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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 21 maggio 2015

TESTO AGGIORNATO AL 3 GIUGNO 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 21 maggio 2015.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marcon, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marcon, Antonio Martino, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 20 maggio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   SCHULLIAN: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo n. 16 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 ottobre 2013» (3132);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE CIMBRO: «Modifica all'articolo 32 della Costituzione, in materia di tutela della salute e della sicurezza alimentare e di diritto alle cure e all'accesso al cibo da parte degli indigenti» (3133).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di un disegno di legge.

  In data 21 maggio 2015 è stato presentato alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze:
    «Conversione in legge del decreto-legge 21 maggio 2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di ammortizzatori sociali e di garanzie TFR» (3134).

  Sarà stampato e distribuito.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge SCANU ed altri: «Disposizioni concernenti i militari italiani ai quali è stata irrogata la pena capitale durante la prima Guerra mondiale» (2741) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Amendola, Carbone, Carra, Gianni Farina, Marazziti e Palmizio.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   I Commissione (Affari costituzionali):
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OTTOBRE: «Disposizioni per l'indizione di un referendum di indirizzo concernente l'autorizzazione alla ratifica dei trattati che comportino un'ulteriore estensione dell'Unione europea» (3052) Parere delle Commissioni III, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE OTTOBRE: «Modifiche agli articoli 103 e 113 della Costituzione, in materia di organi della giustizia amministrativa e di tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione» (3061) Parere delle Commissioni II e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  DI LELLO ed altri: «Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia di disciplina dell'applicazione delle misure di prevenzione personali nonché di estensione delle medesime ai soggetti indiziati dei delitti previsti dagli articoli 624-bis, 628 e 629 del codice penale» (3040) Parere delle Commissioni I e V.

   III Commissione (Affari esteri):
  OTTOBRE: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro C 169 su popoli indigeni e tribali, fatta a Ginevra il 27 giugno 1989» (3051) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, VIII, X, XI, XII e XIII;
  OTTOBRE: «Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali, fatto a Strasburgo il 9 novembre 1995» (3065) Parere delle Commissioni I, II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   VI Commissione (Finanze):
  GALLINELLA ed altri: «Disposizioni per l'esenzione dei terreni agricoli dall'imposta municipale propria a decorrere dall'anno 2015» (2997) Parere delle Commissioni I, V, XIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MERLO e BORGHESE: «Modifica all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di applicazione dell'imposta municipale propria all'unita immobiliare posseduta in Italia dai cittadini italiani in età pensionabile residenti all'estero» (3023) Parere delle Commissioni I, III, V, VIII e XI;
  RICCIATTI ed altri: «Modifiche all'articolo 18 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, tecnologie informatiche e sfruttamento di brevetti innovativi» (3032) Parere delle Commissioni I, V, IX, X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e XIV;
  NASTRI: «Agevolazioni fiscali in favore dei lavoratori frontalieri» (3075) Parere delle Commissioni I, III, V, XI e XII.

  XII Commissione (Affari sociali):
  GIUDITTA PINI ed altri: «Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale» (1685) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  BORGHESE e MERLO: «Disposizioni per la diagnosi e la cura del morbo di Parkinson» (3062) Parere delle Commissioni I, II, V, VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  FERRARESI ed altri: «Modifiche agli articoli 24 e 26 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e abrogazione dell'articolo 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti previsti nell'ambito della riconversione industriale del comparto bieticolo-saccarifero» (3063) Parere delle Commissioni I, V, VIII (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), X (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di proposte di inchiesta parlamentare a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, le seguenti proposte di inchiesta parlamentare sono assegnate, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   IV Commissione (Difesa):
  AMODDIO ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla morte del militare Emanuele Scieri nonché sulle pratiche di nonnismo e sulle condotte ad esso correlate in epoca antecedente e successiva alla sospensione del servizio di leva obbligatorio» (Doc. XXII, n. 46) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento) e V.

   XII Commissione (Affari sociali):
  VARGIU: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull'inappropriatezza, sugli sprechi e sulla corruzione nel settore sanitario» (Doc XXII, n. 47) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 20 maggio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sull'indicazione obbligatoria del Paese d'origine o del luogo di provenienza degli alimenti non trasformati, dei prodotti a base di un unico ingrediente e degli ingredienti che rappresentano più del 50 per cento di un alimento (COM(2015) 204 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio relativa all'indicazione obbligatoria del Paese di origine o del luogo di provenienza per il latte, il latte utilizzato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari e i tipi di carni diverse dalle carni della specie bovina, suina, ovina, caprina e dalle carni di volatili (COM(2015) 205 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2015/104 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca (COM(2015) 212 final), che è assegnata in sede primaria alla XIII Commissione (Agricoltura);
   Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo - Lo stato della natura nell'Unione europea - Relazione sullo stato e sulle tendenze dei tipi di habitat e delle specie contemplati dalla direttiva Uccelli e dalla direttiva Habitat per il periodo 2007-2012, come richiesto a norma dell'articolo 17 della direttiva Habitat e dell'articolo 12 della direttiva Uccelli (COM(2015) 219 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite VIII (Ambiente) e XIII (Agricoltura);
   Progetto di bilancio rettificativo n. 5 al bilancio generale 2015 - Rispondere alle pressioni migratorie (COM(2015) 241 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Raccomandazioni di raccomandazioni del Consiglio sui programmi nazionali di riforma 2015 e che formulano i pareri del Consiglio sui programmi di stabilità o di convergenza 2015 dei Paesi Bassi (COM(2015) 268 final), dell'Austria (COM(2015) 269 final), della Polonia (COM(2015) 270 final), della Slovacchia (COM(2015) 274 final), della Finlandia (COM(2015) 275 final) e della Svezia (COM(2015) 276 final), che sono assegnate in sede primaria alla V Commissione (Bilancio).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 19 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.
  Questi atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).
  Con la medesima comunicazione, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sui seguenti documenti, già trasmessi dalla Commissione europea e assegnati alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento:
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sull'attuazione degli orientamenti di massima per le politiche economiche degli Stati membri la cui moneta è l'euro (COM(2015) 251 final);
   Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2015 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilità 2015 dell'Italia (COM(2015) 262 final).

Trasmissione dal consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia.

  Il presidente del consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, con lettera in data 19 maggio 2015, ha trasmesso una risoluzione, approvata dal medesimo consiglio regionale il 13 maggio 2015, concernente indirizzi relativi alla partecipazione della regione Friuli Venezia Giulia alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea (sessione europea 2015).

  Questo documento è trasmesso alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Garante del contribuente per l'Abruzzo.

  Il Garante del contribuente per l'Abruzzo, con lettera pervenuta in data 20 maggio 2015, ha trasmesso la relazione sullo stato dei rapporti tra fisco e contribuenti nel campo della politica fiscale in Abruzzo, per l'anno 2014, predisposta ai sensi dell'articolo 13, comma 13-bis, della legge 27 luglio 2000, n. 212.

  Questa relazione è trasmessa alla VI Commissione (Finanze).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: S. 19-657-711-810-846-847-851-868 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: GRASSO ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; DE CRISTOFARO ED ALTRI; LUMIA ED ALTRI; AIROLA ED ALTRI; CAPPELLETTI ED ALTRI; GIARRUSSO ED ALTRI; BUCCARELLA ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO E DI FALSO IN BILANCIO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 3008) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: FERRANTI ED ALTRI; REALACCI; COLLETTI ED ALTRI; COLLETTI ED ALTRI; CIVATI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; FERRANTI ED ALTRI; DORINA BIANCHI; DORINA BIANCHI; FORMISANO (A.C. 330-675-1194-1205-1871-2164-2165-2771-2774-2777)

A.C. 3008 – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo I
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI ASSOCIAZIONI DI TIPO MAFIOSO, NONCHÉ ULTERIORI MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE, ALLE RELATIVE NORME DI ATTUAZIONE E ALLA LEGGE 6 NOVEMBRE 2012, N. 190

Art. 1.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione).

  1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 32-ter, secondo comma, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «cinque»;
   b) all'articolo 32-quinquies, la parola: «tre» è sostituita dalla seguente: «due»;
   c) all'articolo 35, secondo comma, le parole: «quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti: «tre mesi» e le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
   d) all'articolo 314, primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quattro anni a dieci anni e sei mesi»;
   e) all'articolo 318, le parole: «da uno a cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   f) all'articolo 319, le parole: «da quattro a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dieci anni»;
   g) all'articolo 319-ter:
    1) al primo comma, le parole: «da quattro a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a dodici anni»;
    2) al secondo comma, le parole: «da cinque a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei a quattordici anni» e le parole: «da sei a venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «da otto a venti anni»;
   h) all'articolo 319-quater, primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: «da sei anni a dieci anni e sei mesi»;
   i) all'articolo 323-bis:
    1) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «Per i delitti previsti dagli articoli 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322 e 322-bis, per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita da un terzo a due terzi»;
    2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Circostanze attenuanti».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

(Sono ricomprese anche le proposte emendative esaminate nella seduta del 20 maggio 2015)

ART. 1.
(Modifiche alla disciplina sanzionatoria in materia di delitti contro la pubblica amministrazione).

  All'articolo 1 premettere il seguente:
  Art. 01 – 1. Il Governo è delegato ad adottare entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo diretto a contrastare il fenomeno della corruzione nei pubblici appalti e a ridurre i costi delle opere pubbliche, secondo i seguenti principi e criteri direttivi e tenendo conto delle migliori pratiche adottate in altri paesi dell'Unione Europea:
   a) razionalizzazione del quadro normativo nelle materie degli appalti pubblici e delle concessioni al fine di conseguire un maggiore livello di certezza del diritto e di semplificazione dei procedimenti;
   b) introduzione di norme dirette a garantire migliore trasparenza pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara, introducendo misure idonee per la lotta alla corruzione negli appalti pubblici, nonché, previsione di poteri di vigilanza e controllo sull'applicazione delle norme in materia di appalti pubblici, finalizzati a prevenire la corruzione ed i conflitti d'interesse;
   c) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso l'introduzione di criteri di qualità, efficienza, e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, contenimento dei tempi e piena verificabilità dei flussi finanziari anche attraverso forme di centralizzazione delle committenze;
   d) significativa riduzione del numero delle stazioni appaltanti;
   e) forte contenimento delle variazioni progettuali in corso d'opera anche attraverso una valorizzazione della fase progettuale negli appalti pubblici ed una più forte responsabilizzazione dei progettisti e dei direttori dei lavori;
   f) revisione del vigente sistema di qualificazione degli operatori economici in base a criteri di omogeneità e trasparenza anche introducendo criteri di premialità connesse a criteri reputazionali basati su parametri oggettivi e misurabili e su accertamenti definitivi concernenti il rispetto dei tempi e dei costi nell'esecuzione di contratti precedenti;
   g) razionalizzazione dei metodi di risoluzione delle controversie alternativi al rimedio giurisdizionale, anche in materia di esecuzione del contratto;
   h) garanzia di adeguati livelli di pubblicità e trasparenza delle procedure anche per gli appalti pubblici e le concessioni sotto la soglia comunitaria, assicurando, anche nelle forme semplificate di aggiudicazione, la valutazione comparativa fra più offerte;
   i) razionalizzazione delle procedure di spesa attraverso criteri di qualità, efficienza e professionalizzazione delle stazioni appaltanti, prevedendo l'introduzione della tracciabilità dei pagamenti;
   l) rafforzamento della funzione di controllo della stazione appaltante sull'esecuzione delle prestazioni, con particolare riferimento ai poteri di verifica ed intervento del responsabile del procedimento, del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione del contratto nei contratti di servizi e forniture, e vietando comunque, negli appalti pubblici di lavori aggiudicati con la formula del contraente generale, l'attribuzione dei compiti di responsabile o direttore dei lavori allo stesso contraente generale.

  2. Lo schema di decreto delegato deve essere sottoposto al parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica che devono esprimersi entro il termine di 30 giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole.
01. 050. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  All'articolo 1, premettere il seguente:
  Art. 01 – 1. Il conferimento degli incarichi di direttore generale, di direttore amministrativo e di direttore sanitario delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale avviene con le seguenti modalità:
   a) per i direttori generali mediante selezione unica per titoli, previo avviso pubblico effettuata, tra candidati in possesso di specifici titoli formativi di livello universitario e professionali e di comprovata esperienza dirigenziale, da una commissione nazionale di 5 membri altamente qualificati di cui uno designato dal Ministro della salute, uno dal Ministro della pubblica amministrazione, uno dal Ministro dell'economia e finanze, uno dalla Conferenza Stato – Regioni ed uno dalla Conferenza Unificata, ai fini dell'inserimento in un elenco nazionale degli idonei istituito presso il Ministero della salute, da cui le regioni e le province autonome devono obbligatoriamente attingere per il conferimento dei relativi incarichi da effettuare nell'ambito di una rosa di candidati, previo colloquio. I direttori generali decadono in caso di grave disavanzo o di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità;
   b) per i direttori amministrativi ed i direttori sanitari tra candidati in possesso di specifici titoli di livello universitario nonché di titoli professionali, scientifici e di carriera, mediante selezione per titoli e colloquio, previo avviso pubblico, effettuata da parte di commissioni regionali composte da esperti di qualificate istituzioni scientifiche, ai fini dell'inserimento in appositi elenchi regionali degli idonei, da cui i direttori generali debbono obbligatoriamente attingere per le relative nomine.

  I direttori amministrativi e sanitari decadono dall'incarico nel caso di manifesta violazione di leggi o regolamenti o del principio di buon andamento e imparzialità.
01. 051. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.
(Inammissibile)

  Sopprimerlo.
1. 28. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera a).
1. 29. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a)
all'articolo 32-ter secondo comma le parole: «né superiore a tre» sono sostituite dalle seguenti: « e sei mesi né superiore a cinque».
1. 19. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: cinque con la parola: sei.
1. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
   a-bis) All'articolo 32-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma le parole: da «317» fino a: «322-bis» sono soppresse.
    2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente: «Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, 323 e 361 consegue la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».
1. 52. Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera b).
1. 33. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) All'articolo 32-quinquies le parole: «per un tempo non inferiore a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 322 e 323»
1. 53. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) All'articolo 32-quinquies le parole: «a tre anni per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, e 320» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno per i delitti di cui agli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 322 e 323»
1. 54. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera c).
1. 34. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, sopprimere la lettera d).
1. 35. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: dieci anni e sei mesi con le parole: dodici anni.
1. 5. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis)
1. All'articolo 316, primo comma le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a quattro anni».
1. 21. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) 1. All'articolo 316-bis, primo comma, le parole: «da sei mesi a quattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due anni a sei anni e con la multa pari all'ammontare dei contributi, sovvenzioni o finanziamenti ricevuti. La pena della reclusione è diminuita se il fatto è di particolare tenuità».
1. 22. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
   d-bis) All'articolo 316-ter, primo comma, le parole: «da sei mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno e sei mesi a quattro anni e con la multa pari al doppio del valore dei contributi, finanziamenti, mutui o erogazioni ricevuti».
1. 23. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1 sopprimere le lettere e), f) e g).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere i seguenti:
  Art. 3-bis – 1. L'articolo 318 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 318. – (Corruzione per l'esercizio della funzione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità ovvero ne accetta la promessa è punito con la reclusione due a sei anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti».
  Art. 3-ter – 1. L'articolo 319 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 319. – (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti».
  Art. 3-quater – 1. L'articolo 319-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 319-ter. – (Corruzione in atti giudiziari). – Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
  Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni e della multa prevista degli articoli 318 e 319».
1. 60. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera e).
1. 36. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da due a sei anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   alla lettera f), dopo le parole: da sei a dieci anni aggiungere le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuti;
   alla lettera g), numero 2), dopo le parole: da otto a venti aggiungere le seguenti: e della multa prevista degli articoli 318 e 319.
1. 24. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera e) sostituire le parole: da uno a sei anni con le seguenti: da due a sei anni.
1. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera f).
1. 37. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: sei a dieci con le parole: sei a dodici.
1. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).
1. 38. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, lettera g), numero 1), sostituire la parola: sei con la parola: otto.
1. 7. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, lettera g), numero 2), sostituire la parola: otto con la parola: dodici.
1. 8. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, lettera i), sopprimere le parole:
319-quater;
   all'articolo 3, capoverso:
    dopo la parola:
costringe aggiungere la seguente: o induce;
    sostituire la parola: sei con la seguente: quattro;
   dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. L'articolo 319-quater del codice penale è abrogato.
1. 55. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).

  Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.

  1. L'articolo 319-quater del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 319-quater.
(Induzione indebita a dare o promettere utilità).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.
  Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da un anno a quattro anni.
  L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà».
1. 59. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1 sopprimere la lettera h).
1. 39. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, sostituire la lettera h) con la seguente:
   h) all'articolo 319-quater sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) al primo comma, le parole: «da tre a otto anni» sono sostituite dalle seguenti: da sei anni a dieci anni e sei mesi e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.
    2) al secondo comma, le parole «fino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a quattro anni».
    3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «L'indotto che autonomamente recede dalla condotta, prima della conoscenza dell'apertura delle indagini, collaborando con l'autorità giudiziaria, è esente da punibilità. All'indotto che, pur non recedendo autonomamente dalla condotta, collabora con l'autorità giudiziaria si applica la pena prevista dal secondo comma, diminuita della metà.»
1. 27. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: dieci anni e sei mesi con le parole: dodici anni.
1. 9. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:
   h-bis)
all'articolo 319-quater, il secondo comma è sostituito dal seguente:

  «Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è ridotta fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite».

  Conseguentemente al medesimo comma, lettera i) sopprimere le parole: 319-quater,
1. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, dopo la lettera h) aggiungere la seguente:
   h-bis)
all'articolo 323, primo comma, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque».
1. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera i), sopprimere il numero 1).
1. 3. Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso, dopo le parole: sia portata aggiungere le seguenti: a compimento o.
1. 56. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso, sostituire le parole: da un terzo a due terzi con le parole: fino a due terzi.
1. 10. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, lettera i), numero 1), capoverso, sostituire le parole: a due terzi con le parole: alla metà.
1. 57. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis)
all'articolo 346-bis, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
    1) dopo le parole: «agli articoli» sono aggiunte le seguenti: «318,».
    2) dopo le parole: «al compimento» sono aggiunte le seguenti: «relativo alle sue funzioni o».
1. 58. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:
   i-bis) all'articolo 346-bis, primo comma, la parola: «uno» è sostituita dalle seguenti: «da uno a tre» e la parola: «tre» è sostituita dalle seguenti: «da due a sei».
1. 18. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Interdizioni perpetue per reati contro la pubblica amministrazione).

  1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».
1. 010. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.
(Interdizioni perpetue per i reati contro la pubblica amministrazione).

  1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, conseguono l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e la incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione».
1. 011. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni concernenti le indagini giudiziarie sui reati di corruzione, concussione, ricettazione e riciclaggio dei proventi di attività illecite)
.

  1. (Operazioni di infiltrazione). Al fine di indagare i reati di concussione, corruzione attiva o passiva, ricettazione, riciclaggio e reimpiego del prezzo o del profitto relativo a tali reati, il procuratore della Repubblica competente autorizza le operazioni di infiltrazione di cui al comma 2.
  2. Ai fini della presente legge, per operazioni di infiltrazione si intende l'attività di raccolta e di successiva analisi di notizie e di dati dalla cui elaborazione sono ricavate informazioni utili in cui l'identità dell'agente o ufficiale deve rimanere segreta o dissimulata sotto diversa apparenza, tramite operazioni di polizia giudiziaria attuate nell'ambito di indagini relative ai reati di cui al comma 1 volte all'ottenimento di elementi di prova e consistenti:
   a) nell'attività di offerta, acquisto, ricezione, sostituzione od occultamento di denaro, di documenti, di beni ovvero di altre utilità o cose che siano oggetto, prodotto, profitto o mezzo per commettere i reati di cui al comma 1, nonché in azioni che in qualsiasi modo ostacolano l'individuazione della provenienza delle suddette utilità o che ne consentono l'impiego;
   b) nell'utilizzo di documenti, identità o indicazioni di copertura, anche al fine di attivare o di entrare in contatto con soggetti o con siti nelle reti di comunicazione;
   c) in attività propedeutiche o strumentali alla realizzazione dei reati di corruzione e di concussione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché il rilascio di concessioni, di autorizzazioni e di nulla osta da parte della pubblica amministrazione, fatte salve le disposizioni di cui al comma 3.

  3. (Procedura). L'esecuzione delle operazioni di infiltrazione, previa autorizzazione dei procuratore della Repubblica presso il capoluogo di distretto nel quale tali operazioni, ovvero la loro parte prevalente, devono essere effettuate può essere disposta:
   a) dal dirigente dell'ufficio della squadra mobile della Polizia di Stato;
   b) dal dirigente della divisione investigazioni generali e operazioni speciali (DIGOS) della Polizia di Stato;
   c) dal comandante del nucleo regionale di polizia tributaria;
   d) dal comandante provinciale o dal comandante della sezione anticrimine del raggruppamento operativo speciale (ROS) dell'Arma dei carabinieri;
   e) dal comandante provinciale del Corpo della guardia di finanza;
   f) dal direttore del centro operativo della direzione investigativa antimafia (DIA).

  4. Il medesimo procuratore può autorizzare le operazioni di cui al comma 2, qualora, nel corso di attività di indagine, si riscontrino sperequazioni tra il tenore di vita e il reddito di un soggetto o anomalie nelle pratiche patrimoniali, fiscali, tributarie o in quelle relative alla stipula dei contratti e all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 2, lettera c), ovvero riceva segnalazioni da parte degli organi competenti.
  5. Nelle autorizzazioni di cui ai commi 3 e 4 il procuratore della Repubblica competente indica, altresì, il nominativo dell'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione nonché il nominativo degli eventuali ausiliari impiegati.
  6. Per l'esecuzione delle operazioni di infiltrazione il procuratore della Repubblica competente autorizza l'utilizzo di beni mobili e immobili e di documenti di copertura secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con gli altri Ministri interessati, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con lo stesso decreto sono stabilite le forme e le modalità per il coordinamento, a fini informativi e operativi, tra gli organismi investigativi di cui al comma 12.
  7. (Consumazione del reato). I reati di corruzione e di concussione si intendono consumati anche qualora la richiesta, l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità provenga da un ufficiale di polizia giudiziaria ovvero da un ausiliario a lui collegato, autorizzati ai sensi dei commi 3, 4, 5 e 6.
  8. (Ritardo od omissione degli atti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia). Qualora sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o per la cattura dei responsabili dei reati di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria responsabili dell'operazione di infiltrazione, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, possono omettere o ritardare gli atti di arresto, perquisizione o sequestro di propria competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, al procuratore della Repubblica competente, che può disporre diversamente. L'autorità procedente trasmette motivato rapporto al procuratore della Repubblica entro quarantotto ore dalla ricezione dell'avviso.
  9. Il procuratore della Repubblica competente impartisce all'ufficiale di polizia giudiziaria responsabile dell'operazione di infiltrazione le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa, comunicando i provvedimenti adottati all'autorità giudiziaria competente per il luogo in cui l'operazione deve concludersi, ovvero per il luogo attraverso il quale si prevede sia effettuato il transito in uscita dal territorio dello Stato, ovvero quello in entrata nel territorio dello Stato, di denaro, di beni mobili, ovvero di altre utilità.
  10. Nei casi di urgenza le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 possono essere richieste o impartite anche oralmente; i provvedimenti di arresto, perquisizione, sequestro, fermo o custodia devono comunque essere emessi entro le ventiquattro ore successive all'emanazione delle disposizioni citate.
  11. (Condizione di segretezza). Chiunque, nel corso di operazioni di infiltrazione, indebitamente rivela o divulga i nomi degli ufficiali di polizia giudiziaria che effettuano le operazioni medesime o degli ausiliari a loro collegati ovvero con il suo comportamento e operato mette a repentaglio la loro incolumità è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da cinque a sette anni.
  12. (Cause di non punibilità). Fermo restando quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza che, nell'ambito di operazioni di infiltrazione, pongono in essere le attività di cui al comma 2, lettere a), b) e c).
  13. Nell'ambito delle operazioni di infiltrazione gli ufficiali di cui al comma 12 possono avvalersi di soggetti ausiliari, ai quali si applica la causa di non punibilità di cui al medesimo comma.
1. 01. Caparini.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Operazioni sotto copertura e agente provocatore)
.

  1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: «i delitti previsti dagli articoli», sono aggiunte le seguenti: «314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 322, 322-bis.

  2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 51 del codice penale, non è comunque punibile l'ufficiale di polizia giudiziaria che simulando di accordarsi con altri per commettere un reato, ovvero ancora partecipando materialmente alla sua commissione, opera, nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico ministero, al fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui al titolo II, libro II del codice penale. La causa di non punibilità di cui al presente comma si applica altresì agli ausiliari e alle interposte persone di cui si avvalgono gli ufficiali medesimi».
1. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Agente provocatore)
.

  1. Nell'ambito delle indagini e su delega del Pubblico Ministero, non è punibile ai sensi degli articoli 110, 322 e 414 del codice penale l'ufficiale di polizia giudiziaria che, promettendo od offrendo denaro o qualunque altra utilità, induce o istiga un pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio alla commissione di taluno dei delitti di cui titolo II, libro II del codice penale al fine di coglierne gli autori in flagranza, o comunque, di farli punire. La medesima causa di giustificazione si applica altresì all'ufficiale che, attribuendosi qualità di altro pubblico ufficiale o incaricato di un pubblico servizio, simula di accettare la promessa o la consegna di denaro di altra utilità.
  2. L'Autorità nazionale anticorruzione, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, può trasmettere segnalazioni all'autorità giudiziaria competente ai fini dell'attivazione degli ufficiali di polizia giudiziaria di cui al comma 1. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa e dell'economia e delle finanze da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, al fine di assicurare il coordinamento dell'Autorità con l'autorità giudiziaria.
1. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.
(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena).

  1. Dopo il terzo comma dell'articolo 165 del codice penale è inserito il seguente:
  «Nei casi di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, la sospensione condizionale della pena è comunque subordinata al pagamento di una somma equivalente al profitto del reato ovvero all'ammontare di quanto indebitamente percepito dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio, a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione lesa dalla condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, fermo restando il diritto all'ulteriore eventuale risarcimento del danno».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 165 del codice penale, in materia di sospensione condizionale della pena).

  Sopprimerlo.
2. 1. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: somma equivalente al aggiungere le seguenti: doppio del.
2. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Ai delitti previsti dagli articoli 610, 612-bis, 614, 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 01. Molteni, Caparini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al delitto previsto dagli articoli 336 e 337 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 02. Molteni, Caparini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Al delitto previsto dall'articolo 612-bis del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 03. Molteni, Caparini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.

  1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 04. Molteni, Caparini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-quinquies, inserire l'articolo 2-sexies:

Art. 2-sexies.

  1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo, del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 05. Molteni, Caparini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-sexies, inserire l'articolo 2-septies:

Art. 2-septies.

  1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non si applica la sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 06. Molteni, Caparini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 2-septies, inserire l'articolo 2-octies:

Art. 2-octies.

  1. Ai delitti previsti dagli articoli del libro II, Titolo XIII, Capo Primo e dall'articolo 640 del codice penale non si applica l'istituto della sospensione condizionale della pena prevista dall'articolo 163 del codice penale.
2. 07. Molteni, Caparini, Fedriga.
(Inammissibile)

A.C. 3008 – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 3.
(Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione).

  1. L'articolo 317 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 317. – (Concussione). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica dell'articolo 317 del codice penale, in materia di concussione).

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: da sei anni a dodici anni con le seguenti: da otto a quattordici anni.
3. 1. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: da sei a dodici anni aggiungere le seguenti: e con la multa pari al doppio del denaro o del valore dell'utilità ricevuta.
3. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Modifica all'articolo 321 del codice penale). 1. All'articolo 321 del codice penale, le parole: «nel primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo».
3. 050. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 4.
(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria).

  1. Dopo l'articolo 322-ter del codice penale è inserito il seguente:
  «Art. 322-quater. – (Riparazione pecuniaria). – Con la sentenza di condanna per i reati previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320 e 322-bis, è sempre ordinato il pagamento di una somma pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio a titolo di riparazione pecuniaria in favore dell'amministrazione cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio appartiene, ovvero, nel caso di cui all'articolo 319-ter, in favore dell'amministrazione della giustizia, restando impregiudicato il diritto al risarcimento del danno».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Introduzione dell'articolo 322-quater del codice penale, in materia di riparazione pecuniaria).

  Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: Dopo l'articolo 322-ter del codice penale sono aggiunti i seguenti:.

  Conseguentemente, dopo il capoverso «Art. 322-quater» aggiungere il seguente:

«Art. 322-quinquies.
(Interdizione perpetua dai pubblici uffici).

  Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320 e 322-bis, consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.»
4. 1. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: pari all'ammontare con le seguenti: non inferiore a due volte l'ammontare.
4. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: all'ammontare con le seguenti: al doppio dell'ammontare
4. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: anche erariale.
4. 3. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli, Lombardi.

  Dopo l'articolo 4 aggiungere il seguente:

Art. 4-bis.
(Modifiche agli articoli 346 e 346-bis del codice penale in materia di traffico di influenze illecite).

  1. L'articolo 346 del codice penale è abrogato.
  2. L'articolo 346-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 346-bis.
(Traffico di influenze illecite).

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, vantando credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, ovvero adducendo di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste, fa dare o promettere a sé o ad altri denaro o altra utilità quale prezzo per la propria mediazione o quale remunerazione per il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, è punito con la reclusione da tre a sette anni.
  Nei casi di cui al primo comma, chi versa o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione da due a sei anni.
  La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e l'incapacità perpetua di contrattare con la pubblica amministrazione.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono aumentate se il soggetto che vanta credito presso un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ovvero adduce di doverne comprare il favore o soddisfare le richieste riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio.
  Le pene previste dal primo e dal secondo comma sono altresì aumentate se i fatti ivi previsti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giurisdizionali.
  Se i fatti previsti dal primo e dal secondo comma sono di lieve entità, le pene sono diminuite e la condanna importa l'interdizione temporanea dai pubblici uffici e l'incapacità temporanea di contrattare con la pubblica amministrazione.
4. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere).

  1. All'articolo 416-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma, le parole: «da sette a dodici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dieci a quindici anni»;
   b) al secondo comma, le parole: «da nove a quattordici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a diciotto anni»;
   c) al quarto comma, le parole: «da nove a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici a venti anni» e le parole: «da dodici a ventiquattro anni» sono sostituite dalle seguenti: «da quindici a ventisei anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Associazioni di tipo mafioso, anche straniere).

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da dieci a quindici anni con le parole: da sette a quattordici anni.
5. 10. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: da dieci a quindici con le seguenti: da dodici a sedici.
5. 2. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da dodici a diciotto anni, con le seguenti: da nove a sedici anni.
5. 11. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: da dodici a diciotto, con le seguenti: da quattordici a venti.
5. 3. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) al terzo comma, dopo le parole: «ovvero al fine impedire» sono aggiunte le seguenti: «, condizionare».
5. 50. Sarti, Colletti, Bonafede, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da quindici a ventisei anni con le seguenti: da dodici a ventiquattro anni.
5. 12. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: da quindici a ventisei, con le parole: da diciotto a ventotto.
5. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

Art. 5-bis.
(Modifiche all'articolo 648-ter. 1. del codice penale in materia di autoriciclaggio).

  1. L'articolo 648-ter. 1 del codice penale è sostituito dal seguente:
  «Art. 648-ter. 1. – (Autoriciclaggio). – Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000 ovvero con la multa pari al 50 per cento della somma riciclata, a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, ovvero ne ostacola l'identificazione della provenienza delittuosa.
  Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a tre anni.
  Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.
  La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale nonché nell'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, ovvero di ogni altro ruolo con potere di rappresentanza dell'imprenditore.
  La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.
  Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648».
5. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

  1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:
  Art. 416-ter. – (Scambio elettorale politico-mafioso). – Chiunque accetta la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis, in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione è punito con la stessa pena stabilita nel primo comma dell'articolo 416-bis.
  La stessa pena si applica a chi promette di procurare voti con le modalità di cui al primo comma».
5. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

  1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: “mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis” sono sostituite dalle seguenti: “da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'articolo 416-bis”».
5. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.
(Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale, in materia di scambio elettorale politico-mafioso).

  1. All'articolo 416-ter del codice penale, primo comma, le parole: “da quattro a dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “da sette a dodici anni”».
5. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

«Art. 5-bis.

  1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

  “7-ter) delitti previsti dagli articoli 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter, 319- quater e 322 del codice penale”.».
5. 05. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).

  1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:
  «1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis del codice penale, l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Integrazione dell'articolo 444 del codice di procedura penale, in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti).

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.
*6. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

  Al comma 1, capoverso, sopprimere le parole: Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis.
*6. 4. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: e 322-bis, aggiungere le seguenti: nonché per i delitti di cui agli articoli 2621, 2621-bis, 2621-ter e 2622 del codice civile.
6. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, dopo le parole: e 322-bis, aggiungere le seguenti: nonché 648-ter. 1.
6. 3. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, le parole: aumentato della metà.
6. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

«Art. 6-bis.
(Corruzione tra privati).

  1. Dopo l'articolo 513-bis del codice penale è aggiunto il seguente:
  “Art. 513-ter. – (Corruzione nel settore privato) – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazioni della sua opera a favore del medesimo, indebitamente induce, sollecita o riceve, per sé o per un terzo, direttamente o tramite un intermediario, denaro o altra utilità, ovvero ne accetta la promessa per compiere od omettere un atto, in violazione di un dovere anche attraverso una non corretta aggiudicazione o una scorretta esecuzione di un contratto.
  La pena è aumentata qualora dalla condotta derivi nocumento a terzi o alla società.
  La pena di cui al primo comma si applica a qualsiasi comportamento sleale che costituisca una violazione di un obbligo legate, di normative professionali o di istruzioni professionali ricevute o applicabili nell'ambito dell'attività dell'ente.
  La pena di cui al presente comma si applica anche a chi, nell'esercizio di un'attività professionale ovvero di direzione di un ente di diritto privato, di lavoro alle dipendenze dello stesso o comunque di prestazione della sua opera a favore del medesimo, direttamente o tramite intermediario, dà, offre o promette il denaro o altra utilità di cui al primo comma.
  Per i delitti di cui al presente articolo, nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudizi aria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite, la pena è diminuita fino alla metà”.

  2. L'articolo 2635 del codice civile è abrogato.
  3. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, di cui al decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, dopo la parola: “346-bis” sono inserite le seguenti: “e 5-ter”».
6. 02. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione).

  1. All'articolo 129, comma 3, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando esercita l'azione penale per i delitti di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis del codice penale, il pubblico ministero informa il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, dando notizia dell'imputazione».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 7.
(Informazione sull'esercizio dell'azione penale per i fatti di corruzione).

  Al comma 1, sostituire la parola: informa con le seguenti: ha l'obbligo di informare.
7. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

A.C. 3008 – Articolo 8

ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 8.
(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

  1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f) è inserita la seguente:
   «f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

  2. All'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le stazioni appaltanti sono tenute altresì a trasmettere le predette informazioni ogni semestre alla Commissione di cui al comma 2».
  3. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32 è inserito il seguente:
  «32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 133 del codice di cui all'allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 8.
(Modifiche alla legge 6 novembre 2012, n. 190).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. All'articolo 1, comma 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La Commissione, previa diffida nel confronto con l'amministrazione inadempiente, in seguito a delibera adottata dal Consiglio dei Ministri, può sostituirsi ai competenti organi amministrativi per l'adozione dei provvedimenti necessari alla rimozione degli atti e delle condotte contrastanti con le regole della trasparenza.»
8. 4. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 3, capoverso «32-bis», sostituire la parola: trasmette con le seguenti: ha l'obbligo di trasmettere.
8. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  4. Al fine di garantire la prevenzione della corruzione e l'accessibilità totale delle informazioni, è individuata nell'ANAC l'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:

  Disposizioni concernenti l'Autorità Nazionale Anti Corruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni.
8. 2. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere i seguenti:

Capo I-bis.
Disposizioni in materia di trasparenza nell'accesso agli atti e norme in materia di contratti secretati. Modifiche alla legge 7 agosto del 1990, n. 241.

Art. 8-bis.

  1. All'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «che abbiano un interesse» sono aggiunte le seguenti: «diretto, concreto e attuale,»;
   al comma 1, lettera b), dopo le parole: «ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso» sono aggiunte le seguenti: «ovvero un interesse corrispondente ad una situazione di rilevanza pubblica per i cittadini collegata o inerente uno o più documenti»;
   al comma 1, lettera d), le parole: «atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione» sono sostituite dalle seguenti: «atti, anche interni o non relativi a un procedimento amministrativo»;

  2. All'articolo 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, dopo le parole: «degli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «, degli enti espressamente previsti da leggi o provvedimenti, delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;

  3. All'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il comma 3 è abrogato.
  4. All'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  «5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, in caso di accoglimento del ricorso giurisdizionale o qualora l'amministrazione comunichi l'accoglimento della richiesta di accesso dopo la presentazione del ricorso il giudice condanna l'amministrazione al pagamento di una sanzione pecuniaria, in misura non inferiore al doppio e non superiore al quintuplo del contributo unificato dovuto per il ricorso introduttivo del giudizio»;

  5. All'articolo 29 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
   al comma 1, le parole: «, alle società con totale o rilevante capitale pubblico» sono sostituite dalle seguenti: «alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni o da loro controllate»;
   al comma 1, dopo le parole: «agli enti pubblici» sono aggiunte le seguenti: «ovvero agli enti o Commissari istituiti da leggi nazionali o regionali».

Art. 8-ter.
(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

  1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati»;
   b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore»;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».
8. 052. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.
(Inammissibile limitatamente al capoverso 8-bis)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(DASPO esteso alle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico).

  a) Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401 sono apportate le seguenti modificazioni:
  1. L'articolo 6-bis è sostituito dal seguente:

Art. 6-bis.
(Lancio di materiale pericoloso e scavalcamento durante le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, e invasione in campo in occasione di manifestazioni sportive)
.

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o sportiva. La pena è aumentata da un terzo alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.
  2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell'impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni sportive, invade il terreno di gioco, è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 4.000 euro a 8.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della manifestazione pubblica o aperta al pubblico o competizione calcistica.

  2. L'articolo 6-ter è sostituito dal seguente:

Art. 6-ter.
(Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da un anno a tre anni e con la multa da 2.000 a 5.000 euro.

  3. L'articolo 6-quater è sostituito dal seguente:

Art. 6-quater.
(Violenza o minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336 e 337 del codice penale nei confronti dei soggetti incaricati del controllo dei titoli di accesso e dell'instradamento degli spettatori o dei partecipanti alla manifestazione e di quelli incaricati di assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto dove si svolgono manifestazioni sportive, o comunque il rispetto delle prescrizioni della manifestazione pubblica o aperta al pubblico purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 339, terzo comma, del codice penale. Tali incaricati devono possedere i requisiti morali di cui all'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  2. Nei confronti delle società sportive o dei promotori di cui all'articolo 18 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».

  4. L'articolo 6-quinquies è sostituito dal seguente:

Art. 6-quinquies.
(Lesioni personali gravi o gravissime nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive)
.

  1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dall'articolo 583-quater del codice penale nei confronti dei soggetti indicati nell'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, nell'espletamento delle mansioni svolte in occasione delle manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, è punito con le stesse pene previste dal medesimo articolo 583-quater.

  5. L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

Art. 8.
(Effetti dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive).

  1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni del medesimo tipo.
  1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l'arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l'arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
  1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le quarantotto ore dal fatto.
  1-quater. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6, l'applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
  1-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater hanno efficacia a decorrere dal 13 novembre 2010 fino al 31 dicembre 2018.

  b) L'articolo 583-quater del codice penale è sostituito dal seguente:
  Art. 583-quater. – (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive). – Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.

  c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, è sostituito dal seguente:
  Art. 2-ter.(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico). – 1. Con decreto del Ministro dell'interno da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi e ai luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
  1-bis. Ferme restando le attribuzioni e i compiti dell'autorità di pubblica sicurezza, al personale di cui al comma 1 possono essere affidati, in aggiunta ai compiti previsti in attuazione del medesimo comma, altri servizi, ausiliari dell'attività di polizia, relativi ai controlli nell'ambito dell'impianto sportivo o dei luoghi ove si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà o l'impiego operativo di appartenenti alle Forze di polizia.
  2. Le società incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società.
   d) Dotazione alle forze di polizia di videocamere.

  1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge di conversione le forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive durante il servizio di mantenimento dell'ordine pubblico ovvero anche durante i servizi territoriali sono dotate di telecamere atte a registrare il corteo o la manifestazione sportiva o durante il normale servizi di controllo del territorio. La registrazione video avvenuta con le telecamere in dotazione alle forze dell'ordine attribuisce ai fatti che il pubblico ufficiale attesta nell'atto pubblico essere avvenuti in sua presenza o da lui compiuti ed hanno valore di prova ai sensi dell'articolo 2700 del codice civile.
  2. Al fine di rendere disponibili le risorse necessarie per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo, è disposto per gli anni 2015 e 2016 un incremento di 400 milioni di euro annui. All'onere di cui al precedente periodo, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.
8. 01. Molteni, Caparini, Fedriga.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Affidamento degli appalti per la produzione di servizi strumentali).

  1. È vietato, anche in favore di società controllate in house, l'affidamento diretto senza gara, da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli appalti per la produzione di servizi strumentali all'attività di tali enti.
8. 050. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni).

  1. All'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, il comma 4 è sostituito dal seguente:
   «4. Nei casi di ritardo o mancata risposta alla richiesta di accesso civico il richiedente può ricorrere al responsabile della trasparenza, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, ordina all'amministrazione di provvedere nel termine di quindici giorni dandone comunicazione al richiedente e all'Autorità Nazionale Anti Corruzione.».

  2. All'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
  «1-bis. Nei confronti dei titolari di incarichi amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 1, lettera f).».
8. 051. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Modifiche all'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163).

  1. All'articolo 17 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli atti motivati di cui al presente comma debbono dare conto in maniera puntuale delle specifiche circostanze che hanno reso necessario il ricorso al provvedimento derogatorio e debbono in ogni caso consentire a posteriori, e comunque quando le esigenze di segretezza siano venute meno, un'adeguata valutazione della congruità dei tempi, dei costi e delle modalità realizzative previsti dai contratti segretati»;
   b) al comma 4 è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui non siano stati individuati i soggetti qualificati per lo svolgimento della gara informale nel numero previsto dal periodo precedente, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto in una relazione scritta delle modalità della ricerca effettuata e delle motivazioni che li hanno portati a considerare idonei alla partecipazione alla gara solo i soggetti invitati. Nel caso in cui la negoziazione con più di un operatore sia stata ritenuta non compatibile con le esigenze di segretezza e sicurezza, le amministrazioni e gli enti usuari danno conto con atto motivato delle ragioni che hanno condotto all'affidamento del contratto attraverso negoziazione con un unico operatore»;
   c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Ferme restando le esclusioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, i contratti di cui al presente articolo posti in essere da amministrazioni statali sono sottoposti al controllo preventivo e successivo della Corte dei conti, la quale si pronuncia sulla legittimità e sulla regolarità dei medesimi, nonché sulla regolarità, sulla correttezza e sull'efficacia della gestione, entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso inutilmente tale termine, limitatamente ai fini del controllo preventivo, la pronuncia s'intende espressa in senso positivo. Il controllo preventivo è effettuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un ufficio della Corte dei Conti organizzato, ai sensi dell'articolo 98 del testo unico di cui al regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, anche in deroga alle norme richiamate dall'articolo 10, comma 10, della legge 13 aprile 1988, n. 117, in modo da assicurare la tutela delle esigenze di riservatezza. Dell'attività di cui al presente comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento».

Art. 12-ter.
(Disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni).

  1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera d-bis) è soppressa.
  2. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 5, comma 3, sono aggiunte, in fine, le parole: «; adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni»;
    b) all'articolo 6, comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni».

  3. All'articolo 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122, il comma 10 è abrogato.
8. 053. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Articolo 9

ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Capo II
DISPOSIZIONI PENALI IN MATERIA DI SOCIETÀ E CONSORZI

Art. 9.
(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile).

  1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2621. – (False comunicazioni sociali). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 9.
(Modifica dell'articolo 2621 del codice civile).

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 2621 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 2621.
(False comunicazioni sociali).

  Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti o informazioni materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione sono puniti con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.
  La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  La pena è della reclusione fino a due anni e della multa fino a euro 10.000 se il fatto è di particolare tenuità.
  Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti di cui all'articolo 14 nonché alle fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.».
9. 20. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole da: i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari fino a: omettono fatti materiali rilevanti con le seguenti: i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri con dolo o colpa grave un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti rilevanti.
9. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole da: nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali fino a: concretamente con le seguenti:, in violazione delle relative norme di redazione e dei principi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti o informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo.
9. 12. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*9. 1. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*9. 7. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*9. 9. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole da: consapevolmente fino a: omettono fatti materiali con le seguenti: espongono informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni
9. 2. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali con le seguenti: informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni.
9. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti con le seguenti: rilevanti, anche se oggetto di valutazioni, non rispondenti al vero ovvero omettono fatti rilevanti, anche se oggetto di valutazioni,.
9. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali con le seguenti: rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti.
*9. 11. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali con le seguenti: rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti.
*9. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, sostituire le parole: non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti con le seguenti: o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti o informazioni.
9. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo comma, dopo le parole: non rispondenti al vero aggiungere le seguenti:, ancorché oggetto di valutazioni,.
9. 30. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo periodo, sopprimere la parola: concretamente.
*9. 5. Paglia, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo periodo, sopprimere la parola: concretamente.
*9. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo periodo, sostituire le parole: uno a cinque anni con le seguenti: due a sei anni.
9. 4. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
*9. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
*9. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: sei anni.
*9. 52. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», primo periodo, sostituire le parole: cinque anni con le seguenti: cinque anni e sei mesi.
9. 53. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Il fatto non è punibile se esso non ha cagionato danni documentati ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori.».

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il capoverso «Art. 2621-ter».
9. 54. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:
   «Se i fatti cagionano un danno rilevante ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata da un terzo alla metà.»
9. 17. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:
   «In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.»
9. 55. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621», aggiungere, in fine, il seguente comma:
   «Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli enti di cui all'articolo 14 nonché alle fondazioni bancarie di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.»
9. 56. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Articolo 10

ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 10.
(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile).

  1. Dopo l'articolo 2621 del codice civile sono inseriti i seguenti:
  «Art. 2621-bis. – (Fatti di lieve entità). – Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.
  Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

  Art. 2621-ter.(Non punibilità per particolare tenuità). – Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 10.
(Introduzione degli articoli 2621-bis e 2621-ter del codice civile).

  Al comma 1, al capoverso «Art. 2621-bis», premettere il seguente:
  
«Art. 2621.1. – (Falsa redazione del bilancio di esercizio). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 2622, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con dolo o colpa grave consapevolmente li redigono in base a fatti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.
  La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».
10. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», sopprimere il primo comma.

  Conseguentemente al medesimo capoverso, secondo comma sostituire le parole: stessa pena di cui al precedente comma con le seguenti: la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
10. 4. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», primo comma, sopprimere le parole: della natura e delle dimensioni della società e.
10. 51. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
*10. 2. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, sopprimere il secondo periodo.
*10. 8. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621-bis», secondo comma, dopo le parole: dei creditori aggiungere le seguenti:, dei risparmiatori e della Pubblica Amministrazione.
10. 9. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente:
  «Art. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale.».
*10. 3. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, sostituire il capoverso «Art. 2621-ter» con il seguente:
  «Art. 2621-ter. – (Esclusione della non punibilità). – Ai fatti di cui all'articolo 2621 non si applica la non punibilità per particolare tenuità di cui all'articolo 131-bis del codice penale.».
*10. 12. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», sostituire le parole:, in modo prevalente, con le seguenti: se le falsità o le omissioni non hanno determinato un'alterazione sensibile della rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, nonché.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
   «La punibilità è comunque esclusa se la falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 4 per cento».
10. 16. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», sostituire le parole:, in modo prevalente, con le seguenti: se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio o una variazione di rilevante entità del patrimonio netto, nonché.
10. 17. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «Art. 2621-ter», sostituire le parole:, in modo prevalente, con le seguenti: se le falsità o le omissioni abbiano determinato un'alterazione sensibile del risultato economico di esercizio non superiore al 4 per cento dei ricavi o proventi dell'attività caratteristica, nonché.
10. 18. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso «2621-ter», aggiungere, in fine, il seguente comma: «In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta.».
10. 19. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

A.C. 3008 – Articolo 11

ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 11.
(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile).

  1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali delle società quotate). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
  Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
   1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
   2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
   3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
   4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.
  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 11.
(Modifica dell'articolo 2622 del codice civile).

  Sostituirlo con il seguente:
  1. L'articolo 2622 del codice civile è sostituito dal seguente:
  «Art. 2622. – (False comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori). – Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nel rendiconto finanziario, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti o informazioni rilevanti non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo a indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, compiono atti idonei a cagionare un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.
  La pena è della reclusione da cinque a dieci anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai soci, ai creditori, ai risparmiatori ovvero alla società. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
  Nei casi previsti dal presente articolo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate, oltre alla pena detentiva, la multa da euro 50.000 a euro 300.000 ovvero fino alla metà dell'ammontare del danno cagionato e l'interdizione da quattro a dieci anni dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale o dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa.
  La pena è della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 20.000 se il fatto è di particolare tenuità».
11. 30. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari fino a: un ingiusto profitto con le seguenti: i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, con dolo o colpa grave.
11. 50. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere le parole: dell'Unione europea.
  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma:
   numero 1), sopprimere le parole:
dell'Unione europea;
   numero 3), sopprimere le parole: dell'Unione europea.
11. 8. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole da: dell'Unione europea fino a: concretamente con le seguenti:, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, in violazione delle relative norme di redazione e dei princìpi contabili nazionali o internazionali applicabili ai sensi delle disposizioni vigenti, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico espongono fatti o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti o informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo.
  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma:
   numero 1), sopprimere le parole:
dell'Unione europea;
   numero 3), sopprimere le parole: dell'Unione europea.
11. 7. Bonafede.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*11. 1. Sannicandro, Daniele Farina, Paglia.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*11. 5. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: consapevolmente.
*11. 9. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali con le seguenti: informazioni rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono informazioni.
11. 3. Paglia, Sannicandro, Daniele Farina.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: materiali non rispondenti con le seguenti: non rispondenti.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: materiali rilevanti con la seguente: rilevanti.
11. 12. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti con le seguenti: o informazioni non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti o informazioni.
11. 10. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, dopo le parole: non rispondenti al vero aggiungere le seguenti: ancorché oggetto di valutazioni.
11. 31. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*11. 4. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sopprimere la parola: concretamente.
*11. 13. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
11. 6. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: undici anni.
11. 51. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, primo comma, sostituire le parole: otto anni con le seguenti: dieci anni e sei mesi.
11. 52. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  
«La pena di cui al primo comma si applica anche con riferimento ai fatti oggetto di valutazioni.».
11. 14. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, dopo il primo comma, aggiungere il seguente:
  
«In ogni caso, il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore all'8 per cento da quella corretta.».
11. 32. Santelli, Chiarelli, Parisi, D'Alessandro, Sarro.

  Al comma 1, capoverso, secondo comma, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
  «5) le società che garantiscono gli strumenti finanziari di cui al presente articolo».
11. 15. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:
  «Se i fatti cagionano un danno grave ai risparmiatori, alla società, ai soci o ai creditori, la pena è aumentata della metà.».
11. 16. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

  1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è aggiunto il seguente:

«Art. 2622-bis.
(Circostanza aggravante).

  Se i fatti di cui agli articoli 2621 e 2622 cagionano un grave nocumento ai risparmiatori o alla società le pene ivi previste sono aumentate.».
11. 01. Paglia, Daniele Farina, Sannicandro.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Introduzione dell'articolo 2622-bis del codice civile).

  1. Dopo l'articolo 2622 del codice civile è aggiunto il seguente:
  «Art. 2622-bis. – (Falsa redazione del bilancio di esercizio delle società quotate). I dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente con dolo o colpa grave omettono fatti rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.
  Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:
   1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
   2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
   3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
   4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

  Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.»
11. 051. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di reati societari e tributari, nonché modifiche alle disposizioni penali in materia fallimentare).

  1. Al codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
  a) l'articolo 2625 è sostituito dal seguente:

«Art. 2625.
(Impedito controllo).

  Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 50.000.
  Se la condotta ha cagionato un danno ai soci si applicano la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e la multa da euro 30.000 a euro 100.000. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.»;

  b) l'articolo 2626 è sostituito dal seguente:

«Art. 2626.
(Indebita restituzione dei conferimenti).

  Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.»;

  c) l'articolo 2627 è sostituito dal seguente:

«Art. 2627.
(Illegale ripartizione degli utili e delle riserve).

  Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.»;

  d) l'articolo 2628 è sostituito dal seguente:

«Art. 2628.
(Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante).

  Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 200.000.
  La pena di cui al primo comma si applica anche agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.»;

  e) l'articolo 2629 è sostituito dal seguente:

«Art. 2629.
(Operazioni in pregiudizio dei creditori).

  Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con un'altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.»;

  f) l'articolo 2629-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 2629-bis.
(Omessa comunicazione del conflitto d'interessi).

  L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi 1 dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 250.000. Se dalla violazione di cui al primo comma sono derivati danni alla società o a terzi, la pena è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e della multa da euro 30.000 a euro 350.000.»;

  g) l'articolo 2630 è sostituito dal seguente:

«Art. 2630.
(Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi).

  Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall'articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e sei mesi e con la multa da euro 1.000 a euro 50.000. Se la denuncia, la comunicazione o il deposito avvengono nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, si applica la pena della sola multa, ridotta a un terzo. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la multa è aumentata di un terzo.»;

  h) l'articolo 2632 è sostituito dal seguente:

«Art. 2632.
(Formazione fittizia del capitale).

  Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano o aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o di quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, mediante sottoscrizione reciproca di azioni o quote, ovvero mediante sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.»;

  h) l'articolo 2633 è sostituito dal seguente:

«Art. 2633.
(Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori).

  I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il reato è estinto qualora il reo provveda all'integrale risarcimento del danno patrimoniale nei riguardi di tutte le persone offese. A tale fine il giudice, su richiesta dell'interessato, può assegnare un congruo termine, durante il quale il processo è sospeso ma non decorrono i termini di prescrizione.»;

  i) l'articolo 2634 è sostituito dal seguente:

«Art. 2634.
(Infedeltà patrimoniale).

  Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000.
  La pena di cui al primo comma si applica anche se il fatto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da; vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.»;

  l) l'articolo 2635 è sostituito dal seguente:

«Art. 2635.
(Corruzione tra privati).

  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono di compiere atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
  Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma. Chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.
  Le pene stabilite nei commi primo, secondo e terzo sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.»;

  m) l'articolo 2636 è sostituito dal seguente:

«Art. 2636.
(Illecita influenza sull'assemblea).

  Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena stabilita nel primo comma è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.»;

  n) l'articolo 2637 è sostituito dal seguente:

«Art. 2637.
(Aggiotaggio).

  Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonei a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 100.000 a euro 300.000.»;

  o) dopo l'articolo 2637 è inserito il seguente:

«Art. 2637-bis.
(Divulgazione di notizie sociali risentite).

  Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari ai sensi dell'articolo 154-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, i sindaci, nonché i liquidatori di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del medesimo testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, che si servono a profitto proprio o altrui di notizie avute a causa del loro ufficio, o ne danno comunicazione, sono puniti, se dal fatto può derivare pregiudizio alla società, ferme restando le sanzioni previste dagli articoli 187-bis, 187-ter e 187-quater del citato testo unico, di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, e successive modificazioni, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 20.000 a euro 100.000. Il delitto di cui al primo comma è perseguibile d'ufficio;

  p) l'articolo 2640 è sostituito dal seguente:

«Art. 2640.
(Circostanza attenuante).

  Se i fatti previsti come reato agli articoli precedenti hanno cagionato un'offesa di particolare tenuità la pena ivi prevista è diminuita fino alla metà.»
11. 06. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica dell'articolo 2635 del codice civile, in materia di corruzione tra privati).

  1. All'articolo 2635 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al primo comma le parole: «da uno a tre anni» sono sostituite con le seguenti: «da due a sei anni»;
   b) al secondo comma le parole: «fino a un anno e sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni»;
   c) il quinto comma è soppresso.
11. 050. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Disposizioni specifiche in materia di interdizione per reati di autoriciclaggio e false comunicazioni sociali).

  1. Alla condanna per i reati previsti dagli articoli 648-ter.1, nonché 2621 e 2622 del codice civile conseguono in ogni caso l'interdizione perpetua dalle cariche sociali e dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.
11. 03. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:

Art. 11-bis.
(Modifica all'articolo 266 del codice di procedura penale in materia di false comunicazioni sociali).

  1. All'articolo 266 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
   «f-quinquies) delitto di false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile.»
11. 04. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Articolo 12

ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 12.
(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari).

  1. All'articolo 25-ter, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) l'alinea è sostituito dal seguente: «In relazione ai reati in materia societaria previsti dal codice civile, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:»;
   b) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
   «a) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote»;
   c) dopo la lettera a) è inserita la seguente:
   «a-bis) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2621-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a duecento quote»;
   d) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
   «b) per il delitto di false comunicazioni sociali previsto dall'articolo 2622 del codice civile, la sanzione pecuniaria da quattrocento a seicento quote»;
   e) la lettera c) è abrogata.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 12 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 12.
(Modifiche alle disposizioni sulla responsabilità amministrativa degli enti in relazione ai reati societari).

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera a), sostituire le parole: da duecento a quattrocento con le seguenti: da trecento a cinquecento.
12. 1. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, lettera b), capoverso lettera a), sostituire la parola: quattrocento con la seguente: seicento.

  Conseguentemente:
   alla lettera c), capoverso lettera a-bis), sostituire la parola: duecento con la seguente: trecento;
   b) alla lettera d), capoverso lettera b), sostituire la parola: seicento con la seguente: ottocento.
12. 4. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, lettera c), capoverso lettera a-bis), sostituire le parole: da cento a duecento con le parole: da duecento a trecento.
12. 2. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, lettera d), capoverso lettera b), sostituire le parole: quattrocento a seicento con le seguenti: seicento a ottocento.
12. 3. Molteni, Caparini, Fedriga.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   f) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui agli articoli 2621 e 2622 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2».
12. 5. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Al comma 1, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   «f)
è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  “3-bis. Nei casi di condanna per i delitti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto”».
12. 6. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di responsabilità per la revisione legale).

  1. L'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, è sostituito dal seguente:
  «Art. 27. – (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale). – 1. I responsabili della revisione legale i quali nelle relazioni o in altre comunicazioni attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti con la reclusione fino a sei anni.
  2. Se la condotta di cui al comma 1 è commessa in relazione a società soggette a revisione obbligatoria, la pena è della reclusione da uno a sei anni.
  3. Se la condotta di cui ai commi 1 e 2 cagiona nocumento ai risparmiatori, ai creditori o alla società, la pena è altresì aumentata da un terzo alla metà.
  4. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico, la pena è della reclusione da due a sei anni.
  5. Se il fatto previsto dal comma 1 è commesso dal responsabile della revisione legale di un ente di interesse pubblico per denaro o altra utilità data o promessa, ovvero in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i sindaci della società assoggettata a revisione, la pena di cui al comma 4 è aumentata fino alla metà.
  6. La pena prevista dai commi 4 e 5 si applica anche a chi dà o promette l'utilità nonché ai direttori generali e ai componenti dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo dell'ente di interesse pubblico assoggettato a revisione legale, che abbiano concorso a commettere il fatto».
12. 01. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche alle disposizioni sulla falsità dei responsabili della revisione legale).

  1. All'articolo 27 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le parole: «, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni,» sono soppresse;
   b) al comma 1, le parole: «con l'arresto fino a un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da uno a sei anni»;
   c) al comma 2, dopo le parole: «destinatari delle comunicazioni» sono aggiunte le seguenti: «o ai risparmiatori»;
   b) al comma 2, le parole: «da uno a quattro» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto»;
   c) al comma 3, le parole: «da uno a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto».

  2. All'articolo 28, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, primo periodo, le parole: «sino a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a sei anni»;
   b) al comma 2, primo periodo, le parole: «da uno a cinque» sono sostituite dalle seguenti: «da tre a otto».

  3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, le parole: «da uno a tre» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque» e le parole: «euro mille» sono sostituite dalle seguenti: «euro diecimila».
12. 050. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Modifiche al decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, in materia di inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale).

  1. All'articolo 6 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  «2-bis. A coloro che, nei cinque anni precedenti, abbiano ricoperto le cariche di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare, non possono essere conferiti:
   a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali;
   b) gli incarichi di amministratore di ente pubblico, di livello nazionale, regionale e locale;
   c) gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale;
   d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale».
12. 07. Colletti, Bonafede, Sarti, Ferraresi, Businarolo, Agostinelli.

A.C. 3008 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    l'illegalità nel settore ambientale è un grave danno per tutto il sistema sociale ed economico e determina pesanti conseguenze sull'ecosistema;
    il fenomeno è conosciuto anche grazie al prezioso lavoro svolto in questi anni dalla Magistratura, dalle Commissioni parlamentari permanenti e dalla «Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati»;
    è ormai noto che la corruzione produce effetti devastanti non solo sull'economia ma anche sull'ambiente e sulla salute delle popolazioni perché limita l'accesso ai servizi, peggiora gli indicatori ambientali di sostenibilità e quelli di tutela della salute, mina la fiducia verso la Pubblica Amministrazione;
    la corruzione prospera nelle incertezze della normativa, nelle lacune della disciplina sui reati ambientali e produce effetti che si ripercuotono negativamente sui tanti operatori che si comportano correttamente;
    numerose relazioni sulla corruzione evidenziano gli alti livelli di rischio che sono presenti anche nel settore ambientale per le molteplici situazioni ed i forti interessi che possono dare adito a tentativi di condizionamento illecito;
    è necessario un efficiente coordinamento tra tutti i livelli istituzionali ed i soggetti preposti ai controlli affinché siano messe in rete e siano favorite le sinergie che possono aumentare l'efficacia delle attività di prevenzione prima e di repressione poi dei reati;
    è perciò indispensabile una piena conoscenza del fenomeno per acquisire ogni elemento utile per azioni di contrasto e per promuovere interventi normativi di prevenzione e di repressione dei reati,

impegna il Governo

a monitorare la situazione dei reati contro la Pubblica Amministrazione connessi a quelli ambientali ed a riferirne annualmente alle Commissioni Ambiente e Giustizia ed alla «Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti» affinché possano essere promossi, con piena cognizione di causa, efficaci interventi normativi di prevenzione e repressione degli ecoreati.
9/3008/1Carrescia.


   La Camera,
   premesso che:
    lo scorso aprile nel comune di Lavena Ponte Tresa si è verificato un grave episodio di minacce nei confronti del locale assessore dei servizi sociali da parte di un cinquantenne, ivi residente, che armato di coltelli ha tentato di introdursi nell'abitazione del responsabile del citato ufficio pubblico, minacciando di morte anche la sua famiglia;
    i primi giorni di maggio il sindaco di Sesto Calende è stato ripetutamente minacciato e ingiuriato, mentre si trovava in un luogo aperto al pubblico da un uomo che, secondo quanto ricostruito poi dagli investigatori, avrebbe avuto motivi di risentimento personale nei confronti del primo cittadino, essendo stato sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio;
    quest'ultimo episodio, trova un triste precedente con quanto accaduto nel luglio 2013 a Cardano al Campo, quando il sindaco di questa località, Laura Prati, fu attinta mortalmente da colpi di arma da fuoco esplosi al suo indirizzo da un uomo per il solo fatto di essersi applicata nel puntuale rispetto delle norme;
    tali atti di intimidazione e minacce, che talvolta danno luogo addirittura ad eventi tragici come quello da ultimo citato, stanno destando sempre più preoccupazione, anche perché spesso commessi da persone arrestate e scarcerate subito dopo, perché responsabili di minacce non concretizzatesi in fatti violenti;
    negli ultimi anni, stante anche il perdurare della crisi economica, gli episodi di minacce e aggressioni ai danni di amministratori locali o dipendenti pubblici o comunque ai danni di persone che lavorano in uffici a diretto contatto con il pubblico, e che spesso non hanno diretto potere decisionale, registrano un costante incremento sia in termini di numeri che di particolare efferatezza;
    se è vero che alcuni di questi atti sono il frutto del gesto di persone isolate o con problemi di salute mentale, è vero anche che accanto a questi se ne collocano altri che sono il frutto di organizzazioni criminali che attraverso il caratteristico modus operandi delle organizzazioni mafiose provano a fare indebite pressioni su amministratori pubblici instillando in questi un senso di paura ed insicurezza per la propria incolumità fisica e dei loro cari;
    il Ministro Orlando ha più volte sottolineato come i fenomeni corruttivi tendano a intrecciarsi sempre più spesso con fenomeni di criminalità organizzata o come essi se pur distinti percorrano le stesse strade per piegare l'interesse pubblico a interessi particolari;
    se è giusto, quindi, che attraverso i vari provvedimenti legislativi adottati e in adozione da parte di questo Parlamento si costruisca un adeguato impianto normativo teso a colpire l'operato di quei funzionari dello Stato, pubblici ufficiali e amministratori infedeli, è, altrettanto opportuno e prioritario che lo Stato si adoperi per proteggere, tutelare e difendere quegli amministratori pubblici che ligi al loro dovere e alla loro missione sono per questo spesso a rischio della loro stessa vita;
    i comuni rappresentano la prima sentinella di legalità sul territorio e il baluardo al proliferare di fenomeni corruttivi e criminali,

impegna il Governo:

   a mettere in campo tutte le azioni necessarie a tutelare e difendere gli amministratori pubblici oggetto di minacce con una più completa e specifica sensibilizzazione delle Prefetture, della Magistratura e delle Forze dell'ordine;
   a valutare la necessità di predisporre un intervento legislativo che punti a ricercare le soluzioni più adeguate, sul piano della prevenzione e della repressione penale, che consentano di proteggere tutti coloro che con spirito di servizio ed abnegazione svolgono quotidianamente il proprio lavoro.
9/3008/2Marantelli, Paolo Rossi, Senaldi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame per quanto riguarda il reato di falso in bilancio ha previsto la perseguibilità d'ufficio profilando quindi un doppio binario di sanzioni legato al volume d'affari della società e parificando le società quotate ad altre società che, pur non essendo quotate, hanno la stessa rilevanza economica;
    l'orientamento del provvedimento è stato quello di considerare i delitti di falso con una struttura unitaria considerando il falso in bilancio un'ipotesi particolare di manifestazione dei reati di falso;
    il provvedimento fa una distinzione tra i due tipi di società prevedendo l'esclusione dell'applicazione della circostanza attenuante della lieve entità prevista dal primo comma dell'articolo 2621-bis c.c. per le società quotate mettendo in evidenza che il criterio di valutazione deve essere quello dell'entità del danno cagionato alla società, soci o creditori;
    per quanto riguarda le società quotate e parificate le falsità determinano infatti un danno maggiore rispetto al danno relativo alle società che rientrano nell'ambito dell'art. 2621 c.c. e dunque nel provvedimento è prevista una sanzione più grave (da tre a otto anni) e la suddetta inapplicabilità delle attenuanti sui fatti di lieve entità e di particolare tenuità;
    sarebbe opportuno prevedere, tuttavia, per le società quotate, una sanzione più alta allo scopo di radicare la competenza per questi procedimenti avanti il Giudice Collegiale a garanzia del diritto di difesa e per un più approfondito accertamento dibattimentale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per predisporre un'azione più severa dal punto di vista sanzionatorio e di controllo delle società quotate.
9/3008/3Baldassarre, Turco, Artini, Bechis, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame attiene in particolare al reato di falso in bilancio creando un rapporto di propedeuticità tra la falsificazione dei bilanci in nero e il fenomeno corruttivo;
    in particolare, come evidenziato dal prof. Greco in audizione relativamente al falso in bilancio, il testo dell'articolo 2621 del codice del 1942 applicato fino al 2002 prevedeva «fatti non rispondenti al vero» e ha messo in evidenza come la riforma del 2002 avesse dato luogo ad una formulazione tale che comportava una scarsa applicazione, nonostante il fenomeno dei bilanci in nero non fosse diminuito;
    il termine «fatto materiale» è stato mutuato dall'inglese (material fact) ma in realtà in inglese material significa rilevante, non materiale e sarebbe dunque opportuno ricomprendere tutti i fatti rilevanti sia materiali che immateriali;
    il reato di falso in bilancio, come comunemente detto, si consuma dal momento della sua redazione, e non solo nel momento della comunicazione all'assemblea e sarebbe stato dunque preferibile prevedere due fattispecie separate prevedendo due tipi diversi di pene per coloro che redigono bilanci falsi e per coloro che comunicano false informazioni, purché ciò avvenga con dolo o colpa grave,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per prevedere una disciplina più dettagliata e precisa del reato di falso in bilancio.
9/3008/4Barbanti, Baldassarre, Turco, Artini, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame tocca diversi aspetti relativi ai delitti contro la pubblica amministrazione e persegue lo scopo di contrastare la corruzione attraverso una serie di misure che vanno dall'adeguamento delle sanzioni penali alla riformulazione di alcuni reati come in particolare il falso in bilancio, per delimitare l'eventuale area di non punibilità;
    si è cercato di dare una risposta agli organismi internazionali europei per dimostrare la buona volontà del nostro Paese nel migliorare l'attività di contrasto alla corruzione a fronte dei suggerimenti della Commissione europea secondo la quale si dovrebbero adottare determinate misure per la riduzione del fenomeno quali il rafforzamento del regime di integrità delle cariche elettive e di governo nazionali, regionali e locali, il potenziamento del quadro giuridico e istituzionale sul finanziamento dei partiti, il rafforzamento dei poteri della ANAC, un quadro uniforme per i controlli interni con l'affidamento della revisione contabile della spesa pubblica a controlli esterni indipendenti a livello regionale e locale, allo scopo di garantire una maggiore trasparenza nel settore degli appalti pubblici;
    il provvedimento in oggetto tuttavia ha raccolto solo in parte ai suddetti suggerimenti prevedendo ad esempio un obbligo periodico d'informazione a carico delle stazioni appaltanti mentre sarebbe dunque stato più incisivo ed equilibrato prevedere un obbligo anche per il pubblico ministero di informare l'Autorità nazionale anticorruzione e per il giudice amministrativo disporre l'obbligo di informazione nei confronti della Commissione;
    sarebbe stato inoltre più efficace predisporre un obbligo per tutte le strutture amministrative di pubblicare online conti e bilanci annuali magari attribuendo alla Corte dei conti il potere di effettuare controlli senza preavviso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per predisporre lo svolgimento di attività di informazione e di controllo più incisive a carico anche di organi diversi dall'ANAC.
9/3008/5Turco, Artini, Bechis, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede una nuova circostanza attenuante nell'articolo 323-bis c.p. che consente una diminuzione della pena da un terzo a due terzi per colui che, responsabile di specifici delitti contro la pubblica amministrazione (articoli 318, 319, 319-ter e quater, 320, 321, 322 e 322-bis c.p.), si sia efficacemente adoperato per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, per assicurare le prove dei reati e per l'individuazione degli altri responsabili ovvero per il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
    tra i più famosi incentivi contro la corruzione rientrano i programmi di protezione dei whistle blower, o collaboratori di giustizia, strumento diffuso non solo nei paesi anglosassoni, ma che stenta a trovare spazio nella nostra legislazione anticorruzione, eppure, per far emergere un simile reato è necessaria la collaborazione dei soggetti coinvolti;
    incoraggiare chi paga la mazzetta a denunciarla alle autorità giudiziarie, senza temere ripercussioni legali e, al contrario, con la speranza di veder restituita la somma versata è una proposta che suscita sospetti e ironie, ma è tuttavia in linea con l'orientamento di vari legislatori (tra cui quelli russo, giapponese e tedesco) oltre che con numerose ricerche accademiche;
    simili misure sono state impiegate, in Italia, nella lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo, e il dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti le indica come le misure più importanti ed effettive in mano alle Autorità Antitrust;
    il pubblico dipendente che denuncia o riferisce condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, fuori dai casi di responsabilità per calunnia o diffamazione, e con garanzie di anonimato salvi gli obblighi di denuncia previsti dalla legge;
    oltre a non riguardare i privati, è da verificare quanto la tutela sia in grado di bilanciare i rischi cui va incontro chi segnala attività di corruzione. È difficile che un dipendente onesto possa denunciare colleghi o superiori senza mettere a rischio, nel migliore dei casi, la carriera;
    se la tutela dello Stato si manifesta in modo tardivo e farraginoso, solo l'eroismo può spingere alla denuncia e i numerosi potenziali collaboratori si vedranno costretti dalle circostanze a tramutarsi in testimoni silenziosi, se non in complici;
    il problema di schemi sanzionatori risiede nell'effettività della protezione di chi denuncia, che passa ancora una volta dal contesto sociale di riferimento, dalla sensazione di impunità, e dalle misure concrete messe in atto gli indagati, anche quando fingono di collaborare, e confessano solo quello che non possono negare;
    la riduzione dei tempi di prescrizione, sancita da leggi come la «ex Cirielli», rischia infine di rendere inutile la denuncia dal momento che le indagini, necessariamente complesse, tendono a non giungere a termine in tempo utile, lasciando chi denuncia alle prese con il prescritto – magari nello stesso ufficio,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per prevedere che, a fronte dell'attività di denuncia posta in essere dai collaboratori di giustizia o dai pubblici dipendenti, siano previste misure idonee e immediate di tutela e di protezione degli stessi.
9/3008/6Mucci, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    la disposizione dell'articolo n. 2423 del Codice civile che imputa agli: «Gli amministratori la redazione del bilancio di esercizio», descrive un'ipotesi teorica poiché i bilanci sono materialmente redatti dai dirigenti preposti normalmente su richiesta degli amministratori;
    i progetti di bilanci inoltre non sono tecnicamente bilanci, anche se ne hanno l'aspetto formale, ma sono semplici bozze e, oltretutto il provvedimento in esame non prevede la fattispecie del reato dei dirigenti che consapevolmente (perché gli è stato chiesto) redigono progetti di bilanci falsi che permetterebbe di dissuadere i tecnici specializzati in bilancio dal compiere tali reati;
    il reato di falso in bilancio, infatti, non si consuma materialmente con la comunicazione in assemblea di false notizie ma è antecedente e viene commesso dal soggetto attivo, il dirigente delegato alla redazione, sia durante l'esercizio nel porre in essere nel libro giornale gli artifizi contabili, sia a fine esercizio, in sede di chiusura dei conti, con la sopravalutazione o la sottovalutazione delle attività e delle passività,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per prevedere un'ipotesi di reato distinta da quello di false comunicazioni.
9/3008/7Artini, Turco, Bechis, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto per far fronte al fenomeno della corruzione prevede un inasprimento sanzionatorio in merito ai delitti contro la pubblica amministrazione;
    l'esigenza dell'inasprimento sanzionatorio ha portato l'innalzamento delle pene in particolare per i delitti di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio, di corruzione in atti giudiziari, di induzione indebita a dare o promettere utilità o peculato;
    tale innalzamento ha comportato la necessità di intervenire anche sui reati contro la Pubblica amministrazione operando un'opera di prevenzione che tuttavia dovrebbe consistere non nell'inasprimento delle sanzioni ma anche cercando di incrementare la trasparenza dell'azione pubblica o con strumenti premiali come le circostanze attenuanti per i collaboratori di giustizia;
    il provvedimento prevede che le suddette circostanze si applichino a coloro i quali si adoperano affinché l'attività delittuosa non sia portata a conseguenze ulteriori senza prevedere non soltanto che si applichino a coloro che impediscono che il reato venga portato a compimento, ma neanche alcuna forma di tutela per coloro che collaborano,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per predisporre un'azione più mirata sia per quanto riguarda l'attività sanzionatoria che per quanto concerne l'apprestamento di una tutela efficace dei collaboratori di giustizia.
9/3008/8Segoni, Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto.


PROPOSTA DI LEGGE: SCANU ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI I MILITARI ITALIANI AI QUALI È STATA IRROGATA LA PENA CAPITALE DURANTE LA PRIMA GUERRA MONDIALE (A.C. 2741-A) E ABBINATA PROPOSTA DI LEGGE: BASILIO ED ALTRI (A.C. 3035)

A.C. 2741-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO

Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

A.C. 2741-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

  1. È avviato d'ufficio, in deroga a quanto disposto dagli articoli da 178 a 181 del codice penale e 412 del codice penale militare di pace, il procedimento per la riabilitazione dei militari delle Forze armate italiane che nel corso della prima Guerra mondiale abbiano riportato condanna alla pena capitale per i reati previsti nei capi III, IV e V del titolo II del libro primo della parte prima del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869.
  2. Il Procuratore generale militare presso la Corte militare d'appello presenta al Tribunale militare di sorveglianza richiesta di riabilitazione in ordine ai casi documentati di condanna alla pena capitale per i quali ricorrano i presupposti di cui al comma 1, nel termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  3. In conseguenza della riabilitazione dichiarata ai sensi del comma 1, a seguito di autonoma valutazione, dal Tribunale militare di sorveglianza sono estinte le pene accessorie, comuni e militari, nonché ogni effetto penale e penale militare delle sentenze di condanna alla pena capitale emesse dai tribunali militari di guerra, ancorché straordinari, nel corso della prima Guerra mondiale, ivi compresa la perdita del grado eventualmente rivestito.
  4. Dal provvedimento di riabilitazione ai sensi dei commi 1 e 3 sono esclusi tutti coloro che vennero condannati alla pena capitale per aver volontariamente trasferito al nemico informazioni coperte dal segreto militare e pregiudizievoli per la sicurezza delle proprie unità di appartenenza e per il successo delle operazioni militari delle Forze armate italiane.

A.C. 2741-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

  1. I nomi dei militari delle Forze armate italiane che risultino essere stati fucilati nel corso della prima Guerra mondiale in forza del disposto dell'articolo 40 del codice penale per l'esercito, approvato con regio decreto 28 novembre 1869, e della circolare del Comando supremo n. 2910 del 1o novembre 1916 sono inseriti, su istanza di parte presentata al Ministro della difesa, nell'Albo d'oro del Commissariato generale per le onoranze ai caduti. Dell'inserimento di cui al primo periodo è data comunicazione al comune di nascita del militare per la pubblicazione nell'albo comunale.
  2. Al fine di manifestare la volontà della Repubblica di chiedere il perdono dei militari caduti che hanno conseguito la riabilitazione ai sensi della presente legge, in un'ala del complesso del Vittoriano in Roma è affissa una targa in bronzo che ne ricorda il sacrificio.
  3. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, bandisce un concorso riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado per la scelta del testo da incidere nella targa di cui al comma 2. Lo stesso testo è esposto, con adeguata collocazione, in tutti i sacrari militari.
  4. Sugli eventi oggetto della presente legge relativi alle fucilazioni e alle decimazioni il Ministero della difesa dispone la piena fruibilità degli archivi delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri per tutti gli atti, le relazioni e i rapporti legati alle operazioni belliche, alla gestione della disciplina militare nonché alla repressione degli atti d'indisciplina o di diserzione, ove non già versati agli archivi di Stato.

A.C. 2741-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

  1. Al fine di promuovere una memoria condivisa del popolo italiano sulla prima Guerra mondiale, il Comitato tecnico-scientifico per la promozione d'iniziative di studio e ricerca sul tema del «fattore umano» nella prima Guerra mondiale, di cui al decreto del Ministro della difesa 16 ottobre 2014, promuove la pubblicazione dei propri lavori, in forme che assicurino la massima divulgazione.

A.C. 2741-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

  1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

A.C. 2741-A – Ordine del giorno

ORDINE DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    poiché con questo provvedimento si intende riabilitare e dare il giusto riconoscimento a quei soldati italiani caduti per fucilazione durante la Prima Guerra mondiale, sarebbe opportuno, in occasione delle celebrazioni per il centenario della Grande Guerra, onorare la memoria di tutti i caduti in guerra a prescindere dall'epoca e dalla divisa indossata;
    è necessario restituire alla verità anche vicende completamente dimenticate dalla storia e oscurate dalla propaganda, in particolare, la morte di migliaia di residenti del Tirolo e del Litorale (attuali Trentino Alto Adige/Sud Tirol e Friuli Venezia Giulia) allora appartenenti all'Austria, che combatterono trovando la morte, per le forze armate austro ungariche,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative per ricordare in modo degno il sacrificio di quei soldati, a lungo dimenticati, caduti combattendo e indossando la divisa delle forze armate austro ungariche.
9/2741-A/1Prodani, Artini, Bechis, Baldassarre, Barbanti, Mucci, Rizzetto, Segoni, Turco, Alfreider, Gebhard, Marguerettaz, Ottobre, Plangger, Schullian, Brandolin.