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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Mercoledì 1 aprile 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 1o aprile 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupo, Madia, Manciulli, Martella, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pes, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

  Adornato, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonafede, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capezzone, Carbone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Censore, Cicchitto, Cirielli, Costa, D'Alia, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso de Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Gianni Farina, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Frusone, Galati, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gitti, Gozi, Guerra, La Russa, Lauricella, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupo, Madia, Manciulli, Martella, Antonio Martino, Mazziotti Di Celso, Merlo, Meta, Morassut, Nicoletti, Orlando, Pes, Gianluca Pini, Pisicchio, Pistelli, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Schullian, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tofalo, Valeria Valente, Velo, Venittelli, Vignali, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti.

Annunzio di proposte di legge.

   In data 31 marzo 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   RIBAUDO ed altri: «Delega al Governo per l'istituzione del catasto del suolo» (2999);
   CIVATI: «Delega al Governo per la disciplina delle forme di pubblicità della composizione e della struttura salariale dei lavoratori dipendenti, al fine di superare il divario retributivo tra i sessi» (3000);
   PISICCHIO: «Introduzione dell'articolo 15-bis delle norme di cui al regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, in materia di trasferimento ai comuni di opere di bonifica realizzate a spese dello Stato» (3001);
   FEDRIGA ed altri: «Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico» (3002);
   TARICCO ed altri: «Modifica all'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di esenzione dal pagamento dei diritti d'autore per l'esecuzione di opere musicali e la recitazione di opere poetiche e letterarie, effettuate senza fine di lucro per la promozione della cultura musicale e letteraria» (3003);
   FONTANELLI: «Disciplina dei partiti politici, in attuazione dell'articolo 49 della Costituzione, e delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riordino delle disposizioni riguardanti i partiti politici» (3004).

  In data 1o aprile 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BRAMBILLA: «Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e l'armonizzazione della disciplina in materia di reati contro gli animali» (3005);
   FORMISANO: «Introduzione delle elezioni primarie per la scelta dei candidati a cariche pubbliche elettive» (3006);
   OTTOBRE: «Modifiche alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, in materia di esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani residenti all'estero» (3007).

  Saranno stampate e distribuite.

Modifica del titolo di una proposta di legge.

  La proposta di legge n. 2975, d'iniziativa dei deputati CHIMIENTI ed altri, ha assunto il seguente titolo: «Disposizioni concernenti la formazione e il reclutamento del personale docente della scuola e la costituzione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il potenziamento dell'offerta formativa del sistema nazionale di istruzione».

Adesione di un deputato a una proposta di legge.

  La proposta di legge costituzionale PELLEGRINO ed altri: «Modifica all'articolo 1 della Costituzione, in materia di riconoscimento della bellezza quale elemento costitutivo dell'identità nazionale» (2401) è stata successivamente sottoscritta dal deputato Fassina.

Assegnazioni di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

   I Commissione (Affari costituzionali):
  ANTEZZA: «Conferimento della medaglia d'oro al valore civile al comune di Matera» (2793);

   VI Commissione (Finanze):
  TIDEI ed altri: «Modifiche all'articolo 2, comma 60, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, in materia di autorizzazione all'adozione di agevolazioni fiscali da parte delle regioni in favore dei veicoli con alimentazione ibrida o a celle di combustibile» (1296) Parere delle Commissioni I, V, VIII, IX, X, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

    VII Commissione (Cultura):
  CHIMIENTI ed altri: «Disposizioni concernenti la formazione e il reclutamento del personale docente della scuola e la costituzione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché per il potenziamento dell'offerta formativa del sistema nazionale di istruzione» (2975) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

   IX Commissione (Trasporti):
  DE MENECH: «Norme per la sicurezza del volo dei mezzi aerei impiegati nelle attività antincendio, di protezione civile e di soccorso sanitario» (2464) Parere delle Commissioni I, IV, V, VIII, XII, XIII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Assegnazione di una proposta di inchiesta parlamentare a Commissione in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, la seguente proposta di inchiesta parlamentare è assegnata, in sede referente, alla sottoindicata Commissione permanente:

   XII Commissione (Affari sociali):
  DI VITA ed altri: «Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni di corruzione nell'ambito del Servizio sanitario nazionale» (Doc XXII, n. 31). Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V e della Commissione parlamentare questioni regionali.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

  La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
  Sentenza n. 46 del 10 febbraio – 25 marzo 2015 (Doc. VII, n. 427)
   con la quale:
    dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promosse, in riferimento agli articoli 79, 80, 81, 103, 104 e 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), agli articoli 17 e 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale), all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento), e ai principi di ragionevolezza, di leale collaborazione e di «delimitazione temporale», dalla regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol e dalle Province autonome di Trento e Bolzano;
    dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, promosse, in riferimento agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), 3, comma 1, lettera f), 4, 12, 43, 48-bis e 50, comma 5, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 461, 462, 463 e 464, della legge n. 228 del 2012, quanto ai commi 461 e 462 nel testo modificato dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), promosse, in riferimento agli articoli 36 e 43 del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), dalla Regione siciliana:
   alla V Commissione (Bilancio);

  Sentenza n. 49 del 14 gennaio – 26 marzo 2015 (Doc. VII, n. 430)
   con la quale:
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, terza sezione penale;
    dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 44, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, sollevata, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, dal tribunale ordinario di Teramo, in composizione monocratica:
   alla II Commissione (Giustizia);

  Sentenza n. 50 del 24 – 26 marzo 2015 (Doc. VII, n. 431)
   con la quale:
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5, 9, 10, 11, lettere b) e c), 12 e 16, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'articolo 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), promosse, in riferimento agli articoli 3, 5, 48, 114, 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalle regioni Veneto e Puglia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 5 e 12, nonché del comma 6, nei sensi di cui in motivazione, dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'articolo 133, primo comma, della Costituzione, dalle regioni Veneto, Campania e Puglia, nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi da 12 a 18 dello stesso articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, dalla sola regione Campania, in riferimento al medesimo articolo 133, primo comma, della Costituzione;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 7, 8, 9, 19, 25 e 42 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 1, 5, 48, 144, e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale, firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439), da tutte le regioni ricorrenti;
    nonché dalle sole regioni Lombardia e Veneto anche con riferimento agli articoli 3 e 118 della Costituzione e, soltanto dalla regione Lombardia, in riferimento agli articolo 119 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'articolo 9 della suddetta Carta europea dell'autonomia locale;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 17, 81 e 83 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 114, secondo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Puglia;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 19 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 1, 3, 48, 114, 117, primo comma – in relazione all'articolo 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale firmata a Strasburgo il 15 ottobre 1985, ratificata e resa esecutiva con legge 30 dicembre 1989, n. 439 – e 118 della Costituzione, dalla regione Lombardia;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 123, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Campania e limitatamente al solo articolo 133, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Puglia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma – in relazione all'articolo 3, comma 2, della Carta europea dell'autonomia locale –, 118 e 138 della Costituzione, dalle regioni Lombardia e Veneto;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 59, 60, 67 e 69 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 1, 3, 5, 48, 114, 117, primo comma – in relazione all'articolo 9 della Carta europea dell'autonomia locale –, 118, 119 e 138 della Costituzione, dalla regione Lombardia e dalla regione Veneto;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 54, 55, 56, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 e 79 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 1, 5, 48, 97, 114, 118, 119 e 120 della Costituzione, dalla regione Veneto;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 57 e 89 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 117, commi secondo, lettera p), e quarto, 118, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Puglia, nonché la questione di legittimità costituzionale dei commi 11 e 89 dell'articolo 1 della stessa legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 118, primo comma, della Costituzione, dalla medesima regione Puglia;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 95 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, 120 e 138 della Costituzione, dalle regioni Lombardia, Campania e Puglia;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 4, 105 e 106 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 117, commi secondo, lettera p), e quarto, e 118 della Costituzione, dalla regione Campania, nonché la questione di legittimità costituzionale degli stessi commi 105, lettere a) e b), e 106 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalla regione Puglia;
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del comma 130 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 123, primo comma, e 133, secondo comma, della Costituzione, dalla regione Campania, nonché la questione di legittimità costituzionale dello stesso comma 130, promossa, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalla regione Puglia;
    dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dei commi 117, 124 e 130 (terzo periodo), nonché del comma 133 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalla regione Puglia;
    dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del comma 149 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento agli articoli 97, 117, 118, 123 e 136 della Costituzione, dalla regione Campania;
    dichiara cessata la materia del contendere in relazione alle questioni di legittimità costituzionale dei commi 89, 90, 91 e 92 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promosse, in riferimento agli articoli 3, 97, 114, 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, 118, secondo comma, e 138 della Costituzione, da tutte le regioni ricorrenti (con esclusione, da parte della regione Puglia, del comma 90);
    dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale del comma 13 dell'articolo 1 della legge n. 56 del 2014, promossa, in riferimento all'articolo 117, commi secondo, lettera p), e quarto, della Costituzione, dalla regione Puglia:
   alla I Commissione (Affari costituzionali);

  Sentenza n. 51 dell'11 – 26 marzo 2015 (Doc. VII, n. 432)
   con la quale:
    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, sollevata, in riferimento all'articolo 39 della Costituzione, dal tribunale ordinario di Lucca:
   alla XI Commissione (Lavoro).

  La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali):
  con lettera in data 19 marzo 2015, Sentenza n. 43 del 25 febbraio – 19 marzo 2015 (Doc. VII, n. 424),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 274 (Acceleramento delle procedure di liquidazione delle pensioni e delle ricongiunzioni, modifiche ed integrazioni degli ordinamenti delle Casse pensioni degli istituti di previdenza, riordinamento strutturale e funzionale della Direzione generale degli istituti stessi), nella parte in cui non prevede che, allorché la malattia, contratta per causa di servizio, insorga dopo i cinque anni dalla cessazione dal servizio, il termine quinquennale di decadenza per l'inoltro della domanda di accertamento della dipendenza delle infermità o delle lesioni contratte, ai fini dell'ammissibilità della domanda di trattamento privilegiato, decorra dalla manifestazione della malattia stessa:
   alla XI Commissione (Lavoro);

  con lettera in data 25 marzo 2015, Sentenza n. 44 del 10 – 25 marzo 2015 (Doc. VII, n. 425),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 24 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo), nel testo precedente alle modifiche apportate dalla legge della regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014):
   alla XIII Commissione (Agricoltura);
  con lettera in data 25 marzo 2015, Sentenza n. 45 del 14 gennaio – 25 marzo 2015 (Doc. VII, n. 426),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 159, primo comma, del codice penale, nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile:
   alla II Commissione (Giustizia);
  con lettera in data 26 marzo 2015, Sentenza n. 47 del 10 febbraio – 26 marzo 2015 (Doc. VII, n. 428),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della regione Piemonte 3 agosto 2004, n. 19 (Nuova disciplina regionale sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici):
   alla VIII Commissione (Ambiente);
  con lettera in data 26 marzo 2015, Sentenza n. 48 del 25 febbraio – 26 marzo 2015 (Doc. VII, n. 429),
   con la quale:
    dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 275, comma 3, secondo periodo, del codice di procedura penale, nella parte in cui – nel prevedere che, quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale, è applicata custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari – non fa salva, altresì, rispetto al concorrente esterno nel suddetto delitto, l'ipotesi in cui siano acquisiti elementi specifici, in relazione al caso concreto, dai quali risulti che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure:
   alla II Commissione (Giustizia).

Trasmissione dal Ministro dello sviluppo economico.

  Il Ministro dello sviluppo economico, con lettera in data 30 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, le relazioni concernenti le procedure d'infrazione n. 2014/2286 e n. 2014/2284, avviate ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea per violazione del diritto dell'Unione in relazione, rispettivamente, al non corretto recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE (terzo pacchetto energia) e all'incompleto recepimento della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

  Queste relazioni sono trasmesse alla X Commissione (Attività produttive) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Annunzio della trasmissione di atti alla Corte costituzionale.

  Nel mese di marzo 2015 sono pervenute ordinanze emesse da autorità giurisdizionali per la trasmissione alla Corte costituzionale di atti relativi a giudizi di legittimità costituzionale.

  Questi documenti sono trasmessi alla Commissione competente.

Trasmissione di delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, la delibera CIPE n. 55/2014 del 10 novembre 2014, concernente «Rimodulazione dei piani di utilizzo delle risorse finanziarie relative al Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (delibera CIPE n. 133/2002) e al Programma nazionale degli interventi nel settore idrico – Infrastrutture irrigue (delibera CIPE n. 74/2005), in particolare per gli interventi nella regione Puglia».

  Questa delibera è trasmessa alla V Commissione (Bilancio), alla VIII Commissione (Ambiente) e alla XIII Commissione (Agricoltura).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 31 marzo 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Relazione sull'applicazione del regolamento (UE) n. 211/2011 riguardante l'iniziativa dei cittadini (COM(2015) 145 final), che è assegnata, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

  Il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, in data 26 marzo 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 2, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, progetti di atti dell'Unione europea, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi.

  Tali atti sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento, alle Commissioni competenti per materia, con il parere, se non già assegnati alla stessa in sede primaria, della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Problematiche e iniziative relative al decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014 in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica – 3-01401

   MOLEA. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il decreto del Ministro della salute dell'8 agosto 2014 pubblicato nella Gazzetta ufficiale 18 ottobre 2014, n. 243, contiene le linee guida in materia di certificati medici per l'attività sportiva non agonistica, che prevedono per i praticanti detta attività una certificazione basata su alcuni accertamenti clinici e diagnostici;
   l'attività ludico-motoria, in base all'articolo 42-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, non esige alcuna certificazione medica;
   molte associazioni sportive e palestre, non essendo chiara la distinzione fra attività non agonistiche e ludico-motorie in termini di impegno fisico del praticante, caratteristiche e tipologia dell'attività, richiedono comunque una certificazione medica per attività non agonistica, la quale risulta, quindi, spesso essere inappropriata, oltre che onerosa;
   in questo senso desta molte perplessità tra gli operatori la previsione, requisito obbligatorio per la certificazione, dell'elettrocardiogramma «una volta nella vita», intervento di scarsa efficacia preventiva per tutte le persone in buona salute, mentre occorrerebbero opportuni approfondimenti per gli affetti da patologie croniche comportanti un aumentato rischio cardiovascolare;
   una comprovata esperienza scientifica ha dimostrato poi l'inefficacia dell'utilizzo di accertamenti sanitari preventivi a livello di popolazione, se non in presenza di programmi strutturati, supportati da rigorosi studi propedeutici e da un continuo monitoraggio dei risultati;
   l'obbligatorietà di una certificazione sanitaria per accedere a determinate attività è, in modo differente per ogni regione, una misura impegnativa e onerosa, che limita la libertà individuale in relazione alla tutela della salute e dovrebbe, pertanto, essere utilizzata in modo rigoroso e non estesa indiscriminatamente a qualsiasi situazione in cui potrebbe essere esposta a rischio la salute individuale;
   l'onerosità di tale certificazione obbligatoria discrimina le persone con un basso livello di reddito e quei soggetti, in particolare disabili e minori, che avrebbero più necessità di accedere alla pratica motoria;
   la prescrizione di un gran numero di elettrocardiogrammi a riposo finalizzati al rilascio del certificato, anche se spesso diversamente motivati, provoca l'aumento delle liste d'attesa e un aggravio immotivato dei costi per il sistema sanitario nazionale;
   alcune regioni, tra cui l'Emilia-Romagna, si sono attrezzate per garantire a minori e disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica e la possibilità di accedere agli esami necessari in tempi ragionevoli, comunque entro i 30 giorni;
   il suddetto decreto del Ministero della salute dell'8 agosto 2014 elude il tema più volte sollevato della differenza di trattamento tra le attività organizzate da associazioni e società sportive iscritte al registro del Coni e le medesime attività proposte al di fuori dell'organizzazione sportiva, ancorché organizzate da soggetti privati for profit o associativi non sportivi, per le quali non viene richiesta alcuna certificazione ai praticanti, differenziando così la tutela della salute degli sportivi in relazione all'organizzatore e non al tipo di attività –:
   quali urgenti iniziative intenda porre in essere per garantire l'uniformità dell'applicazione del decreto ministeriale citato in premessa su tutto il territorio nazionale, evitare le richieste di certificazione inappropriate, tutelare nello stesso modo gli sportivi praticanti attività simili indifferentemente dallo status degli organizzatori e se non ritenga opportuno assumere iniziative per assicurare almeno per i minori e i disabili la gratuità del rilascio delle certificazioni di idoneità non agonistica. (3-01401)


Tempi per l'adozione dei decreti attuativi della direttiva europea n. 62/2011 in materia di vendita e acquisto di farmaci attraverso siti web autorizzati – 3-01402

   DORINA BIANCHI, CALABRÒ, ROCCELLA e BERNARDO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   il fenomeno della contraffazione e dell'importazione illegale di farmaci registra, a livello mondiale, una forte crescita;
   anche in Italia la tendenza è confermata dai numerosi sequestri di prodotti illegali o falsificati effettuati in ambito doganale e sul territorio nella rete di distribuzione illegale;
   il problema è in larga parte legato al moltiplicarsi di farmacie web non autorizzate, che vendono prodotti illegali, come, ad esempio, farmaci per le disfunzioni erettili o per la perdita di peso, a prezzi vantaggiosi e senza richiedere la ricetta medica, eludendo tutte le misure previste dalla normativa vigente nel nostro Paese a tutela della salute pubblica;
   una direttiva europea, la n. 62/2011, consentirà a breve anche nel nostro Paese la vendita e l'acquisto di farmaci attraverso siti web autorizzati, arricchiti da un bollino europeo e dal dominio ad hoc «pharmacy» di riconoscimento per le farmacie on line certificate e affidabili –:
   a che punto sia il processo di approvazione dei decreti attuativi in Italia della direttiva europea n. 62/2011, la quale, consentendo l'acquisto di farmaci attraverso siti web autorizzati, accrescerà l'affidabilità dei prodotti, nonché la sicurezza dei cittadini. (3-01402)


Orientamenti ed eventuali iniziative del Governo in merito all'introduzione di una disciplina volta a regolamentare il «fine vita» – 3-01403

   NICCHI, SCOTTO, DANIELE FARINA, SANNICANDRO, COSTANTINO, PELLEGRINO, MELILLA, PALAZZOTTO, QUARANTA e MATARRELLI. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   è ormai improcrastinabile avviare in Parlamento e nel Paese un confronto, nel rispetto reciproco di posizioni diverse, sul ruolo che deve avere lo Stato e la sua legislazione rispetto alle decisioni individuali che riguardano la propria vita e al diritto di ciascun individuo di scegliere le modalità di interruzione della propria esistenza, nel caso di patologie non curabili e in fase terminale;
   il 18 marzo 2014, l'allora Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, era intervenuto auspicando un intervento normativo sul tema: «il Parlamento non dovrebbe ignorare il problema delle scelte di fine vita ed eludere un sereno e approfondito confronto di idee sulle condizioni estreme di migliaia di malati terminali in Italia»;
   nel caso di un individuo affetto da patologie non curabili e pervenute alla fase terminale non appare insensato, ma anzi diventa un dovere giuridico e morale, attribuirgli la facoltà di scegliere la modalità della propria esistenza, definendo con chiarezza una normativa che impedisca abusi e tenga conto dell'effettiva volontà della persona malata;
   il 13 settembre 2013 è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge d'iniziativa popolare, recante «Rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia», che si unisce ad altre proposte di legge di iniziativa parlamentare già depositate e riguardanti l'eutanasia e il cosiddetto «testamento biologico»;
   nella sua relazione illustrativa, la suddetta proposta di legge d'iniziativa popolare ricorda come «ben oltre la metà degli italiani, secondo ogni rilevazione statistica, è a favore dell'eutanasia legale, per poter scegliere, in determinate condizioni, una morte opportuna invece che imposta nella sofferenza. I vertici dei partiti e la stampa nazionale, invece, preferiscono non parlarne: niente dibattiti su come si muore in Italia, tranne quando alcune storie personali si impongono: Eluana e Beppino Englaro, Giovanni Nuvoli, i leader radicali Luca Coscioni e Piero Welby» –:
   quali siano gli orientamenti e le eventuali iniziative del Governo in merito all'introduzione di una disciplina volta a regolamentare il «fine vita». (3-01403)


Chiarimenti in merito alla presentazione della relazione del Ministro della salute sull'attuazione della legge n. 194 del 1978 in materia di tutela sociale della maternità e interruzione volontaria della gravidanza – 3-01404

   BECHIS, BALDASSARRE, ARTINI, BARBANTI, MUCCI, PRODANI, RIZZETTO, ROSTELLATO, SEGONI e TURCO. — Al Ministro della salute. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 16 della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante: «Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza», prevede quanto segue: «Entro il mese di febbraio, a partire dall'anno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, il Ministro della sanità presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione della legge stessa e sui suoi effetti, anche in riferimento al problema della prevenzione. Le regioni sono tenute a fornire le informazioni necessarie entro il mese di gennaio di ciascun anno, sulla base di questionari predisposti dal Ministro. Analoga relazione presenta il Ministro di grazia e giustizia per quanto riguarda le questioni di specifica competenza del suo Dicastero.»;
   parrebbe che in data odierna il Ministro interrogato non abbia ancora ottemperato agli obblighi di legge di cui sopra –:
   quali siano le motivazioni dettagliate per cui il Ministro interrogato non abbia ancora provveduto ad ottemperare agli obblighi di legge. (3-01404)


Chiarimenti in merito all'importazione, detenzione e manipolazione per uso di ricerca di materiale infetto da agenti patogeni, con particolare riferimento alla sperimentazione sulla coltura della vite – 3-01405

   L'ABBATE, MASSIMILIANO BERNINI, BENEDETTI, GAGNARLI, GALLINELLA e PARENTELA. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   nell'ambito delle attività svolte dal progetto Cost 873, rete europea di ricerca nel settore fitosanitario, nel luglio 2010 l'Istituto agronomico mediterraneo di Bari è stato indicato dal coordinatore della rete, dottor Jaap Janse, anche in considerazione dell'idoneità delle strutture ivi presenti, come sede di incontro e di attività di ricerca per la definizione dei protocolli di diagnosi dei patogeni da quarantena xylella fastidiosa e candidatus liberibacter;
   al fine di procedere all'ordine del suddetto materiale, l'istituto in parola ha richiesto al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, settore fitosanitario, dei fertilizzanti e dei materiali di propagazione, l'autorizzazione temporanea all'introduzione, detenzione e manipolazione di materiale infetto dai suddetti patogeni per uso di ricerca, così come disposto dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214;
   nel mese di agosto 2010 il Ministero citato comunicava all'Istituto agronomico mediterraneo di Bari e al servizio fitosanitario regionale l'approvazione dell'attività di ricerca in questione, autorizzando, relativamente a xylella fastidiosa, l'importazione, nel territorio italiano, di n. 4 ceppi liofilizzati di xylella fastidiosa dal Belgio, collezione Lmg bacteria catalogue, Università di Gent per scopo di sperimentazione e ricerca scientifica, n. 2 vasi di piante di vite inoculate e n. 4 rami secchi di vite infetti;
   sebbene risulti che le attività di importazione, detenzione e manipolazione di ceppi di xylella fastidiosa si siano svolte in ottemperanza a tutte le procedure di sicurezza previste, come emerge dai verbali redatti in tutte la fasi, dall'apertura dei contenitori fino alla distruzione del materiale, nel documento di richiesta è fatto riferimento a quattro ceppi importati, ma non è specificata la sub-specie, né il numero di identificazione della coltura, indispensabile ai fini della verifica in banca dati dell'identità e dall'appartenenza alla sottospecie;
   la mancanza delle suddette specificazioni tecniche rende impossibile dimostrare con certezza che il ceppo di xylella fastidiosa importato sia patogeno solo sulla vite e non anche su altri tipi di vegetali;
   il trasferimento di colture di patogeni da quarantena così pericolosi, come la xylella fastidiosa, non può avvenire per posta ordinaria ma solo per corriere, il quale, peraltro, è tenuto a conoscere nel dettaglio la pericolosità del materiale che trasporta, al fine di adottare le opportune precauzioni –:
   perché nell'autorizzazione all'introduzione, detenzione e manipolazione di materiale infetto dal patogeno xylella fastidiosa nell'ambito delle attività di ricerca del programma Cost 873, secondo quanto risulta agli interroganti non si sia specificata né la sub-specie, né il numero identificativo del ceppo, indispensabili a valutare la qualità del materiale in relazione alla sua idoneità alle prove di laboratorio sulla vite e a garantire che le operazioni di ricerca si svolgessero in condizioni di assoluta sicurezza, evitando ogni qualsiasi rischio di contaminazione. (3-01405)


Chiarimenti ed iniziative in ordine alle autorizzazioni di alcune varietà di vite resistenti alle malattie – 3-01406

   GIGLI e FAUTTILLI. — Al Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. — Per sapere – premesso che:
   nel corso della manifestazione Vinitaly di Verona è stata sollevata la problematica collegata alle autorizzazioni delle nuove varietà di vite;
   secondo l'Istituto di genomica applicata dell'Università di Udine, nel corso degli anni si sono sviluppate alcune varietà di vite resistenti alle malattie. Si tratta di vitigni che non subiscono gli attacchi della peronospora e dell'oidio, le due principali e più diffuse patologie dei vigneti;
   questi vitigni consentono di produrre vini di qualità, abbattendo al tempo stesso il ricorso ai trattamenti chimici. Con evidenti vantaggi sia sul piano della sostenibilità ambientale, sia di quella economica;
   risulterebbe che queste varietà, in tutto dieci, a oltre due anni dalla domanda non abbiano ancora ottenuto l'iscrizione nel registro nazionale delle varietà di vite, necessaria per passare dalla fase sperimentale alla produzione;
   secondo i tecnici del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, i problemi riguarderebbero le denominazioni adottate, in quanto farebbero riferimento al «parentale» ovvero al vitigno principale (come Cabernet, Merlot o Sauvignon) e che, pertanto, potrebbero generare confusione con le coltivazioni convenzionali;
   tuttavia, nuove varietà resistenti e con analoghe denominazioni, come Cabernet Cortis e Cabernet Carbon, sono già state registrate in Italia, anche se sono state create in Germania;
   questa vicenda rischia di penalizzare i viticoltori italiani rispetto a Paesi in cui l’iter autorizzativo è molto più breve, con il rischio che questi prodotti possano arrivare sul mercato prima di quelli italiani –:
   per quale motivo i dubbi opposti ai vitigni in attesa di iscrizione non siano stati sollevati per i vitigni tedeschi e se non ritenga che tali difficoltà possano essere superate ricorrendo ad un marchio ad hoc per le nuove piante resistenti. (3-01406)


Intendimenti in merito alla riforma complessiva della professione di guida turistica e all'affidamento dei servizi aggiuntivi presso i siti museali, alla luce del recente decreto ministeriale del 29 gennaio 2015 – 3-01407

   GRIMOLDI, FEDRIGA, ALLASIA, ATTAGUILE, BORGHESI, BOSSI, BUSIN, CAPARINI, GIANCARLO GIORGETTI, GUIDESI, INVERNIZZI, MARCOLIN, MOLTENI, GIANLUCA PINI, RONDINI e SIMONETTI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   l'articolo 3 della legge europea n. 97/2013 interviene a seguito della procedura di pre-infrazione (EU Pilot 4277/12/MARK) riferita a violazioni della direttiva «servizi» (2006/123/CE) da parte di leggi regionali, che consentono l'esercizio della professione di guida turistica soltanto nel territorio regionale di competenza; tale procedura è stata attivata al fine di consentire la libera prestazione di servizi da parte guide turistiche di altri Stati membri su tutto il territorio nazionale;
   ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, i cittadini comunitari, che abbiano ottenuto l'abilitazione in un altro Stato membro per operare in regime di libera prestazione di servizi, non necessitano, invece, di autorizzazioni o abilitazioni, ad eccezione che per i siti di particolare interesse storico, artistico o archeologico da individuare con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo;
   alla professione di guida turistica, in quanto professione regolamentata, non si deve applicare la direttiva 2006/123/CE (servizi), ma deve essere applicata, più correttamente, la disciplina prevista dalla direttiva «professioni» (2005/36/CE) recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 206 del 2007;
   bisogna tenere presente la distinzione tra la guida turistica, specializzata nell'illustrazione di un determinato patrimonio culturale, e l'accompagnatore turistico, che svolge un'altra attività con funzioni di assistenza tecnica e logistica a favore dei clienti nel corso di un viaggio;
   la guida turistica affianca i visitatori nella lingua da loro scelta, interpreta il patrimonio culturale e naturale di un territorio e possiede, normalmente, una qualificazione specifica per un determinato territorio; tale qualificazione è rilasciata e riconosciuta dall'autorità competente del Paese visitato;
   al contrario, l'accompagnatore turistico conduce e supervisiona lo svolgimento del viaggio per conto del tour operator, assicurando il compimento del programma, e fornisce informazioni pratiche sui luoghi visitati;
   l'esercizio della professione in Italia è regolamentato e vi si accede tramite esami volti ad accertare le competenze al fine del rilascio dell'abilitazione che ha valore all'interno di un ambito territoriale delimitato – provinciale, regionale – visto che sarebbe impossibile effettuare visite guidate su tutto il territorio italiano, il cui patrimonio va dalla preistoria all'arte contemporanea e conta centinaia di migliaia di beni culturali;
   inoltre, il regime fiscale iniquo costringe alla chiusura molte partite iva, mentre gli stranieri, che non pagano le tasse in Italia, si avvantaggiano delle leggi in sfavore del cittadino italiano;
   il 29 gennaio 2015 il Ministro interrogato ha firmato un decreto in cui si stabiliscono i criteri generali di accesso alla professione di guida turistica, delegando in via concorrente alle regioni le verifiche del caso;
   per le guide già abilitate, con regolari esami pubblici, iscritte in regolari elenchi pubblici regionali o provinciali, si richiede di sostenere esami per poter estendere la validità delle abilitazioni provinciali ad altri siti cosiddetti protetti, in cui solo le guide fornite di questa ulteriore specializzazione potranno esercitare;
   l'Etoa, la potente associazione di tour operator europei, ha sempre sostenuto tali posizioni; interessi analoghi sono sostenuti dalle società di servizi aggiuntivi, alle quali vengono concessi in affido i servizi di biglietteria, pulizia, vendita di libri e che invece vendono anche i servizi di visite guidate, condotte da personale non abilitato, quindi contravvenendo alle leggi vigenti e sottopagando il personale;
   il mercato dei «servizi aggiuntivi», cioè la gestione delle biglietterie e dei bookshop dei principali siti archeologici e musei d'Italia, è appannaggio di pochissimi operatori: la Coopculture assieme all’Electa, Civita cultura, società strumentale dell'associazione Civita (con al vertice Gianni Letta), il cui presidente è Luigi Abete, Gebart (fondata da Luigi Abete), Zetema: fondata da Civita insieme ad Acea e Costa edutainment, poi acquisita al 100 per cento dal comune di Roma, attiva nelle gestione indiretta degli istituti culturali di proprietà del Campidoglio. Curioso il fatto che l'amministratore delegato di Zetema, Albino Ruberti, siede anche nei vertici di Federculture, cui aderisce Zetema;
   le convenzioni dei servizi aggiuntivi sono scadute da diversi anni; ma, invece di fare un concorso pubblico, sono state sempre «prorogate» e continuano ad esserlo;
   desta perplessità sapere che il direttore generale per la valorizzazione del patrimonio (nel Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo) è Anna Maria Buzzi, sorella di Salvatore Buzzi, il capo della Coop 29 giugno coinvolta nello scandalo di «Mafia capitale» –:
   se intenda ritirare il decreto ministeriale del 29 gennaio 2015 fino all'emanazione di una legge di riforma complessiva della professione di guida turistica e se intenda dare attuazione a quanto promesso, già da molto tempo, e cioè di effettuare gare pubbliche per l'affidamento dei servizi aggiuntivi presso i siti museali.
(3-01407)


Tempi e modalità della annunciata collaborazione con la Consip in relazione allo svolgimento dei servizi aggiuntivi presso i siti museali – 3-01408

   PICCOLI NARDELLI, COSCIA, ASCANI, BLAZINA, BOSSA, CAROCCI, COCCIA, CRIMÌ, D'OTTAVIO, GHIZZONI, MALISANI, MALPEZZI, MANZI, NARDUOLO, ORFINI, PES, RAMPI, ROCCHI, ANDREA ROMANO, PAOLO ROSSI, SGAMBATO, VENTRICELLI, MARTELLA, CINZIA MARIA FONTANA e BINI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   nella conferenza stampa del 19 febbraio 2015 il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ha annunciato l'avvio di una collaborazione con la Consip, mirata ad assicurare meccanismi trasparenti ed efficienti per gli affidamenti dei servizi da svolgere nei nuovi musei autonomi e nei poli museali regionali, con l'obiettivo di realizzare un servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita a livello nazionale, fruibile da tutti i siti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e facoltativamente dagli enti locali;
   alcuni operatori dei «servizi aggiuntivi» – pur rilevando l'interesse per una procedura di grande innovazione – esprimono il timore che possa essere bandita una gara nazionale avente ad oggetto il solo servizio di biglietteria per tutti i siti culturali, servizio che verrebbe, in questo modo, ad essere separato dalle attività di valorizzazione da affidare in concessione, privando, di fatto, il concessionario di una fondamentale leva finanziaria e commerciale che costituisce uno dei pilastri del marketing culturale, parte integrante di un servizio completo che è rischioso parcellizzare;
   la riforma del codice dei beni e delle attività culturali – decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articolo 117 – precisa che i «servizi aggiuntivi» possono essere gestiti in forma integrata con i servizi di pulizia, di vigilanza e di biglietteria –:
   con quali tempi e modalità il Ministro interrogato intenda procedere alla sottoscrizione dell'annunciato accordo con la Consip, con particolare riferimento alle modalità relative al servizio di biglietteria, prenotazione e prevendita a livello nazionale, tenuto conto dei timori sopra esposti. (3-01408)


Iniziative volte alla tutela e alla valorizzazione degli immobili di interesse storico-artistico di proprietà di Eur spa, in relazione al prospettato piano di alienazione – 3-01409

   RAMPELLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere – premesso che:
   la società Eur spa, incaricata della tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare costituito dalle opere realizzate per l'Esposizione universale del 1942, tutelato ai sensi del codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e da un vasto patrimonio di parchi e giardini di pregio, anch'esso sottoposto a vincolo da parte del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, nel 2007 ha dato avvio alla realizzazione del Nuovo centro congressi, la cosiddetta Nuvola, progettata dall'architetto Massimiliano Fuksas;
   per far fronte agli oneri derivanti dalla realizzazione di tale opera, la società, che sinora aveva sempre chiuso i bilanci in utile, ha cominciato a registrare un decremento nei risultati di esercizio, passando da un volume di ricavi pari a 20 milioni di euro nel 2006 ad appena 700.000 euro nel 2013;
   a fronte dell'indebitamento della Eur spa per sostenere gli oneri connessi all'ultimazione dei lavori della «Nuvola», sino al mese di novembre 2014 il Ministero dell'economia e delle finanze, socio maggioritario di Eur spa, aveva dichiarato che avrebbe ricapitalizzato la stessa società per un importo di 140 milioni di euro, garantendo la continuità aziendale;
   in data 12 dicembre 2014, invece, a fronte della mancata ricapitalizzazione, il consiglio di amministrazione di Eur spa si è trovata costretta a deliberare la richiesta di ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, comma 6, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che è stata accolta dal tribunale di Roma il 23 dicembre 2014;
   in base alle indicazioni del tribunale, la società dovrà predisporre entro il 24 aprile 2015 una proposta di concordato preventivo in continuità aziendale, ovvero il deposito di una domanda di accordo di ristrutturazione del debito;
   il 16 febbraio 2014 si è svolta un'assemblea straordinaria dei soci della società Eur spa che ha approvato una modifica statutaria finalizzata a poter procedere alla dismissione di alcuni degli immobili appartenenti al patrimonio della stessa;
   gli immobili destinati all'alienazione sembrerebbero essere Palazzo delle arti e tradizioni popolari, Palazzo della scienza universale, Palazzo dell'arte moderna, Palazzo dell'agricoltura e delle bonifiche e Palazzo dell'Archivio di Stato, Palazzo dell'urbanistica;
   questi palazzi sono veri e propri gioielli storici e artistici e, attraverso la redditività delle superfici in locazione e lo sviluppo dei servizi connessi, hanno consentito ad Eur spa di mantenere stabile il livello dei valori locativi con i quali si è da sempre autofinanziata;
   la sottrazione di tali edifici dal patrimonio immobiliare dell’Eur spa, a fronte di un ricavo una tantum e che dovrà comunque essere destinato al completamento del centro congressi e al ripianamento del debito, determinerà una perdita economica per circa 20 milioni di euro l'anno, alle quali si andrebbero a sommare altre decine milioni di euro di penali per l'estinzione anticipata dei mutui contratti con le banche, con le ovvie ripercussioni negative sulla solidità finanziaria della società e sui livelli occupazionali della stessa;
   inoltre, il passaggio della proprietà di tali beni in capo a società quali Invimit, Cassa depositi e prestiti e Inail, che allo stato sembrano essere gli acquirenti pubblici interessati, o addirittura a società private, significa consegnarli nelle mani di soggetti a parere dell'interrogante inesperti e privi di qualunque know how in materia di gestioni immobiliari di alto valore artistico e culturale, distraendoli, di fatto, dalle finalità di conservazione e valorizzazione promosse dalla società Eur spa –:
   se non ritenga di avviare le opportune ed urgenti verifiche di competenza rispetto alla liceità delle alienazioni di cui in premessa, nonché ogni iniziativa utile al fine di mantenere la proprietà di tali edifici alla società Eur spa per la loro tutela e valorizzazione in base alle previsioni del codice dei beni culturali, anche attraverso l'istituzione di un tavolo con il Ministero dell'economia e delle finanze volto ad elaborare una diversa modalità di copertura degli oneri che gravano su Eur spa. (3-01409)


Iniziative volte a garantire piena trasparenza in merito ai contratti derivati stipulati dallo Stato italiano – 3-01410

   BRUNETTA. — Al Ministro dell'economia e delle finanze. — Per sapere – premesso che:
   di recente, il tema dell'opacità nella gestione del debito pubblico italiano è stato più volte portato all'attenzione del Governo e del Ministro interrogato, anche attraverso l'utilizzo degli strumenti di sindacato ispettivo a disposizione dei parlamentari, senza ottenere risposte soddisfacenti;
   quello dei titoli derivati stipulati dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano per ridurre l'incertezza sul servizio del debito pubblico è un tema cruciale di cui si discute da tempo, senza avere, però, a disposizione i dati reali del fenomeno;
   i dati reali sono fondamentali per fare chiarezza su una questione avvolta da troppe zone d'ombra: relazioni potenzialmente perverse con le controparti, automatismi non meglio specificati, conflitti di interesse, probabili connivenze, assenza di regole e totale mancanza di controllo dimostrata in tutti questi anni di gestione autoreferenziale;
   quanto emerge dalle poche informazioni disponibili (a partire da quelle offerte di recente dal direttore generale del debito pubblico del Ministero dell'economia e delle finanze, dottoressa Maria Cannata, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli strumenti finanziari derivati deliberata dalla Commissione finanze della Camera dei deputati) non ha, infatti, contribuito a fare chiarezza sulle questioni, in quanto non sono stati forniti né i contenuti dei contratti di derivati dello Stato italiano ancora in essere, né informazioni sulle controparti e sugli importi, né i dati in merito ai tempi e alle clausole degli stessi;
   la totale opacità di gestione e il muro di silenzio dinnanzi alle continue richieste di garanzia del principio di total disclosure, stabilito sin dal decreto legislativo n. 150 del 2009 e proprio di tutta l'attività della pubblica amministrazione, non fanno altro che alimentare sospetti, così come ingiustificati e ingiustificabili sono i ripetuti appelli del Ministero dell'economia e delle finanze alla riservatezza delle informazioni per evitare la reazione dei mercati;
   è per questo che abbiamo già chiesto, anche attraverso lo strumento dell'interpellanza urgente, nonché con una specifica richiesta di accesso agli atti avanzata dall'interrogante e dai deputati della Commissione bilancio, tesoro e programmazione della Camera dei deputati del gruppo Forza Italia, innanzitutto total disclosure, ovvero la totale messa a disposizione di tutte le informazioni, con riferimento ai contratti derivati collegati ai titoli di Stato emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze italiano, e la pubblicazione integrale degli stessi. Chiamato a rispondere all'interpellanza urgente, il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta rispondeva semplicemente che «tutte le informazioni possibili sono già presenti sul sito del Ministero, con un livello di trasparenza più ampio di quello della maggior parte degli emittenti sovrani»;
   alla richiesta di accesso agli atti avanzata dai parlamentari del gruppo Forza Italia non abbiamo ottenuto ancora formale risposta;
   abbiamo, inoltre, invocato trasparenza su un altro aspetto inquietante della gestione opaca del debito sovrano italiano: il tema delle «porte girevoli». Molti direttori generali del Ministero dell'economia e delle finanze e molti Ministri, infatti, persone tutte qualificate e rispettabilissime, hanno infatti svolto attività lavorativa per quelle stesse banche con le quali avevano stipulato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, contratti miliardari;
   abbiamo, inoltre, predisposto un'ulteriore interpellanza urgente, con una trentina di domande molto puntuali, che avrebbero potuto aiutare a chiarire molti punti oscuri; il Vice Ministro Luigi Casero, chiamato a rispondere in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, non ha però saputo offrire a giudizio dell'interrogante alcuna risposta precisa ai quesiti posti;
   la stessa dottoressa Cannata, con provvedimento del 25 febbraio 2015, proprio a seguito di un'analoga richiesta di accesso agli atti inviata dai deputati delle Commissioni bilancio e finanze della Camera dei deputati del MoVimento 5 Stelle, ha negato l'accesso alla documentazione relativa ai contratti aventi ad oggetto derivati stipulati dallo Stato italiano;
   il diniego di accesso è stato motivato su rilievi ostativi destituiti di fondamento; se, infatti, il Ministero dell'economia e delle finanze obietta che, ai sensi del decreto legislativo n.33 del 2013, «non appare sussistere in capo al Ministero obbligo di ostensione dei documenti richiesti», allo stesso tempo non indica le disposizioni di legge ritenute ostative all'accesso ai documenti richiesti, sicché il provvedimento di diniego ad avviso dell'interrogante risulta assolutamente illegittimo in quanto carente di motivazione;
   è, quindi, evidente che non sono state indicate le disposizioni preclusive all'accesso semplicemente perché non esistono; infatti, dalla lettura del decreto legislativo citato, da valersi ormai come l'unica fonte degli obblighi di trasparenza della pubblica amministrazione, non solo non si ricava alcuna previsione che impedisca l'ostensione della documentazione richiesta (non essendo ascrivibile la fattispecie considerata e nessuna di quelle contemplate all'articolo 4, rubricato «limiti alla trasparenza»), ma, al contrario, si rinvengono disposizioni positive che sanciscono il relativo obbligo;
   il combinato disposto degli articoli 1 («Principio generale di trasparenza») e 23 («Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi»), comma 1, lettera d), costituisce, infatti, la fonte dell'obbligo di pubblicare tutti i dati relativi agli accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati e non consta alcuna esclusione (infatti non indicata), dall'ambito applicativo oggettivo di tali disposizioni, dei contratti aventi ad oggetti strumenti finanziari (come quelli in oggetto);
   ne consegue che, alla stregua della normativa citata, il Ministero dell'economia e delle finanze è obbligato a pubblicare i contratti in oggetto e, in ogni caso, a renderli conoscibili a chiunque eserciti il diritto all'accesso civico, nelle forme e con le modalità stabilite dall'articolo 5 del decreto legislativo suddetto;
   inoltre, i richiedenti l'accesso ai documenti sono deputati assegnati alla commissione parlamentare che si occupa di bilancio e di finanza pubblica, sicché tale richiesta non può intendersi come finalizzata ad un «controllo generalizzato dell'operato della pubblica amministrazione», e, come tale, vietato secondo il disposto di cui all'articolo 24, comma 3, della legge n. 241 del 1990. La richiesta è, infatti, preordinata all'esercizio delle funzioni parlamentari e, quindi, supportata da un interesse diretto, concreto ed attuale alla conoscenza della documentazione richiesta;
   a tal proposito la giurisprudenza ha, infatti, chiarito che «l'esercizio del diritto di accesso non è consentito per finalità di mero controllo della legalità dell'azione amministrativa, ma la sua istanza dev'essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso» (ex multis Consiglio di Stato, sezione V, 20 gennaio 2015, n. 166). E pare davvero difficile negare i predetti caratteri (per come stabiliti da una costante giurisprudenza amministrativa) nella posizione soggettiva del deputato, che, per ragioni inerenti all'esercizio del suo mandato parlamentare (e non per mera curiosità o per finalità emulative), intenda conoscere i documenti amministrativi che gli servono per svolgere le sue prerogative nella commissione parlamentare che si occupa della materia interessata dagli atti oggetto della richiesta di accesso –:
   in quali tempi il Ministero dell'economia e delle finanze intenda garantire la piena attuazione del principio di total disclosure che deve governare tutta l'attività dell'amministrazione pubblica, ai sensi di quanto stabilito sin dal decreto legislativo n. 150 del 2009, pubblicando in versione integrale tutti i contratti derivati in essere dello Stato italiano, al fine di rendere note a tutti tutte le informazioni in merito ai contenuti, alle controparti, agli importi e alle clausole degli stessi, e, in ogni caso, quando intenda assicurare accesso alla documentazione relativa ai contratti derivati, così come da richiesta formale trasmessa dai deputati del gruppo Forza Italia il 27 marzo 2015, posto che, non essendovi alcuna normativa ostativa all'accesso, deve riconoscersi tale diritto alla stregua della disciplina legislativa richiamata in premessa. (3-01410)


DISEGNO DI LEGGE: DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE, DELL'IMPRESA SOCIALE E PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE (A.C. 2617-A) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: MAESTRI ED ALTRI; BOBBA ED ALTRI; CAPONE ED ALTRI (A.C. 2071-2095-2791)

A.C. 2617-A – Questione pregiudiziale

QUESTIONE PREGIUDIZIALE DI COSTITUZIONALITÀ

  La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge in esame è manifestamente incostituzionale con riferimento al disposto di cui all'articolo 76 della Costituzione. L'esercizio della funzione legislativa non può, difatti essere delegato al Governo se non con determinazione di princìpi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti;
    in ragione della complessità della materia trattata dalla delega, i principi e criteri direttivi alla base di tale provvedimento appaiono talmente ampi e generalistici da far presupporre l'impossibilità effettiva del Governo di rispettare la legge di delegazione, producendo nei fatti un eccesso di delega, che, se sottoposto al giudizio della Corte costituzionale, ne comporterebbe inevitabilmente una dichiarazione di illegittimità. Soltanto a titolo esemplificativo, in merito alle disposizioni di cui all'articolo 5 si è di fronte alla enunciazione di un «significante» senza che ad esso sia associato un «significato» univoco: a titolo di esempio, il termine «servizio civile» è sempre associato all'aggettivo «universale», senza che mai sia dichiarato cosa si intenda dire con questo aggettivo;
    taluni princìpi e criteri direttivi sono formulati con espressioni che fanno riferimento a eventualità o opzioni alternative selezionabili dal Governo delegato; al riguardo la Corte costituzionale ha rilevato che: «il libero apprezzamento del legislatore delegato non può mai assurgere a principio od a criterio direttivo, in quanto agli antipodi di una legislazione vincolata, quale è, per definizione, la legislazione su delega» (sentenze n. 68 del 1991 e n. 340 del 2007);
    non è esplicitata l'effettiva portata innovativa della delega conferita al Governo, cioè se oggetto della delega sia un riordino della normativa vigente o una sua riforma;
    il termine per l'esercizio della delega appare privo di univocità;
    appare manifestamente incostituzionale, ai sensi del disposto di cui agli articoli 114 e 117 della Costituzione, che nel testo non vengano specificate le materie sulle quali si rende necessario acquisire l'intesa della Conferenza unificata ai fini dell'adozione dei decreti legislativi;
    la delega al Governo «al completamento della riforma dell'istituto della destinazione del cinque per mille» si intreccia in parte con un'altra recente disposizione di delega, sulla quale il provvedimento finisce per incidere in modo non coordinato: si tratta della legge 11 marzo 2014, n. 23 («delega fiscale»), la quale fra l'altro delega il Governo ad introdurre «norme dirette a ridurre, eliminare o riformare le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione»;
    inoltre è necessario sottolineare come il tema del servizio civile (che non si sviluppa soltanto ed esclusivamente nel Terzo Settore) appare completamente sganciato dal contesto del disegno di legge delega rendendo l'articolato privo di omogeneità e organicità. A conferma di ciò, all'articolo 2, ove sono indicati i criteri e i principi direttivi generali, non si fa alcun riferimento al tema della revisione del «servizio civile», né vengono citati gli articoli della Costituzione, che rappresentano la struttura portante dell'istituto;
    il testo in esame viola inoltre l'articolo 81 della Costituzione: infatti, pur nella consapevolezza della difficoltà di stimare gli effetti finanziari derivanti dalle previsioni contenute nel disegno di legge, trattandosi di principi e criteri di delega, è innegabile che nell'articolato sono presenti disposizioni con effetti onerosi ben più ampi rispetto alla copertura finanziaria prevista;
    la previsione di «un registro unico del Terzo settore, anche al fine di favorirne la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale», oltre ad apparire in contrasto con il rispetto delle prerogative delle regioni ai sensi anche della disciplina costituzionale prevista dal Titolo V, appare anche inopportuna nel definire la natura giuridica dell'iscrizione (se abbia cioè effetti meramente conoscitivi o anche costitutivi) e quale sia l'ambito soggettivo degli enti obbligati alla registrazione,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2617-A ed abb.
N. 1. Rondini, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Busin, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Molteni, Gianluca Pini, Simonetti.

A.C. 2617-A – Parere della I Commissione

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Lorefice 7.302;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

A.C. 2617-A – Parere della V Commissione

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

  Sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 7, dopo il comma 3 aggiungere, in fine, il seguente:
  3-bis, All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarle disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

   all'articolo 10, sostituire il comma 1 con il seguente:
  1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sostituire il comma 3 con il seguente:
   3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014 n. 190.

   all'articolo 10, comma 2, al primo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole; per l'anno 2015.

  Conseguentemente, al secondo periodo del medesimo comma sopprimere le seguenti parole:, per l'anno 2015,.

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 4.351, 4.381, 7.300, 7.301, 7.321, 7.325, 7.350, 7.401, 8.409, 9.8, 9.52, 9.401, 9.406, 9,407, 9.416, 10.1 e 10.302, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sulle restanti proposte emendative.

A.C. 2617-A – Articolo 1

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità e oggetto).

  1. Al fine di sostenere la libera iniziativa dei cittadini che si associano per perseguire il bene comune, di elevare i livelli di cittadinanza attiva, coesione e protezione sociale favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, di valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, decreti legislativi in materia di disciplina del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti con finalità civiche e solidaristiche che, senza scopo di lucro, promuovono e realizzano attività d'interesse generale, anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale conseguiti anche attraverso forme di mutualità, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati e le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche.
  2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai princìpi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:
   a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;
   b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
   c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;
   d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

  3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
  4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera b), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
  5. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.
  6. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri
delle rispettive Commissioni competenti per materia e per i profili finanziari.
Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati. Qualora il termine per l'espressione dei pareri scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.
  7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Finalità e oggetto).

  Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: dodici mesi con le seguenti: sei mesi.
1. 400. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presente legge, aggiungere le seguenti: uno o più.
1. 407. Bonomo.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: con finalità civiche fino alla fine del periodo con le seguenti: per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.
1. 406. Fossati, Beni, Miotto, Carnevali.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole da: con finalità civiche fino alla fine del periodo con le seguenti: per il perseguimento senza scopo di lucro, di finalità civiche e solidaristiche e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività d'interesse generale anche mediante la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale nonché attraverso forme di mutualità.
1. 406.(Testo modificato nel corso della seduta). Fossati, Beni, Miotto, Carnevali.
(Approvato)

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: finalità civiche aggiungere le seguenti: nei settori individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.

  Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, lettera b), dopo le parole: utilità sociale o d'interesse generale aggiungere le seguenti: nei settori individuati ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155.
1. 408. Crippa, Da Villa, Vallascas, Fantinati, Della Valle, Lupo, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: solidaristiche che, aggiungere le seguenti: con o.
1. 409. Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Squeri.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: senza scopo di lucro aggiungere le seguenti: o anche ripartendo utili.
1. 410. Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Squeri.

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: senza scopo di lucro, aggiungere le seguenti: favoriscono la partecipazione delle persone alla vita della comunità, secondo modalità di reale democrazia, di cittadinanza attiva e di crescita del senso civico, e.
1. 411. Palmieri, Squeri, Palese, Occhiuto, Lainati.

  Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: anche attraverso con la seguente: attraverso.
1. 412. Gigli, Marazziti, Sberna, Santerini.

  Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e in coerenza con le finalità stabilite nei rispettivi statuti o atti costitutivi.
1. 413. Bonomo.

  Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Le associazioni sportive dilettantistiche fanno parte del Terzo Settore.
1. 414. Palmieri, Palese, Occhiuto, Lainati, Squeri.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: applicabile a tali enti aggiungere le seguenti:, misurandone annualmente gli effetti sul sistema fiscale.
1. 415. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, lettera b), dopo le parole: apposito codice aggiungere la seguente: etico.
1. 401. Binetti.

  Al comma 2, lettera c), dopo le parole: alla revisione aggiungere le seguenti: nel rispetto, in attuazione e in coerenza con la normativa europea,.
1. 42. Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, sopprimere la lettera d).
1. 44. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
   e) all'estensione della disciplina in materia di servizio civile universale di cui alla presente legge anche all'attività di volontariato, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione delle competenze acquisite nei percorsi formativi e in ambito lavorativo nello svolgimento di tali attività.
1. 402. Gebhard, Alfreider, Plangger, Schullian.

  Al comma 3, dopo le parole: lettere a) aggiungere le seguenti:, b).

  Conseguentemente, al medesimo articolo, sopprimere il comma 4.
1. 417. Bonomo.
(Approvato)

  Al comma 3, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
1. 49. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: e con il Ministro della salute.
1. 50. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, sostituire le parole: sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario, con le seguenti: d'intesa, per quanto di competenza, con i Ministri interessati e,.
1. 48. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, dopo le parole: i Ministri interessati aggiungere le seguenti:, gli organismi di Terzo Settore maggiormente rappresentativi.
1. 403. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 3, sostituire le parole da:, ove necessario fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 28 agisti 1997, n. 281, e successive modificazioni.
1. 416. Cozzolino, Cecconi, Baroni, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 3, sopprimere le parole: ove necessario.
1. 47. Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 4, dopo le parole: con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti:, il Ministero della salute e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
1. 404. Binetti.

  Al comma 4, dopo le parole: i Ministri interessati aggiungere le seguenti: e gli organismi di Terzo Settore maggiormente rappresentativi.
1. 405. Matarrelli, Nicchi, Marcon.

  Al comma 5, dopo le parole: con il Ministro della difesa aggiungere le seguenti:, con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le pari opportunità.
1. 52. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: corredati di relazione tecnica aggiungere le seguenti: contenente la quantificazione degli oneri per la finanza pubblica previsti o attesi.
1. 53. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: corredati di relazione tecnica aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009 n. 196.
1. 53.(Testo modificato nel corso della seduta) Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.
(Approvato)

  Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.
1. 58. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 6, primo periodo, dopo la parola: pareri aggiungere le seguenti: e le osservazioni.

  Conseguentemente, al medesimo comma:
   al secondo periodo, dopo le parole:
dei pareri aggiungere le seguenti: e delle osservazioni.
   al terzo periodo, dopo le parole: dei pareri aggiungere le seguenti: e delle osservazioni.
1. 418. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 6, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Il Governo, tenuto conto dei suddetti pareri, entro quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni dalla data di assegnazione.
1. 3. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
1. 54. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 6, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 14. Monchiero, Grillo, Matarrese, Galgano, Falcone, Oliaro.

  Al comma 6, sostituire l'ultimo periodo con i seguenti: Il termine ultimo per la trasmissione alle Camere dello schema di decreto è stabilito nel quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega. Decorsa inutilmente tale data, la delega cessa di essere efficace.
1. 419. Monchiero, Grillo, Matarrese, Galgano, Falcone, Oliaro.
(Approvato)

A.C. 2617-A – Articolo 2

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Princìpi e criteri direttivi generali).

  1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali:
   a) riconoscere e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei princìpi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;
   b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata, svolta senza finalità
lucrative, diretta a realizzare prioritariamente la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
   c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
   d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Principi e criteri direttivi generali).

  Al comma 1, alinea, dopo le parole: di cui all'articolo 1 aggiungere le seguenti:, comma 2, lettere a), b) e c).
2. 201. Rondini, Molteni.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:
   a) garantire e riconoscere il valore sociale dell'associazionismo liberamente costituito come espressione dei diritti inviolabili della persona nonché come strumento e luogo di promozione della partecipazione dei cittadini alla vita politica, economica e sociale del Paese e di realizzazione dei principi di solidarietà.
2. 217. Silvia Giordano, Grillo, Lorefice, Mantero, Baroni, Di Vita, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
   b) riconoscere e favorire l'iniziativa, svolta senza scopo di lucro diretto ed indiretto, finalizzata a realizzare in via principale la produzione o lo scambio di beni o servizi di utilità sociale o d'interesse generale, anche al fine di contribuire ai livelli di tutela dei diritti civili e sociali.
2. 402. Ruocco, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'iniziativa economica privata con le seguenti: l'attività degli enti privati del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1.
2. 222. Silvia Giordano, Baroni, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: finalità lucrative con le seguenti: fini di lucro diretto o indiretto.
2. 207. Rondini, Molteni.

  Al comma 1, lettera b), dopo le parole: d'interesse generale aggiungere le seguenti: nel settore pubblico.
2. 63. Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole: anche al fine di elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali.
2. 68. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali con le seguenti: affiancare le istituzioni nella tutela dei diritti umani, civili e sociali.
2. 228. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: elevare i con le seguenti: contribuire ai.
2. 327. Grillo, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: e promuovere l'accesso alle attività e ai beni culturali.
2. 400. Nicchi, Matarrelli, Marcon.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: delle norme vigenti aggiungere le seguenti: e dei valori fondanti espressi nella Carta europea dei diritti dell'uomo.
2. 74. Silvia Giordano, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera c), dopo le parole: delle loro finalità aggiungere la seguente: solidaristiche.
2. 75. Mantero, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: e la tutela degli interessi coinvolti con le seguenti: di utilità sociale.
2. 77. Di Vita, Baroni, Dall'Osso, Grillo, Silvia Giordano, Lorefice, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole:, prevedendo espressamente l'assenza di scopo di lucro e il divieto diretto e indiretto di distribuzione degli utili e del patrimonio.
2. 76. Lorefice, Baroni, Dall'Osso, Di Vita, Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: semplificare con la seguente: coordinare.
2. 208. Rondini, Molteni.

  Al comma 1, lettera d), sostituire le parole:, logica e sistematica con le seguenti: e la visione d'insieme della normativa del Terzo settore.
2. 401. Binetti.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del Terzo settore come definiti al comma 1 dell'articolo 1, qualora esercitata con finanziamento pubblico e per l'espletamento di servizi pubblici, non comporti maggiori oneri per la pubblica amministrazione e/o minore livello nelle prestazioni erogate, qualora effettuata con le medesime risorse economiche che sarebbero state impiegate dalla p.a. per l'erogazione del medesimo servizio.
2. 403. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
prevedere strumenti regolatori al fine di assicurare che l'iniziativa economica privata degli enti del Terzo settore come definiti al comma 1 dell'articolo 1, qualora esercitata con finanziamento pubblico e per l'espletamento di servizi pubblici, mantenga a parità di risorse economiche impiegate il medesimo livello di prestazione previsto per quella prestazione se fosse svolta direttamente dalla pubblica amministrazione.
2. 404. Grillo, Silvia Giordano, Mantero, Baroni, Di Vita, Lorefice, Castelli, Sorial, Caso, Brugnerotto, Cariello, Colonnese, D'Incà.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
   e)
individuare e disciplinare, ad ogni effetto ed in modo specifico, le seguenti tipologie di enti del Terzo settore: associazione di volontariato, onlus, impresa sociale.

  Conseguentemente, all'articolo 3, lettera a), dopo le parole: personalità giuridica aggiungere le seguenti: delle tre tipologie di enti del Terzo settore.
2. 405. Monchiero, Matarrese, Galgano, Falcone, Oliaro.