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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 16 luglio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 16 luglio 2015.

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Antimo Cesaro, Cicchitto, Cirielli, Costa, Covello, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vignaroli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 luglio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MANNINO ed altri: «Modifiche al codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in materia di criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse» (3232);
   VALLASCAS: «Modifiche alla legge 2 gennaio 1989, n. 6, in materia di ordinamento della professione di guida alpina» (3233);
   BASSO: «Divieto della propaganda pubblicitaria dei giochi con vincite in denaro» (3234).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge GADDA ed altri: «Norme per la limitazione degli sprechi, l'uso consapevole delle risorse e la sostenibilità ambientale» (3057) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Catalano, Quintarelli e Sanga.

Trasmissioni dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 37, comma 16, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, la relazione sullo stato delle spese di giustizia, riferita al secondo semestre del 2014 e al primo semestre del 2015 (Doc. XCV, n. 3).
  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 294 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, la relazione sull'applicazione della normativa in materia di patrocinio a spese dello Stato, riferita ai procedimenti civili, per gli anni 2013 e 2014 (Doc. XCVI, n. 3).
  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

  Il Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella tornata del 24 giugno 2015, che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 125, comma 1, del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Risoluzione legislativa sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 (Doc. XII, n. 737);
   Risoluzione sulla verifica del quadro di governance economica: bilancio e sfide (Doc XII, n. 738).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 15 luglio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Un nuovo inizio per l'occupazione e la crescita in Grecia (COM(2015) 400 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

  Il Ministero dell'interno, con lettere in data 8 luglio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i decreti del Presidente della Repubblica di scioglimento dei consigli comunali di Latina e Marcaria (Mantova).
  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1577 – DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3098-A)

A.C. 3098-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sull'emendamento 9.900 della Commissione.

A.C. 3098-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
PERSONALE

Art. 9.
(Dirigenza pubblica).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1-bis, uno o più decreti legislativi in materia di dirigenza pubblica e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) istituzione del sistema della dirigenza pubblica, articolato in ruoli unificati e coordinati, accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento, basati sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua, e caratterizzato dalla piena mobilità tra i ruoli, secondo le previsioni di cui alle lettere da b) a o); istituzione di una banca dati nella quale inserire il curriculum vitae, un profilo professionale e gli esiti delle valutazioni per ciascun dirigente dei ruoli di cui alla lettera b) e affidamento al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati dai dati forniti dalle amministrazioni interessate;
   b) con riferimento all'inquadramento:
    1) dei dirigenti dello Stato: istituzione di un ruolo unico dei dirigenti statali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, in cui confluiscono i dirigenti di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni statali, degli enti pubblici non economici nazionali, delle università statali, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; esclusione dallo stesso ruolo del personale delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; eliminazione della distinzione in due fasce; previsione, nell'ambito del ruolo, di sezioni per le professionalità speciali; introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti, nel rispetto della loro piena autonomia; in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni; esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa; istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale, operante con piena autonomia di valutazione, i cui componenti sono selezionati con modalità tali da assicurarne l'indipendenza, la terzietà, l'onorabilità e l'assenza di conflitti di interessi, con procedure trasparenti e con scadenze differenziate, sulla base di requisiti di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali; previsione delle funzioni della Commissione, ivi compresa la verifica del rispetto dei criteri di conferimento degli incarichi e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; attribuzione delle funzioni del Comitato dei garanti di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relative ai dirigenti statali, alla suddetta Commissione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    2) dei dirigenti delle regioni: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un ruolo unico dei dirigenti regionali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo nelle regioni, negli enti pubblici non economici regionali e nelle agenzie regionali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza regionale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; inclusione nel suddetto ruolo unico della dirigenza delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso, ferma restando l'applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, della dirigenza medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale;
    3) dei dirigenti degli enti locali: istituzione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, di un ruolo unico dei dirigenti degli enti locali; in sede di prima applicazione, confluenza nel suddetto ruolo dei dirigenti di ruolo negli enti locali; attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera; mantenimento della figura del direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2, comma 186, lettera d), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fermo restando quanto previsto dal numero 4) della presente lettera;
    4) dei segretari comunali e provinciali: abolizione della figura; attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del predetto albo; fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo; specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la regione Trentino-Alto Adige resta ferma la particolare disciplina prevista per i segretari comunali dal titolo VI della legge 11 marzo 1972, n. 118, nonché dalle leggi regionali del Trentino-Alto Adige 26 aprile 2010, n. 1, e 9 dicembre 2014, n. 11, anche in conformità al titolo XI del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, e alle relative norme di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, sull'uso della lingua tedesca nei rapporti con la pubblica amministrazione;

   c) con riferimento all'accesso alla dirigenza:
    1) per corso-concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione dei partecipanti al corso-concorso ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del corso-concorso per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo annuale del sistema amministrativo; esclusione di graduatorie di idonei nel concorso di accesso al corso-concorso; immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, con obblighi di formazione, per i primi tre anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero e successiva immissione nel ruolo unico della dirigenza previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale; possibilità di reclutare, con il suddetto corso-concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; previsione di sezioni speciali del corso-concorso per dirigenti tecnici;
    2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per un numero di posti variabile, per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare, con il suddetto concorso, anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti; formazione della graduatoria finale alla fine del ciclo di formazione iniziale; assunzione a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico o a esperienze all'estero; risoluzione del rapporto di lavoro, con eventuale inquadramento nella qualifica di funzionario, in caso di mancato superamento dell'esame di conferma;
   c-bis) con riferimento al sistema di formazione dei pubblici dipendenti: revisione dell'ordinamento, della missione e dell'assetto organizzativo della Scuola nazionale dell'amministrazione con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio, in coerenza con la disciplina dell'inquadramento e del reclutamento di cui alle lettere a), b) e c), in modo da assicurare l'omogeneità della qualità e dei contenuti formativi dei dirigenti dei diversi ruoli di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; possibilità di avvalersi, per le attività di reclutamento e di formazione, delle migliori istituzioni di formazione, selezionate con procedure trasparenti, nel rispetto di regole e di indirizzi generali e uniformi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; ridefinizione del trattamento economico dei docenti della Scuola nazionale dell'amministrazione in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 21, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, ferma restando l'abrogazione dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 1o dicembre 2009, n. 178, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; promozione, con il coinvolgimento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, di corsi di formazione concernenti l'esercizio associato delle funzioni fondamentali di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, per dipendenti e dirigenti dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti;
   d) con riferimento alla formazione permanente dei dirigenti: definizione di obblighi formativi annuali e delle modalità del relativo adempimento; coinvolgimento dei dirigenti di ruolo nella formazione dei futuri dirigenti, loro obbligo di prestare gratuitamente la propria opera intellettuale per le suddette attività di formazione;
   e) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato; previsione dei casi e delle condizioni nei quali non è richiesto il previo assenso delle amministrazioni di appartenenza per la mobilità della dirigenza medica e sanitaria;
   f) con riferimento al conferimento degli incarichi dirigenziali: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali; conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo mediante procedura comparativa con avviso pubblico, sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b); rilevanza delle attitudini e delle competenze del singolo dirigente, dei precedenti incarichi e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre amministrazioni pubbliche, purché attinenti all'incarico da conferire; preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; assegnazione degli incarichi con criteri che tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, previsione di procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali, definite in modo sostenibile per le amministrazioni non statali; previsione della pubblicizzazione dei posti dirigenziali che si rendono vacanti in ogni singola amministrazione, con congruo anticipo, attraverso la pubblicazione sulla banca dati di cui alla lettera a) del presente comma;
   g) con riferimento alla durata degli incarichi dirigenziali: durata degli incarichi di quattro anni, rinnovabili previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi per ulteriori due anni senza procedura selettiva per una sola volta, purché motivata e nei soli casi nei quali il dirigente abbia ottenuto una valutazione positiva; definizione di presupposti oggettivi per la revoca, anche in relazione al mancato raggiungimento degli obiettivi, e della relativa procedura; equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi; possibilità di proroga dell'incarico dirigenziale in essere, per il periodo strettamente necessario al completamento delle procedure per il conferimento del nuovo incarico;
   h) con riferimento ai dirigenti privi di incarico: erogazione del trattamento economico fondamentale e della parte fissa della retribuzione, maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma, ai dirigenti privi di incarico e loro collocamento in disponibilità; disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa; loro diritto all'aspettativa senza assegni per assumere incarichi in altre amministrazioni ovvero nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, o per svolgere attività lavorativa nel settore privato, con sospensione del periodo di disponibilità; possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti senza scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive; previsione della possibilità, per i dirigenti collocati in disponibilità, di formulare istanza di ricollocazione in qualità di funzionario, in deroga all'articolo 2103 del codice civile, nei ruoli delle pubbliche amministrazioni;
   i) con riferimento alla valutazione dei risultati: rilievo dei suoi esiti per il conferimento dei successivi incarichi dirigenziali; costruzione del percorso di carriera in funzione degli esiti della valutazione;
   l) con riferimento alla responsabilità dei dirigenti: riordino delle disposizioni legislative relative alle ipotesi di responsabilità dirigenziale, amministrativo-contabile e disciplinare dei dirigenti e ridefinizione del rapporto tra responsabilità dirigenziale e responsabilità amministrativo-contabile, con particolare riferimento alla esclusiva imputabilità ai dirigenti della responsabilità per l'attività gestionale, con limitazione della responsabilità dirigenziale alle ipotesi di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; limitazione della responsabilità disciplinare ai comportamenti effettivamente imputabili ai dirigenti stessi;
   m) con riferimento alla retribuzione: omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio nell'ambito di ciascun ruolo unico, e nei limiti delle risorse complessivamente destinate, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti, al finanziamento del predetto trattamento economico fondamentale e accessorio; confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale; definizione della retribuzione di posizione in relazione a criteri oggettivi in riferimento all'incarico; definizione dell'incidenza della retribuzione di risultato in relazione al tipo di incarico; suo collegamento, ove possibile, sia a obiettivi fissati per l'intera amministrazione, sia a obiettivi assegnati al singolo dirigente; definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; possibilità di ciascun dirigente di attribuire un premio monetario annuale a non più di un decimo dei dirigenti suoi subordinati e a non più di un decimo dei suoi dipendenti, sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva e nei limiti delle disponibilità dei fondi a essa destinati; pubblicazione nel sito istituzionale dell'identità dei destinatari dei suddetti premi; definizione di criteri omogenei per la disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni;
   n) con riferimento alla disciplina transitoria: graduale riduzione del numero dei dirigenti ove necessario; confluenza dei dirigenti nel ruolo unico con proseguimento fino a scadenza degli incarichi conferiti e senza variazione in aumento del trattamento economico individuale; definizione dei requisiti e criteri per il conferimento degli incarichi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del relativo decreto legislativo; disciplina del conferimento degli incarichi prevedendo obbligatoriamente un numero minimo di anni di servizio, in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; riequilibrio dei fondi destinati alla retribuzione accessoria delle diverse amministrazioni sulla base degli effettivi fabbisogni delle amministrazioni nazionali;
   o) con riferimento al conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario, nonché, ove previsto dalla legislazione regionale, di direttore dei servizi socio-sanitari, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, per quanto attiene ai requisiti, alla trasparenza del procedimento e dei risultati, alla verifica e alla valutazione, definizione dei seguenti princìpi fondamentali, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione: selezione unica per titoli, previo avviso pubblico, dei direttori generali in possesso di specifici titoli formativi e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da parte di una commissione nazionale composta pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati costituita da coloro che, iscritti nell'elenco nazionale, manifestano l'interesse all'incarico da ricoprire, previo avviso della singola regione o provincia autonoma che procede secondo le modalità del citato articolo 3-bis del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modificazioni; sistema di verifica e di valutazione dell'attività dei direttori generali che tenga conto del raggiungimento degli obiettivi sanitari e dell'equilibrio economico dell'azienda, anche in relazione alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza e dei risultati del programma nazionale valutazione esiti dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali; decadenza dall'incarico e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina, o nel caso di gravi o comprovati motivi, o di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e impar-
zialità; selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, dei direttori amministrativi e dei direttori sanitari, nonché, ove previsti dalla legislazione regionale, dei direttori dei servizi socio-sanitari, in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, per l'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale, da cui i direttori generali devono obbligatoriamente attingere per le relative nomine; decadenza dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità; definizione delle modalità per l'applicazione delle norme adottate in attuazione della presente lettera alle aziende ospedaliero-universitarie.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto, per i profili di competenza relativi alla lettera o) del medesimo comma 1, con il Ministro della salute, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura stabiliti dal presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Dirigenza pubblica).

  Sopprimerlo.
*9. 1. (ex 9. 32.) Brunetta, Centemero.

  Sopprimerlo.
*9. 2. (ex 9. 633.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: ventiquattro mesi.
9. 3. (ex 9.539.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 4. (ex 9.68.) Centemero.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
   aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 5. (ex 9.501.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, alinea, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché in materia di equilibrio di genere nel settore pubblico;
    alla lettera f),
    dopo le parole: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    dopo le parole: nel rispetto dei suddetti requisiti e criteri aggiungere le seguenti: e nel rispetto del principio dell'equilibrio di genere;
    aggiungere, in fine, la seguente lettera:
    p) con riferimento all'equilibrio di genere nel settore pubblico: razionalizzazione e semplificazione della disciplina in materia di parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società controllate da pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 2011, n. 120; estensione del principio dell'equilibrio di genere a tutti gli organismi collegiali, di natura non elettiva, costituiti presso le pubbliche amministrazioni; assicurare l'applicazione della normativa in materia di equilibrio di genere nella composizione delle giunte comunali, anche attraverso l'introduzione di un sistema di monitoraggio e vigilanza e di un adeguato regime sanzionatorio.
*9. 6. (ex 9.351.) Roberta Agostini, Fabbri.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da:, articolato fino a: alle lettere da b) a o) con le seguenti: mediante la previsione del ruolo dirigenziale, fondato sul principio del merito, dell'aggiornamento e della formazione continua e basato su requisiti omogenei di accesso e su procedure analoghe di reclutamento; classificazione del ruolo sulla base di due distinti ambiti, uno relativo a ruoli professionali comprendente medici dirigenti tecnici e ricercatori in rapporto alle elevate competenze professionali connesse all'esercizio di dirette responsabilità gestionali, e l'altro relativo a ruoli gestionali comprendente dirigenti amministrativi e scolastici in rapporto alla responsabilità della gestione delle risorse umane e strumentali, oltre che da autonomi poteri connessi allo svolgimento delle varie funzioni affidate;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: dei ruoli di cui alla lettera b) con le seguenti: inserito nei ruoli.
9. 7. (ex 9.103.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unificati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sopprimere la lettera b);
   sopprimere le parole: ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), ovunque ricorrano, con le seguenti: i ruoli dirigenziali;
   sopprimere la lettera c-bis;
   sopprimere la lettera f).
9. 8. (ex 9.33.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere la parola: unificati.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera b):
    sostituire il numero 1 con il seguente: dei dirigenti dello Stato: istituzione di un albo di dirigenti di seconda fascia abilitati ad incarichi di prima fascia mediante concorso pubblico per esami e titoli;
    sostituire le parole: ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), ovunque ricorrano, con le seguenti: i ruoli dirigenziali;
   sopprimere la lettera c-bis;
   sopprimere la lettera f).
9. 9. (ex 9.20.) Centemero.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti:, articolati e coordinati su base territoriale,.
*9. 10. (ex 9.5.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: e coordinati, con le seguenti:, articolati e coordinati su base territoriale,.
*9. 11. (ex 9.95.) Dieni.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: accomunati da requisiti omogenei di accesso e da procedure analoghe di reclutamento con le seguenti: dotati di requisiti di accesso omogenei e di identiche procedure di reclutamento.
9. 12. (ex 9. 610.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: requisiti omogenei d'accesso aggiungere le seguenti: che escludano modalità diverse da quelle identificate alla lettera c) del presente articolo.
9. 13. (ex 9.600.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: dell'aggiornamento e della formazione continua, aggiungere le seguenti: tenuto conto delle professionalità acquisite e dei risultati raggiunti.
9. 14. (ex 9.611.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: tra i ruoli con le seguenti: all'interno di ciascun ruolo e, adeguatamente motivata e col consenso dell'interessato, anche tra ruoli;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione dei casi di incompatibilità (anche per archi temporali limitati) tra funzioni dirigenziali ricoperte e quelle da ricoprire.
9. 15. (ex 9.81.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: tra i ruoli aggiungere le seguenti: prevedendo meccanismi di selezione trasparenti e motivati.
9. 16. (ex 9.221.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o), aggiungere le seguenti: e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità.
*9. 17. (ex *9. 491.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o), aggiungere le seguenti: e secondo le previsioni e i criteri di mobilità previsti dai CCNL e comunque previa consultazione delle parti sindacali al momento dell'attivazione della procedura di mobilità.
*9. 18. (ex *9.119.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 19. (ex **9.101.)Riccardo Gallo, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 20. (ex **9.298.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di cui alle lettere da b) a o); aggiungere le seguenti: individuazione nell'ambito di ciascuno dei ruoli di cui alla lettera b) delle aree e profili professionali di riferimento e.
**9. 21. (ex 9. 329.) D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera a), sostituire dalle parole da: istituzione di una banca dati fino alla fine della lettera, con le seguenti: la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica –, al fine di rendere conoscibili le risorse dirigenziali esistenti nel settore pubblico e di promuovere la mobilità e l'interscambio professionale dei dirigenti fra amministrazioni statali, centrali e locali, altri soggetti pubblici, organismi ed enti internazionali e dell'Unione europea, cura una banca dati informatica, interamente disponibile al pubblico, ed articolata in modo tale da tener conto di eventuali specificità tecniche; la banca dati contiene i dati curriculari e professionali di ciascun dirigente di ruolo, nonché relativi alle specificità tecniche ivi comprese le valutazioni delle prestazioni effettuate; agli stessi fini, la banca dati attesta, su richiesta dei dirigenti, ed in funzione dello sviluppo professionale e formativo, le loro attitudini personali e professionali e le competenze da essi acquisite, nel corso dello svolgimento dei relativi incarichi.
9. 22. (ex 9.91.) Cecconi.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: istituzione di una banca dati nella quale inserire con le seguenti: istituzione di un sistema di gestione delle competenze, basato anche su una banca dati nella quale inserire le competenze attese e rilevate,.
9. 23. (ex 9.1.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: della tenuta della banca dati e della gestione tecnica dei ruoli, alimentati con le seguenti: del coordinamento e della gestione della banca dati alimentata.
9. 24. (ex 9.597.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a-bis)
riforma dell'Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni (ARAN) prevedendo la creazione di due sezioni interne delle quali una con competenze in materia di contratti e l'altra con competenze sulle valutazioni dei dirigenti; il mantenimento dei criteri di nomina secondo normativa vigente; l'aumento del numero dei componenti per consentire il funzionamento separato delle due sezioni; la previsione di parere rinforzato delle competenti commissioni di Camera e Senato, con maggioranza assoluta sulle nomine dei componenti e del presidente e sulla revoca o conferma dei dirigenti.
9. 25. (ex 9.194.) Lupi, Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
9. 26. (ex 9.34.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
9. 27. (ex 9.222.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: università statali, aggiungere le seguenti: e non statali di natura pubblica.
9. 28. (ex 9.2.) D'Alia.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole:, degli enti pubblici di ricerca e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300; con le seguenti: e delle agenzie governative istituite ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300 garantendo le specificità ordinamentali presenti nella legislazione vigente, nonché gli istituti contrattuali normativi ed economici delle aree dirigenziali che confluiscono nel ruolo unico;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, numero 2, sopprimere le parole:
”e della dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio Sanitario Nazionale;
   alla lettera c):
    al numero 1, dopo la parola:
funzionari aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento;
    al numero 2, dopo la parola: funzionario aggiungere le seguenti: come specificato nei CCNL di riferimento;
    al numero 3, sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
   alla lettera f):
    dopo la parola:
assegnazione aggiungere la seguente: motivata;
    dopo le parole: sulla decadenza in caso di riorganizzazione delle amministrazioni aggiungere le seguenti: rimanendo ferme le garanzie previste dai ccnl delle aree di riferimento;
     dopo le parole: articolo 19, aggiungere le seguenti: comma 5-bis, e dopo le parole: sostenibile per le amministrazioni non statali aggiungere le seguenti:, nonché prevedendo, stessi limiti di durata dei dirigenti di ruolo senza possibilità di rinnovo;
   alla lettera h), premettere le parole: fermo restando il diritto del dirigente a ricevere un incarico e sostituire le parole: ai dirigenti privi di incarico, ovunque ricorrano, con le seguenti: ai dirigenti che non abbiano avuto incarico con provvedimento motivato a seguito di bandi utili per un periodo di 2 anni;.
9. 29. (ex 9. 492.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,;

  Conseguentemente, sopprimere le seguenti parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa;.
9. 30. (ex 9.175.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa con le seguenti: per la dirigenza scolastica salvezza della disciplina in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
9. 31. (ex 9.172.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: degli enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, delle scuole statali di ogni ordine e grado,.
9. 32. (ex 9.174.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: enti pubblici di ricerca aggiungere le seguenti:, comprendendo i primi ricercatori e i dirigenti di ricerca,.
9. 33. (ex 9.544.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; aggiungere le seguenti: i dirigenti sono inseriti nel ruolo al momento della prima attribuzione di un incarico presso l'amministrazione, e vi permangono fino all'eventuale conferimento di incarico da parte di altra amministrazione, a seguito del quale essi transitano nel ruolo di quest'ultima.
9. 34. (ex 9.83.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 35. Tancredi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 36. Sottanelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 37. Bruno Bossio.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: dallo stesso ruolo con le seguenti: dai ruoli del presente articolo.
*9. 38. Palese.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: delle carriere ad ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, con le seguenti: in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3.
9. 900. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: eliminazione della distinzione aggiungere la seguente: giuridica.
9. 41. (ex 9.94.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: introduzione di ruoli unici anche per la dirigenza delle autorità indipendenti nel rispetto della loro piena autonomia, con le seguenti: introduzione di un ruolo unico separato per la dirigenza delle autorità indipendenti nel rispetto delle specificità professionali di ciascun organismo e della loro autonomia.
9. 42. (ex 9. 549.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: in sede di prima applicazione, confluenza nei suddetti ruoli dei dirigenti di ruolo delle stesse amministrazioni, aggiungere le seguenti: e, ferma restando la salvaguardia del trattamento economico in godimento, previsione che gli incarichi di livello dirigenziale generale siano prioritariamente conferiti a dirigenti appartenenti alla prima fascia dei ruoli delle Pubbliche Amministrazioni che abbiano esercitato, senza valutazioni negative, incarichi di direzione di uffici di medesimo livello;.
9. 43. (ex 9. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
*9. 44. (ex 9. 341.) Vargiu, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con salvezza della disciplina speciale in materia di reclutamento e inquadramento della stessa.
*9. 45. (ex 9. 177.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica, con le seguenti: inclusione nei suddetti ruoli unici della dirigenza pubblica.
9. 46. (ex 9. 64.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici della dirigenza scolastica con le seguenti: per la dirigenza scolastica, eventuale equiparazione retributiva stabilita in sede di contrattazione.
9. 47. (ex 9. 195.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: esclusione dai suddetti ruoli unici con le seguenti: inclusione nei suddetti ruoli unici.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: e inquadramento.
9. 39. (ex 9.61.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere la parola: speciale.
9. 48. (ex 9. 176.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere le parole da: istituzione presso il Dipartimento della Funzione pubblica fino a: finanza pubblica.
9. 49. (ex 9. 223.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
9. 50. (ex 9. 591.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) dopo le parole: istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di una Commissione per la dirigenza statale aggiungere le seguenti: con il compito di coordinamento del controllo di gestione e valutazione del personale dirigenziale nelle amministrazioni dello Stato,

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole da: selezionati fino alla fine del numero, con le seguenti: individuati attraverso un avviso pubblico, inseriti in un elenco composto da una rosa di non meno di quindici persone, di cui almeno un terzo interni all'amministrazione, e la maggioranza costituita da esterni, anche stranieri, purché di elevata qualificazione professionale nelle discipline economiche, giuridiche, sociologiche, statistiche e tecniche, nonché esperti nei settori dell'organizzazione amministrativa e del lavoro pubblico, sorteggiati da un apposito comitato di selezione, istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri: prevedere che la Commissione rimanga in carica tre anni, rinnovando il mandato dei membri della Commissione medesima una sola volta; prevedere che la Commissione fornisca valutazione comparativa dei dirigenti, per rassegnazione di relativi incarichi; prevedere la determinazione delle procedure, metodologie e dei tempi operativi, ai fini della valutazione periodica dei dirigenti; prevedere che la commissione offra anche supporto e consulenza alle amministrazioni dello Stato per l'organizzazione e il funzionamento, per la ridefinizione della pianta organica del personale dipendente, e le relative modalità e procedure di copertura dei posti, anche mediante il ricorso alle procedure di mobilità previste dalla normativa vigente; prevedere che la Commissione possa formulare, anche a richiesta del Presidente del Consiglio dei ministri, valutazioni specifiche di politiche pubbliche o programmi operativi plurisettoriali; prevedere la presentazione annuale al Presidente del Consiglio dei Ministri relativamente al controllo di gestione e valutazione dei dirigenti delle amministrazioni dello Stato; al relativo onere, corrispondente a una spesa massima di 10 milioni di euro si provvede, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
9. 51. (ex 9. 92.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, lettera b), numero 1, dopo le parole: i cui componenti aggiungere le seguenti: di cui un terzo eletti tra i dirigenti statali.
9. 52. (ex 9. 490.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: i cui componenti sono aggiungere le seguenti: per la metà eletti dai dirigenti del ruolo e per la restante metà.

  Conseguentemente al medesimo numero, dopo le parole: cariche politiche e sindacali, aggiungere le seguenti: all'atto dell'assunzione dell'incarico.
9. 53. (ex 9. 6.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: sono selezionati con modalità fino a: merito e incompatibilità con le seguenti: estratti a sorte all'interno di uno specifico elenco costituito da professori ordinari, magistrati in pensione o in congedo appartenenti alle magistrature superiori, assicurando la turnazione biennale e il requisito dell'incompatibilità.
9. 54. (ex 9. 226.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sono selezionati, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole dell'Autorità Nazionale Anti Corruzione.
9. 55. (ex 9. 225.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: sono selezionati, aggiungere le seguenti: previo parere favorevole delle Commissioni parlamentari competenti per materia,.
9. 56. (ex 9. 224.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), sostituire le parole da: con scadenze differenziate a: sindacali con le seguenti: e tramite sorteggio da un elenco aperto costituito previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, sulla base di requisiti culturali, professionali e di merito e incompatibilità con cariche politiche e sindacali oltre che con qualsiasi incompatibilità riconducibile alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al suoi decreti delegati;.
9. 57. (ex 9. 524.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: e incompatibilità con cariche politiche e sindacali con le seguenti: e incompatibilità con cariche elettive, politiche e sindacali nei precedenti cinque anni.
9. 58. (ex 9. 612.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1), dopo le parole: e incompatibilità con cariche politiche e sindacali aggiungere le seguenti:, i curricula dei componenti della Commissione per la dirigenza statale sono pubblicati sul sito del Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9. 59. (ex 9. 613.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 1, sostituire le parole: e del concreto utilizzo dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi con le seguenti: e attribuzione di poteri sanzionatori agli organismi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 61. (ex 9. 552.) Nesci.

  Al comma 1, lettera b), numero 1) sostituire le parole: dei sistemi di valutazione al fine del conferimento e della revoca degli incarichi con le seguenti: di sistemi di valutazione che rispecchino i principi di cui alla successiva lettera i) al fine del conferimento e della revoca degli incarichi; disciplina dei poteri della Commissione e degli effetti dei suoi provvedimenti sugli organi vigilati sui loro atti;
9. 60. (ex 9. 130.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere le parole da: attribuzione delle funzioni del Comitato fino a: oneri per la finanza pubblica.
*9. 62. (ex 9. 481.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) numero 1, sopprimere le parole da: attribuzione delle funzioni del Comitato fino a: oneri per la finanza pubblica.
*9. 63. (ex 9. 227.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
9. 64. (ex 9. 35.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino a: della presente lettera
9. 65. (ex 9. 228.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), dopo le parole: sulla base dei medesimi criteri aggiungere le seguenti: quanto alle funzioni e alla composizione.
9. 66. (ex 9. 554.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 2) sostituire le parole da: della dirigenza amministrativa fino alla fine del numero, con le seguenti: della dirigenza amministrativa del Servizio sanitario nazionale, esclusione dallo stesso della dirigenza medica e della dirigenza tecnica sanitaria del Servizio sanitario nazionale, la definizione del cui nuovo stato giuridico è rinviata ad apposita normativa, coerente con i principi dettati in proposito dal patto per la salute 2014.
9. 67. (ex 9. 63.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: dirigenza amministrativa, professionale tecnica aggiungere le parole: di ruolo.
9. 68. (ex 9. 150.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  3) con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
*9. 69. (ex * 9. 342.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.”
*9. 70. (ex *9. 88.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri clinici e biomedici già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  2-bis. Con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri clinici e biomedici, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri Clinici e Biomedici, già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
9. 71. (ex 9. 343.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: del Servizio sanitario nazionale aggiungere le seguenti:, nonché degli ingegneri clinici e biomedici, operanti nei SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica), già di ruolo in strutture del Servizio Sanitario Nazionale.

  Conseguentemente all'articolo 9, comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
  3. Con riferimento alla dirigenza sanitaria: possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli ingegneri clinici e biomedici, iscritti al relativo Ordine professionale ed in possesso di Diploma di specializzazione, previo concorso pubblico per titoli ed esami; possibilità di accesso alla dirigenza del ruolo sanitario per gli Ingegneri Clinici e Biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica), già di ruolo in strutture del SSN, in servizio da almeno cinque anni con qualifica dirigenziale.
9. 72. (ex 9. 89.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, dopo le parole: Servizio sanitario nazionale, aggiungere le seguenti: All'articolo 5 del decreto-legge del 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:
  «12-ter. le liste speciali già costituite ai sensi del comma 12 sono trasformate in liste speciali ad esaurimento, nelle quali vengono confermati i medici inseriti nelle suddette liste alla data di entrata in vigore della presente legge, e che risultavano già iscritti nelle liste alla data del 31 dicembre 2007.»
9. 73. (ex 9. 506.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: nonché degli ingegneri clinici e biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale.
9. 74. (ex 9. 340.) Vargiu.

  Al comma 1, lettera b), numero 2, aggiungere, in fine, le parole:, nonché degli ingegneri clinici e Biomedici, operanti nel SSN, afferenti nelle funzioni aziendali deputate al governo del patrimonio tecnologico biomedicale (ingegneria clinica, bioingegneria, ingegneria medica).
9. 75. (ex 9. 90.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 2), aggiungere in fine le parole: le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano i propri statuti ai fini dell'attuazione della presente lettera.
9. 76. (ex 9. 547.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 3).
9. 77. (ex 9. 36.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dirigenti di ruolo negli enti locali; aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, della sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale;

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 4):
   dopo le parole:
abolizione della figura, sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), con le seguenti: attribuzione ai dirigenti inseriti nella sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale di cui al numero 3),;
   dopo le parole: nelle fasce professionali A e B, sostituire le parole: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nella sezione per la professionalità speciale del dirigente apicale di cui al numero 3;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia di contenimento della spesa di personale, specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo;
    sostituire le parole: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: previsione della confluenza nel suddetto ruolo unico, dopo due anni, dei segretari che sono iscritti al predetto albo nella fascia professionale C, e specifica disciplina per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge;
    sostituire le parole: in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: in sede di prima applicazione e per un periodo di cinque anni;
    sopprimere le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),.
9. 78. (ex 9. 71.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: dirigenti di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;

  Conseguentemente al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole da: privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo fino alla fine del numero con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale di cui al numero 3) del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella suddetta sezione speciale, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 79. (ex 9. 242.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 80. (ex 9. 617.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: di ruolo negli enti locali, aggiungere le seguenti: previsione, nell'ambito del ruolo, di un ambito speciale per la dirigenza apicale locale;.
*9. 81. (ex 9. 85.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: attribuzione della gestione fino a: della presente lettera.
9. 82. (ex 9.230.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole: attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei medesimi criteri di cui al numero 1) della presente lettera con le seguenti: istituzione di una Commissione per la dirigenza locale, sulla base dei criteri di cui al numero 1) della presente lettera, previa intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, e affidamento alla stessa delle funzioni di indirizzo e vigilanza sulla gestione del ruolo dei dirigenti degli enti locali.
9. 84. (ex 9.589.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: attribuzione della gestione del ruolo unico a una Commissione per la dirigenza locale; aggiungere le seguenti: istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e a cui partecipano i rappresentanti degli enti locali.
9. 83. (ex 9.587.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sopprimere le parole da: mantenimento fino alla fine del numero
9. 85. (ex 9.231.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 3) sostituire le parole da mantenimento della figura fino alla fine del numero con le seguenti: articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

  Conseguentemente alla medesima lettera, numero 4):
    sopprimere le parole:
attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere le parole: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 86. (ex 9. 21.) Centemero.

  Al comma 1, lettera b), numero 3) sostituire le parole da: mantenimento della figura fino alla fine della lettera: articolazione del ruolo unico dei dirigenti locali per aree professionali; attribuzione alla dirigenza, di cui al presente articolo, dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa; obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; facoltà di nominare come dirigente apicale un direttore generale di cui all'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per i Comuni capoluogo di provincia, per i Comuni con più di 60.000 abitanti, per le Città metropolitane e per le province, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale; previsione, per i Comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;

  Conseguentemente, al numero 4):
   sopprimere le parole:
attribuzione alla dirigenza, di cui al numero 3), dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa;
   sopprimere le parole: fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   sopprimere le parole: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;.
*9. 87. (ex 9. 497.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), sostituire le parole da: mantenimento fino alla fine del numero con le seguenti: previsione che gli enti locali stabiliscano, tra le norme generali dell'organizzazione dell'ente, una figura di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico e di coordinamento dell'attività amministrativa, definendone le attribuzioni e le modalità di conferimento dell'incarico e previsione della possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, di conferire l'incarico di direzione apicale anche al di fuori del ruolo unico, previa valutazione dei requisiti di comprovata professionalità ed esperienza da parte della Commissione per la dirigenza locale.
9. 88. (ex 9.586.) Invernizzi.

Subemendamento all'emendamento 9. 500 della Commissione.

  All'emendamento 9. 500 della Commissione, sostituire le parole: e definizione dei con le seguenti: fermi restando i.
0. 9. 500. 1. Cecconi, Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nesci, Ciprini, Toninelli, D'Ambrosio, Businarolo, Sibilia.

  Al comma 1, lettera b), numero 3), dopo le parole: 23 dicembre 2009. n. 191, aggiungere le seguenti: e definizione dei relativi requisiti,.
9. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
   3-bis) dei dirigenti non inclusi nelle aree di cui ai numeri precedenti: istituzione di distinti ruoli definizione dello stato giuridico attraverso appositi decreti legislativi”.
9. 89. (ex 9.482.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), dopo il numero 3) aggiungere il seguente:
   3-bis) introduzione di una disciplina che preveda un ridimensionamento del numero degli incarichi previsti dall'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90; introduzione di una disciplina transitoria per il superamento della previsione, negli enti locali, della copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, mediante contratto a tempo determinato.
9. 90. (ex 9.631.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 91. (ex 9.480.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 92. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 4).
*9. 93. (ex 9.632.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sopprimere le parole: abolizione della figura.

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa con le seguenti: controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 94. (ex 9. 486.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: All'articolo 99 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2, le parole: la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del sindaco o del presidente della provincia che lo ha nominato. Il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del sindaco e del presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario sono sostituite dalle seguenti: il segretario dura in carica per un periodo di cinque anni;
    2) il comma 3 è abrogato.
   b) L'articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è abrogato.
   c) L'articolo 110 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, è abrogato.
9. 95. (ex 9. 628.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: conferma della figura e rivisitazione delle funzioni: nomina ministeriale, formazione semestrale obbligatoria presso la SNA e tutela dell'indipendenza e terzietà rispetto alla parte politica in attuazione vera del principio generale sancito dall'ordinamento della separazione dell'attività di indirizzo e dell'attività di gestione; valorizzazione e legittimazione politica giuridica e culturale della figura del segretario comunale quale presidio di legalità nei comuni; affidamento al segretario comunale del ruolo del controllo preventivo sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 96. (ex 9. 485.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b), numero 1, del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al n. 1 lettera b) e soppressione del precedente albo. Istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti nella sezione speciale della dirigenza di cui al n. 1 lettera b); Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al n. 1 lettera b), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori dei corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio; revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali; revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali/direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
*9. 97. (ex 9. 111.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: confluenza nel ruolo unico di cui alla lettera b), numero 1, del presente articolo con il profilo di segretario generale; inserimento di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A e B, nel ruolo unico di cui al n. 1 lettera b) e soppressione del precedente albo. Istituzione di una sezione nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali non iscritti nella sezione speciale della dirigenza di cui al n. 1 lettera b): Specifica disciplina che contempli l'ammissione nella sezione speciale del ruolo unico di cui al n. 1 lettera b), per i segretari comunali iscritti nella fascia C e di coloro che saranno iscritti quali vincitori del corso concorso nazionale già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, dopo due anni di servizio. Revisione della figura nell'ambito della disciplina delle autonomie locali, assicurando l'obbligatorietà in tutti gli enti locali. Revisione del sistema di nomina e decadenza secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il ministero della funzione pubblica ovvero delle sue articolazioni regionali. Introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza dei Segretari generali/direttori amministravi per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.N.A.C. Specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
*9. 98. (ex 9. 241.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: abolizione della figura fino alla fine del numero, con le seguenti: trasformazione della figura in dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, controllo della legalità dell'azione amministrativa e prevenzione della corruzione all'interno dell'ente; inserimento, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di coloro che, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B e C, in apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) e soppressione del relativo albo. Previsione dell'accesso alla sezione speciale dei dirigenti apicali tramite specifico corso-concorso. Previsione di una disciplina particolare per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo. Previsione di una specifica disciplina che contempli la confluenza nella sezione speciale dei dirigenti apicali del suddetto ruolo unico, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, con attribuzione ai medesimi del trattamento economico applicabile al personale inquadrato nella predetta fascia professionale C dell'abolito albo dei segretari comunali e provinciali. Obbligo per gli enti locali di avvalersi, anche mediante convenzioni ex articolo 30 del decreto legislativo n. 267/2000, ove ciò non comprometta l'efficiente svolgimento delle funzioni attribuite al dirigente apicale. Definizione di presupposti oggettivi per la revoca dell'incarico e della relativa procedura, con parere obbligatorio e vincolante dell'ANAC, in relazione a gravi violazioni dei doveri d'ufficio. Possibilità per i comuni capoluogo di provincia e per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di nominare un direttore generale di cui all'articolo 108 del decreto legislativo n. 267/2000 e attribuzione, in tali casi, al dirigente apicale delle sole funzioni di controllo della legalità dell'azione amministrativa, di rogito dei contratti nei quali l'Ente è parte e di responsabile della prevenzione della corruzione all'interno dell'ente.
9. 101. (ex 9. 240.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole: abolizione della figura con le seguenti: revisione della figura; inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore del decreto legislativo sono iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A B e C in un'apposita sezione del ruolo dei dirigenti di cui alla lettera b), numero 1) e soppressione del relativo Albo speciale; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico, attraverso percorsi agevolati di mobilità, verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quello in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto; specifica disciplina, che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo un determinato periodo di servizio, anche come funzionario, per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; previsione della possibilità di conseguire, a richiesta degli interessati, il diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, purché in possesso, entro il 31 dicembre 2015, dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsti prima della data di entrata in vigore del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011 n. 214, e successive modificazioni;
9. 102. (ex 9. 96.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, sostituire le parole: abolizione della figura con le seguenti: revisione della figura senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente;

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole da: nelle fasce professionali A e B a: soppressione del relativo Albo, con le seguenti: nelle fasce professionali A, B e C, in un'apposita sezione speciale del ruolo dei dirigenti dello Stato di cui alla lettera b), numero 1), e soppressione del relativo Albo speciale;
   sostituire le parole da: per gli enti locali privi di fino alla fine del numero 4,con le seguenti: in tutti gli enti locali, anche se privi di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale attingendo dalla sezione speciale con compiti di direzione generale ed organizzazione dell'Ente e gestione del personale anche dirigenziale, attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa definizione delle procedure di reclutamento, nomina e revoca; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione generale in forma associata, previa definizione di criteri e modalità di gestione, attingendo dalla sezione speciale; previsione di percorsi agevolati di mobilità verso tutte le pubbliche amministrazioni, garantendo il trattamento economico più favorevole tra quelli in godimento e quello spettante per l'incarico ricoperto.
9. 103. (ex 9. 488.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da:; attribuzione della dirigenza fino alla fine del numero, con le seguenti: con conseguente diretto transito nei ruoli dell'ANAC, della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei Ministeri in particolare quelli dell'interno, degli Enti pubblici e degli Enti locali in qualità di dirigenti a tempo indeterminato, senza alcuna modifica dello status giuridico ed economico senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente; istituzione di un albo della dirigenza apicale e inserimento nell'albo di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi svolge funzione di segretario comunale in base alla categoria di abolizione e nomina obbligatoria dei dirigenti apicali in ogni comune indipendentemente dal numero della popolazione, in fase transitoria possibilità per i segretari comunali in servizio, nelle fasce A e B, di transitare nei ruoli della magistratura contabile e amministrativa previa nomina governativa; modifica della legge 186 del 1982 capo 2o per l'accesso alla magistratura del TAR e introduzione della previsione della nomina governativa per la metà dei posti vacanti di referendario TAR per i segretari comunali in possesso dei seguenti requisiti: anzianità di servizio in qualità di segretario comunale di fascia A e B di almeno dieci anni laurea in giurisprudenza, abilitazione alla professione forense, master di secondo livello, partecipazione a corsi di alta specializzazione giuridica e superamento di uno specifico corso-concorso abilitativo».
9. 99. (ex 9.484.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: attribuzione della dirigenza fino alla fine del numero, con le seguenti: inserimento di coloro che alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al presente comma sono iscritti all'albo nazionale dei segretari comunali e provinciali di cui all'articolo 98 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nelle fasce professionali A, B, C, nonché i vincitori di procedure concorsuali per l'accesso all'albo già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, in un'apposita sezione speciale dei dirigenti apicali del ruolo dei dirigenti locali di cui al n. 3 e soppressione del relativo albo; per coloro che sono iscritti, al predetto albo nella fascia professionale C e per i vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, inquadramento nel livello dirigenziale dopo due anni di effettivo servizio, anche come funzionario; specifica disciplina per coloro che sono iscritti nelle predette fasce professionali e sono privi di incarico; per gli enti locali, anche se dotati di figure dirigenziali, fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa attingendo dalla suddetta sezione speciale; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; specifica disciplina, per i comuni capoluogo di provincia, le città metropolitane e le province, che contempli la facoltà di nominare il dirigente apicale ai sensi dell'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, previa selezione pubblica volta ad accertare, in capo ai soggetti interessati, il possesso di comprovata esperienza pluriennale e specifica professionalità nella gestione apicale degli enti locali; previsione, per i comuni con meno di 5.000 abitanti, nelle more del completamento dei percorsi associativi, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, previa definizione di criteri e limiti al convenzionamento; specifica disciplina che consenta agli iscritti nel ruolo unico e relative sezioni la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza o di transitare in apposita sezione a esaurimento costituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione per lo svolgimento di incarichi di responsabile dell'anticorruzione nelle amministrazioni pubbliche e per coadiuvare l'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'esercizio delle sue funzioni; per gli iscritti, all'albo in possesso di predeterminati requisiti di età e anzianità di servizio, previsione di una disciplina transitoria che, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica, contempli la cessazione anticipata del rapporto di lavoro e il relativo trattamento pensionistico.
9. 100. (ex 9.483.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b) numero 4) sostituire le parole da: attribuzione fino a: amministrativa, con le seguenti: attribuzione al segretario comunale del ruolo di direttore generale di governo locale, avente funzioni di verifica della regolarità della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, regolarità della normativa sui contratti pubblici, tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese, verifica dell'applicazione delle disposizioni in materia di semplificazione amministrativa, verifica della regolarità sulle concessioni e appalti di servizi e lavori, nonché referente della Corte dei Conti e della Ragioneria generale dello Stato, fermo restando il rispetto della vigente normativa in, materia di contenimento della spesa di personale.
9. 106. (ex 9. 102.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza di cui al numero 3) con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente di cui al numero 1.
9. 107. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le seguenti: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente;

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole
dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: dei dirigenti dello stato di cui al numero 1);
   dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1);
   sostituire le parole: e per un periodo non superiore a tre anni con le seguenti: per un periodo di cinque anni;
   aggiungere in fine i seguenti periodi: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza. Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 104. (ex 9. 113.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le seguenti obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente.
*9. 105. (ex 9. 104.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: attribuzione alla dirigenza con le parole: obbligo per gli enti locali di attribuire ad un dirigente.
*9. 108. (ex 9. 570.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: del ruolo di competenza.
9. 109. (ex 0. 9. 1003. 1.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 110. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 111. Dieni, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: attribuzione alla dirigenza aggiungere le seguenti: e in possesso di idonei requisiti formativi professionali.
*9. 801. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: di cui al numero 3) con le seguenti: di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
   sopprimere le parole:
mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti;
   sopprimere le parole: di ammissione al corso di accesso in carriera
   sopprimere le parole: previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale apicale cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; previsione della possibilità, per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, di nominare, in alternativa al dirigente apicale, un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 e previsione, in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo;
   sostituire le parole da: gli enti locali privi di un direttore fino alla fine della lettera, con le seguenti: i Comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica); in assenza di specifiche professionalità interne all'Ente, senza oneri aggiuntivi e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, possibilità per i Comuni Capoluogo di Provincia e per i Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti di reclutare il dirigente apicale anche al di fuori del ruolo unico, purché in possesso di adeguati requisiti culturali e professionali;.
9. 112. (ex 9.118.) Busin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa con le seguenti: numero 1) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici,

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole:
nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 1);
   dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici;
   sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
   sostituire le parole: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo con le seguenti: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa, roganti e di assistenza agli organi ad un dirigente di ruolo in possesso di specifici requisiti di professionalità definiti da apposita disciplina ed in condizione di equiordinazione con la restante dirigenza;
   sostituire le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) con le seguenti: e confluiti nel ruolo di cui numero 1);
   dopo le parole: concorso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso 1'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
*9. 113. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: numero 3) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa con le seguenti: numero 1) dei compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa, direzione degli uffici,

  Conseguentemente, al medesimo numero:
   sostituire le parole:
nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) con le seguenti: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 1);
   dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici;
   sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
   sostituire le parole: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad un dirigente di ruolo con le seguenti: in tale ipotesi, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa, roganti e di assistenza agli organi ad un dirigente di ruolo in possesso di specifici requisiti di professionalità definiti da apposita disciplina ed in condizione di equiordinazione con la restante dirigenza;   sostituire le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) con le seguenti: e confluiti nel ruolo di cui numero 1);
   dopo le parole: concorso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso 1'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
*9. 114. Piccione.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: numero 3) con le seguenti: numero 1).
**9. 115. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: numero 3) con le seguenti: numero 1).
**9. 116. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: coordinamento dell'attività amministrativa aggiungere le seguenti: direzione degli uffici.
9. 117. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: mantenimento della funzione rogante in capo ai dirigenti apicali aventi i prescritti requisiti.
9. 121. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 118. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi e professionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 119. Dieni, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: aventi i prescritti requisiti; aggiungere le seguenti: previsione di una selezione che garantisca il possesso di specifici requisiti formativi eprofessionali ai soggetti non già vincitori di procedure concorsuali per il reclutamento di segretari comunali e provinciali.
*9. 120. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: prevedendo il diritto per gli stessi di optare, in alternativa, per il trasferimento in mobilità presso altre pubbliche amministrazioni. Una specifica disciplina, inoltre, consentirà, in via transitoria, la mobilità in altri ruoli della dirigenza.
9. 126. (ex 9. 599.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: nel ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), con le seguenti: dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1).

  Conseguentemente al medesimo numero, dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
9. 124. (ex 9. 572.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera b) numero 4, sostituire le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3), con le seguenti: dei dirigenti dello Stato di cui al numero 1).
9. 125. (ex 9. 105.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: in una specifica sezione,

  Conseguentemente:
   al medesimo numero:
    dopo le parole:
nel suddetto ruolo unico aggiungere le seguenti: nella specifica sezione dei dirigenti apicali;
    dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque, aggiungere le seguenti: esclusivamente all'interno del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3)
    dopo le parole: controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti:; la nomina avverrà alla prima scadenza dell'incarico in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo;
    aggiungere, in fine, le parole: «definizione puntuale dei compiti spettanti al Dirigente apicale con l'attribuzione allo stesso dei compiti attualmente attribuiti ai segretari comunali e specificazione di quelli eventualmente non più spettanti; conferma della disciplina dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo 267/2000.»;
    alla lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti con le parole: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali;
    alla lettera h), sopprimere parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, successivo a valutazione negativa
   alla lettera m), sostituire le parole: definizione di limiti assoluti con le seguenti: definizione nella contrattazione collettiva di limiti assoluti;
9. 122. (ex 9. 496.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3) aggiungere le seguenti: in una specifica sezione;

  Conseguentemente al medesimo numero:
   dopo le parole:
nel suddetto ruolo unico aggiungere le seguenti: nella specifica sezione dei dirigenti apicali;
   dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque aggiungere le seguenti: esclusivamente all'interno del ruolo unico dei dirigenti degli enti locali di cui al numero 3); la nomina avverrà alla prima scadenza dell'incarico in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo;
   aggiungere, in fine, le parole: definizione puntuale dei compiti spettanti al Dirigente apicale con l'attribuzione allo stesso dei compiti attualmente attribuiti ai segretari comunali e specificazione di quelli eventualmente non più spettanti; conferma della disciplina dell'articolo 109 comma 2 del decreto legislativo 267/2000”.
9. 123. (ex 9. 122.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli la confluenza fino alla fine del numero, con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nella suddetta sezione speciale del ruolo unico, con inquadramento dirigenziale dopo due anni esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e per i vincitori ammessi al corso di formazione per l'accesso in carriera già avviato alla data di entrata in vigore della presente legge; specifica disciplina che subordini l'ingresso nella sezione speciale di cui al punto 3 fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, della facoltà di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche ed integrazioni; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale; in sede di prima applicazione e per un periodo non superiore a 5 anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali e i comuni di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3) nonché ai vincitori della procedura concorsuale di ammissione al corso di formazione per l'accesso in carriera, già bandite all'entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 127. (ex 9. 86.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli la confluenza fino alla fine del numero, con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 128. (ex 9. 621.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole da: specifica disciplina che contempli fino alla fine del numero con le seguenti: specifica disciplina che contempli la confluenza nel suddetto ruolo unico dopo due anni di esercizio effettivo, anche come funzionario, di funzioni segretariali o equivalenti per coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C, e per i vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge; fermo restando il rispetto della vigente normativa in materia di contenimento della spesa di personale, obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa, attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 129. (ex 9. 623.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: due anni di esercizio effettivo aggiungere le seguenti: anche già maturati;

  Conseguentemente, al medesimo numero,
   dopo le parole:
obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al precedente numero 3;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: previsione di una specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 130. (ex 9. 495.) Costantino, Quaranta, Scotto, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sopprimere le parole: di ammissione al corso di accesso in carriera

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole: ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 131. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa con le seguenti: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo preventivo di legittimità sugli atti e sull'attività amministrativa.
9. 134. (ex 9. 487.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3);

  Conseguentemente al medesimo numero sostituire le parole non superiore a tre anni con le seguenti: non inferiore a tre anni e non superiore a cinque;
9. 132. (ex 9. 143.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti attingendo dalla corrispondente area professionale del ruolo di cui al numero 3), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

  Conseguentemente, al medesimo numero, sostituire le parole da: previsione che gli incarichi di funzione dirigenziale fino alla fine del numero con le seguenti: previsione, per i comuni di minori dimensioni demografiche, dell'obbligo di gestire la funzione di direzione apicale in via associata, coerentemente con le previsioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; in sede di prima applicazione e per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché a coloro che sono iscritti al predetto albo, nella fascia professionale C e ai vincitori di procedure concorsuali di ammissione al corso di accesso in carriera già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;.
9. 135. (ex 9. 239.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo dal ruolo unico di cui al numero 1).
9. 136. (ex 9. 106.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: obbligo per gli enti locali di nominare comunque un dirigente apicale con compiti di attuazione dell'indirizzo politico, coordinamento dell'attività amministrativa e controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: attingendo esclusivamente dal ruolo unico di cui al numero 3).
9. 137. (ex 9. 237.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: cessano se non rinnovati entro novanta giorni dalla data di insediamento degli organi esecutivi; con le seguenti: possano non essere confermati con provvedimento motivato entro novanta giorni dalla data di insediamento, degli organi esecutivi;
9. 138. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 139. Mura.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 140. Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
*9. 141. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: della possibilità, per aggiungere le seguenti: le città metropolitane e.
9. 142. Gasparini.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: in alternativa al dirigente apicale con le seguenti: altresì un direttore generale.

  Conseguentemente al medesimo numero, sopprimere le parole da: e previsione, in tale ipotesi, fino a: un dirigente di ruolo.
9. 143. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 aggiungere le seguenti: con le procedure previste alla lettera f).

  Conseguentemente, al medesimo numero, sopprimere le parole da: e previsione, in tale ipotesi, fino a: un dirigente di ruolo.
9. 144. Dieni, Cecconi, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone, Lombardi.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; con le seguenti: dell'affidamento a questi delle relative funzioni.

  Conseguentemente al medesimo numero:
   sopprimere le parole:
privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
   dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e previsione altresì dell'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad uno dei predetti soggetti.
*9. 145. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa a un dirigente di ruolo; con le seguenti: dell'affidamento a questi delle relative funzioni.

  Conseguentemente al medesimo numero:
   sopprimere le parole:
privi di un direttore generale nominato ai sensi del citato articolo 108 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
   dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e previsione altresì dell'obbligo, per i comuni con popolazione superiore a centomila abitanti che nominino in alternativa al dirigente apicale un direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa ad uno dei predetti soggetti.
*9. 146. D'Attorre, Zanin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: dell'affidamento della funzione di controllo della legalità dell'azione amministrativa aggiungere le seguenti: e della funzione rogante.
9. 550. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: dell'obbligo di gestire con le seguenti: della facoltà di gestire.
9. 147. (ex 9. 235.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: n. 122, e successive modificazioni aggiungere le seguenti: ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre ai fini dell'attribuzione di incarichi di dirigenza apicale.
9. 148. (ex 9. 233.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di cinque anni;

  Conseguentemente al medesimo numero sopprimere le parole: e confluiti nel ruolo di cui al numero 3),.
9. 149. (ex 9. 70.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: non superiore a tre anni sono sostituite da: di cinque anni.
*9. 150. (ex 9. 107.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di cinque anni.
*9. 151. (ex 9. 578.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) sostituire le parole: non superiore a tre anni con le seguenti: di tre anni.
9. 152. (ex 9. 236.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: superiore a tre anni con le seguenti: inferiore a tre anni e non superiore a cinque;

  Conseguentemente al medesimo numero,
   dopo le parole:
già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; aggiungere le seguenti: decorso il predetto periodo, obbligo per gli enti locali di conferire l'incarico di direzione apicale ai dirigenti iscritti in apposita area professionale del ruolo di cui al numero 3); disciplina dell'area professionale secondo criteri idonei ad assicurare il possesso di competenze e requisiti professionali commisurati alla dimensione e complessità degli enti;.
9. 153. (ex 9. 142.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: che definisca i requisiti per l'incarico di dirigente apicale.
*9. 154. D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo adottato in attuazione della delega di cui al presente articolo aggiungere le seguenti: che definisca i requisiti per l'incarico di dirigente apicale.
*9. 155. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: privi di direttore generale ai sensi dell'articolo 108 del Testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 di conferire l'incarico di direzione con le seguenti: di nominare comunque un dirigente.
9. 156. Dieni, Lombardi, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Nuti, Toninelli, Dadone.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: ai predetti soggetti, già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: attingendo esclusivamente dai soggetti già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3).
9. 157. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: già iscritti nel suddetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.

  Conseguentemente, al medesimo numero, aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 158. (ex 9. 576.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), numero 4) dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 159. Rampelli

  Al comma 1, lettera b), numero 4, dopo le parole: già iscritti nel predetto albo e confluiti nel ruolo di cui al numero 3), aggiungere le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
*9. 160. (ex * 9. 109.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), sostituire le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: nonché ai vincitori di procedure concorsuali già avviate alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 161. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), dopo le parole: nonché ai soggetti già iscritti all'albo, nella fascia professionale C, e ai vincitori del corso di accesso in carriera, già bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: analogo obbligo, per gli enti che si avvalgono del direttore generale, di individuare il dirigente di ruolo cui conferire le funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi, ai soggetti, già iscritti nell'albo dei segretari comunali e confluiti nel ruolo di cui al numero 1); previsione di apposita disciplina per il conseguimento, da parte dei dirigenti di ruolo di cui alla lettera B), della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale negli enti locali o di dirigente con funzioni di controllo, roganti e di assistenza agli organi negli enti che si avvalgono della possibilità di nominare il direttore generale ai sensi dell'articolo 108 TUEL; specifica disciplina per la mobilità presso il Ministero dell'interno o presso l'ANAC, Sezione distaccata presso le prefetture, dei Segretari rimasti privi di sede a seguito del processo di riorganizzazione in atto e attribuzione delle funzioni di collaborazione per la redazione dei piani di prevenzione della corruzione dei Comuni facenti parte della Provincia, ivi compreso il Comune Capoluogo.
9. 162. Civati, Pastorino.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita presso il Ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'A.n.a.c.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza. Puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 164. (ex 9. 110.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: previsione di una apposita disciplina per il conseguimento della abilitazione a ricoprire l'incarico di dirigente apicale per i dirigenti di ruolo, di cui ai numeri 1), 2) e 3), nonché per il conferimento e la durata degli incarichi secondo criteri oggettivi di valutazione dei requisiti professionali ed attitudinali e delle performance conseguite svolti a cura della Commissione istituita pressa il ministero della funzione pubblica ovvero, delle sue articolazioni regionali; introduzione di specifiche tutele a garanzia dell'indipendenza, dei dirigenti apicali per le funzioni di prevenzione della corruzione e della legalità da attribuirsi all'ANAC.; specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza;.
9. 165. Rampelli.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: specifica disciplina che consenta in via transitoria la mobilità verso gli altri ruoli della dirigenza.
9. 163. (ex 9. 112.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera b), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: puntuale definizione del profilo di dirigente apicale con la attribuzione, in rapporto alla entità demografica dell'ente, dei compiti di gestione del personale, anche dirigenziale, e di organizzazione dell'ente, in qualità di responsabile della prevenzione della corruzione; ridefinizione delle soglie demografiche delle fasce in numero non superiore a tre; definizione di criteri e limiti al convenzionamento dell'ufficio di dirigente apicale.
9. 166. (ex 9. 580.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) in sede di prima applicazione, i funzionari che siano risultati idonei a concorsi per la qualifica di dirigente, i quali si trovino tuttora in servizio presso la stessa amministrazione, sono inquadrati nei relativi ruoli dirigenziali, con decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore dei relativi decreti legislativi.
9. 167. (ex 9. 28.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera c), alinea, dopo le parole: con riferimento all'accesso alla dirigenza: aggiungere le seguenti:, nel rispetto del principio costituzionale del concorso e dei principi di cui al decreto legislativo n. 165 del 2001 ed al regolamento attuativo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004 n. 272.
9. 168. (ex 9. 131.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 4, lettera c), sopprimere il numero 1.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, numero 2),
   sopprimere le parole: e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1 della presente lettera.
   dopo le parole: di formazione iniziale aggiungere le seguenti: obbligo di corso di formazione presso la Scuola di formazione della pubblica amministrazione con costi a carico della medesima.
9. 169. (ex 9. 49.) Pesco, Ciprini, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Lombardi, Chimienti, Dadone, Nuti, Cozzolino, Dieni, D'Ambrosio, Toninelli, Cecconi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale; aggiungere le seguenti: affidamento alla Scuola Nazionale dell'amministrazione della gestione dei corsi-concorso; possibilità della suddetta Scuola di avvalersi di scuole regionali e locali e di istituzioni universitarie selezionate con procedure trasparenti.
9. 170. (ex 9. 421.) Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sostituire le parole: per un numero fisso di posti, definito in relazione al fabbisogno minimo, con le seguenti: per un numero di posti, definito in relazione al fabbisogno;

  Conseguentemente, la medesimo numero:
   sostituire le parole:
funzionari, con obblighi di formazione, per i primi quattro anni, con possibile riduzione del suddetto periodo in relazione all'esperienza lavorativa, nel settore pubblico o a esperienze all'estero con le seguenti: dirigenti;
   sostituire le parole: previa valutazione da parte dell'amministrazione presso la quale è stato attribuito l'incarico iniziale con le seguenti: previo superamento del periodo di prova, della durata non inferiore a sei mesi.
9. 171. (ex 9. 179.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, dopo le parole: accesso al corso concorso; aggiungere le seguenti: previsione che nel periodo del corso-concorso si svolga un tirocinio della durata di sei mesi presso pubbliche amministrazioni, organizzazioni europee ed internazionali.
9. 172. (ex 9. 182.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1) sopprimere le parole da: immissione in servizio dei vincitori del corso-concorso come funzionari, fino alla fine del numero.
9. 173. (ex 9. 132.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: funzionari fino a: l'incarico iniziale; con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario.
*9. 174. (ex *9. 93.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: funzionari fino a: l'incarico iniziale; con le seguenti: dirigenti, con obblighi di formazione e affiancamento ad altro dirigente di ruolo, per i primi due anni; possibile riduzione del suddetto periodo di formazione e affiancamento in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico, anche se svolta all'estero o presso organismi internazionali; diritto al trattamento economico esclusivamente in misura non superiore al 60 per cento della parte fissa della retribuzione, per tutto il periodo di formazione e affiancamento; possibilità di risoluzione del rapporto dopo i primi due anni per valutazioni negative e possibilità di immissione in ruolo come funzionario;.
*9. 175. (ex *9. 7.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole da: tre anni con le seguenti: quattro anni.
9. 177. Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: tre anni aggiungere le seguenti: presso la Scuola nazionale dell'amministrazione.
9. 176. (ex 9. 556.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: con possibile riduzione, aggiungere le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
9. 178. (ex 9. 232.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: nel settore pubblico con le seguenti: alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.
9. 179. (ex 9. 526.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: di natura lavorativa della durata di almeno due anni.
9. 180. (ex 9. 238.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire la parola: previa con le seguenti: da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla base della.
9. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: attribuito l'incarico iniziale aggiungere le seguenti: inquadramento nella qualifica di funzionario in caso di mancato superamento della valutazione; formazione di una graduatoria nell'ambito di ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3).
9. 181. (ex 9. 558.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1, sopprimere le parole: e delle autorità indipendenti;.
9. 182. (ex 9. 561.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*9. 183. (ex 9. 180.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 2).
*9. 184. (ex 9. 560.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 2), con il seguente: 2) per concorso: definizione di requisiti e criteri di selezione ispirati alle migliori pratiche utilizzate in ambito internazionale, fermo restando il possesso di un titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale, l'appartenenza ai ruoli di una pubblica amministrazione e lo svolgimento delle mansioni di funzionario per almeno quattro anni; cadenza annuale del concorso unico per ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b), per i posti disponibili nella dotazione organica e non coperti dal corso-concorso di cui al numero 1) della presente lettera; esclusione di graduatorie di idonei; possibilità di reclutare anche dirigenti da destinare alle carriere speciali ed alle autorità indipendenti; immissione in servizio dei vincitori del concorso come dirigenti, con previsione di un periodo di prova di un anno, soggetto alle ordinarie procedure di valutazione della dirigenza; istituzione di un albo di dirigenti idonei alla nomina a dirigente generale con accesso definito a mezzo di procedure comparative basate anche sulla valutazione dei risultati.
9. 185. (ex 9. 133.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2, sopprimere le parole: possibilità di reclutare con il suddetto concorso anche dirigenti di carriere speciali e delle autorità indipendenti.
9. 186. (ex 9. 563.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole da: previo esame di conferma fino alla fine del numero, con le seguenti:; i vincitori di concorso saranno assunti a tempo indeterminato e svolgeranno un periodo annuale di prova consistente nel conferimento di un primo incarico da svolgere in autonomia; il risultato sarà valutato da un organismo indipendente; in caso di valutazione positiva l'inserimento nel ruolo di funzionario sarà confermato e il rapporto di lavoro confermato; il caso contrario comporterà la risoluzione del rapporto di lavoro stesso.
9. 187. (ex 9. 297.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: da parte di un organismo indipendente con le seguenti: da parte dell'amministrazione.
9. 188. (ex 9. 37.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: con possibile riduzione, aggiungere le seguenti: fino ad un massimo di due anni.
9. 189. (ex 9. 527.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sostituire le parole: nel settore pubblico con le seguenti: alle dipendenze di un'amministrazione pubblica.
9. 190. (ex 9. 529.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'estero aggiungere le seguenti: svolte comunque in Enti pubblici in funzioni dirigenziali.
9. 191. (ex 9. 151.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), dopo le parole: all'estero, aggiungere le seguenti: di natura lavorativa della durata di almeno due anni.
9. 192. (ex 9. 528.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), sopprimere le parole da: risoluzione fino a: esame di conferma.
9. 193. (ex 9. 229.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) all'articolo 8, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 502 del 1992, al terzo capoverso sono eliminate le seguenti parole: «Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229»; conseguentemente al quarto capoverso le parole «alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, addetti a tali attività, i quali al 31 dicembre 1998 risultavano titolari di un incarico a tempo indeterminato da almeno cinque anni, o comunque al compimento del quinto anno di incarico a tempo indeterminato,» sono sostituite dalle seguenti parole: «, addetti a tali attività, al compimento del quinto anno di incarico a tempo determinato o indeterminato».
9. 194. (ex 9. 147.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) esclusione della possibilità di conferimento di nuovi incarichi attraverso le modalità previste dall'articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e di qualsiasi incarico nel ruolo dirigenziale con modalità diverse da quelle definite nella presente lettera c); introduzione di una disciplina transitoria per il superamento degli incarichi in essere conferiti attraverso le suddette modalità.
9. 195. (ex 9. 630.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo numero 2), aggiungere il seguente:
    3) introduzione del divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui al numero 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria, di cui agli articoli 33, 34 e 34 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001; applicazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
9. 196. (ex 9. 82.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 197. (ex *9. 525.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 198. (ex *9. 402.) Rampelli.

  Al comma 1, lettera c), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
   3) Introduzione dell'espresso divieto per le amministrazioni di bandire o espletare concorsi o selezioni di cui ai precedenti numeri 1) e 2) per l'assunzione di nuovo personale con qualifica dirigenziale a tempo indeterminato, se non dopo aver effettivamente verificato l'impossibilità di coprire tutti i corrispondenti posti vacanti attraverso le procedure di mobilità obbligatoria e volontaria; comminazione della sanzione della nullità espressa degli atti e dei provvedimenti posti in violazione del suddetto divieto o comunque volti ad eludere il principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale;.
*9. 199. (ex *9. 9.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica, con il coinvolgimento di istituzioni nazionali ed internazionali di riconosciuto prestigio.
9. 200. (ex 9. 531.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
*9. 201. (ex 9. 60.) Dadone.

  Al comma 1, lettera c-bis), sopprimere le parole: con eventuale trasformazione della natura giuridica.
*9. 202. (ex 9. 39) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di riconosciuto prestigio aggiungere le seguenti: e delle commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale di cui alla lettera b);

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali;
**9. 203. (ex 9. 22.) Centemero.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di riconosciuto prestigio aggiungere le seguenti: e delle commissioni per la dirigenza statale, regionale e locale di cui alla lettera b);

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali;
**9. 204. (ex 9. 475.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: di cui alla lettera b), senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica aggiungere le seguenti: e in raccordo con gli Uffici formazione delle amministrazioni centrali e periferiche.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: selezionate con procedure trasparenti aggiungere le seguenti: e selettive.
9. 205. (ex 9. 8.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole da: possibilità di avvalersi fino alla fine del numero con le seguenti: previsione che la suddetta Scuola si avvalga delle amministrazioni regionali e di quelle locali nello svolgimento dei concorsi relativi rispettivamente alla dirigenza regionale e a quella locale.
9. 206. (ex 9. 562.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera c-bis), sostituire le parole: n. 178, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti: n. 178, senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
9. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le parole:, previsione che la Scuola stipuli convenzioni con le associazioni rappresentative delle autonomie locali ANCI e UPI, per lo svolgimento delle attività formative negli enti locali.
9. 207. (ex 9. 557.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: del relativo adempimento aggiungere le seguenti: a carico delle amministrazioni pubbliche.
9. 208. (ex 9. 530.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: coinvolgimento fino alla fine della lettera con le seguenti: coinvolgimento, attraverso una specifica previsione contrattuale, dei dirigenti di ruolo nella formazione dei funzionari.
9. 209. (ex 9. 40.) Brunetta, Centemero.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: loro obbligo con la seguente: possibilità.
9. 210. (ex 9. 183.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente: d-bis) con riferimento alla mobilità della dirigenza: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche, tra le amministrazioni pubbliche e il settore privato; aumento della durata del periodo di aspettativa; valorizzazione dell'esperienza effettuata nel settore privato ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;
9. 211. (ex 9. 499.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: semplificazione e ampliamento delle ipotesi di mobilità tra amministrazioni pubbliche nonché tra le amministrazioni pubbliche e con il settore privato con le seguenti: assicurare la mobilità dei dirigenti nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nei limiti dei posti ivi disponibili; garantire che il passaggio del dirigente dal ruolo dell'amministrazione di appartenenza a quello dell'amministrazione che gli conferisce un nuovo incarico richieda il consenso della prima, laddove sia in atto un incarico di funzione dirigenziale presso di essa; prevedere che i contratti o accordi collettivi nazionali disciplinino, secondo il criterio della continuità dei rapporti e privilegiando la libera scelta dei dirigente, gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilità dirigenziale.
9. 212. (ex 9. 67.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: e con il settore privato.
*9. 214. (ex 9. 135.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e) sopprimere le parole: e con il settore privato
*9. 215. (ex 9. 614.) Lorefice.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: con. 
9. 213. (ex 9. 184.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: il settore privato aggiungere le seguenti: in quest'ultimo caso escludendo da tale possibilità la dirigenza amministrativa, professionale, tecnica, medica, veterinaria e sanitaria del Servizio sanitario nazionale.
9. 216. (ex 9. 615.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: previsione fino a: richiesto il con le seguenti: prevedere l'esclusione del.
9. 217. (ex 0. 9. 1004. 1.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Dieni, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: non. 
9. 218. Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera c) del presente comma, si procede attraverso procedure selettive e comparative, fermi restando i limiti previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;.
9. 219. (ex 9. 161.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente: e-bis). Al comma 1 dell'articolo 4 della legge 114/2014 dopo le parole: previo assenso delle amministrazioni di appartenenza aggiungere le seguenti parole: Tale assenso non è richiesto per la dirigenza medica e sanitaria.
9. 220. (ex 9. 145.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); con le seguenti: obbligo di previo conferimento degli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b); facoltà di conferire incarichi a soggetti esterni alla pubblica amministrazione, di comprovata professionalità e titolo di studio non inferiore alla laurea magistrale (attinenti il posto da ricoprire), nel limite massimo del 10 per cento della dirigenza, previa verifica dell'insussistenza di analoghe professionalità dirigenziali (anche in disponibilità) nei ruoli di cui alla lettera b), numeri 1), 2) e 3), del presente articolo; previsione della sanzione della nullità degli atti, dei provvedimenti e dei contratti stipulati in violazione dei precedenti obblighi;.
9. 221. (ex 9. 10.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) con le seguenti: prevedere l'obbligo di conferire gli incarichi ai dirigenti appartenenti a ciascun ruolo di cui alla lettera b).
9. 222. (ex 9. 146.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: possibilità di conferire gli incarichi ai dirigenti con le seguenti: obbligo di conferimento di tutti gli incarichi disponibili ai dirigenti.
9. 223. (ex 9. 152.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: possibilità con la seguente: obbligo.
9. 224. (ex 9. 72.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: divieto di conferimento degli incarichi relativi agli uffici di vertice a dirigenti assunti a tempo determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 6, decreto legislativo 165 del 2001 o ai sensi delle normative di settore riguardanti incarichi della medesima natura; nullità dell'assunzione di soggetti esterni per le quali non si sia proceduto al previo accertamento di mancanza di equivalenti professionalità interne;.
9. 225. (ex 9. 153.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: a ciascuno dei tre ruoli di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti:, alla scadenza degli incarichi in essere, o in caso di decadenza dall'incarico del titolare dell'ufficio dirigenziale, per mancato raggiungimento degli obiettivi, previo accertamento con gli strumenti e le procedure di verifica delle responsabilità dirigenziali di cui all'articolo 21 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. 226. (ex 9. 54.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale, dei requisiti necessari in termini di competenze ed esperienze professionali, tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali con le seguenti: separazioni tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa e tecnica; definizione del sistema delle responsabilità in ordine alla gestione delle risorse umane, strumentali e finanziarie, assicurando l'economicità, la speditezza e la rispondenza al pubblico interesse dell'attività degli uffici di cui il dirigente sia titolare con provvedimento dell'autorità politica o equiparata, cui accede un contratto di diritto privato;.
9. 227. (ex 9. 47.) Carinelli.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 228. (ex 9. 97.) Riccardo Gallo, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 229. (ex 9. 328.) D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 230. (ex 9. 439.) Misuraca.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: definizione, per ciascun incarico dirigenziale aggiungere le seguenti: dell'area professionale di riferimento nei rispettivi ruoli e.
*9. 231. (ex 9. 299.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: in termini di competenze ed esperienze professionali aggiungere le seguenti: per gli incarichi di tipo professionale.
9. 232. (ex 9. 154.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, punto f), dopo le parole: tenendo conto della complessità, delle responsabilità organizzative e delle risorse umane e strumentali aggiungere le seguenti: per gli incarichi di tipo gestionale.
9. 234. (ex 9. 155.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti di ruolo, con le seguenti: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   dopo la parola:
preselezione aggiungere la seguente: motivata;
   dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante; aggiungere il periodo: obbligo di motivazione per il conferimento degli altri incarichi dirigenziali;
   dopo le parole: parere obbligatorio e espungere la parola: non;
    dopo le parole: attraverso i concorsi e le procedure di cui alla lettera sostituire la parola: c) con la parola: f).
9. 233. (ex 9. 185.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: conferimento degli incarichi a dirigenti con le seguenti: conferimento di tutti gli incarichi dirigenziali.
9. 235. (ex 9. 123.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: a dirigenti di ruolo;

  Conseguentemente, alla medesima lettera:
    sostituire le parole: e criteri definiti con le seguenti: stabiliti;
    sostituire le parole: preselezione di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti e criteri, per gli incarichi relativi ad uffici di vertice e per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b), e successiva scelta da parte del soggetto nominante; con le seguenti: preselezione a mezzo di procedure comparative di un numero predeterminato di candidati in possesso dei requisiti richiesti, sulla base dei suddetti requisiti 1 e criteri, per gli incarichi corrispondenti ad uffici di livello dirigenziale generale, da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) e successiva scelta motivata da parte del soggetto nominante;
    sostituire le parole: assegnazione degli incarichi con criteri che privilegino la maturazione di esperienze in amministrazioni differenti; parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione da rendere entro un termine certo, decorso il quale il parere si intende acquisito; con le seguenti: parere obbligatorio, delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza dagli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione, da rendere entro un termine certo, con obbligo di specifica motivazione in caso di adozione di provvedimento difforme.
9. 236. (ex 9. 136.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante procedura comparativa con avviso pubblico, con le seguenti: con provvedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: delle Commissioni di cui alla lettera b), aggiungere le seguenti: previsione della pubblicazione dei partecipanti alle procedure con avviso pubblico e dei relativi esiti.
9. 237. (ex 9. 11.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: mediante procedura comparativa con avviso pubblico con le seguenti con procedimento amministrativo cui accede un contratto di diritto privato, previo espletamento di procedura comparativa indetta con avviso pubblico ed effettuata.
9. 238. (ex 9. 69.) Caso.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: comparativa con con le seguenti: comparata e motivata tramite.
9. 239. (ex 9. 156.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base di requisiti e criteri definiti dall'amministrazione con le seguenti: in piena ottemperanza, a pena di nullità assoluta dell'avviso, con i requisiti e criteri definiti dall'amministrazione.
9. 240. (ex 9. 157.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: in base ai criteri generali definiti dalle Commissioni fino a: per le amministrazioni non statali.
9. 241. (ex 9. 533.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: definiti dalle Commissioni di cui alla lettera b).
9. 242. (ex 9. 555.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole da: dalle Commissioni di cui alla lettera b) aggiungere le seguenti: e da queste verificati;.
9. 243. (ex 9. 158.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo la parola: preselezione, aggiungere le seguenti: attraverso procedure comparative e trasparenti;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   sopprimere le parole:
per gli altri incarichi dirigenziali,
   dopo le parole: da parte della stessa Commissione, aggiungere le seguenti: e dagli Organismi indipendenti di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 244. (ex 9. 58.) Castelli.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto prioritariamente conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 246. (ex 9. 189.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 247. (ex 9. 188.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri con le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico.
9. 245. (ex 9. 190.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto prioritariamente conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 248. (ex 9. 192.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni.
9. 249. (ex 9. 191.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: sulla base dei suddetti requisiti e criteri, aggiungere le seguenti: tenuto conto dell'esperienza dirigenziale maturata in incarichi dirigenziali generali o di vertice delle amministrazioni nei tre anni precedenti il conferimento dell'incarico.
9. 250. (ex 9. 193.) Brunetta, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti:, ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali,.
*9. 251. (ex 9. 478.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: uffici di vertice aggiungere le seguenti: ad esclusione dei dirigenti apicali degli enti locali.
*9. 252. (ex 9. 23.) Centemero.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: che ha l'obbligo di motivare le ragioni specifiche della nomina, al fine di garantire una efficace comparazione concorrenziale dei candidati mediante pubblicazione on line sul sito dell'istituzione interessata dei curricula degli stessi, consentendo un controllo diffuso in grado di prevenire comportamenti discrezionali nell'individuazione dei dirigenti cui conferire l'incarico.
9. 253. (ex 9. 294.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: sulla base della comparazione dei titoli e dei curricula.
9. 254. (ex 9. 569.) Chimienti.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: e successiva scelta da parte del soggetto nominante aggiungere le seguenti: espletamento di procedura comparativa tra i curricula professionali e accademici a cui sono preposte le Commissioni di cui alla lettera b), le quali esprimono un parere sulla base dei criteri di selezione e degli obiettivi inerenti l'incarico da affidare; il parere di ogni singola Commissione si intende vincolante ai fini del conferimento dell'incarico;.
9. 255. (ex 9. 48.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali, da parte della stessa Commissione; con le seguenti: verifica dei risultati conseguiti, con scadenza biennale, dal dirigente del ruolo unico, fondandola sull'effettiva verifica della produttività gestionale e sulla qualità dei prodotti e dei servizi resi all'utenza, individuando sistemi di controllo di gestione differenziati in relazione alle dimensioni organizzative delle istituzioni e alla tipologia degli incarichi conferiti;.
9. 256. (ex 9. 51.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: verifica successiva del rispetto dei suddetti requisiti e criteri, per gli altri incarichi dirigenziali da parte della stessa Commissione con le seguenti: fissazione di requisiti per i componenti degli OIV in grado di assicurare l'indipendenza degli organismi medesimi dagli organi politici, al fine di consentire una serena valutazione circa l'idoneità dei dirigenti.
9. 257. (ex 9. 571.) Corda.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: tengano conto della diversità delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti con le seguenti: consentano il trasferimento di dirigenti provenienti da amministrazioni differenti in misura non superiore al 20 per cento della pianta organica
9. 258. (ex 9. 292.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: delle esperienze maturate, anche in amministrazioni differenti; aggiungere le seguenti: fissazione da parte delle Commissioni di cui alla lettera b) della tipologia e livello di strutture dirigenziali necessarie per l'assolvimento delle funzioni ordinarie con riferimento a ciascuna categoria di amministrazione ed accertamento della coerenza delle riorganizzazioni operate dalle amministrazioni alla tipologia e livello di strutture individuate dalle Commissioni;
9. 259. (ex 9. 159.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni di cui alla lettera b) sulla decadenza degli incarichi in caso di riorganizzazione dell'amministrazione;.
9. 260. (ex 9.553.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: parere obbligatorio e non vincolante, con le seguenti: parere obbligatorio e vincolante;.
9. 261. (ex 9.12.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decorso il quale il parere si intende acquisito; aggiungere le seguenti: fermo restando il diritto dell'attribuzione al dirigente, previo suo consenso, di altro incarico almeno equivalente sul piano funzionale e retributivo, nel caso in cui l'incarico attribuitogli venga meno prima della scadenza per ragioni organizzative;.
9. 262. (ex 9.55.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decorso il quale il parere si intende acquisito aggiungere le parole: in senso contrario alla decadenza;.
9. 263. (ex 9.160.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole da: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati fino a: non statali
9. 264. (ex 9. 45.) Chimienti.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali non assegnati fino a: non statali; con le seguenti: specifica disciplina che riconosca, fino all'esaurimento degli iscritti all'albo dei segretari, di cui all'articolo 98 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, un diritto di precedenza agli stessi, sia nella fase della preselezione che nella successiva di scelta, per gli incarichi relativi agli uffici di vertice degli enti locali; integrazione delle Commissioni deputate alla preselezione e verifica di incarichi dirigenziali generali e di vertice, con membri nominati dall'ANAC; attribuzione all'ANAC del parere obbligatorio e vincolante in caso di revoca degli incarichi di dirigenti a cui è attribuita funzione di prevenzione della corruzione; l'ANAC esercita, anche con poteri ispettivi, la verifica circa la garanzia di indipendenza nell'esercizio della funzione di prevenzione;.
9. 265. (ex 9.582.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni con le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 270. (ex 9.477.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: fermi restando i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni con le seguenti: fermi restando i limiti numerici previsti dalla normativa vigente.
*9. 271. (ex 9.24.) Centemero.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: a legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. 266. (ex 0. 9. 1005.1.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: con conseguente eventuale revisione fino a: sostenibile con le seguenti: con conseguente equiparazione delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.
9. 268. (ex 0. 9. 1005. 3.) Dieni, Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: con conseguente eventuale revisione delle analoghe discipline e delle relative percentuali con le seguenti: adeguando le analoghe discipline e le relative percentuali.

  Conseguentemente, sopprimere le parole: definite in modo sostenibile.
9. 267. (ex 0. 9. 1005. 2.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole da: eventuale fino a: sostenibile con le seguenti: adeguamento delle analoghe discipline e delle relative percentuali per le amministrazioni non statali.
9. 269. (ex 0. 9. 1005. 4.) Lombardi, Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dadone, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, in caso di risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione nello svolgimento di funzioni dirigenziali, da cui emergono rilevanti profili di responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo n. 165/2001, che il titolare di funzioni dirigenziali, se soggetto esterno o appartenente ad altra qualifica o ruolo, previa contestazione e nel rispetto del diritto al contraddittorio, sia rimosso dall'incarico ed escluso dal conferimento di nuovi incarichi dirigenziali per un periodo non inferiore a due anni;.
9. 272. (ex 9.52.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere in fine le parole: la definizione biennale del trattamento economico, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, secondo procedure di contrattazione cui partecipano le organizzazioni sindacali del personale interessato, rappresentativo sui piano nazionale, assicurando un adeguato riconoscimento delle specifiche dirigenziali e delle relative attribuzioni.
9. 273. (ex 9.53.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: individuare le figure di incarichi di personale negli uffici di diretta collaborazione dell'organo politico con funzioni di raccordo con l'amministrazione attiva, limitandone drasticamente il numero; prevedere le modalità, i requisiti curriculari e i titoli, le incompatibilità e i criteri di scelta degli incarichi di personale di diretta collaborazione dell'organo politico.
9. 274. (ex 9.46.) Dall'Osso, Crippa.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: prevedere l'abrogazione del comma 10, dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165/2001.
9. 275. (ex 9.44.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: la durata degli incarichi conferiti dai ministri ai soggetti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non può superare la scadenza del mandato del ministro che conferisce l'incarico. In caso di decadenza o dimissioni del Governo, gli incarichi conferiti dai ministri nei trenta giorni precedenti decadono.
9. 276. (ex 9.66.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, lettera f) aggiungere, in fine, le parole: in ogni caso è fatto divieto di conferire incarichi o attribuire funzioni o responsabilità dirigenziali a consulenti o soggetti esterni la cui attività di consulenza o specialista è sempre acquisita ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006 o, laddove ne sussistano gli estremi, ai sensi dell'articolo 19, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero con procedure ad evidenza pubblica, selettive e comparative.
9. 277. (ex 9. 538.) Cozzolino.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) con riferimento agli avvocati dipendenti degli enti pubblici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ed iscritti negli appositi elenchi speciali tenuti dagli ordini professionali forensi territoriali: costituzione di apposite sezioni all'interno dei ruoli unificati e prevedendo comunque l'accesso per concorso pubblico e la mobilità esterna fra avvocature di qualsiasi ente pubblico;.
9. 278. (ex 9. 604.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..
*9. 279. (ex 9. 124.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: durata degli incarichi non inferiore a tre anni e non superiore a sei anni, in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati e della struttura interessata, con uno o più rinnovi, senza procedura selettiva, che di norma non possono superare il limite complessivo di sei anni, esclusivamente per i dirigenti che hanno ricoperto incarichi sensibili secondo la normativa di cui alla legge n. 190 del 2012 e ss..
*9. 280. (ex 9. 665.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole da: durata degli incarichi fino a: valutazione positiva con le seguenti: gli incarichi dirigenziali possono durare da due a sei anni, con rinnovi che nell'insieme non possono comportare il superamento del limite complessivo di sei. Il primo incarico dei nuovi dirigenti non può essere svolto per un periodo superiore a tre anni;.
9. 281. (ex 9. 290.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1 lettera g) sostituire le parole: quattro anni con le seguenti: cinque anni.
9. 282. (ex 9. 162.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: quattro anni con la seguente: tre anni.
9. 283. (ex 9. 616.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: rinnovabili aggiungere le seguenti: per una sola volta;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   sopprimere le parole da:
facoltà di rinnovo fino a: valutazione positiva;
   sopprimere la parola: anche.
9. 284. (ex 9. 186.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: rinnovabili aggiungere le seguenti: per una sola volta e.
9. 285. (ex 9. 618.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g) sopprimere le parole: previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico; facoltà di rinnovo degli incarichi.
9. 286. (ex 9. 170.) Pesco, Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera g) sostituire le parole da: previa partecipazione alla procedura di avviso pubblico fino a: valutazione positiva con le seguenti: per ulteriori due anni e obbligo di rotazione allo scadere del termine massimo dei sei anni, pena l'irrogazione di sanzioni a carico del dirigente e dell'amministrazione eligente;.
9. 287. (ex 9. 573.) Daga.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva, aggiungere le seguenti: il mancato rinnovo deve essere preceduto da congruo preavviso;.
*9. 288. (ex 9. 13.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva, aggiungere le seguenti: il mancato rinnovo deve essere preceduto da congruo preavviso;.
*9. 289. Rampelli.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
**9. 290. (ex 9. 25.) Centemero.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: valutazione positiva; aggiungere le seguenti: previsione che la durata dell'incarico di dirigente apicale degli enti locali coincida con la durata del mandato elettivo, salva la possibilità di revoca anticipata;.
**9. 291. (ex 9. 476.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera g) dopo le parole: per la revoca aggiungere le seguenti: nel rispetto dei criteri indicati all'articolo 21, comma 1 e 1-bis, del decreto legislativo n. 165/2001,

  Conseguentemente alla medesima lettera, dopo le parole: della relativa procedura aggiungere le seguenti: prevedendo la possibilità del valutato di ricorrere al valutatore di seconda istanza, di cui all'articolo 14, del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 292. (ex 9. 56.) Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera g) sostituire la parola: anche con le seguenti: motivata e disposta mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, sentito il Presidente del Consiglio,.
9. 293. (ex 9. 575.) De Lorenzis.

  Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: anche con la seguente: solo.
9. 294. (ex 9. 534.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: equilibrio di genere nel conferimento degli incarichi.
9. 295. (ex 9. 579.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: equilibrio di genere con le seguenti: garanzia del rispetto dei principi della parità di genere.
9. 296. (ex 9. 535.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: possibilità di proroga dell'incarico fino alla fine della lettera.
9. 297. (ex 9. 577.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: previsione di strumenti idonei a favorire la ricollocazione dei dirigenti privi di incarico, anche ai sensi dell'articolo 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di mobilità anche obbligatoria;.
9. 298. (ex 9. 500.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera h), dopo le parole: con riferimento ai dirigenti privi di incarico aggiungere le seguenti: a seguito di decadenza per valutazione negativa dei risultati.
9. 299. (ex 9. 164.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: maturata prima della data di entrata in vigore dei decreti legislativi;

  Conseguentemente alla medesima lettera:
   dopo le parole:
periodo di collocamento aggiungere le seguenti: continuativo e non cumulabile;
   sostituire le parole: successivo a valutazione negativa con le seguenti: previo esperimento da parte del Dipartimento della funzione pubblica di tutte le iniziative volte al conferimento di un incarico dirigenziale nell'ambito dei ruoli di cui alla lettera b), con obbligo di formazione del dirigente ai fini della riqualificazione professionale. Previsione della decadenza dal ruolo unico nelle ipotesi in cui il dirigente non partecipi ad avvisi pubblici o rifiuti senza giustificato motivo incarichi dirigenziali entro un raggio territoriale di 100 chilometri rispetto all'ultima sede di lavoro.
9. 300. (ex 9. 187.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa;.
*9. 301. (ex 9. 14.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: disciplina della decadenza dal ruolo unico a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità successivo a valutazione negativa;..
*9. 302. (ex 9. 626.) Della Valle.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: e senza retribuzioni aggiuntive; con le seguenti: disciplina della decadenza dal ruolo unico in applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
9. 303. (ex 9. 138.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole da: previsione della possibilità, per i dirigenti fino alla fine della lettera.
9. 304. (ex 9. 446.) Misuraca.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
*9. 305. (ex 9. 148.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole da: disciplina della decadenza fino a: del periodo di disponibilità con le seguenti: disciplina che contempli la decadenza dal ruolo unico e la prosecuzione del rapporto di lavoro con inquadramento come funzionario a seguito di un determinato periodo di collocamento in disponibilità, collegandone i relativi presupposti di reiterato ricevimento di valutazioni negative o alla mancata partecipazione a nuove procedure di avviso pubblico.
*9. 306. (ex 9. 625.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: disciplina con le seguenti: obbligo di motivazione.
9. 307. (ex 9. 581.) Dell'Orco.

  Al comma 1, punto h), dopo le parole: successivo a valutazione negativa aggiungere le parole: previa applicazione delle normative previdenziali e pensionistiche previste per il personale in esubero in possesso dei requisiti di legge.
9. 308. (ex 9. 165.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sopprimere le parole: o per svolgere attività lavorativa nel settore privato.
9. 309. (ex 9.585.) Di Battista, Del Grosso.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto presso le suddette amministrazioni o presso enti privi di scopo di lucro, con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi dirigenziali e senza retribuzioni aggiuntive, con le seguenti: possibile destinazione allo svolgimento di attività di supporto, di natura dirigenziale, presso amministrazioni pubbliche o presso enti privi di scopo di lucro, nel rispetto dei principi in materia di rapporto di lavoro subordinato e con il consenso dell'interessato, senza conferimento di incarichi di direzione di strutture di amministrazione attiva e la parte di retribuzione ad essi connessa.
9. 310. (ex 9. 15.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: della possibilità con le seguenti: dell'obbligo.
9. 802. Mucci.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: eliminazione della possibilità prevista dall'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti in disponibilità di svolgere incarichi su richiesta degli organi di vertice delle pubbliche amministrazioni.
9. 311. (ex 9.588.) Luigi Di Maio.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: e previsione di una ricognizione del personale in servizio effettuata dal Ministero della funzione pubblica, sulla base delle informazioni fornite da tutte le amministrazioni interessate, i cui risultati verranno pubblicati in formato digitale sul sito del Ministero.
9. 312. Mucci.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: con riferimento alla valutazione dei risultati aggiungere le seguenti: semplificazione dell'attuale sistema e introduzione di valutazioni oggettive, meritocratiche e collegate all'impegno profuso; definizione dell'assegnazione di risorse adeguate agli obiettivi prefissati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: percorso di carriera aggiungere la seguente: anche.
9. 313. (ex 9. 16.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: scelta dei componenti degli organismi di valutazione tra esperti, professionisti e società specializzate, di comprovata esperienza e competenza almeno pari al doppio degli anni della durata prevista dell'incarico, sulla base di criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica, prevedendo limiti alla nomina dei dipendenti pubblici negli organismi di valutazione.
*9. 314. (ex 9. 457.) Ottobre.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: scelta dei componenti degli organismi di valutazione tra esperti, professionisti e società specializzate, di comprovata esperienza e competenza almeno pari al doppio degli anni della durata prevista dell'incarico, sulla base di criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica, prevedendo limiti alla nomina dei dipendenti pubblici negli organismi di valutazione.
*9. 800. Battaglia.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere in fine, le parole: valutazione basata esclusivamente su dati oggettivi e misurabili, secondo criteri prefissati.
9. 315. (ex 9. 634.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
9. 316. (ex 9. 350.) Catania.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole da: con particolare riferimento a n. 165.
9. 317. (ex 9. 635.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: individuando criteri generali che distinguano tra gli atti di gestione che appartengono alla competenza esclusiva di uffici amministrativi e tecnici e gli atti che comportano esercizio di poteri di indirizzo da parte di organi di vertice politico od elettivi.
9. 318. (ex 9. 590.) Manlio Di Stefano.

  Al comma 1, lettera l) dopo le parole: per l'attività gestionale aggiungere le seguenti: fatta eccezione per i casi di diretto coinvolgimento dell'organo politico nelle scelte e negli atti gestionali.
9. 319. (ex 9. 322.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: laddove le circostanze dimostrino, previa segnalazione ai vertici dell'amministrazione, l'impossibilità, dovuta a situazioni contingenti o da imputare al venire meno dei mezzi e delle risorse disponibili prevedere che il dirigente sia esonerato da ogni addebito; in tal caso l'addebito dovrà essere imputato, con relativa sanzione, ai vertici dell'amministrazione che non hanno sopperito alle necessità segnalate dal dirigente.
9. 320. (ex 9. 31.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: trasferimento di ogni responsabilità agli organi d'indirizzo politico-amministrativo in caso di assenza del dirigente con incarico specifico o qualora quest'ultimo dimostri l'assenza di responsabilità per fatto proprio e fatta salva ogni responsabilità concorrente;.
9. 321. (ex 9. 540.) Di Vita.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: tutelando il principio dell'indipendenza dell'amministrazione rispetto al vertice politico;.
9. 322. (ex 9. 636.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con riferimento alla retribuzione aggiungere le seguenti: nei CCNL delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere alla.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera m), sopprimere le parole: nei limiti delle risorse complessivamente destinate.
9. 323. (ex 9. 493.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: con riferimento alla retribuzione aggiungere le seguenti: nei CCNL delle aree di riferimento definire le modalità con le quali procedere alla.
9. 324. (ex 9. 369.) Roberta Agostini.

  Al comma 1, lettera m) sopprimere le parole: confluenza della retribuzione di posizione fissa nel trattamento economico fondamentale;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: definizione di limiti assoluti del trattamento economico complessivo stabiliti in base a criteri oggettivi correlati alla tipologia dell'incarico e di limiti percentuali relativi alle retribuzioni di posizione e di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: la retribuzione di risultato del dirigente dovrà essere suddivisa tra tutti i componenti della medesima struttura, che abbiano contribuito al raggiungimento degli obiettivi;”.
9. 325. (ex 9. 43.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, lettera m) dopo le parole: di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: prevedere un principio universale di collegamento tra i salari più alti e i salari più bassi, erogati dalle società pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001, attraverso l'elaborazione e la conseguente applicazione di coefficienti utili a garantire il principio di uguaglianza tra lavoratori, per il tramite dell'applicazione di un criterio di relazione 1 – 12 per le retribuzioni minime e massime dei lavoratori in seno alla singola società pubblica.
9. 326. (ex 9. 59.). D'Incà.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di risultato rispetto al totale aggiungere le seguenti: in ogni caso tali da evitare che l'eventuale cumulo di voci aggiuntive rispetto all'indennità determini il superamento della retribuzione annua prevista per il Presidente della Repubblica;.
9. 327. (ex 9. 592.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: di risultato rispetto al totale; aggiungere le seguenti: fissazione di limiti e modalità improntate alla pubblicità e alla trasparenza per l'erogazione dei rimborsi e delle indennità di missione;”.
9. 328. (ex 9. 244.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: un decimo con le seguenti: un quarto.
9. 329. (ex 9. 638.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m) sostituire le parole: sulla base di criteri definiti nel rispetto della disciplina in materia di contrattazione collettiva, con le seguenti: sulla base dei criteri definiti nei CCNL dei comparti di contrattazione.
9. 330. (ex 9. 494.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1 dopo la lettera m) aggiungere la seguente:
   m-bis) con riferimento alla trasparenza della situazione patrimoniale dei dirigenti pubblici; previsione di una dichiarazione sottoscritta dai dirigenti pubblici concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società, le quote di partecipazione a società, nonché copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche.
9. 331. (ex 9. 29.) Giammanco.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
*9. 332. (ex 9. 647.) Lattuca.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: con riferimento alla disciplina transitoria aggiungere le seguenti: per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in deroga all'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge. Le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione della durata in relazione all'esperienza lavorativa nel settore pubblico. Eventuali norme analoghe potranno essere introdotte per i ruoli dei dirigenti di cui al presente comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali sempre nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
*9. 333. (ex 9. 666.) Ciprini, Lombardi, Tripiedi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, lettera n) sostituire le parole: dei dirigenti ove necessario con le seguenti: delle posizioni dirigenziali;.
9. 334. (ex 9. 606.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: ove necessario aggiungere le seguenti: privilegiando il mantenimento del personale di ruolo al personale non di ruolo;.
9. 335. (ex 9. 640.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 336. (ex 9. 300.) Monchiero, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 337. D'Attorre, Fabbri, Tino Iannuzzi, Zanin.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: trattamento economico individuale aggiungere le seguenti:; possibilità per i segretari comunali e provinciali già iscritti al soppresso Albo di optare, entro un predeterminato periodo di tempo ed in alternativa all'inserimento nel ruolo dei dirigenti degli enti locali, per l'inserimento negli altri ruoli della dirigenza pubblica nei limiti dell'eventuale rispettivo fabbisogno;
*9. 338. Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: in modo da salvaguardare l'esperienza acquisita; aggiungere le seguenti: in sede di prima applicazione della presente legge, per l'attribuzione di nuovi incarichi dirigenziali su posti vacanti, valutare preventivamente le attitudini e capacità professionali dei dirigenti non confermati o assoggettati a rotazione.
9. 339. (ex 9. 30.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: prevedere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che le amministrazioni che intendano incrementare le dotazioni organiche per ciascuna delle attuali posizioni funzionali dirigenziali del ruolo sanitario, professionale, tecnico ed amministrativo, ove non avessero provveduto, procedano alla rideterminazione della pianta organica, al fine di garantire che il numero dei dirigenti sia adeguato al numero complessivo delle risorse umane delle singole strutture amministrative; pubblicare la Pianta organica sul portale internet della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione pubblica.
9. 340. (ex 9. 27.) Tripiedi, D'Uva.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, prevedere l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei dirigenti idonei nei concorsi pubblici di cui alla lettera b) numero 1), le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge; le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 possono procedere, in prima istanza, ad assunzioni a tempo determinato e successiva assunzione a tempo indeterminato previo esame di conferma, dopo il primo triennio di servizio, da parte di un organismo indipendente, con possibile riduzione del periodo triennale, in relazione all'esperienza lavorativa maturata nel settore pubblico; estensione della norma per l'inquadramento nei relativi ruoli unici dei dirigenti di cui al medesimo comma, lettera b) punti 2) e 3), previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica.
9. 341. (ex 9. 42.) Pesco, Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), dopo la parola: selezione, ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: comparativa pubblica

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo la parola: titoli ovunque ricorra, aggiungere le seguenti: ed esami.
9. 342. (ex 9. 542.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: previo avviso pubblico, dei direttori generali fino a: e successive modificazioni con le seguenti: previo avviso pubblico, adeguatamente pubblicizzato e di facile interpretazione, in possesso di specifici titoli formativi e professionali individuati da apposite classificazioni e punteggi e di comprovata esperienza dirigenziale, effettuata da una commissione nazionale composta da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, imparziali e in assenza di conflitti di interesse indicati dai Ministeri interessati e dalla Conferenza delle Regioni, per l'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, aggiornato con cadenza annuale, l'elenco è pubblicato sul sito del Ministero della salute con i relativi punteggi assegnati, da cui una commissione composta da un rappresentante del Presidente della regione, un rappresentante dell'Assessorato competente e un rappresentante dell'Agenas attinge per il conferimento del relativo incarico, il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e dall'Azienda ospedaliera di riferimento;.
9. 343. (ex 9. 664.) Fantinati.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: previo avviso pubblico, dei direttori generali aggiungere le seguenti: adeguatamente pubblicizzato e di facile interpretazione,.
9. 344. (ex 9. 662.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: in possesso di specifici titoli formativi e professionali aggiungere le seguenti: individuati da apposite classificazioni e punteggi,.
9. 345. (ex 9. 639.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e di comprovata esperienza dirigenziale, aggiungere le seguenti: almeno quinquennale nell'ambito di servizi gestionali simili,.
9. 346. (ex 9. 196.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e di comprovata esperienza dirigenziale aggiungere le seguenti: nei cinque anni precedenti.
9. 347. (ex 9. 622.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: commissione nazionale composta aggiungere le seguenti: da esperti di qualificate istituzioni scientifiche e.
9. 348. (ex 9. 651.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: commissione nazionale composta aggiungere le seguenti: da un numero massimo di 9 componenti.
9. 349. (ex 9. 624.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: pariteticamente da rappresentanti dello Stato e delle regioni con le seguenti: da soggetti imparziali in assenza di conflitto di interessi indicati dai Ministeri interessati e dalla Conferenza delle regioni.
9. 350. (ex 9. 627.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni, aggiungere le seguenti: tale da garantire il pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza e l'assenza di conflitti di interesse.
9. 351. (ex 9. 505.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni, aggiungere le seguenti: ed esperti di riconosciute professionalità e competenza nel settore sanitario e nella gestione di enti e strutture sanitarie complesse.
9. 352. (ex 9. 503.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: rappresentanti dello Stato e delle Regioni aggiungere le seguenti: esperti in diritto amministrativo, direzione aziendale e sanitaria.
9. 353. (ex 9. 653.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: per l'inserimento fino a: colloquio; con le seguenti: per l'inserimento in una graduatoria nazionale degli idonei istituita presso il Ministero della salute, aggiornata con cadenza biennale, da cui le regioni e le province autonome devono attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito dei primi dieci candidati in graduatoria e previo colloquio;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole da: appositi elenchi regionali fino a: nomine; con le seguenti: in apposite graduatorie regionali degli idonei, aggiornate con cadenza biennale, da cui i direttori regionali devono obbligatoriamente attingere, nell'ambito dei primi 5 candidati in graduatoria, per le relative nomine;.
9. 354. (ex 9. 536.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: le regioni e le province autonome devono attingere fino a: e successive modificazioni con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante della Presidenza della regione, da un rappresentante dell'Assessorato competente e da un rappresentante dell'Agenas individua il direttore generale da nominare con apposita delibera della Giunta regionale, previo parere della competente commissione del consiglio regionale.
9. 355. (ex 9. 657.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole da: le regioni e le province autonome devono attingere fino a: e successive modificazioni con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante della Presidenza della regione, da un rappresentante dell'Assessorato competente e da un rappresentante dell'Agenas individua il direttore generale da nominare.
9. 356. (ex 9. 656.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: le regioni e le province autonome devono attingere con le seguenti: una commissione composta da un rappresentante del Presidente della Regione, un rappresentante dell'Assessorato competente e un rappresentante dell'Agenas attinge.
9. 357. (ex 9. 655.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti: il direttore generale incaricato dovrà essere sottoposto a valutazione semestrale da parte delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Azienda sanitaria locale e l'azienda ospedaliera di riferimento.
9. 358. (ex 9. 654.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: sistema di verifica e di valutazione con le seguenti: sistema periodico di monitoraggio, verifica e valutazione.
9. 359. (ex 9. 629.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: sistema di aggiungere la seguente: monitoraggio.
9. 360. (ex 9. 661.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: valutazione dell'attività dei direttori generali aggiungere le seguenti: da parte dell'organismo indipendente di valutazione delle performance di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009.
9. 361. (ex 9. 658.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: raggiungimento degli obiettivi sanitari aggiungere le seguenti: espressamente previsti negli atti aziendali approvati dalla giunta regionale.
9. 362. (ex 9. 197.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: raggiungimento degli obiettivi sanitari aggiungere le seguenti: indicati negli atti aziendali attraverso un crono programma attuativo.
9. 363. (ex 9. 663.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: alla garanzia dei livelli essenziali di assistenza con le seguenti: all'attuazione dei livelli essenziali di assistenza.
9. 364. (ex 9. 644.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: decadenza dall'incarico aggiungere le seguenti: nel caso di violazione di leggi.
9. 365. (ex 9. 650.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sopprimere le parole: e possibilità di reinserimento soltanto all'esito di una nuova selezione.
9. 366. (ex 9. 637.) Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi aggiungere le seguenti: espressamente previsti negli atti aziendali approvati dalla giunta regionale.
9. 367. (ex 9. 199.) Lorefice, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: accertato decorsi ventiquattro mesi dalla nomina con le seguenti: a seguito di verifica dei primi dodici mesi di gestione,.
9. 368. (ex 9. 198.) Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) sostituire le parole: o di grave disavanzo o di manifesta con le seguenti parole: o di grave disavanzo o di.
9. 369. (ex 9. 646.) Mantero, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: e colloquio con le seguenti: ed esami.
9. 370. (ex 9. 643.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: in possesso di specifici titoli professionali, scientifici e di carriera, aggiungere le seguenti: valutati attraverso appositi punteggi.
9. 371. (ex 9. 648.) Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o) dopo le parole: per l'inserimento in appositi elenchi, regionali degli idonei, aggiornati con cadenza biennale aggiungere le seguenti: pubblicati sul sito della regione, degli enti e delle istituzioni interessate con i relativi punteggi ottenuti.
9. 372. (ex 9. 652.) Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 lettera o) dopo le parole: per le relative nomine, aggiungere le seguenti: e tramite sorteggio

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: i componenti delle commissioni regionali sono selezionati con le medesime modalità previste per le commissioni previste per i direttori generali.
9. 373. (ex 9. 543.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: il Ministero della Salute e le regioni, relativamente alle selezioni di cui alla presente lettera assicurano, anche attraverso la pubblicazione sui propri siti istituzionali, la piena trasparenza e pubblicità dei bandi, delle procedure di selezione, delle nomine e dei curricula dei candidati.
9. 374. (ex 9. 504.) Costantino, Quaranta, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) soppressione di uffici, organismi, enti pubblici ed enti partecipati, vigilati e controllati dalla pubblica amministrazione e susseguente incorporazione con enti, uffici e organismi analoghi o reinternalizzazione da parte delle amministrazioni pubbliche centrali qualora non sia garantita una responsabilità dirigenziale e qualora non sia garantita una dotazione organica di personale che sia almeno in numero doppio al numero dei componenti degli organi d'indirizzo politico-amministrativo o di vertice.
9. 375. (ex 9. 545.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) istituzione, sentite le rappresentanze sindacali e di categoria previa intesa in sede di conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del ruolo unico della dirigenza medica per le cure primarie.
9. 376. (ex 9. 65). Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) previsione dell'obbligo di sospensione cautelare dall'impiego del personale condannato in via definitiva dalla Corte dei Conti per condotte dolose, anche in deroga alle norme previste in materia dal contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria, o del rapporto di diritto pubblico e privato in essere con i dirigenti, con obbligo di avvio del procedimento disciplinare da parte dall'autorità competente. L'accertamento delle condotte pregiudizievoli in capo a funzionari e a dipendenti dell'ente costituisce giusta causa di licenziamento.
9. 377. (ex 9. 548.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) in via preventiva, previsione dell'obbligo di destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con l'esclusione dei settori più sensibili ed esposti al rischio di corruzione, del personale condannato, anche in via non definitiva, dalla Corte dei Conti per condotte dolose,.
9. 378. (ex 9. 550.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini, Mucci.

  Al comma 1, aggiungere in fine la seguente lettera:
   p) previsione di ipotesi di revoca dell'incarico e di divieto di rinnovo di conferimento di incarichi in settori sensibili ed esposti al rischio di corruzione, in presenza di condanna anche non definitiva al risarcimento del danno erariale per condotte dolose da parte della Corte dei Conti.
9. 378. (Testo modificato nel corso della seduta) (ex 9. 550.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini, Mucci.
(Approvato)

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali ricadenti sui loro territori nonché ai rispettivi enti e organismi pubblici a ordinamento regionale o provinciale, salvo l'obbligo da parte delle medesime all'adeguamento dei rispettivi ordinamenti ai principi ivi desumibili concernenti la regolamentazione del rapporto di lavoro della dirigenza.
9. 379. (ex 9. 507.) Marguerettaz, Alfreider, Gebhard, Ottobre, Plangger, Schullian.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:
  Art. 9. 1 – (Incompatibilità). – 1. Al personale delle carriere a ordinamento speciale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è preclusa la possibilità di ricoprire incarichi di dirigenti nelle pubbliche amministrazioni.
9. 01. (ex 9. 09.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

A.C. 3098-A – Articolo 9-bis

ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9-bis.
(Introduzione dell'articolo 16-bis della legge 3 aprile 1979, n. 103, in materia di natura e durata degli incarichi direttivi dell'Avvocatura dello Stato).

  1. Dopo l'articolo 16 della legge 3 aprile 1979, n. 103, è inserito il seguente:

  «Art. 16-bis.1. L'avvocato generale aggiunto, i vice avvocati generali e gli avvocati distrettuali collaborano direttamente con l'avvocato generale dello Stato, lo coadiuvano nell'esercizio delle sue funzioni e assicurano l'omogeneità delle difese e delle consultazioni. Gli incarichi direttivi non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data di avvio della procedura selettiva.
  2. L'incarico di vice avvocato generale e quello di avvocato distrettuale dello Stato hanno natura temporanea e sono conferiti per la durata di quattro anni, al termine dei quali l'incarico può essere rinnovato, per una sola volta e per uguale periodo o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore, a seguito di valutazione da esprimere con lo stesso procedimento previsto per il conferimento.
  3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Gli incarichi conferiti da oltre quattro anni cessano decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, salvo rinnovo, con lo stesso procedimento previsto per il conferimento, per una sola volta e per la durata di ulteriori quattro anni o fino alla data del collocamento a riposo se anteriore.
  4. Nell'esprimere il parere di cui all'articolo 23, primo comma, lettera e), e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto, il consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato applica il criterio della rotazione nell'attribuzione degli incarichi e tiene conto delle attitudini organizzative e relazionali del candidato, nonché della professionalità acquisita, desunta in particolare da indici di merito predeterminati dal medesimo consiglio e ricavabili dall'esame dell'attività svolta.
  5. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, l'avvocato dello Stato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda formulata ai sensi dell'articolo 18, quarto comma, o di domanda per il conferimento di altra funzione direttiva, ovvero in ipotesi di reiezione delle stesse, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

  Al comma 1, capoverso, comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Gli incarichi di vice avvocato generale e di avvocato distrettuale non sono conferiti ad avvocati dello Stato che debbano essere collocati a riposo entro quattro anni dalla data nella quale è maturata la vacanza dell'incarico da attribuire.
9-bis. 1. Bueno.

  Al comma 1, capoverso, comma 4, sopprimere le parole: e il parere sul conferimento dell'incarico di avvocato generale aggiunto.
9-bis. 2. Bueno.

  Al comma 1, capoverso, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  6. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della Scuola per l'Europa di Parma spettano all'Avvocatura dello Stato, ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
9-bis. 3. Maestri.
(Inammissibile)

A.C. 3098-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca).

  1. Al fine di favorire e semplificare le attività degli enti pubblici di ricerca (EPR) e rendere le procedure e le normative più consone alle peculiarità degli scopi istituzionali di tali enti, anche considerando l'autonomia e la terzietà di cui essi godono, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) garantire il recepimento della Carta europea dei ricercatori e del documento European Framework for Research Careers, con particolare riguardo alla libertà di ricerca e all'autonomia professionale; consentire la portabilità dei progetti di ricerca e la relativa titolarità valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca;
   b) inquadramento della ricerca pubblica in un sistema di regole più snello e più appropriato a gestirne la peculiarità dei tempi e delle esigenze del settore, nel campo degli acquisti, delle partecipazioni internazionali, dell'espletamento e dei rimborsi di missioni fuori sede finalizzate ad attività di ricerca, del reclutamento, delle spese generali e dei consumi, ed in tutte le altre attività proprie degli EPR;
   c) definizione di regole improntate a princìpi di responsabilità ed autonomia decisionale, anche attraverso la riduzione dei controlli preventivi ed il rafforzamento di quelli successivi;
   d) razionalizzazione e semplificazione dei vincoli amministrativi, contabili e legislativi, limitandoli prioritariamente a quelli di tipo «a budget»;
   e) semplificazione della normativa riguardante gli EPR e suo coordinamento con le migliori pratiche internazionali.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentite le parti sociali per gli aspetti di compatibilità con le norme previste nel contratto collettivo del comparto ricerca, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia sono espressi entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca).

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f)
riordino del personale degli enti di ricerca attraverso il superamento dei limiti assunzionali e la garanzia della copertura, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, del 100 per cento dei posti del personale cessato nell'anno precedente.
10. 1. (ex 10.19.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) incremento e razionalizzazione degli investimenti destinati alle strutture degli enti di ricerca, al fine di ottenere livelli qualitativi adeguati agli standard europei ed internazionali, nonché di innalzare gli standard di sicurezza del personale.
10. 2. (ex 10.20.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

  Conseguentemente, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) incremento dei fondi destinati ai Progetti di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN), in misura non inferiore a 100 milioni di euro.
10. 3. (ex 10.21.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente,.
10. 4. (ex 10.46.) Quaranta, Costantino, Scotto.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con invarianza con le seguenti: anche attraverso un incremento.
*10. 5. (ex **10.43.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido, Pannarale, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con invarianza con le seguenti: anche attraverso un incremento.
*10. 6. (ex **10.24.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti legislativi, aggiungere le parole: che, assicurandone le specificità professionali, consentano l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca e attuino la semplificazione delle attività degli EPR,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera a):

  dopo le parole: tecnologi degli EPR, aggiungere le seguenti: sulla base dell'ordinamento professionale di Ricercatori e Tecnologi definito dal Decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, e relativi elementi di stato giuridico,;
   dopo le parole: autonomia professionale, aggiungere le seguenti: alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte,.
10. 7. (ex 10.23.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: decreti legislativi, aggiungere le seguenti: che, assicurandone le specificità professionali, consentano l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca e attuino la semplificazione delle attività degli EPR,.
10. 8. (ex 10.15.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: con particolare riguardo fino alla fine della lettera, con le seguenti: con la definizione del ruolo dei ricercatori e tecnologi EPR, sulla base dell'ordinamento professionale di ricercatori e tecnologi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171 e del relativo stato giuridico, con particolare riguardo alla libertà di ricerca, all'autonomia professionale, alla portabilità dei progetti di ricerca e titolarità dei relativi finanziamenti, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte; valorizzando la specificità del modello contrattuale del sistema degli enti di ricerca e assicurando le specificità professionali, nonché l'effettiva circolarità dei ricercatori e tecnologi EPR nel sistema della ricerca.
10. 9. D'Uva, Vacca, Sibilia, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: con particolare riguardo, aggiungere le seguenti: allo stato giuridico dei ricercatori,.
10. 10. (ex 10.18.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: all'autonomia professionale, aggiungere le seguenti: alla titolarità e la «portabilità» dei propri progetti di ricerca e relativi finanziamenti ad essi correlati, al riconoscimento come autore delle ricerche svolte,.
10. 11. (ex 10.17.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), dopo la parola: reclutamento aggiungere le seguenti: attraverso la realizzazione di un sistema semplificato di assunzione che riconosca le procedure selettive già effettuate dal personale sul modello tenure track e un piano straordinario di assunzioni e stabilizzazioni.
10. 12. (ex 10.48.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e al superamento della rigida divisione tra enti strumentali ed enti non strumentali e alla costruzione di una governance unitaria del sistema ricerca che renda possibile una vera sinergia con la politica di sviluppo del nostro paese parimenti al rafforzamento della capacità di autogoverno responsabile del sistema EPR attraverso norme che definiscano le procedure di nomina degli organi di vertice ispirate a principi di rafforzamento dell'autorevolezza e dell'autonomia delle istituzioni di ricerca;.
10. 13. (ex 10. 49.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: garantendo al sistema ricerca le risorse umane e strumentali necessarie al suo funzionamento e alla sua crescita e alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecnico-amministrative, della stessa figura del tecnologo e dell'unitarietà della organizzazione del lavoro;.
10. 14. (ex 10. 50.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: garantendo comunque al sistema ricerca le risorse umane e strumentali al suo funzionamento e alla sua crescita nonché alla valorizzazione quali-quantitativa delle attività tecno-amministrative.
10. 15. (ex 10. 33.) Piccione.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: Il legislatore nel processo di semplificazione e rafforzamento delle ricerca pubblica si ispira ai seguenti principi e obiettivi:
   a) rafforzamento della capacità di elaborazione degli indirizzi politici e del coordinamento generale del settore insieme al finanziamento della scienza fondamentale come impegno prioritario dello Stato;
   b) rafforzamento delle infrastrutture e degli strumenti in materia di organizzazione degli attori del settore e di attuazione delle relative politiche;
   c) definizione di un coerente sistema di reclutamento e l'aumento complessivo del personale dedicato ad attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici.
10. 16. (ex 10. 51.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: anche in relazione al potenziamento delle infrastrutture e dell'organizzazione tramite la definizione e il potenziamento di un coerente sistema di reclutamento delle risorse umane dedicate all'attività di ricerca e sviluppo nei settori pubblici.
10. 17. (ex 10. 34.) Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   f) applicazione ai ricercatori e tecnologi degli EPR delle medesime procedure di selezione progressione di carriera stabilite per i ricercatori delle università.
10. 18. (ex 10. 35.) Antimo Cesaro.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo che introduca le misure necessarie affinché l'Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR), si allinei ai criteri essenziali utilizzati per i medesimi fini degli altri istituti ed agenzie europee, attraverso modelli adeguati che ne garantiscano la conformità comunitaria”.
10. 19. (ex 10. 22.) D'Uva, Vacca, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: dell'università e della ricerca aggiungere le seguenti: e degli altri Ministri vigilanti.
10. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3098-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche).

  1. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro e per la sperimentazione, anche al fine di tutelare le cure parentali, di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa che permettano, entro tre anni, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi di tali modalità, garantendo che i dipendenti che se ne avvalgono non subiscano penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente comma costituiscono oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche. Le amministrazioni pubbliche adeguano altresì i propri sistemi di monitoraggio e controllo interno, individuando specifici indicatori per la verifica dell'impatto sull'efficacia e sull'efficienza dell'azione amministrativa, nonché sulla qualità dei servizi erogati, delle misure organizzative adottate in tema di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, anche coinvolgendo i cittadini, sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
  2. Le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, procedono, al fine di conciliare i tempi di vitae di lavoro dei dipendenti, a stipulare convenzioni con asili nido e scuole dell'infanzia e a organizzare, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, servizi di supporto alla genitorialità, aperti durante i periodi di chiusura scolastica.
  3. Con direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo e linee guida contenenti regole inerenti l'organizzazione del lavoro finalizzate a promuovere la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti.
  3-bis. Gli organi costituzionali, nell'ambito della loro autonomia, adeguano i rispettivi ordinamenti ai princìpi di cui ai commi 1, 2 e 3.
  4. All'articolo 596 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Il fondo di cui al comma 1 è finanziato per l'importo di 2 milioni di euro per l'anno 2015 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. A decorrere dall'anno 2018, la dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196»;
   b) al comma 3, le parole: «anche da minori che non siano figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa» sono sostituite dalle seguenti: «oltre che da minori figli di dipendenti dell'Amministrazione della difesa, anche da minori figli di dipendenti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché da minori figli di dipendenti delle amministrazioni locali e da minori che non trovano collocazione nelle strutture pubbliche comunali,».

  4-bis. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
  «1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l'amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l'amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale».

  4-ter. All'articolo 42-bis, comma 1, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e limitato a casi o esigenze eccezionali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Promozione della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro nelle amministrazioni pubbliche).

  Sostituire il comma 1, con i seguenti:

  1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al fine di sostenere misure di conciliazione tra vita e lavoro dei dipendenti, nonché per favorire l'occupazione, adottano, in via prioritaria, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le seguenti azioni:
    1) promozione delle misure di flessibilità oraria tra dipendenti, che possono determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero, nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, presso cui prestano lavoro, ovvero introduzione forme di lavoro di gruppo per obiettivi con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale prestabilita: ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale e/o familiare dei lavoratori, attraverso la cessione in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti delle ferie e dei riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104;
    2) applicazione della disciplina del telelavoro anche nella forma del telelavoro misto, nonché per la sperimentazione di forme di co-working e smart-working come strumento di:
   a) crescita dell'occupazione, attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro tramite il telelavoro, prevedendo corsi di formazione e orientamento, utilizzo delle tecnologie, quali il telelavoro, garantendo e favorendo il benessere del lavoratore e gli oneri di gestione;
   b) congedo parentale per l'assistenza e la cura di figli o di familiari conviventi affetti da disabilità fisica e/o psichica grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
   c) conciliazione tra lavoro e cure sanitarie personali;
   d) inserimento lavorativo di persone con difficoltà nelle relazioni interpersonali;
   e) agevolazione per sopravvenute condizioni di disabilità che riducono la possibilità di locomozione;
   f) riduzione dello stress psico-fisico, dell'inquinamento e dei pericoli derivanti dal traffico urbano, nonché decongestionamento dei centri urbani e rivitalizzazione dei quartieri;
   g) innovazione tecnologica e aumento della produttività;
   h) valorizzazione del merito della prestazione lavorativa;
   i) aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati ai cittadini e alle imprese;
1-bis. Il decreto legislativo per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, numero 2), è adottato, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione della prestazione lavorativa del telelavoratore nell'ambito di un contratto di lavoro subordinato, su base volontaria, previo accordo scritto con il proprio datore di lavoro, che contenga le informazioni e le modalità necessarie per il relativo svolgimento, tra cui la durata, l'eventuale proroga o rinnovo, l'organizzazione dei tempi della prestazione lavorativa, l'impiego non occasionale di strumenti informatici e delle telecomunicazioni, da un luogo diverso e distante rispetto alla residenza, o sede, o unità produttiva del datore di lavoro, prestato sia dal luogo di pertinenza anche parziale dello stesso soggetto che lo utilizza, sia in forma di co-working, all'interno di un edificio, o parte di esso, dotato di apparecchiature informatiche e di telecomunicazione, predisposto per il telelavoro, i cui posti di lavoro siano concessi in locazione a uno o più datori di lavoro per i propri dipendenti;
   b) sperimentazione della prestazione lavorativa flessibile, in regime di smart working effettuata per una quota media annuale inferiore al 50 per cento dell'orario di lavoro, previsto dai contratti collettivi nazionali del lavoro;
   c) uguale trattamento economico e giuridico per il lavoratore che svolga la prestazione lavorativa in regime di telelavoro, rispetto a quello applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati, a parità di mansioni svolte, includendo, tra l'altro, lo sviluppo delle opportunità di carriera e di crescita retributiva, nonché la formazione, la tutela della salute e sicurezza, la fruizione dei diritti sindacali;
   d) previsione nelle proprie piante organiche di un responsabile delle politiche di telelavoro.

  1-ter. Le pubbliche amministrazioni si adeguano alle disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis, adottando i relativi atti organizzativi e regolamentari, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.
  1-quater. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1-bis) si provvede, nei limiti di spesa dei capitoli di bilancio di ogni singola amministrazione pubblica. In caso di maggiori oneri, si provvede, nel limite massimo di 50 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 1-quinquies.
  1-quinquies. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis. numeri 1) e 2), è ridotto a 950 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018.»
11. 1. (ex 11. 5.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.
(Inammissibile)

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti:, di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
11. 2. (ex 11. 6.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: adottano fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia, oltre che di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, e nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle modalità gestionali delle attività svolte, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Nel piano per l'utilizzo del telelavoro, previsto dall'articolo 9 comma 7, del decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in legge 221 del 17 dicembre 2012, sono fissati gli obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni la piena attuazione della flessibilità lavorativa con la sola esclusione delle eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del lavoro da remoto. Viene garantito ai dipendenti che utilizzano tali modalità di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
* 11. 3. (ex *11. 2.) Palmieri.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: adottano fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini di una maggiore efficienza ed efficacia, oltre che di una migliore conciliazione dei tempi di vita e lavoro dei dipendenti, e nel contesto di una riorganizzazione dei processi e delle modalità gestionali delle attività svolte, adottano misure organizzative per il rafforzamento dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, per l'adozione del lavoro ripartito, orizzontale o verticale, tra dipendenti, per l'utilizzazione delle possibilità che la tecnologia offre in materia di lavoro da remoto anche al fine di creare le migliori condizioni per l'attuazione delle disposizioni in materia di fruizione del congedo parentale. Nel piano per l'utilizzo del telelavoro, previsto dall'articolo 9 comma 7, del decreto legislativo n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito in legge 221 del 17 dicembre 2012, sono fissati gli obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro, anche nella forma del telelavoro misto, nonché di forme di co-working e smart-working che permettano entro tre anni la piena attuazione della flessibilità lavorativa con la sola esclusione delle eventuali attività per cui non è possibile l'utilizzo del lavoro da remoto. Viene garantito ai dipendenti che utilizzano tali modalità di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera. Le amministrazioni pubbliche predispongono un sistema di monitoraggio e verifica degli impatti economici nonché della qualità dei servizi erogati coinvolgendo i cittadini fruitori sia individualmente, sia nelle loro forme associative.
*11. 4. (ex *11. 7.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Al fine di migliorare la qualità della vita del lavoratore, di conciliare il rapporto tra i tempi di vita e lavoro, senza alcuna riduzione dei servizi e degli orari di apertura degli uffici al pubblico, alcune mirate amministrazioni pubbliche, individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottano un temporaneo programma sperimentale contenente misure riorganizzative volte a ridurre progressivamente ai loro dipendenti l'orario di lavoro settimanale, come disciplinato dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, fino al raggiungimento delle trenta ore settimanali, valutando gli effetti dei programmi sperimentali adottati dalle amministrazioni pubbliche sulla produttività dei lavoratori e degli uffici, sull'incidenza dei giorni malattia e sulla richiesta di ferie e permessi.
11. 5. (ex 11. 9.) Cominardi, Tripiedi, Ciprini, Chimienti, Lombardi, Dall'Osso.
(Inammissibile)

  Sostituire il comma 2 con i seguenti:
  2. Al fine di conciliare i tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, nell'ambito della prossima sessione di bilancio, le risorse stanziate per l'attuazione del piano straordinario d'intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi, sono incrementate in modo tale da garantire alle madri lavoratrici:
   a) l'istituzione di nuovi nidi aziendali, sia presso le sedi centrali e periferiche delle pubbliche amministrazioni nazionali, singole o tra loro consorziate, sia nei comuni, sia nel settore privato attraverso convenzioni;
   b) al termine del congedo di maternità e in alternativa al congedo parentale, un contributo finanziario mensile per i servizi di babysitting, e asili nido pubblici o privati in prossimità dei luoghi di lavoro o di residenza della lavoratrice, anche al fine di promuovere la parità tra uomo e donna. In alternativa, l'incentivazione di servizi integrativi e innovativi, quale «il nido di famiglia», gestito dalla «tagesmutter o mamma di giorno», che accudisce ed educa presso la propria abitazione bambini da 0 a 6 anni.
2-bis. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede, nei limiti di spesa di 100 milioni di euro, con le risorse derivanti dal comma 2-ter.
2-ter. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. L'importo di 960 euro di cui al comma 1-bis, numeri 1) e 2), è ridotto a 945 euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018.»
11. 6. (ex 11. 4.) Lombardi, Ciprini, Cominardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.
(Inammissibile)

  Al comma 3-bis, sostituire le parole: adeguano i con le seguenti: possono definire modalità e criteri per l'adeguamento dei.
11. 500. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 3098-A – Articolo 11-bis

ARTICOLO 11-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11-bis.
(Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale per il personale delle Forze armate).

  1. L'articolo 1393 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1393. – (Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale). – 1. In caso di procedimento disciplinare che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, si applica la disciplina in materia di rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale di cui all'articolo 55-ter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».

A.C. 3098-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DELEGHE PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA

Art. 12.
(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro il diverso termine previsto dall'articolo 13, decreti legislativi di semplificazione dei seguenti settori:
   a) lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa;
   b) partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche;
   c) servizi pubblici locali di interesse economico generale.

  2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
   a) elaborazione di un testo unico delle disposizioni in ciascuna materia, con le modifiche strettamente necessarie per il coordinamento delle disposizioni stesse, salvo quanto previsto nelle lettere successive;
   b) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti, apportando le modifiche strettamente necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
   c) risoluzione delle antinomie in base ai princìpi dell'ordinamento e alle discipline generali regolatrici della materia;
   d) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   e) aggiornamento delle procedure, prevedendo, in coerenza con quanto previsto dai decreti legislativi di cui all'articolo 1, la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.

  3. Il Governo si attiene altresì ai princìpi e criteri direttivi indicati negli articoli da 13 a 15.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  4-bis. Il Governo adotta, su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 1, e successive modificazioni, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per l'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
  5. Conseguentemente all'adozione dei decreti legislativi di cui al comma 1, fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis, il Governo adegua la disciplina statale di natura regolamentare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
  6. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 12.
(Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione).

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: diciotto mesi.
12. 1. (ex 12. 15.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
12. 2. (ex 12. 28.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: societarie con le seguenti: azionarie e societarie.
12. 3. (ex 12. 1.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
12. 4. (ex 12. 2.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: In riguardo alle antinomie nella normativa sulle società partecipate a capitale misto pubblico-privato risolvere il contrasto tra i principi della pubblica amministrazione e quelli sulla remunerazione del capitale investito, come da esito referendario del 2011.
12. 5. (ex 12. 4.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
fisco;.
12. 6. (ex 12. 7.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
agricoltura.
12. 7. (ex 12. 8.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
piccole e medie imprese.
12. 8. (ex 12. 9.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
salute;.
12. 9. (ex 12. 10.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
beni culturali, paesaggistici e ambientali;.
12. 10. (ex 12. 11.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
ambiente;.
12. 11. (ex 12. 12.) Invernizzi.

  Al comma 2, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) revisione della legislazione in materia di servizio idrico integrato e di servizi pubblici locali che dia piena attuazione agli esiti del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011.
12. 12. (ex 12. 3.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 4, terzo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
12. 13. (ex 12. 5.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

A.C. 3098-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 13.
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

  1. I decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa sono adottati, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:
   a) previsione nelle procedure concorsuali pubbliche di meccanismi di valutazione finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale acquisita da coloro che hanno avuto rapporti di lavoro flessibile con le amministrazioni pubbliche, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici e ferma restando, comunque, la garanzia di un adeguato accesso dall'esterno;
   a-bis) previsione di prove concorsuali che privilegino l'accertamento della capacità dei candidati di utilizzare e applicare a problemi specifici e casi concreti nozioni teoriche, con possibilità di svolgere unitariamente la valutazione dei titoli e le prove concorsuali relative a diversi concorsi;
   b) svolgimento dei concorsi, per tutte le amministrazioni pubbliche, in forma centralizzata o aggregata, in ambiti territoriali sufficientemente ampi da garantire adeguate partecipazione ed economicità delle svolgimento della procedura concorsuale, e con applicazione di criteri di valutazione uniformi, per assicurare omogeneità qualitativa e professionale in tutto il territorio nazionale per funzioni equivalenti; revisione delle modalità di espletamento degli stessi, in particolare con la predisposizione di strumenti volti a garantire l'effettiva segretezza dei temi d'esame fino allo svolgimento delle relative prove, di misure di pubblicità sui temi di concorso e di forme di preselezione dei componenti delle commissioni; gestione dei concorsi per il reclutamento del personale degli enti locali a livello provinciale; definizione di limiti assoluti e percentuali, in relazione al numero dei posti banditi, per gli idonei non vincitori; riduzione dei termini di validità delle graduatorie; per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e aventi graduatorie in vigore alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, in attuazione dell'articolo 1, commi 424 e 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate esclusivamente all'assunzione dei vincitori di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;
   b-bis) previsione dell'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di altre lingue, quale requisito di partecipazione al concorso o titolo di merito valutabile dalle commissioni giudicatrici, secondo modalità definite dal bando anche in relazione ai posti da coprire;
   b-ter) con riferimento all'espletamento delle procedure di selezione per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, previsione dell'accorpamento delle strutture responsabili dell'organizzazione delle attività concorsuali, con adeguate garanzie di indipendenza e di competenza in materie di risorse umane e di metodologie di selezione, con possibile organizzazione dei concorsi su base territoriale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   b-quater) valorizzazione del titolo di dottore di ricerca, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge 3 luglio 1998, n. 210, e dall'articolo 17, comma 111, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni;
   c) introduzione di un sistema informativo nazionale, finalizzato alla formulazione di indirizzi generali e di parametri di riferimento in grado di orientare la programmazione delle assunzioni anche in relazione agli interventi di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; rafforzamento della funzione di coordinamento e di controllo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione alle assunzioni del personale appartenente alle categorie protette;
   d) attribuzione, con le risorse attualmente disponibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, all'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di funzioni di supporto tecnico ai fini dell'attuazione delle lettere c) ed e) del presente comma, delle funzioni di controllo sull'utilizzo delle prerogative sindacali, nonché di funzioni di supporto tecnico alle amministrazioni rappresentate nelle funzioni di misurazione e valutazione della performance e nelle materie inerenti alla gestione del personale, previa stipula di apposite convenzioni, e rafforzamento della funzione di assistenza ai fini della contrattazione integrativa; concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa, revisione del relativo sistema dei controlli e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa; definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa anche al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito e la parità di trattamento tra categorie omogenee, nonché di accelerare le procedure negoziali;
   e) rilevazione delle competenze dei lavoratori pubblici;
   f) riorganizzazione delle funzioni in materia di accertamento medico-legale sulle assenze dal servizio per malattia dei dipendenti pubblici, al fine di garantire l'effettività del controllo, con attribuzione all'Istituto nazionale della previdenza sociale della relativa competenza e delle risorse attualmente impiegate dalle amministrazioni pubbliche per l'effettuazione degli accertamenti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per la quantificazione delle predette risorse finanziarie e per la definizione delle modalità d'impiego del personale medico attualmente adibito alle predette funzioni, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e con la previsione del prioritario ricorso alle liste di cui all'articolo 4, comma 10-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni;
   g) definizione di obiettivi di contenimento delle assunzioni, differenziati in base agli effettivi fabbisogni;
   h) disciplina delle forme di lavoro flessibile, con individuazione di limitate e tassative fattispecie, caratterizzate dalla compatibilità con la peculiarità del rapporto di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e con le esigenze organizzative e funzionali di queste ultime, anche al fine di prevenire il precariato;
   i) previsione della facoltà, per le amministrazioni pubbliche, di promuovere il ricambio generazionale mediante la riduzione su base volontaria e non revocabile dell'orario di lavoro e della retribuzione del personale in procinto di essere collocato a riposo, garantendo, attraverso la contribuzione volontaria ad integrazione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, la possibilità di conseguire l'invarianza della contribuzione previdenziale, consentendo nel contempo, nei limiti delle risorse effettivamente accertate a seguito della conseguente minore spesa per retribuzioni, l'assunzione anticipata di nuovo personale, nel rispetto della normativa vigente in materia di vincoli assunzionali. Il ricambio generazionale di cui alla presente lettera non deve comunque determinare nuovi o maggiori oneri a carico degli enti previdenziali e delle amministrazioni pubbliche;
   l) progressivo superamento della dotazione organica come limite alle assunzioni fermi restando i limiti di spesa anche al fine di facilitare i processi di mobilità;
   m) semplificazione delle norme in materia di valutazione dei dipendenti pubblici, di riconoscimento del merito e di premialità, nonché dei relativi soggetti e delle relative procedure; sviluppo di sistemi distinti per la misurazione dei risultati raggiunti dall'organizzazione e dei risultati raggiunti dai singoli dipendenti; potenziamento dei processi di valutazione indipendente del livello di efficienza e qualità dei servizi e delle attività delle amministrazioni pubbliche e degli impatti da queste prodotti, anche mediante il ricorso a standard di riferimento e confronti; riduzione degli adempimenti in materia di programmazione anche attraverso una maggiore integrazione con il ciclo di bilancio; coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; previsione di forme di semplificazione specifiche per i diversi settori della pubblica amministrazione;
   n) introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l'esercizio dell'azione disciplinare;
   o) rafforzamento del principio di separazione tra indirizzo politico-amministrativo e gestione e del conseguente regime di responsabilità dei dirigenti, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale;
   p) razionalizzazione dei flussi informativi dalle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni centrali e concentrazione degli stessi in ambiti temporali definiti;
   q) riconoscimento alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano della potestà legislativa in materia di lavoro del proprio personale dipendente, nel rispetto della disciplina nazionale sull'ordinamento del personale alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, come definita anche dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dei princìpi di coordinamento della finanza pubblica, anche con riferimento alla normativa volta al contenimento del costo del personale, nonché dei rispettivi statuti speciali e delle relative norme di attuazione. Dalle disposizioni di cui alla presente lettera non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
   r) al fine di garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte delle amministrazioni pubbliche con più di 200 dipendenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di un responsabile dei processi di inserimento, definendone i compiti con particolare riferimento alla garanzia dell'accomodamento ragionevole di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216; previsione dell'obbligo di trasmissione annuale da parte delle amministrazioni pubbliche al Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione e al Ministro del lavoro e delle politiche sociali oltre che al centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di una successiva dichiarazione relativa a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle amministrazioni pubbliche, nonché previsione di adeguate sanzioni per il mancato invio della suddetta dichiarazione, anche in termini di avviamento numerico di lavoratori con disabilità da parte del centro per l'impiego territorialmente competente.

  1-bis. Le deleghe di cui all'articolo 9 e al presente articolo possono essere esercitate congiuntamente mediante l'adozione di uno o più decreti legislativi secondo la procedura di cui all'articolo 12, purché i decreti siano adottati entro il termine di cui all'articolo 9, comma 1.
  1-ter. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, della legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, dopo le parole: «titolo gratuito e» sono inserite le seguenti: «, per gli incarichi dirigenziali e direttivi,».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1)
Al fine di favorire processi di mobilità intercompartimentale fra tutti i comparti di contrattazione del personale delle pubbliche amministrazioni e verso i ruoli dell'amministrazione civile della Polizia di Stato, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile, semplificare le procedure di mobilità esterna per i dipendenti che fanno domanda di trasferimento sia tra le amministrazioni appartenenti allo stesso comparto di contrattazione sia tra amministrazioni appartenenti a comparti differenti, nel rispetto del livello economico di inquadramento e dell'anzianità maturata dal dipendente nell'amministrazione di provenienza e delle specifiche ed eventuali abilitazioni del profilo professionale di provenienza e di destinazione; prevedere che la Scuola superiore della pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica utilizzi le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, predisponendo percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni la cui domanda di trasferimento sarà accolta.
13. 1. (ex 13. 10.) Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere la seguente:
   a.1) introduzione del contratto di apprendistato professionalizzante di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167; possibilità per le singole amministrazioni di predisporre il piano di formazione individuale prevedendo che la formazione obbligatoria pubblica, non superiore a 80 ore, venga espletata secondo modalità stabilite dal Ministro per la pubblica amministrazione sentite le organizzazioni sindacali rappresentative; definizione delle modalità di assunzione con contratto di apprendistato nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
13. 2. (ex 13. 12.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1)
riconoscimento, in prima applicazione, del ruolo dirigenziale a chi abbia svolto le funzioni dirigenziali per almeno un triennio, con valutazioni positive ed abbia avuto accesso alle stesse in possesso di laurea magistrale e a seguito di procedura selettiva.
13. 3. (ex 13. 1.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a-bis), premettere le parole: soppressione di requisiti e prescrizioni aventi ad oggetto il voto del titolo di studio richiesto per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni relativi ai profili professionali fino all'ottava qualifica funzionale;
13. 4. Sibilia, Vacca, D'Uva, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: svolgimento dei concorsi fino a: funzioni equivalenti con le seguenti: unificazione a livello nazionale e territoriale dei concorsi pubblici per profili professionali comuni;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   lettera d):
   sopprimere le parole: concentrazione delle sedi di contrattazione integrativa
   sopprimere le parole:; definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa fino alle parole: categorie omogenee;
   lettera h), aggiungere, in fine, le parole: con previsione nei CCNL di idonee misure che ne scoraggino l'utilizzo per le funzioni proprie delle amministrazioni;
   sostituire la lettera i), con le seguenti:
   i) favorire il rinnovamento occupazionale nelle pubbliche amministrazioni, anche mediante incentivi di carattere previdenziale per il personale in uscita;
   i-bis) revisione della disciplina del lavoro nelle pubbliche amministrazioni, nell'ottica del perseguimento della convergenza fra lavoro pubblico e lavoro privato, limitando la inderogabilità delle disposizioni di legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali, e riequilibrando conseguentemente il rapporto fra legge e contratto collettivo; affidamento alla contrattazione collettiva nazionale della definizione di un rinnovato sistema di relazioni sindacali, e di ambiti di intervento; promozione, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla retribuzione accessoria dei dipendenti, di sistemi premiali per le amministrazioni che si impegnino nella realizzazione di progetti di innovazione di servizi.;
   lettera m), dopo le parole: semplificazione delle norme in materia di valutazione, aggiungere le seguenti: attraverso appositi atti di indirizzo per la contrattazione;
   lettera o) aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la responsabilità patrimoniale degli organi preposti all'indirizzo politico e di controllo.
13. 5. (ex 13. 135.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: centralizzata o aggregata aggiungere le seguenti: con effettuazione delle prove.
13. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: in vigore fino alla fine della lettera con le seguenti: concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;.
*13. 6. (ex *13. 11.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: in vigore fino alla fine della lettera con le seguenti: concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge;.
*13. 7. (ex *13. 126.) Marroni, Paola Boldrini, Carrescia, Patriarca, Tino Iannuzzi, Valeria Valente, Manfredi, Fregolent, Rostellato, Miccoli, Sgambato, Tidei, Piccione.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: in vigore fino alla fine della lettera con le seguenti: concorsuali per l'accesso dall'esterno in vigore o in corso di autorizzazione alla data di approvazione dello schema di decreto legislativo di cui al presente comma, nel rispetto dei limiti di finanza pubblica, l'introduzione di norme transitorie finalizzate all'assunzione dei vincitori e degli idonei di concorsi pubblici, le cui graduatorie siano state approvate e pubblicate entro la data di entrata in vigore della presente legge.
*13. 8. (ex *13. 68.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b.1)
prevedere, a decorrere dall'anno 2016 una sessione negoziale presso l'ARAN, al fine di procedere al rinnovo per la parte normativa ed economica del contratto del pubblico impiego, con riferimento al personale di cui all'articolo 2, comma 2 e articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. Si dà luogo altresì alla medesima sessione negoziale per il personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
13. 9. (ex 13. 5.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
per esigenze di contrasto alla criminalità e sicurezza del territorio, anche al fine di consentire un rapido rafforzamento del contingente del comparto sicurezza, prima di procedere all'indizione di nuove prove concorsuali, prevedere l'applicazione e l'estensione della norma di cui all'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche al comparto sicurezza e difesa, relativamente agli idonei delle graduatorie vigenti e approvate, a partire dal 1o gennaio 2013, in deroga alle disposizioni speciali dei rispettivi ordinamenti. A tal fine, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della presente legge, il Ministro dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, disposizioni per modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato sui giochi ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita al fine di conseguire un corrispondente maggior gettito, corrispondente a 100 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2016 per le maggiori spese derivanti dalle presenti disposizioni.
13. 10. (ex 13. 17.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.
(Inammissibile)

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
prevedere il divieto per le amministrazioni pubbliche di bandire concorsi per il reclutamento di personale nel periodo elettorale intercorrente tra il giorno dello scioglimento del Senato e della Camera dei deputati ovvero dallo scioglimento delle assemblee legislative regionali e comunali fino alla conclusione delle votazioni.
13. 11. (ex 13. 16.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b.1)
superamento del voto di laurea quale requisito minimo, ferma restando la possibilità di indicare il conseguimento della laurea come requisito necessario per l'ammissione al concorso;
13. 12. (ex 13. 38.) Marco Meloni, Ghizzoni.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis)
soppressione del requisito del voto minimo di laurea per la partecipazione ai concorsi per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni;.
13. 12.(Testo modificato nel corso della seduta). (ex 13. 38.) Marco Meloni, Ghizzoni.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera b-ter);
13. 700. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:
   d) rafforzamento della funzione di assistenza alle amministrazioni pubbliche dell'Agenzia di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche ai fini della contrattazione integrativa, e definizione dei termini e delle modalità di svolgimento dell'attività di consulenza; revisione del sistema dei controlli sulla contrattazione collettiva e potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa.
13. 13. (ex 13. 31.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: potenziamento degli strumenti di monitoraggio sulla stessa, aggiungere le seguenti:, prevedendo anche il coinvolgimento preventivo della Corte dei conti.
13. 15. (ex 13. 59.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: definizione dei termini e delle modalità di svolgimento della funzione di consulenza in materia di contrattazione integrativa, aggiungere le seguenti: definizione delle aree della contrattazione collettiva nazionale in numero non superiore a sei, anche tenendo conto delle nuove definizioni di pubblica amministrazione di cui all'articolo 8 e dell'istituzione dei ruoli di cui alla presente legge.
13. 14. (ex 13. 2.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: definizione delle materie fino alla fine della lettera, con le seguenti: favorendo il preventivo confronto con le parti firmatarie il contratto nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale,

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-Funzione Pubblica contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva”.
13. 16. (ex 13. 13.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: definizione delle materie escluse fino alla fine della lettera, con le seguenti: favorendo il preventivo confronto con i sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale sui temi di maggiore rilevanza qualitativa e quantitativa rispetto al contenuto degli orientamenti applicativi richiesti e precisando che in ogni caso l'orientamento espresso non costituisce interpretazione autentica del contratto nazionale né esime dalla responsabilità ed autonomia gestionale dirigenziale.
13. 17. (ex 13. 136.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: definizione delle materie escluse dalla contrattazione integrativa, con le seguenti: definizione delle materie rimesse alla contrattazione collettiva, sia quadro, sia nazionale, sia integrativa.
13. 18. (ex 13. 3.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
13. 19. (ex 13. 6.) Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) prevedere che, con riguardo ai «Diritti e prerogative sindacali nei luoghi di lavoro» di cui all'articolo 42, comma 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'esercizio della contrattazione collettiva integrativa, la rappresentanza unitaria del personale integrata ai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale del comparto, sia estesa anche alle organizzazioni «rappresentative».
13. 20. (ex 13. 18.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Chimienti, Tripiedi, Dall'Osso.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) revisione e complessiva semplificazione della disciplina dei fondi destinati alla retribuzione accessoria del personale dei comparti delle diverse amministrazioni.
13. 21. (ex 13. 133.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*13. 22. (ex **13. 138.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in attuazione di quanto stabilito e in applicazione dei criteri stabiliti dall'articolo 5, comma 2, decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
*13. 23. (ex **13. 14.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis)
a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c), n. 3) della presente legge.
13. 24. (ex 13. 7.) Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c-bis) della presente legge.
13. 25. (ex *13. 85.) Piccione.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) a previsione di modalità di formazione per il personale degli enti locali coerenti con le modalità individuate in attuazione dall'articolo 9 comma 1, lettera c-bis della presente legge.
13. 26. (ex *13. 134.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis) estendere al personale del comparto della Polizia dello Stato ad ordinamento civile, ai fini delle pari opportunità, le norme del pubblico impiego, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in quanto compatibili.
13. 27. (ex 13. 9.) Ciprini, Lombardi, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: con la previsione del con le seguenti: fermo restando il.
13. 28. (ex 13. 149.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
13. 29. (ex 13. 55.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) per garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro di persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (centrali e locali), sentita la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, avente il fine di:
    1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi di legge di cui sopra;
    2) prevedere interventi straordinari per gli accomodamenti ragionevoli, di cui all'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, introdotto dall'articolo 9 della legge 9 agosto 2013, n. 99;
    3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, ai Ministeri della semplificazione e della pubblica amministrazione e del lavoro e delle politiche sociali oltre che al Centro per l'impiego territorialmente competente, non solo della comunicazione relativa alle scoperture di posti riservati ai lavoratori disabili, ma anche di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi assunzionali delle pubbliche amministrazioni.
13. 30. (ex 13. 60.) Gribaudo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Coccia, Carnevali.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) per garantire un'efficace integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, previsione della nomina, da parte del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di una Consulta nazionale, composta da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche (centrali e territoriali), sentita la Conferenza Unificata Stato regioni e autonomie locali, dei sindacati maggiormente rappresentativi e delle associazioni di categoria, avente il compito di:
    1) elaborare piani per ottemperare agli obblighi derivanti dalla legge 12 marzo 1999, n. 68;
    2) prevedere interventi straordinari per l'adozione degli accomodamenti ragionevoli, nei luoghi di lavoro previsti dall'articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216;
    3) monitorare e controllare l'obbligo di trasmissione annuale da parte delle pubbliche amministrazioni alla Consulta, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché al Centro per l'impiego territorialmente competente, della comunicazione relativa ai posti riservati ai lavoratori disabili, non coperti e di un programma relativo a tempi e modalità di copertura della quota di riserva prevista dalla normativa vigente, nel rispetto dei vincoli normativi in materia di assunzioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
13. 30.(Testo modificato nel corso della seduta). (ex 13. 60.) Gribaudo, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Di Salvo, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gnecchi, Gregori, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Tinagli, Zappulla, Coccia, Carnevali.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis) istituzione di una sede permanente di confronto fra rappresentanti del Governo, delle regioni e degli enti locali e, per quanto di competenza, dell'ARAN, al fine di garantire interpretazioni corrette, appropriate e basate sulla piena conoscenza dei rispettivi ordinamenti, con riferimento alle disposizioni normative riguardanti il personale delle regioni, del servizio sanitario nazionale e degli enti locali.
13. 31. (ex 13. 32.) Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
13. 32. (ex 13. 56.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) disciplina delle forme di lavoro flessibile; promozione delle misure di flessibilità oraria tra dipendenti, che possono determinare liberamente l'inizio e il termine dell'orario di lavoro giornaliero, nell'ambito di una fascia di presenza obbligatoria, compatibilmente con le esigenze organizzative del servizio, presso cui prestano lavoro; introduzione forme di lavoro di gruppo per obiettivi, con organizzazione e tempi lasciati alla libera scelta discrezionale dei lavoratori, nell'ambito di una fascia temporale prestabilita; ricorso a forme di flessibilità dell'orario, funzionali alle esigenze di cura personale e/o familiare dei lavoratori, attraverso la cessione in tutto o in parte tra lavoratori dipendenti delle ferie e dei riposi compensativi, previsti dalla disciplina della banca ore del contratto collettivo, in favore del lavoratore affetto da patologie gravi proprie o del figlio, che necessiti di usufruirne, avendo esaurito i permessi previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104.
13. 33. (ex 13. 26.) Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: disciplina, aggiungere le seguenti: nel rispetto del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dalla disciplina generale applicabile al lavoro privato.
*13. 34. (ex *13. 15.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera h), dopo la parola: disciplina, aggiungere le seguenti: nel rispetto del ruolo riconosciuto alla contrattazione collettiva dalla disciplina generale applicabile al lavoro privato.
*13. 35. (ex *13. 139.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis) valorizzare il merito, incentivare la produttività e migliorare la prestazione lavorativa, dei dipendenti, attraverso soluzioni alternative alla retribuzione in denaro delle prestazione accessorie, prevedendo corrispondenti forme di benefit consistenti in erogazioni di beni e servizi da determinarsi annualmente dai singoli enti pubblici aderenti, incentivanti la spesa per l'acquisto di beni e servizi made in Italy, nonché lo sviluppo del turismo a livello regionale;.
13. 36. (ex 13. 8.) Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) allineamento dei limiti ordinamentali di carattere generale previsti per il collocamento a riposo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche all'età prevista per la maturazione dei requisiti previsti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e riconoscimento per le lavoratrici in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto di proseguire, in ogni caso, il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;.
13. 37. (ex 13. 54.) Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Rizzetto, Polverini, Placido, Tripiedi, Sannicandro, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Scotto, Zaratti, Zaccagnini.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso l'abolizione dell'obbligo di permanenza quinquennale nella sede di prima destinazione di cui all'articolo 35, comma 5-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni;.
13. 38. (ex 13. 107.) Pinna.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: semplificazione fino a: premialità con le seguenti: revisione della disciplina di valutazione dei dipendenti pubblici, attraverso l'attivazione di un processo virtuoso di identificazione di metodologie, competenze e criteri idonei a valorizzare il merito, attraverso il riconoscimento di premialità;.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, dopo le parole: singoli dipendenti aggiungere le seguenti: che tengano conto della qualità del lavoro prestato, dei risultati ottenuti in termini di efficienza e delle responsabilità assunte.
13. 39. (ex 13. 104.) Antimo Cesaro, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: ciclo di bilancio aggiungere le seguenti: e l'integrazione del ciclo della performance con gli strumenti ed i processi relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
13. 40. (ex 13. 35.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: coordinamento della disciplina in materia di valutazione e controlli interni; con le seguenti: riordino della disciplina in materia di valutazione e controlli interni prevedendo la istituzione di organismi autonomi e indipendenti composti da soggetti esterni alle amministrazioni e dotati di specifici requisiti di professionalità e indipendenza;.
13. 41. (ex 13. 71.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ; integrazione delle attività di valutazione con la formazione; marcata competenza degli organismi di valutazione nel supporto alla definizione degli obiettivi; previsione che gli organismi di valutazione, scelti con criteri comparativi e selettivi ad evidenza pubblica tra soggetti giuridici e professionisti ed esperti di comprovata esperienza e competenza, abbiano una durata quadriennale, rinnovabile, a prescindere dal mandato degli organi di Governo, e possano essere revocati in caso di grave inadempienza;.
13. 42. (ex 13. 128.) Ottobre.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) ampliamento dei termini di prescrizione dell'accertamento della responsabilità patrimoniale degli amministratori e dei dipendenti della pubblica amministrazione, prevedendo un termine minimo di prescrizione non inferiore a 10 anni;”.
13. 43. (ex 13. 27.) Pesco, Villarosa, Alberti, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   n-bis) previsione per i dipendenti pubblici, anche con riferimento al personale dipendente degli organi costituzionali, della magistratura ordinaria ed amministrativa e delle Autorità amministrative indipendenti, che in caso di comando, ovvero in posizione di fuori ruolo, presso altra amministrazione non possano godere di indennità ulteriori rispetto al trattamento economico di provenienza.
13. 44. (ex 13. 75.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
13. 45. (ex 13. 29.) Pesco, Villarosa, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole:, attraverso l'esclusiva imputabilità agli stessi della responsabilità amministrativo-contabile per l'attività gestionale con le seguenti: e degli organi di indirizzo politico amministrativo.
13. 46. (ex 13. 28.) Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: individuando criteri generali che distinguano tra gli atti di gestione che appartengono alla competenza esclusiva di uffici amministrativi e tecnici e gli atti che comportano esercizio di poteri di indirizzo da parte di organi di vertice politico od elettivi;.
13. 47. (ex 13. 57.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera q).
*13. 48. (ex *13. 51.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1 sopprimere la lettera q).
*13. 49. (ex *13. 51.) Alfreider, Gebhard, Plangger, Schullian, Ottobre, Dellai.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) al comma 1-bis dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di mancata regolamentazione, da parte della contrattazione collettiva, delle modalità di fruizione del congedo parentale su base oraria, ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria. La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero. Ai fini dell'esercizio del diritto di congedo parentale su base oraria, il genitore è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare con un termine non inferiore a 2 giorni».
13. 50. (ex 13. 19.) Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) al comma 4 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «con adeguata motivazione e per un valore comunque non superiore al 5 per cento del punteggio massimo complessivo attribuibile».
13. 51. (ex 13. 24.) Molteni.

  Al comma 1, dopo la lettera r), aggiungere la seguente:
   r-bis) L'articolo 42-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 si interpreta nel senso che è applicabile anche al personale di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
13. 52. (ex 13. 22.) Molteni.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) semplificazione delle norme e delle procedure in materia di contrattazione collettiva con eventuale revisione del numero e della composizione delle aree e dei comparti in cui è organizzato il lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;”.
13. 53. (ex 13. 73.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) al fine di ridurre la disuguaglianza salariale nell'ambito della disciplina in materia di rapporti di lavoro autonomo o dipendente con amministrazioni pubbliche, promuovere l'introduzione del rapporto salariale 1 a 12 quale principio universale di collegamento tra i trattamenti economici annui onnicomprensivi più bassi e quelli più alti erogati dalle amministrazioni pubbliche;”.
13. 54. (ex 13. 146.) Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) previsione, nell'ambito della disciplina dei rapporti di lavoro di pubblico impiego, per i dirigenti e gli amministratori sottoposti ad indagine per reati la cui condotta del soggetto è funzionalmente legata alla pubblica amministrazione:
    1) di un meccanismo di sospensione dell'erogazione di ogni forma di incentivo, compenso variabile o indennità di fine mandato o di rapporto. La sospensione dell'erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera cessa al momento del deposito della sentenza definitiva;
    2) di un espresso divieto di erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera in caso di sentenza di condanna definitiva.
13. 55. (ex 13. 144.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) revisione della disciplina specifica del lavoro pubblico, eliminando le disposizioni speciali di deroga al rapporto di lavoro subordinato che siano in contrasto coi principi di parità di trattamento e di gestione flessibile del rapporto di lavoro e che siano compatibili coi principi di trasparenza e buon andamento delle amministrazioni; a questo stesso scopo riequilibrare il rapporto legge-contratto collettivo limitando la funzione inderogabile della legge ai soli istituti direttamente derivanti da vincoli costituzionali, comunitari o internazionali; affidare alla contrattazione collettiva nazionale la funzione di definire procedure partecipative individuando le specifiche competenze per aree tematiche ampie di valenza organizzativa con effetti sulle condizioni di lavoro e che evitino la sovrapposizione di materie tra partecipazione e contrattazione; promuovere, anche con effetti sulla retribuzione di risultato dei dirigenti e sulla composizione del fondo per la retribuzione accessoria dei dipendenti, iniziative di ammodernamento di progetto, servizio o processo che individuino ed eliminino sacche di spesa improduttiva.
13. 56. (ex 13. 137.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) definizione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con amministrazioni pubbliche, stabilendo come parametro massimo di riferimento l'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;”.
13. 57. (ex 13. 145.) Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Le disposizioni dei decreti legislativi per il riordino della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ivi incluse le norme sulla dirigenza pubblica, entrano in vigore solo a seguito del riordino degli istituti retributivi da definire in sede di contrattazione collettiva nazionale. Al fine di consentire tale riordino, i decreti legislativi definiscono con efficacia immediata le nuove Aree di Contrattazione”.
13. 58. (ex 13. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Sopprimere il comma 1-ter.
13. 59. Baroni, Grillo, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Di Vita.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo, sono premesse le parole: «Oltre il limite di una quota pari al dieci per cento degli incarichi di studio e di consulenza complessivamente conferiti da ciascuna Amministrazione,»;
   b) al secondo periodo, le parole: «Alle suddette» sono sostituite dalle seguenti: «Alle stesse» e dopo le parole: «medesimi soggetti» sono inserite le seguenti: «, oltre lo stesso limite,»;
   c) al terzo periodo, le parole: «Incarichi e collaborazioni sono consentiti» sono sostituite dalle seguenti: «Oltre i limiti stabiliti dal presente comma, il conferimento di incarichi, cariche e consulenze è consentito» e dopo le parole: «titolo gratuito e» sono inserite le seguenti: «, per gli incarichi dirigenziali e direttivi,»;
   d) al quarto periodo, le parole: «Devono essere» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui al terzo periodo, devono essere comunque»;
   e) dopo il quarto periodo è inserito il seguente: «Nei casi compresi nei limiti percentuali disposti dal presente comma ogni incarico può essere conferito solo a condizione che l'interessato non abbia già prestato attività, a qualsiasi titolo, presso l'amministrazione che lo conferisce.»
13. 60. Causi.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: il terzo periodo è sostituito con i seguenti: «Gli incarichi e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.»
13. 61. Sanga, Taricco, Borghi.

  Al comma 1-ter, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: il terzo periodo è sostituito con i seguenti: «Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferme restando le gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione.»
13. 61.(Testo modificato nel corso della seduta). Sanga, Taricco, Borghi.
(Approvato)

  Al comma 1-ter, sostituire le parole da: dopo le parole fino alla fine del comma, con le seguenti: è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dall'ambito di applicazione della presente norma gli incarichi in organi di amministrazione e di governo, di enti, società o gestioni pubbliche associate, svolti a titolo gratuito, qualora designati da comuni con popolazione uguale o inferiore a 5000 abitanti o da unioni o assemblee nelle quali enti di detta dimensione siano in prevalenza.»
13. 62. Taricco.

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis. 1. All'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma è sostituito dal seguente:
  «Gli impiegati civili di ruolo e non di ruolo e gli operai sono collocati a riposo al compimento del requisito anagrafico previsto per l'accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo il loro diritto di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite di età fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, non oltre il settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni. Le dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto hanno, in ogni caso, il diritto di proseguire il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
  2. All'articolo 12 della legge 20 marzo 1975, n. 70, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
  «d) per collocamento a riposo dal primo giorno del mese successivo a quello del compimento del requisito anagrafico è previsto l'accesso alla pensione di vecchiaia ai sensi dell'articolo 24, comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2001, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, salvo il diritto del dipendente di proseguire il rapporto di lavoro oltre tale limite di età fino al raggiungimento dei requisiti minimi per l'accesso al pensionamento, non oltre il settantesimo anno di età, fatti salvi gli adeguamenti alla speranza di vita, previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni.»;
   b) dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «Le dipendenti in possesso dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia del diritto hanno, in ogni caso, il diritto di proseguire il proprio rapporto di lavoro fino agli stessi limiti di età previsti per gli uomini, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198».
13. 01. (ex 13. 02.) Gnecchi, Albanella, Baruffi, Boccuzzi, Casellato, Damiano, Dell'Aringa, Faraone, Cinzia Maria Fontana, Giacobbe, Gregori, Gribaudo, Incerti, Maestri, Martelli, Miccoli, Paris, Giorgio Piccolo, Rotta, Simoni, Zappulla, Roberta Agostini.
(Inammissibile)

A.C. 3098-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.
(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).

  1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche è adottato al fine prioritario di assicurare la chiarezza della disciplina, la semplificazione normativa e la tutela e promozione della concorrenza, con particolare riferimento al superamento dei regimi transitori, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:
   a) distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte, agli interessi pubblici di riferimento, alla misura e qualità della partecipazione e alla sua natura diretta o indiretta, alla modalità diretta o mediante procedura di evidenza pubblica dell'affidamento, nonché alla quotazione in borsa o all'emissione di strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, e individuazione della relativa disciplina, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa;
   b) ai fini della razionalizzazione e riduzione delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali o di ambiti strategici per la tutela di interessi pubblici rilevanti, quale la gestione di servizi di interesse economico generale; applicazione dei princìpi della presente lettera anche alle partecipazioni pubbliche già in essere;
   c) precisa definizione del regime delle responsabilità degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate;
   d) definizione, al fine di assicurare la tutela degli interessi pubblici, la corretta gestione delle risorse e la salvaguardia dell'immagine del socio pubblico, dei requisiti e della garanzia di onorabilità dei candidati e dei componenti delle società e della composizione e dei criteri di nomina degli organi di controllo societario al fine di garantirne l'autonomia rispetto agli enti proprietari;
   e) razionalizzazione dei criteri pubblicistici per gli acquisti e il reclutamento del personale, per i vincoli alle assunzioni e le politiche retributive, finalizzati al contenimento dei costi, tenendo conto delle distinzioni di cui alla lettera a) e introducendo criteri di valutazione oggettivi, rapportati al valore anche economico dei risultati; previsione che i risultati economici positivi o negativi ottenuti assumano rilievo ai fini del compenso economico variabile degli amministratori;
   f) promozione della trasparenza e dell'efficienza attraverso l'unificazione, la completezza e la massima intelligibilità dei dati economico-patrimoniali e dei principali indicatori di efficienza, nonché la loro pubblicità e accessibilità;
   g) attuazione dell'articolo 151, comma 8, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di consolidamento delle partecipazioni nei bilanci degli enti proprietari;
   h) eliminazione di sovrapposizioni tra regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di disciplina e controllo;
   i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo con eventuale commissariamento;
   l) regolazione dei flussi finanziari, sotto qualsiasi forma, tra amministrazione pubblica e società partecipate secondo i criteri di parità di trattamento tra imprese pubbliche e private e operatore di mercato;
   m) con riferimento alle società partecipate dagli enti locali:
    1) per le società che gestiscono servizi strumentali e funzioni amministrative, definizione di criteri e procedure per la scelta del modello societario e per l'internalizzazione nonché di procedure, limiti e condizioni per l'assunzione, la conservazione e la razionalizzazione di partecipazioni, anche in relazione al numero dei dipendenti, al fatturato e ai risultati di gestione;
    2) per le società che gestiscono servizi pubblici di interesse economico generale, individuazione di un numero massimo di esercizi con perdite di bilancio che comportino obblighi di liquidazione delle società, nonché definizione, in conformità con la disciplina dell'Unione europea, di criteri e strumenti di gestione volti ad assicurare il perseguimento dell'interesse pubblico e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, anche attraverso la disciplina dei contratti di servizio e delle carte dei diritti degli utenti e attraverso forme di controllo sulla gestione e sulla qualità dei servizi;
    3) rafforzamento delle misure volte a garantire il raggiungimento di obiettivi di qualità, efficienza, efficacia ed economicità, anche attraverso la riduzione dell'entità e del numero delle partecipazioni e l'incentivazione dei processi di aggregazione, intervenendo sulla disciplina dei rapporti finanziari tra ente locale e società partecipate nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e al fine di una maggior trasparenza;
    4) promozione della trasparenza mediante pubblicazione, nel sito internet degli enti locali e delle società partecipate interessati, dei dati economico-patrimoniali e di indicatori di efficienza, sulla base di modelli generali che consentano il confronto, anche ai fini del rafforzamento e della semplificazione dei processi di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche partecipanti e delle società partecipate;
    4-bis) introduzione di un sistema sanzionatorio per la mancata attuazione dei princìpi di razionalizzazione di cui all'articolo 1, comma 611, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, basato sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato alle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni in materia;
    5) introduzione di strumenti, anche contrattuali, volti a favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di ristrutturazione e privatizzazione relativi alle società partecipate.
    5-bis) ai fini del rafforzamento del sistema dei controlli interni previsti dal testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, revisione degli obblighi di trasparenza e di rendicontazione delle società partecipate nei confronti degli enti locali soci, attraverso specifici flussi informativi che rendano analizzabili e confrontabili i dati economici e industriali del servizio, gli obblighi di servizio pubblico imposti e gli standard di qualità, per ciascun servizio o attività svolta dalle società medesime nell'esecuzione dei compiti affidati, anche attraverso l'adozione e la predisposizione di appositi schemi di contabilità separata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Riordino della disciplina delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche).

  Sopprimerlo.
* 14. 1. (ex *14. 80.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Sopprimerlo.
*14. 2. (ex *14. 13.) Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
14. 3. (ex 14. 12.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: distinzione tra tipi di società in relazione alle attività svolte aggiungere le seguenti:, alle modalità di affidamento dei servizi;

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole:, nonché al principio di neutralità degli assetti proprietari di cui all'articolo 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, con riferimento alle società titolari di affidamenti di servizi all'esito di procedure conformi ai principi ed alle disposizioni previsti dall'ordinamento europeo.
14. 4. (ex 14. 1.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: interessi pubblici di riferimento, aggiungere le seguenti: al tipo di controllo svolto dall'ente pubblico che usufruisce dei servizi.
14. 5. (ex 14. 11.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole:, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa.
* 14. 6. (ex *14. 39.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole:, anche in base al principio di proporzionalità delle deroghe rispetto alla disciplina privatistica, ivi compresa quella in materia di organizzazione e crisi d'impresa.
*14. 7. (ex *14. 82.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
14. 8. (ex 14. 35.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e riduzione fino alla fine della lettera, con le seguenti: delle partecipazioni pubbliche secondo criteri di efficienza, efficacia, economicità e indispensabilità per il perseguimento dell'interesse pubblico per assenza di alternative sul mercato, ridefinizione della disciplina, delle condizioni e dei limiti per la costituzione di società, l'assunzione e il mantenimento di partecipazioni societarie da parte di amministrazioni pubbliche entro il perimetro dei compiti istituzionali e della tutela di interessi pubblici rilevanti.
14. 9. (ex 14. 63.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: e riduzione con le seguenti: del sistema.
14. 10. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: efficacia ed economicità, aggiungere le seguenti: e della riduzione del numero complessivo delle partecipazioni societarie delle amministrazioni pubbliche,.
14. 11. (ex 14. 41.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: ridefinizione con la seguente: armonizzazione.
14. 12. (ex 14. 10.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
definizione del regime delle responsabilità degli amministratori, dei dipendenti e degli organi di gestione e controllo delle società partecipate da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici devolvendo, in particolare, alla giurisdizione della Corte dei conti la potestà cognitiva per tutte le ipotesi di illeciti gestionali, eccetto soltanto quelle riguardanti società con azioni quotate in mercati regolamentati, con partecipazione anche indiretta dello Stato o di altre amministrazioni o di enti pubblici inferiore al 50 per cento e società loro controllate e società per azione a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio, per le quali la competenza è regolata dalle norme del diritto civile e le relative controversie sono devolute esclusivamente alla giurisdizione del giudice ordinario.
14. 13. (ex 14. 40.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) precisa definizione dei requisiti di onorabilità e indipendenza degli amministratori delle amministrazioni partecipanti nonché dei dipendenti e degli organi di gestione e di controllo delle società partecipate, prevedendo un esplicito divieto per chi:
    1) sia stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
    2) sia stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
    3) sia stato condannato con sentenza ancora revocabile per i delitti contro la pubblica amministrazione, fede pubblica, patrimonio, ordine pubblico, economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
    4) sia stato condannato con sentenza che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato;
    5) abbia ricoperto cariche di amministratore, direttore generale e sindaco in imprese sottoposte a fallimento, amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa;
14. 14. (ex 14. 23.) Pesco.

  Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione del divieto di conferimento di incarichi nelle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, statali e degli enti territoriali, a soggetti in quiescenza.
14. 15. (ex 14. 20.) Dadone, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera d) con la seguente:
   d)
nomina dei componenti gli organi di amministrazione e di controllo societario a seguito di procedure che prevedano la possibilità di autocandidatura da parte degli interessati, pubblicazione, sul portale degli enti interessati, del curriculum vitae di ogni candidato, audizioni pubbliche dei candidati, prevedendo anche la possibilità che i cittadini possano rivolgere, tramite comunicazione informatica, quesiti sui curricula e le competenze degli auditi.
14. 16. (ex 14. 47.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole da: delle società fino a: societario con le seguenti: degli organi di amministrazione e controllo delle società, anche.
14. 17. Fabbri.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: delle società aggiungere le seguenti:, a tal fine prevedendo la pubblicazione e l'aggiornamento dei curricula e del certificato penale.
14. 18. Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: l'autonomia rispetto agli enti proprietari con le seguenti: il perseguimento dell'interesse pubblico la massima trasparenza nelle scelte aziendali.
14. 19. (ex 14. 9.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: anche attraverso audizioni pubbliche dei candidati.
14. 20. (ex 14. 42.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo una selezione ad evidenza pubblica selettiva e comparativa che individui una rosa di candidati da cui sorteggiare i componenti degli organi di controllo.
14. 21. (ex 14. 18.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo l'obbligo per le amministrazioni partecipanti, dell'individuazione dei propri rappresentanti negli organi di gestione e controllo delle società partecipate, mediante concorso pubblico che tenga in dovuta considerazione le capacità ed i meriti.
14. 22. (ex 14. 8.) Ruocco.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo delle società partecipate.
14. 23. (ex 14. 43.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) previsione del divieto di ricoprire contemporaneamente più di un incarico nei consigli di amministrazione o negli organi di controllo societari;
14. 24. (ex 14. 44.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) definizione dei criteri di incompatibilità relativi alla nomina negli organi di amministrazione e controllo delle società;
14. 25. (ex 14. 45.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*14. 26. (ex *14. 4.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*14. 27. (ex *14. 79.) Quaranta, Scotto, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: gli acquisti e.

  Conseguentemente, alla medesima lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e con procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. 28. (ex 14. 17.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), dopo le parole: reclutamento del personale aggiungere le seguenti: che andrà disciplinato secondo i principi di trasparenza di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
14. 29. (ex 14. 14.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera e), sopprimere le parole: rapportati al valore anche economico dei risultati.
14. 30. (ex 14. 31.) Brugnerotto, Caso, Sorial, Colonnese, Cariello, Castelli, D'Incà, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera e), sostituire le parole: anche economico con le seguenti: sociale e di benessere dei cittadini, utilizzando indici calcolati in base alla metodologia «The better life index» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).
14. 31. (ex 14. 30.) Castelli, Caso, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Cariello, D'Incà, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Alla lettera e), sostituire le parole: anche economico con le seguenti: sociale e di benessere dei cittadini.
14. 32. (ex 14. 29.) D'Incà, Caso, Brugnerotto, Sorial, Colonnese, Castelli, Cariello, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole da: previsione che i risultati fino alla fine della lettera, con le seguenti: impedendo l'erogazione di ogni forma di incentivo e compenso economico variabile, in favore degli amministratori delle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche, in caso di risultati economici negativi e di riduzione dei livelli occupazionali;
14. 33. (ex 14. 86.) Cominardi, Lombardi, Tripiedi, Dall'Osso, Chimienti, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: nonché distinguendo e graduando gli obiettivi in relazione alle attività svolte ed alle modalità di affidamento dei servizi, con esclusione di quelli sottoposti a regolazione tariffaria ad opera di un'autorità indipendente.
14. 34. (ex 14. 3.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: in considerazione dell'obiettivo di migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini e tenuto conto della congruità della tariffa e del costo del servizio.
14. 35. Cominardi, Tripiedi.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: nonché la loro pubblicità e accessibilità aggiungere le seguenti: prevedendo altresì severe ed effettive sanzioni in caso di inadempienza.
14. 36. (ex 14. 21.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: enti proprietari aggiungere le seguenti: senza che ne derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
14. 37. (ex 14. 34.) Sorial, Colonnese, Castelli, Caso, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
14. 38. (ex 14. 24.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera i).
14. 39. (ex 14. 7.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera i), con la seguente:
   i) possibilità di piani di rientro per le società con bilanci in disavanzo che presentino concrete possibilità di recupero, con eventuale commissariamento.
14. 40. (ex 14. 66.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: con eventuale commissariamento.
*14. 41. (ex *14. 36.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere le parole: con eventuale commissariamento.
*14. 42. (ex *14. 83.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole: con eventuale commissariamento con le seguenti: previa sostituzione dell'amministratore della società in disavanzo da parte di un commissario nominato dal Ministro della Semplificazione e Pubblica Amministrazione.
14. 43. (ex 14. 70.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera m), numero 1), premettere il seguente:
   01) per le società che gestiscono servizi pubblici essenziali, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione volti ad assicurare la gestione pubblica dell'acqua e dei servizi essenziali, nel rispetto dei risultati del referendum svoltosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
14. 44. (ex 14. 87.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), sopprimere le parole da: individuazione di un numero massimo di esercizi fino a: nonché.
14. 45. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: liquidazione delle società aggiungere le seguenti: con l'esclusione delle società che gestiscono servizi pubblici essenziali.
14. 46. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: volti ad assicurare aggiungere la seguente: esclusivamente.

  Conseguentemente, al medesimo numero 2), sopprimere le parole da: e ad evitare effetti distorsivi sulla concorrenza, fino alla fine del numero.
14. 47. (ex 14. 6.) Alberti, Pesco, Villarosa, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), dopo le parole: contratti di servizio aggiungere le seguenti:, anche riducendone sensibilmente la durata, e.
14. 48. (ex 14. 25.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: che ne garantiscano la trasparenza.
14. 49. (ex 14. 72.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera m), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: e con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011.
14. 50. (ex 14. 37.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 2) aggiungere il seguente:
  2-bis) per le società che gestiscono servizi pubblici d'interesse economico generale, con particolare riferimento alla gestione del servizio idrico integrato, definizione di criteri e modalità di gestione che non limitino o escludano, rispetto al diritto comunitario, le ipotesi di affidamento diretto e, in particolare, quelle di gestione in house, come confermato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2011.
14. 51. (ex 14. 81.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le parole: e l'incentivazione dei processi di aggregazione fino alla fine del numero.
14. 52. (ex 14. 38.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), numero 3), sopprimere le parole: e l'incentivazione dei processi di aggregazione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, le parole: e del perseguimento dell'interesse pubblico.
14. 53. (ex 14. 5.) Pesco, Villarosa, Alberti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
  3-bis) per la costituzione di nuove società partecipate introdurre la previa valutazione, sotto il profilo della economicità, delle decisioni dei singoli enti partecipanti/proponenti alle Sezioni Regionali della Corte dei conti territorialmente competenti, al fine di garantire il principio del buon andamento e la razionalizzazione ed efficientamento della spesa pubblica.
14. 54. (ex 14. 28.) Cariello, Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), numero 4), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo altresì severe ed effettive sanzioni in caso di inadempienza delle disposizioni di cui al presente punto 4.
14. 55. (ex 14. 22.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), numero 4), aggiungere, in fine, le parole:; previsione di obblighi di trasparenza riguardo alla scelta di costituire, acquistare o mantenere una partecipazione societaria, con precisa motivazione sull'indispensabilità del ricorso ad una società partecipata e dell'assenza di valide alternative sul mercato.
14. 56. (ex 14. 69.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4-bis.
*14. 57. Quaranta, Costantino, Marcon, Melilla.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere il numero 4-bis.
*14. 58. Daga, Lombardi, Busto, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera m), numero 4-bis, sostituire le parole da: di cui fino a: basato sulla con le seguenti: e riduzione di cui al presente articolo, basato anche sulla.
14. 59. Famiglietti.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera m), numero 5), sopprimere le parole: e privatizzazione.
14. 60. (ex 14. 16.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) definizione di un trattamento economico annuo onnicomprensivo per gli amministratori delle società quotate e non quotate direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni pubbliche, stabilendo come parametro massimo di riferimento l'importo dell'assegno personale annuo del Presidente della Repubblica di cui alla legge 23 luglio 1985, n. 372;.
14. 61. (ex 14. 85.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   n) previsione per i dirigenti e per gli amministratori delle società quotate e non quotate direttamente o indirettamente controllate o comunque partecipate dalle amministrazioni pubbliche, sottoposti ad indagine penale per reati la cui condotta del soggetto è funzionalmente legata alla società:
    1) di un meccanismo di sospensione dell'erogazione di ogni forma di incentivo, compenso variabile o indennità di fine mandato o di rapporto, liquidazione o stock options. La sospensione dell'erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera cessa al momento del deposito della sentenza definitiva;
    2) di un espresso divieto di erogazione dei trattamenti economici previsti dalla presente lettera in caso di sentenza di condanna definitiva.
14. 62. (ex 14. 84.) Cominardi, Lombardi, Ciprini, Tripiedi, Chimienti, Dall'Osso.

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
  Art. 14-bis. I contributi versati alle associazioni di categoria dalle società di capitali controllate dallo Stato non possono superare, in ogni caso, i 10.000 euro annuali.
14. 01. (ex 14. 01.) Invernizzi.

A.C. 3098-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15.
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale).

  1. Il decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di servizi pubblici locali di interesse economico generale è adottato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi, che si aggiungono a quelli di cui all'articolo 12:
   a) riconoscimento, quale funzione fondamentale dei comuni e delle città metropolitane, da esercitare nel rispetto dei princìpi e dei criteri dettati dalla normativa europea e dalla legge statale, dell'individuazione delle attività di interesse generale il cui svolgimento è necessario al fine di assicurare la soddisfazione dei bisogni degli appartenenti alle comunità locali, in condizioni di accessibilità fisica ed economica, di continuità e non discriminazione, e ai migliori livelli di qualità e sicurezza, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;
   b) soppressione, previa ricognizione, dei regimi di esclusiva, comunque denominati, non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza e comunque non indispensabili per assicurare la qualità e l'efficienza del servizio;
   c) individuazione della disciplina generale in materia di regolazione e organizzazione dei servizi di interesse economico generale di ambito locale, compresa la definizione dei criteri per l'attribuzione di diritti speciali o esclusivi, in base ai princìpi di adeguatezza, sussidiarietà e proporzionalità e in conformità alle direttive europee; con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica operanti nei servizi idrici, risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea, tenendo conto dell'esito del referendum abrogativo del 12 e 13 giugno 2011;
   d) rinvio alle normative di settore per l'armonizzazione dei criteri per l'organizzazione territoriale ottimale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica;
   e) individuazione, anche per tutti i casi in cui non sussistano i presupposti della concorrenza nel mercato, delle modalità di gestione o di conferimento della gestione dei servizi nel rispetto dei princìpi dell'ordinamento europeo, ivi compresi quelli in materia di auto-produzione, e dei princìpi generali relativi ai contratti pubblici e, in particolare, dei princìpi di autonomia organizzativa, economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità;
   f) introduzione, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, di incentivi e meccanismi di premialità o di riequilibrio economico-finanziario nei rapporti con i gestori per gli enti locali che favoriscono l'aggregazione delle attività e delle gestioni secondo criteri di economicità ed efficienza, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico;
   g) individuazione dei criteri per la definizione dei regimi tariffari che tengano conto degli incrementi di produttività al fine di ridurre l'aggravio sui cittadini e sulle imprese;
   h) definizione delle modalità di tutela degli utenti dei servizi pubblici locali;
   i) revisione delle discipline settoriali ai fini della loro armonizzazione e coordinamento con la disciplina generale in materia di modalità di affidamento dei servizi;
   l) previsione di una netta distinzione tra le funzioni di regolazione e controllo e le funzioni di gestione dei servizi, anche attraverso la modifica della disciplina sulle incompatibilità o sull'inconferibilità di incarichi o cariche;
   m) revisione della disciplina dei regimi di proprietà e gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni, nonché di cessione dei beni in caso di subentro, in base a princìpi di tutela e valorizzazione della proprietà pubblica, di efficienza, di promozione della concorrenza, di contenimento dei costi di gestione, di semplificazione;
   n) individuazione e allocazione dei poteri di regolazione e controllo tra i diversi livelli di governo e le autorità indipendenti;
   o) previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale per gli utenti dei servizi, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta;
   o-bis) introduzione e potenziamento di forme di consultazione dei cittadini e di partecipazione diretta alla formulazione di direttive alle amministrazioni pubbliche e alle società di servizi sulla qualità e sui costi degli stessi;
   o-ter) promozione di strumenti per supportare gli enti proprietari nelle attività previste all'articolo 14, per favorire investimenti nel settore dei servizi pubblici locali e per agevolare i processi di razionalizzazione, riduzione e miglioramento delle aziende che operano nel settore;
   p) previsione di termini e modalità per l'adeguamento degli attuali regimi alla nuova disciplina;
   q) definizione del regime delle sanzioni e degli interventi sostitutivi, in caso di violazione della disciplina in materia;
   r) armonizzazione con la disciplina generale delle disposizioni speciali vigenti nei servizi pubblici locali, relative alla disciplina giuridica dei rapporti di lavoro.
   r-bis) definizione di strumenti per la trasparenza e la pubblicizzazione dei contratti di servizio, relativi a servizi pubblici locali di interesse economico generale, da parte degli enti affidanti anche attraverso la definizione di contratti di servizio tipo per ciascun servizio pubblico locale di interesse economico generale;
   r-ter) definizione di strumenti di rilevazione, anche attraverso banche dati nazionali già costituite, dei dati economici e industriali, degli obblighi di servizio pubblico imposti e degli standard di qualità, nel rispetto dei princìpi dettati dalla normativa nazionale in materia di trasparenza.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15.
(Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di interesse economico generale).

  Sopprimerlo.
*15. 1. (ex *15. 15.) Invernizzi, Caparini.

  Sopprimerlo.
*15. 2. (ex *15. 67.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti:, nel rispetto dei risultati del referendum svoltosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale,.
15. 3. (ex 15. 78.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 12, aggiungere le seguenti: e devono complessivamente tendere all'aumento della produttività del settore.
15. 4. (ex 15. 66.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: sviluppo aggiungere le seguenti: la sostenibilità ambientale.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo la parola: proporzionalità aggiungere le seguenti: e comunque tenuto conto dei vantaggi per la comunità locale e di quanto stabilito alla lettera a).
15. 5. (ex 15. 65.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi il 12 e il 13 giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente.
15. 6. (ex 15. 74.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) introduzione dell'obbligatorietà di affidamento diretto del servizio idrico integrato, nel rispetto dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 7. (ex 15. 79.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
15. 8. (ex 15. 24.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: non conformi ai princìpi generali in materia di concorrenza con le seguenti: non rispondenti al perseguimento di finalità di interesse pubblico.
15. 9. (ex 15. 9.) Pisano.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali nel rispetto del diritto comunitario e dei risultati del referendum tenutosi nel giugno 2011, confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 10. (ex 15. 68.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali.
15. 11. (ex 15. 32.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: con eccezione del servizio idrico.
15. 12. (ex 15. 31.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione che, in caso di inerzia dei Ministri delegati all'emanazione di decreti attuativi previsti da atti aventi forza di legge, decorsi 15 giorni successivi al termine massimo previsto dalla normativa di riferimento, il Presidente del Consiglio dei ministri avochi a sé il potere di emanazione di tali decreti, con la eventuale nomina di un Commissario Straordinario, individuato nell'ambito delle figure di comprovata professionalità e indipendenza del personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, cui attribuire l'esercizio del potere sostitutivo;.
15. 13. (ex 15. 54.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) definizione dei servizi pubblici essenziali, tra cui ricomprendere il servizio idrico, i trasporti, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali, per i quali prevedere modelli di amministrazione e di gestione diretta da parte degli enti pubblici.
15. 14. (ex 15. 33.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: con particolare riferimento alle società in partecipazione pubblica fino alla fine della lettera, con le seguenti: individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, con risoluzione delle antinomie normative in base ai princìpi del diritto dell'Unione europea che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del 12 e 13 giugno 2011 e confermati dalla giurisprudenza costituzionale.
15. 15. (ex 15. 73.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: dell'Unione europea, aggiungere le seguenti: e comunque senza limitazione delle possibilità di affidamento diretto dei servizi pubblici locali,.
15. 16. (ex 15. 25.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tenendo conto dell'esito del con le seguenti: in attuazione del risultato del.
15. 17. (ex 15. 28.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
*15. 18. (ex *15. 22.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: tenendo conto con le seguenti: nel rispetto.
*15. 19. (ex *15. 75.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: rinvio alle normative di settore per l'armonizzazione con le seguenti: definizione, anche mediante rinvio alle normative di settore e armonizzazione delle stesse,
15. 20. Ferrari, Fabbri.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, salvaguardando la possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali.
15. 21. (ex 15. 16.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: anche per tutti con le seguenti: in tutti.
15. 22. (ex 0. 15. 500. 1.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e individuazione delle sanzioni per gli enti locali che non ricorrono a tali procedure.
15. 23. (ex 15. 34.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
15. 24. (ex 15. 20.) Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f) sostituire le parole da: o di riequilibrio fino alla fine della lettera, con le seguenti: per gli enti locali che favoriscono la riorganizzazione delle attività e delle gestioni secondo criteri orientati alla massimizzazione del benessere sociale, ampliando, a parità di spesa corrente, la qualità e la quantità di servizi a disposizione dei cittadini, con particolare attenzione nei confronti di coloro che versano in difficoltà economica ovvero risiedono in aree caratterizzate da un rilevante degrado sociale”.
15. 25. (ex 15. 19.) Caso, Colonnese, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole:, ovvero l'eliminazione del controllo pubblico.
15. 26. (ex 15. 21.) Colonnese, Caso, Sorial, Castelli, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: attraverso la previsione di adeguati strumenti di tutela non giurisdizionale, nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta.
15. 27. (ex 15. 39.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: nonché previsione di sistemi di monitoraggio e strumenti di vigilanza che prevedano anche meccanismi sanzionatori, in caso di mancato rispetto, sia nei confronti degli amministratori della società che dell'amministrazione partecipante;.
15. 28. (ex 15. 77.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi.
15. 29. (ex 15. 3.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole: al fine di assicurare la trasparenza nella gestione e nell'erogazione dei servizi, di garantire l'eliminazione degli sprechi, di tendere al continuo contenimento dei costi aumentando nel contempo gli standard qualitativi dei servizi.
15. 29.(Testo modificato nel corso della seduta). (ex 15. 3.) Quaranta, Costantino, Ricciatti, Ferrara, Scotto.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: e valorizzazione fino a: della concorrenza con le seguenti: della proprietà pubblica, di efficienza.
15. 30. (ex 15. 27.) Daga, Mannino, Micillo, Busto, De Rosa, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole: ed escludendo forme di privatizzazione, anche parziale, delle reti.
15. 31. (ex 15.17.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) individuazione di soggetti la cui funzione di controllo dei servizi pubblici locali a rilevanza economica debba essere caratterizzata da principi di neutralità, terzietà ed imparzialità;.
15. 32. (ex 15. 35.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) salvaguardia della possibilità di gestione in proprio ed internalizzazione dei servizi pubblici essenziali;.
15. 33. (ex 15. 36.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;.
15. 34. (ex 15. 8.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera n) aggiungere la seguente:
   n-bis) individuazione di una disciplina unitaria, su tutto il territorio nazionale, che garantisca la gestione pubblica dei servizi idrici, nel rispetto dei principi sanciti dal risultato referendario del giugno 2011;.
15. 35. (ex 15. 4.) Costantino, Quaranta, Ricciatti, Ferrara, Scotto.

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: non giurisdizionale aggiungere le seguenti: allo scopo valorizzando ruolo ed esperienze dei difensori civici delle regioni e delle province autonome e del relativo coordinamento,.
15. 36. (ex 15. 6.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera o), sopprimere le parole: nonché di forme di consultazione e partecipazione diretta.
15. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera o), dopo le parole: forme di consultazione aggiungere la seguente: obbligatorie
15. 38. (ex 15. 23.) Colonnese, Caso, Castelli, Sorial, Cariello, D'Incà, Brugnerotto, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera o), aggiungere, in fine, le parole: anche al fine di formulare indirizzi per le amministrazioni pubbliche e le società di servizi sulla qualità e sui costi dei medesimi.
15. 37. (ex 15. 18.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera o-bis), dopo le parole: dei cittadini aggiungere le seguenti: in ordine alle procedure di nomina dei componenti delle società di gestione, per i quali prevedere forme di accessibilità alle audizioni e la conoscenza dei curricula e del certificato penale.
15. 39. Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   s) in caso di fallimento delle società partecipate da enti territoriali è fatto divieto all'ente stesso di istituire nuove società a cui affidare il servizio in via diretta o assumere partecipazioni per un periodo congruo, comunque non inferiore a 5 anni. In tale caso l'ente deve bandire una gara ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio. Se i soci della società fallita, o solo alcuni di essi, hanno tratto ingiusti vantaggi a causa della propria posizione dominante, sono chiamati a far fronte alle pretese dei terzi e rispondono del danno subito da eventuali altri soci con particolare riguardo per le ipotesi in cui tale abuso abbia determinato l'incapienza del patrimonio aziendale. Analogamente sono tenuti a garantire le pretese dei terzi creditori. Il curatore fallimentare ha l'obbligo, in tutti i casi, di verificare se vi sia stato abuso del potere di direzione e coordinamento. Il tribunale dovrà verificare se il curatore abbia effettivamente adempiuto alle prescrizioni dell'articolo 2497 del codice civile.
15. 40. (ex 15. 61.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
  Art. 15-bis. (Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo collaborativo della Corte dei conti e per prevenire contrasti interpretativi e attuare il coordinamento nell'esercizio delle funzioni di controllo;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) previsione dei casi in cui la pubblicazione dei dati nel rispetto delle regole tecniche vigenti assorbe gli obblighi di comunicazione verso le amministrazioni centrali;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali, o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.
15. 01. (ex 15. 03.) Centemero.

A.C. 3098-A – Articolo 15-bis

ARTICOLO 15-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 15-bis.
(Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante il riordino e la ridefinizione della disciplina processuale concernente tutte le tipologie di giudizi che si svolgono innanzi la Corte dei conti, compresi i giudizi pensionistici, i giudizi di conto e i giudizi a istanza di parte.
  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1, oltre che ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 20, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, in quanto compatibili, si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) adeguare le norme vigenti, anche tramite disposizioni innovative, alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori, coordinandole con le norme del codice di procedura civile espressione di princìpi generali e assicurando la concentrazione delle tutele spettanti alla cognizione della giurisdizione contabile;
   b) disciplinare lo svolgimento dei giudizi tenendo conto della peculiarità degli interessi pubblici oggetto di tutela e dei diritti soggettivi coinvolti, in base ai princìpi della concentrazione e dell'effettività della tutela e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo anche mediante il ricorso a procedure informatiche e telematiche;
   c) disciplinare le azioni del pubblico ministero, nonché le funzioni e le attività del giudice e delle parti, attraverso disposizioni di semplificazione e razionalizzazione dei princìpi vigenti in materia di giurisdizione del giudice contabile e di riparto delle competenze rispetto alle altre giurisdizioni;
   d) prevedere l'interruzione del termine quinquennale di prescrizione delle azioni esperibili dal pubblico ministero per una sola volta e per un periodo massimo di due anni tramite formale atto di costituzione in mora e la sospensione del termine per il periodo di durata del processo;
   e) procedere all'elevazione del limite di somma per il rito monitorio di cui all'articolo 55 del regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, concernente fatti dannosi di lieve entità patrimonialmente lesiva, prevedendo che esso sia periodicamente aggiornabile in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
   f) prevedere l'introduzione, in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva e anche per garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'Erario, di un rito abbreviato per la responsabilità amministrativa che, esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante, su previo e concorde parere del pubblico ministero consenta la definizione del giudizio di primo grado per somma non superiore al 50 per cento del danno economico imputato, con immediata esecutività della sentenza, non appellabile; prevedere che, in caso di richiesta del rito abbreviato formulata in appello, il giudice emetta sentenza per somma non inferiore al 70 per cento del quantum della pretesa risarcitoria azionata in citazione, restando in ogni caso precluso l'esercizio del potere di riduzione;
   g) riordinare la fase dell'istruttoria e dell'emissione di eventuale invito a dedurre in conformità ai seguenti princìpi:
    1) specificità e concretezza della notizia di danno;
    2) dopo l'avvenuta emissione dell'invito a dedurre, nel quale devono essere esplicitati gli elementi essenziali del fatto, pieno accesso agli atti e ai documenti messi a base della contestazione;
    3) obbligatorio svolgimento, a pena di inammissibilità dell'azione, dell'audizione personale eventualmente richiesta dal presunto responsabile, con facoltà di assistenza difensiva;
    4) specificazione delle modalità di esercizio dei poteri istruttori del pubblico ministero, anche attraverso l'impiego delle forze di polizia, anche locali;
    5) formalizzazione del provvedimento di archiviazione;
    6) preclusione in sede di giudizio di chiamata in causa su ordine del giudice e in assenza di nuovi elementi e motivate ragioni di soggetto già destinatario di formalizzata archiviazione;
   h) unificare le disposizioni di legge vigenti in materia di obbligo di denuncia del danno erariale e di tutela del dipendente pubblico denunciante, anche al fine di favorire l'adozione di misure cautelari;
   i) disciplinare le procedure per l'affidamento di consulenze tecniche prevedendo l'istituzione di specifici albi regionali, con indicazione delle modalità di liquidazione dei compensi, ovvero l'utilizzo di albi già in uso presso le altre giurisdizioni o l'avvalimento di strutture e organismi tecnici di amministrazioni pubbliche;
   l) riordinare le disposizioni processuali vigenti integrandole e coordinandole con le norme e i princìpi del codice di procedura civile relativamente ai seguenti aspetti:
    1) i termini processuali, il regime delle notificazioni, delle domande ed eccezioni, delle preclusioni e decadenze, dell'ammissione ed esperimento di prove, dell'integrazione del contraddittorio e dell'intervento di terzi, delle riassunzioni anche a seguito di translatio, in conformità ai princìpi della speditezza procedurale, della concentrazione, della ragionevole durata del processo, della salvaguardia del contraddittorio tra le parti, dell'imparzialità e terzietà del giudice;
    2) gli istituti processuali in tema di tutela cautelare anche ante causam e di tutela delle ragioni del credito erariale tramite le azioni previste dal codice di procedura civile, nonché i mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale di cui al libro VI, titolo III, capo V, del codice civile;
   m) ridefinire le disposizioni applicabili alle impugnazioni mediante rinvio, ove possibile, a quelle del processo di primo grado, nonché riordinare e ridefinire le norme concernenti le decisioni impugnabili, l'effetto devolutivo dell'appello, la sospensione dell'esecuzione della decisione di primo grado ove impugnata, il regime delle eccezioni e delle prove esperibili in appello, la disciplina dei termini per la revocazione in conformità a quella prevista dal codice di procedura civile in ossequio ai princìpi del giusto processo e della durata ragionevole dello stesso;
   n) ridefinire e riordinare le norme concernenti il deferimento di questioni di massima e di particolare importanza, i conflitti di competenza territoriale e il regolamento di competenza avverso ordinanze che dispongano la sospensione necessaria del processo, proponibili alle sezioni riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale, in conformità alle disposizioni dell'articolo 374 del codice di procedura civile, in quanto compatibili, e in ossequio ai princìpi della nomofilachia e della certezza del diritto;
   o) ridefinire e riordinare le disposizioni concernenti l'esecuzione delle decisioni definitive di condanna al risarcimento del danno, attribuendo al pubblico ministero contabile la titolarità di agire e di resistere innanzi al giudice civile dell'esecuzione mobiliare o immobiliare, nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del libro VI, titolo III, capo II, del codice civile;
   p) disciplinare esplicitamente le connessioni tra risultanze ed esiti accertativi raggiunti in sede di controllo e documentazione ed elementi probatori producibili in giudizio, assicurando altresì il rispetto del principio secondo cui i pareri resi dalla Corte dei conti in via consultiva, in sede di controllo e in favore degli enti locali nel rispetto dei presupposti generali per il rilascio dei medesimi siano idoneamente considerati, nell'ambito di un eventuale procedimento per responsabilità amministrativa, anche in sede istruttoria, ai fini della valutazione dell'effettiva sussistenza dell'elemento soggettivo della responsabilità e del nesso di causalità.

  3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 provvede altresì a:
   a) confermare e ridefinire, quale norma di chiusura, il rinvio alla disciplina del processo civile, con l'individuazione esplicita delle norme e degli istituti del rito processuale civile compatibili e applicabili al rito contabile;
   b) abrogare esplicitamente le disposizioni normative oggetto del riordino e quelle con esso incompatibili, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;
   c) dettare le opportune disposizioni di coordinamento in relazione alle norme non abrogate;
   d) fissare una disciplina transitoria applicabile ai giudizi già in corso alla data di entrata in vigore della nuova disciplina processuale.

  4. Per la stesura dello schema di decreto legislativo di cui al comma 1 è istituita presso il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri una commissione, presieduta dal capo del medesimo Dipartimento e composta da magistrati della Corte dei conti, esperti esterni e rappresentanti del libero foro e dell'Avvocatura generale dello Stato, i quali prestano la propria attività a titolo gratuito e senza diritto al rimborso delle spese.
  5. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri. Sullo schema di decreto sono acquisiti il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, convertito dalla legge 2 giugno 1939, n. 739, e, successivamente, il parere delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema. Decorso il termine, il decreto può essere comunque adottato, anche senza i predetti pareri, su deliberazione del Consiglio dei ministri.
  6. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo.
  7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 15-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 15-bis.
(Riordino della procedura dei giudizi innanzi la Corte dei conti).

  Sopprimerlo.
*15-bis. 1. (ex *15-bis. 1.) Scotto, Quaranta, Costantino.

  Sopprimerlo.
*15-bis. 2. (ex *15-bis. 2.) Invernizzi.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 2:
   lettera
d), sopprimere le parole: e per un periodo massimo di due anni;
   lettera f) sostituire le parole: esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante con le seguenti: esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria;
   lettera g):
    numero 1), aggiungere, in fine, le parole: acquisita anche d'ufficio;
    numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e previsione dell'istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione di polizia erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero presso la Corte dei conti,
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 7) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza;
   lettera i), aggiungere, in fine, le parole: senza oneri per la Corte dei conti;
   lettera l):
     numero 2):
   dopo le parole: credito erariale aggiungere le seguenti: estendendola anche alla concessione di misure atipiche o innominate;
    aggiungere, in fine, le parole: con facoltà di prevedere l'esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure regionali mediante ufficiali della Guardia di finanza;
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili;
   lettera o), sostituire le parole da: definitive di condanna fino alla fine della lettera, con le seguenti: al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
   dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna;
   sopprimere la lettera p);
    al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: alla disciplina fino alla fine della lettera, con le seguenti: dinamico alla disciplina del processo civile;
    dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
   3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
   b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
   c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.

  3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
   b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti contabili;
   c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.

  3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
   b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 e s.m.i.;
   c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza.
    dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale.
15-bis. 3. Scotto, Sannicandro, Daniele Farina, Quaranta, Costantino, Paglia.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere le parole: alla giurisprudenza della Corte costituzionale e delle giurisdizioni superiori.

  Conseguentemente:
    al medesimo comma 2:
   lettera
d), sopprimere le parole: e per un periodo massimo di due anni;
   lettera f) sostituire le parole: esclusi i casi di doloso arricchimento del danneggiante con le seguenti: esclusi i casi di dolo, di arricchimento del danneggiante e le azioni aventi natura restitutoria;
   lettera g):
    numero 1), aggiungere, in fine, le parole: acquisita anche d'ufficio;
    numero 4), aggiungere, in fine, le parole: e previsione dell'istituzione, presso ogni procura regionale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, di una sezione di polizia erariale che dipende funzionalmente dal pubblico ministero presso la Corte dei conti,
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 7) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza;
   lettera i), aggiungere, in fine, le parole: senza oneri per la Corte dei conti;
   lettera l):
     numero 2):
   dopo le parole: credito erariale aggiungere le seguenti: estendendola anche alla concessione di misure atipiche o innominate;
    aggiungere, in fine, le parole: con facoltà di prevedere l'esecuzione delle misure cautelari da parte delle Procure regionali mediante ufficiali della Guardia di finanza;
    aggiungere, in fine, il seguente numero: 3) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili;
   lettera o), sostituire le parole da: definitive di condanna fino alla fine della lettera, con le seguenti: al risarcimento del danno e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile;
   dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis) istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna;
   sopprimere la lettera p).
15-bis. 4. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino.

  Al comma 2, lettera d), sopprimere le parole: e per un periodo massimo di due anni.
15-bis. 5. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 2, lettera g), aggiungere, in fine, il seguente numero: 7) riordinare e rafforzare i poteri istruttori spettanti al pubblico ministero e la disciplina delle indagini patrimoniali e finanziarie al fine di assicurare l'effettività della tutela dell'erario, e semplificare gli adempimenti istruttori, prevedendo che la procura regionale possa effettuare le notifiche direttamente a mezzo di posta elettronica certificata, anche a mezzo del servizio postale nonché a mezzo di ufficiali della Guardia di finanza;
15-bis. 6. Dorina Bianchi.

  Al comma 2, lettera l), aggiungere, in fine, il seguente numero:
    3) prevedere che le sentenze possano essere motivate in modo semplificato mediante richiamo a precedenti giurisprudenziali simili.
15-bis. 7. Dorina Bianchi.

  Al comma 2, lettera o), sostituire le parole da: , attribuendo al pubblico fino alla fine della lettera, con le seguenti: e, al fine di garantire l'effettività del giudicato, prevedere che l'azione di responsabilità possa essere esercitata nei confronti del responsabile del procedimento di esecuzione, ovvero del concessionario della riscossione che ha in carico il ruolo, trascorso un anno dalla trasmissione della sentenza o del ruolo senza che sia stata iniziata o proseguita l'attività di esecuzione, salvo rivalsa dei predetti nei confronti del condannato nonché prevedere l'inclusione del credito erariale tra i crediti assistiti da privilegio ai sensi del Libro VI, Titolo III, Capo II del codice civile.;

  Conseguentemente, al medesimo comma, dopo la lettera o), aggiungere la seguente:
   o-bis)
istituire un casellario contabile inerente l'attestazione di tutte le sentenze irrevocabili di condanna.
15-bis.  8. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 2, sopprimere la lettera p).
15-bis. 9. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 3, lettera a), sostituire le parole da: alla disciplina fino alla fine della lettera, con le seguenti: dinamico alla disciplina del processo civile.
15-bis. 10. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi su pensioni, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare il processo, di merito, cautelare e di ottemperanza, in applicazione dei seguenti canoni: monocraticità dell'organo giurisdizionale in primo grado, concentrazione, oralità, dispositivo con metodo acquisitivo, parità delle parti, divieto di frazionamento della domanda giudiziale, anche in armonia con le disposizioni previste per le controversie in materia di lavoro;
   b) conservare la gratuità del ricorso pensionistico in primo grado, ferma restando la condanna alle spese di giudizio in applicazione della regola della soccombenza;
   c) disciplinare il giudizio di appello, ammesso esclusivamente per motivi di diritto.
  3-ter. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi sui conti giudiziali, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) affermare l'obbligo della resa del conto giudiziale, anche in via telematica, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati tenuti per legge o che abbiano maneggio di denaro o di valori di pertinenza pubblica, compresi gli agenti della riscossione;
   b) semplificare le norme sul giudizio di conto e per resa di conto, nel rispetto del principio del contraddittorio, nonché ridefinire i requisiti e le modalità di compilazione dei conti giudiziali e dei relativi prospetti contabili;
   c) prevedere sanzioni pecuniarie ed accessorie in sede di giudizio per resa di conto in ipotesi di ritardo o di inadempimento dell'obbligo di presentazione del conto.
  3-quater. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene, inoltre, in materia di giudizi ad istanza di parte, ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) disciplinare e riordinare le tipologie dei giudizi ad istanza di parte nel rispetto del principio del contraddittorio;
   b) prevedere che il rito del giudizio ad istanza di parte si applica anche alle azioni promosse dal pubblico ministero nei casi di responsabilità sanzionatoria ed alle controversie che insorgono tra pubbliche amministrazioni relative ai loro rapporti finanziari e patrimoniali, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, della Costituzione, nonché alle azioni di nullità di cui all'articolo 17, comma 30-ter del decreto-legge 1o luglio 2009, n. 78 e s.m.i.;
   c) prevedere il potere del giudice di accertare violazioni, omissioni e ritardi in materia di contabilità pubblica, al fine di garantire l'attuazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa, con facoltà di ordinare le misure necessarie, anche di natura ripristinatoria, sanzionatoria e di ottemperanza.
15-bis. 11. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Gli amministratori ed i dipendenti delle società di capitali (interamente) partecipate da enti pubblici sono soggetti alla responsabilità amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti per i danni arrecati al patrimonio sociale.
15-bis. 12. Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

A.C. 3098-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi).

  1. Al fine di semplificare il sistema normativo e i procedimenti amministrativi e di dare maggiore impulso al processo di attuazione delle leggi, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delegato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, uno o più decreti legislativi per l'abrogazione o la modifica di disposizioni legislative, entrate in vigore dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione. Nell'esercizio della delega il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle che devono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti e apportarvi le modificazioni necessarie;
   b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e disporne l'abrogazione espressa e specifica.
   b-bis) garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa;
   b-ter) identificare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti, anche indiretti, sulla finanza pubblica;
   b-quater) identificare espressamente le disposizioni che costituiscono adempimento di obblighi derivanti dalla normativa dell'Unione europea;
   b-quinquies) assicurare l'adozione dei provvedimenti attuativi che costituiscono adempimenti imposti dalla normativa dell'Unione europea e di quelli necessari per l'attuazione di trattati internazionali ratificati dall'Italia.

  2. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione. I pareri sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri cada nei trenta giorni che precedono o seguono il termine per l'esercizio della delega, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 16.
(Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi).

  Sopprimerlo.
16. 1. (ex 16. 2.) Invernizzi.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole da: è delegato fino alla fine del comma, con le seguenti: entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presenta al Parlamento una ricognizione delle disposizioni legislative statali, pubblicate successivamente al 30 aprile 2008 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, che prevedono provvedimenti non legislativi di attuazione, accompagnata da una relazione in cui si provvede a:
   a) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono provvedimenti attuativi non ancora adottati, indicando quelle che possono essere modificate al solo fine di favorire l'adozione dei medesimi provvedimenti;
   b) individuare, fra le disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi non ancora adottati, quelle per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi e le relative motivazioni”.

  Conseguentemente, sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Entro sessanta giorni dalla trasmissione della ricognizione di cui al comma 1, il Governo presenta alle Camere, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, un disegno di legge ordinario volto a definire gli interventi di cui alle lettere a) e b).
16. 2. (ex 16. 5.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: o la modifica;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
    sopprimere la lettera a);
    lettera b), dopo le parole:
condizioni aggiungere le seguenti: materiali o di natura tecnica.
16. 3. (ex 16. 20.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: dopo il 31 dicembre 2011 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: dal 1o gennaio 2012 al 31 dicembre 2014.
16. 4. (ex 16. 19.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: e fino al 1o marzo 2013.
16. 5. (ex 16. 6.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al 21 febbraio 2014.
16. 6. (ex 0. 16. 1000. 2.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: al 31 dicembre 2014.
16. 7. (ex 0. 16. 1000. 1.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: che devono essere modificate con le seguenti: i cui provvedimenti attuativi non risultano ancora adottati;

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera
b), sostituire le parole: per le quali non sussistono più le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi con le seguenti: abrogate tacitamente o implicitamente;
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini della preventiva valutazione del quadro normativo su cui si basano gli schemi di cui al comma 2, anche mediante comparazione di opzioni alternative.
16. 8. (ex 16. 24.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, aggiungere le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
* 16. 9. (ex *16. 1.) Abrignani.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: le condizioni per l'adozione dei provvedimenti medesimi, aggiungere le seguenti: a causa di modifiche normative sopravvenute.
*16. 10. (ex *16. 64.) Quaranta, Scotto, Costantino, Paglia.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:, in quanto sono prive di effettivo contenuto normativo o hanno esaurito la loro funzione o sono comunque obsolete perché superate da disposizioni sopravvenute.
16. 11. (ex 16. 7.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:
   b-bis) individuare le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesioni di diritti nonché le disposizioni attuative ritenute indispensabili per ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione;
   b-ter) escludere espressamente le disposizioni la cui abrogazione comporterebbe la lesione di diritti costituzionali.
16. 12. (ex 16. 10.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Gli elenchi delle disposizioni legislative, risultanti dalla ricognizione di cui al comma 1, sono trasmessi, suddivisi per materia, alle commissioni parlamentari competenti, nonché alla Commissione parlamentare per la semplificazione, nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'espressione del relativo parere che deve essere reso nel termine di venti giorni dalla trasmissione.

  Conseguentemente, al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: modificativi e abrogativi di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
16. 13. (ex 16. 25.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I risultati della ricognizione sono trasmessi alle commissioni parlamentari competenti per materia con relazione motivata concernente le ragioni della mancata adozione dei provvedimenti attuativi nei termini previsti, indicazione delle eventuali relative responsabilità, anche per i profili amministrativi e contabili, e segnalazioni delle misure disciplinari conseguentemente avviate.
16. 14. (ex 16. 11.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: I pareri sono aggiungere le seguenti: vincolanti e devono essere.
16. 15. (ex 16. 15.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti dell'intervento normativo proposto, anche con riferimento alla stima dei costi derivanti, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati dai pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza.
16. 16. (ex 16. 13.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 2, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Al fine di consentire una valutazione preventiva degli effetti di ipotesi di intervento normativo ricadenti sulle attività dei cittadini e delle imprese e sull'organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, gli schemi dei decreti legislativi devono essere corredati della Analisi di Impatto della Regolamentazione (AIR) e dei pareri del Consiglio di Stato e della Corte dei conti per i profili di competenza.
16. 17. (ex 16. 14.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali osservazioni espresse o le condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni e le eventuali modificazioni, alla commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di venti giorni.
16. 18. (ex 16. 16.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Sopprimere il comma 3.
16. 19. (ex 16. 21.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al presente articolo con le seguenti: trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
16. 20. (ex 16. 1001.) Sannicandro, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 3, sostituire le parole: dodici mesi, con le seguenti: sei mesi.
16. 21. (ex 16. 17.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , previa verifica dell'impatto della regolamentazione (VIR) con riferimento alla valutazione del raggiungimento delle finalità e della stima dei costi e degli effetti prodotti dai decreti legislativi di cui al comma 2.
16. 22. (ex 16. 18.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. (Incompatibilità). – 1. L'articolo 53 comma 1-bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 è sostituito dal seguente: «1-bis. Non possono essere conferiti incarichi di direzione di strutture deputate alla gestione del personale a soggetti che rivestano cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali o che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni. L'incompatibilità si verifica all'atto dell'assunzione dell'incarico».
16. 01. (ex 16. 04.) Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
  Art. 16-bis. (Commissione parlamentare per l'attuazione della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni). – 1. È istituita la Commissione parlamentare per l'attuazione della riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni, composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il presidente della Commissione è nominato tra i componenti della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro. La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
  2. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
  3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal funzionamento della Commissione sono posti per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  4. La Commissione:
   a) esprime i pareri su tutti gli schemi dei decreti legislativi di cui alla presente legge negli stessi termini previsti per le altre commissioni parlamentari, fatto salvo quanto previsto dal comma 5;
   b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto dalla presente legge e ne riferisce ogni quattro mesi alle Camere fino alla scadenza dell'ultimo termine previsto per l'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge. A tal fine può ottenere tutte le informazioni necessarie dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
   c) sulla base dell'attività conoscitiva svolta, formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di valutazione utili alla predisposizione dei decreti legislativi di cui alla presente legge.

  5. La Commissione può chiedere ai Presidenti delle Camere una proroga di venti giorni per l'espressione del parere, qualora ciò si renda necessario per la complessità della materia o per il numero di schemi trasmessi nello stesso periodo all'esame della Commissione. Con la proroga del termine per l'espressione del parere si intende prorogato di venti giorni anche il termine finale per l'esercizio della delega. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  6. La Commissione è sciolta sei mesi dopo l'adozione dell'ultimo dei decreti legislativi di cui alla presente legge.
16. 02. (ex 16. 03.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

A.C. 3098-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 17.
(Clausola di salvaguardia).

  1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Clausola di salvaguardia).

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono applicabili fino alla fine del comma, con le seguenti: attengono ai principi generali di forma economica e sociale e ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

  Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  2. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adeguano la propria legislazione alle disposizioni del presente articolo, secondo i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
17. 1. (ex 17. 1.) Pinna, Mazziotti Di Celso.

A.C. 3098-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 18.
(Disposizioni finanziarie).

  1. Fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 4, lettera a), dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2. I decreti legislativi di attuazione delle deleghe contenute nella presente legge sono corredati di relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.
  3. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.