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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 9 giugno 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 giugno 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Migliore, Molea, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 giugno 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GALATI: «Disposizioni per il contrasto dello spreco di generi alimentari mediante l'introduzione dell'obbligo di donazione delle eccedenze da parte degli esercizi di grande distribuzione commerciale» (3163);
   CIRIELLI: «Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e disciplina delle funzioni e dell'organizzazione dei corpi di polizia locale» (3164).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   II Commissione (Giustizia):
  S. 667. – Senatori CIAMPOLILLO ed altri: «Modifica all'articolo 278 del codice penale, in materia di offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica» (approvata dal Senato) (3161) Parere della I Commissione.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  LOMBARDI ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla vicenda nota come “Mafia Capitale” e sull'infiltrazione di organizzazioni criminali nella gestione amministrativa e nel sistema economico e finanziario, con particolare riguardo alla città di Roma» (Doc XXII, n. 44) – Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e V.

Modifica dell'assegnazione di una petizione.

  La petizione n. 908, presentata da Ettore Lomaglio Silvestri, da Bari, già assegnata alla II Commissione (Giustizia) in data 5 giugno 2015, è assegnata alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 9 giugno 2015, hanno trasmesso una relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Doc. LVII-bis, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, per gli esercizi 2012 e 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 282).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo (ARCUS Spa), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 283).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 5 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente nazionale risi, per l'esercizio 2014. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 284).
  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 5 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 17, comma 9, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la relazione, approvata dalle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte stessa il 27 maggio 2015, sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativamente alle leggi pubblicate nel quadrimestre gennaio-aprile 2015 (Doc. XLVIII, n. 9).
  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 4 giugno 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, quinto comma, della legge 20 marzo 1975, n. 70, la relazione sull'attività svolta, sul bilancio di previsione e sulla consistenza degli organici della Cassa conguaglio GPL, riferita all'anno 2013, corredata dal conto consuntivo per il medesimo anno.

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 8 giugno 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, il documento di lavoro dei servizi della Commissione – Relazione sulla zona euro (SWD(2015) 20 final), che è assegnato, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il presidente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 5 giugno 2015, ha trasmesso una risoluzione concernente la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final).

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI

Chiarimenti circa i ritardi relativi all'attuazione del Patto per la salute, con particolare riferimento al Patto per la sanità digitale – 2-00823

A) Interpellanza

   I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere – premesso che:
   il 10 luglio 2014 è stato approvato e siglato il Patto per la salute, dopo mesi di incontri e trattative, frutto dell'intesa tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   si tratta di un'intesa che non rappresenta un approdo, bensì doveva rappresentare un punto di partenza per definire alcuni dei nodi strategici del servizio sanitario nazionale ed il cui documento doveva fornire un quadro d'indirizzo che doveva essere completato nei mesi scorsi;
   c'era stato un avvio promettente, in quanto immediatamente erano stati definiti due passaggi: l'8 luglio 2014 il Ministro interpellato ha presentato il patto sull’e-health e il 5 agosto 2014 le regioni hanno approvato all'unanimità il riparto del fondo sanitario nazionale 2014, per un totale di 107,2 miliardi di euro;
   purtroppo, ad oggi molte delle altre scadenze previste, sembra, non siano state rispettate; mancano all'appello molte scadenze importanti che riguardano assi fondamentali della sanità italiana: continuità assistenziale, revisione del sistema dei ticket, ammodernamento dell'edilizia sanitaria, assistenza all'estero, interventi per la cronicità;
   tutte materie che dovevano essere affrontate da specifici tavoli di lavoro ed ancorati appunto a precise scadenze;
   in particolare:
    a) il 1o ottobre 2014 doveva essere raggiunto l'accordo per elaborare un documento contenente le linee guida per il corretto utilizzo dei dati e della documentazione presente nel repertorio dei dispositivi medici da parte del Ministero previo accordo in Conferenza Stato-regioni, articolo 24, comma 3;
    b) il 31 ottobre 2014 doveva essere raggiunta un'intesa per definire i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi minimi dei presidi territoriali/ospedali di comunità, articolo 5, comma 17;
    c) il 31 ottobre 2014 dovevano essere adottate le linee guida sulla mobilità transfrontaliera per garantire un'applicazione omogenea in tutte le regioni della normativa, articolo 2, comma 1;
    d) il 31 ottobre 2014 Stato e regioni dovevano stipulare un'intesa che fornisca gli indirizzi utili a realizzare la piena continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del paziente, articolo 3, comma 2;
    e) lavori ancora in corso per la gestione delle risorse umane. È stata presentata il 10 novembre 2014 solo una prima bozza del disegno di legge delega ex articolo 22 del Patto per la salute, secondo il quale il Governo e le regioni istituivano un tavolo politico che doveva concludere i suoi lavori entro il 31 ottobre 2014 per la definizione di una legge delega volta a dettare principi e criteri direttivi in ordine a:
     1) valorizzazione delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per favorire un'integrazione multidisciplinare delle professioni sanitarie e i processi di riorganizzazione dei servizi;
     2) accesso delle professioni sanitarie al servizio sanitario nazionale nel rispetto dei vincoli di spesa di personale e, per le regioni in piano di rientro, dei vincoli fissati dai piani stessi;
     3) disciplina della formazione di base e specialistica per il personale dipendente e convenzionato della formazione di base specialistica;
     4) disciplina dello sviluppo professionale di carriera con l'introduzione di misure volte ad assicurare una maggiore flessibilità nei processi di gestione delle attività professionali e nell'utilizzo del personale nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
     5) introduzione di standard di personale per livello ai fini di determinare il fabbisogno di professionisti sanitari a livello nazionale;
     6) applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sul precariato per assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e la sicurezza nelle cure. Solo il 16 gennaio 2015 il Ministro interpellato e quello dell'istruzione, dell'università e della ricerca Stefania Giannini hanno incontrato presso il Ministero della salute i rappresentati delle regioni per discutere dell'ipotesi di attuazione dell'articolo 22 del Patto per la salute, presentando un'ulteriore nuova bozza che ha come principale novità quella delle reti locali per la formazione, ferma restando la selezione degli specializzandi ed il coinvolgimento degli ospedali e università con apposite convenzioni; viene meno il «doppio canale» per l'accesso al servizio sanitario nazionale e si prevede un nuovo contratto di formazione e lavoro;
    f) il 30 novembre 2014 scadeva il termine per la revisione della disciplina di partecipazione alla spesa sanitaria (ticket) ed esenzioni da parte dei Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze/Agenas, per prevedere un sistema che dovrà essere strutturato in modo da evitare «che la partecipazione rappresenti una barriera per l'accesso ai servizi e alle prestazioni così da caratterizzarsi per equità e universalismo». Nonostante il solo insediamento del tavolo di lavoro, la definizione del nuovo sistema ticket è stato rimandato al 2015, articolo 8;
    g) in riferimento al patto per la sanità digitale – articolo 15, comma 1, – entro il 31 dicembre 2014 doveva essere prodotto un rapporto conclusivo presentato ufficialmente al Ministro interpellato e a tutte le istituzioni coinvolte, che doveva contenere il master plan per le iniziative di sanità digitale, ivi comprese le indicazioni prioritarie, i cronoprogrammi attuativi e i modelli di copertura finanziaria previsti, anche tenuto conto dei risultati delle iniziative sperimentali avviate;
    h) il 31 dicembre 2014 doveva essere emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, che dovrà provvedere all'adeguamento dei livelli essenziali di assistenza, articolo 1, comma 3;
    i) il 31 dicembre 2014, come previsto all'articolo 1, comma 8, doveva essere presentato un documento di proposte elaborato dal Ministero della salute, su cui dovrà essere siglata un'intesa Stato-regioni, contenente proposte per implementare «un sistema adeguato di valutazione della qualità delle cure e dell'uniformità dell'assistenza sul territorio nazionale»;
    l) il 31 dicembre 2014 doveva essere approvato, con accordo Stato-regioni, il piano nazionale della cronicità proposto dal Ministero della salute che conterrà le principali linee di intervento nei confronti delle malattie croniche, articolo 5, comma 21;
    m) sempre per il 31 dicembre 2014 era prevista l'istituzione di un osservatorio ad hoc per monitorare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria nelle isole minori, articolo 5, comma 23;
    n) il 31 dicembre 2014 il Ministero doveva siglare un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e in accordo con la Conferenza Stato-regioni, per elaborare un nuovo sistema e nuovi indicatori finalizzati al monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza, articolo 10, comma 7;
    o) il 31 dicembre 2014 doveva essere adottato un programma triennale per rivedere l'attuale normativa tecnica in materia di sicurezza, igiene e utilizzazioni degli ambienti, superando logiche di «straordinarietà» e passare alla «vita tecnica normale», articolo 14, comma 3 –:
   se non ritenga necessario comunicare quali siano i motivi del mancato rispetto delle scadenze elencate in premessa, giustificando dunque le cause dei ritardi, considerato che parte delle scadenze previste dal Patto per la salute non sono state rispettate, ovvero, se non sia dunque il caso di procedere a un aggiornamento delle nuove scadenze da rispettare per tutte le attività promesse e a chi saranno addebitate le eventuali responsabilità di tale mancanza;
   se non sia opportuno fornire un resoconto generale delle attività previste per il suddetto Patto per la sanità digitale, indicando quali siano quelle concretamente realizzate;
   se sia reperibile su internet l'aggiornamento del «cruscotto del Patto», sempre in riferimento al Patto per la sanità digitale, che dovrebbe essere disponibile in rete, come indicato nel documento programmatico.
(2-00823) «Grillo, Silvia Giordano, Di Vita, Cecconi, Lorefice, Dall'Osso, Baroni, Mantero».


Iniziative di competenza in merito alla situazione ambientale della laguna di Grado e Marano – 3-01342; 3-01522

B) Interrogazioni

   CAUSIN. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute. – Per sapere – premesso che:
   nell'area della laguna di Grado e Marano e, più in generale, nel bacino della bassa pianura friulana gravitano importanti interessi di carattere economico e di significativa valenza sociale e sono individuate aree di interesse naturalistico, mondiale e comunitario;
   con il decreto del 12 dicembre 2012 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Corrado Clini, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale del 3 gennaio 2013, è stato ridefinito il perimetro del sito inquinato nazionale della laguna di Grado e Marano con significative riduzioni areali, corrispondenti alla area della laguna, ai fiumi Ausa e Corno e alle aree contermini, rimettendo alle competenze della regione Friuli Venezia Giulia, come previsto all'articolo 2 del citato decreto, le «necessarie operazioni di verifica ed eventuale bonifica delle porzioni di territorio già compreso nella perimetrazione»;
   nella relazione del dicembre 2012 sulle bonifiche dei siti contaminati in Italia, predisposta dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sono richiamati i risultati delle indagini condotte dagli organi di supporto tecnico ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, Ispra e Istituto superiore di sanità, che nella laguna hanno individuato, proprio nel 2012, importanti criticità di carattere ambientale e sanitario per la presenza di significative concentrazioni di mercurio hg nei sedimenti lagunari di tale sito;
   con riferimento alle attività di dragaggio nella laguna di Grado e Marano anche Arpa Friuli Venezia Giulia si era espressa in linea con quanto affermato da detti organi tecnici nazionali, affermando («Relazione di caratterizzazione ambientale» del settembre 2012, allegato III alla delibera della giunta regionale del Friuli Venezia Giulia n. 1737) che «una delle maggiori difficoltà attuali è l'impossibilità di traslocare il materiale dragato ai lati dei canali in ottemperanza alla legislazione nazionale vigente»;
   nella medesima relazione, per quel che riguarda la caratterizzazione ambientale, sono documentati fenomeni di inquinamento da mercurio delle specie ittiche maggiormente oggetto di pesca, in particolare latterino e orata, oltre i limiti per i quali ne è vietata la commercializzazione;
   presso la regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono già stati approvati dalla giunta regionale progetti di dragaggio nella laguna di Grado e Marano che non sembrano tenere conto delle documentazioni tecniche di cui si è dato conto nei paragrafi precedenti; occorre precisare che tali relazioni vanno dal maggio 2012 ad oggi e, di conseguenza, fanno riferimento ad una situazione che non ha avuto alcuna modifica significativa al riguardo;
   alcuni degli interventi di dragaggio in laguna di Grado e Marano così progettati sono stati già effettuati negli anni 2013 e 2014 e altri stanno per essere avviati;
   nell'interrogazione n. 4-07375 del 22 dicembre 2014, che ad oggi non ha ancora avuto risposta, l'interrogante ha chiesto al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di conoscere, riguardo al citato decreto del 3 gennaio 2013, tra l'altro: «perché vengono ignorate le citate documentazioni tecniche redatte da Istituto superiore di sanità e Ispra»; se considerata la dichiarata assenza di istruttoria tecnica nella formulazione di tale decreto non si ritenga di procedere al suo ritiro/abrogazione anche a fini di autotutela, in considerazione della sua palese illegittimità»;
   nei mesi scorsi è stata presentata la variante 3 al progetto titolato «Lavori urgenti per il dragaggio del fiume Corno finalizzati a garantire la sicurezza della navigazione, favorirne la circolazione delle acque lagunari e contenere la dispersione delle sostanze inquinanti nell'ambiente lagunare», che recentemente ha concluso l’iter previsto di valutazione di screening per l'applicazione della valutazione di impatto ambientale regionale; si è stabilito di escludere la variante dalla procedura di valutazione di impatto ambientale; nei pareri prodotti per l'istruttoria riguardo quest'ultimo progetto non si è tenuto alcun conto dei citati pareri degli organi nazionali di supporto tecnico, dell'anno 2012 ma ancora attuali;
   i sedimenti derivanti dal dragaggio del fiume Corno presentano grave inquinamento da mercurio, come risulta dai risultati dei certificati analitici dei campioni prelevati nei punti indicati dalla citata relazione di caratterizzazione ambientale dell'Arpa Friuli Venezia Giulia, come approvata in sede di conferenza di servizi decisoria;
   le aree dell'intervento di dragaggio e conferimento dei sedimenti dragati si trovano all'interno del territorio soggetto al piano di bonifica dei siti inquinati del Friuli Venezia Giulia, approvato nel 2011 e tuttora vigente; tale piano di bonifica non prevede il conferimento tal quali di quei sedimenti inquinati, ma espressamente il loro trattamento;
   il verbale della conferenza di servizi decisoria tenutasi presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in data 26 luglio 2011 ha prescritto che, in relazione a tali sedimenti inquinati, qualora i livelli di inquinamento superino il valore di intervento fissato da Icram nella conferenza di servizi decisoria del 15 dicembre 2004, pari a 1,4 milligrammo per chilo, le aree di deposito dovranno essere incluse nel progetto di bonifica; nel medesimo verbale è prescritto il possibile riutilizzo dei sedimenti dragati solo quando resi idonei dopo un idoneo trattamento, che non è avvenuto, né è in programma;
   a tutt'oggi non sono state espletate nell'area le «operazioni di verifica ed eventuale bonifica delle porzioni di territorio già compreso nella perimetrazione», con conseguente vincolo dell'area interessata agli interventi di cui alla variante 3;
   il manuale di movimentazione dei sedimenti (2007) del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, linea guida per la gestione degli interventi di dragaggio, evidenzia come per i sedimenti con concentrazione di mercurio oltre il livello chimico limite di 1 milligrammo per chilo, abbondantemente superato, come avvenuto e avviene nei casi sopra citati, non sia possibile il conferimento tal quale;
   l'azienda sanitaria locale territoriale competente aveva formalizzato nel 2010 un proprio parere, nel quale si prescriveva di conferire i sedimenti di dragaggio in vasche di stoccaggio temporaneo solo se fosse stato previsto il loro conferimento successivo in casse di colmata, in linea con quanto indicato dal citato manuale ministeriale;
   recentemente, 2014, anche la commissione italo-slovena per l'idroeconomia dell'Isonzo ha confermato che «l'inquinamento da mercurio» della laguna di Grado e Marano è uno dei maggiori al mondo (come già certificato dalle Nazioni Unite in un documento del 2013), con un intrappolamento di almeno 250 tonnellate di mercurio provenienti dalla località di Idria in Slovenia. A tale quantità, però, vanno aggiunte anche le 186 tonnellate scaricate dall'impianto cloro-soda di Torviscosa, per un totale presente in laguna di Grado e Marano di oltre 400 tonnellate complessive;
   lo standard di qualità ambientale, valore numerico che garantisce la qualità dell'intero ecosistema acquatico e della salute umana, previsto nei sedimenti dall'Unione europea come recepito in Italia ormai da molti anni, indica per il mercurio e i suoi composti il valore di 0,3 milligrammi per chilo suolo, di molto inferiore a quello riscontrato nei sedimenti oggetto di dragaggio e conferimento tal quali in laguna di Grado e Marano –:
   se non intendano inviare il Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente al fine di accertare la situazione della laguna di Grado e Marano alla luce delle considerazioni descritte in premessa.
(3-01342)


   PELLEGRINO, ZAN e ZARATTI. – Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. – Per sapere – premesso che:
   la commissione per la valutazione di impatto ambientale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia ha recentemente concluso una procedura di screening relativa al progetto di dragaggio del canale Coron, nella laguna di Grado e Marano, ritenendo di non sottoporre a procedura di valutazione di impatto ambientale il progetto stesso;
   nel corso della procedura hanno presentato osservazioni a vario titolo critiche il comune di Marano Lagunare, l'Osservatorio geofisico nazionale, associazioni ambientaliste e soggetti privati;
   il progetto esaminato rappresenta la terza ipotesi di dragaggio e movimentazione dei sedimenti inquinati da mercurio, sostanza pericolosa prioritaria, che si succede in tre anni con soluzioni radicalmente diverse, poiché nel 2011 si ipotizzava il conferimento dei sedimenti in cassa di colmata nella laguna di Venezia, nel 2012 si proponeva lo scarico dei sedimenti a mare ed ora si intende depositare i sedimenti in altro prossimo canale interno alla laguna;
   la richiamata urgenza di realizzazione del dragaggio, addotta come una delle motivazioni nell'escludere la procedura di valutazione di impatto ambientale, appare quindi discutibile, oltre che estranea al merito della procedura; nonostante la soluzione progettuale sia diversa da quella iniziale, la procedura della gara d'appalto non è stata rivista;
   fra le controdeduzioni formulate dalla commissione regionale per la valutazione di impatto ambientale per motivare il non ricorso a tale procedura, non vengono raccolte quelle dell'Osservatorio geofisico nazionale, secondo cui l'intervento progettato produce modificazioni significative all’habitat della fauna ittica con effetti negativi, quindi di danno ambientale, in particolare nel caso del ripetersi di eventi climatici estremi, come per le recenti stagioni estate ed inverno 2012;
   i valori di concentrazione del mercurio, proveniente da attività minerarie ed industriali precisamente individuate, risultano essere tra 1,5 e 3 volte superiori al valore di riferimento normativo;
   il conferimento dei sedimenti avviene con riempimento di un canale nonostante questo sia non conforme alle previsioni del piano regolatore generale comunale del comune interessato; si può ritenere che il progetto di riversare i sedimenti nella stessa area lagunare, sito di interesse comunitario, in un canale posto tra aree in concessione per attività di molluschicoltura sia a monte che a valle, non tenga conto di un parere dell'Istituto superiore di sanità del maggio 2013, nel quale si afferma che «un dragaggio invasivo potrebbe comportare più un rischio, tenuto conto della delicatezza dell'ecosistema lagunare, che non un reale vantaggio per l'ambiente e la salute umana»;
   risulta ancora vigente per questo ambito lagunare la legge speciale per Venezia con relativo protocollo di gestione dei fanghi del 1993, primo firmatario il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, così come esteso dalla legge n. 388 del 2000 alla laguna di Grado e Marano –:
   se il Ministro interrogato sia a conoscenza della riperimetrazione del sito inquinato di interesse nazionale (ridotto oggi alla sola area degli stabilimenti Caffaro ed alla foce dell'Ausa), che ha escluso tutta l'area lagunare, senza peraltro restituire l'area stessa agli usi legittimi;
   se sia a conoscenza del progetto in questione e del suo iter procedurale e, in particolare, se disponga di elementi in merito agli effetti che tale decisione di esclusione dalle procedure di valutazione di impatto ambientale produce sull'area individuata;
   se ritenga che l'intenzione di depositare i sedimenti inquinati provenienti dal dragaggio in laguna sia compatibile con la situazione dell'inquinamento chimico nella stessa, considerati i pareri espressi in merito dall'Istituto superiore di sanità e dall'Ispra nel corso del 2012;
   quali siano, al momento, le sue competenze in merito alla situazione della laguna di Grado e Marano e se, in particolare, ritenga ancora operanti per la stessa il protocollo del 1993. (3-01522)


Problematiche riguardanti l'accorpamento delle sezioni distaccate di Chioggia, Dolo e San Donà al tribunale di Venezia – 3-00080

C) Interrogazione

   CAUSIN e MORETTO. – Al Ministro della giustizia, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. – Per sapere – premesso che:
   in seguito al decreto legislativo n. 155 del 2012 si è provveduto alla soppressione di alcuni tribunali minori e di tutte le sezioni distaccate dei tribunali e, quindi, delle sezioni distaccate di Chioggia, Dolo e San Donà che saranno accorpate al tribunale di Venezia;
   si prescinde da ogni valutazione sull'entità dei carichi di lavoro, nonché dalle sedi distaccate che saranno trasferite al tribunale di Venezia, così come si tralascia il fatto che il personale amministrativo delle sezioni nella sua stragrande maggioranza ha rifiutato di trasferirsi presso il tribunale di Venezia, centro storico;
   i lavori di sistemazione stradale per la realizzazione del collegamento tranviario tra Mestre e Venezia interesseranno il Ponte della Libertà, unico accesso a Venezia ed unico collegamento alla terraferma, oltre che altre strade di collegamento, per circa un anno, sicché raggiungere le sedi di giustizia sarà oltremodo problematico, oltre che considerevolmente dispendioso;
   la questione riveste carattere di somma urgenza dal momento che il decreto legislativo n. 155 del 2012 ha fissato il termine del 13 settembre 2013 per la cessazione dell'attività giurisdizionale nelle sezioni distaccate;
   i comuni di Chioggia, Dolo e San Donà hanno presentato istanza al Ministero della giustizia per mantenere sui loro territori l'ufficio del giudice di pace, che, come noto, era previsto venisse soppresso con tempistiche di attuazione però diverse da quelle stabilite per le sezioni distaccate. Tale sfasatura temporale, in una situazione geografica e strutturale come quella di Venezia, è sicuramente foriera di creare confusione e sconcerto nel cittadino-utente di giustizia, con possibili ripercussioni di ordine pubblico, anche in considerazione della situazione economica attuale –:
   se non ritengano di adottare ogni iniziativa di competenza che, nelle contingenze denunciate, permetta l'effettiva certezza di normale funzionamento del servizio giustizia, la cui inefficienza per contro costituirebbe oltretutto grave pericolo in termini di ordine pubblico, date le accertate situazioni di realtà malavitose.
(3-00080)


Iniziative per la piena attuazione della legge n. 62 del 2011 in materia di tutela del rapporto tra detenute madri e figli minori – 3-00492

D) Interrogazione

   TINAGLI. – Al Ministro della giustizia. – Per sapere – premesso che:
   con la legge n. 62 del 2011, in vigore dal gennaio 2014, le madri potranno scontare la pena con i loro figli fino al compimento del sesto anno di vita del bambino, non più solo fino al terzo, e non in carcere;
   l'intento della norma è quello di facilitare l'accesso delle madri alle misure cautelari alternative: la pena sarà, infatti, scontata in istituti a custodia attenuata, luoghi colorati, senza sbarre, a misura di bambino. Attualmente, però, le strutture esistenti sono solo due e l'obiettivo della legge rischia di rimanere incompiuto;
   occorre prendere coscienza dell'attuale situazione delle carceri femminili, dove i bambini sono costretti a vivere reclusi con le madri (ad oggi, nelle sezioni nido delle carceri italiane sono ospitati circa 60 bambini da 0 a tre anni di età: numero probabilmente destinato ad aumentare, considerando le mamme detenute in stato di gravidanza) e a condividere con le stesse le problematiche del sovraffollamento, nonché della carenza di organico che rendono ancora più dura la condizione della detenzione;
   in alcuni casi sono ospitati in asili nido, ma non tutte le strutture femminili riescono a garantire questi spazi. E così capita anche che un bambino o una bambina debba crescere dietro le sbarre, scontando la pena per una colpa che non ha commesso, a volte anche da solo;
   bisogna tener presente che piccoli incolpevoli porteranno per sempre i segni di questa violenza psicologica e, per questo, è necessario farsi carico dell'urgenza di trovare soluzioni diverse e dignitose;
   il periodo pre e post-parto risulta caratterizzato da momenti di grande ansia per la maggior parte delle donne, ma per quelle che vivono in carcere i normali stress vengono ad essere moltiplicati, amplificando il vissuto di inadeguatezza ed impotenza;
   il carcere per i propri figli è l'ultima delle soluzioni che una madre ricerca ed è quella che vive con più inquietudine, poiché significa esporre il bambino a qualcosa di cui non solo non conosce esattamente le dinamiche, ma della cui realtà percepisce l'assoluta precarietà e mancanza di diritti sia come persona che come madre;
   il retroterra sociale di deprivazione, i contatti familiari inconsistenti, l'isolamento, un'instabile salute fisica e/o mentale e la coscienza che il bambino potrà essere affidato ad un ente assistenziale costituiscono soltanto alcuni dei problemi che vivono queste donne, testimoniando un bisogno di tutela particolare;
   da ricordare poi anche i bambini che entrano in carcere per far visita al genitore detenuto: circa centomila ogni anno in tutta Italia, secondo le stime fornite dall'associazione «Bambini senza sbarre», sono sottoposti a perquisizione prima di entrare, proprio come gli adulti, e spesso sono costretti a incontrare il genitore in spazi grigi e chiusi;
   un passo in avanti è stato fatto nel 2001, quando la «legge Finocchiaro» (legge n. 40 del 2001) ha introdotto modifiche al codice di procedura penale, favorendo l'accesso delle mamme con minori a carico alle misure cautelari alternative alla detenzione;
   la legge n. 40 del 2001 ha sancito il primo cambiamento «culturale» in un sistema ancora connotato dall'ideologia tradizionale nei confronti delle madri detenute: per la prima volta si sono anteposti l'interesse del minore, la salvaguardia del rapporto genitore-figlio, la difesa dell'unità familiare a valutazioni sull'entità del reato commesso dai genitori;
   in attuazione del principio sancito dall'articolo 31 della Costituzione, che riconosce il valore sociale della maternità, si è inteso perseguire l'obiettivo di assicurare al bambino un sano sviluppo psicofisico, permettendo alla madre di vivere i primi anni dell'infanzia del minore al di fuori delle mura carcerarie;
   la normativa non ha, però, risolto il problema per le detenute straniere che, in mancanza di fissa dimora, non possono accedere agli arresti domiciliari: per loro e per i loro piccoli l'unica alternativa al carcere sarebbe il trasferimento negli istituti a custodia attenuata. Si tratta degli icam (istituti a custodia attenuata per madri) e delle case famiglia protette: i primi sono istituti detentivi facenti capo all'amministrazione penitenziaria, le seconde sono, invece, strutture affidate ai servizi sociali e agli enti locali;
   come già accennato, in Italia sono solo due gli istituti a custodia attenuata per madri esistenti: quello di Milano, nato nel 2007 in via sperimentale, e quello di Venezia, inaugurato a luglio 2013. Non esistono, invece, case famiglia protette: principale ostacolo alla realizzazione di queste ultime, gli oneri a carico degli enti locali;
   attualmente, il centro milanese e quello veneziano, da soli, non riescono a garantire spazio per tutti. Le stime si complicano, inoltre, pensando a quei bambini che, usciti dal carcere e allontanati dalla madre al compimento del terzo anno di età, potrebbero rientrare nella struttura perché ancora minori di sei;
   in un'ottica di mantenimento della relazione madre-bambino anche quando questa è detenuta, come stabilito dalla Convenzione dei diritti dell'infanzia, queste strutture sono certamente la soluzione migliore per tutelare l'interesse superiore del minore, ma è fondamentale che dispongano di fondi adeguati;
   la legge n. 62 del 2011, benché molto attesa, si scontra, di fatto, con difficoltà di applicazione e di interpretazione: le misure alternative sono riconosciute, ma in assenza di «esigenze cautelari di eccezionale rilevanza». Con questa specificazione si intende far riferimento a casi di criminalità organizzata piuttosto che di terrorismo, ma nella prassi le esigenze cautelari di eccezionale rilevanza si traducono quasi sempre in un rapporto stretto con la recidiva: ciò significa che una detenuta che ha commesso diverse volte reati anche minori o di minore impatto sociale è considerata particolarmente pericolosa, tanto da non poter beneficiare di misure alternative –:
   quali rapidi ed opportuni provvedimenti intenda adottare, al fine di rendere pienamente efficace questa riforma.
(3-00492)


Elementi ed iniziative in relazione al parere favorevole della commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico all'istanza presentata dalla società San Leon energy srl per il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nei territori delle province di Brescia, Cremona e Mantova – 2-00415

E) Interpellanza

   Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro dello sviluppo economico, per sapere – premesso che:
   la società San Leon energy risulta essere una piccola società a responsabilità limitata con 10 mila euro di capitale sociale e una sede in provincia di Lecce, e finora impegnata principalmente alle esplorazioni petrolifere al largo delle coste siciliane;
   come riportato dal quotidiano Italia Oggi del 25 giugno 2010, la San Leon è soltanto una delle numerose medio-piccole società petrolifere che in questi anni hanno ottenuto parere favorevole dal Ministero dello sviluppo economico per ben 36 istanze di esplorazione petrolifera, praticamente intorno alla Sicilia. Il capitale della San Leon energy srl è però totalmente in mano alla San Leon energy limited, società che ha sede a Dublino, Northbrook road. Come si apprende dal sito della casa madre, si tratta di una società che ha circa 20 milioni di euro di capitale sociale versato e che si occupa di esplorazioni ed estrazioni di petrolio e gas in Marocco, Olanda, Polonia e Stati Uniti;
   la commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico, nella seduta in data 11 dicembre 2008, ha espresso parere favorevole all'accoglimento dell'istanza, presentata in data 21 febbraio 2008 dalla suddetta società San Leon energy srl, per il permesso di ricerca (per una durata massima di 6 anni) per idrocarburi denominato «Sospiro»;
   detta ricerca deve condursi globalmente su un'area di estensione pari a 421,20 chilometri quadrati che interessa, sul territorio della regione Lombardia, le province di Brescia, Cremona e Mantova, distribuita tra i comprensori dei comuni di seguito elencati:
    a) Gottolengo, Fiesse, Gambara, Isorella, Milzano, Pavone del Mella, Pralboino, Remedello, Seniga per la provincia di Brescia;
    b) Ca d'Andrea, Cappella de’ Picenardi, Cella Dati, Cicognolo, Cingia De’ Botti, Derovere, Drizzona, Gabbioneta-Binanuova, Isola Dovarese, Malagnino, Motta Baluffi, Ostiano, Pescarolo ed Uniti, Pessina Cremonese, Piadena, Pieve D'Olmi, Pieve San Giacomo, San Daniele Po, San Giovanni in Croce, San Martino Del Lago, Scandolara Ravara, Solarolo Rainerio, Sospiro, Torre de, Picenardi, Torricella del Pizzo, Volongo, Voltido per la provincia di Cremona;
    c) Asola, Canneto sull'Oglio, Casalromano per la provincia di Mantova;

   la giunta regionale della Lombardia, nella seduta n. 32 del 31 ottobre 2013, ha espresso al Ministero dello sviluppo economico l'assenso della regione al conferimento alla società San Leon energy srl del suddetto permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi;
   riguardo alla localizzazione e all'inquadramento territoriale, tra le motivazioni dalla giunta regionale lombarda addotte al parere favorevole vi è la constatazione che in tutta l'area del permesso la pericolosità sismica è modesta, tutti i comuni all'interno del permesso sono classificati in categoria 4. Si segnala, però, che detta classificazione andrebbe verificata alla luce degli eventi sismici del maggio 2012;
   il piano territoriale di coordinamento provinciale della provincia di Cremona segnala la presenza di ambiti di tutela quali: (parco Adda Sud) (articolo 15), valli fluviali e ambiti dei corsi d'acqua (articolo 4), elementi naturali puntuali (fontanili, zone umide) (articolo 16), rete ecologica provinciale e corridoi ecologici esistenti o potenziali (articolo 16), aree archeologiche (articolo 14). Sotto quest'ultimo aspetto si evidenzia, però, che le vibrazioni conseguenti alle attività di permesso di idrocarburi rischiano di avere impatti negativi sulle suddette aree archeologiche;
   riguardo agli effetti legati all'inquinamento acustico, la premessa al parere positivo della giunta della regione Lombardia riporta che «gli impatti sulla componente sono connessi alla fase di acquisizione dei rilievi sismici che sarà svolta in orario diurno sia per le prospezioni elettromagnetiche che per le prospezioni sismiche; le indagini geoelettriche verticali non comportano emissioni sonore particolari se non quelle emesse dal passaggio dei mezzi che trasportano il materiale necessario per l'esecuzione dei rilievi con un impatto sulla componente decisamente trascurabile; le prospezioni sismiche comportano l'utilizzazione di «vibroseis» che da un punto di vista acustico sono assimilabili ad autocarri in manovra; tale mezzo di compattazione ha una potenza sonora massima di 82 + 11 log 10 P dove P è la potenza generata dal mezzo in kW; nello studio si sottolinea che, anche ipotizzando un mezzo di potenza attorno a 500 kW la potenza emessa sarà sempre inferiore a 110 dB(A) (....). A tal proposito si segnala che la direttiva 2003/10/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dal rumore, recepita dal decreto legislativo 10 aprile 2006, n. 195, riporta, come valori di esposizione: a) valore limite di esposizione: 87 dB(A); b) valore superiore di esposizione che fa scattare l'azione: 85 dB(A); c) valore inferiore di esposizione che fa scattare l'azione: 80 dB(A). Ossia valori mediamente più bassi di quelli attesi dalle suddette attività di ricerca per idrocarburi»;
   relativamente alla fase di ricerca comprensiva di nuovi rilevamenti geofisici, limitati nella loro estensione per l'acquisizione di ulteriori dati geologici del sottosuolo, la premessa al parere positivo della giunta della regione Lombardia sottolinea che la società San Leon energy srl provvederà al recupero dell'area indagata e alla restituzione dell'originaria destinazione d'uso. Va evidenziato, però, che la reale attuazione di quanto sopra riportato andrebbe valutata alla luce del fatto che detta società San Leon energy srl risulterebbe avere solamente 10 mila euro di capitale sociale –:
   se risulti agli atti quali siano stati i presupposti e i criteri seguiti, anche alla luce delle criticità esposte in premessa, relativamente al parere favorevole della commissione per gli idrocarburi e le risorse minerarie del Ministero dello sviluppo economico all'istanza presentata dalla società San Leon energy srl per il sopra citato permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nei territori delle province di Brescia, Cremona e Mantova.
(2-00415) «Lacquaniti».


DISEGNO DI LEGGE: DISPOSIZIONI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DERIVANTI DALL'APPARTENENZA DELL'ITALIA ALL'UNIONE EUROPEA – LEGGE EUROPEA 2014 (A.C. 2977-A)

A.C. 2977-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 2977-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 2.20, 5.1, 5.20, 5.21, 17.20 e sugli articoli aggiuntivi 19.020, 19.021, 21.01, 21.02 e 21.03, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2977-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

Art. 1.
(Abrogazione di disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive in Italia. Caso EU Pilot 6868/14/ENTR).

  1. Sono abrogate le seguenti disposizioni relative alla commercializzazione di apparecchiature televisive:
   a) il decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni 6 febbraio 1978, recante «Norme relative all'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 24 febbraio 1978;
   b) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 26 marzo 1992, recante «Revisione del decreto ministeriale 6 febbraio 1978, concernente le norme per l'immissione al consumo nel territorio nazionale di ricevitori per televisione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 17 aprile 1992;
   c) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per il servizio sperimentale di televideo, obbligo della presa di peritelevisione e modalità per l'immissione in commercio dei televisori per televideo», pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
   d) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 3 agosto 1984, recante «Scelta del sistema per la trasmissione con suono stereofonico in televisione e disposizioni per l'immissione in commercio di televisori stereofonici», pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 31 agosto 1984;
   e) il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 29 marzo 1985, recante «Autorizzazione alla immissione sul mercato nazionale di ricevitori televisivi predisposti per la ricezione delle trasmissioni televisive stereofoniche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 2 maggio 1985.

A.C. 2977-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

  1. L'articolo 36, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, è abrogato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Disposizioni relative all'importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi da Paesi terzi. Caso EU Pilot 3799/12/TRADE).

  Sopprimerlo.
2. 20. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

A.C. 2977-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, DEI SERVIZI E DEI CAPITALI

Art. 3.
(Modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche in materia di impianti ed esercizio di stazioni radioelettriche a bordo di navi. Caso EU Pilot 5301/13/CNCT).

  1. I commi 1 e 2 dell'articolo 183 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono sostituiti dai seguenti:
  «1. Per le stazioni radioelettriche a bordo delle navi è rilasciata dal Ministero l'autorizzazione all'esercizio, previo esito favorevole del collaudo di cui all'articolo 176. Tutti gli apparati di radiocomunicazione o di ausilio alle radiocomunicazioni di natura obbligatoria e facoltativa, strettamente legati alla sicurezza della vita umana in mare, devono essere elencati nella licenza di esercizio di cui all'articolo 160. Soltanto gli apparati facoltativi legati ai servizi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica non devono essere elencati nella licenza. L'offerta di un servizio di comunicazione elettronica al pubblico per mezzo di apparati facoltativi che vanno ad interfacciarsi con una rete pubblica è soggetta al conseguimento di un'autorizzazione generale per servizi di comunicazione elettronica.
  2. Per determinate classi di navi, l'impianto e l'esercizio, anche contabile, dei soli apparati di radiocomunicazione obbligatori e facoltativi per la salvaguardia della vita umana in mare, previsti dalla normativa internazionale e nazionale in materia di sicurezza e navigazione, è affidato a imprese titolari di apposita autorizzazione generale, rilasciata dal Ministero, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nella quale sono definiti i requisiti per l'espletamento di tale servizio».

A.C. 2977-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 4.
(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO).

  1. Dopo l'articolo 24 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è inserito il seguente:
  «Art. 24-bis. – (Assegnazione dei diritti d'uso per le trasmissioni di radiodiffusione sonora). – 1. Nel rispetto delle risorse di frequenze e delle connesse aree di servizio attribuite all'Italia e coordinate secondo le regole stabilite dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) in base al Piano di radiodiffusione - Ginevra 1975, le frequenze radio in onde medie a modulazione di ampiezza (AM) possono essere assegnate dal Ministero per le trasmissioni di radiodiffusione sonora, compatibilmente con gli obblighi del servizio pubblico di cui al presente decreto e con i relativi piani di sviluppo, anche a soggetti nuovi entranti, previa individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, tenuto conto dei princìpi di cui agli articoli 27, comma 5, e 29, comma 3 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e in modo da consentire un uso efficiente dello spettro radioelettrico, anche promuovendo l'innovazione tecnologica».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.
(Disposizioni in materia di servizi di radiodiffusione sonora in onde medie a modulazione di ampiezza. Caso EU Pilot 3473/12/INSO).

  Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Rapporti tra la disciplina generale di cui alla direttiva 2005/29/CE e discipline settoriali a tutela dei consumatori. Procedura di infrazione n. 2013/2169).

  1. Al comma 1-bis dell'articolo 27 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo periodo le parole: «ai sensi dell'articolo 19, comma 3, la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente,» sono sostituite dalle seguenti: «la competenza ad intervenire nei confronti delle condotte dei professionisti che integrano una pratica commerciale scorretta, fermo restando il rispetto della regolazione vigente ai sensi dell'articolo 19, comma 3»;
   b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Resta ferma la competenza delle Autorità di regolazione ad esercitare i propri poteri in base alla legislazione settoriale vigente»;
    c) al terzo periodo, le parole: «possono disciplinare» sono sostituite dalla seguente: «disciplinano».
4. 020. Elvira Savino, Occhiuto.
(Inammissibile)

A.C. 2977-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Disposizioni relative ai servizi di media audiovisivi. Corretto recepimento della direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 2007/65/CE e codificata dalla direttiva 2010/13/UE. Caso EU Pilot 1890/11/INSO).

  1. All'articolo 38, comma 12, del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, dopo le parole: «favore, nonché» sono inserite le seguenti: «, a condizione che abbiano autonoma collocazione nella programmazione e che non siano inseriti all'interno di un'interruzione pubblicitaria».

A.C. 2977-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 7.
(Disposizioni concernenti la libera prestazione di servizi degli agenti di brevetto. Procedura di infrazione n. 2014/4139).

  1. All'articolo 147 del codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
  «3-bis. In ciascuna domanda il richiedente deve indicare o eleggere domicilio in uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo per ricevervi tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma del presente codice. Qualora il richiedente si avvalga delle prestazioni di un mandatario, si applicano le disposizioni dell'articolo 201»;
   b) dopo il comma 3-bis sono aggiunti i seguenti:
  «3-ter. Salvo quanto previsto dall'articolo 16 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, nei casi in cui le disposizioni del presente codice prevedono l'obbligo di indicare o eleggere domicilio, le imprese, i professionisti o i loro mandatari, se vi siano, devono anche indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni e l'integrità del contenuto delle stesse, garantendo l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Gli oneri delle comunicazioni a cui l'Ufficio italiano brevetti e marchi è tenuto a norma del presente codice sono a carico dell'interessato, anche se persona fisica, qualora sia stata omessa l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di analoga modalità di comunicazione.
  3-quater. Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio ai sensi dei commi 3-bis e 3-ter, nonché in tutti gli altri casi di irreperibilità, le comunicazioni e le notificazioni sono eseguite mediante affissione di copia dell'atto o di avviso del contenuto di esso nell'albo dell'Ufficio italiano brevetti e marchi».

  2. All'articolo 148 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni, al comma 2, lettera e-bis), e al comma 4, le parole: «in Italia» sono soppresse.

A.C. 2977-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).

  1. Il comma 22 dell'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è sostituito dal seguente:
  «22. Gli affidamenti diretti assentiti alla data del 31 dicembre 2004 a società a partecipazione pubblica già quotate in mercati regolamentati a tale data e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 31 dicembre 2004, sotto il controllo di società quotate a seguito di operazioni societarie effettuate in assenza di procedure conformi ai princìpi e alle disposizioni dell'Unione europea applicabili allo specifico affidamento cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriori».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Procedure di infrazione n. 2012/2050 e 2011/4003).

  Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
  «22. Gli affidamenti diretti, assentiti alla data del 1o ottobre 2003 a società a partecipazione pubblica già quotate in un mercato regolamentato a tale data e a società da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile alla medesima data, cessano alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto; gli affidamenti che non prevedono una data di scadenza cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2020. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3-bis, comma 2-bis, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni, gli affidamenti diretti a società poste, successivamente al 1o ottobre 2003, sotto il controllo di società quotate cessano, improrogabilmente e senza necessità di apposita deliberazione dell'ente affidante, il 31 dicembre 2018 o alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto, se anteriore.».
8. 20. Daga, Micillo, Busto, De Rosa, Mannino, Terzoni, Vignaroli, Zolezzi, Battelli.

  Al comma 1, capoverso comma 22, primo periodo, sostituire le parole: alla scadenza prevista nel contratto di servizio o negli altri atti che regolano il rapporto con le seguenti: al 31 dicembre 2015.
8. 1. Daga, Mannino, Busto, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Al comma 1, capoverso comma 22, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 2. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi di attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato).

  1. Il Governo adotta, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali stabiliti dalle disposizioni di cui all'articolo 2, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
   a) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale la fattispecie criminosa specifica di corruzione in affari privati che punisca con la reclusione da uno a cinque anni la condotta di chi, nell'ambito di attività professionali, intenzionalmente sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, un indebito vantaggio di qualsiasi natura, oppure accetta la promessa di tale vantaggio, nello svolgimento di funzioni direttive o lavorative non meramente esecutive per conto di una entità del settore privato, per compiere o omettere un atto, in violazione di un dovere, sempreché tale condotta comporti o possa comportare distorsioni di concorrenza riguardo all'acquisizione di beni o servizi commerciali;
   b) prevedere la punibilità con la stessa pena anche di colui che, intenzionalmente, nell'ambito di attività professionali, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il vantaggio di cui alla lettera a);
   c) introdurre nel libro II, titolo VIII, capo II, del codice penale e fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche la fattispecie criminosa di istigazione alla corruzione in affari privati, con la previsione di una riduzione di pena qualora l'offerta, la promessa o la sollecitazione alla promessa non siano state accettate;
   d) introdurre fra i reati di cui alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, le fattispecie criminose di cui alle lettere a) e b), con la previsione di adeguate sanzioni pecuniarie e interdittive nei confronti delle entità nel cui interesse o vantaggio sia stato posto in essere il reato.
8. 05. Gianluca Pini, Bossi, Caparini.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Disposizioni relative ai viaggi, vacanze e circuiti «tutto compreso». Procedure d'infrazione 2012/4094).

  1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 50, comma 2:
    1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «In ogni caso i contratti di turismo organizzato sono assistiti da polizze assicurative o garanzie bancarie che, per i viaggi all'estero ed i viaggi che si svolgono all'interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell'intermediario o dell'organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico ed il rientro immediato del turista.»;
    2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «L'obbligo, per l'organizzatore e l'intermediario, di stipulare le polizze o fornire le garanzie di cui al primo periodo, decorre dal 1o gennaio 2016.»;
    3) il secondo periodo è abrogato;
   b) l'articolo 51 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2016.

  2. Per i contratti di vendita dei pacchetti turistici, così come definiti dall'articolo 34, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante Codice del turismo, stipulati entro il 31 dicembre 2015, continua ad applicarsi la disciplina dell'articolo 51, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, recante Codice del turismo. Le istanze di rimborso relative a contratti di vendita dei pacchetti turistici stipulati entro il 31 dicembre 2015, devono essere presentate, a pena di decadenza, entro 3 mesi dalla data in cui si è concluso o si sarebbe dovuto concludere il viaggio, e sono definite fino ai limiti della capienza del Fondo nazionale di garanzia, la cui gestione liquidatoria è assicurata dall'amministrazione competente.
8. 0200. La Commissione.

A.C. 2977-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GIUSTIZIA E SICUREZZA

Art. 9.
(Disposizioni in materia di immigrazione e di rimpatri. Procedura di infrazione n. 2014/2235).

  1. All'articolo 5, comma 7-ter, secondo periodo, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «L'allontanamento è eseguito» sono sostituite dalle seguenti: «In presenza di accordi o intese bilaterali con altri Stati membri dell'Unione europea entrati in vigore in data anteriore al 13 gennaio 2009, l'allontanamento è eseguito».

A.C. 2977-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

Art. 10.
(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE).

  1. Al decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'allegato III, paragrafo A, punto A.4.2, le parole: «di 25 gradi verso l'alto» sono sostituite dalle seguenti: «di 30 gradi verso l'alto»;
   b) all'allegato IV, paragrafo 2:
    1) al punto 2.1, alinea, le parole: «di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B» sono sostituite dalle seguenti: «di categoria B»;
    2) dopo il punto 2.2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Equivalenze
    2-bis.1. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie AM, A1, A2 e A sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
    2-bis.2. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie C1, C, D1 e D sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività.
    2-bis.3. Coloro che al 30 giugno 2015 effettuano, in conformità alla normativa vigente alla medesima data, esami di guida per le categorie BE, C1E, CE, D1E e DE sono autorizzati ad effettuare esami di guida per le suddette categorie, in deroga a quanto disposto dal punto 2.2, previo conseguimento della qualifica iniziale prescritta al punto 3 per la categoria corrispondente a quella per la quale svolgono la propria attività».

  2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 115:
    1) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:
     «b) anni sedici per guidare:
   1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;
   2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;
   3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;
    2) alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;
    3) il comma 4 è abrogato;
   b) all'articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;
   c) all'articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:
  «1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all'articolo 116, nonché dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo»;
   d) all'articolo 170:
    1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;
    2) al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».

A.C. 2977-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo V
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FISCALITÀ, DOGANE E AIUTI DI STATO

Art. 11.
(Modifiche alla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto relativa a talune importazioni di merci di valore modesto. Procedura di infrazione n. 2012/2088).

  1. All'articolo 9, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 4) è inserito il seguente:
  «4-bis) i servizi accessori relativi alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata all'imposta».

  2. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate modifiche al regolamento recante norme in tema di franchigie fiscali, di cui al decreto del Ministro delle finanze 5 dicembre 1997, n. 489, con le quali si stabilisce che, nel caso di applicazione della franchigia alle piccole spedizioni di carattere non commerciale e alle spedizioni di valore trascurabile di cui alle direttive 2006/79/CE del Consiglio, del 5 ottobre 2006, e 2009/132/CE del Consiglio, del 19 ottobre 2009, sono ammessi alla franchigia dai diritti doganali anche i relativi servizi accessori indipendentemente dal loro ammontare.

A.C. 2977-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 12.
(Modifiche alla disciplina IVA di talune operazioni intra-UE. Caso EU Pilot 6286/ 14/TAXU).

  1. Al decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 38, comma 5, lettera a), le parole: « o per suo conto in altro Stato membro ovvero fuori del territorio della Comunità» sono soppresse;
   b) all'articolo 41, comma 3, le parole: «o per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni» sono sostituite dalle seguenti: « se i beni sono successivamente trasportati o spediti al committente, soggetto passivo d'imposta, nel territorio dello Stato, ovvero per i beni inviati in altro Stato membro per essere ivi temporaneamente utilizzati per l'esecuzione di prestazioni».

A.C. 2977-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 13.
(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 46 sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1o gennaio 2017, la predetta verifica è effettuata attraverso l'accesso al Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52.»;
    2) il comma 4 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2017;
   b) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:
  «Art. 52. – (Registro nazionale degli aiuti di Stato). – 1. Al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57, che assume la denominazione di “Registro nazionale degli aiuti di Stato”.

  2. Il Registro di cui al comma 1 contiene, in particolare, le informazioni concernenti:
   a) gli aiuti di Stato di cui all'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ivi compresi gli aiuti in esenzione dalla notifica;
   b) gli aiuti de minimis come definiti dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, e dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, nonché dalle disposizioni dell'Unione europea che saranno successivamente adottate nella medesima materia;
   c) gli aiuti concessi a titolo di compensazione per i servizi di interesse economico generale, ivi compresi gli aiuti de minimis ai sensi del regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012;
   d) l'elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti incompatibili dei quali la Commissione europea abbia ordinato il recupero ai sensi dell'articolo 14 del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

  3. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad avvalersi del Registro di cui al medesimo comma 1 al fine di espletare le verifiche propedeutiche alla concessione o all'erogazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis, comprese quelle relative al rispetto dei massimali di aiuto stabiliti dalle norme europee e dei divieti di cui all'articolo 46 della presente legge, nonché al fine di consentire il costante aggiornamento dei dati relativi ai medesimi aiuti anche attraverso l'inserimento delle informazioni relative alle vicende modificative degli stessi.
  4. Le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono conservate e rese accessibili senza restrizioni, fatte salve le esigenze di tutela del segreto industriale, per dieci anni dalla data di concessione dell'aiuto, salvi i maggiori termini connessi all'esistenza di contenziosi o di procedimenti di altra natura; le informazioni relative agli aiuti di cui al comma 2, lettera d), sono conservate e rese accessibili, senza restrizioni, fino alla data dell'effettiva restituzione dell'aiuto.
  5. Il monitoraggio delle informazioni relative agli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale, ivi compresi gli aiuti nelle zone rurali, e della pesca e acquacoltura continua a essere disciplinato dalla normativa europea di riferimento ed è assicurato attraverso la piena integrazione e interoperabilità del Registro di cui al comma 1 con i registri già esistenti per i settori dell'agricoltura e della pesca.
  6. Con regolamento adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, è adottata la disciplina per il funzionamento del Registro di cui al comma 1 del presente articolo, con la definizione delle modalità operative per la raccolta, la gestione e il controllo dei dati e delle informazioni relativi agli aiuti di cui al comma 2, compresi i criteri per l'eventuale interoperabilità con le banche di dati esistenti in materia di agevolazioni pubbliche alle imprese. Il predetto regolamento individua altresì, in conformità con le pertinenti norme europee in materia di aiuti di Stato, i contenuti specifici degli obblighi ai fini dei controlli di cui al comma 3, nonché la data a decorrere dalla quale il controllo relativo agli aiuti de minimis di cui al comma 2 già concessi avviene esclusivamente tramite il medesimo Registro, nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 6, paragrafo 2, del citato regolamento (UE) n. 1407/2013. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo, si applicano le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti alle imprese, stabilite ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 5 marzo 2001, n. 57.
  7. Decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la trasmissione delle informazioni al Registro di cui al comma 1 e, a decorrere dal 1o gennaio 2017, l'adempimento degli obblighi di interrogazione del Registro medesimo costituiscono condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni ed erogazioni degli aiuti di cui al comma 2. I provvedimenti di concessione e di erogazione di detti aiuti indicano espressamente l'avvenuto inserimento delle informazioni nel Registro e l'avvenuta interrogazione dello stesso. L'inadempimento degli obblighi di cui ai commi 1 e 3 nonché al secondo periodo del presente comma è rilevato, anche d'ufficio, dai soggetti di cui al comma 1 e comporta la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell'erogazione degli aiuti. L'inadempimento è rilevabile anche dall'impresa beneficiaria ai fini del risarcimento del danno».

  2. Le informazioni contenute nel Registro di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono utilizzate anche ai fini della relazione di cui all'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, che, a decorrere dall'anno 2015, è predisposta dal Ministero dello sviluppo economico e trasmessa alle Camere entro il 30 settembre di ciascun anno, al fine di illustrare le caratteristiche e l'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive, per una valutazione dei provvedimenti in questione e per fornire, in forma articolata, elementi di monitoraggio. Il Ministero dello sviluppo economico individua con proprio provvedimento le ulteriori informazioni utili alla predisposizione della relazione di cui al presente comma, che devono essere inserite nel Registro dai soggetti pubblici o privati che concedono o gestiscono agevolazioni pubbliche alle imprese.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 13.
(Disposizioni relative alla gestione e al monitoraggio degli aiuti pubblici alle imprese).

  Al comma 1, lettera b), capoverso Art. 52, comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro quattro mesi con le seguenti: entro due mesi.
13. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

A.C. 2977-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 14.
(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale).

  1. Dopo l'articolo 45 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è inserito il seguente:
  «Art. 45-bis. – (Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i servizi di interesse economico generale). – 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri assicura l'adempimento degli obblighi di monitoraggio e informazione alla Commissione europea derivanti da disposizioni dell'Unione europea in materia di servizi di interesse economico generale, ivi compresa la predisposizione di relazioni periodiche riguardanti gli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico.
  2. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni sono tenuti a fornire i dati relativi alle compensazioni concesse alle imprese incaricate della gestione dei servizi di interesse economico generale alle amministrazioni centrali di settore, che redigono le relazioni di rispettiva competenza sulla base dei predetti dati. Le relazioni sono trasmesse al Dipartimento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri entro i termini fissati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3, ai fini della predisposizione della relazione di cui al comma 1 da presentare alla Commissione europea.
  3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, sono stabilite le modalità per l'attuazione dei commi 1 e 2».

  2. L'articolo 47 della legge 4 giugno 2010, n. 96, è abrogato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.
(Obblighi di monitoraggio e relazione concernenti i Servizi di interesse economico generale).

  Al comma 1, capoverso Art. 45-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esse sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari entro sessanta giorni dalla trasmissione. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni e rende comunicazioni davanti a ciascuna Camera.
14. 1. Colonnese, Battelli.

  Al comma 1, capoverso Art. 45-bis, comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le relazioni sono trasmesse alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
14. 1.(Testo modificato nel corso della seduta) Colonnese, Battelli.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 45-bis, comma 3, sostituire le parole: Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con le seguenti: Con uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni.
14. 2. Colonnese, Battelli.

A.C. 2977-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VI
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E DI POLITICA SOCIALE

Art. 15.
(Disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Caso EU Pilot 6155/14/EMPL).

  1. La lettera g-bis) del comma 2 dell'articolo 88 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
   «g-bis) ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X».

A.C. 2977-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 16.
(Disposizioni di attuazione della direttiva 2009/13/CE sul lavoro marittimo. Procedura di infrazione n. 2014/0515).

  1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, è sostituita dalla seguente:
   «e) “armatore”: il proprietario dell'unità o della nave e ogni altro organismo o persona, quali il gestore, l'agente o il noleggiatore a scafo nudo, che abbia rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave impegnandosi ad assolvere i correlativi compiti e obblighi, indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni dei compiti o obblighi dell'armatore».

  2. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:
  «Art. 5-bis. – (Lavori vietati ai minori). – 1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettua, d'intesa con il Ministero della salute e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le organizzazioni comparativamente più rappresentative degli armatori e dei marittimi interessate, una ricognizione volta ad accertare la sussistenza di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto.
  2. Sulla base delle risultanze della ricognizione di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro sessanta giorni dalla data di conclusione della medesima ricognizione, sono individuati i lavori ai quali è vietato adibire i minori di anni diciotto.
  3. Qualora l'evoluzione della tecnologia o dei processi produttivi comporti l'introduzione di lavori pericolosi per la salute e la sicurezza dei minori di anni diciotto, si procede ai sensi dei commi 1 e 2»;
   b) dopo l'articolo 38 è inserito il seguente:
  «Art. 38-bis. – (Sanzioni per l'adibizione dei minori ai lavori vietati). – 1. Chiunque adibisce i minori ai lavori vietati, individuati con il decreto previsto dall'articolo 5-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 2.582».

A.C. 2977-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 17.
(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione n. 2014/4168).

  1. A decorrere dal 1o gennaio 2016, ai cittadini dell'Unione europea, ai cittadini di Paesi terzi regolarmente soggiornanti nell'Unione europea e ai beneficiari di protezione internazionale che hanno lavorato nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione elvetica alle dipendenze di organizzazioni internazionali, iscritti o che siano stati iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, nelle gestioni speciali della medesima assicurazione per i lavoratori autonomi e nella Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché nei regimi speciali sostitutivi ed esclusivi della citata assicurazione generale obbligatoria e nelle forme obbligatorie di previdenza dei liberi professionisti gestite da persone giuridiche private, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi maturati presso le citate assicurazioni con quelli maturati presso le medesime organizzazioni internazionali.
  2. Il cumulo di cui al comma 1 può essere richiesto, se necessario per il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti, purché la durata totale dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia almeno di cinquantadue settimane e a condizione che i periodi da cumulare non si sovrappongano.
  3. Il cumulo dei periodi di assicurazione è conseguibile a domanda dell'interessato da presentare all'istituzione previdenziale italiana presso la quale lo stesso ha maturato periodi assicurativi. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana senza che sia necessario cumulare i periodi di assicurazione maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana calcola la pensione esclusivamente in base ai periodi assicurativi maturati nel sistema pensionistico italiano. Nell'ipotesi in cui un ex dipendente di un'organizzazione internazionale acquisisca il diritto alle prestazioni previste dalla normativa italiana soltanto tramite il cumulo dei periodi assicurativi maturati presso l'organizzazione internazionale, l'istituzione previdenziale italiana prende in considerazione i periodi assicurativi compiuti nel regime pensionistico dell'organizzazione internazionale, ad eccezione di quelli che sono stati oggetto di rimborso, come se fossero stati effettuati ai sensi della legislazione italiana, e calcola l'ammontare della prestazione esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana.
  4. Le prestazioni pensionistiche liquidate ai sensi del presente articolo sono da considerare pensioni per tutto quanto concerne gli effetti derivanti dall'applicazione della legislazione italiana.
  5. I periodi di lavoro presso un'organizzazione internazionale, in quanto non possono dare diritto a una prestazione pensionistica a carico del fondo pensionistico della medesima organizzazione internazionale, possono essere riscattati nel sistema pensionistico italiano secondo la normativa relativa al riscatto dei periodi di lavoro svolti all'estero. Il diritto al riscatto è esercitato, anche dai superstiti del dipendente dell'organizzazione internazionale, nei termini previsti dall'ordinamento
dell'istituzione previdenziale italiana alla quale è chiesto il riscatto.
  6. I trattamenti pensionistici derivanti dal cumulo decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di pensione in regime di cumulo. In caso di pensione ai superstiti la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa.
  7. Lo scambio di informazioni e di notizie con le organizzazioni internazionali, finalizzato all'espletamento delle procedure previste dal presente articolo, può avvenire anche attraverso modalità informatiche.
  8. I dati personali trasmessi sono tenuti riservati e possono essere utilizzati esclusivamente al fine di applicare il presente articolo, nel rispetto della normativa in vigore sulla protezione dei dati.
  9. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in euro 340.000 per l'anno 2016, euro 456.000 per l'anno 2017, euro 590.000 per l'anno 2018, euro 695.000 per l'anno 2019, euro 895.000 per l'anno 2020, euro 1.260.000 per l'anno 2021, euro 1.655.000 per l'anno 2022, euro 2.085.000 per l'anno 2023, euro 2.610.000 per l'anno 2024, euro 3.260.000 per l'anno 2025, ed euro 4.070.000 annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede, per un ammontare pari a 340.000 euro per l'anno 2016 e a 4.070.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2016 e 2017, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente comma e riferisce in merito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di cui al presente comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, in via prioritaria del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al periodo precedente.
  10. Le maggiori risorse derivanti dall'attuazione del comma 9 del presente articolo, pari a 3.614.000 euro per l'anno 2017, a 3.480.000 euro per l'anno 2018, a 3.375.000 euro per l'anno 2019, a 3.175.000 euro per l'anno 2020, a 2.810.000 euro per l'anno 2021, a 2.415.000 euro per l'anno 2022, a 1.985.000 euro per l'anno 2023, a 1.460.000 euro per l'anno 2024 e a 810.000 euro per l'anno 2025, sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
  11. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 17 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 17.
(Disposizioni in materia di cumulo dei periodi di assicurazione svolti presso organizzazioni internazionali – Procedura di infrazione n. 2014/4168).

  Al comma 2, sopprimere le parole da: purché la durata totale fino a: cinquantadue settimane e.
17. 20. Gianluca Pini, Simonetti, Bossi, Caparini.

  Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: esclusivamente in base ai periodi assicurativi compiuti ai sensi della legislazione italiana con le seguenti: sulla base dei periodi assicurativi complessivamente maturati.
17. 21. Gianluca Pini, Simonetti, Bossi, Caparini.

A.C. 2977-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VII
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SALUTE PUBBLICA E SICUREZZA ALIMENTARE

Art. 18.
(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri).

  1. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è sostituito dal seguente:
  «2. Per ciascun animale appartenente alla specie bovina sono indicati:
   a) il codice o i codici di identificazione unici per i casi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, all'articolo 4-ter, all'articolo 4-quater, paragrafo 1, e all'articolo 4-quinquies del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, e successive modificazioni;
   b) la data di nascita;
   c) il sesso;
   d) la razza o il mantello;
   e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di un animale importato da un Paese terzo, il codice unico di identificazione del mezzo di identificazione individuale assegnato all'animale dallo Stato membro di destinazione a norma del citato regolamento (CE) n. 1760/2000;
   f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;
   g) i numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun cambiamento di azienda;
   h) la data del decesso o della macellazione;
   i) il tipo di mezzo di identificazione elettronica, se applicato all'animale».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 18.
(Disposizioni relative al sistema di identificazione degli animali della specie bovina. Attuazione della direttiva 2014/64/UE, che modifica la direttiva 64/432/CEE per quanto concerne le basi di dati informatizzate che fanno parte delle reti di sorveglianza degli Stati membri).

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Adeguamento etichettatura prodotti alimentari).

  1. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge il Governo con proprio provvedimento provvede ad adeguare la normativa vigente relativa alla fornitura di informazioni sugli alimenti al fine di non indurre i consumatori in errore, anche al fine di ridurre i contenziosi giudiziari, nonché per una maggiore trasparenza e tutela della qualità dei prodotti «made in Italy», in quanto l'elenco degli ingredienti, pur essendo esatto ed esaustivo, può essere, per il consumatore stesso, inadeguato a correggere in maniera sufficiente l'impressione errata o equivoca che risulta, anche attraverso riferimenti visivi e di packaging, dall'etichettatura di tale prodotto.
18. 020. Anzaldi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Disposizioni in materia di organismi geneticamente modificati. Attuazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE – Caso EU-Pilot 3972112/SNCO).

  1. Nelle more dell'attuazione della direttiva 2015/412/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2015, che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati (0GM) sul loro territorio, ai fini dell'applicazione delle misure transitorie di cui all'articolo 26-quater della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 marzo 2001, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, richiede alla Commissione europea, entro il 3 ottobre 2015, l'adeguamento dell'ambito geografico delle notifiche o domande presentate o delle autorizzazioni alla coltivazione di OGM già concesse anteriormente al 2 aprile 2015, rispettivamente, ai sensi della citata direttiva 2001/18/CE e del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003.
  2. Qualora il notificante o richiedente, ai sensi dell'articolo 26-quater, paragrafo 4, della direttiva 2001/18/CE, confermi l'ambito geografico della sua notifica o domanda iniziale, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e Forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono essere adottate misure che limitano o vietano in tutto il territorio nazionale o in parte di esso la coltivazione di un OGM o di un gruppo di OGM definiti in base alla coltura o al tratto, una volta autorizzati a norma della parte C della direttiva 2001/18/CE o del regolamento (CE) n. 1829 del 2003, con le modalità di cui all'articolo 26-ter della direttiva 2001/18/CE.
  3.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola i divieti di coltivazione introdotti ai sensi dei commi 1 e 2, è punito con la multa da euro 25.000 a euro 50.000. L'autore del delitto di cui al presente comma è tenuto altresì a rimuovere, a propria cura e spese, secondo le prescrizioni del competente organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, le coltivazioni di sementi vietate ed alla realizzazione delle misure di riparazione primaria e compensativa nei termini e con le modalità definiti dalla regione competente per territorio.
  4. Restano fermi i divieti di coltivazione introdotti con atti adottati, anche in via cautelare, ai sensi degli articoli 53 e 54 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002.
  5. All'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, primo periodo, le parole: «continuano ad applicarsi le disposizioni recate dal decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 92, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «si applicano le disposizioni recate dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
   b) al comma 2, il secondo periodo è abrogato;
   c) al comma 4, la lettera a) è abrogata;
   d) al comma 4, alla lettera b), le parole: «decreto legislativo n. 92 del 1993, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224»;
   e) i commi 5 e 6 sono abrogati.
18. 0200. La Commissione.

A.C. 2977-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Capo VIII
DISPOSIZIONI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 19.
(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006).

  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
  «3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione ai fini di richiamo può essere svolta esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, il quale svolge altresì compiti di controllo e di certificazione dell'attività svolta dagli impianti stessi e ne determina il periodo di attività».

  2. I commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, sono abrogati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Disposizioni relative alla cattura di richiami vivi. Procedura di infrazione n. 2014/2006).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 19.

  1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 4, comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono comunque vietati.»;
   b) all'articolo 4, i commi 3 e 4 sono abrogati;
   c) all'articolo 5, comma 1, le parole: «nonché il loro uso in funzione di richiami» sono soppresse;
   d) all'articolo 5, il comma 2 è abrogato;
   e) all'articolo 5, comma 6, le parole: «con l'uso di richiami vivi» sono soppresse;
   f) all'articolo 5, i commi 7, 8 e 9 sono abrogati;
   g) all'articolo 21, comma 1, le lettere p) e q) sono soppresse;
   h) all'articolo 21 comma 1, lettera r), le parole: «accecati o mutilati ovvero legati per le ali» sono soppresse;
   i) all'articolo 21 comma 1, lettera ee), le parole: «dei capi utilizzati come richiami vivi nel rispetto delle modalità previste dalla presente legge e» sono soppresse;
   l) all'articolo 31 comma 1, lettera h), le parole: «per chi si avvale di richiami non autorizzati, ovvero» sono soppresse;

  2. All'articolo 16 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, i commi 1-bis e 1-ter sono abrogati.
19. 1. Gagnarli, Massimiliano Bernini, Battelli.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. I commi 3 e 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sono sostituiti dal seguente:
  «3. La cattura, l'allevamento e l'utilizzo degli uccelli a fini di richiamo sono vietati.».
19. 2. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Il comma 3 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, è sostituito dal seguente:
  «3. L'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo può essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale. L'autorizzazione alla gestione di tali impianti è concessa dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis».
19. 21. Borghesi, Gianluca Pini, Bossi, Caparini.

  Al comma 1, capoverso comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: esclusivamente con mezzi, impianti o metodi di cattura che non sono vietati ai sensi dell'allegato IV alla direttiva 2009/147/CE.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, dopo le parole: dalle regioni aggiungere le seguenti: nel rispetto delle condizioni e delle modalità previste all'articolo 19-bis.
19. 20. Borghesi, Gianluca Pini, Bossi, Caparini.

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.
(Disposizioni per favorire la diffusione del compostaggio dei rifiuti organici).

  1. Al fine di promuovere la prevenzione e la riduzione della produzione dei rifiuti, nel rispetto della direttiva 2008/98/CE, all'articolo 180 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dopo il comma 1-sexies, aggiungere il seguente:
  «1-septies. Al fine di ridurre la produzione di rifiuti organici e gli impatti sull'ambiente derivanti dalla gestione degli stessi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le regioni ed i comuni, incentivano le pratiche del compostaggio effettuate sul luogo stesso di produzione dei rifiuti come l'autocompostaggio e il compostaggio di comunità, anche attraverso gli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 199 del presente decreto. I comuni applicano una riduzione del tributo sui rifiuti alle utenze che effettuano l'autocompostaggio o il compostaggio di comunità. Tale riduzione può arrivare al 50 per cento della quota della tariffa rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministro della salute, sono stabiliti entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici. Tale decreto indica i tipi ed i quantitativi di rifiuti organici ed il metodo di trattamento da utilizzare. Le attività di compostaggio di comunità che, alla data di entrata in vigore del citato decreto del Ministero dell'ambiente, sono autorizzate ai sensi degli articoli 208 o 214 del presente decreto possono continuare ad operare sulla base di tale autorizzazione sino alla scadenza della stessa».

  2. Al comma 1 dell'articolo 183 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) alla lettera e), dopo le parole: «domestiche» sono aggiunte le seguenti: «e non domestiche»;
   b) dopo la lettera qq), è aggiunta la seguente:
   «qq-bis) compostaggio di comunità: compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.».

  3. A copertura degli eventuali minori introiti conseguenti alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, si provvede, per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione, nel limite massimo di 10 milioni di euro annui, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 020. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti, Franco Bordo, Zaccagnini.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

  1. Al fine di contribuire a dare soluzione alle procedure di infrazione in materia di rifiuti per mancato rispetto delle direttive 75/442/CEE, 91/689/CEE, 1999/31/CE con particolare riguardo alle discariche abusive presenti sul territorio, al piano straordinario di bonifica delle discariche abusive, di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Per la copertura dei suddetti oneri, si provvede per ciascuno degli anni 2015-2016, mediante riduzione di 40 milioni annui del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
19. 021. Kronbichler, Zaratti, Pellegrino.

A.C. 2977-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 20.
(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI).

  1. La lettera cc) del comma 1 dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, è sostituita dalla seguente:
   «cc) il commercio di esemplari vivi, non provenienti da allevamenti, di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea, anche se importati dall'estero».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 20.
(Divieto di commercio di specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo. Caso EU Pilot 5391/13/ENVI).

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. All'articolo 21, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modifiche e integrazioni, la lettera bb) è sostituita dalla seguente:
   «bb) vendere, trasportare per vendere, detenere per vendere, nonché l'offerta in vendita degli uccelli vivi e degli uccelli morti, nonché di qualsiasi parte o prodotto ottenuto dagli uccelli, facilmente riconoscibili, appartenenti alla fauna selvatica, che non appartengano alle specie elencate all'allegato III, parte A e B, della direttiva 2009/147/CE, purché gli uccelli siano stati in modo lecito uccisi o catturati o altrimenti legittimamente acquisiti».
20. 20. Borghesi, Gianluca Pini, Bossi, Caparini.
(Inammissibile)

  Al comma 1, capoverso lettera cc), sopprimere le parole:, non provenienti da allevamenti,
20. 1. Kronbichler, Ricciatti, Ferrara.

  Al comma 1, capoverso lettera cc), sopprimere le parole:, anche se importati dall'estero.
20. 21. Borghesi, Gianluca Pini, Bossi, Caparini.

A.C. 2977-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 21.
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123).

  1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 217, comma 2, le parole: «a qualsiasi titolo» sono sostituite dalle seguenti: «o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio»;
   b) all'articolo 217, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
  «2-bis. Le disposizioni del presente titolo relative alle modalità di progettazione e di produzione degli imballaggi si applicano a tutti gli imballaggi immessi sul mercato dell'Unione europea»;
   c) all'articolo 217, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
  «3-bis. In attuazione dell'articolo 18 della direttiva 94/62/CE e fatte salve le ipotesi di deroga a tale disposizione previste dalla medesima direttiva o da altre disposizioni dell'ordinamento europeo, è garantita l'immissione sul mercato nazionale degli imballaggi conformi alle previsioni del presente titolo e ad ogni altra disposizione normativa adottata nel rispetto di quanto previsto dalla direttiva 94/62/CE»;
   d) all'articolo 218, comma 1, lettera o), le parole: «biogas con recupero energetico» sono sostituite dalla seguente: «metano»;
   e) all'articolo 218, comma 1, lettera z), le parole: «soggetti interessati» sono sostituite dalla seguente: «soggetti»;
   f) all'articolo 226, comma 3, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «Possono essere commercializzati solo imballaggi rispondenti a tutti i requisiti essenziali stabiliti dalla direttiva 94/62/CEE e riportati nell'allegato F alla parte IV del presente decreto. Tali requisiti si presumono soddisfatti quando gli imballaggi siano conformi alle pertinenti norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea o alle norme nazionali che abbiano recepito tali norme armonizzate e, in mancanza di queste, agli standard europei fissati dal Comitato europeo di normalizzazione.».
   g) all'articolo 226, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «In mancanza delle norme armonizzate, i requisiti essenziali stabiliti nella direttiva 94/62/CE nonché quelli di cui all'allegato F alla parte IV si presumono soddisfatti quando gli imballaggi sono conformi alle pertinenti norme nazionali, adottate ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 9 della direttiva 94/62/CE.»;
   h) all'allegato E alla parte IV, al numero 1), dopo le parole: «e fino all'80% in peso dei rifiuti di imballaggio» sono inserite le seguenti: «; entro il 31 dicembre 2008 saranno raggiunti i seguenti obiettivi minimi di riciclaggio per i».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 21.
(Disposizioni finalizzate al corretto recepimento della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. Procedura di infrazione n. 2014/2123).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: o da qualunque altro soggetto che produce o utilizza imballaggi o rifiuti di imballaggio con le seguenti: e a qualsiasi altro livello.
21. 1. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b)
all'articolo 217, al comma 2, le parole: «imballaggi immessi sul mercato nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «imballaggi immessi sul mercato dell'Unione Europea».
21. 5. Mannino, Busto, Daga, De Rosa, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Battelli.
(Approvato)

  Al comma 1, lettera b), capoverso comma 2-bis, dopo le parole: immessi sul mercato dell'Unione europea aggiungere le seguenti: e altresì a quelli prodotti sul territorio nazionale, destinati al commercio in altro Stato membro dell'Unione europea.
21. 4. Colonnese, Battelli.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.

  1. Con riguardo alla necessità di implementare gli interventi volti a dare soluzione ai procedimenti aperti dall'UE per inadempienza alla normativa europea sul trattamento delle acque reflue urbane, carenza di depuratori e sistemi fognari, nonché per il mancato rispetto dell'obbligo di eliminazione di fosforo e azoto dagli scarichi in trentadue aree sensibili, le risorse assegnate al Piano straordinario di tutela e gestione della risorsa idrica, di cui all'articolo 1, comma 112, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono incrementate di 70 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2015-2017.
  2. Per la copertura degli oneri di cui al comma 1, si provvede, per ciascuno degli anni 2015-2017, mediante riduzione di 10 milioni di euro annui della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come rideterminato dalla tabella E allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché mediante riduzione di 60 milioni di euro annui del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2004, n. 307.
21. 01. Kronbichler, Pellegrino, Zaratti.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Gestione dei rifiuti in Campania. Procedura di infrazione 2007/2195).

  1. Allo scopo di definire le soluzioni gestionali ed impiantistiche da realizzare per risolvere in maniera strutturale la fase di «emergenza rifiuti» nel territorio regionale, la regione Campania, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un nuovo Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) con l'obiettivo primario di raggiungere il 65 per cento della raccolta differenziata dei rifiuti urbani entro il 31 dicembre 2014. Il piano definisce in particolare:
   a) la quantità annua aggiornata dei rifiuti urbani e i quantitativi per ciascun ambito ottimale che devono essere avviati alle varie tipologie di trattamento, meccanico-biologico, termovalorizzazione per combustione diretta o indiretta, digestione anaerobica, ecc.;
   b) i quantitativi di materie recuperabili attraverso il riciclo e quelli destinati al recupero energetico conseguibile attraverso i processi termici e biologici, nonché l'ammontare dei residui da conferire in discarica;
   c) la nuova pianificazione dell'impiantistica regionale, indicando localizzazioni definite o programmate, fonti di finanziamento, gestori e stime dei costi di investimento e di gestione;
   d) soluzioni impiantistiche per l'immediato trattamento in sicurezza dei rifiuti stoccati da anni sul territorio regionale.

  2. Ai fini dell'attuazione del piano di cui al comma 1, la regione Campania utilizza in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti la regione Campania nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.
21. 02. Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Caparini.

  Dopo l'articolo 21, aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Bonifica delle discariche. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014 – Causa C-196/13).

  1. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni interessate dalla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 2 dicembre 2014, relativa alla causa C-196/13, approvano i progetti per la bonifica o messa in sicurezza dei siti delle discariche presenti nel proprio territorio. Ai fini del finanziamento degli interventi sono utilizzati, in via prioritaria a tale scopo le risorse provenienti dai programmi dei fondi strutturali europei 2014-2020 concernenti ciascuna regione, nonché la quota di cofinanziamento di fonte regionale.
21. 03. Gianluca Pini, Grimoldi, Bossi, Caparini.

  Dopo l'articolo 21 aggiungere il seguente:

Art. 21-bis.
(Disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio-Caso EU-PILOT 7334/15/CLIM).

  1. Al decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
  «1-bis. È vietato lo stoccaggio di Co2 in un sito di stoccaggio il cui complesso di stoccaggio si estende oltre l'area di cui al comma 1, fatti salvi gli accordi di cui all'articolo 30»;
   b) all'articolo 8, il comma quattro è sostituito dal seguente:
  «4. Ai fini della valutazione del complesso di stoccaggio, le attività comprese nel programma lavori della licenza di esplorazione possono prevedere una fase di sperimentazione e il monitoraggio relativo all'iniezione di Co2»;
   c) all'articolo 22, il comma 2 è sostituito dal seguente:
  2. Il Comitato, su indicazione degli organi di vigilanza e controllo, può prescrivere in qualsiasi momento provvedimenti correttivi necessari nonché provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica che il gestore è tenuto ad adottare. Tali provvedimenti possono essere supplementari o diversi rispetto a quelli descritti nel piano dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 13, comma 1, lettera p);
   d) all'articolo 29, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In caso di controversie transfrontaliere si applicano le modalità di risoluzione delle controversie dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto o sui siti di stoccaggio ai quali è negato l'accesso. Se, nelle controversie transfrontaliere, la rete di trasporto o il sito di stoccaggio interessano più Stati membri, il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero dell'ambiente avviano consultazioni al fine di garantire un'applicazione coerente del presente decreto».;
   e) all'articolo 30, le parole: «promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi non appartenenti all'Unione europea» sono sostituite dalle seguenti: «promuovono la stipula di accordi specifici con Paesi appartenenti all'Unione europea».
21. 0200. La Commissione.

A.C. 2977-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere. Procedura di infrazione n. 2015/4014).

  1. Al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 249, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'alinea del comma 5 dell'articolo 5, dopo la parola: «nazionale» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8»;
   b) al comma 7 dell'articolo 9 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 8».

A.C. 2977-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo X
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 25.
(Capacità europea di risposta emergenziale).

  1. In attuazione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile, al fine di concorrere al funzionamento del meccanismo medesimo, denominato Capacità europea di risposta emergenziale (EERC), istituito ai sensi dell'articolo 11 della citata decisione n. 1313/2013/UE, è autorizzato l'impiego di moduli, di mezzi, di attrezzature e di esperti qualificati, all'uopo specificamente formati.
  2. A seguito di richiesta di assistenza inoltrata tramite il Centro di coordinamento europeo della risposta alle emergenze (ERCC), il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, valutata l'assenza di elementi ostativi di cui al paragrafo 7 dell'articolo 11 della decisione n. 1313/2013/UE e ferma restando la possibilità di ritirare tali mezzi nel caso in cui ricorrano i gravi motivi di cui al paragrafo 8 del medesimo articolo, è autorizzato ad attivare e coordinare le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, previa informativa al Presidente del Consiglio dei ministri e dandone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti.
  3. Al fine della partecipazione dell'Italia alle attività di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato a intraprendere ogni utile iniziativa finalizzata ad attivare le misure rientranti nell'EERC anche stipulando appositi accordi e convenzioni con amministrazioni e organizzazioni, avvalendosi anche delle risorse finanziarie previste dalla decisione n. 1313/2013/UE.

A.C. 2977-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo XI
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 26.
(Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

  1. Al capo VI della legge 24 dicembre 2012, n. 234, è aggiunto, in fine, il seguente articolo:
  «Art. 41-bis. – (Fondo per il recepimento della normativa europea). – 1. Al fine di consentire il tempestivo adeguamento dell'ordinamento interno agli obblighi imposti dalla normativa europea, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi medesimi e in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016.
  2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, destinato alle sole spese derivanti dagli adempimenti di cui al medesimo comma 1.
  3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2015 e a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede, quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2015, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un corrispondente importo, delle somme del fondo di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 26.
(Introduzione dell'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234).

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:

Art. 26-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44).

  1. Al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 15, comma 16, lettera b), le parole: «entro il 22 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti «entro il 18 marzo 2016»;
   b) all'articolo 15, comma 17, le parole: «22 luglio 2015» sono sostituite dalle seguenti: «18 marzo 2016».
26. 020. Tancredi.
(Inammissibile)

A.C. 2977-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 27.
(Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 234).

  1. Alla legge 24 dicembre 2012, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 2 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «9-bis. Il Segretario del CIAE è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive modificazioni, tra persone di elevata professionalità e di comprovata esperienza»;
   b) all'articolo 31, comma 1, le parole: «due mesi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro mesi»;
   c) all'articolo 36:
    1) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Alle norme dell'Unione europea non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, e»;
    2) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme dell'Unione europea. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e per le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la rispettiva normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della pertinente normativa europea e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione o provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute»;
    3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Adeguamenti tecnici e atti di esecuzione dell'Unione europea».

  2. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.