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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 14 luglio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 14 luglio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Beni, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Leva, Lorefice, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Patriarca, Pes, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Beni, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Brescia, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Leva, Lorefice, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Melilla, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Patriarca, Pes, Pisicchio, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 13 luglio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   NICCHI: «Disposizioni in materia di consumo, produzione e commercio della cannabis indica e dei suoi derivati» (3229).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissione in sede referente.

   A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
  I Commissione (Affari costituzionali):

  MUCCI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle vicende relative ai fatti accaduti a Genova nel luglio 2001 in occasione della riunione del G8 e delle manifestazioni del Genoa Social Forum» (3058) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni) e V;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIMBRO ed altri: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute e della sicurezza alimentare e di diritto alle cure e all'accesso al cibo da parte degli indigenti» (3133) Parere della XII Commissione.

Annunzio di una domanda di autorizzazione all'esecuzione di una misura cautelare personale.

  Con nota pervenuta il 14 luglio 2015, il Giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Napoli ha trasmesso alla Presidenza della Camera una domanda di autorizzazione all'esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del deputato Carlo SARRO, nell'ambito del procedimento penale n. 15858/2014 RGNR – n. 2884/2015 RG GIP. La domanda è stata assegnata in data odierna alla competente Giunta per le autorizzazioni.

  Copia della domanda sarà stampata e distribuita (Doc. IV, n. 12).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 13 luglio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla III Commissione (Affari esteri), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di comitato di associazione UE-Cile riguardo all'appendice II dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concernente le regole specifiche per prodotto (COM(2015) 332 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 332 final – Annex 1);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato di associazione UE-Cile in merito all'articolo 12 dell'allegato III dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, concernente il trasporto diretto (COM(2015) 333 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 333 final – Annex 1);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione annuale sull'attuazione dell'iniziativa Volontari dell'Unione europea per l'aiuto umanitario nel 2014 (COM(2015) 335 final).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell'Allegato A ai resoconti della seduta del 25 giugno 2015, a pagina 4, prima colonna, nona riga, dopo le parole: «dell'articolo 112 del» devono aggiungersi le seguenti: «codice del consumo di cui al».

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 13 luglio 2015, a pagina 3, seconda colonna, penultima riga, la parola: «VII» si intende sostituita dalla seguente: «VIII».

INTERROGAZIONI

Iniziative volte all'istituzione di un repertorio nazionale delle aziende che somministrano prodotti alimentari nelle scuole, negli ospedali e in altre strutture pubbliche – 3-01555

A)

   DORINA BIANCHI. — Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. — Per sapere – premesso che:
   in materia di sicurezza alimentare, i principali cambiamenti apportati dal regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni alimentari ai consumatori, hanno sicuramente aumentato il livello di informazioni sull'etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, nonché sulla loro etichettatura nutrizionale;
   per quanto concerne, invece, tutto ciò che è relativo alla somministrazione alimentare, sia pubblica che privata, attualmente i genitori degli studenti sono costretti a delegare questo importante aspetto alle strutture scolastiche, senza avere alcun tipo di controllo sull'alimentazione dei propri figli;
   l'Italia resta ancora ai primi posti in Europa per obesità, con il 20,9 per cento di bambini in sovrappeso ed il 9,8 per cento obeso (dato del sistema di sorveglianza nazionale «Okkio alla salute», promosso dal Ministero della salute insieme al Centro per il controllo e la prevenzione delle malattie, all'interno del programma strategico «Guadagnare salute – rendere facili le scelte salutari» e coordinato dall'Istituto superiore di sanità, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con le regioni e le aziende sanitarie locali);
   i dati del 2014 indicano che dal 2008 ad oggi sono diminuiti i bambini di 8-9 anni in sovrappeso oppure obesi, ma restano elevati i livelli di eccesso ponderale che pongono l'Italia ai primi posti in Europa per sovrappeso e obesità infantile;
   per quanto attiene alle abitudini alimentari, che possono favorire un aumento di peso, specie se concomitanti, dai dati 2014 emerge che l'8 per cento dei bambini salta la prima colazione, il 52 per cento fa una abbondante merenda a metà mattina, mentre il 25 per cento non consuma quotidianamente frutta e/o verdura;
   i genitori, inoltre, nella maggior parte dei casi non sempre hanno un quadro corretto del problema ponderale del proprio figlio, né dell'esposizione del bambino a fenomeni di intolleranza ed allergia alimentare;
   la creazione di un repertorio nazionale per le aziende di prodotti alimentari e aziende che erogano servizi di somministrazione nelle scuole e in altri edifici pubblici potrebbe garantire una serie di controlli continui e specialistici, soprattutto nella tracciabilità e nell'uso delle materie prime;
   uno strumento del genere permetterebbe allo Stato di essere totalmente trasparente, efficace ed efficiente su tale delicata problematica, prevedendo l'iscrizione dei produttori e dei somministratori nel repertorio con l'obbligo di inserire tutti i propri prodotti con i relativi ingredienti;
   l'obbligatorietà di iscrizione di produttori e somministratori aumenterebbe maggiormente i livelli di sicurezza e di monitoraggio della problematica legata alla prevenzione e alla cura del diabete infantile –:
   alla luce di quanto espresso in premessa, se i Ministri interrogati non ritengano opportuno assumere iniziative per istituire un repertorio nazionale per le aziende di prodotti alimentari e aziende che erogano servizi di somministrazione nelle scuole, negli ospedali e negli edifici pubblici, sotto il controllo dei rispettivi dicasteri. (3-01555)


Iniziative per garantire adeguati controlli sanitari nei confronti dei migranti presenti nelle strutture di accoglienza, al fine di pervenire ad una diagnosi precoce di eventuali malattie – 3-01556

B)

   SISTO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   al 1o ottobre 2014 l'Italia ha ospitato più di 130 mila migranti provenienti da diversi Paesi;
   nelle strutture nazionali, come centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri di identificazione ed espulsione, centri di prima accoglienza, strutture temporanee, posti sprar (sistema di accoglienza per richiedenti asilo), sono stati accolti ben 61.536 soggetti;
   la sola Sicilia ne ha accolti 14.719, il Lazio 7.822, la Puglia 6.004, la Lombardia 5.653, la Calabria 4.558, la Campania 4.104 e così via in percentuali inferiori, ma sempre significative;
   in data 25 ottobre 2014 attraverso i mezzi di stampa si è appreso che le autorità regionali pugliesi hanno predisposto il protocollo sanitario, da attivarsi in caso di ipotesi di contagio del virus «ebola»;
   dai controlli effettuati è emerso che un'eventuale emergenza si potrebbe scontrare con una mancanza di posti letto in isolamento o alto isolamento;
   si è stabilito che si procederà alla formazione ad hoc degli operatori del 118 e di coloro che operano nei punti di primo intervento, non solo per velocizzare i tempi, ma anche per alzare gli standard di sicurezza degli operatori sanitari;
   in data 3 ottobre 2014, l'agenzia di informazione Ansa ha reso noto che «circa 600 migranti ospiti del cara e del cie di Bari» meno della metà dei presenti, perché volontari «sono stati sottoposti a screening ematico delle malattie infettive (ebola, hiv, epatite, tifo, tubercolosi, se pur quest'ultima non leggibile dal prelievo), solo grazie al progetto dell'associazione Help di Bari, in collaborazione con l'Avis di Avellino»;
   la tubercolosi necessita di radiografia al torace per essere diagnosticata;
   la scabbia necessita di visita specialistica –:
   se e quali iniziative di competenza il Ministro interrogato intenda intraprendere per intervenire sul territorio nazionale, nelle strutture deputate all'accoglienza degli stranieri, dei migranti, dei viaggiatori in generale e quindi nei centri di accoglienza per richiedenti asilo, centri di identificazione ed espulsione, centri sprar, porti ed aeroporti;
   se e quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per monitorare la situazione ed operare all'unisono con il «centro regionale per la sorveglianza virologica». (3-01556)


Elementi ed iniziative di competenza in ordine alla prospettata realizzazione della nuova stazione ferroviaria Medioetruria sulla linea dell'alta velocità Firenze-Roma – 3-01542

C)

   GALGANO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   nel mese di luglio 2014 è stato sottoscritto ad Arezzo, dagli assessori regionali alle infrastrutture e ai trasporti della regione Toscana Vincenzo Ceccarelli e della regione Umbria Silvano Rometti, l'accordo tra la Toscana e l'Umbria per la realizzazione di uno studio di fattibilità della stazione Medioetruria per l'alta velocità sul tracciato della direttissima Roma-Firenze;
   tale stazione, già prevista nei piani dei trasporti delle due regioni, dovrebbe servire un bacino di un milione di persone tra Umbria e bassa Toscana, riguardante le province di Arezzo, Siena e Perugia, e dovrebbe intercettare almeno il 10-12 per cento dei circa 180 treni transitanti ogni giorno su questa tratta;
   l'intesa sottoscritta, oltre a prevedere la realizzazione di uno studio di fattibilità della stazione sia dal punto di vista strutturale che economico, con il calcolo dei costi e benefici, nonché con l'indicazione con precisione del punto in cui sarà realizzata qualora il progetto venisse accettato, ha stabilito il varo di uno specifico tavolo tecnico composto da rappresentanti di entrambe le regioni per effettuare i primi approfondimenti sulla questione;
   sebbene l'accordo non faccia riferimento alla possibile ubicazione della stazione, questa dovrebbe comunque essere realizzata in Valdichiana, circoscritta nel territorio tra Chiusi e Arezzo. «La nuova stazione proposta – si legge nell'accordo – dovrà essere localizzata in un punto che presenti idonee caratteristiche di accessibilità possibilmente multimodali rispetto al bacino di traffico da servire». Dovrà, quindi, essere un punto strategico rispetto alla rete ferroviaria, ma anche in relazione a quella stradale, possibilmente correlato agli interventi di potenziamento in corso, tra cui quelli legati al completamento della «Due mari». «Quel che è certo – ha commentato l'assessore toscano Ceccarelli – è che di questa fermata potranno beneficiarne sia i cittadini umbri, che quelli di Arezzo e Siena, ma credo che potrà avere ripercussioni positive anche per i grossetani»;
   per l'assessore regionale ai trasporti dell'Umbria, Silvano Rometti, «il protocollo rappresenta un ulteriore passo avanti nell'attuazione delle scelte compiute con il piano dei trasporti e in questo quadro la nuova stazione sulla direttrice Roma-Firenze, a servizio dell'alto Lazio, dell'Umbria e della bassa Toscana, costituisce una scelta strategica per la nostra regione. L'Umbria non può e non deve rimanere isolata dai collegamenti ferroviari che sono il futuro della mobilità, come più volte ribadito dalla stessa Unione europea. Da tempo c’è stato un proficuo lavoro con il Governo, con le istituzioni interessate ed incontri pubblici per rendere concreta la realizzazione della nuova stazione Medioetruria, di cui ora andranno meglio definiti progettazione, modalità e costi perché possa diventare un efficace snodo strategico del sistema dei trasporti, collegato alle principali vie di comunicazione nazionali e capace di intercettare un numero congruo di treni ad alta velocità sulla direttrice Roma-Milano». «Al momento però – ha aggiunto l'assessore – resta tutto da definire: tempi, costi, localizzazione e progettazione verranno definiti solo nei prossimi mesi. Dobbiamo pensare ad una logica di insieme che vada fuori dai confini della nostra regione. Queste sono strutture di grande impatto non solo economico e infrastrutturale, ma anche turistico»;
   la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Medioetruria sulla linea dell'alta velocità Firenze-Roma dovrebbe rappresentare uno snodo strategico per le regioni Umbria e Toscana per sostenere lo sviluppo dei rispettivi territori, delle imprese e del turismo, nonché per garantire servizi più efficienti per la mobilità dei cittadini;
   l'esempio di Medioetruria vanta un precedente significativo. Da circa un anno è infatti operativo a Reggio Emilia Mediopadana, l'unico scalo viaggiatori intermedio tra le stazioni di Bologna e Milano, costato circa 70 milioni di euro, mentre il costo ipotizzabile per la fermata toscana dovrebbe essere di poco più della metà. Attualmente sia Trenitalia sia Nuovo trasporto viaggiatori servono la stazione Mediopadana con diversi collegamenti al giorno attraverso treni ad alta velocità. La realizzazione di Medioetruria dovrebbe svolgere la stessa funzione, collocandosi come unico scalo di alta velocità intermedio tra Roma e Firenze e servendo un bacino potenziale di un milione di persone;
   secondo l'intesa raggiunta nel luglio 2014, a settembre 2014 è stato conferito l'incarico per studiare la fattibilità trasportistica e commerciale di questa opera infrastrutturale, i cui risultati avrebbero dovuto essere prodotti entro gennaio 2015, ed è stato richiesto al Governo di inserirla nel XII allegato alle infrastrutture, in cui si fissano le priorità concordate tra Governo e regioni;
   nel mese di dicembre 2014 si è insediato il tavolo tecnico composto da rappresentanti delle regioni Umbria e Toscana, delle università di Perugia, Siena e Firenze e di Rete ferroviaria italiana, che entro qualche mese, compiute le dovute valutazioni e approfondimenti, avrebbe dovuto indicare il luogo più idoneo in Valdichiana per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria Medioetruria sulla linea dell'alta velocità Firenze-Roma;
   compito del tavolo incaricato della fattibilità del progetto per la realizzazione della nuova stazione ferroviaria sulla linea dell'alta velocità Firenze-Roma è valutare se Umbria e bassa Toscana possano legittimamente ambire ad uno scalo che potrebbe rivelarsi strategico per un territorio oggi tagliato fuori dai collegamenti veloci Nord-Sud e dall'evoluzione del trasporto ferroviario;
   durante la presentazione del tavolo tecnico, l'assessore alle infrastrutture e ai trasporti della regione Umbria Rometti ha spiegato che «la nuova stazione sulla direttrice Roma-Firenze presumibilmente sorgerà nel tratto tra Chiusi e Arezzo, sarà a servizio dell'alto Lazio, dell'Umbria e della bassa Toscana, in un'area importante per entrambi i territori». Le ipotesi sono essenzialmente due: la prima, preferita dalle istituzioni regionali, riguarda il tratto tra Rigutino e Arezzo, quindi molto vicino al capoluogo toscano; la seconda, invece, molto più vicino a Chiusi, come chiedono a gran voce molti sindaci delle province di Perugia e Siena;
   spetterà, quindi, al tavolo tecnico determinarne la collocazione ottimale sulla base di valutazioni di carattere trasportistico, di accessibilità generale ed in relazione all'attuale rete ferroviaria, stradale ed alle sue prospettive di potenziamento e sviluppo nell'ambito interessato, tra cui la E78;
   il 14 maggio 2015 a Firenze, alla presenza dei rappresentanti delle regioni Umbria e Toscana, si è riunito il tavolo tecnico e, per la prima volta, alla riunione hanno partecipato rappresentanti ai massimi livelli dei due gestori delle linee dell'alta velocità: Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia, ed Emanuele De Santis e Francesco Fiore, dirigenti di Ntv, Nuovo trasporto viaggiatori;
   da un'analisi delle potenzialità del nuovo scalo, è emerso come il bacino di interesse della stazione, pari a circa due milioni e mezzo di potenziali utenti, avrebbe dimensioni analoghe a quello della stazione Mediopadana che è stata realizzata in Emilia-Romagna. Ed anche per questo il progetto per la realizzazione della stazione Medioetruria, il nuovo scalo intermedio tra Firenze e Roma, incontra il pieno interesse dei due operatori dell'alta velocità, Trenitalia e Ntv. I rappresentanti di Rete ferroviaria italiana hanno sottolineato «l'interesse a tutti i progetti di sviluppo finalizzati a migliorare la qualità dei servizi ferroviari e a promuovere il riequilibrio del rapporto modale fra gomma e ferro. Per questo mettiamo a disposizione le competenze tecniche utili a sostenere la realizzazione di questo progetto»;
   a questo primo riscontro seguiranno altri approfondimenti volti a comprendere meglio non solo le dimensioni del bacino per i residenti, ma anche la sua attrattività sotto il profilo turistico. In parallelo il tavolo tecnico continuerà a lavorare sulla possibile localizzazione della stazione: l'esito conclusivo dei lavori del tavolo, infatti, consisterà nell'individuazione di alcuni siti di cui si evidenzieranno potenzialità e criticità;
   secondo quanto affermato dalla presidente della regione umbra Catiuscia Marini nel mese di dicembre 2014, in occasione dell'insediamento del tavolo tecnico, «il collegamento all'alta velocità ha un interesse strategico per l'Umbria, è uno snodo fondamentale per il futuro della regione, per la mobilità dei cittadini, per le imprese e per il turismo. L'alta velocità rappresenta uno strumento indispensabile per rompere l'isolamento dell'Umbria verso l'esterno e, soprattutto, verso Milano ed il Nord del Paese. La realizzazione di Medioetruria consentirà di superare questo gap infrastrutturale, mettendo in condizione gli utenti di raggiungere agevolmente il capoluogo e di dirottare su questa tratta ferroviaria i turisti che, per l'85 per cento, gravitano sull'asse Perugia, Assisi, Trasimeno. Sarà di fondamentale importanza anche per la scelta delle sedi universitarie, in parte dipendenti dai servizi ferroviari offerti e dai collegamenti con altre infrastrutture, tra cui quelle aeroportuali»;
   l'accordo sul progetto dello Medioetruria ha sollevato, tuttavia, alcune voci di dissenso da parte alcune istituzioni dell'Umbria e da parte del «Comitato ultimo treno» che, in alternativa, propone di valorizzare la linea trasversale Ancona-Perugia-Roma, con transito interno all'aeroporto di Perugia;
   le critiche riguarderebbero il fatto che la regione Toscana userebbe l'accordo con l'Umbria per rafforzare il proprio sistema ferroviario regionale a danno di quello umbro, che vedrebbe gran parte del territorio tagliato fuori dalle ricadute positive derivanti dal passaggio dei convogli dell'alta velocità;
   inoltre, la spesa dell'opera infrastrutturale pari a 30 milioni di euro è soltanto un'ipotesi e potrebbe addirittura crescere in fase di realizzazione: tutto ciò per avere una stazione dell'alta velocità a circa 50 chilometri da Perugia che potrebbe rivelarsi un'ulteriore opera inutile ai fini dello sviluppo infrastrutturale dell'Umbria –:
   se, a fronte dei dati relativi alla Mediopadana cui si fa continuo riferimento come termine di paragone per il progetto Medioetruria e che sono risultati di molto inferiori ai 2,5 milioni di passeggeri ipotizzati, si ritenga l'investimento sostenibile in termini di costi-benefici, considerando la spesa di 30 milioni di euro necessaria per realizzare una stazione che sposta traffico e ricadute economiche verso la Toscana a svantaggio dell'Umbria, già oggi regione molto più depressa della prima e che, dunque, rischia di essere ulteriormente penalizzata dall'opera in questione. (3-01542)


Iniziative volte alla salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e artistico di Monselice e, in particolare, del colle della Rocca (Padova) – 3-01261

D)

   ZAN. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie. — Per sapere – premesso che:
   con la delibera n. 2199 del 27 novembre 2014, pubblicata nel bollettino ufficiale della regione del 23 dicembre 2014, la giunta regionale del Veneto ha accantonato 5.370.000 euro dei fondi per le aree sottoutilizzate per il triennio 2014-2016, destinandoli al complesso monumentale della Rocca di Monselice, in provincia di Padova, per «interventi necessari e urgenti alla piena funzionalità del complesso e completamento delle opere intraprese»;
   un capitolo da 1.900.000 euro sarebbe destinato al progetto «completamento dell'impianto di risalita per l'accesso turistico al Colle della Rocca», che prevede la perforazione del colle e l'installazione di un ascensore al suo interno;
   il cantiere per tale progetto fu bloccato nel maggio del 2008 dopo il sequestro da parte della magistratura: concluso lo scavo orizzontale, risulta a oggi mancante quello verticale; ripartirebbe, quindi, il progetto al centro di una vicenda giudiziaria durata sei anni e conclusasi nel febbraio 2014 tra assoluzioni e prescrizioni;
   secondo il portavoce del comitato popolare «Lasciateci respirare» Francesco Miazzi, la contrarietà al progetto da parte delle associazioni ambientaliste del territorio si fonda su vari elementi, che vanno dall'estrema fragilità del colle allo stravolgimento nella fruizione del patrimonio architettonico presente, passando per l'insostenibilità economica di gestione per un impianto di risalita di tali dimensioni;
   a tal proposito va rilevato come in effetti manchi a tutt'oggi un qualsiasi elaborato che affronti i termini relativi all'importante problema della gestione dell'impianto una volta in esercizio;
   cedimenti e crolli interni avevano costretto a sospendere i lavori ben prima del sequestro, avendo i costanti movimenti franosi messo a rischio i residenti;
   a seguito di tali eventi franosi non risultano all'interrogante pareri competenti e obiettivi sulle reali condizioni geologiche e strutturali del colle, che potrebbero essere ulteriormente compromesse dall'escavazione del tunnel verticale;
   vi è, infatti, il concreto rischio che la ripresa delle perforazioni all'interno del Colle della Rocca riattivi le frane verificatesi appena due anni fa a pochi metri dalla prima cinta muraria attorno al Mastio;
   viene da chiedersi perché non si punti verso alternative meno costose, meno impattanti e più funzionali, come proposto dagli stessi comitati, quali un semplice impianto di risalita, posizionato nel parcheggio laterale di Villa Duodo, che potrebbe permettere a piccoli mezzi elettrici di superare il dislivello e le barriere per riprendere il sentiero presente; per disabili o persone in difficoltà il colle diverrebbe così completamente fruibile;
   sulla Rocca sono concentrate numerose bellezze architettoniche, oltre ai resti di antiche fortificazioni, tra cui l'imponente roccaforte del Mastio federiciano. Il colle risulta, peraltro, sottoposto a tutela paesaggistica;
   secondo quanto ha dichiarato al quotidiano Il Mattino di Padova in data 18 gennaio 2015 l'assessore regionale veneto alla cultura Marino Zorzato, la proposta di spesa relativa al progetto necessita dell'accordo di programma con il Governo, attraverso il tavolo di partenariato a livello nazionale. «La prudenza è d'obbligo finché non abbiamo la certezza che in sede nazionale la proposta sarà accolta, anche se sono convinto che sarà così. Una volta ottenuto il via libera nazionale», ha proseguito Zorzato, «si potrà passare alla progettazione. Questo tipo di finanziamento è condizionato dall'inizio dei lavori entro la fine di quest'anno. Dovremmo avere il progetto definitivo per giugno-luglio, poi gara d'appalto e appalto entro fine anno»;
   Ferdinando Businaro, presidente della società Rocca, ha affermato, secondo quanto riportato nell'articolo di cui al capoverso precedente, che «l'ascensore è rimasto in una situazione di stallo» e che «ci sarà da risolvere inoltre la questione del contenzioso con Eurocostruzioni perché possa ripartire il cantiere dell'ascensore»;
   la cosa maggiormente sconcertante è che, con riferimento al progetto di cui sopra, nemmeno un euro sembra essere stato destinato dalla regione Veneto per fermare il movimento franoso in atto ovunque, in particolare sul fronte nord del colle;
   il comune di Monselice avrebbe definito un progetto preliminare per la messa in sicurezza del vicolo Scaloncino, una delle principali vie di accesso dal Colle della Rocca, per un costo di circa 380 mila euro, che tuttavia l'amministrazione comunale ha ammesso essere una somma difficile da reperire;
   nonostante già nel 2013 sia crollato un pezzo di parete sul lato nord e molte famiglie siano state costrette a lasciare le proprie abitazioni, gli interventi da parte della regione Veneto, oltre che tardivi, sono risultati del tutto insufficienti a risolvere l'emergenza e a tutelare questo patrimonio –:
   di quali informazioni dispongano i Ministri interrogati in merito a quanto sopra esposto;
   se e quali iniziative di competenza i Ministri interrogati intendano intraprendere, anche sulla base dell'accordo di programma tra Governo e regione Veneto, per garantire la sicurezza dei cittadini di Monselice, nonché la piena salvaguardia del patrimonio ambientale, storico e artistico del Colle della Rocca e così la sua stessa stabilità geologica. (3-01261)


Problemi occupazionali presso la società Electrosys con sede in Orvieto (Terni) – 3-01610

E)

   CIPRINI e GALLINELLA. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la società Electrosys con sede in Orvieto (Terni), attiva nel settore dell'elettronica di precisione, si trova in concordato preventivo dal luglio 2014 e recentemente è stato siglato un accordo con la società Elenos per la cessione dell'azienda;
   tuttavia, nonostante la conclusione dell'accordo, rimane forte l'incertezza e la preoccupazione per il futuro dell'azienda e, soprattutto, per la sorte dei lavoratori dipendenti;
   infatti, come si apprende dalla stampa on line (www.orvieto24.it del 3 febbraio 2015), «l'ultimo stipendio, o meglio acconto sullo stipendio, lo hanno percepito a febbraio 2014. Circa 500 euro, poi più niente. Sono i circa ottanta dipendenti della Electrosys che da un anno non vengono pagati, ottanta famiglie che non possono più contare su uno stipendio, famiglie che da un anno non sanno più a che santo votarsi. Fa da sottofondo a tutto questo la spinosa vicenda del passaggio di proprietà: il giudice ha deciso per l'offerta di affitto di ramo di azienda proposta dalla Elenos, ma i dipendenti dicono che, al contrario di quanto affermato dal sindaco Giuseppe Germani, da Andrea Scopetti e Andrea Taddei, segretario e capogruppo del Partito democratico di Orvieto, “niente sarebbe definito poiché il giudice – secondo quanto riferito da un gruppo di dipendenti – starebbe valutando la congruità dell'offerta prima di dare il suo ok alla firma o di predisporre il fallimento di azienda”. Azienda che nel frattempo – dicono i dipendenti – sarebbe ancora aperta e nel cui stabilimento accoglierebbe ogni giorno una ventina di persone che – a detta dei dipendenti – nessuno sa cosa fanno, ma soprattutto nessuno sa come e se verranno pagati. E certamente non sono stati pagati gli ottanta dipendenti che dopo la firma del concordato di giugno si aspettavano almeno di ricevere la cassa integrazione. E invece no. E perché no? Perché sempre secondo quanto riferito dai dipendenti – alcuni vizi di forma evidenziati in alcuni documenti presentati dai sindacati e da Confindustria al Ministero sarebbero l'origine del blocco di tutta la procedura. Procedura che, ormai ferma da mesi, nessuno riesce a sbloccare»;
   intanto, considerato il lasso di tempo trascorso, forte è il rischio che la Electrosys perda importanti commesse e i clienti acquisiti, con conseguente indebolimento della società e ricadute sui livelli occupazionali –:
   se i Ministri interrogati siano a conoscenza della situazione descritta e se sia vero che i dipendenti della Electrosys non hanno percepito alcuna retribuzione, né goduto del trattamento di cassa integrazione e per quali motivi;
   quali misure urgenti intendano adottare per favorire un rilancio dell'attività e per tutelare i livelli occupazionali, anche verificando la sussistenza dei presupposti per la concessione di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito. (3-01610)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 4 LUGLIO 2015, N. 92, RECANTE MISURE URGENTI IN MATERIA DI RIFIUTI E DI AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE, NONCHÉ PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ D'IMPRESA DI STABILIMENTI INDUSTRIALI DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE (A.C. 3210)

A.C. 3210 – Questioni pregiudiziali

  La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame appare profondamente lesivo di un principio fondamentale della Costituzione e dello Stato di diritto: il principio della separazione dei poteri, che muove dalla individuazione delle funzioni fondamentali attraverso le quali si manifesta l'autorità dello Stato, presentando altresì gravi e preoccupanti profili di incompatibilità costituzionale con il principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'articolo 112 della Costituzione e i principi di tutela costituzionale sanciti dagli articoli 32 e 41 della Costituzione, rispettivamente in materia di tutela della salute e libertà dell'iniziativa economica;
    riguardo alle previsioni ivi contenute che dettano norme destinate ad incidere sui procedimenti penali in corso e con particolare riferimento all'articolo 3 del provvedimento in esame, rubricato «Misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario» che si attaglia perfettamente alla complessa situazione in cui versa lo stabilimento ILVA di Taranto recentemente sottoposta ad un nuovo sequestro preventivo, dovuto questa volta non a violazioni della normativa ambientale bensì ad un infortunio sul lavoro sfociato nella morte di un operaio, si rileva innanzitutto un'evidente criticità che opera rispetto al duplice termine previsto dalla norma: quello di decadenza, pari a trenta giorni, entro il quale predisporre il piano di risanamento; e quello di durata massima della prosecuzione dell'attività dello stabilimento industriale di interesse strategico nelle more del risanamento stesso, pari a un anno;
    rispetto a tale duplice termine, il comma 5 dell'articolo 3 detta una disciplina transitoria per le situazioni in cui, al momento dell'entrata in vigore del decreto legge, risulti già adottato un provvedimento di sequestro preventivo, ma senza esplicitare con particolare precisione le misure e le attività aggiuntive, anche di tipo provvisorio che dovranno essere adottate per la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto di sequestro, confermando l'intento del Governo di garantire la continuità produttiva a qualsiasi costo, considerato che l'attività di impresa potrà protrarsi comunque per un periodo di tempo di 12 mesi indipendentemente dai contenuti o dalla effettiva predisposizione di un piano efficace destinato ad essere semplicemente «comunicato» all'autorità giudiziaria;
    tale intento era già stato manifestato tre anni or sono con il decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 che aveva definito lo stabilimento ILVA di interesse strategico nazionale ed era entrato in vigore in costanza di un'inchiesta per disastro ambientale e sanitario provocato dalle emissioni dell'acciaieria. All'epoca, l'obiettivo perseguito dal decreto-legge n. 207 era quello di impedire l'interruzione della produzione siderurgica nelle more dell'adeguamento alla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale. Oggi, invece, con il provvedimento in esame, lo scopo diventa quello di impedire la chiusura dello stesso impianto in attesa che venga adeguato alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (adeguamento che, come si è detto, deve intervenire entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, e sulla base di un piano predisposto entro trenta giorni dalla medesima data);
    sotto tale profilo, il parallelismo tra i due decreti-legge è evidente, tanto da essere esplicitato direttamente al comma 1 dell'articolo 3 del provvedimento in esame attraverso un espresso richiamo all'intervento del 2012. Richiamo che, in ogni caso, appare di per sé privo di qualsiasi significato precettivo ed essenzialmente legato alla logica da parte del Governo di premunirsi rispetto a possibili contestazioni circa la legittimità costituzionale, avendo riguardo alla sentenza n. 85 del 2013 della Consulta dove i giudici delle leggi avevano affermato che, con riferimento al citato decreto legge n. 207 del 2012, il legislatore, lungi dall'essersi indebitamente ingerito nell'attività giurisdizionale, era piuttosto intervenuto sulla disciplina positiva dei presupposti del sequestro preventivo, modificandola secondo il proprio non irragionevole apprezzamento, e dunque privando di base legale i provvedimenti giurisdizionali che sulla base della stessa erano stati in precedenza adottati;
    analoghe considerazioni si prestano, oggi, a ritenere a prima vista immune da censure di legittimità costituzionale anche l'articolo 3 del provvedimento in esame, perché tale disposizione altro non farebbe che introdurre un'ulteriore ipotesi in cui, in presenza di determinati presupposti (natura strategica dell'impianto, predisposizione di un piano di adeguamento entro 30 giorni dall'adozione del provvedimento ed attuazione dello stesso entro un anno), il sequestro preventivo non impedisce l'esercizio dell'attività di impresa;
    ma la realtà è un'altra, perché esistono alcuni aspetti cruciali delle disposizioni previste dal provvedimento in esame che lo distinguono nettamente dal decreto-legge varato nel 2012;
    un primo aspetto riguarda il problema dei sequestri futuri, ossia quelli ad oggi non ancora adottati, considerato che alla luce di quanto previsto dal provvedimento in esame, d'ora in poi, qualunque sequestro preventivo avente ad oggetto impianti di interesse strategico nazionale potrebbe avere un'efficacia sospesa per trenta giorni a partire dalla sua adozione, termine entro il quale l'impresa dovrà comunicare – a pena di decadenza, e dunque a pena di chiusura dell'impianto – un piano di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;
    un secondo aspetto riguarda il piano di adeguamento. Si rileva al riguardo che il decreto-legge n. 207 del 2012 consentiva la prosecuzione dell'attività siderurgica in quanto, parallelamente ad essa, i gestori avrebbero dovuto adeguare l'impianto alle previsioni dettate dalla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ossia da un provvedimento adottato all'esito di un regolare procedimento amministrativo, assistito da una serie di garanzie in termini di trasparenza, partecipazione e – soprattutto – sindacabilità da parte del giudice amministrativo. Ed era stata proprio la valorizzazione di questi aspetti a consentire alla Corte Costituzionale, nella sentenza n. 85 del 2013, di ritenere la norma immune da censure di legittimità sotto il profilo del sacrificio di interessi di rilievo costituzionale quali la salute umana e la salubrità dell'ambiente. In altre parole, come evidenziato dalla Consulta, lo schema dell'intervento del 2012 prevedeva la combinazione tra un provvedimento legislativo (il decreto-legge n. 207 del 2012) e un atto amministrativo (l'AIA), collocando nella sede del procedimento amministrativo la fase del bilanciamento tra gli interessi contrapposti in gioco (occupazione contro salute umana e salubrità dell'ambiente), ferma restando la sindacabilità di bilanciamenti illegittimi tramite gli strumenti della giustizia amministrativa;
    tale combinazione tra norma di legge ed atto amministrativo scompare, invece, nel provvedimento al nostro esame perché si parla di sicurezza sul lavoro, ovvero di un settore che, a differenza di quello ambientale, non prevede un intervento autorizzativo della pubblica amministrazione, affidando i relativi poteri e responsabilità alle figure di garanti individuate nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e quindi, in sostanza, delegando agli stessi garanti che hanno dato origine alla situazione da cui è scaturito il procedimento penale il compito – non solo di attuare bensì anche – di elaborare un piano di adeguamento dell'impresa alla normativa vigente, oltretutto senza chiarire fino in fondo quali siano le forme e le sedi del controllo sul loro operato;
    un terzo aspetto riguarda direttamente il già richiamato principio di obbligatorietà dell'azione penale, visto che l'articolo 3 del provvedimento in esame sembrerebbe essere stato scritto per non lasciare alcuno spazio alla discrezionalità del giudice delle indagini preliminari nella concessione della sospensione del sequestro. L'articolo 3 del provvedimento, infatti, precisa non solo che l'esercizio dell'attività di impresa non è impedito dal provvedimento di sequestro, ma viene anche previsto che al giudice delle indagini preliminari sia semplicemente «comunicata» l'avvenuta predisposizione del piano di adeguamento, ovvero una mera notizia circa l'adempimento dell'obbligo, senza necessità di comunicare anche i contenuti del piano stesso;
    sotto tale profilo, particolarmente critico appare pure quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 3, ove si prevede che il piano di adeguamento è «trasmesso» ai vigili del fuoco, all'ASL e all'INAIL, chiamati a garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto del sequestro, senza tuttavia chiarire se tale monitoraggio consista in un mero controllo in ordine all'attuazione delle misure previste dal piano autonomamente predisposto dall'azienda, oppure si estenda sino a ricomprendere, a monte, le valutazioni in ordine all'idoneità del piano stesso a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto, con la evidente e pericolosissima conseguenza che qualora si trattasse di un «mero controllo», di trovarsi di fronte ad una vera e propria autorizzazione in bianco alla prosecuzione, per 12 mesi, di attività produttive rispetto alle quali la magistratura ha riscontrato il fumus di illiceità penale e la sussistenza di esigenze cautelari;
    alla luce di quanto precede, considerato che le disposizioni contenute nel provvedimento in esame oltre ad integrare un'evidente violazione del già richiamato articolo 112 della Costituzione, violano anche i principi previsti dagli articoli 32 e 41 della Costituzione ove si ponga a mente l'obbligo gravante sulla Repubblica di tutelare la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività, posto che il diritto alla salute intesa come diritto alla salubrità dell'ambiente costituisce un diritto inviolabile per la stessa autorità pubblica (articolo 32, primo comma) e, infine, l'obbligo di impedire lo svolgimento di iniziative economiche con modalità tali da arrecare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana (articolo 41, secondo comma),

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3210.
N. 1. Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Scotto, Sannicandro, Fratoianni, Pannarale, Airaudo, Placido, Franco Bordo, Costantino, Daniele Farina, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Piras, Quaranta, Zaccagnini.

  La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame consente, per legge, la riapertura dell'impianto siderurgico dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta ad un (nuovo) sequestro preventivo, questa volta non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio, e il dissequestro delle aree del sito Fincantieri di Monfalcone, sottoposte a sequestro su disposizione del tribunale di Gorizia per attività di gestione di rifiuti non autorizzata;
    il decreto-legge di fatto scavalca quindi quanto disposto nei mesi scorsi dall'autorità giudiziaria, introducendo norme che consentono la prosecuzione della produzione in presenza di un provvedimento di sequestro;
    il primo effetto evidente derivante dall'emanazione del decreto-legge in esame è quello di aprire un conflitto tra poteri dello Stato, in quanto il Governo con un atto avente forza di legge assicura la continuità produttiva dello stabilimento siderurgico, facendo venir meno quanto disposto in senso contrario dalla Procura;
    seppure accompagnate da vincolanti impegni per garantire la continuità dell'attività produttiva, la salvaguardia dell'occupazione, la sicurezza sul luogo di lavoro, la salute e la salubrità ambientale, nonché le finalità di giustizia, le norme del decreto in esame si pongono in evidente contrasto con le leggi di rilievo penale di cui i magistrati documentatamente contestano la violazione, e consentono – nelle more dell'adeguamento degli impianti – la permanenza dei danni alla salute che sono arrecati alla popolazione da entrambe le aziende, in particolare dall'ILVA che è considerata fonte di un pesantissimo e pericoloso inquinamento ambientale;
    i decreti di sequestro preventivo emanati dai giudici di Taranto e Gorizia sono finalizzati a impedire il protrarsi di reati gravi che mettono ancora oggi ad altissimo rischio la salute della collettività e la sicurezza e la salute dei lavoratori;
    l'articolo 32, primo comma, della Costituzione tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;
    l'articolo 41, secondo comma, della medesima Carta costituzionale, stabilisce che l'iniziativa economica privata è libera e «non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana»;
    si rileva, quindi, che la disciplina dettata dall'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 si attaglia perfettamente all'attuale situazione dell'ILVA di Taranto, recentemente sottoposta all'ennesimo sequestro preventivo, questa volta come già riportato, non già rispetto a violazioni della normativa ambientale bensì ad un incidente sul lavoro sfociato nella morte di un operaio. Come è noto, infatti, l'ILVA rientra tra gli stabilimenti di interesse strategico nazionale per effetto dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (decreto cd. «salva ILVA»). La previsione di una disciplina transitoria per i casi in cui il sequestro sia già stato adottato al momento di entrata in vigore del decreto, non fa che confermare l'intento del legislatore di riaprire lo stabilimento tarantino scavalcando il provvedimento giudiziario;
    un intento già manifestato tre anni fa attraverso il discusso decreto cd. «salva ILVA» (decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207) – lo stesso che aveva etichettato lo stabilimento pugliese come «di interesse strategico nazionale» – adottato nel quadro della nota inchiesta per il disastro ambientale e sanitario provocato dalle emissioni dell'acciaieria. Nel 2012 lo scopo era quello di impedire l'interruzione della produzione siderurgica nelle more dell'adeguamento alla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale; oggi, mutatis mutandis, l'obiettivo del Governo è quello di impedire la chiusura del medesimo impianto in attesa che venga adeguato alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro (adeguamento che, come già evidenziato, dovrà intervenire entro un anno dall'entrata in vigore del decreto, e sulla base di un piano predisposto entro trenta giorni dalla medesima data);
    si sollevano forti dubbi in merito alle modalità pratiche attraverso cui la norma in esame è destinata a trovare applicazione. Sul punto, pare ragionevole distinguere due diverse situazioni:
     la prima è quella riguardante i sequestri futuri, ossia quelli ad oggi non ancora adottati. Sul punto, la chiave per interpretare la disposizione pare essere l'inciso secondo cui l'attività produttiva prosegue «senza soluzione di continuità», da leggere in combinato disposto con il termine perentorio di «30 giorni dall'adozione del termine di sequestro», termine entro il quale l’«avvenuta predisposizione del piano deve essere comunicata all'autorità giudiziaria procedente». Pare dunque potersi affermare che, d'ora in poi, qualunque sequestro preventivo avente ad oggetto impianti di interesse strategico nazionale avrà un'efficacia sospesa per trenta giorni a partire dalla sua adozione, termine entro i quali l'impresa dovrà comunicare – a pena di decadenza, e dunque a pena di chiusura dell'impianto – un piano di adeguamento alla normativa in materia di sicurezza del lavoro;
     la seconda situazione riguarda invece i sequestri che, ad oggi, risultano già adottati, come quello nei confronti di ILVA, e che dispongono l'immediata chiusura degli impianti. In tal caso, escluso che la novella possa ipso iure caducare il provvedimento giurisdizionale (soluzione che, questa sì, si tradurrebbe in una illegittima ingerenza del potere legislativo nelle prerogative di quello giudiziario, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella già ricordata sentenza n. 85 del 2013), pare obbligata la via di un'istanza rivolta al medesimo GIP che ha disposto la misura cautelare, volta a chiederne la modifica in conformità al mutato quadro normativo. Il giudice dovrà dunque concedere un termine di trenta giorni, decorrenti – ai sensi della disciplina transitoria di cui all'articolo 3, comma 5 – dall'entrata in vigore del decreto, per adottare un piano di adeguamento dell'impresa alla normativa vigente e dovrà altresì modificare il provvedimento cautelare nella parte in cui ordina l'immediata interruzione dell'attività, differendone l'efficacia per il periodo necessario al risanamento (comunque non superiore a 12 mesi, anch'essi decorrenti dall'adozione della misura cautelare, secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria);
    vi è un aspetto dell'intervento normativo che lo espone ad alcuni rilievi critici di dubbia legittimità;
    va ricordato, a tale proposito, che il decreto «salva ILVA» consentiva la prosecuzione dell'attività siderurgica in quanto, parallelamente ad essa, i gestori avrebbero dovuto adeguare l'impianto alle previsioni dettate dalla nuova Autorizzazione Integrata Ambientale, ossia da un provvedimento adottato all'esito di un regolare procedimento amministrativo, assistito da una serie di garanzie in termini di trasparenza, partecipazione e – soprattutto – sindacabilità da parte del giudice amministrativo. Era stata proprio la valorizzazione di questi aspetti a consentire alla Corte Costituzionale, nella più volte richiamata sentenza n. 85 del 2013, di ritenere la norma immune da censure di legittimità sotto il profilo del sacrificio di interessi di rilievo costituzionale quali la salute umana e la salubrità dell'ambiente: «Il procedimento che culmina nel rilascio dell'AIA, con le sue caratteristiche di partecipazione e di pubblicità, rappresenta lo strumento attraverso il quale si perviene, nella previsione del legislatore, all'individuazione del punto di equilibrio in ordine all'accettabilità e alla gestione dei rischi, che derivano dall'attività oggetto dell'autorizzazione»;
    in altre parole, come evidenziato dalla Consulta, lo schema dell'intervento del 2012 prevedeva la combinazione tra un provvedimento legislativo (il decreto n. 207 del 2012) e un atto amministrativo (l'AIA), collocando nella sede del procedimento amministrativo la fase del bilanciamento tra gli interessi contrapposti in gioco (occupazione vs salute umana e salubrità dell'ambiente), ferma restando la sindacabilità di bilanciamenti illegittimi tramite gli strumenti della giustizia amministrativa;
    la descritta combinazione tra norma di legge ed atto amministrativo scompare, invece, nell'intervento odierno. Da un lato ciò appare del tutto normale, avendosi a che fare con la sicurezza sul lavoro, ossia con un settore che, a differenza di quello ambientale, non prevede un intervento autorizzativo della PA, ma affida i relativi poteri e responsabilità alle figure di garanti individuate nel decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modifiche. Dall'altro lato, peraltro, viene da interrogarsi in merito all'opportunità di delegare agli stessi garanti che hanno dato origine alla situazione da cui è scaturito il procedimento penale il compito – non solo di attuare bensì anche – di elaborare un piano di adeguamento dell'impresa alla normativa vigente, oltretutto senza chiarire fino in fondo quali siano le forme e le sedi del controllo sul loro operato;
    anzitutto, infatti, l'articolo 3 del decreto-legge n. 92 del 2015 sembra costruito per non lasciare spazio alcuno alla discrezionalità del GIP nella concessione della sospensione del sequestro. Non solo, infatti, il legislatore ha stabilito che «l'esercizio dell'attività di impresa non è impedito dal provvedimento di sequestro»; ma ha altresì previsto che al GIP venga comunicata «l'avvenuta predisposizione del piano [di adeguamento]», ossia una mera notizia circa l'adempimento dell'obbligo, senza necessità di comunicare anche i contenuti del piano stesso;
    che si tratti di una scelta legislativa intenzionale pare confermato dal diverso tenore letterale del successivo comma 4, che impone espressamente di comunicare – qui sì – il piano di adeguamento ai vigili del fuoco, all'ASL e all'INAIL, chiamati a «garantire un costante monitoraggio delle aree di produzione oggetto del sequestro». D'altra parte, la norma non chiarisce fino in fondo se tale compito di monitoraggio consista in un mero controllo in ordine all'attuazione delle misure previste dal piano autonomamente predisposto dall'azienda, oppure si estenda sino a ricomprendere, a monte, le valutazioni in ordine all'idoneità del piano stesso a raggiungere l'obiettivo della messa in sicurezza dell'impianto. Qualora si optasse per la prima soluzione – ritenendo cioè che alle menzionate autorità spetti soltanto una verifica «a valle» circa la corrispondenza tra quanto prospettato nel piano e quanto realizzato in concreto – l'intervento normativo in esame si tradurrebbe in un'autorizzazione in bianco alla prosecuzione, per 12 mesi, di attività produttive rispetto alle quali la magistratura ha riscontrato il fumus di illiceità penale;
    analoghe considerazioni come sopra riportate debbono essere svolte anche in relazione al contrasto tra l'articolo 1 del decreto-legge che novella il decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 ed il rispetto del principio di separazione dei poteri. Anche nel caso de quo infatti, pur di garantire la prosecuzione del cantiere di Monfalcone, come più volte auspicato da Confindustria, nei confronti delle ordinanze di sequestro di aree dello stabilimento Fincantieri disposte dalla magistratura, si è proceduto a mettere mano all'articolo 183 del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante le definizioni stesse in tema di gestione dei rifiuti di cui alla parte quarta del richiamato decreto legislativo n. 152 del 2006. Tali modifiche, segnatamente quelle che incidono sulla definizione di deposito temporaneo dei rifiuti appaiono in contrasto con l'articolo 32 in tema di tutela della salute e con l'articolo 117, lettera s) in tema di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema. Come noto, infatti, il deposito temporaneo è istituto che a determinate e rigorose condizioni consente all'imprenditore di non dover avviare a recupero o smaltimento i rifiuti presenti nel luogo ove essi sono stati prodotti. L'ampliamento del perimetro della norma operato nell'articolo 1 fa sì che per rimediare ad una interpretazione della legge da parte di una Procura e di un tribunale si ledano o comunque si possano determinare le condizioni per mettere in pericolo i beni costituzionali richiamati legati alla salute e all'ambiente, subordinandoli all'iniziativa economica privata di cui all'articolo 41 della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3210.
N. 2. Crippa, De Rosa, Micillo, Da Villa, Daga, Terzoni, Zolezzi, Cancelleri, Vallascas, Fantinati, Mannino, Busto.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1577 – DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 3098-A)

A.C. 3098-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 7, dopo il comma 1-bis inserire i seguenti:
  1-ter. Per l'istituzione del numero unico europeo 112, di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015, di 20 milioni di euro per l'anno 2016 e di 28 milioni di euro annui dal 2017 al 2024. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
  1-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: dall'articolo con le seguenti: dagli articoli 7, comma 1-ter, e;
   all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2, sostituire le parole: miglioramenti economici, della differenza con le seguenti: miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, della differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative,;
   all'articolo 7, comma 1, lettera a), numero 3, sostituire le parole: anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche con le seguenti: anche con eventuale revisione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti;
   all'articolo 9, comma 1, lettera c-bis), terzo periodo, sostituire le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica con le seguenti:; senza incremento dei trattamenti economici in godimento e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 13, comma 1, sopprimere la lettera b-ter);

  e con le seguenti condizioni:
   all'articolo 3-bis, comma 1, lettera f), appare necessario prevedere, in luogo della istituzione della unità tecnica, la possibilità per il Presidente del Consiglio dei ministri e il prefetto di avvalersi, nell'esercizio dei citati poteri sostitutivi, di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, senza riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), alinea, dopo le parole: di misure organizzative inserire le seguenti: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 6, comma 1, lettera b-bis), numero 3, sostituire le parole: servizi e forniture con le seguenti: servizi, prestazioni professionali e forniture;

  e con la seguente osservazione:
   all'articolo 6, comma 1, lettera c-sexies), si valuti l'opportunità di riformulare il secondo periodo nei seguenti termini: «semplificazione delle procedure di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con modifiche della relativa disciplina, mediante la condivisione delle informazioni direttamente necessarie per le procedure di rilascio dell'iscrizione al predetto elenco contenute nelle banche dati delle Amministrazioni centrali e periferiche competenti al rilascio medesimo e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi presso le Prefetture»;

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento 7.82 e sugli articoli aggiuntivi 6.02, 6.03, 6.04, 6.05 e 6.06, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo 1 – prima parte, riferito agli articoli da 1 a 7-bis e sugli emendamenti 1.500, 1.501, 1.502, 1.503, 2.500, 3.500, 6.500, 6.501, 7.500, 7.501, 7.502 e 7.503 della Commissione.

A.C. 3098-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
SEMPLIFICAZIONI AMMINISTRATIVE

Art. 1.
(Carta della cittadinanza digitale).

  1. Al fine di garantire ai cittadini e alle imprese, anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, il diritto di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale, nonché al fine di garantire la semplificazione nell'accesso ai servizi alla persona, riducendo la necessità dell'accesso fisico agli uffici pubblici, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con invarianza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, uno o più decreti legislativi volti a riformulare, anche disponendone la delegificazione, il codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, di seguito denominato «CAD», nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) individuare strumenti per definire il livello minimo di sicurezza, qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche; prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse;
   b) individuare strumenti per ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione;
   c) garantire, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilità di connettività a banda larga e ultralarga e l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni, anche attribuendo carattere prioritario, nei bandi per accedere ai finanziamenti pubblici per la realizzazione della strategia italiana per la banda ultralarga, all'infrastrutturazione con reti a banda ultralarga nei settori scolastico, sanitario e turistico, agevolando in quest'ultimo settore la realizzazione di un'unica rete wi-fi ad accesso libero, con autenticazione tramite Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), presente in tutti i luoghi di particolare interesse turistico, e prevedendo la possibilità di estendere il servizio anche ai non residenti in Italia, nonché prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli uffici pubblici sia messa a disposizione degli utenti, anche non residenti, attraverso un sistema di autenticazione tramite SPID; garantire l'accesso e il riuso gratuiti di tutte le informazioni prodotte e detenute dalle amministrazioni pubbliche in formato aperto, l'alfabetizzazione digitale, la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche, la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico nonché la riduzione del divario digitale sviluppando le competenze digitali di base;
   d) ridefinire il Sistema pubblico di connettività al fine di semplificare le regole di cooperazione applicativa tra amministrazioni pubbliche e di favorire l'adesione al Sistema da parte dei privati, garantendo la sicurezza e la resilienza dei sistemi;
   d-bis) definire i criteri di digitalizzazione del processo di misurazione e valutazione della performance per permettere un coordinamento a livello nazionale;
   e) coordinare e razionalizzare le vigenti disposizioni di legge in materia di strumenti di identificazione, comunicazione e autenticazione in rete con la disciplina di cui all'articolo 64 del CAD e la relativa normativa di attuazione in materia di Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID), anche al fine di promuovere l'adesione da parte delle amministrazioni pubbliche e dei privati al predetto SPID;
   f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni;
   f-bis) favorire l'accesso semplificato ai diritti e ai servizi di interesse dei cittadini e assicurare la conoscibilità della normativa e degli strumenti di sostegno della maternità e della genitorialità corrispondenti al profilo dei richiedenti, attraverso l'utilizzo del sito internet dell'Istituto nazionale della previdenza sociale collegato con i siti delle amministrazioni regionali e locali, attivabile al momento dell'iscrizione anagrafica della figlia o del figlio nato o adottato, secondo modalità e procedure che garantiscano la certezza e la riservatezza dei dati;
   g) razionalizzare gli strumenti di coordinamento e collaborazione delle amministrazioni pubbliche al fine di conseguire obiettivi di ottimizzazione della spesa nei processi di digitalizzazione favorendo l'uso di software open source, nonché obiettivi di risparmio energetico;
   h) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali;
   i) semplificare le modalità di adozione delle regole tecniche e assicurare la neutralità tecnologica delle disposizioni del CAD, semplificando allo stesso tempo il CAD medesimo in modo che contenga esclusivamente princìpi di carattere generale;
   l) ridefinire le competenze dell'ufficio dirigenziale di cui all'articolo 17, comma 1, del CAD, con la previsione della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice di un responsabile individuato nell'ambito dell'attuale dotazione organica di fatto del medesimo ufficio, dotato di adeguate competenze tecnologiche e manageriali, per la transizione alla modalità operativa digitale e dei conseguenti processi di riorganizzazione finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità;
   m) adeguare il testo delle disposizioni vigenti alle disposizioni adottate a livello europeo, al fine di garantirne la coerenza, e coordinare formalmente e sostanzialmente il testo delle disposizioni vigenti, anche contenute in provvedimenti diversi dal CAD, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo, ampliando l'ambito soggettivo al fine di realizzare la prevalenza della normativa sull'amministrazione digitale rispetto a normative di settore e garantendone la più ampia applicazione;
   m-bis) adeguare l'ordinamento alla disciplina europea in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche;
   m-ter) prevedere che i pagamenti digitali ed elettronici effettuati con qualsiasi modalità di pagamento, ivi incluso l'utilizzo per i micropagamenti del credito telefonico, costituiscano il mezzo principale per i pagamenti dovuti nei confronti della pubblica amministrazione e degli esercenti servizi di pubblica utilità;
   n) indicare esplicitamente le norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Carta della cittadinanza digitale).

  All'articolo 1, premettere il seguente:

Art. 01.
(Amministrazione al servizio dei cittadini e delle imprese).

  L'articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:
  «1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità. I processi decisionali delle pubbliche amministrazioni si svolgono secondo i princìpi del perseguimento del risultato, del procedimento in contraddittorio e della piena trasparenza degli atti e delle decisioni. Il principio del perseguimento del risultato esige che nell'esercizio della discrezionalità amministrativa prevalgano comunque le finalità del miglioramento della qualità dei servizi e della promozione dello sviluppo economico. Il principio del procedimento in contraddittorio esige che tutti gli interessati ad una decisione siano informati dell'avvio del procedimento, possano presentare documenti e memorie, essere sentiti e partecipare all'istruttoria in tutte le sue fasi. L'amministrazione procedente predispone, a tal fine, il programma dei lavori per ogni procedimento. Gli atti conclusivi del procedimento, che precedono la decisione finale, devono essere messi a disposizione del pubblico. Il principio di piena trasparenza esige il controllo sociale sull'operato delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, ad eccezione di limitate deroghe espressamente previste dalla legge, tutte le fasi del procedimento sono rese conoscibili e tutti gli atti e le decisioni che comportino dinieghi, omissioni, ritardi rispetto ai tempi prescritti, appesantimenti delle procedure ordinarie, devono essere adeguatamente motivati».
01. 01. (ex 01. 01.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: nonché al fine aggiungere le seguenti: di assicurare al cittadino tempi certi nell'erogazione dei servizi e.
1. 1. (ex 1. 121.) Costantino, Quaranta, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: servizi alla persona aggiungere le seguenti: e in particolare i servizi agli anziani; i servizi educativi, i servizi culturali e museali, garantendo al cittadino tempi certi nella fornitura di ogni tipo di servizi.
1. 2. (ex 1. 120.) Quaranta, Costantino, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: uffici pubblici aggiungere le seguenti:, nonché di pervenire all'erogazione dei servizi in tempi certi e garantiti.
1. 3. (ex 1. 122.) Quaranta, Costantino, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, alinea, sostituire la parola: riformulare con le seguenti: modificare e integrare.
1. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) definire i princìpi e gli strumenti idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui principi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie;
1. 4. (ex *1. 1.) Palmieri.

  Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:
   0a) definire gli strumenti idonei alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, al servizio del cittadino, basata sui princìpi di trasparenza, partecipazione e collaborazione e individuare i diritti che definiscono la cittadinanza digitale, incluso il diritto al domicilio digitale, garantendo alle amministrazioni, ai cittadini e alle imprese un adeguato sviluppo della cultura e delle competenze necessarie;
1. 5. (ex 1. 60.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) definire il livello minimo di qualità, fruibilità, accessibilità e tempestività dei servizi on line delle amministrazioni pubbliche, prevedere, a tal fine, speciali regimi sanzionatori e premiali per le amministrazioni stesse e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nell'erogazione dei servizi, anche favorendo soluzioni già disciplinate a livello regionale;.
1. 6. (ex 1. 2.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: definire aggiungere le seguenti:, attraverso la pianificazione di un quadro di obiettivi misurabili a scadenze certe,
1. 7. (ex 1. 31.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: e premiali aggiungere le seguenti: o di accorpamento.
1. 8. (ex 1. 32.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese, in qualità di fruitori, nella progettazione e nell'erogazione dei servizi, anche favorendo soluzioni già disciplinate a livello regionale.
1. 9. (ex 1. 61.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e disciplinare modalità di coinvolgimento dei cittadini e delle imprese nella progettazione e nell'erogazione dei servizi, anche favorendo soluzioni già disciplinate a livello regionale.
1. 10. (ex 1. 69.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, nonché sanzioni disciplinari specifiche a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni inadempienti.
1. 11. (ex 1. 19.) Liuzzi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in particolare attraverso la previsione espressa della nullità degli atti amministrativi adottati in violazione del livello minimo predetto.
1. 12. (ex 1. 17.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che le amministrazioni adottino un piano di piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first) non basato sulla digitalizzazione dei processi esistenti, ma che sia conseguente ad una ridefinizione, riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché dell'organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione, alla luce delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per garantire celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che la creazione di piattaforme e servizi on line di facile e intuitivo utilizzo.
1. 13. (ex 1. 3.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: individuare strumenti per.
1. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) prevedere che le amministrazioni adottino un Piano di piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital first) conseguente ad una ridefinizione, riorganizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, nonché dell'organizzazione e delle procedure interne a ciascuna amministrazione, alla luce delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie per garantire celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, oltre che la creazione di piattaforme e servizi on line di facile e intuitivo utilizzo;
1. 14. (ex 1. 62.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: garantendo a chiunque il diritto di accesso alle informazioni formate, detenute o comunque in possesso delle amministrazioni, senza obbligo di motivazione.
1. 15. (ex 1. 20.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo che le riunioni degli organi d'indirizzo politico-amministrativo o di vertice si svolgano esclusivamente tramite piattaforme digitali.
1. 16. (ex 1. 33.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: a banda larga fino alla fine della lettera con le seguenti: idonea a garantire l'accesso alla rete internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi che, per la loro funzione, richiedono le suddette dotazioni; favorire l'alfabetizzazione digitale.
1. 17. (ex 1. 41.) Caparini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: banda larga e ultralarga e l'accesso aggiungere le seguenti: libero e gratuito.
1. 18. (ex 1. 21.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: anche attribuendo carattere fino alla fine della lettera con le seguenti: garantire l'accesso e il riutilizzo gratuiti di tutte le informazioni prodotte e in possesso delle amministrazioni pubbliche in formato aperto, lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea, operando sistematicamente contro l'analfabetismo funzionale e digitale; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche favorendo la collaborazione dei cittadini oltre che la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
*1. 19. (ex 1. 4.) Palmieri.

  Al comma 1, sostituire le parole da: anche attribuendo carattere fino alla fine della lettera con le seguenti: garantire l'accesso e il riutilizzo gratuiti di tutte le informazioni prodotte e in possesso delle amministrazioni pubbliche in formato aperto, lo sviluppo per tutti i cittadini di competenze digitali di base, secondo la definizione della Commissione europea, operando sistematicamente contro l'analfabetismo funzionale e digitale; l'adozione del modello dell'amministrazione aperta, anche favorendo la collaborazione dei cittadini oltre che la partecipazione, con modalità telematiche, ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche; la piena disponibilità dei sistemi di pagamento elettronico;
*1. 20. (ex 1. 63.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: garantire l'accesso e il riuso fino alla fine della lettera con le seguenti: favorire l'alfabetizzazione digitale.
1. 21. (ex 1. 40.) Caparini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in formato aperto aggiungere le seguenti:, provvedendo anche ad inserire tali informazioni in un archivio digitale unico accessibile da parte di tutte le pubbliche amministrazioni.
1. 22. (ex 1. 50.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: la partecipazione con modalità telematiche ai processi decisionali delle istituzioni pubbliche aggiungere le seguenti:, anche attraverso il riconoscimento di strumenti di partecipazione diretta dei cittadini.
1. 23. (ex 1. 22.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) garantire la libertà di informazione nei confronti del patrimonio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso libero e gratuito ai dati e alle informazioni detenuti dalle amministrazioni pubbliche e dagli altri soggetti ad esse equiparate o comunque tenuti al rispetto della normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motivazione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati e attraverso modalità che ne garantiscano l'effettività, con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.
1. 24. (ex 1. 64.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis)
garantire la libertà di informazione nei confronti del patrimonio informativo pubblico e, a tal fine, disciplinare il diritto di accesso ai dati e alle informazioni in possesso delle amministrazioni pubbliche e degli altri soggetti cui si applica la normativa in materia di amministrazione digitale, garantendo il diritto di accesso gratuitamente a chiunque senza obbligo di motivazione, nel rispetto dei diritti e degli interessi costituzionalmente tutelati e attraverso modalità che ne garantiscano l'effettività, con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.
1. 25. (*1. 5.) Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) previsione di sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che devono rendere pareri, qualora non lo facciano nei tempi stabiliti.
1. 26. (ex 1. 84.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: e di favorire l'adesione al sistema da parte dei privati.
1. 27. (ex 1. 23.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole da: anche al fine di promuovere fino alla fine della lettera
1. 28. (ex 1. 24.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e al Regolamento EU eIDAS n. 910 del 2014 in materia di comunicazione elettronica, necessario per garantire l'interoperabilità con tutti gli Stati membri della Comunità europea.
*1. 29. (ex *1. 6.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: e al Regolamento EU eIDAS n. 910 del 2014 in materia di comunicazione elettronica, necessario per garantire l'interoperabilità con tutti gli Stati membri della Comunità europea.
*1. 30. (ex *1. 65.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni e con gli altri soggetti privati, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni, nel rispetto delle norme di diritto positivo di cui agli artt. 43, 44 e 45 del codice civile dovendo rappresentare il domicilio digitale l'indirizzo elettronico del luogo di lavoro di una persona o l'indirizzo elettronico privato abituale della persona.
**1. 31. (ex **1. 7.) Palmieri.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
   f) favorire l'elezione di un domicilio digitale da parte di cittadini e imprese ai fini dell'interazione con le amministrazioni e con gli altri soggetti privati, anche mediante sistemi di comunicazione non ripudiabili, garantendo l'adozione di soluzioni idonee a consentirne l'uso anche in caso di indisponibilità di adeguate infrastrutture e dispositivi di comunicazione o di un inadeguato livello di alfabetizzazione informatica, in modo da assicurare, altresì, la piena accessibilità mediante l'introduzione, compatibilmente con i vincoli di bilancio, di modalità specifiche e peculiari, quali, tra le altre, quelle relative alla lingua italiana dei segni, nel rispetto delle norme di diritto positivo di cui agli artt. 43, 44 e 45 del codice civile dovendo rappresentare il domicilio digitale l'indirizzo elettronico del luogo di lavoro di una persona o l'indirizzo elettronico privato abituale della persona.
**1. 32. (ex **1. 66.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
   f-bis) prevedere a carico delle amministrazioni pubbliche di ogni ordine e grado l'obbligo di garantire presso i propri uffici e strutture l'accesso ai cittadini alla rete internet attraverso la predisposizione di punti di accesso Wi-Fi liberi e gratuiti, stabilendo adeguate sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni inadempienti.
1. 33. (ex 1. 25.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f-bis), sostituire le parole: favorire l'accesso semplificato ai diritti e ai con le seguenti: semplificare le condizioni di esercizio dei diritti e l'accesso ai.
1. 502. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali; questo include anche l'attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e dei compiti delle aziende ICT cosiddette «in-house» come Agenzie Regionali con coordinamento funzionale di AgID;
*1. 34. (ex *1. 27.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) razionalizzare i meccanismi e le strutture deputati alla governance in materia di digitalizzazione, al fine di semplificare i processi decisionali; questo include anche l'attribuzione di poteri di coordinamento, sanzionatori e premiali in capo all'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e la revisione degli assetti e dei compiti delle aziende ICT cosiddette «in-house» come Agenzie Regionali con coordinamento funzionale di AgID;
*1. 35. (ex 1. 79.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: favorendo l'uso di software open source.
**1. 36. Lupi, Vignali.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole: favorendo l'uso di software open source.
**1. 37. Occhiuto, Centemero.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: favorendo l'uso di software open source con le seguenti: attraverso una previa valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili.
*1. 38. Lupi, Vignali.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: favorendo l'uso di software open source con le seguenti: attraverso una previa valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili.
*1. 39. Aiello.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: favorendo l'uso di software open source con le seguenti: attraverso una previa valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili.
*1. 40. Palmieri, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: favorendo l'uso di software open source aggiungere le seguenti: tenendo comunque conto di una valutazione tecnico-economica delle soluzioni disponibili.
1. 41.(versione corretta). Aiello.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: software open source aggiungere le seguenti: ovvero soluzioni di cloud computing.
1. 42. Basso, Coppola, Giacobbe, Donati, Baruffi.

  Al comma 1, lettera g), dopo le parole: software open source aggiungere le seguenti: e l'interoperabilità dei sistemi della pubblica amministrazione.
1. 43. Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole: con la previsione di adeguati meccanismi sanzionatori.
1. 44. (ex 1. 68.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
1. 45. (ex 1. 43.) Caparini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole:, individuando nell'ambito di ciascuna amministrazione un responsabile unico in materia di digitalizzazione.
1. 46. (ex 1. 26.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera h), aggiungere, in fine, le parole: accorpando in un'unica struttura organizzativa tutte le competenze relative alla digitalizzazione del settore pubblico e privato.
1. 47. (ex 1. 15.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) prevedere che lo sviluppo di servizi innovativi sia realizzato con il coinvolgimento dei cittadini e delle parti interessate nelle fasi di progettazione, produzione, sperimentazione, utilizzo, secondo il principio per cui è a carico dell'amministrazione costruire le condizioni più adeguate per un ampio ed efficace utilizzo dei servizi;.
1. 48. (ex 1. 57.) Liuzzi, Spessotto, De Lorenzis, Dell'Orco, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) individuare un termine perentorio entro il quale le pubbliche amministrazioni debbono adempiere all'adozione dei piani di cui all'articolo 50-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e le eventuali sanzioni per le inadempienze al rispetto di tale limite;.
1. 49. (ex 1. 51.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 50. (ex *1. 18.) Toninelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
*1. 51. (ex *1. 45.) Caparini.

  Al comma 1, lettera l), sopprimere le parole: della possibilità di collocazione alle dirette dipendenze dell'organo politico di vertice.
1. 52. (ex 1. 35.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera l), aggiungere la seguente:
   l-bis) previsione di sanzioni amministrative nei confronti dei dirigenti delle strutture pubbliche erogatrici di servizi in caso di mancata osservanza delle norme relative all'autocertificazione e all'erogazione in tempi certi dei servizi stessi;.
1. 53. (ex 1. 123.) Quaranta, Costantino, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole da: ampliando l'ambito fino alla fine con le seguenti: e coordinare le discipline speciali con i principi del CAD al fine di garantirne la piena esplicazione;.
1. 503. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:
   o) previsione di un termine perentorio di 30 giorni dalla presentazione della domanda per il rilascio di tutti gli atti, certificati e ogni altra documentazione necessaria ai fini edilizi e urbanistici, qualora tali documenti non siano da acquisire d'ufficio.
1. 54. (ex 1. 46.) Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1 si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
1. 55. (ex 1. 124.) Costantino, Quaranta, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere da a) a h), si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
1. 56. (ex 1. 47.) Invernizzi.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. I principi e i criteri direttivi di cui al comma 1, lettere a) ed h),si applicano alle amministrazioni di istruzione e cultura tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
1. 57. (ex 1. 125.) Costantino, Quaranta, Scotto, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel settantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel settantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.;
   all'articolo 4, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel settantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.;
   all'articolo 6, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel settantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.;
   all'articolo 7, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel settantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.;
   all'articolo 9, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel settantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.;
   all'articolo 10, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel settantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.;
   all'articolo 12, comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel settantesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.;
   all'articolo 16, comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere degli schemi di decreto è stabilito nel trentesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega.
1. 58. Sannicandro, Quaranta, Scotto, Costantino.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Misure di semplificazione amministrativa).

  1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali, per ciascun procedimento amministrativo ad istanza di parte rientrante nelle proprie competenze, l'elenco degli atti e documenti che l'istante ha l'onere di produrre a corredo dell'istanza, nonché l'elenco dei responsabili incaricati al rilascio degli atti relativi al procedimento.
1. 01. (ex 1. 01.) Invernizzi.

A.C. 3098-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Conferenza di servizi).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ridefinizione e riduzione dei casi in cui la convocazione della conferenza di servizi è obbligatoria, anche in base alla complessità del procedimento;
   b) ridefinizione dei tipi di conferenza, anche al fine di introdurre modelli di istruttoria pubblica per garantire la partecipazione anche telematica degli interessati al procedimento, limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto dei princìpi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa;
   c) riduzione dei termini per la convocazione, per l'acquisizione degli atti di assenso previsti, per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento;
   d) certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi abbia una durata certa, anche con l'imposizione a tutti i partecipanti di un onere di chiarezza e inequivocità delle conclusioni espresse;
   e) disciplina della partecipazione alla conferenza di servizi finalizzata a:
    1) garantire forme di coordinamento o di rappresentanza unitaria delle amministrazioni interessate;
    2) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante delle amministrazioni statali, designato, per gli uffici periferici, dal dirigente dell'Ufficio territoriale dello Stato di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d);
   f) disciplina del calcolo delle presenze e delle maggioranze volta ad assicurare la celerità dei lavori della conferenza;
   g) previsione che si consideri comunque acquisito l'assenso delle amministrazioni, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge;
   h) semplificazione dei lavori della conferenza di servizi, anche attraverso la previsione dell'obbligo di convocazione e di svolgimento della stessa con strumenti informatici e la possibilità, per l'amministrazione procedente, di acquisire ed esaminare gli interessi coinvolti in modalità telematica asincrona;
   i) differenziazione delle modalità di svolgimento dei lavori della conferenza, secondo il principio di proporzionalità, prevedendo per i soli casi di procedimenti complessi la convocazione di riunioni in presenza;
   l) revisione dei meccanismi decisionali, con la previsione del principio della prevalenza delle posizioni espresse in sede di conferenza per l'adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento nei casi di conferenze decisorie; precisazione dei poteri dell'amministrazione procedente, in particolare nei casi di mancata espressione degli atti di assenso ovvero di dissenso da parte delle amministrazioni competenti;
   m) possibilità per le amministrazioni di sollecitare l'amministrazione procedente ad assumere determinazioni in via di autotutela ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, purché abbiano partecipato alla conferenza di servizi o si siano espresse nei termini;
   n) definizione, nel rispetto dei princìpi di ragionevolezza, economicità e leale collaborazione, di meccanismi e termini per la valutazione tecnica e per la necessaria composizione degli interessi pubblici nei casi in cui la legge preveda la partecipazione al procedimento delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti; previsione per le amministrazioni citate della possibilità di attivare procedure di riesame;
   o) coordinamento delle disposizioni di carattere generale di cui agli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater e 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, con la normativa di settore che disciplina lo svolgimento della conferenza di servizi;
   p) coordinamento delle disposizioni in materia di conferenza di servizi con quelle dell'articolo 17-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'articolo 3 della presente legge;
   q) definizione di limiti e termini tassativi per le richieste di integrazioni documentali o chiarimenti prevedendo che oltre il termine tali richieste non possano essere evase, né possano in alcun modo essere prese in considerazione al fine della definizione del provvedimento finale.

  2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Conferenza di servizi).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. L'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è sostituito dal seguente:

«Art. 14.

  1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, al fine di rendere più rapida ed efficiente l'istruttoria, l'amministrazione procedente può indire una Conferenza di servizi.
  2. La Conferenza di servizi è tempestivamente indetta quando l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche aventi poteri decisori sull'oggetto del procedimento, nonché per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi.
  3. L'amministrazione procedente e avente interesse prevalente è quella titolare di una competenza funzionale per l'oggetto del procedimento prevista in modo specifico dalla legge o, in mancanza, l'amministrazione comunque competente che rappresenta la più estesa dimensione territoriale dell'interesse pubblico oggetto del procedimento e degli effetti del provvedimento.
  4. Su motivata richiesta dell'interessato riguardante progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi, la conferenza di servizi può anche essere convocata in via preliminare, al fine di procedere ad un esame anticipato rispetto a determinazioni posteriori.
  5. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa. L'amministrazione procedente ha facoltà di invitare anche le amministrazioni non aventi competenze decisorie sull'oggetto del procedimento ed eventuali privati aventi diretto interesse.
  6. Nella prima riunione l'amministrazione procedente, sentite le altre amministrazioni presenti, fissa il termine per l'adozione della determinazione conclusiva del procedimento. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo casi eccezionali motivare esplicitamente.
  7. Nella conferenza istruttoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge.
  8. Nella Conferenza di servizi decisoria l'amministrazione procedente e avente interesse prevalente adotta nel termine la determinazione conclusiva del procedimento nel rispetto delle norme della presente legge quando non è stato manifestato nessun dissenso espresso da parte delle amministrazioni aventi potere decisorio sull'oggetto del procedimento e sempre che esse siano state regolarmente invitate alla conferenza. Quando sono stati manifestati uno o più dissensi, l'amministrazione procedente ricerca l'intesa con l'amministrazione o le amministrazioni dissenzienti per giungere a una determinazione condivisa, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. All'esito del confronto, l'amministrazione procedente assume la determinazione conclusiva del procedimento.
  9. Quando il dissenso proviene da un comune o città metropolitana o provincia, la regione o la provincia autonoma rimettono la questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Quando il dissenso proviene da una regione o provincia autonoma, l'amministrazione procedente rimette la questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme al Ministero ritenuto competente, ricerca l'intesa tra le amministrazioni presenti in conferenza, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero competente, assume con decreto la determinazione conclusiva del procedimento.
  10. Quando lo Stato è l'amministrazione procedente o è comunque compreso tra le amministrazioni aventi potere decisorio e quando sono stati manifestati uno o più dissensi in conferenza, la Presidenza del Consiglio dei ministri, insieme al Ministero competente, ricerca l'intesa tra le amministrazioni presenti in conferenza, mediante un confronto completo e per un periodo di tempo congruo sul dissenso, in ogni caso non superiore al doppio del termine previsto per la chiusura dei lavori della conferenza, e sulle sue motivazioni. Qualora l'intesa non venga raggiunta, la Presidenza del Consiglio dei ministri, sentito il Ministero competente, assume con decreto la determinazione conclusiva del procedimento.».
2. 1. (ex 2. 16.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e riduzione.
2. 2. (ex 2. 43.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: e riduzione fino alla fine della lettera con le seguenti: dei casi in cui la Conferenza di servizi è convocata e svolta, obbligatoriamente, attraverso l'ausilio degli strumenti informatici disponibili, anche in base alla complessità del procedimento;.
2. 3. (ex 2. 44.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:; definizione di amministrazione procedente e avente interesse prevalente alla indizione della Conferenza dei servizi che è quella titolare di una competenza funzionale per l'oggetto del procedimento prevista in modo specifico dalla legge o, in mancanza, l'amministrazione comunque competente che rappresenta la più estesa dimensione territoriale dell'interesse pubblico oggetto del procedimento e degli effetti del provvedimento.
2. 4. (ex 2. 13.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, garantendo comunque la sussistenza di meccanismi di coinvolgimento degli enti territoriali e locali e di partecipazione dei cittadini, al fine di assicurare un equo bilanciamento degli interessi coinvolti nei procedimenti decisionali.
2. 5. (ex 2. 117.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, favorendone lo svolgimento in modalità telematica.
*2. 6. (ex 2. 11.) Palmieri.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, favorendone lo svolgimento in modalità telematica.
*2. 7. (ex 2. 18.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: degli interessati fino a: della legge 7 agosto 1990, n. 241 con le seguenti: del pubblico al procedimento nei casi di adozione di provvedimenti di interesse generale e di quelli per i quali la legge preveda la partecipazione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 8. (ex 2. 45.) Mannino.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: degli interessati con le seguenti: del pubblico.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere le parole: in alternativa a quanto previsto dall'articolo 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 9. (ex 2. 46.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale.
*2. 10. (ex *2. 29.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale.
*2. 11. (ex *2. 63.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole da: limitatamente alle ipotesi fino a: legge 8 agosto 1990, n. 241, e con le seguenti: nonché per assicurare che le associazioni portatrici di interessi diffusi o sensibili nonché i comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali siano inclusi nei diversi tipi di procedimento compreso quello decisorio,.
2. 12. (ex 2. 124.) Scotto, Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale con le seguenti: nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto con particolare riferimento alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale.
2. 13. (ex 2. 120.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: limitatamente alle ipotesi di adozione di provvedimenti di interesse generale con le seguenti: nonché a soggetti quali portatori di interessi collettivi o diffusi quali associazioni e comitati di cittadini o di interessi oppositivi alla realizzazione del progetto.
2. 14. (ex 2. 128.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa.
2. 15. (ex 2. 114.) Scotto, Costantino, Quaranta.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza dell'azione amministrativa con le seguenti: nel rispetto del principio di partecipazione al procedimento amministrativo.
2. 16. (ex 2. 118.) Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: e nel rispetto dei principi di economicità, proporzionalità e speditezza con le seguenti: nel rispetto del principio di buon andamento.
2. 17. (ex 2. 116.) Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: e speditezza.
2. 18. (ex 2. 115.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: speditezza con la seguente: trasparenza.
2. 19. (ex 2. 119.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole:; chiarire che, su motivata richiesta dell'interessato riguardante progetti di particolare complessità o insediamenti produttivi di beni e servizi, la Conferenza di servizi può anche essere convocata in via preliminare, al fine di procedere ad un esame anticipato rispetto a determinazioni posteriori.
2. 20. (ex 2. 14.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di una procedura di dibattito pubblico, attivata obbligatoriamente per progetti che, in base ad una valutazione preliminare, risultino di notevole rilevanza per i loro costi previsionali, le caratteristiche tecniche, la natura progettuale, l'incidenza sul territorio, gli impatti sull'ambiente e i risvolti socio-economici previsti, in grado di assicurare la partecipazione dei cittadini durante tutte le fasi di elaborazione dei progetti, dagli studi preliminari alla loro conclusione, e che garantisca altresì una completa, chiara e corretta informazione del pubblico anche attraverso l'utilizzo delle tecnologie telematiche.
2. 21. (ex 2. 113.) Scotto, Costantino, Quaranta, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) previsione, nella ridefinizione dei tipi di conferenze e qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, di procedure rafforzate di partecipazione del pubblico ai processi decisionali, come previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
2. 22. (ex 2. 111.) Costantino, Quaranta, Scotto, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
2. 23. (ex 2. 4.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: per la convocazione.
2. 24. (ex 2. 81.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: e previsione di ulteriori sanzioni disciplinari a carico dei dirigenti responsabili delle amministrazioni che sono chiamati a rendere pareri laddove non lo facciano nei termini stabiliti dalla legge.
2. 25. (ex 2. 47.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire le lettere d) ed e) con la seguente:
   d) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente.
2. 26. (ex 2. 31.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: fissando, comunque, in novanta giorni il termine entro il quale deve concludersi la Conferenza di servizi, salvo casi eccezionali da motivare espressamente; precisare che nella prima riunione della conferenza di servizi l'amministrazione procedente, sentite le altre amministrazioni presenti, fissa il termine per l'adozione della determinazione conclusiva del procedimento.
2. 27. (ex 2. 15.) D'Alia, Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: riduzione delle proroghe dei termini a non più di una e per un periodo non superiore a sessanta giorni, salvi casi eccezionali espressamente indicati nel decreto legislativo.
2. 28. (ex 2. 92.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1 e 2 con i seguenti:
    1) principio della decisorietà della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba comunque pervenire a una decisione certa, che sostituisce a tutti gli effetti ogni provvedimento di autorizzazione, concessione, nulla osta, intesa, concerto o atto di assenso, comunque denominato, delle amministrazioni partecipanti, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente;
    2) principio della certezza dei tempi della conferenza, ovvero necessità che qualsiasi tipo di conferenza di servizi debba avere una durata certa, secondo un termine omnicomprensivo stabilito dal decreto legislativo e comunque non superiore a quattro mesi per i casi più complessi; alla scadenza di tale termine, si considera definitivamente approvata la proposta iniziale della parte privata, ovvero l'ultima proposta dell'amministrazione procedente;
    3) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
2. 29. (ex 2. 32.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), sostituire i numeri 1 e 2 con il seguente:
    1) principio della partecipazione obbligatoria alla conferenza, ovvero necessità che si consideri comunque acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute, della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente, il cui rappresentante, al termine per i lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
2. 30. (ex 2. 33.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere il numero 2.
2. 31. (ex 2. 65.) D'Ambrosio, Mannino, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, ad eccezione dei rappresentanti delle amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico artistico e dell'ambiente che devono comunque partecipare.
2. 32. (ex 2. 125.) Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), numero 2), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per le amministrazioni preposte alla tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente.
2. 33. (ex 2. 55.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) garantire forme di partecipazione attiva dei cittadini qualora i processi decisionali concernano questioni di carattere ambientale, come previsto dalla Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, ratificata dall'Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, nonché dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
2. 34. (ex 2. 112.) Costantino, Scotto, Quaranta, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, lettera e), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
    3) prevedere la partecipazione alla conferenza di un unico rappresentante per qualsiasi amministrazione locale interessata, designato in conformità alla normativa regionale applicabile o, in mancanza, in conformità al decreto legislativo di cui al presente comma;.
2. 35. (ex 2. 90.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
2. 36. (ex 2. 48.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera f), dopo le parole: delle presenze e delle maggioranze aggiungere le seguenti:, con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 37. (ex 2. 100.) Catania.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*2. 38. (ex *2. 49.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*2. 39. (ex *2. 130.) Scotto, Quaranta, Costantino, Zaratti, Pellegrino, Nicchi.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le parole da: ivi comprese fino a: ambiente.
2. 40. (ex 2. 23.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: ivi comprese con la seguente: escluse.
2. 41. (ex 2. 56.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), sopprimere le seguenti parole: della salute.
2. 42. (ex 2. 61.) Grillo.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale.
*2. 43. (ex *2. 10.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale.
*2. 44. (ex *2. 17.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale.
*2. 45. (ex *2. 99.) Matarrese.

  Al comma 1, lettera g), dopo la parola: salute aggiungere le seguenti: della pubblica incolumità, del patrimonio paesaggistico-territoriale.
*2. 46. (ex *2. 109.) Dorina Bianchi.

  Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: che, entro il termine dei lavori della conferenza, non si siano espresse nelle forme di legge con le seguenti: il cui rappresentante, entro il termine dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata.
2. 47. (ex 2. 30.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, fatta salva l'applicazione dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 48. (ex 2. 57.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera g), aggiungere, in fine, le parole:, fermo restando il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli enti preposti.
2. 49. (ex 2. 21.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera i), sostituire le parole da: prevedendo per i soli casi fino alla fine della lettera con le seguenti: precisando espressamente le tipologie di procedimento per i quali è prevista obbligatoriamente la convocazione di riunioni in presenza.
2. 50. (ex 2. 50.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole:; a tal fine per procedimenti complessi devono intendersi quelli per la cui definizione si renda necessaria l'adozione di atti endoprocedimentali di competenza di diverse amministrazioni.
2. 51. (ex 2. 58.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera l).
2. 52. (ex 2. 51.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: principio della prevalenza aggiungere le seguenti:, con esclusione dei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità in cui resta valida la legislazione vigente,.
2. 53. (ex 2. 126.) Quaranta, Costantino, Scotto, Nicchi.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: nei casi di conferenze decisorie aggiungere le seguenti:, tranne in casi di tutela ambientale e tutela della salute del cittadino, alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 54. (ex 2. 66.) D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera l), dopo le parole: nei casi di conferenze decisorie aggiungere le seguenti:, prevedendo, nei casi in cui è prevista la partecipazione di amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, che l'amministrazione procedente adotti la determinazione valutate le specifiche risultanze delle conferenze tenendo conto in particolare di quelle delle amministrazioni preposte alla tutela di quegli stessi interessi sensibili.
2. 55. (ex 2. 129.) Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino, Nicchi, Zaratti.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:; ridefinizione delle procedure per i casi di espressione di dissenso motivato da parte di regioni e province autonome su materie che rientrano nelle competenze di tali amministrazioni in modo da assicurare, nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà e leale collaborazione, una rapida ed efficiente conclusione della procedura entro termini certi.
2. 56. (ex 2. 94.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:; precisazione delle tipologie di atti da adottare a conclusione del procedimento, sia in caso di accoglimento sia in caso di rigetto dell'istanza, al fine di garantire l'adozione di un provvedimento espresso di cui al comma 1, articolo 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. 57. (ex 2. 104.) Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, dopo la lettera l) aggiungere la seguente:
   l-bis) definizione di un sistema efficace di valutazione della performance dirigenziale incentrato sulla responsabilità amministrativo-contabile per il mancato raggiungimento dei risultati e sulla trasparenza e sulla partecipazione da parte del privato al processo valutativo in relazione alle proprie istanze trasmesse in Conferenza dei servizi;.
2. 58. (ex 2. 12.) Abrignani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*2. 59. (ex **2. 52.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera m).
*2. 60. (ex **2. 121.) Costantino, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: possibilità per le amministrazioni aggiungere le seguenti: legittimamente chiamate a partecipare alla Conferenza di servizi.
2. 61. (ex 2. 53.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: sollecitare l'amministrazione procedente ad con le seguenti: chiedere all'amministrazione procedente di.
2. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies con le seguenti: ai sensi dell'articolo 21-nonies.
2. 62. (ex 2. 95.) Mazziotti Di Celso, Pinna.

  Al comma 1, lettera m), sopprimere le parole da:, purché fino alla fine della lettera.
2. 63. (ex 2. 24.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: purché abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o si siano espresse nei termini con le seguenti: anche qualora non abbiano partecipato alla conferenza dei servizi o non si siano espresse nei termini.
2. 64. (ex 2. 131.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:, ad esclusione delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 65. (ex 2. 122.) Costantino, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, lettera m), aggiungere, in fine, le parole:; l'annullamento d'ufficio di un atto di assenso non vincolante o prescritto dalla legge come necessario non determina l'invalidità o l'annullamento del provvedimento adottato all'esito della Conferenza di servizi.
2. 66. (ex 2. 96.) Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, sopprimere la lettera n).
2. 67. (ex 2. 123.) Costantino, Scotto, Quaranta, Pellegrino, Zaratti, Nicchi.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: per la necessaria composizione degli, con le seguenti: e al fine di far prevalere gli.
2. 68. (ex 2. 67.) D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera n), dopo le parole: pubblica incolumità aggiungere le seguenti:, anche con la previsione di meccanismi sostitutivi da parte dell'amministrazione procedente, di silenzio assenso e di rimessione della decisione finale al Consiglio dei ministri con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate.
2. 69. (ex 2. 35.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera n), sostituire le parole: in modo da pervenire in ogni caso alla conclusione del procedimento entro i termini previsti con le seguenti: nonché definizione di un sistema efficace di partecipazione delle associazioni portatrici di interessi sensibili e dei comitati di cittadini che si costituiscono in difesa di interessi pubblici territoriali diffusi ai procedimenti valutativo e decisorio.
2. 70. (ex 2. 127.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera n), aggiungere, in fine, le parole:, tali meccanismi devono prevedere il riconoscimento di una priorità alle esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità manifestate dagli Enti preposti.
2. 71. (ex 2. 62.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera o).
2. 72. (ex 2. 68.) D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, lettera o), sostituire le parole: coordinamento delle disposizioni con le seguenti: sostituzione organica del decreto legislativo a tutte le disposizioni.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sostituire le parole: con la con le seguenti: nonché alla.
2. 73. (ex 2. 37.) Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
*2. 74. (ex 2. 25.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera p).
*2. 75. Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera p), aggiungere, in fine, le parole:, nonché inserimento, dopo il suddetto articolo 17-bis, di una analoga disposizione relativa al silenzio assenso delle amministrazioni non statali.
2. 76. (ex 2. 38.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera q), sopprimere le parole da: prevedendo fino alla fine della lettera.
2. 77. (ex 2. 26.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera q), aggiungere, in fine, le parole:, fatta eccezione per l'acquisizione di documenti di particolare complessità ed, in ogni caso, ad esclusione di quelle presentate dalle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità.
2. 78. (ex 2. 54.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: è adottato aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e.
2. 79. (ex 2. 133.) Quaranta, Costantino, Scotto, Kronbichler.

  Al comma 2, quinto periodo, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: sessanta giorni.

  Conseguentemente, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Decorso tale termine, il decreto può essere adottato salvo non vi siano osservazioni delle Commissioni competenti.
2. 80. (ex 2. 70.) D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. All'articolo 14-quater, comma 3, terzo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono aggiunte, in fine, le parole: «esplicando le ragioni della decisione in contrasto con il motivato dissenso».
2. 81. (ex 2. 134.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Modifiche all'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di attività consultiva).

  1. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, che il responsabile del procedimento deve formulare entro dieci giorni dall'avvio del medesimo».
2. 01. (ex 2. 01.) Tabacci, Taricco, Petrenga, Pinna, Mucci, D'Ottavio, Ferrari, Lavagno.

A.C. 3098-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici).

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 17 è inserito il seguente:
  «Art. 17-bis. – (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici). – 1. Nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della relativa documentazione, da parte dell'amministrazione procedente. Il termine è interrotto qualora l'amministrazione o il gestore che deve rendere il proprio assenso, concerto o nulla osta rappresenti esigenze istruttorie o richieste di modifica, motivate e formulate in modo puntuale nel termine stesso. In tal caso, l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso nei successivi trenta giorni dalla ricezione degli elementi istruttori o dello schema di provvedimento; non sono ammesse ulteriori interruzioni di termini.
  2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito. In caso di mancato accordo tra le amministrazioni statali coinvolte nei procedimenti di cui al comma 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, decide sulle modifiche da apportare allo schema di provvedimento.
  3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o i provvedimenti di cui all'articolo 2 non prevedano un termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta è di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'amministrazione procedente. Decorsi i suddetti termini senza che sia stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito.
  4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici).

  Sopprimerlo.
3. 1. (ex 3. 8.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il responsabile del procedimento deve inviare la richiesta a mezzo posta elettronica certificata entro dieci giorni dall'avvio del medesimo procedimento».

  Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Attività consultiva,.
3. 2. (ex 3. 42.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 16, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo le parole «tutela ambientale, paesaggistica, territoriale» sono inserite le seguenti: «, della sicurezza».

  Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Attività consultiva,.
3. 3. (ex 3. 43.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, l'articolo 17 è sostituito dal seguente:
  «Art. 17. – 1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche entro dieci giorni dall'avvio del procedimento.
  2. Ove tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
  3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della sicurezza e della salute dei cittadini.
  4. Nel caso in cui l'ente o l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, il termine di cui al comma 2 può essere interrotto per una sola volta e la valutazione deve essere resa definitivamente entro quaranta giorni o, se inferiore, entro un termine pari a quello indicato nella richiesta originaria, dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate».

  Conseguentemente, alla rubrica, premettere le parole: Valutazioni tecniche,.
3. 4. (ex 3. 44.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, alinea, sostituire le parole: articolo 17 con le seguenti: articolo 20.

  Conseguentemente, al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sostituire le parole:Art. 17-bis con le seguenti:Art. 20-bis.
3. 5. (ex 3. 3.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: amministrazioni pubbliche con le seguenti: amministrazioni statali.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Silenzio assenso tra amministrazioni dello Stato.
3. 6. (ex *3. 47.) Realacci, Borghi, Braga, Stella Bianchi, Bratti, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Manfredi, Mariani, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini, Malisani.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, rubrica, sostituire, ovunque ricorra, la parola: pubbliche con la seguente: statali.

  Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, sostituire, ovunque ricorra, la parola: pubbliche con la seguente: statali.
3. 7. (ex 3. 16.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: il proprio assenso, concerto o nulla osta con le seguenti: la propria determinazione.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   comma 1,
    secondo periodo, sostituire le parole:
il proprio assenso, concerto o nulla osta con le seguenti: la propria determinazione;
    terzo periodo, sostituire le parole: l'assenso, il concerto o il nulla osta è reso con le seguenti: la determinazione è resa;
   comma 2, sostituire le parole: stato comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito con le seguenti: stata comunicata la determinazione dell'amministrazione competente, la stessa si intende acquisita;
   comma 3,
    primo periodo, sostituire le parole:
di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati con le seguenti: di determinazioni comunque denominate;
    secondo periodo, sostituire le parole: il proprio assenso, concerto o nulla osta con le seguenti: la propria determinazione;
    terzo periodo, sostituire le parole: comunicato l'assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende acquisito con le seguenti: comunicata la determinazione, la stessa si intende acquisita.
3. 8. (ex 3. 45.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, primo periodo, dopo le parole: ricevimento dello schema di provvedimento aggiungere le seguenti: o dalla richiesta di parere.
3. 9. (ex 3. 29.) Piccione.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: corredato della relativa documentazione con le seguenti: o dalla richiesta di espressione di parere.
3. 10. (ex 3. 48.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: dei commi 1 e 2 con le seguenti: del comma 1.
3. 11. (ex 3. 41.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: si intende acquisito con le seguenti: viene sollecitato dal Ministero della funzione pubblica, che pone un nuovo termine non superiore a 30 giorni. Nell'eventualità in cui esso non venga ugualmente rilasciato, il responsabile del procedimento è sottoposto a procedimento disciplinare in base alle norme contenute nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150.
3. 12. (ex 3. 23.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, salvo nei casi di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini.
3. 13. (ex 3. 17.) D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Toninelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.
3. 14. (ex 3. 12.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole da: Presidente del fino a: previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con le seguenti: Consiglio dei ministri.
3. 15. (ex 3. 40.) Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sopprimere il comma 3.
3. 16. (ex 3. 24.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, sostituire i commi 3 e 4 con il seguente:
  3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi, nonché nei casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.
3. 17. (ex 3. 49.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: si applicano fino alla fine del periodo con le seguenti: non si applicano ai casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni pubbliche.

  Conseguentemente, al medesimo comma 3, sopprimere il secondo periodo.
3. 18. (ex *3. 10.) Bratti, Mariani, Malisani.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: si applicano anche con le seguenti parole: non si applicano.
3. 19. (ex 3. 13.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, primo periodo, sostituire le parole: anche ai casi con le seguenti: salvo i casi.

  Conseguentemente, al medesimo comma, ultimo periodo, sostituire le parole: lo stesso si intende acquisito con le seguenti: lo stesso non si intende acquisito, fatta salva l'applicazione dell'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. 20. (ex 3. 5.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e della salute dei cittadini.
3. 21. (ex 3. 14.) Grillo, Lorefice, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Mantero, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni, con le seguenti: novanta giorni.
3. 500. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 22. (ex 3. 36.) Catania.

  Al comma 1, capoverso Art. 17-bis, comma 3, ultimo periodo, sostituire la parola: acquisito con la parola: negato.
3. 23. (ex 3. 11.) Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3.1.

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

Art. 8-bis.
(Diritto di interpello).

  1. In relazione ai procedimenti da attivare su istanza di parte i soggetti direttamente interessati possono inoltrare per iscritto al responsabile del procedimento, individuato a norma dell'articolo 5, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni normative ed amministrative a casi concreti e personali, qualora esistano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
  2. L'istanza deve contenere, oltre alle generalità ed al domicilio del richiedente, l'esposizione chiara ed univoca del comportamento e della soluzione interpretativa che si intendono adottare e deve essere sottoscritta personalmente dal richiedente.
  3. L'istanza di interpello è presentata all'Amministrazione prima di porre in essere il comportamento giuridicamente rilevante e, comunque, prima di dare attuazione alla norma o al comportamento oggetto dell'istanza medesima.
  4. Il Responsabile del procedimento, ai fini del corretto inquadramento della questione prospettata e della compiutezza della risposta, può richiedere, per una sola volta ed entro il termine di 30 giorni dalla presentazione dell'istanza, al richiedente di integrare l'istanza, ove necessario, anche mediante la presentazione di apposita documentazione non in possesso dell'Amministrazione. Tale richiesta sospende il termine di cui al comma 5 che riprende a decorrere dalla data di consegna delle integrazioni richieste.
  5. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, deve pervenire all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza ed è vincolante per l'Amministrazione con esclusivo riferimento alla questione oggetto di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga entro il suddetto termine, si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente e qualsiasi atto successivamente emanato dall'Amministrazione in difformità dalla risposta, anche se desunta implicitamente, è illegittimo.
  6. L'Amministrazione conserva tuttavia il potere di rettificare la risposta esplicita o implicita prima della attualizzazione dell'interesse del richiedente in dipendenza di modifiche normative o di conformi interpretazioni giurisprudenziali contrarie nel frattempo intervenute.
  7. Qualora la risposta dell'Amministrazione coincida con la richiesta dell'interessato, il Responsabile del procedimento, qualora ravvisi l'esistenza delle condizioni indicate dall'articolo 11, può invitare il richiedente a concludere gli accordi previsti dalla indicata disposizione.
3. 01. (ex 3. 01.) D'Alia, Dorina Bianchi.

A.C. 3098-A – Articolo 3-bis

ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3-bis.
(Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi).

  1. Con regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) individuazione dei tipi di procedimento amministrativo, relativi a rilevanti insediamenti produttivi, a opere di interesse generale o all'avvio di attività imprenditoriali, ai quali possono essere applicate le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
   b) individuazione in concreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, nell'ambito dei tipi di procedimento indicati alla lettera a), dei singoli interventi con positivi effetti sull'economia o sull'occupazione per i quali adottare le misure di cui alle lettere c) e seguenti;
   c) previsione, per ciascun procedimento, dei relativi termini, ridotti in misura non superiore al 50 per cento rispetto a quelli applicabili ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
   d) previsione, per ciascun procedimento, di poteri sostitutivi, da attribuire di regola al Presidente del Consiglio dei ministri e da esercitare previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con possibilità di delega al prefetto;
   e) previsione, per l'ipotesi in cui nel procedimento siano coinvolte amministrazioni delle regioni o degli enti locali, di forme di raccordo per la definizione dei termini di cui alla lettera c) e dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);
   f) previsione dell'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di un'unità tecnica, composta da personale in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative appartenente alle amministrazioni statali interessate nonché da personale in servizio presso gli enti territoriali, designato dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui il Presidente del Consiglio dei ministri o il prefetto possono avvalersi nell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3-BIS DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3-bis.
(Norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi).

  Sopprimerlo.
3-bis. 1. Costantino, Scotto, Quaranta.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a rilevanti insediamenti produttivi,.
3-bis. 2. (ex 0. 3. 0100. 1.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: con positivi effetti aggiungere le seguenti: sull'ambiente, sulla salute,.
3-bis. 3. (ex 0. 3. 0100. 2.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: termini, ridotti con le seguenti: termini perentori, ridotti o, nel caso di procedimenti inerenti ad opere e attività complesse, aumentati.
3-bis. 4. (ex 0. 3. 0100. 3.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
3-bis. 5. (ex 0. 3. 0100. 4.) Invernizzi.

  Al comma 1, sostituire le lettere d), e) ed f) con le seguenti:
   d)
per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;
   e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);
   f) criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d).
3-bis. 6. Ferrari.

  Al comma 1, sostituire le lettere d), e) ed f) con le seguenti:
   d)
per i procedimenti di cui alla lettera b), attribuzione, previa delibera del Consiglio dei ministri, di poteri sostitutivi al Presidente del Consiglio dei ministri o a un suo delegato;
   e) previsione, per i procedimenti in cui siano coinvolte amministrazioni delle regioni e degli enti locali, di idonee forme di raccordo per la definizione dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d);
   f) definizione dei criteri di individuazione di personale in servizio presso le amministrazioni pubbliche, in possesso di specifiche competenze tecniche e amministrative, di cui possono avvalersi i titolari dei poteri sostitutivi di cui alla lettera d) senza il riconoscimento di trattamenti retributivi ulteriori rispetto a quelli in godimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-bis. 6.(Testo modificato nel corso della seduta) Ferrari.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera d), aggiungere, in fine, le parole:, nel rispetto delle competenze attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
3-bis. 7. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere la lettera f).
3-bis. 8. (ex 0. 3. 0100. 6.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Sullo schema di regolamento di cui al comma 1, in aggiunta ai pareri previsti dal citato articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, è acquisito il parere della Commissione parlamentare per la semplificazione.
3-bis. 9. Tabacci, Taricco, Petrenga, Pinna, Mucci, D'Ottavio, Ferrari, Lavagno.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Con uno o più regolamenti da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate, nel rispetto delle norme generali regolatrici della materia di cui al comma 1, lettera c), norme di semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi concernenti lo svolgimento di attività imprenditoriali nel settore dei trasporti. Ferma restando la conformità all'ordinamento dell'Unione europea e la salvaguardia dei requisiti di sicurezza, sono dettate, ai sensi del primo periodo, norme di semplificazione e accelerazione del procedimento per l'autorizzazione di messa in servizio dei veicoli nella infrastruttura ferroviaria italiana, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia:
   a) previsione del termine di conclusione del procedimento entro un anno dalla trasmissione della domanda di autorizzazione completa della documentazione prescritta;
   b) previsione di modalità e procedure che permettano la tempestiva acquisizione della documentazione prescritta, disponendo che, salvo esigenze straordinarie e motivate, l'amministrazione competente individui in modo specifico e richieda tutta la documentazione integrativa rispetto a quella presentata con la domanda di autorizzazione entro sessanta giorni dal ricevimento della suddetta domanda; previsione, in caso di successive richieste di integrazione della documentazione, che il termine di cui alla lettera a) non possa comunque essere sospeso, per la trasmissione di tali richieste, per un periodo superiore complessivamente a centoventi giorni;
   c) previsione che l'istante debba trasmettere la documentazione entro un termine di sessanta giorni dal ricevimento di ciascuna delle richieste di cui alla lettera b) e che, in caso di trasmissione tardiva, il periodo eccedente il suddetto termine non sia considerato ai fini del rispetto del termine di conclusione del procedimento di cui alla lettera a);
   d) previsione, nel caso di mancato rispetto dei termini di cui alle lettere a) e b), dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3-bis. 10. Coppola, Meta.

A.C. 3098-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la precisa individuazione dei procedimenti oggetto di segnalazione certificata di inizio attività o di silenzio assenso, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali è sufficiente una comunicazione preventiva, sulla base dei princìpi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli, dei princìpi del diritto dell'Unione europea relativi all'accesso alle attività di servizi e dei princìpi di ragionevolezza e proporzionalità, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa, compresa la definizione delle modalità di presentazione e dei contenuti standard degli atti degli interessati e di svolgimento della procedura, anche telematica, nonché degli strumenti per documentare o attestare gli effetti prodotti dai predetti atti, e prevedendo altresì l'obbligo di comunicare ai soggetti interessati, all'atto della presentazione di un'istanza, i termini entro i quali l'amministrazione è tenuta a rispondere ovvero entro i quali il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'interno in relazione alle autorizzazioni previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa intesa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997 e previo parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Segnalazione certificata di inizio attività, silenzio assenso, autorizzazione espressa e comunicazione preventiva).

  Sopprimerlo.
4. 1. (ex 4. 13.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire le parole: dei procedimenti con le seguenti: delle attività.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: nonché di quelli per i quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelli per i quali con le seguenti: nonché di quelle per le quali è necessaria l'autorizzazione espressa e di quelle per le quali.
4. 2. (ex 4. 32.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere le parole:, ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

  Conseguentemente, al comma 1:
   sopprimere le parole: dei principi e criteri direttivi desumibili dagli stessi articoli,;
   aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
    a) ampliamento del numero e della tipologia di attività non assoggettate ad alcuna autorizzazione;
    b) ampliamento del numero e della tipologia di attività non assoggettate ad alcuna autorizzazione preventiva espressa.
4. 3. (vedi 4. 17.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli stessi articoli, aggiungere le seguenti: come modificati dalla presente legge,.
4. 4. (ex 4. 6.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: dagli stessi articoli, aggiungere le seguenti: confermando l'esclusione sia dalla Scia che dal silenzio assenso dei procedimenti riguardanti materie protette relative al patrimonio culturale e paesaggistico, all'ambiente, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'asilo e alla cittadinanza, alla salute e alla pubblica incolumità, nonché dei casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali,.
4. 5. (ex 4. 30.) Quaranta, Costantino, Scotto, Zaratti, Pellegrino.

  Al comma 1, dopo le parole: ragionevolezza e proporzionalità aggiungere le seguenti:, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
4. 6. (ex 4. 31.) Costantino, Quaranta, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, dopo le parole: ragionevolezza e proporzionalità aggiungere le seguenti:, fatte salve le discipline di settore.
4. 7. (ex 4. 7.) Invernizzi.

  Al comma 1, sopprimere le seguenti parole:, introducendo anche la disciplina generale delle attività non assoggettate ad autorizzazione preventiva espressa.
4. 8. (ex 4. 9.) Terzoni.

  Al comma 1, sostituire le parole da: introducendo anche fino alla fine del comma con le seguenti: e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia.
4. 9. (ex 4. 8.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo le parole: prodotti dai predetti atti aggiungere le seguenti: e sulla base delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali per i procedimenti in materia urbanistico-edilizia.
4. 10. (ex 4. 5.) Invernizzi.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui al presente articolo devono comunque garantire i livelli di garanzie e tutele attualmente vigenti in ambito ambientale, urbanistico, culturale e sanitario.
4. 11. (ex 4. 29.) Quaranta, Costantino, Scotto, Pellegrino, Zaratti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I decreti legislativi di cui al primo periodo sono altresì volti all'introduzione di penalità certe ed effettive per l'ufficio che non fornisce la risposta entro il termine previsto dalla legge.
4. 12. (ex 4. 16.) Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per regolare l'azione preventiva di accertamento della legittimità, esperibile da ciascuno dinnanzi al giudice amministrativo territoriale di seguito al rilascio da parte della pubblica amministrazione di un provvedimento costitutivo di diritti soggettivi o di interessi legittimi. Al giudizio partecipa obbligatoriamente il Procuratore della Repubblica del luogo in cui ha sede il Tribunale amministrativo competente, nei cui confronti il provvedimento di accertamento della legittimità fa stato sia nel procedimento penale, sia per ogni iniziativa di propria competenza.
4. 13. (ex 4. 3.) Sisto, Centemero, Occhiuto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: quarantacinque giorni.
4. 14. Quaranta, Costantino.

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Azione preventiva di accertamento della legittimità).

  1. Chiunque è destinatario di un provvedimento della pubblica amministrazione che costituisce diritti soggettivi o interessi legittimi, può chiedere, entro trenta giorni dalla conoscenza formale dello stesso, l'accertamento preventivo della legittimità dinnanzi al giudice amministrativo territorialmente competente. Al giudizio partecipa obbligatoriamente il Procuratore della Repubblica del luogo in cui ha sede il Tribunale amministrativo competente, nei cui confronti il provvedimento di accertamento della legittimità fa stato sia nel procedimento penale, sia per ogni iniziativa di propria competenza. Il giudice amministrativo decide indipendentemente dal grado di giudizio entro sessanta giorni dal deposito del ricorso. Tale termine è prorogabile, con motivato decreto presidenziale, per una sola volta e per un termine non superiore a quarantacinque giorni.
4. 01. (ex 4. 01.) Sisto, Centemero, Occhiuto.

A.C. 3098-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Autotutela amministrativa).

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 19, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere, disponendo la sospensione dell'attività intrapresa e prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.
  4. Decorso il termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, primo periodo, ovvero di cui al comma 6-bis, l'amministrazione competente adotta comunque i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni previste dall'articolo 21-nonies»;
   a-bis) all'articolo 20, comma 3, le parole: «ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 21-quinquies»;
   b) all'articolo 21:
    1) al comma 1, la parola: «denuncia» è sostituita dalla seguente: «segnalazione»;
    2) il comma 2 è abrogato;
   b-bis) all'articolo 21-quater, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La sospensione non può comunque essere disposta o perdurare oltre i termini per l'esercizio del potere di annullamento di cui all'articolo 21-nonies.»;
   c) all'articolo 21-nonies:
    1) al comma 1, dopo le parole: «entro un termine ragionevole» sono inserite le seguenti: «, comunque non superiore a diciotto mesi dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, esclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,»;
    2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. I provvedimenti amministrativi conseguiti sulla base di false rappresentazioni dei fatti o di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato, possono essere annullati dall'amministrazione anche dopo la scadenza del termine di diciotto mesi di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali nonché delle sanzioni previste dal capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445».

  2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 136 è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.
(Autotutela amministrativa).

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a) all'articolo 19:
    1) comma 3, il secondo periodo è soppresso;
    2) il comma 4-bis è abrogato;
    3) comma 6-ter, primo periodo, dopo le parole: «La segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività» sono inserite le seguenti: «si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto»;

  Conseguentemente, dopo la lettera a-bis), aggiungere la seguente:
   a-ter) all'articolo 20, comma 4, le parole da: «agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale» fino a: «la salute e la pubblica incolumità» sono soppresse.
5. 1. (ex 5. 9.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti con le seguenti: il comma 3 è sostituito dal seguente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso comma 4.
*5. 2. (ex 5. 21.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), alinea, sostituire le parole: i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti con le seguenti: il comma 3 è sostituito dal seguente.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, sopprimere il capoverso comma 4.
*5. 3. (ex 5. 21.) Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso comma 3 con il seguente:
  «3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. In difetto di adozione delle misure stesse, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies, nei casi di cui al comma 4 del presente articolo. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo».
5. 4. (ex 5. 16.) D'Ambrosio.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci, l'amministrazione, ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 6, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può sempre e in ogni tempo adottare i provvedimenti di cui al primo periodo.
5. 5. (ex 5. 19.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 6-bis, aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.
*5. 6. (ex *5. 1.) Abrignani.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, dopo le parole: di cui al comma 6-bis, aggiungere le seguenti: ovvero nel caso di segnalazione corredata della dichiarazione di conformità di cui all'articolo 2, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 159.
*5. 7. (*5. 10.) Invernizzi.

  Al comma 1, lettera a), capoverso comma 4, sostituire le parole da: adotta comunque fino a: previste con le seguenti: può comunque adottare i provvedimenti previsti dal medesimo comma 3 in presenza delle condizioni e nei termini previsti.
5. 8. (ex 5. 3.) Abrignani.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1) all'articolo 19:
    1) il comma 4-bis è abrogato;
    2) comma 6-ter, dopo le parole: «la segnalazione certificata di inizio di attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio di attività» sono inserite le seguenti: «si riferiscono ad attività il cui svolgimento è libero, in presenza delle attestazioni o certificazioni richieste, e pertanto».
5. 9. (ex 5. 11.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a.1)
all'articolo 20:
    1) al comma 1, le parole: «commi 2 o 3», sono sostituite dalle seguenti: «i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza a norma dell'articolo 10-bis»;
    2) il comma 5 è abrogato.
5. 10. (ex 5. 45.) Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), sopprimere le parole:, esclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20,.
5. 11. Braga, Bratti, Mariani, Realacci.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), numero 1), sostituire la parola:, esclusi con la seguente: inclusi.
5. 11.(Testo modificato nel corso della seduta) Braga, Bratti, Mariani, Realacci.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
5. 12. Realacci, Braga, Malisani, Manzi, Rampi, Piccoli Nardelli, Coscia, Rocchi, Carocci, Ghizzoni, D'Ottavio, Sgambato, Blazina, Ascani, Malpezzi, Bossa, Bratti, Mariani.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
5. 13. (ex 5. 42.) Costantino, Quaranta, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5. 14. (ex *5. 43.) Quaranta, Scotto, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5. 15. (ex *5. 12.) Vignaroli.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5. 16. (ex *5. 31.) Pinna.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 2).
*5. 17. Realacci, Braga.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter)
all'articolo 21-quinquies, dopo il comma 1, è inserito il seguente:
    «1.1. Qualora il provvedimento amministrativo sia conseguenza diretta o presupposto di un contratto collettivo o di un esito condiviso di una procedura di esame congiunto, fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, l'amministrazione prima di revocare il provvedimento convoca i soggetti sindacali rappresentativi per una analisi della nuova situazione e per avviare una procedura partecipativa o negoziale sostitutiva che tenga conto della nuova realtà organizzativa o finanziaria.».
5. 18. (ex 5. 41.) Quaranta, Costantino, Scotto, Airaudo, Placido, Ferrara.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) all'articolo 21-quinquies, comma 1-bis, le parole: «e tiene conto sia dell'eventuale conoscenza o conoscibilità da parte dei contraenti della contrarietà dell'atto amministrativo oggetto di revoca all'interesse pubblico, sia dell'eventuale concorso dei contraenti o di altri soggetti all'erronea valutazione della compatibilità di tale atto con l'interesse pubblico» sono soppresse.
5. 19. (ex 5. 33.) Pinna, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
*5. 20. (ex 5. 13.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere il numero 1.
*5. 21. (ex 5. 28.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole: o di attribuzione di vantaggi economici con le seguenti: fatti salvi i provvedimenti in materia di tutela della salute, del patrimonio storico-artistico e dell'ambiente e di attribuzione di vantaggi economici.
5. 22. (ex 5. 17.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sopprimere le parole:, esclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20.
5. 23. Braga, Bratti, Mariani, Malisani, Manzi, Rampi, Piccoli Nardelli, Coscia, Rocchi, Carocci, Ghizzoni, D'Ottavio, Sgambato, Blazina, Ascani, Malpezzi, Bossa, Realacci.

  Al comma 1, lettera c), numero 1), sostituire le parole:, esclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20 con le seguenti: o dal verificarsi del silenzio assenso a norma dell'articolo 20.
5. 24. Schullian, Alfreider, Gebhard, Plangger, Ottobre.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 2-bis, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.
5. 25. (ex 5. 4.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), numero 2), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: dall'amministrazione inserire le seguenti: e il silenzio serbato dall'amministrazione nei confronti di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 ovvero di interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di permesso di costruire o in totale difformità di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 può essere interrotto.
5. 26. (ex 5. 22.) Mannino, Daga, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Sopprimere il comma 2.
5. 27. (ex 5. 20.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Competenze del difensore civico).

  1. Alla legge 7 agosto 1990, n. 241 sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-sexies. Su istanza del titolare dell'interesse, il difensore civico competente vigila sull'attuazione degli adempimenti previsti nei commi precedenti e interviene per garantire la tempestiva conclusione del procedimento. Al titolare del potere sostitutivo e al responsabile del procedimento è fatto obbligo di fornire motivato riscontro alle richieste del difensore civico»;
   b) all'articolo 3, comma 4, sono aggiunte, in fine, le parole: «e il difensore civico competente al quale è possibile presentare istanza di assistenza»;
   c) all'articolo 6, comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:
    «e-bis) è tenuto a fornire motivato riscontro alle richieste formalizzate dal difensore civico. La violazione di tale obbligo costituisce elemento di valutazione ai fini dell'attribuzione del premio di produttività. A tal fine, il difensore civico può chiedere alle amministrazioni interpellate di dar conto della valutazione dei dipendenti che hanno violato il suddetto obbligo di risposta».
5. 01. (ex 5. 01.) Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Diniego di accesso agli atti).

  1. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 4 è sostituito dai seguenti:
  «4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale, ovvero chiedere nello stesso termine al difensore civico competente per ambito territoriale che sia riesaminata la suddetta determinazione nei confronti degli atti:
   a) dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni nonché di enti ed aziende dagli stessi dipendenti o comunque collegati;
   b) delle Amministrazioni periferiche dello Stato, degli enti e delle Aziende nazionali operanti a livello regionale e infraregionale.

  4-bis. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali dello Stato la richiesta è inoltrata alla Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 e all'Amministrazione interessata.
  4-ter. Il difensore civico e la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine per la presentazione del ricorso al tribunale amministrativo regionale decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, provvede la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione».
5. 02. (ex 5. 02.) Centemero, Occhiuto.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Integrazione alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di concerti tra Ministri o Ministeri).

  Nel capo III della legge 23 agosto 1988, n. 400, dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:
  «Art. 13-bis. (Concerti tra Ministri o Ministeri) 1. Il concerto tra due o più Ministri o Ministeri, quando sia previsto, è acquisito entro due settimane dall'invio del relativo schema da parte del Ministro o Ministero proponente. Trascorso tale termine, il concerto si dà per acquisito, salvo che i Ministri o i Ministeri concertanti non abbiano espresso formalmente il proprio diniego ovvero che il Ministro o il Ministero cui competono la proposta non accordino una proroga non superiore a cinque giorni al fine di definire il concerto».
5. 03. (ex 5. 03.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

A.C. 3098-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza;
   b-bis) previsione di misure organizzative, anche ai fini della valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni concernenti:
    1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed esecuzione degli appalti pubblici;
    2) il tempo medio di attesa per le prestazioni sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario nazionale;
    3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti di beni, servizi e forniture, l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici, aggiornati regolarmente;
    4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;
   c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;
   c-bis) precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani per la prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi;
   c-ter) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano assolti attraverso la pubblicità totale o parziale di banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;
   c-quater) definizione, in relazione alle esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle norme sulla trasparenza amministrativa;
   c-quinquies) individuazione dei soggetti competenti all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli obblighi di trasparenza;
   c-sexies) fermi restando gli obblighi di pubblicazione, riconoscimento della libertà di informazione attraverso il diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e successive modificazioni, con modifiche della relativa disciplina, mediante l'unificazione o l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni centrali e periferiche competenti, e previsione di un sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le prefetture – uffici territoriali del Governo; previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso, di procedure di ricorso all'Autorità nazionale anticorruzione in materia di accesso civico e in materia di accesso ai sensi della presente lettera, nonché della tutela giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive modificazioni.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro delegato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri della Commissione parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  2-bis. In attesa della realizzazione del sistema unico nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) revisione delle voci di listino per prestazioni obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio 2001;
   b) adozione di un tariffario per le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base del costo medio per tipologia di prestazione rilevato dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari almeno al 50 per cento;
   c) definizione dei criteri e delle modalità per l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di intercettazione in conseguenza delle innovazioni scientifiche, tecnologiche e organizzative;
   d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, anche al fine di velocizzare le operazioni di pagamento;
   e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente incompatibile con i princìpi di cui al presente comma.

  2-ter. I decreti legislativi di cui al comma 2-bis sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che è reso nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Lo schema di ciascun decreto legislativo è successivamente trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 2-bis o successivamente, la scadenza medesima è prorogata di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2-bis, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti: dei principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di parità di trattamento e di trasparenza,.
6. 1. (ex 6. 23.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: della legge 6 novembre 2012, n. 190, aggiungere le seguenti: fatta salva, in ogni caso, la sanzione accessoria dell'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici per i reati di cui al titolo II, libro II del codice penale,.
6. 2. (ex 6. 9.) Agostinelli, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a)
precisazione dell'ambito di applicazione degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo in particolare, con riferimento alle operazioni sotto copertura e in materia di agente provocatore, che:
    1) nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non sia punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire; nonché, che la medesima causa di giustificazione si applichi all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità;
    2) l'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, possa trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1.
6. 3. (ex 6. 15.) Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) precisazione dell'ambito di applicazione oggettivo degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo in particolare, con riferimento alle operazioni sotto copertura e in materia di agente provocatore, che quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, sia esteso anche ai delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis del codice penale. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, prevedere, altresì, la non punibilità dell'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. Prevedere, inoltre, che la predetta causa di non punibilità si applichi anche agli ausiliari ed alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi;
6. 4. (ex 6. 14.) Agostinelli, Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a)
precisazione dell'ambito di applicazione oggettivo degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo, in particolare:
    1) che alla condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis del codice penale, consegua la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione;
    2) che, salvo quanto già previsto dagli articoli 29 e 31 del codice penale, la condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 322 e 323, comporti l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica;.
6. 5. (ex 6. 12.) Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:
   a)
precisazione dell'ambito di applicazione oggettivo degli obblighi in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni e prevenzione della corruzione prevedendo in particolare che, salvo quanto previsto dagli articoli 29 e 31 del codice penale, la condanna definitiva alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 322 e 323 comporti l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica;.
6. 6. (ex 6. 13.) Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), dopo la parola: ambito aggiungere le seguenti: oggettivo e.
6. 7. (ex 6. 10.) Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo, in particolare, in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale, che all'articolo 6, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, sia aggiunto, in fine, il seguente:
  «2-bis. A coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
   b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
   c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.».
6. 8. (ex 6. 20.) Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in particolare, con riferimento alle responsabilità per le falsità ad opera dei responsabili della revisione legale, prevedere che: al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, siano apportate modificazioni che:
   a) all'articolo 27 sopprimano il limite previsto dal comma 1 secondo cui la condotta debba essere connotata da consapevolezza della falsità e dall'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, prevedano, al comma 1, la sanzione della condanna alla reclusione da uno a sei anni in luogo dell'arresto e considerino, al comma 2, i risparmiatori in aggiunta ai destinatari delle comunicazioni;
   b) aumentino le sanzioni previste all'articolo 27, commi 2 e 3, e all'articolo 28, comma 2, disponendone l'innalzamento, nel minimo, a tre anni e, nel massimo, a otto;
   c) all'articolo 28, comma 1, primo periodo, aumentino le sanzioni in modo da prevederle da uno a sei anni;
   d) all'articolo 30 comma 1, aumentino le sanzioni disponendone l'innalzamento della reclusione fino a cinque anni e la sanzione pecuniaria fino a euro diecimila.
6. 9. (ex 6. 19.) Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in particolare, in materia di responsabilità per la revisione legale, prevedere modificazioni all'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale, in modo da prevedere l'innalzamento delle sanzioni previste per:
   1. le condotte di coloro che, in qualità di responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione;
   2. la condotta di cui al comma 1 che sia commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria;
   3. la condotta di cui ai commi 1 e 2 ove cagioni nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società;
   4. il fatto previsto dal comma 1, se commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico;
   5. il fatto previsto dal comma 1, se commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione;
   6. le condotte di chi dà o promette l'utilità nonché dei direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto.
6. 10. (ex 6. 18.) Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in particolare, con riferimento ai reati di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali, introdurre disposizioni specifiche in materia di interdizione prevedendo che alla condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1 del codice penale, nonché 2621 e 2622 del codice civile consegua sempre la pena accessoria dell'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;.
6. 11. (ex 6. 17.) Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, in particolare, al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni, individuando nell'Anac l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;.
6. 12. (ex 6. 16.) Sarti, Agostinelli, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo, in particolare, una disposizione secondo la quale, alla condanna definitiva per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegua la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
6. 13. (ex 6. 11.) Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: e di tutti gli enti, pubblici o privati, che svolgano a qualsiasi titolo un servizio di pubblico interesse o che siano vigilati o controllati da un'amministrazione pubblica o che siano da quest'ultima finanziati, anche in via minoritaria.
6. 14. (ex 6. 35.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: ivi comprese le amministrazioni di istruzione e cultura, tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
6. 15. (ex 6. 24.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere, infine, le parole: delle amministrazioni pubbliche e di tutti gli enti, pubblici o privati, che svolgano a qualsiasi titolo un servizio di pubblico interesse o che siano vigilati o controllati da un'amministrazione pubblica o che ricevano da quest'ultima risorse finanziarie.
6. 16. (ex 0. 6. 71. 1.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi conferiti presso gli enti di diritto privato in controllo pubblico sottoposti a controllo indiretto da parte di amministrazioni pubbliche;
6. 17. (ex 6. 2.) Centemero, Occhiuto.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) precisazione del soggetto al quale è attribuito il potere sanzionatorio, di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in relazione alle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo.
6. 18. (ex 6. 43.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: inerenti all'accesso con le seguenti: che garantiscano forme di accesso.
6. 19. (ex 6. 81.) Quaranta, Costantino, Scotto.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine le parole: nonché definizione, in generale, di disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e di contratti secretati, apportando al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificazioni che prevedano che, nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico il richiedente possa ricorrere al responsabile della trasparenza, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, ordina all'amministrazione di provvedere nel termine di quindici giorni dandone comunicazione al richiedente e all'Autorità Nazionale Anti Corruzione; prevedendo, altresì, che le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f) della stesso decreto legislativo si applichino nei confronti dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali.
6. 20. (ex 6. 21.) Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: per ogni ambito di competenza statale, con i soli limiti posti a tutela dei dati sensibili e giudiziari degli individui, della sicurezza dello Stato e per particolari e motivate esigenze di segretezza, di ordine pubblico e di tutela della concorrenza.
6. 21. (ex 6. 34.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera b-bis), numero 3), sostituire la parola: regolarmente con la seguente: periodicamente.
6. 22. Fabbri.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:
   b-ter) revisione dei casi di inconferibilità e delle incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   b-quater) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   b-quinquies) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-sexies) previsione che l'esposizione dei dati in formato aperto sulle sezioni trasparenza dei siti delle pubbliche amministrazioni sulla base di regole tecniche emanate dall'Autorità Anticorruzione di concerto con l'Agenzia per l'Italia digitale assorba gli obblighi di comunicazione esistenti;
   b-septies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e sue successive modificazioni.
6. 23. (ex 6. 41.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere le seguenti:
   b-ter) potenziamento delle sanzioni per i casi di inconferibilità e incompatibilità, anche in riferimento ai limiti geografici e temporali;
   b-quater) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Città metropolitane;
   b-quinquies) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   b-sexies) coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e sue successive modificazioni.
6. 24. (ex 6. 45.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) estensione degli obblighi di pubblicazione a tutti i dati e le informazioni inerenti:
    1) gli incarichi dirigenziali conferiti a soggetti esterni ed interni all'amministrazione non in possesso della qualifica di dirigente;
    2) le procedure con le quali vengono conferiti incarichi di posizioni organizzative comunque denominate;
    3) la programmazione e la realizzazione delle progressioni economiche del personale non dirigente.
6. 25. (ex 6. 46.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) definizione, in relazione alte esigenze connesse allo svolgimento dei compiti istituzionali, dei diritti dei membri del Parlamento inerenti all'accesso, senza preventiva autorizzazione, in tutti i luoghi in cui si svolga un servizio pubblico e alla verifica del loro corretto funzionamento in relazione alle disposizioni vigenti.
6. 26. (ex 6. 44.) Cozzolino, Nuti, Cecconi, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera b-bis), aggiungere la seguente:
   b-ter) definizione del diritto per i cittadini di accedere alle informazioni, prendere visione e estrarre copia di documenti amministrativi senza essere tenuti a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante.
6. 27. (ex 6. 6.) Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
6. 28. (ex 6. 51.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
   c) semplificazione e concentrazione degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche e a tutti gli enti obbligati, garantendo un'unica piattaforma digitale cui tutte le amministrazioni pubbliche e gli enti obbligati accedono per adempiere agli obblighi in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione e prevedendo un meccanismo di certificazione automatica in assenza della quale sono comminate le sanzioni a carico dei soggetti e degli organi responsabili, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni già vigenti;.
6. 29. (ex 6. 36.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: riduzione e concentrazione con la seguente: definizione.
6. 30. (ex 6. 25.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: e concentrazione.

  Conseguentemente, lettera c), dopo le parole: alle amministrazioni pubbliche aggiungere le seguenti: previa realizzazione di adeguati sistemi di pubblicazione e raccolta dei dati in forma centralizzata da parte delle amministrazioni centrali di riferimento.
6. 31. (ex 6. 31.) De Lorenzis, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: e concentrazione fino alla fine della lettera, con le seguenti: degli oneri gravanti in capo alle amministrazioni pubbliche previa realizzazione di adeguati sistemi di pubblicazione e raccolta dei dati in forma centralizzata da parte delle amministrazioni centrali di riferimento, ferme restando le previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni.
6. 32. (ex 6. 3.) Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
   c.1) rafforzamento dell'esecutività delle sanzioni;
   c.2) chiarimento sui casi d'inconferibilità e d'incompatibilità che riguardino i parlamentari prevedendo che per l'incarico relativo all'amministrazione pubblica o altro ente sia competente a decidere, anche riguardo al parlamentare, l'amministrazione conferente e l'Anac e prevedendo esplicitamente che la carica di parlamentare è svolta in via esclusiva ed è quindi incompatibile anche con qualsiasi altro incarico o carica, a qualsiasi titolo ricoperta, presso le amministrazioni pubbliche o enti di qualsiasi natura che siano tenuti, anche solo parzialmente, ad adeguarsi al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; a tal fine prevedere che in caso d'inerzia dell'amministrazione o ente conferente le giunte competenti del Senato e della Camera dei deputati provvedano a dichiarare l'incompatibilità e susseguentemente la decadenza dalla carica di parlamentare.
6. 33. (ex 6. 37.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nuti, Nesci.

  Al comma 1, lettera c-bis), dopo le parole: e dei relativi rimedi aggiungere le seguenti: definizione esauriente e uniforme delle disposizioni e delle procedure concernenti la segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza un dipendente in ragione del proprio rapporto di lavoro;.
6. 34. (ex 0. 6. 71. 3.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le parole: incentivazione della nascita di imprese sociali volte a dare efficacia e tutela alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
6. 35. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini, Toninelli.

  Al comma 1, lettera c-bis), aggiungere, in fine, le parole: incentivazione di servizi finalizzati al contrasto della corruzione nella pubblica amministrazione, volti a dare efficacia e tutela alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.
6. 36. D'Ambrosio, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, Dieni, Lombardi, Nesci, Ciprini, Toninelli.

Subemendamento all'emendamento 6.500
della Commissione

  Sostituire le parole: e privati con le seguenti: e di interessi privati giuridicamente protetti.
0. 6. 500. 1. Cecconi, Lombardi, Nuti, Cozzolino, Dadone, Dieni, Nesci, Ciprini, Toninelli, D'Ambrosio, Businarolo, Sibilia.

  Al comma 1, lettera c-quater), dopo le parole: svolgimento dei compiti istituzionali inserire le seguenti: e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e inserire, in fine, le seguenti parole:, nonché dei limiti derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e privati.

  Conseguentemente, al comma 1, lettera c-sexies), dopo le parole: pubbliche amministrazioni, inserire le seguenti: salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e.
6. 500. La Commissione.

  Al comma 1, lettera c-sexies), dopo le parole: pubbliche amministrazioni aggiungere le seguenti:, salvi i casi di segreto previsti dall'ordinamento e.
6. 37. Famiglietti.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere le seguenti:
   d) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;

   d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;

   d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;

   d-quater) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
*6. 38. (ex **6. 1.) Centemero.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere le seguenti:
   d) proporzionalità degli obblighi in materia di pubblicità, trasparenza, inconferibilità e incompatibilità tra le amministrazioni statali, regionali e locali;
   d-bis) revisione dei casi di inconferibilità e incompatibilità e dei relativi limiti geografici e temporali;
   d-ter) possibilità per gli enti locali di individuare il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza in modo associato e attraverso intese tra i Comuni e le Province o le Città metropolitane;
   d-quater) precisazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza ai fini di prevenzione della corruzione rispetto alla previsione di un diritto di accesso generalizzato alle informazioni delle pubbliche amministrazioni.
*6. 39. (ex **6. 5.) Invernizzi.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un pagamento in forma di canone annuo forfetario, determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
6. 40. (ex 6. 29.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) riduzione dei costi sostenuti per le prestazioni a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie attraverso la previsione di un pagamento in forma di canone annuo forfetario.
6. 41. (ex 6. 28.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) abolizione della remunerazione prevista, in linea con quanto avviene negli altri Paesi europei, in favore dei gestori di reti telefoniche, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale.
6. 42. (ex 6. 30.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) eliminazione della tariffa riconosciuta ai gestori di reti telefoniche e del corrispettivo per i supporti adoperati per la ricezione del segnale, con particolare riguardo alle intercettazioni di conversazioni e di flussi di cui agli articoli 266 e seguenti del codice di procedura penale;.
6. 43. (ex 6. 47.) Lombardi, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti di coloro che, personale amministrativo e organi di indirizzo politico, hanno responsabilità nella gestione delle risorse e patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. 44. (ex *6. 82.) Scotto, Quaranta, Costantino.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) obbligo di trasparenza dello stato patrimoniale e dei redditi e di ricostruzione complessiva dei redditi percepiti da parte del personale dirigente amministrativo e del personale che presta servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico, aventi responsabilità nella gestione delle risorse e dei patrimoni delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
6. 45. (ex 6. 4.) Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Cominardi, Dall'Osso, Chimienti.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) definizione esauriente e uniforme delle disposizioni e delle procedure concernenti la segnalazione di illeciti di cui sia venuto a conoscenza un dipendente in ragione del proprio rapporto di lavoro.
6. 46. (ex 6. 26.) Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Toninelli, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) Alla legge 6 novembre 2012, n. 190, all'articolo 1, il comma 82 è sostituito dal seguente:
  «82. Il provvedimento di revoca di cui all'articolo 100, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è comunicato dal prefetto all'Autorità nazionale anticorruzione, di cui al comma 1 del presente articolo, che si esprime entro trenta giorni. La revoca diventa efficace solo in presenza di un provvedimento espresso dell'Autorità che rilevi che la stessa non sia correlata alle attività svolte dal segretario in materia di prevenzione della corruzione. Decorso il termine di trenta giorni la revoca è inefficace.».
6. 47. (ex 6. 49.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) Precisazione di un quadro di controllo della correttezza e di sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi in materia di trasparenza di cui agli articoli 5, 13, 14, 15, 17 e 18 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
6. 48. (ex 6. 50.) Dieni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.

  Al comma 1, dopo la lettera c-sexies), aggiungere la seguente:
   d) conferma delle disposizioni recate dall'articolo 29 del decreto-legge n. 69 del 21 giugno 2013, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98, in materia di data unica di efficacia degli obblighi amministrativi introdotti a carico di cittadini e imprese, e introduzione di sanzioni disciplinari e amministrative in caso di mancata applicazione delle predette disposizioni.
6. 49. (ex 6. 55.) Dorina Bianchi, D'Alia.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Dalle disposizioni del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 sono escluse le società, partecipate da amministrazioni pubbliche, emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
6. 50. (ex 6. 78.) Dorina Bianchi, Pagano.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Alle amministrazioni di istruzione e cultura gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza si applicano tenuto conto della specificità del servizio di istruzione.
6. 51. (ex 6. 83.) Quaranta, Costantino, Scotto, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: sono adottati aggiungere le seguenti:, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281,.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole da: del parere della Conferenza fino a: n. 281, e.
6. 52. (ex 6. 85.) Quaranta, Costantino, Scotto, Kronbichler.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: del Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. 53. (6. 27.) Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti, Dadone, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli, Ciprini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: quarantacinque.
6. 501. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 2-bis, alinea, sopprimere le parole: anche se rese anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
6. 54. (ex 0. 6. 1000. 1.) Dadone, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Al comma 2-bis, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) razionalizzazione della spesa per le prestazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, attraverso l'attuazione dei provvedimenti di cui alla legge 24 dicembre 2012, n. 228;
6. 55. (ex *0. 6. 1000. 2.) Invernizzi.

  Al comma 2-ter, primo periodo, dopo le parole: del parere del Consiglio di Stato aggiungere le seguenti: e dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
6. 56. (ex 0. 6. 1000. 3.) Dadone, Agostinelli, Nuti, Cecconi, Cozzolino, D'Ambrosio, Dieni, Lombardi, Nesci, Toninelli.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, un decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive.
6. 57. (ex 6. 38.) Baroni, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, al fine di aggiungere all'articolo 6, comma 2, un comma volto a prevedere che a coloro che, nei due anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 o di parlamentare, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
   b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
   c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale.
6. 58. (ex 6. 39.) Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Ciprini, Nesci.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Semplificazioni in materia di controlli negli enti locali).

  1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e semplificazione della legislazione statale in materia di controlli esterni sugli enti locali.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'interno, dell'economia e delle finanze, e per gli affari regionali, sentita la Conferenza stato-città e autonomie locali e sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni competenti, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
  3. Nell'esercizio della delega nella materia di cui al presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
   a) semplificazione del sistema dei controlli, anche con riferimento alle funzioni di controllo della Corte dei conti;
   b) eliminazione delle duplicazioni dei flussi informativi verso gli organi di controllo esterno;
   c) semplificazione delle procedure di trasmissione dei dati e delle informazioni, anche dando piena efficacia giuridica alle pubblicazioni effettuate sui siti istituzionali degli enti;
   d) divieto per le amministrazioni centrali e regionali, nonché per gli organi di controllo, di richiedere agli enti locali informazioni già disponibili sui rispettivi siti istituzionali o disponibili nelle banche dati e negli archivi pubblici.
6. 01. (ex 6. 04.) Invernizzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte del 50 per cento mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per il restante 50 per cento mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 02. (ex 6. 011.) Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte di 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per la quota parte di 15 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 03. (ex 6. 07.) Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del tondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 04. (ex 6. 014.) Villarosa.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 05. (ex 6. 015.) Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Esenzione da imposta di bollo sui contratti stipulati attraverso il mercato elettronico).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, i contratti stipulati ai sensi dell'articolo 328 del decreto del Presidente della Repubblica del 5 maggio 2010, n. 207, sono esenti dall'imposta di bollo di cui all'articolo 2 della Tariffa, parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972, n. 642.
  2. Ai maggiori oneri finanziari derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, pari a 30 milioni a decorrere dal 2016, si provvede per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle spese relative alle missioni: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia; Politiche per il lavoro; Tutela della salute; per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per la quota parte di 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

  Conseguentemente, all'articolo 18, comma 1, dopo le parole: Fermo quanto previsto aggiungere le seguenti: dall'articolo 6-bis e.
6. 06. (ex 6. 016.) Villarosa, Pesco, Alberti, Pisano, Ruocco, Cancelleri, Fico, Nuti, Cecconi, Cozzolino, Dadone, D'Ambrosio, Dieni, Toninelli, Lombardi, Nesci, Ciprini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e di contratti secretati).

  1. Alla legge 7 agosto del 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 22, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti parole: «diretto, concreto e attuale,»;
   b) all'articolo 22, al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;
   c) all'articolo 22, al comma 1, lettera d), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite con le seguenti «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;
   d) all'articolo 23 (Ambito di applicazione del diritto di accesso) al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
   e) all'articolo 24 (Esclusione dal diritto di accesso) il comma 3 è soppresso;
   f) all'articolo 25 (Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio»;
   g) all'articolo 29 (Ambito di applicazione della legge) al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»; e al comma 1, dopo le parole: «agli enti pubblici» aggiungere le seguenti: «ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali».

  2. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzativi previsti dai contratti segretati»;
   b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore;
   c) il comma 5 è sostituito con il seguente:
  «5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».
6. 07. (ex 6. 017.) Colletti.