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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 3 giugno 2015

TESTO AGGIORNATO AL 5 GIUGNO 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 3 giugno 2015.

  Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Martella, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Angelino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Manlio Di Stefano, Dieni, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 22 maggio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CAPARINI: «Disposizioni in materia di vitalizi dei membri del Parlamento e dei consiglieri regionali» (3140);
   GIGLI ed altri: «Istituzione e disciplina dei punti di accoglienza dei neonati abbandonati» (3141).

  In data 25 maggio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   GIACHETTI: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul giuoco del calcio professionistico e dilettantistico» (3143);
   PIZZOLANTE ed altri: «Delega al Governo per l'introduzione del pensionamento flessibile, la revisione dei trattamenti previdenziali, il sostegno della maternità e il prolungamento della vita attiva» (3144);
   PIZZOLANTE ed altri: «Deleghe al Governo per l'adozione di disposizioni in materia di consolidamento della posizione pensionistica individuale e di valorizzazione della complementarità tra previdenza pubblica e privata» (3145).

  In data 26 maggio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   MARAZZITI: «Disciplina organica del diritto di asilo e di altre forme di protezione internazionale» (3146);
   LORENZO GUERINI ed altri: «Modifiche al decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'attuazione dell'articolo 49 della Costituzione in materia di democrazia interna dei partiti. Delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle norme riguardanti la disciplina dei partiti» (3147);
   BRUNETTA e LUPI: «Modifiche all'articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di visite agli istituti penitenziari» (3148).

  In data 27 maggio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CATALANO: «Modifica all'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, in materia di accessibilità ai disabili degli impianti di distribuzione di carburanti» (3149);
   PELLEGRINO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte di Pier Paolo Pasolini» (3150).

  In data 29 maggio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa della deputata:
   CARFAGNA: «Disposizioni per l'istituzione di un'unità interdisciplinare nei reparti ospedalieri di pronto soccorso per le vittime di maltrattamenti e di abusi sessuali» (3151).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa popolare.

  In data 22 maggio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Istituzione e modalità di finanziamento del Dipartimento della Difesa Civile non armata e nonviolenta» (3142).

  Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge MORETTO ed altri: «Introduzione dell'articolo 34-bis della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori per la cura di gravi disturbi del comportamento alimentare» (2944) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Carbone, Crimì e Tullo.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   II Commissione (Giustizia):
  GREGORIO FONTANA: «Introduzione del titolo VI-bis del libro primo del codice civile, in materia di disciplina del contratto di unione solidale» (3089) Parere delle Commissioni I, V, VIII e XII.

   XI Commissione (Lavoro):
  ROSTELLATO ed altri: «Istituzione di una gestione previdenziale a contabilità separata per i lavoratori autonomi che esercitano arti o professioni, gli artigiani e gli esercenti attività commerciali» (2843) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e X.

   XII Commissione (Affari sociali):
  BARONI ed altri: «Istituzione e disciplina del Registro nazionale e dei registri regionali dei tumori» (3115) Parere delle Commissioni I, II, V, VIII, XI e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  S. 1261. - Senatori ELENA FERRARA ed altri: «Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo» (approvato dal Senato) (3139) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, VII, IX, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dall'Ufficio parlamentare di bilancio.

  Il Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, con lettera in data 20 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 243, il rendiconto della gestione finanziaria del medesimo Ufficio per il 2014 (Doc. VIII-bis, n. 3), che sarà pubblicato quale allegato al conto consuntivo della Camera dei deputati per il medesimo anno.

Annuncio della pendenza di un procedimento giudiziario ai fini di una deliberazione in materia di insindacabilità.

  Con lettera pervenuta in data 28 maggio 2015, Guido Crosetto, deputato della XVI legislatura, ha rappresentato alla Presidenza – allegando la documentazione al riguardo – che è pendente nei suoi confronti un procedimento penale presso l'autorità giudiziaria di Roma (n. 4283/13 RGNR – n. 1084/15 RG GIP) per fatti che, a suo avviso, concernono opinioni espresse nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.
  Tali atti sono stati assegnati alla competente Giunta per le autorizzazioni.

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Fintecna Spa, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 272).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Consorzio interuniversitario lombardo per l'elaborazione automatica (CILEA), per gli esercizi 2012 e 2013 (fino al 21 luglio 2013). Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 273).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 21 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Fondo agenti spedizionieri e corrieri (FASC), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 274).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissioni dalla Banca d'Italia.

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 26 maggio 2015, ha trasmesso copia della relazione annuale presentata all'Assemblea ordinaria dei partecipanti il 26 maggio 2015, corredata delle considerazioni finali del medesimo Governatore.

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Governatore della Banca d'Italia, con lettera in data 26 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la relazione sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2014 (Doc. CXCVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 20 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, la relazione sulle attività svolte da Invitalia - Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, riferita all'anno 2013 (Doc. CLXII, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera del 21 maggio 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno TIDEI n. 9/2803-A/168, concernente l'opportunità di prorogare il termine, di cui alla legge n. 67 del 2014, entro cui esercitare la delega in materia di pene detentive non carcerarie, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, e all'ordine del giorno Fabrizio DI STEFANO ed altri n. 9/2803-A/10, accolto come raccomandazione dal Governo nella medesima seduta, riguardante l'assunzione dei vincitori e degli idonei del concorso pubblico a 50 posti di Educatore C2.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla II Commissione (Giustizia) competente per materia.

Trasmissione dal Ministro dell'interno.

  Il Ministro dell'interno, con lettera del 23 maggio 2015, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno MATARRELLI ed altri n. 9/2803-A/145, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 febbraio 2015, concernente l'assunzione di iniziative normative volte ad agevolare i processi di gestione associata dei piccoli comuni.

  La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) competente per materia.

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di maggio 2015 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 26 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, le seguenti delibere CIPE, che sono trasmesse alle sottoindicate Commissioni:
   n. 5/2015 del 28 gennaio 2015, concernente «Assegnazione di risorse per il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2014-2020 e procedure per la concessione ai comuni e loro consorzi dei contributi in conto capitale (legge n. 147 del 2013, articolo 1, comma 319)» – alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive);
   n. 31/2015 del 20 febbraio 2015, concernente «Regione Sardegna - Piano per il Sulcis di cui alla delibera CIPE n. 93/2012. Assegnazione definitiva di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2007-2013» – alla V Commissione (Bilancio);
   n. 35/2015 del 20 febbraio 2015, concernente «Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per la ricerca per il finanziamento del progetto di competenza del MIUR: “PHD cibo e sviluppo sostenibile (FAI LAB)” - ai sensi del decreto legislativo n. 204 del 1998, articolo 2» – alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura);
   n. 36/2015 del 20 febbraio 2015, concernente «Assegnazione di risorse del Fondo integrativo speciale per il finanziamento del progetto di competenza del MIUR: “Cluster tecnologici nazionali: completamento della copertura delle aree di interesse strategico” – ai sensi del decreto legislativo n. 204 del 1998, articolo 2» – alla V Commissione (Bilancio), alla VII Commissione (Cultura) e alla X Commissione (Attività produttive).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 22, 26, 27, 28 e 29 maggio e 1o e 2 giugno 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):

   alla I Commissione (Affari costituzionali):
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Settima relazione semestrale sul funzionamento dello spazio Schengen – 1o novembre 2014-30 aprile 2015 (COM(2015) 236 final);
  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione dello strumento di flessibilità per le misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell'Italia e della Grecia (COM(2015) 238 final);

   alla III Commissione (Affari esteri):
  Proposte di decisione del Consiglio relative rispettivamente alla conclusione e alla firma, a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, di un protocollo dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea (COM(2015) 224 final e COM(2015) 228 final), corredate dai relativi allegati (COM(2015) 224 final – Annex 1 e COM(2015) 228 final – Annex 1);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà (Linee di bilancio 02.03.01 e 12.02.01) (COM(2015) 225 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 225 final – Annex 1);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo quadro di partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Mongolia, dall'altra (COM(2015) 226 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 226 final – Annex 1);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di comitato misto istituito dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità economica europea e il Principato di Andorra per quanto riguarda la sostituzione dell'appendice dell'accordo relativa alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa (COM(2015) 230 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 230 final – Annex 1);
  Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, nell'ambito della Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni 2015 (WRC-15) dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) (COM(2015) 234 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 234 final – Annex 1);
  Relazione della Commissione al Consiglio – Undicesima relazione sull'attuazione del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, e sulla situazione derivante dalla sua applicazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2014 (COM(2015) 235 final);
  Comunicazione congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza al Parlamento europeo e al Consiglio – UE e ASEAN: un partenariato con obiettivi strategici (JOIN(2015) 22 final);
  Proposta congiunta della Commissione europea e dell'Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza di decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e la Repubblica del Kazakhstan (JOIN(2015) 24 final), corredata dal relativo allegato (JOIN(2015) 24 final – Annex 1);

   alla V Commissione (Bilancio):
  Raccomandazione di decisione del Consiglio che impone un'ammenda alla Spagna per manipolazione dei dati sul disavanzo pubblico nella comunità autonoma di Valencia (COM(2015) 209 final);
  Relazione della Commissione sull'indagine connessa alla manipolazione in Spagna delle statistiche di cui al regolamento (UE) n. 1173/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'effettiva esecuzione della sorveglianza di bilancio nella zona euro (decisione della Commissione dell'11 luglio 2014) (COM(2015) 211 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 211 final – Annex 1);
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – L'introduzione dell'euro in Lituania (COM(2015) 222 final);
  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio recante modifica della decisione di esecuzione 2013/463/UE che approva il programma di aggiustamento macroeconomico per Cipro (COM(2015) 237 final);
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo, al Comitato delle regioni e alla Banca europea per gli investimenti – Semestre europeo 2015: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2015) 250 final);
  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio sulla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per il versamento degli anticipi nel bilancio 2016 (COM(2015) 281 final);
  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2016 all'evoluzione dell'RNL (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020) (COM(2015) 320 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 320 final – Annex 1);

   alla VI Commissione (Finanze):
  Comunicazione della Commissione al Consiglio a norma dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio (COM(2015) 214 final);
  Proposta di decisione di esecuzione del Consiglio che modifica la decisione 2009/790/CE al fine di autorizzare la Polonia a prorogare l'applicazione di una misura speciale di deroga all'articolo 287 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (COM(2015) 231 final);

   alla VIII Commissione (Ambiente):
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti e riguardante l'uso dei fosfati (COM(2015) 229 final);

   alla XI Commissione (Lavoro):
  Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (domanda presentata dalla Finlandia – EGF/2015/001 FI/Broadcom) (COM(2015) 232 final);
  Relazione della Commissione al Consiglio sul funzionamento delle disposizioni transitorie in materia di libera circolazione dei lavoratori provenienti dalla Croazia (Prima fase: 1 luglio 2013 – 30 giugno 2015) (COM(2015) 233 final);

   alla XIII Commissione (Agricoltura):
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Consultazione sulle possibilità di pesca per il 2016 nell'ambito della politica comune della pesca (COM(2015) 239 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 239 final – Annexes 1 to 3);

   alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Legiferare meglio per ottenere risultati migliori – Agenda dell'Unione europea (COM(2015) 215 final);
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Proposta di accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (COM(2015) 216 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 216 final – Annexes 1 to 2);

   alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze):
  Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sul raggiungimento degli obiettivi del programma Hercule II (COM(2015) 221 final);

   alle Commissioni riunite X (Attività produttive) e XIII (Agricoltura):
  Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 19/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, e che modifica il regolamento (UE) n. 20/2013 recante attuazione della clausola bilaterale di salvaguardia e del meccanismo di stabilizzazione per le banane previsti dall'accordo che istituisce un'associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America centrale, dall'altra (COM(2015) 220 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 220 final – Annex 1).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 21, 26 e 28 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con le comunicazioni del 21 e del 28 maggio 2015, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
  Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla migrazione (COM(2015) 240 final);
  Comunicazione della Commissione – Semestre europeo 2015: raccomandazioni specifiche per paese (COM(2015) 250 final);
  Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo – Adeguamento tecnico del quadro finanziario per il 2016 all'evoluzione dell'RNL (articolo 6 del regolamento n. 1311/2013 del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per periodo 2014-2020) (COM(2015) 320 final).

Trasmissione dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni.

  Il Presidente dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, con lettera in data 26 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il rapporto sulle retribuzioni dei pubblici dipendenti, aggiornato al 31 dicembre 2014.

  Questo documento è stato trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla XI Commissione (Lavoro).

Trasmissione dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

  Il Presidente dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con lettera in data 22 maggio 2015, ha trasmesso un documento concernente i provvedimenti consequenziali adottati dalla medesima Autorità in riferimento alla relazione della Corte dei conti - Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato concernente l'esame dei rendiconti e della gestione amministrativa dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (esercizi dal 2009 al 2012), approvata con deliberazione n. 7/2014 del 16 luglio 2014, di cui è stato dato annuncio nell’Allegato A al resoconto della seduta del 5 agosto 2014.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio) e alla IX Commissione (Trasporti).

Trasmissione dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

  Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con lettera in data 20 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 89, della legge 23 agosto 2004, n. 239, la relazione sul monitoraggio dello sviluppo degli impianti di generazione distribuita, riferita all'anno 2013 (Doc. XCVIII, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla X Commissione (Attività produttive).

Comunicazione di nomina ministeriale.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 22 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 19, comma 9, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la comunicazione concernente il conferimento al dottor Paolo D'Angeli, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 19, dell'incarico di livello dirigenziale generale di direttore della Direzione generale «Bilancio» del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VII Commissione (Cultura).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 15 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il riparto dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'anno 2015, relativo a contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (174).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla VIII Commissione (Ambiente), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 23 giugno 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

  Nell’Allegato A al resoconto della seduta del 21 maggio 2015, a pagina 3, seconda colonna, ventiquattresima riga, dopo la parola: «VII,» si intende inserita la seguente: «VIII,».

MOZIONI PALESE E FABRIZIO DI STEFANO N. 1-00838, MATARRESE ED ALTRI N. 1-00800, DURANTI ED ALTRI N. 1-00863, PASTORELLI ED ALTRI N. 1-00864, FAUTTILLI ED ALTRI N. 1-00865, L'ABBATE ED ALTRI N. 1-00870, PIZZOLANTE ED ALTRI N. 1-00871, MONGIELLO ED ALTRI N. 1-00872, RAMPELLI ED ALTRI N. 1-00873 E SEGONI ED ALTRI N. 1-00874 CONCERNENTI INTERVENTI URGENTI IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA FITOSANITARIA, CAUSATA DAL BATTERIO XYLELLA FASTIDIOSA, CHE HA COLPITO GLI ALBERI DI ULIVO IN PUGLIA

Mozioni

   La Camera,
   premesso che:
    in Puglia, nei territori delle province di Brindisi, Taranto e, in particolare, Lecce, sono andate distrutte intere coltivazioni di ulivi a causa della presenza di un batterio originario della California chiamato Xylella fastidiosa; tale parassita, difficile da eliminare, è giunto in Italia con l'importazione di piante ornamentali di caffè infette, provenienti dall'America centrale, e, purtroppo, ha colpito le distese di uliveti di cui la Puglia è ricca, mettendo i coltivatori nelle condizioni di doverli sradicare e bruciare, in quanto pericolosi anche per la fauna;
    il batterio è stato trasmesso dalla «cicala sputacchina», che è un insetto ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, la trasporta su altri fusti e li contagia; il ceppo di batterio che ha devastato gli ulivi in Puglia è in grado di attaccare anche altre piante, come il ciliegio, il mandorlo, l'oleandro e alcune ornamentali;
    l'unico rimedio ad oggi conosciuto per eliminare il parassita pare sia il taglio radicale del tronco e l'estirpazione delle radici stesse: le ripercussioni negative sull'agricoltura pugliese risultano evidenti e si tradurranno in un danno inestimabile; inoltre, il rischio di diffusione non riguarda solo la Puglia: il batterio, infatti, potrebbe diffondersi anche in altre zone d'Italia, producendo gli stessi effetti disastrosi con un reale pericolo per tutta la penisola;
    l'epidemia si è, purtroppo, diffusa in tutto il Sud della Puglia, ma il solo Salento registra circa un milione di piante infettate dalla Xylella fastidiosa. Sembra che gli alberi più deboli e predisposti al «disseccamento rapido» siano i più antichi e che anche le piante più giovani e resistenti siano destinate ad essere incenerite. Gli agricoltori sperano solo nella ricerca. Ma lo stato della ricerca in agricoltura è sconfortante;
    l'ultimo dramma è la contrapposizione tra chi teme l'ulteriore avvelenamento della campagna con gli insetticidi e chi spinge per usarli come arma falsamente letale. In realtà, il processo distruttivo in atto dovrebbe contenere già in sé un nucleo fondante di un nuovo modello, con individui «innovatori» ma col cuore antico, capaci di coniugare tensione morale e competenze tecnico-aziendali;
    con quasi 500 milioni di tonnellate, l'Italia rappresenta il secondo produttore mondiale (dopo la Spagna) di olio d'oliva, costituendo uno dei prodotti più importanti del made in Italy agroalimentare, i cui importanti risvolti socioeconomici si esprimono, in particolare, nei territori del Sud del Paese, dove tale coltura è principalmente presente. L'olivicoltura rappresenta, infatti, uno dei comparti più rilevanti del sistema agricolo pugliese, contribuendo nel 2013 all'11,6 per cento – pari a 522 milioni di euro – del valore complessivo della produzione agricola della regione e al 30 per cento del valore della produzione olivicola italiana;
    per quanto riguarda la superficie interessata dall'olivicoltura, in Puglia risultano in produzione circa 375.000 ettari a olivo (pari al 32 per cento delle superfici olivicole nazionali e al 41 per cento delle superfici delle regioni meridionali);
    inoltre, per quanto attiene al tessuto imprenditoriale, l'olivicoltura è realizzata in Puglia da circa 270.000 imprese agricole, pari al 22 per cento delle aziende olivicole italiane, dove si rileva anche come la superficie media per azienda coltivata a olivo (1,4 ettari) sia sensibilmente superiore alla media nazionale. Rispetto alla dimensione provinciale, la superficie investita è così ripartita: Bari 26 per cento, Lecce 24 per cento, Brindisi 17 per cento, Foggia 14 per cento, Taranto 10 per cento e Barletta-Andria-Trani 9 per cento;
    nel panorama olivicolo nazionale, la Puglia si contraddistingue anche per l'olio a denominazione di origine protetta (dop Terra di Bari), con il fatturato più elevato in Italia (28 milioni di euro), rappresentando al contempo il 35 per cento del fatturato complessivo degli oli extravergine a marchio dop e igp italiani (Ismea-Qualivita);
    infine, per quel che riguarda gli scambi internazionali di settore, l'olio di oliva rappresenta il terzo prodotto pugliese più esportato (dopo ortofrutta e conserve vegetali), per un valore di circa 106 milioni di euro, pari a quasi il 9 per cento dell’export di olio dall'Italia (1,2 miliardi di euro di olio d'oliva esportato nel 2012);
    le province di Lecce, Brindisi e Taranto, per le condizioni climatiche particolarmente favorevoli allo sviluppo vegetativo delle piante, sono caratterizzate da un numero elevato di vivai che producono per la maggior parte piante ornamentali, ma anche piante da frutto come drupacee olivo, vite e altro;
    il numero complessivo di vivaisti presenti nella sola provincia di Lecce è di circa 140, di cui circa 40 producono solo vite e gli altri altre tipologie di piante, tra questi molti coltivano piante ospiti di Xylella fastidiosa;
    sin dal primo mese dal ritrovamento (ottobre 2013) della Xylella fastidiosa nelle zone del gallipolino sono state riscontrate difficoltà da parte dei vivaisti a commercializzare le piante, sia per obblighi di divieto imposti dalle norme regionali inizialmente e da quelle comunitarie e nazionali successivamente, sia per preoccupazione degli acquirenti locali regionali, nazionali e internazionali sulla possibile diffusione del batterio nei propri territori;
    la Francia ha adottato misure, considerate in linea con la legislazione dell'Unione europea, contro la diffusione della Xylella fastidiosa che prevedono il blocco delle importazioni delle piante dalla Puglia e da altre zone colpite dal batterio; il decreto firmato dal Ministro dell'agricoltura francese, Stephane le Foll, in vigore dal 4 aprile 2015, vieta l'importazione di 102 tipi di piante vive dal territorio pugliese e di quelle piante contaminate dal batterio e inibisce gli scambi intra-europei con la Puglia, con il conseguente rafforzamento di un piano di controllo su tutto il territorio transalpino;
    di fatto, ad eccezione di alcune piante, la maggior parte dei contratti già in corso sono stati sospesi e le vendite si sono quasi azzerate. Il riconoscimento anche da parte della Commissione europea dell'esclusione della vite dalle infezioni di Xylella fastidiosa ha consentito ai vivaisti viticoli, concentrati essenzialmente nella zona di Otranto ritenuta fino alla metà del 2014 zona indenne, di poter commercializzare le barbatelle anche fuori della provincia di Lecce;
    l'impatto che si è verificato nella sospensione delle vendite è stato particolarmente grave ed economicamente rilevante per diversi motivi; l'elevata quantità di piante giacenti nei vivai ha necessità di essere mantenuta in ottima vegetazione con grosse spese di mantenimento, senza però alcun ricavo per la vendita. Per molte tipologie di piante la permanenza nel vivaio di 1-2 anni oltre il necessario non consente la vendita delle stesse, in quanto non più commerciabili, per cui si ha una perdita totale dei costi sostenuti. Le piante ritenute ospiti di Xylella fastidiosa non potranno più essere commercializzate, in quanto non rispettano più i requisiti previsti dalla normativa e pertanto vanno distrutte. Va rilevata la necessità di fare elevati investimenti per la realizzazione di serre conformi ai requisiti tecnici previsti dalle norme per potere ottenere le autorizzazioni del servizio fitosanitario. Si registra l'assenza totale di acquirenti sia nell'interno della provincia che al di fuori della stessa, in quanto le informazioni su tale emergenza fitosanitaria che vengono giornalmente diffuse dai mass media hanno sensibilizzato ormai tutto il mondo sulla possibile diffusione del batterio tramite movimentazione di piante infette;
    oltre alla perdita delle piante e al mancato ricavo per l'assenza delle vendite, va considerato l'enorme indotto socio-economico che interessa tutto il settore vivaistico: migliaia di lavoratori impegnati nelle operazioni di cura delle piante; centinaia di trasportatori che giornalmente movimentano piante ornamentali e frutticole, migliaia di punti vendita di piccoli e grandi garden che sono economicamente in regressione, tantissimi giardinieri e addetti del settore del verde urbano pubblico e privato che hanno ridotto notevolmente le proprie attività lavorative;
    il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, recante «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali», pur prevedendo all'articolo 5, comma 3, l'integrazione della dotazione finanziaria del fondo di solidarietà nazionale, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, per gli interventi compensativi in favore delle imprese agricole che hanno subito danni a causa della Xylella fastidiosa, con un milione di euro per il 2015 e 10 milioni di euro per il 2016, non solo non stanzia le risorse adeguate per fronteggiare tale emergenza, ma non reca nessun intervento incisivo per rilanciare il settore agricolo in crisi,

impegna il Governo

   ad affrontare e a risolvere con immediatezza la fase di crisi economica degli agricoltori e dei vivaisti, che, rispettivamente, con l'abbattimento delle piante di olivo e con la sospensione o l'annullamento dei contratti e delle forniture, perdono la loro fonte di reddito e di sopravvivenza;
   ad incentivare la ricerca per studiare il patogeno, l'insetto vettore, ed individuare ogni misura idonea a prevenire e curare gli ulivi e le altre specie vegetali attaccate dalla Xylella fastidiosa mediante progetti che mettano in rete tutti gli istituti di ricerca operanti a livello nazionale e internazionale, salvaguardando l'aspetto paesaggistico, ambientale e produttivo dei territori colpiti, caratterizzati nelle zone delle province di Lecce, Brindisi e Taranto da oliveti secolari, da oliveti produttivi e da vegetazione spontanea colpita dal batterio;
   ad assumere iniziative per prevedere per tutti gli agricoltori danneggiati dalla Xylella fastidiosa la sospensione dell'IMU agricola, nonché la proroga delle scadenze delle rate di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario dalle imprese agricole;
   a disporre le opportune iniziative per escludere dal patto di stabilità interno le somme impegnate dagli enti locali per la realizzazione degli interventi di competenza e obbligatori per fronteggiare l'emergenza fitosanitaria della Xylella fastidiosa;
   a definire ed attuare un piano di certificazione delle produzioni vivaistiche in grado di verificare tutte le produzioni, in modo da certificare l'assenza del patogeno prima di ogni movimentazione di materiale vivaistico e da evitare qualsiasi blocco di esportazioni, e riconoscere incentivi e sovvenzioni a tutti coloro che aderiscono al protocollo di certificazione delle produzioni vivaistiche;
   ad adoperarsi, in particolare in sede comunitaria, per realizzare un regime di aiuti destinati a finanziare piani di intervento per l'emergenza fitosanitaria in relazione a tutte le specie vegetali ospiti del batterio Xylella fastidiosa, che preveda specifiche misure sovvenzionate, quali prestazioni di assistenza tecnica, misure di prevenzione della fitopatia, misure combinate di prevenzione della fitopatia e di compensazione, in relazione al valore dei raccolti distrutti e dei frutti pendenti non raccolti e/o delle piante arboree estirpate;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, per quanto di competenza, affinché siano previste, nell'ambito del programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2020, ancora in corso di istruttoria presso l'Unione europea, per tutti gli agricoltori o comunque produttori agricoli potenzialmente a rischio specifiche misure per il finanziamento delle attività di prevenzione e di ripristino del potenziale produttivo ridottosi a causa dell'infezione causata dalla Xylella fastidiosa, nonché per la certificazione di tutte le aziende anche vivaistiche che oggi sono esposte a rischi economici molto importanti, come per esempio accaduto per il settore delle barbatelle o per il settore florovivaistico;
   ad adoperarsi anche a livello europeo per individuare, in particolare nell'ambito del programma Horizon 2020, le risorse necessarie per finanziare la ricerca e l'innovazione per affrontare e superare l'emergenza connessa al diffondersi della Xylella fastidiosa.
(1-00838)
(Nuova formulazione) «Palese, Fabrizio Di Stefano».


   La Camera,
   premesso che:
    nel 2013 si registrava in regione Puglia, e precisamente nella zona sud della provincia di Lecce, la presenza, in alcuni oliveti, di molteplici casi di disseccamento anomalo di piante di olivo causate dalla presenza di un complesso di infestanti per i quali ancor oggi non è stato individuato alcun rimedio;
    la diffusione dell'infezione si è rivelata molto rapida e rischia di contagiare diverse specie vegetali, con eventuali e disastrose conseguenze sulle economie dei comparti agricoli non solo italiani ma anche europei;
    la gravità della situazione ha indotto l'Unione europea e, di conseguenza gli Stati membri, in particolare l'Italia e le regioni, a disporre provvedimenti cautelativi al fine di arginare il contagio, evitare l'infezione di zone indenni e mitigare il rischio e i danni;
    la vicenda, sia dal punto di vista normativo che da quello scientifico e per quanto riguarda le strategie di intervento, risulta ancora complessa ed articolata;
    le ricerche e le analisi condotte dalla regione Puglia, in particolare dall'area politiche per lo sviluppo rurale, ufficio osservatorio fitosanitario, con il supporto dell'Università degli studi di Bari e del Cnr, hanno rilevato nella zona interessata diversi agenti parassitari che associati costituiscono il cosiddetto «complesso del disseccamento rapido dell'olivo» ovvero il batterio fitopatogeno da quarantena Xylella fastidiosa, il lepidottero Zeuzera pyrina o Rodilegno giallo ed alcuni miceti lignicoli vascolari (Phaeoacremonium parasiticum, P. rubrigenun, P. aleophlium, P. alvesii e Phaemoniella spp.) noti per causare disseccamenti di parti legnose di piante arboree e di vite;
    la Xylella fastidiosa è un patogeno con un'ampia gamma di piante in grado di ospitarlo: sarebbero oltre 150 le specie vegetali recettive ai ceppi batterici di genere Xylella e comprendono specie coltivate di interesse agricolo (vite, agrumi, mandorlo, pero, pesco e altro), essenze forestali, ornamentali e spontanee (anche con infezioni latenti); queste ultime rappresentano a volte un importante «serbatoio di infezione» del batterio;
    Xylella fastidiosa è stata segnalata per la prima volta in Europa nella provincia di Lecce, dove è ormai presente in diverse zone. È un batterio largamente presente nel continente americano (Stati Uniti, Messico, Costa Rica, Brasile, Venezuela, Argentina e Perù) nel quale infetta un'ampia varietà di vegetali. Più rare e delimitate sono le segnalazioni in Asia (Taiwan). La distribuzione del batterio è legata alla presenza sul territorio dei vettori e, pertanto, risulterebbe influenzata anche dalle condizioni climatiche che possono avere ripercussioni sulla biologia dei vettori;
    allo stato attuale, la presenza della Xylella fastidiosa in regione Puglia sarebbe circoscritta nella sola provincia di Lecce. Il ceppo CoDiRO, presente nel Salento, appartiene alla subspecie pauca. Si tratterebbe di un ceppo di recente identificazione rilevato in Costa Rica su oleandro, mango e noce macadamia e non su vite, né su agrumi. Il ritrovamento del genotipo identico in Costa Rica fa presupporre che l'infezione sia stata importata da questo Paese, soprattutto se si considera che in Europa vengono importate annualmente dal Costa Rica elevate quantità di piante ornamentali;
    il batterio si moltiplicherebbe nei vasi xilematici della pianta ospite, provocandone l'ostruzione e impedendone in questo modo l'idratazione e provocandone un rapido disseccamento. Il batterio riesce a muoversi sia verso l'alto sia verso il basso e per questo motivo può essere rinvenuto anche nelle radici;
    per quanto riguarda la diffusione del batterio c’è da evidenziare che questa avviene in maniera diretta e legata all'intervento dell'uomo attraverso il materiale di propagazione o alla movimentazione e, quindi, alla commercializzazione delle piante intere e, in maniera indiretta, localmente o su brevi distanze, tramite insetti vettori;
    il patogeno è trasmesso in natura da alcune specie di insetti appartenenti all'ordine Hemiptera, subordine Cicadomorpha (famiglie Cicadellidae e Aphrophoridae), che fungono da vettori contribuendo alla diffusione della malattia a breve e medio raggio. Il batterio è trasmesso in maniera persistente dai vettori, che, tuttavia, perdono l'infettività a seguito della muta. Xylella fastidiosa non si riproduce nel seme;
    la specie di insetto vettore diffusa nelle aree infette del Salento e per la quale è stata scientificamente dimostrata la capacità di trasmettere il batterio è il Philaenus spumarius L. (Saponari e altri, 2014), meglio nota come «sputacchina media» per la schiuma bianca, simile alla saliva, in cui vivono immerse le forme giovanili dell'insetto. La sputacchina media potrebbe avere un importante ruolo epidemiologico nella diffusione della malattia, sia per l'elevata densità di popolazione osservata nel Salento sia per la sua ampia polifagia;
    le analisi condotte dimostrano che Xylella fastidiosa è stata trovata anche in altre due specie d'insetti: il Neophilaenus campestris (Fallen) e l’Euscelis lineolatus Brulle;
    il periodo di incubazione della malattia è di solito molto lungo (ma molto dipende dalla specie di pianta ospite e, nell'ambito della stessa specie, dalla cultivar), da qualche mese ad un anno e talvolta anche più. Si aggiunga che in molti ospiti l'infezione può rimanere asintomatica. Ne deriva che in molti casi, ad esempio nei vivai, eventuali infezioni possono non essere rilevate e ciò facilita la propagazione della malattia con il materiale vegetale;
    l'insieme delle norme e degli atti più rilevanti che hanno disciplinato ed affrontato fino ad oggi il problema relativo al «complesso del disseccamento rapido dell'olivo» inizia già dal 2000 con una direttiva della Commissione europea. Ad oggi, la situazione non risulta ancora ben definita e appare necessaria una presa di posizione politica da parte del Governo italiano, soprattutto in sede europea, che sia volta a risolvere il problema nell'immediato e che possa mitigare i danni economici all'intero comparto agricolo pugliese, oltre ad agire per prevenire il contagio ad altri Stati membri;
    l'elevato rischio di diffusione e di pericolosità del batterio nei confronti di numerose specie vegetali coltivate e spontanee, ma soprattutto il grave impatto negativo che il disseccamento di queste piante sta avendo sull'economia di alcune zone pugliesi notoriamente basate sulla coltivazione di olivi e sulla produzione di olio, sono stati oggetto di una serie di provvedimenti comunitari, nazionali e regionali volti a risolvere con tempestività il problema, anche se, come detto, essendo questa la prima segnalazione in Europa, la situazione, soprattutto per quanto riguarda le strategie di intervento, risulterebbe ancora non completamente chiarita;
    già la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, «concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità», includeva il batterio della Xylella fastidiosa nella lista degli organismi nocivi denunciabili dagli Stati membri dell'Unione europea;
    la predetta direttiva è stata poi modificata dalla direttiva 2002/89/CE al fine di migliorarla e per meglio definirne le modalità di applicazione; successivamente, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, ha previsto l'attuazione di tale provvedimento secondo il quale sono rese obbligatorie alcune misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio;
    il 21 ottobre 2013 l'Italia ha informato gli altri Stati membri e la Commissione europea della presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio in due aree separate della provincia di Lecce nella regione Puglia. Sono stati successivamente individuati due ulteriori focolai distinti nella stessa provincia. La presenza dell'organismo specificato è stata confermata in relazione a diverse specie vegetali, tra cui Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. e Quercus sp. L., che manifestano sintomi di bruciatura fogliare e deperimento rapido;
    tenuto conto del focolaio infettivo in atto, la Commissione europea ha chiesto all'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di fornire consulenza scientifica urgente, specificare l'elenco delle specie vegetali note che possono essere infettate, individuare le varie modalità con cui le specie vegetali infette e gli insetti vettori possono entrare nell'Unione europea e individuare, nonché valutare, le possibili misure di profilassi e controllo;
    l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha prodotto un primo parere nel novembre 2013 e uno studio più ampio nel gennaio 2015. In data 26 novembre 2013, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso, testualmente, che: «Poiché l'unico mezzo naturale di diffusione della Xylella fastidiosa sono le sputacchine e cicaline che si nutrono di linfa grezza, che in genere possono volare per brevi distanze fino a 100 metri, il modo più efficace di diffusione a lunga distanza di Xylella fastidiosa è la movimentazione delle piante infette per la messa a dimora. Inoltre, il trasporto degli insetti eventualmente portatori del batterio nella movimentazione commerciale dei vegetali viene considerato motivo di preoccupazione. La principale fonte di introduzione nell'Unione europea di Xylella fastidiosa è, dunque, il commercio e subito dopo la movimentazione di vegetali destinati alla messa a dimora. Sono state, inoltre, valutate altre potenziali fonti di infezione, tra cui frutta, legno, fiori recisi, semi e piante ornamentali, ritenute però trascurabili o poco efficaci come possibili vie di introduzione del batterio»;
    l'Autorità conclude affermando che «non è nota alcuna strategia precedente che abbia avuto successo nell'eradicazione di X. Fastidiosa, una volta insediatasi all'aperto. L'Efsa raccomanda pertanto che le strategie preventive per il controllo dei focolai si concentrino sulle due principali vie di infezione (movimentazione di piante da messa a dimora e insetti infetti presenti nelle partite di vegetali) e si fondino su un approccio basato su sistemi integrati»;
    al fine di regolamentare con urgenza le misure necessarie per eradicare tale patogeno da quarantena sono state emanate due decisioni comunitarie, la n. 2014/87/UE del 13 febbraio 2014 e la n. 2014/497/UE del 23 luglio 2014, al fine di impedire la diffusione nell'Unione europea della Xylella fastidiosa, un decreto ministeriale di lotta obbligatoria n. 2777 del 26 settembre 2014, «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana», e numerosi atti regionali con i quali sono state tempestivamente disposte le misure da attuare nel territorio regionale;
    in particolare, la direttiva n. 2014/497/UE del 23 luglio 2014, al fine di eradicare il batterio e impedirne la diffusione, impone agli Stati membri interessati di adottare misure volte all'ispezione minuziosa delle piante al fine di rilevare la presenza dell'organismo specificato, alla creazione di zone delimitate (zona infetta e zona cuscinetto), all'adozione di specifiche misure volte all'eradicazione del batterio, quali, tra le altre, rimozione e distruzione in loco delle piante contagiate, di parti di piante o di legname contagiato, al trattamento fitosanitario specifico delle piante e vieta, altresì, la piantagione di piante specificate e piante appartenenti allo stesso genere delle piante contagiate in siti che non siano a prova di vettore;
    il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ha nominato, in data 12 febbraio 2015, il comandante della regione Puglia del Corpo forestale dello Stato, Giuseppe Silletti, come commissario delegato per l'attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza Xylella fastidiosa in Puglia. Nello specifico il commissario ha disposto un piano, sottoposto all'approvazione del dipartimento della protezione civile, previa istruttoria di un comitato di monitoraggio costituito da 7 elementi, 3 nominati dal Ministero, 2 della regione Puglia e 2 del dipartimento. Il piano fraziona il Salento in zone e suddivide in due parti nette il territorio, con una fascia di eradicazione delle piante infette nella provincia di Lecce dello spessore di 15 chilometri, che va dall'Adriatico allo Ionio e ricomprende i comuni di Arnesano, Campi Salentina, Carmiano, Copertino, Guagnano, Lecce, Leverano, Monteroni di Lecce, Nardò, Novoli, Porto Cesareo, Salice Salentino, Squinzano, Surbo, Trepuzzi e Veglie. Il commissario ha escluso il rischio di un taglio indiscriminato e del rischio di desertificazione;
    in data 27 marzo 2015, il tribunale amministrativo regionale di Lecce ha accolto il ricorso cautelare contro l'eradicazione degli ulivi colpiti dalla Xylella fastidiosa, depositato dai legali dei proprietari delle piante contagiate, e ha quindi sospeso le procedure di abbattimento fino al 9 aprile 2015, data in cui avverrà la discussione del ricorso con cui i legali hanno chiesto la sospensione del piano del commissario straordinario e dei conseguenti provvedimenti con cui si dispongono materialmente le eradicazioni;
    in data 6 aprile 2015, nel corso dell'indagine condotta dalla procura di Lecce su presunti ritardi compiuti per combattere il batterio della Xylella fastidiosa, il responsabile dell'istituto di virologia del Cnr di Bari si è espresso con dubbio riguardo al totale abbattimento delle piante e con favore verso una soluzione combinata di eradicazione minima e oculata degli olivi e contenimento dell'azione dell'insetto vettore attraverso trattamenti insetticidi meccanici che consistono nella pratica dell'erpicatura e aratura, poiché in questa fase l'insetto si troverebbe sull'erba all'interno di una schiuma;
    il Ministro francese dell'agricoltura Stéphane Le Foll ha firmato il decreto che dal 6 aprile 2015 vieta le importazioni dei vegetali a rischio Xylella fastidiosa dalla Puglia, nonostante l'area infetta delimitata riguardi la sola provincia di Lecce e non tutta la regione e nonostante le disposizioni della direttiva comunitaria 2000/29/CE e dei decreto legislativo n. 214 del 2005 limitino già il trasferimento dei materiali vegetali dalle aree delimitate;
    il danno per l'economia regionale sarebbe di dimensioni notevoli, dal momento che la sola Puglia vale quasi il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale, ossia circa quattro miliardi di euro, e che viti, ulivi e agrumi rappresentano quasi la metà di questo valore; con oltre 377.000 ettari coltivati ad ulivo la Puglia è la prima regione olivicola in termini di superficie, pari al 32 per cento della superficie totale nazionale adibita a tale coltura;
    il valore della produzione olivicola regionale vale in media circa 500 milioni di euro all'anno. Nel 2013 l'olivicoltura pugliese ha prodotto l'11,6 per cento del valore complessivo della produzione agricola regionale e il 30 per cento del valore della produzione olivicola nazionale (Istat, 2013);
    il rapporto sulla Xylella fastidiosa redatto dalla regione Puglia identifica come area infetta 231.516 ettari, di cui 96.934 ettari di oliveti, tutti situati nella provincia di Lecce;
    la presenza di più focolai sul territorio nazionale, non sottoposti a misure sanitarie per la prevenzione del contagio a zone indenni, rappresenta un rischio permanente di infezione per altre zone a vocazione olivicola;
    oltre ai danni in termini di produttività degli ulivi l'epidemia di Xylella fastidiosa sta incidendo in maniera fortemente negativa sull'attività vivaistica che versa in condizioni di grave difficoltà,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni utile iniziativa normativa affinché le regioni possano deliberare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, al fine di risarcire, tramite le misure di sostegno del fondo di solidarietà nazionale, anche le imprese agricole i cui oliveti siano stati danneggiati da infezioni della fitopatia Xylella fastidiosa;
   ad adottare ogni utile iniziativa normativa al fine di escludere dal saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'attuazione delle misure compensative del fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni;
   ad assumere iniziative per la sospensione dell'Imu agricola, prevista dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, per le imprese i cui oliveti siano stati danneggiati da infezioni della fitopatia Xylella fastidiosa;
   a richiedere la partecipazione finanziaria dell'Unione europea e comunque ad assumere iniziative per indennizzare il comparto agricolo danneggiato dalla diffusione del «complesso del disseccamento rapido dell'olivo» e ad assumere iniziative per escludere le relative risorse dai vincoli del patto di stabilità;
   a richiedere la partecipazione finanziaria dell'Unione europea volta a promuovere, con estrema urgenza, la predisposizione di un progetto di ricerca adeguato, al fine di adottare tempestive soluzioni innovative per la diagnosi precoce e il trattamento della Xylella fastidiosa e di identificare altre specie di insetti che possano fungere da vettori;
   a porre in essere procedure volte al controllo e all'identificazione di eventuali movimentazioni di piante o di innesti dalle zone infette;
   a predisporre sistemi di controllo e di prevenzione che possano contrastare con efficacia eventuali diffusioni di infezioni nel corso di importazioni di vegetali provenienti da altre zone del mondo;
   ad adottare ogni utile iniziativa presso l'Unione europea affinché la pur legittima decisione del Governo francese, che vieta le importazioni dei vegetali a rischio di Xylella fastidiosa dalla Puglia, sia sospesa in attesa dell'entrata in vigore di un adeguato dispositivo europeo, anche perché limitare gli scambi commerciali europei con l'intera regione potrebbe causare alla stessa un grave danno economico e di immagine.
(1-00800) «Matarrese, Mazziotti Di Celso, Capua, Catania, Dambruoso, Vargiu, D'Agostino, Piepoli, Falcone, Sottanelli, Vecchio».


   La Camera,
   premesso che:
    con quasi 500 milioni di tonnellate, l'Italia è il secondo produttore mondiale (dopo la Spagna) di olio d'oliva, rappresentando uno dei prodotti più importanti del made in Italy agroalimentare, i cui importanti risvolti socio-economici si esprimono, in particolare, nei territori del Sud del Paese, dove tale coltura è principalmente presente. L'olivicoltura pugliese costituisce, infatti, uno dei comparti più rilevanti del sistema agricolo, rappresentando il 30 per cento circa della produzione olivicola nazionale;
    per quanto riguarda la superficie interessata dall'olivicoltura, in Puglia risultano in produzione circa 375.000 ettari a olivo (pari al 32 per cento delle superfici olivicole nazionali e a circa il 29 per cento della superficie agricola utilizzata regionale);
    inoltre, per quanto attiene al tessuto-imprenditoriale, l'olivicoltura è realizzata in Puglia da circa 270.000 imprese agricole, pari al 22 per cento delle aziende olivicole italiane, dove si rileva anche come la superficie media per azienda coltivata a olivo (1,4 ettari) sia sensibilmente superiore alla media nazionale (un ettaro);
    nel panorama olivicolo nazionale, la Puglia si contraddistingue anche per l'olio a denominazione di origine protetta (dop Terra di Bari, dop Terra di Otranto), con il fatturato più elevato in Italia (28 milioni di euro), rappresentando al contempo il 35 per cento del fatturato complessivo degli oli extravergine a marchio dop e igp italiani. Negli scambi internazionali di settore, l'olio rappresenta il terzo prodotto pugliese più esportato (dopo ortofrutta e conserve vegetali), per un valore di circa 106 milioni di euro, pari al 9 per cento dell’export di olio dall'Italia (1,2 miliardi di euro di olio d'oliva esportato nel 2012);
    il ritrovamento nell'ottobre del 2013 nell'area del gallipolino del patogeno da quarantena Xylella fastidiosa su piante di olivo e su altre specie coltivate, ornamentali e spontanee ha determinato sin dai primi mesi notevole criticità per la gestione di questa emergenza fitosanitaria, unica per la sua specificità;
    il 15 ottobre 2013 viene data la comunicazione ufficiale del ritrovamento della Xylella fastidiosa da parte delle istituzioni scientifiche facenti parte della rete dei laboratori pubblici Selge e, in particolare, il batterio viene identificato dal Cnr-Istituto per la protezione sostenibile delle piante di Bari. Il ritrovamento della Xylella fastidiosa, batterio da quarantena inserito nella lista A1 dell’Eppo (European and Mediterranean plant protection Organization) ha determinato l'avvio di un'intensa attività tecnico-amministrativa da parte della regione Puglia;
    le attività svolte dalla regione Puglia sono sempre state supportate da istituzioni scientifiche coinvolte, in stretta collaborazione, quali:
     a) il dipartimento di scienze del suolo, della pianta e degli alimenti, Università degli studi di Bari Aldo Moro;
     b) dal Cnr, Istituto per la protezione sostenibile delle piante, unità di Bari;
     c) dall'Istituto agronomico mediterraneo di Bari, organo del Ciheam;
     d) dal dipartimento di scienze agrarie degli alimenti e dell'ambiente dell'Università degli studi di Foggia;
     e) dal Centro ricerca sperimentazione e formazione in agricoltura «Basile Caramia»;
    la collaborazione è stata anche estesa, per il tramite delle stessi istituti su indicati; anche a istituzioni internazionali di elevato riconoscimento scientifico e professionale;
    sono anche in stretta collaborazione con l'osservatorio fitosanitario regionale altre istituzioni impegnate nella attività di monitoraggio e di realizzazione della cartografia e, precisamente, l'associazione dei consorzi di difesa della Puglia con i consorzi provinciali associati e Innovapuglia, società in house della regione Puglia;
    la Xylella fastidiosa è un batterio xylem-limited che si trasmette in natura solo ed esclusivamente attraverso insetti xilemomizi (xylem-fluid feeding insects) appartenenti all'ordine degli Hemiptera, caratterizzati da apparato boccale pungente-succhiante in grado di infliggerlo nella pianta e di raggiungerne lo xilema, acquisendo le cellule batteriche dalle piante infette per poi trasmetterle a quelle sane. Dalle attuali conoscenze scientifiche l'unico insetto vettore identificato in grado di trasmettere le cellule batteriche è lo Philaenus spumarius. Non essendo un batterio sporigeno, non si trasmette per contatto;
    il batterio è in grado di determinare gravi pandemie fitosanitarie nei territori in cui si insedia, in quanto prolifera nei vasi xilematici delle piante, causandone l'occlusione dei vasi e, di conseguenza, il disseccamento inizialmente dei giovani rami e, successivamente, delle branche e dell'intera pianta;
    la professionalità anche riconosciuta a livello internazionale dei ricercatori che lavorano presso le istituzioni scientifiche italiane ha consentito di identificare completamente il genoma della Xylella fastidiosa e di isolarlo su piastra di crescita in laboratorio;
    particolare importanza è stata data alle metodologie adottate dai laboratori incaricati di verificare la presenza o l'assenza della Xylella fastidiosa, al fine di garantire l'affidabilità delle analisi di laboratorio. Per tale scopo, è stato fatto un importante lavoro di predisposizione dei protocolli da parte di tutti i ricercatori nel definire le metodologie di analisi, consentendo l'accreditamento degli stessi da parte dell'osservatorio fitosanitario;
    da un punto di vista genetico, oggi è possibile affermare che si è di fronte ad un ceppo diverso dalle altri riscontrati nei diversi Paesi mondiali classificato dai ricercatori italiani come Xylella fastidiosa, subspecie Pauca ceppo «CoDiRO», accertando un ceppo «gemello» presente in Costa Rica. Sono state, infatti, riscontrate recentemente piante di caffè ad uso ornamentale in importazione con presenza di Xylella;
    nell'ambito del piano di attività sperimentali finanziate dalla regione Puglia-ufficio fitosanitario, con il programma «Azioni di ricerca urgenti in risposta all'identificazione di Xylella fastidiosa in olivi colpiti dal “complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO)”», sono stati effettuati rilievi in campo nella aree focolaio e saggi di laboratorio, al fine di identificare piante ospiti suscettibili alle infezioni batteriche in condizioni naturali. I rilievi sono stati concentrati nelle aree con oliveti ad elevata incidenza d'infezione da Xylella fastidiosa e che manifestavano gravi sintomi di CoDiRO;
    la ricerca, attivata con finanziamenti esclusivamente regionali, è riuscita dare in breve tempo numerose risposte importanti sulla biologia del batterio e, in particolare, nell'identificazione di uno specifico ceppo che ha interessato la provincia di Lecce;
    sono state effettuate numerose analisi sulle diverse specie di piante presenti nel Salento (oltre le 200) e, ad oggi, la presenza di Xylella fastidiosa è stata riscontrata solo sulle seguenti piante produttrici: olivo, ciliegio, mandorlo; e sulle seguenti piante ornamentali: Catharanthus Rosea, acacia, poligala, oleandro, ginestra, westringia, rosmarino, mirto e alaterno. Mentre piante di cui non è stata però confermata successivamente la presenza del batterio sono il quercus, la portulaca, la malva e il sorgo e, allo stato attuale, non è stata mai stata riscontrata la presenza di Xylella fastidiosa su vite e agrumi;
    dal ritrovamento iniziale della vasta area di Gallipoli e dei 5 focolai puntiformi, che ad aprile 2014 sono state eradicate, le infezioni sono aumentate in modo esponenziale in tutta la provincia di Lecce;
    successivi monitoraggi effettuati nel periodo estivo del 2014 hanno evidenziato un'estensione delle infezioni sul territorio leccese e la manifestazione dei sintomi hanno mostrato palesemente la gravità dell'epidemia fitosanitaria, oltretutto la vegetazione ricresciuta dopo le potature drastiche effettuate su piante infette risultava in gran parte disseccata;
    con nota del 21 luglio 2014, n. AOO-030/0069398, il servizio fitosanitario regionale evidenzia l'ulteriore aggravamento che si stava riscontrando in merito al disseccamento degli oliveti infetti da Xylella fastidiosa nella provincia di Lecce. Sono state riscontrate, infatti, in diversi siti della provincia di Lecce la presenza di numerosi oliveti con sintomi ascrivibili alla Xylella fastidiosa confermati successivamente da analisi di laboratorio;
    la regione Puglia, in due incontri a fine luglio e fine agosto 2014 con il Ministro e i dirigenti del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ha evidenziato la drammaticità dell'emergenza fitosanitaria e le proporzioni sempre maggiori delle infezioni, chiedendo di adottare in modo indifferibile ed urgente strumenti straordinari e di emergenza che consentissero di attivare misure per contenere la diffusione di questo batterio sia nella provincia leccese che nella regione Puglia. È stato, infatti, evidenziato come la problematica fitosanitaria presenti tutte le caratteristiche di un'emergenza straordinaria che deve essere affrontata con tutte le forze disponibili per evitare che questo patogeno da quarantena si diffonda ulteriormente, mettendo a rischio l'olivicoltura regionale;
    alla luce di quanto si riscontrava nel territorio, la regione Puglia è stata costretta a rimodulare per ben tre volte la delimitazione delle aree interessate da Xylella fastidiosa, al fine di attivare misure per contenere o eradicare la diffusione del batterio. L'ultima rimodulazione è stata fatta a marzo 2015 con la determinazione n. 54 a seguito di un ritrovamento di un focolaio in agro di Oria (Brindisi);
    sulla base di quanto rilevato nei territori e anche a seguito di indicazioni molto più rigide dettate dalla Commissione europea (si vedano le due decisioni di esecuzione del 13 febbraio 2014-2014/87/CE – e del 23 luglio 2014 – 2014/497/UE – che ha abrogato la precedente), è stata adottata la determina dirigenziale n. 54 del 13 marzo 2015, pena l'apertura di una procedura di infrazione contro l'Italia, delimitando così il nuovo quadro dell'area in tutta la provincia di Lecce e in parte di quella di Brindisi e di Taranto;
    con la stessa determina sono state stabilite le diverse zone delimitate come segue:
     a) «zona infetta» da Xylella fastidiosa costituita dal territorio di tutti i comuni ricadenti nella provincia di Lecce e dal focolaio puntiforme ubicato nel comune di Oria in provincia di Brindisi;
     b) «zona cuscinetto» costituita dal territorio contiguo alla zona infetta della provincia di Lecce e dal territorio circostante il focolaio di Oria, entrambi di larghezza non inferiore a 2 chilometri;
     c) «zona di eradicazione» deve essere estesa ad almeno 15 chilometri dalla zona cuscinetto;
     d) «zona profilassi» nella quale vanno obbligatoriamente effettuate le misure fitosanitarie, di cui alle lettere a) e b) del comma 5 dell'articolo 10 del decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 2777 del 2014, «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella Fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana»;
    la presenza della Xylella fastidiosa è stato un evento unico per le proporzioni fitosanitarie con cui si è evidenziata e, in particolare, su una coltura, come l'olivo, che ha un valore al di sopra della propria produttività agricola nella produzione dell'olio. Nota è la sua storia culturale che da millenni caratterizza la Puglia e i suoi paesaggi di bellezza ambientale tale da emanare una legge regionale a loro tutela (legge regionale n. 14 del 2007, «Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia»);
    si è reso, comunque, necessario studiare e ricercare numerosi quesiti e dubbi che sono emersi nella gestione di tale emergenza fitosanitaria, per cui molte misure indicate per l'eradicazione e il contenimento delle infezioni non trovavano ancora un riscontro scientifico tale da giustificare la stessa applicazione. Tra l'altro, gli eventi rapidi che sono emersi e il riscontro dei sintomi in ampie superfici non consentiva di organizzare e programmare in tempi brevi misure in grado di eradicare o, quantomeno, di contenere le infezioni di Xylella fastidiosa;
    con la definizione delle zone delimitate nel mese di aprile 2015, sono state prese misure di estirpazione delle piante di olivi risultati infetti in 5 focolai puntiformi per un totale di 104 piante. Va evidenziato l'impatto e la complessità dell'intera operazione, che è stata posta in essere per ottemperare a quanto imposto dalla Commissione europea, completando le operazioni entro il termine fissato del 15 aprile 2015;
    il supporto scientifico è stato sempre di elevato contributo nelle decisioni che la regione Puglia ha preso in merito all'emergenza fitosanitaria e, in particolare, nelle decisioni che sono state prese tra fine agosto e fine ottobre 2014, sulla base di quanto realmente stava verificandosi nel territorio leccese e anche grazie al contributo di esperienze maturate in altri Paesi; è emersa la convinzione che la Xylella fastidiosa non poteva più essere eradicata e, quindi, andavano adottate misure diverse da quelle programmate inizialmente. Si delineava, pertanto, la convinzione che quanto riportato nella decisione comunitaria non trovava una sufficiente validità nell'affrontare tale emergenza e nel ridurre le infezioni del batterio, in quanto l'elevata quantità di piante da abbattere era tale da non consentire una riduzione dell'inoculo;
    su tale base è stata riprogrammata una nuova strategia da adottare nelle diverse zone delimitate e secondo il piano di azione concordato con il commissario straordinario (nominato con ordinanza della protezione civile n. 225 dell'11 febbraio 2015) saranno adottate specifiche misure;
    le misure prevedono interventi nella fascia di profilassi, nella zona cuscinetto, nella fascia di eradicazione, nei focolai puntiformi e in quelli di maggiore criticità; prevedono, altresì, interventi nei vivai, nella restante zona infetta e interventi di tipo trasversale. Per tutte le predette misure, tranne quelle previste nella voce «le altre aree della zona infetta», è stato stabilito l'importo di spesa, la priorità e la tempistica. Per la sola voce «le altre aree della zona infetta» non è stata prevista alcuna spesa, atteso che questa sarà a carico dei proprietari o conduttori dei terreni;
    le altre misure riguardano l'eliminazione di tutte le piante ospiti presenti lungo le strade, fossi, canali, aree verdi ed altro, con trinciatura della chioma e smaltimento di tutte le piante ospiti di Xylella fastidiosa. Le aree interessate sono quelle della zona cuscinetto e della fascia di eradicazione;
    in data 29 aprile 2015 il Consiglio dei ministri ha approvato la deroga al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale, per la prima volta su una emergenza fitosanitaria, per andare incontro alle necessità economiche degli agricoltori e dei vivaisti danneggiati dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, prevedendo un plafond di iniziali 11 milioni di euro per interventi compensativi. Lo step successivo è la dichiarazione dello stato di calamità;
    la direttiva 2000/29/CE prevede misure di protezione contro l'introduzione nell'Unione europea di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nell'Unione. La direttiva predetta è stata modificata dalla direttiva 2002/89/CE (data attuazione dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214), dal regolamento (CE) n. 882/2004 e dalla direttiva 2009/143/CE (data attuazione dal decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 241). Il testo consolidato, così come il precedente, include il batterio della Xylella fastidiosa nella lista degli organismi nocivi da denunciare alla Commissione europea in caso di accertata presenza sul proprio territorio nazionale di materiale vegetale infetto;
    la direttiva 2000/29/CE prevede per taluni vegetali e prodotti vegetali provenienti da Paesi terzi (allegato V, parte B) un'ispezione alla loro introduzione nel territorio dell'Unione europea. L'ispezione comprende, in particolare, un controllo documentale, un controllo di identità e un controllo fitosanitario. Il controllo fitosanitario consiste nel verificare, sulla base di una ispezione totale o su un campione rappresentativo, che i vegetali e i prodotti non presentino segni di contaminazione da organismi nocivi e che siano rispettati i requisiti specifici definiti nella direttiva. È del tutto evidente che la direttiva va radicalmente rivista alla luce di quanto accaduto in Puglia, dato che il batterio proviene da un Paese terzo quale la Costa Rica, giacché i controlli che la direttiva impone sono non solo insufficienti, ma del tutto inadeguati per far fronte alla notevole quantità di materiale vegetale commercializzato che arriva presso lo snodo commerciale di Rotterdam (Olanda) – luogo da dove con quasi certezza è entrato il materiale vegetale infetto. Gestire una così notevole quantità di materiale vegetale nella pratica rende complicatissimo fare i controlli sia a campione che totali, non consentendo, di fatto, di garantire, sufficientemente, il rispetto del divieto di introduzione di patogeni da quarantena molto dannosi per l'ambiente e la società;
    appare incredibile che, nonostante la Commissione europea fosse a conoscenza della provenienza del ceppo presente in Puglia, non abbia emesso, da quando è stato scoperto il batterio, pur essendo presente nella lista della direttiva 2000/29/CE, alcun blocco di importazione da Paesi terzi, mentre ha imposto regole severissime (si vedano le due decisioni di esecuzione comunitarie) nel territorio della provincia di Lecce;
    a conferma di ciò è sufficiente ricordare il ritrovamento di ulteriore materiale vegetale infetto proveniente dalla Costa Rica come le piante di caffè ornamentali nei Paesi Bassi ed in Lombardia nei primi mesi del 2014;
    va rilevato che ancora oggi moltissime specie ospiti nei Paesi americani possono essere importate senza alcun controllo perché non viene richiesto dalla normativa europea il passaporto delle piante che quindi hanno libero accesso. A tal proposito, anche l'Efsa ha fatto rilevare che la direttiva è del tutto insufficiente a proteggere gli Stati membri dai rischi che le fitopatie rappresentano;
    nella riunione del 23 marzo 2015 della Commissione agricoltura del Parlamento europeo, il deputato verde José Bové ha riferito che la Xylella fastidiosa è stata trovata in Corsica su ulivi ornamentali venduti nei centri commerciali. Questa notizia potrebbe cambiare del tutto la prospettiva della ricerca scientifica condotta finora, perché, in attesa che escano i risultati sulla patogenicità dell'ulivo, la Xylella fastidiosa è stata trovata su piante sane, asintomatiche, nel corso di controllo di routine sulla tracciabilità delle stesse;
    il Ministro dell'agricoltura, delle risorse agroalimentari e forestale francese, Stephane Le Foll, ha emanato in data 2 aprile 2015 un decreto relativo alla prevenzione dell'introduzione della Xylella fastidiosa (Well e Raju) in Francia;
    il decreto ministeriale prevede il divieto di importazione dalla Puglia di materiale di propagazione di 102 specie differenti, quali: ulivo, vite, fico, albicocco, mandorlo, pesco, agrumi, ciliegio, gelso e molte piante ornamentali. Tra le piante messe al bando vi sono alcune piante sulle quali non è mai stata certificata la presenza del batterio da quarantena, come, ad esempio, la vite e gli agrumi;
    il portavoce del Commissario alla salute, Vytenis Andriulkaitis, ha affermato che il decreto ministeriale francese fosse «legittimo», per poi ammettere che la Francia con i divieti «si è spinta molto in là»;
    suscita perplessità, commista a preoccupazione, la posizione della Commissione europea che ha affermato che la decisione di bloccare l’import dalla Puglia «(...) è in linea con la legislazione europea (...)», aggiungendo di essere consapevole delle preoccupazioni simili della Spagna, Portogallo e Grecia, ma «(...) non informata (...)» di iniziative simili nel «(...) prossimo futuro (...)». Il precedente è che la Francia apra la strada a misure unilaterali analoghe di altri Paesi dell'Unione europea, oltre ad essere alquanto singolare che la Commissione europea ritenga di non intervenire sulla decisione di uno Stato membro adottata senza tenere conto dell'approfondimento politico e scientifico in corso a livello comunitario e non;
    in data 15 aprile 2015 le autorità di controllo sanitario francesi hanno individuato il batterio della Xylella fastidiosa su una pianta di caffè ornamentale all'interno del mercato all'ingrosso di Rungis, alle porte di Parigi. Secondo le prime verifiche la pianta proveniva, verosimilmente, dall'America centrale ed era stata introdotta nell'Unione europea attraverso il porto di Rotterdam (Olanda). Il Ministro francese Le Foll ha avviato verifiche al fine di prendere misure precauzionali. Mentre il Commissario europeo alla salute ha annunciato che l'Unione europea «(...) indagherà sul caso (...)»;
    quanto avvenuto in Francia coincide in modo preoccupante con quello che nel 2013, secondo la ricostruzione dell'Istituto agronomico mediterraneo di Bari, portò la Xylella fastidiosa in Puglia attraverso delle piante di caffè ornamentali provenienti dalla Costa Rica. Questa vicenda appalesa l'immobilismo e i gravissimi ritardi della Commissione europea nell'affrontare l'emergenza fitosanitaria che sta minacciando gli ulivi del Salento;
    le misure imposte finora alla regione Puglia dalla Commissione europea si presterebbero a censure per violazione del «principio di proporzionalità» anche sotto il profilo dell'inadeguatezza tra il fine stabilito e i mezzi adottati: le misure estreme di contenimento potrebbero non essere idonee ad evitare la diffusione della Xylella fastidiosa nel territorio comunitario, visto che, come illustrato nel presente atto, i controlli adottati dagli Stati membri evidenziano la presenza del batterio nelle piante di caffè ornamentali (provenienti dalla Costa Rica e dall'Honduras) in altri Stati membri, come Olanda, Francia e Germania. Questa nuova situazione, di fatto, renderebbe le nuove misure adottate non adeguate al fine che la Commissione si prefigge e, di conseguenza, le stesse sarebbero lesive del «principio di proporzionalità»;
    il vivaismo viticolo rappresenta uno dei settori maggiormente trainanti dell'economia agricola salentina. Nella zona dell'otrantino operano circa cinquanta aziende, ognuna di esse impiega fino a trenta dipendenti e il relativo indotto che le stesse creano, con le attività di imballaggio, trasporto e logistica, è di notevole importanza socio-economica. I provvedimenti adottati dalla Commissione europea hanno messo in ginocchio l'economia salentina (sono state vietate dalla Commissione europea la movimentazione di 180 specie), che si è vista ingiustamente vietare la commercializzazione delle barbatelle della vite le quali sono immuni al batterio dopo che l'osservatorio fitosanitario regionale ha fatto tremila campionamenti su di esse che hanno dato tutti esito negativo. Il batterio della Xylella fastidiosa non attecchisce né sui rami e né sulle foglie, perché non è l’habitat prediletto dall'insetto vettore, la sputacchina;
    a seguito di queste misure draconiane l'Algeria il 14 gennaio 2015 ha annullato importanti commesse, a cui ha fatto seguito la Francia – nostro principale competitor commerciale sulle barbatelle – e il Marocco. Le barbatelle sono un materiale di propagazione che va impiegato entro i due anni, si consideri che le piante messe a dimora sono venti milioni su un'estensione di 70 ettari di vivai;
    la stessa sorte è già toccata al settore florovivaistico ornamentale del Salento, con drammatiche ricadute sociali in termini di occupazione e mancati guadagni delle aziende, che, oggi, dovranno sopportare anche i costi per le pratiche agronomiche e per la distruzione delle piante, per le quali è stato previsto dal piano del commissario di Governo un ristoro di 20 centesimi a pezzo, ristoro questo abbondantemente al di sotto dei costi di produzione e del mantenimento a dimora;
    ventisei aziende vivaistiche, ventisei aziende biologiche e alcuni proprietari terrieri hanno fatto ricorso al tribunale amministrativo regionale del Lazio, ottenendo in data 24 aprile 2015 la sospensione del piano del commissario. Su 5.920 piante analizzate dall'osservatorio fitosanitario, è stato eccepito nel ricorso, neanche una è risultata positiva alla Xylella fastidiosa, ma ne è stata ugualmente ordinata la distruzione;
    in data 27 e 28 aprile si è riunito a Bruxelles il Comitato permanente per le piante gli animali, gli alimenti e i mangimi, Paff, dell'Unione europea sulle ulteriori misure da adottare contro il contagio del batterio;
    le nuove misure dell'Unione europea impongono agli Stati membri di notificare la comparsa di nuovi focolai, di effettuare indagini ufficiali e di delimitare immediatamente le zone infestate. In tali zone sono applicate misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri, indipendentemente dal loro stato di salute. L'Italia potrà adottare misure di contenimento in tutta la provincia di Lecce, in cui l'eradicazione non è più possibile. In tal caso resta l'obbligo di eliminare sistematicamente tutte le piante infette e di testare tutte le piante circostanti (entro 100 metri) in una zona di 20 chilometri contigua alle province di Brindisi e Taranto. Le importazioni e la circolazione all'interno dell'Unione europea di determinate piante note per essere sensibili alla Xylella fastidiosa provenienti da qualsiasi Paese del mondo saranno soggette a condizioni rigorose. Sono vietate, in particolare, le importazioni di piante di caffè originarie dell'Honduras e della Costa Rica, le quali presentano un rischio elevato di essere colpite dal batterio;
    il Paff ha rivisto la lista delle piante quali possibili «ospiti» della Xylella fastidiosa, riducendone il numero: la lista è stata ridotta da 17 a 13 e non contiene più, in particolare, le querce, la malva, la portularia e il sorgo. Nella lista restano, invece, l'acacia, la pervinca, il mirto, l'oleandro, la polygala, il ciliegio, il mandorlo, il rosmarino e la ginestra. Nella provincia di Lecce sarà vietato il reimpianto di queste specie. A questa lista se ne aggiunge un'altra di 188 piante (comprese le 13 «ospiti») che non potranno essere commercializzate dai vivai al di fuori della provincia di Lecce, a meno che non dispongano di un certificato che ne assicuri l'assenza del batterio. La differenza delle due liste consiste nel fatto che per le 13 piante «ospiti» gli esami di laboratorio hanno confermato l'avvenuta infezione dal parte del batterio, mentre per le restanti 175 non ci sono evidenze scientifiche riguardo all'infettività della Xylella fastidiosa. Si tratta, comunque, di specie che sono state attaccate da altri ceppi della Xylella, in California e in Costarica, dove il batterio è endemico da decenni;
    fonti della Commissione europea hanno riferito che l'Esecutivo sarebbe pronto a rivedere la lista se e quando l'Italia sarà in grado di dimostrare con evidenze scientifiche che la Xylella del Salento non attacca alcune delle piante sottoposte a restrizioni nel commercio. Attualmente, vi sono ulteriori test in corso sulla vite, circa 2.000 effettuati finora, che non hanno mai riscontrato l'infezione da Xylella e che dovrebbero completarsi entro la fine di luglio 2015. Anche i test sugli agrumi sono in corso e, ad oggi, non vi è alcun risultato scientifico che abbia accertato la presenza del batterio;
    è alquanto singolare leggere nel comunicato stampa diffuso il 28 aprile 2015 dalla Commissione europea che la Xylella: «(...) è un organismo nocivo da quarantena che colpisce gli ulivi ed è potenzialmente pericoloso per molte altre piante, come la vite e gli agrumi (...)». Questo atteggiamento pervicace, nonostante il fatto che gli esami di laboratorio abbiano smentito la presenza del batterio sulla vite e sugli agrumi, induce i firmatari del presente atto di indirizzo a dubitare dell'imparzialità dell'azione dell'Esecutivo comunitario, oltre a evidenziare un modus decidendi lesivo del «principio di proporzionalità»;
    è singolare la circostanza verificatasi all'interno del Paff dove, in maniera particolare e con grande «spirito comunitario», la Francia, la Germania, la Grecia, la Spagna e il Portogallo, a cui si sono aggiunti gli altri Paesi mediterranei, abbiano chiesto il blocco all’import di tutti i prodotti ortofrutticoli pugliesi. Tale atteggiamento sottende il tentativo di avviare una vera guerra commerciale contro la Puglia e l'Italia, già accennata con l'emanazione del decreto ministeriale francese;
    sarebbe opportuno e adeguato, rispetto alle circostanze empiriche dei fatti e ai dati tecnici di laboratorio, avviare con vero «spirito comunitario» un ripensamento delle azioni fin qui poste in essere dalla Commissione europea, in considerazione del ritrovamento del batterio della Xylella fastidiosa su una pianta di caffè ornamentale nel mercato all'ingrosso di Rungis (Parigi) e in Corsica su ulivi ornamentali venduti nei centri commerciali;
    in data 7 maggio 2015 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto la richiesta di sospensiva di ventisei aziende vivaistiche, di ventisei aziende biologiche e di alcuni proprietari terrieri. Il tribunale amministrativo regionale ha sospeso il piano del commissario di Governo in attesa che venga pubblicata la nuova decisione di esecuzione assunta nella seduta del 27 e 28 aprile ultimo scorso dal Paff. Il tribunale amministrativo regionale fa rilevare che: «(...) rispetto alla decisione di esecuzione precedente del 2014, si prevedono misure differenti, sia sugli accertamenti tecnici da compiere sia in ordine alle misure da adottare (...)», in sostanza il piano andrebbe riscritto alla luce della nuova decisione di esecuzione comunitaria;
    sulla Gazzetta ufficiale n. 103 del 6 maggio 2015 è stato pubblicato il decreto interministeriale n. 51 del 2015, «Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture ministeriali». L'articolo 5 del decreto interministeriale prevede l'accesso al fondo di solidarietà nazionale per le imprese agricole che hanno subito danni a causa di eventi alluvionali e di infezioni di organismi nocivi e il comma 3 del medesimo articolo dispone interventi compensativi di sostegno in favore delle imprese danneggiate dalla diffusione della Xylella fastidiosa nella misura di un milione di euro per il 2015 e di dieci milioni di euro per l'anno 2016,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per differire o sospendere tutti gli adempimenti tributari e fiscali dovuti dai soggetti agricoli professionali le cui colture sono state danneggiate dal batterio della Xylella fastidiosa, nonché per postergare ogni scadenza di mutui e investimenti sottoscritti dai medesimi soggetti per i prossimi cinque anni;
   ad assumere iniziative per sospendere dal pagamento dell'IMU agricola, prevista dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, quelle imprese i cui impianti di olivicoltura sono stati colpiti dal suddetto batterio;
   ad assumere iniziative per escludere dal saldo finanziario, rilevante ai fini del patto di stabilità interno, le risorse finanziarie provenienti dallo Stato e le spese in conto capitale sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'attuazione delle misure compensative del fondo di solidarietà nazionale;
   a non ricomprendere nel saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno degli enti locali, le risorse provenienti dallo Stato e dalle regioni e le relative spese di parte corrente ed in conto capitale, destinate agli interventi per il contrasto alla diffusione della Xylella fastidiosa, nonché gli impegni ed i pagamenti effettuati, per la predetta finalità, dagli enti locali della regione Puglia con risorse autonome, esclusione che opera anche nel caso in cui le stesse siano state effettuate in più anni, purché nei limiti complessivi delle risorse statali e regionali trasferite, e nel limite di 15 milioni di euro per gli interventi finanziati con le risorse autonome degli enti locali;
   alla luce di quanto illustrato nel presente atto di indirizzo, ad avviare le necessarie iniziative politico-istituzionali con la Commissione europea al fine di predisporre un tavolo tecnico con cui avviare una profonda revisione della direttiva 2000/29/CE, rivelatasi inadeguata nel sistema dei controlli dei flussi commerciali all'ingresso dell'Unione europea;
   ad attivare gli opportuni strumenti finanziari previsti nel quadro dei fondi strutturali 2014-2020 e dei programmi comunitari come Orizzonte 2020 e a porre in essere tutti gli strumenti e le azioni che la politica agricola comune prevede all'interno sia del I che del II pilastro e dell'organizzazione comune dei Mercati (regolamento (UE) n. 1308/2013), in particolar modo il «Partenariato europeo per l'innovazione» per la produttività agricola e sostenibilità che mira a unire il mondo agricolo e quello della ricerca – distretti e cluster – a livello regionale, nazionale e comunitario, al fine di strutturare nel contesto sovranazionale un percorso definito e dettagliato di ricerca scientifica sulla Xylella fastidiosa e sul «complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO)»;
   in sede comunitaria a far escludere la vite e gli agrumi dalla lista delle piante quali «suscettibili» alla Xylella fastidiosa, in considerazione del fatto che le barbatelle della vite sono risultate immuni al batterio dopo che l'osservatorio fitosanitario regionale ha fatto tremila campionamenti che hanno dato esito negativo, così come non è stata mai stata riscontrata la presenza di Xylella fastidiosa sugli agrumi e, comunque, ad assumere iniziative per rendere commercializzabili le barbatelle della vite prodotte dai vivai pugliesi;
   ad attivarsi nelle sedi preposte all'esclusione del diritto di impianto per le specie «ospiti» in area di contenimento;
   ad assumere iniziative per predisporre adeguati ristori economici, anche in forma di indennizzi, per i mancati redditi e per tutte quelle operazioni da adottare, a carico dei privati, nel prossimo futuro nelle aree delimitate ed in area di contenimento.
(1-00863) «Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Franco Bordo, Zaccagnini, Ferrara, Scotto, Palazzotto, Pellegrino, Zaratti, Kronbichler».


   La Camera,
   premesso che:
    a partire dal 2013 nella regione Puglia, e in particolare nella zona sud della provincia di Lecce, si è assistito ad un progressivo e rapido disseccamento di alcuni esemplari vegetali, appartenenti a diverse specie vegetali, tra cui Olea europaea L., Prunus amygdalus Batsch, Nerium oleander L. e Quercus sp. L.;
    dalle ricerche condotte dalla regione Puglia, in collaborazione con l'Università degli studi di Bari e il Cnr, è emerso un allarmante quadro parassitario, nell'ambito del quale uno dei principali organismi responsabili dei citati disseccamenti è il batterio fitopatogeno da quarantena denominato Xylella fastidiosa;
    quest'ultimo agente patogeno, proveniente dal continente americano (Stati Uniti, Messico, Costa Rica, Brasile, Venezuela, Argentina e Perù), è ormai massicciamente presente nel territorio della provincia di Lecce, grazie sia alla compresenza nel medesimo habitat di specifici vettori biologici (quale la cosiddetta sputacchina media), sia ad alcune attività umane, come, ad esempio, la commercializzazione di esemplari infetti;
    in particolare, il suddetto batterio, depositandosi nei vasi xilematici della pianta ospite, ne provoca l'ostruzione e così il rapido essiccamento, con gravissimo danno per gli agricoltori operanti nelle zone interessate;
    il debellamento di questo batterio si profila, sotto il profilo tecnico, come operazione estremamente complessa, non solo per i lunghi tempi di incubazione della malattia, ma anche per la non infrequente sintomaticità dell'infezione;
    a fronte di tale gravissimo quadro agro-economico, l'intera filiera istituzionale, comprendente i competenti organi europei, nazionali e regionali, hanno adottato una serie di provvedimenti (alcuni anche assai risalenti, come la direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000) volti ad arginare e, poi, a debellare la malattia in parola, senza però ottenere i risultati definitivi e totalmente positivi;
    a fronte della comunicazione da parte del Governo italiano agli organismi europei della presenza dell'organismo specificato nel proprio territorio, la Commissione europea ha chiesto all'Efsa, l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, di specificare l'elenco delle specie vegetali note che possono essere infettate, le modalità di trasmissione della malattia, nonché di indicare le possibili misure di profilassi e controllo;
    l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha prodotto un primo parere nel novembre del 2013 e uno studio più ampio nel gennaio 2015. Nel primo parere l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha concluso, testualmente, che: «Poiché l'unico mezzo naturale di diffusione della Xylella fastidiosa sono le sputacchine e cicaline che si nutrono di linfa grezza, che in genere possono volare per brevi distanze fino a 100 metri, il modo più efficace di diffusione a lunga distanza di Xylella fastidiosa è la movimentazione delle piante infette per la messa a dimora. Inoltre, il trasporto degli insetti eventualmente portatori del batterio nella movimentazione commerciale dei vegetali viene considerato motivo di preoccupazione. La principale fonte di introduzione nell'Unione europea di Xylella fastidiosa è dunque il commercio e subito dopo la movimentazione di vegetali destinati alla messa a dimora. Sono state inoltre valutate altre potenziali fonti di infezione, tra cui frutta, legno, fiori recisi, semi e piante ornamentali, ritenute però trascurabili o poco efficaci come possibili vie di introduzione del batterio»;
    l'Autorità citata concludeva, significativamente, affermando che «non è nota alcuna strategia precedente che abbia avuto successo nell'eradicazione di X. fastidiosa, una volta insediatasi all'aperto. L'Efsa raccomanda pertanto che le strategie preventive per il controllo dei focolai si concentrino sulle due principali vie di infezione (movimentazione di piante da messa a dimora e insetti infetti presenti nelle partite di vegetali) e si fondino su un approccio basato su sistemi integrati»;
    le conseguenti misure volte a contrastare la diffusione da Xylella fastidiosa venivano così adottate, a livello europeo, per mezzo di due decisioni, la n. 2014/87/UE del 13 febbraio 2014 e la n. 2014/497/UE del 23 luglio 2014, a livello nazionale, tramite decreto ministeriale di lotta obbligatoria n. 2777 del 26 settembre 2014, «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana», e a livello regionale, tramite singoli puntuali provvedimenti;
    tra le varie misure veniva così prevista, oltre all'ispezione delle piante e alla delimitazione dei focolai, anche la rimozione e distruzione delle piante contagiate, nonché il trattamento fitosanitario specifico delle piante;
    l'attuazione di queste misure veniva affidato dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad un commissario ad hoc, il quale avrebbe poi confezionato uno specifico piano di attuazione;
    l'esecuzione di tale piano è stata però bloccata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale ne ha sospeso in via cautelare l'efficacia, sottolineando «che gli atti nazionali oggetto dell'odierno contenzioso sono stati assunti in attuazione della decisione di esecuzione n. 2014/497/UE della Commissione europea relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione europea del batterio Xylella fastidiosa» e che il 28 aprile 2015 «la Commissione europea ha adottato un nuovo testo di decisione di esecuzione sulla medesima questione, che si avvia a completare nei prescritti tempi il proprio iter interno ai fini della formale adozione, e a sostituire la richiamata decisione 2014/497/CE, rispetto alla quale prevede misure differenti sia sul punto degli accertamenti tecnici da compiersi sia in ordine alle misure da adottare». Il tribunale amministrativo regionale, quindi, ha rilevato che «per gli atti nazionali impugnati, residua, sul piano dell'esecutività, un orizzonte temporale esiguo, dovendo essere a breve termine rimodulati in modo coerente con il nuovo testo della decisione di esecuzione»;
    nelle more della definizione di una strategia operativa efficace, il Ministro francese dell'agricoltura Stéphane Le Foll ha bloccato le importazioni dei vegetali a rischio Xylella dalla Puglia, con gravissimo danno di tutti quegli imprenditori agricoli pugliesi che non operano nella provincia di Lecce;
    il danno che si sta determinando in capo al settore agricolo e vivaistico, non solo pugliese ma propriamente nazionale, è enorme, se si considera che il 10 per cento dell'intero comparto agricolo nazionale è prodotto in Puglia e che la produzione olivicola, totalmente messa in ginocchio dalla Xylella e dai ritardi nel debellarla, rappresenta la metà di questo comparto;
    il valore della produzione olivicola pugliese è, infatti, di circa 500 milioni di euro all'anno, vale a dire un terzo della produzione olivicola nazionale;
    l'impatto socio-economico di tale malattia, non solo sui settori agricolo e vivaistico pugliesi, ma su tutto l'indotto che su tali settori si regge, è altresì preoccupante e necessita di una serie di interventi, tra loro coordinati, sia sul piano tecnico-agricolo sia su quello fiscale e finanziario;
    la situazione appena delineata è estremamente grave, ma non risulta ancora, soprattutto dopo la suddetta pronuncia del tribunale amministrativo regionale del Lazio, una strategia politica ben definita da parte del Governo italiano, per mezzo della quale risolvere il problema nel più breve tempo possibile, arginare gli effetti negativi sul sistema agricolo pugliese e nazionale e difendere in sede europea l'esportazione dei prodotti pugliesi e nazionali,

impegna il Governo:

   ad adottare ogni utile iniziativa al fine di elaborare, di concerto con la regione Puglia e nel rispetto della normativa europea vigente, un nuovo piano operativo per l'eradicazione della fitopatia Xylella fastidiosa, il quale sacrifichi il meno possibile gli esemplari colpiti e le stesse capacità produttive degli oliveti interessati e, al tempo stesso, contenga in modo efficace il diffondersi del suddetto batterio;
   ad assumere iniziative per l'esenzione totale dell'IMU agricola, prevista dal decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 34, per le imprese i cui oliveti siano stati danneggiati da infezioni della fitopatia Xylella fastidiosa;
   ad adottare le opportune iniziative, anche in sede europea, al fine di indennizzare gli imprenditori agricoli danneggiati dalla fitopatia Xylella, svincolando le relative risorse dai vincoli derivanti dal patto di stabilità;
   ad adottare le opportune iniziative in sede europea al fine di evitare un eccessivo decremento delle esportazioni di prodotti agricoli e vivaistici pugliesi, in particolare di quelli provenienti dalla provincia di Lecce, nel mercato unico europeo;
   ad adottare ogni utile iniziativa presso l'Unione europea affinché la decisione del Governo francese, che vieta le importazioni dei vegetali a rischio di Xylella fastidiosa dalla Puglia, sia dichiarata illegittima in relazione al diritto dell'Unione europea, perché fortemente lesiva della libertà di circolazione delle merci;
   a predisporre opportuni finanziamenti e mezzi, anche in collaborazione con i competenti organismi europei, per l'avvio di progetti di ricerca finalizzati all'elaborazione di nuove tecniche diagnostiche, di trattamento e di prevenzione della Xylella fastidiosa;
   ad adottare ogni utile iniziativa, anche di carattere normativo, affinché le regioni possano deliberare la proposta di declaratoria dell'eccezionalità degli eventi, anche in deroga ai termini stabiliti all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 102 del 2004, al fine di risarcire, tramite le misure di sostegno del fondo di solidarietà nazionale, anche le imprese agricole i cui oliveti siano stati danneggiati da infezioni della fitopatia Xylella fastidiosa;
   ad adottare ogni utile iniziativa normativa al fine di escludere dal saldo finanziario in termini di competenza mista, individuato ai sensi dell'articolo 31, comma 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, le risorse provenienti dallo Stato e le relative spese in conto capitale sostenute dalle regioni e dalle province autonome per l'attuazione delle misure compensative del fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni.
(1-00864) «Pastorelli, Di Lello, Fava, Locatelli, Labriola, Segoni, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Furnari, Di Gioia, Bruno».


   La Camera,
   premesso che:
    sono oltre 377.000 gli ettari di terreno coltivati a olivi in Puglia, prima regione olivicola in termini di produzione, con circa 270.000 imprese agricole, pari al 22 per cento delle aziende olivicole italiane, ed un valore della produzione di circa 500 milioni di euro all'anno;
    in Puglia viene prodotto l'olio a denominazione di origine protetta (dop Terra di Bari) con il fatturato più elevato in Italia (28 milioni di euro), rappresentando al contempo il 35 per cento del fatturato complessivo degli oli extravergine a marchio dop e igp italiani (Ismea-Qualivita);
    oggi questa eccellenza italiana è messa in serio pericolo dalla presenza di un batterio che da circa tre anni sta infestando gli uliveti pugliesi;
    la Xylella fastidiosa è un batterio gram-negativo, che presenta 4 varianti molecolari, quella che ha attaccato gli olivi salentini è la Xylella fastidiosa pauca, originaria del Sud America;
    il batterio non ha infettato solo gli olivi salentini: nuovi casi sono stati registrati in Iran e sono giunte segnalazioni di possibili nuovi focolai, non ancora confermati, dal Kosovo e dalla Turchia;
    il batterio si insedia nei vasi che trasportano acqua e nutrimenti dalle radici al fusto e fino alle foglie, creando una sorta di gel che impedisce il regolare flusso del fluido. Le piante infette così si seccano completamente. Sembrerebbe che alcuni funghi tracheomicotici, già noti per infettare l'olivo e produrre gravi danni, agiscano sicuramente in sinergia con Xylella fastidiosa;
    la batteriosi si diffonde attraverso insetti vettori come la Philaneus spumarius (sputacchina). Si tratta di un insetto che compie una sola generazione all'anno e si insedia su olivo solo in estate dove si nutre della linfa dai germogli più giovani. Nutrendosi da una pianta infetta trasmettono poi il batterio a una pianta sana;
    si ipotizza che il batterio Xylella sia giunto attraverso una pianta già infetta e secondo alcune indagini, che hanno poi permesso di datare l'infezione nel 2010, il «paziente zero» sarebbe un oleandro di provenienza olandese e origine costaricana. Come già accaduto anni fa per il famoso punteruolo rosso che ha massacrato centinaia di migliaia di palme, dovrebbe essere fatta una riflessione sulla qualità dei controlli, sulla competenza di chi è incaricato di farli e sull'assenza di quarantene;
    il Comitato permanente dell'Unione europea per la salute delle piante, a seguito dell'emergenza Xylella, ha diffuso la seguente nota ufficiale: «Le nuove misure comunitarie impongono agli Stati membri di notificare nuovi focolai in Europa, di effettuare indagini ufficiali e di delimitare rapidamente aree infestate. Misure di eradicazione rigorose in tali aree includono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti all'interno di un raggio di 100 metri, a prescindere dal loro stato di salute. Le misure forniscono anche la possibilità per l'Italia di applicare misure di contenimento in tutta la provincia di Lecce, dove l'eradicazione non è più possibile. In questo caso, viene mantenuto l'obbligo di rimuovere sistematicamente tutte le piante infette e di testare le piante circostanti (a 100 metri) in una zona di 20 chilometri adiacente alle province di Brindisi e Taranto. Le importazioni e il movimento all'interno dell'Unione europea di piante specifiche di tutto il mondo, notoriamente suscettibili di Xylella fastidiosa, saranno soggette a condizioni rigorose. Un divieto specifico è stato messo in atto per l'importazione di piante di caffè provenienti da Honduras e Costa Rica, considerato l'elevato rischio che siano infettate dal batterio». «Sulla base del parere scientifico dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare, pubblicato nel gennaio 2015, e dei risultati dei controlli effettuati dall'ufficio alimentare e veterinario della Commissione europea nel 2014, la Commissione ha presentato una serie di misure rafforzate volte a preservare le piante sane situate nella zona interessata, così come per prevenire l'ulteriore diffusione del batterio nel resto dell'Unione europea. Sono, inoltre, adottate misure rigorose sulle importazioni dai Paesi terzi»;
    il batterio della Xylella fastidiosa, tuttavia, era già stato incluso nella lista degli organismi nocivi denunciabili dagli Stati membri dell'Unione europea nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, «concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità», modificata dalla 2002/89/CE al fine di migliorarla e per meglio definirne modalità di applicazione;
    il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, recepiva tale provvedimento secondo il quale sono rese obbligatorie alcune misure per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione del batterio;
    a seguito di tale indicazioni si prevede che debbano essere sradicati fino a 35 mila olivi, ma forse la cifra è destinata a crescere, il che significherebbe condannare definitivamente il Salento, dove si trovano anche alberi con oltre cinquecento anni di vita;
    secondo quanto indicato dall'Unione europea, vi è, inoltre, il fondato rischio che vengano espiantate anche le viti che si trovano in un raggio di 100 metri dagli ulivi infetti, aggiungendo un ulteriore danno incalcolabile all'economia pugliese;
    le ulteriori disposizioni per contenere la Xylella fastidiosa prevedono, anche, la distruzione di tutte le specie potenzialmente contaminabili: dagli ulivi agli oleandri, ai mandorli, ad altre piante da frutta. E prevedono anche il divieto della loro riproduzione;
    la Francia, in linea con la legislazione dell'Unione europea, ha imposto l'embargo alle importazioni di piante, determinando il calo del 70 per cento del fatturato dei circa 150 vivai della provincia di Lecce, vietando l'importazione di 102 tipi di piante vive dal territorio pugliese attraverso il rafforzamento di un piano di controllo su tutto il territorio transalpino; ma oltre agli ingenti danni all'agricoltura, al settore vivaistico e al considerevole indotto socio-economico che interessa tutto il settore vivaistico, si deve tenere in conto anche di quelli arrecati al turismo;
    secondo l'Autorità europea per la sicurezza alimentare, non è nota alcuna strategia precedente che abbia avuto successo nell'eradicazione del batterio, una volta insediatosi all'aperto;
    l'uso indiscriminato di diserbanti e agenti chimici e la scarsa manutenzione dei terreni potrebbero, tuttavia, aver indebolito le resistenze naturali delle piante, inducendo la regione Puglia ad imporre l'aratura obbligatoria, con multe fino a 3 mila euro per ettaro in caso di contravvenzione;
    secondo alcune associazioni e gruppi di agricoltori, inoltre, l'espianto degli ulivi dalla terra non è soltanto dannoso e devastante, ma del tutto inutile visto che le piante, trattate con i cari antichi rimedi, come le potature e la cura del terreno, sono in grado da sole di sconfiggere la Xylella fastidiosa;
    alcune segnalazioni di casi di diffusione del batterio killer degli ulivi anche in un garden center ligure sono state smentite dalla stessa Commissione europea attraverso il portavoce per la salute e l'ambiente Enrico Brivio, in quanto le analisi sulla pianta di ulivo sospetto localizzata in Liguria hanno dato esito negativo;
    numerosi sono, dunque, i dubbi che ruotano intorno a questa vicenda: sul tempo perso prima di intervenire, sugli sforzi effettivi della ricerca dei metodi per sconfiggere il batterio, sull'espianto di ulivi secolari quale unico rimedio e sugli scarsi impegni di Governo ed Unione europea per affrontare seriamente tale emergenza;
    con delibera del Consiglio dei ministri è stato dichiarato a febbraio 2015 lo stato di emergenza, nonché il piano d'interventi, a firma del commissario delegato Giuseppe Silletti per fronteggiare il rischio fitosanitario di diffusione della Xylella fastidiosa nel territorio della regione Puglia;
    il tribunale amministrativo regionale Lazio ha sospeso il piano elaborato dal commissario delegato Giuseppe Silletti, in qualità di commissario per l'attuazione degli interventi per far fronte all'emergenza Xylella fino al 6 maggio 2015. È stata, infatti, accolta la richiesta di sospensiva presentata da 26 aziende vivaistiche, costituitesi in giudizio poiché «esistono obiettive ragioni di danno irreversibile rilevanti» in questa fase. Il piano commissariale, infatti, prevedeva la distruzione entro il 30 aprile 2015, attraverso trinciatura o combustione controllata, di 296 mila piante (ulivi, oleandri, querce, pruni, poligala) sotto sigilli perché considerate ospiti del batterio;
    tenuto conto della grave crisi, sia sul mercato interno che su quello internazionale, che ha colpito il settore olivicolo-oleario, il Governo, nell'ambito del piano olivicolo nazionale, è intervenuto con il decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, stanziando 20 milioni di euro per il triennio 2015-2017; obiettivo dell'intervento è di puntare al recupero del potenziale produttivo e competitivo con aumento del 25 per cento delle quantità prodotte a livello nazionale nei prossimi 5 anni, arrivando a quota 650 mila tonnellate;
    nel medesimo decreto, per andare incontro alle necessità degli agricoltori e dei vivaisti danneggiati dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa in Puglia, viene stabilita la deroga per l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale, che segue la dichiarazione di calamità. Allo stesso tempo vengono destinati i primi 11 milioni di euro per gli interventi compensativi a favore dei produttori che hanno subito danni. È la prima volta che questa norma si applica a emergenze fitosanitarie provocate da infezioni degli organismi nocivi, prevista solo per eventi atmosferici,

impegna il Governo:

   ad assumere iniziative per incrementare le misure economiche e fiscali per alleggerire la grave crisi economica che sta colpendo gli agricoltori e i vivaisti pugliesi che hanno visto perdere la loro fonte di reddito;
   in particolare, a valutare l'opportunità di sospendere l'IMU agricola per le imprese i cui oliveti siano stati danneggiati da questa fitopatia epidemica;
   a sollecitare le istituzioni europee ad assumere iniziative in favore del comparto agricolo italiano danneggiato dalla diffusione del «complesso del disseccamento rapido dell'olivo» e ad assumere iniziative per escludere le relative risorse dai vincoli del patto di stabilità;
   a considerare la necessità di introdurre sistemi di controllo e di prevenzione delle importazioni di vegetali provenienti da altre zone del mondo per evitare il rischio di diffusioni di infezioni come quella attuale;
   a procedere, per quanto di competenza, all'individuazione delle eventuali responsabilità amministrative, tenuto conto che le istituzioni, a tutti i livelli, erano a conoscenza dell'emergenza Xylella da oltre 3 anni;
   a monitorare la diffusione della Xylella ed incentivare la ricerca per combattere il batterio e i suoi insetti vettori e per prevenire e curare gli ulivi e le altre specie vegetali colpite dalla malattia;
   ad assumere iniziative per prevedere misure compensative per gli enti locali che si sono o si impegneranno a realizzare interventi per fronteggiare l'emergenza fitosanitaria e per tutelare il patrimonio storico-ambientale ed economico dei loro territori messi fortemente a rischio.
(1-00865) «Fauttilli, Piepoli, Dellai».


   La Camera,
   premesso che:
    con una produzione di quasi 500 milioni di tonnellate l'Italia è il secondo produttore mondiale, dopo la Spagna, di olio d'oliva, uno dei prodotti di eccellenza del made in Italy agroalimentare, i cui significativi risvolti socioeconomici si esprimono, in particolare, nei territori del Sud del Paese, dove tale coltura è particolarmente presente;
    l'olivicoltura è, infatti, uno dei comparti più rilevanti del sistema agricolo pugliese, che contribuisce, secondo i dati del 2013, all'11,6 per cento – pari a 522 milioni di euro – del valore complessivo della produzione agricola della regione e al 30 per cento del valore della produzione olivicola italiana;
    per quanto riguarda la superficie regionale interessata, risultano in produzione circa 375.000 ettari a olivo (pari al 32 per cento delle superfici olivicole nazionali e al 41 per cento delle superfici delle altre regioni meridionali), mentre, per quanto attiene al tessuto imprenditoriale, l'olivicoltura è realizzata in Puglia da circa 270.000 imprese agricole, pari al 22 per cento delle aziende olivicole italiane, che presentano una superficie media per azienda coltivata a olivo (1,4 ettari) significativamente superiore alla media nazionale;
    nel panorama olivicolo nazionale, la Puglia si contraddistingue anche per l'olio a denominazione di origine protetta (dop Terra di Bari), con il fatturato più elevato in Italia (28 milioni di euro), rappresentando al contempo il 35 per cento del fatturato complessivo degli oli extravergine a marchio dop e igp italiani (Ismea-Qualivita); infine, per quel che riguarda gli scambi internazionali di settore, l'olio di oliva rappresenta il terzo prodotto pugliese più esportato (dopo ortofrutta e conserve vegetali), per un valore di circa 106 milioni di euro, pari a quasi il 9 per cento dell’export di olio dall'Italia (1,2 miliardi di euro di olio d'oliva esportato nel 2012);
    come ormai noto, in molti territori delle province di Brindisi, Taranto e Lecce la diffusione del batterio Xylella fastidiosa sta causando una vera e propria emergenza fitosanitaria, con l'abbattimento di coltivazioni di olivi secolari che rappresentano un patrimonio di particolare rilevanza per la regione Puglia e per il Salento in particolare;
    la cosiddetta Xylella fastidiosa originaria del Costa Rica, verosimilmente introdotta nel nostro Paese con l'importazione dall'America centrale di piante di oleandro infette, è trasmessa da un insetto ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa delle piante, la trasporta su altri fusti e li contagia, provocandone il disseccamento rapido;
    sin dal primo mese di rilevazione della presenza di Xylella fastidiosa nelle zone del gallipolino, i vivaisti hanno riscontrato difficoltà a commercializzare le piante, sia per obblighi di divieto imposti inizialmente dalle norme regionali e nazionali e successivamente da quelle comunitarie, sia per la preoccupazione e, quindi, per la diffidenza degli acquirenti sulla possibile trasmissione e diffusione del batterio nei propri territori;
    recentemente la Francia ha adottato misure restrittive, considerate in linea con la legislazione dell'Unione europea, contro la diffusione della Xylella fastidiosa che prevedono il blocco delle importazioni delle piante dalla Puglia e da altre zone colpite dal batterio; il decreto, firmato dal Ministro dell'agricoltura francese, Stephane le Foll, in vigore dal 4 aprile 2015, vieta l'importazione di 102 tipi di piante vive dal territorio pugliese e di quelle piante contaminate dal batterio e inibisce gli scambi intra-europei con la Puglia, con il conseguente rafforzamento di un piano di controllo su tutto il territorio transalpino; di fatto, ad eccezione di alcune piante, la maggior parte dei contratti già in corso sono stati sospesi e le vendite si sono quasi azzerate;
    l'impatto che si è verificato nella sospensione delle vendite è stato particolarmente grave ed economicamente rilevante per diversi motivi: l'elevata quantità di piante giacenti nei vivai necessita di essere mantenuta in ottima vegetazione con grosse spese di mantenimento, senza però alcun ricavo per la vendita; per molte tipologie di piante la permanenza nel vivaio di 1-2 anni oltre il necessario non consente la vendita delle stesse, in quanto non più commerciabili, per cui si ha una perdita totale dei costi sostenuti. Le piante ritenute ospiti di Xylella fastidiosa non potranno più essere commercializzate, in quanto non rispettano più i requisiti previsti dalla normativa e pertanto vanno distrutte. Va rilevata, inoltre, l'esigenza di fare elevati investimenti per la realizzazione di serre conformi ai requisiti tecnici previsti dalle norme per potere ottenere le autorizzazioni del servizio fitosanitario;
    è evidente che il settore olivicolo-oleario, anche in considerazione dell'insorgere di emergenze fitosanitarie da organismi nocivi come quella in parola, vive una crisi strutturale ed è indispensabile attivare una serie di interventi di lungo periodo, quali prioritariamente i piani olivicoli e attività di ricerca mirate ad approfondire lo studio dei patogeni mediante progetti che mettano in rete tutti gli istituti di ricerca operanti a livello nazionale ed internazionale, salvaguardando l'aspetto produttivo, paesaggistico ed ambientale dei territori colpiti,

impegna il Governo

   a predisporre tutte le misure necessarie a risolvere l'emergenza causata dal «complesso del disseccamento rapido dell'olivo», coinvolgendo attivamente le istituzioni e gli enti di ricerca, posto che la rilevanza del settore olivicolo locale si configura come interesse collettivo e non soltanto dei produttori e conduttori di oliveti;
   a rendere pubblici, su un portale dedicato, i dati fino ad oggi raccolti sulla diffusione e sulla gravità del «complesso del disseccamento rapido dell'olivo», in modo da evitare clamore ingiustificato ed allarmismi, nonché a pubblicare, qualora possibile, i risultati relativi al soddisfacimento dei postulati di Koch e, pertanto, alla patogenicità del ceppo di Xylella sull'olivo, come espressamente richiesto dai protocolli europei Eppo (European and Mediterranean plant protection Organization);
   ad intraprendere specifiche iniziative volte ad ampliare il campo di indagine della malattia di «disseccamento rapido degli olivi», considerando anche la correlazione con lo stato vegeto-produttivo e colturale dell'olivicoltura salentina;
   a provvedere affinché siano urgentemente attivate e sostenute politiche di controllo alle frontiere ed interventi di profilassi, nonché azioni di monitoraggio e di rintracciabilità, volte sia ad accertare l'eventuale avvenuta introduzione dall'estero del batterio Xylella fastidiosa, sia ad impedirne, in caso di verifica positiva, il rischio di veicolazione;
   a prevedere azioni e misure preventive e di sostegno per gli agricoltori e le aziende olivicole pugliesi interessate dall'epidemia;
   ad adottare ogni opportuna iniziativa, per quanto di competenza, affinché siano previste, nell'ambito del programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2020, ancora in corso di istruttoria presso l'Unione europea, per tutti gli agricoltori o comunque produttori agricoli potenzialmente a rischio, che, però, rispettino le condizionalità specifiche, misure per il finanziamento delle attività di prevenzione e di ripristino del potenziale produttivo ridottosi a causa dell'infezione causata dalla Xylella fastidiosa, nonché per la certificazione di tutte le aziende, anche vivaistiche, che oggi sono esposte a significativi rischi economici;
   a predisporre urgentemente un piano olivicolo nazionale che punti a:
    a) incrementare la produzione nazionale senza accrescere la pressione sulle risorse ambientali, in modo particolare sulla risorsa idrica, attraverso la razionalizzazione della coltivazione degli oliveti tradizionali, il rinnovamento degli impianti e lo studio di nuovi sistemi colturali in grado di conciliare la sostenibilità ambientale con quella economica;
    b) tutelare l'olivicoltura a valenza paesaggistica, di difesa del territorio e storica, non razionalizzabile e non rinnovabile, in particolare l'olivicoltura marginale delle aree collinari, incentivando la creazione di organizzazioni in grado di gestire gli oliveti a rischio di abbandono o già abbandonati affinché possano essere riportati in produzione;
    c) stimolare il consumo «informato», evidenziando le diverse proprietà salutistiche degli oli extravergini di oliva, anche con adeguata utilizzazione delle indicazioni salutistiche approvate dall'Unione europea, attraverso una capillare e sistematica crescita della cultura sull'olio extravergine di oliva, e valorizzare il made in Italy mediante la promozione della qualità e della biodiversità, elemento distintivo dell'olivicoltura italiana;
    d) sostenere l'iniziativa dell'alta qualità per l'olio extravergine di oliva italiano, anche attraverso l'attivazione di interventi per la promozione del prodotto sul mercato domestico e, soprattutto, su quelli internazionali;
   a sostenere con opportuni interventi finanziari le attività di ricerca anche attraverso la promozione, in accordo con le autorità regionali, di gruppi operativi di cui al regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
   a sostenere e ad incentivare l'aggregazione e l'organizzazione economica della filiera olivicola, anche alla luce delle novità contenute nella nuova organizzazione comune di mercato unica di cui al regolamento n. 1308/2013, che introduce lo strumento della contrattualizzazione tra produttori olivicoli ed acquirenti industriali e commerciali, ponendo le basi per la rivisitazione ed il rilancio del sistema delle organizzazioni di produttori e degli organismi interprofessionali;
   ad assumere iniziative volte a disporre, per gli anni 2014, 2015 e 2016, la sospensione del versamento dell'IMU sui terreni agricoli da parte di agricoltori ed imprese agricole danneggiate dalla diffusione del batterio di cui in premessa, nonché la proroga delle scadenze delle rate di credito agrario ordinario e di quello di esercizio e di miglioramento;
   a sostenere e promuovere modelli sperimentali di agricoltura che, tenendo in dovuta considerazione l'uso dei consorzi microbici dei suoli e il rispetto della biodiversità microbica delle piante, migliorino le qualità nutraceutiche e la funzionalità fisiologica delle piante, rendendole più forti e reattive naturalmente contro gli attacchi patogeni, tutto ciò anche in considerazione del fatto che il sistema agricolo è strettamente legato all'ambiente e alla salute dei consumatori.
(1-00870)
(Nuova formulazione) «L'Abbate, Benedetti, Massimiliano Bernini, Gagnarli, Gallinella, Lupo, Parentela, Busto, Tripiedi, Businarolo».


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ottobre del 2013 è stata riscontrata per la prima volta nel nostro Paese, e precisamente nella provincia di Lecce, in Puglia, la presenza di un batterio denominato Xylella fastidiosa su piante di olivo;
    la Xylella fastidiosa è un batterio inserito nell'allegato I della direttiva del Consiglio 2000/29/CE e fa parte della lista degli organismi nocivi predisposto dall'Unione europea. Oggi sono ufficialmente riconosciute quattro sub-specie di Xylella fastidiosa in grado di attaccare un numero elevato di specie vegetali, tra cui colture da frutto, essenze forestali e specie spontanee;
    il batterio è stato trasmesso dalla «cicala sputacchina», che è un insetto ad apparato pungente-succhiatore che, una volta assorbita la linfa dalle piante, la trasporta su altri fusti e li contagia;
    la Xylella fastidiosa viene ritenuta dagli scienziati tra i più pericolosi patogeni vegetali per la sua aggressività, per l'ampia gamma di ospiti vegetali in grado di infettare, ma soprattutto per le difficoltà che si ravvisano nel prevenire le infezioni e nel curare le piante malate;
    al fine di individuare le zone interessate da tale batterio, è stato avviato dalla regione Puglia un monitoraggio dell'intero territorio regionale, con particolare riguardo alla provincia di Lecce;
    la presenza di tale batterio sul territorio pugliese rappresenta, indubbiamente, un gravissimo rischio per le coltivazioni dell'olivo, del mandorlo, del ciliegio e del pesco; ma questa problematica costituisce un grande danno anche per i valori ambientali e paesaggistici così importanti per tutto il territorio. Tale fenomeno incide poi in termini estremamente negativi sulla coltivazione dell'olivo, che rappresenta uno dei settori trainanti dell'economia della regione Puglia, contribuendo nel 2013 all'11,6 per cento del valore complessivo della produzione agricola della stessa regione e al 30 per cento del valore della produzione olivicola italiana;
    la patologia del batterio non consente l'attivazione di azioni di controllo o l'utilizzo di sostanze chimiche in grado di debellare la malattia. Pertanto, l'unica azione valida per evitare l'ulteriore diffusione del batterio è l'abbattimento delle piante infette;
    la Francia ha adottato misure (considerate in linea con la legislazione dell'Unione europea) contro la diffusione della Xylella fastidiosa che prevedono il blocco delle importazioni delle piante dalla Puglia e da altre zone colpite dal batterio. Il Ministro dell'agricoltura francese ha vietato l'importazione di 102 tipi di piante vive dal territorio pugliese e di quelle contaminate dal batterio e ha inibito gli scambi intra-europei con la Puglia, con il conseguente rafforzamento di un piano di controllo su tutto il territorio transalpino. Di fatto, la maggior parte dei contratti già in corso sono stati sospesi e le vendite si sono quasi azzerate;
    tale situazione ha creato gravi problemi all'economia pugliese, perché, oltre alla perdita delle piante ed al mancato ricavo per l'assenza di vendite, va considerato il danno che viene perpetrato nei confronti dell'indotto, specie per quanto riguarda il settore vivaistico;
    occorre risolvere urgentemente la grave crisi economica che ha colpito gli agricoltori ed i vivaisti pugliesi a seguito dell'abbattimento delle piante di olivo e della sospensiva dell'annullamento dei contratti e delle forniture;
    è necessario, pertanto, assumere iniziative di carattere fiscale, come la sospensione del pagamento dell'IMU agricola, per i coltivatori che sono colpiti dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa al fine di indennizzare gli stessi dai danni subiti;
    risulta anche indispensabile adottare misure dirette alla prevenzione della diffusione del batterio della Xylella fastidiosa per contrastarne la trasmissione ed operare per il suo controllo,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di adottare iniziative volte a sospendere l'IMU agricola per i coltivatori colpiti dalla diffusione della Xylella fastidiosa per indennizzare le imprese del comparto agricolo;
   a predisporre sistemi di controllo e di prevenzione che possano contrastare con efficacia la diffusione di infezioni nel corso di importazioni di vegetali provenienti da altre zone del mondo;
   ad adottare ogni iniziativa presso l'Unione europea diretta a valutare la possibilità di sospendere il pur legittimo decreto del Ministro francese;
   ad adottare iniziative che consentano, per quanto di competenza (nell'ambito del programma di sviluppo rurale Puglia 2014-2020, ancora in corso di istruttoria presso l'Unione europea), di finanziare le attività di prevenzione e di ripristino del potenziale produttivo che si è ridotto proprio a causa del batterio per tutti gli agricoltori colpiti dalla diffusione del batterio Xylella fastidiosa;
   ad adoperarsi a livello europeo per individuare le risorse necessarie per finanziare la ricerca e l'innovazione al fine di affrontare e superare l'emergenza connessa alla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa.
(1-00871) «Pizzolante, Cera, Dorina Bianchi».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ottobre 2013 nel Salento è scoppiato il caso della malattia degli ulivi evidenziatasi, soprattutto, con bruscatura delle foglie, imbrunimenti dei rami e del fusto e disseccamenti più o meno estesi della chioma. Un fenomeno noto come complesso del disseccamento rapido dell'olivo (CoDiRO), che è andato espandendosi a macchia di leopardo in tutta la provincia di Lecce per poi manifestarsi anche in quella di Brindisi, nella zona di Oria;
    si tratta di una malattia delle piante a cui risulta fortemente associata la presenza di un patogeno: il batterio Xylella fastidiosa, contro cui l'Unione europea ha appena adottato misure di contenimento, riconoscendo la zona di Lecce come zona di insediamento del microrganismo;
    il batterio è denominato in tal modo in quanto esso colonizza lo xilema delle piante – si sa con certezza che, oltre agli ulivi – sono suscettibili dell'infezione anche mandorli, ciliegi, mirto e acacia, solo per citarne alcune – che è l'insieme dei vasi adibiti al trasporto di acqua e soluti dalle radici alle foglie e ne provoca il progressivo restringimento, li ottura, dando origine a un danno sostanzialmente meccanico della pianta per intasamento, che ne causa il disseccamento parziale o totale, anche se i ricercatori ancora non sanno quanto tempo intercorre tra l'infezione della pianta e la comparsa del fenomeno;
    il danno, a livello produttivo, è sulla quantità di olio che la pianta potrebbe far produrre, fin quando rimane vitale, ma non sulla sua qualità;
    in Puglia, nelle province di Lecce, di Brindisi e di Taranto, la presenza del batterio ha causato la distruzione di intere coltivazioni in una zona in cui la tradizione olivicola rappresenta un fondamentale valore; in tale regione gli ulivi sono circa 60 milioni; essi, oltre ad essere un'importante risorsa economica, sono un elemento fondamentale della storia, della cultura e del paesaggio pugliese;
    l'Italia ha sempre avuto una posizione di rilievo nel mercato internazionale dell'olio di oliva per le caratteristiche qualitative del prodotto e per l'importanza quantitativa delle produzioni, ma l'attuale olivicoltura mondiale, che arriva ad una produzione di circa 3.000.000 di tonnellate l'anno, essendo ottenuta con nuove e moderne piantagioni, altamente produttive e competitive, con produzioni di qualità crescente, è oramai in grado di mettere in discussione il primato italiano e di competere sui mercati allo stesso livello delle qualità nazionali;
    l'Italia, purtroppo, con le sue produzioni decrescenti non è più in grado di imporsi sul mercato internazionale: nel 2013/2014 la produzione italiana, secondo alcune stime, rappresenta solo il 13 per cento della produzione mondiale; quale ulteriore causa di decremento del comparto caratterizzato da una produzione olearia fortemente sottodimensionata rispetto al fabbisogno nazionale e per l’export contribuisce oggi anche la diffusione della Xylella fastidiosa;
    per concorrere al contrasto della diffusione della malattia, la Commissione europea ha adottato, il 23 luglio 2014, una prima decisione di esecuzione 2014/497/UE per fronteggiare l'emergenza prevedendo maggiori restrizioni alle importazioni da Paesi extraeuropei in cui è nota la presenza del batterio;
    a seguito di tale decisione con il decreto ministeriale del 12 settembre 2014 è stato istituito un comitato tecnico-scientifico con il compito di approfondire gli aspetti connessi alla gestione dell'emergenza fitosanitaria causata dalla Xylella, mentre con la deliberazione della giunta della regione Puglia n. 2023 del 29 ottobre 2013 sono state adottate le prime misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione del batterio da quarantena Xylella fastidiosa nella provincia di Lecce;
    nella seduta dell'8 ottobre 2014, la Commissione agricoltura della Camera dei deputati ha approvato, tra le altre, la risoluzione n. 7-00461 (Mongiello ed altri) che ha impegnato il Governo ad attuare una serie di misure, tra le quali: la nomina di un commissario ad acta per seguire e coordinare la gestione dell'emergenza e realizzare un programma nazionale specifico di interventi immediati; ad evitare l'eradicazione di intere aree rafforzando i servizi fitosanitari, le misure di controllo e di monitoraggio sull'importazione di materiali vegetali; a finanziare un piano di ricerca a vasto raggio in grado di indagare il fenomeno e di offrire risposte ecologiche alla grave emergenza; ad attivare risorse specifiche per fare fronte alle necessità degli agricoltori che devono ricostituire i propri oliveti;
    il Consiglio dei ministri, nella riunione del 10 febbraio 2015, con delibera n. 112, ha dichiarato lo stato di emergenza correlato alla diffusione nel territorio pugliese del batterio e, con ordinanza n. 225 dell'11 febbraio 2015 del capo dipartimento della protezione civile è stato nominato il comandante regionale del Corpo forestale dello Stato per la Puglia, quale commissario delegato a fronteggiare l'emergenza della Xylella fastidiosa;
    il 19 marzo 2015 il dipartimento della protezione civile ha adottato il piano degli interventi per la lotta al batterio, per l'attuazione del quale sono stati stanziati 13,6 milioni di euro, che si basa su diverse misure volte ad impedire la diffusione del batterio e monitorare le aree indenni circostanti;
    il 7 maggio 2015, il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha accolto il ricorso presentato da alcuni vivaisti salentini, sospendendo l'operatività del piano per l'emergenza Xylella e fissando al 16 dicembre 2015 la trattazione del ricorso nel merito motivando la decisione, con l'adozione da parte dell'Unione europea, il 28 aprile 2015, di un «nuovo testo di decisione di esecuzione sulla medesima questione», che nei fatti supera il piano del commissario;
    in effetti, il 28 aprile 2015, il comitato permanente fitosanitario della Commissione europea ha approvato una nuova decisione di attuazione sulle misure contro il contagio del batterio Xylella fastidiosa negli uliveti del Salento, che dovrà essere formalmente adottata dalla Commissione europea prima dell'entrata in vigore;
    la novità più importante delle misure di contenimento dell'Europa è la presa d'atto della ineradicabilità del patogeno dalla zona di insediamento, la provincia di Lecce, e che ormai non ha senso eradicare il patogeno ma contenerlo. Fuori della provincia di Lecce l'Unione europea tiene fermo il principio dell'eradicazione delle piante malate (cui fanno riscontro le proteste degli agricoltori pugliesi): di quelle «infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri, indipendentemente dal loro stato di salute»;
    per la zona di insediamento, invece, continua la Commissione europea: «le misure prevedono inoltre la possibilità per l'Italia di applicare misure di contenimento in tutta la provincia di Lecce, in cui l'eradicazione non è più possibile. In tal caso resta l'obbligo di eliminare sistematicamente tutte le piante infette e di testare tutte le piante circostanti (entro 100 metri) in una zona di 20 chilometri contigua alle province di Brindisi e Taranto». Il previsto abbattimento anche delle piante al confine della fascia di Lecce è una misura di contenimento per prevenire l'ulteriore contagio, ma non l'unica; nella zona di contenimento vanno comunque applicate misure (pratiche agricole, applicazione di insetticidi ed altro) per ridurre il «serbatoio d'infezione», ovvero per controllare il vettore della Xylella, la cicalina «sputacchina»; sul piano locale c’è tuttavia una forte opposizione ai piani di irrorazione su larga scala di insetticidi chimici;
    un'altra delle misure fortemente impattanti presa dall'Europa è il blocco del movimento delle specie vegetali suscettibili di essere infettate da Xylella; di fatto l'Europa, oltre ad applicare severe restrizioni alle importazioni di piante da Paesi terzi, restringe anche il movimento di piante provenienti dalle zone infette: un duro colpo per i vivai che operano nelle zone, che si aggiunge a quello degli agricoltori interessati dall'emergenza;
    la misura che sembra ricalcare in parte la decisione già presa dalla Francia agli inizi di aprile 2015, con il boicottaggio dei prodotti pugliesi, appare in alcuni casi immotivata; infatti, l'Europa ha bloccato il movimento di piante estendendo l'elenco di quelle a rischio anche a casi per i quali si sa che le specie non sono suscettibili al ceppo del batterio, come la vite. Appare, quindi, necessario aumentare le evidenze scientifiche circa la non suscettibilità di alcune specie incluse nell'elenco, al fine di evitare di intraprendere misure eccessivamente restrittive; in particolare, l'embargo su piantine e «barbatelle» della vite provenienti dal Salento è particolarmente pesante per il nostro Paese, in quanto di fatto favorisce i concorrenti francesi in questo mercato;
    nello specifico della situazione salentina, e più in generale italiana, è necessario mettere in campo un piano d'azione che indichi in dettaglio le attività da adottare per la prevenzione e la profilassi e sia in grado di limitare la diffusione del patogeno con un programma di controlli severi sul materiale di propagazione, controlli fitosanitari delle piante infette e conseguenti pratiche di «pulizia» e di verifica di una buona condizione di nutrizione e di equilibrio vegetativo delle piante stesse;
    al fine di garantire il ristoro dei danni subiti dagli agricoltori e dai vivaisti colpiti dall'infestazione del batterio e dalle misure restrittive già adottate, il Governo ha avviato negoziati con l'Unione europea per l'attivazione degli strumenti finanziari per la lotta fitosanitaria al batterio Xylella, ma anche per richiedere un intervento di solidarietà europeo adeguato all'eccezionalità della crisi di mercato indotta sugli olivicoltori e sulle aziende vivaistiche;
    il 20 maggio 2015, il Parlamento europeo ha approvato a larga maggioranza una risoluzione in sede plenaria (P8_TA-PROV(2015)0209) che, nell'evidenziare la lentezza con la quale l'Unione europea si è mossa per evitare l'ingresso di fitopatie provenienti da Paesi terzi, ha chiesto specifiche misure ed azioni più rigorose in materia di contrasto alla diffusione della Xylella e di sostegno per i soggetti danneggiati, in materia di autorizzazione delle sole importazioni provenienti da siti di produzione indenni da organismi nocivi e per la revisione del sistema ufficiale di controlli fitosanitari dell'Unione europea;
    l'Italia deve operare per salvare gli ulivi sani: infatti, ogni abbattimento causa danni economici e ambientali inaccettabili e spazza via in un sol colpo centinaia di anni di storia delle aree del Salento;
    per salvaguardare gli ulivi millenari del Salento, è necessario che il Governo intensifichi le azioni di sostegno alle aziende olivicole coinvolte nell'attacco della Xylella fastidiosa e per la lotta alla diffusione del batterio, soprattutto per quel che riguarda la ricerca e lo studio del patogeno e la sperimentazione nell'ambito dell'applicazione delle buone pratiche agricole,

impegna il Governo

   a dare piena attuazione agli impegni assunti con la risoluzione n. 7-00461 approvata dalla Commissione agricoltura della Camera dei deputati nella seduta dell'8 ottobre 2014 ed in tale ambito:
    a) ad adottare iniziative volte a reperire le necessarie risorse aggiuntive rispetto a quelle fino ad oggi già stanziate per fornire risarcimenti e sostegni agli agricoltori e ai soggetti dell'indotto colpiti dalla Xylella fastidiosa ed a fare in modo che le risorse utilizzate dagli enti locali per fronteggiare l'emergenza siano escluse dal patto di stabilità interno, segnatamente in relazione alle risorse da erogare per l'attuazione delle misure compensative del fondo di solidarietà nazionale di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni;
    b) a rafforzare e intensificare una vasta azione di ricerca e sperimentazione per chiarire i meccanismi alla base del fenomeno del disseccamento rapido dell'ulivo e per studiare l'agente patogeno Xylella fastidiosa per tutelare la produzione olivicola anche attraverso il rafforzamento delle buone pratiche agricole;
    c) ad adottare iniziative volte a prevedere l'esenzione dall'imposta municipale unica (IMU) per le imprese agricole e per i terreni danneggiati dal batterio della Xylella fastidiosa;
    d) ad attivare una campagna informativa riguardo alla qualità e alla sicurezza alimentare dell'olio extravergine proveniente dalle aree colpite dal batterio della Xylella fastidiosa;
    e) ad incrementare le misure di controllo delle importazioni di materiale vegetale da Paesi terzi, anche per altri tipi di malattie, sia in ambito nazionale e sia, soprattutto, in ambito comunitario;
   ad intraprendere le necessarie iniziative in sede europea, in particolare verso la Commissione europea ed in sede di Consiglio europeo:
    a) per rendere esecutive le misure compensatorie per gli agricoltori le cui produzioni sono state danneggiate dalla Xylella fastidiosa come indicato dalla risoluzione del Parlamento europeo n. P8_TA-PROV(2015)0209;
    b) per rimuovere i vincoli alle esportazioni delle produzioni vivaistiche ed agroalimentari della Puglia, con particolare riferimento alla rimozione della decisione di divieto all'importazione dei vegetali pugliesi decisa dal Governo francese e alla rimozione della decisione algerina relativamente al blocco dell'acquisto di barbatelle provenienti dai vivai idruntini;
    c) per modificare le indicazioni radicali circa la rimozione e distruzione nella fascia di sicurezza degli ulivi, indipendentemente dallo stato di salute e anche su quelli evidentemente non toccati dal batterio e – laddove ci siano accertati focolai di Xylella – di tutte le piante ospiti nel raggio di 100 metri, indipendentemente dal loro stato di salute;
   a provvedere affinché, nell'ambito delle funzioni assegnate al dipartimento della protezione civile per la lotta alla Xylella, sia adottato un nuovo piano di interventi per la lotta al batterio più coerente con le misure assunte in sede europea e con i risultati delle ricerche e degli approfondimenti tecnici degli enti di ricerca e degli organismi operanti nel campo agronomico e fitosanitario.
(1-00872) «Mongiello, Oliverio, Sani, Luciano Agostini, Antezza, Anzaldi, Capozzolo, Carra, Cenni, Cova, Dal Moro, Fiorio, Lavagno, Marrocu, Palma, Prina, Romanini, Taricco, Tentori, Terrosi, Venittelli, Zanin, Rostellato, Capone, Grassi, Mariano, Pelillo, Massa, Ventricelli, Losacco, Michele Bordo, Cassano, Di Gioia».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    nel mese di ottobre 2013 in Salento sono stati rinvenuti i primi focolai dell'infezione da Xylella fastidiosa che ha colpito piante di ulivo, anche monumentali, ed altre specie coltivate, ornamentali e spontanee, inizialmente nella provincia di Lecce, determinando un grave rischio di pandemia fitosanitaria;
    il batterio di Xylella fastidiosa è inserito nella lista A1 stilata dalla European and Mediterranean plant protection Organization quale organismo nocivo da quarantena per l'Unione europea ai sensi della direttiva 2000/29 del Consiglio dell'8 maggio 2000, ed è potenzialmente pericoloso per molte altre piante, come la vite e gli agrumi, importanti per l'agricoltura nazionale e per quella comunitaria;
    nelle indagini che la procura della Repubblica di Lecce sta conducendo, per accertare eventuali responsabilità sull'arrivo del batterio nel territorio salentino, una delle ipotesi ne contempla la provenienza dal Costa Rica dove è presente lo stesso ceppo;
    in seguito al ritrovamento del batterio la regione Puglia ha dato avvio ad un'intensa attività di monitoraggio dell'intero territorio regionale, con il coinvolgimento di istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali;
    nell'estate del 2014 l'estensione delle infezioni sul territorio leccese è stata tale da pregiudicare la sopravvivenza di numerose specie vegetali produttive, con ingenti effetti anche di carattere economico e un significativo impatto sul mercato occupazionale;
    l'Italia è il secondo produttore mondiale di olio e il 30 per cento della produzione olearia italiana proviene dalla regione Puglia, nella quale vi sono più di 370.000 ettari coltivati;
    nel mese di luglio 2014, a seguito di una recrudescenza della diffusione del batterio nella provincia di Lecce, si è reso necessario un adeguamento delle strategie d'intervento nella gestione dell'emergenza fitosanitaria e a tal fine è stato istituito uno specifico comitato tecnico-scientifico composto dai rappresentanti delle principali istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, per supportare il comitato fitosanitario nazionale;
    il piano d'intervento elaborato dal comitato ha previsto azioni specifiche per la provincia di Lecce, tra le quali la creazione di una «zona cuscinetto» e di un ulteriore «cordone fitosanitario» tra la costa ionica e quella adriatica, con la funzione di area di sicurezza ove attuare azioni più incisive di lotta al batterio e ai suoi vettori, a tutela delle restanti aree indenni del territorio regionale e nazionale;
    detti interventi sono stati anche inclusi nel decreto ministeriale 26 settembre 2014, recante «Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di Xylella fastidiosa (Well e Raju) nel territorio della Repubblica italiana»;
    la situazione di criticità dovuta alla diffusione del batterio ha coinvolto sia aree pubbliche che private, compromettendo non solo le attività produttive agricole ma anche quelle vivaistiche e quelle legate al turismo e arrecando un grave pregiudizio al territorio ed al patrimonio paesaggistico, tradizionalmente legati alla presenza degli ulivi monumentali;
    con la delibera del Consiglio dei ministri del 10 febbraio 2015 è stato dichiarato lo stato di emergenza nel territorio della regione Puglia ed è stato nominato un apposito commissario delegato;
    lo stato di emergenza è previsto per una durata di centottanta giorni, alla scadenza dei quali, nella prima metà del mese di agosto 2015, la regione Puglia dovrà provvedere alla gestione dell'emergenza in via ordinaria;
    nella sua audizione innanzi alla Commissione agricoltura della Camera dei deputati il 18 marzo 2015, il commissario straordinario per l'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa ha affermato che «la malattia sta proseguendo rapidamente tant’è che, su 97 comuni che costituiscono la provincia di Lecce, ben 45 risultano con il territorio infetto (...) nelle ultime settimane abbiamo avuto dai laboratori del Cnr di Bari la segnalazione di nuovi focolai» e ha ribadito che «la situazione, complessa e di grandi dimensioni, è diventata estremamente allarmante per cui bisogna intervenire urgentemente avviando le iniziative di contrasto con estrema velocità»;
    il 3 aprile 2015 il Ministro dell'agricoltura francese ha firmato un decreto che prevede il divieto di importare in Francia «vegetali sensibili al batterio Xyllela fastidiosa e provenienti dalle aree colpite» che è stato giudicato in linea con la legislazione dell'Unione europea da un esponente della Commissione europea;
    il divieto riguarda «gli scambi intra-europei con la regione Puglia e le importazioni provenienti dalle aree infettate in Paesi terzi»;
    il 28 aprile 2015 gli esperti degli Stati membri dell'Unione europea riuniti nel Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi (Paff) hanno approvato le misure rafforzate proposte dalla Commissione europea per prevenire l'ulteriore introduzione e la diffusione all'interno dell'Unione europea della Xylella fastidiosa, che fanno seguito alle prime misure di emergenza adottate nel febbraio 2014 e ulteriormente specificate nel luglio 2014;
    le nuove misure dell'Unione europea impongono agli Stati membri di notificare la comparsa di nuovi focolai, di effettuare indagini ufficiali e di delimitare immediatamente le zone infestate, all'interno delle quali dovranno essere applicate misure di eradicazione rigorose che comprendono la rimozione e la distruzione delle piante infestate e di tutte le piante ospiti nel raggio di cento metri, indipendentemente dal loro stato di salute;
    le misure prevedono, inoltre, la possibilità per l'Italia di applicare misure di contenimento in tutta la provincia di Lecce, in cui l'eradicazione non è più possibile;
    l'osservatorio fitosanitario regionale ha calcolato che, con l'applicazione di tali misure, per ogni ulivo malato se ne abbatteranno trecento sani, secolari compresi, provocando, di fatto, più danni di quelli che sta già procurando la malattia;
    inoltre, le misure imposte dall'Unione europea minano alle fondamenta uno dei settori finora più floridi del Salento, quello vivaistico, posto che si prevede il blocco totale alla commercializzazione di molte specie e nessuna deroga per le viti, sebbene il ceppo di Xylella fastidiosa riscontrato in Puglia, come è stato dimostrato scientificamente, non sia in grado di attaccarle;
    il 7 maggio 2015 il tribunale amministrativo regionale del Lazio ha emesso due ordinanze con cui ha accolto le richieste di sospensiva avanzate da 26 aziende biologiche e 26 vivaisti del leccese contro le misure di contenimento del batterio;
    la motivazione alla base dei due provvedimenti è da ricercarsi in un «imminente mutamento delle disposizioni di riferimento» che imporrebbero la rimodulazione degli atti impugnati, posto che «in data 28 aprile 2015 la Commissione europea ha adottato un nuovo testo di decisione di esecuzione sulla medesima questione, che si avvia a completare nei prescritti tempi il proprio iter interno ai fini della formale adozione e a sostituire la decisione 2014/497/CE, rispetto alla quale prevede misure differenti sia sul punto degli accertamenti tecnici da compiersi sia in ordine alle misure da adottare»;
    la mancanza di terapie efficaci per curare l'infezione e l'ampia gamma di specie vegetali sensibili rendono la Xylella fastidiosa una grave emergenza per il territorio nazionale,

impegna il Governo

   a porre in essere tempestivamente tutte le iniziative di carattere straordinario ed urgente necessarie per arrestare la diffusione del predetto batterio sul territorio nazionale;
   ad intraprendere tutte le iniziative necessarie per la salvaguardia della produzione agricola pugliese, con particolare riferimento al settore dell'olivicoltura;
   ad attivarsi in ambito europeo affinché nella revisione delle misure adottate dal Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi sia introdotto il criterio della salvaguardia delle piante sane e, più in generale, che le misure adottate siano contemperate alle esigenze del settore agricolo pugliese;
   a sostenere la ricerca scientifica volta a combattere il batterio, a contrastarne la diffusione e ad elaborare misure di profilassi;
   a predisporre un'attività di ricognizione dei danni subiti dalle attività economiche e produttive per effetto della diffusione del patogeno nel territorio della regione Puglia;
   ad adottare le determinazioni necessarie a sospendere almeno temporaneamente le importazioni dai Paesi extracomunitari dai quali proviene la malattia.
(1-00873) «Rampelli, Giorgia Meloni, Cirielli, La Russa, Maietta, Nastri, Taglialatela, Totaro».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ottobre del 2013 nell'area del gallipolino viene annunciato il ritrovamento del patogeno da quarantena della Xylella fastidiosa su piante di olivo e su altre specie coltivate, ornamentali e spontanee e si registra una notevole criticità per la gestione di questa emergenza fitosanitaria unica per la sua specificità; la Xylella, come identificato dal Cnr-Istituto per la protezione sostenibile delle piante di Bari, è un batterio da quarantena inserito nella lista A1 dell’Eppo (European and Mediterranean plant protection Organization) che ha determinato l'avvio di un'intensa attività tecnico-amministrativa da parte della regione Puglia;
    la Xylella batterio gram-negativo presenta 4 varianti molecolari e quella che ha attaccato gli olivi salentini, è la Xylella fastidiosa pauca, originaria del Sud America; il batterio non ha infettato solo gli olivi salentini: nuovi casi sono stati registrati in Iran e sono giunte segnalazioni di possibili nuovi focolai, non ancora confermati, dal Kosovo e dalla Turchia;
    il batterio della Xylella fastidiosa, tuttavia, era già stato incluso nella lista degli organismi nocivi denunciabili dagli Stati membri dell'Unione europea nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell'8 maggio 2000, «concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità», modificata dalla 2002/89/CE al fine di migliorarla e per meglio definirne le modalità di applicazione;
    dubbi sono emersi nella gestione di tale emergenza fitosanitaria, per cui molte misure indicate per l'eradicazione e il contenimento delle infezioni non trovavano ancora un riscontro scientifico tale da giustificare la stessa applicazione: è emersa la convinzione che la Xylella fastidiosa non poteva più essere eradicata e, quindi, andavano adottate misure diverse da quelle programmate inizialmente;
    una nuova strategia è stata adottata in data 29 aprile 2015 dal Consiglio dei ministri, che ha approvato la deroga al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, per l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale, per la prima volta su un'emergenza fitosanitaria, per andare incontro alle necessità economiche degli agricoltori e dei vivaisti danneggiati dalla diffusione del batterio della Xylella fastidiosa, prevedendo un plafond di 11 milioni di euro iniziali per interventi compensativi;
    l'introduzione e la diffusione di organismi nocivi ai vegetali quali funghi, batteri, virus e insetti tra le colture alimentari è una grave minaccia che può avere profonde ripercussioni economiche, sociali e ambientali. Gli organismi nocivi alle piante sono spesso introdotti in aree mai colpite prima mediante l'importazione di vegetali;
    l'allarme ha generato la convinzione di un potenziale sradicamento di circa 35 mila olivi, ma forse la cifra è destinata a crescere, il che significherebbe condannare definitivamente il Salento, dove si trovano anche alberi con oltre cinquecento anni di vita;
    secondo quanto indicato dall'Unione europea, vi è, inoltre, il fondato rischio che vengano espiantate anche le viti che si trovano in un raggio di 100 metri dagli ulivi infetti, aggiungendo un ulteriore danno incalcolabile all'economia pugliese;
    in Europa le misure di protezione contro l'introduzione di nuovi organismi nocivi ai vegetali si basano sui controlli di legge effettuati sulla circolazione dei vegetali e dei prodotti vegetali. La valutazione della probabilità che organismi nocivi ai vegetali vengano introdotti e poi diffusi in una zona e la valutazione delle potenziali conseguenze contribuiscono a informare il processo decisionale sulle misure di difesa fitosanitaria;
    l'attuazione di queste misure è stata affidata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali ad un commissario ad hoc, il quale avrebbe poi confezionato uno specifico piano di attuazione, ma l'esecuzione di tale piano è stata bloccata dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, il quale ne ha sospeso in via cautelare l'efficacia;
    bisognerebbe adottare ogni utile iniziativa al fine di elaborare, di concerto con la regione Puglia e nel rispetto della normativa europea vigente, un nuovo piano operativo per l'eradicazione della fitopatia Xylella fastidiosa, il quale sacrifichi il meno possibile gli esemplari colpiti e le stesse capacità produttive degli oliveti interessati e, al tempo stesso, contenga in modo efficace il diffondersi del suddetto batterio;
    tuttavia, in natura esistono 1.500 varietà di olivo, 500 delle quali in Italia; in Puglia ci sono soltanto poche varietà, che portano la regione a vantare orgoglio e qualità della produzione d'olio; la coltivazione prevalente di tale coltura comporta rischi paragonabili a quelli derivanti dall'avere una monocultura;
    il 21 maggio 2015 sono entrate in vigore a tutti gli effetti, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea, le nuove misure anti-Xylella che avevano ricevuto il via libera dal Comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi il 28 aprile 2015 e che prevedono una fascia di 20 chilometri nella parte nord di Lecce con requisiti di più stretta sorveglianza e l'eradicazione delle piante malate obbligatoria con test sulle piante ospiti nel raggio di 100 metri, un'ulteriore fascia di «zona franca» o buffer zone di 10 chilometri (a nord fuori dalla provincia di Lecce) con requisiti di stretta sorveglianza e poi una fascia ulteriore di 30 chilometri ancora a nord sotto osservazione;
    l'obbligo di eradicare piante nel raggio di 100 metri in presenza di una pianta malata vale solo per nuovi focolai che fossero rilevati fuori dalla provincia di Lecce e sono state poi previste severe restrizioni sulla movimentazione delle piante, vite inclusa, dalle aree infette;
    la decisione europea è senza dubbio equilibrata, come ha sottolineato il portavoce del Commissario dell'Unione europea alla salute Vytenis Andriukaitis, e tiene in considerazione le esigenze degli agricoltori, oltre che del valore del patrimonio naturale e storico rappresentato dagli ulivi pugliesi, permettendo di contrastare l'epidemia, penalizzando il meno possibile il territorio;
    il Parlamento europeo chiede, inoltre, «più attenzione alla ricerca», con maggiori fondi per scoprire come contrastare la Xylella fastidiosa e la fornitura di aiuti agli agricoltori, che sopportano notevoli costi aggiunti senza alcuna colpa;
    sulla battaglia per il contenimento, l'ex presidente della Commissione agricoltura del Parlamento europeo ha ritenuto «molto dure le decisioni sugli abbattimenti prese dal Consiglio UE, ma che tuttavia vanno applicate seriamente dando la “possibilità” in zone in cui bisogna convivere, come nella provincia di Lecce, di contenere l'espansione del vettore con le buone pratiche agricole, non con la chimica»;
    l’Efsa (European food safety Authority) ha rilasciato più di un breve parere nel quale spiega che, per quanto i test di patogenicità su Xylella richiedano ancora dei tempi tecnici, il batterio è stato trovato anche su giovani piante di ulivo senza funghi e su un'altra decina di specie e che è estremamente probabile, dato il suo genotipo, che si tratti di un elemento prima non presente sul territorio e che, dunque, al di là del suo ruolo nella sindrome da disseccamento, comunque tutt'altro che da escludere, la priorità è impedire che il batterio da quarantena si diffonda nel resto d'Europa;
    visto il focolaio infettivo in atto, la Commissione europea ha chiesto all’Efsa di fornire consulenza scientifica urgente, specificare l'elenco delle specie vegetali note che possono fungere da ospite, individuare le varie modalità con cui le specie vegetali infette e gli insetti vettori possono entrare nell'Unione europea e individuare nonché valutare le possibili misure di profilassi;
    gli esperti di salute delle piante dell’Efsa hanno concluso che la Xylella fastidiosa nell'Unione europea ha una vasta gamma di piante ospiti note, molte delle quali coltivate per la produzione agricola, ma anche specie selvatiche autoctone comuni in Europa. Vi è, inoltre, un gran numero di specie che potrebbero venire infettate dal batterio, ma che non vi sono mai state esposte, il che rende difficile stabilire quale sarà il suo impatto probabile su di esse. È importante sottolineare come le «sputacchine» e cicaline che si nutrono di linfa grezza presenti nell'Unione europea, potenziali portatrici della malattia, possono avere abitudini e modelli alimentari diversi;
    poiché l'unico mezzo naturale di diffusione della Xylella fastidiosa sono le «sputacchine» e cicaline che si nutrono di linfa grezza, che in genere possono volare per brevi distanze fino a 100 metri, il modo più efficace di diffusione a lunga distanza di Xylella fastidiosa è la movimentazione delle piante infette per la messa a dimora, per non parlare del trasporto degli insetti eventualmente portatori del batterio nella movimentazione commerciale dei vegetali che desta notevole preoccupazione;
    la principale fonte di introduzione nell'Unione europea di Xylella fastidiosa è, dunque, il commercio e subito dopo la movimentazione di vegetali destinati alla messa a dimora. Sono state, inoltre, valutate altre potenziali fonti di infezione, tra cui frutta, legno, fiori recisi, semi e piante ornamentali, ritenute però trascurabili o poco efficaci come possibili vie di introduzione del batterio;
    è evidente che il settore agricolo italiano sta vivendo una situazione di disagio economico causato dalla crisi in atto che nel corso del 2015 è peggiorata a causa di ulteriori aggravi di ordine fiscale, pari nel complesso ad oltre 760 milioni di euro. La parte più cospicua di essi è imputabile all'imposta municipale propria (IMU) sui terreni agricoli, che ha garantito un gettito pari a circa 350 milioni di euro, mentre l'IMU/TASI sui fabbricati rurali ha garantito un gettito pari a circa 150 milioni di euro;
    attualmente in Italia il settore agricolo, rilevante sotto molteplici aspetti, produce con i suoi due milioni di imprese il 9 per cento del prodotto interno lordo italiano, che aumenta sino al 14 per cento, considerando anche l'indotto, dando lavoro a 3,2 milioni di lavoratori nella filiera;
    il contributo fornito dal settore agricolo all'erario è valutato in più di 25 miliardi di euro, ma molte aziende agricole vivono una situazione insostenibile fatta di ricavi che non coprono più l'insieme dei costi produttivi e degli oneri tributari, cui devono far fronte poiché la redditività delle imprese agricole è ferma ai livelli del 2005;
    nonostante la devastazione provocata dalla Xylella fastidiosa, non è prevista l'esenzione dall'IMU agricola neanche per quei terreni agricoli che abbiano subito grave pregiudizio alla redditività aziendale, che si sono visti compromettere seriamente la redditività dell'attività di impresa, per cui risulta onerosa la corresponsione dell'imposta,

impegna il Governo

   ad assumere le opportune iniziative per garantire un incremento delle misure per il co-finanziamento delle attività di contenimento, prevenzione e ripristino, che non siano totalmente a carico dei privati;
   ad assumere iniziative per esentare dall'IMU agricola i territori in cui la diffusione della Xylella e le misure contenitive abbiano determinato una significativa riduzione della produzione;
   ad assumere iniziative per prevedere, anche attivandosi in sede europea, appositi indennizzi per i produttori per i quali la diffusione della Xylella e le misure contenitive abbiano determinato una significativa riduzione della produzione, agendo, in particolare, per i produttori a certificazione biologica che non possano più fregiarsi di tale marchio a seguito dell'applicazione dei protocolli sanitari;
   ad assumere iniziative per disporre, per i produttori danneggiati, la sospensione per un periodo congruo del pagamento di tributi, mutui e prestiti, prevedendo allo scadere del periodo di sospensione un piano di rientro rateizzato e prevedendo, altresì, lo stanziamento di un fondo di compensazione, finanziato e garantito dalla Cassa depositi e prestiti, per evitare che la previsione si traduca in un gravame per i creditori e per le finanze pubbliche;
   ad assumere iniziative per garantire anche agevolazioni per la realizzazione, negli oliveti a rischio di diffusione della Xylella, di fasce di contenimento non ampie più di qualche centinaio di metri, in cui gli olivi vengano affiancati ad altre colture alimentari di qualità, nell'ottica di diminuire i tratti quasi monoculturali dell'agricoltura pugliese e sviluppare, al contempo, un tessuto produttivo ed un ecosistema meno fragile ai cambiamenti climatici in atto e all'aggressione da parte di parassiti e malattie;
   a valutare l'opportunità e la fattibilità di permettere la coltivazione di altre varietà naturali di olivo nelle zone già colpite dalla Xylella, nell'ambito di progetti di ricerca adeguatamente finanziati, per individuarne specie più resistenti ed anche a parziale indennizzo per i proprietari dei terreni;
   a favorire la prosecuzione e l'intensificazione delle attività di ricerca sulla gamma dei possibili organismi ospiti, sull'epidemiologia e sul controllo della Xylella in Puglia, come raccomandato dall’Efsa;
   a coordinare e supportare le attività di ricerca non solo per individuare un'efficace cura per la Xylella, ma anche per il suo contenimento, per la prevenzione del contagio, per il monitoraggio delle condizioni di salute delle piante e per la diagnosi precoce, anche mediante l'impiego di dati telerilevati, in particolare favorendo la ricerca in campo biomedico, agrario e dei cambiamenti climatici;
   ad assumere iniziative per subordinare i trattamenti con prodotti chimici a pratiche di coltivazione biologica, avendo in ogni caso cura di procedere con applicazioni puntuali, evitando aspersioni generalizzate su grandi aree e vietando espressamente l'irrorazione tramite velivoli;
   a favorire l'esercizio di un monitoraggio più accurato sul commercio delle piante destinate alla messa a dimora e sulla presenza di insetti infetti contenuti nelle spedizioni di vegetali, introducendo sistemi di controllo e di prevenzione delle importazioni di vegetali provenienti da altre zone del mondo;
   ad avviare le necessarie iniziative politico-istituzionali con la Commissione europea al fine di predisporre un tavolo tecnico con cui avviare una profonda revisione della direttiva 2000/29/CE, rivelatasi inadeguata nel sistema dei controlli dei flussi commerciali all'ingresso dell'Unione europea.
(1-00874) «Segoni, Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Turco, Pisicchio».
(Mozione non iscritta all'ordine del giorno ma vertente su materia analoga)


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 21 MAGGIO 2015, N. 65, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PENSIONI, DI AMMORTIZZATORI SOCIALI E DI GARANZIE TFR (A.C. 3134)

A.C. 3134 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

  La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame è conseguenza della pronuncia della Corte Costituzionale con sentenza n. 70 del 30 aprile 2015, relativamente alla incostituzionalità dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, c.d. «decreto Salva-Italia»;
    la Corte ha, dunque, dichiarato illegittima la norma che ha previsto il blocco delle indicizzazioni, per il biennio 2012-2013, delle pensioni di importo superiore a tre volte il minimo;
    l'articolo 1 del decreto-legge intende evitare l'attuazione automatica della predetta sentenza, che avrebbe portato all'applicazione del meccanismo di cui alla legge n. 388 del 2000, all'uopo disponendo un rimborso forfettario, con diverse percentuali per classi di importo, in luogo della restituzione della omessa indicizzazione;
    si ravvede in tale disposizione una palese violazione dell'articolo 136, primo comma, della Costituzione, in virtù del quale quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, ripristinando lo status quo ante;
    l'articolo 1, invero, blocca di fatto qualunque effetto ex nunc ed efficacia ex tunc della pronuncia costituzionale, perché non prevede l'applicazione delle indicizzazioni di cui alla legge n. 388 del 2000 né per gli anni pregressi a quello in corso, essendo stata fatta cessare l'efficacia del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, né per quelli successivi, contemplando una diversa modalità di rivalutazione rispetto alla legislazione vigente con decorrenza 2016;
    il Governo sembra aver a sua volta interpretato la sentenza della Corte, giudicandola una «sentenza additiva di principio», vale a dire come pronuncia che, pur stabilendo un principio in favore delle categorie richiedenti un beneficio economico ingiustamente negato, ne affida l'attuazione al legislatore, che potrà in tal modo graduare le spese necessarie per prestare osservanza alla sentenza (v. sentenze n. 307 del 1999, n. 26 del 1999 e n. 385 del 1999);
    oltre che un'incostituzionalità dell'articolo 1 del decreto-legge sotto il profilo generale, si riscontra, con riguardo al contenuto, una violazione del principio costituzionale ex articolo 38 della Costituzione di assicurare mezzi adeguati alle esigenze di vita;
    la stessa sentenza della Corte n. 70 del 2015, in conseguenza della quale troverebbe ragion d'essere l'articolo 1 del decreto-legge all'esame, ha motivato la bocciatura del succitato comma 25 del decreto Salva-Italia affermando che «l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto di somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziare non illustrate in dettaglio.»;
    l'articolo 1 del decreto-legge all'esame, pertanto, non provvedendo al rimborso di quanto indebitamente non assegnato negli anni pregressi, bensì solo ad una parziale e forfettaria erogazione, persiste nel contrasto con il dettame di cui all'articolo 38 della Costituzione;
    inoltre, il medesimo articolo 1, nel non contemplare il rimborso per intero di quanto dovuto, insiste nella lesione del combinato disposto di cui agli articoli 3 e 53 della Costituzione, rimanendo di fatto sempre su una sola platea di soggetti, i pensionati appunto, il soddisfacimento di interessi finanziari, in violazione del principio della universalità della imposizione;
    si ravvisa, altresì, la lesione del combinato disposto dagli articoli 36, 38 e 3 della Costituzione, poiché il mancato ripristino del meccanismo di rivalutazione ex legge n. 388 del 2000, violando il principio di proporzionalità tra pensione e retribuzione e quello di adeguatezza della prestazione previdenziale, altera il principio di eguaglianza e ragionevolezza, causando una illogica discriminazione in danno della categoria dei pensionati;
    tutto ciò premesso, restando forti le riserve di carattere costituzionale sul disegno di legge n. 3134;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3134.
N. 1. Simonetti, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

  La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del decreto-legge contenente disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR, i sottoscrittori del presente atto ritengono di dover esprimere una critica radicale al metodo con il quale viene affrontato il tema della protezione sociale e della previdenza nel nostro Paese;
    a ben vedere, il Governo, che già opera in misura sempre più rilevante, se non quasi esclusivamente, attraverso la decretazione di urgenza, tende a ignorare i principi sui quali il nostro vivere sociale è stato disegnato dai padri costituenti;
    l'assai consistente – sotto il profilo qualitativo e quantitativo – trasferimento del potere legislativo dal Parlamento al Governo, già da troppo tempo aggravato dalla proliferazione del ricorso alla decretazione d'urgenza, si sostanzia, anche nel caso in esame, in un testo che presenta altresì caratteristiche di disomogeneità che, peraltro, la stessa Corte Costituzionale ha di recente stigmatizzato, in particolare con la sentenza n. 22 del 2012, in quanto il vincolo di omogeneità, che è ritenuto dalla Corte implicitamente previsto dall'articolo 77 della Costituzione, di fatto nel decreto legge in esame pare del tutto disatteso, laddove la necessità di adeguarsi ai dettami della Corte Costituzionale in fatto di indicizzazione dei trattamenti pensionistici – dunque un tema politicamente estremamente sensibile e dibattuto – viene invece associato a diverse e ordinarie misure di rifinanziamento degli ammortizzatori sociali;
    è davanti agli occhi di tutti come i principi della Carta costituzionale che tutelano il sociale in genere e il lavoro nello specifico, siano oramai divenuti, nelle interpretazioni dei Governi immediatamente precedenti e purtroppo anche di questo ultimo, nulla più che paragrafi di lettura dotta, svuotati e mortificati, alla prova dei fatti, dei loro preziosi contenuti;
    nel merito, non v’è altra spiegazione all'emanazione del provvedimento in esame che di fatto non corregge e non pone efficace rimedio alla illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), dichiarata dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte Costituzionale, nella parte in cui esso aveva previsto il riconoscimento della rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
    orbene, pur nella doverosa considerazione della gravità della situazione economica che lo Stato deve affrontare con il relativo ricorso a strumenti eccezionali, aventi la finalità di contemperare il soddisfacimento degli interessi finanziari, non pare che il provvedimento in esame si conformi alle altrettanto fondamentali disposizioni costituzionali correlate alla garanzia dei diritti dei cittadini e al rispetto del principio fondamentale di eguaglianza;
    il provvedimento in esame viola l'invito pervenuto dalla Corte Costituzionale che di fatto aveva richiesto di assicurare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale, non apportando all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le modificazioni, seppur minime, dovute e utili a far rientrare le disposizioni censurate nei ranghi più propri della costituzionalità;
    l'articolo 1 del decreto-legge in esame riformula il comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 riconoscendo la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013:
     a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS;
     b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
     c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
     d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
     e) non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
    la sopra detta nuova formulazione della disposizione integra parimenti il requisito dell'incostituzionalità per i seguenti motivi:
    violazione dell'articolo 38, secondo comma, della Costituzione, poiché l'assenza di rivalutazione impedirebbe la conservazione nel tempo del valore della pensione, menomandone l'adeguatezza e dell'articolo 36, primo comma, della Costituzione, in quanto il persistente e cospicuo blocco della perequazione lederebbe il principio di proporzionalità tra la pensione, che costituisce il prolungamento della retribuzione in costanza di lavoro, e il trattamento retributivo percepito durante l'attività lavorativa;
    mancato adeguamento delle retribuzioni e loro decurtazione in termini reali con effetti permanenti, ancorché il blocco sia formalmente temporaneo, non essendo previsto un appropriato meccanismo di recupero, con conseguente violazione degli articoli 3, 53, 36 e 38 della Costituzione. Tale blocco incide sui pensionati, fascia per antonomasia debole per età e con impossibilità di adeguamento del reddito, come evidenziato dalla Corte costituzionale, secondo la quale i redditi derivanti dai trattamenti pensionistici non hanno, per questa loro origine, una natura diversa e minoris generis rispetto agli altri redditi presi a riferimento, ai fini dell'osservanza dell'articolo 53 della Costituzione, che non consente trattamenti in peius di determinate categorie di redditi da lavoro così come già sancito dalla sentenza n. 116 del 2013 della Consulta;
    l'adeguamento estremamente parziale introdotto dal decreto in esame reitera la misura di interruzione del sistema perequativo già a suo tempo sancito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), che era limitato ai soli trattamenti pensionistici eccedenti otto volte il trattamento minimo INPS, nonostante il monito rivolto al legislatore dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 316 del 2010, teso a rimuovere il rischio della frequente reiterazione di misure volte a paralizzare il meccanismo perequativo;
    emerge il vizio costituzionale del provvedimento laddove la natura di retribuzione differita delle pensioni ordinarie è stata ormai definitivamente riconosciuta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 116 del 2013 della Corte Costituzionale). Il maggior prelievo tributario rispetto ad altre categorie risulta, con più evidenza, discriminatorio, poiché grava su redditi ormai consolidati nel loro ammontare, collegati a prestazioni lavorative già rese da cittadini che hanno esaurito la loro vita lavorativa, rispetto ai quali non risulta più possibile ridisegnare sul piano sinallagmatico il rapporto di lavoro, con conseguente lesione degli articoli 3 e 53 della Costituzione;
    si ravvisa il contrasto con gli articoli 3, 23 e 53 della Costituzione, poiché viene imposto un sacrificio cospicuo ad una sola categoria di cittadini, incorrendo nella violazione del principio di eguaglianza, a causa della disparità di trattamento che può essere ravvisata nella differente previsione di prestazioni patrimoniali a carico di soggetti titolari di redditi analoghi;
    vi è inoltre la lesione del principio di affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, garantito dall'articolo 3 della Costituzione, giacché i pensionati adeguano i programmi di vita alle previsioni circa le proprie disponibilità economiche, con conseguente pregiudizio per le aspettative di vita di questi ultimi;
    l'interesse dei pensionati, in particolar modo i titolari di trattamenti previdenziali più modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio anche nel provvedimento in esame;
    al di là della considerazione di aver avuto ulteriore prova del fatto che l'ultima riforma della previdenza sia stata realizzata in modo superficiale ed affrettato, senza tenere in conto le conseguenze sociali che ne sarebbero derivate, oggi il decreto-legge in esame cerca di «mettere una pezza» in modo estemporaneo e demagogico, attraverso l'elargizione di quello che «comunicativamente» viene definito dall'esecutivo come un «bonus pensioni», ma che, come in precedenza illustrato, resta un provvedimento che perpetua i medesimi requisiti di incostituzionalità propri del provvedimento censurato dalla Corte Costituzionale e oggi di fatto reiterato seppur attraverso un minimo rimaneggiamento di importi;
    le disposizioni adottate nulla chiariscono o risolvono rispetto ad una problematica che si riproporrà a breve, allorché saranno nuove sentenze a porre nuove questioni di costituzionalità in quanto i rimedi adottati, nei loro contenuti qualitativi e quantitativi paiono essere ben lontani dai parametri di legittimità richiesti o comunque accettati della più recente giurisprudenza costituzionale in materia di indicizzazione e rivalutazione dei trattamenti pensionistici;

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3134.
N. 2. Cominardi, Ciprini, Tripiedi, Lombardi, Dall'Osso, Chimienti, Businarolo.

  La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento reca «Misure in materia di rivalutazione automatica delle pensioni» al fine, espressamente dichiarato, di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte Costituzionale n. 70 del 2015;
    la disposizione provvede a sostituire il testo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, riconosciuto incostituzionale dalla Corte, e ad introdurre un nuovo comma 25-bis. Come è ormai noto, tale decreto-legge adottato dal Governo Monti ha realizzato una manovra finanziaria a spese del sistema pensionistico e delle legittime aspettative di pensionamento di chi era prossimo al conseguimento dei requisiti previsti dal sistema previgente, mascherandola da riforma delle pensioni;
    il nuovo comma 25, introdotto dall'articolo 1 del provvedimento in esame, stabilisce che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici (c.d. perequazione), riconosciuta secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, relativa agli anni 2012 e 2013, si applica:
     a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo;
     b) nella misura del 40 per cento per i trattamenti di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo;
     c) nella misura del 20 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo;
     d) nella misura del 10 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS;
    con riferimento ai medesimi anni, il nuovo comma 25, dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come novellato del provvedimento in esame, conferma il blocco integrale della perequazione per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo;
    con l'introduzione del comma 25-bis, il decreto-legge stabilisce, invece, che la perequazione dei trattamenti pensionistici come stabilita dal nuovo comma 25 per gli anni 2012 e 2013, con riguardo ai trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS è riconosciuta negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento; mentre a decorrere dall'anno 2016 nella misura del 50 per cento;
    da una disamina della suddetta sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale emerge che l'intervento recato dal Governo con il decreto-legge in esame non rispetta i parametri costituzionali individuati dalla Corte e non è in grado di superare il problema della restituzione ai pensionati della perequazione non ricevuta nel biennio 2012 e 2013 in base ad una disposizione della quale è stata accertata l'incostituzionalità;
    per effetto del comma 25 dichiarato incostituzionale l'indicizzazione al 100 per cento si è realizzata sulla quota di pensione fino a tre volte il trattamento minimo INPS, mentre le pensioni di importo superiore a tre volte il minimo non hanno ricevuto alcuna rivalutazione. Il blocco integrale della perequazione ha operato, quindi, per le pensioni di importo superiore a euro 1.217,00 netti;
    la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici ha la finalità di fronteggiare la svalutazione che le prestazioni previdenziali subiscono, anche in assenza di inflazione, a causa del loro carattere continuativo;
    la normativa in materia di adeguamento automatico dei trattamenti pensionistici ha subito numerose modificazioni nel corso degli anni per fronteggiare la svalutazione delle prestazioni previdenziali in fasi sempre mutevoli dell'economia. Dall'evoluzione della normativa, secondo la Corte, si evince che la perequazione è uno strumento di natura tecnica, volto a garantire nel tempo il rispetto del criterio di adeguatezza di cui all'articoli 38, secondo comma, della Costituzione, che si presta contestualmente ad innervare il principio di sufficienza della retribuzione di cui all'articolo 36 della Costituzione ed applicato, per costante giurisprudenza della Corte, ai trattamenti di quiescenza, intesi quale retribuzione differita;
    per le sue caratteristiche di neutralità ed obiettività e per la sua strumentalità rispetto all'attuazione dei suddetti principi costituzionali, la tecnica della perequazione si impone, senza predefinirne le modalità, sulle scelte discrezionali del legislatore, cui spetta intervenire per determinare in concreto il quantum di tutela di volta in volta necessario, intervento che deve, pertanto, sempre ispirarsi ai suddetti principi costituzionali ex articoli 36 e 38 della Costituzione, principi strettamente interconnessi, proprio in ragione delle finalità che perseguono;
    la ragionevolezza di tali finalità consente di predispone e perseguire un progetto di eguaglianza sostanziale, conforme al dettato dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione così da evitare disparità di trattamento in danno dei destinatari dei trattamenti pensionistici. Nell'applicare al trattamento di quiescenza, configurabile quale retribuzione differita, il criterio di proporzionalità alla quantità e qualità del lavoro prestato (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e nell'affiancarlo al criterio di adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione), la Corte ha tracciato un percorso coerente per il legislatore, con l'intento di inibire l'adozione di misure disomogenee e irragionevoli (sentenze n. 208 del 2014 e n. 316 del 2010). Il rispetto dei parametri citati si fa tanto più pressante per il legislatore, quanto più si allunga la speranza di vita e con essa l'aspettativa a condurre un'esistenza libera e dignitosa, secondo il dettato dell'articolo 36 della Costituzione, di quanti beneficiano di trattamenti pensionistici;
    la suddetta lettura sistematica degli articoli 36 e 38 della Costituzione, proposta dalla Corte a partire dal 1980 fa emergere la finalità di offrire «una particolare protezione per il lavoratore». La stessa Consulta ha affermato che proporzionalità ed adeguatezza non devono sussistere soltanto al momento del collocamento a riposo, «ma vanno costantemente assicurate anche nel prosieguo, in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta», senza che ciò comporti un'automatica ed integrale coincidenza tra il livello delle pensioni e l'ultima retribuzione, essendo riservata al legislatore una sfera di discrezionalità per l'attuazione, anche graduale, dei termini suddetti (ex plurimis, sentenze n. 316 del 2010; n. 106 del 1996; n. 173 del 1986; n. 26 del 1980; n. 46 del 1979; n. 176 del 1975; ordinanza n. 383 del 2004). Nondimeno, dal canone dell'articolo 36 della Costituzione «consegue l'esigenza di una costante adeguazione del trattamento di quiescenza alle retribuzioni del servizio attivo»;
    la Corte rammenta che, per le modalità con cui opera il meccanismo della perequazione, ogni eventuale perdita del potere di acquisto del trattamento, anche se limitata a periodi brevi, è, per sua natura, definitiva. Le successive rivalutazioni saranno pertanto calcolate non sul valore reale originario, bensì sull'ultimo importo nominale già intaccato dal mancato adeguamento;
    per spiegare l'incostituzionalità della novella introdotta dal provvedimento in esame, è utile illustrare il meccanismo di rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici disciplinato dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo). Esso si applica per ogni singolo beneficiario in misura proporzionale all'ammontare del trattamento da rivalutare rispetto all'ammontare complessivo percepito. Inoltre, in base all'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), la perequazione automatica spetta per intero soltanto alle fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo INPS e si riduce percentualmente per i trattamenti superiori. Tale impostazione è stata seguita dal legislatore in successivi interventi – come evidenziato dalla Corte – a conferma di un orientamento che predilige la tutela delle fasce più deboli;
    appare evidente, quindi, che la disciplina generale che si ricava dal complesso quadro storico-evolutivo della materia, prevede che soltanto le fasce più basse siano integralmente tutelate dall'erosione indotta dalle dinamiche inflazionistiche o, in generale, dal ridotto potere di acquisto delle pensioni;
    tuttavia, nonostante nel corso degli anni il legislatore abbia anche sospeso o non applicato il meccanismo perequativo a tutte le fasce o solo a quelle più alte – spesso seguendo, nel tentativo di bilanciare le attese dei pensionati con variabili esigenze di contenimento della spesa, orientamenti diversi – il potere discrezionale dello stesso legislatore, secondo la Corte costituzionale, incontra limiti costituzionali ben precisi;
    l'azzeramento della perequazione automatica ha operato per un solo anno per i soli trattamenti di importo medio-alto, superiori a cinque volte il trattamento minimo (articolo 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»); oppure per i trattamenti particolarmente elevati, superiori a otto volte il trattamento minimo INPS sempre per un solo anno (articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, recante norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale);
    nel caso della sospensione recata dall'attuazione del c.d. Protocollo Welfare la misura era finalizzata a concorrere solidaristicamente al finanziamento di interventi sulle pensioni di anzianità, a seguito dell'innalzamento della soglia di accesso al trattamento pensionistico (c.d. «scalone») introdotto, a decorrere dal 1o gennaio 2008, dalla legge 23 agosto 2004, n. 243;
    tale ultimo azzeramento della perequazione è stato già sottoposto al vaglio della Corte costituzionale, che con la sentenza n. 316 del 2010 ha reputato non illegittimo l'azzeramento, con riferimento al solo anno 2008, dei trattamenti pensionistici di importo elevato (quelli cioè superiori ad otto volte il trattamento minimo INPS) in quanto la ratio della norma censurata, che intendeva reperire risorse necessarie «a compensare l'eliminazione dell'innalzamento repentino a sessanta anni a decorrere dal 1o gennaio 2008, dell'età minima già prevista per l'accesso alla pensione di anzianità in base all'articolo 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243», consisteva nello «(...) scopo dichiarato di contribuire al finanziamento solidale degli interventi sulle pensioni di anzianità, contestualmente adottati con l'articolo 1, commi 1 e 2, della medesima legge» (c.d. contributo di solidarietà). Inoltre, in quella circostanza la suprema Corte non ritenne che la previsione normativa avesse violato i parametri di cui agli articoli 3, 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, in quanto le pensioni, incise esclusivamente per un solo anno dalla norma allora impugnata, erano di importo piuttosto elevato (superiori a otto volte il minimo) e presentavano «margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo». L'esigenza di una rivalutazione costante del correlativo valore monetario è apparsa, pertanto, essere per le stesse meno pressante;
    tuttavia, la Corte ha indirizzato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a paralizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità. Si afferma, infatti, che «(...) le pensioni, sia pure di maggiore consistenza, potrebbero non essere sufficientemente difese in relazione ai mutamenti del potere d'acquisto della moneta»;
    coerentemente con i suoi precedenti pronunciamenti la Corte Costituzionale con la sentenza n. 70 del 2015 ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 in quanto il meccanismo introdotto si discostava in modo significativo dalla regolamentazione precedente e ciò non solo perché la sospensione ha avuto una durata biennale, ma anche perché essa ha inciso anche sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato (a partire da quelli superiori a tre volte il minimo);
    inoltre, la censura relativa al suddetto comma 25, vagliata sotto i profili della proporzionalità ed adeguatezza del trattamento pensionistico, ha indotto la Corte a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività» (sentenza n. 349 del 1985);
    secondo la Corte, il legislatore – di fronte all'esigenza di realizzare un risparmio di spesa – non ha operato un corretto bilanciamento degli interessi protetti dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, nel rispetto di un ineludibile vincolo di scopo «al fine di evitare che esso possa pervenire a valori critici, tali che potrebbero rendere inevitabile l'intervento correttivo della Corte» (sentenza n. 226 del 1993);
    infatti, dice la Corte, la disposizione concernente l'azzeramento del meccanismo perequativo, contenuta nel comma 25, si limitava a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emergesse dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. E ricorda che anche in sede di conversione (legge 22 dicembre 2011, n. 214), non è dato riscontrare alcuna documentazione tecnica circa le attese maggiori entrate, come previsto dall'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di contabilità e finanza pubblica» (sentenza n. 26 del 2013, che interpreta il citato articolo 17 quale «puntualizzazione tecnica» dell'articolo 81 della Costituzione);
    tali premesse portano la Corte a concludere che l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali quali la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione). Quest'ultimo è da intendersi, inoltre, quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 della Costituzione ed al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, della Costituzione;
    con la sentenza n. 70 la Corte ha sottolineato anche che il meccanismo previsto dall'incostituzionale comma 25 risultava singolare anche rispetto alla legislazione ad esso successiva. Infatti, l'articolo 1, comma 483, lettera e), della legge di stabilità per l'anno 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato-legge di stabilità») ha previsto, per il triennio 2014-2016, una rimodulazione nell'applicazione della percentuale di perequazione automatica sul complesso dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge n. 448 del 1998, con l'azzeramento per le sole fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo INPS e per il solo anno 2014;
    la legge di stabilità per l'anno 2014 prevede, inoltre, che nel triennio in oggetto la perequazione si applichi nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici di importo fino a tre volte il trattamento minimo, del 95 per cento per quelli di importo superiore a tre volte il trattamento minimo e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo, del 75 per cento per i trattamenti oltre quattro volte e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo, del 50 per cento per i trattamenti oltre cinque volte e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Soltanto per l'anno 2014 il blocco integrale della perequazione ha riguardato le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo;
    la Corte ha evidenziato, pertanto, che il legislatore torna a proporre un discrimen fra fasce d'importo e si ispira a criteri di progressività, parametrati sui valori costituzionali della proporzionalità e della adeguatezza dei trattamenti di quiescenza;
    riguardo poi all'impatto finanziario del provvedimento sui saldi di finanza pubblica, il comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento in esame precisa che «restano fermi i livelli del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato fissati dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 dicembre 2014, n. 190» (legge di stabilità per il 2015), e che «il provvedimento di assestamento per l'anno 2015 e le previsioni di bilancio per gli anni successivi terranno conto degli effetti della richiamata sentenza della Corte costituzionale e della rivalutazione prevista dal presente articolo»;
    in pratica, tale disposizione rinvia il problema delle coperture finanziarie all'assestamento di bilancio, che il Governo è tenuto a presentare al Parlamento entro il mese di giugno di ogni anno, ed alle prossime leggi di stabilità, salvo utilizzare il cd. «tesoretto» a parziale copertura degli oneri relativi al 2015 e pari a circa 1,6 miliardi. Infatti, si ribadisce nella relazione di accompagnamento al decreto-legge che «a seguito dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto, il rapporto programmatico tra l'indebitamento netto e il PIL nel 2015 risulterà pertanto confermato al 2,6 per cento»;
    questo rinvio all'assestamento di bilancio 2015 ed alle previsioni di bilancio per gli anni successivi, non rispetta quanto stabilito dall'articolo 81, terzo comma, della Costituzione il quale dispone che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte»;
    di conseguenza, il rinvio del comma 5 dell'articolo 1 del provvedimento non è conforme, di conseguenza, neanche a quanto previsto dall'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), il quale dispone che «La copertura finanziaria delle leggi che comportino nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità:
     a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 18, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e debitorie e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;
     b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione dell'entrata delle risorse da utilizzare come copertura;
     c) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuovi o maggiori oneri di parte corrente attraverso l'utilizzo dei proventi derivanti da entrate in conto capitale;
    inoltre il comma 7 del sopracitato articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 stabilisce che per le disposizioni legislative in materia pensionistica e di pubblico impiego, la relazione tecnica debba essere accompagnata da un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari ed al comparto di riferimento. Viceversa la relazione tecnica allegata all'AC 3134 contiene proiezioni finanziarie solo fino all'anno 2019, ossia quinquennali;
    alla luce delle premesse che precedono, le ragioni per le quali l'articolo 1 del decreto legge n. 65 del 2015 risulta a sua volta incostituzionale risultano molteplici:
     1) il décalage come previsto dalle lettere a), b), c) e d), del novellato comma 25, non segue né risponde ad alcun criterio di progressività, secondo il quale, invece, la rivalutazione automatica dovrebbe decrescere in misura graduale a mano a mano che aumenta il valore della prestazione, in maniera da non incidere in misura maggiore e non proporzionale sui trattamenti pensionistici di importo meno elevato;
     2) la conferma del blocco integrale della perequazione per le fasce di importo superiore a sei volte il trattamento minimo per gli anni 2012 e 2013, considerata unitamente al blocco per il 2014 recato dalla legge di stabilità per l'anno 2014, supera i limiti temporali della sospensione che possa ritenersi rispettosa dei principi costituzionali. La Corte costituzionale non ha mai considerato legittimi limiti che superino la durata consecutiva di un anno. La durata triennale espone il sistema ad evidenti tensioni con gli invalicabili principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché risulta incrinata la principale finalità di tutela, insita nel meccanismo della perequazione, quella che prevede una difesa modulare del potere d'acquisto delle pensioni, anche quelle di maggiore importo;
     3) la modularità prevista per la perequazione degli anni 2012 e 2013 con riferimento alle pensioni di importo inferiore a sei volte il minimo e l'azzeramento del meccanismo perequativo per quelle superiori, si limita a richiamare il «rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio e degli obiettivi di finanza pubblica, assicurando la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche in funzione della salvaguardia della solidarietà intergenerazionale». Tale richiamo è generico tanto quanto quello contenuto nel comma 25 già dichiarato incostituzionale. Da esso non emergono le ragioni della prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così fortemente incisivi. La scelta del decreto-legge non è neppure sostenuta da una ratio redistributiva all'interno del sistema pensionistico del sacrificio imposto, come invece avvenuto con la sospensione recata dall'attuazione del Protocollo Welfare. Le risorse continuano ad essere drenate fuori dal sistema pensionistico;
    in conclusione, la norma recata dall'articolo 1 del decreto-legge è esorbitante rispetto alla discrezionalità riservata al legislatore e, oltre a disattendere i principi e le regole di contabilità e di finanza pubblica, viola il criterio di ragionevolezza, così come delineato dalla giurisprudenza costituzionale in relazione ai principi contenuti negli articoli 36, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3134.
N. 3. Airaudo, Placido, Scotto, Sannicandro, Pannarale, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.

  La Camera,
   premesso che:
    le disposizioni contenute nel decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, intervengono a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 30 aprile 2015, che ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS;
    con la citata sentenza è stata infatti dichiarata l'illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011(cosiddetto decreto «Salva-Italia»): tale norma aveva stabilito che la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo fissato dall'articolo 34, comma 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 per il biennio 2012 e 2013, fosse riconosciuta esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a due volte il trattamento minimo Inps, nella misura del 100 per cento;
    in base alla norma in oggetto, la perequazione è stata quindi esclusa totalmente, per gli anni 2012 e 2013 per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo INPS, con la conseguente mancata liquidazione sia per i due anni previsti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente, derivante dalla norma in oggetto, era altresì costituito dal mancato incremento della base di calcolo su cui applicare le successive percentuali di perequazioni automatica;
    la sentenza n. 70 del 2015 ha ritenuto la norma principalmente lesiva dei «diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, della Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, della Costituzione)». Quest'ultimo diritto – continua la sentenza – «è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 Costituzione e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, Costituzione»;
    la Corte ha altresì osservato che la norma costituisce una misura restrittiva che ha effetti permanenti sull'importo della pensione e che i trattamenti oggetto della norma sono di importo notevolmente inferiore a quelli oggetto di un'altra misura di sospensione della perequazione, riconosciuta legittima dalla sentenza della Corte costituzionale n. 316 del 2010;
    la Corte, nella sentenza n. 316 del 2010, aveva dichiarato legittima la norma di cui all'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, che aveva escluso, per l'anno 2008, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS;
    nella richiamata sentenza n. 316 del 2010 la Corte aveva però lanciato un monito al legislatore, poiché la sospensione a tempo indeterminato del meccanismo perequativo, o la frequente reiterazione di misure intese a penalizzarlo, entrerebbero in collisione con gli invalicabili principi della ragionevolezza e della proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto delle pensioni e con «irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività»(si veda anche sentenza Corte Costituzionale n. 349 del 1995);
    con la norma ora dichiarata incostituzionale si è, infatti, violato l'invito della Corte, prevedendo l'azzeramento della perequazione per i trattamenti pensionistici di basso importo, per due anni consecutivi e senza alcuna successiva possibilità di recupero;
    pertanto, le ragioni che hanno portato la Corte a dichiarare l'illegittimità della disposizione contenuta nel cosiddetto «Salva Italia» risultano essere principalmente le seguenti:
     1) la disposizione censurata si limita a richiamare genericamente la «contingente situazione finanziaria», senza che emerga dal disegno complessivo la necessaria prevalenza delle esigenze finanziarie sui diritti oggetto di bilanciamento, nei cui confronti si effettuano interventi così incisivi;
     2) sono stati valicati i limiti di ragionevolezza con riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza delle prestazioni, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento pensionistico e con vanificazione delle aspettative nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività;
     3) l'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere d'acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, è stato ritenuto irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio;
    dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale del primo periodo del comma 25 dell'articolo 24 (blocco per due anni dell'indicizzazione delle pensioni complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS) conseguono rilevanti effetti negativi per la finanza pubblica, che devono essere stimati prendendo a riferimento la normativa vigente e applicabile agli anni 2012 e 2013 antecedentemente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011 e dell'articolo 18, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, la cui abrogazione – disposta dall'ultimo periodo del citato comma 25 dell'articolo 24 – non è stata incisa dalla sentenza;
    in assenza di un intervento normativo diretto a disciplinare la materia, riprenderebbe vigore, per gli anni in esame (2012 e 2013), l'indicizzazione delle pensioni di cui alla legge n. 388 del 2000. Si tratta, in particolare, del regime generale (in vigore prima del 2012 e dal 1o gennaio 2017) il quale prevede per tutte le pensioni: indicizzazione al 100 per cento per le fasce di pensioni fino a tre volte il trattamento minimo, al 90 per cento per le fasce di pensioni comprese tra tre e cinque volte il trattamento minimo, e del 75 per cento per le fasce di importo superiore a cinque volte il trattamento minimo;
    come rileva la relazione del provvedimento in esame, i predetti oneri raffrontati al quadro di finanza pubblica previsto a legislazione vigente nel Documento di economia e finanza (DEF) 2015 risulterebbero valutabili nei seguenti termini: maggiore onere al lordo degli effetti fiscali per il complessivo periodo 2012-2015: 24,1 miliardi di euro circa di impatto per il 2015, di cui circa 6,85 miliardi come competenza 2015 avente carattere strutturale, con una tendenza alla graduale diminuzione (per il 2016 è stimabile in circa 6,7 miliardi di euro); al netto degli effetti fiscali l'impatto peggiorativo sui saldi di finanza pubblica può essere stimato nei seguenti termini: circa 17,6 miliardi di euro per l'anno 2015 (relativi al periodo 2012-2015), di cui circa 4,5 miliardi di euro come competenza 2015 avente carattere strutturale, con una tendenza alla graduale diminuzione (per il 2016 è stimabile in circa 4,4 miliardi di euro);
    il disegno di legge in esame prevede il riconoscimento della rivalutazione automatica per gli anni 2012 e 2013 nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi; nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Inoltre non è riconosciuta alcuna valutazione automatica per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi;
    per il periodo successivo, il riconoscimento della rivalutazione automatica per gli anni 2014 e 2015 è fissato nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013; mentre a decorrere dall'anno 2016 è stabilito nella misura del 50 per cento di quanto fissato per le mensilità del biennio 2012-2013;
    la norma contenuta nel disegno di legge non risponde a nessuna delle indicazioni contenute nella sentenza della Consulta: piuttosto depotenzia la pronuncia della Corte, ed è palesemente in contrasto con i principi di cui agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione;
    è illegittimo limitare i rimborsi solo in favore di determinate categorie, ed osservare i principi costituzionali richiamati dalla Corte sulla base delle esigenze di bilancio dello Stato, e non dei diritti acquisiti dei cittadini; anche in questo caso infatti si tratterebbe di rincorrere la «contingente situazione finanziaria» a discapito dei diritti costituzionalmente garantiti, contraddicendo quanto indicato dalla Consulta;
    la decisione di restituire una somma (chiamata erroneamente «Bonus») una tantum solo a determinate fasce di pensionati, senza risarcirli per intero di quanto perso a causa del blocco delle rivalutazioni, non ripristina il diritto alla perequazione delle pensioni in essere, che è il punto cardine della sentenza, rimandandolo a non meglio precisati futuri interventi, non restituisce le somme sottratte in questi anni, ed esclude in maniera discriminatoria una folta platea di contribuenti (circa un milione di pensionati) a cui la stessa Corte costituzionale ha riconosciuto la lesione di diritti acquisiti;
    l'intervento appare dunque incostituzionale e discriminatorio, in quanto crea disparità di trattamento tra cittadini, ponendosi in evidente contrasto con l'articolo 3 della Costituzione: siamo infatti in presenza di diritti identici per tutti, che non possono essere trattati con un meccanismo che prevede trattamenti diversificati a seconda della pensione percepita;
    la misura varata è infatti inadeguata ed insufficiente, poiché restituisce in media solo un sesto degli arretrati complessivamente dovuti, ledendo ulteriormente i diritti dei pensionati che hanno la legittima aspettativa di ottenere quanto illegittimamente trattenuto. La ricostituzione delle pensioni rimane anch'essa limitata e non consente, neanche dal 2014 in poi, di recuperare la perdita del potere di acquisto censurata dalla Corte. È evidente dunque che anche in questo caso le disposizioni valichino i limiti di ragionevolezza con riferimento ai criteri di proporzionalità e adeguatezza delle prestazioni richiamati dalla Consulta con la sentenza n. 70 del 2015, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento pensionistico e con vanificazione delle aspettative nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività;
    il disegno di legge è dunque da considerare incostituzionale poiché non riportando in alcuna parte la possibilità di una restituzione integrale delle pensioni, ma solo in minima parte, stabilisce una redistribuzione disomogenea e ingiusta a discapito dei pensionati italiani, disconoscendo totalmente il valore dei contributi versati nelle casse dello Stato da parte dei lavoratori attivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 3134.
N. 4. Brunetta, Gelmini, Palese.

PROPOSTA DI LEGGE: VERINI E AMENDOLA: RATIFICA ED ESECUZIONE DELLA CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE TRA GLI STATI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA, FATTA A BRUXELLES IL 29 MAGGIO 2000, E DELEGA AL GOVERNO PER LA SUA ATTUAZIONE. DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL LIBRO XI DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE. MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ESTRADIZIONE PER L'ESTERO: TERMINE PER LA CONSEGNA E DURATA MASSIMA DELLE MISURE COERCITIVE (A.C. 1460-A) E ABBINATI PROGETTI DI LEGGE: MARAZZITI; MIGLIORE ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; SCOTTO ED ALTRI; D'INIZIATIVA DEL GOVERNO (A.C. 1332-1334-2440-2747-2813)

A.C. 1460-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1460-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 2, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti: , corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti,;

  All'articolo 6, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 1460-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 1.
(Ratifica della Convenzione).

  1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, di seguito denominata «Convenzione».

A.C. 1460-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI IDENTICO A QUELLO DEI PRESENTATORI

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

  1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della Convenzione stessa.

A.C. 1460-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione).

  1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi recanti la compiuta attuazione della Convenzione, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) previsione di norme volte a migliorare la cooperazione giudiziaria in materia penale da parte dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione, senza pregiudizio delle norme poste a tutela della libertà individuale;
   b) modifica e integrazione delle disposizioni dell'ordinamento al fine di assicurare che l'assistenza giudiziaria dell'Italia verso gli Stati parte della Convenzione sia attuata in maniera rapida ed efficace, fermo restando il rispetto dei diritti individuali e dei princìpi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva dalla legge 4 agosto 1955, n. 848;
   c) previsione dei necessari adeguamenti dell'ordinamento interno al fine di garantire, conformemente a quanto stabilito dalla Convenzione, l'assistenza giudiziaria nei procedimenti per l'applicazione di sanzioni amministrative con riferimento alle richieste di assistenza giudiziaria ad altri Stati membri dell'Unione europea;
   d) previsione di forme specifiche di assistenza giudiziaria, quali le condizioni per la restituzione di cose pertinenti al reato conformemente a quanto previsto dall'articolo 8 della Convenzione; le procedure e l'autorità competente atta a consentire il trasferimento di persone detenute a fini investigativi, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della Convenzione; la previsione della disciplina dell'efficacia processuale delle audizioni compiute mediante videoconferenza o conferenza telefonica secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 della Convenzione; previsione della possibilità per la polizia giudiziaria o per il pubblico ministero di ritardare od omettere provvedimenti di propria competenza in caso di indagini riguardanti delitti per i quali è prevista l'estradizione o quando appare necessaria ai fini della cattura dei responsabili;
   e) disciplina delle richieste, delle informazioni e delle operazioni di intercettazione delle telecomunicazioni all'estero, conformemente a quanto stabilito dal titolo III della Convenzione.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su iniziativa dei Ministri della giustizia, degli affari esteri e per gli affari europei, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli schemi di decreto legislativo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Delega al Governo per l'attuazione della Convenzione).

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f)
disciplina delle modalità e delle procedure per le consegne sorvegliate secondo quanto previsto dall'articolo 12 della Convenzione, nei limiti dell'articolo 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146.
3. 20. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f)
previsione che nel corso delle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione, i funzionari stranieri eventualmente coinvolti, assumano la responsabilità civile e penale per i danni causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto italiano.
3. 21. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f)
previsione che nel corso delle consegne sorvegliate di cui all'articolo 12 della Convenzione, le autorità italiane abbiano potere esclusivo di iniziativa, direzione e controllo dell'operazione.
3. 22. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Senato della Repubblica aggiungere le seguenti:, corredati di relazione tecnica, che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi decreti,.
3. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 1460-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale).

  1. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la riforma del libro XI del codice di procedura penale, con le modalità e nei termini previsti dai commi 2 e 3 del presente articolo e nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) in materia di disciplina processuale dell'assistenza giudiziaria a fini di giustizia penale:
    1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso all'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea sia esercitato nei casi e nei limiti stabiliti dalle convenzioni in vigore tra gli Stati ovvero dagli atti adottati dal Consiglio dell'Unione europea e che, nei rapporti con Stati diversi da quelli membri dell'Unione europea, tale potere sia esercitato soltanto in caso di pericolo per la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria;
    2) prevedere che le richieste di assistenza giudiziaria per attività di acquisizione probatoria e sequestro di beni a fini di confisca siano trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto nel quale si deve procedere;
    3) prevedere che, se la richiesta riguarda acquisizioni probatorie da compiere davanti al giudice ovvero attività che secondo la legge dello Stato non possono svolgersi senza l'autorizzazione del giudice, il procuratore della Repubblica presenti senza ritardo le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto e che, nei casi in cui non occorre l'intervento del giudice, il procuratore della Repubblica dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato;
    4) prevedere criteri predeterminati per la concentrazione delle procedure di esecuzione di atti da compiere in distretti giudiziari diversi e procedure semplificate per la definizione di eventuali contrasti e conflitti;
    5) prevedere che l'autorità giudiziaria possa autorizzare, con decreto motivato, la presenza di rappresentanti ed esperti dell'autorità richiedente alle attività da compiere, dandone comunicazione al Ministro della giustizia se la richiesta proviene da autorità diverse da quelle di Stati membri dell'Unione europea;
    6) prevedere che, se durante l'esecuzione della richiesta di assistenza giudiziaria emerge l'opportunità di compiere atti non indicati nella richiesta medesima, l'autorità giudiziaria ne informi senza ritardo l'autorità richiedente e che questa possa presentare richieste complementari;
    7) prevedere che le regole sull'esecuzione di domande di assistenza giudiziaria si applichino, in quanto compatibili, alle richieste presentate, ai fini di un procedimento concernente un reato, da autorità amministrative di altri Stati e che, in tali casi, le richieste siano trasmesse per l'esecuzione al procuratore della Repubblica del luogo nel quale devono compiersi gli atti richiesti;
    8) prevedere che, nei rapporti con altri Stati membri dell'Unione europea e nei casi previsti da convenzioni internazionali in vigore per lo Stato, l'audizione di testimoni e periti possa avere luogo mediante videoconferenza o conferenza telefonica, disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità;
    9) prevedere che il procuratore della Repubblica possa, in casi predeterminati, concordare con le competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea, ovvero, se previsto da accordi internazionali in vigore per lo Stato, di altri Stati, la costituzione di squadre investigative comuni;
    10) prevedere che della proposta di costituzione della squadra investigativa comune di cui al numero 9) sia data comunicazione all'organo titolare delle funzioni di coordinamento investigativo; prevedere, nel caso di indagini collegate di più uffici del pubblico ministero italiano, la necessità della preventiva intesa dei medesimi, ai fini della costituzione della squadra investigativa comune, e procedure semplificate di risoluzione di eventuali contrasti;
    11) prevedere l'utilizzabilità degli atti della squadra investigativa comune compiuti all'estero e non contrastanti con i princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano, con limiti e modalità analoghi a quelli dei corrispondenti atti compiuti secondo la legge processuale italiana;
    12) prevedere che possa acquisirsi la documentazione relativa ad atti e informazioni spontaneamente trasmessi dall'autorità di altro Stato in conformità ad accordi internazionali e che l'autorità giudiziaria sia vincolata al rispetto delle condizioni eventualmente poste dall'autorità di altro Stato all'utilizzabilità degli atti e delle informazioni da questa spontaneamente trasmessi;
    13) prevedere che sulle richieste di trasferimento temporaneo a fini di indagine di persone detenute o internate, previste da accordi internazionali in vigore per lo Stato, provveda il Ministro della giustizia, sentita l'autorità giudiziaria interessata;
   b) in materia di estradizione:
    1) prevedere che il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla domanda di estradizione sia esercitabile solo quando l'estradizione possa compromettere la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che della decisione di non dare corso alla domanda di estradizione il Ministro della giustizia debba dare comunicazione allo Stato richiedente e all'autorità giudiziaria;
    2) prevedere il potere del Ministro della giustizia di subordinare a condizioni la concessione dell'estradizione e di rifiutare in casi predeterminati l'estradizione del cittadino prevista da accordi internazionali;
    3) prevedere il potere del procuratore generale della Repubblica di procedere, oltre che all'identificazione, anche all'interrogatorio della persona della quale è chiesta l'estradizione, nonché quello di richiedere direttamente all'autorità di altro Stato la documentazione e le informazioni che ritiene necessarie, dandone comunicazione al Ministro della giustizia;
    4) prevedere che la rinuncia dell'estradato alla garanzia del principio di specialità sia irrevocabile, salvo l'intervento di fatti nuovi che modifichino la situazione di fatto esistente al momento della rinunzia;
    5) prevedere il potere del Ministro della giustizia di non dare corso alla richiesta di estradizione dall'estero se l'iniziativa possa pregiudicare la sovranità, la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato e che il Ministro debba dare comunque comunicazione del diniego all'autorità giudiziaria procedente;
    6) prevedere che la custodia cautelare subita all'estero ai fini dell'estradizione sia computata ad ogni effetto processuale;
    7) prevedere che, ai fini della richiesta di estensione dell'estradizione, possa essere adottata un'ordinanza che dispone la custodia cautelare, l'esecuzione della quale resta sospesa fino alla concessione dell'estradizione suppletiva e che è revocata anche d'ufficio nel caso di rifiuto della medesima;
    8) prevedere che nell'estradizione dall'estero il principio di specialità operi come causa di sospensione del procedimento e dell'esecuzione della pena, anche ai fini delle altre procedure giurisdizionali finalizzate alla consegna di persona imputata o condannata; prevedere che tale sospensione non precluda il compimento di atti urgenti e l'assunzione di prove non rinviabili o comunque idonee a determinare il proscioglimento dell'estradato per fatti anteriori alla consegna; prevedere che alla garanzia del principio di specialità, salvo che norme convenzionali lo escludano, la persona estradata possa rinunziare, dopo la consegna, solo mediante dichiarazione raccolta dal giudice; prevedere che la rinunzia sia irrevocabile, salva la sopravvenienza di fatti nuovi che modifichino la situazione esistente al momento della rinunzia stessa;
    9) prevedere la riparazione per l'ingiusta detenzione subita all'estero a fini estradizionali;
   c) in materia di riconoscimento di sentenze penali di altri Stati ed esecuzione di sentenze penali italiane all'estero:
    1) prevedere condizioni e forme del riconoscimento di sentenze penali di altri Stati e dell'esecuzione di sentenze penali italiane all'estero secondo criteri di massima semplificazione;
    2) prevedere condizioni e forme del trasferimento delle procedure;
   d) in materia di mutuo riconoscimento delle decisioni giudiziarie nei rapporti con gli altri Stati membri dell'Unione europea:
    1) prevedere che le decisioni giudiziarie emesse dalle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea possano essere eseguite nel territorio dello Stato e che l'autorità giudiziaria possa richiedere alle competenti autorità degli altri Stati membri dell'Unione europea l'esecuzione di proprie decisioni in conformità al principio del mutuo riconoscimento; prevedere che altre disposizioni di legge si applichino solo se compatibili con le norme contenute nel codice di procedura penale e che, in ogni caso, l'esecuzione della decisione non pregiudichi l'osservanza degli obblighi internazionali assunti dallo Stato;
    2) prevedere che le decisioni giudiziarie da eseguire nel territorio dello Stato possano essere trasmesse direttamente all'autorità giudiziaria territorialmente competente per l'esecuzione e che l'autorità giudiziaria possa trasmettere direttamente allo Stato di esecuzione le decisioni delle quali si chieda il riconoscimento, con comunicazione al Ministro della giustizia nei casi e nei modi previsti dalla legge; prevedere che per gli Stati membri dell'Unione europea si instauri la corrispondenza diretta tra le autorità giudiziarie, anche ai fini della trasmissione della documentazione e degli accertamenti integrativi nonché delle ulteriori informazioni necessari all'esecuzione delle decisioni delle quali sia chiesto il riconoscimento;
    3) prevedere il potere del Ministro della giustizia di garantire, nei casi e nei modi previsti dalla legge, l'osservanza delle condizioni eventualmente richieste in casi particolari per l'esecuzione, all'estero o nel territorio dello Stato, della decisione della quale è stato chiesto il riconoscimento;
    4) prevedere che, nei casi e nei modi previsti dalla legge, il riconoscimento delle decisioni giudiziarie possa essere chiesto anche ai fini dell'esecuzione delle stesse all'estero o nel territorio dello Stato nei confronti di persone giuridiche;
    5) prevedere che la decisione sul riconoscimento della decisione da eseguire nel territorio dello Stato sia adottata con la massima urgenza e comunque in tempi e con modalità idonei ad assicurarne la tempestività e l'efficacia; prevedere regole speciali per l'esecuzione di decisioni al riconoscimento delle quali l'interessato ha prestato consenso;
    6) prevedere che l'autorità giudiziaria, nei casi previsti dalla legge, in conformità alle indicazioni contenute negli atti normativi dell'Unione europea, dia esecuzione alle decisioni giudiziarie degli altri Stati membri dell'Unione europea e
che non possa essere sindacato il merito della decisione, il cui riconoscimento sia chiesto dall'autorità di altri Stati membri dell'Unione europea, salva l'osservanza delle disposizioni necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei princìpi fondamentali dell'ordinamento giuridico;
    7) prevedere l'impugnabilità, senza effetto sospensivo salvo che nei casi espressamente previsti dalla legge, del provvedimento che disponga l'esecuzione della decisione giudiziaria della quale l'autorità di altro Stato membro dell'Unione europea abbia chiesto il riconoscimento;
    8) prevedere idonei rimedi a tutela dei diritti dei terzi di buona fede eventualmente pregiudicati dall'esecuzione della decisione.

  2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, corredati di relazione tecnica, per l'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti, che sono resi entro trenta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto può essere comunque adottato. Qualora il termine per l'espressione del parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine finale per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni. Nella redazione dei decreti legislativi di cui al presente articolo il Governo tiene conto delle eventuali modificazioni della normativa vigente comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega. I predetti decreti legislativi contengono altresì le disposizioni necessarie al coordinamento con le altre norme legislative vigenti nella stessa materia.
  3. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi correttivi e integrativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura di cui ai medesimi commi 1 e 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente,
   all'articolo 6:
    comma 1, sostituire le parole:
agli articoli 4 e con le seguenti: all'articolo;
    sopprimere il comma 2;
   al titolo, sopprimere le parole:
Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.
*4. 10. Daniele Farina, Sannicandro, Palazzotto.

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 6:
    comma 1, sostituire le parole:
agli articoli 4 e con le seguenti: all'articolo;
    sopprimere il comma 2;
   al titolo, sopprimere le parole:
Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di procedura penale.
*4. 21. Santelli.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 1).
4. 12. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole: dia senza ritardo esecuzione alla richiesta, con decreto motivato con le seguenti: provveda senza ritardo.
4. 13. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 4).
4. 14. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 7).
4. 15. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 8), sostituire le parole: disciplinandone le modalità e le condizioni di utilizzabilità con le seguenti: secondo le modalità dell'articolo 146-bis delle disposizioni attuative del codice di procedura penale.
4. 16. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 11).
4. 17. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera a), numero 12), aggiungere, in fine, le parole: e alle norme sull'utilizzabilità degli atti previste dall'ordinamento processuale penale italiano.
4. 18. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 11. Palazzotto, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 1).
4. 19. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), sopprimere il numero 6).
4. 1. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

  Al comma 1, lettera d), numero 6), sostituire le parole: necessarie ad assicurare in ogni caso il rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico con le seguenti: dell'ordinamento giuridico italiano.
4. 20. Ferraresi, Scagliusi, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Sarti.

A.C. 1460-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 5.
(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).

  1. Il comma 5 dell'articolo 708 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
  «5. Il termine per la consegna è di quindici giorni dalla data stabilita a norma del comma 4 e, su domanda motivata dello Stato richiedente, può essere prorogato per altri venti giorni. Il termine per la consegna è sospeso in caso di sospensione dell'efficacia della decisione del Ministro della giustizia da parte del competente giudice amministrativo e riprende a decorrere dalla data di deposito del provvedimento di revoca del provvedimento cautelare o del provvedimento con cui è accolto il gravame proposto avverso il provvedimento cautelare o della sentenza che rigetta il ricorso ovvero della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio».

  2. Dopo il comma 4 dell'articolo 714 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
  «4-bis. Le misure coercitive sono altresì revocate se sono trascorsi tre mesi dalla pronuncia della decisione favorevole del Ministro della giustizia sulla richiesta di estradizione senza che l'estradando sia stato consegnato allo Stato richiedente. Il termine è sospeso dalla data di deposito del ricorso presentato al giudice amministrativo avverso la decisione del Ministro della giustizia, fino alla data di deposito della sentenza che rigetta il ricorso o della decisione che dichiara l'estinzione del giudizio, comunque per un periodo non superiore a sei mesi».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Modifiche alle disposizioni del codice di procedura penale in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive).

  Sopprimerlo.

  Conseguentemente:
   all'articolo 6, comma 1, sostituire le parole:
agli articoli 4 e 5 con le seguenti: all'articolo 4;
   al titolo, sopprimere le parole: Modifiche alle disposizioni in materia di estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima delle misure coercitive.
5. 10. Santelli.

A.C. 1460-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Disposizioni finanziarie).

  1. All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
  2. Qualora uno o più dei decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della presente legge, determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nei rispettivi ambiti, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ovvero mediante compensazione con le risorse finanziarie recate dai decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entrati in vigore prima o contestualmente a quelli che comportano nuovi o maggiori oneri.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. 100. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

A.C. 1460-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI LEGGE: BONAFEDE ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AZIONE DI CLASSE (A.C. 1335-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: GITTI ED ALTRI (A.C. 3017)

A.C. 1335-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 1335-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento:

PARERE FAVOREVOLE

  Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sull'emendamento 1.153 e sugli articoli aggiuntivi 2.06 e 2.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 1335-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il titolo VIII del libro quarto del codice di procedura civile è aggiunto il seguente:

«TITOLO VIII-bis
DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 840-bis.
(Ambito di applicazione).

  I diritti individuali omogenei sono tutelabili anche attraverso l'azione di classe, secondo le disposizioni del presente titolo. A tale fine, un'associazione o un comitato che hanno come scopo la tutela dei predetti diritti o ciascun componente della classe può agire nei confronti dell'autore delle condotte lesive per l'accertamento della responsabilità e per la condanna al risarcimento del danno e alle restituzioni.
  L'azione di classe può essere esperita nei confronti di imprese ovvero nei confronti di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività. Sono fatte salve le disposizioni in materia di ricorso per l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.
  In ogni caso, resta fermo il diritto all'azione individuale salvo quanto previsto all'articolo 840-undecies, ottavo comma.
  Non è ammesso l'intervento dei terzi ai sensi dell'articolo 105.
  Nel caso in cui, a seguito di accordi transattivi o conciliativi intercorsi tra le parti, vengano a mancare in tutto le parti attrici, il tribunale assegna agli aderenti un termine, non inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a novanta giorni, per la prosecuzione della causa, che deve avvenire con la costituzione in giudizio di almeno uno degli aderenti mediante il ministero di un difensore. Nel caso in cui, decorso inutilmente il termine di cui al primo periodo, non avvenga la prosecuzione del procedimento, il tribunale ne dichiara l'estinzione. A seguito dell'estinzione, resta comunque salvo il diritto all'azione individuale dei soggetti aderenti.

Art. 840-ter.
(Forma e ammissibilità della domanda).

  La domanda per l'azione di classe si propone con atto di citazione davanti alla sezione specializzata in materia di impresa. L'atto di citazione è notificato anche all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al giudizio di ammissibilità.
  L'atto di citazione è pubblicato, a cura della cancelleria ed entro quindici giorni dall'iscrizione a ruolo della causa, nell'area pubblica del portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, in modo da assicurare l'agevole reperibilità delle informazioni in esso contenute.
  Entro il termine di trenta giorni dalla prima udienza il tribunale decide con ordinanza sull'ammissibilità della domanda.
  La domanda è dichiarata inammissibile:
   a) quando è manifestamente infondata;
   b) quando il tribunale non ravvisa omogeneità dei diritti individuali tutelabili ai sensi dell'articolo 840-bis;
   c) quando l'attore versa in stato di conflitto di interessi nei confronti del convenuto;
   d) quando l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi degli interessi fatti valere in giudizio.

  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità è pubblicata, a cura della cancelleria, nell'area pubblica del portale telematico di cui al secondo comma, entro quindici giorni dalla pronuncia.
  Quando l'inammissibilità è dichiarata a norma del quarto comma, lettera a), l'attore può riproporre l'azione di classe quando si verificano mutamenti delle circostanze o vengono dedotte nuove ragioni di fatto o di diritto.
  L'ordinanza che decide sull'ammissibilità dell'azione di classe è reclamabile dalle parti davanti alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla sua comunicazione o dalla sua notificazione, se anteriore. Il ricorso deve essere notificato al pubblico ministero. Sul reclamo la corte di appello decide con ordinanza in camera di consiglio entro quaranta giorni dal deposito del ricorso. In caso di accertamento dell'ammissibilità della domanda, la corte di appello trasmette gli atti al tribunale originariamente adito per la prosecuzione della causa. Avverso l'ordinanza emessa dalla corte di appello è ammesso il ricorso per cassazione. Il reclamo e il ricorso per cassazione avverso le ordinanze ammissive non sospendono il procedimento davanti al tribunale.

Art. 840-quater.
(Pluralità delle azioni di classe).

  La causa promossa davanti ad un ufficio diverso, successivamente alla data di pubblicazione dell'atto di citazione nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed entro la data di pronuncia dell'ordinanza di cui al terzo comma del medesimo articolo, è cancellata dal ruolo e non ne è ammessa la riassunzione. Allo stesso modo si procede per le azioni di classe proposte davanti al medesimo ufficio giudiziario successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 840-ter, terzo comma, e fino alla pubblicazione della sentenza a norma dell'articolo 840-sexies.
  Quando l'azione di classe è respinta, una volta decorso un anno dalla pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, non sono proponibili nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto; è fatta salva la proponibilità dell'azione di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere nel termine di cui al presente comma. Quando l'azione di classe è accolta con sentenza passata in giudicato, non possono essere proposte nuove azioni di classe sulla base dei medesimi fatti e nei confronti del medesimo convenuto e quelle proposte sono cancellate dal ruolo; è fatta salva la proponibilità delle azioni di classe a tutela dei diritti che non potevano essere fatti valere entro la scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).

Art. 840-quinquies.
(Procedimento).

  Con l'ordinanza con cui ammette l'azione di classe, il tribunale fissa un termine per l'adesione all'azione medesima da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e provvede secondo quanto previsto dall'articolo 840-sexies, primo comma, lettera c). Si applica in quanto compatibile l'articolo 840-septies. L'aderente non assume la qualità di parte e ha diritto ad accedere al fascicolo informatico e a ricevere tutte le comunicazioni a cura della cancelleria. I diritti di coloro che aderiscono a norma del presente comma sono accertati secondo le disposizioni di cui all'articolo 840-octies, successivamente alla pronuncia della sentenza che accoglie l'azione di classe.
  Il tribunale, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del giudizio.
  Quando è nominato un consulente tecnico, l'obbligo di pagare le spese, l'acconto e il compenso a quest'ultimo spettanti sono posti a carico del convenuto; l'inottemperanza all'obbligo di cui al presente comma non costituisce motivo di mancata accettazione o di rinuncia all'incarico.
  Ai fini dell'accertamento della responsabilità del convenuto il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.

Art. 840-sexies.
(Sentenza).

  Con la sentenza che accoglie l'azione di classe, il tribunale:
   a) provvede in ordine alle domande risarcitorie o restitutorie proposte dall'attore, quando l'azione è stata proposta da un soggetto diverso da un'associazione o da un comitato;
   b) accerta che il convenuto, con la condotta addebitatagli dall'attore, ha leso diritti individuali omogenei;
   c) definisce i caratteri dei diritti individuali omogenei di cui alla lettera b), specificando gli elementi necessari per l'inclusione nella classe dei soggetti di cui alla lettera e);
   d) stabilisce la documentazione che deve essere eventualmente prodotta per fornire prova della titolarità dei diritti individuali di cui alla lettera b);
   e) dichiara aperta la procedura di adesione e fissa il termine perentorio, non superiore a centottanta giorni, per l'adesione all'azione di classe da parte dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei di cui alla lettera b) nonché per l'eventuale integrazione degli atti e per il compimento delle attività da parte di coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma; il termine decorre dalla data di pubblicazione della sentenza nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma;
   f) nomina il giudice delegato per la procedura di adesione;
   g) nomina il rappresentante comune degli aderenti tra i soggetti aventi i requisiti per la nomina a curatore fallimentare; quando ne fa richiesta, può essere nominato l'avvocato della parte la cui azione è stata accolta;
   h) determina l'importo da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese e stabilisce le relative modalità.

  La sentenza è pubblicata nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, entro quindici giorni dal deposito.
  Il rappresentante comune è pubblico ufficiale. Il giudice delegato può, dopo averlo sentito, revocare il rappresentante comune in ogni tempo con decreto.
  Il giudice delegato può in ogni tempo disporre l'integrazione delle somme da versare a cura di ciascun aderente a titolo di fondo spese. Il mancato versamento delle somme rende inefficace l'adesione; l'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio.

Art. 840-septies.
(Modalità di adesione all'azione di classe).

  L'adesione all'azione di classe si propone mediante inserimento della relativa domanda nel fascicolo informatico, avvalendosi di un'area del portale dei servizi telematici.
  La domanda di cui al primo comma, a pena di inammissibilità, deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale e i dati relativi all'azione di classe a cui il soggetto chiede di aderire;
   b) i dati identificativi dell'aderente;
   c) l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'aderente;
   d) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
   e) l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda di adesione;
   f) l'indice dei documenti probatori eventualmente prodotti;
   g) la seguente attestazione: «Consapevole della responsabilità penale prevista dalle disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive, attesto che i dati e i fatti esposti nella domanda e nei documenti prodotti sono veritieri»;
   h) il conferimento al rappresentante comune, che sarà nominato dal giudice, del potere di rappresentare l'aderente e di compiere nel suo interesse tutti gli atti, di natura sia sostanziale sia processuale, relativi al diritto individuale omogeneo esposto nella domanda di adesione;
   i) i dati necessari per l'accredito delle somme che verranno eventualmente riconosciute a suo favore;
   l) la dichiarazione di aver provveduto al versamento del fondo spese di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera h).

  L'aderente può produrre, con le modalità di cui al secondo comma, dichiarazioni di terzi, capaci di testimoniare, rilasciate ad un avvocato che attesta l'identità del dichiarante secondo le disposizioni dell'articolo 252; l'avvocato che procede a norma del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.
  La domanda è valida:
   a) quando è presentata a norma dell'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; oppure
   b) quando è sottoscritta e inserita nel fascicolo informatico unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità dell'aderente.

  I documenti probatori sono prodotti mediante inserimento nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione produce gli effetti della domanda giudiziale e può essere presentata anche senza il ministero di un difensore.
  L'adesione diventa inefficace in caso di revoca del potere di rappresentanza conferito al rappresentante comune a norma del secondo comma, lettera h). L'inefficacia opera di diritto ed è rilevabile d'ufficio. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico.
  La domanda di adesione interrompe la prescrizione; il nuovo periodo di prescrizione decorre dalla data in cui è stata proposta la domanda di adesione.
  Quando l'azione di classe è stata proposta a norma dell'articolo 840-quater, l'aderente deve dimostrare di non aver potuto far valere i propri diritti entro i termini rispettivamente previsti dai medesimi commi.

Art. 840-octies.
(Progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti).

  Entro il termine perentorio di novanta giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e), il convenuto deve depositare una memoria contenente le sue difese, prendendo posizione sui fatti posti da ciascun aderente a fondamento della domanda ed eccependo i fatti estintivi, modificativi o impeditivi dei diritti fatti valere dagli aderenti. I fatti dedotti dall'aderente e non specificatamente contestati dal convenuto nel termine di cui al presente comma si considerano non contestati.
  Il rappresentante comune degli aderenti, entro novanta giorni dalla scadenza del termine di cui al primo comma, predispone il progetto dei diritti individuali omogenei degli aderenti, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni, e lo deposita; il progetto è comunicato agli aderenti e al convenuto. Il rappresentante comune può chiedere al tribunale di nominare uno o più esperti di particolare competenza tecnica che lo assistano per la valutazione dei fatti posti dagli aderenti a fondamento delle domande.
  Il convenuto e gli aderenti, entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al secondo comma, possono depositare osservazioni scritte e documenti integrativi. Nella procedura di adesione non sono ammessi mezzi di prova diversi dalla prova documentale.
  Il rappresentante comune, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di cui al terzo comma, apporta le eventuali variazioni al progetto dei diritti individuali omogenei e lo deposita nel fascicolo informatico.
  Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, quando accoglie in tutto o in parte la domanda di adesione, condanna il convenuto al pagamento delle somme o delle cose dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento o di restituzione. Il provvedimento costituisce titolo esecutivo ed è comunicato al convenuto, agli aderenti, al rappresentante comune e ai difensori di cui all'articolo 840-novies.
  A favore dell'aderente non possono essere liquidate le spese legali sostenute per la presentazione della domanda di adesione o per la partecipazione al procedimento di cui al presente articolo.

Art. 840-novies.
(Spese del procedimento).

  Con il decreto di cui all'articolo 840-octies, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente al rappresentante comune, a titolo di compenso, un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il compenso è stabilito in considerazione del numero dei componenti la classe in misura progressiva:
   a) da 1 a 500, nella misura del 9 per cento;
   b) da 501 a 1.000, nella misura del 6 per cento;
   c) da 1.001 a 10.000 nella misura del 3 per cento;
   d) da 10.001 a 100.000, nella misura del 2,5 per cento;
   e) da 100.001 a 500.000 nella misura dell'1,5 per cento;
   f) da 500.001 a 1.000.000 nella misura dell'1 per cento;
   g) oltre 1.000.000 nella misura dello 0,5 per cento.

  Le percentuali di cui al primo comma sono calcolate sull'importo complessivo dovuto a tutti gli aderenti.
  Sono altresì dovute le spese sostenute e documentate.
  L'autorità giudiziaria può aumentare o ridurre l'ammontare del compenso liquidato a norma del primo comma in misura non superiore al 50 per cento, sulla base dei seguenti criteri:
   a) complessità dell'incarico;
   b) ricorso all'opera di coadiutori;
   c) qualità dell'opera prestata;
   d) sollecitudine con cui sono state condotte le attività;
   e) numero degli aderenti.

  Per quanto non previsto dal primo e dal secondo comma, si applicano le disposizioni in materia di spese di giustizia.
  Con il medesimo decreto, il tribunale condanna altresì il convenuto a corrispondere direttamente all'avvocato che ha difeso l'attore fino alla pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies un importo ulteriore rispetto alle somme dovute a ciascun aderente a titolo di risarcimento e di restituzione. Il predetto importo, riconosciuto a titolo di compenso premiale, è liquidato a norma del primo comma. Quando l'attore è stato difeso da più avvocati, il compenso è ripartito in proporzione all'attività effettivamente prestata.
  In favore dei difensori delle parti che sono intervenute e sono risultate vittoriose nel giudizio che si è concluso con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies, con il decreto di cui al presente articolo il tribunale condanna il convenuto a pagare un compenso premiale aggiuntivo fino al doppio di quello riconosciuto al difensore dell'attore; il compenso è ripartito tra i medesimi difensori in proporzione all'attività effettivamente svolta; allo stesso modo si procede per i difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.

Art. 840-decies.
(Impugnazione della sentenza).

  Gli atti di impugnazione della sentenza di cui all'articolo 840-sexies e i provvedimenti che definiscono i giudizi di impugnazione sono pubblicati nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma.
  Ai fini dell'impugnazione della sentenza non si applica l'articolo 325 e il termine di cui all'articolo 327 è ridotto della metà. Entro due mesi dalla scadenza del termine di cui al periodo precedente senza che sia intervenuta impugnazione, coloro che hanno aderito a norma dell'articolo 840-quinquies, primo comma, possono proporre atto di impugnazione.

Art. 840-undecies.
(Impugnazione del decreto).

  Contro il decreto di cui all'articolo 840-octies può essere proposta opposizione con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale.
  Il ricorso può essere proposto dal convenuto, dal rappresentante comune e dagli avvocati di cui all'articolo 840-novies, nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento.
  Il ricorso non sospende l'esecuzione del decreto. Esso deve contenere:
   a) l'indicazione del tribunale competente;
   b) le generalità del ricorrente e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito;
   c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'opposizione, con le relative conclusioni;
   d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio.

  Il presidente del tribunale, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito. Il giudice delegato non può far parte del collegio.
  Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere comunicato ai controinteressati entro cinque giorni dal deposito del decreto. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto.
  L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, con le modalità per questa previste.
  Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto indicarli o produrli prima, per causa ad essa non imputabile. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione delle parti, il tribunale provvede con decreto motivato, con il quale conferma, modifica o revoca il provvedimento impugnato.
  L'aderente può proporre azione individuale a condizione che la domanda di adesione sia stata revocata prima che il decreto diventi definitivo.

Art. 840-duodecies.
(Adempimento spontaneo).

  Quando il debitore provvede spontaneamente al pagamento delle somme stabilite con il decreto di cui all'articolo 840-octies, le somme sono versate su un conto corrente bancario o postale intestato alla procedura aperta con la sentenza di cui all'articolo 840-sexies e vincolato all'ordine del giudice.
  Il rappresentante comune deposita con la massima sollecitudine il piano di riparto e il giudice delegato ordina il pagamento delle somme spettanti a ciascun aderente.
  Il rappresentante comune, il debitore e gli avvocati di cui all'articolo 840-novies possono proporre opposizione a norma dell'articolo 840-undecies.
  Il rappresentante comune deposita la documentazione comprovante i pagamenti effettuati.
  Per il compimento dell'attività di cui al presente articolo, al rappresentante comune non spetta alcun ulteriore compenso.

Art. 840-terdecies.
(Esecuzione forzata collettiva).

  L'esecuzione forzata del decreto di cui all'articolo 840-octies, limitatamente alle somme liquidate in favore dei soggetti portatori di diritti individuali omogenei e che non hanno revocato al rappresentante comune il potere di rappresentanza conferito a norma dell'articolo 840-septies, secondo comma, lettera h), è promossa esclusivamente dal rappresentante comune, che compie tutti gli atti nell'interesse degli aderenti, ivi compresi quelli relativi agli eventuali giudizi di opposizione. La revoca è opponibile all'impresa o all'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità da quando è inserita nel fascicolo informatico e non può essere parziale.
  Devono essere trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice dell'esecuzione le somme ricavate per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora divenuti definitivi.
  Le disposizioni del presente articolo non si applicano relativamente ai crediti riconosciuti, con il decreto di cui all'articolo 840-octies, in favore del rappresentante comune e degli avvocati di cui all'articolo 840-novies.
  Il compenso dovuto al rappresentante comune è liquidato dal giudice in misura non superiore a un decimo della somma ricavata, tenuto conto dei criteri di cui all'articolo 840-novies, secondo comma.
  Il credito del rappresentante comune liquidato a norma del presente articolo nonché quello liquidato a norma dell'articolo 840-novies, commi primo e secondo, hanno privilegio sui beni oggetto dell'esecuzione.
  Il rappresentante comune non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che per i procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale.

Art. 840-quaterdecies.
(Accordi di natura transattiva).

  Il tribunale, fino alla precisazione delle conclusioni, formula ove possibile, avuto riguardo al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta del giudice è inserita nell'area pubblica del portale telematico di cui all'articolo 840-ter, secondo comma, ed è comunicata all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente. L'accordo transattivo o conciliativo concluso tra le parti è inserito nell'area pubblica ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente, il quale può dichiarare di voler accedere all'accordo medesimo mediante dichiarazione inserita nel fascicolo informatico.
  Dopo la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 840-sexies, il rappresentante comune, nell'interesse degli aderenti, può stipulare con l'impresa o con l'ente gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità uno schema di accordo di natura transattiva.
  Lo schema è inserito nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, ciascun aderente può inserire nel fascicolo informatico le proprie motivate contestazioni allo schema di accordo. Nei confronti degli aderenti che non formulano contestazioni a norma del presente comma, lo schema di accordo si considera non contestato.
  Entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al quarto comma, il giudice delegato, avuto riguardo agli interessi degli aderenti, può autorizzare il rappresentante comune a stipulare l'accordo transattivo.
  Il provvedimento del giudice delegato è inserito nell'area di cui all'articolo 840-ter ed è comunicato all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato da ciascun aderente nonché all'attore.
  Entro quindici giorni dalla comunicazione di cui al sesto comma, l'aderente che ha formulato le contestazioni di cui al quarto comma può privare il rappresentante comune della facoltà di stipulare l'accordo transattivo a cui le medesime contestazioni si riferiscono.
  L'accordo transattivo autorizzato dal giudice delegato e stipulato dal rappresentante comune costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e deve essere integralmente trascritto nel precetto ai sensi dell'articolo 480, secondo comma. Il rappresentante comune certifica l'autografia delle sottoscrizioni apposte all'accordo transattivo.
  L'attore può aderire all'accordo transattivo entro il termine di cui al settimo comma; in tal caso, l'accordo transattivo costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale anche in suo favore.

Art. 840-quinquiesdecies.
(Chiusura della procedura di adesione).

  La procedura di adesione si chiude:
   a) quando le ripartizioni agli aderenti, effettuate dal rappresentante comune, raggiungono l'intero ammontare dei crediti dei medesimi aderenti;
   b) quando nel corso della procedura risulta che non è possibile conseguire un ragionevole soddisfacimento delle pretese degli aderenti, anche tenuto conto dei costi che è necessario sostenere.

  La chiusura della procedura di adesione è dichiarata con decreto motivato del giudice delegato, reclamabile a norma dell'articolo 840-undecies.
  Gli aderenti riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi.

Art. 840-sexiesdecies.
(Azione inibitoria collettiva).

  Chiunque abbia interesse alla pronuncia di una inibitoria di atti e comportamenti, posti in essere in pregiudizio di una pluralità di individui o enti, può agire per ottenere l'ordine di cessazione o il divieto di reiterazione della condotta omissiva o commissiva.
  L'azione può essere esperita nei confronti di imprese o di enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità relativamente a fatti commessi nello svolgimento delle loro rispettive attività.
  La domanda si propone con le forme del processo ordinario alla sezione specializzata in materia di impresa.
  Si applica l'articolo 840-quinquies.
  Il tribunale può avvalersi di dati statistici e di presunzioni semplici.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, su istanza di parte, adottare i provvedimenti di cui all'articolo 614-bis, anche fuori dei casi ivi previsti.
  Con la condanna alla cessazione della condotta omissiva o commissiva, il tribunale può, anche d'ufficio, ordinare che la parte soccombente adotti le misure più opportune ad eliminare o ridurre gli effetti delle violazioni accertate.
  Il giudice, su istanza di parte, condanna la parte soccombente a dare diffusione del provvedimento, nei modi e nei tempi definiti nello stesso, mediante utilizzo dei mezzi di comunicazione ritenuti più appropriati.
  Quando l'azione inibitoria collettiva è proposta congiuntamente all'azione di classe, il giudice dispone la separazione delle cause.
  Sono fatte salve le disposizioni previste in materia dalle leggi speciali».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Introduzione del titolo VIII-bis del libro quarto del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: scopo la tutela dei predetti diritti con le seguenti: unica finalità statutaria la tutela dei diritti che intendono far valere.
1. 155. Labriola.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: componente della classe con le seguenti: soggetto portatore degli stessi.
1. 156. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: nei confronti dell'autore aggiungere le seguenti: e del responsabile.
1. 157. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: per la condanna aggiungere le seguenti: all'adempimento ad obblighi contrattualmente assunti,.
1. 1. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti:, delle pubbliche amministrazioni.
1. 153. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, la parola: commessi è sostituita dalla seguente: cagionati.
1. 300. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: nei confronti di imprese aggiungere le seguenti:, esercitate in qualsiasi forma, anche individuale,.
1. 35. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, primo periodo, dopo le parole: commessi aggiungere le seguenti: od omessi.
1. 154. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'azione di classe non può essere esperita da imprese nei confronti di altre imprese relativamente all'ordinaria attività di impresa, né da investitori professionali relativamente alla loro attività di investimento.
1. 59. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, primo periodo, dopo le parole: di almeno uno degli aderenti aggiungere le seguenti: oppure un'associazione o un comitato legittimato ai sensi del primo comma.
1. 159. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-bis», quinto comma, aggiungere, in fine, le parole: oppure l'avvio di una nuova azione di classe.
1. 160. Schullian.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», terzo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il tribunale può sospendere il giudizio sull'ammissibilità della domanda quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.
1. 52. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, sopprimere la lettera d).
1. 161. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quarto comma, lettera d), sostituire le parole: l'associazione o il comitato non sono adeguatamente rappresentativi con le seguenti: lo statuto dell'associazione o del comitato non prevede come unica finalità la tutela.
1. 162. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», quinto comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Con l'ordinanza di inammissibilità il tribunale e la corte di appello regolano le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, e ordinano la più opportuna pubblicità a cura e spese del soccombente. In caso di inottemperanza del soccombente, la pubblicità può essere effettuata dall'altra parte a propria cura e spese, salvo il diritto di rivalersi sul soccombente.
1. 150. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-ter», sesto comma, dopo le parole: lettera a) aggiungere le seguenti: o lettera b).
1. 163. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-quinquies», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  Il tribunale può sospendere il giudizio sull'azione di classe quando sui fatti rilevanti ai fini del decidere è in corso un'istruttoria davanti a un'autorità indipendente ovvero un giudizio davanti al giudice amministrativo.
1. 54. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, lettera a), dopo le parole: in ordine alle domande aggiungere le seguenti: di condanna ad adempimenti contrattuali.
1. 174. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-sexies», primo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   i) qualora il danneggiante abbia agito con dolo o colpa grave, riconosce all'attore e agli aderenti un risarcimento ulteriore, da calcolarsi in base alla condotta e rimesso alla discrezionalità del giudice, che non può superare una somma pari a dieci volte l'entità degli effettivi danni subiti dai danneggiati.
1. 164. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», secondo comma, lettera h), dopo le parole: al rappresentante comune aggiungere le seguenti: già nominato o.
1. 165. Schullian.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-septies», ultimo comma, sostituire le parole da: rispettivamente fino alla fine del comma, con la seguente: previsti.
1. 302. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», primo comma, secondo periodo, sostituire le parole: non contestati con le seguenti: ammessi.
1. 166. Schullian.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», secondo comma, primo periodo, sostituire le parole: di cui al primo comma con le seguenti: di cui all'articolo 840-sexies, primo comma, lettera e).
1. 171. Sannicandro, Ricciatti, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», secondo comma, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di particolare complessità delle questioni da trattare o della documentazione da esaminare o in caso di un elevato numero degli aderenti, il rappresentante comune può chiedere al giudice delegato, almeno dieci giorni prima della scadenza, una proroga del termine per la predisposizione del progetto dei diritti individuali omogenei. Il giudice delegato provvede entro cinque giorni e può prorogare il termine per non più di sessanta giorni.
1. 167. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-octies», quinto comma, primo periodo, dopo le parole: condanna il convenuto aggiungere le seguenti: all'adempimento contrattuale richiesto,.
1. 168. Schullian.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 840-novies».
1. 152. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», terzo comma, sopprimere le lettere c) e d).
1. 175. Giuseppe Guerini.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: all'avvocato che ha difeso l'attore con le seguenti: agli avvocati che hanno difeso gli attori.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere il terzo periodo.
1. 169. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies», sopprimere il sesto comma.
1. 170. Schullian.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-novies» il settimo comma è sostituito dal seguente: Le disposizioni di cui al sesto comma si applicano anche ai difensori che hanno difeso gli attori delle cause riunite risultati vittoriosi.
1. 301. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-duodecies», secondo comma, sostituire le parole: con la massima sollecitudine con le seguenti: entro trenta giorni.
1. 172. Ricciatti, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 840-duodecies», secondo comma, sostituire le parole: con la massima sollecitudine con le seguenti: entro quindici giorni.
1. 173. Daniele Farina, Ricciatti, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

  1. All'articolo 13, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il presente comma non si applica per le azioni di classe di cui agli articoli 840-bis e seguenti del codice di procedura civile».
1. 0150. Colletti, Ferraresi, Agostinelli, Businarolo, Sarti.

A.C. 1335-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  1. Dopo il titolo V delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è inserito il seguente:

«TITOLO V-bis
DELL'AZIONE DI CLASSE

Art. 196-bis.
(Comunicazioni a cura della cancelleria e avvisi in materia di azione di classe).

  Tutte le comunicazioni a cura della cancelleria previste dalle disposizioni contenute nel titolo VIII-bis del libro quarto del codice sono eseguite con modalità telematiche all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dall'aderente. Si applicano le disposizioni in materia di comunicazioni telematiche.
  Il portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia deve inviare all'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne ha fatto richiesta e si è registrato mediante un'apposita procedura, un avviso contenente le informazioni relative agli atti per i quali le disposizioni del titolo VIII-bis del libro quarto del codice prevedono la pubblicazione. La richiesta può essere limitata alle azioni di classe relative a specifiche imprese o enti gestori di servizi pubblici o di pubblica utilità, anche prima della loro proposizione».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Introduzione del titolo V-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, in materia di azione di classe).

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «È comunque sempre possibile agire in giudizio per disfunzioni gravi, continuate e documentate delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di pubblici servizi.».
2. 01. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Il comma 1-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Nel giudizio di sussistenza della lesione di cui al comma 1 il giudice può tenere conto delle risorse strumentali, finanziarie e umane concretamente a disposizione delle parti intimate.».
2. 02. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Il comma 1-ter dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
  «1-ter. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le assemblee legislative e gli altri organi costituzionali.».
2. 03. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «venti giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. 04. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché i responsabili degli organismi che esercitano poteri di vigilanza e controllo sugli stessi enti».
2. 05. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Il comma 6 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
2. 06. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
  «7. Il ricorso è devoluto alla giurisdizione ordinaria.».
2. 07. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «porvi rimedio entro un congruo termine» sono sostituite dalle seguenti: «porvi rimedio entro un termine perentorio non superiore a centoventi giorni».
2. 08. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché all'organismo o al soggetto competente per l'irrogazione delle eventuali sanzioni disciplinari».
2. 09. Santelli.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. L'articolo 7 del decreto legislativo 20 dicembre 2009, n. 198, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
2. 010. Santelli.

A.C. 1335-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Applicabilità della sanzione penale prevista dall'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445).

  1. All'articolo 76 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
  «4-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle attestazioni previste dall'articolo 840-septies, secondo comma, lettera g), del codice di procedura civile».

A.C. 1335-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Clausola di invarianza finanziaria).

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

A.C. 1335-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.
(Entrata in vigore).

  1. Al fine di consentire al Ministero della giustizia di predisporre le necessarie modifiche dei sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, le disposizioni di cui alla presente legge entrano in vigore decorsi sei mesi dalla pubblicazione della medesima legge nella Gazzetta Ufficiale.
  2. Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applica la disciplina vigente prima della medesima data di entrata in vigore.

A.C. 1335-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Abrogazioni).

  1. Gli articoli 139, 140 e 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni, sono abrogati.