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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 13 maggio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 13 maggio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Businarolo, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di una proposta di legge.

  In data 12 maggio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge d'iniziativa dei deputati:
   CIPRINI ed altri: «Disposizioni per la concessione di contributi previdenziali figurativi e per l'anticipazione dell'accesso al trattamento di quiescenza, in favore dei lavoratori dipendenti e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, per il riconoscimento dei lavori di cura familiare svolti dai genitori nonché per l'assistenza di familiari disabili gravi» (3114).

  Sarà stampata e distribuita.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  FONTANELLI ed altri: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici» (3004) Parere delle Commissioni II, V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   Commissioni riunite VI (Finanze) e X (Attività produttive):
  SIMONETTI ed altri: «Modifiche al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, concernenti il risarcimento del danno, le facoltà delle imprese di riparazione dei veicoli e l'esercizio dell'attività di perito assicurativo nell'ambito della disciplina dell'assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione di veicoli e natanti» (3060) Parere delle Commissioni I, II, V, IX, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal Presidente del Senato.

  Il Presidente del Senato, con lettera in data 8 maggio 2015, ha comunicato che la 13a Commissione (Territorio) del Senato ha approvato, ai sensi dell'articolo 144, commi 1 e 6, del Regolamento del Senato, una risoluzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1007/2009 sul commercio dei prodotti derivati dalla foca (COM(2015) 45 final) (atto Senato Doc. XVIII, n. 90).

  Questa risoluzione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali

  Il Ministero dell'interno, con lettera in data 7 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 141, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il decreto del Presidente della Repubblica di scioglimento del consiglio comunale di Nettuno (Roma).

  Questa documentazione è depositata presso il Servizio per i Testi normativi a disposizione degli onorevoli deputati.

Comunicazione di nomina governativa.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 5 maggio 2015, ha dato comunicazione della nomina del dottor Paolo Aquilanti a Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Questa comunicazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

  Il Ministro della difesa, con lettera in data 8 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 306, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale concernente il piano annuale di gestione del patrimonio abitativo della Difesa per l'anno 2014 (167).
  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alla IV Commissione (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 2 giugno 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE: CIRIELLI ED ALTRI; DURANTI ED ALTRI; GAROFANI ED ALTRI; ARTINI ED ALTRI: DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA ALLE MISSIONI INTERNAZIONALI (A.C. 45-933-952-1959-A)

A.C. 45-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

A.C. 45-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: il fabbisogno finanziario per l'anno in corso cui si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.
  2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per il finanziamento delle missioni di cui al medesimo comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
  Conseguentemente, sostituire il comma 3 del medesimo articolo 2 con il seguente:
  «
3. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.»;

   all'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 marzo di ogni anno con le seguenti: Entro il 31 dicembre di ogni anno.
  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando con le seguenti: una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione precisa, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso,;

   all'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È soppresso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   all'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero da appositi provvedimenti legislativi;
   all'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.
  2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;

   all'articolo 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: di cui all'articolo 4 con le seguenti: Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nell'ambito delle risorse ivi previste.
  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 5;

   all'articolo 8, sopprimere il comma 3;
   all'articolo 9, comma 1, dopo la parola: personale inserire le seguenti: ad ordinamento militare e delle Forze di polizia;
   sopprimere l'articolo 14;
   all'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire l'incarico con le seguenti: Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere previsto il conferimento dell'incarico.
  Conseguentemente, al medesimo comma 1 dell'articolo 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.;

   all'articolo 20, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.;

   all'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nei limiti delle risorse ivi previste.
  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.;

   all'articolo 23, comma 1, dopo le parole: o da organizzazioni internazionali, inserire le seguenti: ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU.
  Conseguentemente, all'articolo 23, al medesimo comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;

   sopprimere l'articolo 25;
   sopprimere l'articolo 26.
  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole da: il giorno successivo a quello con le seguenti: il 31 dicembre dell'anno in corso alla data;

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 4.50, 8.50, 8.51, 8.52, 8.54, 8.55, 18.2, 18.50 e 19.52 e sugli articoli aggiuntivi 10.050 e 13.050, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sull'emendamento 9. 100 e sulle restanti proposte emendative.

A.C. 45-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Ambito di applicazione e princìpi generali).

  1. Al di fuori dei casi di cui agli articoli 78 e 87, nono comma, della Costituzione, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a missioni internazionali istituite nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale, comprese le operazioni militari e le missioni civili di polizia e per lo Stato di diritto dell'Unione europea, è consentita, in conformità a quanto disposto dalla presente legge, a condizione che avvenga nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 11 della Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale.
  2. Rientra nell'ambito di applicazione della presente legge l'invio di personale e di assetti, civili e militari, fuori del territorio nazionale, che avvenga secondo i termini della legalità internazionale, delle disposizioni e delle finalità costituzionali, in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o per eccezionali interventi umanitari.
  3. Nell'ambito della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali sono adottate iniziative volte ad attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1820 del 19 giugno 2008, n. 1888 del 30 settembre 2009, n. 1889 del 5 ottobre 2009, n. 1960 del 16 dicembre 2010, n. 2106 del 24 giugno 2013 e n. 2122 del 18 ottobre 2013, nonché il Piano d'azione nazionale su «Donne, pace e sicurezza 2014-2016» e i piani successivi.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Ambito di applicazione e principi generali).

  Al comma 1, sostituire le parole da: la partecipazione delle Forze armate fino alla fine del comma con le seguenti: ed in conformità ai principi di cui all'articolo 11 della medesima Costituzione, del diritto internazionale generale, del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario e del diritto penale internazionale, la partecipazione delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace può essere autorizzata per le seguenti operazioni e missioni internazionali:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello Statuto medesimo, qualora sia istituita una Forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato Statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate da Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario che prevedono l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e che sono autorizzate dai Governi degli Stati interessati.
   e) missioni internazionali per il monitoraggio dei diritti umani e l'osservazione elettorale.
1. 50. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Al comma 1, sopprimere le parole: o di altre organizzazioni internazionali cui l'Italia appartiene o comunque istituite in conformità al diritto internazionale.
1. 51. Palazzotto, Duranti, Piras, Marcon, Scotto.

  Al comma 1, dopo le parole: Unione europea, aggiungere le seguenti: nonché a missioni finalizzate ad eccezionali interventi umanitari,
1. 54. Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone.
(Approvato)

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. Le missioni internazionali adottate ai sensi del comma 1 e nel rispetto delle prescrizioni indicate all'articolo 2, devono rientrare nelle seguenti fattispecie:
   a) operazioni internazionali finalizzate al mantenimento o al ristabilimento della pace ai sensi del capitolo VII dello Statuto delle Nazioni Unite, firmato a San Francisco il 26 giugno 1945, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848, con riferimento, in particolare, all'articolo 43 dello stesso statuto, qualora sia istituita una forza internazionale sotto la diretta responsabilità e comando dell'Organizzazione delle Nazioni Unite;
   b) operazioni internazionali finalizzate al regolamento pacifico dei contrasti ai sensi del capitolo VI del citato statuto delle Nazioni Unite, reso esecutivo dalla legge 17 agosto 1957, n. 848;
   c) operazioni internazionali di imposizione, di mantenimento o di consolidamento della pace autorizzate dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e deliberate dall'Unione europea;
   d) missioni internazionali di soccorso e di assistenza per calamità naturali o per gravi crisi di carattere umanitario nelle quali è autorizzato l'uso della forza esclusivamente per autodifesa e con il consenso dei Governi degli Stati interessati;
   e) invio di osservatori per il monitoraggio del corretto processo elettorale qualora richiesto da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
1. 13. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 2, sopprimere le parole: e di assetti,.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire le parole: civili e militari, con le seguenti: civile e militare.
1. 52. Piras, Palazzotto, Duranti, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, sopprimere le parole: in ottemperanza agli obblighi di alleanze o ad accordi internazionali o intergovernativi, o.
1. 53. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

A.C. 45-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo II
PROCEDIMENTO

Art. 2.
(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

  1. La partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali è deliberata dal Consiglio dei ministri, previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se ne ravvisi la necessità, può essere convocato, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il Consiglio supremo di difesa.
  2. Le missioni deliberate ai sensi del comma 1 sono dal Governo comunicate alle Camere, che tempestivamente le discutono e, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, le autorizzano, eventualmente definendo impegni per il Governo, ovvero ne negano l'autorizzazione. Nelle sue comunicazioni alle Camere, il Governo indica, per ciascuna missione, l'area geografica di intervento, gli obiettivi, la base giuridica di riferimento, la composizione degli assetti da inviare, compreso il numero massimo delle unità di personale coinvolte, nonché la durata programmata e l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul fondo di cui all'articolo 4.
  3. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica di uno o più dei caratteri di una missione comunicati alle Camere ai sensi del comma 2.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART 2.
(Deliberazione e autorizzazione della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 2. – 1. La partecipazione delle Forze armate italiane e delle Forze di polizia italiane ad ordinamento militare o civile e dei corpi civili di pace a operazioni internazionali di mantenimento o di imposizione della pace, nonché a missioni internazionali di assistenza umanitaria, è autorizzata con legge.
2. 50. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che ne vaglia informalmente o nell'ambito di una seduta del Consiglio Supremo di Difesa all'uopo convocata l'aderenza al dettato dell'articolo 11 della Costituzione.
2. 5. Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: che ne vaglia preventivamente la legittimità alla luce dell'articolo 11 della Costituzione.
2. 6. Gianluca Pini, Marcolin.

  Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
2. 51. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sono dal Governo comunicate con le seguenti: e comunicate sono dal Governo sottoposte.
2. 59. Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire la parola: comunicate con la seguente: trasmesse.

  Conseguentemente, al medesimo comma, medesimo periodo:
   sostituire la parola: discutono con la seguente: esaminano;
   sostituire le parole: con appositi atti di indirizzo con le seguenti: con conseguenti deliberazioni parlamentari.
2. 52. Piras, Palazzotto, Duranti, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con appositi atti di indirizzo aggiungere le seguenti: in Assemblea.
*2. 55. Piras, Duranti, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: con appositi atti di indirizzo aggiungere le seguenti: in Assemblea.
*2. 56. Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone.

  All'articolo 2, comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: l'ammontare delle risorse finanziarie stanziate a valere sul Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: il fabbisogno finanziario per l'anno in corso cui si provvede a valere sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.

  Conseguentemente, all'articolo 2, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  «2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui all'articolo 4, comma 1, sono destinate a soddisfare il fabbisogno finanziario di cui al comma 2. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.
  2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per il finanziamento delle missioni di cui al medesimo comma 2, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione al fabbisogno finanziario di cui all'articolo 2, comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 del medesimo articolo 2 con il seguente:
  «
3. Per gli anni successivi a quello in corso alla data di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini del finanziamento e della prosecuzione delle missioni stesse, ivi inclusa la proroga della loro durata, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo 3.»;
2. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Sostituire il comma 3, con il seguente:
  3. Il procedimento di cui ai commi 1 e 2 si applica anche in caso di proroga di una missione internazionale oltre la durata inizialmente programmata ovvero in caso di modifica dei caratteri di una missione, ove non siano stati raggiunti gli obiettivi indicati ai commi 1 e 2. La richiesta di proroga delle missioni per le quali sia stata superata la durata programmata delle operazioni deve essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.
2. 3. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Al comma 3, aggiungere, infine, il seguente periodo: La richiesta di proroga delle missioni per le quali sia stata superata la durata programmata delle operazioni deve essere corredata, ai fini del suo rifinanziamento, da una relazione che indichi tempi e modalità per il ritiro del relativo contingente di personale.
2. 12. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per il transito di navi, truppe, aeromobili da e per basi militari, porti e aeroporti collocati sul territorio, spazio aereo e marittimo della Repubblica Italiana, appartenenti a Forze armate straniere impegnate o meno, congiuntamente o separatamente con le Forze armate italiane, in missioni internazionali.
2. 57. Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
  3-bis. Le Camere possono in ogni momento, con appositi atti di indirizzo, secondo le norme dei rispettivi regolamenti, revocare l'autorizzazione di cui ai commi 2 e 3. In tal caso, il Governo è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti.
2. 58. Scagliusi, Corda, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone.

  Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
  Art. 2-bis. – 1. La costituzione di basi militari nazionali in Paesi diversi da quelli della NATO è autorizzata per legge. È fatto comunque divieto di stipulare accordi per la costituzione di basi militari italiane in Paesi che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, comma 6, della legge 9 luglio 1990, n. 185.
2. 050. Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone, Artini.

A.C. 45-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 3.
(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate).

  1. Entro il 31 marzo di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, presenta alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti, anche con riferimento esplicito alla partecipazione delle donne e all'adozione dell'approccio di genere nelle diverse iniziative per attuare la risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e le risoluzioni successive, nonché i Piani d'azione nazionali previsti per l'attuazione delle stesse. La relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i seguenti dati: mandato internazionale, durata, sede, personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione. La relazione è integrata dai pertinenti elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo sviluppo a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  2. Sono abrogati:
   a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231;
   b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 130;
   c) l'articolo 10-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 13;
   d) l'articolo 1-bis del decreto-legge 10 ottobre 2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2013, n. 135;
   e) l'articolo 3-bis del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 marzo 2014, n. 28.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 3.
(Sessione parlamentare sull'andamento delle missioni autorizzate).

  All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Entro il 31 marzo di ogni anno con le seguenti: Entro il 31 dicembre di ogni anno.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando con le seguenti: una relazione analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro prosecuzione per l'anno successivo, ivi inclusa la proroga della loro durata come definita ai sensi dell'articolo 2, nonché ai fini dell'eventuale modifica di uno o più caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4, comma 1. Tale relazione precisa, anche con riferimento alle missioni concluse nell'anno in corso,;
3. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  All'articolo 3, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. È soppresso il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e le relative risorse confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1.
  2-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
3. 201.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo). – 1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle missioni internazionali di cui all'articolo 1.
  2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
  3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali.
  4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.
  5. Il Governo provvede a inviare al Parlamento una relazione semestrale dettagliata sulle spese sostenute per le operazioni e le missioni internazionali autorizzate ai sensi dell'articolo 1.
3. 01. Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – (Istituzione di un Comitato parlamentare di controllo). – 1. È istituito un Comitato parlamentare di controllo sulle operazioni internazionali di cui all'articolo 1.
  2. Il Comitato parlamentare di controllo è composto da sei senatori e da sei deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari.
  3. Il Governo fornisce al Comitato parlamentare di controllo elementi di conoscenza e di valutazione ai fini della sua attività, anche classificati in ordine alla preparazione, alle regole di ingaggio, ai compiti e allo svolgimento delle operazioni internazionali di cui al comma 1.
  4. I componenti del Comitato parlamentare di controllo sono tenuti al segreto relativamente a tutte le notizie e i documenti ricevuti che sono coperti da classifica di segretezza.
  5. Il Comitato esamina la relazione del Governo di cui al comma 1 dell'articolo 3 e provvede ad istruire la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari di cui al comma 2 dell'articolo 2.
3. 02. Palazzotto, Duranti, Piras, Marcon, Scotto.

A.C. 45-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 4.
(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali).

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo, destinato al finanziamento della partecipazione italiana alle missioni di cui all'articolo 2, la cui dotazione è stabilita annualmente dalla legge di stabilità.
  2. Gli importi del fondo di cui al comma 1 destinati alle politiche di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione sono impiegati nel quadro della programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della medesima legge 11 agosto 2014, n. 125.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 4.
(Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali).

  Al comma 1, sostituire le parole: Ministero dell'economia e delle finanze con le seguenti: Ministero della difesa.
4. 50. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  All'articolo 4, comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ovvero da appositi provvedimenti legislativi;
4. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
   All'articolo 4, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
  2-bis. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, le risorse del Fondo di cui al comma 1 sono ripartite tra le missioni internazionali indicate nella relazione di cui all'articolo 3, comma 1, come risultante a seguito delle relative deliberazioni parlamentari. Gli schemi dei decreti di cui al precedente periodo, corredati di relazione tecnica esplicativa, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che è reso entro 20 giorni dall'assegnazione.
  2-ter. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2-bis, per la prosecuzione delle missioni in atto le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili determinate in proporzione alle risorse da assegnare a ciascuna missione ai sensi del comma 2. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti, sono autorizzate anticipazioni di tesoreria mensili, da estinguere entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui al comma 2-bis.
  2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.;
4. 201.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 45-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo III
NORME SUL PERSONALE

Art. 5.
(Indennità di missione).

  1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio, nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il rientro nel territorio nazionale per la fine della missione, al personale che partecipa alle missioni internazionali è corrisposta, nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, per tutta la durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga, agli assegni e alle indennità a carattere fisso e continuativo, l'indennità di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma 2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo eventuali indennità e contributi corrisposti allo stesso titolo agli interessati direttamente dagli organismi internazionali.
  2. L'indennità di missione di cui al comma 1 è calcolata sulla diaria giornaliera prevista per la località di destinazione, nella misura del 98 per cento o nella misura intera, incrementata del 30 per cento se il personale non usufruisce a qualsiasi titolo di vitto e alloggio gratuiti.
  3. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel limite delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, può essere stabilito per quali teatri operativi, in ragione del disagio ambientale, l'indennità di cui al comma 1 è calcolata, nelle misure di cui al comma 2, sulla diaria giornaliera prevista per una località diversa da quella di destinazione, facente parte dello stesso continente. In sede di prima attuazione, il decreto di cui al primo periodo è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  4. Durante i periodi di riposo e di recupero previsti dalle normative di settore, fruiti fuori del teatro di operazioni e in costanza di missione, al personale è corrisposta un'indennità giornaliera pari alla diaria di missione estera percepita.
  5. Ai fini della corresponsione dell'indennità di missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in ferma prefissata sono equiparati ai volontari in servizio permanente.
  6. Non si applica l'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
  7. Il personale militare impiegato dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) nell'ambito delle missioni internazionali con contratto individuale conserva il trattamento economico fisso e continuativo e percepisce l'indennità di missione di cui al presente articolo, con spese di vitto e di alloggio poste a carico dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o altri compensi corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo, con esclusione di indennità e di rimborsi per servizi fuori sede, sono versati all'Amministrazione della difesa, al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione di cui al presente articolo, al netto delle ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO

  All'articolo 5, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: Con decreto fino a: di cui all'articolo 4 con le seguenti: Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nell'ambito delle risorse ivi previste.

  Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo 5;
5. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 45-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 6.
(Compenso forfetario di impiego e retribuzione per lavoro straordinario).

  1. Al personale militare delle unità navali impiegate nelle missioni internazionali, quando non è prevista la corresponsione dell'indennità di missione ai sensi dell'articolo 5, è corrisposto il compenso forfetario di impiego ovvero la retribuzione per lavoro straordinario in deroga, rispettivamente, ai limiti stabiliti dall'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e ai limiti orari individuali di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 8 agosto 1990, n. 231. Il compenso forfetario di impiego è corrisposto ai volontari in ferma prefissata di un anno o in rafferma annuale in misura pari a quella stabilita per i volontari in ferma prefissata quadriennale.
  2. Nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga ai limiti di cui all'articolo 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

A.C. 45-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 7.
(Indennità di impiego operativo).

  1. Ai militari inquadrati nei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, in sostituzione dell'indennità di impiego operativo ovvero dell'indennità pensionabile percepita, è corrisposta, se più favorevole, l'indennità di impiego operativo nella misura uniforme pari al 185 per cento dell'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2, primo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78, se militari in servizio permanente o volontari in ferma breve trattenuti in servizio o in ferma prefissata quadriennale raffermati, e a 70 euro, se volontari in ferma prefissata. Si applicano l'articolo 19, primo comma, del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e l'articolo 51, comma 6, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

A.C. 45-A – Articolo 8

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI E ANNESSA TABELLA A

Art. 8.
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301, con l'applicazione del coefficiente previsto dall'articolo 10 della legge 26 luglio 1978, n. 417, ragguagliando il massimale minimo al trattamento economico del personale con il grado di sergente maggiore o grado corrispondente.
  2. Nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità si cumula con quello assicurativo di cui al comma 1 del presente articolo, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, nei limiti stabiliti dall'ordinamento vigente. Nei casi di infermità contratta in servizio si applica l'articolo 881 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e successive modificazioni.
  3. Al personale delle Forze armate che, nel corso del servizio prestato presso contingenti impiegati in missioni internazionali, per diretto effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza di eventi dannosi connessi all'espletamento delle funzioni istituzionali e dipendenti da rischi specificamente attinenti all'attività assolta dal contingente, è deceduto o ha riportato un'invalidità permanente sono estesi i benefìci già previsti in favore delle vittime del terrorismo. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 2.216.000 per l'anno 2015 e, a decorrere dall'anno 2016, secondo gli importi previsti per l'anno di riferimento dalla tabella A allegata alla presente legge. Con la legge di stabilità si provvede a estendere i benefìci di cui al presente comma agli eventi verificatisi in data anteriore alla relativa entrata in vigore, a decorrere dal 1° gennaio 1961.
  4. Le spese di cura del personale militare che contrae malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese per il ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 1881 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Tabella A
(Articolo 8, comma 3)


Anno
Numero beneficiari Deceduti e invalidi (8 nuovi ingressi/anno) Deceduti e invalidi dal secondo anno (montante nuovi ingressi) Totale complessivo
2015  8 2.216.000     0 2.216.000
2016 16 2.216.000   195.168 2.411.168
2017 24 2.216.000  390.336 2.606.336
2018 32 2.216.000   585.504 2.801.504
2019 40 2.216.000   780.672 2.996.672
2020 48 2.216.000   975.840 3.191.840
2021 56 2.216.000 1.171.008 3.387.008
2022 64 2.216.000 1.171.008 3.387.008
2023 72 2.216.000 1.366.176 3.582.176
a decorrere dal 2024 80 2.216.000 1.561.344 3.777.344

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Trattamento assicurativo, previdenziale e assistenziale).

  All'articolo 8, sopprimere il comma 3;
8. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Forze armate aggiungere le seguenti:, delle Forze di polizia ad ordinamento civile o militare, dei corpi civili di pace.
8. 50. Piras, Palazzotto, Duranti, Marcon, Scotto.

  Al comma 4, dopo le parole: personale militare aggiungere le seguenti: e civile.
*8. 51. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Al comma 4, dopo le parole: personale militare aggiungere le seguenti: e civile.
*8. 52. Frusone, Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Baroni, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Grillo, Spadoni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese di cura di cui al presente comma del personale civile impiegato nelle missioni internazionali sono
poste a carico dell'amministrazione di riferimento.
8. 55. Grillo, Frusone, Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Baroni, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Spadoni.

  Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Nel caso di personale civile impiegato in missioni internazionali le spese di cura derivanti da malattia o infermità nel corso delle missioni internazionali, comprese le spese di ricovero in istituti sanitari e per protesi, sono poste a carico delle Amministrazioni dalle quali dipendono.
8. 54. Grillo, Frusone, Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Baroni, Di Vita, Lorefice, Silvia Giordano, Mantero, Spadoni.

A.C. 45-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 9.
(Personale in stato di prigionia o disperso).

  1. Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 4, 6 e 7, dell'articolo 7 e dell'articolo 8, comma 1, si applicano anche al personale in stato di prigionia o disperso a causa dell'impiego in missioni internazionali. Il tempo trascorso in stato di prigionia o quale disperso è computato per intero ai fini del trattamento previdenziale.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

  Al comma 1, sostituire le parole: Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 4, 6 e 7 con le seguenti: Le disposizioni dell'articolo 5, commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7.
9. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  All'articolo 9, comma 1, dopo la parola: personale inserire le seguenti: ad ordinamento militare e delle Forze di polizia.
9. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 45-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 10.
(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare).

  1. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di sei mesi.
  2. Per le esigenze connesse con le missioni internazionali, gli ufficiali appartenenti alla riserva di complemento possono essere richiamati in servizio a domanda ai sensi dell'articolo 988-bis del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 10.
(Prolungamento della ferma e richiami in servizio del personale militare).

  Sopprimerlo.
10. 1. Piras, Duranti, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
  Art. 10-bis. – 1. Il personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare o civile che ha partecipato alle missioni internazionali di cui all'articolo 1 della presente legge non può essere impiegato in servizi di ordine pubblico, compresi i servizi di perlustrazione e pattuglia di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per un anno dalla fine della partecipazione alla missione.
10. 050. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

A.C. 45-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 11.
(Valutazione del servizio prestato nelle missioni internazionali ai fini dell'avanzamento al grado superiore).

  1. Ai fini della valutazione per l'avanzamento al grado superiore, i periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri presso i comandi, le unità, i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle missioni internazionali sono validi ai sensi dell'articolo 1096, comma 3, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

A.C. 45-A – Articolo 12

ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 12.
(Norme di salvaguardia del personale militare per la partecipazione a concorsi interni).

  1. I militari che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi interni banditi dall'amministrazione di appartenenza per il personale in servizio e che non possono partecipare alle varie fasi concorsuali, compresa la frequenza dei corsi di aggiornamento e formazione dagli stessi prevista, in quanto impiegati nelle missioni internazionali ovvero fuori del territorio nazionale per attività connesse con le medesime missioni, sono rinviati d'ufficio al primo concorso successivo utile, fermo restando il possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando di concorso per il quale hanno presentato domanda.
  2. Ai militari che risultano vincitori del concorso successivo a quello per il quale hanno presentato domanda ai sensi del comma 1 sono attribuite, previo superamento del relativo corso, ove previsto, ai soli fini giuridici, la stessa anzianità assoluta dei vincitori del concorso per il quale hanno presentato domanda e l'anzianità relativa determinata dal posto che avrebbero occupato nella relativa graduatoria.

A.C. 45-A – Articolo 13

ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 13.
(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi).

  1. La permanenza all'estero del personale militare a causa dell'impiego nelle missioni internazionali costituisce, ai fini dell'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile, causa non imputabile e, ai fini dell'articolo 37, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, grave impedimento di fatto.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 13 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 13.
(Esercizio del diritto di difesa nei giudizi civili, tributari e amministrativi).

  Dopo l'articolo 13, aggiungere il seguente:
  Art. 13-bis(Esercizio del diritto di voto del personale militare temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali). – 1. L'articolo 1491 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:
  «Art. 1491. – (Esercizio del diritto di voto per il personale appartenente alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali). – 1. Il personale appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia, temporaneamente all'estero per servizio o impegnato nello svolgimento di missioni internazionali, esercita, per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, del Parlamento nazionale, dei consigli regionali e degli enti locali, nonché in occasione di tutte le consultazioni referendarie, il diritto di voto secondo le modalità indicate dal presente articolo.
  2. Gli elettori di cui al comma 1 presentano un'apposita dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 4, che deve pervenire al comando o all'amministrazione di appartenenza entro il trentacinquesimo giorno antecedente alla data di votazione in Italia.
  3. Il comando o l'amministrazione di appartenenza dell'elettore trasmette all'ufficio consolare di competenza, entro il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza, unitamente alle dichiarazioni di cui al comma 2.
  4. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, per via telematica, per posta elettronica certificata, oppure via telefax, l'elenco dei nominativi dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui al comma 2. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalità, invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascun elettore.
  5. Entro due giorni dal ricevimento dell'elenco di cui al comma 4, l'ufficio elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali è stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale che cancella, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti.
  6. Entro il quarantesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, il Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro della difesa e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, adotta un apposito regolamento in cui, tenuto conto delle peculiarità strutturali e ambientali dei singoli comandi militari dislocati all'estero, sono definite le modalità tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, dell'invio delle schede votate in Italia e delle altre operazioni elettorali, ad eccezione solo dello scrutinio.
  7. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1 sono scrutinate esclusivamente e senza eccezione alcuna presso uffici elettorali di sezione individuati, entro e non oltre il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, in un elenco approvato dalla commissione elettorale circondariale del comune di Roma, su proposta dell'ufficio elettorale. Con le stesse modalità ed entro il medesimo termine, sono istituiti fino a un massimo di dieci seggi speciali nel comune di Roma.
  8. Al fine di assicurare la segretezza del voto per corrispondenza, i plichi contenenti le schede votate, pervenuti al delegato del sindaco di Roma, sono dal medesimo delegato distribuiti in modo proporzionale ai seggi speciali.
  9. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le circoscrizioni a cui attribuire, per ogni consultazione elettorale, le schede votate con le modalità di cui al presente articolo.
  10. Con decreto del Ministro dell'interno sono altresì definite le modalità tecnico-organizzative delle operazioni di scrutinio presso i seggi speciali».
13. 050. Basilio, Frusone, Corda, Scagliusi, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

A.C. 45-A – Articolo 14

ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 14.
(Utenze telefoniche di servizio).

  1. Fatte salve le priorità correlate alle esigenze operative, al personale che partecipa alle missioni internazionali è concesso di poter utilizzare a titolo gratuito le utenze telefoniche di servizio se non risultano disponibili sul posto adeguate utenze telefoniche per uso privato.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO

  Sopprimere l'articolo 14.
14. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(L'Assemblea ha respinto il mantenimento dell'articolo 14).

A.C. 45-A – Articolo 15

ARTICOLO 15 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 15.
(Orario di lavoro).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali non si applicano le disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro.

A.C. 45-A – Articolo 16

ARTICOLO 16 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 16.
(Riposi e licenza ordinaria).

  1. Al personale delle Forze armate e di polizia impiegato nelle missioni internazionali, se non diversamente previsto da accordi internazionali o da disposizioni dell'organismo internazionale di riferimento recepite dall'autorità nazionale, competono 2,5 giorni al mese a titolo di riposo e recupero delle energie psico-fisiche, da fruire anche fuori del teatro operativo e in costanza di missione.
  2. Il periodo di impiego nelle missioni internazionali è utile ai fini della maturazione della licenza ordinaria ovvero del congedo ordinario.

A.C. 45-A – Articolo 17

ARTICOLO 17 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 17.
(Personale civile).

  1. Al personale civile che partecipa alle missioni internazionali si applicano le disposizioni della presente legge in quanto compatibili.

A.C. 45-A – Articolo 18

ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 18.
(Consigliere per la cooperazione civile).

  1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire l'incarico di consigliere per la cooperazione civile del comandante militare italiano del contingente internazionale.
  2. Si applicano le disposizioni degli articoli 35, secondo comma, e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati dal presente articolo.
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967 n. 18, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché, se ritenuta opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»;
   b) all'articolo 204, primo comma, dopo le parole: «articolo 35» sono aggiunte le seguenti: «nonché ai consiglieri per la cooperazione civile».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 18 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 18.
(Consigliere per la cooperazione civile).

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 15. (Consigliere diplomatico). – 1. Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire a un funzionario diplomatico l'incarico di consigliere diplomatico del comandante militare italiano del contingente internazionale.
  2. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, secondo comma e 204 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
  3. All'articolo 35, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 sono aggiunte, in fine, le parole: «, nonché, se ritiene opportuna, l'applicazione delle procedure di gestione finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche».
18. 2. Palazzotto, Duranti, Piras, Marcon, Scotto.

  All'articolo 18, comma 1, sostituire le parole: Nell'ambito delle missioni internazionali, il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, può conferire l'incarico con le seguenti: Con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nell'ambito delle risorse ivi previste, può essere previsto il conferimento dell'incarico.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1 dell'articolo 18, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il predetto incarico è conferito con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa.;
18. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Al comma 1, dopo le parole: può conferire aggiungere le seguenti: a un funzionario diplomatico.
18. 50. Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo, Frusone.

A.C. 45-A – Articolo 19

ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo IV
DISPOSIZIONI PENALI

Art. 19.
(Disposizioni in materia penale).

  1. Al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace. La competenza è del tribunale militare di Roma.
  2. Non è punibile il militare che, nel corso delle missioni internazionali, in conformità alle direttive, alle regole di ingaggio ovvero agli ordini legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare uso delle armi, della forza o di altro mezzo di coazione fisica, per le necessità delle operazioni militari. Quando, nel commettere uno dei fatti previsti dal primo periodo, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.
  3. Nel corso delle missioni internazionali gli ufficiali di Polizia giudiziaria militare procedono all'arresto, oltre che negli altri casi previsti dalla legge, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace.
  4. Nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora le esigenze operative non consentano che l'arrestato o il fermato sia posto tempestivamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tali casi gli avvisi al difensore dell'arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero e, fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze operative non lo consentano, si procede all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l'identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà ad essa spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio, l'imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.
  5. Con le stesse modalità di cui al comma 4 si procede all'interrogatorio della persona sottoposta a custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, in uno stabilimento militare di pena per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare.
  6. I reati commessi dallo straniero nei territori o nell'alto mare in cui si svolgono le missioni internazionali, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle missioni stesse, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato.
  7. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, se commessi a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle aree in cui si svolge una missione internazionale, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale. Nei casi di arresto in flagranza, fermo o interrogatorio di persona sottoposta a custodia cautelare in carcere si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5 del presente articolo. In tali casi, l'arrestato, il fermato o la persona sottoposta a custodia cautelare possono essere ristretti in appositi locali del vettore militare. L'autorità giudiziaria può disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente ovvero al proprietario della nave o aeromobile sottoposti a sequestro ai sensi dell'articolo 105 della Convenzione delle Nazioni unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982 e ratificata ai sensi della legge 2 dicembre 1994, n. 689. Fuori dei casi di cui al primo periodo del presente comma, per l'esercizio della giurisdizione si applicano le disposizioni contenute negli accordi internazionali di cui l'Italia è parte ovvero conclusi da organizzazioni internazionali di cui l'Italia è parte.
  8. Per i reati di cui ai commi 6 e 7 e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi dal cittadino che partecipa a missioni internazionali, nel territorio e per il periodo in cui esse si svolgono, la competenza è del tribunale di Roma.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 19.
(Disposizioni in materia penale).

  Sopprimerlo.
19. 1. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra al personale militare impegnato nelle missioni che implichino l'esposizione al combattimento o siano considerate a più elevato rischio operativo.
19. 2. Gianluca Pini, Marcolin.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
  1-bis. È fatta salva la facoltà del Governo di deliberare l'applicazione delle norme del Codice penale militare di guerra.
19. 2.(Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini, Marcolin.
(Approvato)

  Sopprimere i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
19. 50. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Sopprimere il comma 2.
19. 51. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In tali casi è riconosciuta, in favore delle vittime del reato, una somma a titolo di risarcimento danni.
19. 52. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
  2-bis. Il comma 2 non si applica in nessun caso ai crimini previsti dagli articoli 5 e seguenti dello Statuto della Corte penale internazionale concluso a Roma il 17 luglio 1998 e ratificato dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
19. 53. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.
(Approvato)

A.C. 45-A – Articolo 20

ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Capo V
ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 20.
(Disposizioni in materia contabile).

  1. Per soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operatività dei contingenti impiegati nelle missioni internazionali, gli stati maggiori di Forza armata, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possono disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni e di servizi.
  2. Il Ministero della difesa, nei casi di necessità e urgenza, può ricorrere ad acquisti e a lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie del fondo di cui all'articolo 4, in relazione alle esigenze, connesse con le missioni internazionali, di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di acquisizione di materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 20 DEL TESTO UNIFICATO

  Al comma 1, dopo le parole: Forza armata, inserire le seguenti: il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale della Guardia di finanza.
20. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  All'articolo 20, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
  2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.;
20. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 45-A – Articolo 21

ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 21.
(Interventi urgenti).

  1. Nei casi di necessità e urgenza, al fine di sopperire a esigenze di prima necessità della popolazione locale, compreso il ripristino dei servizi essenziali, i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 4.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 21 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 21.
(Interventi urgenti).

  Sopprimerlo.
21. 1. Palazzotto, Duranti, Piras, Marcon, Scotto.

  All'articolo 21, comma 1, sostituire le parole: entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del Fondo di cui all'articolo 4 con le seguenti: nel limite annuo complessivo stabilito con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 2-bis, e 4, comma 2-bis, nei limiti delle risorse ivi previste.

  Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
  1-bis.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della difesa, sono apportate le occorrenti variazioni di bilancio.;
21. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 45-A – Articolo 22

ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 22.
(Cessione di mezzi e di materiali).

  1. Per la cessione di mezzi e di materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, nell'ambito delle missioni internazionali si applica l'articolo 312 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 22 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 22.
(Cessione di mezzi e di materiali).

  Sopprimerlo.
22. 1. Duranti, Piras, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  Al comma 1, sostituire le parole: si applica l'articolo 312 con le seguenti: si applicano gli articoli 312 e 2132.
22. 100. Le Commissioni.
(Approvato)

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È fatto comunque divieto di cedere mezzi e materiali alle Forze armate dei Paesi che si trovino nelle condizioni di cui al comma 6 dell'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 185.
22. 50. Frusone, Corda, Scagliusi, Basilio, Rizzo, Paolo Bernini, Tofalo.

A.C. 45-A – Articolo 23

ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 23.
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

  1. I pagamenti a qualunque titolo effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel fondo in conto spese per il funzionamento dello strumento militare, istituito nello stato di previsione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 616 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 23.
(Pagamenti effettuati da Stati esteri o da organizzazioni internazionali).

  Sopprimerlo.
23. 1. Piras, Duranti, Palazzotto, Marcon, Scotto.

  All'articolo 23, comma 1, dopo le parole: o da organizzazioni internazionali, inserire le seguenti: ad esclusione di quelli effettuati dall'ONU.

  Conseguentemente, all'articolo 23, al medesimo comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: I pagamenti a qualunque titolo effettuati dall'ONU quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle missioni internazionali sono versati nel Fondo di cui all'articolo 4, comma 1;
23. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

A.C. 45-A – Articolo 24

ARTICOLO 24 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 24.
(Modifica all'articolo 705 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66).

  1. All'articolo 705, comma 1, alinea, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, se unici superstiti» sono soppresse».

A.C. 45-A – Articolo 25

ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 25.
(Modifica all'articolo 744 del codice della navigazione).

  1. All'articolo 744, quarto comma, del codice della navigazione, dopo le parole: «per attività dirette alla tutela della sicurezza nazionale» sono aggiunte le seguenti: «e per operazioni di supporto alla pace».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DEL TESTO UNIFICATO

  Sopprimere l'articolo 25;
25. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(L'Assemblea ha respinto il mantenimento dell'articolo 25)

A.C. 45-A – Articolo 26

ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 26.
(Norma transitoria).

  1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle missioni internazionali autorizzate o prorogate ai sensi dell'articolo 2, a decorrere dalla data di scadenza delle missioni internazionali in corso alla data di entrata in vigore della medesima legge.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 26 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 26.
(Norma transitoria).

  Sopprimere l'articolo 26.

  Conseguentemente, all'articolo 27, comma 1, sostituire le parole da: il giorno successivo a quello con le seguenti: il 31 dicembre dell'anno in corso alla data;
26. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)
(Approvato)

  Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
  Art. 26-bis. (Controllo parlamentare). – All'articolo 30, della legge n. 124 del 3 agosto 2007, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «2-ter. È compito del Comitato accertare il rispetto di quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, nonché verificare che le attività di informazione che rientrano nell'ambito delle missioni internazionali rispondano ai principi della presente legge.».
26. 01. Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Matarrelli, Mucci, Prodani, Rizzetto, Segoni, Turco.

A.C. 45-A – Articolo 27

ARTICOLO 27 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 27.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 45-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   esprimendo apprezzamento per lo sforzo fatto nella direzione di dare un assetto normativo organico alla complessa materia degli interventi militari e civili all'estero;
   rilevando come nel provvedimento in itinere siano contemplate norme che si riferiscono ai militari del nostro Paese trattenuti in stato di prigionia;
   ricordando come in stato di limitazione della libertà personale si trovino tuttora i due fucilieri della Marina Militare accusati dalla magistratura indiana di aver ucciso nel 2012 due pescatori al largo delle coste del Kerala, quantunque uno di loro stia temporaneamente beneficiando di un permesso che gli permette di curarsi in Italia;
   sottolineando come l'Unione Indiana si accinga a processare i due fucilieri trattandoli sostanzialmente come privati o illegittimi combattenti, anziché come personale militare alle dipendenze dello Stato italiano, impegnato in una missione approvata dal Parlamento della Repubblica,

impegna il Governo:

   a ribadire lo status di «legittimi combattenti» dei due fucilieri impegnati in una missione di contrasto alla pirateria marittima, attualmente trattenuti in attesa di processo in India;
   a considerare altresì l'opportunità, nel prosieguo della sconcertante vicenda che concerne i due fucilieri della Marina Militare, di dichiararli formalmente «in stato di prigionia» presso uno Stato estero, in modo tale da rendere possibile l'esperimento di strade alternative per pervenire alla loro liberazione, inclusa l'organizzazione della loro uscita dal territorio indiano, qualora neanche il ricorso all'arbitrato internazionale desse i frutti sperati.
9/45-A/1Gianluca Pini.


   La Camera,
   esprimendo apprezzamento per lo sforzo fatto nella direzione di dare un assetto normativo organico alla complessa materia degli interventi militari e civili all'estero;
   rilevando come nel provvedimento in itinere siano contemplate norme che si riferiscono ai militari del nostro Paese trattenuti in stato di prigionia;
   ricordando come in stato di limitazione della libertà personale si trovino tuttora i due fucilieri della Marina Militare accusati dalla magistratura indiana di aver ucciso nel 2012 due pescatori al largo delle coste del Kerala, quantunque uno di loro stia temporaneamente beneficiando di un permesso che gli permette di curarsi in Italia;
   sottolineando come l'Unione Indiana si accinga a processare i due fucilieri in dispregio del principio internazionale consuetudinario dell'immunità funzionale, trattandosi di personale militare alle dipendenze dello Stato italiano, impegnato in una missione approvata dal Parlamento della Repubblica,

impegna il Governo:

   a ribadire lo status militare dei due fucilieri impegnati in una missione di contrasto alla pirateria marittima, attualmente trattenuti in attesa di processo in India;
   a considerare altresì l'opportunità, nel prosieguo della sconcertante vicenda che concerne i due fucilieri della Marina Militare, di richiederne il trasferimento in Italia o in uno Stato estero anche in sede di arbitrato internazionale, in modo tale da rendere possibile l'esperimento di strade alternative per pervenire alla loro liberazione.
9/45-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    nel provvedimento in esame si interviene sul d.lgs. n. 66/2010 concernente il codice dell'ordinamento militare e, in particolare sulle categorie protette per il reclutamento delle Forze armate;
    laddove nel Codice suddetto è previsto che nell'ambito di ciascuna Forza armata possono essere immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente il coniuge e i figli superstiti, nonché i fratelli del personale delle Forze armate che, nell'espletamento di missioni internazionali, sia deceduto o divenuto permanentemente inabile al servizio militare, il provvedimento in esame elimina soltanto il requisito dell'essere gli unici superstiti;
    i criteri per l'immissione nei ruoli dei volontari in servizio permanente dei coniugi e dei figli e fratelli superstiti previsti dal Codice dell'ordinamento militare non prevedono una procedura selettiva che ne verifichi le capacità di accesso,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per introdurre procedure concorsuali per la valutazione del possesso dei requisiti per l'immissione nel ruolo dei volontari in servizio permanente nelle Forze armate anche per il coniuge e i figli e dei fratelli superstiti di chi è deceduto o è divenuto inabile permanentemente al servirlo militare in occasione di missioni internazionali.
9/45-A/2Artini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede l'obbligo del Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, di presentare alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti;
    con l'entrata in vigore del provvedimento il Parlamento dovrebbe attendere il 31 dicembre per avere una ampia trattazione dello stato delle missioni internazionali, lasciando in un vuoto informativo il Parlamento rispetto alla situazione attuale delle missioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per assicurare che la comunicazione venga effettuata nelle immediate vicinanze temporali dell'entrata in vigore della legge.
9/45-A/3Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in oggetto prevede l'obbligo del Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, di presentare alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti;
    con l'entrata in vigore del provvedimento il Parlamento dovrebbe attendere il 31 dicembre per avere una ampia trattazione dello stato delle missioni internazionali, lasciando in un vuoto informativo il Parlamento rispetto alla situazione attuale delle missioni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative per assicurare che la comunicazione venga effettuata nelle immediate vicinanze temporali dell'entrata in vigore della legge.
9/45-A/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Rizzetto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che, al personale che partecipa alle missioni internazionali è attribuito il trattamento assicurativo di cui alla legge 18 maggio 1982, n. 301 e che, nei casi di decesso o di invalidità per causa di servizio si applicano, rispettivamente, l'articolo 1897 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le disposizioni in materia di pensione privilegiata ordinaria previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
    si dispone inoltre che il trattamento previsto per i casi di decesso o di invalidità per cause di servizio del personale che partecipa alle missioni internazionali si cumula con quello assicurativo di cui sopra, nonché con la speciale elargizione e con l'indennizzo privilegiato aeronautico previsti, rispettivamente, dagli articoli 1896 e 1898 del citato codice di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per armonizzare in un contributo unico adeguato il trattamento di ristoro in caso di decesso o invalidità per causa di servizio per il personale che partecipa alle missioni internazionali.
9/45-A/4Bechis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede che, nei casi di necessità e urgenza, per far fronte a esigenze di prima necessità della popolazione locale i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo previsto dal provvedimento stesso;
    il limite annuo nell'ambito del suddetto fondo non è un criterio sufficiente per limitare gli interventi urgenti, ma sarebbe necessario comunque un controllo per definire la tipologia d'intervento,

impegna il Governo

a prevedere un controllo preventivo che valuti l'effettiva urgenza degli interventi programmati, anche definendo una tipologia che limiti la predisposizione degli stessi.
9/45-A/5Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede che, nei casi di necessità e urgenza, per far fronte a esigenze di prima necessità della popolazione locale i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo previsto dal provvedimento stesso;
    è previsto che, entro il 31 marzo di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, deve presentare alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti;
    la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione il mandato internazionale, la durata, la sede, il personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione e deve contenere anche gli elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani,

impegna il Governo

a prevedere l'obbligo per i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali e che hanno autorizzato gli interventi urgenti, di integrare il documento di sintesi suddetto con una relazione in cui vengono illustrati gli interventi urgenti posti in essere e ne sia motivata l'effettiva urgenza.
9/45-A/6Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento prevede che, nei casi di necessità e urgenza, per far fronte a esigenze di prima necessità della popolazione locale i comandanti dei contingenti militari che partecipano alle missioni internazionali possono essere autorizzati a disporre interventi, acquisti o lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, entro il limite annuo complessivo stabilito nell'ambito delle risorse del fondo previsto dal provvedimento stesso;
    è previsto che, entro il 31 marzo di ogni anno il Governo, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con il Ministro della difesa, deve presentare alle Camere, per la discussione e le conseguenti deliberazioni parlamentari, anche ai fini dell'eventuale rimodulazione dell'impegno italiano all'estero, una relazione analitica sulle missioni in corso, precisando l'andamento di ciascuna missione e i risultati conseguiti;
    la relazione analitica sulle missioni deve essere accompagnata da un documento di sintesi operativa che riporti espressamente per ciascuna missione il mandato internazionale, la durata, la sede, il personale nazionale e internazionale impiegato e scadenza, nonché i dettagli attualizzati della missione e deve contenere anche gli elementi di valutazione fatti pervenire dai comandi internazionali competenti con particolare riferimento ai risultati raggiunti, nell'ambito di ciascuna missione, dai contingenti italiani,

impegna il Governo

a integrare il documento di sintesi suddetto con una relazione in cui vengono illustrati gli interventi posti in essere e ne sia motivata l'effettiva urgenza.
9/45-A/6. (Testo modificato nel corso della seduta)  Barbanti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento dispone che nei casi di arresto in flagranza o di fermo compiuti nel corso delle missioni internazionali, qualora non sia possibile per l'arrestato o il fermato esser posto immediatamente a disposizione dell'autorità giudiziaria militare, l'arresto o il fermo mantiene comunque la sua efficacia se il relativo verbale pervenga entro quarantotto ore al pubblico ministero;
    è disposto che in tali casi si proceda all'interrogatorio, ai sensi dell'articolo 388 del codice di procedura penale, e all'udienza di convalida, ai sensi dell'articolo 391 del medesimo codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti;
    si prevede che il difensore o il suo sostituto e l'imputato possano consultarsi riservatamente, e che l'imputato abbia comunque il diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo;
    il provvedimento prevede che comunque, senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all'interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l'imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie, creando tuttavia un ulteriore dispendio economico e di tempo,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per garantire che l'interrogatorio in video conferenza si svolga con le medesime tutele previste per l'interrogatorio ordinario evitando così la ripetizione, al rientro in Italia dell'arrestato o del fermato, di una fase processuale già svoltasi con le dovute garanzie.
9/45-A/7Baldassarre.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame prevede che al personale che partecipa alle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice penale militare di pace e che la competenza è del tribunale militare di Roma;
    è previsto che nel corso delle missioni internazionali, la competenza di procedere all'arresto, di chiunque è colto in flagranza dei reati militari di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace oltre che negli altri casi previsti dalla legge, è degli ufficiali di polizia giudiziaria militare,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative, anche a livello normativo, per prevedere che, nelle missioni internazionali che superano le cento unità, sia garantito il controllo della polizia giudiziaria civile sulle procedure di arresto e di fermo di cui agli articoli 173, secondo comma, 174, 186 e 195, secondo comma, del codice penale militare di pace oltre che negli altri casi previsti dalla legge, poste in essere dagli ufficiali di polizia giudiziaria militare.
9/45-A/8Segoni.


   La Camera,
   esprimendo apprezzamento per lo sforzo fatto nella direzione di dare un assetto normativo organico alla complessa materia degli interventi militari e civili all'estero;
   rilevando come il provvedimento in itinere consolidi una prassi introdotta in seguito all'approvazione, avvenuta il 15 gennaio 2001, di una risoluzione della Commissione difesa, la 7-01007, nota come Risoluzione Ruffino, dal nome del deputato che la propose;
   ricordando come nel dibattito svoltosi all'epoca nella Commissione difesa fosse emerso che il vaglio preventivo della scelta del Governo di inviare all'estero unità delle Forze armate da parte del Presidente della Repubblica servisse a permettere al Capo dello Stato di esercitare il proprio ruolo di garante della conformità della decisione d'intervento militare alla lettera ed allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione, che di fatto vieta all'Italia la partecipazione a guerre di aggressione o forme di oppressione alla libertà degli altri popoli, salvo che ciò non sia autorizzato dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite;
   sottolineando come le ipotesi alle quali l'impiego dello strumento militare all'estero è da considerarsi legittimo furono discusse in una riunione del Consiglio Supremo di Difesa svoltasi alla vigilia dell'inizio della campagna statunitense contro l'Iraq, il 19 marzo 2003, sfociata nella dichiarazione di «non belligeranza» del nostro Paese in quella circostanza;
   rilevando peraltro, come di quella seduta e di ciò che venne effettivamente detto esiste traccia solo nei resoconti della stampa quotidiana nazionale il giorno successivo, a fronte di uno scarno comunicato diramato dall'Ufficio Stampa del Quirinale,

impegna il Governo

a considerare l'obbligo di informazione preventiva nei confronti del Capo dello Stato, ribadito nel provvedimento in itinere, come una forma di alta consulenza circa la rispondenza della scelta di impiegare lo strumento militare nazionale all'estero alla lettera ed allo spirito dell'articolo 11 della Costituzione, che delimita in modo assai chiaro le circostanze in cui è permesso al nostro Paese l'uso della forza.
9/45-A/9Marcolin, Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che le disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali si applicano anche ai «corpi civili di pace»;
    il comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito in via sperimentale i corpi di civili di pace,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo intervento normativo la disciplina dei corpi civili di pace e la loro relativa stabilizzazione.
9/45-A/10Marcon, Palazzotto, Piras, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 1 del provvedimento in esame prevede che le disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali si applicano anche ai «corpi civili di pace»;
    il comma 253 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito in via sperimentale i corpi di civili di pace,

impegna il Governo

a prevedere in un prossimo intervento normativo la disciplina dei corpi civili di pace.
9/45-A/10. (Testo modificato nel corso della seduta)  Marcon, Palazzotto, Piras, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 1 dell'articolo 19 del provvedimento in esame prevede che «al personale che partecipa alle missioni internazionali impiegato nelle missioni internazionali, nonché al personale inviato in supporto alle medesime missioni si applica il codice militare di pace»;
    sarebbe opportuno distinguere tali missioni richiamate dal comma 1 dell'articolo 19 con le missioni civili di pace per cui operano i corpi civili di pace che sono richiamati dall'articolo 1 del provvedimento in oggetto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di adottare ulteriori iniziative normative volte a prevede che al personale delle missioni civili di pace si applicano il codice civile e il codice penale ordinario.
9/45-A/11Piras, Palazzotto, Marcon, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    il fondo di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame comprende stanziamenti per iniziative di cooperazione allo sviluppo per il sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione;
    questo accorpamento, anche se il comma 2 del medesimo articolo prevede che tali stanziamenti siano impiegati nel quadro di programmazione triennale di cui all'articolo 12, comma 5 della legge 11 agosto 2014, n. 125, non consente una corretta valutazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e il necessario coordinamento delle iniziative;
    le iniziative di cooperazione allo sviluppo e quindi il miglioramento delle condizioni di vita e il sostegno alla ricostruzione civile nei Paesi dove sono in corso missioni internazionali devono necessariamente essere individuate con provvedimenti distinti dai provvedimenti che rifinanziano iniziative militari;
    è necessario che il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, intesa con il direttore generale dell'Agenzia per la cooperazione e le autorità competenti per gli aiuti umanitari e le emergenze internazionali, stabilisca con proprio decreto, per ogni evento che genera situazioni di emergenza sociale, umanitaria e ambientale la durata e gli interventi delle iniziative,

impegna il Governo

a istituire, presso il Ministero degli affari esteri, un tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace e di cooperazione allo sviluppo, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate o finanziate ai sensi dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo.
9/45-A/12Palazzotto, Marcon, Duranti, Piras.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 19 del provvedimento in esame prevede la possibilità di istituire un consigliere per la cooperazione civile del comandante italiano del contingente internazionale;
    nel 1997, a seguito delle operazioni di supporto alla pace nei Balcani, la NATO ha individuato la necessità di dotare le Forze di una capacità di Cooperazione Civile-Militare (CIMIC);
    a seguito di quella esperienza la CIMIC NATO è stata rivisitata ed è stata prevista la costituzione di unità di specialisti cui demandare la responsabilità e la titolarità esclusiva della Cooperazione Civile Militare;
    tale esigenza è stata recepita anche dall'Italia che, in qualità di nazione framework, ha promosso la costituzione ed ha assunto la leadership del «Multinational CIMIC Group» sorto a MOTTA di LIVENZA il 1o gennaio 2002 con la partecipazione di Italia, Grecia, Portogallo e Ungheria;
    il 26 febbraio 2004 è stato sottoscritto a Venezia il MoU (Memorandum of Understanding) dai rappresentanti dei Paesi che partecipano al progetto Italia, Grecia, Portogallo, Ungheria, Romania e il rappresentante del Comando NATO in Europa;
    dal 28 Aprile 2009, a seguito della modifica al Memorandum of Understanding decisa dalle Nazioni partecipanti al Coordinating Committee presso SHAPE e siglata dai Rappresentanti Nazionali di Grecia, Italia, Portogallo, Romania ed Ungheria, e da SHAPE, il CIMIC Group South ha assunto la nuova denominazione di Multinational CIMIC Group;
    scopo attuale delle attività CIMIC è di implementare e mantenere la piena cooperazione tra i militari e la componente civile al fine di creare le condizioni necessarie a favorire il raggiungimento della missione;
    i compiti principali delle attività CIMIC sono: fornire supporto alle Forze militari; realizzare il collegamento tra componente civile e militare; fornire supporto all'ambiente civile;
    a partire dal provvedimento in esame appare opportuno rivedere la strategia CIMIC e prevedere un differente coordinamento delle attività di cooperazione civile, sottraendole allo strumento militare,

impegna il Governo

a rivedere la strategia CIMIC l'impegno dell'Italia prevedendo, invece, presso il Ministero degli affari esteri, un tavolo di coordinamento degli interventi civili di pace e di cooperazione allo sviluppo, composto dalle organizzazioni non governative, dalle associazioni e dai soggetti impegnati con progetti di iniziative autonomamente finanziate o finanziate ai sensi dei fondi destinati alla cooperazione allo sviluppo.
9/45-A/13Duranti, Marcon, Palazzotto, Piras.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Chiarimenti in merito alle regole che disciplinano l'accesso e la permanenza dei visitatori nel sito espositivo di Expo 2015 – 3-01488

   PANNARALE, SCOTTO e GIANCARLO GIORDANO. Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   nel mese di aprile 2015 il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca inviava ai direttori scolastici una circolare ministeriale informativa per le visite delle scolaresche presso Esposizione universale di Milano che va dal 1o maggio 2015 al 31 ottobre 2015;
   nella circolare vengono fornite informazioni riassuntive riguardo all'accesso alla fiera «delle cose che è possibile o non possibile portare», in cui testualmente è scritto: «qualsiasi tipo di materiale stampato o scritto, contenente propaganda a dottrine politiche ideologiche o religiose, asserzioni o concetti diversi da quelli esplicitamente autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza»;
   una frase simile è contenuta nelle informazioni relative al regolamento che è possibile scaricare dal sito ufficiale dell'Expo 2015 riferito ai «termini e condizioni dei biglietti-regole per i visitatori», in cui si afferma al punto 5.4, numero 7 «striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche ideologiche o religiose, o asserzioni o concetti, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dalle autorità di pubblica sicurezza»;
   a parere degli interroganti è gravissimo che le regole di un mercato fieristico diventino fonte di diritto primario rispetto a quelle di organi previsti dalla Costituzione, come la scuola, che si trovano a doversi adeguare alle prime e non viceversa. Cioè la scuola laica e della Costituzione viene costretta a violare la sua identità per adeguarsi a regole estranee;
   le autorità di pubblica sicurezza risulterebbero così responsabili di un potere che si configurerebbe potenzialmente arbitrario e travalicante le libertà democratiche di espressione e pensiero garantite dalla nostra Carta costituzionale –:
   cosa si intenda in relazione alle dottrine politiche e religiose «esplicitamente autorizzate dalle autorità di pubblica sicurezza» per gli obblighi di comportamento dei visitatori di Expo 2015, che, in verità, poco o nulla hanno a che fare con la sicurezza dell'ordine pubblico della manifestazione perché privativa di un diritto costituzionalmente garantito. (3-01488)


Elementi in merito allo sviluppo del progetto per la diffusione della banda larga e ultralarga su tutto il territorio nazionale – 3-01489

   ARTINI, BECHIS, BALDASSARRE, BARBANTI, MATARRELLI, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, SEGONI e TURCO. Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   i maggiori esperti del mondo si sono riuniti ieri a Roma per la conferenza internazionale «Poverty Alleviation, a role for technology and infrastructure», una forma di «global collective thinking», per confrontarsi e dare un contributo alla formazione delle politiche internazionali e nazionali da adottare per la riduzione della povertà, attraverso lo sviluppo della tecnologia e delle infrastrutture, poiché nel futuro prossimo sempre più saranno i servizi tecnologici e le necessarie infrastrutture per fornirli saranno determinanti per contribuire ad alleviare la povertà;
   durante i lavori hanno preso la parola Jin-Yong Cai, vice presidente esecutivo e ceo del ramo finanza internazionale della World Bank, Nicholas Negroponte, co-founder della MediaLab del MIt, Jeffrey Sachs, direttore dell’Earth Institute della Columbia University e Ibrahim Mo, presidente della omonima fondazione che ogni anno premia il miglior presidente africano, il quale, a proposito del problema dell'immigrazione di cui tanto si parla in queste settimane, ha detto che Europa e Onu dovrebbero impegnarsi di più per sostenere la creazione di lavoro e di opportunità di reddito nel sud del mondo: «La gente non scappa dal proprio Paese se ha di che vivere»;
   l'Italia parte da una situazione svantaggiata poiché si classifica al 92esimo posto su 200 nazioni monitorate da NetIndex in ordine allo sviluppo dell’It;
   secondo i dati forniti da NetIndex, aggiornati a maggio 2015, il nostro Paese è all'89esimo posto su 200 nazioni censite per quanto riguarda la qualità delle connessioni domestiche. Da casa si naviga in media a 10,95 megabit per secondo in download, contro una media globale di 23,15 e contro i 30,54 della Germania. In upload si viaggia a 2,41 megabit per secondo, contro i 10,58 della media globale. E ancora. Secondo l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, le reti di nuova generazione sono appena 800 mila, il 3,8 per cento del totale contro il 20 per cento in Germania e il 32 per cento del Regno Unito;
   raggiungere, entro il 2020, l'85 per cento della popolazione con la banda ultralarga ad almeno 100 megabit per secondo per raggiungere anche il restante 15 per cento della popolazione da una rete che consenta di scambiare almeno 30 megabit al secondo sono due obiettivi posti dal piano annunciato dal Governo il 3 marzo 2015, che prevede un investimento di 12 miliardi di euro in sette anni e tutta una serie di incentivi per i privati;
   il modello indicato dal Governo è il seguente: le aziende di telecomunicazioni potranno godere di defiscalizzazioni e credito agevolato, ma investiranno in proprio nelle 15 città principali. Il Governo interverrà con un minimo di fondi pubblici negli altri 1.130 comuni ad alta densità di popolazione e concentrerà gli sforzi finanziari, soprattutto, per mettere in pari le aree svantaggiate e di difficile copertura;
   come detto, il Governo ha dimostrato la volontà di restituire al controllo pubblico le grandi reti infrastrutturali di telecomunicazioni, a cominciare da quella futura della banda ultralarga, e si ipotizza uno stanziamento da 6,5 miliardi di euro in cinque anni per la fibra ottica. Il tutto avverrà attraverso l’Enel, il colosso elettrico controllato appunto dal Ministero dell'economia e delle finanze. Entro maggio 2015, infatti, l'Esecutivo dovrà determinare modalità e quantificazione degli incentivi per costruire la nuova rete;
   Enel avrebbe formalmente dichiarato alle autorità competenti la disponibilità a impegnarsi con un progetto in tempi strettissimi: tre anni per raggiungere tutta l'Italia, mandando così in soffitta la vecchia infrastruttura in rame e senza reclamare un ruolo nella gestione del servizio;
   il cardine dell'operazione è rappresentato da una recente normativa che consente che il cavo della banda larga possa essere «steso» anche sui tralicci elettrici con la cosiddetta posa aerea, un'opzione che supera, ad avviso del Governo, le difficoltà degli scavi e ne comprime i costi, ma soprattutto consente di raggiungere - come si sottolinea nella lettera all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni - i cosiddetti cluster C e D, ossia le aree del Paese più sottoposte al digital divide: le zone di montagna, le campagne più isolate. E quindi raggiungere direttamente gli edifici e gli appartamenti con la tecnologia fttb (fiber to the building) e ftth (fiber to the home);
   lo sviluppo tecnologico effettivo va di pari passo con la capacità produttiva delle imprese, soprattutto in un momento di difficoltà strutturale come quello attuale;
   ad avviso degli interroganti, l'elevato costo per i lavori di basso livello necessari per la posa interrata della fibra, la migliore performance dovuta all'assenza di interferenze elettromagnetiche emesse dalla fibra ottica rispetto agli altri conduttori e il ridotto costo per l'utilizzo, ove possibile, dei cavidotti elettrici esistenti per il passaggio della fibra ottica stessa appaiono la soluzione più efficiente, efficace ed economica per il raggiungimento degli obiettivi annunciati dal Governo –:
   in che modo il Governo, oltre misure già annunciate, intenda sviluppare il progetto per la diffusione della banda larga e ultralarga in tutto il territorio nazionale, a partire dalle considerazioni sopra svolte, individuando i punti nevralgici per l'installazione dei pop wireless e wired, utilizzando i corrugati già presenti nel territorio comunali, per la posa della fibra, così da contenere i costi degli eventuali operatori pubblici e privati interessati alla prestazione dei servizi, soprattutto valutando l'ipotesi di un canone concertato per l'utilizzo dei cavidotti finalizzato allo sviluppo tecnologico uniforme del tessuto industriale del Paese, utilizzando la mappatura delle condotte già esistenti e chiedendo alle aziende che stipuleranno gli accordi di realizzare delle forme efficaci di informazione sull'uso e sui vantaggi della banda larga per aziende, cittadini e pubblica amministrazione. (3-01489)


Iniziative finalizzate ad avviare un confronto con la Sea-Aeroporti di Milano per l'apertura del terminal «ex GS Aviation» dell'aeroporto di Malpensa e la sua destinazione all'aviazione generale e, in particolare, ai cosiddetti voli d'affari – 3-01490

   LIBRANDI. Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   l'aeroporto civile di Milano Malpensa può essere considerato l’hub naturale di Expo 2015, un appuntamento che catalizzerà sulla città di Milano, sulla Lombardia e sull'intero Paese, l'attenzione di milioni di visitatori e operatori economici provenienti del pianeta;
   tra i visitatori di Expo 2015, vi sarà un numero ragguardevole di imprenditori e manager di grandi e medie aziende internazionali, oltre che di «turisti di lusso», provenienti tanto da Paesi di più consolidata ricchezza che da realtà emergenti;
   l'assenza nell'aeroporto di Malpensa di un terminal riservato alla cosiddetta «aviazione generale», in particolare ai «voli d'affari», inibisce fortemente l'attrattività dello scalo per quella fascia di passeggeri, tipicamente interessati a questo tipo di servizio;
   a differenza di quanto accade a Milano Linate o nel vicino aeroporto svizzero di Lugano, a Malpensa i voli d'affari condividono un terminal con voli di linea, nello specifico il terminal 2 occupato da importanti compagnie low cost; ciò ha determinato più di un inconveniente a passeggeri noti al grande pubblico, siano essi personaggi dello spettacolo o dello sport, spesso letteralmente assalita da curiosi e fan all'arrivo o alla partenza del proprio velivolo, ma anche a esponenti del business, le cui esigenze di velocità e riservatezza mal si conciliano con un terminal condiviso con le compagnie di linea;
   il settore dell'aviazione d'affari è un comparto ad altissimo valore aggiunto, che occupa nei Paesi dell'Unione europea circa 164 mila addetti (dati European business aviation association) e grazie ai circa 800 operatori genera un fatturato di oltre 20 miliardi di euro (pari a poco meno dello 0,2 per cento del prodotto interno lordo combinato di Unione europea, Norvegia e Svizzera) e salari per circa 5,7 miliardi di euro; molto significativo è poi l'indotto del settore, che riguarda alberghi, automobili, ristoranti, catering, servizi a terra;
   in virtù dell'assenza di un terminal dedicato, su un totale di circa 700 mila voli d'affari effettuati all'anno su suolo europeo, Milano Malpensa ne ha attratti appena 12 mila nel 2014 (in calo del 13 per cento rispetto al 2013), rispetto ai circa 45 mila di Milano Linate, e ne ha consegnati di fatto molti all'aeroporto di Lugano, dotato di strutture dedicate;
   il mancato apporto di Malpensa consegna all'Italia un notevole ritardo nel settore rispetto ai principali Paesi vicini: con appena il 9 per cento circa delle partenze (dati EuroControl) l'Italia è molto dietro la Germania (14 per cento), il Regno Unito (13 per cento) e la Francia (17 per cento), ed è di poco sopra la Svizzera (poco meno del 7 per cento);
   come dimostra il caso di eccellenza dell'aeroporto tedesco di Francoforte Egelsbach, scalo dedicato all'aviazione generale, il settore dei voli d'affari è capace di generale valore, ricchezza e un'economia specifica, contribuendo a creare intorno a sé un vero e proprio hub finanziario e commerciale; per l'economia della provincia di Varese, in particolare, l'apertura di un terminal dedicato ai voli d'affari rappresenterebbe un settore di svolta per l'economia, con effetti benefici stimabili intorno tra l'1 e il 2 per cento del prodotto interno lordo locale;
   nell'aeroporto di Malpensa, la società Sea-Aeroporti di Milano ha la piena disponibilità del terminal cosiddetto «ex GS Aviation», oggi chiuso ma eventualmente adeguato ad ospitare gli operatori di aviazione generale, i servizi a terra (handling) e i connessi servizi per l'utenza –:
   se ritenga opportuno, in vista di Expo 2015, aprire un confronto con la Sea-Aeroporti di Milano e con gli azionisti della stessa, in particolare con il comune di Milano detentore del 54,81 per cento del capitale, per l'apertura del terminal «ex GS Aviation» dell'aeroporto di Malpensa e la sua destinazione all'aviazione generale, in particolare ai cosiddetti voli d'affari.
(3-01490)


Iniziative per la razionalizzazione della governance portuale nell'ottica del contenimento della spesa – 3-01491

   GIGLI. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere - premesso che:
   alcuni giorni fa il Presidente Renzi ricordava che trenta porti italiani (con trenta autorità portuali, trenta autorità marittime, trenta società di rimorchio ed altro) non fanno, tutti insieme, la metà di Rotterdam. Le nostre principali città portuali, sempre più provinciali, attraversano una crisi inarrestabile da declino e da impoverimento;
   tuttavia, analizzando i numeri riportati nei rapporti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulle attività delle port authority italiane si rileva che negli ultimi anni, nonostante la crisi globale e quella, più lunga profonda, strettamente italiana, le spese correnti delle autorità portuali sono aumentate notevolmente, quasi del 43 per cento;
   il dato che comprende le uscite per il funzionamento, per il personale, per prestazioni istituzionali e così via (e non quelle per investimenti e opere) mostra che, nonostante le operazioni di spending review e maggiori entrate dai canoni, i porti continuano ad avere spese crescenti;
   nel periodo 2006-2013, a fronte di una flessione del totale delle merci movimentate sui terminal, pari a -8,1 per cento, e di una diminuzione dei passeggeri (-10,8 per cento), si rileva un aumento dei canoni di concessione e autorizzazione del 31,4 per cento;
   non solo dal 2007 in poi, inoltre, le authority incassano il gettito della tassa erariale sulle merci e della tassa di ancoraggio, senza contare che tra il 2007 e il 2013 le tasse portuali hanno subito un ulteriore aumento del 30,5 per cento, dovuto anche all'adeguamento Istat del 2012;
   nel rendiconto 2013, appare la voce «uscite per prestazioni istituzionali» che non compariva nel 2006 e che ammonta a 68,47 milioni. Alla fine, il totale delle uscite correnti del 2006 è pari a 193,47 milioni, contro i 276,19 del 2013 (+42,8 per cento);
   il comparto marittimo è, nell'ambito dei trasporti, quello che dal punto di vista della logistica sta soffrendo di più la concorrenza dei porti del nord Europa ed è necessario avviare una politica che inverta tale tendenza anche con interventi mirati a favorire il rilancio dei traffici e dei passeggeri –:
   se non ritenga opportuno avviare una razionalizzazione della governance portuale secondo criteri di efficienza, verificando se sia stata applicata una vera spending review, atteso che i dati contabili non mostrano un'inversione di tendenza dal lato del contenimento dei costi a fronte di un costante incremento delle tasse portuali che gravano in maniera insostenibile sulle imprese. (3-01491)


Intendimenti del Governo in merito al completamento della procedura per la realizzazione del tratto autostradale Valdastico Nord – 3-01492

   DORINA BIANCHI, CAUSIN, GAROFALO e PISO. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
   la stampa ha dato notizia negli ultimi giorni del ricorso della società autostradale Brescia-Padova al tribunale amministrativo regionale contro il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per ottenere il completamento della procedura per la Valdastico Nord;
   come è noto, la «legge obiettivo» prevede, fra le infrastrutture strategiche, il prolungamento verso nord dell'asse autostradale A31 Valdastico attraverso la realizzazione del tratto di autostrada compreso tra Piovene Rocchette e Trento;
   come è stato più volte ribadito dal Governo, anche in sede parlamentare, la realizzazione completa dell'itinerario consentirà di migliorare il collegamento dell'Adriatico e del Veneto con il Trentino-Alto Adige e, più a nord, con l'Europa centrale attraverso il Brennero e di chiudere un sistema viabilistico, che senza il completamento a nord della Valdastico, rimarrebbe sottoutilizzato;
   qualunque seria analisi trasportistica conferma che questa infrastruttura, completata con il tratto a nord, svolgerà un ruolo fondamentale per il miglioramento delle relazioni tra la parte orientale della Pianura padana e della fascia adriatica con il Brennero, facilitando le relazioni economiche fra il nostro Paese e il resto d'Europa e che il nuovo collegamento - riducendo i costi e tempi della circolazione delle merci e delle persone - darà nuova linfa al tessuto economico locale, oltre che dare attuazione agli impegni assunti dal nostro Paese in sede europea per il completamento della rete Ten-t, trattandosi di potenziamento del collegamento tra il corridoio mediterraneo e quello scandinavo-mediterraneo;
   la ripresa economica dei territori serviti dall'infrastruttura, dopo un così prolungato periodo di crisi, non potrà che essere supportata dal completamento di questa porzione di rete, rispondendo alle aspettative di migliaia di aziende che hanno subito i contraccolpi del più grave e prolungato periodo di stagnazione dalla fine della guerra;
   il completamento a nord dell'autostrada Valdastico ha anche effetti ambientalmente virtuosi, in quanto contribuisce a ridurre la congestione, non costituisce un'alternativa al trasporto su rotaia, presenta invece caratteristiche compatibili con il sistema autostradale del Nord-Est, ha superato le verifiche preventive di compatibilità ambientali previste dalla normativa vigente;
   il progetto preliminare già approvato dal Cipe nel 2013 riguarda il 1o lotto funzionale del tracciato completo denominato «T4 Piovene Rocchette-Lastebasse- A22 Besenello (Trento)», che attraversa il territorio di 8 comuni nell'area vicentina, per una lunghezza complessiva di 18,9 chilometri;
   l'opera risulta, quindi, riportata nel XII allegato infrastrutture al documento di economia e finanza 2014 (aggiornamento di settembre 2014);
   il Cipe, nella seduta del 10 novembre 2014, ha assunto motivate determinazioni in ordine all'esigenza di superare il dissenso manifestato dalla provincia autonoma di Trento sulla localizzazione dell'autostrada A31 Valdastico Nord, 2o lotto di completamento – da Valle dell'Astico alla A22 (Besenello) – e di proseguire nello svolgimento dell'apposita procedura prevista dall'articolo 165, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (codice dei contratti pubblici);
   com’è noto, l'opera è assegnata in concessione alla società Autostrada Brescia-Verona-Vicenza-Padova spa, avendo la stessa a suo tempo incorporato la prima società concessionaria società Autostrada Trento-Rovigo spa;
   per l'opera non è prevista una linea di finanziamento specifica, in quanto il finanziamento è inserito nell'ambito di un piano economico finanziario che comprende la gestione complessiva di tutta la rete stradale assegnata alla concessionaria (A4, A31 esistente, A31 sud, tangenziali di Verona, Vicenza e Padova e altre), secondo l'impostazione delineata nell'ambito della convenzione di concessione vigente dal 2007;
   la mancata realizzazione della Valdastico nord renderebbe il prolungamento a sud della stessa Valdastico un investimento in perdita (costo dell'opera circa 1,2 miliardi di euro), essendo il prolungamento a sud della Valdastico già sostanzialmente completato e destinato ad essere aperto al traffico fino alla città di Rovigo a partire dal 1o semestre 2015;
   non è prevista la scadenza della concessione nel 2015, ma, come riportato dalla convenzione vigente, l'approvazione del progetto Valdastico nord rappresenta un momento intermedio di verifica;
   in ogni caso, la realizzazione dell'A31 nord, a prescindere dalle vicende concessorie di Autostrada Brescia-Padova, rappresenta un investimento strategico a livello europeo (reti Ten-t) e in tal senso si è sempre espresso il Governo;
   è opportuno ricordare – e dare il giusto rilievo – al fatto che nel mese di marzo 2015 la società concessionaria ha concluso con successo il collocamento sul mercato di un project bond per un valore di 600 milioni di euro, con una risposta più che positiva degli investitori, soprattutto stranieri;
   infine, è necessario richiamare la circostanza che la Commissione europea negli scorsi mesi aveva accordato al Governo italiano la possibilità di disporre una limitata proroga della concessione in cambio degli impegni, assunti dal Governo stesso, a superare con ogni mezzo le difficoltà che si frapponevano al completamento dell'opera –:
   se ritenga che l'opera rientri fra le priorità nell'agenda del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Governo, nonostante la sua mancata inclusione fra le 25 priorità presentate nel XII allegato infrastrutture, e conseguentemente se debba proseguire senza interruzioni lo sforzo condotto dal Governo da un anno a questa parte – attraverso un costante dialogo con le istituzioni europee – sia per rispettare gli impegni assunti con l'Europa, sia per evitare o limitare gli effetti delle azioni legali già intraprese contro il Governo, sia per dare alle popolazioni e alle imprese del territorio un chiaro segnale della volontà politica del Governo. (3-01492)


Iniziative volte a dare attuazione alla recente sentenza della Corte costituzionale in materia di perequazione automatica dei trattamenti pensionistici ed elementi in ordine ai possibili effetti sulla finanza pubblica – 3-01493

   CIPRINI, COMINARDI, DALL'OSSO, LOMBARDI, TRIPIEDI, CHIMIENTI e GALLINELLA. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps;
   la perequazione automatica (o indicizzazione) fa riferimento all'importo complessivo di tutti i trattamenti pensionistici del soggetto e viene attribuita sulla base della variazione del costo della vita, con cadenza annuale e con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento. Più in particolare, la rivalutazione si commisura al rapporto percentuale tra il valore medio dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno di riferimento e il valore medio del medesimo indice relativo all'anno precedente;
   le norme sulla perequazione sono state oggetto, nel corso degli anni, di numerose modifiche, spesso di natura transitoria;
   riguardo agli anni 2012 e 2013, oggetto in via diretta della norma dichiarata illegittima dalla sentenza n. 70 del 2015, per effetto di quest'ultima (e fatte salve le eventuali norme che verranno adottate in materia) il quadro giuridico di riferimento (sulle misure della perequazione) è costituito dalla disciplina a regime già posta dall'articolo 69, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Essa prevede: l'applicazione della perequazione nella misura del 100 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici fino a 3 volte il trattamento minimo Inps (quest'ultimo era pari, nel 2011, a 6.088,55 euro e, nel 2012, a 6.253 euro); nella misura del 90 per cento per la fascia di importo dei trattamenti pensionistici compresa tra 3 e 5 volte il predetto trattamento; nella misura del 75 per cento per la fascia di importo dei trattamenti superiore a 5 volte il medesimo trattamento minimo;
   in base alla norma ora oggetto della sentenza di illegittimità, la perequazione è stata esclusa del tutto, per gli anni 2012 e 2013, per i trattamenti pensionistici di importo superiore a 3 volte il trattamento minimo Inps, con la conseguente mancata liquidazione sia per i 2 anni suddetti sia per gli anni successivi delle quote di incremento che sarebbero spettate (a titolo di perequazione automatica) con riferimento al 2012 ed al 2013. Un altro effetto permanente che deriva dalla norma in oggetto (ora dichiarata illegittima), effetto di rilevanza quantitativa secondaria (sia per la misura dei trattamenti sia per la finanza pubblica) rispetto all'effetto diretto sopra menzionato, è costituito dal mancato incremento (in seguito alla suddetta mancata liquidazione) della base di calcolo (cioè, dell'importo stesso della pensione) su cui applicare (a decorrere dal 2014) le successive percentuali di perequazione automatica;
   la decisione della Corte costituzionale – che censura una delle norme frutto del Governo Monti – costituisce, in ordine di tempo, solo l'ultima delle gravi questioni che riguardano il sistema pensionistico italiano. Già la cosiddetta riforma Fornero (di cui alla legge n. 92 del 2012) ha creato l'emergenza sociale dei lavoratori «esodati» (sono già stati approvati 6 provvedimenti di salvaguardia ed attualmente la XI Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati deve cominciare a discutere su ulteriori disegni di legge in materia), ha creato iniquità e disparità di trattamento, non prevedendo alcuna gradualità nella sua applicazione innalzando notevolmente l'età pensionabile in un sol colpo;
   prima ancora degli effetti sulla finanza pubblica, la Corte costituzionale ha accertato la lesione di un diritto costituzionalmente rilevante stabilendo che: «L'interesse dei pensionati, in particolar modo di quelli titolari di trattamenti previdenziali modesti, è teso alla conservazione del potere di acquisto delle somme percepite, da cui deriva in modo consequenziale il diritto a una prestazione previdenziale adeguata. Tale diritto, costituzionalmente fondato, risulta irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio. Risultano, dunque, intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36, primo comma, Cost.) e l'adeguatezza (articolo 38, secondo comma, Cost.). Quest'ultimo è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, Cost.»;
   a parere degli interroganti, la sentenza della Corte costituzionale dimostra che provvedimenti finanziari emergenziali adottati in maniera irrazionale al solo fine di «far quadrare i conti» finiscono per produrre l'effetto di un aggravio della finanza pubblica ed insostenibili costi sociali per i cittadini;
   a tal riguardo appare discutibile, altresì, la vigente proroga del perdurante blocco dei meccanismi di adeguamento retributivo, classi e scatti di stipendio, progressioni di carriera del personale contrattualizzato del pubblico impiego dall'anno 2010, per effetto del decreto-legge n. 78 del 2010;
   è evidente che in uno Stato di diritto in base al principio della separazione dei poteri vi è l'obbligo di rispettare i pronunciamenti della Corte costituzionale e di ripristinare l'ordine violato, posto che il legislatore – anche nei momenti di «emergenza finanziaria» – non può comprimere i principi e diritti di rilevanza costituzionale in maniera irragionevole e sproporzionata;
   del resto la recente sentenza non rappresenta una «sorpresa» poiché – come fa notare la Corte costituzionale – «La disposizione censurata ha formato oggetto di un'interrogazione parlamentare (Senato della Repubblica, seduta n. 93, interrogazione presentata l'8 agosto 2013, n. 3-00321) rimasta inevasa, in cui si chiedeva al Governo se intendesse promuovere la revisione del provvedimento, alla luce della giurisprudenza costituzionale.»;
   la pronuncia della Corte costituzionale potrebbe impattare sui conti pubblici per quasi un punto percentuale sul prodotto interno lordo, pur tuttavia occorre un intervento del Governo affinché assicuri la restituzione del dovuto agli aventi diritto, senza creare un inutile conflitto generazionale, scongiurando il timore di un aumento della pressione tributaria e/o contributiva ovvero l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dalla normativa vigente –:
   quali urgenti iniziative – anche di tipo normativo – intenda intraprendere il Governo al fine di dare effettiva attuazione entro l'anno finanziario in corso a quanto disposto dalla sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale e con quali risorse finanziarie intenda provvedere al pagamento di quanto spettante agli aventi diritto, senza che ciò comporti un aumento della pressione tributaria e/o contributiva sui cittadini e imprese e scongiurando l'applicazione delle clausole di salvaguardia previste dalla normativa vigente. (3-01493)


Elementi in merito agli aggravi di spesa derivanti dagli interventi correttivi della «riforma Fornero» – 3-01494

   FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la recentissima sentenza n. 70 del 2015 della Corte costituzionale – che ha bocciato la norma concernente il blocco delle indicizzazioni delle pensioni di cui al decreto-legge «salva-Italia» n. 201 del 2011 – rappresenta un ulteriore tassello al mosaico di errori compiuti con la «riforma Fornero» delle pensioni;
   in occasione dell'esame del decreto-legge n. 201 del 2011, la Lega Nord aveva denunciato l'intenzione dell'allora Governo Monti e della relativa maggioranza che lo sosteneva di voler scaricare sui pensionati, in quanto categorie certe, i costi del risanamento dei conti pubblici, preavvisando sull'illegittimità di tale norma;
   purtroppo il grido della Lega Nord è rimasto una vox clamantis in deserto e da quattro anni lavoratori e pensionati ne stanno pagando le conseguenze;
   l'errore più eclatante ha portato alla creazione di una nuova emergenza sociale, quella degli esodati;
   dal 2012 sono stati varati ben sei provvedimenti di salvaguardia ed a tutt'oggi la vicenda non può considerarsi conclusa, dal momento che ancora centinaia di persone sono in attesa di una soluzione;
   Monti, Fornero e la relativa maggioranza, non solo si son scordati, nell'approvare la riforma pensionistica, di tutti coloro che avevano sottoscritto accordi di incentivo all'esodo in quanto prossimi alla pensione (gli esodati propriamente detti), bensì anche di tutti i mobilitati, cassintegrati, disoccupati ed altri, che avrebbero dovuto accedere al trattamento pensionistico al termine della fruizione dell'ammortizzatore sociale;
   a costoro, nel tempo, si è aggiunta un'ulteriore categoria di «dimenticati»: i circa 4 mila insegnanti che a causa della riforma non erano riusciti ad andare in pensione nonostante la maturazione dei requisiti (quota 96), perché i governanti di allora – e di oggi – hanno confuso l'anno solare con l'anno scolastico; categoria, questa, ancora penalizzata e non salvaguardata;
   altra «distrazione» della «riforma Fornero» e di coloro che l'hanno sostenuta ha riguardato i donatori di sangue: a causa delle nuove disposizioni pensionistiche, coloro che avevano donato il sangue durante la propria attività lavorativa rischiavano di non vedersi computati i giorni di risposo seguiti al prelievo per l'ottenimento della pensione; vicenda poi corretta con la legge n. 125 del 2013, di conversione del decreto-legge n. 101 del 2013;
   un altro problema creato dalla «riforma Fornero», poi corretto con la legge di stabilità 2014, ha riguardato le persone che avevano usufruito dei permessi e dei congedi per grave disabilità, atteso che inizialmente il requisito contributivo utile per il diritto alla pensione anticipata doveva derivare esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro;
   a seguire, è sorto l'errore della «riforma Fornero» di calcolare tutte le pensioni col sistema contributivo, senza porre un tetto a quelle più alte, col rischio di creare nell'Inps un buco di 2 milioni di euro nel 2014 e di quasi 500 milioni di euro fra dieci anni; falla delle «riforma Fornero» cui è stata messa una toppa con la legge di stabilità per il 2015, pur salvaguardando però i trattamenti dei pensionati d'oro dell'ultimo triennio;
   ora, l'esecuzione della sentenza della Corte costituzionale, secondo stime approssimative, costerebbe alla casse pubbliche quasi 17 milioni di euro, tant’è che, secondo dichiarazioni stampa, il Governo si appresta a restituire il dovuto a scaglioni e non a tutti gli interessati dalla sentenza –:
   a quanto ammonti il costo complessivo finora sostenuto per correggere gli errori della «riforma Fornero» e della maggioranza che l'ha sostenuta, alla luce di tutti i provvedimenti «riparatori» citati in premessa, ivi incluso l'emanando provvedimento di restituzione della mancata indicizzazione delle pensioni esecutivo della sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015, e se tale costo superi i risparmi di spesa previsti dall'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, al momento della sua entrata in vigore.
(3-01494)


Chiarimenti in merito alla platea dei beneficiari dell'indennità di disoccupazione per i collaboratori coordinati e continuativi e a progetto prevista dal decreto legislativo n. 22 del 2015 – 3-01495

   ASCANI, GNECCHI, ARLOTTI, LATTUCA, QUARTAPELLE PROCOPIO, ALBANELLA, BARUFFI, BOCCUZZI, CASELLATO, DELL'ARINGA, DI SALVO, CINZIA MARIA FONTANA, GIACOBBE, GREGORI, GRIBAUDO, INCERTI, MAESTRI, MARTELLI, MICCOLI, PARIS, GIORGIO PICCOLO, ROTTA, SIMONI, TINAGLI, ZAPPULLA, MARTELLA, BINI, BONOMO, ZARDINI, GHIZZONI e COMINELLI. Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   il riordino degli ammortizzatori sociali disposto con il decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, recante «Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 204, n. 183», introduce in via sperimentale per il 2015 la DIS-COLL, l'indennità di disoccupazione rivolta a collaboratori coordinati e continuativi e a progetto volta ad allargare il sostegno al reddito a categorie di soggetti finora esclusi;
   il testo del decreto legislativo nomina esplicitamente tra i beneficiari soltanto i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa e contratti a progetto, appena due delle numerose tipologie contrattuali parasubordinate sottoposte al medesimo regime contributivo e iscritte alla gestione separata Inps;
   tra tali tipologie figurano i precari delle università e degli enti di ricerca: assegnisti di ricerca, dottorandi e borsisti sottoposti, nel 2015, ad un'aliquota previdenziale pari al 30,72 per cento esattamente uguale a quella di collaboratori coordinati e continuativi e a progetto. In tutto si tratta di circa 60.000 soggetti che versano alla gestione separata Inps, mediamente hanno contratti di durata breve e, come ormai da più parti rilevato, alti tassi di espulsione dall'università;
   la circolare Inps del 27 aprile 2015, che ha reso operativa la DIS-COLL, non ha chiarito la platea dei beneficiari della misura riportando la stessa dicitura presente nel decreto legislativo istitutivo con le ambiguità sopra richiamate –:
   se la DIS COLL sia rivolta anche agli altri parasubordinati (non collaboratori coordinati e continuativi o a progetto) iscritti alla gestione separata Inps, in particolare agli assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borse di ricerca, e quali altre eventuali iniziative il Governo intenda attivare per riconoscere il diritto al sostegno al reddito ai giovani ricercatori italiani e a tutti i parasubordinati che sottostanno a identico regime contributivo e sperimentano la discontinuità del lavoro.
(3-01495)


Chiarimenti in ordine alle modalità tecniche, ai tempi e all'impatto sui conti pubblici di un piano di recupero integrale dell'indicizzazione dei trattamenti pensionistici, alla luce della recente sentenza emessa dalla Corte costituzionale – 3-01496

   BRUNETTA, GELMINI e PALESE. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 ha dichiarato l'illegittimità della norma che ha escluso, per gli anni 2012 e 2013, l'applicazione della perequazione automatica per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo Inps; disposizione voluta dal Ministro Fornero, Governo Monti, e contenuta all'interno del decreto «salva-Italia» (articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201);
   la perequazione automatica delle pensioni è stata introdotta per la prima volta con la legge n. 153 del 1969 (articolo 19), al fine di adeguare il potere di acquisto delle pensioni all'aumento del costo della vita, nel rispetto degli articoli 36 e 38 della Costituzione, che prevedono l'adeguatezza dell'assegno pensionistico alle esigenze di vita di chi lo riceve;
   nella sentenza di censura della «norma Fornero», la Corte costituzionale ha ritenuto che tale diritto sia stato «irragionevolmente sacrificato nel nome di esigenze finanziarie non illustrate in dettaglio»; nel dispositivo, si specifica che «la censura relativa al comma 25 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, se vagliata sotto i profili della proporzionalità e adeguatezza del trattamento pensionistico, induce a ritenere che siano stati valicati i limiti di ragionevolezza e proporzionalità, con conseguente pregiudizio per il potere di acquisto del trattamento stesso e con irrimediabile vanificazione delle aspettative legittimamente nutrite dal lavoratore per il tempo successivo alla cessazione della propria attività». Ne consegue che sono «intaccati i diritti fondamentali connessi al rapporto previdenziale, fondati su inequivocabili parametri costituzionali: la proporzionalità del trattamento di quiescenza, inteso quale retribuzione differita (articolo 36 Costituzione) e l'adeguatezza (articolo 38)». Quest'ultimo diritto – afferma la sentenza – «è da intendersi quale espressione certa, anche se non esplicita, del principio di solidarietà di cui all'articolo 2 Cost. e al contempo attuazione del principio di eguaglianza sostanziale di cui all'articolo 3, secondo comma, Cost.»;
   ne deriva che i pensionati italiani che sono stati privati dell'adeguamento del loro assegno, con riferimento agli anni 2012 e 2013, devono essere risarciti. Non solo: anche gli assegni relativi agli anni 2014 e 2015 devono essere rideterminati, comprendendo nella base di calcolo quell'adeguamento che fino al 30 aprile 2015 non era stato considerato.
   il costo di quest'operazione per lo Stato può superare i 15 miliardi di euro. Solo la perequazione persa nei due anni di blocco cosiddetto Fornero (2012 e 2013), infatti, ammonta a 8,2 miliardi di euro (calcoli Inas-Istituto nazionale assistenza sociale-Emilia Romagna). Ma a questi bisogna aggiungere altri 3,9 miliardi di euro per il 2014 e il 2015 (fonte: «salva Italia»). Totale: 8,2 + 3,9 + 3,9 = 16 miliardi di euro tondi;
   ma c’è di più: queste cifre non sono incluse nel quadro macroeconomico del documento di economia e finanza, appena approvato dal Parlamento. Per quanto fosse a tutti noto il ricorso pendente presso la Corte costituzionale, nessuno stanziamento in caso di sentenza negativa è stato fatto dal Governo. Le previsioni di finanza pubblica sono, quindi, alla luce dei nuovi sviluppi, tutte da rivedere;
   e sono da rivedere e da riportare all'attenzione delle Camere al più presto, pena l'apertura di una procedura di infrazione nei confronti del nostro Paese da parte della Commissione europea, che obietterà al Governo la non corrispondenza tra i numeri del documento di economia e finanza e la realtà economica del Paese;
   questi 16 miliardi di euro, che equivalgono a un punto di prodotto interno lordo italiano, devono passare al più presto dalle casse pubbliche a quelle dei pensionati, per rispettare la sentenza della Corte costituzionale. E i conti pubblici, che ad oggi non tengono conto di questo elemento, devono essere tutti rifatti. Sembrerebbe un'annotazione solo contabile. Ed, invece, a parere degli interroganti dimostra l'avventurismo di questo Governo. Non si può dimenticare, infatti, che solo qualche mese fa, per esigenze prevalentemente elettorali, il Governo ha distribuito a pioggia circa 10 miliardi di euro sotto forma di bonus al suo potenziale elettorato;
   il Governo ha già annunciato un decreto-legge volto a risolvere la questione, da esaminarsi, per motivi politici, dopo le prossime scadenze elettorali, parlando di restituzione «selettiva e parziale», una tantum; fonti del Ministero dell'economia e delle finanze annunciano una soluzione compatibile con l'obiettivo programmatico del 2,6 per cento, per non scardinare la manovra di bilancio già predisposta; «se si dovesse ripristinare totalmente l'indicizzazione, l'Italia si troverebbe a violare simultaneamente il vincolo del 3 per cento, l'aggiustamento strutturale e la regola del debito», ha dichiarato il Ministro Padoan;
   la questione non potrà essere liquidata con una restituzione «selettiva e parziale», e quel che è grave è che l'attuale Esecutivo del Presidente del Consiglio dei ministri Renzi ha già utilizzato tutti i margini a sua disposizione, tanto che, se il rispetto del limite del 3 per cento nel rapporto deficit/prodotto interno lordo era già in bilico, oggi si può dire che è nei fatti già superato;
   a questo punto, a parere degli interroganti il «tesoretto» annunciato dal Governo, in particolare per «lanciare» la campagna utile alle imminenti elezioni regionali ed amministrative, se mai ci sia stato, dati i fatti, sicuramente ora non è più a disposizione –:
   quali siano la soluzione tecnica allo studio del Governo, i tempi previsti e l'impatto sui conti pubblici di un piano di recupero integrale dei trattamenti pensionistici, in grado di assicurare il ripristino immediato dei criteri di proporzionalità, adeguatezza ed equità delle prestazioni previdenziali facenti capo a tutti i pensionati interessati, così come determinato dalla sentenza della Corte costituzionale.
(3-01496)


Chiarimenti in merito all'individuazione delle risorse finanziarie necessarie alla rivalutazione dei trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 2015 – 3-01497

   RAMPELLI, CIRIELLI, LA RUSSA, MAIETTA, GIORGIA MELONI, TAGLIALATELA e TOTARO. — Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. — Per sapere – premesso che:
   con la sentenza del 10 marzo 2015, n. 70, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in base alla quale per gli anni 2012 e 2013 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici era riconosciuta nella misura del 100 per cento esclusivamente in favore dei trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo Inps;
   dalla dichiarata incostituzionalità della norma discende il diritto dei pensionati di ottenere la restituzione degli importi non riconosciuti nel periodo in esame;
   secondo le prime stime, la decisione della Corte costituzionale sul congelamento dell'indicizzazione al costo della vita delle pensioni potrebbe avere un impatto sui conti pubblici valutato fino a 19 miliardi di euro e il Ministro dell'economia e delle finanze ha avuto modo di dichiarare che, se si dovesse ripristinare totalmente l'indicizzazione, «l'Italia si troverebbe a violare simultaneamente il vincolo del 3 per cento, l'aggiustamento strutturale e la regola del debito» –:
   con quali fondi saranno coperti i rimborsi dovuti. (3-01497)


DISEGNO DI LEGGE: RIFORMA DEL SISTEMA NAZIONALE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE E DELEGA PER IL RIORDINO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE VIGENTI (A.C. 2994-A) E ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: CAPARINI ED ALTRI; ANTIMO CESARO ED ALTRI; CIMBRO ED ALTRI; VEZZALI ED ALTRI; CARFAGNA; COCCIA ED ALTRI; ASCANI ED ALTRI; CENTEMERO; PAGLIA ED ALTRI; IORI ED ALTRI; DI BENEDETTO ED ALTRI; CHIMIENTI ED ALTRI (A.C. 416-1595-1835-2043-2045-2067-2291-2524-2630-2860-2875-2975)

A.C. 2994-A – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI DI COSTITUZIONALITÀ

   La Camera,
   premesso che,
    il presente disegno di legge contiene dei limiti essenziali, incongruenze, nonché profili di illegittimità costituzionale;
    all'articolo 23 del provvedimento, innanzitutto, vengono riportate otto deleghe legislative su materie diverse, con ciò configurando un eccesso di delega che per di più in molte parti appare generica, eccessiva ed indeterminata, in contrasto con quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione;
    i principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 23 del provvedimento in esame ai fini dell'esercizio della delega al Governo in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione risultano di carattere molto ampio e non dettagliati; sotto questo profilo, solo per fare alcuni esempi, il comma 2, lettera f), dell'articolo 23 non enuclea i principi e criteri direttivi per l'individuazione dei livelli essenziali del diritto allo studio; analogo rilievo può essere formulato per quanto riguarda la lettera h) del medesimo comma, in materia di istituzioni e iniziative scolastiche italiane all'estero;
    in altri casi – come quello contemplato dal comma 2, lettera d), dell'articolo 23, sull'istruzione professionale – i predetti principi e criteri direttivi sembrano sovrapporsi all'oggetto della delega;
    molte disposizioni del testo, relativamente alla delega, sono dunque di contenuto molto ampio, con ciò consentendo la totale discrezionalità del legislatore delegato. Tale mancanza o indeterminatezza di principi e criteri direttivi comporta che «l'unico criterio direttivo per la normazione dell'oggetto della delega sarebbe il libero apprezzamento del Governo». Proprio un simile assetto è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 340 dell'8 ottobre 2007 secondo la quale «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio o criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega»;
    è evidente il rischio che il Parlamento autorizzi, di fatto, una delega in bianco, e peraltro con diverse contraddizioni nel testo, il che – oltre ad essere incostituzionale – sarebbe particolarmente grave vista la particolarità e la delicatezza della materia;
    le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 2, oltre a consegnare poteri deliberanti ai dirigenti scolastici nelle scelte didattiche di cui è sovrano il solo collegio docenti – così come stabilito dal decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, e successive modificazioni – in palese violazione dell'articolo 33 della Costituzione, che sancisce la libertà di insegnamento, e prevede la possibilità di ricorso a finanziamenti e sponsorizzazioni privati. Tale previsione equivale ad ammettere che le risorse pubbliche non saranno mai sufficienti a far fronte alle esigenze delle scuole, violando, oltre che lo spirito e la lettera dell'articolo 34 della Costituzione, che prescrive il dovere della Repubblica di rendere effettivo a tutti i cittadini il diritto allo studio, anche l'articolo 81 nella nostra Carta fondamentale, in riferimento all'obbligo dello Stato «a provvedere con adeguati mezzi finanziari a far fronte a nuovi o maggiori oneri»;
    l'articolo 4, comma 10, introduce disposizioni volte ad una maggiore integrazione fra i percorsi di istruzione secondaria di secondo grado e i percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza regionale prevedendo, in particolare, che l'offerta formativa dei percorsi regionali di istruzione e formazione professionale sia sostenuta sulla base di piani di intervento da adottare a livello ministeriale, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ledendo e sminuendo in tale materia le prerogative delle regioni;
    al riguardo, relativamente al sistema di istruzione e formazione professionale, la competenza legislativa esclusiva, a legislazione vigente, è delle regioni, spettando allo Stato la garanzia dei livelli essenziali delle prestazioni;
    osservato, come chiarito dalla Corte costituzionale, «i princìpi fondamentali» la cui determinazione è riservata allo Stato in relazione alla materia concorrente dell’«istruzione» «pur sorretti da esigenze unitarie, non esauriscono in se stessi la loro operatività, ma informano, diversamente» dalle norme generali, «altre norme, più o meno numerose» (sentenza n. 279 del 2005), necessitando «per la loro attuazione (e non già per la loro semplice esecuzione) dell'intervento del legislatore regionale» e che «lo svolgimento attuativo dei predetti principi è necessario quando si tratta di disciplinare situazioni legate a valutazioni coinvolgenti le specifiche realtà territoriali delle regioni, anche sotto il profilo socio-economico» (sentenza n. 200 del 2009), quali, ad esempio, la programmazione e il dimensionamento della rete scolastica (sentenze n. 92 del 2011 e n. 147 del 2012);
    la Corte costituzionale ha chiarito, in linea generale, che «la competenza esclusiva delle regioni in materia di istruzione e formazione professionale riguarda l'istruzione e la formazione professionale pubbliche che possono essere impartite sia negli istituti scolastici a ciò destinati, sia mediante strutture proprie che le singole regioni possano approntare in relazione alle peculiarità delle realtà locali, sia in organismi privati con i quali vengano stipulati accordi» (sentenza n. 50 del 2005);
    il disegno di legge in esame si caratterizza, inoltre, per la tendenza iper accentratrice nelle mani del dirigente scolastico, in particolare negli articoli 2, 9, 10 e 11 del provvedimento;
    la discrezionalità totale ed assoluta affidata ai dirigenti scolastici, nella valutazione e chiamata dei docenti, così come nell'attribuzione del salario accessorio di tipo premiale, è una scelta che introduce inaccettabili elementi di autoritarismo, in aperta contraddizione dei basilari principi di trasparenza, di democrazia e di buon andamento della pubblica amministrazione;
    gli articoli 33 e 39 della Costituzione nello stabilire «l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento» appaiono palesemente violati nella loro essenza di affermazione delle libertà di insegnamento e di organizzazione sindacale proprio dalla introduzione di tali disposizioni che, oltre ad attribuire al dirigente scolastico un eccesso incontrollato di poteri e di condizionamento nei confronti del personale docente, provocherà nei singoli complessi scolastici lo snaturamento delle funzioni pedagogiche, didattiche e di buono, nonché regolare funzionamento, apportando di fatto profonde modificazioni all'attuale profilo del docente, così come delineato dal vigente quadro normativo e contrattuale;
    le soluzioni proposte, peraltro, da un lato, pregiudicano gravemente l'autonomia professionale dei docenti e la libertà d'insegnamento e, dall'altro, irrompono, nel rapporto lavoratore e datore di lavoro regolato da precise e libere modalità contrattualistiche, deformandolo;
    verrebbero, altresì, meno i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione, come sancito dall'articolo 97 della Costituzione. Ferma restando la possibilità di scelta ovvero valutazione da parte dei dirigenti scolastici, ma ciò deve avvenire nella piena osservanza della legge, senza discriminare i docenti coinvolti. Il principio di imparzialità, del resto, non si applica solo all'attività della P.A. (divieto di discriminazione), ma anche alla sua organizzazione: i concorsi pubblici, infatti, servono proprio ad evitare il formarsi di una burocrazia che miri a scopi personali, anziché all'interesse generale;
    il comma 1 dell'articolo 10 limita al solo personale docente della scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado le assunzioni e la relativa stabilizzazione del personale precario della scuola, escludendo sia il personale docente della scuola dell'infanzia, sia il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che presta servizio nell'ambito scolastico, contravvenendo all'articolo 3 della Costituzione;
    le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 10 del provvedimento, a decorrere dal 1o settembre 2015, prevedono la perdita di efficacia di tutte le graduatorie di merito e ad esaurimento di cui al comma 2, lettere a) e b), per i gradi di istruzione della scuola secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata; tale previsione implica che chi non dovesse rientrare nelle assunzioni indicate nel comma 4 del medesimo articolo, dovrà adire ad un nuovo concorso per accedere all'insegnamento;
    il vigente articolo 605 della legge n. 296 del 2006, invece, ha trasformato le graduatorie concorsuali da permanenti ad esaurimento, con contestuale previsione di un piano straordinario di 150.000 immissioni in ruolo al fine di eliminare la precarietà alla sua radice, non prevedendo la cristallizzazione di alcuna posizione, a conferma della possibilità di aggiornare il punteggio ogni due anni e di cambiare provincia all'atto dell'aggiornamento. E ciò con l'intento di eliminare il precariato;
    tale equilibrata posizione fu abbracciata dal legislatore in quanto assicurava «pari dignità sociale» ai cittadini, rimuovendo nel contempo «gli ostacoli di ordine economico e sociale» che, di fatto, «impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese», come sancito dall'articolo 3 della Costituzione. Tale previsione normativa – e, in primis, orientamento legislativo virtuoso – è totalmente disatteso dal disegno di legge in esame con l'introduzione delle disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 10;
    agli articoli 13 e 24, il testo – attraverso un meccanismo di tipo premiale, basato su una sostanziale assoluta e totale arbitrarietà dei dirigenti scolastici, sganciata da ogni controllo e verifica democratica – pregiudica quanto sancito dall'articolo 36 della Costituzione in merito alla garanzia per ogni lavoratore di una retribuzione sufficiente e proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro, violando altresì l'articolo 39 della Costituzione, nella previsione che tale diritto possa essere esercitato mediante la contrattazione collettiva;
    l'articolo 14 del provvedimento in esame, introducendo il divieto di assumere i supplenti dopo 36 mesi di servizio, sia pure a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento, contravviene alla sentenza della Corte di giustizia europea del 26 novembre u.s. – CAUSE RIUNITE C-22/13, DA C-61/13 A C-63/13 E C-418/13, improntata a principi di giustizia ed equità che afferma testualmente «... tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un'esigenza reale, sia idoneo a conseguire l'obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall'altro, non prevede nessun'altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato»;
    è evidente il rischio reale per l'Italia, oltre che di non risolvere – e anzi aggravare – il problema del precariato, di incorrere in una procedura di infrazione per la mancata stabilizzazione del personale precario,
  per questi motivi,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2994-A e abb.
N. 1. Giancarlo Giordano, Pannarale, Scotto, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Duranti, Daniele Farina, Ferrara, Fratoianni, Kronbichler, Marcon, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.

   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge la «Buona scuola» (ma sarebbe meglio dire la «Scuola alla buona»), malgrado le modifiche apportate in Commissione rimane incostituzionale in molti dei suoi aspetti più rilevanti, soprattutto riguardo all'articolo 8, comma 2, in quanto esclude dalle assunzioni a tempo indeterminato previste nell'imminente anno scolastico coloro che sono stati già inseriti nelle graduatorie di merito del concorso pubblico del 2012, prevedendone l'assorbimento solo dal 2016; di contro, si contempla l'assunzione – oltre che dei cosiddetti vincitori dello stesso concorso – soltanto degli iscritti nelle GAE (graduatorie ad esaurimento);
    si ricorda che al concorso 2012 hanno partecipato anche molti iscritti nelle Graduatorie ad Esaurimento, e di essi molti non hanno superato le prove concorsuali, un'assunzione indiscriminata di tutti gli iscritti nelle GAE indurrebbe ad assumere i soggetti reputati «non idonei» nell'ultimo pubblico concorso, ed escludere i soggetti valutati idonei, con evidente violazione dell'articolo 97 della Costituzione (principio di buon andamento della pubblica amministrazione);
    come è noto, secondo i principi costituzionali, è dovere del legislatore garantire la buona amministrazione, l'imparzialità dei poteri pubblici (articolo 97 della Costituzione) e quindi assicurare da un lato che i pubblici ufficiali siano scelti in base alla loro competenza ed al merito, per assicurare l'efficacia e la qualità della loro azione; dell'altro che siano riconosciuti i diritti di coloro che sono stati penalizzati nell'accesso al procedimento concorsuale per mere scelte governative di finanza pubblica;
    ne consegue che le situazioni di potenziale espansione delle condizioni di diritto (come quelle dei candidati collocati nelle graduatorie di merito in questione), sono tutelate dal nostro ordinamento come legittime aspettative (interessi legittimi);
    non può, dunque, ignorarsi che si è tuttora in vigenza di una graduatoria di merito posta in essere dal T.U. Scuola, il quale prevede la prevalenza delle G.M. sulle graduatorie ad esaurimento (ex G.P. «graduatorie permanenti»);
    si rinviene altresì una palese violazione dell'articolo 3 della Costituzione per il fatto che, con riferimento all'articolo 10, nell'ambito del concorso di cui al comma 17, non siano state individuate modalità atte a valorizzare pienamente il servizio prestato e le professionalità acquisite negli anni dai docenti abilitati con il tirocinio formativo attivo, nonché di estendere il piano straordinario di assunzioni di cui al medesimo articolo anche ai docenti abilitati iscritti a pieno titolo nelle graduatorie di circolo e di istituto, aspetto evidenziato dai firmatari del presente atto e confermato con propria osservazione dalla Commissione Lavoro in sede di parere;
    evidenti profili di incostituzionalità, infatti, si ravvedono secondo gli scriventi nel piano assunzionale straordinario;
    si suppone che lo Stato emani leggi perseguendo specifici obiettivi nel bene e nell'interesse comune, infatti in data 31 agosto 2013 veniva pubblicato il decreto legge n. 101 del 2013, dal titolo «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»: il c.d. «Decreto D'Alia» da nome del Ministro pro tempore;
    il Decreto interveniva quindi sulle norme generali in materia di pubblico impiego (decreto legislativo n. 165 del 2001), dettando disposizioni ad hoc, affermando tra l'altro che: (articolo 4, comma 3) «l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è subordinata alla verifica: (...) b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1o gennaio 2007»; (articolo 4, comma 3-quinquies) «Le amministrazioni pubbliche (...) possono assumere personale solo attingendo alle nuove graduatorie di concorso».
    è opportuno ricordare poi, ai sensi del T.U. Scuola e dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001, comma 5-ter, che: «Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione».
    il decreto-legge, che è stato regolarmente convertito, è perfettamente in linea con quanto già aveva espresso il Consiglio di Stato con pronuncia in Adunanza Plenaria (n. 14 del 28 luglio 2011), e questo non solo riguardo alla necessità di bandire un nuovo concorso, ma anche dell'obbligo di dar conto del motivo per cui l'Amministrazione ritiene di far decadere una graduatoria, ivi presenti soggetti valutati idonei, e procedere ad un nuovo concorso. (...) «Detto dovere motivazionale è particolarmente rilevante nei casi in cui l'amministrazione ha dinanzi a sé una pluralità di opzioni, le quali possono determinare costi economici ed amministrativi diversificati e quando deve comunque considerare le posizioni giuridiche di determinati soggetti, titolari di aspettative protette dall'ordinamento» (...) «l'amministrazione, una volta stabilito di procedere alla provvista del posto, deve sempre motivare in ordine alle modalità prescelte per il reclutamento, dando conto, in ogni caso, della esistenza di eventuali graduatorie degli idonei ancora valide ed efficaci al momento dell'indizione del nuovo concorso». «Nel motivare l'opzione preferita, l'amministrazione deve tenere nel massimo rilievo la circostanza che l'ordinamento attuale afferma un generale favore per l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, che recede solo in presenza di speciali discipline di settore o di particolari circostanze di fatto o di ragioni di interesse pubblico prevalenti, che devono, comunque, essere puntualmente enucleate nel provvedimento di indizione del nuovo concorso».
    pare dunque inspiegabile e irrazionale la decisione del Governo di escludere dal piano assunzionale tutti i soggetti iscritti nelle graduatorie di merito approvate negli anni 2013 e 2014, in quanto in contrasto con l'obiettivo di razionalizzazione di cui ai provvedimenti sopra richiamati;
   il legislatore può ovviamente riformare a suo piacimento un futuro reclutamento, ma non gestire il presente ignorando del tutto la legislazione vigente, tra cui il Testo Unico, dando più del 90 per cento delle immissioni ad una graduatoria subordinata ed eliminando tout court le legittime aspettative giuridiche degli iscritti in graduatoria;
    le modifiche emendative approvate in sede referente relativamente ai cosiddetti precari della scuola non eliminano tali illegittimità, che finirebbero con l'aprire una serie di contenziosi dall'esito incerto per le casse dello Stato;
    ritenendo, in conclusione, il provvedimento non esaustivo dei rilievi mossi all'Italia dalla Corte di Giustizia europea con sentenza del 26 novembre 2014,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2994-A e abb.
N. 2. Simonetti, Borghesi, Fedriga, Allasia, Attaguile, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Rondini, Saltamartini.

   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del disegno di legge all'esame dispone che, a partire dall'anno scolastico 2016/2017, il personale docente, assunto a tempo indeterminato, delle istituzioni scolastiche statali sia destinatario di incarichi triennali, annuali per il solo anno scolastico 2015/2016, proposti dai dirigenti scolastici degli albi territoriali di riferimento. L'effetto immediato della norma richiamata è un'immissione in ruolo priva di assegnazione di posto, assegnazione che risulta solo eventuale e rimessa a scelte triennali dei dirigenti scolastici. L'effetto mediato di tale scelta legislativa è l'istituzione di una diversa e svantaggiata categoria di personale docente della scuola, pertanto, il sistema così novellato genererebbe un'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro i quali siano stati immessi in ruolo sino all'anno scolastico in corso e coloro i quali lo saranno a partire dal prossimo;
    sin dai primi anni della sua attività la Consulta ha inteso il parametro dell'articolo 3 in senso ampio «il principio di eguaglianza è violato anche quando la legge, senza un ragionevole motivo, faccia un trattamento diverso ai cittadini che si trovino in eguali situazioni» (sentenza n. 15 del 1960);
    il principio di eguaglianza «deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione» (sentenza n. 3 del 1957), con la conseguenza che l'articolo 3 risulta violato «quando, di fronte a situazioni obiettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate» (sentenza n. 111 del 1981);
    non può non rilevarsi l'impossibilità di interpretare l'articolo 9 del disegno di legge in esame conformemente a Costituzione alla luce della giurisprudenza relativa alla discriminazione di categorie di soggetti: «Il principio di eguaglianza comporta che a una categoria di persone, definita secondo caratteristiche identiche o ragionevolmente omogenee in relazione al fine obiettivo cui è indirizzata la disciplina normativa considerata, deve essere imputato un trattamento giuridico identico od omogeneo, ragionevolmente commisurato alle caratteristiche essenziali in ragione delle quali è stata definita quella determinata categoria di persone. Al contrario, ove i soggetti considerati da una certa norma, diretta a disciplinare una determinata fattispecie, diano luogo a una classe di persone dotate di caratteristiche non omogenee rispetto al fine obiettivo perseguito con il trattamento giuridico ad essi riservato, quest'ultimo sarà conforme al principio di eguaglianza soltanto nel caso che risulti ragionevolmente differenziato in relazione alle distinte caratteristiche proprie delle sottocategorie di persone che quella classe compongono.» (sentenza n. 163 del 1993),

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2994-A e abb.
N. 3. Simone Valente, Brescia, Chimienti, D'Uva, Luigi Gallo, Marzana, Vacca.

   La Camera,
   in sede di esame della proposta di legge recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame interviene in molteplici punti in maniera estremamente dettagliata nel disciplinare compiti e mansioni del personale docente e dirigente della scuola;
    tali previsioni inficiano sia l'autonomia scolastica sia la libertà d'insegnamento sancita dall'articolo 33 della Costituzione, in base alla quale gli aspetti squisitamente didattici e pedagogici sono coordinati dal dirigente ma affidati ai docenti, mentre la funzione dirigenziale, indispensabile in un istituto autonomo dotato di personalità giuridica, deve avere carattere prevalentemente amministrativo;
    in base alle previsioni di cui all'articolo 7 del disegno di legge in esame, i dirigenti, per la copertura dei posti dell'istituzione scolastica, possono proporre direttamente gli incarichi ai docenti di ruolo assegnati all'ambito territoriale di riferimento;
    l'attribuzione ai dirigenti scolastici della facoltà di scelta dei docenti appare in netto contrasto con tali principi di organizzazione del sistema scolastico, posto che l'autonomia didattica e metodologica che discende dalla libertà d'insegnamento non potrà essere più garantita nel momento in cui si aumenta la discrezionalità del Dirigente scolastico fino al punto di consentirgli la selezione dei singoli docenti, scegliendone uno rispetto e un altro in base a criteri meramente soggettivi, facendo venire meno i presupposti minimi di oggettività che dovrebbero regolare il pubblico impiego:
    inoltre, l'istituzione di albi regionali sancisce la precarizzazione di tali docenti, violando non solo i loro diritti acquisiti, ma ponendoli di fatto in una condizione di disparità rispetto ai docenti attualmente in ruolo, che hanno la titolarità di una sede e un incarico a tempo indeterminato, entrambi elementi non riconosciuti ai docenti a chiamata, soggetti a rinnovi contrattuali su base triennale;
    si realizza, quindi, non solo la lesione del princìpio costituzionale di uguaglianza, ma anche l'indebolimento della posizione di autonomia della quale devono godere i docenti in base al richiamato articolo 33 della Carta costituzionale;
    a violazione della parità di trattamento tra docenti inficia anche la previsione di cui all'articolo 97 della Costituzione relativa ai principi di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione;
    in ossequio al principio che sancisce la libertà d'insegnamento lo Stato si dovrebbe limitare ad indicare i livelli essenziali delle prestazioni;
    con l'approvazione del disegno di legge in esame non sarebbero più garantiti i princìpi essenziali di democrazia e trasparenza che devono regolare il pubblico impiego,

delibera

ai sensi del comma 40, comma primo del Regolamento, di non procedere all'esame della proposta di legge in titolo.
N. 4. Rampelli, La Russa, Cirielli, Maietta, Giorgia Meloni, Nastri, Taglialatela, Totaro.