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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 18 giugno 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 giugno 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cominelli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Piepoli, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rosato, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Velo, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 17 giugno 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SAMMARCO: «Disciplina delle attività cinematografiche e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti le medesime attività» (3181);
   CASTIELLO: «Norme per l'installazione di purificatori d'aria nelle scuole e negli edifici pubblici» (3182);
   BERGAMINI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività di affidamento di minori a comunità e istituti» (3183);
   VIGNAROLI: «Disposizioni per la disciplina e la promozione dell'attività di compravendita di beni usati, istituzione del Consorzio nazionale del riuso, nonché disposizioni per la formazione degli operatori del settore» (3184);
   VIGNAROLI ed altri: «Modifica all'articolo 221 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di gestione dei rifiuti di imballaggio da parte dei produttori» (3185).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  DE MENECH ed altri: «Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale» (3096) Parere delle Commissioni III, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  MORASSUT: «Introduzione dell'articolo 1122-quater del codice civile, in materia di interventi urgenti a tutela della sicurezza negli edifici condominiali, e modifica dell'articolo 71 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, concernente il registro pubblico degli amministratori di condominio» (3112) Parere delle Commissioni I, V, VIII, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  CATALANO: «Disposizioni in materia di servizi di trasporto con conducente non di linea e di uso condiviso di veicoli privati tra più persone (carpooling)» (3137) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   X Commissione (Attività produttive):
  SANDRA SAVINO: «Modifiche alla legge 9 gennaio 1991, n. 19, recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe» (3043) Parere delle Commissioni I, III, V, VI, VII, VIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XI Commissione (Lavoro):
  GREGORI ed altri: «Modifica all'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92, in materia di monitoraggio dei procedimenti definiti con sentenza in materia di licenziamenti, con particolare riferimento ai licenziamenti collettivi» (3118) Parere delle Commissioni I, II e V.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 17 giugno 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del regolamento (CE) n. 762/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo alla trasmissione di statistiche sull'acquacoltura da parte degli Stati membri e che abroga il regolamento (CE) n. 788/96 (COM(2015) 297 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'andamento delle spese del FEAGA, Sistema d'allarme n. 4-5/2015 (COM(2015) 307 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 307 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Parere della Commissione a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sull'emendamento del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio in prima lettura riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (Proposta sul cambiamento indiretto della destinazione dei terreni – ILUC) (COM(2015) 310 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e X (Attività produttive).

  Il Consiglio dell'Unione europea, in data 17 e 18 giugno 2015, ha trasmesso la posizione del Consiglio in prima lettura in vista dell'adozione del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 515/97 del Consiglio relativo alla mutua assistenza tra le autorità amministrative degli Stati membri e alla collaborazione tra queste e la Commissione per assicurare la corretta applicazione delle normative doganale e agricola (8257/3/15 REV 3) e della relativa motivazione (8257/3/15 REV 3 ADD 1), che sono assegnate, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla VI Commissione (Finanze), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 16 giugno 2015, a pagina 5, seconda colonna, trentunesima riga, le parole: «in deroga» devono intendersi soppresse.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: BOSSA ED ALTRI; CAMPANA ED ALTRI; MARZANO ED ALTRI; SARRO; ANTIMO CESARO ED ALTRI; ROSSOMANDO E VALERIA VALENTE; BRAMBILLA; SANTERINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCESSO DEL FIGLIO ADOTTATO ALLE INFORMAZIONI SULLE PROPRIE ORIGINI E SULLA PROPRIA IDENTITÀ (A.C. 784-1343-1874-1901-1983-1989-2321-2351-A)

A.C. 784-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 3.

A.C. 784-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

NULLA OSTA.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sull'articolo aggiuntivo 3. 0200, in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 784-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5:
    1) le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396,»;
    2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né dà diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio da parte dell'adottato. Quando il figlio sia parzialmente o totalmente incapace, l'istanza è presentata da chi ne ha la legale rappresentanza»;
   b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della madre che, avendo dichiarato alla nascita di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione ovvero sia deceduta. La revoca deve essere resa dalla madre con dichiarazione autenticata dall'ufficiale dello stato civile, contenente le indicazioni che consentano di risalire al luogo e alla data del parto nonché all'identità della persona nata. L'ufficiale dello stato civile trasmette senza ritardo la dichiarazione di revoca al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio»;
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. Su istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, avvalendosi preferibilmente del personale dei servizi sociali, contatta la madre per verificare se intenda mantenere l'anonimato ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396. L'istanza può essere presentata, per una sola volta, al tribunale per i minorenni del luogo di residenza del figlio. Al fine di garantire che il procedimento si svolga con modalità che assicurino la massima riservatezza e il massimo rispetto della dignità della madre, il tribunale per i minorenni tiene conto, in particolare, dell'età e dello stato di salute psico-fisica della madre nonché delle sue condizioni familiari, sociali e ambientali. Ove la madre confermi di voler mantenere l'anonimato, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

  1. All'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 5, le parole: «L'adottato» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita, nel caso di revoca della dichiarazione di non voler essere nominata da parte della donna che non ha riconosciuto il proprio nato»;
   b) al comma 5, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «L'accesso alle informazioni non legittima azioni di stato né da diritto a rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio. L'istanza può essere presentata esclusivamente dall'interessato»;
   c) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
  «7. L'accesso alle informazioni è consentito nei confronti della donna che, avendo dichiarato al momento del parto di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione. La revoca può essere espressa in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale la annota in un registro riservato, consultabile esclusivamente da tale autorità per le finalità di cui al presente articolo.
  7-bis. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione o che comunque è competente per il territorio di residenza, di incontrare la donna che lo ha partorito. L'istanza decade con la morte del richiedente o a seguito di revoca dell'istanza da parte del richiedente. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, è trasmessa al Garante per la protezione dei dati personali che ne dà attuazione, a condizione che la donna abbia precedentemente comunicato la sua decisione di revocare il diritto all'anonimato. I Comuni, avvalendosi dei servizi sociali, assumono le necessarie iniziative volte all’ organizzazione del loro primo incontro. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita non può rivelare a terzi l'identità della donna che lo ha partorito e tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 162, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
  7-ter. Nel caso in cui la donna non abbia revocato la suddetta dichiarazione e non risulti pertanto inserita nel registro riservato di cui al comma 7 ovvero sia deceduta, il Garante ne da comunicazione al Tribunale per i minorenni, fornendo, se richieste, le informazioni di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili».

  Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: e 7-bis con le seguenti: , 7-bis e 7-ter.
1. 200. Calabrò, Binetti.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
al comma 5:
    primo periodo, le parole: «L'adottato, raggiunta l'età di venticinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «L'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita, nel caso di revoca della dichiarazione della madre di non voler essere nominata, raggiunta la maggiore età»;
   il secondo periodo è soppresso.
1. 202. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:
   1) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «L'adottato, o il figlio non riconosciuto alla nascita da donna che abbia manifestato la volontà di non essere nominata, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n. 396, raggiunta la maggiore età, può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici».
1. 203. Marzano, Antimo Cesaro.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole da: o il figlio fino a: essere nominata con le seguenti: o la persona non riconosciuta alla nascita, nel caso di revoca della dichiarazione di non voler essere nominata da parte della madre biologica che non ha riconosciuto il proprio nato.
1. 206. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: madre aggiungere la seguente: biologica.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    lettera b), capoverso comma 7, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica;
    lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica.;
   all'articolo 3, comma 1, sostituire il capoverso comma 1-bis, con il seguente:
  
«1-bis. La madre biologica che intende avvalersi del diritto alla segretezza del parto viene informata, anche in forma scritta, dal personale sanitario che l'assiste, degli effetti giuridici, per lei e per il suo nato, della dichiarazione di non volere essere nominata, nonché della facoltà di revocare senza limiti di tempo tale dichiarazione e delle modalità per formalizzarla, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sanitari e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del neonato. L'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo viene secretata.»
1. 251. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo la parola: madre aggiungere la seguente: biologica.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:

    lettera b), capoverso comma 7, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica;
    lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica.;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso comma 1-bis, dopo la parola: madre aggiungere, ovunque ricorra, la seguente: biologica.
1. 207. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:
   1-bis) al comma 5, primo periodo, le parole da: «l'età di venticinque anni» fino a «salute psico-fisica» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età può chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici».
1. 204. Marzano.

  Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1), aggiungere i seguenti:
   1-bis) al comma 5, primo periodo, le parole: «l'età di venticinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «la maggiore età».
   1-ter) al comma 5, il secondo periodo è soppresso.
1. 205. Marzano.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: da parte dell'adottato fino alla fine del numero, con le seguenti: L'istanza può essere presentata esclusivamente dall'interessato.
1. 210. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole: da parte dell'adottato con le seguenti: L'istanza può essere presentata esclusivamente dall'interessato.
1. 209. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sopprimere le parole da: Quando il figlio fino alla fine del numero.
1. 223. Lauricella, Rossomando.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da:. Quando il figlio fino alla fine del numero, con le seguenti: o della persona non riconosciuta alla nascita. L'istanza può essere presentata esclusivamente dall'interessato e, limitatamente alle informazioni di carattere sanitario, da chi ne ha la legale rappresentanza.
1. 208. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: legale rappresentanza aggiungere le seguenti: solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.
*1. 211. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Costantino.

  Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole: legale rappresentanza aggiungere le seguenti: solo per l'acquisizione delle informazioni di carattere sanitario.
*1. 239. Miotto, Lenzi, Piazzoni, D'Incecco, Carnevali, Becattini, Gigli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: madre fino alla fine della lettera, con le seguenti: donna che, avendo dichiarato al momento del parto di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione. La revoca può essere espressa in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale la annota in un registro riservato, consultabile esclusivamente da tale autorità per le finalità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione o che comunque è competente per il territorio di residenza, di incontrare la donna che lo ha partorito. L'istanza decade con la morte del richiedente o a seguito di revoca dell'istanza da parte del richiedente. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la protezione dei dati personali che ne dà attuazione, a condizione che la donna abbia precedentemente comunicato la sua decisione di revocare il diritto all'anonimato. Il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli enti locali, assume le necessarie iniziative volte all’ organizzazione del loro primo incontro. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita non può rivelare a terzi l'identità della donna che lo ha partorito e tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 162, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
  7-ter. Nel caso in cui la donna non abbia revocato la suddetta dichiarazione e non risulti pertanto inserita nel registro ovvero sia deceduta, il Garante ne da comunicazione al Tribunale per i minorenni, fornendo, se richieste, le informazioni di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili».

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: commi 7 e 7-bis con le seguenti: commi 7, 7-bis e 7-ter.
1. 228. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: che, avendo dichiarato fino alla fine della lettera, con le seguenti: biologica che, avendo dichiarato al momento del parto di non volere essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione. La revoca può essere espressa in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale la annota in un registro riservato, consultabile esclusivamente da tale autorità per le finalità di cui al presente articolo.
1. 212. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, dopo la parola: madre aggiungere la seguente: biologica.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sopprimere le parole: ovvero sia deceduta.
1. 216. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole da: alla nascita fino alla fine della lettera, con le seguenti: al momento del parto di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000 n.396, abbia successivamente revocato tale dichiarazione. La revoca può essere espressa in qualunque momento tramite una comunicazione scritta al Garante per la protezione dei dati personali, il quale la annota in un registro riservato, consultabile esclusivamente da tale autorità per le finalità di cui al presente articolo.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
  «7-bis. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione, o che comunque è competente per il territorio di residenza, di incontrare la madre che lo ha partorito. L'istanza decade con la morte del richiedente o a seguito di revoca dell'istanza da parte del richiedente. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la protezione dei dati personali che ne dà attuazione, a condizione che la madre abbia precedentemente comunicato la sua decisione di revocare il diritto all'anonimato. Il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli enti locali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita non può rivelare a terzi l'identità della madre che lo ha partorito, e tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 162 comma 3 del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, e successive modificazioni.
  7-ter. Nel caso in cui la madre non abbia revocato la suddetta dichiarazione e non risulti pertanto inserita nel Registro ovvero sia deceduta, il Garante ne dà comunicazione al Tribunale per i minorenni, fornendo, se richieste, le informazioni di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili».

  Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire le parole: commi 7 e 7-bis con le seguenti: commi 7, 7-bis e 7-ter.
1. 229. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero sia deceduta.
*1. 218. Lauricella, Rossomando, Martelli, Fregolent, Miotto, Lenzi, Piazzoni, D'Incecco, Carnevali, Carloni, Marazziti, Mucci, Carlo Galli, Pelillo, Pes, Patriarca, Capelli, Schirò, Argentin, Di Lello, Simonetti, Saltamartini, Matteo Bragantini, Prataviera, Caon, Santerini.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero sia deceduta.
*1. 219. Centemero.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, sopprimere le parole: ovvero sia deceduta.
*1. 220. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, sostituire le parole: ovvero sia deceduta con le seguenti: . L'accesso alle informazioni non è consentito nel caso in cui la madre sia deceduta, salvo che la stessa non abbia precedentemente revocato l'anonimato.
1. 215. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, primo periodo, dopo le parole: ovvero sia deceduta aggiungere le seguenti: o risulti irreperibile.
1. 227. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: La revoca può essere sempre resa dalla madre ad un Ufficiale di stato civile che provvede a trasmetterla all'Ufficiale dello stato civile del Comune di nascita del figlio proprio nato. All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle notizie sulle origini da parte del nato.
1. 214. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'accesso alle informazioni è inibito qualora la madre, dal compimento del diciottesimo anno di età del figlio e fino alla eventuale presentazione dell'istanza di accesso, dichiari, con atto autenticato dal notaio o con atto di autocertificazione depositato presso il tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, di confermare la volontà di non voler essere nominata e di mantenere l'anonimato.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera c), capoverso comma 7-bis, al primo periodo, premettere le parole: In assenza della conferma della volontà di cui all'ultimo periodo del precedente comma,.
1. 231. Lauricella, Rossomando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La madre che ha partorito in anonimato può, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio, confermare la propria volontà comunicandola al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. In caso di conferma dell'anonimato, qualora sia presentata istanza ai sensi del comma 7-bis, il tribunale per i minorenni autorizza, se richiesto, l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  2. Con decreto del Ministro della Giustizia, adottato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di garantirne la massima riservatezza, sono definite le modalità della comunicazione di cui al quarto periodo del comma 7 dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla presente legge.;
   all'articolo 3, comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo:
    dopo le parole:
senza limiti di tempo, aggiungere le seguenti: o di confermare, decorsi diciotto anni dalla nascita del figlio,;
    dopo le parole:
la revoca aggiungere le seguenti: o la conferma.
1. 300.(Testo corretto) La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di decesso della donna che ha scelto di non essere nominata l'accesso alle informazioni può essere consentito solo per i dati di carattere sanitario.
1. 221. Martelli, Fregolent, Carloni.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'atto della nascita, la madre che si avvalga della dichiarazione di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, è informata dal soggetto che riceve la dichiarazione della facoltà di revoca e degli effetti che la revoca comporta sull'accessibilità alle notizie sulle origini da parte del nato.
1. 217. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disciplina di cui al presente comma si applica alle richieste di accesso alle informazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 222. Rossomando.

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La disciplina di cui al presente comma si applica alle richieste di accesso alle informazioni successive alla data di entrata in vigore della presente legge.
*1. 224. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).

  Conseguentemente:
   all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole:
commi 7 e 7-bis con le seguenti: comma 7;
   sopprimere l'articolo 3.
1. 250. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
  «7-bis. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita può, raggiunta l'età di venticinque anni, richiedere al Tribunale per i minorenni che ha pronunciato la sua adozione o che comunque è competente per il territorio di residenza, di incontrare la madre biologica che lo ha partorito. L'istanza decade con la morte del richiedente o a seguito di revoca dell'istanza da parte del richiedente. Il Tribunale esamina la richiesta che, se accolta, trasmette al Garante per la protezione dei dati personali che ne dà attuazione, a condizione che la madre biologica abbia precedentemente comunicato la sua decisione di revocare il diritto all'anonimato. Il Garante, avvalendosi dei servizi sociali degli enti locali, assume le necessarie iniziative volte all'organizzazione del loro primo incontro. L'adottato o la persona non riconosciuta alla nascita non può rivelare a terzi l'identità della madre che lo ha partorito e tutte le persone coinvolte nel procedimento sono tenute al rispetto del segreto d'ufficio. La violazione di tale obbligo è punita con le sanzioni amministrative previste dall'articolo 162, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni.
1. 226. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, e del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata con le seguenti: a chiedere di avere accesso a informazioni che riguardano le proprie origini.
1. 45. Marzano.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: in mancanza con le seguenti: in caso.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: mantenere l'anonimato con le seguenti: confermare la revoca dell'anonimato.
1. 42. Giorgis, Roberta Agostini, Zampa, Rossomando.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole da:, il tribunale per i minorenni fino a: il tribunale per i minorenni autorizza con le seguenti: il servizio sociale territoriale competente secondo il criterio della residenza, previa attenta valutazione psicosociale della persona legittimata all'istanza e con il pieno coinvolgimento della famiglia adottiva dove presente, verifica con il servizio sociale territoriale di residenza della donna il perdurare della scelta di non voler essere nominata e riconosciuta come madre naturale e procede a consentire.
1. 230. Martelli, Fregolent.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito della presente procedura.
1. 235. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.
*1. 233. Miotto, Piazzoni, D'Incecco, Carnevali, Becattini.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.
*1. 234. Daniele Farina, Nicchi, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino, Palmieri.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire la parola: preferibilmente con la seguente: necessariamente.
1. 236. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Costantino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, sostituire le parole: servizi sociali con le seguenti: psicologi del servizio sanitario nazionale.
1. 237. Bechis.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, primo periodo, dopo le parole: servizi sociali aggiungere le seguenti: coadiuvati dalla figura di un mediatore culturale, qualora le condizioni socio-culturali lo richiedano.
1. 232. Piccione.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, secondo periodo, sostituire le parole: luogo di residenza del figlio con le seguenti: luogo di nascita del figlio.
1. 51. Antimo Cesaro.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, terzo periodo, sostituire le parole: tiene conto, in particolare, con le seguenti: deve tener conto, inderogabilmente.
1. 238. Nicchi, Daniele Farina, Sannicandro, Costantino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il personale dei servizi sociali è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del presente procedimento.
1. 240. Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Nicchi, Costantino.

  Al comma 1, lettera c), capoverso comma 7-bis, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Chiunque partecipi al procedimento è tenuto al segreto sulle informazioni raccolte nell'ambito del presente procedimento.
1. 240.(Testo modificato nel corso della seduta) Daniele Farina, Sannicandro, Franco Bordo, Nicchi, Costantino.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. Nel caso in cui la madre biologica non abbia revocato la suddetta dichiarazione e non risulti pertanto inserita nel registro, ovvero sia deceduta, il Garante ne da comunicazione al Tribunale per i minorenni, fornendo, se richieste, le informazioni di carattere sanitario riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.
1. 241. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. All'atto della nascita o non prima di tre anni dalla stessa, la madre può formulare una dichiarazione preventiva che escluda la possibilità di essere contattata dal tribunale per i minorenni competente. Tale successiva dichiarazione è revocabile in qualsiasi momento. In caso di assenza di dichiarazione o di revoca della medesima, la madre biologica può essere contattata dal tribunale per i minorenni su istanza del figlio.
1. 242. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

  Al comma 1, lettera c), dopo il capoverso comma 7-bis, aggiungere il seguente:
  7-ter. Su specifica istanza dei soggetti legittimati ad accedere alle informazioni ai sensi dei commi 4 e 5, o del figlio non riconosciuto alla nascita in mancanza di revoca della dichiarazione della madre di non volere essere nominata, il tribunale per i minorenni, con modalità che assicurino la massima riservatezza, autorizza l'accesso alle informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di patologie ereditarie trasmissibili.
1. 301. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) il comma 8 è sostituito dal seguente: «Su istanza presentata, senza obbligo di formalità, entro sei mesi dalla nascita del figlio, da colui che assuma di essere padre biologico del figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata e intenda provvedere al riconoscimento, il pubblico ministero presso il tribunale dei minorenni del luogo di residenza del padre assume informazioni sul nato e le trasmette tempestivamente al Tribunale dei minorenni del luogo di nascita del figlio. L'istanza costituisce riconoscimento del figlio anche in deroga al disposto dell'articolo 11, comma 2».
1. 243. Marzano.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   d) dopo il comma 8 è inserito il seguente: «In difetto di revoca, il figlio nato da donna che si sia avvalsa della facoltà di non essere nominata, se sussistono gravi e comprovati motivi a tutela della propria salute psico-fisica, ha accesso alle informazioni sull'identità materna».
1. 57. Marzano.

A.C. 784-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

  1. Al comma 2 dell'articolo 93 del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, commi 7 e 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni».

A.C. 784-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

  1. All'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. La madre è informata, anche in forma scritta: degli effetti giuridici, per lei e per il figlio, della dichiarazione di non voler essere nominata; della facoltà di revocare, senza limiti di tempo, la dichiarazione di non voler essere nominata e delle modalità per formalizzare la revoca, ai sensi dell'articolo 28, comma 7, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni; della facoltà del figlio, raggiunta l'età prevista dalla legge, di presentare istanza al tribunale per i minorenni affinché questo verifichi se la madre intenda mantenere l'anonimato, ai sensi del citato articolo 28, comma 7-bis, della legge n. 184 del 1983. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente, anche con riguardo alla sua storia sanitaria personale e familiare, e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio, unitamente all'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
  
«1-bis. La donna che intende avvalersi del diritto alla segretezza del parto viene informata, anche in forma scritta, dal personale sanitario che l'assiste, degli effetti giuridici, per lei e per il suo nato, della dichiarazione di non volere essere nominata, nonché della facoltà di revocare senza limiti di tempo tale dichiarazione, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sanitari e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del neonato. L'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo viene secretata.»
3. 202. Calabrò, Binetti.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
  
«1-bis. La donna che intende avvalersi del diritto alla segretezza del parto viene informata, anche in forma scritta, dal personale sanitario che l'assiste, degli effetti giuridici, per lei e per il suo nato, della dichiarazione di non volere essere nominata, nonché della facoltà di revocare senza limiti di tempo tale dichiarazione e delle modalità per formalizzarla, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sanitari e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del neonato. L'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo viene secretata.»
3. 201. Sannicandro, Nicchi, Daniele Farina, Costantino.

  Al comma 1, sostituire il capoverso 1-bis, con il seguente:
  
«1-bis. La madre che intende avvalersi del diritto alla segretezza del parto viene informata, anche in forma scritta, dal personale sanitario che l'assiste, degli effetti giuridici, per lei e per il suo nato, della dichiarazione di non volere essere nominata, nonché della facoltà di revocare senza limiti di tempo tale dichiarazione e delle modalità per formalizzarla, ai sensi dell'articolo 28, comma 7 e seguenti, della legge 4 maggio 1983, n. 184. Il personale sanitario raccoglie i dati anamnestici non identificativi della partoriente esclusivamente per quanto riguarda gli aspetti sanitari e li trasmette senza ritardo al tribunale per i minorenni del luogo di nascita del neonato. L'attestazione dell'informativa di cui al primo periodo viene secretata.»
3. 203. Gigli, Sberna, Fitzgerald Nissoli, Santerini.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, primo periodo, sostituire le parole da: intenda mantenere fino alla fine del periodo con le seguenti: abbia preventivamente revocato l'anonimato di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. 205. Rossomando.

  Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere l'ultimo periodo.
3. 204. Daniele Farina, Sannicandro, Nicchi, Costantino.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
  Art. 3-bis. – (Disciplina per i casi di parti anonimi precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge). — 1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la madre che ha partorito in anonimato prima della suddetta data può confermare la propria volontà comunicandola al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di tale comunicazione al fine di garantirne la massima riservatezza.
  2. Solo nel caso in cui la madre non abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata, si applica l'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificato ai sensi della presente legge.
  3. Nel caso in cui la madre abbia confermato, ai sensi del comma 1, la propria volontà di non essere nominata e sia stata presentata l'istanza di cui all'articolo 28, comma 7-bis, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla presente legge, il tribunale per i minorenni autorizza l'accesso alle sole informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento all'eventuale presenza di malattie ereditarie trasmissibili.
  4. Con decreto del Presidente del Consiglio, sentito il Ministro della giustizia, adottato, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 154, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna di informazione per dare piena conoscibilità alle previsioni di cui al presente articolo, nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Art. 3-ter. — (Relazione al Parlamento) – 1. Il Governo, decorsi tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmette al Parlamento i dati relativi alla attuazione della presente legge, con particolare riferimento al numero di dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. 0300. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Campagna di informazione).

  1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di svolgimento di una campagna straordinaria di informazione per dare piena conoscibilità alle disposizioni di cui alla presente legge e dell'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
3. 0200. Roberta Agostini, Rossomando.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Le disposizioni di cui alla presente legge non si applicano in relazione alle istanze presentate prima della data di entrata in vigore della stessa.
3. 0201. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Nicchi.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. Per le nascite precedenti alla data di entrata in vigore della presente legge la madre non può essere interpellata, ma può chiedere di rinunciare all'anonimato di propria iniziativa, dandone comunicazione al Tribunale per i minorenni del luogo di nascita del figlio.
3. 0202. Santerini, Gigli, Fitzgerald Nissoli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Norma transitoria).

  1. Le disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184, introdotte dalla presente legge, si applicano alle istanze riguardanti le dichiarazioni della madre di non voler essere nominata ai sensi dell'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 0203. Centemero.

  Sostituire il titolo con il seguente:
  Modifica all'articolo 28 della legge 4 maggio 1983, n. 184 e altre disposizioni in materia di accesso alle informazioni sulle origini del figlio non riconosciuto alla nascita.
Tit. 100. La Commissione.
(Approvato)

A.C. 784-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    viviamo oggi in una società multiculturale;
    in prospettiva la presenza di donne straniere in Italia provenienti da Paesi di diversa cultura e caratterizzati da contesti sociali diversi è realisticamente da considerare in aumento;
   rilevato che:
    l'istanza di accesso del figlio adottato nato da parto anonimo alle informazioni sulle proprie origini e sull'identità dei propri genitori biologici può intervenire in contesti poco conosciuti dagli operatori incaricati dal tribunale dei minori di interpellare la madre,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità da parte del tribunale dei minori di avvalersi anche della consulenza del mediatore culturale qualora il contesto socio-culturale di provenienza della madre lo richieda e il magistrato ne ravvisi la necessità.
9/784-A/1Piccione, Paola Boldrini, Petrini, Verini, Morani.


   La Camera,
   premesso che:
    viviamo oggi in una società multiculturale;
    in prospettiva la presenza di donne straniere in Italia provenienti da Paesi di diversa cultura e caratterizzati da contesti sociali diversi è realisticamente da considerare in aumento;
   rilevato che:
    l'istanza di accesso del figlio adottato nato da parto anonimo alle informazioni sulle proprie origini e sull'identità dei propri genitori biologici può intervenire in contesti poco conosciuti dagli operatori incaricati dal tribunale dei minori di interpellare la madre,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative necessarie finalizzate a valorizzare la figura professionale del mediatore culturale qualora il contesto socio-culturale di provenienza della madre lo richieda nell'ambito della procedura di interpello da parte del tribunale per i minorenni.
9/784-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Piccione, Paola Boldrini, Petrini, Verini, Morani.