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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Martedì 5 maggio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 5 maggio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cimbro, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Dieni, Epifani, Faraone, Ferranti, Ferrara, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Merlo, Meta, Migliore, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sani, Scagliusi, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Spadoni, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 4 maggio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BRUNO BOSSIO: «Modifiche agli articoli 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 2 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in materia di revisione delle norme sul divieto di concessione dei benefìci penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia» (3091);
   NASTRI: «Disposizioni per la riduzione del contenzioso tributario mediante la definizione agevolata delle controversie pendenti» (3092);
   MOLTENI ed altri: «Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico» (3093);
   MERLO e BORGHESE: «Disposizioni per il controllo della genuinità delle acque minerali» (3094);
   FUCCI: «Norme per la promozione del parto fisiologico» (3095);
   DE MENECH ed altri: «Modifica dell'articolo 1, comma 57, della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di costituzione di zone omogenee per specifiche funzioni nell'ambito delle province e di elezione del presidente della provincia e del consiglio provinciale» (3096).

  Saranno stampate e distribuite.

Annunzio di una proposta di legge d'iniziativa popolare.

  In data 4 maggio 2015 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge:
   PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE: «Garanzia dei trattamenti dei lavoratori/lavoratrici impiegati nelle filiere degli appalti privati e pubblici, contrasto alle pratiche di concorrenza sleale tra imprese e tutela dell'occupazione nei cambi di appalto» (3097).

  Sarà stampata, previo accertamento della regolarità delle firme dei presentatori, ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 352, e distribuita.

Trasmissione dal Senato.

  In data 4 maggio 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1577. – «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (approvato dal Senato) (3098).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, il seguente progetto di legge è assegnato, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:
   VII Commissione (Cultura):

  TARICCO ed altri: «Modifica all'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per l'esecuzione di opere musicali e la recitazione di opere poetiche e letterarie, effettuate senza fine di lucro per la promozione della cultura musicale e letteraria» (3003) Parere delle Commissioni I, V e VI.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  sentenza n. 66 del 25 febbraio – 24 aprile 2015 (Doc. VII, n. 441),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006), nel testo anteriore alle modifiche apportate dall'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, e dell'articolo 1, comma 1093, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Agrigento:
   alla VI Commissione (Finanze);

  sentenza n. 67 dell'11 marzo – 24 aprile 2015 (Doc. VII, n. 442),
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10 e del relativo Allegato 1, per la parte che riguarda le province siciliane, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 2 maggio 2014, n. 68, promossa, in riferimento all'articolo 36 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e all'articolo 2, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074 (Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia finanziaria), dalla Regione siciliana:
   alle Commissioni riunite V (Bilancio) e VI (Finanze);

  sentenza n. 71 dell'11 marzo – 30 aprile 2015 (Doc. VII, n. 444),
   con la quale:
    dichiara inammissibile, nel presente giudizio di costituzionalità, l'intervento di D.G.G.;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità – Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 42, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dalla Corte di cassazione, sezioni unite civili;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 42-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 327 del 2001, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 42, 97, 111, primo e secondo comma, 113 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione seconda:
   alla VIII Commissione (Ambiente).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia della seguente sentenza che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, è inviata alla XI Commissione (Lavoro), nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
   con lettera in data 30 aprile 2015, Sentenza n. 70 del 10 marzo-30 aprile 2015 (Doc. VII, n. 443), con la quale:
   dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nella parte in cui prevede che «In considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento»;
   dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 23 e 53, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Palermo, sezione lavoro, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna e dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Liguria;
   dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 24, comma 25, del decreto-legge n. 201 del 2011, come convertito, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, in relazione alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la regione Emilia-Romagna.

Trasmissione dalla Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale, con lettera in data 24 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia conforme della decisione n. 69 del 15 aprile 2015, con la quale la Corte stessa ha disposto la correzione di errori materiali contenuti nelle seguenti sentenze, già inviate, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni:
   n. 10 del 9-11 febbraio 2015 (Doc. VII, n. 404), inviata in data 17 febbraio 2015 alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze);
   n. 11 del 9-11 febbraio 2015 (Doc. VII, n. 405), inviata in data 17 febbraio 2015 alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia);
   n. 13 del 9-13 febbraio 2015 (Doc. VII, n. 406), inviata in data 17 febbraio 2015 alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla VI Commissione (Finanze);
   n. 14 del 9-13 febbraio 2015 (Doc. VII, n. 407), inviata in data 17 febbraio 2015 alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla II Commissione (Giustizia);
   n. 15 dell'11-18 febbraio 2015 (Doc. VII, n. 408), inviata in data 3 marzo 2015 alla I Commissione (Affari costituzionali).

  Questa decisione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali), alla II Commissione (Giustizia) e alla VI Commissione (Finanze).

Trasmissione dal Ministro dell'economia e delle finanze.

  Il Ministro dell'economia e delle finanze, con lettera in data 30 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, la relazione concernente l'impatto finanziario derivante dagli atti e dalle procedure giurisdizionali e di precontenzioso con l'Unione europea, riferita al primo semestre 2014 (Doc. LXXIII, n. 5).

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Trasmissione dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.

  Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con lettera in data 30 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 59, comma 5, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni sullo sviluppo dell'agricoltura biologica e di qualità, riferita agli anni 2012, 2013 e 2014 (Doc. CLXXVI, n. 1).

  Questa relazione è trasmessa alla XIII Commissione (Agricoltura).

Trasmissioni dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 4 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 ottobre 1991, n. 344, la relazione sullo stato di attuazione della legge 26 dicembre 1981, n. 763, recante provvedimenti in favore dei profughi italiani, riferita all'anno 2014 (Doc. CVI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con lettera in data 4 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), della legge 18 novembre 1995, n. 496, la relazione sullo stato di esecuzione della convenzione sulle armi chimiche e sugli adempimenti effettuati dall'Italia, riferita all'anno 2014 (Doc. CXXXI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla III Commissione (Affari esteri).

Trasmissione dal Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche e gli affari europei, con lettera in data 24 aprile 2015, ha trasmesso l'elenco delle direttive con termine di recepimento in scadenza entro il 30 settembre 2015, con indicazioni in ordine al relativo stato di attuazione, predisposto ai sensi dell'articolo 39, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

  Questo documento è trasmesso a tutte le Commissioni permanenti.

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 4 maggio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni – Agenda europea sulla sicurezza (COM(2015) 185 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, in sede di Comitato misto SEE in merito a una modifica dell'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE (Pile e accumulatori) (COM(2015) 186 final), corredata dal relativo allegato (COM(2015) 186 final – Annex 1), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per la parte delle disposizioni del protocollo che sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2015) 193 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 193 final – Annex 1 e COM(2015) 193 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo sull'eliminazione del commercio illegale dei prodotti derivati dal tabacco della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo, per la parte delle disposizioni del protocollo che non sono soggette all'applicazione del titolo V della parte terza del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (COM(2015) 194 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 194 final – Annex 1 e COM(2015) 194 final – Annex 2), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

Richiesta di parere parlamentare su atti del Governo.

   Il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 4 maggio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2 della legge 6 agosto 2013, n. 96, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 260/2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti transfrontalieri nella Comunità (164).

  Questa richiesta è assegnata, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del Regolamento, alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze) nonché, ai sensi del comma 2 dell'articolo 126 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), che dovranno esprimere i prescritti pareri entro il 14 giugno 2015. È altresì assegnata, ai sensi del comma 2 dell'articolo 96-ter del Regolamento, alla V Commissione (Bilancio), che dovrà esprimere i propri rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario entro il 25 maggio 2015.

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

PROPOSTA DI LEGGE: REALACCI ED ALTRI; MICILLO ED ALTRI; PELLEGRINO ED ALTRI: DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (A.C. 342-957-1814-B)

A.C. 342-B – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

A.C. 342-B – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

A.C. 342-B – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 1.

  1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis
DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

  Art. 452-bis. – (Inquinamento ambientale). – È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
   1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
   2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

  Art. 452-ter. (Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale). – Se da uno dei fatti di cui all'articolo 452-bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni; se ne deriva una lesione grave, la pena della reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione gravissima, la pena della reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva la morte, la pena della reclusione da cinque a dieci anni.
  Nel caso di morte di più persone, di lesioni di più persone, ovvero di morte di una o più persone e lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per l'ipotesi più grave, aumentata fino al triplo, ma la pena della reclusione non può superare gli anni venti.

  Art. 452-quater. – (Disastro ambientale). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente:
   1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
   2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
   3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

  Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

  Art. 452-quinquies. – (Delitti colposi contro l'ambiente). – Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi.
  Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

  Art. 452-sexies. – (Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.
  La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:
   1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
   2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

  Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

  Art. 452-septies. – (Impedimento del controllo). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  Art. 452-octies. – (Circostanze aggravanti). – Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.
  Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.
  Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

  Art. 452-novies. – (Aggravante ambientale). – Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

  Art. 452-decies. – (Ravvedimento operoso). – Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.
  Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

  Art. 452-undecies. – (Confisca). – Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
  Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
  I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
  L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

  Art. 452-duodecies. – (Ripristino dello stato dei luoghi). – Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice».
  Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

  Art. 452-terdecies. – (Omessa bonifica). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 20.000 a euro 80.000.

  Art. 452-quaterdecies. – (Ispezione di fondali marini). – Chiunque, per le attività di ricerca e di ispezione dei fondali marini finalizzate alla coltivazione di idrocarburi, utilizza la tecnica dell’air gun o altre tecniche esplosive è punito con la reclusione da uno a tre anni».
  2. All'articolo 257 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1 sono premesse le seguenti parole: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato,»;
   b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. L'osservanza dei progetti approvati ai sensi degli articoli 242 e seguenti costituisce condizione di non punibilità per le contravvenzioni ambientali contemplate da altre leggi per il medesimo evento e per la stessa condotta di inquinamento di cui al comma 1».

  3. All'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
  «4-bis. È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono a commettere il reato o che costituiscono il prodotto o il profitto del reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato. Quando essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca».

  4. All'articolo 12-sexies, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo la parola: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-quater, 452-octies, primo comma,» e dopo le parole: «dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,» sono inserite le seguenti: «o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,».
  5. All'articolo 32-quater del codice penale, dopo la parola: «437,» sono inserite le seguenti: «452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies,» e dopo la parola: «644» sono inserite le seguenti: «, nonché dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni».
  6. All'articolo 157, sesto comma, secondo periodo, del codice penale, dopo le parole: «sono altresì raddoppiati» sono inserite le seguenti: «per i delitti di cui al titolo VI-bis del libro secondo,».
  7. All'articolo 118-bis, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo le parole: «del codice» sono inserite le seguenti: «, nonché per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale,», dopo le parole: «presso la Corte di appello» sono inserite le seguenti: «nonché all'Agenzia delle entrate ai fini dei necessari accertamenti» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies e 452-octies del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, ne dà altresì notizia al Procuratore nazionale antimafia».

  8. All'articolo 25-undecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
   «a) per la violazione dell'articolo 452-bis, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
   b) per la violazione dell'articolo 452-quater, la sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote;
   c) per la violazione dell'articolo 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;
   d) per i delitti associativi aggravati ai sensi dell'articolo 452-octies, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote;
   e) per il delitto di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività ai sensi dell'articolo 452-sexies, la sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote;
   f) per la violazione dell'articolo 727-bis, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
   g) per la violazione dell'articolo 733-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote»;
   b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
  «1-bis. Nei casi di condanna per i delitti indicati al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni pecuniarie ivi previste, le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, per un periodo non superiore a un anno per il delitto di cui alla citata lettera a).

  9. Dopo la parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, è aggiunta la seguente:

«PARTE SESTA-BIS
DISCIPLINA SANZIONATORIA DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E PENALI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE

  Art. 318-bis. – (Ambito di applicazione). – 1. Le disposizioni della presente parte si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal presente decreto che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette.

  Art. 318-ter. – (Prescrizioni). – 1. Allo scopo di eliminare la contravvenzione accertata, l'organo di vigilanza, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria di cui all'articolo 55 del codice di procedura penale, ovvero la polizia giudiziaria impartisce al contravventore un'apposita prescrizione asseverata tecnicamente dall'ente specializzato competente nella materia trattata, fissando per la regolarizzazione un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario. In presenza di specifiche e documentate circostanze non imputabili al contravventore che determinino un ritardo nella regolarizzazione, il termine può essere prorogato per una sola volta, a richiesta del contravventore, per un periodo non superiore a sei mesi, con provvedimento motivato che è comunicato immediatamente al pubblico ministero.
  2. Copia della prescrizione è notificata o comunicata anche al rappresentante legale dell'ente nell'ambito o al servizio del quale opera il contravventore.
  3. Con la prescrizione l'organo accertatore può imporre specifiche misure atte a far cessare situazioni di pericolo ovvero la prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.
  4. Resta fermo l'obbligo dell'organo accertatore di riferire al pubblico ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'articolo 347 del codice di procedura penale.

  Art. 318-quater. – (Verifica dell'adempimento). – 1. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione ai sensi dell'articolo 318-ter, l'organo accertatore verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.
  2. Quando risulta l'adempimento della prescrizione, l'organo accertatore ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel termine di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Entro centoventi giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore comunica al pubblico ministero l'adempimento della prescrizione nonché l'eventuale pagamento della predetta somma.
  3. Quando risulta l'inadempimento della prescrizione, l'organo accertatore ne dà comunicazione al pubblico ministero e al contravventore entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato nella stessa prescrizione.

  Art. 318-quinquies. – (Notizie di reato non pervenute dall'organo accertatore). – 1. Se il pubblico ministero prende notizia di una contravvenzione di propria iniziativa ovvero la riceve da privati o da pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio diversi dall'organo di vigilanza e dalla polizia giudiziaria, ne dà comunicazione all'organo di vigilanza o alla polizia giudiziaria affinché provveda agli adempimenti di cui agli articoli 318-ter e 318-quater.
  2. Nel caso previsto dal comma 1, l'organo di vigilanza o la polizia giudiziaria informano il pubblico ministero della propria attività senza ritardo.

  Art. 318-sexies. – (Sospensione del procedimento penale). – 1. Il procedimento per la contravvenzione è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale fino al momento in cui il pubblico ministero riceve una delle comunicazioni di cui all'articolo 318-quater, commi 2 e 3, del presente decreto.
  2. Nel caso previsto dall'articolo 318- quinquies, comma 1, il procedimento rimane sospeso fino al termine indicato al comma 1 del presente articolo.
  3. La sospensione del procedimento non preclude la richiesta di archiviazione. Non impedisce, inoltre, l'assunzione delle prove con incidente probatorio, né gli atti urgenti di indagine preliminare, né il sequestro preventivo ai sensi degli articoli 321 e seguenti del codice di procedura penale.

  Art. 318-septies. – (Estinzione del reato). – 1. La contravvenzione si estingue se il contravventore adempie alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza nel termine ivi fissato e provvede al pagamento previsto dall'articolo 318-quater, comma 2.
  2. Il pubblico ministero richiede l'archiviazione se la contravvenzione è estinta ai sensi del comma 1.
  3. L'adempimento in un tempo superiore a quello indicato dalla prescrizione, ma che comunque risulta congruo a norma dell'articolo 318-quater, comma 1, ovvero l'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose della contravvenzione con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza sono valutati ai fini dell'applicazione dell'articolo 162-bis del codice penale. In tal caso, la somma da versare è ridotta alla metà del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa.

  Art. 318-octies. – (Norme di coordinamento e transitorie). – 1. Le norme della presente parte non si applicano ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della medesima parte».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», primo comma, sostituire la parola: abusivamente con le seguenti:, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale,.
1. 2. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-bis», dopo il primo comma aggiungere il seguente:
  «La pena di cui al primo comma è ridotta di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento.»

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: Quando l'inquinamento è prodotto con le seguenti: Quando l'inquinamento o il pericolo di inquinamento si verifica.
1. 3. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater», primo comma, sostituire le parole: Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque con le seguenti: Chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell'ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, o comunque.
1. 4. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-quater», dopo il primo comma, è aggiunto il seguente:
  «La pena di cui al primo comma è ridotta di un terzo se dal fatto deriva il pericolo di disastro ambientale.»

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: Quando il disastro è prodotto con le seguenti: Quando il disastro o il pericolo di disastro si verifica.
1. 5. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-sexies», primo comma, aggiungere, in fine, le parole: e di materiale a radiazioni ionizzanti.

  Conseguentemente, alla rubrica del medesimo articolo, aggiungere, in fine, le parole: e di materiale a radiazioni ionizzanti.
1. 6. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 452-novies».
1. 7. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», primo comma, sopprimere le parole: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   al secondo comma, sopprimere le parole
: comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno;
   aggiungere, in fine, il seguente comma: Le disposizioni di cui all'articolo 452-bis non si applicano nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o regolamenti.
1. 14. Chiarelli.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», primo comma, sopprimere le parole: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sopprimere le parole: comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno»;
1. 8. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», primo comma, sopprimere le parole: «prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado».
1. 18. Sarro, Squeri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», secondo comma, sopprimere le parole: comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno.
1. 15. Sarro, Squeri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-decies», aggiungere, in fine, il seguente comma: «Le disposizioni di cui all'articolo 452-bis non si applicano nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o regolamenti».
1. 16. Sarro, Squeri.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-terdecies», aggiungere, in fine, il seguente periodo: La pena della reclusione non si applica al soggetto che pur non risultando l'autore di taluno dei delitti previsti dal presente titolo è obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi e non vi provveda.
1. 9. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 452-quaterdecies».
*1. 10. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 452-quaterdecies».
*1. 17. Sarro, Squeri.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere il capoverso «Art. 452-quaterdecies».
*1. 13. Piso, Pagano.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-quaterdecies», primo comma, dopo le parole: air gun aggiungere le seguenti: in difformità con le linee guida dettate dall'ACCOBAMS, Agreement on the Conservation of Cetaceans in the Black Sea, Mediterranean Sea and contiguous Atlantic area, ratificato con legge 10 febbraio 2005, n. 27.
1. 11. Dambruoso, Mazziotti Di Celso, Matarrese, D'Agostino.

  Al comma 1, capoverso «Art. 452-quaterdecies», primo comma, sostituire le parole: tre anni con le seguenti: quattro anni.
1. 20. Pili.

A.C. 342-B – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

  1. All'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni» sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro trentamila a euro trecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di due anni»;
   c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire diciotto milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

  2. All'articolo 2 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) al comma 1, alinea, le parole: «con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno» sono sostituite dalle seguenti: «con l'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila o con l'arresto da sei mesi ad un anno»;
   b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
  «2. In caso di recidiva, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a diciotto mesi e dell'ammenda da euro ventimila a euro duecentomila. Qualora il reato suddetto sia commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi»;
   c) al comma 3, le parole: «è punita con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punita con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila»;
   d) al comma 4, le parole: «è punito con la sanzione amministrativa da lire due milioni a lire dodici milioni» sono sostituite dalle seguenti: «è punito con la sanzione amministrativa da euro tremila a euro quindicimila».

  3. All'articolo 5 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 6 è sostituito dal seguente:
  «6. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5-bis è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa da euro seimila a euro trentamila».

  4. All'articolo 6 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) il comma 4 è sostituito dal seguente:
  «4. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro quindicimila a euro trecentomila»;
   b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 3 è punito con la sanzione amministrativa da euro diecimila a euro sessantamila».

  5. All'articolo 8-bis della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:
  «1-bis. Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 è punito, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro cinquecento a euro duemila».

  6. All'articolo 8-ter della legge 7 febbraio 1992, n. 150, il comma 5 è sostituito dal seguente:
  «5. Chiunque contravviene alle disposizioni previste al comma 2 è punito, se il fatto non costituisce reato, con la sanzione amministrativa da euro cinquemila a euro trentamila».

A.C. 342-B – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    le emissioni di aria compressa (air gun) in mare sono utilizzate da decenni per analizzare la struttura del sottosuolo tramite la tecnica della sismica a riflessione e sono sostanzialmente la migliore possibilità che l'uomo ha per ricostruire la natura della crosta terrestre;
    l'esplorazione dei fondali marini attraverso questa tecnica, non ha controindicazioni, dato che non vengono emesse radiazioni, non vengono utilizzati esplosivi o immesse sostanze tossiche e ovviamente non può indurre attività sismiche;
    l'utilizzo della tecnica dell’air gun non è limitato all'esplorazione mineraria dei fondali marini essendo infatti una tecnica utilizzata comunemente anche per scopi di ricerca da vari enti pubblici di ricerca vigilati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca CNR, INFN, INGV e OGS, nonché da molti dipartimenti universitari afferenti al Consorzio interuniversitario per la ricerca sul mare (CONISMA) che ne fanno uso per le proprie attività istituzionali;
    in particolare, l'esplorazione dei fondali sottomarini è attività principale di ben due infrastrutture di ricerca italiane, sulle quali sono in corso ingenti investimenti da parte del MIUR. Infatti le finalità della ricerca che fa uso di sorgenti air gun sono le più diverse: cambiamento climatico, pianificazione dell'uso dell'ambiente marino, pericolosità naturale in ambiente marino, anche a fini di protezione civile, sicurezza degli impianti industriali e strategici, sismicità naturale ed indotta dell'attività antropica, stoccaggio sotterraneo di gas per contrastare l'effetto serra, risorse geotermiche e naturali in genere;
    vietare l'utilizzo dell’air gun significa bloccare lo sviluppo delle conoscenze dell'interno della terra, impedire il riconoscimento delle faglie che generano terremoti e tsunami, oppure zone dove camere magmatiche stanno per esplodere che significa impedire lo sviluppo della scienza senza un reale motivo e ciò avrebbe conseguenze estremamente negative sull'attività della ricerca italiana, vanificando ingenti investimenti pubblici;
    attualmente esistono procedure e linee guida codificate, per limitare l'impatto ambientale di queste tecnologie, che possono essere ulteriormente implementate e rese sempre più efficaci e puntuali,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi del provvedimento, al fine di valutare l'opportunità di futuri interventi correttivi anche di carattere normativo, affinché venga ripristinato un ramo così rilevante e determinante della ricerca scientifica nel campo delle geo-scienze e delle scienze ambientali, senza dover rischiare pesanti procedure penali.
9/342-B/1Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    il Ministro dello sviluppo economico ha emanato il decreto ministeriale del 9 agosto 2013 con il quale ha ridefinito le aree marine in cui è possibile effettuare nuove attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi, rimodulando la zona marina «E» con l'apertura di una nuova area nel Mar di Sardegna, ad una distanza dalla costa tale da garantire la preservazione delle aree di tutela ambientale;
    le dichiarate argomentazioni addotte per tale progetto di modifica nascerebbero dalla necessità di approfondire la conoscenza del sottofondo marino in quest'area, caratterizzata da una modesta attività esplorativa precedente e da una potenzialità mineraria, che con intuito da rabdomante, vengono definite di sicuro interesse;
    secondo le argomentazioni fornite dal decreto e dai progetti conseguenti si afferma che prospezioni geofisiche, attraverso la misura di alcune proprietà fisiche delle rocce, consentono di determinare con sufficiente grado di dettaglio i tipi di rocce esistenti e l'andamento delle strutture sepolte;
    in seguito e con notevole tempestività prima una società straniera con ramificazione italiana, la Schlumberger Italiana spa, ha proposto l'utilizzo di questa metodologia per effettuare l'acquisizione di un rilievo geofisico 2D sull'intera area della zona marina E recentemente aperta all'esplorazione, dando, è scritto nel progetto, il proprio contributo per approfondire le conoscenze del sottofondo marino in quest'area;
    il 26 giugno 2014 era stata presentata istanza di permesso di prospezione in mare al Ministero dello sviluppo economico denominata TGd 2 E.P.-TG per una superficie 20.890 chilometri quadrati a nome di un'altra società TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA (100 per cento r.u.);
    tale istanza di permesso è stata pubblicata nel BUIG il 31 luglio 2014;
    TGS è una società quotata in borsa con sede finanziarie in Asker, in Norvegia ed è quotata alla Borsa di Oslo con il simbolo TGS. La società è guidata dal CEO Robert Hobbs, con sede a Houston;
    tale società risulterebbe impegnata a svolgere tale ricerca per conto terzi considerato la filosofia aziendale di TGS sarebbe quella di «creare dati di alta qualità unici raccolti nel posto giusto al momento giusto»;
    la TGS-NOPEC GEOPHYSICAL COMPANY ASA ha presentato un'istanza di permesso di prospezione in mare proponendo, nel programma lavori, studi che possano portare, sempre secondo la relazione di accompagnamento, alla miglior comprensione della situazione geologica e della potenzialità geomineraria;
    il permesso di prospezione è un titolo minerario non esclusivo, rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico su istanza della parte interessata che presenta il programma di ricerca che intende sviluppare, e riguarda aree di grandi dimensioni dislocate soprattutto in mare. All'interno dell'area del permesso di prospezione è possibile condurre solo ed esclusivamente ricerche geofisiche;
    l'area oggetto dell'istanza di permesso di prospezione è localizzata nel Mar di Sardegna, all'interno della zona marina «E». La zona interessata dall'istanza ricopre l'intera area oggetto di ampliamento, per una superficie di 20.922 chilometri quadrati. Il lato più vicino alla costa è quello occidentale, che dista oltre 24 miglia nautiche dalle coste sarde (24.3 da Capo dell'Argentiera) e circa 33 miglia nautiche da Alghero;
    per le prospezioni geofisiche è necessaria quindi una sorgente di energia che emette onde elastiche ed una serie di sensori, detti idrofoni, che ricevono le onde riflesse. La produzione di onde elastiche è ottenuta con diverse tecnologie che fanno uso di sorgenti artificiali differenti:
     a) ad acqua: WATER-GUN, costituito da un cannone ad aria compressa che espelle ad alta velocità un getto d'acqua che per inerzia crea una cavità che implode e genera un segnale acustico;
     b) ad aria compressa: AIR-GUN, costituito da due camere cilindriche chiuse da due pistoni (pistone di innesco e di scoppio) rigidamente connessi ad un cilindro provvisto di orifizio assiale che libera in mare, istantaneamente, aria ad una pressione, compresa tra 150 e 400 atmosfere (ad oggi il sistema maggiormente utilizzato);
     c) a dischi vibranti: MARINE VIBROSEIS, in cui alcuni dischi metallici vibranti immettono energia secondo una forma d'onda prefissata, senza dar luogo all'effetto bolla (sistema complesso non ancora pienamente sviluppato);
     d) Elettriche: SPARKER/BOOMER, dove un piatto metallico con avvolgimento in rame viene fatto allontanare da una piastra a seguito di un impulso elettrico; l'acqua che irrompe genera un segnale acustico ad alta frequenza con scarsa penetrazione (adatto per rilievi ad alte definizioni);
    per l'acquisizione geofisica nell'area dell'istanza di permesso di prospezione «d1 E.P.-SC» è previsto l'utilizzo di tecnologie invasive che risultano essere state già respinte dalla commissione di valutazione di impatto ambientale che ha tenuto conto delle centinaia di ricorsi, osservazioni, proposte in seguito alla campagna nazionale promossa dal Movimento Unidos;
    le attività di ricerca di idrocarburi prevedono diverse fasi, ognuna delle quali legata ad un particolare e rilevante impatto ambientale;
    nella prima fase viene eseguito lo studio geologico regionale, con la rielaborazione e l'interpretazione di dati sismici, in alcuni casi già esistenti, e successiva acquisizione di nuovi dati sismici;
    le metodiche di prospezione geosismica prevedono, nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di una sorgente energetica ad aria compressa, meglio conosciuta come air-gun;
    attraverso questa tecnica si genera una violenta onda d'urto che si propaga nel fondale e successivamente viene riflessa, mostrando in questo modo la presenza e la natura di idrocarburi nel sottosuolo. Gli air-gun sono disposti sempre in batteria (si contano diverse decine di sorgenti) e nelle loro vicinanze si possono registrare picchi di pressione dell'ordine di 260db (dB 1~Pa a 1m);
    è noto che molte specie appartenenti all'ordine cetacea, sono particolarmente sensibili a forti emissioni acustiche, quali quelle generate dai sonar militari e dagli air-gun, le quali vanno sommate al rumore di fondo sottomarino e a quello generato dal normale traffico marittimo. Zifii (Ziphius cavirostris) e capodogli (Physeter macrocephalus) sono tra le specie più sensibili e possono subire effetti negativi che vanno da disagio e stress, fino al danno acustico vero e proprio, con perdita di sensibilità uditiva che può manifestarsi come temporanea o permanente;
    questo tipo di emissione acustica può far impaurire e stordire gli animali sino ad indurli a un'emersione rapida ed improvvisa senza adeguata decompressione, con conseguente morte per la gas and fat embolic syndrome, ossia morte per embolia;
    l'esposizione a rumori molto forti inoltre può produrre anche danni fisiologici (emorragie) ad altri apparati, oltre a quelli uditivi, fino a provocare effetti letali;
    una volta completata la prima fase, nel caso si evidenzi un'area di interesse minerario, sarà eseguito in seconda fase un pozzo esplorativo che può giungere a profondità di diverse migliaia di metri;
    nel malaugurato caso si decidesse di proseguire l'attività estrattiva, in ultima fase verrà costruita una piattaforma permanente di estrazione, che implicherà attività di stoccaggio e trasporto di idrocarburi con strutture a terra e ulteriore traffico navale annessi;
    molti animali marini, come tutti i cetacei, emergono per respirare e possono rimanere in superficie per periodi abbastanza lunghi. Questo comportamento, unitamente all'enorme mole che rallenta i tempi di reazione e i movimenti, è tra le cause che concorrono a rendere queste specie più soggette alle collisioni;
    le aree oggetto delle istanze di ricerca di idrocarburi sono zone di importanza strategica per numerose attività che caratterizzano la complessa e straordinaria vita dei cetacei (alimentazione, allattamento, riproduzione, migrazione, socializzazione, riposo, e altro), la quale viene disturbata dalle attività antropogeniche previste. Lo stress è un pericoloso fattore che causa gravi danni alla fisiologia dei cetacei, causandone anche la morte. Nella maggior parte degli episodi di spiaggiamento di cetacei, i fattori di inquinamento acustico e ambientale, rappresentano costanti concause responsabili della morte di questi mammiferi marini;
    l'area prescelta risulta essere coincidente di fatto con il santuario per i mammiferi marini Pelagos, nato da un accordo internazionale tra Italia, Francia e Principato di Monaco siglato a Roma nel 1999. Si tratta della prima area protetta al mondo dedicata alla protezione dei cetacei. Questo tratto di mare ricco di vita si estende per circa 90.000 chilometri quadrati e in Italia interessa 3 regioni (Liguria, Toscana e Sardegna), 5 parchi nazionali (Cinque Terre, Arcipelago toscano, Arcipelago di La Maddalena e Asinara) e numerosi parchi regionali. L'intera area è costituita da fondali profondi e da correnti ascendenti che facilitano la formazione di grandi banchi di plancton, la cui concentrazione è massima da gennaio a luglio garantendo condizioni ideali per l'alimentazione dei cetacei. Balenottere comuni, stenelle, capodogli, globicefali, grampi, tursiopi, zifi, delfini comuni e, con presenze più occasionali, di balenottere minori, steni, orche e pseudorche, costituiscono un ecosistema pelagico di grande ricchezza;
    il tentativo di minimizzare e mitigare un impatto cumulativo risulta del tutto impraticabile. Infatti, anche a distanza di tempo e di spazio, l'effetto inevitabilmente si propaga in tutto il bacino e permane proprio per le caratteristiche stesse del mare;
    le conseguenze che colpiscono un'area marina come quella individuata dal progetto richiamato si estendono automaticamente nelle aree adiacenti o in altre aree più distanti, così è il significato e il valore delle caratteristiche dell'ecosistema marino nel suo complesso e della sua biodiversità;
    nella logica e nel rispetto di un principio precauzionale, dovrebbero essere vietate tutte quelle attività che non prendono in considerazione tutte le conseguenze e gli impatti a breve e a lungo termine, di natura diretta o indiretta, sull'ecosistema marino e in particolare sui cetacei, gruppo di specie a rischio, protette da una regolamentazione volta alla loro salvaguardia e conservazione a livello nazionale ed internazionale;
    risulta non opportuno il decreto del Ministro dello sviluppo economico che individua le delimitazioni dell'area ”E” per illogicità, irragionevolezza e palese assenza di presupposti con il quale si individua il mare di Sardegna come area marina per queste scellerate ricerche petrolifere;
    si ritiene anche in sede di autotutela, visto il vizio procedurale e la tempestiva presentazione del progetto avanzato dalla società texana, negare qualsiasi permesso, stralciando tale area, proprio per la consistente presenza e attività di cetacei nell'area sottoposta al progetto di ricerca di idrocarburi, nelle aree adiacenti e nell'intero bacino Mediterraneo (si ricorda che gran parte dei cetacei sono mammiferi pelagici, ossia vivono nuotando nei mari in base alla presenza di prede, legata alle stagioni e alle correnti);
    si ritiene che il progetto debba essere respinto anche per l'assoluta carenza e assenza di documentazione e di studi sulle popolazioni di cetacei nei tratti di mare oggetto della richiesta di ricerche petrolifere sia il presupposto per respingere la richiesta di valutazione di impatto ambientale;
    si ritiene necessario richiedere di uniformare la condotta su questioni così delicate per l'ambiente ad un principio precauzionale per la massima tutela e rispetto dell’habitat e dei cetacei potenzialmente presenti;
    si ritiene per l'evidente impatto ambientale del progetto sia per quanto riguarda l'inquinamento di varia natura (chimico, atmosferico, acustico, operativo eccetera, eccetera), che per il diretto o indiretto sull'area sottoposta al progetto di ricerca di idrocarburi, sulle aree adiacenti e sull'intero bacino Mediterraneo a breve e lungo termine il progetto stesso non debba essere respinto;
    alla luce della mancanza di tutti i presupposti e condizioni necessarie e indispensabili alla tutela e alla conservazione del delicato ecosistema e della biodiversità connessa, primi tra tutti i cetacei di revocare il decreto di individuazione dell'area marina suddetta si osserva che tale progetto avrebbe conseguenze devastanti per l'area interessata e non solo;
    risultano del tutto inesplorate le cause dirette e indirette, tra attività di prospezione e lo spiaggiamento di 7 esemplari di capodoglio (Physeter macrocephalus) nel dicembre 2009 nelle coste a nord del Gargano tra i comuni di Cagnano Varano e Ischitella e lo spiaggiamento di massa di esemplari di zifio (Zifius cavirostris) sulle coste dell'Isola di Corfù e sul litorale calabrese, risalente al novembre/dicembre 2011, avvenuto in concomitanza ad attività di prospezione geosismica mediante sorgente energetica di tipo air gun da parte di tre navi (Princess, Thor Guardian e Thor Server) provenienti da Malta e operanti a largo delle coste tra Monopoli e Brindisi incaricate dalla società inglese Northern Petroleum, e ad esercitazioni militari con l'utilizzo di sonar;
    si ritiene necessario richiedere il recepimento delle indicazioni della comunità scientifica internazionale, durante la riunione annuale dell’American association for the advancement of science (AAAS), a favore di un'etica che rispetti i diritti dei cetacei come persone non umane dotate di un'intelligenza superiore e della coscienza di sé stessi;
    si ritiene necessario alla luce di queste considerazioni di richiedere il diniego del rilascio di ulteriori permessi e autorizzazioni a campagne di prospezione geosismica, perforazione del fondale e coltivazione nei mari della Sardegna e del sistema Paese,

impegna il Governo

a stralciare dalle aree soggette a tale tipo di ricerca petrolifera, con la revoca del decreto del Ministro dello sviluppo economico emanato il 9 agosto 2013 con il quale ha ridefinito le aree marine in cui è possibile effettuare nuove attività di prospezione e di ricerca di idrocarburi, escludendo la zona marina «E» nel Mar di Sardegna, anche in virtù di un preciso pronunciamento della commissione di valutazione di impatto ambientale che ha negato l'autorizzazione proprio per l'inadeguatezza e la gravità dell'area prescelta.
9/342-B/2Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    le metodiche di prospezione geofisica in mare prevedono, nella maggior parte dei casi, l'utilizzo di una sorgente energetica ad aria compressa, meglio conosciuta come air-gun, uno strumento che produce onde elastiche attraverso un meccanismo di rilascio istantaneo di aria compressa. Attraverso questa tecnica si generano violente onde d'urto che si propagano nel fondale mostrando in questo modo la presenza e la natura di idrocarburi nel sottosuolo;
    da più parti sono stati riportati alcuni dei potenziali effetti dannosi che tali emissioni acustiche producono sulla fauna marina: cambiamenti nel comportamento, indebolimento del sistema immunitario, allontanamento dall'habitat, perdita dell'udito, morte o danneggiamento delle larve e degli avanotti in pesci ed invertebrati marini, con potenziali gravi danni alla biodiversità, fondamentale per l'equilibrio dell'ambiente in cui viviamo;
    i potenziali gravi danni che l'air- gun può arrecare alla fauna marina si ripercuotono negativamente anche sulle attività economiche legate alla pesca;
    le preoccupazioni per l'utilizzo di tecniche invasive e potenzialmente molto dannose per l'ambiente nella ricerca, prospezione e coltivazione di idrocarburi sono diffuse anche in altri paesi;
    ad esempio negli Stati Uniti settantacinque docenti universitari, oceanografi, biologi di importanti atenei come la Cornell University, il New England Aquarium e la Duke University hanno inviato una lettera al presidente Obama chiedendogli di impedire che le coste atlantiche vengano deturpate e sottolineando gli effetti devastanti dell'air-gun sulla vita marina,

impegna il Governo

ad adottare le misure necessarie atte a verificare e monitorare gli impatti ambientali dell'uso della tecnica dell'air-gun al fine di procedere, qualora si rendesse necessario, ad una razionalizzazione e normazione del suo utilizzo ed eventualmente al suo divieto.
9/342-B/3Stella Bianchi, Realacci, Borghi, Braga, Bratti, Mariani, De Menech, Covello, Gadda, Giovanna Sanna, Mazzoli, Morassut, Manfredi, Valiante, Cominelli, Nardi, Zardini, Ginoble, Tino Iannuzzi, Carrescia, Dallai, Marroni, Scanu, Amoddio, Rubinato.


   La Camera,
   premesso che:
    la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 13025 del 20 marzo 2014 ha espressamente richiamato il principio di conservazione della responsabilità del produttore iniziale di rifiuti «per l'intera catena di trattamento», contenuto nell'articolo 188, decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    l'articolo 188 è stato modificato dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 205 del 2010 imputando la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti non solo al produttore iniziale o altro detentore ma anche ad un eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti;
    la responsabilità permane comunque in capo al produttore o al detentore «per l'intera catena di trattamento» (comma 1); se però il produttore e il detentore sono iscritti al SISTRI la responsabilità viene limitata alla «rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema» (comma 2);
    l'articolo 188, come modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010, pone però un problema relativo alla sua vigenza in quanto la norma nella sua nuova formulazione (e di quelle di cui agli articoli 189, 190 e 193!) deve entrare in vigore solo all'indomani della piena operatività del SISTRI;
    il Parlamento ha più volte posposto, da ultimo con il Milleproroghe, l'entrata in vigore delle sanzioni previste per il SISTRI, tranne quelle per l'iscrizione e per il pagamento dei diritti annuali, proprio per le criticità che il sistema di tracciabilità dei rifiuti ancora presenta;
    non è pertanto chiaro se ed eventualmente da quando decorra la responsabilità di cui all'articolo 188 e da quando siano applicabili le relative sanzioni in caso di violazioni di legge ad esso connesse e soprattutto se sia o meno ancora in vigore l'originaria formulazione di tale articolo;
    con sentenza n. 28909 dell'8 luglio 2013, della stessa Corte di Cassazione aveva del resto evidenziato che non si poteva considerare il SISTRI «pienamente in vigore» senza però specificare il momento a partire dal quale il sistema di tracciabilità dei rifiuti era da considerare pienamente in vigore;
   a fronte di queste criticità interpretative sussiste necessità di chiarezza sulla interpretazione dell'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le conseguenze penali ed amministrative che le violazioni di legge comportano,

impegna il Governo

ad adottare con urgenza tutti gli atti necessari per fare chiarezza, al fine della corretta applicazione delle sanzioni connesse, sulla interpretazione dell'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/342-B/4Carrescia, Realacci.


   La Camera,
   premesso che:
    la Corte di Cassazione penale, con sentenza n. 13025 del 20 marzo 2014 ha espressamente richiamato il pricipio di conservazione della responsabilità del produttore iniziale di rifiuti «per l'intera catena di trattamento», contenuto nell'articolo 188, decreto-legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come modificato dal decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205;
    l'articolo 188 è stato modificato dall'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 205 del 2010 imputando la responsabilità per la corretta gestione dei rifiuti non solo al produttore iniziale o altro detentore ma anche ad un eventuale intermediario, commerciante, ente o impresa che effettui operazioni di trattamento dei rifiuti o ad un soggetto pubblico o privato addetto alla raccolta dei rifiuti;
    la responsabilità permane comunque in capo al produttore o al detentore «per l'intera catena di trattamento» (comma 1); se però il produttore e il detentore sono iscritti al SISTRI la responsabilità viene limitata alla «rispettiva sfera di competenza stabilita dal predetto sistema» (comma 2);
    l'articolo 188, come modificato dal decreto legislativo n. 205 del 2010, pone però un problema relativo alla sua vigenza in quanto la norma nella sua nuova formulazione (e di quelle di cui agli articoli 189, 190 e 193!) deve entrare in vigore solo all'indomani della piena operatività del SISTRI;
    il Parlamento ha più volte posposto, da ultimo con il Milleproroghe, l'entrata in vigore delle sanzioni previste per il SISTRI, tranne quelle per l'iscrizione e per il pagamento dei diritti annuali, proprio per le criticità che il sistema di tracciabilità dei rifiuti ancora presenta;
    non è pertanto chiaro se ed eventualmente da quando decorra la responsabilità di cui all'articolo 188 e da quando siano applicabili le relative sanzioni in caso di violazioni di legge ad esso connesse e soprattutto se sia o meno ancora in vigore l'originaria formulazione di tale articolo,
    con sentenza n. 28909 dell'8 luglio 2013, della stessa Corte di Cassazione aveva del resto evidenziato che non si poteva considerare il SISTRI «pienamente in vigore» senza però specificare il momento a partire dal quale il sistema di tracciabilità dei rifiuti era da considerare pienamente in vigore;
    a fronte di queste criticità interpretative sussiste necessità di chiarezza sulla interpretazione dell'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006 per le conseguenze penali ed amministrative che le violazioni di legge comportano,

impegna il Governo

a valutare l'adozione con urgenza di tutti gli atti necessari per fare chiarezza, al fine della corretta applicazione delle sanzioni connesse, sulla interpretazione dell'articolo 188 del decreto legislativo n. 152 del 2006.
9/342-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Carrescia, Realacci.


   La Camera,
   preso atto che il provvedimento in esame dovrà essere esaminato in quarta lettura solo in merito alla soppressione della disposizione penale in materia d ispezione dei fondali marini;
   sottolineata l'esigenza di introdurre nel codice penale lo specifico Titolo sui delitti contro l'ambiente,

impegna il Governo

a favorire nell'ambito delle proprie competenze e ferma restando l'autonomia dell'altro ramo del Parlamento, il più rapido esame del provvedimento in vista dell'approvazione definitiva.
9/342-B/5Ferranti, Vazio, Mattiello, Bazoli, Braga, Mazziotti Di Celso, Ermini, Amoddio, Realacci.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito delle misure previste dalla presente proposta di legge per rafforzare il contrasto agli illeciti ambientali, oltre ad agire sul fronte della repressione, è opportuno valorizzare anche il contributo dei soggetti privati alla prevenzione degli illeciti amministrativi o penali e alla sollecita rimozione dei fattori da cui può derivare un pregiudizio per l'ambiente;
    norme incentivanti in tal senso sono già presenti nell'ordinamento italiano e, con riguardo alla criminalità economica, costituiscono la nuova frontiera del diritto penale anche in ambito internazionale;
    il disegno di legge in esame tiene conto di questo aspetto laddove attribuisce rilevanza al ravvedimento operoso del reo, all'articolo 452-decies (in particolare nella forma dello svolgimento di attività di messa in sicurezza, bonifica o ripristino dei luoghi), ai fini di un'attenuazione della pena;
    la norma sul provvedimento operoso è stata modificata dal Senato, introducendo un limite temporale per lo svolgimento delle attività, di messa in sicurezza, bonifica o ripristino necessarie per beneficiare della riduzione di pena. Secondo la nuova formulazione, tali operazioni devono essere completate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Inoltre, per consentire il completamento di tali attività, la norma prevede la possibilità per l'imputato di chiedere al giudice la sospensione del procedimento penale per un tempo congruo. In tal caso il giudice può concedere al massimo due anni di sospensione (prorogabile per un ulteriore anno), durante i quali il corso della prescrizione è sospeso;
    al riguardo, va segnalato che la previsione ex lege di vincoli temporali predeterminati per il completamento delle operazioni di ripristino può risultare non congrua rispetto ai tempi necessari per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e delle procedure connesse alle operazioni di bonifica, che in alcune circostanze possono estendersi oltre quanto indicato. L'attuale formulazione dell'articolo 452-decies rischia, in tali casi, di rendere inapplicabile la misura premiale,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione richiamata in premessa, così come modificata dal Senato, al fine di adottare le misure opportune per incentivare in modo efficace comportamenti collaborativi e virtuosi, valutando la possibilità di affidare al giudice il compito di fissare caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete, un termine congruo per il sollecito completamento delle operazioni di bonifica, eliminando il termine temporale prestabilito.
9/342-B/6Palmieri, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    nell'ambito delle misure previste dalla presente proposta di legge per rafforzare il contrasto agli illeciti ambientali, oltre ad agire sul fronte della repressione, è opportuno valorizzare anche il contributo dei soggetti privati alla prevenzione degli illeciti amministrativi o penali e alla sollecita rimozione dei fattori da cui può derivare un pregiudizio per l'ambiente;
    norme incentivanti in tal senso sono già presenti nell'ordinamento italiano e, con riguardo alla criminalità economica, costituiscono la nuova frontiera del diritto penale anche in ambito internazionale;
    il disegno di legge in esame tiene conto di questo aspetto laddove attribuisce rilevanza al ravvedimento operoso del reo, all'articolo 452-decies (in particolare nella forma dello svolgimento di attività di messa in sicurezza, bonifica o ripristino dei luoghi), ai fini di un'attenuazione della pena;
    la norma sul provvedimento operoso è stata modificata dal Senato, introducendo un limite temporale per lo svolgimento delle attività, di messa in sicurezza, bonifica o ripristino necessarie per beneficiare della riduzione di pena. Secondo la nuova formulazione, tali operazioni devono essere completate prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Inoltre, per consentire il completamento di tali attività, la norma prevede la possibilità per l'imputato di chiedere al giudice la sospensione del procedimento penale per un tempo congruo. In tal caso il giudice può concedere al massimo due anni di sospensione (prorogabile per un ulteriore anno), durante i quali il corso della prescrizione è sospeso;
    al riguardo, va segnalato che la previsione ex lege di vincoli temporali predeterminati per il completamento delle operazioni di ripristino può risultare non congrua rispetto ai tempi necessari per l'espletamento degli adempimenti amministrativi e delle procedure connesse alle operazioni di bonifica, che in alcune circostanze possono estendersi oltre quanto indicato. L'attuale formulazione dell'articolo 452-decies rischia, in tali casi, di rendere inapplicabile la misura premiale,

impegna il Governo

a valutare le misure opportune per incentivare in modo efficace comportamenti collaborativi e virtuosi, valutando la possibilità di fornire al giudice la possibilità di fissare caso per caso, tenendo conto delle circostanze concrete, un termine congruo per il sollecito completamento delle operazioni di bonifica, tenendo conto del termine temporale prestabilito.
9/342-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta) Palmieri, Squeri.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 1 del presente disegno di legge introduce nel libro secondo del codice penale il nuovo Titolo VI-bis sui delitti contro l'ambiente. Nello specifico, il nuovo articolo 452-bis del codice penale punisce l'inquinamento ambientale sanzionando con la reclusione da 2 a 6 anni e con la multa da 10.000 a 100.000 euro chiunque abusivamente cagioni una compromissione o un deterioramento «significativi e misurabili» dello stato preesistente «delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo e del sottosuolo» o «di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna»;
    il testo dell'articolo 452-bis fa riferimento al carattere abusivo della condotta, formula già utilizzata dal legislatore (oltre che nel codice penale) all'articolo 260 del codice dell'ambiente, che sanziona le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti. È poi attribuito rilievo penale alle sole alterazioni «significative e misurabili» dell'acqua o dell'aria o di porzioni «estese o significative» del suolo o del sottosuolo, nonché di un ecosistema;
    il concetto di compromissione o deterioramento «significativi e misurabili» riprende la definizione di danno ambientale di cui all'articolo 300 del Codice dell'ambiente (qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima);
    la nozione comunitaria di «danno ambientale» posta dalla direttiva 2004/35/CE usa l'espressione «mutamento negativo misurabile di una risorsa naturale o un deterioramento misurabile di un servizio di una risorsa naturale, che può prodursi direttamente o indirettamente». Inoltre, il secondo comma dell'articolo 452-bis conferma un aumento di pena quando il delitto sia commesso in un'area naturale protetta o sottoposta a specifici vincoli, ovvero un danno di specie animali o vegetali protette;
    la nuova fattispecie delittuosa di cui all'articolo 452-bis richiede un necessario coordinamento della norma penale con altre disposizioni settoriali Un esempio chiarissimo è quello della disciplina sulle aree di pertinenza dei punti vendita di carburante, rispetto alla quale è in corso un piano di cooperazione tra privati e Governo per la razionalizzazione della rete di distribuzione che implica la chiusura e la bonifica di un numero elevato di impianti;
    a tale scopo la regolamentazione attuale (Regolamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio del mare del 12 febbraio 2015) prevede un'autovalutazione dello stato ambientale dei siti da parte degli operatori del settore, cui far seguire una comunicazione alle autorità amministrative locali competenti, per avviare il processo di bonifica. Si tratta di un procedimento che si fonda su un rapporto di stretta collaborazione tra privati e istituzioni che implica conseguenze sul piano amministrativo e, sul piano sostanziale, mira al recupero delle aree interessate;
    la norma penale deve tener costo dei comportamenti (come l'avvio della procedura di ripristino in seguito ad auto-segnalazione) ritenuti leciti in altra norma dell'ordinamento, ed anzi incoraggiati dall'azione amministrativa. Il rischio penale potrebbe in tal caso rappresentare un disincentivo all'auto-segnalazione da parte dei privati e alla conseguente attività di risanamento,

impegna il Governo

a adottare ulteriori iniziative normative al fine di escludere la punibilità prevista dall'articolo 452-bis nei confronti di chi abbia avviato di propria iniziativa procedure di messa in sicurezza, bonifica e ripristino dello stato dei luoghi previste da disposizioni di legge o regolamenti.
9/342-B/7Squeri.