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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 9 aprile 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 9 aprile 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Caparini, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fedriga, Ferranti, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Franceschini, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Marazziti, Merlo, Meta, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 8 aprile 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   FRATOIANNI ed altri: «Disposizioni in materia di identificazione del personale delle Forze di polizia in servizio di ordine pubblico» (3016);
   GITTI ed altri: «Introduzione del titolo IV-bis del libro primo del codice di procedura civile e altre disposizioni in materia di azione di classe» (3017);
   RAMPELLI ed altri: «Disposizioni in materia di esenzione dall'imposta municipale propria per i terreni agricoli» (3018);
   MARZANO: «Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione dei minori da parte delle famiglie e delle persone singole affidatarie» (3019);
   GADDA: «Istituzione della Giornata in ricordo di Sergio De Simone e dei bambini di Bullenhuser Damm» (3020).

  Saranno stampate e distribuite.

Adesione di deputati a una proposta di legge.

  La proposta di legge costituzionale PELLEGRINO ed altri: «Modifica all'articolo 1 della Costituzione, in materia di riconoscimento della bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale» (2401) è stata successivamente sottoscritta dai deputati Damiano e Falcone.

Ritiro di una sottoscrizione a una proposta di legge.

  La deputata Spadoni ha comunicato di ritirare la propria sottoscrizione alla proposta di legge:
   ARTINI ed altri: «Disciplina della partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali» (1959).

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  MARAZZITI ed altri: «Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi particolari nelle decisioni pubbliche» (2196) Parere delle Commissioni II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, X, XI e XIV;
  RIZZETTO ed altri: «Disposizioni in materia di incompatibilità dei parlamentari, dei titolari di cariche di Governo e dei Presidenti delle regioni, per la prevenzione dei conflitti di interessi» (2634) Parere delle Commissioni II, V, VI, VII, IX, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali;
  MARCO MELONI ed altri: «Disciplina delle elezioni primarie per la selezione dei candidati alle elezioni politiche, regionali e comunali» (2839) Parere delle Commissioni II, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   II Commissione (Giustizia):
  MARZANO ed altri: «Modifiche al codice civile e altre disposizioni in materia di eguaglianza nell'accesso al matrimonio e di filiazione da parte delle coppie formate da persone dello stesso sesso» (2885) Parere delle Commissioni I e XII;
  MELILLA ed altri: «Modifica dell'articolo 2542 del codice civile, in materia di elezione del consiglio di amministrazione delle società cooperative» (2908) Parere delle Commissioni I, VI, X e XI.

   V Commissione (Bilancio):
  MARCON ed altri: «Disposizioni per l'utilizzazione degli indicatori di benessere nelle politiche pubbliche» (2897) Parere delle Commissioni I, III, VIII, XI, XII e XIV.

   XI Commissione (Lavoro):
  PRATAVIERA ed altri: «Disposizioni per consentire la libertà di scelta nell'accesso dei lavoratori al trattamento pensionistico» (2955) Parere delle Commissioni I e V.

   Commissioni riunite XI (Lavoro) e XII (Affari sociali):
  BARGERO: «Misure risarcitorie in favore dei lavoratori e dei cittadini del comune di Casale Monferrato, in considerazione del degrado ambientale e sanitario derivante dall'inquinamento da fibre di amianto» (2903) Parere delle Commissioni I, V e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 2 aprile 2015, ha trasmesso copia del bollettino, predisposto ai sensi della legge 5 luglio 1982, n. 441, concernente la situazione patrimoniale di titolari di cariche elettive e direttive di alcuni enti, riferito all'anno 2014.

  Questo documento è trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

   Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della Società per la gestione degli impianti idrici (SOGESID Spa), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 248).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VIII Commissione (Ambiente).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Ente Ville vesuviane, per l'esercizio 2012. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 249).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di Equitalia Spa, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 250).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VI Commissione (Finanze).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Centro italiano di studi sull'Alto Medioevo (CISAM), per gli esercizi dal 2011 al 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 251).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Istituto della Enciclopedia italiana fondata da Giovanni Treccani Spa, per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 252).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria del Centro italiano di ricerche aerospaziali (CIRA), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 253).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla X Commissione (Attività produttive).

  Il Presidente della Sezione del controllo sugli enti della Corte dei conti, con lettera in data 2 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, la determinazione e la relazione riferite al risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della fondazione Istituto nazionale del dramma antico (INDA), per l'esercizio 2013. Alla determinazione sono allegati i documenti rimessi dall'ente ai sensi dell'articolo 4, primo comma, della citata legge n. 259 del 1958 (Doc. XV, n. 254).

  Questi documenti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

  Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, la relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni in materia di riduzione e trasparenza degli adempimenti amministrativi a carico di cittadini e imprese, relativa all'anno 2014 (Doc. CCXIV, n. 2).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla X Commissione (Attività produttive).

Trasmissione dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, la relazione sul funzionamento del Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI), aggiornata al 30 settembre 2014 (Doc. CCXXI, n. 3).

  Questa relazione è trasmessa alla VIII Commissione (Ambiente).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 1o e 7 aprile 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo concernente l'attuazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo all'esportazione di beni culturali – 1o gennaio 2011 – 31 dicembre 2013 (COM(2015) 144 final), corredata dai relativi allegati (COM(2015) 144 final - Annexes 1 to 6), che è assegnata in sede primaria alla VII Commissione (Cultura);
   Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale nella 68a sessione del comitato per la protezione dell'ambiente marino e nella 95a sessione del comitato per la sicurezza marittima in merito all'adozione di emendamenti alla convenzione MARPOL, alle regole SOLAS e alle linee guida sui sistemi di depurazione dei gas di scarico del 2009 (COM(2015) 146 final), che è assegnata in sede primaria alla III Commissione (Affari esteri).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 31 marzo e 2 aprile 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Con la comunicazione del 31 marzo 2015, il Governo ha altresì richiamato l'attenzione sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adattamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 per l'anno civile 2015 (COM(2015) 141 final), già trasmessa dalla Commissione europea e assegnata alle competenti Commissioni, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento.

Trasmissione dal difensore civico della regione Piemonte.

  Il difensore civico della regione Piemonte, con lettera in data 30 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2014 (Doc. CXXVIII, n. 32).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Trasmissione dal difensore civico della regione Lombardia.

  Il difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso difensore civico nell'anno 2014 (Doc. CXXVIII, n. 33).

  Questa relazione è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (A.C. 2617-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAESTRI ED ALTRI; BOBBA ED ALTRI; CAPONE ED ALTRI (A.C. 2071-2095-2791)

A.C. 2617-A – Articolo 9

ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Misure fiscali e di sostegno economico).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
   a) definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione anche in forma indiretta degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;
   b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;
   c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
   d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera f);
   e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1;
   f) previsione, per le imprese sociali:
    1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
    2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
   g) istituzione di un fondo rotativo destinato a finanziare a condizioni agevolate gli investimenti degli enti del Terzo settore e delle imprese sociali in beni strumentali materiali e immateriali, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di ripartizione delle risorse;
   h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;
   i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;
   l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;
   m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 9.
(Misure fiscali e di sostegno economico).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: in favore degli enti del Terzo settore aggiungere le seguenti: articolate anche su base dimensionale.
9. 408. Palmieri, Squeri, Palese, Occhiuto, Lainati.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione aggiungere le seguenti: di criteri volti alla misurabilità degli impatti positivi, nonché.
9. 409. Palmieri, Squeri, Palese, Occhiuto, Lainati.

  Al comma 1, lettera a, dopo la parola: vantaggio aggiungere le seguenti: differenziandole per le tre tipologie di enti previste.
9. 410. Monchiero, Matarrese, Galgano, Falcone, Oliaro.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: utilità sociale con le seguenti: utilità e di promozione sociale.
9. 400. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, lettera a), dopo le parole: avanzi di gestione aggiungere le seguenti:, del divieto di restituzione del capitale sociale.
9. 72. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente.
9. 2. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine, le parole: escludendo dalla definizione di ente non commerciale ai fini fiscali quelle organizzazioni del Terzo settore che svolgono attività commerciale non marginale.
9. 48. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: razionalizzazione e.
9. 49. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: in denaro aggiungere le seguenti:, eseguito tramite istituto bancario o ufficio postale, ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
9. 51. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:, riducendo i limiti massimi vigenti.
9. 52. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: in favore degli enti di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti: ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie.
9. 54. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1 lettera c), dopo le parole: in favore degli enti di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, abrogazione del relativo limite di spesa.
9. 401. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , prevedendo adeguate campagne di comunicazione e sensibilizzazione riguardo alla valenza sociale delle attività dei soggetti beneficiari dell'istituto medesimo;.
9. 5. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, escludendo dal beneficio della destinazione del cinque per mille le imprese sociali a cui è concesso distribuire utili o avanzi di gestione ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera c);.
9. 411. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
   c-bis) prevedere che l'istituto di cui alla lettera c), assegnato dal contribuente a favore del proprio comune per il sostegno alle attività sociali, sia da questi destinato prioritariamente alle attività sociali svolte dagli enti del Terzo settore operanti nel proprio territorio;.
9. 7. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: massima trasparenza aggiungere le seguenti: e obbligo di pubblicare i bilanci sul proprio portale informatico, utilizzando uno schema standard di facile fruizione.
9. 402. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, lettera d), dopo le parole: delle conseguenze sanzionatorie aggiungere le seguenti: anche economiche.
9. 412. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Palmieri.

  Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   d-bis) previsione dell'esclusione dall'elenco degli enti accreditati per il riparto del 5 per mille nel caso di uso illegittimo delle somme percepite oltre che il rimborso delle stesse.
9. 57. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera e), sopprimere la parola: semplificati.

  Conseguentemente, alla medesima lettera, aggiungere, in fine, le parole: , privilegiando strumenti di semplificazione degli obblighi formali e sostanziali.
9. 403. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1 lettera e), aggiungere, in fine, le parole: distinguendo delle differenti attività civiche e solidaristiche.
9. 413. Da Villa, Crippa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Lupo, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
   e-bis)
conferma della non imponibilità ai fini IVA degli acquisti di beni effettuati da Organizzazioni non governative e destinati all'estero in attuazione di finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo;.
9. 8. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, sostituire la lettera f), con le seguenti:
   f) previsione della possibilità per gli enti del Terzo Settore di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici in analogia a quanto previsto per le start up innovative;
   f-bis) previsione, per le imprese sociali, di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;.
9. 405. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), sostituire le parole: portali tematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative con la seguente: crowdfunding.
9. 71. Alberti, Pesco, Villarosa, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera f), numero 1), dopo le parole: start-up innovative aggiungere le seguenti: a vocazione sociale.
9. 414. Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Squeri.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), dopo le parole: misure agevolative volte aggiungere la seguente: anche.
9. 9. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

  Al comma 1, lettera f), numero 2), aggiungere, in fine, le parole: anche nelle forme previste per le start-up a vocazione sociale.
9. 415. Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Squeri.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   3) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di titoli.
9. 417. Pesco, Alberti, Villarosa, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   3) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di prodotti derivati.
9. 418. Alberti, Pesco, Villarosa, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   3) della preclusione della possibilità di investire in attività finanziarie riconducibili all'acquisto di obbligazioni.
9. 419. Pesco, Alberti, Villarosa, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, il seguente numero:
   3) di norme che evitino operazioni speculative e di qualsiasi natura sulle quote di partecipazione al capitale di rischio.
9. 420. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, sopprimere la lettera g).

  Conseguentemente all'articolo 10:
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3 sopprimere le parole: e g).
9. 421. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
   g) accesso al fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nei limiti di un importo massimo per il 2015 di 10 milioni di euro.

  Conseguentemente all'articolo 10:
   sopprimere il comma 2;
   al comma 3 sopprimere le parole: e g).
9. 422. Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà, Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero.

  Al comma 1, dopo la lettera g) aggiungere la seguente:
   g-bis) il 30 per cento del fondo di cui alla lettera g) è destinato alla concessione di finanziamenti agevolati nella forma della anticipazione, rimborsabile in base ad un piano di rientro pluriennale, a favore delle imprese sociali innovative. La dotazione iniziale del fondo è stabilita con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, che stabilisce anche i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei finanziamenti medesimi ed il tasso di interesse da applicare.
9. 406. Bechis, Baldassarre, Artini, Barbanti, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Turco.

  Al comma 1, sopprimere la lettera h).
9. 423. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera i), dopo la parola: promozione aggiungere le seguenti: ferma restando la modalità del bando pubblico
9. 424. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: tra loro, aggiungere le seguenti: per lo svolgimento delle attività istituzionali.
9. 65. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: tra loro, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle imprese sociali e delle fondazioni bancarie.
9. 64. Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera i), dopo le parole: dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata, aggiungere le seguenti: con le modalità di cui all'articolo 47, comma 3, lettera c), e all'articolo 8, comma 8, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
9. 425. Di Vita, Baroni, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: minacciati dagli effetti dell'inquinamento antropico.
9. 426. Busto, Daga, De Rosa, Mannino, Micillo, Terzoni, Zolezzi, Vignaroli, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera i), aggiungere la seguente:
   i-bis) assegnazione delle scuole, in orari non dedicati alla didattica, mediante apposite convenzioni, agli enti del terzo settore attivi nella promozione dell'educazione di qualità e nel contrasto alla dispersione scolastica;.
9. 67. Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera l), aggiungere, in fine, le parole:, anche attraverso la stabilizzazione di quanto già disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;.
9. 407. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: e di quelle connesse aggiungere le seguenti: a supporto del raggiungimento dei propri fini istituzionali.
9. 13. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

  Al comma 1, lettera m), dopo le parole: attività connesse aggiungere le seguenti garantendo il rapporto attualmente vigente rispetto alle suddette attività istituzionali.
9. 14. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) previsione di misure volte a uniformare e semplificare la disciplina in materia successoria e di lasciti testamentari a favore degli enti del Terzo settore.
9. 15. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) previsione da parte del Ministero dell'economia e delle finanze di una costante attività di monitoraggio, valutazione ed implementazione delle misure indicate al presente comma. Lo stesso Ministero entro il 31 marzo di ogni anno invia alle Commissioni competenti per materia una relazione riguardo all'effettivo svolgimento delle funzioni indicate al presente comma. Tale attività non comporta alcun onere aggiuntivo per le finanze pubbliche.
9. 427. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, dopo la lettera m), aggiungere la seguente:
   m-bis) introduzione per gli enti di cui all'articolo 1 del principio di cassa come principio contabile generale nonché dell'obbligo della tracciabilità finanziaria di tutti gli incassi e di tutti i pagamenti il cui ammontare sia superiore a 516 euro.
9. 69. Grillo, Baroni, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

A.C. 2617-A – Articolo 10

ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie e finali).

  1. Dall'attuazione delle deleghe di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.
  2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro. Al relativo onere, per l'anno 2015, si provvede, quanto a 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, quanto a ulteriori 20 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero, e, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, come rifinanziata ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
  3. Al fine di garantire la stabilizzazione e il rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettere c) e g), e all'articolo 8, nell'ambito della legge di stabilità 2015 potranno essere individuate risorse finanziarie ulteriori rispetto a quanto stabilito dalla legislazione vigente, da destinare all'attuazione delle citate norme.
  4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 10.
(Disposizioni finanziarie e finali).

  Sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, sostituire il comma 3 con il seguente:
  3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.
10. 600. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Al comma 2, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: per l'anno 2015.

  Conseguentemente, al secondo periodo, sopprimere le parole:, per l'anno 2015,.
10. 601. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

  Sopprimere il comma 3.
10. 300. Sorial, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice, Castelli, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. Per la piena attuazione di quanto previsto dall'articolo 8, a integrazione delle risorse assegnate annualmente in sede di legge di stabilità, si provvede nei limiti delle maggiori risorse derivanti dai commi 3-ter e 3-quater.
  3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
10. 1. Marcon, Nicchi, Matarrelli.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
  3-bis. A integrazione delle risorse derivanti dalle disposizioni di cui al precedente comma, e fino a concorrenza delle risorse eventualmente ancora necessarie a soddisfare tutte le scelte annualmente espresse dai contribuenti relative alla destinazione del cinque per mille, si provvede nei limiti del gettito derivante dalle disposizioni di cui ai successivi commi 3-ter e 3-quater.
  3-ter. Al comma 5-bis dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 95 per cento».
  3-quater. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
   a) all'articolo 6:
    1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;
    2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

   b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».
10. 302. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

A.C. 2617-A – Articolo 11

ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 11.
(Relazione alle Camere).

  1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i).

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 11.
(Relazione alle Camere).

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e sull'applicazione delle regole in materia di appalti e in materia di rapporti di lavoro.
11. 300. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Lupo, Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, aggiungere in fine le parole:, indicando altresì l'elenco degli enti del Terzo settore per i quali è stata disposta la cancellazione dal Registro di cui all'articolo 4 comma 1 lettera i).
11. 301. Di Vita, Baroni, Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Sostituire il titolo con il seguente: Delega al governo per la riforma delle normative sul Terzo settore, sull'impresa sociale e sulla disciplina del Servizio civile universale.
Tit. 1. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

A.C. 2617-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il Terzo settore conta oltre 269.000 organizzazioni non profit impiegando circa 681.000 lavoratori dipendenti, 6.000 lavoratori temporanei, 271.000 lavoratori esterni e 4,8 milioni di volontari. Nel tessuto produttivo italiano il non profit occupa una posizione significativa, con il 6,4 per cento delle unità economiche attive;
    nel suo complesso, il Terzo settore impiega quasi il 70 per cento di lavoratori donne e quasi il 14 per cento di impiegati sotto i 30 anni, con titolo di studio medio-alto;
    il nono Censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni non profit dell'Istat ha stimato, nel decennio 2001-2011, il non profit come il settore più dinamico del sistema produttivo italiano (+28 per cento gli organismi e +39,4 per cento gli addetti);
    la maggior parte dei lavoratori del Terzo settore impiegati in forme associative di stampo non produttivo (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni non governative, in particolare) vive rapporti contrattuali di tipo precario dovuti, soprattutto, all'elevato costo del lavoro, non sostenibile per un gran numero di enti non profit;
    la legge 10 dicembre 2014, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» non fa cenno a forme contrattuali dedicate al Terzo Settore,

impegna il Governo

a prevedere incentivi, sgravi fiscali o forme contrattuali dedicate al Terzo settore e a predisporre un Contratto collettivo nazionale del lavoro nel Terzo settore.
9/2617-A/1Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    il Terzo settore conta oltre 269.000 organizzazioni non profit impiegando circa 681.000 lavoratori dipendenti, 6.000 lavoratori temporanei, 271.000 lavoratori esterni e 4,8 milioni di volontari. Nel tessuto produttivo italiano il non profit occupa una posizione significativa, con il 6,4 per cento delle unità economiche attive;
    nel suo complesso, il Terzo settore impiega quasi il 70 per cento di lavoratori donne e quasi il 14 per cento di impiegati sotto i 30 anni, con titolo di studio medio-alto;
    il nono Censimento generale dell'industria, dei servizi e delle istituzioni non profit dell'Istat ha stimato, nel decennio 2001-2011, il non profit come il settore più dinamico del sistema produttivo italiano (+28 per cento gli organismi e +39,4 per cento gli addetti);
    la maggior parte dei lavoratori del Terzo settore impiegati in forme associative di stampo non produttivo (Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Organizzazioni non governative, in particolare) vive rapporti contrattuali di tipo precario dovuti, soprattutto, all'elevato costo del lavoro, non sostenibile per un gran numero di enti non profit;
    la legge 10 dicembre 2014, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro» non fa cenno a forme contrattuali dedicate al Terzo Settore,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità entro i limiti stabiliti della finanza pubblica, di prevedere incentivi e sgravi fiscali dedicati al Terzo settore.
9/2617-A/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Crivellari.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8, comma 1, lettera h) del provvedimento in esame indica quale criterio direttivo nell'ambito della revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di studio;
    già il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, all'articolo 13, comma 2, dispone che il periodo di servizio civile sia valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato negli enti pubblici o nel servizio militare;
    si sono registrati diversi episodi nei quali candidati nei concorsi pubblici siano stati penalizzati attraverso la mancata attribuzione dei punteggi spettanti o attraverso il rigetto della domanda per presunto difetto del requisito di esperienza presso un ente pubblico, ne è testimonianza la nota n. 1603 del 24 febbraio 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la quale si è inteso esplicitare questa distorta interpretazione della legge,

impegna il Governo:

   a dare attuazione al previsto articolo 8, comma 1, lettera h), prevedendo chiaramente che lo svolgimento del servizio civile comporta maggiore punteggio nei concorsi pubblici, al pari del servizio prestato presso enti pubblici o nelle Forze armate, e a monitorare che detta previsione normativa sia rispettata dalle amministrazioni pubbliche;
   nelle more dell'attuazione della delega, a monitorare la corretta applicazione del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, laddove prevede che il periodo di servizio civile è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
9/2617-A/2Gadda, Fanucci, Vazio, Moretto, Donati, Galperti, Marco Di Maio, Nardi, Dallai, Coppola, Lacquaniti, Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8, comma 1, lettera h) del provvedimento in esame indica quale criterio direttivo nell'ambito della revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, il riconoscimento e la valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo in ambito lavorativo e nei percorsi di studio;
    già il decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, all'articolo 13, comma 2, dispone che il periodo di servizio civile sia valutato nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato negli enti pubblici o nel servizio militare;
    si sono registrati diversi episodi nei quali candidati nei concorsi pubblici siano stati penalizzati attraverso la mancata attribuzione dei punteggi spettanti o attraverso il rigetto della domanda per presunto difetto del requisito di esperienza presso un ente pubblico, ne è testimonianza la nota n. 1603 del 24 febbraio 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con la quale si è inteso esplicitare questa distorta interpretazione della legge,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di dare attuazione al previsto articolo 8, comma 1, lettera h), prevedendo chiaramente che lo svolgimento del servizio civile comporta maggiore punteggio nei concorsi pubblici, al pari del servizio prestato presso enti pubblici o nelle Forze armate, e a monitorare che detta previsione normativa sia rispettata dalle amministrazioni pubbliche;
   nelle more dell'attuazione della delega, a monitorare la corretta applicazione del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, laddove prevede che il periodo di servizio civile è valutato nei pubblici concorsi con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso enti pubblici.
9/2617-A/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Gadda, Fanucci, Vazio, Moretto, Donati, Galperti, Marco Di Maio, Nardi, Dallai, Coppola, Lacquaniti, Currò.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore introduce misure per la costruzione di un rinnovato sistema che favorisca la partecipazione attiva e responsabile delle persone, singolarmente o in forma associata, per valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal settore, anche attraverso il riordino e l'armonizzazione di incentivi e strumenti di sostegno; dall'altro riordina tutta la normativa vigente in materia, attraverso la predisposizione di un codice del Terzo settore;
    è poi prevista anche una specifica riforma del servizio civile nazionale, anche con l'istituzione del servizio civile universale e sarebbe auspicabile che anche per le altre attività di volontariato l'esperienza maturata possa essere riconosciuta ai fini dei crediti formativi nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo,

impegna il Governo

a dare attuazione alla riforma del Terzo settore, secondo i principi e criteri direttivi individuati nella presente legge di delega, seppure nel rispetto del principio di sussidiarietà e di autogestione delle associazioni, senza ulteriori aggravi e oneri burocratici.
9/2617-A/3Plangger, Alfreider, Gebhard, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 30, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185, ha esteso l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, anche alle associazioni e alle altre organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266 che non svolgono attività commerciali diverse da quelle marginali individuate con decreto interministeriale 25 maggio 1995 e che trasmettono i dati e le notizie rilevanti ai fini fiscali;
    l'incasso relativo all'attività di sponsorizzazione non rientra tra le suddette attività, di conseguenza se un'organizzazione di volontariato ottiene ricavi dall'attività di sponsorizzazione non può più essere classificata come ONLUS, perdendo così una serie di semplificazioni e agevolazioni fiscali;
    nell'attuale congiuntura economica negativa, per le ONLUS diventa fondamentale reperire fondi attraverso attività di sponsorizzazione e, soprattutto per venire incontro alle esigenze delle piccole associazioni attive nel settore sociale, culturale e del tempo libero, il divieto è un grande ostacolo che potrebbe essere rimosso permettendo loro di avere piccole entrate derivanti da sponsoring, intervenendo sia attraverso una modifica del decreto ministeriale del 25 maggio 1995, che ha definito le attività lucrative secondarie per le organizzazioni di volontariato, sia attraverso una novella all'articolo 148 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, inserendo una soglia di lieve entità ai redditi derivanti da attività commerciale, al di sotto della quale non sono da considerarsi tali,

impegna il Governo

a prevedere, nei decreti legislativi attuativi previsti dalla presente legge di delega, la possibilità per le piccole associazioni attive soprattutto nel settore sociale, culturale e del tempo libero, di reperire fondi attraverso attività di sponsorizzazione senza perdere per questo lo status di ONLUS, come indicato in premessa.
9/2617-A/4Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian, Ottobre.


   La Camera,
   premesso che:
    il volontariato e l'associazionismo sociale hanno acquisito negli anni un'importanza crescente nel garantire, implementare e progettare nuovi e spesso essenziali servizi alla popolazione, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani e agli anziani, Nell'ottica dell'ormai consolidato principio di sussidiarietà orizzontale tra istituzioni, associazioni e singoli cittadini, il volontariato di stampo solidaristico ha saputo ritagliarsi lo spazio di un vero e proprio soggetto di riferimento nel fronteggiare le sfide della modernità e le complessità della società plurale;
    nello svolgere le attività d'istituto, ormai le più variegate, le associazioni si avvalgono sempre più spesso dell'esperienza personale, della disponibilità e delle capacità dei propri associati, richiedendo loro un impegno costante e gratuito. Tale gratuità è stata in parte temperata, ai sensi della normativa vigente, dalla possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate dagli stessi nell'esercizio dell'attività cui sono dediti;
    questa modalità ha ingenerato negli anni dubbi e perplessità applicative, oltre a determinare un significativo appesantimento burocratico per i soggetti preposti alla rendicontazione e al controllo, non ultime le amministrazioni locali che con sempre maggiore frequenza intrattengono con il volontariato sociale rapporti di collaborazione in forma convenzionata;
    nel parere al provvedimento formulato nella seduta del 26 marzo, l'XI Commissione si è espressa favorevolmente invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 5 al fine di consentire alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto del principio di gratuità delle prestazioni dei volontari, di rimborsare loro in modo forfetario le spese sostenute per l'esercizio dell'attività prestata entro un limite massimo annuale, di valore contenuto, escludendo tale rimborso dal reddito imponibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ferma restando la natura gratuita del volontariato, di introdurre specifiche disposizioni che riconoscano alle associazioni la possibilità di rimborsare ai propri associati le spese sostenute per l'attività prestata, anche se non documentabili, in maniera forfettaria entro limiti stabiliti dalla legge, senza che questi concorrano a formare reddito imponibile.
9/2617-A/5Maestri, Romanini, Lodolini, Giacobbe, Marchi, Malisani, Mognato, Albanella, Blazina, Narduolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il volontariato e l'associazionismo sociale hanno acquisito negli anni un'importanza crescente nel garantire, implementare e progettare nuovi e spesso essenziali servizi alla popolazione, con un'attenzione particolare rivolta ai giovani e agli anziani, Nell'ottica dell'ormai consolidato principio di sussidiarietà orizzontale tra istituzioni, associazioni e singoli cittadini, il volontariato di stampo solidaristico ha saputo ritagliarsi lo spazio di un vero e proprio soggetto di riferimento nel fronteggiare le sfide della modernità e le complessità della società plurale;
    nello svolgere le attività d'istituto, ormai le più variegate, le associazioni si avvalgono sempre più spesso dell'esperienza personale, della disponibilità e delle capacità dei propri associati, richiedendo loro un impegno costante e gratuito. Tale gratuità è stata in parte temperata, ai sensi della normativa vigente, dalla possibilità di riconoscere ai volontari rimborsi per le spese effettivamente sostenute e documentate dagli stessi nell'esercizio dell'attività cui sono dediti;
    questa modalità ha ingenerato negli anni dubbi e perplessità applicative, oltre a determinare un significativo appesantimento burocratico per i soggetti preposti alla rendicontazione e al controllo, non ultime le amministrazioni locali che con sempre maggiore frequenza intrattengono con il volontariato sociale rapporti di collaborazione in forma convenzionata;
    nel parere al provvedimento formulato nella seduta del 26 marzo, l'XI Commissione si è espressa favorevolmente invitando la Commissione di merito a valutare l'opportunità di integrare le disposizioni dell'articolo 5 al fine di consentire alle organizzazioni di volontariato, nel rispetto del principio di gratuità delle prestazioni dei volontari, di rimborsare loro in modo forfetario le spese sostenute per l'esercizio dell'attività prestata entro un limite massimo annuale, di valore contenuto, escludendo tale rimborso dal reddito imponibile,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, ferma restando la natura gratuita del volontariato, di introdurre specifiche disposizioni che riconoscano alle associazioni la possibilità di rimborsare ai propri associati le spese sostenute per l'attività prestata.
9/2617-A/5. (Testo modificato nel corso della seduta)  Maestri, Romanini, Lodolini, Giacobbe, Marchi, Malisani, Mognato, Albanella, Blazina, Narduolo.


   La Camera,
   premesso che:
    la funzione di vigilare sulle società cooperative e loro consorzi è attribuita al Ministero dello sviluppo economico, mediante l'attività ispettiva di revisori e ispettori appositamente formati e abilitati dall'amministrazione stessa, o, per gli enti che aderiscono alle Associazioni Nazionali di tutela e rappresentanza del movimento cooperativo, mediante delega alle medesime Centrali cooperative che, a loro volta, si avvalgono dell'attività dei propri revisori;
    la vigilanza è stata oggetto di progetto normativo attuato con il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, che, nel confermare le linee essenziali introdotte dalla c.d. Legge Basevi (D.Lgs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577), ha introdotto alcune novità non di poco conto tese a razionalizzare il sistema di controllo nel suo complesso con l'effetto di eliminarne o almeno affievolirne alcune contraddizioni di fondo;
    l'accertamento dei requisiti mutualistici è dunque di spettanza dell'attività ministeriale e, anche a seguito delle modifiche successivamente introdotte dall'articolo 10 della legge n. 99 del 2009, tale funzione è assegnata in via esclusiva al Ministero dello Sviluppo Economico, nonostante l'ente cooperativo possa essere sottoposto ad altre forme di accertamento da parte da altre Amministrazioni;
    il sistema di vigilanza sulle cooperative si divide in ispezioni ordinarie (denominate revisioni) e straordinarie;
    la revisione cooperativa comprende tutta quella serie di attività finalizzate a migliorare la gestione e il livello di democrazia interna dell'ente cooperativo;
    l'obiettivo è di accertare la natura mutualistica dell'ente e la legittimazione di quest'ultimo a beneficiare delle agevolazioni fiscali, previdenziali e di altra natura;
    le revisioni cooperative devono avvenire almeno una volta ogni due anni, fatte salve le previsioni di leggi speciali che prescrivono una revisione annuale, effettuate da revisori direttamente incaricati dal Ministero dello sviluppo economico o dalle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo (nel caso in cui la cooperativa sia iscritta all'associazione nazionale);
    compito del revisore è di accertare la consistenza dello stato patrimoniale dell'ente, la correttezza e la conformità dei rapporti instaurati con i soci lavoratori. Al termine dell'attività, la revisione si chiude con il rilascio del certificato o l'attestazione di revisione;
    tali aspetti assumono una importanza rilevante in relazione a quanto previsto dall'articolo 6 del provvedimento in esame recante la delega per la riforma del terzo settore, delle imprese sociali e per la disciplina del Servizio civile universale,

impegna il Governo

in sede di attuazione della delega di cui al presente disegno di legge a superare quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 220 del 2002 nella parte in cui il Ministero dello sviluppo economico può delegare, mediante apposite convenzioni, la revisione di cooperative alle Associazioni riconosciute, facendo così in modo che il Ministero dello sviluppo economico non possa delegare alcun soggetto privato a svolgere le ispezioni e/o revisioni alle società cooperative.
9/2617-A/6Luigi Di Maio.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 del provvedimento in esame, introduce principi e criteri direttivi volti a introdurre misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e a procedere al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio;
    in particolare la lettera m) del suddetto articolo 9, prevede la revisione della disciplina delle ONLUS, e una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle «connesse»;
    durante l'esame nella Commissione referente è stato positivamente introdotta la specificazione del vincolo di «non prevalenza» delle attività connesse;
    durante l'esame nella Commissione referente è stata positivamente introdotta la specificazione del vincolo di «non prevalenza» delle attività connesse;
    rimane comunque la necessità che le attività istituzionali, proprie delle Onlus, debbano essere preponderanti rispetto alle altre attività connesse che detti enti possono svolgere, pena il rischio di uno snaturamento della mission sociale che è propria delle Onlus;
    la stessa Corte dei Conti, nel corso dell'audizione svoltasi in Commissione Affari sociali nell'ambito dell'esame della presente legge delega di riforma del Terzo settore, su questo aspetto ha sottolineato come «sarebbe necessario ribadire il vincolo di non prevalenza delle attività “connesse” rispetto a quelle istituzionali, e di non sottovalutare le conseguenze di una eventuale alterazione del rapporto esistente, oggi pari al 66 per cento». Se l'esame del provvedimento in Commissione ha positivamente introdotto il vincolo di non prevalenza delle attività connesse rispetto a quelle istituzionali, non ha però recepito gli emendamenti che chiedevano – come evidenziato dalla Corte dei Conti – il rispetto dell'attuale limite del 66 per cento;
    ricordiamo infatti che il decreto legislativo n. 460 del 1997 (articolo 10, comma 5), prevede che, riguardo alle Onlus, l'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi proventi non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione,

impegna il Governo

a confermare la normativa vigente di cui in premessa, laddove si stabilisce, riguardo alle Onlus, non solo che le attività connesse non devono essere prevalenti rispetto a quelle istituzionali, ma che i relativi proventi non debbano superare il 66 per cento delle spese complessive.
9/2617-A/7Matarrelli, Nicchi, Marcon.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
    l'articolo 4 delega il Governo a provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice che raccolga e coordini le disposizioni indicando le norme abrogate;
    inchieste e scandali anche recenti hanno reso pubblici intrecci non sempre trasparenti tra enti del Terzo settore e imprese sociali (anche cooperative sociali) e partiti e movimenti politici nonché fondazioni e associazioni i cui organi direttivi sono determinati in parte o del tutto da partiti o movimenti politici,

impegna il Governo

a prevedere anche in successivi provvedimenti, il divieto da parte di enti del Terzo settore o da parte di cooperative e imprese sociali di finanziamenti diretti e indiretti a favore di partiti o movimenti politici nonché alle fondazioni e associazioni i cui organi direttivi sono determinati anche parzialmente da deliberazioni di partiti o movimenti politici.
9/2617-A/8Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la «Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
    l'articolo 4 delega il Governo a provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice che raccolga e coordini le disposizioni indicando le norme abrogate;
    inchieste e scandali anche recenti hanno reso pubblici intrecci non sempre trasparenti tra enti del Terzo settore e imprese sociali (anche cooperative sociali) e partiti e movimenti politici nonché fondazioni e associazioni i cui organi direttivi sono determinati in parte o del tutto da partiti o movimenti politici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità anche in successivi provvedimenti, di prevedere il divieto da parte di enti del Terzo settore o da parte di cooperative e imprese sociali di finanziamenti diretti e indiretti a favore di partiti o movimenti politici nonché alle fondazioni e associazioni i cui organi direttivi sono determinati anche parzialmente da deliberazioni di partiti o movimenti politici.
9/2617-A/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Baroni.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Atto Camera 2617 /A reca la «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
    l'articolo 4 delega il Governo a provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente degli enti del Terzo settore mediante la redazione di un Codice che raccolga e coordini le disposizioni indicando le norme abrogate,

impegna il Governo

a prevedere la possibilità anche in via sperimentale per associati e lavoratori degli enti del terzo settore e di cooperative e imprese sociali di segnalare illeciti e irregolarità.
9/2617-A/9Businarolo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
    l'articolo 9 prevede che i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della legge delega per la riforma del Terzo settore disciplinino le misure agevolative e di sostegno economico a favore degli enti del Terzo settore e per le imprese sociali prevede la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio in analogia a quanto previsto per le start up innovative e misure agevolative per favorire gli investimenti di capitale, oltre che l'istituzione di un fondo rotativo per l'acquisto di beni strumentali materiali e immateriali;
    all'articolo 6 si delega il Governo a prevedere forme di remunerazione del capitale investito e di ripartizione degli utili,

impegna il Governo

a prevedere, anche attraverso successivi provvedimenti legislativi, forme di esclusione dal beneficio della destinazione del 5 per mille per quelle imprese sociali o cooperative sociali che distribuiranno utili o avanzi di gestione.
9/2617-A/10Grillo, Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca la «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
    l'articolo 9 comma 1 lettera i) delega il Governo a promuovere l'assegnazione in favore di enti di cui all'articolo 1 degli immobili pubblici e di quelli confiscati alla criminalità organizzata, basata su criteri di semplificazione e di economicità,

impegna il Governo

a prevedere che l'assegnazione in favore di enti di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame continui ad avvenire con le modalità di cui agli articoli 8, comma 8, e 47 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
9/2617-A/11Lorefice.


   La Camera,
   premesso che:
    l'atto Camera 2617-A reca la «Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale»;
    l'articolo 4 reca la delega al Governo di riordino e revisione della disciplina del Terzo settore nonché il Codice del Terzo settore;
    sono numerosissimi gli enti di Terzo settore che svolgono esclusivamente attività per conto della pubblica amministrazione da qui la necessità che la normativa in materia di anticorruzione e più in generale la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità si applichi anche agli enti di Terzo settore che operano esclusivamente per conto delle pubbliche amministrazioni,

impegna il Governo

anche con successivi interventi normativi a prevedere che agli enti del Terzo settore che svolgono l'intera loro attività per conto delle pubbliche amministrazioni si applichi la normativa in materia di anticorruzione e, più in generale, la normativa in materia di inconferibilità e incompatibilità.
9/2617-A/12Di Vita.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;
    l'articolo 2 del medesimo provvedimento individua i principi generali ai quali dovranno conformarsi i decreti legislativi adottati dal Governo nella riforma del Terzo settore;
    il comma 1, lettera b) del suindicato articolo è finalizzato al riconoscimento e alla promozione dell'iniziativa economica privata, svolta senza finalità lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
    considerato necessario rinforzare la suddetta formulazione attraverso il richiamo al divieto di scopo di lucro anche indiretto e mediante il vincolo di destinazione principale dell'attività alla produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di contribuire ai livelli di tutela dei diritti civili e sociali,

impegna il Governo

in sede riordino della disciplina del Terzo settore e dell'impresa sociale, ad assumere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, al fine di chiarire che l'iniziativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sia riconosciuta e favorita, sia essa svolta senza scopo di lucro diretto, sia indiretto.
9/2617-A/13Pesco.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in tema reca disposizioni in materia di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;
    l'articolo 4 del medesimo provvedimento, nell'indicare i principi ordinatori e i criteri direttivi che debbono sovraintendere alla revisione e al riordino della disciplina del Terzo settore, prevede, al comma 1, lettera c), che il Governo sia delegato a disciplinare le modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai princìpi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai princìpi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati;
    ritenuta insufficiente la formulazione con cui il fondamentale requisito della democraticità viene richiamato nel citato articolo 4, comma 1, lettera c), del provvedimento, in quanto ridotto a mera evocazione di un principio apodittico del tutto deprivato dei suoi necessari contenuti operativi e disincarnato dalle concrete modalità di gestione degli enti;
    considerato necessario statuire per gli enti del Terzo settore il principio di sovranità di un'assemblea egalitaria di soci, associati e partecipanti cui spetta ope legis il diritto ad assumere collegialmente tutte le decisioni in materia di approvazione di bilanci e rendiconti, di approvazione o modifica degli statuti e regolamenti e di elezione degli organi direttivi,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, al fine di prevedere per gli enti del Terzo settore il principio della sovranità dell'assemblea dei soci, associati e partecipanti, l'applicazione del principio del voto singolo per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi e l'approvazione dei bilanci o rendiconti, ed idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari e delle relative deliberazioni.
9/2617-A/14Villarosa.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;
    l'articolo 9 del medesimo provvedimento reca principi e criteri direttivi per la disciplina delle misure fiscali e di sostegno economico a favore degli enti del Terzo settore;
    il comma 1, lettera f) del suindicato articolo 9 consente alle imprese sociali la possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative e il godimento di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
    ritenuto che il perseguimento di finalità di interesse generale e il vincolo di prevalente destinazione degli utili al raggiungimento di obiettivi sociali, che qualificano l'impresa sociale ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a) del provvedimento, siano incompatibili con qualsiasi forma di speculazione finanziaria, soprattutto se caratterizzata da elevati indici di rischiosità,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative, anche di carattere normativo, al fine di escludere che gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, possano effettuare investimenti in strumenti finanziari derivati.
9/2617-A/15Alberti.


   La Camera,
   premesso che:
    l'Autorità garante della concorrenza e del mercato nel parere espresso sulla Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale ha sottolineato che la riforma deve realizzarsi in conformità con le norme previste dall'Antitrust e le imprese sociali, come ogni altro ente non-profit, ricadono pienamente nel perimetro applicativo della disciplina Antitrust;
    infatti l'Autorità rileva che le agevolazioni previste dalla riforma devono evitare il conferimento di vantaggi competitivi ingiustificati verso tali categorie di imprese. In particolar modo, nella prospettiva di tutela della concorrenza, le misure previste per il perseguimento di finalità di crescita economica devono risultare proporzionate rispetto all'obiettivo che intendono realizzare;
    per l'Autorità le considerazioni trovano riscontro peraltro nelle criticità evidenziate rispetto al disegno di legge in esame dalla Corte dei Conti nell'audizione dinanzi la Commissione XII: «sembrerebbe non rientrare nel Terzo settore, per il quale è confermato il divieto di lucro soggettivo, l'impresa sociale, in quanto i criteri direttivi per l'esercizio della specifica delega appaiono allontanare il modello dalle caratteristiche dell'impresa non profit» e che «l'attribuzione di vantaggi fiscali ai soggetti non profit che operano anche sul mercato va valutata alla luce dei vincoli comunitari in materia di libertà di concorrenza e di divieto di aiuti di Stato»;
    l'articolo 6 dispone la qualificazione dell'impresa sociale che ha come obiettivo primario quello di realizzare impatti sociali positivi attraverso lo scambio di beni e servizi di utilità sociale e che destina prevalentemente i propri utili al raggiungimento di obiettivi sociali adottando modelli di gestione trasparenti;
    nel decennio 2001-2011, il non profit risulta essere il settore più dinamico del sistema produttivo italiano. Sarebbe quindi opportuno in sede di discussione del disegno di legge di riforma del Terzo settore prevedere dei limiti dimensionali per essere attribuita la qualificazione di impresa sociale,

impegna il Governo

a stabilire dei limiti dimensionali in relazione al fatturato e al numero dei dipendenti per la qualificazione di impresa sociale.
9/2617-A/16Da Villa, Crippa.


   La Camera,
   premesso che:
    poiché i fondamentali attori coinvolti nel cosiddetto Terzo settore sono gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, le ONLUS e le ONG e, più in generale, tutti i soggetti operanti senza fine di lucro, senza il cui contributo non potrebbero essere realizzati numerosi progetti di sviluppo umano e sociale nelle parti più arretrate del globo, si avvertono la necessità e l'urgenza che, per la loro stessa natura, il loro operato sia ispirato alla massima trasparenza nel rapporto tra donatori e soggetti riceventi;
    nel nostro Paese, attualmente, non esiste una disciplina che renda obbligatoria per tali associazioni la pubblicizzazione dei rendiconti economici e finanziari annuali, ancorché attraverso la rete internet;
    occorre dunque che vengano al più presto stabilite nuove disposizioni che prevedano obbligatorie forme di pubblicità dei rendiconti annuali economici e finanziari degli enti e associazioni senza scopo di lucro, con lo scopo di garantire la loro trasparenza e correttezza e di incentivare maggiormente le donazioni,

impegna il Governo

a prevedere che la pubblicità dei bilanci e dei rendiconti sia assicurata anche attraverso la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente.
9/2617-A/17Spadoni, Grande, Manlio Di Stefano, Sibilia, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    poiché i fondamentali attori coinvolti nel cosiddetto Terzo settore sono gli enti e le associazioni senza scopo di lucro, le ONLUS e le ONG e, più in generale, tutti i soggetti operanti senza fine di lucro, senza il cui contributo non potrebbero essere realizzati numerosi progetti di sviluppo umano e sociale nelle parti più arretrate del globo, si avvertono la necessità e l'urgenza che, per la loro stessa natura, il loro operato sia ispirato alla massima trasparenza nel rapporto tra donatori e soggetti riceventi;
    nel nostro Paese, attualmente, non esiste una disciplina che renda obbligatoria per tali associazioni la pubblicizzazione dei rendiconti economici e finanziari annuali, ancorché attraverso la rete internet;
    occorre dunque che vengano al più presto stabilite nuove disposizioni che prevedano obbligatorie forme di pubblicità dei rendiconti annuali economici e finanziari degli enti e associazioni senza scopo di lucro, con lo scopo di garantire la loro trasparenza e correttezza e di incentivare maggiormente le donazioni,

impegna il Governo

a prevedere, per enti e associazioni, l'obbligo di impiegare, per la realizzazione di progetti di utilità sociale, i fondi ricevuti nella misura minima del 70 per cento, con facoltà di destinare la sola quota residua ad attività di informazione e propaganda e alle spese di gestione e amministrazione dell'organizzazione.
9/2617-A/18Grande, Spadoni, Manlio Di Stefano, Sibilia, Scagliusi, Del Grosso, Di Battista.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni in materia di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale;
    l'articolo 4 del medesimo provvedimento, nell'indicare i principi ordinatori e i criteri direttivi che debbono sovraintendere alla revisione e al riordino della disciplina del Terzo settore, stabilisce, al comma 1, lettera d), il requisito della non lucratività, declinato come divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dei suddetti enti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera c), in materia di impresa sociale;
    ritenuto opportuno individuare quelle fattispecie che costituiscono, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili, patrimonio o avanzi di gestione affinché siano considerate norma di valenza generale per i suddetti enti ai fini della determinazione del requisito di non lucratività previsto per l'applicazione dei regimi fiscali agevolativi agli stessi riservati dalla legge, al fine di preservare quei caratteri di solidarietà ed utilità sociale che ne costituiscono il tratto dominante e reprimere comportamenti elusivi e fraudolenti,

impegna il Governo

nell'attuazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), ad individuare le fattispecie che costituiscono in ogni caso distribuzione indiretta degli utili o degli avanzi di gestione.
9/2617-A/19Ruocco.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 prevede forme di autocontrollo degli enti del terzo settore che dovrebbero essere svolte previa stipula di convenzioni con gli organismi maggiormente rappresentativi degli enti stessi;
    nell'ambito della sede consultiva in Commissione XI Lavoro, il Governo ha dichiarato che tali convenzioni saranno stipulate a titolo gratuito,

impegna il Governo

nell'ipotesi di stipula di convenzioni con gli enti del terzo settore per il loro relativo autocontrollo, a prevedere esclusivamente la stipula di convenzioni a titolo gratuito.
9/2617-A/20Lombardi, Cominardi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7 del provvedimento in esame reca disposizioni in materia di vigilanza, monitoraggio e controllo affidate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ferma restando la assoluta necessità di promuovere monitoraggio e controlli, pare poco probabile che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali possa adempiere nel migliore dei modi a tali incombenti, stante la carenza di strutture e risorse;
    pare evidente che le dette funzioni, se esercitate in maniera capillare, comportino una mole di lavoro enorme che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non può essere in grado di sostenere soprattutto se, come necessario, tra tali funzioni, dovrà essere fatto rientrare un forte potenziamento dell'attività ispettiva e sanzionatoria in capo al Ministero ed a carico degli organismi del Terzo settore,

impegna il Governo

ad adottare misure specifiche per l'attività ispettiva presso gli organismi del terzo settore, nell'ambito della razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro, prevista con l'istituzione dell'agenzia unica per le ispezioni sul lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183, articolo 1, comma 7, lettera l).
9/2617-A/21Ciprini, Cominardi, Chimienti, Dall'Osso, Lombardi, Tripiedi.


   La Camera,
   al fine di garantire, per il complesso degli enti privati del Terzo settore, le finalità di coesione e inclusione sociale e l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare gli eventuali limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati,

impegna il Governo

a prevedere meccanismi volti a garantire che tra i diversi trattamenti economici all'interno degli enti del Terzo settore sia rispettato il principio di proporzionalità.
9/2617-A/22Cominardi, Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi.


   La Camera,
   tenuto conto della necessità di evitare strumentalizzazioni dell'esercizio dell'attività di servizio civile universale da parte dei datori di lavoro, pare opportuno che il Ministero emani specifiche circolari che, di fatto, connotino e demarchino gli ambiti di esercizio del lavoratore ordinario e quelli del prestatore di servizio civile, altresì prevedendo acconce sanzioni per i trasgressori,

impegna il Governo

a prevedere specifiche direttive finalizzate a circoscrivere in termini qualitativi e quantitativi le attività esercitabili dal prestatore del servizio civile nonché specifiche circolari in materia ispettiva e sanzionatoria per le ipotesi in cui il servizio civile universale venga strumentalizzato al fine di assimilarlo al rapporto di lavoro ordinario.
9/2617-A/23Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.


   La Camera,
   tenuto conto della necessità di evitare strumentalizzazioni dell'esercizio dell'attività di servizio civile universale da parte dei datori di lavoro, pare opportuno che il Ministero emani specifiche circolari che, di fatto, connotino e demarchino gli ambiti di esercizio del lavoratore ordinario e quelli del prestatore di servizio civile, altresì prevedendo acconce sanzioni per i trasgressori,

impegna il Governo

ad adoperarsi ulteriormente affinché le attività svolte dai giovani del servizio civile non siano assimilate al rapporto di lavoro ordinario.
9/2617-A/23. (Testo modificato nel corso della seduta) Tripiedi, Chimienti, Ciprini, Dall'Osso, Lombardi, Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8, comma 1, lettera h), prevede la valorizzazione in sede scolastica e lavorativa attraverso un non meglio specificato riconoscimento dovuto per lo svolgimento del servizio civile universale;
    al fine di evitare strumentalizzazioni, soprattutto in sede di concorsi in seno alla pubblica amministrazione,

impegna il Governo

nei casi di riconoscimento e valorizzazione dello svolgimento del servizio civile universale da parte della pubblica amministrazione, a prevedere meccanismi valutativi che dovranno, in ogni caso, corrispondere a riscontri di natura oggettiva nonché a criteri uniformi in riferimento alle competenze richieste.
9/2617-A/24Chimienti, Tripiedi, Cominardi, Ciprini, Lombardi, Dall'Osso.


   La Camera,
   tenuto conto che i dati sul lavoro sommerso e irregolare nel nostro Paese permangono a livelli estremamente preoccupanti, pare opportuno, anche nell'ambito del terzo settore, prevedere meccanismi stringenti diretti finalizzati al relativo contrasto,

impegna il Governo

a svolgere attività di valorizzazione della legalità presso gli organismi del terzo settore, finalizzandole, anche, al contrasto del lavoro irregolare.
9/2617-A/25Dall'Osso, Chimienti, Tripiedi, Lombardi, Ciprini, Cominardi.


   La Camera,
   premesso che:
    con sentenza n. 164 del 1985 la Corte Costituzionale ha stabilito la pari dignità, in osservanza ai doveri stabiliti dall'articolo 52 della Costituzione, tra la difesa armata e la difesa civile nonviolenta della Patria. Si arrivava a coronare una lunga lotta di migliaia di giovani obiettori di coscienza che in forza della legge n. 772 del 1972 avevano scelto il servizio civile alternativo a quello militare come modo concreto di ottemperare agli obblighi costituzionali e di servire la Patria;
    all'articolo 8, lettera a), del provvedimento in esame si parla giustamente di «istituzione del servizio civile universale finalizzato alla difesa non armata, ai sensi dell'articolo 52, primo comma, e 11 della Costituzione»;
    il Consiglio supremo di difesa è un organo di rilievo costituzionale presieduto dal Presidente della Repubblica (articolo 87 Cost.), e, secondo il dettato della legge 28 luglio 1950, n. 624, recante istituzione del Consiglio supremo di difesa, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 agosto 1950, n. 196, «esamina i problemi generali politici e tecnici attinenti alla difesa nazionale e determina i criteri e fissa le direttive per l'organizzazione e il coordinamento delle attività che comunque la riguardano» (articolo 2 del codice aggiornato con decreto legislativo 24 febbraio 2012). Esso è regolato dalle disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 («codice dell'ordinamento militare»). Appare opportuno e in linea con la pari dignità costituzionale tra la difesa militare e la difesa non armata che anche un rappresentante del Servizio civile nazionale possa sedere in questo importante organo costituzionale,

impegna il Governo

a rivedere le disposizioni del Titolo II del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, includendovi il responsabile del Servizio civile nazionale.
9/2617-A/26Basilio, Corda, Frusone, Rizzo, Tofalo, Paolo Bernini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 prevede il riordino e la revisione organica della disciplina vigente in materia di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, dettando i principi e criteri direttivi per l'emanazione dei connessi decreti legislativi;
    la lettera e) individua gli uffici preposti al controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato in «organismi regionali e nazionali» costituiti con ispirazione dettata dall'efficienza e dal contenimento dei costi di funzionamento, indicando espressamente che tali costi non gravino sui fondi speciali regionali per il volontariato;
    la formulazione adottata non pare salvaguardare sufficientemente dal rischio di nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, sia al livello regionale che nazionale, ed appare foriera di nuove strutture non identificate nella loro natura giuridico-amministrativa e di nuovo personale, in aperto contrasto con i propositi di revisione e ottimizzazione della spesa e delle risorse pubbliche;
    il firmatario del presente atto di indirizzo segnala le contestuali procedure di mobilità e ricollocazione del personale delle province, ai sensi del riordino di cui alla legge n. 56 del 2014 e della legge di stabilità per il 2015, verso le amministrazioni centrali e territoriali, personale che ben potrebbe essere utilizzato allo scopo e per i fini di cui alla suddetta lettera e),

impegna il Governo

nell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 5, in ordine ai principi e criteri direttivi di cui alla lettera e), a provvedere in modo che la disposta costituzione degli «organismi regionali e nazionali» avvenga senza comportare alcun nuovo o maggior onere, in particolare in termini di personale, per la finanza pubblica, né a livello nazionale né a livello regionale.
9/2617-A/27Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 7, «Vigilanza, monitoraggio e controllo», comma 1, assegna le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati, al fine di garantire una corretta e uniforme osservanza della disciplina legislativa;
    a riguardo sarebbe opportuno una più puntuale definizione del rapporto di collaborazione tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed i Ministeri di settore per competenza interessati, al fine di meglio corrispondere alla finalità di promozione del Terzo settore, ed in particolare con il Ministero dello sviluppo economico per quanto attiene il Registro delle imprese,

impegna il Governo

ad adottare ogni iniziativa utile al fine di rendere più chiaro e puntuale il sistema di vigilanza, monitoraggio e controllo delle imprese sociali, in particolare nell'attività di coordinamento tra i Ministeri per competenza interessati, soprattutto con il Ministero dello sviluppo economico.
9/2617-A/28Crippa, Da Villa.


   La Camera,
   premesso che:
    con la delega il Governo è chiamato a garantire negli enti del Terzo settore e nelle imprese sociali, nonché nelle cooperative, i lavoratori svantaggiati;
    persiste nel nostro Paese una grave situazione per quanto riguarda l'accesso dei disabili nel percorso lavorativo ed è necessario porre in essere tutte le iniziative che sostengano l'accesso al mondo del lavoro alle persone disabili,

impegna il Governo

a garantire che nell'ambito dei lavoratori svantaggiati che gli enti del Terzo settore, le imprese sociali e le cooperative sociali sono chiamati ad assumere siano ricomprese, in misura adeguata, anche le persone disabili e il loro diritto al lavoro.
9/2617-A/29Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    per oltre un secolo l'associazionismo italiano all'estero ha supplito sovente all'assenza dello Stato, assumendo di volta in volta il ruolo di punto di aggregazione e di partecipazione, di promotore della nostra cultura e della nostra lingua, di società di mutuo soccorso e di ispiratore di opere sociali e di solidarietà di cui restano segni tangibili come, ad esempio, gli ospedali italiani, oltre che di cinta di trasmissione di valori e di tradizioni;
    in questo quadro, il cittadino italiano residente all'estero, attraverso l'associazionismo, definisce la sua appartenenza culturale e assume la sua identità secondo le caratteristiche antropologiche della tradizione come la memoria collettiva;
    la presenza della nostra rete associazionistica all'estero si è sviluppata attraverso decenni sull'asse del rapporto con le grandi associazioni operanti in Italia, costituitesi nella Consulta nazionale dell'emigrazione (CNE), composta da quindici associazioni e organizzazioni operanti con i nostri concittadini emigrati: Acli, Aie, Aitef, Anfe, Azzurri nel mondo, Cser, Ctim, Fernando Santi, Filef, Migrantes, Mcl, Nuova Unaie, Ucemi, Uim e Unaie, con la partecipazione della Federazione unitaria della stampa italiana all'estero (Fusie);
    è necessario che i criteri per riconoscere le forme associative esistenti tra le comunità italiane nel mondo, oggi di competenza del Ministero degli affari esteri, siano armonizzati con il nuovo impianto normativo nazionale in materia di associazionismo di volontariato e di associazionismo di promozione sociale e che ad esse vengano estese anche tutte le disposizioni di carattere fiscale attualmente vigenti per gli enti operanti all'interno del Terzo settore e l'accesso ai fondi previsti per tali enti,

impegna il Governo

nella predisposizione dei prossimi decreti attuativi, di aver cura di salvaguardare il patrimonio associazionistico italiano nel mondo, frutto del lavoro instancabile di generazioni di emigrati e che avrà un ruolo decisivo in «termini di rete» anche in futuro.
9/2617-A/30Fitzgerald Nissoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il diffondersi del mutuo soccorso, sviluppatosi nel periodo dell'Italia postunitaria (legge n.3818 del 1886), principalmente come strumento di solidarietà tra i ceti sociali meno abbienti, si è progressivamente modulato alle trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese, delineando, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, nuovi e diversi tipi di mutabilità;
    ciò ha comportato, per le società di mutuo soccorso (SOMS), la necessità di rimodulare le proprie attività da un ambito prettamente mutualistico a un campo più marcatamente associativo, culturale, educativo e formativo;
    rappresentando attraverso il lavoro di molti volontari punti di riferimento per la socializzazione di quartieri e paesi recentemente l'articolo 23 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha novellato la legge n. 3818 del 1886, ha proposto, come sostenuto dalla Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMINV), la costituzione di un sistema di mutue integrative a sostegno dell'attuale impianto pubblico, con il rilancio della mutualità integrativa volontaria e rivolgendosi anche a soggetti quali le SOMS;
    ciò, se pur in quadro di grande difficoltà economica e sociale che vede i lavoratori del ceto sociale medio-basso, verso i quali la mutualità è prevalentemente indirizzata, a destinare parte delle proprie entrate mensili a tale fine; potrebbe costituire un fattore positivo se non fosse che la norma prevede norme così selettive e stringenti da produrre un effetto opposto e insidioso per la sopravvivenza stessa di moltissime SOMS;
    l'obbligo esclusivo, infatti di circoscrivere la loro attività alle sole prestazioni di mutualità integrativa, escludendole da ogni altra di carattere sociale, ricreativo e culturale, sottoponendole a eccessivi controlli e penalizzandole in caso di inadempienza, non solo mette seriamente a repentaglio la loro esistenza, ma rischia di depauperarle irrimediabilmente. Inaccettabile, in particolare, appare la fattispecie della perdita del patrimonio sociale in caso di decadenza della personalità giuridica,

impegna il Governo

come previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame nella stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 1,comma 2, lettera b), a provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente anche per le attività di mutuo soccorso considerando necessaria un'iniziativa normativa diretta alla correzione delle forme esecutive delle norme prescritte all'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, superando la stretta correlazione tra natura giuridica delle SOMS e obbligo esclusivo, in capo alle stesse, di svolgimento di attività correlate alla mutualità integrativa e prevedendo, conseguentemente, due diverse fattispecie: le SOMS che, disponendo di adeguati mezzi e patrimoni o per libera decisione dei loro corpi associativi, intendano aderire alla mutualità integrativa volontaria e le SOMS che, per scelte e motivazioni diverse, dimensioni e consistenza dei loro assetti sociali, intendano rinunciarvi, senza che ciò comporti la perdita della loro personalità giuridica.
9/2617-A/31Tullo, Beni, Giacobbe, Carocci, Basso, Zanin, Fossati, Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    il diffondersi del mutuo soccorso, sviluppatosi nel periodo dell'Italia postunitaria (legge n.3818 del 1886), principalmente come strumento di solidarietà tra i ceti sociali meno abbienti, si è progressivamente modulato alle trasformazioni economiche e sociali del nostro Paese, delineando, soprattutto a partire dal secondo dopoguerra, nuovi e diversi tipi di mutabilità;
    ciò ha comportato, per le società di mutuo soccorso (SOMS), la necessità di rimodulare le proprie attività da un ambito prettamente mutualistico a un campo più marcatamente associativo, culturale, educativo e formativo;
    rappresentando attraverso il lavoro di molti volontari punti di riferimento per la socializzazione di quartieri e paesi recentemente l'articolo 23 del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, della legge 17 dicembre 2012, n. 221 che ha novellato la legge n. 3818 del 1886, ha proposto, come sostenuto dalla Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMINV), la costituzione di un sistema di mutue integrative a sostegno dell'attuale impianto pubblico, con il rilancio della mutualità integrativa volontaria e rivolgendosi anche a soggetti quali le SOMS;
    ciò, se pur in quadro di grande difficoltà economica e sociale che vede i lavoratori del ceto sociale medio-basso, verso i quali la mutualità è prevalentemente indirizzata, a destinare parte delle proprie entrate mensili a tale fine; potrebbe costituire un fattore positivo se non fosse che la norma prevede norme così selettive e stringenti da produrre un effetto opposto e insidioso per la sopravvivenza stessa di moltissime SOMS;
    l'obbligo esclusivo, infatti di circoscrivere la loro attività alle sole prestazioni di mutualità integrativa, escludendole da ogni altra di carattere sociale, ricreativo e culturale, sottoponendole a eccessivi controlli e penalizzandole in caso di inadempienza, non solo mette seriamente a repentaglio la loro esistenza, ma rischia di depauperarle irrimediabilmente. Inaccettabile, in particolare, appare la fattispecie della perdita del patrimonio sociale in caso di decadenza della personalità giuridica,

impegna il Governo

come previsto dall'articolo 5 del provvedimento in esame nella stesura dei decreti legislativi di cui all'articolo 1,comma 2, lettera b), a provvedere al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente anche per le attività di mutuo soccorso considerando necessaria un'iniziativa normativa diretta alla correzione delle forme esecutive delle norme prescritte all'articolo 23 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
9/2617-A/31. (Testo modificato nel corso della seduta) Tullo, Beni, Giacobbe, Carocci, Basso, Zanin, Fossati, Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9 reca i principi e i criteri direttivi per l'introduzione di misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e per il riordino e l'armonizzazione della disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità che il beneficio della deducibilità e detraibilità delle erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore sia riconosciuto a condizione che siano effettuate tramite sistemi di pagamento tracciabili.
9/2617-A/32Mucci.


   La Camera,
   premesso che:
    le prime cooperative edilizie di abitazione sono sorte alla fine del XIX secolo come risposta alla consistente migrazione dalle campagne verso il triangolo della produzione industriale italiana (Genova, Milano, Torino), dando avvio al processo di trasformazione delle periferie urbane di queste città. Successivamente, un forte sviluppo della cooperazione di abitazione si è registrato dopo la seconda guerra mondiale quando milioni di italiani, specialmente nelle città più provate dalla distruzione, erano alla ricerca di una casa. Nello stesso periodo, l'esodo dalle campagne diede vita ad un movimento migratorio interno senza precedenti. Queste concomitanze determinarono un nuovo scenario delle politiche abitative in Italia con i vari piani casa promossi e sostenuti dallo Stato. È il tempo delle leggi di finanziamento che iniziano dal 1949 con il piano INA Casa, sostituito nel 1963 dal piano GESCAL e dal piano decennale per l'edilizia residenziale del 1978. Grazie allo strumento cooperativo, nel corso degli anni sono stati realizzati oltre un milione di alloggi riuscendo a soddisfare le esigenze di circa quattro milioni di cittadini. Ciò ha consentito, oltre l'accesso alla proprietà della casa, anche il godimento dell'abitazione per le fasce più deboli;
    con l'esaurimento dei fondi ex GESCAL nel 1998, l'attività ha subito un rallentamento con la diversificazione dell'offerta abitativa orientata maggiormente verso i programmi per la locazione destinati alle fasce deboli quali giovani coppie, famiglie monogenitoriali, segmento questo in rapida crescita, anziani, studenti universitari fuori sede, lavoratori in mobilità, immigrati;
    in tale contesto, il modello della cooperazione di abitazione ha dimostrato di essere un interlocutore serio e credibile per le Istituzioni, a volte addirittura in grado di agire per loro conto con larghe funzioni di supplenza. Nonostante i cambiamenti della domanda abitativa e del tessuto sociale nonché la crisi che ha colpito il settore edilizio a partire dal 2007, lo strumento cooperativo dimostra tuttora la sua validità in quanto il più idoneo al soddisfacimento dei bisogni delle comunità locali attraverso azioni imprenditoriali aperte, trasparenti, partecipate e mutualistiche;
    per di più, l'edilizia sociale che oggi in regime di monopolio gestiscono gli ex IACP potrà essere governata dal privato sociale in forma cooperativa come impresa sociale;
    in sostanza si tratterebbe di rigenerare il concetto di casa popolare non più riferibile in via esclusiva alle ALER, attualmente in difficoltà finanziarie, potendosi così superare le situazioni di morosità e degrado in cui versa il patrimonio di edilizia residenziale pubblica;
    le cooperative di abitazione, che da sempre organizzano gli abitanti e si distinguono dalle imprese di costruzione alle quali viene affidato l'appalto per la realizzazione degli alloggi, hanno consolidato significative esperienze nel campo dell'alloggio sociale, sviluppando percorsi di abitare collaborativo e rispondendo alla domanda di benessere comunitario;
    le cooperative di abitazione e i loro consorzi operanti nel campo dell'alloggio sociale, in quanto operatori innovativi dell'edilizia sociale sostenibile, hanno pieno titolo per rientrare tra le imprese sociali così come definite dalla legge delega in materia;
    peraltro, tali enti sono caratterizzati dallo scopo e dai principi della mutualità senza fini di lucro e perseguono il soddisfacimento dei bisogni abitativi di persone e famiglie meno abbienti, attraverso la loro diretta partecipazione al programma edilizio e ai servizi all'abitare, favorendo il loro benessere relazionale e la coesione sociale,

impegna il Governo

a tenere in considerazione, nell'ambito dei decreti attuativi, l'ipotesi che le cooperative di abitazione, quali imprese sociali, possano realizzare, gestire ed amministrare interventi di edilizia residenziale sociale.
9/2617-A/33Prina, Zanin, Paolo Rossi, Braga, Casati.


   La Camera,
   preso atto che all'articolo 8, comma 1, lettera a), il provvedimento in oggetto stabilisce in modo esplicito che l'istituzione del servizio civile universale è finalizzato alla difesa non armata, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione;
   considerato anche nel contesto italiano il fondamentale apporto del pensiero nonviolento ai fini della elaborazione della cultura del servizio civile, attraverso le storiche lotte che hanno fatto evolvere la società italiana attraverso la legge n. 772 del 1972 di riconoscimento dell'obiezione di coscienza e alle sue evoluzioni, ivi comprese le sentenze di merito offerte dalla Corte Costituzionale;
   valutato l'essenziale valore civico e lo storico contributo positivo offerto dalla nonviolenza come metodo di lotta per la risoluzione delle controversie, a volte molto aspre e pericolose per la salvaguardia dei diritti umani se non anche della stessa vita, interne agli stati nazionali europei ed extraeuropei nel corso degli ultimi cento anni,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche nell'ambito dei decreti attuativi previsti dalla riforma, di considerare la formazione alla nonviolenza come una delle opportunità di impegno attraverso cui strutturare le attività di tutti i giovani che sceglieranno il servizio civile.
9/2617-A/34Nicoletti, Zanin, Iori, Sbrollini, Paolo Rossi, Albini, Cova, Beni, Prina, Narduolo, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    preso atto, ad oltre dieci anni dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6, che ha introdotto l'istituto dell'amministrazione di sostegno, del ruolo rilevante svolto dagli amministratori di sostegno in ordine allo svolgimento di compiti particolarmente delicati a tutela degli assistiti e ad integrazione del sistema di welfare pubblico;
    considerato lo sviluppo demografico della popolazione italiana e con esso il ragionevole sviluppo della domanda di servizi relativi all'amministrazione di sostegno;
    constatato che oltre al beneficio diretto degli assistiti, il servizio dell'amministratore di sostegno, che viene prestato a tutti gli effetti in regime di prestazione volontaria, è intrinsecamente connesso e perciò orientato ad un risparmio effettivo di spesa pubblica a tutela dei diritti di cittadini,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, anche nell'ambito dei decreti attuativi previsti dalla riforma, di iscrivere il ruolo speciale del servizio di volontariato praticato dagli amministratori di sostegno tra quelli potenzialmente iscrivibili al diritto dei benefici, in tutto o in parte, della cura dei familiari previsti all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 che prevede anche agevolazioni per i lavoratori dipendenti che prestano assistenza a un familiare con grave handicap.
9/2617-A/35Zanin, Iori, Sbrollini, Paolo Rossi, Terrosi, Albini, Cova, Beni, Fossati, Prina, Zappulla, Nicoletti, Antezza.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, del disegno di legge, per effetto dell'introduzione della nuova lettera b-bis), prevede tra i criteri direttivi a cui il Governo deve informarsi «l'acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi»;
    è essenziale che nell'esercizio della delega, il Governo adotti una disciplina che regoli l'acquisizione della qualifica di impresa sociale da parte di cooperative sociali e loro consorzi, in modo da assicurare che le cooperative e i consorzi che assumano tale qualifica rispondano alle finalità e alla funzione sociale delle imprese sociali e garantiscano adeguati livelli di trasparenza e l'effettivo svolgimento di un'attività coerente con quella delle imprese sociali,

impegna il Governo

ad inserire nel decreto legislativo attuativo della delega norme idonee ad assicurare che vengano iscritte come imprese sociali cooperative e loro consorzi che svolgano un'attività e abbiano finalità e funzioni coerenti con quelli dell'impresa sociale, nel rispetto dei principi di correttezza e trasparenza.
9/2617-A/36Mazziotti Di Celso, Matarrese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 9, comma 1, lettera h), del provvedimento in esame, prevede l'introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale e nelle Linee guida del Governo vi sono ben due riferimenti alla finanza etica, ai punti 15 e 27;
    da alcuni decenni le MAG (Mutue Autogestione) si occupano di finanza mutualistica e solidale e svolgono un ruolo sociale molto importante per le collettività di riferimento, non solo per le migliaia di soci compartecipi e di finanziamenti effettuati, ma anche sotto il profilo della formazione, della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di enti non profit (cooperative, mutue, associazioni, ecc.);
    la Finanza mutualistica e solidale opera con criteri stringenti ed inequivocabili: a) pone attenzione alla provenienza del denaro; b) ha modalità partecipate di gestione del denaro; c) ha finalità sociale a prescindere dall'importo del prestito concesso;
    attualmente l'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto 17 ottobre 2014, n. 176, (attuativo dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385) sulla disciplina del microcredito volto a sostenere l'avvio o lo sviluppo di iniziative imprenditoriali, prevede che le imprese che possono beneficiare dei finanziamento da parte del microcredito, devono avere dei requisiti dimensionali e un livello di indebitamento eccessivamente bassi, e tali da escludere una gran parte di imprese e cooperative dalla possibilità di beneficiare del finanziamento,

impegna il Governo:

   a riconoscere le Mutue Auto Gestioni (Mag) nell'ambito dei soggetti previsti dalla legge delega in esame, per il ruolo svolto riguardo la finanza mutualistica e solidale, il ruolo sociale da esse svolto per le collettività di riferimento, nonché sotto il profilo della formazione, della mutualità, della cultura e dell'assistenza tecnica all'avvio ed allo sviluppo di realtà non profit;
   a rivedere i limiti dimensionali delle imprese, previsti dall'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto n. 176 del 2014 sulla disciplina del microcredito, e attuativo dell'articolo 111, comma 5, del decreto legislativo n. 385 del 1993, al fine di estendere la platea delle imprese e dei soggetti che possono beneficiare della disciplina del microcredito.
9/2617-A/37Nicchi, Marcon, Matarrelli, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    circa un anno fa il Governo aveva predisposto delle Linee guida per una Riforma del Terzo Settore, sulla base delle quali, il 13 maggio 2014 aveva avviato delle consultazioni pubbliche con le associazioni, gli operatori e i soggetti interessati dalla riforma, al fine di poter predisporre il disegno di legge delega ora all'esame della Camera;
    dette linee guida prevedevano la revisione e il potenziamento del 5 per mille, e in particolare veniva espressamente indicata «l'eliminazione del tetto massimo di spesa, onde evitare che il 5 per mille si riveli in realtà il 4 per mille o anche meno»;
    nonostante quanto indicato nelle Linee guida, la legge delega del Governo, nella sua versione iniziale, disponeva la riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille e la «determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili». Ossia veniva confermato detto tetto di spesa;
    l'esame del provvedimento in sede referente, ha quindi positivamente soppresso le parole «determinazione del relativo limite di spesa in coerenza con le risorse disponibili». Rimane però il fatto che nel testo all'esame dell'Aula, non c’è una esplicita soppressione del tetto, ma è stato solo eliminato il passaggio in cui – nell'ambito della revisione dell'istituto del 5 per mille – si confermava il limite di spesa attualmente vigente. Rimane quindi un'indeterminatezza, che deve essere risolta;
    altro aspetto critico è quello legato alle risorse complessivamente assegnate all'istituto della destinazione del cinque per mille. Per detto istituto, la legge di stabilità 2015 stanzia infatti 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015. Sono risorse maggiori di quanto stanziato lo scorso anno (400 milioni di euro), ma molto probabilmente non sufficienti a garantire a tutti gli enti di poter beneficiare realmente di detta quota in base alle scelte espresse dai contribuenti;
    con 500 milioni di euro l'anno si rischia di non garantire a tutti detto 5 per mille. Peraltro il Governo, con il suo recente disegno di legge del Governo sulla «Buona scuola» prevede, all'articolo 15, di estendere il 5 per mille anche a beneficio delle scuole,

impegna il Governo:

   ad abrogare il limite di spesa relativo all'istituto del cinque per mille;
   a stanziare ulteriori risorse finanziarie, oltre a quelle già previste dalla legge di stabilità 2015, al fine di garantire a tutti gli enti di poter beneficiare effettivamente di detta quota in base alle scelte espresse dai contribuenti, anche alla luce della prevista estensione del cinque per mille a beneficio delle scuole.
9/2617-A/38Paglia, Matarrelli, Nicchi, Marcon, Duranti, Palmieri.


   La Camera,
   premesso che:
    le Linee Guida del Governo di un anno fa, sottolineavano la necessità di assicurare una leva di giovani per la «difesa della Patria» accanto al servizio militare, garantendo ai giovani che lo richiedono «di poter svolgere il Servizio Civile Universale, fino ad un massimo di 100.000 giovani all'anno per il primo triennio dall'istituzione del Servizio»;
    come ha ben ricordato la CNESC (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile), il Servizio civile produce importanti risultati economici: a) in termini di risparmio di impiego di risorse pubbliche (attraverso azioni di prevenzione); b) in termini di erogazione di servizi a minor costo; c) in termini di valorizzazione delle risorse pubbliche; d) in termini soprattutto di formazione, attraverso l'imparare facendo, di capitale umano e sociale a livello di massa. Le ricerche effettuate da soggetti indipendenti, oltre che i rapporti annuali di ASC, hanno indicato in un'oscillazione fra 3 e 4 euro il ritorno di ogni euro pubblico investito nel Servizio civile. Occorre quindi portare il discorso sulle risorse pubbliche per il Servizio Civile Universale come investimento, non come costo e in tale ottica definiti gli importi;
    le risorse stanziate dall'ultima legge di stabilità 2015, alla luce degli stessi obiettivi del Governo, risultano inadeguate e non sufficienti a far partire i «100mila giovani all'anno» come promesso dal Governo stesso;
    per il Servizio civile infatti, l'ultima legge di stabilità ha stanziato per il 2015 115,7 milioni di euro, e 113,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Si ricorda peraltro che questi importi sono stati ottenuti grazie al lavoro parlamentare. Il testo iniziale della legge di Stabilità aveva infatti previsto per il 2015 solamente 65,7 milioni di euro, e 63,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
    va inoltre ricordato che le suddette Linee Guida del Governo prevedevano espressamente, nell'ambito della riforma del Servizio civile, la «partecipazione degli stranieri al Servizio civile». Ma la legge delega in esame non prevede questo ampliamento;
    si ricorda in proposito il recente Parere del Consiglio di Stato (n. 1091/2014), che ha definitivamente chiarito che la norma contenuta all'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002 (sul Servizio civile), relativamente ai requisiti di ammissione del servizio (solo i cittadini italiani), «vada disapplicata in quanto incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa europea, per gli Stati membri di prevedere per i cittadini stranieri (siano essi comunitari, extracomunitari lungo soggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali»;
    strettamente correlati alla revisione della normativa relativa al Servizio civile universale, sono i «corpi civili di pace». La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto un finanziamento triennale per promuovere in via sperimentale l'esperienza dei corpi civili di pace per 500 giovani in servizio civile. Sono giovani che vanno nelle zone di conflitto e fanno esperienze di interposizione tra le parti, di riconciliazione, di costruzione della pace;
    l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, riprende positivamente tante esperienze che si sono realizzate in questi anni: da quella storica delle peace brigades ai caschi bianchi, dalle iniziative di interposizione nelle aree di conflitto, al più recente tavolo per gli interventi civili di pace. Migliaia di giovani e volontari che si sono impegnati in prima persona nell'ex Jugoslavia, in Iraq, in Medio Oriente, in Afghanistan;
    l'istituzione di corpi civili di pace è quanto mai attuale, e dimostra come si possa intervenire nei conflitti con gli strumenti alternativi della nonviolenza, promuovendo azioni concrete come la interposizione e la riconciliazione tra le parti in conflitto,

impegna il Governo:

   a prevedere ulteriori risorse finanziarie volte a garantire e sostenere il Servizio civile universale e consentire effettivamente l'obiettivo dei centomila giovani l'anno;
   a estendere il Servizio civile anche ai giovani stranieri residenti, così come promesso dalle stesse Linee guida del Governo;
   a stabilizzare i Corpi civili di pace, istituiti dal comma 253, articolo 1, legge n. 147 del 2013, da impegnare in azioni di pace non governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle aree di emergenza ambientale.
9/2617-A/39Marcon, Nicchi, Duranti, Piras, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    le Linee Guida del Governo di un anno fa, sottolineavano la necessità di assicurare una leva di giovani per la «difesa della Patria» accanto al servizio militare, garantendo ai giovani che lo richiedono «di poter svolgere il Servizio Civile Universale, fino ad un massimo di 100.000 giovani all'anno per il primo triennio dall'istituzione del Servizio»;
    come ha ben ricordato la CNESC (Conferenza Nazionale Enti di Servizio Civile), il Servizio civile produce importanti risultati economici: a) in termini di risparmio di impiego di risorse pubbliche (attraverso azioni di prevenzione); b) in termini di erogazione di servizi a minor costo; c) in termini di valorizzazione delle risorse pubbliche; d) in termini soprattutto di formazione, attraverso l'imparare facendo, di capitale umano e sociale a livello di massa. Le ricerche effettuate da soggetti indipendenti, oltre che i rapporti annuali di ASC, hanno indicato in un'oscillazione fra 3 e 4 euro il ritorno di ogni euro pubblico investito nel Servizio civile. Occorre quindi portare il discorso sulle risorse pubbliche per il Servizio Civile Universale come investimento, non come costo e in tale ottica definiti gli importi;
    le risorse stanziate dall'ultima legge di stabilità 2015, alla luce degli stessi obiettivi del Governo, risultano inadeguate e non sufficienti a far partire i «100mila giovani all'anno» come promesso dal Governo stesso;
    per il Servizio civile infatti, l'ultima legge di stabilità ha stanziato per il 2015 115,7 milioni di euro, e 113,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Si ricorda peraltro che questi importi sono stati ottenuti grazie al lavoro parlamentare. Il testo iniziale della legge di Stabilità aveva infatti previsto per il 2015 solamente 65,7 milioni di euro, e 63,4 milioni per ciascuno degli anni 2016 e 2017;
    va inoltre ricordato che le suddette Linee Guida del Governo prevedevano espressamente, nell'ambito della riforma del Servizio civile, la «partecipazione degli stranieri al Servizio civile». Ma la legge delega in esame non prevede questo ampliamento;
    si ricorda in proposito il recente Parere del Consiglio di Stato (n. 1091/2014), che ha definitivamente chiarito che la norma contenuta all'articolo 3 del decreto legislativo n. 77 del 2002 (sul Servizio civile), relativamente ai requisiti di ammissione del servizio (solo i cittadini italiani), «vada disapplicata in quanto incompatibile con il divieto, sancito dalla normativa europea, per gli Stati membri di prevedere per i cittadini stranieri (siano essi comunitari, extracomunitari lungo soggiornanti o beneficiari di protezione internazionale) anche in ordine alla formazione professionale, un trattamento diverso rispetto a quello stabilito per i cittadini nazionali»;
    strettamente correlati alla revisione della normativa relativa al Servizio civile universale, sono i «corpi civili di pace». La legge di stabilità per il 2014 ha introdotto un finanziamento triennale per promuovere in via sperimentale l'esperienza dei corpi civili di pace per 500 giovani in servizio civile. Sono giovani che vanno nelle zone di conflitto e fanno esperienze di interposizione tra le parti, di riconciliazione, di costruzione della pace;
    l'istituzione di un contingente di corpi civili di pace, riprende positivamente tante esperienze che si sono realizzate in questi anni: da quella storica delle peace brigades ai caschi bianchi, dalle iniziative di interposizione nelle aree di conflitto, al più recente tavolo per gli interventi civili di pace. Migliaia di giovani e volontari che si sono impegnati in prima persona nell'ex Jugoslavia, in Iraq, in Medio Oriente, in Afghanistan;
    l'istituzione di corpi civili di pace è quanto mai attuale, e dimostra come si possa intervenire nei conflitti con gli strumenti alternativi della nonviolenza, promuovendo azioni concrete come la interposizione e la riconciliazione tra le parti in conflitto,

impegna il Governo:

   a prevedere ulteriori risorse finanziarie volte a garantire e sostenere il Servizio civile universale e consentire effettivamente l'obiettivo dei centomila giovani l'anno;
   a estendere il Servizio civile anche ai giovani stranieri residenti, così come promesso dalle stesse Linee guida del Governo;
   a stabilizzare i Corpi civili di pace, istituiti dal comma 253, articolo 1, legge n. 147 del 2013.
9/2617-A/39. (Testo modificato nel corso della seduta) Marcon, Nicchi, Duranti, Piras, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. «Jobs Act», di riforma del mercato del lavoro, è intervenuta – tra l'altro – sulla revisione delle forme contrattuali atipiche;
    il decreto delegato, attuativo delle norme che rivedono le suddette forme contrattuali, anche se deve essere ancora trasmesso per il parere alle commissioni parlamentari competenti per materia, dovrebbe contenere una norma che prevede espressamente il superamento del contratto di lavoro a progetto ed occasionale, attraverso il mantenimento in vigore degli articoli da 61 a 69-bis del decreto legislativo n. 276 del 2003, esclusivamente per la regolazione di quei contratti che sono già in atto alla data di entrata in vigore dello stesso;
    pertanto le peculiarità contrattuali proprie soprattutto delle ONG e delle altre organizzazioni che operano nella cooperazione allo sviluppo, rischiano di non essere adeguatamente garantite dalle previste modifiche che i decreti delegati apporteranno alle forme contrattuali atipiche, in quanto le loro assunzioni sono spesso legate temporalmente alla durata dei progetti;
    si consideri che la Cooperazione opera prevalentemente all'estero per periodi determinati e su settori i più disparati;
    fino ad oggi questi contratti erano regolati da un contratto collettivo stipulato nel 2013 con le tre organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative che regolamentava in modo equilibrato contratti a progetto, in tutti i casi nei quali non erano possibili contratti a tempo indeterminato;
    sono evidenti quindi le problematiche che sorgerebbero con l'eventuale abolizione di tali forme contrattuali, soprattutto se si pensa che queste modifiche contrattuali vedrebbero coinvolti circa 15 mila lavoratori e circa 300 organizzazioni (Ong e Onlus), di cui circa 70 di maggior rilievo e molte altre costituite da piccole o piccolissime realtà,

impegna il Governo

ad adottare iniziative normative volte a consentire alle organizzazioni non governative che operano in ambito internazionale di poter usufruire di forme contrattuali quali il contratto a tempo determinato e le collaborazioni co.co.co.
9/2617-A/40Airaudo, Placido, Nicchi, Matarrelli, Marcon, Duranti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore; l'indagine «mafia capitale» ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il business dell'immigrazione;
    in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta «mafia capitale» il capo della cosca romana Salvatore Buzzi spiegò che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche al traffico di droga;
    diverse inchieste a partire da quella relativa al Cara di Mineo Catania, mostrano una fotografia dai contorni ben definiti dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo business dell'immigrazione;
    le cooperative sociali, pur se nate con l'obiettivo nobile di assorbire il gap di intervento statale sulle questioni di impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente anche per la loro specifica natura giuridica come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;
    visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie è opportuno chiarire le dimensioni del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative,

impegna il Governo

a rivedere anche attraverso lo strumento della normativa d'urgenza i criteri per l'assegnazione alle cooperative sociali della gestione dell'accoglienza degli extracomunitari evitando che le procedure emergenziali possano comprometterne la regolarità.
9/2617-A/41Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore; l'indagine «mafia capitale» ha fatto emergere con tutta chiarezza come le associazioni criminali gestiscano attraverso il complesso sistema delle cooperative il business dell'immigrazione;
    in una delle intercettazioni pubblicate nell'ambito dell'inchiesta «mafia capitale» il capo della cosca romana Salvatore Buzzi spiegò che i guadagni che si possono fare con l'immigrazione non sono paragonabili neanche al traffico di droga;
    diverse inchieste a partire da quella relativa al Cara di Mineo Catania, mostrano una fotografia dai contorni ben definiti dalla quale emergono i rapporti tra politici corrotti, cooperative e associazioni criminali per la spartizione del nuovo business dell'immigrazione;
    le cooperative sociali, pur se nate con l'obiettivo nobile di assorbire il gap di intervento statale sulle questioni dì impatto sociale, sono state utilizzate impropriamente anche per la loro specifica natura giuridica come strumento di congiunzione tra politica corrotta e criminalità organizzata;
    visto e considerato quanto emerge dalle recenti inchieste giudiziarie è opportuno chiarire le dimensioni del fenomeno di commistione tra il malaffare e le cooperative,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere i criteri per l'assegnazione alle cooperative sociali della gestione dell'accoglienza degli extracomunitari evitando che le procedure emergenziali possano comprometterne la regolarità.
9/2617-A/41. (Testo modificato nel corso della seduta) Fedriga.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    la dimensione della solidarietà nell'agire dei volontari costituisce, come ha sentenziato la Corte costituzionale (sentenza 75/92) l'elemento basilare di ogni cittadinanza, e trova nel volontariato uno dei contesti più favorevoli;
    è nota a tutti la crisi valoriale che ha investito negli ultimi anni le nuove generazioni e che si manifesta in comportamenti censurabili fin dall'età scolastica;
    è necessario che la scuola torni ad essere un istituto capace di formare prima di ogni altra cosa l'educazione civica delle nuove generazioni,

impegna il Governo

a potenziare le iniziative volte alla programmazione nella scuola dell'obbligo di campagne di sensibilizzazione verso comportamenti di buona cittadinanza inspirati ai valori della solidarietà anche attraverso progetti volti a coinvolgere i giovani e giovanissimi in attività di volontariato.
9/2617-A/42Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    la dimensione della solidarietà nell'agire dei volontari costituisce, come ha sentenziato la Corte costituzionale (sentenza 75/92) l'elemento basilare di ogni cittadinanza, e trova nel volontariato uno dei contesti più favorevoli;
    la parte prima della Costituzione «diritti e doveri dei cittadini» nel combinato disposto dei suoi articoli riconosce quale fondamento imprescindibile della Repubblica la partecipazione responsabile dei cittadini alla vita pubblica;
    la politica di solidarietà deve essere inquadrata in un'azione ampia, finalizzata a garantire la coesione sociale e la responsabilizzazione dei cittadini come condizione stessa dello sviluppo,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere interventi finalizzati a promuovere l'attività di volontariato dei cittadini attraverso sistemi di premialità dei buoni comportamenti declinabili, ad esempio, in un quoziente che incida in modo vantaggioso sull'indicatore della situazione economica equivalente.
9/2617-A/43Busin.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    è necessario promuovere la cultura del volontariato tra i giovani;
    lo sport incarna i valori della solidarietà,

impegna il Governo

a promuovere programmi mirati nell'ambito dell'associazionismo sportivo dilettantistico mirati alla promozione dell'attività di volontariato.
9/2617-A/44Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    nella società moderna le persone anziane sempre più sole non trovano più spazi per poter esercitare quel ruolo naturale di guida ed aiuto alla crescita delle generazioni future,

impegna il Governo

a promuovere programmi di volontariato atti a coinvolgere le persone anziane in progetti di crescita educazionale dei giovani.
9/2617-A/45Molteni.


   La Camera,
   premesso che:
    esaminato il presente provvedimento legge delega per la riforma del Terzo Settore;
    per far fronte al fenomeno degli infanticidi dovuti all'abbandono dei neonati in strada, alcune associazioni di volontariato si sono adoperate su tutto il territorio nazionale per la riapertura di quella che anticamente veniva definita la «ruota degli innocenti». Un luogo ovviamente consono al nostro tempo, situato presso punti di accoglienza monitorati ventiquattro ore su ventiquattro dove il neonato possa essere lasciato in piena sicurezza e riservatezza,

impegna il Governo

a promuovere iniziative volte alla diffusione capillare su tutto il territorio nazionale di punti di accoglienza monitorati ventiquattro ore su ventiquattro dove il neonato possa essere lasciato in piena sicurezza e riservatezza.
9/2617-A/46Rondini.


   La Camera,
   premesso che:
    il progetto riformatore che investe il terzo settore è finalizzato a sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, apportando le innovazioni rese necessarie dall'evoluzione della società, dei suoi modelli di vita e di lavoro, della composizione della popolazione e dei nuclei familiari; tra i fenomeni più rilevanti che investono la nostra società, in particolare in alcune regioni e progressivamente in tutto il Paese e nel complesso dell'Europa, c’è quello dell'aumento dell'aspettativa di vita, dell'invecchiamento della popolazione, dell'innalzamento dell'età media;
    tale fenomeno può produrre impoverimento collettivo, rallentamento della spinta alla crescita e all'innovazione e aumento dell'emarginazione sociale; oppure può costituire una opportunità, ma solo se alle persone anziane vengono offerte opportunità e strumenti per mettere a disposizione della comunità la propria esperienza e le proprie energie ancora disponibili e vengono realizzate politiche di sostegno alle fragilità della condizione anziana;
    è dunque molto importante favorire la partecipazione delle persone anziane alla vita sociale, economica e culturale, sostenendo il ruolo attivo nella società e l'impegno in un volontariato organizzato;
    tutto questo si realizza a partire dal riconoscimento dell’«invecchiamento attivo» come processo che promuove la capacità del soggetto di ridefinire progressivamente e aggiornare il proprio progetto di vita in rapporto con i cambiamenti inerenti la propria persona e il contesto di vita;
    la cittadinanza attiva e l'impegno volontario a sostegno degli altri e come espressione della propria soggettività in un contesto collettivo, il coinvolgimento in attività socialmente utili e in esperienze di relazione formativa tra le generazioni, sono essenziali per perseguire queste finalità: il sistema delle attività e dei soggetti del terzo settore è «infrastruttura» decisiva affinché tutto ciò possa essere attuato;
    nell'ambito della realizzazione della riforma del terzo settore va dunque dato valore alle politiche per l'invecchiamento attivo nell'ambito di un sistema integrato di interventi e servizi socio-assistenziali anche di nuova generazione; nel provvedimento in oggetto si prevede che «la promozione della cultura del volontariato» sia realizzata «in particolare tra i giovani»: in questo ambito è utile impostare tale promozione attraverso esperienze che valorizzino la solidarietà e i rapporti tra le generazioni;
    i princìpi e criteri direttivi, contenuti nella delega, per il riordino e la revisione della disciplina in materia di impresa sociale investono ambiti che riguardano da vicino anche la possibilità di sostenere una migliore organizzazione e tutela della vita delle persone anziane, di indirizzare la spesa privata verso impieghi maggiormente solidali e di carattere collettivo (alloggio sociale, sostegno alla domiciliarità, ecc.);
    nell'ambito dell'organizzazione del servizio civile universale, può essere valutata l'opportunità di identificare, con proprie specificità e prerogative, uno spazio di impegno organizzato delle persone avanti con l'età;
    riguarda in particolare le persone anziane l'opportunità di prevedere forme semplificate per i rimborsi spese di coloro che sono impegnati in attività di volontariato,

impegna il Governo

ad elaborare strumenti normativi e programmatori, d'intesa con le regioni e il sistema delle autonomie locali, utili a promuovere politiche a sostegno dell'invecchiamento attivo e per migliorare la qualità della vita e affermare la dignità delle persone che invecchiano.
9/2617-A/47Giacobbe, Beni, Gnecchi, Basso, Carocci, Incerti, Maestri, Tullo.


   La Camera,
   premesso che:
    in occasione dell'approvazione del disegno di legge di delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale, e abbinate;
    rilevato l'unanime riconoscimento per il ruolo degli enti privati che, con finalità ideali e senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività di interesse generale, tese a valorizzare la partecipazione e la solidarietà sociale ovvero producono o scambiano beni o servizi di utilità sociale anche attraverso forme di mutualità con fini di coesione sociale;
    considerato che al di fuori dei confini nazionali, a seguito della feconda attività delle nostre collettività emigrate nei principali crocevia del mondo, si sono costituite ed operano migliaia di associazioni di diversa consistenza e ispirazione, accomunate comunque dall'intento di raccogliere le istanze dei nostri emigrati e di tutelarne le esigenze, di valorizzarne il ruolo sia nei confronti dei rappresentanti dello Stato italiano che delle autorità dei Paesi di insediamento, di preservare le radici culturali e di mantenere e sviluppare i rapporti con i luoghi di origine, di affermare il modello di vita italiano facendo da ponte tra lo stile e i prodotti nazionali e i contesti locali;
    considerato, altresì, che la rete associativa esistente all'estero rappresenta un insostituibile punto di riferimento per i flussi di nuova emigrazione e di mobilità che negli ultimi anni si sono dispiegati a seguito della crisi economica ed occupazionale che l'Italia sta attraversando, flussi che, a differenza del passato, non si giovano di regolamentazioni e strumenti specifici di sostegno e che, dunque, solo nell'associazionismo già operante possono trovare un fattore di orientamento e di collaborazione soprattutto nella complessa fase di insediamento;
    ricordato che il Parlamento ha già avuto modo di considerare e valorizzare la funzione della rete associativa italiana all'estero come fondamentale leva per il sostegno alle politiche di internazionalizzazione del sistema Italia, inserendo uno specifico riferimento al coinvolgimento delle associazioni italiane all'estero nel programma «Destinazione Italia» e ribadendo un analogo richiamo nella mozione generale di politica estera approvata dalla Camera solo alcune settimane addietro;
    rilevato che la riforma del Terzo settore approvata dalla Camera si concentra sugli enti privati che operano senza scopi di lucro a scopi di coesione sociale in ambito nazionale, non toccando il vasto e non meno importante ambito dell'associazionismo italiano all'estero,

impegna il Governo

a considerare l'opportunità, rispondente ad un evidente interesse di natura generale, di predisporre una normativa volta a ridefinire il quadro di principio e normativo nel quale deve operare l'associazionismo, con specifico riferimento a quello italiano nel mondo.
9/2617-A/48Porta, Garavini, Gianni Farina, Fedi, La Marca.


   La Camera,
   premesso che:
    la legge delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale A.C. 2617-A, prevede all'articolo 8 la revisione della disciplina in materia d servizio civile nazionale destinato a diventare servizio civile universale,

impegna il Governo

a prevedere le opportune condizioni affinché possa essere veramente realizzato il servizio civile universale, compresa l'ammissione al servizio civile dei giovani stranieri residenti.
9/2617-A/49Miotto.


PROPOSTA DI LEGGE: S. 10-362-388-395-849-874 – D'INIZIATIVA DEI SENATORI: MANCONI ED ALTRI; CASSON ED ALTRI; BARANI; DE PETRIS E DE CRISTOFARO; BUCCARELLA ED ALTRI; TORRISI: INTRODUZIONE DEL DELITTO DI TORTURA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO (APPROVATA, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (A.C. 2168-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: PISICCHIO; BRESSA ED ALTRI; MIGLIORE ED ALTRI; GOZI ED ALTRI; MARAZZITI ED ALTRI; DANIELE FARINA ED ALTRI (A.C. 189-276-588-979-1499-2769)

A.C. 2168-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 4.

A.C. 2168-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 6.1 e 6.2, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2168-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

  1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:
  «Art. 613-bis. – (Tortura). – Chiunque, con violenza o minaccia ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza, intenzionalmente cagiona ad una persona a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia, acute sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere, da essa o da un terzo, informazioni o dichiarazioni o di infliggere una punizione o di vincere una resistenza, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  Se i fatti di cui al primo comma sono commessi da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.
  Ai fini dell'applicazione del primo e del secondo comma, la sofferenza deve essere ulteriore rispetto a quella che deriva dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti.
  Se dal fatto deriva una lesione personale le pene di cui ai commi precedenti sono aumentate. Se dal fatto deriva una lesione personale grave le pene sono aumentate di un terzo e della metà in caso di lesione personale gravissima.
  Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è della reclusione di anni trenta. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

  Art. 613-ter. – (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dei casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, istiga altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il delitto di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.
(Introduzione degli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, concernenti i reati di tortura e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).

  Sopprimerlo.
1. 132. Molteni, Caparini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 1. – (Introduzione dell'articolo 608-bis del codice penale concernente il reato di tortura). – 1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione II, del codice
penale, dopo l'articolo 608 è aggiunto il seguente:
   «Art. 608-bis. – (Tortura). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che infligge ad una persona, con qualsiasi atto, lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di ottenere segnatamente da essa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che essa o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimorirla o di far pressione su di lei o su di una terza persona, o per qualsiasi altro motivo fondato su ragioni di discriminazione, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. La pena è aumentata se ne deriva una lesione personale. È raddoppiata se ne deriva la morte. Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che istiga altri alla commissione del fatto, o che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto, o che vi acconsente tacitamente».

  Conseguentemente, all'articolo 3, sostituire la parola: 613-bis con la seguente: 608-bis.
1. 1. Daniele Farina, Sannicandro, Scotto, Costantino, Zaratti, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Ferrara, Giancarlo Giordano, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: con violenza o minaccia con le seguenti:, con più atti di violenza o di minaccia, ovvero mediante trattamenti disumani o degradanti la dignità umana.
1. 103. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: ovvero con violazione dei propri obblighi di protezione, di cura o di assistenza.
1. 104. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire le parole da: ovvero con violazione fino alla fine dell'articolo, con le seguenti:, infligge intenzionalmente a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  Se dal fatto deriva una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo.
  Art. 613-ter. — (Tortura del pubblico ufficiale). – Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
  Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso.
  Se dal fatto deriva una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo.
  Art. 613-quater. - (Istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura). – Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che, nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio, istiga altri a commettere il fatto o vi acconsente o volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso è punito con la stessa pena di cui all'articolo 613-ter.
  Se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Introduzione degli articoli 613-bis, 613-ter e 613-quater del codice penale, concernenti i reati di tortura, tortura del pubblico ufficiale, e di istigazione del pubblico ufficiale alla tortura).
1. 101. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire le parole da: ovvero con violazione fino alla fine del capoverso con le seguenti:, infligge intenzionalmente a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.
  Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.
  Alla stessa pena è condannato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico che istiga altri a commettere il fatto o che vi acconsente o che volontariamente non impedisce che il fatto venga commesso. Se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
  Se dal fatto deriva una lesione personale la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, la pena è raddoppiata. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è l'ergastolo.
1. 102. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: di protezione,.
1. 105. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole:, di cura o di assistenza.
1. 106. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: intenzionalmente.
*1. 45. Daniele Farina, Costantino, Scotto, Sannicandro, Zaratti, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: intenzionalmente.
*1. 47. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole da: intenzionalmente cagiona fino a: opinioni politiche o religiose con le seguenti: infligge intenzionalmente a una persona acute sofferenze fisiche o psichiche.
1. 41. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: a lui affidata, o comunque sottoposta alla sua autorità, vigilanza o custodia,.
1. 48. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: a lui affidata con le seguenti: privata della libertà personale.
1. 107. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola:, vigilanza.
1. 108. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: acute.
*1. 5. Daniele Farina, Costantino, Scotto, Sannicandro, Zaratti, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Ferrara, Giancarlo Giordano, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere la parola: acute.
*1. 49. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo la parola: acute aggiungere le seguenti: e gravi.
1. 109. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo le parole: fisiche o psichiche aggiungere le seguenti: ovvero trattamenti crudeli, disumani o degradanti.
1. 128. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, dopo le parole: fisiche o psichiche aggiungere le seguenti: atte a distruggere o diminuire gravemente le sue capacità di discernimento, di conoscenza e di decisione annullandone la personalità e attentando alla sua integrità morale.
1. 140. Buttiglione.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole da: al fine di ottenere fino a: opinioni politiche o religiose.
1. 50. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole:, ovvero in ragione dell'appartenenza etnica, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose.
1. 110. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole: dell'appartenenza etnica,.
1. 111. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sopprimere le parole:, dell'orientamento sessuale.
1. 112. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole:, dell'orientamento sessuale o delle opinioni politiche o religiose con le seguenti: o dell'orientamento sessuale.
1. 113. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da due a otto anni.
1. 114. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da due a sei anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso:
   secondo comma, sostituire le parole:
da cinque a dodici con le seguenti: da tre a otto;
   quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: di anni trenta con le seguenti: da dodici a venti anni.
1. 125.(nuova formulazione) Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: da quattro a dieci anni con le seguenti: da due a sei anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici con le seguenti: da tre a otto.
1. 126.(nuova formulazione) Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, primo comma, sostituire le parole: dieci anni con le seguenti: dodici anni.
1. 129. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:
  «Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni ovvero da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio del servizio, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni.».
1. 115. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sostituire il secondo comma con il seguente:
  «Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico o qualunque altra persona agisca sotto sua istigazione oppure con il suo consenso che infligge intenzionalmente ad una persona, con qualsiasi atto, dolore o sofferenze fisiche o psichiche al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che lei o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla o esercitare pressione su di lei o di intimidire o esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.».
1. 40. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sopprimere le parole:, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio,.
1. 51. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio con le seguenti: nell'esercizio delle sue funzioni o del servizio.
1. 52. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da sei a quattordici anni.
1. 130. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Cristian Iannuzzi.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da cinque a quindici anni.
1. 130.(Testo modificato nel corso della seduta). Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni, Cristian Iannuzzi.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, sostituire le parole: da cinque a dodici anni con le seguenti: da quattro a dieci anni.
1. 116. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Alla stessa pena soggiace il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che si sottrae volontariamente all'impedimento del fatto o che vi acconsente tacitamente.
1. 131. Turco, Artini, Baldassarre, Barbanti, Bechis, Mucci, Prodani, Rizzetto, Rostellato, Segoni.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, secondo comma, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora il fatto costituisca obbligo di oggetto legale, l'autore non è punibile.
1. 117. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sopprimere il terzo comma.
*1. 46. Daniele Farina, Sannicandro, Costantino, Scotto, Zaratti, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, sopprimere il terzo comma.
*1. 53. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, terzo comma, sopprimere le parole: del primo e.
1. 42. Marzano.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, terzo comma, dopo la parola: deriva aggiungere le seguenti: normalmente o fisiologicamente.
1. 118. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quarto comma, primo periodo, sostituire le parole da: le pene fino alla fine del comma con le seguenti: grave o gravissima le pene sono aumentate.
1. 119. Molteni, Caparini.

Subemendamento all'emendamento 1.200 della Commissione

  All'emendamento 1. 200, sostituire le parole: di due terzi con le seguenti: da un terzo alla metà.
0. 1. 200. 1. Molteni, Fedriga, Guidesi, Allasia, Marcolin, Giancarlo Giorgetti, Borghesi, Simonetti, Busin, Invernizzi, Palese.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: la pena è della reclusione di anni trenta con le seguenti: le pene sono aumentate di due terzi.
1. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: di anni trenta con le seguenti: da dodici a venti anni.
1. 127. Cirielli.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: di anni trenta con le seguenti: da quindici a trenta anni.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: dell'ergastolo con le seguenti: della reclusione da anni trenta all'ergastolo.
1. 141. Buttiglione.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: di anni trenta con le seguenti: da quindici a trenta anni.
1. 134. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: di anni trenta con le seguenti: da venti a trenta anni.
1. 135. Sarro.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-bis, quinto comma, primo periodo, sostituire le parole: anni trenta con le seguenti: anni ventuno.
1. 120. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere il capoverso Art. 613-ter.
1. 13. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: fino a due anni.
1. 122. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da uno a quattro anni.
1. 124. Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: da uno a sei anni.
1. 124.(Testo modificato nel corso della seduta). Sarti, Ferraresi, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.
(Approvato)

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, primo comma, sostituire le parole: da sei mesi a tre anni con le seguenti: fino a tre anni.
1. 123. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso Art. 613-ter, primo comma, dopo le parole: a commettere il delitto di tortura aggiungere le seguenti: è condannato alla stessa pena di cui all'articolo 613-bis;
1. 100. Marzano.

A.C. 2168-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

  1. All'articolo 191 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
  «2-bis. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante il delitto di tortura non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.
(Modifica all'articolo 191 del codice di procedura penale).

  Sopprimerlo.
2. 1. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

A.C. 2168-A – Articolo 3

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  1. Al sesto comma dell'articolo 157 del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché per il reato di cui all'articolo 613-bis».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 3.
(Modifica all'articolo 157 del codice penale).

  Sopprimerlo.
3. 100. Molteni, Caparini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 3. – (Modifica all'articolo 157 del codice penale). – 1. All'articolo 157, ottavo comma, del codice penale, sono aggiunte, in fine, le parole: «e il reato di cui all'articolo 613-bis».
3. 101. Ferraresi, Sarti, Agostinelli, Bonafede, Colletti, Businarolo.

A.C. 2168-A – Articolo 4

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.
(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  1. Il comma 1 dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è sostituito dal seguente:
  «1. In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali o oggetto di tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione o dalla tortura ovvero da violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 4.
(Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

  Sopprimerlo.
*4. 1. Molteni, Caparini.

  Sopprimerlo.
*4. 102. Cirielli.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, supportati da provvedimenti o comunque da atti provenienti da organizzazioni internazionali governative si possa desumere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».
4. 100. Molteni, Caparini.

  Sostituirlo con il seguente:
  Art. 4. – (Modifica all'articolo 19 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). – 1. All'articolo 19 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
   «1-bis. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato nel quale, sulla base di fatti accertati, essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali fatti si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani».
4. 101. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, capoverso, sostituire le parole da: di persecuzione per motivi di razza fino a: persecuzione o con le seguenti: tortura, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto.
4. 103. Sarro.

A.C. 2168-A – Articolo 5

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 5.
(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura).

  1. Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica ai cittadini stranieri sottoposti a procedimento penale o condannati per il reato di tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale.
  2. Nel rispetto del diritto interno e dei trattati internazionali, nei casi di cui al comma 1, il cittadino straniero è estradato verso lo Stato richiedente nel quale è in corso il procedimento penale o è stata pronunciata sentenza di condanna per il reato di tortura o, nel caso di procedimento davanti ad un tribunale internazionale, verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.
(Esclusione dall'immunità diplomatica. Estradizione nei casi di tortura).

Subemendamento all'emendamento 5. 200 della Commissione

  All'emendamento 5. 200, dopo le parole: del diritto internazionale aggiungere le seguenti: e dei trattati internazionali ratificati dalla Repubblica italiana.
0. 5. 200. 1. Molteni, Fedriga, Guidesi, Allasia, Marcolin, Giancarlo Giorgetti, Borghesi, Simonetti, Busin, Invernizzi, Palese.

  Al comma 1, sostituire le parole: Non può essere riconosciuta l'immunità diplomatica con le seguenti: Nel rispetto del diritto internazionale, non è riconosciuta l'immunità dalla giurisdizione.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: verso lo Stato individuato ai sensi della normativa internazionale vigente in materia con le seguenti: verso il tribunale stesso o lo Stato individuato ai sensi dello statuto del medesimo tribunale.
5. 200. La Commissione.
(Approvato)

  Al comma 1, sopprimere le parole: sottoposti a procedimento penale o.
5. 1. Molteni, Caparini.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: quando ne viene chiesta l'estradizione in relazione a tale reato.
*5. 101. Mazziotti Di Celso.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: quando ne viene chiesta l'estradizione in relazione a tale reato.
*5. 100. Sarro.

A.C. 2168-A – Articolo 6

ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 6.
(Invarianza degli oneri).

  1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 6.
(Invarianza degli oneri).

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Istituzione del fondo per le vittime della tortura).

  1. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo per le vittime dei reati di tortura, destinato ad assicurare un equo risarcimento al fine di una completa riabilitazione delle vittime, la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.
  2. In caso di morte della vittima, derivante dall'atto di tortura, gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
  3. È istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Commissione per la riabilitazione delle vittime della tortura, che ha il compito di gestire il fondo di cui al comma 1. La composizione e il funzionamento della Commissione, nonché i criteri e le modalità per l'erogazione dei risarcimenti di cui ai commi 1 e 2, sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
  4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
  5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 1. Costantino, Daniele Farina, Sannicandro, Zaratti, Scotto, Fratoianni, Airaudo, Franco Bordo, Duranti, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Quaranta, Ricciatti, Zaccagnini.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 6.
(Fondo per le vittime dei reati di tortura).

  1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un fondo per le vittime dei reati di tortura al fine di assicurare una completa riabilitazione delle vittime e un equo risarcimento la cui dotazione è stabilita annualmente in sede di legge di bilancio.
  2. In caso di morte delle vittime derivante dall'atto di tortura gli eredi hanno diritto a un equo risarcimento.
  3. I criteri e le modalità per i risarcimenti di cui al comma 1 e 2 sono disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
6. 2. Marzano.

A.C. 2168-A – Articolo 7

ARTICOLO 7 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 7.
(Entrata in vigore).

  1. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

A.C. 2168-A – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame – in ottemperanza ad un obbligo internazionale, rispetto al quale il nostro Paese è in ritardo di quasi 30 anni – è teso all'introduzione nel codice penale del reato di tortura;
    anche in considerazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 7 aprile scorso – che, in particolare, condannando l'Italia per il trattamento riservato nel 2001 ai manifestanti nella scuola Diaz di Genova, ha qualificato gli atti messi in opera dalle forze di polizia, atti di tortura – appaiono ancor più gravi le nomine a cariche pubbliche, nonché le promozioni, effettuate nel tempo rispetto a chi, all'epoca di quei tragici fatti, ricopriva incarichi di responsabilità nelle catene di comando delle Forze di polizia;
    in specifico, si tratta di: Gianni De Gennaro, all'epoca Capo della polizia, nominato Presidente di Finmeccanica; Gilberto Caldarozzi, ai tempi del G8 di Genova del 2001, a capo del Servizio centrale operativo della Polizia di Stato, è stato poi assunto in Finmeccanica per occuparsi del settore sicurezza, e nonostante l'interdizione per 5 anni dai pubblici uffici contestuale alla sua condanna; Francesco Gratteri, nel 2001 capo dello Sco (Servizio centrale operativo della Polizia di Stato), promosso negli anni a capo dell'antiterrorismo italiano, poi nominato questore a Bari; Spartaco Mortola, che dirigeva nel 2001 la Digos, diventò questore di Alessandria e poi questore vicario di Torino; Giovanni Luperi, che era capo dell'Ucigos (Ufficio centrale per le investigazioni generali e per le operazioni speciali) fu in seguito promosso a capo del dipartimento analisi dell'Aisi (Agenzia informazioni e sicurezza interna);
   appare dunque ineludibile e improcrastinabile un immediato intervento del Governo, per quanto di competenza, rispetto a nomine, promozioni ed incarichi di maggiore responsabilità attribuiti nel tempo a chi si è macchiato direttamente o indirettamente di gravi fatti, qualificabili come tortura,

impegna il Governo

a porre in essere ogni atto di competenza in relazione alle nomine e promozioni illustrate in premessa, assolutamente inopportune, nonché ad intervenire in via immediata alla rimozione dagli incarichi nei confronti di tutti i titolari di cariche pubbliche che abbiano avuto in qualsiasi modo responsabilità dirette o indirette nelle vicende nelle quali sono stati compiuti atti qualificabili come tortura alla luce della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo.
9/2168-A/1Scotto, Fratoianni, Costantino, Quaranta, Daniele Farina, Duranti, Airaudo, Franco Bordo, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Piras, Placido, Ricciatti, Sannicandro, Zaccagnini, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    la tortura non si esercita solo attraverso violenze fisiche e psicologiche ma anche attraverso tecniche che annullano o diminuiscono grandemente la capacità di auto-possesso e di auto-determinazione della vittima;
    la specificità della tortura rispetto ai maltrattamenti di vario tipo consiste nella capacità ed intenzione di spezzare la volontà della vittima, ledendone la integrità morale e personale,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di avviare un approfondimento sulle circostanze di cui in premessa.
9/2168-A/2Buttiglione.


INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Elementi ed iniziative in relazione alle consulenze e agli appalti assegnati, anche tramite trattativa privata, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, anche alla luce di recenti notizie di stampa – 3-01415

   NUTI, RUOCCO, VILLAROSA, COZZOLINO, TONINELLI, CECCONI, DADONE, DIENI, D'AMBROSIO e NESCI. Al Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento. — Per sapere – premesso che:
   in data 19 febbraio 2014, sono apparse sui principali organi di informazione svariati articoli in cui si riportava che Antonio Ragusa, generale dell'Arma dei carabinieri in pensione, e Luigi Bisignani, noto alle cronache in qualità di «faccendiere», già condannato in via definitiva e attualmente coinvolto in alcune note inchieste giudiziarie, inclusa l'inchiesta denominata «P4», venivano portati agli arresti domiciliari, con l'accusa, il primo, di corruzione e turbativa d'asta e, il secondo, di frode fiscale;
   Antonio Ragusa è stato membro dell'Arma dei carabinieri, ove avanzò rapidamente di carriera, passando dal reparto operativo al nucleo tribunali, sino ad approdare al gruppo Roma primo;
   tuttavia, nel 1992, durante la terza prova scritta dell'esame di procuratore legale venne scoperto mentre copiava e per questo motivo fu esonerato dall'Arma dei carabinieri; successivamente fu trasferito al Sismi;
   nel 2005 la sua nomina alla direzione nazionale antidroga fu respinta e l'anno seguente venne assunto, durante il Governo presieduto da Silvio Berlusconi, a capo del dipartimento «risorse strumentali» presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonostante fosse già in pensione, in deroga alla prassi seguita fino ad allora, per cui tale incarico veniva ricoperto da un dipendente di ruolo;
   la posizione ricoperta da Antonio Ragusa, dunque, gli consentiva di gestire, per conto della Presidenza del Consiglio dei ministri, somme di denaro molto significative;
   il signor Ragusa fu confermato in quella posizione fino al 2012, quando l'allora Presidente del Consiglio dei ministri Mario Monti decise di non procedere al rinnovo di numerosi incarichi conferiti nel corso degli anni precedenti a persone già in pensione;
   dal 2006 al 2012 la Presidenza del Consiglio dei ministri ha proceduto a conferire svariati appalti, anche tramite procedure apparentemente non chiare e senza l'opportuna evidenza pubblica, mentre Antonio Ragusa riceveva uno stipendio complessivo lordo ben oltre 200 mila euro annui;
   tra questi appalti figura anche quello relativo alla gestione dei servizi informatici e di sicurezza della Presidenza del Consiglio dei ministri del 2010, oggetto dell'inchiesta che ha portato all'arresto di Luigi Bisignani e Antonio Ragusa;
   secondo quanto affermato dalla procura inquirente, Antonio Ragusa avrebbe mostrato un'assenza di remore nell'alterare il corretto svolgimento della gara d'appalto e nel deviare i poteri connessi alla sua pubblica funzione, al fine di perseguire meri interessi utilitaristici di carattere privato;
   avrebbe in più occasioni favorito i membri della propria famiglia, incurante dei doveri di imparzialità e correttezza connessi alla sua funzione e della peculiarità dell'ufficio ricoperto; avrebbe tenuto una condotta pericolosa, per il carattere sistematico e non occasionale delle modalità familistiche con le quali era solito esercitare funzioni pubbliche giungendo a operarne una vera e propria mercificazione;
   infatti, la figlia di Antonio Ragusa, Simona Ragusa, dal gennaio 2008 al dicembre 2012, per 5 anni, è stata consulente del comitato per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'interno della stessa struttura ove lavorava il padre;
   i termini del bando di gara d'appalto oggetto dell'indagine, il cui valore ammonta a circa 9 milioni di euro, sarebbero stati scritti appositamente per consentire alla società Italgo, dell'imprenditore Anselmo Galbusera, di vincere; quest'ultimo avrebbe dovuto poi, in cambio, subappaltato determinati lavori, per un valore di 117 mila euro, alla società del genero di Antonio Ragusa, Marco Napoli;
   la procura inquirente ipotizza, inoltre, che la concessione di tale appalto alla Italgo sia riconducibile ad un favore fatto in precedenza ad Antonio Ragusa da parte dell'ex direttore delle relazioni esterne di Finmeccanica, Lorenzo Borgogni, per far assumere il figlio di Ragusa, all'interno di una società del gruppo Finmeccanica;
   Luigi Bisignani, pluricondannato ed ad oggi indagato in note inchieste giudiziarie, avrebbe avuto il ruolo di intermediatore per la concessione dell'appalto;
   recentemente, un servizio televisivo de «Le Iene show», andato in onda giovedì 26 marzo 2015, ha trasmesso la testimonianza di un soggetto che ha descritto sospetti episodi di corruzione all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri avvenuti nel corso degli ultimi anni, molto simili a quello descritto in premessa: in particolare, veniva dipinto un vero e proprio sistema corruttivo che vedeva coinvolti altri funzionari della Presidenza del Consiglio dei ministri e alcune società;
   agli interroganti, inoltre, risultano irreperibili i bandi degli appalti richiamati in tale servizio televisivo, dei quali non si conosce neppure le modalità di espletamento: in altre parole, agli interroganti risulta che tali appalti, così come altri afferenti la Presidenza del Consiglio dei ministri, siano stati effettuati contrariamente alle disposizioni di legge in materia, in quanto non assegnati tramite regolare bando europeo;
   secondo gli interroganti, visto quanto esposto sopra, emergerebbe un desolante quadro in cui gli appalti banditi dalla Presidenza del Consiglio dei ministri sono stati puntualmente e costantemente pilotati in favore di pochi –:
   quali siano stati dal 2006 ad oggi le consulenze e gli appalti assegnati, anche tramite trattativa privata, dal dipartimento risorse strumentali della Presidenza del Consiglio dei ministri, quali siano i principali soggetti beneficiari, e se non si intendano promuovere delle verifiche in merito alle vicende esposte in premessa e riesaminare il quadro complessivo dei dirigenti e dei consulenti, predisponendo, altresì, urgentemente dei meccanismi di attivazione e conferimento degli incarichi affinché sia garantito il corretto operato delle strutture della Presidenza.
(3-01415)


Iniziative per garantire stabilità di risorse al comparto difesa, anche in relazione al libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa – 3-01416

   DORINA BIANCHI, SCOPELLITI, CAUSIN e SAMMARCO. — Al Ministro della difesa. — Per sapere, premesso che:
   il libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa costituisce un elemento base idoneo a definire le strategie per il futuro delle Forze armate;
   infatti, le Forze armate italiane saranno chiamate ad operare per il conseguimento di obiettivi sempre più complessi e sofisticati: sia per la salvaguardia di interessi nazionali che per la protezione e la tutela, la stabilità e la sicurezza delle aree di crisi e delle popolazioni residenti;
   nel corso dell'ultimo decennio, grazie anche ad importanti riforme, l'Italia si è dotata di personale delle Forze armate dotato di grandi capacità e specificità;
   le Forze armate dovranno ora adottare un modello operativo che possa, in coerenza con le risorse economiche previste, fornire uno stabile e sicuro riferimento per le esigenze del nostro Paese, specialmente, oggi, alla luce delle nuove e moderne minacce;
   il libro bianco dovrà, pertanto, definire la forza e le capacità necessarie per consentire alle Forze armate di poter operare per la difesa del territorio e per poter garantire il qualificato contributo alle esigenze delle missioni internazionali;
   è necessario, pertanto, in sede di stesura e di attuazione del libro bianco, definire le risorse finanziarie occorrenti per garantire l'operatività e le esigenze della Forze armate, ovvero per gli investimenti e per il mantenimento in servizio (esercizio) dello strumento militare;
   a tal fine è indispensabile, come già avviene in alcuni Paesi europei e di oltreoceano, promuovere una legge pluriennale (sei anni sarebbe il limite più congruo, considerata la complessità dei sistemi d'arma delle Forze armate) per gli investimenti e l'esercizio, in modo da fornire l'indispensabile stabilità delle risorse, nel medio-lungo termine –:
   quali iniziative di competenza intenda adottare per sostanziare le indicazioni contenute nel libro bianco e per garantire risorse finanziarie certe e, soprattutto, stabili per le esigenze delle Forze armate, anche promuovendo una legge di bilancio pluriennale di almeno sei anni che assicuri la stabilità delle citate risorse finanziarie, in modo che l'industria correlata alla difesa sia stimolata ad operare secondo strategie tecnologiche ed industriali certe per poter meglio rispondere alle esigenze di sicurezza e di difesa del Paese. (3-01416)


Modalità della riduzione della partecipazione italiana al programma Joint Strike Fighter – 3-01417

   ARTINI. — Al Ministro della difesa. — Per sapere – premesso che:
   il 24 settembre 2014 la Camera dei deputati ha approvato la mozione n. 1/00586, a prima firma Scanu, che impegna il Governo «a riesaminare l'intero programma F-35 per chiarirne criticità e costi con l'obiettivo finale di dimezzare il budget finanziario originariamente previsto, così come indicato nel documento approvato dalla Commissione difesa della Camera dei deputati a conclusione dell'indagine conoscitiva sui sistemi d'arma, in vista del Consiglio europeo del dicembre 2013, tenendo conto dei ritorni economici e di carattere industriale da esso derivanti; a ricercare, entro questi limiti, ogni possibile soluzione e accordo con i partner internazionali del programma F-35, al fine di massimizzare i ritorni economici, occupazionali e tecnologici, valorizzando gli investimenti già effettuati nella Faco e la sua potenzialità quale polo produttivo e logistico internazionale; a mantenere costante il controllo sulla piena rispondenza dei velivoli ai requisiti di efficienza e di sicurezza e ai criteri operativi delle Forze armate»;
   il dimezzamento del budget previsto dalla suddetta risoluzione comporterà evidentemente una riduzione del numero complessivo di velivoli F-35 che potranno essere acquistati;
   fino a oggi non risulta essere stato comunicato al Joint program office del programma Joint Strike Fighter nessuna riduzione rispetto alla previsione di acquisto di 90 velivoli F-35 da parte dell'Italia;
   il Ministro interrogato ha più volte dichiarato che la ridefinizione del programma F-35 potrà essere effettuata in base alle risultanze del libro bianco per la sicurezza internazionale e la difesa, documento fondamentale per indirizzare il processo di ammodernamento e trasformazione dello strumento militare nazionale, che avrebbe dovuto essere presentato entro dicembre 2014;
   secondo quanto reso noto da fonti di stampa, il libro bianco sarebbe già pronto e dovrebbe essere presentato il 21 aprile 2015 in occasione del Consiglio supremo di difesa –:
   come si concretizzerà la riduzione della partecipazione italiana al programma Joint Strike Fighter in seguito al dimezzamento del relativo budget e, in particolare, quale sarà il numero complessivo di velivoli F-35 che saranno acquistati dall'Italia nel corso dell'intero programma. (3-01417)


Chiarimenti in ordine alla nomina di Giuseppe De Dominicis a commissario del Parco della Costa teatina e in ordine agli effetti sul progetto «Ombrina mare 2» conseguenti all'istituzione di tale Parco – 3-01418

   FABRIZIO DI STEFANO e PALESE. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   il 5 agosto 2014 il Governo, con decreto a firma del Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Graziano Del Rio, ha nominato Giuseppe De Dominicis a commissario del Parco della Costa teatina;
   nel suddetto atto di nomina non sono specificati, se non in via del tutto sommaria, i compiti, le funzioni e le strutture di supporto del commissario;
   il commissario ha in più sedi affermato che l'istituzione del Parco della Costa teatina sarà un efficace deterrente rispetto al progetto «Ombrina mare 2» (programma di sviluppo di idrocarburi, liquidi e gassosi, della Medoilgas Italia s.p.a., società del gruppo Mediterranean oil & gas plc), che in data 6 marzo 2015 ha ricevuto anche il parere positivo della commissione valutazione di impatto ambientale nazionale –:
   quali siano le ragioni curriculari per le quali il Governo ha deciso di nominare il dottor Giuseppe De Dominicis, nonché quali siano i compiti, le mansioni, la durata dell'incarico, la struttura organizzativa e il compenso del commissario del Parco della Costa teatina e se sia vero che l'istituzione del Parco della Costa teatina sarà elemento ostativo del progetto «Ombrina mare 2». (3-01418)


Iniziative di competenza volte ad un monitoraggio delle aree della regione Puglia concimate con il compost prodotto dalla società Aseco spa – 3-01419

   MATARRESE e D'AGOSTINO. — Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. — Per sapere – premesso che:
   secondo quanto si evince dalle cronache, i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Lecce hanno sequestrato a Ginosa, in provincia di Taranto, in contrada «lama di pozzo», presso l'impianto di compostaggio Aseco spa, circa mille metri cubi di acm, ovvero «ammendante compostato misto», un compost ricavato dai rifiuti depurati provenienti dagli insediamenti civili utilizzato in agricoltura;
   il composto di fanghi provenienti dagli impianti di depurazione gestiti da Aqp è stato prodotto da Aseco s.p.a., società del gruppo Acquedotto pugliese incaricata di gestire l'impianto di compostaggio ubicato nella provincia di Taranto, ed è stato già altre volte rivenduto o ceduto gratuitamente ad oltre 50 aziende agricole e destinato poi alla concimazione dei campi;
   il provvedimento è stato emesso dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Lecce, su richiesta della direzione distrettuale antimafia, in quanto secondo quanto accertato dai carabinieri del nucleo operativo ecologico e successivamente confermato dalla consulenza tecnica, questo ammendante sarebbe da considerare e da gestire a tutti gli effetti come un rifiuto, poiché risultato essere non conforme alla vigente normativa di settore, in quanto realizzato con fanghi derivanti da reflui provenienti da insediamenti industriali ed artigianali e non solo da insediamenti civili;
   a seguito di analisi, è stato accertato che il compost contiene elevate concentrazioni di metalli ed idrocarburi totali, che lo rendono inidoneo alla commercializzazione ed all'utilizzazione in agricoltura, poiché è rilevante il rischio di inquinamento delle matrici suolo ed acqua sotterranea;
   secondo quanto riferito dai quotidiani, inoltre, la consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero avrebbe anche accertato che in alcuni casi i fanghi contenevano alluminio, antimonio, argento, arsenico, boro, berillio, cadmio, cromo, ferro, mercurio, selenio, stagno, tallio e vanadio in concentrazioni fino 87 volte superiori ai rispettivi valori minimi riscontrati. Per il piombo, addirittura, si è giunti a superare il valore minimo di 220 volte –:
   se non intenda, per quanto di competenza, anche per il tramite del Comando carabinieri per la tutela dell'ambiente, effettuare un monitoraggio delle aree concimate con il compost prodotto da Aseco e rivenduto alle aziende agricole pugliesi ed una mappatura delle zone potenzialmente inquinate, anche attraverso le analisi delle falde acquifere interessate. (3-01419)


Iniziative a favore dei consumatori danneggiati a seguito delle modifiche intervenute in materia di termine di prescrizione delle polizze vita cosiddette «dormienti»
– 3-01420

   SBERNA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   il fondo, istituito con legge 23 dicembre 2005, n. 266, finalizzato a indennizzare i risparmiatori, vittime di frodi finanziarie a seguito di investimenti sul mercato finanziario, si alimenta con gli importi dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario, nonché del comparto assicurativo e finanziario;
   la legge 27 ottobre 2008, n. 166, all'articolo 3, comma 345-quater, ha disposto che gli importi dovuti ai beneficiari dei contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209), che non sono reclamati entro il termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti al suddetto fondo e ha stabilito il termine di due anni per la prescrizione e la conseguente devoluzione al fondo;
   il termine di due anni si è, però, rivelato insufficiente al fine di garantire la possibilità di riscatto della polizza, soprattutto in caso di morte dell'intestatario. Inoltre, si è verificato che molti intermediari non abbiano rivolto, così come previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 116 del 2007, al verificarsi delle condizioni di dormienza del conto, ai relativi titolari l'invito a impartire disposizioni e l'avviso che, decorso il termine previsto dalla legge, il rapporto sarebbe stato estinto e le somme devolute al sopra menzionato fondo. Tutto questo ha fatto sì che molte persone si sono viste devolvere al fondo i propri risparmi dopo la prescrizione di 2 anni, senza essere stati avvertiti dall'intermediario;
   proprio per questo il decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha riportato da 2 a 10 anni il termine di prescrizione delle polizze vita «dormienti»;
   tuttavia, si è così verificata una disparità di trattamento per tutti i risparmiatori la cui prescrizione è avvenuta tra l'entrata in vigore della legge n. 166 del 2008 e quella del decreto legislativo n. 179 del 2012, non avendo quest'ultimo carattere retroattivo;
   per ovviare alla disparità di trattamento il Ministero dello sviluppo economico ha indetto, tramite la Consap s.p.a. (Concessionaria servizi assicurativi pubblici), due bandi di rimborso volti ad indennizzare i consumatori danneggiati per le modifiche intervenute in materia di prescrizione delle polizze vita e per la scarsa disponibilità e tempestività dell'informazione relativa al susseguirsi di tali modifiche;
   i due bandi hanno rimborsato i risparmiatori le cui polizze erano scadute entro il 31 dicembre 2009. Il secondo bando ha corrisposto un rimborso proporzionalmente ridotto a causa dell'accoglimento di domande per un importo superiore allo stanziamento predisposto dal Ministero dello sviluppo economico;
   rimane una disparità di trattamento tra i risparmiatori in quanto sono del tutto esclusi dal rimborso coloro la cui prescrizione è avvenuta tra il 1o gennaio 2010 e il 20 ottobre 2012, data dell'entrata in vigore della legge n. 179 del 2012 –:
   se non intenda finanziare un terzo e ultimo bando che, eliminando le disparità di trattamento verificatesi, permetta a tutti i risparmiatori di rientrare in possesso del proprio denaro. (3-01420)


Iniziative volte a salvaguardare i siti industriali di Finmeccanica in Campania – 3-01421

   TAGLIALATELA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   dal piano di riorganizzazione del gruppo Finmeccanica sembra emergere una penalizzazione, in particolare, dei siti produttivi ed industriali dislocati in Campania, destinata ad avvenire attraverso alienazioni di imprese, chiusure di stabilimenti, delocalizzazione in altre aree del Paese o compressione delle posizioni strategiche nei vari insediamenti produttivi della regione;
   sarebbe prossima alla chiusura la sede napoletana di Telespazio, che effettua attività di ricerca e sviluppo, e sembra non essere più attuale la scelta di accompagnare la decisione di dare vita ad un polo delle manutenzioni presso l'area aeroportuale di Capodichino, con l'individuazione di altre idonee infrastrutture per la realizzazione della linea finale di volo nel territorio regionale, nell'ambito delle attività finanziate anche con risorse pubbliche, che già vedono coinvolti gli stabilimenti di Pomigliano e Nola;
   a questi si aggiungono la paventata compressione dei segmenti campani dell'elettronica e della radaristica, con la possibile chiusura di ulteriori insediamenti produttivi dopo le misure che nell'ultimo periodo hanno già pesantemente colpito quelle attività, e la possibile alienazione di Mbda e la chiusura dello stabilimento di Wass, che in Campania svolgono funzioni strategiche nell'ambito dell'industria della difesa;
   il consorzio Mbda, in particolare, è attualmente il produttore del sistema missilistico Albatros, impiegato sia dalla Marina militare italiana sia da quella di altri Paesi, rispetto al quale nel 2015 dovrà essere avviato un programma di sostituzione di alcune batterie impiegate nei missili per la difesa terra-aria, in assenza del quale verrebbero a determinarsi gravi ripercussioni sul sistema missilistico di difesa del nostro Paese;
   oltre al depauperamento del tessuto produttivo della regione, le notizie relative al piano di riorganizzazione preoccupano con riferimento alle possibili ricadute occupazionali, considerato che in Campania attualmente operano dieci stabilimenti, con un numero di addetti diretti superiore alle 6.500 unità ed un indotto che occupa circa 15.000 lavoratori;
   in termini di innovazione, ricerca, sviluppo e strategie industriali Finmeccanica fornisce un apporto di fondamentale importanza per l'economia e lo sviluppo del territorio in Campania;
   l'assenza di una strategia nazionale sulle politiche industriali compromette l'utilizzo degli ingenti investimenti per centinaia di milioni di euro che la regione Campania ha messo in campo in questi anni e che ha già confermato di essere disponibile ad impegnare anche per la programmazione comunitaria 2014-2020 –:
   in che modo intenda intervenire al fine di salvaguardare i siti industriali di Finmeccanica in Campania rispetto alle prospettate chiusure o delocalizzazioni, tutelando i livelli occupazionali e lo sviluppo della regione. (3-01421)


Chiarimenti in merito ai siti individuati come potenzialmente idonei ad ospitare il deposito nazionale di scorie nucleari – 3-01422

   PIRAS, PELLEGRINO, ZARATTI, FERRARA e RICCIATTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   secondo le norme vigenti è previsto che entro il 31 dicembre 2014 venga definito il sito unico nazionale per lo stoccaggio delle scorie nucleari;
   il 2 gennaio 2015, la Sogin (la società statale per lo smantellamento degli impianti nucleari italiani e la gestione del rifiuti radioattivi) ha consegnato a Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) la carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi;
   il deposito nazionale, infrastruttura di superficie dove mettere i rifiuti radioattivi, consentirà la sistemazione definitiva di circa 75 mila metri cubi di rifiuti di bassa e media attività e lo stoccaggio temporaneo di circa 15 mila metri cubi di rifiuti ad alta attività;
   dei circa 90 mila metri cubi di rifiuti radioattivi, ricorda Sogin, il 60 per cento deriverà dalle operazioni di smantellamento degli impianti nucleari, mentre il restante 40 per cento dalle attività di medicina nucleare, industriali e di ricerca, che continueranno a generare rifiuti anche in futuro;
   la pubblicazione della carta e quella contestuale del progetto preliminare, spiega la Sogin, «apriranno una fase di consultazione pubblica e di condivisione, che culminerà in un seminario nazionale, dove saranno invitati a partecipare tutti i soggetti coinvolti ed interessati»;
   nella mappa realizzata dalla Sogin, dalle aree considerate sono escluse le aree vulcaniche attive o quiescenti, le località a 700 metri sul livello del mare o ad una distanza inferiore a 5 chilometri dalla costa, le aree a sismicità elevata, a rischio frane o inondazioni e le «fasce fluviali», dove c’è una pendenza maggiore del 10 per cento, le aree naturali protette, che non siano ad adeguata distanza dai centri abitati, quelle a distanza inferiore di un chilometro da autostrade e strade extraurbane principali e ferrovie;
   la Sardegna secondo tutti i piani connessi e richiamati non rientra in alcun modo nelle priorità di esclusione;
   le simulazioni geosatellitari confermerebbero che la Sardegna sarebbe l'unica regione d'Italia a corrispondere a questi criteri individuati;
   sono concrete le possibilità per cui il Governo nazionale possa chiedere disponibilità alla Sardegna come sede del «deposito nazionale di scorie nucleari», considerata l'ampia presenza di aree non urbanizzate ed a bassa densità abitativa;
   la mappa consegnata dalla Sogin all'Ispra è inspiegabilmente secretata, a tutti i livelli istituzionali, negando così la possibilità ai governi regionali e ai livelli parlamentari di poter sapere quali territori sono stati individuati in via preliminare per la costruzione del deposito nazionale;
   in Sardegna grava il 60 per cento delle servitù militari italiane, con i tre poligoni militari più grandi d'Europa, depositi sotterranei di armi e munizioni, polveriere e aree militari delimitate in tutti i territori;
   l'assessore regionale all'ambiente Donatella Spano e il presidente della regione Sardegna Francesco Pigliaru hanno già fatto sapere di essere fermamente contrari, in maniera formale, all'ipotesi della costruzione del deposito nazionale di scorie nucleari in Sardegna, così come tutte le principali forze politiche rappresentate nel Parlamento nazionale e nel consiglio regionale della Regione autonoma della Sardegna;
   il 15 e 16 maggio del 2011 i sardi si sono espressi attraverso un referendum consultivo popolare che chiedeva al popolo di esprimersi sulla presenza in Sardegna di centrali nucleari e siti di stoccaggio di scorie radioattive: il referendum ha raggiunto un quorum del 60 per cento (887.347 sardi al voto), che per il 97,1 per cento (848.691 sardi) ha detto «no» a centrali nucleari e siti di stoccaggio di scorie nell'isola;
   i sardi, attraverso il voto popolare e la democrazia diretta, hanno, quindi, deciso di non mettere a disposizione la loro terra, che vivono e lavorano quotidianamente, per la costruzione di impianti di stoccaggio o depositi di scorie nucleari;
   sono tantissime le aree in Sardegna individuate anche dal Governo nazionale da sottoporre a bonifica e riconversione ambientale, per cui sarebbe incomprensibile aggiungere ulteriori servitù inquinanti;
   l'articolo 27, comma 3, del decreto-legge n. 31 del 2010 prevede la pubblicazione tempestiva sul sito internet della Sogin spa della proposta di carta nazionale e del progetto preliminare; tale tempistica, tuttavia, è stata dilatata attraverso il decreto-legge n. 45 del 2014, che ha disposto la trasmissione all'Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) della proposta di carta nazionale da parte della Sogin; l'Ispra deve, entro 60 giorni, validarne e verificarne i dati, inviando una relazione ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, i quali comunicano entro 30 giorni il proprio nulla osta alla Sogin ai fini della pubblicazione della proposta di carta nazionale;
   il 2 gennaio 2015 la Sogin ha consegnato ad Ispra la carta delle aree potenzialmente idonee ad ospitare il deposito nazionale; si dovevano, quindi, attendere 90 giorni per il percorso istituzionale previsto: la pubblicazione della proposta di carta nazionale sarebbe dovuta avvenire ad inizio del mese di aprile 2015;
   l'accesso all'informazione e la partecipazione sono due elementi centrali dei processi decisionali in materia ambientale, come riconosciuto nella Convenzione di Aarhus sul diritto di accesso alle informazioni, la partecipazione ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale del 1998, ratificata in Italia con la legge 16 marzo 2001, n. 108, e dal diritto comunitario attraverso le direttive 2003/4/CE e 2003/35/CE;
   con l'ordine del giorno 9/02803-A/149, presentato dal primo firmatario del presente atto di sindacato ispettivo ed accolto dal Governo, il Governo si è impegnato a garantire la pubblicazione della carta nel pieno rispetto della tempistica prevista dalla normativa vigente (2 aprile 2015), in modo tale da non dilatare ulteriormente l'avvio della fase di consultazione pubblica –:
   quali siano i siti individuati potenzialmente idonei ad ospitare il deposito nazionale, vista la scadenza dei 90 giorni previsti dalla normativa vigente per il 2 aprile 2015. (3-01422)


Orientamenti del Governo in merito alle prospettive industriali ed occupazionali del gruppo Pirelli e, in generale, delle imprese italiane oggetto di investimenti da parte di operatori cinesi – 3-01423

   BENAMATI, EPIFANI, MARTELLA, TARANTO, LACQUANITI, BARGERO, SENALDI, BINI e CINZIA MARIA FONTANA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   fondata nel 1872 e quotata alla Borsa di Milano dal 1922, Pirelli è tra i principali produttori mondiali di pneumatici (6,15 miliardi di euro i ricavi 2013), con un posizionamento distintivo sulla gamma alta;
   presente in 13 Paesi con 19 stabilimenti, il gruppo ha un'ampia diffusione commerciale (oltre 160 Paesi) distribuita tra mercati maturi ed emergenti;
   attualmente, il 51,197 per cento del capitale è detenuto dal mercato, il 26,19 per cento da Camfin (i cui soci sono Nuove partecipazioni, Unicredit, Intesa San Paolo e Rosneft) ed il restante è ripartito tra soci minori;
   il 22 marzo 2015 è stato dato l'annuncio da parte del consiglio d'amministrazione di Camfin della firma dell'accordo vincolante che permetterà alla China national chemical, attraverso la controllata China national tire & rubber, di assumere il controllo del gruppo con la nascita di una nuova società, Bidco, che comprerà il 26,2 per cento di Pirelli dall'attuale holding e poi lancerà un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sul resto del capitale a 15 euro per azione ed un'offerta pubblica di acquisto volontaria sulle azioni di risparmio condizionata al raggiungimento di almeno il 30 per cento del capitale, sempre a 15 euro ad azione;
   a seconda delle adesioni all'offerta pubblica di acquisto, ChemChina potrà avere un controllo del gruppo che andrà dal 51 al 65 per cento;
   nell'accordo, secondo il comunicato del consiglio di amministrazione, verrebbe difesa la specificità della tecnologia italiana, in quanto «il centro ricerca e sviluppo e l’headquarters di Pirelli continueranno ad essere situati in Italia», e per autorizzare lo spostamento della sede, come «il trasferimento a terzi della proprietà intellettuale di Pirelli», serviranno maggioranze rafforzate pari al 90 per cento;
   l'operazione di acquisizione della Pirelli da parte di soggetti esteri è solo l'ultima manifestazione di una tendenza che dal 2009 ha riguardato molteplici segmenti produttivi;
   secondo Kpmg, nel 2014, solo gli operatori cinesi hanno investito quasi 4,8 miliardi di euro in aziende italiane: inoltre, dal 2011 al 2014, secondo la banca dati di S&P capital iq, le operazioni di acquisizione perfezionate da aziende e gruppi esteri in Italia sono state 198, per un valore di 53,9 miliardi di euro –:
   quale sia l'orientamento del Governo in merito alle prospettive industriali ed occupazionali del gruppo Pirelli e, più in generale, delle imprese italiane derivanti dall'aumento degli investimenti commerciali e degli scambi con la Repubblica popolare cinese. (3-01423)


Iniziative per la convocazione urgente di un tavolo di concertazione tra le parti interessate, al fine di garantire il mantenimento della continuità produttiva dell'azienda bresciana Stefana spa – 3-01424

   BORGHESI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI, SALTAMARTINI e SIMONETTI. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
   la Stefana spa è una storica azienda di acciaierie e ferriere in provincia di Brescia, con quattro stabilimenti nel territorio bresciano, due a Nave, uno a Montirone e uno a Ospitaletto, ed una forza lavoro di 700 dipendenti;
   il 31 dicembre 2014 la società ha presentato istanza di ammissione al concordato preventivo al tribunale di Brescia, che ha fissato al 30 aprile 2015 il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione prevista dall'articolo 161 del regio decreto 16 aprile 1942, n. 267;
   la drammatica situazione produttiva ed occupazionale della Stefana spa è stata già denunciata con l'interrogazione n. 5-04489, con la quale i Ministri interrogati, del lavoro e dello sviluppo economico, sono stati chiamati ad tempestivo intervento per la salvaguardia dei posti di lavoro e della continuità produttiva dell'azienda;
   nella seduta del 19 marzo 2015, il rappresentante del Ministero del lavoro ha risposto alla suddetta interrogazione, sottolineando di aver espressamente interpellato sulla vicenda il Ministero dello sviluppo economico, per le parti di sua competenza, senza ricevere da questo nessuna risposta in merito all'adozione di una strategia condivisa per il mantenimento della continuità produttiva negli stabilimenti del bresciano;
   l'azienda non è stata risparmiata dalla crisi economica; l'ultimo bilancio disponibile, depositato nella primavera 2015, evidenzia che al 31 dicembre 2014 la Stefana spa vantava crediti per 76,2 milioni di euro, riportando, però, debiti per 288,61 milioni di euro, per gran parte nei confronti dei fornitori e delle banche;
   allo stato, la società risulta inattiva; i lavoratori stanno usufruendo degli ammortizzatori sociali, con la sola esclusione dei dipendenti che si occupano della contabilità, del personale e della gestione delle pratiche necessarie per la procedura concorsuale in atto –:
   se il Ministro interrogato voglia convocare con urgenza un tavolo di concertazione tra le parti interessate, al fine di poter apprendere quali siano le strategie industriali della Stefana spa ed arrivare ad una soluzione il più possibile condivisa, che miri al mantenimento della continuità produttiva dell'azienda, quale presupposto fondamentale per garantire la tutela dei posti di lavoro e il diritto delle imprese fornitrici ad essere liquidate. (3-01424)