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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Venerdì 12 giugno 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 12 giugno 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Garavini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Porta, Portas, Quartapelle Procopio, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tacconi, Tofalo, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Adesione di un deputato a proposte di legge.

  La proposta di legge AIRAUDO e PAGLIA: «Disposizioni in materia di riduzione dell'ammontare dei contributi previdenziali e assistenziali in caso di applicazione di contratti di solidarietà» (2056) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Duranti.

  La proposta di legge AIRAUDO e PLACIDO: «Agevolazioni previdenziali e misure per il reinserimento lavorativo dei lavoratori ultracinquantenni rimasti privi di occupazione» (3077) è stata successivamente sottoscritta dalla deputata Duranti.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 2775, d'iniziativa dei deputati BUSINAROLO ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di procedure concorsuali».

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  BUSINAROLO ed altri: «Modifiche al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in materia di procedure concorsuali» (2775) Parere delle Commissioni I, V e X.

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Atto di Ginevra dell'Accordo dell'Aja concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali, fatto a Ginevra il 2 luglio 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno» (3083) Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012» (3085) Parere delle Commissioni I, II e V.

   XI Commissione (Lavoro):
  PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Garanzia dei trattamenti dei lavoratori/lavoratrici impiegati nelle filiere degli appalti privati e pubblici, contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra imprese e tutela dell'occupazione nei cambi di appalto» (3097) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite II (Giustizia) e III (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, riguardante la criminalizzazione degli atti di razzismo e xenofobia commessi a mezzo di sistemi informatici, fatto a Strasburgo il 28 gennaio 2003» (3084) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX e XIV.

Modifica dell'assegnazione di proposte di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma dell'articolo 72 del Regolamento, le seguenti proposte di legge – già assegnate, rispettivamente, alla II Commissione (nn. 1986, 2435 e 2670) e alla XII Commissione (nn. 2408 e 3139) – sono assegnate, in sede referente, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali), che ne hanno fatto richiesta:
  CAMPANA ed altri: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del bullismo informatico» (1986) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e IX e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  IORI ed altri: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico» (2408) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XI e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BRAMBILLA: «Disposizioni per la prevenzione e il contrasto del bullismo, anche informatico» (2435) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XI e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  IORI ed altri: «Norme in materia di contrasto al fenomeno del cyberbullismo» (2670) Parere delle Commissioni I, V, VII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), IX, XI e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  S. 1261. – Senatori ELENA FERRARA ed altri: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» (approvato dal Senato) (3139) Parere delle Commissioni I, V, VII, IX, XI e XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:

   Sentenza n. 89 del 14 aprile-26 maggio 2015 (Doc. VII, n. 457), con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento agli articoli 81, sesto comma, 97, primo comma, della Costituzione, dalla Regione siciliana;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento all'articolo 119, primo e sesto comma, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), dalla Regione siciliana;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 402, della legge n. 147 del 2013, promossa, in riferimento all'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e ai principi di certezza delle entrate, di affidamento e di corrispondenza tra risorse e funzioni pubbliche, dalla Regione siciliana:
alla IV Commissione (Difesa);

   Sentenza n. 95 del 14-28 maggio 2015 (Doc. VII, n. 459), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 2-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), aggiunto dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lettera m), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di La Spezia;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 74 del 2000, aggiunto dall'articolo 2, comma 36-vicies semel, lettera h), del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148 del 2011, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale ordinario di La Spezia con la medesima ordinanza:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 100 del 13 maggio-5 giugno 2015 (Doc. VII, n. 464), con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74 (Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205), sollevate, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano, dal Tribunale ordinario di Verona e dal Tribunale ordinario di Forlì;
    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Bergamo;
    dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10-bis del decreto legislativo n. 74 del 2000, sollevata, in riferimento all'articolo 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Forlì:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 106 del 15 aprile-9 giugno 2015 (Doc. VII, n. 465), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 4, undicesimo comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) e dell'articolo 3-ter, secondo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, quinta sezione penale:
  alla II Commissione (Giustizia);

   Sentenza n. 107 del 29 aprile-9 giugno 2015 (Doc. VII, n. 466), con la quale:
    dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Toscana, emanare i decreti 10 luglio 2013, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18 e n. 19, con i quali è stato ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale il deposito dei conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici per le annualità 2010, 2011 e 2012;
    dichiara che non spettava allo Stato e, per esso, alla Corte dei conti, sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, emanare il decreto 8 novembre 2013, n. 14, che ha ordinato ai presidenti dei gruppi consiliari del Consiglio regionale piemontese in carica nel quinquennio 2003-2008 di depositare presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Piemonte i conti giudiziali relativi alla gestione dei contributi pubblici nel quinquennio medesimo;
    annulla, per l'effetto, i decreti impugnati:
  alla I Commissione (Affari costituzionali);

   Sentenza n. 108 del 13 maggio-9 giugno 2015 (Doc. VII, n. 467), con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 25, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 41, 108 e 111 della Costituzione, e dell'articolo 241, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), come sostituito dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 190 del 2012, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 41, 97, 102 e 111 della Costituzione, sollevata dal Collegio arbitrale di Roma:
  alla II Commissione (Giustizia).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):

   con lettera in data 28 maggio 2015, Sentenza n. 94 dell'11 febbraio-28 maggio 2015 (Doc. VII, n. 458), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 198, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», nella parte in cui non include tra i creditori che sono soddisfatti nei limiti e con le modalità ivi indicati anche i titolari di crediti da lavoro subordinato:
  alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 5 giugno 2015, Sentenza n. 96 del 14 maggio-5 giugno 2015 (Doc. VII, n. 460), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, commi 1 e 2, e 4, comma 1, della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie fertili portatrici di malattie genetiche trasmissibili, rispondenti ai criteri di gravità di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), accertate da apposite strutture pubbliche:
  alla XII Commissione (Affari sociali);

   con lettera in data 5 giugno 2015, Sentenza n. 97 del 15 aprile-5 giugno 2015 (Doc. VII, n. 461), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 666, comma 3, e 678, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui non consentono che, su istanza degli interessati, il procedimento davanti al tribunale di sorveglianza nelle materie di sua competenza si svolga nelle forme dell'udienza pubblica:
  alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 5 giugno 2015, Sentenza n. 98 del 29 aprile-5 giugno 2015 (Doc. VII, n. 462), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53, comma 15, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nella parte in cui prevede che «I soggetti di cui al comma 9 che omettono le comunicazioni di cui al comma 11 incorrono nella sanzione di cui allo stesso comma 9»:
  alla II Commissione (Giustizia);

   con lettera in data 5 giugno 2015, Sentenza n. 99 del 13 maggio-5 giugno 2015 (Doc. VII, n. 463), con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2 della legge della regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 «Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo» e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali:
  alla VIII Commissione (Ambiente).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei conti, con lettera in data 8 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione n. 3/2015, con la quale la Sezione stessa ha deliberato di integrare il programma dei controlli sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato per l'anno 2015 con l'indagine concernente «Analisi dello stato di attuazione degli investimenti per l'ammodernamento e il potenziamento della rete ferroviaria Metro-Campania Nord-Est, già Ferrovia Alifana».

  Questi documenti sono trasmessi alla I Commissione (Affari costituzionali), alla IX Commissione (Trasporti) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 16 aprile 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni dal Ministero dell'economia e delle finanze.

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento del Tesoro», autorizzata, in data 6 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

  Il Ministero dell'economia e delle finanze ha trasmesso un decreto ministeriale recante una variazione di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, di pertinenza del centro di responsabilità «Dipartimento delle finanze», autorizzata, in data 25 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  Questo decreto è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministero della difesa.

  Il Ministero della difesa ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 18 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

  Questo decreto è trasmesso alla IV Commissione (Difesa) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha trasmesso un decreto ministeriale recante variazioni di bilancio tra capitoli dello stato di previsione del medesimo Ministero, autorizzate, in data 25 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

  Questo decreto è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dal Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento.

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, il rapporto informativo sull'attività svolta nell'anno 2014 dall'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo (Doc. LXXV, n. 3).

  Questo rapporto è trasmesso alla IX Commissione (Trasporti).

  Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 25 febbraio 1999, n. 66, la relazione d'inchiesta dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo concernente l'incidente occorso a un aeromobile a Roma, in località Trigoria, il 7 febbraio 2009.

  Questa relazione è trasmessa alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 11 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 38/2015 del 10 aprile 2015, concernente «Assegnazione risorse ai sensi del decreto-legge n. 133 del 12 settembre 2014, articolo 3, comma 2, lettera c), ultimo capoverso (cantieri in comune)».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 11 giugno 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Terza relazione sull'attuazione dei piani strategici nazionali e degli orientamenti strategici comunitari in materia di sviluppo rurale (2007-2013) (COM(2015) 288 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione dell'assistenza macrofinanziaria ai paesi terzi nel 2014 (COM(2015) 290 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 9 e 11 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la comunicazione dell'11 giugno 2015, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Piano d'azione dell'Unione europea contro il traffico di migranti (2015-2020) (COM(2015) 285 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Comunicazione dell'avvio di procedure d'infrazione.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 4 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le seguenti comunicazioni concernenti l'avvio di procedure d'infrazione, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, notificate in data 29 maggio 2015, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni, nonché alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2014/4170, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea, in materia di divieto di impiego di latte concentrato o in polvere nelle produzioni lattiero-caseari (ex EU Pilot 5697/13/AGRI) – alla XIII Commissione (Agricoltura);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/2043, avviata per violazione del diritto dell'Unione europea, in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa – Valori limiti di biossido di azoto (NO2) – Attuazione della direttiva 2008/50/CE (ex EU Pilot 6686/14/ENVI) – alla VIII Commissione (Ambiente);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0199, avviata per mancato recepimento della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) – alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0200, avviata per mancato recepimento della direttiva 2014/51/UE che modifica le direttive 2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i poteri dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) e dell'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) – alla VI Commissione (Finanze);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0201, avviata per mancato recepimento della direttiva di esecuzione 2014/58/UE che istituisce, a norma della direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici – alla I Commissione (Affari costituzionali);
   comunicazione relativa alla procedura d'infrazione n. 2015/0202, avviata per mancato recepimento della direttiva 2013/54/UE relativa a talune responsabilità dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione – alla IX Commissione (Trasporti) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dalla regione Lombardia.

  Il Presidente della regione Lombardia, con lettera in data 3 giugno 2015, ha trasmesso un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale della medesima regione, volto a chiedere che, nell'approvazione del Trattato transatlantico sul commercio e gli investimenti tra gli Stati Uniti d'America e l'Unione europea, siano coinvolti gli organi legislativi degli Stati membri e le assemblee regionali.

  Questo documento è trasmesso alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

  Sono pervenute alla Presidenza dai competenti Ministeri risposte scritte ad interrogazioni. Sono pubblicate nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE URGENTI

Intendimenti per il ripristino dei fondi dedicati allo svolgimento dell'attività di revisione nei confronti delle società cooperative e per garantire che tale attività non sia delegata a soggetti privati – 2-00965

A)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell'economia e delle finanze, per sapere – premesso che:
   con nota protocollo n. 7421 del 21 gennaio 2015, il Ministero dello sviluppo economico (direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali – divisione V) ha disposto la sospensione di tutti gli incarichi di revisione alle società cooperative (ovviamente, quelle non aderenti ad alcuna associazione di rappresentanza);
   rispetto alla sospensione della predetta attività di vigilanza registratasi due anni fa, l'attuale provvedimento è stato motivato con il fatto «che con la legge di bilancio per l'anno 2015 è stata operata una rilevante riduzione al Fondo da ripartire di cui al Cap. 1740 (Bilancio per capitoli – pag. 380 del supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2014) destinato a finanziare, fra l'altro per una quota di circa un terzo, il Cap. 2159 – pag. 33, con il quale questa direzione generale fa fronte a tutte le spese connesse all'attività di vigilanza»;
   nella Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2015, n. 74, è stato pubblicato il decreto ministeriale del Ministero dello sviluppo economico datato 20 gennaio 2015 con il quale, all'articolo 1 (e non solo), si ribadisce che «il contributo [è] dovuto dalle cooperative per le spese relative alla revisione degli stessi enti»;
   sulla base di tale decreto, entro il 28 giugno 2015 (ovvero, entro 90 giorni dalla pubblicazione del citato decreto ministeriale nella Gazzetta Ufficiale), le società cooperative sono tenute al versamento del sopraddetto contributo revisionale, senza incorrere nel pagamento di sanzioni e interessi;
   tuttavia, al netto di altre importanti considerazioni di carattere socioeconomico e politico, appare agli interpellanti un'evidente contraddizione in termini allorquando, da un lato, si continua ad obbligare le cooperative al versamento del contributo revisionale e, dall'altro, si sospende l'attività revisionale medesima;
   peraltro, è bene ricordare che per il potenziamento dell'attività revisionale sono stati impegnati, nel corso di decenni, ingenti fondi per la formazione e l'aggiornamento degli addetti alla vigilanza;
   secondo quanto segnalato agli interpellanti, ci sono numerose cooperative che non vengono revisionate da diversi anni, pur continuando a versare regolarmente il contributo de quo;
   peraltro, è forte il sospetto che il decreto ministeriale in oggetto o, in alternativa, la distrazione delle somme operata con la legge di stabilità per l'anno 2015, siano in contrasto con l'articolo 45 della Costituzione che, al primo e al secondo comma stabilisce che «la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l'incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità»;
   ciò è ancora più evidente se si considera quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 220 del 2002 recante «Norme in materia di riordini della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante “Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore”»;
   tale norma stabilisce che, nell'attività di vigilanza sulle società cooperative, il Ministero dello sviluppo economico possa «avvalersi, d'intesa con le amministrazioni interessate, di revisori esterni dipendenti da altre amministrazioni, nonché, sulla base di apposite convenzioni con le associazioni riconosciute, di revisori delle medesime»;
   pertanto, l'effetto del taglio dei fondi combinato con la norma appena citata è che la vigilanza sulle società cooperative è demandata integralmente alle associazioni riconosciute il cui rigore difficilmente sarà quello necessario per un'attività così delicata;
   inoltre, tale orientamento normativo appare agli interpellanti del tutto illogico se si considera quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico del 4 dicembre 2014 con il quale sono stati previsti dei significativi finanziamenti per le cooperative di nuova costituzione;
   non si capisce quale sia la logica per cui, da un lato, si prosciugano i fondi per la vigilanza alle cooperative e, dall'altro, si danno incentivi all'apertura di nuove, peraltro in un contesto generale nel quale negli ultimi mesi è un susseguirsi di scandali nei quali sono coinvolti uomini politici, cooperative e criminalità organizzata, così come denunciato dal primo firmatario del presente atto in ripetuti esposti alla magistratura;
   a parere degli interpellanti, è necessario viceversa potenziare e rendere sempre più penetranti i meccanismi di sorveglianza sulle cooperative che rappresentano una tipologia societaria molto utile ed importante (ma di cui si è troppo spesso abusato), proprio al fine di salvaguardare la parte sana e vitale del mondo cooperativo –:
   se i Ministri interpellati non ritengano, alla luce di quanto esposto in premessa, indispensabile e urgente assumere iniziative per ripristinare i fondi dedicati allo svolgimento dell'attività revisionale alle cooperative;
   quale sia la logica sulla base della quale, da un lato, si sottraggono fondi alle attività revisionali per le società cooperative e, dall'altro, si finanziano incentivi alla costituzione di nuove cooperative;
   se i Ministri interpellati non ritengano doveroso coordinarsi al fine di razionalizzare il rapporto tra la spesa revisionale e gli incentivi al mondo cooperativo;
   se i Ministri interpellati non ritengano di doversi attivare, per quanto di competenza ed esercitando il loro potere di iniziativa normativa nel senso di superare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 220 del 2002 nella parte in cui il Ministero dello sviluppo economico può delegare, mediante apposite convenzioni, la revisione cooperativa nei confronti delle associazioni riconosciute, facendo così in modo che il Ministero dello sviluppo economico non possa delegare alcun soggetto privato a svolgere le ispezioni e/o le revisioni alle società cooperative.
(2-00965) «Luigi Di Maio, Della Valle, Crippa, Da Villa, Fantinati, Vallascas, Cancelleri, L'Abbate, Liuzzi, Lorefice, Lupo, Mannino, Mantero, Marzana, Micillo, Nesci, Nuti, Parentela, Petraroli, Rizzo, Paolo Nicolò Romano, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Spadoni, Spessotto, Terzoni, Tofalo, Toninelli, Vacca, Simone Valente, Vignaroli».


Intendimenti circa la realizzazione della superstrada Vigevano-Malpensa – 2-00991

B)

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   l'intervento «Accessibilità a Malpensa – collegamento tra la strada statale n. 11 “Padana Superiore” a Magenta e la tangenziale ovest di Milano, con variante di Abbiategrasso e adeguamento in sede del tratto della strada statale n. 494 da Abbiategrasso fino al nuovo ponte sul Ticino» si inquadra nelle opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione con l'aeroporto di Malpensa;
   lo sviluppo complessivo di tale opera comprende la variante Abbiategrasso, in nuova sede sulla strada statale n. 494 e riqualifica in sede del tratto Abbiategrasso-Vigevano con esclusione del ponte sul Ticino (con cui l'intervento si accorda, ma oggetto di altro progetto);
   tale opera infrastrutturale è stata inclusa, con delibera del Cipe n. 121 del 2001 nell'ambito del «corridoio plurimodale padano – sistemi stradali e autostradali – accessibilità Malpensa», nonché nell'intesa generale quadro tra il Governo e la regione Lombardia, sottoscritta l'11 aprile 2003, e l'Anas è il soggetto aggiudicatore;
   il Cipe con la delibera 31 gennaio 2008, n. 8, ha approvato il progetto preliminare con prescrizioni e raccomandazioni per un costo complessivo dell'intervento pari a 281 milioni di euro e la copertura finanziaria è stata assicurata a valere sulle risorse della legge n. 345 del 1997, nonché su quelle regionali di cui alla legge n. 41 del 2004; inoltre, è stato assegnato, in via programmatica, un contributo di 6 milioni di euro per 15 anni a valere sui fondi di cui all'articolo 1, comma 257, della legge n. 244 del 2007, con decorrenza dal 2009;
   successivamente, con decreto interministeriale 16 novembre 2012, n. 405, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, preso atto del mancato deposito del progetto, ha revocato il finanziamento dell'opera ai sensi dell'articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011;
   la mancata realizzazione della superstrada da Vigevano ad Albairate, e poi da Albairate verso Malpensa, da un lato, e verso Milano, dall'altro, genera ogni anno rilevanti danni particolarmente significativi al sistema locale per quanto concerne l'economia, l'ambiente, la sicurezza e la qualità della vita della popolazione;
   in base ad uno studio commissionato ad un gruppo di ricerca dell'università di Pavia nel 2011, il costo stimato per la popolazione nel caso in cui l'intervento previsto non sia portato a termine e significativamente maggiore dell'investimento necessario, seppur ingente, per l'effettiva realizzazione dell'opera e l'apertura al pubblico: «La stima prende in considerazione tanto i costi diretti, ossia direttamente sopportati dagli utenti della nuova strada, quanto indiretti, ossia a carico dell'intero sistema locale a prescindere dal suo utilizzo. In altre parole, si può concludere che – sulla base di questa stima orientativa – la non realizzazione della superstrada costa al territorio non meno di 109 milioni di euro all'anno (differenza fra la quota ammortamento costruzione superstrada e i costi sopportati in assenza di essa). Un valore che può addirittura arrivare a circa 150 milioni di euro nel caso in cui si voglia considerare anche i costi supplementari sopra richiamati»;
   in assenza di interventi di questo tipo, appare difficile attivare un percorso di sviluppo sociale (aumento della popolazione) ed economico (rilancio del tessuto imprenditoriale) per un sistema locale che, nonostante le difficoltà derivanti dalla crisi in atto, presenta grandi potenzialità;
   la costruzione della superstrada concorre a sanare un'altra carenza del territorio relativa alla mancanza di un casello autostradale nelle immediate vicinanze di un polo industriale che continua a ricoprire un ruolo importante per il territorio;
   già il 6 dicembre 2013, nel rispondere ad un'interpellanza urgente presentata dall'interpellante, il Sottosegretario di Stato pro tempore Girlanda ribadiva la necessità di opere di adeguamento e potenziamento della viabilità di connessione all'aeroporto di Malpensa, al fine di migliorare l'accessibilità all'aerostazione dal bacino sud-ovest milanese, nonché di riequilibrare in tal modo i carichi di traffico e di decongestionamento di quest'area;
   lo stesso Sottosegretario di Stato pro tempore, nel sottolineare la difficoltà di reperimento delle necessarie risorse finanziarie per approvare il progetto definitivo, aveva comunque annunciato la redazione del progetto di un primo stralcio funzionale denominato «Variante di Abbiategrasso alla ex S.S. 494»;
   nei giorni scorsi, il governatore della Lombardia ha consegnato al Ministro interpellato un dossier sulle opere prioritarie da realizzare in regione: nell'elenco, precisamente al punto 2, vi è anche la superstrada Vigevano-Malpensa;
   si auspica che l'incontro sopraddetto possa costituire un primo importante passo teso al riconoscimento di un progetto, avviato nel 2011, che consentirà a quasi 100 mila persone di poter lavorare senza affrontare disagi e di non veder deprezzate le proprie abitazioni, a causa delle difficoltà di collegamento con Milano; la superstrada potrebbe rappresentare, inoltre, un volano di sviluppo per il turismo vigevanese;
   nell'ultimo periodo si sono susseguite sugli organi di informazione una serie di dichiarazioni alquanto confuse e contrastanti, da cui non emergono con chiarezza gli sviluppi della vicenda –:
   se l'opera sia ancora considerata strategica;
   se, come dichiarato dal presidente della regione Lombardia Maroni, si intenda dare corso alla realizzazione della superstrada;
   in che stato si trovi la procedura amministrativa;
   se ci siano risorse disponibili e quali.
(2-00991) «Mazziotti Di Celso».


Chiarimenti e iniziative relativi alla promozione di campagne informative rivolte agli studenti finalizzate alla diffusione di corretti stili alimentari, nel quadro di Expo 2015 – 2-00980

C)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per sapere – premesso che:
   1,3 miliardi di tonnellate di cibo commestibile, l'equivalente di un terzo della produzione globale degli alimenti, vengono sprecati ogni anno e, al tempo stesso, persistono le inaccettabili piaghe della fame e della malnutrizione;
   nella «Carta di Milano» – documento programmatico di Expo 2015 – si legge: «Noi riteniamo inaccettabile che più di due miliardi di persone siano malnutrite» e che «quasi due miliardi di persone siano in sovrappeso o soffrano di obesità»;
   «Siamo consapevoli che una corretta educazione alimentare, a partire dall'infanzia, è fondamentale per uno stile di vita sano e una migliore qualità della vita»;
   «Ci impegniamo a promuovere l'educazione alimentare e ambientale in ambito familiare per una crescita consapevole delle nuove generazioni»;
   «Ci impegniamo a promuovere l'educazione alimentare e ambientale perché vi sia una consapevolezza collettiva della loro importanza»;
   «Chiediamo con forza a Governi, istituzioni e organizzazioni internazionali di impegnarsi a sostenere e diffondere la cultura della sana alimentazione come strumento di salute globale» e «di introdurre o rafforzare nelle scuole e nelle mense scolastiche i programmi di educazione alimentare, fisica e ambientale come strumenti di salute e prevenzione, valorizzando in particolare la conoscenza e lo scambio di culture alimentari diverse, a partire dai prodotti tipici, biologici e locali»;
   le linee guida per l'educazione alimentare nella scuola italiana, pubblicate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca in data 22 settembre 2011 – ad oggi ampiamente disattese anche per quanto riguarda il progetto sperimentale di educazione alimentare nelle scuole avviato in vista di Expo 2015 dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca – insistono sull'importanza di valorizzare il patrimonio agroalimentare italiano e la «dieta mediterranea» riconosciuta come modello virtuoso di salute e patrimonio dell'umanità da parte dell'Unesco; esse individuano, altresì, come comportamento alimentare fortemente negativo il consumo di alimenti ready to cook e ready to eat;
   il consumo dei cosiddetti «cibi spazzatura», spesso propri dei fast food, è in contrasto con i contenuti della «Carta di Milano», non solo perché essi sono ricchi di grassi, zuccheri e sale, ma anche per lo stile di vita dannoso di cui sono lo specchio, per l'omologazione che impongono a scapito dei legami con il territorio, i sapori, le culture e le tradizioni;
   in tale contesto, si segnala che con lettera del 20 aprile 2015, l'assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro della Lombardia invita i giovani studenti a visitare l'Expo proponendo agevolazioni per il trasporto e per il ristoro;
   le agevolazioni per il ristoro consistono, per il mese di maggio 2015, in uno sconto da parte della catena Mc Donald's del 50 per cento sul menù per i ragazzi più grandi e di un gelato in omaggio per i più piccini che acquistano un menu «happy meal» –:
   se il Ministro interpellato sia a conoscenza dell'iniziativa di cui in premessa e se non ritenga di promuovere, anche nel quadro di Expo, campagne informative rivolte agli studenti finalizzate alla diffusione di corretti stili alimentari.
(2-00980) «Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, L'Abbate, Lupo, Parentela, Businarolo».


Iniziative anche ispettive, in ordine alla vicenda relativa al reintegro dell'ex direttore dei servizi generali e amministrativi dell'istituto comprensivo di Villorba e Povegliano (Treviso), condannato per peculato – 2-01004

D)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, per sapere – premesso che:
   nell'aprile 2014 veniva denunciato dal dirigente scolastico dell'istituto comprensivo di Villorba e Povegliano (Treviso) il direttore dei servizi generali ed amministrativi, Davide Gabrieli, con l'accusa di peculato;
   nel luglio 2014 l'ufficio scolastico regionale del Veneto procedeva con il licenziamento senza preavviso di Davide Gabrieli, per aver sottratto nel periodo compreso tra il 2002 e il 2012 circa 197 mila euro attraverso un sistema di supplenze fasulle, distraendo le risorse su un conto in Svizzera;
   Gabrieli aveva, infatti, tra le sue mansioni quella di liquidare, con i fondi del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le supplenze e i progetti scolastici prima della direzione didattica che raggruppava nove scuole tra infanzia ed elementari, poi dell'istituto comprensivo costituito da 12 scuole a partire dal 1o settembre 2012 con l'accorpamento delle medie;
   scoperto un anno fa, era finito ai domiciliari accusato di peculato; aveva quindi patteggiato una condanna a due anni di reclusione, pena sospesa, e restituito le somme sottratte alla scuola; l'amministrazione non si era costituita parte civile nel processo penale;
   dapprima sospeso dal proprio incarico e successivamente, come detto, sanzionato dall'ufficio scolastico regionale con il licenziamento senza preavviso, Gabrieli ha poi impugnato il licenziamento e il giudice del lavoro ha dichiarato da ultimo nullo il provvedimento, sembra per motivi formali attinenti al procedimento per il licenziamento, condannando l'amministrazione non solo al reintegro immediato ma anche al risarcimento del danno, degli stipendi non percepiti e delle spese legali perché la sentenza di primo grado non prevedeva l'interdizione dai pubblici uffici;
   la vicenda ha suscitato una comprensibile ed unanime indignazione nella pubblica opinione, nei genitori, negli amministratori locali e in molti pubblici dipendenti che vedono così lesa la propria dignità, con vasta eco sui media;
   episodi come questo, ad avviso degli interpellanti, rischiano di compromettere la credibilità delle istituzioni e della pubblica amministrazione in assoluta contraddizione rispetto alle finalità che il Governo ed il Parlamento stanno perseguendo con l'approvazione delle riforme sulla pubblica amministrazione sulla «buona scuola» e sul contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, senza parlare della palese contraddizione con la cultura del merito e della legalità, che dovrebbe essere a fondamento dell'educazione impartita proprio nelle scuole alle giovani generazioni –:
   se il Governo sia a conoscenza di tale vicenda, se intenda, nell'ambito delle proprie competenze, attivare un'ispezione per chiarire come sia potuto accadere che, chi ha sottratto un'ingente somma alle casse pubbliche, possa rientrare in servizio senza alcuna penalizzazione e, quindi, sulla sussistenza di eventuali responsabilità nel determinare i presupposti che hanno portato all'annullamento del licenziamento, nonché quali iniziative intenda assumere sul piano amministrativo e/o giudiziario per porre rimedio a tale incresciosa situazione visto che successivamente al provvedimento di licenziamento ora annullato è intervenuta la sentenza di patteggiamento definitiva per peculato nei confronti del Gabrieli;
   quali iniziative sul piano normativo ritenga di assumere per assicurare, anche ai fini di deterrenza, l'esclusione dal beneficio del reintegro di chi è accertato che abbia commesso reati in danno alla pubblica amministrazione, a salvaguardia della credibilità delle istituzioni e dei dipendenti pubblici che onestamente svolgono il proprio lavoro.
(2-01004) «Rubinato, Zardini, Taricco, Causi, Gasparini, Bergonzi, Marchi, Fragomeli, Rotta, Ribaudo, Ghizzoni, Giorgio Piccolo, Piccoli Nardelli, Patriarca, Impegno, Oliverio, Sanga, Sbrollini, Garavini, Portas, Richetti, Miotto, Brandolin, Ginato, Mognato, Schirò, Camani, Zoggia, Valiante, Paola Boldrini, Borghi, Fioroni, Gigli, Dell'Aringa, Zan, Giulietti, Paola Bragantini».


Chiarimenti in merito alla compatibilità con la normativa dell'Unione europea dell'attivazione, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di «corridoi doganali» per la movimentazione di container e intendimenti in ordine al ricorso a procedure alternative – 2-00977

E)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per sapere – premesso che:
   il 3 dicembre 2014 l'Agenzia delle dogane annunciava, a mezzo stampa, di avere stipulato una convenzione con la società Uirnet spa (soggetto attuatore della piattaforma logistica nazionale in forza del decreto ministeriale 20 giugno 2005 n. 18/Y) e con le autorità portuali di La Spezia e Genova, con cui veniva autorizzato l'inoltro diretto via camion dei container sbarcati presso detti porti e destinati alla società Ikea, senza emissione di documenti doganali. La citata procedura, sperimentale, veniva definita con il termine di «corridoi doganali»;
   successivamente, in data 13 aprile 2015 l'Agenzia delle dogane con nota n. 44053 stabiliva le modalità di funzionamento della procedura di tali corridoi doganali, la cui denominazione veniva aggiornata in «fast corridor su strada», con le quali si prevede l'inoltro dei container allo Stato estero, senza assolvimento di iva e dazio, prescindendo dall'emissione dei documenti doganali di transito (denominati T1) previsti dal Codice doganale comunitario;
   l'articolo 91 del Codice doganale comunitario (paragrafo 2) prevede che la circolazione di merci non comunitarie debba avvenire in modo esclusivo in base al regime di transito comunitario esterno con l'emissione del documento doganale denominato T1 e delle relative garanzie; inoltre, all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2913/92 si elenca un numero definito e ben specificato di destinazioni doganali dalle quali non si può prescindere; conseguentemente, risulta secondo gli interroganti evidente come la procedura di «corridoio» sia in violazione di tale disposizione;
   le citate disposizioni sono state integralmente riprese e confermate dagli articoli 5, 210 e 226 del nuovo «Codice doganale dell'Unione» (regolamento (UE) n. 952/2013) che entrerà definitivamente in vigore nel giugno del 2016;
   a normativa invariata il documento doganale, che obbligatoriamente deve essere emesso all'atto dell'introduzione di merci sul territorio comunitario, rappresenta sia lo strumento normativo necessario ed imprescindibile alla tutela dei diritti erariali dello Stato italiano e di quelli dell'Unione europea, sia il documento sulla base del quale vengono inviati i dati alla centrale dei rischi dell'Agenzia delle dogane;
   la procedura dei «fast corridor», non prevedendo l'anticipazione di tali dati, esclude le merci così trasferite da ogni forma di controllo con il potenziale rischio di abusi anche da parte di soggetti terzi che, approfittando di tale semplificazione, potrebbero, all'insaputa dell'importatore, utilizzare detti corridoi per traffici illeciti;
   la citata procedura dei corridoi doganali, inoltre, non prevede alcun controllo prodromico, previsto per legge, di natura sanitaria a cui tutti i carichi destinati al consumo o contatto umano sono obbligatoriamente soggetti, inoltre l’iter dei «fast corridor» su strada rappresenta un unicum italiano, che non risulta disciplinato e quindi attivo in alcun altro Paese dell'Unione europea;
   potrebbero essere elevati i rischi di procedure di infrazione dell'Unione europea a carico del nostro Paese per violazione degli obblighi imposti dal Codice doganale comunitario anche in relazione alla circolazione delle merci, per violazione delle norme sanitarie, per violazione delle norme sulla concorrenza tra Paesi membri, assumendo l'Italia un'iniziativa che si pone al di fuori del quadro dispositivo comunitario con lo specifico obiettivo di favorire alcuni operatori a discapito di altri;
   la procedura attivata con i corridoi doganali palesa evidenti rischi e lacune in merito al pronto assolvimento dei diritti erariali di confine non includendo o non prevedendo adeguate garanzie per lo Stato italiano;
   in base alla normativa vigente è fatto obbligo al trasportatore che fisicamente esegue il trasporto delle merci dal porto al magazzino di destino di scortare la merce, oltre che con la lettera di vettura, anche con la bolla doganale, pertanto non si comprende, alla luce del disciplinare diramato, quali strumenti siano dati al trasportatore per poter dimostrare, in sede di controlli stradali, di non essere passibile delle sanzioni e delle procedure legate all'ipotesi di contrabbando –:
   se i Ministri interpellati ritengano che la procedura dei «corridoi doganali», prevedendo l'inoltro di merce estera sul territorio nazionale via strada senza l'emissione della documentazione doganale, sia conforme alla normativa comunitaria di riferimento sopra citata e dunque non esponga lo Stato italiano ad azioni di infrazione da parte dell'Unione europea;
   se risponda al vero che tale procedura sia destinata, su iniziativa dell'Agenzia delle dogane, ad estendersi anche al trasferimento via treno di container allo Stato estero dai porti agli interporti, prescindendo anche in questo caso dall'emissione di documenti doganali in potenziale contrasto con le norme comunitarie;
   se sia stato adeguatamente valutato l'impatto economico tendente a favorire, con oneri a carico dello Stato e dunque della comunità, solo alcune grandi multinazionali, con ciò recando ulteriore danno al tessuto economico nazionale composto da piccole e medie imprese;
   se il sistematico spostamento dei controlli su la merce estera dai porti in luoghi dell'interno, ossia presso aziende e/o interporti, possa costituire, alla luce della delocalizzazione dei controlli da parte del personale delle pubbliche amministrazioni, un aumento di costi a carico della collettività e dello Stato legato a nuove sedi di controllo, nuove attrezzature, spese di trasferta e di personale specializzato, che dovrà coprire fasce di territorio sensibilmente maggiori delle attuali e garantire la sicurezza e la tutela della salute dei cittadini, nonché degli interessi erariali dello Stato;
   se e quali strumenti verranno adottati nelle procedure di «fast corridor» per garantire (considerato che il disciplinare non prevede l'emissione di documento doganale da trasmettere al sistema informativo centrale dell'Agenzia delle dogane) la gestione del processo di analisi dei rischi sulle attività di sdoganamento come previsto dalle normative nazionali ed europee, e se non si ritenga che tale inadempimento potrebbe elevare il rischio di reati e limitare quindi la sicurezza della collettività;
   se e quali iniziative intendano intraprendere al fine di consentire la piena operatività delle procedure di sdoganamento in mare e di sportello unico doganale, che invece consentirebbero, senza necessità di ricorrere alla procedura dei corridoi doganali, di garantire il totale rispetto delle norme comunitarie, sia doganali che sanitarie, il totale rispetto del principio di libera concorrenza e pari dignità tra piccole e medie imprese e grandi imprese, il risparmio di ulteriori ingenti investimenti da parte dello Stato per garantire i controlli a destino, la certezza del massimo controllo sia ai fini di security sia ai fini di safety, con ciò evitando richiami e/o procedure di infrazione da parte dell'Unione europea.
(2-00977) «Oliaro, Mazziotti Di Celso».


Orientamenti del Governo, in sede europea, in ordine alla tracciabilità obbligatoria dei minerali provenienti da aree di conflitto armato – 2-01005

F)

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per sapere – premesso che:
   la Commissione europea ha presentato, nel marzo 2014, una proposta di regolamento (COM(2014) 111 definitivo) intesa ad istituire un sistema volontario di dovere di diligenza rivolto ad importatori e produttori a monte di stagno, tantalio, tungsteno e oro, con l'obiettivo di recidere i legami tra il commercio e l'estrazione di minerali e il finanziamento di conflitti armati. I Paesi ricchi di minerali e dilaniati da conflitti possono, infatti, trovarsi in un circolo vizioso: gli introiti delle risorse estratte illegalmente alimentano rivolte armate;
   la proposta di regolamento si basa sulle linee guida elaborate dall'Ocse sul dovere di diligenza per una catena di approvvigionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio; esse si basano sull'idea che le aziende lungo tutta la catena di approvvigionamento (dalla miniera o dal sito di ottenimento al consumatore finale) attuino processi che le aiutino a individuare, attenuare e denunciare pubblicamente i rischi nelle proprie catene di approvvigionamento;
   stagno, tantalio, tungsteno e oro sono utilizzati in molti prodotti di consumo in Europa, in particolare nei settori dell'industria automobilistica, dell'elettronica, aerospaziale, dell'imballaggio, delle costruzioni, dell'illuminazione, dei macchinari industriali, così come nella gioielleria;
   il 19 maggio 2015, il Parlamento europeo ha approvato un emendamento alla proposta della Commissione europea che introduce la tracciabilità obbligatoria per le 800.000 imprese dell'Unione europea che utilizzano stagno, tungsteno, tantalio e oro nella fabbricazione di prodotti di consumo. Tali imprese dovranno informare su tutte le misure prese per identificare e risolvere i rischi connessi alla loro catena di approvvigionamento;
   di contro, la proposta della Commissione europea è su base volontaria – un'analisi della Commissione europea, nel 2013, ha svelato che soltanto il 4 per cento delle 330 aziende analizzate compiva volontariamente il dovere di diligenza – e limitata alle imprese importatrici di materie prime escludendo i minerali reperiti nei manufatti semilavorati o nella componentistica e che riguarderebbe dunque solo lo 0,5 per cento delle imprese europee;
   dopo il voto del Parlamento europeo, toccherà agli Stati membri esprimere la propria posizione, per poi avviare i negoziati fra i due co-legislatori, essendo la procedura legislativa di co-decisione;
   sembrerebbe che in merito alla questione della volontarietà o obbligatorietà del regolamento, la maggior parte dei Paesi membri, compresa l'Italia, condivida la proposta della Commissione europea che esclude l'approccio obbligatorio, ritenendolo non necessario per il raggiungimento dell'obiettivo e sostiene dunque la volontarietà –:
   se, alla luce del dibattito e del voto del Parlamento europeo, il Governo assumerà in seno al Consiglio dell'Unione europea una posizione che preveda una tutela più stringente riguardo alla tracciabilità obbligatoria dei minerali provenienti da aree di conflitto, conformemente all'emendamento approvato dal Parlamento europeo.
(2-01005) «Quartapelle Procopio, Preziosi, Raciti, Prina, Zanin, Paolo Rossi, Galperti, Zappulla, Rocchi, Rampi, Giuditta Pini, Porta, Romanini, Marco Di Maio, Fanucci, Marcon, Palazzotto, Ascani, Marantelli, Grassi, Giampaolo Galli, Misiani, D'Incecco, Fedi, La Marca, Verini, Melilla, Arlotti, Dallai, Nardi, Pes, Adornato, Berlinghieri, Chaouki, Schirò, Scuvera, Tidei, Laforgia, Bonomo, Tacconi, Locatelli».