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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Lunedì 18 maggio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 18 maggio 2015.

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Capezzone, Casero, Castiglione, Causin, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa notturna della seduta).

  Aiello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Capezzone, Casero, Castiglione, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Marcon, Merlo, Meta, Migliore, Morassut, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Tabacci, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 15 maggio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   CIPRINI ed altri: «Disposizioni concernenti la flessibilità dell'orario di lavoro, la cessione delle ferie per fini di solidarietà e l'istituzione della banca delle ore» (3120);
   COLONNESE: «Disposizioni per la promozione del parto naturale e la riduzione del ricorso al parto cesareo mediante iniziative di informazione e la formazione del personale medico e sanitario» (3121);
   PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE COPPOLA: «Modifica all'articolo 136 della Costituzione, concernente gli effetti delle sentenze della Corte costituzionale dalle quali derivino nuove o maggiori spese a carico del bilancio dello Stato in conseguenza della dichiarazione dell'illegittimità costituzionale di norme di legge o di atto avente forza di legge» (3122).

  Saranno stampate e distribuite.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   III Commissione (Affari esteri):
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014» (3027) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27 giugno 2014» (3053) Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   XIII Commissione (Agricoltura):
  S. 1328 – «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo, agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura» (approvato dal Senato) (3119) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

  Commissioni riunite X (Attività produttive) e XII (Affari sociali):
  MORANI ed altri: «Modifiche alla legge 24 ottobre 2000, n. 323, concernente la disciplina del settore termale, e delega al Governo per l'adozione di un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali nonché di disposizioni per la promozione delle medesime attività» (2964) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, XI, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 12 maggio 2015, ha comunicato che la 9a Commissione (Agricoltura) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM(2015) 141 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 89).

  Questa risoluzione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Trasmissione dal Ministro della giustizia.

  Il Ministro della giustizia, con lettera in data 13 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 1o luglio 1977, n. 404, la relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria, riferita all'anno 2014 (Doc. CXVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale.

  Il Sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, con lettera in data 11 maggio 2015, ha comunicato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 6 febbraio 1992, n. 180, concernente la partecipazione dell'Italia alle iniziative di pace e umanitarie in sede internazionale, l'intenzione di concedere un contributo all'Istituto italiano affari internazionali (IAI) per l'organizzazione di un seminario sulle prospettive della Somalia alla presenza dei leader somali di Jubaland e Puntland.

  Questa comunicazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (A.C. 2994-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; ANTIMO CESARO ED ALTRI; CIMBRO ED ALTRI; VEZZALI ED ALTRI; CARFAGNA; COCCIA ED ALTRI; ASCANI ED ALTRI; CENTEMERO; PAGLIA ED ALTRI; IORI ED ALTRI; DI BENEDETTO ED ALTRI; CHIMIENTI ED ALTRI (A.C. 416-1595-1835-2043-2045-2067-2291-2524-2630-2860-2875-2975)

A.C. 2994-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 (articoli da 8 a 27).

A.C. 2994-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 16.400.

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 10.12, 10.53, 10.61, 10.62, 10.63, 10.294, 10.361, 12.4, 15.5, 16,1, 16.6, 17.26, 17.30, 17.37, 17.39, 18.6, 18.20, 18.21, 19.4, 19.16, 19.17, 19.19, 19.50 e sugli articoli aggiuntivi 10.01, 10.010, 19.03, 21.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 2, riferite agli articoli da 10 a 27.

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE FAVOREVOLE

sull'emendamento 10.410, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'emendamento 10.410, aggiungere in fine il seguente periodo: Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.

PARERE CONTRARIO

sui subemendamenti 0.10.410.1 e 0.10.410.2 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura.

A.C. 2994-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo III
ORGANICO, ASSUNZIONI E ASSEGNAZIONE DEI DOCENTI

Art. 8.
(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

  1. Le istituzioni scolastiche perseguono le finalità di cui all'articolo 1 e gli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, attraverso l'organico dell'autonomia costituito dai posti comuni, per il sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa.
  2. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, con cadenza triennale, con decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e comunque nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1, della presente legge, è determinato l'organico dell'autonomia su base regionale.
  3. Il riparto della dotazione organica tra le regioni è effettuato sulla base del numero delle classi, per i posti comuni, e sulla base del numero degli alunni, per i posti del potenziamento. Si tiene conto della presenza di aree montane o di piccole isole, di aree interne, a bassa densità demografica o a forte processo immigratorio, nonché di aree caratterizzate da elevati tassi di dispersione scolastica. Il riparto considera altresì il fabbisogno per progetti e convenzioni di particolare rilevanza didattica e culturale espresso da reti di scuole o per progetti di valore nazionale.
  4. I ruoli del personale docente sono regionali, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto. Entro il 31 marzo 2016 gli uffici scolastici regionali, su indicazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentiti le regioni e gli enti locali, definiscono l'ampiezza degli ambiti territoriali, comunque non superiore alla provincia, considerando:
   a) la popolazione scolastica;
   b) la prossimità delle istituzioni scolastiche;
   c) le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole nelle carceri, nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in atto.

  5. Per l'anno scolastico 2015/2016 gli ambiti territoriali hanno estensione provinciale.
  6. Con decreto del direttore dell'ufficio scolastico regionale, l'organico dell'autonomia è ripartito tra gli ambiti territoriali. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'organico dell'autonomia comprende l'organico di diritto, l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto e quello per il potenziamento, incluso il fabbisogno per i progetti e le convenzioni di cui al terzo periodo del comma 3 del presente articolo, nel limite massimo di cui all'articolo 26, comma 1.
  7. Gli uffici scolastici regionali promuovono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti, costituite entro il 30 giugno 2016, sono finalizzate alla valorizzazione delle risorse professionali, alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive o culturali di interesse territoriale.
  8. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca emana apposite linee guida riguardanti i princìpi per il governo delle reti e per la definizione degli accordi di rete.
  9. Gli accordi di rete individuano:
   a) i criteri e le modalità per l'utilizzo dei docenti nella rete, anche per insegnamenti opzionali, specialistici, di coordinamento e di progettazione funzionali ai piani triennali dell'offerta formativa di più istituzioni scolastiche inserite nella rete;
   b) i piani di formazione del personale scolastico;
   c) le risorse da destinare alla rete per il perseguimento delle proprie finalità;
   d) le forme e le modalità per la trasparenza e la pubblicità delle decisioni e dei rendiconti delle attività svolte.

  10. Al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola, nonché sugli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica, può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi.
  11. Il personale docente già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge conserva la titolarità della cattedra presso la scuola di appartenenza. Il personale docente in esubero o soprannumerario nell'anno scolastico 2016/2017 è assegnato a domanda a un ambito territoriale. Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali.
  12. Gli ambiti territoriali e le reti di cui al presente articolo sono definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nel limite previsto dall'articolo 2, comma 414, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall'articolo 15, comma 2-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  14. Nella ripartizione dell'organico si tiene conto delle esigenze delle scuole con lingua di insegnamento slovena o con insegnamento bilingue sloveno-italiano della regione Friuli Venezia Giulia. Per tali scuole, sia il numero dei posti comuni sia quello dei posti per il potenziamento dell'offerta formativa è determinato a livello regionale e, ai sensi delle disposizioni vigenti, è separato e distinto dall'organico regionale complessivo.
  15. Restano salve le diverse determinazioni che la regione autonoma della Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano hanno adottato e che possono adottare in materia di assunzione del personale docente ed educativo in considerazione delle rispettive specifiche esigenze riferite agli organici regionali e provinciali.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 8.
(Organico dell'autonomia per l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa).

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore alla provincia con le seguenti: di norma inferiori alla provincia o all'area metropolitana.
8. 17. (ex 0. 6. 3000. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: comunque non superiore alla provincia con le seguenti: inferiori alla provincia o alla città metropolitana.
8. 17.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 0. 6. 3000. 3.) Centemero, Palmieri, Lainati.
(Approvato)

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c)
le caratteristiche del territorio, tenendo anche conto delle specificità delle aree interne, montane e delle piccole isole, della presenza di scuole in carcere, di aree a forte processo immigratorio e di aree caratterizzate da alti tassi di dispersione scolastica nonché di ulteriori situazioni o esperienze territoriali già in essere.

  Conseguentemente, sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Gli Uffici scolastici regionali favoriscono la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche del medesimo ambito territoriale. Le reti sono costituite a libera scelta da due o più istituzioni scolastiche ad invarianza delle singole dotazioni organiche e sono finalizzate:
   a) alla valorizzazione delle risorse professionali, nonché alla realizzazione di progetti o di iniziative didattiche, educative, sportive, culturali di interesse territoriale, volti in particolar modo a contrastare il fenomeno della dispersione scolastica;
   b) alla gestione comune di funzioni e di attività amministrative al fine di razionalizzare gli adempimenti amministrativi a carico delle istituzioni scolastiche, l'istruttoria sugli atti relativi a cessazioni dal servizio, pratiche in materia di contributi e pensioni, progressioni e ricostruzioni di carriera, trattamento di fine rapporto del personale della scuola nonché degli ulteriori atti non strettamente connessi alla gestione della singola istituzione scolastica.
   sopprimere il comma 10;
   sopprimere il comma 11.
8. 18. (ex 0. 6. 3000. 1.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 4, lettera c), dopo le parole: tenendo anche conto aggiungere le seguenti: del tasso di povertà assoluta provinciale e.
8. 19. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 4, secondo periodo, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d)
le esigenze di tutela delle minoranze etniche e linguistiche presenti sul territorio di ciascuna Regione.
8. 20. (ex 0. 6. 3000. 5.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
8. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 5, sostituire le parole: estensione provinciale con le seguenti: estensione coincidente con gli enti di area vasta.
8. 21. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  6. L'organico dell'autonomia, con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, è ripartito a livello territoriale e assegnato agli albi territoriali, suddivisi in sezioni per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto e successivamente, sulla base del fabbisogno espresso nei piani triennali dell'offerta formativa, è attribuito alle singole istituzioni scolastiche. Fatto salvo l'esperimento del preventivo piano di mobilità straordinaria di cui al comma 01 dell'articolo 8, i posti dell'organico dell'autonomia, sono coperti con il personale iscritto negli albi territoriali al quale il dirigente scolastico propone l'incarico. È comunque prevista la riserva dei posti da destinarsi alle operazioni annuali di utilizzazione e assegnazione provvisoria del personale docente ed educativo da definirsi in sede di CCNI e della Contrattazione decentrata regionale. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto ad assicurare la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni. Esso gode del trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impiegato qualora sia superiore a quello già in godimento. Il personale della dotazione organica dell'autonomia è tenuto inoltre ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili. Resta ferma la disposizione di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che pone il divieto ai dirigenti scolastici di conferire supplenze brevi al personale docente per il primo giorno di assenza.

  Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 1, premettere il seguente:
  01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 comma 1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II, articolo 2 comma 3, al capo III, articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e seguenti e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.
8. 22. (ex 6. 1002.) Attaguile.

  Sostituire il comma 6, con il seguente: La legge identifica l'ambito territoriale di competenza per stabilire l'assegnazione dell'organico dell'autonomia.
8. 23. (ex 6. 70.) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ufficio scolastico regionale, aggiungere le seguenti: e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.
*8. 24. (ex *6. 84.) Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: Ufficio scolastico regionale, aggiungere le seguenti: e sentiti gli enti locali interessati, al fine di garantire il raccordo con il piano della programmazione della rete scolastica.
*8. 25. (ex *6. 4.) Squeri, Russo, Altieri.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: l'organico dell'autonomia con le seguenti: il tetto massimo di spesa destinabile all'organico dell'autonomia.
8. 26. (ex 6. 35.) Chimienti, Brescia, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adeguamento dell'organico fino a: potenziamento, con le seguenti: comprende l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, e i posti per il potenziamento, il sostegno, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento.
8. 27. (ex 0. 6. 3000. 6.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: l'adeguamento dell'organico fino a: potenziamento, con le seguenti: l'adeguamento della dotazione organica alla situazione di fatto, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009 e i posti per il potenziamento, l'organizzazione, la progettazione e il coordinamento.
8. 27.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 0. 6. 3000. 6.) Centemero, Palmieri, Lainati.
(Approvato)

  Sopprimere i commi 7, 8, 9 e 10.
8. 28. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 7, primo periodo, dopo la parola: promuovono aggiungere le seguenti:, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,.
8. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sostituire il comma 8 con il seguente:
  8. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono disciplinati analiticamente le modalità e i termini per la definizione degli accordi di rete, individuando anche le funzioni e la composizione degli organi di governo della rete, secondo i principi direttivi individuati dal comma successivo e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999 n. 275.
8. 29. (ex 0. 6. 3000. 7.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 9, lettera a), dopo le parole: nella rete aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità e di tutela di particolari esigenze familiari.
8. 30. (ex 0. 6. 3000. 8.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 9, lettera a), dopo le parole: nella rete aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti in materia di non discriminazione sul luogo di lavoro, nonché di assistenza e di integrazione sociale delle persone con disabilità.
8. 30.(Testo modificato nel corso della seduta) (ex 0. 6. 3000. 8.) Centemero, Palmieri, Lainati.
(Approvato)

  Sopprimere il comma 10.
8. 31. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 10, sostituire le parole: può essere svolta dalla rete di scuole in base a specifici accordi con le seguenti: è attribuita alla competenza degli ambiti territoriali.
8. 32. (ex 0. 6. 3000. 9.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sostituire il comma 11 con il seguente:
  11. A tutto il personale docente assunto in ruolo a tempo indeterminato è garantita la titolarità presso la scuola al cui organico dell'autonomia viene assegnato secondo la normativa vigente.
8. 33. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 11, sostituire il primo periodo con il seguente: Il personale già assunto in ruolo a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se eventualmente in esubero o soprannumerario per l'anno scolastico 2015/2016, conserva la titolarità presso la scuola di appartenenza. In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 6 dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
8. 34. (ex 0. 6. 3000. 10.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 11, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: In via eccezionale, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie su singoli istituti scolastici nell'anno scolastico 2014/2015, per l'anno scolastico 2015/2016 è consentita la assegnazione definitiva della titolarità, previa opzione da comunicarsi entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sui posti dell'organico di cui al comma 3-ter dell'istituzione scolastica di attuale temporanea assegnazione, oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione.
8. 35. (ex 0. 6. 3000. 11.) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 11, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 36. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Gli ambiti territoriali sono organizzati in graduatorie divise per classi di concorso secondo l'anzianità di servizio e i titoli posseduti dai docenti; sono altresì definiti assicurando il rispetto dell'organico dell'autonomia e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi con le seguenti: secondo l'ordine delle relative graduatorie.
8. 37. Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto, Marzana.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. Nel decreto di determinazione dell'organico, di cui al comma 2, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca assicura che l'organico dei posti di sostegno sia costituito in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 38. (ex 6. 1013.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno, in deroga al limite previsto dall'articolo 15 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, è determinato considerando, oltre ai posti in organico di diritto, quelli in organico di fatto nonché quelli in deroga attivati nell'ultimo triennio con carattere di stabilità necessari per coprire tutte le esigenze del sostegno didattico rivolto agli alunni con disabilità garantendo il diritto all'inclusione scolastica. È fatta salva, in ogni caso, la possibilità di istituire ulteriori posti in deroga in modo da assicurare un numero di ore di sostegno adeguato a realizzare l'effettiva integrazione dei singoli alunni con disabilità in conformità alla sentenza delle Corte costituzionale n. 80 del 2010. Resta ferma la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  All'onere derivante dalla seguente disposizione pari a 80 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
8. 39. (ex 6. 86.) Nicchi, Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è incrementato al fine di garantire il rispetto della media di un docente ogni due alunni disabili, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 40. (ex 6. 23.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, e incrementato per gli anni successivi fino a coprire il rapporto uno a due tra alunni e docenti secondo le nuove certificazioni e iscrizioni registrate, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, della legge 8 novembre 2013, n. 128.

  Conseguentemente:
   sopprimere l'articolo 9;

   all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3 e alla rubrica sopprimere le parole: Carta elettronica per l'aggiornamento e la.
8. 41. (ex 6. 80.) Giancarlo Giordano, Pannarale, Nicchi, Costantino, Matarrelli.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 330 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro a decorrere dal 2016.
  3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
8. 42. (ex 6. 1010.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato in ragione della media di un docente ogni due alunni disabili, secondo le modalità previste dall'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 1, comma 605, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
8. 43. (ex 6. 22.) Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'organico dei posti di sostegno è determinato nei posti complessivamente attivati in organico di fatto e di diritto nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dell'articolo 19, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
8. 44. (ex 6. 25.) Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'organico per gli insegnamenti curricolari di esecuzione e interpretazione e laboratorio di musica d'insieme nei licei musicali viene determinato annualmente sulla base del fabbisogno di posti individuato da ciascuna istituzione scolastica sentito l'Ufficio scolastico regionale.
8. 45. (ex 6. 24.) Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. L'offerta formativa laboratoriale della disciplina «Pratica di Agenzia» è potenziata con l'affidamento delle ore di laboratorio di esercitazioni tecniche turistiche ai docenti tecnico-pratici delle classi di concorso C150 o 15/C da utilizzare all'interno del nuovo curriculum turistico in compresenza con le discipline economiche. È disposta l'assegnazione in organico di un insegnante tecnico-pratico negli istituti che abbiano attivato non più di due corsi ovvero di due insegnanti nel caso di attivazione di più di due corsi.
8. 47. (ex 6. 1018.) Catanoso.

  Al comma 14, sopprimere le parole: e, ai sensi delle disposizioni vigenti, è separato e distinto dall'organico regionale complessivo.
8. 503. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Aggiungere, in fine, il seguente comma:
  16. Al comma 14 dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, la parola: «521» è soppressa.
8. 50. (ex 6. 20.) Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Potenziamento dei percorsi di IeFP). – 1. L'offerta formativa dei percorsi di IeFP è potenziata sulla base di piani di intervento adottati, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa mediante intesa in sede di Conferenza Stato regioni e province autonome di Trento e Bolzano a norma del decreto legislativo n. 281 del 1997, al fine di garantire agli studenti iscritti ai percorsi per la qualifica e il diploma professionale pari opportunità rispetto agli studenti delle scuole statali di istruzione secondaria superiore dalle norme del presente Capo, ai docenti del sistema di IeFP la carta per la formazione e l'aggiornamento di cui al Capo III, articolo 12 e, per le istituzioni formative, la trasparenza dei dati, agevolazioni fiscali, sedi innovative e misure per la sicurezza e valorizzazione delle strutture edilizie, comprese le indagini diagnostiche, previste per le scuole statali al Capo IV, articolo 16, al Capo V, articoli 17 e 18, al Capo VI, articoli 20, 21 e 22.
  2. Ai predetti fini concorrono le risorse dello Stato e delle regioni, anche a valere su quelle reperibili nell'ambito delle misure cofinanziate dai fondi strutturali e di investimento dell'Unione europea, sulle risorse conferite da soggetti pubblici e privati nonché su una quota, non inferiore al 10 per cento, delle risorse stanziate per le scuole statali dalla presente legge.
8. 01. (ex *6. 010.) Centemero, Palmieri, Russo.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti l'organico di rete). – 1. A far data dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 9, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali, che in sede di prima applicazione per l'anno scolastico 2015/16 coincidono con i distretti.
  2. Entro 30 giorni dalla data di approvazione della presente legge, il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca emana un decreto avente natura non regolamentare che disciplina il funzionamento delle reti di scuole in riferimento ai principi per l'assegnazione dei docenti afferenti all'albo territoriale alle istituzioni scolastiche e per l'assegnazione delle risorse destinate alla rete per le proprie finalità.
  3. Con successivi decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 gennaio 2016 sono istituite le reti di scuole di cui al comma 1, sentiti i dirigenti coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di Dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 9. Le reti di scuola, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 4 alle singole istituzioni scolastiche.
  4. Con ulteriore decreto avente natura non regolamentare del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
8. 02. (ex 6. 01001.) Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Disposizioni concernenti l'istituzione dell'organico di rete). – 1. A far data dall'anno scolastico 2016/2017 l'organico dell'autonomia, ripartito tra i territori di competenza e assegnato ai ruoli territoriali di cui all'articolo 9, è assegnato alle reti di scuole costituite in corrispondenza delle istituzioni scolastiche insistenti su ogni albo territoriale, la cui ampiezza è definita dagli uffici scolastici regionali.
  2. Con decreti dei dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali, entro il 31 agosto 2016 sono istituite le predette reti di scuole, sentiti i dirigenti scolastici coinvolti, i quali costituiscono il Consiglio di dirigenza della rete, che assume i compiti assegnati al singolo dirigente scolastico dall'articolo 9. Le reti di scuole, altresì, assumono i compiti e le funzioni attribuite dall'articolo 4 alle singole istituzioni scolastiche.
  3. Con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i termini, le modalità e i criteri per la costituzione delle reti di scuola, dei suoi organi, nonché dell'organico di rete di cui al presente articolo.
8. 03. (ex 6. 09.) Centemero, Palmieri.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
  Art. 8-bis. – (Nucleo di valutazione del funzionamento degli istituti e Conferenza di rendicontazione). – 1. Ciascuna istituzione scolastica costituisce, anche in raccordo con il Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), previsti dal decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 289, un nucleo di valutazione dell'efficacia, dell'efficienza e della qualità complessive del servizio scolastico, composto da un minimo di tre fino ad un massimo di cinque componenti assicurando in ogni caso la presenza di soggetti esterni individuati dal Consiglio d'istituto sulla base di criteri di competenza.
  2. Il nucleo di valutazione predispone un rapporto annuale di valutazione, anche sulla base dei criteri, degli indicatori nazionali e degli altri strumenti di rilevazione forniti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Le valutazioni espresse annualmente sono assunte come parametro di riferimento per l'elaborazione del Piano triennale dell'offerta formativa di cui all'articolo 4 e del Piano di miglioramento.
  3. I Dirigenti scolastici, sul Piano triennale dell'offerta formativa e sulle procedure e sugli esiti dell'attività dei nuclei di valutazione, promuovono annualmente una conferenza di rendicontazione, aperta a tutte le componenti scolastiche e ai rappresentanti degli enti locali e delle realtà sociali, economiche e culturali del territorio e invia una relazione in merito all'Ufficio Scolastico Regionale.
8. 04. (ex 6. 01.) Centemero, Palmieri.

A.C. 2994-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Competenze del dirigente scolastico).

  1. Nell'ambito dell'autonomia dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico ne assicura il buon andamento. A tale scopo, svolge compiti di gestione direzionale, organizzativa e di coordinamento ed è responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei risultati del servizio nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
  2. Per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, il dirigente scolastico propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti medesimi. Il dirigente scolastico può utilizzare i docenti in classi di concorso diverse da quelle per le quali sono abilitati, purché posseggano titoli di studio validi per l'insegnamento della disciplina e percorsi formativi e competenze professionali coerenti con gli insegnamenti da impartire.
  3. Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2 e sulla base dei seguenti criteri:
   a) durata triennale, rinnovabile;
   b) conferimento degli incarichi con modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
   c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica.

  4. L'incarico è assegnato dal dirigente scolastico e si perfeziona con l'accettazione del docente. Il docente che riceva più proposte di incarico opta tra quelle ricevute. L'ufficio scolastico regionale provvede alle assegnazioni nei confronti dei docenti che non abbiano ricevuto o accettato proposte e comunque in caso di inerzia del dirigente scolastico.
  5. Il dirigente scolastico può individuare nell'ambito dell'organico dell'autonomia fino al 10 per cento di docenti che lo coadiuvano in attività di supporto organizzativo e didattico dell'istituzione scolastica.
  6. Il dirigente scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riduce il numero di alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità didattica.
  7. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 3, il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
  8. In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016 il Fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato dei medesimi dirigenti è incrementato in misura pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato. Il Fondo è altresì incrementato di ulteriori 46 milioni di euro per l'anno 2016 e di 14 milioni di euro per l'anno 2017 da corrispondere a titolo di retribuzione di risultato una tantum.
  9. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa e di prevenire le ripercussioni sul sistema scolastico dei possibili esiti del contenzioso pendente relativo ai concorsi per dirigente scolastico di cui al comma 10, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità di svolgimento di un corso intensivo di formazione e della relativa prova scritta finale, volto all'immissione dei soggetti di cui al comma 10 nei ruoli dei dirigenti scolastici.
  10. Il decreto di cui al comma 9 riguarda:
   a) i soggetti già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie ovvero che abbiano superato positivamente tutte le fasi di procedure concorsuali successivamente annullate in sede giurisdizionale, relative al concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011;
   b) i soggetti che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, nell'ambito del contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, ovvero avverso la rinnovazione della procedura concorsuale ai sensi della legge 3 dicembre 2010, n. 202.

  11. Le graduatorie regionali, di cui al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, e successive modificazioni, nelle regioni in cui, alla data di adozione del decreto di cui al comma 9 del presente articolo, sono in atto i contenziosi relativi al concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011, rimangono aperte in funzione degli esiti dei percorsi formativi di cui al medesimo comma 9.
  12. Per le finalità di cui al comma 9, oltre che per quelle connesse alla valorizzazione di esperienze professionali già positivamente formate e impiegate, i soggetti di cui al comma 10, lettera a), che, nell'anno scolastico 2014/2015, hanno prestato servizio con contratti di dirigente scolastico, sostengono una sessione speciale di esame consistente nell'espletamento di una prova orale sull'esperienza maturata, anche in ordine alla valutazione sostenuta, nel corso del servizio prestato. A seguito del superamento di tale prova con esito positivo, sono confermati i rapporti di lavoro instaurati con i predetti dirigenti scolastici.
  13. All'attuazione delle procedure di cui ai commi da 9 a 12 si provvede con le risorse strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  14. Per garantire una tempestiva copertura dei posti vacanti di dirigente scolastico, a conclusione delle operazioni di mobilità e previo parere dell'ufficio scolastico regionale di destinazione, fermo restando l'accantonamento dei posti destinati ai soggetti di cui al comma 10, i posti autorizzati per l'assunzione di dirigenti scolastici sono conferiti nel limite massimo del 20 per cento ai soggetti idonei inclusi nelle graduatorie regionali del concorso per il reclutamento di dirigenti scolastici bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 56 del 15 luglio 2011. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con proprio decreto, predispone le necessarie misure applicative.
  15. Nelle more della revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina stabilita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, nonché dei criteri utilizzati per la scelta, la valorizzazione e la valutazione dei docenti e dei risultati dell'istituzione scolastica, con particolare riguardo alle azioni specifiche messe in campo dal dirigente scolastico per migliorarli.
  16. Il nucleo per la valutazione dei dirigenti scolastici è composto secondo le disposizioni dell'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e può essere articolato in funzione delle modalità previste dal processo di valutazione. La valutazione è coerente con l'incarico triennale e con il profilo professionale ed è connessa alla retribuzione di risultato. Al fine di garantire le indispensabili azioni di supporto alle scuole impegnate per l'attuazione della presente legge e in relazione all'indifferibile esigenza di assicurare la valutazione dei dirigenti scolastici e la realizzazione del sistema nazionale di valutazione previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, possono essere attribuiti incarichi temporanei per le funzioni ispettive. Tali incarichi, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della corrispondente dotazione organica, possono essere attribuiti anche superando temporaneamente le percentuali fissate per i dirigenti di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro annui.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Competenze del dirigente scolastico).

  Sopprimerlo.
*9. 1. (ex *7.213). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sopprimerlo.
*9. 2. (ex *7.36). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, Brugnerotto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 9.
(Competenze del dirigente scolastico).

  1. I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse, anche logistiche, disponibili, riducono il numero degli alunni e di studenti per classe rispetto a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, allo scopo di migliorare la qualità della didattica.
  2. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012-13, 2013-14 e 2014-15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015-16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
9. 4. (ex 7.1016). Fassina, D'Attorre, Gregori, Miotto, Bindi.

  Sopprimere il comma 1.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 2, 3, 4 e 5;
   sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Al fine di mantenere inalterata la retribuzione professionale dei dirigenti l'articolo 9, comma 2 bis del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, così come modificato dal comma 456 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, per gli anni scolastici 2012/13, 2013/14 e 2014/15, trova applicazione nei confronti dei dirigenti scolastici relativamente alla automatica riduzione delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto dei meccanismi di finanziamento del fondo nazionale definiti dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro. A decorrere dall'anno scolastico 2015/16 il fondo unico nazionale per la retribuzione della posizione, fissa e variabile, e della retribuzione di risultato è incrementato di un importo pari a euro 12 milioni per l'anno 2015 e a euro 35 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, al lordo degli oneri a carico dello Stato.
9. 5. (ex 7.37). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. Le competenze del dirigente scolastico sono qualificate e potenziate in relazione al ruolo centrale che egli assume nella gestione della scuola e nella determinazione del fabbisogno e della migliore offerta formativa delle istituzioni scolastiche. Unitamente al potenziamento e alla qualificazione del dirigente scolastico cresce anche la figura del direttore dei servizi generali e amministrativi che lo coadiuva per la parte amministrativa e contabile. In particolare, il dirigente scolastico assicura il buon andamento dell'istituzione scolastica nell'ambito dell'autonomia e insieme al direttore dei servizi generali e amministrativi svolge funzioni di gestione delle risorse finanziarie strumentali e dei risultati del servizio. Inoltre il dirigente scolastico è responsabile delle scelte didattiche e formative nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.

  Conseguentemente, nella rubrica, dopo le parole dirigente scolastico aggiungere le seguenti: e del direttore dei servizi generali e amministravi.
9. 7. (ex 7.1). Ciracì, Altieri, Fucci, Marti, Centemero.

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  7. Il dirigente scolastico, fermo restando le competenze già attribuite con l'articolo 396 del testo unico in materia di istruzione, (decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297) e nel rispetto della libertà di insegnamento e dell'autonomia professionale del personale docente, assicura il regolare funzionamento degli organi di partecipazione democratica ed a tale scopo svolge le necessarie attività organizzative e di coordinamento ed è responsabile della tempestiva esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali. L'articolo 25 del testo unico del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ed ogni altra norma incompatibile con i princìpi di collegialità e di gestione democratica della scuola, sono abrogati.
9. 8. (ex 7.217). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: servizio sino alla fine del periodo.
9. 9. (ex 7.177). Rampelli.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
*9. 10. (ex 7.157). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: nonché della valorizzazione delle risorse umane e del merito dei docenti.
*9. 12. (ex 7.38). Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: nonché, aggiungere le seguenti:, in pieno accordo con il collegio docenti che esprime parere vincolante,.
9. 14. (ex 7.40). Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: merito dei docenti aggiungere le seguenti: sulla base dei criteri indicati dal successivo articolo 13.
9. 15. (ex 7.193). Antimo Cesaro, Molea, Mazziotti Di Celso.

  Al comma 2, premettere le parole: Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto a emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.
9. 17. (ex 7. 161) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, premettere le parole: Sulla base dei criteri stabiliti da apposito decreto in merito alla valutazione dei titoli del personale docente di cui all'articolo 2, comma 15.
9. 18. (ex 7.164). Simonetti, Borghesi.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*9. 20. (ex 7.189). Vezzali.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 4.
*9. 21. (ex 7.1020). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere i commi 2, 3 e 5.

  Conseguentemente, all'articolo 13:
   sostituire il comma 1 con il seguente:

  1. Per la valorizzazione delle competenze del personale docente il MIUR stanzia con decreto 200 milioni di euro annui per i fondi MOF da destinare all'implementazione delle funzioni strumentali, dei collaboratori e delle altre figure di supporto al dirigente scolastico.
   alla rubrica, sopprimere le seguenti parole: del merito;.
9. 22. (ex 11. 9.) Vacca, Simone Valente.

  Sopprimere i commi 2 e 3.
9. 19. (ex 7.175). Rampelli.

  Sopprimere il comma 2.
9. 23. Simonetti.

  Sostituire i commi 2 e 3 con il seguente:
  2. Il Dirigente scolastico, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica previsti dal Piano triennale di cui all'articolo 2, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui all'articolo 10 tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione tra quelle ricevute.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 4.
9. 25. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente: I dirigenti scolastici della rete di scuola propongono gli incarichi di docenza, provvedono, con concorso di rete di scuola, anche eventualmente costituite appositamente all'assunzione dei docenti per la copertura dei posti dell'autonomia assegnati alle istituzioni scolastiche cui sono preposti, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016 le procedure di assunzione sono disciplinate dal successivo articolo 10.
   sopprimere il comma 4.
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Albi regionali dei docenti abilitati).

  1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto a iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
  2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 10, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione, i docenti di cui all'articolo 10, comma 2.
  3. Ai fini del presente articolo, è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 26. Gelmini, Centemero.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, per poi procedere alle assunzioni in ruolo secondo le modalità previste da norme di legge e di regolamento.

  Conseguentemente sopprimere i commi 3 e 4.
9. 29. (ex 7.41). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il dirigente, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento tenendo conto delle domande presentate e secondo il punteggio delle singole graduatorie per classi di concorso. Il dirigente scolastico non può utilizzare il personale docente in classi di concorso diverse da quelle per le quali è abilitato. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute.

  Conseguentemente:
   sopprimere i commi 3 e 7.

9. 27. (ex 0.7.3000.1). Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il dirigente scolastico attribuisce gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica cui è preposto, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2, ai docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4 del presente articolo, rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte del MIUR, sentiti gli Uffici scolastici regionali e provinciali.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 3.
9. 30. (ex 7.158). Simonetti, Borghesi.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. L'ufficio scolastico regionale dà pubblicità degli incarichi di docenza disponibili nell'organico dell'autonomia per la copertura dei posti assegnati alle istituzioni scolastiche sulla base del piano triennale di cui all'articolo. I docenti iscritti negli albi territoriali di cui al comma 4, nonché il personale docente di ruolo già in servizio, indicano la preferenza di dieci istituzioni scolastiche all'interno della propria regione di appartenenza. Sulla base delle preferenze espresse, il dirigente scolastico propone gli incarichi di docenza. La proposta è ratificata a maggioranza dal Collegio docenti.
9. 31. (ex 7.42). Vacca, Chimienti, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Il dirigente scolastico assegna i docenti alle cattedre ed ai posti dell'organico funzionale sulla base del Piano triennale di cui all'articolo 2, dei criteri generali deliberati dal Consiglio di istituto e delle proposte deliberate dal Collegio dei docenti.
9. 33. (ex 7.218). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  Il dirigente, per la copertura dei posti dell'organico dell'autonomia dell'istituzione scolastica, propone gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento, anche tenendo conto delle candidature presentate dai docenti, che devono essere corredate dal curriculum vitae et studiorum, al fine di far emergere il possesso delle relative esperienze e competenze culturali e professionali. Il dirigente scolastico può utilizzare il personale docente, sui posti dell'organico dell'autonomia, in classi di concorso o posti per i quali sia titolare dei relativi titoli di abilitazione e specializzazione.
9. 28. (ex 0.7.3000.8). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il dirigente scolastico con le seguenti: l'ufficio scolastico regionale;

  Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nell'ordine di punteggio conseguito nelle graduatorie in cui erano precedentemente iscritti.
9. 34. (ex 7.48 e 7.49). Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: di concerto con gli organi collegiali.
9. 35. (ex 7.156, 7.155 e ex 0.7.3000.4). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: Il dirigente scolastico aggiungere le seguenti: sentito il Collegio dei docenti.
9. 38. (ex 7.6). Polverini.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: propone fino alla fine del comma, con le seguenti: sulla base delle indicazioni contenute nel piano dell'offerta formativa triennale, definisce e comunica agli uffici scolastici territoriali le professionalità necessarie per la sua attuazione.
9. 36. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia, Zappulla, Iacono.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: propone con le seguenti: e gli organi collegiali propongono.
9. 37. (ex 0.7.3000.3). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: propone aggiungere le seguenti:, di concerto con il Collegio dei docenti e sentito il Consiglio d'istituto.
9. 39. (ex 7.1018). Labriola.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: gli incarichi aggiungere le seguenti: al personale ATA dei differenti profili professionali e.

  Conseguentemente, al comma 3, dopo le parole: dirigenti scolastici degli incarichi aggiungere le seguenti: al personale ATA dei differenti profili professionali e.
9. 40. (ex 7.203). Causin.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di riferimento aggiungere le seguenti: che abbia avanzato domanda di mobilità territoriale e professionale.
9. 41. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: di riferimento aggiungere le seguenti: purché in possesso di specifica abilitazione.
9. 42. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: presentate dai docenti medesimi aggiungere le seguenti: rispettando le graduatorie territoriali definite con specifico provvedimento da parte dei MIUR, sentiti gli uffici scolastici regionali e provinciali.
9. 43. (ex 0.7.3000.5). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine il dirigente scolastico può avvalersi dei collaboratori di staff che lo coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
9. 47. (ex 0.7.3000.10). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Per l'anno scolastico 2015-2016 le procedure di assunzione sono disciplinate dall'articolo 10.

  Conseguentemente:
   sopprimere il comma 4;
   dopo l'articolo 9 aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Albi regionali dei docenti abilitati).

  1. Sono costituiti gli albi regionali dei docenti abilitati, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione e classi di concorso, a cui hanno diritto ad iscriversi coloro che hanno conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.
  2. In fase di prima attuazione, ai fini del piano straordinario di assunzione di cui all'articolo 10, sono iscritti negli albi regionali distinti per la scuola dell'infanzia, per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, per ciascuna classe di abilitazione di docenti di cui all'articolo 10, comma 2.
  3. Ai fini del presente articolo, è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 1, incluse la domanda di iscrizione all'albo e l'espressione delle regioni di preferenza avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca,
9. 49. Gelmini, Centemero.

  Sopprimere il comma 3.
*9. 52. (ex *7.90). Brugnerotto, Simone Valente.

  Sopprimere il comma 3.
*9. 54. (ex *7.216). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano triennale dell'offerta formativa e sulla base dei seguenti criteri: a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento; b) adeguata valutazione e valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui; c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica. L'incarico è conferito con l'accettazione della proposta da parte del docente. Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una.

  Conseguentemente, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono stabiliti i criteri, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal precedente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del precedente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
9. 55. (ex 0.7.3000.9). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 3, sostituire l'alinea con il seguente:
  La proposta di incarico che, se accettato, ha durata triennale, rinnovabile per ulteriori cicli triennali, è effettuata da parte del dirigente e avviene in coerenza con il piano dell'offerta e sulla base dei seguenti criteri:
   a) analisi dei fabbisogni dell'istituzione scolastica per ciascun insegnamento;
   b) adeguata valutazione e valorizzazione del curriculum, delle esperienze e delle competenze professionali dei docenti, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
   c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.
9. 59. (ex 0.7.3000.11). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'attribuzione, da parte dell'istituto scolastico, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto di una graduatoria di merito che adopera gli stessi criteri e punteggi applicati alle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
9. 58. (ex 7.51). Luigi Gallo, Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. L'assegnazione, da parte dei dirigenti scolastici, degli incarichi ai docenti, avviene nel rispetto della contrattazione di istituto e dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) valorizzazione delle professionalità del personale;
   b) obiettivi specifici legati al piano dell'offerta formativa;
   c) utilizzo del personale docente di ruolo in classi di concorso diverse da quelle per la quale possiede l'abilitazione, purché possegga un titolo di studio valido all'insegnamento;
   d) potere sostitutivo degli uffici scolastici regionali in caso di inerzia dei dirigenti nella copertura dei posti.
9. 56. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia, Zappulla, Iacono.

  Al comma 3, alinea, sostituire le parole da: in coerenza fino alla fine del comma, con le seguenti: triennale, rinnovabile, in coerenza con il piano dell'offerta formativa di cui all'articolo 2.

  Il conferimento degli incarichi avviene tenendo conto:
   a) pubblicità dei criteri adottati;
   b) modalità che valorizzino il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, anche attraverso lo svolgimento di colloqui;
   c) trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti, dei curricula dei docenti, assicurate attraverso la pubblicazione nel sito internet dell'istituzione scolastica;
9. 400. La Commissione.

  Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole da: e sulla base dei seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: . L'incarico ha durata triennale, rinnovabile. Per valorizzare il curriculum, le esperienze e le competenze professionali, possono essere svolti colloqui. È assicurata trasparenza e pubblicità degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.
9. 60. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Molea, Antimo Cesaro.

  Al comma 3, all'alinea, sostituire le parole da: e sulla base dei seguenti fino alla fine del comma con le seguenti: . L'incarico ha durata triennale, rinnovabile in coerenza con il piano dell'offerta formativa. Sono valorizzati il curriculum, le esperienze e le competenze professionali e possono essere svolti colloqui. Sono assicurate trasparenza e pubblicità dei criteri adottati, degli incarichi conferiti e dei curricula dei docenti, attraverso la pubblicazione sul sito Internet dell'istituzione scolastica.
9. 60.(Testo modificato nel corso della seduta) Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia, Molea, Antimo Cesaro.
(Approvato)

  Al comma 3, sopprimere la lettera a).
*9. 63. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 3 sopprimere la lettera a).
*9. 64. (ex 7.89). Brugnerotto, Simone Valente.

  Al comma 3, lettera a), aggiungere le parole: qualora non siano intervenute condizioni di demerito stabilite da apposita direttiva del ministro per l'istruzione.
9. 65. Carocci.

  Al comma 3, lettera b), sostituire le parole: modalità con le seguenti: criteri oggettivi.

  Conseguentemente, alla stessa lettera b), sopprimere le parole: anche attraverso lo svolgimento di colloqui.
9. 66. Marzana, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 3, lettera b), sopprimere la parola: anche.
9. 230. Rampelli.

  Al comma 3, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: nel rispetto del principio della continuità della didattica, con particolare riguardo agli alunni con disabilità.
9. 67. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   d) Assenza di conflitti d'interesse avendo riguardo a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela del dirigente scolastico con i docenti iscritti negli ambiti territoriali.
9. 69. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Molea, Antimo Cesaro.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Nel conferire gli incarichi, il dirigente scolastico è tenuto a dichiarare l'assenza di cause di incompatibilità derivanti da rapporti di parentela o affinità, entro il secondo grado, con i docenti iscritti nel relativo ambito territoriale.
9. 69.(Testo modificato nel corso della seduta) Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Molea, Antimo Cesaro.
(Approvato)

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. I ruoli del personale docente sono regionali. Gli uffici scolastici regionali determinano i posti comuni e di sostegno da attribuire alle singole istituzioni scolastiche. Per il potenziamento dell'offerta formativa gli uffici scolastici regionali determinano graduatorie regionali, articolate aree territoriali e suddivise in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto rispettando i punteggi ereditati dalle GAE. Gli uffici scolastici regionali definiscono l'ampiezza delle aree territoriali, anche in funzione della popolazione scolastica.
9. 71. (ex 7.73). Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti:
  Nel caso di più proposte, il docente effettua la propria opzione fra quelle ricevute, fermo restando l'obbligo di accettarne almeno una. In caso di mancata individuazione dei docenti da parte dei dirigenti scolastici, nonché nell'ipotesi di docenti non destinatari di alcuna proposta, gli incarichi di docenza per la copertura dei posti assegnati all'istituzione scolastica sono attribuiti sulla base di appositi punteggi assegnati agli aspiranti aventi titolo collocati negli albi territoriali di cui al comma 4, attraverso convocazioni da parte dell'ambito territoriale di competenza.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, sono annualmente stabiliti i criteri per graduazione degli aspiranti collocati negli albi di cui al comma 4, nonché i termini e le modalità per l'attuazione delle procedure previste dal precedente comma. Nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, il predetto decreto individua analiticamente altresì le precedenze spettanti ai docenti nella scelta dei posti di cui al primo periodo del presente comma. In sede di prima applicazione, il decreto di cui al precedente periodo è adottato entro la data del 30 giugno 2015.
9. 73. (ex 0.7.3000.12). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: e in caso di segnalazione da parte del collegio docenti circa la scarsa trasparenza dei dirigenti nell'attribuzione degli incarichi.
9. 74. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: tenuto conto, nella scelta, delle classi di abilitazione più afferenti all'offerta formativa dell'istituzione scolastica.
9. 76. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In via transitoria, fino all'effettiva attuazione dell'organico dell'autonomia di cui all'articolo 8, comma 1, il dirigente scolastico può disporre l'esonero totale o parziale dall'insegnamento di tali docenti.
9. 75. Santerini.

  Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.
  4-ter. L'opzione di cui al comma 4-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.
  4-quater. Il personale docente assunto a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015 partecipa alla mobilità territoriale straordinaria interprovinciale per l'anno scolastico 2015/2016, da effettuarsi dopo le operazioni di cui al comma 4-bis, in deroga al vincolo triennale di permanenza sulla provincia di cui all'articolo 399, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dall'articolo 15, comma 10-bis, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128. Conseguentemente, ogni disposizione contrattuale in contrasto con la presente previsione è disapplicata per le procedure di mobilità territoriale interprovinciale avviate per l'anno scolastico 2015/2016.
  4-quinquies. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater.
9. 72. (ex 7.9). Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:
  4-bis. Al fine di dare piena e celere attuazione all'organico dell'autonomia, in sede di prima applicazione è prioritariamente consentita, in via straordinaria, per l'anno scolastico 2015/2016, la assegnazione definitiva della titolarità, sui posti dell'organico di cui all'articolo 6, nell'ambito delle risorse disponibili, ai docenti che sono stati utilizzati nelle istituzioni scolastiche con provvedimenti di utilizzazioni e assegnazioni provvisorie nell'anno scolastico 2014/2015, previa opzione, da parte degli interessati, tra la titolarità attuale e quella della Scuola e/o Istituto di assegnazione.
  4-ter. L'opzione di cui al comma 4-bis può essere esercitata su posti dell'organico dell'autonomia assegnati nell'ambito dell'istituto, da formarsi anche con spezzoni diversi compatibili tra loro oltre che per la classe di concorso di titolarità, anche per altre classi di concorso per le quali si riscontri il possesso del titolo di abilitazione. Il personale docente in soprannumero, trasferito d'ufficio per l'anno scolastico 2015/2016, può essere assegnato, previa manifestazione di preferenza, per lo stesso anno scolastico, nell'ambito dell'organico dell'autonomia determinato e delle risorse disponibili della precedente sede di titolarità, sulla base del piano triennale di cui all'articolo 2.
  4-quater. Con decreto, avente natura non regolamentare, del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca, da adottarsi entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i termini e le modalità per lo svolgimento delle operazioni straordinarie previste ai commi 4-bis e 4-ter.
9. 77. (ex 7.11). Centemero, Palmieri.

  Sopprimere il comma 5.
*9. 78. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Sopprimere il comma 5.
*9. 79. (ex *7.77). Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua, proporzionalmente al numero di alunni della scuola, da tre a sette docenti tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.
9. 83. (ex 7.75). Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Con cadenza triennale il collegio docenti individua fino a tre docenti, tra quelli di ruolo che si siano resi disponibili, che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. L'incarico è rinnovabile per una sola volta al termine dei tre anni.
9. 84. (ex 7.74). Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. Il collegio docenti elegge tre docenti che coadiuvano il dirigente scolastico nell'organizzazione dell'istituzione scolastica.
9. 82. (ex 7.81). Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. I dirigenti sono coadiuvati nell'organizzazione dell'istituzione scolastica dal personale docente secondo quanto previsto dall'articolo 25, comma 5 del 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 459 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché dal contratto collettivo nazionale.
9. 81. (ex 7.79). Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  I dirigenti scolastici, nell'ambito dell'organico dell'autonomia assegnato e delle risorse disponibili, individuano fino a tre docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica, determinandone analiticamente con l'atto di nomina le funzioni, i compiti e le modalità di esonero dal servizio di docenza, ove il predetto esonero sia ritenuto necessario ai fini della più efficace ed efficiente gestione dell'istituzione scolastica.
9. 80. Centemero, Palmieri.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. I dirigenti scolastici possono individuare fino a due docenti tra quelli di ruolo che li coadiuvano nell'organizzazione dell'istituzione scolastica. Il Collegio dei Docenti individua un docente per ogni specifico grado di istruzione con il compito di coordinare e ottimizzare le attività previste dal piano dell'offerta formativa a livello didattico e di organizzazione della didattica.
9. 86. (ex 7.160). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ai quali conferire esoneri e semiesoneri dall'insegnamento.
9. 68. Rampelli.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando il monte ore complessivo stabilito dal CCNL.
9. 89. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
9. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
  5-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano Triennale dell'Offerta Formativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'Ufficio Scolastico Regionale che valuta la proposta e la invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 90. (ex 7.15). Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Sopprimere il comma 6.
9. 91. (ex 7.17). Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Sopprimere il comma 6.
9. 92. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 6, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: previo il raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.
*9. 96. (ex *7.16). Squeri, Russo, Altieri, Centemero.

  Al comma 6, dopo la parola: disponibili aggiungere le seguenti: previo il raccordo con gli enti locali interessati per la programmazione delle aule e degli spazi necessari.
*9. 97. (ex *7.224). Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine, si dispongono i seguenti parametri per la formazione delle classi: a) le sezioni di scuola dell'infanzia sono costituite con un numero di bambini non inferiore a 16 e non superiore a 24; b) le classi di scuola primaria sono costituite da non meno di 12 bambini e non più di 24, elevabili fino a 25 qualora residuino resti. Le pluriclassi sono costituite con non più di 14 bambini e non meno di 6; c) le classi prime delle scuole secondarie di primo grado e delle relative sezioni staccate sono costituite da non meno di 16 alunni e non più di 24 alunni, elevabili fino a 25 qualora residuino eventuali resti; d) le classi del primo anno di corso degli istituti e scuole di istruzione secondaria di II grado sono costituite con non meno di 24 allievi e non più di 27, tenendo conto degli elementi di valutazione e delle procedure previste dall'articolo 16, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81.
9. 102. (ex 7.1021). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: la riduzione del numero di alunni e studenti per talune classi non può comportarne l'aumento per altre.
9. 99. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Cristian Iannuzzi, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 6, dopo le parole: n. 81 aggiungere le seguenti: fino a raggiungere un massimo di 22 alunni per classe entro l'anno scolastico 2017-2018.
9. 101. (ex 7.82). Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto, D'Incà.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Il dirigente scolastico presenta la proposta del Piano triennale dell'offerta formativa al Consiglio d'istituto per l'approvazione a maggioranza dei componenti, il quale viene successivamente inviato all'ufficio scolastico regionale che valuta la proposta e l'invia al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 100. (ex 7. 15) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-bis. Al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti nelle Regioni in cui le graduatorie del concorso per dirigenti scolastici, bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, già pubblicate, risultano esaurite, e nelle more dell'espletamento del nuovo corso-concorso previsto dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, le vacanze di organico sono colmate mediante il conferimento di incarico ai vincitori e idonei che a domanda si rendano disponibili ad assumere tale incarico anche in regime di interregionalità. Sono considerati idonei anche coloro i quali, pur non avendo superato la prima prova preselettiva, sono stati ammessi con riserva alle prove scritte ed orali con provvedimenti successivi e le hanno superate.
9. 95. (ex 0.7.3000.6). Di Lello, D'Agostino.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
  6-ter
. Al fine di garantire la tempestiva copertura dei posti di dirigente scolastico vacanti, a conclusione delle operazioni di mobilità, i posti destinati alla mobilità interregionale, nella misura del 50 per cento, non coperti per difetto di aspiranti, saranno annualmente conferiti, mediante assunzioni a tempo indeterminato, ai candidati idonei inclusi nelle graduatorie regionali di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta ufficiale – 4a serie speciale n. 56 del 15 luglio 2011 e a coloro che, pur avendo superato le prove scritte ed orali concorso di cui sopra, hanno un contenzioso pendente o abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado del giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della presente legge, alcuna sentenza definitiva, collocandosi in fascia aggiuntiva, in coda alle graduatorie regionali definitive.
9. 106. (ex 0.7.3000.7). Di Lello, D'Agostino.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o in possesso di corrispondente abilitazione o titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.
9. 108. (ex 6. 26.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia della stessa classe concorsuale, o comunque in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della disciplina da supplire, con il trattamento stipendiale del grado d'istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento. Il medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili se in possesso della necessaria abilitazione.
9. 109. (ex 6. 33.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 7 con il seguente:
  7. Il dirigente scolastico effettua le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura delle supplenze temporanee fino a dieci giorni con il personale della dotazione organica dell'autonomia nel caso in cui questo sia in possesso delle corrispondenti competenze didattico-disciplinari desumibili dalla classe di concorso in cui è iscritto. Qualora non vi sia disponibilità di personale della dotazione organica dell'autonomia con i suddetti requisiti, il dirigente scolastico effettua le sostituzioni con il personale in possesso di abilitazione nella stessa classe concorsuale del docente assente. 11 medesimo personale è tenuto ad assicurare prioritariamente la copertura dei posti vacanti e disponibili.
9. 110. (ex 6. 15.) Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: due.
9. 111. (ex 6. 29.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: tre.
9. 112. (ex 6. 34.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: quattro.
9. 113. (ex 6. 27.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 7, sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque
9. 114. (ex 6. 28.) Vacca, Chimienti, Brescia, Marzana, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 7, dopo le parole: organico dell'autonomia aggiungere le seguenti: solo se il docente è in possesso dell'abilitazione specifica all'insegnamento, relativa al grado di scuola, disciplina e tipologia di posto; diversamente si attinge dalle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché dalle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Le suddette continuano a esplicare la propria efficacia sino all'effettiva immissione in ruolo del personale docente ivi iscritto.
9. 115. (ex 6. 19.) Marzana, Chimienti, Vacca, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di copertura dei posti vacanti e disponibili, al personale della dotazione organica dell'autonomia viene conferito il trattamento stipendiale del grado di istruzione della scuola in cui è impegnato, qualora superiore a quello già in godimento.
9. 116. (ex 6. 14.) Chimienti, Vacca, Marzana, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti:, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.
   dopo il comma 13 aggiungere il seguente:
  13-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.;
   all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
   sopprimere l'articolo 13;
   all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 13-bis.;
   all'articolo 26, comma 3,
   1) sostituire le parole da: 7, comma 7 fino a: 13 con le seguenti: 9, commi 8 e 16, 12, comma 5;
   2) alla lettera a), sostituire le parole: 1.000 milioni con le seguenti: 470 milioni e le parole: 3.000 con le seguenti: 2.383,863.
9. 203.(ex 8. 1076) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 1:
   secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,
   dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
  dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
  13-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità on line).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.»;
   all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
   sopprimere l'articolo 13;
   all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 10, comma 13-bis e 13-ter.
9. 200. (ex 8. 319). Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 8.

  Conseguentemente:
   all'articolo 10, comma 1:
    secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia;
    dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale;
    dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
  13-ter. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, aggiungere il seguente:

«Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.»;
   all'articolo 12, sopprimere i commi 1, 2 e 3;
   sopprimere l'articolo 13;
   all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dai commi 13-bis e 13-ter dell'articolo 10.
9. 201.(ex 8. 320) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 8.
9. 107. (ex *7.167). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 8, sostituire le parole: In ragione delle competenze attribuite ai dirigenti scolastici con le parole: In riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro attribuiti ai singoli dirigenti scolastici a partire dal 2012 per effetto dell'accorpamento di più sedi dirigenziali in istituti di maggiori dimensioni.
9. 119. (ex 7.18). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 8, sostituire le parole: In ragione delle competenze attribuite al dirigenti scolastici con le seguenti: In relazione alle competenze attribuite alle istituzioni scolastiche ed all'impegno del dirigente scolastico per garantire la piena realizzazione del governo democratico delle istituzioni scolastiche,.
9. 120. (ex 7.221). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: e tenendo conto del riconoscimento dei maggiori carichi di lavoro attribuiti ai singoli dirigenti scolastici a partire dal 2012 per effetto dell'accorpamento di più sedi dirigenziali in istituti di maggiori dimensioni.
9. 124. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Sulla base di quanto previsto dal comma 8, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità, i termini ed i criteri per l'effettuazione della valutazione periodica dei dirigenti scolastici.

  Conseguentemente, dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
  16-bis. Nelle more della complessiva revisione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici, per l'effettuazione della stessa si tiene conto della disciplina prevista dagli articoli 438 e 439 decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nonché della necessità di rendere rilevante la specifica valutazione del raggiungimento degli obiettivi individuali contenuti nei singoli contratti di ogni dirigente scolastico, i quali non dovranno fare riferimento unicamente alla complessità dell'istituzione scolastica presso la quale l'incarico dirigenziale è svolto, ma dovranno contenere indicatori complessivi legati alle nuove competenze e responsabilità assegnate dalla presente legge al dirigente scolastico. A far data dall'anno scolastico 2015/2016 i contratti dei dirigenti scolastici in servizio sono adeguati, da parte dei direttori generali degli uffici scolastici regionali di riferimento, alla disciplina prevista dal presente comma.
9. 151. Centemero, Palmieri.

  Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:
  8-bis. Il consiglio d'istituto, occupandosi della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione statali italiani valuta l'operato del dirigente scolastico e ne invia l'esito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
9. 125. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Sopprimere i commi da 9 a 13.
9. 126. Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 9, dopo le parole: dirigente scolastico aggiungere le seguenti: nelle regioni in cui sono esaurite le graduatorie.
9. 128. Sgambato, Bonavitacola, Tartaglione, Carloni, Valeria Valente, Manfredi, Palma, Rostan, Tino Iannuzzi, Paris, Impegno.

  Al comma 9, aggiungere infine il seguente periodo: Alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo si provvede, rispettivamente, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e a valere sulle assunzioni autorizzate per effetto dell'articolo 39 della legge n. 449 del 1997.
9. 501. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole da: conferiti fino alla fine del periodo con le parole: conferiti ai dirigenti scolastici o ad altro personale che abbia ricoperto per almeno un biennio l'incarico di dirigente tecnico, anche a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
9. 133. (ex 0. 7. 2000. 7.) Rampelli.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Con decreto ministeriale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, in base al Sistema Nazionale di Valutazione, del dirigente scolastico che tengano conto di una maggiore trasparenza ed omogeneità nel corso della valutazione.
9. 122. (ex 7.192). Antimo Cesaro.

  Sostituire il comma 15 con il seguente:
  15. Entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge, il MIUR è tenuto ad emanare un Regolamento avente per oggetto i criteri e le modalità di valutazione dei dirigenti scolastici, garantendo in caso di non idoneità alla funzione, il collocamento nel precedente ruolo di insegnamento e assicurando, nei processi di valutazione, strumenti di giudizio esterni, attraverso il coinvolgimento dei docenti, personale ATA, genitori e studenti.
9. 123. (ex 7.161). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 15, sopprimere le parole da: nonché dei criteri fino alla fine del periodo.
9. 135. (ex 7.172). Rampelli.

  Al comma 15, sopprimere le parole da: dei criteri utilizzati fino a: dei docenti e.

  Conseguentemente, all'articolo 16, comma 3, sopprimere le parole: di cui all'articolo 9, comma 3, lettera b).
9. 134. (ex 7.223). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 15, sostituire le parole: dei criteri utilizzati fino a: dei docenti con le seguenti: del giudizio espresso dal collegio dei docenti al termine del triennio in cui si svolge l'attuazione dei piani triennali dell'offerta formativa.
9. 137. (ex 7.1004). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 15, dopo le parole: per migliorarli aggiungere le seguenti: nonché dell'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa.
*9. 136. (ex 7.21). Centemero, Palmieri.

  Al comma 15, dopo le parole: per migliorarli aggiungere le seguenti: nonché dell'attuazione del piano triennale dell'offerta formativa.
*9. 138. (ex 7.200). Vignali.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, in occasione del rinnovo dei Consigli di istituto negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, si provvede ad effettuare una consultazione tra docenti, genitori e personale ATA, volta alla valutazione complessiva dell'operato dei Dirigenti scolastici. Detta valutazione viene trasmessa al MIUR e va ad integrare le altre valutazione dei medesimi.
9. 139. (ex 7.162). Simonetti, Borghesi.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il dirigente scolastico valutato negativamente, sulla base di parametri tra cui la crescita del tasso di dispersione scolastico, può perdere, anche interamente, la parte di retribuzione variabile.
9. 140. (ex 7.83). Luigi Gallo, Chimienti, Marzana, Vacca, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
  15-bis. Il consiglio d'istituto, occupandosi della gestione e dell'amministrazione trasparente degli istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione statali italiani valuta l'operato del dirigente scolastico e ne invia l'esito al Ministero dell'istruzione, università e ricerca.
9. 141. (ex 7.19). Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Al comma 16, sopprimere il terzo, il quarto periodo ed il quinto periodo.
9. 145. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 16, sopprimere il terzo e il quarto periodo.
9. 146. Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Chimienti, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole da: possono essere attribuiti incarichi temporanei fino alla fine del comma con le seguenti: per il triennio 2016-2018 possono essere attribuiti incarichi temporanei di livello dirigenziale non generale di durata non superiore a tre anni per le funzioni ispettive. Tali incarichi possono essere conferiti, nell'ambito della dotazione organica dei dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 165 del 2001, e successive modificazioni, anche in deroga, per il periodo di durata di detti incarichi, alle percentuali ivi previste per i dirigenti di seconda fascia. Ai fini di cui al presente comma è autorizzata, per il triennio 2016-2018, la spesa nel limite massimo di 7 milioni di euro per ciascun anno del triennio. La percentuale di cui all'articolo 19, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, per i dirigenti tecnici in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è rideterminata, nell'ambito della relativa dotazione organica, per il triennio 2016-2018 in misura corrispondente ad una maggiore spesa non superiore a 7 milioni di euro per ciascun anno.
9. 502. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 16, terzo periodo, sostituire le parole da: possono essere attribuiti incarichi temporanei fino alla fine del periodo con le seguenti:, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a bandire un concorso per il reclutamento di 150 nuovi dirigenti tecnici, nel limite delle risorse di 7 milioni di euro per il triennio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
9. 142. (ex 0.7.2000.4). Centemero, Palmieri.

  Al comma 16, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Ai fini della individuazione dei soggetti destinatari degli incarichi temporanei di dirigenti tecnici di cui al presente comma, con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati analiticamente: i presupposti e le modalità previsti per il conferimento di detti incarichi, il loro numero, la loro distribuzione per ogni regione, la loro durata, non superiore a 3 anni, nonché specifiche funzioni da svolgersi.
9. 150. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, quarto periodo, sostituire le parole: dirigenti tecnici con le seguenti: con incarichi conferiti a dirigenti scolastici o altro personale che abbia ricoperto incarichi dirigenziali o svolto funzioni dirigenziali anche a tempo determinato presso il MIUR o altre pubbliche amministrazioni in compiti connessi con l'istruzione e l'educazione.
9. 143. (ex 0.7.2000.1). Vezzali.

  Al comma 16, quarto periodo, sostituire le parole: comma 6 con le seguenti: commi 5-bis e 6.
9. 144. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni inerenti le modalità di reclutamento dei dirigenti scolastici).

  1. All'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, e successive modificazioni, le parole: Entro il 31 marzo 2015 sono sostituite dalle seguenti: Entro il 30 settembre 2015.
  2. Al fine di valorizzare l'esperienza acquisita nello svolgimento della funzione dirigenziale e consentire altresì il definitivo superamento del precariato della dirigenza scolastica, sono ammessi direttamente al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, senza lo svolgimento del previsto concorso di ammissione:
   a) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati in servizio, per almeno un biennio, con contratto a tempo indeterminato con funzioni di dirigente scolastico, a seguito di procedura concorsuale a posti di dirigente scolastico, di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, sottoposta ad annullamento giurisdizionale e a conseguente rinnovazione, dalla quale abbiano avuto esito negativo.
   b) tutti i soggetti non in quiescenza che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano svolto la funzione di dirigente scolastico per almeno un triennio a seguito di conferma degli incarichi di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43.
   c) tutti quei soggetti, che non abbiano svolto le funzioni di dirigente scolastico, già vincitori ovvero utilmente collocati nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del 13 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – quarta serie speciale – n. 56 del 15 luglio 2011, successivamente annullate in sede giurisdizionale e che non siano risultati più tali in seguito alla conseguente rinnovazione concorsuale.

  3. Sono altresì ammessi direttamente alle prove scritte del concorso di ammissione al corso-concorso per dirigenti scolastici di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per come modificato dall'articolo 17 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128:
   a) tutti i soggetti che hanno un contenzioso pendente, che abbiano avuto una sentenza favorevole almeno nel primo grado di giudizio ovvero non abbiano avuto, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alcuna sentenza definitiva, nel limite della suddetta riserva di posti già autorizzata per il menzionato corso-concorso, contenzioso legato ai concorsi per dirigente scolastico di cui al decreto direttoriale 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 94 del 26 novembre 2004, e al decreto del Ministro della pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006.
9. 01. (ex 7.01). Palmieri, Bergamini, Lainati, Andrea Romano.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.

  1. Con proprio decreto, da adottare secondo la procedura prevista dall'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca emana un regolamento per la disciplina del conferimento degli incarichi di supplenza del personale docente, nel rispetto dei criteri di cui al presente articolo.
  2. Gli incarichi di supplenza sono attribuiti dal dirigente scolastico ad aspiranti non assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. La stipula di un contratto a tempo indeterminato comporta la decadenza dalle graduatorie di cui al comma 3.
  3. A ciascuno degli albi territoriali di cui all'articolo 7, comma 4 ai fini dell'individuazione dei docenti aventi titolo a incarichi di supplenza corrisponde:
   a) una graduatoria territoriale di prima fascia riservata ad aspiranti in possesso del titolo di abilitazione, articolata per gradi di istruzione e classi di concorso;
   b) relativamente alla scuola secondaria di I e II grado, una graduatoria territoriale di II fascia riservata ad aspiranti in possesso del solo titolo di studio;
   c) una graduatoria territoriale riservata ad aspiranti in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, articolata per gradi di istruzione.

  4. Ciascun aspirante può richiedere l'inserimento in una graduatoria territoriale per ciascuna classe di concorso per cui sia in possesso del titolo di abilitazione, di specializzazione sul sostegno o, in mancanza del titolo di abilitazione, del titolo di studio.
  5. Gli aspiranti inseriti nelle graduatorie territoriali di I fascia cui alla lettera a) possono altresì presentare domande di messa a disposizione, per i relativi posti e classi di concorso, presso istituzioni scolastiche non ricomprese nel territorio della graduatoria di inserimento, al fine dell'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine allo scorrimento della relativa graduatoria territoriale di cui alla lettera a) e con priorità rispetto agli aspiranti inseriti nella graduatoria di cui alla lettera b).
  6. Gli aspiranti inseriti nella graduatoria territoriale per il sostegno hanno diritto alla precedenza assoluta nell'attribuzione dei relativi incarichi.
  7. Con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca sono definite le tabelle di valutazione dei titoli concernenti le graduatorie di cui al punto 1.
  8. In prima applicazione del presente articolo, le graduatorie sono istituite a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017 con validità per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018. Successivamente, si procede alla loro istituzione con cadenza triennale, in raccordo con i piani triennali dell'offerta formativa di cui all'articolo 2.
  9. Nelle more degli aggiornamenti di cui al comma 8, entro il 31 luglio di ciascun anno le graduatorie di cui al comma 3, lettera a) e c) sono integrate da un elenco aggiuntivo, relativo a ciascun anno di inserimento, ove sono inseriti gli aspiranti che hanno conseguito, entro tale termine, il titolo di abilitazione e di specializzazione. Gli aspiranti ivi inseriti hanno diritto all'attribuzione di incarichi di supplenza in subordine agli aspiranti collocati nelle relative graduatorie di I fascia.
  10. I curriculum degli aspiranti di cui al comma 1 sono inseriti nel Portale di cui all'articolo 14.
  11. La sanzione del licenziamento da un incarico di supplenza comporta l'immediato depennamento dell'aspirante da tutte le graduatorie territoriali e l'inconferibilità di incarichi di supplenza fermo restando, ove non ricorrano ulteriori condizioni ostative, la possibilità di partecipare ai concorsi per esami e titoli. Se trattasi di personale inserito nelle graduatorie di cui al comma 3, lettera b), resta fermo il successivo diritto di inserimento nelle graduatorie territoriali di cui al comma 3, lettera a) e c) una volta acquisiti i relativi titoli.

  Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 11.
9. 02. (ex 7.02). Centemero, Palmieri.

A.C. 2994-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).

  1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. A tale fine, l'organico dell'autonomia, limitatamente ai posti del potenziamento nella scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, è determinato entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base delle indicazioni del dirigente scolastico, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 8.
  2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli ambiti territoriali di cui all'articolo 8, comma 4, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
   a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

  3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nella regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nella provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di ambito territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di ambito territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

  5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali e sono assunti prioritariamente, negli ambiti indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
  6. Per l'anno scolastico 2015/2016 l'attribuzione di incarichi su ambiti territoriali per i soggetti di cui al comma 5 ha carattere annuale.
  7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione secondo le modalità di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione, nel termine e con le modalità predetti, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4.
  8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
  10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettera b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
  11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
  12. Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda e per il predetto anno scolastico, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Successivamente, i docenti assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di cui al presente articolo e assegnati, in via provvisoria e per l'anno scolastico 2015/2016, agli ambiti territoriali partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.
  13. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami. La determinazione dei posti da mettere a concorso tiene conto del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche nei piani triennali dell'offerta formativa. Per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e per il personale educativo si applica l'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento.
  14. A decorrere dal concorso pubblico di cui al comma 17, per ciascuna classe di concorso o tipologia di posto possono accedere alle procedure concorsuali esclusivamente i candidati in possesso del relativo titolo di abilitazione all'insegnamento. Per il personale educativo continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle relative procedure concorsuali.
  15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi. Le somme riscosse ai sensi del periodo precedente sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa della missione «Istruzione scolastica» dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per lo svolgimento della procedura concorsuale.
  16. All'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 è sostituito dai seguenti: «I concorsi per titoli ed esami sono nazionali e sono indetti su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e perdono efficacia con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 per cento del numero dei posti messi a concorso»;
   b) al secondo periodo del comma 01, dopo le parole: «di un'effettiva» sono inserite le seguenti: «vacanza e»;
   c) al secondo periodo del comma 02, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
   d) al terzo periodo del comma 02, la parola: «disponibili» è sostituita dalle seguenti: «messi a concorso»;
   e) al comma 1, le parole: «e, per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto» sono soppresse;
   f) al comma 19, le parole: «eventualmente disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «messi a concorso»;
   g) al comma 21, le parole: «in ruolo» sono soppresse.

  17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, un concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come da ultimo modificato dal presente articolo, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nell'organico dell'autonomia, nonché per i posti che si rendano tali nel triennio. Limitatamente al predetto bando sono valorizzati, fra i titoli valutabili in termini di maggiore punteggio:
   a) il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito sia dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, sia del conseguimento di specifica laurea magistrale o a ciclo unico;
   b) il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative statali di ogni ordine e grado.

  18. I soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui ai commi da 1 a 15 e 17 del presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili, con priorità rispetto a ogni altra graduatoria di merito, secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).

  1. Per l'anno scolastico 2015-2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.
  2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
   a) i soggetti presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

  3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i soggetti di cui al comma 2, lettera a), sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono inseriti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) i soggetti di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto.

  5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
  6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).
  7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.
  8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
  10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
  11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
  12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
10. 2. (ex 8. 44) Gelmini, Ciracì, Catanoso, Centemero.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).

  1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2.
  2. Sono assunti a tempo indeterminato gli iscritti negli albi di cui all'articolo 8-bis, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
   a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) coloro che abbiano conseguito l'abilitazione al termine dei corsi universitari attivati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249.

  3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.
  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono inseriti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale di cui all'articolo 8-ter;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento ed agli abilitati ai sensi del predetto decreto.

  5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra tutti gli albi regionali e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli albi indicati, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti per gli albi territoriali indicati, non si procede all'assunzione.
  6. Per una maggiore fungibilità del personale assunto e per limitare il ricorso a contratti a tempo determinato, nella fase di assegnazione degli incarichi si applica l'articolo 7, comma 3, lettera d).
  7. I soggetti di cui al comma 2 accettano espressamente la proposta di assunzione entro dieci giorni dalla data della sua ricezione per il tramite del sistema di cui al comma 8. In caso di mancata accettazione nel termine e con le modalità predette, i soggetti di cui al comma 2 non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato ai sensi del piano straordinario di assunzioni. Le disponibilità di posti sopravvenute per effetto delle rinunce all'assunzione non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4. I posti per il potenziamento dell'offerta formativa, che rimangono vacanti all'esito del piano straordinario di assunzioni, non sono disponibili per incarichi a tempo determinato fino al successivo ciclo di determinazione dei fabbisogni di cui all'articolo 2. I soggetti assunti sono destinatari di proposte di incarico ai sensi dell'articolo 7.
  8. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
  9. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.
  10. A decorrere dal 1o settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b), perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
  11. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
  12. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici su base regionale per titoli ed esami, banditi dalle reti di scuole, anche eventualmente costituite appositamente, secondo le esigenze della programmazione degli istituti afferenti ad ogni rete di scuole e al fine di coprire i posti disponibili e vacanti accertati, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
10. 3. (ex 8. 45). Gelmini, Ciracì, Catanoso.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Per l'anno scolastico 2015-2016 il Miur realizza un censimento di tutti i docenti iscritti nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e di tutti i docenti iscritti nella prima e nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
  2. Il censimento è finalizzato a verificare le competenze didattico-disciplinari dei docenti iscritti nelle graduatorie di cui al comma 1, al fine di verificarne la corrispondenza con il fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche, determinato dall'articolazione di curricoli e programmi e sulla base dei piani triennali dell'offerta formativa.
  3. Contestualmente all'elaborazione dei piani triennali dell'offerta formativa da parte di ciascuna istituzione scolastica, e sulla base delle risultanze del censimento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 elabora un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia.
  4. Sono assunti a tempo indeterminato:
   a) i vincitori presenti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

  5. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale e, qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
   d) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente, confluiscono nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati, istituite con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge e sono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato;
  3-ter: Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016;
  3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: ”nella misura del 94 per cento.

  3-octies: I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 4. (ex 8. 111) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Per gli anni scolastici 2015-2020; il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
  2. Sono assunti a tempo indeterminato:
   a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni,
   c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019.

  3. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
   c) gli iscritti a pieno titolo nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, e coloro i quali vi si iscriveranno entro il 31 agosto 2019 sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

  4. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
  5. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
  Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore, della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.
  Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 2 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitate, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
  3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 6:
   1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura dei 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-octies: I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 5. (ex 8. 110) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 10.

  1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.
  2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368 e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:
   a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi della legge 27 dicembre 2006 n. 296, articolo 1 comma 605 lettera c) e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscano tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.
  La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.
  Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.
  Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale.
   b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle Graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo conseguano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma.
   c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.
  Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella Graduatoria regionale e nella Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.
  All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

  3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:
   a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4o serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo;
   c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle Graduatorie Provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo;

  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;
   b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a) del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedano l'abilitazione;
   c) i docenti iscritti nelle Graduatorie Provinciali di cui al comma 2, lettera b) del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

  5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.
  6. I docenti immessi in ruolo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a 180 giorni nell'anno scolastico.
  Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione. Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3 del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. 11 superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 26 aggiungere i seguenti:
  3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.
  3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;
   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

  3-octies. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».
10. 6. (ex 8. 109) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire l'articolo 10, con il seguente:

Art. 10.
(Piano straordinario di assunzioni).

  1. A partire dall'anno scolastico 2015/2016, per la copertura dei posti vacanti e disponibili di tutti gli insegnamenti, ivi compreso il sostegno, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, un piano straordinario pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo incluso nelle Graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nelle Graduatorie di merito in vigore, nonché di abilitati con PAS, TFA o comunque abilitati in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni ovvero quello valutabile come anno di servizio intero, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per tre anni scolastici anche non consecutivi, atteso che il suddetto requisito si raggiunge anche cumulando servizi prestati, nello stesso anno e sul medesimo insegnamento, incluso il sostegno, nelle scuole statali, paritarie e nei centri di formazione professionale.
  2. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato entro il 15 giugno 2015 ai sensi delle disposizioni della presente legge. Tale organico sarà finalizzato alla promozione dell'autonomia delle scuole per il recupero di discipline, il recupero della dispersione, per i percorsi laboratoriali, la generalizzazione della scuola dell'infanzia statale e il rafforzamento dell'offerta formativa nelle aree del sud.
  3. Le assunzioni saranno effettuate con i regolamenti legislativi attualmente vigenti.
  4. Con apposito Decreto Ministeriale sarà indetto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Tirocinio Formativo Attivo speciale per gli attuali iscritti nella graduatoria di terza fascia di istituto in possesso di un servizio prestato a tempo determinato per oltre 36 mesi.
  5. Nella fase di transizione verso il sistema di formazione iniziale di cui all'articolo 23, comma 1, lettera b) della presente legge, si prevede il mantenimento del percorso di Tirocinio Formativo Attivo al fine di consentire a chi è già laureato o laureando la possibilità di acquisire l'abilitazione attraverso tale percorso.
  6. Le assunzioni saranno disposte sulla base dei Decreti legislativi allo stato vigenti e, per la fase transitoria, avverranno attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e da una erigenda graduatoria regionale degli abilitati.
  7. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.
10. 10.(Versione corretta) Fassina, D'Attorre, Gregori, Miotto, Bindi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  «01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo, ivi inclusi coloro che terminano il periodo di prova nell'anno scolastico 2014/2015, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.».

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015, a 250 milioni di euro per il 1 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
10. 11. (ex 8. 1025). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31/8/2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.1 posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  «3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 1 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».
10. 12. (ex 8. 1026) Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

  Al comma 1, premettere il seguente:
  01. Per l'anno scolastico 2015/2016, prioritariamente al piano di assunzioni di cui al Capo III, articolo 8 c.1 del presente DDL, si procede ad un piano di mobilità territoriale e professionale straordinaria per tutti i docenti che risultano titolari di contratto di lavoro a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge. Sono considerati utili ai fini della mobilità straordinaria tutti i posti vacanti o disponibili degli attuali organici di diritto, di fatto, nonché tutti i posti comuni, di sostegno e per il potenziamento dell'offerta formativa dell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 comma 1 e segg. e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge. La mobilità avverrà secondo quanto previsto negli allegati C (ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO) e D (TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI) del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2015/2016. In ogni caso, qualora la costituzione dell'organico dell'autonomia e funzionale, di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 c.l e segg. e al capo III articolo 8 comma 1 della presente legge, dovesse avvenire in un momento successivo alla scadenza del termine utile ai fini delle operazioni di mobilità per l'a.s. 2015/16, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 comma 4 del suindicato CCNI si procederà alla riapertura della contrattazione ai fini del trasferimento sui nuovi posti disponibili, con priorità rispetto alle procedure di immissione in ruolo. Per gli anni scolastici 2016/17 e seguenti, prioritariamente alle immissioni in ruolo, verranno espletate le procedure di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo sui posti vacanti e disponibili anche dell'organico dell'autonomia e funzionale.

  Conseguentemente: la rubrica «(Piano straordinario di assunzioni)» è modificata: «(Piano straordinario di mobilità e piano straordinario di assunzioni)».
10. 13. (ex 8. 1024). Attaguile.

  Sostituire il comma 1, con il seguente:
  1. A partire dall'anno scolastico 2015-16 il MIUR è autorizzato ad attuare un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e nelle singole istituzioni scolastiche su copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento.
10. 15. (ex 8.235) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano triennale straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia;

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente;
   al comma 3, sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).
10. 17. (ex 8. 113) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: realizza, entro il 31 agosto 2015.
10. 22. (ex 8. 106) Vacca, Chimienti, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: realizza.
10. 23. (ex 8. 104) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: è autorizzato ad attuare con le seguenti: attua.
10. 24. (ex 8. 105) Chimienti, Vacca, Simone Valente, Brescia, Luigi Gallo, Marzana, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti:, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12 aggiungere il seguente:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;
   sopprimere l'articolo 11;
   all'articolo 12:
    al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
    al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;
   all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati della quota pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015 derivante dalla disposizione di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
10. 29. (ex 8. 309). Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, aggiungere le seguenti:, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
   all'articolo 12,
    al comma 1, sostituire le parole:
euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
     al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;
   sopprimere l'articolo 13;
   all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
10. 30. (ex 8. 308) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a tempo indeterminato fino a: statali con le seguenti: a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato dopo tre anni di servizio svolti senza demerito e con valutazioni positive da parte del dirigente scolastico e il Consiglio d'Istituto.
10. 31. (ex 8. 46) Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: da: a tempo indeterminato fino a: statali con le seguenti: a tempo determinato da trasformare in tempo indeterminato dopo tre anni di servizio svolti senza demerito e con valutazioni positive da parte del dirigente scolastico e del Consiglio d'istituto.
10. 32. Altieri, Marti, Distaso, Ciracì.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: di personale docente inserire le seguenti: ed educativo nonché di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 1 dopo le parole: docente inserire le seguenti: e di assistenti tecnici, amministrativi e collaboratori scolastici.
10. 33. (ex 8. 1037) Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: organico dell'autonomia aggiungere le seguenti parole: e di personale amministrativo, tecnico e ausiliare.

  Conseguentemente, all'articolo 26,comma 1, primo periodo, aggiungere dopo le parole: personale docente le parole: personale amministrativo, tecnico e ausiliare.
10. 34. (ex 8. 47) Polverini, Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: residuali alle operazioni di mobilità territoriale e professionale straordinaria dei docenti di ruolo, che concorrono alla copertura dei posti in organico.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8, comma 1 pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 39. (ex 8. 230) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: e di personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 6, lettera a), dopo le parole: personale docente aggiungere le seguenti:, personale amministrativo, tecnico e ausiliario.
10. 40. Polverini, Centemero, Palmieri.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  «12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.»;
   b) all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 1 sostituire le parole: «euro 500 annui» con le seguenti: «euro 93 annui»;
    2) al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 70,891 milioni»;
   c) sopprimere l'articolo 13;
   d) all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis;
   e) Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 200 milioni di euro nel 2015 e a 400 milioni all'anno a decorrere dal 2016. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto,.
10. 41. (ex 8. 1073) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   a) all'articolo 12 apportare le seguenti modifiche:
    1) al comma 1 sostituire le parole:
«euro 500 annui» con le seguenti; «euro 93 annui»;
    2) al comma 3 sostituire le parole: «euro 381,137 milioni» con le seguenti: «euro 70,891 milioni»;
   b) sostituire l'articolo 13 con il seguente: Art. 13 – 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana tutte le disposizioni in materia di giochi pubblici utili al fine di assicurare maggiori entrate, potendo tra l'altro variare la misura del prelievo erariale unico sugli apparecchi da intrattenimento di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita. Tali disposizioni sono finalizzate ad assicurare, anche con riferimento ai rapporti negoziali in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiori entrate in misura non inferiore a 250 milioni di euro all'anno a decorrere dal 2015. Le eventuali maggiori entrate derivanti dal periodo precedente sono accertate annualmente con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. L'utilizzo delle relative disponibilità è subordinato ad autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, che verifica l'assenza di effetti peggiorativi sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
10. 42. (ex 8. 1072) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
   all'articolo 12:
    al comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
    al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 70,891 milioni;
   sopprimere l'articolo 13;
   all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo.
10. 43. (ex 8. 310) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 510 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
   all'articolo 12,
    al comma 1, sostituire le parole:
euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
    al comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 70,891 milioni;
   sopprimere l'articolo 13;
   all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
10. 44. (ex 8. 311). Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma:
    dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.
    dopo il comma 12, aggiungere i seguenti:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 500 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.
  12-ter. Agli ulteriori oneri derivanti dalla disposizione si provvede per quota parte mediante una riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2016, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  12-quater. Agli ulteriori relativi oneri si provvede anche per quota parte mediante corrispondente riduzione lineare pari a 300 milioni annui delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
   b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10;
   c) comma 7 dell'articolo 7;
   d) articolo 11.
   all'articolo 26:
    al comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente:
Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8 comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8 , commi da 12-bis a 12-quater.
    al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
    le parole: «7, comma 7» e «11» sono soppresse, mentre le parole: «10, commi 3 e» sono sostituite dalle parole: «10, comma 5»;
     alla lettera a), le parole: «1.000 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «470 milioni» e le parole: «3.000» sono sostituite dalle seguenti: «2.383,863».
10. 46. (ex 8. 1079) Pannarale, Giancarlo Giordano, Airaudo, Placido.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,.

  Conseguentemente:
   a) al comma 2 lettera
a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i candidati che hanno superato le prove concorsuali;
   b) al comma 4 lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti i soggetti di cui alla lettera a);
   c) al comma 10 sostituire le parole: lettere a) e b) con le seguenti: lettera b);
   d) al comma 12 sopprimere le parole ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo.
10. 49. (ex 8. 48) Fucci.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo la parola: potenziamento, aggiungere le seguenti: presso la scuola dell'infanzia,.
10. 51. (ex 8. 101) Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dirigente scolastico, aggiungere le seguenti: e tenendo conto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, anche degli abilitati di II fascia laddove per materia le graduatorie ad esaurimento risultino esaurite.
10. 52. Bossi, Simonetti, Borghesi.

  Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale educativo, assegnati al 30 giugno 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   a) dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Dopo l'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto il seguente:

Art. 17-bis.
(Acquisto di pubblicità online).

  1. I soggetti passivi che intendano acquistare servizi di pubblicità e link sponsorizzati online, anche attraverso centri media e operatori terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
  2. Gli spazi pubblicitari online e i link sponsorizzati che appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante la visita di un sito internet o la funzione di un servizio online attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori, concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti inserzionisti.
   b) all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
10. 53. (ex 8. 318) Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido.
(Inammissibile)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.;
   all'articolo 12:
    comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
    comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;
   sopprimere l'articolo 13;
   all'articolo 26, comma 1, dopo le parole: è incrementata, aggiungere le seguenti: in aggiunta a quanto previsto dal comma 12-bis dell'articolo 8.
10. 54. (ex 8. 312) Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il piano di assunzione è effettuato anche su tutti i posti vacanti di personale assistente tecnico, amministrativo e collaboratore scolastico assegnati al 31 maggio 2015, al netto delle domande di quiescenza già inoltrate dal personale.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. Per l'anno 2015, in aggiunta alle somme già assegnate, una quota parte pari a 150 milioni di euro delle maggiori entrate di cui all'articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186, è assegnata alle misure di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, destina a tale scopo la quota parte di cui al presente comma. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro il 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES e dell'IRAP, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti.;
   all'articolo 10:
    comma 1, sostituire le parole: euro 500 annui con le seguenti: euro 93 annui;
    comma 3, sostituire le parole: euro 381,137 milioni con le seguenti: euro 331 milioni;
   sopprimere l'articolo 11;
   all'articolo 26, comma 1, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Al fine di provvedere ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, i limiti d'impegno finanziario di cui al precedente periodo, si intendono incrementati dai maggiori introiti derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 12-bis.
10. 55. (ex 8. 313) Giancarlo Giordano, Pannarale, Airaudo, Placido, Costantino.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nell'organico dell'autonomia la ripartizione dei posti aggiuntivi per il potenziamento è effettuata attribuendo un incremento percentualmente uguale dell'organico di diritto di ciascuna istituzione scolastica dello stesso ordine e grado d'istruzione, nei limiti della copertura finanziaria stabilita all'articolo 24, commi 1 e 2 della presente legge.
10. 56. (ex 8. 1017) Rampelli.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: le rinunce dei posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sono destinati al personale educativo della scuola dell'infanzia statale.
10. 57. Centemero, Palmieri, Altieri, Lainati.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: A tal fine si tiene conto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, delle materie e delle aree di insegnamento da ricoprire, utilizzando all'uopo anche gli abilitati di II fascia.
10. 58. Bossi, Borghesi, Simonetti.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, è istituita una Graduatoria Provinciale dei docenti abilitati in cui confluiscono i docenti iscritti entro il 30 giugno 2015 nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 13 giugno 2007, n. 131. Tale graduatoria è aggiornata annualmente ed è valida ai fini dell'immissione in ruolo a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 in subordine all'attuazione del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1 e sulla base del fabbisogno reale delle singole istituzioni scolastiche.
10. 60. (ex 8. 128) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 332 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere il seguente:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 61. (ex 8. 98) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico la lettera a), comma 334 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, articolo 1, legge 23 dicembre 2014, n. 190 è soppressa.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere il seguente:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 62. (ex 8. 97). Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Ai fini del potenziamento dell'offerta formativa e del funzionamento del servizio scolastico il comma 333 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è abrogato.

  Conseguentemente, dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere il seguente:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 64 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati. A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo. Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
10. 63. (ex 8. 96) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.
(Inammissibile)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare, per l'anno scolastico 2015/2016, un piano straordinario di mobilità professionale su tutti i posti vacanti e disponibili nell'organico funzionale e dell'autonomia, con particolare riguardo al passaggio dai posti di sostegno ai posti comuni e relativa eliminazione del vincolo quinquennale. Ai soggetti che partecipano al piano straordinario di mobilità professionale non si applica la disciplina di cui all'articolo 7, comma 4, relativa all'iscrizione negli albi territoriali.
10. 64. (ex 8. 1074) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis. Le rinunce dei posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado sono destinati al personale educativo della scuola dell'infanzia statale.
10. 65. (ex 8. 1066) Centemero, Palmieri, Altieri, Lainati.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. La mobilità straordinaria di cui al comma 1, nel caso di insufficienza di posti negli organici di diritto, di fatto nonché nell'organico funzionale e dell'autonomia di cui al capo II articolo 2 comma 3, al capo III articolo 6 c. 1 e segg. e al capo III articolo 8 comma 1 del presente DDL, viene realizzata, con decorrenza giuridica dall'a.s. 2015/16, attraverso l'inserimento dei docenti richiedenti il trasferimento in una o più «graduatorie provinciali di mobilità», secondo l'ordine di gradimento, da cui attingere prioritariamente per la copertura dei posti che si renderanno disponibili negli anni scolastici 2016/17 e seguenti. Le graduatorie provinciali di mobilità vengono redatte secondo i criteri previsti dalla contrattazione nazionale vigente in materia di mobilità.
10. 66. (ex 8. 1027) Attaguile.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo statale per la scuola dell'infanzia statale pari a 2.500 unità o almeno al numero consentito dalle rinunce ai posti comuni e di sostegno destinati alla scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
10. 67. Altieri.

  Sostituire il comma 2 con il seguente:
  2. Sono assunti a tempo indeterminato e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:
   a) i soggetti iscritti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;
   b) i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale.
10. 68. (ex 8. 49) Catanoso, Centemero.

  Al comma 2, sostituire l'alinea, con il seguente:
  2. A partire dall'anno scolastico 2015-16, con piano triennale, sono assunti a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche e iscritti negli albi di cui all'articolo 7, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia e per copertura dei posti e delle cattedre resisi disponibili per cessazioni dal servizio e per trasferimento:.
10. 69. (ex 8. 236) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, all'alinea dopo la parola: assunti sono aggiunte le parole: con contratto.
10. 76. (ex 8. 1075) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, all'alinea, dopo le parole: a tempo indeterminato aggiungere le seguenti: anche in deroga all'articolo 339 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma 2, dopo la lettera
b), aggiungere la seguente: c) i vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 2 in subordine all'effettivo esaurimento delle graduatorie di cui alla lettera b);
   al comma 3 sopprimere le parole:
I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2, scelgono, con la domanda;
   al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente: b-bis) I vincitori del concorso per soli titoli di cui al comma 2 in subordine all'effettivo esaurimento delle graduatorie di cui alla lettera b);
   al comma 5, sostituire le parole:
lettere a), b) e c) con le seguenti: a), b), b-bis) e c);
   al comma 7, sopprimere l'ultimo periodo;
   al comma 10, sostituire:
2015 con 2019;
   al comma 11, sostituire: 2016/2017 con: 2018/2019;
10. 72. Cuperlo, Terrosi, Cenni, Carlo Galli, Fossati, Argentin, Miotto, Albini, Carra.

  Al comma 2, all'alinea, sopprimere le parole: e iscritti negli ambiti territoriale di cui all'articolo 8, comma 4.
*10. 73. (ex 8. 247) Vezzali.

  Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: e iscritti negli ambiti di cui all'articolo 8, comma 4.
*10. 77. (ex 8. 90) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 8,comma 4 aggiungere le seguenti: relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado.

  Conseguentemente:
   al comma 13, aggiungere, in fine, le seguenti parole:
e, per le immissioni per l'anno scolastico 2015/2016, secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
   al comma 18:
    dopo le parole:
nelle graduatorie aggiungere le seguenti: per le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado;
    sopprimere le parole:, con decorrenza giuridica ed economica;
    secondo periodo, dopo la parola: avviene, aggiungere le seguenti: per ciascun anno scolastico.
10. 79. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 8, comma 4 aggiungere le seguenti: relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado;

  Conseguentemente:
   al comma 13, aggiungere infine le seguenti parole:
e, per le immissioni per l'anno scolastico 2015/2016, secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
   al comma 18, dopo le parole: nelle graduatorie aggiungere le seguenti: per le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado;
   al comma 18, dopo le parole: 1o settembre 2016, aggiungere le seguenti: e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo.
10. 80. D'Ottavio.

  Al comma 18, dopo le parole: 1o settembre 2016, aggiungere le seguenti: e per i successivi anni scolastici, sino all'esaurimento dei soggetti aventi titolo.
10. 80.(Testo modificato nel corso della seduta) D'Ottavio.
(Approvato)

  Al comma 2, alinea, sostituire la parola: territoriali di cui all'articolo 8, comma 4 con la seguente: regionali;

  Conseguentemente, nell'articolo:
   sostituire, ovunque ricorra la parola: territoriale, con la seguente: regionale;
   sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali, con la seguente: regionali.
   al medesimo comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   «b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo»;
   alla lettera a) eliminare le parole: del 50 per cento;
   alla lettera b) sostituire le parole: 50 per cento con le parole: 70 per cento;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo, sono assunti nel limite del restante 30 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase”;

  Dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui al comma 2 lettera e) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

  Al comma 13:
   sopprimere la parola: nazionali,;
   aggiungere infine le parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
10. 128. (ex 8. 61) Gelmini, Ciracì, Catanoso.

  Al comma 2, alinea, dopo le parole: articolo 8, comma 4, aggiungere le seguenti: relativamente alla scuola secondaria di primo e secondo grado;

  Conseguentemente:
   al comma 13, aggiungere, infine le seguenti parole:
e, per le immissioni per l'anno scolastico 2015/2016, secondo le procedure di cui ai commi 3, 4, 5, 7, 8 e 9;
   al comma 18, dopo le parole: nelle graduatorie aggiungere le seguenti: per le cattedre della scuola secondaria di primo e secondo grado;
   al comma 18, sopprimere le parole:, con decorrenza giuridica ed economica;
   al comma 18, secondo periodo, dopo la parola: avviene sono aggiunte le seguenti: per ciascun anno scolastico.
10. 81. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i soggetti inseriti, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli cd esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale concorsi cd esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
10. 86. (ex 8. 52) Francesco Saverio Romano, Centemero.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: i vincitori presenti con le seguenti: gli iscritti.
10. 95. (ex 8. 206) Rampelli.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola: vincitori.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 88. (ex 8. 1052) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 2, lettera a), sopprimere la parola vincitori.
10. 90. (ex 8.7) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: vincitori fino a: nelle graduatorie con le seguenti: i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito.
10. 91. (ex 8. 95) Luigi Gallo, Vacca, Marzana, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: vincitori presenti con le seguenti: candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito.

  Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sopprimere le parole: nelle graduatorie;
10. 94. (ex 8. 1036) Luigi Gallo, Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, D'Uva, Di Benedetto.

  Al comma 2 lettera a), sostituire la parola: vincitori con la seguente: soggetti.

  Conseguentemente:
   al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo;
    al comma 4, lettere a), sostituire la parola: vincitori con le seguenti: soggetti di cui al comma 2, lettera a) e sostituire la parola: iscritti con la seguente: inseriti;
   al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) gli idonei di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2.;
   al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli idonei di cui al comma 2 lettera a), gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati.;
   f) al comma 12, aggiungere, in fine, le seguenti parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
10. 92. (ex 8. 289) Centemero, Gelmini.

  Al comma 2, lettera a), sostituire la parola: vincitori con la seguente: soggetti.

  Conseguentemente:
   al comma 4, lettere
a) e c), sostituire la parola: vincitori con le seguenti: soggetti di cui al comma 2, lettera a);
   al medesimo comma 4, lettera
a), sostituire la parola: iscritti con la seguente: inseriti;
   dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti commi:
  10-bis. Gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, concorsi e esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado che non sono stati destinatari di proposta di assunzione ai sensi del comma 7 sono inseriti, a domanda, in appositi elenchi regionali ad esaurimento, cui attingere prioritariamente per le assunzioni con contratti a tempo indeterminato a valere nel triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019. Detti elenchi decadono al decorrere dell'anno scolastico 2019/2020. I bandi concorsuali sono predisposti tenendo conto delle consistenze dei predetti contingenti.
  10-ter. Gli elenchi di cui al comma 10-bis sono da disporsi con decreto del ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sulla base dei seguenti criteri:
   a) i termini di inserimento a domanda sono tassativi, pena esclusione;
   b) gli elenchi sono articolati per posti o classi di concorso secondo normativa vigente;
   c) gli aspiranti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento sono collocati negli elenchi della regione di cui la provincia cui risultano iscritti fa parte;
   d) gli aspiranti inseriti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a Serie speciale, concorsi e esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statale per ogni ordine e grado, sono collocati negli elenchi regionali relativi alle corrispettive procedure concorsuali;
   e) gli aspiranti sono graduati attraverso apposita tabella, unica, sulla base dei titoli professionali e di servizio posseduti alla data del 21 agosto 2015. Un particolare punteggio è assegnato alle idoneità o abilitazioni ottenute con concorso ordinario per titoli ed esami e per le abilitazioni conseguite attraverso percorsi ordinari a numero programmato e prova di accesso. Gli elenchi non sono aggiornabili, fatto salvo per il titolo di specializzazione sul sostegno che può essere inserito nel triennio di vigenza, all'atto del conseguimento.
10. 99. Centemero, Palmieri.

  Al comma 2, alla lettera a), dopo le parole: vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo;

  Conseguentemente:
   alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 103. (ex 8. 1054) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 2, lettera a), dopo le parole vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
10. 102. (ex 8. 10) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: di entrata in vigore della presente legge aggiungere le seguenti: fatto salvo lo scioglimento della riserva dovuta all'acquisizione del titolo di abilitazione, da effettuarsi entro e non oltre la data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3.
10. 108. (ex sub. 0.8.3000.1) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine le parole:, nonché i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari in Scienze della Formazione Primaria vecchio ordinamento, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011 e, con riserva, coloro che la conseguiranno entro il 31 marzo 2016, immatricolatisi negli anni accademici 2008/2009, 2009/2010, 2010/2011.
10. 109. (ex 8. 144) Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: nonché coloro i quali abbiano conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002.
10. 110. (ex 8. 108) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella fascia aggiuntiva prevista dall'articolo 14, comma 2-ter della legge 24 febbraio 2014 di conversione del decreto legge n. 216 del 29 dicembre 2011, con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015, sono inseriti a pieno titolo i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016”.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 2, articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 111. (ex 8. 17) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 2 alla lettera b), aggiungere in fine il seguente periodo: In considerazione del piano straordinario di assunzione di cui al comma 1, nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono inseriti a pieno titolo i docenti in possesso di abilitazione conseguita presso i corsi universitari della Facoltà di Scienze della Formazione Primaria Vecchio Ordinamento negli anni accademici 2012/13, 2013/14, 2014/15, e con riserva i docenti che sono iscritti al suddetto corso del vecchio ordinamento che rilasci titolo abilitante entro marzo del 2016, con decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro il 30 giugno 2015.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera b) del comma 2, articolo 8, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 112. (ex 8. 1051) Prataviera, Matteo Bragantini, Caon.

  Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  «Sono iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente anche tutti i docenti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002».
10. 116. (ex 8. 307) Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:
   b-bis) gli idonei al concorso di cui al punto a);
   b-ter) i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c, aggiungere la seguente:
   c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 2, lettera 6, dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito nelle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 124. (ex 8. 237) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'a.a. 2012-13;

  Conseguentemente:
   al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2, sono assunti, al termine delle fasi precedenti, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi gli aspiranti di cui alle lettere a) e b) del presente comma, secondo l'ordine di punteggio conferito dalla tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014;
   al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
    c-bis) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2;
   al comma 5, dopo le parole: lettere a), b) e c) aggiungere le seguenti: c-bis).
10. 115. (ex 8. 58) Gelmini, Ciracì, Catanoso, Centemero.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto dei Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo.

  Conseguentemente, nell'articolo:
   sostituire, ovunque ricorra la parola: territoriale, con la seguente: regionale;
   sostituire, ovunque ricorra, la parola: territoriali, con la seguente: regionali.;
   al comma 4:
    lettera a), sopprimere le seguenti parole: del 50 per cento;
    lettera b), sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 70 per cento;
   sostituire la lettera c) con la seguente:
    c) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno 2012-13 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo, sono assunti nel limite del restante 30 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo regionale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;
   dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
    c-bis) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.;
  al comma 13:
   sopprimere la parola: nazionali;
   aggiungere, in fine, le parole: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevederà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
10. 126. (ex 8. 286) Gelmini, Ciracì, Catanoso.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   «b-bis) gli abilitati con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, che hanno conseguito il titolo entro l'anno accademico 2012-2013 e che abbiano almeno 36 mesi di anzianità di servizio al momento del conseguimento del titolo abilitativo».

  Conseguentemente:
   al comma 4 sostituire la lettera c) con la seguente:
   «c) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati ai sensi del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 10 settembre 2010, n. 249 che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo regionale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e gli abilitati di cui alla lettera c) del comma 2»;
   al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «d) i vincitori, gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, nonché gli abilitati di cui alla lettera c), che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e questi rispetto agli abilitati»;
   al comma 12, aggiungere infine il seguente periodo: In sede di prima applicazione, a decorrere dal 1o settembre 2015, la procedura concorsuale prevedrà una riserva di posti per il personale abilitato con i percorsi di cui al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249 che non hanno i requisiti di cui all'articolo 2 lettera c).
10. 127. (ex 8. 59) Gelmini, Ciracì, Catanoso.

  Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente:
   1) al comma 4, lettera c) dopo le parole: fasi precedenti, sono sostituite dalle seguenti: fasi precedenti e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche;
   2) agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 132. (ex 8. 1053) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 2 dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente:
   dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 2 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.;
   al comma 4, lettera c) dopo le parole: fasi precedenti, aggiungere le seguenti: , e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche;.
10. 133. (ex 8. 1055) Di Gioia, Pastorelli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole fasi precedenti aggiungere le seguenti: e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio o di almeno tre incarichi annuali effettuati nelle istituzioni scolastiche.
10. 134. (ex 8. 9) Di Gioia, Pastorelli.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche.

  Conseguentemente, al comma 4, lettera c), dopo le parole fasi precedenti aggiungere le seguenti: e i docenti abilitati inseriti nella II fascia delle graduatorie d'istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche.
10. 135. (ex 8. 8) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 e, con riserva, il personale docente che abbia maturato il diritto alla frequenza di uno dei corsi abilitanti attivati ai sensi della normativa vigente.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) con le seguenti: a), b), e c);.
10. 138. (ex 8. 115). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente: b-bis) i docenti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015, laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità di docenti in possesso dei requisiti previsti alle lettere a) e b) del presente comma.

  Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: a) e b) con le seguenti: a), b) e c).
10. 139. (ex 8. 114) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) conseguito il diploma magistrale entro l'anno scolastico 2001/2002 sono iscritti a pieno titolo nella terza fascia delle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
10. 136. (ex 8. 107) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 2, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   b-bis) i docenti, abilitati e non, di seconda fascia iscritti nelle graduatorie d'istituto.
10. 140. (ex 8. 279) Catanoso.

  Al comma 2, dopo la lettera b) inserire la seguente:
   c) i possessori del titolo di abilitazione A077, conseguito presso i conservatori di musica all'esito dei percorsi abilitanti ordinari definiti dal decreto ministeriale n. 194 dell'11 novembre 2011.
10. 142. (ex 8. 92) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) i docenti, abilitati e non, di seconda fascia iscritti nelle graduatorie d'istituto.
10. 143. (ex 8. 54) Catanoso.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie”.
10. 148. (ex 8. 93) Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. La fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento istituita dal comma 2-ter dell'articolo 14 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 è soppressa e i docenti ivi iscritti confluiscono nella terza fascia delle medesime graduatorie. Nella medesima terza fascia delle graduatorie ad esaurimento sono altresì iscritti coloro i quali abbiano conseguito, entro l'anno scolastico 2001/2002 il diploma magistrale”.
10. 151. (ex 8. 91) Marzana, Simone Valente.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 2 inserire le seguenti: con priorità a coloro che hanno già espletato tre supplenze annuali nella scuola statale.
10. 153. (ex 8. 224) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: E data priorità ai soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale.
10. 156. (ex 8. 225) Simonetti, Borghesi.

  Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
  «3-bis. Laddove il fabbisogno di personale docente in una determinata classe di concorso risulti superiore alla disponibilità effettiva di docenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a) e b) del presente comma, al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti in possesso di abilitazione conseguita entro il 30 giugno 2015 nella classe di concorso in questione».
10. 157. (ex 8. 116) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  «4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
   b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente;
   c) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento».
10. 158. (ex 8. 284) Catanoso.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
   b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente;
   c) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
10. 159. (ex 8. 55) Catanoso, Centemero.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:
  4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:
   a) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale;
   b) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della fase precedente;
   c) sono assunti gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie a esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. Gli iscritti nelle graduatorie di merito (GM) del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
10. 150. (ex 8.284) Catanoso, Centemero.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7.
10. 152. (ex 8. 53) Francesco Saverio Romano, Centemero.

  Al comma 4, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) i soggetti inseriti nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7.
10. 153. (ex 8.53) Francesco Saverio Romano, Centemero.

  Al comma 4, lettera a) sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorso ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera a) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 154. (ex 8. 1056) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: i vincitori con le seguenti: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.
10. 166. (ex 8. 11) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo;

  Conseguentemente:
   alla lettera c), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
    dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettere a) e c) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 168. (ex 8.1058) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e gli idonei, ancorché inseriti nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.

  Conseguentemente, alla lettera c), dopo le parole: i vincitori aggiungere le seguenti: e nelle graduatorie di merito a seguito di ricorso amministrativo.
10. 169. (ex 8. 13) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 4, lettera a), dopo le parole: dei posti vacanti e disponibili aggiungere le seguenti: nell'organico di diritto nelle singole istituzioni scolastiche e.
10. 170. (ex 8. 239) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di ambito territoriale di cui all'articolo 8, comma 4 con le seguenti: provinciale.

  Conseguentemente al medesimo comma:
   alla lettera b) sostituire le parole: individuati a livello di ambito territoriale con le seguenti: individuati a livello provinciale;
   alla lettera c) sostituire le parole: individuati a livello di ambito territoriale con le seguenti: individuati a livello provinciale.
10. 185. (ex 8. 252) Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 4, lettera a), sostituire le parole: di cui all'articolo 8, comma 4 9 con le seguenti: provinciale di ciascun Ufficio scolastico regionale.

  Conseguentemente, all'articolo, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: ambito territoriale con le seguenti: ambito territoriale provinciale e le parole: ambiti territoriali con le seguenti: ambiti territoriali provinciali.
10. 172.(ex 8. 205) Rampelli, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Barbanti.

  Al comma 4, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   b-bis) gli iscritti al Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria entro l'anno accademico 2010/2011 che hanno conseguito l'abilitazione. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente lettera, pari a 500 milioni di euro a decorrere dal 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 175. (ex 8. 293) Santerini, Lo Monte.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente: i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorso ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale. I presenti di cui al periodo precedente hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

  Conseguentemente, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:
  
4-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione della lettera c) del comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale di cui all'allegato A della nota integrativa alla Tabella 1 del bilancio dello Stato, relativa allo stato di previsione dell'entrata, prevista ai sensi dell'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 177. (ex 8. 1057) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 4, sostituire lettera c) con la seguente:
   c) i vincitori, gli iscritti alle graduatorie ad esaurimento che residuano nelle fasi precedenti sono assunti sui posti effettivamente vacanti nell'organico dell'autonomia. Gli ulteriori posti vacanti nell'ambito del piano triennale assunzionale sono attribuiti con contratto a tempo indeterminato ai docenti idonei al concorso di cui al punto a) del comma 4 e ai docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio presso la scuola statale.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dal comma 4, lettera e), dell'articolo 8 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e fino a 50 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 182. (ex 8. 240) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) I soggetti di cui al comma 2, lettera b), iscritti inseguito al decreto ministeriale 1o aprile 2014, n. 235, a pieno titolo nelle graduatorie a esaurimento del personale docente ed educativo valevoli per il triennio scolastico 2014/2015, 2015/2016 e 2016/1017 nelle province autonome di Trento e Bolzano possono presentare domanda di assunzione in una qualsiasi provincia del territorio nazionale e sono assunti con un massimo di 15 unità, nella provincia prescelta secondo le modalità della medesima lettera.

  Conseguentemente, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
  4-bis. Ai fini dell'attuazione della lettera c-bis) del comma 4, è autorizzata la spesa di 350mila euro a decorrere dal 2015. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero.
10. 186. (ex 8. 4) Bruno.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli idonei delle graduatorie di merito (GM);.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  Art. 12. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua
  5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   b) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».
10. 187. (ex 8. 232) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 4, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   c-bis) gli insegnanti delle graduatorie d'istituto (GI) della 2o fascia abilitati con il percorso abilitante speciale (PAS) ed il tirocinio formativo attivo (TFA), previo espletamento di concorso per soli titoli.

  Conseguentemente:
   a) sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  Art. 12. – 1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  4. Le linee-guida di cui al comma i devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua
  5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   b) all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:
   «c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016».
10. 188. (ex 8. 233) Simonetti, Borghesi.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i soggetti nelle graduatorie di merito, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I soggetti inseriti nelle graduatorie di merito hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
10. 180. (ex 8. 63) Francesco Saverio Romano, Centemero.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti sui posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albi territoriali. Qualora non vi sia disponibilità, i soggetti residuali appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma vengono assunti a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
10. 183. (ex 8. 117) Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 4, sostituire la lettera c) con la seguente:
   c) i presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite di posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale. I presenti di cui al periodo precedente hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.
10. 184. (ex 8. 12) Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:
  5. In caso di indisponibilità di posti per gli ambiti territoriali indicati si procede all'assunzione a valere sui posti di altro albo territoriale.
10. 202. (ex 8. 1018) Rampelli, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Barbanti.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c), possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti prioritariamente, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
10. 200. (ex 8. 87) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 5, con il seguente:
  5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e e), possono esprimere l'ordine di preferenza tra le province e sono assunti, nell'ambito degli istituti scolastici delle province indicate, a partire dalla classe di concorso o dal grado di istruzione per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di indisponibilità di posti si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017.
10. 201. (ex 8. 86) Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: a), b) e c) con le seguenti: b) e c).
10. 204. (ex 8. 84). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: possono esprimere con la seguente: esprimono.
10. 207. (ex 8. 143). Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: tra tutti gli ambiti territoriali con la seguente: per la provincia.
10. 205. (ex 8. 251). Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole da: tra tutti gli ambiti territoriali fino a: ambiti indicati con le seguenti: nell'ambito territoriale in primis su cattedre disponibili nelle singole istituzioni scolastiche e in subordine sugli ambiti territoriali.
10. 206. (ex 8. 241). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 209. (ex *8. 257). Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 210. (ex *8. 198). Rampelli, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Barbanti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: tra tutti gli ambiti territoriali aggiungere le seguenti: e, fatta eccezione per i docenti di educazione fisica,.
*10. 208. (ex *8. 151). Coccia.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: e sono assunti fino alla fine del comma.
10. 211. (ex 8. 316). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: sui posti di sostegno, se in possesso del relativo titolo di specializzazione e.
10. 212. (ex 8. 85). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: sui posti di sostegno aggiungere le seguenti: solo nella fase di cui alla lettera c) del comma 4.
10. 213. (ex 8. 1077). Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: istruzione superiore inserire le seguenti: ed al conseguimento dell'abilitazione con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo). Ai maggiori operi si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 400 milioni a decorrere dal 2016;.
10. 215. (ex 8. 226). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2, comma 15 della presente legge, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
*10. 181. (ex 8. 64). Palmieri, Lainati.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2 comma 15 della presente legge, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
*10. 214. (ex 8. 256). Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica ai docenti delle classi A029 e A030 che, secondo la previsione dell'articolo 2 comma 15 della presente legge, sono assunti prioritariamente presso i circoli didattici e gli istituti comprensivi per assicurare l'insegnamento dell'educazione fisica nella scuola primaria in qualità di specialisti.
*10. 350. (ex 8. 256). Coccia.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**10. 216. (*8. 215). Baldassarre, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 5, sopprimere il secondo periodo.
**10. 217. (*8. 204). Rampelli, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Barbanti.

  Al comma 5, sopprimere secondo periodo.
**10. 218. (*8. 119). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: gli ambiti territoriali indicati con le seguenti: le province indicate.
10. 219. (ex 8. 250). Vezzali, Molea, Capua.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non si procede all'assunzione con le seguenti: si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;.
*10. 220. (ex 8. 120). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: non si procede all'assunzione con le seguenti: si procede all'assunzione a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017;.
*10. 351. (ex 8. 120). Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La rinuncia, nell'ambito del medesimo anno scolastico, di una proposta di assunzione a tempo indeterminato su posto di sostegno consentono di accettare nello stesso anno scolastico e nella stessa provincia successiva proposta per altri insegnamenti di posto comune sulla base della medesima o altra graduatoria.

  Conseguentemente, al comma 7, secondo periodo, sopprimere le parole da: in caso di mancata fino a: straordinario di assunzioni.
10. 221. (ex 8. 131). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Sopprimere i commi 6 e 7.
10. 222. (ex 8. 135). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Sostituire il comma 6 con il seguente:
  Per una piena valorizzazione delle competenze del personale docente e ai fini del potenziamento della qualità didattica, nella fase di assegnazione degli incarichi si procede all'assunzione a tempo indeterminato di personale docente esclusivamente sulle classi di concorso per le quali sia in possesso dello specifico titolo di abilitazione, ricorrendo qualora necessario al personale iscritto nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
10. 223. (ex 8. 123). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 7.
10. 224. (ex 8. 130). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 7, primo periodo, sostituire la parola: dieci con la seguente: trenta.
10. 225. (ex 8. 124). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 7 sopprimere il secondo e il terzo periodo.
10. 226. (ex 8. 79). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 7 sopprimere il secondo periodo.
10. 227. (ex 8. 77). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: mancata accettazione nel termine e con le modalità predetti con la seguente: rinuncia.
10. 228. (ex 8. 141). Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato con le seguenti: sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni.
10. 230. (ex 8. 140). Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: non possono essere destinatari di ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato con le seguenti: sono destinatari di un'ulteriore proposta di assunzione a tempo determinato, da accettare espressamente entro i successivi dieci giorni, salvo il caso in cui abbiano espressamente rinunciato.
10. 231. (ex 8. 139). Chimienti, Simone Valente.

  Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.
10. 233. (ex 8. 76). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4 con le seguenti: sono riassegnate scorrendo le graduatorie residue ove presenti.
10. 234. (ex 8. 14). Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole non possono essere assegnate in nessuna delle fasi di cui al comma 4 con le seguenti: sono assegnate per scorrimento delle graduatorie di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 del presente articolo
10. 229. (ex 8. 202). Rampelli, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Barbanti.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In relazione ai posti per il potenziamento dell'offerta formativa che rimangono vacanti all'esito del Piano straordinario di assunzioni non possono essere stipulati contratti di supplenza breve e saltuaria.
10. 500. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:
  7-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e a partire dall'anno scolastico 2016-2017, il Governo definisce un piano quinquennale di immissioni in ruolo finalizzato alla stabilizzazione del personale in possesso dell'abilitazione e al personale ATA.

  Conseguentemente:
   al comma 10 sostituire le parole: perdono efficacia con le seguenti: verranno integrate da tutti coloro in possesso di titolo abilitante.
   al comma 13:
    al primo periodo sopprimere la parola:
esclusivamente;
    al terzo periodo: dopo la parola: primaria aggiungere le seguenti: secondaria di primo e secondo grado.;
    dopo le parole: n. 297 aggiungere le seguenti: ai sensi del piano quinquennale di cui al comma 7-bis.
10. 235. Bruno Bossio, Stumpo, Roberta Agostini, Epifani, Leva, Zoggia, Zappulla, Iacono.

  Al comma 8, sopprimere le parole da: in deroga fino a: modificazioni.
10. 236. (ex 8. 132). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 9.
10. 237. (ex *8. 296). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 10.

  Conseguentemente:
   sostituire l'articolo 12 con il seguente:

Art. 12.

  1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
  5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8 si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;
10. 238. (ex 8. 2920). Simonetti, Borghesi.

  Sopprimere il comma 10.
*10. 239. (ex *8. 6). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Sopprimere il comma 10.
*10. 240. (ex *8. 66). Francesco Saverio Romano, Catanoso.

  Sopprimere il comma 10.
*10. 241. (ex *8. 122). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Sopprimere il comma 10.
*10. 242. (ex *8. 297). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2025.
10. 243. (ex 8. 81). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2020.
10. 244. (ex 8. 82). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2019.
10. 245. (ex 8. 80). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018.

  Conseguentemente:
   al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole:
Dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: Dal 1o settembre 2018.
   sostituire l'articolo 12 con il seguente:
  1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
  2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
  3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
  4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
  5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.
   b) all'articolo 26, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
   c-bis) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 10, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 300 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;.
10. 246. (ex 8. 228). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola: 2015 con la seguente: 2018.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 8, comma 10, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 247. (ex 8. 244). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: a decorrere dal 1o settembre 2015, inserire le seguenti: previo accertamento dell'effettiva immissione in ruolo di tutti i soggetti presenti,.
10. 248. (ex 8. 83). Marzana, Vacca, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: al comma 2, lettera b), aggiungere le seguenti se esaurite.
10. 250. Rocchi, Carocci, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.
(Approvato)

  Al comma 10, sopprimere il secondo periodo.
10. 249. (ex 8. 278). Lainati.

  Sopprimere il comma 11.
*10. 251. (ex *8. 298). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Sopprimere il comma 11.
*10. 253. (ex *8. 68). Catanoso.

  Sostituire il comma 11, con il seguente:
  11. Le graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo di cui all'articolo 5 del Regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto, del personale non assunto a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.
10. 254. (ex 8. 301). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la parola
: continua con la parola: continuano;
   sopprimere le parole:, fino all'anno scolastico 2016/2017.
10. 256. (ex 8. 1039). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce;

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la parola:
continua con la seguente: continuano;
   sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2019/2020
10. 258. (ex 8. 126). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;
   sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.
10. 259. (ex 8. 138). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 11, sostituire le parole: la prima fascia con le seguenti: le fasce.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: continua con la seguente: continuano;.
10. 255. (ex 8. 137). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 11, sopprimere le parole: fino all'anno scolastico 2016/2017 compreso.
10. 260. (ex 8. 299). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 11, sostituire le parole: 2016/2017 con le seguenti: 2017/2018.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) ai maggiori oneri pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015, pari a 70 milioni di euro per il 2016 e pari a 50 milioni per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 261. (ex 8. 245). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette graduatorie di circolo e d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/17, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato.

  Conseguentemente, sopprimere il comma 1 dell'articolo 12.
10. 265. (ex 8. 75). Marzana, Vacca, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le suddette graduatorie d'istituto, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, con atto di natura regolamentare da adottare con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, sono trasformate in graduatorie provinciali da aggiornare annualmente, ai fini dell'attribuzione di incarichi a tempo determinato su posto non vacante fino al termine delle attività didattiche o per supplenza breve, e per la nomina a tempo indeterminato sul 50 per cento dei posti vacanti in organico di diritto.
10. 262. (ex 8. 300). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale.
*10. 263. (ex 8. 201). Rampelli, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Barbanti.

  Al comma 11 aggiungere, in fine, il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale.
*10. 355. (ex 8. 201). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 11, aggiungere infine il seguente periodo: La seconda e la terza fascia delle graduatorie di istituto continuano ad essere utilizzate per l'assegnazione degli incarichi di supplenza e a decorrere dall'aggiornamento del triennio 2017/20 sono costituite su base provinciale.
10. 264. (ex 8. 1060). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 12 con il seguente
  12. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo, ivi inclusi coloro che terminano il periodo di prova nell'anno scolastico 2014/2015, per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. I posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2015 a 250 milioni di euro per il 2016 e a 200 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 266. Simonetti, Borghesi.

  Sostituire il comma 12 con il seguente:
  12. Per l'anno scolastico 2015/2016, e prima della realizzazione del piano straordinario delle immissioni in ruolo, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale del personale di ruolo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado di istruzione, per la copertura dei posti vacanti e disponibili negli organici dell'autonomia determinati entro il 30 maggio 2015 per posti comuni e per quelli di sostegno. Per chi ha superato l'anno di prova entro il 31/8/2014, è possibile fare richiesta di mobilità territoriale e professionale straordinaria per l'anno scolastico 2015/2016.1 posti nell'organico dell'autonomia inutilizzati nelle operazioni di mobilità sono destinati alle immissioni in ruolo.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, inserire il seguente:
  3-bis. Ai maggiori oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 01 dell'articolo 8, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2015, a 150 milioni di euro per il 2016 e a 150 milioni di euro per il 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 267. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: piano straordinario di mobilità aggiungere le seguenti: territoriale e professionale.
10. 356. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimì, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli, Carrescia.

  Al comma 12, sopprimere l'ultimo periodo.
10. 268. (ex 0. 8. 3001. 3). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 12, aggiungere, in fine il seguente periodo: Transitoriamente, sono assunti con priorità i soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale.
  all'articolo 26, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
   c) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016»;.
10. 360. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 12 aggiungere, in fine, il seguente periodo:
  Per il personale di cui al precedente periodo che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti aver prestato servizio sulla base di contratti di lavoro a tempo determinato per una durata superiore ai trentasei mesi, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017, ad avviare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico, le cui occorrenti risorse finanziarie saranno stanziate nell'ambito della legge di stabilità per l'anno 2016.
10. 361. Giancarlo Giordano, Pannarale.
(Inammissibile)

Subemendamenti all'emendamento 10.410 della Commissione

  Sostituire le parole: l'assegnazione provvisoria interprovinciale con le seguenti: il trasferimento.
0. 10. 410. 1. Simone Valente, Crippa.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: I docenti di cui al periodo precedente non confluiscono negli ambiti territoriali.
0. 10. 410. 2. Simone Valente, Crippa.
(Inammissibile)

  Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tale assegnazione può essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.
0. 10. 410. 10. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 12, aggiungere il seguente periodo: Limitatamente all'anno scolastico 2015/16, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/15, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale.
10. 410. La Commissione.
(Approvato)

  Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:
  12-bis. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, lettera b) del decreto ministeriale 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
10. 293. (ex 8. 1062). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015.
10. 270. (ex.8.1061). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353, e agli idonei del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
10. 271. (ex 8. 16). Di Lello, Di Gioia, Fava, Locatelli, Pastorelli, Labriola.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 1o ottobre 2015. La partecipazione al concorso per soli titoli è riservata ai docenti in possesso dei titoli di abilitazione validi per l'accesso alle graduatorie di cui al comma 2 dell'articolo 8 e alle graduatorie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b) del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 maggio 2014, n. 353. Possono altresì partecipare con riserva gli abilitati in attesa di conseguire il titolo di abilitazione mediante i corsi di cui al decreto ministeriale 10 settembre, n. 249. La valutazione dei titoli avviene sulla base della tabella A del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 308 del 15 maggio 2014. La graduatoria del concorso per soli titoli resta in vigore fino all'anno scolastico 2024/2025 incluso e viene aggiornata in relazione al servizio svolto presso le istituzioni scolastiche pubbliche, con cadenza annuale e procedura automatica a carico del sistema informativo gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
10. 272. (ex 0. 8. 3001.1). Di Lello.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 l'accesso ai ruoli del personale docente ed educativo della scuola statale avviene mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami con cadenza triennale, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre 3 anni. In via transitoria, si procede alla contestuale indizione ordinaria di un concorso per titoli ed esami e straordinaria di un concorso per soli titoli, da emanare entrambi con regolare bando del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro e non oltre il 30 giugno 2015.
10. 273. (ex 8. 1061). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Sostituire il comma 13 con il seguente:
  13. L'accesso ai ruoli del personale docente, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali banditi su base regionale, per titoli ed esami, a cadenza triennale. Le graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale.
10. 274. (ex 8. 69 8.281). Catanoso.

  Al comma 13, primo periodo, dopo le parole: per titoli ed esami inserire le seguenti: riconoscendo un punteggio maggiore alla precedente docenza nelle scuole statali per una durata complessiva superiore a trentasei mesi, anche non continuativi, ed alle abilitazioni con i PAS (Percorso abilitante speciale) e TFA (Tirocinio formativo Attivo).
10. 275. (ex 8. 227). Simonetti, Borghesi.

  Al comma 13, sopprimere il terzo periodo.
10. 276. (ex 0.8.3001.3) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 13, terzo periodo, sopprimere le parole: per il personale docente della scuola dell'infanzia e primaria e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo la parola: educativo aggiungere le seguenti: laddove esaurite le graduatorie di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 196.
10. 277. (ex 8. 302). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Al comma 13, terzo periodo, dopo le parole: personale educativo aggiungere le seguenti: nonché, sino alla definizione delle relative classi di concorso, per il personale proveniente anche da altro ruolo in servizio nei licei musicali e coreutici e nei licei sportivi per le materie di indirizzo.
10. 278. (ex 8. 133). Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Chimienti, Di Benedetto.

  Al comma 13, terzo periodo, sostituire le parole: fino a totale scorrimento delle relative graduatorie a esaurimento con le seguenti: fino all'anno scolastico 2018/2019
10. 279. (ex sub 0.8.3001.4). Centemero, Lainati, Palmieri.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001,n. 165.
10. 280. Centemero, Lainati, Palmieri.

  Al comma 13, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. 287. (ex 8. 73). Centemero, Palmieri, Fossati.

  Al comma 13, aggiungere in fine, seguente periodo: A decorrere dall'anno 2016 sono banditi concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale per soli titoli, riservati al personale docente in possesso del titolo abilitante e validi ai fini dell'immissione in ruolo fino all'assorbimento della seconda fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto di cui all'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131.
10. 286. (ex 8. 136). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo il comma 13, aggiungere i seguenti:
  13-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2015-2016 è concessa la mobilità per i docenti di sostegno su tutti i posti vacanti e disponibili dell'organico di diritto, di fatto e funzionale nonché la garanzia della mobilità di seconda fase dal passaggio dall'insegnamento di sostengo a quello della materia.
  12-ter. Il vincolo quinquennale relativo all'insegnamento di sostegno è abrogato ed equiparato al vincolo triennale della mobilità interprovinciale e per il computo degli anni relativi a tale vincolo sono valutati anche gli anni di servizio svolti nel periodo precedente all'assunzione a tempo indeterminato sul posto di sostegno.
  13-quater. Il personale docente assunto in ruolo su sostegno ed ottenuto il passaggio su materia, può mantenere quota parte del proprio orario di servizio sul profilo del sostegno a domanda.
10. 288. (ex 8. 1078). Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino.

  Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:
  13-bis. Il decreto legislativo di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) stabilisce le procedure di immissione straordinaria in ruolo dei docenti necessari all'attuazione del sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai 6 anni da effettuarsi secondo le modalità definite agli articoli 399 e 401 del Testo Unico Scuola nel testo vigente prima dell'approvazione della presente legge, attingendo dalle graduatorie ad esaurimento e alle graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado. Dette procedure sono altresì seguite, nelle more dell'emanazione del predetto decreto legislativo, per le assunzioni su posti vacanti e disponibili, nei limiti delle vigenti dotazioni organiche. I concorsi per esami e titoli di cui all'articolo 400 del Testo Unico Scuola possono essere banditi per le procedure esaurite, al fine di garantire la spendibilità dei titoli conseguiti ai sensi della normativa vigente e nel quadro della direttiva 2005/36/CE. Al termine della fase di prima applicazione di cui al presente comma, le assunzioni sono disposte sulla base di concorsi per esami e titoli, in raccordo con i bandi previsti per la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado.
10. 290. (ex 8. 2970). Centemero, Palmieri.

  Sostituire i commi 14, 15, 16 e 17 con i seguenti:
  14. A decorrere dal concorso pubblico per titoli ed esami di cui al comma 4, possono accedere alle procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali, esclusivamente i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso o la tipologia di posto per cui concorrono. Per il personale educativo e per gli insegnanti tecnico pratici continuano ad applicarsi le specifiche disposizioni vigenti per l'accesso alle procedure concorsuali.
  15. Per la partecipazione ai concorsi pubblici per titoli ed esami di cui all'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, è dovuto un diritto di segreteria il cui ammontare è stabilito nei relativi bandi di concorso. I versamenti effettuati per i diritti di segreteria sono riassegnati alla missione dell'istruzione scolastica con particolare riferimento allo svolgimento della procedura concorsuale.
  16. Al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il primo periodo del comma 01 dell'articolo 400, è sostituito dal seguente: «I concorsi per titoli ed esami sono banditi su base regionale, con cadenza triennale, per tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio. Le relative graduatorie hanno validità triennale a decorrere dall'anno scolastico successivo a quello di approvazione delle stesse e decadono, inderogabilmente, con la pubblicazione delle graduatorie del concorso successivo e comunque alla scadenza del predetto triennio. Il numero degli idonei non vincitori non può essere superiore al 10 percento del numero dei posti banditi»;
   b) al secondo periodo del comma 01 dell'articolo 400, dopo le parole: «di un'effettiva» sono aggiunte le seguenti: «vacanza e»;
   c) al secondo periodo del comma 02 dell'articolo 400, le parole: «in ragione dell'esiguo numero di candidati» sono sostituite dalle seguenti: «in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili»;
   d) all'ultimo periodo del comma 02 dell'articolo 400, la parola: disponibili è sostituita dalle seguenti parole: messi a concorso;
   e) al comma 1 dell'articolo 400 le parole: e per le scuole e per le classi di concorso per le quali sia prescritto, del titolo di abilitazione all'insegnamento, ove già posseduto, sono soppresse.
   f) al comma 19 dell'articolo 400, le parole: eventualmente disponibili sono sostituite dalle seguenti: messi a concorso;
   g) al comma 21, dell'articolo 400, le parole: in ruolo sono soppresse;
   h) a decorrere dall'anno scolastico 2016/2017, al comma 1 dell'articolo 399, le parole: «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili» e le parole: «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento».

  17. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ferma restando la procedura autorizzatoria, bandisce, entro il 1o ottobre 2015, il concorso per titoli ed esami per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche ed educative statali ai sensi dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come modificato dalla presente legge, per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili o che si rendono tali nel triennio 2016-2019 nell'organico dell'autonomia. Limitatamente al predetto bando è valorizzato, in termini di maggior punteggio, il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito sia a seguito di procedure selettive pubbliche per titoli ed esami che attraverso il conseguimento di specifica laurea magistrale o specialistica.
10. 291. Bossa, Sgambato.

  Al comma 14 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Restano ferme le deroghe al possesso del titolo di abilitazione di cui all'articolo 2 del decreto interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, al fine di consentire ai possessori dei titoli di studio ivi contemplati un tempo ragionevole per l'acquisizione dell'abilitazione. Sempre ai predetti fini, ai candidati inseriti nelle graduatorie di merito dei concorsi banditi antecedentemente al 1o ottobre 2015 è riconosciuto il titolo di abilitazione, ove ne fossero sprovvisti. Le procedure di abilitazione sono bandite, entro il 31 maggio di ogni anno, ai sensi della normativa vigente.
10. 292. (ex 0. 8. 3001. 5). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Sopprimere il comma 15
10. 294. Pannarale, Giancarlo Giordano.
(Inammissibile)

  Al comma 16, lettera a), secondo periodo, dopo le parole: perdono efficacia aggiungere la seguente: inderogabilmente.
10. 295. (ex 0. 8. 3001. 8). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 296. (ex 0. 8. 3001. 9). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, lettera a), sopprimere l'ultimo periodo.
*10. 297. Rampelli.

  Al comma 16, dopo la lettera e) aggiungere la seguente:
   e-bis) al comma 15 dell'articolo 400 è aggiunto il seguente periodo: «La predetta graduatoria è composta da un numero massimo di soggetti pari ai posti banditi per ciascuna procedura maggiorato del 10 per cento».
10. 298. (ex 0. 8. 3001. 10). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
   g-bis) nel testo unico n. 297 del 1994, il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
   a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
   b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
   c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
   d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
   e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici”.;
   g-ter) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
10. 300. (ex 0.8.3001.11) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) nel testo unico n. 297 del 1994, il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente: Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
    a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
    b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
    c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
    d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
    e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici.
10. 301. (ex 0.8.3001.13) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 ed esclusivamente fino all'anno scolastico 2018/2019, all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento».
10. 302. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) nel testo unico n. 297 del 1994, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400;, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
10. 303. (ex sub 0.8.3001.12) Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis)
a decorrere dall'anno scolastico 2016-2017 ed esclusivamente fino all'anno scolastico 2018/2019, all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 le parole: «per il 50 per cento dei posti a tal fine annualmente assegnabili» sono sostituite dalle seguenti: «per il 70 per cento dei posti a tal fine annualmente conferibili», e le parole «per il restante 50 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per il restante 30 per cento».
10. 305. (ex 0. 8. 3001. 6). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis)
il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
   a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
   b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
   c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
   d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
   e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici».
   h-ter) i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
10. 307. (ex 0. 8. 3001. 11). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis)
il comma 8 dell'articolo 400 è sostituito dal seguente:
  «Con uno o più decreti del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono stabiliti:
   a) i contenuti della eventuale prova preselettiva di cui all'articolo 7, comma 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, per il cui superamento è stabilita la soglia di punteggio di 7/10 o equivalente;
   b) le prove concorsuali e i relativi programmi;
   c) le soglie di superamento di ciascuna delle prove di cui alla lettera b), per ciascuna delle quali è stabilito il conseguimento di una votazione di almeno 7/10 o equivalente;
   d) i titoli valutabili e i criteri di attribuzione del relativo punteggio, valorizzato il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito a seguito dell'accesso ai percorsi di abilitazione tramite procedure selettive pubbliche per titoli ed esami nonché a seguito del superamento di procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami a posti e cattedre;
   e) la composizione, i requisiti e i criteri di costituzione delle commissioni giudicatrici».
10. 308. (ex 0. 8. 3001. 13). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 16, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
   g-bis)
i commi 2, 3,4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 15-bis, 17 e 20 dell'articolo 400, i commi 1 e 2 dell'articolo 402 sono abrogati.
10. 309. (ex 0. 8. 3001. 12). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 17, alinea, primo periodo, sostituire le parole per titoli ed esami con le parole per soli titoli.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: ai sensi dell'articolo con le parole: in deroga all'articolo
10. 310. Rampelli, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Barbanti.

  Al comma 17, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Le graduatorie di questo concorso rimangono in vigore fino al loro esaurimento.
10. 311. Rampelli.

  Al comma 17, alinea, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel bando di concorso di cui al primo periodo per presente comma si prevede che una quota pari al 40 per cento dei posti è riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. 312. (ex 0. 8. 3001. 14). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente: «a-bis) il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo».

  Conseguentemente all'articolo 26, comma 3,aggiungere lo seguente lettera:
   d) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera a-bis) comma 17, dell'articolo 10, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016.
10. 313. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 17, lettera b), sostituire la parola: statali con le seguenti: pubbliche statali e paritarie
10. 314. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto, Centemero.

  Al comma 17, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) il titolo di dottore di ricerca.
10. 315. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Al comma 17, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
   c) il titolo specializzazione per il sostegno.
10. 316. Rocchi, Ghizzoni, Carocci, Malpezzi, Coccia, Bossa, Sgambato, Blazina, Crimì, D'Ottavio, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Andrea Romano, Paolo Rossi, Ventricelli, Carrescia.

  Al comma 17, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:
   c) il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con tirocinio formativo attivo;.
10. 317. Pannarale, Giancarlo Giordano.

  Dopo il comma 17, aggiungere i seguenti:
  17-bis. A decorrere dalla nomina nelle commissioni giudicatrici e sino alla conclusione delle attività di valutazione:
   a) il personale docente membro delle commissioni giudicatrici è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia;
   b) presso le istituzioni scolastiche il cui dirigente scolastico è presidente delle commissioni giudicatrici, il docente con funzioni vicarie di cui all'articolo 459, comma 1 del Testo Unico è collocato in posizione di esonero dal servizio e sostituito con personale docente dell'organico dell'autonomia.

  17-ter. Il compenso dei presidenti e dei componenti delle commissioni giudicatrici è fissato nella misura prevista dal decreto interministeriale 12 marzo 2012. Con decreto interministeriale il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di intesa con il Ministro per la semplificazione e per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad aggiornare, modificare e revisionare periodicamente i predetti compensi.
10. 318. (ex 0. 8. 3001. 16). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. I bandi di concorso prevedono che una quota pari al 40 per cento di ciascuna procedura concorsuale sia riservata ai candidati che, inseriti nelle graduatorie di merito delle predette procedure, sono in possesso del relativo titolo di abilitazione acquisito a seguito della frequenza di percorsi ad accesso programmato e subordinato al superamento di procedure selettive per titoli ed esami ovvero siano risultati inseriti, per il medesimo posto o classe di concorso, nelle graduatorie di merito della procedura concorsuale antecedente. I predetti candidati sono ammessi direttamente alle prove concorsuali, senza dover superare eventuali prove di preselezione. Ai concorsi inerenti il personale docente non si applica comunque l'articolo 35, comma 3-bis, lettera a) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
10. 319. (ex 0. 8. 3001. 15). Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:
  17-bis. Nel rispetto di quanto stabilito al comma 401 della legge 228 del 29 dicembre 2012, al fine di ridurre gradualmente e portare ad esaurimento gli attuali incarichi di collaborazione di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 nell'ambito dell'amministrazione scolastica, per una graduale assunzione a tempo indeterminato nell'ambito dei piani annuali previsti per l'assunzione di personale scolastico fino ad esaurimento del bacino dei lavoratori in esso presenti, nel rispetto dell'invarianza finanziaria, nel rispetto dei programmati saldi di finanza pubblica e nell'ambito delle risorse disponibili, i lavoratori di cui al decreto ministeriale n. 66/2001 attualmente in servizio ininterrotto dal 2001 ad oggi, partecipano di diritto alle procedure concorsuali secondo i criteri e le modalità previste dal testo unico 297/94, in relazione a quanto previsto dal presente comma, sono corrispondentemente ridotte le risorse destinate al decreto ministeriale n. 66/2001 nei limiti di quelle utilizzate per il corrispondente contingente stabilizzato.
10. 320. Giancarlo Giordano, Pannarale.

  Sostituire il comma 18 con il seguente:
  18. I soggetti presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie di merito del concorso di cui al decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, non assunti a seguito del piano assunzionale di cui al presente articolo, sono assunti a tempo indeterminato quali docenti, con decorrenza giuridica ed economica dal 1o settembre 2016, comunque, prima dei vincitori del concorso di cui al comma 12-quinquies e in ogni caso fino al totale scorrimento delle relative graduatorie. L'assunzione avviene, ferma restando la procedura autorizzatoria prevista dall'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e nel limite dei posti dell'organico dell'autonomia vacanti e disponibili secondo le modalità e le fasi di assunzione previste dalla presente legge per i soggetti di cui al comma 2, lettera a).
10. 321. Di Lello.

  Al comma 18, primo periodo, sopprimere le parole a pieno titolo
10. 322. Di Lello.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole 25 settembre 2012, aggiungere le seguenti e tutti i soggetti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1 , comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e successive modificazioni.

  Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-ter. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.
  3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-septies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
10. 325. Chimienti, Luigi Gallo, Marzana, Vacca, D'Uva, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: 25 settembre 2012, aggiungere le seguenti: nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81,.
*10. 323. Rampelli, Baldassarre, Bechis, Rizzetto, Barbanti.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: 25 settembre 2012, aggiungere le seguenti: nonché gli abilitati con i percorsi di cui agli articoli 10 e 15 del decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, come modificato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81,.
*10. 324. Gelmini, Ciracì, Catanoso.

  Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: 25 settembre 2012, aggiungere le seguenti: nonché, nei limiti delle risorse disponibili previste a legislazione vigente, i docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto.
10. 398. Simonetti, Borghesi.

  Al comma 18, primo periodo, sostituire le parole con decorrenza giuridica ed economica con le seguenti a decorrere.

  Conseguentemente, al secondo periodo, dopo la parola avviene, aggiungere le seguenti per ciascun anno scolastico.
10. 326. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Al comma 18, secondo periodo, dopo le parole: vacanti e disponibili aggiungere le seguenti: per ciascun anno scolastico.
10. 399. Centemero, Palmieri, Lainati.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. Le graduatorie del concorso per titoli ed esami di validità triennale e la graduatoria del concorso per soli titoli sono costituite su base regionale e concorrono alle immissioni in ruolo del personale docente secondo le modalità di seguito indicate:
   a) nell'anno scolastico 2015/16 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli, in relazione ai posti vacanti residui nell'organico dell'autonomia, privi di aspiranti al termine della procedura di cui air articolo 8, comma 4, lettere a) e b);
   a) negli anni scolastici 2016/2017, 2017/18, 2018/2019 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite di un terzo dei suddetti posti;
   b) negli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/22 si procede all'assunzione degli iscritti nella graduatoria per titoli nei limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite del restante 50 per cento dei suddetti posti;
   c) negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024, 2024/2025 si procede all'assunzione dei vincitori del concorso per titoli ed esami nel limite dei due terzi dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e degli iscritti nella graduatoria per titoli nel limite di un terzo dei suddetti posti.
10. 327. (ex 8. 1063). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013 n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità» sono sostituite con le seguenti: «già durante l'anno di prova».
10. 328. (ex 8. 304). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 15, comma 10-bis della legge n. 128 dell'8 novembre 2013, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, le parole: «dopo tre anni di effettivo servizio nella provincia di titolarità» sono sostituite con le seguenti: «subito dopo il superamento dell'anno di prova».
10. 329. (ex 8. 306). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:
  18-bis. All'articolo 15, comma 10-bis, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, di modifica del primo periodo del comma 3 dell'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono soppresse le parole: «l'assegnazione provvisoria».
10. 330. (ex 8. 305). Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Airaudo, Placido.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Salvaguardia previdenziale del personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni).

  1. All'alinea del comma 14 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: «ad applicarsi» sono inserite le seguenti: «al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 201112012, ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni».
  2. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto, con decorrenza dalla data del 1o settembre 2016, nel limite massimo di 3.000 soggetti e nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 3. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande presentate, secondo modalità telematiche, definendo un elenco numerico delle stesse basato su un criterio progressivo risultante dalla somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva vantate dai singoli richiedenti alla data del 31 dicembre 2012. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico, non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei benefici previsti dalla disposizione di cui al medesimo comma 1. Per i lavoratori che accedono al beneficio di cui al comma 1, il trattamento di fine rapporto, comunque denominato, è corrisposto al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione dello stesso secondo le disposizioni di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 22, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, nonché secondo le modalità previste a legislazione vigente.
  3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2016, di 105 milioni di euro per l'anno 2017, di 101 milioni di euro per l'anno 2018, di 94 milioni di euro per l'anno 2019 e di 81 milioni di euro per l'anno 2020. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente.
10. 01. (ex 8.0.1005) Pannarale, Giancarlo Giordano, Marcon, Melilla, Airaudo, Placido.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Transitoriamente, per offrire definitiva soluzione al fenomeno del precariato scolastico è stabilito un piano quinquennale, per gli anni scolastici dal 2015/2016 al 2019/2020, di immissione in ruolo del personale docente ed educativo presente all'interno delle graduatorie ad esaurimento, degli idonei del concorso 2012, del personale docente ed educativo inserito nelle graduatorie dei docenti abilitati, nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a trentasei mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2015/2016.
  2. Le immissioni in ruolo di cui al comma 1 sono effettuate sulla base dei posti vacanti e disponibili dopo la determinazione degli organici sulla base dei seguenti criteri:
   a) abbassamento dei limiti del numero degli alunni per classe stabilito nel rispetto delle norme sulla sicurezza e sull'agibilità dei plessi scolastici;
   b) ripristino del tempo pieno e delle compresenze nella scuola primaria.

  3. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e di 3.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante l'apposito fondo denominato «La Buona Scuola» e per gli oneri residuali con corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
10. 010. Simonetti, Borghesi.
(Inammissibile)

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Transitoriamente, sono assunti con priorità i docenti inseriti nella seconda fascia di istituto in possesso di almeno 36 mesi di servizio effettuato nelle istituzioni scolastiche statali.

  Conseguentemente all'articolo 6, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
   d)
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;.
10. 011. Simonetti, Borghesi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Transitoriamente, sono assunti con priorità coloro che hanno già espletato tre supplenze annuali nella scuola statale.

  Conseguentemente, all'articolo 26, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
   d)
Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n.190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;.
10. 012. Simonetti, Borghesi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Transitoriamente, sono assunti con priorità gli idonei delle graduatorie di merito (GM).

  Conseguentemente, sostituire l'articolo 12 con il seguente:
   1. Al fine di sostenere la formazione professionale continua dei docenti e di valorizzarne le relative competenze, è fatto obbligo di seguire percorsi di formazione continua permanente predisposti sulla base di appositi regolamenti emanati dagli uffici scolastici regionali secondo le linee guida indicate nel Piano nazionale di formazione continua, adottato ogni tre anni con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative di categoria.
   2. La formazione in servizio dei docenti di ruolo e supplenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
   3. La violazione dell'obbligo di formazione continua determina un illecito disciplinare e come tale è sanzionato sulla base di quanto stabilito nelle linee-guida del Ministero.
   4. Le linee-guida di cui al comma 1 devono prevedere attività di aggiornamento attraverso la frequenza di corsi, seminari e convegni, anche mediante partecipazione a distanza (e-learning) e l'acquisizione di crediti formativi quale unità di misura per l'assolvimento dell'obbligo di formazione continua.
   5. Per l'attuazione del piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 40 milioni annui a decorrere dal 2016.

  all'articolo 24, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
   d) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;.
10. 013. Simonetti, Borghesi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Transitoriamente, sono assunti con priorità i soggetti con 36 mesi di servizio complessivi, anche non continuativi, nella scuola statale.

  Conseguentemente all'articolo 26, comma 3, aggiungere la seguente lettera:
   d) Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui alla lettera d) comma 3, dell'articolo 8, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa, riferite alle sole spese rimodulabili, di cui alla Tabella C allegata alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, per un importo pari a 500 milioni per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e mediante corrispondente riduzione in termini lineari delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per un importo pari a 200 milioni per l'anno 2015 e a 500 milioni a decorrere dal 2016;.
10. 014. Simonetti, Borghesi.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale).

  1. I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2002 sono inseriti nelle graduatorie a esaurimento.
10. 02. (ex 8.01002) Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Delega al Governo per l'avvio di un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato nelle scuole).

  1. Fatto salvo quanto previsto dal precedente articolo 8, il governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi, al fine di avviare nel comparto scuola a partire dall'anno scolastico 2016-2017, un piano pluriennale di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente, tecnico ed amministrativo, in deroga alle limitazioni di contingente delle dotazioni organiche di cui all'articolo 19, comma 7 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2011, n. 111, che consenta di ridurre l'attuale divario anagrafico tra docente e discente e, conseguentemente, innovare i metodi della didattica.
  2. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono adottati nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, nonché dei seguenti principi e criteri direttivi:
   a) adozione di un programma che preveda la sostituzione integrale del turn over di personale docente, assistente, tecnico ed amministrativo delle scuole di ogni ordine e grado;
   b) revisione dei criteri vigenti in materia di formazione delle classi attraverso una riduzione dell'attuale rapporto dimensionale tra docenti ed alunni, che tenga anche conto delle particolari esigenze formative degli alunni disabili e di quelli di diversa nazionalità;
   c) adozione di un programma adeguato di assistenza e di sostegno agli alunni portatori di handicap, attraverso una rideterminazione delle dotazioni organiche che garantisca l'affiancamento e la permanenza in classe di un docente di sostegno per l'intero orario richiesto dal progetto-didattico educativo;
   d) adozione di un programma capace di fronteggiare il declino delle competenze ed il diffondersi dell'analfabetismo di ritorno, di promuovere l'inclusione linguistica e culturale degli immigrati residenti nel nostro Paese e di risolvere le situazioni di disagio sociale ed ambientale degli alunni;
   e) promozione del cambiamento nei modelli di comportamento socio-culturali anche attraverso l'introduzione di nuove materie d'insegnamento quali l'educazione sentimentale, l'educazione ambientale e l'educazione alimentare, il potenziamento delle conoscenze storiche e filosofiche, lo sviluppo del pensiero critico, e l'implementazione dell'insegnamento di materie quali diritto ed economia;
   f) definizione delle procedure di assunzione prevedendo prioritariamente che la metà dei posti in organico vacanti e disponibili vengano coperti attingendo dalle graduatorie di merito del concorso pubblico ordinario e la restante metà vengano coperti attingendo dalle graduatorie ad esaurimento aggiornate che comprendano i docenti vincitori di concorsi precedenti, i docenti idonei al concorso indetto con Decreto ministeriale n.82 del 24 settembre 2012, i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento in vigore alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e non assunti nell'anno scolastico 2015/2016, i docenti abilitati mediante Percorso Abilitante Speciale e Tirocinio Formativo Attivo, i docenti in possesso di un servizio pregresso a tempo determinato di almeno 36 mesi alla data di entrata in vigore della presente norma, ed altre categorie di docenti precari della scuola inclusa la scuola dell'infanzia;
   g) previsione della copertura di tutti i posti disponibili e vacanti di personale amministrativo, tecnico e ausiliario secondo la normativa vigente relativa alle assunzioni nei ruoli del personale della scuola.

  3. Dall'attuazione delle deleghe recate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tal fine, per gli adempimenti dei decreti legislativi attuativi del presente articolo, le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
10. 03. (ex 8. 01003). Pannarale, Giancarlo Giordano, Nicchi, Duranti, Costantino.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano straordinario di assunzioni di educatori e pedagogisti).

  1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito come stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un educatore. Per l'anno scolastico 2015/16 sono assunti, nei ruoli di educatore:
   a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per le classi di concorso PPPP e L030;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso del personale educativo (PPPP) e L030.

  2. A partire dall'anno scolastico 2016/17 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico, da effettuarsi secondo quanto stabilito dal comma 2 dell'articolo 6, garantisce che tutte le istituzioni scolastiche del sistema nazionale d'istruzione, di ogni ordine e grado, abbiano nel proprio organico di diritto almeno un pedagogista. A tal fine il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge, bandisce un concorso per titoli ed esami aperto a tutti coloro clic siano in possesso del diploma di laurea nelle classi di laurea magistrale LM 50 programmazione e gestione dei servizi educativi, LM 57 scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua o LM 85 scienze pedagogiche ovvero siano in possesso dell'abilitazione per la classe di concorso L030.
10. 04. (ex 8. 07). Brescia, Marzana, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano straordinario di assunzione di docenti di sostegno).

  1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 l'organico dei posti di sostegno, determinato sulla base dei posti complessivamente attivati nell'anno scolastico 2015/2016, è incrementato fino a coprire il rapporto di un docente di sostegno ogni due alunni con disabilità, ferma restando la possibilità di istituire posti in deroga ai sensi dell'articolo 35 comma 7 della legge 27 dicembre 2002 n. 289, e dell'articolo 19 comma 11 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'anno scolastico 2015/16 sono assunti, nei ruoli di educatore:
   a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per il sostegno.

  Conseguentemente, all'articolo 26, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 11, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-ter. I regolamenti determinano risparmi pari a 1,5 miliardi a decorrere dal 2016.
  3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-ter le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
10. 05. (ex 8. 05). Marzana, Brescia, Chimienti, Vacca, Simone Valente, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Piano straordinario di assunzioni dei docenti di educazione fisica).

  1. A partire dall'anno scolastico 2015/16 il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito della determinazione dell'organico da effettuarsi secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, garantisce la presenza negli organici di diritto delle scuole primarie di docenti di educazione fisica. A tal fine sono assunti:
   a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito dell'ultimo concorso pubblico per titoli ed esami bandito per la classe di concorso A029 e A030;
   b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;
   c) i soggetti in possesso dell'abilitazione per le classi di concorso A029 e A030.
10. 06. (ex 8. 06). Simone Valente, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Chimienti, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 10, inserire il seguente:

Art. 10-bis.

  1. Al fine di garantire un maggior supporto all'attività didattica attraverso un potenziamento della funzionalità organizzativa all'interno delle singole istituzioni scolastiche e al fine di rendere effettiva l'autonomia scolastica, per l'anno scolastico 2015/2016 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato per la copertura di tutti i posti vacanti e disponibili di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) in possesso dei seguenti requisiti:
   a) maturazione delle 36 mensilità di servizio, anche non continuative, svolte presso istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;
   b) inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti per le assunzioni a tempo indeterminato ovvero negli elenchi provinciali ad esaurimento, ovvero nelle graduatorie provinciali ad esaurimento per le supplenze annuali o fino al termine delle lezioni, ovvero nelle graduatorie di circolo e d'istituto.

  Conseguentemente dopo il comma 3 dell'articolo 26, aggiungere i seguenti:
  3-bis. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato c-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare risparmi per una somma complessiva non inferiore a 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.
  A decorrere dall'anno 2015, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente disposizione, accertate annualmente con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sono riassegnate al fondo di cui all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, per essere destinate alle finalità di cui al presente articolo.
  Qualora, in ragione delle deroghe introdotte al sistema previdenziale di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, risulti il raggiungimento del limite delle risorse per esse stanziate dalla presente e da altre leggi, per soddisfare le ulteriori domande relative ai soggetti inclusi tra i beneficiari delle deroghe si procede a riduzioni ulteriori dei regimi di esenzione, ad esclusione e favore fiscale a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente.
  3-ter. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-quater, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.
  3-quater. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 270 milioni di euro a decorrere dal 2016.
  3-quinquies. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi:
   a) finanziabili con fondi europei;
   b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

  3-sexies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-quater le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:
   a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
   b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

  3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-ter e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quinquies e 3-sexies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
10. 07. (ex 8. 01006). Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, D'Uva, Simone Valente, Di Benedetto.

  Dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:

Art. 10-bis.
(Inserimento nelle graduatorie ad esaurimento dei docenti in possesso di diploma magistrale).

  1. I docenti in possesso di diploma magistrale conseguito entro il 2002 sono inseriti nelle Graduatorie a Esaurimento.
10. 08. (ex 8. 011). Baldassarre, Artini, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco, Cristian Iannuzzi.