. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: assicura con la seguente: prevede.
3. 150. Bonafede.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari con le seguenti: venticinque per cento dell'ammontare dei crediti chirografari e se sono migliorative della proposta di concordato del debitore in misura apprezzabile;

  Conseguentemente:
   al medesimo capoverso:
     dopo il primo periodo aggiungere i seguenti:
Le proposte concorrenti diverse da quelle con continuità aziendale ai sensi dell'articolo 186-bis devono garantire il pagamento di almeno il venticinque per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. In ogni caso, le proposte concorrenti devono indicare l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile in favore degli altri creditori.
    al secondo periodo dopo le parole: un aumento di capitale della società aggiungere le seguenti: mediante nuovi conferimenti.
   al comma 3, lettera b), secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, motivando i criteri di ammissibilità delle stesse.
3. 2. Vignali.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quinto comma, primo periodo, sostituire la parola: quaranta con la seguente: trenta.
3. 16. Vacca.

  Al comma 1, lettera c), capoverso quinto comma, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Le proposte di cui al precedente periodo devono, ai fini della loro ammissibilità ed in caso di coinvolgimento di lavoratori, anche garantire la piena salvaguardia dei livelli occupazionali.
3. 10. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le proposte concorrenti sono irrevocabili. La presentazione di proposte concorrenti preclude la rinuncia del debitore alla proposta di concordato.
3. 23. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: ogni altra informazione rilevante in suo possesso aggiungere le seguenti: inclusa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse o altre cointeressenze in capo al soggetto che ha presentato la proposta concorrente.
3. 24. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 3, lettera b), terzo periodo, sopprimere le parole: ivi compresa quella presentata dal debitore,
3. 14. Bonafede.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  6-bis. La disposizione di cui all'articolo 160, terzo comma, del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applica al presente articolo.
3. 15. Bonafede.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Approvazione del concordato).

  1. Il secondo periodo del quarto comma dell'articolo 178 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è soppresso.
3. 01. Businarolo.

ART. 4.
(Disposizioni in materia di proposta di concordato preventivo e di adesione alla stessa).

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).

  Conseguentemente, al medesimo comma:

   alla lettera b), sopprimere il numero 1);

    sostituire la lettera f) con la seguente:
    f)
all'articolo 186-bis, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) il piano può prevedere una dilazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Il piano può altresì prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti mediante obbligazioni o altri titoli di debito assistiti dalle medesime cause di prelazione, a condizione che il valore di tali obbligazioni o altri titoli di debito alla data dell'omologa, come indicato nella relazione giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), non sia inferiore al valore nominale dei relativi crediti o, ove applicabile, alla misura determinata ai sensi del secondo comma dell'articolo 160. Se la dilazione del pagamento o la scadenza delle obbligazioni o altri titoli di debito di cui al precedente periodo è superiore a un anno, i creditori di cui al primo periodo hanno diritto al voto per l'intero valore del loro credito.».
4. 150. Gutgeld.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole da: l'utilità specificamente fino alla fine del numero, con le seguenti: la percentuale di soddisfacimento procurata in favore di ciascun creditore o classe di creditori.
4. 151. Moretto.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di concordato preventivo e disciplina della transazione fiscale).

  1. Al secondo comma dell'articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «La proposta» sono inserite le seguenti: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-ter in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale,».
  2. Al primo comma dell'articolo 182-ter del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «ritenute operate e non versate, la proposta» sono inserite le seguenti: «contenente la transazione fiscale».
  3. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte;
   b) all'articolo 10-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:

  1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte.

  4. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al settimo comma dell'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione»;
   b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «111»;
   c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

  Art. 169-ter. – (Continuità aziendale). – 1. Alle cessioni e ai conferimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano della proposta o dell'istanza di cui all'articolo 161, commi primo, secondo, terzo e sesto, non si applicano l'articolo 2560 del codice civile e l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del prezzo e le relative garanzie di pagamento, come la cessione sia parte del piano di cui all'articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferimento particolare alla congruità del prezzo e all'adeguatezza delle garanzie dell'obbligo di relativo pagamento.
  2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il conferimento sia parte del piano di cui all'articolo 161 e le ragioni per cui esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli articoli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario giudiziale e un piano economico e finanziario della società conferitaria che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura del fabbisogno finanziario;
   d) al primo comma dell'articolo 186-bis, le parole: «la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione», sono soppresse.

  5. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'incarico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di commissario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento»;
   b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
  Art. 161-bis. – (Casi di esclusione dell'obbligo di attestazione). – 1. L'obbligo di cui all'articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.
  2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono riferiti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all'attestazione.
  3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono riconosciuti ulteriori compensi.
4. 04. Fantinati.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

  Art. 4-bis. – 1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 39 è aggiunto, in fine, il seguente comma: «Se l'incarico è relativo a un fallimento derivante da un concordato preventivo non omologato per il quale il curatore ha già ricoperto la carica di commissario giudiziale il compenso è ridotto del 50 per cento»;
   b) dopo l'articolo 161 è inserito il seguente:
  Art. 161-bis. – (Casi di esclusione dell'obbligo di attestazione). – 1. L'obbligo di cui all'articolo 161, terzo comma, è escluso se il debitore, indipendentemente dalla sua forma giuridica, rispetta i parametri di cui all'articolo 2435-bis del codice civile.

  2. Nel caso di cui al comma 1, la nomina del commissario giudiziale di cui all'articolo 163 è obbligatoria e al commissario giudiziale sono riferiti gli obblighi e gli adempimenti che la legge attribuisce all'attestazione.
  3. Nel caso di cui al comma 2, al commissario giudiziale non sono riconosciuti ulteriori compensi.
4. 0153. Fantinati.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Presupposti per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e transazione fiscale).

  1. Al secondo comma dell'articolo 160 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «La proposta» sono aggiunte le seguenti: «, fatta eccezione per quanto previsto dall'articolo 182-ter in caso di accesso all'istituto della transazione fiscale,».
  2. Al primo comma dell'articolo 182-ter del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, dopo le parole: «ritenute operate e non versate, la proposta» sono aggiunte le seguenti: «contenente la transazione fiscale».
4. 0151. Fantinati.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

  Art. 4-bis. – 1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al settimo comma dell'articolo 161 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tali crediti devono essere considerati in prededuzione ai sensi del presente comma anche nelle procedure concorsuali a cui il debitore sia eventualmente sottoposto successive rispetto a quella per cui è stata presentata domanda ai sensi del sesto comma e nella quale è sorta l'obbligazione»;
   b) all'articolo 169, sono aggiunte, in fine le seguenti parole: «111»;
   c) al capo II del titolo III è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  Art. 169-ter. – (Continuità aziendale). – 1. Alle cessioni e ai conferimenti di azienda che intervengano successivamente al deposito del piano della proposta o dell'istanza di cui all'articolo 161, commi primo, secondo, terzo e sesto, non si applicano l'articolo 2560 del codice civile e l'articolo 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le cessioni di azienda devono essere autorizzate dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri le modalità di determinazione del prezzo e le relative garanzie di pagamento, come la cessione sia parte del piano di cui all'articolo 161, e le ragioni per cui essa costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, nonché il parere del commissario giudiziale con riferimento particolare alla congruità del prezzo e all'adeguatezza delle garanzie dell'obbligo di relativo pagamento.
  2. Il conferimento di azienda deve essere autorizzato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, settimo comma, o 167. La richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione del debitore che illustri come il conferimento sia parte del piano di cui all'articolo 161 e le ragioni per cui esso costituisca la scelta che ragionevolmente meglio tuteli gli interessi dei creditori, essendo propedeutica alla formulazione della migliore offerta, per tempi e modalità di soddisfazione, la perizia prevista dagli articoli 2343 e seguenti o 2465 del codice civile, il parere del commissario giudiziale e un piano economico e finanziario della società conferitaria che ne descriva le misure di recupero della redditività e di copertura del fabbisogno finanziario;
   d) al primo comma dell'articolo 186-bis, le parole: «la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione», sono soppresse.
4. 0152. Fantinati.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche all'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, relativamente alla percentuale minima spettante ai chirografari).

  Al secondo comma dell'articolo 162 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «la proposta deve essere dichiarata inammissibile qualora la percentuale offerta ai creditori chirografari sia ritenuta irrisoria e, in ogni caso, qualora sia inferiore al venti per cento.».
4. 05. Businarolo.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Facilitatore delle negoziazioni con i creditori).

  1. Al regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, dopo l'articolo 186-bis è aggiunto il seguente:
  «Art. 186-ter. – (Facilitatore delle negoziazioni con i creditori). – 1. L'imprenditore che ha debiti almeno pari a euro cento milioni e si trova in stato di crisi può domandare, depositando un'istanza presso il tribunale del luogo in cui ha la propria sede principale, di autorizzare la nomina di un professionista designato dal debitore che presti la propria assistenza al debitore al fine di facilitare le trattative con i creditori e superare lo stato di crisi. Il professionista di cui al periodo precedente deve essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), nonché di adeguate competenze nel campo del risanamento d'impresa e della ristrutturazione del debito.
  2. L'istanza di cui al primo comma deve essere corredata da una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa e da una dichiarazione del professionista di cui al primo comma in cui siano indicate le qualifiche e competenze del medesimo, che attesti il possesso dei requisiti di cui al primo comma e in cui sia manifestata la disponibilità ad accettare l'incarico, con l'indicazione del compenso pattuito con il debitore.
  3. Il tribunale, assunte eventualmente sommarie informazioni, anche sentendo il debitore e valutata la ricorrenza dello stato di crisi e l'idoneità del professionista di cui al primo comma allo svolgimento dell'incarico nonché la congruità del relativo compenso, autorizza, entro dieci giorni, la nomina del professionista di cui al primo comma affinché svolga le attività di cui al quarto comma, determinandone la durata dell'incarico, non superiore a centoventi giorni e le modalità dell'eventuale informativa periodica al tribunale. Il pagamento del compenso del professionista così nominato è prededucibile ai sensi dell'articolo 111.
  4. Il professionista nominato ai sensi del terzo comma assiste il debitore nelle trattative con i creditori e gli altri soggetti eventualmente interessati relative al superamento dello stato di crisi e alla conclusione dei relativi accordi.
  5. Al completamento dell'incarico o, se anteriore, alla scadenza fissata dal tribunale ai sensi del terzo comma, il professionista nominato ai sensi del terzo comma deposita presso il tribunale una relazione in cui sono descritte le attività svolte nel corso dell'incarico, le soluzioni proposte per il superamento della crisi, l'andamento delle trattative con i creditori e i terzi interessati e, se del caso, i motivi per i quali non è stato possibile definire e concordare una soluzione in grado di superare lo stato di crisi.
  6. Nella relazione di cui al quinto comma, il professionista può altresì attestare che la proposta da ultimo sottoposta all'approvazione dei creditori sarebbe idonea ad assicurare il superamento dello stato di crisi e che, alla luce dell'andamento delle trattative e delle adesioni già raccolte nel corso delle medesime, il raggiungimento delle maggioranze di cui all'undicesimo comma appare ragionevolmente prevedibile.»
4. 0154. Gutgeld.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

  Art. 4-bis. – (Omesso versamento di ritenute certificate). – 1. Al decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 10-bis è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte;
   b) all'articolo 10-ter è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  1-bis. Se entro sei mesi dalla scadenza di cui al comma 1 il contribuente è dichiarato fallito o ammesso a una delle procedure concorsuali previste dagli articoli 160 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, ovvero se dimostra di versare in uno stato di oggettiva e incolpevole difficoltà finanziaria, la condotta del soggetto agente deve essere connotata dal dolo specifico di evadere le imposte.
4. 0150. Fantinati.

ART. 5.
(Requisiti per la nomina a curatore).

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Non può altresì essere nominato curatore chi abbia svolto la funzione di commissario giudiziale in relazione a procedura di concordato per il medesimo debitore, nonché chi sia unito in associazione professionale con chi abbia svolto tale funzione.»;

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), capoverso, premettere le parole: «Il curatore deve essere in possesso di una struttura organizzativa e di risorse che appaiano adeguate al fine del rispetto dei tempi previsti dall'articolo 104-ter.».
5. 150. Carella.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso, dopo le parole: di cui all'articolo 33, quinto comma aggiungere i seguenti periodi: Le nomine a curatore devono essere stabilite a rotazione, a partire da un elenco di professionisti che hanno comunicato al tribunale la loro disponibilità, e devono essere pubblicate periodicamente nel sito internet del tribunale. Non possono essere nominati curatori i professori universitari e i funzionari dipendenti pubblici.
5. 151. Businarolo.

ART. 6.
(Programma di liquidazione).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giusta causa di revoca del curatore con le seguenti: valutato dal tribunale ai fini della revoca del curatore.
6. 5. Bonafede.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
6. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e dopo la parola «professionisti» sono aggiunte le seguenti «o società specializzate».
6. 4. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

ART. 7.
(Chiusura della procedura di fallimento).

  Al comma 1, lettera a), terzo periodo, dopo le parole: sono trattenute dal curatore aggiungere le seguenti: e devono essere depositate.
7. 1. Tripiedi.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

  Art. 7-bis. 1. Al comma 8 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 13, è aggiunto il seguente periodo: «Sono altresì esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dalle imprese dichiarate fallite ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267».
7. 0150. Bonafede.
(Inammissibile)

ART. 8.
(Contratti pendenti).

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
8. 4. Toninelli.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria aggiungere le seguenti: autorizzato ai sensi del presente articolo.
8. 3. Chiarelli.

ART. 9.
(Crisi d'impresa con prevalente indebitamento verso intermediari finanziari).

  Sopprimerlo.
9. 4. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, primo comma, primo periodo, sostituire le parole: banche e intermediari finanziari con le seguenti: banche, intermediari finanziari, detentori di obbligazioni o altri titoli di debito o altri creditori di natura finanziaria.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: da banche intermediari finanziari;
   al secondo comma:
    secondo periodo, sostituire le parole: banche e degli intermediari finanziari con le seguenti: banche, intermediari finanziari, detentori di obbligazioni o altri titoli di debito o altri creditori di natura finanziaria;
    terzo periodo, sostituire le parole: Una banca o un intermediario finanziario con le seguenti: Un creditore;
   al quarto comma:
    primo periodo, sostituire le parole: banche e agli intermediari finanziari con le seguenti: banche, gli intermediari finanziari, i detentori di obbligazionisti o altri titoli di credito o altri creditori di natura finanziaria;
   terzo periodo:
    dopo le parole:
Il tribunale aggiungere le seguenti:, anche tenuto conto della relazione eventualmente depositata dal professionista nominato ai sensi del terzo comma dell'articolo 186-ter,;
    sostituire le parole: le banche e gli intermediari finanziari con le seguenti: i creditori;
   lettera a), sostituire le parole: delle banche e degli intermediari finanziari con le seguenti: dei creditori;
   al quinto comma:
    primo periodo, sostituire le parole: banche o intermediari finanziari con le seguenti: banche, intermediari finanziari, detentori di obbligazioni o altri titoli di debito o altri creditori di natura finanziaria;
   aggiungere, in fine, le parole: Tale attestazione, così come la relazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis, può essere rilasciata anche dal professionista nominato ai sensi del terzo comma dell'articolo 186-ter.;
   al sesto comma:
    primo periodo, sostituire le parole: banche e gli intermediari finanziari con le seguenti: banche, gli intermediari finanziari, i detentori di obbligazioni o altri titoli di debito o altri creditori di natura finanziaria;
    terzo periodo, sostituire le parole: la banca o l'intermediario finanziario con le seguenti: il creditore non aderente;
    quarto periodo, dopo le parole: Il tribunale, con decreto motivato, aggiungere le seguenti: tenuto conto della relazione eventualmente depositata dal professionista nominato ai sensi del terzo comma dell'articolo 186-ter,.
9. 150. Gutgeld.

  Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, primo comma, dopo le parole: alla metà dell'indebitamento complessivo aggiungere le seguenti: alla data di presentazione del ricorso.
9. 8. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso articolo 182-septies, quarto comma, terzo periodo, dopo le parole: previo accertamento aggiungere le seguenti:, sulla base della relazione del professionista di cui all'articolo 182-bis, primo comma.
9. 9. Mazziotti Di Celso.

ART. 10.
(Disposizioni penali in materia di accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria).

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: e, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria con le seguenti:, e accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari, e convenzione di moratoria;

  Conseguentemente, alla medesima lettera a):
   numero 2), dopo la parola: ristrutturazione, aggiungere le seguenti: dei debiti o di un accordo di ristrutturazione;
   numero 3), dopo la parola: ristrutturazione aggiungere le seguenti: dei debiti o di un accordo di ristrutturazione.
10. 1. Bonafede.

ART. 11.

  Al comma 1, dopo le parole: 574, primo comma sopprimere le seguenti: secondo periodo.
11. 1. Sannicandro, Paglia, Daniele Farina.

ART. 12.
(Modifiche al codice civile).

  Sopprimerlo.
12. 3. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso Art. 2929-bis, sopprimere il secondo comma.
12. 150. Colletti.

  Al comma 1, capoverso Art. 2929-bis, secondo comma, dopo le parole: espropriazione contro il terzo proprietario aggiungere le seguenti:, salvo che il bene immobile oggetto dell'alienazione risulti essere l'abitazione di residenza di quest'ultimo.
12. 151. Bergamini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 2929-bis del codice civile si applicano alle procedure esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  Conseguentemente, all'articolo 23, comma 6, sostituire le parole: 12, comma 1, lettera b), e 13 con la seguente: 13.
12. 152. Bergamini.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Inadempimento dell'utilizzatore nei contratti di locazione finanziaria).

  1. Nei contratti di locazione finanziaria la risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite. Se la risoluzione del contratto ha luogo per l'inadempimento dell'utilizzatore, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a corrispondere all'utilizzatore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene avvenute a valori di mercato, dedotta la somma dei canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione, dei canoni a scadere attualizzati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. L'eventuale differenza negativa è corrisposta dall'utilizzatore al concedente.
  2. Al fine di fornire un'adeguata tutela a favore delle imprese utilizzatrici, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico sono autorizzati a redigere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un apposito Codice di Comportamento con l'Associazione italiana leasing volto a regolamentare, anche per le attività di vendita e ricollocazione del bene di cui al comma precedente, comportamenti basati su principi di lealtà, pubblicità e trasparenza nei confronti della clientela.
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al leasing operativo senza opzione finale di acquisto.
12. 04. Vazio, Marco Di Maio.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN TEMA DI RESPONSABILITÀ DEGLI ORGANI SOCIALI.

Art. 12-bis.
(Nuove disposizioni in materia di responsabilità degli organi di amministrazione e controllo delle società di capitali).

  1. Dopo l'articolo 2394-bis del codice civile, è aggiunto il seguente:

Art. 2394-ter.
(Obbligo risarcitorio).

  Nelle azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli, l'ammontare del risarcimento non può eccedere il danno emergente che sia conseguenza immediata e diretta dell'inosservanza dei doveri previsti dalla legge o dallo statuto.
  Nelle società che non fanno ricorso al mercato dei capitale di rischio, se il danno è stato cagionato con colpa lieve, l'ammontare del risarcimento non può in ogni caso eccedere il quintuplo della media dei compensi complessivamente percepiti dall'amministratore nei tre anni precedenti.
  2. All'articolo del 2486, secondo comma, del codice civile, dopo le parole «in violazione del precedente comma» è aggiunto il seguente periodo: ”Fermo quanto previsto dal comma secondo dell'articolo 2494-ter, nel caso previsto dal numero 4) dell'articolo 2484, nella determinazione del risarcimento del danno il giudice non tiene conto della diminuzione di valore, non imputabile all'operato dell'amministratore, subita dall'attivo patrimoniale in conseguenza del verificarsi della causa di scioglimento o di eventi successivi alla stessa.
  3. L'articolo 2407, comma terzo, del codice civile è sostituito dal seguente:
   3. All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2394-ter e 2395.

  4. All'articolo 2476 del codice civile, dopo l'ottavo comma, è aggiunto il seguente comma:
   9. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter in quanto compatibili.

  5. All'articolo 2439 del codice civile, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma:
   3. Ai liquidatori si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili.

  6. All'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente comma:
   4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 2394-ter, in quanto compatibili.
12. 05. Chiarelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Capo I-bis.
MODIFICHE AL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PRIVILEGI

Art. 12-bis.
(Nuove disposizioni in materia di privilegi).

  Dopo l'articolo 2783-bis del codice civile, è aggiunto il seguente articolo:

2783-quater.
(Ambito di applicazione).

  Nel caso di procedure previste dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, dal decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 o dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, gli articoli 2752, 2758, 2759, 2771, 2772, 2776, comma terzo, 2778, numeri 7), 18), 19), 20), 2780, numeri 1), 4), 5) del codice civile non si applicano.
12. 010. Chiarelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al Codice civile)

  1. All'articolo 2910 del Codice civile dopo il primo comma è inserito il seguente: «Il creditore non può dare corso all'espropriazione all'unico immobile di proprietà del debitore, con esclusione delle abitazioni di lusso aventi le caratteristiche individuate dal decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 27 agosto 1969, e comunque dei fabbricati classificati nelle categorie catastali A/8 e A/9, se esso è adibito ad uso abitativo e il debitore vi risiede anagraficamente.».
12. 0150. Rampelli, Giorgia Meloni.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Tutela dei diritti dell'acquirente di immobili posti in asta).

  1. All'articolo 2919 del codice civile, dopo il primo comma, è inserito il seguente: «Non sono comunque opponibili all'acquirente del bene immobile gli atti di disposizione a qualsiasi titolo che, in quanto trascrivibili, anche al di fuori di quelli espressamente indicati all'articolo 2643 c.c., non risultano trascritti in data anteriore al pignoramento».

  2. All'articolo 2923 del codice civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la parola: «hanno» è sostituita dalle seguenti: «risultano registrate»;
   b) al quarto comma, le parole da: «Se la locazione» a «cosa locata», sono sostituite dalle seguenti: «Se la locazione non risulta registrata ma ha data certa anteriore al pignoramento della cosa locata»;
   c) è inserito, in fine, il seguente comma: «Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, ad ogni atto di disposizione patrimoniale non gratuito posto dall'esecutato a qualsiasi titolo sull'immobile oggetto di esecuzione in data anteriore al pignoramento e non soggetto a trascrizione».
12. 0151. Bonafede.

ART. 13.
(Modifiche al codice di procedura civile).

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
13. 14. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: Il precetto aggiungere le seguenti: contenente l'intimazione ad adempiere al pagamento di una somma di denaro risultante dal titolo esecutivo,.
13. 150. Spessotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

  1-bis) al secondo comma le parole: «è altresì inserito», sono sostituite dalle seguenti: «possono essere altresì inseriti».
13. 15. Colletti.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 495, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole: può disporre, con le seguenti: dispone.
13. 8. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso articolo 495, quarto comma, primo periodo, sopprimere le parole: entro il termine massimo di trentasei mesi.
13. 11. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: quarantacinque con la seguente: sessanta.
13. 16. Colletti.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: non superiore a dodici mesi con le seguenti: non superiore a trentasei mesi.
13. 10. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), sostituire le parole: non superiore a dodici mesi con le seguenti: non superiore a ventiquattro mesi.
13. 9. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
13. 151. Bonafede.

  Al comma 1, lettera l), sostituire il capoverso settimo comma, con il seguente: Le somme da chiunque dovute a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione o di altri assegni di quiescenza, sono pignorabili nei limiti previsti dal terzo, quarto e quinto comma nonché dalle speciali disposizioni di legge. La parte rimanente a seguito del pignoramento non può essere inferiore all'ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della metà.
13. 153. Bonafede.

  Al comma 1, lettera l), capoverso ottavo comma, sopprimere le parole da: possono essere pignorate fino a: pignoramento.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere le parole: le predette somme.
13. 154. Bonafede.

  Al comma 1, lettera l), capoverso Art. 545, nono comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'inefficacia è rilevata dal giudice anche d'ufficio, con le seguenti: L'inefficacia deve essere rilevata dal debitore a pena di decadenza entro l'udienza di cui all'articolo 543 numero 4); a tale udienza il debitore deve fare la dichiarazione di cui all'articolo 492 comma 5.
13. 152. Tofalo.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da: gli obblighi del terzo pignorato non operano fino a: dell'assegno sociale.
13. 155. Bonafede.

  Al comma 1, dopo la lettera m-ter), aggiungere la seguente:
   m-quater)
dopo il terzo comma dell'articolo 560 è inserito il seguente: «Il Giudice dell'esecuzione può autorizzare il Custode e l'Ufficiale Giudiziario incaricato all'utilizzo della Forza Pubblica sin dal primo accesso all'immobile finalizzato alla liberazione a favore dell'aggiudicatario e dell'assegnatario».
13. 156. Terzoni.

  Al comma 1, lettera p), numero 2), sostituire le parole: della metà rispetto al con le seguenti: alla metà del.
13. 157. Spadoni.

  Al comma 1, lettera bb), numero 2), sostituire le parole: della metà rispetto al con le seguenti: alla metà del.
13. 158. Sorial.

  Al comma 1, lettera cc), numero 4), sostituire le parole: è, in fine, aggiunto il seguente comma, con le seguenti: sono, in fine, aggiunti i seguenti commi.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    al medesimo numero, dopo il capoverso nono comma, aggiungere il seguente:
«È fatta salva la facoltà di delegare dette operazioni in via frazionata a un avvocato, ad un notaio e ad un commercialista, determinandosi con l'ordinanza di delega e funzioni rispettivamente attribuite»;
    dopo la lettera ff) aggiungere le seguenti:
    gg)
all'articolo 179-bis delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura civile è aggiunto il seguente terzo comma: «In caso di delega frazionata a più professionisti ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 591-bis c.p.c., il compenso è liquidato proporzionalmente alle attività svolte dal singolo professionista, secondo e determinazioni di cui al primo comma»;
    hh) all'articolo 179-quater delle disposizioni d'attuazione al codice di procedura civile è aggiunto al primo comma nella parte finale il seguente inciso: «anche in ragione delle deleghe frazionate di cui al decimo comma dell'articolo 591-bis c.p.c.»;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis) il Ministero della giustizia, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, provvede ad emanare il decreto di cui all'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, aggiornato con la previsione della ripartizione dei compensi tra i vari professionisti in caso di delega frazionata.
13. 7. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera ee), capoverso articolo 631-bis, primo comma, primo periodo, dopo le parole: dal giudice aggiungere le seguenti: ovvero nel termine prorogato, per massimo una volta, a seguito di istanza presentata dal creditore procedente o da uno dei creditori intervenuti.
13. 159. Colletti.

  Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
   gg) all'articolo 648 del codice di procedura civile, primo comma, al secondo periodo, la parola: «concede» è sostituita dalla seguente: «deve concedere».
*13. 160. Vignali.

  Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
   gg) all'articolo 648 del codice di procedura civile, primo comma, al secondo periodo, la parola: «concede» è sostituita dalla seguente: «deve concedere».
*13. 161. Petrini.

  Al comma 1, dopo la lettera ff), aggiungere la seguente:
   gg) all'articolo 648 del codice di procedura civile, primo comma, al secondo periodo, la parola: «concede» è sostituita dalla seguente: «deve concedere».
*13. 162. Abrignani.

ART. 14.
(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, dopo l'articolo 11 è aggiunto il seguente:

Art. 11-bis.

  L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
  Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore, il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. c.p.c.
  L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, informato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
  L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
  Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore.

  Conseguentemente al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
14. 2. Colletti.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 2) con il seguente:
   2) sono aggiunti, infine, i seguenti commi: «L'accesso mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni o alle quali le stesse possono accedere, ivi comprese l'anagrafe tributaria, l'archivio dei rapporti finanziari e le banche dati degli enti previdenziali, di cui all'articolo 192-bis del codice di procedura civile, alle medesime condizioni e sussistenti i medesimi presupposti ivi previsti, può essere eseguito dall'ordine degli avvocati nel cui albo il procuratore del creditore è iscritto.
  Gli ordini degli avvocati devono munirsi di un registro cronologico delle interrogazioni. Nel registro devono essere annotati, anche con l'ausilio di strumenti meccanici o informatici, ciascuna interrogazione effettuata, indicando: il numero d'ordine e la data dell'interrogazione; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del creditore richiedente; il cognome e il nome del suo procuratore; il cognome, il nome o la denominazione o ragione sociale del debitore; gli estremi del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante; l'indicazione che il procuratore del creditore si è avvalso della facoltà di partecipare personalmente all'interrogazione a norma degli articoli 155-ter e 165 disp. att. c.p.c.
  L'interrogazione deve essere eseguita previa verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge, mediante estrazione dalla banca dati, in formato informatico o cartaceo, dei soli dati rilevanti per l'esecuzione forzata, e successiva trasmissione al procuratore del creditore procedente, mediante posta elettronica o telefax o, in mancanza, mediante consegna diretta del documento o del supporto informatico che lo contiene.
  L'ordine degli avvocati conserva copia del provvedimento di autorizzazione di cui all'articolo 492-bis c.p.c. o del diverso titolo legittimante. I soggetti gestori delle banche dati predispongono le opportune cautele a garanzia della tracciabilità di ciascun accesso e interrogazione.
  Per le interrogazioni eseguite a norma del presente articolo non è dovuto alcun compenso aggiuntivo, salvo un contributo predeterminato forfettariamente dal consiglio dell'ordine al solo fine di copertura dei costi, che deve essere anticipato dal creditore».
14. 1. Colletti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 169-sexies, primo comma, secondo periodo, sostituire le parole da: di iscrizione all'elenco fino a: maturate con le seguenti: è allegata la documentazione comprovante le competenze, le risorse e la struttura a disposizione per l'adempimento dei compiti previsti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: Si applicano aggiungere le seguenti: anche per quanto riguarda la turnazione negli incarichi.
14. 160. Colletti.

  Al comma 1, lettera d), capoverso articolo 169-sexies, primo comma, secondo periodo, sopprimere la parola: maturate.
14. 151. Colletti.

  Al comma 3, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, all'articolo 122 i commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo sono abrogati.

  Conseguentemente, sopprimere le lettere b) e c).
14. 5. Colletti.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera (d) del citato decreto.
  4-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata) restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle imprese.
  4-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 4-bis a 4-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita a all'appropriazione delle stesse.
*14. 7. Petrini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto.
  4-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
  4-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle imprese.
  4-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 4-bis a 4-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita a all'appropriazione delle stesse.
*14. 10. Abrignani.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:

  4-bis. Ai contratti di garanzia su partecipazioni liberamente trasferibili di società a responsabilità limitata si applicano in quanto compatibili le previsioni di cui al decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 a condizione che le parti contraenti rientrino in una delle categorie di cui all'articolo 1, lettera d) del citato decreto.
  4-ter. Nel caso di pegno di partecipazioni di società a responsabilità limitata restano fermi i requisiti di pubblicità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

  4-quater. Ai fini dell'articolo 4 del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 e dell'articolo 2470 del codice civile, il notaio autenticante procede al deposito dell'atto di trasferimento o di appropriazione, con sottoscrizione autenticata del creditore pignoratizio.
  4-quinquies. L'escussione dei contratti di garanzia aventi ad oggetto partecipazioni di società a responsabilità limitata deve essere comunicata a cura del creditore pignoratizio, entro 15 giorni dall'inizio della procedura stessa, per la pubblicazione nel competente Registro delle imprese.
  4-sexies. Le disposizioni di cui ai precedenti commi da 4-bis a 4-quinquies si applicano anche ai contratti di garanzia stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto e rispetto ai quali non sia stata iniziata una procedura di escussione. Ove le condizioni di realizzo delle partecipazioni di società a responsabilità limitata ed i criteri di valutazione delle stesse e delle obbligazioni garantite non siano stati individuati nei relativi contratti di garanzia, il creditore pignoratizio può chiedere al Tribunale competente la nomina di un perito per la valutazione di dette partecipazioni, al fine di procedere direttamente alla vendita a all'appropriazione delle stesse.
*14. 170. Vignali.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

  4-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera w.quater.1) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, le parole: «in base al bilancio approvato relativo all'ultimo esercizio» nonché le parole: «media di mercato nell'ultimo anno solare» sono soppresse.
14. 150. Bruno Bossio.
(Inammissibile)

ART. 15.
(Portale delle vendite pubbliche).

  Al comma 1, capoverso Art. 18-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: euro 100 con le seguenti: euro 10.
15. 1. Sibilia.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Notifica massiva nuove rendite catastali nelle Province autonome di Trento e di Bolzano).

  1. Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 280, per i fini previsti dall'articolo 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342, le Province autonome di Trento e di Bolzano possono utilizzare per portare a conoscenza degli intestatari catastali le nuove rendite di particelle catastali coinvolte in interventi di miglioramento della rappresentanza cartografica catastale o di revisione degli estimi catastali la notifica mediante affissione all'albo pretorio di cui è data notizia nel Bollettino Ufficiale della Regione e attraverso altri strumenti adeguati di comunicazione, anche collettiva, compresi quelli telematici.
15. 01. Dellai.

ART. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  Sopprimerlo.
16. 16. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Soppressione deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari ed imprese di assicurazione).

  1. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
   a) i commi 158 e 159 sono abrogati;
   b) al comma 160, le lettere b) e c) sono soppresse;
   c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;
   d) il comma 167 è abrogato.
16. 11. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106» sono soppresse;
   b) all'articolo 106, il comma 3 è abrogato.

  2. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
   a) i commi 158 e 159 sono abrogati;
   b) al comma 160, le lettere b) e c) sono soppresse;
   c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;
   d) il comma 167 è abrogato.
16. 154. Sarti.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e maggiori investimenti a favore dell'economia reale).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a condizione che gli enti creditizi e finanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
  2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente articolo sono computati esclusivamente i finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 sono subordinate alla certificazione, da parte della Banca d'Italia, dei finanziamenti di cui ai commi 1 e 2.
16. 155. Pesco.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite sui crediti e maggiori investimenti a favore dell'economia reale).

  1. Le disposizioni di cui all'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applicano a condizione che gli enti creditizi e finanziari, diversi dagli operatori di microcredito, investano l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto sotto forma di finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
  2. Ai fini del calcolo del valore dei finanziamenti di cui al presente articolo sono computati esclusivamente i finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dall'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
16. 15. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Deducibilità delle svalutazioni e perdite su crediti enti creditizi e finanziari e imprese di assicurazione).

  1. All'articolo 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106» sono sostituite dalle seguenti: «comprese quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106».
16. 153. Scagliusi.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, premettere le parole: Al fine di aumentare il margine patrimoniale di enti creditizi e finanziari da destinare alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese,

  Conseguentemente, dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
  10-bis. I maggiori spazi finanziari che si determinino dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, sono destinati dagli enti creditizi e finanziari, secondo criteri e modalità definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla concessione di nuovo credito per famiglie ed imprese.
16. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: le svalutazioni e le perdite aggiungere le seguenti: definitivamente irrecuperabili.
16. 156. Del Grosso.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: le svalutazioni e le perdite aggiungere le seguenti: definitive.
16. 157. Dell'Orco.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a tale titolo con le seguenti: definitivi e irrevocabili.
16. 158. Dall'Osso.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, sostituire le parole: a tale titolo con le seguenti: derivanti da elementi certi.
16. 159. D'Ambrosio, Di Benedetto.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: a tale titolo con le seguenti: desumibili da elementi certi.
16. 160. Di Battista.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: e le perdite su crediti aggiungere le seguenti: coperti da garanzia reale.

  Conseguentemente,
   al medesimo capoverso, primo periodo, sostituire le parole:
integralmente nell'esercizio con le seguenti: in 18 rate annuali a partire dall'esercizio;
   dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106» sono soppresse.
16. 14. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, dopo le parole: e le perdite su crediti aggiungere le seguenti: coperti da garanzia reale.
16. 12. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «diverse da quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106» sono soppresse.
16. 13. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 15.000 euro» e le parole: «non superiore a 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 12.500 euro».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
16. 188. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 12.500 euro» e le parole: «non superiore a 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10.000 euro».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
16. 189. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 5, quarto periodo, dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «non superiore a 5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 10.000 euro» e le parole: «non superiore a 2.500 euro» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore a 7.500 euro».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
16. 71. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,50 percento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalla seguenti: «10 per cento».
  1-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, all'articolo 96, comma 5-bis, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al primo periodo, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 93 per cento».
  1-quater. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   1) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   2) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento»;
   3) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 93 per cento».
16. 60. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
  1-bis. Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, le parole: «0,50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «1 per cento» e le parole: «5 per cento» sono sostituite dalla seguenti: «10 per cento».
  1-ter. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, apportare le seguenti modificazioni:
   a) i commi 158 e 159 sono abrogati;
   b) al comma 160 le lettere b) e c) sono soppresse;
   c) i commi da 161 a 163 sono abrogati;
   d) il comma 167 è abrogato.
16. 70. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis.;
   sopprimere i commi 8, 9 e 10;
   dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.
  12-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate alla certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
16. 161. Ruocco.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis.;
   sopprimere i commi 8, 9 e 10;
   dopo il comma 12 aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 60 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.
  12-ter. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate alla certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
16. 162. Paolo Nicolò Romano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis.;
   sopprimere i commi 8, 9 e 10;
   dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 70 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.
16. 22. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al comma 12-bis.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361 /CE della Commissione, erogati in misura superiore alla percentuale di finanziamenti di cui al successivo comma 12-bis.;
   sopprimere i commi 8, 9 e 10;
   dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano agli enti creditizi e finanziari per i quali il volume complessivo degli investimenti a favore dell'economia reale sotto forma di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, sia pari ad almeno il 60 per cento del volume complessivo dell'attività di rischio e limitatamente al volume complessivo di finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura superiore al valore complessivo della medesima tipologia di finanziamenti effettuati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento previsto dal presente articolo.
16. 21. Pesco, Alberti, Villarosa, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Ruocco, Fico, Pisano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.
   sopprimere i commi 8, 9 e 10;
   dopo il comma 12 aggiungere il seguente:

  12-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo sono subordinate alla certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.
16. 163. Rizzo.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Le svalutazioni e le perdite di cui al comma 1 comprese le perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3, 4 e 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6 dell'ente creditizio e finanziario sono deducibili nei limiti del valore complessivo dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, erogati in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.
   sopprimere i commi 8, 9 e 10.
16. 20. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 2, sostituire le parole da: dal periodo fino alla fine del comma con le seguenti: per la durata di un quinquennio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2019.

  Conseguentemente:
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano per la durata di un quinquennio a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015 e fino al periodo d'imposta al 31 dicembre 2019.;

  al comma 11, sopprimere le parole: in 130 milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il 2021, in 360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il 2023, in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.
16. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 2, dopo le parole: di imposta aggiungere le seguenti: successivo a quello.
16. 177. Petrini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dalla Banca d'Italia, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sulla base delle modalità e dei criteri da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 164. Colonnese.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, di concerto con l'Agenzia delle entrate, sulla base delle modalità e dei criteri da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 165. Cecconi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio sulla base delle modalità e dei criteri da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 166. Castelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate sulla base delle modalità e dei criteri da individuarsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
16. 167. Chimienti.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dalla Banca d'Italia, di concerto con il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
16. 168. Carinelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dalla Banca d'Italia sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
16. 169. Cariello.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dall'Agenzia delle entrate sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
16. 170. Busto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dalla Banca d'Italia.
16. 171. Corda.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
16. 172. Caso.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti certificate dall'Agenzia delle entrate.
16. 173. Cominardi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti definitive e derivanti da elementi certi.
16. 174. Cozzolino.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti derivanti da elementi certi e definitivi.
16. 175. Dadone.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e limitatamente alle svalutazioni ed alle perdite su crediti derivanti da elementi certi.
16. 176. Daga.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 75 del loro ammontare con le seguenti: 60 per cento del loro valore residuo.
16. 190. Brugnerotto.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 75 del loro ammontare con le seguenti: 15 per cento del loro ammontare.
16. 178. Massimiliano Bernini.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 75 del loro ammontare con le seguenti: 45 per cento del loro ammontare.
16. 179. Nicola Bianchi.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: 75 del loro ammontare con le seguenti: 60 per cento del loro ammontare.
16. 180. Brescia.

  Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: 75 aggiungere le seguenti: per cento.
16. 181. Paolo Bernini.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
16. 182. Benedetti.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sulla base dei criteri e delle modalità fissate dalla Banca d'Italia.
16. 183. Battelli.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sulla base dei criteri e delle modalità fissate dal Ministero dell'economia e delle finanze.
16. 184. Basilio.

  Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e sulla base dei criteri e delle modalità fissate dall'Agenzia delle entrate.
16. 185. Baroni.

  Al comma 4, sostituire le parole: deducibili per il 5 per cento con le seguenti: deducibili per l'1 per cento.
16. 186. Alberti.

  Al comma 4, sostituire le parole: deducibili per il 5 per cento con le seguenti: deducibili per il 3 per cento.
16. 187. Agostinelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista;
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;
   d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo pari ad un terzo dell'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;
   e) previa certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12-bis i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 150. Nesci.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista;
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;
   d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo inferiore all'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;
   e) previa certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12-bis i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 151. Nuti.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista;
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;
   d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo pari ad un terzo dell'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12-bis i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 17. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista;
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;
   d) gli amministratori degli enti creditizi e finanziari abbiano un trattamento economico annuo onnicomprensivo inferiore all'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12-bis i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 18. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura pari al valore della deducibilità prevista;
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia pari al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo;
   d) previa certificazione da parte della Banca d'Italia dei finanziamenti a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12-bis i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 152. Pisano.

  Dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Le deducibilità di cui al presente articolo si applicano esclusivamente al verificarsi delle seguenti condizioni:
   a) gli enti creditizi e finanziari abbiano investito nello stesso anno di riferimento della deducibilità l'intero valore del risparmio d'imposta ricevuto in finanziamenti, assistiti da garanzia reale, a favore di famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione;
   b) il valore dei finanziamenti di cui alla lettera a) sia superiore al volume di finanziamenti dello stesso genere effettuati nell'anno precedente al periodo di riferimento della deducibilità di una misura parti al valore della deducibilità prevista;
   c) l'ammontare massimo della quota di deducibilità sia parti al valore dei finanziamenti erogati, verso famiglie e micro, piccole e medie imprese di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, in misura maggiore rispetto al volume complessivo dei finanziamenti della medesima tipologia erogati nell'anno precedente rispetto al periodo di riferimento della deducibilità di cui al presente articolo.

  12-ter. In deroga alle disposizioni di cui al comma 12-bis i finanziamenti erogati dagli operatori di microcredito non necessitano dell'assistenza della garanzia reale.
16. 19. Pesco, Alberti, Villarosa, Ruocco, Fico, Pisano, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Agostinelli.

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.
16. 23. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

ART. 18.
(Proroga degli effetti del trattenimento in servizio dei magistrati ordinari).

  Al comma 1, sopprimere le parole da: per i magistrati ordinari fino alla fine del comma.
18. 3. Russo.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: del 31 dicembre 2015 fino alla fine del comma con le seguenti: di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che debbano essere collocati a riposo entro il 31 dicembre 2016.
18. 4. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: e che debbano essere collocati a riposo nel periodo fra lo stesso 31 dicembre 2015 ed il 30 dicembre 2016.
18. 2. Colletti.

  Sopprimere il comma 1-bis.
18. 150. Centemero.

ART. 18-ter.
(Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con i procedimenti di riconoscimento dello
status di persona internazionalmente protetta e altri procedimenti giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione).

  Al comma 3, sopprimere le parole: a un punteggio di anzianità aggiuntivo pari a 0,10 per ogni otto settimane di effettivo esercizio di funzioni oltre.
18-ter. 150. Ferraresi.

ART. 19.
(Disposizioni in materia di processo civile telematico).

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: 30 giugno 2015 con le seguenti: 1o luglio 2015.
19. 9. Businarolo.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), capoverso, primo periodo, sostituire le parole: è sempre ammesso con le seguenti: è obbligatorio.
19. 10. Businarolo.

ART. 21.
(Disposizioni in materia di fondo per l'efficienza della giustizia).

  Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo la parola: acquisisce, aggiungere le seguenti: per un 50 per cento.

  Conseguentemente,

  al medesimo periodo:
   dopo le parole:
comma 96, aggiungere le seguenti: nonché, per il restante 50 per cento sul fondo per la mobilità istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014;
   dopo le parole: area vasta aggiungere le seguenti: e da Croce Rossa.;

  all'articolo 22:
   comma 1, dopo la lettera
b), aggiungere la seguente:

  b-bis) quanto a 23.000.000 di euro per l'anno 2015 e 2016 e 46.000.000 a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la mobilità istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2014;

   comma 2, sostituire le parole da:, nonché in mancanza fino alla fine del comma con le seguenti: e per rifinanziare il Fondo unico di Amministrazione, nonché, in mancanza di disponibilità delle risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di studio per la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici giudiziari, in applicazione dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, per i soggetti che hanno completato il tirocinio formativo ai sensi della legge n. 228 del 2012 e della legge n. 147 del 2013.
21. 150. Daniele Farina, Melilla, Paglia, Sannicandro, Scotto.

ART. 21-bis.
(Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione).

  Sopprimerlo.
21-bis. 150. Villarosa.

ART. 21-ter.
(Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  
1. Il comma 1-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, è sostituito dai seguenti:
  «1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono far parte dell'ufficio per il processo per svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una durata non superiore ai dodici mesi i soggetti che hanno svolto il periodo di perfezionamento di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, tenuto conto delle urgenti esigenze organizzative degli uffici giudiziari, in via prioritaria a supporto dei servizi di cancelleria. Con il medesimo decreto può essere attribuita ai soggetti di cui al presente comma un rimborso pari a 10 euro orarie così come previsto per il precedente periodo di perfezionamento del tirocinio.
  1-ter. Lo svolgimento del periodo di perfezionamento non determina l'insorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo, né di obblighi previdenziali.
  1-quater. Il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del comma 1- bis del presente articolo costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione. Nelle procedure concorsuali indette dall'amministrazione della giustizia sono introdotti meccanismi finalizzati a valorizzare l'esperienza formativa acquisita mediante il completamento del periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi del citato comma 1-bis.
  1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, hanno titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nei concorsi indetti dalla pubblica amministrazione».
21-ter. 150. Catanoso.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, secondo periodo, sostituire le parole: riconosciuta priorità alla minore età anagrafica con le seguenti: riconosciuto come criterio qualificante l'aver frequentato i suddetti corsi in uno degli uffici giudiziari della regione in cui si presenta la domanda.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole da: 2.604.333 per l'anno 2015 fino alla fine del comma con le seguenti: 5.208.667 per l'anno 2015 e di euro 10.417.334 per l'anno 2016, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché con le risorse della quota prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.
21-ter. 151. Sannicandro, Daniele Farina, Melilla, Paglia.

ART. 21-quater.
(Misure per la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21-quater.

  1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli uffici giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni norma limitativa in materia di assunzione e di progressione professionale, tutto il personale del Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è inquadrato nella posizione giuridica ed economica superiore, a far data dal 1o settembre 2015, ai sensi dei commi 4 e 6 dell'articolo 10 del CCNL 2006/2009 e con le modalità previste dal Protocollo d'Intesa 9 novembre 2006, siglato tra l'Amministrazione Giudiziaria e le Organizzazioni Sindacali.
  2. Il Ministro della Giustizia, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dal comma 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria volto ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche in maniera confacente alla ricomposizione dei profili professionali all'interno delle aree e tra le stesse, secondo quanto stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto Ministeri, quadriennio normativo 2006/2009, al fine di collocare le figure professionali dell'Ausiliario (ex posizioni economiche A1 e A1 Super) in II area funzionale, fascia retributiva ex B1 e dell'ex Cancelliere B3 e B3 Super, dell'ex Ufficiale Giudiziario B3 e B3 super, dell'ex Contabile B3, dell'ex Esperto Informatico B3 e dell'ex Esperto Linguistico B3, attualmente appartenente all'area II, nella III area funzionale, fascia retributiva ex C1 (passaggi tra le aree) e al fine di attuare le progressioni professionali nelle posizioni giuridiche ed economiche all'interno delle aree, con l'inquadramento alla posizione economica immediatamente superiore.
  3. Per sopperire alle gravi carenze di personale degli uffici giudiziari, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza le proprie graduatorie concorsuali in corso di validità, in assenza delle quali ricorre alle graduatorie vigenti nell'ambito del proprio comparto di contrattazione collettiva e, successivamente, alle graduatorie delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, fino a concorrenza di almeno il 50 per cento della carenza organica accertata alla data di entrata in vigore del presente decreto, iniziando, concretamente, ad assumere a partire dal 1o gennaio 2016.
  4. A copertura di una percentuale non inferiore al 20 per cento, o a totale copertura della percentuale che dovesse residuare a seguito delle assunzioni di cui al comma 1, il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – utilizza il personale non dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che presentano situazioni di soprannumerarietà o di eccedenza rispetto alle loro dotazioni organiche ridotte.
  A tale personale, è consentito, a partire dal 1o gennaio 2016 e non oltre il 31 dicembre 2016, il passaggio diretto a domanda presso il Ministero della Giustizia per ricoprire i posti vacanti del personale amministrativo operante presso i predetti uffici giudiziari con inquadramento nella qualifica corrispondente e previa adeguata e preventiva formazione. Il passaggio avviene mediante cessione del contratto di lavoro e previa selezione secondo criteri prefissati dallo stesso Ministero della Giustizia in apposito bando.
  Al personale trasferito si applica l'articolo 2, comma 11, lettera d), terzo e quarto periodo del predetto decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95.
  5. Per la copertura dei restanti posti vacanti, nei ruoli del personale giudiziario (DOG), il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria – è autorizzato a predisporre un programma di ulteriori assunzioni, attraverso nuovi bandi di concorsi pubblici, nonché un piano di reinternalizzazione dei servizi di stenotipia, fonoregistrazione, assistenza informatica e notifiche, al fine di garantire enormi risparmi economici, da reinvestire per il personale giudiziario, nonché maggiore sicurezza alla macchina giudiziaria.

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  
1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21-quater, valutati in 385 milioni di euro, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del testo unico del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per un totale di euro 115 milioni, a decorrere dal 1o settembre 2015, a copertura di quanto previsto nei commi 1 e 2, nonché per un totale di euro 250 milioni a copertura di quanto previsto nei commi 3, 4 e 5, da ripartire in 70 milioni di euro per l'anno 2015, 100 milioni di euro per l'anno 2016, e 100 milioni di euro per l'anno 2017.
21-quater. 40. Ciprini, Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 21-quater.

  1. Al fine di assicurare l'immediata funzionalità degli Uffici Giudiziari e UNEP ed in deroga ad ogni e qualsiasi norma limitativa in materia di assunzioni e di progressione professionale, il personale del Ministero della Giustizia, Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep è inquadrato nella posizione giuridica ed economica immediatamente superiore a far data dal 1o giugno 2015, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 6, del CCNL 2006/2009 comparto ministeri e eventualmente con le modalità previste dal protocollo d'intesa del 9 novembre 2006 sottoscritto tra l'amministrazione giudiziaria e le organizzazioni sindacali.
  2. Al personale inquadrato nella posizione economica ex C3 figura professionale di direttore di cancelleria, viene corrisposto il trattamento economico goduto dal personale del ruolo in esaurimento della ex qualifica funzionale.
  3. Il Ministero della Giustizia, di concerto con quello dell'Economia e delle Finanze, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1 predispone un piano per la riorganizzazione del personale del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria ed Unep volte ad effettuare la rideterminazione delle dotazioni organiche propedeutiche all'attuazione del comma 1 del presente articolo al fine di inquadrare il personale tutto dentro e tra le aree – da ex A1 e ex A1S in ex B1; da ex B1 in ex B2; da ex B2 a ex B3; da ex B3 e B3S in ex C1; da ex C1 e ex C1S in ex C2; da ex C2 in ex C3; e ex C3 in ex ruolo ad esaurimento.

  Conseguentemente, all'articolo 22, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Agli oneri fiscali derivanti dall'applicazione dell'articolo 21-quater, valutati in circa 96 milioni e cinquecentomila euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede utilizzando una quota del gettito derivante dai commi 1 e 2 dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
21-quater. 5. Ferraresi, Businarolo, Bonafede, Colletti, Sarti, Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire le parole: del personale inquadrato nel profilo professionale di cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda al profilo professionale di funzionario giudiziario e di funzionario dell'ufficio notifiche, esecuzioni e protesti (UNEP) dell'area terza con le seguenti: dei lavoratori appartenenti ai profili professionali della ex posizione giuridica B3 all'area terza, nei profili professionali corrispondenti alla ex posizione giuridica C1.

  Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole: Le qualifiche di personale amministrativo di cancelliere e di ufficiale giudiziario con le seguenti: I profili professionali della ex posizione giuridica B3.
21-quater. 151. Daniele Farina, Sannicandro, Paglia, Melilla.

ART. 21-octies.
(Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario).

  Sopprimerlo.
*21-octies. 150. Luigi Gallo.

  Sopprimerlo.
*21-octies. 151. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Sopprimerlo.
*21-octies. 152. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Sopprimere il comma 1.
21-octies. 175. Luigi Di Maio.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. L'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 207 del 1012 convertito con modificazioni dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, è abrogato.

  Conseguentemente, sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
21-octies. 153. De Lorenzis.

  Al comma 1, sopprimere la parola: non.

  Conseguentemente,
   al medesimo comma sopprimere le parole da:
come già previsto fino a: n. 231;
   sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5.
21-octies. 9. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere la parola: non.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere le parole da:
come già previsto fino a: n. 231;
   aggiungere, in fine, le parole: sino all'adozione delle misure ed attività di cui al comma 3.
21-octies. 8. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sopprimere le parole da: come già previsto fino a: n. 231.
21-octies. 154. Silvia Giordano.

  Al comma 1 sopprimere le parole:, quando lo stesso si riferisca ad ipotesi di reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori.
21-octies. 33. Bonafede, Grillo.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: tranne nei casi di dolo e colpa del datore di lavoro.
21-octies. 19. Della Valle.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
*21-octies. 50. Labriola.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole:, fatti salvi i casi di dolo o colpa grave.
*21-octies. 155. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le disposizioni previste dal presente comma non si applicano nel caso il provvedimento di sequestro si riferisca ad ipotesi di reato che hanno comportato la morte anche di un solo lavoratore.
21-octies. 23. Petraroli.

  Sopprimere il comma 2.
21-octies. 24. Marzana.

  Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: due mesi.
21-octies. 31. Liuzzi.

  Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: tre mesi.
21-octies. 30. Lombardi.

  Al comma 2, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
21-octies. 29. Lorefice.

  Sopprimere il comma 3.
21-octies. 32. L'Abbate.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: senza soluzione di continuità fino a: trenta giorni con le seguenti: l'impresa deve predisporre.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: I contenuti del piano sono sottoposti al vaglio dell'autorità giudiziaria procedente.
21-octies. 18. Da Villa.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soluzione di continuità, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.
*21-octies. 12. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: soluzione di continuità, aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e della normativa vigente in materia di sicurezza dei lavoratori, sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.
*21-octies. 159. De Rosa.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'impresa deve predisporre aggiungere le seguenti: di concerto con gli ispettori del lavoro della Direzioni regionali e provinciali, gli uffici delle ASL, INAIL e Comando provinciale dei vigili del fuoco.
21-octies. 20. Cancelleri.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'impresa deve predisporre aggiungere le seguenti: di concerto con gli ispettori del lavoro delle direzioni regionali e provinciali.
21-octies. 168. Fantinati.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'impresa deve predisporre aggiungere le seguenti: con il Comando dei vigili del fuoco.
21-octies. 169. Fico.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'impresa deve predisporre aggiungere le seguenti: con gli uffici della ASL.
21-octies. 170. D'Uva.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'impresa deve predisporre aggiungere le seguenti: con l'INAIL.
21-octies. 171. D'Incà.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: l'impresa deve predisporre aggiungere le seguenti: sentite le organizzazioni sindacali di categoria,.
21-octies. 6. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quindici giorni.
21-octies. 165. Gagnarli.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
*21-octies. 14. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: venti giorni.
*21-octies. 156. Gallinella.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvedimento di sequestro aggiungere le seguenti: valutando, altresì, la prospettiva di una riconversione dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale con particolare riferimento alla chiusura dell'area a caldo.
21-octies. 157. Labriola.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: provvedimento di sequestro aggiungere le seguenti: con la prospettiva di una riconversione a basso impatto ambientale.
21-octies. 158. Labriola.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche di tipo provvisorio.
*21-octies. 166. Frusone.

  Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: anche di tipo provvisorio.
*21-octies. 13. Duranti, Zaratti, Pellegrino, Ferrara, Ricciatti, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, sostituire il secondo periodo con il seguente: Ai fini della prosecuzione dell'attività, l'impresa inoltra formalmente al Gip procedente l'istanza di dissequestro del bene aziendale in questione e il piano predisposto.
21-octies. 22. Micillo.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è contestualmente trasmessa.
21-octies. 2. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: è comunicata con le seguenti: è trasmessa.
21-octies. 1. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: procedente con le seguenti: che ha disposto il sequestro.
21-octies. 160. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, cui viene integralmente trasmesso il piano medesimo.

  Conseguentemente,
   al comma 4:
    al primo periodo aggiungere, in fine, le parole:
, previo asseveramento, per i rispettivi profili di competenza, del piano medesimo.
    dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: L'asseveramento del piano deve intervenire nel termine di dieci giorni dal deposito e può contenere, ove ritenuto necessario, le prescrizioni ritenute necessarie a garantirne la idoneità.
   dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  4-bis. Nelle more della presentazione e della completa attuazione del piano medesimo l'impresa è comunque tenuta a porre immediatamente in essere le attività e ad adottare le misure necessarie per migliorare le condizioni di sicurezza dell'impianto.
21-octies. 16. Colletti.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole:, la quale valuta l'efficacia e l'efficienza degli strumenti individuati dal piano al fine di conseguire gli obiettivi di adeguamento e messa in sicurezza dell'impianto, nel rispetto della normativa sulla sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente salubre, in relazione al rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea ratione temporis vigente, anche con l'ausilio degli uffici, agenzie ed istituti di cui al comma 4.
21-octies. 161. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La prosecuzione dell'attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentiti l'INAIL e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).
*21-octies. 5. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La prosecuzione dell'attività è consentita solo previa approvazione del piano da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sentiti l'INAIL e il Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPESAL).
*21-octies. 162. Zolezzi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

  3-bis. Il piano, previsto dal comma 3-bis, è pubblicato sul sito aziendale dello stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario.
21-octies. 25. Mantero.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: Il piano è aggiungere le seguenti: altresì immediatamente.
21-octies. 163. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: comando provinciale dei vigili del fuoco aggiungere le seguenti: al comando carabinieri per la tutela del lavoro.
21-octies. 174. Manlio Di Stefano.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: locale aggiungere le seguenti:, all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPA), competente per territorio.
*21-octies. 51. Labriola.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: locale aggiungere le seguenti:, all'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale (ARPA), competente per territorio.
*21-octies. 164. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 4, primo periodo, dopo la parola: (INAIL) aggiungere le seguenti: e gli ispettori del lavoro delle Direzioni regionali e provinciali.
21-octies. 167. Fraccaro.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: oggetto di sequestro aggiungere le seguenti: nonché assicurare l'idoneità delle misure previste dal piano di cui al comma 3 a raggiungere l'obiettivo di messa in sicurezza dell'impianto.
21-octies. 3. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: mediante lo svolgimento di aggiungere la seguente: frequenti.
21-octies. 7. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e a valutare l'idoneità del piano stesso affinché raggiunga l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto.
21-octies. 21. Vallascas.

  Al comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riferimento alla effettiva adozione dei provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas, al controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento e la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie.
21-octies. 4. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: I risultati delle attività dei soggetti di cui al precedente periodo sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.
21-octies. 11. Duranti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Zaratti, Daniele Farina, Sannicandro, Paglia.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di cui al presente articolo è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti.
*21-octies. 10. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di cui al presente articolo è trasmesso alle Commissioni parlamentari competenti.
*21-octies. 172. Dieni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'impresa di cui al comma 1 versa alle amministrazioni del presente comma una somma a titolo di indennizzo da un minimo di 50.000 euro fino ad un massimo di 500.000 euro determinato dalle medesime e da ripartire in parti uguali per i costi di sostentamento delle attività di monitoraggio.
21-octies. 27. Crippa.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Il Comando provinciale dei Vigili del fuoco, la ASL e l'INAIL competenti per territorio pubblicano sui propri siti istituzionali i risultati dei controlli e delle ispezioni effettuate presso lo stabilimento di interesse strategico nazionale oggetto di sequestro giudiziario, garantendo il principio della trasparenza dell'azione amministrativa.
21-octies. 26. Mannino.

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le spese sostenute per gli interventi volti all'attuazione del piano per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al comma 3, sono deducibili integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate.
21-octies. 15. Sisto, Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 5.
21-octies. 28. Lupo.

  Al comma 5, dopo le parole: del presente articolo aggiungere la seguente: non.
21-octies. 34. Da Villa, Crippa, Bonafede.

  Al comma 5, sopprimere le parole: e i termini di cui ai commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data.
21-octies. 173. Di Vita.

  Dopo l'articolo 21-octies, aggiungere il seguente:

Titolo IV-bis
NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TARIFFE PROFESSIONALI

Art. 21-novies.
(Riduzione transitoria dei costi delle procedure previste dalla legge fallimentare).

  1. Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i compensi di cui al decreto del Ministro della giustizia 25 gennaio 2012, n. 30, al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, previsti per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non liquidati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridotti della metà.

  2. Per un periodo di trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i compensi per le attività relative alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, di cui al decreto del Ministro della giustizia 20 luglio 2012, n. 140, nonché al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, come modificati dalla presente legge, si applicano anche alle società di advisor ed eventuali patti contrari sono nulli e sostituiti di diritto dalla presente norma.
21-octies. 010. Chiarelli.

ART. 23.
(Disposizioni transitorie e finali).

  Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Le disposizioni dell'articolo 9 e dell'articolo 10 si applicano a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
23. 3. Mazziotti Di Celso.