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Resoconto dell'Assemblea

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XVII LEGISLATURA

Allegato A

Seduta di Giovedì 26 febbraio 2015

COMUNICAZIONI

Missioni valevoli nella seduta del 26 febbraio 2015.

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Amici, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giampaolo Galli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, Guerra, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Marotta, Merlo, Meta, Molea, Orlando, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

  Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Alfreider, Alli, Amici, Artini, Baldelli, Baretta, Bellanova, Dorina Bianchi, Stella Bianchi, Bindi, Biondelli, Bobba, Bocci, Boccia, Bonavitacola, Bonifazi, Michele Bordo, Borletti Dell'Acqua, Boschi, Brambilla, Bratti, Bressa, Brunetta, Capezzone, Casero, Castiglione, Catania, Causin, Cicchitto, Cirielli, Cominelli, Costa, D'Alia, D'Ambrosio, Dadone, Dambruoso, Damiano, De Girolamo, De Menech, De Micheli, Del Basso De Caro, Dellai, Di Gioia, Di Lello, Luigi Di Maio, Epifani, Faraone, Fava, Fedriga, Ferranti, Ferrara, Fico, Fioroni, Gregorio Fontana, Fontanelli, Formisano, Fraccaro, Franceschini, Giampaolo Galli, Gentiloni Silveri, Giachetti, Giacomelli, Giancarlo Giorgetti, Gozi, La Russa, Lorenzin, Losacco, Lotti, Lupi, Lupo, Madia, Manciulli, Mannino, Marotta, Antonio Martino, Merlo, Meta, Molea, Nicoletti, Orlando, Pes, Picchi, Pisicchio, Pistelli, Polverini, Portas, Rampelli, Ravetto, Realacci, Rigoni, Domenico Rossi, Rossomando, Rughetti, Sanga, Sani, Scalfarotto, Scotto, Sereni, Sisto, Speranza, Tabacci, Tidei, Tofalo, Turco, Valeria Valente, Vargiu, Velo, Vignali, Vignaroli, Villecco Calipari, Vitelli, Vito, Zanetti, Zolezzi.

Annunzio di proposte di legge.

  In data 25 febbraio 2015 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
   BENI: «Disciplina delle associazioni di promozione sociale» (2907);
   MELILLA e PAGLIA: «Modifica dell'articolo 2542 del codice civile, in materia di elezione del consiglio di amministrazione delle società cooperative» (2908);
   CIRIELLI e TOTARO: «Istituzione di una zona franca produttiva nel territorio dell'Isola d'Elba» (2909);
   IACONO ed altri: «Disposizioni concernenti l'esercizio della libera professione da parte del personale sanitario dipendente dal Servizio sanitario nazionale o da altre pubbliche amministrazioni» (2910);
   MATARRELLI: «Modifica all'articolo 12 della legge 10 agosto 2000, n. 246, e altre disposizioni concernenti la stabilizzazione dei vigili del fuoco volontari discontinui» (2911);
   TURCO ed altri: «Istituzione in Verona di una sezione distaccata della corte d'appello di Venezia» (2912);
   TURCO ed altri: «Modifiche all'articolo 186 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di confisca del veicolo in caso di guida sotto l'influsso di bevande alcoliche» (2913);
   ABRIGNANI: «Disciplina delle professioni relative alle attività motorie» (2914).

  Saranno stampate e distribuite.

Trasmissione dal Senato.

  In data 26 febbraio 2015 il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il seguente disegno di legge:
   S. 1749 – «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia di revisione del sistema fiscale» (approvato dal Senato) (2915).

  Sarà stampato e distribuito.

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

  A norma del comma 1 dell'articolo 72 del Regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:
   II Commissione (Giustizia):
  SCHULLIAN: «Modifica all'articolo 187-bis del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di eliminazione del cumulo tra sanzioni amministrative e penali nei casi di abuso di informazioni privilegiate» (2858) Parere delle Commissioni I, V, VI e XIV;
  IORI ed altri: «Modifiche alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di relazioni affettive tra i detenuti e i figli minorenni» (2876) Parere delle Commissioni I, V, XI e XII.
   VII Commissione (Cultura):
  MARCO MELONI ed altri: «Modifiche agli articoli 6 e 19 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e all'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per assicurare la piena attuazione delle disposizioni sul diritto allo studio universitario» (2838) Parere delle Commissioni I, II, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   X Commissione (Attività produttive):

  CENNI ed altri: «Disposizioni in materia di rilancio della produzione di autocaravan e del turismo all'aria aperta» (2828) Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VIII, IX (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
   XII Commissione (Affari sociali):
  FUCCI e CIRACÌ: «Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo» (2654) Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento), V, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Trasmissione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

  La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettere in data 19 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con cui è autorizzato, in relazione a interventi da realizzare tramite contributi assegnati per l'anno 2010 in sede di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale, l'utilizzo delle economie di spesa realizzate dai seguenti soggetti:
   parrocchia di Santa Maria Assunta in Ariccia (Roma), per il completamento di lavori di restauro e valorizzazione del complesso monumentale della chiesa omonima;
   parrocchia di Santa Maria della Cancellata in Lacedonia (Avellino), per il completamento di lavori di restauro e consolidamento della chiesa omonima;
   comune di Foligno (Perugia), per ulteriori di lavori di restauro degli apparati decorati dell'oratorio del Crocefisso.

  Questi decreti sono trasmessi alla V Commissione (Bilancio) e alla VII Commissione (Cultura).

Trasmissione dalla Corte dei conti.

  Il Presidente della Corte dei conti, con lettera in data 23 febbraio 2015, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, la deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo della Corte n. 3/2015 del 23 febbraio 2015, relativa al rapporto sulle prospettive della finanza pubblica dopo la legge di stabilità.

  Questo documento è trasmesso alla V Commissione (Bilancio).

Annunzio di progetti di atti dell'Unione europea.

  La Commissione europea, in data 25 febbraio 2015, ha trasmesso, in attuazione del Protocollo sul ruolo dei Parlamenti allegato al Trattato sull'Unione europea, i seguenti progetti di atti dell'Unione stessa, nonché atti preordinati alla formulazione degli stessi, che sono assegnati, ai sensi dell'articolo 127 del Regolamento alle sottoindicate Commissioni, con il parere della XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea):
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Quinta relazione sul controllo successivo alla liberalizzazione dei visti per i Paesi dei Balcani occidentali in conformità con la dichiarazione della Commissione dell'8 novembre 2010 (COM(2015) 58 final), che è assegnata in sede primaria alla I Commissione (Affari costituzionali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sugli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti per l'anno 2013 (COM(2015) 69 final), che è assegnata in sede primaria alla XII Commissione (Affari sociali);
   Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Qualità della benzina e del combustibile diesel utilizzati per il trasporto stradale nell'Unione europea: dodicesima relazione annuale (anno di riferimento: 2013) (COM(2015) 70 final), che è assegnata in sede primaria alla VIII Commissione (Ambiente);
   Parere della Commissione a norma dell'articolo 294, paragrafo 7, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea sugli emendamenti del Parlamento europeo alla posizione del Consiglio riguardante la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di limitare o vietare la coltivazione di OGM sul loro territorio (COM(2015) 83 final), che è assegnata in sede primaria alle Commissioni riunite XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura).

Atti di controllo e di indirizzo.

  Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell’Allegato B al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: S. 1733 – CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 5 GENNAIO 2015, N. 1, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ESERCIZIO DI IMPRESE DI INTERESSE STRATEGICO NAZIONALE IN CRISI E PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ E DELL'AREA DI TARANTO (APPROVATO DAL SENATO) (A.C. 2894)

A.C. 2894 – Proposte emendative

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

(Le proposte emendative a firma di deputati del gruppo MoVimento 5 Stelle sono sottoscritte da tutti i deputati del gruppo)

ART. 1.
(Rafforzamento della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi).

  Al comma 1, sostituire le parole: che gestiscono almeno uno stabilimento industriale con le seguenti: le imprese.

  Conseguentemente, al comma 2, capoverso 2-ter, primo periodo, sopprimere le parole: che gestiscono almeno uno stabilimento industriale.
1. 2. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, dopo le parole: legge 24 dicembre 2012, n. 231 aggiungere le seguenti:, purché rispettino le condizioni per l'ammissione alla procedura, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270.
1. 200. Brescia.

  Al comma 2, capoverso 2-ter, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Il Commissario della procedura di amministrazione straordinaria deve possedere i requisiti richiesti dal presente decreto e in particolare le specifiche competenze economico-finanziarie richieste in materia di gestione di aziende in crisi ed aver maturato adeguata esperienza pregressa in situazioni di crisi aziendale.
1. 5. Manlio Di Stefano.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, sostituire le parole: piccole e medie con le seguenti: micro, piccole e medie.
1. 6. Cozzolino.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, sostituire la parola: essenziali con le seguenti: presenti sul territorio nazionale, ivi comprese le forniture di beni e servizi,
1. 3. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: 8 maggio 2014, aggiungere le seguenti: nonché, specificatamente per la società ILVA S.p.A., quelli necessari per evitare un pregiudizio alla continuazione delle attività d'impresa e degli impianti del gruppo sul territorio nazionale.
1. 7. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, dopo le parole: 8 maggio 2014, aggiungere le seguenti: nonché, specificatamente per la società ILVA S.p.A., i crediti maturati dalle imprese di trasporto su gomma.
1. 8. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 2-bis, capoverso 1-ter, aggiungere, in fine, le parole:, ferma restando la tutela dei lavoratori e la regolamentazione del TFR, attuata anche con la legge 29 maggio 1982, n. 297.
1. 201. Bonafede.

  Sopprimere il comma 4.
1. 11. Carinelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sopprimere le parole:, e alle imprese del gruppo.
1. 21. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: l'affittuario o l'acquirente, a trattativa privata con le seguenti: l'acquirente.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole da: Il canone d'affitto fino a: risultanti con le seguenti: Il prezzo di cessione non è inferiore a quello di mercato come risultante.
1. 17. Luigi Di Maio.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole da: a trattativa privata fino alla fine del periodo con le seguenti: con bando pubblico, valutando con una commissione di esperti, nominati dalla commissione preposta e composta anche da membri rappresentanti del pubblico interesse, la capacità economica tale da garantire in via prioritaria le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati, previo arresto delle fonti inquinanti, e quindi di determinare la reale fattibilità della continuità nel lungo periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la reale fattibilità della continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia degli attuali livelli occupazionali, od analoghi interventi a tutela del reddito, nonché la rapidità dell'intervento e il rispetto dei requisiti previsti dalla legislazione nazionale e dei Trattati sottoscritti dall'Italia e garantendo il rispetto delle leggi in materia di norme ambientali.

  Conseguentemente, al medesimo capoverso, sopprimere il terzo periodo.
1. 202. Paolo Bernini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: a trattativa privata con le seguenti: attraverso bando ad evidenza pubblica.
1. 16. Di Benedetto.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: garanzia di adeguati livelli occupazionali con le seguenti: salvaguardia degli attuali livelli occupazionali attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.
1. 27. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: garanzia di adeguati livelli con le seguenti: salvaguardia degli attuali livelli.
1. 20. De Lorenzis.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, sostituire le parole: di adeguati livelli occupazionali con le seguenti: degli attuali livelli occupazionali, anche delle imprese del gruppo, sul territorio nazionale.
1. 10. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti:, con preferenza per i soggetti, che sono in possesso, alla data di inizio della trattativa, di tecnologie e processi produttivi a basso impatto ambientale e per la tutela della salute pubblica e la promozione dello sviluppo sostenibile.
1. 18. Dell'Orco.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti: e al possesso di tecnologie innovative idonee a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente.
1. 14. Di Battista.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti: attraverso il trasferimento all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.
1. 28. Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: livelli occupazionali aggiungere le seguenti: e della prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto.
1. 9. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la continuità produttiva dello stabilimento e dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.
1. 29. Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e la continuità produttiva dello stabilimento e la salvaguardia dei livelli occupazionali in essere all'entrata in vigore del presente decreto.
1. 30. Ferrara, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, valutando, altresì, la prospettiva di una riconversione dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con particolare riferimento alla chiusura dell'area a caldo.
1. 31. Labriola.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Se la società acquirente o affittuaria è a capitale pubblico, il prezzo di cessione deve essere parametrato a quello di esproprio e il canone d'affitto deve essere parametrato al valore del bene, da determinarsi in misura pari al valore di esproprio dello stesso.
1. 19. Della Valle.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, dopo le parole: Il commissario straordinario richiede al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente aggiungere le seguenti:, pena la nullità dell'offerta,
1. 12. Cariello.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché i tempi di intervento per l'attuazione del piano.
1. 26. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché i livelli che si intendono garantire per tutti gli stabilimenti del gruppo.
1. 25. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché l'impatto sulle imprese del gruppo.
1. 24. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo.
1. 23. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 4, capoverso 4-quater, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il piano è presentato alle competenti Commissioni parlamentari.
1. 22. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Sopprimere il comma 5.
1. 13. Cancelleri.

  Al comma 5, capoverso 4-sexies, primo periodo, sostituire le parole: diciotto mesi con le seguenti: dodici mesi.
1. 34. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 5, capoverso 4-sexies, secondo periodo, sopprimere le parole: di affitto o.
1. 35. Del Grosso.

  Al comma 5, capoverso 4-sexies aggiungere, in fine, le parole:, previo accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla legge.
1. 36. De Lorenzis.

  Al comma 5, capoverso 4-sexies, aggiungere, in fine, le parole:, contestualmente all'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere.
1. 32. Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sopprimere il comma 6.
1. 37. Busto.

  Sopprimere il comma 7.
1. 38. Businarolo.

  Al comma 7, sostituire le parole: Non sono in ogni caso soggetti con le seguenti: Sono in ogni caso soggetti.
1. 39. Brugnerotto.

  Al comma 7, sopprimere le parole: in ogni caso.
1. 40. D'Ambrosio.

  Al comma 7, dopo le parole: gli atti e i pagamenti compiuti in aggiungere le seguenti: favore dei lavoratori e gli atti compiuti in.
1. 41. Dall'Osso.

  Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che, in ogni caso, i predetti atti e pagamenti non abbiano dato luogo ad attività pubblica e privata in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà e alla dignità umana, o in modo da violare norme imperative, doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, nonché, in generale, a condizione che essi siano conformi al principio della par condicio creditorum e alla disciplina contenuta nei capi primo, secondo e quinto del titolo terzo del libro sesto del codice civile in materia di responsabilità e garanzia patrimoniale, di cause di prelazione e conservazione delle stesse.
1. 42. Dadone.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Sono comunque garantiti i pagamenti relativi alle ditte terze dell'indotto e ai fornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi.
1. 33. Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

ART. 2.
(Disciplina applicabile ad ILVA S.p.A.).

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Il commissario straordinario, al fine di evitare un grave pregiudizio alla continuazione delle attività di impresa predispone, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e comunque prima dell'autorizzazione del programma di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, un piano che assicuri l'integrale pagamento dei crediti anteriori. Il giudice delegato per la procedura autorizza l'esecuzione dei pagamenti previsti dal medesimo piano.
2. 69. Corda.

  Al comma 2, sostituire il primo e il secondo periodo con i seguenti: Relativamente al rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS), da redigere in tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, di cui al comma 1, articolo 1-bis, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell'Ambiente, provvede ad apportare eventuali opportune modifiche al decreto ministeriale 24 aprile 2013, recante i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione dei danno sanitario (VDS), al fine di garantire che il medesimo rapporto VDS sia redatto periodicamente durante tutti i lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA). Sono comunque fatte salve, laddove presenti e più restrittive, le normative regionali in materia di valutazione del danno sanitario. A seguito dei rapporto di valutazione del danno sanitario, l'AIA sarà soggetta a riesame ai sensi del successivo periodo.
2. 59. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i rapporti di valutazione fino alla fine del comma, con le seguenti: a seguito della redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario, adottato nel rispetto della normativa regionale vigente, l'autorizzazione integrata ambientale è soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su istanza della Regione competente per territorio.
2. 51. Zolezzi.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: i rapporti di valutazione del danno fino alla fine del periodo, con le seguenti: a seguito di rapporto di valutazione del danno sanitario, redatto ai sensi di leggi regionali adottate dalla Regione territorialmente competente, l'autorizzazione integrata ambientale sarà soggetta a riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2000, n. 152 e successive modificazioni, su istanza della Regione stessa.
2. 58. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012 con le seguenti: dal regolamento regionale 3 ottobre 2012 della Regione Puglia.
2. 3. Villarosa.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con i seguenti:

  Il rapporto di valutazione del danno sanitario obbliga la regione competente a chiedere, entro trenta giorni dalla data di deposito del rapporto, il riesame delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. A tal fine, l'autorità competente è tenuta ad esprimersi nei successivi centoventi giorni.
2. 5. Vallascas.

  Al comma 2, sostituire il secondo periodo con il seguente:

  Il rapporto di valutazione del danno sanitario modifica le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, e obbliga la Regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni.
2. 6. Agostinelli.

  Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non può unilateralmente con la seguente: può.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole:, ma legittima con le seguenti: e legittima.
2. 7. Vacca.

  Al comma 2, sopprimere il terzo periodo.
2. 8. Tripiedi.

  Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,.
2. 9. Toninelli.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: a patto che non siano peggiorativi per la tutela ambientale e sanitaria.
2. 10. Tofalo.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1-bis del decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «, con aggiornamento almeno annuale,» sono sostituite dalle seguenti: «, con aggiornamento almeno trimestrale,».

  2-ter. Ai fini di cui al precedente comma 2-bis, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, la Regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare l'Arpa Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, a procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nei limite complessivo del 50 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, predispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, che restano quelli determinati a legislazione vigente prima dell'approvazione dei presenti commi.
2. 61. Labriola.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di prevenire ed evitare i danni sanitari che derivano dall'attività d'impresa, si applicano, secondo un'analisi epidemiologica preventiva del rischio, misure di prevenzione primaria,.
2. 11. Terzoni.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al comma 1, dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, le parole: «, con aggiornamento almeno annuale,» sono sostituite dalle seguenti: «, con aggiornamento almeno trimestrale».
2. 62. Labriola.

  Sopprimere il comma 3.
2. 12. Spessotto.

  Al comma 3, sopprimere le parole: e costituiscono varianti ai piani urbanistici.
2. 13. Spadoni.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. L'attuazione, nonché l'avanzamento degli interventi contenuti nel piano del decreto del Presidente dei Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, devono essere pubblicati sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
2. 14. Sorial.

  Sostituire il comma 4 con il seguente:

  4. Entro il termine di trenta giorni dalla data di conversione del presente decreto, il commissario predispone il piano industriale di conformazione delle attività produttive, che consente la continuazione dell'attività produttiva nel rispetto delle prescrizioni di tutela ambientale, sanitaria e di sicurezza contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il piano industriale è approvato con decreto del Presidente del Consiglio del ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, entro quindici giorni dalla presentazione del piano medesimo. Dalla data di conversione del decreto, sono vigenti tutte le disposizioni previste dall'articolo 29-decies del decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. 15. Cominardi.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole da: e, qualora non resi entro tali termini, fino alla fine del comma.
2. 16. Sibilia.

  Al comma 4, secondo periodo, sopprimere le parole: e qualora non resi entro tali termini si intendono acquisiti con esito positivo.
2. 17. Scagliusi.

  Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: positivo con la seguente: negativo.
2. 18. Sarti.

  Al comma 4-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: La relazione è trasmessa alle Commissioni parlamentari competenti.
2. 66. Cecconi.

  Sopprimere il comma 5.
2. 89. Pellegrino, Duranti, Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 è attuato dal Commissario straordinario secondo le scadenze in esso stabilite. Il Commissario straordinario comunica al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il termine di 30 giorni dalla sua nomina, le scadenze degli interventi che il Piano di cui al decreto del Presidente dei Consiglio del ministri 14 marzo 2014 rinvia a data successiva all'adozione dei piano industriale e la proposta di riesame del piano di monitoraggio e di controllo presente nell'Autorizzazione integrata ambientale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 all'articolo 2, comma 7. Entro il 31 dicembre 2015 e successivamente con cadenza trimestrale, il Commissario straordinario presenta al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e all'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia) una relazione sulla osservanza delle prescrizioni del Piano in relazione alle scadenze previste dal Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta trimestralmente alle Camere una relazione sulla attuazione dei Piano suddetto e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati che dia conto anche dell'adeguatezza delle attività svolte dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dall'Agenzia Regionale prevenzione e protezione dell'ambiente della Puglia (ARPA Puglia).
2. 19. Ruocco.

  Sostituire il comma 5 con il seguente:

  5. Il Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio del ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, nella loro totalità e dopo la valutazione di un'apposita Commissione istituita presso il Comune di Taranto i cui membri sono nominati: dai Comune di Taranto, dalla Provincia di Taranto, dalla Regione Puglia, dall'Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA) Puglia, da un comitato di cittadini di Taranto e da una rappresentanza di lavoratori dell'ILVA nella misura di due per ogni categoria. Ai fini dell'attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, la Commissione, entro il 31 dicembre 2015, deve redigere una relazione da inviare al Commissario Straordinario, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e all'Istituto Superiore protezione Regionale Ambientale (ISPRA) sulla osservanza delle prescrizioni del piano di cui al primo comma. In ogni caso, per le prescrizioni non attuate alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicheranno le disposizioni previste dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006. La mancata ottemperanza delle prescrizioni alla data di entrata in vigore del presente decreto, legittima il sindaco di Taranto ad operare ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 10, del decreto legislativo n. 152 del 2005. Ai fini dell'attuazione del primo comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
2. 20. Paolo Nicolò Romano.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole:
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare aggiungere le seguenti:, all'Arpa Puglia.
2. 90. Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 5, sopprimere il primo periodo.
2. 21. Rizzo.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: si intende attuato aggiungere le seguenti: solo se privilegia in primissima istanza gli interventi di maggior rilevanza, in grado di garantire una concreta tutela ambientale e sanitaria e.
2. 98. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: si intende attuato aggiungere la seguente: parzialmente.
2. 25. Pesco.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: sia stato realizzato con le seguenti: sono realizzate.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire parole: il numero di prescrizioni in scadenza a quella data con le seguenti: le prescrizioni relative alla copertura dei parchi minerari e quelle in scadenza in tale data.
2. 91. Furnari.

  Al comma 5, primo periodo, sopprimere le parole: almeno nella misura dell'80 per cento.

  Conseguentemente, sopprimere l'ultimo periodo.
2. 26. Parentela.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: nella misura dell'80 per cento le prescrizioni in scadenza a quella data con le seguenti: le prescrizioni in scadenza a quella data e quelle urgenti e necessarie a tutela della salute pubblica della popolazione e dei lavoratori.
2. 28. Nesci.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: dell'80 con le seguenti: del 100.
2. 27. Nuti.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: 80 per cento aggiungere le seguenti: in termini di impegno complessivo di spesa.
2. 29. Micillo.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di prescrizioni in scadenza a quella data con le seguenti: di prescrizioni in scadenza a quella data, la cui attuazione dovrà tenere conto dell'ordine di priorità economica, di interesse ambientale e sanitario.
2. 53. Mannino.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di prescrizioni in scadenza, con le seguenti: il volume complessivo, in termini di impegno economico necessario, delle prescrizioni in scadenza.
2. 93. Zaratti, Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 5, primo periodo, sostituire le parole: il numero di con le seguenti: in rapporto alle risorse complessive occorrenti le.
2. 97. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: a condizione che nell'80 per cento delle prescrizioni realizzate siano ricompresi gli interventi più urgenti e necessari per la tutela della salute. Le prescrizioni non effettuate entro il 31 dicembre 2015 devono essere realizzate entro il 31 dicembre 2016.
2. 30. Marzana.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: comprendendo comunque quelle di carattere sanitario.
2. 96. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 5, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare attenzione all'attuazione immediata delle prescrizioni più rilevanti per il risanamento ambientale e la tutela della salute umana.
2. 94. Labriola.

  Al comma 5, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il Commissario straordinario individua quali prescrizioni attuare, prioritariamente in ragione delle esigenze ambientali e sanitarie.
2. 31. Mantero.

  Al comma 5, sostituire il terzo periodo con il seguente: Entro il 31 dicembre 2015 devono essere attuate tutte le altre prescrizioni.
2. 32. Lupo.

  Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: nel rispetto dei con le seguenti: che in ogni caso non può superare i.
2. 95. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 5, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ivi compresi gli obblighi derivanti da prescrizioni ambientali aggiuntive.
2. 33. Lorefice.

  Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. La valutazione delle prescrizioni prioritarie, urgenti e necessarie per la tutela della salute della popolazione e dei lavoratori, è effettuata sulla base dei documenti tecnici resi dalle autorità competenti, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, da un Comitato istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, i cui membri, in numero pari a due per ciascuna realtà rappresentata, sono nominati dal MATTM, dall'istituto Superiore Protezione Ricerca Ambientale (ISPRA), dalla Agenzia Regionale Protezione Ambientale (ARPA), dal Comune di Taranto, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Taranto, dalle associazioni di cittadini e dai lavoratori ILVA, Al fine dell'istituzione del Comitato di cui al precedente comma, non sono previste spese o oneri aggiuntivi gravanti sulla finanza pubblica.
2. 34. Lombardi.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 99. Pellegrino, Duranti, Ferrara, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sopprimere il comma 6.
*2. 35. Grillo.

  Sostituire il comma 6 con i seguenti:

  6. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai fini del monitoraggio dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale di cui al DPCM 14 marzo 2014, è nominato per un periodo non superiore a tre anni con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro della salute, un Garante, di indiscussa indipendenza, competenza ed esperienza, incaricato di vigilare sulla attuazione delle disposizioni del presente decreto. Se dipendente pubblico, il Garante viene collocato in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico.

  6. 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è definito il compenso del Garante in misura non superiore a duecentomila euro lordi annui. Si applica l'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

  6. 2. Il Garante, avvalendosi dell'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale nell'ambito delle competenze proprie dell'istituto, con il supporto delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente (ARPA-APPA) di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e sentendo le rappresentanze dei lavoratori, acquisisce le informazioni e gli atti ritenuti necessari che il commissario straordinario, le amministrazioni e gli enti interessati devono tempestivamente fornire, segnalando al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministro della salute eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della predetta autorizzazione e proponendo le idonee misure. A tal fine il Garante promuove, anche in accordo con le istituzioni locali, iniziative di informazione e consultazione, finalizzate ad assicurare la massima trasparenza per i cittadini, in conformità ai principi della Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, con due allegati, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva ai sensi della legge 16 marzo 2001, n. 108. Tale attività svolta dal Garante, nonché le criticità e le inadempienze riscontrate, sono parte integrante della relazione semestrale di cui al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito con modificazioni dalla Legge 24 dicembre 2012, n. 231. Dall'attuazione delle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività di cui al presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
2. 104. Pellegrino, Ferrara, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole da: previsti dall'articolo 6 fino alla fine del periodo.
2. 102. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Resta ferma la responsabilità amministrativa per le circostanze previste alle lettere b), c) e d) dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
2. 36. Grande.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*2. 37. Silvia Giordano, Lauricella.

  Al comma 6, sopprimere il secondo periodo.
*2. 103. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco, Lauricella.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: Le condotte poste in essere fino a: non possono con le seguenti: L'attuazione del Piano di cui al periodo precedente non può.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole: costituiscono con la seguente: costituisce.
2. 38. Luigi Gallo.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: non possono dar luogo con le seguenti: possono dare luogo.
2. 39. Gallinella.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole: penale o.
2. 100. Labriola.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: funzionalmente delegati, aggiungere le seguenti: tranne che in caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
2. 41. Gagnarli.

  Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: funzionalmente delegati, aggiungere le seguenti: tranne che abbiano agito con dolo o colpa grave.
2. 42. Frusone.

  Al comma 6, secondo periodo, sopprimere le parole da:, in quanto costituiscono fino alla fine del comma.
2. 43. Fraccaro.

  Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da:, in quanto costituiscono fino alla fine del comma, con le seguenti: fino e non oltre il 31 dicembre 2016.
2. 44. Fico.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai fini dell'applicazione di quanto previsto per le imprese dichiarate di interesse strategico nazionale valgono le condizioni di accesso in materia ambientale di cui al decreto-legge n. 195 del 2005.
2. 45. Ferraresi.

  Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente le condotte dolose.
2. 101. Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

  6. 1. In ogni caso se entro il 31 dicembre 2016 non saranno realizzate tutte le prescrizioni AIA, resta ferma l'eventuale responsabilità penale e amministrativa del commissario sub commissario e suoi delegati per la mancata attuazione delle stesse.
2. 46. D'Uva.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2015 e di 15 milioni di euro per l'anno 2016.

  Conseguentemente, al comma 6-ter, primo periodo, sostituire le parole: 0,5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 4.5 milioni di euro per l'anno 2016 con le seguenti: 5 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro per l'anno 2016;
2. 85. Chimienti.

  Al comma 6-bis, sostituire le parole: 0,5 milioni, con le seguenti: 5 milioni.

  Conseguentemente al comma 6-ter, primo periodo: sostituire le parole: 0,5 milioni con le seguenti: 5 milioni;
   aggiungere, in fine, le parole:, nonché per un importo pari a 4,5 milioni di euro per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
2. 105. Duranti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 6-bis, dopo le parole: settore della onco-ematologia pediatrica aggiungere le parole: nonché a ripristinare e riavviare il Servizio di trasporto oncologico.
2. 201. Benedetti.

  Al comma 6-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro il 31 dicembre 2015, il Ministro della salute riferisce alle competenti Commissioni parlamentari sullo stato di attuazione degli interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura del settore della onco-ematologia pediatrica predisposti dalla Regione Puglia.
2. 107. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Dopo il comma 6-bis, aggiungere i seguenti:

  6-bis.1. Al fine di offrire risposte di alto livello qualitativo e scientificamente autorevoli alla popolazione della città di Taranto circa i livelli di contaminazione ambientale e di eventuali effetti sanitari nonché potenziare le capacità di controllo e di programmazione in campo ambientale e sanitario, alla luce di evidenze tempestivamente aggiornate e qualificate, garantendo trasparenza e un flusso costante di informazioni, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, per ciascun anno del triennio 2015-2017, a favore della Regione Puglia finalizzata a incrementare le risorse attribuite al Centro salute e ambiente.

  6-bis.2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis, valutato in 30 milioni di euro annui per ciascun anno del triennio 2015-2017, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente ai fini del bilancio triennale 2015-2017 nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per il triennio 2015-2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. 106. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Pellegrino, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 6-ter, aggiungere, in fine, le parole: purché non comportino una riduzione del fondo speciale, in quanto la tutela della salute costituisce un diritto primario e assoluto della collettività.
2. 109. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere i seguenti:

  6-quater. Allo scopo di cui al comma 6-bis, con particolare riguardo alle preoccupazioni della popolazione della provincia di Taranto in relazione all'eccesso di incidenza di tumori a carico dei bambini accompagnato dall'aumento della mortalità, in particolare nella fascia perinatale, la regione Puglia è autorizzata alla realizzazione di uno studio sulle patologie oncologiche infantili, nel limite di spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2015.

  6-quinquies. Al maggior onere di cui al comma 6-quater, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 108. Labriola.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente;

  6-quater. È disposta la pubblicazione annuale entro il 31 marzo di ogni anno solare del rendiconto di spesa relativo agli interventi previsti nel comma 6-bis, in relazione ai fondi disposti nel presente decreto e nei decreti-legge precedenti, decreto-legge n. 61 del 2013, decreto-legge n. 101 del 2013 e decreto-legge n. 136 del 2013.
2. 1. Zolezzi.

  Dopo il comma 6-ter, aggiungere il seguente:

  Al fine della realizzazione del nuovo reparto di onco-ematologia pediatrica a Taranto è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 15 milioni di euro per l'anno 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. 86. Di Vita.

  Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Fino alla compensazione dei crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A., anche per il periodo dell'amministrazione straordinaria, si applicano altresì l'articolo 4, comma 3 e l'articolo 5 dei decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77. Inoltre, per le imprese di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge 27 gennaio 2004, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 2004, n. 77, la procedura di cui all'articolo 19-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si applica anche ai versamenti e agli adempimenti in materia di imposte dirette, IVA, IRAP, IRES, INAIL ed INPS.

  Nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese di interesse strategico nazionale in crisi si applica, altresì, l'articolo 53 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267. Essendo l'attività di autotrasporto di fondamentale strategia per l'esercizio dell'impresa, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 111 del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, viene riconosciuta la natura prededucibile ai crediti vantati dalle società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A. prima del deposito della domanda ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 1997, n. 270, di accertamento dello stato di insolvenza, ai fini del rimborso allo Stato da parte della struttura commissariale. Al relativo onere pari a 100 milioni di euro, per l'anno 2015, e 50 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione dei finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
2. 116. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole da: imprese di autotrasporto fino a: 8 luglio 1999, n. 270 con le seguenti: piccole e medie imprese che vantino crediti nei confronti di imprese di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012 n. 231, che si trovano in stato di insolvenza.
2. 203. Alberti.

  Al comma 8-bis, primo periodo, sostituire le parole: 15 settembre 2015 con le seguenti: 30 novembre 2015.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo:

  Al relativo onere valutato in 50 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1 comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico del bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
2. 117. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8-bis, secondo periodo, sostituire le parole: La sospensione non si applica con le seguenti: La sospensione si applica anche.

  Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine il seguente periodo:

  Al relativo onere valutato in 30 milioni di euro, per l'anno 2015, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con riferimento alla Quota destinata, dall'elenco n. 1 della medesima legge, agli interventi di carattere sociale volti alla stipulazione di convenzioni con i comuni interessati alla stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili con oneri a carico dei bilancio comunale nonché alla prosecuzione del finanziamento di progetti per servizi socialmente utili.
2. 118. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 8-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: sono versate in unica soluzione, con le seguenti: sono versate, senza interessi, in unica soluzione.
2. 119. Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 9, sopprimere le parole: I riferimenti al commissario e al sub-commissario, nonché al commissariamento e alla gestione commissariale contenuti negli articoli 1 e 2-quinquies del decreto-legge n. 61, nell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e nell'articolo 22-quater, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, si devono intendere come riferimenti, rispettivamente, al commissario straordinario e alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge n. 347, e.
2. 47. D'Incà.

  Sopprimere il comma 10.
2. 143. Dieni.

  Al comma 11, aggiungere, in fine, le parole: previa intesa con la Regione e gli enti locali coinvolti dalla gestione commissariale.
2. 49. Daga.

  Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

  11-bis. Il commissario straordinario dell'ILVA, nominato in attuazione della disciplina di cui al decreto-legge n. 347 del 2003, trasmette al Governo ed al Parlamento, entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, una relazione in merito all'attività di aggiudicazione dei lavori e in merito alle opere realizzate. In caso di inadempimento il Governo provvede alla sua sostituzione.
2. 52. Castelli.

ART. 2-bis.
(Sostegno alle imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e che siano soggette ad amministrazione straordinaria).

  Al comma 1, sostituire le parole: e servizi connessi al risanamento ambientale con le seguenti: o servizi connessi alle opere di messa in sicurezza o bonifiche ambientali ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
2-bis. 200. Battelli.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Hanno accesso privilegiato ai finanziamenti del Fondo di cui al comma 1 le piccole e medie imprese creditrici di Ilva S.p.A. e fornitrici di beni e servizi connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività della società, fino al cento per cento dell'importo richiesto agli istituiti finanziari, fino all'integrale copertura dei contratti stipulati con la medesima società, come da attestazione rilasciata dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del comma 2.
2-bis. 1. Caparini, Allasia, Grimoldi.

ART. 3.
(Disposizioni finanziarie).

  Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per la sottoscrizione di obbligazioni aggiungere le seguenti:, sentito il parere di Banca d'Italia,
3. 12. Colletti.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: creditori della procedura di amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti:, ivi compresi i crediti strategici maturati per la realizzazione di opere funzionali all'ambientalizzazione, quelli dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, quelli funzionali alla continuazione dell'attività della società,
3. 4. Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: creditori della procedura di amministrazione straordinaria aggiungere le seguenti:, ivi comprese le società di trasporto su gomma per le prestazioni svolte a favore di Ilva S.p.A.,
3. 5. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole da: in via esclusiva fino a: amministrazione straordinaria con le seguenti:, nell'ordine, alla soddisfazione dei crediti di cui al terzo periodo, ivi compresi i crediti dei fornitori di beni e servizi e delle imprese di trasporto su gomma, all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria, alla continuazione dell'attività di impresa.
3. 6. Caparini, Grimoldi, Allasia.

  Al comma 1, penultimo periodo, sostituire le parole da: del piano delle misure fino alla fine del periodo con le seguenti: delle opere di messa in sicurezza e bonifica dei siti contaminati.
3. 200. Basilio.

  Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È compito dei commissari straordinari predisporre una dettagliata scheda, che deve essere resa pubblica sulle somme sequestrate e sul loro reimpiego per l'attuazione delle attività di tutela ambientale e sanitaria conformemente alla normativa vigente.
3. 3. Segoni, Mucci, Prodani, Artini, Barbanti, Rizzetto, Baldassarre, Bechis, Rostellato, Turco.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: investimenti necessari al risanamento ambientale aggiungere le seguenti:, ivi compresi i crediti maturati per la realizzazione dei relativi interventi.
3. 2. Caparini, Allasia, Grimoldi.

  Al comma 1-ter, primo periodo, dopo le parole: nonché di quelli destinati ad interventi aggiungere le seguenti: di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli impianti e.
3. 1. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Sopprimere il comma 2.

  Conseguentemente:
   all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale ha il compito aggiungere le seguenti: di predisporre un programma di misure, a medio e lungo termine, per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, volto a garantire un adeguato livello di sicurezza per le persone e per l'ambiente e mitigare le relative criticità riguardanti la competitività delle imprese del territorio tarantino, nonché;
   all'articolo 6:
    sopprimere il comma 1;
    al comma 2, sopprimere le parole:
, per essere trasferite sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario,;
    al comma 3 sostituire le parole: trasferite al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto per le finalità del comma 1, può essere utilizzata dal Commissario stesso con le seguenti: può essere utilizzata.
3. 30. Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 5, primo periodo, dopo le parole: del presente decreto, aggiungere le seguenti: previo parere dell'Avvocatura Generale dello Stato e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire il secondo periodo con il seguente: La liquidazione ha carattere transattivo e definitivo e non è soggetta ad azione revocatoria.
3. 13. Da Villa.

  Al comma 5, secondo periodo, sopprimere le parole da: e preclude ogni azione fino alla fine del periodo.
3. 201. Baroni.

  Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le somme rivenienti da detta operazione sono destinate in via esclusiva alla realizzazione degli interventi urgenti di tutela ambientale e di salvaguardia della salute pubblica.
3. 7. Labriola.

  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

  5.1. Al fine di contrastare fenomeni di degrado ambientale e assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, la Regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, può autorizzare, in deroga alle sue facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, l'Arpa Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno. A tal fine l'Arpa Puglia, avvalendosi prioritariamente delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e successive modificazioni, dispone un piano di assunzioni che è sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Regione, la quale assicura la compatibilità dell'intervento con il raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica.

  5.2. Alla copertura dell'onere di cui al comma 5.1, valutato in 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. 8. Zaratti, Duranti, Ferrara, Pellegrino, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 5-bis, sostituire le parole: nell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto con le seguenti: in aree adiacenti ai siti dichiarati di interesse strategico nazionale in crisi.
3. 9. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 5-bis, dopo le parole: sono destinati fino a dieci milioni di euro a valere sulle risorse aggiungere le seguenti: del fondo di sviluppo e coesione di cui al decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, nel limite delle risorse annualmente disponibili afferenti le competenze della Regione Puglia. Rientrano nelle disponibilità dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per essere destinate a trasferimenti alle regioni per interventi di carattere ambientale e per la tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le risorse non utilizzate.
3. 10. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Sostituire il comma 5-ter con il seguente:

  5-ter. Qualora, per effetto dell'attuazione del comma 1, si determinino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai medesimi si fa fronte mediante una riduzione di pari importo delle risorse all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.
3. 11. Ciprini.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
  Art. 3-bis. – 1. Il Governo con decreto del Presidente del Consiglio, da approvarsi nel termine di sessanta giorni dalla data conversione del presente decreto, comprensivo di regolamento attuativo, dichiara la città di Taranto e di Statte «Area no Tax», al fine di promuovere una politica di defiscalizzazione indirizzata a quelle imprese che investono alla bonifica dell'area attraverso progetti di alta tecnologia, innovazione, di ricerca e sviluppo.

  2. Gli sgravi fiscali di cui al comma 1 riguardano:
   a) l'applicazione di un'imposta forfetaria pari al 10 per cento del reddito complessivo;
   b) gli utili di esercizio reinvestiti dalle imprese nell'Area no Tax godono dell'esenzione totale dalle imposte sui redditi, nazionali e locali, per un periodo di 5 anni.

  3. Ai fini dei riconoscimento degli sgravi fiscali di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio di cui al comma 1 stabilisce i criteri e le modalità per accedere all'Area no Tax in particolare individua la superficie minima da bonificare per l'impresa che intenda usufruire dei benefici della presente disposizione.

  4. All'onere derivante dalla presente disposizione si provvede con le risorse di cui ai commi 1 e 5-ter dell'articolo 3.
3. 01. Crippa.

ART. 4.
(Modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125).

  Sopprimerlo.
* 4. 5. Mannino.

  Sopprimerlo.
* 4. 11. Pellegrino, Ricciatti, Zaratti, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Le modalità di costruzione e di gestione delle discariche di cui al comma 1 per rifiuti non pericolosi e pericolosi devono essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006 ed i requisiti tecnici sono soddisfatti se rispettano quanto indicato nel decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, fino all'emanazione delle relative conclusioni sulle BAT.
4. 7. Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: Le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dell'ILVA di Taranto devono essere approvate secondo quanto indicato dal decreto legislativo n. 152 del 2006.
4. 8. Vignaroli.

  Al comma 1, capoverso comma 2, primo periodo, dopo le parole: Sono approvate aggiungere le seguenti: con l'obbligo di recepimento delle prescrizioni e integrazioni richieste da ARPA Puglia entro 30 giorni dall'approvazione del piano, in caso di mancato recepimento delle suddette prescrizioni e integrazioni il piano si intende non approvato.
4. 9. Fantinati.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2.1. In ragione della particolare situazione dell'area di Taranto, si applica l'articolo 29-septies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni.
4. 10. Petraroli.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

  2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto è disposto il divieto di conferimento di qualsivoglia rifiuti che possano essere inseriti nella filiera produttivi aziendale a partire dall'entrata in vigore del presente decreto.
4. 1. Zolezzi.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

  2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto, è disposta la mappatura e il monitoraggio dei rifiuti radioattivi, nonché il monitoraggio dell'eventuale protrarsi della produzione di tali rifiuti da svolgersi entro il 30 giugno 2015 e il successivo smaltimento entro il 31 dicembre 2015.
4. 2. Simone Valente.

  Dopo il comma 2-ter aggiungere il seguente:

  2-quater. Nell'ambito della gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento ILVA di Taranto, è disposta la mappatura e il monitoraggio dei rifiuti e materiali contenenti amianto da svolgersi entro il 30 giugno 2015 e il successivo smaltimento entro il 31 dicembre 2015.
4. 3. Massimiliano Bernini.

ART. 4-bis.
(Anticipazioni del fondo di rotazione).

  Al comma 1, capoverso comma 9-bis, primo periodo, dopo le parole: del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, aggiungere le seguenti:, con riferimento alle attività connesse all'esercizio degli impianti della società ILVA S.p.A.,.
4-bis. 1. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 1, capoverso comma 9-bis, secondo periodo, sopprimere le parole da: anche fino alla fine del periodo.
4-bis. 200. L'Abbate.

ART. 5.
(Contratto istituzionale di sviluppo per l'area di Taranto).

  Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: permanente.
5. 2. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale aggiungere le seguenti: permane fino al completamento della procedura di amministrazione straordinaria e.
5. 1. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e si impegna a definire, tra le altre, forme di consultazione e partecipazione alle scelte dei sindacati confederali, dei comitati di cittadini e delle associazioni ambientaliste e di difesa della salute.
5. 4. Ricciatti, Zaratti, Ferrara, Pellegrino, Duranti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 2-bis, dopo le parole: Il Tavolo istituzionale ha il compito aggiungere le seguenti: di individuare in sede di definizione dello strumento del CIS Taranto i termini entro i quali ogni singolo intervento deve conseguire gli impegni funzionali all'avvio operativo delle attività e le conseguenti sanzioni in caso di mancato rispetto, nonché.
5. 5. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

ART. 6.
(Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto).

  Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: riqualificazione aggiungere le seguenti: ambientale e paesaggistica.
6. 1. De Rosa.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole è incaricato di predisporre, aggiungere le seguenti: entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e.

  Conseguentemente, al medesimo periodo, dopo le parole dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale aggiungere le seguenti: a partire dai primi interventi relativi alla bonifica del Mar Piccolo utilizzando le risorse già stanziate a tale scopo.
6. 12. Zaratti, Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: un Programma di misure, a aggiungere la seguente: breve,
6. 2. Pisano.

  Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: ove possibile,
6. 11. Duranti, Zaratti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: con particolare riguardo all'eventuale esposizione ed ingresso dei contaminanti nelle matrici ambientali ai fini della salvaguardia della qualità della produzione agroalimentare.
6. 13. Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. L'attuazione del Programma di cui al comma 1 è vincolata alla realizzazione delle prescrizioni del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014.
6. 14. Labriola.

  Al comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: può definire procedure volte a favorire con le seguenti: definisce procedure volte a garantire.
6. 15. Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.

  1. Al fine di abbattere le emissioni nocive ed inquinanti in atmosfera, con particolare riferimento a quelle derivanti da attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio, nonché al fine di prevenire i rischi per la salute pubblica, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e della salute, da adottare, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti ed aggiornati i valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato in modo da adeguarli ai livelli raccomandati dall'Organizzazione mondiale della sanità.

  2. Il decreto di cui al comma 1 definisce altresì le modalità di monitoraggio e di rilevazione dell'idrogeno solforato nelle aree interessate dalla presenza di centri di lavorazione del petrolio da parte delle competenti strutture pubbliche, con oneri a carico delle società di gestione degli impianti.
6. 01. Liuzzi.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Disposizioni per il contrasto del degrado ambientale e delle criticità sanitarie).

  1. Al fine di contrastare i fenomeni di degrado ambientale e le criticità sanitarie riscontrate in base alle evidenze epidemiologiche nel territorio della provincia di Taranto, la Regione Puglia, previa valutazione dell'assegnazione temporanea di personale alle proprie dipendenze, può autorizzare, in deroga alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, l'ARPA Puglia a procedere, per l'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 60 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno.
6. 04. Colonnese.

ART. 7.
(Disposizioni sul Commissario straordinario del porto di Taranto).

  Sopprimerlo.
*7. 1. Nicola Bianchi.

  Sopprimerlo.
*7. 2. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 1, sostituire le parole da: sono estesi fino alla fine del comma, con le seguenti: sono limitati agli interventi infrastrutturali di cui al Protocollo d'Intesa del 26 luglio 2012 per interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto.
7. 3. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 1 aggiungere, in fine, le parole: anche ai fini della valorizzazione turistica della struttura.
7. 4. Labriola.

  Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.
7. 6. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista.
7. 7. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti.
7. 9. Grimoldi, Allasia, Caparini.

ART. 8.
(Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto).

  Sopprimerlo.
8. 6. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 1, dopo il quarto periodo, aggiungere il seguente: Sono fatti salvi i termini per la pubblicità degli atti e documenti ove prevista.
8. 8. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.
8. 7. Pellegrino, Ferrara, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Restano ferme le competenze regionali in materia urbanistica.
8. 9. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Ai fini della salvaguardia della tradizione culturale ed artistica della città di Taranto, il Piano di cui al comma 1 può prevedere interventi per la valorizzazione delle attività didattiche delle istituzioni musicali cittadine.
8. 11. Labriola.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1.1. Ai fini della salvaguardia e della valorizzazione della tradizione culturale ed accademica della città di Taranto e dei rilancio economico dell'area, il Piano di cui al comma 1, può prevedere interventi, realizzati di concerto con la regione Puglia, finalizzati alla tutela e al potenziamento dell'offerta formativa del Polo universitario jonico.
8. 10. Labriola.

  Sopprimere il comma 2.
8. 12. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Sopprimere il comma 3.
8. 13. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Sostituire il comma 3 con il seguente:

  3. I Ministeri dell'istruzione e delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa con la Regione Puglia e il Comune di Taranto e previo parere del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, ad integrazione del Piano di edilizia scolastica adottato dal Presidente dei Consiglio dei ministri per il biennio 2014 e 2015 e a valere sulle risorse di cui al successivo comma 5, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di riqualificazione, ristrutturazione e messa in sicurezza degli edifici scolastici e asili nido ubicati nel quartiere Tamburi della città di Taranto, anche con riferimento all'installazione di impianti di ventilazione meccanica controllata e sistemi di isolamento acustico.

  Conseguentemente sopprimere il comma 4.
8. 14. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: logistiche della Marina Militare, aggiungere le seguenti: con particolare riferimento alla piena e completa attuazione del piano di riammodernamento infrastrutturale definito «Piano Brin».
8. 15. Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Ricciatti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: è approvato aggiungere le seguenti:, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
8. 200. Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Al comma 3, ultimo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, tenendo in considerazione le attività di valorizzazione culturale e turistica già avviate nell'Arsenale militare marittimo di Taranto, come la Mostra Storica Artigiana, e con particolare attenzione di salvaguardia del suo patrimonio architettonico e di archeologia industriale, valutando la possibilità di inserirlo in un percorso culturale più ampio che tenga conto delle strutture del Castello Aragonese e delle altre strutture militari dislocate lungo il Mar Piccolo.
8. 16. Duranti, Ricciatti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

  Sopprimere il comma 4.
8. 17. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Al comma 5, dopo le parole: Il Piano e il progetto di cui ai commi 1 e 3 aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta,
8. 19. Allasia, Grimoldi, Caparini.

  Al comma 5, dopo le parole: nel limite delle risorse annualmente disponibili aggiungere le seguenti: afferenti la competenza della regione Puglia.
8. 18. Grimoldi, Allasia, Caparini.

  Dopo il comma 5 aggiungere il seguente:

  5-bis. I progetti individuati ai sensi del presente articolo sono inseriti e attuati secondo le regole e le modalità previste dal contratto istituzionale di sviluppo.
8. 20. Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Ferrara, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.

A.C. 2894 – Ordini del giorno

ORDINI DEL GIORNO

   La Camera,
   premesso che:
    è in discussione l'A.C. 2894 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;
    l'articolo 1, comma 2, capoverso 1-ter del provvedimento prevede che «per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico (...) ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione della procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni»;
    dal testo della norma non risulta del tutto chiaro se nella categoria dei crediti prededucibili rientrino anche quelli riferibili a prestazioni rese da imprese di autotrasporto che consentono la manutenzione di materie prime, merci e prodotti finiti e la funzionalità degli impianti produttivi,

impegna il Governo

a confermare, nei propri eventuali atti di normazione secondaria, negli atti interni dei Ministeri interessati e nelle proprie comunicazioni che nella categoria dei crediti prededucibili rientrano anche quelli relativi a prestazioni rese dalle imprese di autotrasporto che consentono la manutenzione di materie prime, merci e prodotti finiti e la funzionalità degli impianti produttivi.
9/2894/1Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    è in discussione l'A.C. 2894 di «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»;
    l'articolo 1, comma 2, capoverso 1-ter del provvedimento prevede che «per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico (...) ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto, i crediti anteriori all'ammissione della procedura, vantati da piccole e medie imprese individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali nonché i crediti anteriori relativi al risanamento ambientale, alla sicurezza e all'attuazione degli interventi in materia di tutela dell'ambiente e della salute previsti dal piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2014, sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni»;
    dal testo della norma non risulta del tutto chiaro se nella categoria dei crediti prededucibili rientrino anche quelli riferibili a prestazioni rese da imprese di autotrasporto che consentono la manutenzione di materie prime, merci e prodotti finiti e la funzionalità degli impianti produttivi,

impegna il Governo

a confermare, nell'ambito degli atti di propria competenza, che nella categoria dei crediti prededucibili rientrano anche quelli relativi a prestazioni rese dalle imprese di autotrasporto che consentono la manutenzione di materie prime, merci e prodotti finiti e la funzionalità degli impianti produttivi.
9/2894/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Catalano.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 si prevede che, con riferimento al piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, esso si intenda attuato facendo un riferimento generico al numero di prescrizioni osservate indipendentemente dalla loro rilevanza sia sul piano ambientale che su quello sanitario;
    in tal senso fra tutte le prescrizioni dell'Autorizzazione integrata ambientale rilasciata all'Ilva, la copertura dei parchi minerali è l'intervento più rilevante. E non solo per la dimensione dell'infrastruttura ma soprattutto perché la diffusione delle polveri sulle abitazioni del quartiere Tamburi, vicinissimo alla fabbrica, costituisce uno dei più rilevanti problemi di impatto ambientale (se non il più rilevante) causati dall'Ilva, tanto da essere oggetto di indagine da parte della Procura;
    questa generica previsione, dunque, aumenta l'incertezza relativa all'applicazione delle misure di riduzione del rischio e rimanda ad apposito decreto il termine ultimo per l'applicazione della totalità delle prescrizioni, con ulteriore possibile procrastinarsi del danno, ambientale e sanitario, sino a data da destinarsi;
    si ricorda che la Commissione europea ha emesso lo scorso 16 ottobre 2014 un parere motivato nei confronti dell'Italia nell'ambito della procedura di infrazione n. 2177/2013, avviata il 26 settembre 2013, contestando in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto la violazione della direttiva 2008/1/CE (cosiddetta Direttiva IPPC) sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento fino al 7 gennaio 2014, e della direttiva 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali, a decorrere da tale data;
    in tale parere la Commissione, pur riconoscendo i progressi conseguiti dalla precedente data di costituzione in mora, contesta la violazione di diverse direttive con riferimento a tre diversi ambiti. Le inadempienze ancora riscontrate riguardano: la mancata copertura dei siti di stoccaggio dei minerali e dei materiali polverulenti che risultano ancora privi di un sistema di captazione e convogliamento delle emissioni; il mancato adeguamento delle macchine per lo scarico dei materiali e dei nastri trasportatori, al fine di evitare emissioni di polveri; la mancata adozione di provvedimenti volti alla minimizzazione delle emissioni gassose dagli impianti di trattamento dei gas; la mancata adozione di misure per il controllo dell'emissione di particolato con il flusso di vapore acqueo in uscita dalle torri di spegnimento; mancata adozione di provvedimenti per la riduzione delle emissioni di polveri dalle acciaierie;
    inoltre, la Commissione rileva che: il rinvio dei termini di adempimento delle prescrizione di un'AIA è contrario alla logica dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva sulle emissioni industriali, che dispone che gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché le condizioni di autorizzazione siano rispettate,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere, anche con l'adozione di previsioni normative, l'inclusione, nell'80 per cento previsto dal decreto, delle prescrizioni prioritarie e più rilevanti in termini di tutela ambientale e sanitaria, restando ineludibile, allo stesso tempo, la eliminazione di qualunque incertezza temporale nell'applicazione della totalità delle prescrizioni.
9/2894/2Furnari.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge n. 2894, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   considerato che:
    l'articolo 5 del disegno di legge prevede, per l'area di Taranto, un Contratto Istituzionale di Sviluppo, denominato «CIS Taranto», e l'istituzione di un Tavolo Istituzionale permanente per l'Area con la partecipazione di diversi Ministeri e rappresentanti del territorio;
    l'agricoltura della Provincia di Taranto fornisce un contributo significativo per l'economia e l'occupazione del territorio jonico con oltre 11.400 imprese attive e genera un'occupazione rilevante per l'intera area con circa 30.000 addetti, pari al 15 per cento degli occupati della provincia; il valore delle produzioni dell'agricoltura jonica risulta di oltre 700 milioni di euro e la bilancia commerciale è in attivo con 60 milioni di euro di produzioni destinate alle esportazioni;
    il citato articolo 5 del provvedimento non prevede la partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come soggetto istituzionale interessato allo sviluppo territoriale dell'Area;
    il Mipaaf potrebbe apportare un concreto contributo al coordinamento ed all'attuazione di tutte le azioni strategiche utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio e dare un'adeguata rilevanza al settore agricolo ed agroalimentare,

impegna il Governo

a prevedere la partecipazione del Mipaaf al Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.
9/2894/3Chiarelli, Pelillo.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge n. 2894, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   considerato che:
    l'articolo 5 del disegno di legge prevede, per l'area di Taranto, un Contratto Istituzionale di Sviluppo, denominato «CIS Taranto», e l'istituzione di un Tavolo Istituzionale permanente per l'Area con la partecipazione di diversi Ministeri e rappresentanti del territorio;
    l'agricoltura della Provincia di Taranto fornisce un contributo significativo per l'economia e l'occupazione del territorio jonico con oltre 11.400 imprese attive e genera un'occupazione rilevante per l'intera area con circa 30.000 addetti, pari al 15 per cento degli occupati della provincia; il valore delle produzioni dell'agricoltura jonica risulta di oltre 700 milioni di euro e la bilancia commerciale è in attivo con 60 milioni di euro di produzioni destinate alle esportazioni;
    il citato articolo 5 del provvedimento non prevede la partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come soggetto istituzionale interessato allo sviluppo territoriale dell'Area;
    il Mipaaf potrebbe apportare un concreto contributo al coordinamento ed all'attuazione di tutte le azioni strategiche utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio e dare un'adeguata rilevanza al settore agricolo ed agroalimentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la partecipazione del Mipaaf al Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.
9/2894/3. (Testo modificato nel corso della seduta) Chiarelli, Pelillo.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,
   premesso che:
    le norme contenute all'articolo 1 del presente provvedimento sono volte a rendere applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A, di Taranto;
    al comma 2-bis del predetto articolo 1, è sancita la prededucibilità di crediti, vantati da piccole e medie imprese, anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza, alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, nonché degli ulteriori crediti anteriori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,

impegna il Governo

ad interpretare, come già indicato nella relazione illustrativa presentata dal Ministero dello sviluppo economico, il suindicato articolo 1, comma 2-bis, nel senso di sancire la prededucibilità dei crediti ivi indicati, maturati, tra l'altro, da tutte le imprese di autotrasporto, di qualsiasi dimensione, addette alla movimentazione di materie prime, merci e prodotti finiti ai fini della funzionalità degli impianti produttivi.
9/2894/4Piso.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge di «Conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto»,
   premesso che:
    le norme contenute all'articolo 1 del presente provvedimento sono volte a rendere applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, con riferimento alla particolare situazione dello stabilimento ILVA S.p.A, di Taranto;
    al comma 2-bis del predetto articolo 1, è sancita la prededucibilità di crediti, vantati da piccole e medie imprese, anteriori all'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria e relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza, alla continuità dell'attività degli impianti produttivi essenziali, nonché degli ulteriori crediti anteriori di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014,

impegna il Governo

a confermare nell'ambito degli atti di competenza, quanto indicato nella relazione illustrativa presentata dal Ministero dello sviluppo economico, il suindicato articolo 1, comma 2-bis, nel senso di sancire la prededucibilità dei crediti ivi indicati, maturati, tra l'altro, da tutte le imprese di autotrasporto, di qualsiasi dimensione, addette alla movimentazione di materie prime, merci e prodotti finiti ai fini della funzionalità degli impianti produttivi.
9/2894/4. (Testo modificato nel corso della seduta) Piso.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, destina 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia PMI, al sostegno dell'accesso al credito delle imprese che siano fornitrici di beni o servizi a grandi imprese di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria. I beni o servizi forniti devono essere connessi al risanamento ambientale ovvero, devono essere funzionali alla continuazione dell'attività della suddetta grande impresa;
    intorno alla realtà dell'industria dell'ILVA gravitano circa 4.000 imprese. Ai fornitori di ILVA va ricondotto oggi un volume d'affari di oltre 2,5 miliardi, di cui 1,5 miliardi di euro riguardano le piccole e medie imprese;
    nel corso della discussione con numerosi emendamenti si è posta l'esigenza di ampliare l'ambito di operatività del fondo di garanzia per le PMI previsto dal decreto-legge, per allargare la platea delle PMI creditrici che potevano beneficiare dei ristori previsti, tentando di intervenire anche sui requisiti di accesso al fondo e sulle percentuali di copertura;
    si è posta anche la necessità di non considerare la valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, considerato che l'utilizzo del Fondo assume aspetti di ristoro in favore delle PMI che sono creditrici dell'ILVA,

impegna il Governo

   in sede di applicazione dell'articolo 2-bis del provvedimento in esame a prevedere che:
    la valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie sia effettuata dai soggetti finanziari richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo;
    l'impresa beneficiaria, alla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, non abbia avere in essere alcun affidamento con quest'ultimo né con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario;
    ai fini della determinazione dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio da effettuare a fronte delle garanzie concesse, alla richiesta di garanzia deve comunque essere allegata copia degli ultimi due bilanci approvati dell'impresa beneficiaria.
9/2894/5Vignali.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 2-bis del provvedimento in esame, destina 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia PMI, al sostegno dell'accesso al credito delle imprese che siano fornitrici di beni o servizi a grandi imprese di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria. I beni o servizi forniti devono essere connessi al risanamento ambientale ovvero, devono essere funzionali alla continuazione dell'attività della suddetta grande impresa;
    intorno alla realtà dell'industria dell'ILVA gravitano circa 4.000 imprese. Ai fornitori di ILVA va ricondotto oggi un volume d'affari di oltre 2,5 miliardi, di cui 1,5 miliardi di euro riguardano le piccole e medie imprese;
    nel corso della discussione con numerosi emendamenti si è posta l'esigenza di ampliare l'ambito di operatività del fondo di garanzia per le PMI previsto dal decreto-legge, per allargare la platea delle PMI creditrici che potevano beneficiare dei ristori previsti, tentando di intervenire anche sui requisiti di accesso al fondo e sulle percentuali di copertura;
    si è posta anche la necessità di non considerare la valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie, considerato che l'utilizzo del Fondo assume aspetti di ristoro in favore delle PMI che sono creditrici dell'ILVA,

impegna il Governo

   in sede di applicazione dell'articolo 2-bis del provvedimento in esame a prevedere che:
    la valutazione del merito di credito delle imprese beneficiarie sia effettuata con procedure accelerate dai soggetti finanziari richiedenti, senza ulteriori valutazioni da parte del Consiglio di Gestione del Fondo;
    l'impresa beneficiaria, alla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, non abbia avere in essere alcun affidamento con quest'ultimo né con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario;
    ai fini della determinazione dell'accantonamento a titolo di coefficiente di rischio da effettuare a fronte delle garanzie concesse, alla richiesta di garanzia deve comunque essere allegata copia degli ultimi due bilanci approvati dell'impresa beneficiaria.
9/2894/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Vignali.


   La Camera,
   premesso che:
    l'ennesimo decreto sull'Ilva di Taranto impone una riflessione sull'esigenza di colmare le evidenti discriminazioni tra vari comparti produttivi del Paese con particolare riferimento all'inserimento tra le imprese di interesse strategico nazionale;
    l'alluminio è, alla pari se non di più dell'acciaio, un materiale cruciale per qualsiasi sistema economico che si prefigga una crescita compatibile con il rispetto dell'ambiente;
    il tasso di crescita della domanda di alluminio è tra quelli più rilevanti rispetto a quello di altri metalli similari, oltre che del prodotto interno lordo delle diverse economie mondiali;
    la produzione nazionale di primario è pari a circa 190.000 tonnellate all'anno, e copre quindi solo il 12 per cento del fabbisogno interno, il valore più basso tra i Paesi industrializzati; la produzione di alluminio secondario, derivante dal riciclo dell'alluminio, assomma a 700.000 tonnellate all'anno, pari al 43 per cento dell'intera domanda; l’import assomma a circa 764.000 tonnellate all'anno, pari al 47 per cento del fabbisogno;
    l'industria dell'alluminio primario è, per sua natura, un'industria energy intensive alla pari di quella dell'acciaio. L'energia elettrica è a vera materia prima del processo produttivo incidendo per oltre il 30 per cento sui costi operativi. La disponibilità energetica a prezzi sostenibili è, quindi, il principale fattore di sopravvivenza economica degli impianti esistenti, ed è elemento chiave per la localizzazione dei nuovi impianti di produzione primaria (i cosiddetti smelters); negli ultimi anni la posizione competitiva degli impianti italiani, e quello sardo in particolar modo, anche per le condizioni insulari della Sardegna, si è andata deteriorando significativamente;
    alla naturale evoluzione del costo del lavoro, si sono infatti aggiunti due ulteriori elementi negativi: a) il rafforzamento dell'euro, particolarmente penalizzante in un business che, come nel caso del Primario Europeo, sostiene i costi pressoché interamente in euro ed ha i ricavi interamente in dollari; b) l'aumento del costo dell'energia elettrica, indotto non solo da fattori congiunturali attinenti le oscillazioni dei costi delle materie prime energetiche (olio e carbone), ma dalla attuazione delle politiche dell'Unione europea in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia;
    il processo di liberalizzazione del mercato dell'energia in Europa è lontano dall'avere realizzato gli obiettivi di ampliamento della base produttiva, di competitività e di riduzione di prezzo attesi;
    il mercato al momento non è equilibrato, funziona ancora in un regime di oligopolio, non è affatto trasparente e, conseguentemente, non è competitivo per i clienti energy intensive quali i produttori di alluminio e dell'acciaio;
    la carenza di riserva di generazione elettrica ed i vincoli di varia natura alla trasmissione dell'energia pongono un evidente limite strutturale ad uno sviluppo equilibrato dello stesso;
    le attuali regole di funzionamento del mercato, che opera ancora in difetto di reale concorrenza, soprattutto in Sardegna, e di negoziazione dei prezzi, che vedono una posizione di forza preponderante dei fornitori, non sono adeguate per negoziare acquisti di energia a lungo termine;
    nelle condizioni attuali del mercato dell'energia relativamente alle industrie energivore dall'acciaio all'alluminio, senza adeguati interventi strategici e contingenti, si prefigura il seguente scenario: a) sarà impossibile la rinegoziazione dei contratti a condizioni e prezzi internazionalmente competitivi; b) l'incremento del prezzo dell'energia risulterà incompatibile con la sopravvivenza economica degli impianti che conseguentemente non saranno più in condizioni di operare; c) la produzione verrà delocalizzata in Paesi che adottano politiche energetiche compatibili con le loro ambizioni di sviluppo industriale; d) per la natura di «capital intensive» dell'industria del primario la delocalizzazione sarà per lungo tempo irreversibile; e) il metallo prodotto in tali aree, spesso a condizioni agevolate ed incentivate da risorse pubbliche, sarà importato nei Paesi della Comunità; f) l'Europa pagherà i costi sociali ed economici connessi con la delocalizzazione; g) l'Europa perderà la corrispondente occupazione diretta ed indotta;
    la competitività europea sarà penalizzata in quanto: a) l'industria di trasformazione perderà il supporto che deriva dalla disponibilità in loco di metallo primario; b) l'industria manufatturiera perderà le ricadute tecnologiche apportate dalle attività primarie; c) il sistema europeo si troverà a dipendere completamente da importazioni extra UE con ricadute negative, nel lungo periodo, anche sui consumatori;
    l'Italia, con un consumo di alluminio di oltre 1.600.000 tonnellate all'anno è il secondo Paese consumatore del metallo leggero in Europa, e dispone di una industria di trasformazione (laminazione ed estrusi) ancora importante e relativamente competitiva;
    la produzione di alluminio primario in Italia è effettuata in due stabilimenti, entrambi appartenenti alla multinazionale Alcoa, che li ha acquistati in seguito alla privatizzazione dell'industria nazionale dell'alluminio: a) Portovesme, nel Sulcis Iglesiente (Sardegna) con capacità di 150.000 tonnellate all'anno; b) Fusina, nel Veneto, con capacità di 45.000 tonnellate all'anno;
    nel caso italiano, la produzione di alluminio primario risulta particolarmente strategica per le motivazioni seguenti: a) è integrata all'industria di trasformazione a monte valle della filiera produttiva, e ne costituisce importante salvaguardia; b) costituisce un indiretto sostegno della industria del secondario, la più evoluta in Europa, che incontra difficoltà crescenti nell'approvvigionamento dall'estero del rottame;
    in Sardegna la produzione del primario costituisce l'attività principale del nucleo industriale del Sulcis Iglesiente, e fornisce un contributo insostituibile al tessuto socio-economico della Regione,

impegna il Governo:

   a mettere in essere, un piano nazionale che estenda i provvedimenti relativi all'Ilva di Taranto e al suo territorio anche ad altre realtà produttive con le stesse caratteristiche ambientali e strategiche nazionali;
   a prevedere con apposito provvedimento, in relazione al primo disposto del decreto, relativamente alle modalità di individuazione di ruolo strategico nazionale, il riconoscimento di ruolo strategico nazionale degli impianti di alluminio primario e dei suoi connessi;
   a disporre in ottemperanza tutte le autorevoli ed urgenti iniziative necessarie, comprese la definizione di accordi bilaterali ad azienda/e energivore, ritenute strategiche per la propria economia nazionale come lo stabilimento Alcoa, il riconoscimento di un quantitativo di energia elettrica necessario a tali impianti ad un prezzo medio di vendita pari alla media europea;
   a proporre con provvedimento analogo a quello dell'Ilva per il rilancio dell'attività produttiva del Sulcis Iglesiente con particolare riferimento al riavvio degli impianti relativi all'alluminio primario di interesse strategico nazionale;
   a proporre, al fine di garantire condizioni di riequilibrio e di competitività del settore di interesse strategico nazionale dell'alluminio primario, apposito decreto urgente per la proroga delle disposizioni di cui all'articolo 34 decreto crescita 2.0 (decreto-legge n. 179 del 2012 convertito con legge n. 221 del 2012) con la sostituzione dei termini dal «31 dicembre 2015» al «31 dicembre 2025».
9/2894/6Pili.


   La Camera,
   premesso che:
    all'articolo 2 del testo in esame si afferma che: «i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-bis del decreto-legge n. 207 del 2012»;
    il mondo scientifico italiano attraverso illustri epidemiologi ha sollevato importanti perplessità sulla validità di questo strumento proponendo strumenti più efficaci che hanno una validazione internazionale;
    in particolare gli scienziati osservano che «in siti dichiarati per legge da bonificare e nei quali sia stato compiuto un ciclo completo di studi, la strada non dovrebbe essere quella della valutazione post hoc del danno, bensì o la valutazione ex-ante dell'impatto prevenibile adottando scenari di intervento diversi, oppure direttamente l'effettuazione di studi di intervento»;
   considerato che:
    si ritiene moralmente inaccettabile che gli impianti, sia pure di un'industria di interesse strategico nazionale, siano classificati utilizzando come strumento di verifica della loro efficienza le patologie o gli esiti infausti documentati nella popolazione che verrebbe deliberatamente esposta a pericoli potenziali di cui si conosce e si prevede la possibile emergenza e che si proceda in tal senso pur avendo a disposizione strumenti scientifici (già adottati nella VDS della Regione Puglia) che valutano in base a calcoli probabilistici il rischio possibile di emergenza di patologie sulla popolazione esposta;
    in base alla seconda linea di indagine la legge prevede che «la possibilità di esaminare l'impatto sanitario di una singola sostanza viene vincolata al superamento o meno dei valori di riferimento di legge»; gli scienziati osservano che «tale “censura” comporta ovviamente una sottostima del rischio sanitario, specie se riprodotta su più sostanze inquinanti». Si corre così il rischio che per la popolazione di Taranto, per la quale già è stato documentato che l'impianto siderurgico ha causato e causa eventi di malattia e morte (perizia medico epidemiologica prof. Biggeri e altri), si appronti per legge uno strumento tecnico di rilevazione dei danni alla salute che sottostimi il rischio sanitario e che quindi contrariamente alle intenzioni della legge non protettiva;
   ribadito che:
    è necessario, a fronte della dimostrazione di un danno alla vita o alla salute della popolazione esposta agli inquinanti, si introduca la possibilità che possa per legge essere esclusa la urgenza e la indifferibilità di un intervento atto a impedire la prosecuzione della attività industriale responsabile di questi danni,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di revisione della legge sulla Valutazione del Danno Sanitario prevedendo le modalità per procedere alla verifica e all'aggiornamento dell'Aia, a tutela del diritto alla vita e alla salute della popolazione in caso di acclarata nocività degli impianti.
9/2894/7Civati.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di revisione della legge sulla Valutazione del Danno Sanitario prevedendo le modalità per procedere alla verifica e all'aggiornamento dell'Aia, a tutela del diritto alla vita e alla salute della popolazione in caso di acclarata nocività degli impianti.
9/2894/7. (Testo modificato nel corso della seduta) Civati.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, all'articolo 2 è previsto che «In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»,

impegna il Governo

a rivedere la legge sulla Valutazione del Danno Sanitario sulla scorta delle Indicazioni che superano la «Valutazione del Danno» a favore della «Valutazione di Impatto» così come recepito anche nel recente Piano Nazionale di Prevenzione 2015-2018 del Ministero della salute.
9/2894/8Zampa, D'Incecco, Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, all'articolo 2 è previsto che «In attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, i rapporti di valutazione del danno sanitario si conformano ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale di cui al comma 2 del medesimo articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012. Il rapporto di valutazione del danno sanitario non può unilateralmente modificare le prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale in corso di validità, ma legittima la regione competente a chiedere il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, i contenuti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 possono essere modificati con i procedimenti di cui agli articoli 29-octies e 29-novies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di rivedere la legge sulla Valutazione del Danno Sanitario sulla scorta delle Indicazioni che superano la «Valutazione del Danno» a favore della «Valutazione di Impatto» così come recepito anche nel recente Piano Nazionale di Prevenzione 2015-2018 del Ministero della salute.
9/2894/8. (Testo modificato nel corso della seduta) Zampa, D'Incecco, Gadda.


   La Camera,
   premesso che:
    la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico come nel caso dell'Ilva di Taranto costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute;
    nell'area di Taranto e nei territori limitrofi si è determinata una situazione di grave emergenza ambientale;
    si rende necessario il rafforzamento delle funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto;
    le disposizioni contenute nel testo all'esame sono volte ad affrontare l'emergenza aziendale dell'Ilva e la riqualificazione della città di Taranto attraverso l'attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica;
    l'Arpa Puglia rappresenta un tassello fondamentale per assicurare nel territorio di Taranto la massima vigilanza e il più continuativo monitoraggio delle condizioni ambientali durante la fase di rilancio dell'Ilva e di bonifica del sito;
    la dotazione organica dell'Arpa Puglia, tuttavia, sembra insufficiente a garantire tali delicate funzioni;
    appare pertanto necessario consentire all'Arpa Puglia di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di personale da parte della Regione Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale a seguito dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,

impegna il Governo

a consentire all'Agenzia Regionale per a Protezione Ambientale Puglia di procedere, nell'anno 2015, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, nel limite complessivo del 55 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014, a valere su risorse proprie e compatibilmente con il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica determinati a legislazione vigente, avvalendosi delle procedure di stabilizzazione di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, e successive modificazioni, previa autorizzazione della Regione Puglia.
9/2894/9Pelillo, Ventricelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico come nel caso dell'Ilva di Taranto costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute;
    nell'area di Taranto e nei territori limitrofi si è determinata una situazione di grave emergenza ambientale;
    si rende necessario il rafforzamento delle funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie In materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto;
    le disposizioni contenute nel testo all'esame sono volte ad affrontare l'emergenza aziendale dell'Ilva e la riqualificazione della città di Taranto attraverso l'attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica;
    l'Arpa Puglia rappresenta un tassello fondamentale per assicurare nel territorio di Taranto la massima vigilanza e il più continuativo monitoraggio delle condizioni ambientali durante la fase di rilancio dell'Ilva e di bonifica del sito;
    la dotazione organica dell'Arpa Puglia, tuttavia, sembra insufficiente a garantire tali delicate funzioni;
    appare pertanto necessario consentire all'Arpa Puglia di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di personale da parte della Regione Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e data attuazione alle procedure volte a ricollocare il personale a seguito dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56,

impegna il Governo

a sostenere l'impegno straordinario per il rafforzamento della struttura tecnico-amministrativa dell'Arpa Puglia, anche con un intervento legislativo nel primo provvedimento utile.
9/2894/9. (Testo modificato nel corso della seduta) Pelillo, Ventricelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, reca disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città di Taranto;
    come dichiarato dallo stesso vice ministro dello sviluppo economico, a nome del Governo, il provvedimento in esame è finalizzato, in particolare, da un lato a convogliare le risorse finanziare necessarie per garantire il risanamento ambientale dell'area di Taranto e dall'altro la continuità produttiva, i livelli occupazionali e infine il rilancio del polo siderurgico, come ulteriore passo verso la definizione dell'emergenza ambientale, sanitaria ed occupazionale legate alla vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto;
    le misure contenute nel decreto-legge n. 1 del 2015 coniugano, sempre secondo le parole del Governo, il risanamento ambientale e il rilancio siderurgico con lo sviluppo economico e la tutela ambientale dell'intera area di Taranto, della città e del porto;
    riguardo al futuro dello stabilimento Ilva di Taranto e dell'area ad esso circostante, il decreto in esame non sembra offrire adeguate garanzie, con particolare riguardo da un lato alla insufficiente attuazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione d'impatto ambientale – con grave nocumento per la tutela ambientale dell'area interessata – nonché alla mancata adozione del piano industriale, propedeutico all'attuazione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto-legge n. 61 del 2013, del piano ambientale e dall'altro alla poca chiarezza con la quale sono stati affrontati gli aspetti sanitari connessi alla vicenda, non essendo precisata la destinazione delle risorse finanziarie all'uopo stanziate;
    allo stesso tempo il decreto-legge n. 1 del 2015 reca misure finalizzate allo sviluppo della città e dell'area di Taranto, segnando una sostanziale novità rispetto ai precedenti provvedimenti in materia, di fatto centrati prioritariamente sullo stabilimento siderurgico;
    in questo quadro, ai fini di dare maggiori garanzie al futuro dell'area interessata, potrebbe essere oggetto di valutazione anche la prospettiva di una conversione industriale dell'area Ilva, con particolare riferimento alla chiusura dell'area a caldo, e all'utilizzo delle strutture e delle aree bonificate per il potenziamento di attività legate al settore potenziamento del settore agricolo, agroalimentare, dell'allevamento della pesca, della miticoltura, nonché per lo sviluppo del settore turistico,

impegna il Governo

a valutare la prospettiva, come sopra detto, di una conversione industriale dell'area Ilva, con particolare riferimento alla chiusura dell'area a caldo, e all'utilizzo delle strutture e delle aree bonificate per il potenziamento del settore agricolo, agroalimentare, dell'allevamento della pesca, della miticoltura, nonché per lo sviluppo del settore turistico.
9/2894/10Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, sono state affrontate diverse problematiche relative all'impatto ambientale, sanitario e sociale che l'impianto dell'ilva provoca da decenni sul territorio della città jonica;
    è dal lontano 1991 che Taranto, causa la presenza dell'impianto siderurgico, oggi gestito dall'ilva SpA, viene dichiarata area ad elevato rischio ambientale;
    solo con le disposizioni normative contenute nel decreto-legge 63 del 2013, il governo italiano ha commissariato l'ilva, dopo aver constatato che la sua attività ha comportato e continua a comportare oggettivamente pericoli gravi e rilevanti per l'ambiente e la salute anche a causa dell'inosservanza dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.);
    l'articolo 5 del disegno di legge prevede che l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto sia disciplinata da uno specifico Contratto Istituzionale di Sviluppo, denominato «cis Taranto», sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte del Tavolo permanente per l'Area di Taranto, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con compiti di coordinamento e concertazione delle azioni da intraprendere e di definizione delle strategie per lo sviluppo del territorio tarantino;
    l'agroalimentare tarantino rappresenta il secondo settore economico per numero di imprese iscritte alla camera di commercio e fornisce un contributo significativo per l'economia e l'occupazione con oltre 11.400 imprese attive e genera un'occupazione rilevante per l'intera area con circa 30.000 addetti, pari al 15 per cento degli occupati dell'intera provincia di Taranto. Il valore delle produzioni risulta di oltre 700 milioni di euro e la bilancia commerciale è in attivo con oltre 60 milioni di euro di produzioni destinate alle esportazioni;
    in quest'ultimi anni il settore agroalimentare jonico si è visto riconoscere, per l'alta qualità dei propri prodotti, 6 marchi DOC, una DOP per l'olio extravergine d'oliva e l'IGP per le clementine del Golfo di Taranto;
    inoltre, Taranto rappresenta oggi la maggior area di produzione al mondo di mitili allevati; con una stima prossima alle 30.000 tonnellate/anno con 1,300 addetti;
    nonostante ciò, il citato articolo 5 non prevede né la partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, né una rappresentanza della realtà produttiva agroalimentare del territorio come soggetti istituzionali interessati allo sviluppo territoriale dell'area. Queste realtà potrebbero apportare un concreto contributo al coordinamento ed all'attuazione di tutte le azioni strategiche utili allo sviluppo ecocompatibile ed ecosostenibile del territorio, dando un'adeguata rilevanza al settore agricolo ed agroalimentare così come peraltro meriterebbero,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere la partecipazione, al Tavolo permanente per l'Area di Taranto, di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, anche ai soggetti Istituzionali che tutelano e valorizzano le eccellenze agroalimentari del territorio della provincia di Taranto, al fine di rilanciare l'economia e l'occupazione del territorio fino ad oggi incentrata, quasi esclusivamente, sulla produzione dell'acciaio dell'ilva, anche sullo sviluppo del settore agroalimentare.
9/2894/11Pisicchio, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 in esame, reca disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città di Taranto;
    le misure contenute nel decreto-legge n. 1 del 2015, sono finalizzate a coniugare il risanamento ambientale e il rilancio siderurgico con lo sviluppo economico e la tutela ambientale dell'intera area di Taranto, della città e del porto;
    segnando una discontinuità con i precedenti provvedimenti adottati in materia, Il decreto-legge in esame reca, altresì, misure finalizzate allo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
    l'articolo 8, In particolare, disciplina la riqualificazione e la valorizzazione della cosiddetta «città vecchia» di Taranto e dell'Arsenale marittimo nell'ottica di favorire lo sviluppo culturale e turistico della città;
    nasce, dunque, la necessità di svincolare il futuro di Taranto e dell'intera area ionica da quelli che sono i suoi ambiti produttivi tradizionali, non solo da quello dell'acciaio, come fattore di crescita culturale prima ancora che economica, nella convinzione che sia riduttivo ritenere che non vi sono possibilità di sviluppo proponendo la valorizzazione di una economia aggiuntiva che metta a frutto tutte le altre potenzialità del territorio;
    le macro opzioni di cui il territorio dispone sono molte: Il rilancio dell'Arsenale di Taranto, lo sviluppo della cantieristica navale e, più recentemente, la «rottamazione» delle navi, unitamente all'articolazione di un vero e proprio polo per la bonifica dei siti inquinati, per proseguire poi con l'agroalimentare di qualità e l'innegabile vocazione turistica del territorio e finire con la macro direttrice della logistica e della portualità;
    alla filiera della conoscenza spetta il compito di organizzarle, di articolarle con una forte radice scientifica, al fine di farne fattore stabile di sviluppo e di crescita che investa e valorizzi il capitale umano di cui dispone il territorio;
    in questo quadro il Polo universitario ionico di Taranto, sede decentrata dell'università «Aldo Moro» di Bari, costituisce il motore di una rinascita che passa attraverso la salvaguardia e la valorizzazione della tradizione culturale ed accademica della città, in una prospettiva di formazione, ricerca e lavoro che partendo dalla realtà territoriale si proietta nelle esigenze di sviluppo del Paese,

impegna il Governo

a valutare, in considerazione di quanto sopra scritto, l'opportunità di interventi, anche di natura finanziaria, finalizzati alla tutela e al potenziamento dell'offerta formativa del Polo universitario jonico.
9/2894/12Capelli, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 in esame, reca disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città di Taranto;
    il provvedimento costituisce, secondo le dichiarate intenzioni del Governo, un ulteriore passo verso la definizione dell'emergenza ambientale, sanitaria ed occupazionale legate alla vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto;
    le misure contenute nel decreto-legge in esame coniugano, sempre secondo le parole del Governo, il risanamento ambientale e il rilancio siderurgico con lo sviluppo economico e la tutela ambientale dell'intera area di Taranto, della città e del porto;
    particolare attenzione viene posta sul tema del risanamento ambientale e a questo proposito l'articolo 2 definisce e disciplina la procedura per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014;
    in particolare il comma 5 del citato articolo 2 dispone che il Piano ambientale si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni che siano in scadenza entro quella data, (rimane fermo il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni) precisando che tale soglia deve essere valutata con riferimento al numero delle prescrizioni, quindi indipendentemente dalla rilevanza del loro contenuto;
    a questo proposito si rileva che affinché gli effetti del Piano siano reali e non rimangano – ancora una volta – mere dichiarazioni di principio, nell'attuazione delle prescrizioni la priorità deve essere data a quelle il cui impatto è maggiore ai fini del risanamento ambientale e della tutela della salute umana;
    è strettamente connesso con il piano di risanamento ambientale dello stabilimento ILVA il programma relativo al risanamento ambientale dell'area di Taranto, la quale – lo ricordiamo – è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed è stata perimetrata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000);
    l'articolo 6 del decreto in esame affida al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (già previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012) il compito di provvedere alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, «per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione» dell'area di Taranto, inteso a garantire il raggiungimento ove possibile, mediante ricorso alle BAT (Best Available Techniques) riconosciute a livello internazionale, del più alto livello di sicurezza delle persone e dell'ambiente;
    anche in questo caso si rischia di vanificare gli effetti del citato Programma laddove non venga prevista una tempistica certa per la predisposizione delle misure di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ottica di rendere il provvedimento in esame un passaggio chiave per la definizione della vicenda ILVA e delle problematiche ad esso connesse, di procedere alla realizzazione delle prescrizioni del Piano ambientale, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, con attenzione particolare all'attuazione immediata di quelle più rilevanti ai fini del risanamento ambientale e della tutela della salute umana nonché di vincolare all'attuazione delle prescrizioni del citato Piano la realizzazione del Programma per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione dell'area di Taranto, al fine di renderlo operativo in tempi certi.
9/2894/13Pastorelli, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 in esame, reca disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città di Taranto;
    il provvedimento costituisce, secondo le dichiarate intenzioni del Governo, un ulteriore passo verso la definizione dell'emergenza ambientale, sanitaria ed occupazionale legate alla vicenda dello stabilimento ILVA di Taranto;
    le misure contenute nel decreto-legge in esame coniugano, sempre secondo le parole del Governo, il risanamento ambientale e il rilancio siderurgico con lo sviluppo economico e la tutela ambientale dell'intera area di Taranto, della città e del porto;
    particolare attenzione viene posta sul tema del risanamento ambientale e a questo proposito l'articolo 2 definisce e disciplina la procedura per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014;
    in particolare il comma 5 del citato articolo 2 dispone che il Piano ambientale si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni che siano in scadenza entro quella data, (rimane fermo il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni) precisando che tale soglia deve essere valutata con riferimento al numero delle prescrizioni, quindi indipendentemente dalla rilevanza del loro contenuto;
    a questo proposito si rileva che affinché gli effetti del Piano siano reali e non rimangano – ancora una volta – mere dichiarazioni di principio, nell'attuazione delle prescrizioni la priorità deve essere data a quelle il cui impatto è maggiore ai fini del risanamento ambientale e della tutela della salute umana;
    è strettamente connesso con il piano di risanamento ambientale dello stabilimento ILVA il programma relativo al risanamento ambientale dell'area di Taranto, la quale – lo ricordiamo – è stata inserita tra i siti di bonifica di interesse nazionale (SIN) dall'articolo 1, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 ed è stata perimetrata con successivo decreto del Ministro dell'ambiente 10 gennaio 2000 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2000);
    l'articolo 6 del decreto in esame affida al Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto (già previsto dal decreto-legge n. 129 del 2012) il compito di provvedere alla predisposizione di un programma di misure, a medio e lungo termine, «per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione» dell'area di Taranto, inteso a garantire il raggiungimento ove possibile, mediante ricorso alle BAT (Best Available Techniques) riconosciute a livello internazionale, del più alto livello di sicurezza delle persone e dell'ambiente;
    anche in questo caso si rischia di vanificare gli effetti del citato Programma laddove non venga prevista una tempistica certa per la predisposizione delle misure di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ottica di rendere il provvedimento in esame un passaggio chiave per la definizione della vicenda ILVA e delle problematiche ad esso connesse, di procedere alla realizzazione delle prescrizioni del Piano ambientale, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, con attenzione particolare all'attuazione immediata di quelle più rilevanti ai fini del risanamento ambientale e della tutela della salute umana.
9/2894/13. (Testo modificato nel corso della seduta) Pastorelli, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 si rileva che il provvedimento intende imprimere una svolta negli interventi di bonifica, riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, con una particolare attenzione alle emergenze industriali, storiche e culturali;
    in particolare preme rilevare che l'articolo 7 estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto, nominato nel 2012, a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del Porto medesimo nonché per quelli relativi al sistema logistico portuale a retroportuale. In altre parole, i poteri del Commissario straordinario sono estesi a tutte quelle opere e a quegli interventi infrastrutturali necessari per l'ampliamento e l'adeguamento del porto, affinché l'infrastruttura risponda agli standard competitivi dell'area mediterranea, con riflessi positivi per la celerità dei trasporti marittimi e per lo sviluppo competitivo dell'intero Paese;
    al fine di garantire una fondamentale accelerazione e semplificazione per la realizzazione di tali opere ed interventi, l'acquisizione degli atti di assenso degli enti locali, regionali, dei ministeri e altri enti competenti, devono essere resi – si precisa nel decreto-legge – entro 30 giorni dalla richiesta del Commissario straordinario del porto di Taranto;
    si è cercato, dunque, di imprimere una svolta positiva al fine di coinvolgere maggiormente, nelle attività dello scalo marittimo jonico, le istituzioni e le aziende del territorio, per le quali, il Porto di Taranto, rappresenta il naturale «gateway» marittimo per i collegamenti con il Medio Oriente, l'Africa Settentrionale, l'Estremo Oriente e tutti i porti del Mediterraneo. Il Porto di Taranto si potrebbe pertanto candidare a diventare lo scalo di riferimento per tutto il traffico croceristico alimentato dal bacino territoriale lucano, particolarmente noto, a livello nazionale ed internazionale grazie ai «Sassi di Matera», patrimonio mondiale dell'UNESCO dal 1993;
    il concreto coinvolgimento degli attori di cui sopra dovrebbe inoltre essere orientato ad un processo di integrazione tra il porto e il territorio attraverso una riqualificazione del waterfront portuale supportato da una politica di promozione dello scalo, anche in funzione di un auspicabile sviluppo del traffico turistico,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, ogni iniziativa utile mirata ad incentivare la vocazione turistica del Porto di Taranto e le relative prospettive di sviluppo, attraverso nuove opportunità per il traffico passeggeri e la nautica da diporto al fine di consentire la concreta valorizzazione di una delle aree più suggestive della città di Taranto.
9/2894/14Locatelli, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge n. 2894, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto,

   considerato che:
    l'articolo 5 del disegno di legge prevede, per l'area di Taranto, un Contratto Istituzionale di Sviluppo, denominato «CIS Taranto», e l'istituzione di un Tavolo Istituzionale permanente per l'Area con la partecipazione di diversi ministeri e rappresentanti del territorio;
    l'agricoltura della provincia di Taranto fornisce un contributo significativo per l'economia e l'occupazione del territorio Jonico con oltre 11.400 imprese attive e genera un'occupazione rilevante per l'intera area con circa 30.000 addetti, pari al 15 per cento degli occupati della provincia; il valore delle produzioni dell'agricoltura ionica risulta di oltre 700 milioni di euro e la bilancia commerciale è in attivo con 60 milioni di euro di produzioni destinate alle esportazioni;
    il citato articolo 5 del provvedimento non prevede la partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come soggetto istituzionale interessato allo sviluppo territoriale dell'Area;
    il Mipaaf potrebbe apportare un concreto contributo al coordinamento ed all'attuazione di tutte le azioni strategiche utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio e dare un'adeguata rilevanza al settore agricolo ed agroalimentare,

impegna il Governo

a prevedere la partecipazione del Mipaaf al Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.
9/2894/15Fiorio, Michele Bordo, Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    in sede di esame del disegno di legge n. 2894, di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto,

   considerato che:
    l'articolo 5 del disegno di legge prevede, per l'area di Taranto, un Contratto Istituzionale di Sviluppo, denominato «CIS Taranto», e l'istituzione di un Tavolo Istituzionale permanente per l'Area con la partecipazione di diversi ministeri e rappresentanti del territorio;
    l'agricoltura della provincia di Taranto fornisce un contributo significativo per l'economia e l'occupazione del territorio Jonico con oltre 11.400 imprese attive e genera un'occupazione rilevante per l'intera area con circa 30.000 addetti, pari al 15 per cento degli occupati della provincia; il valore delle produzioni dell'agricoltura ionica risulta di oltre 700 milioni di euro e la bilancia commerciale è in attivo con 60 milioni di euro di produzioni destinate alle esportazioni;
    il citato articolo 5 del provvedimento non prevede la partecipazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali come soggetto istituzionale interessato allo sviluppo territoriale dell'Area;
    il Mipaaf potrebbe apportare un concreto contributo al coordinamento ed all'attuazione di tutte le azioni strategiche utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio e dare un'adeguata rilevanza al settore agricolo ed agroalimentare,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere la partecipazione del Mipaaf al Tavolo Istituzionale di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1.
9/2894/15. (Testo modificato nel corso della seduta) Fiorio, Michele Bordo, Capone.


   La Camera,
   premesso che:
    il disegno di legge di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto, il cui testo è stato ampiamente modificato dal Senato, interviene ancora una volta per fronteggiare una situazione emergenziale, sanitaria, ambientale e socioeconomica in corso da diversi anni, le cui misure contenute, tuttavia non potranno essere considerate risolutive per il superamento delle complessità relative all'ILVA S.p.A;
    a tal fine, le norme d'intervento contenute all'interno dell'articolo 2-bis, (introdotto durante l'esame del Senato), finalizzate alla tutela dei fornitori e delle imprese dell'indotto, che riservano un importo massimo di 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società, risultano inadeguate e insufficienti, a fronteggiare la gravissima situazione economica e finanziaria connessa alla continuità produttiva del polo siderurgico;
    interventi di sostegno e di maggior tutela nei confronti delle piccole e medie imprese creditrici dell'Ilva, attraverso l'acquisizione della titolarità dei crediti da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., finalizzate ad intervenire, nell'eventualità le suesposte misure finanziarie pari a 35 milioni di euro, non risultassero sufficienti a garantire l'accesso al credito per le piccole e medie imprese, risultano pertanto urgenti e necessarie al fine di sostenere il comparto delle imprese in particolare quelle di piccola e media dimensione, il cui indotto commerciale e industriale dell'Area di Taranto, ha subito nel corso degli ultimi anni gravissime perdite economiche e finanziarie,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di prevedere l'intervento della Cassa depositi e prestiti, attraverso l'acquisizione della titolarità dei crediti e l'erogazione alle imprese dell'indotto interessato, dell'intero importo dovuto loro dall'ILVA S.p.A., comprensivo degli interessi moratori maturati, nell'eventualità in cui le risorse previste dall'articolo 2-bis comma del decreto-legge in esame, risultassero insufficienti per il sostegno dell'accesso al credito delle imprese, che risultino fornitrici di beni e servizi ovvero creditrici connesse al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività industriale.
9/2894/16Marti, Chiarelli, Ciracì.


   La Camera,
   premesso che:
    la grave e, purtroppo, ancora perdurante emergenza ambientale e sanitaria impongono di rafforzare e rendere davvero efficace il presidio ambientale riguardo all'ILVA e alla città di Taranto. Per fare ciò è centrale e ineludibile il potenziamento della dotazione organica dell'ARPA, destinata in particolare ai controlli e alla prevenzione sulla città di Taranto e sul polo industriale;
    attualmente l'ARPA Puglia ha degli organici sottodimensionati rispetto ai difficili compiti che è tenuta a svolgere; a fronte di una dotazione organica di 830 unità, nella medesima Agenzia operano attualmente soltanto 334 operatori a tempo indeterminato, anche in virtù delle cessazioni dal servizio intervenute negli anni senza che sia stata disposta la sostituzione di personale a tempo indeterminato;
    l'esigenza di un rafforzamento del personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Puglia, per poter svolgere adeguatamente le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio ambientale e sanitario, era stata sollevata al Senato, durante l'esame del provvedimento, dai diversi auditi, a cominciare dal Presidente della Regione Vendola. Si era chiesto una deroga per l'assunzione presso l'ARPA Puglia, così da permettere un adeguato controllo di tutto il piano ambientale e sanitario a tutela dell'ambiente e della salute del territorio di Taranto;
    questa esigenza è stata raccolta da diversi gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento che hanno presentato emendamenti in tal senso, senza che ciò si sia potuto concretizzare in una modifica del decreto in esame. Paradossalmente, la condivisione di tale integrazione al testo è stata sostanzialmente unanime e appoggiata dallo stesso Governo. Ma questo non è stato sufficiente: al Senato l'emendamento è stato respinto per vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e non si è voluto inserirlo nel maxiemendamento del Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia. Alla Camera Governo e maggioranza hanno contrastato qualunque modifica, seppur lieve, del testo approvato dal Senato;
    il 23 febbraio scorso, durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni VIII e X della Camera, il Viceministro Claudio De Vincenti ha ribadito come riguardo all'organico dell'ARPA Puglia, il Governo sia intenzionato a risolvere la problematica in un provvedimento diverso, eventualmente il collegato ambientale all'esame del Senato,

impegna il Governo

ad attivarsi, attraverso una propria iniziativa legislativa da presentare al primo provvedimento utile, per consentire alla regione Puglia, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente, di assumere personale a tempo indeterminato all'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Regione Puglia, al fine di poter svolgere adeguatamente le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio ambientale e sanitario riguardo all'ILVA e all'area di Taranto.
9/2894/17Pellegrino, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la grave e, purtroppo, ancora perdurante emergenza ambientale e sanitaria impongono di rafforzare e rendere davvero efficace il presidio ambientale riguardo all'ILVA e alla città di Taranto. Per fare ciò è centrale e ineludibile il potenziamento della dotazione organica dell'ARPA, destinata in particolare ai controlli e alla prevenzione sulla città di Taranto e sul polo industriale;
    attualmente l'ARPA Puglia ha degli organici sottodimensionati rispetto ai difficili compiti che è tenuta a svolgere; a fronte di una dotazione organica di 830 unità, nella medesima Agenzia operano attualmente soltanto 334 operatori a tempo indeterminato, anche in virtù delle cessazioni dal servizio intervenute negli anni senza che sia stata disposta la sostituzione di personale a tempo indeterminato;
    l'esigenza di un rafforzamento del personale dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della regione Puglia, per poter svolgere adeguatamente le attività di controllo, vigilanza e monitoraggio ambientale e sanitario, era stata sollevata al Senato, durante l'esame del provvedimento, dai diversi auditi, a cominciare dal Presidente della Regione Vendola. Si era chiesto una deroga per l'assunzione presso l'ARPA Puglia, così da permettere un adeguato controllo di tutto il piano ambientale e sanitario a tutela dell'ambiente e della salute del territorio di Taranto;
    questa esigenza è stata raccolta da diversi gruppi parlamentari dei due rami del Parlamento che hanno presentato emendamenti in tal senso, senza che ciò si sia potuto concretizzare in una modifica del decreto in esame. Paradossalmente, la condivisione di tale integrazione al testo è stata sostanzialmente unanime e appoggiata dallo stesso Governo. Ma questo non è stato sufficiente: al Senato l'emendamento è stato respinto per vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e non si è voluto inserirlo nel maxiemendamento del Governo sul quale è stata posta la questione di fiducia. Alla Camera Governo e maggioranza hanno contrastato qualunque modifica, seppur lieve, del testo approvato dal Senato;
    il 23 febbraio scorso, durante l'esame del provvedimento nelle Commissioni VIII e X della Camera, il Viceministro Claudio De Vincenti ha ribadito come riguardo all'organico dell'ARPA Puglia, il Governo sia intenzionato a risolvere la problematica in un provvedimento diverso, eventualmente il collegato ambientale all'esame del Senato,

impegna il Governo

a sostenere l'impegno straordinario per il rafforzamento della struttura tecnico-amministrativa dell'Arpa Puglia, anche con un intervento legislativo nel primo provvedimento utile.
9/2894/17. (Testo modificato nel corso della seduta) Pellegrino, Duranti, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la gravissima crisi ambientale e sanitaria che interessa il territorio di Taranto, interessato dallo stabilimento siderurgico dell'ILVA, impone di dotare e adeguare le strutture pubbliche sanitarie e ambientali di risorse, strumentali e umane, che consentano realmente di rispondere efficacemente alle sempre maggiori esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
    sotto questo aspetto è sempre più necessario procedere a una maggiore integrazione interistituzionale e il coinvolgimento degli organi tecnici nazionali (Istituto superiore della Sanità, Ispra) di quelli regionali e locali (Arpa, ASL, ecc.) delle università e dei centri di ricerca, potenziando le attività del Centro Salute Ambiente istituito dalla regione Puglia nell'ottobre 2012;
    la principale finalità del Centro Salute Ambiente è quella di dare risposte scientificamente supportate alla popolazione di Taranto sui livelli di contaminazione ambientale, e quella di valutare la correlazione tra esposizioni ambientali e gli effetti sulla salute. Parallelamente, anche in relazione delle evidenze epidemiologiche disponibili circa le principali criticità ambientali, il Centro ha implementato le attività di prevenzione e di diagnosi delle patologie correlate all'inquinamento ambientale;
    il Centro Salute Ambiente pugliese ha inoltre esteso le attività di monitoraggio e ricerca a tutto il territorio jonico-salentino, al fine di acquisire informazioni circa gli impatti sanitari associati alle ricadute delle emissioni industriali e le criticità sanitarie,

impegna il Governo

a stanziare adeguate risorse per il Centro Salute Ambiente della regione Puglia al fine di consentirgli di poter rispondere efficacemente alle sempre maggiori esigenze di tutela della salute pubblica in correlazione ai livelli di inquinamento e di contaminazione ambientale in atto.
9/2894/18Zaratti, Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    la gravissima crisi ambientale e sanitaria che interessa il territorio di Taranto, interessato dallo stabilimento siderurgico dell'ILVA, impone di dotare e adeguare le strutture pubbliche sanitarie e ambientali di risorse, strumentali e umane, che consentano realmente di rispondere efficacemente alle sempre maggiori esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente;
    sotto questo aspetto è sempre più necessario procedere a una maggiore integrazione interistituzionale e il coinvolgimento degli organi tecnici nazionali (Istituto superiore della Sanità, Ispra) di quelli regionali e locali (Arpa, ASL, ecc.) delle università e dei centri di ricerca, potenziando le attività del Centro Salute Ambiente istituito dalla regione Puglia nell'ottobre 2012;
    la principale finalità del Centro Salute Ambiente è quella di dare risposte scientificamente supportate alla popolazione di Taranto sui livelli di contaminazione ambientale, e quella di valutare la correlazione tra esposizioni ambientali e gli effetti sulla salute. Parallelamente, anche in relazione delle evidenze epidemiologiche disponibili circa le principali criticità ambientali, il Centro ha implementato le attività di prevenzione e di diagnosi delle patologie correlate all'inquinamento ambientale;
    il Centro Salute Ambiente pugliese ha inoltre esteso le attività di monitoraggio e ricerca a tutto il territorio jonico-salentino, al fine di acquisire informazioni circa gli impatti sanitari associati alle ricadute delle emissioni industriali e le criticità sanitarie,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di stanziare adeguate risorse per il Centro Salute Ambiente della regione Puglia al fine di consentirgli di poter rispondere efficacemente alle sempre maggiori esigenze di tutela della salute pubblica in correlazione ai livelli di inquinamento e di contaminazione ambientale in atto.
9/2894/18. (Testo modificato nel corso della seduta) Zaratti, Duranti, Pellegrino, Ricciatti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede al comma 2 dell'articolo 2, che la Valutazione del danno sanitario (VDS) non può modificare le prescrizioni dell'AIA, ma consente solamente alla regione competente di chiederne il riesame ai sensi del codice ambientale. Ne seguirebbe che anche nel caso di una VDS estremamente negativa, questa non è condizione sufficiente per la revisione dell'AIA, ma è solo una condizione affinché la regione possa chiedere al Ministero il riesame della medesima AIA;
    l'ILVA continua a rappresentare una vera e propria emergenza sanitaria e ambientale ed è quindi indispensabile verificare che vi sia il pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione integrata ambientale;
    con la legge 21/2012, la regione Puglia ha approvato le «norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale»;
    la legge regionale, che interessa le aree di Brindisi e Taranto già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale, nonché le aree dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica, ha previsto la redazione della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) a valere per determinate aziende particolarmente inquinanti, tra le quali lo stabilimento dell'Ilva di Taranto;
    l'Agenzia regionale pugliese per la prevenzione e la protezione dell'ambiente ha quindi redatto la prima Valutazione del Danno Sanitario (VDS) sull'impianto dell'Ilva;
    detta VDS regionale si è inevitabilmente «sovrapposta» quella di carattere nazionale disciplinata dal decreto interministeriale 24 aprile 2013 in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 207/2012;
    detto decreto interministeriale ha stabilito i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) nazionale, che di fatto può essere redatta successivamente alla conclusione dei lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti AIA, rendendo quindi inapplicabile quella redatta sulla base della normativa della regione Puglia,

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche attraverso opportune modifiche normative, affinché la valutazione del danno sanitario possa essere effettuata durante tutte le fasi relative ai lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA), e non alla loro conclusione, come di fatto costringe il suddetto decreto interministeriale 24 aprile 2013.
9/2894/19Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, prevede al comma 2 dell'articolo 2, che la Valutazione del danno sanitario (VDS) non può modificare le prescrizioni dell'AIA, ma consente solamente alla regione competente di chiederne il riesame ai sensi del codice ambientale. Ne seguirebbe che anche nel caso di una VDS estremamente negativa, questa non è condizione sufficiente per la revisione dell'AIA, ma è solo una condizione affinché la regione possa chiedere al Ministero il riesame della medesima AIA;
    l'ILVA continua a rappresentare una vera e propria emergenza sanitaria e ambientale ed è quindi indispensabile verificare che vi sia il pieno rispetto delle prescrizioni contenute nell'Autorizzazione integrata ambientale;
    con la legge 21/2012, la regione Puglia ha approvato le «norme a tutela della salute, dell'ambiente e del territorio sulle emissioni industriali inquinanti per le aree pugliesi già dichiarate a elevato rischio ambientale»;
    la legge regionale, che interessa le aree di Brindisi e Taranto già dichiarate a elevato rischio di crisi ambientale, nonché le aree dichiarate siti di interesse nazionale di bonifica, ha previsto la redazione della Valutazione del Danno Sanitario (VDS) a valere per determinate aziende particolarmente inquinanti, tra le quali lo stabilimento dell'Ilva di Taranto;
    l'Agenzia regionale pugliese per la prevenzione e la protezione dell'ambiente ha quindi redatto la prima Valutazione del Danno Sanitario (VDS) sull'impianto dell'Ilva;
    detta VDS regionale si è inevitabilmente «sovrapposta» quella di carattere nazionale disciplinata dal decreto interministeriale 24 aprile 2013 in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge 207/2012;
    detto decreto interministeriale ha stabilito i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto di valutazione del danno sanitario (VDS) nazionale,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare le opportune iniziative affinché la valutazione del danno sanitario possa essere effettuata durante tutte le fasi relative ai lavori di ambientalizzazione prescritti dalle vigenti autorizzazioni integrate ambientali (AIA).
9/2894/19. (Testo modificato nel corso della seduta) Duranti, Pellegrino, Zaratti, Ricciatti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni applicabili alla società ILVA S.p.A, al fine di: 1) determinare la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale); 2) disciplinare i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 3) introdurre una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica o amministrativa e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano; stabilire che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. Ulteriori norme sono, in fine, volte a prevedere, sia pure con risorse esigue per l'anno 2015, interventi diretti al potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto;
    con riferimento all'impianto normativo descritto dal provvedimento in relazione alla struttura commissariale, si evidenzia come, come già fatto nell'ambito della questione pregiudiziale presentata dal Gruppo Sinistra Ecologia e libertà, l'articolo 2, al comma 6, escluda espressamente, con riferimento alle condotte connesse all'attuazione dell'AIA e delle misure previste nel Piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA, che le condotte poste in essere dal Commissario Straordinario e dai soggetti da lui delegati diano luogo a responsabilità penale o amministrativa, con conseguente violazione sia del principio fondamentale di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione sia del principio in materia di responsabilità penale, civile e amministrativa dei funzionari e dei dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti sancito dall'articolo 28 della Costituzione. Sul punto si segnala, in particolare, come questa disposizione, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia chiarito come dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discenda la necessità di assicurare pari trattamento dei funzionari e dei dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti, introduca irragionevolmente una clausola di impunibilità assoluta nei confronti del Commissario Straordinario e di un numero non indefinito di soggetti da lui delegati nel caso in cui dall'attuazione delle prescrizioni AIA derivi il compimento di qualsiasi fattispecie di reato, colposo o doloso che sia, legittimando la configurazione, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel nostro ordinamento di un vero e proprio «diritto di disastro» in capo ad alcuni soggetti i cui comportamenti risultano tutelati da una presunzione di liceità. Presunzione che, con tutta evidenza, appare tanto più grave e preoccupante per chiunque abbia a mente il coacervo di problemi complessi, gravi e ancora allarmanti che, soprattutto sotto il profilo sanitario e ambientale, continuano oggi a tormentare il territorio del sito industriale più importante del Paese, nonostante le molteplici procedure di commissariamento avviate da tempo;

   considerato che:
    le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 citato rappresentano, sotto vari profili, un grave «cedimento» del principio di legalità;
    la Corte costituzionale ha, infatti, evidenziato che nel «... caso delle cause di non punibilità, stabilite in vista dell'esercizio di determinate funzioni... norme siffatte abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali...» pur non essendo «indispensabile – ad avviso della Corte – che il fondamento consista in una previsione esplicita. All'opposto, il legislatore ordinario può bene operare in tal senso al di là delle ipotesi espressamente previste dalle fonti sopraordinate, purché le scriminanti così stabilite siano il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco» (Cfr. Corte costituzionale n. 148 del 1983 sopra citata);
    inoltre, la qualificazione legislativa delle disposizioni del piano ambientale, quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro», potrebbe risultare di problematica compatibilità con il principio della riserva di giurisdizione desumibile dal complesso delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II della Costituzione (Corte costituzionale n. 85 del 2013), e ciò in quanto tale previsione non parrebbe poter essere interpretata che nel senso di ritenere il giudice vincolato sia ad effettuare una valutazione conforme nei confronti delle disposizioni del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, sia a trarne le necessarie conseguenze in ordine alla valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del Piano predetto, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime;
    ne discende che l'aver introdotto una totale «irresponsabilità» penale e «amministrativa» del Commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA, e siano osservate le disposizioni contenute nel piano ambientale e sanitario, appare inaccettabile, sia perché si garantisce uno scudo totale al Commissario e ai suoi delegati, ma anche perché il «piano ambientale» (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014) si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, del numero delle prescrizioni che siano in scadenza entro quella data. Ed è oltremodo assurdo l'aver introdotto il riferimento al «numero» delle prescrizioni, perché il rischio più che probabile è che vengano attuati prioritariamente tutti quegli interventi previsti dall'AIA meno complessi e meno onerosi, rimandando al 2016 (sempre che non ci siano ulteriori proroghe) le prescrizioni più importanti e onerosi (che sono poi quelli più importanti sotto l'aspetto sanitario e ambientale),

impegna il Governo

a valutare, gli effetti applicativi del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, al fine di adottare nell'ambito del prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa tesa ad escludere dall'ambito di applicazione della disposizione richiamata almeno le condotte dolose.
9/2894/20Sannicandro, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Matarrelli.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in esame contiene una serie di disposizioni applicabili alla società ILVA S.p.A, al fine di: 1) determinare la cessazione della precedente gestione commissariale ed il subentro del nuovo organo commissariale nei poteri necessari per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale); 2) disciplinare i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA); 3) introdurre una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA e alle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica o amministrativa e siano osservate le disposizioni contenute nel Piano; stabilire che le operazioni di finanziamento dell'ILVA, finalizzate alla tutela ambientale e sanitaria, ovvero funzionali alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e alla gestione del relativo patrimonio, nonché i pagamenti effettuati per tali finalità, non determinano responsabilità penale per bancarotta semplice e bancarotta fraudolenta. Ulteriori norme sono, in fine, volte a prevedere, sia pure con risorse esigue per l'anno 2015, interventi diretti al potenziamento della prevenzione e della cura nel settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto;
    con riferimento all'impianto normativo descritto dal provvedimento in relazione alla struttura commissariale, si evidenzia come, come già fatto nell'ambito della questione pregiudiziale presentata dal Gruppo Sinistra Ecologia e libertà, l'articolo 2, al comma 6, escluda espressamente, con riferimento alle condotte connesse all'attuazione dell'AIA e delle misure previste nel Piano ambientale relativo allo stabilimento ILVA, che le condotte poste in essere dal Commissario Straordinario e dai soggetti da lui delegati diano luogo a responsabilità penale o amministrativa, con conseguente violazione sia del principio fondamentale di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione sia del principio in materia di responsabilità penale, civile e amministrativa dei funzionari e dei dipendenti dello Stato per gli atti compiuti in violazione dei diritti sancito dall'articolo 28 della Costituzione. Sul punto si segnala, in particolare, come questa disposizione, nonostante la giurisprudenza costituzionale abbia chiarito come dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discenda la necessità di assicurare pari trattamento dei funzionari e dei dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti, introduca irragionevolmente una clausola di impunibilità assoluta nei confronti del Commissario Straordinario e di un numero non indefinito di soggetti da lui delegati nel caso in cui dall'attuazione delle prescrizioni AIA derivi il compimento di qualsiasi fattispecie di reato, colposo o doloso che sia, legittimando la configurazione, ad avviso dei firmatari del presente atto di indirizzo, nel nostro ordinamento di un vero e proprio «diritto di disastro» in capo ad alcuni soggetti i cui comportamenti risultano tutelati da una presunzione di liceità. Presunzione che, con tutta evidenza, appare tanto più grave e preoccupante per chiunque abbia a mente il coacervo di problemi complessi, gravi e ancora allarmanti che, soprattutto sotto il profilo sanitario e ambientale, continuano oggi a tormentare il territorio del sito industriale più importante del Paese, nonostante le molteplici procedure di commissariamento avviate da tempo;

   considerato che:
    le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 2 citato rappresentano, sotto vari profili, un grave «cedimento» del principio di legalità;
    la Corte costituzionale ha, infatti, evidenziato che nel «... caso delle cause di non punibilità, stabilite in vista dell'esercizio di determinate funzioni... norme siffatte abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali...» pur non essendo «indispensabile – ad avviso della Corte – che il fondamento consista in una previsione esplicita. All'opposto, il legislatore ordinario può bene operare in tal senso al di là delle ipotesi espressamente previste dalle fonti sopraordinate, purché le scriminanti così stabilite siano il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco» (Cfr. Corte costituzionale n. 148 del 1983 sopra citata);
    inoltre, la qualificazione legislativa delle disposizioni del piano ambientale, quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro», potrebbe risultare di problematica compatibilità con il principio della riserva di giurisdizione desumibile dal complesso delle disposizioni di cui al Titolo IV della Parte II della Costituzione (Corte costituzionale n. 85 del 2013), e ciò in quanto tale previsione non parrebbe poter essere interpretata che nel senso di ritenere il giudice vincolato sia ad effettuare una valutazione conforme nei confronti delle disposizioni del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, sia a trarne le necessarie conseguenze in ordine alla valutazione delle condotte poste in essere in attuazione del Piano predetto, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime;
    ne discende che l'aver introdotto una totale «irresponsabilità» penale e «amministrativa» del Commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati, purché le condotte siano finalizzate a dare attuazione all'AIA, e siano osservate le disposizioni contenute nel piano ambientale e sanitario, appare inaccettabile, sia perché si garantisce uno scudo totale al Commissario e ai suoi delegati, ma anche perché il «piano ambientale» (approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014) si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 siano realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, del numero delle prescrizioni che siano in scadenza entro quella data. Ed è oltremodo assurdo l'aver introdotto il riferimento al «numero» delle prescrizioni, perché il rischio più che probabile è che vengano attuati prioritariamente tutti quegli interventi previsti dall'AIA meno complessi e meno onerosi, rimandando al 2016 (sempre che non ci siano ulteriori proroghe) le prescrizioni più importanti e onerosi (che sono poi quelli più importanti sotto l'aspetto sanitario e ambientale),

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative tese ad escludere dall'ambito di applicazione del comma 6 dell'articolo 2 almeno le condotte dolose.
9/2894/20. (Testo modificato nel corso della seduta) Sannicandro, Ricciatti, Zaratti, Pellegrino, Duranti, Ferrara, Fratoianni, Pannarale, Matarrelli.


   La Camera
   premesso che:
    l'articolo 1 del provvedimento in esame estende la disciplina prevista per l'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale (tra cui ILVA s.p.a.), introducendo a tal fine una serie di modifiche alla cosiddetta legge Marzano. Tali modifiche riguardano in particolare: 1) la disciplina dell'iter di ammissione; 2) la presentazione dell'istanza per l'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria; 3) l'inserimento dell'opzione dell'affitto, e non più solo della vendita degli impianti soggetti ad amministrazione straordinaria, con riguardo alla cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria; 4) l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione di un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo; il trasferimento all'affittuario o all'acquirente rispettivamente in caso di affitto o cessione di aziende e rami di aziende in regime di amministrazione straordinaria, delle autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli; 5) e, infine, il mantenimento per un periodo di 18 mesi – invece che degli attuali 6 mesi dall'avvio dell'amministrazione straordinaria dei requisiti in capo alle aziende interessate per il mantenimento delle eventuali autorizzazioni, certificazioni, licenze, concessioni o altri atti o titoli per l'esercizio e la conduzione delle attività;
    detto articolo, suscita particolari perplessità dal punto di vista ermeneutico ed applicativo sotto vari profili, ma soprattutto si evidenzia come non faccia alcun riferimento alla possibilità di salvaguardia degli attuali livelli occupazionali dello stabilimento industriale Ilva di Taranto;
    si parla solo di garanzia della continuità produttiva e di «adeguati livelli occupazionali»;
    sarebbe stato, inoltre, doveroso prevedere che in caso di affitto o cessione di ramo d'azienda o di un ramo aziendale vi fosse il trasferimento in capo all'affittuario o all'acquirente dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere;
    infine, laddove si prevede in particolare di garantire la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale, sarebbe stato necessario estendere tale garanzia alle ditte terze dell'indotto e ai tornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa volta ad introdurre tra i criteri per l'individuazione dell'affittuario o dell'acquirente quello della salvaguardia degli attuali livelli occupazionali, nonché il trasferimento all'affittuario o all'acquirente, in caso di affitto o cessione di ramo d'azienda o di un ramo aziendale, dell'obbligo di continuità dei rapporti di lavoro e delle condizioni normative in essere;
   a valutare l'opportunità di adottare, nell'ambito del prossimo provvedimento utile, ogni iniziativa normativa volta ad integrare le previsioni di cui all'articolo 1 citato al fine di disporre, laddove è previsto in particolare di garantire la prosecuzione dell'attività produttiva dell'impresa di interesse strategico nazionale, che sia necessario estendere tale garanzia anche alle ditte terze dell'indotto e ai fornitori che risultino essenziali ai fini della continuità del processo produttivo e della salvaguardia dell'attività industriale e dei servizi.
9/2894/21Ferrara, Ricciatti, Duranti, Pellegrino, Zaratti, Fratoianni, Pannarale, Sannicandro, Matarrelli.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   ritenute incomplete le misure volte al trasferimento delle somme sequestrate rientranti nell'ambito delle disposizioni finanziarie;
   premesso che:
    l'articolo 3 comma 1 del provvedimento in titolo dispone che a seguito dell'apertura della procedura di amministrazione straordinaria, l'organo commissariale è autorizzato a richiedere che l'autorità giudiziaria procedente disponga l'impiego delle somme sequestrate, in luogo dell'aumento di capitale, per la sottoscrizione di obbligazioni emesse dalla società in amministrazione straordinaria e considerato che tali somme, rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni, sono versate in un patrimonio dell'emittente destinato in via esclusiva all'attuazione e alla realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e, nei limiti delle disponibilità residue, ad interventi volti alla tutela della sicurezza e della salute, nonché di ripristino e di bonifica ambientale secondo le modalità previste dall'ordinamento vigente,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di considerare la necessità di stabilire che tali somme possano essere destinate, oltre che per gli interventi predetti, anche al pagamento di un risarcimento alla popolazione che vive nelle zone limitrofe allo stabilimento o che comunque ne subisca gli effetti dannosi dell'inquinamento dovuto alle polveri, provenienti dall'impianto, accumulatesi per anni sui balconi e negli appartamenti.
9/2894/22Caso.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo;
   ritenuta insufficiente la misura volta alla rendicontazione periodica da parte del commissario straordinario sull'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate;
   premesso che:
    l'articolo 3 comma 3 del provvedimento in titolo dispone che il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere,

impegna il Governo

a valutare la necessità di stabilire dei tempi certi per la rendicontazione per l'utilizzo di tali risorse, come per la relazione semestrale alle Camere, anche al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate.
9/2894/23Brugnerotto.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 7, estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del medesimo porto, compresi gli interventi relativi al sistema logistico portuale e retroportuale al fine di garantire gli interventi infrastrutturali necessari all'ampliamento del porto e rendere l'infrastruttura maggiormente competitiva nel bacino mediterraneo;
    il 5 novembre 2011, il consiglio comunale di Taranto ha approvato una delibera sulla variante al piano regolatore portuale in cui si escludono dal piano alcune delle opere necessarie alla realizzazione del progetto «Tempa Rossa» a Taranto come il prolungamento del pontile petroli e i due serbatoi nei quali il greggio dovrà essere stoccato;
    l'autorità portuale ha annunciato un eventuale ricorso al Tar contro la delibera comunale del 5 novembre 2014 che ha espresso parere negativo al prolungamento del pontile Eni, sostenendo che esso era già previsto in quanto funzionale alla raffineria, indipendentemente dalla realizzazione del progetto «Tempa Rossa»;
    il prolungamento del pontili sarebbe giustificato dal piano regolatore portuale solo se fosse previsto un aumento della produzione o dell’export di greggio;
    nel 2000 l'Agip chiedeva al Ministero dell'ambiente pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto «Agip 2000» che prevedeva tra l'altro l'ampliamento della capacità di stoccaggio degli idrocarburi nel sito di Taranto con la costruzione di 4 nuovi serbatoi, 3 di 123.000 metri cubi ciascuno più uno da 58.000, per un totale di 427.000 metri cubi e il prolungamento del pontile dici a 325 metri. Tuttavia il Ministero dei beni culturali esprimeva parere negativo per la presenza della chiesa di Santa Maria della Giustizia, sottolineando la necessità di una riqualificazione dell'area e quindi anche il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare esprimeva parere negativo al progetto;
    nel 2007 Eni ha presentato il progetto «Taranto Plus» prevedendo un raddoppio della capacità di raffinazione del sito di Taranto da 6.5 a 11 milioni di t/a, con conseguente aumento delle emissioni inquinanti, ma l'autorizzazione venne negata a causa delle criticità ambientali del sito di Taranto;
    i suddetti progetti del 2000 e del 2007 non sono stati autorizzati dagli enti competenti, progetti che rendevano necessario l'allungamento del pontile petroli. Non sono chiari pertanto i motivi che giustificano l'opposizione da parte dell'autorità portuale alla delibera comunale del 5 novembre 2014;
    ad esclusione del progetto «Tempa Rossa» a Taranto, non sembrano previsti altri ampliamenti della capacità di movimentazione e/o raffinazione del sito Eni di Taranto anche se nel progetto «Tempa Rossa» si fa riferimento, nello studio di impatto ambientale (SIA), alla movimentazione del greggio Val d'Agri che tramite l'oleodotto esistente già giunge nella raffineria di Taranto. Si legge infatti nello studio di impatto ambientale che: «Contemporaneamente il potenziamento sarà reso usufruibile per la movimentazione già esistente del greggio Val d'Agri al fine di migliorare e rendere più flessibile il sistema di export della Raffineria»;
    l'aggiornamento dello studio Sentieri del 2014, per quanto riguarda Taranto richiede l'applicazione del principio di precauzione in modo tale che «sia rafforzata l'attività di prevenzione rispetto ai rischi ambientali per la salute infantile, evitando esposizioni indebite dei bambini a inquinanti ambientali»,

impegna il Governo

a revocare la V.I.A. rilasciata nel 2011 al progetto «Tempa Rossa» a Taranto.
9/2894/24De Lorenzis.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 7, estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli Interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del medesimo porto, compresi gli interventi relativi al sistema logistico portuale e retroportuale al fine di garantire gli interventi infrastrutturali necessari all'ampliamento del porto e rendere l'infrastruttura maggiormente competitiva nel bacino mediterraneo;
    parte degli interventi di cui sopra, rientranti nel Programma dei lavori pubblici 2014-2016, sono stati trasmessi al CIPE dell'Autorità portuale di Taranto per un costo complessivo stimato in 417,50 milioni di euro;
    in presenza di investimenti così ingenti e interventi infrastrutturali di simile portata il ruolo dell'Autorità portuale risulta centrale;
    le autorità portuali in Italia sono state istituite con la legge 28 gennaio 1994, n.84. Inizialmente l'articolo 6 istituiva quelle di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente ne sono state istituite altre sino ad arrivare ad un totale di 24 autorità portuali;
    in base alla legge vigente, l'autorità portuale ha compiti di «indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività»;
    l'autorità portuale è costituita dai seguenti organi: il presidente, nominato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti e della navigazione, previa intesa con la regione interessata (articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), che rimane in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta, il comitato portuale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti;
    il presidente, così come sancito dalla legge, deve essere nominato nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. L'atto conclusivo di nomina della presidenza dell'autorità portuale è il voto in sede parlamentare nelle Commissioni competenti sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica;
    in numerose occasioni si è proceduto a nominare delle personalità che poi si sono rivelate inadatte o quantomeno prive dei requisiti minimi necessari prevista dalla legge di cui in parola;
    l'Autorità Portuale di Taranto, nel caso specifico,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina riguardante le procedure di nomina dei Presidenti delle autorità portuali nonché dei commissari di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 attraverso la verifica di una comprovata capacità di management pubblico, la conoscenza dei sistemi di controllo, nonché dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle Amministrazioni Pubbliche, nonché il possesso di un adeguato titolo accademico o professionale se corredato da corsi di specializzazione e di formazione specifica in materie congruenti l'incarico.
9/2894/25Nicola Bianchi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 recante modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 contiene molteplici interventi in relazione alla realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, sulle misure di compensazione, sulle garanzie finanziarie occorrenti per la realizzazione di discariche o altra impiantistica, sulla gestione dei rifiuti in generale, nonché nello specifico sul recupero delle scorie e dei residui prodotti negli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto il comma 1 stabilisce ex lege ovvero immediatamente le modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti negli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto;
   considerato che:
    il previgente articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 affidava ad un decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del sub commissario ambientale ILVA, sentita l'ARPA Puglia l'approvazione delle modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel perimetro dell'impianto dell'ILVA,

impegna il Governo

affinché, in relazione alle gravi criticità ambientali dell'area, siano stanziate specifiche ed ulteriori risorse destinate alla manutenzione, la sorveglianza e i controlli, anche per la fase della gestione successiva alla chiusura delle discariche in premessa, fino a che non sia accertato che le discariche non comportano rischi per la salute e l'ambiente con particolare riferimento ai controlli e alle analisi del rischi connessi al percolato e alle acque di falda.
9/2894/26Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 4 recante modifiche all'articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 contiene molteplici interventi in relazione alla realizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi, sulle misure di compensazione, sulle garanzie finanziarie occorrenti per la realizzazione di discariche o altra impiantistica, sulla gestione dei rifiuti in generale, nonché nello specifico sul recupero delle scorie e dei residui prodotti negli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto il comma 1 stabilisce ex lege ovvero immediatamente le modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti negli impianti dello stabilimento ILVA di Taranto;
   considerato che:
    il previgente articolo 12 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 affidava ad un decreto del Ministro dell'ambiente, su proposta del sub commissario ambientale ILVA, sentita l'ARPA Puglia l'approvazione delle modalità di costruzione e gestione delle discariche per rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi nel perimetro dell'impianto dell'ILVA,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di stanziare specifiche ed ulteriori risorse destinate alla manutenzione, la sorveglianza e i controlli, anche per la fase della gestione successiva alla chiusura delle discariche in premessa, fino a che non sia accertato che le discariche non comportano rischi per la salute e l'ambiente con particolare riferimento ai controlli e alle analisi del rischi connessi al percolato e alle acque di falda.
9/2894/26. (Testo modificato nel corso della seduta) Vignaroli, Zolezzi.


   La Camera,
   premesso che;
    dal 31 gennaio 2014 è stato sospeso il servizio di trasporto oncologico di Taranto, dalla citata data circa 45 operatori del servizio sono rimasti senza lavoro per esaurimento dei fondi, evidenziandosi così un danno rilevante sia per i lavoratori che per i circa 1000 pazienti interessati per i quali è vitale la ripresa del servizio di trasporto oncologico;
    l'incidenza di patologie oncologiche nei comuni limitrofi allo stabilimento Ilva di Taranto risulta notevolmente più elevata rispetto al dato nazionale proprio a causa della presenza del polo siderurgico,
    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU stabilisce che ogni individuo ha diritto alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
    la Costituzione con gli articoli 2 e 32, tutela l'individuo nel suo bisogno di personalità e socialità. Il diritto alla salute è riconosciuto come fondamentale diritto dell'uomo (articolo 2 Cost.) e l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»,

impegna il Governo

a reperire, anche con successivi provvedimenti, ulteriori e adeguate risorse, allo scopo di garantire comunque la continuità del servizio di trasporto oncologico nel comune e nella provincia di Taranto.
9/2894/27Grillo.


   La Camera,
   premesso che;
    dal 31 gennaio 2014 è stato sospeso il servizio di trasporto oncologico di Taranto, dalla citata data circa 45 operatori del servizio sono rimasti senza lavoro per esaurimento dei fondi, evidenziandosi così un danno rilevante sia per i lavoratori che per i circa 1000 pazienti interessati per i quali è vitale la ripresa del servizio di trasporto oncologico;
    l'incidenza di patologie oncologiche nei comuni limitrofi allo stabilimento Ilva di Taranto risulta notevolmente più elevata rispetto al dato nazionale proprio a causa della presenza del polo siderurgico,
    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU stabilisce che ogni individuo ha diritto alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
    la Costituzione con gli articoli 2 e 32, tutela l'individuo nel suo bisogno di personalità e socialità. Il diritto alla salute è riconosciuto come fondamentale diritto dell'uomo (articolo 2 Cost.) e l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»,

impegna il Governo

a valutare, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, la possibilità di reperire, anche con successivi provvedimenti, ulteriori e adeguate risorse, allo scopo di garantire comunque la continuità del servizio di trasporto oncologico nel comune e nella provincia di Taranto.
9/2894/27. (Testo modificato nel corso della seduta) Grillo.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 31 gennaio 2014 è stato sospeso il servizio di trasporto oncologico di Taranto, dalla citata data circa 45 operatori del servizio sono rimasti senza lavoro per esaurimento dei fondi, evidenziandosi così un danno rilevante sia per i lavoratori che per i pazienti;
    il servizio sospeso dal 31 gennaio del 2014 copriva una utenza di oltre 1.000 malati di tumori di Taranto e provincia, che hanno l'estrema e vitale necessità della prosecuzione di tale servizio per essere accompagnati negli ospedali e strutture sociosanitarie consentendo loro di effettuare urgenti e necessarie cure;
    l'incidenza di patologie oncologiche nella popolazione dei comuni limitrofi allo stabilimento Ilva di Taranto risulta notevolmente più elevata rispetto al dato nazionale proprio a causa della presenza del polo siderurgico;
    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU stabilisce che ogni individuo ha diritto alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
    la Costituzione con gli articoli 2 e 32, tutela l'individuo nel suo bisogno di personalità e socialità. Il diritto alla salute è riconosciuto come fondamentale diritto dell'uomo (articolo 2 Cost.) e l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»,

impegna il Governo

a intraprendere iniziative per la parte di propria competenza nei confronti della Regione Puglia affinché sia, in tempi brevi, ripristinato il Servizio di trasporto oncologico di Taranto e provincia.
9/2894/28Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    dal 31 gennaio 2014 è stato sospeso il servizio di trasporto oncologico di Taranto, dalla citata data circa 45 operatori del servizio sono rimasti senza lavoro per esaurimento dei fondi, evidenziandosi così un danno rilevante sia per i lavoratori che per i pazienti;
    il servizio sospeso dal 31 gennaio del 2014 copriva una utenza di oltre 1.000 malati di tumori di Taranto e provincia, che hanno l'estrema e vitale necessità della prosecuzione di tale servizio per essere accompagnati negli ospedali e strutture sociosanitarie consentendo loro di effettuare urgenti e necessarie cure;
    l'incidenza di patologie oncologiche nella popolazione dei comuni limitrofi allo stabilimento Ilva di Taranto risulta notevolmente più elevata rispetto al dato nazionale proprio a causa della presenza del polo siderurgico;
    la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo approvata dall'ONU stabilisce che ogni individuo ha diritto alle cure mediche e ai servizi sociali necessari;
    la Costituzione con gli articoli 2 e 32, tutela l'individuo nel suo bisogno di personalità e socialità. Il diritto alla salute è riconosciuto come fondamentale diritto dell'uomo (articolo 2 Cost.) e l'articolo 32 della Costituzione stabilisce che «La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti»,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di intraprendere iniziative per la parte di propria competenza nei confronti della Regione Puglia affinché sia, in tempi brevi, ripristinato il Servizio di trasporto oncologico di Taranto e provincia.
9/2894/28. (Testo modificato nel corso della seduta) Silvia Giordano.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 6-bis dell'articolo 2, atto Camera 2894, prevede un limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni di spesa per l'anno 2016 finalizzati ad assicurare livelli adeguati di tutela della salute pubblica e l'efficace lotta ai tumori con particolare riferimento alle malattie infantili attraverso il potenziamento della prevenzione e cura del settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto,

impegna il Governo

a individuare, anche in successivi provvedimenti, adeguate risorse per sostenere lo screening epidemiologico, in maniera continuativa, degli abitanti del Comune di Taranto e dei Comuni della provincia interessati, in relazione alle patologie respiratorie, tumorali, genetiche e dermatologiche correlate alle emissioni inquinanti dell'acciaieria Ilva.
9/2894/29Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 6-bis dell'articolo 2, atto Camera 2894, prevede un limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni di spesa per l'anno 2016 finalizzati ad assicurare livelli adeguati di tutela della salute pubblica e l'efficace lotta ai tumori con particolare riferimento alle malattie infantili attraverso il potenziamento della prevenzione e cura del settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di individuare, anche in successivi provvedimenti, adeguate risorse per sostenere lo screening epidemiologico, in maniera continuativa, degli abitanti del Comune di Taranto e dei Comuni della provincia interessati, in relazione alle patologie respiratorie, tumorali, genetiche e dermatologiche correlate alle emissioni inquinanti dell'acciaieria Ilva.
9/2894/29. (Testo modificato nel corso della seduta) Mantero.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 7, estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del medesimo porto, compresi gli interventi relativi al sistema logistico portuale e retro portuale al fine di garantire gli interventi infrastrutturali necessari all'ampliamento del porto e rendere infrastruttura maggiormente competitiva nel bacino mediterraneo;
    parte degli interventi di cui sopra, rientranti nel Programma dei lavori pubblici 2014-2016, sono stati trasmessi al CIPE dell'Autorità portuale di Taranto per un costo complessivo stimato in 417,50 milioni di euro;
    in presenza di investimenti così ingenti e interventi infrastrutturali di simile portata il ruolo dell'Autorità portuale risulta centrale;
    le autorità portuali in Italia sono state istituite con la legge 28 gennaio 1994, n.84. Inizialmente l'articolo 6 istituiva quelle di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina. Napoli, Palermo, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente ne sono state istituite altre sino ad arrivare ad un totale di 24 autorità portuali;
    in base alla legge vigente, l'autorità portuale ha compiti di «indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività»;
    l'autorità portuale è costituita dai seguenti organi: il presidente, nominato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti e della navigazione, previa intesa con la regione interessata (articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84), che rimane in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta, il comitato portuale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti;
    il presidente, così come sancito dalla legge, deve essere nominato nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. L'atto conclusivo di nomina della presidenza dell'autorità portuale è il voto in sede parlamentare nelle Commissioni competenti sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica;
    in numerose occasioni si è proceduto a nominare delle personalità che poi si sono rivelate inadatte o quantomeno prive dei requisiti minimi necessari previsti dalla legge di cui in parola,

impegna il Governo

a rivedere la disciplina riguardante le procedure di nomina dei Presidenti delle autorità portuali nonché dei commissari di cui all'articolo 7, comma 4 della legge 28 gennaio 1994 n. 84 attraverso l'introduzione di clausole di incompatibilità, esclusione e decadenza nel caso di implicazioni in procedimenti giudiziari, anche ove i soggetti interessati risultino solo iscritti nel registro delle notizie di reato.
9/2894/30Dell'Orco.


   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che violano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe possono considerarsi consuete nei casi di commissariamento o di amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per la loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    i commi 6 e 7 dell'articolo 2 contengono disposizioni che, ad avviso del firmatario del presente atto di indirizzo, risultano prive del necessario fondamento logico e giuridico: è introdotta l'esclusione da responsabilità penali o amministrative per le «condotte poste in essere» dal commissario straordinario e dai suoi delegati nell'attuazione delle disposizioni del Piano ambientale per l'ILVA;
    l'impunibilità risulta essere fondata esclusivamente sull'assunto legislativo di cui al periodo precedente del medesimo comma, dove si dichiara che le disposizioni contenute nel Piano «costituiscono le migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro»;
    siffatta impunibilità lede i diritti dei terzi, viola il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione e l'obbligatorietà dell'azione penale, crea una disparità di trattamento all'interno di una stessa categoria, la figura di funzionari pubblici di vertice che risultano agli effetti amministrativi, civili e penali, «irresponsabili»;
    questa speciale esenzione dalla responsabilità amministrativa e penale rappresenta un cedimento del principio di legalità, risulta priva del necessario bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti – con ciò seriamente compromettendo la consolidata giurisprudenza costituzionale – e pone profili critici con riguardo alla compatibilità costituzionale rispetto agli articoli 3, 24, 25, 27, 28 e 112 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare nuove misure, anche legislative, volte a prevedere che per l'esclusione dalla responsabilità amministrativa debbano essere accertate le condotte della struttura commissariale in termini di vigilanza.
9/2894/31Cozzolino.


   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che violano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe possono considerarsi consuete nei casi di commissariamento o di amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per La loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    i commi 6 e 7 dell'articolo 2 contengono disposizioni che, ad avviso della firmataria del presente atto di indirizzo, risultano autoreferenziali e prive del necessario fondamento logico e giuridico: è introdotta l'esclusione da responsabilità penali o amministrative per le «condotte poste in essere» dal commissario straordinario e dai suoi delegati nell'attuazione delle disposizioni del Piano ambientale per l'ILVA;
    l'impunibilità risulta essere fondata esclusivamente sull'assunto legislativo di cui al periodo precedente del medesimo comma, dove si dichiara che le disposizioni contenute nel Piano «costituiscono le migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro»;
    siffatta speciale clausola di non punibilità lede i diritti dei terzi, viola il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione, contrasta con la riserva di giurisdizione ed il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, introduce una disparità di trattamento all'interno di una stessa categoria, la figura di funzionari pubblici che risultano agli effetti amministrativi, civili e penali, «irresponsabili», che viola, anche ai sensi della giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 28 della Costituzione;
    la firmataria del presente atto di indirizzo segnala in proposito il dettato dell'articolo 28 Cost., il quale recita: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»;
    oltre ai profili critici già richiamati, con questo provvedimento la struttura commissariale è esonerata rispetto al dettato costituzionale, non risponde né è responsabile rispetto alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, ma agli eventuali inadempimenti rispetto alle prescrizioni del Piano del Governo;
    è introdotta, in sostanza, una presunzione assoluta di liceità delle condotte della struttura commissariale ove adempia alle prescrizioni del Piano;
    questa speciale esenzione dalla responsabilità penale e amministrativa rappresenta un cedimento del principio di legalità, risulta priva del necessario bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti – con ciò seriamente compromettendo la consolidata giurisprudenza costituzionale – e pone profili critici con riguardo alla compatibilità costituzionale rispetto agli articoli 3, 24, 25, 27, 28 e 112 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare nuove misure, anche legislative, volte a escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, secondo periodo, le condotte fraudolente.
9/2894/32Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che violano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe possono considerarsi consuete nei casi di commissariamento o di amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per La loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    i commi 6 e 7 dell'articolo 2 contengono disposizioni che, ad avviso della firmataria del presente atto di indirizzo, risultano autoreferenziali e prive del necessario fondamento logico e giuridico: è introdotta l'esclusione da responsabilità penali o amministrative per le «condotte poste in essere» dal commissario straordinario e dai suoi delegati nell'attuazione delle disposizioni del Piano ambientale per l'ILVA;
    l'impunibilità risulta essere fondata esclusivamente sull'assunto legislativo di cui al periodo precedente del medesimo comma, dove si dichiara che le disposizioni contenute nel Piano «costituiscono le migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro»;
    siffatta speciale clausola di non punibilità lede i diritti dei terzi, viola il diritto alla difesa garantito dalla Costituzione, contrasta con la riserva di giurisdizione ed il principio dell'obbligatorietà dell'azione penale, introduce una disparità di trattamento all'interno di una stessa categoria, la figura di funzionari pubblici che risultano agli effetti amministrativi, civili e penali, «irresponsabili», che viola, anche ai sensi della giurisprudenza costituzionale, le disposizioni di cui agli articoli 3 e 28 della Costituzione;
    la firmataria del presente atto di indirizzo segnala in proposito il dettato dell'articolo 28 Cost., il quale recita: «I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti»;
    oltre ai profili critici già richiamati, con questo provvedimento la struttura commissariale è esonerata rispetto al dettato costituzionale, non risponde né è responsabile rispetto alla violazione di diritti costituzionalmente garantiti, ma agli eventuali inadempimenti rispetto alle prescrizioni del Piano del Governo;
    è introdotta, in sostanza, una presunzione assoluta di liceità delle condotte della struttura commissariale ove adempia alle prescrizioni del Piano;
    questa speciale esenzione dalla responsabilità penale e amministrativa rappresenta un cedimento del principio di legalità, risulta priva del necessario bilanciamento di interessi costituzionalmente rilevanti – con ciò seriamente compromettendo la consolidata giurisprudenza costituzionale – e pone profili critici con riguardo alla compatibilità costituzionale rispetto agli articoli 3, 24, 25, 27, 28 e 112 della Costituzione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare eventuali iniziative tese ad escludere dall'ambito di applicazione del comma 6 dell'articolo 2 le condotte fraudolente.
9/2894/32. (Testo modificato nel corso della seduta) Dadone.


   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che vìolano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe possono considerarsi consuete nel caso di commissariamento o di amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per la loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    all'articolo 3, comma 3, sono indicate i termini di rendicontazione del Commissario straordinario, con riguardo all'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte a lui intestate,

impegna il Governo

ad adottare nuove misure, anche legislative, al fine di richiedere al Commissario straordinario di produrre un documento trimestrale che attesti lo stato di avanzamento dei lavori e le priorità adottate in ordine all'attuazione delle prescrizioni del Piano ambientale e a trasmetterlo tempestivamente alle Camere, presso le competenti Commissioni parlamentari.
9/2894/33Nuti.


   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che vìolano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe possono considerarsi consuete nel caso di commissariamento o di amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per la loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    all'articolo 3, comma 3, sono indicate i termini di rendicontazione del Commissario straordinario:
    «3. Il Commissario straordinario rendiconta, secondo la normativa vigente, l'utilizzo delle risorse di tutte le contabilità speciali aperte e ne fornisce periodica informativa al Ministero dall'ambiente e della tutela del territorio e del mare al Ministero dello sviluppo economico e alle autorità giudiziarie interessate nonché, con una relazione semestrale, alle Camere»;
    non risulta indicata la cadenza periodica entro il quale il Commissario è tenuto a rendicontare ai due ministri e alle autorità giudiziarie e, se così fosse inteso, il termine semestrale della rendicontazione è da ritenersi non congruo per attività straordinarie e del tutto in deroga,

impegna il Governo

ad adottare le misure, anche legislative, affinché la rendicontazione del Commissario straordinario alle richiamate istituzioni, priva di un termine, sia trimestrale.
9/2894/34Toninelli.


   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che violano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe possono considerarsi consuete nel caso di commissariamenti o di amministrazioni straordinarie, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per la loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    l'articolo 2, comma 5, considera per attuato, ex lege, il Piano ambientale se, entro il 31 luglio 2015, risulti realizzato almeno l'80 per cento del numero delle prescrizioni in scadenza alla stessa data;
    non è chiaro a quale logica possa ascriversi il ragionamento che fa ritenere attuato un Piano quando risulta esserlo solo l'80 per cento;
    è da ritenersi del tutto insufficiente il mero criterio numerico, privo di qualunque indicazione delle priorità e delle urgenze degli interventi da realizzare: ciò potrebbe comportare l'effetto di adempiere alle prescrizioni meno onerose o meno importanti, pur di soddisfare e rientrare nel termine disposto dalla norma,

impegna il Governo

in ordine alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 5 da parte della struttura commissariale, a considerarla soddisfatta valutando gli adempimenti secondo la loro portata e ricaduta qualitative nonché la loro urgenza con riguardo al risanamento ambientale del territorio.
9/2894/35Cecconi.


   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che vìolano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe sono consuete quando si parla di commissariamento o di amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una rilevanza diversa, per la loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che, nel caso specifico, sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    l'articolo 5, comma 2, dispone in ordine al Contratto istituzionale di sviluppo per l'Area di Taranto, ai fini del quale viene istituito un apposito Tavolo istituzionale: la norma indica i partecipanti, tra i quali «i comuni ricadenti nell'Area di Taranto» che, tuttavia, non sono individuati,

impegna il Governo

a definire e circoscrivere l'ambito territoriale corrispondente «all'Area di Taranto», indicando a tal fine i comuni che vi ricadono.
9/2894/36D'Ambrosio.


   La Camera,
   premesso che:
    questo è l'ottavo decreto-legge adottato per l'ILVA e Taranto in due anni e mezzo;
    neanche questo ulteriore intervento d'urgenza è da ritenersi risolutivo sotto il profilo della tutela della salute, in quanto la dotazione finanziaria prevista non consentirà di ottemperare a tutte le prescrizioni formulate in sede di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;
    il recente annuncio del Presidente del consiglio di voler assegnare 30 milioni di euro per il polo oncologico di Taranto è stato completamente disatteso;
    è da stigmatizzare la mole di procedure in deroga e di deroghe abnormi, che violano, in modo palese o latente, i princìpi del nostro ordinamento;
    le deroghe sono da considerarsi consuete nei casi di commissariamento o amministrazione straordinaria, ma in questo caso specifico esse assumono una precipua rilevanza, per la loro entità, per i diritti che inibiscono, per il fatto che sono in gioco gravissime ricadute sulla salute pubblica e sull'ambiente del territorio considerato;
    dall'insieme del provvedimento emerge che il profilo sanitario ed il rischio ambientale siano fortemente sottovalutati, in contrasto con il diritto fondamentale dell'individuo e l'interesse della collettività alla tutela della salute di cui all'articolo 32 Cost.;
    in proposito, la valutazione del danno sanitario (VDS) è volta alla ricognizione dei dati sui tumori e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale per tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, tra i quali rientra l'ILVA;
    una disposizione del 2012 ha disposto l'obbligo di produrre la suddetta VDS con una cadenza «almeno annuale»; risulta che l'ultima documentazione prodotta risalga al maggio 2013,

impegna il Governo

ad adottare, per quanto di sua competenza, tutte le misure, anche legislative, affinché, entro il mese di marzo 2015, si adempia all'aggiornamento della valutazione del danno sanitario e sia prodotta la richiesta documentazione, da trasmettere alle Camere, presso le competenti Commissioni parlamentari.
9/2894/37Dieni.


   La Camera,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di adottare, per quanto di sua competenza, tutte le misure affinché, entro il mese di marzo 2015, si adempia all'aggiornamento della valutazione del danno sanitario e sia prodotta la richiesta documentazione.
9/2894/37. (Testo modificato nel corso della seduta) Dieni.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto il comma 1-ter all'articolo 3, che autorizza l'organo commissariale di ILVA S.p.A. a contrarre finanziamenti al fine di realizzare degli investimenti necessari al risanamento ambientale e interventi a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, formazione e occupazione, per un ammontare complessivo massimo di 400 milioni di euro;
    i finanziamenti di cui sopra sono assistiti dalla garanzia dello Stato;
    tale garanzia sui predetti finanziamenti è a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile;
    la norma prevede l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un fondo a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi del provvedimento in esame;
    al suddetto fondo viene data una dotazione iniziale di 150 milioni di euro per l'anno 2015;
    si istituisce una contabilità speciale su cui confluiscono le predette risorse;
   considerato che:
    dalla Scheda di lettura n. 277 del 20 febbraio 2015 si evince che: «La previsione di una contabilità speciale sembra riconducibile alla necessità di consentire l'usabilità del suddetto stanziamento – disposto dal comma in esame per il solo anno 2015 – anche negli anni successivi»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di disporre un piano di stanziamenti più puntuale e preciso.
9/2894/38Castelli.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 4-bis che modifica la disciplina della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea (legge n. 234 del 2012), autorizzando il Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie ad anticipare gli oneri derivanti dalle sentenze di condanna a sanzioni pecuniarie inflitte dalla Corte di giustizia europea;
    è prevista una successiva rivalsa sulle amministrazioni responsabili delle violazioni;
    tal rivalsa può avvenire anche tramite compensazione con i finanziamenti assegnati per interventi comunitari alle amministrazioni in questione;
   considerato che:
    con il suddetto principio di compensazione si rischia di ottenere il paradossale effetto di «selezione avversa», ovvero che tale norma, che mira a agevolare le amministrazioni oneste, colpendo quelle disoneste, ma anche a non far gravare sui creditori onesti il costo di maloneste amministrazioni, rischia di ridurre i finanziamenti a Regioni governate in passato da «cattivi amministratori», ma non colpisce il «cattivo amministratore» che ha commesso la violazione, facendo ricadere gli oneri della violazione sui cittadini della amministrazione interessata e non su chi ha commesso la violazione,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di valutare l'opportunità di rivalersi direttamente sugli amministratori che hanno commesso le violazioni evitando di andare a ridurre i finanziamenti comunitari nel confronti delle amministrazioni interessate.
9/2894/39Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto l'articolo 2-bis che riserva un importo di 35 milioni di euro per il sostegno all'accesso al credito per le Piccole e Medie Imprese (PMI) creditrici dell'indotto di ILVA S.p.a.;
    il suddetto importo è a valere sul Fondo di garanzia per le PMI;
    il Fondo di garanzia per le PMI è stato costituito con l'articolo 2 comma 100, lettera a) della legge n. 662 del 1996 con lo scopo di «assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese»;
    la legge di Stabilità 2015 ha ampliato la platea dei destinatari del suddetto Fondo destinandolo non più esclusivamente alle PMI, ma alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499;
    ILVA s.p.a. ha più di 16 mila dipendenti;
   considerato che:
    la riduzione del Fondo per le PMI a favore di una Grande Impresa riduce di fatto la capacità del suddetto Fondo ad «assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese» o comunque alle imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di aumentare la dotazione del Fondo per le PMI di un importo non inferiore a 35 milioni di euro.
9/2894/40D'Incà.


   La Camera,
   premesso che:
    a carico dell'Italia risultano aperte numerose procedure di infrazione per violazione del diritto dell'Unione europea e per mancato recepimento di direttive;
    come disposto dalla legge 24 dicembre 2012 n. 234, nel caso di sentenze di condanna rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea ex articolo 260 del TFUE, lo Stato, unico interlocutore nei rapporti con l'Unione europea, ha diritto di rivalersi sui soggetti responsabili delle violazioni del diritto comunitario;
    la suddetta previsione è assolutamente condivisibile in quanto pone a carico delle Amministrazioni responsabili delle violazioni o, di inadempienze, i conseguenti oneri, così come previsto dalla normativa comunitaria,

impegna il Governo

in sede di rivalsa nei confronti delle amministrazioni responsabili, a cercare di evitare, per quanto possibile, che le conseguenze delle violazioni del diritto comunitario da parte delle Amministrazioni, in particolare delle regioni, incidano sulle risorse destinate allo sviluppo e alla crescita dei territori al fine di impedire che responsabilità politiche e di governo ricadano sulle imprese, i cittadini e le comunità rurali.

9/2894/41L'Abbate.


   La Camera,
   l'articolo 5 istituisce uno specifico contratto istituzionale di sviluppo (CIS Taranto) per l'attuazione degli interventi previsti, sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, con il compito di coordinare tutte le azioni in essere e definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, di cui fa parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto che saranno inevitabilmente coinvolti ambiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
   considerato che, in base all'articolo 6, il commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ha la possibilità di stipulare, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, accordi anche con università o loro consorzi e fondazioni, nonché con enti pubblici di ricerca;
   l'articolo 8 prevede l'adozione, da parte del Comune di Taranto, di un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valutando la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a porre in essere tutte le iniziative necessarie a garantire la piena trasparenza nella stipulazione degli accordi, di cui all'articolo 6, tra il commissario straordinario e gli istituti di ricerca.

9/2894/42Brescia.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 istituisce uno specifico contratto istituzionale di sviluppo (CIS Taranto) per l'attuazione degli interventi previsti, sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, con il compito di coordinare tutte le azioni in essere e definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, di cui fa parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto che saranno inevitabilmente coinvolti ambiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
    considerato che, in base all'articolo 6, il commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto ha la possibilità di stipulare, per la realizzazione degli interventi di propria competenza, accordi anche con università o loro consorzi e fondazioni, nonché con enti pubblici di ricerca;
    l'articolo 8 prevede l'adozione, da parte del Comune di Taranto, di un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valutando la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale,

impegna il Governo

a valorizzare, all'interno delle competenze del commissario straordinario, nell'ambito dell'attuazione del programma di bonifica, di recupero ambientale e riqualificazione dell'area di Taranto, il ruolo delle Istituzioni scientifiche e di ricerca operanti nel territorio tarantino, quali il Politecnico e l'Università di Bari, nonché le soprintendenze pugliesi all'archeologia e alle belle arti e al paesaggio, allo scopo di consentire il pieno coinvolgimento dei diversi attori dello sviluppo nelle complesse operazioni di bonifica e di valorizzazione ambientale, nonché nella difficile opera di recupero e
rigenerazione del tessuto urbano.

9/2894/43Vacca.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 istituisce uno specifico contratto istituzionale di sviluppo (CIS Taranto) per l'attuazione degli interventi previsti, sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, con il compito di coordinare tutte le azioni in essere e definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, di cui fa parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto che saranno inevitabilmente coinvolti ambiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
    l'articolo 8 prevede l'adozione, da parte del Comune di Taranto, di un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valutando la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;
    rilevato in particolare che ogni altro atto di assenso di competenza degli enti locali, regionali e degli altri Ministeri, nonché di altri enti e agenzie è reso entro trenta giorni dalla richiesta del comune di Taranto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa, al fine di porre in essere tutte le necessarie iniziative legislative volte a posticipare, per il solo programma di cui all'articolo 8 del provvedimento all'esame, il termine a quo di decorrenza per l'espressione degli atti d'assenso da parte delle amministrazioni, diverse dal MIBACT, al momento della ricezione degli atti.

9/2894/44Di Benedetto.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 5 istituisce uno specifico contratto istituzionale di sviluppo (CIS Taranto) per l'attuazione degli interventi previsti, sottoscritto dai soggetti che compongono il Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto, con il compito di coordinare tutte le azioni in essere e definire strategie comuni utili allo sviluppo compatibile e sostenibile del territorio, di cui fa parte, tra gli altri, un rappresentante del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, tenuto conto che saranno inevitabilmente coinvolti ambiti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale;
    l'articolo 8 prevede l'adozione, da parte del Comune di Taranto, di un Piano di interventi per il recupero, la riqualificazione e la valorizzazione della città vecchia di Taranto, da trasmettere al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo che si esprime entro sessanta giorni dalla ricezione degli atti, valutando la compatibilità degli interventi con le esigenze di tutela del patrimonio culturale;
    rilevato in particolare che ogni altro atto di assenso di competenza degli enti locali, regionali e degli altri Ministeri, nonché di altri enti e agenzie è reso entro trenta giorni dalla richiesta del comune di Taranto,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di porre in essere tutte le necessarie iniziative legislative al fine di uniformare il termine a quo di decorrenza per l'espressione degli atti di assenso da parte delle diverse Amministrazioni, dato che, nel caso del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, è dalla ricezione degli atti, mentre, nel caso di altri enti, esso decorre dalla richiesta formulata dal Comune di Taranto.

9/2894/45Simone Valente.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 6 dell'articolo 2 del decreto legge in esame, riguardo alla valutazione delle condotte connesse all'attuazione dell'A.I.A. e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, esclude la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;
    tuttavia, il decreto in esame, lungi dal modificare le leggi penali in materia e dal limitare la responsabilità predetta, giunge ad introdurre una specifica clausola di non punibilità, travalicando l'imprescindibile limite dell'equo contemperamento degli interessi per indicare soggetti legibus soluti in ambiti non chiaramente tipizzati;
    la disposizione in esame vincola il giudice ad una valutazione conforme rispetto alle disposizioni del Piano di cui al decreto in oggetto, con esclusione della responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati in relazione alle medesime;
    detta esclusione appare del tutto irragionevole e incoerente con l'impianto normativo, in quanto nessuna esclusione è disposta per le condotte omissive o dolose, nonché per Illusione fraudolenta dei modelli organizzativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, derivandone una disparità di trattamento, sul piano penale, che non trova fondamento logico. Ciò anche in considerazione del fatto che l'esclusione della responsabilità penale e amministrativa in capo al commissario straordinario e ai non meglio precisati «soggetti da questo funzionalmente delegati» non sembra applicarsi ad altri ulteriori soggetti, eventualmente coinvolti nella attuazione al piano ambientale, con la conseguenza di rendere doppiamente incerto l'ambito applicativo della clausola in oggetto;
    inoltre, la limitazione di responsabilità penale di cui si tratta si inserisce in un contesto in cui l'ammissione dell'azienda all'amministrazione straordinaria – in virtù della normativa speciale introdotta con decretazione d'urgenza – sta già producendo effetti negativi sulle pretese risarcitorie delle parti civili che si ritengono lese, le quali dovranno procedere nei confronti dei singoli oppure fare istanza al Tribunale fallimentare di Milano che sovrintende alla procedure dell'amministrazione straordinaria;
    la progressiva limitazione degli spazi di tutela delle parti offese e dei creditori, la riduzione degli ambiti di responsabilità degli amministratori, pur in presenza di procedimenti penali, l'analisi dei precedenti decreti che si sono succeduti per il caso ILVA di Taranto ed il quadro normativo sopra descritto, imporrebbero una netta ed urgente inversione di tendenza, anzitutto con l'abbandono dei modelli di esenzione da responsabilità per comportamenti futuri che si configura come licenza di impunità,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi della disposizione di cui in premessa al fine di considerare l'opportunità di modificare la disposizione nella parte in cui si prevede che le condotte poste in essere in attuazione dei Piano non possano dare luogo a fattispecie di responsabilità penale o amministrativa sia del commissario straordinario che dei soggetti da questo funzionalmente delegati, limitando la disposizione solo agli atti già compiuti e ai casi di colpa non grave.

9/2894/46Agostinelli.


   La Camera,
   considerato che:
    l'articolo 8 del provvedimento in questione tratta del Piano nazionale della città e relativi interventi nel comune di Taranto. In particolare si sofferma sul destino dell'attuale Arsenale militare;
    il comma 6-bis dell'articolo 2 inoltre prevede un limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2016 finalizzati ad assicurare livelli adeguati di tutela della salute pubblica e l'efficace lotta ai tumori – sia pur legata alla infanzia – attraverso il potenziamento della prevenzione e cura del settore della onco-ematologia pediatrica;
    più volte i diversi Cobar e Coir di Taranto hanno segnalato alle autorità superiori la necessità di tutelare la salute del personale militare e civile che opera ogni giorno nell'Arsenale Militare di Taranto;
    in particolare a destare preoccupazione è la presenza di polveri sottili PM10 dovute all'inquinamento di tipo antropico, (immissioni industriali), precipuamente addebitabile agli insediamenti quali le raffinerie di petrolio (Agip Taranto), le cokerie (Ilva Taranto), i cementifici (Cementir Taranto) gli inceneritori di rifiuti (Massafra), la centrale termoelettrica (Edison Taranto), all'inquinamento atmosferico prodotto dalle Navi Gasiere che giornalmente liberano nell'aria grosse quantità di prodotto, e da Navi Carbonkoke – che incessantemente giorno e notte scaricano a breve distanza dai posti di servizio la materia prima necessaria al funzionamento degli altiforni dell'Ilva;
    vi è molta apprensione sia a seguito ad alcune notizie di decesso conseguenti a tumori e sia a malesseri vari verificatisi fra il personale di diversi corpi armati presenti nell'Arsenale e nel molo militare, che svolgono da anni servizio in porto;
    in alcuni casi il personale farebbe fatica a respirare ed avvertirebbe un forte senso di bruciore alla gola e agli occhi, Tutto ciò impone la necessità di accertare la situazione in atto nella zona interessata, a tutela dei lavoratori in uniforme che quotidianamente sono impiegati in attività d'Istituto, tenuto conto che non risulterebbe, in area portuale, la presenza di alcun sistema di monitoraggio ambientale sulla presenza di polveri sottili;
    in sede di espressione del parere sul provvedimento in esame la IV Commissione permanente della Camera dei Deputati nella parte degli impegni invitava a valutare: «l'opportunità di prevedere che il Governo, attraverso i soggetti competenti, disponga tutte le necessarie misure di controllo e prevenzione nonché l'acquisizione di informazioni per favorire la tutela della salute dei militari e dei dipendenti civili operanti nella zona interessata» e a valutare inoltre «l'opportunità di monitorare, tramite strumenti adeguati, le emissioni nell'area interessata al fine di controllare nel tempo l'impatto, la densità e la pericolosità eventuale degli agenti inquinanti»,

impegna il Governo:

   a disporre tutte le necessarie misure di prevenzione – anche tramite l'allargamento dei soggetti da monitorare di cui al comma 6 bis dell'articolo 2 – per garantire la tutela della salute dei militari e dei dipendenti civili operanti nella zona interessata avviando indagini cliniche ed ambientali specifiche e visite mediche specialistiche al fine di avere uno screening dello stato di salute dei militari e dei dipendenti civili che prestano servizio soprattutto nell'ambito dell'area portuale;
   ad individuare adeguate risorse per sostenere lo screening epidemiologico, in materia continuativa, nei confronti dei lavoratori civili e militari presenti nell'Arsenale e nel porto di Taranto;
   siano date indicazioni alle autorità militari preposte, affinché tutte le necessarie informazioni sui rischi potenziali alla salute siano date al personale che presta servizio nelle eventuali aree a rischio;
   sia varato un «monitoraggio in continuo», tramite centraline omologate, sulle emissioni nell'area interessata al fine di controllare nel tempo I ’impatto, la densità e la pericolosità degli agenti inquinanti.

9/2894/47Corda, Paolo Bernini, Tofalo.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 7, estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del medesimo porto, compresi gli interventi relativi al sistema logistico portuale e retro portuale al fine di garantire gli interventi infrastrutturali necessari all'ampliamento del porto e rendere l'infrastruttura maggiormente competitiva nel bacino mediterraneo;
    parte degli interventi di cui sopra, rientranti nel Programma dei lavori pubblici 2014-2016, sono stati trasmessi al CIPE dall'Autorità portuale di Taranto per un costo complessivo stimato in 417,50 milioni di euro;
    le autorità portuali in Italia sono state istituite con la legge 28 gennaio 1994, n. 84. Inizialmente l'articolo 6 istituiva quelle di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente ne sono state istituite altre sino ad arrivare ad un totale di 24 autorità portuali;
    in base alla legge vigente, l'autorità portuale ha compiti di «indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività»;
    l'autorità portuale è costituita dai seguenti organi: il presidente, nominato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti e della navigazione, previa intesa con la regione interessata (articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n.84), che rimane in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta, il comitato portuale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, così come sancito dalla legge, deve essere nominato nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. L'atto conclusivo di nomina della presidenza dell'autorità portuale è il voto in sede parlamentare nelle Commissioni competenti sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica;
    la gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Così come si evince dalle relazioni della Corte dei conti, gli emolumenti dei soggetti delle autorità sono molto elevati. Ad esempio, il presidente dell'autorità portuale di Genova, nel 2011, ha percepito 308,653,00 euro, quello di Civitavecchia 228.508,00 euro, quello di Napoli 223.091,00 euro. Solo per la retribuzione dei presidenti delle 24 autorità portuali, il costo per ognuna si aggira mediamente intorno ai 250.000 euro, con una cifra totale di circa 6 milioni di euro di soldi pubblici. A questo bisogna aggiungere anche i costi dei revisori dei conti e del comitato portuale, nonché dei segretari generali e di tutta una serie di dirigenti che fa lievitare il costo delle autorità;
    nel corso di una conferenza stampa tenuta a Napoli nella sede dell'ente autonomo Volturno, il 2 dicembre 2013, in riferimento alla gestione dei porti, il Ministro interpellato ha dichiarato che «dobbiamo avere il coraggio del cambiamento. Non ha più senso avere 24 Autorità portuali»,

impegna il Governo

a porre in essere quanto dichiarato pubblicamente, ovvero a procedere ad una riduzione delle autorità portuali, soprattutto quelle che non possiedono i requisiti previsti dalla legge.

9/2894/48Liuzzi.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento, al comma 1 dell'articolo 7, estende i poteri del Commissario straordinario del Porto di Taranto a tutti gli interventi infrastrutturali necessari per l'adeguamento e l'ampliamento del medesimo porto, compresi gli interventi relativi al sistema logistico portuale e retro portuale al fine di garantire gli interventi infrastrutturali necessari all'ampliamento del porto e rendere l'infrastruttura maggiormente competitiva nel bacino mediterraneo;
    parte degli interventi di cui sopra, rientranti nel Programma dei lavori pubblici 2014-2016, sono stati trasmessi al CIPE dall'Autorità portuale di Taranto per un costo complessivo stimato in 417,50 milioni di euro;
    le autorità portuali in Italia sono state istituite con la legge 28 gennaio 1994, n. 84. Inizialmente l'articolo 6 istituiva quelle di Ancona, Bari, Brindisi, Cagliari, Catania, Civitavecchia, Genova, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Napoli, Palermo, Ravenna, Salerno, Savona, Taranto, Trieste e Venezia. Successivamente ne sono state istituite altre sino ad arrivare ad un totale di 24 autorità portuali;
    in base alla legge vigente, l'autorità portuale ha compiti di «indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con poteri di regolamentazione e di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tale attività»;
    l'autorità portuale è costituita dai seguenti organi: il presidente, nominato con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti e della navigazione, previa intesa con la regione interessata (articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n.84), che rimane in carica quattro anni e può essere confermato solo una volta, il comitato portuale, il segretario generale e il collegio dei revisori dei conti. Il presidente, così come sancito dalla legge, deve essere nominato nell'ambito di una terna di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia dei trasporti e portuale, designati rispettivamente dalla provincia, dai comuni e dalle camere di commercio competenti territorialmente. La terna è comunicata al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti tre mesi prima della scadenza del mandato. L'atto conclusivo di nomina della presidenza dell'autorità portuale è il voto in sede parlamentare nelle Commissioni competenti sia alla Camera dei deputati sia al Senato della Repubblica;
    la gestione patrimoniale e finanziaria è disciplinata da un regolamento di contabilità approvato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Così come si evince dalle relazioni della Corte dei conti, gli emolumenti dei soggetti delle autorità sono molto elevati. Ad esempio, il presidente dell'autorità portuale di Genova, nel 2011, ha percepito 308,653,00 euro, quello di Civitavecchia 228.508,00 euro, quello di Napoli 223.091,00 euro. Solo per la retribuzione dei presidenti delle 24 autorità portuali, il costo per ognuna si aggira mediamente intorno ai 250.000 euro, con una cifra totale di circa 6 milioni di euro di soldi pubblici. A questo bisogna aggiungere anche i costi dei revisori dei conti e del comitato portuale, nonché dei segretari generali e di tutta una serie di dirigenti che fa lievitare il costo delle autorità;
    nel corso di una conferenza stampa tenuta a Napoli nella sede dell'ente autonomo Volturno, il 2 dicembre 2013, in riferimento alla gestione dei porti, il Ministro interpellato ha dichiarato che «dobbiamo avere il coraggio del cambiamento. Non ha più senso avere 24 Autorità portuali»,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di porre in essere quanto dichiarato pubblicamente, ovvero di procedere ad una razionalizzazione, riassetto e riaccorpamento delle autorità portuali, come previsto dalla normativa vigente.

9/2894/48. (Testo modificato nel corso della seduta)Liuzzi.


   La Camera,
   esaminato il provvedimento in titolo,
   ritenute inadeguate le misure volte al trasferimento delle somme sequestrate rientranti nell'ambito delle disposizioni finanziarie;
   premesso che:
    l'articolo 3 ripropone nella sostanza le criticità già evidenziate circa la disponibilità effettiva delle risorse necessarie all'attuazione del Piano. Il versamento in contabilità speciale e il presumibile successivo utilizzo di somme sottoposte a sequestro penale potrebbe determinare in futuro la necessità di interventi finanziari pubblici dedicati, qualora all'esito del processo penale il sequestro venisse anche solo parzialmente revocato,

impegna il Governo

a valutare la necessità di stabilire che soltanto con una sentenza definitiva di condanna e di confisca dei beni si potrebbe avere la disponibilità certa di tali somme ed a fronte di tale fondamentale incertezza che sia necessario definire preventivamente una strumentazione alternativa per la disponibilità della dotazione finanziaria a garanzia dell'attuazione del Piano.

9/2894/49Colonnese.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 8, comma 3, del disegno di legge n. 2894 prevede che «I Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e della difesa, previa intesa con la regione Puglia e il Comune di Taranto, da acquisire nell'ambito del Tavolo istituzionale di cui all'articolo 5, predispongono, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un progetto di valorizzazione culturale e turistica dell'Arsenale militare marittimo di Taranto, ferme restando la prioritaria destinazione ad arsenale del complesso e le prioritarie esigenze operative e logistiche della Marina Militare. Il progetto è approvato con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri»;
    il comma 263 della legge Finanziaria 2007 ha avviato un piano di cessione al demanio militare al demanio civile di 804 beni immobili non più necessari per uso militare;
    sul territorio nazionale esistono arsenali appartenenti al demanio militare trasferiti, o in via di trasferimento, al demanio civile come, per esempio, l'Arsenale di Pavia, area militare facente parte delle 11 individuate su territorio nazionale come non più di interesse militare e quindi disponibili per una valorizzazione attraverso il demanio, come da articolo 26 del decreto n. 133 del 2014, cosiddetto Sblocca Italia, dal titolo «Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati»;
    tali beni sovente hanno un pregio architettonico e si prestano ad una valorizzazione turistica e culturale nonché civica;
    ci sono esempi virtuosi di progettazione partecipata che rappresentano buone prassi per il recupero di tali beni;
   la valorizzazione e il rilancio delle aree possono essere realizzati anche con partnership pubblico/private, potenziando una riconversione innovativa ed una accessibilità diffusa,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di approntare un Piano nazionale per la valorizzazione culturale, turistica e civica degli arsenali militari (anche di quelli appartenenti al demanio militare), tenendo conto anche delle buone prassi di programmazione partecipata dai cittadini e dal mondo dell'istruzione, della ricerca e della cultura presenti nei Paese.

9/2894/50Scuvera.


   La Camera,
   premesso che:
    la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale;
    le disposizioni contenute nell'articolato in esame, in particolare l'articolo 1, estendono la disciplina prevista per l'amministrazione straordinaria delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, introducendo a tal fine una serie di modifiche al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (cosiddetta legge Marzano);
    lo stabilimento di interesse strategico nazionale è definito, dall'articolo 1 del decreto-legge n. 207 del 2012, un impianto presso il quale devono essere occupati un numero di lavoratori subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno; occorre altresì che vi sia una assoluta necessità di salvaguardia dell'occupazione e della produzione. Lo stabilimento che risponde a tali caratteristiche viene individuato con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri;
    nel territorio nazionale esistono diversi stabilimenti industriali nel settore della siderurgia o della produzione di alluminio già chiusi o a rischio di chiusura e di delocalizzazione, che per le caratteristiche dimensionali e per le lavorazioni effettuate possono essere rappresentati come stabilimenti industriali di interesse strategico;
    il calo del 25 per cento della capacità produttiva nazionale, verificatosi negli ultimi anni, sta comportando ulteriori effetti di deindustrializzazione su interi territori e distretti produttivi, con la chiusura di decine di stabilimenti e la perdita di migliaia di posti di lavoro,

impegna il Governo

a valutare la possibilità di «interventi straordinari» anche su altri stabilimenti industriali, nel settore siderurgico e della produzione e lavorazione dell'alluminio, presenti nel territorio nazionale che per le loro caratteristiche possono essere considerati di interesse strategico nazionale.
9/2894/51Cani, Basso, Bazoli, Benamati, Francesco Sanna.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, rende applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, ammettendo alla procedura di amministrazione straordinaria la società ILVA S.p.A.;
    lo stesso articolo prevede per il commissario straordinario il potere di individuare, a trattativa privata, l'affittuario o l'acquirente dell'impresa tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale;
    oltre alla continuità produttiva dello stabilimento occorre garantire anche la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto, in quanto strategiche per la continuazione delle attività dell'azienda sul territorio nazionale,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza a favorire, nell'ambito delle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A., la prosecuzione dei rapporti di fornitura e servizi con le imprese dell'indotto.
9/2894/52Fedriga, Allasia, Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, rende applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, ammettendo alla procedura di amministrazione straordinaria la società ILVA S.p.A.;
    lo stesso articolo prevede per il commissario straordinario il potere di individuare, a trattativa privata, l'affittuario o l'acquirente dell'impresa tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali per le imprese del gruppo;
    la disciplina di cui al comma 4, del medesimo articolo 1, si applica a tutte le imprese del gruppo;
    gli stabilimenti dell'ILVA sono un importante bacino di occupazione su tutto il territorio nazionale e per molti lavoratori sono l'unica certezza economica da cui trarre sostentamento per sé e le proprie famiglie;
    è necessario quindi che gli eventuali acquirenti dell'ILVA si impegnino a garantire gli attuali livelli occupazionali su tutte le imprese del gruppo,

impegna il Governo

nelle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. a garantire che vengano mantenuti gli attuali livelli occupazionali su tutte le imprese del gruppo.
9/2894/53Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, rende applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, ammettendo alla procedura di amministrazione straordinaria la società ILVA S.p.A.;
    lo stesso articolo prevede per il commissario straordinario il potere di individuare, a trattativa privata, l'affittuario o l'acquirente dell'impresa tra i soggetti che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali per le imprese del gruppo;
    la disciplina di cui al comma 4, del medesimo articolo 1, si applica a tutte le imprese del gruppo;
    gli stabilimenti dell'ILVA sono un importante bacino di occupazione su tutto il territorio nazionale e per molti lavoratori sono l'unica certezza economica da cui trarre sostentamento per sé e le proprie famiglie;
    è necessario quindi che gli eventuali acquirenti dell'ILVA si impegnino a garantire gli attuali livelli occupazionali su tutte le imprese del gruppo,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza, a favorire nell'ambito delle contrattazioni che si svolgeranno ai fini della cessione o dell'affitto di ILVA S.p.A. la salvaguardia degli attuali livelli occupazionali su tutte le imprese del gruppo.
9/2894/53. (Testo modificato nel corso della seduta)Grimoldi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 3, comma 5-bis, destina finanziamenti per la messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi dell'area ex Cemerad ricadente nel comune di Statte, in provincia di Taranto;
    siti come Statte che necessitano di finanziamenti per la bonifica si trovano sull'intero territorio nazionale;
    spesso i comuni sono nell'impossibilità di accogliere le istanze dei cittadini, preoccupati per la propria salute, perché non riescono con proprie risorse ad intervenire, a causa dell'onerosità degli interventi;
    peraltro, lo Stato, fino ad ora ha finanziato pressoché esclusivamente interventi di bonifica in aree già dichiarate SIN,

impegna il Governo

a tener conto delle situazioni di messa in sicurezza e gestione di rifiuti radioattivi, simili a quella di Statte, presenti sull'intero territorio nazionale, individuando opportune risorse per l'attuazione di interventi urgenti di bonifica.
9/2894/54Allasia.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità della procedura prevista dal decreto-legge è quella di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e la tutela dell'ambiente;
    tale procedura non risolve definitivamente i problemi delle imprese fornitrici e di quelle del trasporto su gomma che vantano crediti nei confronti dell'ILVA;
    ad oggi sono stimati in circa 600 milioni di euro i crediti vantati da imprese fornitrici nei confronti di ILVA. Tali imprese rischiano di veder vanificate le rispettive posizioni creditorie, con effetti drammatici sull'intera economia;
    intorno alla realtà industriale dell'ILVA gravitano circa 4 mila imprese, di cui circa 2 mila sono concentrate nelle sole Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte. Ai fornitori di Ilva va ricondotto oggi un volume d'affari di oltre 2,5 miliardi di euro di cui l'1,5 miliardi di euro vede coinvolte le piccole e medie imprese;
    la distribuzione geografica dei fornitori dell'Ilva vede una netta predominanza delle imprese del nord Italia: qui è attivo il 75 per cento della filiera, concentrato soprattutto in Lombardia, dove sono attivi più di 1.500 fornitori dell'Ilva, e in particolare nel bresciano;
    le situazioni più critiche riguardano imprese che operano nel settore dell'ambientalizzazione, della fornitura di servizi e dei trasporti, che sinora hanno comunque consentito la continuità dell'attività produttiva pur in una situazione di enorme tensione economica, finanziaria e sociale,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza ad adottare azioni volte a favorire per tutte le aziende per la manutenzione, logistica, trasporto e di tutti i servizi di supporto alla produzione generalmente qualificati come indotto ILVA, fornitrici di beni e servizi il saldo dei crediti maturati sia antecedentemente alla richiesta dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, sia nel corso dell'esercizio dell'impresa.
9/2894/55. (Nuova formulazione) Caparini.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità della procedura prevista dal decreto-legge è quella di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e la tutela dell'ambiente;
    tale procedura non risolve definitivamente i problemi delle imprese fornitrici e di quelle del trasporto su gomma che vantano crediti nei confronti dell'ILVA;
    ad oggi sono stimati in circa 600 milioni di euro i crediti vantati da imprese fornitrici nei confronti di ILVA. Tali imprese rischiano di veder vanificate le rispettive posizioni creditorie, con effetti drammatici sull'intera economia;
    ai fornitori di ILVA va ricondotto oggi un volume d'affari di oltre 2,5 miliardi di euro di cui l'1,5 miliardi di euro vede coinvolte le piccole e medie imprese;
    intorno alla realtà industriale dell'ILVA gravitano circa 4 mila imprese, con una distribuzione geografica che vede una netta predominanza delle imprese del nord Italia: qui è attivo il 75 per cento della filiera, concentrato soprattutto in Lombardia, Piemonte e Veneto,

impegna il Governo

a garantire, per tutte le aziende dell'indotto del Gruppo siderurgico dell'ILVA, fornitrici di beni e servizi, che in particolare nel Piemonte soprattutto a Novi Ligure hanno un'alta concentrazione, il saldo dei crediti maturati fino ad oggi.
9/2894/56Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità della procedura prevista dal decreto-legge è quella di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e la tutela dell'ambiente;
    tale procedura non risolve definitivamente i problemi delle imprese fornitrici e di quelle del trasporto su gomma che vantano crediti nei confronti dell'ILVA;
    ad oggi sono stimati in circa 600 milioni di euro i crediti vantati da imprese fornitrici nei confronti di ILVA. Tali imprese rischiano di veder vanificate le rispettive posizioni creditorie, con effetti drammatici sull'intera economia;
    ai fornitori di ILVA va ricondotto oggi un volume d'affari di oltre 2,5 miliardi di euro di cui l'1,5 miliardi di euro vede coinvolte le piccole e medie imprese;
    intorno alla realtà industriale dell'ILVA gravitano circa 4 mila imprese, con una distribuzione geografica che vede una netta predominanza delle imprese del nord Italia: qui è attivo il 75 per cento della filiera, concentrato soprattutto in Lombardia, Piemonte e Veneto,

impegna il Governo

ad adottare per quanto di propria competenza azioni volte a favorire per tutte le aziende dell'indotto del Gruppo siderurgico dell'ILVA, fornitrici di beni e servizi, che in particolare nel Piemonte soprattutto a Novi Ligure hanno un'alta concentrazione, il saldo dei crediti maturati fino ad oggi.
9/2894/56. (Testo modificato nel corso della seduta)Simonetti.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità della procedura prevista dal decreto-legge è quella di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e la tutela dell'ambiente;
    tale procedura non risolve definitivamente i problemi delle imprese fornitrici e di quelle del trasporto su gomma che vantano crediti nei confronti dell'ILVA;
    ad oggi sono stimati in circa 600 milioni di euro i crediti vantati da imprese fornitrici nei confronti di ILVA. Tali imprese rischiano di veder vanificate le rispettive posizioni creditorie, con effetti drammatici sull'intera economia;
    ai fornitori di Ilva va ricondotto oggi un volume d'affari di oltre 2,5 miliardi di euro di cui l'1,5 miliardi di euro vede coinvolte le piccole e medie imprese;
    intorno alla realtà industriale dell'ILVA gravitano circa 4 mila imprese, con una distribuzione geografica che vede una netta predominanza delle imprese del nord Italia: qui è attivo il 75 per cento della filiera, concentrato soprattutto in Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria,

impegna il Governo

a garantire, per tutte le aziende dell'indotto del Gruppo siderurgico dell'ILVA, fornitrici di beni e servizi, che in particolare nel Veneto hanno un'alta concentrazione, il saldo dei crediti maturati fino ad oggi.
9/2894/57Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità della procedura prevista dal decreto-legge è quella di assicurare la prosecuzione dell'attività imprenditoriale e la tutela dell'ambiente;
    tale procedura non risolve definitivamente i problemi delle imprese fornitrici e di quelle del trasporto su gomma che vantano crediti nei confronti dell'ILVA;
    ad oggi sono stimati in circa 600 milioni di euro i crediti vantati da imprese fornitrici nei confronti di ILVA. Tali imprese rischiano di veder vanificate le rispettive posizioni creditorie, con effetti drammatici sull'intera economia;
    ai fornitori di Ilva va ricondotto oggi un volume d'affari di oltre 2,5 miliardi di euro di cui l'1,5 miliardi di euro vede coinvolte le piccole e medie imprese;
    intorno alla realtà industriale dell'ILVA gravitano circa 4 mila imprese, con una distribuzione geografica che vede una netta predominanza delle imprese del nord Italia: qui è attivo il 75 per cento della filiera, concentrato soprattutto in Lombardia, Piemonte, Veneto e Liguria,

impegna il Governo

ad adottare per quanto di propria competenza azioni volte a favorire per tutte le aziende dell'indotto del Gruppo siderurgico dell'ILVA, fornitrici di beni e servizi, che in particolare nel Veneto hanno un'alta concentrazione, il saldo dei crediti maturati fino ad oggi.
9/2894/57. (Testo modificato nel corso della seduta)Prataviera.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, comma 2-bis, inserito nel corso dell'esame in Senato, contiene specifiche disposizioni volte a tutelare l'indotto delle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale strategico sottoposte ad amministrazione straordinaria, con riguardo ai criteri di priorità nella soddisfazione dei crediti anteriori all'ammissione alla procedura;
    in particolare è specificato che sono prededucibili, ossia hanno priorità di soddisfazione, in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, i crediti anteriori vantati da piccole e medie imprese relativi a prestazioni necessarie al risanamento ambientale, alla sicurezza, alla continuità dell'attività degli impianti produttivi industriali essenziali;
    le modifiche apportate dal Senato peccano in realtà di mancanza di chiarezza. Non si comprende se nella definizione delle prestazioni necessarie per la continuità dell'attività degli impianti produttivi «essenziali» si debbano intendere compresi anche i servizi e le forniture di tutto l'indotto e se tra questi risultano compresi i crediti delle imprese di trasporto su gomma,

impegna il Governo

a ritenere prededucibili, in sede di ripartizione dell'attivo fallimentare, tutti i crediti maturati dalle imprese per prestazioni necessarie alla prosecuzione delle attività degli impianti produttivi del gruppo ILVA.
9/2894/58Guidesi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1, rende applicabile la disciplina del decreto-legge n. 347 del 2003 alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico, ammettendo alla procedura di amministrazione straordinaria la società ILVA S.p.A, con lo scopo di permettere la prosecuzione delle attività di impresa e la bonifica dell'area inquinata;
    fino ad oggi sono stati spesi ingenti somme per le attività di bonifica, in attuazione delle prescrizioni dell'AIA, sono stati emanati ben 7 decreti-legge in due anni e mezzo ma non è stata ancora risolta la crisi ambientale;
    oggi esistono gli strumenti e le tecnologie per poter assicurare la compatibilità ambientale e sanitaria degli impianti inquinanti come appunto le acciaierie; ma la scelta delle tecnologie di bonifica non è sempre semplice e deve essere orientata da valutazioni di natura tecnica, ma anche da considerazioni di tipo economico. L'offerta di tecnologie è oggi piuttosto ampia, tuttavia le varie soluzioni presentano tempi di realizzazione, effetti secondari di impatto ambientale e costi fortemente differenziati. Tali elementi impongono un'attenzione particolare, in relazione agli interventi di bonifica da realizzare, sulla scelta delle migliori tecnologie disponibili in funzione delle caratteristiche del sito, della tipologia di contaminazione, dell'impatto ambientale e della valutazione economica;
    l'adozione di un'unica autorizzazione ambientale (Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA) e l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili (BAT) costituiscono chiari esempi di una normativa intesa a fornire un quadro unitario, a livello europeo, per la tutela dell'ambiente;
    la decisione della Commissione europea (decisione di esecuzione 28 febbraio 2012, n. 2012/135/UE), che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (Bat) per la produzione di ferro e acciaio, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali, contiene dati e tecnologie cui devono uniformarsi gli impianti siderurgici in Europa, ma costituisce riferimento per le nuove procedure di autorizzazione ambientale a partire dal 2016, allorquando diverranno vincolanti;
    le norme italiane, invece, in campo ambientale hanno introdotto disposizioni più severe o adempimenti burocratici maggiori rispetto agli altri Paesi UE come emerge, ad esempio, da una comparazione dell'applicazione della normativa IPPC sul territorio comunitario. L'attuazione dell'IPPC nel nostro Paese è stata infatti caratterizzata da una serie di vincoli ed oneri non riscontrati in altri Stati membri;
    tale approccio si è verificato soprattutto nel caso dell'ILVA e delle bonifiche dell'area di Taranto ove le tecnologie utilizzate si sono rivelate alquanto dispendiose e non risolutive;
    è evidente che le scelte sulle tecnologie da utilizzare determinano preoccupanti risvolti sull'attività imprenditoriale, distogliendo importanti risorse economiche, umane e gestionali alla stessa attività produttiva e ostacolando così anche nuovi investimenti in tecnologie più efficienti e ambientalmente compatibili;
    si tratta di divergenze che si verificano soprattutto nel nostro Paese, rispetto agli altri Paesi UE, e che dovrebbero essere superate, anche al fine di facilitare e favorire l'efficacia dell'approccio integrato che caratterizza l'IPPC e lo sviluppo di nuove tecnologie. Solo in questo modo si potrà aiutare la ripresa economica del nostro sistema industriale e affrontare le serie ripercussioni di tipo economico e sociale che la crisi ha generato,

impegna il Governo

ad adottare tutte le opportune iniziative per permettere la rivisitazione delle tecnologie utilizzate per la bonifica dell'area di Taranto e garantire l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili in funzione delle caratteristiche del sito, della tipologia di contaminazione, dell'impatto ambientale e della valutazione economica.
9/2894/59Gianluca Pini.


   La Camera,
   premesso che:
    come è stato sottolineato nel parere espresso dalla Commissione Giustizia, il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 non costituisce alcun vulnus alla legalità, in quanto non viene data alcuna licenza per commettere reati al Commissario straordinario o tanto meno a soggetti da questo funzionalmente delegati, come invece affermato da alcuni parlamentari nel corso del dibattito parlamentare;
    nel leggere ed interpretare il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2 occorre tenere conto che l'oggetto della interpretazione è una norma giuridica che come tale deve essere interpretata secondo le regole dell'ermeneutica giuridica: l'interpretazione, quindi, deve essere letterale, ma deve essere anche sistematica ed, in particolare, costituzionalmente orientata;
    nel caso in esame la disposizione legislativa prevede che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
    leggendo questa disposizione alla luce dei princìpi costituzionali e della giurisprudenza costituzionale, che esclude la possibilità che l'ordinamento preveda cause di esclusione della punibilità di contenuto generico, ne deriva – come è stato evidenziato nel parere della Commissione Giustizia – che il suo significato deve essere inteso nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale può escludere la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione. Tale affermazione si basa sulla considerazione che si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge;
    da un punto di vista meramente giuridico, il richiamo che viene fatto dalla legge al Piano ambientale dà forza di legge allo stesso Piano per quanto attiene al profilo penalistico ed alla delimitazione dell'ambito della sfera penalmente lecita, per cui, per esempio, non vi è alcun dubbio che, secondo la corretta interpretazione del comma 6, dell'articolo 2, non potrà essere esclusa la punibilità di condotte corruttive, per quanto l'autore delle stesse possa considerarle poste in essere per realizzare il Piano, in quanto, in termini giuridici, non possono essere considerate «in attuazione» del Piano;
    auspicato che il potere di delega funzionale del Commissario straordinario di cui al comma 6 dell'articolo 2 sia esercitata in piena attuazione del Piano ambientale e limitatamente a compiti per i quali vi siano reali e concrete esigenze di delega, considerata la delicatezza delle competenze attribuite al Commissario straordinario anche alla luce del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2,

impegna il Governo

a monitorare l'attuazione del Piano ambientale la cui delicatezza è resa ancora più evidente dal secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, dando eventuali indicazioni con particolare riferimento all'esercizio del potere di delega funzionale conferito al Commissario straordinario, che dovrà essere contenuto e limitato a casi strettamente necessari per far fronte a reali e concrete esigenze per l'attuazione del Piano ambientale, ciò anche in considerazione dell'applicabilità ai soggetti delegati di quanto prevista dalla disposizione sopra richiamata.
9/2894/60Vazio.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4 dell'articolo 1 apporta alcune modifiche alla disciplina delle condizioni di cessione a privati delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003, al fine di estendere la normativa vigente per le imprese che operano nel settore dei servizi pubblici essenziali anche alle imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico;
    nel corso dell'esame in Senato è stata inserita una disposizione concernente l'obbligo per il commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente – contestualmente alla presentazione dell'offerta – il piano industriale e finanziario della produzione degli stabilimenti del gruppo nel quale devono essere indicati gli investimenti, le risorse finanziarie necessarie e gli obiettivi strategici,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare misure che stabiliscano che, tra i potenziali affittuari o acquirenti delle imprese e degli stabilimenti oggetto di procedure di amministrazione straordinaria, sia preferito quello che sia in possesso di tecnologie innovative idonee a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente.
9/2894/61Mucci, Rostellato.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge in esame recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto» e prevede una serie di interventi volti alla riqualificazione e al rilancio socio-economico dell'area di Taranto, e misure specifiche di carattere economico e di natura semplificatoria riferite alla gestione della società ILVA SpA, con l'obiettivo di garantire la continuità produttiva dello stabilimento di Taranto, che versa in una grave e prolungata situazione di crisi ambientale e industriale, salvaguardando altresì i livelli occupazionali e la continuità produttiva e tenendo conto delle misure di protezione dell'ambiente e della salute;
    in particolare, il disposto dell'articolo 2, commi 6-bis e 6-ter e più in generale tutte le norme volte a far fronte all'emergenza sanitaria e ambientale determinatasi a Taranto e nella più vasta area jonico-salentina e considerato che sotto il profilo della tutela e della salvaguardia della salute il presente decreto si aggiunge ad altri provvedimenti del Governo già adottati che, contemplando esplicite indicazioni finalizzate ad azioni mirate alla tutela e alla protezione della salute,

impegna il Governo

in fase attuativa del decreto ad assicurare il pieno e diretto coinvolgimento del Ministero della salute, in particolare per quanto riguarda la presenza e la partecipazione al Tavolo istituzionale permanente per l'area di Taranto.
9/2894/62Capone, Lenzi, Piazzoni, Patriarca, Carnevali, Fossati, Grassi, Casati, Mariano, Piccione, Burtone, Sbrollini, Miotto.


   La Camera,
   premesso che:
    la finalità principale dell'articolo 4 in esame è quella di sancire l'approvazione ex lege delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche – localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.A. – per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), e le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo del suddetto stabilimento, presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario;
    dai dati presenti nelle bolle di accompagnamento e da altri dati documentali, risultano presenti circa mezzo milione di tonnellate di materiale contenente amianto all'interno del perimetro dell'ILVA di Taranto;
    il 23 maggio 2014 sono stati condannati 27 ex dirigenti della fabbrica dell'ILVA di Taranto, accusati di omicidio colposo e disastro ambientale, per la morte di alcuni operai per mesotelioma pleurico maligno dovuto all'amianto presente nella fabbrica;
    nell'ambito delle bonifiche e riqualificazione dell'impianto dell'ILVA di Taranto e di gestione dei rifiuti speciali, ivi allocati, è necessaria la mappatura e la precisa quantificazione dell'amianto presente nel perimetro dello stabilimento e la messa in sicurezza dell'amianto presente, in quanto sostanza inserita fra le sostanze cancerogene in classe I dello IARC,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa, anche a carattere normativo, volta a incentivare in tempi certi interventi di mappatura e monitoraggio, all'interno dello stabilimento ILVA di Taranto, dei rifiuti e materiali contenenti amianto, e a incentivare il successivo smaltimento.
9/2894/63Zolezzi, Busto.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 prescrivono che le attività di gestione dei rifiuti e le attività produttive di cui al decreto in esame si svolgano nel pieno rispetto dei principi della direttiva 2008/98/CE e, in particolare, nel rispetto della gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero;
    al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, il comma 2-ter dispone il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto, costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse, classificati con il codice europeo dei rifiuti (CER) 100201, 100202 o 100903 (rifiuti speciali non pericolosi);
    a tal fine tali residui possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10) se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998;
   considerato che:
    il medesimo comma dispone che, in alternativa alla procedura semplificata di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, trovi applicazione, se più favorevole, il Regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto Regolamento Reach,

impegna il Governo:

   al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali nel rispetto dei principi definiti dalla direttiva comunitaria 98/2008/CE, ad adottare norme di attuazione del citato comma 2-ter per autorizzare il recupero delle scorie da acciaieria classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, prodotte dall'impianto ILVA di Taranto e dagli altri impianti soggetti alla normativa AIA di cui al Titolo Terzo-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5), ovvero per riempimenti e recuperi ambientali (R10), a condizione che le concentrazioni limite del parametro PH delle suddette scorie, di cui alle norme UNI 10802 e al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 non superino una oscillazione di sicurezza ambientale e sanitaria del 10 per cento;
   a prevedere – con le medesime norme di attuazione – che il processo di riutilizzo, riciclaggio e recupero delle scorie da acciaieria sia sottoposto al test di cessione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.
9/2894/64Braga, Bratti, Mariani, Stella Bianchi, Cominelli, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    i commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 4 prescrivono che le attività di gestione dei rifiuti e le attività produttive di cui al decreto in esame si svolgano nel pieno rispetto dei principi della direttiva 2008/98/CE e, in particolare, nel rispetto della gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero;
    al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali, il comma 2-ter dispone il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto, costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse, classificati con il codice europeo dei rifiuti (CER) 100201, 100202 o 100903 (rifiuti speciali non pericolosi);
    a tal fine tali residui possono essere recuperati per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10) se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998;
   considerato che:
    il medesimo comma dispone che, in alternativa alla procedura semplificata di recupero dei rifiuti non pericolosi di cui al decreto ministeriale 5 febbraio 1998, trovi applicazione, se più favorevole, il Regolamento (CE) n. 1907/2006, cosiddetto Regolamento Reach,

impegna il Governo:

   al fine di favorire il preminente interesse al recupero di rifiuti e materiali nel rispetto dei principi definiti dalla direttiva comunitaria 98/2008/CE, ad adottare, compatibilmente con il quadro normativo nazionale ed europeo vigente, norme di attuazione del citato comma 2-ter per autorizzare il recupero delle scorie da acciaieria classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903, prodotte dall'impianto ILVA di Taranto e dagli altri impianti soggetti alla normativa AIA di cui al Titolo Terzo-bis della Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5), ovvero per riempimenti e recuperi ambientali (R10), a condizione che le concentrazioni limite del parametro PH delle suddette scorie, di cui alle norme UNI 10802 e al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 non superino una oscillazione di sicurezza ambientale e sanitaria del 10 per cento;
   a prevedere – con le medesime norme di attuazione – che il processo di riutilizzo, riciclaggio e recupero delle scorie da acciaieria sia sottoposto al test di cessione, di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, almeno ad ogni inizio di attività e, successivamente, ogni 12 mesi salvo diverse prescrizioni dell'autorità competente e, comunque, ogni volta che intervengano modifiche sostanziali nel processo di recupero.
9/2894/64. (Testo modificato nel corso della seduta)Braga, Bratti, Mariani, Stella Bianchi, Cominelli, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 4-bis dell'articolo 2, nell'ambito della disciplina applicabile ad ILVA S.p.A., dispone che il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenti alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati;
    vista la grave emergenza sanitaria ed ambientale che si è venuta a creare nella città di Taranto e nel territorio circostante, nell'ambito di una gestione effettivamente trasparente delle attività da svolgere per la bonifica dell'area, è necessario che la citata relazione sia integrata con i dati relativi allo stato di attuazione del Programma delle misure a medio lungo termine che deve essere predisposto, ai sensi dell'articolo 6, dal Commissario straordinario per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto, con la specifica elencazione delle risorse impegnate, spese e da impegnare;
    la drammatica esperienza dell'ILVA di Taranto sollecita fortemente la promozione di nuove pratiche di trasparenza, che vadano oltre la relazione prevista all'articolo 2 comma 4-bis, prevedendo strumenti innovativi di partecipazione dei cittadini, anche attraverso forme sperimentali che non si limitino alla pura e semplice comunicazione di alcuni dati;
    uno strumento utile può essere il cosiddetto RAB (Residential Advisory Board), consiglio consultivo della comunità locale, che ha come obiettivo la realizzazione di opportune modalità di comunicazione e interazione tra le parti interessate (impresa, responsabili locali e nazionali, cittadinanza), in contesti in cui operano grandi imprese o aggregazioni di imprese, ed in cui impatti ambientali o situazioni di rischio possono facilmente generarsi, con dirette ripercussioni sull'ambiente urbano, ciò che purtroppo è già accaduto a Taranto e che non può più ripetersi;
    il RAB, già sperimentato a partire dal 1998 in Olanda e, oggi, in alcune realtà produttive emiliane (Imola, Ferrara), consente ai cittadini di ottenere informazioni e di conoscere in modo trasparente l'impatto e le conseguenze per l'ambiente naturale e la sicurezza, delle attività svolte dalle imprese; di promuovere costantemente il punto di vista e le esigenze dei cittadini; di conoscere l'effettiva qualità della vita nell'area in cui risiedono grazie a un continuo scambio con le imprese interessate e con i responsabili nazionali e locali delle bonifiche,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di integrare la relazione di cui all'articolo 2 comma 4-bis, secondo quanto descritto in premessa e a sollecitare la promozione di nuove pratiche di trasparenza che coinvolgano i cittadini di Taranto prevedendo forme innovative di partecipazione quali i Residential Advisory Board.
9/2894/65Paola Boldrini, Bratti, Braga, Mariani, Cominelli, Stella Bianchi, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento destina 10 milioni di euro per la messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito nell'area ex Cemerad nel comune di Statte, in provincia di Taranto; tali importi trovano copertura a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 129 del 2012 finalizzate all'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto previsti nel Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012;
    per assicurare l'attuazione degli interventi previsti nel sopra richiamato Protocollo d'intesa, con il decreto-legge n. 129 del 7 agosto 2012, convertito senza modifiche dalla legge n. 171 del 4 ottobre 2012, è stata disposta la nomina di un Commissario Straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e, pertanto, l'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito nell'area ex Cemerad sarà attuato dal Commissario Straordinario;
    come già illustrato nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera del 14 gennaio 2015 con l'interrogazione a risposta immediata n. 01241 il deposito di rifiuti radioattivi della Cemerad, era destinato alla raccolta di rifiuti di origine ospedaliera e industriale nel periodo 1984-2000 ed è attualmente chiuso e affidato in custodia giudiziaria al comune;
    a quanto risulta dall'informativa del 1o ottobre 2014 della prefettura di Taranto, nel capannone sono conservati 16.724 fusti di cui 3.334 contengono rifiuti radioattivi mentre nei rimanenti 13.380 sono contenuti rifiuti decaduti, non facilmente individuabili nel numero e nella tipologia;
    l'istituto per la protezione e la ricerca ambientale, nel corso della XVI legislatura, ha segnalato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti lo stato di grave degrado e abbandono del deposito e ha riscontrato che la situazione potesse costituire nel suo complesso un caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, in tema di interventi nelle esposizioni prolungate dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica;
    tale situazione di degrado è stata accertata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con un sopralluogo – il 10 dicembre 2014 – e con le audizioni del prefetto di Taranto e del sindaco di Statte che hanno confermato le condizioni di gravissimo degrado del deposito, inadeguato nelle strutture e non protetto da eventi meteorologici avversi e dal rischio di effrazioni;
    il deposito richiede interventi di messa in sicurezza della struttura e del sito, per la delimitazione di una zona di rispetto, per la caratterizzazione dei fusti, della superficie su cui è edificato il deposito e del terreno circostante e la definizione di un progetto adeguato di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito che individui le opportune modalità tecniche di intervento per condurre le susseguenti azioni, nei tempi brevi che lo stato delle cose impone e con priorità per la completa rimozione dei fusti entro il 2015,

impegna il Governo

ad adottare – con estrema urgenza – tutte le iniziative per la realizzazione degli interventi destinati al trasferimento dei rifiuti, depositati nell'area ex Cemerad, in un deposito idoneo in vista del successivo smaltimento e della bonifica dell'area nel suo complesso.
9/2894/66Mariani, Bratti, Braga, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento destina 10 milioni di euro per la messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito nell'area ex Cemerad nel comune di Statte, in provincia di Taranto; tali importi trovano copertura a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 129 del 2012 finalizzate all'attuazione degli interventi urgenti di bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione di Taranto previsti nel Protocollo d'intesa del 26 luglio 2012;
    per assicurare l'attuazione degli interventi previsti nel sopra richiamato Protocollo d'intesa, con il decreto-legge n. 129 del 7 agosto 2012, convertito senza modifiche dalla legge n. 171 del 4 ottobre 2012, è stata disposta la nomina di un Commissario Straordinario, autorizzato ad esercitare i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 e, pertanto, l'intervento di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti radioattivi presenti nel deposito nell'area ex Cemerad sarà attuato dal Commissario Straordinario;
    come già illustrato nel corso della seduta dell'Assemblea della Camera del 14 gennaio 2015 con l'interrogazione a risposta immediata n. 01241 il deposito di rifiuti radioattivi della Cemerad, era destinato alla raccolta di rifiuti di origine ospedaliera e industriale nel periodo 1984-2000 ed è attualmente chiuso e affidato in custodia giudiziaria al comune;
    a quanto risulta dall'informativa del 1o ottobre 2014 della prefettura di Taranto, nel capannone sono conservati 16.724 fusti di cui 3.334 contengono rifiuti radioattivi mentre nei rimanenti 13.380 sono contenuti rifiuti decaduti, non facilmente individuabili nel numero e nella tipologia;
    l'istituto per la protezione e la ricerca ambientale, nel corso della XVI legislatura, ha segnalato alla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti lo stato di grave degrado e abbandono del deposito e ha riscontrato che la situazione potesse costituire nel suo complesso un caso di applicazione delle disposizioni dell'articolo 126-bis del decreto legislativo n. 230 del 1995, in tema di interventi nelle esposizioni prolungate dovuta agli effetti di un'emergenza radiologica;
    tale situazione di degrado è stata accertata dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati, con un sopralluogo – il 10 dicembre 2014 – e con le audizioni del prefetto di Taranto e del sindaco di Statte che hanno confermato le condizioni di gravissimo degrado del deposito, inadeguato nelle strutture e non protetto da eventi meteorologici avversi e dal rischio di effrazioni;
    il deposito richiede interventi di messa in sicurezza della struttura e del sito, per la delimitazione di una zona di rispetto, per la caratterizzazione dei fusti, della superficie su cui è edificato il deposito e del terreno circostante e la definizione di un progetto adeguato di smaltimento dei rifiuti e di bonifica del sito che individui le opportune modalità tecniche di intervento per condurre le susseguenti azioni, nei tempi brevi che lo stato delle cose impone e con priorità per la completa rimozione dei fusti entro il 2015,

impegna il Governo

ad adottare tutte le iniziative per la realizzazione degli interventi destinati al trasferimento dei rifiuti, depositati nell'area ex Cemerad, in un deposito idoneo in vista del successivo smaltimento e della bonifica dell'area nel suo complesso.
9/2894/66. (Testo modificato nel corso della seduta)Mariani, Bratti, Braga, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in commento prevede all'articolo 4 ai commi 1 e 2 l'approvazione ex lege delle modalità di costruzione e di gestione delle discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA S.p.A. per rifiuti speciali (pericolosi e non pericolosi), presentate in data 19 dicembre 2014 dal sub-commissario (nuovo testo del comma 2 dell'articolo 12 del decreto-legge n. 101 del 2013);
    l'approvazione ex lege riguarda anche, a saldi invariati per la finanza pubblica, le proposte presentate dal sub-commissario, nella medesima data, al Ministro dell'ambiente e relative alla definizione delle misure di compensazione ambientale nonché le modalità di gestione e smaltimento dei rifiuti del ciclo produttivo dello stabilimento ILVA, presentate in data 11 dicembre 2014 dal sub commissario;
    l'attività produttiva e la gestione di rifiuti autorizzate in forza del presente decreto debbano essere improntate al rispetto della gerarchia europea di gestione dei rifiuti e a favorire il recupero di rifiuti e materiali;
    in particolare, il comma 2-bis stabilisce che, l'attività produttiva e le attività di gestione di rifiuti devono garantire il rispetto dei principi della direttiva quadro sui rifiuti (direttiva 2008/98/CE) e della gerarchia delle modalità di gestione dei rifiuti, secondo l'ordine di priorità della prevenzione, del riutilizzo, del riciclaggio e del recupero;
    il comma 2-ter detta disposizioni finalizzate a favorire, nel rispetto della citata direttiva il recupero dei residui della produzione dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti (CER) 10 02 01 (rifiuti del trattamento delle scorie), 10 02 02 (scorie non trattate) o 10 09 03 (scorie di fusione);
    la complessità degli interventi di gestione dei rifiuti all'interno del perimetro dello stabilimento Ilva determinano impatti territoriali e ambientali di notevole entità,

impegna il Governo

a mettere in atto tutte le azioni possibili, a legislazione vigente, affinché le discariche localizzate nel perimetro dell'impianto produttivo di Taranto della società ILVA SpA. per rifiuti speciali siano utilizzate esclusivamente per la gestione dei rifiuti dello stesso stabilimento.
9/2894/67Cominelli, Bratti, Braga, Mariani, Stella Bianchi, Carrescia, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione affronta la complessità della situazione del polo siderurgico di Taranto perseguendo l'obiettivo ambizioso di contemperare le esigenze di continuità occupazionale e di produzione con quelli di risanamento ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché per la bonifica e il disinquinamento delle aree circostanti lo stabilimento Ilva;
    per gli interventi previsti dal «Piano ambientale», previsto all'articolo 1 comma 5 e 7 del decreto-legge n. 61 del 2013 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, deve essere garantita una procedura di approvazione con tempi ridotti in quanto è previsto all'articolo 2 comma 4 che tutti i pareri, visti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, debbano essere resi dalle amministrazioni competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogabili su richiesta motivata di altri venti giorni e qualora non resi, si intendono acquisiti con silenzio assenso;
    all'articolo 2 comma 5 si stabilisce che il «Piano ambientale» si intende attuato se, entro il 31 luglio 2015, siano realizzate almeno l'80 per cento del numero di prescrizioni in scadenza a quella data, conseguentemente tali attività richiedono uno straordinario sforzo tecnico e amministrativo per l'analisi, la valutazione, l'istruttoria, la formulazione di pareri e prescrizioni, il monitoraggio, il controllo dell'avanzamento delle attività e le verifiche finali da parte di personale altamente specializzato e competente;
    all'articolo 4-bis è previsto che il Ministro dell'ambiente presenti alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del «Piano ambientale» e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati;
    all'articolo 5 è previsto che l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto sia disciplinata da uno specifico Contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto», sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il quale deve contenere il «Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto» di cui all'articolo 6 del presente decreto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente;
    per dare attuazione alla complessità degli interventi previsti e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, risulterà necessario che la Regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale possa consentire l'acquisizione da parte dell'Arpa Puglia, soggetto istituzionalmente competente, di un adeguato contingente di risorse umane altamente competenti e professionalizzate;
    l'Arpa Puglia, che attualmente presenta una grave carenza di personale in organico, per fronteggiare tale emergenza necessita di un adeguato potenziamento delle strutture tecniche e amministrative deputate ai controlli e al monitoraggio ambientale, con l'acquisizione di adeguate risorse umane e strumentali,

impegna il Governo

a sostenere l'impegno straordinario per il rafforzamento della struttura tecnico-amministrativa dell'Arpa Puglia, consentendo alla Regione Puglia, nella fase di emergenza, l'eventuale slittamento degli obiettivi di finanza pubblica.
9/2894/68Bratti, Braga, Mariani, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in discussione affronta la complessità della situazione del polo siderurgico di Taranto perseguendo l'obiettivo ambizioso di contemperare le esigenze di continuità occupazionale e di produzione con quelli di risanamento ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica nonché per la bonifica e il disinquinamento delle aree circostanti lo stabilimento Ilva;
    per gli interventi previsti dal «Piano ambientale», previsto all'articolo 1 comma 5 e 7 del decreto-legge n. 61 del 2013 e approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, deve essere garantita una procedura di approvazione con tempi ridotti in quanto è previsto all'articolo 2 comma 4 che tutti i pareri, visti, nulla osta e atti di assenso comunque denominati, debbano essere resi dalle amministrazioni competenti entro venti giorni dalla richiesta, prorogabili su richiesta motivata di altri venti giorni e qualora non resi, si intendono acquisiti con silenzio assenso;
    all'articolo 2 comma 5 si stabilisce che il «Piano ambientale» si intende attuato se, entro il 31 luglio 2015, siano realizzate almeno l'80 per cento del numero di prescrizioni in scadenza a quella data, conseguentemente tali attività richiedono uno straordinario sforzo tecnico e amministrativo per l'analisi, la valutazione, l'istruttoria, la formulazione di pareri e prescrizioni, il monitoraggio, il controllo dell'avanzamento delle attività e le verifiche finali da parte di personale altamente specializzato e competente;
    all'articolo 4-bis è previsto che il Ministro dell'ambiente presenti alle Camere, con cadenza semestrale, una relazione sullo stato di attuazione del «Piano ambientale» e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati;
    all'articolo 5 è previsto che l'attuazione degli interventi per far fronte alla situazione di criticità riguardante la città e l'area di Taranto sia disciplinata da uno specifico Contratto istituzionale di sviluppo denominato «CIS Taranto», sottoscritto da tutti i soggetti istituzionali chiamati a far parte del Tavolo istituzionale permanente per l'Area di Taranto costituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il quale deve contenere il «Programma per la bonifica, ambientalizzazione e riqualificazione dell'area di Taranto» di cui all'articolo 6 del presente decreto, inteso a garantire la sicurezza delle persone e dell'ambiente;
    per dare attuazione alla complessità degli interventi previsti e al fine di rafforzare le funzioni di controllo, di prevenzione e di tutela in campo ambientale e sanitario, specie in materia di inquinamento esterno e degli ambienti di vita, con esclusivo riferimento all'area di Taranto, risulterà necessario che la Regione Puglia, esperita prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale possa consentire l'acquisizione da parte dell'Arpa Puglia, soggetto istituzionalmente competente, di un adeguato contingente di risorse umane altamente competenti e professionalizzate;
    l'Arpa Puglia, che attualmente presenta una grave carenza di personale in organico, per fronteggiare tale emergenza necessita di un adeguato potenziamento delle strutture tecniche e amministrative deputate ai controlli e al monitoraggio ambientale, con l'acquisizione di adeguate risorse umane e strumentali,

impegna il Governo

a sostenere l'impegno straordinario per il rafforzamento della struttura tecnico-amministrativa dell'Arpa Puglia, anche con un intervento legislativo nel primo provvedimento utile.
9/2894/68. (Testo modificato nel corso della seduta)Bratti, Braga, Mariani, Stella Bianchi, Carrescia, Cominelli, Covello, Dallai, De Menech, Gadda, Ginoble, Tino Iannuzzi, Manfredi, Marroni, Mazzoli, Morassut, Nardi, Realacci, Giovanna Sanna, Valiante, Zardini.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 1 del 2015 all'articolo 2 reca disposizioni specificamente applicabili a Ilva S.p.A. Il comma 2 del citato articolo disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ribadendo disposizioni già statuite dal comma 7 dell'articolo I del decreto-legge n. 61 del 2013;
    nel dettaglio si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012, la valutazione del danno sanitario deve essere conforme ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell'AlA (ma consente alla regione competente di chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
    il richiamato articolo 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2012, al comma 1 prevede l'obbligo di redazione, con aggiornamento almeno annuale, di un rapporto di valutazione del danno sanitario (anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale) per tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, inoltre, prevede che tale rapporto sia redatto congiuntamente dall'azienda sanitaria locale e dalla agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competenti per territorio;
    l'introduzione della valutazione del danno sanitario rappresenta un importante cambio di rotta nella gestione della difficile situazione dell'Ilva S.p.A. di Taranto, tale nuova misura ha riscritto le priorità pubbliche subordinando gli interessi della produzione al rispetto dell'ambiente e del diritto alla salute. Tuttavia, per garantire tali tutele è necessario che le strutture pubbliche sanitarie ed ambientali coinvolte siano dotate di risorse, strumentali e umane, che permettano di adeguarsi alle nuove esigenze di controllo;
    la dotazione organica di ARPA Puglia (costituita da 830 unità) se raffrontata con quella delle agenzie analoghe delle altre regioni, comparabili per popolazione, risulta essere nella maggior parte dei casi inferiore; inoltre, attualmente opera a tempo indeterminato solo il 40 per cento di detta dotazione, pari a 334 operatori. Tali elementi rappresentano rilevanti criticità specialmente in un'area come quella di Taranto sottoposta a una pressione ambientale superiore alla media. Appare dunque difficile fare fronte alle misure, e nello specifico alle attività di controllo e monitoraggio ambientale e per la sicurezza degli impianti industriali, previste dal decreto n. 1 del 2015 e dai precedenti provvedimenti normativi che regolano la questione dello stabilimento pugliese dell'Ilva S.p.A.;
    al fine di rendere certo un deciso contrasto ai fenomeni di degrado ambientale e adeguati livelli di tutela della salute pubblica risulta necessario abbreviare i tempi di aggiornamento del rapporto di valutazione del danno sanitario e incrementare il personale tecnico impiegato in tali attività,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di assumere iniziative di carattere legislativo volte ad assicurare che la regione Puglia, valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, possa autorizzare, in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente e tenuto conto delle procedure volte a ricollocare il personale in attuazione dei processi di riordino di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 54, l'ARPA Puglia a procedere per l'anno in corso ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite complessivo del 50 per cento della dotazione organica vigente al 31 dicembre 2014 a valere su risorse proprie certificate dagli organi di controllo interno.
9/2894/69Pinna, Labriola.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge n. 1 del 2015 all'articolo 2 reca disposizioni specificamente applicabili a Ilva S.p.A. Il comma 2 del citato articolo disciplina i rapporti intercorrenti tra la valutazione del danno sanitario (VDS) e le prescrizioni contenute nell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), ribadendo disposizioni già statuite dal comma 7 dell'articolo I del decreto-legge n. 61 del 2013;
    nel dettaglio si stabilisce che, in attuazione dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 207 del 2012, la valutazione del danno sanitario deve essere conforme ai criteri metodologici stabiliti dal decreto ministeriale del 24 aprile 2013 e non può modificare unilateralmente le prescrizioni dell'AlA (ma consente alla regione competente di chiederne il riesame ai sensi dell'articolo 29-octies comma 4 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
    il richiamato articolo 1-bis, del decreto-legge n. 207 del 2012, al comma 1 prevede l'obbligo di redazione, con aggiornamento almeno annuale, di un rapporto di valutazione del danno sanitario (anche sulla base del registro tumori regionale e delle mappe epidemiologiche sulle principali malattie a carattere ambientale) per tutte le aree interessate dagli stabilimenti di interesse strategico nazionale, inoltre, prevede che tale rapporto sia redatto congiuntamente dall'azienda sanitaria locale e dalla agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competenti per territorio;
    l'introduzione della valutazione del danno sanitario rappresenta un importante cambio di rotta nella gestione della difficile situazione dell'Ilva S.p.A. di Taranto, tale nuova misura ha riscritto le priorità pubbliche subordinando gli interessi della produzione al rispetto dell'ambiente e del diritto alla salute. Tuttavia, per garantire tali tutele è necessario che le strutture pubbliche sanitarie ed ambientali coinvolte siano dotate di risorse, strumentali e umane, che permettano di adeguarsi alle nuove esigenze di controllo;
    la dotazione organica di ARPA Puglia (costituita da 830 unità) se raffrontata con quella delle agenzie analoghe delle altre regioni, comparabili per popolazione, risulta essere nella maggior parte dei casi inferiore; inoltre, attualmente opera a tempo indeterminato solo il 40 per cento di detta dotazione, pari a 334 operatori. Tali elementi rappresentano rilevanti criticità specialmente in un'area come quella di Taranto sottoposta a una pressione ambientale superiore alla media. Appare dunque difficile fare fronte alle misure, e nello specifico alle attività di controllo e monitoraggio ambientale e per la sicurezza degli impianti industriali, previste dal decreto n. 1 del 2015 e dai precedenti provvedimenti normativi che regolano la questione dello stabilimento pugliese dell'Ilva S.p.A.;
    al fine di rendere certo un deciso contrasto ai fenomeni di degrado ambientale e adeguati livelli di tutela della salute pubblica risulta necessario abbreviare i tempi di aggiornamento del rapporto di valutazione del danno sanitario e incrementare il personale tecnico impiegato in tali attività,

impegna il Governo

a sostenere l'impegno straordinario per il rafforzamento della struttura tecnico-amministrativa dell'Arpa Puglia, anche con un intervento legislativo nel primo provvedimento utile.
9/2894/69. (Testo modificato nel corso della seduta)Pinna, Labriola.


   La Camera,
   in sede di esame del disegno di legge n. 2894 di conversione in legge del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
   rilevata la necessità che le Commissioni parlamentari competenti monitorino costantemente gli effetti applicativi derivanti dalle disposizioni contenute nel provvedimento in esame,

impegna il Governo

ad adottare ogni intervento ed iniziativa utile affinché nelle fasi attuative previste dal provvedimento in esame vengano garantiti al massimo i livelli occupazionali diretti ed indiretti nel rispetto dei contratti di lavoro e della disciplina sulla sicurezza nel lavoro.
9/2894/70Ricciatti, Epifani, Realacci, Ferrara, Benamati, Borghi, Duranti, Ginefra, Pellegrino, Zaratti.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 6-bis dell'articolo 2, Atto Camera 2894, prevede un limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni di spesa per l'anno 2016 finalizzati ad assicurare livelli adeguati di tutela della salute pubblica e l'efficace lotta ai tumori con particolare riferimento alle malattie infantili attraverso il potenziamento della prevenzione e cura del settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto;
    solo recentemente ha iniziato ad attivarsi a Taranto il Centro Ambiente e salute, a due anni dalla decisione della Regione Puglia di istituirlo e ad un anno dalla entrata in vigore della legge Ilva- Terra dei fuochi che ha destinato ad esso uno stanziamento;
    il citato Centro oltre che essere chiamato ad attuare le prescrizioni Aia in materia di risanamento ambientale deve anche procedere alle indagini sanitarie, agli screening sulla popolazione e sui bambini, al controllo degli alimenti e degli allevamenti;
    la Regione Puglia ha destinato al Centro Ambiente e Salute di Taranto, composto da Arpa, Asl, Ares, ISS, 17 milioni di euro ai quali si sono aggiunti gli 8 milioni di euro di cui alla legge Ilva-Terra dei fuochi;
    per gli screening sono destinati 8 milioni di euro che hanno consentito l'avvio di uno screening della popolazione di Taranto e del Comune di Statte, mentre si sta lavorando all'aggiornamento del Registro tumori su dati del 2011. Per quanto riguarda il controllo dei metalli pesanti nell'organismo dei bambini è stato individuato un campione di 150 bambini. Sulla popolazione adulta sono previsti controlli di tipo cardiovascolare e respiratorio mentre sulle donne è previsto un check specifico sull'endometriosi, per la quale è stato istituito un Registro regionale;
    è di tutta evidenza che stante anche il ritardo nell'avvio delle attività del Centro Ambiente e Salute di Taranto le risorse disponibili sono ancora insufficienti e che gli screening previsti restano ancora parziali in quanto interesseranno solo una quota parte della popolazione interessata,

impegna il Governo:

   a comunicare periodicamente alle competenti Commissioni parlamentari l'andamento e le evidenze risultanti dagli screening avviati sulla popolazione residente a Taranto e nei Comuni interessati;
   a prevedere ulteriori risorse al fine di consentire l'aggiornamento periodico del Registro tumori e del Registro sull'endometriosi ed un ulteriore aumento della popolazione, in particolare dei bambini, interessati dalla sorveglianza epidemiologica, dalla valutazione e sorveglianza sanitaria.
9/2894/71Marzana.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 6-bis dell'articolo 2, Atto Camera 2894, prevede un limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni di spesa per l'anno 2016 finalizzati ad assicurare livelli adeguati di tutela della salute pubblica e l'efficace lotta ai tumori con particolare riferimento alle malattie infantili attraverso il potenziamento della prevenzione e cura del settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto;
    per quanto riguarda la salute dei cittadini di Taranto, si è passati dall'annuncio dei 30 milioni di euro per il polo oncologico a Taranto a complessivi 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 per interventi generici di potenziamento della prevenzione e cura dei tumori infantili;
    ancora una volta viene smentita, dai fatti la cifra, di 30 milioni da destinare alla realizzazione del nuovo reparto di onco- ematologia pediatrica, che era stata resa pubblica dal premier Matteo Renzi durante la conferenza stampa del 24 dicembre 2014 mentre ora la Regione Puglia è autorizzata solo a «effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura» in questo settore,

impegna il Governo

a individuare ed erogare in tempi brevi 30 milioni di euro necessari alla realizzazione del nuovo reparto di onco-ematologia pediatrica a Taranto ottemperando in questo modo all'annuncio del Presidente del Consiglio dei ministri nella conferenza stampa del 24 dicembre 2014.

9/2894/72Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 6-bis dell'articolo 2, Atto Camera 2894, prevede un limite di spesa di 0,5 milioni di euro per il 2015 e di 4,5 milioni di spesa per l'anno 2016 finalizzati ad assicurare livelli adeguati di tutela della salute pubblica e l'efficace lotta ai tumori con particolare riferimento alle malattie infantili attraverso il potenziamento della prevenzione e cura del settore della onco-ematologia pediatrica nella provincia di Taranto;
    per quanto riguarda la salute dei cittadini di Taranto, si è passati dall'annuncio dei 30 milioni di euro per il polo oncologico a Taranto a complessivi 5 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016 per interventi generici di potenziamento della prevenzione e cura dei tumori infantili;
    ancora una volta viene smentita, dai fatti la cifra, di 30 milioni da destinare alla realizzazione del nuovo reparto di onco- ematologia pediatrica, che era stata resa pubblica dal premier Matteo Renzi durante la conferenza stampa del 24 dicembre 2014 mentre ora la Regione Puglia è autorizzata solo a «effettuare interventi per il potenziamento della prevenzione e della cura» in questo settore,

impegna il Governo

a valutare la possibilità, nel rispetto delle compatibilità di finanza pubblica, di stanziare 30 milioni di euro necessari alla realizzazione del nuovo reparto di onco-ematologia pediatrica a Taranto ottemperando in questo modo all'annuncio del Presidente del Consiglio dei ministri nella conferenza stampa del 24 dicembre 2014.

9/2894/72. (Testo modificato nel corso della seduta)Luigi Gallo.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, prevede che il Commissario straordinario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto predisponga un programma di misure a medio e lungo termine per il recupero dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitaria ed ambientale e mitigare la situazione di criticità delle imprese del territorio;
    considerato che si rende necessario assicurare adeguati livelli di tutela della salute dei lavoratori,

impegna il Governo

   ad assicurare l'analisi dei rischi sanitari, legata all'esposizione dei lavoratori all'assorbimento di diossine, attraverso l'utilizzazione di strumenti epidemiologici di risk assessment, nonché della massima soglia produttiva compatibile con un livello di rischio sanitario di reale tutela per detti lavoratori;
   ad approfondire lo stato dettagliato della presenza di diossine dei lavoratori con particolare riguardo delle donne in età fertile.

9/2894/73Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, prevede che il Commissario straordinario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto predisponga un programma di misure a medio e lungo termine per il recupero dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitaria ed ambientale e mitigare la situazione di criticità delle imprese del territorio;
    considerato che si rende necessario assicurare adeguati livelli di tutela della salute dei lavoratori,

impegna il Governo

   a valutare la possibilità di assicurare l'analisi dei rischi sanitari, legata all'esposizione dei lavoratori all'assorbimento di diossine, attraverso l'utilizzazione di strumenti epidemiologici di risk assessment, nonché della massima soglia produttiva compatibile con un livello di rischio sanitario di reale tutela per detti lavoratori;
   di approfondire lo stato dettagliato della presenza di diossine dei lavoratori con particolare riguardo delle donne in età fertile.

9/2894/73. (Testo modificato nel corso della seduta)Lombardi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, prevede che il Commissario straordinario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto predisponga un programma di misure a medio e lungo termine per il recupero dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitaria ed ambientale e mitigare la situazione di criticità delle imprese del territorio;
   considerato che:
    si rende necessario garantire il mantenimento e il potenziamento dei livelli occupazionali;
    in base alle norme europee in materia di aiuti di Stato, il settore siderurgico può usufruire di varie categorie di aiuti di Stato che concorrono al conseguimento degli obiettivi della strategia Europa 2020, tra cui si evidenziano gli aiuti alla formazione e all'occupazione,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di utilizzare appieno le risorse del Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG) per sostenere la riqualificazione e l'aggiornamento degli addetti del settore siderurgico del territorio pugliese, agevolando una rapida e positiva ricollocazione professionale di coloro che rischiano di essere dichiarati in esubero.
9/2894/74Ciprini.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dispone l'ammissibilità al regime dell'amministrazione straordinaria per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale «di interesse strategico nazionale in crisi» e, pertanto, ammette l'applicabilità del medesimo ad ILVA S.p.A;
    le suddette disposizioni indicano che la garanzia sui crediti pregressi sarà applicata soltanto ai cosiddetti «fornitori strategici», mentre per i «fornitori non strategici», vale a dire le aziende dell'indotto, la procedura concorsuale può comportare l'esigibilità del pregresso fino al 30 per cento dei crediti, secondo le disposizioni del giudice;
    numerose imprese che operano nel settore della manutenzione, della fornitura di servizi, dei trasporti e della logistica, che, in questi anni di crisi dello stabilimento dell'ILVA, hanno comunque consentito la continuità dell'attività produttiva in una situazione di enorme tensione economica, finanziaria e sociale, sono in forte allarme;
    circa 200 imprenditori dell'indotto dell'Ilva hanno recentemente manifestato chiedendo l'intervento del Governo al fine di essere rassicurati sul pagamento del pregresso messo in pericolo dalle modifiche introdotte al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 347, la cosiddetta legge Marzano relativa alla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;
    la mancata tutela della posizione delle imprese che vantano ancora una elevata esposizione di crediti nei confronti dell'Ilva, è stimata tra i 350 e i 600 milioni di euro;
    gli imprenditori saranno costretti al blocco delle loro attività nell'Ilva, con il conseguente licenziamento di 3 mila dipendenti, anche alla luce dell'allarme delle associazioni sindacali, a giudizio delle quali la misura paventata è da ritenersi a totale carico delle aziende, sia dal punto di vista retributivo sia da quello contributivo,

impegna il Governo

ad adoperarsi, per prevedere, attraverso ulteriori strumenti legislativi, le modifiche necessarie a garantire con la necessaria urgenza il pagamento dei crediti pregressi a tutte le imprese dell'indotto Ilva, senza penalizzazioni ingiustificate, rispetto ai cosiddetti «fornitori strategici».

9/2894/75Cominardi, Alberti, Basilio, Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 1 dispone l'ammissibilità al regime dell'amministrazione straordinaria per le imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale «di interesse strategico nazionale in crisi» e, pertanto, ammette l'applicabilità del medesimo ad ILVA S.p.A;
    le suddette disposizioni indicano che la garanzia sui crediti pregressi sarà applicata soltanto ai cosiddetti «fornitori strategici», mentre per i «fornitori non strategici», vale a dire le aziende dell'indotto, la procedura concorsuale può comportare l'esigibilità del pregresso fino al 30 per cento dei crediti, secondo le disposizioni del giudice;
    numerose imprese che operano nel settore della manutenzione, della fornitura di servizi, dei trasporti e della logistica, che, in questi anni di crisi dello stabilimento dell'ILVA, hanno comunque consentito la continuità dell'attività produttiva in una situazione di enorme tensione economica, finanziaria e sociale, sono in forte allarme;
    circa 200 imprenditori dell'indotto dell'Ilva hanno recentemente manifestato chiedendo l'intervento del Governo al fine di essere rassicurati sul pagamento del pregresso messo in pericolo dalle modifiche introdotte al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 347, la cosiddetta legge Marzano relativa alla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;
    la mancata tutela della posizione delle imprese che vantano ancora una elevata esposizione di crediti nei confronti dell'Ilva, è stimata tra i 350 e i 600 milioni di euro;
    gli imprenditori saranno costretti al blocco delle loro attività nell'Ilva, con il conseguente licenziamento di 3 mila dipendenti, anche alla luce dell'allarme delle associazioni sindacali, a giudizio delle quali la misura paventata è da ritenersi a totale carico delle aziende, sia dal punto di vista retributivo sia da quello contributivo,

impegna il Governo

per quanto di propria competenza ad adottare azioni volte a favorire per tutte le aziende per la manutenzione logistica, trasporto e di tutti i servizi di supporto alla produzione generalmente qualificati come indotto ILVA, fornitrici di beni e servizi, il saldo dei crediti maturati sia antecedentemente alla richiesta dell'ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, sia nel corso dell'esercizio dell'impresa.

9/2894/75. (Testo modificato nel corso della seduta)Cominardi, Alberti, Basilio, Sorial.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 6, comma 1, prevede che il Commissario straordinario per la bonifica, l'ambientalizzazione e la riqualificazione di Taranto predisponga un programma di misure a medio e lungo termine per il recupero dell'intera area di Taranto, dichiarata ad elevato rischio di crisi ambientale, al fine di garantire adeguati livelli di sicurezza sanitaria ed ambientale e mitigare la situazione di criticità delle imprese del territorio;
   considerato che:
    si rende necessario contrastare fenomeni di degrado ambientale, assicurare adeguati livelli di tutela della salute pubblica, nonché garantire il mantenimento e potenziamento dei livelli occupazionali,

impegna il Governo

   a porre in essere misure che incentivino:
    a) le imprese già insediate nel territorio tarantino, che utilizzano tecnologie dotate di caratteristiche ambientali migliori rispetto ai limiti posti;
    b) l'attrazione di nuovi investimenti anche nell'ottica della riqualificazione industriale dell'area;
   ad adoperarsi per l'attivazione di un tavolo di concertazione con la Regione Puglia avente ad oggetto la predisposizione di un percorso per la formazione e la riqualificazione professionale dei dipendenti Ilva al fine di una ricollocazione in attività alternative ambientalmente e socialmente sostenibili, cosiddetti «green jobs», utilizzando al meglio le risorse del Fondo sociale europeo (FSE) e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG).
9/2894/76Dall'Osso.


   La Camera,
   premesso che:
    il comma 8-ter dell'articolo 2, consente di rimodulare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le piccole e medie imprese, che vantano crediti verso imprese che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, e che sono ammesse all'amministrazione straordinaria;
    la suddetta rimodulazione avverrà previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese dei consumatori, e consisterà nella sospensione del pagamento della quota capitale delle rate – per gli anni dal 2015 al 2017 – su decisione concordata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dal Ministero dello sviluppo economico;
   considerato che:
    le imprese che rientrano nella fattispecie di «fornitori non strategici», che operano nel settore della manutenzione, della fornitura dei servizi, dei trasporti e della logistica, e che, in questi anni di crisi dello stabilimento dell'ILVA, hanno comunque consentito la continuità dell'attività produttiva in una situazione di enorme tensione economica, finanziaria e sociale, sono numerose;
    a causa delle modifiche introdotte al decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 347, la cosiddetta legge Marzano relativa alla ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza, le imprese che vantano ancora una elevata esposizione di crediti nei confronti dell'Ilva, stimata tra i 350 e i 600 milioni di euro, rischiano di essere messe in pericolo dal pagamento del pregresso,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di estendere, attraverso ulteriori strumenti legislativi, le previsioni di cui al comma 8-ter dell'articolo 2 del provvedimento in esame anche alle aziende cosiddette non strategiche, che operano nel settore della manutenzione, della fornitura dei servizi, dei trasporti e della logistica.
9/2894/77Tripiedi.


   La Camera,
   premesso che:
    l'articolo 2 del provvedimento in titolo definisce e disciplina la procedura per l'attuazione del piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, e relativo alle misure e tutela ambientale e sanitaria;
    il comma 6 del medesimo articolo dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel medesimo piano, nei termini indicati dai commi 4 e 5, esclude, con riferimento alla valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, sia la responsabilità amministrativa (derivante da reati) a carico della persona giuridica società ILVA S.p.A. sia la responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questi funzionalmente delegati;
    in sostanza, si prevede espressamente una presunzione di liceità delle condotte del commissario straordinario e dei funzionari da lui delegati,
   considerato che:
    il decreto in esame, lungi dal modificare le leggi penali in materia e dal limitare la responsabilità predetta, giunge ad introdurre una specifica clausola di non punibilità, travalicando l'imprescindibile limite dell'equo contemperamento degli interessi per indicare soggetti legibus soluti in ambiti non chiaramente tipizzati;
    la giurisprudenza costituzionale ha precisato, con le Sentenze n. 148 del 1983 e n. 123 del 1972 che, dal combinato disposto degli articoli 3 e 28 della Costituzione, discende la necessità di assicurare, «in linea di massima, pari trattamento dei funzionari e dipendenti pubblici, quanto alla responsabilità penale per gli atti da essi compiuti», fermo restando che il principio così stabilito non vieta che il legislatore ordinario, modificando le leggi penali vigenti in materia, detti «regole particolari, che in deroga alle regole comuni, determinino il contenuto ed i limiti di detta responsabilità»;
    con riferimento alla previsione di cui al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, la stessa parrebbe pertanto volta a prevedere – secondo una prima possibile lettura della medesima – una speciale causa di esclusione delle punibilità fondata sulla definizione legislativa del piano ambientale quali «migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e di sicurezza sul lavoro»;
    con specifico riferimento a tale modalità di intervento del legislatore, la Corte costituzionale, con Sentenza n. 148 del 1983, ha evidenziato che nel «...caso delle cause di non punibilità, stabilite in vista dell'esercizio di determinate funzioni... norme siffatte abbisognano di un puntuale fondamento, concretato dalla Costituzione o da altre leggi costituzionali...» pur non essendo «indispensabile – ad avviso della Corte – che il fondamento consista in una previsione esplicita. All'opposto, il legislatore ordinario può bene operare in tal senso al di là delle ipotesi espressamente previste dalle fonti sopraordinate, purché le scriminanti così stabilite siano il frutto di un ragionevole bilanciamento dei valori costituzionali in gioco;
    peraltro, nessuna esclusione è disposta dal citato comma 6 per le condotte omissive o dolose, nonché per l'elusione fraudolenta dei modelli organizzativi di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001, derivandone una disparità di trattamento, sul piano penale, che non trova fondamento logico;
    la riduzione dell'ambito di responsabilità penale sopra richiamata si inserisce in un contesto in cui l'ammissione dell'azienda all'amministrazione straordinaria – in virtù della normativa speciale introdotta con decretazione d'urgenza – sta già producendo effetti negativi sulle pretese risarcitorie delle parti civili che si ritengono lese, le quali dovranno procedere nei confronti dei singoli oppure fare istanza al Tribunale fallimentare di Milano che sovrintende alla procedure dell'amministrazione straordinaria,

impegna il Governo:

   a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni citate in premessa al fine di:
    con riferimento al primo periodo del comma 6 dell'articolo 2, valutare l'opportunità di esplicitare, in successivi provvedimenti, che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale sostituisce esclusivamente il requisito di cui alla lettera a) dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001 e che conseguentemente, ai fini dell'esclusione della responsabilità dell'ente, rimane ferma la necessità dell'accertamento in concreto dei requisiti di cui alle successive lettere b), c) e d);
    con riferimento al secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, valutare l'opportunità, ai fini di un più prudente bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti da considerare, di escludere dall'ambito di applicazione della disposizione richiamata le condotte dolose.
9/2894/78Chimienti.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto n. 1/2015 considera che la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute e prevede altresì la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni per l'attuazione di interventi di bonifica, nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto, anche mediante la realizzazione di progetti infrastrutturali e di valorizzazione culturale e turistica;
    l'articolo 2, comma 6, stabilisce, da un lato, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, e, dall'altro, che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
    la disposizione di cui sopra, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, dovrebbe essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge,

impegna il Governo

a valutare gli effetti applicativi delle disposizioni di cui in premessa al fine di adottare ogni più opportuno provvedimento, anche normativo, volto ad assicurare che l'esenzione dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, prevista dall'articolo 2, comma 6 operi solamente laddove le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 abbiano conseguito puntualmente e rigorosamente gli obbiettivi complessivamente prefissati dal Piano stesso in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro riferendo alle Commissioni parlamentari competenti con cadenza semestrale.
9/2894/79Turco.


   La Camera,
   premesso che:
    il recupero di rifiuti e materiali quali quelli costituiti dalle scorie provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse classificate con codice europeo dei rifiuti 100201, 100202 o 100903 per la formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie (R5) o per riempimenti e recuperi ambientali (R10), se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, risponde agli obiettivi di ridurre lo smaltimento in discariche previsto dalle strategie comunitarie e nazionali;
    la previsione per tali scorie di applicazione della disciplina del Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006 (c.d. Regolamento REACH), se più favorevole, costituisce un'innovativa soluzione introdotta in sede di conversione del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 utilizzando, di fatto, criteri gestionali avallati dalla Corte di Giustizia con la Sentenza del 7 marzo 2013 (causa C-358/11);
    la previsione di verifiche da parte degli Organi di controllo tecnico per accertare l'assenza di rischi di contaminazione della falda nel caso di ricorso al Regolamento Comunitario citato costituisce una garanzia del rispetto della normativa nel contesto di procedure semplificate di recupero ma impone una grande cautela per evitare che una non corretta gestione determini irreparabili danni ambientali quando si fa ricorso alle più favorevoli disposizioni del Regolamento REACH;
    in considerazione della assoluta specialità della disposizione dell'articolo 4 comma 2-ter e della sua non utilizzabilità per altri impianti di produzione e che il ricorso al Regolamento (CE) n. 1907/2006 (c.d. REACH) non esime dall'applicazione dall'ordinario regime autorizzatorio per la gestione delle scorie di fonderia, è opportuno che il Ministero preveda con proprio provvedimento i criteri per la determinazione, in modo uniforme in tutte le regioni, delle garanzie fideiussorie a tutela di eventuali danni ambientali,

impegna il Governo

ad adottare, nel caso in cui le operazioni di recupero dei rifiuti di cui all'articolo 4 comma 2-ter del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 come approvato con modifiche in sede di conversione avvengano in applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, specifici criteri (Linee guida) per la determinazione, da parte delle Regioni nelle quali verranno effettuate le operazioni di recupero, delle garanzie finanziarie previste dai necessari provvedimenti autorizzatori rilasciati ai sensi dell'articolo 208 ss. del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

9/2894/80Carrescia, Realacci, Giovanna Sanna, Mariani, Manfredi, Benamati.


   La Camera,
   premesso che:
    lo stabilimento dell'ILVA di Taranto è ormai da anni al centro di una delle crisi aziendali più complicate e dolorose d'Italia e di un'inchiesta per disastro ambientale. Come si evince dall'articolato lo scopo del decreto in esame è «la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali di interesse strategico costituisce una priorità di carattere nazionale, soprattutto in relazione ai rilevanti profili di protezione dell'ambiente e della salute»;
    la Commissione europea ha più volte invitato l'Italia a risolvere la grave situazione di inquinamento dell'aria, del suolo, delle acque di superficie e delle falde acquifere, che interessa il sito dell'ILVA, la città di Taranto e tutto il territorio limitrofo allo stabilimento;
    in relazione allo stabilimento ILVA di Taranto la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2177/2013, attualmente allo stadio del parere motivato, per il mancato rispetto della normativa europea in materia di emissioni industriali e in materia di responsabilità ambientale. Per quanto riguarda le emissioni, la Commissione ha rilevato la violazione degli articoli 14, lettera a), e 3, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 96/61/CE (Integrated Pollution Prevention and Control - IPCC) – ora articolo 8, paragrafo 1, e articolo 11, lettera c), della direttiva 2010/75/UE – a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione all'esercizio. Riguardo alla responsabilità ambientale, la Commissione ha rilevato la violazione dell'articolo 6, paragrafo 8, e dell'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 2004/35/CE sulla responsabilità ambientale, in base ai quali, l'operatore responsabile del danno ambientale deve adottare le necessarie misure di riparazione o, quanto meno, sostenerne i relativi costi;
    l'articolo 2 del decreto-legge n. 1 del 2015 dispone misure finalizzate a facilitare e velocizzare la piena attuazione dell'AIA rilasciata per lo stabilimento ILVA di Taranto e del relativo piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014, anche in funzione del superamento della citata procedura di infrazione;
    all'articolo 2, comma 5, il decreto prevede che il Piano Ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 sono realizzate, «almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza in quella data»;
    l'assenza di elementi di valutazione qualitativi non definisce alcuna priorità tra gli interventi da realizzare entro la data del 31 luglio 2015 rischiando di pregiudicare gli effetti e le finalità del decreto ossia la continuità del funzionamento produttivo degli stabilimenti industriali unitamente all'attuazione di interventi di bonifica nonché di riqualificazione e rilancio della città e dell'area di Taranto,

impegna il Governo:

   a presentare alle Commissioni parlamentari competenti entro il 30 settembre 2015 una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali dei controlli effettuati;
   a presentare alle Commissioni parlamentari competenti, con cadenza semestrale a partire dalla data del 30 settembre 2015 e fino alla verifica del rispetto del termine ultimo del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le prescrizioni previste dall'Aia, così come previsto dal comma 3-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 61 del 2013 convertito con legge n. 89 del 2013, introdotto dal comma 4 dell'articolo 22-quater del decreto-legge n. 91 del 2014 convertito con legge n. 116 del 2014, una relazione sullo stato di attuazione del piano di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 e sulle risultanze dei controlli ambientali effettuati al fine di garantire piena informazione e trasparenza sul rispetto di tutte le prescrizioni previste dall'Aia e assicurare la piena conformità alla normativa europea.
9/2894/81Stella Bianchi, Realacci, Borghi.


   La Camera,
   premesso che:
    rilevato che l'articolo 2, comma 6, stabilisce, da un lato, l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'A.I.A e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica, e, dall'altro, che le condotte poste in essere in attuazione del Piano non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro;
    ritenuto che la disposizione di cui sopra, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, deve essere intesa nel senso che solo la puntuale e rigorosa attuazione del Piano ambientale esclude la responsabilità penale dei soggetti richiamati dalla medesima disposizione, in quanto si tratta di condotte poste in essere sulla base di un atto conforme alla legge,

impegna il Governo

alla luce del dibattito parlamentare che ha messo in evidenza la natura ridondante della prescrizione normativa esposta in premessa, in quanto ripetitiva di un concetto giuridico consolidato secondo il quale colui che agisce in conformità della legge non è perseguibile penalmente, a monitorare nel più breve tempo possibile, le opportune iniziative normative volte all'abrogazione del secondo periodo del comma 6 dell'articolo 2, almeno per quanto attiene la responsabilità penale ivi citata.
9/2894/82Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Colletti, Ferraresi, Sarti.


   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame reca disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
    l'articolo 2-bis, introdotto durante l'esame al Senato, riguarda la tutela dei fornitori e delle imprese dell'indotto;
    la norma riserva un importo massimo di 35 milioni di euro delle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese al sostegno dell'accesso al credito delle piccole e medie imprese che siano fornitrici di beni o servizi (ovvero creditrici, per le medesime causali) connessi al risanamento ambientale o funzionali alla continuazione dell'attività di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale soggette ad amministrazione straordinaria;
    ai fini dell'accesso alla garanzia del Fondo, le richieste devono essere corredate dall'attestazione circa la sussistenza, alla data della richiesta stessa, della condizione dell'impresa destinataria del finanziamento di essere fornitrice di beni e/o servizi funzionali alla continuazione dell'attività, ovvero creditrice per le predette causali, di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico e che siano soggette ad amministrazione straordinaria. Tale attestazione deve essere rilasciata dal Commissario straordinario oppure, se nominato, dal Commissario della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2, comma 2-ter, del decreto-legge n. 347 del 2003, come modificato dal decreto-legge in esame;
    l'articolo richiamato non provvede a un effettivo potenziamento dell'azione del Fondo di garanzia a sostegno delle imprese creditrici di ILVA, in quanto destinare una quota massima a tali imprese, senza intervenire sui requisiti di accesso, sulle percentuali di copertura, sul costo della garanzia e sugli importi massimi garantiti non rappresenta alcuna vera agevolazione,

impegna il Governo:

   a valutare l'opportunità di completare l'intervento sul Fondo di garanzia a sostegno delle imprese dell'indotto ILVA in modo da:
    a) introdurre concrete agevolazioni procedurali che consentano alle PMI dell'indotto, in linea con quanto già oggi avviene per le start-up innovative, di: i) accedere alla garanzia del Fondo senza necessità di valutazione dei dati contabili dell'impresa, ma allegando copia degli ultimi due bilanci, al fine di consentire al Fondo di valutare le percentuali di accantonamento più adeguate a fronte del rischio assunto; ii) beneficiare della garanzia del Fondo indipendentemente dalla loro ubicazione e per tutte le operazioni finanziarie, a copertura dell'80 per cento delle stesse, a titolo gratuito e fino a un importo massimo garantito di 2,5 milioni di euro;
    b) subordinare la concessione del beneficio alla condizione che le PMI dell'indotto, alla data della richiesta da parte del soggetto finanziatore, non abbiano in essere alcun affidamento con quest'ultimo, né con altri soggetti appartenenti al medesimo gruppo bancario.
9/2894/83Matarrese, Dambruoso, Vargiu, Vecchio, D'Agostino, Sottanelli, Falcone, Monchiero, Antimo Cesaro, Piepoli.


   La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 in esame, reca disposizione urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto;
    il provvedimento costituisce, un ulteriore passo verso la definizione dell'emergenza ambientale, sanitaria ed occupazionale legate alla vicenda dello stabilimento ILVA, e contiene misure specifiche per l'intera area di Taranto, della città storica e del porto;
    particolare attenzione viene posta sul tema del risanamento ambientale e l'articolo 2 definisce e disciplina la procedura per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria (cosiddetto Piano ambientale) adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014;
    in particolare il comma 5, del citato articolo 2, prevede che il Piano ambientale si intende attuato se entro il 31 luglio 2015 saranno realizzate, almeno nella misura dell'80 per cento, le prescrizioni in scadenza entro quella data. Rimane fermo il termine ultimo già previsto del 4 agosto 2016 per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni;
    nell'attuazione delle prescrizioni la priorità deve essere data a quelle misure il cui impatto è maggiore ai fini del risanamento ambientale e della tutela della salute, e il Piano dovrebbe ritenersi attuato solo se si privilegia, in primissima istanza, gli interventi volti a garantire una concreta tutela ambientale e sanitaria, altrimenti si rischia di vanificare gli effetti del citato Programma,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità, nell'ottica di rendere il provvedimento in esame un passaggio chiave per la definizione della vicenda Ilva e delle problematiche ad esso connesse, di privilegiare in primissima istanza gli interventi e le prescrizioni del Piano ambientale, adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, atte a garantire una sicura, concreta ed effettiva tutela ambientale e sanitaria con tempi operativi certi.
9/2894/84Segoni.


   La Camera,
   premesso che:
    le criticità di natura ambientale legate a processi industriali hanno evidenti ripercussioni anche sullo stato di salute della popolazione;
    su tale argomento estremamente sensibile occorre la massima trasparenza con l'obiettivo di offrire una adeguata rete di monitoraggio e di tutela della salute dei cittadini che deve essere garantita come da dettato costituzionale e sottratta alle strumentalizzazioni di ogni provenienza;
    in Italia più di 30 milioni di cittadini, pari al 51 per cento della popolazione vivono in aree coperte dall'attività dei Registri tumori accreditati;
    la popolazione coperta da un Registro varia da dimensioni regionali a dimensioni provinciali o corrispondenti a una singola città;
    occorre un rafforzamento delle strutture e un maggiore approfondimento scientifico nelle aree a maggiore rischio ed in particolare nel Mezzogiorno;
    l'esperienza del progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) riguarda l'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN) ha prodotto importanti risultati,

impegna il Governo

a completare con assoluta urgenza lo studio epidemiologico come previsto dal progetto Sentieri per tutti i siti SIN nonché a rafforzare e ad estendere le campagne di screening e di monitoraggio della salute della popolazione residente presso le suddette aree e a relazionare periodicamente, sui risultati, presso le competenti Commissioni parlamentari.
9/2894/85Burtone.


   La Camera,
   premesso che:
    le criticità di natura ambientale legate a processi industriali hanno evidenti ripercussioni anche sullo stato di salute della popolazione;
    su tale argomento estremamente sensibile occorre la massima trasparenza con l'obiettivo di offrire una adeguata rete di monitoraggio e di tutela della salute dei cittadini che deve essere garantita come da dettato costituzionale e sottratta alle strumentalizzazioni di ogni provenienza;
    in Italia più di 30 milioni di cittadini, pari al 51 per cento della popolazione vivono in aree coperte dall'attività dei Registri tumori accreditati;
    la popolazione coperta da un Registro varia da dimensioni regionali a dimensioni provinciali o corrispondenti a una singola città;
    occorre un rafforzamento delle strutture e un maggiore approfondimento scientifico nelle aree a maggiore rischio ed in particolare nel Mezzogiorno;
    l'esperienza del progetto SENTIERI (Studio Epidemiologico Nazionale dei Territori e degli Insediamenti Esposti a Rischio da Inquinamento) riguarda l'analisi della mortalità delle popolazioni residenti in prossimità di una serie di grandi centri industriali attivi o dismessi, o di aree oggetto di smaltimento di rifiuti industriali e/o pericolosi, che presentano un quadro di contaminazione ambientale e di rischio sanitario tale da avere determinato il riconoscimento di «siti di interesse nazionale per le bonifiche» (SIN) ha prodotto importanti risultati,

impegna il Governo

a completare con assoluta urgenza compatibilmente con le risorse finanziarie vigenti lo studio epidemiologico come previsto dal progetto Sentieri per tutti i siti SIN nonché a rafforzare e ad estendere le campagne di screening e di monitoraggio della salute della popolazione residente presso le suddette aree e a relazionare periodicamente, sui risultati, presso le competenti Commissioni parlamentari.
9/2894/85. (Testo modificato nel corso della seduta)Burtone.


DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 18 FEBBRAIO 2015, N. 7, RECANTE MISURE URGENTI PER IL CONTRASTO DEL TERRORISMO, ANCHE DI MATRICE INTERNAZIONALE, NONCHÉ PROROGA DELLE MISSIONI INTERNAZIONALI DELLE FORZE ARMATE E DI POLIZIA, INIZIATIVE DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E SOSTEGNO AI PROCESSI DI RICOSTRUZIONE E PARTECIPAZIONE ALLE INIZIATIVE DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI PER IL CONSOLIDAMENTO DEI PROCESSI DI PACE E DI STABILIZZAZIONE (A.C. 2893)

A.C. 2893 – Questioni pregiudiziali

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento in esame, di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, presenta molteplici profili di incompatibilità con varie norme costituzionali;
    si riscontrano, in particolare, incompatibilità con il dettato costituzionale sia sotto i profili del metodo che ha indotto il Governo alla scelta della decretazione d'urgenza che sotto quello dei contenuti specifici;
    sottolineato come, dal punto di vista del metodo, la tempistica del provvedimento – varato dal Governo ben cinque settimane dopo gli attentati di Parigi del 7-8 gennaio scorsi e 50 giorni dopo lo spirare del termine del precedente decreto-legge di proroga missioni – paia contraddire la sussistenza del requisito di necessità ed urgenza;
    rilevato altresì come la scelta di far confluire in un unico decreto-legge nuove misure antiterroristiche e la proroga delle missioni militari e degli interventi della cooperazione allo sviluppo all'estero renda impossibile l'esame congiunto in sede referente da parte di tutte le Commissioni di merito maggiormente interessate dal provvedimento – ben quattro – laddove l'adozione di due disegni di legge distinti lo consentirebbe, giacché le Commissioni permanenti I e II potrebbero riferire all'Assemblea sulle nuove norme in materia antiterroristica, mentre alla III Commissione e alla IV Commissione sarebbe affidato, come di consuetudine, l'esame della proroga delle missioni militari all'estero e degli interventi della cooperazione;
    come si profili invece una situazione nella quale alla III Commissione Affari esteri viene sottratta la possibilità di esaminare in sede referente uno degli atti più importanti fra quelli che rientrano nella sua sfera di competenza, riguardando l'impiego della forza armata dello Stato fuori dai confini nazionali, mentre la I Commissione Affari costituzionali verrebbe estromessa dalla possibilità di riferire all'Assemblea su innovazioni di grande importanza, come la trasformazione della Direzione nazionale antimafia, con l'effetto di depotenziare l'efficacia e la funzionalità dell'azione legislativa e di controllo affidata dalla Costituzione al Parlamento;
   evidenziando altresì:
    la presenza nel provvedimento sottoposto all'attenzione della Camera di norme assai controverse dal punto di vista della loro costituzionalità, come quelle concernenti l'espansione delle cosiddette «garanzie funzionali» spettanti ai membri dei servizi di informazione e sicurezza;
    la circostanza che il provvedimento all'esame della Camera contempli numerosi interventi di modifica del Codice penale per i quali il ricorso alla decretazione d'urgenza non pare essere lo strumento legislativo più opportuno;
    inoltre, come il decreto-legge oggetto del procedimento di conversione disponga ancora una volta la proroga, questa volta di nove mesi, di numerosi interventi militari nazionali di lunga durata, in taluni casi in corso da anni e per i quali era decisa da tempo la prosecuzione, compreso il caso della Resolute Support che ha sostituito l'ISAF in Afghanistan dallo scorso 1o gennaio;
    come un folto contingente italiano operi ad esempio dal lontano settembre 2006 nel Libano meridionale nel contesto dell'UNIFIL II, operazione multinazionale che si svolge tuttora sotto il comando di un generale espresso dal nostro Paese e che nessuno ipotizzava dovesse interrompersi alla fine dello scorso dicembre;
    come ancora più antichi, in quanto risalenti addirittura agli anni novanta del secolo scorso, siano gli interventi in atto nei Balcani;
    si ritiene conseguentemente, che il Governo potesse ovviare per tempo in altro modo, e segnatamente con un'iniziativa legislativa ordinaria, almeno alla necessità di autorizzare ulteriori proroghe delle missioni militari in corso all'estero;
    si stigmatizza infine, la circostanza che la proroga degli interventi militari all'estero e segnatamente la partecipazione nazionale alla missione antipirateria dell'Unione europea denominata Atalanta siano state disposte dal Governo senza che si verificasse la valutazione di cui all'articolo 3, comma 4 del decreto-legge 109 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge 1o ottobre 2014, n. 141, che avrebbe dovuto essere fatta entro e non oltre il 31 dicembre dello scorso anno,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2893.
N. 1. Gianluca Pini, Molteni, Fedriga, Allasia, Attaguile, Borghesi, Bossi, Matteo Bragantini, Busin, Caon, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Grimoldi, Guidesi, Invernizzi, Marcolin, Prataviera, Rondini, Simonetti.

   La Camera,
   premesso che:
    ci troviamo davanti ad un nuovo, ennesimo, decreto-legge di proroga di tutte le diverse missioni internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese che reitera una delle peggiori consuetudini del Governo, ritornando a finanziare le missioni internazionali militari, nonché gli interventi di cooperazione allo sviluppo, per soli nove mesi, non trovando così alcuna giustificazione, non programmabile, di urgenza;
    questa volta si aggrava la situazione avendo il Governo inserito nei primi 10 articoli disposizioni del tutto estranee alle missioni internazionali e agli interventi di cooperazione allo sviluppo e che, se prese a sé stanti, avrebbero anche i requisiti di necessità e urgenza limitatamente alle misure riguardanti il contrasto del terrorismo anche di matrice internazionale. Tuttavia, va sottolineato che, sebbene nella relazione illustrativa si motivi questo intervento, tra l'altro, con la necessità di dare attuazione nell'ordinamento interno alla Risoluzione n. 2178, adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ai sensi del Capo VII della Carta delle Nazioni Unite e quindi vincolante per gli Stati, questa è dell'ottobre 2014 e non sembra corrispondere ai requisiti d'urgenza evidenziati; la risoluzione n. 2178 poggia, infatti, su tre pilastri: il contrasto alla radicalizzazione e all'estremismo violento; le misure di prevenzione in senso stretto, soprattutto rispetto ai controlli sul movimento dei sospetti terroristi; la risposta giudiziaria, nel senso dell'anticipo della tutela penale, erigendo a reati atti c.d. preparatori, ossia che precedono la commissione di un atto terroristico; in particolare, il paragrafo 6(a) della Risoluzione prevede che gli Stati perseguano quanti viaggiano o tentano di viaggiare dal proprio Stato di residenza in altro Stato al fine di partecipare o commettere atti terroristici;
    il fatto d'inserire questa parte del provvedimento nello «storico» decreto missioni, rappresenta un fatto inaccettabile da un punto di vista istituzionale perché teso a prefabbricare «un pacchetto» legislativo disorganico e slegato tra le varie parti, obbligando le Camere a un inaccettabile «prendere o lasciare» trattando il decreto di cose talmente diverse e sul quale i singoli gruppi e parlamentari possono, coerentemente con il mandato conferitoci dai cittadini, avere sulle stesse opinioni diametralmente diverse;
    non si comprende inoltre perché, limitatamente alla parte sulle missioni internazionali, sia stata abbandonata la prassi inaugurata nella scorsa legislatura sulla decretazione annuale in tale materia; manca, tuttora, una legge quadro che disciplini la partecipazione dei contingenti italiani alle missioni militari internazionali malgrado le reiterate assicurazioni più volte enunciate dai Governi succedutisi in questi anni; attualmente, peraltro, la discussione risulta avviata presso le Commissioni riunite Esteri e Difesa della Camera dei Deputati, che hanno anche predisposto un testo unificato, ma i cui lavori stanno procedendo con grande fatica non essendo, evidentemente, materia in cima alle priorità politiche della maggioranza;
    l'abuso dei decreti-legge e dei decreti legislativi ha fatto sì che, ormai da anni, le leggi di conversione dei decreti-legge o di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali rappresentino la quasi totalità delle leggi approvate dal Parlamento;
    nel caso specifico inoltre, il varo di un decreto con materie così diverse tra loro, ha portato la Presidenza della Camera dei deputati ad assegnare come commissioni referenti la Commissione Giustizia e la Commissione Difesa, mentre le materie in oggetto avrebbero dovuto portare ad assegnare, per i primi 10 articoli le Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia mentre per i restanti articoli – come è prassi consolidata da anni – le Commissioni Affari Esteri e Difesa;
    l'inserimento in un unico provvedimento della proroga di tutte le missioni – in molti casi assolutamente diverse tra loro – non può che destare particolare preoccupazione, impedendo al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro specificità, prima di deliberare;
    il precedente decreto-legge di rifinanziamento delle missioni, 1o agosto 2014, n. 109 in sede di conversione in legge 1o ottobre 2014 n. 141 subì, in merito alle missioni anti-pirateria in corso, la seguente modifica all'articolo 3, comma 4: «Concluse le missioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, la partecipazione dell'Italia alle predette operazioni sarà valutata in relazione agli sviluppi della vicenda dei due fucilieri di marina del Battaglione San Marco attualmente trattenuti in India.». Come è noto, però, la situazione riguardante la posizione dei due marò Girone e Latorre non è affatto cambiata, mentre le citate missioni sono state comunque rifinanziate;
    inoltre, sempre in sede di conversione, nel citato decreto-legge fu introdotto il comma 7-bis, all'articolo 3 che recita testualmente: «Perdurando la situazione di instabilità politica in Libia, il Governo riferisce alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni di cui ai commi 1, 2 e 3». Tuttavia, a dispetto di quanto sta accadendo in Libia, risultano, nel decreto in titolo, reiterate le relative missioni;
    il decreto in titolo prevede l'avvio dal 1o gennaio della nuova missione denominata Resolute Support in Afghanistan senza che questa sia stata autorizzata preventivamente dal Parlamento mentre, invece, il comma 3-bis dell'articolo 2 del menzionato decreto-legge di rifinanziamento delle missioni prevede, tra l'altro, che, concluse quelle in corso, della partecipazione dell'Italia a ulteriori missioni militari in Afghanistan debba essere data preventiva comunicazione alle Camere, le quali adottano le conseguenti deliberazioni;
    in base all'articolo 11 della Costituzione «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Accettare un intervento quale strumento di offesa alla libertà dei popoli ma anche quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce de facto al superamento dei principi alla base del dettato costituzionale;
    il decreto-legge in titolo è stato licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale solo il successivo 18 febbraio, ovvero a oltre un mese e mezzo dopo la scadenza del precedente decreto-legge, a dimostrazione dell'insussistenza dei requisiti dell'urgenza anche in considerazione del fatto che si tratta di missioni in itinere da svariati anni per alcune delle quali nemmeno è stata presa in considerazione l'eventualità della sua cessazione;
    l'utilizzo dello strumento del decreto-legge impedisce di fatto un'analisi accurata e una deliberazione;
    il decreto-legge in titolo manca della caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo come disposto dall'articolo 77 della Costituzione, anche alla luce dell'inesistenza dei requisiti d'urgenza già richiamati per cui le missioni prorogate sono in itinere da svariati anni e per cui si nega, de facto, l'eventualità di una loro conclusione, confermando i profili di incostituzionalità del provvedimento, comprovando la oramai insopportabile distorsione del rapporto costituzionale tra poteri costituiti: Governo e Parlamento,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2893.
N. 2. Del Grosso, Agostinelli, Bonafede, Businarolo, Colletti, Di Battista, Manlio Di Stefano, Ferraresi, Grande, Sarti, Scagliusi, Sibilia, Spadoni.

   La Camera,
   premesso che:
    il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, recante Misure urgenti per il contrasto del terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione’ presenta profili di incompatibilità con diverse norme costituzionali e con la giurisprudenza Costituzionale che è intervenuta ripetutamente in merito alle circostanze che rendono ammissibile o meno l'utilizzo dello strumento del decreto-legge;
    il decreto-legge n. 7 del 2015 presenta contenuti non omogenei, in quanto accosta la materia del contrasto al terrorismo, anche internazionale, a quella delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, nonché le iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione. Tuttavia lo stesso titolo non è in alcun modo esaustivo rispetto alla eterogeneità di temi che il decreto in realtà abbraccia; il comportamento del Governo, che spesso amplia il titolo dei decreti legge per abbracciare più argomenti, non può costituire l’«escamotage» con cui coprire l'eterogeneità del contenuto;
    come indicato dal Presidente della Repubblica, con lettera del 15 luglio 2009, «provvedimenti eterogenei nei contenuti (...) sfuggono alla comprensione della opinione pubblica e rendono sempre più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge. (...) è indispensabile porre termine a simili ’’prassi’’ [...]»;
    secondo l'articolo 15, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i decreti legge «devono contenere misure di immediata applicazione e il loro contenuto deve essere specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
    a tal riguardo, la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 220 del 2013 ha sottolineato come siffatta disposizione della legge n. 400, «pur non avendo, sul piano formale, rango costituzionale, esprime ed esplicita ciò che deve ritenersi intrinseco alla natura stessa del decreto-legge». In altri termini, la Corte ha rilevato che «Ai sensi del secondo comma dell'articolo 77 della Costituzione, i presupposti per l'esercizio senza delega della potestà legislativa da parte del Governo riguardano il decreto-legge nella sua interezza, inteso come insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo». L'assenza di quella omogeneità conduce alla rilevazione – effettuabile dal giudice delle leggi – della mancanza dei presupposti del decreto-legge ex articolo 77, secondo comma, della Costituzione;
    tale pronunciamento, peraltro, fa seguito ad altre numerose sentenze della Suprema Corte sul tema, quale la n. 22 del 2012, nonché la n. 171 del 2007 e n. 128 del 2008; queste collegano «il riconoscimento dell'esistenza dei presupposti fattuali, di cui all'articolo 77, secondo comma, Cost., ad una intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge, o dal punto di vista oggettivo e materiale, o dal punto di vista funzionale e finalistico. La urgente necessità del provvedere può riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, ovvero anche dall'intento di fronteggiare situazioni straordinarie, complesse e variegate, che richiedono interventi oggettivamente eterogenei, afferenti quindi a materie diverse, ma indirizzati all'unico scopo di approntare rimedi urgenti a situazioni straordinarie venutesi a determinare» (in specifico, sentenza n. 22 del 2012). Quindi, per la giurisprudenza costituzionale occorre che il corpo di un decreto-legge sia «oggettivamente o teleologicamente unitario» cioè un «insieme di disposizioni omogenee per la materia o per lo scopo» (in specifico, sentenza n. 22 del 2012). Basta scorrere le rubriche degli articoli del decreto in esame per rendersi conto che non è così;
    ferma restando la premessa della eterogeneità di materia che caratterizza il decreto-legge, si è scelto di lavorare su un tema tanto delicato, quale la lotta al terrorismo, con introduzione di nuove fattispecie, o anche il trattamento dei dati personali da parte delle forze di polizia, con lo strumento del decreto-legge, che dunque esplica i suoi effetti, seppur provvisori, dal giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – in questo caso dal 20 febbraio scorso –, sin da subito, e indipendentemente dal vaglio delle Camere, del resto come purtroppo accadde con l'iter del primo provvedimento sul terrorismo internazionale del 2005. Circostanza ancor più grave se si aggiunge la prassi consolidata negli ultimi tempi del Governo di porre la questione di fiducia sui decreti-legge;
    il tema avrebbe preteso misure per contemperare la sicurezza di tutti e la lotta al terrorismo con il rispetto dei diritti e delle garanzie costituzionali;
    è vero: si è di fronte ad un terrorismo sempre più indiscriminato e crudele, ma si è sempre privilegiato in questi anni, quale riferimento primo ed unico per affrontare situazioni di crisi, un illusorio concetto di «sicurezza» sganciato dai diritti e le garanzie di libertà alla base di uno Stato di diritto e la cui limitazione ha peraltro, spesso, determinato l'aumento degli errori giudiziari;
    un effetto distorto di norme di questo tipo potrebbe, non in ultimo, reprimere i movimenti, anche di solidarietà internazionalistica e l'opposizione sociale, trasformandoli in «sospetti» e dunque in presunti colpevoli;
    se apprezzabili paiono le misure tese ad un maggior coordinamento delle indagini nei procedimenti per i delitti di terrorismo, nonché la creazione di una direzione nazionale antimafia che ricomprenda anche l'antiterrorismo, diverse disposizioni appaiono invece pericolose e controproducenti;
    con riferimento all'articolo 1 del provvedimento in oggetto si evidenzia l'allargamento del filone delle fattispecie dall'articolo 270-bis del codice penale. Tali nuove disposizioni appaiono con confini poco precisi e troppo elastici. La finalità del terrorismo parrebbe configurarsi attraverso maglie sempre più larghe, per cui potrebbe essere discrezionalmente attribuita, con conseguenti abusi, rischi per determinatezza delle fattispecie, nonché per il principio di legalità;
    quanto alle aggravanti, ivi contenute, se tali reati sono commessi con strumenti informatici o telematici andrebbe sempre tenuto presente il rischio/pericolo delle ipotesi di furto di identità informatica;
    nell'articolo 4 del testo di conversione del decreto in oggetto, si prevede l'ampliamento dei casi per disporre l'immediata espulsione da parte del prefetto di immigrati, anche regolari sospettati, ora ex articolo 270-sexies del codice penale. Tale previsione, già prevista dal testo unico per terrorismo del 2005, appare illegittima e criminogena, la cui applicazione, soprattutto su larga scala, potrebbe finire con il lasciare in libertà soggetti che invece sarebbe opportuno controllare e, se in presenza di indizi di colpevolezza, anche arrestare. Allo stesso tempo porterà, probabilmente, all'espulsione di molti che nulla hanno a che vedere con ambienti pericolosi, creando discriminazioni indegne in un paese democratico, con violazione degli articoli 3, 13, 24, 25, 111 e 113 della Costituzione;
    all'articolo 6 si prevede l'autorizzazione, per i direttori dei servizi di informazione e sicurezza e a personale espressamente delegato, a procedere a colloqui con detenuti e internati per informazioni circa la prevenzione di reati con finalità terroristica di matrice internazionale. In quanto colloqui «informali», non si prevede la presenza di un difensore, né l'obbligo di redigere verbale e ciò appare in aperto contrasto con quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione;
    preoccupazioni destano le norme sul trattamento di dati personali da parte di forze di polizia di cui all'articolo 7 del provvedimento in oggetto, in particolare in assenza di precise garanzie per il loro utilizzo;
    l'espansione delle cosiddette «garanzie funzionali» spettanti al personale dei servizi di informazione e sicurezza, di cui all'articolo 8 del testo di conversione in legge del decreto, appaiono assai controverse, con diversi profili di dubbia aderenza al dettato costituzionale;
    un ennesimo decreto legge proroga tutte le missioni internazionali nelle quali è impegnato il nostro Paese, missioni in molti casi di natura assolutamente diversa;
    l'inserimento in un unico provvedimento della proroga di tutte le missioni, non può che destare particolare preoccupazione, impedendo al Parlamento di valutarle singolarmente in tutte le loro specificità, prima di deliberare;
    in base all'articolo 11 della Costituzione «L'Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo». Accettare un intervento quale strumento di offesa alla libertà dei popoli, ma anche quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali (anche commerciali) conduce de facto al superamento dei principi alla base del dettato costituzionale;
    pur nella consapevolezza degli obblighi che derivano al nostro Paese per la sua appartenenza all'Unione europea, e ad alleanze come la Nato, nonché delle conseguenze politiche importanti qualora l'Italia si tiri indietro, il rapporto con le organizzazioni multilaterali di riferimento non può comportare, per l'Italia, l'obbligo automatico di essere presente in ogni missione;
    valutare per ogni missione se, quanto e come contribuire, in modo strategicamente collegato agli interessi nazionali e alle dinamiche europee e transatlantiche, risulta di difficile attuazione, di fronte ai tempi e alle modalità con i quali, seguendo ormai una prassi consolidata, si affrontano le periodiche proroghe delle missioni internazionali. L'utilizzo dello strumento del decreto-legge impedisce, di fatto, un'analisi accurata e una deliberazione consapevole;
    si evidenzia, ulteriormente, la mancanza di elementi sufficienti per tale accurata e consapevole deliberazione del Parlamento. Alla relazione tecnica, allegata al provvedimento, mancano, infatti, le informazioni relative ai costi delle singole missioni, in particolare con riferimento alle spese dei materiali e per il funzionamento dei mezzi militari impiegati nelle missioni internazionali;
    il richiamo ai requisiti di necessità e urgenza per la proroga delle missioni appare, inoltre, azzardato, vista la natura periodica e, dunque, assolutamente prevedibile, delle esigenze legate alle missioni internazionali, nonché la natura politica del provvedimento in oggetto;
    il decreto-legge in titolo manca della caratteristica della «straordinarietà» dell'intervento governativo come disposto dall'articolo 77 della Costituzione, anche alla luce dell'inesistenza dei requisiti d'urgenza già richiamati per cui le missioni prorogate sono in itinere da svariati anni e per cui si nega, de facto, l'eventualità di una loro conclusione, confermando i profili di incostituzionalità del provvedimento, comprovando la oramai insopportabile distorsione del rapporto costituzionale tra poteri costituiti: Governo e Parlamento;
    non può che confermare la mancanza del requisito dell'urgenza, la circostanza che il decreto-legge in oggetto sia stato licenziato dal Consiglio dei Ministri in data 18 febbraio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il successivo 19 febbraio, ossia ben 49 giorni dopo la scadenza del precedente decreto-legge di proroga delle missioni internazionali,

delibera

di non procedere all'esame del disegno di legge n. 2893.
N. 3. Scotto, Fratoianni, Daniele Farina, Duranti, Sannicandro, Piras, Airaudo, Franco Bordo, Costantino, Ferrara, Giancarlo Giordano, Kronbichler, Marcon, Quaranta, Matarrelli, Melilla, Nicchi, Paglia, Palazzotto, Pannarale, Pellegrino, Placido, Ricciatti, Zaccagnini, Zaratti.